Alle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n.
165 del 2001
Attesa la rilevanza e l'urgenza di dare attuazione alle
disposizioni in materia di personale, in relazione al riordino delle
funzioni delle province e delle citta' metropolitane, nonche' di
fornire chiarimenti in merito ad altri profili di raccordo tra le
disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di
stabilita' 2015) e quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56,
si ritiene necessario adottare le seguenti linee guida. Sui contenuti
del presente documento e' stato sentito l'Osservatorio nazionale ed
e' stata data informativa alle Organizzazioni sindacali.
Roma, 29 gennaio 2015
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
Il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie
Lanzetta
Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri
Reg.ne - Prev. n. 399
Allegato
Linee guida del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie in materia di attuazione delle disposizioni in materia di
personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni
delle province e delle citta' metropolitane. Articolo 1, commi da
418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
L'intitolazione dei paragrafi e il richiamo dei commi, ove non
diversamente previsto, sono riferiti all'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015).
Sommario:
Comma 735 - Decorrenza delle misure della legge di stabilita'.
Commi 418 e 419 - Contenimento della spesa per le province delle
Regioni a statuto ordinario.
Comma 420 - Contenimento della spesa di personale mediante divieti in
materia di assunzioni a tempo indeterminato, di stipula di rapporti
di lavoro flessibile e di attribuzione di incarichi di consulenza.
Finalita'
Ambito soggettivo
Chiarimenti in merito ai divieti per le province riguardanti il
personale
Lettera c): divieto di procedere ad assunzioni a tempo
indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilita'.
Lettera d): divieto di acquisire personale attraverso
l'istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale
scadenza ed e' fatto divieto di proroga degli stessi.
Lettera e): divieto di attivare rapporti di lavoro ai sensi
degli articoli 90 e 110 del TUEL (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) I
rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla
naturale scadenza ed e' fatto divieto di proroga degli stessi.
Lettera f): divieto di instaurare rapporti di lavoro flessibile
di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122.
Lettera g): divieto di attribuire incarichi di studio e
consulenza.
Disposizioni speciali in materia di proroghe dei contratti.
Comma 429 - Disciplina speciale per il personale degli enti di
area vasta adibito a servizi per l'impiego e politiche attive del
lavoro (Finanziamento della spesa di personale a tempo indeterminato
e delle proroghe per i tempi determinati e per le collaborazioni
coordinate e continuative)
Finalita', ambito soggettivo e vigenza temporale
Lettura sistematica con la legge n. 183 del 2014
Contenuto
Articolo 1, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 -
Proroga dei contratti a valere sui fondi dell'articolo 9, comma 28,
del D.L. 78/2010
Comma 421 - Riduzione della dotazione organica delle citta'
metropolitane e delle province delle Regioni a statuto ordinario.
Finalita' e ambito soggettivo
Percentuali di riduzione della dotazione organica
Criteri di calcolo della spesa di personale di ruolo
Valore finanziario dei soprannumeri ripartito per funzioni
Comma 422 - Individuazione del personale che rimane assegnato agli
enti di area vasta e del personale che sara' destinatario delle
procedure di mobilita'.
Partecipazione sindacale
Elenchi del personale e procedure di mobilita' in relazione alle
funzioni
Verifica del rispetto degli obblighi di riduzione della dotazione
organica
Comma 423 - Piani di riassetto organizzativo, decreto che fissa i
criteri per la mobilita', informatizzazione dei processi.
Commi 424 e 425 - Ricollocazione del personale a valere sui budget
delle assunzioni 2015 e 2016 delle amministrazioni pubbliche.
Ambito soggettivo e disciplina del comma 424
Ambito soggettivo e disciplina del comma 425
Incontro domanda e offerta di mobilita'
Mobilita' prioritaria verso gli uffici giudiziari
Divieti ed effetti derivanti dai commi 424 e 425 per le
amministrazioni pubbliche
Categorie infungibile
Comma 426 - Proroga del termine per le procedure di stabilizzazione.
Finalita'
Contenuto
Comma 427 - Utilizzo del personale nelle more della conclusione delle
procedure di mobilita' e forme di mobilita' temporanea in caso di
delega di funzioni.
Comma 428 - Riassorbimento e mobilita' del personale non utilmente
ricollocato.
Finalita'
Comma 430 - Rinegoziazione delle rate di ammortamento dei mutui.
Finalita' e contenuto
Modalita' di rinegoziazione
Chiarimenti aggiuntivi e altre iniziative operative.
Partita IVA
Collegio revisori
Comparto di contrattazione delle citta' metropolitane
Alienazione del patrimonio immobiliare
Cronoprogramma.
Comma 735 - Decorrenza delle misure della legge di stabilita'.
La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015),
salvo quanto disposto dall'articolo 1, commi 17, 284, 397, 406, 487,
503, 512 e 701 della medesima legge, entra in vigore il 1° gennaio
2015.
Commi 418 e 419 - Contenimento della spesa per le province delle
regioni a statuto ordinario.
Le province e le citta' metropolitane (di seguito enti di area
vasta) concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una
riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno
2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2017. L'ammontare della riduzione della
spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e' definito da
apposito decreto interministeriale tenendo conto anche della
differenza tra spesa storica e fabbisogni standard.
La riduzione incrementale della spesa corrente si coordina anche
con la graduale attuazione dei processi di mobilita' del personale
definiti dalla legge 56 del 2014 e dai commi da 420 a 428. Tali
processi determinano una progressiva riduzione della spesa del
personale sostenuta dalle citta' metropolitane e dalle province
attraverso una ricollocazione del personale in mobilita' presso le
amministrazioni titolari delle funzioni non fondamentale in
attuazione della predetta legge 56/2014 e in altre amministrazioni
pubbliche, a cui si aggiunge, nello stesso arco temporale del biennio
2015-2016, la riduzione di spesa del personale in servizio presso gli
enti di area vasta in ragione dell'estinzione dei rapporti di lavoro
in relazione alle cessazioni dal servizio previste dalla disciplina
vigente (anche mediante applicazione dell'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125).
Comma 420 - Contenimento della spesa di personale mediante divieti in
materia di assunzioni a tempo indeterminato, di stipula di rapporti
di lavoro flessibile e di attribuzione di incarichi di consulenza.
Finalita'
La previsione del comma 420 e' da collegare alla misura del comma
418 che dispone per le province e per le citta' metropolitane una
significativa e progressiva riduzione della spesa corrente.
Ambito soggettivo
La previsione si applica solo alle province, comprese quelle con
territorio interamente montano e confinanti con paesi stranieri,
delle Regioni a statuto ordinario. Non si applica alle citta'
metropolitane. Questo si evince dalla formulazione del comma 420 (che
parla solo delle province) raffrontata con quella del comma 418 (che
cita espressamente sia le province, sia le citta' metropolitane).
Pertanto con riguardo al comma 421, che contempla tra i destinatari
tanto le province quanto le citta' metropolitane, il periodo secondo
cui "Restano fermi i divieti di cui al comma 420 del presente
articolo." si intende riferito esclusivamente alle province.
