Alternanza scuola lavoro: cosa e come valutare?

da La Tecnica della Scuola

Alternanza scuola lavoro: cosa e come valutare?

Le 400 ore di alternanza scuola lavoro (200 nei licei) comportano per gli Istituti di II grado l’onere della progettazione e della valutazione. Non mancano però incertezze e confusione.

Sarà utile pertanto ricapitolare a cosa serve l’ASL nella valutazione dello studente e chi fa cosa, con riferimento alla Guida operativa per la scuola, Miur/2015, che richiama tutte le norme in materia.

Nei licei l’ASL ha un valore soprattutto orientativo e di approfondimento, mentre nei tecnici e professionali si riferisce agli insegnamenti di indirizzo, come stabiliscono i rispettivi Regolamenti. In ogni caso, la dimensione curriculare e la dimensione esperienziale vanno integrate in un percorso unitario, che miri allo sviluppo delle competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e spendibili nel mondo del lavoro.

I percorsi in alternanza sono “progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica”, sulla base di apposite convenzioni con le strutture ospitanti, che la legge 107/2015 ha ampliato enormemente. Le tipologie di integrazione con il mondo del lavoro sono molto varie e dipendono dal contesto territoriale e dal percorso di studio, senza trascurare le esigenze di personalizzazione secondo le vocazioni degli studenti.

Quindi ampia autonomia alle scuole, ma anche grande responsabilità in termini di progettazione, valutazione, certificazione. Per questo è opportuno fin dall’inizio della fase progettuale chiarire quali conoscenze, competenze, comportamenti saranno oggetto di valutazione e con quali criteri e strumenti.

L’ASL va valutata sotto tre aspetti: come esperienza, come parte del curricolo, come acquisizione di competenze utili al proseguimento degli studi o spendibili nel mondo del lavoro.

1^ fase della valutazione: l’esperienza in sé

L’ASL è frutto di una co-progettazione con la struttura ospitante e si conclude con la valutazione congiunta dell’attività svolta dallo studente da parte del tutor interno e del tutor esterno, che fornisce alla scuola ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l’efficacia dei processi formativi.

In questa fase, un ruolo attivo ce l’ha anche lo studente, che è chiamato prima a sottoscrivere un patto formativo e poi ad esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla coerenza dei percorsi con il proprio indirizzo di studio (compilando l’Allegato f della Guida operativa, Miur/2015).

2^ fase della valutazione: la certificazione delle competenze

“La certificazione rappresenta uno dei pilastri per l’innovazione del sistema d’istruzione e per la valorizzazione dell’alternanza”. Per lo studente testimonia la valenza formativa del percorso svolto, facilita la mobilità, sostiene l’occupabilità, promuove l’auto-valutazione e l’auto-orientamento rispetto alle aspettative per il futuro. Per le istituzioni scolastiche la certificazione è una assunzione di responsabilità che rende trasparente la qualità della propria offerta formativa.

Gli esiti delle esperienze di alternanza sono valutati attraverso una varietà di strumenti scelti in autonomia. Tuttavia, per garantire la trasparenza dei percorsi formativi e il riconoscimento delle competenze, nella certificazione bisogna fare riferimento alle indicazioni contenute nel D.lvo n. 13 del 16 gennaio 2013, relativo al Sistema Nazionale di certificazione delle competenze, e ai modelli già adottati (quello rilasciato dopo l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e il libretto formativo del cittadino).

3^ fase della valutazione: il Consiglio di classe

La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi. In sede di scrutinio, il Consiglio di classe deve avere disposizione tutte le informazioni, i report e la certificazione delle competenze acquisite con l’esperienza fatta dallo studente.

La valutazione degli esiti delle attività di alternanza riguarda:

­          la ricaduta sugli apprendimenti disciplinari;

­          la ricaduta sul voto di condotta, tenendo conto del comportamento dello studente durante l’attività nella struttura ospitante e valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato  ed evidenziato dal tutor esterno;

­          l’attribuzione dei crediti, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite relative all’indirizzo di studi frequentato.

Quanto alla frequenza, per la validità del percorso di ASL è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto. Se si svolge durante l’attività didattica, la presenza dell’alunno in alternanza va computata ai fini del raggiungimento del limite minimo di frequenza per la validità dell’anno scolastico. Se  si svolge durante la sospensione delle attività didattiche, la presenza dell’alunno registrata presso la struttura ospitante concorre alla validità del solo percorso di alternanza.

