Archivi tag: Concorso DS

Decreto Consiglio di Stato 3 agosto 2012, n. 3218

N. 03218/2012 REG.PROV.CAU.
N. 05836/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

 

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 5836 del 2012, proposto da:
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

(…);

nei confronti di

(…);

per la riforma della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO: SEZIONE IV n. 02035/2012, resa tra le parti, concernente concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici per la regione lombardia – ammissione alla prova orale – mcp

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm.;

Considerato che, stante l’imminenza dell’inizio dell’anno scolastico, appaiono sussistere i presupposti della gravità e urgenza richiesti per la pronuncia del decreto decisorio, limitatamente all’effettuazione degli adempimenti preparatori delle nomine e con esclusione di queste ultime; l’Amministrazione provvederà a dare notizia agli interessati che detti adempimenti sono eseguiti in attuazione degli effetti cautelari del presente decreto e che l’eventuale adozione dei provvedimenti di nomina resta subordinata all’esito dell’esame collegiale della controversia da parte della Sezione;

P.Q.M.

Accoglie nei limiti di cui in premessa e fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 28 agosto 2012.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 3 agosto 2012.

Il Presidente
Giorgio Giovannini

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 03/08/2012

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Sentenza TAR Lombardia 17 luglio 2012, n. 2035

N. 02035/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01489/2012 REG.RIC.
N. 01545/2012 REG.RIC.
N. 01546/2012 REG.RIC.
N. 01547/2012 REG.RIC.
N. 01584/2012 REG.RIC.
N. 01596/2012 REG.RIC.
N. 01607/2012 REG.RIC.
N. 01645/2012 REG.RIC.
N. 01658/2012 REG.RIC.
N. 01659/2012 REG.RIC.
N. 01699/2012 REG.RIC.
N. 01700/2012 REG.RIC.
N. 01760/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso …., proposto da:
– ….;

Contro
– il Ministero dell’Istruzione, dell’Univcrsità e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
– l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;
– la Commissione Esaminatrice del Concorso, Prima Sottocommissione Esaminatrice del Concorso, Seconda Sottocommissione Esaminatrice del Concorso;

nei confronti di:
– … non costituiti in giudizio;

per l’annullamento
quanto al ricorso n. 1489 del 2012:
– del decreto 19 aprile 2012 n. 113 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia con il quale è stata disposta la pubblicazione all’albo degli elenchi degli ammessi alla prova orale nella parte in cui tale decreto e tali elenchi non recano il nominativo dei ricorrenti;
– di tutti atti della procedura successivi al bando e alla prova preselettiva, nessuno escluso, prodromici alla formazione e pubblicazione degli elenchi anzidetti e conseguenti, ivi compresi i verbali che documentano le operazioni di svolgimento delle prove scritte, i verbali di elaborazione dei criteri di valutazione, di valutazione degli elaborati scritti.
quanto al ricorso n. 1545 del 2012:
– del decreto del MIUR – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19 aprile 2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell’elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13 luglio 2011 – Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti;
– ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata;
– della graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l’ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell’art. 15 del bando.
quanto al ricorso n. 1546 del 2012:
– del decreto del MIUR – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19 aprile 2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell’elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13 luglio 2011 – Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti;
– ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata;
– della graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l’ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell’art. 15 del bando.
quanto al ricorso n. 1547 del 2012:
– del decreto del MIUR – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19 aprile 2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell’elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13 luglio 2011 – Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti;
– ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata;
– della graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l’ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell’art. 15 del bando.
quanto al ricorso n. 1584 del 2012:
– del decreto del :MIUR – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19.04.2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del :MIUR, e sulla rete intranet, dell’elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13.7.2011 Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti, ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata, e la graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l’ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell’art. 15 del bando.
quanto al ricorso n. 1596 del 2012:
– del decreto del MIUR – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19.04.2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell’elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13.7.2011 Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti, ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata, e la graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l’ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell’art. 15 del bando.
quanto al ricorso n. 1607 del 2012:
– del decreto del MIUR – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19.04.2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell’elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13.7.2011 Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti, ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata, e la graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l’ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell’art. 15 del bando.
quanto al ricorso n. 1645 del 2012:
– del Decreto n. 113 del 19 aprile 2012 del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Direzione generale – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, pubblicato in pari data sul
sito internet dell’Ufficio Scolastico Regionale, con il quale è stato approvato l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici di cui al DDG 13 luglio 2011 per le istituzioni scolastiche della Lombardia, laddove nell’elenco allegato sub 1 esclude i ricorrenti dal novero degli ammessi;
– di tutti i DDG di istituzione della Commissione giudicatrice del concorso per Dirigenti scolastici, ivi compreso il decreto n. 765 del 16 dicembre 2011 del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di integrazione della Commissione giudicatrice ed il decreto n. 56 del 1 marzo 2011 del direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di ulteriore integrazione della Commissione giudicatrice;
– di tutti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici di cui al DDG 13 luglio 2011 per le istituzioni scolastiche della Lombardia con particolare riferimento ai verbali nn. 10, 11, 12 e 16 rispettivamente del 14 dicembre 2011, del 15 dicembre 2011, del 16 dicembre e del 9 gennaio 2012;
– del decreto n. 659 del 24 novembre 2011 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di fissazione delle date delle prove scritte del concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici di cui al DDG 13 luglio 2011 per le istituzioni scolastiche della Lombardia;
– del verbale di correzione n. 31 del 30 marzo 2012 della prima Sottocommissione giudicatrice del concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici di cui al DDG 13.07.2011 per le istituzioni scolastiche della Lombardia (quanto al candidato identificato al n. 365);
– dei verbali di correzione n. 35 del 3 aprile 2012 (quanto ai candidati identificati ai n. 845 ed 851) e n. 41 del 13 aprile 2012 (quanto al candidato identificato ai n. 947) della seconda Sottocommissione giudicatrice del concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici di cui al DDG 13.07.2011 per le istituzioni scolastiche della Lombardia;
– nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto conseguente o comunque connesso con quello impugnato in via principale e diretta comunque lesivo della posizione, con riserva di motivi aggiunti per gli
atti non potuti conoscere;
quanto al ricorso n. 1658 del 2012:
– del decreto del MIUR – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19.04.2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell’elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13.7.2011 Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti, ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata, e la graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l’ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell’art. 15 del bando.
quanto al ricorso n. 1659 del 2012:
– del decreto del MIUR – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19.04.2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell’elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13.7.2011 Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti, ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata, e la graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l’ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell’art. 15 del bando.
quanto al ricorso n. 1699 del 2012:
– del decreto del MIUR – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19.04.2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell’elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13.7.2011 Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti, ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata, e la graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l’ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell’art. 15 del bando.
quanto al ricorso n. 1700 del 2012:
– del decreto del MIUR – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19.04.2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell’elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13.7.2011 Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti, ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata, e la graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l’ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell’art. 15 del bando.
quanto al ricorso n. 1760 del 2012:
– dell’ammissione/non ammissione alle prove orali di cui al decreto n. 113 del 19 aprile 2012, pubblicato sul sito web dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia in data 19 aprile 2012, relativo al superamento delle prove scritte, nel concorso per dirigenti scolastici ex DDG MIUR del 13 luglio 2011;
– nonché delle determinazioni assunte dalla commissione concorso in data 9 gennaio 2012, di cui al verbale n. 16 in pari data;
– nonché, in quanto occorrer possa, delle schede di sintesi del 20 marzo 2012 e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ivi compresi i verbali, allo stato non noti, delle operazioni di esame degli elaborati della ricorrente.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti i decreti cautelari nn. 858/2012 e 902/2012 con cui con cui è stata accolta, inaudita altera parte, la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza di sospensione relativamente al presupposti ricorsi;
Visto l’atto di costituzione 1n giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con riferimento a tutti i ricorsi;
Viste le ordinanze nn. 1899/2012, 1900/2012 e 1903/2012 con cui sono stati disposti incombenti istruttori e fissata la camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione delle istanze cautelari relativamente ai presupposti ricorsi;
Vista la documentazione depositata in giudizio in data 10 luglio 2012, in esecuz10ne delle predette ordinanze da parte dell’Amministrazione resistente;
Viste le memorie difensive;
Preso atto degli esiti della verificazione effettuata alla camera di consiglio del 17 luglio 2012, come attestato in apposito verbale allegato agli atti dell’udienza camerale;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il primo referendario Antonio De Vita;
Uditi, alla camera di consiglio del 17 luglio 2012, i procuratori delle parti, come specificato nel verbale;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm., che consente al giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con sentenza succintamente motivata, ove la stessa sia di agevole definizione in rito o nel merito;
Ritenuto di potere adottare tale tipologia di sentenza, stante la superfluità di ulteriore istruzione;
Accertata la completezza del contraddittorio e sentite le parti presenti in proposito;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO
Con una pluralità di ricorsi, specificamente indicati in epigrafe, ritualmente notificati e depositati, i ricorrenti hanno impugnato gli atti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (tra i quali il decreto del MIUR – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19 aprile 2012) con cui è stato approvato l’elenco dei candidati da ammettere alla prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13.7.2011 – Regione Lombardia.
A sostegno dei ricorsi vengono dedotte svariate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto differenti profili.
Con i decreti cautelari nn. 858/2012 e 902/2012 è stata accolta, inaudita altera parte, la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza di sospensione relativamente ai ricorsi R.G. n. 1489/2012 e n. 1645/2012.
Si è costituito in giudizio, con riferimento a tutti i ricorsi, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ne ha chiesto il rigetto.
Con ordinanze istruttorie nn. 1899/2012, 1900/2012 e 1903/2012 è stata disposta l’acquisizione delle buste contenenti le prove di concorso dei ricorrenti e fissata la camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione delle istanze cautelari relativamente ai ricorsi R. G. n. 1545/2012, n. 1546/2012 e n. 1547/2012.
In data 10 luglio 2012, in esecuzione delle predette ordinanze, l’Amministrazione resistente ha depositato la documentazione richiesta.
Alla camera di consiglio del 17 luglio 2012, come attestato in apposito verbale allegato agli atti dell’udienza camerale, è stata disposta, alla presenza dei difensori delle parti, una verificazione in ordine alla trasparenza delle buste piccole contenenti i cartoncini con i dati anagrafici dei concorrenti.
I difensori delle parti di cui ai ricorsi R. G. n. 1489/2012 e n. 1584/2012 hanno rinunciato alla domanda di accesso agli atti, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., subordinatamente alla possibile adozione di una sentenza in forma semplificata.
Nella stessa camera di consiglio del 17 luglio 2012, fissata per la discussione delle istanze cautelari di sospensione dei provvedimenti impugnati, il Collegio, dopo aver dato avviso alle parti presenti alla discussione, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza breve, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

