Lettera a Salvini

LETTERA A SALVINI
dell’Associazione Europea Scuola e Professionalità Insegnante
 
Premettiamo che, come associazione di docenti, non nutriamo alcuna ostilità per la Lega e consideriamo con la massima obbiettività e altrettanto interesse ogni proposta riguardante la scuola che da essa proviene, così come quelle provenienti da ogni altro partito.  Per la verità non ci aveva convinto il leader Salvini quando aveva ritenuto di ripetere la nota litania dei tre mesi di vacanza che renderebbero gli insegnanti una categoria di privilegiati bramini. Quanto ha da poco dichiarato in un consesso europeo, però, costituisce un approccio più serio, e merita pertanto un commento articolato. Ci riferiamo, in primo luogo, alla proposta di unificare scuola elementare e media di primo grado. 
In proposito,  ci chiediamo perché mai ogni partito che si affaccia (o che si prepara ad affacciarsi) nelle ovattate stanze del MIUR esordisca con l’intento di modificare l’architettura dei cicli scolastici. A sommesso parere dell’AESPI si tratta di un approccio sbagliato, simile a quello di chi, intendendo edificare un palazzo, principia l’opera innalzando la struttura portante ma omettendo le fondazioni. E le fondazioni sono gli insegnanti e il loro lavoro, come ben comprese l’autore dell’unica vera riforma della scuola italiana, quel Giovanni Gentile che non si sognò  di rimaneggiare l’architettura dei cicli istituiti dalla legge Casati, ma valorizzò il profilo professionale dei docenti considerandoli il vero centro motore dell’istituzione, e pensando la lezione – proprio quella “lezione frontale” che oggi suscita il disprezzo dei didattologi – come il  cuore di tutto ciò che a scuola si fa.
Ma lasciamo il glorioso passato e veniamo al precario presente. E proviamo, noi dell’AESPI, a porgere a Salvini e al responsabile scuola della Lega Mario Pittoni qualche domanda e qualche modesta indicazione che vada al di là di una superficiale, per quanto suggestiva, ristrutturazione.
1)      Sono consapevoli, i dirigenti della Lega, che in moltissime classi, soprattutto degli istituti professionali e tecnici, l’indisciplina è tale che l’attività didattica è sostanzialmente impossibile, e che pertanto NON viene svolta? Che migliaia e migliaia di ore di non lezione vengono spese tra urla, insulti e accorate quanto vane reprimende? Che spessissimo questo stato di cose, di per sé esiziale, sfocia in atti di vera e propria violenza, fra gli studenti e contro gli insegnanti? Le cronache sono piene di questi fatti, che appartengono ormai alla quotidianità di quasi ogni istituto. Sanno altresì che moltissime scuole sono luoghi di spaccio e consumo di stupefacenti? Si rendono conto che in classi siffatte la promozione e la bocciatura vengono decise sulla base di considerazioni che nulla hanno a che vedere con il rendimento, ma di natura diciamo così socio-familiare? Bene, è evidente che questo stato di cose non può essere modificato accorpando elementari e medie o grazie a similari alchimie, ma piuttosto eliminando il famigerato “Statuto delle studentesse e degli studenti” di matrice berlingueriana  e istituendo un sistema disciplinare meno farraginoso, più rapido e rigoroso, tale da costituire un efficace deterrente per chi scambia la scuola per una palestra di boxe.
2)      Sanno essi che il docente trascorre buona parte della propria vita professionale non a insegnare, non a leggere e documentarsi, ma a compilare moduli, siano essi cartacei che elettronici? Immaginano che questo genere di espletamenti avvilisce e disamora della propria professione chi l’ha scelta essenzialmente perché interessato alla cultura e al rapporto umano? Ebbene, se lo sanno operino per la traslazione di TUTTE le procedure burocratiche al personale di segreteria, riservando agli insegnanti le sole incombenze didattiche.
3)      A proposito, hanno mai sentito parlare della cosiddetta “didattica per competenze”? Estraiamo dal web la seguente illuminante definizione: “La competenza è una dimensione della persona che, di fronte a situazioni e problemi, mette in gioco ciò che sa e ciò che sa fare, ciò che lo appassiona e ciò che vuole realizzare”. Il buon intenditor capisce subito che la definizione significa tutto e niente, e  che la predetta “didattica” consiste nella somministrazione di dosi massicce di aria fritta. Bene, vogliano per cortesia restituire al “programma” e alla “nozione” le dignità perdute, lasciando le “competenze” alle follie didattistiche figlie, o almeno nipoti, della pedagogia deweyana?
4)      Si sono chiesti gli addetti al settore scuola della Lega la ragione del proliferare presso gli studenti di disturbi di varia natura che autorizzano i consigli di classe a predisporre programmazioni facilitate e conseguenti promozioni automatiche? Non è per caso in corso quella che vorremmo chiamare la “medicalizzazione dell’asino” la quale, mentre deresponsabilizza insegnanti e alunni spostando in altro ambito il trattamento di questi ultimi, produce un notevole indotto in termini di occupazione? E nei casi in cui le varie “dis” (-lessia, -grafia, -calculia, ecc.)  avessero fondamento, non sarebbe utile interrogarsi sulle metodologie didattiche in uso presso le scuole elementari, per verificare se le radici di queste pandemie non risiedano  nei primi anni di scolarizzazione?
5)      E infine, considerato che la Lega ha giustamente a cuore il tema dell’identità, hanno mai dato un’occhiata gli esperti di scuola di questo partito alle antologie scolastiche, segnatamente quelle scuole medie e del biennio delle superiori? Sono pressoché scomparsi, in nome dell’accoglienza e dell’inclusione, gli autori italiani. Fra romanziere sudafricane, sufi mediorientali e poeti amerindi, s’innabissa e scompare la nostra letteratura, che pure annovera qualche discreto scrittorello.

Ecco, Aespi consegna alla Lega queste modeste osservazioni e auspica che questo partito, reduce da una vittoria elettorale cui più di qualche insegnante ha certamente contribuito, voglia mettere mano a quelli che sono i veri punti nevralgici del sistema scolastico, tralasciando operazioni di pura facciata.

 
Il Presidente Angelo Ruggiero
Il responsabile della Comunicazione Alfonso Indelicato

LICEI MUSICALI: RIPRISTINARE SECONDA ORA DI STRUMENTO

LICEI MUSICALI, GILDA A MIUR: RIPRISTINARE SECONDA ORA DI STRUMENTO   
“Il Tar del Lazio ha annullato la nota ministeriale che dimezza le due ore settimanali di esecuzione di strumento nei licei musicali. Adesso chiediamo a viale Trastevere un incontro urgente per sapere, alla luce di questa sentenza, quali provvedimenti intende adottare rispetto al contenzioso in merito in atto in tutta Italia”. È quanto dichiara Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Federazione Gilda-Unams.
“L’annullamento della nota del Miur – spiega Di Meglio – provoca un vuoto normativo che deve essere colmato seguendo le indicazioni del tribunale amministrativo, cioè reintroducendo la seconda ora di insegnamento di Esecuzione ed Interpretazione nel primo biennio dei licei musicali. Se l’Amministrazione non provvedesse in tempi rapidi a ripristinare l’assetto orario originario, verrebbe leso il diritto all’assunzione dei potenziali supplenti che, dunque, potrebbero intraprendere azioni legali”.
“Per evitare che il vuoto normativo generi un ginepraio di ricorsi – conclude il coordinatore nazionale della Gilda – è necessario che il Miur intervenga al più presto per risolvere la questione”.  

