Le competenze… sottintese!

Le competenze… sottintese!

di Maurizio Tiriticco

In seguito al mio ultimo “pezzo” sull’obbligo di istruzione in chiave europea, alcuni amici mi hanno posto, implicitamente o esplicitamente, il problema del “che fare”, oggi – o meglio al termine del presente anno scolastico – e domani, per ciò che riguarda la certificazione delle competenze di fine obbligo. Fino a ieri, in assenza di una presa di posizione certa della nostra amministrazione circa la necessità di dichiarare a quali livelli europei corrispondano i nostri titoli di studio, la certificazione operata dalle istituzioni scolastiche ha sempre avuto più un carattere formale che sostanziale: come fosse uno dei tanti adempimenti burocratici a cui bisogna attendere!!! Così in effetti è stata letta e sentita da una gran parte dei nostri insegnanti del biennio! Oggi, le cose sono cambiate! O dovrebbero cambiare! Lo studente che assolve all’obbligo di istruzione sa – o dovrebbe sapere… sperando che qualcuno lo informi – che il suo titolo di studio corrisponde al secondo livello europeo, riconosciuto in ciascuno dei Paesi dell’Unione e che ha conseguito – o avrebbe dovuto conseguire – i seguenti livelli di apprendimento:

conoscenze: conoscenze pratiche di base in un ambito di lavoro e di studio;

abilità: abilità cognitive e pratiche di base necessarie per utilizzare le informazioni rilevanti al fine di svolgere compiti e risolvere problemi di routine, utilizzando regole e strumenti semplici;

competenze: lavorare o studiare sotto supervisione diretta con una certa autonomia [1].

E ciò sta scritto – nero su bianco – nell’“Accordo sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al Quadro Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF), di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008. Accordo ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del dlgs 28 agosto 1997, n. 281, n. 252”, che è stato firmato dalle nostre Autorità il 20 dicembre 2012.

Ma! Ed ecco il “ma”!!! Le conoscenze, abilità e competenze di cui sopra sono state debitamente certificate alla conclusione del biennio obbligatorio? Assolutamente no! Sono state certificate competenze culturali relative a quattro assi pluridisciplinari! E in nessuno dei relativi indicatori figurano le conoscenze, le abilità e le competenze di cui all’Accordo italiano e alla Raccomandazione europea!

Poi lo studente va a vedere ciò che c’è scritto in calce al documento di certificazione e legge quanto segue: “Le competenze di base relative agli assi culturali sopra richiamati sono state acquisite dallo studente con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza di cui all’allegato 2 del regolamento citato in premessa (1. imparare ad imparare; 2; progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e partecipare; 5 agire in modo autonomo e responsabile; 6 risolvere problemi; 7. individuare collegamenti e relazioni; 8. acquisire e interpretare l’informazione)”. E si chiederà che cosa significa questa postilla; e che cosa significa il rinvio all’allegato 2… E dove lo va a trovare questo allegato 2? E si chiederà anche che cosa sono quei verbi scritti tra parentesi! Forse qualche insegnante volenteroso gliene avrà parlato, ma… è una cosa importante o no? E, se è importante, perché è scritta tra parentesi? Mah!

Tutto ciò che cosa comporta? Che l’amministrazione deve assolutamente farsi carico del fatto che l’obbligo di istruzione è stato innalzato di due anni e che alla fine di questo percorso le competenze di cittadinanza attiva, essenziali ai fini dell’apprendimento permanente e per misurarsi con quanto accede nei Paesi membri dell’Unione europea, non sono affatto da sottovalutare.

Nell’allegato 2 al dm 139/07, istitutivo dell’obbligo di istruzione decennale, quelle competenze, che poi sono malamente finite nel documento di certificazione tra parentesi, costituivano – e costituiscono – una necessaria premessa alle competenze culturali e non possono essere indicate in nota e tra parentesi. In effetti, nell’allegato 2 al citato dm, queste competenze non solo sono debitamente dettagliate, ma sono introdotte dalla seguente premessa: “L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale”. In effetti:

– “imparare ad imparare” e “progettare” afferiscono alla FORMAZIONE del Sé, della persona;

– “comunicare”, “collaborare e partecipare”, “agire in modo autonomo e responsabile” afferiscono all’EDUCAZIONE del Sé con l’Altro, alla collaborazione, alla cittadinanza attiva;

– “risolvere problemi”, “individuare collegamenti e relazioni”, “acquisire e interpretare l’informazione” afferiscono all’area dell’ISTRUZIONE, finalizzata all’acquisizione di quei saperi che poi serviranno nel mondo dl lavoro.

Si tratta di tre vettori che sono chiaramente enunciati nell’articolo 1, comma 2, del dpr 275/99, il Regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche: “L’autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di EDUCAZIONE, FORMAZIONE e ISTRUZIONE mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il SUCCESSO FORMMATIVO, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento”.

Le considerazioni fin qui condotte intendono sottolineare che l’Accordo delle scorso dicembre non può risolversi nell’ennesima operazione formale! E’ bene che l’amministrazione ne tragga le debite conseguenze e si adoperi per riscrivere il modello della certificazione delle competenze di base. Infatti, le competenze culturali non implicano quelle di cittadinanza! I corrotti di cui il nostro Paese, purtroppo, abbonda, sono più che competenti in materia di economia e di finanza, ma assolutamente… incompetenti, se si può dir così, per ciò che riguarda i loro doveri civili!



[1] Com’è noto, la competenza relativa al lavoro non riguarda il nostro ordinamento, in quanto “l’età minima di ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria” (dlgs 345/99, art. 5), quindi dopo il compimento dei 16 anni di età. E’ opportuno ricordare che ai 15 anni di età è possibile accedere all’apprendistato di primo livello, finalizzato al compimento dell’obbligo di istruzione, al conseguimento di una qualifica di primo livello e a un diploma professionale (si veda il Testo Unico sull’apprendistato, dlgs 167/2011).