DIRITTO
1. In via preliminare, vanno riuniti tutti i ricorsi indicati in epigrafe, attesa la loro connessione oggettiva – trattandosi dell’impugnazione degli atti relativi alla medesima procedura concorsuale – e parzialmente anche soggettiva.
2. Sempre in via preliminare, vanno affrontate le due eccezioni sollevate dall’Avvocatura erariale in ordine all’inammissibilità di alcuni dei ricorsi, in quanto proposti in forma collettiva, pur in presenza di asserite posizioni confliggenti tra i ricorrenti, e alla necessità di integrare comunque il contraddittorio nei confronti sia dei candidati già ammessi alla prova orale del concorso, che a quelli che abbiano positivamente superato anche quest’ultima.
2.1. Le eccezioni sono infondate.
Quanto alla dedotta inammissibilità di alcuni ricorsi, perché proposti in forma collettiva, va richiamata una recente giurisprudenza secondo cui è ammissibile un ricorso collettivo avverso gli atti di un concorso nel caso in cui i ricorrenti, in forma collettiva, siano titolari al momento del ricorso, di posizioni omogenee sia riguardo alle doglianze dedotte che all’interesse perseguito, avendo l’intento di ottenere, attraverso l’annullamento degli atti impugnati, il rinnovo di quel segmento procedurale considerato illegittimo, con conseguente utilità per tutte le parti ricorrenti (Consiglio di Stato, VI, 11 febbraio 2011, n. 916).
Pertanto, tutti i ricorsi risultano perfettamente ammissibili, anche in ragione della circostanza che il numero dei posti messi a concorso è ben superiore a quello del numero dei ricorrenti.
2.2. Con riferimento alla seconda eccezione, riguardante la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati che avrebbero superato la prova scritta e quella orale, va evidenziato che, in presenza “di un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale, impugnato prima della formazione della graduatoria e della nomina dei vincitori, non è ravvisabile la qualità di controinteressato in capo ai candidati ammessi, posto che essi non sono portatori di interesse tutelabile a confrontarsi con una platea più ristretta di candidati, laddove, invece, sussiste un interesse pubblico alla più ampia partecipazione alla procedura selettiva in vista della più efficace selezione dei migliori concorrenti che, ove il provvedimento di esclusione sia illegittimo, è consentaneamente sacrificato assieme a quello del candidato escluso” (Consiglio di Stato, IV, 27 aprile 2012, n. 2467).
Di conseguenza, anche siffatta eccezione va disattesa.
3. Passando al merito della controversia, appare pregiudiziale lo scrutinio della prima doglianza contenuta nei ricorsi R.G. nn. 1545/2012, 1546/2012 e 1547/2012, con cui si assume la violazione del principi0 dell’anonimato nel concorso oggetto della presente controversia, atteso che la busta piccola, contenente il cartoncino con le generalità dei concorrenti, inserita nella busta grande, includente l’elaborato scritto redatto dagli stessi, a garanzia della loro non immediata riconoscibilità, sarebbe stata inidonea allo scopo, essendo agevolmente visibile – anche prima della sua apertura e dell’estrazione del cartoncino recante le generalità del concorrente – quanto nella stessa contenuto.
3.1. La doglianza è fondata.
Va premesso che, in relazione alla presente censura ritenuta di carattere assorbente, al fine di verificarne la fondatezza, il Collegio ha disposto con le ordinanze nn. 1899/2012, 1900/2012 e 1903/2012 – l’acquisizione
delle buste contenenti gli elaborati di tutti i candidati ricorrenti, relativamente ai ricorsi R.G. nn. 1545/2012, 1546/2012 e 1547/2012.
Alla camera di consiglio del 17 luglio 2012, alla presenza dei difensori di tutte le parti del presente contenzioso, si è proceduto alla verifica del materiale depositato in data 10 luglio 2012 dall’Amministrazione resistente in esecuzione delle sopra indicate ordinanze istruttorie, con la contestuale redazione di un verbale allegato agli atti dell’udienza camerale.
Dall’esame svolto, è emerso nitidamente che il contenuto del cartoncino, contenente i dati anagrafici dei candidati, risulta agevolmente leggibile, se posto in controluce, anche all’interno della busta bianca piccola in cui il predetto cartoncino è stato posto dallo stesso candidato. Ciò avviene a causa del colore bianco, della consistenza molto modesta – al limite della trasparenza – dello spessore della carta utilizzata per realizzare la busta piccola, che deve contenere il cartoncino, e dall’assenza di un ulteriore rivestimento interno alla stessa, come solitamente dovrebbe avvenire con riguardo a tutte le buste destinate ad essere utilizzate in sede concorsuale (sulle caratteristiche delle buste si veda il documento depositato dalla difesa dell’Amministrazione in data 12 luglio 2012).
3.2. In tal senso appare violato il disposto di cui all’art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 487 del 1994, secondo cui “il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizone, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi nefa le veci. Ilpresidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l’indicazione della data della consegna.“Tale procedimento trova conferma nel successivo comma 6, che prevede che “il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell’esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti” (cfr. Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2010, 1928; 9 febbraio 2009, n. 734).
Difatti è un principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza che, nello svolgimento delle procedure comparative, è necessario garantire l’anonimato delle prove concorsuali, al fine di assicurare la serietà della selezione e il funzionamento del meccanismo meritocratico, insito nella scelta del concorso quale modalità ordinaria d’accesso agli impieghi nelle amministrazioni (art. 97 Cost.).
Sulla scorta di ciò va ribadito “il carattere invalidante di qualsiasi disomogeneità contenutistica o formale delle buste, ove suscettibile di arrecare un vulnus al principio di anonimato, rendendo riconoscibile la provenienza dei testi in questione” (Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2010, 1928).
Nel caso di specie la possibilità astratta – non essendo, peraltro, emerso in concreto alcun elemento in grado di avallare l’ipotesi che la Commissione giudicatrice abbia effettivamente violato la garanzia dell’anonimato – di attribuire la paternità degli elaborati, prima dell’apertura della busta piccola contenente le generalità dei candidati, è di per sé sufficiente ad invalidare l’intera fase della procedura relativa allo svolgimento delle prove scritte.
Appare, tra l’altro, evidente che non possono essere accolte quelle obiezioni che tendono ad annettere rilievo soltanto a ciò che è concretamente avvenuto, atteso che sarebbe assolutamente impossibile dimostrare, per i soggetti non componenti della Commissione, ciò che è effettivamente avvenuto nel corso della correzione degli elaborati.
3.3. In conclusione, la fondatezza di questa doglianza, avente carattere pregiudiziale, determina, previ0 assorbimento delle restanti censure, l’accoglimento di tutti i ricorsi riuniti, come indicati in epigrafe, e l’annullamento degli atti relativi alle prove scritte del concorso per Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13 luglio 2011 – Regione Lombardia.
4. Al fine di conformare la successiva azione dell’Amministrazione resistente, in sede di eventuale riedizione della procedura concorsuale, va altresì sottolineato che il procedimento di correzione degli elaborati scritti da parte della Commissione (rectius, Sottocommissione, come da verbale n. 16 del 9 gennaio 2012), deve avvenire necessariamente alla presenza di tutti i componenti della stessa – che è un collegio perfetto dovendosi procedere congiuntamente sia alle operazioni di lettura e di correzione degli elaborati, che di valutazione vera e propria, atteso che il momento valutativo non può essere scisso dalle attività alle stesse direttamente prodromiche, quali la lettura e la correzione dell’elaborato.
5. In relazione alle peculiarità anche fattuali della presente controversia, le spese di lite possono essere compensate tra tutte le parti di causa.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, previa riunione dei ricorsi indicati ln epigrafe, li accoglie secondo quanto specificato in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti con gli stessi ricorsi impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 17 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/07/2012

