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29 febbraio Sottoscritto CCNI Mobilità 2012-2013

Il 29 febbraio viene sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2012/2013.

Intesa 10 novembre 2011

Intesa sulla ripartizione delle economie derivanti dai progetti per le attività complementari di educazione fisica per l’a.s. 2011/12. Art.87 CCNL 2006/09

Nota 25 ottobre 2011, AOODGPFB prot.n. 7592

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio

Ufficio VII

 

Oggetto: A.S. 2011/2012 – Assegnazione del F.I.S. per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui all’art. 88 del CCNL 29.11.2007 e delle risorse per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui agli artt. 33 (funzioni strumentali), 62 (incarichi specifici per il personale ATA), 30 (ore eccedenti sostituzione colleghi assenti); indennità per turno notturno , festivo, notturno/festivo. Informazioni relative alle attività complementari di educazione fisica (art. 87)

 

Con nota prot n. 7451 del 14 ottobre 2011, allegata alla presente, sono state comunicate alle singole istituzioni scolastiche le assegnazioni del MOF Lordo Stato per l’a.s. 2011/2012 finalizzate a retribuire gli Istituti contrattuali in oggetto.

L’importo sopraindicato è stato determinato applicando i parametri di cui all’articolo 85 del citato CCNL e di cui all’Intesa con le organizzazioni Sindacali di comparto sottoscritta il 31 maggio 2011.

Della somma predetta- da gestire tutta secondo le modalità previste dall’art. 2 comma 197 della legge finanziaria 2010 (cd Cedolino Unico) – i 4/ 12 sono riferiti al periodo settembre–dicembre 2011, mentre i rimanenti 8/12 saranno inclusi nella circolare sul Programma annuale 2012.

Si fa riserva di comunicare alle scuole secondarie di secondo grado una integrazione alla assegnazione di cui sopra in relazione al numero di docenti di sostegno in organico di fatto.

In attesa dell’esito della rilevazione dei progetti per le attività complementari di educazione fisica, in corso di chiusura, sono stati anche comunicati gli importi di massima disponibilità assegnabili alle istituzioni scolastiche, come da allegati importi , in base al numero delle classi di OD.

L’allegata tabella in formato excel riporta pertanto tutti i dati e i parametri utilizzati per il calcolo degli gli importi , sia del MOF sia della pratica sportiva.

Si segnala infine che i dati di lavorazione sono riferiti all’ORGANICO DI DIRITTO registrato al SIDI e non modificabile in nessun modo: in particolare il numero totale del personale comprende docenti, ATA, DSGA e posti accantonati di ciascuna scuola.

Si fa riserva di una ulteriore comunicazione specifica relativa all’importo dei 4/12 da caricare al SICOGE al Lordo Dipendente con i riferimenti specifici dei capitoli e piani gestionali del Cedolino Unico.

 

IL DIRIGENTE

F.to Elisabetta Davoli

Decreto Legislativo 1 agosto 2011, n. 141

Decreto Legislativo 1 agosto 2011, n. 141

(in GU 22 agosto 2011, n. 194)

 

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15. (11G0183)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonche’ disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti; e, in particolare, l’articolo 2, comma 3, secondo il quale il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega contenuta al comma 1 del medesimo articolo 2, puo’ adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalita’ e nel rispetto dei medesimi principi e criteri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attivita’ svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2011;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 20 aprile 2011;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

Rilevato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

 

Emana

 

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1

Modifica all’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 6-ter, e’ inserito il seguente:

«6-quater. Per gli Enti locali, che risultano collocati nella classe di virtuosita’ di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come individuati con il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo, il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non puo’ in ogni caso superare la percentuale del diciotto per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis».

 

Art. 2

Modifica all’articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

1. L’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e’ sostituito dal seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano al personale dipendente, se il numero dei dipendenti in servizio nell’amministrazione non e’ superiore a quindici e, ai dirigenti, se il numero dei dirigenti in servizio nell’amministrazione non e’ superiore a cinque. In ogni caso, deve essere garantita l’attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla perfomance, in applicazione del principio di differenziazione del merito, ad una parte limitata del personale dirigente e non dirigente.».

 

Art. 3

Modifica all’articolo 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

1. All’articolo 31, comma 2, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica comunque quanto previsto dall’articolo 19, comma 6.».

 

Art. 4

Modifica all’articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

1. All’articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le parole: «articolo 30, comma 4.» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 31, comma 4.».

 

Art. 5

Interpretazione autentica dell’articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

1. L’articolo 65, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che l’adeguamento dei contratti collettivi integrativi e’ necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto.

2. L’articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell’entrata in vigore dello stesso decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali e, in particolare, quelle contenute negli articoli 41, commi da 1 a 4, 46, commi da 3 a 7, e 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati rispettivamente dagli articoli 56, 58, 59, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, nonche’ quella dell’articolo 66, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

 

Art. 6

Norme transitorie

1. La differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009. Ai fini previsti dalle citate disposizioni, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive destinate all’erogazione dei premi dall’articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. Fino alla data di emanazione dei decreti di cui all’articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall’articolo 1 del presente decreto, per gli enti locali i contratti stipulati in base a previsioni legislative, statutarie e regolamentari, nel rispetto delle limitazioni finanziarie sulla spesa del personale e sull’utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, che hanno superato i contingenti di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in essere al 9 marzo 2011, possono essere mantenuti fino alla loro scadenza, fermo restando la valutabilita’ della conformita’ dei contratti stessi e degli incarichi ad ogni altra disposizione normativa.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addi’ 1° agosto 2011

 

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Palma

 

Ipotesi CCNI Aree a Rischio 27 luglio 2011

Ipotesi CCNI Aree a Rischio

Ipotesi di contratto collettivo integrativo nazionale sull’utilizzo delle risorse finanziarie per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica, di cui all’articolo 9 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2006/2009

Lettera Circolare Funzione Pubblica 5 aprile 2011, n. 7

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

Ufficio Relazioni Sindacali

Servizio Contrattazione Collettiva

Lettera Circolare Funzione Pubblica 5 aprile 2011, n. 7

Oggetto: Decreto Legislativo 27 novembre 2009, n. 150: chiarimenti applicativi

Nota 24 febbraio 2011, Prot. n. 1567

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolasticoUfficio II

Ufficio II

Ai Direttori Generali

degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Oggetto: Istruzioni per l’applicazione dell’art. 23 comma 5 del C.C.N.L. del 15.7.2010 – Area V quadriennio 2006/2009 – Assegno ad personam. ERRATA CORRIGE

Facendo seguito alla precedente nota Prot. n. AOODGPER. 717 del 31.01.2011, dopo il riscontro di alcuni errori materiali presenti nel documento con le relative tabelle, si ritrasmettono gli stessi debitamente rivisti e corretti.

F.to IL DIRETTORE GENERALE

Luciano Chiappetta

Nota 24 febbraio 2011, Prot. n. AOODGPER. 1565

Nota 24 febbraio 2011, Prot. n. AOODGPER. 1565

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio II

Nota 24 febbraio 2011, Prot. n. AOODGPER. 1565

Ai DIRETTORI GENERALI degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Oggetto: Istruzioni per l’applicazione dell’art. 23 comma 5 del C.C.N.L. del 15.7.2010 – Area V quadriennio 2006/2009 – Assegno ad personam.

22 febbraio Sottoscritto CCNI trasferimenti

Il 22 febbraio 2011 viene sottoscritto definitivamente da tutti i sindacati, ad eccezione della UIL Scuola, senza alcuna modifica rispetto alla pre-intesa del 16 dicembre 2010, il contratto integrativo nazionale sulla mobilità nel comparto scuola per l’A.S. 2011-2012 a seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti.

Le domande di trasferimento dovranno essere presentate entro il 21 marzo 2011.

Nota 8 febbraio 2011, Prot. n. AOODGPER. 1042

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

Nota 8 febbraio 2011, Prot. n. AOODGPER. 1042

Ufficio di Segreteria

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LL. SS.

OGGETTO: Certificazione di compatibilità finanziaria della contrattazione integrativa di istituto – A.s. 2010/2011.

Con riferimento all’oggetto, si ritiene utile richiamare l’attenzione su quanto già precisato con nota n. AOODGPER. 8578 del 23 settembre 2010 in ordine alla necessità che “le procedure di utilizzo del personale scolastico si svolgano nel quadro normativo e contrattuale di riferimento attualmente vigente”.

Pertanto si ritiene, anche in considerazione del fatto che l’anno scolastico è ormai avanzato, che siano applicabili le norme contrattuali di cui all’art. 6 del CCNL Comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007 nella parte in cui vengono individuate le materie oggetto di contrattazione sindacale a livello di istituzione scolastica. Restano comunque ferme le contrattazioni in ogni modo concluse.

Tanto si comunica con preghiera di diffusione presso le istituzioni scolastiche interessate.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Luciano Chiappetta

Intesa 4 febbraio 2011

Intesa per la regolazione del regime transitorio conseguente al blocco dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel pubblico impiego

Di seguito il comunicato stampa:

Si è tenuto questa mattina, a Palazzo Chigi, un incontro tra governo e sindacati; oggetto della riunione la regolazione del regime transitorio degli istituti premianti previsto dal decreto legislativo n. 150/09.

Presenti per il governo il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Gianni Letta, il ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta e il ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi. L’accordo è stato siglato dai sindacati presenti, ma non dalla Cgil.

Il segretario della Cgil Camusso ha spiegato la sua posizione in una conferenza stampa. “L’accordo non cambia nulla per le condizioni dei lavoratori” ha detto “non determina di poter eleggere le rappresentanze, non dà la possibilità di contrattare risorse e retribuzioni per i lavoratori pubblici”.

Successivamente si è tenuta la conferenza stampa dei segretari della Cisl, Bonanni e della Uil, Pirani.

L’incontro che abbiamo avuto ha dissipato diversi problemi, ha detto Bonanni. “Le buste paga di tutti i lavoratori del pubblico impiego saranno esattamente quelle che sono state pattuite, senza un euro in meno e questo è un grande successo pur in questa situazione di blocco della contrattazione”, ha precisato, ricordando che negli altri Paesi c’è stato non solo il blocco della contrattazione ma anche una decurtazione del salario.

L’accordo, ha affermato Pirani, “garantisce la non diminuzione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti, ma anzi prevede la possibilità di erogazioni ulteriori basate sulla suddivisione del dividendo dell’efficienza”. Una parte dei risparmi che le amministrazioni riusciranno a realizzare, ha spiegato, andranno ad aumentare le retribuzioni, sulla base di valutazioni legate al merito e alla produttività. Per il mondo della scuola siamo riusciti a mantenere la dinamica degli scatti di anzianità, ha concluso.