Le buone pratiche delle scuole del Lazio viaggiano su Facebook

da Il Sole 24 Ore

Le buone pratiche delle scuole del Lazio viaggiano su Facebook

di Alessia Tripodi

Una pagine Facebook per condividere e diffondere le «buone pratiche» realizzate dalle scuole del Lazio. E’ l’iniziativa lanciata dall’Ufficio scolastico regionale, che ha attivato una pagina al link https://www.facebook.com/Le-buone-pratiche-USR-Lazio-127633740955339/?ref=hl invitando gli istituti a pubblicare iniziative per la promozione della cittadinanza responsabile tra gli studenti.

Fare rete con i social
L’iniziativa promossa dall’Usr Lazio punta a rendere «più snello e immediato» il sistema di comunicazione tra le scuole e a garantire maggiore visibilità alle esperienze realizzate in classe, promuovendo anche il confronto e gli scambi tra gli istituti.
Potranno essere pubblicate, per esempio, informazioni su concorsi, attività didattiche, esperienze formative, aggiornamenti professionali con i seguenti hashtag: #legalità #arte #ambiente #tecnologie #integrazione&inclusione #pari_opportunità #volontariato #bullismo #sport #educazione stradale.
Le scuole potranno postare direttamente i contenuti sulla pagina Facebook, facendo attenzione – raccomanda l’Ufficio scolastico – a oscurare gli eventuali volti dei minori presenti nelle fotografie pubblicate.

Educazione bambini da 0 a 6 anni: Italia ok sull’integrazione, indietro su attività fisica e plurilinguismo

da Il Sole 24 Ore

Educazione bambini da 0 a 6 anni: Italia ok sull’integrazione, indietro su attività fisica e plurilinguismo

di Maria Piera Ceci

Offrire proposte e spunti di riflessione per disegnare e ripensare il curricolo educativo 0-6 anni anche alla luce delle novità introdotte dalla legge 107/2015, cosiddetta della Buona scuola. E’ quanto si propongono esperti italiani e stranieri che da oggi a domenica confronteranno studi ed esperienze al XX convegno nazionale «Curricolo è responsabilità. La sfida del progetto 0/6 e oltre», organizzato dall’università di Milano-Bicocca in collaborazione con il Gruppo nazionale nidi e iInfanzia e l’assessorato all’Educazione e istruzione del comune di Milano.

Tre giorni di confronto
La tre giorni di lavoro sarà l’occasione per mettere a confronto due modi di concepire il percorso educativo dei più piccoli molto diversi fra loro. Da un lato c’è l’esperienza inglese, che prevede un curriculum 0-6 anni più strettamente scolastico, pensato perchè ne traggano beneficio anche bambini che arrivano da contesti culturali e sociali più svantaggiati. E in tal senso i primi anni di sperimentazione mostrano segnali positivi. Dall’altro lato invece ci sono la Germania e i Paesi scandinavi, che utilizzano un approccio più olistico, che sta dando ugualmente risultati molto positivi, si pensi solo agli ottimi risultati delle rilevazioni Ocse-Pisa.

Modello italiano
Il modello italiano è invece ancora tutto da costruire, in un Paese che vede realtà molto diverse fra loro, con un Sud dove la presenza di strutture educative per bambini 0-3 anni è molto scarsa e un nord che registra casi di eccellenza, prima fra tutte quella di Reggio Children.
«Stiamo vivendo un momento strategico della storia dei diritti dei bambini e della vita dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, in quanto con la legge 107/2015 si sanciscono finalmente i livelli essenziali e si definisce l’unitarietà del percorso curricolare 0-6», spiega Susanna Mantovani, ordinario di pedagogia generale. «Si è detto per molto tempo che i primi anni di vita siano i più importanti e adesso ne siamo certi. È una conoscenza condivisa in ambito educativo, psicologico, pediatrico e che ha convinto finalmente anche il mondo politico. Investire in questa fase della crescita, è un elemento strategico di prevenzione dell’emarginazione e dalla dispersione scolastica».

Dossier Care
In occasione del convegno verranno anche presentati i risultati della ricerca Care -Curriculum and quality analysis and impact review of european early childhood education and Care (http://ecec-care.org). Si tratta di un progetto Europeo, guidato da un team olandese dell’università di Utrecht, nato con l’obiettivo di supervisionare i servizi dell’infanzia per garantirne la qualità. Lo studio è stato condotto in nove paesi europei. In Italia è stato preso in considerazione un campione di 973 insegnanti e 1471 genitori che usufruiscono dei servizi scolastici comunali e statali e, in misura minore, di quelli privati. Il primo dato che salta all’occhio è che insegnanti e genitori hanno opinioni molto simili. Per quanto riguarda i bambini 0-3 anni, entrambi attribuiscono molta importanza alle competenze interpersonali, come rispettare gli adulti e i pari, rispettare le regole, rispettare le idee e gli interessi degli altri. Valori che aumentano nella fascia di età 3-6 anni. Altri obiettivi educativi ritenuti importanti sono le competenze emotive, quali comunicare e regolare le emozioni e provare empatia, e gli atteggiamenti positivi nell’apprendimento, quali l’apertura al nuovo, la perseveranza, la fiducia in se stessi.
«Il fatto che genitori ed insegnanti la pensino allo stesso modo dimostrano che i servizi stessi hanno una forte influenza sulle famiglie, hanno una forte responsabilità nell’orientare i genitori in quello che pensano sia importante per i figli», spiega Susanna Mantovani, responsabile scientifico dell’unità italiana del progetto Care.

Integrazione ok
«Rispetto agli altri paesi esaminati», spiega ancora Susanna Mantovani, «siamo indietro nell’importanza data alle competenze motorie e all’attività fisica. Siamo invece messi abbastanza bene (a livello di rappresentazioni e non di pratiche) nell’attenzione e interesse per la diversità. In Italia su un concetto generale di inclusione siamo avanti, in particolare nei confronti di bambini con disabilità. Sul concetto di conoscenza e implementazione di programmi che vadano bene per la diversità culturale non siamo invece così avanti. I Paesi nordici per esempio lavorano sul plurilinguismo. Noi abbiamo eccezioni ma siamo un po’ indietro».

Accordo sulla mobilità, i dettagli sulle domande da presentare

da La Tecnica della Scuola

Accordo sulla mobilità, i dettagli sulle domande da presentare

Il testo sulla mobilità del personale per l’a.s. 2016/17 deve ancora passare al vaglio dell’Ufficio Centrale Bilancio per poi passare al vaglio della Funzione Pubblica.

Al Miur, però, hanno già preparato i dettagli della complessa “macchina” per gestire tra i 150mila e i 200mila spostamenti previsti in vista del prossimo anno scolastico.

Riportiamo ai nostri lettori, l’esauriente resoconto realizzato dal sindacato Snals al termine dell’incontro tenuto il 25 febbraio al ministero dell’Istruzione.

Il personale docente ed ATA presenterà domanda di trasferimento e passaggio, attraverso il portale ISTANZE ON LINE del MIUR; il personale educativo in modalità cartacea.

Il personale contemplato dall’art. 7 (per il personale docente) e dall’art. 45 (per il personale ATA) presenterà domanda, all’ufficio territorialmente competente, entro il 25/03 per il personale docente e il 12/4 per il personale ATA.

Sono previste domande di trasferimento e passaggio distinte; ciò per ciascuna delle fasi di riferimento.

Per quanto attiene la documentazione delle domande, sia per i docenti che per il personale ATA, i contenuti della O.M. ricalcano, pienamente, quelli dell’art. 9 del CCNI 23/02/2015 relativo alla mobilità per l’a.s. 2015/2016).