Si evidenzia che, poiche' le misure del comma 418 sono destinate
anche alle citta' metropolitane, pur non essendo le stesse
destinatarie del comma 420, e' evidente che la compressione delle
spese correnti si riflettera' anche sulla spesa di personale
riducendo notevolmente i margini di ampliamento della stessa anche
per le medesime citta' metropolitane.
Si aggiunge, inoltre, che, fintanto che permangono presso le
predette citta' metropolitane situazioni di soprannumerarieta', non
sara' comunque consentito alle stesse, in applicazione dei principi
generali che vietano assunzioni in assenza di disponibilita' di
posti, ricorrere ad assunzioni di personale con la conseguente
sostanziale applicazione dei divieti di cui alle lettere c) e d).
Chiarimenti in merito ai divieti per le province riguardanti il
personale
Lettera c): divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato,
anche nell'ambito di procedure di mobilita':
Il divieto era gia' previsto dall'articolo 16, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Tale divieto e' stato confermato
dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e
dall'articolo 3, comma 5, secondo periodo del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114. Fino al 31 dicembre 2014 il divieto si applicava alle
province secondo l'ordinamento anteriore alla legge 56/2014. A
decorrere dal 1° gennaio 2015 il divieto si applica alle sole
province e non anche alle citta' metropolitane, fatti salvi gli
effetti di riduzione della spesa corrente derivanti per queste ultime
dal citato comma 418.
La lettera c) del comma precisa che il divieto, a decorrere dal 1°
gennaio 2015, si estende anche all'acquisizione di personale
mediante mobilita', anche laddove avviata anteriormente alla
predetta data.
Resta fermo l'obbligo di assunzione per coprire la quota
riservata alle categoria protette, anche in deroga al divieto di cui
alla lettera c).
Lettera d): divieto di acquisire personale attraverso l'istituto del
comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed e'
fatto divieto di proroga degli stessi.
Il divieto scaturisce dal principio secondo cui l'onere del
trattamento economico del personale in posizione di comando grava
sull'amministrazione utilizzatrice.
Lettera e): divieto di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli
articoli 90 e 110 del TUEL (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) I
rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla
naturale scadenza ed e' fatto divieto di proroga degli stessi.
Alle province e' preclusa in modo assoluto, per le finalita' di
contenimento della spesa derivanti principalmente dalla misura di cui
al comma 418, la possibilita' di attivare nuovi rapporti di lavoro ai
sensi dell'articolo 90 (Uffici di supporto agli organi di direzione
politica) e 110 (Incarichi a contratto) del TUEL, sia per le province
che hanno svolto le nuove elezioni, sia per quelle che devono ancora
svolgerle, ai sensi della legge 56/2014. Sul punto occorre operare
una distinzione tra l'articolo 90 e l'articolo 110, nonche' tra
disciplina a regime e disciplina transitoria.
Disciplina a regime articolo 90.
Rispetto all'articolo 90 il divieto interviene impedendo
l'attivazione di nuovi rapporti di lavoro. Ne deriva che, per
supportare il Presidente della Provincia nell'esercizio delle
funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla legge lo stesso
puo' ricorrere esclusivamente ai dipendenti di ruolo dell'ente senza
maggiori oneri. In nessun caso, invece, e' consentito assumere
collaboratori con contratto a tempo determinato, secondo le
prescrizioni del predetto articolo 90.
Disciplina a regime articolo 110.
La distinzione tra personale interno e soggetti esterni non
rileva ai fini dell'articolo 110 in quanto in entrambi i casi e'
presupposto necessario l'instaurazione di un nuovo rapporto di
lavoro. In sostanza, le Province non possono stipulare contratti a
tempo determinato ex articolo 110 neppure con personale interno, in
quanto il predetto articolo presuppone l'attivazione di nuovi
rapporti di lavoro espressamente vietata dalla lettera e).
Disciplina transitoria articolo 110.
La lettera e) prevede che i rapporti in essere ai sensi del
predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed e' fatto
divieto di prorogare gli stessi. Resta inteso che il contratto e'
risolto di diritto nel caso di ente che dichiari il dissesto o venga
a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie (art. 110, c.
4). La disciplina transitoria dettata per l'articolo 110 si applica
sia per le province che hanno svolto le nuove elezioni, sia per
quelle che devono ancora svolgerle, ai sensi della legge 56/2014.
Disciplina transitoria articolo 90.
Per quanto riguarda i contratti in essere ai sensi dell'articolo
90, per le province che non hanno ancora proceduto alle nuove
elezioni si applica la disciplina ordinaria sulla durata del
contratto, con la conseguenza che alla scadenza prevista il rapporto
di lavoro si estingue ed e' vietata tanto la proroga, quanto
l'attivazione di nuovi rapporti di lavoro.
Lettera f): divieto di instaurare rapporti di lavoro flessibile di
cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122.
I rapporti di lavoro flessibile contemplati dal predetto articolo
9 comma 28 sono i contratti di lavoro: a) a tempo determinato, b)
quelli flessibili scaturenti da convenzioni, c) di collaborazione
coordinata e continuativa, d) di formazione-lavoro o altri rapporti
formativi, e) di somministrazione di lavoro, f) di lavoro accessorio.
Il divieto si estende anche alle proroghe o alla prosecuzione dei
predetti rapporti di lavoro. In relazione alle finalita' di
contenimento della spesa, si ritiene che il divieto si estenda al
caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti
specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea ritenendo che per
i progetti connessi con tali fondi si possa utilizzare il personale
gia' in servizio presso gli enti di area vasta. Si aggiunge, ad ogni
buon fine e a supporto della coerenza esegetica, che la legge
56/2014, all'articolo 1, comma 92 prevede la garanzia dei rapporti di
lavoro a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi
prevista. Pertanto, le proroghe sono ammesse nei limiti in cui
eventuali disposizioni speciali di leggi le consentono come si andra'
meglio a dire nel paragrafo dedicato alle proroghe.
Lettera g): divieto di attribuire incarichi di studio e consulenza.
Nella casistica rientrano tutte le tipologie di incarico
disciplinate dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
Disposizioni speciali in materia di proroghe dei contratti.
Sono fatte salve, in materia di proroga, per le tipologie di
lavoro e per la platea dei soggetti ivi indicate, le diverse
previsioni di legge quali, per quanto concerne gli enti di area
vasta, quelle contenute:
a) nell'articolo 1, comma 429, della legge 190/2014.
b) nell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre
2014, n. 192.
Comma 429 - Disciplina speciale per il personale degli enti di area
vasta adibito a servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro
(finanziamento della spesa di personale a tempo indeterminato e
delle proroghe per i tempi determinati e per le collaborazioni
coordinate e continuative).
Finalita', ambito soggettivo e vigenza temporale
La previsione e' indirizzata agli enti di area vasta e ha
l'obiettivo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per
l'impiego e la conduzione del Piano per l'attuazione della
raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013
sull'istituzione di una "garanzia per i giovani".