Precariato, per la Cassazione le assunzioni della Buona Scuola hanno sanato l’abuso italiano

da La Tecnica della Scuola

Precariato, per la Cassazione le assunzioni della Buona Scuola hanno sanato l’abuso italiano

Dopo la Consulta, anche la Cassazione promuove l’azione del Governo Renzi sul fronte del precariato giudicando sufficiente il piano straordinario di assunzioni della ‘Buona Scuola’.

La Cassazione ha ritenuto idonea la misura che risponde ai richiami dell’Unione Europea e della Corte Costituzionale contro l’abuso del precariato, realizzata attraverso la riforma ‘la Buona scuola’, varata dal governo Renzi con la legge 107/2015, che ha stabilizzato nel ‘sistema istruzione’ decine di migliaia di docenti e di personale amministrativo e tecnico.

Il 7 novembre, la Suprema Corte ha pubblicato le prime sette sentenze pilota (numeri da 22552 a 22558) che hanno deciso una prima tranche dei 79 ricorsi contro i contratti a termine proposti da precari della scuola – da oltre 36 mesi – e esaminati il 18 ottobre dopo l’entrata in vigore della riforma: per la Consulta, la riforma è “misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso” di contratti a termine e a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione europea”.

A luglio, era stata la Corte Costituzionale a ritenuto sostanzialmente sanata dalla Legge 107/15 l’ingiustizia del precariato reiterato in Italia.

Nei fatti, tuttavia, le supplenze del personale docente non sono sostanzialmente diminuite, anche successivamente le quasi 90 mila assunzioni attuate con la Buona Scuola del Governo Renzi: una circostanza di cui, evidentemente, la Cassazione non ha tenuto conto.

Riaperte le iscrizioni ai corsi per animatori digitali e team per l’innovazione

da La Tecnica della Scuola

Riaperte le iscrizioni ai corsi per animatori digitali e team per l’innovazione

Con la nota prot. n. 12881 del 4 novembre 2016 il Miur ha fatto sapere che, per venire incontro alle esigenze delle scuole, è disposta un’ulteriore proroga per le iscrizioni ai corsi formativi degli animatori digitali, del personale amministrativo, del team per l’innovazione, del perdonale docente, del personale per l’assistenza tecnica per le scuole del I ciclo e del personale tecnico per le scuole del II ciclo.

Dalle ore 10 del 14 novembre alle ore 14 del 21 novembre 2016 sarà così riaperta la piattaforma dedicata ai Fondi Strutturali, raggiungibile all’indirizzo http://pon20142020.indire.it/portale/

Non sarà possibile disporre ulteriori proroghe, per cui gli elenchi trasmessi saranno considerati definitivi.

Per le modalità di iscrizione si rimanda alla consultazione dei manuali.

Supplenze: quali sono le modalità irregolari per sostituire i docenti?

da La Tecnica della Scuola

Supplenze: quali sono le modalità irregolari per sostituire i docenti?

Il sindacato USB, interviene, con toni un po’ polemici, in merito alle supplenze e alle nomine dalle graduatorie d’istituto.

“Le nomine da graduatoria di Istituto, si legge sul comunicato del sindacato, sono da sempre il terreno delle peggiori irregolarità e illegalità, perpetrate dai dirigenti e dalle segreterie, come sa chiunque abbia una storia di precariato scolastico alle spalle. L’inserimento del cosiddetto organico del potenziamento, secondo quanto previsto dal comma 85 della legge107/2015, nota come ‘Buona scuola’, ha ulteriormente peggiorato questa situazione”.