I docenti già di ruolo nell’a.s. 2014/2015 o precedenti, possono chiedere trasferimento su scuole, su altre sedi della provincia di titolarità, e/o sedi di altre province, con distinte domande.

Nella fase A si possono esprimere preferenze di tipo: scuola, circolo, distretto, comune, provincia e CPIA.

Nelle fasi B, C e D del movimento possono essere espressi codici sintetici di ambiti e/o province; si può dare disponibilità per alcune specifiche tipologie di posto, istruzione degli adulti (serali e CPIA), scuole carcerarie e sezioni ospedaliere.

Tali posti potranno essere assegnati soltanto a chi ha fatto espressa disponibilità per tale tipologia di posto. Nel caso di preferenza sintetica espressa nella fase A, si procederà alla assegnazione della sede secondo l’ordine delle scuole contenute nel Bollettino Ufficiale.

Per le domande relative alla fase A vengono ribaditi i numeri massimi di preferenze già esprimibili nelle precedenti O.M. e cioè 15 sedi per il personale docente della scuola secondaria di I e II grado e 20 per la scuola primaria e dell’infanzia.

Nelle fasi successive (B, C e D) le preferenze sono esprimibili per ambiti o per province richiedendo fino ad un massimo di 200 preferenze per ambiti e/o province.

Il personale docente, immesso nei ruoli entro il 2014/2015, deve, nelle domande di trasferimento interprovinciale, relativamente al primo ambito, graduare, in ordine di preferenza, tutte le scuole ivi comprese, per ottenere, soltanto relativamente a tale ambito, il trasferimento su scuola.

Il personale docente, immesso nei ruoli nell’a.s. 2015/2016, col piano assunzionale nazionale nelle fasi assunzionali B e C, da concorso, dovrà richiedere, per l’attribuzione della sede definitiva, tutti gli ambiti della provincia di titolarità; quelli immessi, nel medesimo a.s., nelle fasi assunzionali nazionali B e C, da GAE, tutti gli ambiti delle province italiane, anche con l’utilizzo dei codici sintetici di provincia.

In caso di domanda incompleta, la sede definitiva sarà assegnata d’ufficio, anche sulle sedi non richieste, in base alla viciniorità, che si applica nel caso non ottenga nessuna delle sedi richieste con la domanda.

Nella bozza di O.M. si precisa che i docenti che si avvarranno della prima precedenza di cui all’art. 13 del CCNI (emodializzati e non vedenti), presenteranno la domanda di trasferimento nei termini e con la modulistica della fase A, indipendentemente dalla fase di partecipazione al movimento (inclusi, quindi, anche gli immessi nei ruoli nelle fasi B e C).

 

PERSONALE ATA

La O.M., (come del resto l’Ipotesi di CCNI), è sostanzialmente identica, per quanto riguarda il personale ATA, ai contenuti della O.M. per la mobilità relativa all’a.s. 2015/2016.

 

PERSONALE EDUCATIVO

Per quanto attiene tale personale le domande di trasferimento e passaggio, saranno prodotte in cartaceo. Le domande saranno presentate con la stessa tempistica prevista per la fase A del personale docente.

O.M. MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE DI RELIGIONE CATTOLICA A.S. 2016/2017

L’Amministrazione ha, altresì, illustrato una bozza di O.M. per la mobilità, relativa all’a.s. 2016/2017. Le domande di tale personale dovranno essere presentate in cartaceo e, secondo la bozza di O.M., nel termine compreso tra il 7/4/2016 e il 6/5/2016. I movimenti saranno pubblicati entro il 30/6/2016; l’eventuale richiesta di revoca per le domande presentate è stata ipotizzata al 18/6/2016.

 

Anche le date ipotizzate per la mobilità di tale personale saranno definitive soltanto quando il ministro firmerà la relativa O.M..

Trasferimenti, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: l’Ordinanza Miur entro il 20 marzo?

da La Tecnica della Scuola

Trasferimenti, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: l’Ordinanza Miur entro il 20 marzo?

L’Ordinanza Ministeriale sulla mobilità del 2016/17 potrebbe essere pubblicata entro il 20 marzo 2016: lo hanno annunciato i dirigenti del Miur ai sindacati.

Nel corso dell’incontro sugli effetti pratici derivanti dal pre-contratto sulla mobilità, sottoscritto lo scorso 10 febbraio, i dirigenti dell’amministrazione hanno spiegato che il contratto sulla mobilità è al momento all’attenzione dell’Ufficio Centrale Bilancio per poi passare al vaglio della Funzione Pubblica. Si tratta di due passaggi, soprattutto il secondo, che potrebbero nascondere più di qualche insidia.

Secondo quanto riportato dallo Snals, tuttavia, “la bozza illustrata sembra pienamente coerente ai contenuti della Ipotesi di CCNI della mobilità, sottoscritta in data 10/02/2016”.

Qualora andasse tutto “liscio” e arrivasse quindi il sì degli organi di controllo, il Miur ha già predisposto la tempistica sulle scadenze di presentazione delle domande. Riportiamo il resoconto della Uil Scuola.

 

Personale docente

Mobilità – Fase A – trasferimento e mobilità professionale provinciale di cui all’art. 6 del CCNI
Le domande si potranno presentare presumibilmente tra fine marzo e fine aprile 2016;
Le preferenze esprimibili, saranno in numero non superiore a 20 per le scuole dell’infanzia e primarie ed a 15 per le scuole secondarie di I e II grado.

Mobilità – Fase B, C e D di cui all’art. 6 del CCNI 2016/17
Le domande si potranno presentare presumibilmente nel mese di maggio 2016.
Trasferimento provinciale su ambiti – assunti da concorso (fasi B e C Legge 107/15): gli interessati potranno esprimere fino a tutti gli ambiti della provincia di attuale assunzione.
Trasferimento e mobilità professionale interprovinciali fasi B e D: si potranno esprimere sino a 100 preferenze tra ambiti e province.
Su questo punto la Uil Scuola, insieme alle altre organizzazioni sindacali ha chiesto di dare agli interessati la possibilità di scegliere indistintamente ambiti e/o province senza alcun vincolo numerico. L’amministrazione si è riservata un approfondimento in merito.
Trasferimenti interprovinciali fase C: gli interessati dovranno esprimere tutti gli ambiti territoriali anche attraverso le preferenze sintetiche delle province.

La pubblicazione dei movimenti avverrà secondo la seguente tempistica:

  • trasferimenti e mobilità professionale provinciale – fase A – entro il 20 giugno 2016;
  • trasferimento provinciale assunti da concorso (fasi B e C Legge 107 2015) e trasferimento e mobilità professionale interprovinciali fasi B, C e D:
  1. scuola primaria e scuola dell’infanzia entro l’11 luglio 2016 
  2. scuola secondaria di primo grado entro il 20 luglio 2016; 
  3. scuola secondaria di secondo grado entro il 30 luglio 2016.

Le domande dovranno essere presentate in modalità online attraverso il portale Polis-Istanze online.

Il MIUR, in tempo utile, pubblicherà tutta la modulistica sul sito istituzionale.

La UIL Scuola ha chiesto che, relativamente alla documentazione da allegare alla domanda, anche le certificazioni mediche possano essere presentate in modalità online.

Inoltre, alla luce della costituzione delle nuove classi di concorso, ha richiesto all’Amministrazione di fissare un incontro urgente in merito alla mobilità professionale prevista per i licei musicali.

E’ necessario, sempre secondo la UIL, definire modalità e titoli utili per il passaggio in tale ordine di scuola a tutela della continuità didattica degli alunni e del personale già utilizzato negli anni precedenti. L’amministrazione su questo ultimo punto si è resa disponibile.

