IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
che al fine di favorire i processi di mobilita' fra i comparti di
contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, prevede
l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni
sindacali per definire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento
previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di
contrattazione del personale non dirigenziale;
Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il
quale prevede che il decreto di cui all'art. 29-bis del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e' adottato, secondo la procedura ivi
indicata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del medesimo decreto e che, decorso il suddetto
termine, la tabella di equiparazione ivi prevista e' adottata con
decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di
cui al citato art. 29-bis;
Visto l'art. 30 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001,
cosi' come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114;
Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 30 del decreto
legislativo n. 165 del 2001 che disciplina la «mobilita' volontaria»
che consente alle amministrazioni pubbliche di ricoprire posti
vacanti in organico mediante passaggio diretto dei dipendenti di cui
all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso
altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo
assenso dell'amministrazione di appartenenza;
Visto, altresi', il comma 2 del medesimo art. 30 del predetto
decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo cui, nell'ambito dei
rapporti di lavoro dell'art. 2, comma 2, i dipendenti possono essere
trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo
tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi
collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non
superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini
del medesimo comma non si applica il terzo periodo del primo comma
dell'art. 2103 del codice civile, configurandosi la predetta
fattispecie come «mobilita' obbligatoria» tra amministrazioni;
Visto lo stesso comma 2 del medesimo art. 30 del predetto decreto
legislativo n. 165 del 2001 secondo cui con decreto del Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa
consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e
previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono
essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente
comma, anche, mediante «mobilita' funzionale» con passaggi diretti di
personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico;
Visto il comma 2.3 del medesimo art. 30 del predetto decreto
legislativo n. 165 del 2001, che al fine di favorire i processi di
cui ai commi 1 e 2, ha istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche
amministrazioni, e ha previsto che i criteri di utilizzo e le
modalita' di gestione delle risorse del fondo sono stabiliti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20
dicembre 2014, recante: «Definizione dei criteri di utilizzo e
modalita' di gestione delle risorse del fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell'articolo 30, comma 2.3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165», e, in particolare, l'art. 1,
nella parte in cui definisce le fattispecie sopra indicate della
«mobilita' volontaria», della «mobilita' obbligatoria» tra
amministrazioni e della «mobilita' funzionale»;
Visti i commi 2-bis e 2-quinquies del predetto art. 30 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, nella parte in cui stabiliscono che il
passaggio in altra amministrazione del dipendente e' disposto
nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella
posseduta presso l'amministrazione di provenienza e che, salvo
diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo
dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per
mobilita' si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti
collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione;
Visti gli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo n. 165
del 2001 in materia di eccedenze, mobilita' collettiva e gestione del
personale in disponibilita';
Ritenuto che le tabelle previste dall'art. 29-bis del decreto
legislativo n. 165 del 2001 possano agevolare la mobilita'
volontaria, quella obbligatoria e quella funzionale, nonche'
l'attuazione dei processi in atto di riordino di enti ed
amministrazioni pubbliche e garantire l'esercizio delle funzioni
istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze
di organico;
Ritenuto che l'art. 29-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001,
nel prevedere quale contenuto del decreto la definizione di «una
tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai
contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione»,
non consente di innovare, modificare o integrare gli ordinamenti
professionali dei Contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti
dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
Ritenuto che la «tabella di equiparazione fra i livelli di
inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi
comparti di contrattazione», in attuazione dell'art. 29-bis del
decreto legislativo n. 165 del 2001, rappresenta uno strumento di
corrispondenza tra livelli economici di inquadramento, utilizzando,
tra gli altri criteri di armonizzazione, anche l'importo del
trattamento tabellare stabilito per il personale non dirigenziale dai
contratti collettivi relativi al biennio economico 2008-2009, e
consente di favorire i predetti processi di mobilita'
intercompartimentale;
Rilevato che per individuare la corrispondenza dei livelli
economici previsti dai vigenti contratti collettivi nazionali di
lavoro relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale
non dirigenziale e' necessario stabilire, in termini generali e
preventivi, l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di
inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di
contrattazione;
Considerato che per definire l'equiparazione tra le aree funzionali
e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi
comparti di contrattazione occorre confrontare gli ordinamenti
professionali disciplinati dai rispettivi contratti nazionali tenendo
conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilita' e dei titoli
