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Decreto Direttore Generale 16 aprile 2012, n. 6

Direzione Generale per il Personale Scolastico

Decreto Direttore Generale 16 aprile 201, n. 6

Definizione degli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, secondo la metodologia CLIL – Content and Language Integrated Learning – rivolti ai docenti in servizio nei licei e negli istituti tecnici

Decreto Direttore Generale 16 aprile 2012, n. 7

Decreto Direttore Generale 16 aprile 2012, n. 7

Profilo del docente specializzato per le attività di sostegno

Nota 11 aprile 2012, AOODGPER Prot. n. 2761

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale Personale della Scuola
Uff. VI

Nota 11 aprile 2012, AOODGPER Prot. n. 2761

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica
Via M. Buonarroti, n.lO
50122 FIRENZE

e,p.c. Ai Responsabili degli Uffici Scolastici Provinciali
LORO SEDI
All’Intendente Scolastico Italiano
Provincia Autonoma di BOLZANO
All’Intendente Scolastico Tedesco
BOLZANO
All’Intendente Scolastico Ladino
BOLZANO
Alla Provincia Autonoma Dipartimento Istruzione
TRENTO
Alla Regione Autonoma della Valle d’Aosta
Assessorato Istruzione e Cultura
Direzione Personale Scolastico
AOSTA
Al Capo Dipartimento per l’Istruzione
Al Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Al Direttore Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l’Autonomia Scolastica
Al Direttore Generale per la politica finanziaria e per il bilancio
Al Capo dell’Ufficio Legislativo
LORO SEDI

Oggetto: Formazione in ingresso per il personale docente ed educativo – Anno scolastico 2011-2012

Nota 11 aprile 2012, Prot. n. AOODGPER 2743

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

Ufficio IV

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

 

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana

BOLZANO

 

Al Direttore Generale del Dipartimento Istruzione della Provincia Autonoma

TRENTO

 

All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca

BOLZANO

 

All’Intendente Scolastico per la Scuola delle Località Ladine

BOLZANO

 

e,p.c. Al Ministero degli Affari Esteri D.G.P.C.C.

ROMA

 

All’Assessore alla P.I. della Regione Autonoma della Valle d’Aosta

AOSTA

 

Al Sovrintendente Studi della Regione Autonoma della Valle d’Aosta

AOSTA

 

All’Assessore alla P.I. della Regione Siciliana

PALERMO

 

Al Presidente della Giunta Provinciale di

BOLZANO

 

Al Presidente della Giunta Provinciale di

TRENTO

 

Al Capo Dipartimento per l’istruzione

SEDE

 

Al Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse, umane, finanziarie e strumentali

SEDE

 

Ai Direttori Generali

SEDE

 

Oggetto: Rideterminazione delle date concernenti i termini di acquisizione delle disponibilità e di pubblicazione dei movimenti relativi al personale docente della scuola dell’infanzia e primaria.

 

Per opportuna conoscenza e norma degli uffici competenti, al fine di predisporre tempestivamente i propri adempimenti, si trasmette, in allegato alla presente, la rideterminazione delle date concernenti i termini di acquisizione delle disponibilità e, conseguentemente, di pubblicazione dei movimenti relativi al personale docente della scuola dell’infanzia e primaria, fissati nell’O.M. n. 20 prot. 1681 del 5 marzo 2012, contenente le norme applicative delle disposizioni del CCNI sulla mobilità.

Si richiama la particolare cura da parte delle SS.LL. nel monitorare le attività dei competenti Ambiti Territoriali, affinché le operazioni di cui trattasi siano concluse entro i termini indicati, che sono da considerare non più prorogabili.

Nel pregare gli uffici interessati di dare la massima diffusione della sopraccitata rideterminazione, si fa presente che essa può essere consultata ed acquisita dal sito Internet e dalla rete Intranet di questo Ministero.

 

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Luciano Chiappetta

——————————

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione generale del personale scolastico

Il Direttore Generale

Considerato che in data 5 marzo 2012 è stata emanata l’O.M. n. 20 prot. AOODGPER 1681, contenente le norme applicative delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto il 29 febbraio 2012 per l’anno scolastico 2012/2013,

In considerazione della complessità delle operazioni propedeutiche alla mobilità del personale della scuola, relative alla previsione delle classi e degli organici, le cui risorse sono state assegnate agli Uffici scolastici regionali in data 29 marzo 2012 e delle numerose segnalazioni, pervenute da parte degli Uffici scolastici regionali anche per le vie brevi, circa le difficoltà incontrate nello svolgimento delle attività necessarie entro i tempi stabiliti, si è ritenuto opportuno rideterminare l’articolazione delle date concernenti i termini di acquisizione delle disponibilità e, conseguentemente, di pubblicazione dei movimenti relativi al personale docente della scuola dell’infanzia e primaria, fissati nella predetta O.M..

A tale scopo

D I S P O N E

Per le motivazioni indicate nelle premesse, sono così modificati i precedenti termini per le operazioni di mobilità di cui all’art. 2, comma 2, dell’O.M. 5 marzo 2012, n. 20.

a) personale docente

scuola dell’infanzia
1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili…………………………………… 30 aprile
2 – pubblicazione dei movimenti………………………….………….. 28 maggio

scuola primaria
1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili……………………………………. 30 aprile
2 – pubblicazione dei movimenti………………………………..……… 28 maggio

Roma, 11.4.2012

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta

5 aprile Professionalità Docenti

Dal 5  aprile al 15 maggio 2012 è attiva su Istanze on linela procedura che consente ai docenti a tempo indeterminato nelle scuole statali di aggiornare, personalmente e annualmente, la propria scheda personale (vd. Note 4 aprile 2012, Prot. n. 1623 e n. 1624).

