Direttiva 21 maggio 2015, AOOUFGAB 306

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio del Gabinetto

Direttiva 21 maggio 2015, AOOUFGAB 306

Incarichi di presidenza – Applicazione dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43

Decreto-Legge 21 maggio 2015, n. 65

Decreto-Legge 21 maggio 2015, n. 65

Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. (15G00081)

(GU Serie Generale n.116 del 21-5-2015)

Capo I

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  provvedere  in
materia di rivalutazione automatica delle pensioni al  fine  di  dare
attuazione  ai  principi  enunciati  nella   sentenza   della   Corte
costituzionale n. 70 del 2015; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni per il rifinanziamento degli ammortizzatori  sociali  in
deroga e dei  contratti  di  solidarieta'  al  fine  di  sostenere  e
assistere   la   prosecuzione   e   il   rilancio   delle   attivita'
imprenditoriali; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  garantire  il
valore dei trattamenti pensionistici e di razionalizzare e uniformare
le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali e
assistenziali al fine di sostenere i redditi dei  cittadini  e  delle
famiglie; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  intervenire  sul
sistema delle garanzie connesse al finanziamento per  l'anticipazione
del trattamento di fine rapporto al fine di favorire la stipula degli
accordi di finanziamento e l'accesso all'anticipazione da  parte  dei
lavoratori; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 18 maggio 2015; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
    Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni 
 
  1. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella  sentenza
della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio
dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi  di  finanza  pubblica,
assicurando  la  tutela  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti i diritti civili  e  sociali,  anche  in  funzione  della
salvaguardia della solidarieta' intergenerazionale,  all'articolo  24
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    1) il comma 25 e' sostituito dal seguente: 
      "25. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici,
secondo il meccanismo stabilito  dall'articolo  34,  comma  1,  della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012  e  2013,  e'
riconosciuta: 
        a)  nella  misura  del  100  per  cento  per  i   trattamenti
pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il  trattamento
minimo INPS. Per le pensioni di importo  superiore  a  tre  volte  il
trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato  della
quota di rivalutazione automatica  spettante  sulla  base  di  quanto
previsto  dalla  presente  lettera,  l'aumento  di  rivalutazione  e'
comunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto   limite
maggiorato; 
        b)  nella  misura  del  40  per  cento  per   i   trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a tre volte  il  trattamento
minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento  minimo
INPS  con  riferimento  all'importo   complessivo   dei   trattamenti
medesimi. Per le pensioni di importo superiore  a  quattro  volte  il
predetto trattamento minimo e inferiore a  tale  limite  incrementato
della quota di  rivalutazione  automatica  spettante  sulla  base  di
quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e'
comunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto   limite
maggiorato; 
        c)  nella  misura  del  20  per  cento  per   i   trattamenti
pensionistici  complessivamente  superiori   a   quattro   volte   il
trattamento minimo  INPS  e  pari  o  inferiori  a  cinque  volte  il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo  complessivo  dei
trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore  a  cinque
volte il predetto  trattamento  minimo  e  inferiore  a  tale  limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante  sulla
base  di  quanto  previsto  dalla  presente  lettera,  l'aumento   di
rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del  predetto
limite maggiorato; 
        d)  nella  misura  del  10  per  cento  per   i   trattamenti
pensionistici  complessivamente   superiori   a   cinque   volte   il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento
minimo INPS con riferimento all'importo complessivo  dei  trattamenti
medesimi. Per le  pensioni  di  importo  superiore  a  sei  volte  il
predetto trattamento minimo e inferiore a  tale  limite  incrementato
della quota di  rivalutazione  automatica  spettante  sulla  base  di
quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e'
comunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto   limite
maggiorato; 
        e)  non  e'  riconosciuta  per  i  trattamenti  pensionistici
complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi."; 
    2) dopo il comma 25 e' inserito il seguente: 
      "25-bis.   La   rivalutazione   automatica   dei    trattamenti
pensionistici, secondo  il  meccanismo  stabilito  dall'articolo  34,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  relativa  agli  anni
2012  e  2013  come  determinata  dal  comma  25,  con  riguardo   ai
trattamenti pensionistici di  importo  complessivo  superiore  a  tre
volte il trattamento minimo INPS e' riconosciuta: 
        a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento; 
        b) a  decorrere  dall'anno  2016  nella  misura  del  50  per
cento.". 
  2. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  riferiscono  a
ogni singolo beneficiario in  funzione  dell'importo  complessivo  di
tutti i trattamenti pensionistici in godimento, inclusi  gli  assegni
vitalizi derivanti da uffici elettivi. 
  3. Le somme arretrate dovute ai sensi del  presente  articolo  sono
corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015. 
  4. Rimane ferma l'abrogazione del  comma  3  dell'articolo  18  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  5. Restano fermi i livelli del saldo  netto  da  finanziare  e  del
ricorso al mercato fissati dall'articolo 1, comma 1, della  legge  23
dicembre 2014, n. 190. Il provvedimento di  assestamento  per  l'anno
2015 e le previsioni di bilancio per  gli  anni  successivi  terranno
conto  degli  effetti   della   richiamata   sentenza   della   Corte
costituzionale e del presente articolo. 