 

Personale ATA

La presentazione delle domande, in modalità online, è prevista nel mese di aprile con scadenza nel mese di maggio. Nel mese di luglio avverrà la pubblicazione dei movimenti. Per quanto riguarda l’ordinanza ministeriale, nulla è cambiato rispetto a quella dell’anno precedente.

 

Personale educativo

In deroga alla legge può presentare domanda di mobilità interprovinciale.
Quindi può presentare sin da subito domanda di trasferimento e di passaggio per non più di tre province oltre quella di titolarità.
La presentazione delle domande, è prevista nel mese di marzo con scadenza nel mese di aprile. La pubblicazione dei movimenti avverrà nel mese di giugno.

 

Ovviamente – sottolinea lo Snals – le date ipotizzate e rappresentate dall’Amministrazione saranno certe soltanto quando l’O.M.per la mobilità sarà firmata dal Ministro”.

Concorso docenti, è la volta buona

da La Tecnica della Scuola

Concorso docenti, è la volta buona

È imminente l’approdo in Gazzetta Ufficiale dei bandi di concorso che porteranno in cattedra 63.712 docenti nel prossimo triennio.

Venerdì 26 febbraio, tranne improbabili sorprese, dovrebbe essere il giorno buono: la data di pubblicazione dei tre bandi di concorso su cui in tanti, noi compresi, avevano scommesso, sembra quindi che verrà rispettata. Anche gli ultimi nodi “tecnici” dovrebbero essere stati superati.

A spianare la strada a tutto ciò era stata la pubblicazione definitiva delle nuove classi di concorso, avvenuta lunedì scorso: la nuova organizzazione delle classi concorsuali, incentrata su ambiti disciplinari e macro-aree, doveva infatti essere recepita all’interno della nuova selezione per soli docenti precari già abilitati. E così è stato.

Anche perché, sappiamo bene che un ulteriore slittamento dei tempi – siamo già tre mesi dopo la data ultima, del 1° dicembre 2015, indicata nella Legge 107/2015 – avrebbe reso praticamente impossibile l’arrivo in cattedra del primo scaglione di vincitori del “concorsone”. Mentre su questo punto sia il ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini, sia il sottosegretario Davide Faraone, hanno più volte fornito ampie garanzie.

Cosa accadrà ora? I candidati, circa 200mila potenziali, tutti precari e già abilitati all’insegnamento, avranno quasi tutto il mese di marzo per presentare la domanda on line di partecipazione.

Nel frattempo, il Miur avrà l’onere di preparare gli scritti, formare le commissioni d’esame e recepire le aule informatiche, dove – probabilmente ad aprile – si somministreranno gli 8 quesiti scritti, di cui due in lingua inglese.

In estate, poi, ci saranno gli esami orali. Almeno sempre in base alla tabella di marcia che ha realizzato il Miur.

Erasmus Plus e la nuova era dell’Europrogettazione

da La Tecnica della Scuola

Erasmus Plus e la nuova era dell’Europrogettazione

La scuola sta cambiando e sebbene l’attenzione sulle trasformazioni generalmente è focalizzata sui sistemi di reclutamento che – a dire il vero – anche lo stesso premier Renzi ha definito pasticciati e su cui si spera al più presto si ponga rimedio soprattutto quanto agli effetti prodotti, è evidente che è giusto concentrarsi anche su altri aspetti che riguardano il rapporto fra la scuola italiana e il resto d’Europa.

Il passaggio dal Programma Lifelong Learning che per anni ha finanziato la mobilità di dirigenti, docenti e studenti, ad Erasmus Plus, nel 2014, ha inevitabilmente creato uno shock soprattutto per gli istituti abituati a vincere bandi ed intercettare fondi quasi “per partito preso”. E’ finita l’epoca di scambi una tantum, di classi da un Paese all’altro e bandierine europee nei siti delle scuole solo per segnalare l’evento, raccontare la felicità dei ragazzi e caricare qualche foto di viaggio.
Erasmus Plus è il nuovo quadro di finanziamenti europei che ha inglobato diversi programmi, sia per i giovani (ex Youth in Action) che per le università (Jean Monnet) ma soprattutto per tanti altri soggetti, imprese comprese, che oggi si affacciano con aggressività, più fondi e competenze.
Di fatto è una competizione agguerrita di una lista più lunga di possibili soggetti ammissibili che concorrono al “Quadro Finanziario Pluriennale”. Indispensabile diventa dunque la cd europrogettazione.

Con questo termine si intendono tutte le attività utili a creare e presentare progetti europei a seguito di un bando che prevede lo svolgimento di un programma dalle caratteristiche tali da potersi definire di “interesse comunitario”.
Si tratta di una parola ricercatissima su internet, degna probabilmente di entrare nell’elenco dei termini di cui si è più a caccia sui motori di ricerca. Un must per le scuole se intendono realizzare al meglio la propria progettualità e migliorare il nuovo PTOF, formare le proprie risorse umane scegliendo qualità e percorsi di formazione teorico-pratica mirata a recuperare anni di progetti esclusivamente didattici e chiusi nel mondo di aule e cattedre.

E’ necessario lavorare in rete portando avanti nuove idee strutturate e multidisciplinari ed occorre aprirsi verso partenariati anche azzardati che escano dai confini locali. Erika Gerardini, responsabile dell’associazione Jump di Soverato e cofodantrice del primo Centro Territoriale Europeo (CTE) è giornalmente alle prese con assistenza e progettazione in campo di bandi e finanziamenti europei. “Gli istituti scolastici – afferma – possono divenire leader di progetti complessi, coordinando non solo altre scuole europee ma anche imprese e associazioni non profit.

L’elemento fondamentale diviene oggi l’acquisizione di un metodo efficace che permetta ai docenti di affrontare bandi, scadenze e formulari intricati. Parola d’ordine: programmazione. Entrano in gioco quindi tre sigle magiche PCM, LFA e GOPP che rispettivamente stanno per Project Cycle Management, Logical Framework Approach e Goal Oriented Project Planning, in italiano, Approccio del Quadro Logico, il Ciclo di Progetto e il Piano Progettuale orientato al raggiungimento di Obiettivi. Da nord a sud Europa si vanno creando quindi team di formatori e nuova mobilità di competenze, scambi, accordi e momenti formativi interessanti dove trovano spazio soprattutto giovani e adulti che viaggiano, vivono progetti internazionali oppure sono pronti a divenire coach e consulenti”.

Vero è che innanzi ad una scuola che ha aggiunto risorse al suo sistema introducendo i docenti del potenziamento non sarebbe una cattiva idea creare la figura del “docente progettista” che si dovrebbe occupare e contribuire al fund raising (raccolta fondi per esemplificare) scolastico e all’internazionalizzazione del settore “Istruzione e Formazione”. Quest’anno l’obiettivo per la scuola italiana in questo campo è di porre delle base solide per vivere e portare avanti l’era Erasmus. Per dirigenti e docenti sarà necessario una seria formazione e guardandosi intorno trovare i percorsi formativi migliori.
“Per iniziare ad orientarsi ed entrare nel vivo dell’Europrogettazione – spiega Erica Gerardini – possono essere presi in considerazione week end intensivi ed anche il Sud offre Europrogettisti competenti che propongono occasioni interessanti e meglio contestualizzate”.

Tra queste c’è proprio l’associazione JUMP di Soverato (CZ) che, oltre ad essere fondatrice del primo Centro Territoriale Europeo (ottimo risultato atteso del più ampio progetto EU ClusTer Network), promuove proprio in questo periodo il proprio modello formativo “TRA EUROPA E REALTA’”. Dal sito istituzionale dell’associazione è possibile anche accedere alla sezione dedicata a numerose opportunità attualmente aperte per la mobilità internazionale dei più giovani.