Di seguito il comunicato del MIUR e le FAQ:

Da oggi, su “Istanze on line”, il docente può direttamente e in breve tempo aggiornare la propria scheda professionale

(05.04.12) A partire da quest’anno, l’aggiornamento e l’implementazione delle informazioni che riguardano la professionalità dei docenti a tempo indeterminato, nelle scuole statali di ogni ordine e grado, sarà a cura dei docenti stessi.
I docenti potranno inserire direttamente, con cadenza annuale, gli ulteriori titoli culturali e professionali via via conseguiti, aggiornando la propria scheda dall’area riservata di “Istanze on line” (POLIS). La procedura è semplice e richiede poco tempo.
Tale approccio da un lato garantisce un aggiornamento puntuale e completo delle informazioni relative alla professionalità dei docenti e dall’altro rappresenta un ulteriore passo verso la digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Frequently Asked Questions (Aggiornato il 19 aprile 2012)

A) Accesso al sistema POLIS
1. Non ricordo la password per accedere alla casella di Posta elettronica Istruzione.
Cosa devo fare?
Per recuperare la password deve andare alla sezione Assistenza dell’area Posta
elettronica (http://archivio.pubblica.istruzione.it/webmail/posta_docenti.shtml), selezionare
la voce Docenti/dirigenti e cliccare su recupero password. Se non ricorda la risposta alla
domanda per il recupero, oppure la stessa non è presente, deve recarsi alla propria
segreteria scolastica e richiederne il reset della password.
2. Ho effettuato la registrazione su Istanze on line. Cosa devo fare per accedere al
servizio?
Per accedere al servizio istanze on-line, dopo aver inserito username e password
nell’apposito spazio “Accedi ai servizi” si deve:
– inserire, per verifica, il Codice Fiscale e il Codice Personale Temporaneo (CPT) che
ha ricevuto con messaggio di posta elettronica da parte del Ministero al momento
della registrazione, confermare e premere “esci” per concludere la procedura;
– stampare il modulo allegato alla conferma della registrazione e recarsi presso la
scuola per il riconoscimento;
– attendere l’e-mail di attivazione dell’utenza;
– accedere al sistema Istanze on line con username e password (sempre quelle della
posta istituzionale) e procedere alla modifica (obbligatoria) del codice personale
temporaneo (CPT).
Se la procedura si è conclusa positivamente appare una schermata di conferma.
B) Compilazione Scheda e termine della procedura
1. Il docente visualizza solo le informazioni relative alle sezioni Anagrafica e Titoli di
Studio.
Per visualizzare e compilare tutte le sezioni della scheda, i docenti in possesso del
Diploma di Laurea devono inserire nella sezione Titoli di studio la data di conseguimento
(in formato gg/mm/aaaa) del titolo per l’accesso al ruolo; i docenti in possesso del diploma
devono comunque accedere alla sezione e salvarla.
2. Il docente può inserire nella scheda titoli acquisiti nell’anno scolastico in corso?
1 Al fine di rendere più agevole il reperimento delle nuove Faq di volta in volta inserite nelle sezioni per
argomento, si indicano nel titolo, con riferimento alla data di aggiornamento, sezione (solo la lettera) e
numero delle nuove FAQ).
Il docente può inserire anche i titoli conseguiti nel corrente anno scolastico alla data di
compilazione (30 aprile 2012)
3. Il docente dichiara di non avere titoli da aggiornare. Cosa deve fare?
Si deve comunque entrare nella scheda professionalità docente per inserire la data di
conseguimento della laurea che lo scorso anno non era richiesta e procedere con il
salvataggio della scheda.
4. Il personale educativo dei convitti deve compilare la scheda?
La scheda professionalità docenti riguarda attualmente il personale docente a tempo
indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali.
5. Digitando il pulsante “Concludi e crea Pdf” mi viene richiesto il codice personale.
Cosa devo fare se non lo ricordo?
Il docente, per recuperare il codice personale, deve andare nell’area Gestione Utenza di
Polis, cliccare sulla dicitura “Recupero codice personale” e seguire le indicazioni.
6. I docenti collocati fuori ruolo permanentemente devono compilare la scheda?
No, possono non compilare la scheda professionalità docenti.
C) Anagrafica
1. Il docente, nella sezione anagrafica, visualizza una decorrenza giuridica che non
contempla la retrodatazione.
Il dato relativo alla retrodatazione della decorrenza giuridica, pur non essendo visualizzato
nella scheda, è comunque presente al sistema. Non occorre pertanto segnalare tale
difformità né alle Segreterie delle proprie Istituzioni scolastiche né agli Uffici Territoriali
competenti, anche se ciò è stato in alcuni casi precedentemente indicato.
2. L’informazione sulla retrodatazione della decorrenza giuridica verrà aggiornata sulla
scheda?
Il dato relativo alla retrodatazione della decorrenza giuridica, laddove valorizzato, verrà a
breve riportato nella sezione anagrafica della scheda professionalità docente.
D) Titoli di studio
1. Tra i diploma di laurea non trovo Scienze della Formazione Primaria.
Il codice della laurea in Scienze della formazione primaria è L-19/S e nell’elenco che si
visualizza si trova in sest’ultima posizione.
2. Tra i diplomi di istruzione artistica non trovo il diploma di Conservatorio di musica –
Saxofono. Dove devo inserire questo diploma?
In tutti i casi in cui non è indicato lo specifico strumento si deve valorizzare la voce
generica B003 – DIPLOMA DI CONSERVATORIO DI MUSICA.
L’elenco dei diplomi sarà integrato con i Diplomi di Conservatorio di Musica relativi a:
Saxofono, Jazz, Fisarmonica, Musica Elettronica e Percussioni.
Per altri eventuali specifici Diplomi si può valorizzare la voce generica “Diploma di
Conservatorio di Musica”.
3. Posso inserire anche il diploma di laurea in Scienze della Formazione Primaria –
indirizzo Infanzia?
Il codice della laurea in Scienze della formazione primaria – Infanzia è stata inserita
nell’elenco delle lauree con il codice L-19/SI.
4. Sono un docente a tempo indeterminato in possesso di una laurea conseguita
presso una Università straniera. Come posso inserire questo titolo?
Nell’elenco delle lauree sarà a breve disponibile la voce: L-EST Laurea conseguita
all’estero.
E) Abilitazioni
Nessuna segnalazione
F) Certificazioni
1. Se un docente è in possesso del diploma di laurea in Lingua e letteratura inglese
può indicare che è in possesso della certificazione linguistica in lingua inglese? E
se si che livello deve inserire?
Si, per il personale scolastico il recente decreto sulle certificazioni delle competenze
linguistiche – D.M. del 7 marzo 2012, all’art. 4 c.1 stabilisce che il possesso della laurea
magistrale in lingua straniera corrisponde alla certificazione della corrispondente lingua
straniera, livello C1 secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue
(QCER).
G) Altri Titoli
1. Posso inserire i titoli conseguiti nel corrente anno scolastico?
Certamente, si possono inserire tutti i titoli conseguiti entro il 30 aprile 2012 e anche gli
incarichi relativi all’anno scolastico in corso.
2. Il titolo di perfezionamento in mio possesso non ha l’indicazione del numero di
crediti formativi (CFU), posso inserirlo ugualmente?
No, nella sezione “Altri titoli” il campo crediti è obbligatorio per salvare correttamente la
sezione.
Se nel titolo posseduto compare la durata in ore, tenuto conto che 25 ore corrispondono
ad 1 credito, si può procedere al calcolo dei crediti.
Nel caso in cui nel titolo non siano esplicitate le ore complessive, è opportuno rivolgersi
all’Università che ha rilasciato il titolo, per avere informazioni in merito.
3. Il Master conseguito nel 1995 non riporta né il numero dei crediti né le ore
complessive e l’Università mi ha confermato che il titolo è stato conseguito prima
dell’introduzione del sistema dei crediti. Non posso inserire il Master?
Nella sezione “Altri titoli” sarà possibile inserire i titoli che non riportano né ore né crediti,
purché conseguiti entro il 31/12/2001, senza valorizzare il campo crediti formativi.
H) Incarichi
Nessuna segnalazione
I) Mobilità all’estero
Nessuna segnalazione
L) Formazione e pubblicazioni
1. Ho delle pubblicazioni senza codice ISSN/ISBN. Posso indicarle?
A breve sarà possibile indicare il numero di pubblicazioni anche in assenza di codice ISSN
o ISBN.

