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Ordinanza Consiglio di Stato 28 agosto 2012, n. 3295

N. 03295/2012 REG.PROV.CAU.

N. 05836/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5836 del 2012, proposto dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

(…)

nei confronti di

(…)

e con l’intervento di

ad adiuvandum,

(…)

per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Milano, Sezione IV, 18 luglio 2012, n. 2035.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’art. 98 cod. proc. amm.;
visti gli atti di costituzione in giudizio;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2012 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Basilica, gli avvocati Pafundi, Barboni, per sè e per delega degli avvocati Angiolini e Nespor, Resta, Bertone, Pugliano e Zenga.

Considerato, all’esito di una sommaria delibazione propria della fase cautelare, che in relazione alle questioni preliminari poste con l’atto di appello: a) i candidati che hanno superato le prove scritte non sono controinteressati ai quali deve essere notificato il ricorso introduttivo del giudizio; b) la proposizione del ricorso collettivo è ammissibile quando, come nella specie, viene dedotto un motivo (violazione delle regole dell’anonimato) il cui accoglimento determina un vantaggio per tutte le parti ricorrenti;

che, in relazione al merito della controversia, il rispetto del principio dell’anonimato degli elaborati nelle prove concorsuali costituisce garanzia ineludibile di serietà della selezione e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico, insito nella scelta del concorso quale modalità ordinaria di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (art. 97 Cost.) (tra gli altri, Cons. Stato, Sez. VI, 6 aprile 2012, n. 1928);

che, nella specie, tale principio non è stato rispettato;
che, infatti, le buste contenenti i nominativi dei candidati hanno natura tale da rendere astrattamente leggibili i nominativi stessi;
che tale circostanza risulta dalla verifica diretta delle buste prodotte agli atti del giudizio;
che, per le ragioni sin qui esposte, l’appello cautelare deve essere rigettato;

che fissa, per trattazione nel merito della controversia, l’udienza pubblica del 20 novembre 2012;
che le spese della presente fase cautelare sono integralmente compensate tra le parti del giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, rigetta l’istanza cautelare e fissa per la trattazione nel merito della presente controversia l’udienza pubblica del 20 novembre 2012.
Le spese della presente fase cautelare sono integralmente compensate tra le parti del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2012 con l’intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere
Silvia La Guardia, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 28/08/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

24 agosto Sistema Nazionale Valutazione e Assunzioni in CdM

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione del 24 agosto, approva in prima lettura uno schema di DPR relativo al “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione“, di cui aveva avviato l’esame nella seduta del 10 agosto.
Approvati anche tre decreti presidenziali recanti l’autorizzazione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ad assumere dirigenti scolastici, personale docente, personale tecnico-amministrativo e direttori amministrativi.
Il MIUR annuncia inoltre che è prevista per il 24 settembre la pubblicazione di un bando di concorso, per titoli ed esami, su base regionale, finalizzato alla copertura di 11.892 cattedre nelle scuole statali di ogni ordine e grado, risultanti vacanti e disponibili; altrettanti posti saranno messi a disposizione dal Miur attingendo dalle attuali graduatorie.

Di seguito i comunicati stampa del CdM e del MIUR:

Il Consiglio dei Ministri ha poi esaminato e approvato 4 decreti presidenziali in tema di pubblica istruzione.
Il primo decreto, su proposta del Ministro dell’istruzione, università e ricerca, riguarda l’istituzione e la disciplina del Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione delle istituzioni scolastiche e formative, comprese le scuole paritarie, definendone finalità, struttura e modalità di funzionamento.
Il Sistema di valutazione si basa sull’attività di collaborazione di tre istituzioni: l’Invalsi (l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione), che assume il coordinamento funzionale dell’intera procedura di valutazione; l’Indire (l’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa), che sostiene le scuole nei piani di miglioramento; gli Ispettori, che collaborano nella fase di valutazione esterna delle scuole.
Uno dei perni di questa riforma è costituito dall’autovalutazione delle scuole, determinata sulla base di dati forniti dal sistema informativo del Ministero dell’istruzione, università e ricerca, dall’Invalsi e dalle stesse scuole. Questa analisi sarà contenuta in un Rapporto di autovalutazione da cui successivamente l’Invalsi desumerà gli indicatori che consentiranno di individuare le istituzioni scolastiche da sottoporre alla valutazione esterna, coordinata dagli ispettori.
In base ai risultati del Rapporto, la scuola definirà un piano di miglioramento avvalendosi anche del sostegno dell’Indire, o della collaborazione con università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali. Gli esiti del procedimento di valutazione non hanno l’obiettivo di sanzionare o premiare, ma intendono rendere pubblico il rendimento della scuola in termini di efficacia formativa. Lo scopo è attivare un processo di miglioramento sistematico e complessivo dell’efficienza e dell’efficacia del servizio, che deve essere mirato soprattutto a innalzare i livelli di apprendimento degli studenti e a dotarli di conoscenze e competenze essenziali per operare scelte consapevoli per il loro futuro. Il sistema permetterà anche di comprendere il valore dell’azione di coordinamento dei dirigenti scolastici.
L’intervento normativo, dalla cui attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, completa il processo di decentramento dell’Amministrazione a favore delle autonomie scolastiche, divenute operative dal 2000, e permette di dotarle di uno strumento di validazione del loro operato, secondo le migliori esperienze internazionali. In quest’ottica, il Sistema di valutazione costituisce una risorsa strategica per orientare le politiche educative alla crescita culturale, sociale ed economica del Paese e per promuovere un esercizio responsabile dell’autonomia da parte di tutte le istituzioni scolastiche e formative. Inoltre, permette di colmare il ritardo che il nostro Paese ha accumulato, rispetto agli altri Paesi europei, perché fornisce una risposta all’impegno preciso richiesto dall’Europa di sostenere, con un programma di ristrutturazione, le scuole che hanno fatto registrare risultati insoddisfacenti.
Il decreto sarà successivamente sottoposto, per i prescritti pareri, al Consiglio nazionale della pubblica istruzione, alla Conferenza unificata, al Consiglio di Stato e alle competenti Commissioni parlamentari. Contemporanemanete all’acquisizione dei pareri degli organi consultivi, si aprirà un percorso di consultazioni e confronto sul testo con gli operatori del mondo della scuola, con le realtà associative rappresentanti i genitori, gli studenti e la società civile, nonché con i sindacati del comparto e con le forze politiche.

I successivi tre decreti, su proposta del Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, e su richiesta del Ministro dell’istruzione, università e ricerca, autorizzano il MIUR ad assumere a tempo indeterminato, a partire dall’anno scolastico 2012-2013 dirigenti scolastici, personale docente, personale tecnico-amministrativo e direttori amministrativi.
Le autorizzazioni ad assumere sono il risultato di una programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze di funzionalità del servizio educativo e scolastico, nell’ottica dell’avvio di una regolare programmazione pluriennale, che dia più certezze e prospettive ai giovani che si affacciano sul mercato del lavoro in questo delicato settore. Le autorizzazioni mirano inoltre ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse del personale dirigenziale, docente e ATA per migliorare il funzionamento e contenere i costi di settore, anche alla luce delle nuove disposizioni di spending review (confronta DL 95/2012).
In particolare, per quanto riguarda il comparto Scuola, le assunzioni di dirigenti scolastici e di docenti e personale educativo – che dovranno essere effettuate entro il 31 agosto 2012, al fine di consentire un ordinato avvio dell’anno scolastico – rientrano nel programma triennale di assunzioni nel comparto scuola 2011-2013 e sono necessarie per garantire le esigenze di funzionalità del servizio scolastico. Le assunzioni riguardano:
– 1.213 unità di dirigenti scolastici;
– 134 trattenimenti in servizio di dirigenti scolastici, solo per l’anno scolastico 2012/2013 (si ricorda che i trattenimenti in servizio sono da considerare, sotto l’aspetto finanziario, assimilabili a nuove assunzioni);
– 21.112 unità di personale docente ed educativo.
Per quanto concerne invece il comparto dell’Alta formazione artistica musicale e coreutica le assunzioni garantiranno le esigenze di funzionalità delle Accademie e dei Conservatori di Musica. Si tratta di:
– 60 docenti di I e II fascia, per incarichi di insegnamento;
– 280 unità di personale tecnico-amministrativo (di cui 149 assistenti amministrativi e 131 coadiutori);
– 3 unità di direttore amministrativo – EP/2 (mobilità intercompartimentale).

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Miur, approvati in CdM quattro decreti: Sistema nazionale di valutazione e nuove assunzioni
Nuovo concorso per 11.892 docenti, il primo dal 1999 

(Roma, 24 agosto 2012) Il Consiglio dei Ministri di oggi ha esaminato e approvato quattro decreti presidenziali in tema di pubblica istruzione, riguardanti il regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione e l’autorizzazione al Miur ad effettuare assunzioni di: dirigenti scolastici, docenti e personale educativo; docenti per le Accademie e i Conservatori di Musica; personale tecnico-amministrativo e tre unità di direttore amministrativo per il settore AFAM.
Queste azioni rientrano nella più ampia e complessiva azione del Miur a favore dell’istruzione e della formazione. Un’azione che si articola anche in: procedure per l’abilitazione nazionale dei docenti universitari, un piano straordinario per l’assunzione di professori universitari associati, reclutamento di docenti della scuola tramite concorso.

DPR recante autorizzazione al Miur ad assumere a tempo indeterminato, per l’a.s. 2012 – 2013, 1213 dirigenti scolastici, a trattenere in servizio 134 dirigenti scolastici per l’a.s. 2012/2013, ad assumere 21.112 unità di personale docente ed educativo

Le assunzioni di dirigenti scolastici e di docenti e personale educativo autorizzate dal DPR per l’a.s. 2012/2013 rientrano nel programma triennale di assunzioni nel comparto scuola 2011-2013 per rispondere al fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze di funzionalità del servizio scolastico. Tali assunzioni devono essere effettuate entro il 31 agosto 2012 al fine di consentire un ordinato avvio dell’anno scolastico. Con riferimento ai dirigenti scolastici, oltre all’assunzione di 1213 unità (risultati vincitori del recente concorso), sono stati autorizzati 134 trattenimenti in servizio di presidi con 65 anni di età per l’assoluta necessità di coprire i numerosi posti che risulteranno vacanti al 1° settembre 2012.

DPR recante l’autorizzazione al Miur ad assumere 60 docenti di I e II fascia per le Accademie e i Conservatori di Musica

Le assunzioni di docenti di I e II fascia autorizzate dal DPR per l’anno accademico 2012/2013 rispondono al fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze di funzionalità del sistema dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica. Infatti, alla data del 1° novembre 2012 cesseranno dal servizio 214 docenti di prima e seconda fascia. Rispetto a queste nuove vacanze di organico 60 posti saranno ricoperti con l’assunzione autorizzata dal DPR dei docenti iscritti nelle graduatorie nazionali; le restanti cattedre vacanti saranno attribuite con incarichi a tempo determinato annuale.

