Le nuove norme penali a tutela del personale scolastico

Le nuove norme penali a tutela del personale scolastico

di Gianluca Dradi

Il 30 Marzo 2024 entrerà in vigore la Legge 4 marzo 2024, n. 25 in tema di “tutela della sicurezza del personale scolastico”.

La legge interviene in merito ai fenomeni di violenza esercitata dagli studenti, ma anche dai loro famigliari, nei confronti del personale della scuola. Fenomeno che sta registrando una certa recrudescenza.

A tal fine, la nuova legge opera su due piani: da un lato, reca disposizioni a livello di monitoraggio, studio e comunicazione istituzionale; dall’altro lato, sul versante penalistico-sanzionatorio, introduce un’aggravante comune e modifica le fattispecie di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e di oltraggio a pubblico ufficiale, configurando specifiche aggravanti di pena qualora il fatto sia commesso in danno di dirigenti scolastici o personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.

Sul primo versante rileva l’istituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico, con compiti di:

  • monitoraggio ed analisi delle segnalazioni di casi di violenza commessi ai danni del personale scolastico; come pure delle segnalazioni di eventi indicatori del rischio di atti di violenza o minaccia;
  • formulazione di proposte volte a migliorare la legislazione vigente e promuovere iniziative per favorire un clima di collaborazione tra la scuola, gli studenti e le famiglie;
  • promozione di buone pratiche per sostenere i processi di apprendimento, ridurre e prevenire le problematiche comportamentali; promozione delle buone prassi in materia di sicurezza del personale scolastico; promozione della formazione per il personale scolastico, finalizzata alla prevenzione e gestione delle situazioni di conflitto;
  • vigilanza sull’attuazione, in ambito scolastico, delle misure di prevenzione antinfortunistica previste dal D.Lgs. 81/2008;
  • incentivazione di iniziative a favore degli studenti finalizzate alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile, con particolare attenzione ai minori coinvolti come parte attiva negli episodi di violenza.

Viene inoltre istituita, per il 15 dicembre di ogni anno, la “Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico”, per sensibilizzare la popolazione, promuovendo una cultura di rispetto nei confronti del personale scolastico.

Passando alle modifiche del Codice penale, viene introdotta una circostanza aggravante comune dei reati, consistente nell’«avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o  ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni».

Vengono inoltre modificate le seguenti norme del Codice Penale (modifiche indicate in neretto):

Art. 336 – Violenza o minaccia a un pubblico ufficialeChiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell’ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone di cui al primo e al secondo comma a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.
Art. 341- bis – Oltraggio a pubblico ufficialeChiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola. La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile. Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.

Rispetto alle modifiche del codice penale è opportuno rammentare che secondo la giurisprudenza,  i dirigenti scolastici ed i docenti rivestono la qualifica di pubblici ufficiali in quanto, ai sensi dell’art. 357 c.p., esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi.

Per i docenti, peraltro, la qualità di pubblico ufficiale si estende anche alle attività preparatorie, contestuali e successive alle lezioni, quindi anche agli incontri con i genitori degli allievi al fine di renderli edotti sull’andamento dell’iter scolastico e di fornire loro gli opportuni suggerimenti, allo scopo di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia (Cass. pen. 15367/2014).

Il personale ATA riveste, invece, ai fini della legge penale, la qualifica di incaricato di pubblico servizio, svolgendo, ai sensi dell’art. 358, comma 2, c.p. un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima.

Gli atti di violenza nei confronti del personale scolastico, in virtù del principio di immedesimazione organica, assumono rilievo anche nei confronti del Ministero dell’istruzione e del merito, in quanto gli stessi, oltre a ledere l’autorità e l’autorevolezza dei docenti, nonché la dignità di tutto il personale, comportano un ostacolo allo svolgimento delle funzioni istituzionalmente ad esso attribuite.

