Concorso ordinario dirigenti scolastici: il lodevole servizio nella scuola equivale al servizio senza demerito
A seguito della nostra richiesta il MIM chiarisce che nella scuola il lodevole servizio equivale al sevizio prestato senza demerito. Non è dunque più necessaria alcuna attestazione.
Facendo seguito alla nostra richiesta il MIM chiarisce ciò che per noi era scontato: il servizio lodevole non deve essere attestato. Pertanto non è più necessario acquisire alcuna attestazione estranea alla normativa scolastica. Da domani la piattaforma per l’acquisizione delle domane di partecipazione al concorso per dirigente scolastico sarà aggiornata.
Prendiamo atto con soddisfazione dei chiarimenti pervenuti dal Ministero che vanno nella direzione delle semplificazione delle procedure da noi richiesta.
Concorso ordinario dirigenti scolastici: preferenze in caso di parità, l’attestazione del lodevole servizio deve essere eliminata. I sindacati scrivono al MIM
Nella scuola non esiste il servizio lodevole ma il servizio senza demerito. I requisiti per partecipare al concorso prevedono il superamento dell’anno di prova e un servizio di almeno cinque anni, due condizioni che attestano il possesso della preferenza da parte di tutti i candidati.
Con una richiesta unitaria dei responsabili nazionali della dirigenza scolastica, la FLC CGIL, unitamente a CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA E SNALS CONFSAL, ha segnalato al Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, dott.ssa Carmela Palumbo, il corto circuito che si sta verificando nella compilazione della domanda di partecipazione al concorso per dirigente scolastico rispetto alla dichiarazione del possesso delle preferenze in caso di parità.
Il DPR 82/2023, che ha sostituito l’art. 5 del DPR 487/94, prevede un nuovo sistema di preferenze tra cui, alla lettera D), aver prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il concorso.
Nella piattaforma che acquisisce le istanze di partecipazione al concorso, per assegnare la suddetta preferenza il sistema richiede di indicare necessariamente gli estremi dell’attestazione del servizio lodevole (numero e data dell’atto, ente che ha rilasciato la certificazione), attestazione di cui non si comprende bene la natura e che i dirigenti scolastici non ritengono di dover rilasciare, chiedendo chiarimenti da parte del ministero.
La normativa scolastica non fornisce alcuna indicazione sulla natura del serviziolodevole né attribuisce al solo dirigente scolastico il compito di attestarlo.
Lo stesso articolo 448 del Testo Unico DLgs 297/1994 prevede che, anche in caso di valutazione del servizio richiesta dal docente stesso al comitato di valutazione, la stessa non si conclude con un giudizio complessivo, né analitico, né sintetico.
Inoltre, già in precedenza, il ministero, nelle avvertenze alla tabella di valutazione dei titoli allegata al DM 50/2021, relativo al rinnovo delle graduatorie di istituto terza fascia ATA, aveva precisato che il lodevole servizio per non meno di un anno era equiparato al servizio prestato senza demerito per non meno di un anno.
Con la richiesta unitaria inviata al Ministero, la FLC CGIL insieme a CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e SNALS CONFSAL, ha chiesto di modificare la piattaforma ed eliminare l’obbligo di indicare gli estremi di un’attestazione, consentendo ai candidati di dichiarare il possesso della preferenza D) mediante la sola apposizione del flag nella corrispondente casella.
Auspichiamo un intervento tempestivo che faccia chiarezza sull’argomento e restituisca la necessaria serenità a tutti i partecipanti.
Continueremo a seguire la situazione e a segnalare al ministero le tante richieste di chiarimenti che ci giungono in questi giorni.
DM 8 giugno 2023, n. 107 – Modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui all’articolo 3, co. 1, termini e modalità di versamento del contributo di segreteria, di cui all’articolo 4, co. 2.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito pubblica il bando per il reclutamento di 587 dirigenti scolastici.
Al concorso – che prevede una prova preselettiva, una scritta e una orale, oltre alla valutazione dei titoli posseduti dai candidati – potrà partecipare il personale docente ed educativo di ruolo con un’anzianità di servizio di almeno cinque anni. I posti disponibili saranno ripartiti tra le regioni tenendo conto delle sedi vacanti nel prossimo triennio.