“I docenti potenziatori, coninua il comunicato USB, dovrebbero essere utilizzati per sostituire i colleghi assenti sin dal primo giorno, ma solo ed esclusivamente per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni. In diverse scuole, invece, colleghi i genitori ci segnalano una strana gestione dell’organico di potenziamento sulle assenze del personale docente da parte di alcuni dirigenti scolastici. Si assiste, così, a situazioni gravemente lesive dei diritti dei lavoratori e del diritto allo studio degli allievi:

  • Per le assenze superiori a dieci giorni viene utilizzato il docente di potenziamento, anche quando non ha il titolo e l’abilitazione necessaria alla sostituzione dell’insegnante assente, invece di chiamare il supplente;
  • Si mandano a casa gli studenti prima della fine delle lezioni o li si fa entrare in ritardo al mattino facendo svolgere, così, un orario ridotto;
  • Si cerca di costringere, di fatto, il docente di sostegno a sostituire il docente curriculare, in palese spregio alla normativa vigente e al diritto allo studio degli studenti con disabilità.

Se queste pratiche, seppur svilenti della professionalità docente oltreché della qualità dell’istruzione, sono consentite su supplenze inferiori a 10 giorni (ad eccezione dell’illecito utilizzo del docente di sostegno nel proprio orario di servizio), sono assolutamente vietate e illegali per supplenze di durata superiore”.

USB sevidenzia inoltre quali sono le modalità irregolari di sostituzione dei docenti:

  • Con un docente di sostegno di altra classe nel proprio orario di servizio;
  • Con lo sdoppiamento delle classi che ha delle significative ricadute per la sicurezza, alla quale si pone sempre troppo poca attenzione, in particolare nelle scuole primarie;
  • Con una scissione delle compresenze previste dal PTOF della scuola (es. insegnanti curricolari e ITP, tempo pieno e tempo prolungato);
  • Con un docente di potenziamento nel proprio orario di servizio in cui sono programmate da inizio anno altre attività differenti dalle sostituzioni (art. 1 comma 7 legge 107/15)”.

“Ricordiamo, poi, prosegue l’USB, che se per il personale ATA la legge di stabilità del 2015 (art. 1 comma 332) ha determinato l’impossibilità a sostituire i supplenti per gli assistenti tecnici, rimane comunque la possibilità di sostituire il personale amministrativo nelle scuole dove siano presenti meno di tre assistenti amministrativi; la sostituzione dei collaboratori scolastici deve purtroppo avvenire solo dall’ottavo giorno di assenza in avanti, ma laddove il dirigente scolastico individui situazioni di rischio a tutela della sicurezza di tutti gli studenti, dell’assistenza degli studenti con disabilità, della garanzia del diritto allo studio (nota 2116/15), può procedere alla nomina del supplente anche nella prima settimana. Ovviamente tutti i maggiori carichi di lavoro del personale ATA andranno riconosciuti nella contrattazione di istituto nell’ambito del lavoro straordinario o come lavoro da intensificare se si aggiunge un carico di lavoro nelle ore del proprio servizio (come previsto dalla legge 190/14), e così per tutte quelle attività aggiuntive non previste dal contratto collettivo nazionale che sono ricadute sulle spalle delle segreterie nell’ultimo anno scolastico a causa della legge 107/2015”.

“Facciamo appello alla sensibilità di tutti i docenti affinché quest’anno, ancora più che negli anni precedenti, non accettino ore aggiuntive alle 18 previste dal Contratto (ad esempio le ore di attività alternativa alla religione cattolica), per solidarietà concreta verso i colleghi precari, al fine di consentire la chiamata di personale supplente per la copertura di quelle ore”.

“Infine, conclude l’Unione Sindacale di Base, invitiamo tutti i colleghi a vigilare sul rispetto della normativa vigente, a pretendere il rispetto delle norme e a richiedere l’ordine di servizio scritto laddove si ritenga si stia operando una sostituzione impropria, al fine di tutelare la sicurezza e il diritto all’istruzione degli studenti, ma anche a garanzia di quei lavoratori presenti nelle Graduatorie d’Istituto che sono gli aventi diritto alle supplenze”.

Permessi per il diritto allo studio: scadenza 15 novembre

da La Tecnica della Scuola

Permessi per il diritto allo studio: scadenza 15 novembre

Salvo diverse date stabilite a livello regionale (per la Toscana, ad esempio, il termine è già scaduto il 15 ottobre), di solito è il 15 novembre la scadenza per presentare domanda per l’anno solare successivo per i permessi per il diritto allo studio (le cd. 150 ore).

A tale proposito, alcuni uffici scolastici provinciali hanno pubblicato le relative circolari, alle quali sono spesso allegati anche i modelli di domanda utilizzabili dal personale interessato (pubblichiamo un fac-simile).

