Circolare INPS 6 marzo 2012, n. 32

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

INPS SERVIZI

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Coordinamento Generale Medico Legale

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

 

Ai Dirigenti centrali e periferici

Ai Responsabili delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Ai Presidenti dei Comitati provinciali

 

OGGETTO: Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011. “Attuazione dell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi”. Modifica alla disciplina in materia di congedi e permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità.

 

SOMMARIO:

 

1.Premessa

 

2.Prolungamento del congedo parentale

 

3. Congedo straordinario

 

3.1. Soggetti aventi diritto

 

3.2.Referente unico

 

3.3. Durata del congedo straordinario

 

3.4.Misura della prestazione

 

4.Permessi per l’assistenza a più persone disabili in situazione di gravità

 

5.Documentazione necessaria in caso di distanza dalla residenza della persona da assistere superiore a 150 km

 

6.Requisiti oggettivi per il riconoscimento dei permessi e del congedo straordinario

 

7.Modulistica

 

8 Ambito di applicazione

 

9. Accertamento delle condizioni

 

10.Istruzioni procedurali.

 

 

 

1. PREMESSA

 

 

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2011 è stato pubblicato il Testo del decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011, ”Attuazione dell’art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi”. Il decreto legislativo è entrato in vigore l’11 agosto 2011.

 

Il suddetto decreto apporta modifiche alla normativa relativa ai congedi ed ai permessi per l’assistenza alle persone in situazione di disabilità grave.

 

In particolare:

 

* l’articolo 3 modifica l’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al fine di chiarire che il diritto al prolungamento del congedo, comunque entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, spetta alla madre lavoratrice o, in alternativa, al padre lavoratore, per ogni minore disabile in situazione di gravità per un periodo massimo non superiore a tre anni, comprendente i periodi di cui all’art.32 del d.lgs.151/2001. Inoltre, si prevede che il prolungamento del congedo spetta anche se il bambino è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati se i sanitari chiedono la presenza del genitore;

 

* l’art. 4 interviene sull’art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 151/2001 eliminando la condizione che imponeva la fruizione dei permessi “successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità”. Inoltre il medesimo art. 4, sostituendo il comma 5 dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001, ridefinisce la platea dei beneficiari e prevede un ordine di priorità tra gli stessi, in ossequio ai nuovi orientamenti assunti dalla Corte costituzionale in materia di soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario.La novella stabilisce, altresì, che il congedo e i permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/92 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità (art. 42 sopracitato, comma 5-bis).Si chiarisce, inoltre, che l’indennità dovuta durante il periodo di congedo straordinario deve essere calcolata con riferimento alle voci fisse e continuative dell’ultima retribuzione (art. 42, comma 5-ter).Nel comma successivo, la nuova disposizione normativa precisa che i soggetti i quali fruiscono dei congedi straordinari per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo senza, però, il riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa (art. 42, comma 5-quater).Infine, i periodi di congedo straordinario non rilevano ai fini della maturazione di ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto (art. 42, comma 5-quinquies).

 

* L’art. 6 apporta modifiche all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92 restringendo la platea dei lavoratori dipendenti che hanno diritto a prestare assistenza nei confronti di più persone disabili in situazione di gravità. Introduce, inoltre, il comma 3-bis, prevedendo l’obbligo, per il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere persona residente in un comune situato a distanza superiore a150 Kmrispetto a quello di residenza del lavoratore, di attestare, con titolo di viaggio o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.

 

Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative in merito alle disposizioni introdotte dagli articoli 3, 4, e 6 del citato decreto legislativo n. 119/2011 (all. 1).

 

Si ricorda che, come già precisato nella circolare n. 155/2010, i soggetti con handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, verranno individuati con il termine “persona disabile in situazione di gravità” o, più sinteticamente, “persona con disabilità grave”.

 

 

 

2. PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE

 

L’art. 3 del decreto legislativo n. 119/2011 ridefinisce le modalità di fruizione del prolungamento del congedo parentale.

 

Il previgente dettato normativo (art. 33, decreto legislativo n. 151/2001) prevedeva il prolungamento, fino a tre anni del normale congedo parentale, con diritto, per tutto il periodo, alla indennità economica pari al 30% della retribuzione.

 

Il novellato art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001 stabilisce, invece, la possibilità, fruibile alternativamente da parte di ciascun genitore del disabile in situazione di gravità, di beneficiare del prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di normale congedo parentale, di tre anni da godere entro il compimento dell’ottavo anno di vita dello stesso (con diritto, per tutto il periodo, alla indennità economica pari al 30% della retribuzione).

 

Il prolungamento del congedo parentale decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente (msg. n. 22578 del 17.9.2007).

 

La novella legislativa non interviene, altresì, sul comma 1 dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001.

 

Ne deriva che i genitori del disabile in situazione di gravità, in alternativa a tale beneficio, continuano a poter fruire dei riposi orari retribuiti fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

 

Alla luce del vigente disposto normativo, pertanto:

 

* i genitori, anche adottivi, con bambini fino a tre anni di età hanno la possibilità di fruire, in alternativa, dei tre giorni di permesso, ovvero delle ore di riposo giornaliere, ovvero del prolungamento del congedo parentale;

 

* i genitori, anche adottivi, con bambini oltre i tre anni e fino agli otto anni di vita possono beneficiare, in alternativa, dei tre giorni di permesso, ovvero del prolungamento del congedo parentale;

 

* i genitori, anche adottivi, con figli oltre gli otto anni di età possono fruire dei tre giorni di permesso mensile.

 

Si chiarisce che i giorni fruiti, fino all’ottavo anno di età del bambino, a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni.

 

 

 

3. CONGEDO STRAORDINARIO

 

L’art. 4 sostituisce il comma 5 dell’art. 42 del decreto legislativo. n. 151/2001 ridefinendo criteri e modalità per la concessione del congedo straordinario.

 

In particolare:

 

 

 

3.1. SOGGETTI AVENTI DIRITTO

 

Il nuovo disposto ridefinisce la platea dei destinatari del congedo straordinario recependo i contenuti delle sentenze della Corte costituzionale intervenute sulla normativa in materia (sentenze n. 233 del 16/6/2005, n. 158 del 18/4/2007, n. 19 del 26 /1/2009).

 

Il testo novellato del comma 5 dell’ art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001, preso atto del dictum della Consulta, stabilisce un nuovo ordine di priorità dei soggetti aventi diritto alla fruizione del congedo straordinario che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi. In particolare, i beneficiari usufruiranno del congedo straordinario, secondo il seguente ordine:

 

a. il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;

 

b. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;

 

c. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Si precisa, al riguardo, che la possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti);

 

d. uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

 

Anche in tale fattispecie la possibilità di concedere il beneficio ai fratelli conviventi si verifica solo nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente, entrambi i genitori e tutti i figli conviventi) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti).

 

Con riguardo al concetto di convivenza, si rimanda a quanto specificato al paragrafo 6.

 

Si ribadisce, inoltre, quanto precisato con la circolare Inps n. 155/2010 in merito alle espressioni “mancanti” e “patologie invalidanti”.

 

Per quanto concerne la “mancanza”, si precisa che essa deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono.

 

In tale ipotesi il richiedente dovrà indicare gli elementi necessari per l’individuazione dei provvedimenti, ovvero produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

 

Ai fini dell’individuazione delle patologie invalidanti, invece, in assenza di un’esplicita definizione di legge, sentito il Ministero della Salute, si ritiene corretto prendere a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000 (all. 2).

 

In tale caso il richiedente dovrà allegare, in busta chiusa, indirizzata all’ Unità Operativa Complessa/Unità Operativa Semplice (UOC/UOS) territorialmente competente, idonea documentazione del medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico per l’opportuna valutazione medico legale.

 

 

 

3.2. REFERENTE UNICO

 

Il nuovo comma 5-bis dell’ art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001 estende anche al congedo straordinario il principio del “referente unico” già introdotto dall’art. 24 della legge n. 183/2010 per i permessi ex lege 104/92.

 

In particolare stabilisce che il congedo straordinario di cui all’ art. 42 citato ed i permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/92 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità.

