Risultati degli scrutini: in lieve aumento gli studenti promossi

da Tecnica della Scuola

Risultati degli scrutini: in lieve aumento gli studenti promossi
Dai dati giunti fino ad ora, relativi all’89% delle scuole secondarie di primo grado e all’84,5% di quelle di secondo grado, il Miur comunica che aumentano, seppur di poco, gli studenti promossi alle classi successive nell’anno scolastico appena concluso.
In particolare, il Miur, dai dati ancora parziali, rileva che la percentuale dei promossi alle classi successive nellescuolemedieè del 96,3% (95,7 nell’anno scolastico 2011/12), mentre alle scuole superiori è del 63,5% (63,2% lo scorso anno). L’aumento, se la tendenza emersa dovesse essere confermata, risulta leggermente più alto nelle medie con uno 0,6%, mentre per le superiori si attesta allo 0,3%.
Diminuiscono le percentuali dei non ammessi: è del 3,7% nella secondaria di I grado e del 10% in quella di II grado.
Ammessi per Regione
 
La percentuale più alta degli ammessi per la secondaria di I grado si registra in Basilicata con il 97,6%, seguita dall’Emilia Romagna con il 97,1%, dalla Puglia 96,8%  e dalle Marche con il 96,8%.
Nella secondaria di II grado invece è il Trentino Alto Adige ad avere la percentuale più alta di ammessi con il 77,2%, segue la Puglia con il 69,5% e l’Umbria con il 69,2%.
Ammessi per tipologia di istituto
 
Nelle secondarie di II grado l’aumento più consistente si registra negli Istituti professionali, dal 52,2% dell’anno scorso al 54,9% di quest’anno. Sono la Valle d’Aosta (68,1%) e l’Umbria(61,9%) le Regioni con la percentuale più alta di ammessi in questi istituti.
La più alta percentuale di ammessi si conferma, però, nei Licei con il 72,8% (l’anno scorso era del 71,8%). A livello regionale sono il Trentino Alto Adige, con l’88,3%, la Puglia, con l’82% e la Calabria con il 79,7% ad avere la quota più alta di ammessi.
Per quanto riguarda gli Istituti tecnici. le Marche registrano il tasso di ammissione più alto (62,1%), mentre per l’Istruzione Artistica è la Calabria con il 69,9%.

Quota 96: si intravede la soluzione

da tuttoscuola.com

Quota 96: si intravede la soluzione

C’è voluto un anno per arrivare al testo licenziato dalla commissione Lavoro della Camera con l’obiettivo di salvaguardare i lavoratori della scuola che hanno maturato i requisiti entro il primo settembre 2012.

La prima proposta, a firma Manuela Ghizzoni, Pd, era stata presentata a giugno dello scorso anno, poi è arrivata una analoga  proposta a firma Marzana (M5S). Gli interessati individuati sono circa 6 mila docenti, cifra a cui si è giunti in base ai dati forniti dall’Inps (9 mila) e al calcolo del Miur (3.500), ponderato sulla base delle serie storiche fornite dallo stesso ministero dell’Istruzione sugli effettivi pensionamenti.

Il testo, licenziato dalla commissione Lavoro, introduce all’articolo 24 del Salva Italia una nuova eccezione per gli esodati, che riguarda i lavoratori della scuola che potranno (se la proposta sarà approvata da Camera e Senato) andare in pensione con le regole pre-riforma Fornero se maturano i requisiti “entro l’anno 2011/2012”.

La legge Fornero infatti, sostiene la proposta, non ha modificato l’articolo 59 della legge 449 del 1997 che dice che gli insegnanti e gli altri lavoratori della scuola maturano la pensione il primo di settembre di ogni anno, l’anno non è solare, come per gli altri, ma scolastico.

La spesa prevista è 41 milioni di euro per quest’anno e 160 a partire dal prossimo, con copertura ottenuta aumentando le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all’alcol etilico.

La commissione Bilancio potrebbe però suggerire una diversa copertura, per esempio la Tobin tax, allo studio come ‘copertura generale’ anche per altri provvedimenti.

Concorso DS Lombardia: sentenza folle, ma da eseguire

da tuttoscuola.com

Una nota del segretario regionale Flc Cgil

Concorso DS Lombardia: sentenza folle, ma da eseguire

Una sentenza dello Stato contro lo Stato, una follia” Così Ezio Barachetti, segretario generale della Flc Cgil Lombardia, definisce la sentenza che ha annullato il concorso regionale per i dirigenti scolastici. Però, aggiunge, “la sentenza emessa dal Consiglio di Stato non ha che da essere eseguita, piaccia o non piaccia”.

Non mi piace – spiega Barachetti – perchè non poggia su fatti o prove, non mi piace perché emessa sulla base del presunto, non mi piace perchè per altre regioni che hanno usufruito della stessa modalità organizzativa e degli stessi strumenti nessuno si è immaginato di presumere. Infine non mi piace perchè l’amministrazione, ovvero lo Stato, con l’annullamento del concorso annulla una parte di sè e ciò non fa comunque bene al paese”.

Ciò detto il sindacalista consiglia però allo Stato di fare due cose per rimediare: La prima è “avviare già da oggi  le conseguenze dell’esecutività della sentenza. Prima lo farà, prima le nuove operazioni concorsuali potranno chiudersi e prima si riabiliterà agli occhi di tutti la scuola pubblica“. “Maroni e Aprea – continua Barachetti – De Sanctis e Maviglia devono chiedere al Miur corsie e tempi preferenziali per l’istituzione della nuova commissione e fissare un calendario stretto delle operazioni in modo che, una volta concluse, i nuovi vincitori si possano immediatamente insediare nelle scuole e ciò anche ad anno scolastico avviato”.

Il secondo consiglio del segretario è che “l’Usr e Regione Lombardia si adoperino per richiedere quote di organico aggiuntivo da destinare a semiesoneri ed esoneri da collocare su progetti funzionali di sostegno alle operazioni di gestione della reggenza“. Questo considerato che “il 36,3% delle scuole autonome della Lombardia, esattamente 418 su 1.151, non potranno essere gestite da un Dirigente titolare ma da un reggente, e che tradotto in concreto significa 418 Dirigenti titolari su 737 attualmente in servizio, ovvero il 56,7%“.

La presa di posizione di Barachetti riassume efficacemente  un orientamento condiviso anche da altri sindacati a associazioni come Anp e DiSAL, che per prima aveva dato la notizia sulla sentenza del Consiglio di Stato e denunciato l’insostenibilità della situazione creatasi in Lombardia.

Aumentano gli studenti promossi

da tuttoscuola.com

+0,6% alle scuole medie, +0,3% alle superiori

Aumentano gli studenti promossi

Aumentano, seppur di poco, gli studenti promossi alle classi successive nelle scuole secondarie di I e II grado nell’anno scolastico appena concluso. E’ quanto segnala il Miur sulla base dei dati giunti fino ad ora al ministero relativi all’89% delle scuole secondarie di I grado e all’84,5% di II grado.

La percentuale dei promossi alle classi successive nelle scuole medie è del 96,3% (95,7 nell’anno scolastico 2011/12), mentre alle superiori del 63,5% (63,2% lo scorso anno). L’aumento, se la tendenza emersa sarà confermata, risulta leggermente più alto nelle medie (+ 0,6%,) meno nelle superiori (+0,3%).

