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Ordinanza Ministeriale 5 agosto 2013

Ordinanza Ministeriale 5 agosto 2013

 

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

TRASFERIMENTI DEL PERSONALE DOCENTE E TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI DI MUSICA E TECNICO AMMINISTRATIVO DEGLI ISIA E DELLE ACCADEMIE NAZIONALI DI DANZA E ARTE DRAMMATICA

SEQUENZA TEMPORALE DEGLI ADEMPIMENTI:

1. Termine ultimo per la presentazione della domanda di mobilità al Direttore della Istituzione di appartenenza

4 settembre 2013

2. Pubblicazione dei punteggi attribuiti agli interessati

10 settembre 2013

3. Termine per reclami, rinunce e rettifiche

18 settembre 2013

4. Pubblicazione punteggi definitivi

24 settembre 2013

5. Pubblicazione dei trasferimenti

30 settembre 2013

6. Comunicazione delle cattedre disponibili per le utilizzazioni temporanee

11 ottobre 2013

7. Termine ultimo per la presentazione della domanda di utilizzazione temporanea

15 ottobre 2013

8. Pubblicazione delle utilizzazioni disposte

25 ottobre 2013

 

VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 e successive modifiche;

VISTA la Legge 14.1.1994, n. 20;

VISTO il Decreto Legislativo 16.4.1994, n. 297 e successive modifiche;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n.508 relativa alla riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTA la legge 8 marzo 2000, n. 53;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il C.C.D.N. siglato il 31 maggio 2002 concernente la mobilità del personale docente e tecnico amministrativo dei Conservatori di musica delle Accademie e degli ISIA;

VISTO il CCNL 16 febbraio 2005, quadriennio normativo 2002-2005;

VISTO l’accordo decentrato nazionale sottoscritto il 12.7.2005, relativo alla mobilità del personale tecnico amministrativo per l’a.a. 2005/2006;

VISTO l’incontro del 29 luglio 2008 nel quale le organizzazioni sindacali e la delegazione di parte pubblica hanno convenuto di chiarire, in via di interpretazione autentica, che il termine “utilizzazioni”, inserito al punto 14 dell’art. 5 del Contratto, non deve intendersi riferito alle utilizzazioni a domanda degli interessati, disciplinate dagli artt. 3, 4 e 4bis dello stesso Contratto;

VISTO il CCNL sottoscritto il 4 agosto 2010 relativo al quadriennio normativo 2006 -2009;

CONSIDERATO che continuano a trovare applicazione, anche per l’anno accademico 2013/2014, le norme del Contratto nazionale decentrato per la mobilità sottoscritto il 31 maggio 2002

O R D I N A

– Art. 1 –

CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA DELL’ORDINANZA E DURATA

1. La presente Ordinanza disciplina la mobilità per l’anno accademico 2013/2014 del personale docente, tecnico e amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dei Conservatori di musica e delle Accademie di belle arti nonché del personale tecnico e amministrativo degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dell’Accademia Nazionale di Danza e dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica ad eccezione dei docenti di prima e seconda fascia in servizio presso le Scuole Libere del Nudo e presso la Scuola degli Artefici di Milano.

– ART. 2 –

PUBBLICAZIONE

1. La presente Ordinanza ministeriale viene pubblicata all’Albo del Ministero e a quello delle singole Istituzioni, nonché sul sito internet www.miur.it.

– ART. 3 –

COMPETENZA A DISPORRE I TRASFERIMENTI

1. I trasferimenti del personale di cui all’art. 1 comma 1 della presente Ordinanza ministeriale sono disposti dal Direttore Generale dell’ Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica.

– ART. 4 –

DOMANDA DI TRASFERIMENTO

1. Può essere presentata una sola domanda di trasferimento.

2. Le domande devono essere redatte secondo il modello Y1 e Y2 – Allegato C1 e C2 – rispettivamente dal personale docente e dal personale tecnico e amministrativo, seguendo le relative istruzioni, e presentate direttamente all’Istituzione in cui l’interessato presta servizio o spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine perentorio del 4 settembre 2013. In questo ultimo caso, al fine di assicurare la tempestività della procedura, l’interessato è tenuto ad inviare anche per fax, entro il medesimo termine, copia della domanda. Le Istituzioni rilasciano ricevuta delle domande presentate a mano.

3. Il personale trasferito d’ufficio per incompatibilità ai sensi dell’art. 467 del D.Lgs n. 297/94 non può chiedere di tornare nella sede di provenienza, a meno che non siano cessate le cause di incompatibilità.

4. Le domande prodotte oltre i termini stabiliti ovvero in difformità degli appositi moduli non saranno prese in considerazione.

– ART. 5 –

SEZIONI STACCATE

1. Ai fini del trasferimento, le sezioni staccate vanno specificamente richieste con espressa preferenza.

– ART. 6 –

INDICAZIONI DELLE PREFERENZE

1. Le preferenze debbono essere indicate nell’apposita sezione del modulo-domanda e possono essere espresse per le Accademie di belle arti, i Conservatori e loro sezioni staccate . Solo per il personale tecnico amministrativo possono essere espresse le preferenze anche per l’Accademia Nazionale di Danza e di Arte Drammatica e per gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche.

2. Le preferenze devono essere espresse indicando la denominazione delle sedi così come riportata negli elenchi ufficiali, pubblicizzati e comunque disponibili presso le Istituzioni.

3. Qualsiasi richiesta formulata in contrasto con le modalità indicate nel presente articolo è nulla.

– ART. 7 –

RINUNCIA, REVOCA E RETTIFICHE ALLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

1. L’eventuale rinuncia alla domanda di trasferimento deve essere presentata, entro il termine perentorio del 18 settembre 2013, alla stessa Istituzione cui è stata consegnata o spedita la domanda di trasferimento.

2. Non è ammessa la revoca del trasferimento se non per gravi motivi sopravvenuti, debitamente comprovati e a condizione che sia rimasto vacante il posto di provenienza. La disponibilità del posto lasciato libero dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti effettuati.

– ART. 8 –

DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La valutazione dei titoli di servizio e delle esigenze di famiglia, effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta nei termini dagli interessati unitamente alla domanda, avviene in conformità alla Tabella di valutazione allegata al Contratto Collettivo Decentrato Nazionale, siglato il 31 maggio 2002. (1)

2. La documentazione, fatta eccezione per quella di carattere sanitario, deve essere presentata esclusivamente mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Lo stato dei figli portatori di handicap fisico, psichico o sensoriale, tossicodipendenti, ovvero, del figlio maggiorenne, del coniuge o del parente o affine entro il terzo grado totalmente e permanentemente inabili al lavoro, deve essere documentato con certificazione originale della A.S.L. e delle preesistenti commissioni sanitarie provinciali o in copia autenticata.

Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del parente o affine entro il terzo grado deve essere documentato con certificato rilasciato dall’Istituto di cura.

Il bisogno, per i medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella Provincia ove ha sede l’Istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da Ente Pubblico Ospedaliero o dalla Azienda Sanitaria Locale o dall’Ufficiale Sanitario o da un Medico Militare.

L’interessato dovrà, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, così come modificato e integrato dall’art.15 della legge 16 gennaio 2003, n.3, che il figlio, il coniuge, il parente o affine entro il terzo grado, può essere assistito soltanto nella provincia nel cui ambito si trovano l’Istituto di cura e l’Istituzione richiesta per trasferimento. Per i figli tossicodipendenti l’attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui esso avviene (artt. 114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309).