L’Alternanza Scuola Lavoro in una Struttura militare

L’Alternanza Scuola Lavoro in una struttura militare:
un’esperienza innovativa
La Convenzione tra la Capitaneria di Porto di Bari
e l’ I.P.S.S.E.O.A. “Piero Calamandrei” di Bari

di Carlo De Nitti[1]

Ai miei alunni di oggi e di domani,
nel cuore insieme a quelli di ieri

 “‘U ben s’impingua se non si vaneggia”
DANTE ALIGHIERI, Paradiso, XI, 139

Omnia agenda agendo discantur
JAN AMOS KOMENSKY, Didactica magna

 

  1. PREMESSA

Organizzare e realizzare il dettato normativo concernente l’alternanza scuola lavoro – uno degli istituti giuridici introdotti per la prima volta nell’ordinamento scolastico di tutti gli istituti secondari di secondo grado (licei, istituti tecnici ed istituti professionali) dalla legge n° 107 del 2015 – è, per le scuole ed, in particolare, per i dirigenti scolastici una vera e propria sfida professionale.

E’ una modalità di insegnamento/apprendimento assolutamente diversa rispetto a quella tradizionalmente logocentrica della pedagogia scolastica, ma non certamente nuova, avendola teorizzata già quasi quattro secoli fa, il pedagogista ceco Jan Amos Komensky (latinizzato in Comenius) come si può leggere nel secondo degli eserghi posti in apertura di questo testo: “tutte le cose da apprendere siano imparate praticandole” mi pare una corretta traduzione ad sensum.

Passato il duplice “furore”[2] – tanto agiografico quanto iconoclastico – oggi non vi è chi non veda nell’alternanza scuola lavoro una modalità di insegnamento/apprendimento che, praticata absit iniuria verbis con la dovuta passione educativa, ha certamente una valenza positiva per la formazione dei discenti. In questa idea forza, il senso del secondo esergo: la “laicità” dell’approccio all’alternanza scuola lavoro così come normata. L’esperienza vissuta in questi due anni da chi scrive mostra inequivocabilmente che, se svolta nel rispetto assoluto e totale della vigente normativa, l’alternanza scuola lavoro ha un’ottima valenza didattica ed educativa per i discenti: è il senso delle parole che Dante, in un passo ampiamente noto, mette in bocca a San Tommaso d’Aquino quando ricorda la figura di San Francesco d’Assisi.

 

  1. L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NELLA L. 107/2015

L’alternanza scuola lavoro, come attualmente vissuta, è normata con la legge n° 107 del 13 luglio 2015 dal titolo “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”: in particolare, dai commi 33 – 43 dell’unico articolo di cui si compone.

Essa, però, non è una novità nel sistema scolastico italiano, essendo già presente nel D. Lgs. n° 77 del 15 aprile 2005, in applicazione della legge n° 53 del 28 marzo 2003[3]: è proprio con le finalità di tali testi legislativi che la L. 107/2015 si pone in linea di continuità per definirne la durata <<negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio>>[4]

E’ un’innovazione di ordinamento che deve obbligatoriamente coinvolgere[5] tutti i discenti del secondo biennio e dell’anno conclusivo: la norma consente alle singole scuole la massima libertà progettuale per ciò che concerne i tempi ed i luoghi della realizzazione. <<L’alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell’impresa formativa   simulata.   Il   percorso   di   alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all’estero>>[6] .

Nella cornice normativa che, in questa sede, si sta sommariamente sunteggiando, senza alcuna pretesa di esaustività, ai meri fini di esplicazione dell’esperienza realizzata, <<il dirigente scolastico individua […] le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all’attivazione dei percorsi […] stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l’orientamento scolastico e universitario dello studente>>[7]. Ca va sans dire che ruolo importantissimo, nell’ambito delle azioni compiute dal dirigente scolastico, spetta ai docenti, progettisti e tutors, dell’alternanza scuola lavoro, figure anch’esse normativamente previste.

 

  1. IL D. I. 195 DEL 3.11.2017 OVVERO LA “CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEGLI STUDENTI IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO”

Con il Decreto Interministeriale di cui al titolo del paragrafo, segnatamente nell’art. 4, sono stati normati i diritti, i correlati doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza. Essi sono sinotticamente riassumibili come di seguito.

Diritti degli studenti in alternanza

 

Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza hanno diritto ad:

– un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita della persona (art. 4 c. 3);

– una formazione qualificata (art. 4 c. 3);

– una formazione coerente con l’indirizzo di studio seguito (art. 4 c. 3);

– una formazione che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno (art. 4 c. 3);

– un’ampia e dettagliata informazione su:

  • progetto e sulle sue finalità educative e formative (art. 4 c. 4);
  • percorso formativo personalizzato in cui vengono declinati le competenze attes e(art. 4 c. 4) ;
  • obblighi che derivano dall’attività in contesto lavorativo (art. 4 c. 4);

– prendere visione e sottoscrivere le relazioni predisposte dai tutor al termine delle attività (art. 4 c. 6);

– riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti, in termini di competenze, abilità e conoscenze, anche trasversali, relativi al percorso formativo seguito (art. 4 c. 7);

– esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla coerenza del percorso di alternanza effettuato rispetto al proprio indirizzo di studio, anche ai fini orientativi, sia durante lo svolgimento del percorso, sia alla sua conclusione (art. 4 c. 8).

 

Doveri degli studenti in alternanza

Gli studenti, durante i periodi di alternanza, sono tenuti a:

– rispettare le regole di comportamento, funzionali e organizzative della struttura presso la quale è svolto il periodo di alternanza (art. 4 c. 9);

– rispettare il regolamento degli studenti dell’istituzione scolastica di appartenenza (art. 4 c. 9);

– garantire l’effettiva frequenza delle attività formative erogate dal soggetto ospitante, che sono parte integrante del curricolo scolastico (art. 4 c. 10);

– rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 4 c. 10);

– ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell’esperienza in alternanza (art. 4 c. 10);

– frequentare almeno per tre quarti il monte ore previsto dal progetto (art. 4 c. 11);

– relazionare al termine dell’attività di alternanza in merito all’esperienza svolta (art. 4 c. 12).

 

Diritti dei soggetti con responsabilità genitoriale

I soggetti con responsabilità genitoriale hanno diritto, ai sensi dell’art. 4 c. 4, ad una ampia e dettagliata informazione su:

– progetto e sue finalità educative e formative;

– percorso formativo personalizzato in cui vengono declinati le competenze attese;

– obblighi che derivano dall’attività in contesto lavorativo.

 

Studenti con disabilità

I percorsi di alternanza sono realizzati, ai sensi dell’art. 4 c. 5, in modo da promuovere l’autonomia nell’inserimento nel mondo del lavoro. Ai sensi dell’art. 7 c. 2 lettera e) del D. Lgs. 66/2017 il Piano educativo individualizzato (P.E.I.) definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione.

