Protocollo d’Intesa AICA e MIM

Protocollo d’Intesa MIM – AICA (31.7.23)
Promuovere e sostenere lo sttiluppo della cultura dell’innovazione digitale e la dffisione delle competenze digitali per studenti, docenti e personale non docente delle scuole di ogni ordine e grado del territorio nazionale


Competenze Digitali Certificate e Cultura dell’Innovazione nella Scuola: AICA e MIM firmano il nuovo Protocollo d’Intesa 2023-2026

Un nuovo protocollo d’intesa volto a promuovere e sostenere lo sviluppo della cultura dell’innovazione e la diffusione delle competenze digitali è stato sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e da AICA – Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico. Il nuovo accordo segue e amplia la proficua collaborazione sancita dai precedenti protocolli, a partire dal primo che risale al dicembre 1999, nel quale le parti si impegnavano a diffondere in Italia le competenze informatiche secondo lo standard ICDL (allora ECDL) e a definire congiuntamente un syllabus delle competenze informatiche (documento che descrive il set minimo di conoscenze e abilità di base) da inserire nei curricula scolastici.

Da allora sono passati quasi 24 anni e da oggi, per il prossimo triennio, AICA e il Ministero dell’Istruzione e del Merito continueranno a lavorare insieme concretamente con l’obiettivo di sostenere la diffusione delle competenze digitali certificate nel mondo dell’Istruzione, sia tra i docenti e il personale non docente delle scuole di ogni ordine e grado, sia tra gli studenti di tutto il territorio nazionale. In Italia questa collaborazione così intensa e continuativa con il Ministero nel definire e diffondere le competenze digitali non ha eguali nell’ambito degli Enti di certificazione.

Le novità – Il nuovo Protocollo, ribadendo l’impegno congiunto su iniziative storiche, come il progetto ormai decennale delle Olimpiadi Italiane di Informatica e il Convegno annuale AICA Didamaticarichiama esplicitamente il Quadro delle Competenze Europee Digitali per i Cittadini (DigComp) una “matrice” introdotta dall’Unione Europea nel 2013 e successivamente modificata e integrata, che definisce le competenze digitali necessarie per partecipare attivamente nella società digitale in rapida evoluzione, alla cui definizione ha preso parte in maniera attiva la Fondazione ICDL, organismo internazionale di cui fa parte AICA. In particolare, il nuovo accordo conferisce una particolare rilevanza alla valorizzazione della qualità delle certificazioni digitali attraverso la definizione di parametri qualitativi verificabili. Ciò significa poter garantire ai cittadini che le certificazioni ICDL saranno attentamente valutate e, se risponderanno ai suddetti criteri, rappresenteranno titoli inequivocabili grazie ai quali poter dimostrare di possedere abilità e conoscenze digitali necessarie nel mondo della scuola e del lavoro.

Il Protocollo per il prossimo triennio ha inoltre tra gli obiettivi fornire un supporto concreto alle Scuole per nuove progettualità connesse alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per attivare processi di innovazione didattica e digitale, anche attraverso nuovi strumenti di assessment delle competenze digitali, vera novità introdotta da AICA nel corso del 2023.

Steam e Cybersecurity – Il Protocollo prevede anche azioni di sostegno a iniziative che diffondano la cultura e le competenze per la diffusione dei concetti di Coding, Robotica Educativa e, più in generale delle STEAM, e la cultura e le competenze per la sicurezza digitale e la navigazione sicura in rete da parte degli studenti.

Comitato Congiunto – Anche in questo protocollo viene confermata l’istituzione del Comitato congiunto MIM-AICA con il compito di programmare e pianificare tutte le attività e le iniziative delineate nel Protocollo.

Durata – L’accordo, sottoscritto dal Direttore Generale del MIM per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, Fabrizio Manca, e dal Presidente di AICA, Antonio Piva, ha una durata di tre anni, durante i quali si prevede un ulteriore e significativo impulso per l’innovazione e la crescita delle competenze digitali nelle scuole italiane.

Questo accordo ribadisce l’impegno condiviso tra MIM e AICA nel contribuire alla creazione di una società preparata, attenta e competente, premessa per lo sviluppo di ogni Paese. L’accento è sull’uso consapevole delle tecnologie, ancor più necessario data la diffusione capillare degli smartphone, e sul valore cruciale del digitale come elemento fondamentale per esercitare pienamente la cittadinanza. L’impegno di AICA si traduce nell’offrire opportunità di apprendimento e preparazione digitale a tutti i livelli. In questo scenario, ICDL continua a essere lo standard di riferimento nel mondo delle certificazioni digitali”, afferma con soddisfazione il Presidente di AICA, Antonio Piva.

L’accordo appena sottoscritto con AICA si basa sulla condivisione di obiettivi fondamentali e irrinunciabili per le scuole che, nell’ambito della propria autonomia, grazie a questa intesa, potranno fruire di maggiori e migliori risorse per promuovere la cultura digitale e la diffusione delle competenze digitali, quanto mai necessarie per costruire adeguati raccordi con il mondo del lavoro”, dichiara il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del MIM, Fabrizio Manca.

PA bis: importante passo in avanti

PA bis, Fracassi: importante passo in avanti per il personale di tutti gli enti pubblici di ricerca

Roma, 31 luglio – Nella conversione in legge del DL 75/2023 (PA bis) è stato approvato alla Camera un ordine del giorno che impegna il Governo a stanziare “adeguate risorse finanziarie per la valorizzazione del personale con qualifica di ricercatore e tecnologo di terzo livello e del personale tecnico ed amministrativo degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell’Università e della Ricerca, in coerenza con quanto disposto per il personale delle medesime qualifiche degli EPR vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca”.

