Archivi categoria: Ordinanze

Ordinanza Ministeriale 20 marzo 2015, n. 8

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio del Gabinetto

Ordinanza Ministeriale 20 marzo 2015, n. 8
AOOUFGAB 186

Mobilità del personale docente di religione cattolica a.s. 2015/2016

Ordinanza Ministeriale 9 marzo 2015, AOOUFGAB 150

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio del Gabinetto

Ordinanza Ministeriale 9 marzo 2015, AOOUFGAB 150

Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti – Indizione delle elezioni.

Ordinanza Ministeriale 24 febbraio 2015, n. 4

Ministero dell’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca

Ordinanza Ministeriale 24 febbraio 2015, n. 4

Prot. n. 145

 

MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.

ANNO SCOLASTICO 2015/2016

 

 

 

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

 

 

 

VISTO IL D.L.VO 16.4.1994, N. 297 E SUCCESSIVE MODIFICHE;

 

VISTA LA LEGGE 23.10.1992, N. 421;

 

VISTO IL D.L. 27.8.1993, N. 321, CONVERTITO DALLA LEGGE 27.10.1993, N.423;

 

VISTA LA LEGGE 14.1.1994, N. 20;

 

VISTA LA LEGGE 23.12.1996, N. 662;

 

VISTA LA LEGGE 15.03.1997, N. 59;

 

VISTA LA LEGGE 15.05.1997, N. 127 E SUCCESSIVE MODIFICHE;

 

VISTA LA LEGGE 3.5.1999, N. 124;

 

VISTO IL D.L.VO 30.3.2001, N. 165 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI;

 

VISTO IL D.L. 3.7.2001, N. 255, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 20.8.2001, N. 333;

 

VISTO IL D.P.R. 18 GIUGNO 1998, N. 233;

 

VISTO IL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI;

 

VISTO IL D.P.R. 8.3.1999, N. 275, REGOLAMENTO RECANTE NORME IN MATERIA DI AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, AI SENSI DELL’ART. 21, DELLA LEGGE 15.3.1997, N. 59;

VISTO IL D.P.C.M. 11/02/2014, N. 98, CON IL QUALE E’ STATO EMANATO IL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA;

 

VISTO IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO “SCUOLA”, PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2006/2009 ED IL PRIMO BIENNIO ECONOMICO 2008/2009, SOTTOSCRITTO IL 29 NOVEMBRE 2007;

 

VISTO IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LA MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L’A.S. 2015/2016 SOTTOSCRITTO IN DATA 23.2.2015;

 

RITENUTO DI DOVER, AI SENSI DELL’ART. 462 DEL D.L.VO N. 297/94, DETTARE PER L’ANNO SCOLASTICO 2015/2016 SPECIFICHE DISPOSIZIONI ED ISTRUZIONI IN MATERIA DI MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA FISSAZIONE DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, ALLA INDICAZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI CHE GLI ASPIRANTI DEBBONO PRODURRE A CORREDO DELLE DOMANDE STESSE E ALLA DETERMINAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI FACENTI CARICO AGLI UFFICI ED ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE;

 

SENTITE LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL COMPARTO SCUOLA;

 

 

 

 

 

 

 

 

O R D I N A :

 

 

 

 

 

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI

 

 

– ART. 1 –

 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DELL’ORDINANZA

 

  1. La presente ordinanza disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2015/2016. Le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola citato in premessa.

 

  1. La presente ordinanza è diramata a mezzo della rete INTRANET ed INTERNET ed affissa agli albi degli Uffici scolastici regionali, degli Uffici territorialmente competenti e delle Istituzioni scolastiche.

 

 

– ART. 2 –

 

TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’

 

  1. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale docente ed educativo è fissato al 26 febbraio 2015 ed il termine ultimo è fissato al 16 marzo 2015. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale A.T.A. è fissato all’18 marzo 2015 ed il termine ultimo è fissato al 15 aprile 2015.

 

  1. I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti dall’art. 14 del C.C.N.I. siglato, per l’a.s 2015/2016, in data 23.2.2015 sono i seguenti:

 

  1. a) personale docente

 

scuola dell’infanzia

1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande

di mobilità e dei posti disponibili…………………………………….. 31 marzo

2 – pubblicazione dei movimenti………………………….……………….16 aprile

 

scuola primaria

1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande

di mobilità e dei posti disponibili………………………………………16 aprile

2 – pubblicazione dei movimenti…………………………………..……. 6 maggio

 

scuola secondaria di I grado

1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande

di mobilità e dei posti disponibili………………………………….… 6 maggio

2 – pubblicazione dei movimenti …………………………………………. 26 maggio

 

scuola secondaria di II grado

1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande

di mobilità e dei posti disponibili………………………………….… 26 maggio

2 – pubblicazione dei movimenti……………………………………….… 15 giugno

 

  1. b) personale educativo

 

1 – termine ultimo comunicazione all’ufficio delle domande

di mobilità e dei posti disponibili…………………………………..… 5 ….. maggio

2 – pubblicazione dei movimenti……… …………………………..….. 26 ….. maggio

 


 

 

  1. c) personale A.T.A.

 

1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande

di mobilità e dei posti disponibili………………………………………. 8 luglio

2 – pubblicazione dei trasferimenti…………………………….…..…… 29 luglio

 

  1. Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità è riammesso nei termini entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsti, per ciascun ordine di scuola e tipo di personale, nella presente O.M..

 

  1. Termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande: dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI o all’ufficio dei posti disponibili.

 


– ART. 3 –

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

 

  1. Il personale docente, educativo ed A.T.A. deve indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità degli appositi modelli riportati negli allegati alla presente Ordinanza e corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità e presentarle al dirigente scolastico dell’istituto o dell’ufficio presso cui presta servizio. Si fa presente che per le scuole di ogni ordine e grado, le domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo del personale docente, per e nell’ambito della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, e le domande di mobilità del personale A.T.A., devono essere compilate on line e trasmesse alla scuola via web. Tale procedura è consentita esclusivamente per le domande volontarie presentate entro il termine di scadenza. Pertanto le domande presentate dal personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del termine del 16 marzo 2015 relativo al personale docente e del 15 aprile 2015 relativo al personale A.T.A. o dal personale destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, devono essere presentate su modello cartaceo.

 

  1. Il personale che presta servizio presso uffici di amministrazioni statali, presenta la domanda di trasferimento al dirigente scolastico dell’istituto di titolarità.

 

  1. Il personale, il cui rientro e restituzione al ruolo di provenienza viene disciplinato dall’art. 5, commi 1 e 2, del C.C.N.I. sulla mobilità, deve presentare domanda all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia scelta per il rientro, entro il 2 marzo 2015 nel caso di personale docente, entro il 2 aprile 2015 nel caso di personale A.T.A., ai fini dell’assegnazione di sede di titolarità prima delle operazioni di mobilità. Nell’impossibilità di ottenere le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli interessati sono riammessi nei termini e possono presentare domanda di mobilità al predetto ufficio, il quale la acquisisce al sistema informativo per l’assegnazione della sede definitiva nel corso delle operazioni di movimento.

 

  1. Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Val d’Aosta, intese ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, debbono essere inviate all’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte.

 

  1. Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell’interessato (1); il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l’ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico (2); per i docenti delle scuole o istituti di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità (3). Nella apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati.

 

  1. I docenti devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità dei seguenti allegati e secondo le istruzioni riferite agli allegati medesimi:

 

  • scuole dell’infanzia……………………………………..modelli A1, A3                      (allegati G/1 e G/2)

  • scuole primarie ………………………………………..modelli B1, B4                       (allegati H/1 e H/2)

  • istituti istruzione secondaria di I grado…………….modelli C1, C2, C3  (allegati I/1, I/2, I/8)

  • istituti istruzione secondaria di II grado……………modelli D1,D2,D3    (allegati J/1, J/2,J/12)

 

  1. I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio debbono presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.

 

  1. In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l’altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima. Le domande di passaggio di cattedra o di ruolo debbono contenere l’indicazione della specifica o delle specifiche abilitazioni possedute, ove necessarie per ottenere il passaggio, o del titolo di specializzazione per l’accesso a scuole con finalità speciali.

 

  1. Al fine di poter consentire la partecipazione alle operazioni di mobilità territoriale e/o professionale di talune categorie, i termini per la presentazione delle relative domande vengono riaperti per:
  • il personale scolastico che conclude i corsi di riconversione professionale;

  • i docenti che concludono i corsi di sostegno.

 

Il termine improrogabile per la presentazione della domanda di mobilità del predetto personale, è fissato a 10 giorni prima delle date previste dall’art. 2 della presente O.M. per la comunicazione al SIDI delle domande stesse; per altri titoli soggetti a valutazione si fa riferimento al termine ultimo fissato per la presentazione delle domande, previsto dal comma 1 art. 2 della presente O.M..

 

  1. Il personale educativo deve redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità degli allegati A) e B) .

 

  1. Il personale A.T.A. deve redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità dei modelli MN e PN degli allegati B1 e C1.

 

  1. Qualora l’interessato presti servizio in una provincia diversa da quella di titolarità, le istituzioni scolastiche devono inviare tempestivamente le domande di mobilità presentate dal personale agli Uffici territorialmente competenti rispetto alla provincia di titolarità del medesimo personale.

 

  1. Le domande debbono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza.

 

  1. I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall’interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale analoga al modello riportato negli allegati alla presente ordinanza o a quello predisposto nell’area POLIS e riportati nell’apposita casella del modulo domanda.

 

  1. I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato nell’art. 9 del contratto sulla mobilità.

 

  1. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti.

 

 

 


 

(1) Le donne coniugate indicano esclusivamente il proprio cognome di nascita.

 

(2) Il personale per qualsiasi motivo senza sede definitiva deve indicare soltanto i dati relativi alla sede di servizio. I docenti titolari su posti di dotazione provinciale o di dotazione organica di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado debbono indicare, nello spazio riservato all’istituto di titolarità, il codice e la dizione in chiaro della dotazione provinciale o di dotazione organica di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, tralasciando di riempire lo spazio riservato al comune di titolarità. Detti docenti devono indicare, inoltre, in ogni caso, negli appositi spazi, anche i dati relativi alla sede di servizio. I docenti titolari su corsi per l’istruzione e la formazione dell’età adulta devono indicare nello spazio riservato all’unità scolastica di titolarità il codice e la dizione in chiaro del centro territoriale che si riorganizzerà nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263.

 

(3) Va fatto riferimento alle classi di concorso di cui al D.M. n. 39 del 30.1.1998 e successive integrazioni.

 

– ART. 4 –

DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE

 

 

  1. Le domande sono prese in esame solo se redatte utilizzando l’apposito modulo disponibile nella rete INTRANET ed INTERNET o predisposto nell’area POLIS da utilizzare per la presentazione on line delle domande. Il mancato utilizzo dell’apposito modulo comporta l’annullamento delle domande.

 

  1. Le domande vanno corredate dalle dichiarazioni dei servizi prestati, redatte in conformità ai modelli D ed E riportati negli allegati alla presente ordinanza o a quelli predisposti nell’area POLIS.

Il diritto all’attribuzione del punteggio “una tantum” (allegato D, tabella A, lett. D); allegato D, tabella B, lett. D); allegato E, tabella A, lett. F) del C.C.N.I. sottoscritto per l’a.s. 2015/2016 in data 23.2.2015), deve essere attestato con dichiarazione personale, analoga al modello riportato negli allegati alla presente ordinanza o a quello predisposto nell’area POLIS, nella quale si elencano gli anni in cui non è stata presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale alle condizioni previste nelle tabelle suddette e secondo le precisazioni riportate nella nota 5 ter del C.C.N.I..

 

  1. La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione, in carta semplice, da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti (1).

 

  1. Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle predette tabelle di valutazione.

 

  1. Relativamente all’allegato D al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola- lettera c) del punto II – esigenze di famiglia – lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali. Relativamente alla lettera d) del punto II – esigenze di famiglia – il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall’istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell’istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall’azienda sanitaria locale o dall’ufficiale sanitario o da un medico militare. Ai sensi dell’art. 94, comma 3, della L. 289/02, la situazione di gravità delle personale con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base. L’interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito. Per i figli tossicodipendenti l’attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt.114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309). L’interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune – residenza abituale – il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l’assistenza di un medico di fiducia come previsto dall’art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.

 

  1. A norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, l’interessato può attestare con dichiarazioni personali l’esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza e il domicilio delle medesime (2), le promozioni per merito distinto, l’inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami (3), i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i corsi di perfezionamento, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca, il superamento del periodo di prova per coloro che chiedono la mobilità professionale. Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dalla lettera e) della tabella, nella relativa dichiarazione deve essere indicata la durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale.

Quanto previsto all’art. 7 c. 1 punto V) del C.C.N.I. come condizione per beneficiare della precedenza da parte del figlio che assiste un genitore disabile in situazione di gravità, può essere attestato sempre con dichiarazione personale in cui asserisca di essere l’unico ad avere richiesto di fruire dei permessi per l’intero anno scolastico in corso, ovvero dichiarando che nessun altro parente o affine ne abbia fruito nel corrente anno scolastico.

 

  1. Il personale che chiede il passaggio deve dichiarare di possedere l’abilitazione o l’idoneità richiesta.

 

  1. I docenti che, nell’anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità professionale, sono utilizzati su altra classe di concorso, diversa da quella di titolarità, per la quale hanno l’abilitazione, devono allegare una dichiarazione personale, resa sotto la propria responsabilità, con la quale attestano tale utilizzazione, indicando la classe di concorso di titolarità e quella di utilizzazione.

 

  1. Il personale educativo che chiede il passaggio dal ruolo ordinario al ruolo speciale deve dichiarare, a pena di esclusione, il possesso della prescritta specializzazione.
  2. In attuazione dell’art. 7 comma 1 punto VIII) del C.C.N.I. sulla mobilità, il personale che a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite, intenda avvalersi della precedenza nei trasferimenti interprovinciali a domanda deve dichiarare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nella sede richiesta; tale diritto può essere esercitato solo nell’anno successivo al venire meno del distacco sindacale.
  3. Per quanto riguarda la documentazione e le certificazioni prodotte ai sensi della presente O.M. e del C.C.N.I. sulla mobilità, gli Uffici Scolastici Regionali e le istituzioni scolastiche sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000, e successive modifiche ed integrazioni..
  4. I responsabili degli Uffici territorialmente competenti potranno procedere, ove ne ravvisino l’opportunità, ad una verifica d’ufficio della veridicità delle dichiarazioni personali rilasciate, ivi comprese le dichiarazioni sostitutive relative all’elezione del domicilio dei familiari.(4)
  5. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia.

(1) Nell’ambito della valutazione delle esigenze di famiglia i punteggi riferiti “al figlio” si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.

(2) La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente la mobilità.

Il domicilio deve essere attestato con dichiarazione personale redatta ai sensi della normativa suddetta, nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’elezione del domicilio è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente la mobilità.

(3) L’interessato presenterà una dichiarazione personale in carta semplice con l’espressa e precisa indicazione degli estremi del concorso sostenuto e della posizione di graduatoria occupata.

(4) Le procedure di controllo sono effettuate secondo quanto previsto negli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

 

– ART. 5 –

RETTIFICHE, REVOCHE E RINUNCE

 

 

  1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse, né la documentazione allegata.

 

  1. E’ consentita la revoca delle domande di movimento presentate. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità dell’interessato ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il decimo giorno prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 della presente O.M., per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili (1).

 

  1. Le istanze inviate dopo tale data possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano entro il termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 della presente O.M., per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili (1).

 

  1. L’aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento .Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso.

 

  1. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di revoca deve, a norma dell’art. 2 della legge 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.

(1) Fa fede il timbro a data della scuola alla quale è stata presentata l’istanza di revoca ovvero il timbro a calendario dell’ufficio ricevente.

 

 

 

  • ART. 6 –

 

ORGANI COMPETENTI A DISPORRE I TRASFERIMENTI ED I PASSAGGI

 

PUBBLICAZIONE DEL MOVIMENTO E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

 

  1. I trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. sono disposti dal Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza, entro le date stabilite dal precedente articolo 2. L’elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene affisso all’albo dell’Ufficio scolastico Regionale e dell’Ufficio territorialmente competente, con l’indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o istituto di destinazione, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze, nel rispetto delle norme di cui al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, per gli assistenti tecnici, sono riportati i codici delle aree professionali richieste nella domanda.

 

  1. Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso l’Ufficio territorialmente competente cui è stata presentata la domanda.

 

  1. Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle istituzioni scolastiche, gli Uffici territorialmente competenti provvedono alle relative comunicazioni:
  • alla scuola o istituto di provenienza;

  • alla scuola o istituto di destinazione;

  • al locale dipartimento provinciale del tesoro.

 

  1. I dirigenti scolastici degli istituti dove il personale trasferito deve assumere servizio dall’inizio dell’anno scolastico cui si riferisce il trasferimento devono comunicare l’avvenuta assunzione di servizio esclusivamente all’Ufficio territorialmente competente e al competente dipartimento provinciale del tesoro.

 

 

 

 

 


– ART. 7 –

 

FASCICOLO PERSONALE

 

  1. I dati personali dei soggetti interessati alla mobilità devono essere utilizzati solo per fini di carattere istituzionale e per l’espletamento delle procedure legate alla stessa mobilità; i dati in questione possono essere comunicati o diffusi ai soggetti pubblici alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 19 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali – e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili personali, si fa riferimento ai principi generali richiamati dal citato D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici.

 

  1. I fascicoli personali di coloro che risultano trasferiti sono trasmessi, a cura dell’Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di provenienza, all’Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di destinazione con l’inizio del nuovo anno scolastico. Le direzioni didattiche e gli istituti comprensivi provvedono direttamente all’invio alla scuola di destinazione dei fascicoli personali in loro possesso.

 

TITOLO II – PERSONALE DOCENTE

 

 

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

 

 

-ART. 8

 

DOMANDA DI TRASFERIMENTO E DI PASSAGGIO DI CATTEDRA

 

 

  1. I docenti di ruolo delle scuole dell’infanzia statali, di scuola primaria, di scuola secondaria di primo grado, titolari di sede o di posto di dotazione provinciale, possono chiedere il trasferimento ad altre sedi della provincia di titolarità o a sedi di una sola altra provincia (diversa da quella di titolarità) o congiuntamente per entrambe. Qualora intendano avvalersi di quest’ultima possibilità, devono presentare congiuntamente le due domande, da redigersi secondo le modalità stabilite dalla presente ordinanza; non si tiene conto della domanda relativa alla provincia di titolarità qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia.

 

  1. I docenti di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica possono chiedere il trasferimento ad altre sedi nell’ambito della provincia di titolarità o per sedi di più province, presentando un’unica domanda di trasferimento.

 

  1. Gli insegnanti di ruolo che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai movimenti secondo le modalità contenute nel contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità.

 

  1. I docenti delle scuole ed istituti di istruzione secondaria che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio di cattedra, devono precisare, nell’apposita sezione del modulo-domanda di passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio, con quale ordine intendono che esse siano trattate. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento e, nel caso di più domande di passaggio di cattedra, si segue l’ordine di elencazione delle classi di concorso del D.M. n. 39/98. La richiesta di passaggio di cattedra per taluna classe di concorso con precedenza rispetto al trasferimento e per altra classe di concorso in subordine alla domanda di trasferimento non è presa in considerazione. In tal caso, le domande sono trattate secondo le suddette modalità.

 

  1. E’ consentito il passaggio dalle cattedre degli istituti e scuole con lingua d’insegnamento italiana alle cattedre degli istituti e scuole con lingua d’insegnamento slovena e viceversa, anche comprese nella medesima classe di concorso, a condizione che l’aspirante sia in possesso dell’abilitazione specifica o ne abbia ottenuto l’estensione con gli esami di accertamento della conoscenza linguistica indetti con D.M. 20 agosto 1974 o con la O.M. 13 agosto 1976. Per il passaggio nelle scuole con lingua d’insegnamento slovena l’interessato deve essere, altresì, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 425 del decreto legislativo n. 297/94.

 

 

– ART. 9

INDICAZIONI DELLE PREFERENZE

 

  1. Le preferenze debbono essere indicate nell’apposita sezione del modulo-domanda.

 

  1. Le preferenze possono essere del seguente tipo:
  2. scuola
  3. circolo (1);
  4. distretto;
  5. comune;
  6. provincia (2);
  7. dotazione organica di sostegno (D.O.S.), per la scuola secondaria superiore;
  8. centri territoriali che si riorganizzeranno nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 (corsi per l’istruzione e la formazione dell’età adulta).

 

  1. Gli insegnanti aspiranti al movimento hanno, quindi, la possibilità di chiedere, con una sola preferenza, usando le indicazioni di cui alle lettere c), d) ed e), tutti gli istituti ubicati rispettivamente nell’area territoriale del distretto, del comune o della provincia. In tal caso possono essere assegnati anche alle unità scolastiche autorizzate successivamente alla presentazione della domanda di movimento e comprese nelle preferenze medesime.

 

  1. Le indicazioni di tipo sintetico di cui alle lettere c), d) ed e) comportano, pertanto, che l’assegnazione può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti, scuole o circoli (o plessi nei casi previsti) compresi, rispettivamente, nel distretto, nel comune o nella provincia. L’assegnazione avviene secondo l’ordine risultante dagli elenchi ufficiali delle scuole. Peraltro, qualora una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, al docente viene assegnata la prima scuola o circolo con posto disponibile, secondo l’ordine risultante dall’elenco ufficiale, salvo che esistano altre scuole con posti disponibili nell’ambito della suddetta preferenza sintetica e la scuola che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore mediante una indicazione di tipo più specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole in essa comprese, la prima scuola con posto disponibile é assegnata al docente che l’ha richiesta con indicazione più specifica ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola con posto disponibile.

 

  1. Le preferenze, sia a livello di singola scuola o circolo, che a livello di distretto, comune, provincia, dotazione provinciale e di dotazione organica di sostegno nella scuola secondaria superiore, devono essere espresse trascrivendo l’esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati e comunque disponibili presso ciascun ufficio territorialmente competente, presso la segreteria di ogni istituzione scolastica, nella rete intranet, nonché sul sito internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (3). La denominazione ufficiale, delle predette preferenze, costituita da un codice e da una dizione in chiaro, deve essere trascritta integralmente, essere comprensiva cioè anche del codice meccanografico. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice prevale il codice, salvo quanto riportato nel successivo art. 10, comma 3. Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo, la preferenza medesima viene considerata come non espressa, salvo che non vengano prodotti reclami.

 

  1. Le preferenze esprimibili, sono in numero non superiore a 20 per le scuole dell’infanzia e primarie ed a 15 per le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.

 

  1. Le preferenze esprimibili dai docenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica possono riferirsi anche a più province, considerata la particolare situazione di alcuni tipi di istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica che non sono presenti in tutte le province del territorio nazionale ovvero sono presenti con un solo istituto o in numero estremamente esiguo di istituti nell’ambito delle varie province.

 

  1. Qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono esclusi dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l’ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura “isole della provincia”. Qualora l’aspirante intenda chiedere tutti i comuni isolani della provincia, la richiesta di tale raggruppamento va espressa attraverso l’indicazione della relativa denominazione presente nell’elenco ufficiale.

 

  1. Qualora un distretto comprenda una parte del territorio di un grande comune ed altri comuni limitrofi, l’aspirante al movimento può esprimere la preferenza sia per le sole scuole ubicate nella suddetta parte di comune sia per tutte le scuole ubicate nel distretto. Nel primo caso occorre utilizzare la denominazione ufficiale che compare nell’elencazione dei distretti sub-comunali, nel secondo caso la denominazione ufficiale che compare nell’elencazione dei distretti intercomunali.

 

  1. Per l’attribuzione di posti di scuola primaria e secondaria di I grado per l’istruzione e la formazione dell’età adulta, l’interessato deve farne esplicita richiesta indicando nella sezione del modulo domanda riguardante le preferenze puntuali, i relativi codici riportati negli elenchi ufficiali delle scuole.

 

  1. Nel caso di distretto interprovinciale si tiene conto solo di quelle scuole ricadenti nella provincia alla quale é riferita l’indicazione utilizzata.

 

  1. Non sono considerate valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti o comprensive dell’unità scolastica di titolarità del docente, relativamente alla tipologia di posto su cui é titolare. In caso di presentazione di domanda condizionata al permanere della posizione di perdente posto, l’interessato può, invece, indicare anche il comune, ovvero il distretto – se compreso nel comune medesimo – relativo alla scuola o plesso di titolarità.

Per quanto concerne i perdenti posto nella scuola secondaria di I e II grado ed artistica, l’art. 24 del C.C.N.I. ne regola la partecipazione ai trasferimenti con particolare riguardo all’ordine delle preferenze espresse.

 

  1. I docenti neo-assunti che partecipano alla seconda fase del movimento per l’assegnazione della sede definitiva possono esprimere preferenze relative a posti di sostegno, se in possesso del prescritto titolo di specializzazione, ovvero a classe di concorso o posto comune. Lo stesso personale docente immesso in ruolo per l’insegnamento su posti di sostegno può presentare domanda di assegnazione di sede solo per tale tipologia di posto.

 

  1. I docenti che richiedono il trasferimento o il passaggio alla scuola secondaria di secondo grado, qualora intendano ottenere un istituto nel quale sia prevista la sperimentazione del liceo europeo devono barrare la specifica casella del modulo domanda ed indicare, nell’elenco delle preferenze, il codice puntuale e la denominazione dell’istituto ove si effettua la sperimentazione.

 

  1. Qualsiasi richiesta formulata in difformità delle disposizioni contenute nel presente articolo é da ritenere nulla e non produttiva di effetti.

 

 

 

 

 

 

 

 


(1) La preferenza relativa ai posti di sostegno, ai posti di tipo speciale, ai posti dell’organico di circolo – ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese – va pertanto espressa facendo riferimento al circolo mediante la trascrizione del codice e della dizione in chiaro del plesso ove ha sede la direzione del circolo stesso. I docenti di scuola dell’infanzia similarmente devono fare riferimento al codice e alla dizione in chiaro della sede di organico.

 

(2) Ai fini dei movimenti effettuati ai sensi delle presenti disposizioni si tiene conto esclusivamente delle suddivisioni distrettuali indicate nei citati elenchi.

 

– ART 10 –

ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI

AMMINISTRATIVI

 

  1. Il dirigente scolastico, dopo l’accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all’acquisizione della domanda, utilizzando le apposite procedure del sistema informativo secondo specifiche istruzioni operative (1); la segreteria scolastica deve tempestivamente consegnare all’interessato la scheda contenente i dati inseriti, per consentire una pronta verifica degli stessi. Effettuate tali operazioni, il dirigente scolastico deve inviare all’Ufficio territorialmente competente le domande originali di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione, entro 3 giorni dalla data ultima fissata alle scuole per la trasmissione al sistema informativo delle domande stesse.

Per le scuole di ogni ordine e grado, le domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, per e nell’ambito della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, devono essere compilate on line e trasmesse alla scuola via web. Le istituzioni scolastiche, verificata la congruità degli allegati dichiarati e delle certificazioni allegate in cartaceo ove necessarie, inviano le domande via web e trasmettono le certificazioni cartacee all’Ufficio territorialmente competente.

 

  1. Le domande di trasferimento dei docenti in soprannumero e le relative graduatorie sono trasmesse dai dirigenti scolastici all’Ufficio territorialmente competente, entro 3 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle predette domande.

 

  1. L’Ufficio territorialmente competente, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all’assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando alla scuola di servizio dell’insegnante, per l’immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. L’insegnante ha facoltà di far pervenire all’Ufficio territorialmente competente, entro 10 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell’art. 12 del C.C.N.I. sulla mobilità. In tale sede ed entro il termine suddetto il docente può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato o in caso di discordanza tra codice meccanografico e dizione in chiaro, indicando l’esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal caso il competente ufficio procede alla correzione nel senso indicato dal richiedente fermo restando che, in caso di mancata richiesta, o richiesta tardiva, viene applicata la normativa di cui all’art. 9, 5° comma, delle presenti disposizioni. L’ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.

(1) Le istituzioni scolastiche non devono procedere all’acquisizione al Sistema Informativo delle domande relative al personale titolare in altra provincia. Tale acquisizione viene effettuata dagli Uffici territorialmente competenti rispetto alla provincia di titolarità del personale cui la domanda va inviata.

 

CAPO II – DISPOSIZIONI SPECIFICHE

 

 

–       ART. 11

 

POSTI IN ORGANICO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

 

 

  1. I posti in organico nella scuola dell’infanzia (ivi compresi quelli di tipo speciale e di sostegno) sono richiedibili mediante l’indicazione del codice e della dizione in chiaro della sede di organico. L’organico assegnato agli istituti comprensivi è richiedibile mediante l’indicazione della scuola alla quale è amministrativamente assegnato l’organico medesimo (1) ovvero mediante l’indicazione di una preferenza sintetica che comprenda tale scuola.

 

  1. Ai fini dei trasferimenti e dei passaggi sono prese in considerazione le preferenze relative a singole scuole con posti di ruolo speciale che non siano sede di organico, o scuole ospedaliere così come previsto dall’art. 14 del contratto sulla mobilità.

 

 

 

 

 

 

 

 


(1) Tale scuola è individuabile nel B.U. delle scuole con la dicitura “Sede di organico-esprimibile dal personale docente”.


– ART. 12 –

 

POSTI DELL’ORGANICO DI CIRCOLO NELLA SCUOLA PRIMARIA

 

  1. I posti per l’insegnamento della lingua inglese istituiti nell’ambito dell’organico di circolo sono richiedibili dagli insegnanti in possesso del prescritto titolo previsto dall’articolo 14 del contratto sulla mobilità (1), attraverso l’espressione del codice e della dizione in chiaro del plesso sede di circolo. Il docente interessato deve compilare l’apposita sezione del modulo domanda indicando se intende partecipare esclusivamente al trasferimento per ottenere la titolarità sui posti per l’insegnamento della lingua inglese nell’ambito dell’organico del circolo richiesto ovvero se intende partecipare al trasferimento per ottenere anche altri posti dell’organico dello stesso circolo richiesto. In tale seconda eventualità ciascuna preferenza viene esaminata secondo l’ordine di priorità espresso nella domanda; in assenza di quest’ultima indicazione ciascuna preferenza viene esaminata prioritariamente in relazione ai posti per la lingua inglese e successivamente in relazione agli altri posti dell’organico eventualmente vacanti e disponibili.

Nell’ambito di ciascuna preferenza, esaminata con le modalità sopra descritte, il tipo di lingua inglese che può essere assegnato, se disponibile, è quello per il quale é stato dichiarato il possesso del corrispondente titolo attraverso l’indicazione riportata nelle apposite caselle del modulo domanda.

L’aspirante al trasferimento può chiedere anche i posti per l’insegnamento della lingua inglese istituiti nell’organico del proprio circolo; in tal caso, tra le preferenze espresse deve indicare il codice del plesso sede della propria direzione didattica di titolarità (2), ovviamente previa compilazione della sezione riguardante i posti per l’insegnamento della lingua inglese.

Il trasferimento a domanda tra i posti dell’organico di circolo (comune, lingua inglese) nell’ambito del proprio circolo avviene con le modalità previste dall’allegato C) del contratto sulla mobilità.

 

  1. L’organico assegnato agli istituti comprensivi – ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese – é richiedibile mediante l’indicazione del plesso al quale é amministrativamente assegnato l’organico medesimo(2) ovvero mediante l’indicazione di una preferenza sintetica, che comprenda tale plesso.

 

  1. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale che chiede il passaggio di ruolo sui posti dell’organico di circolo, ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese.

 

  1. Ai fini del trasferimento e del passaggio sono prese in considerazione le preferenze relative a plessi scolastici solo nel caso di plessi con posti di ruolo speciale o di sede ospedaliera. Per tali plessi, in base a quanto stabilito nell’art. 14 del contratto sulla mobilità, si prescinde dall’organico di circolo, in quanto la dotazione organica é assegnata al singolo plesso.

 

 


(1) Il docente che insegna la lingua inglese nell’ambito nel proprio modulo svolgendo attività di “specializzato”, che intenda continuare a svolgere tale attività, non deve chiedere il trasferimento per posti della lingua inglese istituiti nell’organico di circolo.

(2) Tale plesso è individuabile nel B.U. delle scuole con la dicitura “Sede di organico-esprimibile dal personale docente”.

 

 

 

  • ART. 13

 

POSTI PRESSO I CONVITTI NAZIONALI

 

 

  1. L’insegnante che chiede il trasferimento per posti vacanti nelle scuole primarie di stato, annesse ai convitti nazionali, deve indicare nella domanda la relativa preferenza puntuale. Nel caso in cui il docente esprima preferenze zonali nel cui ambito territoriale sono compresi i plessi annessi al convitto, tali preferenze vengono esaminate con riferimento ai soli plessi o circoli non annessi a convitto.

 

  1. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente comma, per quanto riguarda la richiedibilità dei posti dell’organico di circolo istituiti presso i convitti nazionali, ivi compresi quelli per l’insegnamento della lingua straniera, sono valide le disposizioni di cui al precedente articolo 12.

 

CAPO III – MOBILITA’ PROFESSIONALE

 

– ART. 14

 

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PASSAGGI DI RUOLO

 

 

  1. Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell’infanzia, primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado) e per una sola provincia; il passaggio di ruolo per la scuola secondaria di II grado può essere richiesto anche per più province. Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso ordine e grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposto. Ogni singola domanda di passaggio di ruolo é formulata indicando esplicitamente, per ciascuna classe di concorso, l’ordine di preferenza di una domanda rispetto alle altre.

 

  1. Qualora vengano presentate domande in violazione delle disposizioni contenute nel comma precedente la nullità di una di esse si estende a tutte le altre.

 

  1. Può chiedere il passaggio di ruolo il personale in possesso dei titoli di studio, delle abilitazioni o delle idoneità previste dall’art.3 del contratto sulla mobilità e che abbia superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza.

 

 

 

 

ART. 14 BIS

 

PASSAGGI DEL PERSONALE COLLOCATO FUORI RUOLO

 

  1. Il personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all’estero, il personale della scuola primaria che cessi dal collocamento fuori ruolo disposto ai sensi dell’art. 1 comma 5 della Legge 3.8.98 n. 315, il personale della scuola collocato fuori ruolo ai sensi dell’art. 26, commi 8 e 10, della Legge 23.12.1998, n. 448, nonché il personale docente di cui all’art. 35, comma 5, della legge 27.12.2002, n. 289 (finanziaria 2003), possono chiedere il passaggio di cattedra e di ruolo previsto dal presente titolo purché siano in possesso dei prescritti requisiti e che alla data di presentazione della domanda di mobilità abbiano presentato domanda di restituzione ai ruoli metropolitani.

 

– ART. 15

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PASSAGGIO DI RUOLO.

 

 

  1. Le domande, redatte in conformità degli appositi moduli, devono contenere tutte le indicazioni ivi richieste e devono essere presentate nei termini stabiliti dall’art.2 e secondo le modalità previste dal precedente art. 14.

 

  1. Le domande prodotte fuori termine o in difformità di quanto stabilito nel precedente comma non vengono prese in considerazione.

 

  1. Per le eventuali rettifiche, revoche o rinunce si applicano le precedenti disposizioni relative alle domande di trasferimento.

 

 

– ART. 16

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER I PASSAGGI DI CATTEDRA ALLE CLASSI DI CONCORSO DI CUI ALLA C.M. N. 215 DEL 23/6/95 E RELATIVA C.M. N. 70 DEL 23/2/98 (1) (2)

 

  1. Relativamente alle classi di concorso contemplate nella circolare n. 215/95 e circolare n. 70/98, prima dell’inizio delle operazioni di trasferimento in ambito provinciale, gli Uffici territorialmente competenti devono procedere all’effettuazione dei passaggi sulla base delle singole graduatorie d’istituto per i posti risultanti in organico di diritto del medesimo istituto. Tali posti ovviamente vengono detratti dalle disponibilità ai fini della mobilità. Non sono parimenti disponibili i posti che si rendono vacanti durante le operazioni di trasferimento in istituti nei quali non risulti esaurita la relativa graduatoria d’istituto. L’applicazione della m. n. 70/98 é riferita unicamente agli istituti statali d’arte di Torre del Greco – Alghero – Valenza Po.

 

  1. Per le classi di concorso medesime non si effettuano trasferimenti interprovinciali per le province dove non risulti esaurita la relativa graduatoria provinciale, fino a concorrenza dei posti necessari all’esaurimento della stessa. Successivamente alle operazioni di mobilità gli Uffici territorialmente competenti dispongono gli ulteriori passaggi di cattedra sulla base delle disponibilità residue secondo le stesse modalità previste nella suddetta m. n. 215/95. Per la classe di concorso prevista dalla c.m. n. 70/98 non si effettuano trasferimenti interprovinciali per gli istituti di Torre del Greco, Alghero e Valenza Po, qualora non risulti esaurita la relativa graduatoria provinciale, fino a concorrenza dei posti necessari all’esaurimento della stessa. Successivamente alle operazioni di mobilità gli Uffici territorialmente competenti dispongono gli ulteriori passaggi di cattedra sulla base delle disponibilità residue secondo le stesse modalità previste nella suddetta c.m. n. 70/98.

 

 


(1)   Le classi di concorso in questione sono le seguenti:

 

76/a trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica   ed applicazioni gestionali;
87/a trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali con insegnamento slovena;
100/a trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine;
71/a tecnologia e disegno;
7/a arte della fotografia e della grafica pubblicitaria;
24/a disegno e storia del costume;
25/a disegno e storia dell’arte;
61/a storia dell’arte.

 

(2)   La classe di concorso in questione é la seguente:

 

10/a arte dei metalli e dell’oreficeria

 

 

TITOLO III – PERSONALE EDUCATIVO

 

 

– ART. 17 –

INDICAZIONI DELLE PREFERENZE

 

 

  1. Le domande di trasferimento e di passaggio di ruolo possono essere presentate per non più di tre province entro i termini fissati dall’art. 2. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.

 

  1. Le domande, sia di trasferimento che di passaggio, debbono essere redatte in conformità agli allegati A) e B).

 

  1. Le preferenze debbono essere indicate nell’apposito spazio del modulo-domanda.

 

  1. Il personale educativo aspirante al movimento ha la possibilità di chiedere tutti gli istituti ubicati rispettivamente nell’area territoriale del comune o della provincia.

 

  1. L’assegnazione, pertanto, può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti compresi, rispettivamente, nel comune o nella provincia. L’assegnazione avviene secondo l’ordine risultante dagli elenchi ufficiali degli istituti.

 

  1. Le preferenze espresse devono essere elencate nell’ordine prescelto dal personale educativo indicando istituto, comune, provincia.

 

  1. Il personale educativo deve, altresì, precisare, nell’apposito spazio del modulo domanda di passaggio al ruolo speciale ovvero al ruolo ordinario, a quale movimento (trasferimento o passaggio ) intenda dare la precedenza.

 

 

– ART. 18 –

ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI

 

  1. Le domande di trasferimento e passaggio, redatte in conformità degli appositi modelli riportati negli allegati alla presente ordinanza e corredate della relativa documentazione, sono trasmesse, con plico a parte, dopo l’accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata e quella dichiarata, entro 3 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la loro presentazione, dai dirigenti scolastici agli Uffici territorialmente competenti, salvo quanto successivamente previsto per il personale educativo in assegnazione provvisoria o in servizio presso uffici. In tal caso le domande devono essere trasmesse all’Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità dell’aspirante al trasferimento. Le domande di trasferimento del personale educativo in soprannumero e le relative graduatorie sono trasmesse dai dirigenti scolastici agli Uffici territorialmente competenti, entro gli stessi termini, con plico a parte.

 

  1. Gli Uffici territorialmente competenti procedono alla valutazione delle domande di movimento sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola.

 

  1. I suddetti uffici trattengono quelle dirette ad ottenere il movimento nell’ambito della provincia di titolarità del personale educativo mentre inviano agli altri uffici le domande di movimento in provincia diversa.

 

  1. L’Ufficio territorialmente competente, via via che riceve le domande, procede nella assegnazione dei punti sulla base delle citate tabelle ed al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all’istituto di servizio del personale educativo, per l’immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. Il personale educativo ha facoltà di far pervenire agli Uffici territorialmente competenti, entro 10 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell’art. 12 del C.C.N.I. sulla mobilità. In tale sede ed entro il termine suddetto il personale educativo può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato indicando l’esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal caso l’Ufficio procederà alla correzione nel senso indicato dal richiedente.

 

  1. Al fine di realizzare, nei termini previsti dalle presenti disposizioni i sopraindicati adempimenti, gli Uffici territorialmente competenti, ai sensi dell’art. 24, 6° comma della legge 241/90, hanno la facoltà di differire l’accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire od ostacolare gravemente l’azione amministrativa.

 

– ART. 19 –

 

ASSEGNAZIONI DEFINITIVE DI SEDE

 

  1. Terminate le operazioni relative ai trasferimenti ed ai passaggi di cui alle precedenti disposizioni, l’Ufficio territorialmente competente, utilizzando tutti i posti delle dotazioni organiche disponibili a tali fini, assegna la sede di titolarità al personale educativo che si trovi ancora in sede provvisoria. A tali fini, l’Ufficio deve preventivamente accantonare, nei confronti delle operazioni di movimento, un numero di posti pari al personale educativo che si trova su sede provvisoria prima dell’inizio delle operazioni di movimento.

 

 


TITOLO IV – PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO

 

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

 

– ART. 20

 

AVVERTENZE E TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITÀ

 

  1. Le disposizioni relative alla mobilità, contenute nel presente titolo si applicano al personale A.T.A., appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni.

 

  1. I movimenti a domanda sui posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta vengono disposti sui centri territoriali che si riorganizzeranno nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 soltanto se gli interessati ne fanno esplicita richiesta nel modulo domanda, utilizzando puntualmente il relativo codice riportato sugli elenchi ufficiali delle scuole.

 

  1. I trasferimenti degli assistenti tecnici vengono disposti sulla base della tabella di corrispondenza aree-laboratori-titoli. Il possesso dei titoli di accesso delle prescritte patenti ove richiesto, deve essere documentato esclusivamente in presenza di domanda di trasferimento per aree diverse da quella cui appartiene il laboratorio di titolarità dell’aspirante al trasferimento stesso. Il personale in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: RRC5 – RRG7 – RRG8 – RRG9 – RR84, per accedere ad uno dei laboratori compresi nell’area:

“imbarcazioni scuola – impianti elettrici – conduzione caldaie a vapore” (codice AR05), deve altresì essere in possesso del titolo di “conduttore di caldaie a vapore rilasciato dall’ispettorato del lavoro” (codice RRGA).

Ai laboratori “conduzione e manutenzione impianti termici”(codice H07) e “termotecnica e macchine a fluido” (codice I60) appartenenti all’area meccanica (codice AR01) possono accedere gli assistenti tecnici in possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla presente ordinanza.

Al laboratorio “conduzione e manutenzione di autoveicoli” (codice I32),appartenente all’area “meccanica” (codice AR01), possono accedere assistenti tecnici in possesso della prescritta patente di guida “D”, accompagnata da relativo certificato di abilitazione professionale e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla presente ordinanza.

Sono considerati, inoltre, validi gli attestati di qualifica specifica rilasciati ai sensi dell’art. 14 della legge n. 845/78. A tal fine l’ufficio territorialmente competente valuta se sia stato correttamente attribuito il codice in relazione alla specificità dell’attestato, sentita la commissione di cui all’ art. 597 del D.L.vo n. 297/94.

Sono considerati validi anche gli attestati rilasciati a seguito di partecipazione ai corsi di riconversione professionale relativi all’area professionale per la quale si richiede il trasferimento.

 

– ART. 21 –

 

DOMANDA DI PASSAGGIO AD ALTRO PROFILO

 

 

  1. La domanda di passaggio ad altro profilo della stessa area é presentata entro gli stessi termini previsti dal precedente art. 2 e secondo le stesse modalità utilizzando l’apposito modulo di cui all’allegato In particolare, nel caso di richiesta di trasferimento interprovinciale e di passaggio di profilo per provincia diversa da quella di titolarità, l’individuazione della seconda provincia deve coincidere.

 

  1. Non si tiene conto della domanda riferita alla provincia ove ha sede l’istituto di titolarità qualora risulti accolta la domanda di passaggio ad altro profilo nell’ambito della provincia ovvero di trasferimento ad altra provincia. Non si tiene altresì conto della domanda di trasferimento interprovinciale solo nel caso in cui risulti accolta la domanda di passaggio ad altro profilo per la stessa provincia diversa da quella di titolarità.

 

  1. Il personale A.T.A. può richiedere, qualora risulti in possesso dei titoli richiesti, il passaggio a più profili della stessa qualifica. A tal fine l’interessato deve produrre tante domande quanti sono i profili richiesti fino ad un massimo di tre. Nell’apposita sezione del modulo domanda deve essere indicato l’ordine di priorità che s’intende dare per ciascun profilo richiesto. In mancanza d’indicazione di tale ordine di priorità le domande vengono trattate secondo l’ordine previsto dalla tabella dei profili riportata nella sezione C delle istruzioni per la compilazione delle domande.