La norma deve intendersi di vigenza annuale in quanto, pur non
fissando un dies ad quem delimitativo della propria efficacia, una
norma di pari tenore, anch'essa priva di limite temporale, era gia'
prevista nella legge di stabilita' 2014 (l. n. 147/2013) e, malgrado
cio', il legislatore ha ritenuto di disporre la medesima previsione
anche nella legge di stabilita' 2015. Cio' comprova l'intenzione del
legislatore di attribuire anche al comma 429 efficacia annuale.
Lettura sistematica con la legge n. 183 del 2014
La previsione detta una disciplina speciale per le citta'
metropolitane e le province che, a seguito o nelle more del riordino
delle funzioni fondamentali, continuino a esercitare le funzioni ed i
compiti relativi ai servizi per l'impiego e alle politiche attive del
lavoro. La disciplina speciale per il personale dedicato alle
predette funzioni va letta in relazione al riordino della normativa
in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive per il
lavoro di cui alla legge delega n. 183/2014. Tale legge prevede, tra
i principi delega del comma 4, l'istituzione di un'Agenzia nazionale
per l'occupazione, partecipata da Stato, regioni e province autonome,
vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui
funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e
strumentali gia' disponibili a legislazione vigente, la
razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, mediante l'utilizzo delle
risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a
legislazione vigente, la possibilita' di far confluire, in via
prioritaria, nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia
il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o
riorganizzati. Come meglio si dira' nel prosieguo, tale personale
seguira' un percorso di ricollocazione separato da definire in sede
di attuazione della legge 183/2014, secondo i criteri di delega sopra
descritti.
Contenuto
La norma autorizza gli enti suddetti a finanziare, a valere su
piani e programmi nell'ambito dei fondi strutturali, le seguenti
fattispecie:
rapporti di lavoro a tempo indeterminato: la disciplina del
comma 429 rende possibile finanziare, a valere sui programmi dei
fondi strutturali, le spese del personale di ruolo adibito ai servizi
per l'impiego e alle politiche attive del lavoro. Cio' determina,
nelle more del riordino delle funzioni, anche per effetto della legge
183/2014, un effetto positivo sul bilancio degli enti di area vasta.
Questo finanziamento straordinario e' in linea con quanto detto in
merito al percorso differenziato riservato al personale a tempo
indeterminato adibito a tali funzioni;
proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato e
prosecuzione di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, che siano strettamente indispensabili per la
realizzazione di attivita' di gestione dei fondi e di interventi da
essi finanziati. Si tratta di rapporti di lavoro finanziati a valere
sui fondi comunitari, anche in applicazione della legge di stabilita'
2014, a cui gli enti fanno ricorso per garantire la continuita' del
servizio.
La disciplina recata dal comma 429, in quanto derogatoria, e'
soggetta ad applicazione restrittiva. Resta fermo il rispetto della
vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva
di personale. Ne consegue che, atteso il finanziamento con fondi
comunitari, gli oneri sostenuti non si calcolano ai fini del rispetto
dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 2010 e
dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006.
In merito alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del
patto di stabilita' si rinvia alla circolare n. 6 del 18 febbraio
2014 del Ministero dell'economia e delle finanze. Per completezza si
fa rilevare che la previsione del comma 429 trova applicazione anche
per le Regioni che hanno mantenuto la gestione dei servizi per
l'impiego, come espressamente previsto dal comma 427.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottera', per
quanto di competenza, gli atti connessi con la parte della norma che
autorizza lo stesso Dicastero, nei limiti di 60 milioni di euro a
valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e
l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge
21 dicembre 1978, n. 845, a concedere anticipazioni delle quote
europee e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarita'
delle regioni cofinanziati dall'Unione europea con i fondi
strutturali. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono
reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento
nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle
relative rendicontazioni di spesa.
Articolo 1, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 -
Proroga dei contratti a valere sui fondi dell'articolo 9, comma 28,
del d.l. 78/2010.
La previsione di cui al predetto comma 6 e' applicabile sia alle
province, sia alle citta' metropolitane. Infatti, il comma proroga al
31 dicembre 2015 il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo
4, comma 9, terzo periodo del d.l. 101/2013 secondo cui, nel testo
novellato, "Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 16,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le province possono
prorogare fino al 31 dicembre 2015 i contratti di lavoro a tempo
determinato per le strette necessita' connesse alle esigenze di
continuita' dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui
al presente comma, del patto di stabilita' interno e della vigente
normativa di contenimento della spesa complessiva di personale."
L'accezione "province" di cui al predetto comma 9 e' riferita
all'assetto istituzionale anteriore alla legge 56/2014 e, pertanto,
comprensiva delle citta' metropolitane succedute alle relative
province a decorrere dal 1° gennaio 2015. La possibilita' di proroga
e' da riferire, in base al contesto normativo di riferimento, al
personale a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 4, comma 6, del d.l. 101/2013. Sono altresi' da
rispettare i vincoli scaturenti dai seguenti articoli:
1, comma 557, della legge 296/2006;
9, comma 28, del d.l. 78/2010;
31, comma 26, lettera d), della legge n. 183 del 2011.
Resta ininfluente, in caso di violazione del patto,
l'applicabilita' del comma 429 in merito alla possibilita' di
finanziare con i fondi comunitari i rapporti di lavoro a tempo
indeterminato in quanto non determinano alcuna forma di assunzione o
di maggiore onere per l'ente.
Comma 421 - Riduzione della dotazione organica delle citta'
metropolitane e delle Province delle Regioni a statuto ordinario.
Finalita' e ambito soggettivo
Il comma ha l'obiettivo di ridurre ex lege la dotazione organica
delle citta' metropolitane e delle province delle regioni a statuto
ordinario.
In relazione ai processi di riordino delle funzioni delle
province, secondo la previsione della legge 7 aprile 2014, n. 56, il
legislatore ha rapportato le dotazioni organiche delle citta'
metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario al
fabbisogno connesso con lo svolgimento delle funzioni fondamentali
attribuite dalla predetta legge 56/2014. Le percentuali di riduzione
sono tarate, infatti, in ragione della consistenza delle funzioni
fondamentali rispettivamente attribuite agli enti di area vasta.
Percentuali di riduzione della dotazione organica
La previsione dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la
dotazione organica delle citta' metropolitane e delle province delle
regioni a statuto ordinario e' ridotta in misura rispettivamente pari
al 30 e al 50 per cento della spesa del personale di ruolo alla data
di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (8 aprile
2014). Per le province, con territorio interamente montano e
confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3,
secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, la predetta misura
di riduzione e' fissata nella percentuale del 30. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti
possono deliberare una riduzione superiore.
