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4 ottobre Approvato Regolamento CPIA

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della seduta del 4 ottobre, approva definitivamente il Regolamento per i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti

Di seguito un estratto del comunicato stampa del Consiglio dei Ministri:

DEFINIZIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO DIDATTICO DEI CENTRI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

(…) Il Consiglio ha poi approvato in via definitiva, su proposta del Ministro dell’istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il provvedimento per la ridefinizione dell’organizzazione didattica dei Centri d’istruzione per gli adulti, compresi i corsi serali. All’approvazione preliminare, data dal Consiglio dei Ministri il 12 giugno 2009, sono seguiti i pareri del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti.
Il provvedimento offre anzitutto una risposta importante, attesa da anni, per superare il preoccupante “deficit formativo” della popolazione, che ancora permane in Italia, dove oltre 28 milioni di cittadini adulti sono in possesso, al massimo, di un titolo di studio conclusivo del primo ciclo e oltre l’80% della popolazione adulta non raggiunge il livello 3, ovvero “il livello necessario per garantire il pieno inserimento nella società della conoscenza”. La ridefinizione dell’organizzazione didattica è inoltre giustificata da alcuni importanti cambiamenti demografici. Il primo riguarda la radicale trasformazione della popolazione italiana: l’attuale indice di vecchiaia è già il più alto in Europa. Secondo l’ISTAT la popolazione italiana nel 2050 sarà composta per il 34,4 % da over 65enni (oggi al 19%, mentre all’inizio degli anni ’80 era al 13,1%). Aumenta anche la presenza degli stranieri. Secondo l’ultimo rapporto della Caritas gli stranieri regolari in Italia rappresentano il 7,5% e nei prossimi dieci anni si prevede che raggiungeranno il 10% fino ad arrivare, nel 2050, al 20%. Infine, un ulteriore elemento di criticità è rappresentato dalla mobilità sociale che nel nostro Paese è tra le più basse in Europa: più della metà di quanti hanno un genitore con, al massimo, la licenza media tende a riprodurre questa situazione e solo il 5% di questi raggiunge la laurea.
Il sistema didattico attualmente in vigore non è adeguato ad affrontare questi cambiamenti. Gli adulti hanno incontrato, sino ad oggi, molte difficoltà a innalzare i loro livelli di istruzione e formazione, perché l’attuale organizzazione didattica dei corsi per adulti è rigida e ripropone, in larga misura, gli stessi modelli seguiti per i ragazzi con meno di 18 anni, senza alcun riconoscimento delle conoscenze e delle competenze acquisite sul lavoro e nella vita quotidiana dalle persone (come avviene, da tempo, in molti Paesi dell’Ue). Con le nuove norme contenute nel regolamento potrà emergere progressivamente e messo in valore il grande capitale umano, rappresentato dai “saperi sommersi”, di cui sono dotati gli Italiani e coloro che vivono e lavorano nel nostro Paese.
Questi gli strumenti previsti:
1. l’organizzazione per classi è superata dall’organizzazione in due livelli: il primo per il conseguimento della “licenza media” e delle competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione; il secondo, per il conseguimento di un diploma di istruzione tecnica, di istruzione professionale e di liceo artistico;
2. il riconoscimento dei crediti, comunque acquisiti dalle persone, anche nel tempo libero, con la definizione del “Patto formativo individuale”. Ciascun adulto potrà sapere a quale livello si inserisce e quale percorso didattico dovrà seguire. Rispetto ai percorsi per i ragazzi, l’orario è ridotto del 30%. E’ previsto anche l’insegnamento a distanza per il 20% del percorso. Non si dovrà ricominciare dunque nelle materie per le quali l’adulto ha ottenuto riconoscimento di quello che sa;
3. ai Centri d’istruzione per gli adulti possono iscriversi anche i giovani di sedici anni che non hanno assolto all’obbligo di istruzione e gli adulti stranieri per seguire percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, con il rilascio della relativa certificazione necessaria per l’ingresso nel mondo del lavoro;
4. gli organi collegiali dei Centri territoriali saranno diversi da quelli delle scuole ordinarie. Ad esempio, il consiglio di classe sarà sostituito dal consiglio di livello.
I Centri d’istruzione per gli adulti opereranno su base provinciale e organizzeranno i servizi formativi in modo che siano prossimi ai luoghi dove le persone vivono e lavorano, soprattutto attraverso accordi di rete con altre istituzioni scolastiche e altri soggetti del territorio. Ciò consentirà anche alle persone che si trovano in luoghi disagiati di poter accedere ai servizi di istruzione.
Con l’entrata in vigore delle nuove norme, le Regioni potranno compiere, entro il prossimo dicembre, gli atti di esclusiva competenza per programmare l’istituzione dei centri con i nuovi modelli organizzativi e didattici, che entreranno in vigore a partire dall’anno scolastico 2013/2014.