Prosegue il programma ‘Scuole belle’

da tuttoscuola.com

Prosegue il programma ‘Scuole belle’

Proseguire con il progetto ‘Scuole belle’, che comprende gli interventi di piccola manutenzione, decoro e  ripristino funzionale degli edifici scolastici, oltre la scadenza prevista per marzo, magari completando l’anno scolastico. E, nel frattempo, valutare la possibilità di una soluzione a regime. E’ quanto è emerso oggi  pomeriggio, a palazzo Chigi, in una riunione, presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti, affiancato dal Sottosegretario all’Istruzione Davide Faraone, alla quale hanno preso parte i numerosi attori dell’iniziativa e durante la quale il Governo ha anche manifestato la volontà di tutelare i livelli occupazionali di quanti sono impegnati nel programma.

A confrontarsi sul futuro di ‘Scuole belle’, spiega Palazzo Chigi in una nota, alti dirigenti dei Ministeri interessati (oltre al Miur, il Mef e il ministero del Lavoro), le associazioni datoriali e i sindacati di categoria. Alla luce dell’intenzione del Governo di studiare le modalità di una prosecuzione del progetto, sono già stati messi in calendario altri due appuntamenti: il 2 marzo al Miur con le parti datoriali e l’8 marzo in presidenza del Consiglio con le organizzazioni sindacali.

Nota 26 febbraio 2016, AOODGOSV 2249

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritari
LORO SEDI
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana della Provincia di BOLZANO
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione della Provincia di TRENTO
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente agli Studi della Regione Autonoma della Valle d’Aosta
AOSTA
Ai Referenti regonali per l’attuazione del Protocollo d’Intesa MIUR – Ministero della Difesa

Al Ministero della Difesa
ROMA
e p.c. Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
SEDE
Al Capo di Gabinetto
SEDE
All’Ufficio Stampa
SEDE

Nota 26 febbraio 2016, AOODGOSV 2249

OGGETTO: Concorso “Scuola: spazio al tuo futuro. Innovatio, Scientia, Sapientia”. Indicazioni operative e tempistica.

Decreto Ministeriale 26 febbraio 2016, n. 105

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO l’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59” il quale stabilisce che a partire dal 1 gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare ai sensi della normativa vigente o di successivi provvedimenti legislativi agli enti e alle istituzioni di ricerca sono determinati con un’unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero”;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente riordino degli enti di ricerca in attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208
”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016) e in particolare il comma 247
dell’articolo 1, il quale dispone che “Al fine di sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca, l’autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale […] il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca è incrementato di 8 milioni di euro per l’anno 2016 e di 9,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017 per l’assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. “;

VISTI altresì il comma 249 del medesimo articolo 1 della legge n. 208 del 2015, il quale dispone che “L’assegnazione agli enti pubblici di ricerca dei fondi di cui al comma 247 è effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca tenendo conto dei medesimi criteri di riparto del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca.” e il comma 250, il quale prevede che “La quota parte delle risorse di cui al comma 247 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi da 247 a 249 rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università e del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca.”

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 209, concernente il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016 – 2018”

VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 482300 del 28 dicembre 2015 di Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e per il triennio 2016 – 2018 che, nell’ambito della missione n. 17 “Ricerca e innovazione”, al programma n. 17 “Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata” prevede al capitolo 7236 piano gestionale n. 1 lo stanziamento per l’anno 2016 del “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca”;

VISTI
i Piani Triennali di Attività (PTA) predisposti dagli enti e che, ai sensi dell’art. 4 del d.Lgs. n. 213/2009, “La ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca è effettuata sulla base della programmazione strategica e considerando la specifica missione dell’ente nonché tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica condotta dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti.”
D E C R E T A
ART.1

(Assunzioni di giovani ricercatori negli enti pubblici di ricerca)

  1. A valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 247, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), pari a 8 milioni di euro per l’anno 2016 ed a 9,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, per l’assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca, la disponibilità del capitolo 7236, piano gestionale n. 1, per l’anno 2016 del “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca”, è assegnata a ciascun ente, ai sensi del comma 249 della medesima legge di stabilità 2016, sulla base dei seguenti criteri:
    a. 50 unità assegnate in base all’indice di sostenibilità economico-finanziaria colcolato utilizzando il rapporto inversamente proporzionale tra il costo complessivo del personale e l’assegnazione ordinaria agli enti che al 31 dicembre 2015 avevano più di 3 unità di ricercatori di ruolo;
    b. 85 unità assegnate in base all’assegnazione della premialità 2014 elaborata per il 70% sulla valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 (VQR 2004/2010 – Rapporto finale 30 Giugno 2013 e Rapporto aggiornato al 30 gennaio 2014 dell’ANVUR), basata sui prodotti attesi, sugli indicatori di qualità della ricerca di area e di struttura utilizzata;
    c. 80 unità, di cui 74 unità assegnate in proporzione al numero di ricercatori di ruolo e 6 unità agli enti con meno di due ricercatori di ruolo al 31 dicembre 2015 per garantire un numero minimo di 3 ricercatori.
  2. Le quote e i parametri per l’applicazione dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) sono contenuti nell’allegato al presente decreto che ne fa parte integrante.

  3. Lo stanziamento di 8 milioni di euro per l’anno 2016 di cui al comma 1 viene quantificato, a copertura, in dodicesimi, sulla base di un costo unitario di € 43.867 annui per ciascuna assunzione di ricercatore, comprensivo degli oneri a carico dell’ente.

  4. Le assunzioni a valere sulle risorse di cui al presente decreto sono da considerare come posizioni al di fuori della dotazione dell’Ente rispetto alla dotazione organica approvata con il PTA e non sono vincolate al rispetto delle graduatorie vigenti relative a procedure diverse da quelle bandite dall’Ente ai sensi del presente decreto.

  5. Ciascun Ente utilizza le risorse assegnate per l’assunzione a tempo indeterminato di ricercatori dando priorità all’ingresso di giovani studiosi di elevato livello scientifico che non facciano già parte dei ruoli di ricercatore a tempo indeterminato degli Enti di ricerca, fatta salva la possibilità per i titolari di contratto di ricerca a tempo determinato di accedere alle procedure di selezione. Per giovani studiosi si intende soggetti che abbiano conseguito un PhD da non piu’ di 5 anni. Al fine di favorire la competitività del sistema della ricerca italiana a livello internazionale, i criteri di merito per la selezione dei ricercatori previsti nei bandi sono determinati valorizzando prioritariamente, oltre alla qualità della produzione scientifica, l’aver ottenuto particolari riconoscimenti nazionali o internazionali; l’aver diretto o coordinato progetti di ricerca competitivi nazionali o internazionali e l’aver maturato almeno tre anni di esperienza, a qualsiasi titolo, in centri di ricerca, nazionali o internazionali, pubblici o privati.

  6. Le risorse assegnate e non utilizzate, totalmente o parzialmente, secondo quanto riportato nell’allegato, per l’anno 2016, restano nella disponibilità di ciascun Ente come assegnazione ordinaria dell’anno. A decorrere dal 2017, tali risorse non saranno consolidate ai predetti Enti e saranno assegnate, con la medesima finalità, agli altri Enti che hanno completato le assunzioni di cui al presente decreto nel 2016, in misura proporzionale alle assegnazioni ricevute di cui all’allegato.

