Archivi categoria: Note Avvisi Circolari

Nota 12 febbraio 2009, Prot. AOODGSC/Regg. Uff./0000913

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali

LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano

Bolzano

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento

Trento

All’ Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca

Bolzano

All’ Intendente Scolastico per la Scuola Località Ladine

Bolzano

Al Sovrintendente degli studi per la Regione Valle D’Aosta

Aosta

E p.c.

Al Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori a Scuola

Al Forum Nazionale delle Associazioni Studentesche

Al Forum Nazionale delle Associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti della scuola

Nota 12 febbraio 2009, Prot. AOODGSC/Regg. Uff./0000913

OGGETTO: “Per una nuova alleanza educativa Scuola – Famiglia”. VII Giornata Europea dei Genitori e della Scuola (17 febbraio 2009)

Circolare Ministero Lavoro 2 febbraio 2009, n. 2

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Circolare Ministero Lavoro 2 febbraio 2009, n. 2
(GAZZETTA UFFICIALE 22-5-2009 – n. 117)

Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi operativi nazionali (P.O.N.)

Circolare Ministeriale 15 marzo 2007, n. 30

Il Ministro della Pubblica Istruzione

Prot. n. 30/dip./segr. Roma, 15 marzo 2007

Ai Direttori Generali Regionali Loro Sedi
Ai Dirigenti degli Uffici scolastici provinciali Loro Sedi
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento
All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola Localit‡ Ladine Bolzano
Al Sovrintendente degli studi per la Regione Valle D’Aosta Aosta
Per conoscenza: Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche autonome

OGGETTO: Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.

Circolare INAIL 4 aprile 2006, n. 19

INAIL – DIREZIONE GENERALE
– Direzione Centrali Prestazioni – Direzione Centrali Rischi

Circolare n. 19 del 4 aprile 2006.

Oggetto: Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell’ambito delle lezioni di scienze motorie e sportive. Aspetti contributivi.

Quadro Normativo
• D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 : “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, artt. 1 e 4”.
• Legge 28 marzo 2003, n. 53 : “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’ istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”.
• Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 : “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”.
• Circolare INAIL n. 28 del 23 aprile 2003 : “Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi”.
• Circolare INAIL n. 79 del 17 novembre 2004 : “Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell’ambito delle lezioni di alfabetizzazione informatica e lingua straniera. Aspetti contributivi”.
• Circolare INAIL n. 28 del 7 giugno 2005 : “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2005. Principi e criteri di calcolo delle retribuzioni effettive minime, delle retribuzioni convenzionali e dei premi speciali unitari. Minimale e massimale di rendita in vigore fino al 30 giugno 2005”.
• Circolare INAIL n. 3 del 3 gennaio 2006 : ”Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2005”.

Ambito di applicazione della tutela
In materia di istruzione e formazione professionale la distinzione tra “scuola elementare” e “scuola media inferiore” è stata abolita con l’introduzione del “primo ciclo di istruzione”, inteso come percorso formativo unico.
Questo nuovo ciclo comprende due fasi:
• la scuola primaria (ex scuola elementare)
• la scuola secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) (1).
I piani di studio relativi alle due fasi prevedono obiettivi di apprendimento sostanzialmente analoghi, che si differenziano solo per i diversi gradi di complessità.
Tra gli obiettivi dell’intero ciclo rientrano anche le “scienze motorie e sportive”, che comportano sin dal primo anno della scuola primaria lo svolgimento di attività che, in quanto caratterizzate dai requisiti della manualità e della gestualità, sono pienamente assimilabili alle “esercitazioni pratiche” previste dal D.P.R. n. 1124 del 1965 (2).
Considerato che:
• il rischio di infortunio che lo svolgimento delle esercitazioni di scienze motorie e sportive comporta è lo stesso nella scuola primaria e in quella secondaria di primo grado
• sotto il profilo della tutela assicurativa non si può quindi distinguere tra scuola primaria (ex elementare) e scuola secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore)
• vige il principio della “parità di tutela a parità di rischio”, la circolare n. 79/2004 è integrata con le seguenti disposizioni .

Disposizioni
Gli alunni della scuola primaria pubblica e privata, oltre che per gli infortuni che si verificano nel corso delle lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, sono assicurati anche per gli infortuni che si verificano durante lo svolgimento delle esercitazioni di “scienze motorie e sportive”.

Modalità di pagamento del premio per gli alunni delle scuole non statali
La copertura antinfortunistica degli alunni assicurati nell’ambito della scuola primaria e secondaria non statale prevede il pagamento di un premio annuale a persona da variare proporzionalmente secondo la rivalutazione delle rendite (3).

Modalità di pagamento del premio per gli alunni delle scuole statali
La copertura antinfortunistica degli alunni assicurati nell’ambito della scuola primaria e secondaria statale viene attuata mediante la gestione per conto dello Stato (4).

Decorrenza
La presente circolare è immediatamente operativa e dovrà essere applicata anche ai casi in istruttoria.
Il premio assicurativo per gli alunni non già assoggettati all’obbligo assicurativo per effetto delle disposizioni vigenti (5):
• è dovuto a decorrere dall’anno scolastico in corso (1° novembre 2005 – 31 ottobre 2006)
• sarà versato in sede di regolazione.
Nei casi in cui l’Inail corrisponderà prestazioni con riferimento a periodi antecedenti, l’assicurazione decorrerà dall’anno scolastico in cui si sono verificati gli infortuni.

IL DIRETTORE GENERALE
______________________________
1. Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004 .
2. Articoli1, n. 28, e 4 n. 5.
3. Circolare n. 28/2005 punto 10.G; circolare n. 3/2006, punto 9 .
4. D.P.R. n.1124/1965, artt.127 e 190 e Decreto Ministeriale 10.10.1985.
5. Circolare n. 79/2004

Linee guida

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE DELL’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Linee guida (allegato Nota 23 novembre 2005, prot. n. 2312)

Definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all’interno della struttura scolastica.

Nota 20 giugno 2005, Prot. n. 5693

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
Ufficio primo

A tutti i Direttori Generali Regionali
LORO SEDI

OGGETTO: Istruzione paterna ed esami di idoneità alla classe successiva.

Pervengono da parte di numerose scuole del primo ciclo di istruzione ed in particolare da scuole del segmento primario, quesiti intesi a conoscere se alunni in età di scolarizzazione obbligatoria i cui genitori si avvalgono del diritto costituzionalmente garantito di impartire l’istruzione paterna, sia pure avvalendosi di insegnamenti erogati in strutture private non paritarie, siano tenuti al termine di ciascun anno scolastico a sostenere esami di idoneità ai fini della prosecuzione dell’iter scolastico anche in presenza di una dichiarata volontà di proseguire gli studi presso una scuola non appartenente al sistema nazionale di istruzione.
Al riguardo si richiama l’attenzione su quanto disposto dall’art. 1, comma 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 concernente “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”.
La norma citata, alla cui luce deve oggi essere esaminato e risolto il problema segnalato, stabilisce che “i genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli, ai fini dell’esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”.
Una lettura sistemica della disposizione evidenzia che:
• i genitori che si avvalgono della facoltà loro riconosciuta di fare ricorso all’istruzione paterna per assolvere ai loro obblighi nei confronti della scolarizzazione dei propri figli non possono effettuare tale scelta “una tantum” ma confermarla anno per anno;
• tale conferma periodica è finalizzata a consentire alla competente autorità di disporre verifiche in ordine alla capacità non solo economica ma anche tecnica del richiedente;
• la capacità tecnica da accertare mira a garantire l’interesse sociale generale a che tutti i giovani siano posti in grado di acquisire abilità e conoscenze attraverso insegnamenti di soggetti a ciò qualificati.
Ne deriva che vanno determinate le modalità attraverso le quali possono essere effettuati “gli opportuni controlli”. Poiché non è ipotizzabile che ciò possa avvenire in modo diretto con accertamenti sui genitori occorre necessariamente ipotizzare che essi debbano avvenire indirettamente mediante il riscontro degli apprendimenti realizzati dal soggetto destinatario degli interventi educativi.
Ciò può avvenire soltanto attraverso esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale di istruzione: Tale linea realizza anche, rafforzando la tesi, la possibilità di fornire al giovane interessato, una documentazione storica e periodica del percorso formativo seguito coerentemente con i principi generali che si traggono dal sistema complessivo vigente in materia di valutazione.
Le SS.LL. sono pregate di curare la diffusione della presente nota fra le dipendenti istituzioni scolastiche.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli

Nota USR Emilia Romagna 18 novembre 2002, Prot. n. 18967/ A34

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE – EMILIA ROMAGNA
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO XV – LEGALE, CONTENZIOSO E DISCIPLINARE

Ai Dirigenti dei Centri Servizi Amministrativi Emilia Romagna
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici della Regione Emilia Romagna
LORO SEDI
AI M.I.U.R.
Dip. Servizi del Territorio Ufficio Legislativo
ROMA
All’Avv. Distrettuale dello Stato
BOLOGNA
Alla Regione Emilia Romagna
Assessorato alla Scuola Formazione Professionale Università, Lavoro e Pari Opportunità
BOLOGNA

Nota USR Emilia Romagna 18 novembre 2002, Prot. n. 18967/ A34

OGGETTO: Adattamento del calendario scolastico.

Nota USR Lombardia 24 settembre 2002, Prot. 9522

UFFICIO SCOLASTICO PER LA LOMBARDIA COMUNICAZIONI
Ufficio XVIII – Servizio Legale

AI DIRIGENTI RESPONSABILI DEI CC.SS.AA. DELLA LOMBARDIA
LORO SEDI

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA LOMBARDIA
LORO SEDI

Oggetto: Vigilanza sugli alunni – Responsabilità relativa

Sono pervenute a questo Ufficio diverse richieste di precisazioni in merito alla problematica specificata in oggetto.

In considerazione del carattere generale di tale questione, ed avuto riguardo alle legittime preoccupazioni derivanti dall’obbligo che grava sul personale scolastico di vigilare sugli alunni minori durante tutta la giornata “scolastica” (dal momento iniziale dell’affidamento e sino a quando a tale vigilanza non si sostituisca quella dei genitori o di soggetti maggiorenni cui sia stata delegata l’attività di accompagnamento in occasione dell’uscita degli stessi al termine delle attività scolastiche), si ritiene opportuno fornire alle SS. LL. una puntuale ricognizione della normativa in vigore nonché una panoramica giurisprudenziale, che si auspica utile nell’adozione delle necessarie decisioni e delle connesse scelte organizzative che le Istituzioni scolastiche autonome sono chiamate ad intraprendere.

Il riconoscimento della personalità giuridica delle istituzioni scolastiche ed il conferimento della qualifica dirigenziale ai Capi di Istituto, hanno radicalmente mutato le relazioni “organizzative” esistenti, per cui non può più ritenersi esistente un qualche “potere d’ordine” degli organi dell’amministrazione centrale e periferica, basato su rapporti gerarchici.

Si ritiene, pertanto, imprescindibile il richiamo ad una generale responsabilità della scuola in ordine alla vigilanza sugli alunni ad essa affidati; pur nell’ambito del necessario contemperamento delle esigenze delle famiglie e di quelle della Scuola, su quest’ultima incombe comunque l’obbligo di tutelare l’integrità fisica degli alunni, sia pure in un contesto sociale dove i genitori lavorano entrambi per un tempo superiore a quello che coincide con l’attività scolastica vera e propria.

Quest’ultima esigenza, in particolare, va contemperata con quella concorrente di non esporre oltremisura l’Amministrazione scolastica al rischio di un eventuale risarcimento danni.

La responsabilità extracontrattuale dell’Amministrazione scolastica per fatti imputabili ai propri dipendenti discende, da un lato, dall’omissione rispetto all’obbligo di vigilanza sugli alunni minori ( ex artt. 2047 – 2048 c.c.) e dall’altro dall’omissione rispetto agli obblighi organizzativi , di controllo e di custodia ( ex artt. 2043 e 2051 c.c.).

* Circa il primo aspetto, sembra utile riportare di seguito il testo letterale delle norme civilistiche che attengono alle responsabilità connesse all’obbligo di vigilanza sugli alunni minori:

· art. 2047 c.c.:”in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.

· art. 2048 c.c.:”i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza. Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

Il disposto degli articoli succitati, va integrato con il dettato dell’art. 61 della L. 312/80 (tuttora vigente), che testualmente recita:” La responsabilità patrimoniale del personale (direttivo), docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare ed artistica dello Stato e delle Istituzioni educative statali, per danni arrecati direttamente all’Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salva rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”.

Le responsabilità desumibili dal quadro normativo di cui sopra, sussistono tanto nell’ipotesi che autore del fatto sia un soggetto privo di capacità di intendere e di volere, sia che autore del fatto sia un soggetto capace.

Ed ancora, tale responsabilità sussiste tanto nell’ipotesi di atti dannosi compiuti dagli alunni nei confronti di terzi, quanto nell’ipotesi di danni che gli alunni possano procurare a se stessi con la loro condotta.

E’ lecito, allora, chiedersi su chi grava l’obbligo di vigilanza e per quale periodo di tempo.

In via generale, si osserva che fra i doveri del personale docente vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati.

Tale obbligo, che certo caratterizza la funzione docente grava però, se pure nei limiti fissati dall’art. 36, comma 2, lettera d), CCNL 1999, anche sul personale A.T.A..

Gli obblighi organizzativi di controllo e di custodia fanno invece capo al Dirigente Scolastico.

Tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (ex art. 25 D. Lgs. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull’attività degli operatori scolastici.

Sotto quest’ultimo aspetto egli è tenuto a garantire la sicurezza della Scuola, attraverso l’eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, adottando al riguardo tutti quei provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, sollecitando l’intervento di coloro sui quali i medesimi incombano.

* Concludendo, possiamo parlare di responsabilità del Dirigente Scolastico ex art. 2043 c.c., in quei casi in cui il danno risulti dipendente da carenze organizzative a lui imputabili, e cioè quando non abbia eliminato le fonti di pericolo, non abbia provveduto alla necessaria regolamentazione dell’ordinato afflusso o deflusso degli studenti in ingresso ed in uscita dalla scuola, non abbia provveduto a disciplinare l’avvicendamento degli insegnanti nelle classi, il controllo degli studenti durante gli intervalli, nel periodo di mensa e così via, ovvero, ex art. 2051 c.c., ove non abbia sufficientemente custodito cose ed attrezzature a lui affidate che possano cagionare danno al personale che opera nella Scuola, agli alunni, ai terzi che frequentano per varie ragioni i locali scolastici.

La violazione delle norme di diritto comune e contrattuali sin qui richiamate, secondo la ripartizione “interna” al personale scolastico, espone l’Istituzione Scolastica ad una responsabilità diretta. Tuttavia, considerato anche il rapporto di immedesimazione organica tra Amministrazione e dipendenti, l’Amministrazione stessa viene chiamata al risarcimento, salva azione di regresso, laddove sia accertato il dolo o la colpa grave di chi abbia direttamente cagionato l’evento dannoso (Cass. Civ. Sez. III, 7/10/97, n. 9742).

Le norme suindicate, pertanto, stabiliscono una presunzione “iuris tantum” contro la quale è però ammessa la prova liberatoria.

Vale a dire che se l’alunno subisce un danno nel periodo di tempo in cui era affidato all’insegnante, o comunque all’Istituzione Scolastica, per ciò solo grava su chi era incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo rispetto all’obbligo di vigilanza, imposto dall’art. 2048 c.c.

Nel conseguente eventuale giudizio per risarcimento danni, il danneggiato non ha pertanto l’onere di provare la causa del danno, mentre grava sul docente o sull’istituzione scolastica dalla quale questi dipende l’onere di provare di avere adempiuto l’obbligo di sorveglianza con la diligenza necessaria ad impedire il fatto, per andare esenti da responsabilità (Cass. Civ. Sez. III, 26 giugno 1998, n. 6331).

L’art. 2048 c.c., pertanto, pone una presunzione di responsabilità a carico dell’insegnante della Scuola per fatto illecito dell’allievo, collegato all’obbligo di sorveglianza e scaturente dall’affidamento, seppure temporalmente limitato alla durata dell’affidamento stesso. La prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende alla dimostrazione di aver adottato in via preventiva, tutte le misure organizzative idonee ad evitarlo (Cass. Civ. Sez. III, 3/2/99, n. 916).

Dall’orientamento giurisprudenziale prevalente, può dedursi che la responsabilità viene meno solo allorchè si provi che il docente o la Scuola non hanno potuto impedire il fatto, pur avendo esercitato sugli alunni la vigilanza nella misura dovuta e, nonostante ciò, l’evento dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento (Cass. Civ. Sez. III, 3/6/93, n. 4945).

La prevedibilità dell’evento dannoso è legata sia alla ripetitività, sia alla ricorrenza statistica di alcune circostanze di fatto sia, infine, al particolare ambiente in cui si opera, in ordine al quale gli eventi dannosi risultano anche prevenibili, (il riferimento è alla ubicazione della Scuola, alla viabilità connessa, al traffico di autoveicoli, all’eccessiva distanza dal centro abitato e così via, ovvero ancora all’eccessiva vivacità di taluni allievi, alla loro eventuale abituale aggressività che presuppone un controllo rafforzato, etc) secondo una prospettazione che faccia legittimamente ritenere che determinati eventi, verificatisi in date condizioni, possano ripetersi.

* Circa il problema dei tempi e delle modalità di vigilanza con specifico riguardo all’uscita degli allievi dalla scuola, poi, si precisa quanto segue. La posizione assunta in merito da alcune Avvocature dello Stato, tende ad escludere la valenza di disposizioni interne all’Istituzione scolastica dirette a richiedere ai genitori degli alunni la “autorizzazione” al rientro a casa di questi da soli ovvero non accompagnati da soggetto maggiorenne (nel gergo in uso, tali autorizzazioni vengono definite “liberatorie” concretizzandosi in formule di esonero da responsabilità della Amministrazione scolastica per gli eventuali danni conseguenti alla descritta situazione).

Simili autorizzazioni, infatti, lungi dal costituire causa esimente la responsabilità dell’Amministrazione scolastica per le lesioni eventualmente subite dall’alunno dopo l’uscita da scuola, potrebbero costituire prova della consapevolezza, da parte dell’Istituzione e dei suoi organi, di detta modalità di uscita da Scuola degli allievi, con la conseguenza di risolversi sul piano probatorio, in sede di eventuale giudizio risarcitorio, in una implicita ammissione di omissione di vigilanza sugli alunni stessi.

Le preoccupazioni di fondo, che emergono nei pareri di qualche Avvocatura dello Stato, appaiono condivisibili, per cui si ritiene opportuno richiamare l’orientamento giurisprudenziale prevalente, al fine di evitare il radicalizzarsi del problema, con l’adozione da parte di alcune scuole di comportamenti eccessivamente rigidi, che in qualche caso hanno avuto come conseguenza, addirittura, minacce di denuncia da parte di qualche genitore per “sequestro di persona”.

La Cassazione Civile Sez. I, con sentenza n. 3074 del 30/3/99, pronunciandosi in merito, ha circostanziato gli ambiti di responsabilità di cui ci si occupa: “L’Istituto d’Istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate; tale dovere di sorveglianza, pertanto permane per tutta la durata del servizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per l’assenza di un insegnante, non costituendo tale assenza fatto eccezionale, bensì “normale e prevedibile”.

Con le sentenze n. 6937 del 23/6/93 Sez. III, e n. 12424 del 10/12/98 Sez. III, la Cassazione civile è ancora intervenuta sull’argomento così pronunciandosi: “In tema di responsabilità civile degli insegnanti per i danni cagionati da fatti illeciti di loro allievi, il dovere di vigilanza imposto ai docenti dall’art. 2048 C.C. non ha carattere assoluto, bensì relativo, occorrendo correlarne il contenuto e l’esercizio in modo inversamente proporzionale all’età ed al normale grado di maturazione degli alunni, di modo che, con l’avvicinamento di costoro all’età del pieno discernimento, l’espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purchè non manchino le necessarie misure organizzative idonee ad evitare il danno”.

Ed ancora “in tema di responsabilità civile ex art. 2048 c.c., il dovere di vigilanza dell’insegnante va commisurato all’età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto”.Applicando i principi richiamati, la giurisprudenza ha pertanto ritenuto che l’affidamento di un minore, effettuato dai genitori ad una Istituzione Scolastica, comporta per quest’ultima e per chi agisce su suo incarico, il dovere di vigilare, controllando con la dovuta diligenza e con l’attenzione richiesta dall’età e dallo sviluppo psico – fisico del minore, che questi non venga a trovarsi in situazione di pericolo con conseguente possibile pregiudizio per la sua incolumità dal momento iniziale dell’affidamento fino a quando ad esso non si sostituisca quello effettivo o potenziale dei genitori, senza che possano costituire esimenti da responsabilità per la scuola le eventuali disposizioni date dai genitori che comunque possano risultare pregiudizievoli per l’incolumità del giovane. (Così Cass. Sez. III, 19/2/94, n. 1623; Cass. 5/9/86, n. 5424 e Cass. Sez. III, 30/12/97, n. 13125).

Discende dai richiamati principi, che la valutazione dei rischi connessi all’obbligo di vigilanza, debba essere operata esclusivamente dalla Istituzione Scolastica e non anche dai genitori, ove si consideri che proprio per la relatività di tale obbligo, non vi sono modalità predefinite ed universalmente valide.

E’ opportuno, pertanto, che in relazione alle condizioni ambientali delle diverse Istituzioni Scolastiche dello stesso o di diverso ordine, o di plessi diversi, vi sia la necessità di adottare soluzioni differenti, perché diverse sono le condizioni ambientali di cui tenere conto e legittime le soluzioni organizzative differenziate in considerazione dell’età degli alunni secondo un rigore inversamente proporzionale alla loro età e maturazione.

Età e condizioni ambientali sono dunque gli elementi di profonda incidenza sulle scelte organizzative della Scuola.

Ciò che conta è che le modalità prescelte vengano formalizzate e portate a conoscenza delle famiglie a cui saranno illustrate le ragioni delle decisioni adottate, nell’esclusivo interesse della tutela dell’integrità fisica degli allievi.

 

IL DIRIGENTE
Luciana Volta

Circolare Ministeriale 25 maggio 1993, n. 163

Circolare Ministeriale 25 maggio 1993, n. 163

Prot. n. 94

Oggetto: Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Rilascio copia documenti amministrativi – Rimborso spese di produzione.

 

Con C.M. 30 settembre 1992, n. 278 (prot. n. 725) sono state emanate disposizioni per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi. In particolare si confermava il costo delle fotocopie, fissato in via transitoria dalla C.M. 7 marzo 1991, n. 57 in lire 100 a facciata fino al formato di cm. 21 x 29,7 e in lire 150 a facciata per formati superiori.

Sull’argomento è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri impartendo direttive con nota 19 marzo 1993, n. 27720/928/46-UCA che qui di seguito si trascrive per opportuna informazione e norma:

“Com’è noto, la legge n. 241 del 7 agosto 1990, nel riconoscere a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ha indicato sinteticamente i concreti modi per

l’esame e l’estrazione di copia della documentazione, stabilendo che il rilascio di copia dei documenti è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonch‚ i diritti di ricerca e visura ove espressamente previsti.

Il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 (Regolamento di attuazione delle norme di principio in materia di diritto di accesso), agli artt. 5 e 6 stabilisce che la copia dei documenti è rilasciata all’interessato previo pagamento degli importi dovuti, secondo le modalità determinate da ciascuna amministrazione. In proposito, talune amministrazioni hanno fatto pervenire richiesta di direttive ai fini della determinazione del corrispettivo delle copie rilasciate a richiesta di privati e delle modalità di riscossione.

Esaminata la questione in sede di coordinamento interministeriale appare in via prioritaria l’esigenza che, in attuazione degli artt. 5 e 6 del richiamato D.P.R. 352/1992, le amministrazioni debbano fissare le modalità operative per rilascio di copia di documenti nonché‚ l’importo dovuto dai richiedenti per ciascuna copia con criteri di uniformità e di praticità al fine di assicurare un pari trattamento a tutti i cittadini nell’esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa.

A tal fine si ritiene equitativo suggerire la fissazione di un corrispettivo omnicomprensivo (costo della carta, spese funzionamento fotoriproduttore, etc.) dell’importo fisso di lire 500 per il rilascio da 1 a 2 copie, di lire 1000 da 3 a 4 copie e così di seguito, da corrispondere mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con il datario a cura dell’ufficio. Tale indicazione tiene conto dell’esigenza di rendere più agevole l’acquisto delle marche da bollo, non facilmente rinvenibili in commercio in valori inferiori alle 500 lire.

Nel caso in cui il rilascio di copia comporti l’uso di apparecchiature speciali, procedure di ricerca di particolare difficoltà, o formati particolari su carta speciale, ciascuna amministrazione potrà individuare costi diversi da corrispondere sempre mediante applicazione di marche da bollo.

Ciascuna amministrazione provvederà ad estendere le direttive che precedono agli enti pubblici vigilati o comunque rientranti nell’ambito di rispettiva competenza”.

Pertanto, gli uffici in indirizzo sono pregati di uniformarsi alle sopra riportate direttive e di provvedere agli adempimenti di competenza nel senso indicato dalla predetta nota della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le citate circolari n. 57/91 e n. 278/92 sono, di conseguenza, modificate in conformità alle disposizioni suddette.

I provveditori agli studi dirameranno le predette disposizioni alle dipendenti scuole.

Circolare Ministeriale 30 settembre 1992, n. 278

Circolare Ministeriale 30 settembre 1992, n. 278

Prot. n. 725

Oggetto: Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Accesso ai documenti amministrativi

Come è noto, nella G.U. n. 177 del 29 luglio 1992, è stato pubblicato il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, concernente il Regolamento governativo per la disciplina dell’esercizio di accesso ai documenti amministrativi, emanato ai sensi dell’art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La stessa legge 241, all’art. 24, comma 4, fa obbligo alle singole amministrazioni di individuare, con uno o più regolamenti, le categorie di documenti da esse formati, o comunque rientranti nella loro disponibilit…, da sottrarre all’accesso. E il Regolamento governativo all’art. 13 consente che la ricognizione può essere fatta entro il tempo massimo di un anno dalla sua entrata in vigore.

Nelle more dell’adozione del Regolamento Ministeriale, il diniego di accesso può essere opposto soltanto con provvedimento motivato del ministro.

Il Regolamento governativo, al comma 7 dell’art. 4, stabilisce, inoltre, che il responsabile del procedimento di accesso è il dirigente o, su designazione di questi, altro dipendente addetto all’unit… organizzativa competente a formare l’atto o a detenerlo stabilmente.

In attesa che siano adottate le misure organizzative idonee a garantire il diritto di accesso ai documenti amministrativi, nelle sue varie forme, ai sensi dell’art. 22, comma 3, della legge 241/90, il rilascio delle copie Š subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo.

Il pagamento delle fotocopie -mediante marche amministrative da apporre sulla richiesta e da annullare con la stessa data del rilascio delle copie- stabilito, in via transitoria, dalla C.M. 7 marzo 1991, n. 57 (pubblicata sul B.U., parte I, n. 11-12 del 14- 21 marzo 1991) rimane fissato in œ. 100 a facciata fino al formato di cm 21 x 29,7 e di œ. 150 a facciata per formati superiori.

Nel richiamare l’attenzione degli uffici in indirizzo che il diritto di accesso pu• essere esercitato “da chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”, si precisa che l’accoglimento della richiesta è, comunque, subordinato -nelle more dell’adozione del Regolamento ministeriale- al rispetto delle modalità e delle disposizioni stabilite dal Regolamento governativo.

Per adempiere all’obbligo di questo Ministero, di individuare, con uno o più regolamenti, le categorie di documenti da sottrarre in tutto o in parte all’accesso, per le esigenze di cui alla lettera d) (riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese) del comma 2 dell’art. 24 della legge 241/90, si invitano gli uffici in indirizzo, ciascuno per la parte di propria competenza, a segnalare tempestivamente a questa Direzione generale, con i criteri fissati all’art. 8 del Regolamento governativo, eventuali altri casi di esclusione -oltre quelli già segnalati in osservanza della C.M. 7 marzo 1991, n. 57- significando che la ricognizione, da effettuarsi nell’ambito dei singoli uffici centrali e periferici, dovrà riguardare anche le tipologie di atti -individuati con criteri di omogeneità indipendentemente dalla loro denominazione specifica- afferenti l’attività amministrativa delle istituzioni scolastiche e degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero.

Circolare Ministeriale 18 gennaio 1991, n. 9

Circolare Ministeriale 18 gennaio 1991, n. 9

Oggetto: Sentenza della Corte costituzionale n. 13 dell’ 11-14 gennaio 1991. Istruzioni applicative.

La Corte Costituzionale, chiamata a decidere una seconda volta della legittimità costituzionale dell’ art, 9, comma 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 e del punto 5 lettera b), comma 2 del relativo protocollo addizionale, ha anzitutto precisato che resta ferma lo ratio della precedente sentenza n. 203 del 1989 «nel senso che l’insegnamento della religione cattolica, compreso tra gli altri insegnamenti del piano didattico, con pari dignità culturale, come previsto nella normativa di fonte pattizia, non è causa di discriminazione e non contrasta – essendone anzi una manifestazione – col principio supremo di laicità dello Stato» e ha concluso affermando, sulla base di tale considerazione, che «quanto alla collocazione dell’insegnamento neIl’ ordinario orario delle lezioni. nessuna violazione dell’ art, 2 della Costituzione è ravvisabile».
La Corte ha quindi circoscritto il ‘thema decidendum’, in ordine alla questione sollevata, attorno alla portata dello ‘stato di non obbligo’ degli studenti che scelgono di non avvalersi dell’insegnamento di religione cattolica.
La Corte ha chiarito che per quanti decidono di non avvalersi dell’insegnamento di religione cattolica, lo schema logico non è quello dell’ obbligazione alternativa: per i predetti si determina «uno stato di non-obbligo», Ha, quindi. ritenuto che i moduli organizzativi predisposti dall’amministrazione scolastica per corrispondere al non obbligo, consistenti in:
a) attività didattiche e formative;
b) attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente;
c) ‘nessuna attività’, intesa come libera attività di studio e/o ricerca senza assistenza di personale docente, non siano per il momento esaustivi residuando il problema se lo ‘stato di non obbligo’ possa avere tra i suoi contenuti anche quello di non presentarsi o allontanarsi dalla scuola, In proposito la Corte chiarisce che sotto il profilo considerato l’esercizio della libertà di religione è garantito con il diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento di religione cattolica e che le varie forme di impegno scolastico offerte dall’organizzazione scolastica alla libera scelta dei non avvalentisi non hanno, quindi, più alcun rapporto con lo libertà di religione, ma attengono alle modalità organizzative della scuola.
Ne consegue, come sottolinea lo Corte, che «alla stregua dell’attuale organizzazione scolastica è innegabile che lo stato di non obbligo può comprendere, tra le altre possibili, anche lo scelta di allontanarsi o di assentarsi dall’edificio della scuola».
Sulla base di tali principi affermati dalla Corte Costituzionale resta confermata lo piena legittimità della «collocazione dell’insegnamento nell’ordinario orario delle lezioni», con lo conseguenza che nella formazione del quadro-orario l’insegnamento stesso sia collocato anche in ore intercalari, così come è per le altre discipline scolastiche, in relazione a criteri di buon andamento della scuola che implicano l’ottimale distribuzione delle diverse discipline sotto il profilo didattico e lo migliore utilizzazione del personale docente.
D’altro canto deve essere offerta ai non avvalentisi anche lo scelta di allontanarsi o di assentarsi dall’edificio scolastico, in aggiunta alle altre possibilità che l’organizzazione scolastica aveva già proposto con le precedenti circolari n. 188 del 25-5-1989 e n. 189 del 29-5-1989.
È questo l’aspetto nuovo in ordine al quale con lo presente circolare si dettano i seguenti criteri di organizzazione in relazione al parametro di cui all’art. 97 della Costituzione e ai principi che regolano l’azione amministrativa.
L’ulteriore scelta offerta agli studenti non avvalentisi di allontanarsi o di assentarsi dall’edificio della scuola va dunque regolata in base ai seguenti fondamentali criteri:
a) quello attinente alle esigenze di buona organizzazione;
b) quello attinente alla responsabilità della pubblica amministrazione che ha il dovere di vigilanza sugli alunni con particolare riguardo a quelli minori degli anni diciotto.
Sotto il primo profilo è chiaro che l’organizzazione della scuola non consente scelte episodiche, discontinue e disordinate.
È quindi necessario che lo scelta in relazione a una sola delle quattro possibilità offerte vada operata una sola volta all’inizio dell’anno scolastico e valga per tutta lo sua durata.
Per quanto concerne l’anno scolastico in corso, ferma restando l’attuale articolazione dell’orario delle lezioni, in relazione alla immediata efficacia della sentenza della Corte va rivolto interpello a coloro che all’inizio dell’anno hanno dichiarato di non avvalersi dell’insegnamento di religione cattolica per eventualmente modificare lo scelta già operata in relazione alla nuova possibilità offerta di allontanarsi o di assentarsi dall’edificio scolastico.
La dichiarazione va fatta dall’avente diritto e cioè:
a) direttamente dallo studente, se maggiore di anni diciotto;
b) direttamente dallo studente, anche se minore, che
frequenti un istituto di scuola secondaria superiore (legge 18-6-1986, n. 281);
c) dal genitore o da chi esercita lo potestà per gli alunni della scuola materna, elementare e media, se minori degli anni diciotto.
Affinché si verifichi lo cessazione del dovere di vigilanza dell’ amministrazione ed il subentro della responsabilità del genitore o di chi esercita lo potestà è necessario che nella ipotesi sub b) lo dichiarazione dello studente di allontanarsi o di assentarsi dall’edificio scolastico sia controfirmata dal genitore o da chi esercita lo potestà e che in entrambe le ipotesi sub b) e sub c) il genitore o chi esercita lo potestà dia puntuali indicazioni per iscritto in ordine alle modalità di uscita dell’alunno da scuola.