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Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577

Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577
(GU n.229 del 20-8-1982)

Approvazione  del  regolamento concernente l'espletamento dei servizi
di prevenzione e di vigilanza antincendi.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  2,  primo comma, della legge 18 luglio 1980, n. 406,
che   prevede  l'emanazione  delle  disposizioni  intese  a  regolare
l'espletamento  dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi, da
assolversi  dai  vari organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
ai  sensi  delle  leggi 27 dicembre 1941, n. 1570, 13 maggio 1961, n.
469  e  26  luglio  1965,  n. 966, nonche' del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
  Sentite  le  competenti commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 luglio 1982;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

                              Decreta:

  E'  approvato  l'annesso regolamento concernente l'espletamento dei
servizi  di  prevenzione e vigilanza antincendi, vistato dal Ministro
proponente.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 29 luglio 1982

                               PERTINI

                                                  SPADOLINI - ROGNONI
                                                             DI GIESI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 agosto 1982
  Atti di Governo, registro n. 41, foglio n. 30

Titolo I
FINALITA’ E CARATTERISTICHE GENERALI

 REGOLAMENTO CONCERNENTE "NORME SUI SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI" 
    IN ESECUZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 18 LUGLIO 1980, N. 406 

                               Art. 1. 
                       Obiettivi e competenze 
  La prevenzione incendi costituisce servizio di  interesse  pubblico
per il conseguimento di obiettivi di sicurezza  della  vita  umana  e
incolumita' delle persone  e  di  tutela  dei  beni  e  dell'ambiente
secondo criteri applicativi uniformi nel territorio nazionale. 
  Il   servizio   di   prevenzione   incendi   costituisce    compito
istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
                               Art. 2. 
                             Definizione 
  Per "prevenzione  incendi"  si  intende  la  materia  di  rilevanza
interdisciplinare,  nel  cui  ambito  vengono   promossi,   studiati,
predisposti e sperimentati misure, provvedimenti, accorgimenti e modi
di azione intesi ad evitare, secondo le norme  emanate  dagli  organi
competenti, l'insorgenza di un incendio e a limitarne le conseguenze.
                               Art. 3. 
           Principi di base e misure tecniche fondamentali 
  Per  il  conseguimento  delle  finalita'  perseguite  dal  presente
decreto del  Presidente  della  Repubblica  si  provvede,  oltre  che
mediante  controlli,  anche  mediante  norme  tecniche  che   vengono
adottate   dal   Ministero   dell'interno   di   concerto   con    le
amministrazioni di volta in volta interessate. 
  Le  predette  norme,  fondate  su  presupposti   tecnicoscientifici
generali  in  relazione  alle  situazioni  di  rischio   tipiche   da
prevenire, dovranno specificare: 
    1)  misure,  provvedimenti  e  accorgimenti  operativi  intesi  a
ridurre   le   probabilita'   dell'insorgere   dell'incendio    quali
dispositivi,  sistemi,  impianti,   procedure   di   svolgimento   di
determinate operazioni atti ad influire sulle  sorgenti  d'ignizione,
sul materiale combustibile e sull'agente ossidante; 
    2) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi atti a limitare
le   conseguenze   dell'incendio   quali   sistemi,   dispositivi   e
caratteristiche costruttive, sistemi per le vie d'esodo  d'emergenza,
dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili; 
    3) apprestamenti  e  misure  antincendi  predisposti  a  cura  di
titolari di attivita' comportanti  notevoli  livelli  di  rischio  ai
sensi di quanto fissato dall'art. 2, comma c), della legge 13  maggio
1961, n. 469.
                               Art. 4. 
Collegamenti con le normative antinfortunistiche e  con  il  Servizio
                         sanitario nazionale 
  Nel rispetto delle attribuzioni assegnate in via primaria ad  altri
enti e organismi, la prevenzione incendi si esplica, ai  sensi  degli
articoli 36 e 37 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
aprile 1955, n.  547,  anche  nel  settore  della  prevenzione  degli
infortuni sul lavoro e  concorre  al  conseguimento  degli  obiettivi
specificati nella legge 23 dicembre 1978,  n.  833,  sull'istituzione
del Servizio sanitario nazionale. 
  In tale ambito, con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto
con i Ministri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale,
saranno determinati il ruolo, le  competenze  e  i  collegamenti  del
servizio di prevenzione incendi del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco, al fine del coordinamento dell'azione svolta da uffici statali
con quelli regionali, a norma dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975,
n.   382,   e   con   organismi,   pubblici   o   privati,   operanti
istituzionalmente nelle materie indicate al primo comma.
                               Art. 5. 
              Collegamenti con organismi internazionali 

  Nell'ambito delle direttive generali del Ministro dell'interno,  il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco coordina la propria  azione  nel
settore della prevenzione  incendi  in  conformita'  alle  iniziative
della   Comunita'   economica   europea   e   di   altri    organismi
internazionali, al fine preminente  di  armonizzare  le  prassi  e  i
criteri informatori nazionali con quelli comunitari o internazionali,
anche mediante sistematici  scambi  di  conoscenze  e  di  esperienze
rivolte al progresso e all'aggiornamento del settore medesimo.
                               Art. 6. 
                Collegamenti con organismi nazionali 

  Il  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  oltreche'   con   i
collegamenti di cui al  precedente  art.  5,  programma,  coordina  e
sviluppa  l'attivita'  di  prevenzione  incendi  nei   suoi   aspetti
interdisciplinari mediante  la  piu'  ampia  collaborazione  con  gli
organismi nazionali competenti in materia, anche attraverso seminari,
riunioni,  iniziative  didattiche,  esercitazioni   e   dimostrazioni
pratiche.
                               Art. 7. 
                         Attivita' formative 

  ((1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
della difesa civile promuove la formazione del  personale  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonche'  la  verifica  dei  risultati
conseguiti, e la diffusione della cultura  in  materia  di  sicurezza
antincendi, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione,
collegamenti con le istituzioni,  le  strutture  scolastiche,  quelle
universitarie, anche internazionali, e la comunita' scientifica. 
  2. In  relazione  alle  esigenze  connesse  all'espletamento  delle
attivita' in materia di prevenzione incendi  dei  tecnici  dipendenti
delle altre amministrazioni dello Stato, dei liberi professionisti  e
degli addetti ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro, il  Corpo
nazionale  dei  vigili   del   fuoco,   anche   attraverso   apposite
convenzioni, definisce i contenuti e le modalita' per lo  svolgimento
dell'attivita' formativa, a pagamento, in materia.  Le  attivita'  di
cui al presente comma sono svolte nei confronti delle Forze armate  a
seguito di richiesta dell'Amministrazione della difesa. 
  3. Le attivita' didattiche e quelle di cui al comma 2  sono  svolte
dalla Direzione centrale  per  la  formazione  del  Dipartimento  dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e dalle
strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco.  La
Direzione  centrale  per  la  prevenzione  e  la  sicurezza  tecnica,
fornisce le indicazioni attinenti alle esigenze e agli obiettivi  del
servizio di prevenzione incendi.))

Titolo II
SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI

                               Art. 8. 
                  Attivita' di prevenzione incendi 

  Il servizio di prevenzione incendi comprende le seguenti  attivita'
fondamentali: 
    organizzazione  e  programmazione  centrale  e   periferica   del
servizio; 
    predisposizione di norme generali  e  specificazioni  tecniche  e
procedurali; 
    studio, ricerca, sperimentazione e prove su materiali, strutture,
impianti, apparecchiature, ecc.; 
    designazione in organi collegiali centrali e periferici,  interni
o esterni all'Amministrazione dell'interno; 
    esame di progetti di costruzioni e di installazioni industriali e
civili; 
    accertamenti sopraluogo (visite tecniche).
                               Art. 9. 
                  Competenze degli organi centrali 

  Oltre alle competenze previste  dalle  vigenti  disposizioni,  agli
organi centrali  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  sono
attribuite, in materia di prevenzione incendi, le seguenti funzioni: 
    a) organizzazione generale e  coordinamento  delle  attivita'  di
prevenzione incendi; 
    b) rapporti, nel settore, con gli altri organi del Corpo; 
    c)  prospettazione  di  esigenze  e  trasmissione   di   elementi
conoscitivi sulle norme di prevenzione incendi  al  comitato  di  cui
all'art. 10; 
    d) coordinamento degli adempimenti connessi  agli  interventi  da
esplicare nel settore del Servizio sanitario nazionale, ai sensi  del
precedente art. 4; 
    e)   organizzazione    e    aggiornamento    dell'attivita'    di
documentazione, statistica e  informazione  inerenti  la  prevenzione
incendi; 
    f)  organizzazione  dell'attivita'  di  segreteria  del  comitato
centrale tecnico-scientifico.
                              Art. 10. 
  Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi 