L’interessato dovrà comprovare con dichiarazione personale che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nella Provincia richiesta per trasferimento, in quanto nella Provincia di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale Provincia il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l’assistenza di un medico di fiducia come previsto dall’art. 122, comma 3, del citato D.P.R. n. 309/1990.

4. In mancanza di dette dichiarazioni, la documentazione esibita non è presa in considerazione.

5. A norma del T.U. 28/12/2000, n. 445 l’interessato comprova con dichiarazioni personali l’esistenza di figli, del coniuge, nonché il rapporto di parentela con le persone con le quali chiede di ricongiungersi (2).

6. Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di Bolzano per le materie appresso indicate, da impartirsi in lingua italiana e in lingua tedesca, possono chiedere detto trasferimento solo se rispettivamente di madre lingua italiana o di madre lingua tedesca:

Teoria dell’armonia e analisi, Musicologia sistematica, Storia della musica, Teoria, ritmica e percezione musicale, Pratica e lettura pianistica, Poesia per musica e drammaturgia musicale, Letteratura italiana e tedesca, Teoria e tecnica dell’interpretazione scenica, Pratica organistica e canto gregoriano, Accompagnamento pianistico, Musica Sacra, Pedagogia musicale per Didattica della musica, Elementi di composizione per Didattica della musica, Direzione di Coro e repertorio corale per Didattica della musica, Storia della musica per Didattica della musica, Pratica della lettura vocale e pianistica per Didattica della musica, Bibliografia e biblioteconomia musicale.

7. Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di Bolzano per le altre materie non elencate sopra devono presentare domanda, entro gli stessi termini di scadenza della domanda di trasferimento, direttamente al Conservatorio di Bolzano, per sostenere il colloquio ai fini dell’accertamento della conoscenza della lingua italiana e tedesca, con le stesse modalità già indicate dal previgente Ordinamento di cui al D.Lgs n. 265/92.

8. Ai fini del riconoscimento della precedenza o delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 per l’assistenza ai portatori di handicap tutti i riferimenti del CCND 31/5/2002 alla sussistenza del requisito della convivenza non si applicano a seguito delle modifiche successivamente intervenute alla predetta legge.

________________

(1) Nell’ambito della valutazione delle esigenze di famiglia, si precisa che i punteggi riferiti “al figlio” si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.

(2) La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale deve essere indicata la decorrenza dell’iscrizione anagrafica che deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione dell’O.M. concernente la mobilità.

– ART. 9 –

ADEMPIMENTI DEI DIRETTORI DELLE ACCADEMIE , DEI CONSERVATORI E DEGLI ISIA

1. Il direttore della istituzione verifica che le domande di trasferimento siano state redatte in conformità agli appositi moduli allegati alla presente Ordinanza ministeriale e corredate della necessaria documentazione, accertando l’esatta corrispondenza tra la documentazione allegata e quella dichiarata. Dispone, quindi, l’inserimento di tutti i dati sul sito http://afam.miur.it nella sezione riservata alle istituzioni.

2. Il punteggio assegnato e le precedenze riconosciute sono resi pubblici mediante affissione all’Albo dell’Istituzione e sul predetto sito Internet entro la data del 10 settembre 2013, al fine di consentire, entro il termine perentorio del 18 settembre 2013, la presentazione di motivate richieste di rettifica o di rinuncia alla domanda, al direttore dell’istituzione. Quest’ultimo, ove ne verifichi la fondatezza, procede alla correzione richiesta immettendo i relativi dati rettificati sul sito Internet. Qualora la richiesta non sia accolta ne dà comunicazione all’interessato.

3. Le domande di trasferimento e la relativa documentazione devono essere trattenute agli atti delle Istituzioni per esigenze di istruttoria in caso di contenzioso e per eventuali richieste ex L. 241/90.

4. Al fine di realizzare nei termini previsti dalle presenti disposizioni i sopraindicati adempimenti, il direttore dell’istituzione, ai sensi dell’art. 24, 6° comma della Legge 241/90, ha facoltà di differire l’accesso ai documenti.

– ART. 10 –

PUBBLICAZIONE DEI MOVIMENTI

1. La pubblicazione dei punteggi definitivi sarà resa nota il 24 settembre 2013.

2. I trasferimenti disposti sono resi noti, entro la data del 30 settembre 2013, mediante l’affissione all’albo delle singole Istituzioni, nonché sul Sito Internet (http://afam.miur.it ), del provvedimento contenente l’elenco del personale che ha ottenuto il trasferimento, con l’indicazione a fianco di ciascun nominativo del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze.

– ART. 11 –

DOMANDA DI UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DEL PERSONALE DOCENTE

1. Le cattedre e i posti inizialmente disponibili per le utilizzazioni temporanee del personale docente nell’anno accademico 2012/2013 sono resi noti l’11 ottobre 2013 sul sito http://afam.miur.it .

2. La domanda di utilizzazione temporanea, corredata dal curriculum delle attività didattico-professionali svolte e dalle pubblicazioni, deve essere prodotta, entro il giorno 15 ottobre 2013, ai Direttori delle istituzioni ove si aspira ad essere utilizzati indipendentemente dalla disponibilità delle cattedre e posti inizialmente resi noti.

3. In ciascuna domanda dovrà essere indicato l’ordine preferenziale delle eventuali altre sedi richieste.

4. Le istituzioni che hanno ricevuto domande di utilizzazione provvedono immediatamente a costituire la commissione, prevista al quarto comma dell’art.4 del CCND del 31 maggio 2002, i cui lavori inizieranno al momento in cui si sia realizzata l’effettiva disponibilità della cattedra o del posto.

5. Le utilizzazioni effettuate sono immediatamente comunicate all’istituzione di provenienza del docente individuato quale destinatario dell’utilizzazione, al fine di consentire analoga procedura presso tale sede.

6. Le procedure di utilizzazione si concludono entro il 23 ottobre 2013. I provvedimenti che dispongono le utilizzazioni sono acquisiti al CINECA e comunicati al Ministero, Direzione generale alta formazione artistica e musicale entro la stessa data.

7.Le utilizzazioni disposte saranno pubblicate il 25 ottobre 2013.

– ART. 12 –

DOMANDA DI UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO

1. I posti inizialmente disponibili per le utilizzazioni temporanee, per ciascun profilo professionale, sono resi noti l’11 ottobre 2013 sul sito http://afam.miur.it. Il personale interessato all’utilizzazione temporanea presenta, entro il 15 ottobre 2013, all’Istituzione presso la quale intende essere utilizzato, indipendentemente dalla disponibilità dei posti inizialmente comunicata, la relativa domanda corredata del curriculum vitae e della documentazione attestante i titoli di studio e professionali.

2. In ciascuna domanda dovrà essere indicato l’ordine preferenziale delle eventuali altre sedi richieste.

3. L’utilizzazione è disposta, all’esito della procedura di valutazione comparativa prevista dall’art. 4 bis del C.C.N.D., con provvedimento del direttore.

4. Le utilizzazioni effettuate sono immediatamente comunicate all’istituzione di provenienza del personale individuato quale destinatario dell’utilizzazione, al fine di consentire analoga procedura presso tale sede.

5. Le procedure di utilizzazione si concludono entro il 23 ottobre 2013. I provvedimenti che dispongono le utilizzazioni sono acquisiti al CINECA e comunicati al Ministero, Direzione generale alta formazione artistica e musicale e coreutica entro la stessa data.

