La proliferazione dei collaboratori del DS è regolamentata dal contratto

da Tecnica della Scuola

La proliferazione dei collaboratori del DS è regolamentata dal contratto
di Lucio Ficara
Il dirigente scolastico può designare due docenti incaricati di collaborare. Ma spesso la complessità dell’istituzione scolastica richiede anche altre figure che possono essere retribuite con il FIS, ma facendo attenzione alla procedura.
La complessità di alcune scuole, dovuta al diverso numero di plessi oltre la sede centrale, all’aumento delle iscrizioni degli alunni della scuola, all’ampliamento dell’offerta formativa, determina il bisogno di un vero e proprio  staff di direzione, composto anche da tre o quattro collaboratori del dirigente scolastico. In alcune scuole si contano anche fino a dieci collaboratori del dirigente, un vero e proprio fenomeno di proliferazione dei collaboratori del Ds, che si avvalgono di più di due collaboratori. Bisogna sapere però che la normativa contrattuale, prevede di potere retribuire, con il fondo d’Istituto non più di due collaboratori del dirigente scolastico. Allora sorge spontanea  la domanda, che si pongono tra l’altro anche tanti docenti, rsu ed anche qualche dirigente scolastico particolarmente scrupoloso nell’attenersi correttamente alle norme vigenti :  “Quanti collaboratori di propria fiducia  può nominare il dirigente scolastico?” . Non esiste un limite restrittivo al riguardo che vincoli i  rapporti fiduciari del dirigente scolastico con i docenti, quindi teoricamente, il Ds potrebbe nominare, tra i docenti della scuola,  anche 10 collaboratori, ma con le risorse del FIS potrebbe retribuirne soltanto due. Quanto detto è espressamente scritto nell’art.34 del CCNL scuola, dove si fa riferimento all’art. 25, comma 5, del d.lgs. n.165/2001 (cfr. nota n. 2), in cui  emerge che il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti. Bisogna specificare che nel su citato comma 5 dell’art.25 del d.lgs 165/01, non si fa riferimento ad un limite numerico delle collaborazioni, che invece viene fatto nella parte dell’art.34 del contratto, quando si parla di retribuzione. Infatti l’art.34 del CCNL scuola, prosegue disponendo che tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale docente retribuibili, in sede di contrattazione d’istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le collaborazioni col dirigente scolastico , come previsto dal punto f) dell’art. 88, comma 2, del contratto scuola. Quindi è del tutto evidente che in contrattazione integrativa d’Istituto, non possono essere retribuiti più di due collaboratori del dirigente scolastico. Tuttavia essendo comprensibile la necessità di avere altre figure che si affianchino ai due collaboratori del dirigente scolastico, per fare funzionare meglio l’organizzazione del lavoro, il contratto prevede, nell’ambito della delibera collegiale del piano dell’offerta formativa, oltre alle note funzioni strumentali, altre figure  come ad esempio i responsabili di plesso o di sezione staccata. Quindi per la retribuzione di queste altre figure si può applicare il punto k) del comma 2 del’art.88 del contratto, in cui è scritto che sono retribuibili con i  compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d’istituto nell’ambito del POF. In sostanza il dirigente scolastico si può avvalere del sostegno professionale dei due collaboratori da lui stesso scelti e può avvalersi anche di altre figure i cui compiti sono stati deliberati dal Consiglio d’Istituto   e i criteri per l’individuazione delle professionalità che dovranno ricoprire tale incarico, dovrebbero esulare dal rapporto fiduciario Ds- docente, ma dovrebbero essere di competenza contrattuale. Nella sostanza delle cose tutto lo staff di direzione è formato per scelta del Ds, che è il vero deus ex machina della scuola.