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Decreto Dipartimentale 6 marzo 2018, AOODPPR 12

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Decreto Dipartimentale 6 marzo 2018, AOODPPR 12

Direttiva sul lavoro agile presso il MIUR

Direttiva (Bozza, 22.09.17)

Direttiva (Bozza, 22.09.17)

Sviluppo del sistema nazionale di valutazione per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019

Direttiva 21 aprile 2017, AOOUFGAB 239

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio del Gabinetto del MIUR

Direttiva 21 aprile 2017, AOOUFGAB 239

Modifiche alla Direttiva 18 agosto 2016 n. 36 sulla valutazione dei dirigenti scolastici

Direttiva 19 aprile 2017, AOOUFGAB 232

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio del Gabinetto del MlUR

Direttiva 19 aprile 2017, AOOUFGAB 232

Il Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA l’ordinanza ministeriale 23 marzo 2005, n. 40, registrata alla Corte dei Conti il 5 maggio 2005, Reg. 2, Fg. 235, concernente il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, nelle scuole secondarie superiori e nelle istituzioni educative;

VISTO il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare l’articolo 1-sexies;

VISTO il decreto-legge 13 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’Area V della dirigenza per il quadriennio 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data Il aprile 2006, ed in particolare l’articolo 19;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Scuola, per il biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 23 gennaio 2009;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’Area V della dirigenza per il quadriennio 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 15 luglio 2010;

VISTA la direttiva 13 aprile 2011, n. 30, prot. n. AOODGPER. 3260, registrata alla Corte dei Conti il 13 maggio 2011, Reg. n. 6, fgl. n. 4, con la quale sono state definite le modalità e i termini per l’attuazione dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, per la conferma degli incarichi conferiti nell’anno scolastico 2005-2006;

CONSIDERATO che, ai sensi del succitato articolo 1-sexies “a decorrere dall’anno scolastico 2006/2007 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti”;

RITENUTA pertanto, la necessità di emanare una direttiva per dare attuazione al predetto articolo 1-sexies per la conferma degli incarichi conferiti nell’anno scolastico 2016-2017;

EMANA

la seguente direttiva per l’applicazione dell’ articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

Art. 1
(Disposizioni generali)

1. In applicazione dell’articolo 1-sexies del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dall’anno scolastico 2006-2007 non sono più conferiti incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti.

2. La conferma dei suddetti incarichi è disciplinata, per l’anno scolastico 2017-2018, dalle disposizioni della presente direttiva.

3. Le disposizioni contenute nella presente direttiva sono pubblicate dagli Uffici Scolastici Regionali – Ambiti territoriali provinciali mediante pubblicazione all’ Albo on line a far data dal 26 aprile 2017 e diramate a mezzo delle reti internet e intranet.

Art. 2
(Conferma degli incarichi di presidenza)

1. Gli incarichi di presidenza già conferiti negli anni precedenti sono confermati, a domanda, sui posti residuati dopo eventuali nomine in ruolo e autorizzazioni all’accoglimento di istanze di riammissione e trattenimento in servizio per il raggiungi mento del minimo contributivo o in applicazione dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Qualora si verifichi una riduzione dei posti disponibili rispetto al numero degli aspiranti alla conferma sul posto ricoperto nell’anno scolastico 2016-2017, gli stessi possono essere assegnati ad altra scuola o istituto nell’ambito della regione, secondo le modalità previste nel successivo articolo 3, comma 2.

Art. 3
(Procedura di assegnazione degli incarichi di presidenza)

1. Il Direttore Generale o il Dirigente titolare preposto all’Ufficio scolastico regionale o loro delegati forniscono alle Organizzazioni Sindacali l’informazione in merito alla situazione degli organici delle province e delle sedi vacanti e disponibili.

2. Gli aspiranti alla conferma dell’incarico devono presentare domanda, in carta semplice, all’Ufficio scolastico regionale – Ambito territoriale della provincia in cui hanno la sede di servizio in qualità di preside incaricato nel corrente anno scolastico, nel periodo dal 26 aprile al 26 maggio 2017. Nella domanda sono indicati il punteggio conseguito nella graduatoria per il conferimento degli incarichi di presidenza relativo all’anno scolastico 2005-2006, le sedi preferite e le istituzioni scolastiche presso le quali gli aspiranti chiedono di essere assegnati, nonché il possesso di eventuali titoli di precedenza nella scelta della sede, di cui all’articolo 3, comma 4, dell’ordinanza ministeriale n. 40 del 2005.

3. Deve, altresì, essere espressamente indicata l’eventuale preferenza ad essere prioritariamente confermati nella sede di servizio occupata nell’anno scolastico 2016-2017, ove disponibile, ovvero ad essere assegnati ad altra sede. Gli interessati, nel caso di mancanza di sedi nella provincia di appartenenza, devono dichiarare la propria eventuale disponibilità ad essere assegnati presso istituti disponibili in altra provincia della regione, indicando, nell’ ordine, le province nell’ambito delle quali gli stessi chiedono di essere assegnati.

4. Gli aspiranti che abbiano chiesto di permanere nella stessa scuola o istituto in cui ricoprano l’incarico di presidenza nell’anno scolastico in corso, qualora, in relazione ai posti disponibili, rientrino nel novero di coloro che abbiano titolo alla conferma secondo la graduatoria formulata in base al punteggio attribuito nell’anno scolastico 2005-2006 e sia disponibile la sede di cui trattasi, sono confermati nel medesimo incarico, per garantire la continuità di direzione.

5. Successivamente si procede all’assegnazione della sede in relazione ai posti conferibili – secondo il turno di nomina e tenendo conto delle precedenze di cui all’articolo 3, comma 4, della citata ordinanza ministeriale n. 40 del 2005 – sia per coloro la cui attuale sede d’incarico non sia più disponibile per conferma e sia nei confronti di coloro che desiderino essere assegnati ad altra sede.

6. Dopo le conferme degli incarichi di presidenza, in caso di riduzione dei posti vacanti e disponibili, il Direttore Generale o il Dirigente titolare preposto all’Ufficio scolastico regionale o loro delegati, acquisiscono i nominativi degli eventuali docenti che non hanno trovato conferma sul posto ricoperto nell’anno scolastico 2016-2017 e che abbiano dichiarato di voler essere confermati anche in altra provincia, il punteggio ad essi attribuito nelle graduatorie relative all’anno scolastico 2005-2006 e le province per le quali i medesimi abbiano espresso la propria disponibilità ad essere assegnati.

7. Il Direttore Generale o il Dirigente titolare preposto all’Ufficio scolastico regionale o loro delegati, acquisite le sedi vacanti e disponibili nell’ambito delle province della Regione, convocano i docenti che non hanno trovato conferma sul posto ricoperto nell’ anno scolastico 2016-2017 e li invitano a scegliere, seguendo l’ordine di punteggio, tra le sedi residue delle varie province, quella in cui gli stessi desiderino essere assegnati.

8. Gli interessati che abbiano ottenuto l’incarico negli anni precedenti a quello in corso possono presentare domanda, nei termini previsti dalla presente direttiva, direttamente al Direttore Generale o al Dirigente titolare preposto all’Ufficio scolastico regionale di appartenenza, indicando il punteggio conseguito nella graduatoria per il conferimento degli incarichi di presidenza relativa all’anno scolastico 2005-2006, il possesso di eventuali titoli di precedenza di cui all’articolo 3, comma 4, dell’ordinanza ministeriale n. 40 del 2005, la sede di attuale titolarità, la sede nella quale hanno prestato l’ultimo incarico di presidenza, le province nell’ambito delle quali siano disponibili ad ottenere la conferma dell’incarico.

9. La fase di cui ai precedenti commi 6, 7 e 8 è conseguente a quella relativa alla conferma degli incarichi in atto nell’anno scolastico 2016-2017.

10. Ai fini delle conferme nelle scuole aventi particolari finalità hanno precedenza coloro i quali siano in possesso dei titoli di specializzazione di cui all’articolo 325, del decreto legislativo n. 297 del 1994.

Art. 4
(Disposizioni finali)

1. I posti disponibili non assegnati per conferma ai sensi delle disposizioni contenute nei precedenti articoli sono successivamente conferiti con incarico di reggenza.

La presente direttiva sarà trasmessa alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione.

IL MINISTRO
Valeria Fedeli

Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015

Al Signor Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale
Al Signor Ministro dell’Interno
Al Signor Ministro della Difesa
Al Signor Ministro della Giustizia
Al Signor Ministro dell’Economia e delle Finanze
Al Signor Ministro dello Sviluppo Economico
Al Signor Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio – Autorità delegata per la Sicurezza della Repubblica
Al Signor Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale
Al Signor Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri
Al Signor Direttore Generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza
Al Signor Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna
Al Signor Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna
Al Signor Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

Premessa

L’Italia si è da alcuni anni dotata di un’architettura istituzionale con l’obiettivo di ricomporre e mettere a sistema i molteplici attori, pubblici e privati, che operano nel campo della sicurezza dello spazio cibernetico. È un primo passo, che è stato compiuto nell’ambito del quadro legislativo esistente e, doverosamente, nel rispetto delle attuali esigenze di finanza pubblica.

La definizione dei punti cardine del sistema ha consentito di approvare in breve tempo il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e il correlato Piano nazionale, strumenti rivolti a porre il Paese in linea con i principali partner internazionali.

Occorre ora proseguire con determinazione nell’attuazione degli indirizzi strategici ed operativi identificati, ponendo in essere tutte le linee di azione necessarie sotto il profilo tecnico, organizzativo, procedurale e della collaborazione internazionale, che consentano di assicurare ai nostri cittadini uno spazio cibernetico in cui possano essere esercitate, in una cornice di sicurezza, diritti fondamentali e scambio di conoscenze, intraprese attività economiche ed intessute relazioni sociali, cogliendo così tutte le opportunità offerte dalle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Indirizzi generali

Per il raggiungimento di queste finalità, da una prima ricognizione sullo stato di attuazione degli indirizzi del Quadro strategico e del Piano nazionale, è emersa innanzitutto l’esigenza di consolidare un sistema di reazione efficiente, che raccordi le capacità di risposta delle singole Amministrazioni, con l’obiettivo di assicurare la resilienza dell’infrastruttura informatica nazionale, a fronte di eventi quali incidenti o azioni ostili che possono compromettere il funzionamento dei sistemi e degli assetti fisici controllati dagli stessi.

Sentito il CISR nella riunione del 19 maggio u.s., ritengo quindi opportuno fissare puntuali linee d’azione che tutti i soggetti coinvolti dovranno seguire per accelerare la realizzazione degli obiettivi indicati. Ciò deve determinare un allineamento degli assetti strategici agli standard internazionali, che consenta al nostro Paese di rapportarsi autorevolmente con i principali partner internazionali.

I principi fondamentali che devono guidare il percorso verso l’obiettivo indicato sono:

  • un maggiore e più efficace coordinamento, nonché l’integrazione delle funzioni dei diversi soggetti pubblici, tenendo conto che il quadro di competenze rimane ancora frammentato sotto il profilo legislativo;
  • lo sviluppo delle relazioni con il settore privato, realizzando un efficace e capillare partenariato con tutti gli operatori non pubblici a cui è affidato il controllo di infrastrutture informatiche e telematiche da cui dipendono ormai funzioni essenziali per il sistema-Paese e per la fruizione dei diritti fondamentali degli individui.

Misure rivolte alla amministrazione:

a. il potenziamento della capacità di reazione

Ogni singola Amministrazione ed Organo, componenti l’architettura nazionale di sicurezza, deve potenziare la capacità di reazione agli eventi cibernetici sotto il profilo tecnico, adottando e attenendosi a procedure improntate al massimo coordinamento sia interno che tra le Amministrazioni. A ciò si deve aggiungere l’impegno, nell’ambito di ciascuna Amministrazione, a provvedere affinché, nel quadro delle pianificazioni organizzative e finanziarie di competenza, siano destinate risorse umane e finanziarie adeguate agli assetti rivolti alla funzione della sicurezza cibernetica ed alla protezione informatica.

Tutte le Amministrazioni e gli Organi chiamati ad intervenire nell’ambito degli assetti nazionali di reazione ad eventi cibernetici devono dotarsi, secondo una tempistica definita e comunque nel più breve tempo possibile, di standard minimi di prevenzione e reazione ad eventi cibernetici. Al fine di agevolare tale processo, l’Agenzia per l’Italia digitale dovrà rendere prontamente disponibili indicatori degli standard di riferimento, in linea con quelli posseduti dai maggiori partner del nostro Paese e dalle organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte.

In questo quadro, in particolare, il Nucleo per la sicurezza cibernetica, il CERT nazionale ed il CERT della Pubblica Amministrazione dovranno adottare, in attuazione di quanto previsto dagli indirizzi operativi del Piano nazionale, le iniziative necessarie a potenziare l’operatività, pianificando quanto prima il pronto allineamento agli standard internazionali di riferimento.

b. il coordinamento interistituzionale

Nel contempo, deve essere da subito assicurato il raggiungimento dell’ottimale funzionamento del coordinamento interistituzionale, in un’ottica di massima integrazione della risposta all’evento, tenuto conto che ogni singolo evento può assumere natura sistemica.