Sentenza Tribunale Lagonegro 4 aprile 2012, n. 309

TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE LAVORO
Sentenza n. 309/2012 del 04.04.2012

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 414 c.p.c., e depositato il 24.3.2007, parte ricorrente, insegnante presso (…) riferiva che in data 3.11.2009″ previa domanda, fruiva, ai sensi dell’art. 15, co. 2, del CCNL, di un giorno di permesso retribuito; che alla richiesta del Dirigente di produrre idonea documentazione giustificativa, rispondeva dichiarando di aver fruito del permesso per presiedere ed assistere ai lavori di riparazione della linea telefonica ADSL presso la propria abitazione; che ad ulteriore richiesta di integrazione il ricorrente comunicava il numero di telefono della linea oggetto di riparazione, nonché indicando le imprese di riferimento i cui tecnici avevano effettuato i lavori; alla ulteriore richiesta di comunicazione dei dati identificativi dei tecnici che avevano effettuato le riparazioni, il ricorrente opponeva la sufficienza della documentazione sino ad allora esibita; che in data 16.12.2009 il Dirigente, con decreto, dichiarava l’assenza dal lavoro del ricorrente ingiustificata, disponeva la trattenuta di una giornata lavorativa e l’addebito “…del costo pari alle ore di servizio, n. 4 per Euro 26,29 (quota oraria) da rimborsare alla scuola, tramite versamento con c.p.p. allegato alla presente per ore retribuite come eccedenti per la sostituzione effettuata dai docenti nella giornata del 3.11.2009”; che il ricorrente effettuava il versamento.
Sosteneva che la fruizione del permesso, in quanto esercizio di una situazione attiva a contenuto potestativo, non dipende da un atto discrezionale del datore di lavoro; è un diritto soggettivo perfetto e l’onere documentale dell’istante è limitato alla mera rappresentazione del fatto.
Tutto ciò premesso chiedeva al Tribunale di Lagonegro, in funzione di Giudice del Lavoro, di annullare il decreto del Dirigente del 16.12.2009, qualificandolo come provvedimento disciplinare, di essere reintegrato nei propri diritti retributivi, e di condannare parte convenuta alla restituzione della somma di Euro 105,16, illegittimamente pretesa, ed a risarcimento del danno morale subito, spese rifuse.
Parte convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda e sostenendo la legittimità del proprio operato.
All’udienza del 4.4.2012, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione invitava i procuratori alla discussione e decideva la causa come da sentenza pubblicamente letta all’esito della camera di consiglio.
E’ pacifico che parte ricorrente si sia assentata nel giorno 3.11.2009, avendo richiesto un giorno di permesso retribuito per motivi personali, e non sono contestate le circostanze relative alle successive richieste di integrazione da parte del Dirigente scolastico.
Sul tema si è di recente pronunciato il Tribunale di Monza, sent. N. 288/2011, alle cui motivazioni si rinvia essendo pienamente condivisibili; tale pronuncia ha seguito una nota dell’ARAN che si è attestata sulle stesse posizioni.
L’art. 15, co. 2, del CCNL 2006-2009 prevede che “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’ar1. 13, comma 9, prescindendo dalla condizioni previste in tale norma”. Per il personale è prevista la possibilità di richiedere tre giorni di permesso retribuito per motivi personali oppure familiari. Questo istituto contrattuale, con l’accordo sottoscritto il 29.11.2001, è diventato un diritto (nel
precedente contratto si diceva invece: “sono attribuiti”). Le condizioni necessarie per poterne usufruire sono semplicemente che i giorni di permesso vengano richiesti per motivi personali oppure per motivi familiari. Tali motivazioni sono sottratte alla valutazione discrezionale del Dirigente Scolastico, il quale pertanto non può entrare in merito alle stesse. Il CCNL scuola 2006-2009 distingue il diritto del dipendente alle ferie (di cui all’art. 13) dal diritto al permesso retribuito. L’art. 15 attribuisce al dipendente a tempo indeterminato il diritto ad un permesso retribuito in alcuni casi specifici e per numero di giorni limitati. Il 2° comma, in particolare dispone, come visto, che “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalla condizioni previste in tale norma”.
Quest’ultima norma, nel circoscrivere il diritto alla fruizione delle ferie nel periodo di sospensione dell’attività didattica, prevede quale deroga: “durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi costi aggiuntivi, anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, co. 2”.
