31 dicembre Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica

Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano

(Palazzo del Quirinale, 31/12/2010) Buona sera e Buon Anno a voi tutti, italiane e italiani di ogni generazione. Non vi stupirete, credo, se dedico questo messaggio soprattutto ai più giovani tra noi, che vedono avvicinarsi il tempo delle scelte e cercano un’occupazione, cercano una strada. Dedico loro questo messaggio, perché i problemi che essi sentono e si pongono per il futuro sono gli stessi che si pongono per il futuro dell’Italia.

Incontrando di recente, per gli auguri natalizi, i rappresentanti del Parlamento e del governo, delle istituzioni e dei corpi dello Stato, ho espresso la mia preoccupazione per il malessere diffuso tra i giovani e per un distacco ormai allarmante tra la politica, tra le stesse istituzioni democratiche e la società, le forze sociali, in modo particolare le giovani generazioni. Ma non intendo tornare questa sera su tutti i temi di quell’incontro. Ribadisco solo l’esigenza di uno spirito di condivisione – da parte delle forze politiche e sociali – delle sfide che l’Italia è chiamata ad affrontare; e l’esigenza di un salto di qualità della politica, essendone in giuoco la dignità, la moralità, la capacità di offrire un riferimento e una guida.

Ma a questo riguardo voi che mi ascoltate non siete semplici spettatori, perché la politica siete anche voi, in quanto potete animarla e rinnovarla con le vostre sollecitazioni e i vostri comportamenti, partendo dalle situazioni che concretamente vivete, dai problemi che vi premono.

Siamo stati anche nel corso di quest’anno 2010 dominati dalle condizioni di persistente crisi e incertezza dell’economia e del tessuto sociale, e ormai da qualche tempo si è diffusa l’ansia del non poterci più aspettare – nella parte del mondo in cui viviamo – un ulteriore avanzamento e progresso di generazione in generazione come nel passato. Ma non possiamo farci paralizzare da quest’ansia : non potete farvene paralizzare voi giovani. Dobbiamo saper guardare in positivo al mondo com’è cambiato, e all’impegno, allo sforzo che ci richiede. Che esso richiede specificamente e in modo più pressante a noi italiani, ma non solo a noi: all’Europa, agli Stati Uniti. Se il sogno di un continuo progredire nel benessere, ai ritmi e nei modi del passato, è per noi occidentali non più perseguibile, ciò non significa che si debba rinunciare al desiderio e alla speranza di nuovi e più degni traguardi da raggiungere nel mondo segnato dalla globalizzazione.

E innanzitutto è conquista anche nostra, è conquista della nostra comune umanità il rinascere di antiche civiltà, il travolgente sviluppo di economie emergenti, in Asia, in America Latina, in altre regioni – anche in Africa ci si è messi in cammino – rimaste a lungo ai margini della modernizzazione. E’ conquista della nostra comune umanità il sollevarsi dall’arretratezza, dalla povertà, dalla fame di centinaia di milioni di uomini e donne nel primo decennio di questo nuovo millennio. Paesi e popoli con i quali condividere lo slancio verso un mondo globale più giusto, più comprensivo dell’apporto di tutti, più riconciliato nella pace e in uno sviluppo davvero sostenibile.

E’ in effetti possibile un impegno comune senza precedenti per fronteggiare le sfide e cogliere le opportunità di questo grande tornante storico. Siamo tutti chiamati a far fronte ancora alla sfida della pace, sempre messa a dura prova da persistenti e ricorrenti conflitti e da cieche trame terroristiche : della pace e della sicurezza collettiva, che esigono tra l’altro una nuova assunzione di responsabilità nella Comunità Internazionale da parte delle grandi potenze emergenti. Siamo chiamati a cogliere le opportunità di un processo di globalizzazione tuttora ambiguo nelle sue ricadute sul terreno dei diritti democratici e delle diversità culturali, ed estremamente impegnativo per continenti e paesi – l’Europa, l’Italia – che tendono a perdere terreno nell’intensità e qualità dello sviluppo.

Ecco, da questo scenario non possono prescindere i giovani nel porsi domande sul futuro. Non possono porsele senza associare strettamente il discorso sull’Italia e quello sull’Europa, senza ragionare da italiani e da europei. Molto dipenderà infatti per noi dalla capacità dell’Europa di agire davvero come Unione: Unione di Stati e di popoli, ricca della sua pluralità, e forte di istituzioni che sempre meglio le consentano di agire all’unisono, di integrarsi più decisamente. Solo così si potrà non solo superare l’attacco all’Euro e una insidiosa crisi finanziaria nell’Eurozona, ma aprire una nuova prospettiva di sviluppo dell’economia e dell’occupazione nel nostro continente, ed evitare il rischio della sua irrilevanza o marginalità in un mondo globale che cresca lontano da noi. Sono convinto che questa sia una verità destinata a farsi strada anche in quei paesi europei in cui può serpeggiare l’illusione del fare da soli, l’illusione dell’autosufficienza.

Pensare con positivo realismo in termini europei equivale a non illuderci, in Italia, di poter sfuggire agli imperativi sia della sostenibilità della finanza pubblica sia della produttività e competitività dell’economia e più in generale del sistema-paese. D’altronde, sono convinto che quando i giovani denunciano un vuoto e sollecitano risposte sanno bene di non poter chiedere un futuro di certezze, magari garantite dallo Stato, ma di aver piuttosto diritto a un futuro di possibilità reali, di opportunità cui accedere nell’eguaglianza dei punti di partenza secondo lo spirito della nostra Costituzione.

Nelle condizioni dell’Europa e del mondo di oggi e di domani, non si danno certezze e nemmeno prospettive tranquillizzanti per le nuove generazioni se vacilla la nostra capacità individuale e collettiva di superare le prove che già ci incalzano. Tanto meno, ho detto, si può aspirare a certezze che siano garantite dallo Stato a prezzo del trascinarsi o dell’aggravarsi di un abnorme debito pubblico. Quel peso non possiamo lasciarlo sulle spalle delle generazioni future senza macchiarci di una vera e propria colpa storica e morale.Trovare la via per abbattere il debito pubblico accumulato nei decenni ; e quindi sottoporre alla più severa rassegna i capitoli della spesa pubblica corrente, rendere operante per tutti il dovere del pagamento delle imposte, a qualunque livello le si voglia assestare. Questo dovrebbe essere l’oggetto di un confronto serio, costruttivo, responsabile, tra le forze politiche e sociali, fuori dall’abituale frastuono e da ogni calcolo tattico.

Ma affrontare il problema della riduzione del debito pubblico e della spesa corrente, così come mettere mano a una profonda riforma fiscale, vuol dire compiere scelte significative anche se difficili. Si debbono o no, ad esempio, fare salve risorse adeguate, a partire dai prossimi anni, per la cultura, per la ricerca e la formazione, per l’Università? Che questa scelta sia da fare, lo ha detto il Senato accogliendo espliciti ordini del giorno in tal senso prima di approvare la legge di riforma universitaria. Una legge il cui processo attuativo – colgo l’occasione per dirlo a coloro che l’hanno contestata – consentirà ulteriori confronti in vista di più condivise soluzioni specifiche, e potrà essere integrato da nuove decisioni come quelle auspicate dallo stesso Senato.

Occorre in generale individuare priorità che siano riferibili a quella strategia di più sostenuta crescita economico-sociale che per l’Italia è divenuta – dopo un decennio di crescita bassa e squilibrata – condizione tassativa per combattere il rischio del declino anche all’interno dell’Unione Europea.

Vorrei fosse chiaro che sto ragionando sul da farsi nei prossimi anni ; giudizi sulle politiche di governo non competono al Capo dello Stato, ma appartengono alle sedi istituzionali di confronto tra maggioranza e opposizione, in primo luogo al Parlamento.

E vorrei fosse chiaro che parlo di una strategia, e parlo di priorità, da far valere non solo attraverso l’azione diretta dello Stato e di tutti i poteri pubblici, ma anche attraverso la sollecitazione di comportamenti corrispondenti da parte dei soggetti privati. Abbiamo, così, bisogno non solo di più investimenti pubblici nella ricerca, ma di una crescente disponibilità delle imprese a investire nella ricerca e nell’innovazione. Passa anche di qui l’indispensabile elevamento della produttività del lavoro : tema, oggi, di un difficile confronto – che mi auguro evolva in modo costruttivo – in materia di relazioni industriali e organizzazione del lavoro.

Reggere la competizione in Europa e nel mondo, accrescere la competitività del sistema-paese, comporta per l’Italia il superamento di molti ritardi, di evidenti fragilità, comporta lo scioglimento di molti nodi, riconducibili a riforme finora mancate. E richiede coraggio politico e sociale, per liberarci di vecchie e nuove rendite di posizione, così come per riconoscere e affrontare il fenomeno di disuguaglianze e acuti disagi sociali che hanno sempre più accompagnato la bassa crescita economica almeno nell’ultimo decennio.

Disuguaglianze nella distribuzione del reddito e della ricchezza. Impoverimento di ceti operai e di ceti medi, specie nelle famiglie con più figli e un solo reddito. E ripresa della disoccupazione, sotto l’urto della crisi globale scoppiata nel 2008.

Gli ultimi dati ci dicono che le persone in cerca di occupazione sono tornate a superare i due milioni, di cui quasi uno nel Mezzogiorno ; e che il tasso di disoccupazione nella fascia di età tra i 15 anni e i 24 – ecco di nuovo il discorso sui giovani, nel suo aspetto più drammatico – ha raggiunto il 24,7 per cento nel paese, il 35,2 nel Mezzogiorno e ancor più tra le giovani donne. Sono dati che debbono diventare l’assillo comune della Nazione. Se non apriamo a questi ragazzi nuove possibilità di occupazione e di vita dignitosa, nuove opportunità di affermazione sociale, la partita del futuro è persa non solo per loro, ma per tutti, per l’Italia : ed è in scacco la democrazia.

Proprio perché non solo speriamo, ma crediamo nell’Italia, e vogliamo che ci credano le nuove generazioni, non possiamo consentirci il lusso di discorsi rassicuranti, di rappresentazioni convenzionali del nostro lieto vivere collettivo. C’è troppa difficoltà di vita quotidiana in diverse sfere sociali, troppo malessere tra i giovani. Abbiamo bisogno di non nasconderci nessuno dei problemi e delle dure prove da affrontare : proprio per poter suscitare un vasto moto di energie e di volontà, capace di mettere a frutto tradizioni, risorse e potenzialità di cui siamo ricchi. Quelle che abbiamo accumulato nella nostra storia di centocinquant’anni di Italia unita.

Celebrare quell’anniversario, come abbiamo cominciato a fare e ancor più faremo nel 2011, non è perciò un rito retorico. Non possiamo come Nazione pensare il futuro senza memoria e coscienza del passato. Ci serve, ci aiuta, ripercorrere nelle sue asprezze e contraddizioni il cammino che ci portò nel 1861 a diventare Stato nazionale unitario, ed egualmente il cammino che abbiamo successivamente battuto, anche fra tragedie sanguinose ed eventi altamente drammatici. Vogliamo e possiamo recuperare innanzitutto la generosità e la grandezza del moto unitario : e penso in particolare a una sua componente decisiva, quella dei volontari. Quanti furono i giovani e giovanissimi combattenti ed eroi che risposero, anche sacrificando la vita, a quegli appelli per la libertà e l’Unità dell’Italia! Dovremmo forse tacerne, e rinunciare a trarne ispirazione? Ma quello resta un patrimonio vivo, cui ben si può attingere per ricavarne fiducia nelle virtù degli italiani, nel loro senso del dovere comune e dell’unità, e nella forza degli ideali.

Ed è patrimonio vivo quello del superamento di prove meno remote e già durissime, come il liberarci dalla dittatura fascista, il risollevarci dalla sconfitta e dalle distruzioni dell’ultima guerra, ricostruendo il paese e trovando l’intesa su una Costituzione animata da luminosi principi. No, nulla può oscurare il complessivo bilancio della profonda trasformazione, del decisivo avanzamento che l’Unità, la nascita dello Stato nazionale e la sua rinascita su basi democratiche hanno consentito all’Italia. Di quel faticoso cammino è stato parte il ricercare e stabilire – come ha voluto sottolineare ancora di recente il Pontefice, indirizzandoci un pensiero augurale che sentitamente ricambio – “giuste forme di collaborazione fra la comunità civile e quella religiosa”.

Sono convinto che nelle nuove generazioni sia radicato il valore dell’unità nazionale, e insieme il valore dello Stato unitario come presidio irrinunciabile nell’era del mondo globale. Uno Stato, peraltro, in via di ulteriore rinnovamento secondo un disegno di riforma già concretizzatosi nella legge sul federalismo fiscale. Sarà essenziale attuare quest’ultima in piena aderenza ai principi di “solidarietà e coesione sociale” cui è stata ancorata.

Sarà essenziale operare su tutti i piani per sanare la storica ferita di quel divario tra Nord e Sud che si va facendo perfino più grave, mentre risulta obbiettivamente innegabile che una crescita più dinamica dell’economia e della società nazionale richiede uno sviluppo congiunto, basato sulla valorizzazione delle risorse disponibili in tutte le aree del paese.

Il futuro da costruire – guardando soprattutto all’universo giovanile – richiede un impegno generalizzato. Quell’universo è ben più vasto e vario del mondo studentesco. A tutti rivolgo ancora la più netta messa in guardia contro ogni cedimento alla tentazione fuorviante e perdente del ricorso alla violenza. In particolare, poi, invito ogni ragazza e ragazzo delle nostre Università a impegnarsi fino in fondo, a compiere ogni sforzo per massimizzare il valore della propria esperienza di studio, e li invito a rendersi protagonisti, con spirito critico e seria capacità propositiva, dell’indispensabile rinnovamento dell’istituzione Università e del suo concreto modo di funzionare.

Investire sui giovani, scommettere sui giovani, chiamarli a fare la propria parte e dare loro adeguate opportunità. Che questa sia la strada giusta, ho potuto verificarlo in tante occasioni. Dall’incontro, nel gennaio scorso, con gli studenti di Reggio Calabria impegnati sul tema della legalità, a quello, in novembre, con i giovani volontari di Vicenza mobilitatisi per far fronte all’emergenza alluvione ; e via via potendo apprezzare realtà altamente significative. Penso ai giovani che con grandissima consapevolezza e abnegazione fanno la loro parte nelle missioni militari in aree di crisi : alle famiglie di quelli tra loro che sono caduti – purtroppo ancora oggi – e di tutti gli altri che compiono il loro dovere esponendosi a ogni rischio, desidero rinnovare stasera la mia, la nostra gratitudine e vicinanza. Penso ai giovani magistrati e ai giovani appartenenti alle forze di polizia, che contribuiscono in modo determinante al crescente successo nella lotta per liberare l’Italia da uno dei suoi gravi condizionamenti negativi, la presenza aggressiva e inquinante della criminalità organizzata.

