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Ordinanza Ministeriale 5 marzo 2012, n. 20

Ministero dell’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca

Ordinanza Ministeriale 5 marzo 2012, n. 20, Prot. n. AOODGPER 1681

MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. – ANNO SCOLASTICO 2012/2013

Sentenza Tribunale Foggia 1 marzo 2012, n. 1412

Sentenza Tribunale Foggia – Sezione Lavoro 1 marzo 2012, n. 1412

Impugnazione graduatorie provinciali

CCNI Mobilità 2012-2013 (29.2.12)

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico – Uff. IV e V

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO MOBILITA’ PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.

VERBALE DI STIPULA

Il giorno 29 febbraio 2012 alle ore .9,30 presso la sede della Direzione Generale,

VISTA l’Ipotesi di accordo sottoscritta in data 15 dicembre 2011;
CONSIDERATO l’art. 40 bis, comma 2, del D.L.vo 165/01 così come sostituito dall’ art. 55 del D.L.vo 150/09;
ACQUISITE la certificazione sulla compatibilità finanziaria e sulla relazione illustrativa rese dall’Ufficio Centrale di Bilancio presso il MIUR con note prot. n. 948 e prot. n. 947 del 25.1.2012;
ACQUISITO il parere favorevole alla sottoscrizione definitiva dell’accordo, rilasciato congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e dal MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con nota prot. n. DFP 0008444 P-4.17.1.14 del 27.2.2012.

VIENE STIPULATO

il Contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità volontaria, d’ufficio e professionale del personale docente, educativo ed A.T.A..

PER LA PARTE PUBBLICA
Luciano Chiappetta
Maria Assunta Palermo

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
F.L.C-C.G.I.L
C.I.S.L.Scuola
U.I.L.Scuola
S.N.A.L.S.-C.O.N.F.S.A.L.
GILDA–UNAMS

Roma, 29.2.2012

Ipotesi Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 15 dicembre 2011

Ipotesi Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2012/2013

Sottoscritto nell’anno 2011 il giorno 15 del mese di dicembre, in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale

Decreto Ministeriale 12 ottobre 2011, n. 92

Decreto Ministeriale 12 ottobre 2011, n. 92

Elenchi provinciali del personale docente educativo ed ATA ai fini del conferimento di supplenze temporanee, con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo e d’istituto

Nota 12 ottobre 2011, Prot. n. AOOODGPER 8342

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

 

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche

 

LORO SEDI

 

Oggetto: DM n. 92 del 12 ottobre 2011: elenchi provinciali del personale docente educativo ed ATA ai fini del conferimento di supplenze temporanee, con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo e d’istituto

 

L’allegato D.M. è stato predisposto in attuazione della L. 106 del 12 luglio 2011 art. 9 c. 21 bis che ha esteso anche all’anno scolastico 2011-12 la validità delle disposizioni della L. 167 del 24 novembre 2009.

Il provvedimento fissa la data del 2 novembre come termine ultimo entro il quale, il personale beneficiario del provvedimento, deve presentare la domanda per l’inserimento negli elenchi da cui essere individuato, quale destinatario di supplenze relative alle assenze temporanee dei titolari, con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto.

Nel medesimo modello di domanda è prevista la possibilità di aderire a eventuali progetti stipulati, mediante convenzioni, tra il MIUR e le Regioni.

Come negli scorsi anni, la scelta delle sedi è operata per distretto il cui elenco è allegato al presente decreto insieme ai modelli di domanda.

 

per IL DIRETTORE GENERALE

Bianca Artigliere

Decreto Ministeriale 12 ottobre 2011, n. 92

Decreto Direttivo 7 ottobre 2011, Prot.n. 4377

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Decreto Direttivo 7 ottobre 2011, Prot.n. 4377

INDIZIONE DELLE PROVE DI ACCERTAMENTO LINGUISTICO RISERVATE AL PERSONALE DOCENTE E ATA A TEMPO INDETERMINATO DELLA SCUOLA STATALE PER PRESTARE SERVIZIO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E UNIVERSITARIE ALL’ESTERO.

Nota 29 settembre 2011, MIURAOODGOS prot.n. 6522/R.U./U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti e per l’Autonomia Scolastica
– Ufficio IX –

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

Ai Sovrintendenti Scolastici delle Province Autonome di Bolzano e Trento

Al Sovrintendente agli studi della Regione Autonoma Valle d’Aosta

Ai Dirigenti Scolastici di tutte le istituzioni scolastiche

Alla Direzione Generale del Personale Scolastico – Ufficio III

 

OGGETTO: Provvedimenti di riconoscimento della professione di docente – Direttiva comunitaria 2005/36 – Inserimento nelle graduatorie di circolo e d’istituto. Chiarimenti.

Pervengono a questo Ministero numerose richieste di chiarimenti riguardanti l’inserimento nelle graduatorie di circolo e d’istituto dei cittadini comunitari in possesso di decreto di riconoscimento della professione di docente rilasciato da questa direzione Generale.

Si chiarisce che tale decreto, adottato ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36 recepita dal decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007, permette di accedere alla professione corrispondente per la quale gli interessati sono qualificati nello Stato membro d’origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall’ordinamento italiano. Questo Ministero, pertanto riconosce l’abilitazione all’esercizio della professione di insegnante di scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado ai cittadini comunitari abilitati nella corrispondente professione in Paesi diversi dall’Italia. Coloro che hanno il decreto di riconoscimento professionale rilasciato dal MIUR possiedono, conseguentemente, il titolo utile per l’accesso alle graduatorie d’istituto di seconda fascia, così come, peraltro, espressamente previsto dall’art. 2 del D.M. n. 62 del 13 luglio 2011. Si porta inoltre a conoscenza delle SS.LL. che il rilascio del decreto di riconoscimento della professione di docente è successivo a un complesso iter procedurale che comporta: la verifica dell’autenticità dei titoli; la valutazione della formazione posseduta, comparata per contenuti e durata con quella italiana; l’accertamento della competenza linguistica necessaria disciplinata dalla circolare ministeriale del 26 settembre 2010, n. 81 che annulla e sostituisce la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; l’accertamento del superamento di eventuali misure compensative somministrate da questa Direzione per differenza di contenuti o di durata di formazione.

In tali casi la scuola, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie, deve limitare il controllo all’accertamento del possesso, da parte della persona interessata, del decreto di riconoscimento adottato dal MIUR, dichiarato nelle domande dalle persone interessate, e alla coerenza tra l’insegnamento richiesto per l’inserimento nelle graduatorie e l’insegnamento o gli insegnamenti riconosciuti dal Miur indicati per esteso nel dispositivo del decreto medesimo.
La scuola non è tenuta ad entrare nel merito della formazione professionale già analizzata dal Miur attraverso le fasi sopra descritte e valutata in sede di Conferenza di servizi, né a richiedere, come avviene, l’equipollenza dei titoli.

Giova ricordare, al riguardo, che l’istituto giuridico dell’equipollenza è cosa ben diversa dall’istituto giuridico del riconoscimento professionale.. L’equipollenza dei titoli di studio accademici conseguiti all’estero, è l’esito della procedura mediante la quale l’Università, il Conservatorio o l’Accademia determina l’equivalenza, a tutti gli effetti giuridici, di un titolo di studio conseguito in un Paese diverso dall’Italia con un determinato titolo presente nell’ordinamento italiano. Il possesso del decreto di equipollenza è titolo utile per l’accesso alla terza fascia. In tali casi, oltre all’equipollenza del titolo deve richiedersi il requisito dell’accertamento della competenza linguistica italiana (terzo comma, art. 9 e D.M. del 13 giugno 2007) che, secondo le disposizioni vigenti impartite con circolare ministeriale. 81 del 26 settembre 2010 che annulla e sostituisce la circolare ministerile n.39 del 21 marzo 2005, è attestata dall’università per stranieri di Perugia o di Siena. Per quanto riguarda, invece, la valutazione dei servizi prestati all’estero si rimanda alla Tab. A del decreto ministeriale 13 giugno 2007.

