Giovannini (Istat): Un ragazzo su due lascia la scuola, rischi sociali

da tuttoscuola.com

Giovannini (Istat): Un ragazzo su due lascia la scuola, rischi sociali

Se un ragazzo straniero su due lascia la scuola prima dell’adempimento scolastico, nella migliore delle ipotesi stiamo creando una forza lavoro non educata e quindi inadatta, nella peggiore è una molla di rivolta sociale che in altri Paesi conosciamo molto bene“. Lo ha dichiarato il presidente dell’Istat, Enrico Giovannini, durante l’audizione sul Def davanti alle Commissioni speciali di camera e Senato.

Più in generale sull’abbandono scolastico di studenti italiani e stranieri Giovannini ha dichiarato che si tratta di un fenomeno “che richiede lungimiranza” e che nel nostro Paese ha visto un calo, ma si registrano livelli ancora molto elevati, anche perché gli obiettivi dati non sono “abbastanza stringenti“.

Rassegna Stampa 24 aprile 2013

IN PRIMO PIANO

 
   
il Sole 24 Ore  del  24-04-2013  
SCUOLE, 435 PROGETTI IN GARA (M.Frontera) [solo_testo] pag. 44  
Cinque Quotidiano  del  24-04-2013  
SCUOLE, ACCORDO MAXXI ISTRUZIONE [solo_testo] pag. 5  
il Mattino  del  24-04-2013  
Corriere del Mezzogiorno (Corriere della Sera)  del  24-04-2013  
CITTA’ DELLA SCIENZA RINASCERA’ IN DUE PARTI SERVE UN NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA [solo_testo] pag. 8  
CITTA’ DELLA SCIENZA, NUOVA SEDE LONTANO DAL MARE (L.Roano) [solo_testo] pag. 31  
   

MINISTRO

 
   
Corriere della Sera  del  24-04-2013  
AMATO TRA CONTESTAZIONI E BATTUTE “NO A PATRIMONIALE E PRELIEVI FORZOSI” (M.Galluzzo) [solo_testo] pag. 9  
la Repubblica  del  24-04-2013  
LA VIGILIA DEL CANDIDATO AMATO “ESCLUDO PATRIMONIALI E PRELIEVI SUI CONTI CORRENTI” (S.Poli) [solo_testo] pag. 4  
Giorno/Resto/Nazione  del  24-04-2013  
SCONTRI A PISA, GLI STUDENTI CONTESTANO AMATO (E.Mancini) [solo_testo] pag. 7  
Il Fatto Quotidiano  del  24-04-2013  
OPERAZIONE SIMPATIA PER IL DOTTOR SOTTILE (S.Feltri) [solo_testo] pag. 3  
   

MINISTERO

 
   
Metro – Ed. Roma  del  24-04-2013  
PROGETTO SCUOLE [solo_testo] pag. 6  
il Mattino  del  24-04-2013  
DIPLOMI FACILI, SPUNTANO I PENTITI DEI TITOLI COMPRATI (C.Fusco) [solo_testo] pag. 34  
La Repubblica – Cronaca di Roma  del  24-04-2013  
“SERVONO PIU’ MAESTRI A TEMPO PIENO’ I GENITORI: PROTESTEREMO SOTTO IL MINISTERO (S.Grattoggi) [solo_testo] pag. 1  
La Stampa – Ed. Asti  del  24-04-2013  
LIBRI? NO GRAZIE, E’ MEGLIO IL TABLET “IL PROGETTO PIACE, SARA’ AMPLIATO” [solo_testo] pag. 50  
Avvenire  del  24-04-2013  
MICHELANGELO ANTIMAFIA [solo_testo] pag. 22  
Avvenire  del  24-04-2013  
BIBLIOTECHJE A SCUOLA, L’ECCELLENZA E’ RARITA’, L’INEFFIENZA PRASSI [solo_testo] pag. 23  
il Giornale – ed. Milano  del  24-04-2013  
SAN GIUSTO, GENITORI SUL TETTO MENTRE LA REGIONE VA IN SOCCORSO (Scop) [solo_testo] pag. 7  
Corriere della Sera  del  24-04-2013  
LA SETTIMANA SENZA SCUOLA PER PAURA DELLO SCIAME SISMICO (F.Caccia) [solo_testo] pag. 22  
Libero Quotidiano  del  24-04-2013  
BIMBA ESCLUSA DALLA MENSA: STUDENTESSA LE PAGA LA RETTA [solo_testo] pag. 18  
la Nazione  del  24-04-2013  
TRASFERITO “NON SUGGERIRE” E IL PROFESSORE CHIUDE L’ALUNNA NELL’ARMADIO [solo_testo] pag. 19  
La Provincia Frosinone  del  24-04-2013  
UNA LEZIONE MOLTO SPECIALE PER EVITARE DROGHE E MOLESTIE [solo_testo] pag. 38  
il Sole 24 Ore  del  24-04-2013  
A CASTELLANZA IL TRIBUNALE ENTRA IN UNIVERSITA’ (L.Orlando) [solo_testo] pag. 25  
la Repubblica  del  24-04-2013
DAI VIDEOPOKER AGLI PSICOFARMACI SENZA RICETTA ECCO LE NUOVE DROGHE DEGLI ADOLESCENTI (F.Tonacci) [solo_testo] pag. 22
Avvenire  del  24-04-2013  
NON SI FERMANO I RICORSI DEI GIUDICI CONTRO LA LEGGE 40 (E.Vinai) [solo_testo] pag. 10  
Corriere della Sera  del  24-04-2013  
IL PENSATOIO DEL CER, RUFFOLO LASCIA SALE GIACCHE’ (F.Massaro) [solo_testo] pag. 14/15  
Corriere della Sera  del  24-04-2013  
LA BATTAGLIA SULLE CAVIE LIBERATE TRA ATENEO, CNR E ANIMALISTI (F.Cavadini) [solo_testo] pag. 23  
la Repubblica – ed. Milano  del  24-04-2013  
LA STATALE DENUNCIA GLI ANIMALISTI (L.De vito) [solo_testo] pag. 7  
la Gazzetta del Mezzogiorno  del  24-04-2013  
BICI ELETTRICA, 100KM CON UN EURO DI RICARICA (L.Barile) [solo_testo] pag. 11  
Italia Oggi  del  24-04-2013  
RICERCA, ONLINE LIDENTIKIT DELLA RIVISTA SCIENTIFICA (S.D’alessio) [solo_testo] pag. 24  
   

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SOCIETÀ

 
   
Italia Oggi  del  24-04-2013  
GLI STIPENDI D’ORO NON SI TOCCANO (A.Ricciardi) [solo_testo] pag. 7  
il Messaggero  del  24-04-2013  
DEBITI PA, ALTRI 20 MILIARDI DA RESTITUIRE ALLARMEABI E PIOGGIA DI EMENDAMENTI (B.Corrao) [solo_testo] pag. 19  
Italia Oggi  del  24-04-2013  
PATTO DI STABILITA’ ALLEGGERITO (B.Migliorini) [solo_testo] pag. 26  
   
   
A cura di Giuseppe Colella e Federico Bandi

 

 

Protocollo d’Intesa MIUR – MAXXI

Protocollo d’Intesa MIUR – MAXXI

Accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Fondazione Maxxi per l'”Edilizia scolastica innovativa”

Decreto Ministeriale 24 aprile 2013, n. 333

Decreto Ministeriale 24 aprile 2013 n. 333

Assegnazione contratti di formazione specialistica a.a. 2012/2013

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, in particolare, l’art. 35, comma 2, il quale prevede che il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, acquisito il parere del Ministero della Salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione medica;

VISTO il citato decreto legislativo n. 368 del 1999, che all’art. 34 individua le specializzazioni mediche, peraltro già individuate dal decreto del 31 ottobre 1991 e successive modificazioni e integrazioni, del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro della Salute;

VISTO l’accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 15 marzo 2012, concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio Sanitario Nazionale di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 e la determinazione, per ciascuna tipologia di specializzazione, del numero dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato;

VISTA la nota prot. n. 26578 del 28 marzo 2013, con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, stanziate per la formazione specialistica di medici per l’a.a. 2012/2013, consentono il finanziamento di complessivi n. 4.500 contratti per il primo anno di corso;

VISTO il decreto del Ministero della Salute, in corso di perfezionamento, di concerto con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e con il Ministero dell’Economia e Finanze, concernente il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per l’anno accademico 2012/2013, pari a 8171 unità e la determinazione del numero complessivo dei contratti di formazione specialistica da assegnare nel medesimo anno accademico, pari a complessivi n. 4.500, con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;

VISTO il decreto 1 agosto 2005 del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, relativo al riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto 29 marzo 2006 del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, d’intesa con il Ministero della Salute, con il quale sono stati definiti gli standard e i requisiti minimi delle scuole di specializzazione e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto 23 dicembre 2010 del Ministro dell’Istruzione, Università e della Ricerca e successive modifiche, di ricostituzione dell’Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica,  che  ha  il compito di  verificare  gli  standard  per  l’accreditamento  delle  strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità, verificare i requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture che le compongono, effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione, in conformità alle indicazioni dell’Unione europea;

VISTI i decreti del Ministero della Salute, in data 6/11/2008 e successive integrazioni e modifiche, di concerto con questo Ministero, relativi all’accreditamento delle strutture facenti parte della rete formativa delle scuole di specializzazione;

VISTI i decreti direttoriali, in data 12/12/2008 e successive integrazioni e modifiche, con i quali questo Ministero ha istituito le scuole di specializzazione dell’area sanitaria;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e in particolare l’art. 757;

VISTA la nota dell’8 febbraio 2013 prot. n. 4122 con la quale il Ministero della Difesa,  Ispettorato Generale della Sanità Militare, ha rappresentato le proprie esigenze di medici specialisti, ai sensi del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l’a.a. 2012/2013;

VISTO l’art. 46, comma 2 del predetto decreto legislativo n. 368 del 1999, come modificato dal comma 300, dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che all’art. 39, comma 5, prevede l’accesso alle scuole di specializzazione, a parità di condizioni con gli studenti italiani, anche per gli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito all’estero, equipollente;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n.1183 del 19 marzo 2008, secondo la quale non può sussistere, ai fini dell’ammissione ai posti riservati delle scuole di specializzazione, un discrimine quando il rapporto di lavoro sia costituito con una struttura privata o con un professionista operante per accreditamento nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, in quanto con l’accreditamento la struttura o il singolo professionista, in possesso di specifici requisiti preventivamente accertati, concorrono nella gestione del servizio pubblico di assistenza e cura, nel rispetto delle scelte e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione sanitaria;

RITENUTO, pertanto, che ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, può essere ammesso alle scuole di specializzazione, nel limite del 10% in più del fabbisogno complessivo per ciascuna specialità, il personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola;

VISTO il D.M. 6 marzo 2006, n. 172, e successive modificazioni, “Regolamento concernente modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina”;

RITENUTO che l’offerta formativa delle Università si rivolge all’intero territorio nazionale;

CONSIDERATO che il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, acquisito il parere del Ministero della Salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi dell’articolo 43 decreto legislativo 17  agosto 1999, n. 368, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa;

PRESO ATTO della consistente riduzione del contingente globale di contratti di formazione medica specialistica per l’anno accademico 2012/2013 rispetto all’anno accademico 2011/2012;

RITENUTO di dover procedere alla revisione delle scuole e alla riduzione dei contratti da assegnare, rispetto all’anno accademico 2011/2012, tenendo conto dei requisiti disciplinari riferiti alla docenza, in particolare nei settori scientifico-disciplinari obbligatori e irrinunciabili della tipologia di scuola, del numero di soggetti iscrivibili alla stessa, nonché del numero degli Atenei che concorrono alla rete formativa complessiva delle singole aggregazioni;

CONSIDERATO che, nel decreto del Ministero della Salute, in corso di perfezionamento, di concerto con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, non sono previsti, per l’a.a. 2012/2013, contratti di formazione specialistica a carico dello Stato da assegnare alle scuole di specializzazione in “Neurofisiopatologia”;

RAVVISATA la necessità di tenere conto dell’effettiva disponibilità di adeguate strutture assistenziali, che assicurino la completa sostenibilità della rete formativa prevista da ciascuna scuola;

RAVVISATA l’opportunità di attivare, nell’ambito delle scuole ritenute di maggior impatto per  il Servizio Sanitario Nazionale, almeno una scuola per ogni Università con dei laureati in Medicina e Chirurgia;

SENTITO il Ministero della Salute;

 

D E C R E T A:

Art. 1


  • 1.Per l’anno accademico 2012/2013 il numero di medici da ammettere, con assegnazione dei contratti di formazione specialistica di cui all’art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle scuole di specializzazione individuate nei Decreti direttoriali citati nelle premesse, è di n. 4.500, così come indicato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento, alla IV colonna.


Art. 2

  • 1.Il numero dei posti riservati ai medici militari è di 24 unità, come indicato nella medesima tabella, alla V colonna.

Art. 3

  • 1. Possono essere attivati contratti finanziati dalle Regioni, nonché quelli derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle Università che si aggiungono ai contratti statali, così come deliberato nella Conferenza Stato-Regioni nell’incontro del 15 marzo 2012, al fine di colmare, ove possibile, il divario tra fabbisogni e numero dei contratti statali.
  • 2. I contratti aggiuntivi finanziati dalle Regioni ed altresì quelli derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle Università verranno assegnati con successivo provvedimento.

Art. 4

  • 1. Le categorie riservatarie dei medici dipendenti del Ministero della Difesa e del Servizio Sanitario Nazionale possono essere ammesse alle scuole di specializzazione, nei limiti percentuali previsti dalla normativa vigente e della capacità ricettiva delle singole scuole, dopo che siano stati ammessi i vincitori di concorso titolari di contratti statali, regionali e privati.

Art. 5

  • 1. La specifica categoria destinataria della norma di cui all’art. 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, è espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola.
  • 2. Alla VI colonna dell’allegata tabella sono indicati i posti riservati, messi a concorso, per i medici appartenenti alla categoria in esame, nel rispetto delle maggiori esigenze espresse dalle singole Regioni e Province autonome.

Art. 6

  • 1. Per usufruire dei posti riservati di cui all’art. 2 e dei posti di cui all’art. 5, i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dal Regolamento per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione citato nella premessa, nel rispetto della ricettività della Scuola.

Art. 7

  • 1. Con il provvedimento di cui all’art. 3, si provvederà all’assegnazione dei relativi posti previa valutazione delle richieste delle Università.

Art. 8

  • 1. La data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione mediche per l’a.a. 2012/2013, in conformità a quanto disposto dall’art. 5, comma 4 del D.M. 6 marzo 2006, n. 172, è il 22 luglio 2013.
  • 2. Il presente decreto sarà inviato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 24 aprile 2013

IL MINISTRO

Tabelle contratti formazione specialistica A.A. 2012 – 2013

Nota 24 aprile 2013, Prot. MIURAOODGOS n. 2152

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
– Ufficio VII-

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Trento
All’Intendente Scolastico per le scuole delle località ladine di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano

Oggetto: Olimpiadi Italiane di Astronomia. Finale nazionale – Pieve di Cadore (BL)

Si è svolta dal 20 al 22 aprile 2013 a Pieve di Cadore (BL) la finale nazionale delle Olimpiadi Italiane di Astronomia 2013, promosse dal MIUR e organizzate dalla SAIt in collaborazione con l’INAF cui hanno partecipato 39 finalisti provenienti da tutta Italia: 25 Senior e 14 Junior, nell’ambito di un ricco programma che, tra gare e conferenze sul tema, ha animato per tre giorni la terra natale di Tiziano, coinvolgendo l’intera Comunità.
Nei locali del Liceo Scientifico “E. Fermi” si sono svolte le prove teoriche e pratiche. I giovani, intraprendendo viaggi interplanetari, hanno analizzato macchie solari, hanno studiato sistemi di stelle doppie che si eclissavano davanti ai loro occhi, hanno districato complicate congiunzioni planetarie. Nella splendida cornice del Museo dell’Occhiale si è svolta la cerimonia di premiazione e sono stati proclamati vincitori delle Olimpiadi nazionali di Astronomia:
Categoria Junior
Marco Codato – Liceo Scientifico Statale “U. Morin”, Venezia
Silvia Neri – Liceo Scientifico Statale “L. da Vinci”, Reggio Calabria
Marco Giunta – Liceo Scientifico Statale “G. Galilei”, Catania
Categoria Senior
Giovanni Barilla – Liceo Scientifico Statale “L. da Vinci”, Reggio Calabria
Giacomo Santoni – Liceo Scientifico Statale “G. Galilei”, Macerata
I vincitori dell’edizione 2013 delle Olimpiadi Italiane di Astronomia parteciperanno, insieme ad altri cinque studenti che hanno ottenuto il migliore punteggio in classifica nelle rispettive categorie (tre Senior e due Junior), allo Stage Estivo di Formazione (SEF) nelle discipline astronomiche dal 10 al 14 giugno 2013 presso l’Osservatorio di Collurania (Teramo), nell’ambito del quale sarà selezionata la squadra italiana alle International Astronomy Olympiad che si terranno a Vilnius (Lituania) dal 6 al 14 settembre 2013.
Nel corso della cerimonia sono stati premiati anche i vincitori del Premio “Schiaparelli”, concorso inserito nella XIV Edizione della Settimana Nazionale dell’Astronomia e rivolto agli studenti della scuola secondaria di I e II grado. Il concorso sollecita riflessioni e ricerche su temi della storia dell’astronomia.
Per ulteriori notizie:
www.olimpiadiastronomia.it

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Carmela PALUMBO

 

Decreto Ministeriale 24 aprile 2013, n. 334

Decreto Ministeriale 24 aprile 2013 n. 334
(GU n.118 del 22-5-2013)

Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2013/2014 (13A04299)

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121 “Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n.85 recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” e, in particolare, l’art.1, comma 5;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a) e 4;

VISTO il D.M. 30 gennaio 2013 n.47 “Decreto Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione periodica”;

VISTA la legge 30 luglio 2010, n.122, articolo 44, comma 3 bis, che integra l’art.4 della citata legge n. 264 disponendo che la prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera è predisposta direttamente nella medesima lingua;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341, “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509”;

VISTO il D.M. 19 febbraio 2009 con il quale sono state determinate le classi delle lauree  universitarie delle professioni sanitarie;

VISTI i DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali sono state definite, ai sensi del predetto decreto n.270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi delle lauree  magistrali;

VISTA la legge 30 luglio 2002, n.189, “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”  e, in particolare, l’articolo 26;

VISTO il d.P.R. 18 ottobre 2004, n.334, “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  in materia di immigrazione”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni;

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n.170 “Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” e, in particolare l’articolo 5, comma 4;

VISTO il d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, “Norme di esecuzione  del T.U. delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 “;

VISTA la legge 2 agosto 1990, n.241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”  e successive modifiche;

TENUTO CONTO delle convenzioni stipulate tra la Scuola Superiore “S.Anna” di Pisa, l’Accademia Navale di Livorno, l’Accademia Militare di Modena, l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli e le Università di Bologna, di Modena-Reggio Emilia, di Napoli “Federico II” e di Pisa;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  “Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, l’articolo 154, comma 4 e 5;

VISTI i criteri di riferimento di cui al d.lgs 14 gennaio 2008, n.21 “Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all’istruzione Universitaria e all’Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici dei candidati ai fini dell’Ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato, di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264 a norma dell’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007 n. 1”;

VISTO il protocollo d’intesa tra il MIUR e Cambridge Assessment ESOL del 28 febbraio 2012 con specifico riferimento alla collaborazione nello sviluppo dei test di ammissione per gli studenti che desiderano iscriversi nelle università italiane;

VISTO il DM 23 aprile 2013 n. 304 recante la composizione della Commissione incaricata la validazione dei test per le prove di accesso per l’a.a. 2013-2014.

VISTA la proposta adottata nella riunione dell’8 aprile 2013 dal tavolo tecnico costituito ai fini della definizione dei posti disponibili per l’a.a 2013-14 sui corsi ad accesso programmato dell’area sanitaria con i rappresentanti del MIUR, Ministero della Salute, Regioni, Conferenza dei presidi delle facoltà interessate, ANVUR e ordini professionali dei Medici, Odontoiatri e Medici Veterinari;

VISTO quanto contenuto nel Decreto del Ministro del 19 aprile 2013, n. 300, relativamente all’Università San Raffaele.

VALUTATA l’opportunità di avvalersi del CINECA Consorzio Interuniversitario per il supporto tecnico informatico connesso alle procedure di selezione;

VISTO il parere  favorevole espresso in data 11 aprile 2013 dal Garante per la protezione dei dati personali;

RITENUTO di definire, per l’anno accademico 2013-2014, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) della citata legge n.264/1999 proseguendo ed ampliando la sperimentazione avviata nel precedente anno accademico;

TENUTO CONTO della calendarizzazione delle prove suddette comunicata con avviso del 14 febbraio 2013;

RAVVISATA la necessità di determinare in via provvisoria il numero di posti disponibili per ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico a livello di singolo ateneo al fine di consentire la tempestiva adozione dei bandi da parte degli atenei relativamente ai corsi di cui sopra;

D E C R E T A:

Articolo 1
(Disposizioni generali)

  • 1. Per l’anno accademico 2013-2014, l’ammissione dei candidati ai corsi di laurea di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 2 agosto 1999, n.264, previo accreditamento dei corsi stessi ai sensi del DM 47/2013 citato in premessa, avviene a seguito di superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

 

Articolo 2
(Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria)

  • 1. La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, alla quale partecipano i candidati comunitari, i  candidati non comunitari di cui all’art.26 della legge n.189/2002 citata in premessa e i candidati non comunitari residenti all’estero, è unica per entrambi i corsi ed è di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa è predisposta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) avvalendosi di Cambrige Assessment per la formulazione dei quesiti e di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale, per la relativa validazione.
  • 2. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell’allegato n.1, parte integrante del presente decreto.
  • 3. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: cinque (5) quesiti per l’argomento di cultura generale,  venticinque (25) di ragionamento logico, quattordici (14) di biologia, otto (8) di chimica e otto (8) di fisica e matematica.
  • 4. La prova  di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 90 minuti.
  • 5. I candidati allievi della Scuola Superiore “S.Anna” di Pisa, i quali intendono avvalersi della riserva di posti prevista nella convenzione stipulata con l’Università di Pisa, devono superare la prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in una delle sedi universitarie statali con un punteggio pari o superiore a quello dell’ultimo avente titolo all’immatricolazione nell’Università di Pisa all’atto del primo scorrimento.