Oltre alla scadenza, sono i singoli contratti integrativi regionali a stabilire anche le modalità di fruizione dei permessi e i criteri di priorità nell’accoglimento delle istanze, quindi consigliamo di visionare il C.I.R. di riferimento anche per quanto riguarda i corsi per i quali è ammessa la presentazione della domanda.

La domanda, valevole per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017, può essere presentata da tutti i lavoratori della scuola, compreso il personale supplente, per il quale ovviamente i permessi saranno rapportati alla durata dell’incarico.

Normalmente, per il personale assunto dopo il 15 novembre con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno o fino al 31 agosto, è prevista la possibilità di produrre domanda entro il 5° giorno dalla nomina e comunque entro e non oltre il 10 dicembre del corrente anno.

Alcuni pareri ARAN

L’ARAN, in più occasioni, ha fornito indicazioni in merito alla corretta applicazione della normativa che regola la fruizione dei permessi per il diritto allo studio.

Riportiamo di seguito alcuni pareri espressi con riferimento ai comparti Regioni e Ministeri, ma che possono comunque essere tenuti in considerazione anche per il Comparto Scuola (si tenga presente che i riferimenti ai CCNL Enti Locali o Ministeri debbono essere sostituiti con gli articoli del CCNL Scuola).

RAL_1797

Un dipendente si è iscritto al primo anno di un corso universitario nel mese di settembre 2015, presentando contestuale richiesta di fruizione dei permessi per motivi di studio, di cui all’art.15 del CCNL del 14.9.2000, per il medesimo anno 2015. In tale ipotesi, le 150 ore per il diritto allo studio debbono essere riconosciute per intero, nonostante siano state richieste solo nel mese di settembre dell’anno? L’ente può autonomamente regolare ulteriormente la materia?

In materia, si ritiene utile precisare quanto segue:

  1. secondo la disciplina dell’art. 15 del CCNL del 14.9.2000, i permessi di 150 ore per il diritto allo studio sono calcolati con riferimento ad ogni anno solare e non a quello scolastico;
  2. poiché si tratta di una quantità di ore di permesso riconosciuta al dipendente in relazione a ciascun anno solare, questi può comunque utilizzarla entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, anche se, per ipotesi, cominciasse, ad esempio, solo nel mese di luglio  di tale anno. In tal caso il lavoratore potrà comunque beneficiare di tutte le ore a lui spettanti in quell’anno;
  3. le 150 ore non possono essere ridotte (salvo che nel caso del rapporto a tempo parziale);
  4. sulla base della disciplina contrattuale le ore di permesso riconosciute ma non fruite nell’anno di riferimento non possono essere trasportate nell’anno successivo;
  5. in materia si deve ricordare anche che, comunque, i suddetti permessi possono essere utilizzati dal personale solo per la frequenza dei corsi di studio espressamente indicati dall’art.15, comma 2, del CCNL del 14.9.2000 e non anche per l’attività di studio o di semplice preparazione degli esami o per attendere ai diversi impegni che il corso comporta (colloqui con i docenti, pratiche di segreteria, ecc.);
  6. l’assenza deve essere documentata con una dichiarazione dell’università o dell’istituto scolastico che attesti la partecipazione ai corsi per le ore di lavoro non prestate sino alla concorrenza di 150 ore. in base alla disciplina prevista (art.15, comma 7, del CCNL del 14.9.2000); la produzione dei documenti relativi alla iscrizione ai corsi, alla partecipazione agli stessi (cioè la frequenza delle varie lezioni) ed agli esami sostenuti costituiscono elementi essenziali per la fruizione delle 150 ore di permesso;
  7. una eventuale regolamentazione in materia può certamente essere adottata dall’ente per la definizione delle modalità organizzative e gestionali dell’istituto, ma essa non può estendersi anche alla modifica o alla integrazione sostanziale dei contenuti della disciplina contrattuale, né in senso ampliativo né, a maggior ragione, in senso restrittivo. Interventi modificativi in materia di permessi per motivi di studio non sono consentiti neppure alla contrattazione integrativa.

RAL_1792

E’ possibile riconoscere reiteratamente i permessi per il diritto allo studio, di cui all’art.15 del CCNL del 14.9.2000, al medesimo lavoratore per acquisire più lauree e più qualificazioni professionali, nell’ambito del medesimo rapporto di lavoro con l’ente?