DPR recante l’autorizzazione al Miur – Direzione generale per l’Alta formaziona artistica, musicale e coreutica, ad assumere 280 unità di personale tecnico –amministrativo (149 assistenti amministrativi e 131 coadiutori) e 3 unità di direttore amministrativo – EP/2 a seguito di mobilità intercompartimentale

Le assunzioni del personale tecnico – amministrativo e delle unità di direttore amministrativo autorizzate dal DPR per l’anno accademico 2012/2013 rispondono all’esigenza di garantire un corretto avvio dell’anno accademico per le Accademie e i Conservatori. Infatti, le assunzioni autorizzate servono a coprire quota parte delle vacanze di organico che si determineranno a seguito di cessazioni dal servizio del personale al 1° novembre 2012.

DPR recante regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione

Questo DPR, proposto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, riguarda l’istituzione e la disciplina del Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione delle istituzioni scolastiche e formative, comprese le scuole paritarie, definendone finalità, struttura e modalità di funzionamento, in linea con le migliori prassi internazionali.
Il Sistema di valutazione si basa sull’attività di collaborazione di tre istituzioni: l’Invalsi (l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione), che assume il coordinamento funzionale dell’intera procedura di valutazione; l’Indire (l’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa), che sostiene le scuole nei piani di miglioramento; gli Ispettori, che collaborano nella fase di valutazione esterna delle scuole.
Uno dei perni di questa riforma è costituito dall’autovalutazione delle scuole, determinata sulla base di dati forniti dal sistema informativo del Ministero dell’istruzione, università e ricerca, dall’Invalsi e dalle stesse scuole. Questa analisi sarà contenuta in un Rapporto di autovalutazione da cui successivamente l’Invalsi desumerà gli indicatori che consentiranno di individuare le istituzioni scolastiche da sottoporre alla valutazione esterna, coordinata dagli ispettori.
In base ai risultati del Rapporto, la scuola definirà un piano di miglioramento avvalendosi anche del sostegno dell’Indire, o della collaborazione con università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali. Gli esiti del procedimento di valutazione non hanno l’obiettivo di sanzionare o premiare ma intendono rendere pubblico il rendimento della scuola in termini di efficacia formativa. Lo scopo è attivare un processo di miglioramento sistematico e complessivo dell’efficienza e dell’efficacia del servizio, che deve essere mirato soprattutto a innalzare i livelli di apprendimento degli studenti e a dotarli di conoscenze e competenze essenziali per operare scelte consapevoli per il loro futuro. Il sistema permetterà anche di comprendere il valore dell’azione di coordinamento dei dirigenti scolastici.
L’intervento normativo, dalla cui attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, completa il processo di decentramento dell’Amministrazione a favore delle autonomie scolastiche, divenute operative dal 2000, e permette di dotarle di uno strumento di validazione del loro operato. In quest’ottica, il Sistema di valutazione costituisce una risorsa strategica per orientare le politiche educative alla crescita culturale, sociale ed economica del Paese e per promuovere un esercizio responsabile dell’autonomia da parte di tutte le istituzioni scolastiche e formative. Inoltre, permette di colmare il ritardo che il nostro Paese ha accumulato rispetto agli altri Paesi europei, perché fornisce una risposta all’impegno preciso richiesto dall’Europa di sostenere, con un programma di ristrutturazione, le scuole che hanno fatto registrare risultati insoddisfacenti.
Il decreto sarà successivamente sottoposto, per i prescritti pareri, al Consiglio nazionale della pubblica istruzione, alla Conferenza unificata, al Consiglio di Stato e alle competenti Commissioni parlamentari. Contemporaneamente all’acquisizione dei pareri degli organi consultivi, si aprirà un percorso di consultazioni e confronto sul testo con gli operatori del mondo della scuola, con le realtà associative rappresentanti i genitori, gli studenti e la società civile, nonché con i sindacati del comparto e con le forze politiche.

Procedure abilitazione nazionale docenti universitari

Dopo l’emanazione dei due bandi per la formazione delle commissioni nazionali per l’abilitazione al ruolo di professore di I e II fascia e per i candidati, si avvicinano le prime scadenze per l’avvio dell’operatività delle procedure: 1) il 28 agosto scadranno i termini per la presentazione da parte dei professori ordinari in servizio presso le Università italiane delle candidature a far parte delle commissioni nazionali; 2) il 3 settembre scadranno i termini per l’eventuale ritiro della candidatura. Si tratta complessivamente di 184 commissioni nazionali che saranno formate a seguito dell’accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari da parte dell’ANVUR e successivo sorteggio nell’ambito delle liste di idonei formate per ciascun settore concorsuale. Per quanto riguarda i candidati sarà possibile presentare la domanda entro il 20 novembre attraverso la procedura telematica predisposta dal Ministero e accessibile dal sito dedicato all’abilitazione nazionale.

Piano straordinario di assunzione professori universitari associati

Per l’anno in corso si prevede l’assegnazione agli atenei della seconda tranche di risorse destinate alla chiamata di professori di II fascia per un importo di 15 milioni di euro relativo al 2012 pari ad una spesa annua a regime di 90 milioni di euro. Tali risorse consentiranno l’assunzione di un numero di professori di II fascia compreso tra 2.500 e 3.000. Si ricorda che l’assegnazione della tranche 2012 sarà ripartita tra tutte le università statali con perequazione per quelle che sono state escluse dal riparto dell’anno 2011. Il Decreto di riparto terrà inoltre conto dei risultati della didattica e della ricerca di ogni università e del grado di virtuosità relativo alla spesa del personale. Il decreto di assegnazione delle risorse predisposto dal Miur di concerto con il Mef sarà sottoposto per il previsto parere delle competenti commissioni parlamentari agli inizi del mese di settembre.

Reclutamento docenti della scuola tramite procedura concorsuale

E’ prevista per il 24 settembre la pubblicazione di un bando di concorso, per titoli ed esami, su base regionale, finalizzato alla copertura di 11.892 cattedre nelle scuole statali di ogni ordine e grado, risultanti vacanti e disponibili; altrettanti posti saranno messi a disposizione dal Miur attingendo dalle attuali graduatorie. La procedura concorsuale avverrà secondo modalità innovative per favorire l’ingresso nella scuola di insegnanti giovani, capaci e meritevoli. Visto l’elevato numero di potenziali candidati, vi sarà una prova selettiva da svolgersi alla fine di ottobre, su una batteria di test uguale per tutte le classi di concorso. A gennaio sarà svolta la prova scritta (consistente anche in una prova strutturata di verifica delle competenze disciplinari), in modo da avere i tempi per svolgere la prova orale (con l’inserimento di una simulazione di una lezione per verificare l’abilità didattica) e pubblicare le graduatorie in tempo utile per l’immissione in ruolo per l’a.s. 2013/2014. A questo primo bando seguirà un secondo entro maggio 2013, disciplinato dalle nuove regole di reclutamento, attualmente in fase di preparazione.

Decreto Consiglio di Stato 3 agosto 2012, n. 3218

N. 03218/2012 REG.PROV.CAU.
N. 05836/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

 

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 5836 del 2012, proposto da:
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

(…);

nei confronti di

(…);

per la riforma della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO: SEZIONE IV n. 02035/2012, resa tra le parti, concernente concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici per la regione lombardia – ammissione alla prova orale – mcp

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm.;

Considerato che, stante l’imminenza dell’inizio dell’anno scolastico, appaiono sussistere i presupposti della gravità e urgenza richiesti per la pronuncia del decreto decisorio, limitatamente all’effettuazione degli adempimenti preparatori delle nomine e con esclusione di queste ultime; l’Amministrazione provvederà a dare notizia agli interessati che detti adempimenti sono eseguiti in attuazione degli effetti cautelari del presente decreto e che l’eventuale adozione dei provvedimenti di nomina resta subordinata all’esito dell’esame collegiale della controversia da parte della Sezione;

P.Q.M.

Accoglie nei limiti di cui in premessa e fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 28 agosto 2012.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 3 agosto 2012.

Il Presidente
Giorgio Giovannini

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 03/08/2012

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Sentenza TAR Lombardia 17 luglio 2012, n. 2035

N. 02035/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01489/2012 REG.RIC.
N. 01545/2012 REG.RIC.
N. 01546/2012 REG.RIC.
N. 01547/2012 REG.RIC.
N. 01584/2012 REG.RIC.
N. 01596/2012 REG.RIC.
N. 01607/2012 REG.RIC.
N. 01645/2012 REG.RIC.
N. 01658/2012 REG.RIC.
N. 01659/2012 REG.RIC.
N. 01699/2012 REG.RIC.
N. 01700/2012 REG.RIC.
N. 01760/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso …., proposto da:
– ….;

Contro
– il Ministero dell’Istruzione, dell’Univcrsità e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
– l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;
– la Commissione Esaminatrice del Concorso, Prima Sottocommissione Esaminatrice del Concorso, Seconda Sottocommissione Esaminatrice del Concorso;

nei confronti di:
– … non costituiti in giudizio;