 

 

– ART 22

 

POSTI RICHIEDIBILI

 

 

  1. Gli istituti comprensivi comprendenti sezioni di scuola dell’infanzia e/o scuola primaria e classi di scuola secondaria di I grado e quelli istituiti a seguito dei piani di dimensionamento attuati negli anni precedenti sono considerati, nei codici sintetici eventualmente espressi nei moduli domanda, a tutti gli effetti sia come primarie sia come secondarie di I grado.

 

  1. Nella fase di assegnazione di sede, a fronte di una preferenza sintetica espressa nella domanda di trasferimento e di passaggio e di una espressione di gradimento per le scuole primarie ovvero secondarie di I grado, vengono attribuite, per ogni ordine di scuola, secondo l’ordine risultante dagli elenchi ufficiali:
  • prima tutti i circoli didattici ovvero scuole secondarie di I grado che non sono istituti comprensivi;
  • successivamente tutti gli istituti comprensivi.

 

 

– ART. 23

 

PREFERENZE

 

 

  1. Le preferenze, in numero non superiore a 15, debbono essere indicate nell’apposita sezione dei moduli domanda. Le preferenze possono essere del seguente tipo:
  2. a) scuola;
  3. b) distretto;
  4. c) comune;
  5. d) provincia;
  6. e) centro territoriale che si riorganizzerà nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal P.R. 29 ottobre 2012 n. 263.

 

  1. Le indicazioni di cui alle lettere b), c) e d) comportano che l’assegnazione può essere disposta indifferentemente per una qualsiasi delle scuole o istituzioni comprese, rispettivamente, nel distretto (1), nel comune, nella provincia, prendendo in esame prima le scuole primarie, poi le scuole secondarie di primo grado ed infine le scuole secondarie di secondo grado, compresi gli istituti d’arte, i licei artistici e le istituzioni educative statali secondo l’ordine dei rispettivi bollettini ufficiali (2). Qualora l’aspirante al trasferimento desideri che dette scuole siano prese in esame in ordine diverso da quello citato, ovvero che vengano escluse dall’esame le scuole di un certo tipo, deve compilare le apposite caselle del modulo domanda indicando l’ordine di trattazione dei vari tipi di scuola.

Nel caso una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, all’interessato viene assegnata la prima scuola o circolo con posto disponibile, secondo l’ordine risultante dall’elenco ufficiale, salvo che esistano altre scuole con posti disponibili nell’ambito della suddetta preferenza sintetica e la scuola che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore mediante una indicazione di tipo più specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole in essa comprese, la prima scuola con posto disponibile è assegnata all’interessato che l’ha richiesta con indicazione più specifica ed al personale che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola con posto disponibile.

 

  1. Le preferenze sintetiche, provincia o distretto intercomunale, pur comprendendo il comune di ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge, o alla famiglia, non danno luogo automaticamente al punteggio suppletivo.

 

  1. Tale punteggio viene attribuito soltanto se l’aspirante ha indicato anche nella sezione I -preferenze- il codice del comune di ricongiungimento o riavvicinamento o di una singola scuola ubicata nello stesso.

 

 


(1) Nel caso di distretti interprovinciali si tiene conto, ovviamente, solo di quelle scuole ricadenti nella provincia per la quale é stato richiesto il movimento.

(2) Si precisa che le indicazioni delle preferenze di cui alle lettere b), c) e d) comportano che l’assegnazione può essere disposta anche sulle unità scolastiche autorizzate successivamente alla presentazione della domanda di trasferimento e comprese nelle preferenze medesime.

 

– ART. 24

 

INDICAZIONI DELLE PREFERENZE-MODALITÀ

 

 

  1. Il personale A.T.A. di ruolo può chiedere il trasferimento ad altre sedi nell’ambito della provincia di titolarità o per sedi di una sola altra provincia (diversa da quella in cui è titolare) o congiuntamente per entrambe.

 

  1. Qualora intenda avvalersi di entrambe le facoltà, deve presentare congiuntamente le due domande, da redigersi secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Non si tiene conto della domanda relativa alla provincia di titolarità qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia.

 

  1. Le preferenze, sia a livello di singola scuola come a livello di comune, distretto, provincia o centro territoriale che si riorganizzerà nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 devono essere indicate trascrivendo l’esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati e comunque disponibili presso ciascun ufficio territorialmente competente, presso la segreteria di ogni istituzione scolastica, nella rete intranet, nonché sul sito internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, comprensive del codice meccanografico e sono prese in esame nell’ordine espresso dall’aspirante. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice, prevale il codice. Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo la preferenza medesima viene considerata come non espressa, salvo reclamo.

 

  1. Per le indicazioni del tipo sintetico – comune, distretto, provincia – è sufficiente riportare la denominazione, comprensiva del codice, contenuta in uno qualsiasi dei bollettini ufficiali escluso quello delle scuole dell’infanzia.

 

  1. Le preferenze del tipo sintetico b), c) e d) (distretto, comune e provincia) se comprensive della scuola di titolarità dell’aspirante al movimento non vengono prese in considerazione e l’esame della domanda prosegue sulle eventuali preferenze successive, salvo quanto disposto per la preferenza del tipo “distretto” all’ultimo comma del presente articolo, nonché nei casi di richiesta di passaggio ad altro profilo nel quale può essere espressa preferenza anche per l’istituto di titolarità.

 

  1. Per il personale soprannumerario che, ai sensi del secondo comma dell’art. 48 del contratto sulla mobilità, presenti domanda di trasferimento condizionandola al permanere dello stato di soprannumerarietà, vengono considerate valide le preferenze del tipo sintetico anche se comprensive della scuola in cui figura titolare, con l’avvertenza che, qualora il personale predetto abbia espresso come preferenza sintetica il comune o il distretto di titolarità, è graduato, per queste ultime preferenze, secondo il punteggio spettante a domanda.

 

  1. Qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono enucleati dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l’ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura “isole della provincia”. Qualora l’aspirante intenda chiedere tutti i comuni isolani della provincia, la richiesta di tale raggruppamento va espressa attraverso l’indicazione della relativa denominazione presente nell’elenco ufficiale.

 

  1. Qualora un distretto comprenda una parte del territorio di un comune maggiore ed insieme altri comuni limitrofi, l’aspirante al movimento può esprimere la preferenza sia per le sole scuole ubicate nella suddetta parte di comune sia per tutte le scuole ubicate nel distretto. Nel primo caso occorre utilizzare la denominazione ufficiale che compare nell’elencazione dei distretti sub-comunali (1), nel secondo caso la denominazione ufficiale che compare nella elencazione dei distretti intercomunali (2).

 

 

 

 


(1) Si intendono sub-comunali i distretti interamente compresi nel territorio di un solo comune.

 

(2) Sono intercomunali i distretti che comprendono più di un comune.

 

CAPO II – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

 

– ART. 25 –

 

ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI

 

  1. Il dirigente scolastico, dopo l’accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all’acquisizione della domanda, utilizzando le apposite procedure del sistema informativo secondo le specifiche istruzione operative (1). La segreteria scolastica deve tempestivamente consegnare all’interessato la scheda contenente i dati inseriti. Effettuate tali operazioni il dirigente scolastico deve inviare all’Ufficio territorialmente competente le domande di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione entro 3 giorni dalla data ultima della trasmissione al sistema informativo delle domande stesse.

Per quanto concerne il personale A.T.A. le domande di mobilità devono essere compilate on line e trasmesse alla scuola via web. Le istituzioni scolastiche, verificata la congruità degli allegati dichiarati e delle certificazioni allegate in cartaceo ove necessarie, inviano le domande via web e trasmettono le certificazioni cartacee all’Ufficio territorialmente competente.

 

  1. L’Ufficio territorialmente competente, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all’assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando alla scuola di servizio, per l’immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. Il personale ha facoltà di far pervenire all’Ufficio territorialmente competente, entro 5 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell’art. 12 del C.C.N.I. sulla mobilità. In tale sede ed entro il termine suddetto il personale può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato o in caso di discordanza tra codice meccanografico e dizione in chiaro, indicando l’esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal caso il competente ufficio procede alla correzione nel senso indicato dal richiedente, fermo restando che, in caso di mancata richiesta o richiesta tardiva, viene applicata la normativa di cui all’art.24, 3° comma, delle presenti disposizioni. L’ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.

 


(1) Le istituzioni scolastiche non devono procedere all’acquisizione al Sistema Informativo delle domande relative al personale titolare in altra provincia. Tale acquisizione viene effettuata dagli Uffici territorialmente competenti rispetto alla provincia di titolarità del personale cui la domanda va inviata.

 

 

 

  1. Il personale in servizio presso sezioni associate ( ex sezioni staccate ed ex scuole coordinate) ubicate in provincia diversa da quella della sede principale, presenta domanda e riceve comunicazione dalla medesima sede principale.

 

IL MINISTRO

f.to   Stefania Giannini


Allegati

Ordinanza Ministeriale 28 agosto 2014, n. 710

Ordinanza Ministeriale 28 agosto 2014, n. 710
Trasferimenti del personale docente e tecnico amministrativo delle Accademie e dei Conservatori di musica e tecnico amministrativo degli Isia e delle Accademie nazionali di danza e arte drammatica

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

1.

Termine ultimo per la presentazione della domanda di mobilità al Direttore della Istituzione di appartenenza 

18 settembre 2014

2.

Pubblicazione dei punteggi attribuiti agli interessati 

23 settembre 2014

3.

Termine per reclami, rinunce e rettifiche 

1° ottobre 2014

4.

Pubblicazione punteggi definitivi 

9 ottobre 2014

5.

Pubblicazione dei trasferimenti 

13 ottobre 2014

6.

Comunicazione delle cattedre e dei posti disponibili per le utilizzazioni temporanee 

20 ottobre 2014

7.

Termine ultimo per la presentazione della domanda di utilizzazione temporanea 

23 ottobre 2014

8.

Pubblicazione delle utilizzazioni disposte 

31 ottobre 2014

O R D I N A

– Art. 1
Oggetto

  • 1. La presente Ordinanza disciplina, per l’anno accademico 2014-2015, la mobilità del personale docente e tecnico e amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dei Conservatori di musica e delle Accademie di belle arti nonché del solo personale tecnico e amministrativo degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dell’Accademia Nazionale di Danza e dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, ad eccezione dei docenti di prima e seconda fascia in servizio presso le Scuole Libere del Nudo e presso la Scuola degli Artefici di Milano.
  • 2. Sono altresì ammessi a partecipare alle procedure di mobilità di cui alla presente Ordinanza, con le modalità e i tempi di seguito indicati, anche i docenti inseriti nelle graduatorie nazionali (GNE e GET), di cui all’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e nelle graduatorie nazionali di cui alla legge 4 giugno 2004, n. 143 utili per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di mobilità, previsto al successivo articolo 2, abbiano sottoscritto il contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall’anno accademico 2013-2014.

 

– Art. 2
Termini e modalità di presentazione della domanda di trasferimento

  • 1. Le domande di trasferimento devono essere redatte secondo i modelli Y1 e Y2 – Allegati C1 e C2 – rispettivamente dal personale docente e dal personale tecnico e amministrativo, seguendo le relative istruzioni, e presentate direttamente all’Istituzione in cui l’interessato presta servizio o spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine perentorio del 18 settembre 2014. In questo ultimo caso, al fine di assicurare la tempestività della procedura, l’interessato è tenuto a inviare copia della domanda anche a mezzo fax o a mezzo e-mail entro il medesimo termine del 18 settembre 2014. Le Istituzioni nel caso di domande presentate a mano ne rilasciano apposita ricevuta.
  • 2. Ciascuno può presentare una sola domanda di trasferimento.
  • 3. Le domande presentate oltre il termine stabilito ovvero in difformità rispetto agli appositi modelli non saranno prese in considerazione.
  • 4. Il personale trasferito d’ufficio per incompatibilità ai sensi dell’articolo 467 del decreto legislativo n. 297 del 1994 non può chiedere di tornare nella sede di provenienza, a meno che non siano cessate le cause di incompatibilità, che ne avevano giustificato il trasferimento.

 

– Art. 3
Indicazione delle preferenze

  • 1. Le preferenze devono essere indicate nell’apposita sezione del modello di domanda e possono essere espresse per le Accademie di belle arti, i Conservatori e loro sezioni staccate. Per il solo personale tecnico e amministrativo possono essere espresse le preferenze anche per l’Accademia Nazionale di Danza e di Arte Drammatica e per gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche.
  • 2. Le preferenze devono essere espresse indicando la denominazione delle sedi così come riportata negli elenchi ufficiali, pubblicizzati e comunque disponibili presso le sedi delle Istituzioni.
  • 3. Qualsiasi richiesta di preferenza formulata in contrasto con le modalità indicate nel presente articolo non è valida.

– Art. 4 –
Sezioni staccate

  • 1. Ai fini del trasferimento, le sezioni staccate vanno specificamente richieste con espressa preferenza.

 

– Art. 5
Rinuncia

  • 1. L’eventuale rinuncia alla domanda di trasferimento deve essere presentata, entro il termine perentorio del 1° ottobre 2014, alla stessa Istituzione cui è stata consegnata o spedita la domanda di trasferimento.
  • 2. Non è ammessa la rinuncia al trasferimento disposto se non per gravi motivi sopravvenuti, debitamente comprovati e a condizione che sia rimasto vacante il posto di provenienza. La disponibilità del posto lasciato libero dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti effettuati.

 

– Art. 6
Documentazione delle domande

  • 1. La valutazione dei titoli di servizio e delle esigenze di famiglia, effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta nei termini dagli interessati unitamente alla domanda di trasferimento, avviene in conformità alla Tabella di valutazione allegata al Contratto Collettivo Decentrato Nazionale, siglato il 31 maggio 2002 [1].
  • 2.La documentazione, fatta eccezione per quella di carattere sanitario, deve essere presentata esclusivamente mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  • 3. Lo stato dei figli portatori di handicap fisico, psichico o sensoriale, tossicodipendenti, ovvero, del figlio maggiorenne, del coniuge o del parente o affine entro il terzo grado totalmente e permanentemente inabili al lavoro, deve essere documentato con certificazione originale della A.S.L. e delle preesistenti commissioni sanitarie provinciali o in copia autenticata. Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del parente o affine entro il terzo grado deve essere documentato con certificato rilasciato dall’Istituto di cura.
    Il bisogno, per i medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella Provincia ove ha sede l’Istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da Ente Pubblico Ospedaliero o dalla Azienda Sanitaria Locale o dall’Ufficiale Sanitario o da un Medico Militare.
    L’interessato dovrà, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 445 del 2000, così come modificato dall’articolo 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che il figlio, il coniuge, il parente o affine entro il terzo grado, può essere assistito soltanto nella provincia nel cui ambito si trovano l’Istituto di cura e l’Istituzione richiesta per trasferimento. Per i figli tossicodipendenti l’attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui esso avviene (articoli 114, 118 e 122 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
    L’interessato dovrà comprovare con dichiarazione personale che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nella provincia richiesta per trasferimento, in quanto nella provincia di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale provincia il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l’assistenza di un medico di fiducia come previsto dall”articolo 122, comma 3, del citato d.P.R. n. 309 del 1990.
  • 4. In mancanza di dette dichiarazioni, la documentazione esibita non è presa in considerazione.
  • 5. Ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, l’interessato comprova con dichiarazioni personali l’esistenza di figli, del coniuge, nonché il rapporto di parentela con le persone con le quali chiede di ricongiungersi. [2]
  • 6. Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di Bolzano per le materie appresso indicate, da impartirsi in lingua italiana e in lingua tedesca, possono chiedere detto trasferimento solo se rispettivamente di madre lingua italiana o di madre lingua tedesca: Teoria dell’armonia e analisi, Musicologia sistematica, Storia della musica, Teoria, ritmica e percezione musicale, Pratica e lettura pianistica, Poesia per musica e drammaturgia musicale, Letteratura italiana e tedesca, Teoria e tecnica dell’interpretazione scenica, Pratica organistica e canto gregoriano, Accompagnamento pianistico, Musica Sacra, Pedagogia musicale per Didattica della musica, Elementi di composizione per Didattica della musica, Direzione di Coro e repertorio corale per Didattica della musica, Storia della musica per Didattica della musica, Pratica della lettura vocale e pianistica per Didattica della musica, Bibliografia e biblioteconomia musicale.
  • 7. Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di Bolzano per le altre materie non elencate sopra devono presentare domanda, entro gli stessi termini di scadenza della domanda di trasferimento, direttamente al Conservatorio di Bolzano, per sostenere il colloquio ai fini dell’accertamento della conoscenza della lingua italiana e tedesca, con le stesse modalità già indicate dal previgente Ordinamento di cui al decreto legislativo n. 265 del 1992.
  • 8. Ai fini del riconoscimento della precedenza o delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 per l’assistenza ai portatori di handicap tutti i riferimenti del CCND 31 maggio 2002 non si applicano alla sussistenza del requisito della convivenza a seguito delle modifiche successivamente intervenute alla predetta legge.

– Art. 7
Competenza a disporre i trasferimenti

  • 1. I trasferimenti del personale di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, della presente Ordinanza ministeriale sono disposti dal competente Direttore Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore.

 

– Art. 8 –
Adempimenti dei Direttori delle Accademie, dei Conservatori e degli ISIA

  • 1. Il Direttore di ciascuna Istituzione verifica che le domande di trasferimento siano state redatte in conformità agli appositi modelli allegati alla presente Ordinanza ministeriale e corredate della necessaria documentazione, accertando l’esatta corrispondenza tra la documentazione allegata e quella dichiarata. Dispone, quindi, l’inserimento di tutti i dati sul sito http://afam.miur.it nella sezione riservata alle istituzioni.
  • 2. Il punteggio assegnato e le precedenze riconosciute sono resi pubblici mediante affissione all’Albo dell’Istituzione e sul predetto sito internet entro la data del 23 settembre 2014, al fine di consentire, entro il termine perentorio del 1° ottobre 2014, la presentazione di motivate richieste di rettifica o di rinuncia alla domanda al Direttore dell’istituzione. Quest’ultimo, ove ne verifichi la fondatezza, procede alla correzione richiesta, immettendo i relativi dati rettificati sul sito internet. Qualora la richiesta non sia accolta ne dà comunicazione all’interessato.
  • 3. Le domande di trasferimento e la relativa documentazione devono essere trattenute agli atti delle Istituzioni per esigenze di istruttoria in caso di contenzioso e per eventuali richieste ai sensi della legge n. 241 del 1990.
  • 4. Al fine di realizzare nei termini previsti dalle presenti disposizioni i sopraindicati adempimenti, il direttore dell’istituzione, ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della legge n. 241 del 1990, ha facoltà di differire l’accesso alla documentazione amministrativa.

 

– Art. 9 –
Pubblicazione dei movimenti

  • 1. La pubblicazione dei punteggi definitivi sarà resa nota il 9 ottobre 2014.
  • 2. I trasferimenti disposti sulla base della presente procedura sono pubblicati, entro la data del 13 ottobre 2014, mediante affissione all’albo delle singole Istituzioni, nonché sul sito internet http://afam.miur.it, del provvedimento contenente l’elenco del personale che ha ottenuto il trasferimento, con l’indicazione, a margine di ciascun nominativo, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze.

 

Art. 10
Domanda di utilizzazione temporanea del personale docente

  • 1. Le cattedre e i posti inizialmente disponibili per le utilizzazioni temporanee del personale docente nell’anno accademico 2014-2015 sono resi noti il 20 ottobre 2014 sul sito internet http://afam.miur.it .
  • 2. La domanda di utilizzazione temporanea, corredata del curriculum vitae con le attività didattico-professionali svolte e delle pubblicazioni, deve essere prodotta, entro il giorno 23 ottobre 2014, ai Direttori delle Istituzioni ove si aspira ad essere utilizzati indipendentemente dalla disponibilità delle cattedre e posti inizialmente resi noti.
  • 3. In ciascuna domanda deve essere indicato l’ordine preferenziale delle eventuali altre sedi richieste.
  • 4. Le istituzioni che hanno ricevuto domande di utilizzazione provvedono immediatamente a costituire la commissione, prevista all’articolo 4, comma 4, del CCND del 31 maggio 2002, i cui lavori inizieranno al momento in cui si sia realizzata l’effettiva disponibilità della cattedra o del posto.
  • 5. Le utilizzazioni effettuate sono immediatamente comunicate all’Istituzione di provenienza del docente individuato quale destinatario dell’utilizzazione, al fine di consentire analoga procedura presso tale sede.
  • 6. Le procedure di utilizzazione si concludono entro il 30 ottobre 2014. I provvedimenti che dispongono le utilizzazioni sono acquisiti al CINECA e comunicati al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, entro la stessa data.
  • 7. Le utilizzazioni disposte saranno pubblicate il 31 ottobre 2014.

 

– Art. 11
Domanda di utilizzazione temporanea del personale tecnico e amministrativo

  • 1. I posti inizialmente disponibili per le utilizzazioni temporanee, per ciascun profilo professionale, sono resi noti il 20 ottobre 2014 sul sito internet http://afam.miur.it. Il personale interessato all’utilizzazione temporanea presenta, entro il 23 ottobre 2014, all’Istituzione presso la quale intende essere utilizzato, indipendentemente dalla disponibilità dei posti inizialmente comunicata, la relativa domanda corredata del curriculum vitae e della documentazione attestante i titoli di studio e professionali.
  • 2. In ciascuna domanda deve essere indicato l’ordine preferenziale delle eventuali altre sedi richieste.
  • 3. L’utilizzazione è disposta, all’esito della procedura di valutazione comparativa prevista dall’articolo 4-bis del CCND, con provvedimento del Direttore.
  • 4. Le utilizzazioni effettuate sono immediatamente comunicate all’Istituzione di provenienza del personale individuato quale destinatario dell’utilizzazione, al fine di consentire analoga procedura presso tale sede.
  • 5. Le procedure di utilizzazione si concludono entro il 30 ottobre 2014. I provvedimenti che dispongono le utilizzazioni sono acquisiti al CINECA e comunicati al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, entro la stessa data.
  • 6. Le utilizzazioni disposte saranno pubblicate il 31 ottobre 2014.

 

– Art. 12
Pubblicazione

  • 1. La presente Ordinanza ministeriale è pubblicata sul sito internet www.afam.miur.it, nonché sul sito http://afam.miur.it.

 

– Art. 13
Ricorsi

  • 1. I provvedimenti di trasferimento e di utilizzazione temporanea sono impugnabili dinanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  • 2. L’Amministrazione dispone, in sede di autotutela, rettifiche per eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti disposti

______________________________________________________________________________

[1] Nell’ambito della valutazione delle esigenze di famiglia, si precisa che i punteggi riferiti “al figlio” si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.

[2] La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale deve essere indicata la decorrenza dell’iscrizione anagrafica che deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione dell’O.M. concernente la mobilità

 

 

Roma, 28 agosto 2014

IL MINISTRO
f.to Prof.ssa Stefania Giannini

Allegati

Ordinanza Ministeriale 6 agosto 2014, n. 43

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Prot. n. 608

Calendario delle festività e degli esami per l’anno 2014/2015. (Ordinanza n. 43). (14A09305)

(GU n.283 del 5-12-2014)

VISTO l’art. 138 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che delega alle Regioni la determinazione del calendario scolastico;

RITENUTO che, ferma restando la delega sopra richiamata, è propria del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca la competenza relativa:
– alla determinazione, per l’intero territorio nazionale, della data della prova scritta, a carattere nazionale, compresa nell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (prova di cui all’articolo 11, comma 4-ter del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59);
– alla determinazione, per l’intero territorio nazionale, della data di inizio (prima prova) dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
– alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale;

VISTO l’art. 74, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per il quale “Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità”;

VISTA l’ordinanza ministeriale 8 agosto 2013, n. 696 (Calendario delle festività e degli esami per l’anno 2013/2014);

VISTO l’art. 184, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per i quali “L’esame di licenza media si sostiene in un’unica sessione con possibilità di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi. Le prove suppletive devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo”;

VISTO il Decreto Legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla Legge n.148/2011, il quale prevede all’art.1, comma 24, alcune disposizioni sulle celebrazioni e le festività, concernenti anche la determinazione annuale delle date delle festività dei Santi Patroni;

VISTO il Decreto Legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla Legge n.148/2011, il quale prevede all’art.1, comma 24, alcune disposizioni sulle celebrazioni e le festività, concernenti anche la determinazione annuale delle date delle festività dei Santi Patroni;

CONSIDERATO che le disposizioni sulle celebrazioni e le festività di cui al citato art.1, comma 24, del Decreto Legge n.138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.148/2011, sono attuate con apposto D.P.C.M.;

ATTESO che il D.P.C.M. di cui trattasi non risulta ancora emanato;

RITENUTO pertanto che fino all’emanazione del D.P.C.M., sono confermate le date delle festività dei Santi Patroni determinate secondo la normativa precedente all’articolo 1, comma 24, del Decreto legge 13 agosto 2011,n.138, convertito con modificazioni dalla Legge n.148/2011;

VISTO il D.P.R. 29 ottobre 2012, n.263, Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,n.133;

VISTA la Circolare n.36 del 10 aprile 2014 – Istruzioni per l’attivazione dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello [art.4, comma1, lett. a)], di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana [art.4, comma1, lett. c)] e di secondo livello [art.4, comma1, lett.b)].

TENUTO CONTO che, allo stato attuale, il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione non può rendere il prescritto parere, in quanto il regime di proroga, ai sensi dell’art.14 del decreto legge n.216 del 29 dicembre 2011, convertito nella legge n.14 del 24 febbraio 2012, è cessato alla data del 31 dicembre 2012; considerato che l’Organo collegiale nazionale, che avrebbe dovuto sostituire il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, previsto dalla normativa vigente è il Consiglio superiore della pubblica istruzione – peraltro non ancora costituito – di cui al d.lgs. 30 giugno 1999, n.233, Riforma degli organi collegiali della scuola, in attuazione dell’art.21 della legge n.59/97;

ATTESA l’’esigenza di procedere agli adempimenti sopra menzionati per l’anno scolastico 2014/2015.

O R D I N A

Art. 1 – La prova scritta, a carattere nazionale, nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge, per l’anno scolastico 2014/2015, per l’intero territorio nazionale ed in sessione ordinaria il giorno 19 giugno 2015 con inizio alle ore 8.30; in prima e seconda sessione suppletiva potrà essere espletata il giorno 24 giugno 2015 e il giorno 2 settembre 2015 con inizio alle ore 8.30

Art. 2 – In attesa della emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, si fa riserva di fornire istruzioni in relazione all’esame di Stato conclusivo del primo periodo didattico dei percorsi di I livello – finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione – per gli studenti iscritti e frequentanti i Centri Territoriali Permanenti per l’istruzione e la formazione in età adulta (CTP) e i Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA). In ogni caso, l’esame di Stato conclusivo del primo periodo didattico dei percorsi di I livello per gli studenti iscritti e frequentanti i Centri Territoriali Permanenti per l’istruzione e la formazione in età adulta e i Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti si effettua in via ordinaria al termine dell’anno scolastico con esonero dalla somministrazione per l’anno scolastico 2014/2015 della prova nazionale da parte dell’INVALSI.

Art. 3 – L’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, per l’anno scolastico 2014-2015 ha inizio, per l’intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno 17 giugno 2015 alle ore 8.30.
La prima prova scritta suppletiva verrà svolta il giorno 1 luglio 2015 alle ore 8.30.

Art. 4 – Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, relative all’anno scolastico, 2014-2015 è il seguente:
tutte le domeniche; il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
il 25 dicembre, Natale;
il 26 dicembre;
il 1° gennaio, Capodanno;
il 6 gennaio, Epifania;
il giorno di lunedì dopo Pasqua;
il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;
il 1° maggio, festa del Lavoro;
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
la festa del Santo Patrono.

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 5014

IL MINISTRO
Stefania Giannini


CALENDARI SCOLASTICI REGIONALI A.S. 2014/2015

L’inizio e termine delle lezioni, nonché le ulteriori sospensioni sono determinate dalle singole Regioni, secondo il prospetto specificato:

REGIONI INIZIO TERMINE FESTIVITA’ FESTIVITA’ VARIE
LEZIONI LEZIONI NATALIZIE PASQUALI
ABRUZZO 11 SETT. 2014 11 GIUGNO 2015 * 23/12/14 – 06/01/15 02/04/15 – 08/04/15 02/05/2015; 01/06/2015
BASILICATA 15 SETT. 2014 11 GIUGNO 2015 * 24/12/14 – 06/01/15 02/04/15 – 07/04/15 02/05/2015; 01/06/2015
CALABRIA 15 SETT. 2014 11 GIUGNO 2015 * 22/12/14 – 06/01/15 02/04/15 – 07/04/15 02/05/2015; 01/06/2015
CAMPANIA 15 SETT. 2014 10 GIUGNO 2015 * 22/12/14 – 06/01/15 02/04/15 – 07/04/15 17/02/15
EMILIA ROMAGNA 15 SETT. 2014 06 GIUGNO 2015 * 24/12/14 – 06/01/15 02/04/15 – 07/04/15
FRIULI VENEZIA G. 15 SETT. 2014 11 GIUGNO 2015 ** 24/12/14 – 06/01/15 02/04/15 – 07/04/15 dal 16 al 18/02/2015; 02/05/2015;
01/06/15
LAZIO 15 SETT. 2014 08 GIUGNO 2015 * 23/12/14 – 06/01/15 02/04/15 – 07/04/15
LIGURIA 15 SETT. 2014 10 GIUGNO 2015 * 23/12/14 – 06/01/15 02/04/15 – 06/04/15
LOMBARDIA    15 SETT. 2014 § 08 GIUGNO 2015 * 22/12/14 – 06/01/15 02/04/15 – 07/04/15 16 e 17/02/2015
MARCHE 15 SETT. 2014 10 GIUGNO 2015 * 24/12/14 – 06/01/15 02/04/15 – 07/04/15 02/05/2015; 01/06/2015
MOLISE 10 SETT. 2014 06 GIUGNO 2015 * 24/12/14 – 06/01/15 02/04/15 – 07/04/15
PIEMONTE 15 SETT. 2014 11 GIUGNO 2015 * 24/12/14 – 06/01/15 02/04/15 – 07/04/15 dal 14 al 17/02/2015; 02/05/2015;
01/06/15
PUGLIA 17 SETT. 2014 09 GIUGNO 2015 * 23/12/14 – 06/01/15 02/04/15 – 07/04/15 02/05/2015; 01/06/2015
SARDEGNA 15 SETT. 2014 10 GIUGNO 2015 * 23/12/14 – 06/01/15 02/04/15 – 07/04/15 17/02/2015; 28/04/2015
SICILIA 17 SETT. 2014 13 GIUGNO 2015 * 22/12/14 – 06/01/15 02/04/15 – 07/04/15 16 e 17/02/2015; 15/05/2015
TOSCANA 15 SETT. 2014 10 GIUGNO 2015 * 24/12/14 – 06/01/15 02/04/15 – 07/04/15
UMBRIA 15 SETT. 2014 10 GIUGNO 2015 * 23/12/14 – 06/01/15 02/04/15 – 07/04/15 02/05/2015; 01/06/2015
VENETO 15 SETT. 2014 10 GIUGNO 2015 * 24/12/14 – 06/01/15 02/04/15 – 07/04/15 dal 16 al 18/02/2015; 02/05/2015;
VALLE D’ AOSTA 11 SETT. 2014 11 GIUGNO 2015 * 24/12/14 – 06/01/15 02/04/15 – 07/04/15 30 e 31/01/2015;
16, 17 e 18/02/2015
PROV. BOLZANO 08 SETT. 2014        16 GIUGNO 2015 *** 24/12/14 – 06/01/15 02/04/15 – 07/04/15 dal 27/10/14 al 31/10/14; dal 16 al 20/2/15
2 /5/14 (scuole su 6 gg)
PROV. TRENTO 10 SETT. 2014 # 09 GIUGNO 2015 * 24/12/14 – 06/01/15 02/04/15 – 07/04/15 06/12/14; 16 e 17/02/15; 02/05/15
01/06/15;

*   Per la scuola dell’infanzia il termine delle attività educative è fissato al 30/06/2015

**   Per la scuola dell’infanzia il termine delle attività educative è fissato al 27/06/2015

***   Per la scuola dell’infanzia il termine delle attività educative è fissato al 16/06/2015

§ 8 settembre per le scuole dell’infanzia

# 1 settembre per le scuole dell’infanzia

Ordinanza Ministeriale 19 maggio 2014, n. 37

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ordinanza Ministeriale 19 maggio 2014, n. 37
Prot. n.316

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2013/2014 (14A05186)

(GU n.162 del 15-7-2014)

 
 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
approvazione del testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado, e in particolare, l'art. 205,  comma  1,  che  attribuisce  al
Ministro  della  pubblica  istruzione  il  potere   di   disciplinare
annualmente, con propria ordinanza, le modalita' organizzative  degli
scrutini ed esami; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo  per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   Pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa, e, in particolare, l'art. 21; 
  Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425,  concernente  disposizioni
per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per  la  parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   dei   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 19  novembre  2004,  n.  286,  recante
istituzione  del  Servizio  nazionale  di  valutazione  del   sistema
educativo  di  istruzione   e   di   formazione,   nonche'   riordino
dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3  della  legge  28
marzo 2003, n. 53, come modificato dalla legge 27 dicembre  2006,  n.
296 (Legge finanziaria 2007); 
  Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente  disposizioni  in
materia  di  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore e delega al  Governo  in  materia  di
raccordo tra la scuola e le universita', ed, in particolare, l'art. 1
che ha sostituito gli articoli 2, 3, 4 della legge 10 dicembre  1997,
n. 425 e l'art. 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato, tra  l'altro,
l'art. 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto  e  quinto  periodo
della legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n.  147,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  25  ottobre  2007,  n.   176,   recante
disposizioni  urgenti  per  assicurare  l'ordinato  avvio   dell'anno
scolastico 2007-2008  ed  in  materia  di  concorsi  per  ricercatori
universitari, e in particolare l'art. 1, comma 2, che ha sostituito i
primi due periodi dell'art. 2, comma 4, della legge 10 dicembre 1997,
n. 425, come modificato dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1; 
  Visto il decreto-legge 18 settembre 2013, n.  104,  convertito  con
modificazioni dalla legge 8 novembre 2013,  n.  128,  recante  misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca che, all'art.
18, comma 2, ha modificato l'art. 4, comma 6 della legge n.  425  del
1997; 
  Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n.  137,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  30  ottobre  2008,   n.   169,   recante
disposizioni urgenti in materia di istruzione  e  universita',  e  in
particolare l'art. 2; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi  di
studio di istruzione secondaria superiore, per le  parti  compatibili
con la vigente normativa in materia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249, concernente regolamento recante lo statuto delle  studentesse  e
degli studenti della scuola secondaria; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre  2007,
n. 235, concernente regolamento recante modifiche ed integrazioni  al
decreto del Presidente della  Repubblica  24  giugno  1998,  n.  249,
concernente lo statuto  delle  studentesse  e  degli  studenti  della
scuola secondaria; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n.
13,  recante  la  disciplina  delle  modalita'  e  dei   criteri   di
valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi  di
studio  di  istruzione  secondaria  superiore  nella  Regione   Valle
d'Aosta; 
  Visto il decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano
7 aprile 2005, n. 14,  concernente  modalita'  di  svolgimento  della
terza prova scritta «Modifica del  regolamento  di  esecuzione  sugli
esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di   istruzione
secondaria superiore nelle scuole dell'Alto Adige»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 23 aprile 2003, n.  41,  concernente  le  modalita'  di
svolgimento della  1ª  e  2ª  prova  scritta  degli  esami  di  Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 novembre
2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali  generali  della
terza prova scritta negli esami di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di
studio di istruzione secondaria superiore  e  le  istruzioni  per  lo
svolgimento della prova medesima; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione   18
settembre  1998,  n.  358,  relativo  alla  costituzione  delle  aree
disciplinari  finalizzate  alla  correzione  delle  prove  scritte  e
all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato  conclusivi  dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore, ancora in  vigore
limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 3 marzo 2009, n. 26, concernente le certificazioni e  i
relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell'esame  di
Stato; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 17  gennaio
2007, n. 6, concernente modalita' e termini per  l'affidamento  delle
materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e  criteri
e modalita' di nomina, designazione  e  sostituzione  dei  componenti
delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 31 gennaio 2014, n.  63,  concernente  l'individuazione
delle materie oggetto della seconda  prova  scritta  negli  esami  di
Stato conclusivi dei corsi  di  studio  ordinari  e  sperimentali  di
istruzione secondaria di secondo grado  e  la  scelta  delle  materie
affidate  ai  commissari  esterni  delle  commissioni,   per   l'anno
scolastico 2013/2014; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  31  gennaio  2014,  n.  64,  recante  norme  per   lo
svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi  di  studio  di
istruzione secondaria di  secondo  grado  nelle  classi  sperimentali
autorizzate, per l'anno scolastico 2013/2014; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 febbraio
2000,  n.  49,  concernente  l'individuazione  delle   tipologie   di
esperienze che danno luogo ai crediti formativi; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  3  ottobre
2007, n. 80, recante norme per il recupero dei debiti formativi entro
la conclusione dell'anno scolastico; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 5 novembre
2007, n. 92, concernente le attivita' di recupero; 
  Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2012), e in particolare l'art.  15,  comma  1,  che  ha
parzialmente modificato il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000,  n.  445  recante  testo  unico  delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa; 
  Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
della  ricerca  8  agosto  2013,  n.  696,  concernente  disposizioni
relative al calendario delle festivita'  e  degli  esami  per  l'anno
2013/2014; 
  Visto il decreto ministeriale 28  febbraio  2001,  prot.  n.  9007,
concernente la costituzione di una  struttura  tecnico-operativa  per
gli esami di Stato; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi, e successive modificazioni; 
  Vista la circolare ministeriale 3 giugno 2002, prot. n. 9680 «Esame
di Stato - Nulla osta per candidati esterni detenuti»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007); 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  22  agosto
2007, n. 139, regolamento recante norme  in  materia  di  adempimento
dell'obbligo di istruzione; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto
con il Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale  29  novembre
2007, concernente percorsi sperimentali di  istruzione  e  formazione
professionale ai sensi dell'art. 1, comma 624 della legge 27 dicembre
2006, n. 296; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria, e in particolare l'art. 64, comma 4-bis, che
ha modificato l'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296; 
  Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n.  134,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122, concernente coordinamento delle norme vigenti per la valutazione
degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia,  ai  sensi
degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1°  settembre  2008,  n.  137,
convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 16  dicembre  2009,  n.  99,  concernente  criteri  per
l'attribuzione  della  lode  nei  corsi  di  studio   di   istruzione
secondaria  superiore  e  tabelle   di   attribuzione   del   credito
scolastico; 
  Vista la circolare ministeriale n. 5 del 17 gennaio 2007; 
  Vista la circolare ministeriale n. 15 del 31 gennaio 2007; 
  Vista la circolare ministeriale n. 90 del 26 ottobre 2007; 
  Vista la circolare ministeriale n. 77 del 25 settembre 2008; 
  Vista la circolare ministeriale n. 95 del  24  ottobre  2011  e  la
circolare ministeriale n. 88 del 18 ottobre 2012; 
  Vista  la  nota  della  Direzione  generale  per  gli   ordinamenti
scolastici e per l'autonomia scolastica, prot. n. 236 del 14  gennaio
2010, concernente disposizioni per gli  esami  di  Stato  per  l'anno
scolastico 2009/2010, e in particolare per gli esami preliminari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87, concernente regolamento recante  norme  concernenti  il  riordino
degli istituti professionali ai sensi  dell'art.  64,  comma  4,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto
2008, n. 133; 
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi  al  secondo
ciclo del sistema educativo  di  istruzione  e  formazione,  a  norma
dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e in particolare l'art.
15, comma 6; 
  Vista l'intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e la Regione Lombardia del 16 marzo 2009; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'istruzione  dell'universita'  e
della ricerca 18 gennaio 2011, n. 4; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  8  febbraio  2013,  n.  95,  recante  norme  per   lo
svolgimento, a regime, degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti
presso  istituti  statali  e  paritari   in   cui   e'   attuato   il
Progetto-ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese), le
cui disposizioni si intendono integralmente richiamate; 
  Vista la circolare ministeriale 4 marzo 2011, n. 20, relativa  alla
validita' dell'anno scolastico; 
  Vista  la  nota  della  Direzione  generale  per  gli   ordinamenti
scolastici e  per  l'autonomia  scolastica,  prot.  n.  1000  del  22
febbraio 2012,  concernente  la  validita'  dell'anno  scolastico  in
relazione ad eccezionali eventi atmosferici; 
  Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca prot. n. 1787 del 1° marzo 2005, relativa  agli  alunni
affetti da dislessia; 
  Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante norme in materia  di
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, e allegate linee guida, per il
diritto allo studio  degli  alunni  e  degli  studenti  con  disturbi
specifici di apprendimento; 
  Vista la nota Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca prot. 1749, del 12 aprile 2012, concernente  nuove  modalita'
di invio delle tracce  delle  prove  scritte  degli  esami  di  Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione  secondaria  di  secondo
grado; 
  Vista la circolare ministeriale 11 ottobre 2013, n. 26, concernente
termini e modalita' di presentazione della domanda di  partecipazione
agli esami di Stato 2013/2014  da  parte  dei  candidati  interni  ed
esterni; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Inizio della sessione di esame 
 
  1. La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di  studio
di istruzione secondaria di secondo grado ha inizio, in ciascun  anno
scolastico,  nel  giorno  fissato   dal   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Per l'anno scolastico 2013/2014, la
sessione inizia il giorno 13 giugno 2014. 
                               Art. 2 
 
