Archivi categoria: Governo e Parlamento

Autonomia differenziata

Il 14, 21 febbraio, 4, 12, 14, 15, 20, 21, 26, 28 marzo, 3, 4, 8, 10, 11, 22, 23, 24, 26, 27 aprile 2024 la 1ª Commissione della Camera, in sede referente, esamina il DdL A.C. 1665, Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione (Non sono previste votazioni).

Il termine per la presentazione, in modalità digitale, di proposte emendative al disegno di legge C. 1665​, recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”, è fissato alle ore 17 del 16 aprile.

Il DdL A.C. 1665 è stato assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) della Camera in sede referente il 26 gennaio 2024.

Il 23 gennaio, con 110 voti favorevoli, 64 contrari e tre astensioni, il Senato ha approvato il DdL A.S n. 615 d’iniziativa governativa, collegato alla manovra, sull’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, incardinato nella seduta di martedì 16 gennaio nel testo proposto dalla 1a Commissione che ne aveva concluso l’esame martedì 21 novembre dando mandato ai relatori.

Filiera formativa tecnologico-professionale

Il 26, 27 marzo, 3, 4, 10, 11, 23, 24 aprile 2024 la 7a Commissione della Camera esamina in sede referente il DdL A.C. 1691​ del Governo, giò approvato dal Senato, Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale.

Il termine per la presentazione, in modalità digitale, di proposte emendative riferite al disegno di legge C. 1691​ Governo, approvato dal Senato, recante istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, è fissato alle ore 15del 22 marzo 2024.

Il 13 febbraio ed il 4 marzo 2024 la 7a Commissione della Camera esamina in sede referente il DdL A.C. 1691​ del Governo, giò approvato dal Senato, Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale.

L’Aula del Senato, il 31 gennaio 2024, con 101 voti favorevoli, 41 contrari e cinque astensioni ha licenziato per la Camera il ddl d’iniziativa governativa, collegato alla manovra, sull’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale (A.S. 924).

Il Senato ha approvato in prima lettura il disegno di legge governativo che riforma l’istruzione tecnico-professionale con l’introduzione del nuovo modello 4+2. “Il via libera di oggi segna una tappa fondamentale di una riforma che serve ai nostri giovani e al Paese. Ringrazio il Presidente della Commissione Istruzione, Roberto Marti, la relatrice, Ella Bucalo, il Sottosegretario Paola Frassinetti e tutta la maggioranza parlamentare per aver sostenuto il disegno di legge, apportando integrazioni certamente migliorative. Ringrazio anche le Regioni per l’importante contributo dato”, dichiara il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

“Si tratta di una riforma molto attesa dalle scuole e dal mondo produttivo e in cui questo governo crede fortemente”, prosegue il Ministro. “Avremo una filiera della formazione tecnica e professionale di serie A, che potrà contare sul potenziamento delle discipline di base e sull’incremento di quelle laboratoriali e professionalizzanti; sul maggior raccordo fra scuola e impresa, ma anche sulla maggiore internazionalizzazione e ricerca. Non si tratta dunque di ridurre di un anno i programmi alle superiori ma di avere programmi rivisti e potenziati su 4 anni, mantenendo inalterato il numero dei docenti e dunque avendo più insegnanti per classe. Il nostro obiettivo è che i giovani abbiano la preparazione adeguata per trovare più rapidamente un impiego qualificato e che le imprese abbiano le professionalità necessarie per essere competitive”.


La 7a Commissione del Senato il 21 dicembre ha approvato il disegno di legge governativo che riforma l’istruzione tecnico-professionale con l’introduzione del nuovo modello 4+2. La Commissione ha conferito mandato alla relatrice a riferire favorelmente all’Assemblea sul disegno di legge come modificato dalla Commissione.


Ringrazio il Presidente della Commissione Istruzione, Roberto Marti, la relatrice, Ella Bucalo, la Sottosegretaria Paola Frassinetti, tutta la maggioranza parlamentare e le Regioni per l’importante lavoro che è stato fatto in questa tappa fondamentale dell’iter di approvazione del ddl. Un ringraziamento anche a quelle forze di opposizione che hanno collaborato in modo costruttivo alla riforma”, dichiara il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. “Si tratta di una riforma ambiziosa”, prosegue Valditara, “molto attesa dalle scuole e dal mondo produttivo e in cui questo governo crede fortemente. Avremo una filiera della formazione tecnica e professionale di serie A, grazie al potenziamento delle discipline di base e all’incremento di quelle laboratoriali e professionalizzanti; sarà più forte il raccordo fra scuola e impresa, si punterà molto anche sull’internazionalizzazione e sulla ricerca. Il nostro obiettivo è che i giovani abbiano la preparazione adeguata per trovare più rapidamente un impiego qualificato e che le imprese abbiano le professionalità necessarie per essere competitive. Valorizziamo lo straordinario capitale umano rappresentato dai nostri giovani, diamo al sistema Paese la possibilità di correre”.

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento
delle studentesse e degli studenti


Il DdL è stato presentato al Senato il 27 ottobre 2023, dal 30 novembre 2023 è in corso l’esame in 7a Commissione Senato.


