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Sentenza TAR Lazio 4 giugno 2013, n. 5568

Sentenza TAR Lazio 4 giugno 2013, n. 5568

Annullamento del provvedimento con cui è stata dichiarata inammissibile l’istanza di concessione della cittadinanza italiana in quanto la disabile non sarebbe in grado di manifestare la propria volontà di diventare cittadina italiana.

Nota USR Lombardia 29 maggio 2013, Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 5985

Direzione Generale
Ufficio IV – Rete scolastica e politiche per gli studenti
Via Pola, 11 – 20124  Milano
Posta Elettronica Certificata: drlo@postacert.istruzione.it

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 5985
Milano, 29 maggio 2013

Ai dirigenti Ambiti Territoriali
della Lombardia

Ai referenti provinciali BES

Ai dirigenti scolastici degli istituti
scolastici statali e paritari
della Lombardia

Oggetto: Azioni del Tavolo di lavoro BES – Ricognizione su problematiche relative ai BES

Nell’ambito della azioni promosse dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per sostenere il lavoro delle scuole in attuazione della Direttiva Ministeriale sugli alunni con Bisogni Educativi Speciali del 27 dicembre ’12 è stato costituito, come già comunicato con Nota del 3 maggio u.s. (prot. 4289), un tavolo tematico di confronto con i Dirigenti Scolastici con l’obiettivo, in questa fase, di individuare le esigenze prioritarie delle scuole e avviare il lavorio di definizione di linee guida regionali.

Il Tavolo di lavoro dei Dirigenti Scolastici ha inteso dar corso al proprio compito operativo individuando, quale immediata priorità, la ricognizione delle principali questioni e delle prevalenti problematiche emerse nelle scuole a seguito dell’emanazione della Direttiva e della successiva C.M.8  del 6 marzo u.s.

Obiettivo di tale azione di ricognizione è, evidentemente, di raccogliere e organizzare le questioni più controverse emerse e dibattute all’interno delle scuole lombarde intorno ai contenuti e alle indicazioni operative della Direttiva, al fine di ricostruire il quadro delle criticità maggiormente riscontrate e di delineare lo scenario dei bisogni di supporto, di consulenza e di intervento intorno ai quali organizzare le successive attività e, in prospettiva, definire i contenuti delle linee guida regionali.

A tale scopo, pertanto, si chiede cortesemente ai Dirigenti Scolastici di partecipare alla rilevazione predisposta da questo Ufficio, collegandosi alla pagina http://www.formistruzionelombardia.it/  Questioni aperte BES e inserendo, negli spazi predisposti, le principali questioni aperte intorno ai contenuti della Direttiva emersi nel dibattito interno alle scuole, espresse in forma di domanda.

Per facilitare la compilazione le domande sono organizzate in 8 aree tematiche di carattere generale (Valutazione/Prove Invalsi/Esami di Stato, PDP/Individualizzazione/personalizzazione, Formazione, Risorse professionali/Organici, Certificazioni, Rapporti con le risorse e i soggetti esterni alla scuola, Strutture di supporto territoriale, Specifiche tipologie di BES) al solo scopo organizzare e semplificare la raccolta e la successiva elaborazione delle questioni aperte. Sarà possibile inserire in ciascun campo fino ad un massimo di 3 domande.

Non è, naturalmente, necessario segnalare e inserire questioni aperte in tutte le aree tematiche né in tutti i campi indicati.

La rilevazione sarà aperta dal 30 maggio 2013 fino al 10 giugno 2013.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il dirigente
Morena Modenini

*Informazioni tecniche per l’accesso alla piattaforma

Per accedere al modulo di iscrizione ogni scuola dovrà cliccare sulla parola “Accesso” in alto a destra dello schermo ed inserire le proprie credenziali (codice meccanografico e password).

Per problemi di reset e/o recupero password occorre collegarsi alla pagina http://www.formistruzionelombardia.it/cambiopwd/  rispettando i caratteri MAIUSCOLO e minuscolo richiesti nei campi previsti.
All’indirizzo mail comunicato nella pagina di accesso arriverà una mail con oggetto “Richiesta modifica Password” che riporta nel corpo del messaggio un link che, attivato con un click del mouse, porterà in una pagina dove digitare la Nuova Password e Riconferma Password.

Per informazioni relative alla compilazione della scheda di iscrizione le scuole possono contattare Giuliana Talarico via mail giulital@gmail.com o al seguente n. telefonico 0382513402.

Per problemi di natura tecnico/informatica legati SOLO all’uso del portale è possibile contattare Aldo Russo via mail aldo.russo.203@istruzione.it

MM/bb

Referente: Bruna Baggio
02 574 627 261 – bruna.baggio@istruzione.it

Nota USR Emilia Romagna 29 maggio 2013, Prot. 6721

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaUfficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna
Direzione Generale
Ufficio III – Diritto allo studio. Istruzione non statale

Nota USR Emilia Romagna 29 maggio 2013, Prot. 6721

Oggetto: BES – Alunni con bisogni educativi speciali (Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 e Circolare Ministeriale 6 marzo 2013, n. 8) Piano per l’inclusione scolastica. Materiali e proposte per la formazione dei docenti a.s. 2013-2014

Nota USR Lazio 16 maggio 2013, A00DRLA Prot. n. 12466

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale – Ufficio III

Nota USR Lazio 16 maggio 2013, A00DRLA Prot. n. 12466
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado del Lazio
LORO SEDI

 

OGGETTO: Corsi di formazione e aggiornamento per l’integrazione degli alunni disabili.

