Nuovo bando online su «Protocolli in rete»: in palio 200 kit per le scuole superiori

da Il Sole 24 Ore

Nuovo bando online su «Protocolli in rete»: in palio 200 kit per le scuole superiori

di Alessia Tripodi

Al via le selezioni per la fornitura di schede di sviluppo Intel Galileo: le candidature vanno presentate entro il 20 febbraio

Protocolli in rete, il Miur lancia un nuovo bando per la fornitura di 200 schede di sviluppo Intel Galileo da assegnare gratuitamente a 40 istituti superiori. I kit informatici dovranno essere utilizzati per progetti didattici realizzati da più classi secondo gli standard indicati nel bando.

Il «Progetto Galileo»
Alla selezione aperta sul portale «Protocolli in rete» – la vetrina digitale lanciata dal Miur lo scorso dicembre per aiutare le scuole ad arricchire la propria dotazione digitale grazie a intese con le aziende hi-tech – possono candidarsi tutti gli istituti secondari, e in particolare gli istituti tecnici del settore tecnologico e gli istituti professionale del settore industria e artigianato. Tra i requisiti per la partecipazione c’è l’impegno a utilizzare le schede di sviluppo Intel nell’ambito di progetti – messi a punto dagli studenti – per la creazione di prototipi di sistemi automatici utili alla soluzione di problemi reali. L’obiettivo finale dell’iniziativa, sottolinea il bando, è quella di promuovere «la sperimentazione e l’utilizzo di strumenti tecnologici per realizzare ambienti di apprendimento collaborativi, che diano ai giovani l’opportunità di acquisire competenze utili per il mondo del lavoro».
Le 200 schede saranno distribuite a 40 istituti, secondo una dotazione di 5 schede per ogni scuola.
Le domande di partecipazione si possono inoltrare dal 5 al 20 febbraio attraverso il form on line all’indirizzo http://www.istruzione.it/ProtocolliInRete/

 

Pensioni, urge una modifica che consenta di uscire prima dal lavoro

da La Tecnica della Scuola

Pensioni, urge una modifica che consenta di uscire prima dal lavoro

A chiederlo è stata la Cisl, al termine del comitato esecutivo nazionale: bisogna rispondere alle esigenze di vita delle persone, ai problemi del lavoro più faticoso e pesante e ai cambiamenti dell’organizzazione del lavoro e dei sistemi produttivi. Chieste anche nuove norme su reversibilità, ricalcolo e previdenza complementare.

Bisogna rimettere mano alle norme sulle pensioni. A chiederlo stavolta è stata la Cisl, al termine del comitato esecutivo nazionale.

“E’ indispensabile reintrodurre meccanismi di flessibilità nell’accesso alla pensione”, per consentire a chi lavora “di scegliere liberamente il momento di uscita dal lavoro”. Tra le modifiche indicate dal sindacato Confederale guidato da Anna Maria Furlan, spicca l’esigenza di introdurre più flessibilità, “per rispondere alle esigenze di vita delle persone, ai problemi del lavoro più faticoso e pesante e ai cambiamenti dell’organizzazione del lavoro e dei sistemi produttivi”.

Secondo la Cisl, “è indispensabile garantire il diritto dei pensionati a godere della giusta pensione, oggi compromesso da leggi che limitano a 3 anni il termine entro il quale chiedere il ricalcolo della pensione qualora, dopo la liquidazione, ci si accorga della mancanza di periodi contributivi o di errori dell’Inps nella determinazione dell’assegno”.

Inoltre, “vanno migliorate le pensioni di reversibilità a fronte di effettive condizioni di disagio economico che si manifestino in caso di premorienza con figli a carico” e “il potere di acquisto delle pensioni in essere va tutelato”. Infine, “bisogna rendere di fatto obbligatoria la previdenza complementare, specie per i lavoratori più giovani, favorendo tramite i contratti collettivi di lavoro l’adesione generalizzata dei lavoratori ai fondi pensione, nella forma della destinazione obbligatoria del contributo contrattuale posto a carico del datore di lavoro”.

Prossimo concorso a cattedra aperto anche ai non abilitati

da La Tecnica della Scuola

Prossimo concorso a cattedra aperto anche ai non abilitati

E’ la conseguenza logica di una recente sentenza del Consiglio di Stato. La decisione riguarda un caso specifico ma c’è da aspettarsi che il Miur adegui il prossimo bando a quando stabilito dal Consiglio.

Il fatto che i concorsi a cattedra siano accessibili solo agli abilitati all’insegnamento, e che quindi non potranno essere abilitanti, come già accaduto con l’ultimo concorso a cattedra, è sembrato a molti una forzatura non legittima. Tra le altre cose, il consentire l’accesso ai concorsi a cattedra per l’insegnamento nelle scuole pubbliche, appare un provvedimento volto ad ingrassare le casse universitarie che gestiscono i Tfa.
Sulla questione si esprime il Consiglio di Stato che, con la recente sentenza numero 105/2015 stabilisce, senza se e senza ma, il pieno diritto di una candidata non abilitata all’insegnamento  a partecipare al concorso a cattedra bandito nel 2012. Nello specifico della sentenza, emerge che la ricorrente aveva conseguito la laurea nell’anno 2008, ma non si era abilitata per l’insegnamento, ma ciò nonostante per il Consiglio di Stato, ha il diritto a concorrere anche con il solo titolo di laurea.

Questa sentenza non potrà non avere i suoi riflessi sul  bando del nuovo concorso a cattedra, previsto per quest’anno. È utile sapere che il concorso a cattedra del 2012, bandito con il DDG n. 82 del 24 settembre 2012 richiedeva come requisito d’accesso, quello dell’abilitazione all’insegnamento.

Infatti all’art. 2 comma 1 del su citato bando era stato scritto: “Ai concorsi sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia o primaria o secondaria di I e II grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i titoli di abilitazione conseguiti all’estero purché riconosciuti con apposito decreto del Ministero”.

Con il comma 3 del suddetto art. 2, si consentiva, sotto forma di deroga rispetto al comma 1, di fare partecipare al concorso a cattedra 2012, per i posti di scuola secondaria di I e II grado, i candidati che rientravano nelle disposizioni previste nell’articolo 2 del decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999.
Chi sarebbero questi ultimi candidati ammessi al concorso 2012? Si tratta di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già in possesso di un titolo di laurea, ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla data stessa consentano l’ammissione al concorso. Questo comma ha convinto ti giudici del Consiglio di Stato di sentenziare come ingiusto e discriminatorio il requisito dell’abilitazione per partecipare al concorso a  cattedra. Adesso si attende di capire se nel prossimo concorso, previsto per il 2015, si spalancheranno le porte anche per tutti i laureati, oppure se questa sentenza rimarrà lettera morta ed un caso isolato. Sulla questione si prevedono ricorsi fiume da parte di tantissimi laureati che ritengono di avere diritto a partecipare ai prossimi concorsi a cattedra.

Nella scelta della scuola vale più la vicinanza da casa

da La Tecnica della Scuola

Nella scelta della scuola vale più la vicinanza da casa

Secondo una ricerca effettuata da un’istituzione educativa americana si evince che vicinanza dell’istituto all’abitazione e attività extracurriculari sono due dei fattori-chiave nella scelta della scuola

Lo scrive Il Corriere della Sera che pubblica il resoconto della ricerca americana. In pratica la vicinanza dalla scuola vale più della valutazione strettamente didattica. Il fattore-vicinanza si colloca al primo posto. Per i più piccoli, poi, determinanti sono gli orari scolastici: più sono prolungati, più l’istituto è gettonato, visto che permette di lasciare i bambini a scuola presto, e di venirli a prendere tardi. Per i ragazzi più grandi, preponderante è il peso delle attività extracurriculari, come la banda musicale piuttosto che la squadra di football.

Normalmente – come nella maggior parte dei luoghi del mondo – la scelta della scuola (pubblica) dove mandare il proprio figlio dipende dalla zona di residenza.

Lo studio, durato dieci anni, ha messo in luce un altro aspetto significativo: a dare minor peso alla qualità dell’istruzione rispetto ad altri fattori sono specialmente le famiglie a basso reddito. Una scoperta che ha stupito ma che, se analizzata, non è affatto stupefacente, dato che le famiglie povere hanno meno strumenti sia per valutare i curricula delle scuole, sia per potersi permettere di ignorare fattori quali gli orari scolastici. I risultati della ricerca, ammesso che possano valere per il resto del Paese e per altri Paesi, danno comunque indicazioni preziose per tutti, e fanno comunque riflettere sulla premessa a favore delle «charter schools», che permetterebbero alle famiglie – con equità – di scegliere l’istituzione scolastica in cui mandare i figli, basandosi sulle offerte educative.

 

Per l’aggiornamento, decide il preside

da La Tecnica della Scuola

Per l’aggiornamento, decide il preside

Secondo Italia Oggi si starebbe lavorando alla regolamentazione dei corsi di aggiornamento per gli insegnanti, affidando un ruolo chiave al dirigente scolastico che dovrà verificare la coerenza tra le attività proposte dai docenti e le esigenze dell’istituto

La formazione, che sarà utile in termini di merito e di scatti economici, dovrà rispondere a un progetto più complessivo di interesse dell’intera comunità scolastica così come si evincerà dal rapporto di autovalutazione della stessa scuola. Per Italia Oggi i tecnici del Miur starebbero lavorando per una legislazione in materia di formazione obbligatoria in servizio, togliendo così tutte le contraddizioni oggi esistenti, mentre si registrano proteste per la mancanza di corsi di supporto alle attività di autovalutazione.

Potrebbe debuttare al consiglio dei ministri del 27 febbraio un pacchetto di riforme che, stando alle anticipazioni del sottosegretario all’istruzione, Davide Faraone, sarà articolato su misure per gli studenti e misure per il personale, mentre potrebbe pure scattare un intervento sulle discipline obbligatorie e facoltative di insegnamento, e la necessità di una verifica delle Indicazioni nazionali.

Non sono noti i risultati, specifica Italia Oggi, del monitoraggio sulla consistenza per classi di concorso delle graduatorie ad esaurimento, che potrebbero contare meno dei 148 mila insegnanti ad oggi indicati come la platea finale dei precari da assumere. Il timore che serpeggia è che la composizione alle graduatorie non consenta di rispondere in modo soddisfacente al fabbisogno delle scuole, con docenti precari di classi di concorso per le quali ci sono esuberi, a fronte di altre classi che resterebbero scoperte. E un piano di riqualificazione professionale potrebbe non bastare per tutti.

In ogni classe 2 alunni a rischio abbandono, soprattutto stranieri

da La Tecnica della Scuola

In ogni classe 2 alunni a rischio abbandono, soprattutto stranieri

Due alunni per ogni classe delle elementari e delle medie di Milano rischiano di non arrivare alla licenzia media. Nell’anno scolastico 2013-2014 questi bambini a “rischio di dispersione scolastica” erano 8.096, pari all’8,70% di tutti gli studenti milanesi loro coetanei. I più in difficoltà sono gli alunni stranieri nati all’estero

Di questi, pubblica Il Redattore Sociale che attinge dall’indagine condotta dall’agenzia di ricerche sociali Codici e commissionata dall’assessorato all’Istruzione del Comune di Milano, quasi uno su due ha accumulato nella sua carriera scolastica un fattore di rischio, ossia è stato bocciato, oppure quando è arrivato in Italia è stato inserito in una classe di alunni più giovani oppure ha smesso di andare a scuola senza motivare l’interruzione.

“L’aspetto positivo è che ora abbiamo un quadro della situazione e di conseguenza si può intervenire per aiutare questi alunni in difficoltà”, spiega Massimo Conte di Codici. Dai dati emerge in particolare che nell’anno scolastico 2013-2014 sono 354 gli studenti che hanno smesso di andare a scuola, pari allo 0,38% del totale, una percentuale molto più alta della media nazionale che si attesta intorno allo 0,8%.

Tra gli 8.096 alunni a rischio, il 40,4% sono stranieri nati all’estero, il 39,9% italiani e il19,28% stranieri nati in Italia. Dall’indagine emerge inoltre che tra gli stranieri nati all’estero, il 42,84% è inserito in una classe inferiore a quella della propria età. Una decisione che spesso le scuole adottano perché si tratta di studenti che arrivano in Italia già grandicelli e non sanno l’italiano. Il problema è che in questo modo invece di aiutarli, li si demotiva. Sembra insomma una politica scolastica controproducente, tanto che il 26% di questi ragazzi ha collezionato anche una bocciatura.

In otto zone di Milano sono in corso iniziative per contenere la dispersione scolastica. Si tratta di progetti nati grazie ad un bando specifico del Comune, che ha messo a disposizione delle scuole, delle associazioni e cooperative che si occupano del tema circa 650mila euro. “Ha coinvolto 50 scuole e oltre 2.600 bambini -ricorda l’assessore Francesco Cappelli-. Anche se sempre in modo minore, il rischio di abbandono scolastico esiste anche a Milano e riguarda soprattutto bambini e ragazzini stranieri nati all’estero. Grazie ai fondi del Piano all’Infanzia, attraverso il lavoro delle cooperative del terzo settore, il Comune, in questi due anni, ha realizzato progetti che hanno dato nuovo ed ulteriore sostegno ai bambini che ne avevamo maggiore necessità”. Di progetti dispersione scolastica a Milano si parla oggi a Palazzo Marino, dalle ore 9.30 alle 17, in un convegno durante il quale verranno presentati i dati della ricerca e si farà il punto sui progetti di prevenzione. Interverranno, oltre all’assessore Cappelli e Massimo Conte di Codici, anche Daniele Checchi, dell’Università degli studi di Milano, su “I numeri e i costi della dispersione scolastica in Italia”, e Stefano Laffi (Codici) su “Il rapporto tra giovani e scuola: una sfida per gli adulti”.

Anief boccia la riforma del ‘sostegno’ de La Buona Scuola

da tuttoscuola.com

Anief boccia la riforma del ‘sostegno’ de La Buona Scuola

Il Governo “vuole far diventare l’insegnante di sostegno un esperto settoriale di disturbi e patologie“. Lo denuncia l’Anief alla luce della volontà espressa dal sottosegretario all’Istruzione, Davide Faraone, di introdurre un’imminente riforma del sostegno “che coinvolgerà 230mila alunni disabili iscritti nelle nostre scuole, incentrata su una formazione più medicalizzata degli insegnanti, specializzandoli per ogni forma di disabilità: decisione che arriverebbe a separare le carriere rispetto ai docenti delle materie curricolari“.

Secondo l’Anief, “si sta dimenticando che ogni professionista ha un suo ruolo definito: l’insegnante, questo deve essere ben chiaro, non ha mansioni di medico o di infermiere. Non si può pensare di sganciarlo dal team docente o di esternalizzarlo dal Consiglio di Classe. Sì, invece, alla formazione anche specialistica per tutti i docenti“, si legge nella nota del sindacato, che sembra quasi aprire all’ipotesi del superamento della stessa figura dell’insegnante di sostegno come figura distinta da quella del docente curricolare.

Ma Marcello Pacifico, presidente dell’Anief, frena un po’ su questa prospettiva: “Il docente di sostegno del futuro – sostiene – deve rimanere una risorsa, un arricchimento, per l’alunno e per i suoi bisogni formativi, attraverso la valorizzazione delle differenze. Sempre cosciente di quali sono i singoli limiti di apprendimento, questi sì, accertati da un’equipe di medici. Accavallare i ruoli, temiamo, non farebbe il bene dell’allievo“.

Link, nel 2017 terzo ciclo Tfa modificato

da tuttoscuola.com

Link, nel 2017 terzo ciclo Tfa modificato
Presentata alla Camera proposta su accesso a insegnamento

L’attivazione, nel 2017, di un terzo ciclo di Tirocinio Formativo Attivo con alcune modifiche rispetto ai precedenti: progressività e rateizzazione della tassazione, accesso ai servizi del Diritto allo Studio, un’offerta didattica reale con l’implementazione di materie pedagogiche, regolamentazione dei consigli di tirocinio, allargamento delle classi di laurea attualmente escluse.