  7. Le assegnazioni e le procedure di assunzione saranno pubblicate sul sito del Ministero.

  8. Con successivi decreti dirigenziali si provvederà all’assunzione dei relativi impegni di spesa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

Roma, 26 febbraio 2016

IL MINISTRO
Prof.ssa Stefania Giannini


Tabella

Ordinanza Ministeriale 26 febbraio 2016 n. 100

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, “Regolamento recante istituzione del Consiglio nazionale degli studenti universitari, a norma dell’articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59“;

VISTO l’art. 3-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante “Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all’esercizio di attività professionali“, convertito, con modificazioni, dalla legge  11 luglio 2003, n. 170, che stabilisce, tra l’altro, in tre anni la durata del mandato dei componenti del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari;

VISTO in particolare l’art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 491/1997, ai sensi del quale il Ministro, con propria ordinanza, emanata almeno 6 mesi prima della data della scadenza del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, indice le elezioni per il rinnovo del predetto organo;

VISTO inoltre l’art.4 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 491/1997, che individua, ai fini dell’elezione dei ventotto componenti indicati dall’articolo 2, comma 1, i quattro distretti territoriali nei quali devono essere raggruppate le sedi universitarie;

VISTO l’art. 8 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 491/1997, il quale prevede che, presso una delle istituzioni afferenti ai predetti distretti, sia istituita, con decreto del Ministro, una commissione elettorale locale;

CONSIDERATA l’opportunità di confermare le seguenti sedi universitarie già individuate dalla C.R.U.I., con la nota del 3 novembre 2009, prot. 1140-09/P/rg : Alma Mater Studiorum – Università di Bologna per il I Distretto, l’Università degli Studi di Milano per il II Distretto, l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per il III Distretto e l’Università degli Studi di “Napoli Federico II” per il IV Distretto, quali sedi universitarie presso cui dovranno essere istituite le Commissioni elettorali locali di cui al predetto art. 8 del d.P.R. 491/1997;

RITENUTA la necessità di procedere al rinnovo del C.N.S.U., il cui mandato scadrà il 9 luglio 2016;
O R D I N A:

Articolo 1
(Votazioni)

  1. Sono indette per i giorni 18 e 19 maggio 2016 le votazioni, presso ciascuna sede universitaria, per l’elezione delle seguenti componenti del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari:
    a) 28 componenti eletti dagli studenti iscritti nell’anno accademico 2015 – 2016, ad un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 o di precedenti ordinamenti;
    b) 1 componente eletto tra gli iscritti ai corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento;
    c) 1 componente eletto tra gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento.
  2. Le operazioni elettorali avranno inizio alle ore 9.00 e sono sospese alle ore 19.00 del giorno 18 maggio 2016, e riprendono alle ore 9.00 per concludersi alle ore 14.00 del giorno 19 maggio 2016.

Articolo 2
(Collegi ed elettorato)

  1. Per l’elezione dei ventotto componenti di cui all’ articolo 1, comma 1, lett. a), le istituzioni universitarie sono raggruppate, su base regionale, in quattro distretti territoriali, corrispondenti ad altrettanti collegi.
  2. I distretti e le relative istituzioni universitarie in essi comprese, sono i seguenti:
    I distretto – Valle D’Aosta, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche
    Valle D’Aosta:

– Università degli Studi della VALLE D’AOSTA

Trentino-Alto Adige:
– Libera Università di BOLZANO
– Università degli studi di TRENTO

Veneto:
– Università degli studi di PADOVA
– Università degli studi Cà Foscari di VENEZIA
– Istituto di Architettura di VENEZIA (IUAV)
– Università degli studi di VERONA

Friuli – Venezia Giulia:
– Università degli studi di TRIESTE
– Università degli studi di UDINE

Emilia – Romagna:
– Università degli studi di BOLOGNA
– Università degli studi di FERRARA
– Università degli studi di MODENA e REGGIO EMILIA
– Università degli studi di PARMA

Marche:
– Politecnica delle Marche di ANCONA
– Università degli studi di CAMERINO
– Università degli studi di MACERATA
– Università degli studi “Carlo Bo” di URBINO

II distretto – Piemonte, Lombardia, Liguria
Piemonte:
– Università degli studi di TORINO
– Politecnico di TORINO
– Università studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” di VERCELLI
– Università studi “Scienze Gastronomiche” di BRA – fraz. Pollenza-CUNEO

Lombardia:
– Università degli studi di BERGAMO
– Università degli studi di BRESCIA
– Università degli studi di MILANO
– Politecnico di MILANO
– II Università degli studi di MILANO – BICOCCA
– Università degli studi “Cattolica S. Cuore” di MILANO
– Università commerciale “Luigi Bocconi” di MILANO
– Libera Università lingue e comunicazioni IULM di MILANO
– Libera Università “Vita Salute S. Raffaele” di MILANO
– Università degli studi di PAVIA
– Libero Istituto Universitario “Carlo Cattaneo” LIUC di CASTELLANZA -VA
– Università dell’ Insubria di VARESE- COMO
– Università telematica “e-Campus” – Novedrate (Como)
– Università Humanitas (Milano)

Liguria:
– Università degli studi di GENOVA

III distretto – Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo

Toscana:
– Università degli studi di FIRENZE
– Università degli studi di PISA
– Università degli studi di SIENA
– Università per Stranieri di SIENA
– Università telematica “Italian University Line” – IUL di FIRENZE
– Scuola Normale Superiore di PISA
– Scuola Superiore di Studi Universitari e perfezionamento “S. Anna” di PISA;
– Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di PAVIA
– Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE

Umbria:
– Università degli studi di PERUGIA
– Università per stranieri di PERUGIA

Lazio:
– Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale
– Università degli studi “La Sapienza” di ROMA
– Università degli studi “Tor Vergata” di ROMA
– Università degli studi “Roma Tre” di ROMA
– Libera Università Internazionale Studi Sociali “Guido Carli” LUISS di ROMA
– Libera Università degli studi “Luspio” di ROMA
– Libera Università degli studi “Maria SS. Assunta” Lumsa” di ROMA
– Libera Università “Campus Bio-Medico” di ROMA
– Università Foro Italico – ROMA
– Università degli studi “Europea” di ROMA
– Università telematica “G. Marconi” di ROMA
– Università telematica “Unitelma Sapienza” di ROMA
– Università telematica “Internazionale Uninettuno” di ROMA
– Università telematica “Universitas Mercatorum” di ROMA
– Università telematica di Scienze Umane (UNISU) di ROMA
– Università degli studi della Tuscia di VITERBO
– Università Telematica Unicusano di “Niccolò Cusano” di ROMA
– Link Campus  University di ROMA
– Università telematica S. Raffaele di ROMA

Abruzzo:
– Università degli studi “G. D’Annunzio” di CHIETI
– Università telematica “Leonardo da Vinci” di CHIETI
– Università degli studi di L’AQUILA
– Università degli studi di TERAMO

IV distretto – Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna
Molise:
– Università degli studi del Molise CAMBOBASSO

Campania:
– Università degli studi “Federico II” di NAPOLI
– II Università degli studi di NAPOLI (CESENA)
– Università degli Studi “Parthenope” di NAPOLI
– Università degli Studi “L’Orientale” di NAPOLI
– Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa” di NAPOLI
– Università telematica “Pegaso” di NAPOLI
– Università del Sannio BENEVENTO
– Università telematica “Giustino Fortunato” di BENEVENTO
– Università degli studi di SALERNO

Puglia:
– Libera Università Mediterranea “Jean Monnet” di BARI-CASAMASSIMA
– Università degli studi “Aldo Moro” di BARI
– Politecnico di BARI
– Università degli studi di FOGGIA
– Università degli studi del Salento (LECCE)

Basilicata:
– Università degli studi della Basilicata POTENZA

Calabria:
– Università degli studi della Calabria Arcavacata di Rende di COSENZA
– Università degli studi “Magna Graecia” di CATANZARO
– Università degli studi Mediterranea di REGGIO CALABRIA
– Università per stranieri “D. Alighieri” REGGIO CALABRIA

