IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti gli articoli 95 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina
dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia, e in particolare l'articolo
18, comma 8-ter, che prevede l'attribuzione di poteri derogatori,
fino al 31 dicembre 2014, ai sindaci e ai presidenti delle province
interessate per gli interventi e le finalita' di cui al medesimo
articolo 18, commi 8 e 8-ter;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 5 novembre 2013, prot. n. 906, con il quale la
somma complessiva di euro 150.000.000,00, gia' ripartita tra le
regioni dalla tabella 1 allegata al decreto-legge n. 69 del 2013, e'
stata assegnata agli enti locali sulla base delle graduatorie
predisposte e approvate dalle regioni competenti in virtu' dei
progetti esecutivi immediatamente cantierabili trasmessi alle stesse
entro il 15 settembre;
Considerata l'urgenza di intervenire in materia di riqualificazione
e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche, con particolare
riferimento a quelle in cui e' stata censita la presenza di amianto,
e di garantire pertanto il regolare svolgimento del servizio
scolastico;
Considerato che per i suddetti fini e' stata prevista dal citato
articolo 18, commi da 8-ter a 8-sexies, una procedura piu' snella e
immediata che consente di assegnare in tempi rapidi agli enti locali
le risorse disponibili e di procedere celermente all'affidamento dei
lavori, proprio al fine di realizzare tutti gli interventi nell'anno
2014;
Considerato che il richiamato articolo 18, comma 8-ter, prevede,
per le suddette finalita' e per gli interventi previsti dai commi 8 e
8-ter, che i sindaci e i presidenti delle province operino in
qualita' di commissari governativi, con poteri derogatori rispetto
alla normativa vigente, in modo da poter rispettare i tempi di
affidamento dei lavori entro il 28 febbraio 2014, pena la revoca dei
finanziamenti nonche' quelli di trasferimento delle risorse agli enti
locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014, secondo
gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati;
Ritenuto pertanto indispensabile procedere alla definizione dei
poteri derogatori rispetto alla normativa vigente da attribuire ai
sindaci e ai presidenti delle province interessati dagli interventi
di cui al citato decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 5 novembre 2013, prot. n. 906,
nonche' per gli interventi di cui al comma 8 del medesimo articolo
18;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e poteri derogatori
1. I sindaci e i presidenti delle province, interessati dagli
interventi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 5 novembre 2013, prot. n. 906, e di
cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
operano in qualita' di commissari governativi fino al 31 dicembre
2014 al fine di attuare le misure urgenti in materia di
riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche
di cui all'articolo 18, commi 8 e 8-ter del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98.
2. Per i suddetti interventi i sindaci e i presidenti delle
province di cui al comma 1 sono autorizzati a derogare, nel rispetto
dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario, alle seguenti disposizioni
normative:
a) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
1) articolo 11, commi 10 e 12;
2) articolo 12, comma 1, terzo periodo;
3) articolo 12, comma 2, terzo periodo;
4) articolo 12, comma 3, terzo periodo;
5) articolo 48, commi 1 e 1-bis;
6) articolo 70, nei limiti in cui ciascun termine minimo ivi
previsto sia ridotto a non meno della meta';
7) articolo 71;
8) articolo 122, comma 5, secondo periodo;
9) articolo 122, comma 6, nei limiti in cui ciascun termine minimo
ivi previsto sia ridotto a non meno della meta';
10) articolo 123, limitatamente ai termini di scadenza di cui ai
commi 2 e 3, differibili di non oltre trenta giorni;
11) articolo 125, comma 6;
b) decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207: tutte le disposizioni strettamente connesse agli articoli
derogabili del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, indicati
alla lettera a);
c) articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, salvo che l'intervento comporti mutamenti della
destinazione d'uso o modificazioni della sagoma di immobili
sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
3. I poteri derogatori di cui al comma 2 si applicano anche agli
interventi cofinanziati con i fondi di cui all'articolo 18, commi 8 e
8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nella misura minima
di euro 20.000,00 e per una percentuale minima del venti per cento
dell'importo progettuale.
4. Le risorse assegnate agli interventi di cui all'articolo 18,
comma 8-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013 sono trasferite sulle
contabilita' di Tesoreria unica degli enti locali e gestite con
separata contabilizzazione e rendicontazione.
Roma, 22 gennaio 2014
Il Presidente del Consiglio dei ministri
Letta
Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Carrozza
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lupi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Saccomanni
Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2014, n. 622