 
                          Candidati interni 
 
  1. Sono ammessi all'esame di Stato: 
    a) gli alunni  delle  scuole  statali  e  paritarie  che  abbiano
frequentato l'ultima classe e che, nello scrutinio finale  conseguano
una votazione non inferiore a sei decimi  in  ciascuna  disciplina  o
gruppo di discipline valutate con l'attribuzione  di  un  unico  voto
secondo  l'ordinamento  vigente  e  un  voto  di  comportamento   non
inferiore a sei decimi (art. 6, comma 1, decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 2009, n. 122); 
  b) gli alunni delle scuole statali  e  paritarie  che  siano  stati
ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 10  (cfr.  art.
6, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 22  giugno  2009,
n. 122); 
  c) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a),
gli  alunni  delle  scuole  legalmente  riconosciute,   nelle   quali
continuano a funzionare corsi di studio fino al  loro  completamento,
ai sensi dell'art. 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005,
n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  febbraio  2006,
n. 27; 
  d) gli alunni delle  scuole  legalmente  riconosciute  che,  avendo
frequentato la penultima classe  di  un  corso  di  studi  avente  le
caratteristiche di cui al presente comma 1, lettera c),  siano  stati
ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 10 (cfr. citato
art. 6, comma 2, decreto del Presidente della  Repubblica  22  giugno
2009, n. 122); 
  e) nella Regione Lombardia gli studenti in possesso del diploma  di
«Tecnico» conseguito nei percorsi di IeFP che  abbiano  positivamente
frequentato il corso annuale  previsto  dall'art.  15,  comma  6  del
decreto legislativo n. 226 del 2005 e dall'intesa 16 marzo  2009  tra
il MIUR e la Regione Lombardia, i quali  sono  considerati  aspiranti
interni. Il direttore  generale  dell'Ufficio  scolastico  regionale,
sulla  base  dell'elenco  degli  aspiranti  presentato  da   ciascuna
Istituzione formativa presso la quale tali studenti hanno frequentato
il corso di cui al comma  precedente,  ne  dispone  l'assegnazione  a
classi  di  istituto  professionale  statale,   per   la   necessaria
valutazione dei risultati finali in vista  dell'ammissione  all'esame
di  Stato.  L'ammissione  all'esame  viene  deliberata  in  sede   di
scrutinio   finale   dal   consiglio   della   classe   dell'istituto
professionale al quale tali studenti sono stati assegnati in qualita'
di aspiranti interni, sulla base di una relazione analitica, organica
e documentata, fornita dalla istituzione formativa che ha erogato  il
corso. In tale relazione sono evidenziati il curriculum formativo, le
valutazioni  intermedie  e   finali   dei   singoli   candidati,   il
comportamento, ed ogni altro elemento ritenuto significativo ai  fini
dello  scrutinio  finale.  Gli  aspiranti  ammessi   all'esame   sono
considerati  a   tutti   gli   effetti   candidati   interni   e   la
classe-commissione alla quale sono assegnati, sul piano organizzativo
si configura come «articolata»; 
  f)  con  esclusivo  riferimento  alle  regioni  nelle  quali   sono
rilasciate qualifiche regionali  non  in  regime  surrogatorio,  sono
ammessi  agli   esami   di   Stato   di   istruzione   professionale,
eccezionalmente, anche gli alunni che frequentano il quinto  anno  di
istituto professionale non in possesso del diploma  di  qualifica  in
quanto transitati da altra tipologia di istituto, nonche' gli  adulti
dei corsi serali  degli  istituti  professionali  che  hanno  seguito
particolari percorsi abbreviati.  Ai  candidati  privi  di  qualifica
professionale il punteggio di credito scolastico  relativo  al  primo
anno e' attribuito nella misura di punti 3. 
  2.  Premesso  che  la  valutazione  e'  espressione  dell'autonomia
professionale propria della funzione docente,  nella  sua  dimensione
sia individuale che collegiale (art.  1,  comma  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 122/2009), la valutazione degli alunni
in sede di scrutinio finale e' effettuata dal consiglio di classe. In
caso di parita', prevale il voto del Presidente, ai  sensi  dell'art.
79, comma 4 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 e  dell'art.  37,
comma 3 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
  3. Per quanto attiene allo svolgimento degli esami di qualifica dei
corsi serali, residuali, limitatamente al corrente  anno  scolastico,
si continuano ad applicare le disposizioni di cui agli  articoli  25,
26 e 27 dell'ordinanza  ministeriale  21  maggio  2001,  n.  90,  ivi
comprese le modalita' di ammissione  agli  esami  stessi.  Invece  lo
scrutinio per l'ammissione alla classe quarta resta disciplinato  dal
Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  122
del 2009. Pertanto, si procedera', nell'ambito di un unico  scrutinio
finale, a due distinte valutazioni, rispettivamente, per l'ammissione
alle prove di esame di qualifica sulla base del punto  A  del  citato
art.  27  e  per  l'ammissione  alla  classe  quarta   del   percorso
quinquennale riordinato  sulla  base  dell'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 122 del 2009 (cfr. Nota MIUR prot.  n.
254 del 31  gennaio  2013).  I  diplomi  di  qualifica  che  verranno
rilasciati - in via  residuale  in  corsi  serali  -  dagli  istituti
professionali  al  termine  dell'anno  scolastico  2013/2014  trovano
corrispondenza con le qualifiche regionali di istruzione e formazione
professionale, in attuazione del Capo VII, punto 3, delle linee guida
adottate con il decreto ministeriale n. 4/2010. 
  4. Le deliberazioni del  consiglio  di  classe  di  non  ammissione
all'esame devono essere puntualmente motivate. 
  5. Nei confronti dei candidati valutati positivamente  in  sede  di
scrutinio finale (votazione non inferiore a sei  decimi  in  ciascuna
disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione  di  un
unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto  di  comportamento
non inferiore a sei decimi),  il  consiglio  di  classe,  nell'ambito
della propria autonomia decisionale,  adotta  liberamente  criteri  e
modalita' da seguire per la formalizzazione  della  deliberazione  di
ammissione. 
  6. L'esito della valutazione: 
    se positivo prevede la pubblicazione, all'albo dell'Istituto sede
d'esame, del voto di ciascuna disciplina  e  del  comportamento,  del
punteggio relativo al  credito  scolastico  dell'ultimo  anno  e  del
credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; 
    se negativo non prevede la pubblicazione di voti e  punteggi,  ma
solo della dicitura «Non ammesso»; 
    gli alunni certificati con  disabilita',  che  hanno  seguito  un
percorso didattico individualizzato differenziato (P.E.I.), ai  sensi
dell'art. 15, comma 4, dell'ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n.
90, sono valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di  voti
e di un credito scolastico, relativi unicamente allo  svolgimento  di
tale piano. Sono, pertanto,  ammessi  -  sulla  base  di  motivata  e
puntuale deliberazione del consiglio di  classe  -  a  sostenere  gli
esami di Stato su  prove  differenziate,  coerenti  con  il  percorso
svolto, finalizzate esclusivamente al rilascio  dell'attestazione  di
cui all'art. 13 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  323
del 1998. Anche  per  tali  alunni  si  procede  alla  pubblicazione,
all'albo dell'Istituto sede d'esame, dei voti e dei crediti,  seguiti
dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non  si  procede
alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo  della  dicitura  «Non
ammesso». 
  Ai sensi dell'art. 16,  comma  3,  dell'ordinanza  ministeriale  21
maggio 2001, n. 90, per i voti riportati nello  scrutinio  finale  si
aggiunge,  nelle  certificazioni  rilasciate  ma  non  nei  tabelloni
affissi all'albo dell'istituto,  che  la  votazione  e'  riferita  al
P.E.I. e non ai programmi ministeriali; 
    i candidati con diagnosi di Disturbo Specifico  di  Apprendimento
(DSA), che, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del  decreto  ministeriale
n. 5669 del 12 luglio  2011,  hanno  seguito  un  percorso  didattico
differenziato,  con  esonero   dall'insegnamento   della/e   lingua/e
straniera/e, sono valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione
di  voti  e  di  un  credito  scolastico  relativi  unicamente   allo
svolgimento di tale piano. Sono pertanto, ammessi  -  sulla  base  di
motivata e  puntuale  deliberazione  del  consiglio  di  classe  -  a
sostenere gli esami di Stato su prove differenziate, coerenti con  il
percorso   svolto,    finalizzate    esclusivamente    al    rilascio
dell'attestazione di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 323 del 1998. Anche per tali  alunni  si  procede  alla
pubblicazione, all'albo dell'istituto sede d'esame, dei  voti  e  dei
crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo,
non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma  solo  della
dicitura «Non ammesso». 
  Ai sensi dell'art. 16,  comma  3,  dell'ordinanza  ministeriale  21
maggio 2001, n. 90, per i voti riportati nello  scrutinio  finale  si
aggiunge,  nelle  certificazioni  rilasciate  ma  non  nei  tabelloni
affissi all'albo dell'istituto,  che  la  votazione  e'  riferita  al
percorso didattico differenziato e non ai programmi ministeriali. 
  7. Per tutti gli studenti e gli  aspiranti  esaminati  in  sede  di
scrutinio finale i voti  attribuiti  in  ciascuna  disciplina  e  sul
comportamento, nonche' i punteggi del credito, sono  riportati  nelle
pagelle e nel registro generale dei voti. 
  8. Gli aspiranti provenienti dai corsi di cui all'art. 15, comma 6,
del decreto legislativo n.  226/2005  saranno  inseriti  in  apposito
distinto elenco, che sara' allegato al  Registro  generale  dei  voti
della classe alla quale essi sono stati assegnati. 
  9. A partire dall'anno scolastico  2008/2009,  la  valutazione  sul
comportamento concorre alla determinazione  del  credito  scolastico.
Essa comporta, se inferiore a sei decimi, la non ammissione all'esame
di Stato (art. 2, comma 3, decreto-legge 1° settembre 2008,  n.  137,
convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169). 
  10. Possono  sostenere,  nella  sessione  dello  stesso  anno,  per
abbreviazione per merito,  il  corrispondente  esame  di  Stato,  gli
studenti iscritti alle penultime classi che  nello  scrutinio  finale
(anno scolastico 2013/2014) per la promozione all'ultima classe hanno
riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo  di
discipline e non meno di otto decimi  nel  comportamento,  che  hanno
seguito un regolare  corso  di  studi  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado e che hanno riportato una  votazione  non  inferiore  a
sette decimi in ciascuna disciplina o  gruppo  di  discipline  e  non
inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini  finali  dei
due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in  ripetenze
nei due anni predetti.  Le  votazioni  suddette  non  si  riferiscono
all'insegnamento  della  religione  cattolica.  La  valutazione   del
comportamento si riferisce alla classe penultima e  alle  due  classi
antecedenti (cfr. decreto del Presidente della Repubblica  22  giugno
2009,  n.  122,  art.  6,  comma  2  e  art.  14,  comma  3;  decreto
ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99; nota prot. 236 del  14  gennaio
2010). Gli alunni  abbreviatari  sostengono  l'esame  di  Stato  2014
esclusivamente sui programmi del previgente  ordinamento  e  per  gli
indirizzi di studio, quali risultano dalle tabelle di confluenza  dei
percorsi di studio degli istituti tecnici, professionali e licei  del
previgente ordinamento  in  quelli  del  nuovo  ordinamento;  tabelle
previste dai decreti del Presidente della Repubblica n. 87, n.  88  e
n.  89  del  2010  che  hanno  recato  la  disciplina   di   riordino
ordinamentale della scuola secondaria di secondo grado. Nel  caso  in
cui in  un  percorso  del  nuovo  ordinamento  siano  confluiti  piu'
percorsi  del  previgente  ordinamento,  il  candidato  indica  nella
domanda di iscrizione all'esame di Stato il percorso  del  previgente
ordinamento di sua elezione. Tali alunni non devono  sostenere  alcun
esame preliminare. I candidati agli esami di Stato  ad  indirizzi  di
istruzione professionale, per abbreviazione per merito,  possono  non
presentare il diploma di qualifica  in  quanto  hanno  frequentato  i
percorsi del nuovo ordinamento. In tal caso, per la classe  terza  si
fa riferimento ai voti riportati nello scrutinio finale e non al voto
conseguito  in  sede  di  esame  di  qualifica.  La  valutazione  sul
comportamento, in sede di scrutinio finale della penultima classe, se
inferiore a sei decimi, comporta, di per se', la non ammissione,  per
abbreviazione,  all'esame  di  Stato  (cfr.  art.  2,  comma  3,  del
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito  dalla  legge  30
ottobre 2008, n. 169). 
  11.  I  candidati  non  devono  essere   incorsi   nella   sanzione
disciplinare della non ammissione all'esame di  Stato,  prevista  dal
decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235. 
  12. Le sanzioni per le mancanze disciplinari  commesse  durante  le
sessioni d'esame sono inflitte dalla  commissione  di  esame  e  sono
applicabili anche ai candidati esterni (art. 1, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235). 
  13. Ai sensi dell'art. 14, comma 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, «ai fini della validita' dell'anno
scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno  di  corso,  per
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e'  richiesta
la   frequenza   di   almeno   tre   quarti    dell'orario    annuale
personalizzato». Si richiamano in proposito i chiarimenti forniti con
la circolare ministeriale 4 marzo 2011, n. 20 e, da  ultimo,  con  la
nota prot. n. 1000 del 22 febbraio 2012. 
                               Art. 3 
 
 
                          Candidati esterni 
 
  1. Sono ammessi all'esame di Stato, alle  condizioni  previste  dal
presente articolo coloro che: 
    a) compiano il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare in
cui si svolge l'esame e  dimostrino  di  aver  adempiuto  all'obbligo
scolastico; 
  b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di
primo grado da un numero di anni almeno pari a  quello  della  durata
del corso prescelto, indipendentemente dall'eta'; 
  c) compiano il ventitreesimo anno di eta' entro  l'anno  solare  in
cui si svolge l'esame; in tal caso i candidati  sono  esentati  dalla
presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore; 
  d) siano in possesso di altro titolo conseguito al  termine  di  un
corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado  di  durata
almeno quadriennale; 
  e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del
15 marzo. 
  Gli  alunni  delle  classi  antecedenti  l'ultima,  che   intendano
partecipare agli esami di Stato in  qualita'  di  candidati  esterni,
devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo. 
  2. Sono ammessi all'esame di Stato negli istituti  professionali  e
negli istituti d'arte i candidati esterni che si trovino in una delle
seguenti condizioni: 
  a) compiano il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno  solare  in
cui si svolge l'esame, e siano, in possesso da  almeno  un  anno  del
diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente; 
  b) siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica  o  di
licenza da un numero di anni almeno pari a quello  della  durata  del
corso prescelto indipendentemente dall'eta'; 
  c) compiano il ventitreesimo anno di eta' entro  l'anno  solare  in
cui si svolge l'esame; in tal caso, i candidati, sono esentati  dalla
presentazione di qualsiasi titolo di  studio  inferiore,  compresi  i
diplomi, rispettivamente, di qualifica e di  licenza  corrispondente,
salvo quanto previsto dal comma 3; 
  d) siano in possesso di altro titolo conseguito al  termine  di  un
corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado  di  durata
almeno quadriennale e del diploma, rispettivamente, di qualifica e di
licenza corrispondenti; 
  e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del
15 marzo. 
  Gli  alunni  delle  classi  antecedenti  l'ultima,  che   intendano
partecipare agli esami di Stato in  qualita'  di  candidati  esterni,
devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo. 
  Negli istituti professionali e negli istituti d'arte, agli esami di
Stato del  corrente  anno  scolastico  2013/2014  sono  ammessi  come
candidati esterni, in via eccezionale, nelle regioni nelle quali sono
rilasciate qualifiche regionali non  in  regime  surrogatorio,  anche
coloro che non siano in possesso del diploma di qualifica  statale  o
di licenza di maestro d'arte, purche' abbiano presentato  domanda  di
partecipazione all'esame alle condizioni e secondo le modalita' ed  i
termini previsti dalla circolare ministeriale n. 26, prot. AOODGOS n.
0005 421 dell'11 ottobre 2013. 
  3.  I  candidati  esterni  agli  esami  di  Stato  negli   istituti
professionali, compresi quelli di cui alla lettera c) del  precedente
comma 2, debbono, comunque, documentare di avere svolto esperienze di
formazione  professionale  o  lavorative  coerenti,  per   durata   e
contenuto, con quelle previste dall'ordinamento del tipo di  istituto
nel quale svolgono l'esame. 
  Tenuto conto del nuovo ordinamento,  in  particolare  dell'art.  8,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 87 «Regolamento sul riordino degli  istituti  professionali»,  che
sostituisce  l'area   professionalizzante,   prevista   dal   decreto
ministeriale  15  aprile   1994,   con   esperienze   di   alternanza
scuola-lavoro, si precisa quanto segue: la durata delle esperienze di
formazione professionale o lavorative, rispettivamente  nella  classe
IV e nella classe V, deve corrispondere ad almeno  il  50  per  cento
della quota biennale prevista dalla norma citata, ovvero  66  ore  in
quarta e 66 ore in quinta (132 ore complessive). 
  4. Le esperienze di  formazione  professionale  o  lavorative  sono
riferite allo  specifico  indirizzo  dell'istituto;  in  particolare,
l'esperienza   lavorativa    deve    consistere    in    un'attivita'
caratterizzata   da   contenuti   non    esclusivamente    esecutivi.
L'esperienza  lavorativa  deve  risultare,  se  subordinata,  da  una
dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato
alla  presente  ordinanza  e,  se  di   altra   natura,   da   idonea
documentazione.  Per  comprovare  le  esperienze  di   formazione   o
lavorative  svolte  presso  pubbliche  amministrazioni   e'   ammessa
l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' conforme  al  modello  allegato,  prodotta  ai  sensi  del
decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  445  del  2000,  come
modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12  novembre  2011,  n.
183. 
  5. I candidati esterni agli esami  di  Stato  di  istituto  tecnico
commerciale, se in  possesso  di  promozione  o  idoneita'  a  classe
terminale  dei  seguenti  indirizzi  ad  oggi  non   piu'   esistenti
(Amministrativo, Mercantile, Commercio con l'estero,  Amministrazione
industriale)  possono  sostenere  le  prove  degli  esami  di   Stato
unicamente per l'indirizzo Giuridico-economico-aziendale dell'attuale
ordinamento, previo superamento dell'esame preliminare sulle  materie
dell'ultimo anno. Se in possesso di idoneita' o promozione  a  classe
non terminale, sostengono, invece, l'esame preliminare sulle  materie
dell'anno o  degli  anni  per  i  quali  non  siano  in  possesso  di
promozione o idoneita'  alla  classe  successiva  nonche'  su  quelle
previste dal piano di studi dell'ultimo anno. 
  6.  E'  consentito  ai  candidati  esterni  agli  esami  di   Stato
conclusivi dei corsi di studio di Istituto tecnico per  le  attivita'
sociali - Indirizzo dirigenti di comunita' e di istituto tecnico  per
il  turismo,  i  quali,  per  motivi   di   impedimento   debitamente
comprovati, non abbiano,  rispettivamente,  svolto  il  tirocinio  di
psicologia e pedagogia o effettuato la pratica di agenzia,  sostenere
ugualmente gli esami di Stato  stessi.  Il  mancato  svolgimento  del
tirocinio  e  la  mancata  effettuazione  della  pratica  di  agenzia
dovranno essere annotati nella certificazione integrativa del diploma
prevista dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
323 del 1998. In particolare, per i candidati esterni agli  esami  di
Stato di Istituto  tecnico  per  le  attivita'  sociali  -  Indirizzo
dirigenti di comunita',  il  mancato  svolgimento  del  tirocinio  di
psicologia e pedagogia e' consentito solo con riferimento al segmento
formativo proprio della classe terminale. 
  7. Per i candidati, quindi, che sostengono  esami  preliminari,  al
pari di quelli che sostengono esami di idoneita', tale carenza non e'
ammessa in relazione agli anni precedenti l'ultimo  (terza  e  quarta
classe), anche atteso che il superamento di detti  esami  costituisce
titolo di frequenza di una classe che,  come  da  programma,  ha  nel
tirocinio una parte integrante della corrispondente materia. 
  8. L'ammissione dei candidati esterni e' subordinata al superamento
dell'esame preliminare di cui all'art.  7  della  presente  ordinanza
(cfr. legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 3;
art.  1-quinquies  del  decreto-legge  25  settembre  2009,  n.  134,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167). 
  9. I candidati esterni, provenienti da  Paesi  dell'Unione  europea
(e,  per  analogia,  gli  studenti  appartenenti  a  Paesi   aderenti
all'Accordo  sullo  Spazio  Economico   Europeo,   in   possesso   di
certificazioni valutabili  ai  sensi  dell'art.  12  della  legge  25
gennaio 2006, n. 29), sono ammessi  a  sostenere  l'esame  di  Stato,
nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, lettere a),  c),  d),  previo
superamento dell'esame preliminare di cui all'art. 7  della  presente
ordinanza. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico,  di
cui alla lettera a) del medesimo comma 1, si intende soddisfatto  con
la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a  quello
previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo di
istruzione di cui all'art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (Legge  finanziaria  2007),  modificato  dall'art.  64,  comma
4-bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, al decreto ministeriale  22
agosto 2007, n. 139 e al decreto interministeriale 29 novembre 2007. 
  10. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione  europea,  che
abbiano frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni
scolastiche italiane all'estero classi di  istruzione  secondaria  di
secondo grado,  ovvero  abbiano  comunque  conseguito  il  titolo  di
accesso all'ultima classe di istruzione secondaria di secondo  grado,
possono sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dai  commi
1 e 2, lettere a), b), c), d),  in  qualita'  di  candidati  esterni,
previo superamento dell'esame preliminare di  cui  all'art.  7  della
presente ordinanza (cfr.  legge  11  gennaio  2007,  n.  1,  art.  1,
capoverso art. 2, comma 7;  art.  1-quinquies  del  decreto-legge  25
settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla  legge  24
novembre  2009,  n.  167).  Sono  fatti  salvi   eventuali   obblighi
internazionali (ivi compresa l'Intesa tra Italia e Svizzera,  di  cui
allo Scambio di lettere firmato a Roma il 12 ottobre 2006, entrata in
vigore il 15 gennaio 2008). 
  11. Non sono ammessi agli esami di Stato i  candidati  che  abbiano
sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo
di esame relativo allo stesso corso di studio. 
  12. Non e' consentito ripetere esami di Stato  dello  stesso  tipo,
indirizzo o specializzazione gia' sostenuti con esito positivo. 
  13. I candidati esterni possono sostenere gli esami di Stato  negli
istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali  di
ordinamento e struttura. In tal caso,  i  candidati  medesimi  devono
sostenere gli  esami,  compresi  quelli  preliminari,  sui  programmi
relativi   all'indirizzo   sperimentale    prescelto    e    presente
nell'istituto scolastico sede d'esame. Nel caso  di  assegnazione  ad
istituti statali o paritari, ove  funzionino  indirizzi  sperimentali
linguistici, i candidati esterni  hanno  facolta'  di  sostenere  gli
esami, compresi  quelli  preliminari,  sui  programmi  approvati  con
decreto ministeriale 31  luglio  1973  oppure  su  quelli  del  corso
sperimentale linguistico della istituzione scolastica sede di  esami.
I candidati esterni non possono sostenere  gli  esami  di  Stato  nei
corsi  sperimentali  ove  e'  attivato  il  c.d.   «Progetto   SIRIO»
dell'istruzione tecnica. 
  14. Negli istituti che attuano sperimentazioni «autonome»  di  solo
ordinamento o «non assistite»  (dette  anche  minisperimentazioni)  e
sperimentazioni «assistite» dette anche coordinate  (es.  P.N.I.),  i
candidati esterni devono dichiarare, nella domanda di  partecipazione
agli esami, se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di
sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari. 
                               Art. 4 
 
 
                          Sedi degli esami 
 
  1. Sono sedi degli esami  per  i  candidati  interni  gli  istituti
statali, gli istituti paritari e, limitatamente ai candidati  di  cui
all'art. 2, comma  1,  lettere  c)  e  d),  gli  istituti  legalmente
riconosciuti da essi frequentati. Per  gli  alunni  interni  la  sede
d'esame e' l'istituto da essi frequentato. 
  2. Per i candidati esterni, salvo quanto  previsto  dall'art.  362,
comma 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16  aprile
1994, n. 297, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali e  gli
istituti paritari. 
  3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto la  loro  preparazione
in scuole non statali e non paritarie  o  in  corsi  di  preparazione
comunque denominati e' fatto divieto di sostenere gli esami in scuole
paritarie che dipendano dallo  stesso  gestore  o  da  altro  gestore
avente comunanza di interessi. 
  4. Per i candidati esterni gli  istituti  statali  e  gli  istituti
paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel  comune  di  residenza
ovvero, in caso  di  assenza  nel  comune  dell'indirizzo  di  studio
indicato nella domanda, nella provincia, e,  nel  caso  di  ulteriore
assenza del medesimo indirizzo, nella regione secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7  settembre  2007,  n.  147,
convertito  dalla  legge  25  ottobre  2007,  n.  176.  Le   relative
documentate istanze di partecipazione vanno indirizzate dai candidati
direttamente al direttore generale dell'Ufficio scolastico  regionale
della regione di residenza, indicando in ordine preferenziale, almeno
tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere  l'esame.  Gli
istituti scolastici, statali o paritari, che impropriamente dovessero
ricevere istanze di partecipazione agli esami di Stato da  parte  dei
candidati esterni, hanno  l'obbligo  di  trasmetterle  immediatamente
all'unico organo  individuato  dalla  legge  come  competente.  Cosi'
parimenti procederanno gli uffici scolastici regionali,  trasmettendo
sollecitamente al competente Ufficio scolastico regionale le  domande
impropriamente ricevute. La mancata osservanza della disposizione  di
cui all'art. l, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2007, n.  147,
convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, preclude l'ammissione
all'esame di Stato, fatte salve le responsabilita' penali,  civili  e
amministrative  a  carico  dei  soggetti  preposti  alle  istituzioni
scolastiche interessate. 
  5. I direttori generali, verificato il possesso  dei  requisiti  di
ammissione agli esami - compreso il requisito  della  residenza,  che
deve essere comprovato  secondo  le  norme  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  445  del  2000,  come   modificato
dall'art. 15, comma 1,  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183  -
provvedono ad assegnare i candidati medesimi agli istituti scolastici
statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del  candidato
stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio
indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza  anche
in questa del medesimo indirizzo, nella regione. I direttori generali
danno  comunicazione  agli  interessati  dell'esito  della  verifica,
indicando  in  caso  positivo,  la  scuola  di  assegnazione.  Per  i
candidati esterni agli esami di Stato per  l'indirizzo  dirigenti  di
comunita' presso gli istituti tecnici per le attivita' sociali e  per
l'indirizzo linguistico, valgono le indicazioni di  cui  al  presente
articolo, commi 20 e 21. 
  6. I direttori generali degli uffici scolastici  regionali,  tenuto
conto  che  ad  ogni  singola  classe  sono  assegnati  non  piu'  di
trentacinque  candidati  (legge  11  gennaio  2007,  n.  1,  art.  1,
capoverso art. 4, comma  2),  verificano  in  primo  luogo  che,  con
l'assegnazione di domande di candidati esterni, non venga superato il
limite, previsto dall'art. 1, capoverso art. 4, comma 9, della  legge
n. 1 del  2007,  del  cinquanta  per  cento  dei  candidati  interni.
Valutano, poi, l'esistenza di idonea ricettivita'  dell'istituto,  in
relazione al numero delle classi terminali  dell'indirizzo  di  studi
richiesto, alla materiale capienza dei locali e alla presenza  di  un
numero sufficiente di docenti - anche di  classi  non  terminali  del
medesimo istituto - per l'effettuazione degli esami  preliminari  e/o
per la formazione delle commissioni. I direttori  generali  regionali
verificano che  gli  istituti  non  utilizzino  locali  esterni  alla
scuola, per  i  quali  non  sia  stata  predisposta  richiesta  degli
specifici plichi contenenti i testi delle prove  di  esame  e  per  i
quali non siano presenti le necessarie garanzie di sicurezza. 
  7. Nel caso non risulti possibile  assegnare  i  candidati  esterni
agli istituti statali o paritari nel rispetto del vincolo del 50  per
cento degli esterni rispetto  agli  interni  e  del  vincolo  dei  35
candidati per classe, il  direttore  generale  puo'  costituire  (nel
rispetto    del    vincolo    di    trentacinque    candidati     per
classe/commissione) commissioni con un numero maggiore  di  candidati
esterni  ovvero,  esclusivamente   presso   istituzioni   scolastiche
statali,  commissioni  apposite  con  soli  candidati   esterni.   In
particolare, presso ciascuna istituzione  scolastica  statale  potra'
essere costituita soltanto una classe/commissione di  soli  candidati
esterni. Una ulteriore classe/commissione di soli  candidati  esterni
potra' essere costituita - presso le istituzioni scolastiche  statali
-  esclusivamente  in  presenza  di  corsi  di  studio  a  scarsa   e
disomogenea diffusione sul territorio nazionale. 
  8. In particolare, nell'assegnazione delle  domande  dei  candidati
esterni, i direttori  generali  seguono  la  procedura  di  cui  alla
circolare ministeriale  n.  95  del  24  ottobre  2011  e  successive
modifiche di cui alla circolare ministeriale n. 88  del  18  dicembre
2012 e alla  circolare  ministeriale  n.  26  dell'11  ottobre  2013,
rispettando, inizialmente, l'ordine  delle  preferenze  espresse  dai
candidati esterni a livello comunale. Nel caso in cui non  sia  stato
possibile effettuare l'assegnazione agli istituti  richiesti,  sempre
in ambito comunale e per il medesimo  indirizzo  di  studi  prescelto
dall'interessato, si procede alla ripartizione delle domande su altre
istituzioni  scolastiche,  statali  o  paritarie.  Qualora  non   sia
possibile, comunque, assegnare le domande ne' agli istituti richiesti
ne' ad altri istituti dello  stesso  indirizzo  di  studi  in  ambito
comunale ovvero manchi la tipologia richiesta, i  direttori  generali
regionali procedono ad assegnare le domande  in  ambito  provinciale,
rispettando le  preferenze  espresse  dai  candidati  esterni  ed  il
criterio della territorialita' di cui al  decreto-legge  n.  147  del
2007 convertito dalla legge 25  ottobre  2007,  n.  176.  Da  ultimo,
nell'impossibilita' di accogliere le domande in  ambito  provinciale,
si passa all'ambito regionale,  seguendo  la  stessa  procedura  gia'
utilizzata precedentemente. Nell'ipotesi in cui non risulti esistente
in ambito regionale l'indirizzo  di  studi  prescelto,  il  direttore
generale dell'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza
del candidato - acquisita ogni utile notizia - provvede a trasmettere
la domanda ad altro Ufficio scolastico regionale  per  l'assegnazione
di sede, dandone comunicazione all'interessato. Si  rammenta  che,  a
seguito del riordino dell'istruzione secondaria di secondo  grado  di
cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  87,
n. 88, n. 89, dal corrente  anno  scolastico  sono  cessati  i  licei
artistici di ordinamento; pertanto, i candidati esterni  non  possono
presentare domanda per sostenere gli esami di  Stato  2014  per  tale
indirizzo di studio non piu'  sussistente,  ma  eventualmente  per  i
licei  artistici  sperimentali  (sostenendo  l'esame  sui   programmi
relativi all'indirizzo sperimentale) o per gli istituti d'arte. 
  9. I candidati esterni sostengono gli esami preliminari  presso  le
istituzioni scolastiche loro assegnate come sedi di esame. 
  10. Il candidato esterno che abbia necessita' di sostenere  l'esame
di Stato in un comune di regione diversa da  quella  della  residenza
anagrafica  dovra'  presentare  al  direttore  generale  dell'Ufficio
scolastico della regione ove  ha  la  residenza  anagrafica  apposita
richiesta  con   unita   dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di
notorieta', resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 2000, come modificato dall'art. 15, comma 1,  della  legge
12 novembre 2011, n. 183, da cui risulti la situazione personale  che
giustifica   l'eventuale   deroga    al    superamento    dell'ambito
organizzativo regionale di cui al  decreto-legge  n.  147  del  2007,
convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. Nella richiesta  sono
individuati  il  comune  e  l'istituto  dove  il  candidato   intende
sostenere l'esame (comprese le prove preliminari)  e  l'indirizzo  di
studio prescelto. Se il candidato e' minorenne, la  dichiarazione  e'
resa dall'esercente la  potesta'  parentale.  Il  direttore  generale
valuta le motivazioni addotte. Nel caso di valutazione  negativa,  ne
sara' data  comunicazione  al  candidato.  Nel  caso  di  valutazione
positiva, il direttore  generale  dell'Ufficio  scolastico  regionale
comunica  l'autorizzazione  alla  effettuazione  degli  esami   fuori
regione al direttore generale dell'Ufficio scolastico  della  regione
ove e' ubicata la  localita'  indicata  dal  candidato,  informandone
l'interessato, e  trasmettendo  la  relativa  domanda.  Il  direttore
generale dell'Ufficio scolastico regionale ricevente l'autorizzazione
provvede all'assegnazione della domanda. L'interessato  e'  informato
dell'istituto di assegnazione. 
  11.  Qualora  il  candidato  esterno,  per  situazioni   personali,
sopravvenute o gia' esistenti al momento  della  presentazione  della
domanda,  connotate   dal   carattere   dell'assoluta   gravita'   ed
eccezionalita', abbia necessita' di sostenere l'esame di Stato in  un
comune o provincia diversi da quelli della residenza  anagrafica,  ma
della  propria  regione,  dovra'  presentare  al  direttore  generale
dell'Ufficio  scolastico  regionale  apposita  richiesta  con   unita
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi  del
decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  445  del  2000,  come
modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12  novembre  2011,  n.
183,  da  cui  risulti  la  situazione   personale   che   giustifica
l'eventuale deroga all'obbligo previsto dal decreto-legge n. 147  del
2007, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n.  176,  di  sostenere
gli esami presso istituzioni scolastiche statali o  paritarie  aventi
sede nel comune di residenza. Nella  richiesta  sono  individuati  il
comune e l'istituto  dove  il  candidato  intende  sostenere  l'esame
(comprese le prove preliminari) e l'indirizzo di studio prescelto. Se
il candidato e' minorenne, la dichiarazione e' resa dall'esercente la
potesta' parentale.  Il  direttore  generale  valuta  le  motivazioni
addotte.  Nel  caso  di   valutazione   negativa,   ne   sara'   data
comunicazione al  candidato  con  la  precisazione  dell'istituto  di
assegnazione. Nel caso di valutazione positiva, il direttore generale
dell'Ufficio scolastico regionale  assegna  la  domanda  all'istituto
individuato,  nell'ambito  della  propria  regione   di   competenza,
trasmettendo, contestualmente, la  relativa  domanda  e  informandone
l'interessato. 
  12. Il Capo dell'Istituto al quale e' stata assegnata l'istanza, ha
l'obbligo, ai sensi dell'art. 71 del citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000, come modificato dall'art. 15, comma
1, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,  di  effettuare;  anche  a
campione, idonei  controlli  sulla  veridicita'  delle  dichiarazioni
sostitutive. 
  13. Il dirigente scolastico,  tenuto  conto  che  ad  ogni  singola
classe/commissione d'esame sono assegnati non  piu'  di  trentacinque
candidati (legge 11 gennaio 2007, n. 1,  art.  1,  capoverso  art.  4
comma 2) verifica in primo luogo che, con l'accoglimento  di  domande
di candidati esterni - assegnati all'istituto da parte del  direttore
generale, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 147  del
2007 - non venga superato il limite massimo,  previsto  dall'art.  1,
capoverso art. 4 comma 9, della legge citata n. 1 del  2007,  del  50
per cento rispetto al numero dei candidati interni di ciascuna classe
terminale. 
  14. Il dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame e' tenuto  a
verificare la completezza  e  la  regolarita'  delle  domande  e  dei
relativi allegati. Il dirigente scolastico, ove necessario, invita il
candidato a perfezionare la domanda.  Il  predetto  adempimento  deve
essere  effettuato  prima  della  formulazione  delle   proposte   di
configurazione delle commissioni di esame. Il dirigente scolastico e'
tenuto a comunicare immediatamente al  direttore  generale  regionale
eventuali irregolarita' non sanabili riscontrate. 
  15. Indirizzi di studio a scarsa e  disomogenea  distribuzione  sul
territorio nazionale. 
  15.1.  Qualora,  per  l'esiguita'  del  numero  di  istituti  dello
specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione  degli  stessi
sul territorio nazionale, risulti impossibile assegnare le domande in
eccedenza dei  candidati  esterni  ad  altri  istituti  dello  stesso
indirizzo del comune, della provincia o della  regione,  i  direttori
generali regionali dispongono che gli eventuali esami  preliminari  e
le prove dell'esame conclusivo si svolgano in altri istituti o scuole
statali, anche  di  tipo  ed  ordine  diverso,  del  comune  o  della
provincia. 
  15.2  In  tale  situazione,  i  direttori  generali  degli   uffici
scolastici  regionali  procedono  alla  configurazione  di   apposite
commissioni con soli candidati  esterni,  individuando  gli  istituti
statali in base: 
    alla piu' elevata coincidenza di classi di  concorso  di  docenti
anche di classi non terminali presenti  nell'istituto,  in  relazione
all'indirizzo di esame dei candidati esterni; 
    alla maggiore possibilita' di utilizzo di docenti delle classi di
concorso necessarie, anche appartenenti a classi non  terminali,  del
medesimo istituto o di altri in ambito provinciale.  Si  precisa  che
presso  ciascuna  istituzione  scolastica  statale   possono   essere
istituite al massimo due commissioni di soli candidati esterni. 
  I  commissari  interni  sono  designati  dal  dirigente  scolastico
dell'istituto statale, al quale  sono  state  trasmesse  le  domande,
secondo le disposizioni vigenti, relative ai criteri e alle modalita'
di nomina, di  designazione  e  di  sostituzione  dei  componenti  le
commissioni d'esame, prioritariamente  utilizzando  i  docenti  delle
classi terminali e non terminali dello stesso istituto.  In  caso  di
assoluta necessita', il medesimo dirigente scolastico  designa  anche
personale incluso nelle  graduatorie  d'istituto  degli  aspiranti  a
supplenze. 
  Il dirigente scolastico comunica al direttore generale dell'Ufficio
scolastico regionale le materie per le quali non e'  stato  possibile
procedere  ad  alcuna  designazione  del  commissario   interno.   Il
direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale dovra'  reperire
i commissari mancanti, assicurando la presenza del docente competente
per la prova scritta affidata a commissario interno. 
  Il presidente e i commissari esterni sono  nominati  dal  direttore
generale dell'Ufficio scolastico regionale. 
  Per gli esami preliminari, il dirigente scolastico  al  quale  sono
state trasmesse le domande  procede  alla  costituzione  di  apposite
commissioni  d'esame,   composte   dai   docenti   delle   discipline
dell'ultimo anno e, se necessario, dai docenti  delle  materie  degli
anni   precedenti.   Nelle   predette   commissioni   sono   nominati
prioritariamente docenti dello stesso istituto. In caso  di  assoluta
necessita', il medesimo  dirigente  scolastico  puo'  nominare  anche
personale incluso nelle  graduatorie  d'istituto  degli  aspiranti  a
supplenza. Al personale docente che sia stato impegnato in  supplenze
brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale, ma soltanto
il  compenso  previsto  per  gli  esami  preliminari.  Il   dirigente
scolastico comunica al  direttore  generale  dell'Ufficio  scolastico
regionale le materie per le quali non e' stato possibile procedere ad
alcuna designazione. Quest'ultimo reperira' i commissari mancanti. 
  Le commissioni di esame preliminare sono presiedute  dal  dirigente
scolastico dell'istituto sede d'esame. 
  Il  rilascio  di  certificazioni  rientra  nella   competenza   del
dirigente  scolastico  dell'istituto  statale  presso  il   quale   i
candidati esterni hanno sostenuto l'esame, con l'avvertenza  che  sui
diplomi,  accanto  alla  denominazione  dell'istituto,  deve   essere
apposta la specifica «Solo sede d'esame». Resta fermo che il rilascio
del diploma compete al Presidente della commissione  ovvero,  su  sua
delega, al dirigente scolastico. 
  Il  direttore  generale  dell'Ufficio  scolastico   regionale   da'
comunicazione agli interessati  dell'istituto  al  quale  sono  stati
assegnati. Al fine di valutare la congruita' dei programmi  di  esame
presentati dai candidati, l'istituto  di  assegnazione  acquisisce  i
programmi ufficiali di insegnamento relativi al corso di studi per il
quale il candidato intende sostenere l'esame. 
  16. I candidati provenienti da uno stesso istituto  non  statale  e
non paritario o da corsi di  preparazione  comunque  denominati  sono
assegnati,  sempreche'  non  si  arrechi  pregiudizio  alla  corretta
organizzazione e al regolare svolgimento degli  esami,  possibilmente
allo stesso istituto, tenendo presente che i  candidati  esterni  che
abbiano  compiuto  la  loro  preparazione  in  scuole  o   corsi   di
preparazione non possono sostenere gli esami in scuole paritarie  che
dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di
interessi. 
  17. Effettuazione delle prove d'esame fuori della sede scolastica. 
  17.1 I  direttori  generali  regionali  valutano  le  richieste  di
effettuazione delle prove d'esame  fuori  dalla  sede  scolastica  di
candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o  comunque
impossibilitati a lasciare il proprio  domicilio  nel  periodo  degli
esami, autorizzando, ove ne ravvisino l'opportunita', le  commissioni
a spostarsi anche fuori provincia o  regione.  In  tale  ipotesi,  le
prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva. 
  17.2 Per i candidati che hanno  frequentato  periodi  temporalmente
rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi  di
cura presso i quali sostengono le prove d'esame, si procede  come  di
seguito: 
    a)  nel  caso  in  cui  la  frequenza  dei  corsi  di  istruzione
funzionanti in ospedali o in luoghi di cura abbia una durata  pari  o
inferiore, con riferimento al numero dei giorni,  rispetto  a  quella
nella classe di appartenenza,  i  docenti  che  hanno  impartito  gli
insegnamenti nei corsi stessi trasmettono alla scuola di  provenienza
elementi di conoscenza in ordine al percorso  formativo  attuato  dai
predetti candidati. Il competente consiglio di classe della scuola di
appartenenza procede allo scrutinio di ammissione all'esame (art. 11,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009); 
    b)  nel  caso  in  cui  la  frequenza  dei  corsi  di  istruzione
funzionanti in  ospedali  o  in  luoghi  di  cura  abbia  una  durata
prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto  a  quella
nella classe di appartenenza,  i  docenti  che  hanno  impartito  gli
insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio di  ammissione,
previa intesa con la scuola di appartenenza, la  quale  fornisce  gli
elementi di valutazione eventualmente  elaborati  dai  docenti  della
classe di appartenenza (art. 11, comma 2 del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 122 del 2009).  Il  verbale  dello  scrutinio  e'
trasmesso alla scuola di appartenenza, che cura le  trascrizioni  dei
risultati dello scrutinio nella pagella e  nei  registri.  Tanto  nel
caso  in  cui  lo  scrutinio  di  ammissione  sia  effettuato   dagli
insegnanti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi funzionanti
in ospedali o in luoghi di cura quanto nel caso in cui  lo  scrutinio
sia effettuato dal competente consiglio di  classe  della  scuola  di
appartenenza, il candidato ricoverato in ospedale o in luogo di  cura
e' assegnato  alla  competente  commissione  esaminatrice  costituita
nella scuola di appartenenza. I direttori generali regionali valutano
le richieste di effettuazione delle prove d'esame presso gli ospedali
o i luoghi di cura nei quali i candidati sono ricoverati nel  periodo
degli  esami,  autorizzando,  ove  ne  ravvisino  l'opportunita',  le
commissioni a spostarsi anche fuori  provincia  o  regione.  In  tale
ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma,  nella  sessione
suppletiva. 
  18. Per i candidati non residenti in Italia, la sede  di  esame  e'
individuata dal direttore generale dell'Ufficio scolastico  regionale
al quale e' presentata la domanda di ammissione agli esami. 
  19. I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono  i
loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati. 
  20. candidati esterni agli esami per l'indirizzo  di  dirigente  di
comunita'. 
  20.1 Presentazione delle domande. 
  Gli  interessati   presentano   domanda   al   direttore   generale
dell'Ufficio scolastico della regione di residenza, con  indicazione,
in ordine preferenziale, delle  istituzioni  scolastiche,  statali  o
paritarie, di istituto tecnico  per  le  attivita'  sociali,  con  lo
specifico  indirizzo  («Dirigente  di  comunita'»)   e   con   classi
terminali, ubicato nella regione di residenza. 
  20.2 Modalita' di assegnazione. 
  Il direttore generale procede all'assegnazione  delle  domande  nel
rispetto  delle  indicazioni  generali  sopra   riportate   e   delle
indicazioni di cui alla circolare ministeriale n. 85 del  13  ottobre
2010 e delle precedenti, circolare ministeriale n. 90 del 2007,  come
modificata dalla circolare ministeriale n. 77 del 25 settembre  2008,
e circolare ministeriale n. 85 del  2009,  osservando  il  limite  di
trentacinque candidati per classe.  Puo'  costituire  commissioni  di
soli candidati esterni, ma unicamente presso istituti statali  e  nel
numero massimo di due commissioni. 
  20.3  Individuazione  a  livello  provinciale  dell'istituto   sede
d'esame. 
  Nel caso di impossibilita' di assegnazione di tutte  le  domande  a
Istituto tecnico per le attivita' sociali  (ITAS)  con  lo  specifico
indirizzo e con classi terminali, indicato o meno dai  candidati,  il
direttore generale individua quale sede di esame uno o piu'  istituti
statali per provincia con le seguenti caratteristiche: 
    1) ITAS con lo specifico indirizzo  («Dirigenti  di  comunita'»),
senza classi terminali; 
    2) ITAS privo dello specifico indirizzo, sempre che  risulti  ivi
attivato altro corso di ordinamento o sperimentale, anche se privo di
classi terminali; 
    3) altro istituto, di diverso tipo o ordine scolastico. 
  Per l'individuazione di altro istituto, di diverso  tipo  o  ordine
scolastico,  il  direttore  generale,  d'intesa  con   il   dirigente
scolastico interessato, tiene presente: 
    la piu' elevata coincidenza di  classi  di  concorso  di  docenti
anche di classi non terminali presenti  nell'istituto,  in  relazione
all'indirizzo di esame dei candidati esterni; 
    la maggiore possibilita' di utilizzo di docenti delle  classi  di
concorso necessarie, anche appartenenti a classi non  terminali,  del
medesimo istituto, eventualmente facendo ricorso a personale  docente
incluso nelle graduatorie di istituto, o di altri istituti in  ambito
provinciale, ai fini della formazione di apposite commissioni per gli
esami preliminari e per gli esami di Stato; 
    la materiale capienza dei locali. 
  Dopo avere cosi' individuato gli  istituti  statali  da  utilizzare
quale sede di  esame,  il  direttore  generale  costituisce  apposite
commissioni di soli  candidati  esterni,  ai  fini  sia  degli  esami
preliminari che degli esami di Stato, e nel rispetto  del  limite  di
trentacinque candidati per classe e del numero massimo di commissioni
previste dalla legge. 
  Ai  candidati  e'  data  tempestiva  comunicazione  della  avvenuta
assegnazione. 
  20.4 Programma d'esame. 
  Per i candidati esterni presso istituti con lo specifico  indirizzo
di dirigenti di comunita' il punto di riferimento per i programmi  e'
costituito  dall'attivita'  didattica  delle  classi   terminali   di
assegnazione e dal documento del 15 maggio. 
  Quanto precede sia se sono assegnati ad una classe e sia in caso di
commissioni apposite; in tale evenienza, la classe di riferimento  e'
individuata dal dirigente scolastico. 
  Per i candidati esterni  che  sostengono,  invece,  l'esame  presso
istituti senza lo specifico indirizzo, o senza classi terminali dello
specifico  indirizzo,  il  punto  di  riferimento  di  cui  sopra  e'
costituito dal programma definito dal Ministero (disponibile sul sito
internet http://www.istruzione.it area tematica:  Esami  di  Stato  -
quadro normativo 1999/2000). 
  20.5 Diplomi e certificazioni. 
  Per i candidati esterni che non sostengono l'esame di Stato  presso
un  ITAS  con  lo  specifico  indirizzo  i  diplomi  e  le   relative
certificazioni, accanto alla denominazione dell'istituto,  recheranno
l'apposizione specifica: «Solo sede d'esame». 
  Resta fermo che i predetti diplomi devono  recare  la  dicitura  di
Diploma di Istituto tecnico per attivita' sociali - Specializzazione:
dirigente di comunita'. 
  21. Corsi ad indirizzo linguistico. 
  I candidati che chiedono di sostenere gli esami di Stato nei  licei
linguistici presentano la domanda al direttore generale  dell'Ufficio
scolastico  della  regione  di  residenza,   indicando,   in   ordine
preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono  sostenere
l'esame. Il  direttore  generale  dell'Ufficio  scolastico  regionale
provvede ad assegnare le domande, nel rispetto dei commi 6  e  7  del
presente  articolo,  seguendo  inizialmente  l'ordine  di  preferenza
relativo agli istituti scolastici statali e/o paritari  indicato  dai
candidati esterni per il comune di residenza. 
  Qualora non sia possibile assegnare le domande alle sedi  prescelte
nel  comune  di  residenza,  il   direttore   generale   dell'Ufficio
scolastico regionale le assegna ad altri  licei  linguistici  ubicati
nel  comune  di  residenza.  In  caso  di  assenza  di  altri   licei
linguistici, ovvero in caso di assenza di  ricettivita'  negli  altri
licei linguistici del comune  di  residenza,  il  direttore  generale
dell'Ufficio scolastico regionale assegna, nel comune  di  residenza,
le domande ad  istituti  statali  o  paritari  ove  funzionino  corsi
sperimentali ad indirizzo linguistico. 
  Nel caso in cui, cio' non sia possibile, l'assegnazione e' disposta
ad altri licei linguistici della provincia e, nel caso di assenza  di
altri licei linguistici nella provincia, ovvero in caso di assenza di
ricettivita'  negli  altri  licei  linguistici  della  provincia,  il
direttore generale dell'Ufficio  scolastico  regionale  procede  alla
assegnazione delle domande in ambito provinciale ad istituti  statali
o  paritari  ove   funzionino   corsi   sperimentali   ad   indirizzo
linguistico. Nel caso in cui  non  risulti  possibile  l'assegnazione
delle domande in ambito provinciale, secondo i  criteri  indicati  in
precedenza, il  direttore  generale  assegna  le  domande  in  ambito
regionale, preliminarmente presso licei linguistici e, in  subordine,
presso  istituti  statali  o  paritari  in   cui   funzionino   corsi
sperimentali ad indirizzo linguistico. 
  Nel caso di  assegnazione  ad  istituti  statali  o  paritari,  ove
funzionino indirizzi  sperimentali  linguistici,  i  candidati  hanno
facolta' di sostenere gli esami, comprese le prove  preliminari,  sui
programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su
quelli  dell'indirizzo   linguistico   attivato   nella   istituzione
scolastica sede di esami. 
                               Art. 5 
 
 
                     Presentazione delle domande 
 
  1. I candidati interni ed esterni devono aver presentato la domanda
di partecipazione agli  esami  di  Stato  entro  il  termine  del  30
novembre 2013. La  domanda  dei  candidati  esterni,  indirizzata  al
direttore generale della regione  di  residenza,  deve  essere  stata
corredata, oltre che di ogni indicazione ed elemento  utile  ai  fini
dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo,  di
apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai  sensi  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  445  del  2000,  come   modificato
dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183,  atta  a
comprovare il possesso, da parte  del  candidato,  dei  requisiti  di
ammissione all'esame di cui  all'art.  3.  La  domanda  dei  predetti
candidati  esterni  deve  essere  stata  corredata,  altresi',  della
ricevuta del pagamento della tassa scolastica e del contributo di cui
all'art. 23. 
  2.  La  dichiarazione  relativa  alle  esperienze   di   formazione
professionale o lavorative, richieste ai candidati agli  esami  negli
istituti professionali, di cui all'art. 3, comma 3, e quella relativa
alla frequenza del tirocinio di pedagogia e psicologia e  di  pratica
di agenzia, ove le. esperienze stesse risultino in corso alla data di
scadenza della presentazione delle domande, puo' essere  perfezionata
entro il 31 maggio 2014. 
  3. Eventuali domande tardive dei candidati esterni  possono  essere
prese  in  considerazione  dai  direttori   generali   degli   uffici
scolastici regionali, limitatamente a casi  di  gravi  e  documentati
motivi che ne giustifichino il ritardo e sempre che  siano  pervenute
entro il termine del 31 gennaio  2014.  I  direttori  generali  degli
uffici  scolastici  regionali  danno  immediata  comunicazione   agli
interessati dell'accettazione o meno della loro domanda  e,  in  caso
positivo, dell'istituto a cui sono stati assegnati. Beneficiari della
proroga del termine al 31 gennaio, stabilito per le  domande  tardive
dei candidati esterni, sono anche i candidati interni nelle  medesime
condizioni, con l'avvertenza  che  questi  ultimi  devono  presentare
domanda al dirigente scolastico. 
  Si  precisa,  altresi',  che  il  suddetto  termine  e'  di  natura
ordinatoria e che i  candidati  interni  hanno,  comunque,  titolo  a
sostenere gli esami, sempre  che  siano  stati  ammessi  in  sede  di
scrutinio finale, secondo le modalita' di cui al precedente art. 2. 
  4. Le domande dei candidati interni di cui all'art.  2,  comma  10,
devono essere state  presentate  al  proprio  istituto  entro  il  31
gennaio 2014. 
  5. Per gli alunni che abbiano cessato la  frequenza  delle  lezioni
dell'ultima classe dopo il 31  gennaio  e  prima  del  15  marzo,  il
predetto termine del 31 gennaio e' differito al 20 marzo 2014; cosi',
parimenti, per gli alunni di classi antecedenti l'ultima. 
  6. L'accertamento del possesso da parte dei candidati  esterni  dei
requisiti di cui all'art. 3 e' di competenza del dirigente scolastico
dell'istituto sede d'esame - cui e'  stato  assegnato  dal  direttore
generale il candidato  esterno  -  che  e'  tenuto  a  verificare  la
completezza e la regolarita' delle domande e dei  relativi  allegati.
Il dirigente  scolastico,  ove  necessario,  invita  il  candidato  a
perfezionare  la  domanda.  Il  predetto  adempimento   deve   essere
effettuato prima della formulazione delle proposte di  configurazione
delle commissioni di esame.  Il  dirigente  scolastico  e'  tenuto  a
comunicare immediatamente al direttore generale  regionale  eventuali
irregolarita' non sanabili riscontrate. 
  7. Le domande di partecipazione agli esami di Stato  dei  candidati
detenuti devono essere presentate al  competente  direttore  generale
dell'Ufficio scolastico regionale, per il tramite del direttore della
Casa circondariale, con il  nulla-osta  del  direttore  medesimo.  Il
direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale puo' prendere in
considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre
2013. 
  8. L'assegnazione dei candidati suddetti alle  singole  istituzioni
scolastiche, nonche' i  successivi  adempimenti,  sono  disposti  dal
direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale. 
                               Art. 6 
 
 
                  Documento del consiglio di classe 
 
  1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano,  entro
il 15 maggio, per  la  commissione  d'esame,  un  apposito  documento
relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno
di corso. 
  2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli  spazi
e i tempi  del  percorso  formativo,  i  criteri,  gli  strumenti  di
valutazione adottati, gli obiettivi  raggiunti,  nonche'  ogni  altro
elemento che i consigli di classe  ritengano  significativo  ai  fini
dello svolgimento degli esami. 
  3. Per quanto concerne gli istituti professionali, considerato  per
il corrente anno scolastico 2013/2014 quanto  previsto  dall'art.  8,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 87, il documento deve recare specifiche indicazioni sul profilo  e
sulle  competenze  acquisite  dagli  allievi  con  riferimento   alle
esperienze, condotte sia nella classe  IV  che  nella  classe  V,  in
alternanza scuola-lavoro. Le commissioni d'esame  terranno  conto  di
tali  attivita'  ed  esperienze,   ai   fini   dell'accertamento   di
conoscenze,  competenze  e   capacita',   in   particolare   per   la
configurazione della terza prova e nella  conduzione  del  colloquio.
Nella Regione Lombardia, per i candidati di cui all'art. 2, comma  1,
lettera e), il documento del consiglio di classe  fara'  riferimento,
in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli  spazi  e  ai
tempi del percorso formativo, nonche' ai criteri, agli  strumenti  di
valutazione   adottati   e   agli   obiettivi   raggiunti   ai   fini
dell'accertamento  delle  conoscenze,  competenze  e  capacita',  con
specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio. Il  documento
sara'   approntato   dal   consiglio   della   classe   dell'istituto
professionale a cui i candidati sono stati assegnati in  qualita'  di
candidati interni, sulla base della relazione documentata di  cui  al
citato art. 2, comma 1, lettera  e).  La  struttura  complessiva  del
documento della classe alla quale sono assegnati detti candidati,  in
coerenza con il successivo comma 4, si distinguera' in  due,  o  piu'
sezioni, ciascuna delle quali dedicata ad una delle articolazioni  in
cui si suddivide la classe-commissione. 
  4. Per le classi articolate e  per  i  corsi  destinati  ad  alunni
provenienti da piu' classi, il documento di cui ai commi  1  e  2  e'
integrato  con  le  relazioni  dei  docenti   dei   gruppi   in   cui
eventualmente si e' scomposta la  classe  o  dei  docenti  che  hanno
guidato corsi destinati ad alunni provenienti da piu' classi. 
  5. Al documento  stesso  possono  essere  allegati  eventuali  atti
relativi alle prove effettuate e alle iniziative  realizzate  durante
l'anno  in   preparazione   dell'esame   di   Stato,   nonche'   alla
partecipazione attiva  e  responsabile  degli  alunni  ai  sensi  del
Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e  degli
studenti emanato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
giugno 1998, n. 249, modificato  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 21. novembre 2007, n. 235. 
  6. Prima della elaborazione del testo definitivo del  documento,  i
consigli di classe  possono  consultare,  per  eventuali  proposte  e
osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori. 
  7. Il documento e' immediatamente affisso all'albo dell'istituto  e
consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia  interesse
puo' estrarne copia. 
                               Art. 7 
 
 
               Esame preliminare dei candidati esterni 
 
  1.  L'ammissione  dei  candidati  esterni,  ivi   compresi   quelli
provenienti da  paesi  appartenenti  all'Unione  europea,  e'  sempre
subordinata  al  superamento  di  un  esame  preliminare  inteso   ad
accertare,  attraverso  prove  scritte,  grafiche,  scritto-grafiche,
pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro
preparazione sulle materie dell'anno o degli anni  per  i  quali  non
siano in possesso  della  promozione  o  dell'idoneita'  alla  classe
successiva, nonche' su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo
anno. In particolare, sostengono l'esame  preliminare  sulle  materie
previste dal piano di studi dell'ultimo anno i candidati in  possesso
di idoneita' o di promozione all'ultimo anno, anche  riferita  ad  un
corso di studi di un paese appartenente all'Unione europea di tipo  e
livello equivalente, che  non  hanno  frequentato  il  predetto  anno
ovvero che non  hanno  comunque  titolo  per  essere  scrutinati  per
l'ammissione all'esame. L'esame preliminare e' sostenuto  davanti  al
consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario,  collegata
alla commissione alla quale il candidato  e'  stato  assegnato  (cfr.
legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 3;  art.
1-quinquies del decreto-legge 25 settembre 2009, n.  134,  convertito
con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167). 
  2. I candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine di
un corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado di durata
almeno quadriennale, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d)  e  comma
2, lettera d) sostengono l'esame preliminare  solo  sulle  materie  e
sulle parti di programma non coincidenti con quelle  del  corso  gia'
seguito, con riferimento sia  alle  classi  precedenti  l'ultima  sia
all'ultimo anno. Analogamente, i candidati in possesso di  promozione
o idoneita' a una classe di altro corso di studio sostengono  l'esame
preliminare solo  sulle  materie  e  sulle  parti  di  programma  non
coincidenti con quelle del corso gia' seguito,  con  riferimento  sia
alle classi precedenti l'ultima sia all'ultimo  anno  (cfr.  art.  3,
comma 6 decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998). 
  3. I candidati esterni provenienti da Paesi dell'Unione europea (e,
per analogia, gli studenti appartenenti a Paesi aderenti  all'Accordo
sullo  spazio  economico  europeo,  in  possesso  di   certificazioni
valutabili ai sensi dell'art. 12 della legge 25 gennaio 2006, n. 29),
che non siano in possesso di promozione o idoneita' all'ultima classe
di un corso di studi di tipo e livello equivalente,  sono  ammessi  a
sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dall'art. 3, commi
1 e 2, lettere a), c), d), previo superamento dell'esame  preliminare
sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni  per
i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneita'  alla
classe successiva, nonche' su quelle  previste  dal  piano  di  studi
dell'ultimo anno. Qualora essi siano in possesso di promozione  o  di
idoneita' all'ultima classe di un corso di studio di tipo  e  livello
equivalente sostengono l'esame preliminare sulle materie previste dal
piano  di  studi  dell'ultimo  anno.  Il  requisito  dell'adempimento
dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo art.  3,
comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni
di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano
per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. 
  4.  I  candidati  esterni  non  appartenenti  a  Paesi  dell'Unione
europea, che abbiano frequentato  con  esito  positivo  in  Italia  o
presso  istituzioni  scolastiche  italiane   all'estero   classi   di
istruzione secondaria  di  secondo  grado,  ovvero  abbiano  comunque
conseguito il titolo  di  accesso  all'ultima  classe  di  istruzione
secondaria di secondo grado, sono  ammessi  a  sostenere  l'esame  di
Stato nelle ipotesi previste dall'art. 3, commi 1 e 2, lettere a), b)
,c), d), previo superamento dell'esame preliminare di cui al comma 1. 
  5. La disposizione di  cui  al  comma  2,  attesa  la  peculiarita'
dell'indirizzo e dei corsi di studio, si applica anche nei  confronti
degli alunni del quinto  anno  di  corso  dell'istituto  agrario  con
specializzazione in viticoltura ed enologia  (durata  sessennale  del
corso) che chiedano di essere ammessi a sostenere  l'esame  di  Stato
del  corso  di  istituto  tecnico  agrario  di  durata  quinquennale,
subordinatamente al conseguimento della promozione all'ultima  classe
del corso sessennale per effetto dello scrutinio finale. A  tal  fine
il  dirigente  scolastico  cura  la  compatibilita'  dei   tempi   di
effettuazione dello scrutinio finale con quelli di svolgimento  degli
esami preliminari. 
  6. L'esame preliminare e' sostenuto nel mese di maggio e, comunque,
non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe
collegata alla commissione alla quale il candidato esterno  e'  stato
assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, e'  integrato  dai
docenti delle materie insegnate negli anni precedenti  l'ultimo.  Nel
caso di costituzione presso le  istituzioni  scolastiche  statali  di
apposite  commissioni  di  esame  con  soli  candidati  esterni,   si
applicano le disposizioni di cui all'art. 4. 
  7. Il  dirigente  scolastico,  sentito  il  collegio  dei  docenti,
stabilisce il calendario di svolgimento degli esami preliminari. 
  8. Ferma restando la responsabilita' collegiale,  il  consiglio  di
classe   puo'   svolgere   gli   esami   preliminari   operando   per
sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso  quello
che la presiede. 
  9. Il candidato e'  ammesso  all'esame  di  Stato  se  consegue  un
punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle  discipline  per  le
quali sostiene la prova. 
  10. Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene
conto  anche  di  crediti   formativi   eventualmente   acquisiti   e
debitamente documentati. 
  11. I candidati esterni provvisti  di  idoneita'  o  di  promozione
all'ultima classe, ovvero  di  ammissione  alla  frequenza  di  detta
classe, ottenuta in precedenti esami di maturita' o  di  abilitazione
ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di
studio, sostengono  l'esame  preliminare  sulle  materie  dell'ultimo
anno.  Sostengono  altresi'   l'esame   preliminare   sulle   materie
dell'ultimo anno i candidati esterni che abbiano frequentato l'ultimo
anno di corso nell'anno o negli anni scolastici precedenti e, ammessi
all'esame di Stato, non abbiano conseguito il relativo diploma; cosi'
parimenti i candidati esterni che abbiano superato nell'anno o  negli
anni precedenti l'esame preliminare e, ammessi  all'esame  di  Stato,
non abbiano sostenuto  le  relative  prove,  ovvero  non  le  abbiano
superate (parere dell'Ufficio legislativo in data 16 febbraio 2010). 
  12. L'esito positivo degli esami  preliminari,  anche  in  caso  di
mancato  superamento  dell'esame  di  Stato,  vale   come   idoneita'
all'ultima classe del tipo di istituto di  istruzione  secondaria  di
secondo grado cui l'esame si riferisce. L'esito  dei  medesimi  esami
preliminari, in caso di  non  ammissione  all'esame  di  Stato,  puo'
valere,  a  giudizio  del  consiglio  di  classe  o  delle   apposite
commissioni d'esame di cui all'art. 4, come idoneita'  ad  una  delle
classi precedenti l'ultima ovvero come idoneita' all'ultima classe. 
  13. Il disposto di cui al comma 12 si  applica  anche  in  caso  di
mancata presentazione agli esami di Stato. 
  14. Candidati esterni DSA o con BES. 
  Il Consiglio di classe, in sede  di  esame  preliminare,  tiene  in
debita   considerazione   le   specifiche   situazioni    soggettive,
adeguatamente  certificate,  relative  ai  candidati   con   disturbi
specifici di apprendimento (DSA), o altra documentazione  predisposta
ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 5669, del 12  luglio
2011. Sulla base di  tale  documentazione,  il  Consiglio  di  classe
predispone  modalita'   di   svolgimento   delle   prove   dell'esame
preliminare. Nello  svolgimento  delle  prove  scritte,  i  candidati
possono   utilizzare   gli   strumenti   compensativi   previsti   da
documentazione redatta ai sensi dell'art. 5 del decreto  ministeriale
12  luglio  2011.  Sara'  possibile  prevedere   alcune   particolari
attenzioni  finalizzate  a  rendere  sereno  per  tali  candidati  lo
svolgimento dell'esame preliminare. I candidati possono chiedere alla
scuola - compatibilmente con  le  strumentazioni  in  possesso  della
scuola medesima - di usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi
della prova registrati in formati «mp3». Per  la  piena  comprensione
del testo delle prove scritte, il Consiglio di classe puo' prevedere,
di individuare un proprio componente che possa leggere i testi  delle
prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi  vocale,  il
consiglio puo' provvedere alla trascrizione  del  testo  su  supporto
informatico. In particolare, si segnala l'opportunita'  di  prevedere
tempi piu' lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento  delle  prove
scritte, con particolare riferimento ad eventuale accertamento  della
lingua straniera e di adottare criteri valutativi attenti soprattutto
al contenuto piuttosto che alla forma.  Al  candidato  potra'  essere
consentita  la   utilizzazione   di   apparecchiature   e   strumenti
informatici ritenuti funzionali allo  svolgimento  dell'esame,  senza
che venga pregiudicata la validita' delle prove. 
  Parimenti, i candidati esterni con Bisogni Educativi Speciali (BES)
potranno usufruire nell'esame preliminare delle medesime agevolazioni
gia' previste per la fase dell'esame di Stato. Pertanto, il Consiglio
di classe, tiene nella dovuta considerazione le specifiche situazioni
soggettive debitamente comprovate. 
  In ogni caso, per siffatte tipologie, non e' prevista alcuna misura
dispensativa  in  sede  di  esame,  mentre  e'  possibile   concedere
strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto  per  alunni  e
studenti con DSA. 
                               Art. 8 
 
 
                         Credito scolastico 
 
  1. La ripartizione del punteggio del credito scolastico di  cui  al
decreto ministeriale n. 99 del 16 dicembre 2009 si applica, a regime,
gia' dall'anno 2011/2012, nei confronti degli  studenti  frequentanti
il terzultimo anno, il penultimo  e  l'ultimo  (art.  1  del  decreto
ministeriale n. 99 del 2009).  Per  l'esame  di  Stato  2013/2014,  i
punteggi del credito  scolastico  relativo  all'ultima  classe  sono,
pertanto, attribuiti ai candidati sulla base delle  tabelle  allegate
al decreto ministeriale  n.  99  del  16  dicembre  2009,  che  hanno
sostituito le tabelle allegate al decreto ministeriale n. 42  del  22
maggio 2007. Per il credito scolastito relativo agli anticipatari per
merito si rinvia al successivo art. 21,  comma  5.  Premesso  che  la
valutazione sul comportamento concorre dall'anno scolastico 2008/2009
alla determinazione dei crediti scolastici, come  precisato  all'art.
2, il consiglio di classe, in sede  di  scrutinio  finale,  ai  sensi
delle vigenti  disposizioni,  procede  all'attribuzione  del  credito
scolastico ad ogni candidato interno, sulla  base  della  tabella  A,
allegata al citato decreto ministeriale n. 99 del 2009, e della  nota
in calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le
votazioni assegnate  per  le  singole  discipline  sul  punteggio  da
attribuire quale credito  scolastico  e,  di  conseguenza,  sul  voto
finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti  sia  in  corso
d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale
di valutazione. 
  2. L'attribuzione del  punteggio,  in  numeri  interi,  nell'ambito
della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi
valutativi di cui all'art. 11, comma 2, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 323 del 1998. 
  3. Nel caso della abbreviazione del corso di studi di cui  all'art.
2, comma 10, il credito scolastico  per  l'anno  non  frequentato  e'
attribuito dal consiglio della penultima classe, ai  sensi  dell'art.
11, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  323  del
1998. 
  4. Agli alunni interni, che, per il penultimo  e  terzultimo  anno,
non siano in possesso di credito scolastico, lo stesso e'  attribuito
dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale dell'ultimo anno,
in base ai risultati conseguiti, a seconda dei  casi,  per  idoneita'
(secondo le indicazioni della Tabella B) e per promozione (secondo le
indicazioni della Tabella A), ovvero in base ai risultati  conseguiti
negli esami preliminari,  sostenuti  negli  anni  scolastici  decorsi
quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo  le  indicazioni
della Tabella C. Agli alunni  che  frequentano  l'ultima  classe  per
effetto della dichiarazione di ammissione  alla  frequenza  di  detta
classe da parte di commissione di  esame  di  maturita',  il  credito
scolastico e' attribuito dal consiglio  di  classe  nella  misura  di
punti 3 per la classe terza e ulteriori punti 3 per la classe quarta,
non frequentate. Qualora l'alunno sia  in  possesso  di  idoneita'  o
promozione  alla  classe  quarta,  otterra'   il   relativo   credito
acquisito, unitamente ad ulteriori punti 3 per la quarta classe. 
  5. Negli istituti professionali, per gli esami di Stato  2013/2014,
la valutazione delle esperienze condotte in alternanza  scuola-lavoro
concorre  ad  integrare  quella  delle  discipline  alle  quali  tali
attivita' ed esperienze afferiscono e contribuisce in tal senso  alla
definizione del credito scolastico. 
  6.  L'attribuzione  del  credito  scolastico  ad  ogni  alunno   va
deliberata, motivata e verbalizzata. Il consiglio  di  classe,  nello
scrutinio  finale  dell'ultimo  anno  di  corso,  puo'  motivatamente
integrare, fermo restando il massimo  di  25  punti  attribuibili,  a
norma del comma 4, dell'art. 11  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 323  del  1998,  il  punteggio  complessivo  conseguito
dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti  negli
scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni,  relative  a
tale integrazione, opportunamente motivate,  vanno  verbalizzate  con
riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti  ed  idoneamente
documentate. 
  7. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni  alunno
e' pubblicato all'albo dell'istituto. 
  8. Ai candidati esterni il credito  scolastico  e'  attribuito  dal
Consiglio di classe davanti al quale sostengono  l'esame  preliminare
di cui all'art. 7, sulla base  della  documentazione  del  curriculum
scolastico,  dei  crediti  formativi  e  dei  risultati  delle  prove
preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere
valutate come crediti formativi. I crediti  formativi  devono  essere
opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo  di  corso
cui  si  riferisce  l'esame.  Il  Consiglio  di   classe   stabilisce
preventivamente i criteri per l'attribuzione del credito scolastico e
formativo.  L'attribuzione  del  credito  deve   essere   deliberata,
motivata  e  verbalizzata.  Il  punteggio  attribuito  quale  credito
scolastico e' pubblicato  all'albo  dell'Istituto  sede  d'esame.  Si
precisa che  il  punteggio  attribuito  nell'ambito  delle  bande  di
oscillazione, indicate nella Tabella C, andra' moltiplicato  per  due
nel caso di prove preliminari relative agli ultimi due anni e per tre
nel caso di prove preliminari relative agli ultimi tre anni. 
  9. Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturita'  o  di
Stato, siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe,  il
credito scolastico e' attribuito dal Consiglio di classe  davanti  al
quale sostengono l'esame preliminare di cui all'art. 7, nella  misura
di punti 3 per il penultimo  anno  e,  qualora  non  in  possesso  di
promozione o idoneita' alla penultima classe, di  ulteriori  3  punti
per il  terzultimo  anno,  e  per  l'ultima  classe  sulla  base  dei
risultati delle prove preliminari. 
  10. Ai candidati esterni, in possesso  di  promozione  o  idoneita'
all'ultima classe del corso di studi, il credito scolastico  relativo
al penultimo e  al  terzultimo  anno  e'  il  credito  gia'  maturato
(calcolato secondo le tabelle allegate al decreto ministeriale n.  99
del 2009) ovvero quello attribuito, per  tali  anni  (calcolato  come
sopra), dal Consiglio di classe in base ai  risultati  conseguiti,  a
seconda dei casi, per idoneita', secondo le indicazioni della Tabella
B e per promozione, secondo le indicazioni della Tabella A, ovvero in
base ai risultati conseguiti negli esami preliminari nei decorsi anni
scolastici, secondo le indicazioni della Tabella C. 
  11.  Per  tutti  i  candidati  esterni,  in  possesso  di   crediti
formativi, la Commissione puo' motivatamente aumentare  il  punteggio
nella misura di 1 punto, fermo restando il limite  massimo  di  punti
venticinque (decreto ministeriale n. 42 del 2007, art. 1, comma 4). 
  12. L'attribuzione del punteggio di credito scolastico, nell'ambito
della banda di oscillazione, viene effettuata, in coerenza con quanto
previsto all'art. 11, comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 323 del 23 luglio 1998,  dal  competente  consiglio  di
classe. 
  13. I docenti di Religione Cattolica  partecipano  a  pieno  titolo
alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione
del  credito  scolastico  agli  alunni  che  si  avvalgono  di   tale
insegnamento, esprimendosi in relazione all'interesse  con  il  quale
l'alunno ha seguito l'insegnamento e al profitto che ne ha tratto. 
  14. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del
consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico
i  docenti  delle  attivita'  didattiche  e   formative   alternative
all'insegnamento  della  religione  cattolica.   Detti   docenti   si
esprimono  sull'interesse  manifestato  e  sul   profitto   raggiunto
limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attivita'. 
  15. Il consiglio di classe tiene conto,  altresi',  degli  elementi
conoscitivi preventivamente forniti da  eventuale  personale  esterno
(docenti e/o esperti) di cui si avvale la scuola per le  attivita'  o
gli   insegnamenti   che   contribuiscono   all'ampliamento   e    al
potenziamento dell'offerta formativa. 
  16.  Sempre  ai  fini  dell'attribuzione  del  credito   scolastico
nell'ambito della banda di oscillazione il consiglio di classe  tiene
conto anche dell'interesse manifestato e del profitto raggiunto dagli
alunni che hanno seguito, in luogo dell'insegnamento della  religione
cattolica,   attivita'   di   studio   individuale,   traendone    un
arricchimento  culturale  o  disciplinare  specifico,  certificato  e
valutato dalla scuola secondo modalita' deliberate dalla  istituzione
scolastica medesima.  Nel  caso  in  cui  l'alunno  abbia  scelto  di
assentarsi dalla scuola per partecipare ad  iniziative  formative  in
ambito extrascolastico, potra' far valere tali attivita' come crediti
formativi  qualora  presentino  i  requisiti  previsti  dal   decreto
ministeriale n. 49 del 24 febbraio 2000. 
  17. Nella Regione Lombardia l'attribuzione del  credito  scolastico
ai candidati di cui all'art. 2, comma  1,  lettera  e)  ammessi  agli
esami di Stato viene effettuata  in  sede  di  scrutinio  finale  dal
consiglio della  classe  dell'istituto  professionale  al  quale  gli
studenti sono stati assegnati in qualita' di  aspiranti  interni.  Il
credito scolastico, calcolato  secondo  i  parametri  previsti  dalla
tabella A allegata al decreto ministeriale  n.  99  del  2009,  viene
attribuito per la classe terza in base al  punteggio  del  titolo  di
Qualifica, per la classe quarta, in base al punteggio del  titolo  di
Diploma professionale, per la classe quinta, in base alla  media  dei
voti riportati in sede di scrutinio finale in ciascuna  disciplina  o
gruppo di discipline insegnate nel corso annuale  previsto  dall'art.
15, comma 6 del decreto legislativo n. 226 del 2005 e dall'intesa  16
marzo 2009 tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e la Regione Lombardia, in coerenza con le  successive  linee
guida adottate con decreto ministeriale 18 gennaio 2011, e sulla base
della citata relazione documentata di cui al precedente art. 2, comma
1, lettera e). 
                               Art. 9 
 
 
                          Crediti formativi 
 
  1. Per l'anno scolastico 2013/2014, valgono le disposizioni di  cui
al decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49. 
  2. La documentazione relativa ai crediti  formativi  dovra'  essere
pervenuta all'istituto sede di esame entro  il  15  maggio  2014  per
consentirne  l'esame  e  la  valutazione  da   parte   degli   organi
competenti. E'  ammessa  l'autocertificazione,  ai  sensi  e  con  le
modalita' di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  n.  445
del 2000, come modificato dall'art.  15,  comma  1,  della  legge  12
novembre 2011, n. 183, nei casi di attivita' svolte presso  pubbliche
amministrazioni. 
  3. Qualora gli esami preliminari  fossero  iniziati  prima  del  15
maggio  i  candidati   esterni   opportunamente   informati   avranno
presentato gli eventuali crediti formativi prima della  data  fissata
per l'inizio degli esami stessi. 
                               Art. 10 
 
 
                         Commissioni d'esame 
 
  1. Per l'anno scolastico 2013/2014, valgono le disposizioni di  cui
al decreto  ministeriale  in  data  17  gennaio  2007,  n.  6,  -  in
applicazione  della  legge  11  gennaio  2007,  n.  1  -  concernente
modalita' e termini per l'affidamento  delle  materie  oggetto  degli
esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e  le  modalita'  di
nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle  commissioni
degli esami di Stato conclusivi dei corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria superiore. 
  2. Per la Regione Lombardia, nelle commissioni di esame presso  gli
istituti professionali statali, cui sono assegnati,  in  qualita'  di
candidati interni, studenti in possesso del diploma professionale  di
tecnico con frequenza del corso annuale, previsto dall'art. 15, comma
6 di cui al decreto legislativo n. 226 del 2005 e dall'Intesa tra  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  la
Regione Lombardia del  16  marzo  2009,  i  docenti  dell'istituzione
formativa che ha erogato il servizio, in numero non superiore a  tre,
su designazione formale della medesima istituzione formativa, possono
essere presenti alle operazioni d'esame in qualita'  di  osservatori,
senza poteri di intervento in alcuna fase dell'esame e senza che cio'
comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
                               Art. 11 
 
 
             Sostituzione dei componenti le commissioni 
 
  1. La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame  di  Stato
del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti  lo
svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e  docente
della scuola. 
  2. Non e' consentito ai  componenti  le  commissioni  di  rifiutare
l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi  di  legittimo  impedimento
per motivi che devono essere documentati e accertati. 
  3. Le sostituzioni di componenti le  commissioni,  che  si  rendano
necessarie per assicurare la  piena  operativita'  delle  commissioni
stesse sin  dall'insediamento  e  dalla  riunione  preliminare,  sono
disposte dal direttore generale  dell'Ufficio  scolastico  regionale,
secondo le  disposizioni  di  cui  all'art.  16  del  citato  decreto
ministeriale  n.  6  del  17  gennaio  2007.  Tali   sostituzioni   e
l'eventuale copertura di  posti  rimasti  vacanti  al  termine  della
procedura di nomina devono essere immediatamente registrate a «SIDI»,
utilizzando le specifiche funzioni dell'area esami di Stato. 
  4. Il personale utilizzabile per le  sostituzioni,  con  esclusione
del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e  saltuaria,
deve rimanere a disposizione della scuola  di  servizio  fino  al  30
giugno, assicurando, comunque, la presenza  in  servizio  nei  giorni
delle prove scritte. 
  5. Il commissario assente deve  essere  tempestivamente  sostituito
per la restante durata delle operazioni d'esame nei casi  di  assenze
successive all'espletamento delle prove scritte. 
  6. In caso di assenza  temporanea  (intesa  quale  assenza  la  cui
durata non sia superiore ad un giorno)  di  uno  dei  commissari,  si
rende possibile il proseguimento delle  operazioni  d'esame  relative
alla correzione delle prove scritte,  sempreche'  sia  assicurata  la
presenza in commissione del presidente  o  del  suo  sostituto  e  di
almeno due commissari per ciascuna area disciplinare. Le  commissioni
possono procedere alla correzione della prima e della  seconda  prova
scritta anche operando per  aree  disciplinari,  di  cui  al  decreto
ministeriale  18  settembre  1998,  n.   358,   ferma   restando   la
responsabilita' collegiale dell'intera commissione. 
  7.  Nell'ipotesi  di  assenza  temporanea  dei  commissari  durante
l'espletamento del  colloquio,  devono  essere  interrotte  tutte  le
operazioni d'esame relative allo stesso. Il colloquio deve svolgersi,
infatti, in un'unica soluzione temporale  alla  presenza  dell'intera
commissione, che procede all'attribuzione del punteggio del colloquio
sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno  nel  quale  viene
espletato il colloquio. 
  8. Qualora si assenti  il  presidente,  sempre  per  un  tempo  non
superiore ad un giorno, possono effettuarsi  le  operazioni  che  non
richiedono  la  presenza  dell'intera  commissione.  In   luogo   del
presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto. 
  9.  L'assenza  temporanea  deve  riferirsi  a  casi  di   legittimo
impedimento debitamente documentati e rigorosamente accertati. 
                               Art. 12 
 
 
                Diario delle operazioni e delle prove 
 
  1. Il presidente e i commissari esterni delle due classi  abbinate,
unitamente ai  membri  interni  di  ciascuna  delle  due  classi,  si
riuniscono, in seduta plenaria, presso l'istituto di assegnazione, il
16 giugno 2014 alle ore 8,30. 
  2. Il presidente, o, in sua assenza, il componente piu' anziano  di
eta', dopo aver verificato la composizione  delle  commissioni  e  la
presenza  dei   commissari,   comunica   i   nominativi   di   quelli
eventualmente assenti al direttore generale  dell'Ufficio  scolastico
regionale,  se  l'assenza  riguarda  il  presidente  e  i  commissari
esterni,  o  al  dirigente  scolastico,  se  l'assenza  riguarda   un
commissario interno. 
  3. Nella riunione plenaria, il presidente, sentiti i componenti  di
ciascuna commissione, fissa i tempi e le modalita'  di  effettuazione
delle riunioni preliminari delle singole commissioni. 
  4. Il presidente, sentiti nella riunione plenaria i  componenti  di
ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi
delle  attivita'  delle  commissioni  determinando,  in  particolare,
l'ordine di successione tra le due  commissioni  per  l'inizio  della
terza prova, per  le  operazioni  da  realizzarsi  disgiuntamente  di
valutazione  degli  elaborati  e  valutazione  finale.  Nel  caso  di
commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o  nelle  quali
vi siano gruppi di studenti che  seguono  materie  diverse  o  lingue
straniere diverse, o nelle quali l'educazione fisica viene  insegnata
per squadre, aventi commissari interni che operano separatamente,  il
presidente avra' cura di fissare il calendario dei lavori in modo  da
determinare l'ordine di successione tra i diversi gruppi della classe
per le  operazioni  di  correzione  e  valutazione  degli  elaborati,
conduzione  dei  colloqui  e  valutazione   finale.   Il   Presidente
determinera' il calendario  definitivo  delle  operazioni  delle  due
commissioni abbinate, anche dopo opportuni accordi  operativi  con  i
presidenti delle commissioni di  cui  eventualmente  facciano  parte,
quali commissari interni, i medesimi docenti. 
  5.  Al  fine  di  fornire  opportune  indicazioni,  chiarimenti   e
orientamenti per la regolare funzionalita' delle  commissioni  e,  in
particolare, per garantire uniformita'  di  criteri  operativi  e  di
valutazione, il direttore generale dell'Ufficio scolastico  regionale
convoca in apposite riunioni i presidenti delle medesime  commissioni
unitamente agli ispettori incaricati della vigilanza sugli  esami  di
Stato,  procurando,  comunque,   che   tale   operazione   non   crei
interferenze con lo svolgimento delle prove  scritte.  In  ogni  caso
dette riunioni devono concludersi prima dell'inizio della  correzione
degli  elaborati.  I  direttori  generali  degli  uffici   scolastici
regionali  assicurano  ogni  opportuna  assistenza  alle  commissioni
operanti sul territorio, avvalendosi  degli  ispettori  tecnici.  Nel
corso della riunione si fara' puntuale  riferimento  alla  necessita'
che i presidenti di commissione adottino  le  precauzioni  necessarie
per evitare fughe  di  notizie  relative  ai  contenuti  delle  prove
scritte d'esame  e  per  impedire  ai  candidati  di  comunicare  con
l'esterno durante l'effettuazione delle prove  scritte.  I  candidati
saranno pertanto invitati a consegnare alla commissione,  nei  giorni
delle prove scritte, telefoni cellulari di qualsiasi  tipo  (comprese
le apparecchiature  in  grado  di  inviare  fotografie  e  immagini),
nonche' dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere.
I candidati medesimi saranno avvertiti che nei  confronti  di  coloro
che fossero sorpresi ad utilizzare  le  suddette  apparecchiature  e'
prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici  esami,  la
esclusione da tutte le prove. I  presidenti  di  commissione  avranno
inoltre cura di vigilare sulle operazioni di  stampa  e  duplicazione
dei testi delle prove d'esame. 
  6. La riunione preliminare di ciascuna commissione  e'  finalizzata
agli adempimenti di cui all'art. 13 della presente ordinanza. 
  7. Il calendario delle prove per l'anno scolastico 2013/2014 e'  il
seguente: 
    prima prova scritta: mercoledi' 18 giugno 2014, ore 8,30; 
    seconda prova scritta, grafica  o  scritto-grafica:  giovedi'  19
giugno 2014, ore 8,30. Per gli esami  nei  licei  artistici  e  negli
istituti d'arte lo svolgimento  della  seconda  prova  continua,  con
esclusione del sabato, nei due giorni feriali seguenti per la  durata
giornaliera indicata nei testi proposti; 
    terza prova scritta: lunedi' 23 giugno 2014, ore  8,30:  ciascuna
commissione,  entro  il  giorno  di  venerdi'  20  giugno,  definisce
collegialmente la struttura della terza prova  scritta,  in  coerenza
con il documento del consiglio di classe  di  cui  all'art.  6  della
presente ordinanza. Contestualmente, il  presidente  stabilisce,  per
ciascuna delle commissioni, l'orario d'inizio  della  prova,  dandone
comunicazione  all'albo  dell'istituto  o  degli  eventuali  istituti
interessati. Non va,  invece,  data  alcuna  comunicazione  circa  le
materie oggetto della prova. Il 23 giugno ogni commissione, tenendo a
riferimento  quanto  attestato  nel  predetto  documento,  predispone
collegialmente il testo della terza prova scritta, sulla  base  delle
proposte  avanzate  da  ciascun  componente;  proposte  che   ciascun
componente deve formulare  in  numero  almeno  doppio  rispetto  alla
tipologia o alle tipologie prescelte in  sede  di  definizione  della
struttura della prova. La Commissione, in  relazione  alla  natura  e
alla complessita' della prova, stabilisce  anche  la  durata  massima
della prova stessa. Per i licei artistici e gli  istituti  d'arte  la
prova puo' svolgersi anche in due giorni. Per i licei artistici e gli
istituti d'arte le relative commissioni definiscono collegialmente la
struttura della terza prova scritta entro  il  giorno  successivo  al
termine della seconda prova scritta. La terza prova scritta inizia il
giorno  successivo  alla  definizione  della  struttura  della  prova
medesima; 
    quarta prova scritta: martedi' 24 giugno  2014,  ore  8,30.  Tale
prova si effettua: 
      nei licei ed istituti tecnici presso i  quali  e'  presente  il
progetto sperimentale ESABAC, disciplinato dal decreto ministeriale 8
febbraio 2013, n. 95 alle disposizioni del quale si rinvia per  tutti
gli aspetti specifici non disciplinati dalla presente ordinanza; 
      nei licei  con  sezioni  ad  opzione  internazionale  spagnola,
tedesca e cinese. 
  8. Ciascuna commissione stabilisce autonomamente, in conformita' di
quanto  previsto  al  quarto  comma,  il  diario   delle   operazioni
finalizzate alla correzione e valutazione delle prove scritte. 
  9. Durante la riunione plenaria o in una successiva,  appositamente
convocata, le commissioni definiscono la data di inizio dei  colloqui
per ciascuna classe/commissione e, in base a sorteggio,  l'ordine  di
precedenza tra le due classi/commissioni e, all'interno  di  ciascuna
di esse, quello di  precedenza  tra  candidati  esterni  ed  interni,
nonche' quello di convocazione  dei  candidati  medesimi  secondo  la
lettera alfabetica. E' altresi' determinata la data di  pubblicazione
dei risultati, che deve essere unica per le  due  classi/commissioni.
Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle
commissioni che abbiano in  comune  uno  o  piu'  commissari  interni
concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio
della classe. 
  10. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio,  per  ogni
giorno, non puo' essere di norma superiore a cinque. 
  11. Prima dell'inizio dei  colloqui,  in  prosecuzione  dei  lavori
iniziati nella riunione preliminare, la commissione completa  l'esame
dei fascicoli e dei curricoli dei candidati. La commissione, inoltre,
ai fini di una adeguata organizzazione delle operazioni  inerenti  il
colloquio, anche in attuazione  di  quanto  stabilito  dall'art.  16,
comma 4, esamina i lavori  presentati  dai  candidati  e  finalizzati
all'avvio del colloquio. Il presidente, il giorno della  prima  prova
scritta,  invita  i  candidati,  indicando  anche  il  termine  e  le
modalita' stabilite precedentemente dalla commissione,  a  comunicare
la tipologia dei lavori prescelti per dare inizio  al  colloquio,  ai
sensi  dell'art.  5,  comma  7,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 323 del 1998: 
    titolo dell'argomento; 
    esperienza di ricerca o di progetto, presentata  anche  in  forma
multimediale; 
    esecuzione di un brano  musicale  per  gli  indirizzi  pedagogico
musicali; 
    esecuzione di una breve performance coreutica per  gli  indirizzi
sperimentali coreutici. 
  12. Del diario dei colloqui, il presidente  della  commissione  da'
notizia mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame. 
  13. La prima prova scritta  suppletiva  si  svolge  nel  giorno  di
martedi' 1° luglio 2014 alle  ore  8,30;  la  seconda  prova  scritta
suppletiva  nel  giorno  successivo  2  luglio  2014,  con  eventuale
prosecuzione, per gli esami nei  licei  artistici  e  negli  istituti
d'arte; la terza prova  scritta  suppletiva  si  svolge  nel  secondo
giorno  successivo  all'effettuazione  della  seconda  prova  scritta
suppletiva. La quarta prova scritta, per gli istituti interessati, si
svolge nel giorno  successivo  all'effettuazione  della  terza  prova
scritta.  Le  prove,  nei  casi  previsti,  proseguono   nei   giorni
successivi, ad eccezione del sabato; in tal caso le stesse continuano
il lunedi' successivo. 
  14. L'eventuale ripresa dei colloqui, per  le  commissioni  che  li
abbiano interrotti perche' impegnate nelle prove suppletive,  avviene
il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive. 
  Qualora tra due prove suppletive il giorno intermedio  sia  sabato,
in tale giorno le commissioni riprendono i  colloqui  interrotti  per
l'espletamento della prova scritta suppletiva. 
  15. L'eventuale integrazione del punteggio complessivo  conseguito,
fino ad un massimo  di  5  punti,  per  quei  candidati  che  abbiano
conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti ed  un  risultato
complessivo  nelle  prove  di  esame  pari  almeno  a  70  punti,  e'
effettuata  al  momento  della  valutazione   finale   per   ciascuna
commissione, sulla base di criteri precedentemente stabiliti, secondo
l'art. 13, comma 11 e con una congrua  motivazione  da  acquisire  al
verbale. Le modalita' da seguire sono quelle previste dalla  presente
ordinanza agli articoli 15, comma 7, 16, comma 6, 16, comma 9 per  la
valutazione delle prove scritte e del colloquio. 
  16.  Le  operazioni  intese  alla   valutazione   finale   e   alla
elaborazione dei relativi atti iniziano subito  dopo  la  conclusione
dei colloqui di ciascuna classe/commissione. 
  17.   Quanto   altro   possa   occorrere,   nell'osservanza   delle
disposizioni  di  cui  alla  presente  ordinanza,  e'  stabilito  dal
presidente della commissione d'esame. 
                               Art. 13 
 
 
                        Riunione preliminare 
 
  1. Per garantire la funzionalita' della commissione stessa in tutto
l'arco dei lavori, il Presidente puo' delegare un  proprio  sostituto
scelto tra i commissari, esterni o interni. Il sostituto e' unico per
le  due  classi-commissione,  tranne  casi  di  necessita'   che   il
Presidente dovra' motivare. 
  2. Il Presidente sceglie un commissario, interno o  esterno,  quale
segretario di ciascuna  classe-commissione  e,  in  particolare,  con
compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali.  Il  verbale  della
riunione  plenaria  congiunta  delle  due  classi-commissione  verra'
riportato nella verbalizzazione  di  entrambe  le  classi-commissione
abbinate. 
  3. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto
se abbiano istruito privatamente candidati assegnati alla commissione
stessa. Tale dichiarazione e'  obbligatoria  anche  se  negativa:  un
componente della commissione d'esame che abbia istruito  privatamente
uno o piu' candidati assegnati alla propria commissione  deve  essere
immediatamente  sostituito  per   incompatibilita'   dal   competente
direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale. 
  4. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto
l'assenza di rapporti di parentela e di  affinita'  entro  il  quarto
grado, ovvero di rapporto  di  coniugio  con  i  candidati  che  essi
dovranno  esaminare.  Qualora  il  presidente  accerti  che   tra   i
componenti sono presenti docenti legati con i  candidati  da  vincolo
matrimoniale, di parentela o affinita' entro il quarto grado,  dovra'
farlo  presente  al  direttore   generale   dell'Ufficio   scolastico
regionale competente, il quale provvedera' al necessario spostamento.
Il direttore generale dell'Ufficio  scolastico  regionale  competente
provvedera' in modo analogo  nei  confronti  dei  presidenti  che  si
trovino in analoga situazione. Non si procede alla  sostituzione  del
commissario interno legato dai vincoli sopradescritti con un alunno o
alunni interni, nel caso in cui il competente consiglio di classe non
abbia ritenuto motivatamente di  designare  un  altro  docente  della
classe. I presidenti e  i  commissari  nominati  in  sostituzione  di
personale impedito  ad  espletare  l'incarico  devono  in  ogni  caso
rilasciare, anche se negative, le dichiarazioni di non aver impartito
lezioni private e di non avere rapporti di parentela e  di  affinita'
entro il quarto grado ne'  di  coniugio  con  i  candidati  che  essi
dovranno esaminare. 
  5. Nella  seduta  preliminare  ed  eventualmente  anche  in  quelle
successive la  classe/commissione  prende  in  esame  gli  atti  e  i
documenti relativi ai candidati interni,  nonche'  la  documentazione
presentata dagli altri candidati. In particolare esamina: 
  a) elenco dei candidati; 
  b) domande di ammissione agli esami  dei  candidati  esterni  e  di
quelli interni che chiedono di usufruire della abbreviazione  di  cui
all'art. 2, comma 2, con allegati i documenti da  cui  sia  possibile
rilevare  tutti  gli  elementi  utili  ai  fini   dello   svolgimento
dell'esame; 
  c) certificazioni relative ai crediti formativi; 
  d) copia dei verbali delle operazioni di cui all'art.  8,  relative
all'attribuzione e motivazione del credito scolastico; 
  e) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del
corso di studi per merito, attestazioni concernenti gli  esiti  degli
scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti  la
penultima, recanti i voti assegnati alle singole discipline,  nonche'
attestazione in cui si indichi l'assenza di ripetenze  nei  due  anni
predetti, e l'indicazione del credito scolastico attribuito; 
  f) per  i  candidati  esterni,  l'esito  dell'esame  preliminare  e
l'indicazione del credito scolastico attribuito; 
  g) documento finale del consiglio di  classe  di  cui  all'art.  6,
compresa la documentazione consegnata dall'istituzione formativa  che
ha erogato il corso per i candidati ammessi agli esami di Stato nella
Regione Lombardia, di cui all'art. 2, comma 1, lettera e); 
  h) documentazione relativa ai candidati  con  disabilita'  ai  fini
degli adempimenti di cui all'art. 17; 
  i) eventuale documentazione  relativa  ai  candidati  con  disturbi
specifici di apprendimento (DSA) o  con  Bisogni  Educativi  Speciali
(BES); 
  j)  per  le  classi  sperimentali,  relazione   informativa   sulle
attivita' svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il
relativo progetto di sperimentazione. 
  6. Il presidente della commissione, qualora, in sede di esame della
documentazione relativa a  ciascun  candidato,  rilevi  irregolarita'
insanabili, provvede a darne tempestiva  comunicazione  al  Ministero
cui compete, ai sensi dell'art. 95 del regio decreto 4  maggio  1925,
n.  653,  l'adozione  dei  relativi  provvedimenti.  In  tal  caso  i
candidati sostengono le prove d'esame con riserva. 
  7. Il Presidente della commissione, qualora, in sede di esame della
documentazione relativa a  ciascun  candidato,  rilevi  irregolarita'
sanabili da parte dell'istituto sede  d'esami,  invita  il  dirigente
scolastico a  provvedere  tempestivamente  in  merito,  eventualmente
tramite convocazione dei consigli  di  classe.  Il  presidente  della
commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a
ciascun  candidato,  rilevi  irregolarita'  sanabili  da  parte   del
candidato medesimo, lo invita a regolarizzare  detta  documentazione,
fissando contestualmente il termine di adempimento. 
  8. In sede di riunione preliminare, la  commissione  stabilisce  il
termine e le modalita' di acquisizione delle indicazioni da parte dei
candidati finalizzate all'avvio del colloquio, di  cui  all'art.  12,
comma 11 della presente ordinanza. 
  9. In sede di riunione preliminare, o in  riunioni  successive,  la
commissione stabilisce i criteri di correzione  e  valutazione  delle
prove scritte e valuta se ricorrano le condizioni per procedere  alla
correzione della prima e seconda prova scritta per aree  disciplinari
ai sensi dell'art. 15. Le relative deliberazioni vanno opportunamente
motivate e verbalizzate. 
  10. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione
individua, altresi', i criteri di conduzione e di valutazione nonche'
le modalita' di svolgimento del colloquio,  tenendo  presente  quanto
stabilito  dall'art.  16  della  presente  ordinanza.   Le   relative
deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate. 
  11. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione
determina  i  criteri  per  l'eventuale  attribuzione  del  punteggio
integrativo, fino a un massimo  di  5  punti,  per  i  candidati  che
abbiano conseguito un credito scolastico di  almeno  15  punti  e  un
risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno  a  70  punti,
nonche' i criteri per l'eventuale attribuzione di 1 punto di  credito
scolastico di  cui  all'art.  8,  comma  11  nonche'  i  criteri  per
l'attribuzione  della   lode.   Le   relative   deliberazioni   vanno
opportunamente motivate e verbalizzate. 
                               Art. 14 
 
 
                Plichi prima e seconda prova scritta 
 
  1. I direttori generali degli uffici  scolastici  regionali  devono
confermare alla Struttura tecnico-operativa  di  questo  Ministero  i
dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi della prima
e della seconda prova scritta degli  esami  di  Stato,  ivi  compresi
quelli occorrenti ai fini di quanto previsto dall'art. 17,  comma  2.
Tali dati saranno forniti dal sistema  informativo  del  Ministero  a
mezzo di apposite stampe centrali, rilasciate almeno 30 giorni  prima
della data di inizio delle prove di esame. 
  2.  La  predetta  conferma  o   la   comunicazione   di   eventuali
discordanze, deve essere resa nota, da parte dei  direttori  generali
degli uffici scolastici regionali, alla  struttura  tecnico-operativa
di questo Ministero entro i successivi  cinque  giorni  dal  rilascio
delle suddette stampe centrali. I  direttori  generali  degli  uffici
scolastici  regionali  dovranno,  altresi',  fornire  contestualmente
congrua motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati  dal
sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi. 
  3. I plichi  occorrenti  per  la  prima  e  seconda  prova  scritta
suppletiva debbono essere  richiesti  dai  direttori  generali  degli
uffici  scolastici  regionali  alla  Struttura  tecnico-operativa  di
questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio delle
prove stesse. Le predette richieste vanno formulate sulla base  delle
notizie e dei dati che i  presidenti  debbono  trasmettere  entro  la
mattina successiva allo svolgimento della seconda prova  scritta.  Le
suddette richieste debbono contenere esatte indicazioni sul corso  di
studi, sulle sedi, sulle  commissioni  e  sul  numero  dei  candidati
interessati. 
                               Art. 15 
 
 
                            Prove scritte 
 
  1. Per l'anno scolastico 2013/2014 valgono le disposizioni  di  cui
al  decreto  ministeriale  23  aprile  2003,  n.  41,  relativo  alle
modalita' di svolgimento della prima e della seconda prova scritta ed
al decreto ministeriale n. 429, del 20 novembre 2000, concernente  le
caratteristiche formali generali della terza prova  scritta,  nonche'
le istruzioni per lo svolgimento  della  prova  medesima  per  l'anno
scolastico 2013/2014. 
  2. Per l'anno scolastico 2013/2014, la seconda prova scritta  degli
esami  di  Stato  dei  corsi  sperimentali  puo'  vertere  anche   su
disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio  non
preveda verifiche scritte. La  disciplina  o  discipline  oggetto  di
seconda prova scritta sono indicate nel decreto ministeriale recante,
per l'anno scolastico 2013/2014, le  materie  oggetto  della  seconda
prova  scritta,  corredato,  ove  necessario,  di   note   contenenti
indicazioni sulle modalita'  di  svolgimento  della  prova  medesima.
Negli istituti che metteranno a disposizione delle commissioni e  dei
candidati i materiali e le  necessarie  attrezzature  informatiche  e
laboratoriali  (con  esclusione   di   internet),   sara'   possibile
effettuare la prova progettuale (per  esempio,  di  Tecnologia  delle
costruzioni  e  di  analoghe  discipline)  avvalendosi  del  CAD.  E'
opportuno che tutti i candidati afferenti agli  indirizzi  di  studio
interessati  eseguano  la  prova  secondo   le   medesime   modalita'
operative. La commissione adottera' le misure di vigilanza necessarie
in rapporto all'eventuale utilizzo del CAD. 
  3. Qualora la materia oggetto  di  seconda  prova  scritta  sia  la
lingua  straniera  e  il  corso  di  studio  seguito   dalla   classe
interessata preveda piu'  di  una  lingua,  la  scelta  della  lingua
straniera su cui svolgere la seconda prova  scritta  e'  lasciata  al
candidato. Nel caso in cui le tracce siano diversificate per  lingua,
il candidato comunica alla commissione la lingua che ha  scelto  come
oggetto della seconda prova il giorno della  seconda  prova  scritta,
prima dell'apertura dei plichi contenenti le tracce. Entro il  giorno
successivo allo svolgimento della seconda prova scritta il presidente
della      commissione      comunica      all'indirizzo       e-mail:
luciano.favini(@istruzione.it  il  numero  dei  candidati  che,   per
svolgere la prova scritta di lingua straniera, si sono avvalsi di una
delle seguenti lingue: arabo; cinese, giapponese, russo. 
  Nell'indirizzo d'ordinamento dell'istituto tecnico per  il  turismo
la scelta della lingua e' circoscritta alle due lingue per  le  quali
e' prevista la prova scritta. 
  Nei  corsi  linguistici  interessati  dalla  modalita'  ESABAC   il
candidato si avvale per lo svolgimento della seconda  e  della  terza
prova scritta di lingue diverse dal francese. 
  Nelle sezioni di liceo linguistico  ad  opzione  internazionale  il
candidato si avvale per lo svolgimento della seconda  e  della  terza
prova scritta di lingue diverse dalla lingua del Paese partner. 
  4. La terza prova  e'  predisposta  dalla  commissione  secondo  le
modalita' di cui all'art. 12, comma 7, della presente ordinanza.  Per
gli istituti professionali,  la  commissione  tiene  conto,  ai  fini
dell'accertamento delle conoscenze,  competenze  e  capacita',  delle
attivita' svolte nell'ambito  dell'area  di  professionalizzazione  e
delle esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, descritte  nel
documento del consiglio di classe. Nella  Regione  Lombardia,  per  i
candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) la commissione tiene
conto del documento del consiglio  di  classe  nonche'  della  citata
relazione documentata di cui al medesimo  articolo.  Si  precisa  che
nella terza prova possono essere coinvolte, entro il limite  numerico
determinato  nell'art.  3,  comma  2,  del  decreto  ministeriale  20
novembre 2000, n. 429, tutte le discipline comprese nel  piano  degli
studio dell'ultimo anno di corso, purche' sia presente in commissione
personale docente fornito di titolo ai sensi della vigente normativa. 
  4.1. Nei corsi linguistici dei licei e dell'istruzione tecnica  nei
quali sia obbligatorio per tutti  gli  studenti  lo  studio  di  piu'
lingue straniere e la lingua  straniera  sia  oggetto  della  seconda
prova scritta, ove  non  si  sia  data  applicazione  alla  circolare
ministeriale n. 15  del  31  gennaio  2007,  la  terza  prova  potra'
prevedere il coinvolgimento di una o piu' lingue straniere diverse da
quella scelta dal candidato nello  svolgimento  della  seconda  prova
scritta. In tale caso, la lingua o le  lingue  straniere  interessate
rientrano nel computo delle discipline da coinvolgere nella prova  ai
sensi degli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale n. 429 del  2000.
Poiche' l'accertamento della conoscenza  della  lingua  straniera  e'
effettuato attraverso il coinvolgimento diretto della lingua o  delle
lingue  straniere  quali  discipline  specifiche,  si  intende  cosi'
applicata la  norma  di  legge  che  prescrive  l'accertamento  della
conoscenza della  lingua  straniera  nell'ambito  della  terza  prova
scritta (art. 3, comma 2 della legge n. 425  del  1997  e  successive
modificazioni). Laddove si proceda, a norma dell'art. 4, comma 3, del
decreto ministeriale n. 429 del  2000,  al  solo  accertamento  della
conoscenza linguistica, cio' avverra' limitatamente a una sola lingua
straniera, comunque diversa da quella scelta  dal  candidato  per  la
seconda prova scritta. Ove negli indirizzi linguistici  dei  licei  e
dell'istruzione tecnica, nonche' nel  liceo  linguistico  di  cui  al
decreto  ministeriale  31  luglio  1973,  si  dia  applicazione  alla
circolare ministeriale n. 15 del  31  gennaio  2007,  la  commissione
coinvolge nella terza prova scritta una sola lingua  straniera  quale
disciplina  specifica  oppure,  qualora  non  coinvolga   la   lingua
straniera quale disciplina specifica, accerta la  conoscenza  di  una
sola lingua straniera. In ogni caso  il  candidato  svolge  la  prova
avvalendosi di una lingua straniera diversa da quella utilizzata  per
svolgere la seconda prova scritta. 
  4.2. Negli indirizzi non linguistici e' possibile coinvolgere nella
terza prova scritta, quale o quali discipline specifiche,  la  lingua
straniera o una o piu' lingue straniere studiate dai  singoli  alunni
nell'ultimo anno di corso. In tale caso si applicano gli articoli 2 e
3 del decreto ministeriale n. 429 del  2000.  Poiche'  l'accertamento
della conoscenza della lingua straniera e' effettuato  attraverso  il
coinvolgimento diretto della lingua o delle  lingue  straniere  quali
discipline specifiche, si intende cosi' applicata la norma  di  legge
che prescrive l'accertamento della conoscenza della lingua  straniera
nell'ambito della terza prova scritta (art. 3, comma 2,  della  legge
n. 425 del 1997 e successive  modificazioni).  Nel  caso  in  cui  la
commissione non coinvolga nella terza prova scritta la  lingua  o  le
lingue straniere quali discipline specifiche e proceda quindi al solo
accertamento della conoscenza linguistica, limitatamente a  una  sola
lingua straniera, si applica l'art. 4 del decreto ministeriale n. 429
del 2000. 
  5. La commissione dispone di 45  punti  per  la  valutazione  delle
prove scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre prove: a ciascuna
delle prove scritte giudicata sufficiente non puo' essere  attribuito
un punteggio inferiore a 10. 
  6. Le commissioni, ai fini della correzione  della  prima  e  della
seconda prova scritta, possono operare per aree disciplinari, di  cui
al  decreto  ministeriale  n.  358  del  1998,  ferma   restando   la
responsabilita' collegiale dell'intera commissione.  L'organizzazione
dei lavori per aree disciplinari puo' essere attuata solo in presenza
di almeno due docenti per area e con l'osservanza della procedura  di
cui all'art. 13, comma 9. 
  7. Le operazioni di correzione delle prove  scritte  si  concludono
con la formulazione di una proposta di  punteggio  in  numeri  interi
relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono  attribuiti
dall'intera commissione a maggioranza assoluta. Se sono proposti piu'
di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, il
presidente mette ai voti i punteggi  proposti,  a  partire  dal  piu'
alto, a scendere. Ove su  nessuna  delle  proposte  si  raggiunga  la
maggioranza, il presidente  attribuisce  al  candidato  il  punteggio
risultante dalla  media  aritmetica  dei  punti  proposti  e  procede
all'eventuale arrotondamento al numero intero piu'  approssimato.  Di
tali operazioni e' dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non
e' ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti.
Il  verbale  deve  altresi'  contenere  l'indicazione  di  tutti  gli
elementi utili ai fini della compilazione della certificazione di cui
all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  323  del
1998. In considerazione dell'incidenza che hanno i punteggi assegnati
alle singole  prove  scritte  e  al  colloquio  sul  voto  finale,  i
componenti le commissioni  utilizzano  l'intera  scala  dei  punteggi
prevista. 
  8. Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta e'  pubblicato,
per tutti i candidati di ciascuna classe, ivi  compresi  i  candidati
con DSA che abbiano sostenuto prove  orali  sostitutive  delle  prove
scritte in  lingua  straniera,  nell'albo  dell'istituto  sede  della
commissione d'esame un giorno prima della data fissata  per  l'inizio
dello svolgimento dei colloqui (art.  3,  comma  6,  della  legge  10
dicembre 1997, n. 425 e successive modifiche e  integrazioni).  Vanno
esclusi dal computo le domeniche e i  giorni  festivi  intermedi.  Si
intende per «giorno prima» il giorno precedente la data  fissata  per
l'inizio dello svolgimento dei colloqui. 
  9.  Negli  indirizzi  di  ordinamento  che  prevedono,   in   forma
sperimentale, la prosecuzione dello  studio  della  lingua  straniera
oppure  l'insegnamento  di  una  seconda  lingua   straniera,   detta
disciplina puo' costituire oggetto d'esame in sede sia di terza prova
scritta che di colloquio, ove nella commissione risulti  presente  il
docente in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento  della  o
delle lingue straniere interessate. 
  10.  Qualora  in  indirizzi  ordinamentali  di  studio  la  materia
interessata  da  sperimentazione  sia  oggetto  della  seconda  prova
scritta (ad esempio la matematica del Piano nazionale informatica nei
licei scientifici), la prova di esame verte sui  contenuti  specifici
di tale materia. 
  11. Per l'anno scolastico 2013/2014,  i  candidati  provenienti  da
corsi sperimentali di istruzione per adulti, inclusi i corsi del c.d.
«Progetto Sirio» dell'istruzione  tecnica,  che,  in  relazione  alla
sperimentazione  stessa  e   in   presenza   di   crediti   formativi
riconosciuti - tra i quali altri titoli conseguiti al termine  di  un
corso di studi di istruzione secondaria  di  secondo  grado,  lauree,
esami di abilitazione all'esercizio di  libere  professioni  -  siano
stati esonerati, nella classe terminale, dalla  frequenza  di  alcune
materie, possono, a richiesta, essere esonerati  dall'esame  su  tali
materie nell'ambito della terza prova scritta e del  colloquio.  Essi
dovranno, comunque, sostenere la  prima  prova  scritta,  la  seconda
prova scritta, la terza prova scritta nonche' il colloquio. 
  12. I candidati provenienti dall'estero  possono  utilizzare  nelle
prove scritte anche  il  vocabolario  bilingue  (italiano-lingua  del
paese di provenienza e viceversa). 
                               Art. 16 
 
 
                              Colloquio 
 
  1. Il colloquio deve svolgersi  in  un'unica  soluzione  temporale,
alla presenza  dell'intera  commissione.  Non  possono  sostenere  il
colloquio piu' candidati contemporaneamente. 
  2. Il colloquio ha inizio con un argomento o con  la  presentazione
di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma  multimediale,
scelti dal candidato. Rientra tra  le  esperienze  di  ricerca  e  di
progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori preparati,
durante l'anno scolastico, anche con l'ausilio degli insegnanti della
classe. Negli indirizzi musicali dei  licei  pedagogici  lo  studente
puo' iniziare il colloquio mediante  l'esecuzione  di  un  brano  sul
proprio   strumento   musicale.   Analogamente,    negli    indirizzi
sperimentali coreutici, il candidato  puo'  introdurre  il  colloquio
mediante una breve performance coreutica. Preponderante rilievo  deve
essere riservato alla prosecuzione del colloquio, che, in conformita'
dell'art. 1, capoverso art. 3, comma 4, della legge 11 gennaio  2007,
n. 1,  deve  vertere  su  argomenti  di  interesse  multidisciplinare
proposti al candidato  e  con  riferimento  costante  e  rigoroso  ai
programmi e al  lavoro  didattico  realizzato  nella  classe  durante
l'ultimo anno di  corso.  Gli  argomenti  possono  essere  introdotti
mediante la proposta di un testo, di un documento, di un  progetto  o
di altra questione  di  cui  il  candidato  individua  le  componenti
culturali,  discutendole.  E'  d'obbligo,  inoltre,  provvedere  alla
discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. 
  3. Il colloquio, nel rispetto della sua  natura  multidisciplinare,
non puo' considerarsi  interamente  risolto  se  non  si  sia  svolto
secondo tutte le fasi sopra indicate e se non  abbia  interessato  le
diverse discipline (cfr.  legge  11  gennaio  2007,  n.  1,  art.  1,
capoverso art. 3, comma 4). 
  4.  A  tal  fine,  la   commissione   deve   curare   l'equilibrata
articolazione e durata delle diverse fasi  del  colloquio,  che  deve
riguardare  l'argomento  o  la  ricerca  o  il  progetto  scelti  dal
candidato,  la  discussione  degli  argomenti  attinenti  le  diverse
discipline e la discussione degli elaborati delle prove  scritte.  Al
riguardo, si precisa che i commissari sia interni che  esterni,  allo
scopo di favorire il coinvolgimento nel colloquio del maggior  numero
possibile delle discipline comprese nel piano degli studi dell'ultimo
anno di corso, conducono l'esame in tutte le  materie  per  le  quali
hanno titolo secondo la normativa vigente. 
  5.  Negli  istituti  professionali,   la   commissione,   ai   fini
dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacita', organizza
il colloquio,  tenendo  conto  anche  delle  esperienze  condotte  in
alternanza scuola lavoro, opportunamente e dettagliatamente  indicate
nel documento del consiglio di classe. 
  6. Per i corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli  istituti
tecnici, nei quali, ai sensi della circolare ministeriale n.  15  del
31 gennaio 2007, siano  stati  designati  commissari  interni  i  tre
docenti di lingue straniere, oltre a due docenti di altre discipline,
si richiama l'obbligo del presidente di salvaguardare la composizione
numerica della commissione - non piu' di sei commissari - in tutte le
fasi  di  svolgimento  degli  esami  medesimi,  ivi  comprese  quella
relativa  alla  valutazione  delle  tre  prove   scritte   e   quella
dell'attribuzione del punteggio finale. Per conseguenza, i commissari
di lingue straniere, fermo restando  in  relazione  alle  scelte  dei
candidati il diretto coinvolgimento di ciascuno  di  essi  nell'esame
sulla lingua di competenza, operano di comune accordo, esprimendo una
sola proposta di voto finale. Qualora non si raggiunga tale  accordo,
il Presidente assume la proposta risultante  dalla  media  aritmetica
dei punteggi presentati, con eventuale arrotondamento al numero  piu'
approssimato. 
  7. Nei corsi ad indirizzo linguistico dei licei  e  degli  istituti
tecnici, nei quali la lingua  straniera,  oggetto  di  seconda  prova
scritta, sia affidata ai commissari interni secondo  le  disposizioni
dettate con la circolare ministeriale n. 15 del 31 gennaio  2007,  il
candidato sceglie la lingua straniera  da  inserire  tra  le  materie
oggetto  del  colloquio  pluridisciplinare.  Diversamente,   ove   il
consiglio di classe  proceda  alla  designazione  dei  commissari  di
lingua straniera senza seguire le disposizioni di cui  alla  predetta
circolare n. 15 del 2007, sono oggetto del colloquio tutte le  lingue
straniere  studiate  dai  singoli  candidati  e  rappresentate  nella
competente commissione. 
  8. La commissione d'esame dispone di 30 punti  per  la  valutazione
del colloquio. Al colloquio giudicato  sufficiente  non  puo'  essere
attribuito un punteggio inferiore a 20. 
  9.  La  commissione  procede  all'attribuzione  del  punteggio  del
colloquio sostenuto da ciascun  candidato  nello  stesso  giorno  nel
quale il colloquio viene espletato.  Il  punteggio  viene  attribuito
dall'intera  commissione  a  maggioranza,  compreso  il   presidente,
secondo i criteri di valutazione stabiliti  come  previsto  dall'art.
13, comma 10 e con l'osservanza della procedura di cui  all'art.  15,
comma 7. 
  10. Nei corsi ad indirizzo linguistico dei licei e  degli  istituti
tecnici con l'insegnamento obbligatorio per tutti gli studenti di tre
lingue straniere, in cui le lingue straniere siano state  affidate  a
tre commissari esterni, e non sia  stato  previsto,  ai  sensi  della
circolare ministeriale n. 15 del 2007 l'affidamento di discipline non
linguistiche  a  commissari  esterni,  i  candidati   sostengono   il
colloquio su tutte e tre le lingue straniere nonche' sulle discipline
non linguistiche per cui abbiano titolo i commissari interni. 
  11. Nei corsi ad indirizzo linguistico dei licei e  degli  istituti
tecnici, con l'insegnamento obbligatorio per tutti  gli  studenti  di
due lingue straniere, in cui le lingue straniere siano state affidate
a due commissari esterni, e sia stato previsto l'affidamento  di  una
sola disciplina non linguistica a un commissario esterno, i candidati
sostengono il colloquio su tutte e due le  lingue  straniere  nonche'
sulle  discipline  non  linguistiche  per  cui  abbiano   titolo   il
commissario esterno ed i commissari interni. 
                               Art. 17 
 
 
                 Esami dei candidati con disabilita' 
 
  1. Ai sensi dell'art. 6 del regolamento,  la  commissione  d'esame,
sulla base della documentazione  fornita  dal  consiglio  di  classe,
relativa  alle  attivita'  svolte,  alle  valutazioni  effettuate   e
all'assistenza  prevista  per   l'autonomia   e   la   comunicazione,
predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati
e che possono  consistere  nell'utilizzo  di  mezzi  tecnici  o  modi
diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali
differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono  consentire  di
verificare  che  il  candidato  abbia  raggiunto   una   preparazione
culturale  e  professionale  idonea  per  il  rilascio  del   diploma
attestante il superamento dell'esame. Per  la  predisposizione  delle
prove d'esame, la commissione d'esame  puo'  avvalersi  di  personale
esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se  necessario,
dei medesimi operatori che  hanno  seguito  l'alunno  durante  l'anno
scolastico. 
  2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi
dal Ministero anche tradotti in  linguaggio  braille,  ove  vi  siano
candidati  non  vedenti.  Per  i  candidati  che  non  conoscono   il
linguaggio braille la commissione puo' provvedere  alla  trascrizione
del testo ministeriale  su  supporto  informatico,  mediante  scanner
fornito dalla scuola, autorizzando anche la  utilizzazione  di  altri
ausili  idonei,  abitualmente  in  uso   nel   corso   dell'attivita'
scolastica ordinaria. Per i candidati ipovedenti i testi della  prima
e della seconda prova scritta sono trasmessi in  formato  ingrandito,
su richiesta dell'istituto scolastico interessato, che in  ogni  caso
comunica  alla  Struttura  tecnica   operativa   del   Ministero   la
percentuale di ingrandimento. 
  3. I tempi piu' lunghi nell'effettuazione  delle  prove  scritte  e
grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3, dell'art.  16,  della
legge n. 104, del 3 febbraio 1992, non possono di norma comportare un
maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito  dal  calendario
degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto  della
gravita' della disabilita', della relazione del consiglio di  classe,
delle modalita' di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico,
puo' deliberare lo svolgimento di prove scritte  equipollenti  in  un
numero maggiore di giorni. 
  4.  I  candidati  che   hanno   seguito   un   percorso   didattico
differenziato e sono stati  valutati  dal  consiglio  di  classe  con
l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente
allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate,
coerenti  con  il  percorso  svolto  finalizzate  solo  al   rilascio
dell'attestazione di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della
Repubblica n.  323  del  1998.  I  testi  delle  prove  scritte  sono
elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione  fornita
dal  consiglio  di  classe.  Per  detti  candidati,  il   riferimento
all'effettuazione delle prove differenziate va  indicato  solo  nella
attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto. 
  5.  Agli  alunni,  ammessi  dal  Consiglio  di  classe  a  svolgere
nell'ultimo  anno  un  percorso  di  studio  conforme  ai   programmi
ministeriali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di valutazione
positiva in sede di scrutinio finale, e' attribuito per il terzultimo
e penultimo anno un credito scolastico  sulla  base  della  votazione
riferita al P.E.I. differenziato. Relativamente allo scrutinio finale
dell'ultimo anno di corso si applicano  le  disposizioni  di  cui  al
precedente art. 2. 
                               Art. 18 
 
 
                Esame dei candidati con dsa o con bes 
 
  1. La Commissione d'esame - sulla base di quanto previsto dall'art.
10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122
e dal relativo decreto ministeriale n. 5669 del  12  luglio  2011  di
attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico -
nonche' dalle Linee Guida allegate al citato decreto ministeriale  n.
5669 del 2011, considerati gli  elementi  forniti  dal  Consiglio  di
classe, terra' in  debita  considerazione  le  specifiche  situazioni
soggettive, adeguatamente  certificate,  relative  ai  candidati  con
disturbi  specifici  di  apprendimento  (DSA),  in  particolare,   le
modalita'  didattiche  e  le   forme   di   valutazione   individuate
nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.
A tal fine il Consiglio di classe  inserisce  nel  documento  del  15
maggio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  323  del
1998  il  Piano  didattico  personalizzato  o  altra   documentazione
predisposta ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 5669 del
12 luglio 2011. Sulla base di tale  documentazione  e  di  tutti  gli
elementi  forniti   dal   Consiglio   di   classe,   le   commissioni
predispongono adeguate modalita' di svolgimento delle prove scritte e
orali. Nello svolgimento delle prove  scritte,  i  candidati  possono
utilizzare gli strumenti compensativi previsti  dal  Piano  didattico
personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell'art. 5
del decreto ministeriale 12 luglio 2011.  Sara'  possibile  prevedere
alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno  per  tali
candidati lo  svolgimento  dell'esame  sia  al  momento  delle  prove
scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono  usufruire  di
dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati
«mp3». Per la piena comprensione del testo delle  prove  scritte,  la
commissione puo' prevedere, in conformita' con  quanto  indicato  dal
capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di  individuare  un  proprio
componente che possa leggere i  testi  delle  prove  scritte.  Per  i
candidati che utilizzano  la  sintesi  vocale,  la  commissione  puo'
provvedere alla trascrizione del testo su  supporto  informatico.  In
particolare, si segnala l'opportunita' di prevedere tempi piu' lunghi
di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di  curare
con particolare  attenzione  la  predisposizione  della  terza  prova
scritta,   con   particolare   riferimento   all'accertamento   delle
competenze nella. lingua straniera, di  adottare  criteri  valutativi
attenti  soprattutto  al  contenuto  piuttosto  che  alla  forma.  Al
candidato   potra'   essere   consentita    la    utilizzazione    di
apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui  siano  stati
impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano  ritenuti
funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga  pregiudicata
la validita' delle prove. 
  2.  I  candidati  con  certificazione  di  Disturbo  Specifico   di
Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del  decreto
ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno  seguito  un  percorso
didattico  differenziato,  con  esonero   dall'insegnamento   della/e
lingua/e straniera/e, e che sono  stati  valutati  dal  consiglio  di
classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi
unicamente allo svolgimento di tale  piano  possono  sostenere  prove
differenziate, coerenti con il percorso svolto  finalizzate  solo  al
rilascio  dell'attestazione  di  cui  all'art.  13  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. Per detti candidati,  il
riferimento all'effettuazione delle prove differenziate  va  indicato
solo  nella  attestazione  e  non  nei  tabelloni  affissi   all'albo
dell'istituto. 
  3. Per quanto riguarda i candidati con certificazione  di  Disturbo
Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'art. 6, comma 5,
del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un
percorso didattico  ordinario,  con  la  sola  dispensa  dalle  prove
scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la commissione,  nel  caso
in cui la lingua straniera sia  oggetto  di  seconda  prova  scritta,
dovra' sottoporre i candidati  medesimi  a  prova  orale  sostitutiva
della prova scritta. La commissione, sulla base della  documentazione
fornita dal consiglio di classe,  stabilisce  modalita'  e  contenuti
della  prova  orale,  che  avra'  luogo  nel  giorno  destinato  allo
svolgimento della seconda prova scritta, al termine della  stessa,  o
in un giorno successivo, purche' compatibile con la pubblicazione del
punteggio  complessivo  delle  prove  scritte  e  delle  prove  orali
sostitutive delle prove scritte nelle  forme  e  nei  tempi  previsti
nell'art.  15,  comma  8.  Il  punteggio,  in   quindicesimi,   viene
attribuito  dall'intera  commissione  a  maggioranza,   compreso   il
presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente
stabiliti in apposita o apposite riunioni e  con  l'osservanza  della
procedura di cui all'art. 15, comma 7. Qualora la lingua o le  lingue
straniere siano coinvolte nella terza prova scritta; gli accertamenti
relativi a tali discipline  sono  effettuati  dalla  commissione  per
mezzo  di  prova  orale  sostitutiva  nel   giorno   destinato   allo
svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o  in
un giorno successivo, purche' compatibile con  la  pubblicazione  del
punteggio  complessivo  delle  prove  scritte  e  delle  prove  orali
sostitutive delle prove scritte nelle  forme  e  nei  tempi  previsti
nell'art. 15, comma 8. I risultati della prova  orale  relativa  alla
lingua o alle lingue straniere coinvolte nella  terza  prova  scritta
sono utilizzati per la definizione del punteggio da  attribuire  alla
terza prova scritta. 
  4. Per altre situazioni di alunni con  Bisogni  Educativi  Speciali
(BES), formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere
fornite  dal  medesimo  organo  utili  e  opportune  indicazioni  per
consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato.
La  Commissione  d'esame  -  sulla  base  di  quanto  previsto  dalla
Direttiva 27 dicembre 2012 recante Strumenti di intervento per alunni
con Bisogni  educativi  speciali  ed  organizzazione  scolastica  per
l'inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6  marzo  2013  e
dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e  del  22
novembre 2013 - esaminati  gli  elementi  forniti  dal  Consiglio  di
classe, tiene  in  debita  considerazione  le  specifiche  situazioni
soggettive, relative ai  candidati  con  Bisogni  Educativi  Speciali
(BES), per  i  quali  sia  stato  redatto  apposito  Piano  Didattico
Personalizzato, in particolare, le modalita' didattiche e le forme di
valutazione   individuate   nell'ambito   dei   percorsi    didattici
individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di  classe
trasmette alla Commissione d'esame il Piano didattico personalizzato.
In ogni caso, per siffatte tipologie, non e' prevista  alcuna  misura
dispensativa  in  sede  di  esame,  mentre  e'  possibile   concedere
strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto  per  alunni  e
studenti con DSA. 
                               Art. 19 
 
 
             Assenze dei candidati. Sessione suppletiva 
 
  1. Ai candidati che, a seguito di malattia da accertare con  visita
fiscale o per  grave  documentato  motivo,  riconosciuto  tale  dalla
commissione, si trovino nell'assoluta impossibilita'  di  partecipare
alle prove scritte, e' data facolta' di  sostenere  le  prove  stesse
nella sessione suppletiva secondo il diario previsto  dal  precedente
art. 12, comma 13; per l'invio e la predisposizione dei  testi  della
prima e seconda prova scritta si  seguono  le  modalita'  di  cui  al
precedente art. 14. 
  2. Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati assenti entro i
tempi di svolgimento della seconda prova scritta  hanno  facolta'  di
chiedere di essere ammessi a sostenere le prove  scritte  suppletive,
presentando probante documentazione  entro  il  giorno  successivo  a
quello di effettuazione della prova medesima. Per i licei artistici e
gli istituti d'arte il termine e' fissato, per la seconda  prova,  al
giorno successivo a quello d'inizio della prova stessa. 
  3. I candidati assenti alla terza prova devono presentare  probante
documentazione entro il giorno successivo a quello stabilito  per  la
prova stessa. Per la predisposizione dei testi della terza  prova  si
osservano le modalita' di cui al decreto ministeriale n. 429  del  20
novembre 2000. 
  4. In casi eccezionali, qualora  non  sia  assolutamente  possibile
sostenere le prove  scritte  nella  sessione  suppletiva  secondo  il
diario previsto dall'art. 12, comma 13, i candidati  che  si  trovino
nelle condizioni di cui al comma  1  possono  chiedere  di  sostenere
l'esame di Stato in un'apposita sessione straordinaria. 
  5. La commissione, una volta deciso in merito alle istanze,  ne  da
comunicazione agli interessati e al direttore  generale  dell'Ufficio
scolastico regionale competente. 
  6. Relativamente ai casi di cui al comma  4,  il  Ministero,  sulla
base dei dati forniti dai competenti direttori generali degli  uffici
scolastici regionali fissa, con apposito provvedimento, i tempi e  le
modalita' di effettuazione degli esami in sessione straordinaria. 
  7. La commissione  puo'  disporre  che,  in  caso  di  assenza  dei
candidati determinata dagli stessi motivi  di  cui  al  comma  1,  il
colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati
stessi sono stati convocati, purche' non oltre il termine di chiusura
dei lavori della commissione fissato nel calendario. 
  8. In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove
d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o
di completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito,  il
presidente,  con  propria  deliberazione,  stabilisce  in  qual  modo
l'esame stesso debba proseguire o essere  completato,  ovvero  se  il
candidato  debba  essere  rinviato  alle  prove  suppletive  per   la
prosecuzione o per il completamento. 
  9. Qualora  nello  stesso  istituto  operino  piu'  commissioni,  i
candidati  alle  prove  scritte  suppletive  appartenenti   a   dette
commissioni  possono  essere   assegnati   dal   direttore   generale
dell'Ufficio   scolastico   regionale   ad   un'unica    commissione.
Quest'ultima provvede alle operazioni consequenziali e  trasmette,  a
conclusione  delle  prove,  gli   elaborati   alle   commissioni   di
provenienza  dei  candidati,  competenti  a  valutare  gli  elaborati
stessi. Le commissioni di provenienza dei candidati  sono,  altresi',
competenti nella formulazione e scelta della terza prova. 
                               Art. 20 
 
 
                           Verbalizzazione 
 
  1. La commissione verbalizza tutte le attivita' che  caratterizzano
lo svolgimento dell'esame nonche' l'andamento e le  risultanze  delle
operazioni di esame riferite a ciascun candidato. 
  2. La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma  fedelmente
le attivita' della commissione e chiarire le ragioni per le quali  si
perviene a determinate conclusioni, in modo che il lavoro di ciascuna
commissione possa risultare trasparente in tutte le sue fasi e  nella
sua interezza e che le  deliberazioni  adottate  siano  pienamente  e
congruamente motivate. 
  3. La commissione, nella compilazione dei verbali, utilizzera'  uno
strumento  informatico  di  supporto  e,  solo  eccezionalmente,   si
avvarra' della compilazione cartacea. 
                               Art. 21 
 
 
         Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi 
 
  1.  Ciascuna  classe-commissione  d'esame  si  riunisce,   per   le
operazioni intese alla valutazione finale  e  alla  elaborazione  dei
relativi atti, subito  dopo  la  conclusione  di  tutti  i  colloqui,
compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto  le  prove  scritte
nella sessione suppletiva. 
  2. A ciascun candidato e' assegnato un voto finale  complessivo  in
centesimi, che e' il risultato della somma dei punti attribuiti dalla
commissione d'esame alle prove scritte e al  colloquio  e  dei  punti
relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato. 
  3. Per superare l'esame di Stato e' sufficiente un punteggio minimo
complessivo di 60/100. 
  4. Fermo restando il punteggio massimo  di  cento,  la  commissione
d'esame puo' motivatamente integrare, secondo i  criteri  determinati
ai sensi dell'art. 13, comma 11, il punteggio fino a un massimo di  5
punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno
15 punti e un risultato  complessivo  nella  prova  d'esame  pari  ad
almeno 70 punti. Ai sensi dell'art. 12, comma 15, per  l'attribuzione
del punteggio integrativo si seguono le procedure di cui all'art. 15,
comma 7 e all'art. 16, comma 6 e comma 9. 
  5. La commissione all'unanimita' puo' motivatamente  attribuire  la
lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti  senza
fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che: 
  a) abbiano conseguito il  credito  scolastico  massimo  complessivo
attribuibile senza fruire della  integrazione  di  cui  all'art.  11,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio  1998,
n. 323; 
  b) abbiano riportato negli scrutini  finali  relativi  alle  classi
terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o  superiori  a  otto
decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. 
  Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo
ciclo di istruzione, a conclusione dell'anno scolastico 2013/2014, ai
fini dell'attribuzione della  lode,  il  credito  scolastico  annuale
relativo al terzultimo, al penultimo e  all'ultimo  anno  nonche'  il
punteggio  previsto  per  ogni  prova  d'esame  devono  essere  stati
attribuiti dal consiglio di classe o dalla  commissione,  secondo  le
rispettive competenze, nella misura massima all'unanimita'  (art.  3,
commi 1, 2 e 3 del decreto ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99). 
  Anche  al  fine  di  consentire  l'effettuazione  delle   opportune
verifiche da parte della commissione, si rammenta che, ai  sensi  del
decreto ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99,  art.  3,  comma  2,  i
candidati destinatari del punteggio massimo di credito scolastico  (8
punti per la classe terza, 8 punti per la classe quarta e 9 punti per
la classe quinta) devono avere  comunque  riportato,  negli  scrutini
finali relativi alla classe terza, alla classe quarta e  alla  classe
quinta, la media dei voti superiore a nove, con nessun voto inferiore
a otto (ivi compresa la valutazione del comportamento). 
  Nei casi di abbreviazione del corso di studi per  merito  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009,  n.  122,
art. 6, comma 2, relativamente ai candidati che sostengono gli  esami
conclusivi del secondo ciclo di  istruzione  a  conclusione  dell'amo
scolastico   2013/2014,   la   commissione,   all'unanimita',    puo'
motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio
massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui  all'art.
3, comma 6, della  legge  10  dicembre  1997,  n.  425  e  successive
modificazioni,  a  condizione  che  abbiano  conseguito  il   credito
scolastico  massimo  complessivo  attribuibile  senza  fruire   della
integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del  Presidente
della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 ed abbiano percio' riportato: 
    negli scrutini finali relativi al penultimo anno e  ai  due  anni
antecedenti il penultimo solo voti uguali o superiori a otto  decimi,
ivi compresa la valutazione del comportamento (fatta salva  la  media
dei voti, che deve essere maggiore  di  nove  nel  terzultimo  e  nel
penultimo anno); 
    il  credito  scolastico  annuale  relativo  al  penultimo  e   al
terzultimo anno nonche' il punteggio previsto per ogni prova  d'esame
devono essere stati  attribuiti  dal  consiglio  di  classe  o  dalla
commissione, secondo le rispettive competenze, nella  misura  massima
all'unanimita'. Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico,  ai
candidati anticipataci per merito si applica la tabella A allegata al
decreto ministeriale n. 99/2009 (cfr. art. 4, commi 4, 5, 6,  decreto
ministeriale n. 99 del 16 dicembre 2009). 
  Il credito scolastico - nei casi di abbreviazione - e'  attribuito,
per l'anno non frequentato, nella  misura  massima  prevista  per  lo
stesso dalla Tabella A, allegata al decreto ministeriale  n.  99  del
2009, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo  anno
(art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 99 del 2009). 
  6. La commissione provvede, per la parte di  sua  competenza,  alla
compilazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione di
cui al successivo comma 7. La menzione della lode va  trascritta  sul
modello di diploma e sulla relativa  certificazione  integrativa.  Le
esperienze  condotte  in  alternanza  scuola  lavoro  negli  istituti
professionali  verranno  opportunamente  indicate   nel   certificato
allegato al diploma tra gli «ulteriori  elementi  caratterizzanti  il
corso di studi seguito». 
  7. Il modello  di  certificazione  e'  quello  di  cui  al  decreto
ministeriale 3 marzo 2009, n. 26. 
  8.  Per  i  candidati  che  hanno  superato  l'esame   ESABAC,   la
commissione provvede a compilare il modello (Allegato 4),  concordato
con la Parte francese, allegato alla presente ordinanza ministeriale,
da  inviare  a  cura  della  istituzione  scolastica  interessata  al
rettorato dell'Academie di Nizza, per  il  rilascio  del  certificato
provvisorio, in attesa del diploma di  Baccalaureat.  Le  istituzioni
scolastiche riceveranno dal rettorato di Nizza l'attestazione, di cui
al modello allegato. 
  Le procedure informatiche di invio e ricevimento saranno comunicate
alle scuole interessate nei tempi dovuti, come di consueto. 
  9. Al termine degli esami, ove  sia  possibile  redigere  in  tempo
utile i diplomi, la commissione  puo'  provvedere  a  consegnare  gli
stessi direttamente ai candidati che hanno superato l'esame. 
  10. I presidenti di commissione, qualora  lo  ritengano  opportuno,
potranno  trasmettere  al  competente   USR   un'apposita   relazione
contenente osservazioni sullo svolgimento delle prove e  sui  livelli
di  apprendimento  degli  studenti,  nonche'  proposte   migliorative
dell'esame di Stato. 
  10-bis.  L'Istituto  nazionale  per  la  valutazione  del   sistema
educativo di istruzione di formazione (INVALSI) segnala  la  presenza
sul proprio sito istituzionale del materiale tratto  da  una  ricerca
esemplificativa delle griglie valutative  delle  prove  concretamente
poste in essere nell'esame di Stato 2009-2010. La  ricerca,  condotta
dall'istituto in collaborazione con l'Accademia della  Crusca  e  con
l'Unione Matematica Italiana, ha considerato il livello di competenza
d'un campione di studenti in uscita dalla scuola secondaria superiore
in relazione alla padronanza della lingua italiana e, per  quelli  in
uscita dal liceo scientifico, della padronanza dei diversi  contenuti
matematici e delle tecniche e strumenti. La messa a  disposizione  di
esempi  e  indicazioni  metodologiche  potra'  essere   eventualmente
adoperata dalle scuole  e  dalle  singole  commissioni  per  definire
opportunamente i criteri di valutazione della prima e  della  seconda
(limitatamente alla prova di matematica dei licei scientifici)  prova
scritta. 
  11. Nel concludere i lavori, i presidenti di  commissione  affidano
all'istituto scolastico, fuori dal  plico  sigillato  contenente  gli
atti di esame, una  scheda  (redatta  autonomamente  dal  Presidente)
nella  quale  sono  riportati  i  criteri  adottati   dalle   singole
classe-commissioni per l'attribuzione della  lode  e  le  motivazioni
della relativa attribuzione ai singoli candidati. Tale scheda  e'  da
mantenere comunque agli atti della scuola. Una copia della  medesima,
in formato digitale, sara'  invece  trasmessa,  per  via  telematica,
tramite il competente  Ufficio  scolastico  regionale,  all'Ispettore
tecnico di vigilanza. L'ispettore  tecnico  di  vigilanza  includera'
nella sua relazione concernente l'andamento degli esami  un  apposito
paragrafo sulle modalita' di attribuzione della lode da  parte  delle
commissioni, desunte dall'ispettore medesimo attraverso l'esame delle
schede pervenutegli. Il direttore  generale  dell'Ufficio  scolastico
regionale inviera' apposita relazione sullo svolgimento degli  esami,
comprensiva di un  paragrafo  sulle  lodi  con  le  proprie  relative
valutazioni,  al  direttore   generale   della   direzione   generale
ordinamenti scolastici del Ministero. 
  12. Ferma restando la competenza dei presidenti  delle  commissioni
giudicatrici al rilascio dei  diplomi,  nel  caso  questi  non  siano
disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione
d'esame, i  presidenti  medesimi  delegano  il  dirigente  scolastico
dell'istituto sede d'esame a provvedere alla compilazione, alla firma
ed alla consegna dei diplomi stessi. 
  13. Si rammenta che i certificati rilasciati  dai  dirigenti  delle
istituzioni scolastiche, a richiesta degli interessati  -  a  seguito
della  direttiva  n.  14  del  2011  del  Ministro   della   pubblica
amministrazione  e  della  semplificazione,  emanata  in   attuazione
dell'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 -  devono
riportare, a pena di nullita', la dicitura: «Il presente  certificato
non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o
ai privati gestori di pubblici servizi». Tale dicitura,  invece,  non
deve  essere  apposta  sull'originale  del  diploma  di   superamento
dell'esame  di  Stato,  in  quanto   il   diploma   non   costituisce
certificato, ma titolo di studio. 
  14. In caso di smarrimento del certificato integrativo del  diploma
dell'esame di Stato, di cui all'art. 13 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 23 luglio 1998,  n.  323,  il  dirigente  scolastico
rilascia copia del certificato, con l'annotazione che  si  tratta  di
copia sostitutiva dell'originale. 
                               Art. 22 
 
 
                     Pubblicazione dei risultati 
 
  1.  L'esito  dell'esame  con  l'indicazione  del  punteggio  finale
conseguito, inclusa la menzione della lode qualora  attribuita  dalla
commissione,  e'  pubblicato,  per  tutti  i   candidati,   nell'albo
dell'istituto sede della commissione, con la sola  indicazione  della
dizione Esito negativo nel caso  di  mancato  superamento  dell'esame
stesso (cfr. art. 6, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica
22 giugno 2009, n. 122). 
  2.  Il  punteggio  finale  deve  essere  riportato,  a  cura  della
commissione,  sulla  scheda  di  ciascun  candidato  e  sui  registri
d'esame. 
  3. Per i candidati di cui all'art. 17, comma 4, e 18, comma  2,  il
riferimento all'effettuazione delle prove differenziate  va  indicato
solo nell'attestazione e non nei  tabelloni  affissi  all'albo  dell'
istituto. 
  4.  L'esito   della   parte   specifica   dell'esame   ESABAC   con
l'indicazione del punteggio finale  conseguito,  e'  pubblicato,  per
tutti i candidati, nell'albo dell'istituto  sede  della  commissione,
con la formula: «Esito  ESABAC:  Punti  ...»  in  caso  di  risultato
positivo; con la sola indicazione Esito negativo nel caso di  mancato
superamento dell'esame relativo a detta parte specifica. 
  5. Nel caso degli studenti che conseguono agli esami  la  votazione
di 100 con l'attribuzione della lode, la scuola  provvede,  ai  sensi
dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 29  dicembre  2007,  n.
262, all'acquisizione  del  consenso  dei  medesimi,  ai  fini  della
pubblicazione  dei  relativi  nominativi  nell'Albo  nazionale  delle
eccellenze. 
                               Art. 23 
 
 
               Versamento tassa erariale e contributo 
 
  1. Il versamento di contributo da parte di candidati esterni  nella
misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di  istituto,
e' dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere  esami  con
prove pratiche  di  laboratorio.  Il  contributo  e'  restituito,  ad
istanza dell'interessato, ove  le  prove  pratiche  non  siano  state
effettivamente sostenute in laboratorio. 
  2. La misura  del  contributo,  pur  nel  rispetto  delle  autonome
determinazioni ed  attribuzioni  delle  istituzioni  scolastiche  sia
statali  che  paritarie,  deve,  comunque,   essere   stabilita   con
riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le  predette  prove
di laboratorio. 
  3.  Il  pagamento  della  tassa  erariale,  nonche'  dell'eventuale
contributo, deve essere  effettuato  e  documentato  all'istituto  di
assegnazione dei candidati, successivamente  alla  definizione  della
loro sede d'esame da parte del competente direttore generale. 
  4. In caso eventuale di cambio  di  assegnazione  di  istituto,  il
contributo gia' versato  viene  trasferito,  a  cura  del  primo,  al
secondo istituto, con obbligo di conguaglio ove il  secondo  istituto
abbia  deliberato  un  contributo  maggiore,  ovvero  con  diritto  a
rimborso  parziale  ove  il  contributo  richiesto  sia  di   entita'
inferiore. 
                               Art. 24 
 
 
                        Validita' dei diplomi 
 
  1. Con il decreto che individua la materia  oggetto  della  seconda
prova scritta e le materie affidate ai commissari esterni per ciascun
indirizzo di  studio,  sono  indicati  i  titoli  di  studio  che  si
conseguono al termine dei relativi corsi di studio. 
                               Art. 25 
 
 
            Accesso ai documenti scolastici e trasparenza 
 
  1. Gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami  di  Stato
devono  essere  consegnati,  con  apposito  verbale,   al   dirigente
scolastico, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della  legge  7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, e' responsabile della
loro custodia  e  dell'accoglimento  delle  richieste  di  accesso  e
dell'eventuale apertura del plico sigillato  che  contiene  gli  atti
predetti e che e' custodito dallo stesso dirigente scolastico; in tal
caso il  dirigente  scolastico,  alla  presenza  di  personale  della
scuola, procede all'apertura  del  plico  stesso  redigendo  apposito
verbale sottoscritto dai presenti,  che  verra'  inserito  nel  plico
stesso da sigillare immediatamente. 
  2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso valgono  le  norme
dettate dalla precitata legge 7 agosto 1990,  n.  241,  e  successive
disposizioni. 
                               Art. 26 
 
 
                               Termini 
 
  1. I termini indicati nella presente ordinanza, nell'ipotesi in cui
vengano a cadere in un giorno festivo, sono di diritto  prorogati  al
giorno seguente. 
                               Art. 27 
 
 
                  Esami nella regione Valle d'Aosta 
                e nella Provincia autonoma di Bolzano 
 
  1. Per la Regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui
alla presente ordinanza, ad eccezione di quelle incompatibili con  il
Regolamento emanato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  7
gennaio 1999, n. 13, recante la  disciplina  delle  modalita'  e  dei
criteri di valutazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore in quella regione,
ai sensi dell'art. 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59
e successive integrazioni, ivi compresa la quarta  prova  scritta  di
francese disciplinata con la legge regionale 3 novembre 1998, n. 52. 
  2. Nella Provincia autonoma di Bolzano, le modalita' di svolgimento
della terza prova scritta sono modificate secondo quanto previsto dal
decreto del Presidente della Provincia  n.  14  del  7  aprile  2005,
avente per oggetto: «Modifica del  regolamento  di  esecuzione  sugli
esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di   istruzione
secondaria superiore nelle scuole dell'Alto Adige». 
                               Art. 28 
 
 
                     Disposizioni organizzative 
 
  1. Ai fini dello snellimento dell'azione amministrativa  e  di  una
piu' celere definizione degli adempimenti, i direttori generali degli
uffici  scolastici  regionali  potranno  valutare  l'opportunita'  di
conferire specifiche deleghe ai  dirigenti  in  servizio  presso  gli
uffici  regionali  o  le  strutture  periferiche  del  territorio  di
rispettiva competenza. 
  2. Per la prossima sessione dell'esame di Stato, e'  confermato  il
progetto di semplificazione, finalizzato alla  trasmissione  per  via
telematica delle prove, denominato «plico telematico»,  contenente  i
testi della  prima  e  della  seconda  prova  scritta  (nonche',  ove
prevista, della quarta prova scritta). Ciascuna sede di esame diviene
destinataria del «plico telematico», documento digitale, protetto con
procedimenti di cifratura, e, a tal  fine,  il  dirigente  scolastico
deve garantire la dotazione  tecnica  indispensabile  e,  almeno,  un
«referente di sede». 
  Roma, 19 maggio 2014 
 
                                                Il Ministro: Giannini 

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min.  salute
e del Min. lavoro, foglio n. 2222 
allegato4
allegatoa

Ordinanza Ministeriale 18 aprile 2014, Prot. AOODGOS n. 2739

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Ordinanza Ministeriale 18 aprile 2014, Prot. AOODGOS n. 2739

Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di Agrotecnico

Ordinanza Ministeriale 8 agosto 2013, n. 696

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ordinanza Ministeriale 8 agosto 2013, n. 696
(GU Serie Generale n.248 del 22-10-2013)

Calendario delle festività e degli esami per l’anno 2013/2014. (Ordinanza n. 696). (13A08431)

VISTO l’art. 138 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che delega alle Regioni la determinazione del calendario scolastico;

RITENUTO che, ferma restando la delega sopra richiamata, è propria del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca la competenza relativa:
– alla determinazione, per l’intero territorio nazionale, della data della prova scritta, a carattere nazionale, compresa nell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (prova di cui all’articolo 11, comma 4-ter del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59);
– alla determinazione, per l’intero territorio nazionale, della data di inizio (prima prova) dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
– alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale;

VISTO l’art. 74, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per il quale “Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità”;

VISTA l’ordinanza ministeriale 1° agosto 2012, n. 68 (Calendario delle festività e degli esami per l’anno 2012/2013);

VISTO l’art. 184, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per i quali “L’esame di licenza media si sostiene in un’unica sessione con possibilità di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi. Le prove suppletive devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo”;

VISTO l’articolo 7, comma 2, dell’ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n. 455 (“Educazione in età adulta – Istruzione e formazione”), per il quale “Le prove d’esame, per coloro per i quali è previsto all’interno del patto formativo il conseguimento del titolo di licenza media, vengono predisposte al termine delle attività, anche in periodi non coincidenti con quelli dei corsi ordinari in relazione a specifici progetti finalizzati”;

VISTO il Decreto Legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla Legge n.148/2011, il quale prevede all’art.1, comma 24, alcune disposizioni sulle celebrazioni e le festività, concernenti anche la determinazione annuale delle date delle festività dei Santi Patroni;

CONSIDERATO che le disposizioni sulle celebrazioni e le festività di cui al citato art.1, comma 24, del Decreto Legge n.138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.148/2011, sono attuate con apposito D.P.C.M.;

ATTESO che il D.P.C.M. di cui trattasi non risulta ancora emanato;

RITENUTO, pertanto, che fino all’emanazione del D.P.C.M., sono confermate le date delle festività dei Santi Patroni determinate secondo la normativa precedente all’articolo 1, comma 24, del Decreto legge 13 agosto 2011,n.138, convertito con modificazioni dalla Legge n.148/2011;

VISTO il D.P.R. 29 ottobre 2012, n.263, Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,n.133;

TENUTO CONTO che la C.M. n.10 del 21 marzo 2013 ha precisato che i C.P.I.A. verranno attivati dall’a.s. 2014/2015, in quanto la tardiva pubblicazione del D.P.R. 29 ottobre 2012, n.263 non ha consentito alle Regioni di programmare, nell’ambito della definizione della rete scolastica e dell’offerta formativa, l’attivazione dei C.P.I.A. e che, pertanto, per l’a.s. 2013/2014 rimangono in vigore le disposizioni fin qui emanate;

TENUTO CONTO che, allo stato attuale, il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione non può rendere il prescritto parere, in quanto il regime di proroga, ai sensi dell’art.14 del decreto legge n.216 del 29 dicembre 2011, convertito nella legge n.14 del 24 febbraio 2012, è cessato alla data del 31 dicembre 2012;

ATTESA l’esigenza di procedere agli adempimenti sopra menzionati per l’anno scolastico 2013/2014.

O R D I N A

Art. 1 – La prova scritta, a carattere nazionale, nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge, per l’anno scolastico 2013/2014, per l’intero territorio nazionale ed in sessione ordinaria il giorno 19 giugno 2014 con inizio alle ore 8.30; in prima e seconda sessione suppletiva potrà essere espletata il giorno 25 giugno 2014 e il giorno 2 settembre 2014 con inizio alle ore 8.30.

Art. 2 – L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per gli studenti iscritti e frequentanti i Centri per l’istruzione degli adulti (Centri Territoriali Permanenti) si effettua in via ordinaria al termine dell’anno scolastico con esonero dalla somministrazione della prova nazionale da parte dell’INVALSI. Può essere effettuato, altresì, in una o più sessioni speciali nel corso dell’anno scolastico nei confronti degli studenti per i quali i Centri abbiano accertato il possesso di un livello adeguato di crediti formativi. L’individuazione delle date nelle quali tenere tali sessioni speciali di esame è rimessa alle determinazioni organizzative dei singoli Centri.

Art. 3 – L’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2013-2014 ha inizio, per l’intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno 18 giugno 2014 alle ore 8.30.
La prima prova scritta suppletiva verrà svolta il giorno 1 luglio 2014 alle ore 8.30.

Art. 4 – Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, relative all’anno scolastico, 2013-2014 è il seguente:

tutte le domeniche;
il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
il 25 dicembre, Natale;
il 26 dicembre;
il 1° gennaio, Capodanno;
il 6 gennaio, Epifania;
il giorno di lunedì dopo Pasqua;
il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;
il 1° maggio, festa del Lavoro;
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
la festa del Santo Patrono.

La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per la registrazione.

IL MINISTRO
MARIA CHIARA CARROZZA

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 13, foglio n. 42

CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE

REGIONE

Inizio Lezioni
Vacanze Natalizie
Vacanze Pasquali
Altre vacanze
Termine lezioni
Abruzzo
12/9/2013
23/12/2013 – 4/1/2014
17-26/4/2014
2/11/2013
11/6/2014
Alto Adige (Bolzano)
5/9/2013
24/12/2013 – 4/1/2014
17-22/4/2014
28/10-2/11/2013
3-8/3/2014
26/4/2014
2-3/5/2014 (su 5 gg)
9/6/2014
13/6/2014 (su 5 gg)
14/6/2014 (su 6 gg)
Basilicata
12/9/2013
23/12/2013 – 4/1/2014
17-26/4/2014
2/11/2013

11/6/2014

Calabria
16/9/2013
23/12/2013 – 4/1/2014
16-22/4/2014
2/11/2013
26/4/2014
11/6/2014
Campania
16/9/2013
23/12/2013 – 4/1/2014
17-22/4/2014
2/11/2013
4/3/2014
7/6/2014
Emilia-Romagna
16/9/2013
24/12/2013 – 4/1/2014
17-22/4/2014
2/11/2013
7/6/2014
FriuliVenezia Giulia
12/9/2013
23/12/2013 – 4/1/2014
17-22/4/2014

 

2/11/2013
3-5/3/2014
26/4/2014

11/6/2014

Lazio
11/9/2013
23/12/2013 – 4/1/2014
17-22/4/2014
2/11/2013
26/4/2014
2-3/5/2014
7/6/2014
Liguria
16/9/2013
23/12/2013 – 4/1/2014
17-19/4/2014
2/11/2013
11/6/2014
Lombardia
12/9/2013
23/12/2013 – 4/1/2014
17-22/4/2014
7-8/3/2014
7/6/2014
Marche
12/9/2013
23/12/2013 – 4/1/2014
17-22/4/2014
2/11/2013
26/4/2014
7/6/2014
Molise
10/9/2013
23/12/2013 – 4/1/2014
17-22/4/2014
2/11/2013
11/6/2014
Piemonte
10/9/2013
24/12/2013 – 4/1/2014
18-26/4/2014
2/11/2013
3-4/3/2014
7/6/2014
Puglia
17/9/2013
23/12/2013 – 4/1/2014
17-22/4/2014
2/11/2013
26/4/2014
9/6/2014
Sardegna
16/9/2013
23/12/2013 – 4/1/2014
17-22/4/2014
2/11/2013
4/3/2014
28/4/2014
10/6/2014
Sicilia
16/9/2013
23/12/2013 – 4/1/2014
17-22/4/2014
2/11/2013
15/5/2014
10/6/2014
Toscana
11/9/2013
23/12/2013 – 4/1/2014
17-22/4/2014
2/11/2013
26/4/2014
2-3/5/2014
7/6/2014
Trentino (Trento)
11/9/2013
21/12/2013 – 4/1/2014
17-26/4/2014
2/11/2013
3-4/3/2014
11/6/2014
Umbria
11/9/2013
23/12/2013 – 4/1/2014
17-26/4/2014
2/11/2013
7/6/2014
Valle d’Aosta
12/9/2013
23/12/2013 – 4/1/2014
18-26/4/2014
2/11/2013
30/1-1/2/2014
3-8/3/2014
14/6/2014
Veneto
12/9/2013
23/12/2013 – 4/1/2014
17-21/4/2014
2/11/2013
3-5/3/2014
26/4/2014
7/6/2014

Ordinanza Ministeriale 5 agosto 2013

Ordinanza Ministeriale 5 agosto 2013

 

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

TRASFERIMENTI DEL PERSONALE DOCENTE E TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI DI MUSICA E TECNICO AMMINISTRATIVO DEGLI ISIA E DELLE ACCADEMIE NAZIONALI DI DANZA E ARTE DRAMMATICA

SEQUENZA TEMPORALE DEGLI ADEMPIMENTI:

1. Termine ultimo per la presentazione della domanda di mobilità al Direttore della Istituzione di appartenenza

4 settembre 2013

2. Pubblicazione dei punteggi attribuiti agli interessati

10 settembre 2013

3. Termine per reclami, rinunce e rettifiche

18 settembre 2013

4. Pubblicazione punteggi definitivi

24 settembre 2013

5. Pubblicazione dei trasferimenti

30 settembre 2013

6. Comunicazione delle cattedre disponibili per le utilizzazioni temporanee

11 ottobre 2013

7. Termine ultimo per la presentazione della domanda di utilizzazione temporanea

15 ottobre 2013

8. Pubblicazione delle utilizzazioni disposte

25 ottobre 2013

 

VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 e successive modifiche;

VISTA la Legge 14.1.1994, n. 20;

VISTO il Decreto Legislativo 16.4.1994, n. 297 e successive modifiche;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n.508 relativa alla riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTA la legge 8 marzo 2000, n. 53;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il C.C.D.N. siglato il 31 maggio 2002 concernente la mobilità del personale docente e tecnico amministrativo dei Conservatori di musica delle Accademie e degli ISIA;

VISTO il CCNL 16 febbraio 2005, quadriennio normativo 2002-2005;

VISTO l’accordo decentrato nazionale sottoscritto il 12.7.2005, relativo alla mobilità del personale tecnico amministrativo per l’a.a. 2005/2006;

VISTO l’incontro del 29 luglio 2008 nel quale le organizzazioni sindacali e la delegazione di parte pubblica hanno convenuto di chiarire, in via di interpretazione autentica, che il termine “utilizzazioni”, inserito al punto 14 dell’art. 5 del Contratto, non deve intendersi riferito alle utilizzazioni a domanda degli interessati, disciplinate dagli artt. 3, 4 e 4bis dello stesso Contratto;

VISTO il CCNL sottoscritto il 4 agosto 2010 relativo al quadriennio normativo 2006 -2009;

CONSIDERATO che continuano a trovare applicazione, anche per l’anno accademico 2013/2014, le norme del Contratto nazionale decentrato per la mobilità sottoscritto il 31 maggio 2002

O R D I N A

– Art. 1 –

CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA DELL’ORDINANZA E DURATA

1. La presente Ordinanza disciplina la mobilità per l’anno accademico 2013/2014 del personale docente, tecnico e amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dei Conservatori di musica e delle Accademie di belle arti nonché del personale tecnico e amministrativo degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dell’Accademia Nazionale di Danza e dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica ad eccezione dei docenti di prima e seconda fascia in servizio presso le Scuole Libere del Nudo e presso la Scuola degli Artefici di Milano.

– ART. 2 –

PUBBLICAZIONE

1. La presente Ordinanza ministeriale viene pubblicata all’Albo del Ministero e a quello delle singole Istituzioni, nonché sul sito internet www.miur.it.

– ART. 3 –

COMPETENZA A DISPORRE I TRASFERIMENTI

1. I trasferimenti del personale di cui all’art. 1 comma 1 della presente Ordinanza ministeriale sono disposti dal Direttore Generale dell’ Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica.

– ART. 4 –

DOMANDA DI TRASFERIMENTO

1. Può essere presentata una sola domanda di trasferimento.

2. Le domande devono essere redatte secondo il modello Y1 e Y2 – Allegato C1 e C2 – rispettivamente dal personale docente e dal personale tecnico e amministrativo, seguendo le relative istruzioni, e presentate direttamente all’Istituzione in cui l’interessato presta servizio o spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine perentorio del 4 settembre 2013. In questo ultimo caso, al fine di assicurare la tempestività della procedura, l’interessato è tenuto ad inviare anche per fax, entro il medesimo termine, copia della domanda. Le Istituzioni rilasciano ricevuta delle domande presentate a mano.

3. Il personale trasferito d’ufficio per incompatibilità ai sensi dell’art. 467 del D.Lgs n. 297/94 non può chiedere di tornare nella sede di provenienza, a meno che non siano cessate le cause di incompatibilità.

4. Le domande prodotte oltre i termini stabiliti ovvero in difformità degli appositi moduli non saranno prese in considerazione.

– ART. 5 –

SEZIONI STACCATE

1. Ai fini del trasferimento, le sezioni staccate vanno specificamente richieste con espressa preferenza.

– ART. 6 –

INDICAZIONI DELLE PREFERENZE

1. Le preferenze debbono essere indicate nell’apposita sezione del modulo-domanda e possono essere espresse per le Accademie di belle arti, i Conservatori e loro sezioni staccate . Solo per il personale tecnico amministrativo possono essere espresse le preferenze anche per l’Accademia Nazionale di Danza e di Arte Drammatica e per gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche.

2. Le preferenze devono essere espresse indicando la denominazione delle sedi così come riportata negli elenchi ufficiali, pubblicizzati e comunque disponibili presso le Istituzioni.

3. Qualsiasi richiesta formulata in contrasto con le modalità indicate nel presente articolo è nulla.

– ART. 7 –

RINUNCIA, REVOCA E RETTIFICHE ALLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

1. L’eventuale rinuncia alla domanda di trasferimento deve essere presentata, entro il termine perentorio del 18 settembre 2013, alla stessa Istituzione cui è stata consegnata o spedita la domanda di trasferimento.

2. Non è ammessa la revoca del trasferimento se non per gravi motivi sopravvenuti, debitamente comprovati e a condizione che sia rimasto vacante il posto di provenienza. La disponibilità del posto lasciato libero dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti effettuati.

– ART. 8 –

DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La valutazione dei titoli di servizio e delle esigenze di famiglia, effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta nei termini dagli interessati unitamente alla domanda, avviene in conformità alla Tabella di valutazione allegata al Contratto Collettivo Decentrato Nazionale, siglato il 31 maggio 2002. (1)

2. La documentazione, fatta eccezione per quella di carattere sanitario, deve essere presentata esclusivamente mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Lo stato dei figli portatori di handicap fisico, psichico o sensoriale, tossicodipendenti, ovvero, del figlio maggiorenne, del coniuge o del parente o affine entro il terzo grado totalmente e permanentemente inabili al lavoro, deve essere documentato con certificazione originale della A.S.L. e delle preesistenti commissioni sanitarie provinciali o in copia autenticata.

Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del parente o affine entro il terzo grado deve essere documentato con certificato rilasciato dall’Istituto di cura.

Il bisogno, per i medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella Provincia ove ha sede l’Istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da Ente Pubblico Ospedaliero o dalla Azienda Sanitaria Locale o dall’Ufficiale Sanitario o da un Medico Militare.

L’interessato dovrà, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, così come modificato e integrato dall’art.15 della legge 16 gennaio 2003, n.3, che il figlio, il coniuge, il parente o affine entro il terzo grado, può essere assistito soltanto nella provincia nel cui ambito si trovano l’Istituto di cura e l’Istituzione richiesta per trasferimento. Per i figli tossicodipendenti l’attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui esso avviene (artt. 114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309).

L’interessato dovrà comprovare con dichiarazione personale che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nella Provincia richiesta per trasferimento, in quanto nella Provincia di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale Provincia il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l’assistenza di un medico di fiducia come previsto dall’art. 122, comma 3, del citato D.P.R. n. 309/1990.

4. In mancanza di dette dichiarazioni, la documentazione esibita non è presa in considerazione.

5. A norma del T.U. 28/12/2000, n. 445 l’interessato comprova con dichiarazioni personali l’esistenza di figli, del coniuge, nonché il rapporto di parentela con le persone con le quali chiede di ricongiungersi (2).

6. Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di Bolzano per le materie appresso indicate, da impartirsi in lingua italiana e in lingua tedesca, possono chiedere detto trasferimento solo se rispettivamente di madre lingua italiana o di madre lingua tedesca:

Teoria dell’armonia e analisi, Musicologia sistematica, Storia della musica, Teoria, ritmica e percezione musicale, Pratica e lettura pianistica, Poesia per musica e drammaturgia musicale, Letteratura italiana e tedesca, Teoria e tecnica dell’interpretazione scenica, Pratica organistica e canto gregoriano, Accompagnamento pianistico, Musica Sacra, Pedagogia musicale per Didattica della musica, Elementi di composizione per Didattica della musica, Direzione di Coro e repertorio corale per Didattica della musica, Storia della musica per Didattica della musica, Pratica della lettura vocale e pianistica per Didattica della musica, Bibliografia e biblioteconomia musicale.

7. Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di Bolzano per le altre materie non elencate sopra devono presentare domanda, entro gli stessi termini di scadenza della domanda di trasferimento, direttamente al Conservatorio di Bolzano, per sostenere il colloquio ai fini dell’accertamento della conoscenza della lingua italiana e tedesca, con le stesse modalità già indicate dal previgente Ordinamento di cui al D.Lgs n. 265/92.

8. Ai fini del riconoscimento della precedenza o delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 per l’assistenza ai portatori di handicap tutti i riferimenti del CCND 31/5/2002 alla sussistenza del requisito della convivenza non si applicano a seguito delle modifiche successivamente intervenute alla predetta legge.

________________

(1) Nell’ambito della valutazione delle esigenze di famiglia, si precisa che i punteggi riferiti “al figlio” si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.

(2) La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale deve essere indicata la decorrenza dell’iscrizione anagrafica che deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione dell’O.M. concernente la mobilità.

– ART. 9 –

ADEMPIMENTI DEI DIRETTORI DELLE ACCADEMIE , DEI CONSERVATORI E DEGLI ISIA

1. Il direttore della istituzione verifica che le domande di trasferimento siano state redatte in conformità agli appositi moduli allegati alla presente Ordinanza ministeriale e corredate della necessaria documentazione, accertando l’esatta corrispondenza tra la documentazione allegata e quella dichiarata. Dispone, quindi, l’inserimento di tutti i dati sul sito http://afam.miur.it nella sezione riservata alle istituzioni.

2. Il punteggio assegnato e le precedenze riconosciute sono resi pubblici mediante affissione all’Albo dell’Istituzione e sul predetto sito Internet entro la data del 10 settembre 2013, al fine di consentire, entro il termine perentorio del 18 settembre 2013, la presentazione di motivate richieste di rettifica o di rinuncia alla domanda, al direttore dell’istituzione. Quest’ultimo, ove ne verifichi la fondatezza, procede alla correzione richiesta immettendo i relativi dati rettificati sul sito Internet. Qualora la richiesta non sia accolta ne dà comunicazione all’interessato.

3. Le domande di trasferimento e la relativa documentazione devono essere trattenute agli atti delle Istituzioni per esigenze di istruttoria in caso di contenzioso e per eventuali richieste ex L. 241/90.

4. Al fine di realizzare nei termini previsti dalle presenti disposizioni i sopraindicati adempimenti, il direttore dell’istituzione, ai sensi dell’art. 24, 6° comma della Legge 241/90, ha facoltà di differire l’accesso ai documenti.

– ART. 10 –

PUBBLICAZIONE DEI MOVIMENTI

1. La pubblicazione dei punteggi definitivi sarà resa nota il 24 settembre 2013.

2. I trasferimenti disposti sono resi noti, entro la data del 30 settembre 2013, mediante l’affissione all’albo delle singole Istituzioni, nonché sul Sito Internet (http://afam.miur.it ), del provvedimento contenente l’elenco del personale che ha ottenuto il trasferimento, con l’indicazione a fianco di ciascun nominativo del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze.

– ART. 11 –

DOMANDA DI UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DEL PERSONALE DOCENTE

1. Le cattedre e i posti inizialmente disponibili per le utilizzazioni temporanee del personale docente nell’anno accademico 2012/2013 sono resi noti l’11 ottobre 2013 sul sito http://afam.miur.it .

2. La domanda di utilizzazione temporanea, corredata dal curriculum delle attività didattico-professionali svolte e dalle pubblicazioni, deve essere prodotta, entro il giorno 15 ottobre 2013, ai Direttori delle istituzioni ove si aspira ad essere utilizzati indipendentemente dalla disponibilità delle cattedre e posti inizialmente resi noti.

3. In ciascuna domanda dovrà essere indicato l’ordine preferenziale delle eventuali altre sedi richieste.

4. Le istituzioni che hanno ricevuto domande di utilizzazione provvedono immediatamente a costituire la commissione, prevista al quarto comma dell’art.4 del CCND del 31 maggio 2002, i cui lavori inizieranno al momento in cui si sia realizzata l’effettiva disponibilità della cattedra o del posto.

5. Le utilizzazioni effettuate sono immediatamente comunicate all’istituzione di provenienza del docente individuato quale destinatario dell’utilizzazione, al fine di consentire analoga procedura presso tale sede.

6. Le procedure di utilizzazione si concludono entro il 23 ottobre 2013. I provvedimenti che dispongono le utilizzazioni sono acquisiti al CINECA e comunicati al Ministero, Direzione generale alta formazione artistica e musicale entro la stessa data.

7.Le utilizzazioni disposte saranno pubblicate il 25 ottobre 2013.

– ART. 12 –

DOMANDA DI UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO

1. I posti inizialmente disponibili per le utilizzazioni temporanee, per ciascun profilo professionale, sono resi noti l’11 ottobre 2013 sul sito http://afam.miur.it. Il personale interessato all’utilizzazione temporanea presenta, entro il 15 ottobre 2013, all’Istituzione presso la quale intende essere utilizzato, indipendentemente dalla disponibilità dei posti inizialmente comunicata, la relativa domanda corredata del curriculum vitae e della documentazione attestante i titoli di studio e professionali.

2. In ciascuna domanda dovrà essere indicato l’ordine preferenziale delle eventuali altre sedi richieste.

3. L’utilizzazione è disposta, all’esito della procedura di valutazione comparativa prevista dall’art. 4 bis del C.C.N.D., con provvedimento del direttore.

4. Le utilizzazioni effettuate sono immediatamente comunicate all’istituzione di provenienza del personale individuato quale destinatario dell’utilizzazione, al fine di consentire analoga procedura presso tale sede.

5. Le procedure di utilizzazione si concludono entro il 23 ottobre 2013. I provvedimenti che dispongono le utilizzazioni sono acquisiti al CINECA e comunicati al Ministero, Direzione generale alta formazione artistica e musicale e coreutica entro la stessa data.

6. Le utilizzazioni disposte saranno pubblicate il 25 ottobre 2013.

– ART. 13 –

RICORSI

1. I provvedimenti di trasferimento e di utilizzazione temporanea sono impugnabili dinanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001.

2. L’Amministrazione dispone, in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti disposti.

Roma, 5 agosto 2013

IL MINISTRO

F.to Maria Chiara Carrozza

Allegati

  • Mod.Y1-Allegato C1
  • Mod.Y2-Allegato C2
  • Allegato C4
  • Allegato C5
  • C.C.N.D.

Ordinanza Ministeriale 24 aprile 2013, n.13

Ordinanza Ministeriale 24 aprile 2013, n.13 – Allegati e Verbali

Prot. n.332

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2012/2013

 

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, l’art. 205, comma 1°, che attribuisce al Ministro della Pubblica Istruzione il potere di disciplinare annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami;

 

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, concernente disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

 

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1 “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università” ed in particolare l’articolo 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3, 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e l’articolo 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato, tra l’altro, l’articolo 22, comma 7, primo,secondo, terzo, quarto e quinto periodo della legge 28 dicembre 2001,n. 448;

 

VISTO l’art. 1, comma 2, del decreto legge 7 settembre 2007,n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176 che ha sostituito i primi due periodi dell’articolo 2, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come modificato dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1;

 

VISTO l’art. 2 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante “disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”;

 

VISTO il D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, per le parti compatibili con  la vigente normativa in materia;

 

VISTO il D.P.R. 24 giugno 1998,n. 249 – Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

 

VISTO il D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 – regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

 

VISTO il Regolamento emanato con D.P.R. 7 gennaio 1999, n. 13, recante la disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nella regione Valle d’Aosta;

 

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano n. 14 del 7 aprile 2005, concernente modalità di svolgimento della terza prova scritta, “Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell’Alto Adige”;

 

VISTO il D.M. 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalità di svolgimento della 1^ e 2^ prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

 

VISTO il D.M. n. 429 in data 20 novembre 2000, concernente le “caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima”;

 

VISTO il D.M. n. 358 del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all’espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, ancora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;

 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e, in particolare, l’art. 21;

 

VISTO il D.M. n. 26 del 3 marzo 2009, concernente le certificazioni e i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell’esame di Stato;

 

VISTO il D.M. 17 gennaio 2007,n. 6 “ Modalità e termini per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”;

 

VISTO il D.M. 28 gennaio 2013, n.15, “Individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado – Scelta delle materie affidate ai commissari esterni delle commissioni – Anno scolastico 2012/2013;

 

VISTO il D.M  28 febbraio 2013, n.135, ”Norme per lo svolgimento per l’anno scolastico 2012/2013 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate”;

 

VISTO il D.M. 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l’individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi; tuttora vigente;

 

VISTO il D.M. 3 ottobre 2007, n. 80, recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell’anno scolastico;

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007;

 

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio1999, n. 300 “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

 

VISTO l’art. 21, comma 20 bis, della Legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall’art.1, comma 22, della Legge 16 giugno 1998, n. 191;

 

VISTO l’articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n.183, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)”, che ha parzialmente modificato il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n.68 dell’1-8- 2012 sul calendario delle festività e degli esami per l’anno 2012/2013; ravvisata la necessità, per ragioni connesse ai tempi di effettuazione delle prove di accesso ai corsi di laurea a numero programmato, di modificare la data della prima prova scritta suppletiva prevista nell’articolo 3 della medesima ordinanza per il giorno 4 luglio 2013, anticipandola al giorno 1 luglio 2013;

 

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;

 

VISTO il D.L.vo 19 novembre 2004, n. 286, “Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell’omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53”, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

 

VISTO il D.M. 28 febbraio 2001, prot. n. 9007, concernente la costituzione di una struttura tecnico – operativa per gli esami di Stato;

 

VISTO il D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990,n. 241 e successive modificazioni;

 

VISTA la C.M. 3 giugno 2002, prot. n. 9680 “Esame di Stato – Nulla osta per candidati esterni detenuti”;

 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

 

VISTA la C.M. n. 5 del 17 gennaio 2007;

 

VISTA la C.M. n. 15 del 31 gennaio 2007;

 

VISTA la C.M. n. 90 del 26 ottobre 2007;

 

VISTA la C.M. n. 77 del 25 settembre 2008;

 

VISTA la C.M. n. 95 del 24 ottobre 2011 e la C.M. n.  88 del 18-10-2012;

 

VISTO il D.M. 22 agosto 2007, n. 139, regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione;

 

VISTO il D.I. 29 novembre 2007, concernente percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale ai sensi dell’articolo 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006,n. 296;

 

VISTA la legge 6 agosto 2008, n. 133, di “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, ed in particolare l’art. 64, comma 4-bis, che ha modificato l’art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

 

VISTO IL Decreto legge 25 settembre 2009, n.134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n.167;

 

VISTO il Regolamento – D.P.R. 22 giugno 2009,n.122 – concernente il “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”;

 

VISTO il D.M. 16 dicembre 2009, n.99, concernente criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico;

 

VISTA la nota prot.n.236 del 14 gennaio 2010;

 

VISTO il DPR 15 marzo 2010, n.87- Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008,n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008,n.133;

 

VISTO il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n.226, art.15, comma 6 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n.53);

 

VISTA l’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca e la Regione Lombardia del 16 marzo 2009;

 

VISTO il D.M.  18 gennaio 2011, n.4;

 

VISTO il D.M. 8 febbraio 2013, n.95, recante norme per lo svolgimento, a regime, degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto-ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese); le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate;

 

 

VISTA la C.M . 4 marzo 2011,n.20, relativa alla validità dell’anno scolastico;

 

VISTA la Nota prot.n.1000 del 22 febbraio 2012, concernente la validità dell’anno scolastico in relazione ad eccezionali eventi atmosferici;

 

VISTA la Nota. prot. n. 1787 del 1° marzo 2005, relativa agli alunni affetti da dislessia;

 

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n.170, recante Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;

 

VISTO il D.M. n.5669 del 12 luglio 2011 ed allegate Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento;

 

VISTA la Nota prot.1749 del 12 aprile 2012, concernente nuove modalità di invio delle tracce delle prove scritte degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado;

 

ORDINA

ART. 1

INIZIO DELLA SESSIONE DI ESAME

 

  1. 1.  La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado ha inizio, in ciascun anno scolastico, nel giorno fissato dal Ministro dell‘Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Per l’anno scolastico 2012/2013, la sessione inizia il giorno 19  giugno 2013.

 

 

 

 

 

 

 

ART. 2

CANDIDATI INTERNI

 

1. Sono ammessi all’esame di Stato:

a)    gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultima classe e che, nello scrutinio finale conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l‘ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (articolo 6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122);

b)    gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 10 (cfr. art. 6, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122);

c)    alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole legalmente riconosciute, nelle quali continuano a funzionare corsi di studio fino al loro completamento, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006,n. 27;

d)    gli alunni delle scuole legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui al presente comma 1, lettera c), siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 10 (cfr. citato art. 6, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122);

e)     nella regione Lombardia gli studenti in possesso del diploma di “Tecnico” conseguito nei percorsi di IeFP che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall’articolo 15, comma 6  del D. Lgs. n. 226/2005 e dall’Intesa 16 marzo 2009 tra il MIUR e la Regione Lombardia, i quali sono considerati aspiranti interni.

Il Direttore Scolastico Regionale, sulla base dell’elenco degli aspiranti presentato da ciascuna Istituzione Formativa presso la quale tali studenti hanno frequentato il corso di cui al comma precedente, ne dispone l’assegnazione a classi di istituto professionale statale, per la necessaria valutazione dei risultati finali in vista dell’ammissione all’Esame di Stato.

L’ammissione all’Esame viene deliberata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale tali studenti sono stati assegnati in qualità di aspiranti interni, sulla base di una relazione analitica, organica e documentata, fornita dalla istituzione formativa che ha erogato il corso.

In tale relazione sono evidenziati il curriculum formativo, le valutazioni intermedie e finali dei singoli candidati, il comportamento, ed ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello scrutinio finale.

Gli aspiranti ammessi all’Esame sono considerati a tutti gli effetti candidati interni e la classe-commissione alla quale sono assegnati, sul piano organizzativo si configura come “articolata”.

f)   Con esclusivo riferimento alle Regioni Lombardia e Toscana nelle quali sono rilasciate qualifiche regionali non in regime surrogatorio, sono ammessi agli esami di Stato di istruzione professionale, eccezionalmente, anche gli alunni che frequentano il quinto anno di istituto professionale non in possesso del diploma di qualifica in quanto transitati da altra tipologia di istituto, nonché gli adulti dei corsi serali degli istituti professionali che hanno seguito particolari percorsi abbreviati. Ai candidati privi di qualifica professionale il punteggio di credito scolastico relativo al primo anno è attribuito nella misura di punti 3.

 

2. Premesso che la valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale (art.1, comma 2 del D.P.R. n.122/2009), la valutazione degli alunni in sede di scrutinio finale è effettuata dal consiglio di classe. In caso di parità, prevale il voto del Presidente, ai sensi dell’art.79, comma 4 del R.D. 4-5-1925,n.653 e dell’art.37, comma 3 D.L.vo 16 aprile 1994, n.297.

3.  Per quanto attiene allo svolgimento degli esami di qualifica si continuano ad applicare le disposizioni di cui agli articoli 25, 26 e 27 dell’O.M. 21 maggio  2001, n.90, ivi comprese le modalità di ammissione agli esami stessi. Invece lo scrutinio per l’ammissione alla classe quarta resta disciplinato dal Regolamento di cui al DPR n.122/2009.

Pertanto, si procederà, nell’ambito di un unico scrutinio finale, a due distinte valutazioni, rispettivamente, per l’ammissione alle prove di esame di qualifica sulla base del punto A del citato articolo 27 e per l’ammissione alla classe quarta del percorso quinquennale riordinato sulla base dell’art.4 del DPR n.122/2009 (cfr Nota MIUR prot. n.254 del 31.1.2013).

I diplomi di qualifica che verranno rilasciati dagli Istituti Professionali al termine dell’a.s. 2012/2013 trovano corrispondenza con le qualifiche regionali di istruzione e formazione professionale, in attuazione del Capo VII, punto 3, delle Linee Guida adottate con il D.M. n.4/2010.

4. Le deliberazioni del Consiglio di classe di non ammissione all’esame devono essere puntualmente motivate.

5. Nei confronti dei candidati valutati positivamente in sede di scrutinio finale (votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l‘ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi), il consiglio di classe, nell’ambito della propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e modalità da seguire per la formalizzazione della deliberazione di ammissione.

6. L’esito della valutazione,

  • se positivo prevede la pubblicazione, all’albo dell’Istituto sede d’esame,  del voto di ciascuna disciplina e del comportamento, del punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e del credito scolastico complessivo,  seguiti dalla dicitura «Ammesso»;
  • se negativo non prevede la pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso».
  • Gli alunni certificati con disabilità, che hanno seguito un percorso didattico individualizzato differenziato (P.E.I.), ai sensi dell’articolo 15, comma 4, dell’O.M. 21 maggio 2001, n.90, sono valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico, relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. Sono, pertanto, ammessi – sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe – a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate esclusivamente al rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 13 del D.P.R. n.323/1998. Anche per tali alunni  si procede alla pubblicazione, all’albo dell’Istituto sede d’esame,  dei voti e dei crediti,  seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso».

Ai sensi dell’articolo 16, comma 3, dell’O.M. 21 maggio 2001, n.90, per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate ma non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto, che la votazione è riferita al P.E.I.  e non ai programmi ministeriali.

  • I candidati  con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’art.6, comma 6, del D.M. n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, sono valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. Sono pertanto, ammessi – sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe – a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate esclusivamente al rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 13 del D.P.R. n.323/1998. Anche per tali alunni  si procede alla pubblicazione, all’albo dell’Istituto sede d’esame,  dei voti e dei crediti,  seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso».

Ai sensi dell’articolo 16, comma 3, dell’O.M. 21 maggio 2001, n.90, per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate ma non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto, che la votazione è riferita al percorso didattico differenziato e non ai programmi ministeriali.

7. Per tutti gli studenti e gli aspiranti esaminati in sede di scrutinio finale i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito, sono  riportati nelle pagelle e nel registro generale dei voti.

8. Gli aspiranti provenienti dai corsi di cui all’articolo 15, comma 6,  del D. Lgs n. 226/2005 saranno inseriti in apposito distinto elenco, che sarà allegato al Registro generale dei voti della classe alla quale essi sono stati assegnati.

9. A partire dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico. Essa comporta, se inferiore a sei decimi, la non ammissione all’esame di Stato (art. 2, comma 3, decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169).

  1. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, per abbreviazione per merito, il corrispondente esame di Stato, gli studenti iscritti alle penultime classi che nello scrutinio finale (a.s. 2012/2013) per la promozione all’ultima classe hanno riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica. La valutazione del comportamento si riferisce alla classe penultima e alle due classi antecedenti (cfr. DPR 22-6-2009,n. 122, artt .6, comma 2 e art.14, comma 3;  D.M. 16 dicembre 2009, n. 99; nota prot. 236 del 14 gennaio 2010). Per i candidati agli esami per indirizzi di istruzione professionale, ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per abbreviazione per merito, per la classe terza si fa riferimento ai voti riportati nello scrutinio finale e non al voto conseguito in sede di esame di qualifica (parere Ufficio Legislativo in data 16-2-2010).

La valutazione sul comportamento, in sede di scrutinio finale della penultima classe, se inferiore a sei decimi, comporta, di per sé, la non ammissione, per abbreviazione, all’esame di Stato (cfr. art. 2, comma 3, del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 ).

11. I candidati non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato, prevista dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235.

12. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni (art. 1, comma 11, del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235).

13. Ai sensi dell’articolo 14, comma 7 del D.P.R. 22 giugno 2009,n. 122, “ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.”. Si richiamano in proposito i chiarimenti forniti con la C.M. 4 marzo 2011, n. 20 e, da ultimo, con la Nota prot.n.1000 del 22 febbraio 2012.

 

 

Art. 3

CANDIDATI ESTERNI

 

1.        Sono ammessi all’esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo coloro che:

a)  compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo scolastico;

b)  siano in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;

c)  compiano il ventitreesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame; in tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;

d)  siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale;

e)  abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

Gli alunni delle classi antecedenti l’ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo.

2.    Sono ammessi all’esame di Stato negli istituti professionali e negli istituti d’arte i candidati esterni che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a)  compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e siano in possesso da almeno un anno del diploma, rispettivamente, di qualifica (secondo il previgente ordinamento, senza alcuna eccezione) e di licenza corrispondente;

b)  siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica o di licenza da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto indipendentemente dall’età;

c)  compiano il ventitreesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame; in tal caso, i candidati, sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore, compresi i diplomi, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente, salvo quanto previsto dal comma 3;

d)  siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale e del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondenti;

e)  abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

Gli alunni delle classi antecedenti l’ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo.

3. I candidati esterni agli Esami di Stato negli istituti professionali, compresi quelli di cui alla lettera c) del precedente comma 2, debbono documentare di avere svolto esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste dall’ordinamento del tipo di istituto nel quale svolgono l’esame.

     Tenuto conto del nuovo ordinamento, in particolare dell’art. 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 “Regolamento sul riordino degli Istituti professionali”, che sostituisce l’area professionalizzante, prevista dal DM 15 aprile 1994, con esperienze di alternanza scuola-lavoro, si precisa quanto segue:

—  la durata delle esperienze di formazione professionale o lavorative, rispettivamente nella classe IV e nella classe V, deve corrispondere ad almeno il 50% della quota biennale prevista dalla norma citata, ovvero 66 ore in quarta e 66 ore in quinta  (132 ore complessive).

4. Le esperienze di formazione professionale o lavorative sono riferite allo specifico indirizzo dell’istituto; in particolare, l’esperienza lavorativa deve consistere in un’attività caratterizzata da contenuti non esclusivamente esecutivi. L’esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da idonea documentazione. Per comprovare le esperienze di formazione o lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l’autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183.

5. I candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico commerciale, se in possesso di promozione o idoneità a classe terminale dei seguenti indirizzi ad oggi non più esistenti (Amministrativo, Mercantile, Commercio con l’estero, Amministrazione industriale) possono sostenere le prove degli esami di Stato unicamente per l’indirizzo Giuridico-economico-aziendale dell’attuale ordinamento, previo superamento dell’esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno. Se in possesso di idoneità o promozione a classe non terminale, sostengono, invece, l’esame preliminare sulle materie dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso di promozione o idoneità alla classe successiva nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno.

6.        È consentito ai candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di Istituto tecnico per le Attività Sociali – Indirizzo Dirigenti di comunità e di lstituto tecnico per il turismo, i quali, per motivi di impedimento debitamente comprovati, non abbiano, rispettivamente, svolto il tirocinio di psicologia e pedagogia o effettuato la pratica di agenzia, sostenere ugualmente gli esami di Stato stessi. Il mancato svolgimento del tirocinio e la mancata effettuazione della pratica di agenzia dovranno essere annotati nella certificazione integrativa del diploma prevista dall’art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. In particolare, per i candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico per le Attività Sociali – Indirizzo Dirigenti di comunità, il mancato svolgimento del tirocinio di psicologia e pedagogia è consentito solo con riferimento al segmento formativo proprio della classe terminale.

7. Per i candidati, quindi, che sostengono esami preliminari, al pari di quelli che sostengono esami di idoneità, tale carenza non è ammessa in relazione agli anni precedenti l’ultimo (terza e quarta classe), anche atteso che il superamento di detti esami costituisce titolo di frequenza di una classe che, come da programma, ha nel tirocinio una parte integrante della corrispondente materia.

8.        L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento dell’esame preliminare di cui all’art.7 della presente ordinanza (cfr. legge 11 gennaio 2007,n.1, art. 1, capoverso art. 2, comma 3; articolo 1-quinquies del decreto legge  25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n.167).

9. I candidati esterni, provenienti da Paesi dell’Unione Europea (e, per analogia, gli studenti appartenenti a Paesi aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, in possesso di certificazioni valutabili ai sensi dell’articolo 12 della legge 25 gennaio 2006, n.29), sono ammessi a sostenere l’esame di Stato, nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, lettere a), c), d), previo superamento dell’esame preliminare di cui all’art. 7 della presente ordinanza. Il requisito dell’adempimento dell’obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall’ordinamento italiano per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui all’art. 1, comma 622 della legge 27-12-2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), modificato dall’art. 64, comma 4 bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, al D.M. 22 agosto 2007, n. 139 e al D.I. 29 novembre 2007.

10. I candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione Europea, che abbiano frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero classi di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero abbiano comunque conseguito il titolo di accesso all’ultima classe di istruzione secondaria di secondo grado, possono sostenere l’esame di Stato, nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), in qualità di candidati esterni, previo superamento dell’esame preliminare di cui all’art. 7 della presente ordinanza (cfr. legge 11.1.2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 7; art.1-quinquies del decreto legge 25 settembre 2009, n.134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009,n.167). Sono fatti salvi eventuali obblighi internazionali (ivi compresa l’Intesa tra Italia e Svizzera, di cui allo Scambio di lettere firmato a Roma il 12-10-2006, entrata in vigore il 15 gennaio 2008).

11.Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.

12. Non è consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo, indirizzo o specializzazione già sostenuti con esito positivo.

13. I candidati esterni possono sostenere gli esami di Stato negli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento e struttura. In tal caso, i candidati medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi relativi all’indirizzo sperimentale prescelto e presente nell’istituto scolastico sede d’esame. Nel caso di assegnazione ad istituti statali o paritari, ove funzionino indirizzi sperimentali linguistici, i candidati esterni hanno facoltà di sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli del corso sperimentale linguistico della istituzione scolastica sede di esami.

I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi sperimentali ove è attivato il c.d. “Progetto SIRIO” dell’istruzione tecnica.

14. Negli istituti che attuano sperimentazioni “autonome” di solo ordinamento o “non assistite” (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni “assistite” dette anche coordinate (es. P.N.I.), i candidati esterni devono dichiarare, nella domanda di partecipazione agli esami, se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.

 

 

 

 

 

 

ART. 4

SEDI DEGLI ESAMI

 

1.    Sono sedi degli esami per i candidati interni gli istituti statali, gli istituti paritari e, limitatamente ai candidati di cui all’art. 2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti legalmente riconosciuti da essi frequentati. Per gli alunni interni la sede d’esame è l’istituto da essi frequentato.

2.        Per i candidati esterni, salvo quanto previsto dall’art. 362, comma 3, del T.U. approvato con D.L.vo 16-4-1994, n. 297, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali e gli istituti paritari.

3.        Ai candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione comunque denominati è fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.

4.        Per i candidati esterni gli istituti statali e gli istituti paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia, e, nel caso di ulteriore assenza del medesimo indirizzo, nella regione secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. Le relative documentate istanze di partecipazione vanno indirizzate dai candidati direttamente al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della        regione di residenza, indicando in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame.

Gli istituti scolastici, statali o paritari, che impropriamente dovessero ricevere istanze di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati esterni, hanno l’obbligo di trasmetterle immediatamente all’unico organo individuato dalla legge come competente. Così parimenti procederanno gli Uffici Scolastici Regionali, trasmettendo sollecitamente al competente Ufficio Scolastico Regionale le domande impropriamente ricevute.

La mancata osservanza della disposizione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, preclude l’ammissione all’esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

5.        I Direttori Generali, verificato il possesso dei requisiti di ammissione agli esami – compreso il requisito della residenza, che deve essere comprovato secondo le norme di cui al D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183  – provvedono ad assegnare i candidati medesimi agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. I Direttori Generali danno comunicazione agli interessati dell’esito della verifica, indicando in caso positivo, la scuola di assegnazione.

Per i candidati esterni agli esami di Stato per l’indirizzo dirigenti di comunità presso gli Istituti Tecnici per le attività Sociali e per l’indirizzo linguistico, valgono le indicazioni di cui al presente articolo, commi 20 e 21.

6.        I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, tenuto conto che ad ogni singola classe sono assegnati non più di trentacinque candidati (legge 11 gennaio 2007,      n. 1, art.1, capoverso art. 4 comma 2), verificano in primo luogo che, con l’assegnazione di domande di candidati esterni, non venga superato il limite, previsto dall’art. 1, capoverso art. 4 – comma 9, della legge citata n. 1/2007, del cinquanta per cento dei candidati interni. Valutano, poi, l’esistenza di idonea ricettività dell’Istituto, in relazione al numero delle classi terminali dell’indirizzo di studi richiesto, alla materiale capienza dei locali e alla presenza di un numero sufficiente di docenti – anche di classi non terminali del medesimo istituto – per l’effettuazione degli esami preliminari e/o per la formazione delle commissioni.

I Direttori Generali Regionali verificano che gli istituti non utilizzino locali esterni alla scuola, per i quali non sia stata predisposta richiesta degli specifici plichi contenenti i testi delle prove di esame e per i quali non siano presenti le necessarie garanzie di sicurezza.

7.                    Nel caso non risulti possibile assegnare i candidati esterni agli istituti statali o paritari nel rispetto del vincolo del 50% degli esterni rispetto agli interni e del vincolo dei 35 candidati per classe, il Direttore Generale può costituire (nel rispetto del vincolo di trentacinque candidati per classe/commissione) commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero, esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali, commissioni apposite con soli candidati esterni. In particolare, presso ciascuna istituzione scolastica statale potrà essere costituita soltanto una classe/commissione di soli candidati esterni.

Una ulteriore classe/commissione di soli candidati esterni potrà essere costituita – presso le istituzioni scolastiche statali – esclusivamente in presenza di corsi di studio a scarsa e disomogenea diffusione sul territorio nazionale.

8.        In particolare, nell’assegnazione delle domande dei candidati esterni, i Direttori Generali seguono la procedura di cui alla  C.M. n.95 del 24 ottobre 2011e successive modifiche di cui alla C.M. n. 88 del 18-12-2012, rispettando, inizialmente, l’ordine delle preferenze espresse dai candidati esterni a livello comunale.

Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare l’assegnazione agli istituti richiesti, sempre in ambito comunale e per il medesimo indirizzo di studi prescelto dall’interessato, si procede, ai sensi della succitata circolare, alla ripartizione delle domande su altre istituzioni scolastiche, statali o paritarie.

Qualora non sia possibile, comunque, assegnare le domande né agli istituti richiesti né ad altri istituti dello stesso indirizzo di studi in ambito comunale ovvero manchi la tipologia richiesta, i Direttori Generali Regionali procedono ad assegnare le domande in ambito provinciale, rispettando le preferenze espresse dai candidati esterni ed il criterio della territorialità di cui al decreto legge n. 147/2007 convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

Da ultimo, nell’impossibilità di accogliere le domande in ambito provinciale, si passa all’ambito regionale, seguendo la stessa procedura già utilizzata precedentemente.

Nell’ipotesi in cui non risulti esistente in ambito regionale l’indirizzo di studi prescelto, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza del candidato – acquisita ogni utile notizia – provvede a trasmettere la domanda ad altro Ufficio Scolastico Regionale per l’assegnazione di sede, dandone comunicazione all’interessato.

9.        I candidati esterni sostengono gli esami preliminari presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sedi di esame.

10.  Il candidato esterno che abbia necessità di sostenere l’esame di Stato in un comune di regione diversa da quella della residenza anagrafica dovrà presentare al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico della regione ove ha la residenza anagrafica apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183, da cui risulti la situazione personale che giustifica l’eventuale deroga al superamento dell’ambito organizzativo regionale di cui al decreto legge n. 147/2007, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. Nella richiesta sono individuati il comune e l‘istituto dove il candidato intende sostenere l’esame (comprese le prove preliminari) e l’indirizzo di studio prescelto. Se il candidato è minorenne, la dichiarazione è resa dall’esercente la potestà parentale.

Il Direttore Generale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di valutazione negativa, ne sarà data comunicazione al candidato. Nel caso di valutazione positiva, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale comunica l’autorizzazione  alla effettuazione degli esami fuori regione al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico della regione ove è ubicata la località indicata dal candidato, informandone l’interessato, e trasmettendo la relativa domanda. Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale ricevente l’autorizzazione provvede all’assegnazione della domanda.  L’interessato è informato dell’Istituto di assegnazione.

11. Qualora il candidato esterno, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere dell’assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l’esame di Stato in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica, ma della propria regione, dovrà presentare al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183, da cui risulti la situazione personale che giustifica l’eventuale deroga all’obbligo previsto dal decreto legge n. 147/2007, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, di sostenere gli esami presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza. Nella richiesta sono individuati il comune e l‘istituto dove il candidato intende sostenere l’esame (comprese le prove preliminari) e l’indirizzo di studio prescelto. Se il candidato è minorenne, la dichiarazione è resa dall’esercente la potestà parentale.

Il Direttore Generale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di valutazione negativa, ne sarà data comunicazione al candidato con la precisazione dell’istituto di assegnazione. Nel caso di valutazione positiva, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale assegna la domanda all’istituto individuato nell’ambito della propria regione di competenza, trasmettendo, contestualmente, la relativa domanda e informandone l’interessato.

  1. Il Capo dell’Istituto al quale è stata assegnata l’istanza, ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 71 del citato DPR n. 445/2000, come modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183, di effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

13. Il Dirigente scolastico, tenuto conto che ad ogni singola classe/commissione d’esame sono assegnati non più di trentacinque candidati  (legge 11 gennaio 2007, n.1, art.1, capoverso art. 4 comma 2) verifica in primo luogo che, con l’accoglimento di domande di candidati esterni – assegnati all’Istituto da parte del Direttore Generale, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del decreto legge n. 147/2007 – non venga superato il limite massimo, previsto dall’art. 1, capoverso art. 4 comma 9, della legge citata n. 1/2007, del 50 per cento rispetto al numero dei candidati interni di ciascuna classe terminale.

14. Il Dirigente scolastico dell’istituto sede d’esame è tenuto a verificare la completezza e la regolarità delle domande e dei relativi allegati. Il dirigente scolastico, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto adempimento deve essere effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame. Il Dirigente scolastico è tenuto a comunicare immediatamente al Direttore Generale Regionale eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.

15. Indirizzi di studio a scarsa e disomogenea distribuzione sul territorio nazionale.

15.1. Qualora, per l’esiguità del numero di istituti dello specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio nazionale, risulti impossibile assegnare le domande in eccedenza dei candidati esterni ad altri istituti dello stesso indirizzo del comune, della provincia o della regione, i Direttori Generali regionali dispongono che gli eventuali esami preliminari e le prove dell’esame conclusivo si svolgano in altri istituti o scuole statali, anche di tipo ed ordine diverso, del comune o della provincia.

15.2 In tale situazione, i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali procedono alla configurazione di apposite commissioni con soli candidati esterni, individuando gli istituti statali in base:

  • alla più elevata coincidenza di classi di concorso di docenti anche di classi non terminali presenti nell’istituto, in relazione all’indirizzo di esame dei candidati esterni;
  • alla maggiore possibilità di utilizzo di docenti delle classi di concorso necessarie, anche appartenenti a classi non terminali, del medesimo istituto o di altri in ambito provinciale. Si precisa che presso ciascuna istituzione scolastica statale possono essere istituite al massimo due commissioni di soli candidati esterni.

I commissari interni sono designati dal dirigente scolastico dell’istituto statale, al quale sono state trasmesse le domande, secondo le disposizioni vigenti, relative ai criteri e alle modalità di nomina, di designazione e di sostituzione dei componenti le commissioni d’esame, prioritariamente utilizzando i docenti delle classi terminali e non terminali dello stesso istituto. In caso di assoluta necessi

tà, il medesimo dirigente scolastico designa anche personale incluso nelle graduatorie d’istituto degli aspiranti a supplenze.

Il Dirigente scolastico comunica al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale le materie per le quali non è stato possibile procedere ad alcuna designazione del commissario interno. Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale dovrà reperire i commissari mancanti, assicurando la presenza del docente competente per la prova scritta affidata a commissario interno.

Il Presidente e i commissari esterni sono nominati dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale.

Per gli esami preliminari, il Dirigente scolastico al quale sono state trasmesse le domande procede alla costituzione di apposite commissioni d’esame, composte dai docenti delle discipline dell’ultimo anno e, se necessario, dai docenti delle materie degli anni precedenti. Nelle predette commissioni sono nominati prioritariamente docenti dello stesso istituto. In caso di assoluta necessità, il medesimo dirigente scolastico può nominare anche personale incluso nelle graduatorie d’istituto degli aspiranti a supplenza. Al personale docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale, ma soltanto il compenso previsto per gli esami preliminari. Il Dirigente scolastico comunica al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale le materie per le quali non è stato possibile procedere ad alcuna designazione. Quest’ultimo reperirà i commissari mancanti.

Le commissioni di esame preliminare sono presiedute dal Dirigente scolastico dell’istituto sede d’esame.

Il rilascio di certificazioni rientra nella competenza del Dirigente scolastico dell’istituto statale presso il quale i candidati esterni hanno sostenuto l’esame, con l’avvertenza che sui diplomi, accanto alla denominazione dell’istituto, deve essere apposta la specifica “Solo sede d’esame”. Resta fermo che il rilascio del diploma compete al Presidente della commissione ovvero, su sua delega, al Dirigente scolastico.

ll Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale dà comunicazione agli interessati dell’istituto al quale sono stati assegnati. Al fine di valutare la congruità dei programmi di esame presentati dai candidati, l’Istituto di assegnazione acquisisce i programmi ufficiali di insegnamento relativi al corso di studi per il quale il candidato intende sostenere l’esame.

16. I candidati provenienti da uno stesso istituto non statale e non paritario o da corsi         di preparazione comunque denominati sono assegnati, sempreché non si arrechi       pregiudizio alla corretta organizzazione e al regolare svolgimento degli esami, possibilmente allo stesso istituto, tenendo presente che i candidati esterni che            abbiano compiuto la loro preparazione in scuole o corsi di preparazione non    possono sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.

17Effettuazione delle prove d’esame fuori della sede scolastica

17.1 –  I Direttori Generali Regionali valutano le richieste di effettuazione delle prove d’esame fuori dalla sede scolastica di candidati degenti in luoghi         di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il    proprio domicilio nel periodo degli esami, autorizzando, ove ne ravvisino l’opportunità, le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.

17.2 –   Per i candidati che hanno frequentato periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura presso i quali sostengono le prove d’esame, si procede come di seguito:

a) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura abbia una durata pari o inferiore, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi trasmettono alla scuola di provenienza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo attuato dai predetti candidati. Il competente consiglio di classe della scuola di appartenenza procede allo scrutinio di ammissione all’esame (art. 11, comma 1 del D.P.R. n. 122/2009).

b) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura abbia una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio di ammissione, previa intesa con la scuola di appartenenza, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe di appartenenza (art.11, comma 2 del DPR n. 122/2009). Il verbale dello scrutinio è trasmesso alla scuola di appartenenza, che cura le trascrizioni dei risultati dello scrutinio nella pagella e nei registri.

Tanto nel caso in cui lo scrutinio di ammissione sia effettuato dagli insegnanti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi funzionanti        in ospedali o in luoghi di cura quanto nel caso in cui lo scrutinio sia      effettuato dal competente consiglio di classe della scuola di appartenenza, il candidato ricoverato in ospedale o in luogo di cura è assegnato alla competente commissione esaminatrice costituita nella scuola di appartenenza. I Direttori Generali regionali valutano le richieste di effettuazione delle prove d’esame presso gli ospedali o i luoghi di cura nei quali i candidati sono ricoverati nel periodo degli esami, autorizzando, ove ne ravvisino l’opportunità, le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.

18.  Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame è individuata dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale al quale è presentata la domanda di ammissione agli esami.

19.  I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi d’esame stabilite per i candidati.

20.  Candidati esterni agli esami per l’indirizzo di Dirigente di comunità

20.1 –  Presentazione delle domande

Gli interessati presentano domanda al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico della regione di residenza, con indicazione, in ordine preferenziale, delle istituzioni scolastiche, statali o paritarie, di istituto tecnico per le attività sociali, con lo specifico indirizzo (“Dirigente di comunità”) e con classi terminali, ubicato nella regione di residenza.

20.2 –  Modalità di assegnazione

Il Direttore Generale procede all’assegnazione delle domande nel rispetto delle indicazioni generali sopra riportate e delle indicazioni di cui alla C.M. n.85 del 13-10-2010 e delle precedenti, CM n.90/2007, come modificata dalla C.M. n. 77 del 25 settembre 2008, e  C.M. n. 85/2009, osservando il limite di trentacinque candidati per classe. Può costituire commissioni di soli candidati esterni, ma unicamente presso istituti statali e nel numero massimo di due commissioni.

20.3 –  Individuazione a livello provinciale dell’istituto sede d’esame.

Nel caso di impossibilità di assegnazione di tutte le domande a Istituto Tecnico per le Attività Sociali (ITAS) con lo specifico indirizzo e con classi terminali, indicato o meno dai candidati, il Direttore Generale individua quale sede di esame uno o più istituti statali per provincia con le seguenti            caratteristiche:

  1. ITAS con lo specifico indirizzo (“Dirigenti di comunità”), senza classi terminali;
  2. ITAS privo dello specifico indirizzo, sempre che risulti ivi attivato altro corso di ordinamento o sperimentale, anche se privo di classi terminali;
  3. altro istituto, di diverso tipo o ordine scolastico.

Per l’individuazione di altro istituto, di diverso tipo o ordine scolastico, il Direttore Generale, d’intesa con il Dirigente scolastico interessato, tiene presente:

–      la più elevata coincidenza di classi di concorso di docenti anche di classi non terminali presenti nell’istituto, in relazione all’indirizzo di esame dei candidati esterni;

–      la maggiore possibilità di utilizzo di docenti delle classi di concorso necessarie, anche appartenenti a classi non terminali, del medesimo istituto, eventualmente facendo ricorso a personale docente incluso nelle graduatorie di istituto, o di altri istituti in ambito provinciale, ai fini della formazione di apposite commissioni per gli esami preliminari e per gli esami di Stato;

–      la materiale capienza dei locali.

Dopo avere così individuato gli istituti statali da utilizzare quale sede di esame, il Direttore Generale costituisce apposite commissioni di soli candidati esterni, ai fini sia degli esami preliminari che degli esami di Stato, e   nel rispetto del limite di trentacinque candidati per classe e del numero massimo di commissioni previste dalla legge.

Ai candidati è data tempestiva comunicazione della avvenuta assegnazione.

20.4 – Programma d’esame

Per i candidati esterni presso istituti con lo specifico indirizzo di dirigenti di        comunità il punto di riferimento per i programmi è costituito dall’attività    didattica delle classi terminali di assegnazione e dal documento del 15          maggio.

Quanto precede sia se sono assegnati ad una classe e sia in caso di    commissioni apposite; in tale evenienza, la classe di riferimento è individuata          dal Dirigente scolastico.

Per i candidati esterni che sostengono, invece, l’esame presso istituti senza lo specifico indirizzo, o senza classi terminali dello specifico indirizzo, il punto di riferimento di cui sopra è costituito dal programma definito dal Ministero (disponibile sul sito internet:http://www.istruzione.it area tematica: Esami di Stato – quadro normativo 1999/2000).

20.5 – Diplomi e certificazioni

Per i candidati esterni che non sostengono l’esame di Stato presso un ITAS con lo specifico indirizzo i diplomi e le relative certificazioni, accanto alla denominazione dell’istituto, recheranno l’apposizione specifica: “Solo sede d’esame”.

Resta fermo che i predetti diplomi devono recare la dicitura di DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA’ SOCIALI – SPECIALIZZAZIONE: DIRIGENTE DI COMUNITÀ.

21.  Corsi ad indirizzo linguistico

I candidati che chiedono di sostenere gli esami di Stato nei licei linguistici presentano la domanda al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico della Regione di residenza, indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame. Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale provvede ad assegnare le domande, nel rispetto dei commi 6 e 7 del presente articolo, seguendo inizialmente l’ordine di preferenza relativo agli istituti scolastici statali e/o paritari indicato dai candidati esterni per il comune di residenza.

Qualora non sia possibile assegnare le domande alle sedi prescelte nel comune di residenza, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale le assegna ad altri licei linguistici ubicati nel comune di residenza. In caso di assenza di altri licei linguistici, ovvero in caso di assenza di ricettività negli altri licei linguistici del comune di residenza, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale assegna, nel comune di residenza, le domande ad istituti statali o paritari ove funzionino corsi sperimentali ad indirizzo linguistico.

Nel caso in cui ciò non sia possibile, l’assegnazione è disposta ad altri licei linguistici della provincia e, nel caso di assenza di altri licei linguistici nella provincia, ovvero in caso di assenza di ricettività negli altri licei linguistici della provincia, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale procede alla assegnazione delle domande in ambito provinciale ad istituti statali o paritari ove funzionino corsi sperimentali ad indirizzo linguistico.

Nel caso in cui non risulti possibile l’assegnazione delle domande in ambito provinciale, secondo i criteri indicati in precedenza, il Direttore Generale assegna le domande in ambito regionale, preliminarmente presso licei linguistici e, in subordine, presso istituti statali o paritari in cui funzionino corsi sperimentali ad indirizzo linguistico.

Nel caso di assegnazione ad istituti statali o paritari, ove funzionino indirizzi sperimentali linguistici, i candidati hanno facoltà di sostenere gli esami, comprese le prove preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli dell’indirizzo linguistico attivato nella istituzione scolastica sede di esami.

 

 

 

ART. 5

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

 

  1. 1.  I candidati interni ed esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione agli esami di Stato entro il termine del 30 novembre 2012. La domanda dei candidati esterni, indirizzata al Direttore Generale della regione di residenza, deve essere stata corredata, oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell’esame preliminare e dell’esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183, atta a comprovare il possesso, da parte del candidato, dei requisiti di ammissione all’esame di cui all’art. 3. La domanda dei predetti candidati esterni deve essere stata corredata, altresì, della ricevuta del pagamento della tassa scolastica e del contributo di cui  all’art. 23

2. La dichiarazione relativa alle esperienze di formazione professionale o lavorative, richieste ai candidati agli esami negli istituti professionali, di cui all’art. 3, comma 3, e quella relativa alla frequenza del tirocinio di pedagogia e psicologia e di pratica di agenzia, ove le esperienze stesse risultino in corso alla data di scadenza della presentazione delle domande, può essere perfezionata entro il 31 maggio 2013.

3. Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo e sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2013. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali danno immediata comunicazione agli interessati dell’accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell’istituto a cui sono stati assegnati. Beneficiari della proroga del termine al 31 gennaio, stabilito per le domande tardive dei candidati esterni, sono anche i candidati interni nelle medesime condizioni, con l’avvertenza che questi ultimi devono presentare domanda al Dirigente scolastico.

Si precisa, altresì, che il suddetto termine è di natura ordinatoria e che i candidati interni hanno,comunque, titolo a sostenere gli esami, sempre che siano stati ammessi in sede di scrutinio finale, secondo le modalità di cui al precedente art. 2.

4. Le domande dei candidati interni di cui all’art. 2, comma 10, devono  essere state presentate al proprio Istituto entro il 31 gennaio 2013.

5. Per gli alunni che abbiano cessato la frequenza delle lezioni dell’ultima classe dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto termine del 31 gennaio è differito al 20 marzo 2013; così, parimenti, per gli alunni di classi antecedenti l’ultima.

6. L’accertamento del possesso da parte dei candidati esterni dei requisiti di cui all’art. 3 è di competenza del Dirigente scolastico dell’istituto sede d’esame – cui è stato assegnato dal Direttore Generale il candidato esterno – che è tenuto a verificare la completezza e la regolarità delle domande e dei relativi allegati. Il Dirigente scolastico, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto adempimento deve essere effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame. Il Dirigente scolastico è tenuto a comunicare immediatamente al Direttore Generale Regionale eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.

7. Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati detenuti devono essere presentate al competente Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, per il tramite del Direttore della Casa Circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo. Il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale può prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre 2012.

8. L’assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti, sono disposti dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale.

 

ART. 6

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

 

1. I consigli di classe dell’ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione d’esame, un apposito documento relativo all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso.

2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami.

3. Per quanto concerne gli istituti professionali, considerato per il corrente anno scolastico 2012/2013 quanto previsto dall’art. 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87, il documento deve recare specifiche indicazioni sul profilo e sulle competenze acquisite dagli allievi con riferimento alle esperienze, condotte sia nella classe IV che nella classe V,  in alternanza scuola-lavoro. Le commissioni d’esame terranno conto di tali attività ed esperienze, ai fini dell’accertamento di conoscenze, competenze e capacità, in particolare per la configurazione della terza prova e nella conduzione del colloquio.

Nella Regione Lombardia, per i candidati di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), il documento del consiglio di classe farà riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio. Il documento sarà approntato dal consiglio della classe dell’istituto professionale a cui i candidati sono stati assegnati in qualità di candidati interni, sulla base della relazione documentata di cui al citato art. 2, comma 1, lettera e). La struttura complessiva del documento della classe alla quale sono assegnati detti candidati, in coerenza con il successivo comma 4, si distinguerà in due, o più sezioni, ciascuna delle quali dedicata ad una delle articolazioni in cui si suddivide la classe-commissione.

4. Per le classi articolate e per i corsi destinati ad alunni provenienti da più classi, il documento di cui ai commi 1 e 2 è integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si è scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi destinati ad alunni provenienti da più classi.

5. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, nonché alla partecipazione attiva e responsabile degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con D.P.R. n. 249 del 24/6/98, modificato dal D.P.R. 21-11-2007,n. 235.

6. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.

7. Il documento è immediatamente affisso all’albo dell’istituto e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia.

 

ART. 7

ESAME PRELIMINARE DEI CANDIDATI ESTERNI

 

1.    L’ammissione dei candidati esterni, ivi compresi quelli provenienti da paesi appartenenti all’Unione Europea,  è sempre subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. In particolare, sostengono l’esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi dell’ultimo anno i candidati in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno, anche riferita ad un corso di studi di un paese appartenente all’Unione Europea di tipo e livello equivalente, che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame. L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato (cfr. legge 11 gennaio 2007, n.1,art. 1, capoverso art.2, comma 3; articolo 1-quinquies del decreto legge 25 settembre 2009, n.134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009,n.167).

2.    I candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale, di cui all’art. 3 comma 1, lettera d) e comma 2, lettera d) sostengono l’esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento sia alle classi precedenti l’ultima sia all’ultimo anno. Analogamente, i candidati in possesso di promozione o idoneità a una classe di altro corso di studio sostengono l’esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento sia alle classi precedenti l’ultima sia all’ultimo anno (cfr. art.3, comma 6 DPR n.323/1998).

3.    I candidati esterni provenienti da Paesi dell’Unione Europea (e, per analogia, gli studenti appartenenti a Paesi aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, in possesso di certificazioni valutabili ai sensi dell’articolo 12 della legge 25 gennaio 2006, n.29), che non siano in possesso di promozione o idoneità all’ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato, nelle ipotesi previste dall’art. 3, commi 1 e 2, lettere a), c), d), previo superamento dell’esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. Qualora essi siano in possesso di promozione o di idoneità all’ultima classe di un corso di studio di tipo e livello equivalente sostengono l’esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi dell’ultimo anno. Il requisito dell’adempimento dell’obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo art. 3, comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall’ordinamento italiano per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

4.    I candidati esterni non appartenenti a Paesi dell’Unione Europea, che abbiano frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero classi di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero abbiano comunque conseguito il titolo di accesso all’ultima classe di istruzione secondaria di secondo grado, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato nelle ipotesi previste dall’art. 3, commi 1 e 2, lettere a),b),c),d), previo superamento dell’esame preliminare di cui al comma 1.

5.    La disposizione di cui al comma 2, attesa la peculiarità dell’indirizzo e dei corsi di studio, si applica anche nei confronti degli alunni del quinto anno di corso dell’istituto agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia (durata sessennale del corso) che chiedano di essere ammessi a sostenere l’esame di Stato del corso di istituto tecnico agrario di durata quinquennale, subordinatamente al conseguimento della promozione all’ultima classe del corso sessennale per effetto dello scrutinio finale. A tal fine il Dirigente scolastico cura la compatibilità dei tempi di effettuazione dello scrutinio finale con quelli di svolgimento degli esami preliminari.

6.    L’esame preliminare è sostenuto nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle materie insegnate negli anni precedenti l’ultimo. Nel caso di costituzione presso le istituzioni scolastiche statali di apposite commissioni di esame con soli candidati esterni, si applicano le disposizioni di cui all’art. 4.

7.    Il Dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento degli esami preliminari.

8.    Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere gli esami preliminari operando per sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.

9.    Il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.

10. Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati.

11. I candidati esterni provvisti di idoneità o di promozione all’ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di studio, sostengono l’esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno.

Sostengono altresì l’esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno i candidati esterni che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso nell’anno o negli anni scolastici precedenti e, ammessi all’esame di Stato, non abbiano conseguito il relativo Diploma; così parimenti i candidati esterni che abbiano superato nell’anno o negli anni precedenti l’esame preliminare e, ammessi all’esame di Stato, non abbiano sostenuto le relative prove, ovvero non le abbiano superate (parere dell’Ufficio legislativo in data 16-2-2010).

12. L’esito positivo degli esami preliminari, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado cui l’esame si riferisce. L’esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all’esame di Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d’esame di cui all’art. 4, come idoneità ad una delle classi precedenti l’ultima ovvero come idoneità all’ultima classe.

13. Il disposto di cui al comma 12 si applica anche in caso di mancata presentazione agli esami di Stato.

 

 

 

ART. 8

CREDITO SCOLASTICO

 

  1. La nuova ripartizione del punteggio del credito scolastico di cui al D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009 si applica, a regime, già dall’anno 2011/2012, nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno, il  penultimo e l’ultimo (art.1 del DM n.99/2009).

Per l’esame di Stato 2012/2013, i punteggi del credito scolastico relativo all’ultima classe sono, pertanto, attribuiti ai candidati sulla base delle tabelle allegate al D.M. n.99 del 16 dicembre 2009, che hanno sostituito le tabelle allegate al D.M. n.42 del 22.5.2007 (le quali ultime avevano già sostituito  le tabelle allegate al DPR 23.7.1998. n. 323). Per il credito scolastico relativo agli anticipatari per merito si rinvia al successivo articolo 21, comma 5.

Premesso che la valutazione sul comportamento concorre dall’anno scolastico 2008/2009 alla determinazione dei crediti scolastici, come precisato all’articolo 2, il consiglio di classe,  in sede di scrutinio finale, ai sensi delle vigenti disposizioni, procede all’attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della tabella A, allegata al citato D.M. n. 99/2009, e della nota in calce alla medesima. In considerazione dell’incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell’attribuzione dei voti sia in corso d’anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l’intera scala decimale di valutazione.

2.   L’attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui all’art. 11, comma 2, del DPR n. 323/1998;

3.    Nel caso della abbreviazione del corso di studi di cui all’art. 2, comma 10, il credito scolastico per l’anno non frequentato è attribuito dal Consiglio della penultima classe, ai sensi dell’art. 11, comma 5 del DPR n. 323/1998.

4.    Agli alunni interni, che, per il penultimo e terzultimo anno, non siano in possesso di credito scolastico, lo stesso è attribuito dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale dell’ultimo anno, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità (secondo le indicazioni della Tabella B) e per promozione (secondo le indicazioni della Tabella A), ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari, sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni della Tabella C.

Agli alunni che frequentano l’ultima classe per effetto della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe da parte di commissione di esame di maturità, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti 3 per la classe terza e ulteriori punti 3 per la classe quarta, non frequentate. Qualora l’alunno sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, otterrà il relativo credito acquisito, unitamente ad ulteriori punti 3 per la quarta classe.

5.    Negli istituti professionali, per gli Esami di Stato 2012/2013, la valutazione delle esperienze condotte in alternanza scuola-lavoro concorre ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e contribuisce in tal senso alla definizione del credito scolastico.

6.    L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata. Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 25 punti attribuibili, a norma del comma 4 dell’art. 11 del D.P.R. n. 323/1998, il punteggio complessivo conseguito dall’alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente moti

vate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.

7.    Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è pubblicato all’albo dell’istituto.

8.    Ai candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare di cui all’art. 7, sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate come crediti formativi. I crediti formativi devono essere opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame. Il Consiglio di classe stabilisce preventivamente i criteri per l’attribuzione del credito scolastico e formativo. L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Il punteggio attribuito quale credito scolastico è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame.

Si precisa che il punteggio attribuito nell’ambito delle bande di oscillazione, indicate nella Tabella C, andrà moltiplicato per due nel caso di prove preliminari relative agli ultimi due anni e per tre nel caso di prove preliminari relative agli ultimi tre anni.

9.    Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o di Stato, siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe, il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale sostengono l‘esame preliminare di cui all’art. 7, nella misura di punti 3 per il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneità alla penultima classe, di ulteriori 3 punti per il terzultimo anno, e per l’ultima classe sulla base dei risultati delle prove preliminari.

10.  Ai candidati esterni, in possesso di promozione o idoneità all’ultima classe del corso di studi, il credito scolastico relativo al penultimo e al terzultimo anno è il credito già maturato (calcolato secondo le tabelle allegate al D.M. n.99/2009) ovvero quello attribuito, per tali anni (calcolato come sopra), dal Consiglio di classe in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità, secondo le indicazioni della Tabella B e per promozione, secondo le indicazioni della Tabella A, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari nei decorsi anni scolastici, secondo le indicazioni della Tabella C.

11. Per tutti i candidati esterni, in possesso di crediti formativi, la Commissione può motivatamente aumentare il punteggio nella misura di 1 punto, fermo restando il limite massimo di punti venticinque (D.M. n. 42/2007, art. 1, comma 4).

12. L’attribuzione del punteggio di credito scolastico, nell’ambito della banda di oscillazione, viene effettuata, in coerenza con quanto previsto all’art. 11, comma 2, del  D.P.R. n. 323 del 23.7.1998, dal competente consiglio di classe.

13.  I docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e al profitto che ne ha  tratto.

14. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica. Detti docenti si esprimono sull’interesse manifestato e sul profitto raggiunto limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività.

15. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuale personale esterno (docenti e/o esperti)  di cui si avvale la scuola per le attività o gli insegnamenti che contribuiscono all’ampliamento e al potenziamento dell’offerta formativa.

16. Sempre ai fini dell’attribuzione del credito scolastico nell’ambito della banda di oscillazione il consiglio di classe tiene conto anche dell’interesse manifestato e del profitto raggiunto dagli alunni che hanno seguito, in luogo dell’insegnamento della religione cattolica, attività di studio individuale, traendone un arricchimento culturale o disciplinare specifico, certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l’alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi qualora presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24-2-2000.

17. Nella Regione Lombardia l’attribuzione del credito scolastico ai candidati di cui all’articolo 2, comma 1 lettera e) ammessi agli esami di Stato viene effettuata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale gli studenti sono stati assegnati in qualità di aspiranti interni.

       Il credito scolastico, calcolato secondo i parametri previsti dalla tabella A allegata al D.M. n. 99/2009,  viene attribuito per la classe terza in base al punteggio del titolo di Qualifica, per la classe quarta, in base al punteggio del titolo di Diploma Professionale, per la classe quinta, in base alla media dei voti riportati in sede di scrutinio finale in ciascuna disciplina o gruppo di discipline insegnate nel corso annuale previsto dall’articolo 15, comma 6  del D. Lgs. n. 226/2005 e dall’Intesa 16 marzo 2009 tra il MIUR e la Regione Lombardia, in coerenza con le successive Linee Guida adottate con D.M. 18 gennaio 2011, e sulla base della citata relazione documentata di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera e).

 

 

ART. 9

CREDITI FORMATIVI

 

1. Per l’anno scolastico 2012/2013, valgono le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 24/2/2000, n. 49.

2. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all’istituto sede di esame entro il 15 maggio 2013 per consentirne l’esame e la valutazione da parte degli organi competenti. È ammessa l’autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183, nei casi di attività svolte presso pubbliche amministrazioni.

3. Qualora gli esami preliminari inizino prima del 15 maggio i candidati esterni devono essere opportunamente informati perché possano presentare gli eventuali crediti formativi prima della data fissata per l’inizio degli esami stessi.

 

ART. 10

COMMISSIONI D’ESAME

 

  1. Per l’anno scolastico 2012/2013, valgono le disposizioni di cui al D.M. in data 17 gennaio 2007,n. 6, – in applicazione della legge 11-1-2007,n. 1 – concernente modalità e termini per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
  2.  Per la Regione Lombardia, nelle commissioni di esame presso gli istituti professionali statali, cui sono assegnati, in qualità di candidati interni, studenti in possesso del diploma professionale di tecnico con frequenza del corso annuale, previsto dall’articolo 15, comma 6 di cui al Decreto legislativo n. 226/2005 e dall’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione Lombardia del 16 marzo 2009, i docenti dell’istituzione formativa che ha erogato il servizio, in numero non superiore a tre, su designazione formale della medesima istituzione formativa, possono essere presenti alle operazioni d’esame in qualità di osservatori, senza poteri di intervento in alcuna fase dell’esame e senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 11

SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI

 

1. La partecipazione ai lavori delle commissioni d’esame di Stato del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e docente della scuola.

  1. 2.  Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l’incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.

3. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall’insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, secondo le disposizioni di cui all’art. 16 del citato D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007. Tali sostituzioni e l’eventuale copertura di posti rimasti vacanti al termine della procedura di nomina devono essere immediatamente registrate a “SIDI”, utilizzando le specifiche funzioni dell’area esami di Stato.

4. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.

  1. 5.  Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d’esame nei casi di assenze successive all’espletamento delle prove scritte.
  2. 6.  In caso di assenza temporanea (intesa quale assenza la cui durata non sia superiore ad un giorno) di uno dei commissari, si rende possibile il proseguimento delle operazioni d’esame relative alla correzione delle prove scritte, sempreché sia assicurata la presenza in commissione del presidente o del suo sostituto e di almeno due commissari per ciascuna area disciplinare. Le commissioni possono procedere alla correzione della prima e della seconda prova scritta anche operando per aree disciplinari, di cui al D.M. 18 settembre 1998, n.358, ferma restando la responsabilità collegiale dell’intera commissione.
  3. 7.  Nell’ipotesi di assenza temporanea dei commissari durante l’espletamento del colloquio, devono essere interrotte tutte le operazioni d’esame relative allo stesso. Il colloquio deve svolgersi, infatti, in un’unica soluzione temporale alla presenza dell’intera commissione, che procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale viene espletato il colloquio.
  4. 8.  Qualora si assenti il presidente, sempre per un tempo non superiore ad un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell’intera commissione. In luogo del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.
  5. 9.  L’assenza temporanea deve riferirsi a casi di legittimo impedimento debitamente documentati e rigorosamente accertati.

 

 

 

 

ART. 12

DIARIO DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE

 

1. Il Presidente e i commissari esterni delle due classi abbinate, unitamente ai membri interni di ciascuna delle due classi, si riuniscono, in seduta plenaria, presso l’istituto di assegnazione, il 17 giugno 2013 alle ore 8,30.

  1. 2.  Il Presidente, o, in sua assenza, il componente più anziano di età, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi di quelli eventualmente assenti al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, se l’assenza riguarda il Presidente e i commissari esterni, o al Dirigente scolastico, se l’assenza riguarda un commissario interno.

3.    Nella riunione plenaria, il Presidente, sentiti i componenti di ciascuna commissione, fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole commissioni.

  1. 4.  Il Presidente, sentiti nella riunione plenaria i componenti di ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle commissioni determinando, in particolare, l’ordine di successione tra le due commissioni per l’inizio della terza prova, per le operazioni da realizzarsi disgiuntamente di valutazione degli elaborati e valutazione finale. Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse o lingue straniere diverse, o nelle quali l’educazione fisica viene insegnata per squadre, aventi commissari interni che operano separatamente, il presidente avrà cura di fissare il calendario dei lavori in modo da determinare l’ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per le operazioni di correzione e valutazione degli elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione finale.

Il Presidente determinerà il calendario definitivo delle operazioni delle due commissioni abbinate, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle commissioni di cui eventualmente facciano parte, quali commissari interni, i medesimi docenti.

  1. 5.     Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale convoca in apposite riunioni i presidenti delle medesime commissioni unitamente agli ispettori incaricati della vigilanza sugli esami di Stato, procurando, comunque, che tale operazione non crei interferenze con lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso dette riunioni devono concludersi prima dell’inizio della correzione degli elaborati. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali assicurano ogni opportuna assistenza alle commissioni operanti sul territorio, avvalendosi degli ispettori tecnici. Nel corso della riunione si farà puntuale riferimento alla necessità che i presidenti di commissione adottino le precauzioni necessarie per evitare fughe di notizie relative ai contenuti delle prove scritte d’esame e per impedire ai candidati di comunicare con l’esterno durante l’effettuazione delle prove scritte. I candidati saranno pertanto invitati a consegnare alla commissione, nei giorni delle prove scritte, telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini), nonché dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere. I candidati medesimi saranno avvertiti che nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzare le suddette apparecchiature è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, la esclusione da tutte le prove. I presidenti di commissione avranno inoltre cura di vigilare sulle operazioni di stampa e duplicazione dei testi delle prove d’esame.

6.                                                                                                                                                      La riunione preliminare di ciascuna commissione è finalizzata agli adempimenti di cui all’art. 13 della presente Ordinanza.

7.                                                                                                                                                      Il calendario delle prove per l’anno scolastico 2012/2013 è il seguente:

 

  • prima prova scritta: mercoledì  19 giugno 2013, ore 8.30;

 

  • seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: giovedì 20 giugno 2013, ore 8.30. Per gli esami nei licei artistici e negli istituti d’arte lo svolgimento della seconda prova continua, con esclusione del sabato, nei due giorni feriali seguenti per la durata giornaliera indicata nei testi proposti.

 

  • terza prova scritta: lunedì  24  giugno 2013, ore 8.30: ciascuna commissione, entro il giorno di venerdì  21 giugno, definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta, in coerenza con il documento del consiglio di classe di cui all’art. 6 della presente ordinanza. Contestualmente, il Presidente stabilisce, per ciascuna delle commissioni, l’orario d’inizio della prova, dandone comunicazione all’albo dell’Istituto o degli eventuali istituti interessati. Non va, invece, data alcuna comunicazione circa le materie oggetto della prova. Il 24 giugno ogni commissione, tenendo a riferimento quanto attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta, sulla base delle proposte avanzate da ciascun componente; proposte che ciascun componente deve formulare in numero almeno doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in sede di definizione della struttura della prova. La Commissione, in relazione alla natura e alla complessità della prova, stabilisce anche la durata massima della prova stessa. Per i licei artistici e gli istituti d’arte la prova può svolgersi anche in due giorni. Per i licei artistici e gli istituti d’arte le relative commissioni definiscono collegialmente la struttura della terza prova scritta entro il giorno successivo al termine della seconda prova scritta. La terza prova scritta inizia il giorno successivo alla definizione della struttura della prova medesima.

 

  • quarta prova scritta: martedì 25 giugno 2013, ore 8.30. Tale prova si effettua:
  • nei licei ed istituti tecnici presso i quali è presente il progetto sperimentale ESABAC, disciplinato dal D.M. 8 febbraio 2013, n.95 alle disposizioni del quale si rinvia per tutti gli aspetti specifici non disciplinati dalla presente Ordinanza;
  •  nei licei con sezioni ad opzione internazionale spagnola e tedesca.

 8. Ciascuna commissione stabilisce autonomamente, in conformità di quanto previsto al quarto comma, il diario delle operazioni finalizzate alla correzione e valutazione delle prove scritte.

9. Durante la riunione plenaria o in una successiva, appositamente convocata, le commissioni definiscono la data di inizio dei colloqui per ciascuna classe/commissione e, in base a sorteggio, l’ordine di precedenza tra le due classi/commissioni e, all’interno di ciascuna di esse, quello di precedenza tra candidati esterni ed interni, nonché quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica. Ẻ altresì determinata la data di pubblicazione dei risultati, che deve essere unica per le due classi/commissioni. Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle commissioni che abbiano in comune uno o più commissari interni concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio della classe.

10.  Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere di norma superiore a cinque.

11. Prima dell’inizio dei colloqui, in prosecuzione dei lavori iniziati nella riunione preliminare, la commissione completa l’esame dei fascicoli e dei curricoli dei candidati. La commissione, inoltre, ai fini di una adeguata organizzazione delle operazioni inerenti il colloquio, anche in attuazione di quanto stabilito dall’art. 16, comma 4, esamina i lavori presentati dai candidati e finalizzati all’avvio del colloquio. Il Presidente, il giorno della prima prova scritta, invita i candidati, indicando anche il termine e le modalità stabilite precedentemente dalla commissione, a comunicare la tipologia dei lavori prescelti per dare inizio al colloquio, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del D.P.R. n. 323/1998:

   – titolo dell’argomento;

   – esperienza di ricerca o di progetto, presentata anche in forma multimediale;

   – esecuzione di un brano musicale per gli indirizzi pedagogico musicali;

   – esecuzione di una breve performance coreutica per gli indirizzi sperimentali coreutici.

12. Del diario dei colloqui, il Presidente della commissione dà notizia mediante affissione all’albo dell’istituto sede di esame.

13. La prima prova scritta suppletiva si svolge nel giorno di lunedì 1 luglio 2013 alle ore 8.30; la seconda prova scritta suppletiva nel giorno successivo 2 luglio 2013,  con eventuale prosecuzione, per gli esami nei licei artistici e negli istituti d’arte; la terza prova scritta suppletiva si svolge nel secondo giorno successivo all’effettuazione della seconda prova scritta suppletiva.  La quarta  prova  scritta, per gli istituti interessati, si svolge nel giorno successivo all’effettuazione  della  terza prova scritta. Le prove, nei casi previsti,  proseguono nei giorni successivi, ad eccezione del sabato; in tal caso le stesse continuano il lunedì successivo.

14. L’eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive. Qualora tra due prove suppletive il giorno intermedio sia sabato, in tale giorno le commissioni riprendono i colloqui interrotti per l’espletamento della prova scritta suppletiva.

15. L’eventuale integrazione del punteggio complessivo conseguito, fino ad un massimo di 5 punti, per quei candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti, è effettuata al momento della valutazione finale per ciascuna commissione, sulla base di criteri precedentemente stabiliti, secondo l’art. 13, comma 11 e con una congrua motivazione da acquisire al verbale. Le modalità da seguire sono quelle previste dalla presente ordinanza agli articoli 15, comma 7, 16, comma 6, 16, comma 9 per la valutazione delle prove scritte e del colloquio.

16. Le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti iniziano subito dopo la conclusione dei colloqui di ciascuna classe/commissione.

17. Quanto altro possa occorrere, nell’osservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, è stabilito dal presidente della commissione d’esame.

 

 

ART. 13

RIUNIONE PRELIMINARE

1.    Per garantire la funzionalità della commissione stessa in tutto l’arco dei lavori, il Presidente può delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari, esterni o interni. Il sostituto è unico per le due classi-commissione, tranne casi di necessità che il Presidente dovrà motivare.

2.    Il Presidente sceglie un commissario, interno o esterno, quale segretario di ciascuna classe-commissione e, in particolare, con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della riunione plenaria congiunta delle due classi-commissione verrà riportato nella verbalizzazione di entrambe le classi-commissione abbinate.

3.    Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto se abbiano istruito privatamente candidati assegnati alla commissione stessa. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa: un componente della commissione d’esame che abbia istruito privatamente uno o più candidati assegnati alla propria commissione deve essere immediatamente sostituito per incompatibilità dal competente Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale.

4.    Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto l’assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare. Qualora il presidente accerti che tra i componenti sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinità entro il quarto grado, dovrà farlo presente al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale competente, il quale provvederà al necessario spostamento. Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale competente provvederà in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino in analoga situazione.

Non si procede alla sostituzione del commissario interno legato dai vincoli sopradescritti con un alunno o alunni interni, nel caso in cui il competente consiglio di classe non abbia ritenuto motivatamente di designare un altro docente della classe.

I Presidenti e i commissari nominati in sostituzione di personale impedito ad espletare l’incarico devono in ogni caso rilasciare, anche se negative, le dichiarazioni di non aver impartito lezioni private e di non avere rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado né di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare.

  1. 5.     Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive la classe/commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina:

a)  elenco dei candidati;

b)  domande di ammissione agli esami dei candidati esterni e di quelli interni che chiedono di usufruire della abbreviazione di cui all’art. 2, comma 2, con allegati i documenti da cui sia possibile rilevare tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento dell’esame;

c)  certificazioni relative ai crediti formativi;

d)  copia dei verbali delle operazioni di cui all’art. 8, relative all’attribuzione e motivazione del credito scolastico;

e)  per gli allievi che chiedono di usufruire dell’abbreviazione del corso di studi per merito, attestazioni concernenti gli esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima, recanti i voti assegnati alle singole discipline, nonché attestazione in cui si indichi l’assenza di ripetenze nei due anni predetti, e l’indicazione del credito scolastico attribuito;

f)    per i candidati esterni, l’esito dell’esame preliminare e l’indicazione del credito scolastico attribuito;

g)  documento finale del consiglio di classe di cui all’art. 6, compresa la documentazione consegnata dall’istituzione formativa che ha erogato il corso per i candidati ammessi agli esami di Stato nella Regione Lombardia, di cui all’articolo 2, comma 1 lettera e);

h)  documentazione relativa ai candidati con disabilità ai fini degli adempimenti di cui all’art. 17;

i)    eventuale documentazione relativa ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA);

j)     per le classi sperimentali, relazione informativa sulle attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il relativo progetto di sperimentazione.

6. Il Presidente della commissione, qualora, in sede di esame della documentazione        relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità insanabili, provvede a darne tempesti  va comunicazione al Ministero cui compete, ai sensi dell’art. 95 del R.D. 4.5.1925, n.           653, l’adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso i candidati sostengono le prove         d’esame con riserva.

7. Il Presidente della commissione, qualora, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da   parte dell’istituto sede d’esami, invita il dirigente scolastico a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite convocazione dei consigli di classe. Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte del candidato medesimo, lo invita a regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento.

8. In sede di riunione preliminare, la commissione stabilisce il termine e le modalità di acquisizione delle indicazioni da parte dei candidati finalizzate all’avvio del colloquio, di cui all’art. 12, comma 11 della presente ordinanza.

9. In sede di riunione preliminare, o in riunioni successive, la commissione stabilisce i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte e valuta se ricorrano le condizioni per procedere alla correzione della prima e seconda prova scritta per aree disciplinari ai sensi dell’art. 15. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.

10. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione individua, altresì, i criteri di conduzione e di valutazione nonché le modalità di svolgimento del colloquio, tenendo presente quanto stabilito dall’art. 16 della presente ordinanza. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.

11.  Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione determina i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di 5 punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti,nonché i criteri per l’eventuale attribuzione di 1 punto di credito scolastico di cui all’art.8, comma 11 nonché i criteri per l’attribuzione della lode. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.

ART. 14

PLICHI PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA

 

1.    I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali devono confermare alla Struttura tecnico – operativa di questo Ministero i dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato, ivi compresi quelli occorrenti ai fini di quanto previsto dall’art. 17, comma 2. Tali dati saranno forniti dal sistema informativo del Ministero a mezzo di apposite stampe centrali, rilasciate almeno 30 giorni prima della data di inizio delle prove di esame.

  1. 2.      La predetta conferma o la comunicazione di eventuali discordanze, deve essere resa nota, da parte dei Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, alla struttura tecnico – operativa di questo Ministero entro i successivi cinque giorni dal rilascio delle suddette stampe centrali. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali dovranno, altresì, fornire contestualmente congrua motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati dal sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi.
  2. 3.      I plichi occorrenti per la prima e seconda prova scritta suppletiva debbono essere richiesti dai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali alla Struttura tecnico – operativa di questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove stesse. Le predette richieste vanno formulate sulla base delle notizie e dei dati che i presidenti debbono trasmettere entro la mattina successiva allo svolgimento della seconda prova scritta. Le suddette richieste debbono contenere esatte indicazioni sul corso di studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero dei candidati interessati.

 

ART. 15

PROVE SCRITTE

 

  1. Per l’anno scolastico 2012/2013 valgono le disposizioni di cui al D.M. 23 aprile 2003, n. 41, relativo alle modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta ed al DM n. 429 del 20.11.2000, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta, nonché le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima per l’anno scolastico 2012/2013.
  2. Per l’anno scolastico 2012/2013, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda verifiche scritte.

La disciplina o discipline oggetto di seconda prova scritta sono indicate nel decreto ministeriale recante, per l’anno scolastico 2012/2013, le materie oggetto della seconda prova scritta, corredato, ove necessario, di note contenenti indicazioni sulle modalità di svolgimento della prova medesima.

Negli istituti che metteranno a disposizione delle commissioni e dei candidati i materiali e le necessarie attrezzature informatiche e laboratoriali (con esclusione di INTERNET), sarà possibile effettuare la prova progettuale (per esempio, di Tecnologia delle costruzioni e di analoghe discipline) avvalendosi del CAD. È opportuno che tutti i candidati afferenti agli indirizzi di studio interessati eseguano la prova secondo le medesime modalità operative. La Commissione adotterà le misure di vigilanza necessarie in rapporto all’eventuale utilizzo del CAD.

3.    Qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia la lingua straniera e il corso di studio seguito dalla classe interessata preveda più di una lingua, la scelta della lingua straniera su cui svolgere la seconda prova scritta è lasciata al candidato. Nel caso in cui le tracce siano diversificate per lingua, il candidato comunica alla commissione la   lingua che ha scelto come oggetto della seconda prova il giorno della seconda prova scritta, prima dell’apertura dei plichi contenenti le tracce. Entro il giorno successivo allo svolgimento della seconda prova scritta il presidente della commissione comunica all’indirizzo e-mail luciano.favini@istruzione.it il numero dei candidati che, per svolgere la prova scritta di lingua straniera, si sono avvalsi di una delle seguenti lingue: arabo, cinese, giapponese, russo.

Nell’indirizzo d’ordinamento dell’istituto tecnico per il turismo la scelta della lingua è circoscritta alle due lingue per le quali è prevista la prova scritta.

Nei corsi linguistici interessati dalla modalità ESABAC il candidato si avvale per lo svolgimento della seconda e della terza prova scritta di lingue diverse dal Francese.

     Nelle sezioni di liceo linguistico ad opzione internazionale il candidato si avvale per lo svolgimento della seconda e della terza prova scritta di lingue diverse dalla lingua del Paese partner.

4.1. La terza prova è predisposta dalla commissione secondo le modalità di cui all’art. 12, comma 7, della presente Ordinanza. Per gli istituti professionali, la commissione tiene conto, ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, delle attività svolte nell’ambito dell’area di professionalizzazione e delle esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, descritte nel documento del consiglio di classe. Nella Regione Lombardia, per i candidati di cui all’art. 2, comma 1, lettera e)  la commissione tiene conto del documento del consiglio di classe nonché della citata relazione documentata di cui al medesimo articolo.

     Si precisa che nella terza prova possono essere coinvolte, entro il limite numerico determinato nell’art. 3, comma 2, del D.M. 20 novembre 2000, n.429, tutte le discipline comprese nel piano degli studio dell’ultimo anno di corso, purché sia presente in commissione personale docente fornito di titolo ai sensi della vigente normativa.

4.2. Nei corsi linguistici dei licei e dell’istruzione tecnica nei quali sia obbligatorio per tutti gli studenti lo studio di più lingue straniere e la lingua straniera sia oggetto della seconda prova scritta, ove non si sia data applicazione alla C.M. n. 15 del 31 gennaio 2007, la terza prova potrà prevedere il coinvolgimento di una o più lingue straniere diverse da quella scelta dal candidato nello svolgimento della seconda prova scritta. In tale caso, la lingua o le lingue straniere interessate rientrano nel computo delle discipline da coinvolgere nella prova ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.M. n. 429/2000. Poiché l’accertamento della conoscenza della lingua straniera è effettuato attraverso il coinvolgimento diretto della lingua o delle lingue straniere quali discipline specifiche, si intende così applicata la norma di legge che prescrive l’accertamento della conoscenza della lingua straniera nell’ambito della terza prova scritta (art. 3, comma 2 della legge n. 425/1997 e successive modificazioni).

     Laddove si proceda, a norma dell’ art. 4, comma 3, del D.M. n. 429/2000, al solo accertamento della conoscenza linguistica, ciò avverrà limitatamente a una sola lingua straniera, comunque diversa da quella scelta dal candidato per la seconda prova scritta.

     Ove negli indirizzi linguistici dei licei e dell’istruzione tecnica, nonché nel liceo linguistico di cui al D.M. 31 luglio 1973, si dia applicazione alla C.M. n. 15 del 31.1.2007, la Commissione coinvolge nella terza prova scritta una sola lingua straniera quale disciplina specifica oppure, qualora non coinvolga la lingua straniera quale disciplina specifica, accerta la conoscenza di una sola lingua straniera. In ogni caso il candidato svolge la prova avvalendosi di una lingua straniera diversa da quella utilizzata per svolgere la seconda prova scritta.

4.3 Negli indirizzi non linguistici è possibile coinvolgere nella terza prova scritta, quale o quali discipline specifiche, la lingua straniera o una o più lingue straniere studiate dai singoli alunni nell’ultimo anno di corso. In tale caso si applicano gli articoli 2 e 3 del D.M. n. 429/2000. Poiché l’accertamento della conoscenza della lingua straniera è effettuato attraverso il coinvolgimento diretto della lingua o delle lingue straniere quali discipline specifiche, si intende così applicata la norma di legge che prescrive l’accertamento della conoscenza della lingua straniera nell’ambito della terza prova scritta (art. 3, comma 2 della legge n. 425/1997 e successive modificazioni). Nel caso in cui la commissione non coinvolga nella terza prova scritta la lingua o le lingue straniere quali discipline specifiche e proceda quindi al solo accertamento della conoscenza linguistica, limitatamente a una sola lingua straniera, si applica l’art. 4 del D.M. n. 429/2000.

5. La commissione dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre prove: a ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10.

6. Le commissioni, ai fini della correzione della prima e della seconda prova scritta, possono operare per aree disciplinari, di cui al D.M. 358/98, ferma restando la responsabilità collegiale dell’intera commissione. L’organizzazione dei lavori per aree disciplinari può essere attuata solo in presenza di almeno due docenti per area e con l’osservanza della procedura di cui all’art. 13, comma 9.

7  Le operazioni di correzione delle prove scritte si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio in numeri interi relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall’intera commissione a maggioranza assoluta. Se sono proposti più di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, il presidente mette ai voti i punteggi proposti, a partire dal più alto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidenteattribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti e procede all’eventuale arrotondamento al numero intero più approssimato. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non è ammessa l’astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti. Il verbale deve altresì contenere l’indicazione di tutti gli elementi utili ai fini della compilazione della certificazione di cui all’art. 13 del regolamento. In considerazione dell’incidenza che hanno i punteggi assegnati alle singole prove scritte e al colloquio sul voto finale, i componenti le commissioni utilizzano l’intera scala dei punteggi prevista.

8.Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato, per tutti i candidati di ciascuna classe (ivi compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera) nell’albo dell’istituto sede della commissione d’esame un giorno prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento dei colloqui. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi.

9. Negli indirizzi di ordinamento che prevedono, in forma sperimentale, la prosecuzione dello studio della lingua straniera oppure l’insegnamento di una seconda lingua straniera, detta disciplina può costituire oggetto d’esame in sede sia di terza prova scritta che di colloquio, ove nella Commissione risulti presente il docente in possesso dei titoli richiesti per l’insegnamento della o delle lingue straniere interessate.

10.Qualora in indirizzi ordinamentali di studio la materia interessata da sperimentazione sia oggetto della seconda prova scritta (ad esempio la matematica del Piano Nazionale Informatica nei licei scientifici), la prova di esame verte sui contenuti specifici di tale materia.

11.Per l’anno scolastico 2012-2013, i candidati provenienti da corsi sperimentali di istruzione per adulti, inclusi i corsi del c.d. “Progetto Sirio” dell’istruzione tecnica, che, in relazione alla sperimentazione stessa e in presenza di crediti formativi riconosciuti – tra i quali altri titoli conseguiti al termine di un corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado, lauree, esami di abilitazione all’esercizio di libere professioni – siano stati esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza di alcune materie, possono, a richiesta, essere esonerati dall’esame su tali materie nell’ambito della terza prova scritta e del colloquio. Essi dovranno, comunque, sostenere la prima prova scritta, la seconda prova scritta, la terza prova scritta nonché il colloquio.

12.I candidati provenienti dall’estero possono utilizzare nelle prove scritte anche il vocabolario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza e viceversa).

 

 

 

ART. 16

COLLOQUIO

 

1.        Il colloquio deve svolgersi in un’unica soluzione temporale, alla presenza dell’intera commissione. Non possono sostenere il colloquio più candidati contemporaneamente.

2.        Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Rientra tra le esperienze di ricerca e di progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori preparati, durante l’anno scolastico, anche con l’ausilio degli insegnanti della classe. Negli indirizzi musicali dei licei pedagogici lo studente può iniziare il colloquio mediante l’esecuzione di un brano sul proprio strumento musicale.

     Analogamente, negli indirizzi sperimentali coreutici, il candidato può introdurre il colloquio mediante una breve performance coreutica. Preponderante rilievo deve essere riservato alla prosecuzione del colloquio, che, in conformità dell’art. 1, capoverso art. 3-comma 4, della legge 11 gennaio 2007,n. 1, deve vertere su argomenti di interesse multidisciplinare proposti al candidato e con riferimento costante e rigoroso ai programmi e al lavoro didattico realizzato nella classe durante l’ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. Ẻ d’obbligo, inoltre, provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.

3. Il colloquio, nel rispetto della sua natura multidisciplinare, non può considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi sopra indicate e se non abbia interessato le diverse discipline (cfr. legge 11 gennaio 2007,n.1, articolo 1, capoverso art.3. comma 4. ).

4. A tal fine, la commissione deve curare l’equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi del colloquio, che deve riguardare l’argomento o la ricerca o il progetto scelti dal candidato, la discussione degli argomenti attinenti le diverse discipline e la discussione degli elaborati delle prove scritte. Al riguardo, si precisa che i commissari sia interni che esterni, allo scopo di favorire il coinvolgimento nel colloquio del maggior numero possibile delle discipline comprese nel piano degli studi dell’ultimo anno di corso, conducono l’esame in tutte le materie per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente.

5.  Negli Istituti professionali, la commissione, ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, organizza il colloquio, tenendo conto anche delle esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, opportunamente e dettagliatamente indicate nel documento del consiglio di classe.

6. Per i corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli istituti tecnici, nei quali, ai sensi della C.M. n. 15 del 31-1-2007, siano stati designati commissari interni i tre docenti di lingue straniere, oltre a due docenti di altre discipline, si richiama l’obbligo del Presidente di salvaguardare la composizione numerica della commissione – non più di sei commissari – in tutte le fasi di svolgimento degli esami medesimi, ivi comprese quella relativa alla valutazione delle tre prove scritte e quella dell’attribuzione del punteggio finale. Per conseguenza, i commissari di lingue straniere, fermo restando in relazione alle scelte dei candidati il diretto coinvolgimento di ciascuno di essi nell’esame sulla lingua di competenza, operano di comune accordo, esprimendo una sola proposta di voto finale. Qualora non si raggiunga tale accordo, il Presidente assume la proposta risultante dalla media aritmetica dei punteggi presentati, con eventuale arrotondamento al numero più approssimato.

7. Nei corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli istituti tecnici, nei quali la lingua straniera, oggetto di seconda prova scritta, sia affidata ai commissari interni secondo le disposizioni dettate con la C.M. n. 15 del 31-1-2007, il candidato sceglie la lingua straniera da inserire tra le materie oggetto del colloquio pluridisciplinare. Diversamente, ove il consiglio di classe proceda alla designazione dei commissari di lingua straniera senza seguire le disposizioni di cui alla predetta circolare n. 15/2007, sono oggetto del colloquio tutte le lingue straniere studiate dai singoli candidati e rappresentate nella competente commissione.

8. La commissione d’esame dispone di 30 punti per la valutazione del colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 20.

9. La commissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio viene attribuito dall’intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti come previsto dall’art. 13, comma 10 e con l’osservanza della procedura di cui all’art. 15, comma 7.

10. Nei corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli istituti tecnici con l’insegnamento obbligatorio per tutti gli studenti di tre lingue straniere, in cui le lingue straniere siano state affidate a tre commissari esterni, e non sia stato previsto, ai sensi della CM n. 15/2007 l’affidamento di discipline non linguistiche a commissari esterni, i candidati sostengono il colloquio su tutte e tre le lingue straniere nonché sulle discipline non linguistiche per cui abbiano titolo i commissari interni.

11 Nei corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli istituti tecnici, con l’insegnamento obbligatorio per tutti gli studenti di due lingue straniere, in cui le lingue straniere siano state affidate a due commissari esterni, e sia stato previsto l’affidamento di una sola disciplina non linguistica a un commissario esterno, i candidati sostengono il colloquio su tutte e due le lingue straniere nonché sulle discipline non linguistiche per cui abbiano titolo il commissario esterno ed i commissari interni.

 

 

 

Art. 17

ESAMI DEI CANDIDATI CON  DISABILITÀ

 

1.        Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, la commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame. Per la predisposizione delle prove d’esame, la commissione d’esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l’alunno durante l’anno scolastico.

2.        I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il linguaggio braille la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell’attività scolastica ordinaria.

Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in formato ingrandito, su richiesta dell’istituto scolastico interessato, che in ogni caso comunica alla Struttura tecnica operativa del Ministero la percentuale di ingrandimento.

  1. 3.  I tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell’articolo 16 della legge n. 104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.

4. I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.

5. Agli alunni, ammessi dal Consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme ai programmi ministeriali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al P.E.I. differenziato. Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 2

 

 

Art.18

ESAME DEI CANDIDATI CON DSA

1. La Commissione d’esame –  sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 del D.P.R. 22/6/2009, n.122 e dal relativo DM n.5669 12 luglio 2011 di attuazione della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico – nonché dalle Linee  Guida allegate al citato DM n. 5669/2011, – considerati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare,  le modalità didattiche  e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al DPR n.323/1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell’art.5 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione  e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta  ai sensi dell’art.5 del D.M. 12 luglio 2011. Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell’esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova  registrati in formati “mp3”. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l’opportu­nità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all’accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Al candidato potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti giovevoli nello svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.

2. I candidati  con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’art.6, comma 6, del DM n.5669 del 12 luglio 2011,  hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.

  3. Per quanto riguarda i candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’art.6, comma 5, del DM n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell’art. 15, comma 8. Il punteggio, in quindicesimi, viene attribuito dall’intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni e con l’osservanza della procedura di cui all’art. 15, comma 7.

Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi alla lingua o alle lingue straniere sono effettuati dalla commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell’art. 15, comma 8. I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta.

4.Per altre situazioni di alunni con difficoltà di apprendimento di varia natura, formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l’esame di Stato.

 

 

ART. 19

 

ASSENZE DEI CANDIDATI.  SESSIONE SUPPLETIVA

  1. 1.      Ai candidati che, a seguito di malattia da accertare con visita fiscale o per grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell’assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dal precedente art. 12, comma 13; per l’invio e la predisposizione dei testi della prima e seconda prova scritta si seguono le modalità di cui al precedente art. 14.
  2. 2.      Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima. Per i licei artistici e gli istituti d’arte il termine è fissato, per la seconda prova, al giorno successivo a quello d’inizio della prova stessa.

3.    I candidati assenti alla terza prova devono presentare probante documentazione entro il giorno successivo a quello stabilito per la prova stessa. Per la predisposizione dei testi della terza prova si osservano le modalità di cui al D.M. n. 429 del 20/11/2000.

4.    In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dall’art. 12, comma 13, i candidati che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 possono chiedere di sostenere l’esame di Stato in un’apposita sessione straordinaria.

5.    La commissione, una volta deciso in merito alle istanze, ne dà comunicazione agli interessati e al Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale competente.

6.    Relativamente ai casi di cui al comma 4, il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.

7.    La commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati determinata dagli stessi motivi di cui al comma 1, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati, purché non oltre il termine di chiusura dei lavori della commissione fissato nel calendario.

8.    In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove d’esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o di completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l’esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione o per il completamento.

  1. 9.      Qualora nello stesso istituto operino più commissioni, i candidati alle prove scritte suppletive appartenenti a dette commissioni possono essere assegnati dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale ad un’unica commissione. Quest’ultima provvede alle operazioni consequenziali e trasmette, a conclusione delle prove, gli elaborati alle commissioni di provenienza dei candidati, competenti a valutare gli elaborati stessi. Le commissioni di provenienza dei candidati sono, altresì, competenti nella formulazione e scelta della terza prova.

 

ART.  20

 

VERBALIZZAZIONE

 

  1. 1.  La commissione verbalizza tutte le attività che caratterizzano lo svolgimento dell’esame nonché l’andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.
    1. 2.  La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente le attività della commissione e chiarire le ragioni per le quali si perviene a determinate conclusioni, in modo che il lavoro di ciascuna commissione possa risultare trasparente in tutte le sue fasi e nella sua interezza e che le deliberazioni adottate siano pienamente e congruamente motivate.

 

ART.  21

 

VOTO FINALE, CERTIFICAZIONE, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI

 

1. Ciascuna classe-commissione d’esame si riunisce, per le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti, subito dopo la conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva.

2. A ciascun candidato è assegnato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d’esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato.

3. Per superare l’esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100.

4. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d’esame può motivatamente integrare, secondo i criteri determinati ai sensi dell’art. 13, comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d’esame pari ad almeno 70 punti. Ai sensi dell’art. 12, comma 15, per l‘attribuzione del punteggio integrativo si seguono le procedure di cui all’art. 15, comma 7 e all’art. 16, comma 6 e comma 9.

5. La Commissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:

a)  abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art.11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,n.323;

b)  abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima  solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.

Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione, a conclusione dell’anno scolastico 2011/2012, ai fini dell’attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo, al penultimo e all’ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità (art.3, commi 1,  2 e 3  del D.M. 16-12-2009,n.99).

Anche al fine di consentire l’effettuazione delle opportune verifiche da parte della commissione, si rammenta che, ai sensi del D.M. 16-12-2009, n.99, art. 3, comma 2,

i candidati destinatari del punteggio massimo di credito scolastico (8 punti per la classe terza, 8 punti per la classe quarta e 9 punti per la classe quinta) devono avere comunque riportato, negli scrutini finali relativi alla classe terza, alla classe quarta e alla classe quinta, la media dei voti superiore a nove, con nessun voto inferiore a otto (ivi compresa la valutazione del comportamento).

  •  Nei casi  di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n.122, art.6, comma 2, relativamente ai candidati che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2011/2012 (a regime nel corrente anno scolastico 2011/2012, vedi art.4, comma 6, D.M. n.99/2009), la commissione, all’unanimità, può motivatamente  attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all’art.3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997,n.425 e successive modificazioni, a condizione che abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art.11, comma 4, del D.P.R. 23 luglio 1998,n.323 ed abbiano perciò riportato:

–      negli scrutini finali relativi al penultimo anno e ai due anni antecedenti il penultimo solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento (fatta salva la media dei voti, che deve essere maggiore di nove nel terzultimo e nel penultimo anno);

–      il credito scolastico annuale relativo al penultimo e al terzultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità. Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, ai candidati anticipatari per merito si applica la tabella A allegata al D.M. n. 99/2009 (cfr. art.4, commi 4, 5, 6, D.M. n.99 del 16 dicembre 2009).

Il credito scolastico – nei casi di abbreviazione –  è attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla Tabella A, allegata al DM n.99/2009, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno (art.3, comma 4 DM n.99/2009).

6.    La commissione provvede, per la parte di sua competenza, alla compilazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione di cui al successivo comma 7. La menzione della lode va trascritta sul modello di diploma e sulla relativa certificazione integrativa. Le esperienze condotte in alternanza scuola lavoro negli istituti professionali verranno opportunamente indicate nel certificato allegato al diploma tra gli “ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito”.

7.Il modello di certificazione è quello di cui al D.M. 3 marzo 2009, n. 26.

8. Per i candidati che hanno superato l’esame ESABAC, la Commissione provvede a compilare il modello (Allegato 4), concordato con la Parte Francese, allegato alla presente O.M., da inviare a cura della istituzione scolastica interessata al Rettorato dell’Académie di Nizza, per il rilascio del certificato provvisorio, in attesa del diploma di Baccalauréat. Le istituzioni scolastiche riceveranno dal Rettorato di Grenoble l’attestazione, di cui al modello allegato.

9. Al termine degli esami, ove sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la commissione può provvedere a consegnare gli stessi direttamente ai candidati che hanno superato l’esame.

10. I Presidenti di commissione, qualora lo ritengano opportuno, potranno trasmettere al competente USR un’apposita relazione contenente osservazioni sullo svolgimento delle prove e sui livelli di apprendimento degli studenti, nonché proposte migliorative dell’esame di Stato.

10 bis. L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione di formazione (INVALSI) segnala la presenza sul proprio sito istituzionale del materiale tratto da una ricerca esemplificativa delle griglie valutative delle prove concretamente poste in essere nell’esame di Stato 2009-2010. La ricerca, condotta dall’Istituto in collaborazione con l’Accademia della Crusca e con l’Unione Matematica Italiana, ha considerato il livello di competenza d’un campione di studenti in uscita dalla scuola secondaria superiore in relazione alla padronanza della lingua italiana e, per quelli in uscita dal liceo scientifico, della padronanza dei diversi contenuti matematici e delle tecniche e strumenti. La messa a disposizione di esempi e indicazioni metodologiche potrà essere eventualmente adoperata dalle scuole e dalle singole commissioni per definire opportunamente i criteri di valutazione della prima e della seconda (limitatamente alla prova di matematica dei licei scientifici) prova scritta.

11.Nel concludere i lavori, i Presidenti di commissione affidano all’istituto scolastico, fuori dal plico sigillato contenente gli atti di esame, una scheda  (redatta autonomamente dal Presidente) da trasmettere, tramite il competente Ufficio Scolastico Regionale, all’Ispettore tecnico di vigilanza, nella quale sono riportati i criteri adottati dalle singole classe-commissioni per l’attribuzione della lode e le motivazioni della relativa attribuzione ai singoli candidati. L’Ispettore tecnico di vigilanza includerà nella sua relazione concernente l’andamento degli esami un apposito paragrafo sulle modalità di attribuzione della lode da parte delle commissioni, desunte dall’ispettore medesimo attraverso l’esame delle schede pervenutegli. Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale invierà apposita relazione sullo svolgimento degli esami, comprensiva di un paragrafo sulle lodi con le proprie relative valutazioni, al Direttore generale della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici del Ministero.

12.Ferma restando la competenza dei presidenti delle commissioni giudicatrici al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d’esame, i presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico dell’istituto sede d’esame a provvedere alla compilazione, alla firma ed alla consegna dei diplomi stessi.

13. Si rammenta che i certificati rilasciati dai dirigenti delle istituzioni scolastiche, a richiesta degli interessati  – a seguito della Direttiva n.14/2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione, emanata in attuazione dell’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183 – devono riportare, a pena di nullità, la dicitura:<<Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.>>.

     Tale dicitura, invece, non deve essere apposta sull’originale del diploma di superamento dell’esame di Stato,in quanto il diploma non costituisce certificato, ma titolo di studio.

14.In caso di smarrimento del certificato integrativo del diploma dell’esame di Stato, di cui  all’art.13 del D.P.R. 23 luglio 1998,n.323, il Dirigente scolastico rilascia copia del certificato, con l’annotazione che si tratta di copia sostitutiva dell’originale.

 

 

 

 

 

 

 

ART. 22

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

 

1. L’esito dell’esame con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla Commissione, è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione  ESITO NEGATIVO nel caso di mancato superamento  dell’esame  stesso (cfr. articolo 6, comma 4, DPR 22 giugno 2009,n.122).

2.    Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della Commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d’esame.

3.    Per i candidati di cui all’articolo 17, comma 4, e 18, comma 2, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.

4. L’esito della parte specifica dell’esame ESABAC con l’indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’Istituto sede della commissione, con la formula: “Esito ESABAC: Punti….” in caso di risultato positivo; con la sola indicazione ESITO NEGATIVO nel caso di mancato superamento dell’esame relativo a detta parte specifica.

5. Nel caso degli studenti che conseguono agli esami  la votazione di 100 con l’attribuzione della lode, la scuola provvede, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del D.L.vo 29-12-2007, n.262, all’acquisizione del consenso dei medesimi, ai fini della pubblicazione dei relativi nominativi nell’Albo Nazionale delle Eccellenze.

6. Stante l’anticipazione delle prove d’accesso ai corsi di laurea a numero programmato, per non pregiudicare i diritti degli studenti a partecipare allo svolgimento dei test di accesso all’università, le operazioni di esame di Stato dovranno, comunque, concludersi entro il giorno 18 luglio 2013. Entro la stessa data la scuola sede di esame deve trasmettere al SIDI, nell’area “Esiti esami di Stato”, i dati dei risultati di esame.

 

 ART. 23

VERSAMENTO TASSA ERARIALE E CONTRIBUTO

 

1. Il versamento di contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.

2. La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni delle istituzioni scolastiche sia statali che paritarie, deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio.

3. Il pagamento della tassa erariale, nonché dell’eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato all’istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d’esame da parte del competente Direttore Generale.

4. In caso eventuale di cambio di assegnazione di istituto, il contributo già versato viene trasferito, a cura del primo, al secondo istituto, con obbligo di conguaglio ove il secondo istituto abbia deliberato un contributo maggiore, ovvero con diritto a rimborso parziale ove il contributo richiesto sia di entità inferiore.

 

ART. 24

 

VALIDITA’ DEI DIPLOMI

 

1. Con il decreto che individua la materia oggetto della seconda prova scritta e le materie affidate ai commissari esterni per ciascun indirizzo di studio, sono indicati i titoli di studio che si conseguono al termine dei relativi corsi di studio.

ART.25

ACCESSO AI DOCUMENTI SCOLASTICI E TRASPARENZA

 

1. Gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami di Stato devono essere consegnati, con apposito verbale, al dirigente scolastico, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, è responsabile della loro custodia e dell’accoglimento delle richieste di accesso e dell’eventuale apertura del plico sigillato che contiene gli atti predetti e che è custodito dallo stesso dirigente scolastico; in tal caso il dirigente scolastico, alla presenza di personale della scuola, procede all’apertura del plico stesso redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente.

2. Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso valgono le norme dettate dalla precitata legge 7 agosto1990, n. 241, e successive disposizioni.

 

 

 

ART.  26

TERMINI

 

1. I termini indicati nella presente ordinanza, nell’ipotesi in cui vengano a cadere in un giorno festivo, sono di diritto prorogati al giorno seguente.

 

 

 

ART. 27

 

ESAMI NELLA REGIONE VALLE D’AOSTA E NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

 

1. Per la regione Valle d’Aosta si applicano le disposizioni di cui alla presente Ordinanza, ad eccezione di quelle incompatibili con il Regolamento emanato con D.P.R 7/1/1999, n. 13, recante la disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore in quella regione, ai sensi dell’art. 21, comma 20 bis, della legge 15/3/1997, n. 59 e successive integrazioni, ivi compresa la quarta prova scritta di francese disciplinata con la legge regionale 3/11/1998, n. 52.

2. Nella Provincia Autonoma di Bolzano, le modalità di svolgimento della terza prova scritta sono modificate secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Provincia n. 14 del 7/4/2005,avente per oggetto: “ Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell’Alto Adige”.

 

ART. 28

 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

1.Ai fini dello snellimento dell’azione amministrativa e di una più celere definizione degli adempimenti, i Direttori generali degli Uffici Scolastici regionali potranno valutare l’opportunità di conferire specifiche deleghe ai dirigenti in servizio presso gli Uffici regionali o le strutture periferiche del territorio di rispettiva competenza.

2. Per la prossima sessione dell’esame di Stato, è confermato – come per il decorso anno il progetto di semplificazione, finalizzato alla trasmissione per via telematica delle prove, denominato “plico telematico”, contenente i testi della prima e della seconda prova scritta (nonché, ove prevista, della quarta prova scritta). Ciascuna sede di esame diviene destinataria del “plico telematico”, documento digitale, protetto con procedimenti  di cifratura, e, a tal fine, il dirigente scolastico deve garantire la dotazione tecnica indispensabile e, almeno, un “referente di sede”.

 

Roma, 24 aprile 2013

 

IL MINISTRO

FRANCESCO PROFUMO