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18 luglio Accesso programmato: il numero degli iscritti

Come previsto dal Decreto Ministeriale 12 giugno 2013 n. 449, si sono chiuse alle 15 del 18 luglio le procedure di iscrizione ai test di Medicina/Odontoiatria, Veterinaria e Architettura.

Sono 84.165 gli iscritti a Medicina e chirurgia/Odontoiatria, 10.812 quelli di Veterinaria, 19.580 per Architettura.

Sul sito www.universitaly.it sono disponibili le informazioni sui test ed è possibile, attraverso l’esercitatore online, prepararsi al corso di interesse. Di seguito la tabella con gli iscritti anche negli anni precedenti.

iscritti_201314

Decreto Ministeriale 15 luglio 2013

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Decreto Ministeriale 15 luglio 2013

Definizione delle modalita' di svolgimento  e  delle  caratteristiche
delle prove di accesso ai corsi di laurea magistrale quinquennale,  a
ciclo unico, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a)  del  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  10
settembre 2010, n. 249, per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia
e nella scuola primaria, e di valorizzazione, agli stessi  fini,  del
servizio eventualmente svolto e di particolari titoli accademici,  ai
sensi dell'articolo 5, comma 3 del medesimo decreto. (13A06540)

(GU n.183 del 6-8-2013)

 

                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249,  recante   regolamento
concernente "Definizione  della  disciplina  dei  requisiti  e  delle
modalita' della formazione iniziale  degli  insegnanti  della  scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e  della  scuola  secondaria  di
primo e secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24
dicembre 2007, n. 244"; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104,  recante  legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate"; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia  di
accessi ai corsi universitari"; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante norme  per  la  parita'
scolastica e disposizioni su diritto allo studio e all'istruzione; 
  Vista la legge 8 ottobre 2010,  n.  170  recante  "Nuove  norme  in
materia di disturbi specifici di apprendimento in  ambito  scolastico
e, in particolare l'art. 5; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.  59,  recante  la
definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e
al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1, della  legge  28
marzo 2003, n. 53; 
  Visti i criteri di riferimento di cui  al  decreto  legislativo  14
gennaio 2008, n.  21  "Norme  per  la  definizione  dei  percorsi  di
orientamento  all'istruzione  Universitaria  e  all'Alta   Formazione
Artistica, Musicale e coreutica, nonche' per la valorizzazione  della
qualita'   dei   risultati   scolastici   dei   candidati   ai   fini
dell'Ammissione  ai  corsi  di   laurea   universitari   ad   accesso
programmato, di cui all'art. 1, della legge 2 agosto 1999, n.  264  a
norma dell'art. 2, comma 1, lettere a),  b)  e  c),  della  legge  11
gennaio 2007 n. 1" e in particolare l'art. 4, comma 4, che prevede la
possibilita'  di  stabilire   "ulteriori   modalita'   per   definire
l'attribuzione dei punteggi  nei  casi  in  cui  non  possano  essere
utilizzati in tutto o in parte gli elementi di cui al comma 3"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
89,   concernente   la    revisione    dell'assetto    ordinamentale,
organizzativo e didattico della  scuola  dell'infanzia  e  del  primo
ciclo di istruzione, ai sensi dell'art.  64,  comma  4,  del  decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visti il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122 e il decreto ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99 in  virtu'  dei
quali il voto dell'esame di  stato  e'  composto,  tra  l'altro,  dal
credito  scolastico  che  e'  la  risultanza  della  media  dei  voti
conseguiti negli scrutini finali degli ultimi tre anni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 22 ottobre  2004,  n.  270,  riguardante  modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
Atenei, approvato con d.m. 3  novembre  1999,  n.  509  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 7 marzo 2012 recante requisiti  per  il  riconoscimento
della    validita'    delle    certificazioni    delle     competenze
linguistico-comunicative   in   lingua   straniera   del    personale
scolastico"; 
  Vista  la  disposizione  del  Direttore  Generale  per  gli  Affari
Internazionali 12 luglio 2012, n. 10899 dove all'art. 4 e'  istituito
l'elenco degli  enti  certificatori,  modificato  da  ultimo  con  la
disposizione del Direttore Generale 21 maggio 2013, n. 5967; 
  Ritenuto, che in sede di prima applicazione, il voto dell'esame  di
stato  puo'  essere  assunto  come  espressivo  di  una   valutazione
complessiva che  assorbe  le  esigenze  alle  quali  corrispondono  i
criteri del citato decreto legislativo n. 21/2008; 
  Considerato che la procedura per l'accesso ai corsi di cui all'art.
1, comma 1, lettera a) della citata legge n. 264/1999 non consente di
poter applicare, nei tempi utili ai fini del corretto avvio dell'anno
accademico 2013/2014, i criteri di cui all'art. 4, comma  4,  lettere
a) e d), del decreto legislativo n. 21/2008 con riferimento  ai  voti
ottenuti nelle singole discipline negli ultimi tre anni di corso  per
la totalita' degli studenti; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  definire,   per   l'anno   accademico
2013/2014, le modalita' ed i contenuti della prova di  ammissione  al
corso  di  laurea  magistrale   per   l'insegnamento   nella   scuola
dell'infanzia e nella scuola primaria. 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

      Accesso al corso di laurea magistrale per l'insegnamento 
         nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria 

  1. Per l'anno accademico 2013/2014, l'ammissione degli studenti  ai
corsi di laurea magistrale di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) del
decreto  del  Ministro  dell'Istruzione,  dell'Universita'  e   della
Ricerca 10 settembre 2010, n.  249,  avviene  previo  superamento  di
apposita prova sulla base  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
decreto. 
  2.  La  prova  d'accesso  mira  a  verificare  l'adeguatezza  della
personale preparazione con riferimento alle  conoscenze  disciplinari
indispensabili  per  il  conseguimento  degli   obiettivi   formativi
qualificanti del corso di laurea magistrale. 
  3. La prova di cui al comma 2, predisposta da ciascuna universita',
verte su ottanta  (80)  quesiti  formulati  con  quattro  opzioni  di
risposta, fra le quali il candidato deve individuare quella corretta,
sui seguenti argomenti, specificati nell'allegato A  che  costituisce
parte integrante del presente decreto: 
    a) competenza linguistica e ragionamento logico; 
    b) cultura letteraria, storico-sociale e geografica; 
    c) cultura matematico-scientifica. 
  4. I quesiti di cui al comma 3 sono cosi' ripartiti: quaranta  (40)
di competenza  linguistica  e  ragionamento  logico,  venti  (20)  di
cultura letteraria,  storico-sociale  e  geografica,  venti  (20)  di
cultura matematico-scientifica. 
  5. La prova ha la durata di due ore e mezzo. 
  6. Per la valutazione della  prova  si  tiene  conto  dei  seguenti
criteri: 
    a) valutazione del test (max 90 punti): 
      1,125 punti per ogni risposta esatta; 
      0 punti per ogni risposta errata o non data; 
    b) valutazione del percorso scolastico (max 10 punti). 
  Il punteggio di cui alla lettera b)  e'  attribuito  dalle  singole
universita' secondo criteri autonomamente determinati in  conformita'
a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21. 
  7. La votazione di cui al comma 6 e' integrata in caso di  possesso
di una Certificazione di competenza linguistica in lingua inglese  di
almeno Livello B1 del "Quadro comune Europeo di  riferimento  per  le
lingue", rilasciata da Enti Certificatori  riconosciuti  dai  governi
dei paesi madrelingua, di cui all'art. 2, del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  7  marzo  2012,
presenti nella disposizione di modifica  del  Direttore  Generale  21
maggio 2013, n. 5967 citati in premessa, a  condizione  che  mostrino
piena aderenza  al  predetto  QCER  come  previsto  dall'art.  3  del
predetto decreto, secondo il seguente punteggio: 
    a) B1 punti 3; 
    b) B2 punti 5; 
    c) C1 punti 7; 
    d) C2 punti 10. 
  I punteggi non sono sommabili tra loro. 
  8. La graduatoria degli aspiranti all'ammissione al corso di laurea
magistrale e' costituita dai candidati che  hanno  conseguito,  nella
prova di cui al comma 3, una votazione non inferiore a 63/90. 
  9. E' ammesso al corso di laurea magistrale, secondo l'ordine della
graduatoria definito dalla somma dei punteggi di cui ai commi 6 e  7,
un numero di candidati non superiore al numero dei posti  disponibili
per l'accesso, indicato nel bando. 
  10. In caso di  parita'  di  punteggio,  si  applicano  i  seguenti
criteri: 
    a) prevale  in  ordine  decrescente  il  punteggio  ottenuto  dal
candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli
argomenti di competenza linguistica e  ragionamento  logico,  cultura
letteraria,      storico-sociale      e      geografica,      cultura
scientifico-matematica; 
    b) in caso di ulteriore  parita',  prevale  lo  studente  che  ha
conseguito una migliore votazione nell'esame di Stato conclusivo  dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore; 
    c)  in  caso  di   ulteriore   parita',   prevale   lo   studente
anagraficamente piu' giovane. 
  11. La graduatoria degli ammessi al corso non puo' essere in  alcun
caso integrata con altri candidati. Nel caso in  cui  la  graduatoria
dei candidati ammessi risulti composta  da  un  numero  di  candidati
inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando  non  si
procede ad alcuna integrazione e il corso e' attivato per  un  numero
di studenti  pari  al  numero  degli  ammessi.  Non  sono  consentite
ammissioni in soprannumero.
                               Art. 2 

                  Bando per la procedura di accesso 

  1. Per l'accesso al corso di laurea magistrale di cui  all'art.  1,
comma 1, ciascuna universita', una volta completate le procedure  per
l'attivazione del corso e in base  alla  programmazione  definita  ai
sensi  dell'art.  5  del  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249  emana  il
relativo bando, che: 
    a) indica il numero dei posti disponibili; 
    b) prevede disposizioni atte a garantire la trasparenza di  tutte
le fasi del procedimento e indica i criteri e  le  procedure  per  la
nomina  delle  commissioni  giudicatrici  e  dei   responsabili   del
procedimento ai sensi della  legge  n.  241  del  1990  e  successive
modificazioni; 
    c) definisce  le  modalita'  relative  agli  adempimenti  per  il
riconoscimento  dell'identita'  dei  candidati,  gli  obblighi  degli
stessi nel corso dello svolgimento della prova ed infine le modalita'
in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati,  tenuto  conto
di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto
dagli atenei; 
    d) definisce le modalita' di svolgimento  della  procedura  sulla
base di quanto previsto dal presente decreto.
                               Art. 3 

                      Studenti con disabilita' 
              o con disturbi specifici di apprendimento 

  1. Le prove di cui  al  presente  decreto  sono  organizzate  dagli
Atenei tenendo conto delle specifiche  esigenze  degli  studenti  con
disabilita', a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive
modificazioni,  e  degli   studenti   con   disturbi   specifici   di
apprendimento, a norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
                               Art. 4 

                Calendario della prova di ammissione 

  1. La prova di ammissione di cui  al  presente  decreto  si  svolge
presso ciascuna sede universitaria il giorno 17 settembre  2013  alle
ore 11.
                               Art. 5 

                          Norma finanziaria 

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico dello Stato. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 15 luglio 2013 

                                                Il Ministro: Carrozza

Allegato A

Programmi relativi alla prova di ammissione alla laurea magistrale a ciclo unico per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria

Competenza linguistica e ragionamento logico
I quesiti mirano ad accertare la capacità di usare correttamente la lingua italiana, di comprendere un testo scritto e di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che sono enunciate in forma simbolica o verbale attraverso quesiti a scelta multipla formulati anche con brevi proposizioni.
I quesiti verteranno su testi di saggistica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generaliste o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l’adozione di diverse forme di ragionamento logico.