 

Patto educativo di corresponsabilità

Il patto educativo di corresponsabilità, previsto dall’articolo 5-bis dello Statuto delle studentesse e degli studenti (Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249), definisce anche i diritti e i doveri degli studenti e dei soggetti con responsabilità genitoriale nel rapporto con l’istituzione scolastica e con gli enti presso i quali è svolto il percorso di alternanza.

 

  1. L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO COME FORMA DI ECONOMIA CIVILE

E’ profondo convincimento, legislativamente sostenuto, che accompagna la vita professionale dell’autore di queste righe che ogni interazione del mondo della scuola con il “mondo esterno” sia la corretta concretizzazione di quanto statuto nell’ormai ben lontano 1974 da un Legislatore di grande lungimiranza: “la comunità scolastica interagisce con la più ampia comunità civica”[8].

Tale interazione non può non avvenire nell’ottica della sussidiarietà, costituzionalmente sancita dall’art. 118 della Costituzione della Repubblica[9], così come novellato con la Legge Costituzionale n° 3 del 18 ottobre 2001.

Non è forse per mera casualità che l’I.I.S.S. “Elena di Savoia – Piero Calamandrei“ di cui l’I.P.S.S.E.O.A. è parte integrante si sia avviato, a partire dall’anno scolastico 2015/16, in un percorso di economia civile, che sta interessando tutti i docenti vogliano volontariamente ed oblativamente coinvolgere i discenti in un nuovo e diverso modo di fare economia e, quindi, scuola.

Non è certamente questa la sede per un discorso sull’economia civile, che esula naturalmente dallo spirito informatore e dai limiti strutturali di queste righe, ma essa costituisce il quadro teoretico all’interno del quale si situa la materia di cui si discorre, ovvero l’alternanza scuola lavoro in una struttura militare.

  1. I PROTAGONISTI DELLA CONVENZIONE

 

  1. La Capitaneria di Porto di Bari

<<La Capitaneria di Porto di Bari è la diretta erede del ruolo ricoperto, tra il primo e secondo periodo borbonico, dal sostituto portulano, figura delegata dal Mastro Portulano a svolgere tutte le operazioni inerenti l’amministrazione della navigazione nella città di Bari. Egli dipendeva direttamente dal Mastro Portulano di Capitanata e di Terra di Bari – le antiche province borboniche di Foggia e Bari – risiedente a Barletta, che ricopriva l’ambìto incarico di coordinamento di tutti i sostituti portulani dei porti di entrambe le province – vero e proprio direttore marittimo ante litteram – ai quali, secondo l’antica prammatica del 1651, era affidata la direzione marittima delle province del Regno.

Nel secondo periodo borbonico, con la progettazione e realizzazione di numerosi porti artificiali lungo le coste del Regno tra cui quello di Barletta, Trani, Bisceglie Molfetta Bari, Mola e Monopoli, il ruolo ricoperto dai sostituti portulani fu rivestito dai Capitani di Porto – ruolo già individuato dalla prammatica XXIII del 1800 “De Nautis et Portubus” –  che, “pel disimpegno delle funzioni di suo carico deve avere casa di sua residenza nella marina, per ivi poter prendere il costituto di tutti quei padroni di bastimenti che giungono in Porto”.

Nella città di Bari durante il secondo periodo borbonico, il Capitano di Porto ebbe il suo ufficio dapprima in piazza Mercantile – nel palazzo oggi occupato dalla Tenenza della Guardia di Finanza – ove aveva altresì sede la Regia Dogana. Successivamente, con l’Unità d’Italia ed il completamento della costruzione del Porto di Bari che si concluse nella seconda metà del secolo XIX, la Regia Capitaneria di Porto fu allocata in un’ala del nuovo grande palazzo della Regia Dogana di corso Antonio de Tullio che nel frattempo fu costruito.

Infine, essendo accresciuta l’importanza del Porto di Bari anche per i collegamenti con l’opposta sponda adriatica e con la presenza di una importante compagnia di navigazione – la Soc. di navigazione a vapore “Puglia” di Bari –  e realizzatosi compiutamente il progetto di costruzione del Gran Porto negli anni trenta del Novecento, fu programmata la costruzione di un nuovo edificio, l’attuale, che doveva inizialmente ospitare un Ufficio Postale ed essere altresì sede della Milizia Portuaria.

La fine del secondo conflitto mondiale e la gestione del nuovo edificio appena costruito da parte delle autorità alleate ne sancì il definitivo utilizzo quale sede definitiva della ormai Capitaneria di Porto che ne prese definitivamente possesso nell’istante in cui il comando alleato lasciò definitivamente la città […]

Alle Capitanerie di Porto sono storicamente affidate la disciplina e la vigilanza su tutte le attività marittime e portuali, riconosciute con il Regio Decreto che il 20 luglio 1865 ha sancito la nascita formale del Corpo.

COMPETENZE: Il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, svolge compiti relativi agli usi civili del mare ed è inquadrato funzionalmente ed organizzativamente nell’ambito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al quale si riconducono i suoi principali compiti istituzionali. Il Corpo, inoltre, opera in regime di dipendenza funzionale dai diversi Dicasteri, tra i quali il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio​ e del mare, e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,  che si avvalgono della sua organizzazione e delle sue competenze specialistiche.

Tra le citate competenze, in primis, la salvaguardia della vita umana in mare, della sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo, oltreché la tutela dell’ambiente marino, dei suoi ecosistemi e l’attività di vigilanza dell’intera filiera della pesca marittima, dalla tutela delle risorse a quella del consumatore finale. A queste ultime si aggiungono le ispezioni sul naviglio nazionale mercantile, da pesca e da diporto, condotta anche sulle navi mercantili estere che scalano i porti nazionali.

ORDINAMENTO: quale Corpo specialistico della Marina Militare, le Capitanerie esercitano in regime di concorso, funzioni di ordine militare nelle forme tipiche previste dalla legge.

ORGANIZZAZIONE: L’attuale organico consta di 11000 uomini e donne, distribuiti in una struttura capillare costituita da 15 Direzioni Marittime, 55 Capitanerie di Porto, 51 Uffici Circondariali Marittimi, 128 Uffici Locali Marittimi e 61 Delegazioni di Spiaggia, mediante la quale il Corpo continua ad esercitare le proprie molteplici attribuzioni, sul mare e lungo le coste del Paese>>[10].

 

  1. L’Istituto Professionale Statale per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Piero Calamandrei” di Bari

L’Istituto Professionale Statale per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Piero Calamandrei” di Bari è nato il primo settembre 2014, sotto la lungimirante guida del Dirigente Scolastico pro tempore, prof. Gaetano Scotto, per volontà della Giunta Regionale della Puglia che consentiva all’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Elena di Savoia – Piero Calamandrei” – nato due anni prima dalla fusione dell’ex Istituto Tecnico per le Attività Sociali “Elena di Savoia”, trasformato in Istituto Tecnico Tecnologico e dell’Istituto Tecnico Economico “Piero Calamandrei” – di avviare corsi dell’Istituto Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera.