Sicilia:
– Università degli studi di CATANIA
– Università degli studi di MESSINA
– Università degli studi di PALERMO
– Libera Università della Sicilia Centrale “Kore” di ENNA

Sardegna:
– Università degli studi di CAGLIARI
– Università degli studi di SASSARI
3. Per l’elezione dei due componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c), agli atenei sopra indicati sono aggiunte le seguenti sedi :
– Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE
– Scuola Normale Superiore di PISA
– Scuola Superiore di Studi Universitari e perfezionamento “S. Anna” di PISA
– Scuola IMT – Istituzioni, Mercati, Tecnologie – Alti Studi – LUCCA
– Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di PAVIA

  1. L’elettorato attivo per l’elezione dei 28 componenti di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera a), è attribuito agli studenti che risultino iscritti, per l’anno accademico 2015 – 2016,  a corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale, ai sensi del D.M. 270/2004 o di precedenti ordinamenti, attivati nel distretto alla data di emanazione della presente ordinanza, anche se pertinenti ad istituzioni aventi la sede centrale in altro distretto, e che abbiano, altresì, formalizzato la propria iscrizione, in base alle modalità previste dai singoli atenei, entro la data di svolgimento delle elezioni.
  2. L’elettorato passivo per la componente di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera a) è attribuito agli studenti che risultino iscritti, per l’anno accademico 2015 – 2016, a corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale, ai sensi del D.M. 270/2004 o di precedenti ordinamenti, attivati nel distretto alla data di emanazione della presente ordinanza, anche se pertinenti ad istituzioni aventi la sede centrale in altro distretto, e che abbiano, altresì, formalizzato la propria iscrizione, in base alle modalità previste dai singoli atenei, entro la data di presentazione, alle Commissioni elettorali locali, delle candidature e delle relative sottoscrizioni, ovvero entro il 18 aprile 2016.
  3. Per l’elezione dei due componenti eletti dagli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento, sono costituiti due distinti collegi elettorali su base nazionale. L’elettorato attivo è attribuito separatamente agli studenti che risultino iscritti ai rispettivi corsi attivati alla data di emanazione della presente ordinanza, secondo le modalità previste dal precedente comma 4.
  4. L’elettorato passivo per le due componenti in rappresentanza degli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento, è attribuito separatamente agli studenti che risultino iscritti ai rispettivi corsi attivati alla data di emanazione della presente ordinanza, secondo le modalità previste dal precedente comma 5.
  5. Ai fini della definizione dell’elettorato attivo e passivo, ciascuna istituzione universitaria predispone distinti elenchi degli studenti iscritti ai corsi, di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) da esse attivati. Gli elenchi dell’elettorato attivo e passivo sono resi disponibili presso l’albo ufficiale della sede legale dell’ateneo e delle sedi decentrate di ogni università; per facilitare la loro consultazione, gli Atenei possono utilizzare anche strumenti informatici, istituendo a tale scopo un apposito servizio. A cura dell’Ateneo sarà dato apposito avviso, affisso presso ogni dipartimento o struttura di raccordo, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 240/2010, almeno 60 giorni prima della data delle votazioni, e comunque non oltre il giorno 18 marzo 2016, della pubblicazione degli elenchi stessi, nonché dei giorni e degli orari in cui è possibile procedere alla loro consultazione in via informatica. Gli interessati possono proporre, entro 10 giorni dalla pubblicazione degli elenchi, opposizione al Rettore, che decide in via definitiva entro i successivi 15 giorni. Gli elenchi dell’elettorato attivo e passivo sono aggiornati, a cura degli atenei, alla scadenza del termine della raccolta delle sottoscrizioni, al fine di consentire, alle Commissioni elettorali locali ed alla Commissione elettorale centrale, di cui ai successivi articoli 7 e 8, di poter verificare la regolarità delle sottoscrizioni stesse e la regolarità delle candidature all’atto della loro presentazione. A tal fine, gli atenei forniscono alle Commissioni elettorali locali ed alla Commissione elettorale centrale, gli elenchi aggiornati degli studenti iscritti, anche avvalendosi di procedure informatiche.              Le sottoscrizioni degli elettori che non risultino iscritti alla data di scadenza della raccolta delle firme di sostegno delle candidature, sono invalidate. Gli elettori che formalizzino la propria iscrizione in epoca successiva possono essere ammessi a votare previa verifica, da parte del presidente del seggio, dell’avvenuta iscrizione. La certificazione del presidente integra conseguentemente l’elenco dell’elettorato attivo. Relativamente all’elettorato passivo i candidati che non risultino iscritti alla data di scadenza della raccolta delle firme di sostegno delle candidature, sono esclusi dalla competizione elettorale; il candidato escluso non è sostituibile.
  6. Per la componente di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) sono eletti sette studenti per ciascun distretto.

Articolo 3
(Candidature)

  1. Le candidature relative alla elezione dei componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), sono presentate per ciascun collegio mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale, con un numero di candidati non superiore al numero di nove studenti. Le liste sono contrassegnate da un simbolo e dalla relativa denominazione.

  2. Le liste per l’elezione di detta componente, corredate dall’autocertificazione dei candidati di accettazione della candidatura e dalle relative sottoscrizioni, sono presentate da un elettore firmatario, identificato con riferimento anche al luogo e data di nascita, alle Commissioni elettorali locali di cui all’articolo 7, insediate presso un ateneo di ciascuno dei quattro distretti, entro il trentesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, ovvero il 18 aprile 2016 All’atto di presentazione delle liste e delle relative sottoscrizioni, l’elettore firmatario consegna alla Commissione elettorale locale, debitamente compilati, secondo gli schemi allegati alla presente Ordinanza, i seguenti moduli: schema di presentazione della lista dei candidati (allegato 1.1); denominazione della lista e relativo simbolo, elenco dei candidati, sottoscrizioni (allegato 1.A); accettazione autocertificata della candidatura per ogni studente candidato (allegato 1.4) corredata dei relativi dati anagrafici, università di appartenenza, corso di studio e numero di matricola. Le Commissioni elettorali locali, di cui all’articolo7, verificano la regolarità delle candidature e l’inesistenza di cause di ineleggibilità. Nel caso in cui un candidato non sia in possesso dei requisiti di eleggibilità, la Commissione elettorale locale lo esclude dall’elenco dei candidati della lista di appartenenza. Il candidato escluso non è sostituibile; non è consentita la contemporanea candidatura in più liste.

  3. Le liste sono sottoscritte da un minimo di 1.000 ad un massimo di 1.500 studenti, con firme raccolte, avvalendosi dell’autocertificazione di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in almeno un terzo, arrotondato per eccesso, degli atenei presenti nel distretto, e in un numero massimo di 500 firme per ciascuna sede universitaria. Il superamento di tale limite massimo comporta l’inammissibilità delle candidature e la conseguente esclusione della lista dalla competizione elettorale. Ogni sottoscrittore è identificato dal nome, cognome, luogo e data di nascita, ateneo di appartenenza e numero di matricola. Non è consentita la contemporanea sottoscrizione di più liste. All’atto della presentazione delle liste e delle sottoscrizioni alle Commissioni elettorali locali, entro le ore 17.00 del trentesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni, ovvero il 18 aprile 2016, gli elettori firmatari indicano anche gli eventuali rappresentanti di lista per ciascun ateneo del distretto. I rappresentanti di lista di ateneo, a loro volta, comunicano ai Rettori delle università in cui i seggi sono ubicati, entro il decimo giorno antecedente la data delle votazioni,  i nominativi dei rappresentanti di lista per ciascun seggio, ai fini dell’emanazione del decreto di costituzione dei seggi di cui al comma 6. Le Commissioni elettorali locali di cui all’articolo 7, verificata la regolarità delle sottoscrizioni raccolte, provvedono ad effettuare, in presenza dei rispettivi presentatori e/o rappresentanti di lista, un sorteggio tra le liste ammesse alla competizione elettorale al fine della definizione di un elenco in cui le stesse devono comparire in sequenza progressiva; tali elenchi sono rimessi alla Commissione elettorale centrale, di cui al successivo articolo 8.