6. Le utilizzazioni disposte saranno pubblicate il 25 ottobre 2013.

– ART. 13 –

RICORSI

1. I provvedimenti di trasferimento e di utilizzazione temporanea sono impugnabili dinanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001.

2. L’Amministrazione dispone, in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti disposti.

Roma, 5 agosto 2013

IL MINISTRO

F.to Maria Chiara Carrozza

Allegati

  • Mod.Y1-Allegato C1
  • Mod.Y2-Allegato C2
  • Allegato C4
  • Allegato C5
  • C.C.N.D.

Decreto Ministeriale 31 luglio 2013

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Decreto Ministeriale 31 luglio 2013

Definizione delle corrispondenze dei  titoli  sperimentali  triennali
validati dal Ministero con diplomi accademici di primo livello  degli
Istituti Superiori di Studi Musicali. (13A06717)

(GU n.188 del 12-8-2013)

 

                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

  Vista la legge 21 dicembre 1999 n. 508  e  successive  modifiche  e
integrazioni di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia
Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale D'Arte Drammatica, degli
Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei  Conservatori  di
Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228  con  cui  vengono  dettate
"Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato" ed in particolare l'art. 1  comma  106  che  dispone  la
redazione di una tabella di corrispondenza  tra  titoli  sperimentali
triennali validati e diplomi accademici di primo livello  determinata
con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
  Visto il d.P.R. 28  febbraio  2003,  n.  132  "Regolamento  recante
criteri per  l'autonomia  statutaria  regolamentare  e  organizzativa
delle istituzioni artistiche e  musicali,  a  norma  della  legge  21
dicembre 1999 n. 508"; 
  Visto  il  d.P.R.  8  luglio  2005,  n.  212  "Regolamento  recante
disciplina per  la  definizione  degli  ordinamenti  didattici  delle
Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica"; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245 recante " Norme
di attuazione dello Statuto speciale della Regione  Trentino  -  Alto
Adige in materia di Accademie di Belle Arti, Istituti  Superiori  per
le Industrie Artistiche, Conservatori di Musica ed Istituti  Musicali
Pareggiati in provincia di Bolzano"; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 250 recante " Norme
di attuazione dello Statuto speciale della Regione  Trentino  -  Alto
Adige in materia di Accademie di Belle Arti, Istituti  Superiori  per
le Industrie Artistiche, Conservatori di Musica ed Istituti  Musicali
Pareggiati in provincia di Trento"; 
  Visto il decreto ministeriale 4 settembre 2003, n. 461 relativo  al
" Rinnovo ciclo sperimentazione anno accademico 2003/2004; 
  Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2003, n. 629/AFAM  con  cui
sono stati validati i corsi sperimentali attivati dai Conservatori di
Musica con l'individuazione del titolo finale del diploma  accademico
di primo livello; 
  Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2003, n. 632/AFAM  con  cui
sono stati validati i  corsi  sperimentali  degli  Istituti  Musicali
Pareggiati  con  individuazione  del  titolo   finale   del   diploma
accademico di primo livello; 
  Visto il  decreto  ministeriale  30  settembre  2009,  n.  124  che
definisce gli " ordinamenti didattici dei  corsi  di  studio  per  il
conseguimento  del  diploma   accademico   di   primo   livello   nei
Conservatori di Musica"; 
  Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2013, n. 120 che modifica
ed integra  il  decreto  ministeriale  124/09  di  definizione  degli
"ordinamenti didattici dei corsi di studio per il  conseguimento  del
diploma accademico di primo livello nei  Conservatori  di  Musica  ed
Istituti Musicali Pareggiati"; 
  Visto il decreto ministeriale 28 marzo 2013, n. 243  che  definisce
"la corrispondenza dei titoli  sperimentali  triennali  validati  dal
Ministero con i diplomi accademici di primo livello dei  Conservatori
di Musica ed Istituti Musicali Pareggiati" a norma dell'art. 1  comma
106 della legge 24 dicembre 2012 n. 228; 
  Considerato che da una successiva  ed  ulteriore  ricognizione  dei
corsi sperimentali autorizzati risultano omessi dalla tabella  A  del
decreto ministeriale 28 marzo 2013, n. 243 taluni corsi; 
  Ritenuto pertanto di dover  procedere  ad  una  integrazione  della
suddetta tabella A del decreto ministeriale 28 marzo 2013, n. 243; 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

  Alla tabella A del decreto ministeriale 28 marzo 2013, n.  243  con
cui sono state definite le  corrispondenze  dei  titoli  sperimentali
triennali validati dal  Ministero  con  i  diplomi  accademici  di  I
livello degli Istituti Superiori di Studi Musicali sono apportate  le
integrazioni di cui all'allegato che costituisce parte integrante del
presente decreto. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 

    Roma, 31 luglio 2013 

                                                Il Ministro: Carrozza
Allegato
 dm31713

Decreto Ministeriale 28 marzo 2013, n. 243

Decreto Ministeriale 28 marzo 2013, n. 243

Definizione della corrispondenza dei titoli sperimentali triennali validati dal Ministero con i diplomi accademici di I livello degli Istituti Superiori di Studi Musicali.

VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale D’Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228 con cui vengono dettate “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” ed in particolare l’art. 1 comma 106 che dispone la redazione di una tabella di corrispondenza tra titoli sperimentali triennali validati e diplomi accademici di primo livello determinata con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 508”;

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica” ;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245 recante ” Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino – Alto Adige in materia di Accademie di Belle Arti, Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, Conservatori di Musica ed Istituti Musicali Pareggiati in provincia di Bolzano”;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 250 recante ” Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino – Alto Adige in materia di Accademie di Belle Arti, Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, Conservatori di Musica ed Istituti Musicali Pareggiati in provincia di Trento”;

VISTO il D.M. 4 settembre 2003, n.461 relativo al ” Rinnovo ciclo sperimentazione anno accademico 2003/2004;

VISTO il D.M. 8 ottobre 2003, n. 629/AFAM con cui sono stati validati i corsi sperimentali attivati dai Conservatori di Musica con l’individuazione del titolo finale del diploma accademico di primo livello;

VISTO il D.M. 8 ottobre 2003, n. 632/AFAM con cui sono stati validati i corsi sperimentali degli Istituti Musicali Pareggiati con individuazione del titolo finale del diploma accademico di primo livello;

VISTO il D.M. 30 luglio 2004, n. 77 con cui è stato autorizzato il Conservatorio di Musica di Vibo Valentia in collaborazione con il Consorzio “Scientia et Ars” ad attivare un corso sperimentale articolato in due indirizzi;

VISTO il D.M. 30 settembre 2009, n.124 che definisce gli ” ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nei Conservatori di Musica”;

VISTO il D.M. 20 febbraio 2013, n.120 che modifica ed integra il D.M. 124/09 di definizione degli “ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nei Conservatori di Musica ed Istituti Musicali Pareggiati”;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla predisposizione della tabella di cui all’art. 1, comma 106, della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228 per individuare la corrispondenza dei titoli sperimentali triennali validati ai diplomi accademici di primo livello previsti dai nuovi ordinamenti didattici degli Istituti Superiori di Studi Musicali;

DECRETA

art. 1

I titoli conseguiti a conclusione dei corsi sperimentali triennali attivati presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali sono equipollenti ai diplomi accademici di primo livello secondo le corrispondenze stabilite nell’ allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Con successivo provvedimento saranno individuate le corrispondenze dei titoli conseguiti a conclusione dei corsi sperimentali triennali attivati presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali ed indicati nell’allegata tabella B che costituisce parte integrante del presente decreto, previa verifica del piano di studio di ciascun corso.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 28 marzo 2013

F.to IL MINISTRO

Francesco Profumo

Allegati

Comunicato 6 marzo 2013

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Comunicato 6 marzo 2013
(GU n.55 del 6-3-2013)

Approvazione dei decreti ministeriali relativi alla modifica ed integrazione dei settori artistico disciplinari e degli ordinamenti didattici dei corsi di diploma accademico di primo livello degli istituti superiori di studi musicali. (13A01935)

Con i decreti ministeriali n. 119 e n. 120, del 20 febbraio 2013, sono stati modificati ed integrarti, rispettivamente, il D.M. 3 luglio 2009, n. 90, concernente la definizione dei settori artistico disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari, ed il D.M. 30 settembre 2009, n.124, concernente la definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di diploma accademico di primo livello, degli Istituti Superiori di Studi Musicali.