Sì, possiamo ben aprirci la strada verso un futuro degno del grande patrimonio storico, universalmente riconosciuto, della Nazione italiana. Facciano tutti la loro parte : quanti hanno maggiori responsabilità – e ne debbono rispondere – nella politica e nelle istituzioni, nell’economia e nella società, ma in pari tempo ogni comunità, ogni cittadino. Dovunque, anche a Napoli : lasciatemi rivolgere queste parole di incitamento a una città per la cui condizione attuale provo sofferenza come molti in Italia. Faccia anche a Napoli la sua parte ogni istituzione, ogni cittadino, nello spirito di un impegno comune, senza cedere al fatalismo e senza tirarsi indietro.

Sentire l’Italia, volerla più unita e migliore, significa anche questo, sentire come proprio il travaglio di ogni sua parte, così come il travaglio di ogni sua generazione, dalle più anziane alle più giovani. A tutti, dunque, agli italiani e agli stranieri che sono tra noi condividendo doveri e speranze, il mio augurio affettuoso, il mio caloroso buon 2011.

30 dicembre Quirinale su Riforma universitaria

Il Presidente Napolitano ha promulgato la legge di riforma dell’università e inviato una lettera al Presidente del Consiglio

(Roma, 30 dicembre 2010) Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha oggi promulgato la legge recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”.

Il Capo dello Stato ha contestualmente indirizzato la seguente lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri:

“Promulgo la legge, ai sensi dell’art. 87 della Costituzione, non avendo ravvisato nel testo motivi evidenti e gravi per chiedere una nuova deliberazione alle Camere, correttiva della legge approvata a conclusione di un lungo e faticoso iter parlamentare.

L’attuazione della legge è del resto demandata a un elevato numero di provvedimenti, a mezzo di delega legislativa, di regolamenti governativi e di decreti ministeriali; quel che sta per avviarsi è dunque un processo di riforma, nel corso del quale saranno concretamente definiti gli indirizzi indicati nel testo legislativo e potranno essere anche affrontate talune criticità, riscontrabili in particolare negli articoli 4, 23 e 26.

Per quel che riguarda l’articolo 6, concernente il titolo di professore aggregato – pur non lasciando la norma, da un punto di vista sostanziale, spazio a dubbi interpretativi della reale volontà del legislatore – si attende che ai fini di un auspicabile migliore coordinamento formale, il governo adempia senza indugio all’impegno assunto dal Ministro Gelmini nella seduta del 21 dicembre in Senato, eventualmente attraverso la soppressione del comma 5 dell’articolo.

Per quanto concerne l’art. 4 relativo alla concessione di borse di studio agli studenti, appare non pienamente coerente con il criterio del merito nella parte in cui prevede una riserva basata anche sul criterio dell’appartenenza territoriale.

Inoltre l’art. 23, nel disciplinare i contratti per attività di insegnamento, appare di dubbia ragionevolezza nella parte in cui aggiunge una limitazione oggettiva riferita al reddito ai requisiti soggettivi di carattere scientifico e professionale.

Infine è opportuno che l’art. 26, nel prevedere l’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 1, del decreto legge n. 2 del 2004 sia formulato in termini non equivoci e corrispondenti al consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte Costituzionale.

Al di là del possibile superamento – nel corso del processo di attuazione della legge – delle criticità relative agli articoli menzionati, resta importante l’iniziativa che spetta al governo in esecuzione degli ordini del giorno Valditara e altri G 28.100, Rusconi ed altri G24.301, accolti nella seduta del 21 dicembre in Senato, contenenti precise indicazioni anche integrative – sul piano dei contenuti e delle risorse – delle scelte compiute con la legge successivamente approvata dall’Assemblea.

Auspico infine che su tutti gli impegni assunti con l’accoglimento degli ordini del giorno e sugli sviluppi della complessa fase attuativa del provvedimento, il governo ricerchi un costruttivo confronto con tutte le parti interessate”.

Circolare Ministeriale 30 dicembre 2010, n. 101

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Circolare Ministeriale 30 dicembre 2010, n. 101

Prot.n. AOODGPER 11313

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Ai Presidenti delle Regioni

LORO SEDI

Ai Presidenti delle Province

LORO SEDI

Ai Sindaci dei Comuni

LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d’Aosta

AOSTA

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana

BOLZANO

All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca

BOLZANO

All’Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine

BOLZANO

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia

TRENTO

Agli Uffici territoriali degli U.S.R.

LORO SEDI

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali e paritarie

LORO SEDI

e, p.c. Al Gabinetto del Ministro

SEDE

All’Ufficio Legislativo

SEDE

Al Capo del Dipartimento per l’Istruzione

SEDE

Al Coordinamento tecnico della IX Commissione della Conferenza delle Regioni

Via Parigi

ROMA

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2011/2012

Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235

Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235
(GU n.6 del 10-1-2011 – Suppl. Ordinario n. 8 )

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
recante Codice dell'amministrazione digitale, a  norma  dell'articolo
33 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0002)
 Vigente al: 16-2-2013
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni  per  lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in
materia di processo civile ed in particolare l'articolo 33 che delega
il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la modifica
del  codice  dell'amministrazione  digitale,  di   cui   al   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme
in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge
23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di  protezione  dei  dati  personali  e,  in  particolare,
l'articolo 176; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  codice
dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni; 
  Visto gli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 29 novembre  2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
n. 2, recante misure urgenti per  il  sostegno  a  famiglie,  lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare  in  funzione  anti-crisi  il
quadro strategico nazionale; 
  Visto l'articolo 17  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102,
recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini  e  della
partecipazione italiana a missioni internazionali; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in   materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 1°  dicembre  2009,  n.  177,  recante
riorganizzazione  del  Centro  nazionale  per   l'informatica   nella
pubblica amministrazione, a norma dell'articolo  24  della  legge  18
giugno 2009, n. 69; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 19 febbraio 2010; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta  dell'
8 luglio 2010; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi,  nell'Adunanza  del  20  settembre
2010; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 dicembre 2010; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto
con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello
sviluppo economico; 

                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 

                               Art. 1 

          Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7  marzo  2005,
n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) autenticazione del documento informatico: la validazione  del
documento informatico attraverso l'associazione di  dati  informatici
relativi  all'autore  o  alle  circostanze,  anche  temporali,  della
redazione;»; 
    b) alla lettera c) le parole:  «di  fotografia»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di elementi per l'identificazione fisica»; 
    c) dopo la lettera i) sono inserite le seguenti: 
      1)  «i-bis)  copia  informatica  di  documento  analogico:   il
documento  informatico  avente  contenuto  identico  a   quello   del
documento analogico da cui e' tratto;»; 
      2) «i-ter)  copia  per  immagine  su  supporto  informatico  di
documento analogico: il  documento  informatico  avente  contenuto  e
forma identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto;»; 
      3) «i-quater) copia informatica di  documento  informatico:  il
documento  informatico  avente  contenuto  identico  a   quello   del
documento da cui  e'  tratto  su  supporto  informatico  con  diversa
sequenza di valori binari;»; 
      4)   «i-quinquies)   duplicato   informatico:   il    documento
informatico  ottenuto  mediante  la  memorizzazione,   sullo   stesso
dispositivo o su dispositivi  diversi,  della  medesima  sequenza  di
valori binari del documento originario;»; 
    d) dopo la lettera p) e' inserita la seguente: 
    «p-bis) documento analogico: la rappresentazione non  informatica
di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;»; 
    e) dopo la lettera q) e' inserita la seguente: 
    «q-bis) firma elettronica avanzata:  insieme  di  dati  in  forma
elettronica allegati oppure connessi a un documento  informatico  che
consentono  l'identificazione  del   firmatario   del   documento   e
garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati  con  mezzi
sui quali il  firmatario  puo'  conservare  un  controllo  esclusivo,
collegati ai dati ai quali  detta  firma  si  riferisce  in  modo  da
consentire di rilevare se i dati stessi siano  stati  successivamente
modificati;»; 
    f) la lettera r) e' sostituita dalla seguente: 
    «r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo  di  firma
elettronica avanzata che sia basata su un certificato  qualificato  e
realizzata mediante un dispositivo  sicuro  per  la  creazione  della
firma;»; 
    g) la lettera s) e' sostituita dalla seguente: 
    «s) firma digitale: un  particolare  tipo  di  firma  elettronica
avanzata basata su un certificato qualificato  e  su  un  sistema  di
chiavi crittografiche, una pubblica  e  una  privata,  correlate  tra
loro, che consente  al  titolare  tramite  la  chiave  privata  e  al
destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di  rendere
manifesta e  di  verificare  la  provenienza  e  l'integrita'  di  un
documento informatico o di un insieme di documenti informatici;»; 
    h) dopo la lettera u) sono inserite le seguenti: 
      1)  «u-bis)  gestore  di  posta  elettronica  certificata:   il
soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici
mediante la posta elettronica certificata;»; 
      2)  «u-ter)   identificazione   informatica:   la   validazione
dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed  univoco  ad  un
soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi,
effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire
la sicurezza dell'accesso;»; 
    i) dopo la lettera v) e' inserita la seguente: 
    «v-bis) posta elettronica certificata: sistema  di  comunicazione
in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di  un  messaggio
di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;».
                               Art. 2 

          Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  nel  rispetto  del  riparto  di
competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione,  nonche'  alle
societa', interamente partecipate da enti pubblici o  con  prevalente
capitale pubblico inserite  nel  conto  economico  consolidato  della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge  30
dicembre 2004, n. 311.»; 
    b) il comma 2-bis e' abrogato; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Le disposizioni di cui al capo II, agli articoli 40,  43  e  44
del capo III, nonche' al capo IV, si applicano ai  privati  ai  sensi
dell'articolo 3  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.»; 
    d) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
  «Con decreti del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  tenuto
conto delle esigenze derivanti dalla natura delle proprie particolari
funzioni, sono stabiliti  le  modalita',  i  limiti  ed  i  tempi  di
applicazione delle disposizioni del presente Codice  alla  Presidenza
del   Consiglio    dei    Ministri,    nonche'    all'Amministrazione
economico-finanziaria.».
                               Art. 3 

          Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1  le  parole  da:  «e  con»  fino  alla  fine  sono
sostituite dalle seguenti: «, con i soggetti di cui  all'articolo  2,
comma 2, e con i gestori di  pubblici  servizi  ai  sensi  di  quanto
previsto dal presente codice»; 
    b) il comma 1-bis e' abrogato.
                               Art. 4 

          Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. L'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche).  -
1. Le pubbliche amministrazioni consentono, sul territorio nazionale,
l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a  qualsiasi  titolo
dovuti, fatte salve le attivita' di riscossione dei tributi  regolate
da specifiche normative, con l'uso delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione. 
  2. Le pubbliche amministrazioni centrali possono  avvalersi,  senza
nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  di  prestatori  di
servizi di pagamento  per  consentire  ai  privati  di  effettuare  i
pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di
credito  o  prepagate  e  di  ogni  altro  strumento   di   pagamento
elettronico disponibile. Il prestatore dei servizi di  pagamento  che
riceve  l'importo   dell'operazione   di   pagamento,   effettua   il
riversamento  dell'importo   trasferito   al   tesoriere   dell'ente,
registrando  in  apposito   sistema   informatico,   a   disposizione
dell'amministrazione, il pagamento eseguito e la relativa causale, la
corrispondenza di  ciascun  pagamento,  i  capitoli  e  gli  articoli
d'entrata oppure le contabilita' speciali interessate. 
  3. Con decreto del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione ed i Ministri competenti per materia, di  concerto  con
il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentito  DigitPA  sono
individuate le operazioni di pagamento interessate dai commi 1 e 2, i
tempi da cui decorre la disposizione di cui al comma 1,  le  relative
modalita' per  il  riversamento,  la  rendicontazione  da  parte  del
prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i
soggetti coinvolti nel pagamento, nonche' il modello  di  convenzione
che il prestatore di servizi  di  pagamento  deve  sottoscrivere  per
effettuare il servizio. 
  4. Le regioni, anche  per  quanto  concerne  i  propri  enti  e  le
amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli  enti  locali
adeguano i propri ordinamenti al principio di cui al comma 1.». 
  2. Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
  «Art.  5-bis   (Comunicazioni   tra   imprese   e   amministrazioni
pubbliche). - 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni,  dati  e
lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici,  tra
le imprese e  le  amministrazioni  pubbliche  avviene  esclusivamente
utilizzando le tecnologie dell'informazione  e  della  comunicazione.
Con le medesime modalita' le  amministrazioni  pubbliche  adottano  e
comunicano atti e provvedimenti amministrativi  nei  confronti  delle
imprese. 
  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta   del   Ministro   per   la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e
con il Ministro per la semplificazione normativa,  sono  adottate  le
modalita'  di  attuazione  del  comma  1  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni centrali e fissati i relativi termini. 
  3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo  17,
provvede  alla  verifica  dell'attuazione  del  comma  1  secondo  le
modalita' e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 
  4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in  sede
di Conferenza unificata per l'adozione  degli  indirizzi  utili  alla
realizzazione delle finalita' di cui al comma 1.».
                               Art. 5 

          Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Per le comunicazioni di cui all'articolo 48,  comma  1,  con  i
soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai
sensi della vigente normativa tecnica, le  pubbliche  amministrazioni
utilizzano  la  posta  elettronica  certificata.   La   dichiarazione
dell'indirizzo vincola solo il  dichiarante  e  rappresenta  espressa
accettazione dell'invio, tramite posta  elettronica  certificata,  da
parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti
che lo riguardano.»; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. La  consultazione  degli  indirizzi  di  posta  elettronica
certificata, di cui agli articoli 16, comma 10, e  16-bis,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e  l'estrazione  di
elenchi  dei   suddetti   indirizzi,   da   parte   delle   pubbliche
amministrazioni  e'  effettuata  sulla  base  delle  regole  tecniche
emanate da DigitPA, sentito il Garante per  la  protezione  dei  dati
personali.»; 
    c) i commi 2 e 2-bis sono abrogati.
                               Art. 6 

           Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  al
comma 1, la parola: «centrali» e' soppressa.
                               Art. 7 

           Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  al
comma 1  le  parole:  «Lo  Stato  favorisce»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Le pubbliche amministrazioni favoriscono».
                               Art. 8 

          Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sportello unico  per
le attivita' produttive»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Lo  sportello  unico  per  le  attivita'  produttive  di   cui
all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.112,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.133,
eroga i propri servizi verso l'utenza in via telematica.»; 
    c) i commi 2 e 3 sono abrogati.
                               Art. 9 

          Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, in fine, sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  «,
nonche' per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese  di
cui al capo I, sezione II, del presente decreto.»; 
    b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. Gli organi di  Governo  nell'esercizio  delle  funzioni  di
indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle  direttive
generali per l'attivita' amministrativa e per la  gestione  ai  sensi
del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del  piano  di
performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre
2009,  n.  150,   dettano   disposizioni   per   l'attuazione   delle
disposizioni del presente decreto.»; 
    c) al comma 1-ter, e' aggiunto  in  fine,  il  seguente  periodo:
«L'attuazione delle disposizioni del  presente  decreto  e'  comunque
rilevante ai fini della misurazione e valutazione  della  performance
organizzativa ed individuale dei dirigenti.»; 
    d) al comma  3,  dopo  le  parole:  «servizi  informatici,»  sono
inserite le seguenti: «, ivi comprese le reti di  telefonia  fissa  e
mobile in tutte le loro articolazioni,»; 
    e) al comma 5-bis, dopo le  parole:  «riguardanti  l'erogazione»,
sono   inserite    le    seguenti:    «attraverso    le    tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.».
                               Art. 10 

          Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis.  Le  regioni  promuovono  sul  territorio  azioni  tese   a
realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa
coordinato e condiviso tra le autonomie locali. 
  2-ter. Le regioni e gli enti locali digitalizzano  la  loro  azione
amministrativa   e   implementano   l'utilizzo    delle    tecnologie
dell'informazione  e  della  comunicazione  per   garantire   servizi
migliori ai cittadini e alle imprese.».
                               Art. 11 

          Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. Le pubbliche amministrazioni nella valutazione dei progetti
di investimento in materia di innovazione tecnologica  tengono  conto
degli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui  al
comma 2, nonche' dei costi e delle economie che ne derivano. 
  2-ter. Le pubbliche amministrazioni, quantificano  annualmente,  ai
sensi dell'articolo 27, del  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,
n.150, i  risparmi  effettivamente  conseguiti  in  attuazione  delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Tali  risparmi  sono  utilizzati,
per due terzi secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1,  del
citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e in  misura  pari  ad  un
terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione.».
                               Art. 12 

          Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, l'alinea e' sostituita dal seguente: 
  «1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione
delle linee strategiche per la  riorganizzazione  e  digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine,  le  predette
amministrazioni individuano un unico ufficio  dirigenziale  generale,
fermo restando il numero complessivo di tali uffici, responsabile del
coordinamento funzionale. Al predetto ufficio afferiscono  i  compiti
relativi a:»; 
    b) al comma 1: 
      1) alla lettera a), dopo le parole: «servizi informativi,» sono
inserite le seguenti: «di telecomunicazione e fonia,»; 
      2) alla lettera b) dopo le parole: «servizi informativi,»  sono
inserite le seguenti: «di telecomunicazione e fonia»; 
      3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della
sicurezza informatica  relativamente  ai  dati,  ai  sistemi  e  alle
infrastrutture  anche   in   relazione   al   sistema   pubblico   di
connettivita', nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo
51, comma 1;»; 
      4) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«di telecomunicazione e fonia;»; 
      5) alla lettera j), la parola: «sicurezza,» e' soppressa; 
    c) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. Per lo svolgimento dei  compiti  di  cui  al  comma  1,  le
Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il  Corpo
delle capitanerie di porto, nonche' i Corpi di polizia hanno facolta'
di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo
di quelli gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi.»; 
    d) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: 
  «1-ter. DigitPA assicura il coordinamento delle iniziative  di  cui
al comma 1, lettera c), con le modalita' di cui all'articolo 51.».
                               Art. 13 

          Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la parola:  «registrazione»  e'  sostituita  dalla
seguente: «memorizzazione»; 
    b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. L'idoneita'  del  documento  informatico  a  soddisfare  il
requisito della  forma  scritta  e  il  suo  valore  probatorio  sono
liberamente  valutabili  in  giudizio,   tenuto   conto   delle   sue
caratteristiche  oggettive  di  qualita',  sicurezza,  integrita'  ed
immodificabilita', fermo restando quanto disposto dall'articolo 21.»; 
    c) il comma 2 e' abrogato; 
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Le regole tecniche per la formazione, per la  trasmissione,  la
conservazione, la  copia,  la  duplicazione,  la  riproduzione  e  la
validazione temporale dei documenti informatici,  nonche'  quelle  in
materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi  tipo  di
firma elettronica avanzata, sono stabilite ai sensi dell'articolo 71.
La  data  e  l'ora  di  formazione  del  documento  informatico  sono
opponibili ai terzi se apposte in conformita'  alle  regole  tecniche
sulla validazione temporale.»; 
    e) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di  documenti
previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a  tutti
gli effetti  di  legge  a  mezzo  di  documenti  informatici,  se  le
procedure utilizzate sono conformi alle regole  tecniche  dettate  ai
sensi dell'articolo 71.».
                               Art. 14 

          Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 21 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'   sostituita   dalla   seguente:   «Documento
informatico sottoscritto con firma elettronica.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
  «2. Il documento informatico  sottoscritto  con  firma  elettronica
avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto  delle  regole
tecniche  di  cui  all'articolo  20,  comma   3,   che   garantiscano
l'identificabilita' dell'autore, l'integrita'  e  l'immodificabilita'
del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del  codice
civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume  riconducibile
al titolare, salvo che questi dia prova contraria. 
  2-bis).  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  25,  le  scritture
private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12,  del
codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte,
a pena di nullita', con firma elettronica  qualificata  o  con  firma
digitale.».
                               Art. 15 

          Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. L'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 22 (Copie  informatiche  di  documenti  analogici).  -  1.  I
documenti informatici contenenti copia di  atti  pubblici,  scritture
private  e  documenti  in  genere,  compresi  gli  atti  e  documenti
amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico,
spediti o  rilasciati  dai  depositari  pubblici  autorizzati  e  dai
pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai  sensi  degli  articoli
2714 e 2715 del codice civile, se ad essi e' apposta o associata,  da
parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra
firma  elettronica  qualificata.  La  loro  esibizione  e  produzione
sostituisce quella dell'originale. 
  2. Le copie per  immagine  su  supporto  informatico  di  documenti
originali formati in origine su supporto analogico  hanno  la  stessa
efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro
conformita' e' attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a
cio' autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico
e  asseverata  secondo  le  regole  tecniche   stabilite   ai   sensi
dell'articolo 71. 
  3. Le copie per  immagine  su  supporto  informatico  di  documenti
originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle
regole tecniche di cui all'articolo  71  hanno  la  stessa  efficacia
probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro  conformita'
all'originale non e' espressamente disconosciuta. 
  4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e  3  sostituiscono  ad
ogni effetto di legge gli originali formati in  origine  su  supporto
analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi  di  conservazione
previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5. 
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  possono
essere  individuate  particolari  tipologie  di  documenti  analogici
originali unici per le  quali,  in  ragione  di  esigenze  di  natura
pubblicistica, permane l'obbligo della  conservazione  dell'originale
analogico oppure, in  caso  di  conservazione  sostitutiva,  la  loro
conformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio  o  da
altro pubblico ufficiale a  cio'  autorizzato  con  dichiarazione  da
questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico. 
  6. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5r  per
tutti i documenti analogici originali unici permane  l'obbligo  della
conservazione   dell'originale   analogico   oppure,   in   caso   di
conservazione sostitutiva, la  loro  conformita'  all'originale  deve
essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a  cio'
autorizzato con  dichiarazione  da  questi  firmata  digitalmente  ed
allegata al documento informatico.».
                               Art. 16 

          Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. L'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 23 (Copie analogiche di documenti informatici). - 1. Le copie
su supporto analogico di documento  informatico,  anche  sottoscritto
con firma elettronica avanzata,  qualificata  o  digitale,  hanno  la
stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte  se  la
loro  conformita'  all'originale  in  tutte  le  sue  componenti   e'
attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. 
  2. Le copie e gli estratti  su  supporto  analogico  del  documento
informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno  la  stessa
efficacia probatoria dell'originale se la  loto  conformita'  non  e'
espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto  l'obbligo  di
conservazione dell'originale informatico.». 
  2. Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti: 
    a) «Art. 23-bis (Duplicati  e  copie  informatiche  di  documenti
informatici). - 1. I duplicati informatici hanno il  medesimo  valore
giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui
sono tratti, se prodotti in conformita' alle regole tecniche  di  cui
all'articolo 71. 
  2. Le copie e gli estratti informatici del  documento  informatico,
se prodotti in  conformita'  alle  vigenti  regole  tecniche  di  cui
all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria  dell'originale
da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale, in tutti  le
sue  componenti,  e'  attestata  da  un  pubblico  ufficiale  a  cio'
autorizzato o se la conformita' non e'  espressamente  disconosciuta.
Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione  dell'originale
informatico. 
  Art. 23-ter (Documenti amministrativi informatici). - 1.  Gli  atti
formati dalle pubbliche amministrazioni  con  strumenti  informatici,
nonche' i dati e  i  documenti  informatici  detenuti  dalle  stesse,
costituiscono informazione primaria ed originale da cui e'  possibile
effettuare, su diversi o identici tipi di  supporto,  duplicazioni  e
copie per gli usi consentiti dalla legge. 
  2.  I  documenti  costituenti  atti  amministrativi  con  rilevanza
interna  al  procedimento  amministrativo  sottoscritti   con   firma
elettronica avanzata hanno l'efficacia prevista  dall'art.  2702  del
codice civile. 
  3. Le copie su supporto  informatico  di  documenti  formati  dalla
pubblica amministrazione in origine su supporto analogico  ovvero  da
essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di
legge, degli originali da cui sono tratte,  se  la  loro  conformita'
all'originale  e'  assicurata  dal  funzionario   a   cio'   delegato
nell'ambito   dell'ordinamento   proprio   dell'amministrazione    di
appartenenza, mediante l'utilizzo della firma  digitale  o  di  altra
firma elettronica qualificata e nel rispetto  delle  regole  tecniche
stabilite ai sensi  dell'articolo  71;  in  tale  caso  l'obbligo  di
conservazione dell'originale del  documento  e'  soddisfatto  con  la
conservazione della copia su supporto informatico. 
  4. Le regole tecniche in materia di formazione e  conservazione  di
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni  sono  definite
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del  Ministro
delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto
con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, nonche' d'intesa
con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentiti DigitPA  e  il  Garante
per la protezione dei dati personali. 
  5.  Al  fine  di  assicurare  la  provenienza  e   la   conformita'
all'originale, sulle copie analogiche di  documenti  informatici,  e'
apposto a stampa, sulla base dei criteri  definiti  con  linee  guida
emanate  da  DigitPA,  un  contrassegno  generato   elettronicamente,
formato  nel  rispetto  delle  regole  tecniche  stabilite  ai  sensi
dell'articolo 71 e tale da consentire la  verifica  automatica  della
conformita' del documento analogico a quello informatico. 
  6. Per quanto non previsto dal presente articolo si  applicano  gli
articoli 21, 22 , 23 e 23-bis. 
  Art. 23-quater (Riproduzioni informatiche). - 1. All'articolo  2712
del codice civile dopo  le  parole:  "riproduzioni  fotografiche"  e'
inserita la seguente: ", informatiche".».
                               Art. 17 

Modifiche alla rubrica del capo II  e  all'articolo  25  del  decreto
                             legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. Nella rubrica del capo II, la parola: «pagamenti» e'  sostituita
dalla seguente: «trasferimenti». 
  2. L'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 25 (Firma autenticata). - 1. Si ha per riconosciuta, ai sensi
dell'articolo  2703  del  codice  civile,  la  firma  elettronica   o
qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal  notaio  o  da
altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato. 
  2.  L'autenticazione  della  firma  elettronica,   anche   mediante
l'acquisizione  digitale  della  sottoscrizione   autografa,   o   di
qualsiasi  altro  tipo  di  firma   elettronica   avanzata   consiste
nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la  firma  e'
stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della
sua identita' personale, della validita'  dell'eventuale  certificato
elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto  non
e' in contrasto con l'ordinamento giuridico. 
  3.  L'apposizione  della  firma  digitale  da  parte  del  pubblico
ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2. 
  4. Se al documento informatico  autenticato  deve  essere  allegato
altro documento formato in originale su altro tipo  di  supporto,  il
pubblico  ufficiale  puo'  allegare  copia  informatica   autenticata
dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 5.».
                               Art. 18 

          Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo  2005,
n. 82,  dopo  le  parole:  «all'amministrazione,»  sono  inserite  le
seguenti: «qualora emettano certificati qualificati,».
                               Art. 19 

          Modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 28 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 possono essere  contenute
in  un  separato  certificato  elettronico  e  possono  essere   rese
disponibili anche in rete. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri sono definite le modalita' di  attuazione  del  presente
comma, anche in riferimento alle  pubbliche  amministrazioni  e  agli
ordini professionali.».
                               Art. 20 

          Modifica all'articolo 29 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  il
comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. Il valore giuridico  delle  firme  elettroniche  qualificate  e
delle firme digitali basate su certificati qualificati rilasciati  da
certificatori accreditati in altri Stati membri  dell'Unione  europea
ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE  e'
equiparato a quello previsto per le firme elettroniche qualificate  e
per le firme digitali basate su certificati  qualificati  emessi  dai
certificatori accreditati ai sensi del presente articolo.».
                               Art. 21 

          Modifica all'articolo 31 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. L'articolo 31 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 31 (Vigilanza sull'attivita' dei certificatori e dei  gestori
di posta elettronica certificata). - 1. DigitPA  svolge  funzioni  di
vigilanza e controllo sull'attivita' dei certificatori qualificati  e
dei gestori di posta elettronica certificata.».
                               Art. 22 

          Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo  2005,
n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera f) e' soppressa; 
    b) dopo la lettera m), e' inserita la seguente: 
    «m-bis) garantire il corretto funzionamento e la continuita'  del
sistema e comunicare immediatamente a DigitPA e agli utenti eventuali
malfunzionamenti   che   determinano   disservizio,   sospensione   o
interruzione del servizio stesso.». 
  2. Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,
e' inserito il seguente: 
  «Art. 32-bis (Sanzioni per i  certificatori  qualificati  e  per  i
gestori di posta elettronica certificata). - 1. Qualora si verifichi,
salvi i casi di forza maggiore o caso fortuito,  un  malfunzionamento
nel sistema  che  determini  un  disservizio,  ovvero  la  mancata  o
intempestiva comunicazione dello stesso disservizio a DigitPA o  agli
utenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera  m-bis),  DigitPA
diffida  il  certificatore  qualificato  o  il   gestore   di   posta
elettronica certificata a ripristinare la regolarita' del servizio  o
ad effettuare le comunicazioni ivi previste. Se il disservizio ovvero
la mancata o intempestiva comunicazione sono reiterati per due  volte
nel corso di un biennio,  successivamente  alla  seconda  diffida  si
applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico. 
  2. Qualora si verifichi, fatti salvi i casi di forza maggiore o  di
caso  fortuito,  un  malfunzionamento  nel  sistema   che   determini
l'interruzione  del  servizio,  ovvero  la  mancata  o   intempestiva
comunicazione dello stesso disservizio a DigitPA o  agli  utenti,  ai
sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera m-bis), DigitPA  diffida  il
certificatore  qualificato  o  il  gestore   di   posta   elettronica
certificata  a  ripristinare  la  regolarita'  del  servizio   o   ad
effettuare le  comunicazioni  ivi  previste.  Se  l'interruzione  del
servizio  ovvero  la  mancata  o  intempestiva   comunicazione   sono
reiterati nel corso di un biennio, successivamente alla prima diffida
si applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico. 
  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 puo' essere applicata la sanzione
amministrativa accessoria della pubblicazione  dei  provvedimenti  di
diffida o di cancellazione secondo la legislazione vigente in materia
di pubblicita' legale. 
  4. Qualora un certificatore  qualificato  o  un  gestore  di  posta
elettronica certificata non ottemperi, nei tempi previsti,  a  quanto
prescritto da DigitPA nell'esercizio delle attivita' di vigilanza  di
cui all'articolo 31 si applica la disposizione di cui al comma 2.».
                               Art. 23 

          Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo  2005,
n. 82, le parole da: «dieci anni dopo la  scadenza»  sono  sostituite
dalle seguenti: «venti anni decorrenti dall'emissione».
                               Art. 24 

          Modifica all'articolo 35 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 35 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 
  «3. Il secondo periodo del  comma  2  non  si  applica  alle  firme
apposte con procedura automatica. La firma con  procedura  automatica
e' valida se apposta previo consenso del titolare all'adozione  della
procedura medesima. 
  4.  I  dispositivi  sicuri  di  firma  devono  essere   dotati   di
certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale di cui al
comma 5.»; 
    b) al comma 5: 
      1) al primo periodo, dopo le parole: «in Italia,» sono inserite
le  seguenti:  «dall'Organismo  di  certificazione  della   sicurezza
informatica»; 
      2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'attuazione
dello schema nazionale non deve determinare nuovi  o  maggiori  oneri
per il bilancio dello Stato.» ; 
    c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. La conformita' di cui al comma 5  e'  inoltre  riconosciuta  se
accertata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro
e notificato ai sensi dell'articolo  11,  paragrafo  1,  lettera  b),
della direttiva 1999/93/CE.».
                               Art. 25 

Modifica all'articolo 37 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 37 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Qualora  il  certificatore  qualificato  cessi  la  propria
attivita' senza indicare, ai sensi  del  comma  2,  un  certificatore
sostitutivo e non si  impegni  a  garantire  la  conservazione  e  la
disponibilita' della documentazione prevista dagli articoli 33 e  32,
comma 3, lettera j) e delle  ultime  liste  di  revoca  emesse,  deve
provvedere  al  deposito  presso  DigitPA  che   ne   garantisce   la
conservazione e la disponibilita'.».
                               Art. 26 

            Modifiche al capo II del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. La rubrica del capo II e' sostituita dalla seguente:  «Documento
informatico e firme elettroniche;  trasferimenti  di  fondi  libri  e
scritture» - Sezione III «Trasferimenti di fondi, libri e scritture». 
  2. All'articolo  38,  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Trasferimenti di fondi».
                               Art. 27 

          Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 40 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le  parole:  «che  dispongono  di  idonee  risorse
tecnologiche» sono soppresse; 
    b) il comma 2 e' abrogato. 
  2. Dopo l'articolo 40, e' inserito il seguente: 
  «Art.  40-bis  (Protocollo  informatico).  -  1.  Formano  comunque
oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell'articolo 53  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  le
comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle  caselle  di  posta
elettronica di cui agli articoli 47, commi 1 e 3, 54, comma  2-ter  e
57-bis, comma 1,  nonche'  le  istanze  e  le  dichiarazioni  di  cui
all'articolo  65  in  conformita'  alle  regole   tecniche   di   cui
all'articolo 71.».
                               Art. 28 

          Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 41 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. La gestione dei procedimenti amministrativi e'  attuata  in
modo da consentire, mediante strumenti  automatici,  il  rispetto  di
quanto previsto all'articolo 54, commi 2-ter e 2-quater.»; 
    b) al comma 2, le  parole:  «puo'  raccogliere»  sono  sostituite
dalle seguenti: «raccoglie»; 
    c) al comma 2-bis, dopo le parole:  «per  la  costituzione»  sono
inserite le seguenti: «, l'identificazione»; 
    d) al comma 2-ter, dopo la lettera  e)  e'  aggiunta  in  fine  a
seguente: 
    «e-bis) dell'identificativo del fascicolo medesimo.».
                               Art. 29 

          Modifica all'articolo 43 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 43 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «la riproduzione sia  effettuata»  sono
sostituite dalle seguenti: «la riproduzione e  la  conservazione  nel
tempo sono effettuate» e le parole:  «e  la  loro  conservazione  nel
tempo» sono soppresse; 
    b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  nel
rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.».
                               Art. 30 

          Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 44 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'alinea  la  parola:  «garantisce»  e'  sostituita   dalla
seguente: «assicura»; 
    b) dopo il comma 1 sono aggiunti in fine i seguenti: 
  «1-bis. Il sistema di conservazione dei  documenti  informatici  e'
gestito da un responsabile che opera d'intesa con il responsabile del
trattamento dei dati personali di cui  all'articolo  29  del  decreto
legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  e,  ove  previsto,  con  il
responsabile del servizio per la tenuta del  protocollo  informatico,
della  gestione  dei  flussi  documentali  e  degli  archivi  di  cui
all'articolo 61  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, nella definizione e gestione  delle  attivita'
di rispettiva competenza. 
  1-ter.  Il  responsabile  della  conservazione  puo'  chiedere   la
conservazione dei documenti informatici  o  la  certificazione  della
conformita' del relativo processo di conservazione a quanto stabilito
dall'articolo 43 e dalle regole tecniche ivi  previste,  nonche'  dal
comma 1 ad altri soggetti, pubblici o  privati,  che  offrono  idonee
garanzie organizzative e tecnologiche.». 
  2. Dopo l'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,
e' inserito il seguente: 
  «44-bis (Conservatori accreditati). -  1.  I  soggetti  pubblici  e
privati  che  svolgono  attivita'  di  conservazione  dei   documenti
informatici e di certificazione dei relativi processi anche per conto
di terzi ed intendono conseguire il riconoscimento del  possesso  dei
requisiti del livello piu' elevato,  in  termini  di  qualita'  e  di
sicurezza, chiedono l'accreditamento presso DigitPA. 
  2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 26, 27, 29, ad
eccezione del comma 3, lettera a) e 31. 
  3. I soggetti privati di cui al comma 1 sono costituiti in societa'
di capitali con capitale sociale non inferiore a euro 200.000.».
                               Art. 31 

          Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 45 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  al
comma 1 le parole: «, ivi compreso il fax» sono soppresse.
                               Art. 32 

          Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 47 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «di norma» sono  soppresse  e  dopo  le
parole:  «posta  elettronica»  sono  inserite  le  seguenti:  «o   in
cooperazione applicativa»; 
    b) al comma 2, lettera b), le parole: «protocollo informatizzato»
sono sostituite dalle  seguenti:  «segnatura  di  protocollo  di  cui
all'articolo 55  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Le pubbliche  amministrazioni  e  gli  altri  soggetti  di  cui
all'articolo  2,  comma  2,  provvedono  ad  istituire  e  pubblicare
nell'Indice PA almeno una casella di  posta  elettronica  certificata
per ciascun registro  di  protocollo.  La  pubbliche  amministrazioni
utilizzano per le comunicazioni tra  l'amministrazione  ed  i  propri
dipendenti la posta elettronica  o  altri  strumenti  informatici  di
comunicazione nel rispetto delle norme in materia di  protezione  dei
dati personali e previa informativa agli  interessati  in  merito  al
grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.».
                               Art. 33 

Modifica all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
  e all'articolo 3, comma 1,  del  decreto  legislativo  20  dicembre
  2009, n. 198 

  1. L'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 48 (Posta elettronica  certificata).  -  1.  La  trasmissione
telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di  invio
e di una ricevuta di consegna avviene mediante la  posta  elettronica
certificata ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  11
febbraio  2005,  n.  68,  o  mediante  altre  soluzioni  tecnologiche
individuate con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
sentito DigitPA. 
  2. La trasmissione del documento informatico  per  via  telematica,
effettuata ai sensi  del  comma  1,  equivale,  salvo  che  la  legge
disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. 
  3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di  un  documento
informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili  ai  terzi
se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche,
ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
di cui al comma 1.». 
  2. All'articolo 3, comma 1, del  decreto  legislativo  20  dicembre
2009, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo  periodo,  dopo  la  parola:  «preventivamente»  sono
inserite le seguenti: «, anche con le modalita' di  cui  all'articolo
48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»; 
    b) in fine, e' aggiunto  il  seguente  periodo:  «La  diffida  e'
altresi'   comunicata    dall'amministrazione    pubblica    o    dal
concessionario di servizi pubblici interessati  al  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione.».
                               Art. 34 

          Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  al
comma 2 le parole: «, salvo  il  riconoscimento  di  eventuali  costi
eccezionali sostenuti dall'amministrazione cedente»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «,  salvo  per  la  prestazione   di   elaborazioni
aggiuntive». 
  2. Dopo l'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,
e' inserito il seguente: 
  «Art. 50-bis (Continuita' operativa). - 1. In  relazione  ai  nuovi
scenari  di  rischio,  alla  crescente  complessita'   dell'attivita'
istituzionale caratterizzata da un intenso utilizzo della  tecnologia
dell'informazione, le pubbliche amministrazioni predispongono i piani
di emergenza in grado di assicurare la continuita'  delle  operazioni
indispensabili  per  il  servizio   e   il   ritorno   alla   normale
operativita'. 
  2. Il Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione
assicura  l'omogeneita'  delle  soluzioni  di  continuita'  operativa
definite dalle diverse  Amministrazioni  e  ne  informa  con  cadenza
almeno annuale il Parlamento. 
  3. A tali fini, le pubbliche amministrazioni definiscono : 
    a) il piano di continuita' operativa, che fissa gli obiettivi e i
principi da perseguire, descrive le procedure per la  gestione  della
continuita' operativa, anche affidate a soggetti  esterni.  Il  piano
tiene conto delle potenziali criticita'  relative  a  risorse  umane,
strutturali, tecnologiche e contiene  idonee  misure  preventive.  Le
amministrazioni pubbliche verificano la funzionalita'  del  piano  di
continuita' operativa con cadenza biennale; 
    b)  il  piano  di  disaster  recovery,  che   costituisce   parte
integrante di quello di continuita' operativa di cui alla lettera  a)
e stabilisce le misure tecniche  e  organizzative  per  garantire  il
funzionamento dei centri  di  elaborazione  dati  e  delle  procedure
informatiche rilevanti in siti alternativi a  quelli  di  produzione.
DigitPA, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati  personali,
definisce le linee guida per le soluzioni tecniche idonee a garantire
la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche,  verifica
annualmente il costante aggiornamento dei piani di disaster  recovery
delle  amministrazioni  interessate  e  ne  informa  annualmente   il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. 
  4.  I  piani  di  cui  al  comma  3  sono  adottati   da   ciascuna
amministrazione  sulla  base  di  appositi  e  dettagliati  studi  di
fattibilita' tecnica; su tali studi e' obbligatoriamente acquisito il
parere di DigitPA.».
                               Art. 35 

          Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 51 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sicurezza dei  dati,
dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71  sono
individuate   le   modalita'   che   garantiscono   l'esattezza,   la
disponibilita', l'accessibilita', l'integrita' e la riservatezza  dei
dati, dei sistemi e delle infrastrutture.»; 
    c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. DigitPA, ai fini dell'attuazione del comma 1: 
    a)  raccorda  le  iniziative  di  prevenzione  e  gestione  degli
incidenti di sicurezza informatici; 
    b) promuove intese con le analoghe strutture internazionali; 
    c)  segnala  al  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e
l'innovazione il mancato rispetto delle regole  tecniche  di  cui  al
comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni.»; 
    d) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis.  Le   amministrazioni   hanno   l'obbligo   di   aggiornare
tempestivamente i dati nei  propri  archivi,  non  appena  vengano  a
conoscenza dell'inesattezza degli stessi.».
                               Art. 36 

          Modifica all'articolo 52 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 52 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  nella  rubrica,  le  parole:  «Accesso  telematico  ai»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «Accesso  telematico  e  riutilizzazione
dei»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le pubbliche amministrazioni,  al  fine  di  valorizzare  e
rendere fruibili i dati pubblici di  cui  sono  titolari,  promuovono
progetti  di  elaborazione  e  di  diffusione  degli   stessi   anche
attraverso l'uso di strumenti di finanza di progetto, assicurando: 
    a) il rispetto di quanto previsto dall'articolo 54, comma 3; 
    b) la pubblicazione dei dati e dei documenti in formati aperti di
cui all'articolo 68, commi 3 e 4.».
                               Art. 37 

          Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 54 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera  f),  le  parole:  «e  di  concorso»  sono
soppresse; 
    b) al comma 1, dopo la lettera g) e' inserita la seguente: 
  «g-bis) i bandi di concorso.»; 
    c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le pubbliche amministrazioni  centrali  comunicano  in  via
telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento
della funzione pubblica i dati di cui alle lettere  b),  c)  ,  g)  e
g-bis) del comma 1, secondo i criteri e le modalita' di  trasmissione
e  aggiornamento  individuati  con  circolare  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione. I dati di  cui  al  periodo
precedente sono pubblicati sul sito  istituzionale  del  Dipartimento
della funzione pubblica. La mancata comunicazione o aggiornamento dei
dati e' comunque rilevante ai fini della  misurazione  e  valutazione
della performance individuale dei dirigenti.»; 
    d) i commi 2 e 2-bis sono abrogati; 
    e) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: 
  «2-ter. Le amministrazioni pubbliche pubblicano nei propri siti  un
indirizzo istituzionale di posta elettronica  certificata  a  cui  il
cittadino possa rivolgersi  per  qualsiasi  richiesta  ai  sensi  del
presente codice. Le amministrazioni  devono  altresi'  assicurare  un
servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta.»; 
    f) al comma 2-quater le parole: «Entro il 31 dicembre 2009»  sono
soppresse  e,  in  fine,  sono  aggiunte   le   seguenti:   «che   lo
riguardano.»; 
    g) al comma 3, la parola «: autenticazione» e'  sostituita  dalla
seguente: «identificazione».
                               Art. 38 

          Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 56 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «della rete Internet» sono soppresse; 
    b) al comma 2, le parole: «della rete Internet» sono soppresse.
                               Art. 39 

          Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 57 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  «rendere  disponibili  anche  per  via
telematica» sono sostituite dalle seguenti: «rendere disponibili  per
via telematica»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Le pubbliche amministrazioni non possono  richiedere  l'uso  di
moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di  omessa
pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere  avviati  anche
in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata  pubblicazione
e' altresi' rilevante ai fini della misurazione e  valutazione  della
performance individuale dei dirigenti responsabili.».
                               Art. 40 

Modifiche all'articolo 57-bis del decreto legislativo 7  marzo  2005,
                                n. 82 

  1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole da: «la  struttura»  fino  a  «utilizzo»
sono soppresse; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. La realizzazione e la  gestione  dell'indice  sono  affidate  a
DigitPA, che puo' utilizzare a tal  fine  elenchi  e  repertori  gia'
formati dalle amministrazioni pubbliche.».
                               Art. 41 

          Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 58 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Ai  sensi  dell'articolo  50,  comma  2,  nonche'  al  fine  di
agevolare   l'acquisizione   d'ufficio   ed   il   controllo    sulle
dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi  a
stati, qualita' personali e fatti di cui agli articoli 46  e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  le
Amministrazioni  titolari  di  banche  dati   accessibili   per   via
telematica predispongono, sulla base delle  linee  guida  redatte  da
DigitPA, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati  personali,
apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le  amministrazioni
interessate volte a disciplinare le modalita' di accesso ai  dati  da
parte delle stesse amministrazioni procedenti,  senza  oneri  a  loro
carico. Le convenzioni valgono anche quale  autorizzazione  ai  sensi
dell'articolo 43, comma 2, del citato decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445 del 2000.»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. DigitPA provvede al monitoraggio dell'attuazione  del  presente
articolo, riferendo annualmente con apposita  relazione  al  Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione  e  alla  Commissione
per   la   valutazione,   la   trasparenza   e   l'integrita'   delle
amministrazione  pubbliche  di  cui  all'articolo  13   del   decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.»; 
    c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis. In caso di mancata predisposizione delle convenzioni di cui
al comma 2, il Presidente del Consiglio dei  Ministri  stabilisce  un
termine  entro  il  quale  le  amministrazioni   interessate   devono
provvedere.  Decorso  inutilmente  il  termine,  il  Presidente   del
Consiglio  dei  Ministri  puo'  nominare  un  commissario   ad   acta
incaricato di predisporre le predette convenzioni. Al Commissario non
spettano compensi, indennita' o rimborsi. 
  3-ter. Resta ferma la speciale disciplina  dettata  in  materia  di
dati territoriali.».
                               Art. 42 

          Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo  2005,
n. 82, le parole da «Ai sensi» fino a «le tecnologie» sono sostituite
dalle  seguenti:  «Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri o del Ministro delegato per la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione,».
                               Art. 43 

          Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 60 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 dopo le parole: «e'  utilizzabile  dalle  pubbliche
amministrazioni»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  anche  per  fini
statistici,»; 
    b) al comma 2, secondo periodo, le parole:  «di  cui»  fino  alla
fine, sono sostituite dalle  seguenti:  «di  cui  all'articolo  73  e
secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui  al
decreto  legislativo  6  settembre  1989,  n.   322,   e   successive
modificazioni.»; 
    c) al comma 3, le parole: «sentito il Garante per  la  protezione
dei dati personali»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sentiti  il
Garante per la protezione dei dati personali e  l'Istituto  nazionale
di statistica»; 
    d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. In sede di  prima  applicazione  e  fino  all'adozione  del
decreto di cui al comma 3, sono individuate le seguenti basi di  dati
di interesse nazionale: 
    a) repertorio nazionale dei dati territoriali; 
    b) indice nazionale delle anagrafi; 
    c)  banca  dati  nazionale  dei   contratti   pubblici   di   cui
all'articolo 62-bis; 
    d) casellario giudiziale; 
    e) registro delle imprese; 
    f) gli archivi automatizzati in  materia  di  immigrazione  e  di
asilo di cui all'articolo 2, comma  2,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242.».
                               Art. 44 

          Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. Dopo l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,
e' inserito il seguente: 
  «Art. 62-bis (Banca dati nazionale dei contratti  pubblici).  -  1.
Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti  dagli
obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza  e  il
controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione
della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture,  anche  al  fine
del rispetto della legalita' e  del  corretto  agire  della  pubblica
amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione,  si  utilizza  la
"Banca dati nazionale  dei  contratti  pubblici"  (BDNCP)  istituita,
presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi  e  forniture,  della  quale  fanno  parte  i  dati  previsti
dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e
disciplinata, ai sensi del medesimo decreto legislativo, dal relativo
regolamento attuativo.».
                               Art. 45 

          Modifica all'articolo 63 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 63 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  il
comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori  di  servizi  pubblici
progettano e realizzano i  servizi  in  rete  mirando  alla  migliore
soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare  garantendo
la completezza  del  procedimento,  la  certificazione  dell'esito  e
l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente.  A  tal  fine,
sono tenuti ad adottare strumenti idonei alla rilevazione  immediata,
continua e sicura del giudizio  degli  utenti,  in  conformita'  alle
regole  tecniche  da  emanare  ai  sensi  dell'articolo  71.  Per  le
amministrazioni e i gestori di servizi pubblici regionali e locali le
regole  tecniche  sono  adottate  previo  parere  della   Commissione
permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e  negli  enti
locali di cui all'articolo 14, comma 3-bis.».
                               Art. 46 

          Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 64 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la parola: «autenticazione» e' sostituita  con  la
seguente: «identificazione»; 
    b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «2.
Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai  servizi
in rete da esse erogati che richiedono l'identificazione  informatica
anche con strumenti diversi dalla  carta  d'identita'  elettronica  e
dalla carta nazionale dei servizi, purche' tali strumenti  consentano
l'individuazione del soggetto che richiede il servizio.»; 
    c) il comma 3 e' abrogato.
                               Art. 47 

Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
  82, e all'articolo 38 del decreto del Presidente  della  Repubblica
  28 dicembre 2000, n. 445 
  1. All'articolo 65 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  lettera  c)  le  parole:  «e  fermo  restando  il
disposto dell'articolo 64, comma 3» sono sostituite  dalle  seguenti:
«nonche' quando le istanze e le dichiarazioni  sono  inviate  con  le
modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»; 
    b) al comma 1, la lettera c-bis) e' sostituita dalla seguente: 
  «c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella
di posta elettronica certificata purche' le relative  credenziali  di
accesso siano state rilasciate previa identificazione  del  titolare,
anche per  via  telematica  secondo  modalita'  definite  con  regole
tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e cio' sia attestato dal
gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal  caso,
la  trasmissione  costituisce  dichiarazione  vincolante   ai   sensi
dell'articolo 6, comma  1,  secondo  periodo.  Sono  fatte  salve  le
disposizioni normative che prevedono l'uso di  specifici  sistemi  di
trasmissione telematica nel settore tributario;»; 
    c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione  e
l'innovazione e del Ministro per  la  semplificazione  normativa,  su
proposta  dei  Ministri  competenti  per  materia,   possono   essere
individuati i casi in cui e'  richiesta  la  sottoscrizione  mediante
firma digitale.»; 
    d) al comma 2, le parole da «resta salva» fino  alla  fine,  sono
soppresse; 
    e) il comma 3 e' abrogato. 
  2. All'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo le parole: «per via telematica» sono inserite
le seguenti: «, ivi comprese  le  domande  per  la  partecipazione  a
selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo,  in  tutte
le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri  o
elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni,»; 
    b) al comma 3, terzo periodo, le parole: «Le istanze e  la  copia
fotostatica  del»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «La   copia
dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del»; 
    c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis.  Il  potere  di  rappresentanza  per  la  formazione  e  la
presentazione   di   istanze,   progetti,   dichiarazioni   e   altre
attestazioni nonche' per il ritiro di  atti  e  documenti  presso  le
pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi
puo' essere validamente-conferito ad altro soggetto con le  modalita'
di cui al presente articolo».
                               Art. 48 

          Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 66, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n.  82,  le  parole:  «del  quindicesimo  anno  di  eta'»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'eta' prevista  dalla  legge  per  il
rilascio della carta d'identita' elettronica».
                               Art. 49 

          Modifiche all'articolo 68 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 68 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  lettera  b),  dopo   le   parole:   «programmi
informatici» sono inserite le seguenti: «,o parti di essi,»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  Le   pubbliche   amministrazioni   nella   predisposizione   o
nell'acquisizione  dei  programmi  informatici,  adottano   soluzioni
informatiche,  quando  possibile   modulari,   basate   sui   sistemi
funzionali resi  noti  ai  sensi  dell'articolo  70,  che  assicurino
l'interoperabilita' e la cooperazione  applicativa  e  consentano  la
rappresentazione dei dati e documenti in piu' formati, di cui  almeno
uno di tipo aperto,  salvo  che  ricorrano  motivate  ed  eccezionali
esigenze.»; 
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Le amministrazioni pubbliche comunicano tempestivamente  al
DigitPA l'adozione delle applicazioni informatiche e  delle  pratiche
tecnologiche,   e   organizzative,adottate,   fornendo   ogni   utile
informazione ai  fini  della  piena  conoscibilita'  delle  soluzioni
adottate e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso  e  la
piu' ampia diffusione delle migliori pratiche.».
                               Art. 50 

          Modifiche all'articolo 69 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 69 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  la  parola:  «applicativi»  e'  sostituita  dalla
seguente: «informatici»; 
    b) al comma 2, in fine, sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  «e
conformi alla definizione e regolamentazione effettuata  da  DigitPA,
ai sensi dell'articolo 68, comma 2»; 
    c) al comma 3,  dopo  le  parole:  «programmi  informatici»  sono
inserite le seguenti: «o di singoli moduli»; 
    d) al  comma  4,  le  parole:  «riuso  delle  applicazioni»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «riuso  dei  programmi  o  dei  singoli
moduli».
                               Art. 51 

          Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 70 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. DigitPA, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta e  rende  note
applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni,
idonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni anche con
riferimento a singoli moduli,segnalando  quelle  che,  in  base  alla
propria  valutazione,  si   configurano   quali   migliori   pratiche
organizzative e tecnologiche.».
                               Art. 52 

          Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 71 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le regole tecniche previste nel presente codice  sono  dettate,
con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del  Ministro
delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto
con i Ministri competenti, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed  il
Garante per  la  protezione  dei  dati  personali  nelle  materie  di
competenza, previa acquisizione obbligatoria del  parere  tecnico  di
DigitPA.»; 
    b) il comma 1-bis e' abrogato.
                               Art. 53 

          Modifica all'articolo 73 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 73 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Le regole tecniche del Sistema  pubblico  di  connettivita'
sono dettate ai sensi dell'articolo 71.».
                               Art. 54 

          Modifica all'articolo 75 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 75 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Il gestore di servizi pubblici e i soggetti che  perseguono
finalita' di pubblico interesse possono usufruire  della  connessione
al SPC e  dei  relativi  servizi,  adeguandosi  alle  vigenti  regole
tecniche, previa delibera della Commissione di cui all'articolo 79.».
                               Art. 55 

          Modifica all'articolo 78 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  al
comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «all'articolo  71,  comma  1-bis»  sono  sostituite
dalle seguenti: «all'articolo 73, comma 3-bis»; 
    b) al comma 1, in fine, e' inserito il seguente periodo: 
  «Le stesse pubbliche amministrazioni, ove  venga  loro  attribuito,
per norma, il  compito  di  gestire  soluzioni  infrastrutturali  per
l'erogazione di servizi comuni a piu'  amministrazioni,  adottano  le
medesime regole per garantire la compatibilita' con  la  cooperazione
applicativa potendosi avvalere di modalita' atte a mantenere distinti
gli ambiti di competenza.».
                               Art. 56 

                             Abrogazioni 

  1. Sono abrogati : 
    a) i commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; 
    b) l'articolo 2, commi 582 e 583, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244; 
    c) l'articolo 3 del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri in data  31  maggio  2005,  recante:  «Razionalizzazione  in
merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex  articolo
1, commi 192, 193 e 194 della legge  n.  311  del  2004»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 2005.
                               Art. 57 

