Quando finiscono le attività didattiche gli insegnanti sono a disposizione della scuola. Sentenza

da OrizzonteScuola

Di Avv. Marco Barone

Una interessante sentenza della Corte di Cassazione entra nel merito su come giuridicamente ed economicamente andrebbe considerato il periodo in cui finisce l’attività didattica, confermando quanto disposto dalla normativa contrattuale e dalla prassi, affermandosi dunque uno status di messa a disposizione del personale docente anche se non fisicamente a scuola.

Il fatto

La Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, confermava l’accoglimento, pronunciato in primo grado dal Tribunale, della domanda con cui un docente aveva chiesto il pagamento dei giorni estivi non lavorati e non coperti dal periodo di ferie, maturato dalla medesima in misura ridotta, a causa del congedo parentale goduto nel corso dell’anno scolastico. La Corte territoriale richiamava la disciplina contrattuale della Provincia Autonoma, nonchè quella nazionale, per concluderne, in coerenza anche con la previgente normativa statale che, come in generale avveniva nei periodi estivi non destinati alle ferie, il docente restasse a disposizione della scuola, con obbligo di svolgere le prestazioni deliberate dagli organi scolastici, ma senza necessità di presenza a scuola indipendentemente dall’impegno in attività programmate.

I docenti quando finisce l’attività didattica sono da considerare in servizio

Nella sentenza della Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 22-07-2020) 29-10-2020, n. 23934 si legge che “secondo l’interpretazione data dalla Corte territoriale alla normativa collettiva provinciale, nei periodi estivi successivi al termine delle attività didattiche dell’anno scolastico, i docenti restano in servizio e devono svolgere le attività eventualmente programmate o stabilite dagli organi della scuola, e, nei periodi di tempo non coperti da tali incombenze, vanno considerati in servizio ed a disposizione del datore di lavoro, pur senza necessità di offrire esplicitamente la propria prestazione o presentarsi a scuola, sicchè la remunerazione è comunque dovuta; tale interpretazione si sovrappone senza contraddizioni, come giustamente rileva la stessa Corte territoriale, con il quadro delle regole sulle prestazioni di lavoro dei docenti di cui alla contrattazione collettiva nazionale del comparto (art. 28, comma 4 e 29 c.c.n.l. 2006-2009 del comparto scuola), oltre che con quello di cui alla previgente disciplina normativa (D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88), norme che regolano in positivo l’attività, prevedendo in concreto prestazioni didattiche in senso stretto e prestazioni c.d. funzionali, sulla base, per quanto attiene al c.c.n.l., sulla base di una pianificazione annuale ad opera dei competenti organi scolastici”.

I docenti hanno diritto a ricevere la retribuzione anche se non si presentano a scuola ma sono in disponibilità

Continuano i giudici rilevando che “la Corte di merito si è riferita alla disciplina delle attività funzionali all’insegnamento ulteriori rispetto alla ordinaria attività didattica in senso stretto, propria dell’anno scolastico, concludendo che tali regole necessariamente si applichino a quei docenti che, per ragioni diverse abbiano maturato un numero di giorni di ferie inferiori a quelli degli altri insegnanti, sicchè i medesimi hanno diritto a ricevere la retribuzione anche per quei giorni in cui, non fruendo delle ferie perchè non maturate, essi non siano destinatari di incarichi specifici da svolgere a scuola e quindi non si presentino presso di essa ma siano da considerare, secondo il quadro complessivo della disciplina sopra detta, a disposizione, su tali premesse, è evidente che quelle così delineate non costituiscono, a differenza di quanto sostiene la Provincia ricorrente, regole derogatorie alla corrispettività propria dei rapporti di lavoro; infatti, oltre a non escludersi che sia doveroso svolgere presso la scuola eventuali attività in tal senso legittimamente programmate o stabilite per il periodo successivo alla fine dell’anno scolastico, secondo il regime loro proprio anche sotto il profilo economico, la disciplina non sta a significare che il docente non resti a disposizione della scuola pur in quei periodi, ma soltanto che tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione”.

I margini di autonomia del personale docente

“Si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spazio-temporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola; pertanto, il sinallagma è conservato e soltanto la sua dinamica si adatta alla particolare situazione di fatto e diritto che si determina dopo la fine degli incombenti didattici ordinari e di quanto (collegi, scrutini, altre attività regolarmente deliberate o disposte) normalmente previsto”.

Il lavoratore legittimato a non presentarsi a scuola in mancanza di attività si trova in regime di disponibilità

Concludono i giudici riconoscendo che “d’altra parte, è evidente che il lavoratore legittimato a non presentarsi a scuola perchè non siano previste attività, si trova in un regime di disponibilità ben diverso rispetto a chi si trova in ferie; basti ad esempio pensare al principio di cui all’art. 2109 c.c., come da intendere a seguito di Corte Costituzionale 30 dicembre 1987 n. 1987, n. 616, secondo cui il sopravvenire della malattia sospende di regola il periodo feriale, se incompatibile con il riposo proprio di esso e consente quindi di conservare le giornate di ferie non godute, ipotesi che è del tutto estranea invece al regime di disponibilità dei periodi estivi non coperti dalle ferie, senza contare le possibili differenze nel regime di eccezionale rientro forzato dalla ferie (v. ad es. art. 13 c.c.n.l. scuola, secondo cui nel caso sia imposto il rientro delle ferie il lavoratore ha diritto al rimborso spese), rispetto ad uno stato di mera disponibilità in cui la convocazione a scuola non può nè dirsi così eccezionale, nè certamente soggetta a condizioni di rimborso spese”.