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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 2012

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 2012
(in GU n. 291 del 14-12-2012)

Autorizzazione ad assumere e a trattenere in servizio unità di personale per le esigenze di varie amministrazioni dello Stato, ai sensi dell’art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni e dell’art. 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (12A13054)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria  2005)  ed  in  particolare  l'art.  1,  comma  47,   che
disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di  limitazione
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007); 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008); 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2010); 
  Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2011); 
  Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2012); 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  del  6  agosto  2008,  n.  133  recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria; 
  Visto il decreto-legge  1°  luglio  2009  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre  2009,  n.  194,  convertito  in
legge, con modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,  della  legge  26
febbraio 2010, n. 25; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122  recante  misure
urgenti in materia di stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  di
competitivita' economica; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito  in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7  agosto  2012,
n. 135 recante disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini  nonche'  misure  di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario; 
  Visto l'art. 66 del citato  decreto  legge  n.  112  del  2008  che
disciplina il turn over di alcune amministrazioni pubbliche  tra  cui
quelle elencate nell'art. l'art. 1, comma 523, della  predetta  legge
n. 296 del 2006; 
  Visto l'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  e
successive modificazioni ed integrazioni, in cui si dispone che,  per
il quadriennio 2010-2013, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma
523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei  Corpi  di
polizia  e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,   possono
procedere, per  ciascun  anno,  previo  effettivo  svolgimento  delle
procedure  di  mobilita',  ad  assunzioni  di   personale   a   tempo
indeterminato   nel   limite   di   un   contingente   di   personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento  di
quella relativa al personale cessato nell'anno  precedente.  In  ogni
caso il numero  delle  unita'  di  personale  da  assumere  non  puo'
eccedere, per ciascun anno, il 20  per  cento  delle  unita'  cessate
nell'anno precedente; 
  Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n.  296  del  2006,
cosi' come modificato dall'art. 66 del decreto-legge 25 giugno  2008,
n. 112, che individua, i seguenti destinatari: amministrazioni  dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di  polizia
ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le  agenzie,  incluse  le
agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti  pubblici
di cui all'art. 70 del d.lgs n. 165 del 2001; 
  Visto l'art. 66, comma 9-bis, del citato decreto-legge n.  112  del
2008, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui per gli
anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale  dei  vigili
del fuoco possono procedere, secondo le modalita' di cui al comma 10,
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel  limite  di  un
contingente di personale complessivamente corrispondente a una  spesa
pari a quella relativa al personale cessato dal  servizio  nel  corso
dell'anno precedente e per un numero di unita' non superiore a quelle
cessate dal servizio nel  corso  dell'anno  precedente.  La  predetta
facolta' assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento per
il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015  e  del
cento per cento a decorrere dall'anno 2016; 
  Visto l'art 9, comma 31, del citato decreto-legge n. 78 del 2010 il
quale stabilisce che, al fine di agevolare il processo  di  riduzione
degli assetti organizzativi delle pubbliche  amministrazioni,  «fermo
il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi  da
7 a 10 dell'art.  72  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  i
trattenimenti  in  servizio  previsti  dalle  predette   disposizioni
possono essere disposti  esclusivamente  nell'ambito  delle  facolta'
assunzionali consentite  dalla  legislazione  vigente  in  base  alle
cessazioni del personale e con il rispetto delle  relative  procedure
autorizzatorie.» A tal fine le risorse destinabili a nuove assunzioni
in  base  alle  predette  cessazioni  sono  ridotte  in  misura  pari
all'importo del trattamento retributivo derivante  dai  trattenimenti
in servizio; 
  Visto il comma 11 dell'art. 9 del  decreto-legge  n.  78  del  2010
secondo cui qualora per ciascun ente le  assunzioni  effettuabili  in
riferimento  alle  cessazioni   intervenute   nell'anno   precedente,
riferite a ciascun anno, siano inferiori  all'unita',  le  quote  non
utilizzate  possono  essere  cumulate  con  quelle  derivanti   dalle
cessazioni relative agli  anni  successivi,  fino  al  raggiungimento
dell'unita'; 
  Visto il comma 12 dell'art. 9 del  decreto-legge  n.  78  del  2010
secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8  e  9  trova
applicazione  quanto  previsto  dal  comma  10  dell'art.   66,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto l'art. 66, comma 10, del  citato  decreto-legge  n.  112  del
2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e  9
dello stesso articolo sono autorizzate secondo le  modalita'  di  cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive  modificazioni,  previa  richiesta  delle  amministrazioni
interessate, corredata da analitica  dimostrazione  delle  cessazioni
avvenute  nell'anno  precedente  e  delle  conseguenti   economie   e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei  correlati  oneri,
asseverate dai relativi organi di controllo; 
  Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  ed  in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come  modalita'
di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro  per  la
funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze; 
  Visto il decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011  n.  148   recante:
«Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo»; 
  Visto l'art. 1, comma 3, del predetto decreto-legge n. 138 del 2011
il quale prevede che le amministrazioni indicate nell'art. 74,  comma
1,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti  organizzativi
prevista dal predetto  art.  74  e  dall'art.  2,  comma  8-bis,  del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con  modificazioni
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono ad  apportare,  entro
il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di
livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura
non inferiore  al  10  per  cento  di  quelli  risultanti  a  seguito
dell'applicazione del predetto art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge
n. 194 del 2009, nonche' a rideterminare le dotazioni  organiche  del
personale non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli  enti  di
ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al  10  per
cento della  spesa  complessiva  relativa  al  numero  dei  posti  di
organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del
predetto art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009; 
  Visti il  successivo  comma  4  del  citato  art.  1  del  predetto
decreto-legge  n.  138  del  2011  da  cui  si  evince  che  per   le
amministrazioni che non abbiano adempiuto alla rideterminazione delle
dotazioni organiche del personale, nei termini previsti dal comma  3,
e' fatto comunque  divieto,  a  decorrere  dalla  predetta  data,  di
procedere ad  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo  e  con
qualsiasi contratto; 
  Visto il citato decreto-legge n. 95 del  2012,  ed  in  particolare
l'art. 2, comma  1,  che  dispone:  «Gli  uffici  dirigenziali  e  le
dotazioni organiche  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
ordinamento  autonomo,  delle  agenzie,  degli  enti   pubblici   non
economici, degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici di  cui
all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
e successive modificazioni  ed  integrazioni  sono  ridotti,  con  le
modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura: a) gli  uffici
dirigenziali, di livello generale e di  livello  non  generale  e  le
relative dotazioni organiche, in misura non inferiore,  per  entrambe
le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per  cento  di
quelli  esistenti;  b)  le  dotazioni  organiche  del  personale  non
dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore  al  10
per cento della spesa complessiva relativa al  numero  dei  posti  di
organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la  riduzione  di
cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni  organiche  del
personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori e i tecnologi»; 
  Tenuto conto che l'art. 2, comma 2, del  decreto-legge  n.  95  del
2012 prevede che le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1
si applicano agli uffici e  alle  dotazioni  organiche  risultanti  a
seguito delle riduzioni effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138; 
  Visto l'art. 2, comma 5, dello stesso decreto-legge n. 95 del  2012
secondo cui alle riduzioni di cui al comma 1, si provvede con  uno  o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,  da  adottare
entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
  Considerato che l'art. 2, comma 6 del succitato decreto prevede che
«Le  amministrazioni  per  le  quali  non  siano  stati   emanati   i
provvedimenti di cui al  comma  5  entro  il  31  ottobre  2012,  non
possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni  di
personale  a  qualsiasi  titolo  e  con  qualsiasi  contratto.   Fino
all'emanazione dei provvedimenti di  cui  al  comma  5  le  dotazioni
organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari  ai  posti
coperti alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto;  sono
fatte salve le  procedure  concorsuali  e  di  mobilita'  nonche'  di
conferimento di incarichi ai sensi dell'art.  19,  commi  5-bis,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data  e  le
procedure per il rinnovo degli incarichi»; 
  Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilita'
di posti in dotazione organica; 
  Vista la nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 con la  quale
il Dipartimento della funzione  pubblica  ha  fornito  istruzioni  ad
alcune amministrazioni in tema di programmazione  del  fabbisogno  di
personale per il triennio 2011-2013, autorizzazioni ad  assumere  per
l'anno 2011 e a bandire per il triennio 2011-2013; 
  Vista la direttiva del Ministro per la pubblica  amministrazione  e
la  semplificazione  n.  10  del  24  settembre  2012,  in  corso  di
registrazione alla Corte dei conti, con la quale sono  state  fornite
le linee di indirizzo e i criteri applicativi delle  riduzioni  delle
dotazioni  organiche   delle   pubbliche   amministrazioni   previste
dall'art. 2 del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Viste le note con le  quali  ciascuna  amministrazione,  chiede  le
relative  assunzioni,  nonche'  i  trattenimenti  in  servizio,   con
specifica degli oneri da  sostenere,  dando  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno 2011 e delle risorse  finanziarie
che si rendono disponibili; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 ed  in  particolare
l'art. 1 che proroga al 31  dicembre  2012  la  possibilita'  per  le
amministrazioni  interessate  di  effettuare  le  assunzioni  di  cui
all'art. 3, comma 102,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle  dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta'  di  personale,
anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi  alle  singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale; 
  Considerato che  per  le  amministrazioni  che  non  hanno  fornito
informazioni dettagliate sulle dotazioni organiche di diritto  e  sui
presenti in servizio, in relazione all'iter procedurale in  corso  di
definizione delle loro  dotazioni  organiche,  le  autorizzazioni  si
considerano concesse soltanto nel rispetto del principio del  divieto
di soprannumerarieta', anche tenuto conto  delle  riduzioni  previste
dal citato art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
13 dicembre 2011 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione Presidente  di  Sezione
del Consiglio di Stato dott. Filippo Patroni Griffi; 
  Su proposta del Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