È la proposta sull’accesso all’insegnamento avanzata da Link-coordinamento universitario, illustrata in una conferenza stampa alla Camera. Una proposta nata “dalle decine di assemblee studentesche che si sono svolte nelle Università, nel corso dell’autunno appena passato“.

Nelle linee guida della Buona Scuola si propone l’attivazione di magistrali abilitanti dal 2016, non prevedendo – spiega Alberto Campailla, portavoce di Link – forme di transizione per chi attualmente è iscritto già alla magistrale o è in prossimità di finire il percorso triennale“.

Link ha quindi lanciato per il 5 febbraio la mobilitazione degli studenti universitari interessati”per denunciare un’ennesima forma di accesso all’insegnamento che lascia indietro migliaia di studenti e studentesse“.

Studiano no non studiano

STUDIANO NO NON STUDIANO QUESTO è IL PROBLEMA! di Umberto Tenuta

CANTO 383 NON STUDIANO: QUESTO è IL PROBLEMA PIù ASSILLANTE DEI DOCENTI

Battaglia dei docenti.

Far studiare i giovani!

Studiare, dal latino, studium, amore!

Far studiare = far amare.

 

Fare studiare: questo è il problema più assillante dei docenti!

E la soluzione generalmente data è quella di costringere a studiare: coi voti, con le punizioni, con le bocciature.

Se lo studio è amore, mi domando se è possibile costringere ad amare?

Puoi darmi tutti i tesori del mondo, ma se il mio cuore non si incendia, non ti amo.

Posso anche desiderare, volere, impormi di amarti, ma se il mio cuore non si incendia, non ti amo.

Nessuno può costringere ad amare!

Eppure è questo che ogni giorno si presume di fare nelle scuole.

Costringere gli studenti ad amare.

Ma sì, li ho minacciati di assegnare voti bassi, li ho minacciati di rimandarli a settembre, li ho minacciati di bocciarli, ed hanno studiato!

Non hanno studiato.

Hanno ingurgitato quattro nozioncine.

Appena esaminati, le hanno vomitate.

A settembre ritornano più ignoranti di prima.

Natura non nisi parendo vincitur.

La natura non si vince se non obbedendole.

Studio è amore.

Se volete che i vostri studenti siano studenti, se volete che essi amino imparare, li dovete innamorare.

Oh vezzosa Professoressa, che forse non l’hai fatto tu?

Ti piaceva il giovincello!

Con le tue arti innate lo hai innamorato.

Eccolo ai tuoi piedi!

Amore eterno ti ha giurato.

Così fan tutte.

Così fan tutti.

Tutte e tutti.

Tranne le docenti, tranne i docenti!

Mica non l’avevano appreso ed imparato, studiando Pedagogia, Psicologia, Sociologia, Metodologia, Tecnologia?

È che l’hanno subito dimenticato, come i loro studenti.

Orsù, ve lo ricordo io!

«Se il nostro pensiero e le nostre parole debbono muovere l’attività del discepolo, bisogna che qualcosa di vivo che è in noi passi nello spirito di lui come scintilla di fuoco ad accendere altro fuoco» (F. Enriques)

Maestre e Maestri, siate innamorati della Matematica, amatela, abbiatela nel cuore prima che nella mente.

Solo così i vostri studenti innamorerete della Matematica.

Maestre e Maestri, siate innamorati dell’Inferno, amatelo, abbiatelo nel cuore prima che nella mente.

Solo così i vostri studenti innamorerete dell’Inferno.

E tu, Professoressa di Greco e di Latino, sii innamorata di Anacreonte e di Catullo.

Solo così i tuoi studenti innamorerai delle lingue dei Padri.

Amor che a nullo amato amar perdona mi prese del costui piacer sì forte che come vedi ancor non mi abbandona.

Volete che i vostri studenti amino il SAPERE?

Innamorateli!

Volete che i vostri studenti amino il SAPER FARE?

Innamorateli!

Volete che i vostri studenti amino il SAPER ESSERE?

Innamorateli!

Semplice, no?

Tutta la Psicologia sta qui.

Tutta la Pedagogia sta qui.

Tutta la Tecnologia educativa sta qui.

Tutta…

Omnia vincit amor et nos cedamus amori.
(L’amore vince tutto e noi cediamo all’amore).

All’amore cederà anche il giovinetto dell’ultimo banco dell’ultima aula dell’ultima scuola!

 

Tutti i miei Canti −ed altro− sono pubblicati in:

http://www.edscuola.it/dida.html

Tablet e LIM non bastano a cambiare la scuola

SAMSUNG TABLET E LIM NON BASTANO A CAMBIARE LA SCUOLA di Umberto Tenuta

CANTO 382

La scuola non l’ha cambiata la TV, non l’ha cambiata il PC, non l’ha cambiata la LIM.

Non la cambia il TABLET.

Per cambiare la scuola occorre cambiare METODO!

Occorre il metodo della ricerca-riscoperta-invenzione-costruzione.

Solo così la BUONASCUOLA garantisce il SUCCESSO FORMATIVO a tutti i figli di donna, nessuno escluso.

 

La Scuola cambia se cambiano le TESTE e i CUORI dei Docenti.

NESSUNO INSEGNA!

Tutti apprendono scoprendo, inventando, costruendo le proprie conoscenze.

LA SCOLARESCA NON ESISTE!

Esistono venticinque giovani, l’uno diverso dall’altro nelle motivazioni, negli stili, nei ritmi e nei livelli di apprendimento.

Le lezioni multimediali sono sempre LEZIONI: letture, dizioni, recitazioni, presentazioni, dimostrazioni…

Il PROFESSORE?

Sempre LUI l’attore.

GLI STUDENTI?

In religioso silenzio!

Guai a chi sbadiglia!

Il docente che fa lezione non serve.

Agli studenti le cattedre!

I tavolinetti allineati non servono.

Occorre cambiare tutto!

Non LEZIONI ma PERCORSI PERSONALIZZATI DI APPRENDIMENTO.

Innanzitutto APPRENDIMENTO.

L’apprendimento comincia dalla MOTIVAZIONE.

Puoi portare l’asino alla fonte e fischiare quanto vuoi, ma se l’asino non ha sete, non beve.

MOTIVARE occorre prima di tutto.

Risvegliare e suscitare curiosità, bisogni, interessi in ciascuno dei VENTICINQUE STUDENTI della classe.

L’APPRENDIMENTO.

J.J Rousseau docet.

Emilio sperduto nel bosco.

Che motivazione!

Il docente ha incendiato i cuori dei suoi studenti.

Quanta natia curiosità!

Tutti ardono dal desiderio di scoprire, inventare, costruire, ricordare.

Vogliono camminare, correre, saltare, cantare, danzare…

Vogliono correre sulle verdi colline per estasiarsi dei cieli azzurri, dei monti dalle bianche cime, delle verdi valli, di fiumi in piena, dei laghi dorati, di mari ghiacciati…

Vogliono raccogliere i sassolini colorati della spiaggia per classificare, contare, seriare…

Non vogliono ascoltare!

Vogliono fare.

Se ascolto dimentico

Se vedo ricordo

Se faccio capisco!

Sì, essi l’hanno capito!

I docenti non l’hanno recepito..

Le LIM non bastano, nemmeno i TABLET.

A gran voce gli studenti chiedono l’argilla per costruire monti e valli, torrenti e fiumi…

Vogliono le tante cianfrusaglie gettate al mattino.

Vogliono NUMERI IN COLORE, BLOCCHI LOGICI, BAM, BIM E BUM.

Non disdegnano i TABLET.

Meglio 3D.

TABLET che riproducano le cose del mondo reale.

TABLET che ti pongano in mezzo al mondo.

TABLET che fanno cambiare il mondo.

Che pena i TABLET sui tavolinetti allineati!

Gli studenti vogliono i tavolinetti della pizza, con quattro commensali.

COOPERATIVE LEARNING, parole sprecate!

Quanto sprecate!

Ma forse ha ragione Aristide.

Aristide Gabelli!

Cambiar metodo è come cambiar le teste agli insegnanti.

E le teste non si svitano ed avvitano come le TRE LAMPADINE della Samsung.

Samsung!

Fai brillare i cervelli degli studenti!

Fai manipolare i mattoncini LEGO.

Fai costruire QUADRATI sui lati del triangolo rettangolo.

Non dare risposte a domande mai poste.

Libera gli studenti!

Restituisci loro il PARADISO PERDUTO.

A vivere si impara vivendo nel mondo.

Ed il mondo i TABLET debbono restituire.

La Scuola non cambia con i PC e con le LIM.

La Scuola cambia se si accendono i cervelli degli studenti.

Samsung, accendi le teste degli studenti.

Di teste ben piene sono piene le scuole!

Abbiamo bisogno di teste ben fatte.

Le teste nessuno le fa.

La testa ciascuno se la fa manipolando, costruendo, scoprendo, inventando.

Homo faber!

Unusque faber fortunae suae.

TABLET per inventare e costruire.

E non solo per leggere ed ascoltare.

SAMSUNG sei avvertita!

Tutti i miei Canti −ed altro− sono pubblicati in:

http://www.edscuola.it/dida.html

Decreto Ministeriale 29 gennaio 2015, AOOUFGAB 39

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio del Gabinetto

Decreto Ministeriale 29 gennaio 2015, AOOUFGAB 39

Individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado – Scelta delle materie affidate ai commissari esterni delle commissioni – Anno scolastico 2014/2015.

Circolare Funzione Pubblica 29 gennaio 2015, n. 1

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Circolare Funzione Pubblica 29 gennaio 2015, n. 1

Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di
personale e di altri profili  connessi  al  riordino  delle  funzioni
delle province e delle citta' metropolitane. Articolo 1, commi da 418
a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. (15A01976) 

(GU n.62 del 16-3-2015)

 

 Vigente al: 16-3-2015

 

 
                            Alle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
                            all'articolo 1, comma 2,  del  d.lgs.  n.
                            165 del 2001 
 
  Attesa  la  rilevanza  e  l'urgenza   di   dare   attuazione   alle
disposizioni in materia di personale, in relazione al riordino  delle
funzioni delle province e  delle  citta'  metropolitane,  nonche'  di
fornire chiarimenti in merito ad altri profili  di  raccordo  tra  le
disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2014,  n.  190  (legge  di
stabilita' 2015) e quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n.  56,
si ritiene necessario adottare le seguenti linee guida. Sui contenuti
del presente documento e' stato sentito l'Osservatorio  nazionale  ed
e' stata data informativa alle Organizzazioni sindacali. 
    Roma, 29 gennaio 2015 
 
                                   Il Ministro per la semplificazione 
                                     e la pubblica amministrazione    
                                                 Madia                
Il Ministro per gli affari regionali 
          e le autonomie 
             Lanzetta 