Cultura letteraria, storico-sociale e geografica
La prova è mirata all’accertamento delle capacità di:
a) individuare le caratteristiche proprie dei generi letterari, orientarsi nella collocazione storicoculturale di un testo classico italiano, riconoscere opere e autori rilevanti della tradizione italiana;
b) distinguere tipologia e rilevanza delle fonti nella ricerca storica, orientarsi nella cronologia degli eventi cruciali, riconoscendo le tappe fondamentali della storia italiana ed europea con riferimento alla specificità dell’organizzazione politica, economica e sociale e ai principali fenomeni politico-culturali dell’età moderna e contemporanea;
c) distinguere e descrivere gli elementi di base della geografia astronomica, fisica, antropica, sociale ed economica.

Cultura matematico-scientifica
La prova è mirata all’accertamento delle capacità di risolvere semplici problemi valutando criticamente le strategie da utilizzare e di descrivere ed interpretare da un punto di vista scientifico eventi semplici del mondo circostante e della vita quotidiana, facendo riferimento alle conoscenze di base nelle seguenti aree disciplinari:
a) matematica ed informatica (insiemi numerici e calcolo aritmetico, calcolo algebrico, geometria euclidea, probabilità, analisi-elaborazione-presentazione dell’informazione);
b) scienze della terra e della vita (ambiente ed ecosistema, atmosfera, clima, acque, vita e organismi viventi, evoluzione biologica);
c) scienze della materia (elementi e sostanze chimiche, legami e reazioni chimiche, produzione dell’energia, fotosintesi, misura delle grandezze fisiche, principi di dinamica, termodinamica, ottica, elettricità, magnetismo, astronomia, mondo microscopico).

13A06540

14 giugno Diritto allo studio universitario: l’intervento del ministro Carrozza

Il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Maria Chiara Carrozza è intervenuta il 14 giugno, collegandosi via Skype, al Forum Europeo per il Diritto allo studio universitario, promosso dall’Andisu, a Bologna.

Decreto Ministeriale 12 giugno 2013, n. 449

Decreto Ministeriale 12 giugno 2013, n. 449
(GU Serie Generale n.152 del 1-7-2013)

Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2013/2014. (13A05574)

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121 “Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n.85 recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” e, in particolare, l’art.1, comma 5;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a) e l’articolo 4;

VISTO il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 “Decreto Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione periodica”;

VISTA la legge 30 luglio 2010, n. 122, articolo 44, comma 3 bis, che integra l’art.4 della citata legge n. 264/1999 disponendo che la prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera è predisposta direttamente nella medesima lingua;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341, “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

VISTO il D.M. 19 febbraio 2009 con il quale sono state determinate le classi delle lauree  universitarie delle professioni sanitarie;

VISTI i DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali sono state definite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi delle lauree  magistrali;

VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189, “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”  e, in particolare, l’articolo 26;

VISTO il d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  in materia di immigrazione”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni;

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” e, in particolare l’articolo 5, comma 4;

VISTO il d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, “Norme di esecuzione  del T.U. delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 “;

VISTA la legge 2 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”  e successive modifiche;

TENUTO CONTO delle convenzioni stipulate tra la Scuola Superiore “S.Anna” di Pisa, l’Accademia Navale di Livorno, l’Accademia Militare di Modena, l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli e le Università di Bologna, di Modena-Reggio Emilia, di Napoli “Federico II” e di Pisa;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  “Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, l’articolo 154, commi 4 e 5;

VISTI i criteri di riferimento di cui al d.lgs 14 gennaio 2008, n. 21 “Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all’istruzione Universitaria e all’Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici dei candidati ai fini dell’Ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato, di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264 a norma dell’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007 n. 1”;

VISTO il protocollo d’intesa tra il MIUR e Cambridge Assessment ESOL del 28 febbraio 2012 con specifico riferimento alla collaborazione nello sviluppo dei test di ammissione per gli studenti che desiderano iscriversi nelle università italiane;

VISTO il DM 23 aprile 2013 n. 304 recante la composizione della Commissione incaricata della validazione dei test per le prove di accesso per l’a.a. 2013-2014.

VISTA la proposta adottata nella riunione dell’8 aprile 2013 dal tavolo tecnico costituito ai fini della definizione dei posti disponibili per l’a.a. 2013-14 sui corsi ad accesso programmato dell’area sanitaria con i rappresentanti del MIUR, del Ministero della Salute, delle Regioni, della Conferenza dei presidi delle facoltà interessate, dell’ANVUR e degli Ordini professionali dei Medici, Odontoiatri e Medici Veterinari;

VALUTATA l’opportunità di avvalersi del Consorzio interuniversitario CINECA per il supporto tecnico informatico connesso alle procedure di selezione;

RITENUTO  di definire, per l’anno accademico 2013-2014, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) della citata legge n. 264/1999;

RAVVISATA la necessità di determinare in via provvisoria il numero di posti disponibili per ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico a livello di singolo ateneo al fine di consentire la tempestiva adozione dei bandi da parte degli atenei relativamente ai corsi di cui sopra;

VISTO il Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013, n. 334 relativo alle “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per l’a.a. 2013-2014” sul quale il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole in data 11 aprile 2013;

VISTO l’articolo 4, comma 4, del predetto D.Lgs. 21/2008 che prevede la possibilità di stabilire “ulteriori modalità per definire l’attribuzione dei punteggi nei casi in cui non possano essere utilizzati in tutto o in parte gli elementi di cui al comma 3”;

VISTI il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 e il D.M. 16 dicembre 2009, n. 99 in virtù dei quali il voto dell’esame di stato è composto, tra l’altro, dal credito scolastico che è la risultanza della media dei voti conseguiti negli scrutini finali degli ultimi tre anni;

RITENUTO, quindi, che in sede di prima applicazione, il voto dell’esame di stato può essere assunto come espressivo di una valutazione complessiva che assorbe le esigenze alle quali corrispondono i criteri del citato decreto legislativo n. 21/2008;

CONSIDERATO che la procedura per l’accesso ai corsi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) della citata legge n. 264/1999 non consente di poter applicare, nei tempi utili ai fini del corretto avvio dell’anno accademico 2013/2014, i criteri di cui all’articolo 4, comma 4, lettere a) e d) del D.Lgs. 21/2008 con riferimento ai voti ottenuti nelle singole discipline negli ultimi tre anni di corso per la totalità degli studenti;

RAVVISATA l’esigenza di applicare le disposizioni previste dal D.Lgs. 21/2008 con una maggiore gradualità al fine di semplificarne le modalità di valorizzazione del percorso scolastico rispetto a quanto contenuto all’articolo 10, punto 3, lettera b) del suddetto decreto ministeriale 334/2013;

RAVVISATA altresì l’esigenza di ridefinire il calendario delle prove d’accesso al fine di consentire la revisione dei bandi emanati dagli atenei secondo le disposizioni di cui al presente decreto, in conformità con quanto previsto dall’articolo 4 della Legge 264/99 e di consentire di tener conto, nell’attribuzione dei punteggi, della valutazione ottenuta dagli studenti nell’anno scolastico in corso.

 

D E C R E T A:

 

Articolo 1
(Disposizioni generali)

  • 1) Le disposizioni di cui al presente decreto ministeriale sostituiscono quelle contenute nel decreto ministeriale del 24 aprile 2013, n. 334.
  • 2) Per l’anno accademico 2013-2014, l’ammissione dei candidati ai corsi di laurea di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 2 agosto 1999, n. 264, previo accreditamento dei corsi stessi ai sensi del DM 47/2013 citato in premessa, avviene a seguito di superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

 

Articolo 2
(Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria)

  • 1) La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, alla quale partecipano i candidati comunitari, i  candidati non comunitari di cui all’art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premessa e i candidati non comunitari residenti all’estero, è unica per entrambi i corsi ed è di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa è predisposta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) avvalendosi di Cambrige Assessment per la formulazione dei quesiti e di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale, per la relativa validazione.
  • 2) Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell’allegato n. 1, parte integrante del presente decreto.
  • 3) La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: cinque (5) quesiti per l’argomento di cultura generale,  venticinque (25) di ragionamento logico, quattordici (14) di biologia, otto (8) di chimica e otto (8) di fisica e matematica.
  • 4) La prova  di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.
  • 5) I candidati allievi della Scuola Superiore “S.Anna” di Pisa che intendono avvalersi della riserva di posti prevista nella convenzione stipulata con l’Università di Pisa, devono superare la prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in una delle sedi universitarie statali con un punteggio pari o superiore a quello dell’ultimo avente titolo all’immatricolazione nell’Università di Pisa all’atto del primo scorrimento.

 

Articolo 3
(Corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia in lingua inglese)

  • 1) Le modalità e i contenuti della prova di accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese sono definite dal Decreto Ministeriale 14 febbraio 2013, n. 109.

 

Articolo 4
(Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina veterinaria)

  • 1) La  prova di ammissione per i candidati comunitari, per i candidati non comunitari di cui all’art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premessa e per i candidati extracomunitari residenti all’estero è unica e di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa è predisposta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  (MIUR) avvalendosi di Cambrige Assessment per la formulazione dei quesiti e di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale, per la successiva validazione.
  • 2) La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: chimica; cultura generale e ragionamento logico; biologia; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: cinque (5) quesiti di cultura generale e venticinque (25) di ragionamento logico; dodici (12) quesiti di di biologia, dodici (12) di chimica e sei (6) di Fisica e Matematica.
  • 3) La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.
  • 4) Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell’allegato n. 1, parte integrante del presente decreto.

 

Articolo 5
(Prova di ammissione ai corsi di laurea  e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto)

  • 1) La  prova di ammissione per i candidati comunitari, per i candidati non comunitari di cui all’art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premessa e per i candidati extracomunitari residenti all’estero, è unica ed è di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa è predisposta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  (MIUR) avvalendosi di Cambrige Assessment per la formulazione dei quesiti e di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale, per la relativa validazione.
  • 2) La prova di ammissione consiste  nella soluzione di sessanta quesiti  che presentano cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; storia, disegno e rappresentazione; matematica e fisica. Sulla base dei programmi di cui all’allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: cinque (5) quesiti di cultura generale e venticinque (25) di ragionamento logico, dodici (12) di storia, dieci (10) di disegno e rappresentazione e otto (8) di matematica e fisica.
  • 3) La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.
  • 4) Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell’allegato n. 1, parte integrante del presente decreto.