“Questo ordine del giorno, approvato dopo le forti pressioni che la nostra organizzazione ha messo in campo, rappresenta l’impegno del Parlamento per superare l’assurda disparità di risorse per il rinnovo del contratto, previste finora solo per gli enti vigilati dal MUR e non per gli altri enti pubblici di ricerca. Ora la responsabilità passa al Governo, che dovrà dare seguito a questo impegno in legge di bilancio per consentire così la chiusura del contratto per il settore ricerca”.A dirlo è Gianna Fracassi, segretaria generale della FLC CGIL, che assicura che la FLC CGIL continuerà la sua battaglia e le interlocuzioni con le forze politiche affinché si possa definitivamente concludere la fasenegoziale.

Educazione&Scuola Newsletter n. 1151


Educazione&Scuola Newsletter n. 1151

Luglio 2023 – XXVIII Anno

Su Educazione&Scuola

http://www.edscuola.com
http://www.edscuola.it
https://www.edscuola.eu


Edscuola anche su:

Facebook: http://www.facebook.com/edscuola
Twitter: http://twitter.com/edscuola
YouTube: http://www.youtube.com/user/Edscuola
Flipboard: http://flipboard.com/profile/edscuola


Notizie
PNRR e Istruzione

Scuola 4.0: aggiornamento cronoprogramma procedurale

Istanza Supplenze Docenti

Sino al 31 luglio 2023 le istanze per l’attribuzione dei contratti di docenza a TD

Decreto Legge PA Bis

Camera dei Deputati, 27 luglio 2023

Esami di Stato 2023

Disponibili i dati relativi agli esiti degli scrutini e degli Esami di Stato della scuola secondaria di primo e di secondo grado per l’anno scolastico 2022/2023

ITS Academy

Firmato il Decreto per l’assegnazione delle risorse del Fondo per l’istruzione tecnologica per l’anno formativo 2023/2024

CCNL Comparto Istruzione, Università e Ricerca 2019/2021

ARAN, 14 luglio 2023

Linee guida potenziamento insegnamento STEM

3 luglio 2023
Decreto-Legge 28 luglio 2023, n. 98

Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento

Protocollo d’Intesa MIM – ASviS (26.7.23)

Promuovere la diffusione della cultura dello sviluppo sostenibile per una piena realizzazione degli Obiettivi dell’Agenda 2030

Legge 26 luglio 2023, n. 95

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonche’ per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di …

Nota 25 luglio 2023, AOODPPR 2178

Attività di attestazione ad opera dei Revisori dei conti sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. …

Nota 25 luglio 2023, AOODPIT 3525

Formazione per il tutor scolastico e orientatore nel secondo biennio e ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado – A.S.2023-2024 – proroga termine attività formative e verifica finale

Ordinanza Ministeriale 21 luglio 2023, AOOGABMI 146

Sessione straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2022/2023

Nota 21 luglio 2023, AOODGSIP 3282

Promozione della lettura in classe – Contributi a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie erogati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, commi 389 e 390, …

Avviso 21 luglio 2023, AOODGOSV 24284

Individuazione di licei classici e scientifici in cui attuare il percorso di potenziamento- orientamento “Biologia con curvatura biomedica”

Avviso 20 luglio 2023, AOODGPER 44017

Reclutamento del personale docente. Procedura “per chiamata” di cui all’articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 – Procedura “per chiamata” di cui all’articolo …

Decreto Direttoriale 19 luglio 2023, AOODGPOC 118

Graduatoria definitiva di merito «Programma #iosonoAmbiente»

Nota 18 luglio 2023, AOODPPR 2113

Differimento del termine ultimo per l’espletamento dell’attività di attestazione degli obblighi di pubblicazione da parte degli OIV o strutture con funzioni analoghe, di cui alla Delibera ANAC n. …

Ipotesi CCNL (ARAN, 14.7.2023)

Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca – Periodo 2019-2021

Legge 14 luglio 2023, n. 93

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica

Decreto Direttoriale 12 luglio 2023, AOODPIT 1028

Approvazione dell’elenco delle associazioni ed enti beneficiari dei comandi per l’a.s. 2023/2024

Avviso 12 luglio 2023, AOODGPER 41908

Apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge …

Nota 4 luglio 2023, AOODGOSV 21835

PATHS Summer School. Filosofia e pensiero critico nell’anno europeo delle competenze IV edizione A.S. 2022/2023. Modalità virtuale Piattaforma PATHS

Nota 4 luglio 2023, AOODGOSV 21850

Le vicende del confine orientale e il mondo della scuola: Luoghi, Tempi, Memorie del Ricordo. Scuola estiva 2023 – Programma

Protocollo di Intesa 3 luglio 2023, AOODPIT 2850

Sviluppo di competenze in ambito storico-sociale per un consapevole esercizio dei diritti e dei doveri di cittadinanza

Legge 3 luglio 2023, n. 85

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro

Legge 3 luglio 2023, n. 87

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di …

Rubriche

Whistleblowing

di C.S. Benfante Picogna, D.A. Tumminelli, Z. Matera

Sulle Prove Invalsi

di Francesco Scoppetta

Concorso riservato

di Mario Maviglia

Il contributo dei docenti per il miglioramento continuo

a cura di Mariacristina Grazioli

Le nuove direttrici contro il bullismo a scuola

di C.S. Benfante Picogna, D.A. Tumminelli, Z. Matera

1923-2023 I cento anni della Riforma Gentile (IV)

di Gabriele Boselli

Intelligenza artificiale, libri di testo, riassunti

di Stefano Stefanel

in Handicap&Società di Rolando Alberto Borzetti

FAQ Handicap e Scuola – 67

a cura dell’avv. Salvatore Nocera e di Evelina Chiocca

in InformagiovaniLa Rete di Vincenzo Andraous

Adolescenti veterani

 di Vincenzo Andraous

Il mostro del sovraffollamento

di Vincenzo Andraous

Mobilità A.S. 2023/2024

Il 5 ed il 7 luglio i termini per le domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria 2023-2024


Protocollo d’Intesa MIM – AICA (31.7.23)

Protocollo d’Intesa fra Ministero dell’istruzione e del merito e AICA (Associazione italiana per l’informatica ed il calcolo automatico)

Promuovere e sostenere lo sttiluppo della cultura dell’innovazione digitale e la dffisione delle competenze digitali per studenti, docenti e personale non docente delle scuole di ogni ordine e grado del territorio nazionale.

Istanza Supplenze Docenti

  • Avviso 12 luglio 2023, AOODGPER 41908
    Apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e dell’articolo 12 dell’O.M. 06 maggio 2022, n. 112

Dal 17 al 31 luglio 2023 è possibile presentare l’istanza di partecipazione alle procedure per l’attribuzione dei contratti di docenza a tempo determinato.

L’istanza riguarda sia le supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo (decreto legge 44/2023, art. 5, commi da 5 a 17) che le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

Whistleblowing

Whistleblowing: gestione delle segnalazioni in ambito scolastico. Le nuove linee guida ANAC. Stato dell’arte e ricognizione normativa.

di Dario Angelo TUMMINELLI, Carmelo Salvatore BENFANTE PICOGNA, Zaira MATERA

Con il neologismo “whistleblowing”, in italiano “informatore” si intende, di norma, una qualsiasi segnalazione o denuncia, pubblica o in forma anonima, di una presunta attività ritenuta illecita o comunque fraudolenta occorsa e scoperta in ragione del rapporto di impiego.

Il termine di derivazione anglosassone richiama alla memoria la figura del c.d. “whistleblower”, letteralmente “colui che soffia il fischietto”, per accostare l’immagine dell’arbitro che “soffia” il fischietto per indicare un “fallo” con la condotta illecita.

Senza entrare troppo nel dettaglio, il “whistleblowing” è praticamente un sistema di prevenzione della corruzione in applicazione dell’art. 1, comma 51 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, più comunemente nota come “legge anticorruzione” o legge “Severino” dal nome dell’ex guardasigilli del governo Monti.

La summenzionata legge ha inserito nell’ordinamento italiano un sistema complesso e organico, multidirezionale, di prevenzione e lotta al fenomeno corruttivo e dell’illegalità all’interno della Pubblica Amministrazione.

Difatti la legge ha introdotto la disciplina della “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” attraverso l’innesto dell’art. 54-bis nel Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” cosiddetto Testo Unico sul Pubblico Impiego, così come modificato dall’art. 1, comma 1 della Legge 30 novembre 2017, n. 179, oggi ultimamente abrogato dall’art. 23 del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (v. oltre).

Nel 2017, con la pubblicazione in G.U. della Legge n. 179/2017, “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”  è stata data maggiore rilevanza alla tutela della riservatezza del pubblico dipendente che agisce, per conto e nell’interesse della Pubblica Amministrazione in cui è incardinato e presta servizio, segnalando, divulgando o denunciando alle specifiche Autorità preposte, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Autorità  giudiziaria (ordinaria e/o contabile) comportamenti illeciti (di natura amministrativa, contabile, civile o penale) di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Di recente il nostro ordinamento giuridico ha recepito la Direttiva comunitaria (UE) 2019/1937 del 23 ottobre 2019, cosiddetta direttiva “whistleblowing” riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione,  con la promulgazione del Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023.

Il citato decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi contenute sono divenute efficaci dal 15 luglio scorso. In buona sostanza il testo raccoglie in un unico corpo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione di illeciti e delle tutele riconosciute ai segnalanti. In tal modo si incentiva l’effettuazione di segnalazioni nei limiti e con le modalità previste nel decreto.

Il decreto in parola ha, difatti, vincolato l’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC a pubblicare, entro tre mesi dalla sua data di entrata in vigore delle nuove Linee Guida in materia di “protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” e le relative procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne.

Queste ultime sono state approvate con la delibera n. 311 nell’adunanza del 12 luglio 2023, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 172 del 25 luglio 2023 consultabile dal sito ufficiale ANAC.

Tali linee guida risultano composte da un corposo documento principale, redatto in 90 pagine (nella versione integrale con annessi approfondimenti), a sua volta corredato da tre allegati (allegato 1 – Elenco atti dell’UE e disposizioni attuative nazionali ambito soggettivo; allegato 2 – Istruzioni sulla trasmissione di segnalazioni; allegato 3 – Istruzioni sull’acquisizione delle segnalazioni).

In buona sostanza con l’Istituto comunemente noto come “Whistleblowing” qualunque pubblico dipendente che segnala un fatto illecito per legge non può essere né sanzionato, demansionato o licenziato, trasferito o, ancora, assoggettato ad altre misure aventi effetti sfavorevoli, diretti o indiretti, sulle sue condizioni di lavoro in ragione della segnalazione da lui/lei effettuata. La denuncia e/o la segnalazione, inoltre, è sottratta all’accesso documentale previsto dall’art. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, meglio nota come legge sul procedimento amministrativo, fino alla conclusione del procedimento stesso.

Il principio cardine è la tutela della riservatezza dell’identità del pubblico dipendente promotore della segnalazione (o della denuncia) che deve essere sempre garantita.

Entrando nel merito al momento di scrittura del presente articolo sono possibili diversi canali per comunicare una segnalazione:

  1. canale esterno;
  2. canale interno;
  3. divulgazione pubblica;
  4. denuncia diretta.

Per quanto riguarda il primo punto, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha previsto un apposito canale esterno di segnalazione mettendo a disposizione una procedura totalmente informatizzata, in grado di assicurare la tutela della riservatezza dell’identità del pubblico dipendente che effettua la segnalazione e/o denuncia. Il servizio è accessibile in un’area dedicata del portale dell’ANAC nella sezione “Whistleblowing – Modulo per la segnalazione di condotte illecite ai sensi del decreto legislativo n. 24/2023” dal link diretto https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/.

In tal modo il riserbo dell’identità del segnalante è assicurata da un protocollo di crittografia, utilizzato per le segnalazioni che pervengono tramite la piattaforma informatica dedicata.

È interessante indicare che registrando una segnalazione sul citato portale, si ottiene un codice identificativo univoco di ritorno ovverossia un “key code”, che può essere opportunamente utilizzato successivamente dal pubblico dipendente per “dialogare” con ANAC in modo anonimo e spersonalizzato, costantemente avvisati sullo stato di lavorazione della pratica inviata. È importante custodire tale codice identificativo, rilasciato all’atto di inoltro della segnalazione, in quanto, in caso di perdita o smarrimento, non potrà essere recuperato. Sara cura dell’ANAC informare la persona segnalante sull’esitazione finale della segnalazione.

L’Autorità svolge preventivamente l’istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione e qualora la ritenga legittima e fondata, può intraprendere e mantenere un’interlocuzione con la persona segnalante e richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni e acquisire ulteriori documenti anche mediante audizioni.

Diversamente l’ANAC può comunque disporre la trasmissione della segnalazione alle altre Autorità competenti, quali: Ispettorato per la Funzione Pubblica, Autorità giudiziaria ordinaria e/o contabile (Corte dei conti), Guardia di Finanza.

Si evidenzia che è cura della stessa Autorità, laddove ravvisassero dalla segnalazione acquisita, profili di rilievo penale e/o di danno erariale, inoltrare tale pratica alle competenti Autorità giudiziarie (ordinaria o contabile). È opportuno sapere che, qualora le competenti citate Autorità dovessero richiedere i dati identificativi del segnalante, l’ANAC è comunque tenuta a fornire le indicazioni aggiuntive.

In merito al secondo punto, è sempre possibile effettuare la segnalazione attraverso il canale interno dell’Amministrazione scolastica. Tutto il personale scolastico (docente, educativo, amministrativo tecnico e ausiliario) nonché dirigenziale che abbiano assistito a fatti illeciti o omissivi, venuti a conoscenza in relazione allo svolgimento della propria mansione e/o ruolo può inviare una circoscritta segnalazione attraverso un apposito modello di segnalazione, scrivendo alla casella di posta istituzionale dedicata (a titolo di es. per la Sicilia prevenzionecorruzione.sicilia@istruzione.it)

Si evidenzia che con la Delibera n. 430/2016 nell’adunanza del 13 aprile 2016, l’ANAC ha approvato delle specifiche Linee guida in ambito scolastico rubricate in “Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” individuando nella figura del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale il Responsabile della prevenzione della corruzione per le Istituzioni scolastiche, a cui vanno inviate le segnalazioni di fatti (ritenuti illeciti) che configurano ipotesi di corruzione, limitatamente alle scuole autonome.

Si sottolinea, infine, che le segnalazioni troppo generiche o comunque poco circostanziate e vaghe o ancora segnalazioni di fatti o episodi che non hanno nulla a che fare con la corruzione in senso stretto, di norma, non sono prese in considerazione. Il decreto, infatti, stabilisce che non si applicano alla disciplina del “whistleblowing”: “contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate” e nelle altre ipotesi di cui all’art. 1 comma 2 lettera b) e c) del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Di norma al momento della segnalazione o della denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, le condotte illecite devono riguardare situazioni rilevanti di cui il pubblico dipendente sia venuto a diretta conoscenza. Non è necessario che la persona segnalante o denunciante sia certa della segnalazione esperita, deve tuttavia avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che tali informazioni rilevate sulle presunte violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate, siano veritiere e rientrino nell’ambito della normativa vigente e deve sempre agire in “buona fede”.

Si ricorda che vengono perse le tutele quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità (penale o civile) della persona segnalante o denunciate per i reati di diffamazione (art. 595 c.p.) o di calunnia (art. 368 c.p.). In tali casi al dipendente può essere irrogata una sanzione disciplinare.

Il legislatore, inoltre, ha previsto di estendere delle specifiche tutele ai cosiddetti “facilitatori” ovverossia personale dipendente che presta assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione, ad esempio colleghi.

Ulteriore canale di segnalazione è la divulgazione pubblica a mezzo stampa o mezzi elettronici o ancora mezzi di diffusione di massa “social media o network” che sono in grado di raggiungere facilmente e rapidamente un elevato numero di persone, rendendo difatti di dominio pubblico le informazioni rilevate sulle presunte violazioni. Infine, come ultimo canale, è sempre possibile esperire la denuncia diretta presso le Autorità giudiziaria ordinaria e/o contabile.

La scelta della preferenza del canale non è assoggettata e non ricade sulla discrezionalità del “whistleblower”. In via prioritaria è sempre favorito l’impiego del canale interno e, solo qualora al ricorrere di una delle condizioni previste dall’art. 6 del decreto (che di seguito vengono elencate: “canale interno non previsto, non attivo o non conforme; la segnalazione al canale interno non ha avuto seguito; il segnalante ha fondati motivi di ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito o che ci sia rischio di ritorsione; il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse”), è possibile effettuare una segnalazione esterna.

Si conclude il presente lavoro con un approfondimento in merito ad una sanzione pecuniaria irrogata ad un Dirigente scolastico, consultabile dal sito ufficiale ANAC con l’invito alla lettura della delibera ANAC n. 94 dell’8 marzo 2023. La citata delibera ha stabilito una sanzione pecuniaria di 5.000,00 Euro, irrogata dall’Autorità nei confronti di un Dirigente per aver adottato misure ritenute nei fatti discriminatorie nei confronti di una docente che aveva denunciato fatti illeciti all’interno della scuola. L’Autorità ha dichiarato nulli i procedimenti disciplinari (irrogati nei confronti dell’insegnante), accertandone la natura ritorsiva e l’uso distorto della funzione esercitata dal Dirigente scolastico. Per maggiori informazioni possono essere rinvenute nel link diretto riportato in sitografia.

Riferimenti normativi

  • CODICE PENALE artt. 368, 595
  • DIRETTIVA (UE) 2019/1937 del 23 ottobre 2019 riguardante la “protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione
  • LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
  • LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione
  • LEGGE 30 novembre 2017 n. 179, “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato
  • DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
  • DECRETO LEGISLATIVO n. 24 del 10 marzo 2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali
  • LINEE Guida ANAC 13 aprile 2016 “Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” Delibera n. 430
  • LINEE Guida ANAC 12 luglio 2023 “protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” Delibera n. 311
  • DELIBERA ANAC n. 94 dell’8 marzo 2023

Sitografia

MIM contro i ‘diplomifici’

In merito all’indagine di Tuttoscuola sul fenomeno dei “diplomifici” dal titolo «Maturità: boom dei diplomi facili», il Ministero dell’Istruzione e del Merito avvierà una indagine ispettiva. Nel frattempo, sarà bandito a breve un concorso per il reclutamento di 146 ispettori che porterà a saturare l’organico attuale (190 Posti). Sotto il profilo normativo, verranno valutati alcuni correttivi che diano più strumenti in sede ispettiva per verificare la sussistenza dei requisiti per la parità. Si sta anche lavorando per inserire nella legge di Bilancio risorse idonee per incrementare ulteriormente l’organico dei dirigenti tecnici.

Si sottolinea inoltre che nel piano semplificazioni del Ministero è presente una apposita misura dedicata alle scuole paritarie. Si tratta di un progetto che ridisegna e digitalizza la procedura di riconoscimento della parità, rafforzando i controlli anche in itinere, a sostegno delle attività ispettive. Questa misura punta, fra l’altro, a ridurre le distorsioni dei “diplomifici”, espungendoli dalle scuole riconosciute.

È poi stato previsto un ulteriore provvedimento per velocizzare l’erogazione dei contributi statali alle scuole paritarie di qualità, molte delle quali sono in costante affanno e rischiano la chiusura a causa dei gravi ritardi oggi esistenti. Queste scuole, in una logica di sussidiarietà orizzontale, svolgono un ruolo di grande aiuto al Paese, soprattutto per quanto riguarda l’infanzia e la primaria.

Regolamento diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario

Entra in vigore il regolamento rivisto sui diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario
SuperAbile INAIL del 29/07/2023

Ecco quali sono le novità per le persone con disabilità.

ROMA. Il 7 giugno 2023  è entrato in vigore il regolamento riveduto sui diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Di conseguenza, i diritti dei passeggeri che viaggiano in treno sono stati aggiornati e, in alcuni casi, rafforzati. Il Forum europeo sulla disabilità spiega, in un articolo di approfondimento, quali sono le caratteristiche principali di questo regolamento, prestando particolare attenzione alle disposizioni che riguardano maggiormente i passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta.
“L’obiettivo del regolamento sui diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario è quello di fornire un livello uniforme di protezione ai cittadini che utilizzano i servizi di trasporto ferroviario nell’UE. Mentre la maggior parte dei diritti va a beneficio di tutti i passeggeri – come l’assistenza e il risarcimento in caso di ritardo o cancellazione – alcuni sono specificamente rivolti ai passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta. Questi diritti includono il diritto alla non discriminazione, il diritto all’accessibilità e all’assistenza senza costi aggiuntivi, il diritto alla responsabilità del vettore nei confronti della mobilità danneggiata e interrotta (quindi le compagnie ferroviarie o altri devono supportare con la riparazione e la sostituzione delle attrezzature per la mobilità, come le sedie a rotelle); e il diritto a una gestione accessibile dei reclami”, scrive il Forum.

Nel dettaglio il Forum spiega cosa è cambiato con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento.

Assistenza. 
Mentre la prestazione di assistenza era già presente nel regolamento precedente, il tempo di pre-notifica per richiedere tale assistenza è stato ridotto da 48h a 24h.
Inoltre, se i passeggeri non avvisano preventivamente al momento dell’imbarco in stazioni o treni privi di personale, gli operatori ferroviari ei gestori delle stazioni sono ora obbligati a compiere “tutti gli sforzi ragionevoli” per facilitare il viaggio della persona. In passato, c’era solo l’obbligo di fornire informazioni che indicassero la stazione presidiata più vicina e l’assistenza disponibile.
Infine, ogni paese dell’UE ha la possibilità di istituire un “punto di contatto unico” per coordinare le informazioni e l’assistenza. Ciò consentirà al passeggero di effettuare una sola richiesta, anche se il viaggio richiede i servizi di diverse compagnie in diversi paesi.

Accompagnatore.
Con il nuovo regolamento, laddove un’impresa ferroviaria (gestori ferroviari, stazioni) richieda che una persona con disabilità viaggi accompagnata, l’accompagnatore avrà diritto a viaggiare gratuitamente e – ove fattibile – ad essere seduto accanto alla persona con disabilità. Le persone con disabilità possono anche essere accompagnate da un cane da assistenza, in conformità con la legislazione nazionale.

Accessibilità delle informazioni.
Le informazioni sull’interruzione del servizio, le informazioni di viaggio (ove possibile in tempo reale), le informazioni sui tuoi diritti di passeggero, sull’accessibilità della stazione o dei treni e delle strutture associate, dovranno essere più accessibili .

Attrezzatura per la mobilità.
Sebbene questa disposizione esistesse nel regolamento del 2007, il nuovo testo la sviluppa un po’ di più, specificando che in caso di perdita o danneggiamento dell’attrezzatura per la mobilità o del dispositivo di assistenza, il risarcimento includerà il costo della sostituzione e della riparazione, nonché il costi di sostituzione temporanea.
Inoltre, quando si verifica tale situazione, gli operatori ferroviari ei gestori delle stazioni dovranno compiere tutti gli sforzi ragionevoli per fornire sostituzioni temporanee immediate. Le imprese ferroviarie saranno inoltre responsabili del risarcimento per la perdita o il ferimento di cani da assistenza. Gli Stati membri possono inoltre consentire sperimentazioni con altri animali da assistenza.

