19 maggio Attentato alla “Morvillo Falcone” di Brindisi

Questa mattina, poco prima dell’inizio delle lezioni, una bomba è stata fatta esplodere davanti all’Istituto Professionale di Stato “Francesca Laura Morvillo Falcone” di Brindisi provocando la morte di una studentessa sedicenne ed il ferimento di altri cinque studenti.

Quale che sia la matrice di questo ignobile attentato, esso ha ferito profondamente ciò in cui più crediamo: la nostra scuola, da sempre avamposto di cittadinanza, i nostri studenti, che danno un senso ed uno scopo al futuro, il nostro Paese tutto.

In attesa che gli inquirenti determinino i responsabili di un gesto tanto vile, sicuro che nulla potrà mai rendere razionale tanta cieca violenza, a nome dell’Istituzione scolastica che rappresento e di tutta la redazione di Educazione&Scuola, mi unisco al dolore che ha colpito i familiari delle vittime e tutta la Comunità scolastica del “Morvillo Falcone”.

 

Dario Cillo
Dirigente Scolastico del Polo Professionale “L. Scarambone” di Lecce
Direttore Responsabile di Educazione&Scuola

 

Protocollo d’Intesa 19 maggio 2012

Protocollo d’Intesa 19 maggio 2012

Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Fondazione Piazza dei Mestieri Marco Andreoni

Schema di regolamento (Bozza, maggio 2012)

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Schema di regolamento recante “Disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”

– Bozza maggio 2012 –

Un orizzonte possibile

Un orizzonte possibile

di Stefano Stefanel

Mentre termina un altro complesso anno scolastico continuano ad aumentare le proposte settoriali di iper regolamentazione della scuola italiana. Il Miur del Ministro Profumo pare avvitato su proprie priorità, comunicate ma non rese norma, che vanno nella direzione della valorizzazione del merito, mentre le varie componenti della scuola fanno equivalere un miglior servizio con un aumento delle risorse (più docenti, più sostegno, più soldi, più tempo scuola, più ecc.), incuranti delle sofferenze dei cittadini costretti a tagli drastici sullo sfondo di una situazione greca che non ci fa abbastanza paura. Senza gli 8 miliardi di tagli al personale dell’istruzione attuati da Tremonti-Gelmini l’IMU e l’IVA dovrebbero essere ancora più alte. Oggettivamente non si può non tenere conto della divaricazione assoluta tra ciò che pensa l’opinione pubblica e ciò che pensano i lavoratori della scuola. Questi ultimi ribadiscono che non si possono fare le riforme senza consultarli, tranne bocciare tutte le riforme degli ultimi  quindici anni. L’equazione “più risorse, più qualità, migliori risultati” è smentita da tutta la storia della scuola italiana, che ha raggiunto il baratro dei risultati Ocse-Pisa con ampie risorse mal spese. Inoltre non ci si mette neppure d’accordo sui numeri, visto che solo il sistema scolastico italiano centralizza tutto il personale in un unico contratto e con un unico datore di lavoro (il Miur) e dunque i confronti con gli altri paesi dell’Ocse non sono attuabili. Cosa si può fare dunque per dar fiato ad un sistema scolastico in gravissima crisi senza fare una nuova riforma scatenante tutte le proteste che ogni riforma porta con sé? Ad ogni “riforma” o “mini-riforma” chi lavora a scuola premette che quella in atto non è una “riforma”, ma una “contro-riforma” e con un semplice uso del linguaggio ha già risolto tutto. Si sa, invece, che fine hanno fatto tutte le sperimentazioni degli ultimi anni, con rifiuti generalizzati e boicorraggi che hanno costretto il decisore politico a passare alla legge, magari subendo critiche per non averla prima sperimentata. Insomma un circolo così vizioso che ad ogni annuncio si produce un effetto eco e, una volta finito quello, dell’annuncio non rimane che qualche vago ricordo. Il Governo ha approvato l’organico funzionale nel decreto semplificazione, ma poi struttura gli organici come sempre. Vanificando se stesso. Poi il prossimo anno questo Governo se ne va e quello che arriva fa finta che la norma sull’organico funzionale non esista. E così su tutto.

 

CHE FARE?

Poiché ritengo irrealistico e nocivo approvare una nuova riforma della scuola in regime di spending review, con il personale della scuola che invoca la difesa della democrazia come base per nuove assunzioni e aumento delle risorse per le scuole, credo che l’unica cosa realizzabile sia puntare tutto sull’autonomia scolastica. Credo sia possibile, con passaggi amministrativi o legislativi molto leggeri, “deregolamentare” alcuni punti strategici del sistema scolastico, in modo da porre le scuole davanti alla necessità di attivare un’autonomia virtuosa. Un aumento dell’“autonomia reale” renderebbe anche necessaria una valutazione di sistema e di persone snella ed immediata e forse qualcuno a scuola comincerebbe a capire che cosa farsene dei dati dell’Ocse Pisa e dell’Invalsi, visto che ora stanno lì, snobbati se non osteggiati dalla classe docente che da quei dati non ne esce benissimo. Non voglio essere vago, ma credo che ci siano alcuni margini di deregolamentazione in grado di far iniziare fin da settembre percorsi di ricerca e innovazione didattica ed amministrativa molto significativi. Ne enumero alcuni, senza la pretesa dell’esaustività, ma al fine di aprire un possibile confronto (o di non perdere e far perdere troppo tempo in assenza di confronto).

Quadri orari

Gli attuali quadri orari sono “modificabili” nella misura massima del 20% da tutte le scuole, ma praticamente nessuna li modifica per la rigidità delle classi di concorso. Anche nella scuola primaria dove non ci sono classi di concorso e quadri orari predefiniti prevale il conservatorismo connesso ai programmi del 1984, abrogati ma in ottima salute. Inoltre norme di legge fissano nel 75% il tempo scuola minimo da frequentare nelle scuole secondarie per essere scrutinati. Prendiamo questi numeri e lasciamoli così, solo che su quei numeri strutturiamo una modifica dell’attuale rigido assetto scolastico, senza incidere sui posti di lavoro:

–      il monte ore obbligatorio delle discipline è dell’80%, il resto sono proposte opzionali della scuola, anche relative ad approfondimenti o recuperi;

–      gli alunni devono frequentare almeno il 75% delle lezioni.

Questa deregolamentazione mandata a regime autorizza le scuole a pensare un 20% di tempo scuola in forma innovativa e orientativa. Gli studenti che più soffrono la vita tra banchi e aule hanno comunque possibilità di scuola meno invasive.

Nelle scuole secondarie di secondo grado poi tutto questo potrebbe diventare ancora più incisivo, stabilendo un monte ore obbligatorio e un’opzionalità più spinta nellp’ambito degli attuali quadri orari. E tutto questo potrebbe avere anche potenzialità maggiori incidendo sulle materie di indirizzo del triennio.

 

Mansionari ATA

I mansionari ata vanno eliminati, perché condizionano alla disponibilità del personale servizi ormai necessari ed essenziali per l’autonomia scolastica (mensa, scodellamento, pulizie della mensa, apertura negli orari necessari, prescuola e postscuola, ecc.). I dirigenti scolastici dovrebbero definire il profilo del personale ata necessario al buon funzionamento della propria scuola nell’ambito di voci contrattuali già esistenti. A quel punto il personale ata quando chiede di andare in una scuola o nell’altra sa qual è il profilo di quella scuola (una scuola dell’infanzia di paese ha bisogno di servizi ausiliari ben diversi da quelli di un istituto professionale con officine). L’offerta formativa precederebbe la definizione dei profili e le scuole potrebbero progettare con la certezza che non saranno condizionate da resistenze ormai fuori dal tempo.

 

Ore del personale docente

L’unificazione di orario di cattedra, ore funzionali obbligatorie, ore per esami, scorporando solo il tempo per la valutazione e gli scrutini porterebbe ad una necessità progettuale più ampia e responsabile. Inotre renderebbero possibile fin da subito un organico funzionale, visto che ogni docente dovrebbe prestare servizio a scuola (tutto incluso) per un numero di ore annue spalmabili su orari flessbili e onnicomprensivi. Un insegnante di scuola secondaria dovrebbe dare alla scuola circa 1.000 ore annue (810 di insegnamento pari a 18 ore a settimana per 45 settimane + 80 attualmente regolare dall’art. 29 + 80 ore circa per esami + 30 ore per il ricevimento dei genitori) e sarebbe la scuola a regolamentare il loro utilizzo salvaguardando la didattica. Tutto nell’arco dell’anno scolastico tradizionale (settembre-giugno).