  4. Per l’elezione dei due componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c), sono presentate, separatamente per ciascuna delle due componenti, candidature individuali corredate dell’autocertificazione dei candidati di accettazione della candidatura e dei relativi dati anagrafici, università di appartenenza ed eventuale numero di matricola. In caso di elezione della componente di cui alla lettera c), l’università di appartenenza coincide con la sede amministrativa del corso di dottorato, ove istituito tra più atenei consorziati. Le candidature e le relative autocertificazioni sono presentate alla Commissione elettorale centrale, di cui all’articolo 8, per il tramite degli uffici amministrativi di ciascuna istituzione universitaria, entro le ore 17 del trentesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, ovvero il 18 aprile 2016. La Commissione elettorale centrale verifica la regolarità delle candidature. Le predette candidature sono sottoscritte con firme raccolte in almeno un terzo, arrotondato per eccesso, degli atenei del collegio, con il limite massimo di 50 firme per ogni sede universitaria, secondo gli schemi allegati (1.2; 1.3; 1.B). I sottoscrittori sono identificati dal nome, cognome, luogo e data di nascita, ateneo di appartenenza, corso di studio ed eventuale numero di matricola. Le sottoscrizioni raccolte sono trasmesse, dagli uffici amministrativi degli atenei interessati, alla Commissione elettorale centrale che ne verifica la regolarità e procede al sorteggio per la definizione di un elenco progressivo dei candidati ammessi alla competizione elettorale.

  5. Le sottoscrizioni di cui ai commi precedenti non necessitano di essere apposte in presenza del funzionario preposto al servizio elettorale, né di essere supportate da fotocopie del documento del sottoscrittore.

  6. La Commissione elettorale centrale redige gli elenchi delle candidature relative alla elezione dei rappresentanti degli studenti che risultino iscritti nell’anno accademico 2015 – 2016 ad un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 o di precedenti ordinamenti, distinti per distretti, sulla base degli atti delle Commissioni elettorali locali e li trasmette alle stesse Commissioni, perché ne sia assicurata la pubblicità presso ciascuna sede universitaria, entro il decimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni. La Commissione elettorale centrale, inoltre, predispone gli elenchi delle candidature per l’elezione dei rappresentanti degli iscritti dei corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento e ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento e li trasmette alle singole sedi universitarie, affinché vengano resi pubblici entro il decimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni. Gli elenchi delle liste e dei candidati per le componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), così ordinati, sono affissi al di fuori dei seggi. Lo stesso ordine progressivo è riprodotto sulle schede elettorali. Al termine di queste operazioni può avere inizio la campagna elettorale che ciascuna lista e candidati ammessi alla competizione elettorale svolgono secondo le modalità previste per la elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi di governo degli atenei. La campagna elettorale deve terminare 24 ore prima dell’inizio delle votazioni.

  7. Sulla base dei criteri organizzativi utilizzati da ciascun ateneo per l’elezione delle rappresentanze studentesche, entro il 13 maggio 2016 sono costituiti, con decreto del Rettore o del Direttore Generale, uno o più seggi elettorali in rapporto al numero degli studenti iscritti, composti rispettivamente da tre dipendenti universitari idonei allo svolgimento dei compiti previsti, dei quali, quello di grado più elevato o di maggiore anzianità di servizio assume le funzioni di presidente e quello di grado o anzianità inferiore assume le funzioni di segretario. Con lo stesso decreto sono individuati anche i rappresentanti di lista, di cui al comma 3.

  8. In ogni seggio sono predisposte due urne in cui sono raccolte le schede votate: una per l’elezione dei rappresentanti degli studenti che risultino iscritti nell’anno accademico 2015 – 2016 ad un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 o di precedenti ordinamenti e l’altra per l’elezione dei rappresentanti degli iscritti ai corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento e ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento. Le urne per le componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c), sono predisposte anche nel caso in cui nel seggio non siano presenti elettori, al fine di consentire di poter esprimere il proprio voto anche ad elettori iscritti ad atenei diversi da quello in cui il seggio è ubicato.

Articolo 4
(Criteri per la individuazione degli eletti per il C.N.S.U.)

  1. L’attribuzione delle rappresentanze per quanto riguarda i componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a), avviene con il seguente criterio:

a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti nei singoli collegi elettorali;
b) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per un numero crescente sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti, in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;
e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nella lettera d);
f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze graduato in ordine decrescente: a parità di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell’ordine di lista.

  1. L’attribuzione delle rappresentanze per quanto riguarda i componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c), è determinata sulla base del maggior numero di voti validi conseguiti dal candidato.

Articolo 5
(Schede elettorali)

  1. Le schede elettorali di diverso colore sono predisposte a cura dei singoli atenei secondo i modelli tipo allegati alla presente Ordinanza, in relazione alle componenti da eleggere (allegati 2.1 ; 2.2 e 2.3). Le schede sono trasmesse tempestivamente ad ogni seggio elettorale.

  2. Gli atenei predispongono la stampa delle relative schede elettorali solo successivamente alla effettuazione del sorteggio da parte delle Commissioni elettorali locali per la definizione del numero progressivo di lista per la componente di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera a) e da parte della Commissione elettorale centrale dell’ordine dei candidati relativo alle altre due componenti di cui all’ articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Tanto le liste per la elezione dei rappresentanti degli studenti che risultino iscritti nell’anno accademico 2015 – 2016 ad un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 o di precedenti ordinamenti, quanto i nominativi dei candidati in rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento e corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento sono riportati nelle schede nello stesso ordine progressivo comunicato.

Articolo 6
(Operazioni di voto)

  1. Nel giorno fissato e nell’orario stabilito per le votazioni di cui all’articolo 1, l’elettore, munito di idoneo documento di identità provvisto di fotografia e rilasciato da una amministrazione dello Stato, dopo aver apposto la propria firma nell’ elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo, ritira dal presidente la scheda ed esprime il proprio voto. Chiusa la scheda, il votante la riconsegna al presidente, che la introduce nell’apposita urna. Per la componente di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) non è possibile esercitare il diritto di voto in seggi diversi da quello di appartenenza. Per le componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c) è possibile esercitare il diritto di voto anche da parte di studenti iscritti ad atenei diversi da quello in cui il seggio è ubicato; in tal caso l’elettore è tenuto ad attestare la propria condizione di iscritto, anche mediante autocertificazione. Il presidente del seggio riporta nel verbale il numero degli eventuali votanti fuori sede, predisponendo a tale scopo un elenco integrativo in cui è indicato, oltre al loro nominativo, anche l’ateneo di appartenenza ed il corso di studio.

