I. Garramone, Alveare d’arenaria

Alveare d’arenaria, raccolta di poesie di Ione Garramone, Villani editore 2016

di Mario Coviello

 

garramone“ E’ il tuo villaggio che ti concede il potere universale” afferma Lev Tolstoi. E “ Tutti noi siamo figli di molte cose. Il paesaggio e la natura sono una di queste. Essi entrano nel nostro spirito e s’impastano con quello al punto che non sappiamo dove sia il confine tra noi e loro…” scrive in “ Le sorelle boreali” Carlo Sgorlon. Il libro di poesie “Alveare d’arenaria” di Ione Garramone,Franco Villani editore, è la prima pubblicazione di una giovane poetessa che racconta il paese d’origine Pietrapertosa, uno dei cento borghi più belli d’Italia perché scavato nella roccia nelle Dolomiti lucane, famoso nel mondo per “ Il volo dell’aquila” , il ponte tibetano, le strade ferrate. Un luogo dell’anima che non potete perdere se venite in Basilicata anche perché è a meno di un’ora da Matera.

I versi della Garramone raccontano il paese, origini, radici,tempo,infanzia,giochi,fiabe. E ancora rocce, cieli, nibbio, gatti. E soprattutto donne, donne che sono pietre preziose, intessute di fili di cielo e ferro di ruggine, donne che raccontano storie di principesse con il sole davanti e la luna dietro, che danzano antiche ballate al tamburo dell’acqua, che lavano i panni alla fontana del paese, quella del Tuvolo, con pezzi di sapone fatto in casa , in una vasca che si chiude con pietre e stracci per spruzzi e giochi.

E bambini che giocano nei vicoli, che succhiano giuggiole e caramelle all’anice, leccano cremini e ghiaccioli, che dimenticano fru fru alla vaniglia che si sbriciolano nelle tasche, divorano pane bagnato e zucchero, padroni assoluti del tempo lento d’estate, quando “ il mondo era perfetto e piccolo/confinava lì vicino/dove arriva lo sguardo..”

Ione Garramone racconta il tempo delle vacanze, quello d’estate lento,senza impegni.

Franco Villani, l’editore, nella sua preziosa introduzione alla raccolta, ricorda con Pavese “ Un paese ci vuole, non fosse altro per il gusto di andarsene via.”

E Pietrapertosa nelle poesie di Ione Garramone è donna “ Odalisca di pietra” gravida come la Madonna di Matera che allatta il suo bambino ed è in “ Specchi liquidi” roccia bagnata, viso di rughe con occhi che sono “ rivoli di specchi liquidi…”

Pietrapertosa è Piazza Plebiscito con il bar e la sua vita nei vari momenti della giornata, bar e piazza dei bambini di giorno e dall’imbrunire dei lavoratori che annegano la fatica nel fumo della sigaretta, nel tresette bagnato da vino nero. E’ il castello, regno del nibbio, roccia calda e bagnata dalla pioggia. E’ Via Nuova,Paschiere,Arabata. E’ “ la strada buia che geme con i latrati dei cani “.

E Ione si trattiene dietro i vetri della finestra, rigata dalla pioggia, ascolta, medita, forse fa bilanci di vita.

Pietrapertosa sono le Dolomiti lucane “ Profilo nero di giganti/ che dormono/respirando le stelle.” Pietrapertosa è silenzio, silenzio che permette di ascoltare gli alberi, il vento.

La poesia evocativa e soggettiva di Ione Garramone si dipana in versi piani,meditati. Dopo aver cantato Pietrapertosa, Ione allarga il suo orizzonte e nella seconda parte della raccolta racconta la sua “ Terra d’estate”, che odora di ginepro, e di stoppie bruciate, di pinete che corrono verso il mare, e dedica due ritratti ad altri due paesi dell’entroterra lucano, Grottole , dalla “ cattedrale sventrata” tra nere cornacchie e magnolie fiorite e a Ferrandina che diviene la foto di una classe vivace che un maestro a stento controlla.

La chiusa del libro è dedicata con due poesie a Matera, così simile a Pietrapertosa, Grottole e Ferrandina e così diversa, unica.

Ione Garramone con “ Cieli” dedica le sue poesie a tutti i pietrapertosani …” e tutti noi che come loro siamo capaci di vivere “ di albe e di tramonti ” la ringraziamo per la sua poesia che ci conferma e ci consola.

Ione Garramone è Nata a Pietrapertosa nel 1965, vive a Potenza dove lavora come insegnante. Laureata in Lingue e Letterature Straniere Moderne e in Scienze della Formazione Primaria, collabora con diverse associazioni culturali e ricopre la carica di presidente regionale dell’A.N.I.L.S. (Associazione Nazionale degli Insegnanti di Lingue Straniere). Sue poesie sono state pubblicate in alcune antologie letterarie. Nel 2011 riceve una Menzione di Merito e nel 2012 vince il 2° posto al Premio Nazionale di Poesia “Giulio Stolfi” (Rocce, La fontana del Tuvolo).Nel 2012 vince il 1° premio al Concorso Letterario Nazionale “Nuova Scrittura Attiva”-sezione poesia Rocco Scotellaro- di Tricarico con la poesia “ Pane e zucchero”, nel 2014 si classifica 4° con la poesia “Verso Matera a Primavera”.

Scuola, allarme sostegno bocciati la metà dei prof

da Il Messaggero

Scuola, allarme sostegno bocciati la metà dei prof

Il sostegno era e resta precario. Troppi docenti bocciati al concorso: i posti disponibili non saranno coperti