per l’annullamento
quanto al ricorso n. 1489 del 2012:
– del decreto 19 aprile 2012 n. 113 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia con il quale è stata disposta la pubblicazione all’albo degli elenchi degli ammessi alla prova orale nella parte in cui tale decreto e tali elenchi non recano il nominativo dei ricorrenti;
– di tutti atti della procedura successivi al bando e alla prova preselettiva, nessuno escluso, prodromici alla formazione e pubblicazione degli elenchi anzidetti e conseguenti, ivi compresi i verbali che documentano le operazioni di svolgimento delle prove scritte, i verbali di elaborazione dei criteri di valutazione, di valutazione degli elaborati scritti.
quanto al ricorso n. 1545 del 2012:
– del decreto del MIUR – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19 aprile 2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell’elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13 luglio 2011 – Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti;
– ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata;
– della graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l’ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell’art. 15 del bando.
quanto al ricorso n. 1546 del 2012:
– del decreto del MIUR – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19 aprile 2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell’elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13 luglio 2011 – Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti;
– ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata;
– della graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l’ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell’art. 15 del bando.
quanto al ricorso n. 1547 del 2012:
– del decreto del MIUR – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19 aprile 2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell’elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13 luglio 2011 – Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti;
– ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata;
– della graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l’ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell’art. 15 del bando.
quanto al ricorso n. 1584 del 2012:
– del decreto del :MIUR – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19.04.2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del :MIUR, e sulla rete intranet, dell’elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13.7.2011 Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti, ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata, e la graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l’ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell’art. 15 del bando.
quanto al ricorso n. 1596 del 2012:
– del decreto del MIUR – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19.04.2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell’elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13.7.2011 Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti, ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata, e la graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l’ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell’art. 15 del bando.
quanto al ricorso n. 1607 del 2012:
– del decreto del MIUR – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19.04.2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell’elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13.7.2011 Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti, ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata, e la graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l’ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell’art. 15 del bando.
quanto al ricorso n. 1645 del 2012:
– del Decreto n. 113 del 19 aprile 2012 del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Direzione generale – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, pubblicato in pari data sul
sito internet dell’Ufficio Scolastico Regionale, con il quale è stato approvato l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici di cui al DDG 13 luglio 2011 per le istituzioni scolastiche della Lombardia, laddove nell’elenco allegato sub 1 esclude i ricorrenti dal novero degli ammessi;
– di tutti i DDG di istituzione della Commissione giudicatrice del concorso per Dirigenti scolastici, ivi compreso il decreto n. 765 del 16 dicembre 2011 del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di integrazione della Commissione giudicatrice ed il decreto n. 56 del 1 marzo 2011 del direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di ulteriore integrazione della Commissione giudicatrice;
– di tutti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici di cui al DDG 13 luglio 2011 per le istituzioni scolastiche della Lombardia con particolare riferimento ai verbali nn. 10, 11, 12 e 16 rispettivamente del 14 dicembre 2011, del 15 dicembre 2011, del 16 dicembre e del 9 gennaio 2012;
– del decreto n. 659 del 24 novembre 2011 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di fissazione delle date delle prove scritte del concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici di cui al DDG 13 luglio 2011 per le istituzioni scolastiche della Lombardia;
– del verbale di correzione n. 31 del 30 marzo 2012 della prima Sottocommissione giudicatrice del concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici di cui al DDG 13.07.2011 per le istituzioni scolastiche della Lombardia (quanto al candidato identificato al n. 365);
– dei verbali di correzione n. 35 del 3 aprile 2012 (quanto ai candidati identificati ai n. 845 ed 851) e n. 41 del 13 aprile 2012 (quanto al candidato identificato ai n. 947) della seconda Sottocommissione giudicatrice del concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici di cui al DDG 13.07.2011 per le istituzioni scolastiche della Lombardia;
– nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto conseguente o comunque connesso con quello impugnato in via principale e diretta comunque lesivo della posizione, con riserva di motivi aggiunti per gli
atti non potuti conoscere;
quanto al ricorso n. 1658 del 2012:
– del decreto del MIUR – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19.04.2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell’elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13.7.2011 Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti, ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata, e la graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l’ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell’art. 15 del bando.
quanto al ricorso n. 1659 del 2012:
– del decreto del MIUR – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19.04.2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell’elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13.7.2011 Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti, ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata, e la graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l’ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell’art. 15 del bando.
quanto al ricorso n. 1699 del 2012:
– del decreto del MIUR – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19.04.2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell’elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13.7.2011 Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti, ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata, e la graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l’ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell’art. 15 del bando.
quanto al ricorso n. 1700 del 2012:
– del decreto del MIUR – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19.04.2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell’elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13.7.2011 Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti, ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata, e la graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l’ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell’art. 15 del bando.
quanto al ricorso n. 1760 del 2012:
– dell’ammissione/non ammissione alle prove orali di cui al decreto n. 113 del 19 aprile 2012, pubblicato sul sito web dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia in data 19 aprile 2012, relativo al superamento delle prove scritte, nel concorso per dirigenti scolastici ex DDG MIUR del 13 luglio 2011;
– nonché delle determinazioni assunte dalla commissione concorso in data 9 gennaio 2012, di cui al verbale n. 16 in pari data;
– nonché, in quanto occorrer possa, delle schede di sintesi del 20 marzo 2012 e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ivi compresi i verbali, allo stato non noti, delle operazioni di esame degli elaborati della ricorrente.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti i decreti cautelari nn. 858/2012 e 902/2012 con cui con cui è stata accolta, inaudita altera parte, la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza di sospensione relativamente al presupposti ricorsi;
Visto l’atto di costituzione 1n giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con riferimento a tutti i ricorsi;
Viste le ordinanze nn. 1899/2012, 1900/2012 e 1903/2012 con cui sono stati disposti incombenti istruttori e fissata la camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione delle istanze cautelari relativamente ai presupposti ricorsi;
Vista la documentazione depositata in giudizio in data 10 luglio 2012, in esecuz10ne delle predette ordinanze da parte dell’Amministrazione resistente;
Viste le memorie difensive;
Preso atto degli esiti della verificazione effettuata alla camera di consiglio del 17 luglio 2012, come attestato in apposito verbale allegato agli atti dell’udienza camerale;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il primo referendario Antonio De Vita;
Uditi, alla camera di consiglio del 17 luglio 2012, i procuratori delle parti, come specificato nel verbale;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm., che consente al giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con sentenza succintamente motivata, ove la stessa sia di agevole definizione in rito o nel merito;
Ritenuto di potere adottare tale tipologia di sentenza, stante la superfluità di ulteriore istruzione;
Accertata la completezza del contraddittorio e sentite le parti presenti in proposito;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO
Con una pluralità di ricorsi, specificamente indicati in epigrafe, ritualmente notificati e depositati, i ricorrenti hanno impugnato gli atti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (tra i quali il decreto del MIUR – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19 aprile 2012) con cui è stato approvato l’elenco dei candidati da ammettere alla prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13.7.2011 – Regione Lombardia.
A sostegno dei ricorsi vengono dedotte svariate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto differenti profili.
Con i decreti cautelari nn. 858/2012 e 902/2012 è stata accolta, inaudita altera parte, la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza di sospensione relativamente ai ricorsi R.G. n. 1489/2012 e n. 1645/2012.
Si è costituito in giudizio, con riferimento a tutti i ricorsi, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ne ha chiesto il rigetto.
Con ordinanze istruttorie nn. 1899/2012, 1900/2012 e 1903/2012 è stata disposta l’acquisizione delle buste contenenti le prove di concorso dei ricorrenti e fissata la camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione delle istanze cautelari relativamente ai ricorsi R. G. n. 1545/2012, n. 1546/2012 e n. 1547/2012.
In data 10 luglio 2012, in esecuzione delle predette ordinanze, l’Amministrazione resistente ha depositato la documentazione richiesta.
Alla camera di consiglio del 17 luglio 2012, come attestato in apposito verbale allegato agli atti dell’udienza camerale, è stata disposta, alla presenza dei difensori delle parti, una verificazione in ordine alla trasparenza delle buste piccole contenenti i cartoncini con i dati anagrafici dei concorrenti.
I difensori delle parti di cui ai ricorsi R. G. n. 1489/2012 e n. 1584/2012 hanno rinunciato alla domanda di accesso agli atti, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., subordinatamente alla possibile adozione di una sentenza in forma semplificata.
Nella stessa camera di consiglio del 17 luglio 2012, fissata per la discussione delle istanze cautelari di sospensione dei provvedimenti impugnati, il Collegio, dopo aver dato avviso alle parti presenti alla discussione, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza breve, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

DIRITTO
1. In via preliminare, vanno riuniti tutti i ricorsi indicati in epigrafe, attesa la loro connessione oggettiva – trattandosi dell’impugnazione degli atti relativi alla medesima procedura concorsuale – e parzialmente anche soggettiva.
2. Sempre in via preliminare, vanno affrontate le due eccezioni sollevate dall’Avvocatura erariale in ordine all’inammissibilità di alcuni dei ricorsi, in quanto proposti in forma collettiva, pur in presenza di asserite posizioni confliggenti tra i ricorrenti, e alla necessità di integrare comunque il contraddittorio nei confronti sia dei candidati già ammessi alla prova orale del concorso, che a quelli che abbiano positivamente superato anche quest’ultima.
2.1. Le eccezioni sono infondate.
Quanto alla dedotta inammissibilità di alcuni ricorsi, perché proposti in forma collettiva, va richiamata una recente giurisprudenza secondo cui è ammissibile un ricorso collettivo avverso gli atti di un concorso nel caso in cui i ricorrenti, in forma collettiva, siano titolari al momento del ricorso, di posizioni omogenee sia riguardo alle doglianze dedotte che all’interesse perseguito, avendo l’intento di ottenere, attraverso l’annullamento degli atti impugnati, il rinnovo di quel segmento procedurale considerato illegittimo, con conseguente utilità per tutte le parti ricorrenti (Consiglio di Stato, VI, 11 febbraio 2011, n. 916).
Pertanto, tutti i ricorsi risultano perfettamente ammissibili, anche in ragione della circostanza che il numero dei posti messi a concorso è ben superiore a quello del numero dei ricorrenti.
2.2. Con riferimento alla seconda eccezione, riguardante la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati che avrebbero superato la prova scritta e quella orale, va evidenziato che, in presenza “di un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale, impugnato prima della formazione della graduatoria e della nomina dei vincitori, non è ravvisabile la qualità di controinteressato in capo ai candidati ammessi, posto che essi non sono portatori di interesse tutelabile a confrontarsi con una platea più ristretta di candidati, laddove, invece, sussiste un interesse pubblico alla più ampia partecipazione alla procedura selettiva in vista della più efficace selezione dei migliori concorrenti che, ove il provvedimento di esclusione sia illegittimo, è consentaneamente sacrificato assieme a quello del candidato escluso” (Consiglio di Stato, IV, 27 aprile 2012, n. 2467).
Di conseguenza, anche siffatta eccezione va disattesa.
3. Passando al merito della controversia, appare pregiudiziale lo scrutinio della prima doglianza contenuta nei ricorsi R.G. nn. 1545/2012, 1546/2012 e 1547/2012, con cui si assume la violazione del principi0 dell’anonimato nel concorso oggetto della presente controversia, atteso che la busta piccola, contenente il cartoncino con le generalità dei concorrenti, inserita nella busta grande, includente l’elaborato scritto redatto dagli stessi, a garanzia della loro non immediata riconoscibilità, sarebbe stata inidonea allo scopo, essendo agevolmente visibile – anche prima della sua apertura e dell’estrazione del cartoncino recante le generalità del concorrente – quanto nella stessa contenuto.
3.1. La doglianza è fondata.
Va premesso che, in relazione alla presente censura ritenuta di carattere assorbente, al fine di verificarne la fondatezza, il Collegio ha disposto con le ordinanze nn. 1899/2012, 1900/2012 e 1903/2012 – l’acquisizione
delle buste contenenti gli elaborati di tutti i candidati ricorrenti, relativamente ai ricorsi R.G. nn. 1545/2012, 1546/2012 e 1547/2012.
Alla camera di consiglio del 17 luglio 2012, alla presenza dei difensori di tutte le parti del presente contenzioso, si è proceduto alla verifica del materiale depositato in data 10 luglio 2012 dall’Amministrazione resistente in esecuzione delle sopra indicate ordinanze istruttorie, con la contestuale redazione di un verbale allegato agli atti dell’udienza camerale.
Dall’esame svolto, è emerso nitidamente che il contenuto del cartoncino, contenente i dati anagrafici dei candidati, risulta agevolmente leggibile, se posto in controluce, anche all’interno della busta bianca piccola in cui il predetto cartoncino è stato posto dallo stesso candidato. Ciò avviene a causa del colore bianco, della consistenza molto modesta – al limite della trasparenza – dello spessore della carta utilizzata per realizzare la busta piccola, che deve contenere il cartoncino, e dall’assenza di un ulteriore rivestimento interno alla stessa, come solitamente dovrebbe avvenire con riguardo a tutte le buste destinate ad essere utilizzate in sede concorsuale (sulle caratteristiche delle buste si veda il documento depositato dalla difesa dell’Amministrazione in data 12 luglio 2012).
3.2. In tal senso appare violato il disposto di cui all’art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 487 del 1994, secondo cui “il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizone, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi nefa le veci. Ilpresidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l’indicazione della data della consegna.“Tale procedimento trova conferma nel successivo comma 6, che prevede che “il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell’esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti” (cfr. Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2010, 1928; 9 febbraio 2009, n. 734).
Difatti è un principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza che, nello svolgimento delle procedure comparative, è necessario garantire l’anonimato delle prove concorsuali, al fine di assicurare la serietà della selezione e il funzionamento del meccanismo meritocratico, insito nella scelta del concorso quale modalità ordinaria d’accesso agli impieghi nelle amministrazioni (art. 97 Cost.).
Sulla scorta di ciò va ribadito “il carattere invalidante di qualsiasi disomogeneità contenutistica o formale delle buste, ove suscettibile di arrecare un vulnus al principio di anonimato, rendendo riconoscibile la provenienza dei testi in questione” (Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2010, 1928).
Nel caso di specie la possibilità astratta – non essendo, peraltro, emerso in concreto alcun elemento in grado di avallare l’ipotesi che la Commissione giudicatrice abbia effettivamente violato la garanzia dell’anonimato – di attribuire la paternità degli elaborati, prima dell’apertura della busta piccola contenente le generalità dei candidati, è di per sé sufficiente ad invalidare l’intera fase della procedura relativa allo svolgimento delle prove scritte.
Appare, tra l’altro, evidente che non possono essere accolte quelle obiezioni che tendono ad annettere rilievo soltanto a ciò che è concretamente avvenuto, atteso che sarebbe assolutamente impossibile dimostrare, per i soggetti non componenti della Commissione, ciò che è effettivamente avvenuto nel corso della correzione degli elaborati.
3.3. In conclusione, la fondatezza di questa doglianza, avente carattere pregiudiziale, determina, previ0 assorbimento delle restanti censure, l’accoglimento di tutti i ricorsi riuniti, come indicati in epigrafe, e l’annullamento degli atti relativi alle prove scritte del concorso per Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13 luglio 2011 – Regione Lombardia.
4. Al fine di conformare la successiva azione dell’Amministrazione resistente, in sede di eventuale riedizione della procedura concorsuale, va altresì sottolineato che il procedimento di correzione degli elaborati scritti da parte della Commissione (rectius, Sottocommissione, come da verbale n. 16 del 9 gennaio 2012), deve avvenire necessariamente alla presenza di tutti i componenti della stessa – che è un collegio perfetto dovendosi procedere congiuntamente sia alle operazioni di lettura e di correzione degli elaborati, che di valutazione vera e propria, atteso che il momento valutativo non può essere scisso dalle attività alle stesse direttamente prodromiche, quali la lettura e la correzione dell’elaborato.
5. In relazione alle peculiarità anche fattuali della presente controversia, le spese di lite possono essere compensate tra tutte le parti di causa.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, previa riunione dei ricorsi indicati ln epigrafe, li accoglie secondo quanto specificato in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti con gli stessi ricorsi impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 17 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/07/2012