di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali
indicati nelle declaratorie delle medesime aree funzionali e
categorie;
Considerato che l'equiparazione tra le aree funzionali e le
categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi
comparti di contrattazione, definita astrattamente dalle tabelle di
corrispondenza dei livelli economici allegate al presente decreto,
deve essere comunque accertata dall'amministrazione all'atto
dell'inquadramento in relazione alla fattispecie concreta sulla base
dei rispettivi ordinamenti professionali, nonche' dei criteri
definiti dal presente decreto;
Ritenuto che le determinazioni per l'effettiva posizione di
inquadramento giuridico del dipendente trasferito in mobilita'
intercompartimentale devono tenere conto anche delle specifiche ed
eventuali abilitazioni del profilo professionale di provenienza e di
destinazione, fermo restando il rispetto dei criteri per
l'individuazione del livello economico di inquadramento;
Stabilito che la corrispondenza tra i livelli economici relativi ai
diversi comparti di contrattazione sia individuata anche sulla base
del criterio della prossimita' degli importi del trattamento
tabellare del comparto di provenienza;
Precisato che la fascia economica derivante da progressione
economica nel profilo di appartenenza non puo' dare luogo all'accesso
a profili professionali con superiore contenuto professionale;
Rilevato altresi' che le corrispondenze stabilite dal presente
decreto non modificano la disciplina prevista per l'inquadramento in
posizioni professionali il cui accesso e' riservato al pubblico
concorso ovvero escluso tramite procedure di mobilita'
intercompartimentale;
Visto l'art. 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, comma
1-bis, nella parte in cui stabilisce che i dipendenti pubblici, con
esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle
accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in
almeno tre distinte aree funzionali e che le progressioni all'interno
della stessa area avvengono secondo principi di selettivita', in
funzione delle qualita' culturali e professionali, dell'attivita'
svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce
di merito;
Visto il CCNQ dell'11 febbraio 2007 per la definizione dei comparti
di contrattazione per il quadriennio 2006-2009;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionale di lavoro del
personale non dirigente dei comparti di contrattazione collettiva e i
vigenti ordinamenti professionali del personale non dirigente, tenuto
conto dell'orario di lavoro settimanale pari a 36 ore;
Visto l'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
cosi' come sostituito dall'art. 54, comma 1, del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, nella parte in cui prevede la stipula di
appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative,
secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per definire fino a
un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva
nazionale, cui corrispondono non piu' di quattro separate aree per la
dirigenza;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al
personale non dirigenziale dei comparti dei ministeri, delle agenzie
fiscali, della Presidenza del Consiglio dei ministri, degli enti
pubblici non economici, compresi quelli di cui all'art. 70 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, delle regioni e degli enti
locali, del servizio sanitario nazionale, dell'universita', delle
istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, delle istituzioni
di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, del
personale della scuola, ed in particolare la disciplina
dell'ordinamento professionale e del tabellare;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo ai
segretari comunali e provinciali, quadriennio 1998-2001, stipulato il
16 maggio 2001, e, in particolare, l'art. 32, che prevede le
corrispondenze professionali in caso di mobilita';
Ritenuto che il presente decreto tiene conto dei vigenti contratti
collettivi nazionali di lavoro con la conseguenza che in caso di
rinnovo occorrera' procedere all'eventuale aggiornamento dello
stesso;
Ritenuto di non declinare nei quadri di corrispondenza del presente
decreto le posizioni stipendiali del personale docente e non docente
appartenente al comparto scuola e al comparto delle istituzioni di
alta formazione e specializzazione artistica e musicale, in quanto
definite per fasce di anzianita';
Ritenuto opportuno, in ragione della specificita' dell'ordinamento
professionale, escludere dai quadri di corrispondenza del presente
decreto i professionisti disciplinati nell'ordinamento professionale
di alcuni contratti collettivi, nonche' i profili professionali di
ricercatore e tecnologo, fermi restando la disciplina vigente in
materia di mobilita' e, ove compatibili, i criteri del presente
decreto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014,
con cui l'onorevole dottoressa Maria Anna Madia e' stata nominata
Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
febbraio 2014, con cui al Ministro senza portafoglio onorevole
dottoressa Maria Anna Madia e' stato conferito l'incarico per la
semplificazione e la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23
aprile 2014 recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio
onorevole dottoressa Maria Anna Madia per la semplificazione e la
pubblica amministrazione»;
Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta del 7
maggio 2015;
Sentite in data 2 aprile 2015 le confederazioni sindacali
rappresentative;
Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e oggetto
1. Le tabelle del presente decreto hanno la finalita' di favorire i
processi di mobilita' fra i comparti di contrattazione del personale
non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni e individuano la
corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento previsti dai
contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Restano fermi i
criteri per la comparazione dei livelli di inquadramento tra aree o
categorie derivanti dai rispettivi ordinamenti professionali e dal
presente decreto.
2. Le tabelle di corrispondenza di cui agli allegati da 1 a 10, che
fanno parte integrante del presente decreto, non hanno valore
innovativo, integrativo o modificativo degli ordinamenti
professionali vigenti.