Attualmente, ai sensi del D.P.R 88 del 15 marzo 2010, l’Istituto Professionale Statale per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Piero Calamandrei” di Bari ha in formazione oltre duecento discenti – i primi di loro si diplomeranno al termine dell’anno scolastico 2018/19 – ed ha attivi, dopo il primo biennio comune, gli indirizzi di “Enogastronomia”, “Servizi di sala e vendita” e l’articolazione ”Prodotti dolciari industriali ed artigianali” per gli alunni del secondo biennio e del monoennio finale

 

  1. LA CONVENZIONE TRA LA CAPITANERIA DI PORTO DI BARI E L’I.P.S.S.E.O.A. “PIERO CALAMANDREI”

La Convenzione stipulata tra la Capitaneria di Porto di Bari e l’I.P.S.S.E.O.A. “Piero Calamandrei”, stipulata in data 4 aprile 2017 si configura come un’esperienza assolutamente nuova – verosimilmente unica in tutto il territorio pugliese – nell’ambito dell’istituto normativo della L. 107/2015 di cui si viene discorrendo in queste pagine: come tale essa è stata percepita e vissuta anche dai diretti fruitori/protagonisti, i discenti.

Questa esperienza è stata compiuta da discenti delle classi quarte dell’Istituto Professionale Statale per l’Enogastronomia ed i Servizi dell’Ospitalità Alberghiera “Piero Calamandrei” di Bari – Carbonara sia dell’indirizzo “Enogastronomia” (23 alunni ambosessi) sia dell’indirizzo “Sala e vendita” (14 alunni ambosessi).

L’attività di alternanza scuola lavoro realizzata è apparsa ictu oculi estremamente innovativa: mediante essa, i discenti hanno potuto non soltanto esercitare ed affinare le competenze tecniche acquisite durante il corso di studi presso la sede scolastica, ma hanno, altresì, potuto implementare le proprie competenze di cittadinanza, inserendosi in un ambiente completamente diverso – la mensa della Capitaneria di Porto di Bari – da quelli in cui sono solitamente abituati a vivere le loro esperienze scolastiche.

Efficacemente guidati, da un lato, dai progettisti e dai tutors scolastici (loro docenti) e, dall’altro, dal tutor aziendale (un ufficiale della Capitaneria di Porto), i discenti hanno avuto l’opportunità di continuare a costruire, durante il percorso di alternanza scuola lavoro, il proprio avvenire di uomini, di cittadini, di professionisti della ristorazione.

Cifra culturale saliente del percorso attivato è stato lo studio delle attività di prevenzione e repressioni delle frodi ittiche: una peculiarità specifica tra i compiti di istituto della Marina Militare. Cifra culturale saliente del percorso attivato è stato lo studio delle attività di prevenzione e repressioni delle frodi ittiche: una peculiarità specifica tra i compiti di istituto della Marina Militare. In nessun’altra esperienza di alternanza, i discenti avrebbero potuto conseguire ratione materiae le medesime conoscenze, abilità e competenze.

Il percorso compiuto da tutti gli studenti coinvolti, compresi i discenti DvA, si è articolato come segue:

 

CLASSE IV A ENOGASTRONOMIA CLASSE IV B SALA E VENDITA

 

Alunni 23 Alunni 14

 

Formazione a cura dell’IPSSEOA

 

La sicurezza ed i rischi sui luoghi di lavoro;

il sistema HCCP (analisi del rischio e punti di criticità);

L’igiene nella ristorazione;

I criteri e gli strumenti per la sicurezza e per la salute nei luoghi di lavoro;

le intolleranze alimentari.

 

La sicurezza ed i rischi sui luoghi di lavoro;

il sistema HCCP (analisi del rischio e punti di criticità);

L’igiene nella ristorazione;

I criteri e gli strumenti per la sicurezza e per la salute nei luoghi di lavoro;

le intolleranze alimentari.

Attività nella struttura ospitante

 

Attività di affiancamento allo chef per la preparazione dei pasti;

Approfondimenti sulle corrette procedure di tracciabilità del prodotto ittico;

Tecniche di comunicazione per fornire informazioni al consumatore;

Approfondimenti Sulle attività di prevenzione e repressione in materia di frode ittica.

 

Attività di sevizio in sala;

Approfondimenti sulle corrette procedure di tracciabilità del prodotto ittico;

Tecniche di comunicazione per fornire informazioni al consumatore;

Approfondimenti Sulle attività di prevenzione e repressione in materia di frode ittica.

Conoscenze, abilità e competenze tecnico-professionali

 

Conoscenze

 

Normativa di settore relativa alla sicurezza ed alla tutela della salute;

Normativa sulla prevenzione e sulla repressione in materia di frode ittica;

Tipologia dei prodotti ittici;

Organizzazione del personale di cucina;

Corretta utilizzazione delle principali materie prime;

Sistemi di cottura degli alimenti;

le ricette e le regole di servizio dei principali antipasti caldi e freddi;

I procedimenti di preparazione dei principali primi piatti;

Criteri di freschezza dei prodotti ittici e metodi di cottura più adatti a ciascun prodotto;

Metodi di preparazione e cottura delle carni.

 

Normativa di settore relativa alla sicurezza ed alla tutela della salute;

Procedure di preparazione e di esecuzione del lavoro di sala;

Corrette procedure di tracciabilità del prodotto ittico;

Normativa sulla prevenzione e sulla repressione in materia di frode ittica;

Tipologia dei prodotti ittici;

Attrezzature e metodi di servizio dei prodotti ittici.

Abilità

 

Operare nel rispetto delle norme relative a sicurezza e tutela della salute;

Operare nel rispetto delle norme sulla prevenzione e sulla repressione della frode ittica;

Utilizzare le diverse tecniche di cottura;

Eseguire con sufficiente autonomia le fasi di lavorazione in sequenza;

Produrre preparazioni di base, fondi di cucina e le principali salse usate nella gastronomia classica e moderna;

Operare adeguatamente nella brigata di cucina;

Utilizzare in autonomia le specialità studiate, determinandone i tempi di esecuzione e cottura;

Essere in grado di predisporre gli impasti di base;

Saper valutare la freschezza e la resa dei prodotti ittici;

Riconoscere i differenti tagli di carne ed applicare correttamente i metodi di cottura.

 

Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza ed alla tutela della salute;

Riconoscere le diversità di atteggiamento della clientela per interagire ij modo professionale;

Operare nel rispetto delle norme sulla prevenzione e sulla repressione in materia di frode ittica;

Effettuare porzionature con eleganza davanti al cliente;

Affinare le tecniche di comunicazione per la buona riuscita del servizio e migliorare il coordinamento con i colleghi;

Classificare alimenti e bevande in base alle loro caratteristiche organolettiche, merceologiche, chimico-fisiche e nutrizionali;

Riconoscere le caratteristiche qualitative di cibi, vini ed altre bevande attraverso l’esame gustativo e descriverle usando la terminologia corretta,

 

Competenze

 

Saper prendere precauzioni per evitare infortuni;

Saper applicare le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza;

saper applicare le regole della corretta prassi igienica;

Saper gestire l’ambiente cucina, applicando i criteri e gli strumenti per la tutela della salute;

Saper utilizzare le tecniche di base di cucina (pulizia, taglio, lavaggio);

Saper controllare ed utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico;

Saper riconoscere la qualità e la provenienza di un prodotto ittico;

Saper applicare gli adeguati sistemi di cottura alle diverse tipologie di alimenti;

Saper realizzare piatti funzionali alla clientela con intolleranze alimentari.