Si pregano le SS.LL. di volersi attenere a quanto sopra indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo

21 settembre Personale inidoneo

La Nota 12 settembre 2011, Prot. 7121, di trasmissione del Decreto ministeriale 12 settembre 2011, n. 79, proroga al 21 settembre 2011 il termine finale – precedentemente fissato al 14 settembre (Nota 10 agosto 2011, Prot. AOODGPER6626) – per la presentazione all’Ufficio scolastico regionale della domanda di inquadramento in qualità di assistente amministrativo e di assistente tecnico per il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti,  come previsto dall’art. 19, comma 12, della Legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

Nota 13 settembre 2011, Prot. n. AOODGPER 7138

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio III

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

LORO SEDI

 

Oggetto: Utilizzazione delle graduatorie d’istituto del personale docente ed educativo – Precisazioni

 

Si comunica che dal prossimo 16 settembre è prevista la messa in disponibilità per le scuole della funzione di visualizzazione delle graduatorie di circolo e di istituto connessa all’utilizzo della piattaforma Vivi Facile per le convocazioni degli aspiranti.

 

Tale funzionalità è stata nel frattempo migliorata con i suggerimenti pervenuti dalle istituzioni scolastiche che hanno risposto al questionario sull’utilizzo dell’applicazione. In particolare:

 

è stata introdotta la possibilità di indicare la posizione da cui iniziare a scorrere la graduatoria;

è stata introdotta una legenda che chiarisca il motivo dell’eventuale assenza dell’indirizzo e-mail degli aspiranti supplenti;

è stata migliorata la gestione degli errori restituiti dalla piattaforma Vivifacile e degli esiti delle operazioni;

è stata introdotta la richiesta di conferma della ricezione delle e-mail;

è stato realizzato un pdf di riepilogo della convocazione;

è stato introdotto il codice catastale del comune della sede di servizio al fine di consentire l’immediata verifica della possibilità di attribuire un nuovo contratto (la normativa prevede al massimo tre scuole in due comuni diversi);

è stata migliorata la gestione dell’inserimento in coda alla terza fascia in caso di più aspiranti con due rinunce consecutive nella stessa graduatoria.

 

Non è possibile, invece, con gli attuali strumenti, avere conferma della ricezione degli SMS e pertanto non è stato possibile accogliere tale richiesta.

 

La funzione è stata inoltre implementata con la possibilità di effettuare tramite Vivifacile anche le supplenze fino a dieci giorni nelle scuole dell’infanzia e primarie.

 

La visualizzazione delle graduatorie dalla predetta data del 16 settembre prospetta le nuove graduatorie di prima fascia valide per il triennio 2011/14 mentre, considerato che è prevista per il 28 ottobre la data finale di rilascio delle nuove graduatorie di seconda e terza fascia, ripropone, sino alla fine del mese di ottobre, le precedenti graduatorie di seconda e terza fascia.

 

Durante tale periodo, pertanto, i dirigenti scolastici attribuiranno, nei casi previsti, supplenze a titolo definitivo nei riguardi degli aspiranti attinti dalla prima fascia di graduatorie e supplenze in attesa dell’avente titolo ex art.40 della legge n.449/97 nei riguardi degli aspiranti inclusi nelle graduatorie di seconda e terza fascia.

 

E’ facoltà del supplente in servizio a titolo provvisorio, nominato in base alle graduatorie del precedente biennio, lasciare la supplenza in atto per accettarne altra di qualsiasi tipologia propostagli sulla base delle nuove graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il corrente triennio 2011-2014.

 

Nel caso di supplenze conferite sulla base delle precedenti graduatorie, eventuali comportamenti sanzionabili non producono effetti sulle nuove graduatorie valide per il triennio 2011-2014.

 

Dalla data di acquisizione delle nuove graduatorie di seconda e terza fascia valide per il triennio 2011/14 cesseranno i contratti in attesa dell’avente titolo che saranno sostituiti dai normali contratti a pieno titolo con data certa di termine servizio. Nei casi in cui la data di rientro del titolare ecceda di pochi giorni (inferiori a 10) il momento di entrata in vigore delle nuove graduatorie, resta nella facoltà dei dirigenti scolastici lasciare in servizio il precedente supplente al fine del completamento dell’ulteriore breve periodo di supplenza.

 

Si ritiene, inoltre, di richiamare la particolare attenzione di codesti Uffici nella gestione di quei posti che, in sede di attribuzione di incarichi a tempo indeterminato, sono stati accantonati per i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento in posizione utile per l’assunzione in ruolo in virtù di Ordinanze cautelari la cui esecuzione è stata disposta dal Commissario ad acta. In pari numero e corrispondenza di tali posti interi e cattedre accantonati non dovranno essere disposte supplenze per scorrimento delle vigenti graduatorie ad esaurimento ma per le corrispondenti sedi residuate dalle predette operazioni dovrà essere data tempestiva comunicazione ai competenti dirigenti scolastici affinchè sui relativi posti siano disposte assunzioni dalle graduatorie di circolo e di istituto mediante contratti in attesa dell’avente titolo la cui cessazione è connessa alla risoluzione delle singole vertenze.

