Divieto di fumo nelle Istituzioni scolastiche

Divieto di fumo nelle Istituzioni scolastiche
Responsabilità dirigenziali e adempimenti. Stato dell’arte e ricognizione normativa.

di Zaira MATERA, Dario Angelo TUMMINELLI, Carmelo Salvatore BENFANTE PICOGNA

Ad ogni inizio d’anno scolastico si ripresenta l’annosa problematica legata al divieto di fumo all’interno delle Istituzioni scolastiche italiane. L’argomento di per sé è sempre attuale e di grande interesse e impatto per i risvolti legati alla salute pubblica, soprattutto, fra i giovani.

La scuola, come prima istituzione formativa formale, coerentemente con la propria missione educativa ed in piena sintonia con gli attuali orientamenti del legislatore, è da sempre impegnata, in prima linea, a far sì che le proprie studentesse e i propri studenti acquisiscano una autodeterminazione consapevole, attraverso comportamenti e stili di vita sani, responsabili e maturi, finalizzati al benessere della persona e alla qualità della vita, improntati al rispetto verso l’altro, alla convivenza civile, alla legalità e all’educazione.

Non di rado, però, nel mondo scolastico, possono presentarsi spiacevoli episodi originati dal comportamento scorretto che studentesse e studenti possono eventualmente assumere.

Per la mera finalità divulgativa di questa trattazione si segnala l’articolo pubblicato su “La Repubblica” del 20 gennaio 2023 riportante il caso due studenti del modenese ritrovati con la sigaretta accesa all’interno delle mura scolastiche e, pertanto, invitati dal docente a spegnerla. Il docente, per tutta risposta, è stato beffato e aggredito verbalmente fino ad accusare successivamente un malore. Per approfondimenti si invita alla lettura integrale del’articolo al seguente link:

https://bologna.repubblica.it/cronaca/2023/01/20/news/modena_prof_richiama_gli_studenti_per_una_sigaretta_accesa_e_viene_insultato_colto_da_malore-384346752/

Sempre più spesso, i giovani in età scolare, consolidano questa abitudine al fumo, che possiamo definire, nella fattispecie “vizio” e che certamente non può essere tollerata, né tantomeno giustificata all’interno delle mura dell’edificio scolastico e nelle sue pertinenze comprendenti tutte le aree nelle rispettive recinzioni di tutti i plessi dell’Istituto.

La problematica del fumo nelle giovani generazioni è aumentata a dismisura non solo nella forma classica ma anche con il più recente e non meno pericoloso (a detta degli esperti) uso e abuso di dispositivi elettronici, comunemente chiamati “e-cigarette abbreviati in e-cig” (in italiano sigaretta elettronica), che vanno molto di moda tra gli studenti e nati con la finalità di sostituire i tradizionali sistemi (combustione del tabacco) e di fornire una presunta, sana, alternativa al fumo di tabacco e suoi derivati.

Il vapore rilasciato della sigaretta elettronica, anche se ha una composizione del tutto diversa rispetto al fumo di sigaretta, una volta inalato, non è certamente esente da eventuali e potenziali rischi sulla salute dell’uomo, anzi. A tal riguardo si segnalano gli studi dell’Istituto Superiore della Sanita rinvenibili dal link: https://www.epicentro.iss.it/fumo/normativa_fumo_scuola2014  

I dati ISTAT, in effetti, parlano chiaro. Nel solo 2021, i fumatori, tra la popolazione in età scolare (dai 14 anni in su), sono poco meno di 10 milioni. Un dato che certamente allarma non solo l’opinione pubblica ma anche i decisori politici.

Per un esame completo delle statistiche sopra citate e per maggiori dettagli si consiglia la lettura integrale dei contenuti, all’interno della piattaforma appositamente dedicata del Ministero della Salute, “Fumo – Prodotti del tabacco – Sigarette elettroniche” aggiornata al 30 maggio 2022, dal seguente link: https://www.salute.gov.it/portale/fumo/dettaglioContenutiFumo.jsp?lingua=italiano&id=5579&area=fumo&menu=vuoto#:~:text=Fumatori%20in%20Italia&text=Nel%202021%2C%20secondo%20dati%20ISTAT,prevalenza%20%C3%A8%20pari%20al%2019%25

Uno spazio web destinato dove è possibile rinvenire materiali e risorse utili, rapporti e linee guida, opuscoli vari, brochure, poster, pubblicazioni e documenti di riferimento, approfondimenti, nonché la normativa specifica di settore e, infine, anche una apposita sezione FAQ nella quale è possibile trovare le risposte alle domande più frequenti.