IL SEGRETARIO
(Art. 89,co.3,cod.proc.amm.)

Nota 27 giugno 2012, Prot. n. AOODGPER.4930

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio II

Nota 27 giugno 2012, Prot. n. AOODGPER.4930

Ai DIRETTORI GENERALI degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Oggetto: DD.DD.GG. 13.7.2011 e 14.7.2011 Concorso Dirigenti Scolastici – Rilascio nuove funzionalità SIDI.

In riferimento alle procedure concorsuali in oggetto si comunica che in data 3 luglio 2012 verranno rilasciate in esercizio, nell’ambito dell’applicativo “Gestione Candidati USR – Reclutamento”, le nuove funzionalità sotto elencate volte a consentire a codesti Uffici Scolastici Regionali la gestione della graduatoria delle procedure concorsuali di cui trattasi:

  • Gestione graduatoria
  • Stampa graduatoria (D.D.G. 13.7.2011 – D.D.G. 14.7.2011)
  • Stampa elenchi a supporto (D.D.G. 13.7.2011 – D.D.G. 14.7.2011)
  • Prospetto numerico graduatoria (D.D.G. 13.7.2011 – D.D.G. 14.7.2011)
  • Prospetto numerico Prova Orale (D.D.G. 13.7.2011 – D.D.G. 14.7.2011).

Per agevolare il processo di inserimento del contratto e primo incarico, verranno, inoltre, rilasciate le seguenti funzionalità:

  • Acquisizione anagrafica
  • Elenco nomine (report)

Si segnala che per quegli Uffici Scolastici Regionali che abbiano già elaborato la graduatoria al di fuori del SIDI sarà comunque necessario l’inserimento a sistema di tutti i dati relativi alla procedura concorsuale in quanto indispensabili sia per l’elaborazione della graduatoria definitiva, che per le successive immissioni in ruolo dei vincitori.

Si rappresenta, infine, che, come di consueto, sul portale SIDI, nell’ambito dei Procedimenti Amministrativi, Dirigenti Scolastici sarà disponibile il manuale utente del quale si prega di prendere visone.

La presente nota sarà pubblicata sulla rete INTRANET di questo Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Luciano Chiappetta

Sentenza TAR Lazio 7 giugno 2012, n. 8141

N. 08141/2012 REG.PROV.COLL.

N. 09513/2011 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9513 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto dai Prof.ri XXXXX tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Michele Lioi , Michele Mirenghi, Stefano Viti, Avv. Marco Orlando, e presso il loro studio in Roma, Piazza Della Libertà 20, fax 06-32652774, elettivamente domiciliati giuste deleghe in calce al presente atto.

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Per L’Alto Adige, Ufficio Scolastico Regionale Per L’Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale Per L’Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale Per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Pr La Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Per L’Umbria, Ministero della Pubblica Amministrazione e L’Innovazione, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Piemonte, in persona dei LR p.t.;

nei confronti di XXXX, rappresentata e difesa dagli avv. Federico Tedeschini e Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;

per l’annullamento,

previa sospensione,

con il ricorso principale:
– del DPR 9 settembre 2008, n.140, recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici e, segnatamente, degli artt.5 (procedura di selezione) e 6 (procedura di selezione);
del bando di concorso per il reclutamento di n. 2386 Dirigenti Scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, indetto con d.d. del 13 luglio 2011, pubblicato nella G.U. n. 56 del 15 luglio 2011, IV^ s.s. e, segnatamente, dell’art.8 (prova preselettiva consistente nella somministrazione di un test di 100 domande articolato in quesiti a risposta multipla da risolvere in 100 minuti) e dell’allegato tecnico lett.I; ;
– dei provvedimenti recanti il giudizio di mancato superamento della prova preselettiva da parte dei ricorrenti;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Anna Maria Simeone; Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 giugno 2012 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con il ricorso principale in epigrafe, notificato in data 18.11.2011, i ricorrenti si sono opposti, deducendone l’illegittimità sotto vari profili e chiedendone l’annullamento, alla procedura concorsuale sub specie di prove preselettive del concorso per il reclutamento di n. 2386 Dirigenti Scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi (indetto con d.d. del 13 luglio 2011, pubblicato nella G.U. n. 56 del 15 luglio 2011, IV^) dalla quale sono stati esclusi per mancato raggiungimento del punteggio minimo (80/100) impugnando, contestualmente, la disciplina regolamentare con cui il Ministero ha disciplinato lo svolgimento delle prove preselettive in questione, tenutesi in data 12 ottobre 2011, affidando a consulenti esterni l’elaborazione del libro dei test della prova preselettiva (circa 6.000 domande).
I predetti docenti, inoltre, hanno impugnato il comunicato con cui in data 5 ottobre 2011 il Ministero ha eliminato oltre 900 quesiti senza, tuttavia, differire la data di svolgimento delle prove in questione.
L’amministrazione si è costituita in giudizio per avversare il ricorso e con ordinanza n.4381/2011 del 24.11.2011 l’istanza di sospensione cautelare è stata respinta.
Si è costituita, altresì, la controinteressata Prof.ssa Anna Maria Simeone
Con motivi aggiunti notificati in data 16.01.2012, parte ricorrente – nel specificare il punteggio riportato da ciascun docente nei test preselettivi- ha sostanzialmente replicato alle deduzioni difensive svolte dal Ministero in occasione della Camera di Consiglio di trattazione dell’istanza cautelare. Nel chiarire e specificare i motivi di censura già proposti con il ricorso principale, i ricorrenti hanno ulteriormente argomentato che, ai sensi dell’art.5 del DPR n.140/2008 e art.8, comma 2, D.dg.13 luglio 2011, la prova preselettiva avrebbe dovuto essere diretta “all’accertamento del possesso delle conoscenze di base per l’espletamento della funzione dirigenziale in relazione alle aree tematiche sottoelencate”, che l’amministrazione ha ritenuto fornita in caso del raggiungimento del punteggio di 80/100. Tuttavia, proprio in conseguenza dell’inesattezza, incongruità, equivocità ed eccessiva difficoltà dei test, i candidati non hanno potuto dimostrare il possesso del patrimonio culturale richiesto secondo le modalità e i tempi previsti dall’art.8 del Bando e, in sostanza, tale prova si sarebbe risolta in una mera prova “mnemonica” inidonea a comprovare l’effettiva preparazione dei candidati.

Nella pubblica udienza del 7 giugno 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio ritiene che la controversia possa essere decisa con sentenza succintamente motivata, ai sensi dell’art.74 cpa, trattandosi di ricorso e di motivi aggiunti manifestamente infondati, come da recenti precedenti della Sezione dai quali non si ha motivo di discostarsi (Tar Lazio, Roma, sez.III bis n.1252/2012; TAR Lazio, Roma, sezione III bis, 15 marzo 2012, n. 2571; TAR Lazio, Roma, n. 33368 del 10 novembre 2011).

Innanzitutto, va rilevato che il Tribunale si è già pronunziato, in generale, sulla conformità dell’espletamento delle procedure preselettive basate su test di accesso ai principi di buona organizzazione, efficienza e razionalità dell’azione della Pubblica Amministrazione.

