La verifica della copertura di spesa rallenta i compensi per gli esami di stato

da Tecnica della Scuola

La verifica della copertura di spesa rallenta i compensi per gli esami di stato
Apertura del Miur a rivedere la nota che mette in discussione il compenso ai docenti impegnati su più classi agli esami di stato. Tempi rapidi o sarà battaglia: minaccia la Flc-Cgil
In un comunicato la Flc-Cgil fa il report dell’incontro di oggi al Miur sul pagamento dei compensi spettanti al commissario interno impegnato su più classi. I rappresentanti ministeriali si sono detti disponibili a rivedere la nota del novembre scorso, ma hanno chiesto ancora tempo per fare le verifiche di copertura della spesa.. La Flc-Cgil ha ribadito, è detto nel comunicato, che se entro il 15 luglio, data entro cui si aprirà il monitoraggio, per l’invio dei fondi alle scuole non ci sarà una risposta positiva, “attiveremo la tutela legale relativa al riconoscimento dei diritti retributivi dei questi lavoratori tramite decreto ingiuntivo”. A questo punto il Miur si sarebbe “impegnato ad accelerare con il MEF i tempi per verificare la copertura finanziaria della spesa”.

Concorso a cattedra, Tar Lazio: per accedere alle prove di laboratorio basta il punteggio di 18/30 agli scritti

da Tecnica della Scuola

Concorso a cattedra, Tar Lazio: per accedere alle prove di laboratorio basta il punteggio di 18/30 agli scritti
L’Anief comunica che con altre due ordinanze cautelari emanate dal Tar del Lazio sono stati riammessi al concorso “altri 24 docenti che avevano ottenuto agli scritti un punteggio pari ad almeno 18/30 e che il Miur aveva iniquamente escluso imponendo il punteggio di 21/30 per accedere alla successiva prova pratica o laboratoriale”.
L’Anief evidenzia di aver sempre sostenuto che la prova grafica o pratica prevista per alcune classi di concorso delle scuole secondarie deve essere valutata congiuntamente alla prova scritta; soltanto al termine di entrambe deve essere conseguito il punteggio complessivo di almeno 28/40 previsto dal D.Lgs. 297/94.
“In maniera del tutto arbitraria – secondo il sindacato autonomo – invece il Miur ha violato la normativa di riferimento e ha deciso con il D.D.G. 82/2012 di scorporare le prove laboratoriali dalle prove scritte e di valutare preliminarmente i primi tre quesiti fissando il punteggio di 21/30 quale minimo utile per accedere alla successiva prova di laboratorio”.

Il sindacato guidato da Marcello Pacifico fa notare che il “Tar del Lazio ha dato nuovamente ragione all’Anief e ora i candidati che si sono rivolti al nostro sindacato potranno accedere alla prova di laboratorio e proseguire l’iter del concorso da cui il Miur li aveva ingiustamente esclusi”.

“Declassati e beffati”: i Tfa ordinari in piazza il 15 luglio

da Tecnica della Scuola

“Declassati e beffati”: i Tfa ordinari in piazza il 15 luglio
di P.A.
Gli abilitati e gli abilitandi del primo ciclo di Tirocinio Formativo Attivo ordinario scenderanno in piazza lunedì 15 luglio , con un sit in davanti alla sede del Miur per farsi sentire: declassati e beffati. Il comunicato
Intanto è stato creato un coordinamento nazionale dei Tfa ordinari per organizzare la protesta e diffondere i problemi di reclutamento del personale docente, insieme ai malumori che i vuoti normativi lasciano sul campo. Contestualmente è stato diffuso un comunicato, dopo la presa di posizione dell’Adi che si rivolgerà al Tar del Lazio, coinvolgendo tutti coloro che temono di essere superati dai Tfa speciali. Questo il comunicato “Noi abilitati del Tirocinio Formativo Attivo Ordinario siamo il futuro di una scuola di qualità e incarniamo la speranza di riscattare la pratica didattica dalle vecchie metodologie frontali e soporifere. Formati sulla base delle proprie discipline e delle più attuali strategie pedagogico-didattiche, avendo dimostrato di possedere in sede di esame le competenze propedeutiche alle pratiche di insegnamento/apprendimento, chiediamo il riconoscimento della preparazione e della professionalità raggiunta durante questo percorso di tirocinio, poiché siamo convinti di poter apportare il rinnovamento necessario alla scuola italiana. Sulla base del D.M. 249/2010 la nostra abilitazione risulta, invece, declassata rispetto a quella conseguita con i cicli della SSIS, cui era sempre spettato l’inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento, unico canale utile per ottenere l’immissione in ruolo per scorrimento. A differenza di quanto avvenuto sempre in passato, quindi, al titolo conseguito con il TFA spetterebbe la magra progressione in seconda fascia delle Graduatorie d’Istituto, dalle quali è difficilmente ottenibile un incarico annuale, né si potrà mai ambire al posto di ruolo a tempo indeterminato. La discriminazione non termina qui: con l’ultimo D.M. 572/13 emanato il 27 giugno, infatti, le Graduatorie ad esaurimento vengono integrate solo per chi ha conseguito il titolo di abilitazione all’estero e per chi ha congelato la SSIS dell’ultimo ciclo 2007-08 e, iscrittosi con riserva all’epoca, ha poi completato la formazione e ottenuto il titolo frequentando il nostro stesso corso di TFA appena concluso. L’ultima beffa è poi arrivata nei primi giorni di luglio, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto istitutivo dei PAS (exTFA speciali), i percorsi abilitanti speciali riservati a chi vanta un’anzianità di servizio di almeno tre anni scolastici, privi di qualunque forma di selezione.
Di fronte alla diminuzione del fabbisogno di personale docente, dovuta alla riduzione strutturale dei pensionamenti causata dalla riforma Fornero, s’impone, a nostro avviso, la necessità di selezionare in base al merito gli insegnanti che potranno ricoprire i pochi posti vacanti, tenendo conto altresì della presenza di oltre 120000 abilitati SSIS che già popolano le graduatorie ad esaurimento. Per questo motivo riteniamo ingiusta ogni forma di equiparazione tra chi, come noi del TFA ordinario, ha superato tre dure e complesse prove selettive di accesso, e chi, come coloro che si abiliteranno con i PAS, godrà dell’ennesima sanatoria fondata sul semplice requisito dell’anzianità di servizio, che non può essere automaticamente sinonimo di qualità. Chiediamo perciò al ministro Carrozza di valorizzare adeguatamente il merito da noi dimostrato attraverso: – la riapertura e l’inserimento nella terza fascia delle Graduatorie ad esaurimento dei neo-abilitati con il TFA ordinario, con un punteggio pari a quello conferito negli anni precedenti agli abilitati SSIS; – la distinzione meritocratica tra i TFA ordinari e i PAS, da concretizzare impedendo a questi ultimi (rientrati in gioco per una mera anzianità di servizio) di superare gli abilitati tramite TFA Ordinario nelle graduatorie; – la continuazione dell’esperienza formativa e meritocratica mediante l’emanazione del bando di un secondo cicloper i neo laureati. Solo accogliendo queste richieste, infatti, verrebbe affermata pienamente l’uguaglianza dei diritti fondata sul merito e non sulla permanenza in graduatoria, la quale da sola non garantisce un’adeguata preparazione didattica e disciplinare, anzi svilisce agli occhi del Paese intero la figura del docente che, invece, si è dichiarato di voler valorizzare.”
Gruppo neo-abilitati del TFA ordinario in mobilitazione

Carrozza: su “Quota 96” soluzione a breve

da Tecnica della Scuola

Carrozza: su “Quota 96” soluzione a breve
di P.A.
La ministra dell’Istruzione, Maria Chiara Carrozza, nel corso di un’intervista a Radio Anch’io ha detto che è vicina la soluzione per il personale imbrigliato nella cosiddetta “Quota96”
Per risolvere il problema degli insegnanti che pur avendo i requisiti non riescono ad andare in pensione, per la cosiddetta “Quota 96” il governo è “al lavoro in queste ore per trovare le coperture”. Lo ha assicurato il ministro dell’Istruzione Maria Chiara Carrozza, esprimendo ai docenti la sua solidarietà. “So che c’è una legittima aspirazione su cui stiamo lavorando dobbiamo trovare una soluzione praticabile”. Il ministro ha spiegato che la normativa non ha tenuto conto delle specificità della scuola per cui i docenti lavorano su anni scolastici e non solari. Il ministero dell’Istruzione – ha concluso – è al lavoro insieme con quello del Lavoro per individuare una soluzione” Il tempo intanto stringe e il personale interessato in questi giorni sta vivendo momenti di vera ansia, a giudicare dal dibattito sulla pagina Fb del Comitato “Quota 96”, viste le notizie che si susseguono sull’effettivo numero della platea coinvolta.