Le materie oggetto dei corsi di studio in relazione ai quali vengono richiesti i permessi devono essere pertinenti al servizio o almeno di beneficio dell’ente? L’ente può prevedere, in un apposito regolamento concernente la concessione dei permessi per motivi di studio, casi di non concedibilità dei permessi, come, ad esempio, un tetto individuale massimo di autorizzazioni a conseguire, oltre la prima, ulteriori altre lauree o attestati professionali ove i corsi non siano attinenti al profilo professionale del lavoratore richiedente?

Relativamente a tali problematiche, si ritiene utile precisare quanto segue:

a) come si evince dalla chiara formulazione della clausola contrattuale, l’art.15 del CCNL del 14.9.2000, ai fini della concessione dei permessi per il diritto allo studio, non prevede in alcun modo limiti massimi a tal fine, nel senso di vincolare cioè il riconoscimento degli stessi a favore del medesimo dipendente, nell’ambito della propria vita lavorativa presso l’amministrazione di appartenenza, alla condizione del non superamento di un predeterminato tetto complessivo di corsi di studio, tra quelli previsti come legittimanti.  Quello che rileva, ai fini della concessione, è il rispetto, anno per anno, del numero massimo dei beneficiari (3% del personale in servizio all’inizio di ciascun anno) nonché dei criteri di priorità per l’individuazione dei lavoratori che possono fruire dei permessi commi 4 e 5, del medesimo art.15, commi 4 e 5, del CCNL del 14.9.2000). Si ricorda anche che, sulla base dell’art. 15, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, i permessi per il diritto allo studio possono essere concessi “… per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami…”. Pertanto, sulla base della disciplina contrattuale, la richiamata tutela potrà essere accordata solo qualora si tratti di corsi comunque finalizzati al rilascio di titoli di studio anche universitari o post universitari o comunque riconducibili ad una di quelle altre tipologie ivi espressamente considerate;

b) i permessi per motivi di studio, di cui all’art.15 del CCNL del 14.9.2000, come evidenziato anche dalla disciplina dettata, in quanto finalizzati esclusivamente all’elevazione culturale e professionale dei singoli lavoratori (sono questi, infatti, a individuare liberamente ed autonomamente i corsi che intendono frequentare, sopportandone i relativi oneri), si distinguono nettamente, sul piano concettuale, dalle attività formative organizzate e programmate dall’ente. Ciò comporta che non deve trattarsi di corsi finalizzati ad un titolo di studio correlato alle mansioni ed alla professionalità del lavoratore e, quindi, direttamente o indirettamente all’interesse o ai compiti istituzionali dell’ente. Per queste ipotesi, l’ente farà riferimento solo alla generale disciplina in materia di formazione ed aggiornamento professionale, di cui all’art.23 del CCNL dell1.4.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

una eventuale regolamentazione in materia può certamente essere adottata dall’ente per la definizione delle modalità organizzative e gestionali dell’istituto, ma essa non può estendersi anche alla modifica o alla integrazione sostanziale dei contenuti della disciplina contrattuale, né in senso ampliativo né, a maggior ragione, in senso restrittivo. Interventi modificativi in materia di permessi per motivi di studio non sono consentiti neppure alla contrattazione integrativa.

RAL_1752

Per il personale in comando, ai fini della fruizione dei permessi per il diritto allo studio, la gestione dell’istituto (determinazione dei posti da destinare; individuazione dei lavoratori beneficiari; ecc.) spetta all’ente di appartenenza oppure a quello presso il quale il personale presta servizio in posizione di comando?

Tenuto conto delle caratteristiche dell’istituto del comando e dei contenuti della disciplina contrattuale in materia di permessi per diritto allo studio, si ritiene che, nei confronti del personale in posizione di comando la gestione dei permessi di cui si tratta debba essere riconosciuta all’ente o amministrazione presso i quali il dipendente è comandato.