Ed invero “La previsione, a scopi di semplificazione ed accelerazione dell’iter concorsuale, della necessità di sottoporre i candidati ad una prova preliminare preordinata ad accertare il possesso da parte loro di requisiti culturali di base non appare irragionevole; essa, infatti, consente di ridurre il numero dei partecipanti alle prove scritte –con conseguente riduzione della complessità e dei tempi della procedura- attraverso un meccanismo semplice e tale da garantire la parità di trattamento degli interessati (cfr. Tar Lazio, Roma, sez., n.603/2011; Cons.Stato, sez. IV, n. 2797/2004 cit.).

Più in particolare, con riferimento alle censure proposte con il ricorso principale e con i motivi aggiunti, va poi evidenziato che:
Sono infondate tutte le doglianze con cui si deduce, sotto vari profili, la violazione delle norme poste dal d.P.R. n. 487 del 1994 in ordine allo svolgimento delle procedure concorsuali che non si applicano al concorso per dirigente scolastico. Ed invero, in materia di procedura selettiva per il reclutamento dei dirigenti scolastici, l’art. 29 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, costituisce norma primaria di disciplina della materia; non è di conseguenza predicabile un’illegittimità del bando di concorso per violazione della generale normativa regolamentare sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni di cui al d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 (T.A.R. Roma Lazio sez. III, 14 febbraio 2011, n. 1371; T.A.R. Roma Lazio sez. III, 11 febbraio 2010, n.1982);

la censura con cui si lamenta l’illegittimità della determinazione del Ministero di procedere comunque all’espletamento della prova preselettiva nella data del 12 ottobre 2011 (malgrado in data 5 ottobre, ovvero ad appena sette giorni dallo svolgimento della stessa, l’amministrazione avesse reputato di annullare ben 900 quesiti, con effetto “depistante” sulla preparazione dei candidati) è stata già ritenuta infondata dalla Sezione. Ed invero, tale valutazione – che, comunque, appartiene al novero delle scelte discrezionali dell’amministrazione- non è stata ritenuta lesiva della par condicio dei candidati. Ed infatti “la parità di trattamento nel giorno dell’esame appare sussistere in quanto ai candidati presentatisi il giorno dell’esame è stata sottoposta la stessa banca dati di domande, nell’ambito della quale una procedura di sorteggio automatizzata ha individuato quelle di ciascuno;

sono stati cioè posti tutti nella stessa condizione, di affrontare col loro bagaglio culturale le domande estratte” (TAR LAZIO, Roma, sez.III bis n. 2571/2012); inoltre, anche la dedotta “erroneità o l’equivocità di alcuni quesiti è inconferente atteso che, quand’anche essi fossero incerti o sbagliati nella risposta, tale incertezza non inciderebbe sulla par condicio dei concorrenti, tutti chiamati a rispondere sui medesimi quesiti bene o male confezionati . Sostanzialmente la disparità di trattamento non appare predicabile laddove, come sarebbe avvenuto nel caso in esame secondo la ricostruzione dei ricorrenti, pur essendo stati eliminati, prima della prova preselettiva, circa un migliaio di quesiti dalla banca dati in quanto la stessa amministrazione si è resa conto della loro erroneità o della erroneità delle risposte, tuttavia sarebbero rimaste ancora domande errate nel cd. “librone” dei test somministrato il giorno dell’esame” (Tar Lazio, sent.cit);

quanto alla censura inerente l’affidamento della elaborazione della batteria a gruppi di soggetti esterni (nel caso di specie, ANSAS) la Sezione, con riferimento ad una fattispecie del tutto analoga, ha evidenziato che “la circostanza che l’amministrazione si sia affidata alla correzione della prova preselettiva mediante strumenti di lettura ottica delle risposte non rappresenta una scelta viziata in partenza, come sembrano sostenere gli interessati, ma è espressamente consentito dall’art. 7, comma 2 bis del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i stante il quale: “Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione”, come è esattamente accaduto nel caso in esame in cui la preselezione è stata affidata al FORMEZ” (TAR Lazio, sez.III bis. n.3176/2012); per quanto riguarda, invece, la mancata verbalizzazione dell’affidamento a soggetti esterni dell’attività di elaborazione e formalizzazione della batteria di quesiti e della scelta, nell’ambito della batteria medesima, dei 100 quesiti somministrati sulla base di una previa predisposizione dei relativi criteri, che non risultano valutati né approvati dal Ministero, il Collegio ritiene condivisibili le argomentazioni fornite dall’amministrazione circa la peculiarità della fattispecie, che vede nell’ANSAS (ex IRRE) non una Commissione di concorso, bensì un mero organo tecnico di supporto per la predisposizione della batteria dei quesiti. Tale interpretazione, ad avviso del Collegio, trova conforto nell’art.4 del DPR 140/2008, a mente del quale “Il concorso- cui si accede mediante preselezione – si articola in due prove scritte ed una prova orale”. La fase preselettiva, pertanto, conformemente alla ratio richiamata nell’incipit di tale pronunzia, in quanto estranea alla prova vera e propria ma semplicemente mirata alla “riduzione della complessità e dei tempi della procedura”, pur dovendo rispettare il principio della par condicio tra i candidati non può, viceversa, ritenersi soggetta alle regole specifiche riguardanti la verbalizzazione e la predisposizione dei criteri proprie delle commissioni di concorso. Tanto è vero che tale prova, dal successivo art.3, è definita “oggettiva” e comunque la votazione “tecnica” riportata non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito. Date tali premesse, è conseguenza logica necessaria riteenre che quando per l’espletamento di tale selezione il Ministero si avvalga di soggetti terzi, questi debbano essere considerati un mero supporto tecnico e non una Commissione di esame;

quanto alla terza censura del ricorso principale, la Sezione si è già espressa ritenendola infondata, sulla considerazione che “ quanto al tempo, ritenuto estremamente esiguo, di 100 minuti assegnato per rispondere a 100 domande, va rilevato che, come osservato in altre analoghe circostanze dalla sezione, l’esiguità del tempo a disposizione fa sì che “il candidato, il quale disponga di un lasso di tempo a volte molto limitato, proceda in via logica a rispondere prioritariamente a quiz sui quali si sente particolarmente sicuro, riservando alla parte finale della sua applicazione intellettuale la soluzione di quiz che ritiene più problematici” (TAR Lazio sezione III bis, 10 marzo 2010, n. 3652 cita TAR Campania, Napoli, sezione VIII, 14 gennaio 2010, n. 87)”;
riguardo al motivo con cui si lamenta che l’amministrazione avrebbe dovuto astenersi dal formulare quesiti particolarmente complessi (in materia comunitaria, autonomie locali, gestione dell’istituzione scolastica e dell’offerta formativa etc.), va rammentato che la scelta degli argomenti e il grado di difficoltà dei quesiti rientrano nell’ambito della scelta di merito o, quantomeno, in un ambito di discrezionalità tecnica molto ampia che, in quanto tale, risulta essere insindacabile dal giudice amministrativo salvo profili di manifesta illogicità ed irragionevolezza (T.A.R. Napoli Campania sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051; T.A.R. Roma Lazio sez. III, 18 giugno 2008, n.5986).

con riferimento censura con cui si lamenta la formulazione ambigua, generica o incongrua di taluni quesiti e la risposta inesatta, non pertinente o multipla di altri (650,151,1192,1263,1539,2551,2829,2831,3612,4336,4039,4336,4039,4176,3055,35 51,846,591,218,1397, 2104,1288,3419,4397,4175,112, 3500,3767,4339, nonché 2434,2804,4291) che ad avviso dei ricorrenti dimostrerebbe l’inaffidabilità e l’inidoneità della procedura preselettiva a selezionare i candidati secondo criteri di meritevolezza , va evidenziato che la giurisprudenza richiamata da parte ricorrente (Tar Lazio, Roma, III Bis, n.5986/2008) è stata superata dalle successive pronunzie in materia sia di questa stessa Sezione che di altri Tribunali amministrativi (T.A.R. Campobasso Molise, 24 febbraio 2010, n. 135; T.A.R. Napoli Campania sez. VIII, 14 gennaio 2010, n.87) e del Consiglio di Stato secondo cui a fronte anche dell’errata formulazione di taluni quiz in una procedura concorsuale, tutti i candidati, non solo i ricorrenti, si sarebbero trovati dinanzi alla medesima evenienza di dover risolvere i quesiti erroneamente formulati con conseguente sostanziale persistenza delle condizioni di par condicio, sia pure nella comune difficoltà ingenerata dall’inconveniente occorso. Più in generale, poi, nelle procedure selettive col sistema delle risposte plurime a quiz, è regola di comune esperienza che il candidato, il quale ha a disposizione un lasso di tempo a volte molto limitato, proceda naturalmente a rispondere in via prioritaria ai quiz sui quali si senta particolarmente sicuro e lasci per ultima la soluzione di quei quiz per cui nutra dei dubbi (T.A.R. Napoli Campania sez. VIII 14 gennaio 2010 n. 87).