Il testo integrale dei predetti decreti e’ consultabile sul sito web, all’indirizzo http://miur.it, nel settore Alta Formazione Artistica e Musicale, sia nella rubrica “notizie” che nella rubrica “offerta formativa”.

12 dicembre DdL valorizzazione AFAM in 7a Camera

L’8, 9, 14, 16, 21 e 28 febbraio, il 27 e 28 marzo, il 12 e 18 aprile, il 9, 24 e 31 maggio, il 14 e 21 giugno, il 12, 17, 19 e 31 luglio, il 6 agosto, il 19 e 26 settembre, il 2, 10 e 16 ottobre, il 7 e 28 novembre, il 5 e 12  dicembre la 7a Commissione della Camera prosegue l’esame del DdL per la Valorizzazione del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

Il 18 gennaio la 7a Commissione della Camera analizza il DdL per la Valorizzazione del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale, già approvato dal Senato il 30 novembre 2011.

Nota 3 dicembre 2012, Prot. n.7799

Direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica


Ai Direttori Conservatori di Musica
Istituti Musicali Pareggiati
LORO SEDI

Oggetto: D.M 29 novembre 2012, n. 192 – Applicazione Art.3, comma 3, del D.M. 10 settembre 2010, n.249: determinazione dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico: classe di abilitazione A077.

Si comunica che con Decreto Ministeriale D.M 29 novembre 2012, n. 192 –  in corso di registrazione alla Corte dei Conti –  è stato determinato il numero dei posti disponibili a livello nazionale, per gli anni accademici  2012/2013 e 2013/2014, per le immatricolazioni al corso di diploma accademico di secondo livello ad indirizzo didattico relativo alla classe di abilitazione A077.

Il testo integrale del predetto decreto è consultabile sul sito web, all’indirizzo http://www.istruzione.it,  nel settore  riservato all’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), sia nella rubrica “notizie” che nella rubrica “offerta formativa” .

IL DIRETTORE GENERALE
– Giorgio Bruno Civello –

Decreto Ministeriale 29 novembre 2012, n. 192

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Decreto Ministeriale 29 novembre 2012, n. 192

Posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico, classe di abilitazione A077 per gli anni accademici 2012/2013 – 2013/2014

Avviso 28 novembre 2012

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per gli Affari Internazionali

 

Disponibile dal 29 novembre al 20 dicembre 2012 sul sito MIUR settore AFAM (http://afam.miur/istituzioni) il modello di rilevazione attraverso il quale le Istituzioni di Alta Formazione Artistico Musicale e Coreutica potranno aggiornare la banca dati sugli accordi internazionali avviati con analoghe istituzioni straniere.

Disegno di Legge (Senato, 30.11.11)

XVI SENATO DELLA REPUBBLICA

Disegno di Legge 1693

 

Attesto che il Senato della Repubblica,

il 30 novembre 2011,

ha approvato il seguente disegno di legge, d’iniziativa dei senatori Asciutti, Pittoni, Vita, Barelli, Rusconi, Bevilacqua, Ceruti, De Eccher, Vittoria Franco, De Feo, Mariapia Garavaglia, Firrarello, Marcucci, Poli Bortone, Anna Maria Serafini, Giancarlo Serafini, Veronesi, Valditara e Zavoli:

 

Valorizzazione del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale

 

Art. 1.

(Validità dei titoli)

 

1. I diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall’Accademia nazionale di danza, dall’Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati sono equipollenti alle lauree triennali appartenenti alle classi di laurea L3 e per gli Istituti superiori per le industrie artistiche alle classi di laurea L 4, ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.

2. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle Accademie di belle arti, nonché dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati sono equipollenti, rispettivamente, alle lauree magistrali appartenenti alle classi di laurea LM 4 e LM 89 e alle lauree magistrali appartenenti alle classi di laurea LM 45, e per gli Istituti superiori per le industrie artistiche alle classi di laurea LM 12, ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono stabilite le equipollenze per i titoli rilasciati dall’Accademia nazionale di danza e dall’Accademia nazionale di arte drammatica.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di cui al comma 1 concludono la procedura di messa ad ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello.

4. I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nelle istituzioni di cui al comma 1, entro la data di cui al comma 3, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello di cui ai commi 1 e 2.

5. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 1, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello di cui al comma 2.

6. Agli studenti iscritti ai Conservatori di musica è consentito frequentare non più di due corsi nell’ambito dei corsi di vario livello afferenti alle scuole di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.

 

Art. 2.

(Istituzione del CNSAC)

 

1. È istituito il Consiglio nazionale degli studenti delle accademie e dei conservatori (CNSAC), organo consultivo di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi attivati nelle istituzioni di cui all’articolo 1.

2. Il CNSAC:

a) formula pareri e proposte al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sui:

1) progetti di riordino del sistema formativo predisposti dal Ministro;

2) decreti ministeriali con i quali sono definiti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici dei corsi di studio, nonché le modalità e gli strumenti per l’orientamento e per favorire la mobilità degli studenti;

3) criteri per l’assegnazione e l’utilizzazione del fondo di finanziamento ordinario e della sua quota di riparto per le istituzioni di cui all’articolo 1;

b) elegge al suo interno tre rappresentanti degli studenti nel Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all’articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

c) può formulare proposte e può essere sentito dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca su altre materie di interesse generale per le istituzioni di cui all’articolo 1;

d) presenta al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro un anno dall’insediamento, una relazione sulla condizione studentesca nell’ambito delle istituzioni di cui all’articolo 1;

e) può rivolgere quesiti al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca circa fatti o eventi di rilevanza nazionale riguardanti la didattica e la condizione studentesca, cui è data risposta entro sessanta giorni.

3. Il CNSAC è composto da dieci componenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello delle istituzioni di cui all’articolo 1. I componenti sono nominati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il CNSAC elegge al suo interno il presidente e due membri che compongono l’ufficio di presidenza.

4. La composizione del CNSAC è come di seguito determinata, a seguito di elezioni su base nazionale:

a) quattro rappresentanti degli studenti dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

b) due rappresentanti degli studenti delle Accademie di belle arti statali;

c) un rappresentante degli studenti degli Istituti superiori per le industrie artistiche;

d) un rappresentante degli studenti dell’Accademia nazionale di arte drammatica;

e) un rappresentante degli studenti dell’Accademia nazionale di danza;

f) un rappresentante degli studenti delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute.

5. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinate le modalità di elezione dei componenti e il funzionamento del CNSAC.

6. Per la partecipazione al CNSAC non sono previsti compensi, indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese. Alle attività di cui al presente articolo si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

 

Art. 3.