Tale indicazione trova preciso riscontro anche nella circolare n.12/2011 del Dipartimento della Funzione pubblico, secondo la quale: “In proposito, per rispondere ad alcuni quesiti in materia, con riferimento al personale c.d. di prestito, considerato che il limite percentuale è individuato in base al personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascun ente all’inizio di ciascun anno e che la fruizione del permesso e l’esercizio dei diritti connessi produce effetti sull’organizzazione dell’attività di ufficio, la gestione dell’istituto spetta all’amministrazione presso cui il personale è in comando.”.

RAL_1723

Un dipendente, con orario di lavoro 9,00-13,00 e 13,30-16,30, fruisce del diritto allo studio (le 150 ore, ai sensi dell’art.15 del CCNL del 14.9.2000), entrando alle ore 11,18 (quindi fruendo del permesso dalle 9 alle 11,18) e lavorando fino alle 17,00. Ha diritto di vedersi riconosciuti 30 minuti di lavoro straordinario (dalle 16,30 alle 17,00)?

Nei propri orientamenti in materia, la scrivente Agenzia ha sempre evidenziato che secondo il D.Lgs.n.66 del 2003, il lavoro straordinario si inizia a conteggiare solo dopo aver soddisfatto l’intero orario d’obbligo settimanale. Indicazioni in tal senso sono contenute anche nella circolare del Ministero del Lavoro n.8 del 2005. Pertanto, quello che rileva non è il momento in cui si rende la prestazione lavorativa, ma solo il risultato del confronto tra il lavoro dovuto e quello effettivamente reso nel periodo considerato (anche su base mensile, secondo le regole dell’ente).

Non è concepibile, infatti, la sussistenza e la retribuzione di prestazioni lavorative come lavoro straordinario, in presenza di un debito orario ordinario non assolto dal lavoratore nel periodo settimanale o mensile stabilito

Alla luce di quanto detto, relativamente alla particolare casistica sottoposta, l’avviso della scrivente Agenzia è nel senso che:

– i permessi orari retribuiti previsti dalla disciplina legale e contrattuale (ivi compresi quelli da voi richiamati) non determinano un corrispondente debito orario da recuperare a carico del dipendente, tale da incidere sul calcolo del lavoro straordinario;

– conseguentemente le suddette ore di permesso si sommano a quelle di lavoro effettivamente prestate, al fine di determinare il limite (anche su base mensile) oltre il quale scatta l’eccedenza di orario di lavoro che si traduce nel riconoscimento di prestazioni di lavoro straordinario.

In ogni caso, si ricorda che, come regola generale, le prestazioni di lavoro straordinario devono sempre essere preventivamente autorizzate dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio di assegnazione del dipendente.

M_238

Il dipendente che deve frequentare un corso o un master universitario di durata annuale da ottobre a giugno dell’anno successivo  ha diritto alle 150 ore per i due anni solari consecutivi?

In primo luogo, occorre evidenziare che i permessi per diritto allo studio sono concessi in relazione ad ogni anno solare. Infatti, la disposizione contrattuale (art. 13 CCNL 16 maggio 2001), prevede che all’inizio dell’anno ciascuna amministrazione effettui le procedure per l’assegnazione del beneficio. Ciò premesso, per quanto attiene al caso in questione, si ha motivo di ritenere che la durata annuale (anno accademico) di un master o di altro corso non possa pregiudicare la possibilità di richiedere, da parte dello studente lavoratore, i permessi retribuiti per due anni solari consecutivi al fine di frequentare e completare il corso di studi prescelto. A tale riguardo, però, si precisa che il fatto di aver ottenuto i permessi in un anno solare per frequentare la prima parte del master, non dà diritto alla concessione automatica del beneficio anche nell’anno successivo. Infatti, la richiesta del lavoratore deve essere valutata, per ciascun anno, nell’ambito delle analoghe istanze  pervenute dagli altri dipendenti interessati, in base all’ordine di priorità previsto dal comma 4 del citato articolo 13 e tenendo presente gli eventuali ulteriori criteri individuati dall’amministrazione. A seguito della conclusione delle procedure di valutazione delle domande presentate, i permessi potranno essere concessi solo qualora il lavoratore interessato risulti ricompreso tra i destinatari dell’istituto in esame.

Quel pesante vuoto di nidi d’infanzia al Sud

da tuttoscuola.com 

Quel pesante vuoto di nidi d’infanzia al Sud

Non è ancora chiaro se e quanto la legge di stabilità ha previsto per finanziare le norme delegate che la legge 107/15 aveva previsto a costo zero.