quanto alla seconda parte della censura, secondo cui le domande di lingua straniera (ma anche spagnolo, tedesco etc) sarebbero state formulate in violazione dell’art.8, comma 9, lett.h del Bando – in quanto i quesiti avrebbero richiesto una conoscenza di livello superiore al B1 (preintermedio)- essa appare affetta da genericità, non essendo stati evidenziati i quesiti ritenuti colpiti dall’illegittimità denunziata; riguardo alla considerazione che i candidati avrebbero avuto a disposizione di un tempo particolarmente esiguo per rispondere ai 100 quesiti rispetto a quello previsto (100 minuti), dovendo di fatto ricorrere al “librone” e che, pertanto, tale circostanza li avrebbe privati della possibilità di dimostrare il possesso delle proprie cognizioni di base (da accertarsi con riferimento a ciascun candidato, senza alcuna comparazione tra gli stessi), ancora una volta il Collegio non può esimersi dal ritenere la doglianza infondata, in quanto comunque le condizioni di disagio ed il tempo assegnato per la soluzione dei quesiti sono stati analoghi per tutti i candidati (T.A.R. Roma Lazio sez. III, 5 aprile 2012, n. 3176 T.A.R.; TAR Lazio Roma sez. I, 16 aprile 2007, n. 3275).

con riferimento alla censura con cui si evidenzia la presunta illegittimità della procedura derivata dalla mancata contestualità della prova nelle varie sedi sul territorio nazionale (che avrebbe dovuto svolgersi il 12 ottobre alla medesima ora), che avrebbe determinato la violazione della par condicio nonché la potenziale conoscibilità all’esterno dei quesiti – ed invero, ai sensi dell’art.7, comma 2, del bando in candidati venivano convocati alle ore 8 per le operazioni preliminari all’identificazione mentre le prove iniziavano solo alle 12.45 anziché alle ore 10, ne va rilevata la genericità nella parte in cui si ipotizza la “possibilità della comunicazione all’esterno in un orario in cui le prove presso gli altri Atenei erano già abbondantemente iniziate; in ogni caso, a prescindere della considerazione che l’orario indicato non risulta essere stato qualificato in termini di perentorietà dalla normativa richiamata da parte ricorrente, in ogni caso, sul piano logico, va salvaguardato un margine di ragionevole elasticità, in considerazione delle possibili situazioni concrete che giustifichino eventuali ritardi (T.A.R. Napoli Campania sez. IV, 25 marzo 2011, n.1705; Consiglio Stato, sez. VI, 13 novembre 2009, n.7058; Consiglio Stato sez. VI, 07 maggio 2009, n. 2832). Analogamente, inammissibile in quanto formulata in termini di ipoteticità è la parte della censura con cui si assume che le Commissioni avrebbero abbinato il cartoncino anagrafico, la busta contenente il cartoncino e la scheda risposte solo in un momento successivo al momento della consegna della scheda.

Quanto, infine, al rilievo formulato con i motivi aggiunti secondo cui lo svolgimento della prova secondo i tempi e le modalità previste (in particolare, la batteria dei 6.000 quesiti veniva pubblicata in data 1 settembre e ad appena 7 giorni dallo svolgimento della prova ne venivano annullati circa 1.000, ritenuti erronei) avrebbe privilegiato le capacità mnemoniche dei candidati piuttosto che selezionare quelli dotati di un minimo livello culturale, va rilevato che, come affermato con riferimento alla preselezione informatica del concorso a posti di Notaio, ha il solo scopo di accertare il possesso di un livello di preparazione minimo, che renda utile la partecipazione al concorso. I suoi contenuti risultano coerenti con la sua natura di prova e, quindi, con la funzione selettiva, cui essa adempie. Pertanto, non appare irragionevole che il legislatore abbia attribuito valore rilevante in tale fase alle attitudini mnemoniche dei candidati (T.A.R. Roma Lazio sez. I, 4 giugno 2008, n.5484; T.A.R. Roma Lazio sez. I, 16 aprile 2007, n.3275).
In conclusione, stante la complessiva infondatezza, il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere respinti.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna i ricorrenti in solido alle spese di lite, nella misura di euro 2.000,00 (duemila) oltre IVA e CPA come per legge, nei confronti di ciascuna amministrazione costituita nonché della controinteressata Anna Maria Simeone. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente
Paolo Restaino, Consigliere
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 26/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Sentenza TAR Friuli Venezia Giulia 25 maggio 2012, n. 194

N. 00194/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00139/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 139 del 2012, proposto da: XXXXX, rappresentati e difesi dall’avv. Paola Ginaldi, con domicilio eletto presso Giovanni Loisi Avv. in Trieste, via Coroneo 16;

contro

Ufficio Scolastico Regionale Per il F.V.G. – Direzione Generale, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliataria per legge in Trieste, piazza Dalmazia 3; Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;

nei confronti di

XXXXX, non costituiti in giudizio;
XXXXX, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Sbisa’, con domicilio eletto presso Giuseppe Sbisa’ Avv. in Trieste, via Donota 3;
XXXXX, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Ventura, con domicilio eletto presso Giovanni Ventura Avv. in Trieste, via Coroneo 17;

per l’annullamento

– del provvedimento di ammissione/non ammissione alle prove orali dd. 7.3.2012, verbale n. 19 della commissione esaminatrice dell’USR del F.V.G., pubblicato sul sito web in data 8.3.2012 per il concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici D.D.G. MIUR 13.7.2011-decreto dell’Uff.Scolastico Regionale per il F.V.G. dd. 14.7.2011 AOODRFR-9058;

– del decreto del Direttore Generale dell’Uff. Scolastico Regionale di nomina della Commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento dei dirigenti scolastici per il F.V.G. dd. 39.9.2011 prot. n. AOODRFR-12151;

– del verbale dd. 16.11.2011 n. 4;

– del verbale dd. 6.3.2012 n. 17;

– del verbale dd. 7.3.2012 n. 19;

– del verbale dd. 9.1.2012 n. 8; ed elenco allegato;

– del verbale dd. 16.1.2012 n. 9 ed elenco allegato;

– del verbale dd. 30.1.2012 n. 11 ed elenco allegato;

– del verbale dd. 6.2.2012 n. 12 ed elenco allegato;

– del verbale dd 13.2.2012 n. 14 ed elenco allegato;

– del verbale dd. 23.2.2012 n. 15 ed elenco allegato;

– del verbale dd. 1.3.2012 n. 16 ed elenco allegato;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Ufficio Scolastico Regionale Per il F.V.G. – Direzione Generale e dei controinteressati XXXX e XXXX;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2012 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

I ricorrenti impugnano gli atti tutti in epigrafe riportati, contestando la loro non ammissione alle prove orali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici.

Con il primo motivo “Violazione dell’art. 10 DPR 140/2008 richiamato dall’art. 7 del D.D.G. MIUR 13.7.2011 e dall’art. 7 D.D.G. USR FVG dd 14.7.2011” i ricorrenti sostengono che il commissario prof. XXXX, docente di diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Trieste nel corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici per l’impresa, le organizzazioni pubbliche e il lavoro e in Giurisprudenza non potrebbe ritenersi esperto «di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale…» siccome previsto dall’art. 10 in epigrafe.

Il secondo motivo “ Violazione dell’art. 10 del D.D.G. MIUR 13/7/2011 e dell’art. 10 D.D.G. USR FVG dd 14.7.2011 e dell’art. 6 DPR 140/2008 nella formulazione del quesito per la seconda prova scritta “ si incentra sulla asserita violazione del bando perchè la seconda prova scritta ( nella quale i ricorrenti hanno comunque conseguito un voto insufficiente) non sarebbe consistita nella soluzione di un caso relativo alla gestione dell’istituzione scolastica ma in un tema di carattere generale.

Il terzo motivo “Violazione dell’art. 12 DPR 9.5.1994 n. 487 e dell’art. 3 l. 241/90 e degli artt. 6 del DPR 140/2008 e gli artt. 10 del D.D.G. MIUR 13.7.2011 e del D.D.G. USR FVG dd 14.7.2011 “ attiene all’asserita mancanza di criteri di valutazione delle prove scritte sufficientemente dettagliati, stringenti e puntuali, con la conseguenza che il giudizio della commissione risulterebbe viziato da difetto di motivazione.

Il quarto motivo “ eccesso di potere – difetto di istruttoria – illogicità “ denuncia che la correzione dei temi sarebbe avvenuta in un tempo eccessivamente ristretto e quindi sarebbe stata frettolosa e superficiale, affermando al riguardo che la media per compito sarebbe stata di 10 minuti.