3. Le allegate tabelle da 1 a 8 (Tab. 1: Ministeri, Tab. 2: Agenzie
fiscali, Tab. 3: Presidenza del Consiglio dei ministri, Tab. 4: Enti
pubblici non economici, Tab. 5: Regioni ed enti locali, Tab. 6:
Servizio sanitario nazionale, Tab. 7: Universita', Tab. 8:
Istituzioni ed enti di ricerca) definiscono le corrispondenze dei
livelli economici del personale del comparto indicato nella prima
colonna con gli altri comparti di contrattazione indicati nelle
successive colonne sulla base del criterio di cui all'art. 2, comma
3. I livelli economici del personale degli enti di ricerca di cui
alla Tab. 8 si intendono riferiti anche al personale dell'Agenzia
spaziale italiana (A.S.I.). Lo stesso criterio vale per le colonne
finali titolate «Ricerca» delle Tab. da 1 a 7.
4. La Tab. 9 definisce la corrispondenza del personale docente e
non docente del comparto Scuola e AFAM rispetto al comparto Ministeri
e si integra, per gli altri comparti, con la Tab. 1. Per la Tab. 9
non sono declinate le posizioni stipendiali del personale docente e
non docente appartenente ai relativi comparti.
5. Il segretario comunale collocato nella fascia professionale «C»
viene equiparato alla categoria o area professionale piu' elevata
prevista dal sistema di classificazione vigente presso
l'amministrazione di destinazione con inquadramento nella fascia
economica secondo i criteri del presente decreto.
6. La Tab. 10 definisce la corrispondenza del personale
Unioncamere, Cnel ed Enac rispetto al comparto Ministeri e si
integra, per gli altri comparti, con la Tab. 1.
Art. 2
Criteri di inquadramento
1. Le amministrazioni pubbliche operano, all'atto
dell'inquadramento del personale in mobilita', l'equiparazione tra le
aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale
appartenente ai diversi comparti di contrattazione mediante confronto
degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti
collettivi nazionali di lavoro, tenendo conto delle mansioni, dei
compiti, delle responsabilita' e dei titoli di accesso relativi alle
qualifiche ed ai profili professionali indicati nelle declaratorie
delle medesime aree funzionali e categorie, senza pregiudicare,
rispetto al requisito del titolo di studio, le progressioni di
carriera legittimamente acquisite. La fascia economica derivante da
progressione economica nel profilo di appartenenza non puo' comunque
dare luogo all'accesso a profili professionali con superiore
contenuto professionale per i quali e' previsto un piu' elevato
livello di inquadramento giuridico iniziale.
2. L'individuazione della posizione di inquadramento giuridico del
dipendente trasferito in mobilita' intercompartimentale deve tenere
conto anche delle specifiche ed eventuali abilitazioni del profilo
professionale di provenienza e di destinazione.
3. La corrispondenza tra i livelli economici relativi ai diversi
comparti di contrattazione e' individuata anche sulla base del
criterio della prossimita' degli importi del trattamento tabellare
del comparto di provenienza secondo le corrispondenze di cui alle
tabelle allegate al presente decreto, fermo restando, comunque, il
prioritario rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo.
Art. 3
Trattamento economico e previdenziale
1. Nel caso di mobilita' volontaria ai sensi dell'art. 30, comma 1,
del decreto legislativo n. 165 del 2001 si applica il comma
2-quinquies del medesimo art. 30 del decreto legislativo n. 165 del
2001.
2. Nei casi di mobilita' diversa da quella volontaria, fatta salva
l'eventuale disciplina speciale prevista, i dipendenti trasferiti
mantengono:
a) il trattamento economico fondamentale e accessorio ove piu'
favorevole - limitatamente alle voci con carattere di generalita' e
natura fissa e continuativa, non correlate allo specifico profilo
d'impiego nell'ente di provenienza, previste dai vigenti contratti
collettivi nazionali di lavoro - corrisposto dall'amministrazione di
provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti nei casi in cui sia individuata la
relativa copertura finanziaria ovvero a valere sulle facolta'
assunzionali;
b) la facolta' di optare per l'inquadramento e il trattamento
previdenziale di provenienza.
Art. 4
Efficacia
1. Il presente decreto e' da riferire alla vigente disciplina
contrattuale. Le eventuali successive modifiche sono operate secondo
la procedura di cui all'art. 29-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
2. Le corrispondenze fra i livelli economici di inquadramento
stabilite nei quadri di cui agli allegati da 1 a 10 si applicano alle
procedure di mobilita' avviate successivamente all'entrata in vigore
del presente decreto.
3. Sono fatti salvi sia le disposizioni di carattere speciale sulla
materia, sia gli ordinamenti professionali previsti dalla normativa
vigente.
Art. 5
Regioni a statuto speciale e Province autonome
di Trento e Bolzano
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai
processi di mobilita' che coinvolgono, ove previsti, gli specifici
comparti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi
statuti e le relative norme di attuazione.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo
e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 26 giugno 2015
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri
reg.ne prev. n. 2105
Allegato