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2015 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri  giustizia  e  affari  esteri
Reg.ne - Prev. n. 399 
                                                             Allegato 
Linee guida  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
  amministrazione e del  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le
  autonomie in materia di attuazione delle disposizioni in materia di
  personale e di altri profili connessi al  riordino  delle  funzioni
  delle province e delle citta' metropolitane. Articolo 1,  commi  da
  418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
    L'intitolazione dei paragrafi e il richiamo dei  commi,  ove  non
diversamente previsto, sono riferiti all'articolo 1  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015). 
Sommario: 
Comma 735 - Decorrenza delle misure della legge di stabilita'. 
Commi 418 e 419 - Contenimento della  spesa  per  le  province  delle
  Regioni a statuto ordinario. 
Comma 420 - Contenimento della spesa di personale mediante divieti in
  materia di assunzioni a tempo indeterminato, di stipula di rapporti
  di lavoro flessibile e di attribuzione di incarichi di consulenza. 
    Finalita' 
    Ambito soggettivo 
    Chiarimenti in merito ai divieti per le province  riguardanti  il
personale 
      Lettera  c):  divieto  di  procedere  ad  assunzioni  a   tempo
indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilita'. 
      Lettera  d):  divieto   di   acquisire   personale   attraverso
l'istituto del comando. I comandi in  essere  cessano  alla  naturale
scadenza ed e' fatto divieto di proroga degli stessi. 
      Lettera e): divieto di attivare rapporti  di  lavoro  ai  sensi
degli articoli 90 e 110 del TUEL (d.lgs. 18 agosto 2000,  n.  267)  I
rapporti in essere ai sensi del predetto articolo  110  cessano  alla
naturale scadenza ed e' fatto divieto di proroga degli stessi. 
      Lettera f): divieto di instaurare rapporti di lavoro flessibile
di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122. 
      Lettera  g):  divieto  di  attribuire  incarichi  di  studio  e
consulenza. 
Disposizioni speciali in materia di proroghe dei contratti. 
    Comma 429 - Disciplina speciale per il personale  degli  enti  di
area vasta adibito a servizi per l'impiego  e  politiche  attive  del
lavoro (Finanziamento della spesa di personale a tempo  indeterminato
e delle proroghe per i tempi  determinati  e  per  le  collaborazioni
coordinate e continuative) 
    Finalita', ambito soggettivo e vigenza temporale 
    Lettura sistematica con la legge n. 183 del 2014 
    Contenuto 
    Articolo 1, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 -
Proroga dei contratti a valere sui fondi dell'articolo 9,  comma  28,
del D.L. 78/2010 
Comma  421  -  Riduzione  della  dotazione  organica   delle   citta'
metropolitane e delle province delle Regioni a statuto ordinario. 
    Finalita' e ambito soggettivo 
    Percentuali di riduzione della dotazione organica 
    Criteri di calcolo della spesa di personale di ruolo 
    Valore finanziario dei soprannumeri ripartito per funzioni 
Comma 422 - Individuazione del personale che  rimane  assegnato  agli
  enti di area vasta e del personale  che  sara'  destinatario  delle
  procedure di mobilita'. 
    Partecipazione sindacale 
    Elenchi del personale e procedure di mobilita' in relazione  alle
funzioni 
    Verifica del rispetto degli obblighi di riduzione della dotazione
organica 
Comma 423 - Piani di riassetto organizzativo,  decreto  che  fissa  i
criteri per la mobilita', informatizzazione dei processi. 
Commi 424 e 425 - Ricollocazione del personale a  valere  sui  budget
delle assunzioni 2015 e 2016 delle amministrazioni pubbliche. 
    Ambito soggettivo e disciplina del comma 424 
    Ambito soggettivo e disciplina del comma 425 
    Incontro domanda e offerta di mobilita' 
    Mobilita' prioritaria verso gli uffici giudiziari 
    Divieti  ed  effetti  derivanti  dai  commi  424  e  425  per  le
amministrazioni pubbliche 
    Categorie infungibile 
Comma 426 - Proroga del termine per le procedure di stabilizzazione. 
    Finalita' 
    Contenuto 
Comma 427 - Utilizzo del personale nelle more della conclusione delle
  procedure di mobilita' e forme di mobilita' temporanea in  caso  di
  delega di funzioni. 
Comma 428 - Riassorbimento e mobilita' del  personale  non  utilmente
  ricollocato. 
    Finalita' 
Comma 430 - Rinegoziazione delle rate di ammortamento dei mutui. 
    Finalita' e contenuto 
    Modalita' di rinegoziazione 
Chiarimenti aggiuntivi e altre iniziative operative. 
    Partita IVA 
    Collegio revisori 
    Comparto di contrattazione delle citta' metropolitane 
    Alienazione del patrimonio immobiliare 
Cronoprogramma. 
 Comma 735 - Decorrenza delle misure della legge di stabilita'. 
    La legge 23 dicembre 2014, n. 190  (legge  di  stabilita'  2015),
salvo quanto disposto dall'articolo 1, commi 17, 284, 397, 406,  487,
503, 512 e 701 della medesima legge, entra in vigore  il  1°  gennaio
2015. 
Commi 418 e 419 - Contenimento della  spesa  per  le  province  delle
  regioni a statuto ordinario. 
    Le province e le citta' metropolitane (di seguito  enti  di  area
vasta) concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una
riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di  euro  per  l'anno
2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2017. L'ammontare  della  riduzione  della
spesa corrente che  ciascun  ente  deve  conseguire  e'  definito  da
apposito  decreto  interministeriale  tenendo   conto   anche   della
differenza tra spesa storica e fabbisogni standard. 
    La riduzione incrementale della spesa corrente si coordina  anche
con la graduale attuazione dei processi di  mobilita'  del  personale
definiti dalla legge 56 del 2014 e dai  commi  da  420  a  428.  Tali
processi  determinano  una  progressiva  riduzione  della  spesa  del
personale sostenuta  dalle  citta'  metropolitane  e  dalle  province
attraverso una ricollocazione del personale in  mobilita'  presso  le
amministrazioni  titolari  delle   funzioni   non   fondamentale   in
attuazione della predetta legge 56/2014 e  in  altre  amministrazioni
pubbliche, a cui si aggiunge, nello stesso arco temporale del biennio
2015-2016, la riduzione di spesa del personale in servizio presso gli
enti di area vasta in ragione dell'estinzione dei rapporti di  lavoro
in relazione alle cessazioni dal servizio previste  dalla  disciplina
vigente (anche mediante applicazione dell'articolo 2,  comma  3,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125). 
Comma 420 - Contenimento della spesa di personale mediante divieti in
  materia di assunzioni a tempo indeterminato, di stipula di rapporti
  di lavoro flessibile e di attribuzione di incarichi di consulenza. 
Finalita' 
    La previsione del comma 420 e' da collegare alla misura del comma
418 che dispone per le province e per  le  citta'  metropolitane  una
significativa e progressiva riduzione della spesa corrente. 
Ambito soggettivo 
    La previsione si applica solo alle province, comprese quelle  con
territorio interamente montano  e  confinanti  con  paesi  stranieri,
delle Regioni  a  statuto  ordinario.  Non  si  applica  alle  citta'
metropolitane. Questo si evince dalla formulazione del comma 420 (che
parla solo delle province) raffrontata con quella del comma 418  (che
cita espressamente sia le province,  sia  le  citta'  metropolitane).
Pertanto con riguardo al comma 421, che contempla tra  i  destinatari
tanto le province quanto le citta' metropolitane, il periodo  secondo
cui "Restano fermi i  divieti  di  cui  al  comma  420  del  presente
articolo." si intende riferito esclusivamente alle province. 
    Si evidenzia che, poiche' le misure del comma 418 sono  destinate
anche  alle  citta'  metropolitane,  pur  non   essendo   le   stesse
destinatarie del comma 420, e' evidente  che  la  compressione  delle
spese  correnti  si  riflettera'  anche  sulla  spesa  di   personale
riducendo notevolmente i margini di ampliamento  della  stessa  anche
per le medesime citta' metropolitane. 
    Si aggiunge, inoltre, che,  fintanto  che  permangono  presso  le
predette citta' metropolitane situazioni di  soprannumerarieta',  non
sara' comunque consentito alle stesse, in applicazione  dei  principi
generali che vietano  assunzioni  in  assenza  di  disponibilita'  di
posti, ricorrere  ad  assunzioni  di  personale  con  la  conseguente
sostanziale applicazione dei divieti di cui alle lettere c) e d). 
Chiarimenti in merito ai  divieti  per  le  province  riguardanti  il
personale 
Lettera c): divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato,
  anche nell'ambito di procedure di mobilita': 
    Il divieto era gia'  previsto  dall'articolo  16,  comma  9,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Tale divieto e'  stato  confermato
dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e
dall'articolo 3, comma 5, secondo periodo del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114. Fino al 31 dicembre 2014 il divieto si  applicava  alle
province  secondo  l'ordinamento  anteriore  alla  legge  56/2014.  A
decorrere dal 1°  gennaio  2015  il  divieto  si  applica  alle  sole
province e non anche  alle  citta'  metropolitane,  fatti  salvi  gli
effetti di riduzione della spesa corrente derivanti per queste ultime
dal citato comma 418. 
La lettera c) del comma precisa che il divieto, a  decorrere  dal  1°
  gennaio  2015,  si  estende  anche  all'acquisizione  di  personale
  mediante  mobilita',  anche  laddove  avviata  anteriormente   alla
  predetta data. 
    Resta  fermo  l'obbligo  di  assunzione  per  coprire  la   quota
riservata alle categoria protette, anche in deroga al divieto di  cui
alla lettera c). 
Lettera d): divieto di acquisire personale attraverso l'istituto  del
  comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza  ed  e'
  fatto divieto di proroga degli stessi. 
    Il divieto scaturisce  dal  principio  secondo  cui  l'onere  del
trattamento economico del personale in  posizione  di  comando  grava
sull'amministrazione utilizzatrice. 
Lettera e): divieto di attivare rapporti di  lavoro  ai  sensi  degli
  articoli 90 e 110 del TUEL  (d.lgs.  18  agosto  2000,  n.  267)  I
  rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano  alla
  naturale scadenza ed e' fatto divieto di proroga degli stessi. 
    Alle province e' preclusa in modo assoluto, per le  finalita'  di
contenimento della spesa derivanti principalmente dalla misura di cui
al comma 418, la possibilita' di attivare nuovi rapporti di lavoro ai
sensi dell'articolo 90 (Uffici di supporto agli organi  di  direzione
politica) e 110 (Incarichi a contratto) del TUEL, sia per le province
che hanno svolto le nuove elezioni, sia per quelle che devono  ancora
svolgerle, ai sensi della legge 56/2014. Sul  punto  occorre  operare
una distinzione tra l'articolo  90  e  l'articolo  110,  nonche'  tra
disciplina a regime e disciplina transitoria. 
Disciplina a regime articolo 90. 
    Rispetto  all'articolo  90  il   divieto   interviene   impedendo
l'attivazione di  nuovi  rapporti  di  lavoro.  Ne  deriva  che,  per
supportare  il  Presidente  della  Provincia   nell'esercizio   delle
funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla legge lo stesso
puo' ricorrere esclusivamente ai dipendenti di ruolo dell'ente  senza
maggiori oneri.  In  nessun  caso,  invece,  e'  consentito  assumere
collaboratori  con  contratto  a  tempo   determinato,   secondo   le
prescrizioni del predetto articolo 90. 
Disciplina a regime articolo 110. 
    La distinzione tra  personale  interno  e  soggetti  esterni  non
rileva ai fini dell'articolo 110 in quanto  in  entrambi  i  casi  e'
presupposto  necessario  l'instaurazione  di  un  nuovo  rapporto  di
lavoro. In sostanza, le Province non possono  stipulare  contratti  a
tempo determinato ex articolo 110 neppure con personale  interno,  in
quanto  il  predetto  articolo  presuppone  l'attivazione  di   nuovi
rapporti di lavoro espressamente vietata dalla lettera e). 
Disciplina transitoria articolo 110. 
    La lettera e) prevede che i  rapporti  in  essere  ai  sensi  del
predetto articolo 110 cessano alla  naturale  scadenza  ed  e'  fatto
divieto di prorogare gli stessi. Resta inteso  che  il  contratto  e'
risolto di diritto nel caso di ente che dichiari il dissesto o  venga
a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie (art. 110, c.
4). La disciplina transitoria dettata per l'articolo 110  si  applica
sia per le province che hanno  svolto  le  nuove  elezioni,  sia  per
quelle che devono ancora svolgerle, ai sensi della legge 56/2014. 
Disciplina transitoria articolo 90. 
    Per quanto riguarda i contratti in essere ai sensi  dell'articolo
90, per le  province  che  non  hanno  ancora  proceduto  alle  nuove
elezioni  si  applica  la  disciplina  ordinaria  sulla  durata   del
contratto, con la conseguenza che alla scadenza prevista il  rapporto
di lavoro  si  estingue  ed  e'  vietata  tanto  la  proroga,  quanto
l'attivazione di nuovi rapporti di lavoro. 
Lettera f): divieto di instaurare rapporti di  lavoro  flessibile  di
  cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.
  122. 
    I rapporti di lavoro flessibile contemplati dal predetto articolo
9 comma 28 sono i contratti di lavoro: a)  a  tempo  determinato,  b)
quelli flessibili scaturenti da  convenzioni,  c)  di  collaborazione
coordinata e continuativa, d) di formazione-lavoro o  altri  rapporti
formativi, e) di somministrazione di lavoro, f) di lavoro accessorio.
Il divieto si estende anche alle proroghe  o  alla  prosecuzione  dei
predetti  rapporti  di  lavoro.  In  relazione  alle   finalita'   di
contenimento della spesa, si ritiene che il  divieto  si  estenda  al
caso in cui il costo  del  personale  sia  coperto  da  finanziamenti
specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea ritenendo che per
i progetti connessi con tali fondi si possa utilizzare  il  personale
gia' in servizio presso gli enti di area vasta. Si aggiunge, ad  ogni
buon fine e  a  supporto  della  coerenza  esegetica,  che  la  legge
56/2014, all'articolo 1, comma 92 prevede la garanzia dei rapporti di
lavoro a tempo determinato in  corso  fino  alla  scadenza  per  essi
prevista. Pertanto, le  proroghe  sono  ammesse  nei  limiti  in  cui
eventuali disposizioni speciali di leggi le consentono come si andra'
meglio a dire nel paragrafo dedicato alle proroghe. 
Lettera g): divieto di attribuire incarichi di studio e consulenza. 
    Nella  casistica  rientrano  tutte  le  tipologie   di   incarico
disciplinate dall'articolo 7, comma 6,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165. 
Disposizioni speciali in materia di proroghe dei contratti. 
    Sono fatte salve, in materia di  proroga,  per  le  tipologie  di
lavoro e  per  la  platea  dei  soggetti  ivi  indicate,  le  diverse
previsioni di legge quali, per  quanto  concerne  gli  enti  di  area
vasta, quelle contenute: 
      a) nell'articolo 1, comma 429, della legge 190/2014. 
      b) nell'articolo 1, comma  6,  del  decreto-legge  31  dicembre
2014, n. 192. 
Comma 429 - Disciplina speciale per il personale degli enti  di  area
  vasta adibito a servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro
  (finanziamento della spesa di personale  a  tempo  indeterminato  e
  delle proroghe per i tempi  determinati  e  per  le  collaborazioni
  coordinate e continuative). 
Finalita', ambito soggettivo e vigenza temporale 
    La previsione e'  indirizzata  agli  enti  di  area  vasta  e  ha
l'obiettivo di consentire il regolare funzionamento dei  servizi  per
l'impiego  e  la  conduzione  del  Piano   per   l'attuazione   della
raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile  2013
sull'istituzione di una "garanzia per i giovani". 
    La norma deve intendersi di vigenza annuale in  quanto,  pur  non
fissando un dies ad quem delimitativo della  propria  efficacia,  una
norma di pari tenore, anch'essa priva di limite temporale,  era  gia'
prevista nella legge di stabilita' 2014 (l. n. 147/2013) e,  malgrado
cio', il legislatore ha ritenuto di disporre la  medesima  previsione
anche nella legge di stabilita' 2015. Cio' comprova l'intenzione  del
legislatore di attribuire anche al comma 429 efficacia annuale. 
Lettura sistematica con la legge n. 183 del 2014 
    La  previsione  detta  una  disciplina  speciale  per  le  citta'
metropolitane e le province che, a seguito o nelle more del  riordino
delle funzioni fondamentali, continuino a esercitare le funzioni ed i
compiti relativi ai servizi per l'impiego e alle politiche attive del
lavoro.  La  disciplina  speciale  per  il  personale  dedicato  alle
predette funzioni va letta in relazione al riordino  della  normativa
in materia di servizi per il lavoro e  di  politiche  attive  per  il
lavoro di cui alla legge delega n. 183/2014. Tale legge prevede,  tra
i principi delega del comma 4, l'istituzione di un'Agenzia  nazionale
per l'occupazione, partecipata da Stato, regioni e province autonome,
vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  al  cui
funzionamento  si  provvede  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali   gia'   disponibili   a   legislazione    vigente,    la
razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero
del lavoro e  delle  politiche  sociali,  mediante  l'utilizzo  delle
risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   gia'   disponibili   a
legislazione vigente,  la  possibilita'  di  far  confluire,  in  via
prioritaria, nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia
il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici  soppressi  o
riorganizzati. Come meglio si dira'  nel  prosieguo,  tale  personale
seguira' un percorso di ricollocazione separato da definire  in  sede
di attuazione della legge 183/2014, secondo i criteri di delega sopra
descritti. 
Contenuto 
    La norma autorizza gli enti suddetti a finanziare,  a  valere  su
piani e programmi nell'ambito  dei  fondi  strutturali,  le  seguenti
fattispecie: 
      rapporti di lavoro a tempo  indeterminato:  la  disciplina  del
comma 429 rende possibile finanziare,  a  valere  sui  programmi  dei
fondi strutturali, le spese del personale di ruolo adibito ai servizi
per l'impiego e alle politiche attive  del  lavoro.  Cio'  determina,
nelle more del riordino delle funzioni, anche per effetto della legge
183/2014, un effetto positivo sul bilancio degli enti di area  vasta.
Questo finanziamento straordinario e' in linea con  quanto  detto  in
merito al percorso  differenziato  riservato  al  personale  a  tempo
indeterminato adibito a tali funzioni; 
      proroghe  dei  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato   e
prosecuzione   di   contratti   di   collaborazione   coordinata    e
continuativa,  che   siano   strettamente   indispensabili   per   la
realizzazione di attivita' di gestione dei fondi e di  interventi  da
essi finanziati. Si tratta di rapporti di lavoro finanziati a  valere
sui fondi comunitari, anche in applicazione della legge di stabilita'
2014, a cui gli enti fanno ricorso per garantire la  continuita'  del
servizio. 
    La disciplina recata dal comma 429,  in  quanto  derogatoria,  e'
soggetta ad applicazione restrittiva. Resta fermo il  rispetto  della
vigente normativa in materia di contenimento della spesa  complessiva
di personale. Ne consegue che,  atteso  il  finanziamento  con  fondi
comunitari, gli oneri sostenuti non si calcolano ai fini del rispetto
dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 2010 e
dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006. 
    In merito alle conseguenze derivanti  dal  mancato  rispetto  del
patto di stabilita' si rinvia alla circolare n.  6  del  18  febbraio
2014 del Ministero dell'economia e delle finanze. Per completezza  si
fa rilevare che la previsione del comma 429 trova applicazione  anche
per le Regioni che  hanno  mantenuto  la  gestione  dei  servizi  per
l'impiego, come espressamente previsto dal comma 427. 
    Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottera',  per
quanto di competenza, gli atti connessi con la parte della norma  che
autorizza lo stesso Dicastero, nei limiti di 60  milioni  di  euro  a
valere sul Fondo di  rotazione  per  la  formazione  professionale  e
l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge
21 dicembre 1978, n.  845,  a  concedere  anticipazioni  delle  quote
europee e di cofinanziamento nazionale dei  programmi  a  titolarita'
delle  regioni  cofinanziati  dall'Unione   europea   con   i   fondi
strutturali.  Per  la  parte   nazionale,   le   anticipazioni   sono
reintegrate  al  Fondo  a  valere  sulle  quote  di   cofinanziamento
nazionale riconosciute  per  lo  stesso  programma  a  seguito  delle
relative rendicontazioni di spesa. 
Articolo 1, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre  2014,  n.  192  -
  Proroga dei contratti a valere sui fondi dell'articolo 9, comma 28,
  del d.l. 78/2010. 
    La previsione di cui al predetto comma 6 e' applicabile sia  alle
province, sia alle citta' metropolitane. Infatti, il comma proroga al
31 dicembre 2015 il termine del 31 dicembre 2014 di cui  all'articolo
4, comma 9, terzo periodo del d.l. 101/2013 secondo  cui,  nel  testo
novellato, "Fermo restando  il  divieto  previsto  dall'articolo  16,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le province possono
prorogare fino al 31 dicembre 2015 i  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato per le  strette  necessita'  connesse  alle  esigenze  di
continuita' dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di  cui
al presente comma, del patto di stabilita' interno  e  della  vigente
normativa di contenimento  della  spesa  complessiva  di  personale."
L'accezione "province"  di  cui  al  predetto  comma  9  e'  riferita
all'assetto istituzionale anteriore alla legge 56/2014  e,  pertanto,
comprensiva  delle  citta'  metropolitane  succedute  alle   relative
province a decorrere dal 1° gennaio 2015. La possibilita' di  proroga
e' da riferire, in base al  contesto  normativo  di  riferimento,  al
personale a tempo  determinato  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo  4,  comma  6,  del  d.l.  101/2013.  Sono  altresi'  da