 

Articolo 3
(Corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia in lingua inglese)

  • 1. Le modalità e i contenuti della prova di accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese sono definite dal Decreto Ministeriale, 14 febbraio 2013, n. 109.

 

Articolo 4
(Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina veterinaria)

  • 1. La  prova di ammissione per i candidati comunitari, per i candidati non comunitari ricompresi nell’art.26 della legge n.189/2002 citata in premessa e per i candidati extracomunitari residenti all’estero è unica e di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa è predisposta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  (MIUR) avvalendosi di Cambrige Assessment per la formulazione dei quesiti e di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale, per la successiva validazione.
  • 2. La prova di ammissione consiste  nella soluzione di sessanta quesiti  che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: chimica; cultura generale e ragionamento logico; biologia; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: cinque (5) di cultura generale e venticinque (25) di ragionamento logico; dodici (12) quesiti di di biologia, dodici (12) di chimica e sei (6) di Fisica e Matematica.
  • 3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 90 minuti.
  • 4. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell’allegato n.1, parte integrante del presente decreto.

 

Articolo 5
(Prova di ammissione ai corsi di laurea  e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto)

  • 1. La  prova di ammissione per i candidati comunitari, per i candidati non comunitari ricompresi nell’art.26 della legge n.189/2002 citata in premessa e per i candidati extracomunitari residenti all’estero, è unica ed è  di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa è predisposta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  (MIUR) avvalendosi di Cambrige Assessment per la formulazione dei quesiti e di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale, per la relativa validazione.
  • 2. La prova di ammissione consiste  nella soluzione di sessanta quesiti  che presentano cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; storia, disegno e rappresentazione; matematica e fisica. Sulla base dei programmi di cui all’allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: cinque (5) quesiti di cultura generale e venticinque (25) di ragionamento logico, dodici (12) di storia, dieci (10) di disegno e rappresentazione e otto (8) di matematica e fisica.
  • 3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 90 minuti.
  • 4. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell’allegato n.1, parte integrante del presente decreto.

 

Articolo 6
(Corsi di laurea  e di laurea magistrale a ciclo unico, finalizzati alla formazione di architetto con didattica prevalentemente erogata in lingua inglese)

  • 1. Nelle università in cui sono attivati corsi di studio organizzati anche in percorsi erogati prevalentemente in lingua inglese e su richiesta delle stesse, per l’a.a. 2013-14 la prova è predisposta anche nella suddetta lingua.
  • 2. La prova in inglese  può essere svolta  dai candidati comunitari e non comunitari, di cui all’art. 26 della legge n.189/2002 citata in premessa, e dai candidati non comunitari residenti all’estero che esplicitino tale richiesta al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla prova.
  • 3. Sono ammessi ai percorsi erogati prevalentemente in lingua inglese i candidati di cui al comma 2 del presente articolo che hanno sostenuto e superato la prova di accesso in lingua inglese, secondo l’ordine del punteggio ottenuto, tenuto conto delle modalità riportate nel bando dell’ateneo.
  • 4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 90 minuti.
  • 5. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell’allegato n.1, parte integrante del presente decreto.

 

Articolo 7
(Prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie)

  • 1. Per l’accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università  ed è identica per l’accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso ciascun Ateneo.
  • 2. Ai fini dell’utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascun corso, ciascun ateneo è tenuto a definire idonee procedure consentendo ai candidati di esprimere l’ordine di preferenza.
  • 3. La prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al precedente articolo 2, comma 3, sulla base dei programmi di cui all’allegato A.
  • 4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 90 minuti.

 

Articolo 8
(Accademie Militari)

  • 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 non si applicano per i candidati allievi dell’Accademia Navale di Livorno, dell’Accademia Militare di Modena e della Accademia Aeronautica di Pozzuoli che intendono avvalersi della riserva di posti prevista rispettivamente con le Università di Pisa, Bologna, di Modena-Reggio Emilia e  di Napoli “Federico II” tenuto conto che i relativi bandi di concorso, già emanati in vista del prossimo anno accademico secondo le intese intercorse con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, prevedono la somministrazione di quesiti a risposta multipla individuati con l’annuale decreto interdirigenziale del Ministero della Difesa con riferimento ai programmi parte integrante del presente decreto, e quindi, in quanto tali, soddisfano le condizioni per l’accesso ai corsi di laurea magistrale previste dalla normativa che le disciplina.

Articolo 9
(Calendario delle prove di ammissione)

  • 1. La prova di ammissione ai corsi di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 si svolge presso le sedi universitarie  secondo il seguente calendario:
Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria
in lingua italiana
23 luglio 2013
Medicina Veterinaria 24 luglio 2013
Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico,
direttamente finalizzati alla formazione
di architetto
25 luglio 2013
Corsi di laurea delle professioni sanitarie 4 settembre 2013

 

Articolo 10
(Graduatorie, Soglia di punteggio minimo e Valutazione delle prove)

  • 1. Nell’ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale, di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 i candidati comunitari e non comunitari di cui all’art. 26 della legge n.189/2002 nonché, nell’ambito della relativa riserva di posti, i candidati non comunitari residenti all’estero, secondo l’ordine decrescente del punteggio conseguito. Sono ammessi ai corsi i candidati appartenenti a tutte le predette categorie e che abbiano ottenuto nel test un punteggio minimo pari a venti (20) punti.
  • 2. I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti all’estero, verranno utilizzati per lo scorrimento della graduatoria dei cittadini comunitari e non comunitari di cui all’articolo 26 della legge 189 del 2002, qualora previsto nei successivi specifici decreti di programmazione.
  • 3. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 si tiene conto dei seguenti criteri:

 

  • a) valutazione del test (max 90 punti):
    • – 1,5 punti per ogni risposta esatta;
    • – meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata;
    • – 0 punti per ogni risposta non data;

 

  • b) valutazione del percorso scolastico (max 10 punti)

Il punteggio viene attribuito esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto un voto di maturità almeno pari a 80/100, rapportato alla distribuzione in percentili dei voti ottenuti dagli studenti che hanno conseguito la maturità nella stessa scuola nell’anno scolastico 2011/12.
Per i soli corsi di cui all’articolo 7, il punteggio è attribuito dalle singole università secondo criteri autonomamente determinati nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21.

Per gli studenti stranieri comunitari e non comunitari, di cui all’art. 26 della legge n.189/2002 citata in premessa che hanno conseguito il titolo all’estero, il voto di maturità viene convertito con i criteri di cui all’allegato 2 e rapportato alla distribuzione dei voti di diploma degli studenti di tutte le scuole secondarie superiori italiane nell’anno scolastico 2011/12.

Qualora il candidato provenga da una scuola non attiva sul territorio nazionale  nell’anno scolastico 2011/12 e non presente nell’anagrafe della Scuola, i percentili di riferimento sono calcolati in relazione alla distribuzione dei voti di diploma degli studenti di tutte le scuole secondarie superiori dell’anno scolastico 2011/12 della provincia in cui aveva sede la scuola frequentata.

 

Voto di maturità Punteggio
Voto ≥ 95° percentile 10 punti
90° percentile ≤ Voto < 95° percentile 8 punti
85° percentile ≤ Voto < 90° percentile 6 punti
80° percentile ≤ Voto < 85° percentile 4 punti

I voti di maturità riferiti ai percentili di riferimento sono pubblicati sul sito del Ministero entro il 31 maggio 2013.

Qualora a intervalli percentili diversi corrisponda lo stesso voto di maturità, al candidato viene attribuito il punteggio medio dei rispettivi intervalli percentili.

 

  • 4. Il punteggio totale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle valutazioni di cui al comma 3,  lettere a) e b). Il criterio di cui alla lettera b) è utilizzato esclusivamente se il candidato ha ottenuto un punteggio pari o superiore a 20 punti nel test, come previsto dal comma 1.
  • 5. In caso di dichiarazione errata o non veritiera relativamente al voto di maturità di cui alla lettera b) e al possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, il candidato è escluso dalla graduatoria o, se già immatricolato, decade dall’iscrizione anche se ha già sostenuto esami.
  • 6. Per i corsi di cui agli artt. 2, 4, 5 e 6 il Cineca, sulla base del punteggio totale, calcolato ai sensi del comma 3, redige due distinte graduatorie nazionali, una per i candidati comunitari e stranieri residenti in Italia, di cui all’art. 26 della legge n. 189/2002, e l’altra per i candidati stranieri residenti all’estero, secondo le procedure di cui all’allegato 2. Per i corsi di cui all’articolo 7 le Università, sulla base del punteggio totale, calcolato ai sensi del comma 3, redigono due distinte graduatorie, una per i candidati comunitari e stranieri residenti in Italia, di cui all’art. 26 della legge n. 189/2002, e l’altra per i candidati stranieri residenti all’estero, secondo le procedure di cui all’allegato 2. In caso di parità di punteggio, nell’ordine della graduatoria prevale il candidato che ha riportato il maggior punteggio nel test. In caso di ulteriore parità:
    • – per i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria e per i corsi di laurea delle professioni sanitarie, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica,  fisica e matematica;
    • – per il corso di laurea magistrale in medicina veterinaria prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di  chimica, cultura generale e ragionamento logico, biologia, fisica e matematica;
    • – per i corsi  di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, storia, disegno e rappresentazione, matematica e fisica;

    In caso di ulteriore parità, prevale il candidato che sia anagraficamente più giovane.

  • 7. La graduatoria si chiude con provvedimento ministeriale. La condizione di idoneo non vincitore si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all’accesso al corso di laurea e di laurea magistrale in anni successivi a quello in cui si è sostenuta la prova.

 

Articolo 11
(Candidati in situazione di handicap e candidati con diagnosi di DSA)

  • 1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze degli studenti in situazione di handicap, a norma della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni.
  • 2. Per quanto attiene ai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge n.170/2010 citata in premessa, è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione, di cui ai precedenti articoli 2, 4, 5, 6 e 7.

Articolo 12
(Trasparenza delle fasi del procedimento)

  • 1. I bandi di concorso delle Università sono emanati con decreto rettorale entro il giorno 6 maggio 2013 e prevedono le disposizioni  atte a  garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
  • 2. I bandi di concorso definiscono le modalità relative agli adempimenti per il  riconoscimento dell’identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all’esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di  quanto previsto dagli articoli  5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.

Articolo 13
(Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)

  • 1. Ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene predisposta l’informativa, di cui all’allegato n.3 che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun candidato.

 

Articolo 14
(posti disponibili)

  • 1. I posti relativi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico con la prova selettiva calendarizzata per i giorni 23, 24 e 25 luglio 2013, destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n.189, sono ripartiti fra le Università secondo la tabella dell’allegato 4 che costituisce parte integrante del presente decreto. Agli studenti stranieri residenti all’estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 18 maggio 2011 citate in premessa.
  • 2. Fatto salvo quanto previsto in premessa e fermo restando il contingente minimo dei  posti disponibili cui al comma 1, con successivi decreti sarà determinata la programmazione in via definitiva.

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 24 aprile 2013

IL MINISTRO
f.to Francesco Profumo

Allegati

Gazzetta ufficiale – Serie Generale n. 96

Gazzetta Ufficiale

Serie Generale
n. 96 del 24-4-2013

Sommario

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 


DECRETO 13 marzo 2013, n. 42


Regolamento recante le modalita’ di redazione dell’elenco-anagrafe
delle opere pubbliche incompiute, di cui all’articolo 44-bis del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (13G00083)

 

 

Pag. 1

 

 

DECRETI PRESIDENZIALI

 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 2013


Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
2012 di autorizzazione all’emissione di carte valori postali
commemorative e celebrative per l’anno 2013. (13A03473)

 

 

Pag. 9

 

 

 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 2013


Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la
gestione del Comune di Reggio Calabria. (13A03556)

 

 

Pag. 9

 

 

 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 2013


Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la
gestione del comune di Nardodipace. (13A03557)

 

 

Pag. 10

 

 

 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 2013


Scioglimento del consiglio comunale di Trecase e nomina del
commissario straordinario. (13A03644)

 

 

Pag. 10

 

 

 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 2013


Scioglimento del consiglio comunale di Sezzadio e nomina del
commissario straordinario. (13A03645)

 

 

Pag. 11

 

 

 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 2013


Conferma nella carica di Segretario generale della Presidenza della
Repubblica del consigliere di Stato dott. Donato MARRA. (13A03788)

 

 

Pag. 12

 

 

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

 


DECRETO 8 febbraio 2013


Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici.
(13A03474)

 

 

Pag. 12

 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 


DECRETO 3 aprile 2013


Disciplina delle procedure tecnico-amministrative afferenti la
materia della sicurezza della navigazione (Safety) e la sicurezza
marittima (Maritime security) in relazione alle misure urgenti
antipirateria. (13A03472)

 

 

Pag. 22

 

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

 


DECRETO 5 aprile 2013


Cancellazione di varieta’ ortive dal registro nazionale. (13A03621)

 

 

Pag. 28

 

 

 


DECRETO 10 aprile 2013


Modalita’ per l’attuazione della separazione degli stabilimenti di
produzione della DOP Mozzarella di Bufala Campana. (13A03475)

 

 

Pag. 36

 

 

 


DECRETO 10 aprile 2013


Modifica del disciplinare di produzione della denominazione
«Abbacchio Romano» registrata in qualita’ di Indicazione Geografica
Protetta in forza al Regolamento (CE) n. 507 della Commissione del 15
giugno 2009. (13A03476)

 

 

Pag. 37

 

 

 


DECRETO 11 aprile 2013


Rinnovo dell’autorizzazione all’organismo denominato «Agroqualita’
S.p.A.», in Roma ad effettuare i controlli sulla specialita’
tradizionale garantita «Pizza Napoletana», registrata in ambito
Unione europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 509/2006. (13A03620)

 

 

Pag. 41

 

 

 


DECRETO 11 aprile 2013


Rinnovo dell’autorizzazione all’organismo denominato «Certiquality
Srl – Istituto di Certificazione della Qualita’», in Milano ad
effettuare i controlli sulla specialita’ tradizionale garantita
«Pizza Napoletana», registrata in ambito Unione europea ai sensi del
Regolamento (CE) n. 509/2006. (13A03622)

 

 

Pag. 41

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 


DECRETO 14 febbraio 2013


Sostituzione del commissario liquidatore della «Oikos S.c. a r.l. –
in liquidazione», in Villaga. (13A03212)

 

 

Pag. 42

 

 

 


DECRETO 14 febbraio 2013


Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa San
Lazzaro – societa’ cooperativa» in liquidazione, in Isernia.
(13A03265)

 

 

Pag. 43

 

 

 


DECRETO 14 febbraio 2013


Sostituzione del commissario liquidatore della «Conceria – tintoria
Venditti – societa’ cooperativa» in liquidazione, in Isernia.
(13A03266)

 

 

Pag. 43

 

 

 


DECRETO 14 febbraio 2013


Sostituzione del commissario liquidatore della «Filatura Spaghi Sisal
– societa’ cooperativa a r.l., in sigla Fispas – soc. coop. a r.l.»
in liquidazione, in Dronero. (13A03268)

 

 

Pag. 44

 

 

 


DECRETO 21 febbraio 2013


Sostituzione del commissario liquidatore della «CPR Costruzioni –
societa’ cooperativa» in liquidazione, in Bari. (13A03267)

 

 

Pag. 44

 

 

 


DECRETO 25 marzo 2013


Sostituzione del commissario liquidatore della «Euro Work soc. coop.
a r.l.» in liquidazione, in Soresina. (13A03269)

 

 

Pag. 45

 

 

 


DECRETO 25 marzo 2013


Sostituzione del commissario liquidatore della «Piping Service –
piccola societa’ cooperativa a r.l.» in liquidazione, in Castiglione
Olona. (13A03270)

 

 

Pag. 45

 

 

 


DECRETO 28 marzo 2013


Annullamento del decreto 23 ottobre 2012, relativo alla «Discoop
societa’ cooperativa trasporti e distribuzione a r.l.», in Roma.
(13A03647)

 

 

Pag. 46

 

 

 


DECRETO 28 marzo 2013


Scioglimento della «Cooperativa sociale la Stella “ONLUS” – Societa’
cooperativa», in Rotondi e nomina del commissario liquidatore.
(13A03649)

 

 

Pag. 46

 

 

 


DECRETO 28 marzo 2013


Annullamento del decreto 27 febbraio 2012 di scioglimento della
«Benessere e sport a responsabilita’ limitata», in Campotosto.
(13A03650)

 

 

Pag. 47

 

 

 


DECRETO 5 aprile 2013


Liquidazione coatta amministrativa della «Restructura societa’
cooperativa», in Atena Lucana e nomina del commissario liquidatore.
(13A03648)

 

 

Pag. 48

 

 

 


DECRETO 5 aprile 2013


Liquidazione coatta amministrativa della «C.A.T. Societa’
cooperativa», in Parma e nomina del commissario liquidatore.
(13A03651)

 

 

Pag. 48

 

 

 


DECRETO 9 aprile 2013


Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito
all’Organismo Certificazioni S.r.l., in Imola, ad operare in qualita’
di organismo notificato per la certificazione CE ai sensi della
direttiva 95/16/CE, in materia di ascensori. (13A03624)

 

 

Pag. 49

 

 

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA’

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 


DELIBERA 21 dicembre 2012


Fondo sanitario nazionale 2012 – Ripartizione della quota destinata
al finanziamento di parte corrente degli oneri relativi al
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. (Delibera n.
143/2012). (13A03618)

 

 

Pag. 51

 

 

 


DELIBERA 21 dicembre 2012


Fondo sanitario nazionale 2010 – Assegnazione alle regioni della
quota vincolata per la prevenzione e cura della fibrosi cistica,
legge n. 548/1993. (Delibera n. 145/2012). (13A03619)

 

 

Pag. 52

 

 

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

 


PROVVEDIMENTO 9 aprile 2013


Rinnovo del mandato dei componenti della seconda sezione del Collegio
di garanzia sui procedimenti disciplinari. (Provvedimento n. 2).
(13A03643)

 

 

Pag. 55

 

 

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA

 


COMUNICATO


Esaurimento delle risorse finanziarie disponibili concernenti le
misure agevolative previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 185. (13A03623)

 

 

Pag. 56

 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 


COMUNICATO


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 aprile
2013 (13A03737)

 

 

Pag. 56

 

 

 


COMUNICATO


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10
aprile 2013 (13A03738)

 

 

Pag. 56

 

 

 


COMUNICATO


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11
aprile 2013 (13A03739)

 

 

Pag. 57

 

 

 


COMUNICATO


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12
aprile 2013 (13A03740)

 

 

Pag. 57

 

 

 


COMUNICATO


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15
aprile 2013 (13A03741)

 

 

Pag. 58

 

 

 


COMUNICATO


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16
aprile 2013 (13A03742)

 

 

Pag. 58

 

 

MINISTERO DELLA DIFESA

 


COMUNICATO


Conferimento di onorificenze al valore Aeronautico (13A03482)

 

 

Pag. 59

 

 

MINISTERO DELLA SALUTE

 


COMUNICATO


Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale veterinario ad azione immunologica «Poulvac Marek CVI»
sospensione iniettabile per polli. (13A03454)

 

 

Pag. 64

 

 

 


COMUNICATO


Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio della
premiscela per alimenti medicamentosi «Duoban» per suini. (13A03455)

 

 

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COMUNICATO


Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale veterinario «Cydectin LA 20 mg/ml» per ovini. (13A03456)

 

 

Pag. 65

 

 

 


COMUNICATO


Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale veterinario «Stabox 50%» polvere per soluzione orale per
polli. (13A03457)

 

 

Pag. 65

 

 

 


COMUNICATO


Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale veterinario «Stabox 50%» polvere orale solubile per suini.
(13A03458)

 

 

Pag. 65

 

 

 


COMUNICATO


Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale veterinario «Strongid» pasta per cavalli. (13A03459)

 

 

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COMUNICATO


Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale veterinario «Ubiflox» 100 mg/ml soluzione iniettabile per
bovini e suini (scrofe). (13A03460)

 

 

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 


COMUNICATO


Avvio del procedimento per lo scioglimento di 236 societa’
cooperative aventi sede nella regione Toscana. (Avviso n.14/CC/2013).
(13A03646)

 

 

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24/04/2013 – Progetto “Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e gestione di attività e progetti: formazione e social networking”

Oggetto: PON FSE “Competenze per lo sviluppo”  – Obiettivo/Azione H.2 “Percorsi di formazione sulle procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive europee e comunque finalizzate a promuovere la trasparenza dell’azione amministrativa e la legalità” Progetto “Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e gestione di attività e progetti: formazione e social networking” nelle Regioni Obiettivo Convergenza. Avvio delle attività formative in Calabria, Campania, Sicilia e apertura iscrizioni sul sistema informativo.