  ((1. Il primo comma dell'articolo 10  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, concernente la  composizione
del comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi,
e'sostituito dal seguente: 
  "1.  E'  istituito,  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  il
comitato   centrale   tecnico-scientifico    per    la    prevenzione
incendi,avente i compiti indicati nell'articolo 11 e cosi' composto: 
    a) ispettore generale capo del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco, che lo presiede; 
    b) direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza  tecnica,
vicepresidente; 
    c) tre dirigenti scelti fra i direttori regionali dei vigili  del
fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile; 
    d) un dirigente della Direzione centrale per la prevenzione e  la
sicurezza tecnica; 
    e) un dirigente della Direzione centrale  per  l'emergenza  e  il
soccorso tecnico; 
    f) un dirigente della Direzione centrale per la formazione; 
    g) tre dirigenti scelti fra i comandanti provinciali  dei  vigili
del fuoco; 
    h) un dirigente della carriera  prefettizia  dell'ufficio  affari
legislativi del Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del  soccorso
pubblico e della difesa civile; 
    i) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile; 
    l) un rappresentante del Ministero delle attivita' produttive; 
    m) un rappresentante del Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali; 
    n) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio; 
    o) un rappresentante del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti; 
    p) un rappresentante del Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali; 
    q) un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro; 
    r)  due  esperti  delle  istituzioni  scientifiche  universitarie
designati dal  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
    s) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche; 
    t)  quattro  esperti  designati  rispettivamente   dai   consigli
nazionali degli ordini e dei collegi professionali  degli  ingegneri,
degli architetti, dei geometri e dei periti industriali; 
    u) un esperto dell'organizzazione sindacale dei  dirigenti  dello
Stato maggiormente rappresentativa sul piano nazionale; 
    v)  tre  esperti  delle  organizzazioni  sindacali   maggiormente
rappresentative sul piano nazionale; 
    z)  quattro  esperti  delle  confederazioni  dell'industria   del
commercio,   dell'agricoltura   e   dell'artigianato,    maggiormente
rappresentative sul piano nazionale; 
    aa)  un  esperto  dell'associazione   nazionale   delle   imprese
assicuratrici (ANIA); 
    bb) un esperto della "piccola industria"; 
    cc) un esperto della "proprieta' edilizia".)) 
  Per ogni componente titolare del comitato  e'  nominato  un  membro
supplente. 
  Il comitato dura in carica tre anni e i componenti  possono  essere
riconfermati. 
  Il componente che, senza giustificato motivo,  non  interviene  per
tre  sedute  consecutive,  viene  dichiarato  decaduto  e  ne   viene
richiesta la tempestiva sostituzione. 
  COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37. 
  Funge da segretario un funzionario del Corpo nazionale  dei  vigili
del fuoco.
                              Art. 11. 
Competenze  del  comitato   centrale   tecnico-scientifico   per   la
                         prevenzione incendi 

  Il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi
provvede: 
    a) all'elaborazione e all'aggiornamento delle  norme  tecniche  e
procedurali in materia di prevenzione incendi in armonia  con  quanto
stabilito nel decreto di cui all'art. 4, secondo comma; 
    b) a fornire il necessario  apporto  tecnico-scientifico  per  la
elaborazione delle  norme  di  prevenzione  incendi  interessanti  le
macchine, gli impianti e le attrezzature soggetti ad omologazione  di
cui al penultimo comma dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1978,  n.
833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale; 
    c) ad esprimere  pareri  su  questioni  e  problemi  inerenti  la
prevenzione incendi; 
    d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37)); 
    e) a richiedere agli organi del Corpo l'effettuazione  di  studi,
ricerche e progetti nella specifica materia. 
  Nell'espletamento delle proprie  attribuzioni  il  comitato  potra'
articolarsi in gruppi di lavoro. 
  Per determinati settori di competenza e per un tempo limitato  alle
esigenze di elaborazione e  di  aggiornamento  di  particolari  norme
tecniche, il comitato puo'  avvalersi  dell'opera  di  esperti  o  di
rappresentanti di enti e organismi diversi  da  quelli  indicati  nel
precedente art. 10. 
  All'emanazione delle norme e delle specifiche tecniche, elaborate e
aggiornate  dal  comitato   centrale   tecnico-scientifico   per   la
prevenzione  incendi  si  provvede  mediante  decreti  del  Ministero
dell'interno con l'eventuale concerto di altri Ministeri interessati. 
  Il comitato, all'inizio di ogni anno, formula il programma generale
della propria attivita' concernente i compiti al medesimo attribuiti,
nonche' una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
                              Art. 12. 
           Attivita' di studio, ricerca e sperimentazione 

  ((1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
della difesa civile, attraverso  la  competente  Direzione  centrale,
cura la promozione e l'attuazione degli studi, della  ricerca,  della
sperimentazione e della  normazione  nel  settore  della  prevenzione
incendi, ivi compresa  la  cooperazione  con  altri  istituti,  enti,
aziende, anche di rilievo internazionale,  che  operano  nel  settore
della ricerca.  La  Direzione  centrale  competente  adotta,  per  le
predette  finalita',  specifici  programmi  annuali   e   pluriennali
sottoposti all'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco. 
  2. Le attivita' di studio, ricerca e sperimentazione  promosse  dal
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile concorrono a fornire  elementi  tecnico-scientifici  da
porsi a base dei  fondamenti  attuativi  della  prevenzione  incendi,
relativamente  alla  sicurezza  delle  opere,   dei   prodotti,   dei
macchinari, degli  impianti,  delle  attrezzature  e  dei  luoghi  di
lavoro, in armonia con le disposizioni comunitarie.))
                              Art. 13. 
                         Esame dei progetti 

  I competenti organi  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco
provvedono, ai sensi dell'art. 37 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, all'esame preventivo dei  progetti
delle aziende e lavorazioni elencate nelle tabelle A e B del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26  maggio  1959,  n.  689,   per
l'accertamento della rispondenza dei  progetti  stessi  alle  vigenti
norme o, in mancanza, ai  criteri  tecnici  di  prevenzione  incendi,
tenendo presenti le finalita'  ed  i  principi  di  base  di  cui  al
precedente art. 3  e  le  esigenze  funzionali  e  costruttive  degli
insediamenti, delle attivita', degli impianti, ecc. 
  Il motivato parere in merito all'esame preventivo dei progetti deve
essere comunicato agli interessati entro il termine di novanta giorni
dalla  data  di  presentazione  della   richiesta   corredata   della
prescritta documentazione ovvero dalla data di perfezionamento  della
richiesta medesima. 
  Le  norme  tecniche  di  prevenzione  e  le  osservazioni  generali
formulate sui progetti, nonche' i  pareri  espressi  in  materia  dai
competenti organi sono comunicati ai sindaci ai  fini  di  tutti  gli
interventi,  gli  adeguamenti  anche  regolamentari,  e  i  necessari
adempimenti da disporre nell'ambito di competenza.
                              Art. 14. 
                           Visite tecniche 

  Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto anche
conto di quanto verra' stabilito  nel  decreto  di  cui  all'art.  4,
provvede  agli  accertamenti  sopraluogo  presso   gli   insediamenti
industriali e  civili,  gli  impianti  e  le  attivita'  soggetti  al
controllo di prevenzione incendi al fine di valutare  direttamente  i
fattori di rischio, verificare la rispondenza alle norme e ai criteri
tecnici di prevenzione incendi e l'attuazione  delle  prescrizioni  e
degli obblighi a carico dei responsabili delle attivita'  soggette  a
controllo. 
  Gli accertamenti sopraluogo possono essere effettuati: 
    a) su richiesta degli  interessati  per  procedere  al  controllo
dell'osservanza delle prescrizioni impartite in  sede  di  esame  dei
progetti delle nuove attivita'  e  dei  nuovi  impianti  soggetti  ai
controlli stessi; 
    b) su richiesta dei soggetti interessati, a norma di legge,  alla
sicurezza antincendi, al fine  del  controllo  dell'osservanza  delle
norme di prevenzione incendi per le attivita' in esercizio; 
    c)  per  procedere  al  controllo  di  situazioni  di  potenziale
pericolo segnalate o comunque rilevate; 
    d) per procedere a controlli "a campione", in base a disposizioni
da emanarsi da parte degli organi tecnici  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco. 
  Per insediamenti industriali e  impianti  di  tipo  complesso  e  a
tecnologia avanzata, gli accertamenti sopraluogo sono  effettuati  da
una commissione composta da tre esperti  in  materia,  designati  dal
comitato tecnico regionale di cui all'art. 20. 
  Di detta  commissione  deve  far  parte  un  componente  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
                              Art. 15. 
                    Adempimenti di enti e privati 

  Gli  enti  e  i  privati  sono  tenuti  a  richiedere  ai   comandi
provinciali dei vigili del fuoco: 
    1) l'esame dei  progetti  di  nuovi  insediamenti  industriali  e
civili soggetti al controllo di prevenzione incendi o dei progetti di
modifiche o ampliamenti di quelli esistenti; 
    2) le visite per il controllo dell'esecuzione delle  prescrizioni
impartite; 
    3) le  visite  periodiche  secondo  le  modalita'  stabilite  dal
decreto di cui agli articoli 2 e 4 della legge  26  luglio  1965,  n.
966; 
    4) le visite di collaudo  ad  impianto  o  costruzione  ultimati,
prima dell'inizio delle lavorazioni per le attivita'  indicate  nelle
tabelle A e B del decreto del Presidente della Repubblica  26  maggio
1959, n. 689, ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente  della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; 
    5) ((NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37)). 
  Le richieste di approvazione dei progetti e quelle delle visite  di
controllo  di  cui  sopra  debbono  essere   inoltrate   al   comando
provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio e  debbono
essere corredate dalla  idonea  documentazione  tecnico  illustrativa
necessaria. In particolare, per insediamenti industriali  e  impianti
di tipo complesso e a tecnologia avanzata, le  richieste  di  cui  al
presente comma debbono essere corredate anche di studi  analitici  di
sicurezza e di affidabilita' degli impianti di processo e dei sistemi
di protezione. 
  Dopo il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui  al
successivo art. 17,  il  responsabile  dell'attivita'  e'  tenuto  ad
osservare e a far osservare le limitazioni, i divieti e,  in  genere,
le condizioni di esercizio indicate nel certificato stesso. 
  Il responsabile dell'attivita' per la quale e' stato rilasciato  il
certificato di prevenzione incendi e' altresi'  tenuto  a  curare  il
mantenimento dell'efficienza dei sistemi,  dei  dispositivi  e  delle
attrezzature espressamente finalizzati alla prevenzione incendi. 
  Le determinazioni dei comandanti provinciali dei vigili  del  fuoco
sono atti definitivi.
                              Art. 16. 
                   Compiti dei comandi provinciali 