Non si riesce a capire in quali capitoli si annidano i 250 milioni di cui si era parlato per sostenere l’applicazione delle deleghe e, in particolare, la delega che riguarda la riforma del sistema integrato 0-6 anni, quella che, cioè, dovrebbe cercare di assemblare nidi d’infanzia e scuole dell’infanzia.

Sembra ormai certo che la prospettata riforma di sistema si ridurrà al finanziamento dei servizi per la primissima infanzia, come, peraltro, non molto tempo fa aveva lasciato intendere lo stesso premier Renzi.

La riforma strutturale 0-6 dovrà probabilmente attendere tempi migliori e, per il momento, ci si dovrà accontentare di un sostegno all’espansione dei servizi per la primissima infanzia (che, comunque, è cosa certamente buona).

Va anche detto, al di là delle considerazioni di ordine educativo e sociale, che l’aumento dei nidi d’infanzia può essere d’aiuto all’incremento dell’occupazione femminile.

Se quei milioni per il potenziamento dei servizi per la primissima infanzia ci sono per davvero, dove potrebbero finire? Quali territori sono maggiormente privi di quei servizi e richiedono, dunque, un intervento primario?

Scorrendo il censimento curato dall’Istat pubblicato in questi giorni, è possibile rilevare che, a fronte di una percentuale nazionale del 22,4% di copertura dei posti rispetto all’utenza dei bambini 0-2 anni, il Sud e le Isole sono a livelli molto bassi rispetto al Centro-Nord.

Il Centro e il Nord sono, infatti, molto vicini al 30% di copertura (il benchmarck fissato dall’Europa per il 2020 è del 33%), mentre il Sud, più ancora delle Isole, ne è ben lontano.

Il Sud, infatti, tra strutture pubbliche degli Enti Locali e strutture private ha un tasso di copertura soltanto del 10,1% (dati censiti al 31 dicembre 2013).

Il gap da colmare è notevole ed evidenzia gravi carenze dei Comuni che con i loro servizi assicurano un tasso di copertura del 4,2%.

Si tratta di un dato preoccupante che pone serie ipoteche sulla capacità delle Amministrazioni pubbliche locali di assicurare prontamente i servizi che potrebbero derivare dal finanziamento della legge di stabilità 2017

Posti nei servizi per la prima infanzia

Numero di posti per 100 bambini di 0-2 anni
Area A titolarità pubblica A titolarità privata Totale
Nord Ovest 13,1 14,2 27,5
Nord Est 16,5 11,9 28,4
Centro 14,8 14,5 29,2
Sud 4,2 5,9 10,1
Isole 7,3 7,2 14,5
Italia 11,4 11,1 22,4

elaborazione Tuttoscuola su dai Istat

Cassazione, non è abuso proroga contratti a termine

da tuttoscuola.com 

Cassazione, non è abuso proroga contratti a termine

La proroga dei contratti a termine nella scuola per il personale ausiliario-tecnico-amministrativo (Ata) e per i docenti non costituisce un abuso.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nelle prime ‘sentenze pilota’ con cui sono stati decisi 79 ricorsi presentati da precari.

Oggi sono state pubblicate sette delle sentenze riguardanti ricorsi esaminati nell’udienza del 18 ottobre scorso, su pronunce delle Corti di Appello di varie città, tra le quali Brescia, Cagliari, Genova, Roma, Torino, Perugia.

La Cassazione con le sue sentenze “ha inteso dettare uniformi linee interpretative in materia, così garantendo, in un fecondo dialogo con la Corte di Giustizia europea e con la Corte costituzionale, la piena compatibilità tra diritto nazionale e diritto eurounitario”.

Introduzione a eTwinning

Martedì 8 novembre parte il primo appuntamento online del corso online di introduzione a eTwinning, la comunità delle scuole europee.

Dopo il webinar iniziale il programma prosegue lunedì 21 novembre, con un webinar di metà percorso, per concludere mercoledì 30 novembre con la sessione finale.

I tre webinar avranno una durata di circa 1h 30 ciascuno e saranno intervallati da attività specifiche da svolgere autonomamente sulla piattaforma.