Articolo 6
(Corsi di laurea  e di laurea magistrale a ciclo unico, finalizzati alla formazione di architetto con didattica prevalentemente erogata in lingua inglese)

  • 1) Nelle università in cui sono attivati corsi di studio organizzati anche in percorsi erogati prevalentemente in lingua inglese e su richiesta delle stesse, per l’a.a. 2013-14 la prova è predisposta anche nella suddetta lingua.
  • 2) La prova in inglese  può essere svolta  dai candidati comunitari e non comunitari, di cui all’art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premessa, e dai candidati non comunitari residenti all’estero che esplicitino tale richiesta al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla prova.
  • 3) Sono ammessi ai percorsi erogati prevalentemente in lingua inglese i candidati di cui al comma 2 del presente articolo che hanno sostenuto e superato la prova di accesso in lingua inglese, secondo l’ordine del punteggio ottenuto, tenuto conto delle modalità riportate nel bando dell’ateneo.
  • 4) La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.
  • 5) Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell’allegato n. 1, parte integrante del presente decreto.

 

Articolo 7
(Prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie)

  • 1) Per l’accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università  ed è identica per l’accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso ciascun Ateneo.
  • 2) Ai fini dell’utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascun corso, ciascun ateneo è tenuto a definire idonee procedure consentendo ai candidati di esprimere l’ordine di preferenza.
  • 3) La prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al precedente articolo 2, comma 3, sulla base dei programmi di cui all’allegato A.
  • 4) La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.

 

Articolo 8
(Accademie Militari)

  • 1) Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 non si applicano per i candidati allievi dell’Accademia Navale di Livorno, dell’Accademia Militare di Modena e della Accademia Aeronautica di Pozzuoli che intendono avvalersi della riserva di posti prevista rispettivamente con le Università di Pisa, Bologna, di Modena-Reggio Emilia e  di Napoli “Federico II” tenuto conto che i relativi bandi di concorso, già emanati in vista del prossimo anno accademico secondo le intese intercorse con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, prevedono la somministrazione di quesiti a risposta multipla individuati con l’annuale decreto interdirigenziale del Ministero della Difesa con riferimento ai programmi parte integrante del presente decreto, e quindi, in quanto tali, soddisfano le condizioni per l’accesso ai corsi di laurea magistrale previste dalla normativa che le disciplina.

 

Articolo 9
(Calendario delle prove di ammissione)

  • 1) La prova di ammissione ai corsi di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 si svolge presso le sedi universitarie  secondo il seguente calendario:
    Medicina Veterinaria 3 settembre 2013
    Corsi di laurea delle professioni sanitarie 4 settembre 2013
    Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria
    in lingua italiana
    9 settembre 2013
    Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico,
    direttamente finalizzati alla formazione di architetto
    10 settembre 2013

 

Articolo 10
(Graduatorie, Soglia di punteggio minimo e Valutazione delle prove)

  • 1) Nell’ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale, di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 i candidati comunitari e non comunitari di cui all’art. 26 della legge n. 189/2002 nonché, nell’ambito della relativa riserva di posti, i candidati non comunitari residenti all’estero, secondo l’ordine decrescente del punteggio conseguito. Sono ammessi ai corsi i candidati appartenenti a tutte le predette categorie e che abbiano ottenuto nel test un punteggio minimo pari a venti (20) punti.
  • 2) I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti all’estero, verranno utilizzati per lo scorrimento della graduatoria dei cittadini comunitari e non comunitari di cui all’articolo 26 della legge 189 del 2002, qualora previsto nei successivi specifici decreti di programmazione.
  • 3) Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 si tiene conto dei seguenti criteri:
    • a) valutazione del test (max 90 punti):
      • 1,5 punti per ogni risposta esatta;
      • meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata;
      • 0 punti per ogni risposta non data;
    • b) valutazione del percorso scolastico (max 10 punti)Il punteggio viene attribuito esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto un voto all’esame di stato almeno pari a 80/100 e il cui voto sia non inferiore all’80esimo percentile della distribuzione dei voti della propria commissione d’esame nell’anno scolastico 2012/13 secondo la seguente tabella:
      Voto dell’esame di stato  non inferiore all’80esimo percentile e pari a: Punteggio
      100 e lode 10 punti
      99-100 9 punti
      97-98 8 punti
      95-96 7 punti
      93-94 6 punti
      91-92 5 punti
      89-90 4 punti
      86-87-88 3 punti
      83-84-85 2 punti
      80-81-82 1 punto

       

      Per i soli corsi di cui all’articolo 7, il punteggio è attribuito dalle singole università secondo criteri autonomamente determinati in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21.

      Per i candidati che hanno conseguito il diploma di Stato di istruzione secondaria di secondo grado non valutato in centesimi, il voto viene convertito in centesimi con i criteri di cui all’allegato 2.

      Per i candidati che hanno conseguito un titolo estero, il voto dell’esame di stato viene convertito in centesimi con i criteri di cui all’allegato 2 e rapportato alla distribuzione dei voti di diploma degli studenti di tutte le scuole di istruzione secondaria di secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione  nell’anno scolastico 2012/13.

      Per i candidati che hanno conseguito il diploma in anni scolastici antecedenti all’a.s. 2012/2013 e nei casi in cui, comunque, non sia possibile associare il candidato alla propria commissione di esame, si applicano, nell’ordine, i seguenti criteri:

      • – i percentili a livello provinciale dell’a.s. 2012/13 relativi alla medesima tipologia di diploma;
      • – i percentili a livello nazionale dell’a.s. 2012/13 relativi alla medesima tipologia di diploma.

      I voti dell’esame di stato riferiti all’80esimo percentile di riferimento sono pubblicati sul portale Universitaly del Ministero (www.universitaly.it) entro il 30 agosto 2013.

  • 4) Il punteggio totale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle valutazioni di cui al comma 3,  lettere a) e b). Il criterio di cui alla lettera b) è utilizzato esclusivamente se il candidato ha ottenuto un punteggio pari o superiore a 20 punti nel test, come previsto dal comma 1.
  • 5) In caso di dichiarazione errata o non veritiera relativamente al voto dell’esame di stato di cui alla lettera b) e al possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, il candidato è escluso dalla graduatoria o, se già immatricolato, decade dall’iscrizione anche se ha già sostenuto esami.
  • 6) Per i corsi di cui agli artt. 2, 4, 5 e 6 il Cineca, sulla base del punteggio totale, calcolato ai sensi del comma 3, redige una graduatoria nazionale per i candidati comunitari e stranieri residenti in Italia, di cui all’art. 26 della legge n. 189/2002, secondo le procedure di cui all’allegato 2. La graduatoria per i candidati stranieri residenti all’estero è definita dalle Università. Per i corsi di cui all’articolo 7 le Università, sulla base del punteggio totale, calcolato ai sensi del comma 3, redigono due distinte graduatorie, una per i candidati comunitari e stranieri residenti in Italia, di cui all’art. 26 della legge n. 189/2002, e l’altra per i candidati stranieri residenti all’estero. In caso di parità di punteggio, nell’ordine della graduatoria prevale il candidato che ha riportato il maggior punteggio nel test. In caso di ulteriore parità:
    • – per i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria e per i corsi di laurea delle professioni sanitarie, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica,  fisica e matematica;
    • – per il corso di laurea magistrale in medicina veterinaria prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di  chimica, cultura generale e ragionamento logico, biologia, fisica e matematica;
    • – per i corsi  di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, storia, disegno e rappresentazione, matematica e fisica.

    In caso di ulteriore parità, prevale il candidato che sia anagraficamente più giovane.

  • 7) La graduatoria dei corsi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 si chiude con provvedimento ministeriale. La condizione di idoneo non vincitore si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all’accesso al corso di laurea e di laurea magistrale in anni successivi a quello in cui si è sostenuta la prova.

 

Articolo 11

(Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA)

  • 1) Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze degli studenti con disabilità, a norma della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni.
  • 2) Per quanto attiene ai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge n. 170/2010 citata in premessa, è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione, di cui ai precedenti articoli 2, 4, 5, 6 e 7.

Articolo 12

(Trasparenza delle fasi del procedimento)

  • 1) I bandi di concorso delle Università sono emanati con decreto rettorale entro il giorno 25 giugno 2013 e prevedono le disposizioni  atte a  garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
  • 2) I bandi di concorso definiscono le modalità relative agli adempimenti per il  riconoscimento dell’identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all’esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di  quanto previsto dagli articoli  5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.

 

Articolo 13

(Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)

  • 1) Ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene predisposta l’informativa, di cui all’allegato n.3 che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun candidato.

 

Articolo 14

(Posti disponibili)

  • 1) I posti relativi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico con la prova selettiva calendarizzata per i giorni 3, 9 e 10 settembre 2013, destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n.189, sono ripartiti fra le Università secondo la tabella dell’allegato 4 che costituisce parte integrante del presente decreto. Agli studenti stranieri residenti all’estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 18 maggio 2011 citate in premessa.
  • 2) Fatto salvo quanto previsto in premessa e fermo restando il contingente minimo dei  posti disponibili cui al comma 1, con successivi decreti sarà determinata la programmazione in via definitiva.

 

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
f.to Maria Chiara Carrozza

Allegati

12 giugno Ammissione Corsi Laurea ad accesso programmato

Il 12 giugno il Ministro firma il nuovo Decreto Ministeriale 449/13 che sostituisce il Decreto Ministeriale 24 aprile 2013 n. 334, relativo a “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2013/2014”.

Di seguito i comunicati del MIUR:

Ecco come cambia il bonus maturità

(Roma, 12 giugno 2013) Il ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Maria Chiara Carrozza ha firmato il nuovo Decreto ministeriale che definisce le modalità delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l’anno 2013-2014.

Oltre al posticipo delle date delle prove a settembre, già annunciato la settimana scorsa, il Decreto stabilisce nuovi criteri per la valutazione del percorso scolastico rispetto al precedente decreto del 24 aprile.

In particolare quindi, il cosiddetto bonus maturità, da 1 a 10 punti, verrà attribuito esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto un voto all’esame di stato almeno pari a 80/100 e non inferiore all’80esimo percentile della distribuzione dei voti della propria commissione d’esame nell’anno scolastico 2012/13 (e non più della propria scuola nell’anno scolastico precedente), secondo la seguente tabella:

 

Voto dell’esame di stato non inferiore all’80 esimo percentile e pari a: Punteggio
100 e lode 10 punti
99-100 9 punti
97-98 8 punti
95-96 7 punti
93-94 6 punti
91-92 5 punti
89-90 4 punti
86-87-88 3 punti
83-84-85 2 punti
80-81-82 1 punto

I voti dell’esame di stato riferiti all’80esimo percentile di riferimento saranno pubblicati sul portale Universitaly del Ministero (www.universitaly.it) entro il 30 agosto 2013.

Si precisa che i candidati che hanno già effettuato l’iscrizione ai test di ammissione dovranno integrarla con le informazioni necessarie all’attribuzione del bonus legato al punteggio di diploma che viene calcolato secondo le nuove modalità. Le iscrizioni on line si apriranno il 25 giugno e si chiuderanno il 18 luglio. Il perfezionamento dell’iscrizione presso le singole sedi sarà completato con il versamento del relativo contributo di iscrizione che dovrà essere effettuato entro il 25 luglio e dal quale sono dispensati gli studenti che hanno già versato il contributo di iscrizione e che confermano la prima preferenza.