 

Valutazione dei dirigenti scolastici

Tutti ormai si sono fatti consapevoli che se si applicano le norme in vigore i dirigenti scolastici non saranno mai valutati. Sono troppi, sindacalizzati, lamentosi. In questo momento c’è – da una parte – la corsa a farsi assegnare una reggenza e – dall’altra – a contestare un dimenzionamento con numeri troppo alti, quasi che non fosse noto a tutti che attualmente almeno il 30% della categoria regge scuole e reggenze che tendono piuù ai duemila che ai mille alunni complessivi. La categoria non collabora alla valutazione come tutte le altre categorie e la storisa della valutazione non punitiva è una pia favoletta, così come una pia favoletta è che dirigendo scuole piccole ci si trasforma in leader educativi. Per valutare i dirigenti si devono semplificate le procedure deregolamentando le attuali complicate procedure. Si individuino a livello ministeriali tre voci al massimo, quantificabili, e si parta con una “classifica” che si stratificherà verso l’alto, ma almeno qualche immagine di sistema lo darà. E poi credo sia ora di finirla con la valutazione sperimentale e volontaria e sia necessario che una volta individuata una carenza la si persegua.

Di esempi del genere ce ne sarebbero tantissimi, ma credo di aver mostrato cosa intendo per deregolamentazione a legislazione e contratti vigenti. Tutto questo per evitare di cadere nell’errore di fare una nuova riforma e far ripartire contestazioni cicliche e prevedibili.

Se poi parliamo di spending review nella scuola una cosa si potrebbe fare subito: abolire i trasferimenti di sistema e liberare dunque gli uffici ministeriali da un lavoro che occupa risorse e personale.

Io farei così: ogni scuola entro il 31 maggio comunica i posti liberi. Il personale di ruolo fa domanda, la graduatoria è fatta coi soli anni di servizio di ruolo e poi la singola scuola procede. Al 30 giugno si fa il secondo passaggio. Ogni scuola si troverebbe a muovere 7-8 persone l’anno e il meccanismo non coinvolgerebbe un potenziale di 800.000 posizioni l’anno centralizzate nella più assoluta opacità. Ma faccio per dire, si capisce.

17 maggio Sede legislativa PdL Valori costituzionali

Il 17 maggio la Camera approva l’assegnazione alla 7a Commissione in sede legislativa delle proposte di legge (per le quali è stato predisposto un testo unificato): «Disposizioni per l’insegnamento dell’inno nazionale nelle scuole del primo ciclo dell’istruzione» (4117) e «Modifica dell’articolo 1 del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, per la promozione dei valori costituzionali nella scuola, e istituzione della Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione e della bandiera» (2135).

Nota 17 maggio 2012, Prot. AOODGPER 3772

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

 

AVVISO PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL COMPARTO SCUOLA E DELL’AREA V DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA

 

Oggetto: Rilevazione delle deleghe sindacali al 31 dicembre 2011 – Circolare ARAN n. 3/2011

 

Si informano le OO.SS. che sono disponibili per la sottoscrizione le schede messe a disposizione dalla procedura informatizzata realizzata dall’ARAN sulla base dei dati dell’apposto censimento disposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Ai sensi del punto E1 della citata circolare ARAN, le schede potranno essere sottoscritte da un dirigente sindacale rappresentante dell’organizzazione interessata.

Detto rappresentante potrà prendere visione e procedere alla sottoscrizione delle schede di competenza presso il Gabinetto del Ministro – Relazioni sindacali – stanza 309 – piano secondo – dalle ore 9,00 alle ore 13,00 nei giorni 21-22-23 e 24 maggio 2012.

Si comunica che i dati relativi alle schede non sottoscritte verranno comunque inviati all’ARAN unitamente alle eventuali motivazioni di mancata sottoscrizione in caso di contestazione dei dati medesimi.

Per ogni eventuale necessità di chiarimento le OO.SS. potranno rivolgersi al Prof. Tonino Proietti (in qualità di RLE) ai seguenti recapiti di posta elettronica tonino.proietti@istruzione.it oppure dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

 

IL DIRETTORE GENERALE

– Luciano Chiappetta –

F.to Luciano Chiappetta

Nota 17 maggio 2012, AOODGSC Prot. n. 2790

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione
Ufficio V

Ai Direttori Generali Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di
BOLZANO
Al Dipartimento Istruzione per la Provincia autonoma di Trento
TRENTO
All’ Intendente Scolastico per la Scuola in lingua Tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la Scuola delle Località Ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta
AOSTA
Al C.O.N.I.
Unità territorio e promozione dello sport
ROMA
Al c.I.P.
Ufficio promozione e scuola
ROMA
Alla Federazione Italiana Hockey
ROMA
e, p.c. Ai Coordinatori territoriali di educazione fisica e sportiva
LORO SEDI

Nota 17 maggio 2012, AOODGSC Prot. n. 2790

OGGETTO: Finali Nazionali Giochi Sportivi Studenteschi a.s. 2011/12 Istituti del I ciclo di Istruzione (scuole secondarie di I grado) disciplina: Hockey su Prato – 31 Maggio 2 giugno 2012 Roma

Nota 17 aprile 2012, Prot. 2113

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione
Ufficio IV

Agli Uffici Scolastici Regionali di
PIEMONTE
LIGURIA
EMILIA ROMAGNA
LAZIO
PUGLIA
Ai Referenti regionali di Educazione Stradale di
PIEMONTE
LIGURIA
EMILIA ROMAGNA
LAZIO
PUGLIA
E, p.c. ACI Automobile Club d’ Italia
Via Marsala
ROMA

Oggetto: Progetto MIUR – ACI “A passo sicuro” selezione scuole e calendario

Sentenza TAR Lazio 17 maggio 2012, n. 6087

N. 06087/2012 REG.PROV.COLL.

N. 07169/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7169 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
XXXXXXXXX, rappresentato e difeso dall’avv. Valentina Colarusso, con domicilio eletto presso Valentina Colarusso in Roma, viale delle Milizie, 34;

contro

Istituto Tecnico Logistica e Trasporti “Marco Antonio Colonna” già Istituto Tecnico Nautico “Marco Antonio Colonna” ed Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, tutti rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

della deliberazione del Consiglio di classe dell’Istituto Tecnico resistente di cui al verbale n. 20 relativo alle operazioni di scrutinio finale della classe III – Sez. K dello stesso Istituto del 15 giugno 2011 con cui il ricorrente non è stato ammesso alla classe superiore (atto impugnato con il ricorso introduttivo)

e per l’annullamento

– del verbale n. 20/BIS del Consiglio di Classe della classe III K (a.s. 2010/2011) dell’Istituto Tecnico Logistica e Trasporti “Marcantonio Colonna”, comunicato con nota prot. n. 274/B del 19.12.2011, pervenuto in data 22 dicembre;

– della nota affissa all’albo dell’Istituto in data 5 dicembre 2011, successivamente comunicata, recante i risultati degli scrutini finali relativi all’alunno Alessandro Fralleone;

– del provvedimento di estremi ignoti recante la riduzione del numero delle ore di sostegno concesse all’alunno XXXXXXXXXXX;

– di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque ad essi connessi (atti impugnati con i motivi aggiunti).

 

Visti il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Tecnico resistente nonché del M.I.U.R. e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;

Visti i motivi aggiunti al ricorso introduttivo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 17 maggio 2012 il Consigliere Paolo Restaino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

Riferisce il ricorrente [il quale impugna la deliberazione del Consiglio di classe dell’Istituto Tecnico Logistica e Trasporti “Marcantonio Colonna” (già Istituto Tecnico Nautico) relativa alla sua non ammissione alla classe superiore (verbale n. 20 del 15 giugno 2011)] che:

– nell’a.s. 2010-2011 ha frequentato presso l’Istituto tecnico nautico “Marcantonio Colonna” di Roma, la classe III^, Sez. K con indirizzo trasporti marittimi e che è portatore di handicap per la quale ragione sin dalla frequenza della scuola dell’obbligo ha beneficiato dell’ausilio dei docenti di sostegno (per 16 ore);

– che per l’a.s. 2007-2008 ha ottenuto 12 ore di attività di sostegno, nell’anno 2008-2009 9 ore, ma per l’a.s. 2009-2010 ha subito una riduzione del numero di ore di sostegno da 12 a 4.

Riconduce la sua non ammissione alla classe superiore alla omessa formulazione del Programma Educativo Individualizzato (P.E.I.) e alla omessa attivazione del gruppo di lavoro operativo di Istituto (G.L.H.), previsto dalle specifiche norme che disciplinano la materia.

Deduce a motivi di gravame:

Violazione di legge: Violazione e falsa applicazione artt. 312 e ss. Decreto legislativo n. 297/1994 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione. Violazione e falsa applicazione D.P.R. 24 Febbraio 1994 recante atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap. Violazione e falsa applicazione artt. 2 e 7 Legge n. 517/1977. Violazione Circolare Ministeriale 22 settembre 1983, n. 258. Violazione e falsa applicazione Legge n. 104/1992 e principi generali. Violazione e falsa applicazione art. 15 O.M. n. 90 del 21 maggio 2001. Violazione e falsa applicazione delle regole previste dal Piano dell’offerta formativa (P.O.F.) di Istituto, predisposto per l’a.s. 2010-2011. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione artt. 34 e 97 Cost.

Ritiene che gli interventi previsti dalla suindicata normativa in favore degli alunni svantaggiati da handicap non sono stati attuati nella Scuola da lui frequentata ed, in particolare, neppure gli sarebbe stato assicurato il sostegno necessario al fine della propria integrazione, né la usufruizione di programmi scolastici agevolati, poiché per l’a.s. 2010-2011, ha usufruito di solo 4 ore di sostegno rilevatesi del tutto insufficienti.