  I  comandi  provinciali  dei  vigili  del  fuoco  provvedono   alla
organizzazione  ed  al  funzionamento  del  servizio  di  prevenzione
incendi. 
  A tal fine essi adegueranno la propria organizzazione interna  alle
esigenze della migliore funzionalita' del servizio, anche mediante la
programmazione   del   controllo   delle   attivita'   con    sistemi
meccanizzati, secondo criteri stabiliti  dagli  organi  centrali  del
Corpo. 
  Accertata con le modalita' di cui all'art. 14, la osservanza  delle
norme di prevenzione incendi, i comandi provinciali  dei  vigili  del
fuoco rilasciano il "certificato di prevenzione incendi"  di  cui  al
successivo art. 17 anche per insediamenti industriali e  impianti  di
tipo complesso  e  a  tecnologia  avanzata,  sentito  il  parere  del
comitato tecnico regionale di cui all'art. 20. 
  Qualora  dai  controlli  effettuati,  venga  invece  accertata   la
inosservanza di norme o la alterazione delle preesistenti  condizioni
di sicurezza, i comandi provinciali dei vigili del fuoco comunicano i
propri  rilievi  all'autorita'  comunale  e  alle   altre   autorita'
competenti, ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.
                              Art. 17. 
                 Certificato di prevenzione incendi 

  ((1. Il certificato di  prevenzione  incendi  attesta  il  rispetto
delle prescrizioni previste  dalla  normativa  di  prevenzione  degli
incendi e la  sussistenza  dei  requisiti  di  sicurezza  antincendio
richiesti. 2. Il certificato di  cui  al  comma  1  e'  rilasciato  a
conclusione del procedimento di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e alle altre disposizioni vigenti,
fermo restando quanto  previsto  dalle  prescrizioni  in  materia  di
prevenzione  incendi  a  carico  dei  soggetti   responsabili   delle
attivita' ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e  della
documentazione tecnica richiesta.))
                              Art. 18. 
                  Procedure di prevenzione incendi 

  Ai fini  dell'approvazione  di  un  progetto  o  del  rilascio  del
certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei  vigili
del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle  valutazioni  direttamente
eseguite, possono avvalersi, nei casi  previsti  dalla  legge  e  dai
regolamenti,  di  certificazioni  rilasciate  da  enti  e  laboratori
legalmente  riconosciuti  o  da  professionisti  iscritti  agli  albi
professionali. 
  L'esito degli accertamenti  sopraluogo  svolti  dal  personale  del
Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  deve  essere  formalizzato  a
mezzo  di  apposito  verbale  da  acquisire  agli  atti  del  comando
provinciale. 
  Nella fase preliminare di progettazione i comandi  provinciali  dei
vigili del fuoco potranno valutare le proposte dei  professionisti  e
degli  operatori  privati  per  la  individuazione  delle   soluzioni
tecniche  piu'  idonee  a  garantire  le  condizioni   di   sicurezza
antincendio.
                              Art. 19. 
        Competenze degli ispettori regionali o interregionali 

  Gli ispettori regionali o interregionali: 
    a) coordinano  l'attivita'  di  prevenzione  incendi  nell'ambito
della regione di competenza, ai fini di assicurare l'uniformita'  dei
criteri applicativi delle  norme  e  delle  disposizioni  procedurali
emanate dagli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei  vigili
del fuoco; 
    b)  avanzano  proposte  e  suggerimenti  desunti  in  base   allo
svolgimento del servizio di prevenzione incendi in sede  regionale  e
suscettibili di applicazione su scala nazionale; 
    c) presiedono i comitati tecnici regionali di cui  al  successivo
art. 20; 
    d) procedono all'esame, dal  punto  di  vista  della  prevenzione
incendi, dei progetti di realizzazione,  ampliamento  o  modifica  di
installazioni od impianti di particolare rilevanza o che  presentino,
per le tecnologie adottate, alti livelli di rischio, per i successivi
adempimenti, sentito in proposito  il  parere  del  comitato  tecnico
regionale e secondo quanto sara' previsto dalla direttiva CEE; a  tal
fine i progetti dovranno essere corredati anche di studi analitici di
sicurezza e di affidabilita' degli impianti di processo e dei sistemi
di protezione; 
    e) esprimono motivato parere agli  organi  tecnici  centrali  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulle istanze di deroga  di  cui
all'art. 21; 
    f) ai  sensi  dell'art.  107,  secondo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, possono far parte
di organismi tecnici consultivi delle regioni che  trattano  problemi
connessi con la applicazione di norme di prevenzione incendi, secondo
le norme regionali che ne disciplinano la composizione. 
  Con decreto del Ministro dell'interno,  su  proposta  degli  organi
tecnici centrali del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  sara'
provveduto a determinare  l'elenco  delle  attivita'  demandate,  per
l'esame, agli ispettori regionali o interregionali.
                              Art. 20. 
Comitato  tecnico  regionale  o  interregionale  per  la  prevenzione
                               incendi 

  Presso  l'ufficio  dell'ispettore  regionale  o  interregionale  e'
istituito, con decreto del Ministro dell'interno, un comitato tecnico
regionale o interregionale per la prevenzione incendi, con il compito
di esprimere pareri  sui  progetti  delle  installazioni  o  impianti
concernenti le attivita' di cui all'art. 19 e designare  gli  esperti
della  commissione  incaricata   di   effettuare   gli   accertamenti
sopraluogo per gli insediamenti industriali e gli  impianti  di  tipo
complesso e a tecnologia avanzata di cui all'art. 14. 
  Il comitato e' composto dei seguenti membri: 
    un ispettore regionale o interregionale competente per territorio
con funzione di presidente; 
    tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco
della regione, di cui almeno due con funzioni di comandante; 
    un ispettore del lavoro designato dall'ispettorato regionale  del
lavoro; 
    un rappresentante dell'ordine degli ingegneri della provincia  in
cui ha sede l'ispettorato regionale o interregionale. 
  Per l'esame delle questioni connesse a  competenze  delle  regioni,
puo' essere chiamato a far parte  del  comitato  un  esperto  tecnico
designato dalla regione. 
  In aggiunta a ciascun componente titolare del comitato e'  nominato
anche un membro supplente. 
  Il comitato puo' avvalersi a  titolo  consultivo,  per  particolari
problemi, di tecnici aventi specifiche competenze. 
  Funge  da  segretario  un  dipendente  dell'ispettorato   regionale
designato dall'ispettore.
                              Art. 21. 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37))
                              Art. 22. 

  Fino a quando non entreranno in vigore le  norme  e  specificazioni
tecniche di cui all'art. 11 del presente  decreto,  si  applicano  le
norme  e  i  criteri  tecnici  in  materia  di  prevenzione   incendi
attualmente in vigore. 
  Salvo quanto  specificamente  previsto  dal  presente  decreto,  le
attivita' soggette, ai fini della prevenzione incendi,  al  controllo
dei competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  sono
quelle elencate nelle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente
della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689  e  nell'elenco  allegato  al
decreto ministeriale 16  febbraio  1982,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98, con le periodicita' indicate  nel
decreto ministeriale medesimo.
                              Art. 23. 

  Con successive norme regolamentari si provvedera' a determinare una
nuova ed organica disciplina delle  procedure  per  l'attuazione  del
servizio di vigilanza, in armonia  con  gli  indirizzi  del  presente
regolamento  e  a  completo  adempimento  della  previsione  espressa
dall'art. 2, primo comma, della legge 18 luglio 1980, n. 406. 
                      Il Ministro dell'interno 
                               ROGNONI

Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518

Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518
(in GU 6 giugno 1967, n. 143)

Regolamento per l’applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica.

 

E’ approvato l’unito regolamento per l’esecuzione delle norme contenute nel titolo III del proprio precedente decreto 11 febbraio 1961, n. 264, concernente i servizi di medicina scolastica.

 

Titolo I

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

 

 

 

Art. 1.

 

A tutti i servizi di vigilanza igienica e di assistenza sanitaria scolastica, nell’ambito della provincia, sovraintende il medico provinciale, che li coordina d’intesa col provveditore agli studi, con il quale, è prescritto almeno un incontro annuale nel mese di settembre.

 

Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, nell’ambito del territorio comunale o consorziale il servizio di medicina scolastica in tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, dipende dall’ufficiale sanitario che ne promuove e coordina l’organizzazione e il funzionamento, previa intesa con i dirigenti degli istituti scolastici.

 

 

 

     Art. 2.

 

Il servizio di medicina scolastica comprende la profilassi, la medicina preventiva, la vigilanza igienica, il controllo dello stato di salute di ogni scolaro e si avvale della collaborazione della scuola nell’educazione igienico-sanitaria.

 

Le prestazioni sanitarie di medicina preventiva e d’urgenza, nell’ambito dei servizi della medicina scolastica, agli alunni e al personale della scuola sono gratuite.

 

Fermo restando il disposto dell’art. 12, comma terzo e quarto del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, i servizi di medicina scolastica utilizzano convenientemente le prestazioni degli istituti e dei centri che operano nel comune per finalità assistenziali gratuite.

 

Le amministrazioni comunali e consorziali provvedono, alla occorrenza, a stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per i servizi specialistici necessari, allorché non siano realizzabili nella sfera operativa della medicina scolastica.

 

 

 

     Art. 3.

 

I comuni, i consorzi di comuni o le amministrazioni provinciali, nell’ambito della rispettiva competenza in materia di edilizia scolastica, sono tenuti a provvedere i locali idonei per il servizio di medicina scolastica. Nei casi nei quali risulti impossibile disporre di idonei locali, può provvedersi mediante unità ambulatoriali mobili.

 

Spetta ai comuni di provvedere alle relative attrezzature nei modi che saranno stabiliti nel regolamento comunale di cui all’art. 10.

 

Gli enti pubblici ed i privati gestori di scuole hanno analogo obbligo nei rispettivi istituti.

 

 

 

     Art. 4.

 

I locali da adibirsi ad ambulatori debbono ricavarsi di regola dall’edificio scolastico. Soltanto in casi particolari di difficoltà ambientali preesistenti potrà essere autorizzato dall’ufficiale sanitario l’esercizio ambulatoriale della medicina scolastica fuori del detto edificio purché in sede propria, distinta da altri servizi di medicina sociale.

 

 

 

     Art. 5.