rispettare i vincoli scaturenti dai seguenti articoli: 
      1, comma 557, della legge 296/2006; 
      9, comma 28, del d.l. 78/2010; 
      31, comma 26, lettera d), della legge n. 183 del 2011. 
    Resta   ininfluente,   in   caso   di   violazione   del   patto,
l'applicabilita'  del  comma  429  in  merito  alla  possibilita'  di
finanziare con i fondi  comunitari  i  rapporti  di  lavoro  a  tempo
indeterminato in quanto non determinano alcuna forma di assunzione  o
di maggiore onere per l'ente. 
Comma  421  -  Riduzione  della  dotazione  organica   delle   citta'
  metropolitane e delle Province delle Regioni a statuto ordinario. 
Finalita' e ambito soggettivo 
    Il comma ha l'obiettivo di ridurre ex lege la dotazione  organica
delle citta' metropolitane e delle province delle regioni  a  statuto
ordinario. 
    In  relazione  ai  processi  di  riordino  delle  funzioni  delle
province, secondo la previsione della legge 7 aprile 2014, n. 56,  il
legislatore  ha  rapportato  le  dotazioni  organiche  delle   citta'
metropolitane e delle province delle regioni a statuto  ordinario  al
fabbisogno connesso con lo svolgimento  delle  funzioni  fondamentali
attribuite dalla predetta legge 56/2014. Le percentuali di  riduzione
sono tarate, infatti, in ragione  della  consistenza  delle  funzioni
fondamentali rispettivamente attribuite agli enti di area vasta. 
Percentuali di riduzione della dotazione organica 
    La previsione dispone che, a decorrere dal 1°  gennaio  2015,  la
dotazione organica delle citta' metropolitane e delle province  delle
regioni a statuto ordinario e' ridotta in misura rispettivamente pari
al 30 e al 50 per cento della spesa del personale di ruolo alla  data
di entrata in vigore della legge 7  aprile  2014,  n.  56  (8  aprile
2014).  Per  le  province,  con  territorio  interamente  montano   e
confinanti con Paesi stranieri,  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,
secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, la predetta misura
di riduzione e' fissata nella percentuale del 30. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti
possono deliberare una riduzione superiore. 
    Si precisa, per esigenze di chiarezza, che  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2015 il  valore  della  spesa  della  dotazione  organica  e'
ridotto ex lege nelle percentuali indicate e che, entro 30 giorni (31
gennaio  2015),  gli  enti  di  area  vasta  possono  effettuare  una
riduzione  maggiore  laddove  ritengano  che   il   loro   fabbisogno
complessivo di personale,  necessario  a  consentire  lo  svolgimento
delle funzioni fondamentali, possa essere inferiore. 
    Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
di  stabilita'  2015  le  amministrazioni  provinciali  e  le  citta'
metropolitane comunicano, nel contesto degli osservatori regionali di
cui all'accordo sottoscritto in applicazione dell'articolo  1,  comma
91, della legge 56/2014, la consistenza finanziaria  della  dotazione
organica ridotta, in misura non inferiore alle  percentuali  previste
dalla  legge,  e  la  base  di  computo  presa  a  riferimento.   Per
sottrazione si determinera' il valore finanziario  dei  soprannumeri.
Il termine previsto per gli adempimenti di cui al presente paragrafo,
data  la  complessita'  dell'operazione  e  i  tempi  richiesti   per
l'adozione delle linee guida, potra', ove necessario, coincidere  con
quello  previsto  per  la  definizione   dei   piani   di   riassetto
organizzativo (1° marzo 2015), come si andra' a dire. 
    In chiave di coordinamento sistematico del disposto del comma 421
con il comma 423, nonche' di coerenza dei criteri  che  sovraordinano
le misure di riorganizzazione, si ritiene che  l'articolazione  della
dotazione  organica  ridotta  possa  essere  declinata  in  sede   di
determinazione  dei  piani  di  riassetto  organizzativo,  economico,
finanziario e patrimoniale di ciascun ente di area  vasta,  piani  da
adottare entro il termine di 60  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di stabilita' (1° marzo 2015). 
    Alla data del 1°  marzo  2015,  ove  l'ente  ritenga  di  operare
un'ulteriore riduzione di dotazione organica, dovra'  procedere  alla
rideterminazione del valore finanziario della  stessa  e  quindi  del
soprannumero. I termini di cui sopra presuppongono una sincronia  con
i processi  di  riordino  delle  funzioni.  L'Osservatorio  nazionale
previsto dall'accordo di cui all'articolo 1, comma  91,  della  legge
56/2014  adotta  le  iniziative  necessarie  di  impulso  e  raccordo
prevedendo, in caso di necessita', il riallineamento  delle  scadenze
nella misura strettamente indispensabile, in relazione allo stato  di
attuazione del riordino. 
Criteri di calcolo della spesa di personale di ruolo. 
    Si deve precisare che con la nozione di "spesa del  personale  di
ruolo" deve intendersi la  spesa  complessiva  riferita  a  tutto  il
personale, (impegnato tanto nelle  funzioni  fondamentali  quanto  in
quelle non fondamentali), appartenente al  ruolo  della  provincia  o
della citta' metropolitana, ivi inclusi i  dipendenti  di  ruolo  che
prestano servizio a qualsiasi titolo presso altre  amministrazioni  o
enti o eventualmente in aspettativa. La  commisurazione  della  spesa
complessiva deve avvenire  operativamente  facendo  riferimento  alla
spesa di  personale  "fotografata"  all'8  aprile  2014  prendendo  a
riferimento, per definire la base di computo,  il  costo  individuale
dei dirigenti e delle singole posizioni economiche di ogni  categoria
calcolato per ciascun ente  di  area  vasta.  Il  predetto  costo  si
determina considerando il trattamento economico fondamentale e quello
accessorio, ivi compresi gli oneri riflessi a carico  del  datore  di
lavoro. 
Valore finanziario dei soprannumeri ripartito per funzioni 
    La  quantificazione  in  termini  di   valore   finanziario   dei
sovrannumerari e' ripartita, entro il 31 gennaio  2015,  utilizzando,
ove possibile, anche i dati gia' forniti agli osservatori  regionali.
Ove necessario il termine puo' coincidere con  quello  del  1°  marzo
2015. 
    E'  utile  distinguere  il  valore  finanziario   del   personale
soprannumerario   stimandolo   in   relazione   alle   funzioni   non
fondamentali  svolte  [ad  esempio:  a)  personale  impegnato   nello
svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia  di  servizi  per
l'impiego e politiche attive del lavoro; b) personale con  qualifiche
riguardanti lo svolgimento dei compiti  di  vigilanza  e  di  polizia
locale; c) personale ripartito in base alle altre funzioni oggetto di
riordino.] E' opportuno, inoltre, stimare il valore  finanziario  del
personale destinato al collocamento a riposo  entro  il  31  dicembre
2016 in relazione alla normativa vigente, comprese le  previsioni  di
cui all'articolo 2, comma 3, del d.l. 101/2013. La  ripartizione  del
valore finanziario dei soprannumeri consente di quantificare, gia' in
questa fase, la consistenza finanziaria del personale che seguira'  i
vari percorsi che si andranno a delineare. 
Comma 422 - Individuazione del personale che  rimane  assegnato  agli
  enti di area vasta e del personale  che  sara'  destinatario  delle
  procedure di mobilita'. 
    La legge 7 aprile 2014, n. 56 ha previsto un sistema di  riordino
delle funzioni che facevano capo agli enti di area vasta  stabilendo,
con  procedure  definite  in  sede  di  provvedimenti  attuativi,  le
modalita' di trasferimento delle risorse. 
    In particolare, rilevano i seguenti commi dell'articolo 1: 
      comma 92 secondo cui con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei  ministri  [...]  sono  stabiliti,  previa  intesa  in  sede   di
Conferenza unificata, i criteri generali per  l'individuazione  [...]
delle risorse finanziarie, umane [...] connesse  all'esercizio  delle
funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97,
dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro
a tempo indeterminato in corso, nonche' quelli a tempo determinato in
corso fino alla scadenza per essi prevista. 
      comma 96, lettera  a),  secondo  cui  nei  trasferimenti  delle
funzioni oggetto del riordino il  personale  trasferito  mantiene  la
posizione giuridica ed  economica,  con  riferimento  alle  voci  del
trattamento  economico  fondamentale  e  accessorio,   in   godimento
all'atto  del  trasferimento,  nonche'   l'anzianita'   di   servizio
maturata;  le  corrispondenti  risorse   sono   trasferite   all'ente
destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare  le  voci
fisse e variabili del trattamento accessorio, nonche' la progressione
economica orizzontale, secondo  quanto  previsto  dalle  disposizioni
contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici  fondi,  destinati
esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei piu' generali
fondi delle  risorse  decentrate  del  personale  delle  categorie  e
dirigenziale.  I  compensi  di  produttivita',  la  retribuzione   di
risultato  e  le  indennita'  accessorie  del  personale   trasferito
rimangono  determinati  negli  importi  goduti  antecedentemente   al
trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione
del  contratto   collettivo   decentrato   integrativo   sottoscritto
conseguentemente al primo contratto collettivo  nazionale  di  lavoro
stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge. 
    Quanto sopra e' opportunamente  richiamato  in  quanto  la  legge
56/2014 mantiene la sua portata  primaria  e  le  disposizioni  della
legge 190/2014 si configurano come misure aggiuntive per favorire  la
ricollocazione  del  personale  degli  enti   di   area   vasta.   Il
coordinamento tra le due leggi e' operato in fase applicativa,  sulla
base delle presenti linee guida. 
    In merito ai provvedimenti  attuativi  si  richiamano  quelli  di
seguito indicati: 
      Accordo sottoscritto in attuazione dell'articolo 1,  comma  91,
della legge 7 aprile 2014, n. 56. L'Accordo (1)  per i  fini  che  ci
riguardano ha previsto: 
        a) la costituzione di un osservatorio nazionale con funzioni,
tra l'altro, di: 
          a. impulso e  di  raccordo  per  l'attuazione  della  legge
56/2014 e di coordinamento con le sedi di concertazione  istituite  a
livello regionale (ovvero gli osservatori regionali); 
          b. supporto al monitoraggio delle attivita'  attuative  del
processo di riordino. 
        b) la costituzione di  osservatori  regionali  come  sedi  di
impulso  e  coordinamento  per   la   ricognizione   delle   funzioni
amministrative provinciali oggetto di riordino  con  formulazione  di
proposte concernenti la ricollocazione delle funzioni  stesse  presso
il livello istituzionale piu' adeguato. 
Decreto del Presidente del Consiglio 26 settembre 2014, in attuazione
  dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56. 
    Il decreto del Presidente del Consiglio, adottato  in  attuazione
dell'articolo 1, comma 92, della legge  7  aprile  2014,  n.  56  (2)
 rileva per i seguenti punti o criteri: 
      l'individuazione  dei  beni  e  delle  risorse  connessi   alle
funzioni  oggetto  di  riordino  tiene  prevalentemente  conto  della
correlazione e della destinazione alle funzioni alla data di  entrata
in vigore della legge (risorse correlate alle funzioni); 
      in applicazione del criterio di cui al  punto  precedente,  gli
enti di area  vasta  hanno  effettuato  un  mappatura  delle  risorse
connesse a tutte le funzioni fondamentali e non alla data di  entrata
in vigore della legge 56/2014 ( 8 aprile 2014); 
      attribuzioni  ai  soggetti  che   subentrano   nelle   funzioni
trasferite delle  risorse  spettanti  alle  province  dedotte  quelle
necessarie alle funzioni fondamentali; 
      garanzia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso,
nonche' di quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per
essi prevista. 
    Gli  osservatori  regionali,  tenuto  conto  del  riordino  delle
funzioni provinciali, devono individuare le modalita' e i criteri  in
base ai quali le Province e le Citta'  metropolitane  definiscono  il
personale che rimane a tali enti per l'esercizio delle loro  funzioni
e il personale che e' destinato a procedure di mobilita'. A tal  fine
occorre tenere conto di quanto segue. 
Partecipazione sindacale 
    In ogni fase dei processi che interessano il rapporto  di  lavoro
del personale, sono garantite le forme  di  partecipazione  sindacale
previste dalla normativa vigente. 
    Si rinvia alle previsioni del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165 ed in particolare agli articoli: 
      6,  comma  1,  secondo  cui  nelle  amministrazioni   pubbliche
l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonche' la consistenza
e  la  variazione  delle  dotazioni  organiche  sono  determinate  in
funzione delle finalita' indicate  all'articolo  1,  comma  1,  dello
stesso decreto previa verifica degli effettivi  fabbisogni  e  previa
informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative. Nei casi
in  cui  processi  di  riorganizzazione   degli   uffici   comportano
l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi  di  mobilita',  al
fine  di  assicurare  obiettivita'  e   trasparenza,   le   pubbliche
amministrazioni  sono  tenute  a   darne   informazione,   ai   sensi
dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali  rappresentative  del
settore interessato e ad avviare con le stesse un esame  sui  criteri
per l'individuazione degli esuberi o sulle modalita' per  i  processi
di mobilita'; 
      33 secondo la procedura individuata nell'articolo medesimo: 
    La legge 56/2014 ha previsto all'articolo 1: 
      comma 91 che sentite le organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo  puntuale,
mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le  funzioni  di
cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze; 
      comma 92 che con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri [...] sono stabiliti, previa intesa in  sede  di  Conferenza
unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni  e  delle
risorse finanziarie,  umane,  strumentali  e  organizzative  connesse
all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite [...] dalle
province agli enti subentranti, garantendo i  rapporti  di  lavoro  a
tempo indeterminato in corso, nonche' quelli a tempo  determinato  in
corso fino alla scadenza per essi prevista. Sullo schema di  decreto,
per  quanto  attiene  alle  risorse   umane,   sono   consultate   le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
      comma 95 che la regione  provvede,  sentite  le  organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo
di cui al comma 91. 
    L'Accordo sopracitato (ex  articolo  1,  comma  91,  della  legge
56/2014) prevede, al punto 17, che lo Stato e le  regioni  convengono
che, per quanto riguarda il personale, sentiti comuni, enti  di  area
vasta e loro  rappresentanze  territoriali  sara'  garantito  l'esame
congiunto con le organizzazioni sindacali per individuare  i  criteri
per la mobilita' e per affrontare le altre  questioni  riguardanti  i
rapporti di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dal protocollo di
intesa stipulato in data 19 novembre 2013 e suoi aggiornamenti. 
    Rileva, altresi', il Protocollo d'intesa del 19 novembre 2013. 
    In merito alla  partecipazione  sindacale  si  evidenzia  che  la
stessa si svolgera' ai vari  livelli  previsti,  fermo  restando  che
quella ricadente nell'ambito di competenza del "datore di lavoro", in
relazione all'impatto diretto degli atti  adottati  sui  rapporti  di
lavoro dei dipendenti, dovra' essere curata dagli enti di area vasta. 
Elenchi del personale e procedure  di  mobilita'  in  relazione  alle
  funzioni 
    In sede di osservatori regionali, sulla base del  riordino  delle
funzioni, gli enti determinano i criteri affinche' gli enti  di  area
vasta definiscano l'elenco del personale che rimane  a  carico  della
dotazione organica degli enti medesimi di ciascuna regione a  statuto
ordinario  e  quello  da  destinare,  nel  rispetto  delle  forme  di
partecipazione  sindacale  previste  dalla  normativa  vigente,  alle
procedure di mobilita'. Il termine del 31 marzo  2015,  previsto  dal
comma 422 per l'individuazione del personale,  si  intende  che  puo'
essere diversamente modulato  in  relazione  al  completamento  degli
adempimenti  che  costituiscono   il   presupposto   dell'indicazione
nominativa del personale. Gli elenchi  nominativi  sono  definiti  in
relazione al criterio del citato d.P.C.M. 26 settembre 2014,  secondo
cui l'individuazione dei beni e delle risorse connessi alle  funzioni
oggetto di riordino tiene prevalentemente conto della correlazione  e
della destinazione alle funzioni alla data di entrata in vigore della
legge (risorse correlate alle  funzioni).  I  percorsi  di  mobilita'
previsti sono: 
      a) ex  legge  56/2014.  Qualora  la  Regione,  sulla  base  del
precedente assetto, avesse delegato  alla  provincia  l'esercizio  di
funzioni con connesso trasferimento di risorse finanziarie (anche  in
forma  di  potesta'  impositiva,  comprese   le   entrate   derivanti
dall'esercizio delle funzioni) a copertura degli oneri  di  personale
con contratto di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato con  la
provincia,  lo  stesso  personale  e'  trasferito  alla  regione  con
relative  risorse   corrispondenti   all'ammontare   dei   precedenti
trasferimenti (v. punto 15 lettera e)  dell'accordo  ex  articolo  1,
comma 91, della legge 56/2014). In tal caso il personale  provinciale
adibito allo svolgimento di funzioni non fondamentali  e'  trasferito
alla Regione con possibilita', ove necessario, di  ampliamento  della
dotazione organica. In termini finanziari deve  essere  garantita  la
neutralita' del processo, attese le risorse economiche gia' stanziate
e  assegnate  dalla  Regione  alla  Provincia,  comprese  le  entrate
derivanti dall'esercizio delle funzioni.  L'operazione  di  cui  alla
presente lettera si esaurisce nel corso dell'anno 2015  in  relazione
ai tempi di attuazione del riordino delle funzioni definito con legge
regionale. Gli atti necessari sono tempestivamente adottati dall'ente
di area vasta  d'intesa  con  le  regioni,  sulla  base  dei  criteri
definiti in sede di osservatorio regionale. Si  applica,  per  quanto
riguarda le entrate tributarie, quanto previsto dal punto 15  lettera
e) dell'accordo ex articolo 1, comma 91, della legge 56/2014. 
      b) ex commi da 421 a 425. Nei casi diversi da quelli  descritti
dalla lettera a), ossia nelle ipotesi in cui la Regione  in  base  al
precedente assetto non avesse delegato l'esercizio di  funzioni  alla
Provincia  il  personale  e'  trasferito  presso   la   Regione   con
ampliamento, ove necessario, della dotazione organica, a valere sulle
risorse destinate alle assunzioni, secondo la disciplina prevista dal
comma 424. Rispetto alle altre amministrazioni che in base alla legge
56/2014 non ereditano la titolarita' delle funzioni non fondamentali,
al  passaggio  di  personale,  secondo  le  procedure  di   mobilita'
derivanti dai commi 424 e 425, non  corrisponde  anche  l'ampliamento
della dotazione organica. 
    In sede di osservatori regionali vengono,  percio'  definiti  gli
elenchi del personale di cui alle lettere a) e b). Sono  esclusi  dai
predetti  elenchi,  in  quanto  interessati  a  percorsi  diversi,  i
dipendenti che: 
      svolgono i compiti di polizia provinciale. Per questo personale
saranno definiti specifici percorsi di ricollocazione a  valle  degli
interventi di razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia  delle
funzioni di polizia, anche in funzione di una  migliore  cooperazione
sul territorio, garantendo in ogni caso la neutralita' finanziaria; 
      svolgono  le  funzioni  presso  i  centri  per  l'impiego.   Il
personale sara' ricollocato in sede di attuazione del riordino  delle
funzioni in materia di servizi per l'impiego e politiche  attive  del
lavoro (art. 1, comma 4, della legge 183/2014); 
      saranno collocati a riposo entro il 31 dicembre 2016, anche  in
virtu' dell'articolo 2, comma 3, d.l. 101/2013. 
Verifica del rispetto degli obblighi  di  riduzione  della  dotazione
  organica 
    Il valore  finanziario  degli  oneri  del  personale  di  cui  ai
predetti elenchi, destinatario delle procedure di mobilita',  nonche'
quello che sara' collocato a riposo entro il 31  dicembre  2016,  non
puo' essere inferiore al valore  finanziario  del  soprannumero  come
individuato dall'ente di area vasta al 31 gennaio o al 1°  marzo.  E'
fatta salva  la  possibilita'  di  un  valore  finanziario  superiore
laddove, in esito ai piani di riassetto organizzativo,  le  dotazioni
organiche sono ridotte in misura superiore rispetto al valore del  31
gennaio 2015. 
Comma 423 - Piani di riassetto organizzativo,  decreto  che  fissa  i
  criteri per la mobilita', informatizzazione dei processi. 
    Come anticipato nel  precedente  paragrafo,  nel  contesto  delle
procedure  e  degli   osservatori   di   cui   all'accordo   previsto
dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile  2014,  n.  56,  sono
determinati, con il supporto dei  soggetti  o  enti  in  house  delle
amministrazioni  centrali  competenti  (SOSE  s.p.a.  e  Associazione
Formez), piani di riassetto organizzativo, economico,  finanziario  e
patrimoniale  degli  enti  di  area  vasta.  In  particolare  i  dati
elaborati da SOSE connessi con le funzioni, potranno essere  presi  a
riferimento per realizzare adeguati processi di razionalizzazione. 
    Sempre in tale contesto sono, altresi', definite le procedure  di
mobilita'  del  personale  interessato,  i  cui  criteri,  anche   in
riferimento all'ambito territoriale, sono fissati con il  decreto  di
cui al comma 2 dell'articolo 30  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge (1° marzo 2015). Tali criteri  tengono
conto di quanto previsto nelle presenti linee guida. 
    La  mobilita'  si  svolgera'  tenendo  conto  delle  tabelle   di
equiparazione  adottate  in  applicazione  dell'articolo  29-bis  del
d.lgs. 165/2001. 
    Gli altri criteri, che potranno tenere conto  di  caratteristiche