Si precisa, per esigenze di chiarezza, che a decorrere dal 1°
gennaio 2015 il valore della spesa della dotazione organica e'
ridotto ex lege nelle percentuali indicate e che, entro 30 giorni (31
gennaio 2015), gli enti di area vasta possono effettuare una
riduzione maggiore laddove ritengano che il loro fabbisogno
complessivo di personale, necessario a consentire lo svolgimento
delle funzioni fondamentali, possa essere inferiore.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di stabilita' 2015 le amministrazioni provinciali e le citta'
metropolitane comunicano, nel contesto degli osservatori regionali di
cui all'accordo sottoscritto in applicazione dell'articolo 1, comma
91, della legge 56/2014, la consistenza finanziaria della dotazione
organica ridotta, in misura non inferiore alle percentuali previste
dalla legge, e la base di computo presa a riferimento. Per
sottrazione si determinera' il valore finanziario dei soprannumeri.
Il termine previsto per gli adempimenti di cui al presente paragrafo,
data la complessita' dell'operazione e i tempi richiesti per
l'adozione delle linee guida, potra', ove necessario, coincidere con
quello previsto per la definizione dei piani di riassetto
organizzativo (1° marzo 2015), come si andra' a dire.
In chiave di coordinamento sistematico del disposto del comma 421
con il comma 423, nonche' di coerenza dei criteri che sovraordinano
le misure di riorganizzazione, si ritiene che l'articolazione della
dotazione organica ridotta possa essere declinata in sede di
determinazione dei piani di riassetto organizzativo, economico,
finanziario e patrimoniale di ciascun ente di area vasta, piani da
adottare entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di stabilita' (1° marzo 2015).
Alla data del 1° marzo 2015, ove l'ente ritenga di operare
un'ulteriore riduzione di dotazione organica, dovra' procedere alla
rideterminazione del valore finanziario della stessa e quindi del
soprannumero. I termini di cui sopra presuppongono una sincronia con
i processi di riordino delle funzioni. L'Osservatorio nazionale
previsto dall'accordo di cui all'articolo 1, comma 91, della legge
56/2014 adotta le iniziative necessarie di impulso e raccordo
prevedendo, in caso di necessita', il riallineamento delle scadenze
nella misura strettamente indispensabile, in relazione allo stato di
attuazione del riordino.
Criteri di calcolo della spesa di personale di ruolo.
Si deve precisare che con la nozione di "spesa del personale di
ruolo" deve intendersi la spesa complessiva riferita a tutto il
personale, (impegnato tanto nelle funzioni fondamentali quanto in
quelle non fondamentali), appartenente al ruolo della provincia o
della citta' metropolitana, ivi inclusi i dipendenti di ruolo che
prestano servizio a qualsiasi titolo presso altre amministrazioni o
enti o eventualmente in aspettativa. La commisurazione della spesa
complessiva deve avvenire operativamente facendo riferimento alla
spesa di personale "fotografata" all'8 aprile 2014 prendendo a
riferimento, per definire la base di computo, il costo individuale
dei dirigenti e delle singole posizioni economiche di ogni categoria
calcolato per ciascun ente di area vasta. Il predetto costo si
determina considerando il trattamento economico fondamentale e quello
accessorio, ivi compresi gli oneri riflessi a carico del datore di
lavoro.
Valore finanziario dei soprannumeri ripartito per funzioni
La quantificazione in termini di valore finanziario dei
sovrannumerari e' ripartita, entro il 31 gennaio 2015, utilizzando,
ove possibile, anche i dati gia' forniti agli osservatori regionali.
Ove necessario il termine puo' coincidere con quello del 1° marzo
2015.
E' utile distinguere il valore finanziario del personale
soprannumerario stimandolo in relazione alle funzioni non
fondamentali svolte [ad esempio: a) personale impegnato nello
svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di servizi per
l'impiego e politiche attive del lavoro; b) personale con qualifiche
riguardanti lo svolgimento dei compiti di vigilanza e di polizia
locale; c) personale ripartito in base alle altre funzioni oggetto di
riordino.] E' opportuno, inoltre, stimare il valore finanziario del
personale destinato al collocamento a riposo entro il 31 dicembre
2016 in relazione alla normativa vigente, comprese le previsioni di
cui all'articolo 2, comma 3, del d.l. 101/2013. La ripartizione del
valore finanziario dei soprannumeri consente di quantificare, gia' in
questa fase, la consistenza finanziaria del personale che seguira' i
vari percorsi che si andranno a delineare.
Comma 422 - Individuazione del personale che rimane assegnato agli
enti di area vasta e del personale che sara' destinatario delle
procedure di mobilita'.
La legge 7 aprile 2014, n. 56 ha previsto un sistema di riordino
delle funzioni che facevano capo agli enti di area vasta stabilendo,
con procedure definite in sede di provvedimenti attuativi, le
modalita' di trasferimento delle risorse.
In particolare, rilevano i seguenti commi dell'articolo 1:
comma 92 secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri [...] sono stabiliti, previa intesa in sede di
Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione [...]
delle risorse finanziarie, umane [...] connesse all'esercizio delle
funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97,
dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro
a tempo indeterminato in corso, nonche' quelli a tempo determinato in
corso fino alla scadenza per essi prevista.
comma 96, lettera a), secondo cui nei trasferimenti delle
funzioni oggetto del riordino il personale trasferito mantiene la
posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del
trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento
all'atto del trasferimento, nonche' l'anzianita' di servizio
maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente
destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci
fisse e variabili del trattamento accessorio, nonche' la progressione
economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni
contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati
esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei piu' generali
fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e
dirigenziale. I compensi di produttivita', la retribuzione di
risultato e le indennita' accessorie del personale trasferito
rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al
trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione
del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto
conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro
stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
Quanto sopra e' opportunamente richiamato in quanto la legge
56/2014 mantiene la sua portata primaria e le disposizioni della
legge 190/2014 si configurano come misure aggiuntive per favorire la
ricollocazione del personale degli enti di area vasta. Il
coordinamento tra le due leggi e' operato in fase applicativa, sulla
base delle presenti linee guida.
In merito ai provvedimenti attuativi si richiamano quelli di
seguito indicati:
Accordo sottoscritto in attuazione dell'articolo 1, comma 91,
della legge 7 aprile 2014, n. 56. L'Accordo (1) per i fini che ci
riguardano ha previsto:
a) la costituzione di un osservatorio nazionale con funzioni,
tra l'altro, di:
a. impulso e di raccordo per l'attuazione della legge
56/2014 e di coordinamento con le sedi di concertazione istituite a
livello regionale (ovvero gli osservatori regionali);
b. supporto al monitoraggio delle attivita' attuative del
processo di riordino.
b) la costituzione di osservatori regionali come sedi di
impulso e coordinamento per la ricognizione delle funzioni
amministrative provinciali oggetto di riordino con formulazione di
proposte concernenti la ricollocazione delle funzioni stesse presso
il livello istituzionale piu' adeguato.
Decreto del Presidente del Consiglio 26 settembre 2014, in attuazione
dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56.
