Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio II
Ai DIRETTORI GENERALI degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Oggetto: Trattenimento in servizio dirigenti scolastici – Istanze.
Si fa seguito alla nota prot. n. AOODGPER.248 del 13/01/2011 concernente il monitoraggio sulle istanze di trattenimento in servizio e si precisa quanto segue.
Fermo restando il potere discrezionale delle SS.LL. in ordine alla valutazione della sussistenza dei requisiti necessari per l’accoglimento delle istanze di cui all’oggetto secondo i criteri dettati con la Direttiva n. 94 del 2009, occorre rispettare i limiti quantitativi alla concessione dei trattenimenti in servizio derivanti dalla futura attivazione della procedura concorsuale di reclutamento dei dirigenti scolastici.
A tal fine, si ritiene opportuno segnalare che l’eventuale accoglimento delle istanze di cui trattasi debba tener conto del numero dei posti da destinare alla procedura concorsuale, determinato secondo i criteri fissati dall’art. 3 c. 2 del D.P.R. 140/2008.
Si fa presente che con nota prot. n. AOODGPER.17127 del 12/11/2009 è stata chiesta l’autorizzazione a bandire il predetto concorso per un contingente complessivo di n. 2.871 posti calcolati con riferimento ai posti vacanti e disponibili al 1° settembre 2010 a cui sono stati sommati, secondo stima previsionale, i posti vacanti e disponibili nel triennio successivo per collocamento a riposo per limite di età maggiorati della percentuale media triennale di cessazioni dal servizio per altri motivi.
Occorre, altresì, precisare che l’art. 9, comma 31, del D.L. 78/2010 convertito con L. n. 122/2010 ha equiparato i trattenimenti in servizio da 65 a 67 anni, previsti dal comma 5 del D.Lgs n. 297/1994, a nuove assunzioni che, pertanto, dovranno essere ridotte in misura pari all’importo del trattamento retributivo derivante dai medesimi trattenimenti.
A tal proposito, si ritiene che la predetta autorizzazione, ai sensi dell’art. 39 della Legge n. 449/1997, costituisca condizione di efficacia della procedura di accoglimento dell’istanza di cui all’oggetto.
Pertanto, la presentazione di tale istanza da parte dei dirigenti scolastici è subordinata al rispetto della procedura autorizzatoria il cui mancato perfezionamento rende priva di effetti la valutazione positiva delle SS.LL.
la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio;
coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio;
la revoca delle istanze di cessazione precedentemente inoltrate;
la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico
Agli UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
Ai DIRIGENTI SCOLASTICI
LORO SEDI
Al Dipartimento Istruzione
della Provincia Autonoma di
TRENTO
Alla Sovrintendenza Scolastica
della Provincia Autonoma di
BOLZANO
All’Intendenza Scolastica per
a Scuola in Lingua Tedesca
BOLZANO
All’Intendenza Scolastica per le
Scuole delle Località Ladine
BOLZANO
Alla Regione Autonoma della Valle d’Aosta
Ass. Istruzione e Cultura
Direzione Personale Scolastico
AOSTA
Oggetto: D.M. n 99 del 28 dicembre 2010.- Cessazioni dal servizio – Trattamento di quiescenza – Indicazioni operative
Si ricorda preliminarmente che, per il 2011, in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243/2004, come novellato dalla legge n. 247/2007, per il personale della scuola i requisiti necessari per l’accesso al trattamento di pensione di anzianità sono 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, ancorché maturati entro il 31 dicembre.
Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti a tale data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione.
L’ulteriore anno necessario per raggiungere la “quota 96” può essere anche ottenuto con frazioni diverse di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).
Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l’attuazione del D.M. in oggetto, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2011.
A) Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A.
Il predetto D.M. n. 99 fissa, all’art. 1, il termine finale dell’11 febbraio 2011 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio. Il medesimo termine dell’11 febbraio 2011 vale anche per coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dall’1/9/2011.
Sempre entro la medesima data dell’11 febbraio 2011 gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, cancellando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.
Il termine dell’11 febbraio 2011 deve essere osservato anche da coloro che chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. Tale richiesta va formulata con unica istanza. Nella medesima istanza gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).