professionali, di anzianita' anagrafica e contributiva,  di  sede  di
domicilio, saranno condivisi in  sede  di  osservatorio  nazionale  e
recepiti con  decreto  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione, nel rispetto delle forme di  partecipazione
sindacale previste. 
    E' il caso di evidenziare che  le  procedure  di  mobilita'  sono
finalizzate a garantire la continuita' dei  rapporti  di  lavoro  del
personale interessato e a valorizzare la  professionalita'  acquisita
favorendo la ricollocazione in  relazione  alle  competenze  ed  alle
precedenti esperienze. In  tale  senso  il  criterio  delle  funzioni
svolte e' prioritario laddove il personale e' trasferito per  effetto
del riordino di cui alla legge 56/2014. 
    Laddove  il  personale  si  dovra'   ricollocare   presso   altre
amministrazioni,  non  interessate  ai  processi  di  riordino  delle
funzioni, per accelerare i tempi di attuazione  e  la  ricollocazione
ottimale del personale, si fa ricorso a strumenti informatici gestiti
dai predetti soggetti o enti in  house.  Essi  predisporranno,  sulla
base delle indicazioni  delle  amministrazioni  centrali  competenti,
apposite  banche  dati  del  personale,  previa  ricognizione   delle
informazioni necessarie per quantificare e  censire  qualitativamente
il personale da ricollocare (Domanda di mobilita') e per rilevare  le
capacita'  di  assorbimento  da  parte   delle   amministrazioni   di
destinazione (Offerta di mobilita'), in relazione alle loro  esigenze
funzionali. 
    Il  personale  destinatario  delle  procedure  di  mobilita'   e'
prioritariamente ricollocato presso le  regioni  e  gli  enti  locali
secondo le previsioni di cui al comma 424 e in via subordinata con le
modalita' di cui al comma 425. 
    Resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 96, lettera a),
della legge n. 56 del 2014, come sopra richiamato. 
Commi 424 e 425 - Ricollocazione del personale a  valere  sui  budget
  delle assunzioni 2015 e 2016 delle amministrazioni pubbliche. 
    In  relazione  alla  necessita'  di  ricollocare   il   personale
soprannumerario, al netto di quello interessato  a  percorsi  diversi
secondo l'illustrazione precedente, il  legislatore  ha  previsto  di
vincolare le risorse destinate alle assunzioni a tempo  indeterminato
delle amministrazioni pubbliche. Le disposizioni dei commi 424 e  425
rispondono alla medesima finalita'. 
Ambito soggettivo e disciplina del comma 424 
    Le  regioni  (strutture  di  tutta  l'amministrazione  regionale,
nonche' enti da queste dipendenti) e gli  enti  locali  destinano  il
budget delle assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016 alle finalita'
individuate dal comma. Le regioni  valutano  se  estendere  l'obbligo
anche agli enti del Servizio sanitario regionale in relazione al loro
fabbisogno di personale amministrativo e adottano  appositi  atti  di
indirizzo per un'applicazione del comma coerente con il regime  delle
assunzioni degli enti del medesimo Servizio sanitario regionale.  Gli
enti locali sono quelli definiti dal TUEL. 
    Il budget che e' vincolato dalla legge e'  quello  riferito  alle
cessazioni 2014 e 2015. 
    Il regime previsto dalla normativa vigente prevede per  gli  enti
sottoposti al patto di stabilita' (articolo  3,  comma  5,  del  d.l.
90/2014) una percentuale di turn over pari al 60% per l'anno  2015  e
dell'80% per l'anno 2016. La percentuale e' fissata al 100%  per  gli
enti sottoposti al patto la cui spesa  di  personale  in  rapporto  a
quella corrente e' pari o inferiore al 25% (articolo 3, 5-quater, del
d.l. 90/2014). La percentuale di turn over legata  alle  facolta'  di
assunzioni deve essere destinata in  via  prioritaria  all'immissione
nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle  proprie
graduatorie vigenti o  approvate  al  1°  gennaio  2015.  Le  risorse
rimanenti, ovvero quelle derivanti  dalle  facolta'  ad  assumere  al
netto di quelle utilizzate per  l'assunzione  dei  vincitori,  devono
essere  destinate,  sommate  ai  risparmi  derivanti  dalla  restante
percentuale di cessazioni (ovvero 40% per il 2015 e 20% per il 2016),
ai processi di mobilita' del personale soprannumerario degli enti  di
area vasta. 
    In sostanza il legislatore vincola gli enti a destinare  il  100%
del turn over alla mobilita' del personale degli enti di area  vasta,
salvaguardando l'assunzione dei  vincitori  esclusivamente  a  valere
sulle facolta' ordinarie di assunzione. Sono  altresi'  salvaguardate
le esigenze  di  incremento  di  part-time  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'articolo 3, comma 101, della legge 244/2007. 
    Il vincolo descritto si applica anche agli enti non sottoposti al
patto nel rispetto del regime delle assunzioni previsto. 
    Secondo i criteri di mobilita' definiti con  le  modalita'  sopra
illustrate, qualora l'osservatorio nazionale rilevi che il bacino del
personale da ricollocare e' completamente assorbito, vengono adottati
appositi atti per ripristinare le ordinarie  facolta'  di  assunzione
alle amministrazioni interessate. 
    Le assunzioni sono consentite soltanto per gli enti che  sono  in
regola con i vincoli del patto di  stabilita'  interno  e  che  hanno
sostenibilita' finanziaria di bilancio. 
    Le spese per il personale assorbito in mobilita' secondo il comma
in argomento non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa
di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.
296. Il numero delle unita' di personale ricollocato o  ricollocabile
e' comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al
Ministro per la semplificazione e la pubblica  amministrazione  e  al
Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di
cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma  91,  della  legge  7
aprile  2014,  n.  56.  Si  precisa  al  riguardo  che,  in  sede  di
osservatorio nazionale, saranno predisposte  dal  Dipartimento  della
funzione pubblica schede di rilevazione delle capacita' di assunzione
e dei processi di mobilita' realizzati dagli enti, in  analogia  alla
ricognizione prevista dal comma 425. 
    La possibilita' di superamento della spesa di cui  al  comma  557
citato e' consentita, al netto delle assunzioni fatte per i vincitori
in  applicazione  del  comma  424,  per  assorbire  il  personale  in
mobilita'. Tale incremento va quantificato e si decurta  gradualmente
in coerenza con la disciplina prevista per il turn over. In  sostanza
rimane permanente nella misura in cui le facolta' ad assumere a tempo
indeterminato lo consentono. 
    I dati rilevati per via informatica  potranno  assolvere,  previa
valutazione di coerenza, agli obblighi di comunicazione previsti  dal
comma 424. 
Ambito soggettivo e disciplina del comma 425 
    Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie, le universita'  e  gli  enti  pubblici  non  economici,  ivi
compresi  quelli  di  cui  all'articolo  70,  comma  4,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  destinano  il  budget  delle
assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016 alle finalita'  individuate
dal comma con 425. 
    Sono fatte salve le assunzioni, secondo il regime ordinario,  del
personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa  e  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti  di
ricerca. 
    La Presidenza del Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento  della
funzione  pubblica  avvia  presso  le  citate   amministrazioni   una
ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale
di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi  di
mobilita'.  Le  amministrazioni  comunicano  un  numero   di   posti,
soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano
finanziario, alla disponibilita' delle  risorse  destinate,  per  gli
anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo  indeterminato
secondo la normativa vigente. Saranno predisposte apposite schede  di
rilevazione  a  cui  le   amministrazioni   risponderanno   per   via
informatica.  Le  schede  indicheranno  i  parametri  finanziari   da
prendere a riferimento. 
    Anche in questa circostanza le risorse da destinare  ai  processi
di mobilita' degli enti di area vasta sono da considerare al netto di
quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi  pubblici
collocati nelle graduatorie vigenti o approvate al 1°  gennaio  2015.
Sono altresi' salvaguardate le esigenze di  incremento  di  part-time
nel rispetto di quanto previsto dall'articolo  3,  comma  101,  della
legge 244/2007. 
Incontro domanda e offerta di mobilita' 
    Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  predispone  apposita
piattaforma pubblica al fine di rendere  trasparente  l'incontro  tra
domanda e offerta di mobilita' in applicazione dei commi 424  e  425,
nonche' dei criteri definiti nell'apposito decreto del  Ministro  per
la semplificazione e la pubblica amministrazione. 
Mobilita' prioritaria verso gli uffici giudiziari 
    Per quanto riguarda le amministrazioni di cui al  comma  425,  le
procedure di mobilita' si svolgono prioritariamente verso gli  uffici
giudiziari e facendo ricorso al fondo di cui all'articolo  30,  comma
2.3,  del  decreto  legislativo  n.  165   del   2001,   prescindendo
dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del  trattamento
economico   spettante   al   personale   trasferito   facente    capo
all'amministrazione  cedente.  Il  bando  di   mobilita'   volontaria
adottato dal Ministero  della  giustizia  con  provvedimento  del  25
novembre 2014, per la copertura di 1.031 posti vacanti, e'  destinato
a riassorbire il personale degli enti di area vasta  e  solo  in  via
residuale, in assenza di domanda di mobilita' da parte  del  predetto
personale, a processi di mobilita' di altro personale. 
Divieti  ed  effetti  derivanti  dai  commi  424   e   425   per   le
  amministrazioni pubbliche 
    Nelle more del completamento del procedimento di cui ai commi 424
e 425 alle amministrazioni sopra  individuate  e'  fatto  divieto  di
effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui budget  2015
e 2016. Le assunzioni effettuate in violazione dei commi  424  e  425
sono nulle. 
    Rimangono consentite le assunzioni, a  valere  sui  budget  degli
anni precedenti, nonche' quelle previste da norme speciali. 
    Per quanto riguarda l'assunzione delle categorie  protette  resta
fermo l'obbligo di copertura della quota di riserva. A  tale  obbligo
si puo' adempiere anche attraverso  l'acquisizione  di  personale  in
mobilita' dagli enti di area  vasta  assunto  in  applicazione  della
normativa vigente in materia di categorie protette. 
    Le procedure concorsuali avviate,  anche  se  finanziate  su  una
programmazione che prevedeva  l'utilizzo  dei  budget  2015  e  2016,
possono  essere  proseguite  ove  l'amministrazione  possa  vincolare
risorse  relative  ad  anni  successivi.  Lo  stesso  dicasi  per  le
procedure di avviamento mediante collocamento. 
    Saranno fornite istruzioni separate  in  merito  all'applicazione
dell'articolo 1, comma 5, del d.l. 192/2014 secondo cui  "Le  risorse
per le assunzioni prorogate ai sensi del comma 1, lettera  b)  e  del
comma 2, per le quali, alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, non e' stata presentata alle amministrazioni  competenti  la
relativa richiesta di autorizzazione  ad  assumere,  sono  destinate,
previa ricognizione da  parte  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  a   realizzare
percorsi di mobilita' a favore del personale degli enti di area vasta
in ragione del riordino delle funzioni ai sensi della legge 7  aprile
2014, n. 56. Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni in  favore
dei vincitori di concorso, del personale di cui  all'articolo  3  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  di   quello   non
amministrativo degli enti di ricerca." 
    Non e' consentito bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015
e 2016, ne' procedure di mobilita'. 
    Le procedure di mobilita' volontaria avviate prima del 1° gennaio
2015 possono essere concluse. 
    Fintanto che non sara' implementata la piattaforma di incontro di
domanda e offerta di mobilita' presso il Dipartimento della  funzione
pubblica, e' consentito alle amministrazioni pubbliche  indire  bandi
di procedure di  mobilita'  volontaria  riservate  esclusivamente  al
personale di ruolo degli enti di area vasta. 
Categorie infungibile 
    Per  il  personale  infungibile  (es.:   magistratura,   carriera
prefettizia e diplomatica, docenza universitaria; personale educativo
e docente degli enti locali) l'eventuale assunzione anche di  idonei,
nel  rispetto  delle  procedure  di  autorizzazione  previsti   dalla
normativa vigente, non puo' superare  la  percentuale  di  turn  over
consentita secondo  il  regime  ordinario.  Dell'assunzione  di  tali
categorie ne va data comunicazione all'osservatorio  nazionale  e  al
Dipartimento della funzione pubblica, mediante i sistemi  informativi
previsti. 
Comma 426 - Proroga del termine per le procedure di stabilizzazione 
Finalita' 
    La previsione mira a dilazionare di un  biennio  il  termine  per
l'espletamento delle procedure di stabilizzazione dei  precari  nelle
pubbliche amministrazioni. Il  disegno  di  politica  legislativa  di
contrasto  del  precariato  nel  lavoro  pubblico  non  viene  quindi
interrotto ma post-posto al fine di offrire  una  finestra  temporale
negli  anni   2015-2016   per   il   riassorbimento   del   personale
sovrannumerario degli enti di area vasta. 
Contenuto 
    La norma proroga al 31 dicembre 2018 il  termine  originariamente
fissato al  31  dicembre  2016  per  l'espletamento  delle  procedure
previste dall'art. 4, commi 6 e 8  del  D.L.  n.  101  del  2013;  si
prevede altresi' che si possa attingere, per le finalita' indicate  e
nel  rispetto  delle  percentuali  massime  previste  per   garantire
l'adeguato accesso dall'esterno,  alle  risorse  disponibili  per  le
assunzioni per gli anni 2017 e 2018. Le graduatorie definite in esito
alle previste procedure di  reclutamento  speciale  transitorio  sono
utilizzabili per assunzioni fino al 31 dicembre 2018. I contratti  di
lavoro a tempo determinato  sono  prorogabili,  nei  limiti  previsti
dall'articolo 4, comma 9, del d.l. 101/2013 fino al 31 dicembre 2018. 
Comma 427 - Utilizzo del personale nelle more della conclusione delle
  procedure di mobilita' e forme di mobilita' temporanea in  caso  di
  delega di funzioni. 
    Nelle more della conclusione delle procedure di mobilita' di  cui
ai commi da 421 a 428,  il  relativo  personale  rimane  in  servizio
presso le citta' metropolitane e  le  province  con  possibilita'  di
avvalimento da parte delle regioni e  degli  enti  locali  attraverso
apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni  e
con oneri a carico dell'ente utilizzatore. 
    In merito  alla  possibilita'  delle  regioni  di  utilizzare  le
facolta' previste dal comma 429, si rinvia al relativo paragrafo. 
    A conclusione del processo di ricollocazione di cui ai  commi  da
421 a 425, le regioni e i comuni, in caso di delega o di altre forme,
anche convenzionali, di affidamento di funzioni agli enti di  cui  al
comma  421  o  ad  altri  enti  locali,  dispongono   contestualmente
l'assegnazione del relativo personale con oneri  a  carico  dell'ente
delegante o affidante, previa convenzione con gli enti destinatari. 
    E' facilmente desumibile che in tale fattispecie, ove la funzione
fosse delegata all'ente di area vasta, il personale interessato  alla
funzione, ove sia transitato in  mobilita'  verso  la  regione,  puo'
essere distaccato all'ente di area vasta e di fatto non mutare la sua
sede lavorativa, pur mutando il suo rapporto di lavoro. 
Comma 428 - Riassorbimento e mobilita' del  personale  non  utilmente
  ricollocato 
Finalita' 
    La disposizione reca una  disposizione  di  chiusura  dell'intero
processo di riassorbimento del personale  sovrannumerario,  prendendo
in  considerazione  l'ipotesi  residuale  in  cui  vi  siano   unita'
sovrannumerarie non utilmente ricollocate all'esito  delle  procedure
previste dai commi 421-425. 
    La previsione si puo' applicare solo al 31 dicembre 2016. 
    A tal riguardo, il  legislatore  prevede  l'implementazione,  nel
rispetto delle prerogative sindacali,  di  istituti  contrattuali  di
solidarieta' che consistono nel ricorso al contratto a tempo parziale
al fine di ripartire tra  tutto  il  personale  rimasto  in  servizio
nell'ente di area vasta, senza piu' distinzione tra personale adibito
alle funzioni fondamentali e quello  precedentemente  individuato  in
soprannumero, il valore finanziario del personale soprannumerario non
ricollocato. 
    In via ulteriormente subordinata, nel caso in cui  l'applicazione
di  tali  istituti  risulti  infruttuosa   ai   fini   del   completo
riassorbimento  dei  soprannumerari,  il  legislatore  prevede   come
extrema ratio l'attivazione del  collocamento  in  disponibilita'  di
tali unita' secondo la disciplina generale dell'articolo 33 commi 7 e
8 del d.lgs.165. 
Ambito soggettivo. 
    La norma si indirizza espressamente a  tutti  gli  enti  di  area
vasta,  pertanto  ne  sono  interessate  sia  Province   sia   Citta'
metropolitane.  Gli  atti  da  adottare   sono   in   capo   a   tali
amministrazioni. 
Contenuto 
    La norma stabilisce che, in caso  di  mancato  ricollocamento  di
tutto il personale soprannumerario, si definiscono  entro  30  giorni
criteri e tempi per l'utilizzo, presso ogni ente di  area  vasta,  di
forme contrattuali a tempo parziale che riguardino tutto il personale
e non solo il contingente  dei  sovrannumerari.  In  particolare,  la
definizione dei criteri per il ricorso a  queste  forme  contrattuali
deve avvenire previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali,
tenendo conto che la norma  stabilisce  espressamente  come  criterio
prioritario la maggiore anzianita' contributiva. 
    Si precisa che l'attivazione di questi istituti contrattuali deve
avvenire nel  limite  necessario  per  il  riassorbimento  dell'onere
finanziario relativo alle unita' soprannumerarie 
    In via esclusivamente residuale,  in  caso  di  mancato  completo
assorbimento con le modalita' appena illustrate, la norma prevede  da
ultimo  il  ricorso  al  collocamento  in  disponibilita'  ai   sensi
dell'art. 33, commi 7 e 8 del d.lgs. n. 165 del 2001. 
Comma 430 - Rinegoziazione delle rate di ammortamento dei mutui 
Finalita' e contenuto 
    La disposizione prevede la facolta' per le province e  le  citta'
metropolitane - in considerazione del processo di trasferimento delle
funzioni di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile  2014,
n. 56 - di rinegoziare le rate di ammortamento in scadenza  nell'anno
2015 dei mutui non trasferiti  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326. 
    Ne deriva la rimodulazione del relativo  piano  di  ammortamento,
anche in deroga alle disposizioni di cui  al  comma  2,  lettera  c),
dell'articolo 204 del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267. 
    Gli oneri derivanti dall'applicazione della  disposizione  stessa
restano a carico dell'ente richiedente. 
Modalita' di rinegoziazione 
    Le operazioni di rinegoziazione dei mutui, da effettuare entro il
30 giugno 2015 ai fini di garantire la sterilizzazione del pagamento,
possono essere effettuate con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (la
"CDP"), nonche' con gli altri soggetti finanziatori. 
    Non  possono  essere  oggetto  delle   suddette   operazioni   di
rinegoziazione i mutui trasferiti al Ministero dell'economia e  delle
finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326. 
    La CDP, previa  autorizzazione  dei  propri  organi  deliberanti,
regolamenta  le  operazioni  di  rinegoziazione  dei   propri   mutui
attraverso l'emanazione di apposite Circolari che ne rendono note  le
condizioni, i termini e le modalita'. Le  Circolari  sono  pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale, nonche' nel sito internet  della  CDP  onde
consentirne la massima pubblicita', nel rispetto di  quanto  previsto
dall'art. 13 del Decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
del 6 ottobre 2004. 
    Per  quanto  riguarda  i  mutui  concessi   da   altri   soggetti
finanziatori, gli  enti  potranno  formulare  apposita  richiesta  di
rinegoziazione al fine di consentire l'attivazione  dei  processi  di
valutazione istruttoria da parte degli stessi finanziatori. 
Chiarimenti aggiuntivi e altre iniziative operative 
Partita IVA 
    Le Citta' Metropolitane possono mantenere la  Partita  IVA/Codice
Fiscale delle omonime Province. 
Collegio revisori 
    La citta' metropolitano  puo'  deliberare  che  il  collegio  dei
revisori gia' in carica presso la provincia possa rimanere in  carica
sino alla naturale  scadenza  del  mandato  anche  presso  la  Citta'
Metropolitana, al fine di garantire la continuita' delle funzioni  di
controllo. 
Comparto di contrattazione delle citta' metropolitane 
    Fino alla nuova tornata contrattuale,  le  citta'  metropolitane,
poiche' succedono alle province, applicano  il  contratto  collettivo
nazionale di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali. 
Alienazione del patrimonio immobiliare 
    Con riferimento al patrimonio  immobiliare  di  proprieta'  delle
Province, nell'ottica di una progressiva alienazione dello stesso, e'
possibile procedere al trasferimento, a titolo oneroso, ad  un  fondo
immobiliare  sottoscritto  da  investitori   professionali   privati,
appositamente istituito da Invimit Sgr, societa' detenuta al 100% dal
MEF. 
    Gli immobili oggetto della vendita  possono,  in  prima  istanza,
essere individuati  fra  quelli  condotti  attualmente  in  locazione
passiva dalle Amministrazioni centrali dello Stato. 
    Tale operazione consente di rendere disponibile per  le  Province
risorse economiche importanti, eliminando anche i costi  di  gestione
degli  immobili,  e   per   lo   Stato   di   avviare   processi   di
razionalizzazione mirati accompagnati da  azioni  di  efficientamento
energetico senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica, in  quanto
sono a carico del fondo  tutti  gli  oneri  connessi  al  portafoglio
immobiliare. 