Lettera 12 aprile 2013

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
– Ufficio Sesto –

 

Avv. NOCERA
Roma

Oggetto: circolare n.7 del 19-2-2013. Formazione commissioni esami di Stato. Docente di sostegno.

Ai sensi della C.M. n.7/2013- paragrafo Formazione delle Commissioni- Criteri generali – i docenti di sostegno, in possesso di specifica abilitazione, che, prima di svolgere l’attività di sostegno, siano stati in una delle condizioni indicate dall’art. 5 del DM n.6 del 17 gennaio 2007, hanno facoltà di presentare domanda di nomina a commissari esterni.

Viene lamentato il fatto che il riferimento all’art.5 del DM n.6/2007 (Modalità e termini per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore) sia errato, in quanto tale articolo si riferisce ai criteri di nomina dei Presidenti e non già dei Commissari esterni.

Si fa presente che tale norma è ormai consolidata da tempo (in tal senso vi sono anche precedenti risposte dell’Amministrazione) e non vuole affatto penalizzate i docenti di sostegno, chiedendo loro requisiti più stringenti rispetto ai docenti delle discipline curricolari.

A riguardo, si ritiene opportuno rammentare che l’attuale normativa (citato D.M. n. 6 del 17/1/07, art. 6) ha stabilito un criterio puntuale per la scelta dei commissari esterni; tale criterio è ispirato alla ratio per cui deve essere nominato prioritariamente il docente cui è affidata una specifica materia d’insegnamento.

Tale principio giustifica l’ulteriore requisito richiesto (dieci anni) al docente di sostegno per la nomina a commissario esterno rispetto alle altre categorie, tanto che, se in possesso di tale requisito, nella fase di nomina viene trattato dalla procedura alla pari dei docenti di ruolo.

Giova precisare che il possesso del requisito dei dieci anni di ruolo prima della nomina sul posto di sostegno, richiesto dalla circolare n.7, vuole garantire l’Amministrazione che il docente di sostegno aspirante alla nomina abbia, comunque, già acquisito una consolidata qualificazione professionale sulla specifica disciplina.

Si assicura, comunque, che la richiesta di cui trattasi, verrà riesaminata nel prossimo anno scolastico qualora si dovesse affrontare una revisione dell’attuale normativa.

Antonio Cannoletta

Nota USR Piemonte 11 marzo 2013, Prot. n. 2318/U

MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ufficio VI – Diritto allo studio e comunicazione

 

 

Ai Dirigenti delle scuole dell’infanzia

 e degli Istituti Comprensivi

del Piemonte

 

 

                                                                                  Ai Dirigenti e Reggenti

degli Ambiti Territoriali del Piemonte

 

e p.c. Alle OO.SS. del Comparto Scuola

 

Oggetto: permanenza/trattenimento alla scuola dell’infanzia di bambini in età dell’obbligo scolastico

 

Le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2013/2014 sono disciplinate dalla circolare n. 96 del 17 dicembre 2012. La circolare richiamata sancisce che “I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2013.

Si rammenta che l’eventuale permanenza/trattenimento alla scuola dell’infanzia di bambini in età dell’obbligo scolastico (alunni nati entro il 31/12/2007) deve considerarsi straordinaria e del tutto eccezionale, deve riferirsi alla indispensabile condizione di disabilità certificata e, naturalmente, deve essere adeguatamente motivata con progetto approvato dal Collegio dei Docenti.

Prima di entrare nello specifico della procedura da seguire, si richiamano i principali riferimenti normativi:

a) La circolare ministeriale n. 235 del 1975 chiarisce che “avuto riguardo alle attribuzioni e ai compiti del collegio degli insegnanti in generale (art. 4 – in particolare lettera l) – del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416) e del collegio, in specie, delle insegnanti di scuola materna (art. 32 del medesimo D.P.R.), si demanda a tale organo, con la partecipazione degli specialisti aventi compiti medico e socio-psico-pedagogici, di decidere dell’iscrizione di bambini handicappati che abbiano superato il sesto anno di età. Di tale decisione sarà data motivazione, per ciascun soggetto, nel verbale della seduta del collegio sia che si tratti d’iscrizione a scuole o sezioni speciali e sia che si tratti di iscrizioni per l’integrazione in scuole o sezioni comuni. In entrambi i casi è da considerare l’opportunità di seguire con particolare attenzione i risultati dell’intervento della scuola anche allo scopo di offrire elementi di giudizio per una nuova regolamentazione della delicata materia.

b)  La Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 14 prevede tra le modalità di attuazione dell’integrazione/inclusione “la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell’esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell’obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell’interesse dell’alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all’articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.

c)  L’art. 7, comma 3, del DPR n. 275 del 1999  richiama la possibilità nel caso di reti di scuole che “l’accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva.”

Alla luce di quanto esposto, ribadendo la natura eccezionale della procedura, la permanenza alla scuola dell’infanzia di bambini in età dell’obbligo scolastico richiede quattro diversi elementi, sostenuti da una progettualità condivisa tra scuola, famiglia e ASL:

1) richiesta motivata della famiglia;

2) certificazione (o parere tecnico) dell’ASL che segue il minore disabile in cui sia accertata la previsione di un vantaggio specifico, in termini di opportunità, nell’apprendimento e nello sviluppo del soggetto se trattenuto nella scuola dell’infanzia e – per contro – la perdita di opportunità in termini di apprendimento e di sviluppo  nel caso di passaggio alla scuola primaria;

3) progetto specifico predisposto dai docenti della sezione della scuola con l’illustrazione dettagliata degli interventi didattico-pedagogici;

4) delibera del Collegio dei Docenti che approvi il progetto di permanenza, e valuti anche la stabilità del contesto scolastico, inteso come possibilità di mantenere un legame con il gruppo di appartenenza.