(Modifica dell’organizzazione del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale)

 

1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:

«2. Il CNAM è composto da ventitre membri, di cui venti eletti su base nazionale in rappresentanza del personale docente e non docente e tre designati dal Consiglio nazionale degli studenti delle accademie e dei conservatori (CNSAC). Le elezioni avvengono in un’unica tornata elettorale e indipendentemente dai settori disciplinari di appartenenza. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili non oltre due mandati consecutivi. Il CNAM elegge al suo interno il presidente e quattro membri che compongono l’ufficio di presidenza. La composizione del CNAM è come di seguito determinata:

a) quattro rappresentanti del personale docente di prima fascia delle Accademie di belle arti statali;

b) due rappresentanti del personale docente di seconda fascia delle Accademie di belle arti statali;

c) un rappresentante del personale docente di prima fascia delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute;

d) un rappresentante del personale docente di prima fascia degli Istituti superiori per le industrie artistiche;

e) un rappresentante del personale docente di prima fascia dell’Accademia nazionale di arte drammatica;

f) un rappresentante del personale docente di prima fascia dell’Accademia nazionale di danza;

g) sei rappresentanti del personale docente di prima fascia dei Conservatori di musica;

h) un rappresentante del personale docente di seconda fascia ex ruolo accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori;

i) un rappresentante del personale docente di prima fascia degli Istituti musicali pareggiati;

l) un rappresentante del personale amministrativo e tecnico delle istituzioni di cui all’articolo 1;

m) un rappresentante dei direttori amministrativi delle istituzioni di cui all’articolo 1;

n) tre rappresentanti degli studenti designati dal CNSAC».

 

Art. 4.

(Formazione dei docenti)

 

1. Le accademie e i conservatori sono sedi primarie della formazione del personale docente, rispettivamente di discipline artistiche e musicali, nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Tra i titoli validi per accedere all’insegnamento del canto nei Conservatori di musica può esservi anche una comprovata esperienza in una delle fondazioni lirico-sinfoniche italiane.

 

Art. 5.

(Talenti precoci)

 

1. Gli studenti iscritti presso le scuole medie o i licei ad indirizzo musicale, che dovessero manifestare particolari ed eccezionali attitudini per lo studio della musica, possono essere ammessi alla frequenza anche presso i Conservatori di musica. Tale eventualità si verifica a seguito della segnalazione al Conservatorio, da parte dell’istituto scolastico, delle particolari qualità musicali riscontrate nello studente, e a seguito di specifici accordi riguardanti i carichi formativi musicali da svolgere presso il Conservatorio in parziale sostituzione di quelli da svolgere presso l’istituzione scolastica di appartenenza.

 

Art. 6.

(Accademia nazionale di Santa Cecilia)

 

1. Per la valorizzazione delle specificità culturali presenti nel sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale e delle attività di didattica specialistica possono essere comandati fino a cinque docenti dei Conservatori di musica, con contratto a tempo indeterminato, presso l’Accademia nazionale di Santa Cecilia per l’attivazione dei corsi di perfezionamento.

2. Il comando è disposto con decreto annuale, rinnovabile, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su richiesta motivata dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, previo assenso dell’interessato. Il docente comandato continua a percepire presso il conservatorio di appartenenza il trattamento economico complessivo in godimento.

3. I posti lasciati liberi per effetto dei comandi di cui al comma 2 sono resi indisponibili.

 

Art. 7.

(Politecnici delle arti)

 

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, provvede all’istituzione di Politecnici delle arti, esclusivamente mediante accorpamento, su base regionale oppure interregionale, delle istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ricadenti nel medesimo territorio, che ne facciano richiesta. Agli accorpamenti si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. I Politecnici delle arti godono di autonomia statutaria e regolamentare. Ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132. Dalla data della loro costituzione, i Politecnici delle arti subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi alle istituzioni in essi confluite, che mantengono la loro denominazione configurandosi in un massimo di cinque facoltà: arti visive, arte musicale, arte drammatica, arte coreutica, design.

3. Senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, negli statuti i Politecnici delle arti prevedono i seguenti organi:

a) rettore;

b) senato accademico;

c) consiglio di amministrazione;

d) collegio dei revisori dei conti;

e) nucleo di valutazione;

f) direttore amministrativo.

4. L’organizzazione e il funzionamento degli organi di cui al comma 3, tenuto conto delle specificità delle istituzioni di formazione artistica, musicale e coreutica, vengono stabiliti in analogia con quanto previsto dall’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e dall’articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

5. I titoli di studio rilasciati dai Politecnici delle arti sono equivalenti ad ogni effetto di legge a quelli rilasciati dalle Università al termine di cicli di studi di eguale durata. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all’istituzione di idonee classi di laurea o a stabilire l’equipollenza con le classi di laurea dell’area umanistica e dell’area scientifica già esistenti.

6. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

IL PRESIDENTE

Nota 15 novembre 2011, Prot.n. 6372

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Direzione Generale per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica

 

Ai Direttori delle Accademie. del Conservatori di musica e degli Istituti musicali Pareggiati

LORO SEDI

 

E. p.c.

 

Alle Organizzazioni Sindacali

LORO SEDI

 

OGGETTO: Legge 12.11.2011 n.183 pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.265 del 14.11.2011.

 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulle disposizioni della legge citata in oggetto che interessano direttamente il settore dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica e concernenti, in particolare, la disciplina dei permessi artistici, gli esoneri per gli incarichi di direzione ed il trattamento di missione e le procedure di nomina dei revisori dei conti.

 

Il permesso artistico viene ridotto a dieci giorni ed il cumulo dei giorni di permesso non fruiti entro l’a.a. 2010/2011 non potrà superare i trenta giorni per anno accademico fino al loro esaurimento.

 

La disposizione più incisiva, per le conseguenze che ricadono sulle utilizzazioni e sugli incarichi a tempo determinato già disposti, riguarda la revoca degli anni sabatici e dei cumuli di permesso artistico eccedenti i trenta giorni già autorizzati.

 

Poiché la nuova normativa entra in vigore dal 1° gennaio 2012, a quella data dovranno riprendere servizio nella propria sede tutti i docenti che stanno fruendo di permessi artistici con conseguente rientro dei docenti utilizzati sulle rispettive cattedre nella istituzione di titolarità.

 

Ciò comporta anche la revoca degli incarichi a tempo determinato assegnati sulle cattedre o dei docenti in utilizzazione o direttamente sui posti dei docenti in anno sabatico.

 

Al fine, tuttavia, di tutelare il diritto, secondo l’ordine occupato nella graduatoria della legge n.143 al conferimento dell’incarico sui restanti posti vacanti o comunque non coinvolti dalla predetta disposizione, sarà rinnovata la procedura di assegnazione alle istituzioni sulla base della scelta delle sedi già effettuata o integrata, su richiesta.

 

Analoghe conseguenze comporta la disposizione di cui al comma 80 laddove prevede che in caso di esonero dall’insegnamento dei docenti incaricati della direzione, debba essere reso indisponibile a copertura a tempo determinato un posto delta dotazione organica per corrispondente durata.

 

E’ pacifico che, nel caso in cui il Direttore che si avvale dell’esonero sia titolare in altra sede, all’accantonamento del posto debba provvedere l’istituzione dove svolge l’incarico di direzione, fatta salva la possibilità di diverso accordo tra le due istituzioni, motivato da incomprimibili esigenze di organico.