 

Pertanto, qualora per l’assistenza ad una persona disabile in situazione di gravità risulti già esistente un titolare di permessi ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104/92, un eventuale periodo di congedo straordinario potrà essere autorizzato solo in favore dello stesso soggetto già fruitore dell’altro beneficio.

 

Il nuovo comma 5-bis, tuttavia, dando rilievo alla particolarità del rapporto genitoriale, prevede specifiche disposizioni in deroga a favore dei genitori. Infatti, ai genitori, anche adottivi, di figli disabili in situazione di gravità viene riconosciuta la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di benefici per lo stesso figlio anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l’altro non può utilizzare il congedo straordinario.

 

La fruizione di tali benefici deve intendersi alternativa, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità.

 

 

 

3.3. DURATA DEL CONGEDO STRAORDINARIO

 

Il novellato comma 5-bis dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001 precisa che “il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa”.

 

Destinatario della norma in esame è la persona disabile in situazione di gravità: questi ha diritto a due anni di assistenza a titolo di congedo straordinario da parte dei familiari individuati dalla legge.

 

Al riguardo si deve tener conto, altresì, che “i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni” (art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53).

 

Pertanto, dovendosi considerare il congedo straordinario compreso nell’ambito massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa, si chiarisce, a titolo esemplificativo, che utilizzati i due anni, ad esempio per il primo figlio, il genitore avrà esaurito anche il limite individuale per “gravi e documentati motivi familiari”.

 

In tale caso il congedo straordinario potrà essere fruito, oltre che dall’altro genitore, anche, nei casi previsti dalla legge, dal coniuge, dai figli o dai fratelli del soggetto con handicap grave (es. il secondo figlio disabile), naturalmente con decurtazione di eventuali periodi dagli stessi utilizzati a titolo di congedo per gravi e documentati motivi familiari.

 

Si chiarisce, altresì, che, trattandosi di limite massimo individuale, ad un lavoratore o una lavoratrice che nel tempo avesse fruito (anche per motivi non riguardanti il disabile in situazione di gravità), ad es., di un anno e quattro mesi di permessi anche non retribuiti “per gravi e documentati motivi familiari”, il congedo straordinario di cui trattasi potrà essere riconosciuto solo nel limite di otto mesi: ovviamente la differenza fino ai due anni – e cioè un anno e quattro mesi – potrà invece essere riconosciuta all’altro genitore (purchè questi non abbia mai fruito di congedo per motivi familiari o ne abbia beneficiato per non oltre otto mesi: si veda al riguardo la circolare n. 64/2001).

 

 

 

3.4. MISURA DELLA PRESTAZIONE

 

Il nuovo comma 5-ter dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001 stabilisce che il richiedente il congedo straordinario ha diritto a percepire un’ indennità corrispondente all’ultima retribuzione, ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento.

 

L’indennità, pertanto, è corrispostanella misura dell’ultima retribuzione percepita e cioè quella dell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione. Il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo è rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.

 

Ai sensi del successivo comma 5-quater (anch’esso introdotto dall’ art. 4 del decreto legislativo n. 119/2011) la fruizione di un periodo di congedo straordinario continuativo non superiore a sei mesi, matura il diritto a fruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza il riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.

 

Il comma 5-quinquies stabilisce che i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.

 

 

 

4. PERMESSI PER L’ASSISTENZA A PIÙ PERSONE DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ

 

L’art. 6 del decreto legislativo n. 119/2011 restringe la platea dei destinatari dei permessi per l’assistenza nei confronti di più persone disabili in situazione di gravità.

 

Infatti, in base al nuovo periodo aggiunto al comma 3 dell’art. 33 della legge n. 104/92, «Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado oppure entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.».

 

Tale disposizione contempla la fattispecie in cui lo stesso lavoratore intenda cumulare i permessi per assistere più disabili in situazione di gravità.

 

La norma va intesa nel senso che il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora uno dei genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

 

 

 

5. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA IN CASO DI DISTANZA DALLA RESIDENZA DELLA PERSONA DA ASSISTERE SUPERIORE A 150 KM

 

L’art. 6, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 119/2011 inserisce un nuovo comma 3 bis all’art. 33 della legge n. 104/92.

 

Tale comma introduce l’obbligo per il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Kmrispetto a quello della sua residenza, di attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.

 

Pertanto, tenuto conto che il disposto del decreto legislativo n. 119/2011 pone in capo al dipendente l’onere della prova, il soggetto che fruisce dei permessi dovrà provare di essersi effettivamente recato, nei giorni di fruizione degli stessi, presso la residenza del familiare da assistere, mediante l’esibizione del titolo di viaggio o altra documentazione idonea.

 

Conseguentemente, a titolo esemplificativo, dovrà essere preferito l’uso di mezzi di trasporto pubblici quali aerei, treni, autobus, ecc…, in quanto consentono di esibire al datore di lavoro il titolo di viaggio.

 

Sempre in riferimento all’onere della prova, in via del tutto residuale e nell’ipotesi dell’impossibilità o non convenienza dell’uso del mezzo pubblico, l’utilizzo del mezzo privato dovrà tener conto della necessità di munirsi di idonea documentazione comprovante l’effettiva presenza in loco.

 

Tale documentazione dovrà essere esibita al datore di lavoro che ha il diritto/dovere di concedere i permessi nell’ambito del singolo rapporto lavorativo (circolare n. 53/2008).

 

L’assenza non può essere giustificata a titolo di permesso ex lege 104/92 nell’ipotesi in cui il lavoratore non riesca a produrre al datore di lavoro la idonea documentazione prevista.

 

 

 

6. REQUISITI OGGETTIVI PER IL RICONOSCIMENTO DEI PERMESSI E DEL CONGEDO STRAORDINARIO

 

La nuova normativa (art. 3, comma 1, lett. a ed art. 4, comma 1, lett. b del decreto legislativo n. 119/2011), nel ribadire l’assenza di ricovero a tempo pieno della persona disabile in situazione di gravità quale presupposto per la concessione sia dei permessi ex lege 104/92 sia del congedo straordinario, introduce alcune eccezioni.

 

* I genitori potranno fruire del prolungamento del congedo parentale (art. 33, decreto legislativo n. 151/2001) nell’ipotesi di ricovero di un disabile in situazione di gravità, qualora sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore;

 

* gli aventi diritto potranno fruire del congedo straordinario (art. 42, comma 5, decreto legislativo n. 151/2001) nell’ipotesi di ricovero di un disabile in situazione di gravità qualora sia richiesta dai sanitari la presenza del familiare.

 

Si ribadisce che per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

 

A titolo esemplificativo, tenuto conto anche di quanto normativamente previsto per i permessi ex lege 104/92, si elencano di seguito alcune ipotesi che fanno eccezione al requisito della assenza del ricovero a tempo pieno sia per quanto concerne i suddetti permessi (prolungamento del congedo parentale, riposi orari, permessi giornalieri) sia relativamente al congedo straordinario:

 

* interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate (messaggio n. 14480 del 28 maggio 2010);

 

* ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine (circolare n. 155 del 3 dicembre 2010, p.3);

 

* ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi precedentemente prevista per i soli minori (circolare n. 155 del 3 dicembre 2010, p.3).

 

Al fine di agevolare l’assistenza della persona disabile, il requisito della convivenza, richiesto per la fruizione del congedo straordinario, sarà accertato d’ufficio previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea (vedi iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art.32 D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. In alternativa all’indicazione degli elementi di cui sopra, l’interessato ha facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

 

Analogamente, anche per la fruizione dei permessi per assistere un familiare disabile in situazione di gravità, residente in comune distante oltre i 150 Km da quello di residenza del lavoratore, sarà rilevante, ai fini della distanza da dichiarare, la dimora temporanea accertata d’ufficio previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento di tale dato, ovvero prodotta dallo stesso mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del citato D.P.R. n. 445/2000.

 

 

 

7. MODULISTICA

 

Sono in corso di aggiornamento i modelli di domanda che terranno conto delle innovazioni introdotte e saranno pubblicati nel sito INTERNET alla sezione “modulistica on line”.

