Organici 2022/23: si possono attivare più classi in scuole con basso status socio-economico e alti livelli di dispersione. Numero di alunni per classe

da OrizzonteScuola

Di Nino Sabella

Il Ministero dell’Istruzione, di concerto con il MEF, ha pubblicato il decreto n. 220/2022, che disciplina la formazione di classi in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente. Scuole interessate, indicatori considerati e soglie per le deroghe.

Decreto

Classi/posti

La legge n. 234/2021  (articolo 1, commi 344 e 345) ha previsto, nella scuola primaria e secondaria, la costituzione di classi in deroga ai limiti numerici (alunni per classe) indicati nel DPR n. 81/09, al fine di favorire l’efficace fruizione del diritto all’istruzione, anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai predetti limiti.

Alla previsione della legge 234/2021 è seguito il decreto sugli organici del personale docente a.s.2022/23 (DI n. 90/2022), che ha indicato il numero di classi in deroga attivabili, quantificandole in 8.741 posti, facenti parte dei 620.256 posti costituenti l’organico.

In ultimo, il DM n. 220 dell’8 agosto 2022 dà attuazione, per l’a.s. 2022/23, alle suddette disposizioni normative, affidando il compito di costituire le classi in deroga agli uffici scolastici regionali.

Scuole interessate

Sono, dunque, gli USR ad individuare le scuole ove attivare le classi in deroga a.s. 2022/23, sulla base dei previsti indicatori e relativi valori di soglia (indicati nel DM 220/22). I due indicatori da tenere in considerazione sono:

  1. status sociale, economico e culturale
  2. condizione di dispersione scolastica

Le classi in deroga sono attivate nelle scuole che rientrano nei valori di soglia di almeno uno dei due succitati indicatoriLe stesse possono inoltre essere attivate, per garantire la continuità del servizio, in scuole ubicate in aree caratterizzate da particolari condizioni di disagio legate a: spopolamento; specifiche situazioni locali, con particolare riguardo ai comuni montani e alle piccole isole; situazioni emergenziali o a particolari condizioni orografiche.

Indicatori e soglie di valore

Status economico, sociale e culturale  (scuola primaria e secondaria)

Nella scuola primaria e secondaria l’indicatore di status sociale, economico e culturale è individuato nell’ “ESCS”Economic, Social and Cultural Status, sulla base dei dati relativi all’anno scolastico 2020/21.

L’indice prevede quattro livelli: Basso, Medio-basso, Medio-alto, Alto.

valori del suddetto indicatore ESCS oscillano:

  • nella scuola primaria da un minimo di -2,62 a un massimo di 1,82; il valore soglia BASSO coincide con -0,2387;
  • nella secondaria di primo grado da un minimo di -2,82 a un massimo di 1,79; il valore soglia BASSO coincide con -0,1969;
  • nella secondaria di secondo grado da un minimo di -2,86 a un massimo di 1,78; il valore soglia BASSO coincide con -0,3534.

Prossimità di dispersione – dispersione implicita (scuola primaria)

Nella scuola primaria per dispersione scolastica si intende la “dispersione implicita” (indice di prossimità di dispersione), ossia la percentuale di allievi in condizione di fragilità negli apprendimenti al termine della classe quinta, sulla base degli esiti delle prove INVALSI per ciascuno studente. Tale indicatore è definito come il rapporto tra il numero degli allievi fragili e il numero totale degli studenti che hanno sostenuto le predette prove ed è calcolato tenuto conto degli studenti frequentanti nell’anno scolastico 2020/2021 la classe quinta.

valori dell’indicatore di dispersione implicita vanno da un minimo di 0 a un massimo di 100; il valore soglia è 2,68, coincidente con la percentuale media nazionale.

Dispersione scolastica (scuola secondaria)

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado l’indicatore della dispersione è individuato nell’indice della dispersione scolastica relativa all’a.s. 2020/21. Il tasso di dispersione è calcolato, a livello di di singola scuola, sulla base del rapporto tra: numero di alunni, che interrompono la frequenza senza valida motivazione prima del termine dell’anno, e totale degli alunni presenti all’inizio dell’anno scolastico.

I valori di tale indicatore vanno:

  • nella scuola secondaria di primo grado da un minimo di 0 a un massimo di 6,94; il valore soglia è 0,5.
  • nella scuola secondaria di secondo grado da un minimo di 0 a un massimo di 16,53; il valore soglia è 0,85.

Applicazione deroghe: Soglie sopra/sotto le quali si applica la deroga

Come detto sopra, gli USR individuano le scuole, in cui attivare classi in deroga, tra quelle che rientrano nei valori di soglia di almeno uno dei due succitati indicatori (“status sociale, economico e culturale” e “dispersione scolastica”): riguardo allo “status sociale, economico e culturale” le scuole devono essere al di sotto della soglia minima prevista; relativamente alla dispersione le istituzioni scolastiche devono essere al di sopra della prevista soglia di valore.

Ecco i valori di soglia distinti per grado di istruzione:

– per la scuola primaria: 

  1. la soglia dell’indicatore di status sociale, economico e culturale “ESCS” al di sotto della quale opera la deroga è – 0,2387
  2. la soglia dell’indicatore di prossimità per la dispersione scolastica nella scuola primaria al di sopra della quale opera la deroga è 2,68

– per la scuola secondaria di primo grado:

  1. la soglia dell’indicatore di status sociale, economico e culturale “ESCS” al di sotto della quale opera la deroga è – 0,1969
  2. la soglia dell’indicatore di dispersione scolastica al di sopra della quale opera la deroga è 0,5

– per la scuola secondaria di secondo grado:

  1. la soglia dell’indicatore di status sociale, economico e culturale “ESCS” al di sotto della quale opera la deroga è – 0,3534
  2. la soglia dell’indicatore di dispersione scolastica al di sopra della quale opera la deroga è 0,85

Numeri alunni per classe

Nelle scuole, in cui è possibile applicare le deroghe ai limiti previsti dal DPR n. 81/09 (secondo quanto sopra illustrato), si può procedere alla formazione di classi con i seguenti numeri massimi di alunni/studenti:

  • nella scuola primaria, possono essere costituite classi con un numero di alunni non superiore a 25
  • nella scuola secondaria di primo grado, possono essere costituite classi con un numero di alunni non superiore a 26
  • nella scuola secondaria di secondo grado, possono essere costituite classi con un numero di studenti non superiore a 27

Posti residuati

Evidenziamo, infine, che nel DM n. 220/2022 si dispone che eventuali residui dei contingenti regionali di posti, assegnati per l’introduzione dell’educazione motoria nella scuola primaria, possono essere utilizzati per la costituzione delle suddette classi in deroga.

Organici docenti 2022/23, 8741 posti per le classi in deroga. DECRETO e TABELLA

Ritorno in classe con 25mila casi Covid al giorno, le finestre aperte unico vero obbligo attuale: i virologi temono che non basterà

da La Tecnica della Scuola

Di Alessandro Giuliani

A dieci giorni dall’avvio del nuovo anno scolastico rimangono in piedi diverse incertezze sulle condizioni in cui riprenderanno le lezioni. La Nota ministeriale del 19 agosto sul Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico conferma infatti che le disposizioni emergenziali, compreso lo stop alle vaccinazioni obbligatorie per il personale,  “esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022”. La stessa Nota, firmata dal capo dipartimento Stefano Versari, sottolinea però anche che valgono come riferimento le recenti indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità. Le quali, a loro volta, lasciano aperta la porta ad una nuova “stretta” delle disposizioni preventive anti-Covid qualora i contagi dovessero tornare a dei livelli preoccupanti.

Si torna quasi alla normalità

Nel frattempo, ad inizio settembre si tornerà a scuola sostanzialmente con i comportamenti che saranno analoghi a quelli del periodo pre-Covid.