  1. Le amministrazioni indicate nella Tabella allegata, che e' parte
integrante   del   presente    provvedimento,    possono    procedere
all'assunzione a tempo indeterminato e ai trattenimenti in  servizio,
delle unita' di personale per  ciascuna  indicate,  per  un  onere  a
regime  corrispondente  all'importo  accanto  specificato,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 102, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244  e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dell'art. 9,  comma
31,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122.  Per  ciascuna
amministrazione e', altresi', indicato il limite massimo delle unita'
di personale assumibile e dell'ammontare  delle  risorse  disponibili
per  le  assunzioni  riguardanti  l'anno  2012,  sulla   base   delle
cessazioni verificatesi nell'anno 2011. 
  2. Resta, fermo che, in caso di mancata adozione dei  provvedimenti
di cui all'art. 2,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  95  del  2012,
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  entro  il  31  ottobre
2012, le Amministrazioni non potranno,  a  decorrere  dalla  predetta
data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo  e  con
qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei  provvedimenti  indicati
le dotazioni organiche sono provvisoriamente  individuate  in  misura
pari ai posti coperti alla data del 7  luglio  2012,  di  entrata  in
vigore del decreto legge  95/2012;  sono  fatte  salve  le  procedure
concorsuali e di mobilita' nonche' di conferimento  di  incarichi  ai
sensi dell'art. 19, commi 5-bis, del decreto legislativo n.  165  del
2001 e le procedure per il  rinnovo  degli  incarichi,  avviate  alla
predetta data di entrata in vigore del decreto legge n. 95 del  2012.
Non sono consentite assunzioni in soprannumero  anche  tenendo  conto
delle  riduzioni  delle  dotazioni  organiche  prescritte  da  ultimo
dall'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 95 del 2012. 
  3. Le Amministrazioni di cui alla Tabella allegata  sono  tenute  a
trasmettere, entro e non oltre il 30 aprile 2013, per  le  necessarie
verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento
per  la  funzione  pubblica,   Ufficio   per   l'organizzazione,   il
reclutamento,  le  condizioni  di  lavoro  ed  il  contenzioso  nelle
pubbliche amministrazioni,  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i
dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a  regime
effettivamente da  sostenere.  A  completamento  delle  procedure  di
assunzione  va  altresi'  fornita   da   parte   dell'amministrazione
dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal  presente
decreto. 
  4. All'onere derivante dalle  assunzioni  di  cui  al  comma  1  si
provvede nell'ambito delle  disponibilita'  dei  pertinenti  capitoli
dello stato di previsione della spesa dei  singoli  Ministeri  e  dei
rispettivi bilanci delle altre amministrazioni. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 29 ottobre 2012 

