Il Comitato di valutazione, il commissariamento degli omnicomprensivi e la partecipazione

Il Comitato di valutazione, il commissariamento degli omnicomprensivi e la partecipazione

di Cinzia Olivieri

 

E’ rimessa al consiglio di istituto dal comma 129 della L 107/15, che ha rinnovellato l’art. 11 del Dlgs 297/94, la “scelta”, secondo le modalità liberamente adottate dallo stesso, di uno dei docenti e dei due genitori ovvero del genitore e dello studente che devono costituire il nuovo “comitato per la valutazione dei docenti”.

Per gli istituti omnicomprensivi, dove manca il consiglio di istituto, recenti FAQ ministeriali hanno stabilito che (n. 12) “Attualmente in queste istituzioni scolastiche particolari opera normalmente un commissario straordinario che provvederà a individuare i tre componenti previsti (docente, genitore/studente)”.

 

L’art. 2 comma 3 del DPR 233/98 – che ha indicato i parametri per effettuare il  dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’art. 21 Legge n. 59 del 16.07.97 – ha previsto infatti la possibilità di costituire istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e gradoNelle piccole isole, nei comuni montani, nonché nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche … che si trovino in condizioni di particolare isolamento”. Sicché, mentre l’OM 267/95 è intervenuta agevolmente a normare le modalità di elezione negli istituti comprensivi e l’OM 277/98 nei casi di aggregazione anche di scuole secondarie di secondo grado, la CM 192/00 nel dettare le istruzioni per le elezioni degli organi collegiali nell’anno 2000/01, non ha potuto che disporre “Per quanto riguarda, invece, gli istituti comprensivi sia di scuole dell’obbligo che di scuole secondarie superiori, costituiti a norma dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. 18.6.1998 n.233, le SS.VV. nomineranno il commissario straordinario, mentre si dovrà soprassedere ad indire le elezioni del consiglio d’istituto, in attesa delle istruzioni che questo Ministero si riserva di diramare non appena acquisito il parere del Consiglio di Stato in merito alla corretta ripartizione dei seggi tra le varie componenti.”

Invero la soluzione era e resta di carattere normativo dal momento che l’art. 8 del Dlgs 297/94 (antecedente al regolamento per il dimensionamento) non prevede la composizione del consiglio di istituto per questo tipo di istituzione scolastica e conseguentemente è impossibile definire le modalità di elezione delle componenti.

L’attesa dura da quindici anni ed anche la CM 18/15 ha stabilito “Nelle istituzioni scolastiche che comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primarie e/o secondarie di primo grado, sia scuole secondarie di secondo grado, invece, continuerà ad operare il commissario straordinario, non essendo ancora intervenuta una soluzione normativa circa la composizione del consiglio di istituto delle scuole in questione.”

Così, per effetto del progressivo inarrestabile processo di dimensionamento, attualmente un centinaio circa di istituti omnicomprensivi, praticamente in quasi ogni regione d’Italia (si annoverano: Sicilia, Marche; Abruzzo; Toscana; Campania; Veneto; Sardegna; Molise; Calabria, Puglia; Lazio; Liguria; Trentino Alto Adige; Lombardia, Umbria; Basilicata; Piemonte; Friuli) sono privi di consiglio di istituto, sostituito da un commissario straordinario.

Ma, a parte le considerazioni riguardo all’impoverimento di una selezione non più collegiale, quest’ultimo può da solo scegliere i membri del comitato definendo da sé anche i criteri di tale scelta?

In materia, storica fonte normativa è la CM 177/75, che forniva ulteriori istruzioni in prima applicazione del dpr 416/74 ed all’art. 9 afferma “(…) si chiarisce che in caso di scioglimento, con atto del provveditore agli studi, del Consiglio di Circolo o di istituto, s’intende sciolta anche la giunta esecutiva, essendo la stessa emanazione del consiglio. Conseguente allo scioglimento è la nomina da parte del provveditore agli studi, di un commissario straordinario, con il compito di preparare immediatamente le elezioni del nuovo consiglio e di provvedere agli improrogabili atti di amministrazione. Il commissario straordinario firma, unitamente al preside e al segretario di circolo o di istituto, gli ordini di incasso e di pagamento e qualsiasi atto contabile che comporti impegno di spesa

Analogamente il DI 28 maggio 1975, ora però sostituito dal DI 44/01 che nulla statuisce in merito, nel dettare le Istruzioni amministrativo-contabili per i circoli didattici, gli istituti scolastici d’istruzione secondaria ed artistica statali e per i distretti scolastici ha stabilito all’art. 9 rubricato Commissario straordinarioNei casi di scioglimento dei consigli di circolo o d’istituto e nel caso di nuove istituzioni, fino a quando detti consigli non siano insediati, nonché nei casi di scioglimento del consiglio scolastico distrettuale, il Provveditore agli Studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, nomina un commissario per l’amministrazione straordinaria. Spettano a quest’ultimo le attribuzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 1 (ndr. consiglio di circolo o di istituto), 2 (ndr. Presidente del consiglio di circolo o d’istituto), 3 (ndr. Giunta Esecutiva), 6 (ndr. Consiglio scolastico distrettuale), 7  (ndr. Presidente del consiglio scolastico distrettuale) ed 8 (ndr. Giunta esecutiva del consiglio scolastico distrettuale). Il commissario straordinario firma, unitamente al direttore didattico o al preside e al segretario del circolo o dell’istituto, gli ordini d’incasso (reversali), di pagamento (mandati) e qualsiasi altro atto contabile che comporti impegno di spesa”.

Premesso che consigli scolastici distrettuali e provinciali sono ormai stati cancellati di fatto – e quindi nessun parere potrebbe essere reso né funzione esercitata – nonostante il Consiglio di Stato, con sentenza del 18 febbraio 2014 n. 866,  abbia confermato  la sentenza del Tar Lazio che aveva obbligato il MIUR ad adottare l’ordinanza prevista dall’art. 2 comma 9 del Dlgs 233/99 per regolare l’elezione (che si è svolta per la prima volta il 28 aprile 2015 a seguito dell’OM 7/15) e la composizione dei componenti del (solo) Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ritenendo per l’effetto vigente tale norma, dal combinato disposto di questi due articoli si desume che il commissario è in primo luogo una figura transitoria che ha il compito di guidare in breve tempo l’istituto verso le elezioni per la ricostituzione dell’organo ed ha funzioni limitate agli improrogabili atti di amministrazione”. Insomma, appare quanto meno incoerente una durata ultradecennale ed indefinita di un organo per definizione eccezionale e se è comprensibile che si cerchi una soluzione alla costituzione del comitato per la valutazione occorre che sia secondo norma, altrimenti potrebbero anche sorgere questioni di legittimità. Del resto non è l’unica problematica che determina la mancanza del consiglio di istituto (*)

Poiché la Nota 21 settembre 2015, AOODGSIP 5714 ha previsto la costituzione dei Gruppi di coordinamento regionale per la Partecipazione” anche con il compito di verificare il corretto funzionamento degli Organi collegiali e la partecipazione dei genitori alla vita scolastica, l’indagine negli omnicomprensivi appare quindi presto fatta.

Considerata l’urgente necessità di integrazione normativa, stante lo stralcio della delega per la riforma degli organi collegiali, un’opportunità può essere offerta dal comma 181 della L 107/15 che prevede tra l’altro il riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di istruzione già contenute nel Dlgs 297/84 ed altre fonti normative “anche apportando integrazioni e modifiche innovative e per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per adeguare le stesse all’intervenuta evoluzione del quadro giuridico nazionale e dell’Unione europea”. In fondo si tratta solo di integrare un comma di un articolo … se si vuole salvare la partecipazione.

(*) Elezioni scolastiche 2015/16 ed il commissariamento infinito degli omnicomprensivi