Nota n. 4673 del 24 aprile 2013

Ordinanza Ministeriale 24 aprile 2013, n.13

Ordinanza Ministeriale 24 aprile 2013, n.13 – Allegati e Verbali

Prot. n.332

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2012/2013

 

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, l’art. 205, comma 1°, che attribuisce al Ministro della Pubblica Istruzione il potere di disciplinare annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami;

 

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, concernente disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

 

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1 “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università” ed in particolare l’articolo 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3, 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e l’articolo 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato, tra l’altro, l’articolo 22, comma 7, primo,secondo, terzo, quarto e quinto periodo della legge 28 dicembre 2001,n. 448;

 

VISTO l’art. 1, comma 2, del decreto legge 7 settembre 2007,n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176 che ha sostituito i primi due periodi dell’articolo 2, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come modificato dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1;

 

VISTO l’art. 2 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante “disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”;

 

VISTO il D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, per le parti compatibili con  la vigente normativa in materia;

 

VISTO il D.P.R. 24 giugno 1998,n. 249 – Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

 

VISTO il D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 – regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

 

VISTO il Regolamento emanato con D.P.R. 7 gennaio 1999, n. 13, recante la disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nella regione Valle d’Aosta;

 

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano n. 14 del 7 aprile 2005, concernente modalità di svolgimento della terza prova scritta, “Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell’Alto Adige”;

 

VISTO il D.M. 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalità di svolgimento della 1^ e 2^ prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

 

VISTO il D.M. n. 429 in data 20 novembre 2000, concernente le “caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima”;

 

VISTO il D.M. n. 358 del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all’espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, ancora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;

 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e, in particolare, l’art. 21;

 

VISTO il D.M. n. 26 del 3 marzo 2009, concernente le certificazioni e i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell’esame di Stato;

 

VISTO il D.M. 17 gennaio 2007,n. 6 “ Modalità e termini per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”;

 

VISTO il D.M. 28 gennaio 2013, n.15, “Individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado – Scelta delle materie affidate ai commissari esterni delle commissioni – Anno scolastico 2012/2013;

 

VISTO il D.M  28 febbraio 2013, n.135, ”Norme per lo svolgimento per l’anno scolastico 2012/2013 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate”;

 

VISTO il D.M. 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l’individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi; tuttora vigente;

 

VISTO il D.M. 3 ottobre 2007, n. 80, recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell’anno scolastico;

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007;

 

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio1999, n. 300 “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

 

VISTO l’art. 21, comma 20 bis, della Legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall’art.1, comma 22, della Legge 16 giugno 1998, n. 191;

 

VISTO l’articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n.183, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)”, che ha parzialmente modificato il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n.68 dell’1-8- 2012 sul calendario delle festività e degli esami per l’anno 2012/2013; ravvisata la necessità, per ragioni connesse ai tempi di effettuazione delle prove di accesso ai corsi di laurea a numero programmato, di modificare la data della prima prova scritta suppletiva prevista nell’articolo 3 della medesima ordinanza per il giorno 4 luglio 2013, anticipandola al giorno 1 luglio 2013;

 

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;

 

VISTO il D.L.vo 19 novembre 2004, n. 286, “Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell’omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53”, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

 

VISTO il D.M. 28 febbraio 2001, prot. n. 9007, concernente la costituzione di una struttura tecnico – operativa per gli esami di Stato;

 

VISTO il D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990,n. 241 e successive modificazioni;

 

VISTA la C.M. 3 giugno 2002, prot. n. 9680 “Esame di Stato – Nulla osta per candidati esterni detenuti”;

 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

 

VISTA la C.M. n. 5 del 17 gennaio 2007;

 

VISTA la C.M. n. 15 del 31 gennaio 2007;

 

VISTA la C.M. n. 90 del 26 ottobre 2007;

 

VISTA la C.M. n. 77 del 25 settembre 2008;

 

VISTA la C.M. n. 95 del 24 ottobre 2011 e la C.M. n.  88 del 18-10-2012;

 

VISTO il D.M. 22 agosto 2007, n. 139, regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione;

 

VISTO il D.I. 29 novembre 2007, concernente percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale ai sensi dell’articolo 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006,n. 296;

 

VISTA la legge 6 agosto 2008, n. 133, di “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, ed in particolare l’art. 64, comma 4-bis, che ha modificato l’art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

 

VISTO IL Decreto legge 25 settembre 2009, n.134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n.167;

 

VISTO il Regolamento – D.P.R. 22 giugno 2009,n.122 – concernente il “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”;

 

VISTO il D.M. 16 dicembre 2009, n.99, concernente criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico;

 

VISTA la nota prot.n.236 del 14 gennaio 2010;

 

VISTO il DPR 15 marzo 2010, n.87- Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008,n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008,n.133;

 

VISTO il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n.226, art.15, comma 6 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n.53);

 

VISTA l’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca e la Regione Lombardia del 16 marzo 2009;

 

VISTO il D.M.  18 gennaio 2011, n.4;

 

VISTO il D.M. 8 febbraio 2013, n.95, recante norme per lo svolgimento, a regime, degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto-ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese); le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate;

 

 

VISTA la C.M . 4 marzo 2011,n.20, relativa alla validità dell’anno scolastico;

 

VISTA la Nota prot.n.1000 del 22 febbraio 2012, concernente la validità dell’anno scolastico in relazione ad eccezionali eventi atmosferici;

 

VISTA la Nota. prot. n. 1787 del 1° marzo 2005, relativa agli alunni affetti da dislessia;

 

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n.170, recante Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;

 

VISTO il D.M. n.5669 del 12 luglio 2011 ed allegate Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento;

 

VISTA la Nota prot.1749 del 12 aprile 2012, concernente nuove modalità di invio delle tracce delle prove scritte degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado;

 

ORDINA

ART. 1

INIZIO DELLA SESSIONE DI ESAME

 

  1. 1.  La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado ha inizio, in ciascun anno scolastico, nel giorno fissato dal Ministro dell‘Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Per l’anno scolastico 2012/2013, la sessione inizia il giorno 19  giugno 2013.

 

 

 

 

 

 

 

ART. 2

CANDIDATI INTERNI

 

1. Sono ammessi all’esame di Stato:

a)    gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultima classe e che, nello scrutinio finale conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l‘ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (articolo 6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122);

b)    gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 10 (cfr. art. 6, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122);

c)    alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole legalmente riconosciute, nelle quali continuano a funzionare corsi di studio fino al loro completamento, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006,n. 27;

d)    gli alunni delle scuole legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui al presente comma 1, lettera c), siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 10 (cfr. citato art. 6, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122);

e)     nella regione Lombardia gli studenti in possesso del diploma di “Tecnico” conseguito nei percorsi di IeFP che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall’articolo 15, comma 6  del D. Lgs. n. 226/2005 e dall’Intesa 16 marzo 2009 tra il MIUR e la Regione Lombardia, i quali sono considerati aspiranti interni.

Il Direttore Scolastico Regionale, sulla base dell’elenco degli aspiranti presentato da ciascuna Istituzione Formativa presso la quale tali studenti hanno frequentato il corso di cui al comma precedente, ne dispone l’assegnazione a classi di istituto professionale statale, per la necessaria valutazione dei risultati finali in vista dell’ammissione all’Esame di Stato.

L’ammissione all’Esame viene deliberata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale tali studenti sono stati assegnati in qualità di aspiranti interni, sulla base di una relazione analitica, organica e documentata, fornita dalla istituzione formativa che ha erogato il corso.

In tale relazione sono evidenziati il curriculum formativo, le valutazioni intermedie e finali dei singoli candidati, il comportamento, ed ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello scrutinio finale.

Gli aspiranti ammessi all’Esame sono considerati a tutti gli effetti candidati interni e la classe-commissione alla quale sono assegnati, sul piano organizzativo si configura come “articolata”.

f)   Con esclusivo riferimento alle Regioni Lombardia e Toscana nelle quali sono rilasciate qualifiche regionali non in regime surrogatorio, sono ammessi agli esami di Stato di istruzione professionale, eccezionalmente, anche gli alunni che frequentano il quinto anno di istituto professionale non in possesso del diploma di qualifica in quanto transitati da altra tipologia di istituto, nonché gli adulti dei corsi serali degli istituti professionali che hanno seguito particolari percorsi abbreviati. Ai candidati privi di qualifica professionale il punteggio di credito scolastico relativo al primo anno è attribuito nella misura di punti 3.

 

2. Premesso che la valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale (art.1, comma 2 del D.P.R. n.122/2009), la valutazione degli alunni in sede di scrutinio finale è effettuata dal consiglio di classe. In caso di parità, prevale il voto del Presidente, ai sensi dell’art.79, comma 4 del R.D. 4-5-1925,n.653 e dell’art.37, comma 3 D.L.vo 16 aprile 1994, n.297.

3.  Per quanto attiene allo svolgimento degli esami di qualifica si continuano ad applicare le disposizioni di cui agli articoli 25, 26 e 27 dell’O.M. 21 maggio  2001, n.90, ivi comprese le modalità di ammissione agli esami stessi. Invece lo scrutinio per l’ammissione alla classe quarta resta disciplinato dal Regolamento di cui al DPR n.122/2009.

Pertanto, si procederà, nell’ambito di un unico scrutinio finale, a due distinte valutazioni, rispettivamente, per l’ammissione alle prove di esame di qualifica sulla base del punto A del citato articolo 27 e per l’ammissione alla classe quarta del percorso quinquennale riordinato sulla base dell’art.4 del DPR n.122/2009 (cfr Nota MIUR prot. n.254 del 31.1.2013).

I diplomi di qualifica che verranno rilasciati dagli Istituti Professionali al termine dell’a.s. 2012/2013 trovano corrispondenza con le qualifiche regionali di istruzione e formazione professionale, in attuazione del Capo VII, punto 3, delle Linee Guida adottate con il D.M. n.4/2010.

4. Le deliberazioni del Consiglio di classe di non ammissione all’esame devono essere puntualmente motivate.

5. Nei confronti dei candidati valutati positivamente in sede di scrutinio finale (votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l‘ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi), il consiglio di classe, nell’ambito della propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e modalità da seguire per la formalizzazione della deliberazione di ammissione.

6. L’esito della valutazione,

  • se positivo prevede la pubblicazione, all’albo dell’Istituto sede d’esame,  del voto di ciascuna disciplina e del comportamento, del punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e del credito scolastico complessivo,  seguiti dalla dicitura «Ammesso»;
  • se negativo non prevede la pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso».
  • Gli alunni certificati con disabilità, che hanno seguito un percorso didattico individualizzato differenziato (P.E.I.), ai sensi dell’articolo 15, comma 4, dell’O.M. 21 maggio 2001, n.90, sono valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico, relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. Sono, pertanto, ammessi – sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe – a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate esclusivamente al rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 13 del D.P.R. n.323/1998. Anche per tali alunni  si procede alla pubblicazione, all’albo dell’Istituto sede d’esame,  dei voti e dei crediti,  seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso».

Ai sensi dell’articolo 16, comma 3, dell’O.M. 21 maggio 2001, n.90, per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate ma non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto, che la votazione è riferita al P.E.I.  e non ai programmi ministeriali.

  • I candidati  con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’art.6, comma 6, del D.M. n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, sono valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. Sono pertanto, ammessi – sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe – a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate esclusivamente al rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 13 del D.P.R. n.323/1998. Anche per tali alunni  si procede alla pubblicazione, all’albo dell’Istituto sede d’esame,  dei voti e dei crediti,  seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso».

Ai sensi dell’articolo 16, comma 3, dell’O.M. 21 maggio 2001, n.90, per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate ma non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto, che la votazione è riferita al percorso didattico differenziato e non ai programmi ministeriali.

7. Per tutti gli studenti e gli aspiranti esaminati in sede di scrutinio finale i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito, sono  riportati nelle pagelle e nel registro generale dei voti.

8. Gli aspiranti provenienti dai corsi di cui all’articolo 15, comma 6,  del D. Lgs n. 226/2005 saranno inseriti in apposito distinto elenco, che sarà allegato al Registro generale dei voti della classe alla quale essi sono stati assegnati.

9. A partire dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico. Essa comporta, se inferiore a sei decimi, la non ammissione all’esame di Stato (art. 2, comma 3, decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169).

  1. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, per abbreviazione per merito, il corrispondente esame di Stato, gli studenti iscritti alle penultime classi che nello scrutinio finale (a.s. 2012/2013) per la promozione all’ultima classe hanno riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica. La valutazione del comportamento si riferisce alla classe penultima e alle due classi antecedenti (cfr. DPR 22-6-2009,n. 122, artt .6, comma 2 e art.14, comma 3;  D.M. 16 dicembre 2009, n. 99; nota prot. 236 del 14 gennaio 2010). Per i candidati agli esami per indirizzi di istruzione professionale, ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per abbreviazione per merito, per la classe terza si fa riferimento ai voti riportati nello scrutinio finale e non al voto conseguito in sede di esame di qualifica (parere Ufficio Legislativo in data 16-2-2010).

La valutazione sul comportamento, in sede di scrutinio finale della penultima classe, se inferiore a sei decimi, comporta, di per sé, la non ammissione, per abbreviazione, all’esame di Stato (cfr. art. 2, comma 3, del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 ).

11. I candidati non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato, prevista dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235.

12. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni (art. 1, comma 11, del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235).

13. Ai sensi dell’articolo 14, comma 7 del D.P.R. 22 giugno 2009,n. 122, “ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.”. Si richiamano in proposito i chiarimenti forniti con la C.M. 4 marzo 2011, n. 20 e, da ultimo, con la Nota prot.n.1000 del 22 febbraio 2012.

 

 

Art. 3

CANDIDATI ESTERNI

 

1.        Sono ammessi all’esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo coloro che:

a)  compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo scolastico;

b)  siano in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;

c)  compiano il ventitreesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame; in tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;

d)  siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale;

e)  abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

Gli alunni delle classi antecedenti l’ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo.

2.    Sono ammessi all’esame di Stato negli istituti professionali e negli istituti d’arte i candidati esterni che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a)  compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e siano in possesso da almeno un anno del diploma, rispettivamente, di qualifica (secondo il previgente ordinamento, senza alcuna eccezione) e di licenza corrispondente;

b)  siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica o di licenza da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto indipendentemente dall’età;

c)  compiano il ventitreesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame; in tal caso, i candidati, sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore, compresi i diplomi, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente, salvo quanto previsto dal comma 3;

d)  siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale e del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondenti;

e)  abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

Gli alunni delle classi antecedenti l’ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo.

3. I candidati esterni agli Esami di Stato negli istituti professionali, compresi quelli di cui alla lettera c) del precedente comma 2, debbono documentare di avere svolto esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste dall’ordinamento del tipo di istituto nel quale svolgono l’esame.

     Tenuto conto del nuovo ordinamento, in particolare dell’art. 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 “Regolamento sul riordino degli Istituti professionali”, che sostituisce l’area professionalizzante, prevista dal DM 15 aprile 1994, con esperienze di alternanza scuola-lavoro, si precisa quanto segue:

—  la durata delle esperienze di formazione professionale o lavorative, rispettivamente nella classe IV e nella classe V, deve corrispondere ad almeno il 50% della quota biennale prevista dalla norma citata, ovvero 66 ore in quarta e 66 ore in quinta  (132 ore complessive).

4. Le esperienze di formazione professionale o lavorative sono riferite allo specifico indirizzo dell’istituto; in particolare, l’esperienza lavorativa deve consistere in un’attività caratterizzata da contenuti non esclusivamente esecutivi. L’esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da idonea documentazione. Per comprovare le esperienze di formazione o lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l’autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183.

5. I candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico commerciale, se in possesso di promozione o idoneità a classe terminale dei seguenti indirizzi ad oggi non più esistenti (Amministrativo, Mercantile, Commercio con l’estero, Amministrazione industriale) possono sostenere le prove degli esami di Stato unicamente per l’indirizzo Giuridico-economico-aziendale dell’attuale ordinamento, previo superamento dell’esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno. Se in possesso di idoneità o promozione a classe non terminale, sostengono, invece, l’esame preliminare sulle materie dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso di promozione o idoneità alla classe successiva nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno.

6.        È consentito ai candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di Istituto tecnico per le Attività Sociali – Indirizzo Dirigenti di comunità e di lstituto tecnico per il turismo, i quali, per motivi di impedimento debitamente comprovati, non abbiano, rispettivamente, svolto il tirocinio di psicologia e pedagogia o effettuato la pratica di agenzia, sostenere ugualmente gli esami di Stato stessi. Il mancato svolgimento del tirocinio e la mancata effettuazione della pratica di agenzia dovranno essere annotati nella certificazione integrativa del diploma prevista dall’art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. In particolare, per i candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico per le Attività Sociali – Indirizzo Dirigenti di comunità, il mancato svolgimento del tirocinio di psicologia e pedagogia è consentito solo con riferimento al segmento formativo proprio della classe terminale.

7. Per i candidati, quindi, che sostengono esami preliminari, al pari di quelli che sostengono esami di idoneità, tale carenza non è ammessa in relazione agli anni precedenti l’ultimo (terza e quarta classe), anche atteso che il superamento di detti esami costituisce titolo di frequenza di una classe che, come da programma, ha nel tirocinio una parte integrante della corrispondente materia.

8.        L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento dell’esame preliminare di cui all’art.7 della presente ordinanza (cfr. legge 11 gennaio 2007,n.1, art. 1, capoverso art. 2, comma 3; articolo 1-quinquies del decreto legge  25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n.167).

9. I candidati esterni, provenienti da Paesi dell’Unione Europea (e, per analogia, gli studenti appartenenti a Paesi aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, in possesso di certificazioni valutabili ai sensi dell’articolo 12 della legge 25 gennaio 2006, n.29), sono ammessi a sostenere l’esame di Stato, nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, lettere a), c), d), previo superamento dell’esame preliminare di cui all’art. 7 della presente ordinanza. Il requisito dell’adempimento dell’obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall’ordinamento italiano per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui all’art. 1, comma 622 della legge 27-12-2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), modificato dall’art. 64, comma 4 bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, al D.M. 22 agosto 2007, n. 139 e al D.I. 29 novembre 2007.

10. I candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione Europea, che abbiano frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero classi di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero abbiano comunque conseguito il titolo di accesso all’ultima classe di istruzione secondaria di secondo grado, possono sostenere l’esame di Stato, nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), in qualità di candidati esterni, previo superamento dell’esame preliminare di cui all’art. 7 della presente ordinanza (cfr. legge 11.1.2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 7; art.1-quinquies del decreto legge 25 settembre 2009, n.134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009,n.167). Sono fatti salvi eventuali obblighi internazionali (ivi compresa l’Intesa tra Italia e Svizzera, di cui allo Scambio di lettere firmato a Roma il 12-10-2006, entrata in vigore il 15 gennaio 2008).

11.Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.

12. Non è consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo, indirizzo o specializzazione già sostenuti con esito positivo.

13. I candidati esterni possono sostenere gli esami di Stato negli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento e struttura. In tal caso, i candidati medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi relativi all’indirizzo sperimentale prescelto e presente nell’istituto scolastico sede d’esame. Nel caso di assegnazione ad istituti statali o paritari, ove funzionino indirizzi sperimentali linguistici, i candidati esterni hanno facoltà di sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli del corso sperimentale linguistico della istituzione scolastica sede di esami.

I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi sperimentali ove è attivato il c.d. “Progetto SIRIO” dell’istruzione tecnica.

14. Negli istituti che attuano sperimentazioni “autonome” di solo ordinamento o “non assistite” (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni “assistite” dette anche coordinate (es. P.N.I.), i candidati esterni devono dichiarare, nella domanda di partecipazione agli esami, se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.

 

 

 

 

 

 

ART. 4

SEDI DEGLI ESAMI

 

1.    Sono sedi degli esami per i candidati interni gli istituti statali, gli istituti paritari e, limitatamente ai candidati di cui all’art. 2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti legalmente riconosciuti da essi frequentati. Per gli alunni interni la sede d’esame è l’istituto da essi frequentato.

2.        Per i candidati esterni, salvo quanto previsto dall’art. 362, comma 3, del T.U. approvato con D.L.vo 16-4-1994, n. 297, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali e gli istituti paritari.

3.        Ai candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione comunque denominati è fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.

4.        Per i candidati esterni gli istituti statali e gli istituti paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia, e, nel caso di ulteriore assenza del medesimo indirizzo, nella regione secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. Le relative documentate istanze di partecipazione vanno indirizzate dai candidati direttamente al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della        regione di residenza, indicando in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame.

Gli istituti scolastici, statali o paritari, che impropriamente dovessero ricevere istanze di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati esterni, hanno l’obbligo di trasmetterle immediatamente all’unico organo individuato dalla legge come competente. Così parimenti procederanno gli Uffici Scolastici Regionali, trasmettendo sollecitamente al competente Ufficio Scolastico Regionale le domande impropriamente ricevute.

La mancata osservanza della disposizione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, preclude l’ammissione all’esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

5.        I Direttori Generali, verificato il possesso dei requisiti di ammissione agli esami – compreso il requisito della residenza, che deve essere comprovato secondo le norme di cui al D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183  – provvedono ad assegnare i candidati medesimi agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. I Direttori Generali danno comunicazione agli interessati dell’esito della verifica, indicando in caso positivo, la scuola di assegnazione.

Per i candidati esterni agli esami di Stato per l’indirizzo dirigenti di comunità presso gli Istituti Tecnici per le attività Sociali e per l’indirizzo linguistico, valgono le indicazioni di cui al presente articolo, commi 20 e 21.

6.        I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, tenuto conto che ad ogni singola classe sono assegnati non più di trentacinque candidati (legge 11 gennaio 2007,      n. 1, art.1, capoverso art. 4 comma 2), verificano in primo luogo che, con l’assegnazione di domande di candidati esterni, non venga superato il limite, previsto dall’art. 1, capoverso art. 4 – comma 9, della legge citata n. 1/2007, del cinquanta per cento dei candidati interni. Valutano, poi, l’esistenza di idonea ricettività dell’Istituto, in relazione al numero delle classi terminali dell’indirizzo di studi richiesto, alla materiale capienza dei locali e alla presenza di un numero sufficiente di docenti – anche di classi non terminali del medesimo istituto – per l’effettuazione degli esami preliminari e/o per la formazione delle commissioni.

I Direttori Generali Regionali verificano che gli istituti non utilizzino locali esterni alla scuola, per i quali non sia stata predisposta richiesta degli specifici plichi contenenti i testi delle prove di esame e per i quali non siano presenti le necessarie garanzie di sicurezza.

7.                    Nel caso non risulti possibile assegnare i candidati esterni agli istituti statali o paritari nel rispetto del vincolo del 50% degli esterni rispetto agli interni e del vincolo dei 35 candidati per classe, il Direttore Generale può costituire (nel rispetto del vincolo di trentacinque candidati per classe/commissione) commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero, esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali, commissioni apposite con soli candidati esterni. In particolare, presso ciascuna istituzione scolastica statale potrà essere costituita soltanto una classe/commissione di soli candidati esterni.