 

Si ringrazia per la collaborazione e per l’attenzione ai processi di inclusione.

 

IL VICE DIRETTORE GENERALE

Silvana Di Costanzo

 

Circolare Ministeriale 6 marzo 2013, n. 8

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI

Ai Dirigenti Scolastici LORO SEDI

Ai Referenti Regionali per la Disabilità / per i DSA LORO SEDI

Alle Associazioni componenti l’Osservatorio permanente per l’Integrazione degli alunni con disabilità LORO SEDI

Alle Associazioni del FONAGS LORO SEDI

Alle Associazioni del Forum Nazionale degli Studenti LORO SEDI

Ai Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti LORO SEDI

 

Oggetto: Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative

Nota USR Lazio 5 marzo 2013, AOODRLA Prot. n. 5592

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale – Ufficio III

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado di Roma e Provincia
e p.c. Ai Direttori Generali AA.SS.LL.
Ai Servizi Area Tutela Salute Mentale e Riabilitazione Età Evolutiva – T.S.M.R.E.E.
Alle OO.SS. del Comparto Scuola
LORO SEDI

Nota USR Lazio 5 marzo 2013, AOODRLA Prot. n. 5592

Oggetto: Rilevazione alunni con disabilità – anno scolastico 2013/2014. Calendario degli incontri presso l’Ufficio III dell’USR per il Lazio

PROGRAMMA DI AZIONE BIENNALE PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI E L’INTEGRAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

PROPOSTA DI
PROGRAMMA DI AZIONE BIENNALE PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI E L’INTEGRAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
IN ATTUAZIONE DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE AI SENSI DELL’ART. 5, CO. 3, DELLA LEGGE 3 MARZO 2009, N. 181

INDICE

INTRODUZIONE…………………………………………………………………………………………………………………………………………….2
QUADRO GENERALE E ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA D’AZIONE BIENNALE……………….4
LINEA DI INTERVENTO 1
Revisione del sistema di accesso, riconoscimento/certificazione della condizione di disabilità e modello di
intervento del sistema socio-sanitario …………………………………………………………………………………………………………………8
LINEA DI INTERVENTO 2
Lavoro e occupazione ……………………………………………………………………………………………………………………………………….13
LINEA DI INTERVENTO 3
Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l’inclusione nella società…………………………….19
LINEA DI INTERVENTO 4
Promozione e attuazione dei principi di accessibilità e mobilità ………………………………………………………………………..28
LINEA DI INTERVENTO 5
Processi formativi ed inclusione scolastica………………………………………………………………………………………………………..37
LINEA DI INTERVENTO 6
Salute, diritto alla vita, abilitazione e riabilitazione……………………………………………………………………………………………..42
LINEA DI INTERVENTO 7
Cooperazione internazionale …………………………………………………………………………………………………………………………….54

1 Testo consolidato così come approvato dall’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con
disabilità in data 12 febbraio 2013 e recante le modifiche concordate in tale sede ed apportate dalla Segreteria
Tecnica dell’Osservatorio.

Intesa CSR 24 gennaio 2013, n. 13

Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, concernente le Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA in ambito scolastico.
Intesa, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

Intesa n. 13/CSR del 24 gennaio 2013

Direttiva 27 dicembre 2012

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

STRUMENTI D’INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA

Premessa

I principi che sono alla base del nostro modello di integrazione scolastica – assunto a punto di riferimento per le politiche di inclusione in Europa e non solo – hanno contribuito a fare del sistema di istruzione italiano un luogo di conoscenza, sviluppo e socializzazione per tutti, sottolineandone gli aspetti inclusivi piuttosto che quelli selettivi.

Forte di questa esperienza, il nostro Paese è ora in grado, passati più di trent’anni dalla legge n.517 del 1977, che diede avvio all’integrazione scolastica, di considerare le criticità emerse e di valutare, con maggiore cognizione, la necessità di ripensare alcuni aspetti dell’intero sistema.
Gli alunni con disabilità si trovano inseriti all’interno di un contesto sempre più variegato, dove la discriminante tradizionale – alunni con disabilità / alunni senza disabilità – non rispecchia pienamente la complessa realtà delle nostre classi. Anzi, è opportuno assumere un approccio decisamente educativo, per il quale l’identificazione degli alunni con disabilità non avviene sulla base della eventuale certificazione, che certamente mantiene utilità per una serie di benefici e di garanzie, ma allo stesso tempo rischia di chiuderli in una cornice ristretta. A questo riguardo è rilevante l’apporto, anche sul piano culturale, del modello diagnostico ICF (International Classification of Functioning) dell’OMS, che considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale. Fondandosi sul profilo di funzionamento e sull’analisi del contesto, il modello ICF consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) dell’alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni.

In questo senso, ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.
Va quindi potenziata la cultura dell’inclusione, e ciò anche mediante un approfondimento delle relative competenze degli insegnanti curricolari, finalizzata ad una più stretta interazione tra tutte le componenti della comunità educante.

In tale ottica, assumono un valore strategico i Centri Territoriali di Supporto, che rappresentano l’interfaccia fra l’Amministrazione e le scuole e tra le scuole stesse in relazione ai Bisogni Educativi Speciali. Essi pertanto integrano le proprie funzioni – come già chiarito dal D.M. 12 luglio 2011 per quanto concerne i disturbi specifici di apprendimento – e collaborano con le altre risorse territoriali nella definizione di una rete di supporto al processo di integrazione, con particolare riferimento, secondo la loro originaria vocazione, al potenziamento del contesto scolastico mediante le nuove tecnologie, ma anche offrendo un ausilio ai docenti secondo un modello cooperativo di intervento.

Considerato, pertanto, il ruolo che nel nuovo modello organizzativo dell’integrazione è dato ai Centri Territoriali di Supporto, la presente direttiva definisce nella seconda parte le modalità di organizzazione degli stessi, le loro funzioni, nonché la composizione del personale che vi opera.
Nella prima parte sono fornite indicazioni alle scuole per la presa in carico di alunni e studenti con Bisogni Educativi Speciali.

1. Bisogni Educativi Speciali (BES)

L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. Nel variegato panorama delle nostre scuole la complessità delle classi diviene sempre più evidente. Quest’area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali (in altri paesi europei: Special Educational Needs). Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socio- economico, linguistico, culturale.

Per “disturbi evolutivi specifici” intendiamo, oltre i disturbi specifici dell’apprendimento, anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, ricomprendendo – per la comune origine nell’età evolutiva – anche quelli dell’attenzione e dell’iperattività, mentre il funzionamento intellettivo limite può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico. Per molti di questi profili i relativi codici nosografici sono ricompresi nelle stesse categorie dei principali Manuali Diagnostici e, in particolare, del manuale diagnostico ICD-10, che include la classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati, stilata dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e utilizzata dai Servizi Sociosanitari pubblici italiani.

Tutte queste differenti problematiche, ricomprese nei disturbi evolutivi specifici, non vengono o possono non venir certificate ai sensi della legge 104/92, non dando conseguentemente diritto alle provvidenze ed alle misure previste dalla stessa legge quadro, e tra queste, all’insegnante per il sostegno.
La legge 170/2010, a tal punto, rappresenta un punto di svolta poiché apre un diverso canale di cura educativa, concretizzando i principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003, nella prospettiva della “presa in carico” dell’alunno con BES da parte di ciascun docente curricolare e di tutto il team di docenti coinvolto, non solo dall’insegnante per il sostegno.

 

1.2 Alunni con disturbi specifici

Gli alunni con competenze intellettive nella norma o anche elevate, che – per specifici problemi – possono incontrare difficoltà a Scuola, devono essere aiutati a realizzare pienamente le loro potenzialità. Fra essi, alunni e studenti con DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento) sono stati oggetto di importanti interventi normativi, che hanno ormai definito un quadro ben strutturato di norme tese ad assicurare il loro diritto allo studio.

Tuttavia, è bene precisare che alcune tipologie di disturbi, non esplicitati nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Si tratta, in particolare, dei disturbi con specifiche problematiche nell’area del linguaggio (disturbi specifici del linguaggio o – più in generale- presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale) o, al contrario, nelle aree non verbali (come nel caso del disturbo della coordinazione motoria, della disprassia, del disturbo non-verbale o – più in generale – di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell’alunno) o di altre problematiche severe che possono compromettere il percorso scolastico (come per es. un disturbo dello spettro autistico lieve, qualora non rientri nelle casistiche previste dalla legge 104).

Un approccio educativo, non meramente clinico – secondo quanto si è accennato in premessa – dovrebbe dar modo di individuare strategie e metodologie di intervento correlate alle esigenze educative speciali, nella prospettiva di una scuola sempre più inclusiva e accogliente, senza bisogno di ulteriori precisazioni di carattere normativo.

Al riguardo, la legge 53/2003 e la legge 170/2010 costituiscono norme primarie di riferimento cui ispirarsi per le iniziative da intraprendere con questi casi.

 

1.3 Alunni con deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività

Un discorso particolare si deve fare a proposito di alunni e studenti con problemi di controllo attentivo e/o dell’attività, spesso definiti con l’acronimo A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), corrispondente all’acronimo che si usava per l’Italiano di D.D.A.I. – Deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività.

L’ADHD si può riscontrare anche spesso associato ad un DSA o ad altre problematiche, ha una causa neurobiologica e genera difficoltà di pianificazione, di apprendimento e di socializzazione con i coetanei. Si è stimato che il disturbo, in forma grave tale da compromettere il percorso scolastico, è presente in circa l’1% della popolazione scolastica, cioè quasi 80.000 alunni (fonte I.S.S),

Con notevole frequenza l’ADHD è in comorbilità con uno o più disturbi dell’età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell’apprendimento; disturbi d’ansia; disturbi dell’umore, etc.
Il percorso migliore per la presa in carico del bambino/ragazzo con ADHD si attua senz’altro quando è presente una sinergia fra famiglia, scuola e clinica. Le informazioni fornite dagli insegnanti hanno una parte importante per il completamento della diagnosi e la collaborazione della scuola è un anello fondamentale nel processo riabilitativo.

In alcuni casi il quadro clinico particolarmente grave – anche per la comorbilità con altre patologie – richiede l’assegnazione dell’insegnante di sostegno, come previsto dalla legge 104/92. Tuttavia, vi sono moltissimi ragazzi con ADHD che, in ragione della minor gravità del disturbo, non ottengono la certificazione di disabilità, ma hanno pari diritto a veder tutelato il loro successo formativo.

Vi è quindi la necessità di estendere a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali le misure previste dalla Legge 170 per alunni e studenti con disturbi specifici di apprendimento.

 

1.4 Funzionamento cognitivo limite

Anche gli alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di funzionamento cognitivo (intellettivo) limite (o borderline), ma anche con altre espressioni (per es. disturbo evolutivo specifico misto, codice F83) e specifiche differenziazioni – qualora non rientrino nelle previsioni delle leggi 104 o 170 – richiedono particolare considerazione. Si può stimare che questi casi si aggirino intorno al 2,5% dell’intera popolazione scolastica, cioè circa 200.000 alunni.