 

 

 

8. AMBITO DI APPLICAZIONE

 

Il decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011 è entrato in vigore l’11 agosto 2011.

 

Dovranno essere riesaminate, tenendo conto delle novità introdotte e illustrate nei paragrafi precedenti, le istanze pervenute prima di tale data e ancora in fase di istruttoria, nonché i provvedimenti già adottati relativamente ai benefici fruiti a partire dall’11 agosto 2011.

 

In particolare, per quanto concerne il congedo straordinario, si dovranno riesaminare le domande pervenute da genitori, figli e fratelli di soggetti disabili in situazione di gravità nonché quelle presentate da un familiare diverso da quello già titolare dei permessi ex lege 104/92 (a meno che non si tratti dei genitori) per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità in situazione di gravità.

 

* Nel primo caso sarà necessario richiedere ai beneficiari tutti gli elementi utili ad accertare la sussistenza o meno dei presupposti indicati al paragrafo 3.1 della presente circolare.

 

* Nel secondo caso, poiché i permessi e i congedi non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore (referente unico) per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità, si dovranno richiedere ai soggetti interessati le informazioni necessarie all’individuazione del lavoratore dipendente che richiede entrambi i benefici.

 

 

 

Relativamente ai permessi ex lege 104/92, si dovranno riesaminare le domande relative a parenti e affini di secondo o terzo grado dei soggetti disabili in situazione di gravità per l’assistenza a più soggetti, nonché quelle presentate da un familiare diverso da quello già titolare del congedo straordinario (a meno che non si tratti dei genitori) per l’assistenza allo stesso soggetto disabile in situazione di gravità.

 

* Nel primo caso sarà necessario richiedere ai beneficiari tutti gli elementi utili ad accertare la sussistenza o meno dei presupposti indicati al paragrafo 4 della presente circolare.

 

* Nel secondo caso, poiché i permessi e i congedi non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore (referente unico) per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità, si dovranno richiedere ai soggetti interessati le informazioni necessarie all’individuazione del lavoratore dipendente beneficiario di entrambi i benefici.

 

 

 

9. ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI

 

È opportuno ribadire che, come evidenziato nella circolare Inps n. 155/2010, il lavoratore decade dal diritto a fruire dei tre giorni di permessi mensili qualora il datore di lavoro o l’Inps accertino l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dello stesso diritto (comma 7 bis dell’art. 33 della legge n. 104/1992).

 

Si evidenzia, inoltre, che il richiedente i permessi o il congedo si impegna, a comunicare entro 30 giorni dall’avvenuto cambiamento, le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni accertate d’ufficio al momento della richiesta o contenute in dichiarazioni sostitutive prodotte dallo stesso, indicando in tal caso gli elementi necessari per il reperimento delle variazioni, ovvero producendo una nuova dichiarazione sostitutiva.

 

E’ opportuno richiamare, al riguardo, le previsioni dell’art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 secondo cui “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso (…) è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.

 

Si richiamano, altresì, le disposizioni contenute nell’art. 20, comma 2, della legge n. 102/2009 sul contrasto delle frodi in materia di invalidità civile, handicap e disabilità, nonché quelle contenute nell’art. 10, n. 3 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010.

 

L’INPS, anche annualmente, provvederà alla verifica a campione delle situazioni dichiarate dai lavoratori richiedenti i permessi in argomento.

 

 

 

10. ISTRUZIONI PROCEDURALI

 

Sono in corso di aggiornamento le procedure informatiche che terranno conto delle innovazioni introdotte e le specifiche istruzioni per gli operatori sul territorio saranno comunicate tramite gli usuali canali di messaggistica interna all’Istituto.

 

 

 

Il Direttore Generale

 

Nori

 

 

 

Allegato 1: Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011 “Attuazione dell’art.23 della legge 4 novembre 2010, n. 183 recante Delega per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi affidata al governo dall’art. 2”. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2011).

 

Allegato 2: Decreto Ministeriale – Dipartimento per la Solidarietà Sociale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 21 luglio 2000, n. 278 – “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari.” (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 11 ottobre 2000).

Decreto Ministeriale 6 marzo 2012, Prot.n. 3744/PF

Decreto Ministeriale 6 marzo 2012, Prot.n. 3744/PF

Conferimento di delega al Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prof.ssa Elena UGOLINI

Bando Teuliè e Nunziatella 6 marzo 2012

Concorso per titoli presso la Scuola Militare “Teuliè” di Milano e la Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli, a.s. 2012/2013

5 marzo Calendario operazioni Mobilità 2012-2013

L’articolo 2 dell’Ordinanza Ministeriale 5 marzo 2012, n. 20, stabilisce i seguenti termini per le operazioni di mobilità:

Termine ultimo per la presentazione delle domande di movimento per il personale docente, educativo ed A.T.A. (secondo la procedura online indicata nella nota n. 1132 del 16.2.2012): 30 marzo 2012

a) personale docente

scuola dell’infanzia
1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 9 maggio
2 – pubblicazione dei movimenti: 25 maggio

scuola primaria
1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 14 aprile
2 – pubblicazione dei movimenti: 8 maggio

scuola secondaria di I grado
1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 26 maggio
2 – pubblicazione dei movimenti: 18 giugno

scuola secondaria di II grado
1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 19 giugno
2 – pubblicazione dei movimenti: 12 luglio

b) personale educativo

1 – termine ultimo comunicazione all’ufficio delle domande di mobilità dei posti disponibili: 4 maggio
2 – pubblicazione dei movimenti: 25 maggio

c) personale A.T.A.

1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 2 luglio
2 – pubblicazione dei trasferimenti: 26 luglio

Termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande: dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI o all’ufficio dei posti disponibili.

Nota 5 marzo 2012, Prot. n. AOODGPER 1682

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale del personale scolastico – Uff. IV e V

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana

BOLZANO

Al Direttore Generale del Dipartimento Istruzione della Provincia Autonoma

TRENTO

All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca

BOLZANO

All’Intendente Scolastico per la Scuola delle Località Ladine

BOLZANO

e,p.c. Al Ministero degli Affari Esteri D.G.P.C.C.

ROMA

All’Assessore alla P.I. della Regione Autonoma della Valle d’Aosta

AOSTA

Al Sovrintendente Studi della Regione Autonoma della Valle d’Aosta

AOSTA

All’Assessore alla P.I. della Regione Siciliana

PALERMO

Al Presidente della Giunta Provinciale di BOLZANO

Al Presidente della Giunta Provinciale di TRENTO

Al Capo Dipartimento per l’istruzione

SEDE

Al Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse, umane, finanziarie e strumentali

SEDE

Ai Direttori Generali

SEDE

Al Gabinetto del Ministro

SEDE

 

Oggetto: Trasmissione dell’O.M. n. 20 del 5.3.2012 prot. n. AOODGPER 1681 e del contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 29.2.2012 sulla mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2012/2013.

 

Per opportuna conoscenza e norma, al fine di predisporre i necessari adempimenti da parte degli uffici competenti, si trasmettono, in allegato alla presente, copia dei seguenti atti, relativi alla materia indicata in oggetto:

– contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 29.2.2012 relativo alla mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2012/2013.

– Ordinanza ministeriale n. 20 del 5.3.2012 prot. n. AOODGPER 1861 in corso di registrazione, concernente norme di attuazione del predetto contratto integrativo in materia di mobilità del personale, docente, educativo e A.T.A..

Verrà data tempestiva comunicazione della data di registrazione di quest’ultimo provvedimento.

Con successiva Ordinanza ministeriale verranno diramate le specifiche disposizioni attuative dell’ art. 37bis del sopra citato CCNI riguardante la mobilità degli insegnanti di religione cattolica, per i quali, ovviamente, sarà prevista una diversa data di scadenza per la presentazione delle domande.

Si pregano gli uffici competenti di dare la massima diffusione dei sopracitati atti e di comunicare agli uffici interessati che i medesimi possono essere consultati ed acquisiti sul sito Internet e Intranet del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.