cfp1_15_1

 

cfp1_15_2

(1) Accordo sancito in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre
    2014, repertorio atti n. 106/CU. 

(2) Accordo sancito in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre
    2014, repertorio atti n. 107/CU. 

Materie seconda Prova scritta Esami di Stato 2015

Con CM 1/15 e DM 39/15, del 29 gennaio 2015, il MIUR indica le materie e le modalità di svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché le materie affidate ai commissari esterni

Maturità 2015, Giannini sceglie le materie della seconda prova
Latino al Classico, Matematica allo Scientifico, Tecniche della Danza al Coreutico e più attenzione alle lingue
Debuttano all’Esame gli indirizzi della riforma

Latino al Classico, Matematica allo Scientifico, Economia Aziendale negli Istituti tecnici ad indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, Scienza e Cultura dell’Alimentazione nei Professionali dove si studiano Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera, Tecniche della danza al Liceo Coreutico e Teoria, analisi e composizione al Musicale. Sono alcune delle materie scelte per la seconda prova della Maturità 2015 che vedrà debuttare gli indirizzi della riforma delle superiori avviata nell’anno scolastico 2010/2011.
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini ha firmato l’apposito decreto che definisce anche le tre discipline affidate ai commissari esterni, con una particolare attenzione alle lingue. Le prove scritte della Maturità 2015 avranno inizio il prossimo 17 giugno, con italiano. Il 18 sarà la volta della prova scritta nella materia caratterizzante ciascun indirizzo. Il Miur sta inviando alle scuole anche la circolare che specifica le modalità di svolgimento e le tipologie del secondo scritto.
I Licei
Al Classico viene rispettata la tradizionale alternanza fra le lingue classiche: quest’anno è la volta della versione di Latino. Continuità anche allo Scientifico: Matematica è materia di seconda prova nell’indirizzo tradizionale e anche in quello delle Scienze Applicate. Le Scienze Umane (Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia) saranno proposte nella seconda prova dell’omonimo indirizzo liceale (sezioni tradizionali): sono previsti la trattazione di un argomento relativo a questi ambiti disciplinari, più alcuni quesiti di approfondimento. Per le Scienze Umane ad indirizzo Economico-Sociale, la seconda prova verterà su Diritto ed Economia politica: potrà essere proposta sia la trattazione di problemi o temi disciplinari sia, in alternativa, l’analisi di casi o situazioni socio-politiche, giuridiche ed economiche.
Per il Linguistico, cambia la modalità di scelta della lingua: fino ad oggi, lo studente selezionava il giorno dello scritto quella su cui cimentarsi, potendo optare fra tutte le lingue studiate nel quinquennio. Quest’anno, la scelta è spettata al Ministro che ha indicato come materia della seconda prova la prima lingua, quella studiata in modo più approfondito nel corso dei cinque anni e che potrà essere diversa a seconda dell’offerta formativa individuata dalle singole scuole. La prova al Linguistico si articola in due parti che prevedono l’analisi e comprensione testuale e l’elaborazione di un testo narrativo, descrittivo o argomentativo. Molto ricca la rosa di materie degli Artistici che contano diversi indirizzi e prevedono discipline che vanno dal Design, alla Scenografia, alle Discipline pittoriche. La prova dell’Artistico consisterà nell’elaborazione di un progetto e potrà essere articolata su più giorni. Debutto per i Licei coreutico e musicale: sono materia di seconda prova Teoria, analisi e composizione al Musicale e Tecniche della danza al Coreutico. Nei Musicali la prova si svolgerà in due parti e in due giorni: la prima parte può riguardare l’analisi di una composizione o la composizione di un brano, la realizzazione e descrizione di un percorso digitale del suono o la progettazione di un’applicazione musicale. La seconda parte, il giorno successivo, consiste nella prova di strumento. Anche al Coreutico ci saranno due giorni di prove: la prima parte prevede l’esibizione collettiva, su un tema specifico riferito agli ambiti della sezione classica e contemporanea e una relazione accompagnatoria. La seconda parte, il giorno successivo, consiste nella prova di esecuzione individuale.
Gli Istituti tecnici
Fra le materie scelte per i Tecnici ci sono Economia aziendale nell’indirizzo Amministrazione, finanza e marketing; Lingua Inglese nell’indirizzo legato al Turismo; Disegno, progettazione e organizzazione industriale per chi studia Meccanica, Meccatronica e Energia; Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo per l’indirizzo Trasporti e Logistica; Progettazione Multimediale per chi studia Grafica e Comunicazioni. Nei Tecnici la prova avrà durata di un giorno per 6 ore e può consistere nell’analisi di testi, casi e nella realizzazione di progetti.
Istituti professionali
Fra le materie scelte per gli Istituti professionali ci sono Psicologia generale e applicata per l’indirizzo Servizi Socio-sanitari; Scienza e cultura dell’alimentazione per l’indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera; Tecniche professionali dei servizi commerciali per i Servizi Commerciali; Tecniche di produzione e organizzazione per Produzioni industriali e artigianali. Anche nei Professionali la prova avrà durata di un giorno per 6 ore e darà maggiore peso alla risoluzione di casi pratici.

