Motivare Interessare Innamorare

MOTIVARE INTERESSARE INNAMORARE di Umberto Tenuta

CANTO 488 Novello Rousseau, ciò che soprattutto mi importa, è motivare gli studenti.

 

Entro in aula.

−Buongiorno, giovani!

−Sì, io sono un vostro nuovo docente.

−Docente di che?

−Bè, che dirvi!

−Entrando in questa aula, la prima cosa che mi attrae è la forma del pavimento, delle singole pareti, delle finestre delle porte, dei tavolinetti, delle sedie, dei cartelloni, delle finestre, dei vostri occhi e dei vostri nasi…

−Ma ora lasciatemi contare quanti siete, quanti maschi e quante femmine, quanti biondi e quanti bruni…

−Baldi giovani, ora fate una fila di coppie: un maschio ed una femmina!

−ah, perdinci, le femmine sono più numerosi dei maschi!

−Ma ora ditemi:

−quante narici ci sono qua dentro?

−Quanti occhi?

−Quante unghie?

−Non la smetto mai?

−Sì, ragazzi

−Mi guardo intorno… e conto tutte le cose… e osservo le forme… e vedo angoli… e vedo…

−Sì, disponete le mani per pregare… oh, le vostre mani si sovrappongono, sono simmetriche…

−Come i vostri occhi… come le vostre orecchie… come le vostre gote… come…

−Come i petali del…

−Come le ante delle porte e delle finestre della nostra scuola!

Forse s’avess’io l’ale

Da volar su le nubi,

E noverar le stelle ad una ad una,

−Sì, ci ho provato: contar le stelle ad una ad una!

−Bene!

−Ora, ragazzi, un gioco per voi!

−Disponetevi per quattro intorno ad una tavolo e mettete fuori tutte le cianfrusaglie che sono nelle vostre tasche, per allineare poi gli oggetti che hanno la stessa forma o lo stesso colore o che sono della stessa materia…

…Quante equivalenze!

…Quante equipotenze!

−Equivalenze di colore, di forma, di sostanza, di…

Sta per scoccare l’ora e lo studente, tronfio della sua medaglia matematica sul petto, fa: −Professò, ma la prossima volta faremo Matematica?

−Certamente, come oggi!

Ora gli scolari si guardano in faccia incuriositi.

E l’immancabile somarello matematico esplode:−Ma se questa è Matematica, allora piace anche a me!

 

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Titoli di studio

TITOLI DI STUDIO ABOLIRNE IL VALORE LEGALE di Umberto Tenuta

CANTO 487 La vera riforma della scuola è l’abolizione del valore legale dei titoli di studio.

 

Le Aziende private lo hanno abolito.

Se esse sono il modello al quale si ispira la BUONASCUOLA, la prima cosa da fare è l’abolizione del valore legale dei titoli di studio.

A scuola si va per acquisire conoscenze, competenze ed atteggiamenti.

Un tempo si andava dal falegname per acquisire conoscenze, competenze e atteggiamenti.

Nessun titolo di studio.

Le Aziende non assumono in base ai titoli di studio, ma in base alle conoscenze, competenze ed atteggiamenti che si dimostra di possedere.

Tutto il resto è discorso vano.

Quisquilie!

Le graduatorie AACC, BBC, DEAD…

I premi, i castighi, l’inferno, il paradiso, il purgatorio, l’olio di ricino…

Suvvia, che cosa è questo trastullarsi?

Se uno ne ha il coraggio prende il toro per le corna.

DPR 333 “è abolito il valore legale dei titoli di studio, con decorrenza immediato. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente DL. F.to. Matteo.

Tutto qui.

Tutti contenti.

−“La nostra scuola è la migliore del territorio, vedrai quante iscrizioni!”

−”E chi è migliore di noi. Verranno tutti a bussare alla nostra porta!”.

Si vedrà, si vedrà.

Intanto, in tutte le scuole le vacanze sono ridotte al minimo, con turni programmati.

Fervet opus!

−Aggiornarsi, aggiornarsi, aggiornarsi si deve.

−Andiamo in Finlandia…

−Andiamo in Corea…

−Andiamo… dove c’è odore di BUONASCUOLA!