  2. Il voto è individuale e segreto. Ogni studente, utilizzando matite copiative messe a disposizione dalla commissione, esprime un solo voto di preferenza. Il voto per i 28 componenti di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera a) può essere espresso contrassegnando il simbolo e/o la denominazione della lista, eventualmente indicando, a fianco della stessa, la propria preferenza, anche facendo riferimento allo pseudonimo del candidato. È valido il voto espresso per la sola lista. È nullo il voto espresso sulla sola preferenza quando sia apposto in corrispondenza di una lista diversa da quella in cui è ricompreso il candidato. È nullo il voto, in caso di omonimia, quando non sia espressa chiaramente l’indicazione della lista. Sono nulle le schede che recano più di un nominativo o il nominativo di un soggetto non candidato, nonché quelle che non permettono di interpretare la volontà dell’elettore e quelle su cui è stato apposto un segno di riconoscimento o un qualsiasi altro segno diverso da quelli prescritti, ovvero quelle che risultano, in qualsiasi modo, deteriorate. Per le altre due componenti di cui all’ articolo 1, comma 1, lettere b) e c), il voto è espresso esclusivamente contrassegnando il nominativo del candidato prescelto.

  3. All’ora stabilita per la chiusura delle votazioni ed esaurite le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiuse le operazioni e procede ai seguenti adempimenti sia per l’elezione dei componenti di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera a), sia per l’elezione dei componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c):
    a) le schede rimaste inutilizzate vengono raccolte e racchiuse in un plico o contenitore sigillato;
    b) viene verificato, in base agli elenchi appositamente predisposti, il numero degli elettori che hanno votato, che deve corrispondere al numero delle schede che risultano utilizzate per la votazione;
    c) si procede, in via prioritaria, allo scrutinio delle schede votate per la componente di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) e successivamente a quelle votate per le due componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Nel caso in cui il numero delle schede da scrutinare impedisca di concludere le operazioni nello stesso giorno, l’ufficio può sospendere i propri lavori per riprenderli il mattino successivo, conservando le schede da scrutinare nelle urne sigillate e quelle già scrutinate in un plico sigillato, come pure i verbali, i tabulati e tutte le scritturazioni.

  4. Al termine dello spoglio, il presidente del seggio, dopo aver constatato che il numero delle schede scrutinate corrisponde al numero delle schede utilizzate per le votazioni, proclama il numero dei voti riportati da ciascun candidato. Vengono poi firmati e sigillati plichi distinti: uno relativo alla elezione dei rappresentanti degli studenti che risultino iscritti nell’anno accademico 2015 – 2016 ad un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 o di precedenti ordinamenti, uno relativo all’ elezione dei rappresentanti degli iscritti ai corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento ed uno relativo all’elezione dei rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento. In ciascuno dei tre plichi viene inserito il rispettivo materiale elettorale: le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle e le schede eventualmente non assegnate perché contestate, nonché il verbale, sottoscritto dal presidente, dal segretario e da tutti gli scrutinatori presenti, nel quale sono indicati:
    a) i nomi dei componenti l’ufficio di seggio, il luogo nel quale il seggio è stato insediato, la data e l’ora di apertura e di chiusura, nonché eventualmente, di sospensione e di riapertura delle votazioni e delle successive operazioni;
    b) il numero degli elettori iscritti e di quelli che hanno esercitato il diritto di voto;
    c) il numero ed i nominativi degli eventuali elettori che abbiano esercitato il diritto di voto fuori sede, nonché i rispettivi atenei di appartenenza, con esclusivo riferimento alle componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c);
    d) il numero delle schede messe a disposizione del seggio, di quelle votate e di quelle non utilizzate;
    e) il numero dei voti validi riportati da ciascun candidato, il numero delle schede bianche, di quelle dichiarate nulle e di quelle eventualmente non assegnate perché contestate;
    f) gli incidenti verificatisi nel corso delle operazioni, nonché le contestazioni e i rilievi che singoli componenti dell’ufficio di seggio o singoli elettori chiedono siano verbalizzati.

  5. Il plico relativo alla elezione degli iscritti a corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 o di precedenti ordinamenti è inviato, entro il giorno 6 giugno 2016 alla Commissione elettorale locale, di cui all’articolo 7, per il tramite degli uffici amministrativi della sede universitaria. I plichi relativi alla elezione degli iscritti ai corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento, di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento sono inviati, entro il giorno 6 giugno 2016 alla Commissione centrale, di cui all’articolo 8, per il tramite degli uffici amministrativi dell’Università.

Articolo 7
(Commissioni elettorali locali)

  1. Le Università sede delle commissioni elettorali locali sono:   I distretto: Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna
    II distretto: Università degli Studi di Milano
    III distretto: Università degli Studi di Roma – Tor Vergata
    IV distretto: Università degli Studi di Napoli – Federico II

  2. Presso ciascuna Università è istituita, con decreto del Ministro, una Commissione elettorale locale, composta da un dirigente appartenente ai ruoli del personale tecnico e amministrativo, che la presiede, e da due funzionari di categoria non inferiore all’ area D, dei quali uno svolge le funzioni di segretario. I predetti componenti sono scelti fra i dirigenti e i funzionari in servizio presso le sedi universitarie ricomprese nel distretto.

  3. La Commissione effettua le operazioni di cui all’articolo 3 e, verificata la regolarità delle operazioni di spoglio effettuate dai seggi, di cui all’articolo 6, relative all’elezione degli studenti che risultino iscritti nell’anno accademico 2015 – 2016 ad un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 o di precedenti ordinamenti, formula le relative graduatorie distinte per distretto. La Commissione delibera a maggioranza sulle questioni insorte in ordine alla regolarità delle operazioni elettorali, rivede tutte le schede provvisoriamente non assegnate, perché contestate e decide definitivamente se assegnarle o dichiararle nulle.

  4. I risultati sono racchiusi in un plico sigillato e firmato da tutti i componenti, che viene trasmesso, entro il 6 giugno 2016, alla Commissione elettorale centrale a cura degli uffici amministrativi delle università ai fini di quanto previsto dall’articolo 9.

  5. Le operazioni delle Commissioni elettorali locali, sono pubbliche. Del loro inizio e del calendario del loro successivo svolgimento, è data tempestiva comunicazione.

Articolo 8
(Commissione elettorale centrale)

  1. Con decreto del Ministro è istituita presso il Ministero una Commissione elettorale centrale. La Commissione è composta da un dirigente, che la presiede, e da cinque funzionari dell’area terza, dei quali uno con funzioni di segretario.

  2. La Commissione può essere coadiuvata, nei suoi adempimenti materiali, da personale di segreteria messo a disposizione dall’Amministrazione stessa.

  3. La Commissione effettua le operazioni di cui agli articoli 3 e 9.

Articolo 9
(Formazione delle graduatorie finali. Proclamazione degli eletti)

  1. Le operazioni sono pubbliche. Del loro inizio e del calendario del loro successivo svolgimento è data tempestiva comunicazione.

  2. La Commissione elettorale centrale, constatata l’integrità dei sigilli apposti ai plichi contenenti il materiale elettorale, controlla, in base ai processi verbali presentati dalle varie sedi, la regolarità delle operazioni elettorali. Sulla base dei risultati comunicati dalle Commissioni elettorali locali, la Commissione formula le graduatorie finali, distinte per distretto, relative all’elezione degli studenti che risultino iscritti nell’anno accademico 2015 – 2016 ad un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 o di precedenti ordinamenti.

  3. Per l’elezione degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento e di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento, la Commissione elettorale centrale, sulla base dei risultati comunicati dalle singole sedi universitarie, e previa verifica che gli eventuali elettori fuori sede non abbiano esercitato il diritto di voto anche presso il loro ateneo di appartenenza, ovvero presso altri atenei, formula due distinte graduatorie finali, secondo le modalità indicate all’articolo 4, comma 2.<

  4. Esaurite le operazioni di formazione delle graduatorie, la Commissione proclama gli eletti.

Roma, 26 febbraio 2016

IL MINISTRO
( Prof.ssa Stefania Giannini)


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