Formazione.
Questo nuovo provvedimento, importante risultato del nostro advocacy, prevede che il personale che assiste direttamente i passeggeri a ridotta mobilità sia sottoposto a formazione in materia di disabilità. Inoltre, il personale a contatto con il pubblico riceverà anche una formazione sulla consapevolezza della disabilità. Sfortunatamente, la partecipazione dei passeggeri con disabilità e delle organizzazioni che li rappresentano a tali corsi di formazione, sebbene citata, non è obbligatoria. Standard minimi di qualità del servizio.
Le imprese ferroviarie dovranno riferire sull’assistenza fornita alle persone con disabilità e a mobilità ridotta.

Sulle Prove Invalsi

Prove Invalsi ormai accettate e migliorabili

di Francesco Scoppetta

Un insegnante di scuola media che sapevo esser contrario alle prove Invalsi, dopo diversi anni ci tiene a dirmi che ha cambiato idea. Adesso è diventato favorevole alle prove anche se ritiene che potrebbero essere predisposte meglio. Mi sottolinea che ci sono voluti anni per ovviare al cheating, quando tutti sapevano che far svolgere in un’aula prove con gli stessi quesiti per tutti incentivavano la mutua cooperazione di docente e alunni. Così come ci sono voluti anni per capire che se si fornivano le stesse domande nelle prove su carta a tutti i ragazzi, quantomeno occorreva ruotarle nelle diverse versioni dei fascicoli.

Con le prove computer based il passo in avanti è stato notevole ma adesso un alunno può essere favorito dal caso perchè nelle prove di matematica non trova, per esempio, domande di geometria, o di algebra, oppure ha meno quesiti da fare rispetto al suo compagno di classe. Quindi da prove Invalsi in alcune aree inaffidabili perché i risultati derivavano da comportamenti scorretti siamo passati a prove in cui il caso favorisce alcuni allievi a scapito di altri. Eppure l’Invalsi giura che le prove non sono uguali per tutti ma hanno lo stesso grado di difficoltà.

E ci ricorda che ogni prova, prima di essere somministrata agli alunni, impegna quasi 200 autori, selezionati tra docenti, dirigenti scolastici e ricercatori; viene inoltre proposta a migliaia di studenti (pre-test) e i risultati vengono analizzati statisticamente. Tutto questo per verificarne la precisione, l’equità e la capacità di misurazione.

L’Invalsi, grazie ai test effettuati negli anni scorsi, possiede ormai numerosissimi dati sulla capacità di risposta degli studenti alle domande presenti nella “banca dei quesiti” dello stesso Istituto. L’analisi statistica dei suddetti dati permette di calcolare la probabilità dello studente, data una risposta a una delle domande della prova, di rispondere correttamente alle altre domande presenti nella “banca dei quesiti” dell’Invalsi. E’ come se lo studente rispondesse a ulteriori domande rispetto a quelle della prova, fornendo conseguentemente maggiori informazioni a fini valutativi. Ciascuna abilità, oggetto di misurazione nelle tre prove, è declinata in cinque livelli (grazie ad un modello statistico), ognuno dei quali descrive ciò che l’alunno sa fare. I livelli raggiunti in ciascuna delle discipline oggetto della rilevazione (Italiano, Matematica, Inglese) sono certificati.

Rispetto ai quiz per la patente o ai quesiti per la prova selettiva dei concorsi, per prepararsi alle prove Invalsi non si tratta di rinforzare infatti la memoria accoppiando la risposta giusta alla domanda (Chi ha la precedenza a questo incrocio?). Come esigeva la scuola tradizionale, non si tratta più di registrare le esatte parole della spiegazione del docente per ripetergliele in sede di interrogazione. Si tratta di saper ragionare (scuola delle competenze), perchè ogni quesito Invalsi cerca invece di misurare la capacità degli studenti di saper usare le conoscenze apprese per risolvere uno degli infiniti problemi della vita reale, per connetterle ad altre conoscenze o applicarle in un altro ambito.

Provare qualche quesito degli anni precedenti può essere utile giusto per prendere familiarità con il formato delle Prove e così non perder tempo, per capire il meccanismo, ma ciò detto, tanti docenti sanno che il miglioramento passa attraverso una didattica un po’ diversa che, per dirlo in maniera facile, renda chiaro agli studenti che si ricordano meglio i concetti e le nozioni se prima sono stati compresi. Anche una poesia si recita meglio a memoria se prima ragionandovi sopra se ne è davvero compreso senso e significati.

Sembra ormai diventata minoritaria la posizione contraria di tutti quelli, sindacati compresi, che hanno dipinto le prove Invalsi come il cavallo di Troia per valutare gli insegnanti. Se i risultati della mia classe vengono portati all’esterno io docente sarò chiamato a risponderne, è meglio che essi rimangano nella mia assoluta disponibilità, lontano da occhi indiscreti, anche perchè poi se per tutto l’anno l’alunno Rossi ha accumulato tante insufficienze debbo essere solo io a poter decidere in piena libertà se nello scrutinio finale diventeranno magicamente una sufficienza piena.

Insomma, le prove sembrano ormai accettate dalla scuola militante anche se lo strumento, come tutti gli strumenti, può essere migliorato. Non saprei dire in quale misura venga invece accolto il presupposto principale della somministrazione delle prove che resta pur sempre quello di una verifica del Sistema. Si può e deve riconoscere allo Stato e al Ministero dell’Istruzione il diritto di verificare sull’intero territorio nazionale gli esiti dell’insegnamento, gli apprendimenti, in corrispondenza di certe classi di età degli allievi? E in una scuola dove la libertà di insegnamento voluta dalla Costituzione è diventata libertà di voto e valutazione sommativa, quegli esiti come possono essere comparati se non attraverso prove somministrate nelle scuole anno per anno? Il fatto che tali prove non siano più uguali per tutti gli allievi (come succede con la maturità) è dovuto al fatto che possono essere somministrate in giorni diversi. In altre occasioni ho avuto modo di dire che se non facesse le prove Invalsi il nostro Stato potrebbe essere paragonato ad un produttore che dopo aver finanziato la realizzazione di un film si rifiutasse di guardare il prodotto finito perchè tanto i soldi li ha già spesi.

Stefano Bazzucchi ha fatto un semplice esempio per spiegare a tutti il punto cruciale delle rilevazioni. Molti insegnanti contrari alle prove fanno finta di non sapere perchè i libri di testo adottati, per tutte le materie, sono sempre dei veri malloppi, ponderosi, costruiti allo scopo di dare a ciascun docente la libertà di formare il suo menù scegliendo le pietanze preferite ed escludendone altre. “Se devo fare – ragionando per assurdo – un’indagine sulla media esatta dell’altezza di tutti i sessanta milioni circa di italiani e per fare questo intendo misurarli tutti, ho bisogno di uno strumento per poter effettuare le misure come, per esempio, un’asta metrata. Ora, quanto deve essere alto questo strumento? Più di due metri? Ovviamente sì, ci sono di sicuro italiani che sono alti più di due metri. Ma sono proprio sicuro che in Italia non ci sia qualcuno che possa essere più alto? Bè, per evitare problemi ed essere assolutamente sicuro che lo strumento che utilizzerò sarà in grado di misurare tutti, ma proprio tutti, utilizzerò un’asta di quasi tre metri. Io sono assolutamente certo che non troverò nessuno in Italia che sia più alto di tre metri e, nello stesso tempo, sono altrettanto certo che quello strumento sarà in grado di misurare tutti gli italiani.

Ecco, la prova Invalsi, per certi aspetti, funziona così: la sua alta difficoltà è dovuta proprio al fatto che deve essere uno strumento in grado di misurare anche il livello di apprendimento dell’alunno cosiddetto “eccellente”, cioè di quell’alunno che “mostra un grado di comprensione di un testo o di elaborazione di contenuti matematici ben al di sopra della media”.

La distribuzione normale (la più importante distribuzione statistica) è rappresentata dalla curva “a campana” gaussiana che ritroviamo nelle indagini OCSE-Pisa a cui partecipa anche l’Italia. Alle estremità troviamo le percentuali più basse ( livello inferiore-1 e di eccellenza-6) mentre al centro abbiamo quelle più numerose (livelli intermedi 3 e 4).

Qual è la differenza con quello che fanno i docenti di una scuola quando predispongono le prove di verifica per le classi parallele? E’ presto detto: tutti in una scuola si ritrovano d’accordo nel definire esattamente il livello più basso, mentre al contrario il livello più alto si tende ad estenderlo, con la conseguenza che non si riesce a distinguere più chi, per capirci, ha un livello buono, ottimo o eccellente. La stessa cosa sta succedendo anche con l’esame di Stato dove il “100 e lode” non è più l’eccellenza ma ricomprende ormai una schiera vastissima di alunni bravi, soprattutto in alcune Regioni.

Come sostiene Bazzucchi, soltanto i docenti che hanno compreso questi aspetti e che hanno poi approfondito la natura e la funzione dello strumento di rilevazione, lo “affrontano” con molta più tranquillità, consapevoli del fatto che, generalmente, i risultati rifletteranno la situazione della classe così com’è. Quando poi collegheranno i risultati alla situazione di contesto gli stessi acquisteranno maggiore significato. Per l’insegnante tutto ciò rappresenterà solo un ulteriore strumento di conoscenza della sua classe, un ulteriore elemento utile per la valutazione che è, e rimane, una sua specifica competenza professionale.

Le prove Invalsi sono costruite appositamente per uno scopo: comprendere, nella misurazione dei livelli di apprendimento, tutte le fasce di livello. I quesiti, quindi, oltre che a coprire tutta la gamma delle diverse competenze disciplinari, hanno coefficienti di difficoltà diversi.

Un ristretto numero di domande ha coefficienti molto alti di difficoltà e sono destinate alla misurazione della fascia di “eccellenza”. A questi quesiti, ovviamente, sarà in grado di rispondere solo un numero esiguo di alunni. Il test non dovrà dirci se questa fascia di eccellenza è esigua, ma quanto è esigua, consapevoli del fatto che oltre a un certo valore percentuale è impossibile che si vada. A questo punto è chiaro che un alunno di livello medio, cioè con un livello di apprendimento adeguato per la sua età, attesterà la sua “performance” su valori medi. In pratica, risponderà a un 60-70% di quesiti, sbagliando, probabilmente, la maggior parte dei quesiti con livello di difficoltà più elevato.

Forse soltanto ora, dopo tutti gli anni trascorsi dal 2005/06, quando si iniziò a somministrare le prime prove Invalsi di italiano e matematica, molti docenti considerano del tutto “normale” che nelle prove Invalsi ci siano “domande difficilissime alle quali nemmeno gli adulti sanno rispondere”, come ogni anno si sente dire in giro. Pensando ad una classe con 20 alunni di scuola primaria, ad esempio, non è raro trovare solo 3 di essi che mostrano livelli di comprensione di un testo e di interpretazione paragonabile a quelli di un adulto. E se per un adulto sono livelli normali, per il bambino rappresentano l’espressione di un’eccellenza. Tutti gli altri bambini che non hanno risposto sono del tutto normali, anzi, sarebbe anomalo il contrario, cioè la risposta corretta a tutti quei quesiti da parte di quasi tutti gli alunni, se non di tutti.

Uno sportello mobile per le persone con disabilità visiva

Uno sportello mobile per le persone con disabilità visiva
Agenzia ANSA del 29/07/2023

CAGLIARI. Le attività dell’Unione ciechi si spostano sul territorio, per raggiungere quante più persone, con disabilità visiva o comunque in condizioni di svantaggio, grazie ad uno sportello mobile.    