                                             p. Il Presidente del     
                                            Consiglio dei Ministri    
                                          Il Ministro per la pubblica 
                                                amministrazione       
                                             e la semplificazione     
                                                 Patroni Griffi       
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Grilli 

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2012 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 382

trattenimenti_2012

Decreto Presidente Consiglio Ministri 22 giugno 2012

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 giugno 2012
(in GU 11 settembre 2012, n. 212)

Individuazione del numero delle strutture e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza. (12A09703)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l’articolo 3;

Visto l’articolo 1, comma 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni, ivi indicate, debbono provvedere ad una riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, con conseguente contrazione dei vigenti contingenti del personale dirigenziale ad essi preposto, nonche’ alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di tale personale, operando anche con le modalita’ previste dall’articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 14;

Visto il sopra citato decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dall’articolo 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, il cui articolo 41, comma 10 individua quale modalita’ provvedimentale l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la proposta formulata dal Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca con nota n. 5661 del 28 marzo 2012, e relazione tecnica allegata, con la quale, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, e’ stata rappresentata l’esigenza di procedere all’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dal comma 10, dell’articolo 41 del predetto decreto-legge n. 207 del 2008;

Considerato che, in attuazione della normativa citata, occorre conseguire i seguenti obiettivi: a) riduzione delle dotazioni organiche del personale con qualifica di dirigente di seconda fascia, cui seguira’, in linea con le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a) del citato decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, un decreto ministeriale, da adottare ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale saranno individuati e definiti i relativi compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonche’ la loro distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola l’Amministrazione, b) riduzione del 10 per cento della spesa complessiva relativa alle vigenti dotazioni organiche del personale appartenente alle aree prima, seconda e terza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2009, n. 17, concernente la riorganizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 2011, n. 132 recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, con il quale sono state, tra l’altro, rideterminate le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del personale del Ministero;

Considerato che la proposta di rideterminazione delle dotazioni organiche e’ compatibile con le disposizioni recate dall’articolo 1, comma 3, lettere a) e b), del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, ferma restando la necessita’, da parte dell’Amministrazione, di provvedere all’adozione del decreto ministeriale con il quale saranno individuati le strutture e/o i posti di funzione di livello dirigenziale non generale nel limite massimo del contingente previsto dal presente decreto;

Ritenuto, quindi, di provvedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e di quello delle aree del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca secondo quanto richiesto dal Ministro del predetto Dicastero con la nota sopra citata;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 237 dell’11 ottobre 2007;

Preso atto che, sulla proposta di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale, sono state consultate, dall’Amministrazione, le Organizzazioni sindacali rappresentative;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell’economia e delle finanze con nota n. 3126/VARIE/7704 del 24 maggio 2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e’ stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonche’ di organizzazione, riordino e funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. Fermo restando il contingente di personale di livello dirigenziale generale, stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011, n. 132 in complessive n. 34 unita’, in attuazione dell’articolo 1, comma 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le strutture e i posti di funzione di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca sono definiti nel numero complessivo di 544 e le dotazioni organiche del personale con qualifica di dirigente di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza sono rideterminate secondo l’allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca con proprio decreto, da emanare ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedera’ alla individuazione ed alla definizione dei compiti degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, nonche’ alla loro distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola l’Amministrazione, nella misura corrispondente al contingente numerico dei dirigenti di seconda fascia, come stabiliti nel presente decreto.

3. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita’ di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, con proprio successivo decreto, effettuera’ la ripartizione dei contingenti di personale, come sopra determinati, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l’Amministrazione, nonche’, nell’ambito delle aree prima, seconda e terza, in fasce retributive e profili professionali.

4. I provvedimenti adottati in attuazione dei commi 2 e 3 saranno tempestivamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 22 giugno 2012

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Patroni Griffi

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri Registro n. 7, Foglio n. 357

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012
(GU n. 89 del 16-4-2012 )

Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali. (12A04297)

Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 21 aprile 2011

Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 21 aprile 2011

In attesa di registrazione presso la Corte dei conti

 

Autorizzazione ad avviare, nel triennio 2011-2013, le procedure di reclutamento, per complessive n. 2.836 unità, per il ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del d.lgs n. 165/2001.

 

 

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

 

VISTO l’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni che disciplina il reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche e, in particolare, il comma 4, dello stesso articolo, secondo cui le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno deliberata ai sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

VISTO lo stesso articolo 35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 che, sempre al comma 4, subordina l’avvio delle procedure concorsuali per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, all’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

 

VISTO l’art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 in tema di “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)” per quanto riguarda il comparto scuola e gli Istituti di alta formazione artistica e musicale e coreutica da cui deriva, in assenza di disposizioni normative diverse, che continuano a rimanere fuori dai limiti assunzionali di cui alle disposizioni di legge richiamate, fermo restando il loro assoggettamento alla specifica disciplina di settore e ad una programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica perseguiti;

 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;

 

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”;

 

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l’articolo 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

 

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 concernente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122;

 

VISTO il D.P.R. 10 luglio 2008, n. 140, regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell’articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

 

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

 

VISTA la nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, del 16 luglio 2009, n. 92, concernente, tra l’altro, la richiesta di autorizzazione a bandire procedure concorsuali per n. 13 posti di Direttore dell’ufficio di ragioneria – EP1;

 

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze, Gabinetto del Ministro, del 31 maggio 2010, n. 12560, con la quale si trasmette il parere favorevole del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 17 febbraio 2010, n. 127867 in merito all’autorizzazione a bandire procedure concorsuali per n. 13 posti di Direttore dell’ufficio di ragioneria – EP1;

 

VISTA la richiesta del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Dipartimento per l’istruzione, di autorizzazione a bandire procedure concorsuali per n. 450 posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi, pervenuta da ultimo con nota del 28 giugno 2010, n. 6271;

 

VISTA la nota del 2 febbraio 2009, n. 2570 del Ministero dell’economia e delle finanze, Gabinetto del Ministro, con la quale si esprime parere favorevole all’autorizzazione delle procedure concorsuali per 450 posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi;

 

VISTA la comunicazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Dipartimento per l’istruzione, pervenuta allo Scrivente in data 25 giugno 2010, con la quale si chiede l’autorizzazione ad avviare procedure concorsuali per il reclutamento di n. 2.871 posti di dirigente scolastico, come concordato con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con nota del predetto Ministero dell’Istruzione in data 24 febbraio 2010, n. AOODGPER.226;

 

VISTA la nota in data 14 luglio 2010, n. 33278 con cui è stato trasmesso al Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, già firmato dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per acquisire la firma del Ministro dell’economia e delle finanze, contenente l’autorizzazione a bandire n. 13 posti di direttore dell’ufficio di ragioneria EP1, n. 2.871 posti di dirigente scolastico e n. 450 posti di direttore dei servizi generali e amministrativi;