Si tratta di bambini o ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettivo) risponde a una misura che va dai 70 agli 85 punti e non presenta elementi di specificità. Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è frequentemente in comorbilità con altri disturbi. Per altri, si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà tale per cui, se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita normale. Gli interventi educativi e didattici hanno come sempre ed anche in questi casi un’importanza fondamentale.

 

1.5 Adozione di strategie di intervento per i BES

Dalle considerazioni sopra esposte si evidenzia, in particolare, la necessità di elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi speciali, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, individuale o anche riferito a tutti i bambini della classe con BES, ma articolato, che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate.

Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall’esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011), meglio descritte nelle allegate Linee guida.

 

1.6 Formazione

Si è detto che vi è una sempre maggiore complessità nelle nostre classi, dove si intrecciano i temi della disabilità, dei disturbi evolutivi specifici, con le problematiche del disagio sociale e dell’inclusione degli alunni stranieri. Per questo è sempre più urgente adottare una didattica che sia ‘denominatore comune’ per tutti gli alunni e che non lasci indietro nessuno: una didattica inclusiva più che una didattica speciale.
Al fine di corrispondere alle esigenze formative che emergono dai nuovi contesti della scuola italiana, alle richieste di approfondimento e accrescimento delle competenze degli stessi docenti e dirigenti scolastici, il MIUR ha sottoscritto un accordo quadro con le Università presso le quali sono attivati corsi di scienze della formazione finalizzato all’attivazione di corsi di perfezionamento professionale e/o master rivolti al personale della scuola.
A partire dall’anno accademico 2011/2012 sono stati attivati 35 corsi/master in “Didattica e psicopedagogia dei disturbi specifici di apprendimento” in tutto il territorio nazionale.
A seguito dei positivi riscontri relativi alla suddetta azione, la Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione d’intesa con la Direzione Generale per il Personale scolastico – con la quale ha sottoscritto un’apposita convenzione con alcune università italiane mirata alla costituzione di una rete delle facoltà/dipartimenti di scienze della formazione – ha predisposto una ulteriore offerta formativa che si attiverà sin dal corrente anno scolastico su alcune specifiche tematiche emergenti in tema di disabilità, con corsi/master dedicati alla didattica e psicopedagogia per l’autismo, l’ADHD, le disabilità intellettive e i funzionamenti intellettivi limite, l’educazione psicomotoria inclusiva e le disabilità sensoriali.

L’attivazione dei percorsi di alta formazione dovrà contemperare l’esigenza di rispondere al fabbisogno rilevato ed a requisiti di carattere tecnico-scientifico da parte delle università che si renderanno disponibili a tenere i corsi.

 

2. Organizzazione territoriale per l’ottimale realizzazione dell’inclusione scolastica

2.1 I CTS – Centri Territoriali di Supporto: distribuzione sul territorio

I Centri Territoriali di Supporto (CTS) sono stati istituiti dagli Uffici Scolastici Regionali in accordo con il MIUR mediante il Progetto “Nuove Tecnologie e Disabilità”. I Centri sono collocati presso scuole polo e la loro sede coincide con quella dell’istituzione scolastica che li accoglie.
È pertanto facoltà degli Uffici Scolastici Regionali integrare o riorganizzare la rete regionale dei CTS, secondo eventuali nuove necessità emerse in ordine alla qualità e alla distribuzione del servizio.

Si ritiene, a questo riguardo, opportuna la presenza di un CTS almeno su un territorio corrispondente ad ogni provincia della Regione, fatte salve le aree metropolitane che, per densità di popolazione, possono necessitare di uno o più CTS dedicati.
Un’equa distribuzione sul territorio facilita il fatto che i CTS divengano punti di riferimento per le scuole e coordinino le proprie attività con Province, Comuni, Municipi, Servizi Sanitari, Associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari, Centri di ricerca, di formazione e di documentazione, anche istituiti dalle predette associazioni, nel rispetto di strategie generali eventualmente definite a livello di Ufficio Scolastico Regionale e di Ministero centrale. Il coordinamento con il territorio assicura infatti ai CTS una migliore efficienza ed efficacia nella gestione delle risorse disponibili e aumenta la capacità complessiva del sistema di offrire servizi adeguati. Sarà cura degli Uffici Scolastici Regionali operare il raccordo tra i CTS e i GLIR, oltre che raccordare i GLIP con i nuovi organismi previsti nella presente Direttiva.
Ad un livello territoriale meno esteso, che può coincidere ad esempio con il distretto socio-sanitario, è risultato utile individuare altre scuole polo facenti parte di una rete per l’inclusione scolastica.
Tale esperienza è stata già sperimentata con successo in alcune regioni in cui ai CTS, di livello provinciale, sono stati affiancati i CTI-Centri Territoriali per l’Inclusione, di livello distrettuale.
La creazione di una rete diffusa e ben strutturata tra tutte le scuole ed omogenea nella sua articolazione rende concreta la possibilità per i docenti di avere punti di contatto e di riferimento per tutte le problematiche inerenti i Bisogni Educativi Speciali.
A livello di singole scuole, è auspicabile una riflessione interna che, tenendo conto delle risorse presenti, individui possibili modelli di relazione con la rete dei CTS e dei CTI, al fine di assicurare la massima ricaduta possibile delle azioni di consulenza, formazione, monitoraggio e raccolta di buone pratiche, perseguendo l’obiettivo di un sempre maggior coinvolgimento degli insegnanti curricolari, attraverso – ad esempio – la costituzione di gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica. Occorre in buona sostanza pervenire ad un reale coinvolgimento dei Collegi dei Docenti e dei Consigli di Istituto che porti all’adozione di una politica (nel senso di “policy”) interna delle scuole per l’inclusione, che assuma una reale trasversalità e centralità rispetto al complesso dell’offerta formativa.
L’organizzazione territoriale per l’inclusione prevede quindi:

  • i GLH a livello di singola scuola, eventualmente affiancati da Gruppi di lavoro per l’Inclusione; i GLH di rete o distrettuali,
  • i Centri Territoriali per l’Inclusione (CTI) a livello di distretto sociosanitario e
  • almeno un CTS a livello provinciale.