Il quinto motivo denuncia la “violazione del principio cardine dell’anonimato” perché dei candidati, che poi sono stati ammessi agli orali, sono stati invitati a non continuare ad usare penne rosse onde non rendere i propri compiti riconoscibili.

Sia l’amministrazione intimata che due dei controinteressati notificati si sono costituiti in giudizio ed hanno controdedotto per il rigetto del ricorso.

La prima censura è sicuramente infondata, perché il Collegio ritiene incontestabile che chi si occupa a livello accademico di una materia che comprende la disciplina organizzativa delle più complesse organizzazioni pubbliche presenti nella nostra organizzazione statale non può non ritenersi esperto di organizzazioni pubbliche; infatti la norma non va interpretata nel senso di richiedere necessariamente una concreta esperienza in tale ambito ma unicamente una approfondita conoscenza delle metodiche di funzionamento di tali organizzazioni.( TAR Palermo, sez. II, 12.2.2009, n. 325, TAR Palermo, sez. II, 14.7.2008, n. 1042, TAR Lazio Roma, III bis, 12.1.2007, n. 149).

A prescindere dall’indubbia inammissibilità della seconda censura per carenza di interesse, derivante dal fatto che tutti i ricorrenti non hanno conseguito una votazione sufficiente neppure nella prima prova scritta e che l’ art. 10, comma 1, del bando del concorso dd. 14.7.2011 prevede l’ammissione alla prova orale solo per coloro che ottengono un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta, il Collegio ne rileva comunque l’infondatezza.

La seconda traccia “ Fare di più con meno; in un periodo di risorse decrescenti, con quali passaggi procedurali e con quali criteri, anche alla luce delle esigenze della comunità servita come emerse negli organi collegiali e segnalate dalle istituzioni territoriali, il Dirigente scolastico può proporre soluzioni condivise nell’adozione dei progetti finanziabili” appare tesa a far elaborare ai concorrenti un tema che evidenziasse con quali passaggi procedurali e con quali criteri potessero proporsi soluzioni condivise nell’adozione di progetti finanziabili con scarse risorse al fine di soddisfare le esigenze emerse dal territorio, lasciando evidentemente al candidato l’individuazione del caso concreto da sviluppare, il che permetteva l’utilizzo anche delle esperienze personali. Il Collegio ritiene pertanto evidente che la traccia risponda alle finalità dettate dall’art. 10 cit., cioè quelle di verificare le capacità dei candidati in ordine alla soluzione di un caso relativo alla gestione dell’istituzione scolastica; la previsione della possibilità di proporre soluzioni nell’adozione dei progetti ne rende infatti palese la differenza sostanziale rispetto ad un elaborato da svolgere sotto forma di saggio generale.

Con riferimento al terzo motivo il Collegio osserva che la commissione ha stabilito la seguente “griglia di valutazione”: “Nel valutare gli elaborati dei singoli candidati la Commissione terrà conto, innanzitutto, del corretto inquadramento del tema e della pertinenza dell’elaborato alla traccia proposta.

Verrà quindi preso in considerazione l’approfondimento teorico del tema desumibile, tra l’altro, dalla presenza di puntuali riferimenti normativi, dottrinali, scientifici e pedagogici. L’esposizione, che dovrà essere caratterizzata da correttezza formale e proprietà di linguaggio, dovrà essere supportata da un coerente apparato argomentativo che renda ragione delle tesi sostenute dal candidato.

La valutazione verrà compendiata da un giudizio numerico, che si intende ovviamente come espressione dei criteri appena enunciati. Verrà in ogni caso dato atto di eventuali difformità di valutazioni sugli elaborati da parte dei singoli commissari. “.

Appare ictu oculi evidente che si tratta di parametri di correzione che, oltre a corrispondere al minimo che si potesse pretendere in un tema di concorso per dirigenti, sono di applicazione ed interpretazione pressochè automatica. E’ infatti indisputabile che un tema che non centra l’argomento della traccia – ancorché forbitamente redatto – non può essere ritenuto sufficiente, alla stessa stregua di un tema pertinente alla traccia ma redatto in un italiano traballante.

Dai voti numerici attribuiti ai temi dei ricorrenti e dai giudizi che li hanno accompagnati, siccome evidenziati nei verbali della commissione, risulta di immediata percezione quali aspetti non positivi delle prove scritte siano stati di ostacolo alla ammissione alle prove orali, aspetti riconducibili o alla povertà del contenuto o alla povertà di linguaggio o alla povertà di entrambi.

Sfugge quindi al Collegio quali sottocriteri potessero realmente ritenersi necessari, non potendosi correggere degli elaborati di italiano relativi ad un concorso per dirigenti alla stregua di quiz in cui si attribuisca un punteggio ad ogni tipo di errore. Del resto i succinti giudizi, che vengono di seguito riportati, sono estremamente precisi nell’indicare gli elementi salienti del percorso valutativo che ha condotto all’attribuzione del voto insufficiente.

XXXX

Trattazione confusa e non coerente con la traccia. Poco accurato sotto il profilo formale. 16/30

Svolgimento connotato da errori ed omissioni. Del tutto insufficiente. 16/30

XXXX

Esposizione generica rispetto alla traccia. Nel complesso non sufficiente.19/30

Il tema non viene correttamente inquadrato. Insufficiente nel complesso. 18/30

XXXX

Povero nei contenuti rispetto alle indicazioni della traccia. Mancano indicazioni sulle strategie da mettere in atto. 17/30

Svolgimento generico. La traccia non sufficientemente sviluppata. 18/30

XXXX

Svolgimento poco coerente e a tratti caotico. 17/30

Confuso e disorganico. Del tutto insufficiente 16/30

XXXX

Tema generico nonostante la prolissità. Molte le lacune rispetto alla traccia. 19/30

Svolgimento superficiale e vago. Trattazione non esauriente 18/30

XXXX

Superficiale, lacunoso, con divagazioni non pertinenti. 18/30

Superficiale e disorganico: non sempre pertinente. 18/30

XXXX

Trattazione confusa e non coerente con la traccia. Poco accurato sotto il profilo formale. 16/30

Svolgimento connotato da errori ed omissioni. Del tutto insufficiente. 16/30

XXXX

Trattazione generico e superficiale. Insufficiente 17/30

Trattazione superficiale. Nonostante le ridondanze trascura aspetti essenziali della traccia. 16/30

XXXX

Dispersivo e generico.Manca l’indicazione delle strategie che il diriegente deve porre in essere. Insufficiente . 19/30

Troppo generico. Non c’entra del tutto l’argomento. 19/30

XXXX

Vi sono alcune lacune ed omissioni rispetto alla traccia . 20/30

Non del tutto rispondente al tema. Nel complesso non sufficiente . 19/30

XXXX

Molto sbilanciato tra divagazioni generiche la parte di svolgimento strettamente connessa alla traccia che appare insufficientemente sviluppata. 18/30

Generico e superficiale con ampie divagazioni esulanti dalla specifica traccia proposta. 18/30

XXXX

Formalmente corretto. Svolgimento tuttavia superficiale e lacunoso rispetto alle indicazioni della traccia. 17/30

Tema non centrato: svolgimento in parte non pertinente, in parte lacunoso. Nel complesso confuso. 17/30

XXXX

Superficiale con lacune e omissioni. 19/30

Povero di contenuti e di soluzioni. Inutilmente prolisso. Nel complesso non sufficiente. 18/30.

XXXX

Superficiale. Dispersivo. Lacunoso. 18/30

Manca un filo logico, oltre a non essere sempre pertinente alla traccia. Insufficiente. 17/30

XXXX

Pur corretto nella forma risulta povero nei contenuti e nell’indicazioni delle strategie. 18/30

Argomento trattato in modo corretto ma superficiale e generico 19/30

Il Collegio non vede come un elaborato che manca, ad esempio, della necessaria precisione in relazione ai passaggi procedurali necessari, sia lacunoso e/o superficiale o non proponga soluzioni efficaci per la soluzione del caso concreto ipotizzato dallo stesso candidato potrebbe mai essere ritenuto sufficiente e, in particolare, ritiene che da quanto sopra riportato risulti ictu oculi palese l’inesistenza di alcuno spazio di revisione in melius dei vari giudizi di insufficienza e la piena legittimità dell’operato della commissione anche quanto alla fissazione dei criteri, che va valutata con riferimento ai parametri di legge e non certo avendo riguardo ai diversi comportamenti di altre commissioni, stante la discrezionalità che la legge ha lasciato a ciascuna di esse.