Presentazione delle istanze
Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:
* Il personale docente, educativo ed ATA di ruolo utilizza, dal 12 gennaio all’11 febbraio 2011, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità;
* Il personale non di ruolo, ivi compresi gli incaricati di religione e tutto il personale in carico alle scuole della province di Trento e Bolzano ed a quelle di Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.
Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea.
Dopo l’11 febbraio 2011, le domande presentate tramite il sistema POLIS, laddove non revocate entro la medesima data, sono definitivamente disponibili per i competenti Uffici territoriali degli USR.
Il sistema POLIS va utilizzato, per la comunicazione dei dati necessari, anche da parte di coloro per i quali opera il recesso dell’Amministrazione dal contratto, ai sensi dell’art. 72, commi 7 e 11, della legge 133/2008.
Gestione delle istanze
Si rende necessaria l’emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 bis, decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto ex novo dall’art. 69 del decreto legislativo n. 150 del 2009.
Le cessazioni devono essere convalidate dal SIDI con l’apposita funzione per acquisirne gli effetti in organico di diritto; la convalida deve essere effettuata immediatamente dopo l’11 febbraio e, comunque, non oltre la fine dello stesso mese. Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l’organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.
L’art. 2 del decreto ministeriale in oggetto disciplina i casi di mancata maturazione del diritto alla pensione nei riguardi del personale dimissionario perché privo dei requisiti prescritti; l’accertamento dell’esistenza o meno di tale diritto è di competenza degli Uffici territoriali degli Uffici scolastici regionali. A tal fine i responsabili dei suddetti Uffici dovranno comunicare agli interessati (nel caso non abbiano espressamente indicato nella domanda la volontà di cessare comunque) il mancato conseguimento del diritto alla pensione, nella maniera più celere e comunque non oltre il 31 marzo 2011.
Entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli interessati devono comunicare alla scuola di titolarità o all’Ufficio scolastico territoriale, la volontà di permanere in servizio.
La segreteria scolastica o l’ufficio scolastico dovranno, dal canto loro, annullare la cessazione già inserita al SIDI.
Come negli anni precedenti, gli Uffici scolastici territoriali utilizzano il SIDI per predisporre i prospetti dati di pensione destinati alle competenti sedi INPDAP per la liquidazione del trattamento pensionistico. La funzione SIDI per la predisposizione dei prospetti accederà alla banca dati POLIS per recepire le informazioni contenute nelle domande e sarà alimentata anche dai dati (modalità di accredito e detrazioni fiscali) forniti dal sistema SPT del Ministero dell’Economia e delle Finanze. I prospetti saranno trasmessi per via telematica dal SIDI all’INPDAP.
Applicazione dell’art. 72 comma 7 della legge 133/2008
L’art. 9, comma 31, del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010 ha equiparato i trattenimenti in servizio da 65 a 67 anni, previsti dal comma 5 del D. Lgs 297/94, a nuove assunzioni che, pertanto, dovranno essere ridotte in misura pari all’importo del trattamento retributivo derivante dai medesimi trattenimenti. Per effetto delle succitate disposizioni, i criteri di valutazione delle istanze di permanenza in servizio, dettati con la Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009, devono essere applicati in maniera puntuale e motivata.
Deve essere considerata, con particolare attenzione, la capienza della classe di concorso, posto o profilo di appartenenza, non solo per evitare esuberi, ma anche nell’ottica di non vanificare le aspettative occupazionali del personale precario.
Per quanto riguarda l’apprezzamento delle situazioni di esubero provinciale, deve farsi riferimento non solo agli organici di diritto dell’a.s. 2010-2011, ma anche alla prevedibile evoluzione dei medesimi per l’a.s. 2011.2012.
Accanto alla valutazione dell’esperienza professionale acquisita dal richiedente in specifici ambiti, è opportuno privilegiare coloro che hanno minor numero di anni di anzianità di servizio rispetto a coloro che ne abbiano almeno 35.
Le istanze di trattenimento accolte devono essere comunicate a questa Direzione Generale, da ciascun Ufficio scolastico regionale, divise per classe di concorso, posto o profilo, non oltre l’ 8 aprile 2011, secondo un prospetto che verrà reso successivamente disponibile
La normativa sopra richiamata modifica l’art. 16, comma 1, del D.Lgs 503/92 recepito dall’art. 509 comma 5 del D.Lgs 297/94. Nulla è innovato rispetto ai commi 2 e 3 del medesimo articolo che disciplinano i trattenimenti in servizio per raggiungere il massimo o il minimo ai fini del trattamento di pensione.
Applicazione art. 72 comma 11 della legge 133/2008.
Rimangono validi i criteri stabiliti dalla Direttiva n. 94 sopra richiamata.
Si precisa che la risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, può operare solo se tale anzianità sia stata pienamente raggiunta alla data del 31 agosto 2011.
I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei 40 anni nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.
Per il personale in part-time il compimento dei limite massimo di 40 anni va considerato tenendo presente anche il raggiungimento della misura massima di pensione corrispondente.
B) Cessazione Dirigenti Scolastici dall’1.9.2011
La cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è disciplinata dal C.C.N.L. 15 luglio 2010 dell’area V della dirigenza e, in particolare, dall’art. 12, che fissa al 28 febbraio la data di presentazione delle istanze di dimissioni.
La previsione contrattuale di specifici termini di preavviso, in caso di recesso, fa sì che ad essi non sia più applicabile l’art. 59 comma 9 della legge 449/97, nella parte in cui consente di maturare entro il 31 dicembre dell’anno di cessazione i prescritti requisiti per accedere al pensionamento dal 1° settembre.
Per i Dirigenti scolastici le istanze continuano ad essere presentate in forma cartacea.
Si ribadiscono alcune indicazioni in ordine alle altre specifiche cause di cessazione:
* compimento del 65° anno di età: la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione del limite massimo di età e viene comunicata per iscritto dall’Ufficio scolastico regionale. La cessazione opera a decorrere dal 1° settembre successivo al verificarsi della succitata condizione, tranne i casi in cui sia stata valutata positivamente la domanda di trattenimento in servizio fino a 67 anni secondo i criteri contenuti nella direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009;
* recesso del dirigente: nel caso di specie è richiesto il preavviso. L’Ufficio territoriale competente accerterà la sussistenza del diritto a percepire il trattamento pensionistico e comunicherà agli interessati l’eventuale mancata maturazione di tale diritto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda. In tale ultimo caso gli stessi hanno facoltà di ritirare la domanda di dimissioni entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.
Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente Circolare, che è diramata d’intesa con l’I.N.P.D.A.P – Direzione Centrale Previdenza.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Agli Uffici Scolastici Regionali
Agli Uffici Scolastici territoriali
Alle Istituzioni scolastiche
LORO SEDI
Oggetto: Domande di cessazione dal servizio per l’anno scolastico 2011/2012. – Operazioni propedeutiche. –
Questa Direzione generale ha concordato con l’INPDAP una nuova procedura telematica che permetta la presentazione on line delle istanze di cessazione dal servizio e di accesso al trattamento pensionistico. Tale modalità sostituirà in tutti i casi la presentazione della domanda in formato cartaceo.
Questa procedura è destinata al personale docente, educativo ed ATA di ruolo e sarà attivata per permettere la presentazione delle domande di cessazione aventi decorrenza 1° settembre 2011 e per le quali è di prossima emanazione la relativa circolare.
Per permettere l’accesso a questa nuova funzionalità web, della cui disponibilità verrà data tempestiva comunicazione, è comunque necessario che l’interessato sia registrato nelle “Istanze on line”.
L’operazione di registrazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso l’istituzione scolastica di servizio, viene effettuata, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, secondo le procedure indicate nell’apposita sezione dedicata, “Presentazione Istanze on line – registrazione”, presente nel sito internet di questo Ministero all’indirizzo www.istruzione.it/web/istruzione/home.
I dirigenti scolastici sono pregati di informare il personale interessato dei contenuti della presente nota.
Oggetto: Art. 12 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, in legge 122/2010 – Interventi in materia di trattamento di fine servizio e di fine rapporto
Oggetto: Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009 concernente l’applicazione dell’art. 72 della Legge n. 133 del 6 agosto 2008, come sostituito dall’art. 17, comma 35 novies del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102
Allo scopo di dare riscontro a quesiti limitatamente al personale dirigente scolastico, pervenuti anche per le vie brevi, relativamente ad alcuni contenuti della nota di questa Direzione Generale prot. n. AOODGPER.1053 del 29.1.2010, pari oggetto, alla quale si fa riferimento, si rappresenta quanto segue.