Per questo fine, le SS.LL. impartiranno le necessarie disposizioni affinché ciascuna Amministrazione, anche in funzione della partecipazione al Nucleo per la sicurezza cibernetica, impronti la propria azione al raggiungimento dell’interesse generale del Paese a che le informazioni sugli attacchi e sugli altri eventi di rilievo in ambito cibernetico vengano immediatamente e puntualmente condivise, secondo le procedure concordate, contestualmente alle azioni messe in atto da ciascuna Amministrazione per la immediata tutela e il ripristino dei sistemi.

Il massimo coordinamento deve essere assicurato anche nell’ambito dell’attività degli Organismi di informazione per la sicurezza, in linea con il modello previsto dalla legge n. 124/2007 secondo cui il Presidente del Consiglio, e l’Autorità delegata ove istituita, si avvalgono del DIS per assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nelle analisi e nelle attività operative dei Servizi di informazione ed al DIS è affidato il compito di coordinare le attività di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali.

Nel quadro del coordinamento tra i diversi attori del sistema di reazione in caso di evento cibernetico, deve infine essere accelerata la predisposizione di una rete di comunicazione classificata, allo scopo di evitare ritardi o disfunzioni nella fase di gestione dell’evento, garantendo un continuo e sicuro scambio informativo tra le Amministrazioni interessate, i CERT ed il Nucleo per la Sicurezza Cibernetica.

Azioni per il partenariato pubblico-privato

L’innalzamento delle capacità in materia di sicurezza nel settore pubblico non è di per sé in grado di assicurare la sicurezza tout court dello spazio cibernetico di pertinenza del Paese, senza un efficace diffuso coinvolgimento degli operatori privati, a partire da quelli cui fanno capo segmenti importanti dell’infrastruttura cibernetica nazionale. La best practice internazionale individua, infatti, come momento fondamentale il partenariato pubblico-privato, posto che dalla funzionalità e resilienza dei sistemi e delle reti affidati a privati dipendono funzioni essenziali sia per il sistema-Paese, sia per la fruizione dei diritti fondamentali degli individui.

In tale contesto, l’opera di sensibilizzazione effettuata nei confronti degli operatori economici privati che gestiscono infrastrutture critiche e di altri soggetti di rilevanza strategica nazionale, già avviata in diversi settori di interesse primario, va estesa ad altri settori economici potenzialmente esposti ad attacchi cibernetici di portata sistemica.

Le modalità di individuazione degli operatori privati e lo sviluppo delle relazioni dovranno essere definite in modo coordinato nelle sedi individuate dall’architettura istituzionale e, in particolare, nell’ambito dell’Organo collegiale di supporto al CISR. Ciò al fine di evitare dannose sovrapposizioni e duplicazioni, suscettibili tra l’altro di ingenerare, presso gli operatori privati, confusione circa ruoli e competenze della parte pubblica. Deve, infatti, essere assolutamente garantito che gli operatori privati abbiano una visione unitaria dell’azione statuale e chiari i punti di riferimento istituzionali in materia di protezione cibernetica e sicurezza informatica.

La ricerca nazionale

Nel percorso di accrescimento delle capacità e potenzialità del Paese, inoltre, deve essere riconosciuto un fondamentale rilievo, attese le repentine evoluzioni tecnologiche cui è soggetta la materia, al settore della ricerca e sviluppo delle attività di sicurezza informatica e alla cooperazione, per queste finalità, con università e centri di ricerca anche privati.

Tale attività tanto più risulta cruciale per la sicurezza informatica nazionale quanto più va evidenziandosi l’esistenza e il possibile ulteriore sviluppo di strumenti di intrusione indebita negli apparati informatici dall’elevato potenziale invasivo, che si vanno sempre più configurando come una minaccia a livello sistemico.

Nella consapevolezza dell’esigenza di una compiuta regolamentazione di tali strumenti, anche nella prospettiva della salvaguardia dei diritti della persona, si rende intanto necessario che, grazie alle sinergie con gli enti di ricerca, le infrastrutture strategiche sviluppino strumenti di difesa e reazione il più possibile avanzati dal punto di vista tecnologico.

Anche nell’ambito di queste attività, le Amministrazioni e gli Organi che compongono l’architettura istituzionale, nella definizione di accordi e intese di collaborazione, dovranno improntare la propria azione, per le stesse considerazioni già espresse, ad un puntuale raccordo e coordinamento delle iniziative, evitando ogni iniziativa unilaterale e non previamente concordata nella sede collegiale dianzi richiamata.

La cooperazione internazionale

Il conseguimento degli obiettivi indicati rappresenta una condizione imprescindibile nel contesto della cooperazione internazionale: i rapporti bilaterali e multilaterali presuppongono, infatti, un comune livello di preparazione e di interoperabilità, senza il quale l’Italia non può partecipare a pieno titolo e quale partner di rango primario ai relativi consessi internazionali.