L’uso della sigaretta elettronica o “vaporizzatore o atomizzatore personale” è dunque in crescita tra i giovanissimi è rappresenta, oggi, uno dei più grandi problemi futuri di sanità pubblica.

In definitiva, riprendendo le fila e le finalità del presente articolo, si può certamente affermare che il divieto di fumo nelle Istituzioni scolastiche ha una valenza strategica, pedagogica, didattica, formativa oltre ad avere anche molteplici finalità di prevenzione e protezione della salute degli allievi che possiamo brevemente riassumere nei punti sottoelencati:

  • tutela da ogni punto di vista la salute delle studentesse e gli studenti che frequentano l’Istituto, ma anche di tutto il personale scolastico (docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario) e non solo, in definitiva di tutti gli utenti, interni ed esterni, dell’Istituzione scolastica;
  • prevenzione del “vizio” del fumo;
  • incoraggiamento ad assumere comportamenti e stili di vita salutari;
  • garantire un ambiente scolastico del tutto conforme alla normativa in vigore in materia e in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • protezione dei non fumatori dai potenziali danni arrecati dall’inalazione del fumo passivo;
  • promozione di iniziative formative, informative ed educative sul tema della prevenzione al tabagismo;
  • promozione di sinergie e alleanze educative con le famiglie e il territorio, condividendo contestualmente con genitori (o gli esercenti la responsabilità genitoriale, gli affidatari o, ancora, i tutori) e gli Enti locali, obiettivi, strategie e azioni mirate alla sensibilizzazione e all’informazione;
  • rispetto della persona e della legalità che faciliti nei discendi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui;
  • promozione di una scuola libera dal fumo aderendo ad iniziative educative sul tema, opportunamente integrate nel PTOF;
  • riflessioni sull’importanza della conoscenza dei rischi sulla salute del fumo attivo e passivo e ad acquisire la consapevolezza che il fumo è nocivo alla salute attivando interventi di informazione e sensibilizzazione;
  • piena visibilità alla politica scolastica sul fumo adottata.

Fatta questa necessaria premessa, esplicitati gli aspetti più generali, ci addentriamo nel merito del caso proposto ovvero sull’azione dirigenziale, le responsabilità e gli adempimenti da porre in essere dall’Istituzione scolastica nell’ipotesi di violazione del divieto di fumo e le relative conseguenti sanzioni.

L’iter evolutivo della normativa di settore che disciplina e regolamenta il divieto di fumo nelle Istituzioni scolastiche italiane è frutto di una lettura estensiva della Legge 16 gennaio 2003, comunemente nota come legge “Sirchia” che porta il nome del Ministro della Salute in carica tra il 2001 e 2005. Successivamente, con il Decreto Legge 12 settembre 2013 n. 104 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, si è stabilito e imposto all’art. 4, rubricato in “Tutela della salute nelle scuole”, che il divieto di fumo (in effetti tale divieto era già previsto nei locali chiusi dall’art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3), fosse esteso anche alle aree di pertinenza all’aperto delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie. I successivi commi (2, 3 e 4) introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche “e-cigarette o e-cig”. È stato, pertanto, contestualmente, vietato l’uso delle sigarette elettroniche sia nei locali chiusi che nelle aree di pertinenza all’aperto della scuola, come espressamente previsto dal citato Decreto Legge 104/2013 (art. 4, c. 2). Tali commi stabiliscono le conseguenti sanzioni nell’ipotesi di violazione del divieto.

Per locali di pertinenza dell’edificio scolastico e aree all’aperto intendiamo, scale di emergenza anti-incendio, cortili, parcheggi, ingressi, porticati, giardini, campetti e impianti sportivi e aree interne ovvero atri, corridoi, aule scolastiche, uffici e segreterie, archivi, biblioteche, ascensori, disimpegni, laboratori, palestre, sale di lettura, sale per le riunioni, aule magna, sale d’attesa, sale docenti, servizi igienici, spogliatoi e, infine, anche aree di ristoro: mensa e bar. Il divieto di fumo è persino esteso agli eventuali automezzi in possesso della scuola.