 

Saper prendere precauzioni per evitare infortuni;

Saper applicare le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza;

Saper applicare le regole fondamentali di comportamento professionale;

Saper applicare le regole base della comunicazione professionale;

Sapersi coordinare con i colleghi;

Saper utilizzare adeguatamente aree di lavoro, attrezzature ed utensili di sala;

Saper accogliere, assistere e congedare il cliente in maniera impeccabile;

Saper riconoscere la provenienza di un prodotto ittico.

 

Discipline coinvolte

 

Laboratori enogastronomici di cucine e sala e vendita, Scienza dell’alimentazione, Diritto

 

Modalità di valutazione

 

Il tutor esterno (aziendale) attesterà le competenze trasversali e le competenze tecnico-professionali conseguite, anche con il rilascio di attestazione di specifiche competenze professionali in esito al percorso di alternanza.

 

 

La collaborazione finora realizzata tra la Capitaneria di Porto di Bari e l’I.I.S.S. “Elena di Savoia – Piero Calamandrei” è stata certamente molto efficace e valida nel perseguimento delle finalità istituzionali dell’Alternanza Scuola Lavoro: vista la straordinaria efficacia formativa, sarà rinnovata ed estesa nei modi, nei temi e nelle forme che il Comando della Capitaneria di Porto vorrà indicare alla scuola.

Non a caso, nell’occasione di una recente manifestazione sulla donazione degli organi organizzata con l’Associazione Italiana Donatori Organi, il Comando ha invitato a partecipare gli studenti dell’I.I.S.S. “Elena di Savoia – Piero Calamandrei”, consentendo anche un’esperienza di alternanza scuola lavoro innovativa anche ad una classe quinta dell’Istituto Tecnico Tecnologico, settore sanitario.

 

  1. EPILOGO

A chi scrive piace concludere queste righe, rammemorando un insegnamento – di cui è in lui indelebile memoria – impartitogli, quasi venticinque anni or sono da un grande filosofo prematuramente scomparso, Giuseppe Semerari[11]: “Se vuoi fare il preside, devi meditare sui Grundlinen der philosophie des Rechts di Hegel”. Esercitando il ruolo di dirigente scolastico da oltre dieci anni, il volume è – non si stupisca alcuno dei lettori –il mio livre de chevet

 

  1. SITIGRAFIA

www.guardacostiera.gov.it/bari

www.disavoiacalamandrei.gov.it

 

  1. DOCUMENTO

Per facilitare la conoscenza di questa pratica di Alternanza Scuola Lavoro si ritiene utile riportare il testo della Convenzione di cui si è discusso nel paragrafo 5.

CONVENZIONE

CAPITANERIA DI PORTO di BARI / I.I.S.S. “E. DI SAVOIA – P. CALAMANDREI” di BARI

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” con sede in Bari alla Via Caldarola snc, codice fiscale 93423290720, d’ora in poi denominato “istituzione scolastica”, rappresentato dal Dirigente Prof. Carlo De Nitti, in qualità di dirigente scolastico pro tempore, nato a Bari il 03.11.1960, codice fiscale DNTCRL60S03A662L;

E

CAPITANERIA DI PORTO DI BARI con sede legale in Bari, Corso De Tullio n. 1, codice fiscale/Partita IVA 80007260724 d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentato dal Contrammiraglio (CP) Giuseppe MELI, in qualità di Comandante pro tempore, nato a Termoli il 19.01.1959, codice fiscale MLEGPP59A19L113W;

Premesso che

–     ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. n. 77/05, l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

–     ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;

–     l’alternanza scuola lavoro è soggetta all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n 81 e successive modifiche;

si conviene quanto segue:

Art. 1.

La Capitaneria di Porto di Bari, qui di seguito indicata anche come il “soggetto ospitante”, si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n° 41 studenti in alternanza scuola lavoro su proposta dell’I.I.S.S. “Elena di Savoia – Piero Calamandrei”, di seguito indicato anche come “istituzione scolastica”.

Art. 2.

  1. L’accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapPorto di lavoro.
  2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
  3. L’attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall’istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
  4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi.
  5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell’istituzione scolastica.
  6. L’accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. n. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

  1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
  2. a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
  3. b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
  4. c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
  5. d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
  6. e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
  7. f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
  8. g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;
  9. h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
  10. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
  11. a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di alternanza;
  12. b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
  13. c) garantisce l’informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
  14. d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
  15. e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;
  16. f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia del processo formativo.
  17. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
  18. a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell’individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
  19. b) controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato;
  20. c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
  21. d) elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
  22. e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all’art. 20 del D. Lgs. n. 81/2008. In particolare, la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

  1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro i beneficiari del percorso sono tenuti a:
  2. a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
  3. b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
  4. c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell’attività formativa in contesto lavorativo;
  5. d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
  6. e) rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. n. 81/2008, art. 20.

Art. 5

  1. L’istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento alla polizza sottoscritta dal soggetto promotore n. IW/2016/00698 con Ambiente Scuola) e, contestualmente, al soggetto promotore.
  2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 del D. Lgs. n. 81/2008, il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
  • tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapPorto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
  • informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 del D. Lgs. n. 81/2008;
  • designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 6

  1. Il soggetto ospitante si impegna a:
  2. a) garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
  3. b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
  4. c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l’andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
  5. d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada ai beneficiari;
  6. e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

  1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all’espletamento dell’esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
  2. Le attività si svolgeranno per il triennio 2016 – 2018. Per l’anno scolastico 2016-2017 le attività concordate si svolgeranno dal 01.05.2017 al 31.12.2017 secondo un calendario che prevede un impegno, per ciascuno studente, di n. 2 giornate settimanali dalle ore 8,30 alle ore 18,30. Le attività relative agli anni successivi saranno calendarizzate e sottoposte al parere del soggetto ospitante.
  3. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

 

  1. APPENDICE NORMATIVA
  • 53 del 28 marzo 2003 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
  • M. 77 del 15 aprile 2005 “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
  • P.R. 235 del 21 novembre 2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica”;
  • P.R. 249 del 24 giugno 1998 “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
  • 107 del 15 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
  • I. 195 del 03 novembre 2017 “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro”.

 

  1. TABULA GRATULATORIA

A chi scrive è estremamente gradito rivolgere, a nome della comunità scolastica che dirige e proprio personale, un deferente pensiero di gratitudine:

  • al Comandante della Capitaneria di Porto di Bari, Contrammiraglio (CP) Giuseppe MELI, che ha firmato con grande favore la proposta di Convenzione che, in caso contrario, non avrebbe potuto superare il limbo delle cosiddette buone intenzioni;
  • al Capitano di Vascello (CP) Fabrizio RATTO VAQUER – Comandante in 2^, al Capitano di Corvetta (CP) Paolo VIOLANTE, al Tenente di Vascello (CP) Benedetto SCIOSCIA ed al 2° Capo “Scelto” Np. Paolo PANNARALE che, in modi, forme e ruoli diversi, hanno consentito a discenti di un istituto professionale per i servizi enogastronomici e per l’ospitalità alberghiera, di vivere un’esperienza scolastica assolutamente unica e, sia consentito dirlo, innovativa nella didattica, il riconoscente ringraziamento dell’intera comunità scolastica dell’I.I.S.S. “Elena di Savoia – Piero Calamandrei”e personale di chi scrive.