 

L’amministrazione provinciale, promuovendo e sollecitando la partecipazione anche di enti pubblici sanitari operanti nell’ambito della provincia può integrare o istituire i servizi di medicina scolastica, principalmente quelli specialistici di cui all’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, quando i comuni soli, o riuniti in consorzio, per qualsiasi motivo non possono provvedere idoneamente.

 

Ai servizi di medicina scolastica si applicano le disposizioni dell’art. 92, secondo comma e seguenti, del testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265).

 

Contro i provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi del comma precedente è ammesso ricorso al Ministro per la sanità, che decide sentito il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato.

 

 

 

     Art. 6.

 

L’autorità sanitaria comunale concorda con le autorità scolastiche, con gli enti pubblici o i privati gestori di scuole o istituti le disposizioni circa la scelta e l’uso dei locali da adibirsi ai servizi di medicina scolastica.

 

Gli ufficiali sanitari devono tener conto delle esigenze didattiche prospettate dalle autorità scolastiche prima di adottare provvedimenti che incidano sul funzionamento della scuola.

 

Il medico provinciale e il provveditore agli studi risolvono di concerto i conflitti che possono derivare dalla contemporaneità dell’azione sanitaria con quella scolastica in modo che sia evitato ogni irrazionale turbamento delle funzioni scolastiche e di quelle sanitarie.

 

Il medico provinciale, d’intesa col provveditore agli studi promuove le iniziative dirette allo sviluppo dell’educazione sanitaria da attuarsi nelle scuole ed istituti della provincia, e può avvalersi dell’opera dei centri di educazione sanitaria.

 

A tal fine, al principio di ogni anno scolastico, il medico provinciale invia le opportune istruzioni e direttive agli ufficiali sanitari tenendone informato il provveditore agli studi.

 

 

 

Titolo II

 

 

 

MEZZI PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

 

 

 

     Art. 7.

 

Gli ambulatori di medicina scolastica devono essere costituiti almeno da due locali di cui uno adibito alle visite e uno alla attesa.

 

Gli ambulatori debbono essere mantenuti in condizioni costanti di funzionalità ed essere attrezzati in modo idoneo per consentire una efficace azione diagnostica e l’esecuzione di interventi di medicina preventiva nella forma più adatta e più ampia possibile, nonchè la prestazione di eventuali soccorsi d’urgenza da parte del medico scolastico e del personale sanitario ausiliario.

 

L’idoneità dei locali e delle attrezzature deve essere riconosciuta dall’ufficiale sanitario, il quale provvede al controllo dei materiali tecnici in dotazione e alla custodia dei verbali di consegna e di riconsegna dei materiali stessi da parte dei sanitari addetti.

 

Il medico provinciale vigila sull’azione svolta dagli ambulatori scolastici, e propone, ove occorra, il completamento e miglioramento delle attrezzature.

 

 

 

     Art. 8.

 

Presso la sala di visita medica saranno tenuti costantemente aggiornati dal medico scolastico:

 

a) il registro delle visite effettuate;

 

b) il registro delle vaccinazioni, rivaccinazioni ed altre operazioni immunitarie eseguite nelle scuole;

 

c) il registro delle disinfezioni e disinfestazioni;

 

d) il registro inventario dell’arredamento e dello strumentario.

 

Debbono pure essere custoditi dal medico scolastico in apposito armadio a chiave, i documenti soggetti a segreto professionale e d’ufficio e particolarmente:

 

1) le cartelle sanitarie scolastiche individuali del tipo prescritto dal Ministero della sanità;

 

2) i rapporti delle indagini domiciliari;

 

3) i risultati degli accertamenti diagnostici;

 

4) gli atti d’ufficio, ivi comprese la corrispondenza intercorsa con i familiari e con i sanitari curanti e le note scambiate con il capo dell’istituto o direttore della scuola e con gli insegnanti.

 

Le cartelle sanitarie con annessa documentazione seguono, con le cautele suindicate, il passaggio di classe e di scuola degli alunni e devono essere conservate dopo la cessazione della frequenza.

 

 

 

Titolo III

 

 

 

PERSONALE SANITARIO E AUSILIARIO E SUE ATTRIBUZIONI

 

 

 

     Art. 9.

 

Il personale avente attribuzioni specifiche nel servizio di medicina scolastica è costituito oltre che dall’ufficiale sanitario:

 

a) da un medico scolastico o da più medici scolastici di cui uno responsabile dell’andamento del servizio;

 

b) da personale sanitario ausiliario, costituito da assistenti sanitarie visitatrici, infermiere professionali, vigilatrici di infanzia;

 

c) dal direttore sanitario di istituti pediatrici di ricovero e di cura pubblici o privati, quando egli assuma la funzione del medico scolastico per l’esistenza di scuole interne.

 

Il personale suindicato stabilirà e manterrà stretti contatti con il capo dell’istituto scolastico o direttore della scuola e con il personale dagli stessi dipendente per le necessarie intese di collaborazione e di armonizzazione del servizio sanitario con quello scolastico.

 

 

 

     Art. 10.

 

Il comune o il consorzio stabilisce nei propri regolamenti di igiene le norme relative all’organizzazione dei servizi di medicina scolastica, secondo le disposizioni generali del presente regolamento; determina inoltre il numero dei medici scolastici occorrenti per il servizio generico e specialistico e del personale sanitario ausiliario, anche in relazione alle scuole speciali e alle classi differenziali e ne stabilisce, a norma degli articoli seguenti, la posizione giuridica e il trattamento economico.

 

Le disposizioni aggiuntive ai regolamenti predetti dovranno essere emanate entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

In casi di inadempienza, su richiesta del medico provinciale, sarà provveduto a norma delle vigenti disposizioni stabilite dalla legge comunale e provinciale.

 

 

 

     Art. 11.

 

Nei comuni o consorzi con popolazione superiore a 30.000 abitanti o capoluoghi di provincia e relativi consorzi e negli altri comuni o consorzi che non intendono avvalersi della facoltà concessa dal secondo comma dell’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, saranno di norma adibiti al servizio medico scolastico, almeno un medico scolastico generico per ogni 2000 alunni o frazione superiore a 1000 e almeno una unità di personale sanitario ausiliario per ogni 1000 alunni o frazione superiore a 500, anche in relazione alla dislocazione territoriale della scuola.

 

I comuni, i consorzi di comuni, o in via sostitutiva o integrativa, le province provvedono ad assicurare il fabbisogno di personale medico generico e specialistico:

 

1) mediante l’istituzione di posti di organico per le rispettive categorie o specializzazioni;

 

2) mediante il conferimento di incarichi a medici liberi professionisti, che non comportino rapporto di pubblico impiego;

 

3) mediante la stipulazione di apposite convenzioni con enti ed istituti pubblici che svolgono attività di carattere sanitario, sempre che tali convenzioni rientrino nei rispettivi fini istituzionali. Nelle convenzioni saranno precisati gli obblighi, le modalità e le condizioni per il regolare svolgimento del servizio.

 

Nelle stesse forme previste dal precedente comma si provvede nei riguardi del personale sanitario ausiliario.

 

 

 

     Art. 12.

 

Gli incarichi nei servizi di medicina scolastica generica dovranno essere conferiti mediante pubblico concorso per titoli a medici in possesso di uno o più titoli fra quelli sotto indicati in ordine di preferenza:

 

a) servizio di ruolo prestato in qualità di medico scolastico generico o di ufficiale sanitario o di medico dipendente dal Ministero della sanità;

 

b) servizio di ruolo in qualità di direttore, aiuto od assistente presso istituti di igiene o di pediatria o di puericultura;

 

c) servizio di ruolo prestato quale medico addetto ai servizi sanitari delle regioni, delle province e dei comuni o gestiti da istituzioni ed enti pubblici che espletano istituzionalmente e specificamente assistenza sanitaria per l’infanzia;

 

d) servizio di ruolo prestato in ospedali di 1ª, 2ª e 3ª categoria od in cliniche universitarie;

 

e) docenza in igiene, in medicina e igiene scolastica, in pediatria, in puericultura;

 

f) specializzazione in medicina scolastica, igiene, pediatria, puericultura;

 

g) servizio di medico condotto di ruolo o servizio non di ruolo di medico scolastico;

 

h) servizio non di ruolo nei posti indicati nelle lettere a), b), c), d), g);

 

i) idoneità conseguita in precedenti concorsi per i posti di cui alle lettere a), b), c), d);

 

l) specializzazione in branche di malattie sociali;

 

m) altri incarichi o servizi professionali compreso l’insegnamento scolastico;

 

n) titoli di studio vari conseguiti posteriormente alla laurea;

 

o) pubblicazioni e altri lavori scientifici.

 

Per gli incarichi nei servizi di medicina scolastica specialistica, i servizi prestati ed i titoli devono intendersi riferiti alle singole specializzazioni.

 

 

 

     Art. 13.

 

L’assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale medico di ruolo dei servizi di medicina scolastica generica e specializzata svolti dai comuni, dai consorzi e dalle province, salvo quanto disposto dal presente regolamento, sono disciplinati dalle norme delle leggi e dei relativi regolamenti concernenti il personale medico degli uffici sanitari comunali e consorziali o quello assunto dalle province per i servizi di assistenza, di vigilanza igienica e di profilassi, istituiti stabilmente nelle province.

 

Si applicano altresì ai medici scolastici generici e specialisti di ruolo le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico previsto per i medici di ruolo degli uffici sanitari comunali e consorziali o assunti stabilmente dalle province, contenute nei regolamenti degli enti locali indicati nel comma precedente, salvo le norme che per speciali esigenze saranno emanate dagli enti medesimi per i servizi specialistici.

 

 

 

     Art. 14.