IL SEGRETARIO
(Art. 89,co.3,cod.proc.amm.)

Nota 27 giugno 2012, Prot. n. AOODGPER.4930

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio II

Nota 27 giugno 2012, Prot. n. AOODGPER.4930

Ai DIRETTORI GENERALI degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Oggetto: DD.DD.GG. 13.7.2011 e 14.7.2011 Concorso Dirigenti Scolastici – Rilascio nuove funzionalità SIDI.

In riferimento alle procedure concorsuali in oggetto si comunica che in data 3 luglio 2012 verranno rilasciate in esercizio, nell’ambito dell’applicativo “Gestione Candidati USR – Reclutamento”, le nuove funzionalità sotto elencate volte a consentire a codesti Uffici Scolastici Regionali la gestione della graduatoria delle procedure concorsuali di cui trattasi:

  • Gestione graduatoria
  • Stampa graduatoria (D.D.G. 13.7.2011 – D.D.G. 14.7.2011)
  • Stampa elenchi a supporto (D.D.G. 13.7.2011 – D.D.G. 14.7.2011)
  • Prospetto numerico graduatoria (D.D.G. 13.7.2011 – D.D.G. 14.7.2011)
  • Prospetto numerico Prova Orale (D.D.G. 13.7.2011 – D.D.G. 14.7.2011).

Per agevolare il processo di inserimento del contratto e primo incarico, verranno, inoltre, rilasciate le seguenti funzionalità:

  • Acquisizione anagrafica
  • Elenco nomine (report)

Si segnala che per quegli Uffici Scolastici Regionali che abbiano già elaborato la graduatoria al di fuori del SIDI sarà comunque necessario l’inserimento a sistema di tutti i dati relativi alla procedura concorsuale in quanto indispensabili sia per l’elaborazione della graduatoria definitiva, che per le successive immissioni in ruolo dei vincitori.

Si rappresenta, infine, che, come di consueto, sul portale SIDI, nell’ambito dei Procedimenti Amministrativi, Dirigenti Scolastici sarà disponibile il manuale utente del quale si prega di prendere visone.

La presente nota sarà pubblicata sulla rete INTRANET di questo Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Luciano Chiappetta

Nota 13 giugno 2012, Prot. n. AOODGPER.4488

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio II

Ai DIRETTORI GENERALI degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Oggetto: Dirigenti scolastici – Conferimento e mutamento d’incarico – A.S. 2012/2013.

I – Si forniscono di seguito le indicazioni relative ai criteri e alle modalità di conferimento e mutamento di incarico per i Dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2012/2013.

In particolare si richiama la validità delle seguenti disposizioni:

  • Articolo 25 – D.L.vo n. 165/2001;
  • Articolo 11 del C.C.N.L. – Area V del’11.4.2006;
  • Articolo 9 del C.C.N.L. – Area V del 15.7.2010.

 

II – Si rappresenta che d’intesa, non unanime, con le Organizzazioni sindacali dell’Area V della dirigenza scolastica sono stati individuati criteri e regole uniformi per il conferimento e mutamento d’incarico del personale Dirigente scolastico destinatario delle disposizioni di cui all’art. 19, comma 5, della Legge 15.7.2011, n. 111, come modificata dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183.

Tali criteri sono stati trasfusi in una ipotesi di Contratto integrativo nazionale sottoscritto (non da tutte le OO.SS. rappresentative) in data 5 giugno 2012.

Il suddetto contratto prevede che nelle ipotesi di fusioni e accorpamenti delle istituzioni scolastiche determinate dalla suddetta normativa, i criteri individuati per il conferimento del nuovo incarico di cui tener conto nei confronti del predetto personale sono nell’ordine:

a) accordo tra i dirigenti definito con l’Ufficio scolastico regionale;
b) anni di continuità sulle sedi sottoposte a dimensionamento;
c) esperienza dirigenziale e professionale complessivamente maturata;
d) numero di alunni della scuola di provenienza che confluisce nella nuova scuola.

I Dirigenti scolastici in servizio presso le istituzioni scolastiche sottodimensionate, ai sensi dell’art. 19, comma 5, della Legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificata dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183, avranno titolo a partecipare alle operazioni di mutamento di incarico e di mobilità interregionale, sia nel caso di prossima scadenza del contratto sia nel caso in cui il contratto non sia in scadenza, successivamente ai Dirigenti di cui al paragrafo precedente e l’assegnazione degli incarichi sarà effettuata nell’ordine previsto dall’art. 11 del C.C.N.L. – Area V – dell’ 11 aprile 2006.

Nelle eccezionali ipotesi di esubero, qualora le disponibilità di sedi conferibili siano inferiori al numero dei Dirigenti scolastici in servizio nella regione, i Dirigenti scolastici, che ricoprono una sede divenuta sottodimensionata, esaurite le disponibilità assegnabili per norma (tra queste vanno ricomprese: le sedi vacanti e disponibili, le sedi già assegnate con incarico nominale ad altro Dirigente scolastico distaccato e utilizzato altrove ai sensi delle vigenti disposizioni, le sedi, comunque, disponibili per l’intero anno scolastico in virtù dell’assenza del titolare), saranno assegnati sulle sedi sottodimensionate con un incarico di durata annuale conferito sulla sede ricoperta nell’anno scolastico 2011/2012.

Terminate tali ultime operazioni, qualora residuino ulteriori sedi sottodimensionate, le stesse verranno attribuite, a domanda o d’ufficio, prioritariamente ai Dirigenti scolastici cui sia stato conferito il predetto incarico annuale.

Al fine di stabilire quale ulteriore sede sottodimensionata debba essere assegnata al Dirigente scolastico si terrà conto dei seguenti criteri:

a) preferenza espressa dal Dirigente scolastico;
b) vicinanza tra le due sedi;
c) residenza del Dirigente scolastico.

III – Si precisa che le attribuzioni di ulteriori sedi sottodimensionate di cui al penultimo capoverso del paragrafo II non costituiscono la tipica fattispecie di reggenza, poiché il Dirigente scolastico viene confermato sulla istituzione scolastica sottodimensionata con un contratto atipico di durata annuale. L’istituto della reggenza, invece, presuppone che l’incarico effettivo sull’istituzione scolastica principale venga conferito su una sede attribuibile ad un Dirigente scolastico con un contratto tipico. Per quanto suesposto e per ragioni di contenimento della spesa pubblica, il Dirigente scolastico di cui sopra sarà destinatario di un ulteriore incarico su un’altra sede senza diritto all’indennità di reggenza.

Si rappresenta, inoltre, che, per l’assegnazione della sede ai Dirigenti scolastici che hanno ottenuto il mutamento di incarico in esecuzione di un provvedimento giudiziario (anche se cautelare), si terrà conto prioritariamente di tutti i posti vacanti e disponibili relativi all’a.s. 2011/2012 ed eventualmente, ove i predetti non risultassero in numero sufficiente, anche dei posti vacanti e disponibili a seguito di collocamento a riposo per l’a.s. 2012/2013.

Per ciò che concerne la mobilità interregionale, si confermano le indicazioni contenute nel C.C.N.L. – Area V – Dirigenza scolastica del 15.7.2010.

I Dirigenti Scolastici che hanno ottenuto il mutamento di incarico, a qualsiasi titolo – in ambito regionale o per effetto dell’interregionalità – non potranno ripresentare istanza per tutta la durata dell’incarico stesso salvo per i motivi indicati al comma 3, art. 9 dell’Ipotesi di C.C.N.L..

Si precisa che per l’a.s. 2012/2013 la domanda per la richiesta di mutamento di incarico deve essere presentata entro il 22 giugno 2012 all’Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza.

Analogamente entro la medesima data, esclusivamente per il tramite dell’Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza, devono essere presentate le domande di mobilità interregionale. In esse deve essere formalmente richiesto l’assenso alla mobilità interregionale del Direttore generale della regione di appartenenza.

