Archivi categoria: Ordinanze

Ordinanza Ministeriale 11 marzo 2019, AOOUFGAB 205

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie – anno scolastico 2018/2019.


Ordinanza Ministeriale 8 marzo 2019, AOOUFGAB 202

Ministero dell’Istruzione. dell’Università e della Ricerca
Ufficio di Gabinetto

Mobilità per l’anno scolastico 2019/2020 degli insegnanti di religione cattolica

Ordinanza Ministeriale 8 marzo 2019, AOOUFGAB 203

Ministero dell’Istruzione. dell’Università e della Ricerca
Ufficio di Gabinetto

Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2019/20

Ordinanza Ministeriale 30 agosto 2018, AOOUFGAB 606

Ordinanza Ministeriale 30 agosto 2018, AOOUFGAB 606

Esami di Stato – sessione 2018 – di abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra e Geometra Laureato. Inserimento di n. 3 Sedi (Roma – Viterbo – Caserta) nella tabella A dell’Ordinanza Ministeriale n. 416 del 18 maggio 2018.

Ordinanza Ministeriale 2 maggio 2018, AOOUFGAB 350

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio del Gabinetto del MIUR

Ordinanza Ministeriale 2 maggio 2018, AOOUFGAB 350

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie Anno scolastico 2017/2018


Ordinanza Ministeriale 1 agosto 2017, AOOUFGAB 533

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio del Gabinetto del MIUR

Ordinanza Ministeriale 1 agosto 2017, AOOUFGAB 533

Calendario delle festività e degli esami per l’a.s. 2017/2018

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, e, in particolare l’articolo 74, comma 5;
VISTO l’articolo 74, comma 2, e l’articolo 184, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n.297 del 1994;
VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, riguardante “Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”, e in particolare l’articolo l, comma l;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, avente a oggetto “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e in particolare l’art. 138, comma l, lettera d);
VISTO il decreto legge 13 agosto 20Il, n.138, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e, in particolare l’articolo1, comma 24;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, riguardante “Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell ‘articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425”, ed in particolare l’articolo l, comma 2, e l’articolo 7;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n.263, avente a oggetto “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell ‘assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133”;
VISTO il decreto interministeriale 12 marzo 2015, recante “Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti”, registrato dalla Corte dei Conti al n. 1833 del 5 maggio 2015;
VISTA l’ordinanza ministeriale prot. 573 del 14 luglio 2016, recante “Calendario delle festività e degli esami a.s. 2016/2017”;
VISTA la nota di avvertenza della Corte dei Conti dell’ l dicembre 2016, prot. 37111;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, riguardante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i)”, e in particolare l’articolo 7, ai sensi del quale le prove nazionali sugli apprendimenti degli alunni della scuola secondaria di primo grado sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione;
CONSIDERATO che, in accordo con l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, sarà data preventiva comunicazione sullo svolgimento delle prove di cui al citato art. 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
VISTO l’articolo 8 del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
RITENUTO che, ferma restando la delega alle Regioni per la determinazione del calendario scolastico, è propria del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca la competenza relativa:
– alla definizione, per l’intero territorio nazionale, dell’arco temporale di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
– all’indicazione, per l’intero territorio nazionale, della data di inizio (prima prova) dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado;
– alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale;
CONSIDERATO che le disposizioni sulle celebrazioni e le festività, di cui al citato art.l, comma 24, del decreto legge n. 138 del 2011, sono attuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
ATTESO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non è stato emanato;
RITENUTO che, fino all’emanazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono confermate le date delle festività dei Santi Patroni determinate secondo la normativa vigente;
RITENUTO che il Consiglio superiore della pubblica istruzione non debba esprimere il parere obbligatorio di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 233 del 1999, in quanto la determinazione del calendario delle festività e degli esami non attiene all’organizzazione generale dell’istruzione di cui al predetto articolo, poichè non incide sugli ordinamenti, bensì definisce la scansione temporale delle prove d’esame;

ORDINA

Articolo 1
(Calendario dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione)

1. L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge, per l’anno scolastico 2017/2018, nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2018, secondo i calendari definiti dalle commissioni d’esame insediate presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie.
2. L’esame si compone di una prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, di una prova scritta relativa alle competenze logico matematiche, di una prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate e di un colloquio.

Articolo 2
(Calendario dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado)

1. L’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2017/2018 – ivi compresi i percorsi di secondo livello per gli adulti iscritti e frequentanti i suddetti percorsi – ha inizio, per l’intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno 20 giugno 2018, alle ore 8:30.
La prima prova scritta suppletiva si svolge il giorno 4 luglio 2018, alle ore 8:30.