 

Nei concorsi a posti di medico scolastico generico di ruolo sono da prendere in considerazione, secondo l’ordine di preferenza sottoindicato, i seguenti titoli:

 

a) servizio di ruolo prestato in qualità di medico scolastico generico o di ufficiale sanitario o di medico dipendente dal Ministero della sanità;

 

b) servizio di ruolo in qualità di direttore, aiuto od assistente presso istituti di igiene o di pediatria o di puericultura;

 

c) servizio di ruolo prestato quale medico addetto ai servizi sanitari delle regioni, delle province e dei comuni o gestiti da istituzioni ed enti pubblici che espletano istituzionalmente e specificamente assistenza sanitaria per l’infanzia;

 

d) servizio di ruolo prestato in ospedali di 1ª, 2ª e 3ª categoria o in cliniche universitarie;

 

e) docenza in igiene, in medicina e igiene scolastica, in pediatria, in puericultura;

 

f) specializzazione in medicina scolastica, igiene, pediatria, puericultura;

 

g) servizio di medico condotto di ruolo o servizio non di ruolo di medico scolastico;

 

h) servizio non di ruolo nei posti indicati nelle lettere a), b), c), d), g);

 

i) idoneità conseguita in precedenti concorsi per i posti di cui alle lettere a), b), c), d);

 

l) specializzazione in branche di malattie sociali;

 

m) altri incarichi o servizi professionali compreso l’insegnamento scolastico;

 

n) titoli di studio vari conseguiti posteriormente alla laurea;

 

o) pubblicazioni e altri lavori scientifici.

 

 

 

     Art. 15.

 

Al concorso pubblico per il posto di medico scolastico specialista di ruolo possono partecipare coloro che oltre a possedere i requisiti richiesti per l’assunzione di personale medico scolastico generico, siano provvisti del titolo di libera docenza, o di specializzazione, o di servizio continuativo ininterrotto della durata di almeno due anni prestato in cliniche universitarie o in reparti specialistici di ospedali o presso altri enti assistenziali, inerente al posto messo a concorso.

 

 

 

     Art. 16.

 

Nei concorsi di medico scolastico specialista di ruolo sono da prendere in esame, secondo l’ordine di preferenza sottoindicato, i seguenti titoli:

 

a) servizio di medico scolastico specialista di ruolo concernente la specialità relativa al posto messo a concorso;

 

b) servizio di ruolo prestato in ospedali e cliniche universitarie in reparti della specialità relativa al posto messo a concorso;

 

c) docenza nella specialità del posto messo a concorso;

 

d) servizio di ruolo di medico scolastico generico o di ufficiale sanitario o di medico addetto agli uffici o servizi sanitari degli enti territoriali, o in posti dei ruoli dei medici della sanità pubblica, o servizio non di ruolo di medico scolastico specialista della specialità del posto messo a concorso;

 

e) specializzazione nella branca relativa al posto messo a concorso;

 

f) servizio di ruolo di medico condotto e servizio di ruolo prestato in ospedali di 1ª, 2ª e 3ª categoria o in cliniche universitarie;

 

g) docenza in igiene, in medicina e igiene scolastica, in pediatria, in puericultura;

 

h) specializzazione in igiene, in medicina e igiene scolastica, in pediatria, in puericultura;

 

i) specializzazione in branche di malattie sociali;

 

l) altri incarichi e servizi professionali compreso l’insegnamento scolastico;

 

m) titoli di studio vari conseguiti posteriormente alla laurea;

 

n) pubblicazioni e altri lavori scientifici.

 

 

 

     Art. 17.

 

Le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico scolastico generico di ruolo dei comuni o dei consorzi o delle province, nominate dalle rispettive amministrazioni, hanno la stessa composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico addetto rispettivamente agli uffici sanitari dei comuni o ai servizi di assistenza, vigilanza igienica e profilassi istituiti stabilmente nella provincia, salve la sostituzione del professore universitario di ruolo o fuori ruolo di clinica medica o patologia medica con un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di clinica pediatrica o di puericultura.

 

Le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico scolastico specialista di ruolo per i comuni e i consorzi di comuni sono composte come segue:

 

a) dal sindaco o dal presidente del Consorzio che la presiede;

 

b) da due professori universitari di ruolo o fuori ruolo, uno dei quali di igiene e l’altro della specialità inerente ai posti messi a concorso, scelti dal consiglio comunale;

 

c) da un funzionario medico appartenente ai ruoli del Ministero della sanità, designato dal medico provinciale;

 

d) dall’ufficiale sanitario, capo dell’ufficio sanitario comunale.

 

Le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico scolastico specialista di ruolo per la provincia sono composte come segue:

 

a) dal presidente della giunta provinciale o da un suo delegato che la presiede;

 

b) da due professori universitari di ruolo o fuori ruolo, scelti dall’amministrazione provinciale, dei quali uno di igiene e uno della specialità inerente ai posti messi a concorso;

 

c) da un funzionario medico appartenente ai ruoli del Ministero della sanità designato dal medico provinciale;

 

d) da un medico dipendente provinciale, scelto dalla amministrazione provinciale.

 

Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell’ente che bandisce il concorso esercita le funzioni di segretario.

 

 

 

     Art. 18.

 

Per i concorsi a posti di medico scolastico generico di ruolo l’esame consiste in una prova pratica, due prove scritte e una orale e versate sulle seguenti materie:

 

1) Prova pratica:

 

esame clinico pediatrico di un infermo.

 

2) Prove scritte:

 

a) etiologia; epidemiologia; diagnosi e profilassi delle malattie infettive, di quelle parassitarie e di quelle di origine alimentare; accertamenti di medicina preventiva; patologia infantile; fisiopatologia dello sviluppo fisico e psichico; elementi di diagnostica delle malattie e anomalie degli organi di senso e dell’apparato dentario;

 

b) igiene generale e igiene speciale della scuola e dello scolaro.

 

3) Prova orale:

 

a) nozioni di clinica e patologia pediatrica;

 

b) le materie delle prove scritte;

 

c) ginnastica correttiva; educazione fisica e sport; assistenza parascolastica; educazione sanitaria;

 

d) legislazione sanitaria italiana con particolare riguardo a quella relativa ai servizi di medicina scolastica; conoscenza dei programmi didattici per la parte attinente all’igiene; elementi di legislazione scolastica, con particolare riguardo alla scuola d’obbligo ed all’assistenza scolastica;

 

e) nozioni di statistica demografica e in particolare di statistica sanitaria.

 

I programmi particolareggiati per le singole prove sono stabiliti con decreto del Ministro per la sanità, sentito il parere del Ministro per la pubblica istruzione.

 

 

 

     Art. 19.

 

Per i concorsi a posti di medico scolastico specialista di ruolo l’esame consiste in una prova pratica, due prove scritte e una prova orale e verte sulle seguenti materie:

 

1) Prova pratica:

 

esame clinico di un infermo con speciale riguardo alle malattie o anomalie attinenti la specialità del posto messo a concorso.

 

2) Prove scritte:

 

a) igiene generale e igiene speciale della scuola e dello scolaro;

 

b) prevenzione delle malattie sociali con particolare riguardo alla specialità del posto messo a concorso;

 

3) Prova orale:

 

a) le materie delle prove scritte;

 

b) nozioni di clinica e patologia della specialità del posto messo a concorso;

 

c) legislazione sanitaria italiana con particolare riguardo a quella relativa ai servizi di medicina scolastica; conoscenza dei programmi didattici per la parte attinente all’igiene; elementi di legislazione scolastica, con particolare riguardo alla scuola dell’obbligo ed all’assistenza scolastica;

 

d) nozioni di statistica demografica e in particolare di statistica sanitaria.

 

I programmi particolareggiati per le singole prove sono stabiliti dal Ministro per la sanità sentito il parere del Ministro per la pubblica istruzione.

 

 

 

     Art. 20.

 

Il personale sanitario ausiliario da adibire al servizio medico scolastico deve essere in possesso dei rispettivi diplomi specifici, disciplinati dalla legge 19 luglio 1940, n. 1098.

 

Le norme dei pubblici concorsi per l’assunzione in posti di ruolo di tale personale sono contenute nei regolamenti dei singoli enti.

 

Nei casi di intervento integrativo o sostitutivo delle province, le rispettive amministrazioni integrano il regolamento sanitario in analogia a quanto stabilito negli articoli precedenti e nei precedenti commi.

 

 

 

     Art. 21.

 

L’ufficiale sanitario secondo le istruzioni e disposizioni impartite dal medico provinciale, d’intesa col provveditore agli studi, stabilisce con il capo della scuola o dell’istituto le modalità di svolgimento e gli orari dei servizi sanitari generici e specialistici, in modo che le lezioni non subiscano intralcio e risulti bene armonizzata l’attività sanitaria con quella scolastica.

 

 

 

     Art. 22.

 

Per la tutela della salute dell’igiene nelle scuole o negli istituti di educazione e di istruzione il medico scolastico provvede a:

 

sottoporre a visita medica preliminare all’inizio dell’anno scolastico, tutti i soggetti, allo scopo di accertare gli eventuali impedimenti ad una normale frequenza scolastica;

 

selezionare gli alunni che abbisognino di più approfonditi accertamenti;

 

visitare accuratamente almeno una volta nel corso dell’anno gli alunni frequentanti, allo scopo di controllarne lo sviluppo psico-fisico;

 

eseguire visite straordinarie o periodiche ai soggetti che richiedono speciale osservazione ed a quelli che lasciano la scuola definitivamente o che passano ad altre scuole ed istituti;

 

avviare a visita specialistica presso idonee istituzioni i soggetti che hanno bisogno di particolari accertamenti al fine di proporne l’eventuale assegnazione alle scuole speciali, alle classi differenziali o a centri e istituzioni particolari di cura e di rieducazione. [1]

 

E’ altresì compito del medico scolastico, nell’ambito delle sue attribuzioni, di collaborare con i dirigenti scolastici, con gli insegnanti, con le famiglie e con i centri medico-psico-pedagogici, al fine sia di ottenere il miglior rendimento scolastico degli alunni, sia di evitare loro o limitare le cause di affaticamento mentale.

 

La stessa collaborazione sarà posta in atto per promuovere o coordinare le iniziative più idonee per lo svolgimento di ogni attività di educazione sanitaria, secondo i programmi e le istruzioni della superiore autorità sanitaria.

 

 

 

     Art. 23.