A livello regionale la percentuale più alta degli ammessi per la secondaria di I grado si registra in Basilicata con il 97,6%, seguita dall’Emilia Romagna con il 97,1%, la Puglia 96,8%  e le Marche con il 96,8%.

Nella secondaria di II grado invece è il Trentino Alto Adige ad avere la percentuale più alta con il 77,2%, segue la Puglia con il 69,5% e l’Umbria  con il 69,2%.

Per tipologia di istituto nelle secondarie di II grado l’aumento più consistente si registra negli Istituti professionali, dal 52,2% dell’anno scorso al 54,9% di quest’anno. Sono la  Valle d’Aosta (68,1%) e l’Umbria (61,9%) le Regioni con la percentuale più alta di ammessi in questi Istituti.

La più alta percentuale di ammessi si conferma nei Licei con il 72,8% (l’anno scorso era del 71,8%). A livello regionale sono il Trentino Alto Adige, con l’88,3%, la Puglia, con l’82% e la Calabria con il 79,7% ad avere la quota più alta di ammessi. Per quanto riguarda gli Istituti tecnici le Marche registrano il tasso di ammissione più alto (62,1%), mentre per l’Istruzione Artistica è la Calabria con il 69,9%.

Sul sito del Miur è possibile consultare le tabelle con tutti i dati disponibili, divisi per tipologia di scuola e per Regione.

Invalsi: scuola estiva di valutazione Vcamp

da tuttoscuola.com

Invalsi: scuola estiva di valutazione Vcamp

Con nota prot. 5786 del 4 luglio 2013, l’Invalsi ha informato i Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali che è in fase di organizzazione la prima scuola estiva per la formazione di valutatori esterni, una particolare figura prevista dal Regolamento sulla sistema di valutazione pubblicato di recente.

La scuola estiva a carattere residenziale (Vcamp) e con onere a carico dell’Invalsi si svolgerà dal 25 agosto al 1° settembre 2013 e vedrà la partecipazione di 100 corsisti.

Gli USR indicheranno le persone candidate alla partecipazione della scuola estiva per un numero massimo complessivo di 200 partecipanti che saranno selezionati per l’ammissione al corso di formazione.

Gli USR dovranno inviare le documentazioni delle candidature proposte entro il 25 luglio p.v. in vista della selezione che avverrà a Roma il 29 luglio presso l’ITIS Galilei alle ore 10,30.

I candidati verranno sottoposti a test di pre selezione per individuare i cento destinatari della scuola estiva.

Gazzetta ufficiale – Serie Generale n. 167

Gazzetta Ufficiale

Serie Generale
n. 167 del 18-7-2013

Sommario

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL’INTERNO

 


DECRETO 22 maggio 2013, n. 84


Regolamento recante modalita’ di accesso attraverso concorso interno
alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori e dei sostituti
direttori antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai
sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217. (13G00127)

 

 

Pag. 1

 

 

DECRETI PRESIDENZIALI

 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 2013


Scioglimento del consiglio comunale di San Donato di Ninea e nomina
del commissario straordinario. (13A06162)

 

 

Pag. 4

 

 

 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 2013


Scioglimento del consiglio comunale di Romagnano Sesia. (13A06163)

 

 

Pag. 4

 

 

 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 2013


Scioglimento del consiglio comunale di Rozzano. (13A06164)

 

 

Pag. 5

 

 

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 


DECRETO 23 maggio 2013


Determinazione dei compensi dei componenti e del segretario della
Commissione centrale per i revisori legali. (13A06281)

 

 

Pag. 6

 

 

 


DECRETO 10 luglio 2013


Misura e modalita’ di versamento all’Istituto di vigilanza sulle
assicurazioni del contributo dovuto per l’anno 2013 dagli
intermediari di assicurazione e riassicurazione. (13A06262)

 

 

Pag. 7

 

 

MINISTERO DELLA SALUTE

 


DECRETO 21 gennaio 2013


Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario
«Qualy». (13A06147)

 

 

Pag. 8

 

 

 


DECRETO 23 gennaio 2013


Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario
«Mediator 2.5 GR». (13A06149)

 

 

Pag. 11

 

 

 


DECRETO 22 febbraio 2013


Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario
«Cythrin». (13A06150)

 

 

Pag. 15

 

 

 


DECRETO 22 febbraio 2013


Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario
«Briscola Top». (13A06151)

 

 

Pag. 18

 

 

 


DECRETO 27 febbraio 2013


Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario
«Quad-Glob 200 SL». (13A06148)

 

 

Pag. 22

 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 


DECRETO 8 luglio 2013


Attuazione dell’articolo 8 del regolamento (CE) 1071/2009, del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, e
dell’articolo 8, commi 8 e 9, del decreto del Capo Dipartimento per i
trasporti 25 novembre 2011, concernente le prove d’esame per il
conseguimento del titolo per l’esercizio dell’attivita’ di
autotrasporto. (13A06145)

 

 

Pag. 25

 

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

 


DECRETO 2 luglio 2013


Riconoscimento del Consorzio per la promozione dei vini a
denominazione di origine controllata delle Grance Senesi e
attribuzione dell’incarico a svolgere le funzioni di tutela,
promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura
generale degli interessi di cui all’articolo 17, comm1 1 e 4 del
decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Grance Senesi».
(13A06152)

 

 

Pag. 30

 

 

 


DECRETO 11 luglio 2013


Definizione dei periodi di arresto temporaneo obbligatorio delle
unita’ autorizzate all’esercizio della pesca con il sistema a
strascico e/o volante per l’annualita’ 2013. (13A06173)

 

 

Pag. 31

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 


DECRETO 4 luglio 2013


Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate ai sensi
dell’articolo 2, comma 203, lettera d), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662. Patti territoriali. (13A06143)

 

 

Pag. 37

 

 

 


DECRETO 4 luglio 2013


Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate ai sensi
dell’articolo 2, comma 203, lettera d), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662. Patti territoriali. (13A06144)

 

 

Pag. 39

 

 

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AUTORITA’ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, BRENTA-BACCHIGLIONE

 


COMUNICATO


Aggiornamento delle tavole n. 85, 86, 88 del Piano stralcio per
l’assetto idrogeologico (PAI-4 bacini). (13A06180)

 

 

Pag. 42

 

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

 


COMUNICATO


Comunicato di rettifica relativo alla Proposta di modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
«Garda». (13A06153)

 

 

Pag. 42

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 


COMUNICATO


Accreditamento dell’Agenzia per le imprese Confartigianato S.r.l., in
Roma per l’esercizio provvisorio per l’attivita’ di agenzia per le
imprese. (13A06154)

 

 

Pag. 42

 

 

 


COMUNICATO


Estensione dell’autorizzazione all’Organismo «Tecno Piemonte S.p.a.»,
in Lenta ad effettuare la valutazione di conformita’ alla direttiva
89/106/CEE per taluni prodotti da costruzione. (13A06174)

 

 

Pag. 42

 

 

 


COMUNICATO


Estensione dell’autorizzazione all’Organismo «Quality Italia S.r.l.»,
in Roma ad effettuare la valutazione di conformita’ alla direttiva
89/106/CEE per taluni prodotti da costruzione. (13A06175)