Al riguardo, si segnala la circolare ministeriale n. 15184 dell’8 febbraio 2023, con la quale il Ministero, stigmatizzando la recrudescenza dei fenomeni di violenza, prefigura una richiesta d’intervento all’Avvocatura generale dello Stato al fine di assicurare la rappresentanza e la difesa del personale della scuola, nelle sedi civili e penali, ai sensi dell’articolo 44 del R.D. n. 1611 del 1933. A tale atto ha fatto seguito la circolare n. 326 del 17 febbraio 2023, ove si precisano presupposti e procedimento per l’attivazione del patrocinio erariale. In essa si ricorda che «l’Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa di un dipendente dello Stato laddove ricorra piena coincidenza tra la posizione del dipendente medesimo e quella dell’Amministrazione e senza che, quindi, possano ipotizzarsi posizioni di conflitto di interesse. Ciò sul presupposto che la difesa dell’operato del dipendente, stante il rapporto organico che lo lega all’Amministrazione (art. 28 Cost.), costituisca necessariamente difesa degli stessi interessi erariali.

Con riferimento al personale della scuola tale tutela legale potrà essere prevista, in primo luogo, quando lo stesso personale sia destinatario di atti aventi evidente rilevanza penale, a causa ed in conseguenza dell’esercizio delle funzioni riconducibili al rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione. Dunque, la tutela legale deve ritenersi esclusa qualora i fatti abbiano rilievo meramente disciplinare. La tutela in esame troverà, inoltre, attuazione nel caso in cui la condotta posta in essere nei confronti del dipendente risulti idonea a fondare ipotesi di risarcimento a titolo di responsabilità civile».

In merito all’assegnazione del patrocinio erariale al dipendente, l’art. 44 R.D. n. 1611/1933 prevede che essa sia assunta dall’Avvocatura dello Stato, qualora la P.A. d’appartenenza ne faccia richiesta e l’Avvocato generale dello Stato ne riconosca l’opportunità.

Nella citata circolare si forniscono quindi indicazioni procedurali, prevedendo che il Dirigente scolastico, ricevuta l’istanza del dipendente corredata di ogni utile documentazione (denuncia, querela, verbale redatto dalle forze dell’ordine, ecc.…),  la inoltri tempestivamente al competente Ufficio Scolastico Regionale, accompagnata da idonea relazione sui fatti e da ogni altro documento ritenuto utile alla disamina della richiesta di patrocinio erariale e, conseguentemente, ad escludere la possibilità di richieste palesemente infondate e temerarie. Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, espletata l’ulteriore attività istruttoria resasi eventualmente necessaria, effettua una prima valutazione amministrativa della ricorrenza dei presupposti per l’attivazione della tutela e trasmette, non oltre 10 giorni dal ricevimento dell’istanza, la documentazione al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIM, che provvede a formalizzare la richiesta di patrocinio all’Avvocato Generale dello Stato.  Competerà, infine, all’Avvocato generale dello Stato la valutazione e la verifica circa l’opportunità e i presupposti per concedere il patrocinio.

Si ricorda, infine, che il c.d. “decreto Caivano”[1] ha previsto che possa adottarsi anche nei confronti dei minorenni ultraquattordicenni la procedura dell’ammonimento[2], per fatti integranti i reati di percosse (art. 581 c.p.), lesioni personali (art. 582), violenza privata (art. 610), minacce (art. 612), danneggiamento (art. 635). L’ammonimento è pure possibile nei confronti di minorenne con età compresa tra i 12 e i 14 anni se il fatto commesso sia previsto come reato punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

In quest’ultimo caso, nei confronti del soggetto che era tenuto alla sorveglianza del minore o all’assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto.


[1] DL 123/2023 (convertito in L. 159/2023) recante “misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”

[2] il Questore, sulla base dei fatti esposti dalla persona offesa, ove ritenuti fondati, può emettere il provvedimento di ammonimento previsto dal DL 11/2009