Il nuovo Decreto ministeriale punta a mitigare quelle che sono state ritenute delle criticità, ma non può intervenire in radice (ad esempio sul cosiddetto bonus maturità), in quanto vincolati dall’attuazione del decreto legislativo 14 gennaio 2008 n.21, i cui principi non possono essere modificati da un decreto ministeriale.

Per questo motivo, il Ministro Carrozza ha deciso di insediare contestualmente una commissione che, alla luce della prima esperienza applicativa, formuli delle proposte operative, anche con modifiche alla normativa primaria e secondaria, al fine di garantire un sistema di accesso ai corsi a numero programmato equilibrato e che sia in grado di valorizzare le potenzialità dei candidati.

La commissione, che terminerà i lavori entro il 30 settembre, sarà composta da: Bernardo Giorgio Mattarella, Professore ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Siena (coordinatore); Luigi Frati, Rettore dell’Università La Sapienza di Roma; Carmela Palumbo, Direttore Generale della DG per gli Ordinamenti scolastici e l’Autonomia scolastica del MIUR; Stefania Basili, Professore associato Medicina Interna Università La Sapienza di Roma; Ilaria Valente, Professore straordinario di Composizione Architettonica e Urbana Politecnico Milano; Alessandra Scagliarini, Professore associato Malattie infettive degli animali domestici, Università di Bologna; Giuseppina Campisi, Professore associato di Malattie odontostomatologiche Università di Messina; Marcella Corduas, Professore ordinario di Statistica Università Federico II di Napoli; Maria Teresa Lucarelli, Professore ordinario di Tecnologia dell’Architettura Università di Reggio Calabria.

 

UNIVERSITA’: MERCOLEDI’ NUOVO DM. POSTICIPO A SETTEMBRE
PER LE PROVE DI AMMISSIONE AI CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO NAZIONALE

(Roma, 07 giugno 2013) Verrà firmato mercoledì prossimo, 12 giugno, dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Maria Chiara Carrozza il nuovo Decreto Ministeriale sulle modalità delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l’a.a.2013-14.
In particolare il nuovo Decreto, che sostituirà quello emanato il 24 aprile scorso, prevede la ridefinizione dei criteri di valorizzazione del percorso scolastico e il posticipo delle date delle prove a settembre (il 3 settembre per i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di Architetto; il 4 settembre per i Corsi di Laurea delle professioni sanitarie; il 9 settembre per i corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria; il 10 settembre per il corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria).
Il Decreto Ministeriale, che mantiene la graduatoria nazionale, prevede dunque l’emanazione da parte delle Università di nuovi bandi entro il 25 giugno e, lo stesso giorno, la riapertura delle iscrizioni sul portale Universitaly con possibilità di aggiornare le informazioni (incluse le preferenze).
La nuova scadenza per le iscrizioni on line sarà fissata al 18 luglio, mentre per il pagamento dei contributi di iscrizione presso le Università la scadenza sarà il 25 luglio

Università, dati definitivi sulle iscrizioni on line ai test per l’ammissione ai corsi ad accesso programmato nazionale

Alla chiusura delle iscrizioni on line si registrano 72.488 domande di partecipazione al test di Medicina e chirurgia e Odontoiatria, 3.182 in più rispetto all’anno precedente. 8.668 domande per il corso di Veterinaria, 1.363 in più rispetto allo scorso anno. In calo le iscrizioni sui corsi di laurea dell’area di architettura, che registrano 15.180 domande, a fronte delle 23.075 dell’anno accademico 2011/2012.

CORSO

ISCRITTI a.a. 13/14
dato iscrizione on line al 7 GIUGNO ore 15.00

dati iscritti definitivi ai test a.a. 12/13

differenze iscritti 13/14 vs 12/13

% differenze

Architettura

                 15.180

             23.075 –          7.895

-34%

Veterinaria

                   8.668

               7.305            1.363

19%

Medicina e Odontoiatria

                 72.488

             69.306            3.182

5%

TOTALE

                96.336             99.686 –         3.350

-3%

31 maggio Percentili di riferimento Esame di Stato

L’art. 10, del Decreto Ministeriale 24 aprile 2013, n. 334, prevede che, nella valutazione della prova di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale, per l’a.a. 2013/2014, un massimo di 10 punti sia attribuito per la valutazione del percorso scolastico esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto un voto di maturità almeno pari a 80/100, rapportato alla distribuzione in percentili dei voti ottenuti dagli studenti che hanno conseguito la maturità nella stessa scuola nell’anno scolastico 2011/12.

I voti di maturità riferiti ai percentili di riferimento sono pubblicati sul sito del Ministero entro il 31 maggio 2013.

Voto di maturità Punteggio
Voto ≥ 95° percentile 10 punti
90° percentile ≤ Voto < 95° percentile 8 punti
85° percentile ≤ Voto < 90° percentile 6 punti
80° percentile ≤ Voto < 85° percentile 4 punti

Qualora a intervalli percentili diversi corrisponda lo stesso voto di maturità, al candidato viene attribuito il punteggio medio dei rispettivi intervalli percentili.

Accesso Programmato – Percentili

Conclusioni sulla dimensione sociale dell’istruzione universitaria

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Uff. II

Unione Europea. Consiglio dei Ministri “Istruzione”
Bruxelles 16-17 maggio 2013

Il Consiglio Istruzione del 17 maggio 2013, al quale per l’Italia ha partecipato il Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca Maria Chiara Carrozza, si è aperto con l’adozione delle

Conclusioni sulla dimensione sociale dell’istruzione universitaria

Il documento affronta la problematica di un numero insufficiente di giovani europei in possesso di un diploma di laurea nonostante gli ambiziosi obiettivi stabiliti al riguardo dalla Strategia Europa 2020. Come evidenziato dalla Commissaria Vassiliou infatti, l’Unione ha bisogno di una massa critica di laureati per crescere ed essere socialmente stabile, ed è quindi necessario fare un ulteriore sforzo per evitare che ragioni di natura economica e sociale portino a esclusioni dal percorso formativo completo oggi necessario per ogni giovane, concentrandosi sulla identificazione di modalità di insegnamento terziario più flessibili per migliorare il tasso di riuscita negli studi universitari da parte dei nostri studenti.
Una crescita sostenibile e il recupero economico europeo passano attraverso lo sviluppo delle competenze di alto livello dei suoi cittadini, che giocano un ruolo importante per la competitività e l’occupabilità; allo stesso tempo occorre promuovere lo sviluppo professionale di studenti e laureati e stimolare la solidarietà sociale e l’impegno civico.
A tal fine vengono individuate alcune linee strategiche da perseguire a livello europeo:
a) promuovere una mappatura delle politiche di accesso e di dispersione che tenga conto sia delle specificità nazionali, che dei fattori strutturali (personali, socioculturali e socioeconomici) che influiscono sul dropout e sul completamento degli studi;
b) proseguire il lavoro congiunto con Eurostat sullo studio di fattibilità per migliorare la metodologia di raccolta di dati amministrativi sulla durata degli studi e il livello di completamento degli studi nella istruzione superiore;
c) sviluppare uno studio sull’influenza di differenti modelli di finanziamento, o condivisione di costi sulla efficacia, efficienza ed equità della HE in base agli impegni scaturiti dall’Agenda per la modernizzazione della HE (2011).
Gli Stati membri, con il supporto della Commissione, sono stati invitati a rafforzare le sinergie tra cooperazione comunitaria e il Processo di Bologna, anche attraverso un migliore
utilizzo delle risorse finanziarie, in primis quelle derivanti dai Programmi europei (per il futuro “Erasmus for All”) e a proseguire il lavoro sulla dimensione sociale della HE attraverso il metodo aperto di coordinamento e la collaborazione tra Paesi (peer learning).
Specifico rilievo è dato alle opportunità finanziarie offerte dalla “Youth Employment Initiative” a favore dei gruppi di giovani al di sotto dei 25 anni svantaggiati o disoccupati, per consentire loro di acquisire competenze specifiche finalizzate alla occupabilità.
Durante il Consiglio si è svolto anche un dibattito pubblico sul legame tra una professione insegnante di alta qualità e il raggiungimento di migliori risultati nell’apprendimento. Nell’introdurre il dibattito la Commissaria Vassiliou ha evidenziato come senza docenti adeguatamente motivati non si possono raggiungere gli obiettivi stabiliti in ambito istruzione dalla strategia Europa 2020 e come sarebbe opportuno iniziare a offrire attenzione alla professione insegnante fin dal momento della formazione concentrandosi sulla figura del “teacher educators”.
Da parte italiana il Ministro Maria Chiara Carrozza ha ricordato come il nuovo Governo nell’intento di concentrare ogni sua energia sulla lotta alla disoccupazione giovanile, cercherà di sintonizzare le iniziative di formazione dei docenti con i percorsi che favoriscono l’occupazione giovanile concentrandosi su apprendistato e formazione sul campo. Il Ministro nel suo intervento ha ripreso temi quali la necessità di insistere sulla valutazione della qualità dell’insegnamento più che del singolo docente, auspicando che sul tema venga promosso un confronto aperto con le associazioni sindacali e con quelle dei parenti degli alunni

Avviso 6 maggio 2013

Consultazione pubblica CUN

Si comunica che dal 23 aprile u.s. e fino al 23 luglio p.v. sul sito del CUN e in vista dell’Istituzione dell’Anagrafe nazionale delle pubblicazioni scientifiche da parte del MIUR, è attiva la procedura finalizzata alla consultazione pubblica sui criteri di scientificità delle pubblicazioni e degli altri prodotti di ricerca. Maggiori informazioni sono disponibili ai seguenti indirizzi: www.cun.it oppure direttamente http://consultazionepubblica.miur.it/index.php/survey/index/sid/297393/lang/it

Avviso 6 maggio 2013

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L’UNIVERSITÀ, L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA  E  LA  RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA RICERCA

Si comunica che, nell’ambito delle procedure per il rinnovo del Programma esecutivo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra Italia e Algeria  2014-2016,  è stato pubblicato sul sito del Ministero degli Affari Esteri il  bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca.

La presentazione delle domande deve avvenire entro il  2 luglio  2013 secondo le modalità  indicate nel Bando allegato alla presente comunicazione.

Per ulteriori informazioni consultare anche il sito MAE alla pagina:
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/CooperScientificaTecnologica/AvvisiIncaricoBandi.htm

Bando Italia-Algeria

Avviso 26 aprile 2013

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Il CUN avvia una consultazione pubblica sui criteri di scientificità delle pubblicazioni e degli altri prodotti di ricerca per la costituzione dell’Anagrafe nominativa dei professori e dei ricercatori e delle pubblicazioni scientifiche (ANPRePS). La consultazione resterà aperta dal 23 aprile al 23 luglio 2013.