 

Si confida nella collaborazione delle SS.LL. affinché, entro il più breve tempo possibile, sia data comunicazione al Ministero dei posti che, per effetto dell’accantonamento di cui sopra, dovranno essere espunti dal novero dei posti disponibili ad incarico a tempo determinato.

 

Si rappresenta a tal fine l’esigenza, fatta salva l’autonomia decisionale in merito di ciascuna istituzione, di correlare le proprie opzioni anche alle aspettative dei docenti inseriti nella graduatoria nazionale della legge n.143.

 

IL DIRETTORE GENERALE

Giorgio Bruno Civello

Nota 11 luglio 2011, Prot. AOODGAI/8546

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per gli Affari Internazionali

Ufficio VII -Cooperazione nell’area dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione artistica e musicale

 

Nota 11 luglio 2011, Prot. AOODGAI/8546

 

Ai Direttori

ACCADEMIE DI BELLE ARTI

CONSERVATORI DI MUSICA

ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA

ACCADEMIA NAZIONALE D’ARTE DRAMMATICA

ACCADEMIE DI BELLE ARTI LEGALMENTE RICONOSCIUTE

ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI

ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE

LORO SEDI

 

OGGETTO: Accordi di collaborazione internazionale nel settore Afam

Nota 1 settembre 2010, Prot. AOODGAI/ 10598

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI INTERNAZIONALI

Ufficio VII

Ai Direttori

ACCADEMIE DI BELLE ARTI

CONSERVATORI DI MUSICA

ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA

ACCADEMIA NAZIONALE D’ARTE DRAMMATICA

ACCADEMIE DI BELLE ARTI LEGALMENTE RICONOSCIUTE

ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI

ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE

LORO SEDI

Oggetto: Accordi di collaborazione internazionale nel settore Afam

Il Ministero, nella sua attività di negoziazione per la stipula di accordi governativi internazionali ha necessità di procedere ad una ricognizione, a livello nazionale, delle collaborazioni attivate dalle istituzioni Afam con le omologhe istituzioni straniere.

Pertanto, come negli anni passati, al fine di aggiornare la banca dati sugli accordi internazionali, le SS.LL. dovranno compilare un modulo di rilevazione che sarà disponibile sul sito web del Ministero, dedicato alle istituzioni Afam, (http://afam.miur.it/istituzioni), alla voce “ACCORDI INTERNAZIONALI” dal giorno 20 settembre al giorno 25 ottobre 2010, data di chiusura del sistema.

Per accedere ai modelli, si ricorda che è necessario digitare la denominazione in codice e la password, già in possesso delle istituzioni per l’accesso al sito riservato del settore Afam.

Le SS.LL., inoltre, avranno la possibilità di visionare gli accordi internazionali già inseriti nella banca dati, relativa all’anno precedente; nel caso in cui le collaborazioni inserite siano rinnovate anche per l’anno in corso, sarà data la possibilità di confermarle, in modo automatico, nel modulo per la rilevazione 2009.

Si allega, inoltre, una nota informativa per la compilazione del suddetto questionario relativo agli accordi internazionali attivati nel settore Afam.

Per eventuali problemi tecnici e di accesso al sistema contattare: CINECA (Consulenza tecnica Afam) n. tel: 051-6171966, fax: 051-2130213, e.mail: consulenza-afam@cineca.it.

Per ulteriori chiarimenti sul merito della procedura, si prega di contattare l’ufficio scrivente ai numeri 06/5849 -3394/- 2156.

Si ringrazia per la collaborazione

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Antonio Giunta La Spada

NOTA INFORMATIVA PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SUGLI ACCORDI INTERNAZIONALI

Si richiede di aggiornare on line la banca dati degli accordi internazionali di collaborazione didatticoscientifica

nel settore artistico-musicale per l’anno 2010

Le notizie che si richiedono per ogni accordo sono state suddivise in 6 sezioni:

1) ISTITUZIONE STRANIERA

In questo paragrafo si richiedono notizie sull’istituzione straniera con la quale è stata attivata la

collaborazione. Alla voce “Tipologia istituzione straniera partner” si vuol sapere se si tratta di Università,

Accademia, Scuola, Istituto Superiore; si prega di scrivere tale nome in lingua originale.

2) TIPOLOGIA DI ACCORDO

Si tratta della sezione più importante per la rilevazione di dati in ambito internazionale.

Ogni collaborazione internazionale si attua tramite una convenzione tra l’istituzione italiana e quella estera,

con cui le parti si accordano per raggiungere degli obiettivi comuni in ambito didattico scientifico, oppure

per intraprendere attività di ricerca congiunta. Generalmente gli accordi implicano anche mobilità di studenti

e docenti.

Se l’accordo è siglato solo per collaborazioni tra le due istituzioni e non è finalizzato alla partecipazione a

programmi comunitari, allora si deve rispondere “SI” solo a “Convenzione”; se la collaborazione riguarda

iniziative per la produzione artistica e musicale si risponde affermativamente alla voce “Progetto per attività

artistico e/o musicale congiunto”.

Si è formulato anche un campo libero con la voce “Altro” nel quale segnalare attività diverse da quelle citate.

3) MOBILITA’ STUDENTESCA

Si richiedono notizie sulla mobilità studentesca prevista eventualmente dall’accordo siglato. Le notizie sono

richieste sia per gli studenti italiani in uscita che per gli studenti stranieri in entrata. Si richiede, inoltre, quali

siano le fonti di finanziamento per la mobilità studentesca (es.: borse Erasmus, borse del Ministero Affari

Esteri italiano…).

4) MOBILITA’ DOCENTI

La mobilità può essere prevista anche per i docenti; si chiede il numero dei docenti stranieri in entrata e dei

docenti italiani in uscita.

5) PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI ARTISTICO E/O MUSICALI

L’attività internazionale del settore AFAM si esplica inoltre attraverso la partecipazione di docenti, di

studenti od entrambi a manifestazioni artistico-musicali internazionali. Si prega di precisare il tipo di

manifestazione.

6) SINTESI SUI CONTENUTI DELL’ACCORDO SIGLATO O IN VIA DI PERFEZIONAMENTO

Questa sezione è un campo testo, in cui si potrà descrivere sinteticamente i contenuti dell’accordo e dare

informazioni più dettagliate sull’accordo stesso. Si avverte che tale campo può contenere 4000 caratteri

Legge 2 marzo 1963, n. 262

Legge 2 marzo 1963, n. 262

(in GU 23 marzo 1963, n. 79)

Ordinamento amministrativo e didattico dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e annessi Licei artistici e delle Accademie nazionali d’arte drammatica e di danza e carriere del rispettivo personale non insegnante.

TITOLO I

Istituzione e funzionamento dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e Licei artistici, delle Accademie nazionali d’arte drammatica e di danza

Art. 1. I Conservatori di musica, le Accademie di belle arti e annessi Licei artistici, l’Accademia nazionale d’arte drammatica e l’Accademia nazionale di danza sono dotati di autonomia amministrativa e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Essi sono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro. Con le stesse modalità sono istituiti i Licei artistici non annessi alle Accademie di belle arti.

Il decreto istitutivo stabilisce il contributo annuo a carico dello Stato; determina, nell’ambito dell’ordinamento didattico vigente, i corsi che costituiscono l’Istituto; fissa la tabella concernente i posti di ruolo del personale direttivo e insegnante e gli insegnamenti da conferire per incarico nonché i posti di ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva che sono portati in aumento del contingente dei posti delle qualifiche iniziali previsto dalla tabella A annessa alla presente legge, del personale amministrativo di concetto ed esecutivo e del personale ausiliario.