Il sostegno era e resta precario. Troppi docenti bocciati al concorso: i posti disponibili non saranno coperti. E sull’impreparazione dei candidati il ministero dell’istruzione annuncia controlli per stanare eventuali furbetti del sostegno. Un settore delicato a cui il Miur ha riservato 5.766 posti sui 63.712 complessivi messi a bando nel concorso che da fine aprile coinvolge migliaia di docenti. Ma, dalle prime convocazioni all’orale, sembra che almeno un posto su 3 resterà vacante. Il motivo? Da un lato le bocciature del 50% dei candidati, dall’altro il numero dei posti disponibili che in alcune zone è superiore al numero dei partecipanti. E allora da settembre, al fianco dei ragazzi con disabilità, torneranno ancora una volta i supplenti.
LA SITUAZIONEAd oggi, nelle scuole italiane, sono circa 240mila i ragazzi che necessitano del docente di sostegno e sono in costante aumento: per garantire la presenza di un insegnante ogni due studenti, quindi, nelle scuole ci sono 120mila docenti specializzati. Ma un quarto di loro è precario, poco meno di 30mila. Lo scorso anno il Miur decise di rafforzare il settore inserendo 6446 posti nel potenziamento del sostegno. Per poi aumentare le assunzioni con il concorso avviato a fine aprile. Ma alla selezione, giunta alle prove orali, sono rimasti in corsa ben pochi candidati. Il motivo? Le numerose e inaspettate bocciature incassate dai docenti nella prima prova, lo scritto. Troppe per un concorso riservato esclusivamente a docenti già abilitati, quindi presenti da anni nelle scuole con supplenze anche annuali. «Non c’è correlazione ha spiegato ieri il ministro Stefania Giannini ribadendo la correttezza della selezione – e non deve esserci in una prova selettiva, tra numero di posti disponibili e numero di candidati che arriveranno all’orale». E così nella scuola materna, ad esempio, in Piemonte rispetto ai 97 posti messi a bando e ai 194 presenti alla prova, il 67% non ha superato la prova: accedono all’orale solo 66 docenti e quindi resteranno vuoti 31 posti. In Sicilia, per i 26 posti disponibili, si sono presentati in 143 ma hanno passato la prima prova solo in 41. Oltre 100 quindi i respinti. Alla scuola elementare nel Lazio per i 553 posti disponibili arrivano all’orale in 416, dopo una bocciatura del 45%, in Piemonte non ha superato lo scritto il 60% dei candidati e per 378 posti ci sono solo 130 candidati all’orale. In Liguria saranno 86 i docenti all’orale per 132 posti disponibili dopo la mancata ammissione del 25% dei candidati mentre in Calabria e Basilicata le bocciature hanno sfiorato l’80% portando all’orale 54 candidati per 73 posti. In Abruzzo e Molise la stroncatura al primo sbarramento ha interessato oltre il 74% dei candidati e in Sardegna, dove in 65 arrivano all’orale per aggiudicarsi 65 posti, il 41%. Alle medie accade che in Piemonte sono ancora in corsa 44 professori per 133 posti, in Emilia Romagna 16 per 33 cattedre, in Sardegna solo un docente per 18 posti. «Il concorso sul sostegno – spiega Marco di Pirro del Coordinamento Nazionale Tfa – avrebbe dovuto garantire l’accesso al ruolo per docenti, abilitati con Tfa e specializzati sul sostegno, già doppiamente selezionati su organico di diritto e valutati in itinere e con prova finale. Un’opportunità di stabilizzazione e di continuità didattica sul sostegno che è stata ampiamente vanificata da questo concorso».
CACCIA AI FURBETTIMa al ministero di viale Trastevere si stanno analizzando i dati per capire da dove provengano i candidati più impreparati e trovare così eventuali scuole poco formative, utile solo a collezionare titoli: «Stiamo attivando un monitoraggio per capire da dove provengano i bocciati al concorso per il sostegno, perché vogliamo analizzare il fenomeno e vederci chiaro. Vogliamo capire se è possibile fare dei distinguo tra la preparazione universitaria e magari corsi più o meno seri, ai quali ci si è affidati per ottenere una scorciatoia per l’immissione in ruolo. Un monitoraggio di estrema importanza, soprattutto alla luce del lavoro per la delega al sostegno. La formazione degli insegnanti di sostegno deve essere specifica e rigorosa. Si tratta di una categoria di insegnanti cui spetta un ruolo di responsabilità non indifferente e per questo stiamo strutturando un percorso di formazione iniziale e continua che garantisca qualità e basi solide per una reale inclusione scolastica». Ma, oltre alle bocciature, va rilevata anche una mancanza di candidature in varie regioni: in Veneto e Friuli Venezia Giulia erano 58 i candidati iniziali, ora ridotti a 57 dopo una bocciatura allo scritto, per 128 posti, in Liguria 16 candidati per 17 posti, in Lombardia addirittura per 378 posti si sono presentati in 72 ora ridotti a 57. Alle superiori stesso deficit. In Emilia Romagna, ad esempio, per 64 posti si sono presentati 58 candidati ora ridotti a 50. In Friuli sono 20 i professori disponibili. E tra un mese si torna in classe.
Lorena Loiacono

Insegnanti “sparite” dal sistema informatico. Ma ci sono centinaia di altri casi

da La Tecnica della Scuola

Insegnanti “sparite” dal sistema informatico. Ma ci sono centinaia di altri casi

«Anche nei movimenti delle scuole d’infanzia e delle primarie ci sono stati errori gravi, con assegnazioni di sedi a persone con punteggi inferiori rispetto ad altri colleghi. La scomparsa di docenti dal sistema ancora ci mancava». Due insegnanti donne, quarantenni,  con anni di precariato alle spalle, neoassunte lo scorso anno dalla GaE  in fase C del piano straordinario di assunzioni hanno dovuto registrare , racconta l’edizione toscana di Repubblica, questa singolare scomparsa.

A denunciare l’accadimento è la segretaria Cisl scuola Toscana nord, che si appresta ad andare in provveditorato per avviare la conciliazione. «Il trasferimento era obbligatorio per avere l’ambito, ma non risultano assegnate ad alcun ambito della fase C della mobilità. I loro nomi non sono presenti né a Pistoia, né in Toscana o in Italia. Le due insegnanti sono bloccate dall’errore del sistema e quindi doppiamente beffate, perché in questi giorni scadono le domande per la chiamata diretta, e non possono presentare il proprio curriculum vitae alle scuole medie».

E se questa è una situazione vissuta con forte disagio dalle due docenti, non bisogna scordare che «Ce ne sono un centinaio a livello nazionale. Ma alla pubblicazione degli esiti della mobilità non si sono ritrovate assegnate ad alcuno. Per un errore di un sistema fatto entrare in funzione troppo in fretta dal Miur i loro nomi sono andati perduti. I colleghi con eguale punteggio hanno avuto un posto di docenza in provincia. Per loro dovremo avviare una conciliazione, confidando in una soluzione positiva prima dell’inizio dell’anno scolastico. Sono docenti entrate in ruolo a settembre 2015 dopo anni di precariato».

«Per la bramosia di portare a compimento la legge 107 – sostiene l’esponente della Cisl-Scuola – il Ministero si è intestardito nel mettere subito in funzione il nuovo sistema che regola la mobilità del personale della scuola. La nostra proposta era quella di portare a termine il tutto in due – tre anni, perché abbiamo dovuto far fronte a trasferimenti su fasi diverse. I dati si sono intrecciati, causando grossolani errori, già emersi negli esiti della mobilità della scuola primaria. E ora anche sulla secondaria di primo grado. Sembra che il Miur abbia capito di dover aggiustare il tiro, ma ci troviamo di fronte a un lavoro arduo. Per queste due insegnanti, ad esempio, dovremo capire se c’erano posti su Pistoia – una titolarità, un potenziamento o altro – I colleghi con analogo punteggio lo hanno avuto, ma loro stanno vivendo con molto disagio questa situazione. E credo ci sia da capirle».