                     Norme transitorie e finali 

  1.  Il  decreto  di  cui  all'articolo  2,  comma  6,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  come  modificato  dall'articolo  2,
comma 1, lettera d), e' adottato entro  dodici  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto legislativo. 
  2.  Il  decreto  di  cui  all'articolo  5,  comma  3  del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo  4  e'
adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto legislativo. 
  3. Il decreto di cui  all'articolo  5-bis,  comma  2,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come introdotto dall'articolo 4,  e'
adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto legislativo. 
  4. Le regole tecniche di  cui  all'articolo  6,  comma  1-bis,  del
decreto  legislativo  7  marzo   2005,   n.   82,   come   introdotto
dall'articolo 5, sono adottate da DigitPA entro tre mesi  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 
  5. Le pubbliche amministrazioni centrali provvedono ad individuare,
con propri atti organizzativi da  adottare  entro  centoventi  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  l'ufficio
dirigenziale generale, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
7  marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dall'articolo   12,   che
sostituisce il centro di competenza di cui alla normativa  previgente
e il  responsabile  dei  sistemi  informativi  automatizzati  di  cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,  nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 404,  della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo  74  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133. Restano ferme le specificita' di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica  30  gennaio  2008,  n.  43,  recante
regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27  dicembre
2006, n. 296. 
  6. Le regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 13, in
materia  di  generazione,  apposizione   e   verifica   delle   firme
elettroniche,  salvo  quanto  gia'  disposto  in  materia  di   firma
digitale, sono adottate entro dodici mesi dall'entrata in vigore  del
presente decreto. 
  7. Il decreto di cui  all'articolo  22,  comma  3-ter  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 15  e'
adottato entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto legislativo. 
  8. Le regole  tecniche  di  cui  all'articolo  23-ter  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come  introdotto  dall'articolo  16,
sono adottate entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto. 
  9. Il decreto di cui  all'articolo  28,  comma  3-bis  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  introdotto  dall'articolo  19  e'
adottato entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto legislativo. 
  10. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire i  piani  di
cui all'articolo 50-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,
come introdotto dall'articolo 34, entro quindici mesi dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  11.  Le  amministrazioni  centrali   realizzano   quanto   previsto
dall'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
82, come modificato dall'articolo 37 entro sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  12. La disposizione di cui all'articolo 57, comma  2,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 39, si
applica decorsi dodici mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  13. Le linee guida di cui all'articolo 58,  comma  2,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come  modificato  dall'articolo  41,
sono adottate entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto legislativo. 
  14. Le convenzioni di cui all'articolo 58,  comma  2,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come  modificato  dall'articolo  41,
sono predisposte entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto legislativo. 
  15. Il decreto  di  cui  all'articolo  60,  comma  3,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 43  e'
adottato entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  16.  Le  regole  tecniche  di  cui  all'articolo  71,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come  modificato  dall'articolo  52,
sono adottate entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto. 
  17. Con decreto del Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione,  di  concerto   con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da emanare  entro  tre  mesi  dalla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto  legislativo,  sono
stabiliti eventuali termini, anche diversi  da  quelli  previsti  nel
presente articolo, per la graduale  applicazione  delle  disposizioni
del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  come  modificato  dal
presente decreto legislativo, nell'ambito degli  istituti  scolastici
di ogni ordine e grado. 
  18. Nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovunque  ricorrano
la  parola:  «CNIPA»  ovvero  le  parole:   «Centro   nazionale   per
l'informatica nella pubblica amministrazione» sono  sostituite  dalla
seguente: «DigitPA». 
  19.  DigitPA  e  le  altre  amministrazioni  pubbliche  interessate
provvedono all'attuazione del presente  decreto  legislativo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  20. Le disposizioni modificative del decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, recante Codice  dell'amministrazione  digitale,  di  cui
agli articoli 2, comma  1,  lettera  a),  limitatamente  alle  parole
«nonche' alle societa' interamente partecipate da enti pubblici o con
prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato
della  pubblica  amministrazione   come   individuato   dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo  1,  comma  5,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.», 9, comma 1, lettere d) ed e),
12, 27, commi 1, lettera b) e 2, 28, comma 1,  lettera  b),  34,  37,
comma 1 lettera e), 39, 41, 49 e 51 sono  applicate  dalle  pubbliche
amministrazioni  anche  in  via  progressiva,  con  la  facolta'   di
avvalersi a tal fine dell'assistenza tecnica di DigitPa,  considerate
le proprie esigenze organizzative e  secondo  moduli,  approvati  con
specifici provvedimenti  di  ciascuna  amministrazione,  che  tengono
conto delle risorse finanziarie disponibili certificate dagli  uffici
centrali di bilancio ovvero, per le  amministrazioni  non  dotate  di
tali uffici centrali, dagli omologhi uffici. 
  21. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
determinati i limiti e le modalita' di applicazione delle diposizioni
dei titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,
al personale del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  delle
Agenzie fiscali. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2010 

                             NAPOLITANO 

                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 

                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                amministrazione e l'innovazione 

                                Alfano, Ministro della giustizia 

                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 

                                Romani,   Ministro   dello   sviluppo
                                economico 

Visto, Il Guardasigilli: Alfano

Nota Operativa INPDAP 30 dicembre 2010, n. 59

Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica
Direzione Centrale Previdenza
Ufficio I – Pensioni
Ufficio III – TFS, TFR, ASV e Previdenza Complementare

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali
Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati
Agli Enti di Patronato
Ai CAF
Ai Dirigenti Generali Centrali e Regionali
Ai Direttori Regionali
Agli Uffici autonomi di Trento e Bolzano
Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali

Nota Operativa INPDAP 30 dicembre 2010, n. 59

Oggetto: CCNL relativo al personale dell’ Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 e bienni economici 2006-2007 e 2008-2009

Nota 30 dicembre 2010, Prot. N. 3813

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,

finanziarie e strumentali

Ai Direttori Generali degli

Uffici scolastici regionali

LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico

Provincia Autonoma di

TRENTO

Al Sovrintendente Scolastico

Provincia Autonoma di

BOLZANO

All’Intendente Scolastico

Scuole lingua tedesca

BOLZANO

All’Intendente Scolastico

Scuole lingua ladina

BOLZANO

Al Sovrintendente agli Studi

per la Regione Valle d’Aosta

AOSTA

e, p.c. :

Al Capo di Gabinetto

Al Capo del Dipartimento

per l’Istruzione

SEDE

Al Presidente dell’Istituto Nazionale per la

valutazione del sistema educativo

di istruzione e di formazione Villa Falconieri

00044 – FRASCATI (RM)

Oggetto: Servizio nazionale di valutazione – Rilevazione degli apprendimenti – Anno scolastico 2010-2011.

Come è noto alle SS.LL., l’art.3, comma 1, lettera b, della legge 28 marzo 2003, n.53 assegna all’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI) il compito di effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze ed abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche.

Al fine di attuare questo specifico compito, finalizzato al progressivo miglioramento e all’armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e formazione, con il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, è stato istituito il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione nell’ambito del predetto Istituto nazionale.

La rilevanza strategica dell’attività dell’Istituto ha indotto il legislatore ad intervenire più volte per potenziare la qualificazione scientifica dell’INVALSI, attribuendo allo stesso ulteriori compiti (vedi art.1, commi da 612 a 615, della legge 27 dicembre 2006, n.296) e prevedendo, con la legge 25 ottobre 2007, n.176, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2007, n.147, in particolare all’art.1, comma 5, l’emanazione di un’apposita direttiva annuale, da parte del Ministro dell’Istruzione, per l’individuazione degli obiettivi relativi alla valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale di valutazione sul sistema scolastico e sui livelli di apprendimento degli studenti.

Con la direttiva del Ministro n.67 del 30 luglio 2010, registrata dalla Corte dei Conti il 20 settembre 2010, registro 15, foglio 253, sono stati perciò individuati gli obiettivi generali delle politiche educative nazionali, di cui l’INVALSI è impegnato a tener conto per lo svolgimento della propria attività istituzionale per l’anno scolastico 2010-2011.

Fra gli obiettivi, assume particolare importanza la valutazione degli apprendimenti in Italiano e Matematica degli studenti della seconda e quinta classe della scuola primaria, della prima e terza classe della scuola secondaria di primo grado e della classe seconda della scuola secondaria superiore. Si precisa che, in questo primo anno di estensione alla scuola secondaria superiore, tale valutazione non riguarderà coloro che frequentano i corsi serali e i centri di istruzione per adulti.

Per la terza classe della scuola secondaria di primo grado si terrà conto della valutazione degli apprendimenti cui sono sottoposti gli studenti in occasione della prova nazionale dell’esame di Stato al termine del primo ciclo.

La valutazione riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie.

Per snellire e facilitare le operazioni di trasmissione dei risultati è essenziale la collaborazione degli insegnanti in tutte le diverse fasi della procedura secondo le modalità che saranno successivamente comunicate dall’INVALSI. I predetti esiti dovranno essere tempestivamente inviati dalle istituzioni scolastiche all’INVALSI nei modi indicati dall’istituto stesso. In questo modo i fascicoli delle prove potranno essere trattenuti e conservati dalle istituzioni scolastiche quali materiali utili a iniziative e momenti di riflessione e di confronto.

Come in tutte le indagini è anche previsto un controllo di qualità sulle procedure di somministrazione mediante l’invio di osservatori esterni in un campione di scuole rappresentativo dell’universo regionale e nazionale, con il compito di garantire la corretta applicazione del protocollo di somministrazione delle prove, trascrivere i risultati e inviarli all’INVALSI.

L’INVALSI, cui la presente è inviata per conoscenza, vorrà coordinare l’attività dei referenti degli Uffici scolastici regionali, allo scopo di fornire indicazioni in ambito regionale sia in merito alle scuole campione sia in relazione alla tempistica delle operazioni di somministrazione delle prove a tutte le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, che, si ribadisce, devono prestare la massima collaborazione all’Istituto nazionale per lo svolgimento dei compiti istituzionali obbligatori che gli sono affidati dalla legge. Sarà cura, inoltre, del medesimo Istituto concordare con i referenti degli Uffici scolastici regionali le modalità per l’individuazione degli osservatori esterni che saranno designati per assistere allo svolgimento delle prove in questione e per la comunicazione dei loro nominativi alle istituzioni scolastiche interessate, chiarendo eventuali aspetti connessi al coordinamento tra il personale della scuola e i predetti osservatori.

Le SS.LL., acquisite tutte le informazioni utili sulle fasi della rilevazione degli apprendimenti, anche mediante consultazione del sito dell’INVALSI – www.invalsi.it -, vorranno provvedere ad accreditare gli osservatori esterni e a fornire ai Dirigenti scolastici di tutte le scuole, statali e paritarie, ogni utile indicazione al fine di garantire il migliore esito della rilevazione stessa.

Si confida nella consueta disponibilità delle SS.LL., nella consapevolezza che un armonico coinvolgimento di tutte le parti interessate possa contribuire ad una buona riuscita delle operazioni di valutazione in coerenza con gli obiettivi generali delle politiche educative nazionali.

Si ringrazia per la collaborazione

Il Capo Dipartimento

Giovanni Biondi

Circolare Ministeriale 29 dicembre 2010, n. 100

Prot. n. AOODGPER. 11273

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico

Agli UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI

LORO SEDI

Al Dipartimento Istruzione

della Provincia Autonoma di

TRENTO

Alla Sovrintendenza Scolastica

della Provincia Autonoma di

BOLZANO

All’Intendenza Scolastica per

a Scuola in Lingua Tedesca

BOLZANO

All’Intendenza Scolastica per le

Scuole delle Località Ladine

BOLZANO

Alla Regione Autonoma della Valle d’Aosta

Ass. Istruzione e Cultura

Direzione Personale Scolastico

AOSTA

Oggetto: D.M. n 99 del 28 dicembre 2010.- Cessazioni dal servizio – Trattamento di quiescenza – Indicazioni operative

Si ricorda preliminarmente che, per il 2011, in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243/2004, come novellato dalla legge n. 247/2007, per il personale della scuola i requisiti necessari per l’accesso al trattamento di pensione di anzianità sono 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, ancorché maturati entro il 31 dicembre.

Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti a tale data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione.

L’ulteriore anno necessario per raggiungere la “quota 96” può essere anche ottenuto con frazioni diverse di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l’attuazione del D.M. in oggetto, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2011.

A) Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A.

Il predetto D.M. n. 99 fissa, all’art. 1, il termine finale dell’11 febbraio 2011 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio. Il medesimo termine dell’11 febbraio 2011 vale anche per coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dall’1/9/2011.

Sempre entro la medesima data dell’11 febbraio 2011 gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, cancellando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine dell’11 febbraio 2011 deve essere osservato anche da coloro che chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. Tale richiesta va formulata con unica istanza. Nella medesima istanza gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Presentazione delle istanze

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

* Il personale docente, educativo ed ATA di ruolo utilizza, dal 12 gennaio all’11 febbraio 2011, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità;

* Il personale non di ruolo, ivi compresi gli incaricati di religione e tutto il personale in carico alle scuole della province di Trento e Bolzano ed a quelle di Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea.

Dopo l’11 febbraio 2011, le domande presentate tramite il sistema POLIS, laddove non revocate entro la medesima data, sono definitivamente disponibili per i competenti Uffici territoriali degli USR.

Il sistema POLIS va utilizzato, per la comunicazione dei dati necessari, anche da parte di coloro per i quali opera il recesso dell’Amministrazione dal contratto, ai sensi dell’art. 72, commi 7 e 11, della legge 133/2008.

Gestione delle istanze

Si rende necessaria l’emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 bis, decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto ex novo dall’art. 69 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

Le cessazioni devono essere convalidate dal SIDI con l’apposita funzione per acquisirne gli effetti in organico di diritto; la convalida deve essere effettuata immediatamente dopo l’11 febbraio e, comunque, non oltre la fine dello stesso mese. Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l’organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

L’art. 2 del decreto ministeriale in oggetto disciplina i casi di mancata maturazione del diritto alla pensione nei riguardi del personale dimissionario perché privo dei requisiti prescritti; l’accertamento dell’esistenza o meno di tale diritto è di competenza degli Uffici territoriali degli Uffici scolastici regionali. A tal fine i responsabili dei suddetti Uffici dovranno comunicare agli interessati (nel caso non abbiano espressamente indicato nella domanda la volontà di cessare comunque) il mancato conseguimento del diritto alla pensione, nella maniera più celere e comunque non oltre il 31 marzo 2011.

Entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli interessati devono comunicare alla scuola di titolarità o all’Ufficio scolastico territoriale, la volontà di permanere in servizio.

La segreteria scolastica o l’ufficio scolastico dovranno, dal canto loro, annullare la cessazione già inserita al SIDI.

Come negli anni precedenti, gli Uffici scolastici territoriali utilizzano il SIDI per predisporre i prospetti dati di pensione destinati alle competenti sedi INPDAP per la liquidazione del trattamento pensionistico. La funzione SIDI per la predisposizione dei prospetti accederà alla banca dati POLIS per recepire le informazioni contenute nelle domande e sarà alimentata anche dai dati (modalità di accredito e detrazioni fiscali) forniti dal sistema SPT del Ministero dell’Economia e delle Finanze. I prospetti saranno trasmessi per via telematica dal SIDI all’INPDAP.

Applicazione dell’art. 72 comma 7 della legge 133/2008

L’art. 9, comma 31, del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010 ha equiparato i trattenimenti in servizio da 65 a 67 anni, previsti dal comma 5 del D. Lgs 297/94, a nuove assunzioni che, pertanto, dovranno essere ridotte in misura pari all’importo del trattamento retributivo derivante dai medesimi trattenimenti. Per effetto delle succitate disposizioni, i criteri di valutazione delle istanze di permanenza in servizio, dettati con la Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009, devono essere applicati in maniera puntuale e motivata.

Deve essere considerata, con particolare attenzione, la capienza della classe di concorso, posto o profilo di appartenenza, non solo per evitare esuberi, ma anche nell’ottica di non vanificare le aspettative occupazionali del personale precario.

Per quanto riguarda l’apprezzamento delle situazioni di esubero provinciale, deve farsi riferimento non solo agli organici di diritto dell’a.s. 2010-2011, ma anche alla prevedibile evoluzione dei medesimi per l’a.s. 2011.2012.

Accanto alla valutazione dell’esperienza professionale acquisita dal richiedente in specifici ambiti, è opportuno privilegiare coloro che hanno minor numero di anni di anzianità di servizio rispetto a coloro che ne abbiano almeno 35.

Le istanze di trattenimento accolte devono essere comunicate a questa Direzione Generale, da ciascun Ufficio scolastico regionale, divise per classe di concorso, posto o profilo, non oltre l’ 8 aprile 2011, secondo un prospetto che verrà reso successivamente disponibile

La normativa sopra richiamata modifica l’art. 16, comma 1, del D.Lgs 503/92 recepito dall’art. 509 comma 5 del D.Lgs 297/94. Nulla è innovato rispetto ai commi 2 e 3 del medesimo articolo che disciplinano i trattenimenti in servizio per raggiungere il massimo o il minimo ai fini del trattamento di pensione.

Applicazione art. 72 comma 11 della legge 133/2008.

Rimangono validi i criteri stabiliti dalla Direttiva n. 94 sopra richiamata.

Si precisa che la risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, può operare solo se tale anzianità sia stata pienamente raggiunta alla data del 31 agosto 2011.

I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei 40 anni nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.

Per il personale in part-time il compimento dei limite massimo di 40 anni va considerato tenendo presente anche il raggiungimento della misura massima di pensione corrispondente.

B) Cessazione Dirigenti Scolastici dall’1.9.2011

La cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è disciplinata dal C.C.N.L. 15 luglio 2010 dell’area V della dirigenza e, in particolare, dall’art. 12, che fissa al 28 febbraio la data di presentazione delle istanze di dimissioni.

La previsione contrattuale di specifici termini di preavviso, in caso di recesso, fa sì che ad essi non sia più applicabile l’art. 59 comma 9 della legge 449/97, nella parte in cui consente di maturare entro il 31 dicembre dell’anno di cessazione i prescritti requisiti per accedere al pensionamento dal 1° settembre.

Per i Dirigenti scolastici le istanze continuano ad essere presentate in forma cartacea.

Si ribadiscono alcune indicazioni in ordine alle altre specifiche cause di cessazione:

* compimento del 65° anno di età: la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione del limite massimo di età e viene comunicata per iscritto dall’Ufficio scolastico regionale. La cessazione opera a decorrere dal 1° settembre successivo al verificarsi della succitata condizione, tranne i casi in cui sia stata valutata positivamente la domanda di trattenimento in servizio fino a 67 anni secondo i criteri contenuti nella direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009;

* recesso del dirigente: nel caso di specie è richiesto il preavviso. L’Ufficio territoriale competente accerterà la sussistenza del diritto a percepire il trattamento pensionistico e comunicherà agli interessati l’eventuale mancata maturazione di tale diritto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda. In tale ultimo caso gli stessi hanno facoltà di ritirare la domanda di dimissioni entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente Circolare, che è diramata d’intesa con l’I.N.P.D.A.P – Direzione Centrale Previdenza.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Luciano Chiappetta

Decreto Ministeriale 28 dicembre 2010, n. 99

Decreto-Legge 29 dicembre 2010, n. 225

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010 , n. 225

(in GU 29 dicembre 2010, n. 303)

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. (10G0251)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di provvedere alla

proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di adottare

misure in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle

famiglie, al fine di consentire una piu’ concreta e puntuale

attuazione dei correlati adempimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 22 dicembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroghe non onerose di termini in scadenza

1. E’ fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e

dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza

in data anteriore al 15 marzo 2011.

2. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei

Ministri, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze, puo’ essere disposta l’ulteriore

proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 di cui

al comma 1 ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori

termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata.

Art. 2

Proroghe onerose di termini

1. Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 4-novies a

4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto

della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle

persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano

anche relativamente all’esercizio finanziario 2011 con riferimento

alle dichiarazioni dei redditi 2010. Le disposizioni contenute nel

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile

2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell’8 giugno 2010,

si applicano anche all’esercizio finanziario 2011 e i termini ivi

stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono

aggiornati per gli anni: da 2009 a 2010, da 2010 a 2011 e da 2011 a

2012. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota

del 5 per mille nell’anno 2011 sono quantificate nell’importo di euro

400.000.000; a valere su tale importo, una quota pari a 100 milioni

di euro e’ destinata ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica

per ricerca e assistenza domiciliare dei malati ai sensi

dell’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Alla determinazione delle risorse nell’ammontare indicato al

precedente periodo, concorrono le risorse di cui alle voci indicate

nell’elenco 1 previsto all’articolo 1, comma 40, della legge 13

dicembre 2010, n. 220, stanziate per le stesse finalita’. Al maggiore

onere derivante dai precedenti periodi, pari a 200 milioni di euro

per l’anno 2011, si provvede ai sensi dell’articolo 3.

2. Il termine del 20 dicembre 2010, previsto dal decreto del

Ministro dell’economia e delle finanze in data 1° dicembre 2010,

pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293

del 16 dicembre 2010, relativo al versamento dei tributi, nonche’ dei

contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per

l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie

professionali, sospesi in relazione agli eccezionali eventi

alluvionali verificatisi nel Veneto, e’ differito alla data del 30

giugno 2011. Alle minori entrate derivanti dal periodo precedente,

pari a 93 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede ai sensi

dell’articolo 3.

3. E’ sospesa la riscossione delle rate, in scadenza tra il mese di

gennaio 2011 ed il mese di giugno 2011, previste dall’articolo 39,

commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122. La ripresa della riscossione delle rate non versate ai sensi del

presente comma e’ disciplinata con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri in modo da non determinare effetti

peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

4. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 325, 327, 335, 338

e 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive

modificazioni, sono prorogate al 30 giugno 2011, nel limite di

spesa di 45 milioni di euro per l’anno 2011. Il limite di cui

all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non

si applica ai crediti d’imposta concessi in base all’articolo 1,

commi 325, 327 e 335, della medesima legge. All’onere derivante dal

presente comma si provvede ai sensi dell’articolo 3.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21 della legge

23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in

favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono

prorogate per il periodo di imposta 2011 nel limite di spesa di 24

milioni di euro per l’anno 2012 cui si provvede ai sensi

dell’articolo 3. Con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia

e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo

economico, sentita l’Agenzia delle entrate, sono stabiliti i nuovi

importi della deduzione forfetaria in misura tale da rispettare il

predetto limite di spesa. I soggetti di cui al primo periodo nella

determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta 2012

assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe

determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria di cui al

primo periodo.

6. Per garantire l’operativita’ degli sportelli unici per

l’immigrazione nei compiti di accoglienza e integrazione e degli

uffici immigrazione delle Questure nel completamento delle procedure

di emersione del lavoro irregolare, il Ministero dell’interno, in

deroga alla normativa vigente, e’ autorizzato a rinnovare per un anno

i contratti di lavoro di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza

del Presidente del Consiglio 29 marzo 2007, n. 3576. Ai fini di cui

al presente comma non si applica quanto stabilito dall’articolo 5 del

decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall’articolo 1, comma

519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall’articolo 3, comma

90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dal

presente comma, pari a 19,1 milioni di euro per l’anno 2011, si

provvede ai sensi dell’articolo 3.

7. Dopo il comma 196 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009,

n. 191, sono inseriti i seguenti:

«196-bis. Il termine per la conclusione delle operazioni di

dismissione immobiliare di cui al comma 196 e’ fissato al 31 dicembre

2011, fermo restando quanto previsto dal comma 195, nonche’ dal comma

2 dell’articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al

fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza

pubblica. Nell’ambito di tale procedura e’ considerata urgente

l’alienazione degli immobili militari oggetto di valorizzazione di

cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 3 del protocollo d’intesa

sottoscritto in data 4 giugno 2010 tra il Ministero della difesa e il

comune di Roma, assicurando in ogni caso la congruita’ del valore

degli stessi con le finalizzazioni ivi previste, ai sensi

dell’articolo 2, comma 191, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A

tale fine i predetti immobili sono alienati in tutto o in parte

dall’Agenzia del demanio con le procedure di cui all’articolo 1,

comma 436, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo criteri e

valori di mercato. Non trovano applicazione alle alienazioni di cui

al presente comma le disposizioni contenute nell’articolo 1, comma

437, della citata legge n. 311 del 2004. I proventi derivanti dalla

vendita degli immobili sono destinati: a) ad essere versati,

unitamente ai proventi realizzati a qualsiasi titolo con riferimento

all’intero territorio nazionale con i fondi di cui al comma 2

dell’articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al

bilancio dello Stato per essere riassegnati alla contabilita’

speciale 1778 Agenzia delle entrate Fondi di Bilancio, fino a

concorrenza dell’importo utilizzato ai sensi del comma 196-ter, piu’

gli interessi legali maturati; b) a reperire, per la quota eccedente

gli importi di cui al punto a), le risorse necessarie al Ministero

della difesa per le attivita’ di riallocazione delle funzioni svolte

negli immobili alienati. Gli eventuali maggiori proventi rivenienti

dalla vendita dei beni sono acquisiti all’entrata del bilancio dello

Stato per essere destinati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

Con provvedimenti predisposti dal Commissario di Governo del comune

di Roma, nominato ai sensi dell’articolo 4, comma 8-bis del

decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni,

dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che deve essere in possesso di

comprovati requisiti di elevata professionalita’ nella gestione

economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato, necessari per

gestire la fase operativa di attuazione del piano di rientro, sono

accertate le eventuali ulteriori partite creditorie e debitorie

rispetto al documento predisposto ai sensi dell’articolo 14, comma

13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal medesimo

Commissario, concernente l’accertamento del debito del comune di Roma

alla data del 30 luglio 2010, che e’ approvato con effetti a

decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

196-ter. Agli oneri derivanti dal comma 196 si provvede mediante

corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 500 milioni per

l’anno 2010 di una quota delle risorse complessivamente disponibili

relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti

presso la contabilita’ speciale 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi

di Bilancio”, da riassegnare ad apposito programma dello stato di

previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per essere

destinata all’estinzione dell’anticipazione di tesoreria

complessivamente concessa ai sensi del medesimo comma 196.».

8. Il secondo periodo del comma 196 dell’articolo 2 della legge 23

dicembre 2009, n. 191, e’ sostituito dal seguente: «L’anticipazione

e’ accreditata sulla contabilita’ speciale aperta ai sensi

dell’articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per

200 milioni di euro, entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte

residua, entro il 31 dicembre 2010, da estinguere con oneri a carico

del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2010.».

9. All’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 13-bis e’ sostituito dal seguente: «13-bis. Per

l’attuazione del piano di rientro dall’indebitamento pregresso,

previsto dall’articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e

dall’articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.

2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42,

il Commissario straordinario del Governo e’ autorizzato a stipulare

il contratto di servizio di cui all’articolo 5 del decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto

qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la

relativa copertura di spesa. Si applica l’articolo 4, commi 177 e

177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Commissario

straordinario, procede all’accertamento definitivo del debito e ne

da’ immediata comunicazione al Ministero dell’economia e delle

finanze congiuntamente alle modalita’ di attuazione del piano di

rientro di cui al primo periodo del presente comma. Fermi restando la

titolarita’ del debito in capo all’emittente e l’ammortamento dello

stesso a carico della gestione commissariale, il Commissario

straordinario del Governo e’ altresi’ autorizzato, anche in deroga

alla normativa vigente in materia di operazioni di ammortamento del

debito degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a

rinegoziare i prestiti della specie anche al fine dell’eventuale

eliminazione del vincolo di accantonamento, recuperando, ove

possibile, gli accantonamenti gia’ effettuati.»;

b) dopo il comma 13-bis e’ inserito il seguente:

«13-ter. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 253

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le spese di

funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi il compenso

per il Commissario straordinario , sono a carico del fondo di cui

all’articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le

predette spese di funzionamento, su base annua, non possono superare

i 2,5 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri, e’ stabilito, in misura non superiore all’80 per cento del

trattamento economico spettante a figure analoghe

dell’amministrazione di Roma Capitale, il compenso annuo per il

Commissario straordinario. Le risorse destinabili per nuove

assunzioni del comune di Roma sono ridotte in misura pari all’importo

del trattamento retributivo corrisposto al Commissario straordinario

di Governo. La gestione commissariale ha comunque termine, allorche’

risultano esaurite le attivita’ di carattere gestionale di natura

straordinaria e residui un’attivita’ meramente esecutiva e

adempimentale alla quale provvedono gli uffici di Roma Capitale.»;

c) al comma 14-quater, il quarto periodo e’ sostituito dal

seguente: «Le entrate derivanti dalle addizionali di cui ai periodi

precedenti, ovvero dalle misure compensative di riduzione delle

stesse eventualmente previste, sono versate all’entrata del bilancio

del comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 31 dicembre dell’anno

di riferimento, provvede a versare all’entrata del bilancio dello

Stato la somma di 200 milioni di euro annui. A tale fine, lo stesso

Comune rilascia apposita delegazione di pagamento, di cui

all’articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;

d) al comma 15, il primo periodo e’ soppresso;

e) al comma 17, le parole «L’accesso al fondo di cui al comma 14

e’ consentito a condizione della verifica positiva da parte del

Ministero dell’economia e delle finanze» sono sostituite dalle

seguenti: «Il Commissario straordinario del Governo puo’ estinguere i

debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi

dalle anticipazioni di cassa ricevute, a condizione della verifica

positiva da parte del Ministero dell’interno di concerto con il

Ministero dell’economia e delle finanze»; l’ultimo periodo, in fine,

e’ soppresso.

