Decreto Ministeriale 14 luglio 2015, n. 486

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2001, n. 172, recante “Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell’art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390” e, in particolare, l’art. 5, commi 9 e 11;

VISTA la legge  30 dicembre 2010, n. 240, relativa a “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e  d), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera  f), e al comma 6 e, in particolare, gli articoli 7, 8 e 24, comma 1 lettera a) con cui è abrogata  la legge 2 dicembre 1991, n. 390, ad eccezione dell’art.21;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, riguardante il “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’ Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” e in particolare l’articolo 8 e l’articolo 14, comma 5, in cui si prevede che “Le prestazioni sociali agevolate, in corso di  erogazione  sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata  in  vigore  del presente  decreto,  continuano   ad   essere   erogate   secondo   le disposizioni medesime, fino alla data di emanazione degli atti  anche normativi che disciplinano  l’erogazione  in  conformità  con   le disposizioni del presente decreto, e comunque non oltre  dodici  mesi dalla data di cui al comma 1, nel  rispetto degli equilibri di bilancio programmati”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 14 luglio 2014, n. 553, con il quale, ai sensi della richiamata  normativa, sono stati aggiornati per l’anno accademico 2014/2015 i limiti massimi degli Indicatori relativi alla situazione economica equivalente e alla situazione patrimoniale equivalente, nonché gli importi minimi delle borse di studio;

CONSIDERATO che non sono ancora stati emanati i provvedimenti attuativi di cui all’articolo 14, comma 5, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e 7 e 8 del citato decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

RAVVISATA la necessità, nelle more dell’attuazione degli articoli 7 e 8 del suddetto decreto legislativo n. 68/2012, di aggiornare per l’anno 2015 gli importi minimi delle borse di studio in relazione alle intervenute variazioni del costo della vita, di cui all’ Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per l’anno 2015;

VISTA la nota trasmessa dall’Istituto Nazionale di Statistica in data 23 marzo 2015, prot. n. 2946;

CONSIDERATA la necessità di consentire tempestivamente alle amministrazioni interessate di procedere con la definizione dei provvedimenti finalizzati ad assicurare il diritto allo studio agli studenti universitari per l’a.a. 2015/2016;

DECRETA:

Art. 1

  1. Per l’anno accademico 2015/2016 i limiti massimi dell’ Indicatore della situazione economica equivalente, stabiliti per l’anno accademico 2014/2015 tra i 15.717,35 ed i 20.956,46 euro, sono aggiornati per effetto della variazione dell’Indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, corrispondente al valore del + 0,2 per cento, e pertanto sono stabiliti tra i 15.748,78  ed i 20.998,37 euro.

  2. Per l’anno accademico 2015/2016 i limiti massimi dell’Indicatore della situazione patrimoniale equivalente, stabiliti per l’anno accademico 2014/2015 tra 27.505,38 ed i 35.364,05 euro, sono aggiornati con riferimento alla variazione dell’Indice generale ISTAT, di cui al comma 1, tra  i  27.560,39 ed i 35.434,78.

  3. Per l’anno accademico 2015/2016 gli importi minimi delle borse di studio, stabiliti per l’anno accademico 2014/2015 secondo la tipologia degli studenti in euro 5.108,14, in euro 2.816,04 e  in euro 1.925,37 sono aggiornati per effetto della variazione dell’Indice generale ISTAT di cui al comma 1 e, pertanto, sono così definiti:
    a) studenti fuori sede euro   5.118,36
    b) studenti pendolari  euro   2.821,67
    c) studenti in sede      euro   1.929,22

IL MINISTRO
Prof.ssa Stefania Giannini

Legge 14 luglio 2015, n. 110

Legge 14 luglio 2015, n. 110

Istituzione del «Giorno del dono». (15G00124)

(GU n.167 del 21-7-2015)

 

 Vigente al: 5-8-2015

 

 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La Repubblica italiana riconosce  il  4  ottobre  di  ogni  anno
«Giorno del dono», al fine di offrire ai cittadini l'opportunita'  di
acquisire una maggiore consapevolezza del contributo che le scelte  e
le attivita' donative possono recare  alla  crescita  della  societa'
italiana, ravvisando in esse una forma di impegno e di partecipazione
nella quale i valori primari  della  liberta'  e  della  solidarieta'
affermati dalla Costituzione trovano un'espressione  altamente  degna
di essere riconosciuta e promossa. 
                               Art. 2 
 
  1. In occasione del  «Giorno  del  dono»  di  cui  all'articolo  1,
possono essere organizzati, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza  pubblica,  cerimonie,  iniziative,  incontri,  momenti
comuni di  riflessione,  presentazioni,  in  modo  particolare  nelle
scuole di ogni ordine e grado, affinche' l'idea e la pratica del dono
siano oggetto di attenzione in tutte le forme che possono assumere  e
affinche' la loro importanza riceva il  conforto  di  approfondimenti
culturali e di testimonianze riguardanti  le  esperienze  di  impegno
libero e gratuito che di fatto si realizzano nella societa' italiana. 
  2. Le amministrazioni interessate provvedono  agli  adempimenti  di
cui  alla  presente  legge  con  le  risorse  umane,  strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 3 
 
  1. Il «Giorno del dono» di cui all'articolo  1  non  determina  gli
effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 14 luglio 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                         Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando