Alunni con sindrome di Down e certificazione legge 104

Riocrderete l’iniziativa AIPD promossa lo scorso lunedì.
Il MIUR ha risposto in tempi rapidissimi, diramando la nota prot. 4902 del 19 settembre 2013 che porrà finalmente fine alle contestazioni che ci venivano segnalate da vari soci da parte di scuole e Uffici Scolastici regionali.

La questione riguarda il tema dell’assegnazione degli insegnanti di sostegno. Come noto, requisito per accedere a tale diritto è lo stato di handicap ai sensi del comma 3, art. 3 della legge 104/92.

Tale certificazione per legge deriva dalla valutazione svolta dalle Commissioni ASL, a seguito della richiesta inoltrata all’INPS.
Esiste però una eccezione che riguarda le persone con sindrome di Down, per le quali il riconoscimento dello stato di handicap può essere rilasciato dal medico di base (art. 94, legge 289/2002).

Ormai da più di 10 anni quindi la maggior parte delle famiglie delle persone con sindrome di Down si rivolge al proprio medico per avere tale certificazione, evitando così tempi lunghi e soprattutto addirittura la possibilità di non vedersi riconosciuto lo stato di handicap grave dalle Commissioni ASL (la legge 289/2002 prevede infatti anche che le persone con sindrome di Down siano sempre riconosciute con handicap grave).
In occasione dell’ingresso a scuola e poi per gli anni successivi, al momento di inoltrare la richiesta per il sostegno, molte famiglie si sono viste rifiutare il certificato medico perchè ritenuto non idoneo, e spesso sono state invitate ad inoltrare la domanda al’INPS.

Finalmente arriva oggi la nota del MIUR che eviterà in futuro il ripetersi di situazioni inutilmente disagevoli per le famiglie e per gli alunni e studenti con sindrome di Down.