Carrozza: basta sottrarre soldi alla scuola, abbiamo già dato

da Tecnica della Scuola

Carrozza: basta sottrarre soldi alla scuola, abbiamo già dato
di A.G.
Il Ministro categorico: il rapporto Giarda ha detto che noi abbiamo tolto all’istruzione come spesa pubblica troppi miliardie spostato su altre voci. Poi sul merito: non è facile parlarne a degli insegnanti che hanno gli stipendi fermi, però rimane un’opportunità di crescita. L’argomento sarà al centro della trattativa coi sindacati, quando si avvierà il rinnovo del Ccnl.
Non ha parlato solo di merito e “bollini” il ministro dell’Istruzione, Maria Chiara Carrozza, durante il suo intervento a Radio anch’io. Quando il discorso si è spostato sui tagli e sul merito, il responsabile del Miur ha ribadito dei concetti già espressi all’indomani del suo insediamento al dicastero di Viale Trastevere.
“La scuola – ha detto la Carrozza – è stata usata per prendere soldi e alla fine per darli ad altri. Anche il rapporto Giarda ha detto che noi abbiamo tolto, nell’ambito della spesa pubblica, alla scuola e abbiamo spostato su altre voci. La scuola ha dato troppo, troppi miliardi”.
Quanto alla possibilità di aumentare in futuro le risorse, l’inquilino del ministero dell’Istruzione, ha detto che “dobbiamo lavorare per questo: Saccomanni sta lavorando e noi dobbiamo lasciarlo lavorare. Ci sarà l’opportunità di capire se e come trovare delle risorse e liberarle per la scuola”.
A proposito del rinnovo contrattuale e della possibilità che dalla trattativa amministrazione-sindacati, gestita presso l’Aran, possa scaturire un Contratto collettivo nazionale di lavoro ben diverso da quello che abbiamo avuto sinora, il Ministro si è detto possibilista. “E’ chiaro che agli insegnanti, che si sono sempre visti con lo stesso stipendio e con una scuola sempre più tagliata, non è facile parlare anche di merito. Però bisogna parlarne tutti insieme e vedere la valutazione come un’opportunità di crescita complessiva e non come una scure” ha concluso Carrozza.

Non più tagli alla cultura, a parte la tassa sui libri

da Tecnica della Scuola

Non più tagli alla cultura, a parte la tassa sui libri
di P.A.
Aveva detto in Tv, subito dopo la sua nomina a presidente del consiglio, che si sarebbe dimesso se se avesse tagliato i fondi a cultura e università. E invece Enrico Letta ha regolarmente accolto l’aumento dell’Iva sui libri allegati ai giornali
Il Corriere della Sera dice che il governo preferisce le lavastoviglie ai libri perché per finanziare la rottamazione degli elettrodomestici rincara l’iva sugli allegati ai giornali che, insieme a gadget di ogni tipo, inseriscono pure pregevoli pubblicazioni per diffondere la cultura. Il governo Letta ha infatti deciso di portare dal 4 al 21%, a partire dal 1 gennaio prossimo, l’Iva sulle “opere culturali (contenuti digitali,musica, audiovisivi) veicolate in abbinamento alle pubblicazioni librarie e periodiche”. L’obiettivo in realtà, “come si evince dalle dichiarazioni pubbliche in sede di presentazione del provvedimento”, era quello di colpire l’andazzo di allegare a questa o quella rivista, questo o quel libro, i gadget di ogni tipo e forma, dimenticando però che la norma miete tutto ciò che trova nel suo percorso: “nel settore librario ciò significa colpire soprattutto i contenuti digitali innovativi allegati ai libri. I prodotti più colpiti sono i libri educativi (libri scolastici, universitari, sussidi come dizionari o enciclopedie) che frequentemente hanno un’estensione digitale: eserciziari, approfondimenti, simulazioni di laboratorio virtuale, ecc.; i libri per bambini spesso accompagnati da audio-letture; quelli professionali o preziose operazioni culturali basate sul multimediale (si pensi ai testi teatrali accompagnati dal video di una rappresentazione)”. Una “svista” piccola ma clamorosa, dice il Corriere, perché appunto quintuplicando l’Iva sugli allegati alle pubblicazioni si colpiscono i manuali dalla scuola d’infanzia all’università. L’Unione Europea, dice l’associazione editori, “con la Direttiva 47 del 2009, ha introdotto la possibilità di equiparare l’Iva sui libri cartacei con quella dei libri digitali su supporto fisico. Mentre gli altri Stati membri implementano la Direttiva, in Italia si abolisce l’unico caso — quello dei libri misti — in cui l’equiparazione già esiste, caso per altro presente in pressoché tutti i Paesi europei” Una contraddizione plateale, sottolinea ancora il Corriere, perché uno su quattro dei libri scolastici è integrato con materiale digitale che aiuta gli insegnanti a insegnare e gli studenti a studiare. E la formula del “libro misto” cresce anche tra i manuali universitari. Il Rapporto sull’editoria per ragazzi 2013 spiega pure che nel primo decennio degli anni Duemila il comparto è cresciuto “al ritmo medio annuo dell’1,5%” ma “con il 2011 si è registrata una prima frenata e, nel 2012, il segno meno (parliamo di un -6%)” ha colpito anche qui. E non si tratta solo di libretti di puro svago. Men che meno associabili ai videogames o ad altri capricci adolescenziali. “È perfino paradossale”, dice il dossier, “ma oggi le vere agenzie che si occupano di promozione della lettura nel nostro Paese sono diventate le famiglie che procurano libri e li leggono ai loro figli, e le case editrici che li pubblicano e diffondono. Altro che scuola, biblioteche, festival letterari o saloni del libro. Come possiamo leggere se non in questo modo, il fatto che il 63,3% dei bambini di 2-5 anni (in proiezione 1,4 milioni di bambini) legge, colora, sfoglia libri o albi illustrati tutti giorni al di fuori dell’orario scolastico? E soprattutto che questa percentuale cala al 54,3% tra i 6-10 anni quando iniziano a frequentare la scuola elementare?”.

il ministro Carrozza: niente “bollini” agli studenti che hanno terminato la maturità

da Tecnica della Scuola

il ministro Carrozza: niente “bollini” agli studenti che hanno terminato la maturità
di A.G.
Per il ministro dell’Istruzione il voto è importante, ma da quello bisogna partire per andare più in alto: sbagliato prefigurare percorsi alternativi, da cui poi lo studente non riesce più a uscire. No alla valutazione intesa come una cosa rigida. Stoppati sul nascere coloro che auspicano lo sbarramento per i meno meritevoli che vorrebbero intraprendere un post-diploma impegnativo.
Va bene il merito, spazio alla valutazione standardizza, via libera ai bonus per accedere alle facoltà universitarie a numero chiuso. Però bisogna stare attenti a non eccedere. Lo ha fatto intendere il ministro dell’Istruzione, Maria Chiara Carrozza, commentando il 10 luglio in diretta su Radio anch’io i punteggi dell’esame di maturità che via via sono resi pubblici in questi giorni.  Il voto è importante, ma da quello bisogna partire per andare più in alto“, ha precisato il responsabile del Miur. Per poi aggiungere: “Gli studenti devono studiare per il loro futuro” e non essere etichettati attraverso una sorta di “bollino che determina percorsi alternativi, da cui poi lo studente non riesce più a uscire“.  La valutazione – ha aggiunto Carrozza – non è un punto dato a una persona ma al suo esame dato in quel particolare contesto. Non può essere una cosa rigida su cui si basa tutta la sua vita futura“. Secondo il ministro “bisogna, sì, lavorare perché la valutazione sia più omogenea, avere delle prove standard come quelle Invalsi che consentano, migliorandole, di avere una valutazione omogenea su tutto il territorio nazionale è secondo me d’obbligo. In tutti i Paesi europei c’é un sistema analogo. Ma è anche vero che in tutti i Paesi si riflette su come utilizzarlo, questo è un problema all’ordine del giorno non solo in Italia“. Il concetto è chiaro: un giovane che termina le scuole superiori ha il diritto di poter scegliere liberamente la strada formativa e professionale da intraprendere, senza portarsi dietro pesanti “tare” derivanti dal percorso svolto sino a quel momento. Il voto preso alla maturità, in sostanza, basta e avanza per identificare le conoscenze e competenze acquisite. Sarà poi ogni studente a farne buon uso. E per chi non ne ha o ne ha fatte proprie in quantità minore, le difficoltà saranno inevitabilmente maggiori. Ma chiudergli la “porta” non è proprio possibile.

Carrozza: Investire nella formazione digitale dei docenti

da tuttoscuola.com

Carrozza: Investire nella formazione digitale dei docenti

È necessario investire sull’aggiornamento e la formazione degli insegnanti. Ne è convinto il ministro dell’Istruzione Maria Chiara Carrozza, secondo cui va compiuto uno sforzo in particolare per la formazione in ambito informatico. Nel corso di un’intervista a Radio Anch’io, Carrozza ha osservato che secondo la Commissione europea la scuola italiana è “molto ma molto indietro” nelle tecnologie digitali.

Questo richiederebbe soprattutto la formazione degli insegnanti – ha sottolineato il ministro – che devono essere messi in grado di utilizzare tutti gli strumenti e essere formati“. “Piuttosto che andare nelle scuole – ha aggiunto – dobbiamo andare negli insegnanti, su loro dobbiamo investire e fare un grande sforzo formativo soprattutto dopo che sono stati presi“.

Il ministro ha anche parlato della valutazione, ricordando che in tutti paesi europei c’è un sistema di valutazione analogo alle prove Invalsi, “però è anche vero che in tutti paesi si riflette su come utilizzarlo: è un problema all’ordine del giorno non solo in  Italia“. L’obiettivo su cui lavorare – ha detto Carrozza – è avere un sistema di valutazione omogeneo: “avere delle prove standard Invalsi che consentano di avere valutazione degli apprendimenti su tutto il territorio nazionale è d’obbligo“.

Il livello globale di maturazione al termine dell’esame conclusivo del primo ciclo

Illustrazione del livello globale di maturazione al termine dell’esame conclusivo del primo ciclo

di Federico Salari

Non è raro che in sede di esame conclusivo del primo ciclo si discuta circa la forma dell’indicazione del livello globale di maturazione di cui all’art. 3, comma 3 bis della legge 169/2008, ritenendosi spesso dai presidenti della commissione  che debba adottarsi un giudizio, anziché un voto.

Scorrendo le principali riviste di diritto scolastico, ho verificato che questa opinione è sostenuta in uno dei manuali più diffusi, il “Manuale del Presidente della Commissione d’Esame”, redatto dal D.S. Pier Giorgio Lupparelli, di cui ho consultato l’edizione del  2013.

Ritengo che il Manuale, nelle parti in cui si occupa del livello globale di maturazione ( pagine 36 e 39), contenga delle inesattezze, dalle quali vorrei prendere le mosse per arrivare a definire nella seconda parte come debba essere  illustrato il livello globale di maturazione al termine dell’esame conclusivo del primo ciclo.

° ° °

A pag. 36 del Manuale si legge: “La sottocommissione provvede anche alla formulazione di un motivato giudizio sul livello globale di maturazione (previsto dall’art. 3, comma 3 bis, della legge 169/2008, dalla OM n. 90 del 21 maggio 2001, art. 9 e comma 33 e dalla CM 49 del 20 maggio 2010) che è stato raggiunto dal candidato (anche se privatista) e che deriva dalle risultanze dell’esame, dagli atti dello scrutinio finale (anche comprensivo del giudizio di idoneità) e da ogni altro elemento a disposizione.”

A pag.39 del Manuale si ribadisce: “  Attenzione al giudizio finale del livello globale di maturazione che, come si è detto, è previsto dall’art. 3, comma 3bis della Legge 169 del 30 ottobre 2008, per il quale potrebbero emergere problemi, se non è formulato con la necessaria coerenza.”

In realtà, dalla lettura della  disposizione della legge 169/2008 e della circolare ministeriale 49/2010, richiamate nel Manuale, non risulta che la sottocommissione debba “formulare un motivato giudizio” sul livello globale di maturazione.

Quest’ultimo  è invece prescritto dalla terza disposizione citata nel Manuale, l’art.9, comma 33 dell’O.M.90/2001 ( il cui testo è parafrasato a pag.36),  che così recita:

“La sottocommissione sulla base delle risultanze dell’esame, degli atti dello scrutinio finale e di ogni altro elemento a sua disposizione, formula un motivato giudizio complessivo sul livello globale di maturazione raggiunto da ogni candidato. Tale giudizio, se positivo, si conclude con l’attribuzione del giudizio sintetico di “ottimo”, “distinto”, “buono” e “sufficiente”; se negativo, con la dichiarazione di “non licenziato”. Il giudizio complessivo, positivo o negativo, viene comunicato, per iscritto, a richiesta degli interessati.”

Tale disposizione, contenuta in una ordinanza emanata dal Ministero per regolare lo svolgimento degli scrutini e degli esami, integrava la normativa primaria che prescriveva e regolava la valutazione mediante giudizi nella scuola secondaria di primo grado, contenuta principalmente negli artt. 177 e 185, quarto comma, del decreto legislativo 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione – in breve T.U.).

Orbene, l’art. 177 del T.U. è stato espressamente abrogato dall’art. 19, terzo comma del decreto legislativo 59/2004, mentre il testo dell’art. 185 quarto comma del T.U. è stato sostituito dall’art. 3, comma 3 bis della legge 169/2008.

Di conseguenza, anche l’art. 9, comma 33 dell’O.M. 90/2001, integrativo delle abrogate disposizioni primarie,  è stato espunto dall’ordinamento ( il primo periodo per effetto dell’abrogazione dell’art.177 del T.U., il secondo periodo per effetto della sostituzione del testo dell’art. 185, quarto comma del T.U.).

La suesposta conclusione è avvalorata dalle seguenti ulteriori considerazioni:

– la disposizione ministeriale si giustificava solo nell’ambito della abolita valutazione mediante giudizi e deve ritenersi  perciò incompatibile  con le nuove norme sulla valutazione  introdotte dalla legge 169/2008, le quali hanno sostituito in via generale  i giudizi con i voti numerici in decimi[abrogazione tacita o implicita  per incompatibilità].

– l’esame conclusivo del primo ciclo risulta compiutamente disciplinato dalla legge 169/2008 e dal relativo regolamento, approvato con DPR 122/2009, il cui art. 3 dedica all’esame ben 9 commi, privi, non a caso, di qualsiasi riferimento ai giudizi[abrogazione tacita o implicita per effetto della regolamentazione ex novo della materia nella quale la disposizione ministeriale incideva].

Comunque sia, la conferma della sicura inapplicabilità del primo periodo dell’art. 9, comma 33 dell’O.M. 90/2001 viene dallo stesso regolamento,  che, all’art. 1, comma 8, così dispone:

“La valutazione nel primo ciclo dell’istruzione è effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge ( che  è il d.l. 137/2008, convertito con modificazioni dalla legge 169/2008 – n.d.r.), nonche’ dalle disposizioni del presente regolamento.”

Ciò significa che  non è consentito effettuare la valutazione sulla base di disposizioni diverse da quelle indicate nel regolamento, che non menziona tra le norme vigenti l’art.9, comma 33 dell’O.M.90/2001 [va ricordato in proposito che il regolamento ha  provveduto tra l’altro, in esecuzione   dell’art. 3, comma 5 della legge 169/2008,”al coordinamento delle “norme vigenti per la valutazione degli studenti”].

Pertanto,  nessun valore precettivo può riconoscersi a tale disposizione, che deve ritenersi senz’altro abrogata ( a conferma, si osserva che di essa non si trova traccia neanche nella circolare ministeriale 49/2010, esplicativa della vigente normativa sulla valutazione e l’esame di stato conclusivo del primo ciclo,  né nel testo né nelle numerose note a piè di pagina, dove i riferimenti normativi abbondano).

Raggiunta questa prima conclusione, resta da stabilire cosa prescrivano le vigenti norme a proposito dei compiti della sottocommissione al termine dell’esame.

La sottocommissione, attenendosi al disposto dell’art. 185 del D.Lgs.297/1994, come sostituito dall’art. 3, comma 3 bis, della legge 169/2008, deve:

– esprimere con voto in decimi l’esito dell’esame,

– illustrare tale  esito, se positivo,con una certificazione analitica che attesti per ciascun candidato:

  1. i traguardi di competenza raggiunti ( in forma descrittiva accompagnata da una valutazione in decimi a norma dell’art.8, comma 1, del regolamento),
  2. il livello globale di maturazione raggiunto ( con un voto numerico in decimi,in quanto:

a) un giudizio descrittivo non è espressamente richiesto,

b) a norma della legge e del regolamento, tutte le altre valutazioni – quelle periodiche e annuali, la certificazione delle competenze, l’esito finale dell’esame  e perfino il “ giudizio” di idoneità per l’ammissione all’esame di Stato – debbono essere espresse con voto numerico in decimi).

Sul punto 1 c’è unanimità di vedute – e non potrebbe essere altrimenti, visto che  la legge prescrive siano  utilizzati sia la forma discorsiva che il voto.

Sul punto 2, viceversa, c’è chi ritiene che debba adottarsi la forma descrittiva ( sia pur breve), poiché quella numerica non è puntualmente richiesta  [ L’ Ispettore Tecnico Roberto Stefanoni ne “Il regolamento sulla valutazione ( DPR 122/2009): avvertenze per l’uso”, pubblicato su numerose riviste di diritto scolastico, oltre che sul sito dell’USR della regione Umbria, a pag. 4 così si esprime : “l’indicazione del livello globale di maturazione”…”non essendo richiesta una valutazione in decimi, sarà formulata in maniera sinteticamente descrittiva“].

Questa interpretazione  ha il pregio di confrontarsi con la nuova normativa e di ricercare qui – anziché nell’ abolita normativa sui giudizi – eventuali argomenti a supporto di una formulazione discorsiva per l’illustrazione del livello globale di maturazione, ma non risulta sorretta da valide argomentazioni e contrasta inoltre con la ratio o voluntas legis del complesso delle norme introdotte con la legge 169/2008 e con il relativo regolamento approvato con DPR 122/2009.

Essa, infatti, dimentica in primo luogo di fare applicazione del canone di interpretazione racchiuso nella massima “ubi lex voluit, dixit”, non considerando che quando il legislatore ha voluto un giudizio lo ha detto espressamente.

Il primo e più significativo esempio che si rinviene nelle norme è rappresentato  dall’art. 3, comma 1 della legge, il quale prescrive esplicitamente che, nella scuola primaria, l’illustrazione del livello globale di maturazione deve essere effettuata mediante un giudizio. Ciò ha un peso decisivo nella interpretazione del successivo comma 3 bis dello stesso articolo, il quale si occupa della illustrazione del medesimo livello globale di maturazione nella scuola secondaria di primo grado, al termine dell’esame conclusivo del primo ciclo. Il rilievo che qui non sia precisata la modalità di espressione della valutazione, non autorizza a ritenere applicabile la stessa forma descrittiva  richiesta per la scuola primaria, poiché se questa fosse stata la sua volontà, il legislatore avrebbe usato al comma 3 bis la parola “giudizio” utilizzata al comma 1, formulando i due commi allo stesso identico modo e prescrivendo così un giudizio per entrambi gli ordini di scuola. Più aderente alla legge appare perciò la conclusione che nella scuola secondaria di primo grado il livello globale di maturazione debba essere indicato con un voto e non con un giudizio come espressamente disposto per la scuola primaria.

In secondo luogo la tesi che si sta confutando trascura di  considerare che con la legge 169/2008 e il relativo regolamento 122/2009 il legislatore ha posto un sistema organico di norme con cui, innovando l’ordinamento in materia di valutazione, ha inteso sostituire il sistema precedente, imperniato sui  giudizi, con un diverso sistema, basato sui voti.  Di conseguenza, il quadro normativo di riferimento in materia di valutazione è radicalmente mutato a favore del voto, che è divenuto  la forma ordinaria  di valutazione.

In  quanto  tale,  il voto   va sempre adottato nella valutazione disciplinata dalla  legge e dal regolamento,  salvo diversa  disposizione  che esplicitamente richieda un giudizio.  

Nella nuova normativa sono sempre  puntualmente precisati i casi in cui la valutazione deve essere espressa con un giudizio o in forma discorsiva. In aggiunta al caso sopra ricordato dell’art. 3, comma 1 della legge,  altri esempi si ritrovano nell’art. 2 comma 4 del regolamento ( il quale dispone che la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica  deve essere effettuata  con giudizio a norma dell’art. 309 del decreto legislativo 297/1994),  nell’art. 2, comma 8, lettera b) del regolamento stesso ( il quale prescrive che nella scuola secondaria di primo grado il voto sul comportamento deve essere accompagnato da apposita “nota”, necessariamente discorsiva) e nella lettera a) della disposizione da ultimo citata ( secondo cui nella scuola primaria la valutazione del comportamento deve essere espressa “attraverso un giudizio”).

Tutte le predette disposizioni stanno a testimoniare la piena consapevolezza del legislatore circa i momenti valutativi in cui è  necessario o opportuno il ricorso alla forma descrittiva, al posto o in aggiunta al voto, onde non è consentito all’interprete estendere l’uso del giudizio oltre i casi espressamente previsti.  La constatazione che il comma 3 bis dell’art. 3 della legge non richiede la forma numerica non basta a ritenere applicabile una valutazione descrittiva, poiché nel nuovo sistema il voto è la norma e il giudizio l’eccezione, ragione per cui sarà quest’ultimo che per essere utilizzato ha bisogno di puntuale previsione o richiesta normativa, non il voto.

In mancanza di specificazioni, pertanto, si applicherà la forma numerica e non quella descrittiva, appartenente al diverso sistema della valutazione mediante giudizi che il legislatore ha voluto senza dubbio sostituire, accogliendo una generalizzata e giustificata richiesta di chiarezza nella comunicazione del rendimento scolastico.

In conclusione, si deve ritenere che la valutazione del livello globale di maturazione al termine dell’esame conclusivo del primo ciclo debba avvenire con un voto numerico in decimi, in armonia con tutte le altre valutazioni espresse nel corso dell’anno scolastico e nell’intero  triennio e nel pieno rispetto della lettera e della ratio  della vigente normativa.

Ciò, ancor più nel caso in cui l’adozione della valutazione numerica sia stata confermata con apposita delibera dal collegio, nell’esercizio di quell’autonomia in materia di valutazione che lo stesso  regolamento ( art. 1, comma 2) espressamente  riconosce come “propria della funzione docente “, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.”.

[Va tenuto presente, quanto all’autonomia delle istituzioni scolastiche in materia di valutazione, che essa deve svolgersi nel “rispetto della normativa nazionale “ (art. 4, comma 4 del DPR 275/1999 – Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59). Se la lettura   corretta della normativa nazionale è quella esposta nel testo, non apparirebbe  legittima quella delibera del collegio dei docenti che reintroducesse nell’esame conclusivo del primo ciclo una valutazione basata sui giudizi. Alle famiglie deve essere comunicato un voto e questo deve rimanere agli atti della scuola, nelle numerose “registrazioni” dell’esito dell’esame. I docenti non sono tenuti a ritornare ad uno strumento, il giudizio, che il legislatore ha indubbiamente voluto abolire. Una volta che il collegio, in osservanza dell’art. 1, comma 5 del regolamento, abbia definito modalità e criteri che assicurino “omogeneità, equità e trasparenza” della valutazione, in corso d’anno e all’esame, il voto numerico attribuito nelle varie fasi dell’esame è adeguatamente “motivato” e non ha alcun bisogno di ulteriori, continue e contestuali giustificazioni mediante giudizi].

Sentenza TAR Abruzzo 11 luglio 2013, n. 710

N. 00710/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00565/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 565 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: XXXX

contro
Ministero Dell’Istruzione Dell’Universita’ E Della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale Per L’Abruzzo -, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata 1n L’Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

nei confronti di XXXX

per l’annullamento
del decreto del direttore generale dell’ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo di approvazione dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale” del concorso per il reclutamento di 2386 dirigenti scolastici, da cui risultano esclusi i riccorrenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Dell’Istruzione Dell’Universita’ E Della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale Per L’Abruzzo – e di XXXX
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del glOrno 26 giugno 2013 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con determinazione dirigenziale del 13.7.2011, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha indetto un concorso per il reclutamento di 2.386 dirigenti scolastici (di cui 68 riservati alla Regione Abruzzo) per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e gli Istituti Educativi, ripartiti fra 18 Regioni.
A tale procedura hanno partecipato i ricorrenti nominati in epigrafe.
Lo svolgimento di tutte le fasi concorsuali ha avuto rilevanza regionale, in quanto ai diversi Uffici Scolastici Regionali è stata demandata l’intera organizzazione del concorso, con distinte graduatorie regionali approvate dal competente Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale.
All’esito delle prove, in data 16.7.2012, è stato pubblicato l’elenco degli ammessi alla prova orale.
Gli odierni ricorrenti -esclusi da tale elenco- hanno proposto il presente gravame deducendo articolate doglianze in ordine:
-alla variegata. composlzione della Commissione, a seguito dell’intenso avvicendarsi di Presidenti e Commissari;
-alla determinazione dei criteri di valutazione, ritenuti illogici, incoerenti e fittizi;
-alla discontinuità e non omogeneità dei tempi di correzione;
-alla non originalità delle tracce assegnate;
-alla mancanza del requisito di “tecnico esperto nelle materie oggetto del concorso” in capo al Presidente XXXX;
Con due successivi atti di motivi aggiunti è stata inoltre dedotta:
-la non originalità delle tracce assegnate;
-l’incompatibilità dei Presidenti XXXX.
Parimenti con motivi aggiunti è stata estesa l’impugnazione alla graduatoria defInitiva, medio tempore approvata.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Si sono poi costituiti i soggetti controinteressati nominati in epigrafe.
Le parti resistenti, a mezzo dei rispettivi patroni, hanno eccepito l’inammissibilità del gravame e dei motivi aggiunti, sostenendone comunque l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n. 284 del 25.10.12 è stata respinta l’istanza incidentale di sospensione, mentre alla pubblica udienza del 26.6.13 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO
Va preliminarmente dato atto della dichiarata sopravvenuta carenza di interesse al gravame da parte della ricorrente sig.ra XXXX, come da comunicazione del 13.3.13, depositata agli di causa.
Vanno poi respinte le eccezioni di inammissibilità del presente gravame collettivo, basate sul fatto che sussisterebbero rendimenti concorsuali necessariamente differenziati in capo ai vari candidati esclusi (rendimenti neanche illustrati in ricorso), che caratterizzerebbero comunque in modo conflittuale le stesse posizioni giuridiche dei vari concorrenti, coalizzati, per l’occasione, nell’unica impugnativa avverso le sfavorevoli risultanze concorsuali.
In realtà, il ricorrente patrono ha puntualizzato come tutte le censure dedotte afferiscono a profili di illegittimità che, se condivisi, determinerebbero la caducazione dell’intera procedura (composizione della Commissione, determinazione criteri di valutazione, discontinuità e non omogeneità dei tempi e modalità di correzione, non originalità delle tracce assegnate etc.), senza che pertanto rilevino doglianze basate sul merito valutativo delle singole prove sostenute dai vari concorrenti-ricorrenti, ai fini di un loro subentro fra i vincitori (doglianze che se interpretate in tal senso determinerebbero invece la loro fatale declaratoria di inammissibilità, in conformità ai principi di diritto rammentati dai patroni resistenti).
Parimenti infondata è l’eccezione di tardività collegata all’impugnativa della lex specialis di gara, trattandosi di disposizioni non escludenti, da poter pertanto contestare all’esito delle infruttuose procedure di gara, secondo i noti insegnamenti dell’adunanza plenaria del consiglio di Stato n. 1/2003 (senza sopravvenuti revirement, in disparte il pendente riesame rimesso alla stessa Adunanza con ord. 634/13 della VI sez. del Consiglio).
Per economia processuale ritiene poi il collegio di non esaminare le eccezioni di tardività sollevate dall’Avvocatura Distrettuale dello stato di L’Aquila unitamente ad alcuni controinteressati, a proposito dell’impugnativa mediante motivi aggiunti operata dai ricorrenti, circa la presunta incompatibilità del Prof. XXXX a presiedere la Commissione giudicatrice; come meglio potrà vedersi in seguito, trattasi infatti di una delle doglianze che, agli esiti del giudizio, risulteranno assorbite e quindi prive di rilievo ai fini della presente decisione.
Nel merito trova infatti assorbente rilievo l’accoglimento delle censure relative all’anomalo avvicendarsi dei Presidenti e dei commissari nella commissione giudicatrice.
Sul punto, va premesso che:
-in data 11.10.2011 l’Ufficio Scolastico Regionale costituiva la commissione esaminatrice così composta: XXXX (presidente) XXXX (componente dirigente scolastico), XXXX (componente dirigente tecnico MIUR);
-in data 12.10.2011 si svolgeva la prova preselettiva che i ricorrenti sostenevano e superavano;
-in data 25.11.2011 veniva costituita la commissione supplente ex art. 10 DPR 140/08, presieduta dal dott. XXXX;
-in data 8.12.2011 il Presidente della Commissione esaminatrice XXXX, rassegnava le proprie dimissioni (“per personali motivi di salute”), e veniva sostituito, in data 12,12.2011, dal Prof. XXXX;
-in data 14.12.2011 i ricorrenti sostenevano la prima prova, seguita in data 15.12.2011 dalla seconda prova scritta;
-in data 27.1.2012 il Presidente XXXX rassegnava le proprie dimissioni (“per gravissimi motivi di salute”); al suo posto veniva nominato il Prof. XXXX, inserito due giorni prima nella lista nell’elenco degli aspiranti Presidenti;
-il 14.2.2012 si dimetteva però anche il Prof. XXXX (“per sussistenza di incompatibilità con un candidato”), così che il 17.2.2012 la presidenza veniva assunta dal Prof. XXXX;
-a seguito di ennesime dimissioni -non pubblicizzate- del Presidente di turno (prof. XXXX), il 23.2.12 l’USR pubblicava altro avviso per la presentazione di nuove candidature al ruolo di Presidente;
-in data 1.3.2012 “vista la dichiarazione di disponibilità, pervenuta nei termini, da parte del Prof. XXXX”, l’USR conferiva la presidenza a quest’ultimo la quinta in cinque mesi e la quarta in poco più di due);
-in data 5.3.2012 iniziavano le operazioni di correzione degli elaborati;
-in data 10.5.2012 si dimetteva anche la commissarla Dott.ssa XXXX (“per gravi motivi di salute”), sostituita il 21.5.2012 dalla dott.ssa XXXX;
-in data 7.6.2012 si dimetteva anche il quinto Presidente, prof. XXXX (“per motivi sia di salute che istituzionali”), al quale succedeva in data 11.6.2012 il Prof. XXXX, ordinario di XXXX, presso la Facoltà di XXXX dell’università di XXXX;
-infine il 16.7.2012 veruva pubblicato l’elenco degli ammessi alla prova orale.
Premesso in fatto quanto sopra, osserva in via generale il Collegio che l’interesse pubblico a che una commissione giudicatrice possa iniziare ed ultimare i suoi lavori con la medesima composizione resta logicamente connaturato all’esigenza di consentire che l’intera attività di giudizio si svolga con le migliori garanzie di continuità e di coerenza valutativa, evitando -per quanto possibile- sostituzioni e subentri in corsa di nuovi commissari, con i conseguenti adattamenti collegiali che ogni volta un nuovo innesto comporta all’interno della commissione stessa.
Ciò non di meno, le normative di settore (come quelle in rilievo nella vertenza) prevedono e pianificano a monte le ipotesi di supplenze, con la finalità di escludere che eventuali dipartite di singoli componenti, nel corso delle complesse procedure di valutazione, possano compromettere le fasi procedurali medio tempore ultimate, soprattutto quando tali fasi abbiano già riguardato lo svolgimento di verifiche ad opera dei candidati, il cui gravoso impegno finirebbe per essere vanificato nel caso di integrale riedizione del concorso.
Tale principio non può tuttavia essere applicato ad oltranza e senza alcun vaglio di proporzionalità, nei casi in cui circostanze del tutto anomale determinino l’uscita sistematica ed insistita -uno dopo l’altro- anche degli stessi supplenti che erano stati chiamati a sostituire il componente titolare, tanto da dover provvedere in corsa ad interpelli mirati a reperire disponibilità di altri soggetti disposti a subentrare, per aver esaurito tutte le alternative fra i membri supplenti (al di là della poca trasparenza con cui, come si vedrà meglio in seguito, i nuovi supplenti sono stati reclutati).
Detto discorso vale a – maggior ragione nel caso di specIe, ove l’impressionante sostituzione seriale ha direttamente riguardato la Presidenza del collegio, vale a dire la carica più delicata chiamata a regolamentare il modus operandi delle operazioni valutative (basti pensare all’approccio dei commissari alla correzione degli elaborati scritti, governato da sensibilità e priorità di metodo che possono variare in relazione alle direttive, che volta per volta il Presidente in carica può impartire).
Del resto, la funzione presidenziale qui in rilievo -pur non “specializzata” sulle discipline di esame (presidiate dagli altri commissari, con le rispettive competenze di settore)- attiene proprio all’indirizzo valutativo di metodo, mediante cui poter verificare la propensione del candidato alla direzione di uffici dirigenziali.
Ora, sembra al collegio che collida con principi logici prima ancora che giuridici l’ostinato modus operandi seguito dalla PA scolastica intimata, durante l’intera catena di “infortuni” che a vario titolo hanno visto succedersi in pochi mesi -in una surreale catena di dimissioni- sei presidenti all’interno della stessa procedura concorsuale, con una correzione “intermittente” degli scritti caratterizzata dalle continue new entry. Quanto sopra, senza neanche aver indagato o verificato (dando conto di averlo fatto) su eventuali ragioni di fondo anche di tipo ambientale, magari sottintese dai Presidenti dimissionari, e che potrebbero aver quantomeno concorso a determinare forti disagi nell’espletamento dei vari mandati.
Deve in proposito precisarsi che l’art. 9 del DPR 487/1994 esige in via generale che i commissari supplenti possono essere nominati titolari solo “nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi” .
Non vi è chi non veda come il ricorso a locuzioni telegrafiche sui motivi di salute (a prescindere dalla privacy sui dettagli clinici) non possa affatto formalizzare ex se il vaglio di documentata gravità, al quale l’amministrazione è invece tenuta prima di passare ad ogni surrogazione del componente effettivo, specie in un contesto -torna ad insistersi sul punto- via via caratterizzato dalla progressiva anomalia delle citate dimissioni a catena. Né l’autorità scolastica ha inteso dare un pur minimo cenno su interlocuzioni qualificate eventualmente intercorse sul punto, non ultimo al fine di dissuadere il Presidente di turno dall’abbandono dell’incarico. Anzi, nel censurato contesto di disinvolta “normalizzazione” degli avvicendamenti de quibus, l’amministrazione ha finanche omesso di formalizzare le dimissioni del Presidente XXXX, visto che con propria nota del 23.2.12 -senza aver allegato alcun atto a firma del Prof. XXXX- la PA stessa si è limitata ad una laconica premessa in tal senso, solo per spiegare la solita ricerca del sostituto (” … si informa che a seguito delle dimissioni del Presidente della commissione esaminatrice di cui in oggetto, la scrivente deve procedere alla sostituzione del Presidente stesso …. “).
Pertanto anche le dimissioni del Prof. XXXX (intervenute per motivi mai esplicitati o mai resi pubblici) sono state “recepite” dall’Ufficio Scolastico procedente, senza alcun sindacato di legge sulla gravità dell’impedimento, e stavolta senza neanche potersi basare sulla locuzione telegrafica relativa ai motivi di salute.
Ancor più grave è il comportamento di superficialità istruttoria tenuto dalla PA intimata in occasione delle dimissioni del prof. XXXX; queste ultime venivano infatti motivate anche da ragioni “istituzionali”, espressione quest’ultima che non avrebbe potuto e dovuto passare inosservata, specie per il fatto che in quel momento si stava consumando il sesto avvicendamento presidenziale in pochi mesi; eppure il prof. XXXX, con l’allegato motivo “istituzionale”, ha inteso dare un significativo segnale di discontinuità rispetto alle motivazioni rese dai predecessori, scegliendo così di non fermarsi al motivo di salute, parimenti allegato (come avrebbe potuto ben fare alla luce dei citati precedenti).
Ora, anche a voler concedere che l’amministrazione si sia ritenuta in precedenza vincolata alle laconiche dichiarazioni degli altri Presidenti uscenti (sul merito delle quali ovviamente il collegio non può e non intende esprimere alcuna riserva), resta il fatto che una volta allegata dall’ultimo Presidente dimissionario una motivazione diversa – seppur altamente criptica- in grado di far percepire come altamente probabile la compresenza di fattori ambientali e/o istituzionali di disturbo al buon andamento delle procedure in corso, sarebbe stata a quel punto una provvidenziale opportunità ln mano all’amministrazione stessa quella di indagare -flnalmente con doverosi approfondimenti istruttori- su di un indizio troppo generico, e nel contempo troppo importante, per essere lasciato cadere nel vuoto della solita acritica presa d’atto delle dimissioni di turno.
Ma anche in questa che poteva essere un’utile occasione per fare chiarezza su di un quadro progressivo di così spiccata anomalia, l’Ufficio Scolastico ha avuto invece la sola premura di procedere all’ennesimo reperimento dell’ennesimo supplente, tra l’altro con modalità irrituali estranee alle procedure previste dall’art. 10 del DPR 140/2008, secondo cui per ogni nomina di un effettivo avrebbe dovuto essere indicato il suo eventuale sostituto, a sua volta previamente incluso a domanda in un apposito elenco (nella specie sia il Prof. XXXX che il prof. XXXX sono stati invece immessi nella funzione, attraverso la frettolosa acquisizione di irrituali “disponibilità”, quando ormai il posto del predecessore era già diventato vacante).
Anche tale ultimo rilievo non appare secondario, nel delineato contesto di affollata successione di componenti dell’Organo valutativo; resta infatti evidente che, se ai continui strappi procedurali dovuti a tali avvicendamenti, si aggiunge l’irritualità con la quale volta per volta si è proceduto alle sistematiche sostituzioni, emerge uno scenario che conduce a ritenere compromesse anche le garanzie, per i candidati, di vedersi scrutinati da personale scelto in virtù di trasparenti procedure di nomina.
In buona sostanza, l’amministrazione scolastica, con il censurato modus operandi, è incorsa in un triplice ordine di illegittimità:
Non ha effettuato alcun controllo che pure la legge le imponeva (art. 9 DPR 487/94), per valutare l’ineluttabilità dei vari impedimenti che hanno portato i componenti in carica alle loro dimissioni seriali, ed alle conseguenti nomine dei supplenti; nelle vicende in cui venivano (tout court) rappresentati motivi di salute, è stata peraltro omessa qualsiasi interlocuzione mirata, quantomeno, a persuadere il componente dimissionario di ritornare suoi passi, almeno nel casi (tutti da verificare nella omessa sede istruttoria) in cui la prosecuzione dell’incarico avrebbe potuto affiancarsi, con opportuni adattamenti, alle terapie e cure mediche di riferimento, specie nei casi non aggettivati dalla gravità; ancor più evidenti appaiono poi le lacune di mancata verifica dell’impedimento grave e documentato, nel caso del Prof. XXXX, in cui non sono stati neanche resi pubblici l’atto di dimissioni ed i motivi che lo hanno sorretto, ovvero nel caso delle dimissioni del Prof. XXXX, ove sono stati da quest’ultimo denunciati motivi “istituzionali” senza aver indagato (dandone contezza pubblica) su cosa in concreto si sia inteso denunciare con tale grave ma ermetica espressione;
Nel corso dell’illustrata girandola di titolari dimissionari e di supplenti, a loro volta divenuti prima effettivi e poi dimissionari, si è violata anche la normativa di settore (art. 10 DPR 140/08), preordinata a dare garanzie procedurali nella nomina dei supplenti, mediante utilizzo di un elenco pubblico (procedura radicalmente omessa nel caso dei Professori XXXX e XXXX);
In stretta conseguenza di tali violazioni formali, l’Autorità scolastica è incorsa poi in ulteriori vizi logici nella conduzione delle fasi concorsuali, ostinatamente portate avanti nonostante le inquietanti defezioni all’interno della Commissione giudicatrice (con un unico componente originario rimasto in carica), senza aver mai ritenuto di operare -man mano che si sviluppavano le dimissioni a catena, e comunque al più tardi allorquando l’ennesimo Presidente dimissionario aveva delineato frizioni “istituzionali” – una motivata verifica di fondo in ordine alle possibili ricadute di tali dimissioni sull’attendibilità e sulla continuità valutativa delle procedure in atto.
Il tutto secondo criteri precauzionali mirati a stabilire l’eventuale superamento di ogni limite di tollerabilità e di proporzionalità entro il quale poter applicare il rimedio della supplenza ed il salvataggio dell’intero concorso.
Quanto appena detto postula pertanto l’illegittimità degli atti impugnati, a prescindere dallo specifico vaglio giudiziario (al quale comunque il patrono ricorrente non si è sottratto) sugli effetti distorsivi che in concreto il censurato modus operandi avrebbe determinato sull’andamento generale delle procedure de quibus e sulla discontinuità valutativa della Commissione.
Rilevano infatti in modo assorbente gli illustrati deficit istruttori (associati a violazioni frontali di leggi di settore) che impongono l’azzeramento della procedura concorsuale in esame, in virtù di una loro incidenza lesiva, capace “in astratto” di viziare le concludenze della selezione, minando in radice i legittimi affidamenti dei candidati non vincitori.
In conclusione, previa declaratoria di improcedibilità per la ricorrente sig.ra XXXX, il gravame trova accoglimento per gli altri ricorrenti sulla base dei profili censori sviluppati in motivazione, assorbita ogni altra doglianza proposta nello stesso gravame introduttivo e nei motivi aggiunti, con l’intesa che l’azzeramento delle procedure concorsuali determina comunque in via conseguenziale anche l’annullamento dell’atto di approvazione della graduatoria defmitiva.

Sussistono ragioni per compensare le spese di lite.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Unica), defInitivamente pronunciandosi sul ricorso collettivo in epigrafe (come compendiato da motivi aggiunti):
-lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nei confronti della sig.ra XXXX;
lo accoglie, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione, quanto ai restanti ricorrenti.

Compensa le spese, eccetto che per il rimborso (a carico della PA intimata) del contributo unificato,

Ordina che la presente sentenza Sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente
Paolo Passoni, Consigliere, Estensore
Maria Abbruzzese, Consigliere

L’ESTENSORE                IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/07/2013

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 luglio 2013, n. 123

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 luglio 2013, n. 123

  Regolamento di modifica del Regolamento  recante  disposizioni  per
l'insegnamento della lingua friulana  nel  territorio  della  Regione
Friuli-Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal  Capo  III
(Interventi nel settore dell'istruzione)  della  legge  regionale  18
dicembre  2007,  n.  29  (Norme  per  la  tutela,  valorizzazione   e
promozione della lingua friulana), emanato con decreto del Presidente
della Regione 23 agosto 2011, n. 0204/Pres.

(GU 3a Serie Speciale – Regioni n.36 del 7-9-2013)

 
         (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione 
           Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 24 luglio 2013) 

                            IL PRESIDENTE 

  Vista la legge regionale 18 dicembre 2007,  n.  29  (Norme  per  la
tutela,  valorizzazione  e  promozione  della  lingua  friulana),  di
seguito legge, e in particolare la disciplina  recata  dal  capo  III
(Interventi nel settore dell'istruzione); 
  Viste in quest'ambito le disposizioni di cui: 
  all'art. 14, comma 2, che rinvia a successive  norme  regolamentari
di attuazione, da emanare sentito l'Ufficio scolastico regionale,  la
definizione del piano applicativo di sistema per l'inserimento  della
lingua friulana nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole  primarie  e
secondarie di primo grado situate  nei  comuni  delimitati  ai  sensi
dell'art. 3 della legge medesima; 
  all'art.  13,  comma  2,  in  base  al   quale   la   Regione,   in
collaborazione  con  le  autorita'   scolastiche   e   nel   rispetto
dell'autonomia  scolastica,  promuove   il   coordinamento   tra   le
istituzioni scolastiche, favorisce la costituzione di reti di  scuole
e l'individuazione di scuole polo sul territorio; 
  all'art. 15, come modificato dall'art.  7,  comma  5,  della  legge
regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del
bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014  ai  sensi  dell'art.  34
della legge regionale n.  21/2007),  in  base  al  quale  la  Regione
trasferisce alle istituzioni scolastiche, per  le  finalita'  di  cui
all'art. 13, comma 2, e all'art. 14, finanziamenti destinati  sia  al
sostegno delle  spese  per  i  docenti  impegnati  nell'attivita'  di
insegnamento   della   lingua    friulana    e    nell'organizzazione
dell'attivita' stessa, sia  al  sostegno  degli  oneri  organizzativi
delle scuole; 
  Visto il «Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della
lingua friulana nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia in
attuazione di quanto previsto dal capo III  (Interventi  nel  settore
dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme
per la tutela, valorizzazione e promozione della  lingua  friulana)»,
approvato in via definitiva con deliberazione della giunta  regionale
n. 1509 del 5 agosto 2011 ed emanato con proprio  decreto  23  agosto
2011, n. 0204/Pres., successivamente modificato con  proprio  decreto
18 settembre 2012, n. 0190/Pres., di seguito regolamento; 
  Ricordato che, ai fini dell'approvazione in via  definitiva,  sulla
parte del regolamento concernente il piano applicativo di sistema per
l'insegnamento  della  lingua  friulana,   e   specificamente   sulle
disposizioni di cui al capo II (articoli da 3  a  9),  nonche'  sulla
correlata disposizione di cui all'art. 19, comma 2, si era provveduto
ad acquisire, ai sensi del citato art. 14, comma 2, della  legge,  il
preventivo parere dell'Ufficio scolastico regionale; 
  Vista in particolare la disposizione di cui all'art. 19,  comma  2,
del regolamento, con la quale si prevede un  regime  transitorio  per
gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013, stabilendo che, qualora si
manifesti una insufficienza delle risorse finanziarie  disponibili  o
una  carenza  di   insegnanti   con   competenze   riconosciute   per
l'insegnamento della  lingua  friulana,  la  giunta  regionale  possa
stabilire  che  le  disposizioni  di  cui  all'art.  7,  recanti   la
disciplina dettagliata per l'attuazione degli interventi di  sostegno
finanziario alle scuole, si  applichino  esclusivamente  alle  scuole
dell'infanzia e  alle  scuole  primarie,  purche'  le  iniziative  di
insegnamento della lingua friulana proposte dalle  scuole  secondarie
possano essere sostenute nell'ambito del piano annuale di  interventi
per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni  scolastiche
statali e paritarie della regione, approvato ai  sensi  dell'art.  7,
comma 9, primo periodo, della legge regionale n. 3/2002; 
  Considerato   che   l'insufficienza   delle   risorse   finanziarie
attualmente disponibili per la realizzazione degli interventi di  cui
trattasi  e  la  perdurante  carenza  di  insegnanti  con  competenze
riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana non  consentono
il soddisfacimento di tutto il fabbisogno che, sulla  base  dei  dati
relativi all'insegnamento della lingua friulana nell'anno  scolastico
2012/2013,  e'  ragionevole  prevedere  sara'  espresso   anche   con
riferimento all'anno scolastico 2013/2014; 
  Ritenuto pertanto di estendere anche all'anno scolastico  2013/2014
il regime transitorio soprarichiamato; 
  Vista la deliberazione n. 956 del 1° giugno 2013, con la  quale  la
giunta  regionale  ha  approvato  in   via   preliminare,   ai   fini
dell'acquisizione del parere  dell'Ufficio  scolastico  regionale  il
«Regolamento di modifica del  regolamento  recante  disposizioni  per
l'insegnamento della lingua friulana  nel  territorio  della  regione
Friuli-Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal  capo  III
(Interventi nel settore dell'istruzione)  della  legge  regionale  18
dicembre  2007,  n.  29  (Norme  per  la  tutela,  valorizzazione   e
promozione della lingua friulana), emanato con decreto del Presidente
della Regione 23 agosto 2011, n. 204/Pres.»; Vista  la  deliberazione
n. 1195 del 5 luglio 2013 con la quale la giunta regionale, acquisito
il parere favorevole dell'Ufficio scolastico regionale, ha  approvato
in via definitiva il citato regolamento di modifica; 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso); 
  Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia; 
  Vista la legge regionale 18  giugno  2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 

                              Decreta: 

  1. E' emanato il «Regolamento di modifica del  regolamento  recante
disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel  territorio
della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione di quanto  previsto
dal capo III (Interventi nel  settore  dell'istruzione)  della  legge
regionale  18  dicembre  2007,  n.   29   (Norme   per   la   tutela,
valorizzazione e  promozione  della  lingua  friulana),  emanato  con
decreto del presidente della regione 23 agosto 2011,  n.  204/Pres.»,
nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del  presente
decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 

    Trieste, 11 luglio 2013 

                            SERRACCHIANI
                                                             Allegato 

Regolamento di modifica del  «Regolamento  recante  disposizioni  per
  l'insegnamento della lingua friulana nel territorio  della  Regione
  Friuli-Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal capo III
  (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge  regionale  18
  dicembre 2007,  n.  29  (Norme  per  la  tutela,  valorizzazione  e
  promozione  della  lingua  friulana)»,  emanato  con  decreto   del
  presidente della regione 23 agosto 2011, n. 0204/Pres. 

                               Art. 1. 
                  Modifica all'art. 19 del decreto 
              del presidente della regione n. 204/2011 

    1. Al comma 2 dell'art.  19  del  decreto  del  Presidente  della
Regione  23  agosto  2011,   n.   0204/Pres.   (Regolamento   recante
disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel  territorio
della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione di quanto  previsto
dal capo III (Interventi nel  settore  dell'istruzione)  della  legge
regionale  18  dicembre  2007,  n.   29   «Norme   per   la   tutela,
valorizzazione e promozione della lingua friulana»), le  parole  «Per
gli anni scolastici 2011/2012 e  2012/2013,»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «Per  gli   anni   scolastici   2011/2012,   2012/2013   e
2013/2014,». 

                               Art. 2. 
                          Entrata in vigore 

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 

Visto, il presidente: SERRACCHIANI

11 luglio Prove Invalsi 2013 – Presentazione del Rapporto Nazionale

L’11 luglio si svolge il convegno “Le prove Invalsi 2013 – Presentazione del Rapporto Nazionale“; la diretta streaming dell’evento è disponibile, a partire dalle ore 10:00, dal sito dell’INVALSI.

Le rilevazioni nazionali sugli apprendimenti A.S. 2012‐13

Gazzetta ufficiale – Serie Generale n. 161

Gazzetta Ufficiale
Serie Generale

Sommario

DECRETI PRESIDENZIALI

 


DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2013


Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi
alluvionali verificatesi nei giorni dal 27 aprile al 19 maggio 2013
nel territorio della regione Piemonte. (13A06023)

 

 

Pag. 1

 

 

 


DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2013


Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza all’evento
sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle
provincie di Lucca e Massa Carrara. (13A06024)

 

 

Pag. 1

 

 

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

 


DECRETO 13 marzo 2013


Ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla
ricerca, per l’anno 2012. (13A05803)

 

 

Pag. 2

 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 


DECRETO 17 giugno 2013


Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 364
giorni, relativi all’emissione del 14 giugno 2013. (13A06012)

 

 

Pag. 5

 

 

MINISTERO DELLA SALUTE

 


DECRETO 16 aprile 2013


Attuazione della direttiva 2012/38/UE della Commissione europea del
23 novembre 2012 recante modifica della direttiva 98/8/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il
cis-Tricos-9-ene come principio attivo nell’allegato I della
direttiva. (13A05785)

 

 

Pag. 5

 

 

 


DECRETO 19 aprile 2013


Attuazione della direttiva 2013/4/UE della Commissione europea del 14
febbraio 2013 recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il cloruro di
didecildimetilammonio come principio attivo nell’allegato I della
direttiva. (13A05786)

 

 

Pag. 9

 

 

 


DECRETO 19 aprile 2013


Attuazione della direttiva 2013/3/UE della Commissione europea del 14
febbraio 2013 recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il tiametoxam come
principio attivo nell’allegato I della direttiva. (13A05787)

 

 

Pag. 12

 

 

 


DECRETO 18 giugno 2013


Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di nicosulfuron,
sulla base del dossier ACCENT 750 g/l WG di All. III alla luce dei
principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti
fitosanitari. (13A05793)

 

 

Pag. 15

 

 

 


DECRETO 18 giugno 2013


Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di nicosulfuron,
sulla base del dossier KELVIN FL 40 g/l OD di All. III alla luce dei
principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti
fitosanitari. (13A05794)

 

 

Pag. 23

 

 

 


DECRETO 18 giugno 2013


Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di nicosulfuron e
rimsulfuron, sulla base del dossier DPX-L1D57 di All. III alla luce
dei principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei
prodotti fitosanitari. (13A05795)

 

 

Pag. 27

 

 

 


DECRETO 25 giugno 2013


Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di clorprofam,
sulla base del dossier ENDOGERME 0.97% DP di All.III alla luce dei
principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti
fitosanitari. (13A05791)

 

 

Pag. 35

 

 

 


DECRETO 25 giugno 2013


Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di clorprofam,
sulla base del dossier CP 40 AGRO 400 g/l EC di All. III alla luce
dei principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei
prodotti fitosanitari. (13A05792)

 

 

Pag. 40

 

 

 


DECRETO 27 giugno 2013


Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario «Bio
Etefon», ai sensi dell’art. 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(13A05804)

 

 

Pag. 44

 

 

 


DECRETO 27 giugno 2013


Revoca del permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario
«Furon 25 WG». (13A05805)

 

 

Pag. 46

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 


DECRETO 10 aprile 2013


Condizioni, limiti, modalita’ e termini di decorrenza delle
agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole
imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni
dell’Obiettivo «Convergenza». (13A05992)

 

 

Pag. 47

 

 

 


DECRETO 24 aprile 2013


Determinazione del contributo all’organismo centrale di stoccaggio
italiano (OCSIT) e relative modalita’ di versamento per
l’effettuazione delle funzioni in materia di scorte petrolifere.
(13A05788)

 

 

Pag. 57

 

 

 


DECRETO 13 giugno 2013


Scioglimento della «Minerva distribuzione – Societa’ cooperativa», in
Roma e nomina del commissario liquidatore. (13A05987)

 

 

Pag. 58

 

 

 


DECRETO 13 giugno 2013


Scioglimento della «Cooperativa Ali. Car. – Societa’ cooperativa di
produzione e lavoro», in Roma e nomina del commissario liquidatore.
(13A05991)

 

 

Pag. 59

 

 

 


DECRETO 13 giugno 2013


Scioglimento della «AR. CA. Soc. coop.», in Alatri e nomina del
commissario liquidatore. (13A05999)

 

 

Pag. 60

 

 

 


DECRETO 13 giugno 2013


Scioglimento della «Europa 3000 – Societa’ cooperativa ONLUS», in
Fondi e nomina del commissario liquidatore. (13A06000)

 

 

Pag. 60

 

 

 


DECRETO 20 giugno 2013


Scioglimento della «Cooperativa Veneta S.c.a.r.l.», in Montegrotto
Terme e nomina del commissario liquidatore. (13A05984)

 

 

Pag. 61

 

 

 


DECRETO 20 giugno 2013


Scioglimento della «Italservices Societa’ Cooperativa», in Argelato e
nomina del commissario liquidatore. (13A05985)

 

 

Pag. 62

 

 

 


DECRETO 20 giugno 2013


Scioglimento della «Cooperativa Poggio Sereno a r.l.», in Torre del
Greco e nomina del commissario liquidatore. (13A05986)

 

 

Pag. 62

 

 

 


DECRETO 20 giugno 2013


Scioglimento della «La Speranza 3000 – Societa’ cooperativa», in
Viadana e nomina del commissario liquidatore. (13A05988)

 

 

Pag. 63

 

 

 


DECRETO 20 giugno 2013


Scioglimento della «Look & Drink societa’ cooperativa», in Torino e
nomina del commissario liquidatore. (13A05989)

 

 

Pag. 64

 

 

 


DECRETO 20 giugno 2013


Scioglimento della «Leader service societa’ cooperativa», in Firenze
e nomina del commissario liquidatore. (13A05990)

 

 

Pag. 64

 

 

 


DECRETO 20 giugno 2013


Scioglimento della «CER.MA – Societa’ cooperativa», in Bastiglia e
nomina del commissario liquidatore. (13A06001)

 

 

Pag. 65

 

 

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA’

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

 


DETERMINA 1 luglio 2013


Classificazione di medicinali per uso umano – generici/equivalenti di
nuova approvazione con procedura centralizzata. (Determina n.
612/2013). (13A06013)

 

 

Pag. 66

 

 

 


DETERMINA 3 luglio 2013


Modalita’ e condizioni di impiego del medicinale PHT Eparine.
(Determina n. 614). (13A06014)

 

 

Pag. 79

 

 

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 


COMUNICATO


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26
giugno 2013 (13A06034)

 

 

Pag. 80

 

 

 


COMUNICATO


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27
giugno 2013 (13A06035)

 

 

Pag. 80

 

 

 


COMUNICATO


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28
giugno 2013 (13A06036)

 

 

Pag. 81

 

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

 


COMUNICATO


Domanda di modifica della denominazione registrata «MONTES DE
GRANADA» (13A05781)

 

 

Pag. 81

 

 

 


COMUNICATO


Domanda di modifica della denominazione registrata «PERAS DE RINCON
DE SOTO» (13A05782)

 

 

Pag. 81

 

 

 


COMUNICATO


Domanda di registrazione della denominazione «PEMBROKESHIRE
EARLIES»/«PEMBROKESHIRE EARLY POTATOES». (13A05783)

 

 

Pag. 81

 

 

 


COMUNICATO


Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione
geografica protetta «Fungo di Borgotaro». (13A05784)

 

 

Pag. 82

Rassegna Stampa 11 luglio 2013

IN  PRIMO  PIANO

 
   
Corriere della Sera  del  11-07-2013  
TEST SULLA SCUOLA, BENE IL NORD RESPINTE LE RISPOSTE SOSPETTE (V.Santarpia) [solo_testo] pag. 22  
la Repubblica  del  11-07-2013  
LA MATURITA’ HA PERSO LA LODE STUDENTI PUNITI DALLA REGOLA DELL’8 (S.Intravaia) [solo_testo] pag. 1  
Avvenire  del  11-07-2013  
LAUREATI E IMPIEGO, DONNE CON FIGLI LE PIU’ PENALIZZATE [solo_testo] pag. 8  
Italia Oggi  del  11-07-2013  
LA COLPA DEI RITARDI NON E’ DELLA FUNZIONE PUBBLICA – LETTERA (A.Naddeo) [solo_testo] pag. 23  
   

MINISTRO

 
   
Corriere di Bologna (Corriere della Sera)  del  11-07-2013  
TUTTI I MINISTRI E I BIG DELLA FESTA DELL’UNITA’ (MA SENZA “ALLEATI” PDL) (O.Romanini) [solo_testo] pag. 9  
   

MINISTERO

 
   
Giorno/Resto/Nazione  del  11-07-2013  
MATURITA’, GIRO DI VITE SUI VOTI LA LODE SOLO CON IL CANTAGOCCE (D.Barbetta) [solo_testo] pag. 11  
Corriere della Sera – ed. Milano  del  11-07-2013  
VOTI, NEI LICEI SCIENTIFICI PRIME CINQUE “LODI” BENE ANCHE I LINGUISTICI (F.Cavadini/A.Dal monte) [solo_testo] pag. 7  
Giorno/Resto/Nazione  del  11-07-2013  
CALANO LE BOCCIATURE E ANCHE GLI ENCOMI (Lu.sa.) [solo_testo] pag. 11  
Giorno/Resto/Nazione  del  11-07-2013  
APPENA 25 BRAVISSIMI DUE ANNI FA ERANO IL TRIPLO (M.o.) [solo_testo] pag. 11  
Giorno/Resto/Nazione  del  11-07-2013  
UNA SOLA RAGAZZA E’ SUPER MA I 100 NON MANCANO (E.g.) [solo_testo] pag. 11  
L’ARENA  del  11-07-2013  
NELLA SCUOLA VA PREMIATO SEMPRE PIU’ IL MERITO [solo_testo] pag. 10  
il Giorno  del  11-07-2013  
PIANETA SCUOLA (F.De sanctis) [solo_testo] pag. 23  
la Stampa  del  11-07-2013  
MARIA MONTESSORI LA MADRE DEL METODO GOOGLE (M.Bardazzi) [solo_testo] pag. 36/37  
la Stampa  del  11-07-2013  
“MANCANO LE RISORSE PER DIFFONDERE IL MODELLO” (S.Rizzato) [solo_testo] pag. 37  
Corriere della Sera – ed. Milano  del  11-07-2013  
UNIVERSITA’ SAN RAFFAELE MAZZOTTA: REALTA’ SANA E CON I CONTI A POSTO [solo_testo] pag. 5  
la Repubblica – ed. Milano  del  11-07-2013  
SAN RAFFAELE, TREGUA ARMATA TRA UNIVERSITA’ E OSPEDALE “UN ANNO PER SALVARE IL PATTO” (L.De vito) [solo_testo] pag. 7  
il Giornale – ed. Milano  del  11-07-2013  
SAN RAFFAELE: “PIU’ POSTI IN SPECIALITA’ PER I MEDICI” (M.Sorbi) [solo_testo] pag. 4  
il Giorno – ed. Milano  del  11-07-2013
SAN RAFFAELE, L’ATENEO SVOLTA “CI SIAMO E ANDREMO AVANTI” GIA’ IN 3.500 PER I TEST DI MEDICINA/ E IL (G.Bonezzi/L.De boni) [solo_testo] pag. 2
Il Tempo – Cronaca di Roma  del  11-07-2013  
MARKET LA SAPIENZA 2 ISCRITTI AL COSTO DI 1 (N.Poggi) [solo_testo] pag. 4/5  
Il Tempo – Cronaca di Roma  del  11-07-2013  
IN FILA AGLI STANDS DI “PORTE APERTE” I FUTURI INGEGNERI E PSICOLOGHE (Val.con.) [solo_testo] pag. 5  
Il Tempo – Cronaca di Roma  del  11-07-2013  
Int. a L.Frati: FRATI: A ROMA IL TITYOLO VALE ANCORA (V.Conti) [solo_testo] pag. 5  
il Messaggero – Cronaca di Roma  del  11-07-2013  
DIECIMILA STUDENTI SENZA BORSE DI STUDIO (L.De cicco) [solo_testo] pag. 38  
Corriere della Sera  del  11-07-2013  
“MONTI HA UN PRESTIGIO MONDIALE GLI ABBIAMO CHIESTO NOI DI TORNARE” (A.Sironi) [solo_testo] pag. 8  
il Messaggero  del  11-07-2013  
AL DETENUTO NEGATA LA LAUREA (A.Simoni) [solo_testo] pag. 13  
Libero Quotidiano  del  11-07-2013  
QUEL RIFORMATORIO D’ANIME CHIAMATO ATENEO DI BOLOGNA (P.Bianchi) [solo_testo] pag. 33  
Il Fatto Quotidiano  del  11-07-2013  
ITALIA FUTURA SCOPRE LA DISOBBEDIENZA CIVILE [solo_testo] pag. 14  
Panorama  del  17-07-2013  
UNA BORSA (D’ORO) PER I MEDICI (M.Pirro) [solo_testo] pag. 17  
Italia Oggi  del  11-07-2013  
PROFESSIONI, C’E’ CONFASSOCIAZIONI (B.Pacelli) [solo_testo] pag. 29  
la Stampa  del  11-07-2013  
COSI’ SI UCCIDE LA RICERCA – LETTERA (F.Benfenati/G.Berlucchi) [solo_testo] pag. 34  
Italia Oggi  del  11-07-2013  
ALLA CAMERA TUTTI CONTRO GLI OGM (L.Chiarello) [solo_testo] pag. 28  
Corriere della Sera  del  11-07-2013  
I MALATI NELLE PIAZZE E “NATURE” INSISTE: ROMA FERMI VANNONI (E.Tebano) [solo_testo] pag. 22  
Popotus (Avvenire)  del  11-07-2013  
LE CELLULE DELLA DISCORDIA [solo_testo] pag. 6  
Panorama  del  17-07-2013  
E’ UN ITALIANO IL MAGO DELLE BATTERIE (L.Sciortino) [solo_testo] pag. 43  
L’Unita’  del  11-07-2013  
L’INQUINAMENTO CAUSA TUMORI:UNO STUDIO LO DIMOSTRA (P.Greco) [solo_testo] pag. 12  
   

PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE E  SOCIETA’

 
   
il Sole 24 Ore  del  11-07-2013  
“AVANTI SU DEBITI PA E TAGLIO DEL CUNEO” (D.Pesole) [solo_testo] pag. 8  
il Sole 24 Ore  del  11-07-2013  
PAGATI SOLO 1,2 MILIARDI BLOCCATI 5.5 MILIARDI NELLE CASSE DEI COMUNI (G.Santilli) [solo_testo] pag. 8  
Corriere della Sera  del  11-07-2013  
LA BEFFA DEI PAGAMENTI ARRETRATI ECCO IL NUOVO RECORD DEI RITARDI (S.Rizzo) [solo_testo] pag. 33  
il Messaggero  del  11-07-2013  
SACCOMANNI CRITICA STANDARD&POOR’S “CONTRO L’ITALIA C’E’ ACCANIMENTO” (R.Amoruso) [solo_testo] pag. 8/9  
Italia Oggi  del  11-07-2013  
APPALTI, LA P.A. NON E’ SOLIDALE (A.Ciccia) [solo_testo] pag. 23  
Corriere della Sera  del  11-07-2013  
LA CONSULTA E IL RISPETTO DELLA LEGALITA’ (P.Capotosti/E.Galli della loggia) [solo_testo] pag. 42  
il Sole 24 Ore  del  11-07-2013  
CONTRIBUTI PER I GIOVANI NEL 2014 (M.Prioschi) [solo_testo] pag. 16  
il Sole 24 Ore  del  11-07-2013  
PIANO FINMECCANICA PER 1.500 GIOVANI (G.Dragoni) [solo_testo] pag. 35  
Panorama  del  17-07-2013  
DA GRANDE FARO’… (A.Angelone) [solo_testo] pag. 48/53  
la Repubblica  del  11-07-2013  
RAGAZZE CATTIVE (M.De luca) [solo_testo] pag. 29/31  
la Repubblica  del  11-07-2013  
CULLE VUOTE PER LA RECESSIONE COSI’ NELLA VECCHIA EUROPA I GIOVANI NON FANNO PIU’ FIGLI (E.Dusi) [solo_testo] pag. 20  
Corriere della Sera  del  11-07-2013  
BENI CULTURALI, LA SFIDA DI FARCELA DA SOLI (P.Panza) [solo_testo] pag. 38/39  
il Messaggero – Cronaca di Roma  del  11-07-2013  
OSTIENSE, DALLO SCAVO SPUNTANO ALTRI TESORI (L.Larcan) [solo_testo] pag. 44  
il Mattino  del  11-07-2013  
“GIROLAMINI, QUEL SACCHEGGIO FERITA INSANABILE” (Da.ce.) [solo_testo] pag. 37  
   
   
 A cura di Giuseppe Colella e Federico Bandi