Il 20 novembre si celebra la Giornata mondiale dell’Infanzia in ricordo della data in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a New York, approvo’ la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia (20 novembre 1989).
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Linee Guida 0-6 anni

Decreto Ministeriale 3 agosto 2020, AOOGABMI 80
Adozione del “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”
Via libera in Conferenza Unificata al Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia per la fascia 0-6.
“Si tratta di un altro tassello importante in vista della ripresa di settembre – commenta la Ministra Lucia Azzolina -. Stiamo lavorando ogni giorno, senza sosta, per riportare tutti a scuola, dai più piccoli ai più grandi. Già con il documento del 26 giugno, il Piano per la ripartenza di settembre, avevamo dato indicazioni per la scuola dell’infanzia, con il Documento approvato oggi allarghiamo ai più piccoli. Le bambine e i bambini sono quelli che più hanno sofferto il periodo di chiusura, a tutti loro stiamo riservando particolare attenzione per la ripresa, penso anche all’organico in più che garantiremo proprio per far sì che il loro sia un rientro sereno e in sicurezza”.
“Abbiamo lavorato sodo, con tutti i soggetti coinvolti che ringrazio per l’impegno, per far sì che questo documento arrivasse prima possibile – ha dichiarato la Viceministra Anna Ascani -. Avevamo promesso di produrre le linee guida entro il 31 luglio, non potevamo permetterci di tardare. Siamo consapevoli dell’importanza di fornire indicazioni alle strutture che offrono servizi educativi per i più piccoli, alle scuole dell’infanzia, ai territori, ma anche ai vari operatori e alle famiglie, per predisporre una ripresa delle attività in presenza e in sicurezza, assicurando la qualità dell’esperienza educativa e formativa dei bambini. Anche grazie al confronto con il Comitato tecnico scientifico, che ci è stato accanto con grande disponibilità nella definizione degli indirizzi, abbiamo prodotto un documento che accompagnerà l’organizzazione in sicurezza del rientro di settembre per la fascia 0-6. Continueremo a impegnarci per garantire il benessere di ogni bambino e allo stesso tempo la salute di tutti”.
Il Documento è il risultato del lavoro coordinato dal Ministero dell’Istruzione con gli altri Ministeri competenti, le Regioni e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e tiene conto di quanto emerso dal confronto con due tavoli di ascolto con scuole paritarie, gestori, associazioni e sindacati.
Il testo fornisce indicazioni organizzative specifiche per la fascia 0-6 affinché si possa garantire la ripresa e lo svolgimento in sicurezza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia in presenza, assicurando sia i consueti tempi di erogazione, sia l’accesso allo stesso numero di bambini accolto secondo le normali capienze.
Particolare attenzione viene data al benessere delle bambine e dei bambini: ci saranno gruppi/sezioni stabiliorganizzati in modo da essere identificabili, con l’individuazione per ciascun gruppo del personale educatore, docente e collaboratore, con lo scopo prioritario di semplificare l’adozione delle misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e limitarne l’impatto sull’intera comunità scolastica.
L’organizzazione degli spazi prevede aree strutturate, nel rispetto delle esigenze della fascia di età, anche attraverso una diversa disposizione degli arredi, affinché si possano realizzare le esperienze quotidianamente proposte, nel rispetto del principio di non intersezione tra gruppi diversi, utilizzando materiale ludico-didattico, oggetti e giocattoli assegnati in maniera esclusiva a specifici gruppi/sezioni. In particolare, dovrà essere valorizzato l’uso degli spazi esterni e di tutti gli spazi disponibili che potranno essere “riconvertiti” per accogliere stabilmente gruppi di relazione e gioco.
Per garantire la ripresa e lo svolgimento in sicurezza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia in presenza, laddove necessario, i sottoscrittori del documento, ciascuno secondo le proprie competenze in materia di Sistema integrato 0-6, si impegnano a verificare la possibilità di individuare ulteriori figure professionali, di prevedere eventuali deroghe per le sostituzioni e di assegnare dotazioni organiche aggiuntive nei limiti delle risorse disponibili. Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia statali il Ministero si sta già adoperando per un incremento dell’organico.
Si prevedono anche momenti di formazione/informazione specifica del personale.
Attenzione ai momenti dedicati all’accoglienza che, compatibilmente con gli spazi a disposizione, è preferibile organizzare all’esterno, prevedendo possibilmente punti di ingresso e uscita differenziati. Ad accompagnare i bambini potrà essere un solo genitore, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura. Per favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del contagio, si potrà tenere un registro delle presenze delle eventuali persone che accedono alla struttura.
Per quanto riguarda l’accesso dei più piccoli alle strutture educative, non sarà necessaria la rilevazione della temperatura corporea all’ingresso, ma bambini e personale non dovranno avere sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37.5°C, non dovranno essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni né a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
L’igiene personale, anch’essa elemento caratterizzante del percorso educativo dei bambini all’interno dei servizi educativi e di istruzione, dovrà essere integrata nelle routine che scandiscono normalmente la giornata dei bambini per l’acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento, compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.
Il Documento pone particolare attenzione e cura alla realizzazione di attività inclusive e alle misure di sicurezza specifiche per favorire il pieno coinvolgimento di tutti i bambini.
Resta confermato che per i bambini di età inferiore a 6 anni non è previsto l’obbligo di indossare la mascherina. Tutto il personale è tenuto all’utilizzo corretto di dispositivi di protezione individuali.
Legge 16 novembre 2015, n. 199
Legge 16 novembre 2015, n. 199
Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011. (15G00215)
(GU Serie Generale n.293 del 17-12-2015)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il
Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che
stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 19 del Protocollo
stesso.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 novembre 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte I
Disposizioni generali
ONU - Convenzione sui diritti del fanciullo
Protocollo opzionale 3
CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO:
PROTOCOLLO OPZIONALE N. 3 PROCEDURA DELLE COMUNICAZIONI (1)
Nazioni Unite A/RES/66/138
originale: inglese
ASSEMBLEA GENERALE
Sessantaseiesima sessione
Punto 64 dell'ordine del giorno
66/138 Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del
fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di
comunicazioni.
RISOLUZIONE ADOTTATA
DALL'ASSEMBLEA GENERALE
[sul rapporto del terzo Comitato «A/66/457»]
L'Assemblea Generale,
Accogliendo con favore l'adozione da parte del Consiglio dei
diritti umani, con la sua risoluzione 17/18 del 17 giugno 2011, del
Protocollo opzionale della Convenzione sui diritti dei minori
relativo alla procedura delle comunicazioni:
1. Adotta il Protocollo opzionale della Convenzione sui diritti
dei minori relativo alla procedura delle comunicazioni cosi' come
figura nell'allegato alla presente risoluzione;
2. Raccomanda che il Protocollo opzionale sia aperto alla firma
in occasione di una cerimonia da tenersi nel 2012 e chiede al
Segretario generale e all'Alto commissario per i diritti umani di
prestare l'aiuto necessario.
89ª Riunione plenaria 19 dicembre 2011
Allegato Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del
fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di
comunicazioni.