Rimarranno in vigore alcune regole, la maggior parte delle quali non preventive: come il divieto di accedere nelle strutture scolastiche con sintomi influenzali o febbre superiore a 37,5 gradi. E in presenza di uno o più casi di positività bisognerà sanificare di continuo le classi (anche senza organico aggiuntivo Covid).

Le aule sono le stesse di inizio 2020 e così il distanziamento minimo, anche in caso di recrudescenza del virus, sarà attuato solo dove possibile.

Nemmeno le mascherine – l’unico dispositivo che avrebbe protetto alunni, docenti e personale – saranno obbligatorie, tranne che per i soggetti “fragili”.

L’univo vero obbligo per tutti sarà quello di garantire ricambi d’aria tenendo aperte le finestre (poiché i sistemi di aerazione sono presenti non in più del 3 per cento degli istituti) anche quando le temperature saranno basse.

I timori motivati dei virologi

Al momento, ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, per la vaccinazione dei lavoratori “l’unico obbligo in questo momento che resta vigente riguarda il personale sanitario”.

La pandemia non è però finita e bisognerà adottare determinate accortezze.

“Avere una raccomandazione – ha sottolineato il ministro – non significa non avere comunque un elemento di responsabilità” e “non avere più un obbligo non significa che il virus è scomparso”.

Dello stesso avviso sono la maggior parte dei virologi, che continuano ad invitare ad assumere comportamenti cauti.

Per Massimo Ciccozzi, del Campus Bio-medico di Roma è vero che i contagi sono in calo (siamo sui 25mila nuovi casi al giorno), ma il numero dei decessi ogni ventiquattr’ore rimane altissimo: “è inammissibile avere oltre 100 morti al giorno di Covid. Così non è possibile convivere con il virus. Bisogna chiarire le cause”.

Anche secondo il direttore generale dell’Istituto Spallanzani, Francesco Vaia, “i numeri del Covid scendono ma non aspettiamo inerti l’autunno che verrà presto. Dobbiamo mettere in sicurezza le scuole, i trasporti e i luoghi della socialità o saremo punto a capo. Siamo al 20 agosto e ancora non si vedono azioni concrete su questo fronte”.

Non tutti sono d’accordo

Tra i politici, soprattutto del Centro-Destra, invece, si spinge invece per il ritorno alla normalità.

“La diffusione del Covid nelle ultime settimane è rallentata, il 90% degli italiani è vaccinato, non possiamo pensare di usare le stesse armi di due anni fa per difenderci”, ha detto Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria e di Italia al centro, che non vuole sentire parlare di

“Dobbiamo imparare a convivere con il virus non solo a parole ma nei fatti – ha continuato Toti – come stanno facendo in tutta Europa. Lasciare la responsabilità di scegliere alle singole scuole è una mancanza di buonsenso e coraggio nel prendere una decisione che i nostri ragazzi non meritano di pagare. Sarebbe un fallimento non solo della politica anti Covid ma di tutta la politica”.

“La prima campanella suonerà fra poco più di tre settimane, il tempo delle ambiguità è finito: vogliamo i nostri ragazzi e bambini in classe senza mascherina, diciamolo chiaramente e lavoriamo per questo”, ha concluso il presidente della Regione Liguria.

Nuove tutele per i disabili gravi. Nuove regole per permessi, congedo straordinario e parentale

da La Tecnica della Scuola

Di Salvatore Pappalardo

Il 13 agosto del 2022 è entrato in vigore il decreto legislativo n° 105 del 30 giugno 2022, con il quale è stato accolto quanto previsto dalla direttiva europea 2019 /1158, volta a garantire:
• un maggiore equilibrio tra l’attività lavorativa e la vita familiare delle persone;
• una maggiore condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne;
• una più concreta parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

Modifiche apportate

Il decreto 105 ha apportato le seguenti modifiche:
• permessi retribuiti previsti dalla legge 104/92 per assistenza a familiari con handicap grave;
• congedo straordinario per i familiari di soggetti con handicap grave previsto dal decreto legislativo 151 del 2001;
• congedo parentale per i genitori di soggetti con handicap grave;

Permessi retribuiti

Il decreto 105 del 30 giugno 2022 entrato in vigore il 13 agosto ha, di fatto, modificato il principio sancito dalla legge 104 all’art. 33 comma 3 che consente a un solo lavoratore che assiste un familiare con handicap in situazione di gravità di usufruire di tre giorni al mese di permesso retribuito.