 

 

Pag. 43

 

 

 


COMUNICATO


Estensione dell’autorizzazione all’Organismo «ICIM S.p.a.», in Sesto
san Giovanni ad effettuare la valutazione di conformita’ alla
direttiva 89/106/CEE per taluni prodotti da costruzione. (13A06176)

 

 

Pag. 43

 

 

 


COMUNICATO


Estensione dell’autorizzazione all’Organismo «GEOLAB S.r.l.», in
Carini ad effettuare la valutazione di conformita’ alla direttiva
89/106/CEE per taluni prodotti da costruzione. (13A06177)

 

 

Pag. 43

 

 

 


COMUNICATO


Estensione dell’autorizzazione all’Organismo «Certiquality S.r.l.»,
in Milano ad effettuare la valutazione di conformita’ alla direttiva
89/106/CEE per taluni prodotti da costruzione. (13A06178)

 

 

Pag. 43

 

 

RETTIFICHE

 


ERRATA-CORRIGE


Comunicato relativo ai decreti di cofinanziamento nazionale pubblico
a carico del Fondo di rotazione del Ministero dell’economia e delle
finanze. (Decreti pubblicati nel supplemento ordinario n. 51 alla
Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 146 del 24 giugno 2013).
(13A06282)

 

 

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Nota 18 luglio 2013, Prot. MIURAOODGOS n. 4039

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
– Ufficio VII-

Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma
della Valle d’Aosta

Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia Autonoma di Bolzano

Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia Autonoma di Trento

All’Intendente Scolastico per le scuole
delle località ladine di Bolzano

All’Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca
di Bolzano

Oggetto: Composizione squadra italiana alle Olimpiadi Internazionali di Astronomia.

La Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l’Autonomia scolastica e la Società Astronomica Italiana (SAIt) comunicano la composizione della squadra che rappresenterà l’Italia alla XVIII Olimpiade Internazionale di Astronomia (IAO), che si terrà a Vilnius, in Lituania, dal 6 al 14 settembre 2013.

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela PALUMBO

Società Astronomica Italiana
Soggetto qualificato per la formazione del personale della scuola
Decr. M.P.I. del 25/07/06

Oggetto: Composizione della squadra italiana che parteciperà alle Olimpiadi Internazionali di Astronomia 2013. Scelti i giovani talenti che difenderanno i nostri colori nella competizione che si terrà Vilnius, in Lituania, dal 6 al 14 Settembre prossimo.

La Società Astronomica Italiana (SAIt) e l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e l’Autonomia Scolastica, comunicano la composizione della squadra di giovani astronomi che rappresenterà l’Italia alla XVIII Olimpiade Internazionale di Astronomia, in programma a Vilnius, in Lituania, dal 6 al 14 Settembre prossimo. Le Olimpiadi Internazionali di Astronomia, The International Astronomy Olympiad, (IAO), sono una tra le competizioni scientifiche internazionali riservate agli studenti di scuola superiore fra i 14 e i 17 anni.
In accordo con i vigenti regolamenti internazionali si partecipa per fascia d’età in due categorie: junior (14 – 15 anni) e senior (16 – 17 anni).
Promosse per la prima volta nel 1995 dall’International Astronomy Olympiad of the Euro-Asian Astronomical Society, sono giunte alla diciottesima edizione. L’Italia partecipa da dodici anni a questa competizione inviando i migliori giovani selezionati in un percorso articolato in tre fasi: preselezione, fase interregionale, finale nazionale.
La squadra è composta, di norma, da cinque studenti: 3 nella categoria junior e 2 nella categoria senior. La selezione è stata effettuata, dopo uno stage formativo presso l’Osservatorio Astronomico INAF di Teramo, su un gruppo di 11 giovani, risultati i migliori classificati nelle categorie Junior e Senior durante la Finale Nazionale svoltasi a Pieve di Cadore (BL) dal 20 al 22 aprile. Questa la composizione della Squadra:
Categoria Junior
1. Codato Marco, Liceo Scientifico “U. Morin” di Venezia;
2. Giunta Marco, Liceo Scientifico “G. Galilei” di Catania;
3. Neri Silvia, Liceo Scientifico “L. da Vinci” di Reggio Calabria;
Categoria Senior
1. Altamura Edoardo, Liceo Scientifico “G. Galilei” di Macerata;
2. Barilla Giovanni, Liceo Scientifico “L. da Vinci” di Reggio Calabria;
3. Lopez Francescopaolo, Liceo Scientifico “A. Scacchi” di Bari (ammesso di diritto, in base al regolamento internazionale, in quanto vincitore della medaglia d’argento nella precedente edizione internazionale).
A questi ragazzi è affidato il compito di sfidare le squadre di 20 Nazioni con l’augurio che possano arricchire ulteriormente il nostro medagliere.
In dodici anni di partecipazione alle competizioni internazionali l’Italia conta fino ad oggi 7 medaglie: 2 d’argento 5 di bronzo e 2 menzioni speciali.
Non è un risultato da poco se si tiene conto che l’Astronomia non è disciplina curriculare all’interno del nostro ordinamento scolastico e, quindi, questa competizione assume un significato didattico e culturale speciale. Con il pretesto della competizione, le Olimpiadi di Astronomia offrono agli studenti delle scuole italiane un’occasione di incontro con i ricercatori e di confronto con altri ragazzi, la possibilità di coltivare l’interesse e la passione per l’Astronomia in uno scenario scientifico di ampio respiro, nell’assoluto rispetto delle loro qualità morali e cognitive.
Le gare delle Olimpiadi Internazionali di Astronomia si svolgono in tre giornate e sono affrontate singolarmente da ogni componente della squadra. La competizione prevede la soluzione di 5 problemi teorici, una prova pratica ed una osservativa.
Sono richieste competenze che normalmente non vengono acquisite, come precedentemente detto, nel percorso scolastico e sono sviluppate nei ragazzi con l’impegno personale, il sostegno dei loro insegnanti e con gli stages di preparazione organizzati sia nelle dieci sedi nazionali in cui si svolgono le selezioni interregionali sia con gli gli stages nazionali curati dalla Società Astronomica Italiana (SAIt) e dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).

Sentenza Corte Costituzionale 18 luglio 2013, n. 203

Sentenza Corte Costituzionale, 18 luglio 2013, n. 203

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Franco GALLO; Giudici : Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), promosso dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, nel procedimento vertente tra F.U. e il Ministero della giustizia, con ordinanza del 7 novembre 2012, iscritta al n. 5 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2013.
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2013 il Giudice relatore Marta Cartabia.

Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 7 novembre 2012, il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), per violazione degli artt. 2, 3, 29, 32, 118, quarto comma, nonché 4 e 35 della Costituzione.
L’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 rubricato «Riposi e permessi per i figli con handicap grave» prevede, nel testo in vigore, che: «Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi».
Ad avviso del Tribunale rimettente, la norma contrasterebbe con i citati parametri costituzionali «nella parte in cui, in assenza di altri soggetti idonei, non consente ad altro parente o affine convivente di persona con handicap in situazione di gravità, debitamente accertata, di poter fruire del congedo straordinario; solo in via subordinata, «nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto l’affine di terzo grado convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave, debitamente accertata».
1.1.– Il giudizio principale ha a oggetto il ricorso promosso da F.U., assistente capo di Polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Palmi, contro due decreti del Ministero della giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Direzione generale del personale e della formazione.
Con il primo decreto l’amministrazione ha rigettato l’istanza di trasferimento, presentata da F.U., ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), per poter assistere il proprio zio materno S.A., nominato nel 1985 protutore e fattosi carico del mantenimento del ricorrente, rimasto orfano, con lui convivente. La domanda di annullamento di questo primo decreto è stata definita con sentenza parziale.
Con il secondo decreto l’ufficio dell’organizzazione delle relazioni del personale e della formazione del Ministero della giustizia aveva annullato ex tunc due provvedimenti con i quali il ricorrente era stato collocato in congedo straordinario per assistenza a disabile in situazione di gravità per un totale di 120 giorni. Con lo stesso decreto era stata disposta nei confronti del sig. F.U. la contestuale decadenza da ogni trattamento economico.
L’istanza è stata rigettata, afferma il TAR, innanzitutto, per il fatto che S.A. non era il padre, come affermato dal ricorrente, ma il marito della sorella della madre; in secondo luogo, poiché S.A., essendosi rivelato lo zio, non rientrava nel novero dei congiunti disabili, per i quali l’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 prevede il beneficio del congedo straordinario a favore del lavoratore che con lui convive.
Il sig. F.U. afferma di aver utilizzato l’appellativo di padre e non di zio per un’abitudine basata su un legame affettivo rafforzato dalle particolari vicende della sua vita, e comunque sottolinea che la diversità dei cognomi escludeva ogni possibilità di equivoco per l’amministrazione. Ciò premesso sostiene che la particolare posizione di S.A. potrebbe farsi rientrare nell’ambito dei soggetti individuati dall’art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001, tenuto conto anche del fatto che nessun altro familiare può farsi carico dell’assistenza dello zio. In subordine, il ricorrente eccepisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 per violazione degli artt. 2, 3, 29 e 32 Cost.
2.– Il Tribunale rimettente, premesso che gli elementi evidenziati nel ricorso inducono a ritenere che vi sia stato un involontario errore materiale, indotto dalle particolari vicissitudini della sua vita, non aderisce alla proposta del ricorrente secondo cui dovrebbe essere accolta un’interpretazione estensiva della disposizione richiamata, in modo da ricomprendere, tra i soggetti che possono fruire del beneficio, in assenza di parenti o affini espressamente inclusi nel comma 5 dell’art. 42, anche i nipoti conviventi. Tale beneficio, infatti, determinerebbe una deroga rispetto alla disciplina generale del rapporto di lavoro, cosicché le ipotesi di congedo straordinario retribuito contemplate dalla legge sarebbero da considerarsi tassative.
Esclusa la possibilità di una interpretazione estensiva, capace di portare all’ammissione di detto beneficio a favore di un ulteriore soggetto non previsto ex lege, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dubitare della legittimità costituzionale della norma in esame.
2.1.– Il giudice a quo ravvisa la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, in quanto la pretesa azionata dal ricorrente deve essere esaminata necessariamente in riferimento alla disposizione censurata che – così come formulata e stante l’impossibilità di attribuirle un significato diverso e più ampio – non gli consentirebbe di mantenere il congedo parentale retribuito, espressamente previsto solo per coniuge, genitore, figlio, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata, laddove il provvedimento impugnato si regge proprio sulla mancata inclusione del nipote (affine di terzo grado in via collaterale) nel novero dei lavoratori legittimati.
Il TAR precisa, inoltre, che il testo dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 nella sua formulazione attuale non contiene, con riguardo ai soggetti legittimati a chiedere il congedo, previsioni rilevanti in relazione alla posizione del ricorrente nemmeno in seguito all’inserimento, tramite il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 (Attuazione dell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi), dei commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, finalizzati a recepire gli interventi additivi della Corte costituzionale.
Alla luce di tale quadro normativo, il giudice a quo ritiene che il ricorso dovrebbe essere rigettato, conseguendone la rilevanza della prospettata questione di costituzionalità.
2.2.– Quanto alla non manifesta infondatezza, il Tribunale rimettente osserva che la disposizione impugnata viola gli artt. 2, 3, 4, 29, 32, 35 e 118, quarto comma, Cost.
Il TAR ricorda che la Corte costituzionale, con le sentenze n. 233 del 2005, n. 158 del 2007 e n. 19 del 2009, ha esteso il novero dei soggetti legittimati al beneficio, sottolineando che la ratio dell’istituto in esame consiste essenzialmente nel favorire l’assistenza al disabile grave in ambito familiare e nell’assicurare continuità nelle cure e nell’assistenza.
3.– Alla luce di tali premesse, secondo il giudice, l’esclusione del nipote convivente del disabile dal novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo, previsto dall’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, in mancanza di altre persone idonee ad occuparsi dello stesso, contrasterebbe, in primo luogo, con l’art. 32 Cost., poiché la tutela del diritto alla salute va intesa, una volta che siano insorte malattie, come predisposizione degli strumenti necessari per rendere possibili le relative cure e l’assistenza più opportuna.
In secondo luogo, sempre ad avviso del giudice a quo, detta esclusione violerebbe l’art. 2 Cost., in quanto esso, nel richiedere il rispetto dei doveri inderogabili di solidarietà, implica la conseguente messa a disposizione di misure che consentano l’adempimento dei medesimi, nonché, in terzo luogo, l’art. 29 Cost., poiché l’assistenza rappresenta anche una forma di tutela della famiglia e i soggetti ammessi a fruire del congedo sono tutti in rapporto di parentela con la persona affetta da patologie. Del resto, tale assistenza permette al soggetto bisognoso di cure la sua più piena e duratura integrazione nell’ambito del nucleo familiare. A parere del giudice rimettente, dalla lettura combinata degli artt. 2, 29 e 32 Cost. emergerebbe una legittimazione della famiglia nel suo insieme a divenire strumento di assistenza del disabile.
In quarto luogo, secondo il TAR, sussiste anche la violazione dell’art. 118, quarto comma, Cost., inteso come espressione del principio di sussidiarietà orizzontale. Una lettura combinata degli artt. 29 e 118, quarto comma, Cost. indurrebbe, infatti, a valorizzare la famiglia anche come «strumento di attuazione di interessi generali, quali il benessere della persona e l’assistenza sociale». In quest’ottica l’attuale formulazione dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, fissando in modo rigoroso e restrittivo i soggetti lavoratori che possono fruire del congedo straordinario, frustrerebbe quella prospettiva sussidiaria e dinamica nella quale, a parere del giudice a quo, si è andata inserendo a pieno titolo anche la famiglia.
In quinto luogo, appaiono violati anche gli articoli 4 e 35 Cost., poiché il congiunto del disabile, per poter garantire cure ed assistenza, è costretto a rinunciare alla propria attività lavorativa o a ridurne il numero di ore, o a sceglierne una diversa, maggiormente compatibile con detta finalità.
Infine, il TAR rileva anche la violazione dell’art. 3 Cost., poiché «di fronte ad una posizione sostanzialmente identica di un congiunto convivente rispetto a quella degli altri soggetti già previsti dalla norma e ad una pari esigenza di tutela della salute psico-fisica della persona affetta da handicap grave e di promozione della sua integrazione nella famiglia, la mancata inclusione di ulteriori ipotesi appare ingiustamente discriminatoria».
4.– In conclusione, il Tribunale ritiene che il rispetto dei medesimi principi costituzionali esige che la norma sia emendata con una previsione di chiusura, operante in via residuale, tale che, in mancanza dei parenti e degli affini già annoverati nel testo normativo, si consenta ad altro parente o affine convivente di fruire del congedo straordinario. In via subordinata, solleva la questione di legittimità costituzionale limitatamente al mancato riconoscimento del beneficio del congedo straordinario agli affini di terzo grado conviventi (ai quali peraltro è consentito fruire dei permessi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992).
5.– Il Presidente del Consiglio dei Ministri non è intervenuto in giudizio.