Quest’anno sono 149 gli istituti coinvolti nel progetto Esabac, per il rilascio del doppio diploma italiano e francese.

Circolare Ministeriale 29 gennaio 2015, n. 1

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

Loro Sedi

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici di Istruzione Secondaria di Secondo Grado, Statali e Paritari

Loro Sedi

Al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana della Provincia di Bolzano

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione della Provincia di Trento

All’intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca

Bolzano

All’intendente Scolastico per la scuola delle località ladine

Bolzano

Al Sovrintendente agli Studi della Regione Autonoma della Valle D’Aosta

Aosta

 

e pc

Al Capo Dipartimento dell’istruzione

Sede

Al Capo Di Gabinetto

Sede

All’ufficio Stampa

Sede

 

Circolare Ministeriale 29 gennaio 2015, n. 1

Prot. n. 758

OGGETTO: Materie e svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado. Materie affidate ai commissari esterni.

Facendo seguito alla nota di pari oggetto n. 7354 del 26 novembre 2014, relativa allo schema di Regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, si rende noto che il suddetto Regolamento ha ricevuto il parere favorevole della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell’adunanza del 4 dicembre 2014 ed è ora in fase di perfezionamento presso gli Organi di controllo per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Nelle more della definizione del provvedimento regolamentare, si ritiene pertanto opportuno portare fin d’ora a conoscenza delle istituzioni scolastiche, in termini più analitici rispetto a quanto già comunicato con la citata nota 7354, gli elementi caratterizzanti la struttura della seconda prova scritta. Inoltre si trasmette il D.M. n. 39 del 29 gennaio 2015 inerente l’individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta e l’affidamento delle discipline ai commissari esterni.

Premessa

Come è noto, la seconda prova scritta ha per oggetto una delle discipline caratterizzanti il corso di studio ed è individuata annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Essa può essere anche grafica o scrittografica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica,

A questo proposito lo schema di Regolamento individua, tenuto conto dei nuovi profili culturali, educativi e professionali, dei nuovi piani degli studi e degli indirizzi, articolazioni ed opzioni in cui sia eventualmente strutturato ciascun corso di studio, le materie caratterizzanti, allo scopo di delineare con chiarezza e preventivamente l’ambito entro il quale può avvenire la scelta del Ministro. Alla presente circolare sono, pertanto, allegate le tabelle (A – Licei; B – Istituti Tecnici; C – Istituti Professionali) che costituiscono parte integrante del testo del Regolamento.

Con la presente si descrivono di seguito le diverse tipologie e modalità con cui si svolgerà la seconda prova scritta. Tali tipologie e modalità sono state individuate sulla base degli elementi innovativi e caratterizzanti introdotti con i Decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e quindi con le “Indicazioni nazionali”, per i licei, e le “Linee guida”, per i tecnici e professionali, secondo quanto previsto nel citato schema di Regolamento.

Negli istituti tecnici e professionali, nei licei artistici e nei licei musicali e coreutici, in cui la seconda prova scritta può essere anche grafica/scrittografica o compositiva/esecutiva musicale e coreutica, le modalità di svolgimento della prova tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale.

La seconda prova si svolge in un’unica giornata. La durata complessiva è di sei ore, salva diversa specifica previsione fornita in calce alla prova.

Per i licei artistici la durata massima della prova è di tre giorni per 6 ore al giorno mentre per i licei musicali e coreutici la durata complessiva è di due giorni secondo le modalità più avanti specificate.

STRUTTURA DELLA SECONDA PROVA SCRITTA

Liceo classico

La prova consiste nella traduzione, in italiano ovvero nella lingua in cui si svolge l’insegnamento, di un testo latino o greco.

È consentito l’uso del vocabolario della lingua italiana ovvero della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, e del vocabolario latino-italiano o greco-italiano ovvero del vocabolario latino- lingua nella quale si svolge l’insegnamento o greco-lingua nella quale si svolge l’insegnamento.

Liceo scientifico

La prova consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e nella risposta ad alcuni quesiti.

Ai fini dello svolgimento della prova, il Ministero può prevedere l’uso di calcolatrici, stabilendone la tipologia.

Liceo delle Scienze Umane

La prova consiste nella trattazione di un argomento afferente ai seguenti ambiti disciplinari:

  1. antropologico;
  2. pedagogico, con riferimento ad autori particolarmente significativi del Novecento;
  3. sociologico, con riferimento a problemi o anche a concetti fondamentali.

La trattazione prevede alcuni quesiti di approfondimento.

Liceo delle scienze umane – Opzione economico-sociale

La prova ha ad oggetto una delle seguenti tipologie:

  1. trattazione di problemi, concetti o anche temi della disciplina;
  2. analisi e trattazione, qualitativa e quantitativa, di particolari casi o situazioni socio- politiche, giuridiche ed economiche, che possono essere presentate al candidato anche con l’ausilio di grafici, tabelle statistiche, articoli dei giornali o di riviste specialistiche.

La trattazione prevede alcuni quesiti di approfondimento.

Liceo artistico

La prova consiste nella elaborazione di un progetto, relativo allo specifico indirizzo del Liceo Artistico, che tiene conto della dimensione pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte. Il progetto è sviluppato secondo le fasi di:

  1. analisi e rielaborazione delle fonti rispetto alla traccia;
  2. schizzi preliminari e bozzetti (ogni candidato ha facoltà di utilizzare le esperienze espressive acquisite, facendo emergere le attitudini personali nell’autonomia creativa);
  3. restituzione tecno-grafica coerente con il progetto;
  4. realizzazione di modello o prototipo di una parte significativa del progetto;
  5. relazione illustrativa dettagliata sulle scelte di progetto.
  6. Le modalità operative consistono in opzioni tecniche a scelta del candidato in relazione al tema previsto dallo specifico indirizzo.

La durata massima della prova è di tre giorni, per sei ore al giorno.

Liceo linguistico

  1. La prova consiste nell’analisi di uno dei testi proposti ed è finalizzata a verificare le capacità di:
  2. comprendere e interpretare testi scritti di diverse tipologie e generi (temi di attualità, storico-sociali, letterari o artistici), dimostrando di conoscerne le caratteristiche;
  3. produrre testi scritti per riferire o descrivere o argomentare.
  4. La prova si articola in due parti:
  5. risposte a domande aperte o anche chiuse, relative al testo scelto dal candidato fra quelli proposti;
  6. redazione di un testo in forma di narrazione o descrizione o argomentazione afferente alla tematica trattata nel testo scelto (lunghezza massima 300 parole).

Licei Musicali e Coreutici

Con riferimento alla sezione musicale la prova si svolge nelle due parti descritte successivamente.

La prima parte della prova, che ha la durata di un giorno, per massimo sei ore, ha ad oggetto una delle seguenti tipologie:

  1. analisi di una composizione, o di una sua parte significativa, della letteratura musicale classica, moderna o contemporanea con relativa contestualizzazione storica;
  2. composizione di un brano attraverso un basso dato con modulazione ai toni vicini o armonizzazione di una melodia tonale;
  3. realizzazione e descrizione di un percorso digitale del suono e dei materiali correlati allo scopo di produrre un brano musicale o anche la sonorizzazione di un video;
  4. progettazione di un’applicazione musicale (Plug in) di produzione e trattamento del suono in un ambiente a oggetti contenente la parte di sintesi, di equalizzazione e di spazializzazione.

La seconda parte si svolge il giorno successivo e consiste nella prova di strumento. Essa, della durata massima di venti minuti, prevede l’esecuzione e l’interpretazione di brani solistici o di musica d’insieme o tratti da un repertorio concertistico con riduzione pianistica.

Con riferimento alla sezione coreutica la prova si svolge nelle due parti descritte successivamente.

La prima parte della prova ha per oggetto:

  1. l’esibizione collettiva, della durata massima di due ore, in cui tutti i candidati sono coinvolti su un tema riguardante gli ambiti della sezione classica e contemporanea definiti in allegato;
  2. la relazione accompagnatoria, della durata massima di quattro ore, redatta da ciascun candidato sulla base dell’analisi stilistica degli elementi tecnici dell’esibizione e svolta con gli opportuni riferimenti alla storia della danza.

La seconda parte si svolge il giorno successivo e consiste nella esibizione individuale. Essa, della durata massima di dieci minuti, prevede una variazione del repertorio classico nella sezione classica ovvero un brano del repertorio contemporaneo nella sezione contemporanea.

Per entrambe le sezioni, la prima e la seconda parte della prova concorrono alla determinazione del punteggio.

Istituti Tecnici – Settore economico

La prova fa riferimento a situazioni operative in ambito economico-aziendale e richiede al candidato attività di analisi, scelta, decisione, individuazione e definizione di linee operative, individuazione di problemi e definizione motivata delle soluzioni, ricerca e produzione di documenti aziendali.

La prova consiste in una delle seguenti tipologie:

  1. analisi di testi e documenti economici attinenti al percorso di studio;
  2. analisi di casi aziendali;
  3. simulazioni aziendali.

La struttura della prova prevede una prima parte, che tutti i candidati sono tenuti a svolgere, seguita da una seconda parte costituita da quesiti tra i quali il candidato sceglierà sulla base del numero minimo indicato in calce al testo.

Nel caso in cui la materia della seconda prova scritta sia la lingua inglese o la seconda lingua comunitaria, la prova si articola in due parti:

  1. comprensione e analisi di testi scritti, continui o anche non continui, relativi al contesto del percorso di studio, con risposte a domande aperte o anche chiuse;
  2. elaborazione di un testo scritto, sulla base della documentazione fornita, riguardante esperienze, processi e situazioni relativi al settore di indirizzo.

Istituti Tecnici – Settore tecnologico

La prova fa riferimento a situazioni operative in ambito tecnologico-aziendale e richiede al candidato attività di analisi tecnologico–tecniche, scelta, decisione su processi produttivi, ideazione, progettazione e dimensionamento di prodotti, individuazione di soluzioni e problematiche organizzative e gestionali.

La prova consiste in una delle seguenti tipologie:

  1. analisi di problemi tecnologico-tecnici partendo da prove di laboratorio su materiali, semilavorati, prodotti finiti;
  2. analisi di caratteristiche di macchine e apparecchiature partendo da prove di verifica e collaudo;
  3. ideazione e progettazione di componenti e prodotti delle diverse filiere;
  4. analisi di processi tecnologici di produzione, gestione e controllo di qualità dei processi produttivi;
  5. sviluppo di strumenti per l’implementazione di soluzioni a problemi organizzativi e gestionali dei processi produttivi;
  6. gestione di attività produttive e del territorio nel rispetto e tutela dell’ambiente.

La struttura della prova prevede una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere, seguita da una seconda parte costituita da quesiti tra i quali il candidato sceglierà sulla base del numero minimo indicato in calce al testo.

Istituti Professionali – Settore servizi

La prova fa riferimento a situazioni operative della filiera di servizio e richiede al candidato attività di analisi, scelta, decisione sullo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi.

La prova ha ad oggetto una delle seguenti tipologie:

  1. definizione, analisi ed elaborazione di un tema relativo al percorso professionale anche sulla base di documenti, tabelle e dati;
  2. analisi e soluzione di problematiche della propria area professionale (caso aziendale);
  3. individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un prodotto o anche di un servizio;
  4. individuazione di modalità e tecniche di commercializzazione dei prodotti e dei servizi.

La struttura della prova prevede una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere, seguita da una seconda parte costituita da quesiti tra i quali il candidato sceglierà sulla base del numero minimo indicato in calce al testo.

Nel caso in cui, con riguardo al settore Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera- Articolazione Accoglienza turistica, la materia della seconda prova scritta sia la lingua inglese o la seconda lingua straniera, la prova si articola in due parti:

  1. comprensione e analisi di testi scritti, continui o anche non continui, relativi al contesto del percorso di studio, con risposte a domande aperte o anche chiuse;
  2. elaborazione di un testo scritto, sulla base della documentazione fornita, riguardante esperienze, processi e situazioni relative al settore di indirizzo.

Istituti Professionali – Settore industria e artigianato

La prova fa riferimento a situazioni operative, professionalmente rilevanti, nell’ambito della filiera industriale o artigianale di interesse e richiede al candidato attività di analisi, scelta, decisione sullo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi.

La prova ha ad oggetto una delle seguenti tipologie:

  1. analisi e problemi tecnici relativi alle materie prime, ai materiali e ai dispositivi del settore di riferimento;
  2. diagnosi nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza di macchine, impianti e attrezzature;
  3. organizzazione dei servizi tecnici nel rispetto delle normative sulla sicurezza personale e ambientale;
  4. individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un prodotto artigianale o industriale;
  5. individuazione di modalità e tecniche di commercializzazione dei prodotti o anche dei servizi.

La struttura della prova prevede una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere, seguita da una seconda parte costituita da quesiti tra i quali il candidato sceglierà sulla base del numero minimo indicato in calce al testo.

Titoli di studio

I titoli di studio del nuovo ordinamento dell’istruzione secondaria di secondo grado, vengono individuati e indicati nell’allegata tabella D, che costituisce parte integrante del Regolamento.

PER IL DIRETTORE GENERALE

Carmela Palumbo

IL COORDINATORE STRUTTURA TECNICA ESAMI DI STATO

Francesco Branca

 

Decreto Ministeriale 29 gennaio 2015, AOOUFGAB 39


 

TABELLA   A

MATERIE CARATTERIZZANTI I   SINGOLI CORSI DI STUDIO DEI PERCORSI LICEALI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA

 

LICEO CLASSICO

1.  Latino

2.  Greco

LICEO SCIENTIFICO                                                      

LICEO SCIENTIFICO SEZIONE SPORTIVA

1.  Matematica

2.  Fisica

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE          

1.  Matematica

2.  Fisica

3.  Scienze Naturali

LICEO DELLE SCIENZE UMANE

1.  Scienze Umane (Antropologia, Pedagogia, Sociologia)

LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE

1.  Diritto ed economia politica

2.  Scienze Umane (Sociologia, Metodologia della ricerca)

LICEO ARTISTICO

1.  Discipline pittoriche e/o discipline plastiche e scultoree per l’indirizzo Arti Figurative;

2.  Discipline progettuali architettura e ambiente per l’indirizzo Architettura e Ambiente;

3.  Discipline progettuali design per l’indirizzo Design;

4.  Discipline audiovisive e multimediali per l’indirizzo Audiovisivo e Multimediale;

5.  Discipline grafiche per l’indirizzo Grafica;

6.  Discipline progettuali scenografiche per l’indirizzo Scenografia.

LICEO LINGUISTICO

1.  Lingua e cultura straniera 1

2.  Lingua e cultura straniera 2

3.  Lingua e cultura straniera 3

LICEO MUSICALE E COREUTICO

SEZIONE MUSICALE

1.  Teoria, analisi e composizione;

2.  Tecnologie   musicali

SEZIONE COREUTICA

1.  Tecniche della danza.


 

TABELLA B

MATERIE CARATTERIZZANTI I   SINGOLI CORSI DI STUDIO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA

ISTITUTI TECNICI
Settore ECONOMICO
Indirizzo Articolazioni Opzioni Discipline caratterizzanti
AMMINISTRAZIONE,

FINANZA e MARKETING

 

Economia aziendale
Relazioni internazionali per il marketing Economia aziendale e geo-politica

Lingua inglese

Seconda lingua comunitaria

Sistemi informativi aziendali Economia aziendale

Informatica

TURISMO

 

Discipline turistiche e aziendali

Lingua inglese

Seconda lingua comunitaria

 

 

 

ISTITUTI TECNICI
Settore TECNOLOGICO
Indirizzo Articolazioni Opzioni Discipline caratterizzanti
MECCANICA, MECCATRONICA ed ENERGIA Meccanica e meccatronica Disegno, progettazione e organizzazione industriale