Il Consiglio dei ministri, nel corso della riunione di lunedì 18 settembre 2023, ha approvato, con procedura d’urgenza, un disegno di legge volto all’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e di revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti.

Il testo, tra l’altro:

  • istituisce, a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, la filiera formativa tecnologico-professionale costituita dai percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione, dai percorsi formativi degli ITS Academy, dai percorsi di istruzione e formazione professionale e da quelli di istruzione e formazione tecnica superiore; anche le regioni potranno aderire alla filiera formativa tecnologica;
  • prevede la creazione di un’unica offerta di istruzione e formazione, anche mediante la possibilità di costituire le reti (campus), a cui potranno aderire, oltre alle istituzioni formative sopra citate, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, le Università, gli istituti AFAM, e anche altri soggetti pubblici o privati: all’interno delle reti sono assicurati passaggi orizzontali e verticali tra i percorsi;
  • prevede, quale principale novità, che la filiera formativa consenta il completamento del percorso di studi tecnico-professionali in quattro anni. Gli studenti in possesso di un diploma professionale conseguito a seguito di un percorso di durata almeno quadriennale potranno iscriversi direttamente ai percorsi ITS Academy, a seguito di validazione INVALSI;
  • prevede, per gli studenti in possesso del diploma professionale conseguito a conclusione di un percorso di durata quadriennale, la possibilità di sostenere l’esame di Stato senza esame preliminare.

Inoltre, in merito alla disciplina relativa alla valutazione del comportamento degli studenti, si prevede che nella scuola secondaria di primo grado la valutazione sia espressa in decimi e, nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, che il consiglio di classe deliberi la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi. Per la scuola secondaria di secondo grado, in caso di giudizio pari a sei decimi, il Consiglio di classe assegnerà allo studente un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell’esame di Stato. Analogamente a quanto avviene per il primo ciclo, nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il Consiglio di classe dovrà deliberare la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi. Infine, il punteggio più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti dello scrutinio finale sarà attribuito soltanto se il voto di comportamento sia pari o superiore a nove decimi.


Inoltre, su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito, è stato approvato, in esame preliminare, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla riorganizzazione dei due ministeri, che risponde alla necessità di razionalizzarne l’assetto organizzativo e di garantire un efficace svolgimento delle funzioni di direzione attribuite all’autorità politica.


Il Consiglio dei Ministri di oggi ha approvato il disegno di legge per l’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e per la revisione della valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti.

“Oggi l’istruzione tecnica e professionale diventa finalmente un canale di serie A, in grado di garantire agli studenti una formazione che valorizzi i talenti e le potenzialità di ognuno e sia spendibile nel mondo del lavoro, garantendo competitività al nostro sistema produttivo”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. “L’Italia è il secondo Paese manifatturiero in Europa: secondo i dati Unioncamere Excelsior, dalla meccatronica all’informatica serviranno da qui al 2027 almeno 508mila addetti, ma Confindustria calcola che il 48% di questi sarà di difficile reperimento. A settembre 2023 questo dato ha già raggiunto quota 48% (+ 5 punti rispetto al 43% di un anno fa, nel 2019 era il 33%). ll disegno di legge approvato oggi ha l’obiettivo di trasformare questi numeri allarmanti in una grande opportunità per i nostri giovani”.

“Inoltre, la riforma del voto in condotta responsabilizza i ragazzi e restituisce autorevolezza ai docenti. Prosegue con atti concreti il nostro percorso di ricostruzione di una scuola che dia valide opportunità ai nostri giovani, valorizzi i territori e offra competenze di qualità alle imprese. Nel contempo, una scuola che sia anche capace di affermare la cultura del rispetto”, ha concluso il Ministro.

Elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri

La 1a Commissione mercoledì 24 aprile ha concluso l’esame delle modifiche costituzionali per l’introduzione dell’elezione diretta del Presidente del Consiglio (A.S. 830 e A.S. 935), avviato il 23 novembre (il 24 gennaio è stato adottato come testo base il ddl costituzionale n. 935, d’iniziativa governativa), con mandato al relatore.

Il 2, 4, 9, 10, 17, 18, 23 aprile la 1a Commissione Senato, in sede rwferente, esamina il DdL A.S. 935, Modifiche costituzionali per l’introduzione dell’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri (ddl connesso: n. 830).

Il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato a lunedì 5 febbraio.

La 1a Commissione del Senato, il 24 gennaio, ha adottato come testo base il ddl costituzionale n. 935, d’iniziativa governativa, sull’elezione diretta del Presidente del Consiglio.

Sul provvedimento l’Ufficio di Presidenza della 1a Commissione del Senato ha svolto un ciclo di audizioni.


Il Consiglio dei ministri, nel corso della riunione di venerdì 3 novembre 2023, ha approvato un disegno di legge costituzionale per l’introduzione dell’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri e la razionalizzazione del rapporto di fiducia.

La riforma costituzionale ha l’obiettivo di rafforzare la stabilità dei Governi, consentendo l’attuazione di indirizzi politici di medio-lungo periodo; consolidare il principio democratico, valorizzando il ruolo del corpo elettorale nella determinazione dell’indirizzo politico della Nazione; favorire la coesione degli schieramenti elettorali; evitare il transfughismo e il trasformismo parlamentare.

Il testo opera su cinque versanti:

  1. introduce un meccanismo di legittimazione democratica diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, eletto a suffragio universale con apposita votazione popolare che si svolge contestualmente alle elezioni per le Camere, mediante una medesima scheda. Si prevede, inoltre, che il Presidente del Consiglio sia eletto nella Camera per la quale si è candidato e che, in ogni caso, sia necessariamente un parlamentare;
  2. fissa in cinque anni la durata dell’incarico del Presidente del Consiglio, favorendo la stabilità del Governo e dell’indirizzo politico; 
  3. garantisce il rispetto del voto popolare e la continuità del mandato elettorale conferito dagli elettori, prevedendo che il Presidente del Consiglio dei ministri in carica possa essere sostituito solo da un parlamentare della maggioranza e solo al fine di proseguire nell’attuazione del medesimo programma di Governo. L’eventuale cessazione del mandato del sostituto così individuato determina lo scioglimento delle Camere;
  4. affida alla legge la determinazione di un sistema elettorale delle Camere che, attraverso un premio assegnato su base nazionale, assicuri al partito o alla coalizione di partiti collegati al Presidente del Consiglio il 55 per cento dei seggi parlamentari, in modo da assicurare la governabilità;
  5. supera la categoria dei senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica, precisando che i senatori a vita già nominati restano comunque in carica.

Il testo si ispira a un criterio “minimale” di modifica della Costituzione vigente, in modo da operare in continuità con la tradizione costituzionale e parlamentare italiana e da preservare al massimo grado le prerogative del Presidente della Repubblica, figura chiave dell’unità nazionale.

Bullismo e cyberbullismo

Il 16, 23 aprile la 7a Commissione della Camera, in sede consultiva, esamina il DdL AC. 536​ e abb.-B, approvato in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato, Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

Il 22 febbraio l’Aula del Senato ha approvato all’unanimità il ddl n. 866, di delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, incardinato nella seduta di mercoledì 21 febbraio con la relazione sul testo proposto dalle Commissioni riunite 2a e 10a, che torna alla Camera.

Le Commissioni riunite 2a e 10a, martedì 20 febbraio, hanno concluso l’esame, avviato il 31 gennaio, del ddl n. 866, di delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, conferendo mandato al relatore a riferirne all’Assemblea nel testo proposto dalle Commissioni.

Il 20 febbraio la 2a Commissione del Senato esamina il DdL A.S. 866, Delega al Governo in materia di bullismo e cyberbullismo.

Il 6 febbraio la 7a Commissione del Senato ha espresso parere favorevole alle 2ª e 10ª Commissioni riunite sul DdL A.S. 866, Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

Nella seduta di mercoledì 31 gennaio, le Commissioni riunite 2a e 10a hanno avviato, con la relazione del sen. Berrino, l’esame del ddl recante delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo (A.S. 866), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Dori e Valentina D’Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri.

Attuazione PNRR

Con 95 voti favorevoli, 68 contrari e un’astensione, martedì 23 aprile, l’Assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente il ddl n. 1110, di conversione in legge, con modificazioni, del d-l n. 19/2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.


Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione di lunedì 26 febbraio 2024, ha approvato un decreto legge relativo a disposizioni urgenti finalizzate a garantire l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Lo schema di DL introduce disposizioni in materia di:

  • governance per il PNRR e il PNC
    • incrementa, per gli anni 2024/2026, la dotazione economica del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia; inoltre, autorizza la spesa per la realizzazione degli interventi non più finanziati con le risorse del PNRR per gli anni 2024/2029;
    • disciplina il monitoraggio – al 31 dicembre 2023 – degli interventi finanziati con risorse PNRR e prevede l’attivazione di poteri sostitutivi in caso di ritardi e inerzie da parte dei soggetti attuatori e disciplina le azioni di recupero nel caso di omesso o incompleto conseguimento degli obiettivi finali dei programmi e interventi PNRR, accertato dalla Commissione europea; attribuisce al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell’Unione europea, a tal fine integrato, le attività di prevenzione e contrasto alle frodi e agli altri illeciti sui finanziamenti connessi al PNRR; 
    • incrementa la composizione della Struttura di missione per il PNRR, istituita presso la Presidenza del Consiglio;
    • consente la nomina di appositi Commissari straordinari: Commissario straordinario per accelerare la realizzazione di nuovi posti letto per universitari; Commissario straordinario per gli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità̀ organizzata non più finanziati con risorse PNRR; Commissario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura;
    • prevede misure di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori; l’incremento della dotazione organica del Ministero dell’agricoltura, nonché la possibilità per il medesimo Ministero di avvalersi di esperti in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche; l’incremento della dotazione organica del Ministero della Salute, di un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro; misure in favore del Ministero del turismo (possibilità di avvalersi di  società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato operanti nel settore dei servizi informatici); misure in materia di personale del Ministero dell’Interno (riduzione anzianità di servizio per accedere alla qualifica di viceprefetti e divieto di comando, distacco o altre assegnazioni per il personale civile dell’Interno);
    • incrementa il fondo per le assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione;
    • consente alle regioni ed enti locali di ricorrere all’indebitamento per finanziare operazioni di ricapitalizzazione e capitalizzazione di società a partecipazione pubblica aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, qualora le perdite, anche ultrannuali risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall’Autorità competente;
    • istituisce presso ciascuna Prefettura – Ufficio territoriale di Governo – una cabina di coordinamento presieduta dal Prefetto o da un suo delegato, con il compito di definire un piano di azione per l’efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale; 
    • prevede misure per il CNEL: aumento della dotazione organica; inserimento del Presidente CNEL tra i membri della cabina di regia PNRR; attribuzione di nuove funzioni (il Consiglio è la sede per l’Italia del Comitato nazionale per la produttività di cui alla raccomandazione del Consiglio della UE); 
  • accelerazione e snellimento delle procedure per l’attuazione del PNRR e del PNC:
    • si introducono ulteriori misure di semplificazione delle procedure finanziarie per l’utilizzo delle risorse PNRR con la previsione di un’anticipazione, alle amministrazioni interessate, del 30% del costo dei singoli interventi da effettuare; si prevede inoltre che le amministrazioni titolari di interventi non più finanziati sul PNRR, provvedano al recupero delle somme già erogate, prevedendo un meccanismo che consenta anche con compensazioni finanziarie la realizzazione degli interventi; si prevede che le procedure semplificate per gli interventi PNRR continuino ad applicarsi ai procedimenti in corso, anche con riguardo agli interventi di cui all’allegato al decreto-legge n. 77 del 2021 non più finanziati con risorse PNRR; si prevede che, nel limite delle risorse disponibili, continuino ad applicarsi le disposizioni relative al rafforzamento e al supporto della capacità amministrativa, al reclutamento di personale, al conferimento di incarichi, nonché alle semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili previste dalla legislazione vigente per il PNRR; si prevede che per gli interventi non più finanziati dal PNRR e PNC restino confermate le assegnazioni per l’incremento dei prezzi dei materiali purché gli interventi siano integralmente finanziati a valere su risorse a carico delle amministrazioni e siano aggiornati i cronoprogrammi; si introducono misure per il trasferimento delle funzioni dei Commissari alla struttura di missione ZES;
    • si prevedono misure in materia di istruzione e merito per garantire il raggiungimento di obiettivi PNRR relativi ai target sull’istruzione tecnico-pratica, sulla formazione continua degli insegnanti, sugli istituti tecnici professionali, nonché sulla riorganizzazione della Scuola di alta formazione dell’istruzione; 
    • si prevedono misure in materia di università e ricerca, in particolare al fine di accelerare e snellire le procedure per la creazione di alloggi e residenze per studenti universitari e in materia di riconoscimento dei crediti formativi, nonché in materia di istruzione post universitaria; ai fini della ricostruzione di carriera e dell’inquadramento dei ricercatori, dei dirigenti di ricerca e dei professori (assunti mediante chiamata e procedura selettiva), si prevede il riconoscimento del periodo di servizio maturato presso l’università di provenienza con un trattamento economico non inferiore a quello attribuito presso la stessa;
    • si introducono misure in materia di sport relative alla riprogrammazione delle risorse per la realizzazione di palestre e di snellimento delle procedure di appalto; 
    • si prevedono misure in materia di digitalizzazione, con modifiche al Codice dell’amministrazione digitale; in particolare, si istituisce il “Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet)”, quale soluzione di portafoglio digitale pubblico (cd. IT-Wallet pubblico; l’Agenzia per l’Italia Digitale adotta le linee guida disciplinanti gli standard tecnologici e le soluzioni tecniche ed organizzative; la responsabilità per la realizzazione e la gestione dell’infrastruttura organizzativa e tecnologica necessaria per l’attuazione del Sistema 1T Wallet è affidata alla società PagoPA S.p.A. e all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; la disciplina (compresa la tipologia di servizi che possono essere oggetto di remunerazione e dei soggetti privati accreditati in qualità di erogatori di servizi, incluse le relative indicazioni di costo) è demandata a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’autorità politica delegata in materia di innovazione digitale, adottati di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I diritti di opzione per l’acquisto dell’intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella PAGOPA (società in house della Presidenza del Consiglio dei Ministri) sono attribuiti in misura maggioritaria a all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e, in misura minoritaria, a POSTE spa; si prevede che anche per PAGOPA non trovino applicazione le disposizioni in materia di: ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica e in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività.
    •  la revisione dei processi di dematerializzazione documentale, nonché la previsione che, per tali finalità il dipartimento per la trasformazione digitale si avvalga dell’Istituto Poligrafico dello Stato, che, a sua volta, può avvalersi di concessionari di pubblici servizi; 
    • si introducono misure per il reclutamento e la stabilizzazione di personale nell’amministrazione della giustizia, il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR e incentivi al personale; inoltre, si provvede a modificare la disciplina in materia di pignoramento di crediti verso terzi, avviare la digitalizzazione del casellario giudiziario e introdurre modifiche in tema di giustizia riparativa;
    • nelle more dell’aggiornamento del contratto di programma con RFI -parte investimenti- per il 2022-2026, si prevede che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti , di concerto con il MEF, si rimodulino le fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella M3-C1 del PNRR e alla ricognizione delle risorse nazionali che si rendono disponibili a seguito della rimodulazione PNRR per le misure di competenza del MIT, da finalizzare all’aggiornamento per il 2024 del contratto di programma con RFI– parte investimenti;
  • in materia di lavoro:
    • sono previste misure in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare; misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo; misure di potenziamento del personale ispettivo in materia di lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nucleo dei Carabinieri, INPS e INAIL) per i controlli relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
    • Intervenendo in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, si introducono sia disposizioni di carattere preventivo-incentivante (ad esempio, subordinando l’erogazione di benefici normativi e contributivi all’assenza di violazioni della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché introducendo una premialità in favore di datori di lavoro che dimostrino comportamenti virtuosi nella gestione dei rapporti di lavoro) sia disposizioni di natura repressiva (sanzioni penali – in luogo delle sanzioni amministrative, frutto di una precedente depenalizzazione, per le ipotesi di somministrazione fraudolenta di lavoratori, utilizzazione illecita di lavoratori, somministrazione abusiva con sfruttamento di minori);
    • si prevede l’estensione del regime di solidarietà nell’obbligazione retributiva e contributiva, verifica di congruità del costo della manodopera negli appalti pubblici e privati;
    • si introduce un esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico (che possieda un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, non superiore a euro 6.000) nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell’indennità di accompagnamento;
    • si introduce un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. patente a crediti), obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito di cantieri edili. 

Inoltre:

  • si introducono disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali, anche relativi a piccole opere, nonché misure per i piani urbani delle città metropolitane, per i progetti di rigenerazione urbana e per la prevenzione dei rischi idrogeologici; inoltre, si prevede l’istituzione del “Piano transizione 5.0” che concede agevolazioni fiscali nella forma del credito d’imposta alle imprese che investono in tecnologie innovative;
  • si introducono misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva; disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni; disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico, prevedendo che il MASE pubblichi sul proprio sito l’elenco delle asseverazioni relative alla fruizione delle detrazioni fiscali in materia di ecobonus per l’efficienza energetica e sismabonus;
  • si introducono misure in materia di salute, e, in particolare, si rafforzano il ruolo e le competenze di Agenas nell’attuazione del progetto PNRR riguardante il Fascicolo Sanitario Elettronico e si consente il riutilizzo della piattaforma creata per la verifica del Green Pass, validata a livello europeo, anche per altre e future certificazioni sanitarie. Sono inserite, inoltre, una disposizione in materia di trattamento di dati personali relativi alla Salute e misure in materia di interventi sulle infrastrutture ospedaliere. 

Nel nuovo decreto legge PNRR, approvato oggi dal Consiglio dei Ministri, sono presenti, su proposta del Ministero dell’Istruzione e del Merito, le seguenti misure, riassumibili in quattro punti:

1)  Semplificazioni per gli ITS Academy: venendo incontro alle richieste delle regioni e delle fondazioni, sarà consentita una maggiore flessibilità per il fondo di finanziamento nazionale, il cui utilizzo sarà possibile per un maggior numero di finalità (sedi esistenti, spese di gestione, ecc). Per la durata del PNRR, inoltre, le regioni saranno esentate dall’obbligo di cofinanziamento, in virtù dell’assegnazione dei fondi previsti dalla misura del PNRR “sviluppo e riforma degli ITS”, che prevede un investimento complessivo di 1,5 miliardi per gli ITS Academy.

2) Misure conseguenti al rinvio dell’entrata a regime della riforma del reclutamento e altre semplificazioni:

– Organico PNRR e Agenda Sud: con questa misura si agevolerà la proroga dei contratti ATA finanziati a valere sulle risorse PNRR, prevedendo che i pagamenti possano avvenire in modo centralizzato tramite NOIPA.

– Percorsi di specializzazione: si armonizza il quadro normativo relativo all’accesso ai percorsi di specializzazione sui posti di sostegno per la Scuola secondaria di I e II grado, alla luce della riforma del reclutamento dei docenti, prevedendo che per l’accesso non sia più necessario il possesso di altra abilitazione.

– Sistema di orientamento: si valorizza il consiglio di orientamento, rilasciato dalle istituzioni scolastiche agli alunni della classe terza della Scuola secondaria di I grado, demandando a un decreto del Ministro l’adozione di un modello unico nazionale di consiglio di orientamento, da integrare nell’E-Portfolio.

– Facoltà assunzionali: si prevede la possibilità che, con decreto del MIM di concerto con il MEF, si consenta l’anticipazione delle assunzioni anche relative alle annualità successive. Questo strumento consentirà di gestire eventuali disallineamenti tra le facoltà assunzionali e gli obiettivi intermedi del PNRR.

3) Istituti tecnici e professionali: si agevola il processo di riforma dell’istruzione tecnica (avviato con il decreto-legge n. 144/2022).

4) Scuola di alta formazione: si superano le difficoltà di funzionamento della Scuola di alta formazione dell’istruzione e, al contempo, si stabilisce un raccordo maggiore con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, facendo conseguire, in tal modo, anche un risparmio di risorse.

IA in CdM

Il Consiglio dei ministri, nel corso della riunione del 23 aprile 2024, ha approvato, con la previsione della richiesta alle Camere di sollecita calendarizzazione nel rispetto dei regolamenti dei due rami del Parlamento, un disegno di legge per l’introduzione di disposizioni e la delega al Governo in materia di intelligenza artificiale.

Il disegno di legge individua criteri regolatori capaci di riequilibrare il rapporto tra le opportunità che offrono le nuove tecnologie e i rischi legati al loro uso improprio, al loro sottoutilizzo o al loro impiego dannoso. Inoltre, introduce norme di principio e disposizioni di settore che, da un lato, promuovano l’utilizzo delle nuove tecnologie per il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e della coesione sociale e, dall’altro, forniscano soluzioni per la gestione del rischio fondate su una visione antropocentrica. In quest’ottica, il disegno di legge non si sovrappone al Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale approvato lo scorso 13 marzo dal Parlamento Europeo, di prossima emanazione, ma ne accompagna il quadro regolatorio in quegli spazi propri del diritto interno, tenuto conto che il regolamento è impostato su un’architettura di rischi connessi all’uso della intelligenza artificiale (IA).

Le norme intervengono in cinque ambiti: la strategia nazionale, le autorità nazionali, le azioni di promozione, la tutela del diritto di autore, le sanzioni penali. Si prevede, inoltre, una delega al governo per adeguare l’ordinamento nazionale al Regolamento UE in materie come l’alfabetizzazione dei cittadini in materia di IA (sia nei percorsi scolastici che in quelli universitari) e la formazione da parte degli ordini professionali per professionisti e operatori. La delega riguarda anche il riordino in materia penale per adeguare reati e sanzioni all’uso illecito dei sistemi di IA.

Principi fondamentali e promozione dell’IA nei settori produttivi

Le norme prevedono che il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale debba basarsi sul rispetto dei diritti fondamentali e delle libertàdell’ordinamento italiano ed europeo oltre che sui principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, valorizzazione anche economica del dato, protezione dei dati personali, riservatezza, robustezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità. Inoltre, si specificano i principi che caratterizzano lo sviluppo e soprattutto la concreta applicazione nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale dell’uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilità, della spiegabilità. Si stabilisce che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale non deve pregiudicare la vita democratica del Paese e delle istituzioni. Si introduce la necessità del rispetto della cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale. Si garantisce alle persone con disabilità il pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale senza forme di discriminazione.
L’utilizzo dei sistemi di IA nei mezzi di comunicazione deve avvenire senza pregiudizio ai principi di libertà e pluralismo alla libertà di espressione e del diritto all’obiettivitàcompletezza, imparzialità e lealtà dell’informazione.
In materia di sviluppo economico si promuove l’IA nei settori produttivi da parte dello Stato e delle pubbliche autorità, per migliorare la produttività e avviare nuove attività economiche per il benessere sociale, nel rispetto principio generale della concorrenza nel mercato, dell’utilizzo e della disponibilità di dati ad alta qualità. Si prevede, che lo Stato e le altre pubbliche autorità indirizzino le piattaforme di e-procurement delle amministrazioni pubbliche.
Disposizioni in materia di sicurezza e difesa nazionale. Sono escluse dall’ambito di applicazione del provvedimento le attività svolte per scopi di sicurezza nazionale, per la cybersicurezza nazionale nonché quelle svolte per scopi di difesa dalle forze armate e dalle forze di polizia.

DISPOSIZIONI DI SETTORE

Sanità e disabilità 

1. Accessibilità e intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità
L’utilizzo dell’intelligenza artificiale non può in alcun modo selezionare con criteri discriminatori condizionando e restringendo l’accesso alle prestazioni sanitarie. Prioritario è il diritto dell’interessato ad essere informato circa l’utilizzo di tali tecnologie. Si promuove la diffusione dei sistemi di IA finalizzati all’inclusione, le condizioni di vita e l’accessibilità delle persone con disabilità. L’utilizzo dei sistemi di IA in ambito sanitario deve lasciare impregiudicata la spettanza della decisione alla professione medica.

2. Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario
trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per finalità terapeutica e farmacologica, sono dichiarati di rilevante interesse pubblico.

3. Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale
Si istituisce una piattaforma di intelligenza artificiale per il supporto alle finalità di cura e, in particolare, per l’assistenza territoriale.

Lavoro

1. Disposizioni sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro
Si applica il principio antropocentrico all’utilizzo dell’IA nel mondo del lavoro, chiarendo che l’intelligenza artificiale può essere impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psico¬fisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione europea. Anche per il lavoro viene ribadito il principio di equità e non discriminazione, stabilendo che l’utilizzo dei sistemi di IA per l’organizzazione o la gestione del rapporto di lavoro non può in nessun caso essere discriminatorio.

2. Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro
Si istituisce presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un Osservatorio sull’adozione dei sistemi di IA.
Per le professioni intellettuali, si stabilisce che il pensiero critico umano debba sempre risultare prevalente rispetto all’uso degli strumenti di intelligenza artificiale, che può riguardare solo le attività di supporto all’attività professionale. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente si è stabilito, inoltre, che le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista debbano essere comunicate al cliente con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. 

Pubblica Amministrazione

Si regola l’utilizzo dell’IA nel settore dell’attività della pubblica amministrazione per garantire il buon andamento e l’efficienza dell’attività amministrativa dando centralità al principio dell’autodeterminazione e della responsabilità umana.

Attività giudiziaria 

Nell’amministrazione della giustizia l’utilizzo dell’IA è consentito esclusivamente per finalità strumentali e di supporto, quindi per l’organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale anche finalizzata all’individuazione di orientamenti interpretativi. È sempre riservata al magistrato la decisione sull’interpretazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione di ogni provvedimento inclusa la sentenza.
Tra le materie di competenza esclusiva del tribunale civile si aggiungono le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale.

Cybersicurezza nazionale

L’ACN promuove e sviluppa ogni iniziativa, anche di partenariato pubblico-privato, volta a valorizzare l’intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale.

STRATEGIA NAZIONALE, AUTORITÀ NAZIONALI E AZIONI DI PROMOZIONE

1. Strategia nazionale
Si introduce la Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale, il documento che garantisce la collaborazione tra pubblico e privato, coordinando le azioni della pubblica amministrazione in materia e le misure e gli incentivi economici rivolti allo sviluppo imprenditoriale ed industriale. I risultati del monitoraggio vengono trasmessi annualmente alle Camere.

2. Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale
Si istituiscono le Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale, disponendo l’affidamento all’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) del compito di garantire l’applicazione e l’attuazione della normativa nazionale e dell’Unione europea in materia di AI.
AgID e ACN, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, assicurano l’istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione finalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale conformi alla normativa nazionale e dell’Unione europea.

3. Misure di sostegno ai giovani sull’intelligenza artificiale
Tra i requisiti per beneficiare del regime agevolativo a favore dei lavoratori rimpatriati rientrerà l’aver svolto un’attività di ricerca nell’ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale.
Nel piano didattico personalizzato (PDP) delle scuole superiori per le studentesse e gli studenti ad alto potenziale cognitivo potranno essere inserite attività volte alla acquisizione di ulteriori competenze attraverso esperienze di apprendimento presso le istituzioni della formazione superiore.

4. Investimenti nei settori di intelligenza artificiale, della cybersicurezza e quantum computing
Si prevedono investimenti per un ammontare complessivo di 1 miliardo di euro, nei settori dell’intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del quantum computing delle telecomunicazioni e delle tecnologie per queste abilitanti, al fine di favorire lo sviluppo, la crescita e il consolidamento delle imprese operanti in tali settori. Tali investimenti sono effettuati anche mediante l’istituzione di uno o più fondi appositamente dedicati e mediante coinvestimenti di altri fondi gestiti da CDP Venture Capital Sgr.

Tutela degli utenti e in materia di diritto d’autore

1. Identificazione dei contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici prodotti da sistemi di intelligenza artificiale
Si prevedono misure, nell’ambito del “Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi”, volte a favorire l’identificazione e il riconoscimento dei sistemi di intelligenza artificiale nella creazione di contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici. Il contenuto che sia stato completamente o parzialmente generato, modificato o alterato dai sistemi di intelligenza artificiale, in modo tale da presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono, deve avere un elemento o segno identificativo, anche in filigrana o marcatura incorporata con l’acronimo “IA” o, nel caso audio, attraverso annunci audio ovvero con tecnologie adatte a consentire il riconoscimento. Fanno eccezione a tale marchiatura l’opera o un programma manifestamente creativo, satirico, artistico o fittizio, fatte salve le tutele per i diritti e le libertà dei terzi. Le misure attuative sono definite con specifico regolamento dell’AGCOM.

2.Tutela del diritto d’autore delle opere generate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale
Nell’ambito della legge sul diritto d’autore si prevede una disciplina specifica per le opere create con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale, assicurando l’identificazione delle opere e degli altri materiali il cui utilizzo non sia espressamente riservato dai titolari del diritto d’autore.

DISCIPLINA PENALE

Si prevede un aumento della pena per i reati commessi mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, o quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa o aggravato le conseguenze del reato. Un’ulteriore aggravante è prevista per chi, attraverso la diffusione di prodotti dell’IA, prova ad alterare i risultati delle competizioni elettorali, come già avvenuto in altre nazioni europee.
Si punisce l’illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale, atti a indurre in inganno sulla loro genuinità, con la pena da uno a cinque anni di reclusione se dal fatto deriva un danno ingiusto.
Si introducono circostanze aggravanti speciali per alcuni reati nei quali l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale abbia una straordinaria capacità di propagazione dell’offesa.
Infine, attraverso apposita delega, il Governo è chiamato a prevedere:

  1. strumenti tesi ad inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale, supportati da un adeguato sistema di sanzioni;
  2. una o più autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di colpa, nonché ulteriori fattispecie di reato, punite a titolo di dolo, dirette a tutelare specifici beni giuridici esposti a rischio di compromissione per effetto dell’utilizzazione di sistemi di intelligenza artificiale;
  3. una circostanza aggravante speciale per i delitti dolosi puniti con pena diversa dall’ergastolo nei quali l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale incida in termini di rilevante gravità sull’offesa;
  4. una revisione della normativa sostanziale e processuale vigente, anche a fini di razionalizzazione complessiva del sistema.

Valutazione del comportamento

Il 17 aprile l’Assemblea del Senato ha approvato il ddl A.S. 924-bis recante revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi didattici differenziati. Il testo passa ora alla Camera.

Il provvedimento mira a ripristinare il rispetto e l’autorità dei docenti, oltre a promuovere rapporti sereni tra studenti e insegnanti. La Commissione ha arricchito il testo originario, mantenendo le disposizioni sulla valutazione del comportamento degli studenti. L’articolo 1 interviene sul decreto legislativo n. 62 del 2017, stabilendo che il punteggio più alto nel credito scolastico è legato al comportamento degli studenti, con punteggi inferiori che possono richiedere partecipazione a attività di cittadinanza attiva e solidale. L’articolo 2 aggiunge una disposizione riguardante le sezioni a metodo didattico differenziato Montessori, riconoscendo l’importanza di tale metodo didattico nello sviluppo dell’autonomia personale, del senso di responsabilità e della consapevolezza dei diritti e doveri reciproci. Infine, l’articolo 3 prevede misure a tutela dell’autorevolezza e del decoro delle istituzioni scolastiche e del personale, inclusa una sanzione pecuniaria per chi commette reati contro dirigenti o personale scolastico.

Il 16 aprile l’Aula del Senato inizia l’esame del ddl di revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti (A.S. 924-bis).


Bene l’approvazione al Senato della riforma della valutazione della condotta. Rappresenta un importante passo in avanti nella costruzione di una scuola che responsabilizza i ragazzi e restituisce autorevolezza ai docenti.
A differenza di quanti parlano di misure autoritarie e inutilmente punitive, io rivendico la scelta di dare il giusto peso alla condotta nel percorso scolastico degli studenti. Ritengo che nel caso di atti di bullismo non solo sia inutile ma anche dannoso tenere il ragazzo lontano da scuola, lasciato a non fare nulla.
Sono convinto che l’impegno in attività sociali sia molto più costruttivo, perché lo studente possa analizzare e comprendere i motivi dei propri comportamenti inappropriati.
Far parte di una comunità comporta diritti e doveri, tra i quali il rispetto per i docenti, i propri compagni e i beni pubblici. È anche importante che chi abbia aggredito personale della scuola risarcisca la scuola per il danno di immagine che ha contribuito a creare.
Per costruire una società realmente democratica, per combattere la violenza, per ridare centralità ai valori fondanti della nostra Costituzione si deve ripartire dalla scuola, ogni giorno in prima linea nell’educazione dei nostri giovani. Noi lo stiamo facendo
”, dichiara il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.


Il 20 marzo la 7a Commissione conferisce mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all’Assemblea sul testo del il DdL 924-bis, Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, come modificato nel corso dell’esame, autorizzandola altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

Il 19 marzo 2024 la 7a Commissione del Senato, in sede referente, esamina il DdL 924-bis, Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti.

L’esame del DdL 924-bis, Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, in 7a Commissione del Senato, prosegue in sede referente. Gli emendamenti approvati il 12 marzo 2024 sono trasmessi alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione bilancio per i prescritti pareri.

Il 10, 17, 23, 24, 30 gennaio, 7, 13, 14, 29 febbraio e 5 marzo 2024 la 7a Commissione del Senato, in sede redigente, esamina il DdL 924-bis, Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, comunicato all’Assemblea il 22 novembre 2023, dell’articolo 3 del disegno di legge n. 924, d’iniziativa governativa.
Il 29 febbraio viene presentato l’emendamento governativo 1.0.1000: fissato per martedì 5 marzo alle ore 11 il termine per la presentazione di subemendamenti al medesimo emendamento.

Il 10 gennaio il relatore illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che esso risulta dallo stralcio dell’articolo 3 dell’Atto Senato n. 924 deliberato nella seduta dell’Assemblea n. 128 del 22 novembre 2023. Fa presente innanzitutto che il disegno di legge, composto di un solo articolo, reca l’aggiornamento della disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti. In particolare, esso persegue l’obiettivo di ripristinare la cultura del rispetto nell’ambiente scolastico, riaffermando l’autorevolezza dei docenti e riportando serenità nei rapporti tra studenti e docenti. A tal fine – prosegue il relatore – il disegno di legge in esame incide su un provvedimento normativo fondamentale in materia di valutazione del comportamento di alunne e alunni, studentesse e studenti, vale a dire il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107″), nonché sulla legge 20 agosto, 2019, n. 92 (“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”). Tra le modifiche introdotte, segnala la disposizione in materia di attribuzione del credito scolastico, ai sensi della quale il punteggio più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico, spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale, potrà essere attribuito solo se il voto di comportamento assegnato sia pari o superiore a nove decimi. Richiama conclusivamente l’attenzione sulla previsione sulla base della quale, nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica, dovrà essere promossa – oltre all’educazione stradale, all’educazione alla salute e all’educazione al volontariato – la cittadinanza attiva e solidale.

Professioni pedagogiche ed educative

Il 9 aprile 2024 Il Senato approva definitivamente il ddl n. 788 recante disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali licenziato dalla 7a Commissione, il 13 marzo, con mandato al relatore a riferirne in Aula nel medesimo testo approvato in prima lettura dalla Camera.