 

Un sentito “grazie di cuore”, inoltre,

  • a Adriana DAL MASO (cl. conc. AA24), Vito ABBATEPAOLO (cl. conc. B-20), Antonio DI SILVESTRI (cl. conc. A-47) che hanno condiviso con l’autore di queste righe vision e mission dell’alternanza scuola lavoro svolta presso enti pubblici ed, in particolare, le strutture militari, impegnando tempo, energie e risorse personali per promuovere, ad esclusivo beneficio dei discenti, una forma di alternanza scuola lavoro che sperimentasse modelli nuovi di collaborazione tra la scuola e la comunità territoriale in cui essa è inserita. Sono stati tutti loro le “colonne”della realizzazione concreta dell’iniziativa, che ha realizzato uno splendido esempio di didattica laboratoriale, guidando i discenti delle classi quarte in un’esperienza scolastica, culturale, professionale ed umana unica;
  • a tutti Voi, comunità scolastica dell’l’I.I.S.S. Elena di Savoia – Piero Calamandrei”  di Bari, che ho l’onore di far parte e di dirigere dal primo settembre 2015, per non venire mai meno all’impegno di operare sempre meglio in favore degli studenti e delle loro famiglie, l’unica vera ragione sociale di quanto insieme progettiamo, organizziamo, realizziamo e verifichiamo.

 

 

[1] CARLO DE NITTI (Bari, 1960) è dirigente scolastico da oltre dieci anni; dal 01.09.2015, è preposto all’I.I.S.S. “Elena di Savoia – Piero Calamandrei” di Bari.

[2] Quello del ‘furore’ è un atteggiamento che non può essere quello di chi dirige un’istituzione scolastica, da cui ben lungi si tiene chi scrive queste pagine, rammemorando sempre una ben nota affermazione di Baruch Spinoza, “Non lugere neque detestari sed intelligere”.

[3] La legge 53/2003 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale” è nota al di fuori del mondo della scuola come Riforma Moratti.

[4] Legge 107 del 15 luglio 2015 art. 1 c. 33.

[5] A chi scrive non appare pleonastico rammemorare che dall’obbligatorietà del coinvolgimento di tutti gli studenti, essendo attivita’ ordinamentale, discende l’assoluta gratuità di ogni attività per le famiglie dei discenti su cui non devono ricadere oneri.

[6] L. 107/2015 art. 1 c. 36.

[7] Legge 107 del 15 luglio 2015 art. 1 c. 40.

[8] D.P.R. 416 art. 1 del 31 maggio 1974, i cosiddetti, Decreti Delegati, rifusi nel D. Lgs. 297 art. 3 del 16 aprile 1994.

[9] “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b)h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.”

[10] Questo paragrafo è mutuato dal sito www.guardiacostiera.gov.it/bari.

[11] All’indimenticabile figura di GIUSEPPE SEMERARI (Taranto, 1922 – San Giovanni Rotondo, FG, 1996) il mio deferente pensiero di inestinguibile gratitudine verso un vero grande Maestro, di filosofia e di vita.

Vaccini, Tar Brescia annulla esclusione bimbo dal nido

da Il Sole 24 Ore

Vaccini, Tar Brescia annulla esclusione bimbo dal nido

Il Tar di Brescia ha accolto l’istanza dei genitori di un bambino senza copertura vaccinale escluso dalla frequentazione dell’asilo comunale di Lovere (Bergamo) e ne ha autorizzato il ritorno a scuola fissando la trattazione collegiale per la Camera di Consiglio del 4 aprile. Intanto a Rovigo sono 98 gli “under 17” che non sono vaccinati e non lo saranno per decisione irremovibile delle loro famiglie. Nella Usl 5 del capoluogo, in ogni caso, la copertura dell’azienda supera il 95%.

Le contestazioni del Municipio
Nel caso di cui sopra il municipio aveva contestato la «mancata presentazione entro il termine del 10 marzo della documentazione rilasciata dalla Asl, attestante di aver presentato alla medesima Azienda la richiesta di effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge, in base al piano vaccinale; ovvero la mancata presentazione della documentazione attestante l’esonero della stessa».

La replica dei genitori
I genitori invece hanno sostenuto di essere in regola avendo presentato il 7 settembre 2017 «al fine di ottemperare alla normativa vigente in tema di copertura vaccinale e di consentire pertanto al proprio figlio di poter frequentare l’asilo nido», la richiesta inoltrata a mezzo lettera raccomandata all’Asl «al fine di sostenere un colloquio inerente l’obbligo vaccinale introdotto».
«Sostengono – spiega il loro avvocato Omar Cantaluppi – che l’obbligo di documentare le avvenute vaccinazioni entro il 10 marzo sia del tutto illegittimo, e che debba essere rivolto solo alle famiglie che hanno dichiarato con autocertificazione la copertura dei propri figli».

La decisione del Tar: esclusione sospesa
Il Tar, valutate le ragioni del pregiudizio rappresentate dall’«impossibilità per il minore di frequentare l’asilo, dal quale è stato escluso dopo 8 mesi di frequenza e ad inserimento intervenuto», ha provvisoriamente sospeso la misura, lasciando spazio alla successiva disamina del ricorso, che consentirà di fare chiarezza sulla correttezza delle linee guida dettate dal Miur, Ministero della Salute e Regione Lombardia.

Procedure semplificate
Quanto scritto nella legge 119 del luglio 2017, che ha reintrodotto l’obbligo di profilassi per 10 vaccinazioni ai fini della frequenza scolastica, resta confermato dalle circolari Miur-ministero della Salute prodotte in questi mesi di dialogo continuo con le Regioni, per scongiurare il rischio-caos. Nelle Regioni con anagrafe vaccinale informatizzata che abbiano deciso già da quest’anno di aderire alla procedura semplificata che consente lo scambio di dati tra Asl e istituti scolastici, i genitori non dovranno fare nulla: saranno le scuole a inviare entro il 20 marzo, agli irregolari, una comunicazione scritta. Al momento hanno aderito al “fast track” Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Marche, Trento, Bolzano, Liguria, Valle d’Aosta e Sicilia. Entro dieci giorni dalla ricezione, i genitori di queste regioni sono chiamati a presentare la documentazione che attesti la vaccinazione, l’eventuale esonero o anche la prenotazione dell’appuntamento presso il centro vaccinale.

L’iter “classico”
Vale sempre l’iter “classico”, previsto dalla legge nelle Regioni che non abbiano ancora attivato l’anagrafe vaccinale informatizzata o che, pur avendola, abbiano deciso di non applicare la procedura semplificata: la presentazione entro il 10 marzo della documentazione che provi anche soltanto la prenotazione presso l’Asl in questo caso spetta alle famiglie e costituisce requisito per poter continuare a frequentare fino alla fine dell’anno scolastico i servizi educativi per l’infanzia, incluse le scuole private non paritarie.

