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Nota 6 ottobre 2010, Prot. AOODGSSSI 2010 n. 3714

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi- Uff VII

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie

e p.c.

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione

Valle d’Aosta

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua

italiana di Bolzano

All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua

tedesca di Bolzano

All’Intendente Scolastico per la scuola delle località

ladine di Bolzano

Loro Sedi

Oggetto: Anagrafe nazionale alunni – aggiornamento frequenze 2010/2011

Il decreto ministeriale 5 agosto 2010, n. 74, emanato in attuazione dell’articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, definisce criteri, modalità e strumenti per la realizzazione dell’Anagrafe Nazionale degli Alunni.

Tale decreto consente oggi di costruire, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche, uno strumento in grado di rispondere puntualmente alle finalità volute dal decreto n. 76/2005.

Fino ad oggi l’Anagrafe Alunni ha rappresentato un mezzo di rilevazione dati ad esclusivi fini statistici e quindi utilizzabile per sole analisi di tipo quantitativo.

Con il prossimo aggiornamento i dati acquisiti nell’Anagrafe Alunni rappresentano il necessario presupposto per la successiva integrazione con le Anagrafi Regionali degli Alunni, anagrafi queste che, a loro volta, vengono integrate con le anagrafi comunali della popolazione.

A tale ultimo fine, questo Ministero ha avviato le opportune intese per definire l’accordo quadro in sede di Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

Pertanto, avendo definito i presupposti di tipo normativo, nel corrente anno scolastico le attività di rilevazione, per tutte le scuole statali e paritarie, a partire dalla scuola primaria, si avviano il 13 ottobre p.v., secondo le modalità di seguito specificate e devono essere improrogabilmente completate entro e non oltre il 30 ottobre.

Da quest’anno la comunicazione al SIDI delle frequenze degli alunni prevede, oltre alle informazioni trasmesse negli anni scorsi (dati anagrafici dell’alunno, classe e sezione), anche l’indicazione del tempo scuola – per la primaria e la secondaria di I grado – e dell’indirizzo di studio per le secondarie di II grado.

In particolare, per quanto riguarda la secondaria di secondo grado, una volta trasmessi gli indirizzi di studio, le scuole dovranno, direttamente sul portale SIDI, associare tali indirizzi a uno di quelli presenti nelle due classificazioni proposte: una per le sole classi prime interessate dalla riforma e l’altra per le restanti classi del previgente ordinamento.

Per eventuali chiarimenti può essere contattato il Servizio di Statistica e in caso di problemi tecnici dell’applicazione è disponibile il numero verde curato dal gestore del sistema informativo 800903080.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Emanuele Fidora

Allegati

Decreto Ministeriale 5 agosto 2010, n. 74

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Finalità, obiettivi, campi di intervento, criteri, modalità e strumenti di attuazione della anagrafe nazionale dello studente

IL MINISTRO

VISTO l’articolo 117 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione e successive modificazioni;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 e, in particolare, gli articoli 2 e 3, concernenti rispettivamente il sistema educativo di istruzione e di formazione e la valutazione degli apprendimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 3 relativo al sistema nazionale delle anagrafi degli studenti;

VISTO il decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

VISTO il decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167;

VISTO il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante il Regolamento per l’autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

VISTO il D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 249/1998;

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione

VISTO il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei;

VISTO il D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185, Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap;

VISTO il Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006 n. 305, Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal ministero della pubblica istruzione;

CONSIDERATA la necessità di definire finalità, obiettivi, campi di intervento, criteri, modalità e strumenti di attuazione della anagrafe dello studente di cui all’articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e successive modifiche e integrazioni;

SENTITO il Garante per la Protezione dei dati personali che ha espresso il proprio parere in data 1 luglio 2010;

DECRETA

Articolo 1

Anagrafe nazionale degli studenti

L’anagrafe nazionale degli studenti, di seguito denominata “Anagrafe”, prevista dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e successive modifiche e integrazioni, è parte integrante del sistema nazionale delle anagrafi degli studenti.

L’Anagrafe è strumento di supporto alla realizzazione del successo scolastico e formativo degli studenti e di sostegno alla qualificazione del sistema di istruzione e formazione.

L’Anagrafe, unitamente alle anagrafi regionali degli studenti e alle anagrafi comunali della popolazione, è parte integrante del Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 76/2005 ed è creata al fine di favorire, insieme alle altre, la realizzazione del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione e alla vigilanza sull’assolvimento di tale obbligo, in relazione ai percorsi scolastici, formativi, e di apprendistato dei singoli studenti, a partire dal primo anno della scuola primaria, da parte dei soggetti di cui all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 76/2005.

L’Anagrafe, costituita presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma precedente si avvale delle dotazioni umane e strumentali del medesimo Ministero.

L’Anagrafe, al fine di conseguire gli obiettivi assegnati, acquisisce dalle istituzioni scolastiche appartenenti al sistema nazionale di istruzione, dati relativi alla valutazione degli studenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, dati sensibili e giudiziari degli studenti e altri dati utili, così come individuati dal successivo articolo 2.

L’allegato tecnico al presente decreto individua le misure idonee ad assicurare che la consultazione da parte del Ministero dei dati personali degli studenti contenuti nell’Anagrafe avvenga esclusivamente in forma anonima o comunque con modalità che assicurino la non identificabilità dell’interessato. Nel medesimo allegato sono altresì previste le modalità di fruizione dei dati personali dell’Anagrafe da parte dei soggetti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 76/2005, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge e dei principi di pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati acquisiti all’Anagrafe sono conservati fino al termine dell’anno solare successivo alla conclusione di ogni ciclo scolastico.

Articolo 2

Comunicazioni all’Anagrafe nazionale degli studenti

Le istituzioni scolastiche appartenenti al sistema nazionale di istruzione comunicano all’Anagrafe i seguenti dati personali, a partire dal primo anno della scuola primaria, relativi all’intero percorso scolastico e formativo degli alunni:

dati anagrafici;

codice fiscale, ove disponibile, di ogni studente, di cui l’Anagrafe si avvale in attesa di individuare uno specifico strumento per la rilevazione dei dati di cui al presente comma;

dati relativi al percorso scolastico individuati nell’allegato tecnico, nei termini e nelle modalità ivi indicati, che costituisce parte integrante del presente decreto;

gli esiti dei percorsi scolastici degli studenti dei diversi settori scolastici, con particolare riferimento agli esami finali di ciclo e agli esami di qualifica.

I soggetti, di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 76/2005 e successive modifiche e integrazioni, sono tenuti a fornire all’Anagrafe i dati di cui al precedente comma 1, lettere a) e b) degli studenti che si avvalgono dell’istruzione parentale, di cui all’articolo 111 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche in caso di frequenza di scuole non paritarie, ovvero di strutture scolastiche organizzate.

Per le finalità di rilevante interesse pubblico di cui all’articolo 95 del decreto legislativo n. 196/2003, l’Anagrafe può contenere dati idonei a rivelare lo stato di salute, le convinzioni religiose o di altro genere e dati giudiziari indispensabili ad individuare il soggetto presso il quale lo studente assolve l’obbligo scolastico (scuole paritarie, strutture ospedaliere, case circondariali, ecc.). I tipi di dati e le operazioni eseguibili ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche sono individuati, previo parere conforme del Garante per la protezione dei dati personali, in un atto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca avente natura regolamentare.

I soggetti che comunicano i dati personali all’Anagrafe di cui ai precedenti commi rispondono della loro veridicità e autenticità.

Articolo 3

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica

L’Anagrafe è utilizzata in forma anonima dal Ministero dell’istruzione, dell’università e ricerca e dalle istituzioni scolastiche, al fine di monitorare l’evasione dell’obbligo di istruzione, gli abbandoni scolastici, la irregolarità di frequenza e ogni altro fenomeno riconducibile alla cosiddetta dispersione scolastica, al fine di predisporre opportune azioni di prevenzione.

I soggetti di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 76/2005 e successive modifiche e integrazioni accedono ai dati personali contenuti nell’Anagrafe alle condizioni di cui all’allegato tecnico, previsto dall’articolo 1 del presente decreto, per accertare il percorso di istruzione e formazione degli studenti, rilevando la regolarità, la frequenza, la mobilità degli studenti sul territorio nazionale e internazionale e il successo scolastico conseguito.

Articolo 4

Monitoraggio e analisi statistica

Gli Uffici di statistica del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca utilizzano le anagrafi nazionali degli studenti previste dal decreto legislativo n.76/2005 e successive modifiche e integrazioni, per il settore istruzione, dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 per il settore università e dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni per il settore dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica nel rispetto del decreto legislativo n. 322/1989, del decreto legislativo n.196/2003 e dell’allegato Codice deontologico A.3.

Articolo 5

Interoperabilità dell’Anagrafe

La presente anagrafe sarà integrata con le anagrafi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 3 del decreto legislativo n. 76/2005.

Il MINISTRO

F.to Mariastella Gelmini

Allegato

Avviso 25 giugno 2010

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

Ufficio VI

Agli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

OGGETTO: SIDI – Anagrafe Scuole non statali: attivazione funzioni di stampa per gli Uffici Scolastici Regionali.

A completamento del lavoro di rinnovamento e revisione delle funzioni per la gestione dei dati anagrafici delle scuole paritarie e non paritarie, si informano gli Uffici Scolastici Regionali, che dal 28 giugno 2010 saranno rese disponibili nuove funzionalità all’interno dell’Anagrafe delle Scuole non Statali.

Tali funzionalità consentiranno la produzione di diversi elenchi e conteggi, in particolare:

• Stampa elenchi scuole paritarie/non paritarie;

• Stampa elenchi scuole sospese;

• Stampa elenchi scuole paritarie/non paritarie con lingue minoritarie ed un prospetto sintetico;

• Report scuole paritarie/non paritarie.

Ciascun utente potrà ottenere gli elenchi delle scuole che ricadono nel territorio (provincia/regione) di competenza in base alle proprie abilitazioni.

Si coglie l’occasione per ricordare agli Uffici Scolastici Regionali che la nuova anagrafe prevede, tra le altre, alcune funzionalità per le quali codesti Uffici devono analizzare e gestire (con accoglimento o rifiuto) tutte le richieste di variazione dei dati inserite dalle scuole paritarie e non paritarie per la rettifica dei dati riguardanti la loro situazione fiscale ed alcuni dati anagrafici ritenuti di interesse dell’Ufficio Scolastico Regionale di competenza. In mancanza di tale operazione di accoglimento/rifiuto le rettifiche apportate dalle scuole non possono divenire effettive.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il DIRETTORE GENERALE

F.to Maria Domenica Testa

Nota 12 maggio 2010, Prot. AAOODGSSSI 2010 n.1734

Oggetto: Anagrafe studenti – Verifica posizioni anagrafiche

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi

Ufficio VII – Servizio di Statistica

L’Ufficio di Statistica del Ministero ha da tempo intrapreso azioni volte a rendere l’Anagrafe Nazionale degli Alunni una banca dati contenente informazioni il più possibile corrette e complete.

Per tale motivo sono state fornite all’Agenzia delle Entrate le posizioni anagrafiche trasmesse dalle scuole nel periodo ottobre – dicembre 2009 per la consueta verifica dei codici fiscali degli alunni.

A seguito di tale verifica i codici fiscali presenti nel SIDI sono stati aggiornati, riportando l’indicazione di “non validato” quando l’Agenzia delle Entrate ne ha riscontrato l’inesattezza; in questo caso le istituzioni scolastiche avranno cura di apportare le necessarie modifiche entro il 31 maggio p.v..

Ai fini della completezza dell’Anagrafe, oltre al controllo sulle posizioni anagrafiche di ciascun alunno censito nel SIDI, dovrà anche essere effettuato l’aggiornamento dello “stato alunno”, nel caso di trasferimenti o abbandoni, oppure l’inserimento dei dati anagrafici per gli alunni entrati in corso d’anno, immettendo la nuova posizione direttamente nel SIDI.

In vista dell’attività di Rilevazione analitica degli Esiti degli Esami di Stato, prevista da quest’anno per tutte le scuole di I e II grado, statali e paritarie, particolare attenzione dovrà essere riservata al controllo delle posizioni degli alunni frequentanti l’ultimo anno di corso.

Per le scuole secondarie di II grado statali la trasmissione dei dati avverrà con le stesse modalità utilizzate lo scorso anno.

Per le scuole secondarie di II grado paritarie e per le scuole secondarie di I grado la rilevazione analitica degli esiti degli esami finali verrà effettuata quest’anno per la prima volta. Per tale motivo, con successiva nota saranno fornite specifiche indicazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Domenica Testa

Avviso 10 maggio 2010

Oggetto: SIDI – Anagrafe scuole non statali: attivazione nuove funzioni di aggiornamento dati per gli USR e per le scuole paritarie e non paritarie

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi

Ufficio VI

In continuità con il lavoro di revisione delle funzioni per la gestione dei dati anagrafici delle scuole paritarie e non paritarie, si informano gli Uffici Scolastici Regionali, e le scuole stesse, che dal 10 maggio 2010 sono rese disponibili nuove funzionalità all’interno dell’Anagrafe Scuole non Statali. In particolare le scuole potranno:

aggiornare i dati relativi alle coordinate bancarie;

aggiornare i recapiti telefonici;

inserire eventuali dati sulle lingue minoritarie.

Per gli USR e loro articolazioni territoriali saranno rese disponibili le funzioni per:

il trattamento dati enti gestori (per gli Uffici Scolastici Regionali e loro articolazioni territoriali);

la gestione dei dati relativi al rappresentante legale ed all’eventuale delegato.

Si coglie l’occasione per ricordare agli uffici Scolastici Regionali che devono essere analizzate e gestite (con accoglimento o rifiuto) tutte le richieste di variazione dei dati inserite dalle scuole paritarie e non paritarie per la rettifica dei dati riguardanti la situazione fiscale ed alcuni dati anagrafici ritenuti di interesse dell’USR di competenza. In mancanza di tale operazione da parte dell’USR, le rettifiche apportate dalle scuole non possono diventare effettive.

Si ringrazia per la collaborazione

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Maria Domenica Testa

Avviso 1 aprile 2010

Oggetto: SIDI – anagrafe delle scuole non statali – attivazione nuove funzioni

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi

Ufficio VI

Nell’ambito delle attività di rinnovamento delle funzioni di gestione dell’anagrafe delle scuole non statali, sono previste alcune funzionalità attribuite alle scuole. Oltre alle funzioni di visualizzazione, già rilasciate il 15 febbraio scorso, saranno disponibili, dal prossimo 7 aprile, le funzioni che permettono alle scuole di “richiedere” direttamente al proprio Ufficio Scolastico Regionale la modifica o l’integrazione di alcune informazioni riguardanti in particolare:

• i dati anagrafici

• la situazione fiscale

• i dati del coordinatore delle attività didattiche.

Le richieste di variazione avanzate dalle scuole saranno vagliate dall’Ufficio Scolastico Regionale di competenza che, accettandole, potrà confermare la modifica proposta e renderla valida.

Le nuove funzioni saranno anch’esse disponibili sul Portale SIDI sotto la voce “Gestione anno scolastico anagrafe scuole non statali” e, pertanto, per il loro utilizzo sarà necessario avere un’utenza già accreditata per l’accesso al suddetto portale.

Le utenze SIDI rilasciate al personale delle scuole non statali e già abilitate alle Rilevazioni Integrative, sono in automatico abilitate all’uso delle funzioni di pertinenza delle scuole per la gestione dell’Anagrafe delle Scuole Non Statali. Si ricorda che, per eventuali esigenze di nuove utenze o di nuove abilitazioni, è possibile utilizzare le funzioni di richiesta utenze Sidi presente sul sito www.pubblica.istruzione.it nella sezione Aree TematicheScuola e territorio“Sidi: Richiesta Utenze”.

Per il corretto uso delle funzioni si prega come sempre di consultare la guida all’uso, disponibile all’interno dell’applicazione stessa.

Il DIRETTORE GENERALE

F.to Maria Domenica Testa

Nota 10 marzo 2010, Prot.AOODGSSSIn.853

Oggetto: Anagrafe degli studenti – Iscrizioni a.s. 2010/2011

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi

Ufficio VII

A partire dal 15 marzo p.v. sarà possibile, all’interno dell’area “Alunni-Gestione alunni” del portale SIDI, aggiornare l’anagrafe degli studenti con i dati relativi a tutti gli alunni iscritti alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie per l’anno scolastico 2010/2011.

L’attuale fase di rilevazione costituisce il primo momento di aggiornamento della presenza degli alunni nel sistema nazionale di istruzione e rappresenta il necessario presupposto di tutte le complessive attività di politica scolastica, necessarie per il regolare avvio del successivo anno scolastico. Le scuole avranno cura di trasmettere i dati degli alunni secondo le modalità descritte nelle linee guida disponibili nel portale SIDI nell’area “Procedimenti amministrativi”.

L’applicazione “Anagrafe Nazionale” nel SIDI consente la trasmissione dei dati sia attraverso l’invio dei flussi provenienti da applicativi locali, sia mediante la funzionalità di inserimento dati per ogni singolo alunno. A tal fine, si sottolinea l’opportunità di verificare, con il relativo fornitore del software in uso presso la scuola, l’aggiornamento delle tabelle di codifica degli stati stranieri.

Nel caso di inserimento on-line, la funzionalità aggiornata “inserimento alunno” permette, digitando il relativo codice fiscale, di ottenere le informazioni sull’alunno nel caso in cui lo studente sia già presente in anagrafe; qualora lo studente non risulti presente in anagrafe, è necessario procedere all’inserimento di tutte le informazioni riguardanti l’alunno stesso.

Dopo l’invio dei flussi dagli applicativi locali, occorre riscontrare la correttezza dei dati trasmessi, procedendo alle necessarie modifiche e/o integrazioni in caso di discordanza con i dati presenti nell’anagrafe centrale, secondo quanto segnalato nel file di log. La trasmissione dei dati deve essere completata entro il 20 aprile p.v., anche per consentire alle scuole secondarie di secondo grado il completamento delle attività di iscrizione secondo i tempi previsti dalla circolare n. 17 del 18 febbraio 2010.

La presente rilevazione è prevista dal Programma statistico nazionale 2008-2010-aggiornamento 2009-2010 (codice PUI00009). I dati trattati dall’Ufficio di Statistica, nell’ambito della presente rilevazione, sono tutelati dal segreto statistico (art.9 d.lgs. n.322/1989) e sottoposti alla normativa in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003).

Il Servizio Statistico è disponibile per fornire ogni eventuale chiarimento a riguardo. In caso di problemi tecnici dell’applicazione è possibile contattare il numero verde del gestore del sistema informativo 800903080.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Domenica Testa

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Informativa per il trattamento dei dati personali

Il titolare del trattamento dei dati personali della presente rilevazione è il Ministero dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca; responsabile del trattamento dei dati personali è il direttore

Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi al quale è possibile rivolgersi per

l’esercizio dei diritti degli interessati di cui all’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196,

inviando apposita richiesta a: MIUR – Direzione generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi

Informativi vialeTrastevere, 76/a 00153 Roma. I dati trattati nell’ambito della presente rilevazione,

tutelati dal segreto statistico e sottoposti alla normativa sulla protezione dei dati personali,

potranno essere utilizzati, anche per successivi trattamenti, esclusivamente per fini statistici dai

soggetti del Sistema Statistico Nazionale e potranno, altresì, essere comunicati per finalità di

ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dall’art. 7 del Codice di

deontologia per i trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale.

I medesimi dati saranno diffusi in forma aggregata, in modo tale che non sia possibile risalire ai

soggetti che li forniscono o a cui si riferiscono.

L’obbligo di fornire dati statistici per la presente rilevazione è previsto dall’ art.7 del D.Lgs. 6

settembre 1989, n.322.

Riferimenti normativi sul segreto statistico e sulla protezione dei dati personali

– Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche e integrazioni – “Norme sul Sistema

statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica “, art. 6-bis (trattamenti dei

dati personali); art. 7 (obbligo di fornire i dati statistici); art. 8 (segreto d’ufficio degli addetti agli uffici di

statistica); art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico); art. 13 (Programma statistico nazionale);

– Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – art. 2

(finalità), art. 4 (definizioni), artt. 7-10 (diritti dell’interessato), art. 13 (informativa), artt. 28-30 (soggetti che

effettuano il trattamento), artt. 104-110 (trattamento per scopi statistici o scientifici);

– “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca

scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale” (all. A.3 del Codice in materia di

protezione dei dati personali – d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2009 – “Approvazione del Programma statistico

Nazionale triennio 2008-2010 – Aggiornamento 2009-2010 “(09A11947) (GU n. 238 del 13-10-2009 –

Suppl. Ordinario n.186)

– D.P.R. 15 novembre 2009 Elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale

2008-2010 – Aggiornamento 2009-2010 (Gazzetta Ufficiale 14.12.2009 – serie generale – n. 290 )

Nota 9 novembre 2009, Prot. AOODGSPSI2009n3137

Oggetto: Anagrafe degli studenti a.s. 2009/2010. Proroga

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi
Servizio Statistico

Con nota Prot. AOODGSPSI2009n2859 del 21 ottobre 2009 l’ufficio di Statistica ha avviato l’aggiornamento dell’anagrafe studenti per l’a.s. 2009/10.

I monitoraggi effettuati evidenziano une difficoltà nella trasmissione dei dati, in particolare da parte delle scuole paritarie che, peraltro, segnalano ritardi nell’abilitazione alle funzioni di gestione alunni.

Pertanto, per consentire il completamento delle attività da parte di tutte le scuole, si comunica che la chiusura delle funzioni è prorogata al 20 novembre p.v.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il Servizio Statistico.

In caso di problemi tecnici dell’applicazione è disponibile il numero verde curato del gestore del sistema informativo 800903080

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Domenica Testa

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Referenti Amministrazione Centrale
Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi
Ufficio VII – Servizio Statistico

NOME E COGNOME – RECAPITO TELEFONICO – INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

ADELE SPOSATO – Ufficio di Segreteria 06 5849 2062 adele.sposato@istruzione.it

ANTONELLA SPOSATO – Ufficio di Segreteria 06 5849 3167 antonella.sposato@istruzione.it

CARLA BORRINI 06 5849 3708 carla.borrini@istruzione.it

SONIA CACCIANINI 06 5849 3807 sonia.caccianini@istruzione.it

CARMEN D’EGIDIO 06 5849 3161 carmen.degidio@istruzione.it

CRISTINA D’UBALDO 06 5849 3165 cristina.dubaldo@istruzione.it

LUCIA DE FABRIZIO 06 5849 2392 lucia.defabrizio@istruzione.it

PAOLA DI GIROLAMO 06 5849 3641 paola.digirolamo@istruzione.it

ANGELA IADECOLA 06 5849 2203 angela.iadecola@istruzione.it

ANTONIO MARTINO 06 5849 2749 / 2745 antonio.martino@istruzione.it

EZIA PALMERI 06 5849 3752 / 3751 ezia.palmeri@istruzione.it

ANNA RISPOLI 06 5849 2384 anna.rispoli@istruzione.it

STEFANIA STRAMAZZA 06 5849 2657 stefania.stramazza@istruzione.it

Referenti Amministrazione Centrale
Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi
Ufficio VII – Servizio Statistico