“I dirigenti scolastici – afferma il Ministro Valditara – sono indispensabili per garantire una scuola efficiente, nell’interesse dei nostri studenti, degli insegnanti e di tutto il personale della scuola. Con queste assunzioni prosegue il nostro impegno per una categoria che svolge una funzione fondamentale nel sistema scolastico”.
Ministero dell’ i struzi one e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il Personale scolastico
Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale scolastico Ufficio VI – Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti
Alle Direzioni Generali degli Uffici Scolastici Regionali e p.c. Ai Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali per l’Umbria, la Basilicata e il Molise All’Ufficio di Gabinetto Al Capo Dipartimento per il Sistema di Istruzione e Formazione Ai Dirigenti scolastici in anno di formazione e prova (per tramite UU.SS.RR.) LORO SEDI
Decreto del Presidentessa del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 2023
Autorizzazione ad avviare, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, le procedure per la copertura di complessivi 979 posti di dirigente scolastico. (23A06375)
(GU Serie Generale n.271 del 20-11-2023)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca», e, in particolare, l’art. 1 che, nel sopprimere il Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca, istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’universita’ e della ricerca; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, gli articoli 1 e 6 in base ai quali il Ministero dell’istruzione assume la denominazione di Ministero dell’istruzione e del merito; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l’art. 29 relativo al reclutamento dei dirigenti scolastici, che si realizza mediante concorso selettivo per titoli ed esami, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni; Visto il decreto interministeriale 13 ottobre 2022, n. 194, recante «Regolamento concernente la definizione delle modalita’ di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e, in particolare, l’art. 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica; Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», e, in particolare, l’art. 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», che, al comma 557 dell’art. 1, apporta modificazioni al citato art. 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, introducendo i commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, relativamente alla definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi; Visto il comma 978 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall’art. 1, comma 343, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che prevede, tra l’altro, che, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unita’, ridotto fino a 300 unita’ per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificita’ linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato; Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonche’ per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», e, in particolare, l’art. 19-quater in materia di mobilita’ straordinaria dei dirigenti scolastici; Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», e, in particolare, l’art. 47, relativo a misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui e’ titolare il Ministero dell’istruzione che, nel modificare il predetto comma 978 dell’art. 1 della legge n. 178 del 2020, introduce, al comma 8, misure in materia sia di mobilita’ regionali e interregionali che di conferimento di ulteriori incarichi per i dirigenti scolastici; Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», e, in particolare, i commi dall’11-quinquies all’11-octies dell’art. 5, concernenti, tra l’altro, la validita’ della graduatoria del corso-concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del MIUR n. 1259 del 23 novembre 2017, e la previsione di una procedura riservata ai partecipanti al predetto concorso con un contenzioso pendente; Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita’ amministrativa delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l’art. 5 che, al comma 20-bis, novella il predetto art. 19-quater del decreto-legge n. 4 del 2022, e, al comma 20-ter, prevede la reintegrazione nel posto di lavoro dei destinatari dei provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali; Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025», e, in particolare, il comma 6-ter dell’art. 20 che modifica il sopra citato art. 5 del decreto-legge n. 198 del 2022, innovando il comma 11-quinquies e aggiungendo i commi 11-decies e 11-undecies; Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», e, in particolare, l’art. 14, comma 7, il quale dispone, tra l’altro, che ai fini del conseguimento della pensione anticipata per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 2 marzo 2023, prot. n. 28204, con la quale e’ richiesta, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, l’autorizzazione ad avviare le procedure per il reclutamento di complessivi n. 1.140 dirigenti scolastici, di