Una ulteriore classe/commissione di soli candidati esterni potrà essere costituita – presso le istituzioni scolastiche statali – esclusivamente in presenza di corsi di studio a scarsa e disomogenea diffusione sul territorio nazionale.

8.        In particolare, nell’assegnazione delle domande dei candidati esterni, i Direttori Generali seguono la procedura di cui alla  C.M. n.95 del 24 ottobre 2011e successive modifiche di cui alla C.M. n. 88 del 18-12-2012, rispettando, inizialmente, l’ordine delle preferenze espresse dai candidati esterni a livello comunale.

Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare l’assegnazione agli istituti richiesti, sempre in ambito comunale e per il medesimo indirizzo di studi prescelto dall’interessato, si procede, ai sensi della succitata circolare, alla ripartizione delle domande su altre istituzioni scolastiche, statali o paritarie.

Qualora non sia possibile, comunque, assegnare le domande né agli istituti richiesti né ad altri istituti dello stesso indirizzo di studi in ambito comunale ovvero manchi la tipologia richiesta, i Direttori Generali Regionali procedono ad assegnare le domande in ambito provinciale, rispettando le preferenze espresse dai candidati esterni ed il criterio della territorialità di cui al decreto legge n. 147/2007 convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

Da ultimo, nell’impossibilità di accogliere le domande in ambito provinciale, si passa all’ambito regionale, seguendo la stessa procedura già utilizzata precedentemente.

Nell’ipotesi in cui non risulti esistente in ambito regionale l’indirizzo di studi prescelto, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza del candidato – acquisita ogni utile notizia – provvede a trasmettere la domanda ad altro Ufficio Scolastico Regionale per l’assegnazione di sede, dandone comunicazione all’interessato.

9.        I candidati esterni sostengono gli esami preliminari presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sedi di esame.

10.  Il candidato esterno che abbia necessità di sostenere l’esame di Stato in un comune di regione diversa da quella della residenza anagrafica dovrà presentare al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico della regione ove ha la residenza anagrafica apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183, da cui risulti la situazione personale che giustifica l’eventuale deroga al superamento dell’ambito organizzativo regionale di cui al decreto legge n. 147/2007, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. Nella richiesta sono individuati il comune e l‘istituto dove il candidato intende sostenere l’esame (comprese le prove preliminari) e l’indirizzo di studio prescelto. Se il candidato è minorenne, la dichiarazione è resa dall’esercente la potestà parentale.

Il Direttore Generale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di valutazione negativa, ne sarà data comunicazione al candidato. Nel caso di valutazione positiva, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale comunica l’autorizzazione  alla effettuazione degli esami fuori regione al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico della regione ove è ubicata la località indicata dal candidato, informandone l’interessato, e trasmettendo la relativa domanda. Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale ricevente l’autorizzazione provvede all’assegnazione della domanda.  L’interessato è informato dell’Istituto di assegnazione.

11. Qualora il candidato esterno, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere dell’assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l’esame di Stato in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica, ma della propria regione, dovrà presentare al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183, da cui risulti la situazione personale che giustifica l’eventuale deroga all’obbligo previsto dal decreto legge n. 147/2007, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, di sostenere gli esami presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza. Nella richiesta sono individuati il comune e l‘istituto dove il candidato intende sostenere l’esame (comprese le prove preliminari) e l’indirizzo di studio prescelto. Se il candidato è minorenne, la dichiarazione è resa dall’esercente la potestà parentale.

Il Direttore Generale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di valutazione negativa, ne sarà data comunicazione al candidato con la precisazione dell’istituto di assegnazione. Nel caso di valutazione positiva, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale assegna la domanda all’istituto individuato nell’ambito della propria regione di competenza, trasmettendo, contestualmente, la relativa domanda e informandone l’interessato.

  1. Il Capo dell’Istituto al quale è stata assegnata l’istanza, ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 71 del citato DPR n. 445/2000, come modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183, di effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

13. Il Dirigente scolastico, tenuto conto che ad ogni singola classe/commissione d’esame sono assegnati non più di trentacinque candidati  (legge 11 gennaio 2007, n.1, art.1, capoverso art. 4 comma 2) verifica in primo luogo che, con l’accoglimento di domande di candidati esterni – assegnati all’Istituto da parte del Direttore Generale, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del decreto legge n. 147/2007 – non venga superato il limite massimo, previsto dall’art. 1, capoverso art. 4 comma 9, della legge citata n. 1/2007, del 50 per cento rispetto al numero dei candidati interni di ciascuna classe terminale.

14. Il Dirigente scolastico dell’istituto sede d’esame è tenuto a verificare la completezza e la regolarità delle domande e dei relativi allegati. Il dirigente scolastico, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto adempimento deve essere effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame. Il Dirigente scolastico è tenuto a comunicare immediatamente al Direttore Generale Regionale eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.

15. Indirizzi di studio a scarsa e disomogenea distribuzione sul territorio nazionale.

15.1. Qualora, per l’esiguità del numero di istituti dello specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio nazionale, risulti impossibile assegnare le domande in eccedenza dei candidati esterni ad altri istituti dello stesso indirizzo del comune, della provincia o della regione, i Direttori Generali regionali dispongono che gli eventuali esami preliminari e le prove dell’esame conclusivo si svolgano in altri istituti o scuole statali, anche di tipo ed ordine diverso, del comune o della provincia.

15.2 In tale situazione, i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali procedono alla configurazione di apposite commissioni con soli candidati esterni, individuando gli istituti statali in base:

  • alla più elevata coincidenza di classi di concorso di docenti anche di classi non terminali presenti nell’istituto, in relazione all’indirizzo di esame dei candidati esterni;
  • alla maggiore possibilità di utilizzo di docenti delle classi di concorso necessarie, anche appartenenti a classi non terminali, del medesimo istituto o di altri in ambito provinciale. Si precisa che presso ciascuna istituzione scolastica statale possono essere istituite al massimo due commissioni di soli candidati esterni.

I commissari interni sono designati dal dirigente scolastico dell’istituto statale, al quale sono state trasmesse le domande, secondo le disposizioni vigenti, relative ai criteri e alle modalità di nomina, di designazione e di sostituzione dei componenti le commissioni d’esame, prioritariamente utilizzando i docenti delle classi terminali e non terminali dello stesso istituto. In caso di assoluta necessi

tà, il medesimo dirigente scolastico designa anche personale incluso nelle graduatorie d’istituto degli aspiranti a supplenze.

Il Dirigente scolastico comunica al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale le materie per le quali non è stato possibile procedere ad alcuna designazione del commissario interno. Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale dovrà reperire i commissari mancanti, assicurando la presenza del docente competente per la prova scritta affidata a commissario interno.

Il Presidente e i commissari esterni sono nominati dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale.

Per gli esami preliminari, il Dirigente scolastico al quale sono state trasmesse le domande procede alla costituzione di apposite commissioni d’esame, composte dai docenti delle discipline dell’ultimo anno e, se necessario, dai docenti delle materie degli anni precedenti. Nelle predette commissioni sono nominati prioritariamente docenti dello stesso istituto. In caso di assoluta necessità, il medesimo dirigente scolastico può nominare anche personale incluso nelle graduatorie d’istituto degli aspiranti a supplenza. Al personale docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale, ma soltanto il compenso previsto per gli esami preliminari. Il Dirigente scolastico comunica al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale le materie per le quali non è stato possibile procedere ad alcuna designazione. Quest’ultimo reperirà i commissari mancanti.

Le commissioni di esame preliminare sono presiedute dal Dirigente scolastico dell’istituto sede d’esame.

Il rilascio di certificazioni rientra nella competenza del Dirigente scolastico dell’istituto statale presso il quale i candidati esterni hanno sostenuto l’esame, con l’avvertenza che sui diplomi, accanto alla denominazione dell’istituto, deve essere apposta la specifica “Solo sede d’esame”. Resta fermo che il rilascio del diploma compete al Presidente della commissione ovvero, su sua delega, al Dirigente scolastico.

ll Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale dà comunicazione agli interessati dell’istituto al quale sono stati assegnati. Al fine di valutare la congruità dei programmi di esame presentati dai candidati, l’Istituto di assegnazione acquisisce i programmi ufficiali di insegnamento relativi al corso di studi per il quale il candidato intende sostenere l’esame.

16. I candidati provenienti da uno stesso istituto non statale e non paritario o da corsi         di preparazione comunque denominati sono assegnati, sempreché non si arrechi       pregiudizio alla corretta organizzazione e al regolare svolgimento degli esami, possibilmente allo stesso istituto, tenendo presente che i candidati esterni che            abbiano compiuto la loro preparazione in scuole o corsi di preparazione non    possono sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.

17Effettuazione delle prove d’esame fuori della sede scolastica

17.1 –  I Direttori Generali Regionali valutano le richieste di effettuazione delle prove d’esame fuori dalla sede scolastica di candidati degenti in luoghi         di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il    proprio domicilio nel periodo degli esami, autorizzando, ove ne ravvisino l’opportunità, le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.

17.2 –   Per i candidati che hanno frequentato periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura presso i quali sostengono le prove d’esame, si procede come di seguito:

a) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura abbia una durata pari o inferiore, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi trasmettono alla scuola di provenienza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo attuato dai predetti candidati. Il competente consiglio di classe della scuola di appartenenza procede allo scrutinio di ammissione all’esame (art. 11, comma 1 del D.P.R. n. 122/2009).

b) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura abbia una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio di ammissione, previa intesa con la scuola di appartenenza, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe di appartenenza (art.11, comma 2 del DPR n. 122/2009). Il verbale dello scrutinio è trasmesso alla scuola di appartenenza, che cura le trascrizioni dei risultati dello scrutinio nella pagella e nei registri.

Tanto nel caso in cui lo scrutinio di ammissione sia effettuato dagli insegnanti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi funzionanti        in ospedali o in luoghi di cura quanto nel caso in cui lo scrutinio sia      effettuato dal competente consiglio di classe della scuola di appartenenza, il candidato ricoverato in ospedale o in luogo di cura è assegnato alla competente commissione esaminatrice costituita nella scuola di appartenenza. I Direttori Generali regionali valutano le richieste di effettuazione delle prove d’esame presso gli ospedali o i luoghi di cura nei quali i candidati sono ricoverati nel periodo degli esami, autorizzando, ove ne ravvisino l’opportunità, le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.

18.  Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame è individuata dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale al quale è presentata la domanda di ammissione agli esami.

19.  I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi d’esame stabilite per i candidati.

20.  Candidati esterni agli esami per l’indirizzo di Dirigente di comunità

20.1 –  Presentazione delle domande

Gli interessati presentano domanda al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico della regione di residenza, con indicazione, in ordine preferenziale, delle istituzioni scolastiche, statali o paritarie, di istituto tecnico per le attività sociali, con lo specifico indirizzo (“Dirigente di comunità”) e con classi terminali, ubicato nella regione di residenza.

20.2 –  Modalità di assegnazione

Il Direttore Generale procede all’assegnazione delle domande nel rispetto delle indicazioni generali sopra riportate e delle indicazioni di cui alla C.M. n.85 del 13-10-2010 e delle precedenti, CM n.90/2007, come modificata dalla C.M. n. 77 del 25 settembre 2008, e  C.M. n. 85/2009, osservando il limite di trentacinque candidati per classe. Può costituire commissioni di soli candidati esterni, ma unicamente presso istituti statali e nel numero massimo di due commissioni.

20.3 –  Individuazione a livello provinciale dell’istituto sede d’esame.

Nel caso di impossibilità di assegnazione di tutte le domande a Istituto Tecnico per le Attività Sociali (ITAS) con lo specifico indirizzo e con classi terminali, indicato o meno dai candidati, il Direttore Generale individua quale sede di esame uno o più istituti statali per provincia con le seguenti            caratteristiche:

  1. ITAS con lo specifico indirizzo (“Dirigenti di comunità”), senza classi terminali;
  2. ITAS privo dello specifico indirizzo, sempre che risulti ivi attivato altro corso di ordinamento o sperimentale, anche se privo di classi terminali;
  3. altro istituto, di diverso tipo o ordine scolastico.

Per l’individuazione di altro istituto, di diverso tipo o ordine scolastico, il Direttore Generale, d’intesa con il Dirigente scolastico interessato, tiene presente:

–      la più elevata coincidenza di classi di concorso di docenti anche di classi non terminali presenti nell’istituto, in relazione all’indirizzo di esame dei candidati esterni;

–      la maggiore possibilità di utilizzo di docenti delle classi di concorso necessarie, anche appartenenti a classi non terminali, del medesimo istituto, eventualmente facendo ricorso a personale docente incluso nelle graduatorie di istituto, o di altri istituti in ambito provinciale, ai fini della formazione di apposite commissioni per gli esami preliminari e per gli esami di Stato;

–      la materiale capienza dei locali.

Dopo avere così individuato gli istituti statali da utilizzare quale sede di esame, il Direttore Generale costituisce apposite commissioni di soli candidati esterni, ai fini sia degli esami preliminari che degli esami di Stato, e   nel rispetto del limite di trentacinque candidati per classe e del numero massimo di commissioni previste dalla legge.

Ai candidati è data tempestiva comunicazione della avvenuta assegnazione.

20.4 – Programma d’esame

Per i candidati esterni presso istituti con lo specifico indirizzo di dirigenti di        comunità il punto di riferimento per i programmi è costituito dall’attività    didattica delle classi terminali di assegnazione e dal documento del 15          maggio.

Quanto precede sia se sono assegnati ad una classe e sia in caso di    commissioni apposite; in tale evenienza, la classe di riferimento è individuata          dal Dirigente scolastico.

Per i candidati esterni che sostengono, invece, l’esame presso istituti senza lo specifico indirizzo, o senza classi terminali dello specifico indirizzo, il punto di riferimento di cui sopra è costituito dal programma definito dal Ministero (disponibile sul sito internet:http://www.istruzione.it area tematica: Esami di Stato – quadro normativo 1999/2000).

20.5 – Diplomi e certificazioni

Per i candidati esterni che non sostengono l’esame di Stato presso un ITAS con lo specifico indirizzo i diplomi e le relative certificazioni, accanto alla denominazione dell’istituto, recheranno l’apposizione specifica: “Solo sede d’esame”.

Resta fermo che i predetti diplomi devono recare la dicitura di DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA’ SOCIALI – SPECIALIZZAZIONE: DIRIGENTE DI COMUNITÀ.

21.  Corsi ad indirizzo linguistico

I candidati che chiedono di sostenere gli esami di Stato nei licei linguistici presentano la domanda al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico della Regione di residenza, indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame. Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale provvede ad assegnare le domande, nel rispetto dei commi 6 e 7 del presente articolo, seguendo inizialmente l’ordine di preferenza relativo agli istituti scolastici statali e/o paritari indicato dai candidati esterni per il comune di residenza.

Qualora non sia possibile assegnare le domande alle sedi prescelte nel comune di residenza, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale le assegna ad altri licei linguistici ubicati nel comune di residenza. In caso di assenza di altri licei linguistici, ovvero in caso di assenza di ricettività negli altri licei linguistici del comune di residenza, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale assegna, nel comune di residenza, le domande ad istituti statali o paritari ove funzionino corsi sperimentali ad indirizzo linguistico.

Nel caso in cui ciò non sia possibile, l’assegnazione è disposta ad altri licei linguistici della provincia e, nel caso di assenza di altri licei linguistici nella provincia, ovvero in caso di assenza di ricettività negli altri licei linguistici della provincia, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale procede alla assegnazione delle domande in ambito provinciale ad istituti statali o paritari ove funzionino corsi sperimentali ad indirizzo linguistico.

Nel caso in cui non risulti possibile l’assegnazione delle domande in ambito provinciale, secondo i criteri indicati in precedenza, il Direttore Generale assegna le domande in ambito regionale, preliminarmente presso licei linguistici e, in subordine, presso istituti statali o paritari in cui funzionino corsi sperimentali ad indirizzo linguistico.

Nel caso di assegnazione ad istituti statali o paritari, ove funzionino indirizzi sperimentali linguistici, i candidati hanno facoltà di sostenere gli esami, comprese le prove preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli dell’indirizzo linguistico attivato nella istituzione scolastica sede di esami.

 

 

 

ART. 5

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

 

  1. 1.  I candidati interni ed esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione agli esami di Stato entro il termine del 30 novembre 2012. La domanda dei candidati esterni, indirizzata al Direttore Generale della regione di residenza, deve essere stata corredata, oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell’esame preliminare e dell’esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183, atta a comprovare il possesso, da parte del candidato, dei requisiti di ammissione all’esame di cui all’art. 3. La domanda dei predetti candidati esterni deve essere stata corredata, altresì, della ricevuta del pagamento della tassa scolastica e del contributo di cui  all’art. 23

2. La dichiarazione relativa alle esperienze di formazione professionale o lavorative, richieste ai candidati agli esami negli istituti professionali, di cui all’art. 3, comma 3, e quella relativa alla frequenza del tirocinio di pedagogia e psicologia e di pratica di agenzia, ove le esperienze stesse risultino in corso alla data di scadenza della presentazione delle domande, può essere perfezionata entro il 31 maggio 2013.

3. Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo e sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2013. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali danno immediata comunicazione agli interessati dell’accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell’istituto a cui sono stati assegnati. Beneficiari della proroga del termine al 31 gennaio, stabilito per le domande tardive dei candidati esterni, sono anche i candidati interni nelle medesime condizioni, con l’avvertenza che questi ultimi devono presentare domanda al Dirigente scolastico.

Si precisa, altresì, che il suddetto termine è di natura ordinatoria e che i candidati interni hanno,comunque, titolo a sostenere gli esami, sempre che siano stati ammessi in sede di scrutinio finale, secondo le modalità di cui al precedente art. 2.

4. Le domande dei candidati interni di cui all’art. 2, comma 10, devono  essere state presentate al proprio Istituto entro il 31 gennaio 2013.

5. Per gli alunni che abbiano cessato la frequenza delle lezioni dell’ultima classe dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto termine del 31 gennaio è differito al 20 marzo 2013; così, parimenti, per gli alunni di classi antecedenti l’ultima.

6. L’accertamento del possesso da parte dei candidati esterni dei requisiti di cui all’art. 3 è di competenza del Dirigente scolastico dell’istituto sede d’esame – cui è stato assegnato dal Direttore Generale il candidato esterno – che è tenuto a verificare la completezza e la regolarità delle domande e dei relativi allegati. Il Dirigente scolastico, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto adempimento deve essere effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame. Il Dirigente scolastico è tenuto a comunicare immediatamente al Direttore Generale Regionale eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.

7. Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati detenuti devono essere presentate al competente Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, per il tramite del Direttore della Casa Circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo. Il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale può prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre 2012.

8. L’assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti, sono disposti dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale.

 

ART. 6

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

 

1. I consigli di classe dell’ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione d’esame, un apposito documento relativo all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso.

2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami.

3. Per quanto concerne gli istituti professionali, considerato per il corrente anno scolastico 2012/2013 quanto previsto dall’art. 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87, il documento deve recare specifiche indicazioni sul profilo e sulle competenze acquisite dagli allievi con riferimento alle esperienze, condotte sia nella classe IV che nella classe V,  in alternanza scuola-lavoro. Le commissioni d’esame terranno conto di tali attività ed esperienze, ai fini dell’accertamento di conoscenze, competenze e capacità, in particolare per la configurazione della terza prova e nella conduzione del colloquio.

Nella Regione Lombardia, per i candidati di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), il documento del consiglio di classe farà riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio. Il documento sarà approntato dal consiglio della classe dell’istituto professionale a cui i candidati sono stati assegnati in qualità di candidati interni, sulla base della relazione documentata di cui al citato art. 2, comma 1, lettera e). La struttura complessiva del documento della classe alla quale sono assegnati detti candidati, in coerenza con il successivo comma 4, si distinguerà in due, o più sezioni, ciascuna delle quali dedicata ad una delle articolazioni in cui si suddivide la classe-commissione.

4. Per le classi articolate e per i corsi destinati ad alunni provenienti da più classi, il documento di cui ai commi 1 e 2 è integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si è scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi destinati ad alunni provenienti da più classi.

5. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, nonché alla partecipazione attiva e responsabile degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con D.P.R. n. 249 del 24/6/98, modificato dal D.P.R. 21-11-2007,n. 235.

6. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.

7. Il documento è immediatamente affisso all’albo dell’istituto e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia.

 

ART. 7

ESAME PRELIMINARE DEI CANDIDATI ESTERNI

 

1.    L’ammissione dei candidati esterni, ivi compresi quelli provenienti da paesi appartenenti all’Unione Europea,  è sempre subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. In particolare, sostengono l’esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi dell’ultimo anno i candidati in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno, anche riferita ad un corso di studi di un paese appartenente all’Unione Europea di tipo e livello equivalente, che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame. L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato (cfr. legge 11 gennaio 2007, n.1,art. 1, capoverso art.2, comma 3; articolo 1-quinquies del decreto legge 25 settembre 2009, n.134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009,n.167).

2.    I candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale, di cui all’art. 3 comma 1, lettera d) e comma 2, lettera d) sostengono l’esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento sia alle classi precedenti l’ultima sia all’ultimo anno. Analogamente, i candidati in possesso di promozione o idoneità a una classe di altro corso di studio sostengono l’esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento sia alle classi precedenti l’ultima sia all’ultimo anno (cfr. art.3, comma 6 DPR n.323/1998).

3.    I candidati esterni provenienti da Paesi dell’Unione Europea (e, per analogia, gli studenti appartenenti a Paesi aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, in possesso di certificazioni valutabili ai sensi dell’articolo 12 della legge 25 gennaio 2006, n.29), che non siano in possesso di promozione o idoneità all’ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato, nelle ipotesi previste dall’art. 3, commi 1 e 2, lettere a), c), d), previo superamento dell’esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. Qualora essi siano in possesso di promozione o di idoneità all’ultima classe di un corso di studio di tipo e livello equivalente sostengono l’esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi dell’ultimo anno. Il requisito dell’adempimento dell’obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo art. 3, comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall’ordinamento italiano per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

4.    I candidati esterni non appartenenti a Paesi dell’Unione Europea, che abbiano frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero classi di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero abbiano comunque conseguito il titolo di accesso all’ultima classe di istruzione secondaria di secondo grado, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato nelle ipotesi previste dall’art. 3, commi 1 e 2, lettere a),b),c),d), previo superamento dell’esame preliminare di cui al comma 1.