Articolo 3
(Calendario dell’esame di Stato conclusivo del primo periodo didattico dei percorsi di primo livello)

1. L’esame di Stato conclusivo del primo periodo didattico dei percorsi di primo livello per gli adulti iscritti e frequentanti i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti si effettua, in via ordinaria, entro il termine dell’ anno scolastico, secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, e si compone delle tre prove scritte di cui all’art. 6, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012 e del colloquio pluridisciplinare di cui all’art. 6, comma 3, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012.
2. Per i candidati per i quali il patto formativo individuale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012 prevede un percorso di studio personalizzato tale da concludersi entro il mese di febbraio 2018, è prevista la possibilità di svolgere l’esame di Stato entro il 31 marzo dello stesso anno, secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti e tenuto conto delle indicazioni dell ‘Ufficio scolastico regionale competente; a tal fine, il suddetto patto formativo individuale va trasmesso all’Ufficio scolastico regionale competente contestualmente alla richiesta di attivazione della sessione straordinaria.

Articolo 4
(Calendario delle festività)
1. Il calendario delle festività relativo all’anno scolastico 2017/2018 è il seguente:

  • tutte le domeniche;
  • il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
  • l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
  • il 25 dicembre, Natale;
  • il 26 dicembre;
  • il 1° gennaio, Capodanno;
  • il 6 gennaio, Epifania;
  • il giorno di lunedì dopo Pasqua;
  • il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
  • il 1° maggio, festa del lavoro;
  • il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
  • la festa del Santo Patrono.

La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per la registrazione.

IL MINISTRO
Valeria FEDELI


Ordinanza Ministeriale 5 giugno 2017, AOODGFIS 376

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

Nota 7 giugno 2017, AOODGFIS 6983

OGGETTO: ERRATA-CORRIGE  Comunicato relativo all’O.M.376 del 5.6.2017

Nell’allegato Y 1/ C1, SEZIONE C – ALTRE INDICAZIONI/PRECEDENZE al punto 20, dove e’  scritto: «Provincia, limitrofa a quella prevista dalla casella 20, in cui l’aspirante usufruisce della precedenza.»,  leggasi: «Provincia, limitrofa a quella prevista dalla casella 19, in cui l’aspirante usufruisce della precedenza.».

Nell’allegato Y 2/ C2, SEZIONE C – ALTRE INDICAZIONI/PRECEDENZE al punto 18, dove e’  scritto: «Provincia, limitrofa a quella prevista dalla casella 19, in cui l’aspirante usufruisce della precedenza.»,  leggasi: «Provincia, limitrofa a quella prevista dalla casella 17, in cui l’aspirante usufruisce della precedenza.»

IL Dirigente
Riccardo Cataldo


Ordinanza Ministeriale 5 giugno 2017, n. 376

Trasferimenti del personale docente e tecnico amministrativo delle Accademie e dei Conservatori di musica e del personale tecnico amministrativo degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) e delle Accademie Nazionali di danza e di arte drammatica A.A. 2017/2018

SEQUENZA TEMPORALE DEGLI ADEMPIMENTI:

1. Termine ultimo per la presentazione della domanda di mobilità al Direttore della Istituzione di appartenenza  

30 giugno 2017

2. Pubblicazione dei punteggi attribuiti agli interessati 7 luglio 2017
3. Termine per reclami, rinunce alla domanda e rettifiche 17  luglio 2017
4. Pubblicazione punteggi definitivi 20 luglio 2017
5 Pubblicazione dei trasferimenti 24 luglio 2017
6. Comunicazione delle cattedre e dei posti disponibili per le utilizzazioni temporanee 31 luglio 2017
7. Termine ultimo per la presentazione della domanda di utilizzazione temporanea 4 agosto 2017
8. Pubblicazione delle utilizzazioni disposte 11 agosto 2017

 