Capo II

                               Art. 2 
 
 
   Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione 
 
  1. Per l'anno 2015, il Fondo sociale per occupazione  e  formazione
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, e' incrementato di 1.020 milioni di euro, ai fini
del finanziamento degli  ammortizzatori  sociali  in  deroga  di  cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
e successive modificazioni. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.020 milioni  di  euro
per l'anno 2015, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
fondo di cui all'articolo 1, comma 107 della legge 23 dicembre  2014,
n. 190. 
                               Art. 3 
 
 
Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore
                             della pesca 
 
  1. Per l'anno 2015, le risorse  destinate  dall'articolo  1,  comma
109, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito delle  risorse
del Fondo sociale per occupazione e formazione  di  cui  all'articolo
18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.   2,   come
rifinanziato dal presente  decreto,  al  riconoscimento  della  cassa
integrazione guadagni in deroga per  il  settore  della  pesca,  sono
incrementate di 5 milioni di euro. 
                               Art. 4 
 
 
Rifinanziamento dei contratti di solidarieta' di cui all'articolo  5,
        commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 
 
  1. Per il  finanziamento  dei  contratti  di  solidarieta'  di  cui
all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236, e' autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 70 milioni di euro  a
carico  del  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della  legge
28 giugno 2012, n. 92, e successive  modificazioni,  e  dal  presente
decreto. 
                               Art. 5 
 
 
Modifiche  ai  criteri  di   determinazione   del   coefficiente   di
             capitalizzazione del montante contributivo 
 
  1. All'articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995,  n.  335  e'
inserito, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso il coefficiente
di rivalutazione del montante contributivo come determinato adottando
il tasso annuo di  capitalizzazione  di  cui  al  primo  periodo  del
presente comma non puo' essere inferiore a  uno,  salvo  recupero  da
effettuare sulle rivalutazioni successive." 
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma  1,  valutati  in
1,1 milioni di euro per l'anno 2015, 2,2 milioni di euro  per  l'anno
2016, 2,0 milioni di euro per l'anno 2017, 1,7 milioni  di  euro  per
l'anno 2018, 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, 1,2 milioni di euro
per l'anno 2020, 1 milione di euro per l'anno 2021,  0,7  milioni  di
euro per l'anno 2022, 0,5 milioni di  euro  per  l'anno  2023  e  0,2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede: 
    a) quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2015, 0,4  milioni  di
euro per l'anno 2016, 0,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  0,3
milioni di euro per l'anno 2018, 0,3 milioni di euro per l'anno 2019,
0,2 milioni di euro per l'anno 2020, 0,2 milioni di euro  per  l'anno
2021, 0,1 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per
l'anno 2023 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1; 
    b) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2015, 1,8  milioni  di
euro per l'anno 2016, 1,6  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  1,4
milioni di euro per l'anno 2018, 1,2 milioni di euro per l'anno 2019,
1 milione di euro per l'anno 2020, 0,8 milioni  di  euro  per  l'anno
2021, 0,6 milioni di euro per l'anno 2022, 0,4 milioni  di  euro  per
l'anno 2023 e a 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2024
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 6 
 