Il decreto del Presidente del Consiglio, adottato in attuazione
dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (2)
rileva per i seguenti punti o criteri:
l'individuazione dei beni e delle risorse connessi alle
funzioni oggetto di riordino tiene prevalentemente conto della
correlazione e della destinazione alle funzioni alla data di entrata
in vigore della legge (risorse correlate alle funzioni);
in applicazione del criterio di cui al punto precedente, gli
enti di area vasta hanno effettuato un mappatura delle risorse
connesse a tutte le funzioni fondamentali e non alla data di entrata
in vigore della legge 56/2014 ( 8 aprile 2014);
attribuzioni ai soggetti che subentrano nelle funzioni
trasferite delle risorse spettanti alle province dedotte quelle
necessarie alle funzioni fondamentali;
garanzia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso,
nonche' di quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per
essi prevista.
Gli osservatori regionali, tenuto conto del riordino delle
funzioni provinciali, devono individuare le modalita' e i criteri in
base ai quali le Province e le Citta' metropolitane definiscono il
personale che rimane a tali enti per l'esercizio delle loro funzioni
e il personale che e' destinato a procedure di mobilita'. A tal fine
occorre tenere conto di quanto segue.
Partecipazione sindacale
In ogni fase dei processi che interessano il rapporto di lavoro
del personale, sono garantite le forme di partecipazione sindacale
previste dalla normativa vigente.
Si rinvia alle previsioni del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 ed in particolare agli articoli:
6, comma 1, secondo cui nelle amministrazioni pubbliche
l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonche' la consistenza
e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in
funzione delle finalita' indicate all'articolo 1, comma 1, dello
stesso decreto previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa
informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative. Nei casi
in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano
l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilita', al
fine di assicurare obiettivita' e trasparenza, le pubbliche
amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi
dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del
settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri
per l'individuazione degli esuberi o sulle modalita' per i processi
di mobilita';
33 secondo la procedura individuata nell'articolo medesimo:
La legge 56/2014 ha previsto all'articolo 1:
comma 91 che sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale,
mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di
cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze;
comma 92 che con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri [...] sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza
unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse
all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite [...] dalle
province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a
tempo indeterminato in corso, nonche' quelli a tempo determinato in
corso fino alla scadenza per essi prevista. Sullo schema di decreto,
per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
comma 95 che la regione provvede, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo
di cui al comma 91.
L'Accordo sopracitato (ex articolo 1, comma 91, della legge
56/2014) prevede, al punto 17, che lo Stato e le regioni convengono
che, per quanto riguarda il personale, sentiti comuni, enti di area
vasta e loro rappresentanze territoriali sara' garantito l'esame
congiunto con le organizzazioni sindacali per individuare i criteri
per la mobilita' e per affrontare le altre questioni riguardanti i
rapporti di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dal protocollo di
intesa stipulato in data 19 novembre 2013 e suoi aggiornamenti.
Rileva, altresi', il Protocollo d'intesa del 19 novembre 2013.
In merito alla partecipazione sindacale si evidenzia che la
stessa si svolgera' ai vari livelli previsti, fermo restando che
quella ricadente nell'ambito di competenza del "datore di lavoro", in
relazione all'impatto diretto degli atti adottati sui rapporti di
lavoro dei dipendenti, dovra' essere curata dagli enti di area vasta.
Elenchi del personale e procedure di mobilita' in relazione alle
funzioni
In sede di osservatori regionali, sulla base del riordino delle
funzioni, gli enti determinano i criteri affinche' gli enti di area
vasta definiscano l'elenco del personale che rimane a carico della
dotazione organica degli enti medesimi di ciascuna regione a statuto
ordinario e quello da destinare, nel rispetto delle forme di
partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente, alle
procedure di mobilita'. Il termine del 31 marzo 2015, previsto dal
comma 422 per l'individuazione del personale, si intende che puo'
essere diversamente modulato in relazione al completamento degli
adempimenti che costituiscono il presupposto dell'indicazione
nominativa del personale. Gli elenchi nominativi sono definiti in
relazione al criterio del citato d.P.C.M. 26 settembre 2014, secondo
cui l'individuazione dei beni e delle risorse connessi alle funzioni
oggetto di riordino tiene prevalentemente conto della correlazione e
della destinazione alle funzioni alla data di entrata in vigore della
legge (risorse correlate alle funzioni). I percorsi di mobilita'
previsti sono:
a) ex legge 56/2014. Qualora la Regione, sulla base del
precedente assetto, avesse delegato alla provincia l'esercizio di
funzioni con connesso trasferimento di risorse finanziarie (anche in
forma di potesta' impositiva, comprese le entrate derivanti
dall'esercizio delle funzioni) a copertura degli oneri di personale
con contratto di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato con la
provincia, lo stesso personale e' trasferito alla regione con
relative risorse corrispondenti all'ammontare dei precedenti
trasferimenti (v. punto 15 lettera e) dell'accordo ex articolo 1,
comma 91, della legge 56/2014). In tal caso il personale provinciale
adibito allo svolgimento di funzioni non fondamentali e' trasferito
alla Regione con possibilita', ove necessario, di ampliamento della
dotazione organica. In termini finanziari deve essere garantita la
neutralita' del processo, attese le risorse economiche gia' stanziate
e assegnate dalla Regione alla Provincia, comprese le entrate
derivanti dall'esercizio delle funzioni. L'operazione di cui alla
presente lettera si esaurisce nel corso dell'anno 2015 in relazione
ai tempi di attuazione del riordino delle funzioni definito con legge
regionale. Gli atti necessari sono tempestivamente adottati dall'ente
di area vasta d'intesa con le regioni, sulla base dei criteri
definiti in sede di osservatorio regionale. Si applica, per quanto
riguarda le entrate tributarie, quanto previsto dal punto 15 lettera
e) dell'accordo ex articolo 1, comma 91, della legge 56/2014.
b) ex commi da 421 a 425. Nei casi diversi da quelli descritti
dalla lettera a), ossia nelle ipotesi in cui la Regione in base al
precedente assetto non avesse delegato l'esercizio di funzioni alla
Provincia il personale e' trasferito presso la Regione con
ampliamento, ove necessario, della dotazione organica, a valere sulle
risorse destinate alle assunzioni, secondo la disciplina prevista dal
comma 424. Rispetto alle altre amministrazioni che in base alla legge
56/2014 non ereditano la titolarita' delle funzioni non fondamentali,
al passaggio di personale, secondo le procedure di mobilita'
derivanti dai commi 424 e 425, non corrisponde anche l'ampliamento
della dotazione organica.
In sede di osservatori regionali vengono, percio' definiti gli
elenchi del personale di cui alle lettere a) e b). Sono esclusi dai
predetti elenchi, in quanto interessati a percorsi diversi, i
dipendenti che:
svolgono i compiti di polizia provinciale. Per questo personale
saranno definiti specifici percorsi di ricollocazione a valle degli
interventi di razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle
funzioni di polizia, anche in funzione di una migliore cooperazione
sul territorio, garantendo in ogni caso la neutralita' finanziaria;
svolgono le funzioni presso i centri per l'impiego. Il
personale sara' ricollocato in sede di attuazione del riordino delle
funzioni in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del
lavoro (art. 1, comma 4, della legge 183/2014);
saranno collocati a riposo entro il 31 dicembre 2016, anche in
virtu' dell'articolo 2, comma 3, d.l. 101/2013.
Verifica del rispetto degli obblighi di riduzione della dotazione
organica
Il valore finanziario degli oneri del personale di cui ai
predetti elenchi, destinatario delle procedure di mobilita', nonche'
quello che sara' collocato a riposo entro il 31 dicembre 2016, non
puo' essere inferiore al valore finanziario del soprannumero come
individuato dall'ente di area vasta al 31 gennaio o al 1° marzo. E'
fatta salva la possibilita' di un valore finanziario superiore
laddove, in esito ai piani di riassetto organizzativo, le dotazioni
organiche sono ridotte in misura superiore rispetto al valore del 31
gennaio 2015.
Comma 423 - Piani di riassetto organizzativo, decreto che fissa i
criteri per la mobilita', informatizzazione dei processi.
Come anticipato nel precedente paragrafo, nel contesto delle
procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto
dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono
determinati, con il supporto dei soggetti o enti in house delle
amministrazioni centrali competenti (SOSE s.p.a. e Associazione
Formez), piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e
patrimoniale degli enti di area vasta. In particolare i dati
elaborati da SOSE connessi con le funzioni, potranno essere presi a
riferimento per realizzare adeguati processi di razionalizzazione.
Sempre in tale contesto sono, altresi', definite le procedure di
mobilita' del personale interessato, i cui criteri, anche in
riferimento all'ambito territoriale, sono fissati con il decreto di
cui al comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge (1° marzo 2015). Tali criteri tengono
conto di quanto previsto nelle presenti linee guida.
La mobilita' si svolgera' tenendo conto delle tabelle di
equiparazione adottate in applicazione dell'articolo 29-bis del
d.lgs. 165/2001.
Gli altri criteri, che potranno tenere conto di caratteristiche
professionali, di anzianita' anagrafica e contributiva, di sede di
domicilio, saranno condivisi in sede di osservatorio nazionale e
recepiti con decreto del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, nel rispetto delle forme di partecipazione
sindacale previste.
E' il caso di evidenziare che le procedure di mobilita' sono
finalizzate a garantire la continuita' dei rapporti di lavoro del
personale interessato e a valorizzare la professionalita' acquisita
favorendo la ricollocazione in relazione alle competenze ed alle
precedenti esperienze. In tale senso il criterio delle funzioni
svolte e' prioritario laddove il personale e' trasferito per effetto
del riordino di cui alla legge 56/2014.
Laddove il personale si dovra' ricollocare presso altre
amministrazioni, non interessate ai processi di riordino delle
funzioni, per accelerare i tempi di attuazione e la ricollocazione
ottimale del personale, si fa ricorso a strumenti informatici gestiti
dai predetti soggetti o enti in house. Essi predisporranno, sulla
base delle indicazioni delle amministrazioni centrali competenti,
apposite banche dati del personale, previa ricognizione delle
informazioni necessarie per quantificare e censire qualitativamente
il personale da ricollocare (Domanda di mobilita') e per rilevare le
capacita' di assorbimento da parte delle amministrazioni di
destinazione (Offerta di mobilita'), in relazione alle loro esigenze
funzionali.
Il personale destinatario delle procedure di mobilita' e'
prioritariamente ricollocato presso le regioni e gli enti locali
secondo le previsioni di cui al comma 424 e in via subordinata con le
modalita' di cui al comma 425.
Resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 96, lettera a),
della legge n. 56 del 2014, come sopra richiamato.
Commi 424 e 425 - Ricollocazione del personale a valere sui budget
delle assunzioni 2015 e 2016 delle amministrazioni pubbliche.
In relazione alla necessita' di ricollocare il personale
soprannumerario, al netto di quello interessato a percorsi diversi
secondo l'illustrazione precedente, il legislatore ha previsto di
vincolare le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato
delle amministrazioni pubbliche. Le disposizioni dei commi 424 e 425
rispondono alla medesima finalita'.
Ambito soggettivo e disciplina del comma 424
Le regioni (strutture di tutta l'amministrazione regionale,
nonche' enti da queste dipendenti) e gli enti locali destinano il
budget delle assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016 alle finalita'
individuate dal comma. Le regioni valutano se estendere l'obbligo
anche agli enti del Servizio sanitario regionale in relazione al loro
fabbisogno di personale amministrativo e adottano appositi atti di
indirizzo per un'applicazione del comma coerente con il regime delle
assunzioni degli enti del medesimo Servizio sanitario regionale. Gli
enti locali sono quelli definiti dal TUEL.
Il budget che e' vincolato dalla legge e' quello riferito alle
cessazioni 2014 e 2015.
Il regime previsto dalla normativa vigente prevede per gli enti
sottoposti al patto di stabilita' (articolo 3, comma 5, del d.l.
90/2014) una percentuale di turn over pari al 60% per l'anno 2015 e
dell'80% per l'anno 2016. La percentuale e' fissata al 100% per gli
enti sottoposti al patto la cui spesa di personale in rapporto a
quella corrente e' pari o inferiore al 25% (articolo 3, 5-quater, del
d.l. 90/2014). La percentuale di turn over legata alle facolta' di
assunzioni deve essere destinata in via prioritaria all'immissione
nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie
graduatorie vigenti o approvate al 1° gennaio 2015. Le risorse
rimanenti, ovvero quelle derivanti dalle facolta' ad assumere al
netto di quelle utilizzate per l'assunzione dei vincitori, devono
essere destinate, sommate ai risparmi derivanti dalla restante
percentuale di cessazioni (ovvero 40% per il 2015 e 20% per il 2016),
ai processi di mobilita' del personale soprannumerario degli enti di
area vasta.
In sostanza il legislatore vincola gli enti a destinare il 100%
del turn over alla mobilita' del personale degli enti di area vasta,
salvaguardando l'assunzione dei vincitori esclusivamente a valere
sulle facolta' ordinarie di assunzione. Sono altresi' salvaguardate
le esigenze di incremento di part-time nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 3, comma 101, della legge 244/2007.
Il vincolo descritto si applica anche agli enti non sottoposti al
patto nel rispetto del regime delle assunzioni previsto.
Secondo i criteri di mobilita' definiti con le modalita' sopra
illustrate, qualora l'osservatorio nazionale rilevi che il bacino del
personale da ricollocare e' completamente assorbito, vengono adottati
appositi atti per ripristinare le ordinarie facolta' di assunzione
alle amministrazioni interessate.
Le assunzioni sono consentite soltanto per gli enti che sono in
regola con i vincoli del patto di stabilita' interno e che hanno
sostenibilita' finanziaria di bilancio.
Le spese per il personale assorbito in mobilita' secondo il comma
in argomento non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa
di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296. Il numero delle unita' di personale ricollocato o ricollocabile
e' comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al
Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di
cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7
aprile 2014, n. 56. Si precisa al riguardo che, in sede di
osservatorio nazionale, saranno predisposte dal Dipartimento della
funzione pubblica schede di rilevazione delle capacita' di assunzione
e dei processi di mobilita' realizzati dagli enti, in analogia alla
ricognizione prevista dal comma 425.
La possibilita' di superamento della spesa di cui al comma 557
citato e' consentita, al netto delle assunzioni fatte per i vincitori
in applicazione del comma 424, per assorbire il personale in
mobilita'. Tale incremento va quantificato e si decurta gradualmente
in coerenza con la disciplina prevista per il turn over. In sostanza
rimane permanente nella misura in cui le facolta' ad assumere a tempo
indeterminato lo consentono.
I dati rilevati per via informatica potranno assolvere, previa
valutazione di coerenza, agli obblighi di comunicazione previsti dal
comma 424.
Ambito soggettivo e disciplina del comma 425
Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie, le universita' e gli enti pubblici non economici, ivi
compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, destinano il budget delle
assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016 alle finalita' individuate
dal comma con 425.
Sono fatte salve le assunzioni, secondo il regime ordinario, del
personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di
ricerca.
La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica avvia presso le citate amministrazioni una
ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale
di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di
mobilita'. Le amministrazioni comunicano un numero di posti,
soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano
finanziario, alla disponibilita' delle risorse destinate, per gli
anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato
secondo la normativa vigente. Saranno predisposte apposite schede di
rilevazione a cui le amministrazioni risponderanno per via
informatica. Le schede indicheranno i parametri finanziari da
prendere a riferimento.
Anche in questa circostanza le risorse da destinare ai processi
di mobilita' degli enti di area vasta sono da considerare al netto di
quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici
collocati nelle graduatorie vigenti o approvate al 1° gennaio 2015.
Sono altresi' salvaguardate le esigenze di incremento di part-time
nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 101, della
legge 244/2007.
Incontro domanda e offerta di mobilita'
Il Dipartimento della funzione pubblica predispone apposita
piattaforma pubblica al fine di rendere trasparente l'incontro tra
domanda e offerta di mobilita' in applicazione dei commi 424 e 425,
nonche' dei criteri definiti nell'apposito decreto del Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione.
Mobilita' prioritaria verso gli uffici giudiziari
Per quanto riguarda le amministrazioni di cui al comma 425, le
procedure di mobilita' si svolgono prioritariamente verso gli uffici
giudiziari e facendo ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma
2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo
dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento
economico spettante al personale trasferito facente capo
all'amministrazione cedente. Il bando di mobilita' volontaria
adottato dal Ministero della giustizia con provvedimento del 25
novembre 2014, per la copertura di 1.031 posti vacanti, e' destinato
a riassorbire il personale degli enti di area vasta e solo in via
residuale, in assenza di domanda di mobilita' da parte del predetto
personale, a processi di mobilita' di altro personale.
Divieti ed effetti derivanti dai commi 424 e 425 per le
amministrazioni pubbliche
Nelle more del completamento del procedimento di cui ai commi 424
e 425 alle amministrazioni sopra individuate e' fatto divieto di
effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui budget 2015
e 2016. Le assunzioni effettuate in violazione dei commi 424 e 425
sono nulle.
Rimangono consentite le assunzioni, a valere sui budget degli
anni precedenti, nonche' quelle previste da norme speciali.
Per quanto riguarda l'assunzione delle categorie protette resta
fermo l'obbligo di copertura della quota di riserva. A tale obbligo
si puo' adempiere anche attraverso l'acquisizione di personale in
mobilita' dagli enti di area vasta assunto in applicazione della
normativa vigente in materia di categorie protette.
Le procedure concorsuali avviate, anche se finanziate su una
programmazione che prevedeva l'utilizzo dei budget 2015 e 2016,
possono essere proseguite ove l'amministrazione possa vincolare
risorse relative ad anni successivi. Lo stesso dicasi per le
procedure di avviamento mediante collocamento.
Saranno fornite istruzioni separate in merito all'applicazione
dell'articolo 1, comma 5, del d.l. 192/2014 secondo cui "Le risorse
per le assunzioni prorogate ai sensi del comma 1, lettera b) e del
comma 2, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, non e' stata presentata alle amministrazioni competenti la
relativa richiesta di autorizzazione ad assumere, sono destinate,
previa ricognizione da parte della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, a realizzare
percorsi di mobilita' a favore del personale degli enti di area vasta
in ragione del riordino delle funzioni ai sensi della legge 7 aprile
2014, n. 56. Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni in favore
dei vincitori di concorso, del personale di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di quello non
amministrativo degli enti di ricerca."
Non e' consentito bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015
e 2016, ne' procedure di mobilita'.
Le procedure di mobilita' volontaria avviate prima del 1° gennaio
2015 possono essere concluse.
Fintanto che non sara' implementata la piattaforma di incontro di
domanda e offerta di mobilita' presso il Dipartimento della funzione
pubblica, e' consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi
di procedure di mobilita' volontaria riservate esclusivamente al
personale di ruolo degli enti di area vasta.
Categorie infungibile
Per il personale infungibile (es.: magistratura, carriera
prefettizia e diplomatica, docenza universitaria; personale educativo
e docente degli enti locali) l'eventuale assunzione anche di idonei,
nel rispetto delle procedure di autorizzazione previsti dalla
normativa vigente, non puo' superare la percentuale di turn over
consentita secondo il regime ordinario. Dell'assunzione di tali
categorie ne va data comunicazione all'osservatorio nazionale e al
Dipartimento della funzione pubblica, mediante i sistemi informativi
previsti.
Comma 426 - Proroga del termine per le procedure di stabilizzazione
Finalita'
La previsione mira a dilazionare di un biennio il termine per
l'espletamento delle procedure di stabilizzazione dei precari nelle
pubbliche amministrazioni. Il disegno di politica legislativa di
contrasto del precariato nel lavoro pubblico non viene quindi
interrotto ma post-posto al fine di offrire una finestra temporale
negli anni 2015-2016 per il riassorbimento del personale
sovrannumerario degli enti di area vasta.
Contenuto
La norma proroga al 31 dicembre 2018 il termine originariamente
fissato al 31 dicembre 2016 per l'espletamento delle procedure
previste dall'art. 4, commi 6 e 8 del D.L. n. 101 del 2013; si
prevede altresi' che si possa attingere, per le finalita' indicate e
nel rispetto delle percentuali massime previste per garantire
l'adeguato accesso dall'esterno, alle risorse disponibili per le
assunzioni per gli anni 2017 e 2018. Le graduatorie definite in esito
alle previste procedure di reclutamento speciale transitorio sono
utilizzabili per assunzioni fino al 31 dicembre 2018. I contratti di
lavoro a tempo determinato sono prorogabili, nei limiti previsti
dall'articolo 4, comma 9, del d.l. 101/2013 fino al 31 dicembre 2018.