 

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Luciano Chiappetta

 

Nota 1 settembre 2011, Prot. n. AOODGPER 6900

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale del personale scolastico – Uff.IV e Uff.V

 

Nota 1 settembre 2011, Prot. n. AOODGPER 6900

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-

Dipartimento per la Funzione Pubblica –

Servizio Relazioni Sindacali

Corso Vittorio Emanuele II, 116

00186 ROMA

 

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze –

Dipartimento della Ragionerai Generale dello Stato –

IGOP – Uff. XII

Via XX Settembre, 97

00187 ROMA

 

Oggetto: Assegnazione del personale scolastico nelle istituzioni scolastiche in più plessi e/o sedi.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot. n. DFP 0040466 P-4.17.1.14, ha lasciato a questa Amministrazione l’opportunità di procedere alla stipulazione dell’accordo sulla mobilità annuale per i soli aspetti relativi alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie, non ammettendo a certificazione le disposizioni del CCNI afferenti a materie rientranti nel novero delle prerogative datoriali. Infatti, sulla base delle osservazioni svolte dal DFP con la suddetta nota, le materie di cui agli artt. 4 e 15 (assegnazione del personale nei circoli o istituti articolati in più plessi e/o sedi) sono state sottratte alla contrattazione integrativa, trattandosi di materie da ricondurre alla podestà datoriale.

Come è noto le OO.SS. convocate per la stipula dell’ipotesi di contratto per la parte ammessa a certificazione, non hanno ritenuto di sottoscrivere l’accordo nel senso e con i limiti indicati dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

In relazione alle suaccennate circostanze, questa Amministrazione, al fine di assicurare il corretto e regolare avvio dell’anno scolastico in ossequio a quanto previsto dall’art. 40 comma 3 ter del D.L.vo 165/01 come modificato dal D.L.vo 150/09, ha provveduto ad emanare apposita Ordinanza Ministeriale n. 64/2011 che ha disciplinato le procedure delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie.

Nell’imminenza dell’avvio dell’anno scolastico 2011/12 si rende, altresì, necessario, nelle more della definitiva sottoscrizione del contratto integrativo, fornire istruzioni, nelle more della definitiva sottoscrizione del contratto integrativo per l’assegnazione del personale nelle istituzioni scolastiche costituite in più plessi e/o sedi per assicurare una uniformità di comportamento da parte dei dirigenti scolastici, cui spetta il compito di assegnazione del predetto personale ai plessi e alle sedi staccate.

Il dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di circolo o di istituto ed conformemente al piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti assegna i docenti di scuola primaria e infanzia ai plessi e i docenti di I e II grado alle succursali in base ai seguenti criteri:

 

1. Il rispetto della continuità educativo – didattica dovrà essere considerato obiettivo prioritario.

Pertanto tutti i docenti hanno diritto di permanere nel plesso in cui operano, fatto salvo il prioritario utilizzo dei docenti specialisti di lingua nei plessi sprovvisti di docenti specializzati per le ore necessarie a garantire l’insegnamento della seconda lingua a tutti gli alunni aventi titolo in base alla normativa vigente.

 

2. Nell’assegnazione ai plessi, al fine di assicurare il miglior andamento del servizio scolastico, si terrà conto anche delle specifiche competenze professionali dei docenti (es. conoscenza della lingua inglese in assenza di altri docenti specializzati), in coerenza con quanto previsto dalla progettazione didattico–organizzativa elaborata nel piano dell’offerta formativa, anche sulla base delle opzioni manifestate dai singoli docenti.

 

3. Il rispetto dei precedenti commi 1 e 2 non impedisce ai singoli docenti di presentare domanda di assegnazione ad altri plessi. Ogni docente infatti ha diritto di essere collocato nel plesso richiesto, compatibilmente con il numero dei posti non occupati in base ai precedenti commi e fatto salvo la necessità di assicurare l’insegnamento della lingua inglese .