Entro il 2 luglio 2012 gli Uffici Scolastici Regionali provvederanno a spedire, con plico unico, tutte le domande corredate di assenso, agli Uffici Scolastici Regionali di destinazione. Questi ultimi adotteranno i provvedimenti di competenza entro il 15 luglio 2012, dandone immediata comunicazione agli Uffici Scolastici Regionali di provenienza e a questo Ministero – Direzione Generale del Personale scolastico – Ufficio II.

Dopo la predetta data saranno effettuate le operazioni concernenti la conferma degli incarichi di presidenza e le reggenze.

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità di completare le operazioni predette entro il 15 luglio 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Luciano Chiappetta

Sentenza TAR Lazio 7 giugno 2012, n. 8141

N. 08141/2012 REG.PROV.COLL.

N. 09513/2011 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9513 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto dai Prof.ri XXXXX tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Michele Lioi , Michele Mirenghi, Stefano Viti, Avv. Marco Orlando, e presso il loro studio in Roma, Piazza Della Libertà 20, fax 06-32652774, elettivamente domiciliati giuste deleghe in calce al presente atto.

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Per L’Alto Adige, Ufficio Scolastico Regionale Per L’Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale Per L’Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale Per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Pr La Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Per L’Umbria, Ministero della Pubblica Amministrazione e L’Innovazione, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Piemonte, in persona dei LR p.t.;

nei confronti di XXXX, rappresentata e difesa dagli avv. Federico Tedeschini e Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;

per l’annullamento,

previa sospensione,

con il ricorso principale:
– del DPR 9 settembre 2008, n.140, recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici e, segnatamente, degli artt.5 (procedura di selezione) e 6 (procedura di selezione);
del bando di concorso per il reclutamento di n. 2386 Dirigenti Scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, indetto con d.d. del 13 luglio 2011, pubblicato nella G.U. n. 56 del 15 luglio 2011, IV^ s.s. e, segnatamente, dell’art.8 (prova preselettiva consistente nella somministrazione di un test di 100 domande articolato in quesiti a risposta multipla da risolvere in 100 minuti) e dell’allegato tecnico lett.I; ;
– dei provvedimenti recanti il giudizio di mancato superamento della prova preselettiva da parte dei ricorrenti;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Anna Maria Simeone; Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 giugno 2012 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con il ricorso principale in epigrafe, notificato in data 18.11.2011, i ricorrenti si sono opposti, deducendone l’illegittimità sotto vari profili e chiedendone l’annullamento, alla procedura concorsuale sub specie di prove preselettive del concorso per il reclutamento di n. 2386 Dirigenti Scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi (indetto con d.d. del 13 luglio 2011, pubblicato nella G.U. n. 56 del 15 luglio 2011, IV^) dalla quale sono stati esclusi per mancato raggiungimento del punteggio minimo (80/100) impugnando, contestualmente, la disciplina regolamentare con cui il Ministero ha disciplinato lo svolgimento delle prove preselettive in questione, tenutesi in data 12 ottobre 2011, affidando a consulenti esterni l’elaborazione del libro dei test della prova preselettiva (circa 6.000 domande).
I predetti docenti, inoltre, hanno impugnato il comunicato con cui in data 5 ottobre 2011 il Ministero ha eliminato oltre 900 quesiti senza, tuttavia, differire la data di svolgimento delle prove in questione.
L’amministrazione si è costituita in giudizio per avversare il ricorso e con ordinanza n.4381/2011 del 24.11.2011 l’istanza di sospensione cautelare è stata respinta.
Si è costituita, altresì, la controinteressata Prof.ssa Anna Maria Simeone
Con motivi aggiunti notificati in data 16.01.2012, parte ricorrente – nel specificare il punteggio riportato da ciascun docente nei test preselettivi- ha sostanzialmente replicato alle deduzioni difensive svolte dal Ministero in occasione della Camera di Consiglio di trattazione dell’istanza cautelare. Nel chiarire e specificare i motivi di censura già proposti con il ricorso principale, i ricorrenti hanno ulteriormente argomentato che, ai sensi dell’art.5 del DPR n.140/2008 e art.8, comma 2, D.dg.13 luglio 2011, la prova preselettiva avrebbe dovuto essere diretta “all’accertamento del possesso delle conoscenze di base per l’espletamento della funzione dirigenziale in relazione alle aree tematiche sottoelencate”, che l’amministrazione ha ritenuto fornita in caso del raggiungimento del punteggio di 80/100. Tuttavia, proprio in conseguenza dell’inesattezza, incongruità, equivocità ed eccessiva difficoltà dei test, i candidati non hanno potuto dimostrare il possesso del patrimonio culturale richiesto secondo le modalità e i tempi previsti dall’art.8 del Bando e, in sostanza, tale prova si sarebbe risolta in una mera prova “mnemonica” inidonea a comprovare l’effettiva preparazione dei candidati.

Nella pubblica udienza del 7 giugno 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio ritiene che la controversia possa essere decisa con sentenza succintamente motivata, ai sensi dell’art.74 cpa, trattandosi di ricorso e di motivi aggiunti manifestamente infondati, come da recenti precedenti della Sezione dai quali non si ha motivo di discostarsi (Tar Lazio, Roma, sez.III bis n.1252/2012; TAR Lazio, Roma, sezione III bis, 15 marzo 2012, n. 2571; TAR Lazio, Roma, n. 33368 del 10 novembre 2011).

Innanzitutto, va rilevato che il Tribunale si è già pronunziato, in generale, sulla conformità dell’espletamento delle procedure preselettive basate su test di accesso ai principi di buona organizzazione, efficienza e razionalità dell’azione della Pubblica Amministrazione.

Ed invero “La previsione, a scopi di semplificazione ed accelerazione dell’iter concorsuale, della necessità di sottoporre i candidati ad una prova preliminare preordinata ad accertare il possesso da parte loro di requisiti culturali di base non appare irragionevole; essa, infatti, consente di ridurre il numero dei partecipanti alle prove scritte –con conseguente riduzione della complessità e dei tempi della procedura- attraverso un meccanismo semplice e tale da garantire la parità di trattamento degli interessati (cfr. Tar Lazio, Roma, sez., n.603/2011; Cons.Stato, sez. IV, n. 2797/2004 cit.).

Più in particolare, con riferimento alle censure proposte con il ricorso principale e con i motivi aggiunti, va poi evidenziato che:
Sono infondate tutte le doglianze con cui si deduce, sotto vari profili, la violazione delle norme poste dal d.P.R. n. 487 del 1994 in ordine allo svolgimento delle procedure concorsuali che non si applicano al concorso per dirigente scolastico. Ed invero, in materia di procedura selettiva per il reclutamento dei dirigenti scolastici, l’art. 29 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, costituisce norma primaria di disciplina della materia; non è di conseguenza predicabile un’illegittimità del bando di concorso per violazione della generale normativa regolamentare sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni di cui al d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 (T.A.R. Roma Lazio sez. III, 14 febbraio 2011, n. 1371; T.A.R. Roma Lazio sez. III, 11 febbraio 2010, n.1982);

la censura con cui si lamenta l’illegittimità della determinazione del Ministero di procedere comunque all’espletamento della prova preselettiva nella data del 12 ottobre 2011 (malgrado in data 5 ottobre, ovvero ad appena sette giorni dallo svolgimento della stessa, l’amministrazione avesse reputato di annullare ben 900 quesiti, con effetto “depistante” sulla preparazione dei candidati) è stata già ritenuta infondata dalla Sezione. Ed invero, tale valutazione – che, comunque, appartiene al novero delle scelte discrezionali dell’amministrazione- non è stata ritenuta lesiva della par condicio dei candidati. Ed infatti “la parità di trattamento nel giorno dell’esame appare sussistere in quanto ai candidati presentatisi il giorno dell’esame è stata sottoposta la stessa banca dati di domande, nell’ambito della quale una procedura di sorteggio automatizzata ha individuato quelle di ciascuno;

sono stati cioè posti tutti nella stessa condizione, di affrontare col loro bagaglio culturale le domande estratte” (TAR LAZIO, Roma, sez.III bis n. 2571/2012); inoltre, anche la dedotta “erroneità o l’equivocità di alcuni quesiti è inconferente atteso che, quand’anche essi fossero incerti o sbagliati nella risposta, tale incertezza non inciderebbe sulla par condicio dei concorrenti, tutti chiamati a rispondere sui medesimi quesiti bene o male confezionati . Sostanzialmente la disparità di trattamento non appare predicabile laddove, come sarebbe avvenuto nel caso in esame secondo la ricostruzione dei ricorrenti, pur essendo stati eliminati, prima della prova preselettiva, circa un migliaio di quesiti dalla banca dati in quanto la stessa amministrazione si è resa conto della loro erroneità o della erroneità delle risposte, tuttavia sarebbero rimaste ancora domande errate nel cd. “librone” dei test somministrato il giorno dell’esame” (Tar Lazio, sent.cit);

quanto alla censura inerente l’affidamento della elaborazione della batteria a gruppi di soggetti esterni (nel caso di specie, ANSAS) la Sezione, con riferimento ad una fattispecie del tutto analoga, ha evidenziato che “la circostanza che l’amministrazione si sia affidata alla correzione della prova preselettiva mediante strumenti di lettura ottica delle risposte non rappresenta una scelta viziata in partenza, come sembrano sostenere gli interessati, ma è espressamente consentito dall’art. 7, comma 2 bis del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i stante il quale: “Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione”, come è esattamente accaduto nel caso in esame in cui la preselezione è stata affidata al FORMEZ” (TAR Lazio, sez.III bis. n.3176/2012); per quanto riguarda, invece, la mancata verbalizzazione dell’affidamento a soggetti esterni dell’attività di elaborazione e formalizzazione della batteria di quesiti e della scelta, nell’ambito della batteria medesima, dei 100 quesiti somministrati sulla base di una previa predisposizione dei relativi criteri, che non risultano valutati né approvati dal Ministero, il Collegio ritiene condivisibili le argomentazioni fornite dall’amministrazione circa la peculiarità della fattispecie, che vede nell’ANSAS (ex IRRE) non una Commissione di concorso, bensì un mero organo tecnico di supporto per la predisposizione della batteria dei quesiti. Tale interpretazione, ad avviso del Collegio, trova conforto nell’art.4 del DPR 140/2008, a mente del quale “Il concorso- cui si accede mediante preselezione – si articola in due prove scritte ed una prova orale”. La fase preselettiva, pertanto, conformemente alla ratio richiamata nell’incipit di tale pronunzia, in quanto estranea alla prova vera e propria ma semplicemente mirata alla “riduzione della complessità e dei tempi della procedura”, pur dovendo rispettare il principio della par condicio tra i candidati non può, viceversa, ritenersi soggetta alle regole specifiche riguardanti la verbalizzazione e la predisposizione dei criteri proprie delle commissioni di concorso. Tanto è vero che tale prova, dal successivo art.3, è definita “oggettiva” e comunque la votazione “tecnica” riportata non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito. Date tali premesse, è conseguenza logica necessaria riteenre che quando per l’espletamento di tale selezione il Ministero si avvalga di soggetti terzi, questi debbano essere considerati un mero supporto tecnico e non una Commissione di esame;

quanto alla terza censura del ricorso principale, la Sezione si è già espressa ritenendola infondata, sulla considerazione che “ quanto al tempo, ritenuto estremamente esiguo, di 100 minuti assegnato per rispondere a 100 domande, va rilevato che, come osservato in altre analoghe circostanze dalla sezione, l’esiguità del tempo a disposizione fa sì che “il candidato, il quale disponga di un lasso di tempo a volte molto limitato, proceda in via logica a rispondere prioritariamente a quiz sui quali si sente particolarmente sicuro, riservando alla parte finale della sua applicazione intellettuale la soluzione di quiz che ritiene più problematici” (TAR Lazio sezione III bis, 10 marzo 2010, n. 3652 cita TAR Campania, Napoli, sezione VIII, 14 gennaio 2010, n. 87)”;
riguardo al motivo con cui si lamenta che l’amministrazione avrebbe dovuto astenersi dal formulare quesiti particolarmente complessi (in materia comunitaria, autonomie locali, gestione dell’istituzione scolastica e dell’offerta formativa etc.), va rammentato che la scelta degli argomenti e il grado di difficoltà dei quesiti rientrano nell’ambito della scelta di merito o, quantomeno, in un ambito di discrezionalità tecnica molto ampia che, in quanto tale, risulta essere insindacabile dal giudice amministrativo salvo profili di manifesta illogicità ed irragionevolezza (T.A.R. Napoli Campania sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051; T.A.R. Roma Lazio sez. III, 18 giugno 2008, n.5986).