Comma 427 - Utilizzo del personale nelle more della conclusione delle
procedure di mobilita' e forme di mobilita' temporanea in caso di
delega di funzioni.
Nelle more della conclusione delle procedure di mobilita' di cui
ai commi da 421 a 428, il relativo personale rimane in servizio
presso le citta' metropolitane e le province con possibilita' di
avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso
apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e
con oneri a carico dell'ente utilizzatore.
In merito alla possibilita' delle regioni di utilizzare le
facolta' previste dal comma 429, si rinvia al relativo paragrafo.
A conclusione del processo di ricollocazione di cui ai commi da
421 a 425, le regioni e i comuni, in caso di delega o di altre forme,
anche convenzionali, di affidamento di funzioni agli enti di cui al
comma 421 o ad altri enti locali, dispongono contestualmente
l'assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell'ente
delegante o affidante, previa convenzione con gli enti destinatari.
E' facilmente desumibile che in tale fattispecie, ove la funzione
fosse delegata all'ente di area vasta, il personale interessato alla
funzione, ove sia transitato in mobilita' verso la regione, puo'
essere distaccato all'ente di area vasta e di fatto non mutare la sua
sede lavorativa, pur mutando il suo rapporto di lavoro.
Comma 428 - Riassorbimento e mobilita' del personale non utilmente
ricollocato
Finalita'
La disposizione reca una disposizione di chiusura dell'intero
processo di riassorbimento del personale sovrannumerario, prendendo
in considerazione l'ipotesi residuale in cui vi siano unita'
sovrannumerarie non utilmente ricollocate all'esito delle procedure
previste dai commi 421-425.
La previsione si puo' applicare solo al 31 dicembre 2016.
A tal riguardo, il legislatore prevede l'implementazione, nel
rispetto delle prerogative sindacali, di istituti contrattuali di
solidarieta' che consistono nel ricorso al contratto a tempo parziale
al fine di ripartire tra tutto il personale rimasto in servizio
nell'ente di area vasta, senza piu' distinzione tra personale adibito
alle funzioni fondamentali e quello precedentemente individuato in
soprannumero, il valore finanziario del personale soprannumerario non
ricollocato.
In via ulteriormente subordinata, nel caso in cui l'applicazione
di tali istituti risulti infruttuosa ai fini del completo
riassorbimento dei soprannumerari, il legislatore prevede come
extrema ratio l'attivazione del collocamento in disponibilita' di
tali unita' secondo la disciplina generale dell'articolo 33 commi 7 e
8 del d.lgs.165.
Ambito soggettivo.
La norma si indirizza espressamente a tutti gli enti di area
vasta, pertanto ne sono interessate sia Province sia Citta'
metropolitane. Gli atti da adottare sono in capo a tali
amministrazioni.
Contenuto
La norma stabilisce che, in caso di mancato ricollocamento di
tutto il personale soprannumerario, si definiscono entro 30 giorni
criteri e tempi per l'utilizzo, presso ogni ente di area vasta, di
forme contrattuali a tempo parziale che riguardino tutto il personale
e non solo il contingente dei sovrannumerari. In particolare, la
definizione dei criteri per il ricorso a queste forme contrattuali
deve avvenire previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali,
tenendo conto che la norma stabilisce espressamente come criterio
prioritario la maggiore anzianita' contributiva.
Si precisa che l'attivazione di questi istituti contrattuali deve
avvenire nel limite necessario per il riassorbimento dell'onere
finanziario relativo alle unita' soprannumerarie
In via esclusivamente residuale, in caso di mancato completo
assorbimento con le modalita' appena illustrate, la norma prevede da
ultimo il ricorso al collocamento in disponibilita' ai sensi
dell'art. 33, commi 7 e 8 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Comma 430 - Rinegoziazione delle rate di ammortamento dei mutui
Finalita' e contenuto
La disposizione prevede la facolta' per le province e le citta'
metropolitane - in considerazione del processo di trasferimento delle
funzioni di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014,
n. 56 - di rinegoziare le rate di ammortamento in scadenza nell'anno
2015 dei mutui non trasferiti al Ministero dell'economia e delle
finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326.
Ne deriva la rimodulazione del relativo piano di ammortamento,
anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera c),
dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
Gli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione stessa
restano a carico dell'ente richiedente.
Modalita' di rinegoziazione
Le operazioni di rinegoziazione dei mutui, da effettuare entro il
30 giugno 2015 ai fini di garantire la sterilizzazione del pagamento,
possono essere effettuate con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (la
"CDP"), nonche' con gli altri soggetti finanziatori.
Non possono essere oggetto delle suddette operazioni di
rinegoziazione i mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle
finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326.
La CDP, previa autorizzazione dei propri organi deliberanti,
regolamenta le operazioni di rinegoziazione dei propri mutui
attraverso l'emanazione di apposite Circolari che ne rendono note le
condizioni, i termini e le modalita'. Le Circolari sono pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale, nonche' nel sito internet della CDP onde
consentirne la massima pubblicita', nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 13 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 6 ottobre 2004.
Per quanto riguarda i mutui concessi da altri soggetti
finanziatori, gli enti potranno formulare apposita richiesta di
rinegoziazione al fine di consentire l'attivazione dei processi di
valutazione istruttoria da parte degli stessi finanziatori.
Chiarimenti aggiuntivi e altre iniziative operative
Partita IVA
Le Citta' Metropolitane possono mantenere la Partita IVA/Codice
Fiscale delle omonime Province.
Collegio revisori
La citta' metropolitano puo' deliberare che il collegio dei
revisori gia' in carica presso la provincia possa rimanere in carica
sino alla naturale scadenza del mandato anche presso la Citta'
Metropolitana, al fine di garantire la continuita' delle funzioni di
controllo.
Comparto di contrattazione delle citta' metropolitane
Fino alla nuova tornata contrattuale, le citta' metropolitane,
poiche' succedono alle province, applicano il contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali.
Alienazione del patrimonio immobiliare
Con riferimento al patrimonio immobiliare di proprieta' delle
Province, nell'ottica di una progressiva alienazione dello stesso, e'
possibile procedere al trasferimento, a titolo oneroso, ad un fondo
immobiliare sottoscritto da investitori professionali privati,
appositamente istituito da Invimit Sgr, societa' detenuta al 100% dal
MEF.
Gli immobili oggetto della vendita possono, in prima istanza,
essere individuati fra quelli condotti attualmente in locazione
passiva dalle Amministrazioni centrali dello Stato.
Tale operazione consente di rendere disponibile per le Province
risorse economiche importanti, eliminando anche i costi di gestione
degli immobili, e per lo Stato di avviare processi di
razionalizzazione mirati accompagnati da azioni di efficientamento
energetico senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto
sono a carico del fondo tutti gli oneri connessi al portafoglio
immobiliare.
(1) Accordo sancito in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre
2014, repertorio atti n. 106/CU.
(2) Accordo sancito in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre
2014, repertorio atti n. 107/CU.
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.