cui almeno n. 684 destinati alla procedura ordinaria e fino a n. 456 destinati alla procedura riservata di cui al citato decreto-legge n. 198 del 2022; Preso atto che con la stessa nota del 2 marzo 2023, prot. n. 28204, con riferimento al triennio scolastico dal 2023/2024 al 2025/2026, viene comunicato che il numero dei posti vacanti e disponibili per il personale con qualifica di dirigente scolastico e’ stimato in n. 1.399 unita’ e viene specificato che le cessazioni dal servizio che si prevede si verifichino sono stimate in n. 1.423 unita’, di cui n. 477 al 31 agosto 2023, n. 470 al 31 agosto 2024 e n. 476 al 31 agosto 2025; Considerato che con la predetta nota del 2 marzo 2023, prot. n. 28204, viene anche comunicato che il numero delle istituzioni scolastiche da coprire con incarico a tempo indeterminato ai dirigenti scolastici oggetto del presente provvedimento ammonta a n. 7.519 per l’anno scolastico 2023/2024, a n. 7.461 per l’anno scolastico 2024/2025 e a n. 7.401 per l’anno scolastico 2025/2026 e che, pertanto, la riforma del dimensionamento di cui al citato art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022 comportera’, per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, una riduzione di n. 118 istituzioni scolastiche; Preso atto che nella piu’ volte richiamata nota del 2 marzo 2023, prot. n. 28204, viene, altresi’, specificato che il contingente di n. 1.140 posti, per il quale si richiede l’autorizzazione a indire procedure, e’ stato calcolato partendo dal fabbisogno triennale di organico di n. 1.399 posti di dirigente scolastico, al quale vanno sottratti n. 166 posti destinati alle immissioni in ruolo degli idonei ancora in graduatoria del concorso nazionale bandito con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, n. 44 posti destinati alle immissioni in ruolo degli idonei del concorso bandito con D.D.G. 13 luglio 2011, nonche’, in via prudenziale, n. 49 posti autorizzati ed accantonati in attesa della definizione di contenzioso giurisdizionale; Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico del 20 giugno 2023, prot. n. 180287, trasmessa con nota del Gabinetto del medesimo Ministero del 28 giugno 2023, prot. n. 27153, con la quale, nell’esprimere considerazioni in merito, vengono richiesti ulteriori elementi utili alla definizione del contingente di dirigenti scolastici per i quali dare avvio alle procedure di reclutamento; Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico del 4 agosto 2023, prot. n. 213433, trasmessa con nota del Gabinetto del medesimo Ministero del 9 agosto 2023, prot. n. 34601, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, l’assenso all’autorizzazione all’avvio di procedure di reclutamento nel limite di n. 979 unita’ di dirigente scolastico, da ripartire in base alle percentuali previste dalla legge tra la procedura di reclutamento ordinaria per titoli ed esami e la procedura di reclutamento riservata; Ritenuto di poter autorizzare il Ministero dell’istruzione e del merito, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, all’avvio di procedure volte al successivo reclutamento di complessivi n. 979 dirigenti scolastici, da ripartire in base alle percentuali previste dalla legge tra la procedura di reclutamento ordinaria per titoli ed esami e la procedura di reclutamento riservata; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, Sen. Paolo Zangrillo; Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Decreta:
1. Il Ministero dell’istruzione e del merito e’ autorizzato, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, ad avviare le procedure per la copertura di complessivi n. 979 posti di dirigente scolastico, da ripartire in base alle percentuali previste dalla legge tra la procedura di reclutamento ordinaria ex art. 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e la procedura di reclutamento riservata prevista dall’art. 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14. 2. Ai fini delle assunzioni del personale di cui al comma 1 restano ferme le procedure di autorizzazione previste dall’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell’ambito dei posti effettivamente vacanti e disponibili. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 ottobre 2023
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo
Il Ministro dell’economia e delle finanze Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2839
Modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione ed alla relativa prova finale destinata ai partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale (art. 5, commi da 11-quinquies a 11-novies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la legge 24 febbraio 2023, n. 14)
Regolamento concernente la definizione delle modalita’ di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (22G00204)
Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2022
Autorizzazione al Ministero dell’istruzione, per l’anno scolastico 2022/2023, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a n. 422 unita’ di insegnanti di religione cattolica, n. 60 unita’ di personale educativo, n. 10.116 unita’ di personale A.T.A., n. 94.130 unita’ di personale docente e n. 361 unita’ di dirigenti scolastici. (22A05524)