 

7 febbraio Prosegue iter procedurale approvazione Riforma CPIA

Il 7 febbraio lo Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante “Norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali” viene inoltrato al Dipartimento per l’istruzione e al Gabinetto del Ministro, con le proposte di integrazione apportate a seguito dei pareri espressi dal CNPI, dal Consiglio di Stato, dalla Conferenza Unificata, e dalle commissioni parlamentari di Senato e Camera. Seguirà l’inoltro del provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione

Nota 15 dicembre 2010, Prot. n. 9103

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Uff.III

Ai Direttori Generali

degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per

la scuola in lingua italiana

B O L Z A N O

All’Intendente Scolastico

per la scuola in lingua tedesca

B O L Z A N O

All’Intendente Scolastico per la

scuola delle località ladine

B O L Z A N O

Al Sovrintendente Scolastico

per la Regione Valle d’Aosta

A O S T A

Al Dipartimento Istruzione

Per la Provincia di

TRENTO

Agli Uffici Scolastici provinciali

LORO SEDI

Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali e paritarie

LORO SEDI

e, p.c. Al Gabinetto del Ministro

SEDE

All’Ufficio Legislativo

SEDE

Oggetto: A.S. 2010/2011- esame di Stato conclusivo primo ciclo istruzione – prova nazionale – candidati dei Centri di istruzione per gli adulti

Come è noto, la prova scritta a carattere nazionale di cui all’art. 11, comma 4 ter, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, non ha trovato applicazione, per gli anni scolastici 2007/08, 2008/2009 e 2009/2010, agli studenti frequentanti i Centri Territoriali Permanenti “in considerazione della particolare ridefinizione in atto del sistema di istruzione degli adulti” (cfr. C.M. n. 32 del 14 marzo 2008 e C.M. n. 54 del 26 maggio 2008; nota n. 13002 del 16 dicembre 2008,nota n. 12666 del 16 dicembre 2009).

Per l’anno scolastico corrente l’O.M. relativa al calendario scolastico (n. 53 del 25 giugno 2010) stabilisce che (art. 2) l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per gli studenti iscritti e frequentanti i Centri per l’istruzione degli adulti possa essere effettuato in un’unica sessione speciale, nel mese di gennaio 2011, in data da definirsi dal Ministero.

Ciò premesso, in considerazione del fatto che è ancora in atto la ridefinizione dell’assetto organizzativo – didattico di tali Centri, si soprassiede, anche per l’anno scolastico 2010/2011, alla somministrazione, agli studenti iscritti e frequentanti i Centri di cui trattasi, della prova scritta a carattere nazionale in argomento.

Conseguentemente, l’individuazione della data nella quale tenere, nel corso del corrente anno scolastico, la sessione di esame è rimessa alle determinazioni organizzative dei singoli Centri.

Si precisa che l’esonero dalla prova nazionale riguarda, come detto, unicamente gli studenti iscritti e frequentanti i Centri di cui trattasi e non anche i candidati adulti (interni ed esterni) dei corsi ordinari.

IL DIRETTOR GENERALE

F.to Mario Petrini

10 novembre Parere 7a Camera sui CPIA

La settima Commissione della Camera esprime parere favorevole con condizioni e osservazione sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica «Norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, adottato ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

considerato che la riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti e dei corsi serali, era stata avviata con la legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria per il 2007 e con il successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione del 25 ottobre 2007;

tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali di rappresentanti delle associazioni di categoria, rappresentanti sindacali, dirigenti scolastici ed esperti, svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione, nelle sedute del 28 aprile 2010, 4 e 11 maggio 2010 e 21 settembre 2010;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 6 maggio 2010, pervenuto il 18 maggio 2010, e di quello del Consiglio di Stato espresso il 22 luglio 2010, trasmesso dal Governo il 27 luglio 2010;