con riferimento censura con cui si lamenta la formulazione ambigua, generica o incongrua di taluni quesiti e la risposta inesatta, non pertinente o multipla di altri (650,151,1192,1263,1539,2551,2829,2831,3612,4336,4039,4336,4039,4176,3055,35 51,846,591,218,1397, 2104,1288,3419,4397,4175,112, 3500,3767,4339, nonché 2434,2804,4291) che ad avviso dei ricorrenti dimostrerebbe l’inaffidabilità e l’inidoneità della procedura preselettiva a selezionare i candidati secondo criteri di meritevolezza , va evidenziato che la giurisprudenza richiamata da parte ricorrente (Tar Lazio, Roma, III Bis, n.5986/2008) è stata superata dalle successive pronunzie in materia sia di questa stessa Sezione che di altri Tribunali amministrativi (T.A.R. Campobasso Molise, 24 febbraio 2010, n. 135; T.A.R. Napoli Campania sez. VIII, 14 gennaio 2010, n.87) e del Consiglio di Stato secondo cui a fronte anche dell’errata formulazione di taluni quiz in una procedura concorsuale, tutti i candidati, non solo i ricorrenti, si sarebbero trovati dinanzi alla medesima evenienza di dover risolvere i quesiti erroneamente formulati con conseguente sostanziale persistenza delle condizioni di par condicio, sia pure nella comune difficoltà ingenerata dall’inconveniente occorso. Più in generale, poi, nelle procedure selettive col sistema delle risposte plurime a quiz, è regola di comune esperienza che il candidato, il quale ha a disposizione un lasso di tempo a volte molto limitato, proceda naturalmente a rispondere in via prioritaria ai quiz sui quali si senta particolarmente sicuro e lasci per ultima la soluzione di quei quiz per cui nutra dei dubbi (T.A.R. Napoli Campania sez. VIII 14 gennaio 2010 n. 87).

quanto alla seconda parte della censura, secondo cui le domande di lingua straniera (ma anche spagnolo, tedesco etc) sarebbero state formulate in violazione dell’art.8, comma 9, lett.h del Bando – in quanto i quesiti avrebbero richiesto una conoscenza di livello superiore al B1 (preintermedio)- essa appare affetta da genericità, non essendo stati evidenziati i quesiti ritenuti colpiti dall’illegittimità denunziata; riguardo alla considerazione che i candidati avrebbero avuto a disposizione di un tempo particolarmente esiguo per rispondere ai 100 quesiti rispetto a quello previsto (100 minuti), dovendo di fatto ricorrere al “librone” e che, pertanto, tale circostanza li avrebbe privati della possibilità di dimostrare il possesso delle proprie cognizioni di base (da accertarsi con riferimento a ciascun candidato, senza alcuna comparazione tra gli stessi), ancora una volta il Collegio non può esimersi dal ritenere la doglianza infondata, in quanto comunque le condizioni di disagio ed il tempo assegnato per la soluzione dei quesiti sono stati analoghi per tutti i candidati (T.A.R. Roma Lazio sez. III, 5 aprile 2012, n. 3176 T.A.R.; TAR Lazio Roma sez. I, 16 aprile 2007, n. 3275).

con riferimento alla censura con cui si evidenzia la presunta illegittimità della procedura derivata dalla mancata contestualità della prova nelle varie sedi sul territorio nazionale (che avrebbe dovuto svolgersi il 12 ottobre alla medesima ora), che avrebbe determinato la violazione della par condicio nonché la potenziale conoscibilità all’esterno dei quesiti – ed invero, ai sensi dell’art.7, comma 2, del bando in candidati venivano convocati alle ore 8 per le operazioni preliminari all’identificazione mentre le prove iniziavano solo alle 12.45 anziché alle ore 10, ne va rilevata la genericità nella parte in cui si ipotizza la “possibilità della comunicazione all’esterno in un orario in cui le prove presso gli altri Atenei erano già abbondantemente iniziate; in ogni caso, a prescindere della considerazione che l’orario indicato non risulta essere stato qualificato in termini di perentorietà dalla normativa richiamata da parte ricorrente, in ogni caso, sul piano logico, va salvaguardato un margine di ragionevole elasticità, in considerazione delle possibili situazioni concrete che giustifichino eventuali ritardi (T.A.R. Napoli Campania sez. IV, 25 marzo 2011, n.1705; Consiglio Stato, sez. VI, 13 novembre 2009, n.7058; Consiglio Stato sez. VI, 07 maggio 2009, n. 2832). Analogamente, inammissibile in quanto formulata in termini di ipoteticità è la parte della censura con cui si assume che le Commissioni avrebbero abbinato il cartoncino anagrafico, la busta contenente il cartoncino e la scheda risposte solo in un momento successivo al momento della consegna della scheda.

Quanto, infine, al rilievo formulato con i motivi aggiunti secondo cui lo svolgimento della prova secondo i tempi e le modalità previste (in particolare, la batteria dei 6.000 quesiti veniva pubblicata in data 1 settembre e ad appena 7 giorni dallo svolgimento della prova ne venivano annullati circa 1.000, ritenuti erronei) avrebbe privilegiato le capacità mnemoniche dei candidati piuttosto che selezionare quelli dotati di un minimo livello culturale, va rilevato che, come affermato con riferimento alla preselezione informatica del concorso a posti di Notaio, ha il solo scopo di accertare il possesso di un livello di preparazione minimo, che renda utile la partecipazione al concorso. I suoi contenuti risultano coerenti con la sua natura di prova e, quindi, con la funzione selettiva, cui essa adempie. Pertanto, non appare irragionevole che il legislatore abbia attribuito valore rilevante in tale fase alle attitudini mnemoniche dei candidati (T.A.R. Roma Lazio sez. I, 4 giugno 2008, n.5484; T.A.R. Roma Lazio sez. I, 16 aprile 2007, n.3275).
In conclusione, stante la complessiva infondatezza, il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere respinti.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna i ricorrenti in solido alle spese di lite, nella misura di euro 2.000,00 (duemila) oltre IVA e CPA come per legge, nei confronti di ciascuna amministrazione costituita nonché della controinteressata Anna Maria Simeone. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente
Paolo Restaino, Consigliere
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 26/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

CCNI Dimensionamento e Mobilità Area V (5.6.12)

Contratto Integrativo Nazionale per il personale della Dirigenza Scolastica in attuazione dell’articolo 9 del C.C.N.L. – Area V – del 15.7.2010 e dell’articolo 11 del C.C.N.L. – Area – dell’11.4.2006

Tra la parte pubblica e le rappresentanze sindacali, a seguito dell’applicazione al personale Dirigente scolastico delle disposizioni di cui al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e della legge 12 novembre 2011, n. 183, si concorda, per l’anno scolastico 2012/13, quanto segue.

Art. 1
Istituzioni scolastiche dimensionate

Nelle ipotesi di fusioni e accorpamenti delle istituzioni scolastiche determinate dall’emanazione del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, vengono individuati i criteri per il conferimento del nuovo incarico di cui tener conto nei confronti del predetto personale.
Nell’ordine:
a) accordo tra i dirigenti definito con l’Ufficio scolastico regionale;
b) anni di continuità sulle sedi sottoposte a dimensionamento;
c) esperienza dirigenziale e professionale complessivamente maturata;
d) numero di alunni della scuola di provenienza che confluisce nella nuova scuola.

Art. 2
Istituzioni scolastiche sottodimensionate

Le istituzioni scolastiche sottodimensionate con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 in alcuni casi particolari ai sensi dell’art. 19, comma 5, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificata dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, non possono essere più sede di dirigenza scolastica ma devono essere conferite in reggenza a Dirigenti scolastici in servizio presso altre istituzioni scolastiche autonome.
Pertanto, in ossequio al succitato disposto normativo, i Dirigenti scolastici in servizio sulle predette sedi avranno titolo a partecipare alle operazioni di mutamento di incarico e di mobilità interregionale, sia nel caso di prossima scadenza del contratto sia nel caso in cui il contratto non sia in scadenza, successivamente ai Dirigenti di cui all’art. 1.
L’assegnazione degli incarichi sarà effettuata nell’ordine previsto dall’art. 11 del C.C.N.L. – Area V – del 11 aprile 2006.

Art. 3
Dirigenti scolastici in esubero

Nelle eccezionali ipotesi di esubero, qualora le disponibilità di sedi conferibili siano inferiori al numero dei Dirigenti scolastici in servizio nella regione, i Dirigenti scolastici, che ricoprono una sede divenuta sottodimensionata, esaurite le disponibilità assegnabili per norma (tra queste vanno ricomprese: le sedi vacanti e disponibili, le sedi già assegnate con incarico nominale ad altro Dirigente scolastico distaccato e utilizzato altrove ai sensi delle vigenti disposizioni, le sedi, comunque, disponibili per l’intero anno scolastico in virtù dell’assenza del titolare), saranno assegnati sulle sedi sottodimensionate con un incarico di durata annuale conferito sulla sede ricoperta nell’anno scolastico 2011/12.
Terminate le operazioni di cui sopra, qualora residuino ulteriori sedi sottodimensionate, le stesse verranno attribuite, a domanda o d’ufficio, prioritariamente ai Dirigenti scolastici cui sia stato conferito il predetto incarico annuale.
Al fine di stabilire quale ulteriore sede sottodimensionata debba essere assegnata al Dirigente scolastico si terrà conto dei seguenti criteri:
a) preferenza espressa dal Dirigente scolastico;
b) vicinanza tra le due sedi;
c) residenza del Dirigente scolastico.

Roma, 5 giugno 2012

F.to l’Amministrazione
F.to le Organizzazioni Sindacali

Dichiarazione a Verbale

Le Organizzazioni Sindacali Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals Confsal, maggiormente rappresentative della “V Area – Dirigenti Scolastici”, avendo fin dall’inizio del confronto con l’Amministrazione sostenuto la necessità di disciplinare la materia del conferimento e mutamento di incarico attraverso uno specifico Contratto Integrativo Nazionale, hanno sottoscritto il presente Accordo in quanto, pur tra le difficoltà derivanti dall’applicazione dei recenti provvedimenti legislativi di riorganizzazione e dimensionamento delle istituzioni scolastiche, ne garantisce una gestione amministrativa ispirata a criteri oggettivi, trasparenti e omogenei sull’intero territorio nazionale.
Pienamente consapevoli della gravissima situazione retributiva e di lavoro dei dirigenti delle scuole pubbliche statali, le predette Organizzazioni Sindacali dichiarano che il presente Accordo mira esclusivamente a fronteggiare una situazione straordinaria ed eccezionale e lascia, pertanto, impregiudicati tutti gli istituti giuridici ed economici del rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici come definiti dal CCNL 11.4.2006 e dal CCNL 15.7.2010 attualmente vigenti.
Le Organizzazioni Sindacali stesse si impegnano a vigilare, a tutti i livelli, affinché l’azione amministrativa risulti conforme ai criteri assunti nel presente Accordo e ribadiscono la comune volontà di tutelare – ove necessario – anche sul piano giudiziale, i dirigenti scolastici eventualmente destinatari di provvedimenti lesivi delle condizioni professionali contrattualmente disciplinate.

Roma, 5 giugno 2012

 

Ipotesi CCNI Formazione Area V 2011-2012 (5.6.12)

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO

Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la formazione per il personale dell’area V della dirigenza scolastica per l’anno scolastico 2011 – 2012

 

Ordinanza TAR Toscana 30 maggio 2012, n. 347

N. 00347/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00694/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 694 del 2012, proposto dai sig.ri [omissis] rappresentati e difesi dagli avv.ti Luca Marchi e Corrado Mauceri, con domicilio eletto presso l’avv. Corrado Mauceri in Firenze, via Lamarmora 26;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., Istituto Comprensivo [omissis], in persona del legale rappresentante p.t., Collegio dei Docenti dell’Istituto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della nota – provvedimento n. 1521/B20 del 28.02.2012, pervenuta in data successiva, con cui il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo [omissis] di Firenze ha comunicato al Presidente del Consiglio di Istituto: “Il Dirigente Scolastico….ritiene che la delibera del C.d.I. n. 10 del 19.12.2011 sia illegittima e che la competenza in materia di adattamento del modello scolastico (sabato libero) sia del Dirigente Scolastico, sentiti gli OO.CC. e considerate le necessità degli EE.LL”;
nonchè per quanto occorrer possa, delle delibere del Collegio dei docenti di settore della scuola secondaria di II grado dell’11.10.2011 e del Collegio unitario del 5.12.2011 e di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni Statali intimate;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, ad un primo sommario esame, il ricorso appare assistito dal necessario fumus boni iuris poiché il dirigente scolastico, nell’impugnato provvedimento n. 1521/B20 del 28 febbraio 2012, non ha portato a termine il procedimento di fissazione dell’orario delle lezioni per il prossimo anno scolastico, assumendo le determinazioni di sua spettanza, tenuto conto dei criteri generali fissati dal consiglio d’istituto e delle valutazioni del collegio dei docenti, limitandosi ad una statuizione di mera illegittimità della determinazione assunta dal consiglio d’istituto, che esula dai suoi poteri e determina un illegittimo arresto procedimentale;
Ritenuto conseguentemente di accogliere la proposta domanda incidentale di sospensione, ai fini del riesame da parte del dirigente scolastico, con adozione della determinazione conclusiva del procedimento di fissazione della distribuzione oraria delle lezioni per il prossimo anno scolastico entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, accoglie la domanda incidentale di sospensione del provvedimento gravato, ai fini del riesame, ai sensi e nei termini di cui in motivazione;
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Riccardo Giani, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/05/2012

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Sentenza TAR Friuli Venezia Giulia 25 maggio 2012, n. 194

N. 00194/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00139/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 139 del 2012, proposto da: XXXXX, rappresentati e difesi dall’avv. Paola Ginaldi, con domicilio eletto presso Giovanni Loisi Avv. in Trieste, via Coroneo 16;

contro

Ufficio Scolastico Regionale Per il F.V.G. – Direzione Generale, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliataria per legge in Trieste, piazza Dalmazia 3; Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;

nei confronti di

XXXXX, non costituiti in giudizio;
XXXXX, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Sbisa’, con domicilio eletto presso Giuseppe Sbisa’ Avv. in Trieste, via Donota 3;
XXXXX, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Ventura, con domicilio eletto presso Giovanni Ventura Avv. in Trieste, via Coroneo 17;

per l’annullamento

– del provvedimento di ammissione/non ammissione alle prove orali dd. 7.3.2012, verbale n. 19 della commissione esaminatrice dell’USR del F.V.G., pubblicato sul sito web in data 8.3.2012 per il concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici D.D.G. MIUR 13.7.2011-decreto dell’Uff.Scolastico Regionale per il F.V.G. dd. 14.7.2011 AOODRFR-9058;

– del decreto del Direttore Generale dell’Uff. Scolastico Regionale di nomina della Commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento dei dirigenti scolastici per il F.V.G. dd. 39.9.2011 prot. n. AOODRFR-12151;

– del verbale dd. 16.11.2011 n. 4;

– del verbale dd. 6.3.2012 n. 17;

– del verbale dd. 7.3.2012 n. 19;

– del verbale dd. 9.1.2012 n. 8; ed elenco allegato;

– del verbale dd. 16.1.2012 n. 9 ed elenco allegato;

– del verbale dd. 30.1.2012 n. 11 ed elenco allegato;

– del verbale dd. 6.2.2012 n. 12 ed elenco allegato;

– del verbale dd 13.2.2012 n. 14 ed elenco allegato;

– del verbale dd. 23.2.2012 n. 15 ed elenco allegato;

– del verbale dd. 1.3.2012 n. 16 ed elenco allegato;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Ufficio Scolastico Regionale Per il F.V.G. – Direzione Generale e dei controinteressati XXXX e XXXX;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2012 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

I ricorrenti impugnano gli atti tutti in epigrafe riportati, contestando la loro non ammissione alle prove orali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici.

Con il primo motivo “Violazione dell’art. 10 DPR 140/2008 richiamato dall’art. 7 del D.D.G. MIUR 13.7.2011 e dall’art. 7 D.D.G. USR FVG dd 14.7.2011” i ricorrenti sostengono che il commissario prof. XXXX, docente di diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Trieste nel corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici per l’impresa, le organizzazioni pubbliche e il lavoro e in Giurisprudenza non potrebbe ritenersi esperto «di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale…» siccome previsto dall’art. 10 in epigrafe.

Il secondo motivo “ Violazione dell’art. 10 del D.D.G. MIUR 13/7/2011 e dell’art. 10 D.D.G. USR FVG dd 14.7.2011 e dell’art. 6 DPR 140/2008 nella formulazione del quesito per la seconda prova scritta “ si incentra sulla asserita violazione del bando perchè la seconda prova scritta ( nella quale i ricorrenti hanno comunque conseguito un voto insufficiente) non sarebbe consistita nella soluzione di un caso relativo alla gestione dell’istituzione scolastica ma in un tema di carattere generale.

Il terzo motivo “Violazione dell’art. 12 DPR 9.5.1994 n. 487 e dell’art. 3 l. 241/90 e degli artt. 6 del DPR 140/2008 e gli artt. 10 del D.D.G. MIUR 13.7.2011 e del D.D.G. USR FVG dd 14.7.2011 “ attiene all’asserita mancanza di criteri di valutazione delle prove scritte sufficientemente dettagliati, stringenti e puntuali, con la conseguenza che il giudizio della commissione risulterebbe viziato da difetto di motivazione.

Il quarto motivo “ eccesso di potere – difetto di istruttoria – illogicità “ denuncia che la correzione dei temi sarebbe avvenuta in un tempo eccessivamente ristretto e quindi sarebbe stata frettolosa e superficiale, affermando al riguardo che la media per compito sarebbe stata di 10 minuti.

Il quinto motivo denuncia la “violazione del principio cardine dell’anonimato” perché dei candidati, che poi sono stati ammessi agli orali, sono stati invitati a non continuare ad usare penne rosse onde non rendere i propri compiti riconoscibili.

Sia l’amministrazione intimata che due dei controinteressati notificati si sono costituiti in giudizio ed hanno controdedotto per il rigetto del ricorso.

La prima censura è sicuramente infondata, perché il Collegio ritiene incontestabile che chi si occupa a livello accademico di una materia che comprende la disciplina organizzativa delle più complesse organizzazioni pubbliche presenti nella nostra organizzazione statale non può non ritenersi esperto di organizzazioni pubbliche; infatti la norma non va interpretata nel senso di richiedere necessariamente una concreta esperienza in tale ambito ma unicamente una approfondita conoscenza delle metodiche di funzionamento di tali organizzazioni.( TAR Palermo, sez. II, 12.2.2009, n. 325, TAR Palermo, sez. II, 14.7.2008, n. 1042, TAR Lazio Roma, III bis, 12.1.2007, n. 149).

A prescindere dall’indubbia inammissibilità della seconda censura per carenza di interesse, derivante dal fatto che tutti i ricorrenti non hanno conseguito una votazione sufficiente neppure nella prima prova scritta e che l’ art. 10, comma 1, del bando del concorso dd. 14.7.2011 prevede l’ammissione alla prova orale solo per coloro che ottengono un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta, il Collegio ne rileva comunque l’infondatezza.

La seconda traccia “ Fare di più con meno; in un periodo di risorse decrescenti, con quali passaggi procedurali e con quali criteri, anche alla luce delle esigenze della comunità servita come emerse negli organi collegiali e segnalate dalle istituzioni territoriali, il Dirigente scolastico può proporre soluzioni condivise nell’adozione dei progetti finanziabili” appare tesa a far elaborare ai concorrenti un tema che evidenziasse con quali passaggi procedurali e con quali criteri potessero proporsi soluzioni condivise nell’adozione di progetti finanziabili con scarse risorse al fine di soddisfare le esigenze emerse dal territorio, lasciando evidentemente al candidato l’individuazione del caso concreto da sviluppare, il che permetteva l’utilizzo anche delle esperienze personali. Il Collegio ritiene pertanto evidente che la traccia risponda alle finalità dettate dall’art. 10 cit., cioè quelle di verificare le capacità dei candidati in ordine alla soluzione di un caso relativo alla gestione dell’istituzione scolastica; la previsione della possibilità di proporre soluzioni nell’adozione dei progetti ne rende infatti palese la differenza sostanziale rispetto ad un elaborato da svolgere sotto forma di saggio generale.

Con riferimento al terzo motivo il Collegio osserva che la commissione ha stabilito la seguente “griglia di valutazione”: “Nel valutare gli elaborati dei singoli candidati la Commissione terrà conto, innanzitutto, del corretto inquadramento del tema e della pertinenza dell’elaborato alla traccia proposta.