Scuola: unire elementari e medie, ritorno al prof prevalente e rientro dei docenti al Sud. Così la Lega vuole riformarla

da la Repubblica

Scuola: unire elementari e medie, ritorno al prof prevalente e rientro dei docenti al Sud. Così la Lega vuole riformarla

Matteo Salvini ha illustrato l’ambizioso programma (di complessa realizzazione) già presentato in campagna elettorale dal responsabile Istruzione, Mario Pittoni. Riforma dei cicli, smantellamento della Buona scuola, graduatoria per le maestre magistrali tra le proposte del Carroccio

Corrado Zunino

Ieri il segretario della Lega, Matteo Salvini, in conferenza a Strasburgo ha parlato anche di scuola e università. E ha annunciato una riforma dei cicli scolastici: “Uniremo elementari e medie, introdurremo il prof prevalente”, ha detto. Programma ambizioso, il più ambizioso tra quelli presentati dai partiti. Di complessa realizzazione.

· IL MAESTRO-PROF PREVALENTE
La Lega, attraverso il suo responsabile federale all’Istruzione, Mario Pittoni, in campagna elettorale ha dettagliato la riforma possibile: unificazione di cinque anni di primarie e tre anni di medie inferiori in un unico ciclo. Per queste otto stagioni di studio sarà introdotto il cosiddetto “maestro e professore prevalente”. Il professore prevalente, uno soltanto, si occuperà delle materie principali (italiano, storia, geografia, scienze) e seguirà la classe per tutta la durata degli studi. Sarà affiancato dagli insegnanti delle materie specifiche (matematica, lingue, discipline sportive, discipline artistiche, musica). Chiuse le elezioni, lo stesso senatore Pittoni sembra meno sicuro della fattibilità della riforma dei cicli ribadita ieri a Strasburgo da Salvini: “E’ un’idea e non sarà calata dall’alto. Ci stiamo lavorando, ma prima di tutto dobbiamo rimettere la macchina organizzativa del ministero che oggi è ingessata”.

· IL RIENTRO DEI DOCENTI AL SUD
La seconda proposta forte è quella di attivare tutti gli strumenti a disposizione per riavvicinare i docenti al loro territorio. “Continuità didattica” e “continuità affettiva” devono avere la stessa valenza, dice Salvini. Si lavorerà al superamento dell’attuale sistema di reclutamento. Il principio da cui si parte è che gli stipendi degli insegnanti italiani – 1.250 euro netti il mese, considerando quello d’ingresso – non sono adeguati per gestire affitti e trasferte lontane.

· CONCORSI CON DOMICILIO PROFESSIONALE
La Lega vuole tornare ai concorsi su base regionale (non più nazionale): “Il candidato orienterà la scelta sulla regione dove concorrere, lo farà sulla base del proprio grado di preparazione in rapporto alla qualità media degli altri iscritti e dei posti disponibili”, spiega Pittoni. “Un candidato bravo di in una regione dove i bravi sono tanti potrebbe essere spinto a iscriversi nella regione vicina, che magari ha meno bravi e offre più opportunità di lavoro. A quel punto gli iscritti nell’altra regione avranno tutto l’interesse a darsi da fare per crescere professionalmente e non farsi sfuggire l’opportunità”. Lo dice ancora Pittoni.

· VIA LA CHIAMATA DIRETTA
La Lega vuole togliere dall’istruzione italiana la chiamata dei docenti da parte dei dirigenti scolastici, che, seguendo la Buona scuola renziana, possono scegliere gli insegnanti di cui ha bisogno l’istituto all’interno di un bacino predefinito (la convocazione è impropriamente detta “chiamata diretta”). Introdotta con la Legge 107, la chiamata dei presidi è stata sempre contestata da un blocco importante di docenti.

· PRECARI, NIENTE PIÙ STOP DOPO 36 MESI
La Lega vuole abrogare la regola che prevede che dopo 36 mesi da precario, senza assunzione definitiva, il docente non possa proseguire nell’insegnamento. È l’interpretazione, quest’ultima, data dal Governo Renzi nel 2015 alla decisione della Corte di giustizia europea di sanzionare lo sfruttamento dell’insegnamento non stabilizzato: comma 131 della Buona scuola. “Vogliamo restituire il sonno a decine di migliaia di precari”, ancora Pittoni. Per i docenti non abilitati la Lega vuole riattivare i Pas (Percorsi abilitanti speciali), oggi superati dalla Buona scuola. Il ministero ora guidato da Valeria Fedeli su queste questioni ha previsto una serie di concorsi ad hoc, per abilitati e no.

· GRADUATORIA PER LE MAESTRE MAGISTRALI
Per le maestre diplomate che rischiano di non poter più insegnare dopo una sentenza sfavorevole del Consiglio di Stato, la Lega individua la soluzione in una modifica legislativa che estenda anche a queste il principio della “graduazione”, oggi previsto solo per la scuola secondaria. La questione riaccenderebbe lo scontro con le storiche Gae infanzia, laureate e in parte non ancora stabilizzate perché stralciate dal grande piano di assunzione della Legge107. Abilitati dell’infanzia e della primaria andranno inseriti in un elenco che diverrà una sorta di terza gamba rispetto alle graduatorie ad esaurimento e a quelle di merito del concorso 2016. “Sarà così da un lato riconosciuta e valutata positivamente l’abilitazione conseguita in percorsi accademici selettivi e dall’altro riconosciuta la valenza del servizio prestato”.

· SEVERITA’ NEL GIUDIZIO SUGLI STUDENTI
Ripristino del valore educativo della bocciatura. “Scarso impegno e comportamenti scorretti vanno sanzionati sul nascere, prima che degenerino”, dice Pittoni: “Ben vengano strumenti normativi e legislativi idonei a supportare chi fatica, ma senza rinunciare  all’effetto deterrente della ripetizione dell’anno”.

POTERI ALLE REGIONI
Oggi esistono accordi particolari – pre-intese – del governo con Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Le Regioni, se la Lega avrà la guida del governo e del ministero dell’Istruzione, godranno di maggiore autonomia sul piano organizzativo.

Istruzione Professionale. Il Consiglio di Stato dà parere positivo allo schema di decreto

da Orizzontescuola

Istruzione Professionale. Il Consiglio di Stato dà parere positivo allo schema di decreto, ma sottolinea il forte ritardo della sua predisposizione

di redazione

Il Consiglio di Stato nella seduta del 7 marzo 2018 ha dato parere favorevole con alcune osservazioni allo schema di decreto interministreriale previsto dall’art. 3 comma 3 del Decreto Legislativo 61/17 sulla formazione professionale. Ce ne informa la FLC CGIL.

Lo schema di decreto è composto da  9 articoli e 4 allegati: i risultati di apprendimento nell’allegato 1, i profili di uscita dei “nuovi” indirizzi di studio e la correlazione degli indirizzi di studio alle attività economiche nell’allegato 2, l’articolazione dei quadri orari nell’allegato 3, nell’allegato 4 la correlazione dei profili in uscita degli indirizzi di studio ai settori economico-professionali, le correlazioni tra le qualifiche e i diplomi professionali, gli indirizzi dei percorsi quinquennali dell’istruzione professionale, le modalità di passaggio al nuovo ordinamento.

Il CdS nel suo parere osserva che lo schema è stato predisposto con forte ritardo, che “impone un oneroso tour de force al fine di effettuare sollecitamente gli ulteriori adempimenti e di assicurare che, per l’inizio dell’anno scolastico 2018/19, ormai incombente, siano compiutamente assicurate tutte le condizioni – normative, organizzative, di risorse, di aggiornamento del personale docente e non docente, di informazione delle famiglie, eccetera – necessarie al concreto avvio della riforma.”

Il CdS esprime perplessità anche sulla previsione di ulteriori due decreti ministeriali relativi all’istruzione degli adulti e alle modalità di declinazione degli indirizzi di studio in percorsi formativi richiesti dal territorio, che rischiano di essere emanata troppo tardi per assicurare il regolare avvio dell’anno scolastico.

Infine il CdS chiede di modificare l’articolo 7 relativo alle misure nazionali di sistema con la seguente motivazione: “l’attuale formulazione, appare priva di sostanziale contenuto normativo, dal momento che prospetta una vasta e indeterminata gamma di azioni, certamente in astratto opportune e anzi necessarie e urgenti per dare attuazione alla riforma (“misure nazionali di sistema”, “programma nazionale per l’informazione e l’orientamento dei giovani e delle loro famiglie”), ma delle quali non sono indicati contenuti, forme, procedure di adozione e soprattutto risorse (tema che ricorre con toni preoccupati nel parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione).

Parere del Consiglio di Stato sui percorsi della Formazione Professionale

Contratto dirigenti scolastici, Udir agli altri sindacati: non firmate. Necessario recuperare FUN, RIA e inflazione

da Orizzontescuola

Contratto dirigenti scolastici, Udir agli altri sindacati: non firmate. Necessario recuperare FUN, RIA e inflazione

di redazione

comunicato Udir –  Dopo la firma del contratto del comparto Scuola all’Aran, la stessa sorte sconveniente potrebbe toccare ai dirigenti scolastici che da un decennio hanno gli aumenti stipendiali bloccati e disallineati rispetto all’inflazione. Gli aumenti previsti dall’ultima legge di Bilancio, la L. 205/17, sono infatti inferiori di tre volte rispetto a quello che sarebbe spettato loro di diritto per il 2018; addirittura, ben tredici volte in meno per quanto riguarda gli arretrati relativi al biennio 2016/2018.

Inoltre, non appare legittimo il parziale recupero nella perequazione esterna della parte fissa della retribuzione di posizione per lo stesso triennio contrattuale, né appare tollerabile l’attuale determinazione del Fondo Unico Nazionale, ridotto di un terzo rispetto agli anni precedenti. Infine, dopo i tanti impegni sottoscritti a verbale nelle note a margine dei precedenti contratti, ora i sindacati rappresentativi e il Miur devono onorare gli impegni pure sulla RIA da riconosce a tutti i dirigenti scolastici assunti dopo il 2001.

Dunque, come il sindacato ha denunciato da tempo, il rinnovo del contratto dei dirigenti scolastici si candida a essere un vero bluff: a fronte di poche centinaia di euro lordi di aumenti, tanto “strombazzati”, tutto tace invece sui tagli degli anni passati. Sulle decurtazioni consistenti che, in alcune regioni, annullano completamente gli aumenti del prossimo contratto. A fronte degli aumenti in via di sottoscrizione, ma non certo con il beneplacito dell’Udir, e che comunque andrebbero a regime solo nel 2020, le somme stipendiali tagliate negli anni passati hanno infatti già prodotto i loro effetti. Al punto che la retribuzione media di un dirigente scolastico italiano è oggi inferiore di quasi 7mila euro rispetto al 2010. La Legge Tremonti del 2010 ha infatti comportato non il blocco degli stipendi, ma un taglio netto della retribuzione di posizione e della quota variabile, nonché della retribuzione di risultato: un taglio che l’Udir intende recuperare mediante i ricorsi al TAR e al giudice del lavoro.

Ma i problemi che riguardano i dirigenti scolastici sono molteplici, come l’inspiegabile disparità che si è creata, negli ultimi anni, tra le diverse regioni italiane sempre riguardo alla retribuzione di posizione/quota variabile e della retribuzione di risultato. Per esempio, a fronte di una media italiana di 18.238,63 euro annui, l’Emilia Romagna percepisce 25.158,78 euro mentre il Lazio si ferma a 13.723,12 euro: in pratica, tra la regione più “ricca” e quella più “povera” c’è una differenza di addirittura 12mila euro annui. E siccome stiamo parlando di dirigenti pubblici che svolgono lo stesso lavoro, sempre all’interno di scuole pubbliche, un gap così alto, praticamente mille euro al mese, non è giustificabile. Tutto questo, si è venuto a determinare a seguito delle assurde scelte contrattuali operate dai sindacati rappresentativi con il CCNL 2006/2009, per cui il Fondo Unico Nazionale è stato diviso in base ai posti in organico delle diverse regioni, anziché in base al numero dei dirigenti in servizio, come era prima: il risultato di questa decisione incomprensibile è che i dirigenti che operano nelle regioni con forti vuoti di organico sono risultate avvantaggiate rispetto a quelle ad organici pieni. È l’assurdo è che in ben quattro regioni, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Liguria, nel 2020 i Dirigenti Scolastici percepiranno stipendi inferiori agli attuali. E questo avverrà nonostante i 96 milioni stanziati sempre dall’ultima Legge di Bilancio.

Marcello Pacifico, presidente Udir, conferma che “per contrastare gli aumenti fittizi non rimane che aderire al ricorso gratuito al giudice del lavoro: si chiederà contestualmente, in tal modo, il recupero del Fondo Unico Nazionale, il recupero della retribuzione di posizione e di risultato dal 2011 al 2015, in modo da ottenere la corresponsione della retribuzione di posizione-quota variabile e la retribuzione di risultato maggiorate della quota spettante al ds delle risorse indebitamente sottratte al Fun dall’anno scolastico 2011/2012 fino all’a.s. 2015/2016, nonché riconoscere in via permanente quanto indebitamente sottratto nell’a.s. 2015/2016. Il ricorso Udir punta poi al recupero erariale imputabile agli effetti dei Contratti integrativi regionali: sono somme spettanti a seguito delle trattenute d’ufficio effettuate dalla Ragioneria Territoriali dello Stato, dopo la firma dei Contratti Integrativi Regionali, nonché dei mancati aumenti sulla base della fascia d’appartenenza o di errori commessi dall’amministrazione nella determinazione dello stipendio assegnato”.

15 marzo 2018

Ufficio Stampa Anief

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Prot. 6237 del 16 marzo 2018

Nota 16 marzo 2018, AOODPIT 595

Ai/alle Direttori/Direttrici degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Alla Sovrintendente Scolastica per la scuola in lingua italiana della
Provincia di BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico/a per la scuola delle località ladine
BOLZANO
Alla Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia di TRENTO
AI Sovrintendente agli Studi della Regione Autonoma della Valle d’Aosta
AOSTA

Nota 16 marzo 2018, AOODPIT 595

Oggetto: “Festival delle scienze”, promosso dalla Fondazione Musica per Roma in collaborazione con National Geographic