E poi!

−Apriamo le Biblioteche magistrali!

−Facciamo gli abbonamenti alle riviste.

−Ci sono dei corsi di aggiornamento su INTERNET.

−Richiamiamo a scuola quella brava Docente con tanta esperienza e così stimata dai genitori!

−Ascoltiamo che cosa ci dicono i genitori!

−Ascoltiamo tutti!

−Realizziamo una comunità scolastica!

−Lavoriamo come un Team Teaching!

−Seguiamo la metodologia del Mastery learning.

−E soprattutto il nostro metodo sarà fondato sul PROBLEM SOLVING e sul COOPERATIVE LEARNING.

Dicono sul serio.

−Mica si scherza sulla sorte del proprio posto di lavoro.

−Col nuovo ordinamento scolastico, mica ti trasferiscono ad un’altra scuola!

−Mica ti assegnano ad un altro lavoro!

−Licenziato in tronco!

−TEH!

−Io non mi metterò mai nella condizione di essere licenziato!

−Andrò d’accordo con tutti i miei colleghi!

−Ciascuno darà il meglio di sé!
−E la nostra scuola sarà sovraffollata!!!

 

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Educare è obbligatorio

EDUCARE è OBBLIGATORIO di Umberto Tenuta

CANTO 486 Nella BUONASCUOLA c’è posto solo per chi sa educare.

 

Se uomini si diventa solo attraverso l’educazione, l’educazione non può essere negata a nessun figlio di donna.

Non ci possono essere scuole di serie B.

Chi manderemmo in queste scuole?

Non si tratta di premiare i docenti meritevoli, ma di garantire che tutti i docenti siano meritevoli.

Se educare significa far nascere uomini, chi non sa educare uccide.

Questo è il problema della scuola.

Allo stesso modo in cui si manda via il medico che non ha garantito l’ossigeno necessario alla sopravvivenza del neonato, si manda via il docente che non educa.

Forse questo è difficile.

Ma quando si tratta della vita dell’uomo a nessuno è consentito scegliere la via più facile.

Limitarsi a premiare i docenti meritevoli, lasciando nella scuola i docenti incapaci, significa non garantire il successo formativo ad un certo numero di giovani, non importa quanto consistente.

È possibile lasciare in ospedale il medico inetto, premiando quello bravo, nella speranza che l’inetto si dia da fare per diventare anch’egli meritevoli?

DUM ROMAE CONSOLITUR, SAGUNTUM EXPUGNATUM EST.

Premiare alcuni docenti significa prendere atto che gli altri docenti non sanno educare.

E siccome il successo formativo non può essere negato a nessun figlio di donna, questi docenti vengono meno ai loro compiti istituzionali e, come tali, vanno licenziati.

Non si tratta di avere il coraggio di licenziarli.

Licenziarli è un dovere.

Licenziarli è un obbligo.

Tutti i dirigenti e tutti i docenti che operano nella scuola debbono saper adempiere pienamente i loro compiti istituzionali.

Senza premi!

Ove non fosse chiaro, preciso che chi non è meritevole deve andare via dalla scuola.

Limitarsi a premiare alcuni docenti ed alcuni dirigenti significa prendere atto che gli altri docenti e gli altri dirigenti non adempiono nel migliore dei modi possibili i loro compiti istituzionali.

Il D.P.R. 8.3.1999, n.275−Art.1(Natura e scopi dell’autonomia delle istituzioni scolastiche) sancische che <<L’autonomia delle istituzioni scolastiche …si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento>>.

Ove il successo formativo non sia garantito, c’è qualcuno che viene meno ai suoi compiti istituzionali e va licenziato.

Nessuno ama essere licenziato!

Ma qualcuno potrebbe anche accettare di vivere senza infamia e senza lode.

Non è forse questo il male oscuro della scuola italiana?

Una pattuglia, non so quanto numerosa, di dirigenti e di docenti che si aggiornano anche d’estate sulle spiagge e che a scuola fanno miracoli, con grande gioia dei genitori dei propri alunni.

E poi, uno sparuto (?) gruppetto di dirigenti e di docenti che “tira a campà”.

È questo “gruppetto” il male oscuro della BUONASCUOLA!

Anziché rivoluzionare l’ordinamento scolastico, basterebbe scovare questo gruppetto.

Mica potrebbero lamentarsi!

Semmai dovrebbero vergognarsi.

E invece oggi che si fa?

Si consegnano le medaglie ai quattro eroi del giorno.

Si lascia che qualche misero figlio di mamma non raggiunga il successo formativo.

Tanto nessun dottore andrà a lamentarsi.

Se nelle scuole statali solo tra i figli dei contadini e degli operai c’è qualcuno che non raggiunge il successo formativo, questo lo chiamate un paese democratico?

Don Milani e Papa Francesco dicono che questo non è un paese democratico.

E soprattutto non è un paese cristiano!

 

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Accesso medici alle scuole di specializzazione A.A. 2014/2015

Accesso medici alle scuole di specializzazione A.A. 2014/2015

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 8, comma 2, del bando di ammissione di cui al D.M. n.315 del 26 maggio 2015 come rettificato dal D.M. n.321 del 29 maggio 2015 (pubblicato sul presente Sito), si comunica la conferma delle date di svolgimento della prova di ammissione alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l’A.A. 2014/2015, indicate all’art. 8 comma 2 del citato bando.
La presente comunicazione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2015 n. 151.

Decreto Direttore Generale 2 luglio 2015, AOODPIT 651

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per il personale scolastico

 

Il Direttore Generale

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n 79 del 3.04.2012, contenente i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico – comunicative in lingua straniera del personale scolastico e la corrispondenza tra i livelli del “Quadro Comune Europeo di Riferimento” per le lingue, oltre che i titoli di studio e le attestazioni nazionali;

VISTI i Decreti AOODGAI/10899 del 12 luglio 2012 e i successivi aggiornamenti Prot. AOODGAI/1200 del 28 gennaio 2013, Prot. AOODGAI/5967 del 21 maggio 2013 e Prot. AOODGAI/5541 del 17 giugno 2014 con i quali è stato predisposto l’elenco degli enti per la certificazione delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico,

VISTO il DPCM 98/2014 dell’11 febbraio 2014 che disciplina la nuova organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTE le comunicazioni dell’Ambasciata della Repubblica di Argentina in Italia, dell’Ambasciata Britannica di Roma e dell’Ambasciata di Spagna con le quali viene richiesto rispettivamente di aggiornare e integrare l’elenco degli enti certificatori;

RITENUTO pertanto di dover aggiornare detto elenco:

 

DISPONE

Articolo 1 – l’articolo 4 del Decreto AOODGAI/10899 del 12 luglio 2012 e successive modifiche del 28 gennaio 2013, del 21 maggio 2013 e del 17 giugno 2014, riguardante l’elenco degli enti certificatori, è modificato come segue:

LINGUA CINESE

  • Hanban/Confucius Institute Headquarters

129 Deshengmenwai Street, Xicheng District, Beijing, China

www.hanban.org

 

LINGUA FRANCESE

  • Alliance Française, ente operatore del Ministero francese dell’Educazione Nazionale per certificazioni rilasciate fino al 2008

101, boulevard Raspail 75006, Paris, France;

  • Camera di Commercio e d’Industria di Parigi, Francia;

  • Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP), ente operatore del Ministero francese dell’Educazione Nazionale

1 avenue Léon-Journault 92318 Sèvres cedex, France.

 

LINGUA INGLESE

  • Cambridge ESOL ,

1, Hills Road, Cambridge, CB1 2EU, UK;

  • City and Guilds (Pitman)

1, Giltspur Street, London, EC1A 9DD, UK;

  • Edexcel /Pearson Ltd

190, High Holborn, London, WC1V 78H, UK;

  • Educational Testing Service (ETS) www.ets.org

  • English Speaking Board (ESB)

9, Hattersley Court, Burscough Road, Ormskirk L39 2AY, UK;

  • International English Language Testing System (IELTS)

1 Hills Road, Cambridge, CB1 2EU, UK;

  • Pearson – LCCI;

  • Pearson – EDI;

  • Trinity College London (TCL)

89, Albert Embankment, London SE1 7TP, UK;

  • Department of English, Faculty of Arts – University of Malta

Tal-Qroqq, Msida MSD 2080, Malta;

  • National Qualifications Authority of Ireland – Accreditation and Coordination of English Language Services (NQAI – ACELS) 5th Floor Jervis House, Jervis Street, Dublin 1, Ireland;

  • Ascentis.

 

LINGUA NEOGRECA

  • Centro di Lingua Greca di Salonicco

Karamaouna 1, piazza Scra, 55132 Kalamaria, Salonico

www.greeklanguage.gr/

 

LINGUA SLOVENA

  • Izpitni center Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik

Kongresni trg 12, SI-1000 Ljubljana

 

LINGUA SPAGNOLA

  • Istituto Cervantes

C/Alcalà 34, 28014 Madrid, Spagna;

  • Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

C/Alcalà 34, 28071 Madrid, Spagna;

  • Fundación para la Investigación y Desarrollo de la Cultura Española (FIDESCU)

Gran Vía 45, 4°-1, 28013 Madrid, Spagna;

  • Ministerio de Educacíon de la Nacion Argentina

Pizzurno 935 C1020 ACA, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina.

 

LINGUA TEDESCA

  • Goethe-Institut

Monaco di Baviera, Germania;

  • Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD)

ÖSD-Zentrale, Hörlgasse 12/14, 1090 Wien, Österreich;

  • Telc Language Tests, Germania

www.telc.net

  • Kultusministerkonferenz der Bundesrepublik Deutschland (KMK)

www.kmk.org

 

Articolo 2 – sarà cura degli interessati verificare che le certificazioni, conseguite o da conseguire, attestino il livello di competenza linguistico-comunicativa del candidato nelle abilità sia ricettive che produttive (Ascolto, Parlato/Interazione, Lettura, Scrittura), specificando nel dettaglio la valutazione per ogni singola abilità (art. 3 del DD 12 luglio 2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Maddalena Novelli

Nota 2 luglio 2015, AOODGOSV 6197

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
D.G. per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del S.N.I.

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Trento
All’Intendente Scolastico per le scuole delle località ladine di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano

Nota 2 luglio 2015, AOODGOSV 6197

Oggetto: Insegnamento delle materie classiche – II edizione della Summer School, anno 2015.

Nota 2 luglio 2017, AOODGSIP 4241

“Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento”

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento
Trento
All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola Località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli studi per la Regione Valle D’Aosta
Aosta
e p.c.
Ai Docenti referenti per le Consulte Provinciali degli Studenti
LORO SEDI

Nota 2 luglio 2017, AOODGSIP 4241

Oggetto: CONCORSO “I giovani ricordano la Shoah” – Anno scolastico 2015/2016.

Decreto Ministeriale 2 luglio 2015, n. 460

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Decreto Ministeriale 2 luglio 2015

Modalità e contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria – anno accademico 2015/2016. (Prot. n. 460). (15A05542)

(GU Serie Generale n.167 del 21-7-2015)

 

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” con particolare riferimento all’articolo 3, comma 2, che dispone l’istituzione di uno specifico corso di laurea preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lett. b) e 3 comma 1, lettera a);

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante la “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n.53”;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”, con particolare riguardo all’articolo 6, comma 2;

VISTO l’articolo 6 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, relativo a “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”, che attribuisce all’esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria valore di esame di Stato, abilitante all’insegnamento nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente la “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, relativo al “Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 3, comma 2, lett. a), e l’articolo 6;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, con particolare riferimento all’articolo 20;

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, relativa a “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” e, in particolare l’articolo 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, attinente alle “Norme di  esecuzione del Testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 “;

VISTO il decreto ministeriale 7 marzo 2012, n. 3889, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 aprile 2012, recante i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico e la corrispondenza tra i livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e i titoli di studio e le attestazioni nazionali”;

VISTA la disposizione del Direttore Generale per gli Affari Internazionali 17 giugno 2014 n.5541, dove all’articolo 4 è istituito l’elenco degli enti certificatori;

RITENUTA la necessità di definire, per l’anno accademico 2015/2016, le modalità ed i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.

 

D E C R E T A:

Articolo 1

(Accesso al corso di laurea magistrale per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria)

  • 1. Per l’anno accademico 2015/2016, l’ammissione degli studenti ai corsi di laurea magistrale di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.
  • 2. La prova d’accesso mira a verificare l’adeguatezza della personale preparazione del candidato, con riferimento alle conoscenze disciplinari indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso di laurea magistrale.
  • 3. La prova di cui al comma 2, predisposta da ciascuna università, verte su ottanta (80) quesiti formulati con quattro opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve individuare quella corretta, sui seguenti argomenti, specificati nell’allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto:
    • a. competenza linguistica e ragionamento logico;
    • b. cultura letteraria, storico-sociale e geografica;
    • c. cultura matematico-scientifica.
  • 4. I quesiti di cui al comma 3 sono così ripartiti: quaranta (40) di competenza linguistica e ragionamento logico, venti (20) di cultura letteraria, storico-sociale e geografica, venti (20) di cultura matematico-scientifica.
  • 5. La prova ha la durata di due ore e mezza;
  • 6. Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:
    • – 1  punto per ogni risposta esatta;
    • – 0 punti per ogni risposta errata o non data;
  • 7. La votazione di cui al comma 6 è integrata in caso di possesso di una Certificazione di competenza linguistica in lingua inglese, di almeno Livello B1 del “Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue”, rilasciata da Enti Certificatori riconosciuti dai Governi dei Paesi madrelingua, ai sensi dell’articolo 2 del decreto ministeriale 7 marzo 2012, n. 3889, ricompresi nell’elenco progressivamente aggiornato a cura della competente Direzione Generale del MIUR, a condizione che la Certificazione di competenza in lingua straniera abbia i requisiti di cui all’articolo 3 del predetto decreto, secondo il seguente punteggio:
    • a. B1 punti 3
    • b. B2 punti 5
    • c. C1 punti 7
    • d. C2 punti 10

I punteggi non sono sommabili tra loro.

  • 8. La graduatoria degli aspiranti all’ammissione al corso di laurea magistrale è costituita dai candidati che hanno conseguito, nella prova di cui al comma 2, una votazione non inferiore a 55/80.
  • 9. E’ ammesso al corso di laurea magistrale, secondo l’ordine della graduatoria definito dalla somma dei punteggi di cui ai commi 6 e 7, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili per l’accesso, indicato nel bando.
  • 10. In caso di parità di punteggio, si applicano i seguenti criteri:
    • a. prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di competenza linguistica e ragionamento logico, cultura letteraria, storico-sociale e geografica, cultura scientifico-matematica;
    • b. in caso di ulteriore parità prevale lo studente che ha conseguito una migliore votazione nell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
    • c. in caso di ulteriore parità prevale lo studente anagraficamente più giovane.
  • 11. La graduatoria degli ammessi al corso non può essere in alcun caso integrata con altri candidati. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando, non si procede ad alcuna integrazione e il corso è attivato per un numero di studenti pari al numero degli ammessi. Non sono consentite ammissioni in soprannumero.

 

Articolo 2
(Bando per la procedura di accesso)

  • 1. Per l’accesso al corso di laurea magistrale di cui all’articolo 1, comma 1, ciascuna università, una volta completate le procedure per l’attivazione del corso e in base alla programmazione definita ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 emana il relativo bando, che:
    • a. indica il numero dei posti disponibili;
    • b. prevede disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indica i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni;
    • c. definisce le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell’identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova ed, infine, le modalità in ordine all’esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei;
    • d. definisce le modalità di svolgimento della procedura sulla base di quanto previsto dal presente decreto.

Articolo 3

(Studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento)

  • 1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

 

Articolo 4

(Calendario della prova di ammissione)

  • 1. La prova di ammissione di cui al presente decreto si svolge presso ciascuna sede universitaria il giorno 11 settembre 2015 alle ore 11.

 

Articolo 5
(Norma finanziaria)

  • 1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

 

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
Prof.ssa Stefania Giannini