Il numero dei corsi degli Istituti previsti dal presente articolo e il numero dei posti del personale direttivo e insegnante e del personale non insegnante, nonché il numero degli insegnamenti da conferire per incarico sono stabiliti prima dell’inizio di ogni anno scolastico, nei limiti delle disponibilità dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.

Con le modalità di cui al precedente comma possono essere istituite in Comuni diversi da quelli in cui ha sede l’Istituto, sezioni distaccate con uno o più corsi e, per i Conservatori di musica, anche limitatamente al periodo inferiore.

Con le stesse modalità, le scuole di musica esistenti presso gli Istituti per ciechi «I. Cavazza» di Bologna, «D. Martuscelli» di Napoli, «S. Alessio» di Roma, «Istituto per ciechi» di Milano, «Configliachi» di Padova possono essere trasformate in sezioni di conservatori, anche se abbiano sede nello stesso Comune. Il decreto istitutivo fisserà le modalità di funzionamento di tali sezioni speciali, nonché le norme concernenti il numero dei corsi e l’inquadramento in ruolo del personale insegnante e non insegnante.

La ripartizione fra i singoli Istituti dei posti e degli insegnamenti di cui al precedente comma è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Le spese per il trattamento economico del personale di ruolo e non di ruolo, insegnante e non insegnante, degli Istituti sono a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, il quale provvede alla loro erogazione con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni.

Le spese per il funzionamento degli Istituti sono iscritte nel bilancio degli Istituti stessi e trovano copertura nel contributo di cui al secondo comma del presente articolo e nelle altre entrate di bilancio.

Art. 2. Ciascuno degli Istituti di cui all’art. 1 è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto dal presidente e dai seguenti altri membri:

a) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

b) il direttore dell’Istituto;

c) due insegnanti dell’Istituto, designati dal Collegio dei professori.

Possono inoltre essere chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione, in numero non superiore a tre, le persone e i rappresentanti degli enti che hanno assunto l’impegno di contribuire in misura notevole e continuativa al mantenimento dell’Istituto.

È chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dei Conservatori con sezioni distaccate per ciechi un rappresentante dell’Istituto per ciechi presso cui ha sede la sezione distaccata.

Segretario del Consiglio è il funzionario amministrativo di grado più elevato.

Il presidente e gli altri componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministro per la pubblica istruzione per la durata di un triennio, alla scadenza del quale possono essere riconfermati. In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni possono essere affidate, dal presidente stesso, ad un componente del Consiglio di amministrazione che non faccia parte del personale dell’Istituto.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l’amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione deve essere ricostituito.

In deroga a quanto è previsto dal presente articolo i Consigli di amministrazione dei Conservatori di musica di Roma e Napoli conservano la loro attuale costituzione; di ciascuno di essi fanno altresì parte due insegnanti dell’Istituto designati dai rispettivi Collegi dei professori.

Del Consiglio di amministrazione del Conservatorio di musica di Bologna fa parte di diritto un rappresentante di quel Comune.

Nulla è innovato per quanto riguarda l’attuale costituzione del Consiglio di amministrazione dell’Accademia nazionale di danza.

Art. 3. Il Consiglio di amministrazione:

1) delibera il bilancio di previsione dell’Istituto, le eventuali variazioni del bilancio medesimo, nonché il conto consuntivo;

2) delibera le spese d’importo superiore a lire centomila a carico del bilancio dell’Istituto. Le spese fino al suddetto importo sono disposte direttamente dal presidente del Consiglio di amministrazione, con propri provvedimenti;

3) propone le variazioni delle tabelle organiche dell’Istituto;

4) provvede, secondo le modalità stabilite dal Ministero della pubblica istruzione alla nomina del personale incaricato e supplente per coprire gli insegnamenti nonché i posti di assistenti, di accompagnatori al pianoforte e di pianisti accompagnatori previsti dall’organico e non assegnati a personale di ruolo.

Art. 4. L’esercizio finanziario degli Istituti ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre successivo.

I bilanci di previsione degli Istituti debbono essere deliberati entro il mese di luglio precedente l’inizio dell’esercizio finanziario e trasmessi al Ministero della pubblica istruzione, per l’approvazione, entro venti giorni dalla avvenuta deliberazione.

I conti consuntivi sono deliberati entro i tre mesi successivi alla fine dell’esercizio cui si riferiscono ed inviati entro 20 giorni dalla delibera, al Ministero della pubblica istruzione, il quale li trasmette – per tramite della competente Ragioneria centrale – alla Corte dei conti per l’esame e il rilascio della dichiarazione di regolarità.

Per la gestione autonoma degli Istituti, il servizio di tesoreria è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un Istituto di credito di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall’Istituto bancario che disimpegna il servizio di tesoreria mediante reversali d’entrata e mandati di pagamento emessi dagli Istituti e firmati nei modi di cui al seguente art. 7.

Gli Istituti hanno l’obbligo di trasmettere all’Ente incaricato del servizio di tesoreria le firme autografe delle persone abilitate alla sottoscrizione degli ordini di riscossione e di pagamento.

Art. 5. All’andamento didattico, artistico e disciplinare di ciascuno Istituto sovraintende un direttore che attua, per quanto di sua competenza, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e risponde del regolare funzionamento dell’Istituto direttamente al Ministero della pubblica istruzione.

TITOLO II

Carriera e ruoli del personale amministrativo

Art. 6. Le carriere del personale amministrativo delle Accademie di belle arti e annessi Licei artistici, dei Conservatori di musica, dell’Accademia nazionale d’arte drammatica e dell’Accademia nazionale di danza sono distinte come segue:

a) carriera direttiva (personale dei servizi amministrativi);

b) carriera di concetto (economi);

c) carriera esecutiva (addetti di segreteria);

d) carriera del personale ausiliario (bidelli).

Le qualifiche, i coefficienti e lo svolgimento della carriera direttiva, di cui all’annessa tabella A, restano disciplinati dalle norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

I posti recati in aumento dalla predetta tabella A nella qualifica di direttore amministrativo riassorbono altrettanti posti in soprannumero a norma della legge 19 ottobre 1959, n. 928.

Le qualifiche, i coefficienti e lo svolgimento delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria sono stabiliti dalle allegate tabelle B, C e D. Ai fini della progressione in tali carriere non si valutano gli anni di servizio nei quali sia stato riportato un giudizio complessivo inferiore a «buono» o una sanzione disciplinare più grave della censura, né i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompono il decorso dell’anzianità di servizio.

Nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva la promozione alle qualifiche di primo economo e di primo archivista può essere conseguita al compimento dell’anzianità di 11 anni di servizio nelle singole carriere, mediante esame di merito distinto.

All’esame di cui al comma precedente possono partecipare anche gli impiegati dei corrispondenti ruoli aggiunti, fomiti della medesima anzianità maturata nel ruolo speciale transitorio e nel ruolo aggiunto. La loro nomina a primo economo e a primo archivista è, però, effettuata entro i limiti dei posti complessivamente disponibili nei rispettivi ruoli.

Art. 7. A ogni Istituto sono assegnati non più di due impiegati della carriera direttiva dei quali l’impiegato di qualifica più elevata sovraintende ai servizi di segreteria, amministrativi e contabili ed è responsabile della osservanza delle norme legislative e regolamentari. Questi provvede anche alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e firma, congiuntamente al presidente del Consiglio medesimo e, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, al consigliere incaricato, tutti i documenti contabili concernenti la gestione autonoma dell’Istituto; ha inoltre le mansioni di funzionario delegato ai termini degli artt. 325 e seguenti del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ed è sottoposto alle disposizioni vigenti in materia. Egli risponde al direttore dell’Istituto dei servizi di segreteria e di quelli connessi all’attuazione delle norme legislative e regolamentari; compila i rapporti informativi concernenti il personale amministrativo e ausiliario che è posto alle sue dirette dipendenze.

Il giudizio complessivo è espresso dal direttore dell’Istituto. Il rapporto informativo del direttore dei servizi di segreteria, amministrativi e contabili è compilato dal direttore dell’Istituto, sentito il parere del presidente del Consiglio di amministrazione. Il capo dell’Ispettorato per l’istruzione artistica esprime il giudizio complessivo.

Art. 8. L’impiegato della carriera direttiva che consegue la qualifica di direttore amministrativo continua nell’espletamento delle mansioni previste dall’articolo precedente relativamente all’Istituto in cui è titolare e può essere incaricato di mansioni di carattere ispettivo sui servizi amministrativi degli Istituti di istruzione artistica esistenti nella Provincia dove ha sede l’Istituto in cui è titolare e in Province limitrofe.

Possono essere comandati presso il Ministero della pubblica istruzione non più di due direttori amministrativi per l’espletamento di compiti ispettivi sui servizi amministrativi degli Istituti di istruzione artistica e sul personale addetto ai servizi stessi.

Art. 9. Ad ogni Istituto è assegnato un economo il quale coadiuva il direttore dei servizi di segreteria, amministrativi e contabili, e provvede ai pagamenti relativi alle piccole spese d’ufficio con l’apposito fondo posto a sua disposizione dal presidente del Consiglio di amministrazione; egli inoltre attende alla compilazione ed all’aggiornamento dell’inventario dei beni mobili di proprietà dell’Istituto, di cui assume la responsabilità in qualità di consegnatario.

Per i servizi di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia e per mansioni di collaborazione contabile ed amministrativa, ad ogni Istituto possono essere assegnati non più di cinque impiegati della carriera esecutiva.

[Ad ogni Istituto sono assegnati sei impiegati della carriera ausiliaria, uno dei quali ha le mansioni di portiere. Quando il numero delle classi sia superiore a dodici, è assegnato un altro bidello per ogni ulteriore gruppo di due classi. All’Accademia nazionale di danza sono inoltre assegnati due impiegati della carriera predetta con mansioni di guardiano notturno; ad essi verrà corrisposta l’indennità di cui all’art. 25, ultimo comma, della legge 7 dicembre 1961, numero 1264]. (comma abrogato)

Art. 10. I posti di qualifica iniziale delle carriere direttive, di concetto ed esecutiva sono conferiti mediante pubblico concorso per esami; quelli della carriera del personale ausiliario sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Per l’ammissione ai concorsi ai posti di qualifica iniziale della carriera direttiva è richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche sociali e amministrative o in economia e commercio o in scienze coloniali e marittime.

Per l’ammissione ai concorsi ai posti di qualifica iniziale della carriera di concetto è richiesto il possesso del diploma di ragioniere.

Per l’ammissione ai concorsi ai posti di qualifica iniziale della carriera esecutiva è richiesto il possesso del diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Ai concorsi a posti della carriera del personale ausiliario sono ammessi coloro che abbiano comppiuto gli studi di istruzione elementare. Il 25 per cento dei posti del ruolo della carriera ausiliaria è riservato al personale femminile.

Alle esigenze funzionali connesse ai posti disponibili nei ruoli di cui al presente articolo può provvedersi, nelle more dei relativi concorsi, mediante conferimento di incarichi da disporsi dal presidente del Consiglio di amministrazione dell’Istituto, su conforme delibera del Consiglio stesso previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. Al personale incaricato compete una retribuzione pari allo stipendio iniziale del corrispondente personale di ruolo.

L’incarico, che può essere conferito anche in caso di aspettativa o sospensione dal servizio del personale appartenente ai ruoli suddetti, termina col cessare della causa che ha determinato l’incarico medesimo, e, comunque, all’atto della copertura del corrispondente posto di ruolo o al rientro in servizio del titolare sostituito.

È fatto divieto di assumere o comunque mantenere in servizio personale non insegnante non di ruolo in eccedenza ai posti previsti negli organici. A carico degli inadempienti si applicano le norme del terzo e quarto comma dell’art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 11. Il personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, in servizio di ruolo ordinario alla data di entrata in vigore della presente legge presso le Accademie di belle arti, Conservatori di musica e l’Accademia d’arte drammatica, nonché presso l’Accademia nazionale di danza, è inquadrato nei ruoli delle carriere rispettivamente stabilite con le tabelle B, C e D annesse alla presente legge secondo l’anzianità posseduta nel ruolo di provenienza, valutata secondo quanto stabilito nel quarto comma del precedente art. 6.

L’inquadramento del personale delle carriere di concetto ed esecutiva è subordinato all’esito favorevole di apposita ispezione, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

L’anzianità di servizio residua è utile ai fini del passaggio alla qualifica superiore e dell’attribuzione dei successivi aumenti periodici di stipendio.

Il numero dei posti nella qualifica iniziale di ciascuna delle carriere di cui all’art. 6, che può essere messo a concorso in applicazione degli artt. 7 e 9, è diminuito di tante unità quanti sono gli impiegati di ruolo speciale transitorio o di ruolo aggiunto in servizio.

Art. 12. Nella prima applicazione della presente legge:

a) i due quinti dei posti che risulteranno disponibili nella qualifica iniziale del ruolo della carriera di concetto, dopo l’inquadramento di cui al precedente art. 11, sono conferiti mediante concorso per esame speciale riservato al personale di ruolo della carriera esecutiva delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica, Accademie nazionali d’arte drammatica e di danza, il quale alla data di pubblicazione della presente legge, sia in possesso del diploma di ragioniere o perito commerciale oppure sia in possesso del diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado e rivesta qualifica non inferiore a quella di archivista.

Ai vincitori del concorso il servizio prestato nella carriera esecutiva è valutato in ragione di due terzi ai fini della promozione alle qualifiche di economo aggiunto e di economo;

b) i due quinti dei posti che risulteranno disponibili nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva, dopo l’inquadramento di cui al precedente art. 11, sono conferiti mediante concorso per esame speciale riservato al personale in servizio, alla data di pubblicazione della presente legge, negli istituti di cui alla precedente lettera a) che sia in possesso del diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado oppure abbia conseguito la licenza elementare e sia in servizio nei predetti Istituti da almeno tre anni.

Non può essere ammesso al concorso il personale non di ruolo che abbia superato il 45° anno di età alla data suddetta.

L’esame speciale di cui alle lettere a) e b) consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel relativo bando di concorso.

Art. 13. Al personale dei ruoli di cui al precedente art. 6 si applicano, in quanto non contrastino con la presente legge, le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Art. 14. La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961, salvo per quanto riguarda le norme relative alla determinazione dei posti d’organico, di cui agli artt. 7 e 9, che avranno effetto dal 1° ottobre 1962.

Alla spesa occorrente per l’attuazione della presente legge, valutata in lire 16.000.000 per lo esercizio 1961-62 ed in lire 100.000.000 per gli esercizi successivi, si provvederà rispettivamente mediante utilizzazione di parte delle quote previste per l’istruzione artistica sui fondi destinati al finanziamento del Piano di sviluppo della scuola nel decennio 1959 al 1969 e a carico dei fondi stanziati dall’art. 44 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.