 

In ordine alla vigilanza igienica il medico scolastico, coadiuvato dall’assistente sanitaria, controlla che siano mantenuti in ordine e in efficienza i locali, gli arredamenti, le attrezzature e gli impianti di illuminazione, di riscaldamento e di ventilazione.

 

Vigila sulla pulizia personale degli alunni, in stretta collaborazione con il corpo insegnante, si accerta che sia fatto uso conveniente e assiduo delle docce ed esercita la vigilanza sulle condizioni di pulizia dei servizi igienici.

 

Svolge altresì opera assidua di sorveglianza sui locali di cucina e annessi e sulle suppellettili, sulle provviste di generi alimentari, sul rispetto delle tabelle dietetiche, sulla confezione e distribuzione della refezione scolastica, nonchè sui requisiti igienici di qualsiasi cibo o bevanda distribuiti, sotto qualunque forma, nelle scuole o negli istituti.

 

Quando le condizioni degli edifici o dei locali adibiti a sede di scuola o di istituti educativi, o lo stato dei servizi igienici, o delle attrezzature, o degli impianti suddetti si presentino con strutture e caratteri contrastanti con quelli prescritti dalle norme sulla edilizia scolastica o siano, oltreché disadatti, antigienici e di nocumento per gli alunni frequentanti, il medico scolastico ne rende edotto l’ufficiale sanitario che è tenuto a darne immediata comunicazione al direttore della scuola o al capo dell’istituto, al sindaco, al medico provinciale e al provveditore agli studi.

 

Per le esigenze di ordinaria manutenzione dei locali, impianti e servizi, l’ufficiale sanitario rende edotta l’autorità comunale o provinciale.

 

 

 

     Art. 24.

 

Per quanto concerne i rapporti con il personale insegnante ed i familiari degli alunni, i medici scolastici devono:

 

concordare con il personale direttivo della scuola i giorni e l’ora del ricevimento dei familiari degli alunni;

 

prendere contatti, tramite la direzione della scuola o dell’istituto e, ove occorra, anche direttamente, con i familiari degli alunni, per chiedere o riferire notizie relative alla salute degli stessi;

 

tenere costantemente informato il personale direttivo della scuola, di ogni evenienza di carattere igienico sanitario, fornendo pareri su qualunque quesito che comunque interessi l’igiene scolastica e la salute somato-psichica dello scolaro.

 

Ad analogo compito informativo è tenuto il personale direttivo della scuola nei confronti del medico scolastico.

 

 

 

     Art. 25.

 

I medici scolastici hanno il compito di:

 

curare la compilazione dei dati statistici;

 

inviare mensilmente all’ufficiale sanitario una relazione sull’azione svolta comprensiva di:

 

a) notizie statistiche concernenti il genere e il numero delle visite effettuate e gli accertamenti specialistici e di laboratorio; i colloqui ed i rapporti con i familiari degli alunni;

 

b) classificazione degli esiti;

 

c) rilievi epidemiologici;

 

d) eventuali interventi di profilassi immunitaria o chemioantibiotica;

 

e) prestazioni di pronto soccorso;

 

f) attività di educazione sanitaria;

 

g) proposte ritenute opportune ai fini di un miglioramento dell’azione di medicina scolastica;

 

h) riepilogo del registro dei materiali di consumo con il carico e lo scarico del mese.

 

Analogo adempimento sarà assolto dai direttori sanitari degli istituti pediatrici di ricovero e di cura, responsabili dei servizi di medicina scolastica.

 

 

 

     Art. 26.

 

L’ufficiale sanitario in una propria relazione da inviare al medico provinciale e al provveditore agli studi alla fine di ciascun trimestre scolastico, riepilogherà le relazioni dei medici scolastici, formulando eventuali proposte e prospettando le iniziative necessarie per il potenziamento e il miglioramento dei servizi.

 

 

 

     Art. 27.

 

Il personale ausiliario coadiuva i medici scolastici secondo le specifiche competenze e provvede in particolare a:

 

predisporre l’occorrente per le visite mediche;

 

assistere i medici durante la visita ed eseguire le indagini e le eventuali prescrizioni profilattiche da essi disposte;

 

compilare e aggiornare le cartelle sanitarie scolastiche;

 

segnalare gli inconvenienti igienici ovunque si manifestino nell’ambito scolastico;

 

collaborare al mantenimento dei contatti con il personale insegnante, con le famiglie e con l’ufficio d’igiene;

 

coadiuvare nell’attività di educazione sanitaria svolta dai medici e dal corpo insegnante.

 

 

 

     Art. 28.

 

Il servizio di medicina scolastica può essere svolto anche nei periodi di chiusura delle scuole durante l’anno scolastico attraverso l’attività ambulatoriale e le prestazioni di istituto, in favore della popolazione scolastica iscritta.

 

Nel periodo di vacanza estiva i servizi sanitari scolastici funzionano all’occorrenza per le attività connesse con l’invio dei fanciulli alle colonie climatiche ovvero per l’assistenza nelle colonie esistenti nell’ambito del territorio comunale.

 

 

 

Titolo IV

 

 

 

ASSISTENZA MEDICO-SCOLASTICA NELLE SCUOLE SPECIALI, CLASSI DIFFERENZIALI, ISTITUTI MEDICO-PSICO-PEDAGOGICI, EDUCATIVI E ASSISTENZIALI.

 

 

 

     Art. 29.

 

Ai sensi dell’art. 11, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, il servizio medico scolastico si estende, sotto la vigilanza dell’ufficiale sanitario, agli istituti scolastici pubblici e privati per ciechi, sordomuti, minorati psichici, affetti da malattie specifiche dell’apparato respiratorio, da malattie dell’apparato cardiovascolare, nonchè ad ogni altra scuola od istituto speciale.

 

 

 

     Art. 30.

 

I soggetti che presentano anomalie o anormalità somato-psichiche che non consentono la regolare frequenza nelle scuole comuni e che abbisognano di particolare trattamento ed assistenza medico-didattica sono indirizzati alle scuole speciali.

 

Nell’eventualità che l’alunno presenti più di una alterazione, si terrà conto, per l’assegnazione alla scuola speciale, della minorazione che consente maggiori possibilità di trattamento.

 

I soggetti ipodotati intellettuali non gravi, disadattati ambientali, o con anomalie del comportamento, per i quali possa prevedersi il reinserimento nella scuola comune sono indirizzati alle classi differenziali.

 

 

 

     Art. 31.

 

Gli insegnanti degli istituti prescolastici, delle scuole elementari, della scuola media e degli altri istituti di educazione ed istruzione, anche su segnalazione delle famiglie, riferiscono al direttore della scuola o al capo dell’istituto i fatti e le osservazioni concernenti gli alunni che presentano le atipie indicate negli articoli precedenti.

 

Il direttore della scuola o il capo dell’istituto ne informa il medico scolastico, il quale, se del caso, sottopone i soggetti ritenuti irregolari alle indagini opportune ed all’eventuale ulteriore periodo di osservazione, per la valutazione, sotto il profilo medico, della necessità di indirizzare i soggetti stessi alle scuole speciali o alle classi differenziali.

 

All’uopo il medico scolastico si avvale della collaborazione dei centri medico-psico-pedagogici, di istituti specializzati e dei medici specialisti.

 

In base all’esito degli accertamenti, l’autorità scolastica competente, presi gli opportuni contatti con le famiglie interessate, procede all’assegnazione dei soggetti alle scuole speciali o alle classi differenziali.

 

Contro il provvedimento dell’autorità scolastica di cui al comma precedente, è ammesso il ricorso da parte della persona che esercita sull’alunno la patria potestà o la tutela o dal direttore dell’istituto di assistenza cui il medesimo è affidato, al medico provinciale, al quale deve essere trasmessa per competenza tutta la documentazione relativa alle indagini eseguite.

 

E’ facoltà del medico provinciale, ai fini del giudizio, di far sottoporre l’alunno a visita medica da parte di un’apposita commissione provinciale dallo stesso nominata.

 

 

 

     Art. 32.

 

La commissione prevista nell’ultimo comma dell’articolo precedente è composta da uno specialista in neuropsichiatria infantile, da un pediatra, da uno specialista della branca medica nella quale è compresa la irregolarità, da un insegnante specializzato in ortofrenia, nonchè dal medico scolastico coadiutore del medico provinciale, incaricato ai sensi dell’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, ove sia stato nominato, ovvero da un funzionario medico addetto all’ufficio del medico provinciale. Questo ultimo componente che funge altresì da segretario della commissione prevista nel precedente articolo, fornisce alla medesima una relazione particolareggiata delle osservazioni riguardanti i singoli casi.

 

In base al giudizio della commissione il medico provinciale adotta il provvedimento definitivo.

 

Per la scuola media di primo grado, restano ferme, per quanto riguarda le classi differenziali, le norme dell’art. 12 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e del relativo regolamento di esecuzione.

 

 

 

     Art. 33.

 

Per ogni alunno assegnato alle scuole speciali, e alle classi differenziali il medico scolastico predispone un fascicolo nel quale sono raccolte le schede con i risultati delle indagini mediche specialistiche, psicologiche, ambientali e con le osservazioni degli insegnanti, unendo altresì, quando intervenuto, il giudizio della commissione di cui all’articolo precedente.

 

I fascicoli seguono gli alunni interessati e sono perciò trasmessi dal medico scolastico con l’indicazione “atti riservati” al capo della scuola o dell’istituto che li accoglie.

 

 

 

     Art. 34.

 

Il trattamento medico specialistico e didattico assume forme diverse a seconda che riguardi l’assistenza medica specializzata o l’assistenza con interventi psico-pedagogici specializzati (didattica differenziale o graduata, psico-terapia di vario tipo o livello, metodi educativi speciali) o l’assistenza sociale volta a ridurre le carenze della famiglia e dell’ambiente in genere.