Per queste finalità è altresì necessario che le SS. LL. impartiscano disposizioni, ognuno nel proprio ambito di competenza, affinché, in particolare nei principali contesti multilaterali, NATO e UE, la partecipazione nazionale sia la risultante di un approccio di sistema e, in quanto tale, frutto di una preliminare attività di coordinamento-Paese. Ciò risulta indispensabile in fase sia ascendente (definizione della posizione nazionale) che discendente (governo degli obblighi conseguenti).

Disposizioni finali

Ritengo importante che le azioni necessarie in ciascuna Amministrazione per il perseguimento degli obiettivi indicati dalla presente direttiva siano svolte con la più ampia condivisione delle finalità tra coloro che saranno chiamati a darvi attuazione, essendo la consapevolezza e la motivazione da parte di ciascun responsabile o addetto, ai diversi livelli, cruciale per la buona riuscita di iniziative di carattere sistemico e di così ampia portata.

Sicuro della particolare sensibilità e della preziosa opera che le SS.LL. sapranno dispiegare perché possano essere attuate le indicazioni delle presente direttiva, confido perciò anche nella conseguente adozione di adeguate iniziative di comunicazione nell’ambito di ciascuna Amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, e il Direttore generale del DIS sono incaricati di seguire l’attuazione delle linee di azione indicate, per gli aspetti di competenza, e di riferirmi con cadenza semestrale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Matteo Renzi

Direttiva 21 maggio 2015, AOOUFGAB 306

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio del Gabinetto

Direttiva 21 maggio 2015, AOOUFGAB 306

Incarichi di presidenza – Applicazione dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43

Direttiva 3 ottobre 2013, Prot.n. MPIAOODGRUREG.UFF./ 14032

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie  e strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, acquisti e affari generali
Ufficio  IV

VISTO            il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO            il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO            il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2006 – 2007;

RAVVISATA la necessità di provvedere ad una migliore allocazione delle risorse umane secondo criteri di efficienza e buon andamento;

SENTITE        le OO.SS. nella riunione svoltasi in data 17.9.2013;

EMANA

la presente direttiva, contenente i criteri generali per il trasferimento del personale amministrativo iscritto nei ruoli del MIUR, attraverso l’istituto compensativo dell’interscambio.

 

Art. 1

La procedura di trasferimento per interscambio si svolge con frequenza annuale ed è rivolta esclusivamente al personale amministrativo di ruolo del comparto “Ministeri” in servizio presso le sedi centrali e periferiche del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito “MIUR”).

La procedura si svolge, ordinariamente, nel mese di ottobre di ogni anno ed è regolata da uno specifico bando emanato a cura della Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, acquisti e affari generali.

 

Art. 2

Per “interscambio” si intende il reciproco trasferimento di due unità di personale amministrativo da una sede di servizio ad altra sede del MIUR.

Condizione necessaria per l’interscambio è che i richiedenti siano inquadrati nella medesima Area funzionale, appartenenti allo stesso profilo professionale e alla medesima fascia retributiva.

Fermo restando il disposto di cui all’art. 35 co. 5 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono ammessi a partecipare alla procedura di interscambio anche i dipendenti con anzianità di servizio inferiore ai cinque anni.

 

Art. 3

Le domande di scambio di sede debbono essere indirizzate, per il tramite dell’ufficio di appartenenza, al MIUR – Direzione Generale per le Risorse Umane, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione del bando, complete dei dati richiesti nello stesso bando.

Le domande sono esaminate nei trenta giorni successivi alla scadenza del bando; la procedura si conclude con l’approvazione di una graduatoria, che viene pubblicata sul sito internet e intranet dell’amministrazione.

Ove siano presentate due sole richieste di reciproco interscambio tra due sedi, si procede, successivamente alla pubblicazione della graduatoria, al trasferimento dei richiedenti con provvedimento del Direttore Generale per le Risorse Umane.

In caso di presentazione di più domande sulle stesse sedi, fermo restando il criterio di cui all’art. 2, comma 2, si tiene conto dei punteggi  attribuiti  secondo i criteri  di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente direttiva.  A parità di punteggio, è data precedenza al candidato più giovane d’età.

Ai sensi della presente direttiva, in nessun caso è consentito procedere al trasferimento, ove non sia possibile effettuare l’interscambio.

 

f.to IL CAPO DIPARTIMENTO

Dott.ssa Sabrina BONO

Allegato