Mobilità: precari Gae contro conciliazione tra Miur e docenti “deportati”

da La Tecnica della Scuola

Mobilità: precari Gae contro conciliazione tra Miur e docenti “deportati”

Lo scorso 7 agosto, il Coordinamento nazionale docenti delle gae ha fatto sapere, emanando un comunicato stampa in rete, che è assolutamente contrario all’intenzione del MIUR di sanare i numerosi errori delle operazioni di mobilità con una procedura di conciliazione. Come scrive il Coordinamento nazionale docenti gae nel proprio comunicato: “la procedura di conciliazione permetterebbe ai docenti i cui diritti verranno riconosciuti lesi di ottenere la corretta titolarità utilizzando i posti in organico dell’autonomia e anche quelli dell’organico di fatto. Tale soluzione non solo non garantirebbe equità, infatti non annullando le operazioni già disposte creerebbe contenziosi, probabilmente più numerosi di quelli che pretende sanare, ma inciderebbe pesantemente sulle future immissioni in ruolo e sulla quantità degli incarichi annuali. Come Coordinamento nazionale di docenti GAE che non hanno prodotto domanda di assunzione chiediamo il rispetto delle condizioni imposte dalla legge 107, in base alla quale abbiamo compiuto scelte.

Ci appelliamo al principio di affidamento alla legge affinché nessuna ulteriore deroga o conciliazione vada a peggiorare la nostra situazione. Respingiamo l’ipotesi della conciliazione, i precari delle GAE, i vincitori di concorso, i precari delle Graduatorie d’Istituto, non possono e non devono pagare per gli errori del MIUR. Gli errori nelle operazioni di mobilità devono essere sanati ripetendo le operazioni, non mettendo pezze che si configurerebbero enormemente dannose andando a bloccare, in particolare al Sud e al Centro, le immissioni in ruolo e azzerando la possibilità per i precari di ricevere incarichi annuali. Nel caso in cui tale procedura venisse applicata ci considereremo parte lesa e pronta a agire per vie legali, procedendo anche presso la Corte Europea per la reale stabilizzazione dei precari storici”.

Graduatorie di istituto, dall’8 agosto inserimento in elenchi sostegno

da La Tecnica della Scuola

Graduatorie di istituto, dall’8 agosto inserimento in elenchi sostegno

Dall’8 al 29 agosto i docenti precari potranno presentare domanda per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi del sostegno delle graduatorie di istituto.

La possibilità riguarda i docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno agli alunni con disabilità entro il 1° agosto 2016, che saranno inseriti in coda agli elenchi di sostegno della fascia ovvero dell’elenco aggiuntivo di appartenenza.

Tale domanda dovrà essere presentata, esclusivamente in modalità telematica, con la compilazione del modello A5, disponibile sul portale POLIS del sito del Miur, entro le ore 14 del termine ultimo.

Tutte le info sono contenute nella nota 18736 dell’11/07/2016.

Mobilità, contro gli errori si può presentare la richiesta di conciliazione

da La Tecnica della Scuola

Mobilità, contro gli errori si può presentare la richiesta di conciliazione

La Flc Cgil sul proprio sito ha spiegato come contestare gli errori nei trasferimenti per ottenere la rettifica della collocazione su ambito territoriale.

La richiesta ovviamente deve essere presentata nei casi in cui sia l’errore e il danno subito siano oggettivamente documentabili e dimostrabili.

Il destinatario è l’ATP presso il quale è stata presentata la domanda di mobilità.

La richiesta deve essere depositata (o inviata per raccomandata) entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione dei trasferimenti, quindi per la scuola dell’infanzia entro il 10 agosto, per la scuola primaria entro il 13 agosto e per la scuola secondaria di I grado entro il 18 agosto.

Chiamata diretta: è ipotesi di reato chiamare un amico o un parente

da La Tecnica della Scuola

Chiamata diretta: è ipotesi di reato chiamare un amico o un parente

Nei forum e nei gruppi FB circolano da qualche giorno notizie su irregolarità presunte o reali nelle procedure della chiamata dei docenti dagli albi.
C’è chi racconta di ds che confessano di essere stati contattati amici o personaggi “influenti” che segnalano il figlio, la moglie o un altro parente.
Chi teme che il criterio “aver già insegnato nella stessa scuola” anzichè servire a garantire un po’ di continuità verrà di fatto utilizzato per confermare gli insegnanti più graditi (o addirittura i più “arrendevoli”).
Commenti e battute, poi, si sprecano sui video “a figura intera” richiesti o proposti da alcuni dirigente scolastici (per la verità, per ora si conoscono solo due casi del genere).
Ovviamente molti temono che le chiamate vengano effettuate non per “competenze” ma per “conoscenze” più o meno lecite.
Certamente quando ci si trova di fronte ad attività discrezionali della Pubblica Amministrazione le preoccupazioni sono del tutto legittime; d’altronde già nei mesi scorsi l’Autorità nazionale anticorruzione aveva inserito la “chiamata diretta” fra le procedure “a rischio”, insieme con l’adozione dei libri di testo, la valutazione degli alunni e la definizione degli orari dei docenti. Ma non bisogna dimenticare che i rimedi esistono. L’Anac, per esempio, suggerisce di dare la massina trasparenza possibile all’intera procedura; in ogni caso va detto che il ds che attribuisce gli incarichi convinto più dalle conoscenze che dalle competenze commette certamente un illecito. E non è neppure da escludere che il fatto rivesta rilevanza penale (abuso d’ufficio, interesse privato e persino corruzione): in questi casi non resta altro da fare che rivolgers all’autorità giudiziaria.
I sindacati hanno già preannunciato che non lasceranno nulla di intentato e che inonderanno i tribunali di ricorsi e denuce. Vedremo cosa davvero succederà perchè chi adirà le vie legali dovrà anche fare attenzione a non incorrere nell’ipotesi di “incauta denuncia” o addirittura nella vera e propria calunnia.

