da Tecnica della Scuola
Verso il rinnovo di consigli di circolo e istituto | ||
di Lucio Ficara | ||
Attenzione alle regole su incompatibilità e ineleggibilità. Le regole stanno scritte nella vecchia O.M. n. 215 del 1991. | ||
In molte scuole dove, per decorso triennio o per altra causa, è scaduta la carica del consiglio d’istituto o di circolo, sono state indette, dagli uffici scolastici regionali, così come previsto dalla normativa vigente, nuove elezioni per il rinnovo degli stessi. Nei casi su esposti, la procedura di rinnovo è ordinaria ed una volta eletto il nuovo consiglio di circolo o d’istituto, questo avrà durata triennale, in sostanza dal 2013 al 2016. Vogliamo ricordare che nella passata legislatura, con l’avvicendamento alla presidenza della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, tra gli onorevoli Aprea (PDL) e Ghizzoni (PD), si stava approvando una decisa riforma degli organi collegiali. Se la proposta di legge n. 953, denominato decreto Aprea-Ghizzoni, riguardante il riordino degli OO.CC., fosse andata in porto, oggi probabilmente ci saremmo trovati di fronte ad un’altra modalità di elezione del consiglio d’istituto, che avrebbe cambiato nome, divenendo consiglio di amministrazione, e probabilmente avrebbe cambiato volto alle scuole, affermando un evidentissima spinta autonomistica delle singole scuole. Ricordiamo, tra le altre cose, che non tutte le istituzioni scolastiche hanno la possibilità di eleggere la rappresentanza del consiglio di circolo o d’Istituto. Infatti quelle scuole “spezzatino”, in cui sono comprese scuole dell’infanzia, primarie e/o secondarie di primo e secondo grado, continueranno ad operare i commissari straordinari, in quanto non esiste una normativa, fatta eccezione per i convitti nazionali, che regoli la composizione di questa tipologia di istituzioni scolastiche. Tutti gli Usr hanno già emanato le circolari, con cui si indicono le elezioni, per il rinnovo triennale con procedura ordinaria, del consiglio d’istituto, che si terranno in alcune regioni il 10 e 11 novembre ed in altre il 17 e 18 novembre. Bisogna comunque fare attenzione alla formazione delle liste, in quanto esistono dei casi di incompatibilità o addirittura di ineleggibilità in seno al consiglio d’istituto. L’art.16 O.M. 215/1991, riepiloga in sei punti questi casi, che sono nell’ordine: |