Estensione del diritto

Il decreto legislativo ha esteso il diritto a usufruire di tre giorni di permesso per assistere un familiare con handicap in situazione di gravità a più di un dipendente, eliminando, di fatto, la figura del referente unico.

Chi può usufruire dei permessi

A domanda i tre giorni di permesso per assistere il familiare con handicap grave spettano oltre che al coniuge, a un membro di un’unione civile, a un convivente di fatto e ai parenti o affini fino al secondo grado.

Parenti fino al terzo grado

Oltre ai soggetti sopra indicati, possono usufruire dei permessi i parenti e affini entro il terzo grado nei casi in cui il soggetto con handicap grave abbia compiuto i 65 anni di età o, di fatto, non vi sia altro parente, convivente o membro di un’unione civile in grado di occuparsi della persona con handicap.

Alternativa ai tre giorni di permesso

I tre giorni di permesso previsti per assistere un parente con handicap grave, possono essere tramutati in ore di permesso per un massimo di due ore per giorno lavorativo.

Altre agevolazioni

Il decreto 105 ha inoltre aggiunto il diritto, per i lavoratori che usufruiscono del permesso previsto dall’art. 3 comma e della legge 104/92, di poter usufruire prioritariamente dell’accesso al lavoro agile o “smart working” e comunque qualsiasi altra forma di lavoro che possa favorire l’assistenza al soggetto con handicap grave.

Congedo straordinario

È riconosciuto il diritto a poter usufruire del congedo straordinario al coniuge convivente di fatto, al genitore adottivo o affidatario, ai fratelli o sorelle conviventi, ai parenti o affini entro il terzo grado qualora uno dei parenti di secondo grado, convivente di fatto non siano presenti perché deceduti o invalidi.

Periodo usufruibile

Ai suddetti soggetti è riconosciuto il diritto di poter usufruire fino a due anni di congedo straordinario nell’arco della vita lavorativa fermo restante che per il suddetto periodo al lavoratore è riconosciuta l’intera retribuzione e il computo a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio.

Riconoscimento del diritto a posteriore

Il decreto 105 riconosce il diritto al congedo straordinario per tutto il periodo necessario, anche ai soggetti la cui convivenza sia avvenuta dopo la richiesta del congedo.

Congedo parentale

Il suddetto congedo della durata di tre mesi, da usufruire fino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio, è usufruibile dal padre o dalla madre e non può essere trasferito dall’uno all’altro coniuge. I genitori oltre ai tre mesi spettanti individualmente possono alternativamente usufruire di ulteriori tre mesi.

Figlio affidatario o adottato

Nel caso di figlio affidatario o adottato la madre e il padre hanno diritto a usufruire dei tre mesi cadauno e dei tre mesi alternativamente a partire dalla data di adozione o affidamento.

Presenza di un solo genitore

Nel caso in cui dovesse verificarsi la condizione familiare della presenza di un solo genitore, allo stesso spetta il diritto di poter usufruire del congedo parentale per undici mesi anziché dieci. Lo stesso diritto è esercitato dal genitore che riceve l’affido esclusivo del figlio.