 

I trattamenti di pertinenza della medicina scolastica sono i seguenti:

 

terapie mediche generali e specifiche;

 

psico-terapia ambulatoriale svolta da centri di medicina psico-pedagogica;

 

trattamenti sociali svolti da assistenti sociali specializzati operanti in seno ai centri di medicina psico-pedagogica;

 

trattamenti in esternato presso le scuole speciali o le classi differenziali;

 

trattamenti in internato presso apposite istituzioni medico-psico-pedagogiche o presso istituti educativo-assistenziali specializzati;

 

ricoveri presso istituti minorili di assistenza psichiatrica o cliniche neuro-psichiatriche.

 

 

 

     Art. 35.

 

Quando sono richieste terapie non realizzabili nella sede scolastica, il medico scolastico ne informa l’ufficiale sanitario e il direttore della scuola o il capo dell’istituto per le istruzioni che gli stessi, di concerto, ritengono di impartire.

 

In base a tali istruzioni il medico scolastico indica ai genitori o a chi esercita la patria potestà, l’istituzione specializzata ove l’alunno potrà essere inviato per ricevere cure appropriate.

 

Quando si rendano necessari trattamenti in internato presso istituzioni medico-psico-pedagogiche o presso istituti di assistenza psichiatrica, il medico scolastico rilascerà ai genitori o a chi per essi la documentazione per la richiesta da rivolgere agli enti interessati ai ricoveri.

 

 

 

     Art. 36.

 

In base ai dati dei medici provinciali, di cui al successivo art. 56, il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione e con quello del lavoro e della previdenza sociale, provvede periodicamente alla edizione di un elenco generale delle istituzioni sanitarie-didattiche secondo la specialità e la dislocazione, in modo che le relative indicazioni possano essere tenute presenti dalle autorità sanitarie e scolastiche.

 

Gli stessi dicasteri di concerto con quello del tesoro predispongono i provvedimenti di coordinamento e di disciplina dell’azione delle istituzioni e dei servizi di assistenza sanitaria scolastica riabilitativa o addestrativa anche per quanto attiene alla preparazione teorico-pratica degli insegnanti destinati alle scuole speciali ed alle classi differenziali; predispongono altresì i provvedimenti per l’organizzazione di nuove istituzioni e di nuovi servizi.

 

Sui provvedimenti concretati si pronuncia la commissione consultiva istituita dal regio decreto 24 maggio 1925, n. 958, modificato dall’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, per l’igiene e l’assistenza scolastica e per la igiene pedagogica.

 

 

 

     Art. 37.

 

La commissione consultiva di cui all’articolo precedente si riunisce almeno due volte l’anno, in aprile e in settembre.

 

Oltre che su quanto previsto nel precedente articolo, la commissione consultiva è sentita in merito all’impostazione dei programmi scolastici dal punto di vista dell’igiene mentale ed ai periodi di riposo.

 

I segretari preparano i lavori della commissione, verbalizzano le decisioni e ne curano la trasmissione ai Ministeri interessati.

 

 

 

     Art. 38.

 

I Ministri per la pubblica istruzione e per la sanità provvedono d’intesa a svolgere, attraverso funzionari ispettivi dei due Ministeri, un’azione combinata di controllo e di accertamento sulla congrua utilizzazione delle scuole speciali e delle classi differenziali e del relativo personale specializzato.

 

 

 

Titolo V

 

 

 

DIFESA CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE

 

 

 

     Art. 39.

 

Il medico scolastico, nel quadro dei compiti di educazione sanitaria, d’intesa con il direttore della scuola o il capo dell’istituto, aggiorna il personale insegnante sui caratteri e sui sintomi principali delle più comuni malattie infettive e diffusive.

 

Sono considerate malattie infettive agli effetti del presente regolamento:

 

a) le malattie elencate nel decreto ministeriale 23 aprile 1940 e nei decreti successivi;

 

b) ogni malattia infettiva che con apposito decreto il Ministero della sanità sottopone alla misura prescritta per le malattie infettive indicate nella lettera a).

 

Agli effetti dell’applicazione delle norme di cui al presente articolo, allo stato di malattia è assimilato lo stato di portatore di agenti patogeni.

 

 

 

     Art. 40.

 

Il medico scolastico denuncia i casi di malattia infettiva che si verificano sia fra gli alunni che fra il personale della scuola e trasmette all’ufficiale sanitario tutte le notizie e le indicazioni che può raccogliere nell’ambito di essa intorno alla persona colpita, ai familiari e a quelle persone che possono costituire mezzo di diffusione della malattia.

 

L’insegnante che rilevi negli alunni segni sospetti di malattia infettiva deve avvertire immediatamente il medico scolastico, o, in sua assenza, il direttore della scuola o il capo dell’istituto.

 

Questi ultimi provvedono all’allontanamento dell’alunno con le cautele necessarie, dandone comunicazione all’ufficiale sanitario.

 

 

 

     Art. 41.

 

Il direttore della scuola o il capo dell’istituto deve informare sollecitamente il medico scolastico o l’ufficiale sanitario di qualunque situazione anormale eventualmente rilevata nella scuola, che a suo giudizio sia riferibile alla diffusione di una malattia infettiva.

 

Il direttore della scuola o il capo dell’istituto curerà anche di comunicare al medico scolastico o all’ufficiale sanitario i casi, di cui sia venuto a conoscenza, di alunni o del personale scolastico che convivono o che siano stati in contatto con infermi di malattie infettive.

 

Gli insegnanti che nelle rispettive classi avvertono le circostanze indicate nei due commi precedenti, hanno obbligo di riferire immediatamente al direttore della scuola o al capo dell’istituto.

 

Quando condizioni epidemiologiche particolari lo consigliano il medico scolastico richiede al direttore della scuola o al capo dell’istituto, i nomi e gli indirizzi degli alunni e del personale scolastico che risultano assenti, al fine di provvedere alle indagini opportune, anche a mezzo di visite domiciliari da parte dell’assistenza sanitaria. Dei risultati della inchiesta, il medico scolastico dà pronta comunicazione per i provvedimenti del caso, all’ufficiale sanitario e al direttore della scuola o al capo dell’istituto.

 

 

 

     Art. 42.

 

Le persone che il medico scolastico ritiene sospette o riconosce affette da malattia infettiva sono allontanate dalla scuola e mantenute lontane fino a quando dura il periodo del contagio.

 

Il medico scolastico comunica il provvedimento di allontanamento al direttore della scuola o al capo dell’istituto che deve disporre per la pronta esecuzione.

 

Con le stesse modalità sono allontanate le persone che risultino conviventi o che siano a contatto con infermi di malattia contagiosa, quando la natura di essa e le circostanze rilevate fanno fondatamente presumere che le persone stesse costituiscano un mezzo di diffusione delle malattie.

 

Nell’adottare il provvedimento di allontanamento il medico scolastico tiene presenti l’età dei soggetti, le mansioni a cui sono adibiti, lo stato di immunità naturale o artificiale, nonchè la possibilità di protezione a mezzo di profilassi chemio-antibiotica.

 

Analoghe misure di profilassi sono disposte direttamente dall’ufficiale sanitario per i casi per i quali gli riceve diretta denuncia.

 

L’alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può esservi riammesso soltanto previa visita di controllo del medico scolastico, ovvero, in assenza di questi, dietro presentazione alla direzione della scuola o dell’istituto di una dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l’idoneità alla frequenza.

 

 

 

     Art. 43.

 

Gli alunni o il personale della scuola colpiti da malattie infettive e coloro che sono stati allontanati perché hanno avuto contatto o sono conviventi con infermi di malattia infettiva, vi sono riammessi solo dietro autorizzazione dell’ufficiale sanitario, o, per sua delega, del medico scolastico, dopo l’accertamento che sia cessato ogni pericolo di contagio.

 

Devono essere osservate le disposizioni in materia di periodi e misure contumaciali emanate dal Ministero della sanità.

 

 

 

     Art. 44.

 

Quando nelle scuole di un comune sia rilevante il numero degli alunni colpiti da malattia infettiva a decorso prolungato, l’autorità sanitaria deve rappresentare la situazione all’autorità scolastica riferendo sulla possibilità di istituire classi speciali e stabilendone le modalità e le condizioni.

 

 

 

     Art. 45.

 

Nell’evenienza di malattie infettive e diffusive, l’ufficiale sanitario, o per sua delega il medico scolastico, dispone se, e con quali sistemi, si debba procedere alla disinfezione e alla disinfestazione degli ambienti scolastici, prendendo nel caso gli opportuni accordi con il direttore della scuola o con il capo di istituto.

 

L’ufficiale sanitario, in conformità alle disposizioni generali concernenti le malattie infettive, determinerà le misure profilattiche e i trattamenti immunizzanti da praticare alle persone.

 

Delle vaccinazioni praticate il medico scolastico deve dare comunicazione all’ufficio sanitario comunale per le necessarie annotazioni.

 

 

 

     Art. 46.

 

Quando entro breve tempo il medico scolastico accerta ripetuti casi di malattia infettiva tra le persone che frequentano la scuola, deve rendere più intensa la vigilanza sanitaria e deve informare giornalmente l’ufficiale sanitario dell’andamento della malattia.

 

Se nonostante l’aumentata vigilanza e le misure prese, i casi di infezione continuano, il sindaco, su conforme richiesta dell’ufficiale sanitario e di intesa con il direttore della scuola o con il capo di istituto per l’attuazione, dispone con propria ordinanza la chiusura della classe o della scuola, per il periodo necessario dando immediata comunicazione del provvedimento al medico provinciale e al provveditore agli studi.

 

L’ufficiale sanitario adotta le misure di risanamento e di disinfezione da eseguire mentre la classe o la scuola è chiusa.

 

Dispone, altresì, a mezzo del medico scolastico, per il controllo sanitario degli alunni ed eventualmente del personale all’atto della riapertura.

 

 

 

     Art. 47. [2]

 

I direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata sono tenuti, all’atto dell’ammissione alla scuola o agli esami, ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni e le rivaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione da parte dell’interessato della relativa certificazione, ovvero di dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni e delle rivaccinazioni predette, accompagnata dall’indicazione della struttura del Servizio sanitario nazionale competente ad emettere la certificazione.