Il divieto permane ininterrotto anche durante l’intervallo, alla fine delle attività didattiche o durante le assemblee indette dagli studenti. Tutti coloro (studenti, docenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario), anche gli esterni esperti, visitatori presenti nell’intero plesso scolastico, i partecipanti a iniziative extra scolastiche, ospiti autorizzati, genitori e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale o ancora i tutori o affidatari, in pratica chiunque, anche occasionalmente presente nei locali dell’Istituto che non osservino tale divieto, nei locali dove è espressamente vietato fumare, sono sanzionati col pagamento di multe e ammende, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Responsabilità e ruolo del Dirigente scolastico

Innanzitutto e in primo luogo è necessario, che il Dirigente scolastico, all’inizio di ogni anno scolastico, promuova all’interno della propria Istituzione scolastica che dirige una serie di azioni mirate.

La prima fra tutte è la diramazione di apposita circolare avente oggetto “divieto di fumo” dove dovranno essere illustrate le procedure e chiarite le responsabilità individuali, nonché i compiti e le relative eventuali sanzioni disciplinari e amministrative, nell’ipotesi di accertate violazioni del divieto di fumo.

La suddetta circolare deve fare espresso e dettagliato riferimento al Regolamento di Istituto che deve prevedere, a sua volta, il divieto di fumo e le sanzioni comminate a chi viola tale divieto.

Per le studentesse e gli studenti, sorpresi a fumare all’interno dell’Istituto, si procederà come da prassi, a notificare immediatamente, senza indugio, ai genitori /o agli esercenti la responsabilità genitoriale o ancora ai tutori e/o affidatari, l’infrazione commessa della norma. Infatti ai senti dell’art. 2 della Legge 689/81: «Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni. Della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto»

Come espressamente previsto dall’art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584 «Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico», modificata a sua volta dall’art. 52 comma 20 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, dall’art. 189 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dall’art. 10 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e dall’art. 96 del Decreto Legislativo 507/1999 (la citata normativa è consultabile e scaricabile in bibliografia), tutti i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa e al pagamento di una somma minima di €. 27,50 fino ad un massimo di €. 275,00, oltre a costituire comportamento rilevante sul piano disciplinare con conseguente sanzione disciplinare comminabile sia per le studentesse e gli studenti sia per dipendenti a seguito della contestazione degli addebiti.

A norma dell’art. 16 della Legge 20 novembre 1981 n. 689, è ammesso, tra il 16° e il 60° giorno, dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente per la violazione commessa.

I dipendenti della scuola che non osservino tale divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare con contestazione degli addebiti. Allo stesso modo anche gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare con finalità educative, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno o della comprensione del disvalore della azione commessa, irrogabile secondo procedura prevista nel Regolamento di Istituto.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini/e fino ad anni dodici di età. In questo caso la sanzione partirà da un minimo di €. 55,00 fino ad un massimo di €. 550,00.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all’applicazione, non fanno rispettare le disposizioni, sono a loro volta soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che varia da un minimo di €. 200,00 fino ad un massimo di €. 2.000,00.

Nel caso in cui una studentessa o uno degli studenti, frequentante l’Istituzione scolastica fosse sorpreso/a ad introdurre illecitamente e/o a commerciare e trafficare, all’interno dell’Istituto scolastico, sostanze assolutamente vietate dalla normativa, si procederà senza indugio, oltre alla sospensione dalla attività didattica, alla immediata denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti (Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni e/o alle forze di polizia).

In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 «Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici» e in attuazione dell’Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004, il Dirigente scolastico, è obbligato ad individuare i responsabili o preposti, ossia incaricati dell’accertamento, dell’applicazione e della vigilanza del divieto (generalmente responsabili di plesso e personale scolastico individuato).

I preposti non possono, se non per oggettivo impedimento o giustificato motivo, rifiutare tale designazione.  In ogni caso la motivazione, ben argomentata, dovrà essere comunicata formalmente per iscritto. Nel caso in cui il Dirigente scolastico non abbia proceduto alla designazione e nomina dei soggetti incaricati all’accertamento e al controllo, ai sensi di legge e dei regolamenti, spetta al Dirigente stesso vigilare sull’osservanza del divieto ed accertare le infrazioni.