Le citate disposizioni devono essere messe tra loro in correlazione nel senso che al personale docente spettano, per motivi familiari o personali documentati tre giorni di permesso retribuito e possono per gli stessi motivi, usufruire anche di sei giorni di ferie durante il periodo di attività didattica. Il richiamo, poi, dell’art. 15, co. 2, contenuto nell’ad. 13, co. 9, va interpretato nel senso che, qualora le ferie vengano richieste per motivi personali o familiari documentati, l’autorizzazione non è soggetta ai presupposti richiamati in generale per la fruizione in periodo di attività didattica, ma è soggetto al trattamento di cui al successivo art. 15, co. 2, come peraltro chiaramente enunciato in tale ultima norma.
Va sottolineato, inoltre, che, mentre l’art. 13, co. 9, subordina l’autorizzazione alle ferie in periodo di attività didattica “alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi costi aggiuntivi, anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”, uguale restrizione non è contenuta nell’ad. 15, co. 2, che richiede per la fruizione del permesso retribuito per motivi personali e familiari (e per la fruizione di ferie per le stesse ragioni), la presentazione della domanda corredata dalla documentazione (anche autocertificazione) attestante la sussistenza di detti motivi.
Nessuna discrezionalità è lasciata al Dirigente Scolastico in merito all’opportunità di autorizzare il permesso e le ferie per queste particolari ipotesi, né, in particolare, gli è consentito di comparare le esigenze scolastiche con le ragioni personali o familiari certificate per cui il permesso è richiesto, ma avrà solo un controllo di tipo formale in merito alla presentazione della domanda ed all’idoneità della documentazione a dimostrare la sussistenza delle ragioni poste a base della domanda; né tanto meno, è consentito al Dirigente Scolastico porre delle regole preventive che vietino o restringano la possibilità per i docenti di usufruire dei permessi o delle ferie in periodo di attività didattica, qualora queste siano richieste per motivi personali o familiari.
Tanto è condiviso anche dall’ARAN che, con suo parere, ha ritenuto che “il diritto ai tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari, è subordinato ad una richiesta (…a domanda…) del dipendente documentata ‘anche mediante autocertificazione”. Il parere continua sostenendo che “la previsione contrattuale generica ed ampia di ‘motivi personali o familiari’ e la possibilità che la richiesta di fruizione del permesso possa essere supportata anche da “autocertificazione “[…] esclude un potere discrezionale del dirigente scolastico il quale, nell’ambito della propria funzione […] è preposto al corretto ed efficace funzionamento dell’istituzione scolastica nonché alla gestione organizzativa della stessa”.
Ciò premesso, nel caso di specie risulta che parte ricorrente ha tempestivamente proposto domanda per assentarsi ed ha documentato idoneamente, autocertificandoli, i motivi personali e familiari per cui intendeva assentarsi. Quindi il Dirigente Scolastico ha illegittimamente dichiarato che l’assenza fosse ingiustificata. Conseguentemente risultano illegittimi la trattenuta di una giornata lavorativa e l’addebito del costo pari alle ore di servizio.
La domanda di parte ricorrente, pertanto, va accolta.
Va respinta, invece, la domanda di condanna al risarcimento del danno morale in quanto carente sotto il profilo delle allegazioni prima ancora che della prova. Le spese, previsa (così nel testo n.d.r.) compensazione per un quarto alla luce dell’accoglimento solo parziale della domanda e della natura controversa della questione sottoposta all’ attenzione del giudicante, si liquidano come da dispositivo con riferimento al d.m. 8.4.2004 n. 121″ considerando che, in attesa dell’emanazione del d.m. previsto dall’art. 9 dl 1 del 2012, le pur abrogate tariffe professionali mantengono comunque valenza di criterio di orientamento per la liquidazione equitativa.
P Q.M
Il dott. Arturo Avolio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Dichiara l’ illegittimità della trattenuta di un giorno di retribuzione operata sullo stipendio di parte ricorrente con riferimento all’assenza del giorno 3.11.2009;
b) Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente l’importo corrispondente a detta trattenuta;
c) Dichiara l’illegittimità dell’addebito del costo pari alle ore di servizio con riferimento all’assenza del giorno 3. 11.2009;
d) Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente l’importo corrispondente a detto addebito;
e) Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
Condanna le parti resistenti, previa compensazione delle spese di lite nella misura di 1/4, al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi €. 498,66, oltre I.V.A. e cpa, con distrazione.