 

4. Le domande di assegnazione ad altro plesso e/o succursale, dovranno essere inviate alla direzione dell’istituto, in tempo utile per il completamento delle operazioni prima dell’inizio delle lezioni.

 

5. I docenti che assumono servizio per la prima volta nell’istituto, potranno presentare domanda di assegnazione al singolo plesso e/o succursale, per i posti vacanti dopo le sistemazioni dei docenti già appartenenti all’organico del precedente anno scolastico.

 

6. In caso di concorrenza di più domande sul medesimo posto o in caso di perdita di posti nel plesso o scuola, l’individuazione sarà disposta nel rispetto della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata all’OM n. 64/2011 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente per l’anno scolastico in corso.

 

7. Le assegnazioni saranno disposte secondo le seguenti fasi:

a. Assegnazione dei docenti che garantiscono l’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria;

b. Assegnazione dei docenti che permangono nello stesso plesso;

c. Assegnazione dei docenti che hanno fatto domanda di essere assegnati ad un plesso scolastico;

d. Assegnazione dei docenti che entrano a far parte dell’organico funzionale dell’istituto per la prima volta;

 

8. I docenti possono presentare motivato reclamo al dirigente scolastico entro cinque giorni dalla pubblicazione all’albo della scuola del provvedimento di assegnazione.

Il dirigente scolastico, su richiesta degli interessati, assegna il personale ATA alle sedi associate, alle succursali e ai plessi sulla base dei seguenti criteri:

1) mantenimento della continuità nella sede occupata nel corrente anno scolastico;

2) maggiore anzianità di servizio;

3) disponibilità del personale stesso a svolgere specifici incarichi previsti dal CCNL;

4) le domande di assegnazione ad altro plesso, succursale o sede associata, dovranno inviate alla direzione dell’istituto, prima dell’inizio delle lezioni.

5) Il personale ATA può presentare motivato reclamo al dirigente scolastico entro cinque giorni dalla pubblicazione all’albo della scuola del provvedimento di assegnazione.

 

Le predette operazioni saranno oggetto di informativa sindacale ai sensi dell’art. 6 del CCNL – comparto scuola

 

Il Direttore Generale

F.to Luciano Chiappetta

 

Nota 31 agosto 2011, Prot. n. AOOODGPER 6705/bis

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico

Ufficio III

 

Ai Direttori Generali

degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

 

Oggetto: Precisazioni sulle assunzioni a tempo indeterminato: personale docente ed educativo

 

Si fa seguito alla circolare n.73 del 10 agosto u.s., relativa alle assunzioni a tempo indeterminato del personale scolastico per l’a.s. 2010/2011 e 2011/2012 ed alla nota prot.. 6705 del 24 agosto 2011 con la quale sono state fornite precisazioni sull’argomento, per dare, con la presente, ulteriori indicazioni.

 

Ai posti eventualmente lasciati liberi, per rinuncia, da personale nominato in ruolo entro il 31 di agosto, sui contingenti relativi agli aa.ss. 2010/11 e 2011/12, si applica quanto previsto dal Punto 14 -Allegato A alla C.M. n.73 del 10 agosto c.a..

 

I posti accantonati per i docenti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento, in posizione utile per l’assunzione in ruolo, in virtù di Ordinanze cautelari la cui esecuzione è stata disposta dal Commissario ad acta, sono resi alle assunzioni nel caso in cui il docente destinatario dell’accantonamento abbia ottenuto il ruolo ad altro titolo o abbia optato per l’assunzione dalle Graduatorie 2011/12.

 

Le assunzioni in ruolo, nel rigoroso rispetto dei contingenti assegnati, non possono essere in numero superiore al totale dei posti vacanti e disponibili. L’assegnazione della sede provvisoria dei neo assunti può essere effettuata anche su posti disponibili fino al 30 giugno qualora gli stessi siano stati lasciati liberi da personale di ruolo utilizzato o in assegnazione provvisoria su posti vacante e disponibili.

 

Fermo restando, il rispetto del numero complessivo di assunzioni stabilito a livello provinciale dal D.M. n.74/2011, qualora residuino delle disponibilità per mancanza di aspiranti in talune graduatorie, le stesse devono essere assegnate ad altre graduatorie in cui siano presenti aspiranti ed ovviamente posti vacanti e disponibili.

 

PER IL DIRETTORE GENERALE

f.to Bianca Artigliere