 

VISTA, nelle more della definizione del predetto schema di decreto, la successiva nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Dipartimento per l’istruzione, in data 14 marzo 2011, n. AOODGPER 2096 con la quale, rispetto alla originaria richiesta di n. 2.871 dirigenti scolastici, sulla base di successivi approfondimenti e sulla considerazione del processo di razionalizzazione della rete scolastica, si chiede l’autorizzazione ad avviare procedure concorsuali per il reclutamento di un numero minore di posti di dirigente scolastico, pari a 2.386;

 

VISTA la nota del 19 marzo 2011, n. 6913 del Ministro dell’economia e delle finanze, con la quale si esprime parere favorevole all’autorizzazione delle procedure concorsuali per 2.386 posti di dirigente scolastico;

 

RITENUTO che, in assenza di comunicazione contraria da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, siano da considerare confermate le richieste di n. 13 posti di direttore dell’ufficio di ragioneria EP1 e n. 450 posti di direttore dei servizi generali e amministrativi;

 

VISTO l’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di “Reclutamento del personale”;

 

RITENUTO di poter autorizzare l’avvio delle suddette procedure di reclutamento in favore del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai sensi del citato comma 4, dell’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il triennio 2011-2013,

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente “Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta”;

 

SU PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

 

 

 

 

 

D E C R E T A

 

Art. 1

 

 

 

1. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è autorizzato, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare, per il triennio 2011-2013, le procedure di reclutamento di cui alla tabella allegata che è parte integrante del presente provvedimento.

 

 

 

2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 del presente articolo possono essere avviate tenendo conto dell’effettiva e concreta vacanza dei posti in organico relativi alle singole posizioni alla data di emanazione del relativo bando di concorso.

 

 

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

 

 

Roma, 21 aprile 2011

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze

 

 

 

Tabella

 

Autorizzazione a bandire concorsi pubblici per il triennio 2011-2013

 

Amministrazione: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA – DIREZIONE GENERALE ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,MUSICALE E COREUTICA

profilo professionale: direttori dell’ufficio di ragioneria – EP1

posizione economica

posti: 13

Totale: 13

 

Amministrazione: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA – DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE

profilo professionale: dirigenti scolastici

posizione economica

posti: 2.386

profilo professionale: dsga

posizione economica

posti: 450

Totale: 2.836

 

DPCM Performace (Bozza 8 febbraio 2011)

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri (bozza 8.2.11)

Definizione, ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, dei limiti e delle modalità di applicazione del sistema di misurazione, valutazione, trasparenza della performance di cui alle disposizioni dei Titoli II e III del citato decreto legislativo al personale docente ed educativo degli istituti e scuole del primo e secondo ciclo di istruzione e delle istituzioni educative, a quello delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nonché ai tecnologi ed ai ricercatori degli enti di ricerca

Decreto Presidenza Consiglio Ministri 18 dicembre 2009 , n. 206

(in GU 20 gennaio 2010, n. 15)

Determinazione delle fasce orarie di reperibilita’ per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia. (10G0008)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante:

«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di

ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l’articolo 69 del menzionato decreto, che ha introdotto

l’articolo 55-septies (Controlli sulle assenze) nel decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto in particolare il comma 5 del predetto articolo 55-septies,

il quale prevede che le fasce orarie di reperibilita’ del lavoratore,

entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di

controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica

amministrazione e l’innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13

giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio

dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza

portafoglio On. Prof. Renato Brunetta;

Ritenuto necessario, nel determinare le fasce orarie di

reperibilita’ dei lavoratori, tener conto di situazioni particolari

che rendono opportuno giustificare l’esclusione dalla reperibilita’

stessa;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato reso nell’Adunanza della

Sezione consultiva per gli atti normativi del 26 novembre 2009, n.