Per partecipare alla consultazione accedere a questo indirizzo (http://consultazionepubblica.miur.it/index.php/survey/index/sid/297393/lang/it)

Decreto Ministeriale 24 aprile 2013, n. 333

Decreto Ministeriale 24 aprile 2013 n. 333

Assegnazione contratti di formazione specialistica a.a. 2012/2013

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, in particolare, l’art. 35, comma 2, il quale prevede che il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, acquisito il parere del Ministero della Salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione medica;

VISTO il citato decreto legislativo n. 368 del 1999, che all’art. 34 individua le specializzazioni mediche, peraltro già individuate dal decreto del 31 ottobre 1991 e successive modificazioni e integrazioni, del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro della Salute;

VISTO l’accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 15 marzo 2012, concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio Sanitario Nazionale di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 e la determinazione, per ciascuna tipologia di specializzazione, del numero dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato;

VISTA la nota prot. n. 26578 del 28 marzo 2013, con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, stanziate per la formazione specialistica di medici per l’a.a. 2012/2013, consentono il finanziamento di complessivi n. 4.500 contratti per il primo anno di corso;

VISTO il decreto del Ministero della Salute, in corso di perfezionamento, di concerto con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e con il Ministero dell’Economia e Finanze, concernente il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per l’anno accademico 2012/2013, pari a 8171 unità e la determinazione del numero complessivo dei contratti di formazione specialistica da assegnare nel medesimo anno accademico, pari a complessivi n. 4.500, con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;

VISTO il decreto 1 agosto 2005 del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, relativo al riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto 29 marzo 2006 del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, d’intesa con il Ministero della Salute, con il quale sono stati definiti gli standard e i requisiti minimi delle scuole di specializzazione e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto 23 dicembre 2010 del Ministro dell’Istruzione, Università e della Ricerca e successive modifiche, di ricostituzione dell’Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica,  che  ha  il compito di  verificare  gli  standard  per  l’accreditamento  delle  strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità, verificare i requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture che le compongono, effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione, in conformità alle indicazioni dell’Unione europea;

VISTI i decreti del Ministero della Salute, in data 6/11/2008 e successive integrazioni e modifiche, di concerto con questo Ministero, relativi all’accreditamento delle strutture facenti parte della rete formativa delle scuole di specializzazione;

VISTI i decreti direttoriali, in data 12/12/2008 e successive integrazioni e modifiche, con i quali questo Ministero ha istituito le scuole di specializzazione dell’area sanitaria;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e in particolare l’art. 757;

VISTA la nota dell’8 febbraio 2013 prot. n. 4122 con la quale il Ministero della Difesa,  Ispettorato Generale della Sanità Militare, ha rappresentato le proprie esigenze di medici specialisti, ai sensi del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l’a.a. 2012/2013;

VISTO l’art. 46, comma 2 del predetto decreto legislativo n. 368 del 1999, come modificato dal comma 300, dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che all’art. 39, comma 5, prevede l’accesso alle scuole di specializzazione, a parità di condizioni con gli studenti italiani, anche per gli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito all’estero, equipollente;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n.1183 del 19 marzo 2008, secondo la quale non può sussistere, ai fini dell’ammissione ai posti riservati delle scuole di specializzazione, un discrimine quando il rapporto di lavoro sia costituito con una struttura privata o con un professionista operante per accreditamento nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, in quanto con l’accreditamento la struttura o il singolo professionista, in possesso di specifici requisiti preventivamente accertati, concorrono nella gestione del servizio pubblico di assistenza e cura, nel rispetto delle scelte e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione sanitaria;

RITENUTO, pertanto, che ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, può essere ammesso alle scuole di specializzazione, nel limite del 10% in più del fabbisogno complessivo per ciascuna specialità, il personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola;

VISTO il D.M. 6 marzo 2006, n. 172, e successive modificazioni, “Regolamento concernente modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina”;

RITENUTO che l’offerta formativa delle Università si rivolge all’intero territorio nazionale;

CONSIDERATO che il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, acquisito il parere del Ministero della Salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi dell’articolo 43 decreto legislativo 17  agosto 1999, n. 368, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa;

PRESO ATTO della consistente riduzione del contingente globale di contratti di formazione medica specialistica per l’anno accademico 2012/2013 rispetto all’anno accademico 2011/2012;

RITENUTO di dover procedere alla revisione delle scuole e alla riduzione dei contratti da assegnare, rispetto all’anno accademico 2011/2012, tenendo conto dei requisiti disciplinari riferiti alla docenza, in particolare nei settori scientifico-disciplinari obbligatori e irrinunciabili della tipologia di scuola, del numero di soggetti iscrivibili alla stessa, nonché del numero degli Atenei che concorrono alla rete formativa complessiva delle singole aggregazioni;

CONSIDERATO che, nel decreto del Ministero della Salute, in corso di perfezionamento, di concerto con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, non sono previsti, per l’a.a. 2012/2013, contratti di formazione specialistica a carico dello Stato da assegnare alle scuole di specializzazione in “Neurofisiopatologia”;

RAVVISATA la necessità di tenere conto dell’effettiva disponibilità di adeguate strutture assistenziali, che assicurino la completa sostenibilità della rete formativa prevista da ciascuna scuola;

RAVVISATA l’opportunità di attivare, nell’ambito delle scuole ritenute di maggior impatto per  il Servizio Sanitario Nazionale, almeno una scuola per ogni Università con dei laureati in Medicina e Chirurgia;

SENTITO il Ministero della Salute;

 

D E C R E T A:

Art. 1


  • 1.Per l’anno accademico 2012/2013 il numero di medici da ammettere, con assegnazione dei contratti di formazione specialistica di cui all’art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle scuole di specializzazione individuate nei Decreti direttoriali citati nelle premesse, è di n. 4.500, così come indicato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento, alla IV colonna.


Art. 2

  • 1.Il numero dei posti riservati ai medici militari è di 24 unità, come indicato nella medesima tabella, alla V colonna.

Art. 3

  • 1. Possono essere attivati contratti finanziati dalle Regioni, nonché quelli derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle Università che si aggiungono ai contratti statali, così come deliberato nella Conferenza Stato-Regioni nell’incontro del 15 marzo 2012, al fine di colmare, ove possibile, il divario tra fabbisogni e numero dei contratti statali.
  • 2. I contratti aggiuntivi finanziati dalle Regioni ed altresì quelli derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle Università verranno assegnati con successivo provvedimento.

Art. 4

  • 1. Le categorie riservatarie dei medici dipendenti del Ministero della Difesa e del Servizio Sanitario Nazionale possono essere ammesse alle scuole di specializzazione, nei limiti percentuali previsti dalla normativa vigente e della capacità ricettiva delle singole scuole, dopo che siano stati ammessi i vincitori di concorso titolari di contratti statali, regionali e privati.

Art. 5

  • 1. La specifica categoria destinataria della norma di cui all’art. 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, è espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola.
  • 2. Alla VI colonna dell’allegata tabella sono indicati i posti riservati, messi a concorso, per i medici appartenenti alla categoria in esame, nel rispetto delle maggiori esigenze espresse dalle singole Regioni e Province autonome.

Art. 6

  • 1. Per usufruire dei posti riservati di cui all’art. 2 e dei posti di cui all’art. 5, i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dal Regolamento per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione citato nella premessa, nel rispetto della ricettività della Scuola.

Art. 7

  • 1. Con il provvedimento di cui all’art. 3, si provvederà all’assegnazione dei relativi posti previa valutazione delle richieste delle Università.

Art. 8

  • 1. La data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione mediche per l’a.a. 2012/2013, in conformità a quanto disposto dall’art. 5, comma 4 del D.M. 6 marzo 2006, n. 172, è il 22 luglio 2013.
  • 2. Il presente decreto sarà inviato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 24 aprile 2013

IL MINISTRO

Tabelle contratti formazione specialistica A.A. 2012 – 2013

Decreto Ministeriale 24 aprile 2013, n. 334

Decreto Ministeriale 24 aprile 2013 n. 334
(GU n.118 del 22-5-2013)

Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2013/2014 (13A04299)

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121 “Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n.85 recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” e, in particolare, l’art.1, comma 5;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a) e 4;

VISTO il D.M. 30 gennaio 2013 n.47 “Decreto Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione periodica”;

VISTA la legge 30 luglio 2010, n.122, articolo 44, comma 3 bis, che integra l’art.4 della citata legge n. 264 disponendo che la prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera è predisposta direttamente nella medesima lingua;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341, “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509”;

VISTO il D.M. 19 febbraio 2009 con il quale sono state determinate le classi delle lauree  universitarie delle professioni sanitarie;

VISTI i DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali sono state definite, ai sensi del predetto decreto n.270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi delle lauree  magistrali;

VISTA la legge 30 luglio 2002, n.189, “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”  e, in particolare, l’articolo 26;

VISTO il d.P.R. 18 ottobre 2004, n.334, “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  in materia di immigrazione”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni;

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n.170 “Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” e, in particolare l’articolo 5, comma 4;

VISTO il d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, “Norme di esecuzione  del T.U. delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 “;

VISTA la legge 2 agosto 1990, n.241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”  e successive modifiche;

TENUTO CONTO delle convenzioni stipulate tra la Scuola Superiore “S.Anna” di Pisa, l’Accademia Navale di Livorno, l’Accademia Militare di Modena, l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli e le Università di Bologna, di Modena-Reggio Emilia, di Napoli “Federico II” e di Pisa;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  “Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, l’articolo 154, comma 4 e 5;

VISTI i criteri di riferimento di cui al d.lgs 14 gennaio 2008, n.21 “Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all’istruzione Universitaria e all’Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici dei candidati ai fini dell’Ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato, di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264 a norma dell’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007 n. 1”;

VISTO il protocollo d’intesa tra il MIUR e Cambridge Assessment ESOL del 28 febbraio 2012 con specifico riferimento alla collaborazione nello sviluppo dei test di ammissione per gli studenti che desiderano iscriversi nelle università italiane;

VISTO il DM 23 aprile 2013 n. 304 recante la composizione della Commissione incaricata la validazione dei test per le prove di accesso per l’a.a. 2013-2014.

VISTA la proposta adottata nella riunione dell’8 aprile 2013 dal tavolo tecnico costituito ai fini della definizione dei posti disponibili per l’a.a 2013-14 sui corsi ad accesso programmato dell’area sanitaria con i rappresentanti del MIUR, Ministero della Salute, Regioni, Conferenza dei presidi delle facoltà interessate, ANVUR e ordini professionali dei Medici, Odontoiatri e Medici Veterinari;

VISTO quanto contenuto nel Decreto del Ministro del 19 aprile 2013, n. 300, relativamente all’Università San Raffaele.

VALUTATA l’opportunità di avvalersi del CINECA Consorzio Interuniversitario per il supporto tecnico informatico connesso alle procedure di selezione;

VISTO il parere  favorevole espresso in data 11 aprile 2013 dal Garante per la protezione dei dati personali;

RITENUTO di definire, per l’anno accademico 2013-2014, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) della citata legge n.264/1999 proseguendo ed ampliando la sperimentazione avviata nel precedente anno accademico;

TENUTO CONTO della calendarizzazione delle prove suddette comunicata con avviso del 14 febbraio 2013;

RAVVISATA la necessità di determinare in via provvisoria il numero di posti disponibili per ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico a livello di singolo ateneo al fine di consentire la tempestiva adozione dei bandi da parte degli atenei relativamente ai corsi di cui sopra;

D E C R E T A:

Articolo 1
(Disposizioni generali)

  • 1. Per l’anno accademico 2013-2014, l’ammissione dei candidati ai corsi di laurea di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 2 agosto 1999, n.264, previo accreditamento dei corsi stessi ai sensi del DM 47/2013 citato in premessa, avviene a seguito di superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

 

Articolo 2
(Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria)

  • 1. La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, alla quale partecipano i candidati comunitari, i  candidati non comunitari di cui all’art.26 della legge n.189/2002 citata in premessa e i candidati non comunitari residenti all’estero, è unica per entrambi i corsi ed è di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa è predisposta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) avvalendosi di Cambrige Assessment per la formulazione dei quesiti e di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale, per la relativa validazione.
  • 2. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell’allegato n.1, parte integrante del presente decreto.
  • 3. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: cinque (5) quesiti per l’argomento di cultura generale,  venticinque (25) di ragionamento logico, quattordici (14) di biologia, otto (8) di chimica e otto (8) di fisica e matematica.
  • 4. La prova  di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 90 minuti.
  • 5. I candidati allievi della Scuola Superiore “S.Anna” di Pisa, i quali intendono avvalersi della riserva di posti prevista nella convenzione stipulata con l’Università di Pisa, devono superare la prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in una delle sedi universitarie statali con un punteggio pari o superiore a quello dell’ultimo avente titolo all’immatricolazione nell’Università di Pisa all’atto del primo scorrimento.

 

Articolo 3
(Corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia in lingua inglese)

  • 1. Le modalità e i contenuti della prova di accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese sono definite dal Decreto Ministeriale, 14 febbraio 2013, n. 109.

 

Articolo 4
(Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina veterinaria)

  • 1. La  prova di ammissione per i candidati comunitari, per i candidati non comunitari ricompresi nell’art.26 della legge n.189/2002 citata in premessa e per i candidati extracomunitari residenti all’estero è unica e di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa è predisposta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  (MIUR) avvalendosi di Cambrige Assessment per la formulazione dei quesiti e di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale, per la successiva validazione.
  • 2. La prova di ammissione consiste  nella soluzione di sessanta quesiti  che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: chimica; cultura generale e ragionamento logico; biologia; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: cinque (5) di cultura generale e venticinque (25) di ragionamento logico; dodici (12) quesiti di di biologia, dodici (12) di chimica e sei (6) di Fisica e Matematica.
  • 3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 90 minuti.
  • 4. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell’allegato n.1, parte integrante del presente decreto.

 

Articolo 5
(Prova di ammissione ai corsi di laurea  e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto)

  • 1. La  prova di ammissione per i candidati comunitari, per i candidati non comunitari ricompresi nell’art.26 della legge n.189/2002 citata in premessa e per i candidati extracomunitari residenti all’estero, è unica ed è  di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa è predisposta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  (MIUR) avvalendosi di Cambrige Assessment per la formulazione dei quesiti e di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale, per la relativa validazione.
  • 2. La prova di ammissione consiste  nella soluzione di sessanta quesiti  che presentano cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; storia, disegno e rappresentazione; matematica e fisica. Sulla base dei programmi di cui all’allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: cinque (5) quesiti di cultura generale e venticinque (25) di ragionamento logico, dodici (12) di storia, dieci (10) di disegno e rappresentazione e otto (8) di matematica e fisica.
  • 3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 90 minuti.
  • 4. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell’allegato n.1, parte integrante del presente decreto.

 

Articolo 6
(Corsi di laurea  e di laurea magistrale a ciclo unico, finalizzati alla formazione di architetto con didattica prevalentemente erogata in lingua inglese)

  • 1. Nelle università in cui sono attivati corsi di studio organizzati anche in percorsi erogati prevalentemente in lingua inglese e su richiesta delle stesse, per l’a.a. 2013-14 la prova è predisposta anche nella suddetta lingua.
  • 2. La prova in inglese  può essere svolta  dai candidati comunitari e non comunitari, di cui all’art. 26 della legge n.189/2002 citata in premessa, e dai candidati non comunitari residenti all’estero che esplicitino tale richiesta al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla prova.
  • 3. Sono ammessi ai percorsi erogati prevalentemente in lingua inglese i candidati di cui al comma 2 del presente articolo che hanno sostenuto e superato la prova di accesso in lingua inglese, secondo l’ordine del punteggio ottenuto, tenuto conto delle modalità riportate nel bando dell’ateneo.
  • 4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 90 minuti.
  • 5. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell’allegato n.1, parte integrante del presente decreto.

 

Articolo 7
(Prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie)

  • 1. Per l’accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università  ed è identica per l’accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso ciascun Ateneo.
  • 2. Ai fini dell’utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascun corso, ciascun ateneo è tenuto a definire idonee procedure consentendo ai candidati di esprimere l’ordine di preferenza.
  • 3. La prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al precedente articolo 2, comma 3, sulla base dei programmi di cui all’allegato A.
  • 4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 90 minuti.

 

Articolo 8
(Accademie Militari)

  • 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 non si applicano per i candidati allievi dell’Accademia Navale di Livorno, dell’Accademia Militare di Modena e della Accademia Aeronautica di Pozzuoli che intendono avvalersi della riserva di posti prevista rispettivamente con le Università di Pisa, Bologna, di Modena-Reggio Emilia e  di Napoli “Federico II” tenuto conto che i relativi bandi di concorso, già emanati in vista del prossimo anno accademico secondo le intese intercorse con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, prevedono la somministrazione di quesiti a risposta multipla individuati con l’annuale decreto interdirigenziale del Ministero della Difesa con riferimento ai programmi parte integrante del presente decreto, e quindi, in quanto tali, soddisfano le condizioni per l’accesso ai corsi di laurea magistrale previste dalla normativa che le disciplina.

Articolo 9
(Calendario delle prove di ammissione)

  • 1. La prova di ammissione ai corsi di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 si svolge presso le sedi universitarie  secondo il seguente calendario:
Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria
in lingua italiana
23 luglio 2013
Medicina Veterinaria 24 luglio 2013
Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico,
direttamente finalizzati alla formazione
di architetto
25 luglio 2013
Corsi di laurea delle professioni sanitarie 4 settembre 2013

 

Articolo 10
(Graduatorie, Soglia di punteggio minimo e Valutazione delle prove)

  • 1. Nell’ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale, di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 i candidati comunitari e non comunitari di cui all’art. 26 della legge n.189/2002 nonché, nell’ambito della relativa riserva di posti, i candidati non comunitari residenti all’estero, secondo l’ordine decrescente del punteggio conseguito. Sono ammessi ai corsi i candidati appartenenti a tutte le predette categorie e che abbiano ottenuto nel test un punteggio minimo pari a venti (20) punti.
  • 2. I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti all’estero, verranno utilizzati per lo scorrimento della graduatoria dei cittadini comunitari e non comunitari di cui all’articolo 26 della legge 189 del 2002, qualora previsto nei successivi specifici decreti di programmazione.
  • 3. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 si tiene conto dei seguenti criteri:

 

  • a) valutazione del test (max 90 punti):
    • – 1,5 punti per ogni risposta esatta;
    • – meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata;
    • – 0 punti per ogni risposta non data;

 

  • b) valutazione del percorso scolastico (max 10 punti)

Il punteggio viene attribuito esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto un voto di maturità almeno pari a 80/100, rapportato alla distribuzione in percentili dei voti ottenuti dagli studenti che hanno conseguito la maturità nella stessa scuola nell’anno scolastico 2011/12.
Per i soli corsi di cui all’articolo 7, il punteggio è attribuito dalle singole università secondo criteri autonomamente determinati nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21.

Per gli studenti stranieri comunitari e non comunitari, di cui all’art. 26 della legge n.189/2002 citata in premessa che hanno conseguito il titolo all’estero, il voto di maturità viene convertito con i criteri di cui all’allegato 2 e rapportato alla distribuzione dei voti di diploma degli studenti di tutte le scuole secondarie superiori italiane nell’anno scolastico 2011/12.

Qualora il candidato provenga da una scuola non attiva sul territorio nazionale  nell’anno scolastico 2011/12 e non presente nell’anagrafe della Scuola, i percentili di riferimento sono calcolati in relazione alla distribuzione dei voti di diploma degli studenti di tutte le scuole secondarie superiori dell’anno scolastico 2011/12 della provincia in cui aveva sede la scuola frequentata.

 

Voto di maturità Punteggio
Voto ≥ 95° percentile 10 punti
90° percentile ≤ Voto < 95° percentile 8 punti
85° percentile ≤ Voto < 90° percentile 6 punti
80° percentile ≤ Voto < 85° percentile 4 punti

I voti di maturità riferiti ai percentili di riferimento sono pubblicati sul sito del Ministero entro il 31 maggio 2013.

Qualora a intervalli percentili diversi corrisponda lo stesso voto di maturità, al candidato viene attribuito il punteggio medio dei rispettivi intervalli percentili.

 

  • 4. Il punteggio totale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle valutazioni di cui al comma 3,  lettere a) e b). Il criterio di cui alla lettera b) è utilizzato esclusivamente se il candidato ha ottenuto un punteggio pari o superiore a 20 punti nel test, come previsto dal comma 1.
  • 5. In caso di dichiarazione errata o non veritiera relativamente al voto di maturità di cui alla lettera b) e al possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, il candidato è escluso dalla graduatoria o, se già immatricolato, decade dall’iscrizione anche se ha già sostenuto esami.
  • 6. Per i corsi di cui agli artt. 2, 4, 5 e 6 il Cineca, sulla base del punteggio totale, calcolato ai sensi del comma 3, redige due distinte graduatorie nazionali, una per i candidati comunitari e stranieri residenti in Italia, di cui all’art. 26 della legge n. 189/2002, e l’altra per i candidati stranieri residenti all’estero, secondo le procedure di cui all’allegato 2. Per i corsi di cui all’articolo 7 le Università, sulla base del punteggio totale, calcolato ai sensi del comma 3, redigono due distinte graduatorie, una per i candidati comunitari e stranieri residenti in Italia, di cui all’art. 26 della legge n. 189/2002, e l’altra per i candidati stranieri residenti all’estero, secondo le procedure di cui all’allegato 2. In caso di parità di punteggio, nell’ordine della graduatoria prevale il candidato che ha riportato il maggior punteggio nel test. In caso di ulteriore parità:
    • – per i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria e per i corsi di laurea delle professioni sanitarie, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica,  fisica e matematica;
    • – per il corso di laurea magistrale in medicina veterinaria prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di  chimica, cultura generale e ragionamento logico, biologia, fisica e matematica;
    • – per i corsi  di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, storia, disegno e rappresentazione, matematica e fisica;

    In caso di ulteriore parità, prevale il candidato che sia anagraficamente più giovane.

  • 7. La graduatoria si chiude con provvedimento ministeriale. La condizione di idoneo non vincitore si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all’accesso al corso di laurea e di laurea magistrale in anni successivi a quello in cui si è sostenuta la prova.