Nota 4 aprile 2012, Prot. MIURAOODGSSSI n. 1624/RU/U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi

e

Direzione generale per il personale scolastico

 

Ai docenti a tempo indeterminato delle scuole statali di ogni ordine e grado

LORO SEDI

 

Oggetto: Professionalità docenti a tempo indeterminato – Aggiornamento anagrafe

 

Nel corso dell’anno scolastico 2010/2011, è stata realizzata un’importante attività di aggiornamento dell’anagrafe della professionalità docente, grazie al particolare impegno delle istituzioni scolastiche che hanno verificato ed integrato, nell’area “Fascicolo personale” del SIDI, le informazioni concernenti ciascun docente a tempo indeterminato in servizio presso la propria istituzione. In questo modo è stato possibile dare nuovo impulso a questa particolare area del SIDI, necessaria all’Amministrazione per la realizzazione dei propri fini istituzionali.

Data la natura evolutiva e dinamica della professionalità dei docenti, soggetta a continui arricchimenti, si è ritenuto opportuno consentire ai docenti stessi di inserire direttamente, con cadenza annuale, gli aggiornamenti che riguardano la loro formazione, dichiarando gli ulteriori titoli culturali e professionali via via conseguiti.

Pertanto, a partire dal 5 aprile e fino al 30 aprile, è possibile per i docenti a tempo indeterminato aggiornare la propria scheda professionale.

La scheda, che già contiene le informazioni inserite dalle scuole in occasione della precedente rilevazione, può essere integrata ed eventualmente rettificata nelle parti inesatte o incomplete.

In particolare, il singolo docente può inserire i propri dati attraverso il sistema della “Presentazione On Line delle Istanze” (POLIS), raggiungibile dal link http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml, all’interno del quale viene resa disponibile l’apposita sezione: “Scheda Professionalità Docente”.

 

Per l’utilizzo della funzionalità web, sono previste due fasi:

1) registrazione a sistema “Istanze On Line”;

2) compilazione della “Scheda professionalità docente”.

 

Per quanto riguarda la fase della registrazione si precisa che è necessario utilizzare la casella di posta elettronica istituzionale (nome.cognome@istruzione.it).

Tenuto conto che il sistema POLIS viene già utilizzato in forma diffusa dai docenti per la presentazione di istanze di vario genere (mobilità, commissioni degli esami di Stato, concorsi) è da presumere che esista già il possesso delle credenziali per l’accesso al sistema. In caso contrario è indispensabile provvedere tempestivamente alla registrazione accedendo, dalla pagina Istruzione, alla funzione “Istanze on line” (procedura guidata). Per quanto riguarda, invece, la fase di compilazione della “Scheda professionalità docente”, vengono messe a disposizione dei docenti una guida smart, che descrive sinteticamente i contenuti della rilevazione ed i passaggi da seguire, ed un manuale di dettaglio sulla procedura, entrambi scaricabili nell’area dedicata.

Il Servizio statistico si fa carico di pubblicare tempestivamente, per doverosa informazione, le risposte alle domande più frequenti (FAQ), formulate eventualmente dai docenti interessati.

Per le richieste di chiarimento, inerenti i dati da comunicare è possibile utilizzare la casella di posta elettronica istituzionale:

 

professionalita.docente@istruzione.it

oppure è possibile rivolgersi alla propria istituzione scolastica che provvederà a contattare i numeri telefonici dei referenti per l’Anagrafe Professionalità Docente del Servizio Statistico.

 

 

 

Il Direttore Generale

Luciano Chiappetta

 

 

Il Direttore Generale

Emanuele Fidora

 

Nota 4 aprile 2012, Prot. MIURAOODGSSI n. 1623/RU/U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi

e

Direzione generale per il personale scolastico

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado

LORO SEDI

 

e, p.c. Ai Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali LORO SEDI

 

Oggetto: Professionalità docenti a tempo indeterminato – Aggiornamento anagrafe

 

Nell’anno scolastico 2010/2011, è stata aggiornata, grazie al particolare impegno delle istituzioni scolastiche, l’area “Fascicolo personale” del SIDI, con le informazioni concernenti i docenti in servizio presso ciascuna scuola.

A partire da quest’anno, invece, viene consentito ai docenti stessi di inserire direttamente, con cadenza annuale, gli aggiornamenti che riguardano gli ulteriori titoli culturali e professionali via via conseguiti.

Resta comunque di fondamentale importanza la collaborazione delle istituzioni scolastiche, sia per sensibilizzare i docenti per una consapevole adesione all’iniziativa e sia per fornire loro una eventuale assistenza.