(GU Serie Generale n.228 del 29-09-2022)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico»;
Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e in particolare l’art. 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e in particolare l’art. 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107», e in particolare l’art. 17, comma 2, lettere a) e b);
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante «Disposizioni urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle imprese» e, in particolare, l’art. 4, comma 1-quater, lettere a) e b);
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» e, in particolare, l’art. 14, comma 7, il quale dispone, tra l’altro, che, ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure di straordinaria necessita’ ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti» e, in particolare, l’art. 1, relativamente a disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca», e in particolare l’art. 1 che, nel sopprimere il Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca, istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’universita’ e della ricerca;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», ed in particolare l’art. 59, relativamente alle Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e, in particolare, l’art. 5-ter che ha previsto la proroga dell’applicazione della procedura prevista dal comma 4 del predetto art. 59 del decreto-legge n. 73 del 2021, per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all’art. 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare l’art. 44, relativo al reclutamento dei docenti della scuola secondaria, l’art. 46, relativamente al perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti, e l’art. 47 relativamente sia al conferimento di incarichi per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi, sia alla procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso di titoli e di almeno trentasei mesi di servizio nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, e in particolare il comma 81 dell’art. 4, che dispone che allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado, ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, e’ accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in particolare l’art. 58, commi 5 e seguenti, relativamente all’internalizzazione dei servizi di pulizia;
Visto l’art. 17, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che nel trasformare in graduatorie ad esaurimento le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 13 luglio 2011, ha previsto che la validita’ di tali graduatorie permane fino all’assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis, della citata n. 449 del 1997;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016), e in particolare l’art. 1, comma 257, che prevede, al fine di assicurare continuita’ alle attivita’ previste negli accordi sottoscritti con scuole o universita’ dei Paesi stranieri, che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, puo’ chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non piu’ di tre anni;
Visto il decreto-legge 12 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, e in particolare l’art. 10, comma 1, che prevede, tra l’altro, che i candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l’ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui alla citata legge n. 449 del 1997;
Visto l’art. 2, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente all’assunzione nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili degli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis, della citata legge n. 449 del 1997; Visto l’art. 1-bis, comma 3, del sopra richiamato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente alle immissioni in ruolo degli insegnanti di religione cattolica nelle more dell’indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del medesimo articolo;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 1° giugno 2022, n. 45438, con la quale, relativamente al personale insegnante di religione cattolica, si richiede, per l’anno scolastico 2022/2023, l’autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 422 unita’ di personale insegnante di religione cattolica, pari al numero delle cessazioni con decorrenza 1° settembre 2022, a fronte di un numero complessivo di n. 6.949 posti disponibili rispetto alla dotazione organica;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 luglio 2022, n. 13956, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP, viene espresso l’assenso alla richiesta di autorizzazione per l’anno scolastico 2022/2023 all’immissione in ruolo di n. 422 unita’ di personale insegnante di religione cattolica;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 1° giugno 2022, n. 45445, relativa alla richiesta di autorizzazione, per l’anno scolastico 2022/2023, all’assunzione a tempo indeterminato di n. 60 unita’ di personale educativo, a fronte di un numero