Educazione&Scuola Newsletter n. 1067


Educazione&Scuola Newsletter n. 1067

Luglio 2016 – XXI Anno

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Notizie

29 luglio Conferimento incarichi per Competenze

Le indicazioni operative per l’individuazione e per il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali

 

28 luglio #ScuoleInnovative

Tour sul territorio per illustrare il bando per l’ideazione di 52 nuove scuole

 

28 luglio Big Data

Presentazione al Miur del Rapporto del gruppo di lavoro sui Big Data

 

28 luglio Semplificazione PA in Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei ministri approva definitivamente un DPR contenente norme per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi

 

26 luglio Prove ammissione corsi di laurea ad accesso programmato

Sono 80.843 i candidati che hanno perfezionato l’iscrizione ai test per l’ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria, Architettura e Veterinaria per l’anno accademico 2016/2017

 

7 luglio Rapporto nazionale INVALSI 2016

Il 7 luglio si svolge la presentazione del Rapporto nazionale sulle rilevazioni degli apprendimenti degli studenti realizzato dall’INVALSI

 

1 luglio Italian Teacher Prize

Aperte le candidature per l’Italian teacher prize

 


Norme

Avviso 28 luglio 2016, AOODGRUF 10966

A.S.2015/2016 –funzione “Rilevazione oneri” compensi Esami di Stato 2016_PROROGA CHIUSURA RILEVAZIONE

 

Nota 27 luglio 2016, AOODGPER 20453

Procedure di avvio dell’anno scolastico 2016/2017 – assegnazione del personale docente di ruolo.

 

Decreto Ministeriale 26 luglio 2016, n. 598

Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2016/2017

 

Decreto Ministeriale 26 luglio 2016, n. 599

Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto a.a. 2016/2017

 

Decreto Ministeriale 26 luglio 2016, n. 597

Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria a.a. 2016/2017

 

Avviso 26 luglio 2016

Convegno “Le Scienze della Terra a scuola – La didattica laboratoriale per sviluppare competenze” – Mar, 18/10/2016 Ore 9.30 – Aula Magna dell’Università degli Studi di Roma TRE, Via Ostiense 159, …

 

Decreto Ministeriale 26 luglio 2016, AOOUFGAB 595

Integrazione decreto ministeriale 25 gennaio 2016, n. 24

 

Decreto Interministeriale 25 luglio 2016, n. 592

Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2016/2017

 

Nota 22 luglio 2016, AOODGPER 19990

Anno scolastico 2016/2017 – adeguamento degli organici dell’autonomia del personale docente alle situazioni di fatto

 

Nota 22 luglio 2016, AOODPIT 2609

Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche

 

Nota 22 luglio 2016, AOODGPER 19976

Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2016/17: trasmissione ipotesi C.C.N.I. e presentazione domande

 

Nota 21 luglio 2016, AOODGOSV 8194

Istituti tecnici – indirizzo Trasporti e Logistica – articolazione Conduzione del mezzo Opzioni “Conduzione del mezzo navale” (CMN) e “Conduzione apparati e impianti marittimi” (CAIM). Denominazione titoli …

 

Nota 21 luglio 2016, AOODGSIP 5833

Concorso Nazionale “Matteotti per le scuole” Ricordare Giacomo Matteotti e la sua testimonianza di libertà e di democrazia Anno Scolastico 2015/2016

 

Nota 21 luglio 2016, AOODGSIP 5846

Avviso pubblico per conferimento mediante procedura selettiva comparativa di incarichi per n. 5 esperti progetto FAMI N. 743/2016 – “L’Europa inizia a Lampedusa”

 

Nota 21 luglio 2016, AOODGSIP 5836

Concorso Nazionale “I colori della diversità umana” Anno Scolastico 2015/2016

 

Decreto Dipartimentale 20 luglio 2016, Prot. n. 710

Approvazione esiti avviso “Giovani e legalità”

 

Nota 19 luglio 2016, AOODGRUF 10549

Scrutini finali analitici – Dati alunni con sospensione del giudizio e finanziamento corsi di recupero a.s. 2015-16

 

Nota 19 luglio 2016, AOODGRUF 10546

Dematerializzazione. Riordino degli adempimenti amministrativi in materia di stato giuridico. PERSONALE AMMINISTRATIVO COMPARTO MINISTERI

 

Nota 19 luglio 2016, AOODGPER 19702

Direttiva n.170/2016 – Prime istruzioni operative concernenti le procedure previste per i Soggetti che offrono formazione per il personale della scuola. Indicazioni attuative

 

Decreto Ministeriale 18 luglio 2016, n. 578

Programmazione dei posti disponibili corsi di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie a.a. 2016/2017

 

Decreto Ministeriale 18 luglio 2016, n. 579

Programmazione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie a.a. 2016/2017

 

Nota 15 luglio 2016, AOODGCASIS 2141

Monitoraggio dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro – a.s. 2015/2016

 

Decreto Ministeriale 14 luglio 2016, n. 572

Modalità e contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua inglese a.a. 16-17

 

Ordinanza Ministeriale 14 luglio 2016, AOOUFGAB 573

Calendario delle festività e degli esami per l’a.s. 2016/2017

 

Nota 13 luglio 2016, AOODGRUF 10187

Chiarimenti per l’attribuzione dell’assegno al nucleo familiare

 

Contratto Collettivo Nazionale Quadro (ARAN, 13.7.16)

Definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale e delle relative aree dirigenziali per il triennio 2016-2018

 

Nota 11 luglio 2016, AOODGPER 18736

D.D.G. 643 dell’11 luglio 2016. Integrazione graduatorie di Istituto personale docente, in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326

 

Decreto Direttore Generale 11 luglio 2016, n. 643

Integrazione graduatorie di Istituto personale docente, in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326

 

Nota 8 luglio 2016, AOODGEFID 9288

Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” FESR – Avviso prot. n. 9035 del 13/07/2015 per la realizzazione, …

 

Nota 8 luglio 2016, AOODGOSV 7645

Celebrazione della 66a “Giornata della Bontà” – Centro Nazionale della Bontà nella Scuola – Premio “Livio Tempesta” A.S. 2015-2016

 

Decreto Dipartimentale 8 luglio 2016, AOODPIT 635

Tabelle di confluenza tra le Classi di concorso del D.M. 39/1998 e le nuove del D.P.R. 19/2016

 

Decreto Ministeriale 8 luglio 2016, n. 556

Definizione Paesi in via di Sviluppo ai fini delle disposizioni art. 3 comma 5 DPCM 9 aprile 2001

 

Nota 7 luglio 2016, Prot. n. 5481

Concorso Fotografico Nazionale “Diritto di restare, migrare, vivere “ Anno Scolastico 2015/2016

 

Accordo CSR 7 luglio 2016, n. 128

Individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile …

 

Avviso 6 luglio 2016, Prot n. 9739

A.S. 2015/2016 – Apertura funzione “Rilevazione oneri” compensi Esami di Stato 2016

 

Decreto Ministeriale 6 luglio 2016, n. 552

Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l’anno 2016

 

Decreti Dipartimentali 6 luglio 2016

SEDI DI ESAME PERITI AGRARI-GEOMETRI-PERITI INDUSTRIALI- AGROTECNICI

 

Decreto Ministeriale 6 luglio 2016, n. 553

Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado. Sessione straordinaria. Anno scolastico 2015/2016

 

Nota 5 luglio 2016, AOODGOSV 7409

“Didattiva: la didattica per l’alternanza scuola lavoro” – Pubblicazione del Bando per il Premio Nazionale 2016 – Bolzano, 9 novembre 2016

 

Avviso 4 luglio 2016

Progetto Booktrailer Film Festival (BFF)

 

Nota 1 luglio 2016, Prot. n. 5369

AVVISO PUBBLICO prot. AOODGSIP n. 3380 del 19-04-2016 Giovani e Legalità Percorsi di rientro in formazione dei minori/giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali

 

Avviso 1 luglio 2016, AOODGRUF 9469

Procedura per il conferimento di incarico dirigenziale ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni – Ufficio VII …

 

 


Rubriche

in Bacheca della Didattica

Sulla chiamata diretta, alias “incarico”

di Gabriele Boselli

Assegnazione temporanea triennale del docente con figli di età inferiore a tre anni

di Giancarlo Visciglio

La svolta dell’autonomia? Sulla “chiamata diretta”

di Alessandro Basso

Stili e poteri della dirigenza scolastica

di Stefano Stefanel

Le problematiche minorili secondo la Carta di Ottawa

di Margherita Marzario

Spunti di riflessione sulle reti di ambito

di Giovanni Roberi

Aboliamo i voti?

di Rita Bortone

Il D.lgs. 116/2016 contro i furbetti del cartellino

di Francesco G. Nuzzaci

Reti di ambito: raccogliamo la sfida

di Giovanni Roberi

Piano di Formazione Personale Amministrativo 2016-2018

MIUR

Dalla raccolta dati alla semina delle azioni

di Ivana Summa

La parità apodittica

di Piero Calamandrei

I primi 12 mesi de #LaBuonaScuola

MIUR

La pietra tombale della Buona Scuola

di Alessandro Basso

Chissà perché?

di Cinzia Mion

La politica scolastica… tra superficialità e improvvisazione

di Enrico Maranzana

Formazione: la nuova procedura di accreditamento

Al via la nuova procedura di accreditamento/qualificazione dei soggetti che erogano formazione al personale …

Chiamerò Riforma

di Claudia Fanti

 

in DIDES di Umberto Tenuta

Schola Renovanda Est
di Umberto Tenuta

 

in Esami

Europass

Il ‘Supplemento Europass’

 

in Europ@Fondi Strutturali di Fabio Navanteri

 

in Famiglie

Sportello Genitori Studenti e Scuola

a cura di Cinzia Olivieri

Serve ancora la Giunta Esecutiva?

di Cinzia Olivieri

L’ordine del giorno del consiglio di istituto

di Cinzia Olivieri

Il diritto del pasto “domestico” e l’alleanza scuola famiglia

di Cinzia Olivieri

in Handicap&Società di Rolando Alberto Borzetti

FAQ Handicap e Scuola – 57

a cura dell’avv. Salvatore Nocera, di Rolando Alberto Borzetti e di Evelina Chiocca

in InformagiovaniLa Rete di Vincenzo Andraous

Droga ricreativa

di Vincenzo Andraous

Sul carcere

di Vincenzo Andraous

 

in LRE di Paolo Manzelli

PROMOTION OF FUNCTIONAL AQUA-FEED FUTURE

Paolo Manzelli e Marcello Traversi

Nuovo Modello Energia Eco-Compatibile

di Paolo Manzelli e Marcello Traversi

Decarbonizzazione della economia e biofissazione della CO2

di Paolo Manzelli

in Psicologia

Neuroscienze e diritti dei bambini

di Adriana Rumbolo

Neuroscienze e buona didattica

di Adriana Rumbolo

Una lettura per l’estate

di Adriana Rumbolo

in Recensioni

D. Calabi, Venezia e il Ghetto (Cinquecento anni del «recinto degli ebrei»)

di Antonio Stanca

A. Fusco, Ogni giorno ha il suo male

di Mario Coviello

K. Pancol, Gli occhi gialli dei coccodrilli

di Mario Coviello

P.L. Coda, William Shakespeare al Castello della Pietra

In appendice, alcuni brevi brani tratti dalle opere più significative di Shakespeare in lingua originale, …

Learning to drive di Isabel Coixet

di Mario Coviello

C. Lo Presti, Nel paese dell’arcobaleno – Nidi

di Floriana Falcinelli

D. Tartt, Dio di Illusioni

di Mario Coviello

AA.VV. (a cura di F. Gianaria e A. Mittone), Insospettabili racconti gialli

di Antonio Stanca

G. Giorello, Libertà

di Antonio Stanca

R. Dahl, Matilde

di Mario Coviello

S. Agnello Hornby, Caffè amaro

di Mario Coviello

 

in Scuola&Territorio di Gian Carlo Sacchi

Le reti di scuole

di Gian Carlo Sacchi

 

 


Rassegne

Stampa

Sindacato

Gazzetta Ufficiale

 

D. Calabi, Venezia e il Ghetto (Cinquecento anni del «recinto degli ebrei»)

Venezia e gli ebrei

di Antonio Stanca

calabiPubblicato la prima volta nel 2015 in Francia presso le Editions Liana Levi, Paris, e la seconda nel 2016 in Italia per conto della Casa Editrice Bollati Boringhieri di Torino, il libro Venezia e il ghetto (Cinquecento anni del «recinto degli ebrei») è di Donatella Calabi, che ha insegnato Storia della città e del territorio presso l’Università IUAV di Venezia dal 1974 al 2014. E’ stata pure Directeur d’études invité all’École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi, Visiting Professor dell’Università Cattolica di Lovanio, della British Academy di Londra, Honorary Fellow dell’University of Leicester. Ha insegnato e tenuto corsi in molte università anche straniere. Dirige da sola o in collaborazione la pubblicazione di collane e di riviste che trattano di storia dell’urbanistica europea tra Ottocento e Novecento e della città moderna in Europa. Molte sono le sue pubblicazioni e in molte lingue sono state tradotte. Instancabile si è mostrata la Calabi nella sua attività di studiosa, di storica, conosciuta è ormai in ambito internazionale. Conosciuti sono i suoi interessi specifici generalmente rivolti all’osservazione, al recupero, alla rivisitazione di quelle aree urbane che nell’Europa del passato e in quella del presente sono rimaste lontane dal centro e, perciò, sono diventate zone di mercato oppure d’insediamento per minoranze diverse dalla popolazione del posto. Sono state le aree periferiche delle grandi città antiche e moderne ad attirare l’attenzione della Calabi e questo spiega come nel recente lavoro abbia pensato di esaminare quella periferia di Venezia dove, cinquecento anni fa, si formò il primo ghetto degli ebrei. E’ una ricerca, è uno studio delle fonti quello che la Calabi ha condotto in maniera meticolosa, puntuale, senza trascurare nessun aspetto, pur minimo, dell’avvenimento. E’ un esame al quale si aggiungono altri: sono cinquecento anni di storia che la studiosa percorre nel libro e che non rimane soltanto quella degli ebrei veneziani ma si combina, s’intreccia con la storia di Venezia, dell’Europa, con tutto quel movimento di persone, di cose, di pensieri, d’idee al quale gli ebrei di Venezia diedero vita, con tutta la storia di quei centri, di quelle città, di quei mercati del mondo occidentale ed orientale con i quali vennero a contatto.

Il viaggio della Calabi comincia nel 1516, quando a Venezia fu ordinato agli ebrei sparsi per la città di costituire un loro nucleo nella zona di San Girolamo, in periferia, di abitare, vivere in quel posto, nelle case, negli spazi che comprendeva. Era un luogo dove si usava “gettare” i resti delle lamiere che venivano lavorate nelle vicine fonderie, era il “geto de rame” e da qui sarebbe venuto il nome “ghetto” durato fino ai tempi moderni e giunto a significare non solo luogo di isolamento, di segregazione ma anche di condanna, di pena, di tortura, di morte. Da quel lontano “geto de rame” inizia a dire la Calabi nel libro e giunge a rilevare quanto gli ebrei di allora siano cambiati, quanto dei sospetti, dei timori che avevano indotto il governo veneziano a isolarli, chiuderli in un recinto non aveva motivo di esistere. Si servirà, la studiosa, di documenti di archivio, di biblioteca, di museo, li citerà in continuazione, in ogni pagina, mostrerà disegni, quadri, immagini, piante, foto dei luoghi, degli scritti, delle case, delle piazze, delle strade, delle chiese, delle sinagoghe di quei tempi, niente mancherà al suo studio, di tutto quanto le è servito per condurlo lo correderà. Non si tratterà, tuttavia, di un’operazione di riporto, non si risolverà in una serie di notizie, in un lavoro di cronaca ché abile si mostrerà l’autrice nel dare a quanto da lei appreso, conosciuto l’aspetto di una narrazione, di un racconto con i suoi protagonisti, le sue vittime, nel riportare ad una dimensione semplice, quotidiana fenomeni, avvenimenti così importanti, nel mostrarli mentre avvengono, si svolgono, nel seguire i loro autori, osservarli in ogni azione, pensiero, espressione. Di leggere un immenso romanzo si ha l’impressione, anche dei movimenti dell’anima si dice, anche dei pensieri reconditi, della vita dello spirito. Gli ebrei della Calabi non sono soltanto gli uomini dei banchi di pegno, dei commerci, dei tanti traffici, delle banche ma anche quelli che ambiscono a formarsi, migliorarsi, istruirsi, andare oltre i limiti loro imposti, stare con gli altri, amare, piacere. Le loro case, nel ghetto, diventeranno sempre più piccole poiché sempre maggiore diventerà il numero degli ebrei che a Venezia giungeranno da tante parti, sempre maggiore il numero degli ebrei “abitanti” del ghetto rispetto a quello degli ebrei “viandanti”. Dopo il primo ghetto, “Ghetto Vecchio”, si formeranno il “Ghetto Nuovo” e il “Ghetto Nuovissimo”, dopo la prima sinagoga verranno altre sei a conferma del notevole incremento che andava registrando quel primo, sparuto nucleo di ebrei veneziani confinato al largo di San Girolamo. E insieme al numero crescerà, migliorerà anche la condizione di quegli ebrei, la loro importanza, la loro funzione nell’ambito della vita sociale, culturale, religiosa, artistica della città. Col tempo gli ebrei usciranno dal ghetto ed entreranno a far parte della vita cittadina, dell’amministrazione di Venezia, parteciperanno, collaboreranno con quanto avviene, si decide, si progetta, si stabilisce, si realizza da parte degli organi che a Venezia sono preposti alla Legislazione, alla Politica, alla Giustizia, all’Istruzione, alla Salute Pubblica e ad altri Servizi Sociali. Seguiranno le vicende della città anche quando questa non sarà più una Repubblica. Napoleone, l’Austria, il Risorgimento, la Prima Guerra Mondiale, il Fascismo saranno eventi vissuti, sentiti anche da loro, anche loro assumeranno una propria posizione di fronte ad essi. E non trascurerà la Calabi di mostrarli inseriti non solo nella storia della città ma anche in quella della Nazione e in quella dell’Europa, di far vedere come fossero giunti ad avere una presenza di carattere internazionale, cosmopolita, come Venezia, tramite gli ebrei, avesse avuto, per tanto tempo, rapporti con grandi centri commerciali europei e mondiali, fosse stata alla loro pari e avesse assunto una posizione centrale perchè compresa tra Occidente e Oriente.

Dalla periferia nei pressi di San Girolamo, dalla diffidenza, dall’avversione con le quali erano stati trattati all’inizio, quegli ebrei con la loro operosità erano risultati importanti per la vita della città, l’avevano aiutata a risolvere tanti problemi, l’avevano collegata con altre città, l’avevano resa internazionale.

A. Fusco, Ogni giorno ha il suo male

“Ogni giorno ha il suo male”, noir di Antonio Fusco, Giunti editore

di Mario Coviello

“Si addormentò con il pensiero che da qualche parte, non molto distante da lui, una persona nel buio di quella notte si era trasformata nell’angelo della morte e aveva compiuto l’azione assoluta, l’abbraccio di un istante con il mistero dell’eternità e con la più inevitabile delle conseguenze: aveva ucciso.”

fuscoLa sonnacchiosa provincia toscana di Valdenza è improvvisamente scossa dall’omicidio di una donna che viene ritrovata in casa, in una posizione innaturale e con una fascetta stringicavo attorno al collo. Si pensa subito al movente passionale, ma all’occhio esperto di Casabona, il commissario incaricato del caso, qualcosa fin da subito non quadra: troppi elementi diversi sulla scena del crimine, troppi particolari contrastanti.

Schivo, ma con una forte carica umana, reso cinico da troppi anni di mestiere alle spalle, Casabona capisce che l’omicidio è solo l’inizio di un vortice di morte: un gioco molto pericoloso in cui le regole sono quelle stringenti e folli di un serial killer. E Casabona non può che accettare la sfida. «Chiediti perché e troverai il movente e se troverai il movente sarai vicino all’assassino». Seguendo questa frase come un mantra e con l’aiuto dell’affascinante collega Cristina Belisario, Casabona cercherà di venirne a capo e per farlo sarà obbligato anche a una profonda riflessione sull’impotenza dell’essere umano rispetto alle conseguenze delle proprie azioni.

Con “Ogni giorno ha il suo male” Antonio Fusco fa il suo esordio nella letteratura offrendoci un giallo che racchiude in sè qualcosa di più della semplice storia raccontata.
Un romanzo dall’ossatura americana, la storia dello spietato serial killer sembra rimandare ai romanzi d’oltre oceano, ma con un animo tutto italiano.
Le indagini mettono in risalto gli sforzi ma anche le leggerezze e superficialità che a volte vengono commesse in campo giudiziario e la vita di un ispettore che viene delineato come persona vera, con le sue inquietudini e paure, le sue forze e le sue debolezze. Una persona cinica e concreta sul lavoro, ma generosa col suo prossimo. Altruista verso i colleghi, preso dal lavoro, perde di vista la propria vita personale, trascurando e ferendo le persone a lui più care.
“Ogni giorno ha il suo male” è il primo di tre noir che hanno per protagonista il Commissario Casabona e Fusco intervistato sul perché ama scrivere ironico risponde «Da ragazzino pensavo di fare lo scrittore. Perché poi sono diventato un poliziotto? Pensavo che quello dello scrittore non fosse un mestiere».

 

Ecco come Fusco ha risposto ad altre domande

 

Chi è Antonio Fusco?

Un cinquantenne, napoletano di origine, che fa il funzionario della Polizia di Stato e ha girato l’Italia per lavoro. Sono approdato in Toscana nel 2000 e mi ci sono stabilito con mia moglie e i miei due figli. Come formazione ho conseguito la laurea in Giurisprudenza e in Scienze delle Pubbliche amministrazioni ed ho frequentato un master di II livello in criminologia forense. Attualmente mi occupo in via prevalente di indagini di polizia giudiziaria.

 

Come si è approcciato al mondo della scrittura? Quando e perché ha iniziato a scrivere?

Sin da quando ero ragazzo amavo molto leggere libri e mi piaceva scrivere. Negli ultimi anni mi sono avvicinato al mondo del giallo e del noir grazie a partecipazioni a convegni e incontri promossi da associazioni di amanti del genere, dove intervenivo in qualità di esperto e di criminologo. Durante uno di questi incontri mi è venuta l’idea che poi è diventata il motore del giallo, l’intreccio, che ovviamente non posso rivelare. Quando ho iniziato a scrivere, dalla mia esperienza professionale sono venuti fuori da soli, come se non aspettassero altro da tempo, ritagli di memoria che mi hanno aiutato a delineare in modo credibile personaggi, caratteri e situazioni che danno quel taglio particolarmente realistico al romanzo.

 

Come è nato il commissario Tommaso Casabona?

Da una scommessa con un amico, appassionato di gialli e presidente di un’associazione di amanti del genere. Mi invitava spesso come relatore, esperto di criminologia, a loro manifestazioni e convegni. Una volta gli ho detto che ero stufo di intervenire per presentare libri di altri, che il successivo che avrei presentato sarebbe stato scritto da me. Poi mi ha motivato anche mia figlia, appassionata di letteratura. Il nome Casabona mi è piaciuto perché mi ricordava il Casaubon del Pendolo di Foucault di Umberto Eco.

 

Che rapporto ha con il suo personaggio principale?

E’ un vero amico. A volte si presta a fare e a dire cose al mio posto di cui io non avrei mai il coraggio .

 

Come lo descrive ai lettori?

Il  Commissario  Casabona  è  un  personaggio  vero,  deciso  e  duro  ma  allo  stesso  tempo  con  una grande umanità,  doti  alle quali unisce il fiuto  che gli  deriva  da  anni di  esperienza.  Ha maturato una forte dose di cinismo che gli serve da corazza per proteggersi dall’impatto emotivo procurato dalle  nefandezze  dell’animo  umano  con  cui  è  costretto  a  misurarsi  per  il  suo  lavoro  ma  dentro conserva un forte senso etico che gli consente di avere sempre ben chiaro il confine tra il bene e il male.

 

Quanto tempo ha impiegato a scrivere “ Ogni giorno ha il suo male”? Come ha impostato il lavoro di stesura?

Circa un anno. Dovendo trovare il tempo per la scrittura conciliandolo con gli impegni per il lavoro e la vita familiare. Il lavoro di stesura è stato molto istintivo. Fatto di passaggi e revisioni. Non mi piace l’eccessiva schematizzazione. Preferisco scrivere intorno all’idea e lasciar venir fuori la storia e i personaggi per formare lo script. Ritornandoci poi per le atmosfere e le descrizioni.

 

Quanto c’è di autobiografico in quello che scrive?

Una volta ho visto un film dove una mamma diceva al figlio piccolo, che poi sarebbe diventato un famoso neurochirurgo, che la fantasia è immaginare un topolino blu. Ma si può immaginare un topolino blu se non si è mai visto un topolino e non si conosce il colore blu? La fantasia, in fondo, è un modo diverso di mettere insieme pezzi della nostra vita e di quella degli altri a cui abbiamo assistito. Quindi, in ogni racconto c’è sempre molto di autobiografico.
Nei suoi romanzi racconta il male in tutte le sue forme: quanto attinge dai casi da lei direttamente affrontati e quanto dalla cronaca in generale? 

Per quanto riguarda le tecniche investigative, le atmosfere, i personaggi di contorno, attingo alla mia esperienza di vita e professionale. I casi, invece, sono frutto di fantasia. Non potrebbe essere altrimenti. Riportare fatti accaduti realmente di cui mi sono occupato significherebbe venir meno ad obblighi fondamentali di deontologia professionale.
Il commissario Casabona pur se di comprovata esperienza, non è mai riuscito ad abituarsi a “vedere il mondo attraverso la lente deformante del male”. Lei ce l’ha fatta?

Bisogna distinguere il controllo che ogni professionista deve avere sulla propria emotività, necessario per far bene il proprio lavoro, dall’assuefazione morale e dall’abitudine che porta al cinismo. Conservare freddezza non significa abituarsi al male, che ci deve sempre indignare.

 

Antonio Fusco, criminologo forense e capo della Squadra mobile alla questura di Pistoia ha cinquant’anni. Nato a Napoli, ha una laurea in Giurisprudenza e una in Scienze delle Pubbliche amministrazioni. Fusco lavora dal 2000 a Pistoia. Dopo “ Ogni giorno ha il suo male” sempre con Giunti ha pubblicato “ La pietà dell’acqua” e “ Il metodo della fenice.”

Valutare la scuola

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SEMPLICEMENTE VALUTARE LA SCUOLA!

 

La Scuola è una Comunità.

Agisce, deve agire sempre come una comunità.

Come un’èquipe medica.

Cambiano i ruoli ma tutti gli uomini di scuola debbono cooperare per raggiungere lo stesso obiettivo: il successo formativo dei singoli alunni.

Ed il successo formativo di tutti i singoli alunni si raggiunge se tutti gli operatori scolastici operano in sinergia.

Ed operano al meglio.

Negli anni settanta noi ispettori dibattemmo molto il tema della scuola come sistema.

Il sistema non è costituito da parti irrelate.

Se una sola ruota del carro non funziona, è tutto il carro che non funziona!

Se l’ATA non suona la campanella, gli alunni non entrano, i docenti non fanno lezione, il dirigente non dirige.

Se un docente mortifica un alunno, l’alunno non va più a scuola.

Se una scuola boccia un solo alunno ed un’altra ne boccia trenta, pari sono.

Gli uomini sono valori infiniti, ed un solo infinito è pari alla somma di cento infiniti!

Chiaro?

Traiamo le conseguenze di questo ragionamento!

Se la barca va, la si premia.

Se la barca non va, tutti dovranno adoperarsi per rimetterla in sesto.

È questo il significato della scuola come COMUNITÀ SCOLASTICA.

È questo il significato degli organi collegiali della scuola.

Come nelle buone famiglie, nella SCUOLA BUONA tutti sono corresponsabili.

Non si dice che sbaglia il padre.

Non si dice che sbaglia la madre.

Non si dice che sbaglia il figlio.

Si dice che è sbagliata la famiglia!

Dell’ultimo alunno dell’ultima aula risponde la Comunità scolastica.

Risponde la Scuola.

Ed è la Scuola che occorre valutare!

 

Tutti i miei Canti −ed altro− sono pubblicati in:
http://www.edscuola.it/dida.html
Altri saggi sono pubblicati in
www.rivistadidattica.com
E chi volesse approfondire questa o altra tematica
basta che ricerchi su Internet:
“Umberto Tenuta” − “voce da cercare”

https://www.facebook.com/utenuta/posts/10208519934589217?pnref=story

La lingua dei segni riconosciuta ufficialmente in Lombardia

La lingua dei segni riconosciuta ufficialmente in Lombardia

MILANO – Regione Lombardia riconosce e promuove la LIS tattile come lingua effettiva consentendo ai sordomuti il diritto di libera scelta. Il Consiglio regionale ha infatti approvato all’unanimità giovedì pomeriggio la legge (relatore Federico Lena, Lega Nord) che riconosce su tutto il territorio regionale la lingua dei segni, con l’obiettivo di favorire l’inserimento e l’integrazione delle persone cieche e sorde nel mondo della scuola e nell’accesso ai servizi.

“Ancora una volta la Lombardia dimostra di essere avanti rispetto al governo nazionale anticipandolo sul piano legislativo –commenta il relatore Federico Lena (Lega Nord)-: questo provvedimento riconosce e inserisce la LIS tattile non solo nel mondo della scuola, ma anche nella società civile e nella rete dei servizi quotidiani. In Aula abbiamo approvato anche un ordine del giorno per sollecitare iniziative legislative analoghe a questa, a favore di quei soggetti che hanno difficoltà comunicative di altro tipo”.

“Sono soddisfatto per l’approvazione di questo provvedimento, che incontra il favore e il consenso di tutti i soggetti impegnati nell’ambito della sordità –ha detto il presidente della Commissione Sanità Fabio Rolfi-: con questa approvazione facciamo un atto di civiltà legislativa doveroso e necessario, tenendo conto che, nonostante gli strumenti introdotti dalla moderna tecnologia, la LIS tattile resta ancora oggi l’unico strumento che consente a molti sordi di comunicare e pertanto va sostenuta e promossa per favorire la loro inclusione e integrazione sociale”.

In sede di dichiarazione di voto hanno espresso apprezzamento e condivisione sulle finalità della legge i Consiglieri Massimiliano Romeo (Lega Nord), Carolina Toia (Lista Maroni), Mario Mantovani (Forza Italia) e Mario Barboni (PD).

La legge prevede l’inserimento della LIS tattile in tutte le scuole primarie e secondarie della Lombardia, nonché nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, nell’accesso ai mezzi di trasporto pubblico e ai servizi sanitari e sociosanitari, in particolare nei punti di Pronto Soccorso. Di concerto e in collaborazione con il Comitato Regionale per la Comunicazione (Corecom) saranno attivate azioni per favorire l’accessibilità ai media, alle trasmissioni televisive regionali e a quelle informative, mediante il ricorso alla lingua dei segni. L’attuazione concreta dei contenuti della legge viene ora demandata a un piano triennale la cui predisposizione è di competenza della Giunta regionale.

Come spiega il consigliere regionale Mauro Piazza “è una legge importante e necessaria che mette in campo strumenti concreti per garantire la piena integrazione di queste persone e la rimozione delle barriere di comunicazione, così da mettere a servizio della collettività i talenti e le capacità di persone che oggi non possono esprimersi pienamente. Credo sia un segnale di attenzione della Regione verso i lombardi con disabilità auditiva”.
Approvati dall’Aula anche tre ordini del giorno: il primo, presentato dal relatore Federico Lena, sollecita iniziative legislative analoghe a favore di quei soggetti che hanno difficoltà comunicative di altro tipo; il secondo, presentato dal gruppo Lombardia Popolare, invita la Giunta regionale a stanziare risorse adeguate per consentire la traduzione simultanea nella lingua dei segni delle sedute consiliari durante la diretta streaming; il terzo e ultimo ordine del giorno, illustrato da Antonio Saggese (Lista Maroni), sollecita strumenti adeguati che consentano anche ai soggetti autistici la possibilità di utilizzo della lingua dei segni.
La discussione e l’approvazione della legge in Aula sono stati seguiti, nello spazio riservato al pubblico, da una delegazione della sezione lombarda dell’ENS, l’Ente Nazionale dei Sordomuti, che ha salutato con un caloroso applauso il voto finale.
La LIS ha già ottenuto il riconoscimento del Parlamento europeo nel 1988 e nella risoluzione dell’UNESCO approvata a Salamanca il 15 maggio 2001 si stabilisce come “la lingua dei segni deve essere riconosciuta e bisogna assicurare l’accesso a tutti i sordi all’istruzione anche per mezzo di questo linguaggio”. Attualmente al Parlamento italiano sono state depositate diverse proposte di legge in materia per il riconoscimento della LIS sull’intero territorio nazionale, ma nessuna di queste è stata ancora discussa.
Si stima che in Italia il numero di sordi che utilizza quotidianamente la lingua dei segni supera le 43mila unità (5mila in Lombardia), con 300 interpreti professionali LIS riconosciuti.

SubReader fa leggere i dislessici

SubReader fa leggere i dislessici: la startup degli studenti danesi è la Miglior Impresa JA 2016

Si tratta di un’app che aiuta le persone dislessiche a leggere i sottotitoli nei film in varie lingue grazie all’utilizzo di una particolare voce, adattabile a qualsiasi dispositivo video

Supporto alle persone affette da dislessia o in chemioterapia, ma anche un’idea per rendere più funzionale la gestione dei device a casa: questi i migliori progetti degli studenti europei premiati mercoledì sera a Lucerna in occasione della JA Company of the Year Competition 2016, l’iniziativa che ha visto in gara le migliori idee imprenditoriali sviluppate da 200 studenti di tutta Europa. Alla competizione partecipava anche una scuola italiana, il team “Ca’ Deme JA” dell’Istituto Alberghiero Caterina De Medici di Desenzano del Garda. La competizione è stata organizzata da Junior Achievement Europe, associazione non profit attiva in 39 Paesi europei per lo sviluppo dell’educazione imprenditoriale e dell’alfabetizzazione finanziaria a scuola. Il team della Danimarca si è aggiudicato il premio di Miglior Impresa JA 2016 con SubReader.

Si tratta di un’app che aiuta le persone dislessiche a leggere i sottotitoli nei film in varie lingue grazie all’utilizzo di una particolare voce. Il prodotto funziona in modo indipendente del televisore o altri dispositivi e quindi non richiede alcuna configurazione speciale. Al secondo posto gli studenti slovacchi che hanno presentato Irdify: un’impresa che sviluppa e produce telecomandi universali per smartphone. Grazie a un particolare collegamento, il prodotto consente di controllare televisori, console e molti altri dispositivi. Il team inglese di Enlighten Hope ha conquistato il terzo posto con la produzione e pubblicazione di storie illustrate a misura di bambino che aiutano i piccoli malati di cancro ad affrontare gli effetti della chemioterapia e radioterapia con più speranza, gioia e ispirazione.

“Impresa in azione esiste dal 1919, e ancora oggi, anno dopo anno, continua a ispirare migliaia di giovani – ha detto Caroline Jenner, CEO di JA Europe – È un programma sviluppato in 120 Paesi al mondo e sostenuto grazie alla partnership tra scuole e imprese. A livello mondiale, aiuta gli studenti a sviluppare competenze imprenditoriali e finanziarie. È dimostrato da ricerche europee che gli Alumni JA hanno il doppio delle possibilità di sviluppare e creare un proprio business rispetto agli altri e inoltre le probabilità di rimanere disoccupati diminuiscono”. Il successo di questo programma, inserito nell’anno scolastico 2015/2016 tra ipercorsi di Alternanza Scuola-Lavoro ufficialmente proposti dal MIUR, è dovuto in gran parte al supporto di volontari d’azienda che svolgono il ruolo di mentor, affiancando gli studenti e trasferendo loro la propria esperienza.

Durante la serata sono stati consegnati altri sei premi:

AT&T Excellence: per la mini-impresa con la miglior idea innovativa nel campo della sostenibilità, lo vince Oculus, team della Romania. Oculus grazie ai sensori e ad algoritmi efficienti, ha sviluppato degli occhiali che forniscono un aiuto essenziale alle persone non vedenti mentre si muovono.
Citi Client Focus Award: Update, team svedese invece è stata considerata la startup più attenta alla gestione delle relazioni con i clienti. Update, in particolare si occupa di aiutare le aziende a tenere aggiornati costantemente i propri profili social, grazie alla conoscenza tecnologica che contribuisce a mantenere un dialogo dinamico e attivo tra le imprese ei loro follower su Facebook e Instagram.
FedEx Access Award: l’impresa che, secondo i giudici ha mostrato la miglior capacità di connessione globale è stata Form Up, ideata dagli studenti belga. Forum Up è un gioco a incastro che ha già venduto 1.500 pezzi.
MetLife LifeChanger Award: il progetto Smileybin degli studenti greci è quello che, secondo la giuria, meglio abbraccia i concetti di impatto sociale, di performance finanziarie e di innovazione nella strategia di business. Infatti si tratta di un’app che aiuta i cittadini a riciclare, segnalando i punti della raccolta differenziata nelle città.
UBS Award: Shellbag, impresa spagnola, è stata giudicata una delle miglior imprese eco-sostenibili presentate. La startup ha creato un sacchetto biodegradabile, fatto con le bucce di banana, da poter portare sempre con sé in occasione di un picnic o di una pausa pranzo.
Le iniziative di Junior Achievement in Europa e in tutti il Vecchio Continente raggiungono circa 3,2 milioni di studenti in 39 paesi. Queste attività verranno incrementate nel 2017 grazie al progetto internazionale The European Pact for Youth con lo scopo di realizzare in tutta Europa 10.000 partnership Scuola-Impresa di qualità entro il prossimo anno. All’interno di questo progetto, JA Italia è il primo Paese del network di JA Europe ad aver sviluppato l’EE-Hub (Entrepreneurship Education Hub) a carattere nazionale: si tratta di una rete degli attori impegnati nella diffusione di modelli virtuosi di educazione all’imprenditorialità su scala nazionale.

…E RAPPRESENTANO I DIRIGENTI SCOLASTICI !!!

…E RAPPRESENTANO I DIRIGENTI SCOLASTICI !!!

 

Nell’intervista rilasciata il 28 luglio a www.orizzontescuola.it il prof. Marco Paolo Nigi, segretario nazionale di SNALS-CONFSAL, fa sapere di un incontro congiunto, nella stessa giornata, tra gli avvocati dei sindacati rappresentativi per decidere la strategia legale più opportuna da intraprendere, e pensando anche ad azioni più dirette.

Lo scopo è di fermare una volta per tutte questo disegno scellerato del Governo e del MIUR, vale a dire la c.d. chiamata diretta, che dà ai presidi il potere di assumere il proprio nipote o il nipote dell’amico, così azzerandosi la trasparenza, ultimo baluardo di legalità di una scuola i cui dirigenti non hanno le capacità, le competenze per scegliersi il personale.

Con varianti lessicali e – ma non sempre – più soft, è quello che si legge, né più né meno, nei ripetuti comunicati, singoli ma più di frequente congiunti, delle altre sigle componenti la Quadriplice.

Dagli ultimi dati ufficiali recentemente pubblicati dall’ARAN, lo SNALS-CONFSAL è anche rappresentativo nella nuova area dirigenziale ISTRUZIONE E RICERCA con 714 deleghe e una percentuale dell’8,33. Unite alle complessive deleghe di FLCGIL, CISL SCUOLA e UIL SCUOLA fanno 4.450, pari al 51,91%.

Il che è a dire che i sindacati del Comparto, grazie alla generosità dei dirigenti scolastici adusi a rilasciare doppie o triple deleghe, potranno firmare da soli il prossimo contratto della loro dichiarata controparte, ieri datoriale e oggi padronale! E, per di più, disonesta e incompetente!

Con queste rancorose premesse potremmo almeno assistere alla quarta replica di una fotocopiata dichiarazione a verbale – congiunta, naturalmente! – che rinvia l’agognata equiparazione economica e normativa sempre al prossimo giro?

(Estratto dal più ampio comunicato sul sito www.dirigentiscuola.org)

COSENZA – REGISTRO NAZIONALE PER L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

LA CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA È IL PRIMO E UNICO ENTE PUBBLICO D’ITALIA ISCRITTO NEL REGISTRO NAZIONALE PER L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Un nuovo successo e un importante strumento di formazione e lavoro rivolto a studenti e imprese si aggiunge ai servizi offerti dall’Ente camerale presieduto da Klaus Algieri

Dal 26 luglio 2016 tutti potranno accedere all’area aperta e consultabile che compone il Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola-Lavoro, sezione speciale del Registro delle Imprese, nel quale si possono iscrivere le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili ad accogliere studenti.
A oggi, la Camera di Commercio di Cosenza è il primo e unico ente pubblico italiano iscritto in questo Registro Nazionale, che è stato istituito dalla cosiddetta legge “La Buona Scuola” presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in accordo con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca sentito il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Viste le necessità sempre più emergenti del mercato del lavoro e le condizioni economiche e sociali del Paese, l’Alternanza Scuola-Lavoro è diventata necessariamente una strategia educativa dove l’impresa e l’ente pubblico o privato, assumendo un ruolo complementare all’aula e al laboratorio scolastico nel percorso di istruzione degli studenti, contribuiscono alla realizzazione di un collegamento organico tra istituzioni scolastiche e formative e il mondo del lavoro.
La Camera di Commercio di Cosenza, tramite l’iscrizione nel “Registro dell’alternanza scuola lavoro”, concorre già ad accrescere e facilitare i percorsi di alternanza scuola-lavoro nella sua provincia, sia attraverso protocolli d’Intesa con le istituzioni scolastiche, sia attraverso azioni dirette a favorire l’incontro tra l’offerta scolastica e il sistema economico territoriale.
Il Registro inserisce organicamente percorsi obbligatori nel secondo ciclo di istruzione della scuola di secondo grado a partire dall’anno scolastico 2015/2016, indicando la durata complessiva di almeno 400 ore per gli istituiti tecnici e professionali e di almeno 200 ore per i licei.
“Con questo nuovo strumento a disposizione delle imprese e delle scuole – dichiara in una nota il presidente Klaus Algieri – possiamo contribuire con maggiore impulso allo sviluppo di un proficuo raccordo tra il sistema scolastico-formativo e quello del mondo del lavoro, elemento essenziale per l’efficacia dell’alternanza scuola-lavoro. Questa nostra iniziativa si integra perfettamente con le attività promosse da Unioncamere nazionale, riferimento essenziale per le nostre pioneristiche attività, anche in vista di quanto sarà investito nella formazione dei giovani per il loro avviamento al mondo del lavoro attraverso l’orientamento e l’e-placement”.
L’accesso al sito http://scuolalavoro.registroimprese.it, gestito da Infocamere, darà l’opportunità a tutti i visitatori di cercare tramite parametri le imprese, gli enti pubblici e i professionisti che offrono agli studenti periodi di alternanza scuola-lavoro. Alle imprese, agli enti pubblici e ai professionisti, invece, di inserire le informazioni relative ai percorsi di alternanza offerti.
Il Registro è composto da un’area aperta e consultabile gratuitamente, in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il Registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell’anno in cui è possibile svolgere l’attività di alternanza. Compare, inoltre, una sezione speciale del Registro delle Imprese, di cui all’articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l’alternanza scuola-lavoro. Questa sezione consente la condivisione delle informazioni relative all’anagrafica, all’attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.

Mobilità, diffusi gli esiti per la scuola primaria

Gli esiti della mobilità interprovinciale della scuola primaria sono stati inviati agli Uffici Scolastici Regionali che stanno provvedendo a pubblicarli. I docenti stanno ricevendo le mail con la risposta rispetto alla loro richiesta. Le domande erano oltre 32.000. Gli esiti della mobilità della primaria, così come quelli dell’infanzia, sono stati inviati anche alle Organizzazioni sindacali. Da oggi e fino al 4 agosto per i docenti di infanzia e primaria sarà possibile inserire sul portale Istanze on line i propri CV, come previsto dalle nuove procedure di individuazione per competenze degli insegnanti da parte delle scuole per la copertura dei posti vacanti. Sempre a partire da oggi i dirigenti scolastici di infanzia e primaria potranno cominciare a pubblicare gli avvisi relativi alle loro scuole.

Pubblicato il calendario dell’anno scolastico 2016/2017


Il 15 giugno Prova Nazionale Invalsi di terza media
#Maturità2017 prima prova scritta il 21 giugno

Pubblicato il calendario del prossimo anno scolastico 2016/2017.
La Prova Nazionale Invalsi di terza media si terrà il 15 giugno 2017.
21 giugno 2017, ore 8.30, è invece la data della prima prova dell’esame di maturità.
Nel calendario, consultabile sul sito www.istruzione.it nella sezione Istruzione, sono indicate, come di consueto, anche tutte le festività.
Le lezioni riprenderanno tra il 12 e il 15 settembre 2016. Tra i primi a tornare sui banchi gli studenti di Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise, Piemonte, Umbria, Valle d’Aosta e veneto. Tre giorni di vacanza in più spetteranno invece ai ragazzi di Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia e Toscana.

L’anno scolastico si concluderà tra il 7 e il 10 giugno 2017.

Decreto Direttoriale 29 luglio 2016, n. 1540

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e Autorità di Gestione, Autorità di certificazione, Autorità di audit e Organismi Intermedi;
Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d’azione comune, le relazioni di attuazione relative all’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell’analisi costi-benefici e, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all’obiettivo di cooperazione territoriale europea;
Visto il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
Visto il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Visto l’Accordo di Partenariato (AdP) di cui all’art. 14 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
Visto il documento EGESIF_14-0017 – Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) – Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE);
Vista la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 2014-2020 (SNSI) approvata dalla Commissione europea in data 12 aprile 2016 che promuove la costituzione di una filiera dell’innovazione e della competitività capace di trasformare i risultati della ricerca in vantaggi competitivi per il Sistema Paese e in un aumento del benessere dei cittadini;
Visto il Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020 approvato con decisione della Commissione europea del 14 luglio 2015 CCI 2014IT16M20P005, C(2015)4972final;
Visti i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza (CdS) del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 (Programma Operativo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”) con procedura scritta in data 30 marzo 2016 per la selezione delle operazioni a valere sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di rotazione nazionale a sostegno dell’Asse I del Programma e, in particolare, dell’Azione I.1 (Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale);
Visto il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) 2015-2020 approvato dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) con Delibera n. 2 del 1 maggio 2016;
Vista la legge del 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Vista la legge del 3 luglio 1998 n. 210, recante “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo” ed in particolare l’art. 4 (“Dottorato di ricerca”) e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 18 giugno 2008, “Aumento dell’importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca”;
Visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 8 febbraio 2013 n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;
Visto il Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012 recante la “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’art. 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”;
Visto il DPCM dell’11 febbraio 2014 n. 98 “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”, entrato in vigore il 29 luglio 2014;

Visto il Decreto Ministeriale del 26 settembre 2014 n. 753 “Individuazione di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione centrale del MIUR” con cui è stata disposta l’articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Considerato che, a seguito del richiamato D.M. di riorganizzazione degli Uffici come previsto dal D.P.C.M. n. 98/2014, l’Ufficio IV della Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca è l’Ufficio preposto alla gestione dei Programmi operativi comunitari finanziati dai Fondi strutturali dell’Unione europea e programmi e interventi relativi al Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) e l’Ufficio III della medesima Direzione Generale è preposto alla incentivazione della ricerca pubblica e alla valorizzazione dei ricercatori nell’ambito dello Spazio europeo della ricerca.

 

DECRETA

Articolo 1
CONTESTO DI RIFERIMENTO E FINALITÀ

  • 1. Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale FSE-FESR Ricerca e Innovazione (di seguito, “PON RI 2014-2020” o Programma ) e in particolare, in riferimento all’Azione I.1 – “Dottorati Innovativi con caratterizzazione industriale”, il Ministero intende sostenere la promozione e il rafforzamento dell’alta formazione e la specializzazione post laurea di livello dottorale assicurando la coerenza con i bisogni del sistema produttivo nazionale e con la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 2014/2020, approvata dalla Commissione europea, includendovi gli specifici fabbisogni relativi alla strategia di trasformazione del manifatturiero di Industria 4.0 e dei temi della formazione e delle competenze nel settore dei “big data”, per quelle aree disciplinari a forte vocazione scientifico-tecnologica, ovvero di maggiore rilievo rispetto ai fabbisogni, in termini di figure ad alta qualificazione, del mercato del lavoro nelle regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e delle regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna), contribuendo al conseguimento di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. In tale contesto, con il presente decreto, il Ministero promuove le iniziative di formazione dottorale caratterizzate dal forte interesse industriale e dal coinvolgimento delle aziende.
  • 2. Tale area di intervento trova accoglienza nell’ambito del PON RI 2014-2020 – Asse prioritario I “Investimenti in Capitale Umano”, Azione I.1 “Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale”.
  • 3. In particolare, è previsto il finanziamento di borse di dottorato di ricerca (di seguito, anche borse o borse di dottorato) di durata triennale, per la frequenza, a partire dall’Anno Accademico (A.A.) 2016/2017, di percorsi di dottorato (di seguito, anche corsi) nell’ambito dei quali è fatto obbligo al dottorando di svolgere un periodo di studio e ricerca presso imprese e un periodo di studio e ricerca all’estero per qualificare “in senso industriale” le proprie esperienze formative e di ricerca, con previsione di ricadute sia sul tessuto produttivo dei territori interessati dal programma sia occupazionali, successive al conseguimento del dottorato.
  • 4. Il presente decreto definisce le modalità di presentazione di domande di finanziamento per borse di dottorato aggiuntive rispetto a quelle già finanziate dalle Università con altre modalità per l’A.A. 2016/2017 – Ciclo XXXII.

Articolo 2
RISORSE FINANZIARIE

  • 1. Le risorse, a valere sull’Asse I “Investimenti in Capitale Umano” – Azione I.1 “Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale” del PON RI 2014-2020, finalizzate al sostegno dei percorsi di dottorato di ricerca, destinate al presente decreto, con riferimento all’A.A. 2016/2017- Ciclo XXXII, ammontano complessivamente a euro 20.000.000 (Fondo Sociale Europeo e Fondo di Rotazione) da utilizzare nei limiti finanziari previsti dal Programma per le due diverse aree, in ritardo di sviluppo e in transizione, nel rispetto di quanto previsto dall’ art. 70 del Reg. (UE) n.1303/2013 e dall’art. 13 del Reg. (UE) n.1304/2013.
  • 2. Il Ministero si riserva la facoltà di rimodulare la dotazione di cui al punto 1 sulla base delle domande pervenute e degli esiti della valutazione delle proposte progettuali.

 

Articolo 3
SOGGETTI PROPONENTI

  • 1. Possono presentare domanda di finanziamento esclusivamente le Università, statali e non statali, riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito, “Università”), con sede amministrativa ed operativa nelle Regioni oggetto dell’intervento, di cui all’art. 1, i cui corsi di dottorato sono accreditati alla data di presentazione della domanda ai sensi del D.M. n. 45 dell’8 febbraio 2013 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”.

 

Articolo 4
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO

  • 1. Il presente decreto finanzia, nell’ambito di corsi di dottorato accreditati ai sensi del D.M. n. 45 dell’8 febbraio 2013, borse di dottorato aggiuntive che, sulla base delle domande di finanziamento presentate dalle Università, rispondono a quanto indicato all’art. 1.
  • 2. Le borse di dottorato di cui si chiede il finanziamento devono, a pena di non ammissione al finanziamento stesso:a)   riguardare aree disciplinari e tematiche coerenti con le traiettorie di sviluppo individuate dalla SNSI 2014/2020 e con i fabbisogni, in termini di figure ad alta qualificazione, del mercato del lavoro delle Regioni interessate dal programma;
    b)   avere una durata complessivamente pari a 3 anni;
    c)   prevedere l’attuazione dell’intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, presso le sedi amministrativa ed operative dell’Università beneficiaria, site nelle Regioni obiettivo del programma, fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso l’impresa e all’estero, programmati coerentemente con le attività di formazione e ricerca previste presso le sedi del soggetto proponente;
    d)   prevedere periodi di studio e ricerca in impresa da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi;
    e)   prevedere periodi di studio e ricerca all’estero da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi;
    f)    assicurare che il dottorando possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche, a norma di legge, per le attività di studio e ricerca, ivi inclusi (se pertinenti con la tipologia di corso) laboratori scientifici, biblioteche, banche dati ecc.;
    g)   prevedere l’attuazione di attività didattiche per il perfezionamento linguistico e informatico, per la gestione della ricerca e la conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, per la valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale;
    h)   prevedere il coinvolgimento delle imprese nella definizione del percorso formativo anche nell’ambito di collaborazioni più ampie con l’Università;
    i)    garantire il rispetto dei principi orizzontali (sostenibilità ambientale; sviluppo sostenibile; pari opportunità e non discriminazione; accessibilità per le persone disabili).

Articolo 5
INDICAZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE

  • 1. Ciascuna Università, a pena di inammissibilità, può presentare domanda di finanziamento unicamente per corsi di dottorato accreditati ai sensi del D.M. n. 45 del 08/02/2013.
  • 2. L’accreditamento dei percorsi di dottorato di ricerca e delle sedi di svolgimento ai sensi del D.M. n. 45/2013 costituisce condizione necessaria per l’erogazione del finanziamento e dovrà essere posseduto alla data di presentazione della domanda.
  • 3. Coerentemente con quanto indicato all’art. 4, nella domanda di finanziamento, compilata secondo il formulario predisposto dal MIUR e dal CINECA, disponibile sul sito CINECA all’indirizzo http://dottorati.miur.it, a far data dal 29 agosto 2016, l’Università deve indicare, per ciascun corso di dottorato, il numero di borse di dottorato di ricerca aggiuntive, nel numero massimo di TRE (3).
  • 4. Per ciascuna borsa di dottorato aggiuntiva l’Università proponente deve indicare:A. RICERCA PROPOSTA
    • a) Tema della ricerca e coerenza con la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) approvata dalla Commissione europea
    • b) Attività di ricerca proposta, metodologie e contenuti
    • c) Grado di innovazione della ricerca proposta per il settore di intervento
    • d) Coerenza del tema di ricerca con l’ambito disciplinare del dottorato e con la composizione del Collegio dei docenti
    • e) Fattibilità tecnica della proposta e cronoprogramma di attuazione
    • f) Sinergie rispetto all’eventuale successivo impiego dei dottori di ricerca (in rapporto al mondo del lavoro).

    B.   ATTIVITA’ DA SVOLGERE PRESSO L’IMPRESA con sede nell’intero territorio nazionale

    • a) Attività di ricerca da svolgere presso l’impresa
    • b) Denominazione dell’impresa presso cui verrà svolta l’attività relativa al tema di ricerca
    • c) Settore e attività di ricerca dell’impresa
    • d) Sede legale dell’impresa (Città, Provincia, indirizzo)
    • e) Sede operativa principale (e se pertinente unità organizzativa) presso cui è svolta l’attività di ricerca del dottorando
    • f) Nome, cognome e riferimenti del tutor aziendale
    • g) Contributo dell’impresa all’attività di ricerca
    • h) Modalità di supervisione tutoriale dei dottorandi
    • i) Durata di permanenza in impresa del dottorando titolare della borsa aggiuntiva PON (minimo 6 mesi, massimo 18)
    • j) Impiego dei risultati e delle ricadute dell’attività di ricerca per l’accrescimento delle abilità del dottorando con riferimento al settore di intervento
    • k) Lettera di intenti da parte dell’impresa con l’impegno a garantire la disponibilità della sede operativa per l’attività di ricerca indicata e la supervisione tutoriale del dottorando (su carta intestata dell’impresa, firmata dal legale rappresentante o suo delegato).

    C.  ATTIVITA’ ALL’ESTERO

    • a) Attività di ricerca da svolgere all’estero
    • b) Denominazione del soggetto ospitante all’estero (università, ente di ricerca pubblico o privato, impresa)
    • c) Sede legale del soggetto ospitante all’estero
    • d) Sede operativa principale (e se pertinente unità organizzativa) presso cui è svolta l’attività di ricerca all’estero
    • e) Nome, cognome, ruolo e contatti del tutor del soggetto ospitante
    • f) Durata della permanenza all’estero (minimo 6 mesi, massimo 18 mesi)
    • g) Programmazione e finalità relative allo svolgimento del periodo all’estero
    • h) Impiego dei risultati e delle ricadute dell’attività di ricerca per l’accrescimento delle abilità del dottorando con riferimento al settore di intervento
    • i) Lettera di intenti da parte del soggetto ospitante con l’impegno a garantire la disponibilità della sede operativa per l’attività di ricerca indicata e la supervisione tutoriale del dottorando (su carta intestata del soggetto ospitante, firmata dal legale rappresentante o suo delegato).

    D. ATTIVITA’ FORMATIVA PRESSO L’UNIVERSITA’

    • a) Modalità di svolgimento e contenuti delle attività integrative di formazione destinate al dottorando (oltre a quelle già previste dal corso di dottorato) rilevanti per il percorso individuato
    • b) Elementi di co-progettazione o intervento diretto da parte dell’impresa
    • c) Grado di rispondenza della proposta rispetto alla domanda di alta formazione per garantire le adeguate competenze richieste dal tessuto produttivo.

    E. CONTRIBUTO AL PERSEGUIMENTO DEI PRINCIPI ORIZZONTALI

    • a) Eventuali iniziative che si intende mettere in atto per assicurare i principi di pari opportunità, antidiscriminazione, parità di genere ed accessibilità per le persone disabili sia in fase di accesso che di attuazione dei percorsi di dottorato
    • b) Presenza di soluzioni ecocompatibili nella realizzazione e gestione dei percorsi di dottorato, includendo ad esempio la presenza di moduli specifici o contenuti formativi nel campo della green e/o blue economy.

Articolo 6
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

  • 1. Ai fini della partecipazione alla presente selezione, i soggetti proponenti devono predisporre l’istanza attraverso la piattaforma online CINECA (all’indirizzo http://dottorati.miur.it), accedendo online con le credenziali delle Università già rilasciate dal CINECA agli Uffici di Dottorato, e compilare i campi corrispondenti a quanto richiesto all’art. 5. Per il punto B. e C. deve essere prodotta e inserita (upload) nella piattaforma online una lettera di intenti che specifichi la disponibilità dell’impresa (punto B. k) e del soggetto ospitante estero (punto C. i) ad ospitare presso la propria sede il candidato per il periodo previsto e a fornire la disponibilità di strutture e supervisione adeguate alla tematica di ricerca indicata nella proposta.
  • 2. A pena di inammissibilità, le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 14 ottobre 2016.
  • 3. L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali ritardi o malfunzionamenti dipendenti dalla qualità della connessione utilizzata dal soggetto proponente.
  • 4. Eventuali richieste di chiarimento in merito ai contenuti del decreto devono essere inoltrate a partire dal 29 agosto 2016 tramite il sito CINECA all’indirizzo http://dottorati.miur.it, con le modalità ivi specificate; le risposte alle richieste più frequenti saranno fornite sul sito a cadenza settimanale attraverso FAQ (frequently asked questions).
  • 5. Il termine ultimo per presentare le richieste di chiarimento di cui al punto 4) è fissato entro e non oltre dieci giorni lavorativi antecedenti la chiusura dei termini di presentazione.
  • 6. A partire dal 29 agosto 2016 è attivo un servizio di assistenza tecnica informatica (help desk) al numero 051 6171691 e all’indirizzo email: dottorati@cineca.it.

 

Articolo 7
VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ, CRITERI E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

  • 1. Le proposte progettuali sono ritenute non ammesse alla valutazione, se:a)   trasmesse con modalità diverse da quanto indicato all’art. 6;
    b)   pervenute oltre i termini previsti;
    c)   presentate da un soggetto proponente non ricompreso tra i soggetti proponenti di cui all’art. 3 del presente decreto.
  • 2. La verifica di ammissibilità viene eseguita a cura del MIUR – Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della ricerca – Ufficio III “Incentivazione della ricerca pubblica e valorizzazione dei ricercatori nell’ambito dello Spazio europeo della ricerca”.
  • 3. Completata la verifica di ammissibilità, è data comunicazione – da parte dell’Ufficio III, mediante pubblicazione su sito CINECA all’indirizzo http://dottorati.miur.it – ai soggetti proponenti provvisoriamente non ammessi.
  • 4. Il MIUR, tenuto conto delle osservazioni eventualmente ricevute da parte dei soggetti provvisoriamente non ammessi, completa la verifica di ammissibilità e avvia, tramite l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), la successiva fase di valutazione di merito delle proposte progettuali ammissibili, che nella piena responsabilità dell’ANVUR, è svolta nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità. L’ANVUR, trasmette al Responsabile del Procedimento individuato nell’ambito del presente decreto, le risultanze delle valutazioni effettuate corredate da un’attestazione di regolare svolgimento delle attività stesse.
  • 5. Le proposte progettuali ritenute ammissibili sono sottoposte a valutazione di merito da parte dell’ANVUR sulla base dei criteri riportati di seguito:
    Criteri di valutazione Indicatore Punteggio massimo
    1. RICERCA PROPOSTA
    A.1. Tema della ricerca e sua coerenza con la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) – Metodologie e contenuti Max 20 punti
    A.2. Grado di innovazione e fattibilità tecnica della ricerca proposta per la competitività del settore di intervento Max 15 punti
    A.3. Sinergie rispetto all’eventuale successivo impiego dei Dottori di ricerca Max 5 punti
    1. ATTIVITÀ PRESSO L’IMPRESA
    Attività di ricerca da svolgere presso l’impresa. Modalità di supervisione tutoriale dei dottorandi. Impiego dei risultati e delle ricadute dell’attività di ricerca per l’accrescimento delle abilità del dottorando con riferimento al settore di intervento. Max 20 punti
    1. ATTIVITÀ ALL’ESTERO
    Attività di ricerca da svolgere all’estero. Programmazione e finalità. Impiego dei risultati e delle ricadute dell’attività̀ di ricerca per l’accrescimento delle abilità del dottorando con riferimento al settore di intervento. Max 20 punti
    1. ATTIVITÀ FORMATIVA PRESSO L’UNIVERSITA’
    Modalità di svolgimento e contenuti delle attività integrative di formazione destinate al dottorando. Elementi di co-progettazione o intervento diretto da parte dell’impresa. Grado di rispondenza della proposta rispetto alla domanda di alta formazione per garantire le adeguate competenze richieste dal tessuto produttivo. Max 15 punti
    1. CONTRIBUTO AL PERSEGUIMENTO DEI PRINCIPI ORIZZONTALI
    Iniziative per assicurare il perseguimento dei principi orizzontali sia in fase di accesso che di attuazione dei percorsi di dottorato Max 5 punti
    Max 100 punti TOTALE 100
  • 6. Sono finanziate esclusivamente le proposte progettuali il cui punteggio di valutazione ottenuto non sia inferiore a 65/100, secondo i criteri di valutazione stabiliti al precedente punto 5.
  • 7. La graduatoria è articolata, all’esito della valutazione, in relazione al punteggio totale ottenuto.
  • 8. In caso di parità di punteggio, qualora non vi siano risorse sufficienti a finanziare le proposte progettuali aventi identico punteggio, è finanziata la proposta che ha ottenuto un punteggio complessivamente più alto con riferimento al criterio “A. RICERCA PROPOSTA”.
  • 9. Ove le domande ammissibili risultino superiori alla dotazione finanziaria, il Ministero può procedere alla rimodulazione della dotazione finanziaria iniziale, nel rispetto di quanto previsto dal Programma.
  • 10. Il finanziamento delle proposte approvate è subordinato all’esito positivo dei controlli, ai sensi di legge, delle autodichiarazioni presentate dalle Università.
  • 11. A conclusione delle fasi di verifica di ammissibilità e di valutazione, il Ministero predispone la graduatoria composta dagli elenchi di seguito indicati:a)   ammessi a finanziamento;
    b)   ammessi ma non finanziati per incapienza della dotazione finanziaria di cui al presente decreto e per i quali è prevista la possibilità di estendere i finanziamenti nei limiti della capacità dell’Azione I.1 del PON RI 2014-2020;
    c)   esclusi dal finanziamento per punteggio insufficiente;
    d)   non ammessi a valutazione.
  • 12. Gli esiti della valutazione sono assunti dal MIUR con apposito decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) e sul sito internet del MIUR.
  • 13. Successivamente è predisposto il Decreto di approvazione delle graduatorie definitive, finanziamento e impegno, che è pubblicato sul sito internet del MIUR e, dopo il visto di conformità della Corte dei Conti, in GURI ai fini della notifica ai soggetti risultati beneficiari del finanziamento.
  • 14. Le risorse finanziarie che si renderanno eventualmente disponibili, potranno essere destinate dall’Amministrazione ad avvisi successivi nel rispetto di quanto previsto dal Programma.

Articolo 8
AVVIO E TERMINE DELLE ATTIVITÀ

  • I percorsi di dottorato di ricerca, di durata triennale, si svolgono secondo i termini previsti dai regolamenti delle Università.
  • In ogni caso, le attività devono essere completate entro e non oltre i termini ultimi di ammissibilità al PON RI previsti dalla normativa comunitaria, tenuto conto dei vincoli per le attività di espletamento dei controlli e di ogni altra attività prevista per la chiusura del Programma.

Articolo 9
DESTINATARI DELLE BORSE DI DOTTORATO

  • 1. I destinatari delle borse di dottorato aggiuntive, di cui alle domande di finanziamento presentate dalle Università a valere sul presente decreto, sono i laureati utilmente classificati nella graduatoria di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca per l’Anno Accademico 2016/2017, ciclo XXXII.
  • 2. Tali destinatari devono:
    • a)   dichiarare formalmente la propria disponibilità ad effettuare:
      • i.)   periodi di ricerca (minimo 6 mesi, massimo 18 mesi) in imprese attive che svolgono attività economiche coerenti con le aree e le traiettorie di sviluppo di cui alla SNSI;
      • ii.)  periodi di studio e ricerca all’estero per il periodo previsto dal percorso di dottorato di ricerca (minimo 6 mesi, massimo 18 mesi) secondo quanto previsto dall’Università nella proposta progettuale presentata a valere sul presente decreto;
    • b)   essere consapevoli che la mancata effettuazione di uno o di entrami i periodi di cui sopra al comma 2.a) se al disotto della tempistica minima richiesta comporta la revoca dell’intera borsa di studio;
    • c)   dichiarare formalmente di non beneficiare al momento di altre borse a qualsiasi titolo conferite durante il periodo di godimento della borsa di dottorato, e di impegnarsi a non usufruire di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, fatta eccezione per quelle ammissibili ai sensi della normativa nazionale vigente.
  • 3. L’Università garantisce procedure di selezione dei dottorandi che assicurano la massima trasparenza, imparzialità e pubblicità presso i potenziali destinatari.
  • 4. L’Università è tenuta a verificare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti e le condizioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 prima dell’assegnazione della borsa di dottorato.

Articolo 10
GESTIONE FINANZIARIA, PARAMETRI AMMISSIBILI E CONTROLLI

  • 1. Le operazioni di cui al presente decreto sono gestite mediante l’applicazione di quanto previsto dal paragrafo 1 dell’art. 14 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 attraverso l’adozione di apposito atto delegato in corso di approvazione da parte dell’UE.
  • 2. L’Università è tenuta ad esibire in fase di controllo tutta la documentazione indicata dal presente decreto, dalla normativa comunitaria e nazionale.
  • 3. Le verifiche sono svolte da parte dell’Amministrazione e dai soggetti da essa incaricati con le modalità previste dai regolamenti comunitari applicabili, recepite nel Sistema di Gestione e Controllo del Programma.
  • 4. Sono costi ammissibili al finanziamento esclusivamente i costi standard di cui alla procedura in corso di approvazione da parte della Commissione europea con atto delegato presentato dal MIUR in data 27 giugno 2016 nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali vigenti in materia di dottorato.

 

Articolo 11
NORME PER LA GESTIONE, L’ATTUAZIONE E LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

  • 1. Per disciplinare la gestione del finanziamento, le modalità di rendicontazione e di pagamento, il MIUR renderà pubblico, successivamente all’emanazione del decreto di ammissione a finanziamento un apposito disciplinare di attuazione, a cui ogni Università dovrà attenersi nella fase di gestione delle attività di propria competenza.
  • 2. Il soggetto attuatore deve comunicare:
    • a) l’inizio delle attività con almeno 10 giorni lavorativi prima dell’effettivo avvio;
    • b) l’elenco dei soggetti assegnatari delle borse di cui al presente decreto;
    • c) le sedi amministrative in cui sono conservati i documenti amministrativi relativi alle borse di dottorato, anche ai fini di eventuali verifiche in loco;
    • d) all’Ufficio III – DGRIC il termine delle attività entro 5 giorni dalla conclusione del percorso di dottorato
    • e) alle scadenze previste i dati del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo la normativa comunitaria e le indicazioni fornite dal MIUR. Tali adempimenti sul monitoraggio sono condizione necessaria per l’erogazione dei finanziamenti.
    • f) ogni altro dato informativo richiesto dall’Amministrazione anche ai sensi del sopracitato disciplinare.
  • 3. Il soggetto attuatore è tenuto a far compilare ai dottorandi assegnatari ogni necessaria documentazione prevista dal disciplinare di attuazione.
  • 4. Per quanto attiene possibili interruzioni e sospensioni a norma di legge, rinunce e revoche delle borse, l’Università opera secondo i termini previsti dal Regolamento dell’Università stessa fatto salvo il rispetto di quanto indicato nel disciplinare di attuazione e nei regolamenti comunitari di riferimento.
  • 5. Tutti i documenti giustificativi delle attività realizzate devono essere conservati ai sensi di quanto disposto dall’art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii.
  • 6. La rendicontazione delle attività da parte dell’Università avviene sulla base delle disposizioni del disciplinare sul sistema informatico reso disponibile sul sito CINECA.

 

Articolo 12
OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROPONENTE AMMESSO AL FINANZIAMENTO

  • L’Università ammessa al finanziamento è tenuta, a pena di revoca dello stesso a:
    • a) realizzare i percorsi previsti conformemente alla proposta progettuale approvata e nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto, nel disciplinare e nella normativa di riferimento;
    • b) accettare il controllo dello Stato Italiano e dell’Unione Europea e dai soggetti terzi da essi delegati;
    • c) redigere le relazioni periodiche secondo la tempistica stabilita nel disciplinare di attuazione
    • d)fornito dall’Amministrazione di cui all’art. 11;
    • e) esibire la documentazione originale su richiesta dell’Amministrazione;
    • f) mantenere una contabilità separata o un sistema contabile adeguato;
    • g) garantire la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche assicurando la presenza del personale interessato al fine di agevolare l’effettuazione dei controlli;
    • h) rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui al successivo art. 14 del presente decreto.

 

Articolo 13
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

  • 1. I pagamenti da parte dell’Amministrazione nei riguardi dell’Università sono effettuati secondo tempi e modalità definite in dettaglio nel disciplinare di attuazione, nel rispetto dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale.
  • 2. In caso di erogazione di anticipi a soggetti privati il pagamento è subordinato alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria.
  • 3. L’ erogazione dei pagamenti intermedi e del saldo è comunque subordinata:
    • a) all’inserimento telematico da parte del soggetto attuatore di tutta la documentazione prevista nel disciplinare, comprovante l’avanzamento richiesto;
    • b) all’inserimento e alla validazione sul sistema informativo dei dati di monitoraggio fisici e finanziari relativi all’avanzamento delle operazioni da parte dell’Università, secondo le scadenze previste;
    • c) ai controlli positivi da parte del servizio competente dell’Amministrazione sulla documentazione presentata;
    • d) alla presentazione di apposita richiesta da parte dell’Università.

 

Articolo 14
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

  • 1. Ad approvazione della singola operazione, il soggetto proponente ammesso a finanziamento, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”, incluso quello della richiesta del CUP – Codice Unico Progetto e dell’inserimento del medesimo nel sistema di monitoraggio degli interventi finanziati.

Articolo 15
PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

  • 1. Tutti i prodotti e gli strumenti realizzati, così come i dati e i risultati, sono di proprietà degli autori, tuttavia l’Amministrazione può esercitare il diritto di utilizzare prodotti, strumenti, dati e risultati citati per i fini legati alle attività di comunicazione e disseminazione degli interventi realizzati nell’ambito del PON RI 2014-2020.

Articolo 16
INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

  • 1. L’avviso pubblico emanato dall’Università per l’ammissione alla borsa di dottorato di cui al presente finanziamento deve prevedere modalità di comunicazione e pubblicizzazione trasparenti ed essere in grado di garantire parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari.
  • 2. Le Università, in quanto beneficiarie di risorse a valere sul PON RI, hanno specifiche responsabilità in materia di informazione e comunicazione e sono tenute ad attuare una serie di misure in grado di far riconoscere il sostegno del PON RI apponendo il logo dell’Unione e dei Fondi che sostengono le operazioni alle quali hanno accesso, nel rispetto del Reg. (UE) n.1303/2013, allegato XII, sezione 2.2 “Responsabilità dei beneficiari”.

 

Articolo 17
CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY

  • 1. Tutti i dati forniti a qualsiasi titolo nell’ambito della presente procedura sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente ai fini della procedura stessa.

Articolo 18

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

  • 1. Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Mauro Massulli, Dirigente dell’ Ufficio III “Incentivazione della ricerca pubblica e valorizzazione dei ricercatori nell’ambito dello Spazio europeo della ricerca” della Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della ricerca – Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca.
Roma, 29 luglio 2016

Il Direttore Generale
(dott. Vincenzo Di Felice)

Decreto Direttoriale 29 luglio 2016, n. 1531

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca
Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, recante “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, concernente “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.”;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244″, e, in particolare, l’articolo 1, istitutivo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, recante “Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286”;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, e, in particolare, gli articoli 15 e 16;
VISTO l’art. 14 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114;
VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, e in particolare l’articolo 1, comma 10 sexies ai sensi del quale, ai fini della procedura di chiamata di cui all’articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il termine per l’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 16, comma 2 e comma 3, lettera a), della medesima legge, come modificato dall’articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è prorogato al 31 dicembre 2016;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni, concernente rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico disciplinari e definizione delle relative declaratorie ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1999;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 ottobre 2015, n. 855, recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 2 maggio 2011, prot. n. 236, concernente “Definizione della tabella di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle estere di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b) della legge n. 240/2010”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, “Regolamento recante modifiche al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222 concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 giugno 2016, n. 120, “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 giugno 2012, con il quale è stato approvato lo Statuto del Consorzio CINECA;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 5 luglio 2016, prot. n. 551, con il quale è stato costituito il Comitato Tecnico per la validazione delle procedure informatizzate da utilizzare ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale;
VISTO l’esito delle riunioni del 15, 22 e 29 luglio 2016 del predetto Comitato Tecnico, nelle quali è stata effettuata la validazione delle menzionate procedure informatizzate;
VISTAla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante “Testo Unico in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 29 luglio 2016, n. 602, recante “Determinazione dei valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del D.M. 7 giugno 2016, n. 120”;
DECRETA
ART. 1
(Oggetto della procedura)

  • 1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 95 del 2016, è avviata la procedura per la formazione delle Commissioni nazionali per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, per ciascun settore concorsuale di cui all’allegato A del D.M. 30 ottobre 2015, prot. n. 855. Le Commissioni hanno durata biennale e sono composte da cinque Commissari.
  • 2. I cinque componenti di ciascuna Commissione sono sorteggiati all’interno di una lista, per ciascun settore concorsuale, di professori ordinari predisposta ai sensi dell’articolo 6, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.R. 95/2016, e dell’articolo 8, del D.M. 120/2016.

ART. 2
(Partecipazione dei professori ordinari delle università italiane alla procedura di formazione delle Commissioni)

  • 1. Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di formazione delle liste di cui all’articolo 1, comma 2, i professori ordinari in servizio nelle università italiane.
  • 2. Sono inseriti nelle liste coloro che sono in possesso di una qualificazione scientifica, nel settore concorsuale di appartenenza, coerente con i criteri e i parametri stabiliti dall’articolo 8 e dall’Allegato E del D.M. 120/2016 e attestata dal raggiungimento dei valori-soglia di cui all’articolo 3, del D.M. 602/2016, secondo quanto previsto dal D.P.R. 95/2016, articolo 6, commi 4 e 5.
  • 3. Non possono in ogni caso essere ammessi a fare parte delle liste, né essere nominati in Commissione:
    • a) coloro che hanno fatto parte delle Commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi del decreto direttoriale n. 181 del 27 giugno 2012 e per i quali non siano trascorsi almeno tre anni dalla conclusione del mandato, fatta eccezione per i commissari che siano stati nominati per l’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali;
    • b) i professori ordinari in quiescenza all’atto della domanda o all’atto della eventuale nomina, anche se titolari dei contratti di cui all’articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

ART. 3
(Domanda di partecipazione)

  • 1. La domanda per la partecipazione alla procedura di cui all’articolo 2, a pena di esclusione, è presentata a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero ed entro e non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del 15 settembre 2016, utilizzando le informazioni presenti nel “sito docente” (https://loginmiur.cineca.it/), esclusivamente mediante la procedura telematica ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del D.P.R. 95/2016, accessibile dal sito http://abilitazione.miur.it, e a pena di esclusione deve contenere:
    • a) nome e cognome;
    • b) luogo e data di nascita;
    • c) codice fiscale;
    • d) l’indirizzo di residenza;
    • e) l’indirizzo di posta elettronica prescelto ai fini delle comunicazioni relative alla presente procedura;
    • f) l’indicazione dell’università, del macrosettore concorsuale, del settore concorsuale e del settore scientifico-disciplinare di afferenza;
    • g) la dichiarazione di essere in servizio quale professore ordinario;
    • h) la dichiarazione di eventuale disponibilità a far parte di Commissioni di settori concorsuali diversi da quello di appartenenza, ricompresi nel macrosettore di afferenza.
  • 2. La domanda è corredata dai seguenti elementi:
    • a) elenco delle pubblicazioni rilevanti ai fini della valutazione dell’impatto della produzione scientifica (articolo 8, comma 1, lettera c), del D.M. 120/2016) misurato attraverso gli indicatori di cui all’Allegato E del D.M. 120/2016 e con riferimento esclusivamente agli intervalli temporali ivi definiti, tenuto conto che:
      • i. per i settori concorsuali bibliometrici, l’elenco include esclusivamente le pubblicazioni correttamente associate e convalidate, a cura dell’aspirante Commissario, ai codici WOS e/o SCOPUS; non sono prese in considerazione pubblicazioni prive della suddetta associazione;
      • ii. per i settori concorsuali non bibliometrici, l’elenco deve essere integrato dalla copia anastatica caricata in formato elettronico (.pdf) delle pagine della pubblicazione o di altra documentazione (es. scheda OPAC) attestanti, per gli articoli su rivista scientifica, l’autore, l’anno di pubblicazione e il codice ISSN; per i contributi in volume e per i libri (escluse le curatele) l’autore, l’anno di pubblicazione e il codice ISBN o ISMN; non sono prese in considerazione pubblicazioni prive della suddetta attestazione;
    • b) elenco dei titoli e delle pubblicazioni attestanti la complessiva attività scientifica utili esclusivamente ai fini del curriculum vitae secondo il modello allegato al presente decreto ai fini degli oneri di pubblicità, di cui all’articolo 6, comma 5, del D.P.R. 95/2016 e all’articolo 8, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera b), del D.M. 120/2016, sul sito del Ministero;
    • c) a pena di esclusione, dichiarazione attestante l’impegno a non richiedere il passaggio di settore concorsuale per tutto il periodo di vigenza delle Commissioni, pena la decadenza dalle stesse;
    • d) a pena di esclusione, dichiarazione di non essere in situazioni che determinino la sospensione dall’esercizio di pubbliche funzioni o dal servizio;
    • e) a pena di esclusione, dichiarazione di non essere in una delle situazioni di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivanti dal collocamento in aspettativa ai sensi dell’articolo 13 del D.P.R. n. 382 del 1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative;
    • f) a pena di esclusione, consenso al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione del curriculum vitae secondo quanto previsto dal presente decreto e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.
    • g) a pena di esclusione, dichiarazione di essere a consocenza che, in caso di accertamento da parte dell’Amministrazione di informazioni/dati non veritieri riportati in domanda e rilevanti ai fini della presente procedura, l’aspirante Commissario potrà essere escluso in qualsiasi momento dalla procedura.
  • 3. La presentazione della domanda di partecipazione deve essere perfezionata attraverso l’invio della relativa scheda di sintesi, generata in formato elettronico (.pdf) dal sistema telematico, in lingua italiana, secondo una delle seguenti modalità:
    • mediante firma digitale dell’aspirante Commissario, utilizzando specifico software in grado di supportare tale modalità; in questo caso la predetta scheda di sintesi deve essere firmata e poi caricata per l’invio elettronico in formato “.p7m” tramite l’apposita sezione della procedura telematica;
    • mediante sottoscrizione della scheda di sintesi della domanda da parte dell’aspirante Commissario, cui deve essere allegata copia in formato elettronico (.pdf) del proprio documento di identità; entrambi i documenti devono essere caricati e inviati tramite l’apposita sezione della procedura telematica.
    • Non sono ammessi alla procedura gli aspiranti Commissari le cui domande siano state redatte e presentate in modalità diverse da quelle indicate.
  • 4. Le dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione allegata da parte degli aspiranti Commissari sono da ritenersi rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Il Ministero si riserva la facoltà di verificare la correttezza di quanto riportato in domanda in qualsiasi momento della procedura, con conseguente esclusione dell’aspirante Commissario in caso di dichiarazioni non veritiere.

ART. 4
(Prodotti ammissibili  e calcolo degli indicatori
per gli aspiranti Commissari per le procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale)

  • 1. Ai fini del calcolo degli indicatori per gli aspiranti Commissari per le procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale di cui all’Allegato E, comma 1, lettere a), b) e c), del D.M. 120/2016, per i settori concorsuali bibliometrici, si applicano le disposizioni, gli intervalli temporali e le definizioni indicati agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. 602/2016.
  • 2. Ai fini del calcolo degli indicatori per gli aspiranti Commissari per le procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale di cui all’Allegato E, comma 2, lettere a), b) e c), del D.M. 120/2016, per i settori concorsuali non bibliometrici, si applicano le disposizioni, gli intervalli temporali e le definizioni indicati agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, lettere a), b) e c) del D.M. 602/2016.

ART. 5
(Adempimenti preliminari della Direzione Generale)

  • 1. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Direttore Generale della Direzione per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, di seguito denominato Direttore Generale:
    • a) accerta che gli aspiranti Commissari appartengano al medesimo settore concorsuale per il quale hanno presentato domanda;
    • b) accerta che sia stato reso pubblico per via telematica il curriculum vitae, redatto secondo il modello allegato al presente decreto;
    • c) redige la lista degli aspiranti Commissari che hanno soddisfatto i requisiti di cui alle lettere a) e b) e la trasmette all’ANVUR per l’accertamento della qualificazione scientifica ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del D.M. 120/2016.

ART. 6
(Accertamento della qualificazione scientifica degli aspiranti Commissari
e formazione delle liste per i sorteggi)

  • 1. Entro quaranta giorni dalla ricezione della lista di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), l’ANVUR, ai sensi dell’articolo 8, commi 3 e 4, del D.M. 120/2016, procede all’accertamento della qualificazione scientifica degli aspiranti Commissari. Il predetto accertamento è effettuato tenuto conto dei criteri, parametri e indicatori di cui all’Allegato E del D.M. 120/2016 e dei valori-soglia di cui all’articolo 3 del D.M. 602/2016.
  • 2. Se l’ANVUR reputa che dal curriculum vitae e dalla documentazione allegati alla domanda non risulti attestato il rispetto dei predetti requisiti, ne informa per iscritto il Direttore Generale, il quale entro dieci giorni comunica all’aspirante Commissario l’esclusione dalle liste per il sorteggio all’indirizzo di posta elettronica indicato in domanda.
  • 3. Entro quindici giorni dal completamento dei predetti accertamenti, il Direttore Generale costituisce, per ciascun settore concorsuale, la lista prevista dall’articolo 6, comma 2, del D.P.R. 95/2016, con i nominativi dei professori ordinari che hanno presentato domanda per esservi inclusi e per i quali sia stata accertata la qualificazione scientifica ai sensi e con le modalità di cui al comma 1.
  • 4. Ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del D.P.R. 95/2016, se il numero di professori ordinari inseriti nella lista di cui al comma precedente è inferiore a dieci, la stessa è integrata fino al raggiungimento di tale numero previo sorteggio tra coloro che, all’atto della presentazione della domanda, hanno manifestato la disponibilità a far parte di Commissioni relative a settori concorsuali diversi da quello indicato ma appartenenti allo stesso macrosettore concorsuale. Se il sorteggio effettuato ai sensi del periodo precedente non consente comunque di raggiungere il numero di dieci unità, la lista è integrata fino a raggiungere il predetto numero mediante sorteggio dei professori ordinari appartenenti al settore concorsuale, ovvero, se necessario, al macrosettore concorsuale, che non si sono candidati. Tali professori sono tenuti, entro dieci giorni dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Ministero, a presentare la domanda di cui all’articolo 3 con la documentazione e secondo le modalità ivi previste. Entro cinque giorni la Direzione Generale procede agli adempimenti preliminari di cui all’articolo 5 ed entro i successivi quindici giorni l’ANVUR provvede agli accertamenti di cui ai commi 1 e 2. Se il professore appartiene ad un settore concorsuale diverso da quello per il quale si sta procedendo alla formazione della lista, la qualificazione dello stesso è valutata in relazione al settore concorsuale di appartenenza. Nell’ambito delle operazioni di cui al presente comma non si procede al sorteggio quando il numero dei professori disponibili è pari o inferiore a quello occorrente per formare la lista.

ART. 7
(Operazioni di sorteggio per la formazione delle Commissioni)

  • 1. Le operazioni di sorteggio avvengono tramite le procedure informatizzate, validate dal Comitato tecnico di cui all’articolo 7, comma 5, del D.P.R. 95/2016.
  • 2. Formata la lista ai sensi dell’articolo 6, per ogni settore concorsuale, si procede:
    • a) alla collocazione in ordine alfabetico, per cognome e nome (con ordine di priorità dal più giovane nei casi di omonimia), di tutti i componenti della lista;
    • b) all’attribuzione a ciascuno dei predetti componenti di un numero d’ordine progressivo;
    • c) al sorteggio di una sequenza casuale senza ripetizioni dei numeri da 1 a N max, dove N max è pari al numero dei componenti la lista più numerosa tra quelle partecipanti alla procedura di sorteggio.
  • 3. Terminate le operazioni di cui al comma 2 si procede all’applicazione della sequenza casuale di cui al comma 2, lettera c) alle liste di tutti i settori concorsuali tenendo conto dell’esigenza di assicurare, per quanto possibile, la presenza in ciascuna Commissione, di almeno un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare di cui all’allegato A del D.M. 855/2015, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno dieci professori ordinari, ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del D.P.R. 95/2016 e, nel rispetto dei principi di rappresentatività e di proporzionalità, secondo i criteri, le casistiche e le modalità previste dall’articolo 7, comma 2, del D.P.R. 95/2016 e le procedure informatizzate validate dal Comitato tecnico di cui all’articolo 7, comma 5, del D.P.R. 95/2016.
  • 4. Le operazioni di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate in seduta pubblica a seguito di avviso della Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore pubblicato sul sito http://abilitazione.miur.it.
  • 5. Al fine di assicurare il rispetto di cui all’articolo 6, comma 7, primo periodo, del D.P.R. 95/2016, nel caso di sorteggio di due o più professori ordinari in servizio presso la stessa università prevale il primo sorteggiato. Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del D.P.R. 95/2016, nel caso in cui un professore ordinario sia sorteggiato quale componente di due o più Commissioni, il professore deve optare per una sola di esse entro dieci giorni dalla comunicazione da parte del Ministero dei risultati del sorteggio all’indirizzo di posta elettronica indicato in domanda. Nel caso di mancato esercizio dell’opzione nel termine di cui al periodo precedente, la Commissione di appartenenza del professore estratto è individuata tramite sorteggio e si procede alla sostituzione del medesimo Commissario nell’altra o nelle altre Commissioni mediante apposito sorteggio.

ART. 8
(Nomina della Commissione)

  • 1. Ciascuna Commissione, composta dai professori estratti mediante il sorteggio di cui all’articolo 7, è nominata con decreto del Direttore Generale pubblicato sul sito del Ministero dedicato alle procedure per l’Abilitazione Scientifica Nazionale e resta in carica due anni a decorrere dalla data di nomina.
  • 2. Le dimissioni da componente della Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere motivate e comunicate al Direttore Generale. Le stesse hanno effetto a decorrere dall’adozione dell’eventuale decreto di accettazione da parte del Direttore Generale.
  • 3. In tutti i casi in cui occorra sostituire un Commissario si procede ad un nuovo sorteggio secondo le modalità di cui all’articolo 7. Ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del D.P.R. 95/2016, sono fatti salvi i criteri di valutazione adottati dalla Commissione nonché gli atti dalla stessa compiuti prima della sostituzione, ad eccezione di quelli che sono espressione di un giudizio tecnico-discrezionale individuale del componente sostituito. Le valutazioni ancora in corso all’atto della sostituzione possono essere convalidate dal Commissario subentrante entro venti giorni dalla nomina.
  • 4. Ai membri delle Commissioni non sono corrisposti compensi, emolumenti o indennità. I Commissari in servizio presso atenei italiani possono, a richiesta, essere parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 9
(Trattamento dei dati personali)

  • 1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, sono titolari del trattamento dei dati personali forniti dagli aspiranti Commissari il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca -Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, Via Michele Carcani n. 61, 00153 Roma, e l’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca – Direzione Generale, Via Ippolito Nievo n. 35, 00153 Roma. Tali dati sono raccolti, per le finalità di gestione della procedura di formazione delle Commissioni, dai titolari del trattamento, secondo le modalità previste dal presente decreto, per il tramite del Consorzio CINECA, via Magnanelli n. 6/3, 40033 Casalecchio di Reno, Bologna. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore del CINECA.
  • 2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la valutazione dei requisiti necessari alla formazione delle Commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale e per la gestione delle relative procedure.
  • 3. Le predette informazioni sono diffuse esclusivamente nei casi e secondo le modalità previste dal D.P.R. 95/2016.
  • 4. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.

Il presente decreto è pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Roma, 29 luglio 2016

Il DIRETTORE GENERALE
Daniele Livon

Decreto Ministeriale 29 luglio 2016, n. 602

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, e, in particolare, l’articolo 1, istitutivo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

VISTO l’art. 16 della predetta legge n. 240 del 2010 che istituisce l’abilitazione scientifica nazionale finalizzata ad attestare la qualificazione scientifica dei candidati quale requisito necessario per l’accesso alla prima e seconda fascia dei professori universitari;

VISTO l’art. 14 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, e in particolare l’articolo 1, comma 10-sexies ai sensi del quale, ai fini della procedura di chiamata di cui all’articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il termine per l’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 16, comma 2 e comma 3, lettera a), della medesima legge, come modificato dall’articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è prorogato al 31 dicembre 2016;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni, concernente rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1999;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 ottobre 2015, n. 855, recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 giugno 2016, n. 494, recante “Rettifica dell’Allegato D al D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 -Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n.222 concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;

VISTO in particolare, l’art. 4, comma 2, del predetto D.P.R. n. 95 del 2016, il quale prevede che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono stabiliti, sulla base di una proposta dell’ANVUR e sentito il CUN, i valori-soglia degli indicatori che devono essere raggiunti per conseguire l’abilitazione;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 giugno 2016, n. 120, “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95”;

VISTO in particolare, l’art. 10, comma 4, del predetto regolamento n. 120 del 2016 il quale prevede che entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento, con il decreto di cui all’articolo 4, comma 2, del d.P.R. n. 95 del 2016 sono stabiliti, sulla base di una proposta dell’ANVUR e sentito il CUN, i valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, “Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286”, e in particolare l’articolo 5, comma 1 e l’articolo 3, comma 1, lettera i);

VISTA la delibera del Consiglio direttivo dell’ANVUR del 6 luglio 2016, n. 107, concernente la proposta dei valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 giugno 2016, n. 120;

VISTO il parere del CUN, reso nell’adunanza del 26 luglio 2016, in ordine alla predetta proposta dell’ANVUR concernente i valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 giugno 2016, n. 120;

CONSIDERATO che, anche in esito agli ulteriori approfondimenti tecnici richiesti all’ANVUR, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n.76, si ritiene opportuno stabilire valori-soglia degli indicatori e procedure di calcolo degli stessi che, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 e dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 giugno 2016, n. 120:

  • – individuino valori-soglia complessivamente più elevati per gli aspiranti commissari rispetto ai candidati all’abilitazione scientifica nazionale alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari;
  • – assicurino la certezza, la trasparenza e l’uniformità delle regole di calcolo degli indicatori di valutazione dell’impatto della produzione scientifica dei candidati e di confronto con i rispettivi valori-soglia;
  • – prevedano il ricorso a valori-soglia differenziati a livello di settore scientifico-disciplinare, all’interno dello stesso settore concorsuale, laddove siano riscontrabili specifiche ed effettive caratteristiche scientifiche;
  • – tutelino, con specifico riferimento ai candidati, le situazioni in cui la produttività scientifica abbia risentito di periodi di congedo obbligatorio;

DECRETA

Art. 1
Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto stabilisce,  ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2015, n. 95, e dell’articolo 10, comma 4, del regolamento di cui al decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120, i valori-soglia degli indicatori per i candidati all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario, distintamente per la prima fascia e per la seconda fascia, i valori-soglia degli indicatori per gli aspiranti commissari, nonché le specifiche utili ai fini del calcolo dei suddetti indicatori.

2. Ai fini del presente decreto, si intende:

a)      per aree disciplinari: le aree disciplinari di cui all’articolo 16, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, determinate ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 16 gennaio 2006, n. 18, di riordino del CUN;

b)      per macrosettori concorsuali, settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari: i macrosettori concorsuali, i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui all’articolo 15, comma 1, della legge n. 240 del 2010;

c)      per settori bibliometrici: i settori concorsuali afferenti alle aree disciplinari 1-9, ad eccezione dei settori concorsuali 08/C1 Design e progettazione tecnologica dell’architettura, 08/D1 Progettazione architettonica, 08/E1 Disegno, 08/E2 Restauro e storia dell’architettura, 08/F1 Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale, i settori concorsuali del macrosettore 11/E Psicologia;

d)      per settori non bibliometrici: i settori concorsuali afferenti alle aree disciplinari 10-14, con l’eccezione di tutti i settori concorsuali del macrosettore 11/E Psicologia, e i settori concorsuali 08/C1 Design e progettazione tecnologica dell’architettura, 08/D1 Progettazione architettonica, 08/E1 Disegno, 08/E2 Restauro e storia dell’architettura, 08/F1 Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale;

e)      per parametri: gli elementi di giudizio che sono suscettibili di una quantificazione e quindi possono essere valutati mediante il risultato di una misura;

f)       per indicatori: gli strumenti operativi mediante i quali è resa possibile la quantificazione e quindi la misurazione dei parametri;

g)      per “valore-soglia”: il valore di riferimento dell’indicatore, raggiunto il quale, è verificato un adeguato grado di impatto della produzione scientifica misurato utilizzando l’indicatore medesimo;

h)      per indice h di Hirsch: l’indicatore, definito da Jorge E. Hirsch (Università della California, San Diego – USA), secondo il quale uno studioso ha un indice h, se h delle sue pubblicazioni hanno almeno h citazioni ciascuna, e le altre pubblicazioni dello stesso studioso hanno non più di h citazioni ciascuna;

i)        per Scopus: la banca dati citazionale gestita da Elsevier e basata su un selezionato insieme di pubblicazioni scientifiche oggetto di peer review, che attribuisce un codice identificativo univoco a ciascuna pubblicazione;

j)        per Web of Science: la banca dati citazionale “Core collection” gestita da Thomson Reuters e basata su un selezionato insieme di pubblicazioni scientifiche oggetto di peer review, che attribuisce un codice identificativo univoco a ciascuna pubblicazione;

k)      per ISSN (l’International Standard Serial Number): il codice unificato internazionale per l’identificazione univoca delle pubblicazioni in serie, e delle altre risorse in continuazione, su uno specifico supporto fisico, assegnato dalla Rete ISSN, secondo le disposizioni contenute nella norma ISO 3297:2007, adottata in Italia dall’UNI nel 2010 come norma UNI ISO 3297;

l)        per ISBN (l’International Standard Book Number): il codice internazionale di identificazione da applicarsi a qualsiasi pubblicazione monografica, a prescindere dal formato e dall’edizione, assegnato ad un richiedente da un’agenzia di registrazione ISBN, secondo le disposizioni contenute nella norma ISO 2108: 2005, adottata in Italia dall’UNI nel 2007 come norma UNI ISO 2108;

m)    per ISMN (l’International Standard Music Number): il codice internazionale di identificazione da applicarsi a qualsiasi edizione musicale scritta (a stampa o digitale), assegnato ad un richiedente da un’agenzia di registrazione ISMN, secondo le disposizioni contenute nello standard ISO 10957 del 1993, che fornisce le regole di base del sistema ISMN;

n)      per codici identificativi degli autori e delle pubblicazioni scientifiche: i codici di cui alle lettere h), i), j), k), ed l).

Art. 2
Valori-soglia degli indicatori per i candidati all’Abilitazione Scientifica Nazionale

1. In attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 1, e con riferimento all’Allegato C del D.M. 7 giugno 2016, n. 120, sono definiti nella Tabella 1, relativamente ai candidati all’abilitazione scientifica nazionale per i settori bibliometrici, i valori-soglia, distintamente per la prima e per la seconda fascia, dei seguenti indicatori:

a)      il numero complessivo di articoli riportati nella domanda e pubblicati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science”, rispettivamente nei dieci anni (prima fascia) e cinque anni (seconda fascia) precedenti, di seguito denominato “numero articoli”. Per i candidati, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerati gli articoli riportati nella domanda, pubblicati e rilevati nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science – Core Collection” dal 1° gennaio rispettivamente del decimo anno (prima fascia) e del quinto anno (seconda fascia) precedente la scadenza del quadrimestre di presentazione della domanda;

b)      il numero di citazioni ricevute dalla produzione scientifica contenuta nella domanda, pubblicata e rilevata dalle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science”, rispettivamente nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti, di seguito denominato “numero citazioni”. Per i candidati, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerate le citazioni della produzione scientifica contenuta nella domanda, pubblicata e rilevata nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science – Core Collection” dal 1° gennaio rispettivamente del quindicesimo anno (prima fascia) e del decimo anno (seconda fascia) precedente la scadenza del quadrimestre di presentazione della domanda;

c)      l’indice h di Hirsch, calcolato sulla base delle citazioni rilevate dalle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science” con riferimento alle pubblicazioni contenute nella domanda e pubblicate, rispettivamente, nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti, di seguito denominato “Indice H”. Per i candidati, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerate le citazioni di cui alla lettera b) riferite alle pubblicazioni contenute nella domanda, pubblicate e rilevate nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science – Core Collection” dal 1° gennaio rispettivamente del quindicesimo anno (prima fascia) e del decimo anno (seconda fascia) precedente la scadenza del quadrimestre di presentazione della domanda.

2. In attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 1, e con riferimento all’Allegato D del D.M. 7 giugno 2016, n. 120, sono definiti nella Tabella 2, relativamente ai candidati all’abilitazione scientifica nazionale per i settori non bibliometrici, i valori-soglia, distintamente per la prima e la seconda fascia, dei seguenti indicatori:

a)      il numero di articoli su riviste scientifiche dotate di ISSN e di contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN) pubblicati, rispettivamente, nei dieci anni (prima fascia) e cinque anni (seconda fascia) precedenti, di seguito denominato “numero articoli e contributi”. Per i candidati, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerati i suindicati articoli in riviste e i contributi in volumi riportati in domanda e pubblicati dal 1° gennaio rispettivamente del decimo anno (prima fascia) e del quinto anno (seconda fascia) precedente la scadenza del quadrimestre di presentazione della domanda;

b)      il numero di articoli su riviste appartenenti alla classe A pubblicati, rispettivamente, nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti, di seguito denominato “numero articoli classe A”. Per i candidati, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerati gli articoli in riviste appartenenti alla classe A riportati in domanda e pubblicati dal 1° gennaio rispettivamente del quindicesimo anno (prima fascia) e del decimo anno (seconda fascia) precedente la scadenza del quadrimestre di presentazione della domanda;

c)      il numero di libri (escluse le curatele) a uno o più autori dotati di ISBN (o ISMN) e pubblicati, rispettivamente, nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti, di seguito denominato “numero libri”. Per i candidati, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerati i libri riportati in domanda e pubblicati dal 1° gennaio rispettivamente del quindicesimo anno (prima fascia) e del decimo anno (seconda fascia) precedente la scadenza del quadrimestre di presentazione della domanda.

3. Al fine di tenere conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio dei candidati e comunque nel limite della durata massima complessiva di 24 mesi, inclusi nel periodo di riferimento degli indicatori di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e al comma 2, lettere a), b) e c), si prevede che:

a)      per gli indicatori “numero articoli”, “numero citazioni”, “numero articoli e contributi”, “numero articoli classe A” e “numero libri” è applicato un incremento percentuale pari al rapporto tra i periodi di congedo obbligatorio documentati (espresso in mesi) e il periodo (espresso in mesi) cui è riferito l’indicatore al netto dei periodi di congedo; il valore dell’indicatore così ottenuto è arrotondato al numero intero più vicino;

b)      per l’indicatore “Indice H” è applicato un incremento percentuale pari al quaranta per cento dell’incremento percentuale dell’indicatore “numero citazioni” come determinato ai sensi della lettera a); il valore dell’indicatore così ottenuto è arrotondato al numero intero più vicino;

c)      ai fini di cui alle lettere a) e b), sono presi in considerazione esclusivamente i periodi di congedo obbligatorio la cui somma sia almeno pari a quindici giorni; tale somma è arrotondata ad un mese.

4. Con riferimento ai candidati che presentano domanda per una fascia e un settore concorsuale per i quali nelle Tabelle 1 o 2 del presente decreto sono individuati valori-soglia differenziati a livello di settore scientifico-disciplinare, si prevede:

a)      per i candidati afferenti al settore scientifico-disciplinare per cui sono stati individuati valori-soglia differenziati, l’applicazione di tali valori-soglia;

b)      per i candidati afferenti al settore concorsuale ma ad un settore scientifico-disciplinare per il quale non sono stati individuati valori-soglia differenziati, l’applicazione dei valori-soglia del settore concorsuale;

c)      per i restanti candidati, l’applicazione dei valori-soglia del settore concorsuale ovvero dei valori-soglia differenziati di cui alla lettera a) nel caso in cui il candidato presenti un profilo coerente con la declaratoria del settore scientifico-disciplinare. La valutazione di detta coerenza è di competenza della Commissione che, dandone sintetica motivazione, indica i valori-soglia da applicare, i quali sono resi noti ai candidati contestualmente alla pubblicazione degli indicatori secondo i termini e le modalità previste con il decreto direttoriale relativo al bando dei candidati.

Art. 3
Valori-soglia degli indicatori per gli aspiranti commissari
per le procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale

1. In attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 1, e con riferimento all’Allegato E del D.M. 7 giugno 2016, n. 120, sono definiti nella Tabella 3, relativamente agli aspiranti commissari per le procedure di abilitazione scientifica nazionale per i settori bibliometrici, i valori-soglia dei seguenti indicatori:

a)      il numero complessivo di articoli riportati nella domanda e pubblicati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science”, nei dieci anni precedenti, di seguito denominato “numero articoli commissari”. Per gli aspiranti commissari, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerati gli articoli riportati nella domanda pubblicati e rilevati nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science – Core Collection” dal 1° gennaio del decimo anno precedente il termine di presentazione della domanda;

b)      il numero di citazioni ricevute dalla produzione scientifica contenuta nella domanda, pubblicata e rilevata dalle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science” nei quindici anni precedenti, di seguito denominato “numero citazioni commissari”. Per gli aspiranti commissari, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerate le citazioni della produzione scientifica contenuta nella domanda, pubblicata e rilevata nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science – Core Collection” dal 1° gennaio del quindicesimo anno precedente il termine di presentazione della domanda;

c)      l’indice h di Hirsch, calcolato sulla base delle citazioni rilevate nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science” con riferimento alle pubblicazioni contenute nella domanda e pubblicate nei quindici anni precedenti, di seguito denominato “Indice H commissari”. Per gli aspiranti commissari, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerate le citazioni di cui alla lettera b) riferite alle pubblicazioni contenute nella domanda, pubblicate e rilevate nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science – Core Collection” dal 1° gennaio del quindicesimo anno precedente il termine di presentazione della domanda.

 

2. In attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 1, e con riferimento all’Allegato E del D.M. 7 giugno 2016, n. 120, sono definiti nella Tabella 4, relativamente agli aspiranti commissari per le procedure di abilitazione scientifica nazionale per i settori non bibliometrici, i valori-soglia dei seguenti indicatori:

a)      il numero di articoli su riviste scientifiche dotate di ISSN e di contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN) pubblicati nei dieci anni precedenti, di seguito denominato “numero articoli e contributi commissari”. Per gli aspiranti commissari, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerati i suindicati articoli in riviste e i contributi in volumi riportati in domanda e pubblicati dal 1° gennaio del decimo anno precedente il termine di presentazione della domanda;

b)      il numero di articoli su riviste appartenenti alla classe A pubblicati nei quindici anni precedenti, di seguito denominato “numero articoli classe A commissari”. Per gli aspiranti commissari, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerati gli articoli in riviste appartenenti alla classe A riportati in domanda e pubblicati dal 1° gennaio del quindicesimo anno precedente il termine di presentazione della domanda;

c)      il numero di libri (escluse le curatele) a uno o più autori dotati di ISBN (o ISMN) e pubblicati nei quindici anni precedenti, di seguito denominato “numero libri commissari”. Per gli aspiranti commissari, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerati i libri riportati in domanda e pubblicati dal 1° gennaio del quindicesimo anno precedente il termine di presentazione della domanda.

 

 

Art. 4
Definizione dei prodotti ammissibili
ai fini del calcolo degli indicatori per i candidati e gli aspiranti commissari
per le procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale

1. Gli indicatori per i candidati e per gli aspiranti commissari di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, sono calcolati all’ultima data utile per la presentazione delle domande, esclusivamente in base ai codici identificativi di ciascun prodotto scientifico correttamente indicati, associati e convalidati in domanda a cura degli interessati e considerando il valore più favorevole rilevato nelle banche dati. Ai fini di tale calcolo, sono ammesse le seguenti categorie di pubblicazioni scientifiche:

a)      Indicatore “numero di articoli”, articoli pubblicati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali come di seguito riportato:
– “Scopus”: Article, Article in press, Review, Letter, Note, Short survey;
– “Web of Science – Core Collection”: Article, Letter, Note, Review;

b)      Indicatore “numero citazioni”: numero di citazioni ricevute dalla produzione scientifica riportata nella domanda, pubblicata e rilevata dalle banche dati internazionali “Scopus” e/o “Web of Science – Core Collection”;

c)      Indicatore “Indice H”:  produzione scientifica e citazioni di cui alla lettera b).

2. Gli indicatori per i candidati e per gli aspiranti commissari di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, sono calcolati all’ultima data utile per la presentazione delle domande, previa certificazione nella domanda dell’autenticità e della collocazione editoriale e temporale dei prodotti scientifici a cura degli interessati, considerando una sola volta ciascun prodotto, se pubblicato in più sedi e con più modalità. Ai fini di tale calcolo, sono ammesse le seguenti categorie di pubblicazioni scientifiche:

a)      Indicatore “numero articoli e contributi”: articoli su riviste scientifiche dotate di ISSN e contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN). Per contributo in volume deve intendersi: capitolo o saggio in libro, prefazione, postfazione, voce in dizionario o enciclopedia, contributo in atti di convegno;

b)      Indicatore “numero articoli classe A”: articoli pubblicati su riviste appartenenti alla classe A. Per riviste appartenenti alla classe A devono intendersi quelle di cui agli elenchi aggiornati pubblicati sul sito dell’ANVUR. Nel caso di articolo pubblicato su rivista inclusa tra quelle di classe A successivamente alla data di pubblicazione dell’articolo stesso, la classificazione ha effetti, ai fini del calcolo dell’indicatore individuale, per le candidature presentate dal quadrimestre successivo alla deliberazione dell’ANVUR. Nel caso di articolo pubblicato su rivista appartenente alla classe A, successivamente declassata e pertanto non più inclusa negli elenchi aggiornati pubblicati sul sito dell’ANVUR, l’articolo è ammesso ai fini del calcolo dell’indicatore fino al termine del terzo quadrimestre successivo alla delibera dell’ANVUR;

c)      Indicatore “numero libri”: libri a uno o più autori dotati di ISBN (o ISMN) quali monografia o trattato scientifico, concordanza, edizione critica di testi/di scavo, pubblicazione di fonti inedite, commento scientifico, traduzione di libro. Sono escluse le curatele.

Il presente decreto è pubblicato sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

Roma, 29 luglio 2016

IL MINISTRO
Prof.ssa Stefania Giannini