Considerato in diritto
1.– Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, dubita della legittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), «nella parte in cui, in assenza di altri soggetti idonei, non consente ad altro parente o affine convivente di persona con handicap in situazione di gravità, debitamente accertata, di poter fruire del congedo straordinario», ovvero, solo in via subordinata, «nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto l’affine di terzo grado convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona» in situazione di disabilità grave, debitamente accertata, per violazione degli artt. 2, 3, 29, 32, 118, quarto comma, nonché 4 e 35 della Costituzione.
Ad avviso del giudice rimettente, infatti, la norma censurata si porrebbe in contrasto con l’art. 32 Cost., poiché la tutela del diritto alla salute va intesa come predisposizione degli strumenti necessari per rendere possibili le cure e l’assistenza più opportuna; con l’art. 2 Cost., in quanto esso, nel richiedere il rispetto dei doveri inderogabili di solidarietà, implica la conseguente messa a disposizione di misure che consentano l’esercizio dei medesimi; con l’art. 29 Cost., poiché l’assistenza rappresenta anche una forma di tutela della famiglia e i soggetti ammessi a fruire del congedo sono tutti in rapporto di parentela con la persona affetta da patologie. Del resto, l’assistenza prestata da parenti e affini conviventi permette al soggetto bisognoso di cure la sua più piena e duratura integrazione in ambito familiare. A parere del giudice a quo, in virtù di una lettura combinata degli artt. 2, 29 e 32 Cost., la famiglia costituirebbe un ambito privilegiato di assistenza del disabile, anche alla luce del combinato disposto degli artt. 29 e 118, quarto comma, Cost. in base al quale andrebbe valorizzata la famiglia intesa come «strumento di attuazione di interessi generali, quali il benessere della persona e l’assistenza sociale». La norma in questione contrasterebbe anche con gli artt. 4 e 35 Cost., poiché il congiunto del disabile, per poter garantire a quest’ultimo cure ed assistenza, è costretto a rinunciare alla propria attività lavorativa o a ridurne il numero di ore, o a sceglierne una diversa, maggiormente compatibile con detta finalità; infine, sarebbe leso anche l’art. 3 Cost., poiché di fronte ad una posizione sostanzialmente identica di un congiunto convivente rispetto a quella degli altri soggetti già previsti dalla norma e ad una pari esigenza di tutela della salute psico-fisica della persona affetta da handicap grave e di promozione della sua integrazione nella famiglia, la mancata inclusione di ulteriori ipotesi appare ingiustamente discriminatoria.
2.– Il TAR rimettente sottopone all’esame di questa Corte una richiesta di pronuncia additiva, volta a colmare una lacuna nella legislazione, ritenuta contraria ai principi costituzionali invocati. Due sono le questioni prospettate, in via gradata, dal giudice a quo.
2.1.– La prima mira ad una declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata «nella parte in cui, in assenza di altri soggetti idonei, non consente ad altro parente o affine convivente di persona con handicap in situazione di gravità, debitamente accertata, di poter fruire del congedo straordinario».
Tale questione non può essere considerata ammissibile, in ragione del fatto che esigerebbe dalla Corte una pronuncia volta ad introdurre nella disposizione impugnata una previsione di chiusura, di contenuto ampio e indeterminato, in quanto mirante ad estendere la fruibilità del congedo straordinario ad una platea indefinita di soggetti.
La questione va dichiarata, pertanto, inammissibile.
Come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare in altri giudizi analoghi per oggetto, una tale questione, oltre ad eccedere dai limiti della rilevanza nel caso di specie, avrebbe un petitum indeterminato e chiederebbe alla Corte un intervento additivo, in assenza di una soluzione costituzionalmente necessitata (sentenza n. 251 del 2008 su oggetto diverso, ex plurimis, sentenze n. 301 e n. 134 del 2012, n. 16 del 2011, n. 271 del 2010, ordinanze n. 138 e n. 113 del 2012).
2.2.– La seconda questione, avente ad oggetto il medesimo art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto l’affine di terzo grado convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave, debitamente accertata, è fondata.
3.– Per un adeguato inquadramento della questione sollevata, occorre, preliminarmente, ricostruire la ratio legis dell’istituto del congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, alla luce dei suoi presupposti e delle vicende normative e giurisprudenziali che lo hanno caratterizzato.
3.1.– Il congedo straordinario oggi all’esame di questa Corte costituisce uno sviluppo o, meglio, una gemmazione di analoga provvidenza, originariamente prevista dall’art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città). La suddetta disposizione, al comma 2, ha riconosciuto per la prima volta ai lavoratori dipendenti pubblici e privati la possibilità chiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, durante il quale il dipendente conserva il posto di lavoro, senza diritto alla retribuzione. Detta previsione è tuttora in vigore.
Successivamente, l’art. 80, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), ha aggiunto all’art. 4 della legge n. 53 del 2000 il comma 4-bis in base al quale i genitori, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata, hanno diritto a fruire del congedo previsto all’art. 4, comma 2, percependo un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione.
In tal modo, dalla previsione generale del congedo straordinario non retribuito, per gravi motivi familiari, di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000, è derivato un analogo, ma autonomo, congedo per l’assistenza a persone in situazione di handicap grave, assistito dal diritto di percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, nonché coperto da contribuzione figurativa e fruibile alternativamente da parte dei genitori (anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, da uno dei fratelli o delle sorelle conviventi) lavoratori, dipendenti pubblici o privati, i cui figli si trovassero in situazione di disabilità grave da almeno cinque anni, ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
A seguito dell’emanazione del d.lgs. n. 151 del 2001, l’istituto del congedo straordinario fu inserito al comma 5 dell’art. 42, rubricato «Riposi e permessi per i figli con handicap grave» e, con la modifica operata dall’art. 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), il beneficio fu riconosciuto a prescindere dal presupposto della permanenza da almeno cinque anni della situazione di disabilità grave.
3.2.– Giova ancora ricordare che il congedo straordinario per l’assistenza a persone portatrici di handicap grave, così come si è venuto configurando a seguito dei ripetuti interventi del legislatore fin qui ricordati, è stato più volte portato all’esame di questa Corte che, con successive pronunce, ha progressivamente ampliato il novero dei soggetti aventi diritto al beneficio.
Ad un primo vaglio della problematica, questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui non prevedeva il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con un disabile grave di fruire del congedo straordinario ivi indicato, nell’ipotesi in cui i genitori fossero impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio affetto da handicap, perché totalmente inabili (sentenza n. 233 del 2005).
In una seconda occasione, è stata poi dichiarata l’illegittimità costituzionale della medesima disposizione, nella parte in cui non includeva, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti già indicati dalla norma, il coniuge convivente della persona in situazione di disabilità grave (sentenza n. 158 del 2007).
Da ultimo, l’illegittimità costituzionale ha colpito la medesima disposizione nella parte in cui non includeva nel novero dei soggetti beneficiari il figlio convivente, anche qualora questi fosse l’unico soggetto in grado di provvedere all’assistenza della persona affetta da handicap grave (sentenza n. 19 del 2009).
3.3.– Successivamente alle ricordate decisioni della Corte costituzionale, il legislatore è intervenuto nuovamente nella materia dei congedi spettanti per l’assistenza a persone con disabilità grave, in sede di attuazione della delega contenuta nell’art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro). Tale delega è stata attuata dal decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 (Attuazione dell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi), in particolare dagli artt. 3 e 4.
Il testo oggi in vigore dell’art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151 del 2001, come modificato dal d.lgs. n. 119 del 2011, ha ampliato la platea dei soggetti a cui tale diritto è riconosciuto, recependo gli interventi della giurisprudenza costituzionale succedutesi in questi anni, poco sopra ricordati, ma altresì individuando un rigido ordine gerarchico tra i possibili beneficiari, che non può essere alterato in base ad una libera scelta della persona disabile.
Va ricordato che il d.lgs. n. 119 del 2011 ha inciso anche sugli istituti indiretti della retribuzione, che in passato erano riconosciuti anche in relazione ai periodi di fruizione del congedo, stabilendo che il periodo straordinario di congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Il legislatore ha inoltre stabilito un tetto massimo all’indennità dovuta al lavoratore e alla relativa contribuzione figurativa. D’altra parte il datore di lavoro privato detrae l’importo dell’indennità dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti.
In tal modo, lo Stato eroga una provvidenza sociale in forma indiretta, sostenendo gli oneri relativi al congedo straordinario retribuito, che consentono al lavoratore di farsi carico dell’assistenza di un parente disabile grave, percependo un’indennità commisurata alla retribuzione.
3.4.– Da quanto fin qui esposto, si può osservare che l’istituto dei congedi per assistere familiari portatori di handicap grave ha subito una profonda trasformazione, sotto un duplice profilo: il primo riguarda gli aspetti economici e il secondo i soggetti destinatari della norma.
Sotto il primo profilo, la disposizione impugnata, nel testo oggi in vigore, delinea un beneficio che assicura al lavoratore una entrata per tutto il periodo in cui è esonerato dall’attività lavorativa; detta indennità è commisurata all’ultima retribuzione percepita, anche se non del tutto coincidente con la stessa, entro un tetto massimo annuale e per una durata non superiore ai due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa; d’altra parte, l’onere economico non resta totalmente a carico del datore di lavoro, in particolare di quello privato, il quale a sua volta lo deduce dagli oneri previdenziali. In tal modo il legislatore ha istituito una forma indiretta o mediata di assistenza per i disabili gravi, basata sulla valorizzazione delle espressioni di solidarietà esistenti nel tessuto sociale e, in particolare, in ambito familiare, conformemente alla lettera e allo spirito della Costituzione, a partire dai principi di solidarietà e di sussidiarietà di cui agli artt. 2 e 118, quarto comma, Cost. Il legislatore ha inteso, dunque, farsi carico della situazione della persona in stato di bisogno, predisponendo anche i necessari mezzi economici, attraverso il riconoscimento di un diritto al congedo in capo ad un suo congiunto, il quale ne fruirà a beneficio dell’assistito e nell’interesse generale. Il congedo straordinario è, dunque, espressione dello Stato sociale che si realizza, piuttosto che con i più noti strumenti dell’erogazione diretta di prestazioni assistenziali o di benefici economici, tramite facilitazioni e incentivi alle manifestazioni di solidarietà fra congiunti.
Sotto il secondo profilo, il congedo straordinario di cui si discute, benché fosse originariamente concepito come strumento di tutela rafforzata della maternità in caso di figli portatori di handicap grave e sia tuttora inserito in un testo normativo dedicato alla tutela e al sostegno della maternità e della paternità (come recita il titolo del d.lgs. n. 151 del 2001), ha assunto una portata più ampia. La progressiva estensione del complesso dei soggetti aventi titolo a richiedere il congedo, operata soprattutto da questa Corte, ne ha dilatato l’ambito di applicazione oltre i rapporti genitoriali, per ricomprendere anche le relazioni tra figli e genitori disabili, e ancora, in altra direzione, i rapporti tra coniugi o tra fratelli.
Al fine di adeguare le misure di assistenza alle emergenti situazioni di bisogno e alla crescente richiesta di cura che origina, tra l’altro, dai cambiamenti demografici in atto, questa Corte ha ritenuto che il legislatore avesse illegittimamente trascurato quelle situazioni di disabilità che si possono verificare in dipendenza di eventi successivi alla nascita o in esito a malattie di natura progressiva o, ancora, a causa del naturale decorso del tempo. Anche per tali situazioni, come nel caso di figli portatori di handicap, vale il principio che la cura della persona disabile in ambito familiare è in ogni caso preferibile e, ciò che più rileva, più rispondente ai principi costituzionali, indipendentemente dall’età e dalla condizione di figlio dell’assistito (sentenza n. 158 del 2007).
Nella sua formulazione attuale, dunque, il congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, fruibile per l’assistenza delle persone portatrici di handicap grave, costituisce uno strumento di politica socio-assistenziale, basato sia sul riconoscimento della cura prestata dai congiunti sia sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale e intergenerazionale, di cui la famiglia costituisce esperienza primaria, in attuazione degli artt. 2, 3, 29, 32 e 118, quarto comma, Cost.
3.5.– Del resto, tale evoluzione si pone in linea con i principi affermati nella giurisprudenza di questa Corte, la quale ha da tempo chiarito che la tutela della salute psico-fisica del disabile postula anche l’adozione di interventi economici integrativi di sostegno delle famiglie «il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell’assistenza dei soggetti portatori di handicap» (sentenze n. 19 del 2009, n. 158 del 2007 e n. 233 del 2005), tra cui rientra anche il congedo in esame.
Sottolineando l’essenziale ruolo della famiglia nell’assistenza e nella socializzazione del soggetto disabile (ex plurimis sentenza n. 233 del 2005, che si richiama a principi già affermati sin dalle sentenze n. 215 del 1987 e n. 350 del 2003), la Corte vuol mettere in rilievo che una tutela piena dei soggetti deboli richiede, oltre alle necessarie prestazioni sanitarie e di riabilitazione, anche la cura, l’inserimento sociale e, soprattutto, la continuità delle relazioni costitutive della personalità umana.
4.– Alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale sin qui esposta, della ratio legislativa che ne è emersa e, soprattutto, dei principi costituzionali che il congedo straordinario concorre ad attuare, consegue la fondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n.151 del 2001, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto l’affine di terzo grado convivente – nonché, per evidenti motivi di coerenza e ragionevolezza, gli altri parenti e affini più prossimi all’assistito, comunque conviventi ed entro il terzo grado – in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti indicati dalla legge secondo un ordine di priorità, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave, per violazione degli artt. 2, 3, 29, 32 e 118, quarto comma, Cost.
La limitazione della sfera soggettiva attualmente vigente può infatti pregiudicare l’assistenza del disabile grave in ambito familiare, allorché nessuno di tali soggetti sia disponibile o in condizione di prendersi cura dello stesso. La dichiarazione di illegittimità costituzionale è volta precisamente a consentire che, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti menzionati nella disposizione censurata, e rispettando il rigoroso ordine di priorità da essa prestabilito, un parente o affine entro il terzo grado, convivente con il disabile, possa sopperire alle esigenze di cura dell’assistito, sospendendo l’attività lavorativa per un tempo determinato, beneficiando di un’adeguata tranquillità sul piano economico.
D’altra parte occorre ricordare che il congedo straordinario di cui si discute è fruibile solo per l’assistenza alle persone portatrici di handicap in situazione di gravità debitamente accertata ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge n. 104 del 1992, cioè a quelle che presentano una minorazione tale da «rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione».
Infine, non è superfluo rammentare che il legislatore ha già riconosciuto il ruolo dei parenti e degli affini entro il terzo grado proprio nell’assistenza ai disabili in condizioni di gravità, attribuendo loro il diritto a tre giorni di permessi retribuiti su base mensile, ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
Di conseguenza, l’ordinamento già assicura un rilievo giuridico ai legami di parentela e di affinità entro il terzo grado a determinati fini legati alla cura e all’assistenza di persone disabili gravi, qualora si verifichino alcune condizioni, che sono del tutto assimilabili a quelle stabilite dal legislatore per la fruizione del congedo straordinario retribuito di cui all’art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151 del 2001, cioè a dire che la persona disabile sia in situazione di gravità accertata, non sia ricoverata a tempo pieno e esclusivamente in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti di parenti o affini più prossimi. Né si può comprendere perché il riconoscimento dell’apporto dei parenti e degli affini entro il terzo grado all’assistenza dei disabili gravi debba essere circoscritto ai permessi di cui all’art. 33, comma 3 della legge n. 104 del 1992; tale asimmetria normativa costituisce un ulteriore argomento a sostegno della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’omessa menzione di tali soggetti tra quelli legittimati a richiedere il congedo straordinario disciplinato nella disposizione impugnata.
5.– Restano assorbiti gli altri motivi di censura.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l’affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 29, 32, 35 e 118, quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, nella parte in cui «in assenza di altri soggetti idonei, non consente ad altro parente o affine convivente di persona con handicap in situazione di gravità, debitamente accertata, di poter fruire del congedo straordinario», con ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.

Franco GALLO, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2013.

Il Direttore della Cancelleria
Gabriella MELATTI

Nota 18 luglio 2013, AOODGSC Prot. n. 4907

Ministero dell’Istruzione dell’Universita e della Ricerca
Direzione Generale per lo Studente, l’lntegrazione, la Partecipazione e la Comunicazione

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
p.c. Al Capo Dipartimento per l’Istruzione
SEDE
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole polo per la scuola in ospedale
LORO SEDI
Ai referenti regionali per la scuola in ospedale presso gli UU.SS.RR.

Nota 18 luglio 2013, AOODGSC Prot. n. 4907

OGGETTO: Monitoraggio delle azioni e delle risorse assegnate per la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare, per l’anno scolastico 2012 – 2013 (ex L. 440/1997): €. 2.820.700,00.

Avviso 18 luglio 2013

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio II

Pubblicato sul sito dell’Agenzia LLP l’elenco dei candidati vincitori l’edizione 2013 del Label europeo delle lingue.
Istituito dalla Commissione europea per incoraggiare iniziative innovative nel campo dell’insegnamento e dell’apprendimento delle lingue e favorirne la conoscenza e la pratica fra insegnanti ed alunni, il Label europeo delle lingue premia i migliori progetti europei volti a migliorare l’apprendimento delle lingue straniere attribuendo un attestato europeo valido per una anno.
Per il 2013 le priorità indicate nel bando sono state l’apprendimento linguistico attraverso l’uso delle nuove tecnologie e il fenomeno delle classi multilingue.
La commissione nazionale, nella scelta dei vincitori, ha voluto valorizzare anche i progetti che in occasione dell’ “Anno europeo del cittadino”, hanno affrontato il tema della consapevolezza dei diritti e dei doveri di ogni cittadino europeo e dell’impegno nella vita democratica dell’UE a tutti i livelli.

18 luglio Accesso programmato: il numero degli iscritti

Come previsto dal Decreto Ministeriale 12 giugno 2013 n. 449, si sono chiuse alle 15 del 18 luglio le procedure di iscrizione ai test di Medicina/Odontoiatria, Veterinaria e Architettura.

Sono 84.165 gli iscritti a Medicina e chirurgia/Odontoiatria, 10.812 quelli di Veterinaria, 19.580 per Architettura.

Sul sito www.universitaly.it sono disponibili le informazioni sui test ed è possibile, attraverso l’esercitatore online, prepararsi al corso di interesse. Di seguito la tabella con gli iscritti anche negli anni precedenti.

iscritti_201314

Rassegna Stampa 18 luglio 2013

IN  PRIMO  PIANO

 
il Sole 24 Ore  del  18-07-2013
ATENEI, PREMI A UN MILIARDO (G.Trovati) [solo_testo] pag. 20
Italia Oggi  del  18-07-2013
Int. a A.Lenzi: LA RICERCA NON E’ TUTTA UGUALE (B.Pacelli) [solo_testo] pag. 29
la Stampa  del  18-07-2013
AUMENTANO I PROMOSSI (SOLO UN PO’) (R.Masci) [solo_testo] pag. 22
 

MINISTRO

 
La Nazione – Ed. Arezzo  del  18-07-2013
TORNA LA SCUOLA DEL PD A CORTONA: ATTESI TANTI VIP DEL PARTITO [solo_testo] pag. 9
 

MINISTERO

 
la Repubblica  del  18-07-2013
IL PODIO DELLE UNIVERSITA’ (A.Magista’) [solo_testo] pag. 31/33
la Repubblica  del  18-07-2013
IL RATING FA BENE ALLA RICERCA (G.Roma) [solo_testo] pag. 33
la Repubblica – ed. Torino  del  18-07-2013
“PAGELLA” ALLE UNIVERSITA’: SOLO IL POLITECNICO SUPERA L’ESAME A PIENI VOTI (S.Parola) [solo_testo] pag. 2/3
La Repubblica – Cronaca di Roma  del  18-07-2013
NUOVI CORSI E MENO TASSE ATENEI A CACCIA DI STUDENTI (V.Giannoli) [solo_testo] pag. 1
la Repubblica – ed. Bologna  del  17-07-2013
ATENEI, BOLOGNA SVETTA ANCORA TUTTE LE ECCELLENZE DEI DIPARTIMENTI (I.Venturi) [solo_testo] pag. 7
Corriere di Bologna (Corriere della Sera)  del  17-07-2013
ROMA DA’ I VOTI ALLA RICERCA: ARGENTO ALL’ALMA MATER TRA I GRANDI CAMPUS ITALIANI [solo_testo] pag. 5
Il Resto del Carlino – Ed. Ferrara e Provincia  del  18-07-2013
UNIFE AI VERTICI CON LEGGE, INGEGNERIA E SCIENZE [solo_testo] pag. 4
Il Tirreno – Ed. Pisa  del  18-07-2013
540 MILIONI PER LA RICERCA MA NON SI SA COME DIVIDERLI [solo_testo] pag. 2
Corriere della Sera  del  18-07-2013
BIOTECH, LA START-UP DA UN MILIARDO DI DOLLARI (F.Savelli) [solo_testo] pag. 27
la Repubblica – ed. Torino  del  18-07-2013
POLLENZO, L’ALLARME DI PETRINI “CI SCIPPANO L’ATENEO DEL GUSTO” (S.Strippoli) [solo_testo] pag. 3
il Mattino  del  18-07-2013
“FEDERICO II PENALIZZATA DAI PROFESSORI INATTIVI” (D.Cerbone) [solo_testo] pag. 9
il Mattino  del  18-07-2013
DOSSIER UNIVERSITA’ – I.P. A CURA DI PIEMME [solo_testo] pag. 13/17
la Gazzetta del Mezzogiorno  del  18-07-2013
PROFESSORI ASSOCIATI IN ATENEO IL MINISTERO NEGA LE ASSUNZIONI (L.Barile) [solo_testo] pag. IX
la Gazzetta del Mezzogiorno  del  18-07-2013
“MA LE PROCEDURE SEGUITE DALL’UNIVERSITA’ SONO CORRETTE” (Lu.ba.) [solo_testo] pag. IX
il Messaggero  del  18-07-2013
PICCOLI PROMOSSI CRESCONO (A.Camplone) [solo_testo] pag. 23
Avvenire  del  18-07-2013
MEDIE E SUPERIORI PROMOSSI IN AUMENTO (E.Lenzi) [solo_testo] pag. 10
Giorno/Resto/Nazione  del  18-07-2013
SCUOLA, STUDENTI PIU’ BRAVI. AUMENTANO I PROMOSSI (S.Grassi) [solo_testo] pag. 18
il Giorno – ed. Milano  del  18-07-2013
LOMBARDIA,PIU’ PROMOSSI MA ALLE SUPERIORI E’ TERZA PER NUMERO DI BOCCIATI (L.Salvi) [solo_testo] pag. 11
la Stampa  del  18-07-2013
MA BOCCIARE SERVE DAVVERO? (A.Gavosto) [solo_testo] pag. 22
Il Giorno – Ed. Lecco  del  18-07-2013
CONCORSO PRESIDI, TUTTO DA RIFARE MILLE PROVE SCRITTE DA RICORREGGERE (Lu.sa.) [solo_testo] pag. 10
Avvenire  del  18-07-2013
DIPLOMATI MAGISTRALI, UNO SPIRAGLIO PER L’ABILITAZIONE (E.Lenzi) [solo_testo] pag. 10
Avvenire  del  18-07-2013
TROPPI PESI SULLA SCUOLA (R.Carnero) [solo_testo] pag. 2
Famiglia Cristiana  del  21-07-2013
IL PAESE DOVE LE LAVATRICI SONO PIU’ IMPORTANTI DEI LIBRI (R.Parmeggiani) [solo_testo] pag. 35
Famiglia Cristiana  del  21-07-2013
LA SIGARETTA SI SCONFIGGE GIA’ TRA I BANCHI (A.Mazzi) [solo_testo] pag. 21
Corriere della Sera – ed. Roma  del  18-07-2013
SOCRATE, 600 MILA EURO DI DANNI DA OGGI VIA ALLA RICOSTRUZIONE (F.Fiorentino) [solo_testo] pag. 4
Avvenire  del  18-07-2013
LA REGIONE LAZIO CORREGGE IL CALENDARIO SCOLASTICO: GIOVEDI’ SANTO SARA’ VACANZA [solo_testo] pag. 10
Giornale di Sicilia  del  18-07-2013
LICEO LINGUISTICO, APPELLO ALLA REGIONE A RISCHIO 1.800 STUDENTI E 200 DOCENTI (A.Turrisi) [solo_testo] pag. 21
il Giornale – ed. Milano  del  18-07-2013
CINQUANTAMILA EURO PER MANDARE I BAMBINI ZINGARI A SCUOLA [solo_testo] pag. 6
Libero Quotidiano  del  18-07-2013
OLIMPIADI DI INFORMATICA, TRE MEDAGLIE ITALIANE (A.A.tod.) [solo_testo] pag. 25
la Stampa  del  18-07-2013
VELENO NEL CIBO DELLA MENSA IN INDIA MORTI 23 BAMBINI (M.Coggiola) [solo_testo] pag. 14
Avvenire  del  18-07-2013
Int. a A.Cigada: A SPASSO SUL SOFFITTO CON L’UOMO RAGNO (L.Servadio) [solo_testo] pag. 24
il Giornale  del  18-07-2013
C’E’ UN EROE NELLO SPAZIO E NOI PARLIAMO DI ORANGHI (V.Macioce) [solo_testo] pag. 1
la Repubblica  del  18-07-2013
OGM, LA MONSANTO SI ARRENDE IN EUROPA “”NON CHIEDEREMO L’ OK PER ALTRE COLTURE” [solo_testo] pag. 18
 

PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE  E  SOCIETA’

 
Italia Oggi  del  18-07-2013
P.A., TRASPARENZA A 360^ (L.Oliveri) [solo_testo] pag. 28
il Sole 24 Ore  del  18-07-2013
IL FISCO “PERDONA” I PICCOLI ERRORI (S.Morina/T.Morina) [solo_testo] pag. 18
la Repubblica  del  18-07-2013
POVERI 9,5 MILIONI D’ITALIANI DISOCCUPAZIONE VERSO IL 13% (E.Polidori) [solo_testo] pag. 25
la Repubblica  del  18-07-2013
UN ARGINE ALLA POVERTA’ (C.Saraceno) [solo_testo] pag. 29
Avvenire  del  18-07-2013
“E CHI CE LA FA AD ARRIVARE A FINE MESE?” (L.Bellaspiga) [solo_testo] pag. 4/5
MF – Milano Finanza  del  18-07-2013
CI SONO 2,8 MLD DA RECUPERARE (S.Peveraro) [solo_testo] pag. 18/19
Italia Oggi  del  18-07-2013
LAVORO FLESSIBILE, SFIDA DECISIVA (S.Cingolani) [solo_testo] pag. 6
Avvenire  del  18-07-2013
ACRI SOSTIENE L’APPRENDISTATO ARTIGIANO [solo_testo] pag. 19
il Messaggero  del  18-07-2013
PLURILINGUISMO, APPELLO DELLA CRUSCA [solo_testo] pag. 23
il Tempo  del  18-07-2013
SABOTATORI DELL’ITALIANO (F.Guiglia) [solo_testo] pag. 29
 
 A cura di Giuseppe Colella e Federico Bandi