complessivo di posti vacanti e disponibili per tale anno scolastico pari a n. 430 unita’, di n. 67 cessazioni con decorrenza 1° settembre 2022 e tenuto conto di n. 7 esuberi detratti dal contingente richiesto;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 luglio 2022, n. 13955, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP, si comunica di non avere osservazioni in merito alla autorizzazione per l’anno scolastico 2022/2023 all’immissione in ruolo di n. 60 unita’ di personale educativo;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 7 giugno 2022, n. 47255, relativa alla richiesta di autorizzazione, per l’anno scolastico 2022/2023, all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 10.122 unita’ di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) di cui n. 641 D.S.G.A., n. 2.078 assistenti amministrativi, n. 630 assistenti tecnici, n. 6.745 collaboratori scolastici, n. 6 addetti alle aziende agrarie, n. 8 guardarobieri, n. 11 cuochi e n. 3 infermieri;
Considerato che nella suddetta nota del 7 giugno 2022, n. 47255, viene specificato che il predetto contingente e’ stato individuato tenendo conto delle cessazioni dal servizio, con decorrenza 1° settembre 2022 pari, al netto di n. 3 esuberi (n. 1 assistente tecnico e n. 2 infermieri), a n. 8.941 unita’ di personale A.T.A., di cui n. 294 D.S.G.A., n. 1.892 assistenti amministrativi, n. 582 assistenti tecnici, n. 6.149 collaboratori scolastici, n. 6 addetti alle aziende agrarie, n. 8 guardarobieri, n. 9 cuochi e n. 1 infermiere, comprensive di quelle avvenute a qualsiasi titolo nell’anno scolastico 2021/2022 del personale immesso in ruolo a seguito delle procedure di internalizzazione dei servizi di pulizia ex art. 58 del citato decreto-legge n. 69 del 2013;
Preso atto che nella suddetta nota del 7 giugno 2022, n. 47255, viene altresi’ richiesto di autorizzare per l’anno scolastico 2022/2023 un numero di posti pari a n. 870, di cui n. 36 D.S.G.A., n. 186 assistenti amministrativi, n. 48 assistenti tecnici, n. 596 collaboratori scolastici, n. 2 cuochi e n. 2 infermieri, corrispondenti alle unita’ di personale A.T.A. cessato al 31 agosto 2021 le quali, per effetto della tardiva certificazione del diritto a pensione da parte dell’INPS, non sono state oggetto di richiesta assunzionale relativa all’anno scolastico 2021/2022;
Considerato che nella suddetta nota del 7 giugno 2022, n. 47255, e’ comunicato che l’accantonamento dei posti di assistente tecnico negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici e’ stato previsto nello schema di decreto interministeriale di definizione degli organici del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2022/2023, nel quale tali posti sono resi indisponibili e che comunque l’eventuale situazione di esubero di tali insegnanti trova compensazione nella richiesta di assunzione del personale docente;
Considerato che nella suddetta nota del 7 giugno 2022, n. 47255, e’ altresi’ specificato che non si e’ a conoscenza di ulteriori sviluppi che interessino il Ministero dell’istruzione con riferimento al personale destinatario delle procedure di mobilita’ intercompartimentale di cui all’art. 1, commi da 420 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riguardanti le procedure per la ricollocazione del personale delle province e delle citta’ metropolitane, procedure estese anche al personale della Croce rossa italiana;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2022, n. 14178, che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP del 13 luglio 2022, n. 193902, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, l’assenso alle autorizzazioni ad assumere per l’anno scolastico 2022/2023 nel limite di n. 10.116 unita’ di personale A.T.A.;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 13 giugno 2022, n. 49788, recante richiesta di autorizzazione, per l’anno scolastico 2022/2023, alla nomina in ruolo di personale docente per un contingente totale di n. 94.130 unita’, di cui n. 63.781 su posti comuni e n. 30.349 su posti di sostegno a fronte di un corrispondente numero di posti di docente vacanti e disponibili, detratto l’esubero di n. 416 unita’, a fronte di un numero di cessazioni dal servizio con decorrenza dall’anno scolastico 2022/2023 pari a n. 22.472;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 luglio 2022, n. 13954, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP, si comunica di non avere osservazioni in merito alla autorizzazione per l’anno scolastico 2022/2023 all’immissione in ruolo di n. 94.130 unita’ di personale docente su posto comune e di sostegno per l’anno scolastico 2022/2023;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 5 luglio 2022, n. 57855, con cui si richiede, per l’anno scolastico 2022/2023, a fronte di un numero di posti di dirigente scolastico vacanti e disponibili al 1° settembre 2022 pari a n. 319 unita’ e di un numero di cessazioni con decorrenza 1° settembre 2022 pari a n. 406 unita’, l’autorizzazione a complessive nomine in ruolo di n. 589 dirigenti scolastici, di cui n. 317 unita’ per immissione in ruolo