Tanto, nonostante che sia stato contestato, nel corso dello stesso anno scolastico, da alcuni docenti che l’alunno non viene seguito dal docente di sostegno durante le sue ore e che anche i i docenti delle materie tecniche hanno rilevato la necessità dell’ausilio di sostegno per le loro materie.

Ritiene perciò di essere stato valutato al pari di qualsiasi altro allievo, nonostante le carenze dovute alla patologia dalla quale è affetto e ben nota alla scuola.

Ribadisce che il Consiglio dei docenti nella formulazione del giudizio di non promozione, ha omesso di far menzione e di valutare nella sua globalità la sua particolare condizione e tanto con riferimento al giudizio sulla mancata ammissione alla classe successiva basato sulla sola constatazione delle “…gravi e diffuse insufficienze in quasi tutte le discipline, soprattutto in quelle di indirizzo, nonostante sia stato valutato sulla conoscenza dei contenuti e dei saperi minimi, senza alcun riferimento al “deficit” dell’alunno”.

II) Violazione e falsa applicazione art. 5 Decreto legislativo n. 297/1994 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione. Così come modificato ed integrato dalla Legge n. 124/1999. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Violazione dei principi di buon andamento della P.A. atteso che in difformità dell’art. 5, del D.lgs. 16.04.1994, n. 297, (“…i consigli di classe… negli istituti di istruzione secondaria sono …composti … dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell’articolo 315, comma 5, sono contitolari delle classi interessate”) e così anche “ …gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe …”.

Invece il consiglio di classe dell’Istituto Nautico Marcantonio Colonna di Roma (classe terza sez. K), nella seduta per lo scrutinio finale del 15 giugno u.s. ha deciso di non ammettere alla frequenza dell’anno successivo l’allievo Fralleone ma senza la presenza dei docenti tecnico-pratici, né di quelli di sostegno.

III) Violazione e falsa applicazione artt. 193 e 318 Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. Violazione del giusto procedimento per difetto di istruttoria. Illegittimità per carenza di motivazione e difetto dei presupposti. Eccesso di potere per illogicità manifesta ed erroneità dei presupposti. Omessa comunicazione alla famiglia. Violazione art. 97 Cost..

Mentre l’O.M. n. 90/2011 prevede che nei confronti degli alunni che presentino un’insufficienza non grave in una o più discipline, comunque non tale da determinare una carenza nella preparazione complessiva, il consiglio di classe procede ad una valutazione che tenga conto della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate e di seguire proficuamente il programma di studi nell’anno scolastico successivo, nel caso di specie risulterebbe la pretermissione di tali rilevazioni e inoltre, la omessa correzione di alcuni dei compiti scritti dell’alunno.

Dopo la nuova valutazione (ai fini del riesame disposto in sede cautelare) di cui al verbale n. 20BIS del Consiglio di classe del 5/12/2011 in esito alla quale l’alunno è stato dichiarato non ammesso alla classe successiva, lo stesso con atto contenente motivi aggiunti impugna la stessa nuova valutazione deducendo:

I) Violazione e falsa applicazione Legge n. 104/1992 e principi generali. Violazione e falsa applicazione art. 15 O.M. n. 90 del 21 maggio 2001. Violazione e falsa applicazione delle regole previste dal Piano dell’offerta formativa (P.O.F.) di Istituto, predisposto per l’a.s. 2010-2011. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione art. 314 Decreto legislativo n. 297/1994 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione. Violazione e falsa applicazione artt. 34 e 97 Cost. poiché (a confutazione di quanto sostenuto in tale verbale) allo studente avrebbero dovuto essere forniti adeguati mezzi mentre allo stesso non è stato garantito neanche il sostegno necessario ai fini della propria integrazione, né ha usufruito di programmi scolastici agevolati. Per l’a.s. 2010-2011, ha usufruito di solo 4 ore di sostegno, rilevatesi del tutto insufficienti sicchè il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi è dovuto ad una eccessiva riduzione delle ore di sostegno.

Viene anche contestata la affermazione contenuta nello stesso verbale sulla “non disponibilità della famiglia ad attivare un piano educativo individualizzato differenziato.

Ciò perché, al contrario di quanto asserito si riscontrerebbe un costante interessamento della famiglia ed uno scarso interessamento da parte della scuola a fornire un adeguato sostegno.

Viene ribadito che nonostante i docenti nel successivo GLH, tenutosi a fine anno, in data 3 maggio, fossero stati invitati a tener conto dei problemi di salute dell’alunno, in sostanza quest’ultimo è stato valutato al pari di qualsiasi altro allievo, senza tenere conto del fatto che nel corso dell’anno non è stato messo in condizione di poter progredire e colmare le carenze dovute alla patologia dalla quale è affetto e ben nota alla scuola.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti delle Amministrazioni della Istruzione (Istituto scolastico ricorrente, M.I.U.R. e Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio) costituitesi in giudizio.

Tanto premesso in fatto il Collegio ritiene utile, ai fini della definizione della presente controversia, richiamare le note disposizioni contenute nella legge n. 104/1992 ed, in particolare, nel primo comma dell’art. 16 della stessa legge come sostituito dall’art. 1 comma 2 della legge 28/1/1999 n. 17, relative alla valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti.

E’ previsto che in sede di valutazione sia indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolare criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

Tanto si premette poiché il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, come già evidenziato in narrativa, si era limitato a rilevare che l’alunno denotava gravi e diffuse insufficienze in tutte le discipline, soprattutto in quelle di indirizzo, nonostante fosse stato valutato sulla conoscenza dei contenuti e dei saperi minimi.

Tale provvedimento è divenuto poi oggetto di esame in sede cautelare in cui è stato disposto l’accoglimento delle relative domande in considerazione che la condizione dello studente di portatore di “handicap” non era stata affatto valutata dal Consiglio di classe.

Con l’atto impugnato con i motivi aggiunti lo studente è stato nuovamente dichiarato Non ammesso alla classe successiva.

In tale provvedimento, in cui pur viene precisato che il Consiglio di classe ha tenuto conto della condizione di “handicap” dell’alunno e del “ …piano predisposto per obiettivi minimi …”, viene evidenziato che lo studente “…è rimasto lontano dal conseguimento degli obiettivi minimi nella generalità delle discipline”.

Tale constatazione, nonostante l’asserita considerazione della condizione di handicappato, riconduce alla stessa conclusione negativa che aveva formato oggetto del giudizio originario impugnato con il ricorso introduttivo.

Il Collegio è chiamato perciò a riscontrare la legittimità della nuova determinazione reiterativa della non ammissione dello studente alla classe superiore.

Tanto alla stregua:

a) “in primis” di quanto asserito dall’Amministrazione e di quanto invece contro dedotto dal ricorrente

b) ed inoltre alla luce delle disposizioni normative che impongono di attuare la integrazione scolastica delle persone handicappate nelle scuole di ogni ordine e grado (art. 13 L. n. 104/1992) e che impongono altresì agli insegnanti in sede di valutazione degli stessi alunni handicappati particolari considerazioni ai fini della valutazione del loro rendimento scolastico.

Tali considerazioni sono quelle indicate nel già riportato attuale comma 1 (come risultante dalla sostituzione operata dalla L. n. 17/1999) dell’art. 16 della legge 5/2/1992 n. 104 il quale prevede testualmente che “nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici e quali attività integrative e di sostegno siano state svolte.

Va precisato che l’alunno risulta affetto da disabilità psichica e mentale diagnosticata come “stato di handicap grave” ex l. n. 104/1992.

L’esame della documentazione versata in atti consente di rilevare la esistenza di un “Piano educativo individualizzato” riferito all’anno scolastico 2010-2011 predisposto nel febbraio del 2011 in favore dello studente nella conclamata considerazione che lo stesso in base ad accertamenti diagnostici aggiornati all’11/9/2008, accusava disturbi di apprendimento e di attenzione con iperattività (ADHD).

Quanto ai mezzi da fornire all’alunno e ai metodi da seguire era previsto, tra l’altro:

– presenza di insegnante di sostegno tale da assicurare una “copertura” almeno sulle principali discipline comprese quelle di indirizzo;

– prove scritte di Inglese in forma di test da riproporre a livello orale per facilitare l’apprendimento … etc..

Tanto (e sulla base delle risultanze degli atti di causa) per quanto concerne la fase programmatoria degli interventi in favore dell’alunno.

Per quanto concerne la fase relativa alla valutazione dell’alunno handicappato da parte degli insegnanti va ancora una volta richiamata la disposizione di cui al 1° comma dell’art. 16 (nella attuale sostituzione) della legge n. 104/1992 che prevede la indicazione delle discipline per le quali erano stati previsti particolari criteri didattici e, in particolare, le attività integrative e di sostegno.

Tali indicazioni non risultano correttamente significate nel nuovo provvedimento di valutazione.