Si ritiene utile richiamare l’attenzione degli uffici in indirizzo su alcune situazioni innovative rispetto all’anno scolastico precedente:

  • obbligo per il personale interessato di presentare via web le domande oltre che per e nell’ambito della scuola primaria e secondaria di I e II grado, anche per e nell’ambito della scuola dell’infanzia, secondo la procedura POLIS descritta nella nota n. 1132 del 16.2.2012;
  • possibilità di riaprire il confronto negoziale in relazione ad emergenze legate al dimensionamento della rete scolastica e alla definizione della mobilità del personale docente inidoneo che fa richiesta di transitare nei ruoli del personale A.T.A. (art. 1);
  • divieto per il personale docente ed educativo, assunto a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2011/12 o successivi, di partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo, in applicazione dell’art. 9 comma 21 della legge n. 106/11. Esclusione dall’applicazione di tale norma per i docenti nominati con retrodatazione giuridica al 2010/11. Esclusione dall’applicazione della suddetta norma per il personale docente ed educativo di cui all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del CCNI (art. 2);
  • esclusione dalle disponibilità per le operazioni di mobilità dei posti nei licei musicali e coreutici relativi agli insegnamenti di nuova istituzione, fino a quando non saranno definiti i corrispondenti titoli di accesso (art. 6);
  • adeguamento delle norme riguardanti il sistema delle precedenze comuni e la relativa documentazione alle disposizioni della L. 104/1992 come modificata dalla L. 183/2010 (art. 7);
  • puntualizzazioni su documentazioni e certificazioni mediche (art. 9). Al riguardo, considerando che l’Ipotesi di CCNI è stata sottoscritta in data 15.12.2012, e quindi antecedentemente alle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15 comma 1 della L. 183/2011 di modifica del D.P.R. 445/2000, si è provveduto ad inserire le integrazioni derivanti dalla nuova normativa nel testo dell’O.M..
  • precisazioni sull’assegnazione dei docenti da parte degli Uffici territoriali competenti, nel caso di istituti di scuola secondaria di II grado coinvolti nel riordino del secondo ciclo di istruzione (art. 20);

Si invitano le SS.LL. ad effettuare, anche tramite le competenti strutture territoriali, la dovuta informativa alle organizzazioni sindacali del comparto scuola, con particolare riguardo alla nuova procedura POLIS concernente l’acquisizione delle domande on line per il personale docente della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado.

Si sottolinea infine che il termine ultimo per la presentazione delle domande di movimento per il personale docente, educativo ed A.T.A. è fissato al 30 marzo 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
LUCIANO CHIAPPETTA

Allegati

Avviso 5 marzo 2012

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione
Ufficio 6

 

Si comunica che la chiusura del concorso fotografico “Colori, persone e luoghi dello sport” è stata posticipata al 9 marzo 2012.

(link http://www.coloripersoneeluoghidellosport.it/)

Nota 5 marzo 2012, Prot. MIURAOODGOS n. 1337

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
Uff. II

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Bolzano

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Trento

All’Intendente Scolastico per le scuole delle località ladine di Bolzano

All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano

 

Oggetto: III Seminario nazionale “Le vicende del confine orientale ed il mondo della scuola. Il contributo dei Giuliano-Dalmati alla storia e alla cultura nazionale”. Trieste, 22-23 febbraio 2012. Report

 

Il 22 e 23 febbraio 2012 si è tenuto a Trieste il terzo Seminario nazionale “Le vicende del confine orientale ed il mondo della scuola – Il contributo dei Giuliano–Dalmati alla storia e alla cultura nazionale”, organizzato con il contributo delle Associazioni degli Esuli e con la partecipazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, nell’ambito delle iniziative del Gruppo di Lavoro MIUR – Esuli istituito con D.D. Ordinamenti scolastici del 26 ottobre 2009.

Lo svolgersi delle giornate seminariali ha permesso di coniugare cronaca e storia, conoscenza dei luoghi e dei ricordi attraverso la visita alla Foiba di Basovizza e al Museo di Carattere Nazionale C.R.P. di Padriciano, il più grande centro di raccolta profughi fiumani, giuliani e dalmati allestito nel dopoguerra.

Sono state approfondite diverse tematiche, tra cui il ruolo e la funzione delle fonti archivistiche nell’orientare lo studio della storia; gli aspetti di comunione tra le due sponde adriatiche; il profilo di compattezza culturale dei giuliano-dalmati, che affondando le sue radici in un passato antico, raccoglie un’epistemologia del futuro da coltivare, sostanziare e disseminare.

Nell’ambito delle iniziative di natura culturale, di particolare rilievo la proposta del Touring Club Italia, che dedica al Confine orientale l’edizione speciale del Concorso nazionale “Classe turistica. Festival del Turismo scolastico” indirizzata, come di consueto, a tutte le scuole secondarie di II grado italiane, nell’edizione 2011-12 si rivolge anche alle scuole appartenenti alle minoranze italiane di Istria, Fiume e Dalmazia.

L’iniziativa emerge dall’attività del Gruppo di Lavoro tra Miur ed Associazione degli Esuli al fine di promuovere i viaggi di istruzione che abbiano come meta luoghi storici, come quelli che sono espressione della civiltà istriana, fiumana e dalmata, nonché accrescere la consapevolezza delle proprie origini culturali negli studenti italiani e in quelli italiani residenti in Slovenia e Croazia.

Alle classi selezionate e premiate saranno offerti viaggio e permanenza a Grado, sede del Festival a.s. 2011-2012, che si svolgerà dal 17 al 20 ottobre 2012.

Si allega il modulo di iscrizione, che dovrà pervenire via fax al n. 02 8526594 entro il 31 marzo 2012.

Nel Regolamento allegato sono reperibili ulteriori informazioni. Nel corso del Seminario sono state premiate le scuole vincitrici del concorso nazionale “Aspetti del Territorio geografico e storico dell’Adriatico orientale”. Docenti e studenti hanno presentato i profili metodologici e didattici dei lavori realizzati, valorizzando persone, luoghi, notazioni particolari del tema con cura e rigore storico e narrativo.

Le scuole premiate sono:

ISTITUZIONI SCOLASTICHE PRIMO CICLO

Primo premio

Scuola Primaria “L. Gabelli” – Porcia (PN)
Classe VA
Progetto: “Quando l’Istria era Italia…approfondimenti e considerazioni”

 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDO CICLO

Primo premio

Liceo Scientifico “G. Marconi” – Pesaro
Classi III A e III F
Progetto: “Pietro Damiani – Una vita per il bene”

Secondo premio ex-aequo

Liceo Scientifico “Torricelli” – Maniago (PN)
Classe I A
Progetto: “La storia degli italiani nell’Adriatico nord-orientale”

ex-aequo

Istituto Statale Istruzione Superiore “L. da Vinci” – Firenze
Progetto pluriclasse/pluriennale
Progetto: “I Confini orientali d’Italia”

Menzione speciale

Liceo Scientifico “D. De Ruggeri” – Massafra (TA)
Classe V F
Progetto: “Un’Italia unita attraverso l’Adriatico”

I Dirigenti scolastici, i docenti e gli alunni delle scuole hanno ricevuto premi e riconoscimenti dalle Testimoni dell’Esodo presenti, che hanno rivolto loro parole di stima e ringraziamento per il certosino lavoro di ricostruzione realizzato.

IL DIRIGENTE
Antonio LO BELLO

Nota 5 marzo 2012, MIURAOODGOS/1352

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
– Segreteria del Direttore –

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Bolzano

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Trento

All’Intendente Scolastico per le scuole delle località ladine di Bolzano

All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano

 

Oggetto: Convegno “EXPERIMENTA”- Terza Edizione – Roma 9 marzo 2012

La Scrivente Direzione, in collaborazione con il Comitato per lo Sviluppo della Cultura Scientifica e Tecnologica, organizza il 9 marzo 2012 a Roma, il Convegno “Experimenta – Percorsi didattici esemplari” con lo scopo di proseguire la riflessione sull’insegnamento delle scienze nella scuola secondaria superiore, iniziata nell’aprile dello scorso anno con EXPERIMENTA! e proseguita il 20 e 21 ottobre con il convegno EXPERIMENTA- Pensare e fare scienza.