Si tratta di una formazione mirata per gli insegnanti che si avvicinano per la prima volta alla piattaforma eTwinning e intende fornire una guida alla personalizzazione dello spazio di lavoro e della propria partecipazione alla community di eTwinning, grazie all’utilizzo più efficace delle potenzialità della piattaforma.

http://www.erasmusplus.it/pec-events/formazione-etwinning/?event_date=1478624400

Avviso 8 novembre 2016

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Olimpiadi delle Scienze Naturali 2017. Olimpiadi Internazionali di Biologia e Olimpiadi Internazionali di Scienze della Terra

Per l’anno scolastico 2016/17 l’ANISN, Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali, organizza la quindicesima edizione delle Olimpiadi delle Scienze Naturali per gli studenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado. L’iniziativa che rientra nel decreto sulla promozione delle eccellenze, è promossa dal MIUR – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione.

Le Olimpiadi, che lo scorso anno hanno visto la partecipazione di 500 scuole superiori distribuite sull’intero territorio nazionale, sono rivolte agli studenti di tutte le classi delle scuole superiori. Le gare consistono in prove scritte con domande a scelta multipla o aperta riguardanti argomenti di Scienze della Vita e di Scienze della Terra. Le gare nazionali e internazionali prevedono anche una serie di prove pratiche. Sono previste tre diverse categorie di competizioni: biennio, triennio Biologia e triennio Scienze della Terra.

Le fasi di svolgimento della gara sono le seguenti:

Fase di Istituto: è finalizzata a selezionare gli alunni partecipanti alla successiva fase regionale. Le selezioni di Istituto si svolgeranno entro il 15 marzo 2017.

Fase Regionale: la prova regionale si svolgerà contemporaneamente in tutta Italia il 29 marzo 2017 nella sede indicata dal Responsabile di ciascuna regione e sarà sostenuta dagli studenti primi classificati di ciascuna scuola.

Fase Nazionale: si svolgerà il 13 maggio 2017 e vi saranno ammessi circa 140 studenti classificatisi ai primi posti nelle diverse regioni.

Fasi internazionali: per le Olimpiadi Internazionali di Biologia (IBO) la gara si svolgerà a Coventry, nel Regno Unito, dal 23 al 30 luglio 2017; per le Olimpiadi Internazionali di Scienze della Terra (IESO) a Côte d’Azur, in Francia, dal 20 al 28 agosto 2017. In entrambi i casi la delegazione italiana sarà costituita da 4 studenti e da due docenti accompagnatori, responsabili delle traduzioni in lingua italiana delle prove teoriche e sperimentali. E’ possibile aderire all’iniziativa entro il 15 febbraio 2017.

Tutte le informazione relativa alle Olimpiadi delle Scienze Naturali sono reperibili nel sito web dell’ANISN (www.anisn.it) e nel sito delle Olimpiadi (http://eccellenze.anisn.it/).

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo

Nota 8 novembre 2016, AOODGOSV 12373

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Uff. 1

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Trento
All’Intendente Scolastico per le scuole delle località ladine di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano

Oggetto: Concorso Nazionale “Newdesignduemiladiciassette” – A. S. 2016-2017. Regolamento e iscrizione

Nell’ambito della promozione delle eccellenze questa Direzione Generale, per promuovere il merito delle giovani generazioni di studenti dei licei artistici del III, IV e V anno e incentivarne la creatività nel campo della progettazione, bandisce l’ottava edizione del Concorso NewDesign2017.
Il progetto ha un sito dedicato www.new-design.it, dove è possibile rivedere i prototipi selezionati e i vincitori delle edizioni precedenti ed effettuare l’iscrizione al concorso stesso per l’anno in corso utilizzando l’apposito link “iscrizioni” entro il 16 dicembre 2016.

Per ulteriori informazioni si rimanda al bando allegato ed eventualmente ai contatti segnalati sul sito dedicato.

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela PALUMBO


Allegati

Nota 8 novembre 2016, AOODGOSV 12424

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Ufficio IV

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado
LORO SEDI
Ai Presidenti delle Fondazioni ITS
LORO SEDI

Nota 8 novembre 2016, AOODGOSV 12424

Oggetto: Premio Nazionale “Didattiva: la didattica per l’alternanza scuola-lavoro” – Edizione 2016. Esiti della valutazione.