 
      Razionalizzazione delle procedure di pagamento dell'INPS 
 
  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  il  comma
302 e' sostituito dal seguente: 
    "302. A decorrere dal 1º giugno 2015, al fine di razionalizzare e
uniformare le procedure e i  tempi  di  pagamento  delle  prestazioni
previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli
assegni, le pensioni e le indennita' di accompagnamento erogate  agli
invalidi civili, nonche' le rendite vitalizie dell'INAIL  sono  posti
in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il  giorno  successivo
se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non
esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di  gennaio  2016
in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile. A  decorrere
dall'anno 2017, detti pagamenti sono  effettuati  il  secondo  giorno
bancabile di ciascun mese.". 
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma  1,  valutati  in
0,971 milioni di euro per l'anno 2015, in 6,117 milioni di  euro  per
l'anno 2016, in 11,246 milioni di euro per  l'anno  2017,  in  18,546
milioni di euro per l'anno  2018  e  in  26,734  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2019 si provvede: 
    a) quanto a 0,971 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  a  6,117
milioni di euro per l'anno 2016, a 11,246 milioni di euro per  l'anno
2017, a 13,7  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2018
attraverso la riduzione delle commissioni corrisposte  agli  istituti
di credito e a Poste Italiane Spa per i servizi  di  pagamento  delle
prestazioni pensionistiche; 
    b) quanto a 4,846 milioni di  euro  per  l'anno  2018,  a  13,034
milioni  di  euro  annui  a   decorrere   dall'anno   2019   mediante
l'incremento dell'importo del versamento di cui all'articolo 1, comma
306, della legge 23 dicembre 2014,  n.  190.  In  relazione  a  detto
maggiore  versamento,   l'INPS   consegue   corrispondenti   risparmi
attraverso interventi di razionalizzazione e riduzione delle  proprie
spese. 
  3. L'INPS provvede strutturalmente al riversamento all'entrata  del
bilancio dello Stato dell'importo corrispondente  alle  riduzioni  di
spesa ottenute a partire da giugno 2015 ai sensi del comma 2. 
                               Art. 7 
 
 
                          TFR in busta paga 
 
  1. All'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,
il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il  finanziamento  e'
altresi' assistito automaticamente dal privilegio di cui all'articolo
2751-bis, numero 1,  del  codice  civile.  Tale  finanziamento  e  le
formalita' ad esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono
esenti dall'imposta di registro, dall'imposta  di  bollo  e  da  ogni
altra imposta indiretta nonche' da ogni altro tributo o diritto.". 
  2. All'articolo  1,  comma  32,  quinto  periodo,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, le parole: "nel privilegio di cui all'articolo
46 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º  settembre  1993,
n. 385, e successive modificazioni." sono sostituite dalle  seguenti:
"nel privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero  1,  del  codice
civile.". 
                               Art. 8 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 21 maggio 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Poletti, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Nota 21 maggio 2015, AOODGPER 15510

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio II

AI DIRETTORI GENERALI degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Nota 21 maggio 2015, AOODGPER 15510

OGGETTO: Operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti, mobilità interregionale con decorrenza 01/09/2015 – C.C.N.L. sottoscritto in data 15/07/2010 per il personale dell’Area V della dirigenza scolastica

Decreto Ministeriale 21 maggio 2015, n. 307

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, recante “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE” e, in particolare l’art. 35;

VISTO il comma 2, del richiamato art.35, D.Lgs. n.368/1999, in base al quale “In relazione al decreto di cui al comma 1, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, acquisito il parere del Ministero della Salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi dell’articolo 43, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 20 aprile 2015, n. 48 (registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2015, foglio n. 1801 e pubblicato nella G. U. n. 99 del 30 aprile 2015), recante “Nuovo Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’art.36, comma 1, decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368”,  che ha sostituito il Regolamento n. 105/2014 (registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2014, foglio n.2904);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2007 Costo contratto formazione specialistica dei medici e s.m.i.;

VISTO il comma 3-bis dell’art.20 del richiamato D.Lgs. n.368/1999  – come modificato dall’art.15 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito in Legge 11 agosto 2014 n.114 -, in base al quale “con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro il 31 dicembre  2014, la durata dei corsi di formazione specialistica viene ridotta rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1º agosto 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.258 del 5 novembre 2005, con l’osservanza dei  limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando altresì le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica”. Eventuali risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma sono destinati all’incremento dei contratti di formazione specialistica medica“.

VISTO il comma 3-ter del richiamato art.20, D.Lgs. n.368/1999, in base al quale “la durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica a decorrere dall’Anno Accademico 2014/2015 di riferimento per i corsi di specializzazione. Gli specializzandi in corso, fatti salvi coloro che iniziano l’ultimo anno di specialità nell’anno accademico 2014/2015, per i quali rimane in vigore l’ordinamento previgente, devono optare tra il nuovo ordinamento e l’ordinamento previgente con modalità determinate dal medesimo decreto di cui al comma 3-bis”;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l’art. 21, con il quale è stato modificato l’art. 36 del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 per quanto attiene alle modalità di accesso alle scuole di specializzazione in medicina;

VISTO il decreto interministeriale Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ministro della Salute del 4 febbraio 2015 prot. n. 68 (registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2015, foglio 1-1724), recante il “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria” in attuazione dell’art.20, comma 3-bis, del D.Lgs. n.368/1999, come modificato dall’art.15 del D.L. n.90/2014, convertito in L. n.114/2014, che ha sostituito il precedente Decreto ministeriale 1 agosto 2005 recante “Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria“;

VISTO l’art.3, comma 3 del citato Decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n.68, in base al quale si dispone che “con specifico e successivo provvedimento verranno identificati i requisiti e gli standard per ogni tipologia di scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell’attivazione della scuola“;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, d’intesa con il Ministero della Salute, del 29 marzo 2006 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale, da ultimo, sono stati definiti gli standard e i requisiti minimi delle scuole di specializzazione di area sanitaria;

VISTI i decreti del Ministro della Salute del 6 novembre 2008 e successive integrazioni e modificazioni, emanati di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, relativi all’accreditamento delle strutture facenti parte della rete formativa delle suddette scuole di specializzazione;

VISTI i decreti direttoriali del 12 dicembre 2008 e successive integrazioni e modificazioni, con i quali sono state istituite le scuole di specializzazione dell’area sanitaria;

TENUTO CONTO che, in attesa dell’attuazione di quanto disposto all’art. 3, comma 3 del citato Decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n.68 e stante il riordino ancora in atto, perdurano, in via transitoria, gli effetti dei precedenti decreti di accreditamento;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n.191 concernente il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017”;

VISTA la Tabella 2 di cui al Decreto MEF 29 dicembre 2014 n.101094 di ripartizione in capitoli e, in particolare, il capitolo 2700 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e Finanze, sul quale confluisce anche il finanziamento statale dei contratti di cui al richiamato D.Lgs. n.368/1999 per i medici in formazione specialistica;

VISTO il riparto relativo al citato capitolo 2700, in particolare lo stanziamento specificatamente destinato al finanziamento statale dei contratti di cui al richiamato D.Lgs. n.368/1999 per i medici in formazione specialistica;

CONSIDERATO che, in ragione del riordino degli Ordinamenti didattici da parte degli Atenei, avviato con il citato D.I. n.68/2015, i risparmi derivanti dalla riduzione dei percorsi di specializzazione nonché dalle opzioni esercitate da parte degli specializzandi verso i nuovi Ordinamenti di durata ridotta sono destinati all’incremento nel tempo dei contratti di formazione specialistica medica, così come prevede il sopra citato art. 20 del D.Lgs. n.368/1999 e s.m.i.;

VISTA la comunicazione e.mail del 2 aprile 2015 con la quale il Ministero della Salute ha indicato al MIUR il fabbisogno individuato dalla Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ex art. 35, comma 1, del D.Lgs. n.368/1999 dei medici specialisti da formare per il triennio 2014/2015, 2015/2016  e  2016/2017;

VISTA la nota del 21 aprile 2015 prot. n. 7047 con la quale il MIUR ha comunicato al Ministero dell’Economia e Finanze l’ammontare delle economie e delle sospensioni comunicate dagli Atenei con riferimento alla corte di specializzandi iscritti agli Anni Accademici precedenti, nonché la tabella concernete la spesa prevista per l’A.A. 2014-2015 relativa alla corresponsione dei contratti di formazione specialistica già in essere;

VISTA la nota 28 aprile 2015 prot. MEF-RGS n. 36628  con la quale il MEF, ha reso noto che le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, stanziate per la formazione specialistica di medici per l’A.A. 2014/2015, tenuto conto anche delle rinunce che si sono registrate sul primo anno di corso con riguardo alla coorte di specializzandi avviata con l’A.A. 2013/2014, ed ha  comunicato il numero dei contratti di formazione specialistica attivabili per l’A.A. 2014-2015 con risorse statali, pari a n. 4.400 contratti;

VISTA la nota prot. n.13004 del 6 maggio 2015 con la quale  il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha rappresentato al Ministro dell’economia e delle finanze la necessità di perseguire l’importante obiettivo di bandire per il prossimo ciclo di specializzazioni mediche A.A.20014-2015 almeno 6000 posti mediante il reperimento di ulteriori risorse sia a legislazione vigente sia mediante riduzione dei capitoli di spesa dello stato di previsione del MIUR da stabilizzare in occasione dell’approvazione del disegno di legge di assestamento del Bilancio dello Stato per l’Esercizio 2015;

VISTA la nota prot. n. 7626 dell’8 maggio 2015 con la quale la Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione del MIUR, alla luce delle priorità evidenziante dal Ministro con la richiamata nota prot. 13004/2015 ed a parziale rettifica della precedente nota MIUR prot. n. 7047/2015, ha comunicato al MEF l’ammontare delle economie e delle sospensioni comunicate dagli Atenei con riferimento alla corte di specializzandi iscritti agli Anni Accademici precedenti, nonché la tabella concernete la spesa prevista per l’A.A. 2014-2015 relativa alla corresponsione dei contratti di formazione specialistica già in essere

VISTA la nota prot. n. 10469 del 15 maggio 2015 con la quale il Ministro dell’economia e delle finanze, alla luce delle risorse disponibili, ha comunicato il numero dei contratti di formazione specialistica attivabili con risorse statali per l’A.A. 2014-2015, pari a n. 6000 contratti, di cui 1000 subordinati all’approvazione del disegno di legge di assestamento del Bilancio dello Stato per l’Esercizio 2015;

VISTO il decreto 20 maggio 2015 del Ministero della Salute di concerto con il MIUR ed il MEF, adottato ai sensi dell’art.35, comma 1, del citato D.Lgs. n.368/1999,  contenente “la determinazione del numero globale degli specialisti da formare annualmente per ciascuna delle tipologie di specializzazione individuato tenuto conto dell’obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei  medici ammessi alla formazione specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi  previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale”, per un totale di n. 6.000 specialisti da formare per l’A.A. 2014/2015, rispetto ai quali 5000 contratti di formazione specialistica sono coperti dalle risorse a legislazione vigente e 1000 subordinati all’effettiva disponibilità delle risorse conseguente all’approvazione del disegno di legge di assestamento del Bilancio dello Stato per l’Esercizio 2015, in quanto coperti mediante riduzione dei capitoli di spesa dello stato di previsione del MIUR;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ai sensi del comma 2, dell’art.35 del D.Lgs. n. 368/1999 ed in relazione al citato D.I. Salute-MIUR-MEF, alla ripartizione per l’A.A. 2014-2015 dei richiamati 5000 più 1000 contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali tra le diverse scuole di specializzazione istituite presso i singoli Atenei ed, altresì, di fissare alle Regioni un termine  per la comunicazione dei contratti aggiuntivi finanziati con risorse regionali e delle eventuali sussistenza di requisiti specifici individuati da norme regionali richiesti ai candidati per potere usufruire del contratto regionale;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare”, e, in particolare, l’art. 757 in base al quale “per le esigenze di formazione specialistica dei medici, nell’ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all’art.35, comma 1, del D.Lgs. n.368/1999, è stabilita, d’intesa con il Ministero della Difesa, una riserva di posti complessivamente non superiore al 5% per le esigenze di formazione specialistica della sanità militare“;

VISTA la nota 2 marzo 2015 prot. n. 26971 con la quale il Ministero della Difesa – Ispettorato Generale della Sanità Militare ha comunicato, ai sensi del citato art.757 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, le proprie esigenze di medici specialisti per l’A.A. 2014/2015 con riferimento alle tipologie di Scuola riordinate per l’ammissione con riserva ed in sovrannumero;

VISTO il comma 3 dell’art. 35, del D.Lgs. n.368/1999 nella parte in cui dispone che, nell’ambito dei posti risultanti dalla programmazione del fabbisogno globale di medici specialisti da formare, “è stabilita, d’intesa con il Ministero dell’interno una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze della sanità della Polizia di Stato […]. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati è effettuata con il decreto di cui al comma 2“;

SENTITO, ai sensi del citato comma 3 dell’articolo 35, del D.Lgs. n.368/1999, il Ministero dell’Interno, il quale ha segnalato di non avere da indicare, per l’A.A. 2014-2015, riserve di posti in soprannumero per le esigenze della sanità della Polizia di Stato;

VISTO il comma 5 dell’articolo 39, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero“, come sostituito dall’articolo 26, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e dall’articolo 1, comma 6-bis, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271;

VISTA la Legge 14 gennaio 1999, n.4 recante “Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole” e, in particolare, l’art.1 comma 7 in base al quale “il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, d’intesa con i Ministeri degli Affari Esteri e della Sanità, previa verifica delle capacità ricettiva delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le università, può autorizzare le scuole di specializzazione in chirurgia e medicina ad ammettere in soprannumero, qualora abbiano superato le prove di ammissione, medici extracomunitari che siano destinatari per l’intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane e straniere riconosciute idonee. Ai fini delle determinazioni di cui al presente comma si fa riferimento agli Accordi governativi, culturali e scientifici, ai Programmi esecutivi dei medesimi e ad apposite Intese tra università italiane ed università dei Paesi interessati“;

VISTA la Legge 26 febbraio 1987, n.49 recante la “Nuova disciplina della Cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo”;

VISTO il comma 3 dell’art. 35, del D.Lgs. n.368/1999 in base al quale si dispone che, nell’ambito dei posti risultanti dalla programmazione del fabbisogno globale di medici specialisti da formare, “è stabilita, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati è effettuata con il decreto di cui al comma 2“;

VISTA la nota 3 aprile 2015 prot. n. 5274 con la quale il MIUR ha chiesto al Ministero degli Affari Esteri e delle Cooperazione Internazionale di volere comunicare per l’A.A. 2014/2015, con riferimento alle tipologie di Scuola riordinate, per l’ammissione con riserva ed in sovrannumero e nei limiti della capacità ricettiva delle singole sedi, il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo ai sensi del citato comma 3 dell’art.35 del D.Lgs. n.368/1999, nonché, il numero di medici extracomunitari destinatari per l’intera durata del corso di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane e straniere riconosciute idonee ai sensi del comma 7 dell’art.1 della Legge n.4/1999;

VISTO il comma 4 dell’articolo 35, del D.Lgs. n.368/1999, in base al quale “il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Ministro della sanità, può autorizzare, per specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale, l’ammissione, alle scuole, nel limite di un dieci per cento in più del numero di cui al comma 1 e della capacità ricettiva delle singole scuole, di personale medico di ruolo, appartenente a specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola“;

TENUTO CONTO del parere del Consiglio di Stato, Sezione Seconda n. 5311/2005, secondo cui non possono essere ammessi a partecipare ai concorsi per l’ammissione alle scuole di specializzazione mediche sui posti in soprannumero riservati, ex comma 4 dell’articolo 35, del D.Lgs. n.368/1999, al personale medico di ruolo del S.S.N. le seguenti categorie di medici: a) medici appartenenti a strutture convenzionate con l’Università;  b) medici dipendenti dell’INPS e dell’INAIL; c) medici dell’Emergenza territoriale, ai quali si applica l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 9 marzo 2000, reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270, per i quali l’articolo 4, comma 2, lettera f) del predetto D.P.R. n. 270/2008 prevede l’incompatibilità con l’iscrizione o la frequenza ai corsi di specializzazione di cui al decreto legislativo n. 368/1999; d) medici per i quali è applicabile l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 9 marzo 2008;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n.1183 del 19 marzo 2008, secondo la quale non può sussistere, ai fini dell’ammissione ai posti riservati delle scuole di specializzazione, un discrimine quando il rapporto di lavoro sia costituito con una struttura privata o con un professionista operante per accreditamento nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, in quanto con l’accreditamento la struttura o il singolo professionista, in possesso di specifici requisiti preventivamente accertati, concorrono nella gestione del servizio pubblico di assistenza e cura, nel rispetto delle scelte e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione sanitaria;

VISTA la nota 3 aprile 2015 prot. n. 5250 con la quale il MIUR, ai sensi del citato comma 4 dell’articolo 35, del D.Lgs. n.368/1999, ha chiesto al Ministero della Salute di volere formulare, sempre con riferimento alle tipologie di Scuola riordinate ai sensi del D.I. n.68/2015, eventuali proposte in ordine alle possibili riserve in soprannumero relative alla formazione di personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Nazionale;

TENUTO CONTO che i posti riservati ai dipendenti del Servizio sanitario nazionale proposti dal Ministero della Salute per l’A.A. 2014/2015, ai sensi del citato comma 4 dell’articolo 35, del D.Lgs. n.368/1999, sono individuati con successivo provvedimento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanarsi entro il bando di ammissione alle scuole;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

CONSIDERATO che il Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, acquisito il parere del Ministero della Salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione, accreditata ai sensi dell’articolo 43 decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa;

VISTO l’art. 5, comma 4, del citato regolamento n.48/2015 che prevede che le università possono attivare, in aggiunta ai contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali, ulteriori contratti con risorse derivanti da donazioni o da finanziamenti di enti pubblici o privati purché gli stessi siano comunicati al Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca prima della pubblicazione del bando per il relativo anno accademico;

VISTA la nota prot. n. 5246 del 3 aprile 2015 con la quale il MIUR, a seguito della intervenuta emanazione del D.I. di riordino n.68/2015,  ha chiesto alle Regioni di volere provvedere, con la massima sollecitudine, a porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla deliberazione, in tempo utile per l’emanazione del bando di concorso, dei contratti per la formazione medico specialistica che intendono finanziare per l’A.A. 2014/2015 con riferimento alle tipologie di Scuola riordinate ai sensi del D.I. n.68/2015, in aggiunta a quelli finanziati con risorse statali  in quanto tesi a soddisfare specifiche esigenze delle Regioni e delle Province autonome;

RAVVISATA la necessità di far conoscere preventivamente alle Regioni le Scuole di specializzazione che saranno effettivamente attivate dal Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e la ripartizione dei contratti nazionali, per poter garantire l’attribuzione di quelli aggiuntivi regionali nel proprio territorio in modo coerente rispetto alle singole programmazioni dei fabbisogni;

RAVVISATA la necessità di consentire alle Regioni di porre in essere tutti gli adempimenti necessari affinché gli organi interessati possano deliberare i contratti aggiuntivi tesi a soddisfare specifiche esigenze delle Regioni e delle Province autonome in tempo utile per l’emanazione del bando di concorso;

TENUTO CONTO che l’Offerta Formativa delle Università si rivolge all’intero territorio nazionale;

RITENUTO di dover procedere alla revisione dei contratti da assegnare, rispetto all’anno accademico 2013/2014, tenendo conto dei requisiti disciplinari riferiti alla docenza, in particolare nei settori scientifico-disciplinari obbligatori e irrinunciabili della tipologia di scuola, del numero di soggetti iscrivibili alla stessa, nonché del numero degli Atenei che concorrono alla rete formativa complessiva delle singole aggregazioni;

RAVVISATA la necessità di tenere conto dell’effettiva disponibilità di adeguate strutture assistenziali, che assicurino la completa sostenibilità della rete formativa prevista da ciascuna scuola;

RAVVISATA l’opportunità di attivare nuove scuole laddove, previa verifica del possesso dei requisiti di ciascuna scuola, il numero di contratti per singola tipologia di specializzazione sia tale da permetterne l’attivazione anche al fine di ottimizzare l’organizzazione territoriale delle scuole e la copertura del relativo fabbisogno di medici;

ACQUISITO il parere del Ministero della Salute;

 

D E C R E T A

 

Art. 1

  1. Per l’Anno Accademico 2014/2015 l’accesso dei medici alle scuole di specializzazione dell’area sanitaria avviene a seguito del superamento di un concorso per titoli ed esami disciplinato secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca 20 aprile 2015, n. 48 (registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2015, foglio n. 1801 e pubblicato nella G. U. n. 99 del 30 aprile 2015), recante “Nuovo Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’art.36, comma 1, decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368“.

  2. Con successivo provvedimento, da emanarsi entro il 26 maggio 2015, sarà bandito il concorso nazionale di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione dell’area sanitaria per l’Anno Accademico 2014/2015.

Art. 2

  1. Per l’Anno Accademico 2014/2015, il numero di contratti finanziati con fondi statali per la formazione specialistica dei medici da ammettere alle scuole di specializzazione dell’area sanitaria, istituite con i decreti direttoriali di cui in premessa, è di n. 6000, così come indicato nelle colonne da IV a VI (Contratti A.A. 2014/15) della tabella allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento, di cui 1000 – come opportunamente specificati in tabella – subordinati all’effettiva disponibilità delle risorse conseguente all’approvazione del disegno di legge di assestamento del Bilancio dello Stato per l’Esercizio 2015, in quanto coperti mediante riduzione di capitoli di spesa dello stato di previsione del MIUR.

Art. 3

  1. I posti riservati ai medici militari sono indicati nella colonna VI  della richiamata tabella allegata.

  2. I posti riservati ai dipendenti del Servizio sanitario nazionale saranno indicati, unitamente a quelli coperti dai finanziamenti acquisiti da altri enti pubblici o privati e dai finanziamenti regionali, con il successivo provvedimento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di cui al precedente art. 1 comma 2.

  3. La specifica categoria riservataria, destinataria della norma di cui all’art. 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, è espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola.

  4. Le succitate categorie riservatarie possono essere ammesse alle scuole di specializzazione, nei limiti percentuali previsti dalla normativa vigente e nel rispetto della capacità ricettiva delle singole scuole.

Art. 4

  1. I contratti aggiuntivi finanziati dalle Regioni e dalle Province autonome saranno assegnati con successivo  provvedimento, purché comunicati al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, all’indirizzo dgsinfs@postacert.istruzione.it , in tempo utile per l’emanazione del bando, ovvero entro le ore 15.00 di lunedì 25 maggio 2015.

  2. I contratti aggiuntivi di cui al comma 1:

  • dovranno avere copertura finanziaria autorizzata prima della pubblicazione del bando e certa per tutta la durata del corso di specializzazione;

  • fatte salve specifiche riserve previste dalla legge, saranno attribuiti ai candidati secondo l’ordine della graduatoria nazionale e le modalità previste nel bando;

  • potranno essere attivati in aggiunta ai contratti statali nel rispetto del numero complessivo di posti per i quali sono accreditate le Scuole.

Art. 5

  1. Il presente decreto sarà inviato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 21 maggio 2015

IL MINISTRO
f.to Prof.ssa Stefania Giannini


Allegato – Riparto contratti aa. 2014-15

Nota 21 maggio 2015, AOODGCASIS 1787

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica

Ai Capo Dipartimento
Ai Direttori Generali degli Uffici Centrali
Ai Direttori Generali degli UUSSRR
Ai Magnifici Rettori
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche ed Educative

Nota 21 maggio 2015, AOODGCASIS 1787

Oggetto: Piano di comunicazione 2015 – Partecipazione FORUM PA 2015 ‐ Programma