Il convegno “EXPERIMENTA – Percorsi didattici esemplari”, si svolgerà a Roma il 9 marzo 2012 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 presso il Liceo classico Giulio Cesare. Il programma è allegato alla presente.

Saranno presentate esperienze esemplari, prendendo spunto da percorsi effettivamente progettati e/o realizzati da alcune scuole nell’ambito delle novità introdotte dalla recente normativa. I percorsi sono fondati sui concetti di laboratorialità, intreccio fra teoria e pratica sperimentale, cittadinanza scientifica e cultura della scelta, tematiche peraltro già affrontate nel documento “Pensare e fare scienza”.

L’obiettivo prioritario del Convegno è avviare una collaborazione con la Scuola finalizzata alla produzione di materiali didattici da condividere e implementare sul sito www.experimenta-pensarefarescienza.it dove sarà possibile reperire ulteriori informazioni.

Data la rilevanza dell’iniziativa si prega di dare massima diffusione alla presente.

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Carmela Palumbo

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PROGRAMMA

“EXPERIMENTA – Percorsi didattici esemplari”

Liceo Classico “G. Cesare” – Roma

9 Marzo 2012

 

08:30 – 09:00 Registrazione

09:00 – 09:20 Saluti di benvenuto:

Micaela Ricciardi

Maddalena Novelli

09:20 – 10:10 Introduzione:

Luigi Berlinguer

Lucrezia Stellacci

Luciano Chiappetta

10:10 – 10:25 Nicola Vittorio: Le ragioni di “Experimenta – Percorsi didattici esemplari”

10:25 – 10:40 Arturo Marcello Allega: Modelli e strumenti per una architettura dei percorsi didattici

10:40 – 10:50 Liù M. Catena: Presentazione del sito EXPERIMENTA: www.experimenta-pensarefarescienza.it

 

PERCORSI DIDATTICI ESEMPLARI

10:50 – 11:00 Filomena Rocca: Coordinamento

11:00 – 11:15 La continuità verticale: Istituto Comprensivo e Liceo Scientifico
Le microonde e la cottura dei cibi

11:15 – 12:00 Integrazione e opzionalità: il punto di vista del Liceo Classico
Il giardino delle scienze – I biennio
Opzione laboratorio – II biennio
Patrimonio artistico – I e II biennio

12:00 – 13:00 Laboratorialità: l’uso di ambienti di apprendimento non formali nell’Istituto Tecnico
L’acquario – I biennio
Il tempo – “tic-tic”- I biennio
Celle solari – II biennio
Serr@autonoma – I e II biennio

13:00 – 14:30 Pausa Pranzo

14:30 – 15:15 Apprendere ad apprendere: la logica del linguaggio nel Liceo Scientifico
Matematica e semeiotica – I biennio
Dal reale all’immaginario – II biennio
Logica e Linguaggio – I e II biennio

15:15 – 16:30 Raccordo scuola e università: scienza e tecnologia
Controlli automatici e sorveglianza – II biennio
TOV Karting – II biennio
Sotto un’altra ottica – II biennio
Tocco di colore – II biennio
Non solo la quantità fa la differenza – II biennio

16:30 – 17:00 Luigi Berlinguer: Conclusioni

La patacca VALES

La patacca VALES e l’ennesima turlupinatura della dirigenza scolastica

Francesco G. Nuzzaci

1 – La parola magica è sempre quella: sperimentazione. Che, sposandosi con il mantra della «peculiare complessità» della scuola e della sublime «specificità» della sua dirigenza, potrà, ancora una volta, consentire all’amministrazione e alle corporazioni sindacali di sterilizzare l’imperativo della legge.

Il meccanismo è collaudato da un ventennio: dalla cosiddetta prima privatizzazione del pubblico impiego (legge delega 421/92 e decreto legislativo 29/93), passando per la seconda privatizzazione (legge 59/97 ed una serie di decreti attuativi, poi confluiti nel d.lgs. 165/01), sino alla riforma Brunetta (legge 15/09 e d.lgs. 150/09, poi integrato, ma esso restando meramente virtuale, dal D.P.C.M. 27-1-11, concernente la specifica valutazione degli insegnanti). Insomma, per la scuola, la legge è tam quam non esset. Col che ci si è altresì bellamente sottratti all’impegno che il nostro governo aveva preso con la comunità europea: di fornire assicurazioni, hic et nunc, in ordine all’accountability delle istituzioni scolastiche e sui programmi di ristrutturazione per quelle che avessero registrato risultati insoddisfacenti; di chiarire come intendesse valorizzare il ruolo degli insegnanti di ogni singola scuola e quale tipo di incentivi volesse mettere in campo.

A dire il  vero, nel solco delle coordinate legali e delle istanze comunitarie dianzi cennate si era mosso il ministro Gelmimi, proponendo due percorsi – sperimentali, naturalmente! – in parte paralleli, volutamente di basso profilo, all’insegna di un astrattamente sono realismo, ma in buona sostanza piuttosto improvvisati e, per molti versi, implausibili: premiare – selettivamente – il merito con poco più di 31 milioni di euro, destinati ad un ristretto campione di insegnanti (Progetto Valorizza, di durata annuale) a ad un altrettanto esiguo numero di scuole (Progetto VSQ – Valutazione per lo sviluppo della qualità delle scuole, triennale).

Ma il neoministro dell’istruzione Francesco Profumo ne ha decretato il deprofundis, con una spettacolare marcia all’indietro.

Per la valutazione dei docenti la partita finisce qui; forse la si potrà riprendere più in là, molto più in là, dopo che l’attuale governo tecnico di salute pubblica avrà esaurito il suo breve mandato. Lo si potrà fare in seguito ai necessari approfondimenti [si approfondisce da due decenni!] e al coinvolgimento delle comunità professionali e degli esperti di settore [magari in occasione della preannunciata, per l’autunno, conferenza nazionale sulla scuola, dopo quella del 1990,che preparò l’avvento dell’autonomia cartacea].

Per la valutazione «premiale» delle scuole già selezionate ( e destinatarie di un budget di centomila euro cadauna) il progetto in corso continuerà nei prossimi due anni (sempreché vengano realmente assicurate le inerenti risorse finanziarie), ma sarà ad esaurimento; nel senso che, espressamente, quali che potranno essere gli esiti, non verrà più riproposto: e allora, verrebbe fatto di domandarsi, che senso ha portarlo a termine?

Dunque, niente sistematica, selettiva e trasparente valutazione delle performance di ogni istituzione scolastica e dei soggetti (di tutti i soggetti) professionali ivi operanti, in termini di (accertati) meriti individuali e dei relativi apporti recati alla struttura o unità organizzativa (tale è ogni istituzione scolastica, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, d.lgs. 165/01).

2 – Adesso il progetto sostitutivo – uno solo – è denominato VALES, acronimo significante «Valutazione e sviluppo della scuola».

E’ rivolto a non più di 300 scuole, tenendosi conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande e della necessità di garantire un’equilibrata distribuzione sul territorio nazionale, nonché assicurandosi un’equa rappresentatività nel primo e nel secondo ciclo d’istruzione.

Ad ogni scuola prescelta sarà garantita l’astronomica cifra oscillante tra i diecimila e i ventimila euro (nella misura massima fa 6 milioni di euro, contro i 31 milioni delle due sperimentazioni già naufragate), per sostenere l’implementazione del progetto nella sua durata triennale, che si prefigge lo scopo di individuare e verificare sul campo la fattibilità di metodi, criteri, procedure e strumenti che permettano di valutare i punti di forza e di debolezza del singolo istituto, nonché dell’azione del dirigente scolastico.

Nella prima fase si procede all’analisi della scuola come «sistema complesso», condotta da diverse prospettive, attraverso un protocollo di visita delle scuole gestito da nuclei di valutazione esterni coordinati da ispettori [ma dove sono?].

Al termine di questa prima fase di analisi, sarà consegnato alla singola scuola uno specifico rapporto di valutazione, sulla base del quale essa è invitata a progettare in autonomia un percorso di miglioramento, per la cui realizzazione sono previsti i ridicoli finanziamenti di cui sopra.