Prende avvio dal prossimo 1 agosto il progetto, ideato dalla sezione di Cagliari dell’Unione Ciechi e ipovedenti e finanziato dal Consiglio regionale con l’ultima legge di stabilità, che toccherà numerosi Comuni della ex provincia di Cagliari fino a fine dicembre. “Lo abbiamo chiamato sportello mobile 2023 perché – ha spiegato la commissaria Simona Trudu, presentando l’iniziativa alla stampa – ,per la prima volta, saremo noi con la nostra organizzazione a raggiungere tutti coloro che si trovano in condizione di disabilità visiva, a prescindere dal riconoscimento formale dello status e che, pur avendo bisogno di un sostegno, di aiuto o anche solo di informazioni, non hanno la possibilità di raggiungere la nostra sede o magari non sanno neanche della nostra esistenza”.    

Tra gli obiettivi del progetto c’è il decentramento dei servizi, l’assistenza nella predisposizione delle tante pratiche per il riconoscimento dei propri diritti, il supporto, anche psicologico, nell’acquisire consapevolezza e autonomia, l’inclusione sociale. “Vogliamo raggiungere anche le persone anziane in condizioni di disabilità visiva, – ha aggiunto la commissaria -, che spesso vivono una condizione di isolamento all’interno di comunità depauperate sempre più dei servizi essenziali. Queste persone possono avere maggiori difficoltà nello svolgimento delle piccole azioni di vita quotidiana e nella gestione delle più comuni attività e, al contempo, sviluppare un deficit di comunicazione, diminuzione dell’indipendenza funzionale (mobilità) e conseguenti sintomi depressivi, fino ad arrivare all’isolamento sociale”.    Per gli utenti che ne faranno richiesta, gli operatori dello Sportello Mobile 2023 potranno recarsi a domicilio e saranno comunque presenti nelle sedi ospitanti dal lunedì al venerdì per circa 3 ore.    
Si comincia con tappe a Muravera e Villasalto: da martedì 1 a venerdì 4 agosto, il mezzo mobile stazionerà in via Speranza 68, ospitato dall’associazione Domu Mia.
Da lunedì 7 a venerdì 11 si sposterà a Villasalto in piazza Giovanni Paolo II, in collaborazione con l’associazione A.v.r.a.
Già calendarizzati appuntamenti a Carbonia, Sanluri, Villasor e Mandas. 

Adolescenti veterani

Adolescenti veterani

di Vincenzo Andraous

Stamattina ho assistito a uno scambio ravvicinato tra giovani poco avvezzi al rispetto di se stessi figuriamoci degli altri.

Hanno preso in mezzo un ragazzetto più giovane e lo hanno spintonato senza tanti complimenti.

Lo sfigato, così lo chiamavano, sfigato, sfigato, non ha reagito né detto niente, ero combattuto se intervenire subito o lasciare fare per vedere fin dove si sarebbero spinti.

E’ arrivato il pullman, tutto è finito lì.

Stavolta la noia, l’incapacità a rimanere fermi, la dimenticanza dell’educazione, non ha prodotto ulteriori sofferenze, ma ho ripensato alle bravate in strada, alle nocche infrante sui denti, alle classi con poche matite, ma abbondanza di coltelli, qualche pistola, tante offese e umiliazioni.

In questi casi c’è uno spreco di spiegazioni sulla diseducazione emotiva derivante da una collettività in crisi, della scuola e della famiglia in rotta di collisione con la fatica delle responsabilità.

In televisione un esperto narrava con non poca stizza, come i giovani una volta colti sul fatto dell’ennesimo misfatto, rimangano interdetti per il giudizio che ricevono.

Come se non gli appartenesse il dovere di una revisione critica per quanto agito.

Certamente ci sono le risposte dentro i disturbi di personalità, nella fragilità che diventa patologica, le trasgressioni che vengono interpretate come percorsi sgrammaticati di una devianza che di fatto è già uso dello strumento della violenza.

I giovani non sono tutti uguali, non sono fatti in serie, verissimo, ma intere tribù usano gli stessi totem, le stesse abbreviazioni esistenziali, senza chiedersi un accidente dell’eventuale risultato finale, attraverso posture comportamentali all’insegna del pugno serrato a forza, nelle prevaricazioni, piuttosto che nelle relazioni da costruire e mantenere, tutto ciò è interpretato illusoriamente come una forma di autoprotezione contro la propria fragilità, insicurezza e incapacità a elaborare qualche metro di vista prospettica.

Ripensando a stamattina, a quanto stava prendendo forma nella frazione di uno sparo, la vittima designata, il prepotente, gli accoliti, la platea plaudente, una sorta di fotogramma acomunicazione istantanea, nel tragitto assai breve che esclude e calpesta qualsiasi negoziato con l’altro, come se non esistesse l’altro, un vero e proprio licenziamento in tronco dell’interlocutore.

Con le gambe larghe e il petto in fuori resta in bella evidenza l’imitazione e il mito della forza per accorciare le distanze, disconoscendo il rispetto delle regole, ma così facendo, certo, soltanto a volte, accade che venga meno il valore stesso della vita umana.

Nota 28 luglio 2023, AOODGPOC 1248

Ministero dell’Istruzione e del Merito
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per la progettazione organizzativa, l’innovazione dei processi amministrativi, la comunicazione e i contratti
Ufficio III – Protezione dei dati personali del Ministero

All’Ufficio di Gabinetto SEDE
Al Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali SEDE
Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione SEDE
Ai Direttori Generali dell’Amministrazione centrale LORO SEDI
Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali LORO SEDI
e, p.c., Al Computer Security Incident Response Team (CSIRT) del Ministero SEDE

OGGETTO: Obblighi di notifica in caso di violazione dei dati personali (c.d. “data breach”) – Novità introdotte dalla versione aggiornata delle Linee Guida n. 09/2022 del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati