Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca
Agli Istituti Convenzionati
Agli Esperti scientifici
Ai soggetti beneficiari dei progetti PON R&C
e p.c. All’Unità di controllo I Livello (UNICO)
SEDE
Oggetto: Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” (PON “R&C”) 2007-2013 – Fondo per le agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.)
Circolare sulla verifica del requisito della stabile sede e organizzazione
La presente circolare, che annulla e sostituisce le note MIUR Prot. 3413 del 14 febbraio 2014 e Prot. 4880 del 3 Marzo 2014, intende fornire un chiarimento in ordine alle problematiche connesse alla verifica del possesso del requisito della “stabile sede e organizzazione” da parte dei Soggetti Beneficiari, sia pubblici che privati, dei progetti a valere sul PON R&C 2007-2013 e sul FAR. In particolare, al fine di garantire l’uniformità delle verifiche, si è evidenziata la necessità di precisare le modalità operative delle stesse alla luce delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
Nel rispetto del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii, il Soggetto Beneficiario è tenuto a dimostrare l’esistenza in Area convergenza di un laboratorio strutturato, ovvero di una stabile struttura dotata di attrezzature specifiche e personale di ricerca adeguatamente qualificato, per l’esecuzione delle attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale e/o formazione. Ai sensi della richiamata normativa ministeriale detto personale di ricerca deve avere stabile sede presso il laboratorio.
A tal proposito, si rende necessario ridefinire sul piano interpretativo l’inquadramento delle nuove forme contrattuali introdotte dalla legislazione successiva, nell’ambito del personale che concorre al rispetto della condizione di “stabile organizzazione”. Le figure professionali diverse dal personale dipendente in possesso di altre tipologie contrattuali, oltre ad essere ricomprese tra il “personale avente sede stabile di lavoro presso un laboratorio”, possono concorrere al rispetto della condizione di “stabile organizzazione”. Tale inclusione è determinata dalla considerazione che a tali forme contrattuali sono state conferite nel tempo sempre maggiori caratteristiche di stabilità e continuità tipiche del lavoro subordinato.
Sarà cura del Soggetto beneficiario fornire tutti gli elementi utili e necessari a dimostrare in sede di verifica da parte dei competenti organi di controllo che il personale con tipologie contrattuali non direttamente previste dalla norma presentano le caratteristiche che rientrano nella logica della stabile organizzazione.
Tutto ciò premesso, la verifica del rispetto delle predette caratteristiche di stabilità e adeguatezza della sede e organizzazione deve essere effettuata a cura dell’Istituto Convenzionato e dell’Esperto Tecnico Scientifico.
In particolare, l’Istituto Convenzionato deve verificare i requisiti contrattuali in merito all’esistenza delle strutture e del personale della predetta sede. A tal fine, l’Istituto Convenzionato deve considerare il mantenimento per almeno 5 anni oltre la conclusione del progetto, sia dei requisiti contrattuali in merito all’esistenza delle strutture attraverso ogni atto formale che abbia valore legale (titolo di proprietà, contratto di affitto registrato, contratto di comodato d’uso registrato o convenzione) idoneo a comprovare la disponibilità (a titolo oneroso o gratuito) da parte del Soggetto Beneficiario di una sede operativa in area convergenza, sia della validità contrattuale del personale avente sede stabile presso il laboratorio.
L’Esperto Scientifico deve verificare l’adeguatezza e la funzionalità della sede e del personale allo svolgimento delle attività di ricerca e formazione previste e al conseguimento dei relativi obiettivi.
Si precisa inoltre che, alla luce di quanto sopra determinato, le precedenti verifiche svolte dall’Istituto Convenzionato e dall’Esperto Tecnico Scientifico che abbiano avuto una valutazione negativa, alla luce di tale circolare, potranno essere riesaminate.
Ai sensi della richiamata normativa ministeriale, un altro requisito fondamentale per determinare l’aspetto qualitativo del progetto, è che il personale di ricerca avente stabile sede presso il laboratorio rappresenti la quota prevalente del numero di ore lavorate dai ricercatori globalmente impegnati in loco nell’attività stessa.
A tal proposito si precisa che, possono essere ricompresi nel calcolo del numero di ore svolte dal personale che contribuisce alla “stabile organizzazione”, anche il personale assunto con tipologie di contratto di lavoro diverse da quella a tempo indeterminato o determinato, laddove, presentino una durata tale da conferire carattere di continuità al rapporto di lavoro.
La verifica di tale requisito spetta all’Unità di Controllo di I livello (UniCo) che, a conclusione delle attività progettuali, deve accertare che il personale di ricerca abbia avuto stabile sede presso il laboratorio per un periodo almeno pari alla durata del progetto e che rappresenti la quota prevalente del numero di ore lavorate dal personale impegnato in loco nelle attività progettuali. Nel caso in cui, in sede di verifica di rendicontazione finale del progetto da parte dell’organo di controllo, risultasse un’eccedenza di ore di attività svolte da personale non avente i requisiti di cui sopra, i relativi costi non saranno ritenuti ammissibili tra i costi del personale.
Fermo restando quanto già previsto dalla normativa di riferimento, la predetta circolare attribuisce carattere di generalità alle indicazioni descritte e stabilisce che la “stabile sede e organizzazione” deve caratterizzarsi per i seguenti elementi:
- – disponibilità da parte del soggetto beneficiario di un immobile in area convergenza;
- – dotazione dei necessari impianti e attrezzature;
- – personale regolarmente assunto e/o trasferito e personale inquadrato nelle forme contrattuali aventi le caratteristiche sopra descritte;
- – numero di ore del personale, di cui al punto precedente, superiore al numero di ore del personale inquadrato con forme contrattuali non aventi caratteristiche di continuità;
- – esistenza e consistenza delle strutture e del personale dichiarato nel progetto e comunque funzionali allo svolgimento delle attività di ricerca e formazione previste e al conseguimento dei relativi obiettivi;
- – impegno dell’azienda a garantire la continuità operativa per un periodo di almeno 5 anni successivi alla conclusione del progetto in esame.
Infine, è nella facoltà dei Soggetti Beneficiari che hanno una particolare configurazione organizzativa che non è direttamente inquadrabile in quella richiesta dalla norma, ma è riconducibile ad una logica di “stabile organizzazione” proiettata in un contesto innovativo, rappresentare, in sede di verifica da parte degli organi di controllo preposti, i processi organizzativi, sia in termini di risorse che in termini di struttura, messi in atto al fine di realizzare gli obiettivi progettuali e produrre tutta la documentazione idonea a dimostrare che gli stessi rientrano nella logica della stabile organizzazione così come configurata dalla normativa di riferimento. La valutazione di tali casi specifici è demandata al Miur.
Il DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vincenzo Di Felice)
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