Al fine di consentire un’adeguata comunicazione, a livello regionale, delle funzioni, delle attività e della collocazione geografica dei CTS, ogni Centro o rete di Centri predispone e aggiorna un proprio sito web, il cui link sarà selezionabile anche dal portale dell’Ufficio Scolastico Regionale. Tali link sono inseriti nel Portale MIUR dei Centri Territoriali di Supporto: www.istruzione.cts.itSul sito dei CTS si possono prevedere pagine web per ciascun CTI ed eventualmente uno spazio per i GLH di rete per favorire lo scambio aggiornato e la conoscenza delle attività del territorio.

 

2.1.2 L’équipe di docenti specializzati (docenti curricolari e di sostegno)

Ferme restando la formazione e le competenze di carattere generale in merito all’inclusione, tanto dei docenti per le attività di sostegno quanto per i docenti curricolari, possono essere necessari interventi di esperti che offrano soluzioni rapide e concrete per determinate problematiche funzionali. Si fa riferimento anzitutto a risorse interne ossia a docenti che nell’ambito della propria esperienza professionale e dei propri studi abbiano maturato competenze su tematiche specifiche della disabilità o dei disturbi evolutivi specifici. Possono pertanto fare capo ai CTS équipe di docenti specializzati – sia curricolari sia per il sostegno – che offrono alle scuole, in ambito provinciale, supporto e consulenza specifica sulla didattica dell’inclusione. La presenza di docenti curricolari nell’equipe, così come nei GLH di istituto e di rete costituisce un elemento importante nell’ottica di una vera inclusione scolastica.

Può essere preso ad esempio di tale modello lo Sportello Provinciale Autismo attivato in alcuni CTS, che, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, con i Centri Territoriali per l’Integrazione e le Associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari, valorizzando la professionalità di un gruppo di insegnanti esperti e formati, offre ai docenti di quella provincia una serie di servizi di consulenza – da realizzarsi anche presso la scuola richiedente – per garantire l’efficacia dell’integrazione scolastica degli alunni e degli studenti con autismo.
2.2. Funzioni dei Centri Territoriali di Supporto

L’effettiva capacità delle nuove tecnologie di raggiungere obiettivi di miglioramento nel processo di apprendimento – insegnamento, sviluppo e socializzazione dipende da una serie di fattori strategici che costituiscono alcune funzioni basilari dei Centri Territoriali di Supporto.
2.2.1 Informazione e formazione

I CTS informano i docenti, gli alunni, gli studenti e i loro genitori delle risorse tecnologiche disponibili, sia gratuite sia commerciali. Per tale scopo, organizzano incontri di presentazione di nuovi ausili, ne danno notizia sul sito web oppure direttamente agli insegnanti o alle famiglie che manifestino interesse alle novità in materia.

I CTS organizzano iniziative di formazione sui temi dell’inclusione scolastica e sui BES, nonché nell’ambito delle tecnologie per l’integrazione, rivolte al personale scolastico, agli alunni o alle loro famiglie, nei modi e nei tempi che ritengano opportuni.
Al fine di una maggiore efficienza della spesa, i CTS organizzano le iniziative di formazione anche in rete con altri Centri Territoriali di Supporto, in collaborazione con altri organismi.

I CTS valutano e propongono ai propri utenti soluzioni di software freeware a partire da quelli realizzati mediante l’Azione 6 del Progetto “Nuove Tecnologie e Disabilità”
2.2.2 Consulenza

Oltre ad una formazione generale sull’uso delle tecnologie per l’integrazione rivolta agli insegnanti, è necessario, per realizzare a pieno le potenzialità offerte dalle tecnologie stesse, il contributo di un esperto che individui quale sia l’ausilio più appropriato da acquisire, soprattutto per le situazioni più complesse. I CTS offrono pertanto consulenza in tale ambito, coadiuvando le scuole nella scelta dell’ausilio e accompagnando gli insegnanti nell’acquisizione di competenze o pratiche didattiche che ne rendano efficace l’uso.
La consulenza offerta dai Centri non riguarda solo l’individuazione dell’ausilio più appropriato per l’alunno, ma anche le modalità didattiche da attuare per inserire il percorso di apprendimento dello studente che utilizza le tecnologie per l’integrazione nel più ampio ambito delle attività di classe e le modalità di collaborazione con la famiglia per facilitare le attività di studio a casa.

La consulenza si estende gradualmente a tutto l’ambito della disabilità e dei disturbi evolutivi specifici, non soltanto alle tematiche connesse all’uso delle nuove tecnologie.
2.2.3 Gestione degli ausili e comodato d’uso

I CTS acquistano ausili adeguati alle esigenze territoriali per svolgere le azioni previste nei punti 2.1. e 2.2 e per avviare il servizio di comodato d’uso dietro presentazione di un progetto da parte delle scuole. Grazie alla loro dotazione, possono consentire, prima dell’acquisto definitivo da parte della scuola o della richiesta dell’ausilio al CTS, di provare e di verificare l’efficacia, per un determinato alunno, dell’ausilio stesso.

Nel caso del comodato d’uso di ausilio di proprietà del CTS, questo deve seguire l’alunno anche se cambia scuola nell’ambito della stessa provincia, soprattutto nel passaggio di ciclo. In alcune province, in accordo con gli Uffici Scolastici Regionali, alcuni CTS gestiscono l’acquisto degli ausili e la loro distribuzione agli alunni sul territorio di riferimento, anche assegnandoli in comodato d’uso.

I CTS possono definire accordi con le Ausilioteche e/o Centri Ausili presenti sul territorio al fine di una condivisa gestione degli ausili in questione, sulla base dell’Accordo quadro con la rete nazionale dei centri di consulenza sugli ausili.
2.2.4 Buone pratiche e attività di ricerca e sperimentazione

I CTS raccolgono le buone pratiche di inclusione realizzate dalle istituzioni scolastiche e, opportunamente documentate, le condividono con le scuole del territorio di riferimento, sia mediante l’ attività di informazione, anche attraverso il sito internet, sia nella fase di formazione o consulenza. Promuovono inoltre ogni iniziativa atta a stimolare la realizzazione di buone pratiche nelle scuole di riferimento, curandone la validazione e la successiva diffusione.

I CTS sono inoltre Centri di attività di ricerca didattica e di sperimentazione di nuovi ausili, hardware o software, da realizzare anche mediante la collaborazione con altre scuole o CTS, Università e Centri di Ricerca e, in particolare, con l’ITD-CNR di Genova, sulla base di apposita convenzione.
2.2.5 Piano annuale di intervento

Per ogni anno scolastico, i CTS, autonomamente o in rete, definiscono il piano annuale di intervento relativo ad acquisti e iniziative di formazione. Nel piano, quindi, sono indicati gli acquisti degli ausili necessari, nei limiti delle risorse disponibili e a ciò destinate, su richiesta della scuola e assegnati tramite comodato d’uso. È opportuno che l’ausilio da acquistare sia individuato da un esperto operatore del CTS, con l’eventuale supporto – se necessario – di esperti esterni indipendenti. Periodicamente, insieme ai docenti dell’alunno, è verificata l’efficacia dell’ausilio medesimo.

Sono pianificati anche gli interventi formativi, tenendo conto dei bisogni emergenti dal territorio e delle strategie e priorità generali individuate dagli Uffici Scolastici Regionali e dal MIUR.
2.2.6 Risorse economiche

Ogni anno il CTS riceve i fondi dal MIUR per le azioni previste ai punti 2.2.1 e 2.2.2 (informazione e formazione condotta direttamente dagli operatori e/o esperti), 2.2.3 (acquisti ausili) e per il funzionamento del CTS (spese di missione, spese per attività di formazione/autoformazione degli operatori). Altre risorse possono essere messe a disposizione dagli Uffici Scolastici Regionali.
2.2.7 Promozione di intese territoriali per l’inclusione

I CTS potranno farsi promotori, in rete con le Istituzioni scolastiche, di intese e accordi territoriali con i servizi sociosanitari del territorio finalizzati all’elaborazione condivisa di procedure per l’integrazione dei servizi in ambito scolastico, l’utilizzo concordato e condiviso di risorse professionali e/o finanziarie e l’avvio di progetti finalizzati al miglioramento del livello di inclusività delle scuole e alla prevenzione/contrasto del disagio in ambito scolastico

 

2.3 Regolamento dei CTS

Ogni CTS si dota di un proprio regolamento in linea con la presente direttiva.
2.4 Organizzazione interna dei CTS

2.4.1 Il Dirigente Scolastico

I CTS sono incardinati in istituzioni scolastiche, pertanto il Dirigente della scuola ha la responsabilità amministrativa per quanto concerne la gestione e l’organizzazione del Centro. Coerentemente con il suo profilo professionale il Dirigente ha il compito – possibilmente previa formazione sulle risorse normative, materiali ed umane in riferimento ai bisogni educativi speciali – di promuovere i rapporti del CTS con il territorio e di garantirne il miglior funzionamento, l’efficienza e l’efficacia.
2.4.2 Gli Operatori. Équipe di docenti curricolari e di sostegno specializzati

In ogni CTS dovrebbero essere presenti tre operatori, di cui almeno uno specializzato sui Disturbi Specifici di Apprendimento, come previsto dall’art. 8 del Decreto 5669/2011. Si porrà attenzione a che le competenze sulle disabilità siano approfondite ed ampie, dalle disabilità intellettive a quelle sensoriali.
È opportuno individuare gli operatori fra i docenti curricolari e di sostegno, che possono garantire continuità di servizio, almeno per tre anni consecutivi.

Gli operatori possono essere in servizio nelle scuole sede di CTS o in altre scuole, tuttavia anche in questo secondo caso deve essere assicurato il regolare funzionamento della struttura.
Gli operatori sono tenuti a partecipare a momenti formativi in presenza (tale formazione viene riconosciuta a tutti gli effetti come servizio) in occasione di eventi organizzati dagli stessi CTS o di iniziative a carattere regionale e nazionale rilevanti in tema di inclusione, ma anche on line attraverso il portale nazionale di cui al punto 2.4.6.

Inoltre, sempre nell’ottica di formare e dare strumenti operativi adeguati alle diverse problematiche nonché di specializzare i docenti dell’équipe, gli USR provvedono a riservare un adeguato numero di posti per gli operatori dei CTS nei corsi/master promossi dal MIUR.
Nel momento in cui un operatore formato ed esperto modifichi la sede di servizio e non possa pertanto svolgere la propria attività nel CTS, verrà sostituito da un altro docente che sarà formato dagli operatori presenti e da appositi corsi di formazione, anche in modalità e-learning, che saranno resi disponibili dal MIUR e dagli Uffici Scolastici Regionali. La procedura per la sostituzione degli operatori avviene con le stesse modalità della selezione del personale comandato. Si istituisce presso ogni Ufficio Scolastico Regionale una commissione, all’interno della quale devono essere presenti alcuni operatori CTS.
2.4.3 Il Comitato Tecnico Scientifico

I CTS possono dotarsi di un Comitato Tecnico Scientifico al fine di definire le linee generali di intervento – nel rispetto delle eventuali priorità assegnate a livello di Ministero e Ufficio Scolastico Regionale – e le iniziative da realizzare sul territorio a breve e medio termine.
Il Comitato Tecnico Scientifico redige il Piano Annuale di Intervento di cui al punto 2.4.

Fanno parte del Comitato Tecnico Scientifico il Dirigente Scolastico, un rappresentante degli operatori del CTS, un rappresentante designato dall’U.S.R., e, ove possibile, un rappresentante dei Servizi Sanitari. È auspicabile che partecipino alle riunioni o facciano parte del Comitato anche i referenti CTI, i rappresentanti degli Enti Locali, delle Associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari, nonché esperti in specifiche tematiche connesse con le tecnologie per l’integrazione.
2.4.4 Referente regionale dei CTS

Per ogni regione gli operatori del CTS individuano un referente rappresentante dei CTS a livello regionale. Tale rappresentante resta in carica due anni.

I referenti regionali dei CTS, in collaborazione con il referente per la Disabilità /DSA dell’Ufficio Scolastico Regionale – possibilmente individuato tra personale dirigente e ispettivo – hanno compiti di raccordo, consulenza e coordinamento delle attività, nonché hanno la funzione di proporre nuove iniziative da attuare a livello regionale o da presentare al Coordinamento nazionale di cui al punto successivo.

 

2.4.5 Coordinamento nazionale dei CTS

Presso la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione del MIUR è costituito il Coordinamento nazionale dei CTS.
Lo scopo di tale organismo è garantire il migliore funzionamento della rete nazionale dei CTS. Esso ha compiti di consulenza, programmazione e monitoraggio, nel rispetto delle prerogative dell’Amministrazione centrale e degli Uffici Scolastici Regionali, comunque rappresentati nel Coordinamento stesso.

Fanno parte del Coordinamento nazionale:

  • –  Un rappresentante del MIUR
  • –  I referenti per la Disabilità/DSA degli Uffici Scolastici Regionali
  • –  I referenti regionali CTS
  • –  Un rappresentante del Ministero della Salute
  • –  Un rappresentante del Ministero delle politiche sociali e del lavoro
  • –  Eventuali rappresentanti della FISH e della FAND
  • –  Docenti universitari o esperti nelle tecnologie per l’integrazione.

Il Coordinamento nazionale si rinnova ogni due anni.
Il Comitato tecnico è costituito dal rappresentante del MIUR, che lo presiede, e da una rappresentanza di 4 referenti CTS e 4 referenti per la disabilità/DSA degli Uffici Scolastici Regionali.
2.4.6 Portale

Viene predisposto un portale come ambiente di apprendimento–insegnamento e scambio di informazioni e consulenza.
All’interno del portale sono ricompresi i siti Handytecno ed Essediquadro, rispettivamente dedicati agli ausili ed al servizio di documentazione dei software didattici.

È inoltre presente una mappa completa dei CTS e dei CTI, con eventuali siti ad essi collegati.
Una pagina web è dedicata alle Associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari, completa di indirizzi e link ai vari siti, oltre ai link diretti alle sezioni del sito MIUR relative a disabilità e DSA.
Infine, sono previste le seguenti aree:
– formazione, con percorsi dedicati alle famiglie ed al personale della scuola, dove trovare video lezioni e web conference oltre che materiale didattico in formato digitale;
– forum per scambi di informazioni tra operatori, famiglie, associazioni, operatori degli altri enti;
– News per le novità di tutto il territorio nazionale ed europeo, anche in collaborazione con la European Agency for special needs education;
– un’Area Riservata per scambi di consulenze, confronti su problematiche, su modalità operative dove trovarsi periodicamente.
Il portale rispetta i requisiti previsti dalla Legge n. 4/2004 sull’accessibilità dei siti web.

 

IL MINISTRO
f.to FrancescoProfumo

Nota 23 novembre 2012, Prot. n. AOODGPER 8879

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per il personale scolastico – Uff. III

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado

 

Oggetto: Graduatorie definitive di Circolo e di Istituto – a.s. 2012/13. Posti di Sostegno.

 

Si fa riferimento ai quesiti ricevuti circa il mantenimento o meno, su posto di sostegno, del supplente privo di specializzazione nominato “in attesa dell’avente titolo”, nei casi in cui la carenza di aspiranti forniti di titolo di specializzazione permanga, sia nella scuola che in tutte le altre istituzioni scolastiche della provincia, anche dopo la pubblicazione degli elenchi definitivi di sostegno di seconda e terza fascia.

Al riguardo, si confermano le disposizioni precedentemente impartite con le note 9379 del 15 novembre 2011 e 20893 del 31 ottobre 2007, secondo cui, in carenza assoluta di aspiranti specializzati, i dirigenti scolastici, in considerazione della particolare tutela della continuità didattica in favore degli alunni disabili, provvederanno alla conferma definitiva sui predetti posti di sostegno del docente privo di titolo già in servizio sui posti in questione con contratto in attesa dell’avente titolo.

Il Direttore Generale

Luciano Chiappetta