Anche la censurata mancanza di sottolineature o segni grafici sugli elaborati risulta del tutto irrilevante, perché nessuna norma impone alla Commissione di apporre annotazioni o segni di correzione sugli elaborati (TAR L’Aquila, sez. I, 12.1.2012, n. 25) dato che «la commissione giudicatrice non svolge un’attività scolastica di correzione degli elaborati scritti dei candidati, che non rientra tra i suoi compiti, e neppure ha il dovere di evidenziare con segni grafici i punti dai quali, più degli altri, risulti l’insufficienza o l’erroneità dell’elaborato ovvero la non rispondenza alla traccia; sicché, l’apposizione di annotazioni sugli elaborati, di chiarimenti ovvero di segni grafici o specificanti eventuali errori, costituisce una mera facoltà di cui la commissione può avvalersi nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, mentre l’inidoneità della prova risulta dalla stessa attribuzione del voto numerico in base ai criteri fissati dalla Commissione sia per la correzione che in sede di giudizio» (TAR Salerno, sez. I, 14.11.2011, n. 1669; nello stesso senso vedi anche C.d.S., sez. IV, 12.4.2011, n. 1612).

Il quarto motivo è del tutto privo di giuridico pregio, dal momento che «Nei ricorsi proposti avverso gli esiti delle procedure concorsuali è inammissibile la censura volta a denunciare i tempi medi impiegati dalla competente commissione per l’esame degli elaborati scritti, atteso che non è possibile stabilire quali e quanti candidati hanno fruito di maggiore o minore attenzione, visto che la congruità del tempo impiegato va valutata anche con riferimento alla consistenza degli elaborati ed alle problematiche di correzione dagli stessi emergenti, con la conseguenza che ai tempi medi impiegati non può riconoscersi alcun decisivo rilievo inficiante il procedimento valutativo» ( giurisprudenza costante v. da ultimo: C.d.S., sez. IV, 23.2.2012, n. 970, come pure T.A.R. Salerno Campania sez. I 18.2. 2012, n. 282).

Non si vede poi perché dal fatto che i candidati che hanno conseguito un voto insufficiente nella prima prova e lo abbiano ottenuto anche nella seconda si possa trarre indizio «sintomatico di un grave difetto di istruttoria» da parte della commissione; in effetti l’unico sintomo che ciò evidenzia è un generale difetto di preparazione al concorso.

Il quinto e ultimo motivo è palesemente inammissibile, dal momento che comunque le circostanze riportate, anche ove avessero condotto a rendere riconoscili alcuni elaborati di candidati ammessi – del che comunque non forniscono alcuna prova, nemmeno indiziaria, – non assumerebbero comunque alcun rilievo rispetto alla posizione dei ricorrenti che lamentano la propria mancata ammissione alle prove orali e non trarrebbero – in quanto già esclusi dalle stesse- alcun beneficio dalla esclusione di qualcun altro.

Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna i ricorrenti in solido a rifondere le spese e competenze del giudizio in favore dell’amministrazione e dei controinteressata costituiti liquidandole in complessivi € 3000,00 + IVA e CPA in favore di ciascuna parte.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore

Rita De Piero, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Ordinanza TAR Molise 11 maggio 2012, n. 90

N. 00077/2012 REG.PROV.CAU.

N. 00090/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 90 del 2012, proposto da:

XXXXX, rappresentati e difesi dall’avv. Vincenzo Iacovino, con domicilio eletto presso Vincenzo Iacovino, in Campobasso, via Berlinguer, n. 1,

 

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p. t., Ufficio Scolastico Regionale per il Molise – Direzione Generale, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, n. 124,

nei confronti di

XXXXX, controinteressati, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Ruta, con domicilio eletto presso Giuseppe Ruta, in Campobasso, corso Vittorio Emanuele, n. 23,

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– del Decreto del Direttore Generale dell’USR Molise prot. 7419 del 30.09.2011 di nomina della Commissione esaminatrice del “Concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi”;

– di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, in particolare: verbale n. 1 del 06.10.2011; verbale n. 2 del 26.10.2011; verbale n. 3 del 17.11.2011; verbale n. 4 del 01.12.2011; verbale n. 5 del 14.12.2011; verbale n. 6 del 14.12.2011; verbale n. 7 del 15.12.2011; verbale n. 8 del 15.12.2011; verbale n. 9 del 19.01.2012; verbale n. 10 del 26.01.2012; verbale n. 11 del 22.02.2012; verbale n. 12 del 23.02.2012; verbale n. 13 del 27.02.2012; verbale n. 14 del 13.03.2012;

– dell’eventuale provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale con cui si procedeva all’approvazione di tutti i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice e della graduatoria finale con l’elenco degli ammessi alla prova orale di estremi sconosciuti;

– del provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale prot. 1586 del 15.03.2012 con cui si procedeva alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale;

– di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione dei ricorrenti;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università’ e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, nonché dei controinteressati XXXX;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Considerato che, nella procedura concorsuale <<de qua>> – stando a una prima delibazione – si evidenziano talune delle irregolarità segnalate nel ricorso, essendo peraltro provato che uno dei membri della commissione d’esame ha ricoperto incarichi sindacali, incorrendo in una causa di incompatibilità che travolge la legittimità degli atti e della procedura;

Ritenuto che sussistono i presupposti della misura cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare dei ricorrenti e per l’effetto:

a)sospende l’efficacia degli atti impugnati;

b)fissa l’Udienza Pubblica del 22 novembre 2012, per la discussione del merito.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Goffredo Zaccardi, Presidente

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Nota 14 marzo 2012, Prot. n. AOODGPER. 1891

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico

Ufficio II

 

Alla DIREZIONE GENERALE per gli STUDI, la STATISTICA e i SISTEMI INFORMATIVI

Ufficio III

S E D E

 

e, p.c.:

 

Al DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE

S E D E

 

Oggetto: DD.DD.GG. 13.7.2011 e 14.7.2011 – Concorso Dirigenti Scolastici – Richiesta proroga funzioni dichiarazione possesso titoli.

 

Con nota prot. n. AOODGPER.1012 del 14 febbraio u.s. questa Direzione Generale indicava la data del 16 marzo 2012 come termine finale per la dichiarazione dei titoli delle procedure concorsuali in oggetto tramite la funzionalità nell’ambito dell’applicativo Istanze On Line.

 

A seguito di richieste pervenute per le vie brevi dagli Uffici Scolastici Regionali, che manifestano l’esigenza di una proroga della funzionalità suddetta, si chiede lo spostamento del termine finale al 30 marzo 2012.

 

Il Direttore Generale

F.to Luciano Chiappetta

Decreto Interministeriale 12 marzo 2012

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
d’intesa con
II Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione
e con
II Ministro dell’Economia e delle Finanze
VISTO il D.P.C.M. 23 marzo 1995 “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle Amministrazioni pubbliche”;
VISTO l’articolo 10 del D.P.R. 10 luglio 2008, n. 140 pubblicato sulla G.U. – Serie Generale – n. 211 del 9 settembre 2008 che disciplina la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;
VISTO, in particolare, il comma 5 dell’articolo 10 del succitato D.P.R. n. 140/2008 che demanda ad un decreto interministeriale, d’intesa con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, i compensi per i componenti delle commissioni di concorso;
CONSIDERATO che, in sede di individuazione dei criteri per la determinazione degli importi della misura dei compensi, occorre tener conto sia della professionalità che dell’impegno richiesti per l’esame dei candidati;
RITENUTO di dover determinare i compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici, nonché del personale addetto alla sorveglianza, allo scopo di assicurare il regolare svolgimento dei concorsi;

DECRETA

Articolo 1
A ciascun componente delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il reclutamento dei dirigenti scolastici viene corrisposto un compenso base differenziato come segue:
1) € 251,00 – Presidente
2) € 209,24 – Componente.
Il compenso per i segretari delle Commissioni di cui all’art. 3, comma 2, è pari a quello previsto dal D.P.C.M. 23 marzo 1995 come ridotto ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

Articolo 2
Salvo quanto disposto dall’art. 1, a ciascun componente le commissioni esaminatrici dei concorsi viene corrisposto un compenso integrativo pari a € 0,50 per ciascun elaborato o candidato esaminato.

Articolo 3
I compensi di cui agli articoli 1 e 2 non possono eccedere € 2.051,70.
I limiti massimi di cui al comma precedente sono aumentati del 20 per cento per i presidenti nonché ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.

Articolo 4
Nel caso di suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni, ai componenti di queste ultime compete il compenso base previsto dall’art. 1, ridotto del 50 per cento.

Articolo 5
Ai componenti che si dimettono dall’incarico o sono dichiarati decaduti per comportamenti illeciti loro attribuiti i compensi base sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato.