Verrà quindi preso in considerazione l’approfondimento teorico del tema desumibile, tra l’altro, dalla presenza di puntuali riferimenti normativi, dottrinali, scientifici e pedagogici. L’esposizione, che dovrà essere caratterizzata da correttezza formale e proprietà di linguaggio, dovrà essere supportata da un coerente apparato argomentativo che renda ragione delle tesi sostenute dal candidato.

La valutazione verrà compendiata da un giudizio numerico, che si intende ovviamente come espressione dei criteri appena enunciati. Verrà in ogni caso dato atto di eventuali difformità di valutazioni sugli elaborati da parte dei singoli commissari. “.

Appare ictu oculi evidente che si tratta di parametri di correzione che, oltre a corrispondere al minimo che si potesse pretendere in un tema di concorso per dirigenti, sono di applicazione ed interpretazione pressochè automatica. E’ infatti indisputabile che un tema che non centra l’argomento della traccia – ancorché forbitamente redatto – non può essere ritenuto sufficiente, alla stessa stregua di un tema pertinente alla traccia ma redatto in un italiano traballante.

Dai voti numerici attribuiti ai temi dei ricorrenti e dai giudizi che li hanno accompagnati, siccome evidenziati nei verbali della commissione, risulta di immediata percezione quali aspetti non positivi delle prove scritte siano stati di ostacolo alla ammissione alle prove orali, aspetti riconducibili o alla povertà del contenuto o alla povertà di linguaggio o alla povertà di entrambi.

Sfugge quindi al Collegio quali sottocriteri potessero realmente ritenersi necessari, non potendosi correggere degli elaborati di italiano relativi ad un concorso per dirigenti alla stregua di quiz in cui si attribuisca un punteggio ad ogni tipo di errore. Del resto i succinti giudizi, che vengono di seguito riportati, sono estremamente precisi nell’indicare gli elementi salienti del percorso valutativo che ha condotto all’attribuzione del voto insufficiente.

XXXX

Trattazione confusa e non coerente con la traccia. Poco accurato sotto il profilo formale. 16/30

Svolgimento connotato da errori ed omissioni. Del tutto insufficiente. 16/30

XXXX

Esposizione generica rispetto alla traccia. Nel complesso non sufficiente.19/30

Il tema non viene correttamente inquadrato. Insufficiente nel complesso. 18/30

XXXX

Povero nei contenuti rispetto alle indicazioni della traccia. Mancano indicazioni sulle strategie da mettere in atto. 17/30

Svolgimento generico. La traccia non sufficientemente sviluppata. 18/30

XXXX

Svolgimento poco coerente e a tratti caotico. 17/30

Confuso e disorganico. Del tutto insufficiente 16/30

XXXX

Tema generico nonostante la prolissità. Molte le lacune rispetto alla traccia. 19/30

Svolgimento superficiale e vago. Trattazione non esauriente 18/30

XXXX

Superficiale, lacunoso, con divagazioni non pertinenti. 18/30

Superficiale e disorganico: non sempre pertinente. 18/30

XXXX

Trattazione confusa e non coerente con la traccia. Poco accurato sotto il profilo formale. 16/30

Svolgimento connotato da errori ed omissioni. Del tutto insufficiente. 16/30

XXXX

Trattazione generico e superficiale. Insufficiente 17/30

Trattazione superficiale. Nonostante le ridondanze trascura aspetti essenziali della traccia. 16/30

XXXX

Dispersivo e generico.Manca l’indicazione delle strategie che il diriegente deve porre in essere. Insufficiente . 19/30

Troppo generico. Non c’entra del tutto l’argomento. 19/30

XXXX

Vi sono alcune lacune ed omissioni rispetto alla traccia . 20/30

Non del tutto rispondente al tema. Nel complesso non sufficiente . 19/30

XXXX

Molto sbilanciato tra divagazioni generiche la parte di svolgimento strettamente connessa alla traccia che appare insufficientemente sviluppata. 18/30

Generico e superficiale con ampie divagazioni esulanti dalla specifica traccia proposta. 18/30

XXXX

Formalmente corretto. Svolgimento tuttavia superficiale e lacunoso rispetto alle indicazioni della traccia. 17/30

Tema non centrato: svolgimento in parte non pertinente, in parte lacunoso. Nel complesso confuso. 17/30

XXXX

Superficiale con lacune e omissioni. 19/30

Povero di contenuti e di soluzioni. Inutilmente prolisso. Nel complesso non sufficiente. 18/30.

XXXX

Superficiale. Dispersivo. Lacunoso. 18/30

Manca un filo logico, oltre a non essere sempre pertinente alla traccia. Insufficiente. 17/30

XXXX

Pur corretto nella forma risulta povero nei contenuti e nell’indicazioni delle strategie. 18/30

Argomento trattato in modo corretto ma superficiale e generico 19/30

Il Collegio non vede come un elaborato che manca, ad esempio, della necessaria precisione in relazione ai passaggi procedurali necessari, sia lacunoso e/o superficiale o non proponga soluzioni efficaci per la soluzione del caso concreto ipotizzato dallo stesso candidato potrebbe mai essere ritenuto sufficiente e, in particolare, ritiene che da quanto sopra riportato risulti ictu oculi palese l’inesistenza di alcuno spazio di revisione in melius dei vari giudizi di insufficienza e la piena legittimità dell’operato della commissione anche quanto alla fissazione dei criteri, che va valutata con riferimento ai parametri di legge e non certo avendo riguardo ai diversi comportamenti di altre commissioni, stante la discrezionalità che la legge ha lasciato a ciascuna di esse.

Anche la censurata mancanza di sottolineature o segni grafici sugli elaborati risulta del tutto irrilevante, perché nessuna norma impone alla Commissione di apporre annotazioni o segni di correzione sugli elaborati (TAR L’Aquila, sez. I, 12.1.2012, n. 25) dato che «la commissione giudicatrice non svolge un’attività scolastica di correzione degli elaborati scritti dei candidati, che non rientra tra i suoi compiti, e neppure ha il dovere di evidenziare con segni grafici i punti dai quali, più degli altri, risulti l’insufficienza o l’erroneità dell’elaborato ovvero la non rispondenza alla traccia; sicché, l’apposizione di annotazioni sugli elaborati, di chiarimenti ovvero di segni grafici o specificanti eventuali errori, costituisce una mera facoltà di cui la commissione può avvalersi nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, mentre l’inidoneità della prova risulta dalla stessa attribuzione del voto numerico in base ai criteri fissati dalla Commissione sia per la correzione che in sede di giudizio» (TAR Salerno, sez. I, 14.11.2011, n. 1669; nello stesso senso vedi anche C.d.S., sez. IV, 12.4.2011, n. 1612).

Il quarto motivo è del tutto privo di giuridico pregio, dal momento che «Nei ricorsi proposti avverso gli esiti delle procedure concorsuali è inammissibile la censura volta a denunciare i tempi medi impiegati dalla competente commissione per l’esame degli elaborati scritti, atteso che non è possibile stabilire quali e quanti candidati hanno fruito di maggiore o minore attenzione, visto che la congruità del tempo impiegato va valutata anche con riferimento alla consistenza degli elaborati ed alle problematiche di correzione dagli stessi emergenti, con la conseguenza che ai tempi medi impiegati non può riconoscersi alcun decisivo rilievo inficiante il procedimento valutativo» ( giurisprudenza costante v. da ultimo: C.d.S., sez. IV, 23.2.2012, n. 970, come pure T.A.R. Salerno Campania sez. I 18.2. 2012, n. 282).

Non si vede poi perché dal fatto che i candidati che hanno conseguito un voto insufficiente nella prima prova e lo abbiano ottenuto anche nella seconda si possa trarre indizio «sintomatico di un grave difetto di istruttoria» da parte della commissione; in effetti l’unico sintomo che ciò evidenzia è un generale difetto di preparazione al concorso.

Il quinto e ultimo motivo è palesemente inammissibile, dal momento che comunque le circostanze riportate, anche ove avessero condotto a rendere riconoscili alcuni elaborati di candidati ammessi – del che comunque non forniscono alcuna prova, nemmeno indiziaria, – non assumerebbero comunque alcun rilievo rispetto alla posizione dei ricorrenti che lamentano la propria mancata ammissione alle prove orali e non trarrebbero – in quanto già esclusi dalle stesse- alcun beneficio dalla esclusione di qualcun altro.

Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna i ricorrenti in solido a rifondere le spese e competenze del giudizio in favore dell’amministrazione e dei controinteressata costituiti liquidandole in complessivi € 3000,00 + IVA e CPA in favore di ciascuna parte.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore

Rita De Piero, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Ordinanza TAR Molise 11 maggio 2012, n. 90

N. 00077/2012 REG.PROV.CAU.

N. 00090/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 90 del 2012, proposto da:

XXXXX, rappresentati e difesi dall’avv. Vincenzo Iacovino, con domicilio eletto presso Vincenzo Iacovino, in Campobasso, via Berlinguer, n. 1,

 

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p. t., Ufficio Scolastico Regionale per il Molise – Direzione Generale, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, n. 124,

nei confronti di

XXXXX, controinteressati, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Ruta, con domicilio eletto presso Giuseppe Ruta, in Campobasso, corso Vittorio Emanuele, n. 23,

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– del Decreto del Direttore Generale dell’USR Molise prot. 7419 del 30.09.2011 di nomina della Commissione esaminatrice del “Concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi”;

– di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, in particolare: verbale n. 1 del 06.10.2011; verbale n. 2 del 26.10.2011; verbale n. 3 del 17.11.2011; verbale n. 4 del 01.12.2011; verbale n. 5 del 14.12.2011; verbale n. 6 del 14.12.2011; verbale n. 7 del 15.12.2011; verbale n. 8 del 15.12.2011; verbale n. 9 del 19.01.2012; verbale n. 10 del 26.01.2012; verbale n. 11 del 22.02.2012; verbale n. 12 del 23.02.2012; verbale n. 13 del 27.02.2012; verbale n. 14 del 13.03.2012;

– dell’eventuale provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale con cui si procedeva all’approvazione di tutti i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice e della graduatoria finale con l’elenco degli ammessi alla prova orale di estremi sconosciuti;

– del provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale prot. 1586 del 15.03.2012 con cui si procedeva alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale;

– di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione dei ricorrenti;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università’ e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, nonché dei controinteressati XXXX;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Considerato che, nella procedura concorsuale <<de qua>> – stando a una prima delibazione – si evidenziano talune delle irregolarità segnalate nel ricorso, essendo peraltro provato che uno dei membri della commissione d’esame ha ricoperto incarichi sindacali, incorrendo in una causa di incompatibilità che travolge la legittimità degli atti e della procedura;

Ritenuto che sussistono i presupposti della misura cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare dei ricorrenti e per l’effetto:

a)sospende l’efficacia degli atti impugnati;

b)fissa l’Udienza Pubblica del 22 novembre 2012, per la discussione del merito.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Goffredo Zaccardi, Presidente

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)