dei soggetti inclusi nella graduatoria del concorso di cui al D.D.G. 13 luglio 2011 della Regione Campania e dei vincitori del concorso di cui al D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017, n. 228 unita’ da destinare ai vincitori del concorso di cui al D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017 e n. 44 unita’ per trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 1, comma 257, della legge n. 208 del 2015;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2022, n. 14183, che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP del 13 luglio 2022, n. 193909, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, l’assenso all’autorizzazione all’assunzione nel limite di n. 317 dirigenti scolastici e all’autorizzazione al trattenimento in servizio di n. 44 dirigenti scolastici, per complessive n. 361 unita’ a valere su posti vacanti e disponibili;
Ritenuto di accordare al Ministero dell’istruzione, ferma restando la disponibilita’ in organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo, l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato un numero pari a: quattrocentoventidue unita’ di insegnanti di religione cattolica; sessanta unita’ di personale educativo; diecimilacentosedici unita’ di personale A.T.A.; novantaquattromilacentotrenta unita’ di personale docente; trecentosessantuno unita’ di dirigenti scolastici; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, e in particolare l’art. 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e’ intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2022;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1 Il Ministero dell’istruzione e’ autorizzato, per l’anno scolastico 2022/2023, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a: quattrocentoventidue unita’ di insegnanti di religione cattolica; sessanta unita’ di personale educativo; diecimilacentosedici unita’ di personale A.T.A.; novantaquattromilacentotrenta unita’ di personale docente; trecentosessantuno unita’ di dirigenti scolastici.
Art. 2 Il Ministero dell’istruzione trasmette, entro il 31 dicembre 2022, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell’art. 1 del presente decreto.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi’ 2 agosto 2022
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione Franco, Ministro dell’economia e delle finanze
Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2267
Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale scolastico Ufficio VI – Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali Ai Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali per l’Umbria, la Basilicata e il Molise e, per loro tramite, Ai Dirigenti scolastici in anno di formazione e prova
Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il Personale scolastico Ufficio II – Dirigenti scolastici
OGGETTO: Concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017). Assegnazione ai ruoli regionali.
N. 00395/2021REG.PROV.COLL. N. 05742/2019 REG.RIC. N. 05764/2019 REG.RIC. N. 05865/2019 REG.RIC. N. 06625/2019 REG.RIC. N. 06640/2019 REG.RIC. N. 06665/2019 REG.RIC. N. 08567/2019 REG.RIC. N. 01411/2020 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5742 del 2019, proposto da XXXX, rappresentata e difesa dall’avvocato Sergio Galleano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Germanico, 172;
(OMISSIS)
nei confronti
Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; Cineca – Consorzio Interuniversitario, Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici negli istituti scolastici statali, Francesco Di Girolamo, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Sede di Roma (sezione Terza), n. 8655/2019, concernente: corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato sulla G.U.R.I., IV Serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017)
Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio VI Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti
Ai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali Ai Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici regionali per l’Umbria, la Basilicata e il Molise e, per loro tramite, ai Dirigenti scolastici in anno di formazione e prova
Un Piano nazionale per avviare, già dal mese di novembre, la formazione dei nuovi dirigenti scolastici e dei nuovi direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA), per garantire un rapido rafforzamento del sistema d’istruzione in tutta Italia, all’inizio di un anno scolastico che dovrà segnare, per l’intera comunità dell’istruzione, la ripartenza e l’approdo a una nuova normalità dopo la fase dell’emergenza sanitaria.
Il Ministero dell’Istruzione ha immediatamente accolto la richiesta di un processo formativo approfondito e tempestivo da parte dei neoassunti dirigenti scolastici e DSGA. La formazione inizia con grande anticipo rispetto agli anni passati.
I piani sono già stati condivisi, in una fase di confronto, con le organizzazioni sindacali, la selezione dei tutor si concluderà entro ottobre e i corsi partiranno a novembre, a cura degli Uffici Scolastici Regionali.
Linee operative per la formazione e la valutazione dei dirigenti scolastici
Per i dirigenti scolastici sono previsti due differenti percorsi, finanziati in totale con risorse pari a 304.516 euro: attività di accompagnamento e l’attività di formazione vera e propria. Le prime, della durata di 35 ore, introdurranno il neoassunto al suo nuovo ruolo, secondo un ideale cronoprogramma degli impegni: operazioni di avvio dell’anno scolastico, organizzazione del lavoro del personale, valutazione e scrutini ecc.
Le attività di formazione avranno una durata di 40 ore, distribuite dal 20 ottobre 2020 al 30 aprile 2021, e saranno articolate in tre segmenti: area dell’ordinamento scolastico, area giuridico-amministrativa, area professionale e formativa, con particolare attenzione alle competenze digitali, all’accessibilità, all’inclusione.
La valutazione del periodo di formazione e prova sarà finalizzata a verificare la padronanza delle competenze professionali previste in merito a: possesso ed esercizio delle competenze gestionali ed organizzative; sviluppo e valorizzazione delle risorse umane; rapporti con la comunità scolastica, il territorio e i referenti istituzionali; analisi della realtà scolastica di assegnazione e progettazione delle iniziative volte al suo miglioramento.
Per ognuno dei quattro ambiti di valutazione, il dirigente scolastico neoassunto produrrà un sintetica documentazione delle azioni più significative svolte e, sempre per ognuno dei quattro ambiti, un breve report (massimo 3.000 battute) relativo a un’attività ad esso correlata. Questa documentazione, accompagnata da una relazione finale del tutor, verrà valutata dal Direttore generale dell’USR.
Piano di formazione per i neoassunti direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA)
Il piano di formazione per i DSGA neoassunti dispone di risorse pari a 228.275 euro, dovrà iniziare entro il 15 novembre 2020 e concludersi entro il 6 marzo 2021. Avrà la durata di 23 ore, articolate in tre fasi: incontri di formazione on line (12 ore); laboratori dedicati on line (8 ore); redazione di un elaborato finale (3 ore). Tra i temi che dovranno essere affrontati: gestione della scuola in fase di emergenza e ritorno alla normalità; competenze digitali; lavoro agile; gestione amministrativa e di bilancio, organizzazione del personale, relazioni sindacali.
Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione del 7 agosto 2020, ha approvato l’autorizzazione al Ministero dell’istruzione ad assumere, a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, per l’anno scolastico 2020-2021, un numero pari a:
n. 84.808 unità di personale docente;
n. 472 unità di insegnanti di religione cattolica;
n. 91 unità di personale educativo;
n. 11.323 unità di personale ATA, di cui n. 532 destinate alla trasformazione a tempo pieno di contratti a tempo parziale e n. 11 a tempo parziale;
n. 529 dirigenti scolastici.
Scuola, da CdM via libera a 97.223 assunzioni e 1,3 miliardi aggiuntivi per la ripresa di settembre
Il Consiglio dei Ministri, nella riunione di ieri sera, ha dato il via libera all’autorizzazione all’assunzione a tempo indeterminato di 97.223 unità tra docenti, personale educativo, ATA e dirigenti scolastici.
Nel dettaglio, l’autorizzazione prevede che si possano assumere:
• 84.808 unità di personale docente;
• 472 unità di insegnanti di religione cattolica;
• 91 unità di personale educativo;
• 11.323 unità di personale ATA, di cui 532 destinate alla trasformazione a tempo pieno di contratti a tempo parziale e 11 a tempo parziale;
• 529 dirigenti scolastici (458 assunzioni da scorrimento della graduatoria del concorso del 2017, 29 dalla graduatoria del 2011 e 42 per trattenimenti in servizio).
Inoltre, con l’approvazione del Dl Agosto il Consiglio dei Ministri ha autorizzato lo stanziamento di ulteriori 1,3 miliardi di euro per la ripresa di settembre che, sommati agli oltre 1,6 miliardi del Decreto Rilancio, portano le risorse per la riapertura di settembre a un totale di oltre 2,9 miliardi di euro. In particolare, questo stanziamento sarà impiegato per ulteriore organico, affitto di spazi, risorse per gli Enti locali.
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