7186/09 del 10 dicembre 2009;

Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi da

parte del Dipartimento della funzione pubblica con nota del 14

dicembre 2009, prot. n. 53210, ai sensi dell’articolo 17, comma 3,

della legge n. 400 del 1988;

Visto il parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei

Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con

nota del 18 dicembre 2009, prot. n. DAGL/2.32.4/22-2009;

A d o t t a

il seguente decreto:

Determinazione delle fasce orarie di reperibilita’ per i pubblici

dipendenti in caso di assenza per malattia.

Art. 1

Fasce orarie di reperibilita’

1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilita’ dei

dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i

seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di

reperibilita’ sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Art. 2

Esclusioni dall’obbligo di reperibilita’

1. Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di

reperibilita’ i dipendenti per i quali l’assenza e’ etiologicamente

riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b) infortuni sul lavoro;

c) malattie per le quali e’ stata riconosciuta la causa di

servizio;

d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di

invalidita’ riconosciuta.

2. Sono altresi’ esclusi i dipendenti nei confronti dei quali e’

stata gia’ effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi

indicato nel certificato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Roma, 18 dicembre 2009

Il Ministro: Brunetta

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2010

Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 100

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto

dall’amministrazione competente per materia, ai sensi

dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni

sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle

pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali e’ operante il rinvio. Restano

invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi

qui trascritti.

Note alle premesse:

– Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,

recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in

materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche

amministrazioni» e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31

ottobre 2009, n. 254, supplemento ordinario.

– Si riporta il testo dell’art. 55-septies (Controlli

sulle assenze) introdotto dall’art. 69 del decreto

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione

della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di

ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»:

«Art. 55-septies (Controlli sulle assenze). – 1.

Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un

periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il

secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene

giustificata esclusivamente mediante certificazione medica

rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un

medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

2. In tutti i casi di assenza per malattia la

certificazione medica e’ inviata per via telematica,

direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la

rilascia, all’Istituto nazionale della previdenza sociale,

secondo le modalita’ stabilite per la trasmissione

telematica dei certificati medici nel settore privato dalla

normativa vigente, e in particolare dal decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’art.

50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.

269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2003, n. 326, introdotto dall’art. 1, comma 810, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto e’

immediatamente inoltrata, con le medesime modalita’,

all’amministrazione interessata.

3. L’Istituto nazionale della previdenza sociale, gli

enti del servizio sanitario nazionale e le altre

amministrazioni interessate svolgono le attivita’ di cui al

comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane

disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica.

4. L’inosservanza degli obblighi di trasmissione per

via telematica della certificazione medica concernente

assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2

costituisce illecito disciplinare e, in caso di

reiterazione, comporta l’applicazione della sanzione del

licenziamento ovvero, per i medici in rapporto

convenzionale con le aziende sanitarie locali, della

decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai

contratti o accordi collettivi.

5. L’Amministrazione dispone il controllo in ordine

alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel

caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle

esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di

reperibilita’ del lavoratore, entro le quali devono essere

effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite

con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e

l’innovazione.

6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente

lavora nonche’ il dirigente eventualmente preposto

all’amministrazione generale del personale, secondo le

rispettive competenze, curano l’osservanza delle

disposizioni del presente articolo, in particolare al fine

di prevenire o contrastare, nell’interesse della

funzionalita’ dell’ufficio, le condotte assenteistiche. Si

applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e

55-sexies, comma 3».

– Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante

«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze

delle amministrazioni pubbliche», e successive

modificazioni, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9

maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.

– Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

del 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del

Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di

funzione pubblica al Ministro senza portafoglio on. prof.

Renato Brunetta e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27

giugno 2008, n. 149.

– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 3, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina

dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio di Ministri», e successive modificazioni, e’

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.

214 supplemento ordinario:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati

regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di

autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge

espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per

materie di competenza di piu’ Ministri, possono essere

adottati con decreti interministeriali, ferma restando la

necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono

dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati

dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente

del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».