In particolare riguardo alla attività di sostegno che pure era prevista in favore dello studente il quale avrebbe dovuto giovarsi della presenza del docente di sostegno anche durante le ore di lezione, il ricorrente ha invece avuto scarsissime ore di sostegno rivelatesi del tutto insufficienti anche perché non in tutte le materie. Tanto nonostante che molti docenti avessero anche in precedenza appositamente segnalato che solo la presenza del docente di sostegno si rendeva proficua per lo studente, non in grado di seguire autonomamente le lezioni (vedasi quanto rilevato da alcuni docenti sin dal verbale n. 2 del 9/11/2010 e vedasi anche il verbale del consiglio di classe n. 3 del 23/2/2011).

Quanto alle contestazioni dallo stesso ricorrente rivolte avverso alcune asserzioni contenute nel sopraindicato verbale del consiglio di classe nella parte in cui si intenderebbe addebitare al comportamento dei genitori dell’alunno la mancata attivazione di iniziative pianificate di maggiore differenziazione, osserva il Collegio che in ogni caso in presenza di un Piano Educativo Individualizzato che risulta effettivamente predisposto sin dal febbraio del 2011 in cui si sottolineava la necessità delle ore di sostegno da intendersi come quelle indispensabili per garantire almeno un effettivo e concreto ausilio all’alunno diretto ad assicurargli adeguate condizioni in vista del conseguimento di proficuo rendimento scolastico e della sua valutazione, si rendeva necessaria in sede di tale valutazione, la considerazione delle previste attività dirette a facilitare l’apprendimento al portatore di handicap (come ad es. la riproposizione in forma orale delle prove scritte di lingua) ma principalmente quelle di sostegno che fossero state effettivamente svolte in favore dell’alunno.

Ciò perché da tutta la documentazione acquisita agli atti di causa si rende emergente la indispensabilità di adeguate ore di sostegno che era stata da più docenti auspicata in relazione ad uno stato patologico che rendeva estremamente difficoltoso il conseguimento di risultati derivanti dalla partecipazione alle attività dell’Istituto ed anche alle lezioni riferite alle materie (almeno principali) nello stesso impartite, senza l’ausilio in classe dell’insegnante di sostegno.

Della sottrazione o quantomeno della eccessiva riduzione al ricorrente di uno specifico ausilio che per essere effettivo in vista dei prefissati obiettivi di risultato avrebbe dovuto rimanere adeguato nella consistenza delle ore e delle materie in cui l’alunno handicappato avrebbe dovuto giovarsi del sostegno, non viene fatta la dovuta congrua e specifica considerazione nel provvedimento impugnato che si limita genericamente a rilevare “…un impegno limitato … (dello studente) … durante le ore di lezione, anche quanto sostenuto dagli insegnanti”.

Tale impegno parziale viene assunto, anche se unitamente ad altri elementi addebitati sempre in via diretta al ricorrente, a cause concorrenti del mancato raggiungimento di livelli accettabili di preparazione.

Unicamente sotto tale specifico profilo e ferme restando le ulteriori rilevazioni del Consiglio di classe che però non ovviano alla surrilevata carenza dello stesso Consiglio in sede di formulazione del giudizio espresso nei confronti dello studente, non appare paradossale né meramente assertiva la presupposizione del ricorrente espressa anche nell’atto contenente motivi aggiunti in cui lo stesso (in disparte la esistenza di articolate enunciazioni del Consiglio di classe sulle ragioni del giudizio di non ammissione alla classe successiva) evidenzia di essere stato in sostanza valutato alla stregua di un qualsiasi candidato cui siano state riscontrate carenze che hanno condotto al mancato raggiungimento di livelli di preparazione accettabili, senza cioè la precipua considerazione (stante il suo stato di handicappato) della effettiva consistenza della attività di sostegno che era stata ritenuta di indispensabile e precipua rilevanza nel Piano educativo individualizzato predisposto nel corso dell’anno scolastico che si sono ridotte solo alla usufruizione di un esiguo numero (quattro ore di sostegno nell’a.s. di cui trattasi).

Tale rilevabile inadeguatezza del mezzo fornito all’alunno portatore di handicap, che come noto si rende sicuramente sindacabile in sede di giurisdizione amministrativa allorquando la stessa inadeguatezza risulti “ictu oculi” manifesta, consente l’accoglimento del ricorso e consente di ritenere anche i risultati delle prove svolte dallo stesso di cui il Consiglio di classe ha genericamente rilevato insufficienze nella generalità delle materie, parimenti collegabili alla stessa carenza della attività di sostegno.

La impugnativa proposta dal ricorrente viene a trovare possibilità di accoglimento per le considerazioni sopra svolte investenti la valutazione dello studente quale è stata effettuata dal Consiglio di classe anche con l’atto impugnato con i motivi aggiunti del quale si è dimostrata la illegittimità.

Quanto alle spese le stesse vanno poste a carico della soccombente Amministrazione nella misura nel dispositivo indicata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) con riferimento alla impugnativa proposta dal ricorrente avverso la mancata ammissione alla classe superiore dell’Istituto dallo stesso frequentato nell’a.s. 2010-2011 la accoglie nei sensi in motivazione indicati.

Condanna la resistente Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in favore del ricorrente nella complessiva misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00), omnicomprensive degli onorari di difesa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere, Estensore

Pierina Biancofiore, Consigliere

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Nota 16 maggio 2012, Prot. n.2966

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Segreteria del Direttore

 

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

Loro Sedi

 

Al Sovrintendente Scolastico per La Provincia di Bolzano

 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione della Provincia di Trento

 

All’Intendente Scolastico per La Scuola in Lingua Tedesca Bolzano

 

All’Intendente Scolastico per La Scuola delle Località Ladine Bolzano

 

Al Sovrintendente agli Studi della Regione Autonoma della Valle D’Aosta

Aosta

 

Agli Uffici Scolastici Provinciali

LORO SEDI

 

p.c. Al Gabinetto Del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Sede

 

p.c. Al Dipartimento per l’Istruzione

Sede

 

p.c. All’Ufficio Stampa

Sede

 

p.c. All’Assessore all’Istruzione e Cultura Della Regione Autonoma della Valle D’Aosta

Aosta

 

p. c. All’Assessore ai Beni Culturali e Pubblica Istruzione della Regione Sicilia

Palermo

 

p.c. Ai Presidenti delle Giunte Provinciali

 

 

Si informano le SS.LL. che si svolgeranno a Venezia, dal 24 al 27 maggio, le prime Olimpiadi Nazionali di lingue e civiltà classiche. Un evento che coinvolgerà centinaia di studenti provenienti da tutte le regioni italiane, vincitori dei diversi certamina, oltre cento, che si sono disputati in questi mesi.

 

La manifestazione, che si concluderà con la cerimonia di premiazione presso il Teatro Goldoni di Venezia il 27 maggio p.v., è il risultato di una azione, promossa da questa Direzione Generale, che ha coinvolto i Comitati Olimpici regionali, costituiti in ciascun USR, il Comitato Tecnico operativo nazionale (CTO), composto da docenti di scuola secondaria di secondo grado, il Comitato dei Garanti per la Promozione della cultura classica, formato da insigni studiosi del mondo classico.

 

Le Olimpiadi saranno una occasione di rilancio di queste discipline, così come è specificato nel decreto istitutivo del Comitato dei Garanti per la Promozione della cultura classica (decreto direttoriale prot. n. 0005373, 29 luglio 2011). Per gli studenti sarà una opportunità di confronto con altri coetanei, nonché un luogo per potere condividere eventi di natura culturale (conferenze, musica, performance teatrali e visite guidate). Il programma sarà ricco di incontri e di suggestioni.

 

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a favorire la partecipazione dei dirigenti scolastici, dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado, particolarmente interessati a questo evento, e dei referenti presso gli USR dei Comitati Olimpici Regionali.

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Carmela Palumbo

 

Nota 16 maggio 2012, Prot. A00DGPER n. 3714/segr

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Oggetto: Attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative al primo, secondo e terzo anno di corso degli istituti di II grado interessati al riordino – a.s. 2012/2013 – SECONDO INVIO

Con nota prot. n. 2320 del 29 marzo 2012 sono state trasmesse le tabelle contenenti i quadri orari e le opzioni relative alle classi prime, seconde e terze dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali interessate dal riordino dal 1 settembre 2012, con indicate la attuali classi di concorso opportunamente integrate e modificate con le discipline e gli ambiti disciplinari dei nuovi ordinamenti degli istituti di secondo grado.

Le medesime tabelle vengono ora ritrasmesse con limitate variazioni e correzioni resesi necessarie per adeguarli alle effettive esigenze, nonché a seguito di segnalazioni delle SS.LL e dei dirigenti scolastici.
Si ricorda che le tabelle relative alle attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative al riodono del secondo ciclo, hanno efficacia limitata all’anno scolastico in attesa del regolamento di revisione delle nuove classi di concorso.

Come già fatto presente nella citata nota n. 2320/2012, qualora non vi siano docenti da “salvaguardare”, il dirigente scolastico, d’intesa con l’Ufficio scolastico territoriale, e sulla base del parere del collegio dei docenti, provvederà ad attribuire la classe di concorso in coerenza con il POF, assicurando una equilibrata distribuzione dei posti alla classi di concorso al fine di venire incontro alle aspettative dei docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, evitando di assegnare tutte le ore ad una classe di concorso a discapito di altre (a titolo di esempio: 51/A e 52/A – 47/A e 48/A ecc…).

IL DIRETTORE GENERALE

f.to – Luciano Chiappetta –

15 maggio Documento del Consiglio di Classe

I consigli di classe dell’ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione d’esame, un apposito documento relativo all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso.

Entro la medesima data la documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all’istituto sede di esame.

Circolare Ministeriale 15 maggio 2012, n. 44

Ministero dell’Istruzione, dell’Università, della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione, la Comunicazione
Ufficio VI

Circolare Ministeriale 15 maggio 2012, n. 44

Prot. n. 0002592 R.U.
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Direttore Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio
SEDE
e, p.c.
Al Capo del Dipartimento per l’Istruzione
SEDE
Agli Intendenti e ai Sovrintendenti scolastici delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione Val d’Aosta
LORO SEDI

OGGETTO: Contratto Collettivo Integrativo Nazionale sui criteri di attribuzione delle risorse per le scuole collocate in aree a rischio , con forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica per l’anno scolastico 2012/2013 – Esercizio Finanziario 2012.

Decreto MAE 15 maggio 2012, Prot.n. 3399

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

Visto il D.lgs 16 aprile 1994 n.297 e successive modifiche e integrazioni, in particolare all’ art. 651 sulle supplenze di insegnamento;
Visto il disposto dal CCNL/Scuola 29 novembre 2007, Capo X, per il personale delle scuole italiane all’estero e, in particolare, l’art. l06 relativo al rapporto di lavoro a tempo determinato;
Visto il D.M. n.44 del 12 maggio 2011 del MIUR, recante disposizioni per l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio scolastico 201112012 e 2012/2013;
Visto il D.M. n. 62 del MIUR del 13 luglio 2011 recante le disposizioni per la costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto ai sensi degli artt.5 e 6 del D.M. 131/2007;
Visto il D.M. n. 131 del MIUR del 13 giugno 2007 avente per oggetto il regolamento per il conferimento delle supplenze,
Visto il D.M. n. 3042 del 07 marzo 2008 del MAE “disposizioni relative alla costituzione delle graduatorie per il conferimento delle supplenze” per i posti di contingente statale nelle istituzioni e iniziative scolastiche all’estero, per il triennio 2008-2011;
Visto il D.L. n.70 del 13 maggio 2011 convertito in L. 106 del 12 luglio 2011, art.9;
Visto il D.M. n.47 del 26 maggio 2011 del MIUR che dispone la validità delle graduatorie ad esaurimento di cui al D.M. n.44/2011 per il triennio scolastico 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014;
Visto il D.M. 2505 del 16.12.2010 – registrato alla Corte dei Conti il 31.01.20 Il, Reg.2, Fg.334 – con il quale il Ministro Plenipotenziario Vincenza Lomonaco è stato nominato Direttore Centrale della Direzione per la Promozione del Sistema Paese;

DECRETA

Art. 1
Sono approvate le allegate disposizioni relative alla costituzione delle graduatorie per il conferimento di supplenze sui posti di contingente statale nelle istituzioni e iniziative scolastiche all ‘estero previste dal Decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2
Le disposizioni di cui all ‘art. l sono composte da n.13 articoli e sono corredate da n. 9 Allegati che ne costituiscono parte integrante.

Art. 3
Le disposizioni di cui all’art. 1 e i 9 Allegati saranno pubblicati all’Albo e sul sito Internet del Ministero degli Affari Esteri, Ufficio V, all’indirizzo www.esteri.it nonché all’albo delle Rappresentanze Diplomatiche o degli Uffici Consolari e delle scuole statali interessate, entro la data del l8 maggio 2012

IL DIRETTORE CENTRALE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA LINGUA ITALIANA
Min. Plen. Vincenza Lomonaco

——————————————

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COSTITUZIONE DELLE GRADUATORIE PER IL CONFERIMENTO DI SUPPLENZE per i posti di contingente statale nelle istituzioni e iniziative scolastiche all’estero previste dal D.L.vo 16.4.94 n. 297 e successive modifiche

Il presente provvedimento stabilisce le modalità per la costituzione delle graduatorie di aspiranti supplenti su posti di contingente statale nelle istituzioni e iniziative scolastiche italiane all’estero (All. 9), previste dal D.L.vo 297/94, valide per il triennio 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015.

Per istituzioni scolastiche si intendono:

–  scuole statali italiane all’estero;

e,  ove vi siano posti di contingente statale:

–  scuole internazionali;

–  scuole straniere con sezioni italiane;

–  scuole paritarie

–  scuole dell’infanzia annesse alla scuola statale

Per iniziative scolastiche  all’estero si intendono:

–          corsi di lingua e cultura italiana a livello elementare e medio previsti dal  D.Lvo 297/94 ove  vi siano posti  di contingente statale.

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito Internet del Ministero degli Affari Esteri: www.esteri.it  (politica estera – cultura – istituzioni scolastiche – supplenze all’estero).

Art. 1
Graduatorie

  1. A decorrere dall’ a.s. 2012/2013, in relazione ai posti di contingente presso le istituzioni ed iniziative scolastiche italiane e straniere all’estero e alle ore residue non costituenti cattedra nelle scuole statali, sono costituite specifiche graduatorie per ciascuna classe di concorso o posto di insegnamento, nonché per i posti relativi ai corsi di lingua e cultura italiana a livello di scuola elementare e di scuola media di primo grado.
  2.  Le predette graduatorie, suddivise in 3 fasce da utilizzare nell’ordine, sono composte come segue:

I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie a esaurimento (D.M. 44 del 12 maggio 2011)  per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria;

II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria;

III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto.

  1. In ciascuna fascia verranno collocati prima gli aspiranti residenti nel Paese ospite da almeno un anno, successivamente i non residenti nel Paese ospite. In merito al possesso del requisito della residenza si rimanda al successivo art. 4.
  2. Le nuove graduatorie, che sostituiscono integralmente quelle vigenti negli anni scolastici 2008/09, 2009/10, 2010/11 e prorogate per l’a.s. 2011/2012, conservano validità per i seguenti periodi: a.s. 2012/13, 2013/14 e 2014/15.
  3. L’adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione della legge 19 marzo 1999, n. 68 e dalle altre leggi speciali, che prescrivono riserve di posti in favore di particolari categorie, è interamente assolto in sede di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato in Italia, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e delle graduatorie ad esaurimento. Nelle presenti graduatorie all’estero non opera, pertanto, alcuna riserva di posti nei riguardi delle categorie beneficiarie delle suddette disposizioni.

  Art. 2
Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie

1. Hanno titolo all’inclusione nelle seguenti fasce delle graduatorie:

– PRIMA FASCIA:

gli aspiranti inseriti in Italia nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso, cui è riferita la graduatoria.
– SECONDA FASCIA:

gli aspiranti forniti, relativamente alla graduatoria interessata, di:

–          specifica abilitazione o di specifica idoneità conseguite a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti, ovvero a seguito di superamento dell’esame finale di Stato al termine del corso svolto nelle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (S.S.I.S.) e nelle Accademie di Belle Arti (COBASLID); nonché al termine dei corsi biennali di secondo livello presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzati alla formazione dei docenti delle classi 31/A e 32/A .

–          idoneità o abilitazione all’insegnamento conseguita in uno degli Stati dell’Unione Europea e riconosciuta con provvedimento ministeriale ai sensi delle Direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE recepite con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

–          idoneità o abilitazione conseguita in paesi extracomunitari e riconosciuta con provvedimento Direttoriale ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 31/8/1999, n. 394, purché si possegga il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria.

La laurea in scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola dell’infanzia ha valore abilitante e dà titolo all’inclusione nella graduatoria di scuola per l’infanzia.

La laurea in scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola primaria ha valore abilitante e dà titolo all’inclusione nella graduatoria di scuola primaria.

Il diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado ed al diploma di conservatorio, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, che dell’ordinamento previgente, ha valore abilitante e dà titolo all’inclusione nelle graduatorie 31/A e 32/A.

– TERZA FASCIA:

gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto.

I titoli di accesso all’insegnamento richiesto, che sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo, sono i seguenti:

A) Posti di insegnamento di scuola dell’infanzia:

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. 10 marzo 1997, i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, conseguiti entro l’a.s. 2001/2002. Il titolo conseguito nei corsi sperimentali dell’istituto magistrale è valido purché corrisponda a diploma di “Maturità magistrale”, secondo l’indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi.
B) Posti di insegnamento di scuola primaria:

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. 10 marzo 1997, i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, conseguiti entro l’a.s. 2001/2002, purchè il titolo conseguito corrisponda  a diploma di “Maturità magistrale”, secondo l’indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi.

C) Cattedre di scuola secondaria di I e II grado:

Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive integrazioni e modificazioni lauree specialistiche equiparate, di cui al D.M. n.22 del 9 febbraio 2005 e lauree  magistrali dichiarate corrispondenti alle predette, ai sensi del D:I: del 9 luglio 2009 per l’accesso a classi di concorso della scuola secondaria di I e II grado.

Consentono l’accesso alle classi di concorso, per le quali sono prescritti titoli di studio rilasciati dalle Accademie di Belle Arti e dai Conservatori di musica, i relativi diplomi di Accademia di Belle Arti e di Conservatorio di musica rilasciati ai sensi dell’ordinamento previgente alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e i relativi diplomi di II livello conseguiti ai sensi della normativa vigente.

Consentono l’accesso alle graduatorie per le classi di concorso 29/A e 30/A (Educazione fisica), il diploma I.S.E.F., le lauree specialistiche afferenti alle classi 53/S, 75/S e 76/S e il diploma di laurea quadriennale in scienze motorie ad esse equiparato ai sensi del D.M. 5 maggio 2004;

Gli aspiranti che producano domanda per effetto del possesso di laurea specialistica che, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2005, preveda ai fini dell’accesso alla classe di concorso, il superamento di uno specifico percorso didattico attestato dal prescritto elenco dei settori scientifico disciplinari e relativi crediti (CFU), devono riportare in regime di autocertificazione sul modulo di domanda, integrato, nel caso, anche con foglio a parte , le medesime informazioni contenute, al riguardo, nel relativo certificato rilasciato dall’Università dove hanno conseguito il titolo.

Le medesime disposizioni valgono anche per i possessori  delle lauree magistrali di cui sopra.

2. I titoli di studio conseguiti all’estero sono validi, ai fini dell’accesso, solo se siano stati già dichiarati equipollenti, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano, anche con riferimento al particolare piano di studi richiesto e, ai fini dell’attribuzione del punteggio come “altri titoli”, di cui alla lett. B, comma 1 della Tabella 3 di valutazione annessa alle presenti disposizioni quale All. 5, se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana.

3. Tutti i titoli di accesso di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data del 18 giugno 2012.

Art. 3
Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie dei corsi di lingua e cultura italiana a livello elementare e a livello medio (art. 636 D. L.vo 297/94)

1. Consentono l’inclusione nelle graduatorie di aspiranti supplenti su posti di contingente statale relativi ai corsi di lingua e cultura italiana di livello elementare, gli stessi titoli previsti, per gli aspiranti ai posti di insegnamento nella scuola primaria, per le rispettive fasce, dalle disposizioni di cui al precedente art. 2

2. Hanno titolo all’inclusione nelle graduatorie di aspiranti supplenti su posti di contingente statale relativi ai corsi di lingua e cultura italiana di livello medio:

– aspiranti in possesso di uno dei titoli di studio previsti dal D.M. 30.01.98 n.39, e successive modifiche e integrazioni, lauree specialistiche equiparate, di cui al D.M. n.22 del 9 febbraio 2005 e lauree  magistrali dichiarate corrispondenti alle predette, ai sensi del D:I: del 9 luglio 2009 per l’accesso all’insegnamento nella classe di concorso A043 (italiano, storia, ed. civica, geografia nella scuola media);

– gli aspiranti in possesso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, o laurea specialistica equiparata per l’accesso all’insegnamento nella classe di concorso A045, purché conseguita previo superamento di un corso biennale di lingua e/o letteratura italiana, o insegnamenti omologhi (come da tabella di omogeneità del M.P.I. di cui al D.M. 30/01/98 n. 39 e DD.D.G. 31/03/99 e 01/04/99[1]) e con tre esami della lingua propria della circoscrizione consolare in cui sono attivati i posti di contingente per i quali si fa domanda (D.I. 4177/91).

2.A      Hanno titolo all’inclusione nella prima fascia delle suddette graduatorie gli aspiranti inseriti, in Italia, nelle graduatorie a esaurimento per la classe di concorso A043 o A045; questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti dal precedente punto 2. Per gli stessi, inoltre, è da considerare valida l’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento relative all’insegnamento della lingua propria dell’area linguistica della circoscrizione consolare in cui si trovano i posti di contingente per i quali si fa domanda (D.I. 4177/91).

2.B      Hanno titolo all’inclusione nella seconda fascia delle suddette graduatorie gli aspiranti forniti, relativamente alla graduatoria interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità, conseguite come descritto nell’art. 2, punto 1, per la classe di concorso A043 o A045. Per questi ultimi è da considerare valida l’abilitazione all’insegnamento della lingua relativa all’area linguistica della circoscrizione consolare in cui si trovano i posti di contingente per i quali si fa domanda (D.I. 4177/91).

2.C      Hanno titolo all’inclusione nella terza fascia delle suddette graduatorie gli aspiranti in possesso di uno dei titoli di studio validi per l’accesso all’insegnamento nei corsi indicati nei precedenti punti 1 e 2.

Art. 4
Requisiti specifici e generali di ammissione

  1. Il requisito della residenza nel Paese ospite da almeno un anno, che consente agli aspiranti di precedere in ciascuna delle tre fasce delle graduatorie coloro che non sono residenti nel Paese ospite, deve essere posseduto entro la data del 18 giugno 2012. Tale requisito deve essere comprovato per gli obbligati dall’ iscrizione all’AIRE (legge n. 470/1988) – Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero

Si procederà alla verifica del suddetto requisito anche per ciascuno dei due successivi anni scolastici di validità delle graduatorie, rispettivamente entro il 30 giugno del 2013 ed entro il 30 giugno 2014.

  1. Gli aspiranti all’inclusione nelle graduatorie relative a supplenze su posti di contingente di sezioni italiane presso scuole straniere (All.7 alle presenti disposizioni), non residenti nel Paese ospite da almeno un anno,  devono possedere una adeguata conoscenza della lingua, o di una delle lingue (per le aree miste),   relative all’area linguistica della circoscrizione consolare in cui presentano domanda. Per attestare la conoscenza della lingua, tali aspiranti dovranno presentare apposita certificazione, comprovante il raggiungimento del livello minimo  B1, di cui alla tabella dell’European Common Framework of Reference for Language and Teaching del Consiglio d’Europa (2001). Sono esonerati dalla presentazione di tale certificato gli aspiranti in possesso di laurea in Lingue e Letterature straniere relativa all’area linguistica della circoscrizione consolare in cui presentano domanda o che abbiano superato almeno n. 3 esami, nell’ambito del corso di laurea, della lingua corrispondente all’area linguistica della circoscrizione consolare in cui presentano domanda.
  2. Gli aspiranti debbono possedere, alla data del 18 giugno 2012 i seguenti requisiti generali:

a)      cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

b)      età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65;

c)      godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18 gennaio 1992 n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;

d)      idoneità fisica all’impiego – tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell’art. 22 della legge n. 104/1992 – che l’amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento delle supplenze;

e)      per i cittadini italiani che siano stati soggetti all’obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996).

  1. Ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono:

a)      godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b)      essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

c)      avere adeguata conoscenza della lingua italiana, attestata secondo quanto previsto dalla circolare M.P.I. n. 39 del 21 maggio 2005.

  1. Non possono partecipare alla procedura di inclusione nelle graduatorie:

a)      coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico;

b)      coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c)      coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;

d)      coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

e)      coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;

f)      coloro che siano incorsi nella radiazione dall’albo professionale degli insegnanti;

g)      i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;

h)      il personale della scuola assunto a tempo indeterminato, di età non superiore a 65 anni, che non risulti cessato dall’impiego a tempo indeterminato o collocato a riposo, alla data del 18 giugno 2012 ;

i)      gli insegnanti assunti a tempo determinato, che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell’esclusione definitiva o temporanea dall’insegnamento, per tutta la durata di quest’ultima sanzione.

  1. Tutti i candidati sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento della procedura.

Art. 5
Composizione delle graduatorie
Moduli di domanda – Tabelle di valutazione dei titoli

1. Le nuove graduatorie di aspiranti supplenti su posti di contingente nelle istituzioni e iniziative scolastiche italiane all’estero  I, II e III fascia per il triennio scolastico  2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015 sono costituite esclusivamente dagli aspiranti che presenteranno i relativi modelli di domanda A/1, A/2 e A/3 secondo le seguenti disposizioni:

a) per la richiesta di inclusione in graduatoria di I fascia deve essere utilizzato il Modello A/1 (All. 1 al presente provvedimento);

b) per la richiesta di inclusione in graduatoria di II fascia deve essere utilizzato il Modello A/2 (All. 2 al presente provvedimento);

c) per la richiesta di inclusione in graduatoria di III fascia deve essere utilizzato il Modello A/3 (All. 3 al presente provvedimento).

2. L’inclusione nelle graduatorie sarà disposta, per tutti gli aspiranti, esclusivamente in relazione alle classi di concorso e/o posti di insegnamento espressamente indicate nei relativi modelli.

3. Per gli aspiranti all’inclusione nelle graduatorie, i relativi punteggi, posizioni ed eventuali precedenze deriveranno esclusivamente dai dati riportati nei rispettivi modelli A/1, A/2 e A/3 previsti dalla presente procedura.

4. Non è prevista alcuna trasposizione automatica di sedi, situazioni e punteggi acquisiti e derivati dalle precedenti graduatorie di aspiranti supplenti su posti di contingente nelle istituzioni e iniziative scolastiche italiane all’estero relative al triennio 2008/09, 2009/10, 2010/11.

5. Il Modello di domanda A/1 deve essere utilizzato dagli aspiranti inseriti in graduatorie a esaurimento che richiedono l’inclusione nelle graduatorie di prima fascia. Tali aspiranti dovranno indicare in quale fascia/scaglione delle suddette graduatorie sono inclusi (primo, secondo o terzo scaglione). In mancanza di tale indicazione, gli aspiranti verranno considerati inclusi nella terza fascia/scaglione. Tutti gli aspiranti saranno collocati nelle graduatorie sulla base del punteggio da loro stessi dichiarato, fatte salve le responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni non rispondenti al vero, da accertare in sede di controllo.

6. Gli aspiranti inclusi con riserva nelle graduatorie a esaurimento possono chiedere di essere inseriti con riserva, per i relativi insegnamenti, nelle graduatorie di prima fascia e a tal fine compileranno il mod. A/1. Poiché tale posizione con riserva è priva di effetti, fino allo scioglimento della riserva stessa nelle graduatorie ad esaurimento, i predetti aspiranti possono, per gli insegnamenti per cui possiedano i titoli di accesso previsti per la II e III fascia delle graduatorie, produrre i relativi Modelli A/2 e A/3, ottenendo in tal modo, oltre che l’inclusione con riserva in I fascia, l’inclusione a pieno titolo nelle altre fasce di pertinenza.

7. Il Modello di domanda A/2 deve essere utilizzato dagli aspiranti che chiedono l’inclusione in graduatorie di II fascia per gli insegnamenti per cui sono in possesso della relativa abilitazione o idoneità, secondo le disposizioni di cui ai precedenti artt. 2 e 3. Tali aspiranti sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli allegata quale Tab. 2  All. 4 al presente provvedimento.

8. Il Modello di domanda A/3 deve essere utilizzato dagli aspiranti che chiedono l’inclusione in graduatoria di III fascia per insegnamenti per cui sono in possesso del titolo di studio di accesso secondo le indicazioni di cui ai precedenti artt. 2 e 3. Tali aspiranti sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli allegata quale Tab. 3 All. 5 al presente provvedimento.

Art. 6
Termini e modalità di presentazione dei moduli di domande per l’inclusione nelle graduatorie e aggiornamenti delle graduatorie nel triennio

  1. Le domande di inclusione nelle graduatorie devono essere presentate, utilizzando esclusivamente gli appositi modelli conformi a quelli allegati alle presenti disposizioni (A/1,A/2 e A/3), entro il termine perentorio del 18 giugno 2012  fermo restando che tutti i titoli valutabili devono essere posseduti entro la medesima data.
  2. E’ consentito presentare  domanda di inserimento nelle graduatorie delle istituzioni e iniziative scolastiche comprese nel territorio di non più di due circoscrizioni consolari, intendendo per circoscrizione consolare l’ambito territoriale di competenza di un ufficio consolare (si veda elenco come da All. 6). Gli aspiranti possono inoltre indicare la propria disponibilità ad essere chiamati con priorità, con le modalità celeri di interpello, per effettuare supplenze brevi, così come previsto al successivo art. 7 punti 2 e 3 .
  3. Per essere inseriti nelle graduatorie, gli aspiranti supplenti sono tenuti a presentare  domanda in carta semplice secondo i modelli allegati che devono essere compilati in tutte le loro parti o riprodotti integralmente. La domanda deve essere datata e sottoscritta dall’interessato, in tutte le sue parti. La firma non è soggetta ad autenticazione.
  4. Per ciascuna delle due circoscrizioni consolari richieste, gli aspiranti presenteranno tanti modelli (A/1, A/2, A/3) quante sono le fasce per le quali hanno titolo all’inclusione.
  5. La domanda deve essere rivolta e indirizzata, entro il 18 giugno 2012, secondo quanto previsto dall’Allegato 6:

a) ai Dirigenti scolastici degli Uffici Scuola delle due circoscrizioni consolari prescelte, all’indirizzo del Consolato o Ambasciata competente per territorio, nel caso in cui si richieda l’inclusione in graduatorie relative a istituzioni o iniziative scolastiche diverse dalle scuole statali italiane all’estero;

b) ai Dirigenti scolastici all’indirizzo delle scuole statali, nel caso in cui si richieda l’inclusione nelle graduatorie delle scuole statali di: Addis Abeba Istituto Omnicomprensivo, Asmara Istituto Omnicomprensivo, Atene, Barcellona, Istanbul, Madrid, Parigi, Zurigo;

c) ai Dirigenti scolastici sia all’indirizzo delle scuole statali che a quello del Consolato o Ambasciata competente, nel caso in cui si richieda l’inclusione sia nelle graduatorie delle scuole statali, sia in quelle delle altre istituzioni o iniziative scolastiche presenti nelle circoscrizioni consolari di Parigi e Zurigo.

6. Le domande di inclusione in graduatoria devono essere inviate a mezzo di raccomandata o con posta certificata se indicata nell’allegato 6 entro il 18 giugno 2012 sia per le istituzioni scolastiche che seguono il calendario boreale, sia  per quelle che seguono il calendario australe (per la raccomandata fa fede la data del timbro postale).  Entro la medesima data, gli aspiranti supplenti potranno altresì consegnare direttamente le domande presso le scuole e gli uffici consolari di cui alle lett. a), b), c) del precedente punto 5.

7. L’aspirante già incluso nelle graduatorie  per il quadriennio 2008/2012, ove intenda permanere nelle medesime circoscrizioni consolari, deve presentare nuovamente domanda secondo le modalità di cui al presente provvedimento.

8. I candidati che conseguano l’abilitazione o l’idoneità all’insegnamento di cui al precedente art. 2, seconda fascia, nel corso del periodo di validità del triennio delle graduatorie redatte ai sensi del presente provvedimento possono, dietro presentazione di apposita istanza documentata, essere inseriti in coda alle graduatorie di seconda fascia, nell’anno scolastico successivo al conseguimento dell’abilitazione o idoneità, con il punteggio già attribuito per l’inclusione in terza fascia. La domanda di inserimento in coda dovrà essere inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno ai Dirigenti scolastici degli Uffici Scuola/ Scuole statali delle due circoscrizioni consolari prescelte entro il 30 giugno dell’anno scolastico precedente a quello in cui si ha diritto all’inclusione in coda alle graduatorie di seconda fascia.

9. L’eventuale cambiamento del requisito della residenza nel triennio è disciplinato come segue:

  1. gli aspiranti inclusi in graduatoria che maturino entro la data del 30 giugno 2013 o 30 giugno 2014  il requisito della “residenza da almeno un anno nel Paese in cui sono inseriti in graduatoria”, possono richiedere, entro le stesse date, di essere inclusi nella/e graduatoria/e dei residenti in coda nella fascia cui hanno diritto, a valere dall’inizio dell’anno scolastico successivo.
  2. gli aspiranti inclusi in graduatoria che perdano il requisito della “residenza da almeno un anno nel Paese ospite” sono tenuti a dichiararlo al competente Ufficio scolastico consolare entro la data del 30 giugno 2013 o 30 giugno 2014. Gli stessi saranno collocati nella graduatoria dei non residenti nella fascia cui hanno diritto e nella posizione che spetta loro in base al punteggio, a valere dall’inizio dell’anno scolastico successivo.

 Art. 7
Disponibilità per le supplenze brevi

1. Con successivo provvedimento la D.G.S.P.. del M.A.E. emanerà, entro la data del 30 giugno 2012, le nuove disposizioni per il conferimento delle supplenze presso le istituzioni e iniziative scolastiche italiane all’estero. Tali disposizioni verranno pubblicate sul sito Internet del Ministero Affari Esteri www.esteri.it  (politica estera – cultura – istituzioni scolastiche – supplenze all’estero).

2. Gli aspiranti possono indicare, secondo le apposite modalità previste nei Mod. A/1, A/2, A/3, la propria disponibilità ad essere chiamati con priorità secondo celeri modalità di interpello e di risposta così come indicato nel successivo punto 3, per supplenze brevi aventi la seguente durata:

– fino a 20 giorni, nella scuola secondaria di I e II grado;

– fino a 10 giorni, nella scuola primaria e nei corsi di lingua e cultura italiana.

3. Per le supplenze di cui al precedente punto 2 vigono le seguenti modalità:

– gli uffici scolastici consolari o le scuole interpellano gli aspiranti, che hanno dichiarato la loro disponibilità per le supplenze brevi, contattando prima i residenti e poi i non residenti nell’ordine della fascia di appartenenza, nelle 24 ore successive alla comunicazione dell’assenza del titolare utilizzando il recapito di telefono cellulare o di telefono fisso o indirizzo e-mail indicati in via obbligatoria dagli aspiranti come previsto nell’apposito spazio dei Mod. A/1, A/2, A/3;

– gli aspiranti interpellati hanno l’obbligo di far pervenire la loro risposta entro le 24 ore successive alla comunicazione della proposta di nomina da parte dell’ufficio scuola o della scuola; in caso contrario gli stessi incorreranno nelle specifiche sanzioni previste e disciplinate dalle disposizioni che saranno emanate con il provvedimento di cui al precedente punto 1;

– nella comunicazione l’Ufficio scuola o la scuola determinano, in relazione alle caratteristiche di urgenza, il momento di effettiva presa di servizio da parte dell’aspirante.

Art. 8
Dati contenuti nel modulo di domanda – Validità – Controlli

1. Nei moduli di domanda e nelle relative avvertenze e note – che fanno parte integrante delle presenti disposizioni – sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e dati influenti ai fini della costituzione delle graduatorie; vigono, al riguardo, le disposizioni legislative e regolamentari, di cui al Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445 successive modifiche ed integrazioni

2. E’ ammessa esclusivamente la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli, di cui l’aspirante sia in possesso entro la data del 18 giugno 2012.

3. I candidati compilano il modulo di domanda senza produrre alcuna certificazione, fatta eccezione per l’obbligo di documentazione relativamente a:

• certificazione comprovante il possesso del requisito della residenza nel Paese ospite da almeno un anno, secondo quanto disposto all’art. 4 punto 1 del presente provvedimento;

• certificazione comprovante la conoscenza della lingua straniera relativa all’area linguistica della circoscrizione consolare in cui sono compresi i posti di contingente delle sezioni italiane presso scuole straniere, secondo quanto disposto all’art. 4 punto 2 del presente provvedimento;

• titoli di studio conseguiti all’estero (art. 2, punto 2);

• dichiarazione di valore rilasciata dall’Autorità diplomatica o consolare che attesti la natura giuridica dell’ente e la durata legale relativamente a: Diplomi di specializzazione universitari di durata pluriennale, Diplomi di perfezionamento, Master universitari di I e II livello di durata annuale, Attestati di frequenza di Corsi di perfezionamento universitari di durata annuale, conseguiti presso Università straniere;

• servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea;

• servizi di insegnamento prestati con contratti atipici (nota 21 mod. A/2 e note 11 e 15 mod. A/3).

4. Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e, comunque, all’atto della stipula del primo contratto di supplenza, sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti.

5. I predetti controlli sono effettuati dai Dirigenti scolastici degli Uffici scuola in ciascuna circoscrizione consolare e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante medesimo, per tutte le graduatorie richieste in cui è risultato incluso.

6. In caso di effettuazione dei predetti controlli, il Dirigente scolastico che li ha effettuati rilascia all’interessato apposita certificazione dell’avvenuta verifica e convalida dei dati contenuti nella domanda; e contestualmente ne invia copia al Dirigente scolastico dell’Ufficio scuola della seconda circoscrizione consolare prescelta e alla DGSP.-Ufficio V – MAE.

7. In caso di mancata convalida dei dati il Dirigente scolastico che ha effettuato i controlli provvede alle conseguenti determinazioni, sia ai fini dell’eventuale responsabilità penale, di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e posizioni assegnati al candidato nelle graduatorie, dandone conseguente comunicazione al Dirigente scolastico responsabile delle graduatorie costituite nell’altra circoscrizione consolare richiesta dall’aspirante.

Art. 9
Esclusioni – Regolarizzazioni

1. Non è ammessa a valutazione la domanda:

a)      presentata oltre il termine indicato al precedente articolo 6 punto 1;

b)   priva della firma dell’aspirante;

c)   dell’aspirante privo dei requisiti generali di ammissione, di cui al precedente art. 4.

2. Il candidato è escluso dalle graduatorie, per le quali non sia in possesso del relativo titolo di accesso, secondo quanto indicato al precedente articolo 2.

3. E’ escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante che abbia presentato domanda in più di due circoscrizioni consolari.

4. E’ escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, il personale della scuola assunto a tempo indeterminato di età non superiore a 65 anni, che non risulti cessato dall’impiego a tempo indeterminato o collocato a riposo alla data del 18 giugno 2012.

5. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso da tutte le graduatorie relative ai posti di contingente statale nelle istituzioni e iniziative scolastiche italiane all’estero in cui sia stato incluso, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.

6. E’ ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale, previa determinazione, da parte del Dirigente scolastico dell’Ufficio scuola, di un breve periodo per gli adempimenti necessari.

Art. 10
Redazione delle graduatorie

1. Il Dirigente scolastico o, in mancanza, l’autorità consolare,  esaminate le domande presentate dagli aspiranti, attribuisce i punteggi sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti e delle annesse tabelle di valutazione dei titoli e procede alla compilazione delle graduatorie, distintamente per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria, per i corsi di lingua e cultura a livello elementare,  per i corsi di lingua e cultura a livello medio e per ciascuna delle classi di concorso di scuola secondaria previste dal citato Decreto Ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998 e successive modifiche o integrazioni D.M. n. 22 del 9/02/05, relative ai posti di contingente statale istituiti nella circoscrizione consolare e agli insegnamenti impartiti nell’istituzione scolastica statale.

2. In caso di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 11

Pubblicazione del presente provvedimento

1. Le disposizioni del presente provvedimento devono essere pubblicate all’albo delle Rappresentanze Diplomatiche, ovvero degli Uffici consolari e delle scuole statali interessate, e all’albo dell’Ufficio V- D.G.S.P.. del MAE.  La pubblicazione deve avvenire il 18/05/2012 sia per le istituzioni scolastiche che seguono il calendario boreale (1 settembre – 31 agosto) sia per quelle che seguono il calendario australe (1 marzo – 28 febbraio).

2. Unitamente alla pubblicazione del presente provvedimento, l’autorità consolare dispone la pubblicazione dell’elenco delle scuole (statali, paritarie, scuole dell’infanzia annesse alle scuole statali e straniere) nonché dei corsi di  lingua e cultura italiana di cui all’art. 636 del D.Lvo 297/94 funzionanti  nella propria circoscrizione. Provvede, inoltre, a dare comunicazione al Ministero degli Affari Esteri – D.G.S.P. – Uff. V  dell’avvenuta pubblicazione.

Art. 12
Pubblicazione delle graduatorie – Reclami – Ricorsi

  1. Le graduatorie provvisorie redatte ai sensi del presente provvedimento sono pubblicate, entro la  data del 20/07/2012, all’albo della Rappresentanza Diplomatica, o dell’Ufficio consolare, e delle istituzioni scolastiche interessate. Per favorirne la consultazione e la conoscenza, anche ai fini della presentazione di eventuali reclami, le graduatorie vengono anche pubblicate sui siti Internet delle ambasciate o uffici consolari, ove presenti (vedi All.6).
  2. Avverso le graduatorie medesime è ammesso reclamo, che deve essere rivolto al dirigente scolastico o all’autorità consolare responsabile delle graduatorie, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle medesime.
  3. Dopo la decisione sui reclami, che dovrà avvenire entro 15 giorni dalla ricezione degli stessi, le graduatorie definitive sono affisse all’albo della sede consolare e presso l’istituzione scolastica interessata.
  4. Scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui reclami, le graduatorie assumono carattere definitivo e avverso le stesse è esperibile il ricorso al T.A.R. o il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120  giorni .
  5. L’autorità consolare provvede ad inviare copia delle graduatorie definitive al Ministero degli Affari Esteri – D.G.S.P. UFFICIO V .
  6. L’Amministrazione, con riferimento alla Legge 31/12/1996 n. 675 e successive integrazioni e modifiche, recante disposizioni sulla tutela delle persone e altri soggetti, si impegna a utilizzare i dati personali forniti dall’aspirante solo per fini istituzionali e per l’espletamento delle procedure previste dalla presente circolare.

Art. 13
Disposizioni finali

  1. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Internet del Ministero degli Esteri www.esteri.it  (politica estera – cultura – istituzioni scolastiche – supplenze all’estero), e sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione: www.istruzione.it
  1. Il presente provvedimento è corredato da n. 9 allegati che costituiscono parte integrante dello stesso:

–          Allegato 1 – Modello di domanda A/1 –

–          Allegato 2 – Modello di domanda A/2 –

–          Allegato 3 – Modello di domanda A/3 –

–          Allegato 4 – Tabella 2 per II fascia –

–          Allegato 5 – Tabella 3 per III fascia –

–          Allegato 6 – Indirizzi a cui inviare le domande –

–          Allegato 7 – Sezioni italiane presso scuole straniere –

–          Allegato 8 – Codici classi di concorso –

–          Allegato 9 – Elenco generale dei Posti di Contingente –

 


[1]  Tabella di omogeneità:

Lingua italiana Didattica della lingua italiana
Grammatica italiana
Linguistica italiana
Storia della lingua italiana
Letteratura italiana ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////