VISTO       il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO       il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente l’approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA        la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente la legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
VISTA        la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente le disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTA        la legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativa alla riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
VISTA        la legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente le disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città;
VISTO       il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO       il Contratto collettivo decentrato nazionale siglato il 31 maggio 2002, concernente la mobilità del personale docente e tecnico amministrativo dei Conservatori di musica delle Accademie e degli ISIA;
VISTO       il Contratto collettivo nazionale di lavoro 16 febbraio 2005, quadriennio normativo 2002-2005;
VISTO       l’accordo decentrato nazionale sottoscritto il 12 luglio 2005, relativo alla mobilità del personale tecnico amministrativo per l’anno accademico 2005-2006;
VISTO       l’incontro del 29 luglio 2008 nel quale le organizzazioni sindacali e la delegazione di parte pubblica hanno convenuto di chiarire, in via di interpretazione autentica, che il termine “utilizzazioni”, inserito all’articolo 5, punto 14, del Contratto, non deve intendersi riferito alle utilizzazioni a domanda degli interessati, disciplinate dagli articoli 3, 4 e 4-bis dello stesso Contratto;
VISTO       il Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 4 agosto 2010, relativo al quadriennio normativo 2006-2009;
CONSIDERATO che continuano a trovare applicazione, anche per l’anno accademico 2017-2018, le norme del Contratto nazionale decentrato per la mobilità sottoscritto il 31 maggio 2002;
VISTO       il provvedimento 14 maggio 2014, con il quale il Commissario ad acta, in esecuzione della sentenza n. 733/14 del Tar Lazio, ha disposto la statizzazione dell’Istituto Musicale Pareggiato “G. Braga” di Teramo, ed in particolare gli articoli 9, 10 e 11;

O R D I N A

– Art. 1
Oggetto

La presente Ordinanza disciplina, per l’anno accademico 2017/2018, la mobilità del personale docente e tecnico e amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti, dell’Istituto Statale Superiore di studi musicali e coreutici “G. Braga” di Teramo, nonché del solo personale tecnico e amministrativo degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dell’Accademia Nazionale di Danza e dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, ad eccezione dei docenti di prima e seconda fascia in servizio presso le Scuole Libere del Nudo e presso la Scuola degli Artefici di Milano.

 

– Art. 2
Termini e modalità di presentazione della domanda di trasferimento

  1. Le domande di trasferimento devono essere redatte secondo i modelli Y1 e Y2 – Allegati C1 e C2 – rispettivamente dal personale docente e dal personale tecnico e amministrativo, seguendo le relative istruzioni, e presentate direttamente all’Istituzione in cui l’interessato presta servizio o spedite a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine perentorio del  30 giugno 2017.  Nel caso di presentazione della domanda tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al fine di assicurare la tempestività della procedura, l’interessato è tenuto a inviare copia della domanda anche a mezzo fax o per e-mail entro il medesimo termine del 30 giugno 2017. Le Istituzioni, nel caso di domande presentate a mano, rilasciano apposita ricevuta.
  2. Ciascuno può presentare una sola domanda di trasferimento.
  3. Le domande presentate oltre il termine stabilito, ovvero in difformità rispetto agli appositi modelli, non saranno prese in considerazione.
  4. Il personale trasferito d’ufficio per incompatibilità ai sensi dell’articolo 467 del decreto legislativo  n. 297 del 1994 non può chiedere di tornare nella sede di provenienza, a meno che non siano cessate le cause di incompatibilità, che ne avevano giustificato il trasferimento.

 

– Art. 3  –
Indicazione delle preferenze

  1. Le preferenze devono essere indicate nell’apposita sezione del modello di domanda e possono essere espresse per le Accademie di belle arti, i Conservatori e loro sezioni staccate, l’Istituto statale superiore di studi musicali e coreutici “G. Braga” di Teramo. Per il solo personale tecnico e amministrativo possono essere espresse le preferenze anche per l’Accademia Nazionale di Danza, di Arte Drammatica e per gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche.
  2. Le preferenze devono essere espresse indicando la denominazione delle sedi così come riportata negli elenchi ufficiali, pubblicizzati e comunque disponibili presso le sedi delle Istituzioni.
  3. Qualsiasi richiesta di preferenza formulata in contrasto con le modalità indicate nel presente articolo non è valida.

– Art. 4 –
Sezioni staccate

  1. Ai fini del trasferimento, le sezioni staccate vanno specificamente richieste con espressa preferenza.

 

– Art. 5  –
Rinuncia

  1. L’eventuale rinuncia alla domanda di trasferimento deve essere presentata, entro il termine perentorio del 17 luglio, alla stessa Istituzione cui è stata consegnata o spedita la domanda di trasferimento.
  2. Non è ammessa la rinuncia al trasferimento disposto se non per gravi motivi sopravvenuti, debitamente comprovati e a condizione che sia rimasto vacante il posto di provenienza. La disponibilità del posto lasciato libero dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti effettuati.