Il punto 2) Applicazione comma 7 dell’art. 72, così come il punto 1) non è applicabile al personale dirigente scolastico per il quale la Direttiva n. 94 ha esaurientemente dettato i criteri di applicazione.
Tanto premesso, corre l’obbligo di rammentare che la Legge 23.10.1992, n. 421, riferita alla generalità dei dipendenti civili dello stato, i cui contenuti sono stati integralmente riportati, per il personale della scuola, nel 5° comma dell’art. 509 del D.Lvo 16.4.1994, n. 297, dove è stato previsto il trattenimento in servizio fino al 67° anno di età, a prescindere da qualunque limite di anzianità contributiva, è stata modificata dall’art. 72, comma 7, della Legge n. 133/2008, la quale merita un’applicazione non automatica e rigida, atteso che bisognerà procedere alla verifica di alcuni elementi, quali innanzitutto l’inesistenza di esuberi nel triennio, l’assenza di contenziosi e valutando l’eventuale esperienza professionale maturata da colui che richiede il trattenimento in servizio fino al 67° anno di età.
Oggetto: Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009 concernente l’applicazione dell’art.72 della legge 133 del 6 agosto 2008, come sostituito dall’art. 17, c.35 novies del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.102
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Nel comunicare che la Direttiva in oggetto è stata registrata alla Corte dei Conti in data 14 gennaio 2010, Reg. 1, foglio 59, si ritiene necessario fornire alcune indicazioni:
Al punto 2.1 della Direttiva si dispone che la “risoluzione forzosa” del rapporto di lavoro per il raggiungimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni non intervenga qualora l’interessato maturi nel periodo di vigenza della normativa citata in oggetto, il diritto al passaggio ad una successiva classe stipendiale.
Poiché tale passaggio avviene, nella gran parte dei casi, dal 1° gennaio di ogni anno e considerato che, per la scuola, la scadenza del 3° anno di vigenza della norma è collocato nel corso dell’ a.s. 2011/2012, si precisa che è ammesso a fruire della deroga anche il personale che transita nella classe stipendiale successiva con decorrenza 1° gennaio 2012.
2) Applicazione comma 7 dell’art. 72
L’istanza di trattenimento in servizio, non oltre il compimento del 67° anno di età, può essere accolta, in assenza di esubero, nel caso in cui gli interessati non raggiungano l’anzianità contributiva di 40 anni, rispettivamente, alla data del 31 agosto 2010 o del 31 agosto 2011.
Nel caso di una anzianità contributiva di 39 anni, il trattenimento in servizio, eventualmente spettante, viene concesso per un solo anno.
Non rientrano nella disciplina della direttiva in oggetto le fattispecie di cui ai vigenti commi 2 e 3 dell’art. 509 del D.l.vo 297/94 la cui applicazione non è stata modificata dalla intervenuta normativa.
L’art 1 del DM 95/09 stabilisce che il termine per la presentazione, da parte del personale dirigente, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del 65° anno di età ai fini del raggiungimento dell’anzianità minima o massima, ai sensi dell’art. 509, commi 2 e 3 del D.P.R. 16 agosto 1994, n. 297 a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2010, nonché per la eventuale revoca di tali domande, è fissato al 16 gennaio 2010.
Lo stesso termine del 16 gennaio 2010 si intende applicato anche nei confronti del personale che desideri cessare anticipatamente rispetto alla data finale indicata nel provvedimento di trattenimento in servizio e a quello che voglia chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la funzione pubblica.
Oggetto: Precisazioni in merito ai requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di anzianita’: a.s. 2009-2010
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. III
I requisiti prescritti per il diritto alla pensione di anzianità ( art.1, c.6, lettera a della L. 243/2004 come modificato dall’art. 1 della L 247/2007) ai fini del raggiungimento della “ quota 95”, prevista per l’a.s. 2009-2010, sono di 59 anni di età e 36 di anzianità contributiva o 60 di età e 35 di anzianità contributiva.
I requisiti anagrafici e contributivi MINIMI per l’anno 2010 sono almeno 59 anni di età anagrafica e almeno 35 anni di contributi e devono essere pienamente raggiunti senza operare alcuna forma di arrotondamento.