 

Articolo 11
(Candidati in situazione di handicap e candidati con diagnosi di DSA)

  • 1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze degli studenti in situazione di handicap, a norma della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni.
  • 2. Per quanto attiene ai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge n.170/2010 citata in premessa, è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione, di cui ai precedenti articoli 2, 4, 5, 6 e 7.

Articolo 12
(Trasparenza delle fasi del procedimento)

  • 1. I bandi di concorso delle Università sono emanati con decreto rettorale entro il giorno 6 maggio 2013 e prevedono le disposizioni  atte a  garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
  • 2. I bandi di concorso definiscono le modalità relative agli adempimenti per il  riconoscimento dell’identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all’esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di  quanto previsto dagli articoli  5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.

Articolo 13
(Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)

  • 1. Ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene predisposta l’informativa, di cui all’allegato n.3 che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun candidato.

 

Articolo 14
(posti disponibili)

  • 1. I posti relativi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico con la prova selettiva calendarizzata per i giorni 23, 24 e 25 luglio 2013, destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n.189, sono ripartiti fra le Università secondo la tabella dell’allegato 4 che costituisce parte integrante del presente decreto. Agli studenti stranieri residenti all’estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 18 maggio 2011 citate in premessa.
  • 2. Fatto salvo quanto previsto in premessa e fermo restando il contingente minimo dei  posti disponibili cui al comma 1, con successivi decreti sarà determinata la programmazione in via definitiva.

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 24 aprile 2013

IL MINISTRO
f.to Francesco Profumo

Allegati

Nota 23 aprile 2013, Prot. AOODGAI/4669

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Al Magnifico Rettore dell ‘ Università degli Studi
(di cui all ‘elenco allegato)

Nota 23 aprile 2013, Prot. AOODGAI/4669

OGGETTO: Borse di studio per studenti universitari dei corsi di laurea in lingua russa. Anno 2013

Decreto Ministeriale 19 febbraio 2013 n. 115

Decreto Ministeriale 19 febbraio 2013 n. 115
Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l’articolo 62, comma 2, che prevede che con uno o più decreti di natura non regolamentare il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in conformità con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, definisca tutti gli aspetti ivi indicati, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori;

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), e in particolare l’articolo 72;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), e in particolare l’articolo 1, comma 870, recante l’istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica;

VISTO il decreto-legge 13 maggio 2011, n.70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e in particolare l’articolo 9, commi 1 e 2;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, concernente regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 2012, n. 98;

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, n. 593, recante modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

VISTO il regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione europea del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l’estensione del suo campo d’applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo;
VISTO il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”);

VISTO il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

VISTA la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, che sostituisce a decorrere dal 1° gennaio 2005 la raccomandazione della Commissione europea 96/280/CE del 3 aprile 1996;

VISTE le comunicazioni della Commissione europea 2006/C 323/01, recante disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, 1998/C 343/07, recante disciplina comunitaria degli aiuti di Stato destinati alla formazione e COM (2007) 799 del 14 dicembre 2007, recante appalti pre-commerciali: promuovere l’innovazione per garantireservizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa;

 

DECRETA

ART. 1
(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente decreto disciplina le modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) con riferimento agli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale nonché di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale, e delle connesse attività di formazione per la valorizzazione del capitale umano.

2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

  • a) Ministro e Ministero:il Ministro e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
  • b) FIRST: il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all’articolo 61 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
  • c) CNGR: il Comitato nazionale dei garanti della ricerca di cui all’articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
  • d) università: le università, statali e non statali, e gli istituti universitari a ordinamento speciale;
  • e) enti pubblici di ricerca: gli enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 6 del contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009, nonché l’ASI-Agenzia spaziale italiana, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – IRCCS e l’Istituto italiano di studi germanici;
  • f) piccole e medie imprese: le imprese ai sensi della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
  • g) grandi imprese: le imprese che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese;
  • h) operatore economico: gli operatori economici definiti all’articolo 3, comma 22, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
  • i) azioni di innovazione sociale (social innovation): lo sviluppo di idee innovative per risolvere i problemi sociali ed ambientali che la società percepisce come prioritari e che non sono adeguatamente soddisfatti dal mercato o settore pubblico;
  • l) poli di innovazione (cluster tecnologici nazionali): raggruppamenti di imprese, università, enti di ricerca e altri soggetti pubblici o privati attivi in un particolare settore e destinati a sviluppare e diffondere tecnologie innovative e a stimolare l’attività innovativa incoraggiando l’interazione intensiva, l’uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra i soggetti che costituiscono il cluster;
  • m) decreto-legge n. 83 del 2012: il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

3. Ai fini del presente decreto, si applicano inoltre le definizioni di ricerca fondamentale, industriale e di sviluppo sperimentale nonché di organismi di ricerca previste dal regolamento (CE) n. 800/2008della Commissione del 6 agosto 2008.

 

ART. 2
(Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica – FIRST)

1. Tutti gli interventi di sostegno di cui al presente decreto sono realizzati a valere sulle complessive disponibilità del FIRST che, ai sensi dell’articolo 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono annualmente ripartite con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

2. Nel decreto di cui al comma 1 sono in particolare definite le assegnazioni per gli specifici interventi di cui all’articolo 3, gli eventuali settori e aree tecnologiche e territoriali di intervento, gli obiettivi e i risultati perseguiti nonché le modalità di presentazione delle domande e dell’assegnazione dei fondi.

3. Le disponibilità del FIRST sono alimentate in via ordinaria dai conferimenti annualmente disposti dalla legge di stabilità, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, dalle risorse assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell’ambito del riparto dell’apposito Fondo. Gli interventi di cui al comma 1 e quelli di cui all’articolo 63, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012gravano, nella misura ivi prevista, sui predetti conferimenti annuali.

4. La quota di stanziamento annualmente destinata alla concessione di contributi nella forma di credito agevolato è destinata, ai sensi dell’articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ad alimentare la contabilità speciale del fondo di rotazione intestata al Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR), in concorrenza alle altre entrate del fondo istituito dall’articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ivi comprese quelle derivanti dai predetti rientri. Sulla contabilità speciale intestata al FIRST sono inoltre direttamente gestiti tutti gli interventi del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca cofinanziati dai fondi comunitari e dal fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (quota nazionale) nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “PON Ricerca” 2007-2013.

5. Il Ministero può procedere, con onere a carico del FIRST, a specifiche attività di studio, analisi e monitoraggio; a tale scopo il Ministero può avvalersi di soggetti individuati ai sensi delle vigenti normative in materia di appalti pubblici di servizi.

 

ART. 3
(Linee di intervento del FIRST e disposizioni procedurali di carattere generale)

1. Le linee di intervento del FIRST si articolano in:
a): interventi di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 4 dell’articolo 60 del decreto-legge n. 83 del 2012;
b) linea di intervento 2: interventi di cui alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 60 del decreto-legge n. 83 del 2012;
c) linea di intervento 3: interventi di innovazione socialedi cui alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 60 del decreto-legge n.83 del 2012, prioritariamente proposti da giovani i cui requisiti di partecipazione sono definiti nei singoli bandi;
d) linea di intervento 4: interventi di cui alla lettera f)del comma 4 dell’articolo 60 del decreto-legge n. 83 del 2012.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati secondo modalità procedurali di tipo valutativo e negoziale, in applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli, attraverso l’ausilio di strumenti informatizzati. In particolare, nell’ambito delle modalità di tipo negoziale, su proposta o d’intesa con altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici, anche locali, il Ministero può individuare specifici interventi di sostegno, da ricomprendersi nel quadro di accordi più ampi, anche a livello europeo e internazionale, che prevedano la regolamentazione dei rispettivi ambiti di competenza, e comunque nel rispetto delle modalità procedurali disciplinate dal presente decreto.

 

ART. 4
(Soggetti ammissibili)

1. Sono ammissibili alle linee di intervento di cui all’articolo 3 i soggetti previsti dall’articolo 60 del decreto-legge n. 83 del 2012, come individuati nei singoli avvisi emanati per l’attuazione degli interventi.

2. Nell’ambito delle disponibilità annuali del FIRST, il Ministero riserva una quota non inferiore al 10 per cento a progetti nei quali risultino coinvolti esclusivamente ricercatori di età non superiore ai 40 anni compiuti, sia appartenenti, con la qualifica di docente o ricercatore, ai ruoli delle università, statali e non statali, legalmente riconosciute e istituite nel territorio dello Stato, o degli enti di ricerca vigilati dal Ministero, sia non appartenenti ai ruoli sopra indicati ma in possesso del titolo di dottore di ricerca.

 

ART. 5
(Costi ammissibili)

1. Ferma restando l’applicazione delle specifiche disposizioni contenute nei successivi articoli del presente decreto, ove previste per ciascuna delle linee di intervento, sono considerati ammissibili i seguenti costi:

  • a) spese di personale (professori universitari, ricercatori, tecnologi, tecnici, ed altro personale ausiliario adibito all’attività di ricerca, che risulti, in rapporto col soggetto beneficiario dei contributi, dipendente a tempo indeterminato o determinato o lavoratore parasubordinato, o titolare di borsa di dottorato, o di assegno di ricerca, o di borsa di studio che preveda attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto);
  • b) costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
  • c) costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
  • d) costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, e costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
  • e) spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca, calcolate nella misura forfettaria del 60 per cento delle spese di cui alla precedente lettera a);
  • f) altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell’attività di ricerca, nonché i costi per missioni all’estero sostenuti nell’ambito di progetti svolti esclusivamente da università, enti pubblici di ricerca e altri organismi di ricerca.

2. Le spese di personale riferite ai soggetti, di cui alla lettera a) del precedente comma 1, sono calcolate tenendo conto del limite massimo dell’impegno temporale relativo all’attività di ricerca, come convenzionalmente stabilito dalle normative vigenti in materia.

3. Il costo relativo all’acquisto dei fabbricati e dei terreni, di cui alla lettera c) del precedente comma 1, non può superare il 10 per cento del totale degli altri costi del progetto, fermi restando, nel caso di investimenti, gli altri vincoli posti dal presente decreto.

4. Con esclusivo riferimento ai casi di applicazione delle disposizioni del presente decreto a interventi finanziati con i Fondi strutturali e con le risorse dell’Unione europea, le spese generali, di cui al comma 1, lettera e), sono considerate ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all’esecuzione dell’operazione e che vengano imputate con calcolo pro-rata all’operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato. A tal fine, le spese generali devono essere valorizzate in una percentuale del costo del personale che sia adeguatamente supportata dalla contabilità (generale e analitica) e comunque non eccedente il 50 per cento del costo del personale. Tale percentuale è determinata in base al rapporto tra le spese generali, riconducibili ad attività di ricerca e sviluppo, e il costo del personale, dipendente e non dipendente, destinato alle predette attività di ricerca e sviluppo, sulla base dei dati contabili relativi all’esercizio di riferimento durante il quale è stato svolto il progetto di ricerca. Nel caso in cui i dati contabili non siano immediatamente rilevabili dai bilanci certificati dovrà essere predisposta una nota esplicativa sui criteri di imputazione dei costi, autocertificata dal presidente del collegio sindacale e, per gli enti che non dispongono di tale organo, dal rappresentante legale.

5. Tali spese generali sono riferite a titolo esemplificativo ai seguenti costi necessari per l’attività di ricerca e sviluppo:

  • a) personale indiretto (fattorini, magazzinieri, personale amministrativo, ecc);
  • b) funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari, ecc);
  • c) funzionalità operativa (posta, telefono, telex, telegrafo, cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca, ecc);
  • d) assistenza al personale (infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa, ecc);
  • e) funzionalità organizzativa (attività di presidenza, direzione generale e consiglio di amministrazione; contabilità generale e industriale; acquisti; ecc);
  • f) spese per trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in missione;
  • g)costo del personale per l’esecuzione di attività non classificabili come ricerca e sviluppo in senso stretto quali, ad esempio, incontri con clienti, fornitori, enti di normalizzazione;
  • h) corsi, congressi, mostre, fiere (costo del personale partecipante, costi per iscrizione e partecipazione, materiale didattico, ecc);
  • i) spese generali inerenti a immobili e impianti generali (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni, ecc) – con esclusione della voce  investimenti – nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e/o sviluppo.

6. I costi afferenti le diverse tipologie di spesa di cui al precedente comma 1 sono al netto di I.V.A., nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; essi sono invece comprensivi di I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile.

 

ART. 6
(Modalità di selezione dei progetti ed elenco esperti)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 3, e in attuazione delle indicazioni contenute nel decreto di ripartizione del FIRST, il Ministero con propri avvisi invita i soggetti ammissibili a presentare i progetti sulle tematiche individuate, specificando i criteri per la selezione degli stessi, nonché i relativi limiti temporali e i limiti di costo. Per i progetti di ricerca fondamentale, i criteri di valutazione sono definiti dal CNGR tenendo conto, in particolare, dei principi della tecnica di valutazione tra pari.

2. Non sono in ogni caso ammissibili alla valutazione le domande per progetti proposte da soggetti che risultino, all’atto della presentazione della domanda, in situazione di morosità nei confronti del Ministero ovvero sottoposti a una delle situazioni di cui al Regio Decreto, 16 marzo 1942 n. 267, e ss.mm.ii, o di cui al D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 e ss.mm.ii.

3. Ferme restando le specifiche disposizioni di carattere procedurale contenute nei successivi articoli, per la valutazione e selezione dei progetti, il Ministero si avvale di esperti, anche internazionali, nominati dal Ministero e individuati dal CNGR nell’ambito di un apposito elenco ministeriale e dell’albo di esperti gestito dalla Commissione europea.

4. L’elenco di cui al comma 3 è aggiornato annualmente e gestito secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministero.

5. Tra i criteri di cui al comma 3, è comunque previsto che ciascuno degli esperti inserito nell’elenco non possa essere destinatario, salvo eccezioni adeguatamente motivate, di più di 5 incarichi per anno solare.

6. Gli esperti effettuano la propria valutazione sulla base di criteri concernenti la qualità della proposta, la qualità delle competenze coinvolte e le relative modalità organizzative, l’impatto dei risultati attesi nonché, per le imprese, l’effetto di incentivazione dell’aiuto pubblico così come definito ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008, fatta salva l’individuazione di ulteriori criteri ovvero l’articolazione in più dettagliati sotto criteri nei singoli avvisi.

7. Il Ministero, per gli aspetti di natura economico-finanziaria per i progetti che prevedono tra i soggetti proponenti le imprese e per la stipula e gestione degli atti contrattuali ove previsti, deve avvalersi di soggetti individuati ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi oppure di esperti di settore inseriti nell’elenco di cui al comma 3.

8. Sui progetti valutati positivamente, i soggetti di cui al comma 6 effettuano la propria valutazione economico-finanziaria sulla base di elementi concernenti la solidità e l’affidabilità dei soggetti proponenti, in ordine alla capacità di sviluppare economicamente l’investimento proposto e di restituire l’agevolazione, ove concessa nella forma del credito agevolato.

9. Nella procedure in cui la concessione degli incentivi è subordinata al positivo esito di sopralluoghi presso il soggetto richiedente, detto adempimento può avvenire anche nella fase successiva all’ammissione alle agevolazioni, ed ai fini della procedura valutativa, l’amministrazione si avvale delle sole risultanze documentali, nel caso in cui le erogazioni siano coperte da polizza di garanzia. L’esito negativo di tali verifiche successive assume natura di condizione risolutiva del rapporto e di revoca dell’agevolazione, con contestuale recupero del finanziamento concesso.

10. Ai sensi dell’articolo 62, comma 7, del D.L. n. 83/2012 (convertito con modificazioni nella Legge n. 134/2012), in caso di esito negativo della valutazione di cui al precedente comma 8 il Ministero ammette il progetto alle agevolazioni previste in presenza di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa rilasciata, secondo lo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento, dal soggetto interessato o, in forma di avvalimento, da un eventuale altro dei soggetti proponenti.

11. Negli avvisi di cui al comma 1 sono definiti i termini per la conclusione delle attività di valutazione finalizzate alla selezione delle proposte progettuali e all’erogazione delle agevolazioni spettanti.

12. Sulla base degli esiti delle valutazioni, il Ministero adotta e comunica i motivati provvedimenti conseguenti, nelle forme previste dalla legge.

13. Secondo le ulteriori disposizioni del presente decreto nonché sulla base di quanto indicato nei relativi decreti di concessione delle agevolazioni e nei conseguenti contratti e atti disciplinari, sono regolate le modalità per l’effettuazione delle attività di verifica in itinere, ove previste, ed ex post delle attività progettuali approvate, la gestione delle eventuali varianti soggettive e progettuali, anche con riferimento ai conseguenti provvedimenti ministeriali in ordine alla interruzione, revoca o vigenza dell’intervento agevolativo. In particolare, le proposte di variazioni soggettive e/o delle attività progettuali che incidano in modo sostanziale sul corretto avanzamento delle attività sono sottoposte all’approvazione del Ministero che, a tal fine, acquisisce i pareri dei soggetti di cui ai precedenti commi 6 e, eventualmente, 7 del presente articolo.

 

ART. 7
(Forme, misure e modalità di assegnazione delle agevolazioni)

1. Le misure degli interventi di sostegno sono fissate nei singoli avvisi, secondo percentuali di intervento compatibili con i limiti al riguardo previsti dalla disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione, e secondo le forme del contribuito alla spesa, del credito agevolato, del credito di imposta, anche eventualmente coordinate tra loro.

2. L’eventuale agevolazione nella forma del credito agevolato avviene al tasso di interesse determinato con apposito provvedimento ministeriale pubblicato nella Gazzetta ufficiale. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo compreso tra i dieci e i quindici anni, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino a un massimo di 5 anni.

 

ART. 8
(Appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo)

1. Per iniziative di ricerca e sviluppo, rispondenti alla finalità strategica di fronteggiare le grandi sfide attuali riferite a settori “chiave” per il Paese e aventi rilevanti impatti socio-economici, a carico dello Stato, il Ministero procede all’acquisizione di servizi di ricerca e sviluppo a prezzi di mercato, mediante appalti pubblicipre-commerciali ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché in coerenza con gli orientamenti della comunicazione della Commissione COM (2007) 799 del 14 dicembre 2007.

2. L’ambito di applicazione degli appalti pre-commerciali è limitato ai servizi di ricerca e sviluppo, consistenti nelle attività che vanno dalla ricerca, all’elaborazione di soluzioni, alla messa a punto e sperimentazione di prototipi, allo sviluppo iniziale di quantità limitate di primi prodotti o servizi in forma di serie sperimentali, fino alla sperimentazione in campo.

3.Le procedure di aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sono sottoposte ai principi generali indicati negli articoli 2, commi 2, 3 e 4, e 27 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006.

4. Gli appalti pre-commerciali attivati escludono qualsiasi provvedimento concessorio di finanziamento e di aiuto di Stato.

5. Il Ministero non avoca a sé lo sfruttamento esclusivo, a fini propri, dei risultati e dei benefici di ricerca e sviluppo derivanti dall’appaltopre-commerciale avviato. I diritti di proprietà intellettuale spettano interamente agli operatori economici partecipanti alla gara di appalto pre-commerciale, affinché possano sfruttarli commercialmente, vendendo la soluzione ad acquirenti terzi. Le singole procedure di appalto possono prevedere forme di condivisione, tra acquirente pubblico e soggetti appaltatori, della proprietà intellettuale dei risultati conseguiti dalla ricerca.

6. Tra i soggetti appaltatori sono ammessi le imprese, in forma singola o associata, nonché le università, gli enti pubblici di ricerca e gli altri organismi di ricerca. Al fine di assicurare che le invenzioni industriali o comunque i brevetti scaturiti dall’attività di ricerca espletata nell’ambito dell’appalto pre-commerciale non rimangano inutilizzati, i bandi attivati prevedono, tra i requisiti di ammissione, che il soggetto che intenda concorrere sia dotato di strutture organizzative e contabili idonee allo sfruttamento commerciale dei diritti di proprietà intellettuale e alla loro gestione.

7. Il Ministero può stipulare accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,e dell’articolo 9, commi 1 e 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n.106, con altre pubbliche amministrazioni, aventi a oggetto la condivisione della gestione di procedure di appalti pre-commerciali destinati a soddisfare specifici fabbisogni di innovazione, manifestati da tali pubbliche amministrazioni. Negli accordi è determinato l’onere finanziario a carico di ciascuna delle parti titolari della procedura. Il responsabile del procedimento è nominato in ogni caso dal Ministero.

 

 

ART. 9
(Garanzie)

1. I crediti nascenti dall’assegnazione delle agevolazioni sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione derivante da qualsiasi causa, a eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’art. 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

2. Nei casi di concessione di anticipazioni, secondo le misure stabilite nei singoli avvisi, le stesse dovranno essere garantite da fideiussione bancaria o polizza assicurativa. A tal fine, il soggetto richiedente utilizza lo schema di garanzia allegato ai medesimi avvisi.

 

ART. 10
(Rapporti all’Unione europea)

1. Gli interventi finanziati ai sensi del presente decreto sono oggetto di un rapporto annuale alla Commissione dell’Unione europea.

ART. 11
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai progetti presentati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

2. Per il completamento degli adempimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati in vigenza di precedenti disposizioni, restano vigenti i criteri e le modalità procedurali stabilite dalle disposizioni stesse.

3. Le funzioni e i compiti dei Comitati previsti dalle disposizioni abrogate con l’entrata in vigore del presente decreto sono assicurate dai competenti uffici del Ministero, anche avvalendosi dei soggetti di cui all’articolo 6, commi 6 e 7.

4. In sede di prima applicazione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero istituisce l’elenco di cui all’articolo 6, comma 3, definendone i criteri e le modalità di iscrizione degli esperti nello stesso. Sino all’istituzione del suddetto elenco è mantenuta l’operatività dell’elenco attualmente vigente presso il Ministero.

5. La vigenza del presente regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione è fissata al 31 dicembre 2013 in coerenza con le disposizioni di cui alla richiamata disciplina comunitaria 2006/C 323/01 per gli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione e all’articolo 45 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 19 febbraio 2013

IL MINISTRO
– Prof. Francesco Profumo-