Articolo 6
Ai componenti dei comitati di vigilanza spetta un compenso di € 20,92 per ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono le prove scritte o pratiche.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, Il 12 marzo 2012

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’nnovazione
Filippo Patroni Griffi

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Francesco Profumo

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
Mario Monti
Il VICE MINISTRO DELEGATO
(Prof. Vittorio Umberto Grilli)

Nota 14 febbraio 2012, Prot. n. AOODGPER.1012

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio II

 

Ai DIRETTORI GENERALI

degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

e, p.c.: Al DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, e la GESTIONE delle RISORSE UMANE, FINANZIARIE e STRUMENTALI

Alla DIREZIONE GENERALE per gli STUDI, la STATISTICA e i SISTEMI INFORMATIVI

S E D E

 

Oggetto: DD.DD.GG. 13.7.2011 e 14.7.2011 – Concorso Dirigenti Scolastici – Termine finale dichiarazione possesso titoli

 

In riferimento alla nota prot. n. AOODGPER.10314 del 14 dicembre 2011, concernente la dichiarazione del possesso dei titoli degli aspiranti, ammessi oppure ammessi con sospensiva alle prove scritte, alle procedure concorsuali per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici in oggetto, si comunica quanto segue.

La funzionalità, disponibile dal 20 Dicembre 2011 nell’ambito dell’applicativo Istanze On Line, verrà chiusa il 16 marzo 2012.

Dopo la data di scadenza del termine fissato codesti Uffici Scolastici Regionali, nell’ambito dell’applicazione di gestione dei Dirigenti Scolastici, potranno accedere ai dati inseriti dai candidati nella dichiarazione, operare le valutazioni di propria competenza e registrare i riscontri effettuati.

Il sistema supporterà gli utenti nel calcolo del punteggio maturato da ciascun candidato e consentirà, inoltre, la produzione della relativa reportistica riepilogativa.

Per la massima diffusione la presente nota sarà pubblicata sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero.

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Luciano Chiappetta

Ordinanza Consiglio di Stato 20 dicembre 2011, n. 5615

N. 05615/2011 REG.ORD.CAU.

N. 09669/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9669 del 2011, proposto da:

[omissis], rappresentati e difesi dagli avv. Stefano Viti, Walter Miceli, Giuseppe Abbamonte, Michele Mirenghi, con domicilio eletto presso Stefano Viti in Roma, piazza della Liberta’ N.20;

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca -Dipartimento Per L’Istruzione, Dir.Gen.Pers.Scuola, Ufficio Scolastico Regionale Per L’Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale Per L’Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale Per il Molise, rappresentati e difesi dall’Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalita’ della Scuola – Anp, [omissis];

per la riforma

dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III BIS n. 04374/2011, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE ALLE PROVE SCRITTE DEL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI – MCP

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca -Dipartimento Per L’Istruzione, Dir.Gen.Pers.Scuola e di Ufficio Scolastico Regionale Per L’Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Per L’Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Molise;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 il Cons. Bernhard Lageder e uditi per le parti gli avvocati così come da verbale di udienza;

Ritenuto che:

– in relazione allo stato di avanzamento della procedura concorsuale – che ha visto nei giorni 14 e 15 dicembre l’espletamento delle prove scritte – la misura cautelare radicalmente richiesta dagli interessati (volta alla sospensione integrale degli effetti di tutti gli atti del procedimento, a partire dallo stesso bando di concorso) non si configura, allo stato, idonea a determinare il ripristino delle situazioni di interesse che i ricorrenti assumono lese, non ottenendo essi un immediato vantaggio ove fosse effettivamente disposta la sospensione richiesta;

– i motivi dedotti investono profili di legittimità dell’intera fase di selezione basata su quiz a risposta multipla, con la conseguenza che essi, qualora dovessero risultare fondati in sede di decisione nel merito, determinerebbero l’effetto demolitorio dell’intera procedura, con obbligo di rinnovazione della stessa e coinvolgimento di tutti i partecipanti al concorso, e dunque con pieno effetto satisfattivo delle pretese azionate dai concorrenti non ammessi al prosieguo delle prove;

– in ogni caso, l’avvenuto svolgimento delle prove scritte induce la Sezione a ritenere inaccoglibili le domande di ammissione con riserva;

– in relazione ai peculiari profili dell’insorta controversia spese ed onorari relativi alla fase di giudizio cautelare possono essere compensati fra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello cautelare, come in epigrafe proposto, lo respinge (Ricorso numero: 9669/2011); dichiara le spese del presente grado cautelare interamente compensate tra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Nota 14 dicembre 2011, Prot. n. AOODGPER.10314

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio II

 

Ai DIRETTORI GENERALI

degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

e, p.c.: Al DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE,

e la GESTIONE delle RISORSE UMANE,

FINANZIARIE e STRUMENTALI

Alla DIREZIONE GENERALE per gli STUDI,

la STATISTICA e i SISTEMI INFORMATIVI

S E D E

 

Oggetto: DD.DD.GG. 13.7.2011 e 14.7.2011 – Concorso Dirigenti Scolastici – Dichiarazione possesso titoli.

 

Ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.D.G. 13.7.2011 e D.D.G. 14.7.2011 (Lingua di insegnamento slovena) si comunica che in data 20 Dicembre p.v. verrà rilasciata in esercizio, nell’ambito dell’applicativo Istanze On Line, una nuova funzionalità volta a consentire agli aspiranti Dirigenti Scolastici, ammessi o ammessi con sospensiva alle prove scritte, di dichiarare il possesso dei titoli.

Al suddetto applicativo potranno, pertanto, accedere solo coloro che risultino nello status di ammesso.

Qualora il candidato, alla selezione della funzione, visualizzasse un messaggio nel quale si comunica che sulla base delle informazioni presenti nel S.I.D.I. non risulta abilitato all’utilizzo, pur essendo invece stato ammesso, potrà far riferimento all’Ufficio Scolastico Regionale presso il quale ha presentato istanza di partecipazione al concorso.

La funzionalità sarà disponibile dal 20 Dicembre 2011 e sarà successivamente dato avviso del termine entro il quale effettuare la dichiarazione.

In tale periodo gli aspiranti saranno liberi di apportare eventuali aggiornamenti, potranno inoltre consultare il relativo documento prodotto in formato pdf nella sezione “Archivio”.

Si ricorda che per poter operare nell’ambito dell’applicativo Istanze On Line, occorre essere registrati.

Per la massima diffusione la presente nota sarà pubblicata sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero.

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Luciano Chiappetta

17 novembre Indicazioni Prove scritte Concorso DS

Con Avviso 17 novembre 2011, il MIUR comunica che:

  • le due prove scritte si svolgono il 14 e 15 dicembre 2011 su tutto il territorio nazionale. Tali date sono state indicate dagli Uffici Scolastici Regionali all’interno dell’arco temporale dal 12 al 16 dicembre 2011 previsto dal MIUR;
  • il tempo a disposizione dei candidati per l’espletamento delle stesse è fissato in 8 ore;
  • i candidati potranno consultare, durante le medesime prove, esclusivamente testi di legge non commentati e il dizionario della lingua italiana.

Avviso 17 novembre 2011

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio II

 

CONCORSO PER ESAMI E TITOLI PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO, SECONDARIA DI SECONDO GRADO E PER GLI ISTITUTI EDUCATIVI (D.D.G. 13/07/2011 pubblicato sulla G.U. – 4a Serie Speciale – “Concorsi” n. 56 del 15/07/2011) – DIARIO PROVE D’ESAME

 

Ai sensi dell’articolo 10 del D.D.G. 13/07/2011 si comunica che lo svolgimento delle due prove scritte avverrà in data 14 e 15 dicembre 2011 su tutto il territorio nazionale. Tali date sono state indicate dagli Uffici Scolastici Regionali all’interno dell’arco temporale dal 12 al 16 dicembre 2011 previsto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

La prova si svolgerà presso le istituzioni scolastiche dei capoluoghi di regione individuate dagli Uffici Scolastici Regionali.

I candidati, muniti di documento di riconoscimento valido, devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame in tempo utile, tenendo conto che le operazioni di appello e di identificazione hanno inizio alle ore 8:00, onde consentire di iniziare le prove scritte con la necessaria tempestività.

Il tempo a disposizione dei candidati per l’espletamento delle suddette prove è fissato in 8 ore ed i candidati, durante le medesime, potranno consultare esclusivamente testi di legge non commentati e il dizionario della lingua italiana.

Nella sede di esame non potranno essere introdotti carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, pubblicazioni, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né i candidati potranno comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la Commissione esaminatrice o il Comitato di vigilanza deliberano l’immediata esclusione dal concorso.

Sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché sul sito di ciascuno Ufficio Scolastico Regionale competente sarà pubblicato l’elenco delle sedi scolastiche disponibili per lo svolgimento delle prove con la ripartizione dei candidati.