IL DECRETO

Indicazioni anti Covid del MI, ogni ds dovrà richiedere il monitoraggio della qualità dell’aria

da La Tecnica della Scuola

Di Daniele Di Frangia

Nella nota ufficiale trasmessa il 19 agosto a tutti i dirigenti scolastici per “mitigare e contenere la circolazione virale a scuola” del Covid-19, si fa riferimento anche al ricambio dell’aria, ricordando che “una buona qualità dell’aria negli ambienti scolastici” dipende da “una pluralità di elementi: le fonti degli inquinanti chimici e dei patogeni, sia interne che esterne; le modalità di gestione delle attività; il numero di occupanti; la natura e configurazione degli spazi; le misure di prevenzione in atto; ecc.”.

Allo scopo di migliorare la qualità dell’aria negli ambienti scolastici, le Linee guida indicano anzitutto la necessità di attuare le ordinarie regole di buon comportamento, quali, ad esempio, la ventilazione delle aule attraverso l’apertura delle finestre”.

“Sono poi da considerare – e se possibile evitare – fonti esterne di inquinanti in prossimità delle aule (es. parcheggi di mezzi a motore in prossimità delle finestre). Il rispetto del divieto di fumo in tutta la scuola. L’assenza di arredi e materiali inquinanti. L’igiene e trattamento di pavimenti e superfici, ecc.”.

Dal Ministero si sottolinea, poi, che “l’utilizzo di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell’aria provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell’aria e sulle superfici negli ambienti indoor per il contrasto alla pandemia deve essere finalizzato a integrare, e non sostituire, le principali misure anti-contagio e non può prescindere da o escludere la valutazione delle condizioni microclimatiche e della qualità dell’aria indoor e outdoor”.

I ds devono far verificare lo stato dell’aria

Il capo dipartimento Versari chiede anche che ogni dirigente scolastico richieda “alle Autorità competenti (Dipartimenti di prevenzione delle ASL e ARPA) di effettuare le attività preliminari di monitoraggio della qualità dell’aria e di individuare le soluzioni più efficaci da adottare”. Sulla base degli esiti della predetta attività, il Dirigente scolastico richiede all’ente proprietario dell’edificio di attivarsi per porre in essere gli interventi necessari, proposti da ASL e ARPA, secondo quanto previsto dalla normativa.

La nota del Ministero

Carta docente, mancano 10 giorni alla scadenza del residuo 2020-21

da La Tecnica della Scuola

Di Redazione

Il 31 agosto 2022 è il termine fissato dalla normativa per poter spendere la Carta del docente, il bonus di 500 euro spettante ai docenti di ruolo.

La scadenza però non riguarda il bonus emesso il 1° settembre 2021 per l’a.s. 2021/22 (il cui residuo potrà essere speso anche nel prossimo anno scolastico), ma quello dell’annualità precedente, quindi riferito all’a.s. 2020/21. Il residuo dell’a.s. 2020/21, infatti, qualora non speso potrebbe andare perso. Si tenga conto anche del consueto blocco della carta, nelle prime due settimane di settembre, per l’aggiornamento tecnico effettuato dal ministero.

Cosa succede nella prima metà di settembre cioè? Una temporanea sospensione della funzionalità del borsellino elettronico e delle somme in esso contenute. La motivazione è da riferirsi al cambio di gestione del nuovo anno scolastico, a seguito del quale verrà aggiornata la disponibilità annuale con le eventuali quote residue.

Come accedere al bonus

Per accedere al bonus dei 500 euro previsti per l’anno scolastico in corso e agli importi dei buoni non validati relativi allo scorso anno si utilizza lo SPID.

Come richiedere lo Spid

Gli insegnanti possono consultare la composizione del proprio borsellino elettronico attraverso la specifica funzione di “storico portafoglio”.

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Cosa di può acquistare

I 500 euro per i docenti si possono spendere in diversi modi:

  • libri e testi, anche in formato digitale, pubblicazioni e riviste comunque utili all’aggiornamento professionale;
  • hardware e software (sono esclusi smartphone, fotocamere, videocamere, videoproiettori, memorie USB, stampanti e toner cartucce).
  • iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
  • iscrizione a corsi di specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;
  • titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
  • titoli per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;
  • iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione, di cui articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015.