 

– Art. 6
Documentazione delle domande

  1. La valutazione dei titoli di servizio e delle esigenze di famiglia, effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta nei termini dagli interessati unitamente alla domanda di trasferimento, avviene in conformità alla Tabella di valutazione allegata al Contratto Collettivo Decentrato Nazionale, siglato il 31 maggio 2002 (1).
  2. La documentazione, fatta eccezione per quella di carattere sanitario, deve essere presentata esclusivamente mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  3. Lo stato dei figli portatori di handicap fisico, psichico o sensoriale, tossicodipendenti, ovvero, del figlio maggiorenne, del coniuge o del parente o affine entro il terzo grado totalmente e permanentemente inabili al lavoro, deve essere documentato con certificazione originale della A.S.L. e delle preesistenti commissioni sanitarie provinciali o in copia autenticata. Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del parente o affine entro il terzo grado  deve essere documentato con certificato rilasciato dall’Istituto di cura.
    Il bisogno, per i medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella Provincia ove ha sede l’Istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da Ente Pubblico Ospedaliero o dalla Azienda Sanitaria Locale o dall’Ufficiale Sanitario o da un Medico Militare.
    L’interessato dovrà, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445 del 2000, così come modificato dall’articolo 15 della  legge 16 gennaio 2003, n. 3, che il figlio, il coniuge, il parente o affine entro il terzo grado,  può essere assistito soltanto nella provincia  nel cui ambito si trovano l’Istituto di cura e l’Istituzione richiesta per trasferimento. Per i figli tossicodipendenti l’attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui esso avviene (articoli 114, 118 e 122 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
    L’interessato dovrà comprovare con dichiarazione personale che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nella provincia richiesta per trasferimento, in quanto nella provincia di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale provincia il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l’assistenza di un medico di fiducia come previsto dall’’articolo 122, comma 3, del citato D.P.R. n. 309 del 1990.
  4. In mancanza di dette dichiarazioni, la documentazione esibita non è presa in considerazione.
  5. Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, l’interessato comprova con dichiarazioni personali l’esistenza di figli, del coniuge, nonché il rapporto di parentela con le persone con le quali chiede di ricongiungersi(2) .
  6. Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di Bolzano per le materie appresso indicate, da impartirsi in lingua italiana e in lingua tedesca, possono chiedere detto trasferimento solo se rispettivamente di madre lingua italiana o di madre lingua tedesca:
    Teoria dell’armonia e analisi, Musicologia sistematica, Storia della musica, Teoria, ritmica e percezione musicale, Pratica e lettura pianistica, Poesia per musica e drammaturgia musicale, Letteratura italiana e tedesca, Teoria e tecnica dell’interpretazione scenica, Pratica organistica e canto gregoriano, Accompagnamento pianistico, Musica Sacra, Pedagogia musicale per Didattica della musica, Elementi di composizione per Didattica della musica, Direzione di Coro e repertorio corale per Didattica della musica, Storia della musica per Didattica della musica, Pratica della lettura vocale e pianistica per Didattica della musica, Bibliografia e biblioteconomia musicale.
  7. Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di Bolzano per le altre materie non elencate sopra devono presentare domanda, entro gli stessi termini di scadenza della  domanda di trasferimento, direttamente al Conservatorio di Bolzano, per sostenere il colloquio ai fini dell’accertamento della conoscenza della lingua italiana e tedesca, con le stesse modalità già indicate dal previgente Ordinamento di cui al decreto legislativo n. 265 del 1992.
  8. Ai fini del riconoscimento della precedenza o delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 per l’assistenza ai portatori di handicap tutti i riferimenti del CCND 31 maggio 2002 non si applicano alla sussistenza del requisito della convivenza a seguito delle modifiche successivamente intervenute alla predetta legge.

– Art. 7
Competenza a disporre i trasferimenti

  1. I trasferimenti del personale di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, della presente Ordinanza ministeriale sono disposti dal competente Direttore Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del Ministero.

 

– Art. 8 –
Adempimenti dei Direttori delle Istituzioni interessate alla mobilità

  1. Il Direttore di ciascuna Istituzione verifica che le domande di trasferimento siano state redatte in conformità agli appositi modelli allegati alla presente Ordinanza e corredate della necessaria documentazione, accertando l’esatta corrispondenza tra la documentazione allegata e quella dichiarata. Dispone, quindi, l’inserimento di tutti i dati nella sezione riservata alle istituzioni.
  2. Il punteggio assegnato e le precedenze riconosciute sono resi pubblici nel internet http://afam.miur.it  entro la data del 7 luglio al fine di consentire, entro il termine perentorio del 17 luglio, la presentazione di motivate richieste di rettifica o di rinuncia alla domanda al Direttore dell’istituzione. Quest’ultimo, ove ne verifichi la fondatezza, procede alla correzione richiesta, inserendo i relativi dati rettificati nel sistema informatico con la funzione riservata alle Istituzioni. Qualora la richiesta di rettifica non sia accolta ne dà comunicazione all’interessato.
  3. Le domande di trasferimento e la relativa documentazione devono essere trattenute agli atti delle Istituzioni per esigenze di istruttoria in caso di contenzioso e per eventuali richieste ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni.
  4. Al fine di realizzare nei termini previsti dalle presenti disposizioni i sopraindicati adempimenti, il direttore dell’istituzione, ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della legge n. 241 del 1990, ha facoltà di differire l’accesso alla documentazione amministrativa.

 

– Art. 9 –
Pubblicazione dei movimenti

  1. La pubblicazione dei punteggi definitivi sarà resa nota il 20 luglio 2017.
  2. I trasferimenti disposti sulla base della presente procedura sono pubblicati entro la data del 24 luglio 2017 sul sito afam.miur.it nonché sul sito http://afam.miur.it con il provvedimento contenente l’elenco del personale che ha ottenuto il trasferimento, con l’indicazione, a margine di ciascun nominativo, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze.

 

Art. 10
Domanda di utilizzazione temporanea del personale docente

  1. Le cattedre e i posti inizialmente disponibili per le utilizzazioni temporanee del personale docente nell’anno accademico 2017-2018 sono resi noti il  31 luglio 2017 sul sito internet  http://afam.miur.it .
  2. La domanda di utilizzazione temporanea, corredata del curriculum vitae con le attività didattico-professionali svolte e delle pubblicazioni, deve essere presentata entro il 4 agosto 2017 ai Direttori delle Istituzioni ove si aspira ad essere utilizzati indipendentemente dalla disponibilità delle cattedre e posti inizialmente resi noti.
  3. In ciascuna domanda deve essere indicato l’ordine preferenziale delle eventuali altre sedi richieste.
  4. Le istituzioni che hanno ricevuto domande di utilizzazione provvedono immediatamente a costituire la commissione, prevista all’articolo 4, comma 4, del CCND del 31 maggio 2002, i cui lavori inizieranno al momento in cui si sia realizzata l’effettiva disponibilità della cattedra o del posto.
  5. Le utilizzazioni effettuate sono immediatamente comunicate all’Istituzione di provenienza del docente individuato quale destinatario dell’utilizzazione, al fine di consentire analoga procedura presso tale sede ed inserite nell’apposita funzione fornita dal CINECA.
  6. Le procedure di utilizzazione si concludono entro il 10 agosto 2017
  7. Le utilizzazioni disposte saranno pubblicate il 11 agosto 2017. 

– Art. 11 
Domanda di utilizzazione temporanea del personale tecnico e amministrativo

  1. I posti inizialmente disponibili per le utilizzazioni temporanee, per ciascun profilo professionale, sono resi noti il 31 luglio 2017 sul sito internet http://afam.miur.it. Il personale interessato all’utilizzazione temporanea presenta, entro il 4 agosto 2017, all’Istituzione presso la quale intende essere utilizzato, indipendentemente dalla disponibilità dei posti inizialmente comunicata, la relativa domanda corredata del curriculum vitae e della documentazione attestante i titoli di studio e professionali.
  2. In ciascuna domanda deve essere indicato l’ordine preferenziale delle eventuali altre sedi richieste.
  3. L’utilizzazione è disposta, all’esito della procedura di valutazione comparativa prevista dall’articolo 4-bis del CCND, con provvedimento del Direttore.
  4. Le utilizzazioni effettuate sono immediatamente comunicate all’Istituzione di provenienza del personale individuato quale destinatario dell’utilizzazione, al fine di consentire analoga procedura presso tale sede.
  5. Le procedure di utilizzazione si concludono entro il 10  agosto 2017. I provvedimenti che dispongono le utilizzazioni sono acquisiti al CINECA e comunicati via PEC al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, entro la stessa data.
  6. Le utilizzazioni disposte saranno pubblicate il 11 agosto 2017.

 

– Art. 12 
Pubblicazione

  1. La presente Ordinanza ministeriale è pubblicata sul sito internet www.afam.miur.it, nonché sul sito http://afam.miur.it.

 

– Art. 13
Ricorsi

  1. I provvedimenti di trasferimento e di utilizzazione temporanea sono impugnabili dinanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  2. L’Amministrazione dispone, in sede di autotutela, rettifiche per eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti disposti.

 

(1) Nell’ambito della valutazione delle esigenze di famiglia, si precisa che i punteggi riferiti “al figlio” si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.

(2) La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale deve essere indicata la decorrenza dell’iscrizione anagrafica che deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione dell’O.M. concernente la mobilità.

 

IL MINISTRO
Valeria Fedeli


Allegati