92% docenti infanzia e primaria ha mandato CV al MIUR

da tuttoscuola.com

92% docenti infanzia e primaria ha mandato CV al MIUR
Giannini: “Alta adesione a vera e propria rivoluzione culturale”

Sono oltre 20.000 i docenti di scuola dell’infanzia e scuola primaria che hanno inserito il loro curriculum sul sistema del Miur Istanze On Line per partecipare alle operazioni di individuazione dei docenti per competenze previste a partire da quest’anno dalla Buona Scuola. Nel dettaglio i 20.517 docenti che hanno inserito il loro curriculum costituiscono il 92% della platea interessata.

Il dato evidenza l’alta adesione dei docenti alla novità che abbiamo proposto, superando gli schemi del passato. Una vera e propria rivoluzione culturale che punta ad una sempre maggiore qualificazione dell’offerta formativa, mettendo al centro gli studenti e le competenze degli insegnanti”, commenta il Ministro Stefania Giannini.
Da quest’anno, per la prima volta, gli insegnanti non verranno più assegnati alle istituzioni scolastiche attraverso meccanismi legati a punteggi e anzianità, ma con un sistema che consentirà alle scuole di individuare fra i docenti presenti nel loro ambito territoriale quelli che più corrispondono, per profilo, alle necessità dell’offerta formativa. Uno dei passaggi della nuova procedura è proprio il caricamento del curriculum da parte degli insegnanti nel sistema Miur, affinché possa essere visionato dai dirigenti scolastici che devono individuare i docenti per la copertura dei posti vacanti. Gli insegnanti di infanzia e primaria hanno potuto inserire il curriculum dal 29 luglio fino al 4 agosto. Dal 6 fino al 9 agosto possono farlo gli insegnanti della secondaria di I grado.

Per i trasferimenti disagi gravi, non capricci. Si trovino subito rimedi

da tuttoscuola.com

Per i trasferimenti disagi gravi, non capricci. Si trovino subito rimedi.
Denuncia-appello di Maddalena Gissi, segretaria generale Cisl Scuola

Non si placa la polemica sui trasferimenti interprovinciali dei docenti, pubblicati nei giorni scorsi.

Dopo l’appello unitario dei sindacati rivolto al premier Renzi e la richiesta di accesso agli atti per accertare la strutturazione dell’algoritmo che ha guidato la complessa operazione della mobilità, registriamo l’ulteriore intervento di esponenti sindacali che denunciano la gravità della situazione.
Riportiamo la presa di posizione della segretaria generale della Cisl-scuola, Maddalena Gissi.
“C’era da aspettarselo che qualcuno tacciasse di vittimismo i docenti che lamentano in questi giorni di essere stati assegnati, nelle operazioni di trasferimento, molto lontano dal proprio luogo di residenza. Per chi lancia queste accuse, quelli che vengono denunciati non sarebbero disagi meritevoli di attenzione, ma solo la rivendicazione di un ingiustificato privilegio, quello di “avere il lavoro sotto casa”. Premesso che non abbiamo bisogno che ci si venga a spiegare quanto sia drammatica l’emergenza lavoro con la quale ci confrontiamo ogni giorno, facendone un’assoluta priorità del nostro impegno:  i casi che abbiamo di fronte non sono quasi mai quelli di venticinque – trentenni che, come tanti altri giovani della loro generazione, sono pronti a muoversi ovunque sia necessario per avere un’occupazione. Si tratta invece per lo più di persone quasi cinquantenni, la cui famiglia non è detto sia in condizione di poterle agevolmente seguire nelle loro peregrinazioni; persone residenti magari a Roma, assunte lo scorso anno nelle Marche e trasferite quest’anno a Milano.
Quella descritta non è una sfortunata eccezione, è la condizione diffusa che stanno vivendo migliaia di persone, grazie al modo in cui  è stato pensato e gestito il tanto decantato piano straordinario di assunzioni lo scorso anno. Questa la situazione. Un costo umano ed economico non irrilevante, un disagio grave, non un capriccio, a cui è doveroso tentare di porre rimedio: non darebbe prova di onestà intellettuale e politica chi pensasse di cavarsela ricorrendo, in modo banale e strumentale, al “c’è di peggio”.
Ma c’è un secondo aspetto che diventa il primo in ordine di importanza, ed è quello della regolarità delle operazioni di trasferimento: perché chi si ritrova a centinaia di chilometri da casa, avendolo magari messo nel conto delle possibilità, deve poter essere certo che il suo destino non dipenda da un sistema informatico impazzito, o più plausibilmente non “istruito” in maniera corretta.
Non è vero ciò che la ministra Giannini si affanna a ripetere, smentita dai suoi stessi uffici che hanno ammesso la presenza di anomalie, imputandole al sovraccarico di pratiche da gestire: non è vero che il sistema ha operato in modo coerente con i criteri definiti nel contratto sulla mobilità. Non è vero, e ne possiamo fornire ampia documentazione. Sono tanti, troppi gli errori che si traducono in una non corretta applicazione di quanto quel contratto stabiliva. Un contratto che non poteva ignorare la legge 107, ma che era riuscito in gran parte ad attenuarne gli aspetti negativi, ampliandone in modo significativo alcuni principi di tutela. È troppo chiedere che quel contratto non subisca stravolgimenti in fase di applicazione?
Discorso a parte meritano quei demagoghi che abbiamo visto all’opera in qualche piazza in questi giorni; squallidi figuri che si qualificano indegnamente come sindacalisti senza avere mai speso una goccia di sudore per tentare di risolvere i problemi della gente, capaci solo di cavalcarli. In questo sì, veri specialisti. Quello di alimentare false aspettative per addossare poi ad altri la colpa delle proprie promesse non mantenute è un gioco irresponsabile che non ha niente da spartire con l’azione sindacale.
Li lasciamo al loro repertorio di isterie e insulti, noi continuiamo a lavorare perché si faccia chiarezza e giustizia sulla gestione delle operazioni, e in ogni caso perché chi è stato destinato lontano dalla sua famiglia possa avere un’opportunità di riavvicinamento, da rendere disponibile sfruttando ogni margine di flessibilità che l’organizzazione del servizio può consentire.
Ce lo stanno chiedendo in queste ore le tante persone che affollano le nostre sedi territoriali, dove i nostri dirigenti affrontano un vero e proprio tour de force con generosità straordinaria. Continuiamo intanto a incalzare il Governo e il Ministero, perché la situazione che abbiamo di fronte è insostenibile ed esige interventi immediati, efficaci e risolutivi.”

Commissioni di concorso: silenzio sul compenso

da tuttoscuola.com

Commissioni di concorso: silenzio sul compenso
Il decreto applicativo era atteso per fine giugno

Il ministro Giannini aveva annunciato l’emanazione del decreto sui compensi per le commissioni di concorso per la fine di luglio, ma di quel decreto, a tutt’oggi, non vi è nemmeno l’ombra o la bozza di un testo ufficioso.

Eppure il compenso era stata probabilmente una concausa della difficoltà incontrate dagli Uffici scolastici regionali per la composizione delle commissioni.

Il problema dei compensi per le commissioni di concorso era stato sollevato nell’aprile scorso da Tuttoscuola che, fatti due calcoli, aveva stimato che, per quel lavoro di notevole impegno e senza esonero dal servizio, un presidente di commissione avrebbe percepito mediamente un euro all’ora.

Su impulso del premier, sorpreso per quel risibile compenso, il Parlamento aveva inserito nella legge 89/2016 un emendamento che stanziava 8 milioni aggiuntivi per compensare il lavoro dei membri delle commissioni di concorso e che prevedeva l’emanazione di un apposito decreto interministeriale attuativo entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.

I 30 giorni sono scaduti il 29 giugno e nuovamente, ancora Tuttoscuola, poco dopo la scadenza del termine, ha segnalato il ritardo, mentre continuavano in molte commissioni di concorso nuove rinunce e nuove sostituzioni.

Per por fine a quelle che considerava polemiche, il ministro Giannini a metà luglio rilasciava una dichiarazione in cui annunciava l’emanazione del decreto entro la fine del mese di luglio (con un mese di ritardo).

La fine di luglio è arrivata senza che vi sia nemmeno l’annuncio del decreto.

Nel frattempo si sono concluse le prime procedure concorsuali, a cui si aggiungeranno nelle prossime settimane le conclusioni di altri concorsi.

Di questo passo i commissari conosceranno il compenso a lavori conclusi.

Non sarebbe stato più corretto far conoscere preventivamente l’entità effettiva dei compensi?

Amusia: la scuola italiana è pronta ad affrontare tutti i DSA?

Amusia: la scuola italiana è pronta ad affrontare tutti i DSA?

di Giuseppe Toto

 

Lo studio dei Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) in Italia si è indirizzata nell’ultimo quindicennio nella diagnosi e nel trattamento di alcuni deficit che compromettono alcune abilità scolastiche tralasciandone altre. La diagnosi dei DSA sono formulate seguendo importanti indicazioni provenienti da autorevoli documenti com la CC-ISS del 2011 e si concentrano aprioristicamente solo su alcune abilità dei soggetti (es. lettura, scrittura o calcolo). Negli stessi anni in cui in Italia furono pubblicati i primi documenti sui DSA, in America a partire dal 2003 fiorirono le prime ricerche sull’Amusia, un disturbo che solo recentemente ha ricevuto attenzione sulle riviste specialistiche italiane.

L’Amusia, ampiamente studiata e dibattuta riguarda la compromissione della comprensione, memorizzazione e della produzione di una melodia (o di suono) e, più in generale delle abilità e competenze musicali. La pedagogia speciale descrive due tipologie principali di amusie: quelle espressive, cioè determinanti la perdita di produzione delle abilità musicali, e quelle ricettive in cui è compromessa la comprensione di brani musicali. La semplificazione proposta semplifica e ascrive il deficit alla specificità dell’ambito musicale, in realtà la letteratura neuroscientifica lo rappresenta come un disturbo complesso e latente che non invalida un’unica abilità, ma molteplici aree e funzioni cognitive. Faccio riferimento alla compromissione della mobilità fine nell’esecuzione di brani (aprassia), al disturbo di scrittura del brano musicale (agrafia), alla difficoltà di lettura dei suoni (alessia) e non da ultimo alla dimenticanza delle melodie (amnesia). La ricerca clinica ha anche rilevato l’esistenza di casi di comorbilità di più disturbi come per esempio l’Afasia, cioè i disturbi di comprensione e produzione del linguaggio. La sovrapposizione di questo deficit ad altri maggiormente conosciuti traccia una pista di ricerca nuova nel percorso neuroscientifico, poiché ne permette la descrizione da altri punti di vista e la formulazione di ipotesi sul loro ‘funzionamento’.

L’idea di fondo che veicola e pervade la ricerca non solo in ambito educativo è quella di dover supportare abilità immediatamente spendibili o che siano invalidanti rispetto alla vita quotidiana. In ambito psicopedagogico non è accettabili che il diritto alla ri-educazione riguardi soltanto, o principalmente, abilità cognitive di base e non la persona nella sua globalità. Suggestioni importanti circa questo approccio alla ricerca giungono da una ricerca americana del 2008 in cui si dimostra come un apprendimento efficacie delle lingue straniere sia correlato ad una maggiore attitudine all’apprendimento musicale nei bambini di scuola elementare, postulando la possibilità, già indicata da molti, che le competenze musicali e linguistiche potrebbero in parte essere elaborate su meccanismi neurali condivisi. Se il disturbo specifico di apprendimento ha una sua peculiarità, allora l’Amusia compromette una tipologia di apprendimento, di saperi e di conoscenze musicali, precipui del sistema formativo italiano.

La descrizione della molteplicità di sfaccettature che il disturbo presenta, non esime la riflessione pedagogica e psicologica dalla ricerca di strategie di diagnosi, di trattamenti e di eventuali riabilitazione del deficit, poiché evidenze sperimentali di autorevoli studi hanno inequivocabilmente testimoniato il completo recupero di questo deficit nei bambini (rispetto agli adulti, nei quali i trattamenti correttivi hanno prodotto risultati scarsamente valutabili) se preventivamente diagnosticati e affrontati con la giusta conoscenza dei metodi e delle teorie. Non da ultimo va ricordato come le abilità musicali soprattutto nei bambini siano fin dalla prima infanzia precursori di abilità sociali con il caregiver e tra pari e siano veicolo dell’intelligenza musicale. La riflessione pedagogica e psicologica, pertanto, non può esimersi dall’indagare l’impossibilità di uno studente ad acquisire abilità e sviluppare un’intelligenza musicale o la compromissione in un adulto di poter comprendere e eseguire un brano musicale. In quest’ottica, il recupero parziale o totale di queste abilità non può essere subordinato a concezioni di indispensabilità rispetto alla quale sia prioritario o esclusivo perseguire ciò che è utilizzabile nel quotidiano.

Bollino nero per “La Buona Scuola”

Bollino nero per “La Buona Scuola”

In questa estate senza tregua per la scuola, giovedì 4 agosto i sindacati hanno avuto un ulteriore incontro con i dirigenti del Ministero dell’Istruzione sulla grave situazione che si è venuta a creare a seguito della pubblicazione dei movimenti del personale docente per infanzia, primaria e secondaria di I grado.

Secondo le nostre stime, migliaia di persone sono state lese nei loro diritti e nelle loro aspettative per effetto di un sistema che non è stato predisposto adeguatamente dal Miur. Gli esiti della mobilità, infatti, sono viziati da una serie di errori che abbiamo ampiamente documentato. Un’analisi dettagliata che però il Ministro Giannini e il Sottosegretario Faraone non vogliono ammettere, continuando a minimizzare la gravità della situazione insieme ad una netta indisponibilità a rivedere l’elaborazione dei movimenti.

Una questione sulla quale è intervenuto anche il Segretario generale della FLC CGIL che, rivolgendosi al Governo, ha chiesto un atto di responsabilità per garantire diritti e dignità dei docenti. In caso contrario, ha affermato Pantaleo, “se ne traggano le dovute conseguenze”.

Il Miur, per risolvere gli effetti di una fallimentare gestione del sistema, propone di avviare una procedura di conciliazione, con richiesta motivata e documentata, che i docenti interessati possono presentare agli Uffici scolastici territoriali presso cui è stata inoltrata la domanda di mobilità. Per i sindacati la soluzione è del tutto insufficiente, come ribadito unitariamente in una lettera aperta al Presidente del Consiglio Matteo Renzi.

In questo contesto, intendiamo fornire tutto il supporto necessario a quei docenti che intendono contestare gli errori al fine di ottenere la rettifica del proprio trasferimento potendo documentare e dimostrare l’errore ed il danno subito. Come e quando presentare la richiesta di conciliazione.

Cd Rom del successo formativo

CD ROM DEL SUCCESSO FORMATIVO di Umberto Tenuta

CANTO 706 CHIUDERE LE SCUOLE CHE NON GARANTISCONO IL SUCCESSO FORMATIVO

È questo il D.M. che sarà emanato il 15 agosto 2016.

Siamo in grado di anticiparne il testo, qui di seguito:

 

D.M. 15 AGOSTO 2016

Art.1 – Saranno chiuse entro 48 ore le scuole che non abbiamo garantito il successo formativo a tutti i loro studenti.

Art. 2 ­– La chiusura delle scuole a norma del precedente articolo 1 comporta l’immediato licenziamento dei dirigenti, dei docenti e del restante personale della scuola.

Art. 3 – Il Dirigente scolastico è facultato a nominare il personale scolastico anche sulla base di tutti gli strumenti di conoscenza, compresi i CD ROM.

Quanto sopra per effetto dell’art. 1 del D.P.R. 275/1999

“Natura e scopi dell’autonomia delle istituzioni scolastiche”:

<<L’autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento>>.

Art.4 è abolito il valore legale dei titoli di studio.

Art.5 Il successo formativo va inteso come piena, integrale, originale formazione della persona umana.

Omissis

COMMENTO DEI BENPENSANTI

È questa la riforma della scuola che salverà la scuola!

È questa la riforma della scuola che attendevano tutti i cittadini italiani.

È questa la riforma della scuola a costo ZERO!

 

Tutti i miei Canti −ed altro− sono pubblicati in:
http://www.edscuola.it/dida.html
Altri saggi sono pubblicati in
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E chi volesse approfondire questa o altra tematica
basta che ricerchi su Internet:
“Umberto Tenuta” − “voce da cercare”

https://www.facebook.com/utenuta/posts/10208519934589217?pnref=story

Decreto Ministeriale 8 agosto 2016, n. 635

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

VISTO l’art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare:

  • il comma 1, il quale prevede che “le Università (…) adottano programmi triennali coerenti con le linee generali d’indirizzo definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari (…)”;
  • il comma 2,  il quale prevede che “i programmi delle università di cui al comma 1 (…) sono valutati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, avvalendosi dell'(ANVUR), sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (…) Dei programmi delle università si tiene conto nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università”;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, la quale prevede, all’art. 1, comma 2, che il Ministro “dà attuazione all’indirizzo e al coordinamento nei confronti delle Università (…) nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall’art. 33 della Costituzione”, e che, pertanto, la valutazione dei programmi di cui trattasi non può che essere effettuata ex post, mediante il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell’attuazione dei medesimi;

VISTO l’art. 2, comma 5, del d.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 (regolamento relativo alla programmazione del sistema universitario), concernente l’istituzione di nuovi Atenei;

VISTO il DM 22 ottobre 2004, n. 270 (regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei) e, in particolare l’art. 9, comma 1, che prevede che “i corsi di studio (…) sono istituiti nel rispetto (…) delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario”;

VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230 e in particolare l’articolo 1, comma 9, relativo alla chiamata diretta di studiosi stranieri o italiani impegnati all’estero;

VISTO l’art. 2 (misure per la qualità del sistema universitario) del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che agli artt. 10 e 13 prevede la redazione di un  documento programmatico triennale, denominato Piano della performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio e conferisce all’ANVUR le connesse funzioni di valutazione;

VISTO il d.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, (regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell’ANVUR) e in particolare l’art. 2, comma 4, il quale dispone che l’ANVUR “svolge, altresì, i compiti di cui (…) all’art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240, e, in particolare, l’art. 1, comma 4, il quale prevede che “il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell’autonomia delle università, indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito (…)”;

VISTO il d.lgs 27 gennaio 2012, n. 19 e in particolare gli artt. 6 e 10, i quali prevedono che con decreto del Ministro siano adottati e rivisti ogni triennio gli indicatori  per l’accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi e per la valutazione periodica dell’efficienza, della sostenibilità economico-finanziaria delle attività e dei risultati conseguiti dalle singole università nell’ambito della didattica e della ricerca, delle università statali e non statali legalmente riconosciute, ivi comprese le università telematiche, proposti dall’ANVUR, sulla base “delle linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università”;

VISTO il d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49, e in particolare l’articolo 4, comma 5, “Programmazione triennale del personale” e l’articolo 10 “Programmazione finanziaria triennale del Ministero”;

VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e in particolare l’articolo 60, concernente la “semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario”;

VISTO il Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2015, n. 963, relativo alla “Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione europea o dal MIUR di cui all’art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230/2005 e successive modificazioni”;

VISTA la Dichiarazione Ministeriale di Bologna del 1999 e i successivi impegni politici assunti per la costruzione dello Spazio Europeo dell’Alta Formazione;

VISTE le Conclusioni del Consiglio dell’UE del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione («ET 2020»);

VISTO il documento relativo ai nuovi Standard e Linee Guida Europei per l’assicurazione della qualità adottato in occasione della Conferenza Ministeriale di Yerevan il 14-15 maggio 2015;

VISTA la delibera CIPE n. 2 del 1/5/2016 Programma Nazionale della Ricerca (PNR) 2015-2020, registrata dalla Corte dei Conti il 14 luglio 2016, Registro n. 1900;

VISTO il Decreto Ministeriale del 6 luglio 2016, n. 552 relativo ai criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario delle università (FFO) per l’anno 2016;

ACQUISITI i pareri del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) del 25 maggio 2016, della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) del 26 maggio 2016, del Consiglio Universitario Nazionale (CUN)  del 26 maggio 2016  e dell’Agenzia nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) del 31 maggio 2016;

D E C R E T A

Art. 1 – Programmazione 2016 – 2018

  • 1. Con il presente decreto sono definite le linee generali d’indirizzo della programmazione del sistema universitario per il triennio 2016-2018 e i relativi indicatori per la valutazione dei risultati.
  • 2. Le Università statali e non statali legalmente riconosciute, ivi comprese le Università telematiche, adottano i loro programmi triennali in coerenza con quanto previsto nel presente decreto. Le Università statali, nell’ambito della loro autonomia, assicurano altresì l’integrazione del ciclo di gestione della performance di cui al d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, con la programmazione triennale ai sensi del presente decreto.

Art. 2 – Obiettivi del sistema universitario

  • 1. La programmazione del sistema universitario 2016-2018 persegue il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
    • A. Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione del triennio 2013 – 2015 su azioni strategiche per il sistema;
    • B. Modernizzazione degli ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie didattiche;
    • C. Giovani ricercatori e premi per merito ai docenti;
    • D. Valorizzazione dell’autonomia responsabile degli Atenei.
  • 2. Il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 viene valutato sulla base degli Indicatori riportati negli allegati 1 e 2 al presente decreto che ne costituiscono parte integrante; i medesimi indicatori sono utilizzati ai fini della ripartizione delle risorse di cui, rispettivamente, all’art. 3 e all’art. 5.

Art. 3 – Programmazione finanziaria 2016 – 2018

  • Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, dall’articolo 10 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dall’articolo 60 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nell’ambito delle assegnazioni annue del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali si procede annualmente al riparto del finanziamento non vincolato nella destinazione secondo i criteri e le percentuali di cui alla Tabella 1:

Tabella 1 – Voci di riferimento del Finanziamento statale alle Università Statali

2016 2017 2018
QUOTA BASE
Di cui costo standard per studente in corso
Min 67% Min 65% Min 63%
28% Min 30% – MAX 35% Min 35% – MAX 40%
QUOTA PREMIALE, di cui:

  • risultati della ricerca

 

  • valutazione delle politiche di reclutamento
  • valorizzazione dell’autonomia responsabile degli Atenei
MIN 20% MIN 22% MIN 24%
60% ≥ 60% ≥ 60%
20% ≥ 20% ≥ 20%
≤ 20%* ≤ 20% ≤ 20%
QUOTA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 1%
(€ 56,5 milioni)
1%
(almeno € 50 milioni)
1%
(almeno € 50 milioni)
QUOTA INTERVENTI SPECIFICI

  • Interventi perequativi
  • Altri Interventi specifici
Max 12% Max 12% Max 12%

 

*cfr. articolo 5, comma 5.

  • 2. Con riferimento alle Università non statali, la quota relativa alla programmazione triennale 2016-2018 viene annualmente individuata nel decreto ministeriale con il quale sono definiti i criteri di ripartizione del contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, nella medesima misura percentuale di quella prevista per le Università statali.

 

Art. 4 – Programmazione degli Atenei

  • 1. Le risorse relative alla quota della programmazione triennale sono destinate alla valutazione dei risultati dei programmi degli Atenei di cui al comma 2 e fanno riferimento ai seguenti obiettivi e azioni:

Tabella 2 – Obiettivi per la programmazione degli Atenei

Obiettivo A: Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione del triennio 2013 – 2015 su azioni strategiche per il sistema
Azioni
a) Azioni di orientamento e tutorato in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi ai fini della riduzione della dispersione studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del lavoro.
b) Potenziamento dei corsi di studio “internazionali”
Obiettivo B: Modernizzazione ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie didattiche
Azioni
a) Allestimento e/o attrezzature per la didattica e la ricerca
b) Interventi per la ristrutturazione, ampliamento e messa in sicurezza di aule e laboratori
c) Interventi per il rafforzamento delle competenze trasversali acquisite dagli studenti
Obiettivo C: Giovani ricercatori e premi per merito ai docenti (solo Università statali)
Azioni NOTE
a) Contratti di durata triennale per ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a) legge 240/2010 Cofinanziamento al 50%
b) Sostegno della mobilità per ricercatori o professori di II fascia ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge 240/2010, per una durata massima di 3 anni
c) Integrazione del fondo per la premialità dei docenti universitari ai sensi dell’art. 9, comma 1, secondo periodo, della L. n. 240/2010 Cofinanziamento al 50%
  • 2. Nell’ambito delle risorse messe a disposizione per la programmazione, le Università statali e le Università non statali (ivi comprese le Università telematiche) già ammesse al contributo di cui alla legge n. 243/1991 entro l’anno 2015, possono concorrere per l’assegnazione delle stesse, adottando e inviando al Ministero, entro 90 giorni dall’adozione del presente decreto e secondo modalità definite con decreto direttoriale:
    • i. il documento di programmazione triennale di cui all’art. 1;
    • ii. un programma per la realizzazione degli obiettivi citati, articolato in progetti relativi alle azioni indicate al comma 1 per le quali intendono concorrere all’assegnazione, tenendo conto che:
      • 1. ogni Università statale può concorrere al massimo a due obiettivi tra quelli indicati in Tabella 2 (lettera A, B e C), le Università non statali possono concorrere solo agli obiettivi A e B;
      • 2. l’importo massimo di risorse attribuibili a ciascuna Università non può superare il 2,5% di quanto ad essa attribuito a valere sul Fondo di finanziamento ordinario dell’anno 2015 ovvero, per le Università non statali legalmente riconosciute, il 2,5% del contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, dell’anno 2015.
  • 3.I progetti degli Atenei sono valutati da un apposito comitato di valutazione, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della Formazione superiore e della Ricerca e composto da rappresentanti del MIUR e dell’ANVUR. La valutazione viene effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:
    • i. Chiarezza e coerenza del progetto rispetto agli obiettivi della programmazione del MIUR;
    • ii. Grado di fattibilità del progetto, adeguatezza economica, cofinanziamento diretto aggiuntivo;
    • iii. Capacità dell’intervento di apportare un reale miglioramento rispetto alla situazione di partenza.
    • Il comitato di valutazione propone l’ammissione o meno al finanziamento delle azioni proposte da ciascun Ateneo. L’ammissione al finanziamento viene disposta con decreto del Ministro.
  • 4. I risultati conseguiti dall’attuazione dei progetti sono oggetto di monitoraggio annuale e valutazione al termine del triennio sulla base degli indicatori riportati per ciascun obiettivo/azione nell’allegato 1 e dei relativi target proposti dalle Università in sede di presentazione dei progetti. Limitatamente all’azione c) dell’obiettivo C, i target minimi da raggiungere sono indicati nell’allegato 1.
  • 5. L’ammissione a finanziamento dei progetti degli Atenei determina:
    • i. L’assegnazione provvisoria a ogni Ateneo dell’intero importo attribuito per il triennio;
    • ii. L’assegnazione definitiva del predetto importo in caso di raggiungimento dei target prefissati al termine del triennio, ovvero il recupero, a valere sul FFO o sul contributo di cui alla legge 243/1991, delle somme attribuite in misura proporzionale allo scostamento dai predetti target per ciascuno dei progetti finanziati.

Art. 5 – Valorizzazione dell’autonomia responsabile

  • 1. Per il perseguimento dell’obiettivo D, a decorrere dall’anno 2017, una quota pari al 20% della quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario ovvero del contributo di cui alla L. n. 243/1991 è distribuita tra gli Atenei secondo i miglioramenti di risultato relativi ad indicatori autonomamente scelti dagli stessi nell’ambito di quelli riportati all’allegato 2 e relativi alla qualità dell’ambiente della ricerca (gruppo 1), alla qualità della didattica (gruppo 2) e alle strategie di internazionalizzazione (gruppo 3).
  • 2. Al fine di cui al comma 1 ogni Ateneo è tenuto a individuare e comunicare al Ministero, entro  il 20/12/2016,  due gruppi e un indicatore per ciascuno di essi che saranno utilizzati ai fini di cui ai commi 3 e 4.
  • 3. Sarà cura del Ministero suddividere il 20% della quota premiale del FFO in 3 raggruppamenti dove confluiscono rispettivamente coloro che hanno scelto le seguenti combinazioni di indicatori (gruppo 1; gruppo 2); (gruppo 1; gruppo 3); (gruppo 2; gruppo 3). Gli Atenei di ciascun raggruppamento concorreranno al riparto di una somma pari all’incidenza percentuale, sul FFO 2016, della componente costo standard degli Atenei stessi.
  • 4. Il Ministero procederà annualmente al calcolo degli indicatori e attribuirà a ciascun Ateneo un importo pari al peso del singolo Ateneo nell’ambito del relativo raggruppamento secondo le modalità indicate nel medesimo allegato 2.
  • 5. Per l’anno 2016, gli indicatori e le modalità di riparto della quota di cui al comma 1 sono stabiliti nel DM  adottato ai sensi dell’art. 3 del D.M. 552 del 6 luglio 2016 per le Università statali e nel corrispondente DM con il quale sono stabiliti i criteri di riparto del contributo di cui alla L. n. 243/1991 per le Università non statali.

Art. 6 – Accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi

  • 1. Per gli anni accademici cui trova applicazione il presente decreto ai sensi degli articoli 1 e 8 è fatto divieto di proporre l’istituzione di nuove università statali e nuove università non statali (ivi comprese Università telematiche), se non a seguito di processi di fusione, secondo quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 240/2010.
  • 2. Al fine di rafforzare l’attrattività delle Università a livello internazionale e il collegamento con il mercato del lavoro, per i corsi di studio internazionali, nonché per gli altri corsi e comunque entro il limite pari al valore massimo tra 3 corsi di studio e il 10% dell’offerta formativa, è data la possibilità a ciascun Ateneo per gli anni accademici 2017/2018 e 2018/19 di utilizzare negli ambiti relativi alle attività di base o caratterizzanti, ulteriori settori scientifico-disciplinari rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai DDMM 16 marzo 2007, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, previa approvazione ministeriale, sentito il CUN, ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Sono comunque esclusi i corsi di studio preordinati all’esercizio delle professioni legali o regolate dalla normativa UE e i corsi di studio direttamente abilitanti all’esercizio professionale.
  • Nell’allegato 3 al presente decreto sono riportate le linee guida per l’accreditamento dei corsi e delle sedi da parte delle Istituzioni universitarie già esistenti a partire dall’anno accademico 2017/2018.

Art. 7 – Programmazione del personale docente

  • 1. Gli indirizzi per la programmazione del personale docente di cui all’art. 1-ter, comma 1, lettera e) del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono definiti per il triennio 2016-2018 nell’ambito del dPCM 7 luglio 2016, adottato su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 49/12.
  • 2. Le politiche di reclutamento degli Atenei adottate in attuazione della programmazione di cui al comma 1 concorrono al conseguimento dell’obiettivo di cui all’art. 2, comma 1, lett C (giovani ricercatori e premi per merito ai docenti), del presente decreto. A tal fine, l’articolo 4, comma 1, del DM n. 963/2015 è sostituito con il seguente: “Su proposta dell’Università, tenendo conto della rilevanza del programma di ricerca, i vincitori dei programmi finanziati dallo European Research Council (ERC) “ERC Starting Grant”, “ERC Consolidator Grant”, “ERC Advanced Grant”, in qualità di “Principal Investigator” (PI), possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, ovvero di professore di ruolo di II o di I fascia”.

Art. 8 – Disposizioni finali

  • 1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione fino all’emanazione del Decreto Ministeriale con cui sono definite le linee generali d’indirizzo della programmazione del triennio 2019 – 2021.

 

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile, ed è successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

(Il presente decreto è stato trasmesso in data 8 agosto 2016 alla Corte dei Conti e all’Ufficio Centrale di Bilancio per i rispettivi controlli preventivi e la registrazione).

Roma, 8 agosto 2016

IL MINISTRO
Prof.ssa Stefania Giannini

Nota 8 agosto 2016, AOODGPER 21966

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio III
Reclutamento del personale docente ed educativo

Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Agli Ambiti Territoriali Provinciali
LORO SEDI
Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
LORO SEDI

Nota 8 agosto 2016, AOODGPER 21966

OGGETTO: Graduatorie di istituto personale docente ed educativo. D.D.G. 11/07/2016 n. 643. Apertura funzioni POLIS per l’inserimento del titolo di specializzazione per il sostegno e per la scelta delle sedi (mod. B). Presentazione del modello B1 per i Licei musicali e coreutici