Meccanica, macchine ed energia

Tecnologie dell’occhiale Disegno, progettazione e organizzazione industriale

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto nell’industria dell’occhiale

Tecnologie delle materie plastiche Tecnologie meccaniche e plasturgiche, disegno e organizzazione industriale
Energia Meccanica, macchine ed energia

Impianti energetici, disegno e progettazione

TRASPORTI e LOGISTICA

 

Costruzione del mezzo Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo
Costruzioni Aeronautiche Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo aereo
Costruzioni Navali Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo navale
Conduzione del mezzo Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo

Meccanica e macchine (Per percorsi coerenti con la conduzione di apparati ed impianti marittimi)

Conduzione del mezzo Aereo Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo aereo
Conduzione del mezzo Navale Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo navale
Conduzione di apparati ed impianti marittimi Meccanica e macchine
Logistica Logistica


 

ISTITUTI TECNICI
Settore TECNOLOGICO
Indirizzo Articolazioni Opzioni Discipline caratterizzanti
ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA Elettronica Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici

Elettrotecnica ed Elettronica

Sistemi automatici

Elettrotecnica Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici

Elettrotecnica ed Elettronica

Sistemi automatici

Automazione Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici

Elettrotecnica ed Elettronica

Sistemi automatici

INFORMATICA e TELECOMUNICAZIONI Informatica Informatica

Sistemi e reti

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni

Telecomunicazioni Telecomunicazioni

Sistemi e reti

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni

GRAFICA e COMUNICAZIONI Progettazione multimediale

Tecnologia dei processi di produzione

Laboratori tecnici

Tecnologie cartarie Tecnologie dei processi di produzione e laboratorio

Impianti di cartiera e disegno

Laboratori tecnici

SISTEMA MODA Tessile, abbigliamento e moda Ideazione, progettazione e industrializzazione dei prodotti moda

Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi e organizzativi della moda

Calzature e moda Ideazione, progettazione e industrializzazione dei prodotti moda

Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi e organizzativi della moda

 

 

 

ISTITUTI TECNICI
Settore TECNOLOGICO
Indirizzo Articolazioni Opzioni Discipline caratterizzanti
CHIMICA, MATERIALI e BIOTECNOLOGIE Chimica e materiali Chimica analitica e strumentale

Tecnologie chimiche industriali

Chimica organica e biochimica

Tecnologie del cuoio Chimica analitica e analisi applicate

Chimica organica e biochimica

Tecnologie e biotecnologie conciarie

Biotecnologie ambientali Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale

Chimica analitica e strumentale

Chimica organica e biochimica

Biotecnologie sanitarie Chimica organica e biochimica

Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario

Igiene, anatomia, fisiologia, patologia

AGRARIA, AGROALIMENTARE e AGROINDUSTRIA

 

Produzioni e trasformazioni Produzioni vegetali

Trasformazione dei prodotti

Economia, estimo, marketing e legislazione

Gestione dell’ambiente e del territorio Produzioni vegetali

Gestione dell’ambiente e del territorio

Economia, estimo, marketing e legislazione

Viticoltura ed enologia Viticoltura e difesa della vite

Enologia

Biotecnologie vitivinicole

COSTRUZIONI, AMBIENTE e TERRITORIO

 

Costruzione, ambiente e territorio Progettazione, costruzioni e impianti

Geopedologia, economia ed estimo

Topografia

Tecnologie del legno nelle costruzioni Progettazione, costruzioni e impianti

Tecnologie del legno nelle costruzioni

Geotecnico Geologia e geologia applicata

Tecnologie per la gestione del territorio e dell’ambiente

 

 

 

 

 

 

TABELLA C

MATERIE CARATTERIZZANTI I SINGOLI CORSI DI STUDIO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA

ISTITUTI PROFESSIONALI
Settore SERVIZI
Indirizzo Articolazioni Opzioni Discipline caratterizzanti
SERVIZI per l’AGRICOLTURA e lo SVILUPPO RURALE   Economia agraria e dello sviluppo territoriale

Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore

Gestione risorse forestali e montane Agronomia del territorio montano e sistemazioni idraulico-forestali

Economia agraria e legislazione di settore

Silvicoltura e utilizzazioni forestali

Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio Tecniche di allevamento vegetale ed animale

Economia agraria e dello sviluppo territoriale

Valorizzazione delle attività produttive e legislazione nazionale e comunitaria

SERVIZI

SOCIO-SANITARI

Igiene e cultura medico-sanitaria

Psicologia generale ed applicata

Arti ausiliarie delle professioni sanitarie Ottico Discipline sanitarie (Anatomia, fisiopatologia oculare e Igiene)

Ottica, Ottica applicata

Esercitazioni di optometria

Arti ausiliarie delle professioni sanitarie Odontotecnico Esercitazioni di laboratorio di   odontotecnica

Scienze dei materiali dentali e laboratorio

SERVIZI per L’ENOGASTRO-

NOMIA e L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA

Enogastronomia Scienza e Cultura dell’Alimentazione

Laboratorio di Servizi enogastronomici – Settore Cucina

Prodotti dolciari artigianali ed industriali Scienza e cultura dell’alimentazione, analisi e controlli microbiologici dei prodotti alimentari

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore pasticceria

Tecniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi

Servizi di sala e di vendita Scienza e Cultura dell’Alimentazione

Laboratorio di Servizi enogastronomici – Settore Sala e Vendita

Accoglienza turistica Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica

Lingua inglese o seconda lingua straniera

 

SERVIZI COMMERCIALI Tecniche professionali dei servizi commerciali
Promozione commerciale e pubblicitaria Tecniche professionali dei servizi commerciali pubblicitari

 

ISTITUTI PROFESSIONALI
Settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO
Indirizzo Articolazioni Opzioni Discipline caratterizzanti
PRODUZIONI INDUSTRIALI e ARTIGIANALI Industria

 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi

Tecniche di produzione e di organizzazione

Tecniche di gestione-conduzione di macchine e impianti

Arredi e forniture di interni Laboratori tecnologici ed esercitazioni

Tecniche di produzione e di organizzazione

Disegno professionale e visualizzazioni digitali

 

Produzioni audiovisive Linguaggi e tecniche della progettazione e comunicazione audiovisiva
Artigianato

 

Progettazione e   realizzazione del prodotto
Produzioni tessili sartoriali Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili – abbigliamento

Progettazione tessile -abbigliamento, moda e costume

Produzioni artigianali del territorio Progettazione e realizzazione del prodotto

 

MANUTENZIONE ed ASSISTENZA TECNICA

 

Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione
Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione di apparati e impianti civili e industriali
Manutenzione dei mezzi di trasporto Tecnologie e tecniche di diagnostica e manutenzione dei mezzi di trasporto

 

 

TABELLA D
DENOMINAZIONE DEI   DIPLOMI DI STATO DEL SECONDO CICLO
DIPLOMA DI LICEO CLASSICO
DIPLOMA DI LICEO SCIENTIFICO
DIPLOMA DI LICEO SCIENTIFICO

OPZIONE SCIENZE APPLICATE

DIPLOMA DI LICEO SCIENTIFICO

SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

DIPLOMA DI LICEO ARTISTICO

INDIRIZZO “ARTI FIGURATIVE”

DIPLOMA DI LICEO ARTISTICO

INDIRIZZO “ARCHITETTURA E AMBIENTE”

DIPLOMA DI LICEO ARTISTICO

INDIRIZZO “DESIGN”

DIPLOMA DI LICEO ARTISTICO

INDIRIZZO “ AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE”

DIPLOMA DI LICEO ARTISTICO

INDIRIZZO “GRAFICA”

DIPLOMA DI LICEO ARTISTICO

INDIRIZZO “SCENOGRAFIA”

DIPLOMA DI LICEO MUSICALE E COREUTICO

SEZIONE MUSICALE

DIPLOMA DI LICEO MUSICALE E COREUTICO

SEZIONE COREUTICA

DIPLOMA DI LICEO LINGUISTICO
DIPLOMA DI LICEO DELLE SCIENZE UMANE
DIPLOMA DI LICEO DELLE SCIENZE UMANE

OPZIONE “ECONOMICO SOCIALE”

DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO:

SETTORE ECONOMICO

INDIRIZZO “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING”

DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO

SETTORE ECONOMICO

INDIRIZZO “AMMINISTRAZIONE,FINANZA E MARKETING”

ARTICOLAZIONE “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI”

DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO

SETTORE ECONOMICO

INDIRIZZO “AMMINISTRAZIONE,FINANZA E MARKETING”

ARTICOLAZIONE “RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING”

DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO

SETTORE ECONOMICO

INDIRIZZO “TURISMO”

DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO

SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO “MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA”

ARTICOLAZIONE “MECCANICA E MECCATRONICA”

DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO

SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO “MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA”

ARTICOLAZIONE “ENERGIA”

DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO

SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO “MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA”

ARTICOLAZONE “MECCANICA E MECCATRONICA”

OPZIONE “TECNOLOGIE DELL’OCCHIALE”

 

 

DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO

SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO “MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA”

ARTICOLAZIONE “MECCANICA E MECCATRONICA”

OPZIONE “TECNOLOGIE DELLE MATERIE PLASTICHE”

DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO

SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO “MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA”

ARTICOLAZIONE “MECCANICA E MECCATRONICA”

OPZIONE “TECNOLOGIE DEL LEGNO”

DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO

SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO TRASPORTI E LOGISTICA

ARTICOLAZIONE COSTRUZIONE DEL MEZZO

DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO

SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO “TRASPORTI E LOGISTICA”

ARTICOLAZIONE “COSTRUZIONE DEL MEZZO”

OPZIONE “COSTRUZIONI AERONAUTICHE”

DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO

SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO “TRASPORTI E LOGISTICA”

ARTICOLAZIONE “COSTRUZIONE DEL MEZZO”

OPZIONE “COSTRUZIONI NAVALI”

DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO

SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO “TRASPORTI E LOGISTICA”

ARTICOLAZIONE “LOGISTICA”

 

 

 

DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO

SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO “TRASPORTI E LOGISTICA”

ARTICOLAZIONE “CONDUZIONE DEL MEZZO”

DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO

SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO “TRASPORTI E LOGISTICA”

ARTICOLAZIONE “CONDUZIONE DEL MEZZO”

OPZIONE “CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO”

DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO

SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO “TRASPORTI E LOGISTICA”

ARTICOLAZIONE “CONDUZIONE DEL MEZZO”

OPZIONE “CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE”

DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO

SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO “TRASPORTI E LOGISTICA”

ARTICOLAZIONE “CONDUZIONE DEL MEZZO”

OPZIONE “CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI”

DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO

SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO “ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA”

ARTICOLAZIONE “ELETTROTECNICA”

DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO

SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO “ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA”

ARTICOLAZIONE “ELETTRONICA”

 

DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO

SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO “ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA”

ARTICOLAZIONE “AUTOMAZIONE”

DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO

SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO “INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI”

ARTICOLAZIONE “INFORMATICA”

DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO

SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO “INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI”

ARTICOLAZIONE “TELECOMUNICAZIONI”

DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO

SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO “GRAFICA E COMUNICAZIONE”

DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO

SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO “GRAFICA E COMUNICAZIONE”

OPZIONE “TECNOLOGIE CARTARIE”

DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO

SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO “CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE”

ARTICOLAZIONE “CHIMICA E MATERIALI”

DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO

SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO “CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE”

ARTICOLAZIONE “CHIMICA E MATERIALI”

OPZIONE “TECNOLOGIE DEL CUOIO”

DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO

SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO “CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE”

ARTICOLAZIONE “BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI”

DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO

SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO “CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE”

ARTICOLAZIONE “BIOTECNOLOGIE SANITARIE”

DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO

SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO “SISTEMA MODA”

ARTICOLAZIONE “TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA”

DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO

SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO “SISTEMA MODA”

ARTICOLAZIONE “CALZATURE E MODA”

DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO

SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO “AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA”

ARTICOLAZIONE “PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI”

DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO

SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO “AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA”

ARTICOLAZIONE “GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO”

DIPLOMA DI ISTITUTOI TECNICO

SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO “AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA”

ARTICOLAZIONE “VITICOLTURA ED ENOLOGIA”

DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO

SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO “COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO”

DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO

SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO “COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO”

OPZIONE   “TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI”

DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO

SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO “COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO”

ARTICOLAZIONE “GEOTECNICO”

DIPLOMA DI ISTITUTO PROFESSIONALE:

SETTORE SERVIZI

INDIRIZZO “SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE”

DIPLOMA DI ISTITUTO PROFESSIONALE

SETTORE SERVIZI

INDIRIZZO “SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE”

OPZIONE “GESTIONE RISORSE FORESTALI E MONTANE”

DIPLOMA DI ISTITUTO PROFESSIONALE

SETTORE SERVIZI

INDIRIZZO “SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE”

OPZIONE “VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DEL TERRITORIO”

DIPLOMA DI ISTITUTO PROFESSIONALE

SETTORE SERVIZI

INDIRIZZO “SERVIZI SOCIO – SANITARI”

DIPLOMA DI ISTITUTO PROFESSIONALE

SETTORE SERVIZI

INDIRIZZO “SERVIZI SOCIO – SANITARI”

ARTICOLAZIONE “ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE:OTTICO”

 

 

DIPLOMA DI ISTITUTO PROFESSIONALE

SETTORE SERVIZI

INDIRIZZO “SERVIZI SOCIO-SANITARI”

ARTICOLAZIONE “ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: ODONTOTECNICO”

DIPLOMA DI ISTITUTO PROFESSIONALE

SETTORE SERVIZI

INDIRIZZO “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA”

ARTICOLAZIONE “ENOGASTRONOMIA”

DIPLOMA DI ISTITUTO PROFESSIONALE

SETTORE SERVIZI

INDIRIZZO “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA”

ARTICOLAZIONE “SERVIZI DI SALA E DI VENDITA”

DIPLOMA DI ISTITUTO PROFESSIONALE

SETTORE SERVIZI

INDIRIZZO “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA”

ARTICOLAZIONE “ACCOGLENZA TURISTICA”

DIPLOMA DI ISTITUTO PROFESSIONALE

SETTORE SERVIZI

INDIRIZZO “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA”

ARTICOLAZIONE “ENOGASTRONOMIA”

OPZIONE “PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI”

DIPLOMA DI ISTITUTO PROFESSIONALE

SETTORE SERVIZI

INDIRIZZO “SERVIZI COMMERCIALI”

 

 

DIPLOMA DI ISTITUTO PROFESSIONALE

ISTITUTO PROFESSIONALE – SETTORE SERVIZI

INDIRIZZO “SERVIZI COMMERCIALI”

OPZIONE “PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA”

DIPLOMA DI ISTITUTO PROFESSIONALE

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

INDIRIZZO “MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA”

DIPLOMA DI ISTITUTO PROFESSIONALE

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

INDIRIZZO “MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA”

OPZIONE   “MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO”

DIPLOMA DI ISTITUTO PROFESSIONALE

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

INDIRIZZO “MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA”

OPZIONE   “APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI”

DIPLOMA DI ISTITUTO PROFESSIONALE

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

INDIRIZZO “PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI”

ARTICOLAZIONE “INDUSTRIA”

DIPLOMA DI ISTITUTO PROFESSIONALE

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

INDIRIZZO “PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI”

ARTICOLAZIONE “INDUSTRIA”

OPZIONE “ARREDI E FORNITURE D’INTERNI”

DIPLOMA DI ISTITUTO PROFESSIONALE

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

INDIRIZZO “PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI”

ARTICOLAZIONE ”INDUSTRIA”

OPZIONE PRODUZIONI AUDIOVISIVE

DIPLOMA DI ISTITUTO PROFESSIONALE

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

INDIRIZZO “PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI”

ARTICOLAZIONE “ARTIGIANATO”

DIPLOMA DI ISTITUTO PROFESSIONALE

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

INDIRIZZO “PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI”

ARTICOLAZIONE “ARTIGIANATO”

OPZIONE “PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL TERRITORIO”

DIPLOMA DI ISTITUTO PROFESSIONALE

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

INDIRIZZO “PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI”

ARTICOLAZIONE “ARTIGIANATO”

OPZIONE “PRODUZIONI TESSILI – SARTORIALI”