Gli Stati parti del presente Protocollo,
Considerando che, in conformita' ai principi proclamati nella Carta
delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignita' inerente a
tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali e
inalienabili costituisce il fondamento della liberta', della
giustizia e della pace nel mondo;
Notando che gli Stati parti della Convenzione sui diritti dei
minori (di seguito denominata "la Convenzione") riconoscono i diritti
in essa enunciati a ciascun minore soggetto alla loro giurisdizione,
senza alcuna discriminazione, indipendentemente dalla razza, colore,
sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro tipo, origine
nazionale, etnica o sociale, ricchezza, disabilita', status di
nascita o di altro, del minore, dei suoi genitori o rappresentanti
legali;
Riaffermando l'universalita', indivisibilita', interdipendenza di
tutti i diritti umani e liberta' fondamentali;
Riaffermando altresi' lo status del minore in quanto soggetto di
diritti e in quanto essere umano dotato di dignita' e di capacita' in
evoluzione;
Riconoscendo che lo status particolare e di dipendenza del minore
puo' creargli notevoli difficolta' nell'avvalersi di rimedi in caso
di violazione dei suoi diritti;
Considerando che il presente Protocollo rafforzera' e completera' i
meccanismi nazionali e regionali che consentono ai minori di
presentare denunce per violazioni dei loro diritti;
Riconoscendo che l'interesse superiore del minore dovrebbe essere
una considerazione preminente da rispettare nell'avvalersi di rimedi
in caso di violazione dei suoi diritti e che tali rimedi dovrebbero
tenere conto della necessita' di procedure rispettose della
sensibilita' del minore a tutti i livelli;
Incoraggiando gli Stati parti a sviluppare appropriati meccanismi
nazionali per consentire ad un minore i cui diritti sono stati
violati di accedere a rimedi effettivi a livello nazionale;
Richiamando l'importante ruolo che le istituzioni nazionali per i
diritti umani e altre istituzioni specializzate competenti incaricate
di promuovere e proteggere i diritti dei minori possono svolgere al
riguardo;
Considerando che, al fine di rafforzare e completare tali
meccanismi nazionali e di accrescere ulteriormente l'attuazione della
Convenzione e, ove pertinente, dei suoi Protocolli opzionali relativi
alla vendita di minori, la prostituzione minorile e la
pedopornografia e al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati,
sarebbe opportuno consentire al Comitato sui diritti dell'infanzia
(di seguito denominato "il Comitato") di svolgere le funzioni
previste nel presente Protocollo;
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Competenza del Comitato sui diritti dell'infanzia
1. Ogni Stato parte del presente Protocollo riconosce la competenza
del Comitato come stabilito dal presente Protocollo.
2. Il Comitato non esercita la sua competenza nei confronti di uno
Stato parte del presente Protocollo per questioni relative a
violazioni di diritti enunciati in uno strumento di cui tale Stato
non e' parte.
3. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione se questa riguarda
uno Stato che non e' una parte del presente Protocollo.
(1) Traduzione © dall'inglese a cura del Ministero della Giustizia -
Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani - febbraio
2012, effettuata dalle dott.sse Claudia Poti e Nicoletta Marini
(funzionari linguistici). Originale inglese in:
JittBi//d^c^^s-dds-ny.un.org/doc/UNDQaGEN/Nll/4S7/10/PDF/Nl
146710.
Articolo 2
Principi generali che guidano le funzioni del Comitato
Nell'esercizio delle funzioni conferitegli dal presente Protocollo,
il Comitato e' guidato dal principio dell'interesse superiore del
minore. Esso ha anche riguardo per i diritti e le opinioni del
minore, dando alle opinioni del minore il peso dovuto in funzione
della sua eta' e maturita'.
Articolo 3
Regolamento
1. Il Comitato adotta il regolamento da seguire nell'esercizio
delle funzioni conferitegli dal presente Protocollo. Nel far cio',
esso deve avere riguardo in particolare per l'articolo 2 del presente
Protocollo al fine di garantire che le procedure siano rispettose
della sensibilita' del minore.
2. Il Comitato include nel suo regolamento delle tutele per evitare
che il minore sia manipolato da chi agisce per suo conto e puo'
rifiutare di esaminare una comunicazione che considera non essere
nell'interesse superiore del minore.
Articolo 4
Misure di protezione
1. Uno Stato parte adotta tutte le misure necessarie per assicurare
che i soggetti sottoposti alla sua giurisdizione non siano sottoposti
ad alcuna violazione dei diritti umani, maltrattamento o
intimidazione come conseguenza di aver inviato comunicazioni o
collaborato con il Comitato ai sensi del presente Protocollo.
2. L'identita' della persona interessata o del gruppo di persone
interessate non e' rivelata al pubblico senza l'espresso consenso
degli stessi.
Parte II
Procedura delle comunicazioni
Articolo 5
Comunicazioni individuali
1. Le comunicazioni possono essere presentate da o per conto di una
persona o di un gruppo di persone nella giurisdizione di uno Stato
parte, che sostengono di essere vittime di una violazione ad opera di
tale Stato parte di uno dei diritti enunciati in uno dei seguenti
strumenti di cui tale Stato e' parte:
a) la Convenzione;
b) il Protocollo opzionale alla Convenzione relativo alla vendita
di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia;
c) il Protocollo opzionale alla Convenzione relativo al
coinvolgimento dei minori nei conflitti armati.
2. Quando una comunicazione e' presentata per conto di una persona
o di un gruppo di persone, cio' deve essere fatto con il consenso
degli stessi a meno che l'autore possa giustificare di agire per loro
conto senza tale consenso.
Articolo 6
Misure provvisorie
1. In qualsiasi momento dopo la ricezione di una comunicazione e
prima di adottare una decisione sul merito, il Comitato puo'
trasmettere allo Stato parte interessato, per un suo urgente esame,
una richiesta affinche' questo adotti le misure provvisorie che si
rivelano necessarie in una situazione eccezionale al fine di evitare
un eventuale danno irreparabile alla vittima o alle vittime delle
asserite violazioni.
2. Quando il Comitato esercita la facolta' di cui al paragrafo 1
del presente articolo, cio' non comporta una decisione sulla
ricevibilita' o sul merito della comunicazione.
Articolo 7
Ricevibilita'
1. Il Comitato dichiara irricevibile una comunicazione quando:
a) la comunicazione e' anonima;
b) la comunicazione non e' presentata per iscritto;
c) la comunicazione costituisce un abuso del diritto di
presentare tali comunicazioni o e' incompatibile con le disposizioni
della Convenzione e/o dei suoi Protocolli opzionali;
d) la stessa questione e' stata gia' esaminata dal Comitato o e'
stata o e' esaminata in virtu' di un'altra procedura internazionale
di inchiesta o di composizione;
e) non sono stati esauriti tutti i mezzi di ricorso interni
disponibili. Tale requisito non si applica quando l'utilizzo dei
mezzi di ricorso e' irragionevolmente lungo o e' improbabile che
apporti un'effettiva riparazione;
f) la comunicazione e' manifestamente infondata o e'
insufficientemente motivata;
g) i fatti che formano oggetto della comunicazione sono anteriori
all'entrata in vigore del presente Protocollo nei confronti dello
Stato parte interessato, salvo che detti fatti non siano proseguiti
successivamente a tale data;
h) la comunicazione non e' presentata entro il termine di un anno
dall'esaurimento dei mezzi di ricorso interni, salvo i casi in cui
l'autore puo' dimostrare che non e' stato possibile presentare la
comunicazione entro tale termine.
Articolo 8
Trasmissione della comunicazione
1. Salvo che il Comitato non dichiari una comunicazione
irricevibile senza rinviarla allo Stato parte interessato, il
Comitato il prima possibile porta riservatamente all'attenzione dello
Stato parte interessato le comunicazioni ricevute in virtu' del
presente Protocollo.
2. Lo Stato parte presenta, per iscritto, al Comitato spiegazioni o
dichiarazioni a chiarimento della questione e dei rimedi
eventualmente adottati. Lo Stato parte presenta la sua risposta il
prima possibile e comunque entro sei mesi.
Articolo 9
Composizione amichevole
1. Il Comitato mette a disposizione delle parti interessate i suoi
buoni uffici al fine di giungere ad una composizione amichevole della
questione, basata sul rispetto degli obblighi enunciati nella
Convenzione e/o nei suoi Protocolli opzionali.
2. Un accordo per una composizione amichevole concluso sotto gli
auspici del Comitato pone fine all'esame della comunicazione
presentata ai sensi del presente Protocollo.
Articolo 10
Esame delle comunicazioni
1. Il Comitato esamina il prima possibile le comunicazioni ricevute
ai sensi del presente Protocollo, alla luce della documentazione
presentatagli, a condizione che tale documentazione sia trasmessa
alle parti interessate.
2. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute ai sensi del
presente Protocollo riunendosi a porte chiuse.
3. Quando il Comitato richiede delle misure provvisorie esso
esamina celermente la comunicazione.
4. Quando esamina comunicazioni che lamentano violazioni di diritti
economici, sociali o culturali, il Comitato valuta la ragionevolezza
delle misure adottate dallo Stato parte in conformita' all'articolo 4
della Convenzione. Nel far cio' esso tiene presente che lo Stato
parte puo' adottare varie misure di politica generale per dare
attuazione ai diritti economici, sociali e culturali della
Convenzione.
5. Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato, senza
indugio, trasmette alle parti interessate le sue valutazioni su tale
comunicazione, assieme alle sue eventuali raccomandazioni.