La scuola avrà a disposizione il successivo anno scolastico per condurre, dopo una fase di autovalutazione e di progettazione, opportune azioni di  miglioramento. Nel corso del terzo e ultimo anno di sperimentazione la scuola sarà nuovamente valutata da parte del nucleo di valutazione esterno che, sulla base del rapporto iniziale, ne apprezzerà i risultati raggiunti.

All’interno del quadro di riferimento  descritto ed in coerenza con le linee di interventi istituzionali prefigurate per il progetto VALES, specifiche azioni  saranno avviate nelle regioni del mezzogiorno appartenenti all’Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia Sicilia). Per queste aree territoriali le attività saranno realizzate con i fondi strutturali europei, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” finanziato con il fondo sociale europeo 2007-2013.

Per la partecipazione alla sperimentazione è indispensabile la delibera positiva del collegio dei docenti, unitamente all’adesione del dirigente scolastico, che nel quadro della generale valutazione dell’istituzione scolastica dovrà essere – specificatamente e lui solo: non già i suoi docenti e il suo personale ATA – valutato.

Dopo il 12 marzo sapremo se le adesioni avranno registrato un semifallimento, come le ultime due abortite, oppure no; perché, questa volta, l’amministrazione, nella circolare n. 16 del 3 febbraio a firma del capodipartimento Giovanni Biondì, si è peritata di puntualizzare che l’accesso delle scuole alla nuova programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali europei «sarà condizionato alla presenza di alcuni elementi strutturali, quali l’esistenza di sistemi di misurabilità dell’efficacia degli interventi e dei risultati». E si precisa altresì che, diversamente dal precedente progetto VSQ, non sono previste premialità alle scuole che raggiungono i risultati migliori, né penalizzazioni per le scuole deficitarie; che, anzi, queste ultime hanno un incentivo formidabile a permanere in una strutturale situazione di debolezza, perché saranno alimentate da ulteriori, promessi, finanziamenti a sostegno del loro piano di miglioramento, che potrebbero riverberarsi in positivo sulle remunerazioni del personale, nei cui confronti non sarà sanzionato alcun demerito: di sicuro per i docenti e per il personale ATA e – forse, oppure no? – per il dirigente scolastico.

3 – Il dirigente scolastico, per l’appunto, è fatto oggetto di un apposito capitolo nell’ambito di questo progetto valutativo, nella ragionevole presupposizione che la sua azione risulti fondamentale nel promuovere gli obiettivi di miglioramento del servizio, stimolando la collaborazione di tutta la comunità scolastica; pur in assenza di qualsivoglia strumento di gestione cogente, che non siano la sua autorevolezza e/o l’esemplarità del suo comportamento.

E sembra andar bene per tutti.

Va bene per i sindacati generalisti del comparto, rassicurati dal fatto che il dirigente scolastico non potrà valutare chicchessia, sicché il personale della scuola, massivo e fungibile, potrà continuare ad essere ammannito – e garantito – con slogan e parole d’ordine, secondo i perduranti canoni di un’omogenea, piatta ed avvilente cultura impiegatizia.

Va bene per il sedicente più autorevole e rappresentativo dei sindacati della dirigenza scolastica, che già aveva indirizzato all’ex ministro Gelmini l’invito a «predisporre un progetto sperimentale in tema di valutazione dei dirigenti delle scuole con un impianto analogo a quello che sta(va) per prendere l’avvio relativamente ai docenti [ed ora non più riproposto]».

Va bene per le anime belle delle eteree associazioni professionali, che vi trarranno alimento per continuare a disquisire di centralità della dirigenza scolastica, di professione emergente connotata da un’intrinseca dimensione di leadership democratica, distribuita, partecipata, orizzontale ed orientata al cambiamento: quindi leadership trasformazionale, emotiva, evocativa … visionaria!

Ed importa punto o poco che la legge (art. 5, d.lgs. 165/01, come modificato dal d.lgs. 150/09; lo stesso art. 25 del d.lgs. 165/01, citato, riguardante la supposta «specificità») dica e voglia tutt’altro (o anche altro).

Perché, in punto di diritto, il dirigente scolastico, come ogni «normale» dirigente pubblico:

–          è  «datore di lavoro» dialetticamente contrapposto, in una sorta di «fisiologico» conflitto d’interessi, ai «lavoratori» (personale docente e personale ATA) posti alle sue dirette dipendenze, in virtù dei richiami delle norme civilistiche e delle leggi speciali sul supporto di lavoro subordinato nell’impresa;

–          in quanto datore di lavoro e capo dell’impresa e/o dell’unità organizzativa (quale deve essere considerata ogni istituzione scolastica dotata di personalità giuridica per il doveroso esercizio della sua autonomia funzionale, ex art. 1, comma 2, d.lgs. 165/01), deve valutare i propri «collaboratori» (tutto il personale docente e ATA) perché ne possano essere apprezzate le prestazioni, in positivo (con effetti premiali, a principiare dalle dirette attribuzioni economiche) ovvero in negativo (con conseguenze sanzionatorie): tutto ciò nell’«interesse dell’impresa», ex artt. 2014 e 2016, codice civile (rectius: nell’interesse dell’istituzione scolastica e della sua mission);

–          da lui, pertanto, dipendono gerarchicamente (diverso discorso essendo quello sul come, con quali limiti, modalità e garanzie il rapporto di gerarchia debba essere agito) i suoi «collaboratori» (nel senso che i suoi dipendenti devono – obbligatoriamente – disporsi ad un comportamento collaborativo in relazione al conseguimento dei fini dell’impresa, poco rilevando che essa sia privata o pubblica) [art. 2086, c.c.]; che devono usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta.

E’ ovvio che trattasi di generali paradigmi pur sempre da calibrare sulla peculiarità e sugli scopi del variegato mondo delle pubbliche amministrazioni e delle peculiarità dei soggetti in esse operanti, specialmente se attributari di più o meno ampia discrezionalità tecnico-professionale: vale certamente per la scuola, ma non solo.

Calibrati, però, ma non stravolti, sino ad essere neutralizzati. E a tal proposito ogni dirigente pubblico – che risponde dei risultati dell’unità organizzativa – è, ad un tempo, manager (connotazione ritenuta «innaturale», un corpo estraneo nel fatato mondo della scuola) e leader (per contro apprezzato, purché non autocratico).

E’ manager nell’esercizio di competenze giuridico-organizzativo-gestionali, strumentali al conseguimento dello scopo istituzionale, secondo i canoni di efficienza-efficacia-economicità, dato che vengono usate cospicue risorse pubbliche, coattivamente prelevate dalla fiscalità generale, che pertanto devono essere giustificate, dunque rendicontate. E’ leader in quanto deve essere capace di conseguire gli obiettivi assegnati nella chiarezza della mission e della vision: perciò motivando, coinvolgendo e valorizzando la risorsa fondamentale costituita dal fattore umano.

Ma non per questo può continuare a sostenersi che tale risorsa umana possa agire in assoluta libertà perché, alla fin fine, soggiace ai soli e domestici vincoli di natura morale, se non alla propria «scienza e coscienza».

E’ perciò naturale, anzi indispensabile, che il dirigente scolastico, come tutti i dirigenti pubblici, dev’essere valutato secondo le disposizioni di legge (e, de residuo, del contratto collettivo nazionale di lavoro) e per gli effetti predeterminati dalla legge (e dal contratto): che non sono – le une e gli altri – quelli cui fa riferimento questo progetto sperimentale in tema di valutazione della dirigenza scolastica; il quinto, a far data dalla sua nascita nell’ordinamento giuridico, or sono dodici anni.

Cinque sperimentazioni in dodici anni per valutare la dirigenza scolastica già costituiscono, di per sé, testimonianza inoppugnabile della loro fatua consistenza: dai SIVADIS 1, SIVADIS 2, SIVADIS 3 al caravanserraglio messo a punto dall’INVALSI e mandato al macero dal suo committente, l’allora ministro Fioroni, non appena emesso il primo vagito. Ed ora VALES, che eredita tutte le aporie dei precedenti progetti.

Un VALES che sembra valere veramente poco, come hanno scritto o lasciato intendere esperti di cose scolastiche, come M. Tiriticco e l’ispettore G. Cerini; che poi però s’industria nel tentare di trarne elementi e spunti di con divisibilità (che, astrattamente, non mancano) e dando mostra di crederci: a cominciare dal protocollo cui la valutazione del dirigente scolastico dovrà fare riferimento, strutturato in indicatori individuati all’interno delle seguenti macro-aree:

–          Direzione, coordinamento, valorizzazione delle risorse umane.

–          Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e strumentali.

–          Promozione della qualità dei processi interni alla comunità professionale.

–          Sviluppo delle innovazioni.

–          Attenzione alle famiglie e alla comunità sociale.

–          Collaborazione con i soggetti istituzionali, culturali, professionali, sociali ed economici del territorio.

E’ un dispositivo sensato, potrebbe dirsi, perché tarato sulla peculiarità del luogo di esercizio della funzione dirigenziale scolastica, oggettivamente più complesso e meno standardizzabile rispetto ad un mero ufficio interno di una più ampia ed autonoma struttura organizzativa (poniamo: un ufficio scolastico regionale o una direzione generale del MIUR), chiamato a perseguire obiettivi circoscritti, più semplici, facilmente quantificabili (e facilmente valutabili). Ma è un dispositivo che non ha richiesto un apprezzabile sforzo ideativo, altro non essendo che una (parziale) copiatura in pejus del modello figurante nell’art. 41 del CCNI del 31 agosto 1999 per una valutazione (sperimentale, è il caso di precisarlo?) degli allora capi d’istituto ancora appartenenti al comparto scuola ed in transito verso la qualifica dirigenziale (ed in attesa di essere collocati nella quinta autonoma area contrattuale, surrettiziamente e saldamente ancorata al ceppo d’origine: una riserva indiana per non infettare le dirigenze «vere», cioè quelle «normali», e quivi contemplare la sua ineffabile specificità).

Lo riportiamo di seguito, anche per significarne una più puntuale o dettagliata configurazione rispetto al più generico suo odierno clone:

Area 1: Direzione e organizzazione dell’istituzione scolastica

–          1.1. pianificazione e definizione P.O.F.

–          1.2. interventi specifici per l’apprendimento e il successo scolastico

–          1.3. autovalutazione d’istituto

Area 2: Relazioni interne ed esterne

–          2.1. comunicazione pubblica

–          2.2. relazioni istituzionali ed esterne

–          2.3. iniziative relative al rapporto scuola-famiglia

Area 3: Innovazione e sviluppo

–          3.1. sviluppo e diffusione progetti di ricerca e innovazione formativa

–          3.2. attivazione di accordi di reti, convenzioni, consorzi

Area 4: Valorizzazione delle risorse umane

–          4.1. formazione e sviluppo personale docente e ATA

–          4.2. modalità affidamento incarichi e funzioni

Area 5: Gestione delle risorse finanziarie e strumentali

–          5.1. gestione dei fondi d’istituto

–          5.2. utilizzo innovativo di tecnologie e infrastrutture disponibili.

Siamo così punto e a capo. E sono trascorsi, invano, tredici anni!

Basterebbe (anche) questo per comprendere quanto vale VALES, partecipe del collaudato gioco delle scatole cinesi, delle sperimentazioni che si rincorrono e spesso si sovrappongono, infine sciogliendosi come neve al sole; una sorta di cambiale puntualmente rinnovata prima della scadenza, di modo che non si porta mai all’incasso.

E così si continua – potrà continuarsi – a cincischiare. Perché è ora mai acclarato che una seria, e vera, valutazione non la vuole nessuno.

Non la vuole l’amministrazione: perché non è dotata di una tecnostruttura in grado di gestirla  e perché non ha né intende reperire le risorse finanziarie per remunerarla (retribuzione di risultato).

Non la vogliono le corporazioni sindacali generaliste di comparto; un’anomalia tutta italica, che tiene forzosamente e quasi indistintamente insieme docenti e personale amministrativo, dopo che ne sono felicemente fuoriusciti gli ex ispettori tecnici – ora dirigenti pleno iure e plena pecunia – e solo formalmente i dirigenti scolastici; dirigenti finti e perciò dirigenti pezzenti: se ne è accorta, dopo dieci anni, la rivista “Tuttoscuola”, e sembra che la cosa stia, finalmente?, facendo rumore. Non la vogliono i sindacati del personale della scuola o «lavoratori della conoscenza» (sic!), non fosse altro perché un dirigente non valutato non può (non è legittimato a) valutare il personale dipendente, della cui gestione lo si pretende (lo pretende la legge) esclusivo responsabile.

Non la vogliono – e ci riesce ancora arduo  comprendere il perché – «il più autorevole e rappresentativo dei sindacati della dirigenza scolastica» e le associazioni sindacali professionali, turistico-convegnistiche, di categoria.

E forse non la vuole – con sommo autolesionismo – la categoria.

A parte ciò, sotto il profilo tecnico e con particolare riguardo alla dirigenza scolastica, la riproposta sperimentazione permane viziata dalla confusione tra valutazione dell’istituzione scolastica e valutazione delle prestazioni del suo dirigente.

La prima è preordinata (realizzandosi sapientemente un mix tra valutazione interna o autovalutazione e valutazione esterna ad opera di soggetti terzi) all’emersione dei punti di forza e di debolezza della «struttura organizzativa» onde apprestare conseguenti e coerenti interventi atti a consolidare gli uni e  migliorare gli altri, sicché ogni istituzione scolastica possa erogare una prestazione di qualità generalizzata, di tipo inclusivo, «al fine di garantire il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema d’istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento» (art. 1, comma 2, d.p.r. 275/99). Anche se fa specie leggere che, nell’anno di grazia 2012, non si è ancora riusciti a «individuare e verificare sul campo la fattibilità di metodi, criteri, procedure e strumenti che permettano di valutare …». E nulla succede – meglio, non succede – per caso.

La seconda tipologia è finalizzata – anche con l’impiego di un’apposita, e differente, strumentazione – alla valutazione dei risultati dell’azione del dirigente (comprendente il conseguimento degli obiettivi assegnati e il comportamento organizzativo).

Certamente, ben possono integrarsi, ma restano – devono restare – distinte, concettualmente e per i diversi esiti cui mettono capo: interventi promozionali-supportivi-equitativi, ovvero premiali-sanzionatori (in positivo differenziata retribuzione di risultato, in negativo ed extrema ratio la risoluzione del rapporto di lavoro).

Nel mentre, un progetto predisposto per la valutazione dei punti di forza e di debolezza dell’istituzione scolastica, va surrettiziamente ad includere la valutazione delle prestazioni professionali di un solo soggetto – e, a questo punto incoerentemente, escludendo quelle di tutti gli altri soggetti (docenti e ATA) – non già per premiarlo e/o sanzionarlo, ma, soggetto minorenne, per orientarlo e assisterlo con una consulenza permanente affinché possa egli esplicare «la sua azione fondamentale nel promuovere gli obiettivi di miglioramento del servizio scolastico, stimolando la collaborazione di tutta la comunità scolastica … ».

E’ il privilegio della sua specificità! Che non è toccato in sorte ai generici, fungibili, «non complessi», e maggiorenni, dirigenti amministrativi e tecnici dello stesso datore di lavoro, il MIUR. Tal che, sottoposti ad un’ordinaria, prosaica, «egoistica» valutazione annuale, compendiata in due sole schede e contenente pochi, circoscritti, operazionalizzati obiettivi, si mettono, sempre annualmente, in tasca una retribuzione di risultato media pari a 30.000 euro, con punte che sfiorano i 70.000. E’stampato sul sito del MIUR «Trasparenza, Valutazione e Merito», aggiornato all’8 febbraio 2012. Cliccare per credere!

Andiamo dunque a sperimentare, anche per non perdere i finanziamenti europei. Allegramente, però. Perché, comunque vada,  a fine anno ogni «specifico» dirigente scolastico percepirà i suoi bravi 2.000 – dicesi duemila – euro lordi, uguali per tutti, a meno che non abbia avuto l’improbabile sventura di essere incappato in una valutazione negativa formalizzata in atti.

E’ così da dodici anni. E lo sarà ancora per i prossimi tre. Giusto per prendere, e perdere, tempo.

L’INVALSI: un edificio dalle fondamenta traballanti

L’INVALSI: un edificio dalle fondamenta traballanti

di Enrico Maranzana

Il ciclone “valutazione” si è abbattuto sulla scuola, originato da raccomandazioni europee. Il fatto che l’INVALSI radichi su una sollecitazione esterna, formulata da un ente che opera per ottimizzare l’impiego delle risorse, è di notevole significatività: la scuola è vista come una entità impenetrabile, i cui processi interni sono privi di significato per cui il controllo sarà da esercitare sui risultati che l’istituzione produce. La lettura dell’articolo della legge che ha costituito l’istituto romano offre molti elementi a sostegno di questa tesi.

La prevenzione preziosa

La  prevenzione preziosa

di Vincenzo Andraous

Non c’è giorno in cui scorrendo le pagine di un quotidiano non leggiamo di un’operazione di Polizia che riguarda il fermo o l’arresto di giovanissimi implicati nello spaccio, nell’acquisto,  o nel consumo di sostanze stupefacenti.

Fin troppo facile esorcizzare il fattaccio asserendo che sono episodi che investono il mondo giovanile dalla notte dei tempi: forse il modo migliore per affrontare questo suicidio generazionale è parlare di droga ribadendo con forza che nessuna fa bene, non ne esistono che fanno poco male. E’ un imperativo che va portato avanti senza indugi e senza tregue di comodo in famiglia, nelle classi di ogni scuola, negli oratori, occorre farlo in maniera progettuale, preventiva, non solamente quando qualcosa sconvolge il quieto vivere.

Per evitare qualche dispiacere domani, è meglio parlarne oggi con la determinazione di chi sa quanto dolore reca la droga, quanta sofferenza straripa dal rimpianto che cresce per un mondo falsificato e adagiato su mille bugie.

Ogni giorno giovanissimi che vanno in frantumi, non è un quadro sociale inventato, è quello che accade in ogni città, in ogni periferia, una attualità che non serve rimpicciolire e neppure ingigantire, ma trattare con interventi coerenti, con lo sguardo in alto di chi non intende venire meno al richiamo della propria coscienza.

Ragazzi in carcere a imparare a vivere, a rimettere insieme i cocci, a ripensare quel che è stato; a volte, ed è tutto dire, con questo carcere che annienta le personalità, perfino una cella può diventare un punto di partenza necessario per evitare sciagurate trasformazioni in inesistenti punti di arrivo. E’ chiaro che non è il carcere a poter risolvere l’uso e abuso di sostanze da parte di chi strappa l’adolescenza  e prosegue dentro un futuro di rischi estremi, di devianza latente, non possono essere le catene né la disumanità di un penitenziario a educare chi ancora non lo è stato. Fare prevenzione significa incontrare le tribù nelle classi, nelle scuole, negli oratori, lì, c’è il territorio da esplorare con la testa e con il cuore, testimoniando con la parola quanto può costare e quanto può annientare usare droga, quanto male può portare lo stordimento di una canna, una tirata di polvere, il reiterato calare giù di pasticche e alcol, lo si può e lo si deve fare attraverso la storia personale di chi ha perduto tutto, peggio, ha dilaniato tutto agli altri, anche la vita.

Prevenire significa agire un passo prima della caduta, prima che il vizio divenga malattia, ma per arrivare a questa condizione di aiuto sociale, bisogna crederci e quindi mettercela tutta, per esserci dove è importante non essere assenti, per evitare di produrre “invisibili” in serie, quelli che riteniamo per “comodità” disturbanti, a poco a poco irrecuperabili, addirittura percepiti come interessi da pagare al benessere a cui non intendiamo rinunciare.

Anche oggi un minore è caduto, si è fatto male, ha causato sofferenza agli altri, il portone del carcere s’è richiuso alle sue spalle, anche oggi un giovanissimo è entrato in comunità per intraprendere un percorso da “entronauta”, e comprendere come rimandare il momento di affrontare un problema può significare non trovare per tempo una mano tesa a trarti dall’impaccio della bugia, che non rispetta la fragilità e le potenzialità di ognuno.

Forse alla prevenzione preziosa di cui parlo, quella pratica che anticipa la caduta, è possibile arrivare con un ripetuto ritrovarsi sul campo, con un progetto che si costruisce insieme.

Quando muore un cantastorie

Quando muore un cantastorie

di Antonio Stanca

Generale è stata la commozione suscitata dalla notizia dell’improvvisa morte del cantautore Lucio Dalla che Domenica 4 Marzo, quando ci saranno i funerali a Bologna sua città natale, avrebbe compiuto sessantanove anni.

Non si farà mai abbastanza per dimostrare come Dalla sia riuscito a coinvolgere intere folle, non solo di giovani, nei suoi spettacoli né si riuscirà mai a chiarire che il suo fenomeno non appartiene solo alla canzone ma anche alla letteratura, alla poesia, all’arte. Lo spettacolo è servito a Dalla per far giungere agli altri i significati che nella scrittura dei testi otteneva per conto proprio. Cantando egli faceva sapere cosa scriveva, perché scriveva, cosa pensava. Il suo era un bisogno prima personale, Dalla era prima scrittore e come tale non poteva sottrarsi al richiamo dello spirito, ai bisogni dell’anima. Poi era il cantore di quanto tali necessità lo avevano portato a produrre, poi voleva far partecipare gli altri dei suoi risultati. Egli muoveva dalla realtà quotidiana, da ciò che succede o è successo in tempi passati, da come si vive o si è vissuto, dalla condizione dei giovani, da avvenimenti o personaggi memorabili, da tutto quanto è stato o è vita e ne traeva valori, significati più estesi nei quali tutti potevano riconoscersi. Un cantastorie è stato che come quelli antichi voleva parlare, far capire con facilità, con chiarezza ciò che nella vita è necessario perché essa sia dell’uomo, perché rimanga a sua dimensione. Una rivalutazione, una riabilitazione ha perseguito di quanto è sempre valso e che con i tempi moderni, con i loro gravi problemi rischia di essere smarrito, di quei principi morali, di quel bene, di quell’amore, di quell’unione, di quella pace che primari, determinanti, comuni sono sempre stati. Un richiamo giusto può essere considerato il suo, di genere religioso può essere ritenuto il suo messaggio, preghiere possono essere giudicate le sue canzoni perché impegnate ad evocare l’aspetto inalterabile, eterno, sacro della vita, a far valere, promuovere la spiritualità utile a combattere la crisi, lo scadimento che la modernità ha comportato. Un’opera di evangelizzazione voleva compiere con i suoi versi intimi, profondi, i suoi toni alti, solenni e quando ogni altro modo era divenuto impossibile quello della canzone gli è sembrato il più idoneo.

Semplice, spontaneo, naturale come ogni evangelizzatore rimase nei suoi temi e nei suoi costumi. Neanche il grande successo al quale era pervenuto cambiò il suo comportamento e sempre alla ricerca d’altro si mostrò, sempre pronto a compiere nuove esperienze, sempre disposto a cercare, a fare, a creare. Mai completa, finita considerò la sua opera, tanti aspetti le fece assumere, in tanti posti volle far giungere la sua voce.

Prima che cantante è stato jazzista, compositore di musica leggera. È divenuto poi cantautore di successo con canzoni rimaste famose. Ha scritto musiche per film, racconti e opere liriche. Ha programmato trasmissioni televisive, partecipato a molti concerti, compiuto numerose tournées. Anche in paesi stranieri era diventato noto, anche pubblici stranieri avevano creato le sue musiche, universali si avviavano ad essere i suoi messaggi. Oltre le forze del suo corpo è andato il suo spirito, non ha conosciuto limiti e questo gli è stato fatale. Niente, tuttavia, avrebbe potuto fermarlo né l’avrebbe fatto la paura del pericolo che correva dal momento che nessun vero autore si è mai fermato per un motivo simile.