Verificata la sussistenza di detti requisiti minimi, concorrono alla determinazione della quota prevista per l’anno considerato ( quota 95), sia i mesi, che le frazioni di essi ( ad es. per l’anno 2010 si può raggiungere la quota 95 con 59 anni 10 mesi e 15 giorni di età e 35 anni 1 mese e 15 giorni di servizio); vedi circolare Inpdap n. 7 del 13/5/2008.
Nella medesima circolare, alla pag. 5, si precisa che, relativamente al comparto scuola, restano ferme le disposizioni previste dall’art.59, comma 9, della legge 449/97 che consentono l’accesso al pensionamento all’inizio del nuovo anno scolastico, ancorchè i requisiti prescritti vengano maturati entro il 31/12/ del medesimo anno.
Il personale scolastico femminile a tempo indeterminato che entro il 31/12/2010 compie 61 anni di età (a condizione che il requisito minimo contributivo sia comunque maturato entro il 31/8/2010) matura il diritto alla pensione di vecchiaia. (Il titolo è sempre vecchiaia anche nel caso in cui abbia già maturato il diritto alla pensione d’anzianità)
Circolare Ministeriale 15 dicembre 2009, n. 96, Prot. n. AOODGPER. 19081
Oggetto: D.M. n. 95 del 15 dicembre 2009 – Cessazioni dal servizio – Trattamento di quiescenza – Indicazioni operative
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico
Nel trasmettere il D.M. in oggetto, si rammenta, preliminarmente, che per il 2010, in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243/2004, come novellato dalla legge n. 247/2007, per il personale della scuola i requisiti minimi per l’accesso al trattamento pensionistico, a decorrere dall’1.9.2010, sono di 59 anni di età e di 36 anni di contribuzione, ancorché i requisiti prescritti vengano maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno.
Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l’attuazione del D.M. in oggetto, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2010, nonché per i provvedimenti in materia di quiescenza, compresa la trattazione delle domande di riscatto, computo, ricongiunzione e sistemazione contributiva.
A) Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A.
Il predetto D.M. fissa, all’art. 1, il termine finale del 16 gennaio 2010 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 509, commi 2 e 3 del D.lvo n. 297 del 16 aprile 1994. Il medesimo termine del 16 gennaio 2010 vale anche per coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dall’1/9/2010. Entro la medesima data del 16 gennaio 2010 gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze.
Immediatamente dopo la scadenza sopra indicata saranno disponibili per le Istituzioni Scolastiche le funzioni informatiche per l’acquisizione delle domande. Il termine del 16 gennaio 2010 deve essere osservato anche da coloro che chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purchè ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. Tale richiesta va formulata con unica istanza, nella quale gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).
Non appena ricevuta la comunicazione delle suddette circostanze ostative, la scuola di titolarità provvederà all’inserimento della cessazione al SIDI (nel caso, naturalmente, che l’interessato abbia optato per il pensionamento) in tempo utile per le operazioni di mobilità.
Il personale docente, educativo ed A.T.A. deve indirizzare tutte le istanze sopra richiamate, compresa l’eventuale revoca delle medesime, alla Scuola di titolarità (tramite la scuola di servizio se diversa da quella di titolarità).
Dopo il 16 gennaio 2010, le domande di cui trattasi, laddove non revocate entro la predetta data, dovranno tempestivamente essere rimesse, da parte delle istituzioni scolastiche ai competenti Uffici territoriali degli USR e alle sedi provinciali dell’Inpdap.
L’emissione di un provvedimento formale è richiesta nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, e cioè entro il 15 febbraio 2010, l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso.
Gestione delle istanze
L’art. 2 del decreto ministeriale in oggetto disciplina i casi di mancata maturazione del diritto alla pensione nei riguardi del personale dimissionario, perché privo dei requisiti prescritti; l’accertamento di tale diritto, anche per il corrente anno scolastico, è di competenza degli Uffici territoriali degli USR. In considerazione di ciò, i capi dei suddetti Uffici vorranno comunicare agli interessati il mancato conseguimento del diritto alla pensione non appena questo venga accertato, e comunque non oltre il 31 marzo 2010. Questi, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, hanno la facoltà di ritirare la domanda di dimissioni volontarie.
Si tenga presente che è necessario fornire alle scuole le informazioni di cui sopra, per il personale docente, per grado di scuola, dando la precedenza a quelle che, ai fini delle operazioni di movimento, hanno per prime l’obbligo di comunicare i dati al sistema informativo. Si precisa, altresì, che gli Uffici possono provvedere all’inserimento dei dati degli interessati, da inviare all’I.N.P.D.A.P tramite il sistema informatico, appena dispongono di tutti gli elementi necessari per la definizione della posizione pensionistica e previdenziale degli stessi, senza attendere la scadenza fissata per le operazioni di mobilità per ogni ordine di scuola.
All’acquisizione delle cessazioni nel S.I.D.I., o alle eventuali cancellazioni in caso di revoca delle dimissioni volontarie per mancata maturazione del diritto a pensione, provvederanno le istituzioni scolastiche di titolarità di ciascun interessato, cui si raccomanda la massima tempestività per garantire la corretta acquisizione dei dati ai fini della determinazione delle disponibilità di posti per le operazioni di mobilità. A tale scopo entro il 15 febbraio 2010 dovranno essere completati tutti gli inserimenti.
Dopo tale data, le funzioni di acquisizione al sistema saranno chiuse. Le cessazioni non inserite saranno comunicate all’Ufficio territoriale, che provvederà all’inserimento, qualora valuti positivamente le motivazioni della mancata acquisizione nei termini. Per quanto riguarda il trattamento di quiescenza per cessazioni dal servizio di altra tipologia, con decorrenza diversa dal 1° settembre 2010 (decesso, decadenza, licenziamento ecc….), per la valutazione a domanda di servizi e/o periodi per la pensione e, infine, per quanto riguarda la liquidazione dell’indennità di buonuscita (liquidazione e riscatto), si rinvia integralmente alle istruzioni contenute nella C.M. n. 88 del 9 dicembre 2004.
B) Cessazione Dirigenti Scolastici dall’1.9.2010
La cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è disciplinata dal C.C.N.L. 11/4/2006 dell’area V della dirigenza e, in particolare, dagli artt. 27 e ss. che stabiliscono anche i tempi di preavviso entro i quali presentare le domande. Per motivi organizzatori, ai fini di una tempestiva individuazione dei posti vacanti per le assunzioni, è opportuno, però, che anche il personale dirigente scolastico osservi il termine del 16 gennaio per la presentazione delle istanze di cessazione.
Si ribadiscono alcune indicazioni in ordine alle specifiche cause di cessazione.
Compimento del 65° anno di età: la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione del limite massimo di età e viene comunicata per iscritto dall’Ufficio Scolastico Regionale. La cessazione opera a decorrere dal 1° settembre successivo al verificarsi della succitata condizione, sempre che l’interessato non abbia chiesto di usufruire dei benefici di cui all’art. 509, commi 2 e 3 e 5 del D.l.vo 297/1994, in questo ultimo caso, qualora ne ricorrano i presupposti , come indicati nella Direttiva del Ministro n 94 del 4 dicembre 2009 , in corso di registrazione, relativamente ai criteri di applicazione del c. 7 dell’art.72 della L. 133 del 6 agosto 2008.
Recesso del dirigente: per tale fattispecie l’art. 32, comma 2, del citato C.C.N.L. dispone la riduzione ad un quarto dei termini di preavviso stabiliti dal comma 1 dello stesso articolo. L’Ufficio territoriale competente accerterà la sussistenza del diritto a percepire il trattamento pensionistico e comunicherà agli interessati l’eventuale mancata maturazione di tale diritto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda. In tale ultimo caso gli stessi hanno facoltà di ritirare la domanda di dimissioni entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.
Si ricorda che nella domanda di cessazione dovrà essere indicato il c/c bancario o postale dove si desidera sia effettuato il pagamento della pensione nel solo caso che questo sia diverso da quello dove già viene accreditato lo stipendio.
Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente circolare, che è diramata d’intesa con l’I.N.P.D.A.P.- Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici. Si ringrazia per la collaborazione.
Nuova disciplina in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti da parte delle pubbliche amministrazioni – art. 17, comma 35 novies del decreto legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009
Con nota 9 gennaio 2008, prot. n. AOODGPER 286, il MPI, in ragione delle modifiche introdotte con la Legge 247/07, proroga al 21 gennaio 2008 il termine ultimo per la presentazione o la revoca della domanda di pensionamento, gia’ previsto per il 10 gennaio dal DM 97/07, trasmesso con CM 98/07.