rilevata la necessità di dare attuazione al citato articolo 64, comma 4, lettera f), della legge n. 133 del 2008 attraverso una ridefinizione dell’assetto organizzativo e didattico dei centri per l’istruzione degli adulti, compresi i corsi serali, idonea a superare le criticità emerse nel previgente sistema, in modo da garantire, tra l’altro, l’acquisizione e lo sviluppo delle competenze connesse all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, comprese le competenze chiave di cittadinanza, al fine di innalzare i livelli di istruzione della popolazione adulta, anche immigrata, in coerenza con le Raccomandazioni dell’Unione Europea in materia;

rilevato che appare condivisibile il complessivo assetto organizzativo e didattico articolato in percorsi di primo e secondo livello, finalizzati i primi al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo e della certificazione dei saperi e delle competenze connesse all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i secondi al conseguimento del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo;

ritenuto che risulta altresì condivisibile la previsione di strumenti specifici per la sostenibilità dei carichi orario delle lezioni, soprattutto ai fini del riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dall’adulto in contesti formali, informali e non formali, da considerare nella definizione del patto formativo individuale per la personalizzazione del percorso e della sua fruizione anche a distanza nei limiti previsti;

considerato opportuno valorizzare, comunque, i positivi risultati conseguiti dai progetti di innovazione destinati alle fasce deboli della popolazione, ivi compresa quella immigrata, realizzati dai Centri territoriali e dagli Istituti scolastici impegnati nell’attuazione dei corsi serali;

precisato che, nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia di programmazione dell’offerta formativa, i Centri erogano i percorsi di secondo livello soltanto attraverso accordi con le istituzioni scolastiche sedi dei percorsi di istruzione tecnica, professionale, artistica e, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, anche liceale, come richiesto nel parere espresso dalla Conferenza unificata sullo schema in esame. I Centri si configurano pertanto quale punto di riferimento per tutti gli adulti che intendono conseguire titoli di studio, ferma restando ogni altra opportunità di ampliamento dell’offerta formativa nel quadro di accordi con le Regioni e gli Enti locali;

ritenuto necessario ottimizzare le risorse umane e strumentali disponibili attraverso la previsione di modelli organizzativi «a rete» sul territorio, idonei a sviluppare rapporti stabili e organici tra i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dotati di una propria autonomia a norma dell’articolo 1, comma 632, della citata legge n. 296 del 2006, e le altre sedi nelle quali si attuano i percorsi del secondo ciclo, in modo da assicurare all’utenza la più ampia e diversificata offerta di istruzione e formazione nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e contenimento della spesa pubblica;

tenuto conto che, allo stato degli atti, il provvedimento in esame potrà essere perfezionato e reso efficace soltanto a partire dall’anno scolastico 2011/ 2012;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) ferma restando l’impostazione organizzativa e didattica, che consente di riconoscere i crediti acquisiti dagli adulti e di personalizzare i percorsi sulla base del patto formativo individuale e che prevede un’articolazione organizzativa per gruppi di livello, si ritiene necessario coordinare lo schema di regolamento in esame con la disciplina introdotta dai decreti del Presidente della Repubblica n. 87, 88 e 89 del 2010, riguardanti rispettivamente gli istituti professionali, gli istituti tecnici e i licei, in modo da renderlo coerente, nell’impianto e nei termini utilizzati, con il nuovo assetto della scuola secondaria superiore quale risulta dagli indicati regolamenti;

2) al fine di innalzare i livelli di istruzione della popolazione adulta, anche immigrata, per rispondere ai nuovi fabbisogni di istruzione indotti dalle rapide trasformazioni in atto della struttura demografica della popolazione, appare necessario modificare il provvedimento in esame in modo da assicurare centralità, nell’offerta formativa dei centri, all’acquisizione delle competenze di base connesse all’adempimento dell’obbligo di istruzione e all’esercizio della cittadinanza attiva, anche per sostenere meglio gli adulti nei percorsi di secondo livello per il conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore;

3) in considerazione del fatto che ai Centri territoriali compete, nella loro autonomia organizzativa e didattica, la gestione degli strumenti di flessibilità di cui all’articolo 4, comma 7, anche ai fini dell’orientamento e dell’accoglienza necessari alla definizione del patto formativo individuale, funzionale alla personalizzazione dei percorsi, si ritiene necessario, inoltre, all’articolo 4, dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. I percorsi di cui al comma 1, lettera b), sono realizzati dai Centri attraverso gli accordi di rete di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, con particolare riferimento all’articolo 7, stipulati con le istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale ei artistica»;

4) appare necessario, inoltre, che le materie di cui all’articolo 4, comma 7 siano disciplinate con uno strumento flessibile, come le linee guida, per sostenere gradualmente il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi per l’istruzione degli adulti, nel rispetto dell’autonomia dei centri;

5) si considera necessario altresì prevedere misure nazionali di accompagnamento per l’introduzione del nuovo assetto organizzativo e didattico dei Centri, che comprendano prioritariamente l’aggiornamento del personale scolastico;

6) è necessario ridefinire i tempi previsti all’articolo 11, comma 1, stabilendo che il termine del 31 agosto 2011 fissato per la cessazione del previgente ordinamento sia sostituito quello del 31 agosto 2013;

e con la seguente osservazione:

il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca valuti l’opportunità di adottare tutte le iniziative necessarie, anche nell’ambito dei contratti collettivi di lavoro del personale della scuola, per assicurare ai Centri territoriali personale in possesso di specifici titoli culturali e di esperienze maturate nel settore dell’istruzione degli adulti.

20 ottobre Parere 7a Senato su CPIA

Il 20 ottobre la settima Commissione del Senato esprime parere favorevole con condizioni sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali.

PARERE APPROVATO SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 194

La Commissione,

esaminato, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo,

premesso che il provvedimento si propone di compiere una generale revisione dell’organizzazione scolastica nel settore, improntata a principi di efficacia, efficienza ed economicità, e di realizzare il contenimento della spesa pubblica specificamente imposta dalla legge di autorizzazione;

tenuto conto che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in risposta ai rilievi del Consiglio di Stato, ha chiarito che gli obiettivi economici fondanti della disciplina adottata si ravvisano essenzialmente negli articoli 3, 9 e 11, commi 8 e 9. Infatti:

– l’articolo 3 stabilisce che ai Centri possono iscriversi gli adulti in età lavorativa (da 16 a 65 anni), anche stranieri, che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o non sono in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria superiore. Queste disposizioni si applicano anche ai Centri territoriali permanenti (CTP) e ai corsi serali attualmente funzionanti, ai sensi dell’articolo 11;

– l’articolo 9 dispone che dall’anno scolastico 2010-2011 l’organico dei docenti ha carattere funzionale ed è definito, nei limiti dell’organico determinato a legislazione vigente, sulla base della serie storica degli alunni scrutinati (e non di quelli iscritti), di quelli ammessi agli esami finali e di quelli che hanno conseguito una certificazione. Si prevede, inoltre, che il decreto annuale rechi anche i criteri per la determinazione degli organici nella fase transitoria; ai sensi dell’articolo 11, infine, le disposizioni dell’articolo 9 si applicano ai CTP e ai corsi serali attualmente funzionanti;

– l’articolo 11 prevede la cessazione del funzionamento dei Centri territoriali permanenti (CTP) e dei corsi serali il 31 agosto 2011, sicché gli studenti iscritti proseguiranno il percorso nei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA);

considerato che la Conferenza unificata, nella seduta del 6 maggio 2010, ha reso parere favorevole al provvedimento;

preso atto dei chiarimenti resi dal rappresentante del Governo in Commissione e in particolare che:

· la riorganizzazione dei corsi non è volta ad impoverire l’attuale offerta formativa, bensì a potenziarla e valorizzarla, strutturandola in maniera organica e articolandola per livelli anziché per classi;

· la determinazione effettiva del numero di Centri è rimessa alla competenza esclusiva delle Regioni;

· l’organizzazione in rete dei corsi, lungi dal pregiudicare il numero effettivo delle sedi, renderà l’offerta del servizio più vicina alle persone;

· la riduzione del numero delle ore di lezione si inscrive nell’ottica di valorizzare i saperi e le competenze già possedute dagli adulti, secondo le indicazioni europee in materia di apprendimento permanente e in linea con alcune esperienze dell’istruzione tecnica e professionale già realizzate in ambito nazionale (progetti Sirio e Aliforti);

· la personalizzazione dei percorsi consentirà un’offerta formativa più adeguata ai reali fabbisogni degli adulti,

condivisi i rilievi del Consiglio di Stato,

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

1. il riordino sia attuato salvaguardando il livello e la qualità complessivi dell’offerta formativa attuale, affinché non si risolva in una intollerabile penalizzazione delle fasce più deboli della popolazione;

2. sia riconosciuta ampia autonomia ai Centri nella definizione dei percorsi individuali, anche superando il limite del 20 per cento per la fruizione del servizio a distanza di cui all’articolo 4, comma 7, lettera c);

3. sia abbassata a 15 anni l’età di accesso ai Centri;

4. nell’ambito degli accordi di rete di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 tra i licei e i Centri, sia prevista la possibilità, nei limiti delle dotazioni organiche definite in applicazione dell’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, di realizzare percorsi finalizzati al conseguimento di altri diplomi di istruzione liceale oltre a quello di liceo artistico di cui all’articolo 4, comma 6;

5. siano fatti salvi i centri già istituiti, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l’anno scolastico 2009-2010, ai sensi del decreto ministeriale 25 ottobre 2007, emanato in applicazione dell’articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

6. sia previsto che la Regione autonoma Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del regolamento nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti;

7. siano indicate esplicitamente le disposizioni del precedente decreto ministeriale superate dalla nuova disciplina, eventualmente rimettendo a un successivo atto amministrativo l’elencazione delle ordinanze e circolari non più attuali.

22 settembre Riforma Istruzione Adulti in 7a Senato

La settima Commissione del Senato riprende l’esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 6 luglio, dello Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali.

Il relatore PITTONI (LNP) comunica che nel frattempo è giunto il parere del Consiglio di Stato, di cui segnala alcune osservazioni. In primo luogo, è stato rilevato che i criteri concernenti la razionalizzazione e contenimento dei costi appaiono iterativi di prescrizioni già attuate ed è stata segnalata la scarsa incisività dell’atto, dato che l’articolo 11 dello schema si limita a recare, al comma 4, l’abrogazione esplicita dell’articolo 5, comma 1, lettera d), degli articoli 136 e 169 del decreto legislativo n. 297 del 1994, nonché di ogni altra disposizione non legislativa comunque incompatibile con quella del regolamento in oggetto. Al riguardo, rende nota la risposta del Ministero, il quale ha illustrato le modalità di realizzazione degli obiettivi economici fondanti la disciplina adottata, la cui portata si ravvisa negli articoli 3, 9 e 11, commi 8 e 9, dell’atto. Rammenta infatti che, secondo l’articolo 3, ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) possono iscriversi gli adulti in età lavorativa – ovvero da 16 a 65 anni -, anche stranieri, che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o non sono in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria superiore. Queste disposizioni si applicano anche ai Centri territoriali permanenti (CTP) e ai corsi serali attualmente funzionanti, ai sensi dell’articolo 11. Si sofferma poi sull’articolo 9, in virtù del quale dall’anno scolastico 2010-2011 l’organico dei docenti ha carattere funzionale ed è definito sulla base della serie storica degli alunni scrutinati (e non di quelli iscritti), di quelli ammessi agli esami finali e di quelli che hanno conseguito una certificazione. Dopo aver specificato che il decreto annuale reca anche i criteri per la determinazione degli organici nella fase transitoria, pone l’accento sull’articolo 11, che estende le disposizioni dell’articolo 9 ai CTP e ai corsi serali attualmente funzionanti, ferma restando la loro cessazione alla data del 31 agosto 2011; gli studenti iscritti proseguiranno il percorso nei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA).

Sempre nell’ottica del contenimento dei costi si colloca il ridimensionamento dell’offerta formativa entro l’anno scolastico 2010-2011. Il provvedimento prevede, difatti, che l’istituzione dei Centri avvenga solo in presenza di una corrispondente riduzione di altre autonomie scolastiche, ai fini del rispetto di un’economia di spesa non inferiore a 85 milioni di euro entro l’anno scolastico 2011-2012, come previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009.

Il relatore dà poi conto degli ulteriori rilievi del Consiglio di Stato, secondo il quale lo schema in esame riassume al più alto livello regolamentare prescrizioni che in precedenza erano recate dal decreto ministeriale 25 ottobre 2007, di natura non regolamentare. A giudizio del Consiglio di Stato dunque appare necessario che il regolamento indichi esplicitamente le disposizioni del citato decreto ministeriale travolte dalla nuova disciplina, rimettendo a un successivo atto amministrativo l’elencazione delle ordinanze e circolari non più attuali.

In terzo luogo il Consiglio di Stato si esprime favorevolmente riguardo al contenuto dell’articolo 6, con cui si introduce la valutazione dei partecipanti ai corsi per adulti, finora rimessa ad ordinanze ministeriali, ma necessaria per completare l’assetto didattico dei predetti corsi. Infine, segnala che il Consiglio di Stato ha avanzato alcune proposte emendative che egli recepirà nel parere, unitamente agli ulteriori rilievi eventualmente espressi nel dibattito parlamentare.

Avviandosi alla conclusione,svolge alcune considerazioni di natura finanziaria. Il provvedimento concorre infatti all’attuazione dell’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, cui sono stati ascritti, complessivamente, risparmi non inferiori a 456 milioni di euro per l’anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l’anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l’anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012. La relazione tecnica allegata a quel decreto-legge affermava che detti obiettivi dovranno realizzarsi mediante l’adozione di un piano triennale (2009-2011) che preveda interventi strutturali, tra cui quelli disposti dal provvedimento in esame, finalizzati al conseguimento delle economie indicate al comma 6. La medesima relazione puntualizza che la riduzione della spesa di personale, conseguente alla riconduzione ai nuovi orari settimanali, viene calcolata prendendo come parametro lo stipendio iniziale di un insegnante della scuola di primo grado o laureato della scuola secondaria di secondo grado, come determinato dal contratto collettivo nazionale 2006-2009.

Con riferimento agli articoli da 1 a 11 del provvedimento in titolo, osserva quindi che la relativa relazione tecnica non espone dati ed elementi a sostegno dell’effettiva possibilità di costituire 150 CPIA e altrettanti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali amministrativi senza ulteriori spese a carico del bilancio dello Stato. Rileva in proposito che, in base alla relazione tecnica, l’istituzione dei CPIA nel numero previsto è subordinata alla realizzazione di «ulteriori economie» rispetto a quelle conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica. A tale riguardo giudica importante precisare l’entità e la modulazione temporale sia dell’onere ascrivibile alla creazione delle nuove autonomie scolastiche sia delle «ulteriori economie» da conseguire per garantire l’invarianza della spesa. Segnala inoltre che non sono indicate le tipologie di spesa da comprimere per conseguire detti ulteriori risparmi. Tenuto conto che, nel caso in cui dette economie, ulteriori rispetto a quelle previste dal piano programmatico di cui all’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, non dovessero essere realizzate, non si potrebbe dare seguito alla disposizione contenuta nell’articolo 1, reputa essenziale acquisire elementi di valutazione circa l’effettiva praticabilità di tali riduzioni di spesa.

Il seguito dell’esame è rinviato.

21 settembre Riforma Istruzione Adulti in 7a Camera

La settima Commissione della Camera riprende le audizioni sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali

Nota 31 agosto 2010, Prot. n.2665

Dipartimento per l’istruzione

Ai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

e, p.c.

Al Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica

Al Direttore generale per il personale scolastico

Al Direttore generale per l’istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni

SEDE

Oggetto: Ordinamento dei corsi serali per l’istruzione degli adulti – Risposta ai quesiti

Si fa riferimento ai quesiti formulati in relazione all’argomento in oggetto che riguardano, in particolare, il funzionamento delle prime classi dei corsi serali degli istituti secondari superiori nell’anno scolastico 2010/2011.

In attesa della definizione del regolamento concernente il nuovo assetto organizzativo e didattico dei corsi di istruzione per gli adulti, ancora all’esame delle competenti Commissioni parlamentari, la circolare n. 59 del 23 luglio 2010 ha indicato che “i docenti permangono in servizio presso i centri territoriali permanenti di titolarità e i corsi serali degli istituti di secondo grado come già previsto dalla nota n. 1033 del 22 aprile 2009”.

Ciò stante si fa presente comunque che le prime classi dei corsi serali degli anzidetti istituti devono far riferimento ai nuovi ordinamenti della scuola secondaria superiore di cui ai dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89/2010 e, per gli istituti tecnici e professionali, alle linee guida di cui rispettivamente alle direttive n. 57 e 65/2010. Tali indicazioni si applicano anche ai progetti di sperimentazione didattica e organizzativa “Sino” e “Aliforti” rispettivamente per gli istituti tecnici e professionali. Resta inteso che le classi successive alla prime proseguono sulla base dei previgenti ordinamenti.

Ai fini dell’adattamento dei corsi serali ai nuovi ordinamenti, le SS.LL. vorranno comunicare ai dirigenti scolastici degli istituti interessati che possono utilizzare le quote di autonomia previste dai nuovi ordinamenti.

Il Capo del Dipartimento

Giuseppe Cosentino