Con l’allegata nota sono state fornite a tutti i docenti a tempo indeterminato istruzioni per la compilazione della scheda per l’aggiornamento di tale anagrafe attraverso il sistema POLIS.

Qualora dovessero pervenire da parte dei docenti richieste di chiarimento, le SS.LL. possono contattare i Referenti per l’Anagrafe Professionalità Docente del Servizio Statistico.

Per problemi tecnici, invece, è disponibile il numero verde del gestore del servizio informativo (http://www.mpi.it/).

 

 

Il Direttore Generale

Luciano Chiappetta

 

 

Il Direttore Generale

Emanuele Fidora

———————-

Nota 4 aprile 2012, Prot. MIURAOODGSSSI n. 1624/RU/U

———————-

REFERENTI RILEVAZIONE PROFESSIONALITÀ DOCENTI

PALMERI EZIA: 06.5849.3752 ezia.palmeri@istruzione.it
RISPOLI ANNA: 06.5849.2384 anna.rispoli@istruzione.it
SILVI ADELAIDE: 06.5849.3776 adelaide.silvi@istruzione.it
BOI LAURA: 06.5849.2062 laura.boi@istruzione.it

30 marzo Termine ultimo domande mobilità 2012-2013

La nota 29 marzo 2012, Prot. n. AOODGPER 2332, proroga i termini alle ore 18,00 del 3 aprile 2012.

L’Ordinanza ministeriale 5 marzo 2012, n. 20, fissa al 30 marzo 2012 il termine ultimo per la presentazione on line – secondo la procedura indicata nella nota n. 1132 del 16.2.2012 – delle domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, per il personale docente, educativo ed ATA di ogni ordine e grado di scuola.

Circolare Ministeriale 29 marzo 2012, n. 25

Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione

Circolare Ministeriale 29 marzo 2012, n. 25
AOODPIT Prot. n. 400

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
e p.c. al Gabinetto del Ministro
SEDE

OGGETTO: Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2012/2013 – Trasmissione schema di Decreto Interministeriale

Nota 29 marzo 2012, Prot. n. AOODGPER 2332

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Agli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi

Oggetto: Presentazione delle domande di mobilità ai sensi del CCNI 29.2.2012 e dell’O.M. n. 20 del 5.3.2012. A.s. 2012/13.

Per consentire la completa e corretta conclusione delle operazioni di compilazione ed inoltro on line delle domande di trasferimento e di passaggio di ruolo tramite le funzioni POLIS, attualmente disponibili per i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, al fine di superare le criticità del sistema segnalate da alcuni territori, le predette domande potranno essere acquisite entro e non oltre il termine del 3 aprile fino alle ore 18.00.

In analogia a quanto disposto per il personale docente e per ragioni di equità, si estende anche al personale A.T.A. la facoltà di presentare le predette domande nei suddetti termini.

Il Direttore Generale
Luciano Chiappetta

Nota 27 marzo 2012, Prot. n. AOODGPER 2218

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

Ufficio IV

 

Agli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

 

Oggetto: CCNI sottoscritto il 29.2.2012 sulla mobilità del personale, educativo ed ATA per l’a.s. 2012/2013. Chiarimento su mobilità interprovinciale.

 

Sono pervenuti a questo Ufficio numerosi quesiti in merito all’introduzione nell’art. 2, comma 2 del CCNI citato in oggetto del divieto per il personale docente ed educativo, assunto a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2011/12 o successivi, di partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo, in applicazione dell’art. 9 comma 21 della legge n. 106/11, e in merito alla contestuale esclusione dall’applicazione della suddetta norma per il personale docente ed educativo di cui all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del CCNI, previo possesso dei requisiti previsti in tali punti da attestare con le modalità e le documentazioni richieste nell’art. 9 del contratto stesso.

In particolare i quesiti riguardano il raffronto di tale norma con l’art. 7, comma 1, punto V, terz’ultimo capoverso, in cui anche per l’a.s. 2012/13 è ribadita l’ esclusione dal diritto di precedenza nei trasferimenti interprovinciali per il personale che assiste un genitore in situazione di gravità (riservando questo diritto esclusivamente alle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria).

Al riguardo, si fa notare che non sussiste alcuna contraddizione tra le due disposizioni del predetto contratto.

Infatti l’una si riferisce alla possibilità per il personale interessato rientrante nella categoria di cui all’art. 7, comma 1, punto V) del CCNI, ivi compreso quello che assiste un genitore con grave disabilità, di partecipare ai trasferimenti per altra provincia senza dover rispettare il vincolo quinquennale imposto dalla L. 106/11 (o anche il già esistente vincolo triennale imposto dalla L. 124/99), l’altra invece attiene all’impossibilità per la stessa categoria di personale, di usufruire, all’atto della presentazione della domanda di trasferimento interprovinciale, della precedenza sulle altre categorie di personale.

 

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Luciano Chiappetta

13 marzo Docenti che non insegnano

Il MIUR risponde alle polemiche (in particolare i dati erano stati contestati da CISL e ANIEF) sorte dall’intervista rilasciata dal Capo Dipartimento dell’Istruzione che aveva dichiarato che 41.503, tra professori e maestri “(…) non insegnano, non vanno in classe. Sono distaccati presso altri ministeri oppure in permesso sindacale. Gli studenti non ne traggono alcun beneficio, ma il loro stipendio è sempre a carico del nostro bilancio“.

Di seguito il comunicato stampa del MIUR:

La passione per i numeri e quella per le leggende metropolitane

(Roma, 13 marzo 2012) Quanti sono in Italia gli insegnanti pagati dallo Stato per non fare lezione? Esistono decine di migliaia di “imboscati” nella nostra Amministrazione? Il Miur desidera rassicurare tutti i cittadini: si tratta di una leggenda metropolitana. Forse nata dalla difficoltà di dover distinguere con tirannica sintesi tra “cattedre” (posto in organico) e “persone”: nella stragrande maggioranza dei casi le due cose coincidono. Talvolta però una singola cattedra può avere più di un docente che, a tempo parziale, presta il proprio servizio insieme ad altri colleghi.

La cifra di 41.503 docenti citata da alcuni organi di stampa deriva dunque da un’operazione di sottrazione tra “pere” (numero degli insegnanti) e “mele” (numero dei posti). Cioè dalla differenza tra il numero dei docenti che risultano in servizio, 765.017, e il numero dei posti in organico complessivo (comuni e di sostegno) pari a 723.514. Ma come abbiamo tutti imparato sin dalle elementari, “mele” e “pere” non possono sommarsi o sottrarsi.

Da questa impropria sottrazione deriva l’oramai leggendario numero di 41.503. A sua volta questo numero contiene due diverse tipologie: chi effettivamente insegna e chi svolge altre attività.

A questo punto siamo in grado di rassicurare di nuovo tutti i cittadini e gli organi di stampa: questi ultimi sono meno di diecimila.

Nel dettaglio, e per gli amanti della statistica della PA: quasi il 50% di questi diecimila è composto da insegnanti non più idonei all’insegnamento in classe. Questi sono infatti ben 4.502, e tra i motivi di inidoneità ci sono purtroppo anche malattie professionali, per esempio alle corde vocali. Si tratta però di lavoratori che, pur non insegnando più, sono comunque collocati professionalmente nel Ministero, anche se non più in classe. Abbiamo poi addirittura un certo numero di insegnanti non più retribuiti da questa amministrazione, tra cui 400 dottorandi di ricerca – che rappresentano un investimento in formazione professionale – e circa mille docenti comandati presso enti, università o organizzazioni politiche statali o regionali. Così come non percepiscono busta paga dall’amministrazione i circa 450 insegnanti che ricoprono attualmente un mandato politico o amministrativo. A carico del Ministero ci sono poi 300 insegnanti comandati per l’autonomia – cioè esperti a servizio dell’intero sistema – e circa mille docenti che insegnano all’estero. A questi si aggiungono infine i “famigerati” insegnanti che usufruiscono in tutto il territorio nazionale del distacco sindacale: sono un po’ meno di mille, dunque una cifra assolutamente congrua con i numeri di questa amministrazione, che peraltro assicura l’esercizio di un diritto costituzionale del personale ad organizzarsi in sindacato.

I docenti che esercitano il loro mestiere didattico senza che ad ognuno di essi corrisponda una singola cattedra sono quindi circa 30mila. Ciò avviene perché sono a tempo parziale, con un orario di cattedra inferiore a 18 ore settimanali. Possono esserci, ad esempio, fino a 3 docenti che “coprono” una cattedra di 18 ore e che, quindi, prestano servizio per 6 ore o docenti che coprono ore di insegnamento lasciate libere da titolari di part-time. In questi casi ci vogliono dunque più docenti per comporre una cattedra, cioè uno stipendio.

Questo è quanto dovuto per amore di chiarezza.

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Quante cattedre sono oggi istituite nella scuola (A.S. 2011/2012)

Posti normali 625.878
Posti di sostegno 97.636
Posti totali 723.514


 Personale docente nella scuola (A.S. 2011/2012)
Tempo Indeterminato Tempo Determinato Totale
normale sostegno Totale normale sostegno Totale normale sostegno Totale
Scuola dell’infanzia 79,697 5,213 84,910 3,510 3,783 7,293 83,207 8,996 92,203
Scuola primaria 198,308 23,683 221,991 11,867 12,811 24,678 210,175 36,494 246,669
Scuola sec. di I grado 123,774 19,509 143,283 24,994 9,082 34,076 148,768 28,591 177,359
Scuola sec. di II grado 195,212 13,349 208,561 30,151 10,074 40,225 225,363 23,423 248,786
Totale 596,991 61,754 658,745 70,522 35,750 106,272 667,513 97,504 765,017

Docenti non in servizio presso le scuole

Causale Numero
A totale carico dell’Amministrazione
Contingente all’estero 953
Contingente presso M.A.E. 80
Comandi per l’autonomia 450
Esoneri sindacali 900
Comandi presso enti e ass.oni 200
Collocati fuori ruolo per inidoneità permanente 4.502
Totale 7.085
A parziale/nullo carico dell’Amministrazione
Dottorato di ricerca 400
Aspettative sindacali non retribuite 140
Aspettative per mandato politico e amm.vo 450
Comandati presso enti, ist. Università, org. politiche dello Stato e regionali 1.000
Totale 1.990
Docenti in esubero non collocato su alcuna cattedra/spezzone 1.000
Totale 10.075

5 marzo Calendario operazioni Mobilità 2012-2013

L’articolo 2 dell’Ordinanza Ministeriale 5 marzo 2012, n. 20, stabilisce i seguenti termini per le operazioni di mobilità:

Termine ultimo per la presentazione delle domande di movimento per il personale docente, educativo ed A.T.A. (secondo la procedura online indicata nella nota n. 1132 del 16.2.2012): 30 marzo 2012

a) personale docente

scuola dell’infanzia
1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 9 maggio
2 – pubblicazione dei movimenti: 25 maggio

scuola primaria
1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 14 aprile
2 – pubblicazione dei movimenti: 8 maggio

scuola secondaria di I grado
1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 26 maggio
2 – pubblicazione dei movimenti: 18 giugno

scuola secondaria di II grado
1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 19 giugno
2 – pubblicazione dei movimenti: 12 luglio

b) personale educativo

1 – termine ultimo comunicazione all’ufficio delle domande di mobilità dei posti disponibili: 4 maggio
2 – pubblicazione dei movimenti: 25 maggio

c) personale A.T.A.

1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 2 luglio
2 – pubblicazione dei trasferimenti: 26 luglio

Termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande: dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI o all’ufficio dei posti disponibili.

Nota 5 marzo 2012, Prot. n. AOODGPER 1682

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale del personale scolastico – Uff. IV e V

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana

BOLZANO

Al Direttore Generale del Dipartimento Istruzione della Provincia Autonoma

TRENTO

All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca

BOLZANO

All’Intendente Scolastico per la Scuola delle Località Ladine

BOLZANO

e,p.c. Al Ministero degli Affari Esteri D.G.P.C.C.

ROMA

All’Assessore alla P.I. della Regione Autonoma della Valle d’Aosta

AOSTA

Al Sovrintendente Studi della Regione Autonoma della Valle d’Aosta

AOSTA

All’Assessore alla P.I. della Regione Siciliana

PALERMO

Al Presidente della Giunta Provinciale di BOLZANO

Al Presidente della Giunta Provinciale di TRENTO

Al Capo Dipartimento per l’istruzione

SEDE

Al Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse, umane, finanziarie e strumentali

SEDE

Ai Direttori Generali

SEDE

Al Gabinetto del Ministro

SEDE

 

Oggetto: Trasmissione dell’O.M. n. 20 del 5.3.2012 prot. n. AOODGPER 1681 e del contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 29.2.2012 sulla mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2012/2013.

 

Per opportuna conoscenza e norma, al fine di predisporre i necessari adempimenti da parte degli uffici competenti, si trasmettono, in allegato alla presente, copia dei seguenti atti, relativi alla materia indicata in oggetto:

– contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 29.2.2012 relativo alla mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2012/2013.

– Ordinanza ministeriale n. 20 del 5.3.2012 prot. n. AOODGPER 1861 in corso di registrazione, concernente norme di attuazione del predetto contratto integrativo in materia di mobilità del personale, docente, educativo e A.T.A..

Verrà data tempestiva comunicazione della data di registrazione di quest’ultimo provvedimento.

Con successiva Ordinanza ministeriale verranno diramate le specifiche disposizioni attuative dell’ art. 37bis del sopra citato CCNI riguardante la mobilità degli insegnanti di religione cattolica, per i quali, ovviamente, sarà prevista una diversa data di scadenza per la presentazione delle domande.

Si pregano gli uffici competenti di dare la massima diffusione dei sopracitati atti e di comunicare agli uffici interessati che i medesimi possono essere consultati ed acquisiti sul sito Internet e Intranet del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.

Si ritiene utile richiamare l’attenzione degli uffici in indirizzo su alcune situazioni innovative rispetto all’anno scolastico precedente:

  • obbligo per il personale interessato di presentare via web le domande oltre che per e nell’ambito della scuola primaria e secondaria di I e II grado, anche per e nell’ambito della scuola dell’infanzia, secondo la procedura POLIS descritta nella nota n. 1132 del 16.2.2012;
  • possibilità di riaprire il confronto negoziale in relazione ad emergenze legate al dimensionamento della rete scolastica e alla definizione della mobilità del personale docente inidoneo che fa richiesta di transitare nei ruoli del personale A.T.A. (art. 1);
  • divieto per il personale docente ed educativo, assunto a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2011/12 o successivi, di partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo, in applicazione dell’art. 9 comma 21 della legge n. 106/11. Esclusione dall’applicazione di tale norma per i docenti nominati con retrodatazione giuridica al 2010/11. Esclusione dall’applicazione della suddetta norma per il personale docente ed educativo di cui all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del CCNI (art. 2);
  • esclusione dalle disponibilità per le operazioni di mobilità dei posti nei licei musicali e coreutici relativi agli insegnamenti di nuova istituzione, fino a quando non saranno definiti i corrispondenti titoli di accesso (art. 6);
  • adeguamento delle norme riguardanti il sistema delle precedenze comuni e la relativa documentazione alle disposizioni della L. 104/1992 come modificata dalla L. 183/2010 (art. 7);
  • puntualizzazioni su documentazioni e certificazioni mediche (art. 9). Al riguardo, considerando che l’Ipotesi di CCNI è stata sottoscritta in data 15.12.2012, e quindi antecedentemente alle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15 comma 1 della L. 183/2011 di modifica del D.P.R. 445/2000, si è provveduto ad inserire le integrazioni derivanti dalla nuova normativa nel testo dell’O.M..
  • precisazioni sull’assegnazione dei docenti da parte degli Uffici territoriali competenti, nel caso di istituti di scuola secondaria di II grado coinvolti nel riordino del secondo ciclo di istruzione (art. 20);

Si invitano le SS.LL. ad effettuare, anche tramite le competenti strutture territoriali, la dovuta informativa alle organizzazioni sindacali del comparto scuola, con particolare riguardo alla nuova procedura POLIS concernente l’acquisizione delle domande on line per il personale docente della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado.

Si sottolinea infine che il termine ultimo per la presentazione delle domande di movimento per il personale docente, educativo ed A.T.A. è fissato al 30 marzo 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
LUCIANO CHIAPPETTA

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