 

Nel caso di mancata presentazione della certificazione o della dichiarazione di cui al comma 1, il direttore della scuola o il capo dell’istituto comunica il fatto entro cinque giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, all’azienda unità sanitaria locale di appartenenza dell’alunno ed al Ministero della sanità. La mancata certificazione non comporta il rifiuto di ammissione dell’alunno alla scuola dell’obbligo o agli esami.

 

E’ fatta salva l’eventuale adozione da parte dell’autorità sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

 

 

 

     Art. 48.

 

Le famiglie di insegnanti, custodi, inservienti e ogni altra persona autorizzata a dimorare nel fabbricato che ospita la scuola, sono sottoposte alle misure sanitarie previste nel presente titolo.

 

Quando si constati fra tali persone un caso di malattia infettiva trasmissibile, il medico scolastico indicherà le disposizioni necessarie ad impedire la diffusione della malattia nella scuola e, ove ne sia il caso, proporrà l’allontanamento temporaneo delle persone dimoranti.

 

 

 

     Art. 49. [3]

 

 

 

     Art. 50.

 

Il personale a qualsiasi titolo facente parte delle scuole e degli istituti di educazione e istruzione e nei confronti del quale siano stati adottati provvedimenti di allontanamento per misure di profilassi, ha facoltà di ricorrere al medico provinciale, il quale provvede a far emettere un giudizio da parte di un collegio medico, che egli appositamente costituisce e presiede.

 

L’interessato può farsi assistere da un medico di fiducia e può esibire qualsiasi prova e documentazione che giudichi utile.

 

L’esito favorevole del giudizio, dichiarato dal collegio e vistato dall’ufficiale sanitario, consente il rientro nella scuola.

 

 

 

Titolo VI

 

 

 

NORME PARTICOLARI PER IL SERVIZIO DI MEDICINA SCOLASTICA NELLE ISTITUZIONI PRESCOLASTICHE E NELLE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIE.

 

 

 

     Art. 51.

 

Tutte le istituzioni pubbliche e private a carattere educativo prescolastico che accolgono per qualsiasi prestazione bambini dai tre ai sei anni di età, sono sottoposte alla vigilanza sanitaria dell’ufficiale sanitario comunale, che la esercita direttamente o attraverso il servizio di medicina scolastica.

 

Nel caso in cui per le suddette istituzioni sia assicurato il controllo e l’assistenza sanitaria dell’opera nazionale per la protezione della maternità e infanzia, il personale medico dipendente svolge la propria attività in accordo con le direttive generali dell’ufficiale sanitario per la parte di competenza.

 

 

 

     Art. 52.

 

Il controllo medico negli istituti a carattere educativo prescolastico deve fondarsi sui princìpi fondamentali della puericultura e deve comprendere in particolare:

 

la valutazione dello sviluppo somatico e psichico;

 

la valutazione di carenze legate allo stato di nutrizione;

 

l’accertamento di eventuali anomalie congenite e di difetti sensoriali.

 

I risultati delle indagini, i giudizi e gli eventuali provvedimenti adottati sono annotati nella cartella sanitaria individuale.

 

Le anomalie, le minorazioni, i difetti o disturbi, in relazione alle loro caratteristiche ed entità, sono valutati per l’assegnazione ad istituzioni speciali.

 

 

 

     Art. 53.

 

La vigilanza sanitaria sull’attività ginnico-sportiva degli alunni iscritti agli istituti di istruzione secondaria spetta ai medici scolastici che, d’intesa con gli insegnanti di educazione fisica, determinano l’idoneità dei soggetti anche in ordine alla possibilità di preparazione per gare sportive.

 

Quando tali soggetti sono selezionati per intraprendere attività agonistiche, devono essere sottoposti al controllo dei centri medico-sportivi dipendenti dalla federazione medico-sportiva italiana.

 

E’ compito altresì dei medici scolastici di provvedere, su richiesta del capo dell’istituto, agli accertamenti sanitari ai fini dell’esonero permanente o temporaneo, totale o parziale, degli alunni che non presentano l’idoneità a frequentare il corso di educazione fisica.

 

I medici scolastici sono tenuti a dare la loro collaborazione per la selezione e l’assistenza degli alunni per i quali sussista l’indicazione a frequentare corsi di ginnastica correttiva.

 

 

 

Titolo VII

 

 

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

 

     Art. 54.

 

L’ufficiale sanitario elabora ed entro il 30 giugno di ogni anno invia all’ufficio del medico provinciale i dati relativi al servizio medico scolastico svolto nell’ambito del rispettivo territorio.

 

I dati debbono riflettere:

 

1) il numero dei medici e del personale sanitario ausiliario addetti al servizio di medicina scolastica;

 

2) il numero delle istituzioni prescolastiche pubbliche e private con il numero delle rispettive sezioni e dei bambini frequentanti;

 

3) il numero delle scuole d’obbligo pubbliche e private con il numero totale delle classi e degli alunni frequentanti;

 

4) notizie sulle classi differenziali, sulle scuole speciali, sugli istituti e centri di trattamento secondo quanto indicato all’articolo seguente;

 

5) notizie sugli interventi di medicina preventiva nelle scuole secondarie superiori con riguardo anche all’attività ginnico-sportiva;

 

6) notizie sull’attività di educazione sanitaria;

 

7) proposte per il completamento e il miglioramento del servizio di medicina scolastica.

 

I dati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6) e 7) debbono essere comunicati anche al provveditore agli studi.

 

 

 

     Art. 55.

 

Le notizie di cui all’art. 54, n. 4), riguardano:

 

a) il numero delle classi differenziali che hanno funzionato nell’anno scolastico;

 

b) il numero delle scuole speciali, distinte secondo i tipi, che hanno svolto attività nello stesso periodo;

 

c) il numero dei centri operanti per ciascuno dei trattamenti indicati nel secondo comma dell’art. 34;

 

d) il numero degli alunni accolti nelle classi differenziali secondo le distinzioni di cui all’art. 30;

 

e) il numero degli alunni accolti nelle scuole speciali distinte secondo i tipi;

 

f) il numero degli alunni avviati a ciascun centro di trattamento;

 

g) il numero dei medici specialisti, di altro personale qualificato e del relativo personale ausiliario assegnati in servizio alle classi differenziali, alle scuole speciali ed ai centri di trattamento;

 

h) i rilievi e le notizie concernenti l’organizzazione e l’efficienza dei servizi;

 

i) il numero degli alunni che non hanno potuto ricevere assistenza sanitario-scolastica specifica per mancanza di centri e scuole speciali nel comune o nella provincia;

 

l) le proposte per il miglioramento ed il completamento delle istituzioni esistenti e per l’eventuale apertura di altre ritenute necessarie.

 

 

 

     Art. 56.

 

Il medico provinciale elabora ed entro il 31 luglio invia al Ministero della sanità e al Ministero della pubblica istruzione i dati concernenti il servizio di medicina scolastica relativi alla rispettiva provincia.

 

 

 

     Art. 57.

 

Per favorire l’impianto e l’iniziale avviamento dei servizi medico-scolastici il Ministero della sanità ha facoltà di concedere contributi finanziari ai comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti ed ai consorzi dei comuni.

 

Il contributo è deciso dal Ministero della sanità su domanda documentata che gli enti interessati devono inoltrare per tramite dell’ufficio del medico provinciale.

 

Nella domanda in duplice copia e in carta legale devono essere esposte le ragioni per le quali l’ente non può far fronte con i propri mezzi alla realizzazione del servizio e deve essere indicato l’ammontare della spesa prevista e la misura del contributo richiesto.

 

 

 

     Art. 58.

 

I contributi di cui al precedente articolo possono essere accordati:

 

a) per l’acquisto di apparecchi e di attrezzature inerenti all’espletamento del servizio;

 

b) per la esecuzione di lavori di adattamento e riparazioni di locali da adibirsi al servizio;

 

c) per i materiali di consumo e per altri oneri che l’ente richiedente assume durante la fase di avviamento del servizio.

 

L’erogazione dei contributi è condizionata alla presentazione oltre che della domanda dei seguenti altri documenti in duplice copia:

 

1) deliberazione superiormente approvata con la quale l’amministrazione istituisce il servizio, approva il relativo piano tecnico finanziario e designa la ditta prescelta per la fornitura per l’esecuzione dei lavori.

 

Nella deliberazione sarà indicato il rappresentante dell’ente autorizzato a inoltrare al Ministero della sanità la domanda del contributo e sarà illustrata convenientemente ogni parte del deliberato;

 

2) dettagliata descrizione dell’attrezzatura occorrente e dei lavori da eseguire per la sistemazione dei locali necessari al servizio con esposizione analitica delle corrispondenti spese;

 

3) preventivi di spesa delle attrezzature, rilasciati dalle ditte prescelte e vistati per la congruità dei prezzi, dal competente ufficio tecnico erariale;

 

4) computo metrico estimativo dei lavori necessari per rendere idonei i locali, vistato dal competente ufficio del genio civile;

 

5) dichiarazione del capo dell’amministrazione, vistata dal prefetto, che l’ente per gli stessi materiali o, rispettivamente per i medesimi lavori, non ha ricevuto o richiesto altri contributi;

 

6) relazione del medico provinciale e giudizio di merito sulla iniziativa dell’ente e sulla opportunità di concedere all’ente un contributo finanziario nella misura richiesta.

 

 

 

     Art. 59.

 

Il Ministero della sanità esaminata la documentazione di cui al precedente articolo decide sull’accoglimento della domanda, sulla misura del contributo e sulle eventuali altre condizioni a garanzia dell’ordinato impiego delle somme.

 

In caso di decisione favorevole, eroga i contributi con un unico provvedimento.

 

 

 

     Art. 60.

 

Sono abrogate le norme del regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1981, in quanto incompatibili con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

 


 

[1]  Comma così modificato dall’art. 93 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del medesimo art. 93.

 

[2]  Articolo così sostituito dall’art. 1 del D.P.R. 26 gennaio 1999, n. 355.

 

[3]  Articolo abrogato dall’art. 93 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del medesimo art. 93.