Articolo 11
Seguito
1. Lo Stato parte da la dovuta considerazione alle valutazioni del
Comitato e alle sue eventuali raccomandazioni e presenta al Comitato
una risposta scritta contenente informazioni sulle misure adottate o
previste alla luce delle valutazioni e raccomandazioni del Comitato.
Lo Stato parte presenta la sua risposta il prima possibile e comunque
entro sei mesi.
2. Il Comitato puo' invitare lo Stato parte a fornire ulteriori
informazioni sulle misure che esso ha adottato in risposta alle sue
valutazioni o raccomandazioni o in attuazione di un'eventuale
composizione amichevole, anche, se il Comitato lo ritiene
appropriato, nei rapporti successivi dello Stato parte presentati ai
sensi dell'articolo 44 della Convenzione, dell'articolo 12 del
Protocollo opzionale relativo alla vendita di minori, la
prostituzione minorile e la pedopornografia o dell'articolo 8 del
Protocollo opzionale relativo al coinvolgimento dei minori nei
conflitti armati, a seconda del caso.
Articolo 12
Comunicazioni interstatali
1. Uno Stato parte del presente Protocollo puo', in ogni momento,
dichiarare che riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed
esaminare comunicazioni in cui uno Stato parte sostiene che un altro
Stato parte non sta adempiendo i propri obblighi ai sensi di uno dei
seguenti strumenti di cui lo Stato e' parte:
a) la Convenzione;
b) il Protocollo opzionale alla Convenzione relativo alla vendita
di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia;
c) il Protocollo opzionale relativo al coinvolgimento dei minori
nei conflitti armati.
2. Il Comitato non riceve le comunicazioni relative ad uno Stato
parte che non ha effettuato una tale dichiarazione o che provengono
da uno Stato parte che non ha effettuato una tale dichiarazione.
3. Il Comitato mette a disposizione degli Stati parti interessati i
suoi buoni uffici al fine di giungere ad una composizione amichevole
della questione, basata sul rispetto degli obblighi enunciati nella
Convenzione e nei suoi Protocolli opzionali.
4. Una dichiarazione formulata ai sensi del paragrafo 1 del
presente articolo e' depositata dagli Stati parti presso il
Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne
trasmette copia agli altri Stati parti. La dichiarazione puo' essere
ritirata in qualsiasi momento mediante notifica al Segretario
generale.
Tale ritiro non pregiudica l'esame di una questione che forma
oggetto di una comunicazione gia' trasmessa ai sensi del presente
articolo: nessun'altra comunicazione di uno Stato parte e' ricevuta
ai sensi del presente articolo dopo il ricevimento da parte del
Segretario generale della notifica del ritiro della dichiarazione,
salvo che lo Stato parte interessato abbia effettuato una nuova
dichiarazione.
Parte III
Procedura di inchiesta
Articolo 13
Procedura di inchiesta per violazioni gravi o sistematiche
1. Se il Comitato riceve informazioni attendibili da cui si
evincono violazioni gravi o sistematiche, da uno Stato parte, dei
diritti enunciati nella Convenzione o nei suoi Protocolli opzionali
relativi alla vendita di minori, la prostituzione minorile e la
pedopornografia e al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati,
il Comitato invita quest'ultimo a collaborare all'esame delle
informazioni e, a tale fine, a presentare senza indugio osservazioni
relativamente a dette informazioni.
2. Tenuto conto delle osservazioni eventualmente presentate dallo
Stato parte interessato, nonche' di qualunque altra informazione
attendibile in suo possesso, il Comitato puo' incaricare uno o piu'
membri al proprio interno di svolgere un'inchiesta e riferire
urgentemente ad esso. Laddove giustificata e con il consenso dello
Stato parte, l'inchiesta puo' comprendere una visita nel territorio
di tale Stato.
3. L'inchiesta e' svolta con riservatezza e la cooperazione dello
Stato parte e' richiesta in tutte le fasi della procedura.
4. Dopo avere esaminato i risultati dell'inchiesta, il Comitato li
trasmette senza indugio allo Stato parte interessato, insieme ad
eventuali commenti e raccomandazioni.
5. Lo Stato parte interessato, il prima possibile e comunque entro
sei mesi dal ricevimento dei risultati, dei commenti e delle
raccomandazioni trasmessi dal Comitato, presenta le proprie
osservazioni al Comitato.
6. Dopo la conclusione della suddetta procedura relativamente ad
un'indagine svolta in conformita' al paragrafo 2 del presente
articolo, il Comitato puo', dopo essersi consultato con lo Stato
parte interessato, decidere di inserire un resoconto sommario dei
risultati della procedura nel proprio rapporto di cui all'articolo 16
del presente Protocollo.
7. Ciascuno Stato parte puo', al momento della firma o della
ratifica del presente Protocollo o dell'adesione allo stesso,
dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato di cui al
presente articolo con riferimento ai diritti enunciati in alcuni o in
tutti gli strumenti indicati al paragrafo 1.
8. Ciascuno Stato parte che ha effettuato la dichiarazione di cui
al paragrafo 7 del presente articolo puo', in qualsiasi momento,
ritirare tale dichiarazione mediante una notifica indirizzata al
Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 14
Seguito della procedura di inchiesta
1. Il Comitato puo', se necessario, scaduto il periodo di sei mesi
di cui all'articolo 13, paragrafo 5, invitare lo Stato parte
interessato a fornire informazioni circa le misure adottate e
programmate in risposta ad un'inchiesta svolta ai sensi dell'articolo
13 del presente Protocollo.
2. Il Comitato puo' invitare lo Stato parte a fornire ulteriori
informazioni sulle misure che esso ha adottato in risposta ad
un'inchiesta svolta a norma dell'articolo 13, anche, se il Comitato
lo ritiene appropriato, nei rapporti successivi dello Stato parte
presentati ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione, dell'articolo
12 del Protocollo opzionale alla Convenzione relativo alla vendita di
minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia o
dell'articolo 8 del Protocollo opzionale alla Convenzione relativo al
coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, a seconda del caso.
Parte IV
Disposizioni finali
Articolo 15
Assistenza e cooperazione internazionali
1. Il Comitato puo' trasmettere, con il consenso dello Stato parte
interessato, alle agenzie specializzate, ai fondi e ai programmi
delle Nazioni Unite, nonche' ad altri organismi competenti, le
proprie valutazioni o raccomandazioni relativamente a comunicazioni e
inchieste da cui si evince la necessita' di consulenza o assistenza
tecnica, insieme alle eventuali osservazioni e suggerimenti dello
Stato parte su tali vantazioni o raccomandazioni.
2. Il Comitato, inoltre, puo' portare all'attenzione di tali
organismi, con il consenso dello Stato parte interessato, le
questioni sollevate dalle comunicazioni esaminate a norma del
presente Protocollo che possano aiutarli a pronunciarsi, ciascuno
nell'ambito della propria sfera di competenza, sulla opportunita' di
misure internazionali atte ad aiutare gli Stati membri a progredire
nell'attuazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione e/o dai
suoi Protocolli facoltativi.
Articolo 16
Rapporto all'Assemblea Generale
II Comitato inserisce nel proprio rapporto presentato ogni due anni
all'Assemblea Generale in conformita' all'articolo 44, paragrafo 5,
della Convenzione un compendio delle proprie attivita' ai sensi del
presente Protocollo.
Articolo 17
Diffusione e informazione circa il Protocollo opzionale
Ciascuno Stato parte si impegna a far conoscere ampiamente e a
diffondere il presente Protocollo nonche' ad agevolare l'accesso
degli adulti e dei minori, compresi i portatori di handicap, alle
informazioni circa le valutazioni e le raccomandazioni del Comitato,
con particolare riferimento alle questioni che riguardano lo Stato
parte, mediante strumenti attivi e idonei e con modalita'
accessibili.
Articolo 18
Firma, ratifica e adesione
1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati che
hanno firmato, ratificato la Convenzione o uno dei primi due
Protocolli opzionali della stessa, o che vi hanno aderito.
2. Il presente Protocollo e' soggetto alla ratifica degli Stati che
hanno ratificato la Convenzione o uno dei primi due Protocolli
opzionali della stessa, o che vi hanno aderito. Gli strumenti di
ratifica saranno depositati presso il Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. Il presente Protocollo rimane aperto all'adesione degli Stati
che hanno ratificato la Convenzione o uno dei primi due Protocolli
opzionali della stessa, o che vi hanno aderito.
4. L'adesione ha luogo mediante il deposito di uno strumento di
adesione presso il Segretario generale.
Articolo 19
Entrata in vigore
1. Il presente Protocollo entrera' in vigore alla scadenza di un
periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito del decimo
strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ogni Stato che ratifica il presente Protocollo o vi aderisce
successivamente al deposito del decimo strumento di ratifica o di
adesione, il presente Protocollo entrera' in vigore alla scadenza di
un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito del proprio
strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 20
Violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore
1. Il Comitato e' competente esclusivamente con riferimento a
violazioni di qualsiasi diritto enunciato nella Convenzione e/o nei
suoi primi due Protocolli opzionali, commesse dallo Stato parte
successivamente all'entrata in vigore del presente Protocollo.
2. Se uno Stato diviene parte del presente Protocollo dopo
l'entrata in vigore dello stesso, gli obblighi di tale Stato nei
confronti del Comitato riguarderanno esclusivamente le violazioni dei
diritti enunciati nella Convenzione e/o nei suoi primi due Protocolli
opzionali, commesse successivamente all'entrata in vigore del
presente Protocollo per lo Stato interessato.
Articolo 21
Emendamenti
1. Ogni Stato parte puo' proporre un emendamento al presente
Protocollo e presentarlo al Segretario generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunica le proposte di
emendamento agli Stati parti, con la richiesta di comunicargli se
sono favorevoli a una riunione degli Stati parti al fine di esaminare
le proposte e decidere in merito. Se, entro quattro mesi a decorrere
dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti
si pronuncia a favore di tale riunione, il Segretario generale
convoca la riunione sotto gli auspici dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza di due
terzi degli Stati parti presenti e votanti e' sottoposto dal
Segretario generale all'Assemblea generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite per l'approvazione e, successivamente, a tutti gli
Stati parti per l'accettazione.
2. Ogni emendamento adottato e approvato in conformita' al
paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore il trentesimo
giorno successivo a quando il numero degli strumenti di accettazione
depositati raggiunge i due terzi del numero di' Stati parti alla data
di adozione dell'emendamento. Successivamente, l'emendamento entra in
vigore per ogni Stato parte il trentesimo giorno successivo al
deposito del proprio strumento di accettazione. Un emendamento e'
vincolante solo per gli Stati parti che lo hanno accettato.
Articolo 22
Denuncia
1. Ogni Stato parte puo' denunciare il presente Protocollo in
qualsiasi momento mediante notifica scritta indirizzata al Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia ha
effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del
Segretario generale.
2. Le disposizioni del presente Protocollo continueranno ad
applicarsi ad ogni comunicazione presentata ai sensi degli articoli 5
o 12 o ad ogni indagine avviata ai sensi dell'articolo 13
precedentemente alla data di decorrenza di efficacia della denuncia.
Articolo 23
Depositario e notifica da parte del Segretario generale
1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
e' il depositario del presente Protocollo.
2. Il Segretario generale informa tutti gli Stati membri in merito
a:
a) firme, ratifiche e adesioni in forza del presente Protocollo;
b) data di entrata in vigore del presente Protocollo e degli
emendamenti adottati ai sensi dell'articolo 21;
c) denunce ai sensi dell'articolo 22.
Articolo 24
Lingue
1. L'originale del presente Protocollo, di cui i testi in lingua
araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente
fede, e' depositato presso gli archivi dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite.
2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
trasmettera' una copia autentica del presente Protocollo a tutti gli
Stati.
IN VIGORE IL 3° PROTOCOLLO OPZIONALE ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA
UNICEF: IN VIGORE IL 3° PROTOCOLLO OPZIONALE ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA
Per i minori possibile reclamare contro gli Stati che violano i loro diritti (ma non in Italia)
15 aprile 2014 – Da ieri è entrato in vigore il terzo Protocollo opzionale (OP3) alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che permetterà ai minorenni di presentare al Comitato ONU sui diritti dell’infanzia – organo che monitora l’applicazione della Convenzione da parte degli Stati che l’hanno ratificata – reclami per eventuali violazioni dei diritti sanciti dalla Convenzione stessa e dai suoi primi due Protocolli Opzionali, dedicati rispettivamente al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati e alla vendita di bambini, alla prostituzione minorile e alla pornografia rappresentante bambini.
L’OP3, dedicato alle procedure di reclamo da parte dei minori, è stato adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel dicembre 2011. Aperto alla firma degli Stati nel febbraio 2012, ha raggiunto il 14 gennaio scorso il numero di ratifiche (10) necessario per entrare in vigore: da ieri, a tre mesi dal deposito del decimo strumento di ratifica, il Protocollo diventa operativo.
Nello specifico l’OP3 permetterà ai minorenni che, individualmente, collettivamente e/o attraverso i propri rappresentanti lamentino la violazione dei propri diritti da parte del proprio Stato di appartenenza, di presentare reclami davanti al Comitato ONU sui diritti dell’infanzia, a patto che siano stati precedentemente esperiti tutti i rimedi di ricorso interni e che lo Stato in questione abbia naturalmente ratificato sia la Convenzione che i suoi Protocolli, dichiarando di accettare la competenza del suddetto Comitato ONU.
Oltre a questa procedura (Individual communications) il Protocollo prevede che qualunque Stato che abbia ratificato l’OP3 possa presentare reclamo contro qualunque altro Stato ritenuto responsabile di aver violato gli obblighi derivanti dalla ratifica della Convenzione e dei suoi Protocolli opzionali, a condizione che anche quest’ultimo abbia a sua volta ratificato l’OP3 (Inter-State communications).
Infine, qualora il Comitato ONU sui diritti dell’infanzia riceva informazioni attendibili indicanti gravi o sistematiche violazioni dei diritti enunciati nella Convenzione o nei suoi Protocolli opzionali, perpetrate da uno Stato parte, potrà condurre un’inchiesta al riguardo, a patto naturalmente che lo Stato sospettato di violazioni abbia previamente accettato la competenza in tal senso del Comitato (Inquiry procedure).
Affinché si possa applicare l’OP3, tutte le presunte violazioni dovranno essere avvenute dopo la sua entrata in vigore: non sarà dunque possibile applicare retroattivamente l’OP3 a (presunte) violazioni passate.
“La Convenzione sui diritti dell’infanzia era rimasta l’unico trattato internazionale sui diritti umani a non prevedere la possibilità di far esaminare, da parte dell’organo deputato al suo monitoraggio, casi di denuncia o ricorso relativi alle violazioni dei diritti previsti dalle sue norme. Grazie all’OP3, la Convenzione estende la protezione dei diritti dei minori, che non sono tutelati in maniera così ampia da altri trattati sui diritti umani, offrendo loro nuovi strumenti per rafforzarli” ha dichiarato il Presidente dell’UNICEF Italia Giacomo Guerrera.
La campagna di mobilitazione per promuovere l’introduzione di una procedura di reclamo relativa alle violazioni della Convenzione e dei suoi Protocolli era iniziata nel 2006, coinvolgendo l’UNICEF e numerose altre associazioni che si occupano di infanzia e adolescenza in tutto il mondo.
“L’Italia era stata tra i primi Paesi a sottoscrivere l’OP3, nel 2012, senza però procedere alla successiva ratifica. Auspichiamo che il Parlamento proceda quanto prima a realizzare questo passo, che darebbe al Protocollo la necessaria forza di legge anche nel nostro Paese”, ha concluso Guerrera.
Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39
Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39
Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051)
(GU n.68 del 22-3-2014)
Vigente al: 6-4-2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di lotta contro l'abuso e
lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che
sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante
approvazione del testo definitivo del codice penale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, recante il testo unico sul casellario giudiziale;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea, ed in
particolare, l'Allegato B;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 21 novembre 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica e ritenuto di accogliere la
condizione espressa dalla 2ª Commissione permanente della Camera e di
accogliere parzialmente le osservazioni formulate dalla 2ª
Commissione permanente del Senato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 febbraio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante la
approvazione del testo definitivo del Codice penale
1. All'articolo 602-ter del codice penale, dopo il settimo comma,
sono aggiunti i seguenti:
«Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quater.1. e 600-quinquies, la pena e' aumentata.
a) se il reato e' commesso da piu' persone riunite;
b) se il reato e' commesso da persona che fa parte di
un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita';
c) se il reato e' commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva
al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio
grave.
Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono
aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli
stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire
l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.».
2. All'articolo 609-ter del codice penale, al primo comma, dopo il
numero 5-quater) sono aggiunti i seguenti:
«5-quinquies) se il reato e' commesso da persona che fa parte di
un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita';
5-sexies) se il reato e' commesso con violenze gravi o se dal
fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un
pregiudizio grave.».
3. All'articolo 609-quinquies del codice penale, dopo il secondo
comma, e' aggiunto il seguente:
«La pena e' aumentata.
a) se il reato e' commesso da piu' persone riunite;
b) se il reato e' commesso da persona che fa parte di
un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita';
c) se il reato e' commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva
al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio
grave.».
4. Dopo l'articolo 609-undecies del codice penale e' inserito il
seguente:
«Art. 609-duodecies
Circostanze aggravanti
Le pene per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, sono aumentate in misura
non eccedente la meta' nei casi in cui gli stessi siano compiuti con
l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di
accesso alle reti telematiche.».
Art. 2
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, e sanzioni per il datore di lavoro
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.
313, dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente:
«Art. 25-bis
Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di
lavoro
1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui
all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda
impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attivita'
professionali o attivita' volontarie organizzate che comportino
contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare
l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli
600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice
penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio
di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori.».
2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui
all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre, n. 313, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.
Art. 3 Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 1. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole «600-quater.1,» sono inserite le seguenti: «nonche' per il delitto di cui all'articolo 609-undecies».
Art. 4 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante la approvazione del codice di procedura penale 1. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, lettera f-bis), dopo le parole: «del medesimo codice», e' aggiunto il seguente periodo: «, nonche' dall'art. 609-undecies». 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 62 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente: «2. Il divieto si estende alle dichiarazioni, comunque inutilizzabili, rese dall'imputato nel corso di programmi terapeutici diretti a ridurre il rischio che questi commetta delitti sessuali a danno di minori.».
Art. 5
Copertura finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge
si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 4 marzo 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Mogherini, Ministro degli affari
esteri
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
La condizione dell’infanzia nel mondo in numeri
UNICEF lancia nuovo rapporto “La condizione dell’infanzia nel mondo in numeri:
ogni bambino conta”
Nel mondo sono 2,2 miliardi i bambini e gli adolescenti: contarli li rende visibili
30 gennaio 2014 – “Ogni bambino conta”: è quanto sottolinea l’UNICEF, che oggi presenta il suo nuovo rapporto La condizione dell’infanzia nel mondo in numeri: Ogni bambino conta. “Nel mondo sono 2,2 miliardi i bambini e gli adolescenti, che rappresentano il 31% della popolazione mondiale; contarli li rende visibili, e identificarli permette di rispondere alle loro necessità e promuovere i loro diritti attraverso maggiori impegni e innovazioni”, ha dichiarato il Presidente dell’UNICEF Italia Giacomo Guerrera.
Il rapporto più importante dell’UNICEF rileva che:
– circa 90 milioni di bambini sarebbero morti prima dei 5 anni se il tasso di mortalità infantile fosse rimasto ai livelli del 1990. In gran parte, questo risultato dipende dai progressi nel campo delle vaccinazioni, della salute, dell’accesso all’acqua e ai servizi igienico sanitari.
– Dal 1990 il miglioramento della nutrizione ha ridotto del 37% il ritardo della crescita (malnutrizione cronica).
– L’iscrizione alla scuola primaria è aumentata anche nei paesi meno sviluppati. Nel 1990 solo il 53% dei bambini in questi paesi era ammesso a scuola; dal 2011 il tasso ha raggiunto l’81%.
Le statistiche del rapporto mostrano le gravi violazioni sui diritti dei bambini:
– Nel 2012, 6,6 milioni di bambini sotto i 5 anni – 18.000 ogni giorno – sono morti per cause prevenibili.
– Il 15% dei bambini lavoratori svolge un lavoro che viola il diritto alla protezione da sfruttamento economico, all’istruzione e al gioco.
– L’11% delle giovani donne si è sposato prima di aver compiuto 15 anni, correndo seri rischi per la salute, l’istruzione e la protezione.
I dati rilevano anche divari e ineguaglianze, mostrando come i traguardi dello sviluppo non siano distribuiti uniformemente:
– i bambini più poveri del mondo hanno tre probabilità in meno di quelli più ricchi di essere assistiti da un operatore qualificato alla nascita.
– In Niger, il 39% delle famiglie rurali ha accesso all’acqua potabile rispetto al 100% delle famiglie urbane.
– In Ciad, per ogni 100 ragazzi che frequentano la scuola secondaria, le ragazze sono 44 – sono così escluse dall’istruzione e dalla protezione e servizi che potrebbero ricevere a scuola.
“I dati hanno un’importanza cruciale perché rendono possibile le azioni necessarie per salvare e migliorare la vita di milioni di bambini, soprattutto quelli più poveri” ha dichiarato Tessa Wardlaw, Responsabile UNICEF della Sezione Dati e Analisi. “Possono essere fatti ulteriori progressi solo se sapremo quali sono i bambini più trascurati, in quali aree i bambini e le bambine non frequentano la scuola, dove dilagano le malattie o dove mancano strutture igienico-sanitarie di base”.
Da quando, nel 1989, è stata firmata la Convezione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e in prossimità della scadenza degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio nel 2015, sono stati realizzati importanti progressi, ma i dati rilevano anche le mancanze e le diseguaglianze, mostrando come i traguardi dello sviluppo non siano distribuiti omogeneamente.
Inoltre, le innovazioni nella raccolta dati, nell’analisi e nella diffusione rendono possibile disaggregare i dati in base ad alcuni indicatori, come: posizione geografica, benessere, sesso, etnia e disabilità, per includere nelle statistiche anche i bambini che sono stati esclusi o trascurati.
Il rapporto richiede maggiori investimenti nelle innovazioni , in modo da correggere gli errori dell’esclusione.
“Per superare le esclusioni si comincia utilizzando dati inclusivi. Per migliorare l’acquisizione, la disponibilità e l’affidabilità dei dati sulle deprivazioni che i bambini e le loro famiglie devono affrontare, gli strumenti di raccolta e analisi devono essere costantemente migliorati – e ne vengono sviluppati di nuovi. Ciò richiederà investimenti e impegni, sottolinea il rapporto.
Molte delle informazioni che abbiamo sulla situazione dei bambini sono il risultato di indagini realizzate a domicilio, in particolare le Indagini Campione a Indicatori Multiple (MICS). Definite e supportate dall’UNICEF, le MICS sono condotte dalle autorità statistiche nazionali e raccolgono dati disaggregati su una gamma di argomenti che riguardano la sopravvivenza dei bambini, lo sviluppo, i diritti e i comportamenti. A oggi, le indagini MICS sono state condotte in più di 100 paesi. Le ultime indagini sono state realizzate attraverso interviste che sono state completate in più di 650.000 famiglie di 50 paesi.
“Sono passati trent’anni da quando con La condizione dell’infanzia nel mondo l’UNICEF ha iniziato a pubblicare statistiche a livello globale e nazionale, per fotografare la condizione dei bambini nel mondo” – ha ricordato il Presidente dell’UNICEF Italia Giacomo Guerrera – “Con il lancio di un’edizione del rapporto dedicata ai dati, l’UNICEF invita i decision-makers e l’opinione pubblica generale a guardare e utilizzare queste statistiche (www.data.unicef.org) per realizzare un cambiamento positivo per i bambini. Da soli, i dati non possono cambiare il mondo. Ma rendono possibile il cambiamento, identificando i bisogni, sostenendo i diritti e misurando i progressi.
Con questo Rapporto diamo anche il via al 25° anniversario della Convezione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che celebreremo il prossimo 20 novembre”.
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UNICEF, rapporto La condizione dell’infanzia nel mondo in numeri:
“Ogni bambino conta – Mostrare le disparità, promuovere i diritti dei bambini”-
SCHEDA DATI
SALUTE
- Nel 2012, 6,6 milioni di bambini sotto i 5 anni – 18.000 ogni giorno – sono morti per cause prevenibili. La maggior parte di questi bambini viveva in città o paesi in cui, a causa della povertà o della posizione geografica, non esistono servizi.
- Circa 90 milioni di bambini sarebbero morti prima dei 5 anni se il tasso di mortalità infantile fosse rimasto ai livelli del 1990. In gran parte, questo risultava dipende dai progressi nel campo delle vaccinazioni, della salute, dell’accesso all’acqua e ai servizi igienico sanitari.
- I bambini più poveri del mondo hanno tre probabilità in meno di quelli più ricchi di essere assistiti da un operatore qualificato alla nascita.
- L’insufficiente assistenza durante la gravidanza e durante il parto è una delle cause maggiormente responsabili delle circa 300.000 morti materne annuali e di circa 3 milioni di bambini morti durante il primo mese di vita.
- Dal 1990 il miglioramento della nutrizione ha ridotto del 37% il ritardo della crescita (malnutrizione cronica).
- Polmonite e diarrea sono le principali malattie killer dei bambini. Si stima che dei 6,6 milioni di morti infantili sotto i 5 anni, il 17% siano dovute a polmonite e il 9% alla diarrea.
- Sono più di 1.400 i bambini che muoiono ogni giorno, in media, a causa di malattie diarroiche dovute a ad acqua contaminata, mancanza di servizi igienico sanitari e scarsa igiene personale.
- Dal 1990, oltre 2,1 miliardi di persone hanno accesso ad acqua potabile sicura in tutto il mondo, questo progresso non è avvenuto per molte persone che vivono in aree rurali. Queste rappresentano meno della metà della popolazione mondiale ma sono l’83% di quelli ancora privi di risorse idriche per l’acqua potabile.
- Sebbene la diarrea possa essere curata efficacemente e senza grandi costi con sali per la reidratazione orale, i bambini delle famiglie più ricche che si ammalano di diarrea hanno 4 probabilità in più di ricevere cure rispetto ai bambini più poveri.
- Dal 1990 circa 1,9 miliardi di persone hanno avuto accesso a servizi igienico sanitari migliorati.
- Ogni anno con i vaccini di routine si salvano dai 2 ai 3 milioni di bambini. Nel 2011, circa l’83% di tutti i bambini è stato vaccinato contro malattie immunoprevenibili.
- Il numero di bambini sotto i 5 anni morti a causa del morbillo è diminuito da 482.000 nel 2000 a 86.000 nel 2012, grazie a una grandissima copertura vaccinale che ha aumentato il numero di bambini vaccinati dal 16% nel 1980 all’84% nel 2012.
- I giovani tra i 15 e i 24 anni rappresentano circa il 39% dei nuovi adulti con infezione da HIV. I giovani hanno il diritto di conoscere come proteggersi.
PROTEZIONE
- Nel mondo 230 milioni di bambini sotto i cinque anni – 1 su 3 – non sono mai stati registrati anagraficamente. Ufficialmente, sono bambini che non esistono.
- A livello globale nel 2012, solo circa il 60% di tutti i neonati è stato registrato alla nascita. Il tasso varia significativamente a seconda della regione, con livelli più bassi in Asia meridionale e in Africa subsahariana
- Il 15% dei bambini lavoratori svolge un lavoro che viola il diritto alla protezione da sfruttamento economico, all’istruzione e al gioco.
- L’11% delle giovani donne si è sposato prima di aver compiuto 15 anni, correndo seri rischi per la salute, l’istruzione e la protezione.
ISTRUZIONE
- Nonostante decadi di impegno, circa 57 milioni di bambini in età di scuola primaria non la frequenta.
- A livello mondiale, solo il 64% dei maschi e il 61% delle femmine in età da scuola secondaria sono iscritti; mentre rispettivamente il 36% e 30%, nei paesi meno sviluppati.
- Molte più ragazze oggi frequentano la scuola, ma nel 2011 ancora circa 31 milioni di bambine in età scolare risultavano analfabete.
- L’iscrizione alla scuola primaria è aumentata anche nei paesi meno sviluppati. Nel 1990 solo il 53% dei bambini in questi paesi era ammesso a scuola; dal 2011 il tasso ha raggiunto l’81%.
Qualche esempio:
- Nella Repubblica Democratica del Congo, le indagini campione a indicatori multipli dell’UNICEF (MICS) 2010 hanno rilevato che solo il 28% delle nascite era stato registrato. I piani di azione elaborati e realizzati con il coinvolgimento della comunità hanno portato ad un aumento della registrazione anagrafica: in un distretto, è passata dal 6% nel giugno 2012 al 41% nel dicembre 2012. Le donne in gravidanza hanno inoltre beneficiato nel 58% dei casi di almeno quattro visite prenatali rispetto al 16% dei sei mesi precedenti.
- In Serbia, i dati delle MICS4 hanno mostrato un lento aumento delle iscrizioni in età prescolare, ma hanno rivelato lacune all’interno del paese. Altre domande aggiunte al questionario MICS hanno contribuito a determinare le ragioni specifiche per cui i bambini non frequentano la scuola materna, permettendo all’UNICEF di aumentare la consapevolezza dei genitori sull’importanza di stimoli nella prima infanzia e per sostenere una gamma più diversificata di opzioni nell’istruzione prescolare.
- In Niger il 39% delle famiglie rurali ha accesso all’acqua potabile rispetto al 100% delle famiglie urbane.
- Il 4% dei tanzaniani più poveri sono registrati alla nascita, rispetto al 56% dei più ricchi.
- In Ciad, per ogni 100 ragazzi che frequentano la scuola secondaria, le ragazze sono 44.
- In Burkina Faso, il 76% delle ragazze e delle donne tra i 15 e i 49 anni hanno subito mutilazioni genitali, ma solo il 9% è a favore della pratica.
MORTALITÀ SOTTO I 5 ANNI
I 10 paesi con i più alti tassi di mortalità sotto i 5 anni (su mille mati vivi), 2012
Sierra Leone 182
Angola 164
Ciad 150
Somalia 147
Rep. Dem. Congo 146
Rep. Centrafricana 129
Guinea Bissau 129
Mali 128
Nigeria 124
Niger 114
L’Italia ha un tasso di mortalità sotto i 5 anni (su mille nati vivi) di 4, e si posiziona al 174° posto, con altri 14 paesi del mondo industrializzato.
Legge 12 luglio 2011, n. 112
Legge 12 luglio 2011, n. 112
(in GU 19 luglio 2011, n. 166)
Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
Art. 1.
(Istituzione dell’Autorità garante
per l’infanzia e l’adolescenza)
1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata: «Convenzione di New York», alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto dell’Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, è istituita l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante», che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.
Art. 2.
(Modalità di nomina, requisiti, incompatibilità e compenso del titolare dell’Autorità garante)
1. L’Autorità garante è organo monocratico. Il titolare dell’Autorità garante è scelto tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore età nonché delle problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore età, ed è nominato con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. Il titolare dell’Autorità garante dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta.
3. Per tutta la durata dell’incarico il titolare dell’Autorità garante non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, non può essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive o incarichi in associazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ordini professionali o comunque in organismi che svolgono attività nei settori dell’infanzia e dell’adolescenza. Se dipendente pubblico, secondo l’ordinamento di appartenenza, è collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato. Il titolare dell’Autorità garante non può ricoprire cariche o essere titolare di incarichi all’interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica, per tutto il periodo del mandato.
4. Al titolare dell’Autorità garante è riconosciuta un’indennità di carica pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo di Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell’articolo 7, comma 2.
Art. 3.
(Competenze dell’Autorità garante. Istituzione e compiti della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza)
1. All’Autorità garante sono attribuite le seguenti competenze:
a) promuove l’attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché del diritto della persona di minore età ad essere accolta ed educata prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un altro ambito familiare di appoggio o sostitutivo;
b) esercita le funzioni di cui all’articolo 12 della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;
c) collabora all’attività delle reti internazionali dei Garanti delle persone di minore età e all’attività di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti. Collabora, altresì, con organizzazioni e istituti di tutela e di promozione dei diritti delle persone di minore età appartenenti ad altri Paesi;
d) assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle delle persone di minore età e quelle delle associazioni familiari, con particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore dell’affido e dell’adozione, nonché di collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli istituti per la promozione e per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza operanti in Italia e negli altri Paesi, con le associazioni, con le organizzazioni non governative, con tutti gli altri soggetti privati operanti nell’ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone di minore età nonché con tutti i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età;
e) verifica che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell’accesso alle cure e nell’esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunità nell’accesso all’istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura;
f) esprime il proprio parere sul piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, previsto dall’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nei termini e con le modalità stabiliti dall’articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, prima della sua trasmissione alla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007;
g) segnala al Governo, alle regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all’educazione, all’istruzione, alla salute;
h) segnala, in casi di emergenza, alle autorità giudiziarie e agli organi competenti la presenza di persone di minore età in stato di abbandono al fine della loro presa in carico da parte delle autorità competenti;
i) esprime il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti del fanciullo ai sensi dell’articolo 44 della Convenzione di New York, da allegare al rapporto stesso;
l) formula osservazioni e proposte sull’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone di minore età, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e vigila in merito al rispetto dei livelli medesimi;
m) diffonde la conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, promuovendo a livello nazionale, in collaborazione con gli enti e con le istituzioni che si occupano di persone di minore età, iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti;
n) diffonde prassi o protocolli di intesa elaborati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e territoriali, dagli ordini professionali o dalle amministrazioni delegate allo svolgimento delle attività socio-assistenziali, che abbiano per oggetto i diritti delle persone di minore età, anche tramite consultazioni periodiche con le autorità o le amministrazioni indicate; può altresì diffondere buone prassi sperimentate all’estero;
o) favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che coinvolgano persone di minore età, stimolando la formazione degli operatori del settore;
p) presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza di cui al comma 7, una relazione sull’attività svolta con riferimento all’anno solare precedente.
2. L’Autorità garante esercita le competenze indicate nel presente articolo nel rispetto del principio di sussidiarietà.
3. L’Autorità garante può esprimere pareri al Governo sui disegni di legge del Governo medesimo nonché sui progetti di legge all’esame delle Camere e sugli atti normativi del Governo in materia di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
4. L’Autorità garante promuove, a livello nazionale, studi e ricerche sull’attuazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, avvalendosi dei dati e delle informazioni dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia, di cui all’articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, previsto dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza, previsto dall’articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, nonché dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all’articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269. L’Autorità garante può altresì richiedere specifiche ricerche e indagini agli organismi di cui al presente comma.
5. L’Autorità garante, nello svolgimento delle proprie funzioni, promuove le opportune sinergie con la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza di cui all’articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni, e si avvale delle relazioni presentate dalla medesima Commissione.
6. Nel rispetto delle competenze e dell’autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all’infanzia e all’adolescenza, l’Autorità garante assicura idonee forme di collaborazione con i garanti regionali dell’infanzia e dell’adolescenza o con figure analoghe, che le regioni possono istituire con i medesimi requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di infanzia e adolescenza previsti per l’Autorità garante.
7. Ai fini di cui al comma 6 è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, di seguito denominata «Conferenza», presieduta dall’Autorità garante e composta dai garanti regionali dell’infanzia e dell’adolescenza, o da figure analoghe, ove istituiti. La Conferenza è convocata su iniziativa dell’Autorità garante o su richiesta della maggioranza dei garanti regionali dell’infanzia e dell’adolescenza, o di figure analoghe.
8. La Conferenza, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle regioni, svolge i seguenti compiti:
a) promuove l’adozione di linee comuni di azione dei garanti regionali o di figure analoghe in materia di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, da attuare sul piano regionale e nazionale e da promuovere e sostenere nelle sedi internazionali;
b) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione delle persone di minore età a livello nazionale e regionale.
9. L’Autorità garante segnala alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni situazioni di disagio delle persone di minore età, e alla procura della Repubblica competente abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di competenza della procura medesima.
10. L’Autorità garante prende in esame, anche d’ufficio, situazioni generali e particolari delle quali è venuta a conoscenza in qualsiasi modo, in cui è possibile ravvisare la violazione, o il rischio di violazione, dei diritti delle persone di minore età, ivi comprese quelle riferibili ai mezzi di informazione, eventualmente segnalandole agli organismi cui è attribuito il potere di controllo o di sanzione.
11. L’Autorità garante può formulare osservazioni e proposte per la prevenzione e il contrasto degli abusi sull’infanzia e sull’adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta delle persone, e della legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet, nonché dei rischi di espianto di organi e di mutilazione genitale femminile, in conformità a quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.
Art. 4.
(Informazioni, accertamenti e controlli)
1. L’Autorità garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto pubblico, compresi la Commissione per le adozioni internazionali di cui all’articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e il Comitato per i minori stranieri previsto dall’articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e a qualsiasi ente privato di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela delle persone di minore età, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. L’Autorità garante può richiedere alle amministrazioni competenti di accedere a dati e informazioni, nonché di procedere a visite e ispezioni, nelle forme e con le modalità concordate con le medesime amministrazioni, presso strutture pubbliche o private ove siano presenti persone di minore età.
3. L’Autorità garante può altresì effettuare visite nei luoghi di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell’articolo 8 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza per i minorenni o del giudice che procede.
4. L’Autorità garante può richiedere ai soggetti e per le finalità indicate al comma 1 di accedere a banche di dati o ad archivi, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. I procedimenti di competenza dell’Autorità garante si svolgono nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso, partecipazione e trasparenza.
Art. 5.
(Organizzazione)
1. È istituito l’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell’Autorità garante», posto alle dipendenze dell’Autorità garante, composto ai sensi dell’articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità e, comunque, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 3 del presente articolo, di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell’Autorità garante. I funzionari dell’Ufficio dell’Autorità garante sono vincolati dal segreto d’ufficio.
2. Le norme concernenti l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante e il luogo dove ha sede l’Ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Autorità garante. Ferme restando l’autonomia organizzativa e l’indipendenza amministrativa dell’Autorità garante, la sede e i locali destinati all’Ufficio dell’Autorità medesima sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Le spese per l’espletamento delle competenze di cui all’articolo 3 e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell’Ufficio dell’Autorità garante, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. L’Autorità garante dispone del fondo indicato al comma 3 ed è soggetta agli ordinari controlli contabili.
Art. 6.
(Forme di tutela)
1. Chiunque può rivolgersi all’Autorità garante, anche attraverso numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti, per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore età.
2. Le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni di cui al comma 1 sono stabilite con determinazione dell’Autorità garante, fatte salve le competenze dei servizi territoriali, e assicurano la semplicità delle forme di accesso all’Ufficio dell’Autorità garante, anche mediante strumenti telematici.
Art. 7.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 5 della presente legge, pari ad euro 750.000 per l’anno 2011 e ad euro 1.500.000 a decorrere dall’anno 2012, si provvede, quanto a euro 750.000 per l’anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, quanto a euro 1.500.000 a decorrere dall’anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. All’onere derivante dall’attuazione dall’articolo 2, comma 4, della presente legge, pari ad euro 200.000 annui a decorrere dall’anno 2011, si provvede, per l’anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, a decorrere dall’anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
22 giugno Istituzione Garante infanzia e adolescenza in Senato
Il 22 giugno 2011 il Senato approva definitivamente il DdL per l’Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
9 maggio III Piano biennale nazionale infanzia
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2011 viene pubblicato il terzo Piano biennale nazionale per l’infanzia (Decreto Presidente della Repubblica 21 gennaio 2011)
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2011 il terzo Piano biennale nazionale per l’infanzia, che contiene le linee strategiche fondamentali e gli impegni concreti che il Governo intende perseguire per sviluppare un’adeguata politica per l’infanzia e l’adolescenza e stabilisce le priorità fra i programmi riferiti ai minori, rafforza la cooperazione per lo sviluppo dell’infanzia nel mondo, le forme di potenziamento e di coordinamento fra le pubbliche amministrazioni, le regioni e gli enti locali, individua le modalità di finanziamento degli interventi previsti.
La novità del Piano riguarda principalmente due dimensioni:
rispetto all’approccio (pur non affrontando tutto il complesso delle politiche e dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza, identifica alcune direttrici di intervento su cui sviluppare proposte di azioni coordinate);
rispetto al metodo (adotta un processo partecipato nella fase della costruzione e della sua attuazione programmando un percorso di accompagnamento e monitoraggio permanenti).
Queste le direttrici che rendono più agile il percorso di attuazione del Piano:
Consolidare la rete integrata dei servizi e il contrasto all’esclusione sociale;
Rafforzare la tutela dei diritti;
Favorire la partecipazione per lo costruzione di un patto intergenerazionale;
Promuovere l’integrazione delle persone immigrate(i minori stranieri ed i minori rom).
L’approvazione dello schema del Piano di Azione da parte del Governo, (che recepisce le condizioni espresse dalla Commissione Parlamentare per l’Infanzia e l’adolescenza nella formulazione del suo parere favorevole), costituisce l’avvio dell’ attuazione, che dovrà vedere la massima partecipazione di tutti i livelli amministrativi e dei corpi intermedi (come le famiglie e il terzo settore).
Particolare attenzione nell’attuazione del Piano sarà posta nell’assicurare sinergia tra la Commissione stessa e le istituzioni e gli enti promotori e collaboratori nella programmazione e nella realizzazione delle azioni previste. I 10 milioni di bambini e ragazzi italiani, infatti, costituiscono una risorsa unica per lo sviluppo del Paese c il dovere dell’intera comunità è di offrire loro un contesto in cui possano crescere, scoprire la propria vocazione, maturare le proprie capacità.
È necessario garantire che il disagio delle famiglie, dei bambini e degli adolescenti possa essere sostenuto e accompagnato dai servizi pubblici e da professionisti qualificati.
La lotta alla povertà è un obiettivo da declinare in una serie di obiettivi/azioni che rimuovano gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della personae che rendano effettivamente fruibile il diritto ad una esistenza libera e dignitosa.
La Convenzione per i diritti del fanciullo sancisce il diritto dei bambini di partecipare attivamente in ambito familiare, scolastico, sociale, politico, amministrativo e giuridico. Il tema della partecipazione è strettamente legato al tema del dialogo fra generazioni. l rapporti tra le generazioni, oggi, sono sicuramente influenzati dalla persistenza di un basso livello di natalità, dal processo di invecchiamento della popolazione, dai cambiamenti sia nelle strutture che nei comportamenti familiari. Da qui l’esigenza di rendere oggetto di consapevolezza culturale e di cura sociale il valore del rapporto costruttivo tra le generazioni attraverso la formulazione di un “patto”, ispirato ai principi della reciprocità, del rispetto, della fraternità, della solidarietà, e della responsabilità .
L’obiettivo generale che il nuovo Piano assume relativamente al tema della partecipazione dei minori per la costruzione di un “patto intergenerazionale” è, da una parte , favorire il passaggio dalla fase sperimentale ad una fase di consolidamento degli spazi per l’espressione del punto di vista dei minori sulle questioni che li riguardano; dall’altra, promuovere una “cultura del patto” fuori da ogni logica opportunistica.
Il potenziamento della partecipazione dei ragazzi alla vita quotidiana, familiare e di comunità è un passo ineludibile per la costruzione del patto tra le generazioni.
Le giovani generazioni sono chiamate a costruire una convivenza plurietnica. avendo come riferimento valori fondamentali su cui l’impegno sociale e istituzionale e l’educazione possono non convergere: il rispetto della democrazia, della legalità, della persona, della famiglia, delle diversità, dei sentimenti.
Affrontare, poi, la situazione dei bambini rom, sinti e caminanti presuppone di intervenire in molteplici ambiti di vita con un approccio sistematico e integrato, che non separi artificiosamente i temi dell’abitazione, della scolarizzazione, della socializzazione, delle specificità culturali. della salute, del tempo libero e dell’ integrazione.
Per realizzare una società interculturale è necessario in primo luogo garantire l’effettivo accesso ai servizi ed alle prestazioni che concorrono al pieno godimento dei diritti inviolabili dell’uomo. Il pieno godimento di tali diritti, in particolare di quelli declinati dalla Convenzione del 1989, passa attraverso la realizzazione di una serie di obiettivi/azioni, fra cui, ad es.: la tutela della salute e dell’assistenza sanitaria, la facilitazione dei ricongiungimenti familiari, il contrasto del fenomeno dei matrimoni precoci e la valorizzazione dell’affidamento familiare omoculturale, la formazione degli insegnanti e la prevenzione dell’abbandono scolastico per i minori rom e per gli immigrati in genere.
La Cooperazione italiana è fortemente impegnata nella tutela e nella promozione dei diritti dei minori “in conflitto con la legge”. l progetti finora realizzati e quelli in fase di avvio lo scopo di assicurare a livello istituzionale, un sistema di amministrazione di giustizia minorile applicato e funzionante, e di tutelare i diritti dei bambini e adolescenti, (la salute fisica, mentale e l’educazione), rafforzando il ruolo sociale della famiglia con iniziative volte alla riabilitazione dei bambini in condizioni di maggiore vulnerabilità e a rischio.
L’Italia è impegnata per la tutela e la promozione dei diritti delle bambine e delle adolescenti affinché, alla pari con i loro coetanei maschi, possano partecipare a tutti i livelli della vita sociale, economica. politica e culturale del loro Paese ed eliminare fenomeni di abuso e violenza sessuale. Tra le problematiche affrontate vi è quella concernente la lotta contro le mutilazioni genitali delle bambine e delle adolescenti (FGM, Female Genital Mutilation) e quella della mancata registrazione alla nascita.
La Cooperazione Italiana attribuisce particolare attenzione alla problematica connessa alle migrazioni irregolari che coinvolgono i minori. I minori stranieri non accompagnati presenti in Italia sono diverse migliaia, soprattutto provenienti da Marocco e Afghanistan. Un’importante iniziativa di cooperazione in questo ambito è rappresentata dal programma SALEM, realizzato in collaborazione con rOIM e il Ministero per gli Affari Sociali marocchino, che promuove servizi di informazione e una campagna di sensibilizzazione.
Infine, in riferimento alle modalità di finanziamento del Piano, si precisa che:
le azioni richiamate e da attuarsi nell’ambito della legislazione vigente risultano finanziabili nei limiti degli stanziamenti previsti;
gli impegni assunti alla presentazione alle Camere di nuovi provvedimenti legislativi saranno condizionati al rispetto della disciplina ordinaria in tema di programmazione finanziaria.
A tali impegni è, quindi, da riconoscere carattere esclusivamente programmatico, in quanto la sede nella quale saranno ponderate le diverse esigenze di settore è la Decisione di finanza pubblica (DFP), sulla base della quale verrà definito il disegno di legge di stabilità.
16 marzo Garante Infanzia e Adolescenza alla Camera
Il 16 marzo l’Aula della Camera ha approvato il disegno di legge recante l’Istituzione dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, rinviato in Commissione nella seduta del 7 ottobre 2009, in cui era stato approvato l’articolo 1. Il testo passa ora all’esame del Senato.
Decreto Presidente della Repubblica 21 gennaio 2011
Decreto Presidente della Repubblica 21 gennaio 2011
(in GU 9 maggio 2011, n. 106)
Terzo Piano biennale nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta’ evolutiva. (11A06036)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Visto l’articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 451, recante istituzione della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza e dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, recante riordino dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia, a norma dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ed in particolare, l’articolo 1, comma 5, dove si prevede che il Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta’ evolutiva e’ adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere della Conferenza unificata e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Visto il Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta’ evolutiva 2010-2011, predisposto dall’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, d’intesa con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega alle politiche per la famiglia;
Vista, altresi’, l’informativa del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle Politiche per la famiglia al Consiglio dei Ministri nella riunione del 22 luglio 2010;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per l’infanzia espresso nella seduta del 28 ottobre 2010;
Acquisito il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 18 novembre 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Decreta:
Art. 1
E’ approvato il Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta’ evolutiva 2010-2011, parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi’ 21 gennaio 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2011
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri
Registro n. 8, foglio n. 361
24 aprile – Trasferimenti Scuola Infanzia
L’Ordinanza Ministeriale 4 gennaio 2008, n. 2 fissa al 24 aprile la pubblicazione dei movimenti del personale della scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2008/2009.
20 novembre – Giornata diritti infanzia e adolescenza
Il 20 novembre, come previsto dalla legge 451/97, si celebra in tutto il mondo la Giornata per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, in ricordo del 20 novembre 1989 data dell’approvazione all’unanimita’ della Convenzione internazionale sui diritti dell’Infanzia da parte dell’Assemblea Generale dell’ONU. Al palazzo del Quirinale, si svolge la celebrazione della Giornata nazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, alla presenza del Presidente della Repubblica. Intervengono i ministri delle politiche per la famiglia, delle politiche sociali e la presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia. Partecipano i ragazzi e le ragazze del coordinamento per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, i membri dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, i rappresentanti di Unicef Italia.
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