5.    La disposizione di cui al comma 2, attesa la peculiarità dell’indirizzo e dei corsi di studio, si applica anche nei confronti degli alunni del quinto anno di corso dell’istituto agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia (durata sessennale del corso) che chiedano di essere ammessi a sostenere l’esame di Stato del corso di istituto tecnico agrario di durata quinquennale, subordinatamente al conseguimento della promozione all’ultima classe del corso sessennale per effetto dello scrutinio finale. A tal fine il Dirigente scolastico cura la compatibilità dei tempi di effettuazione dello scrutinio finale con quelli di svolgimento degli esami preliminari.

6.    L’esame preliminare è sostenuto nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle materie insegnate negli anni precedenti l’ultimo. Nel caso di costituzione presso le istituzioni scolastiche statali di apposite commissioni di esame con soli candidati esterni, si applicano le disposizioni di cui all’art. 4.

7.    Il Dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento degli esami preliminari.

8.    Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere gli esami preliminari operando per sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.

9.    Il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.

10. Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati.

11. I candidati esterni provvisti di idoneità o di promozione all’ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di studio, sostengono l’esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno.

Sostengono altresì l’esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno i candidati esterni che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso nell’anno o negli anni scolastici precedenti e, ammessi all’esame di Stato, non abbiano conseguito il relativo Diploma; così parimenti i candidati esterni che abbiano superato nell’anno o negli anni precedenti l’esame preliminare e, ammessi all’esame di Stato, non abbiano sostenuto le relative prove, ovvero non le abbiano superate (parere dell’Ufficio legislativo in data 16-2-2010).

12. L’esito positivo degli esami preliminari, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado cui l’esame si riferisce. L’esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all’esame di Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d’esame di cui all’art. 4, come idoneità ad una delle classi precedenti l’ultima ovvero come idoneità all’ultima classe.

13. Il disposto di cui al comma 12 si applica anche in caso di mancata presentazione agli esami di Stato.

 

 

 

ART. 8

CREDITO SCOLASTICO

 

  1. La nuova ripartizione del punteggio del credito scolastico di cui al D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009 si applica, a regime, già dall’anno 2011/2012, nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno, il  penultimo e l’ultimo (art.1 del DM n.99/2009).

Per l’esame di Stato 2012/2013, i punteggi del credito scolastico relativo all’ultima classe sono, pertanto, attribuiti ai candidati sulla base delle tabelle allegate al D.M. n.99 del 16 dicembre 2009, che hanno sostituito le tabelle allegate al D.M. n.42 del 22.5.2007 (le quali ultime avevano già sostituito  le tabelle allegate al DPR 23.7.1998. n. 323). Per il credito scolastico relativo agli anticipatari per merito si rinvia al successivo articolo 21, comma 5.

Premesso che la valutazione sul comportamento concorre dall’anno scolastico 2008/2009 alla determinazione dei crediti scolastici, come precisato all’articolo 2, il consiglio di classe,  in sede di scrutinio finale, ai sensi delle vigenti disposizioni, procede all’attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della tabella A, allegata al citato D.M. n. 99/2009, e della nota in calce alla medesima. In considerazione dell’incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell’attribuzione dei voti sia in corso d’anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l’intera scala decimale di valutazione.

2.   L’attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui all’art. 11, comma 2, del DPR n. 323/1998;

3.    Nel caso della abbreviazione del corso di studi di cui all’art. 2, comma 10, il credito scolastico per l’anno non frequentato è attribuito dal Consiglio della penultima classe, ai sensi dell’art. 11, comma 5 del DPR n. 323/1998.

4.    Agli alunni interni, che, per il penultimo e terzultimo anno, non siano in possesso di credito scolastico, lo stesso è attribuito dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale dell’ultimo anno, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità (secondo le indicazioni della Tabella B) e per promozione (secondo le indicazioni della Tabella A), ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari, sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni della Tabella C.

Agli alunni che frequentano l’ultima classe per effetto della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe da parte di commissione di esame di maturità, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti 3 per la classe terza e ulteriori punti 3 per la classe quarta, non frequentate. Qualora l’alunno sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, otterrà il relativo credito acquisito, unitamente ad ulteriori punti 3 per la quarta classe.

5.    Negli istituti professionali, per gli Esami di Stato 2012/2013, la valutazione delle esperienze condotte in alternanza scuola-lavoro concorre ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e contribuisce in tal senso alla definizione del credito scolastico.

6.    L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata. Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 25 punti attribuibili, a norma del comma 4 dell’art. 11 del D.P.R. n. 323/1998, il punteggio complessivo conseguito dall’alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente moti

vate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.

7.    Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è pubblicato all’albo dell’istituto.

8.    Ai candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare di cui all’art. 7, sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate come crediti formativi. I crediti formativi devono essere opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame. Il Consiglio di classe stabilisce preventivamente i criteri per l’attribuzione del credito scolastico e formativo. L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Il punteggio attribuito quale credito scolastico è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame.

Si precisa che il punteggio attribuito nell’ambito delle bande di oscillazione, indicate nella Tabella C, andrà moltiplicato per due nel caso di prove preliminari relative agli ultimi due anni e per tre nel caso di prove preliminari relative agli ultimi tre anni.

9.    Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o di Stato, siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe, il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale sostengono l‘esame preliminare di cui all’art. 7, nella misura di punti 3 per il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneità alla penultima classe, di ulteriori 3 punti per il terzultimo anno, e per l’ultima classe sulla base dei risultati delle prove preliminari.

10.  Ai candidati esterni, in possesso di promozione o idoneità all’ultima classe del corso di studi, il credito scolastico relativo al penultimo e al terzultimo anno è il credito già maturato (calcolato secondo le tabelle allegate al D.M. n.99/2009) ovvero quello attribuito, per tali anni (calcolato come sopra), dal Consiglio di classe in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità, secondo le indicazioni della Tabella B e per promozione, secondo le indicazioni della Tabella A, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari nei decorsi anni scolastici, secondo le indicazioni della Tabella C.

11. Per tutti i candidati esterni, in possesso di crediti formativi, la Commissione può motivatamente aumentare il punteggio nella misura di 1 punto, fermo restando il limite massimo di punti venticinque (D.M. n. 42/2007, art. 1, comma 4).

12. L’attribuzione del punteggio di credito scolastico, nell’ambito della banda di oscillazione, viene effettuata, in coerenza con quanto previsto all’art. 11, comma 2, del  D.P.R. n. 323 del 23.7.1998, dal competente consiglio di classe.

13.  I docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e al profitto che ne ha  tratto.

14. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica. Detti docenti si esprimono sull’interesse manifestato e sul profitto raggiunto limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività.

15. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuale personale esterno (docenti e/o esperti)  di cui si avvale la scuola per le attività o gli insegnamenti che contribuiscono all’ampliamento e al potenziamento dell’offerta formativa.

16. Sempre ai fini dell’attribuzione del credito scolastico nell’ambito della banda di oscillazione il consiglio di classe tiene conto anche dell’interesse manifestato e del profitto raggiunto dagli alunni che hanno seguito, in luogo dell’insegnamento della religione cattolica, attività di studio individuale, traendone un arricchimento culturale o disciplinare specifico, certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l’alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi qualora presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24-2-2000.

17. Nella Regione Lombardia l’attribuzione del credito scolastico ai candidati di cui all’articolo 2, comma 1 lettera e) ammessi agli esami di Stato viene effettuata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale gli studenti sono stati assegnati in qualità di aspiranti interni.

       Il credito scolastico, calcolato secondo i parametri previsti dalla tabella A allegata al D.M. n. 99/2009,  viene attribuito per la classe terza in base al punteggio del titolo di Qualifica, per la classe quarta, in base al punteggio del titolo di Diploma Professionale, per la classe quinta, in base alla media dei voti riportati in sede di scrutinio finale in ciascuna disciplina o gruppo di discipline insegnate nel corso annuale previsto dall’articolo 15, comma 6  del D. Lgs. n. 226/2005 e dall’Intesa 16 marzo 2009 tra il MIUR e la Regione Lombardia, in coerenza con le successive Linee Guida adottate con D.M. 18 gennaio 2011, e sulla base della citata relazione documentata di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera e).

 

 

ART. 9

CREDITI FORMATIVI

 

1. Per l’anno scolastico 2012/2013, valgono le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 24/2/2000, n. 49.

2. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all’istituto sede di esame entro il 15 maggio 2013 per consentirne l’esame e la valutazione da parte degli organi competenti. È ammessa l’autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183, nei casi di attività svolte presso pubbliche amministrazioni.

3. Qualora gli esami preliminari inizino prima del 15 maggio i candidati esterni devono essere opportunamente informati perché possano presentare gli eventuali crediti formativi prima della data fissata per l’inizio degli esami stessi.

 

ART. 10

COMMISSIONI D’ESAME

 

  1. Per l’anno scolastico 2012/2013, valgono le disposizioni di cui al D.M. in data 17 gennaio 2007,n. 6, – in applicazione della legge 11-1-2007,n. 1 – concernente modalità e termini per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
  2.  Per la Regione Lombardia, nelle commissioni di esame presso gli istituti professionali statali, cui sono assegnati, in qualità di candidati interni, studenti in possesso del diploma professionale di tecnico con frequenza del corso annuale, previsto dall’articolo 15, comma 6 di cui al Decreto legislativo n. 226/2005 e dall’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione Lombardia del 16 marzo 2009, i docenti dell’istituzione formativa che ha erogato il servizio, in numero non superiore a tre, su designazione formale della medesima istituzione formativa, possono essere presenti alle operazioni d’esame in qualità di osservatori, senza poteri di intervento in alcuna fase dell’esame e senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 11

SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI

 

1. La partecipazione ai lavori delle commissioni d’esame di Stato del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e docente della scuola.

  1. 2.  Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l’incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.

3. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall’insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, secondo le disposizioni di cui all’art. 16 del citato D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007. Tali sostituzioni e l’eventuale copertura di posti rimasti vacanti al termine della procedura di nomina devono essere immediatamente registrate a “SIDI”, utilizzando le specifiche funzioni dell’area esami di Stato.

4. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.

  1. 5.  Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d’esame nei casi di assenze successive all’espletamento delle prove scritte.
  2. 6.  In caso di assenza temporanea (intesa quale assenza la cui durata non sia superiore ad un giorno) di uno dei commissari, si rende possibile il proseguimento delle operazioni d’esame relative alla correzione delle prove scritte, sempreché sia assicurata la presenza in commissione del presidente o del suo sostituto e di almeno due commissari per ciascuna area disciplinare. Le commissioni possono procedere alla correzione della prima e della seconda prova scritta anche operando per aree disciplinari, di cui al D.M. 18 settembre 1998, n.358, ferma restando la responsabilità collegiale dell’intera commissione.
  3. 7.  Nell’ipotesi di assenza temporanea dei commissari durante l’espletamento del colloquio, devono essere interrotte tutte le operazioni d’esame relative allo stesso. Il colloquio deve svolgersi, infatti, in un’unica soluzione temporale alla presenza dell’intera commissione, che procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale viene espletato il colloquio.
  4. 8.  Qualora si assenti il presidente, sempre per un tempo non superiore ad un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell’intera commissione. In luogo del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.
  5. 9.  L’assenza temporanea deve riferirsi a casi di legittimo impedimento debitamente documentati e rigorosamente accertati.

 

 

 

 

ART. 12

DIARIO DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE

 

1. Il Presidente e i commissari esterni delle due classi abbinate, unitamente ai membri interni di ciascuna delle due classi, si riuniscono, in seduta plenaria, presso l’istituto di assegnazione, il 17 giugno 2013 alle ore 8,30.

  1. 2.  Il Presidente, o, in sua assenza, il componente più anziano di età, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi di quelli eventualmente assenti al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, se l’assenza riguarda il Presidente e i commissari esterni, o al Dirigente scolastico, se l’assenza riguarda un commissario interno.

3.    Nella riunione plenaria, il Presidente, sentiti i componenti di ciascuna commissione, fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole commissioni.

  1. 4.  Il Presidente, sentiti nella riunione plenaria i componenti di ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle commissioni determinando, in particolare, l’ordine di successione tra le due commissioni per l’inizio della terza prova, per le operazioni da realizzarsi disgiuntamente di valutazione degli elaborati e valutazione finale. Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse o lingue straniere diverse, o nelle quali l’educazione fisica viene insegnata per squadre, aventi commissari interni che operano separatamente, il presidente avrà cura di fissare il calendario dei lavori in modo da determinare l’ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per le operazioni di correzione e valutazione degli elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione finale.

Il Presidente determinerà il calendario definitivo delle operazioni delle due commissioni abbinate, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle commissioni di cui eventualmente facciano parte, quali commissari interni, i medesimi docenti.

  1. 5.     Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale convoca in apposite riunioni i presidenti delle medesime commissioni unitamente agli ispettori incaricati della vigilanza sugli esami di Stato, procurando, comunque, che tale operazione non crei interferenze con lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso dette riunioni devono concludersi prima dell’inizio della correzione degli elaborati. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali assicurano ogni opportuna assistenza alle commissioni operanti sul territorio, avvalendosi degli ispettori tecnici. Nel corso della riunione si farà puntuale riferimento alla necessità che i presidenti di commissione adottino le precauzioni necessarie per evitare fughe di notizie relative ai contenuti delle prove scritte d’esame e per impedire ai candidati di comunicare con l’esterno durante l’effettuazione delle prove scritte. I candidati saranno pertanto invitati a consegnare alla commissione, nei giorni delle prove scritte, telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini), nonché dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere. I candidati medesimi saranno avvertiti che nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzare le suddette apparecchiature è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, la esclusione da tutte le prove. I presidenti di commissione avranno inoltre cura di vigilare sulle operazioni di stampa e duplicazione dei testi delle prove d’esame.

6.                                                                                                                                                      La riunione preliminare di ciascuna commissione è finalizzata agli adempimenti di cui all’art. 13 della presente Ordinanza.

7.                                                                                                                                                      Il calendario delle prove per l’anno scolastico 2012/2013 è il seguente:

 

  • prima prova scritta: mercoledì  19 giugno 2013, ore 8.30;

 

  • seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: giovedì 20 giugno 2013, ore 8.30. Per gli esami nei licei artistici e negli istituti d’arte lo svolgimento della seconda prova continua, con esclusione del sabato, nei due giorni feriali seguenti per la durata giornaliera indicata nei testi proposti.

 

  • terza prova scritta: lunedì  24  giugno 2013, ore 8.30: ciascuna commissione, entro il giorno di venerdì  21 giugno, definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta, in coerenza con il documento del consiglio di classe di cui all’art. 6 della presente ordinanza. Contestualmente, il Presidente stabilisce, per ciascuna delle commissioni, l’orario d’inizio della prova, dandone comunicazione all’albo dell’Istituto o degli eventuali istituti interessati. Non va, invece, data alcuna comunicazione circa le materie oggetto della prova. Il 24 giugno ogni commissione, tenendo a riferimento quanto attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta, sulla base delle proposte avanzate da ciascun componente; proposte che ciascun componente deve formulare in numero almeno doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in sede di definizione della struttura della prova. La Commissione, in relazione alla natura e alla complessità della prova, stabilisce anche la durata massima della prova stessa. Per i licei artistici e gli istituti d’arte la prova può svolgersi anche in due giorni. Per i licei artistici e gli istituti d’arte le relative commissioni definiscono collegialmente la struttura della terza prova scritta entro il giorno successivo al termine della seconda prova scritta. La terza prova scritta inizia il giorno successivo alla definizione della struttura della prova medesima.

 

  • quarta prova scritta: martedì 25 giugno 2013, ore 8.30. Tale prova si effettua:
  • nei licei ed istituti tecnici presso i quali è presente il progetto sperimentale ESABAC, disciplinato dal D.M. 8 febbraio 2013, n.95 alle disposizioni del quale si rinvia per tutti gli aspetti specifici non disciplinati dalla presente Ordinanza;
  •  nei licei con sezioni ad opzione internazionale spagnola e tedesca.

 8. Ciascuna commissione stabilisce autonomamente, in conformità di quanto previsto al quarto comma, il diario delle operazioni finalizzate alla correzione e valutazione delle prove scritte.

9. Durante la riunione plenaria o in una successiva, appositamente convocata, le commissioni definiscono la data di inizio dei colloqui per ciascuna classe/commissione e, in base a sorteggio, l’ordine di precedenza tra le due classi/commissioni e, all’interno di ciascuna di esse, quello di precedenza tra candidati esterni ed interni, nonché quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica. Ẻ altresì determinata la data di pubblicazione dei risultati, che deve essere unica per le due classi/commissioni. Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle commissioni che abbiano in comune uno o più commissari interni concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio della classe.

10.  Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere di norma superiore a cinque.

11. Prima dell’inizio dei colloqui, in prosecuzione dei lavori iniziati nella riunione preliminare, la commissione completa l’esame dei fascicoli e dei curricoli dei candidati. La commissione, inoltre, ai fini di una adeguata organizzazione delle operazioni inerenti il colloquio, anche in attuazione di quanto stabilito dall’art. 16, comma 4, esamina i lavori presentati dai candidati e finalizzati all’avvio del colloquio. Il Presidente, il giorno della prima prova scritta, invita i candidati, indicando anche il termine e le modalità stabilite precedentemente dalla commissione, a comunicare la tipologia dei lavori prescelti per dare inizio al colloquio, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del D.P.R. n. 323/1998:

   – titolo dell’argomento;

   – esperienza di ricerca o di progetto, presentata anche in forma multimediale;

   – esecuzione di un brano musicale per gli indirizzi pedagogico musicali;

   – esecuzione di una breve performance coreutica per gli indirizzi sperimentali coreutici.

12. Del diario dei colloqui, il Presidente della commissione dà notizia mediante affissione all’albo dell’istituto sede di esame.

13. La prima prova scritta suppletiva si svolge nel giorno di lunedì 1 luglio 2013 alle ore 8.30; la seconda prova scritta suppletiva nel giorno successivo 2 luglio 2013,  con eventuale prosecuzione, per gli esami nei licei artistici e negli istituti d’arte; la terza prova scritta suppletiva si svolge nel secondo giorno successivo all’effettuazione della seconda prova scritta suppletiva.  La quarta  prova  scritta, per gli istituti interessati, si svolge nel giorno successivo all’effettuazione  della  terza prova scritta. Le prove, nei casi previsti,  proseguono nei giorni successivi, ad eccezione del sabato; in tal caso le stesse continuano il lunedì successivo.

14. L’eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive. Qualora tra due prove suppletive il giorno intermedio sia sabato, in tale giorno le commissioni riprendono i colloqui interrotti per l’espletamento della prova scritta suppletiva.

15. L’eventuale integrazione del punteggio complessivo conseguito, fino ad un massimo di 5 punti, per quei candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti, è effettuata al momento della valutazione finale per ciascuna commissione, sulla base di criteri precedentemente stabiliti, secondo l’art. 13, comma 11 e con una congrua motivazione da acquisire al verbale. Le modalità da seguire sono quelle previste dalla presente ordinanza agli articoli 15, comma 7, 16, comma 6, 16, comma 9 per la valutazione delle prove scritte e del colloquio.

16. Le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti iniziano subito dopo la conclusione dei colloqui di ciascuna classe/commissione.

17. Quanto altro possa occorrere, nell’osservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, è stabilito dal presidente della commissione d’esame.

 

 

ART. 13

RIUNIONE PRELIMINARE

1.    Per garantire la funzionalità della commissione stessa in tutto l’arco dei lavori, il Presidente può delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari, esterni o interni. Il sostituto è unico per le due classi-commissione, tranne casi di necessità che il Presidente dovrà motivare.

2.    Il Presidente sceglie un commissario, interno o esterno, quale segretario di ciascuna classe-commissione e, in particolare, con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della riunione plenaria congiunta delle due classi-commissione verrà riportato nella verbalizzazione di entrambe le classi-commissione abbinate.

3.    Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto se abbiano istruito privatamente candidati assegnati alla commissione stessa. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa: un componente della commissione d’esame che abbia istruito privatamente uno o più candidati assegnati alla propria commissione deve essere immediatamente sostituito per incompatibilità dal competente Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale.

4.    Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto l’assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare. Qualora il presidente accerti che tra i componenti sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinità entro il quarto grado, dovrà farlo presente al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale competente, il quale provvederà al necessario spostamento. Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale competente provvederà in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino in analoga situazione.

Non si procede alla sostituzione del commissario interno legato dai vincoli sopradescritti con un alunno o alunni interni, nel caso in cui il competente consiglio di classe non abbia ritenuto motivatamente di designare un altro docente della classe.

I Presidenti e i commissari nominati in sostituzione di personale impedito ad espletare l’incarico devono in ogni caso rilasciare, anche se negative, le dichiarazioni di non aver impartito lezioni private e di non avere rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado né di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare.

  1. 5.     Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive la classe/commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina:

a)  elenco dei candidati;

b)  domande di ammissione agli esami dei candidati esterni e di quelli interni che chiedono di usufruire della abbreviazione di cui all’art. 2, comma 2, con allegati i documenti da cui sia possibile rilevare tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento dell’esame;

c)  certificazioni relative ai crediti formativi;

d)  copia dei verbali delle operazioni di cui all’art. 8, relative all’attribuzione e motivazione del credito scolastico;

e)  per gli allievi che chiedono di usufruire dell’abbreviazione del corso di studi per merito, attestazioni concernenti gli esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima, recanti i voti assegnati alle singole discipline, nonché attestazione in cui si indichi l’assenza di ripetenze nei due anni predetti, e l’indicazione del credito scolastico attribuito;

f)    per i candidati esterni, l’esito dell’esame preliminare e l’indicazione del credito scolastico attribuito;

g)  documento finale del consiglio di classe di cui all’art. 6, compresa la documentazione consegnata dall’istituzione formativa che ha erogato il corso per i candidati ammessi agli esami di Stato nella Regione Lombardia, di cui all’articolo 2, comma 1 lettera e);

h)  documentazione relativa ai candidati con disabilità ai fini degli adempimenti di cui all’art. 17;

i)    eventuale documentazione relativa ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA);

j)     per le classi sperimentali, relazione informativa sulle attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il relativo progetto di sperimentazione.

6. Il Presidente della commissione, qualora, in sede di esame della documentazione        relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità insanabili, provvede a darne tempesti  va comunicazione al Ministero cui compete, ai sensi dell’art. 95 del R.D. 4.5.1925, n.           653, l’adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso i candidati sostengono le prove         d’esame con riserva.

7. Il Presidente della commissione, qualora, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da   parte dell’istituto sede d’esami, invita il dirigente scolastico a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite convocazione dei consigli di classe. Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte del candidato medesimo, lo invita a regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento.

8. In sede di riunione preliminare, la commissione stabilisce il termine e le modalità di acquisizione delle indicazioni da parte dei candidati finalizzate all’avvio del colloquio, di cui all’art. 12, comma 11 della presente ordinanza.

9. In sede di riunione preliminare, o in riunioni successive, la commissione stabilisce i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte e valuta se ricorrano le condizioni per procedere alla correzione della prima e seconda prova scritta per aree disciplinari ai sensi dell’art. 15. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.

10. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione individua, altresì, i criteri di conduzione e di valutazione nonché le modalità di svolgimento del colloquio, tenendo presente quanto stabilito dall’art. 16 della presente ordinanza. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.

11.  Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione determina i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di 5 punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti,nonché i criteri per l’eventuale attribuzione di 1 punto di credito scolastico di cui all’art.8, comma 11 nonché i criteri per l’attribuzione della lode. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.

ART. 14

PLICHI PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA

 

1.    I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali devono confermare alla Struttura tecnico – operativa di questo Ministero i dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato, ivi compresi quelli occorrenti ai fini di quanto previsto dall’art. 17, comma 2. Tali dati saranno forniti dal sistema informativo del Ministero a mezzo di apposite stampe centrali, rilasciate almeno 30 giorni prima della data di inizio delle prove di esame.

  1. 2.      La predetta conferma o la comunicazione di eventuali discordanze, deve essere resa nota, da parte dei Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, alla struttura tecnico – operativa di questo Ministero entro i successivi cinque giorni dal rilascio delle suddette stampe centrali. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali dovranno, altresì, fornire contestualmente congrua motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati dal sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi.
  2. 3.      I plichi occorrenti per la prima e seconda prova scritta suppletiva debbono essere richiesti dai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali alla Struttura tecnico – operativa di questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove stesse. Le predette richieste vanno formulate sulla base delle notizie e dei dati che i presidenti debbono trasmettere entro la mattina successiva allo svolgimento della seconda prova scritta. Le suddette richieste debbono contenere esatte indicazioni sul corso di studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero dei candidati interessati.

 

ART. 15

PROVE SCRITTE

 

  1. Per l’anno scolastico 2012/2013 valgono le disposizioni di cui al D.M. 23 aprile 2003, n. 41, relativo alle modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta ed al DM n. 429 del 20.11.2000, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta, nonché le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima per l’anno scolastico 2012/2013.
  2. Per l’anno scolastico 2012/2013, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda verifiche scritte.

La disciplina o discipline oggetto di seconda prova scritta sono indicate nel decreto ministeriale recante, per l’anno scolastico 2012/2013, le materie oggetto della seconda prova scritta, corredato, ove necessario, di note contenenti indicazioni sulle modalità di svolgimento della prova medesima.

Negli istituti che metteranno a disposizione delle commissioni e dei candidati i materiali e le necessarie attrezzature informatiche e laboratoriali (con esclusione di INTERNET), sarà possibile effettuare la prova progettuale (per esempio, di Tecnologia delle costruzioni e di analoghe discipline) avvalendosi del CAD. È opportuno che tutti i candidati afferenti agli indirizzi di studio interessati eseguano la prova secondo le medesime modalità operative. La Commissione adotterà le misure di vigilanza necessarie in rapporto all’eventuale utilizzo del CAD.

3.    Qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia la lingua straniera e il corso di studio seguito dalla classe interessata preveda più di una lingua, la scelta della lingua straniera su cui svolgere la seconda prova scritta è lasciata al candidato. Nel caso in cui le tracce siano diversificate per lingua, il candidato comunica alla commissione la   lingua che ha scelto come oggetto della seconda prova il giorno della seconda prova scritta, prima dell’apertura dei plichi contenenti le tracce. Entro il giorno successivo allo svolgimento della seconda prova scritta il presidente della commissione comunica all’indirizzo e-mail luciano.favini@istruzione.it il numero dei candidati che, per svolgere la prova scritta di lingua straniera, si sono avvalsi di una delle seguenti lingue: arabo, cinese, giapponese, russo.

Nell’indirizzo d’ordinamento dell’istituto tecnico per il turismo la scelta della lingua è circoscritta alle due lingue per le quali è prevista la prova scritta.

Nei corsi linguistici interessati dalla modalità ESABAC il candidato si avvale per lo svolgimento della seconda e della terza prova scritta di lingue diverse dal Francese.

     Nelle sezioni di liceo linguistico ad opzione internazionale il candidato si avvale per lo svolgimento della seconda e della terza prova scritta di lingue diverse dalla lingua del Paese partner.

4.1. La terza prova è predisposta dalla commissione secondo le modalità di cui all’art. 12, comma 7, della presente Ordinanza. Per gli istituti professionali, la commissione tiene conto, ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, delle attività svolte nell’ambito dell’area di professionalizzazione e delle esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, descritte nel documento del consiglio di classe. Nella Regione Lombardia, per i candidati di cui all’art. 2, comma 1, lettera e)  la commissione tiene conto del documento del consiglio di classe nonché della citata relazione documentata di cui al medesimo articolo.

     Si precisa che nella terza prova possono essere coinvolte, entro il limite numerico determinato nell’art. 3, comma 2, del D.M. 20 novembre 2000, n.429, tutte le discipline comprese nel piano degli studio dell’ultimo anno di corso, purché sia presente in commissione personale docente fornito di titolo ai sensi della vigente normativa.

4.2. Nei corsi linguistici dei licei e dell’istruzione tecnica nei quali sia obbligatorio per tutti gli studenti lo studio di più lingue straniere e la lingua straniera sia oggetto della seconda prova scritta, ove non si sia data applicazione alla C.M. n. 15 del 31 gennaio 2007, la terza prova potrà prevedere il coinvolgimento di una o più lingue straniere diverse da quella scelta dal candidato nello svolgimento della seconda prova scritta. In tale caso, la lingua o le lingue straniere interessate rientrano nel computo delle discipline da coinvolgere nella prova ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.M. n. 429/2000. Poiché l’accertamento della conoscenza della lingua straniera è effettuato attraverso il coinvolgimento diretto della lingua o delle lingue straniere quali discipline specifiche, si intende così applicata la norma di legge che prescrive l’accertamento della conoscenza della lingua straniera nell’ambito della terza prova scritta (art. 3, comma 2 della legge n. 425/1997 e successive modificazioni).

     Laddove si proceda, a norma dell’ art. 4, comma 3, del D.M. n. 429/2000, al solo accertamento della conoscenza linguistica, ciò avverrà limitatamente a una sola lingua straniera, comunque diversa da quella scelta dal candidato per la seconda prova scritta.

     Ove negli indirizzi linguistici dei licei e dell’istruzione tecnica, nonché nel liceo linguistico di cui al D.M. 31 luglio 1973, si dia applicazione alla C.M. n. 15 del 31.1.2007, la Commissione coinvolge nella terza prova scritta una sola lingua straniera quale disciplina specifica oppure, qualora non coinvolga la lingua straniera quale disciplina specifica, accerta la conoscenza di una sola lingua straniera. In ogni caso il candidato svolge la prova avvalendosi di una lingua straniera diversa da quella utilizzata per svolgere la seconda prova scritta.

4.3 Negli indirizzi non linguistici è possibile coinvolgere nella terza prova scritta, quale o quali discipline specifiche, la lingua straniera o una o più lingue straniere studiate dai singoli alunni nell’ultimo anno di corso. In tale caso si applicano gli articoli 2 e 3 del D.M. n. 429/2000. Poiché l’accertamento della conoscenza della lingua straniera è effettuato attraverso il coinvolgimento diretto della lingua o delle lingue straniere quali discipline specifiche, si intende così applicata la norma di legge che prescrive l’accertamento della conoscenza della lingua straniera nell’ambito della terza prova scritta (art. 3, comma 2 della legge n. 425/1997 e successive modificazioni). Nel caso in cui la commissione non coinvolga nella terza prova scritta la lingua o le lingue straniere quali discipline specifiche e proceda quindi al solo accertamento della conoscenza linguistica, limitatamente a una sola lingua straniera, si applica l’art. 4 del D.M. n. 429/2000.

5. La commissione dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre prove: a ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10.

6. Le commissioni, ai fini della correzione della prima e della seconda prova scritta, possono operare per aree disciplinari, di cui al D.M. 358/98, ferma restando la responsabilità collegiale dell’intera commissione. L’organizzazione dei lavori per aree disciplinari può essere attuata solo in presenza di almeno due docenti per area e con l’osservanza della procedura di cui all’art. 13, comma 9.

7  Le operazioni di correzione delle prove scritte si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio in numeri interi relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall’intera commissione a maggioranza assoluta. Se sono proposti più di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, il presidente mette ai voti i punteggi proposti, a partire dal più alto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidenteattribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti e procede all’eventuale arrotondamento al numero intero più approssimato. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non è ammessa l’astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti. Il verbale deve altresì contenere l’indicazione di tutti gli elementi utili ai fini della compilazione della certificazione di cui all’art. 13 del regolamento. In considerazione dell’incidenza che hanno i punteggi assegnati alle singole prove scritte e al colloquio sul voto finale, i componenti le commissioni utilizzano l’intera scala dei punteggi prevista.

8.Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato, per tutti i candidati di ciascuna classe (ivi compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera) nell’albo dell’istituto sede della commissione d’esame un giorno prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento dei colloqui. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi.

9. Negli indirizzi di ordinamento che prevedono, in forma sperimentale, la prosecuzione dello studio della lingua straniera oppure l’insegnamento di una seconda lingua straniera, detta disciplina può costituire oggetto d’esame in sede sia di terza prova scritta che di colloquio, ove nella Commissione risulti presente il docente in possesso dei titoli richiesti per l’insegnamento della o delle lingue straniere interessate.

10.Qualora in indirizzi ordinamentali di studio la materia interessata da sperimentazione sia oggetto della seconda prova scritta (ad esempio la matematica del Piano Nazionale Informatica nei licei scientifici), la prova di esame verte sui contenuti specifici di tale materia.

11.Per l’anno scolastico 2012-2013, i candidati provenienti da corsi sperimentali di istruzione per adulti, inclusi i corsi del c.d. “Progetto Sirio” dell’istruzione tecnica, che, in relazione alla sperimentazione stessa e in presenza di crediti formativi riconosciuti – tra i quali altri titoli conseguiti al termine di un corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado, lauree, esami di abilitazione all’esercizio di libere professioni – siano stati esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza di alcune materie, possono, a richiesta, essere esonerati dall’esame su tali materie nell’ambito della terza prova scritta e del colloquio. Essi dovranno, comunque, sostenere la prima prova scritta, la seconda prova scritta, la terza prova scritta nonché il colloquio.

12.I candidati provenienti dall’estero possono utilizzare nelle prove scritte anche il vocabolario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza e viceversa).

 

 

 

ART. 16

COLLOQUIO

 

1.        Il colloquio deve svolgersi in un’unica soluzione temporale, alla presenza dell’intera commissione. Non possono sostenere il colloquio più candidati contemporaneamente.

2.        Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Rientra tra le esperienze di ricerca e di progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori preparati, durante l’anno scolastico, anche con l’ausilio degli insegnanti della classe. Negli indirizzi musicali dei licei pedagogici lo studente può iniziare il colloquio mediante l’esecuzione di un brano sul proprio strumento musicale.

     Analogamente, negli indirizzi sperimentali coreutici, il candidato può introdurre il colloquio mediante una breve performance coreutica. Preponderante rilievo deve essere riservato alla prosecuzione del colloquio, che, in conformità dell’art. 1, capoverso art. 3-comma 4, della legge 11 gennaio 2007,n. 1, deve vertere su argomenti di interesse multidisciplinare proposti al candidato e con riferimento costante e rigoroso ai programmi e al lavoro didattico realizzato nella classe durante l’ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. Ẻ d’obbligo, inoltre, provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.

3. Il colloquio, nel rispetto della sua natura multidisciplinare, non può considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi sopra indicate e se non abbia interessato le diverse discipline (cfr. legge 11 gennaio 2007,n.1, articolo 1, capoverso art.3. comma 4. ).

4. A tal fine, la commissione deve curare l’equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi del colloquio, che deve riguardare l’argomento o la ricerca o il progetto scelti dal candidato, la discussione degli argomenti attinenti le diverse discipline e la discussione degli elaborati delle prove scritte. Al riguardo, si precisa che i commissari sia interni che esterni, allo scopo di favorire il coinvolgimento nel colloquio del maggior numero possibile delle discipline comprese nel piano degli studi dell’ultimo anno di corso, conducono l’esame in tutte le materie per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente.

5.  Negli Istituti professionali, la commissione, ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, organizza il colloquio, tenendo conto anche delle esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, opportunamente e dettagliatamente indicate nel documento del consiglio di classe.

6. Per i corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli istituti tecnici, nei quali, ai sensi della C.M. n. 15 del 31-1-2007, siano stati designati commissari interni i tre docenti di lingue straniere, oltre a due docenti di altre discipline, si richiama l’obbligo del Presidente di salvaguardare la composizione numerica della commissione – non più di sei commissari – in tutte le fasi di svolgimento degli esami medesimi, ivi comprese quella relativa alla valutazione delle tre prove scritte e quella dell’attribuzione del punteggio finale. Per conseguenza, i commissari di lingue straniere, fermo restando in relazione alle scelte dei candidati il diretto coinvolgimento di ciascuno di essi nell’esame sulla lingua di competenza, operano di comune accordo, esprimendo una sola proposta di voto finale. Qualora non si raggiunga tale accordo, il Presidente assume la proposta risultante dalla media aritmetica dei punteggi presentati, con eventuale arrotondamento al numero più approssimato.

7. Nei corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli istituti tecnici, nei quali la lingua straniera, oggetto di seconda prova scritta, sia affidata ai commissari interni secondo le disposizioni dettate con la C.M. n. 15 del 31-1-2007, il candidato sceglie la lingua straniera da inserire tra le materie oggetto del colloquio pluridisciplinare. Diversamente, ove il consiglio di classe proceda alla designazione dei commissari di lingua straniera senza seguire le disposizioni di cui alla predetta circolare n. 15/2007, sono oggetto del colloquio tutte le lingue straniere studiate dai singoli candidati e rappresentate nella competente commissione.

8. La commissione d’esame dispone di 30 punti per la valutazione del colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 20.

9. La commissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio viene attribuito dall’intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti come previsto dall’art. 13, comma 10 e con l’osservanza della procedura di cui all’art. 15, comma 7.

10. Nei corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli istituti tecnici con l’insegnamento obbligatorio per tutti gli studenti di tre lingue straniere, in cui le lingue straniere siano state affidate a tre commissari esterni, e non sia stato previsto, ai sensi della CM n. 15/2007 l’affidamento di discipline non linguistiche a commissari esterni, i candidati sostengono il colloquio su tutte e tre le lingue straniere nonché sulle discipline non linguistiche per cui abbiano titolo i commissari interni.

11 Nei corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli istituti tecnici, con l’insegnamento obbligatorio per tutti gli studenti di due lingue straniere, in cui le lingue straniere siano state affidate a due commissari esterni, e sia stato previsto l’affidamento di una sola disciplina non linguistica a un commissario esterno, i candidati sostengono il colloquio su tutte e due le lingue straniere nonché sulle discipline non linguistiche per cui abbiano titolo il commissario esterno ed i commissari interni.

 

 

 

Art. 17

ESAMI DEI CANDIDATI CON  DISABILITÀ

 

1.        Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, la commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame. Per la predisposizione delle prove d’esame, la commissione d’esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l’alunno durante l’anno scolastico.

2.        I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il linguaggio braille la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell’attività scolastica ordinaria.

Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in formato ingrandito, su richiesta dell’istituto scolastico interessato, che in ogni caso comunica alla Struttura tecnica operativa del Ministero la percentuale di ingrandimento.

  1. 3.  I tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell’articolo 16 della legge n. 104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.

4. I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.

5. Agli alunni, ammessi dal Consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme ai programmi ministeriali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al P.E.I. differenziato. Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 2

 

 

Art.18

ESAME DEI CANDIDATI CON DSA

1. La Commissione d’esame –  sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 del D.P.R. 22/6/2009, n.122 e dal relativo DM n.5669 12 luglio 2011 di attuazione della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico – nonché dalle Linee  Guida allegate al citato DM n. 5669/2011, – considerati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare,  le modalità didattiche  e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al DPR n.323/1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell’art.5 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione  e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta  ai sensi dell’art.5 del D.M. 12 luglio 2011. Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell’esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova  registrati in formati “mp3”. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l’opportu­nità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all’accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Al candidato potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti giovevoli nello svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.

2. I candidati  con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’art.6, comma 6, del DM n.5669 del 12 luglio 2011,  hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.

  3. Per quanto riguarda i candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’art.6, comma 5, del DM n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell’art. 15, comma 8. Il punteggio, in quindicesimi, viene attribuito dall’intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni e con l’osservanza della procedura di cui all’art. 15, comma 7.

Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi alla lingua o alle lingue straniere sono effettuati dalla commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell’art. 15, comma 8. I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta.

4.Per altre situazioni di alunni con difficoltà di apprendimento di varia natura, formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l’esame di Stato.

 

 

ART. 19

 

ASSENZE DEI CANDIDATI.  SESSIONE SUPPLETIVA

  1. 1.      Ai candidati che, a seguito di malattia da accertare con visita fiscale o per grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell’assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dal precedente art. 12, comma 13; per l’invio e la predisposizione dei testi della prima e seconda prova scritta si seguono le modalità di cui al precedente art. 14.
  2. 2.      Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima. Per i licei artistici e gli istituti d’arte il termine è fissato, per la seconda prova, al giorno successivo a quello d’inizio della prova stessa.

3.    I candidati assenti alla terza prova devono presentare probante documentazione entro il giorno successivo a quello stabilito per la prova stessa. Per la predisposizione dei testi della terza prova si osservano le modalità di cui al D.M. n. 429 del 20/11/2000.

4.    In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dall’art. 12, comma 13, i candidati che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 possono chiedere di sostenere l’esame di Stato in un’apposita sessione straordinaria.

5.    La commissione, una volta deciso in merito alle istanze, ne dà comunicazione agli interessati e al Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale competente.

6.    Relativamente ai casi di cui al comma 4, il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.

7.    La commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati determinata dagli stessi motivi di cui al comma 1, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati, purché non oltre il termine di chiusura dei lavori della commissione fissato nel calendario.

8.    In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove d’esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o di completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l’esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione o per il completamento.

  1. 9.      Qualora nello stesso istituto operino più commissioni, i candidati alle prove scritte suppletive appartenenti a dette commissioni possono essere assegnati dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale ad un’unica commissione. Quest’ultima provvede alle operazioni consequenziali e trasmette, a conclusione delle prove, gli elaborati alle commissioni di provenienza dei candidati, competenti a valutare gli elaborati stessi. Le commissioni di provenienza dei candidati sono, altresì, competenti nella formulazione e scelta della terza prova.

 

ART.  20

 

VERBALIZZAZIONE

 

  1. 1.  La commissione verbalizza tutte le attività che caratterizzano lo svolgimento dell’esame nonché l’andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.
    1. 2.  La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente le attività della commissione e chiarire le ragioni per le quali si perviene a determinate conclusioni, in modo che il lavoro di ciascuna commissione possa risultare trasparente in tutte le sue fasi e nella sua interezza e che le deliberazioni adottate siano pienamente e congruamente motivate.

 

ART.  21

 

VOTO FINALE, CERTIFICAZIONE, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI

 

1. Ciascuna classe-commissione d’esame si riunisce, per le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti, subito dopo la conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva.

2. A ciascun candidato è assegnato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d’esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato.

3. Per superare l’esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100.

4. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d’esame può motivatamente integrare, secondo i criteri determinati ai sensi dell’art. 13, comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d’esame pari ad almeno 70 punti. Ai sensi dell’art. 12, comma 15, per l‘attribuzione del punteggio integrativo si seguono le procedure di cui all’art. 15, comma 7 e all’art. 16, comma 6 e comma 9.

5. La Commissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:

a)  abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art.11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,n.323;

b)  abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima  solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.

Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione, a conclusione dell’anno scolastico 2011/2012, ai fini dell’attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo, al penultimo e all’ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità (art.3, commi 1,  2 e 3  del D.M. 16-12-2009,n.99).

Anche al fine di consentire l’effettuazione delle opportune verifiche da parte della commissione, si rammenta che, ai sensi del D.M. 16-12-2009, n.99, art. 3, comma 2,

i candidati destinatari del punteggio massimo di credito scolastico (8 punti per la classe terza, 8 punti per la classe quarta e 9 punti per la classe quinta) devono avere comunque riportato, negli scrutini finali relativi alla classe terza, alla classe quarta e alla classe quinta, la media dei voti superiore a nove, con nessun voto inferiore a otto (ivi compresa la valutazione del comportamento).

  •  Nei casi  di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n.122, art.6, comma 2, relativamente ai candidati che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2011/2012 (a regime nel corrente anno scolastico 2011/2012, vedi art.4, comma 6, D.M. n.99/2009), la commissione, all’unanimità, può motivatamente  attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all’art.3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997,n.425 e successive modificazioni, a condizione che abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art.11, comma 4, del D.P.R. 23 luglio 1998,n.323 ed abbiano perciò riportato:

–      negli scrutini finali relativi al penultimo anno e ai due anni antecedenti il penultimo solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento (fatta salva la media dei voti, che deve essere maggiore di nove nel terzultimo e nel penultimo anno);

–      il credito scolastico annuale relativo al penultimo e al terzultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità. Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, ai candidati anticipatari per merito si applica la tabella A allegata al D.M. n. 99/2009 (cfr. art.4, commi 4, 5, 6, D.M. n.99 del 16 dicembre 2009).

Il credito scolastico – nei casi di abbreviazione –  è attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla Tabella A, allegata al DM n.99/2009, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno (art.3, comma 4 DM n.99/2009).

6.    La commissione provvede, per la parte di sua competenza, alla compilazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione di cui al successivo comma 7. La menzione della lode va trascritta sul modello di diploma e sulla relativa certificazione integrativa. Le esperienze condotte in alternanza scuola lavoro negli istituti professionali verranno opportunamente indicate nel certificato allegato al diploma tra gli “ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito”.

7.Il modello di certificazione è quello di cui al D.M. 3 marzo 2009, n. 26.

8. Per i candidati che hanno superato l’esame ESABAC, la Commissione provvede a compilare il modello (Allegato 4), concordato con la Parte Francese, allegato alla presente O.M., da inviare a cura della istituzione scolastica interessata al Rettorato dell’Académie di Nizza, per il rilascio del certificato provvisorio, in attesa del diploma di Baccalauréat. Le istituzioni scolastiche riceveranno dal Rettorato di Grenoble l’attestazione, di cui al modello allegato.

9. Al termine degli esami, ove sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la commissione può provvedere a consegnare gli stessi direttamente ai candidati che hanno superato l’esame.

10. I Presidenti di commissione, qualora lo ritengano opportuno, potranno trasmettere al competente USR un’apposita relazione contenente osservazioni sullo svolgimento delle prove e sui livelli di apprendimento degli studenti, nonché proposte migliorative dell’esame di Stato.

10 bis. L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione di formazione (INVALSI) segnala la presenza sul proprio sito istituzionale del materiale tratto da una ricerca esemplificativa delle griglie valutative delle prove concretamente poste in essere nell’esame di Stato 2009-2010. La ricerca, condotta dall’Istituto in collaborazione con l’Accademia della Crusca e con l’Unione Matematica Italiana, ha considerato il livello di competenza d’un campione di studenti in uscita dalla scuola secondaria superiore in relazione alla padronanza della lingua italiana e, per quelli in uscita dal liceo scientifico, della padronanza dei diversi contenuti matematici e delle tecniche e strumenti. La messa a disposizione di esempi e indicazioni metodologiche potrà essere eventualmente adoperata dalle scuole e dalle singole commissioni per definire opportunamente i criteri di valutazione della prima e della seconda (limitatamente alla prova di matematica dei licei scientifici) prova scritta.

11.Nel concludere i lavori, i Presidenti di commissione affidano all’istituto scolastico, fuori dal plico sigillato contenente gli atti di esame, una scheda  (redatta autonomamente dal Presidente) da trasmettere, tramite il competente Ufficio Scolastico Regionale, all’Ispettore tecnico di vigilanza, nella quale sono riportati i criteri adottati dalle singole classe-commissioni per l’attribuzione della lode e le motivazioni della relativa attribuzione ai singoli candidati. L’Ispettore tecnico di vigilanza includerà nella sua relazione concernente l’andamento degli esami un apposito paragrafo sulle modalità di attribuzione della lode da parte delle commissioni, desunte dall’ispettore medesimo attraverso l’esame delle schede pervenutegli. Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale invierà apposita relazione sullo svolgimento degli esami, comprensiva di un paragrafo sulle lodi con le proprie relative valutazioni, al Direttore generale della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici del Ministero.

12.Ferma restando la competenza dei presidenti delle commissioni giudicatrici al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d’esame, i presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico dell’istituto sede d’esame a provvedere alla compilazione, alla firma ed alla consegna dei diplomi stessi.

13. Si rammenta che i certificati rilasciati dai dirigenti delle istituzioni scolastiche, a richiesta degli interessati  – a seguito della Direttiva n.14/2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione, emanata in attuazione dell’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183 – devono riportare, a pena di nullità, la dicitura:<<Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.>>.

     Tale dicitura, invece, non deve essere apposta sull’originale del diploma di superamento dell’esame di Stato,in quanto il diploma non costituisce certificato, ma titolo di studio.

14.In caso di smarrimento del certificato integrativo del diploma dell’esame di Stato, di cui  all’art.13 del D.P.R. 23 luglio 1998,n.323, il Dirigente scolastico rilascia copia del certificato, con l’annotazione che si tratta di copia sostitutiva dell’originale.

 

 

 

 

 

 

 

ART. 22

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

 

1. L’esito dell’esame con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla Commissione, è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione  ESITO NEGATIVO nel caso di mancato superamento  dell’esame  stesso (cfr. articolo 6, comma 4, DPR 22 giugno 2009,n.122).

2.    Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della Commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d’esame.

3.    Per i candidati di cui all’articolo 17, comma 4, e 18, comma 2, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.

4. L’esito della parte specifica dell’esame ESABAC con l’indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’Istituto sede della commissione, con la formula: “Esito ESABAC: Punti….” in caso di risultato positivo; con la sola indicazione ESITO NEGATIVO nel caso di mancato superamento dell’esame relativo a detta parte specifica.

5. Nel caso degli studenti che conseguono agli esami  la votazione di 100 con l’attribuzione della lode, la scuola provvede, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del D.L.vo 29-12-2007, n.262, all’acquisizione del consenso dei medesimi, ai fini della pubblicazione dei relativi nominativi nell’Albo Nazionale delle Eccellenze.

6. Stante l’anticipazione delle prove d’accesso ai corsi di laurea a numero programmato, per non pregiudicare i diritti degli studenti a partecipare allo svolgimento dei test di accesso all’università, le operazioni di esame di Stato dovranno, comunque, concludersi entro il giorno 18 luglio 2013. Entro la stessa data la scuola sede di esame deve trasmettere al SIDI, nell’area “Esiti esami di Stato”, i dati dei risultati di esame.

 

 ART. 23

VERSAMENTO TASSA ERARIALE E CONTRIBUTO

 

1. Il versamento di contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.

2. La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni delle istituzioni scolastiche sia statali che paritarie, deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio.

3. Il pagamento della tassa erariale, nonché dell’eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato all’istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d’esame da parte del competente Direttore Generale.

4. In caso eventuale di cambio di assegnazione di istituto, il contributo già versato viene trasferito, a cura del primo, al secondo istituto, con obbligo di conguaglio ove il secondo istituto abbia deliberato un contributo maggiore, ovvero con diritto a rimborso parziale ove il contributo richiesto sia di entità inferiore.

 

ART. 24

 

VALIDITA’ DEI DIPLOMI

 

1. Con il decreto che individua la materia oggetto della seconda prova scritta e le materie affidate ai commissari esterni per ciascun indirizzo di studio, sono indicati i titoli di studio che si conseguono al termine dei relativi corsi di studio.

ART.25

ACCESSO AI DOCUMENTI SCOLASTICI E TRASPARENZA

 

1. Gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami di Stato devono essere consegnati, con apposito verbale, al dirigente scolastico, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, è responsabile della loro custodia e dell’accoglimento delle richieste di accesso e dell’eventuale apertura del plico sigillato che contiene gli atti predetti e che è custodito dallo stesso dirigente scolastico; in tal caso il dirigente scolastico, alla presenza di personale della scuola, procede all’apertura del plico stesso redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente.

2. Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso valgono le norme dettate dalla precitata legge 7 agosto1990, n. 241, e successive disposizioni.

 

 

 

ART.  26

TERMINI

 

1. I termini indicati nella presente ordinanza, nell’ipotesi in cui vengano a cadere in un giorno festivo, sono di diritto prorogati al giorno seguente.

 

 

 

ART. 27

 

ESAMI NELLA REGIONE VALLE D’AOSTA E NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

 

1. Per la regione Valle d’Aosta si applicano le disposizioni di cui alla presente Ordinanza, ad eccezione di quelle incompatibili con il Regolamento emanato con D.P.R 7/1/1999, n. 13, recante la disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore in quella regione, ai sensi dell’art. 21, comma 20 bis, della legge 15/3/1997, n. 59 e successive integrazioni, ivi compresa la quarta prova scritta di francese disciplinata con la legge regionale 3/11/1998, n. 52.

2. Nella Provincia Autonoma di Bolzano, le modalità di svolgimento della terza prova scritta sono modificate secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Provincia n. 14 del 7/4/2005,avente per oggetto: “ Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell’Alto Adige”.

 

ART. 28

 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

1.Ai fini dello snellimento dell’azione amministrativa e di una più celere definizione degli adempimenti, i Direttori generali degli Uffici Scolastici regionali potranno valutare l’opportunità di conferire specifiche deleghe ai dirigenti in servizio presso gli Uffici regionali o le strutture periferiche del territorio di rispettiva competenza.

2. Per la prossima sessione dell’esame di Stato, è confermato – come per il decorso anno il progetto di semplificazione, finalizzato alla trasmissione per via telematica delle prove, denominato “plico telematico”, contenente i testi della prima e della seconda prova scritta (nonché, ove prevista, della quarta prova scritta). Ciascuna sede di esame diviene destinataria del “plico telematico”, documento digitale, protetto con procedimenti  di cifratura, e, a tal fine, il dirigente scolastico deve garantire la dotazione tecnica indispensabile e, almeno, un “referente di sede”.

 

Roma, 24 aprile 2013

 

IL MINISTRO

FRANCESCO PROFUMO

 

Decreto Ministero della Salute 24 aprile 2013

MINISTERO DELLA SALUTE

Decreto Ministero della Salute 24 aprile 2013

Disciplina   della   certificazione   dell'attivita'   sportiva   non
agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di
defibrillatori  semiautomatici  e  di  eventuali  altri   dispositivi
salvavita. (13A06313)

(GU n.169 del 20-7-2013)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 

                           di concerto con 

                IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, 
                        IL TURISMO E LO SPORT 

  Visto l'art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre  2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189, che prevede, al fine di salvaguardare la  salute  dei  cittadini
che praticano un'attivita' sportiva non agonistica o amatoriale,  che
il Ministro della salute, con decreto adottato  di  concerto  con  il
Ministro  delegato  al  turismo  ed  allo  sport,  disponga  garanzie
sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonche'
linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui  praticanti
e per la dotazione e l'impiego, da parte delle societa' sportive  sia
professionistiche    sia    dilettantistiche,    di    defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita; 
  Visto il decreto ministeriale  18  febbraio  1982,  "Norme  per  la
tutela sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica"; 
  Visto il decreto ministeriale  28  febbraio  1983,  "Norme  per  la
tutela sanitaria dell'attivita' sportiva non agonistica"; 
  Visto il decreto ministeriale 18 marzo  2011,  "Determinazione  dei
criteri e delle modalita' di diffusione dei defibrillatori automatici
esterni" ed in particolare l'allegato A  che  prevede,  relativamente
alle modalita'  di  collocazione  dei  defibrillatori  semiautomatici
esterni, che le Regioni valutino progetti  di  acquisizione  di  tali
defibrillatori con fondi privati nonche' attivita' per  le  quali  il
soggetto esercente e' tenuto a dotarsi a proprie spese degli stessi; 
  Ritenuto pertanto, di dover stabilire i criteri e  i  parametri  su
cui  basare  l'idoneita'   della   certificazione   per   l'esercizio
dell'attivita' sportiva non agonistica e amatoriale come  di  seguito
definita; 
  Ritenuto, inoltre, di dover adottare le linee guida allo  scopo  di
disciplinare i casi  in  cui  si  rende  necessario  la  dotazione  e
l'impiego da parte di societa'  sportive  sia  professionistiche  che
dilettantistiche di defibrillatori semiautomatici esterni; 
  Viste le risultanze del gruppo di lavoro istituito con decreto  del
Ministro della salute in data 14 febbraio 2013; 
  Sentito il gruppo di lavoro istituito presso il Consiglio Superiore
di Sanita' che ha fornito l'apporto tecnico scientifico necessario, 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

                       Ambito della disciplina 

  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 7,  comma  11,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,  n.  189,  al  fine  di
salvaguardare la salute  dei  cittadini  che  praticano  un'attivita'
sportiva non agonistica  o  amatoriale,  dispone  garanzie  sanitarie
mediante l'obbligo di idonea  certificazione  medica,  nonche'  linee
guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e  per
la dotazione e  l'impiego,  da  parte  delle  societa'  sportive  sia
professionistiche    sia    dilettantistiche,    di    defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.
                               Art. 2 

        Definizione dell'attivita' amatoriale. Certificazione 

  1. Ai fini del presente decreto e' definita amatoriale  l'attivita'
ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle  Federazioni
sportive  nazionali,  alle  Discipline  associate,   agli   Enti   di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o  collettiva,
non occasionale, finalizzata al  raggiungimento  e  mantenimento  del
benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da  organismi
sportivi, ivi compresa l'attivita' che il soggetto svolge in proprio,
al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi. 
  2. Coloro che praticano attivita'  ludico  -  motoria  in  contesti
organizzati  e   autorizzati   all'esercizio   nel   rispetto   delle
disposizioni normative vigenti devono sottoporsi a  controlli  medici
periodici  ai  fini  della  certificazione   attestante   l'idoneita'
all'attivita' ludico-motoria secondo quanto previsto nell'allegato A. 
  3. La certificazione conseguente al  controllo  medico  di  cui  al
comma 2, che deve essere  adeguata  e  appropriata  in  relazione  ai
parametri  suddetti,  e'  rilasciata  dal  medico  certificatore   su
apposito modello predefinito (allegato B). 
  4. All'atto dell'iscrizione o avvio delle attivita' il  certificato
e' esibito all'incaricato della  struttura  o  luogo  presso  cui  si
svolge l'attivita' ludico - motoria e  conservato  in  tali  sedi  in
copia  fino  alla  data  di  validita'   o   fino   alla   cessazione
dell'attivita' stessa. 
  5. Non sono tenuti all'obbligo della certificazione: 
    a) coloro che  effettuano  l'attivita'  ludico-motoria  in  forma
autonoma e al di fuori di un contesto organizzato ed autorizzato; 
    b) chi svolge,  anche  in  contesti  autorizzati  e  organizzati,
attivita' motoria occasionale,  effettuata  a  scopo  prevalentemente
ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo; 
    c) i praticanti di alcune attivita'  ludico-motorie  con  ridotto
impegno  cardiovascolare,  quali  bocce  (escluse  bocce  in   volo),
biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva,  sport
di  tiro,  ginnastica  per  anziani,  "gruppi  cammino"  e  attivita'
assimilabili  nonche'  i  praticanti  di  attivita'   prevalentemente
ricreative, quali ballo, giochi da tavolo e attivita' assimilabili. 
  6. Ai soggetti  di  cui  al  comma  5,  i  quali  non  sono  tenuti
all'obbligo di certificazione, e' comunque raccomandato un  controllo
medico  prima  dell'avvio  dell'attivita'   ludico-motoria   per   la
valutazione  di  eventuali  fattori  di  rischio,   con   particolare
attenzione ai soggetti che passano dalla sedentarieta'  alla  pratica
di tali attivita'  o  che  si  sottopongono  a  esercizio  fisico  di
particolare intensita'. Nell'ambito delle campagne  di  comunicazione
di cui al successivo art. 6 viene data  ampia  informazione  di  tali
raccomandazioni.
                               Art. 3 

  Definizione di attivita' sportiva non agonistica. Certificazione 

  1.  Si  definiscono  attivita'  sportive  non  agonistiche   quelle
praticate dai seguenti soggetti: 
    a) gli alunni che svolgono attivita' fisico-sportive  organizzate
dagli organi scolastici nell'ambito delle attivita' parascolastiche; 
    b)  coloro  che  svolgono  attivita'  organizzate  dal  CONI,  da
societa' sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle
Discipline associate, agli Enti di promozione  sportiva  riconosciuti
dal CONI, che non siano considerati  atleti  agonisti  ai  sensi  del
decreto ministeriale 18 febbraio 1982; 
    c) coloro che partecipano ai giochi sportivi  studenteschi  nelle
fasi precedenti a quella nazionale. 
  2.  I  praticanti  di  attivita'  sportive   non   agonistiche   si
sottopongono a controllo medico annuale che determina  l'idoneita'  a
tale pratica sportiva. La  certificazione  conseguente  al  controllo
medico  attestante  l'idoneita'  fisica  alla  pratica  di  attivita'
sportiva di tipo non agonistico e' rilasciata dal medico di  medicina
generale o dal pediatra di libera  scelta,  relativamente  ai  propri
assistiti, o dal  medico  specialista  in  medicina  dello  sport  su
apposito modello predefinito (allegato C). 
  3.  E'  obbligatoria  la  preventiva  misurazione  della  pressione
arteriosa e  l'effettuazione  di  un  elettrocardiogramma  a  riposo,
refertato secondo gli standard professionali esistenti. 
  4. In caso di sospetto  diagnostico  o  in  presenza  di  patologie
croniche e conclamate e'  raccomandato  al  medico  certificatore  di
avvalersi della consulenza del medico specialista in  medicina  dello
sport e, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.
                               Art. 4 

Attivita'  di  particolare   ed   elevato   impegno   cardiovascolare
  patrocinate da Federazioni sportive, Discipline associate o da Enti
  di promozione sportiva 

  1. Per la partecipazione di non tesserati alle Federazioni sportive
nazionali,  alle  Discipline  associate,  agli  Enti  di   promozione
sportiva riconosciuti dal CONI a manifestazioni non agonistiche o  di
tipo ludico-motorio, caratterizzate da particolare ed elevato impegno
cardiovascolare,   patrocinate   dai   suddetti   organismi,    quali
manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km,  granfondo
di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe, il
controllo medico comprende la rilevazione della pressione  arteriosa,
un elettrocardiogramma basale, uno step test o  un  test  ergometrico
con monitoraggio dell'attivita' cardiaca e altri accertamenti che  il
medico certificatore riterra'  necessario  per  i  singoli  casi.  Il
certificato e' rilasciato dai medici di cui all'art. 3, comma  2,  su
apposito modello predefinito (allegato D).
                               Art. 5 

Linee  guida  sulla  dotazione   e   l'utilizzo   di   defibrillatori
  semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita 

  1. Ai fini del presente decreto,  si  intendono  societa'  sportive
dilettantistiche quelle di cui al comma 17 dell'art. 90  della  legge
27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche e integrazioni. 
  2. Ai fini del presente decreto,  si  intendono  societa'  sportive
professionistiche quelle di cui al Capo II della legge 23 marzo 1981,
n. 91 e successive modifiche e integrazioni. 
  3. Le societa' di cui ai commi 1 e 2 si  dotano  di  defibrillatori
semiautomatici nel rispetto  delle  modalita'  indicate  dalle  linee
guida riportate nell'allegato E del presente decreto. La disposizione
di  cui  al   presente   comma   non   si   applica   alle   societa'
dilettantistiche che svolgono attivita' sportive con ridotto  impegno
cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce  in  volo),  biliardo,
golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport  di  tiro,
giochi da tavolo e sport assimilabili. 
  4. Le societa' professionistiche attuano la disposizione di cui  al
comma 3 entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Le societa' dilettantistiche attuano la diposizione  di  cui  al
comma 3 entro 30 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  6. L'onere della  dotazione  del  defibrillatore  semiautomatico  e
della sua manutenzione e' a carico della societa'.  Le  societa'  che
operano  in  uno  stesso  impianto  sportivo,  ivi  compresi   quelli
scolastici,  possono  associarsi  ai   fini   dell'attuazione   delle
indicazioni di cui  al  presente  articolo.  Le  societa'  singole  o
associate  possono  demandare  l'onere  della   dotazione   e   della
manutenzione   del   defibrillatore   semiautomatico    al    gestore
dell'impianto  attraverso  un  accordo   che   definisca   anche   le
responsabilita' in ordine all'uso e alla gestione. 
  7. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto ministeriale 18
marzo  2011  "Determinazione  dei  criteri  e  delle   modalita'   di
diffusione dei defibrillatori automatici  esterni",  le  Linee  guida
(Allegato E) stabiliscono le modalita' di gestione dei defibrillatori
semiautomatici da parte delle societa' sportive  professionistiche  e
dilettantistiche.. Il  CONI,  nell'ambito  della  propria  autonomia,
adotta protocolli di Pronto soccorso  sportivo  defibrillato  (PSSD),
della  Federazione  Medico  Sportiva  Italiana,  nel  rispetto  delle
disposizioni del citato decreto ministeriale 18 marzo 2011.
                               Art. 6 

                 Educazione allo sport in sicurezza 

  1. Il Ministero della salute concorda annualmente con  il  Ministro
delegato allo sport e con il CONI i  contenuti  di  una  campagna  di
comunicazione dedicata allo svolgimento dello "sport  in  sicurezza".
Alla campagna di informazione possono anche collaborare  le  Societa'
scientifiche di settore. 
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si  attuano  con  le
risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
                               Art. 7 

                             Abrogazioni 

  1. Il decreto ministeriale 28 febbraio 1983 "Norme  per  la  tutela
sanitaria dell'attivita' sportiva non agonistica" e' abrogato. 
  Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 24 aprile 2013 

                                             Il Ministro della salute 
                                                     Balduzzi         

Il Ministro per gli affari 
  regionali, il turismo 
       e lo sport 
         Gnudi 

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro registro n. 10, foglio n. 309

Allegati

A. Controlli medici per l’attestazione dell’idoneita’ all’attivita’ ludico-motoria
B. Certificato di idoneita’ alla pratica di attivita’ ludico-motoria
C. Certificato di idoneita’ alla pratica di attivita’ sportiva di tipo non agonistico
D. Certificato di idoneita’ alla pratica di attivita’ sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare ai sensi dell’art. 4
E. Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.

Allegato A

a

Allegato B

Certificato di idoneità alla pratica di attività ludico-motoria
D.M. ……..data

Sig.ra / Sig……………………………………………………………………………………………

Nata/o a ……………………………………………………………il ………………….,

residente a………………………………………………………………………………

Classe di ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA, di cui all’Allegato A ………………………………………………

Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività ludico-motoria.

Il presente certificato ha validità ……………… …..[annuale/biennale/altro (specificare)] dalla data del rilascio.

Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore

Allegato C

Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico
D.M. ……..data

Sig.ra / Sig………………………………………………………………………………………

Nata/o a ……………………………………………………………il ….………………,

residente a………………………………………………………………………………

Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati, nonché del referto del tracciato ECG eseguito in data …….……, non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva non agonistica.

Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.

Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore

Allegato D

Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare, ex art. 4 D.M…..

Sig.ra / Sig……………………………………………………………………………………………

Nata/o a ……………………………………………………………il ….………………,

residente a………………………………………………………………………………

Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati, nonché del referto degli esami strumentali eseguiti…………………………………………………………………………………., non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva di cui all’articolo 4 del D.M…..

Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.

Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore

                                                           Allegato E 

                     LINEE GUIDA SULLA DOTAZIONE 
            E L'UTILIZZO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI 
             E DI EVENTUALI ALTRI DISPOSITIVI SALVAVITA 
                            D.M......... 

    Scopo: Le presenti linee guida hanno lo scopo di disciplinare  la
dotazione  e  l'impiego  da   parte   di   societa'   sportive,   sia
professionistiche    sia    dilettantistiche,    di    defibrillatori
semiautomatici esterni. 
1. Introduzione 
    L'Arresto Cardiocircolatorio (ACC) e' una situazione nella  quale
il cuore cessa le proprie funzioni, di  solito  in  modo  improvviso,
causando la morte del soggetto che  ne  e'  colpito.  Ogni  anno,  in
Italia, circa 60.000 persone muoiono in  conseguenza  di  un  arresto
cardiaco, spesso improvviso e senza essere preceduto da alcun sintomo
o segno premonitore. La  letteratura  scientifica  internazionale  ha
ampiamente dimostrato che in caso di arresto cardiaco  improvviso  un
intervento di primo soccorso, tempestivo e adeguato, contribuisce, in
modo statisticamente significativo, a salvare fino al 30 per cento in
piu' delle persone colpite. In  particolare,  e'  dimostrato  che  la
maggiore determinante per la  sopravvivenza  e'  rappresentata  dalle
compressioni toraciche  esterne  (massaggio  cardiaco)  applicate  il
prima possibile anche da parte  di  personale  non  sanitario.  Senza
queste tempestive manovre, che possono essere  apprese  in  corsi  di
formazione di poche ore, il soccorso  successivo  ha  poche  o  nulle
probabilita' di successo. A questo primo e  fondamentale  trattamento
deve  seguire,  in   tempi   stretti,   la   disponibilita'   di   un
Defibrillatore  Semiautomatico  Esterno  (DAE)che  consente  anche  a
personale non sanitario di erogare una scarica  elettrica  dosata  in
grado, in determinate  situazioni,  di  far  riprendere  un'attivita'
cardiaca spontanea. 
    L'intervento di soccorso avanzato del sistema  di  emergenza  118
completa la catena della sopravvivenza. 
    Nonostante la disponibilita' di mezzi  di  soccorso  territoriali
del sistema  di  emergenza  sanitaria,  che  intervengono  nei  tempi
indicati dalle norme vigenti, esistono situazioni e localita' per  le
quali l'intervento di defibrillazione, efficace se erogato nei  primi
cinque (5') minuti  puo'  essere  ancora  piu'  precoce  qualora  sia
presente  sul  posto  personale  non  sanitario  addestrato   ("first
responder"),che interviene prima dell' arrivo dell' equipaggio  dell'
emergenza sanitaria. 
    Per queste ragioni occorre che  le  tecniche  di  primo  soccorso
diventino un  bagaglio  di  conoscenza  comune  e  diffusa,  che  sia
tempestivamente disponibile un DAE e che sia presente  personale  non
sanitario certificato all'utilizzo. 
    I  Defibrillatori  Semiautomatici   Esterni   (DAE)   attualmente
disponibili  sul  mercato  permettono  a  personale   non   sanitario
specificamente addestrato di effettuare con sicurezza le procedure di
defibrillazione, esonerandolo dal compito della  diagnosi  che  viene
effettuata dall' apparecchiatura stessa. 
    E' altresi' prevedibile che nuovi dispositivi  salvavita  possano
entrare  nell'uso,  come   evoluzione   tecnologica   degli   attuali
defibrillatori semiautomatici o di altri dispositivi salvavita. 
    La legge del 3 aprile 2001, n. 120  prevede  l'utilizzo  del  DAE
anche da parte di personale non sanitario. 
2. La Catena della Sopravvivenza 
    Il DAE deve essere integrato  e  coordinato  con  il  sistema  di
allarme sanitario 118; in questo modo e' consentito il  rispetto  dei
principi della "Catena della Sopravvivenza",  secondo  i  quali  puo'
essere migliorata la sopravvivenza  dopo  arresto  cardiaco,  purche'
siano rispettate le seguenti azioni consecutive (anelli): 
      1. il riconoscimento  e  attivazione  precoce  del  sistema  di
soccorso 
      2.  la  rianimazione  cardiopolmonare  precoce,  eseguita   dai
presenti 
      3. la defibrillazione precoce, eseguita dai presenti 
      4. l'intervento dell'equipe di rianimazione avanzata 
    In ambiente extraospedaliero i  primi  tre  anelli  della  Catena
della  Sopravvivenza  sono   ampiamente   dipendenti   dai   presenti
all'evento, dalla loro capacita'  di  eseguire  correttamente  alcune
semplici manovre e dalla pronta disponibilita' di un DAE. 
3. Contesto sportivo: considerazioni generali 
    E' un dato consolidato che  l'attivita'  fisica  regolare  e'  in
grado di  ridurre  l'incidenza  di  eventi  correlati  alla  malattia
cardiaca coronarica e di molte altre patologie. Tuttavia  l'attivita'
fisica costituisce  di  per  se'  un  possibile  rischio  di  Arresto
Cardiocircolatorio (ACC) per cause cardiache e non cardiache. 
    Sembra ragionevole affermare, quindi,  che  i  contesti  dove  si
pratica attivita' fisica e sportiva,  agonistica  e  non  agonistica,
possono essere scenario di arresto cardiaco  piu'  frequentemente  di
altre sedi. La defibrillazione precoce rappresenta  in  tal  caso  il
sistema piu'  efficace  per  garantire  le  maggiori  percentuali  di
sopravvivenza. 
    Se si  considera  che  la  pratica  sportiva  e'  espressione  di
promozione, recupero o esercizio  di  salute,  sembra  indispensabile
prevedere una particolare  tutela  per  chi  la  pratica,  attraverso
raccomandazioni efficaci e attuabili secondo le evidenze scientifiche
disponibili. 
    Un primo livello di miglioramento e' strettamente correlato  alla
diffusione di una  maggiore  specifica  cultura,  che  non  sia  solo
patrimonio delle professioni sanitarie ma raggiunga la maggior  parte
della popolazione. 
    Non meno importante e' l'estensione della  tutela  sanitaria  non
soltanto  dei  professionisti  dello  sport  agonistico  ma  anche  e
soprattutto di  quanti  praticano  attivita'  sportiva  amatoriale  e
ludico motoria. 
    Fermo restando l'obbligo della  dotazione  di  DAE  da  parte  di
societa' sportive professionistiche e dilettantistiche, si  evidenzia
l'opportunita' di dotare, sulla base dell'afflusso  di  utenti  e  di
dati epidemiologici, di un defibrillatore anche i luoghi quali centri
sportivi, stadi palestre  ed  ogni  situazione  nella  quale  vengono
svolte attivita' in grado di interessare l'attivita' cardiovascolare,
secondo  quanto  stabilito  dal  D.M.  18  marzo  2011,   punto   B.1
dell'allegato. Alcune Regioni (es. Veneto,  Emilia  Romagna,  Marche)
hanno gia' previsto nel loro piano di diffusione delle  attivita'  di
defibrillazione di dotare di DAE anche alcune tipologie  di  impianti
sportivi pubblici come palestre  scolastiche,  piscine  comunali.  Si
contribuisce in tal modo allo svolgimento in sicurezza dell'attivita'
sportiva "creando anche una cultura cardiologica di base". 
4. Indicazioni  per  le  Societa'  sportive  circa  la  dotazione   e
  l'impiego di DEA 
    Le seguenti  indicazioni  specificano  quanto  gia'  stabilito  a
carattere generale e dal D.M. 18 marzo 2011. 
4.1 Modalita' Organizzative 
    In ambito sportivo per garantire il  corretto  svolgimento  della
catena della sopravvivenza le societa' sportive si devono  dotare  di
defibrillatori semiautomatici, nel rispetto delle modalita'  indicate
dalle presenti linee guida. E' stato dimostrato che nei contesti dove
il rischio di AC e' piu' alto per la particolare attivita' che vi  si
svolge o semplicemente per l'alta frequentazione,  la  pianificazione
di una risposta all'ACC aumenta notevolmente la sopravvivenza. 
    L'onere  della  dotazione  del   defibrillatore   e   della   sua
manutenzione e' a carico della societa'. Le societa' che  operano  in
uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono
associarsi ai  fini  dell'attuazione  delle  indicazioni  di  cui  al
presente allegato. 
    Le societa' singole o associate possono demandare  l'onere  della
dotazione  e  della  manutenzione  del  defibrillatore   al   gestore
dell'impianto  sportivo  attraverso  un  accordo  che  definisca   le
responsabilita' in ordine all'uso e alla gestione dei defibrillatori. 
    Le societa' che utilizzano permanentemente o  temporaneamente  un
impianto sportivo devono assicurarsi della presenza  e  del  regolare
funzionamento del dispositivo. 
    E'  possibile,  in  tal  modo,  assimilare  l'impianto   sportivo
"cardioprotetto"  ad  un  punto  della  rete   PAD   (Public   Access
Defibrillation)  e  pianificare  una  serie  di  interventi  atti   a
prevenire che l'ACC esiti in morte, quali: 
      la presenza di personale formato, pronto ad intervenire 
      l'addestramento continuo 
      la presenza di un DAE e la facile accessibilita' 
      la gestione e manutenzione del DAE 
      la condivisione  dei  percorsi  con  il  sistema  di  emergenza
territoriale locale 
    In tali impianti sportivi deve essere disponibile, accessibile  e
funzionante almeno un DAE - posizionato ad una distanza da ogni punto
dell'impianto  percorribile  in  un   tempo   utile   per   garantire
l'efficacia dell'intervento - con il  relativo  personale  addestrato
all'utilizzo. 
    I DAE devono essere marcati CE come dispositivi medici  ai  sensi
della vigente normativa  comunitaria  e  nazionale  (Dir.  93/42/CEE,
D.lgs n. 46/97).I DAE devono essere resi disponibili all'utilizzatore
completi di tutti gli accessori necessari al loro funzionamento, come
previsto dal fabbricante. 
    Tutti i soggetti, che sono tenuti o che intendono dotarsi di  DAE
devono   darne   comunicazione   alla    Centrale    Operativa    118
territorialmente competente, specificando il numero di apparecchi, la
specifica del tipo di apparecchio,  la  loro  dislocazione,  l'elenco
degli esecutori in possesso del relativo attestato. Cio' al  fine  di
rendere piu' efficace ed efficiente il  suo  utilizzo  o  addirittura
disponibile la sua localizzazione mediante mappe interattive. 
4.2 Formazione 
    Ai fini della formazione del personale e' opportuno individuare i
soggetti che all'interno dell'impianto sportivo, per  disponibilita',
presenza  temporale  nell'impianto  stesso  e   presunta   attitudine
appaiono piu' idonei a svolgere il compito di first responder. 
    La   presenza   di   una   persona   formata   all'utilizzo   del
defibrillatore deve essere garantita nel corso  delle  gare  e  degli
allenamenti. 
    Il numero di soggetti da formare e' strettamente  dipendente  dal
luogo in cui e' posizionato il  DAE  e  dal  tipo  di  organizzazione
presente. In ogni caso si ritiene che per ogni DAE venga  formato  un
numero sufficiente di persone. 
    I corsi di formazione metteranno in condizione  il  personale  di
utilizzare  con  sicurezza  i  DAE  e   comprendono   l'addestramento
teorico-pratico  alle  manovre  di  BLSD(Basic   Life   Support   and
Defibrillation), anche pediatrico quando necessario. 
    I corsi sono effettuati da Centri di formazione accreditati dalle
singole  regioni  secondo  specifici  criteri  e   sono   svolti   in
conformita' alle Linee guida nazionali del 2003 cosi' come  integrate
dal D.M. 18 marzo 2011. 
    Per il personale formato  deve  essere  prevista  l'attivita'  di
retraining ogni due anni. 
4.3 Manutenzione e segnaletica 
    I DAE devono essere sottoposti alle verifiche,  ai  controlli  ed
alle manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale
d'uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia  di  apparati
elettromedicali. 
    I DAE devono essere mantenuti in condizioni di  operativita';  la
batteria  deve  possedere  carica   sufficiente   a   garantirne   il
funzionamento; le  piastre  adesive  devono  essere  sostituite  alla
scadenza. 
    Deve essere identificato un referente incaricato  di  verificarne
regolarmente l'operativita'. 
    Gli enti proprietari dei DAE possono stipulare convenzioni con le
Aziende  Sanitarie  o  con  soggetti  privati  affinche'  gli  stessi
provvedano alla manutenzione delle apparecchiature, ponendo  comunque
i costi a carico del proprietario. 
    Per i DAE posizionati in modo fisso in luoghi aperti al  pubblico
e' raccomandato, ove possibile, l'utilizzo di contenitori esterni con
meccanismi automatici di segnalazione che si attivano al prelievo del
dispositivo con segnalazione immediata alla Centrale Operativa 118. 
    Il DAE deve essere collocato in luoghi accessibili e deve  essere
facilmente riconoscibile; il cartello indicatore della posizione  del
DAE con gli adesivi "Defibrillatore disponibile" e  "AED  available",
deve essere ben visibile e posizionato all'ingresso. 
4.4 Informazioni sulla presenza del defibrillatore 
    Le societa' sportive e, ove previsto, i  gestori  degli  impianti
sono tenuti ad informare tutti i soggetti,  che  a  qualsiasi  titolo
sono presenti negli impianti (atleti, spettatori,  personale  tecnico
etc.), della presenza dei DAE  e  del  loro  posizionamento  mediante
opuscoli  e  cartelloni  illustrativi  o  qualsiasi  altra  modalita'
ritengano utile (video, incontri, riunioni). 
4.5 Responsabilita' 
    L'attivita' di soccorso non rappresenta per il personale  formato
un  obbligo  legale  che  e'  previsto  soltanto  per  il   personale
sanitario. 
    La  societa'  e'  responsabile  della  presenza  e  del  regolare
funzionamento del dispositivo. 
    Definizioni: 
      Arresto Cardiocircolatorio (ACC): interruzione  della  funzione
di pompa cardiaca. 
      Morte Cardiaca Improvvisa (Sudden Cardiac  Death,  SCD):  morte
inattesa di origine cardiaca (diagnosi  post  mortem).  Si  definisce
testimoniata, se avviene entro 1 ora dall'inizio dei sintomi,  o  non
testimoniata, se entro 24 ore dall'ultima osservazione in vita  senza
sintomi. 
      Rianimazione  cardiopolmonare:  sequenza  di  manovre  per   il
riconoscimento e il trattamento dell'ACC: comprende  le  compressioni
toraciche (massaggio cardiaco esterno), le ventilazioni di soccorso e
la defibrillazione esterna.

Decreto Ministeriale 24 aprile 2013, Prot.n. n. 330

Decreto Ministeriale 24 aprile 2013, Prot.n. n. 330
registrato dalla Corte dei Conti in data 8/6/2013 reg. 8 fog.245

Decreto Ministeriale 7 giugno 2013, Prot. n. 443
registrato dalla Corte dei Conti in data 26/6/2013 reg. 10 fog. 44

Nuovo contingente degli incarichi dirigenziali non generali da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell’art. 19 del D.L.gs. 165/01

Decreto Ministeriale 24 aprile 2013, n. 331

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Decreto Ministeriale 24 aprile 2013, n. 331

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale spagnola funzionanti presso istituti statali e paritari.

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59”;
VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n.181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”;
VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università”, in particolare l’articolo 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e l’articolo 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato l’articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e
quinto periodo della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
VISTO il D.P.R. 23.7.1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla suddetta legge 11.1.2007,n.1, e, in particolare, l’art. 5, comma 2, e l’art. 13;
VISTO il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all’espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;
VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalità di svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora vigente;
VISTO il decreto ministeriale in data 20.11.2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima, tuttora vigente;
VISTO il D.M. 24 febbraio 2000,n.49, concernente l’individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;
VISTO il Protocollo Culturale tra l’Italia e la Spagna del 30 ottobre 1997;
VISTA la nota del 02-03-1999 dell’Ambasciata di Spagna concernente i contenuti della quarta prova;
VISTO il decreto ministeriale 3 marzo 2009,n.26, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado;
VISTO il D.M. in data 17.1.2007, n. 6, recante modalità e termini per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
VISTO il D.M. 28 gennaio 2013, n.15, concernente l’individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e la scelta delle materie affidate ai commissari esterni, per l’anno scolastico 2012/2013;
VISTO il D.M. 28 febbraio 2013, n. 135, recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate, per l’anno scolastico 2012/2013;

DECRETA

Art.1
Validità del diploma

Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato conclusivo del corso di studio della sezione ad opzione internazionale spagnola ad indirizzo linguistico, scientifico e classico, consente l’accesso agli istituti di insegnamento superiore spagnoli alle stesse condizioni degli studenti spagnoli, senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad un esame di idoneità linguistica.

Art.2
Commissioni giudicatrici

Nelle commissioni, che valuteranno gli alunni della sezione ad opzione internazionale di cui all’art.1, è assicurata la presenza dei commissari di spagnolo per la lingua spagnola e di quello della materia veicolata nella lingua spagnola.
E’ autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall’Ambasciata di Spagna, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esami.

Art.3
Ammissione agli esami

I candidati esterni non possono essere ammessi all’esame di Stato presso la sezione ad opzione internazionale spagnola, attesa la peculiarità del corso di studi della sezione medesima.

Art.4
Prove di esame

L’esame consta di quattro prove scritte e di un colloquio.
1) La prima prova scritta è disciplinata dal D.M. 23 aprile 2003,n.41 (durata 6 ore).
2) La seconda prova scritta, disciplinata dal medesimo D.M. 23 aprile 2003,n.41:
– per l’indirizzo linguistico (durata 6 ore) si svolge in una lingua straniera diversa dallo spagnolo, a scelta del candidato;
– per l’indirizzo classico (durata 6 ore) consiste nella versione dal latino;
– per l’indirizzo scientifico (durata 6 ore) verte su problemi di matematica;
3) La terza prova scritta è disciplinata dal D.M. n.429 del 20 novembre 2000 citato nelle premesse.
4) La quarta prova scritta, in lingua spagnola, effettuata il giorno successivo allo svolgimento della terza prova, si articola in due parti riguardanti, rispettivamente, la Letteratura spagnola e la Storia, veicolata in spagnolo.
Letteratura spagnola (durata 2 ore):
Il candidato sceglie uno tra i due modelli proposti riguardanti:
a) analisi di un testo letterario scelto fra le letture obbligatorie dell’ultimo anno, seguita da un commento critico e stilistico del brano che evidenzi anche il contesto letterario, storico, ideologico ed estetico;
b) risposta a due domande: una di letteratura sull’autore del testo ed un’altra sui costrutti linguistici usati.
Storia (durata 2 ore):
Il candidato sceglie fra due modelli proposti riguardanti:
a) analisi e risposta a 4 domande relative a un testo breve di carattere storico, giuridico-amministrativo o politico;
b) definizione a scelta di due concetti o breve caratterizzazione del ruolo svolto da un personaggio storico;
c) tema su un argomento storico.
– La somministrazione della prova scritta di storia avviene dopo l’effettuazione della prova scritta di lingua e letteratura spagnola.
5) Il colloquio è condotto secondo quanto prescritto dal citato D.P.R. n.323/98, tenendo conto che, ai sensi della legge 11.1.2007,n.1, in relazione al colloquio, la Commissione non può operare per aree disciplinari. Esso, inoltre, prevede domande in spagnolo, formulate dalla Commissione, sui contenuti del programma della materia veicolata in tale lingua nell’ultimo anno.

Art.5
Valutazione

1. La valutazione della quarta prova scritta va ricondotta nell’ambito dei punti previsti per la terza prova; a tal fine la Commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza e la quarta prova, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da assegnare al complesso delle due prove.
2. Nell’ambito della terza prova scritta non si procede all’accertamento delle competenze relative alle discipline oggetto della quarta prova scritta (Lingua e letteratura spagnola e Storia in lingua spagnola).

Art.6
Rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni di cui al D.M. 28 febbraio 2013, n. 135, relativo ai corsi sperimentali.

IL MINISTRO
FRANCESCO PROFUMO

24/04/2013 – Avvio del Progetto Nazionale “VALeS” – Comunicazione nuove scadenze per l’attuazione del progetto

Oggetto: PON FSE “Competenze per lo sviluppo”  –  Obiettivo/Azione H.9 “Definizione interventi per potenziare lo sviluppo del sistema di valutazione nazionale”. Avvio del Progetto Nazionale “VALeS – Valutazione e Sviluppo Scuola” nelle scuole del primo e secondo ciclo delle Regioni Obiettivo. A.S. 2012/2013. Comunicazione nuove scadenze per l’attuazione del progetto (aprile 2013/gennaio 2014).

Nota n. 4672 del 24 aprile 2013

24 aprile Rilevazione Debiti PA

Prorogato al 24 aprile 2013 il termine ultimo per inserire sul sistema informativo SIDI, nell’area “rilevazione oneri”, da parte delle Istituzioni scolastiche, i debiti certi, liquidi ed esigibili maturati sino al 31 dicembre 2012, come previsto dall’art. 5 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 2013), recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi agli enti locali”.