I funzionari preposti, individuati a seguito di decreto, avranno i seguenti compiti:

  • vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi e divulgativi, da collocarsi all’interno dell’Istituzione scolastica, in posizione ben visibile a tutti e nei luoghi dove vige il divieto;
  • vigilare sul rispetto e osservanza del divieto;
  • contestare immediatamente le infrazioni verbalizzando il tutto su apposita modulistica predisposta;
  • notificare, direttamente o per tramite del Dirigente scolastico o in sua assenza del suo delegato, la trasgressione commessa alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.

Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita disposizione di nomina. Tale disposizione deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.

È assolutamente vietata ogni riscossione diretta della sanzione amministrativa irrogata da parte dell’Istituto sia mediante coordinate bancarie IBAN o peggio ancora dal personale scolastico.

Il pagamento, potrà essere effettuato, presso le Tesorerie Provinciali oppure in Banca o ancora presso gli Uffici postali, con apposito bollettino sul c/c postale intestato alla Tesoreria Provinciale inserendo nella causale: “infrazione divieto di fumo”, come espressamente previsto dal punto 10 e 11 dell’Accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2004 o, in alternativa, presso la Banca o Uffici postali utilizzando l’apposito modello dell’Agenzia delle Entrate F23, con il seguente codice tributo 131T, con la seguente causale: infrazione divieto di fumo – Istituto “xxxxxxx”.

I trasgressori, inoltre, dovranno consegnare una copia della ricevuta prodotta comprovante l’esito dell’avvenuto pagamento, presso la Segreteria scolastica dell’Istituto, onde evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Gli adempimenti ordinatori da adottare rimangono quelli indicati nella Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 “Indicazioni interpretative e attuative dei divieti” conseguenti all’entrata in vigore del più volte citato articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori. La Circolare in parola del Ministero della Salute precisa che i dirigenti preposti (incaricati dell’accertamento) alle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e di agenzie pubbliche devono individuare con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni. La circolare precisa, inoltre, anche l’obbligo di esporre cartelli indicanti il divieto di fumo, come indicato nell’accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 16 dicembre 2004.

I proventi determinati dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate, previste dal comma 3, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell’Istruzione e del Merito. I ricavi sono destinati dal MIM, d’intesa, ove necessario, con gli altri Ministeri interessati, alle singole Istituzioni scolastiche che hanno contestato le singole violazioni, per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attività formative finalizzate all’educazione alla salute.

I preposti dovranno necessariamente procedere a notificare immediatamente, senza indugio, l’infrazione della norma, contestando al trasgressore la violazione della normativa antifumo.

Essi dovranno, dunque:

  • redigere il verbale di accertamento, in triplice copia, mediante la modulistica appositamente fornita dall’Amministrazione scolastica, con numerazione progressiva. Ad ogni preposto verrà consegnato una propria numerazione;
  • identificare il trasgressore; se non lo si conosce personalmente si richiederà di esibire un documento di riconoscimento in corso di validità, es. carta di identità, patente etc.
  • prendere nota delle esatte generalità e l’indirizzo di residenza, da trascrivere a verbale;
  • nel caso in cui il trasgressore dovesse rifiutarsi a fornire le generalità e non collaborare allontanandosi, si deve cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni oculari disponibili; qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: “Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”;
  • individuare l’ammenda da comminare e irrogare;
  • consegnare al trasgressore (facendolo firmare per presa conoscenza) una copia del verbale di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino postale di versamento delle somme o delle alternative procedure sopra illustrate;
  • nel caso in cui il trasgressore sia identificato e conosciuto e si rifiuti comunque di firmare e ricevere il verbale, si inserisce l’annotazione: “È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”;
  • consegnare la seconda/terza copia all’Ufficio di segreteria scolastica che apporteranno i timbri della struttura.

In presenza di eventuali difficoltà nell’applicazione delle norme antifumo, come nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di farsi identificare fornendo le proprie generalità, il Dirigente scolastico può chiedere la collaborazione delle Autorità preposte all’osservanza del divieto.

La segreteria scolastica tratterrà una copia conservandola agli atti, mentre trasmetterà la terza copia alla Prefettura per i relativi adempimenti. Decorsi i termini di 60 giorni per il pagamento della multa, l’Istituzione scolastica trasmette il rapporto al Prefetto, Autorità competente, per le successive iniziative di riscossione forzata.

Il verbale potrà essere consegnato a mano, annotando in calce l’avvenuta consegna o, in alternativa, l’Istituto scolastico potrà prevedere la spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio/residenza del trasgressore tramite raccomandata A/R o analoga ed equipollente forma di notifica (anche per Posta Elettronica Certificata qualora si conosca l’indirizzo), il cui importo delle spese di spedizione gli sarà addebitato, aggiungendolo alla sanzione da pagare. Le Istituzioni scolastiche richiedono esclusivamente il pagamento della sanzione e le relative spese di notifica, come da procedura sopra descritta.

Si rammenta che, una volta accertata l’infrazione, irrogata la sanzione (multa) e compilato il verbale, l’unica Autorità amministrativa competente a ricevere scritti e memorie difensive, entro il termine perentorio di giorni 30 dall’avvenuta notifica, è il Prefetto. Eventuali ricorsi e rimostranze, pertanto, potranno essere depositati all’ufficio protocollo della Prefettura. Il trasgressore, in alternativa, può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Giova evidenziare che a tutto il personale e agli studenti, oltre a non essere assolutamente consentito fumare, la Legge n 28 dicembre 2015, n. 221 «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali» pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 13 del 18 gennaio 2016, cosiddetta “green economy”, ha introdotto il divieto di “abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi” con conseguenti multe e ammende per chi non rispetta tale divieto.

Normativa di riferimento

  • Costituzione Italiana, articolo 32;
  • , pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 322 del 05 dicembre 1975

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1975-12-05&atto.codiceRedazionale=075U0584&elenco30giorni=false

  • LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche al sistema penale» cosiddetta Legge di depenalizzazione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 329 del 30 novembre 1981, Supplemento Ordinario

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1981/11/30/081U0689/sg

  • LEGGE 28 dicembre 2001, n. 448 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)» pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001 – Supplemento Ordinario n. 285.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2002/01/30/02A01012/sg

  • LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3, art. 51 «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2003 – Supplemento Ordinario n. 5

https://www.istruzione.it/archivio/web/universita/legge-16-gennaio-2003-n-3.html

  • LEGGE 31 ottobre 2003, n. 306 «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003» pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2003 – Supplemento Ordinario n. 173

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/11/15/003G0333/sg

  • LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005)» pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 306 del 31 dicembre 2004, Supplemento Ordinario n. 192

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2004/12/31/004G0342/sg

  • LEGGE 8 novembre 2013, n. 128 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca» pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 264 del 11 novembre 2013

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/11/11/13G00172/sg

LEGGE n 28 dicembre 2015, n. 221 «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali» pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 13 del 18 gennaio 2016

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/1/18/16G00006/sg

  • DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1999, n. 507 «Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205»

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999 – Supplemento Ordinario n. 233

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1999-12-31&atto.codiceRedazionale=099G0583&elenco30giorni=false

  • DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 106 del 09 maggio 2001, Supplemento Ordinario n. 112

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/05/09/001G0219/sg

  • DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 101 del 30 aprile 2008, Supplemento Ordinario n. 108

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/04/30/008G0104/sg

  • DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2016, n. 6 «Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE» pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 13 del 18 gennaio 2016

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/01/18/16G00009/sg

  • DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104 «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca» pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 214 del 12 settembre 2013
  • DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 1995  «Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici» pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 1996

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1996-01-15&atto.codiceRedazionale=096A0173&elenco30giorni=false

  • ATTI DI INTESA Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, 24.03.03, 16.12.04;
  • CIRCOLARE MINISTERIALE n. 69 del 05 ottobre 1976, applicazione della Legge n. 584 del 11 novembre 1975
  • CIRCOLARE 28 marzo 2001 n. 4 Ministero della Sanità “Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo

https://www.iss.it/documents/20126/2225077/Circolare_28_marzo_2001.pdf/bc8056cc-c7ec-f956-dfd1-e80b3c86f40c?t=1575722545829

  • CIRCOLARE 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute
  • CIRCOLARE n. 2/SAN/2005 del 14 gennaio 2005 “Direttive in applicazione della normativa in materia di divieto di fumo”;
  • CIRCOLARE n. 2/SAN/2005 del 25 gennaio 2005 “Indicazioni operative per l’applicazione della normativa in materia di divieto di fumo
  • C.C.N.L. del 29.11.2007 “Comparto Scuola”

Sitografia