10. All’articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo

2010, n. 66, la lettera d) e’ cosi’ sostituita:

«d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla

lettera a), sono destinati, previa verifica da parte del Ministero

dell’economia e delle finanze della compatibilita’ finanziaria con

gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al

rispetto del conseguimento, da parte dell’Italia, dell’indebitamento

netto strutturale concordato in sede di programma di stabilita’ e

crescita:

fino al 42,5 per cento, al Ministero della difesa, mediante

riassegnazione in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni

agli stati di previsione dei Ministeri, previo versamento all’entrata

del bilancio dello Stato, per confluire, nei fondi di cui

all’articolo 619, per le spese di riallocazione di funzioni, ivi

incluse quelle relative agli eventuali trasferimenti di personale, e

per la razionalizzazione del settore infrastrutturale della difesa,

nonche’, fino alla misura del 10 per cento, nel fondo casa di cui

all’articolo 1836 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alla

ripartizione dei citati fondi si provvede con decreti del Ministro

della difesa, da comunicare, anche con mezzi di evidenza informatica,

al Ministero dell’economia e delle finanze;

in misura non inferiore al 42,5 per cento, all’entrata del

bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di

ammortamento dei titoli di Stato;

in un range tra il 5 ed il 15 per cento proporzionata alla

complessita’ ed ai tempi di valorizzazione, agli enti locali

interessati, secondo la ripartizione stabilita con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro

dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle

finanze. Ove non sia assegnata la percentuale massima, la differenza

viene distribuita in parti uguali alle percentuali di cui ai primi

due punti;».

11. All’articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. Il Ministero della

difesa individua, attraverso procedura competitiva, la societa’ di

gestione del risparmio (SGR) per il funzionamento dei fondi e le

cessioni delle relative quote, fermo restando che gli immobili

conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono

continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla

riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del

crono-programma stabilito con il decreto di conferimento degli

immobili al fondo.». Nel caso in cui le procedure di cui al presente

comma non siano avviate entro 12 mesi, dall’entrata in vigore del

presente decreto-legge, si procede secondo quanto previsto dal

combinato disposto degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 25

settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazione, dalla legge 23

novembre 2001, n. 410;

b) il comma 6 e’ sostituito dal seguente: «6. Le quote dei fondi

o le risorse derivanti dalla cessione i proventi monetari derivanti

dalla cessione delle quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli

immobili ai fondi, sono destinate secondo le percentuali e le

modalita’ previste dall’articolo 307, comma 10, lettera d). A tale

fine possono essere destinate alle finalita’ del fondo casa di cui

all’articolo 1836 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fino

al 5 per cento delle risorse di pertinenza del Ministero delle

difesa.».

12. Nel caso in cui le procedure di cui all’articolo 314, comma 4,

del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato ai

sensi del comma 11 del presente articolo, non siano avviate entro 12

mesi, dall’entrata in vigore del presente decreto si procede secondo

quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 3 e 4 del

decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con

modificazione, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

13. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione

degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di

Londra 2009, del Consiglio europeo di giugno 2009 e del Vertice G20

di Seul di novembre 2010, le disposizioni urgenti per la

partecipazione dell’Italia agli interventi del Fondo monetario

internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi

aderenti di cui al decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7, convertito

con modificazioni dalla legge 25 marzo 1999, n. 74, sono prorogate e

si provvede all’estensione della linea di credito gia’ esistente.

Conseguentemente:

a) la Banca d’Italia e’ autorizzata a svolgere le trattative con

il Fondo monetario internazionale (FMI), per la conclusione di un

accordo di prestito con lo stesso FMI di cui all’allegato 1 del

presente decreto, per un ammontare pari a 8,11 miliardi di euro. Tale

accordo, diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in

vigore del presente decreto;

b) la Banca d’Italia e’ altresi’ autorizzata, qualora si

richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto all’ammontare di

cui alla alinea, a contribuire nel limite massimo complessivo di

13,53 miliardi di euro;

c) una volta completata la riforma del New Arrangements to Borrow

(NAB) e’ autorizzata la confluenza dei suddetti prestiti nello

strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito gia’

esistente pari a 1,753 miliardi di diritti speciali di prelievo

(DSP);

d) i rapporti derivanti dai predetti prestiti saranno regolati

mediante convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e

la Banca d’Italia.

14. E’ altresi’ prorogata l’autorizzazione alla Banca d’Italia per

la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi

piu’ poveri di cui alla legge 18 giugno 2003, n. 146. A tal fine la

Banca d’Italia e’ autorizzata a concedere un prestito pari a 800

milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) da erogare a tassi di

mercato tramite l’Extended credit facility del Poverty reduction and

growth trust, secondo le modalita’ concordate tra il Fondo monetario

internazionale, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca

d’Italia. Il Ministero dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a

concedere un sussidio tramite l’Extended credit facility del Poverty

reduction and growth trust, per un ammontare pari a 22,1 milioni di

diritti speciali di prelievo (DSP). Per il sussidio saranno

utilizzate le risorse gia’ a disposizione presso il Fondo monetario

internazionale.

15. Sui prestiti di cui ai commi 13 e 14 e’ accordata la garanzia

dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati

e per la copertura di eventuali rischi di cambio.

16. Agli eventuali oneri derivanti dall’attivazione della garanzia

dello Stato per ogni possibile rischio connesso al rimborso del

capitale e degli interessi maturati, nonche’ al tasso di cambio, si

provvede ai sensi dell’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.

196, con imputazione nell’ambito dell’unita’ previsionale di base

8.1.7. dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle

finanze per l’anno 2010 e corrispondenti per gli anni successivi.

17. Per gli eventuali pagamenti derivanti dall’operativita’ della

garanzia di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio

2010, n. 122, e’ possibile provvedere mediante anticipazioni di

tesoreria, la cui regolarizzazione, con l’emissione di ordini di

pagamento sul pertinente capitolo di spesa, e’ effettuata entro il

termine di novanta giorni dal pagamento, in coerenza con la procedura

speciale di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 maggio

2010, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 giugno

2010, n. 99.

18. Per l’anno 2011 il termine di approvazione dei bilanci e delle

convenzioni delle Agenzie fiscali e’ differito al 30 giugno dello

stesso anno e sono corrispondentemente differiti tutti i termini per

l’adozione dei relativi atti presupposti.

19. All’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2010, chiunque»

sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2011, chiunque,

quale attivita’ principale,»;

b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

Art. 3

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 2, commi da 1 a 6, pari a 93

milioni di euro per l’anno 2010, 264,1 milioni di euro per l’anno

2011 e 24 milioni per l’anno 2012, si provvede rispettivamente:

a) quanto a 93 milioni per l’anno 2010 mediante corrispondente

versamento al bilancio dello Stato per 93 milioni per l’anno 2010, di

una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a

rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la

contabilita’ speciale 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di

Bilancio»;

b) quanto a euro 50 milioni per l’anno 2011, mediante riduzione

dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 58, della

legge 13 dicembre 2010, n. 220;

c) quanto a euro 73 milioni per l’anno 2011 mediante versamento,

entro il 30 gennaio 2011, all’entrata del bilancio dello Stato di

quota parte delle disponibilita’ dei conti di tesoreria accesi per

gli interventi del Fondo per la finanza d’impresa ai sensi del comma

847 dell’articolo 2 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, e

successive modificazioni; il versamento e’ effettuato a valere sulle

risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell’articolo 106

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,

gestita da Mediocredito centrale sul conto di tesoreria n. 23514;

d) quanto ad euro 50 milioni per l’anno 2011 e a 24 milioni di

euro per l’anno 2012, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa

di cui all’articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio

2010, n. 122;

e) quanto a euro 83 milioni per l’anno 2011, mediante utilizzo

delle somme versate entro il 30 novembre 2010 all’entrata del

bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate

nell’Allegato 2 al presente decreto, che, alla data di entrata in

vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti

programmi, e che sono riassegnate ad apposito fondo per essere

destinate alle finalita’ di cui all’articolo 2, comma 1. Le predette

somme, iscritte in bilancio per l’esercizio finanziario 2010, non

impegnate al 31 dicembre 2010, sono mantenute in bilancio nel conto

residui, per essere utilizzate nell’esercizio finanziario 2011;

f) quanto a 8,1 milioni di euro per l’anno 2011, mediante

riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma

151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di

fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 93 milioni di euro per l’anno 2010, mediante

accantonamento delle disponibilita’ di competenza relative alla

categoria di spesa dei consumi intermedi in maniera lineare per

ciascun Ministero. Le risorse medesime, rese indisponibili,

costituiscono economia di bilancio al termine dell’esercizio. Per

effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle

Amministrazioni interessate, con decreto del Ministro dell’economia e

delle finanze possono essere disposte variazioni degli accantonamenti

di cui al secondo periodo, con invarianza degli effetti

sull’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche

interessando diverse categorie di spesa, restando precluso l’utilizzo

degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;

b) mediante corrispondente utilizzo, per euro 107 milioni per

l’anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all’articolo

6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi’ 29 dicembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

—————————–

Tabella 1

(previsto dall’articolo 1)

Allegato 1

(previsto dall’articolo 2, comma 13, lettera a))

Allegato 2

(articolo 3, comma 1, lettera e))

Nota 28 dicembre 2010, Prot. MPIAOODGRUREG.UFF.n.24606

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali – Ufficio I

Al Capo di Gabinetto del Ministro

Al Capo dell’Ufficio Legislativo

Al Capo dell’Ufficio Stampa

Ai Capi Segreterie del Ministro e dei

Sottosegretari

Al Presidente del Collegio di Direzione del

Servizio di controllo interno

Al Capo Dipartimento per l’istruzione

Al Capo Dipartimento per l’università, l’alta

formazione artistica, musicale e coreutica e

e per la ricerca

Al Capo Dipartimento per la programmazione

e la gestione delle risorse umane,

finanziarie e strumentali

Ai Direttori Generali

SEDE

Ai Dirigenti N.D.G.

Ai Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali

LORO SEDI

Oggetto: Contratto collettivo integrativo di Amministrazione n.3/2010. Attuazione delle progressioni economiche all’interno delle aree – anno 2010 – Personale MIUR.

Il Contratto collettivo integrativo di Amministrazione n.3/2010, sottoscritto il 16 dicembre 2010, ha definito (art.4 e tabella allegata) criteri e modalità per l’attuazione delle procedure selettive per le progressioni economiche all’interno delle aree I, II e III.

Nella tabella allegata alla presente nota è indicata la ripartizione dei posti disponibili per le distinte progressioni da attuare (All.1).

Il conferimento della nuova fascia retributiva decorre dal 1° gennaio 2010.

Le procedure sopra citate si attivano a domanda dell’interessato (All.2), corredata della relativa tabella di valutazione debitamente compilata (All. 2.1), che dovrà essere inoltrata, direttamente o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il 29 gennaio 2011, pena l’esclusione dalla procedura.

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al citato CCNI 3/2010:

* appartenere ai ruoli del MIUR alla data del 1.1.2010;

* essere in attività di servizio alla data di presentazione della domanda di partecipazione;

* essere inquadrato – anteriormente alla data del 1.1.2008 nella fascia economica immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre.

Il personale collocato nella fascia retributiva dell’area III che attualmente percepisce la retribuzione spettante alle qualifiche ad esaurimento non può partecipare alle procedure di passaggio previste dal citato CCNI 3/2010, atteso che il differenziale economico del predetto passaggio determina uno stipendio tabellare inferiore a quello in godimento.

Le domande dovranno essere inviate al Direttore scolastico regionale competente o, per l’Amministrazione centrale, alla Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, Ufficio I.

L’Ufficio IV della scrivente Direzione Generale avrà cura di trasmettere la presente nota al personale comandato presso altre Amministrazioni.

Gli Uffici scolastici regionali dovranno acquisire al protocollo le domande ed inviarle, con allegato l’elenco riportante il relativo protocollo di accettazione, all’Uff. I della Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, entro il 15 febbraio 2011.

Le dichiarazioni rese nella domanda e nell’allegata tabella hanno valore di autocertificazione ai sensi della normativa vigente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste.

L’Amministrazione procederà a controlli a tappeto sulle autocertificazioni dei candidati utilmente collocati rispetto alle posizioni attribuibili, prima della formulazione della graduatoria definitiva.

Al fine di accelerare le operazioni di riscontro, i candidati potranno allegare alla domanda copia dei titoli e degli incarichi dichiarati, ad eccezione dello stato di servizio i cui dati verranno acquisiti d’Ufficio, o dare precise indicazioni ove poter reperire i titoli stessi oggetto di valutazione.

Saranno oggetto di valutazione gli incarichi svolti nel periodo 1/1/1999 – 31/12/2009.

Al termine delle procedure di valutazione verrà formulata, sulla base delle autocertificazioni rese, una graduatoria per ciascuna delle progressioni economiche previste nella tabella (All.1), che sarà pubblicata nella rete INTRANET del Ministero.

Entro 10 giorni da tale pubblicazione i candidati potranno segnalare eventuali contestazioni nell’attribuzione dei punteggi. Entro il predetto termine i candidati che non hanno allegato alla domanda di partecipazione copia dei titoli dichiarati sono invitati a trasmetterli. La mancata acquisizione della predetta documentazione comporterà la detrazione del punteggio attribuito nella graduatoria provvisoria.

Terminate le operazioni di riscontro, verrà formulata la graduatoria definitiva. A parità di punteggio verrà preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio attribuita. In caso di ulteriore parità, verrà data la preferenza alla maggiore età anagrafica.

L’eventuale contenzioso relativamente alla graduatoria definitiva andrà proposto al giudice ordinario del lavoro.

Al termine delle operazioni, l’Ufficio I della Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali invierà all’Ufficio IV le graduatorie dei candidati a cui dovrà essere attribuita la nuova fascia retributiva.

Le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione al personale interessato della presente nota, che sarà pubblicata, con i relativi allegati, nel sito INTERNET (www.istruzione.it) e nella rete INTRANET di questo Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Antonio Coccimiglio

Allegati

Avviso 27 dicembre 2010

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali – Ufficio 2°

OGGETTO: Procedura di selezione per la copertura di 500 posti, tramite il passaggio del personale dell’ex Ministero della Pubblica Istruzione dall’ex area B all’ex area C, p.e. C1, profilo professionale di funzionario amministrativo/giuridico, legale e contabile., indetta con D.D.G. 1° luglio 2008.

Si comunica che, sul sito internet ed intranet del Ministero, sono pubblicati i DD.DD.GG. relativi all’approvazione delle graduatorie generali di merito della procedura di selezione di cui all’oggetto, unitamente a quelle dei vincitori.

Nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, n. 1-2 del 6-13 gennaio 2011, consultabile sul sito internet http://www.sistemamodus.eu/, saranno pubblicati i DD.DD.GG. di cui sopra.

Avverso i menzionati DD.DD.GG. è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio, sede di Roma, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni a far data dalla loro pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Antonio Coccimiglio

Allegati

23 dicembre Senato approva Riforma universitaria

Il Senato approva definitivamente con 161 voti favorevoli, 98 contrari e sei astensioni il disegno di legge, già approvato dalla Camera con modifiche, recante Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario.