Semplificazioni per acquisti strumentazioni

Acquisti di materiali, strumentazioni e servizi più semplici, rapidi e con la possibilità di scegliere nel libero mercato le opzioni migliori per chi fa ricerca nelle Università statali e nelle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. È quanto prevede un emendamento che sarà presentato nell’ulteriore corso del procedimento parlamentare di conversione del decreto Sblocca-cantieri, o in un prossimo veicolo normativo, che svincola queste istituzioni – così come già previsto per gli Enti pubblici di ricerca – dal ricorso al MePA (il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) per l’acquisto di beni e servizi destinati all’attività di ricerca. L’emendamento sarà proposto e sostenuto dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti.
“Occorre semplificare la vita dei ricercatori – sottolinea Bussetti – consentendo loro di poter acquistare strumenti e servizi che ritengono più idonei per la loro attività andando anche oltre il MePA. Il Mercato elettronico della PA è uno strumento importante per la Pubblica Amministrazione, ma rischia di limitare l’autonomia di scelta dei ricercatori e anche di vincolarli a una burocrazia spesso inconciliabile con i tempi della ricerca. Quando le Università devono effettuare acquisti di beni e servizi nell’ambito dei progetti, necessitano di una flessibilità che è incompatibile con la standardizzazione caratteristica del MePA – prosegue il Ministro -. L’esenzione dal MePA, peraltro, è già prevista per gli Enti di ricerca. Mi pare perciò doveroso estenderla agli Atenei”.
Le attrezzature destinate alla ricerca universitaria e artistica, peraltro, sono di solito caratterizzate da una specificità tecnica tale che si possono ottenere offerte maggiormente vantaggiose unicamente rivolgendosi a un mercato di fornitori frequentemente poco interessati a inserirsi nella piattaforma MePA, spesso perché prevalentemente operanti su mercati esteri.

Alunni con disabilità – A.S. 2017/2018

a cura del MIUR – Ufficio Gestione Patrimonio Informativo e Statistica

Nel 2017/2018 erano presenti nelle aule scolastiche 268.246 alunni con disabilità, il 3,1% del totale, 14 mila in più rispetto all’anno precedente, quando erano il 2,9%. Rispetto a venti anni fa, gli alunni con disabilità certificata sono più che raddoppiati (erano 123.862 nel 1997/1998). Nel 2017/2018, il 93,3% degli alunni con disabilità ha frequentato una scuola statale, il 5,1% una paritaria, l’1,6% una non paritaria comunque iscritta negli elenchi regionali. Le classi con almeno un alunno con disabilità sono state 192.606, pari al 45% del totale delle 427.728 classi attivate, comprese le sezioni della Scuola dell’infanzia.
Nel 2017/2018 gli studenti con disabilità erano così distribuiti per ordine di scuola: 31.724 nella Scuola dell’infanzia, 95.081 nella Primaria, 71.065 nella Secondaria di I grado, 70.376 nella Secondaria di II grado. Netta la prevalenza del genere maschile.

Distribuzione territoriale
La Regione con la percentuale più alta di alunni con disabilità è stata l’Abruzzo (3,7%), quella con la percentuale più bassa, la Basilicata (2,3%).
A livello territoriale si è evidenziata una distribuzione disomogenea, con notevoli differenze tra le singole Regioni. Mediamente, nelle Regioni del Centro e del Nord Ovest l’incidenza è stata maggiore che nel resto d’Italia. Nel complesso del sistema scolastico, la presenza è stata del 3,1%, mentre nel Centro e nel Nord Ovest si è attestata al 3,2%, rispettivamente 53.748 alunni con disabilità su un totale di 1.667.396 e 70.611 su un totale di circa 2.203.000. Nel Nord Est si è registrata la percentuale più contenuta, pari al 2,7%.

Tipologie di disabilità
Il 96,4% degli alunni con disabilità aveva una disabilità psicofisica, l’1,4% una disabilità visiva, il 2,3% una disabilità uditiva.

La disabilità nella Scuola secondaria di II grado
La percentuale media di alunni con disabilità rispetto al totale dei frequentanti nella Scuola secondaria di II grado è stata prossima al 2,6%. Per i Licei l’1,3%, per gli Istituti tecnici pari al 2,2%, nei Professionali ha raggiunto il 6,6%.
Il 23,8% del totale degli alunni con disabilità frequentava un Liceo, il 27,3% un Istituto tecnico, il 48,9% un Istituto professionale.

Posti e docenti per il sostegno nella Scuola statale
Nel 2017/2018 il rapporto tra numero di studenti con disabilità e posti di sostegno è stato pari, nella scuola statale, a 1,69 alunni per posto di sostegno. Sempre nel 2017/2018 si è registrato un incremento rispetto all’anno precedente di oltre 16.000 unità sul numero di docenti per il sostegno in tutti gli ordini di scuola. In numero complessivo, è risultato pari a 155.977 su un totale di 872.268, così ripartito: 17.743 per l’Infanzia, 55.578 per la Primaria, 41.512 per la Secondaria di I grado, 41.144 per la Secondaria di II grado.

Le nuove regole dell’inclusione
L’inclusione scolastica degli alunni con disabilità si appresta a fare un passo avanti: il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato lunedì 20 maggio, in via preliminare, un importante provvedimento che interviene per modificare significativamente le nuove norme in materia che sarebbero entrate in vigore il prossimo settembre e che vengono riviste mettendo sempre di più al centro lo studente e le sue necessità. A partire dall’assegnazione delle ore di sostegno che, d’ora in poi, avverrà anche con il coinvolgimento delle famiglie, fino a oggi lasciate fuori da questo processo. Cambia radicalmente l’approccio alla disabilità in ambito scolastico.
L’Italia, già all’avanguardia in materia, si allinea definitivamente al principio riconosciuto dalle Nazioni Unite secondo cui la disabilità è tale in relazione al contesto: solo offrire opportunità specifiche ai ragazzi con diverse abilità garantisce maggiore autonomia e una qualità della vita più elevata. Con l’approvazione delle nuove norme, dunque, sussidi, strumenti, metodologie di studio più opportune, saranno decisi non in modo ‘standard’, in relazione al tipo di disabilità, ma con un Piano didattico veramente individualizzato che guarderà alle caratteristiche del singolo studente.

Il costo dell’istruzione resta occulto

da Il Sole 24 Ore

di Luisa Ribolzi

Con lo stesso clamore delle grida manzoniane vengono periodicamente annunciati concorsi e sanatorie per inserire nella scuola nuovi insegnanti e risolvere una volta per tutte il problema del precariato. Eppure il Miur è già l’impresa italiana con il maggior numero di dipendenti, anche se è difficile avere dati esatti su quanti e quali siano, e la spesa per gestire questa macchina gigantesca è la quota dominante, se non esclusiva, della spesa per l’istruzione.

I dati più recenti sono quelli della Ragioneria dello Stato, con i preventivi per gli anni 2019-2021, estremamente dettagliati, che prevedono una diminuzione ulteriore dei già risicati stanziamenti, ma ne rinvio l’analisi agli esperti. A loro volta le cifre sintetiche fornite all’Ocse (relative al 2015) ci dicono che la spesa pubblica per l’istruzione è stata di 67,4 miliardi di euro, pari al 4,1% del Pil e all’8,1% della spesa pubblica. Questi valori sono inferiori a quelli della maggior parte dei paesi dell’Ocse: in Germania sono rispettivamente 4,5 e 10,3, in Francia 5,5, e 9,7, in Inghilterra 5,7 e 13,1, in Spagna 4,2 e 9,5: solo la Grecia e alcuni dei paesi dell’Est spendono meno di noi. Fatta cento la spesa per l’istruzione nel 2010 e confrontandola con il 2005 e il 2015, l’Italia è scesa da 103 del 2005 a 99 nel 2015, mentre sia la media Ocse che quella dell’Unione europea a 22 sono sempre salite, sia pure di poco.

A quanto pare, i decisori italiani non considerano la spesa per l’istruzione come un investimento, ma come un puro e semplice costo. Abbastanza paradossalmente, però, il costo per portare uno studente dalla scuola dell’infanzia al diploma nella scuola statale “gratuita” è molto elevato: nel 2009 servivano 108.625 euro (122.775 con due ripetenze). I tagli imposti dalla legge Tremonti (legge 133/2008) hanno fatto calare la spesa dapprima lentamente, poi bruscamente, perché nel 2012 si è scesi a 88.106 per risalire nel 2013 a 89.336. Nei cinque anni il calo è stato del 17% circa e ha inciso su tutti gli ordini di scuola: la voce su cui c’è stato un maggiore risparmio sono stati gli insegnanti, calati dell’11% circa, e con gli stupendi praticamente bloccati (dati ovviamente da aggiornare con le cospicue assunzioni previste dalla “buona scuola”). Nonostante il bilancio demografico già sfavorevole, il rapporto insegnanti/alunni si è mantenuto al di sotto della media europea, con un orario di servizio (ore per anno) che è anch’esso minore.

Il ministero stima anche il costo delle ripetenze: un anno perso nella scuola secondaria di primo grado o negli istituti professionali costa tra 6 e 7mila euro, molto di più un anno perso nella secondaria di secondo grado, che si aggira sugli 11.500 euro. Lo spreco di risorse umane si traduce anche in un sensibile aggravio economico, e può essere questa, più dell’attenzione a promuovere il successo formativo, uno dei motivi che invitano a contenere la dispersione.

Se poi vogliamo stimare quanto costa portare alla laurea un ragazzo, dovremmo tenere conto della diversità fra i corsi di laurea: utilizzando sempre le fonti Ocse (a cui fa riferimento anche il Rapporto Anvur), abbiamo per il 2015 una spesa annua per studente pari a 11,257 euro, contro una spesa media dei paesi Ocse di 15.656. Calcolando cinque anni di percorso netto (ma il tempo medio di laurea è di oltre sette) arriviamo a 56.285 euro, che aggiunti ai precedenti 89.336 danno un totale, sempre stimato, di 145.621 euro, a cui andrebbero aggiunte le spese delle famiglie, che per i ragazzi della scuola sono relativamente contenute, sostanzialmente libri e trasporti, mentre per l’università stime fatte da vari giornali o trasmissioni televisive, attendibili anche se non scientifiche, calcolano per i fuori sede in 8-10mila l’anno più le rette, che per le università statali sono proporzionali al reddito, e hanno un valore medio di circa 1600 euro per il triennio e 1800 per la laurea magistrale.

Forse bisognerebbe tenere presenti queste cifre quando si afferma, a ragione, che il problema degli italiani che espatriano è più grave di quello degli stranieri che arrivano: il centro studi Confindustria stima che ogni anno “esportiamo” capitale umano che ci è costato 5,6 miliardi di euro, cioè quasi un decimo di tutta la spesa per l’istruzione. Se aggiungiamo i costi sostenuti dalle famiglie che mandano i figli nelle istituzioni non statali, che hanno rette elevate, ma minori dei costi sostenuti per i ragazzi “statali”, abbiamo un quadro ancora più negativo. Qualsiasi politica seria sulla scuola dovrebbe partire da un’ accurata disamina delle risorse umane e finanziarie impegnate per la formazione dei propri giovani. E invece questa disamina non è accurata o meno. Semplicemente, non esiste.


La scuola non boccia (quasi) più

da Il Sole 24 Ore

di Eugenio Bruno e Claudio Tucci

Nell’Italia malata di bassa crescita c’è una voce che in realtà è cresciuta a ritmi sostenuti: gli studenti promossi a fine anno. Mentre il Pil in termini reali, tra il 2013 e il 2018, è aumentato del 2,9%, gli iscritti alle secondarie di II grado che, nel frattempo, hanno ottenuto il passaggio alla classe successiva sono saliti di oltre il doppio. Grazie innanzitutto a una riduzione delle bocciature. Che non sembra derivare da un miglioramento delle conoscenze su larga scala, visti i bassi livelli di apprendimento in lettura e matematica, bensì dai ripetuti allentamenti del sistema di valutazione degli alunni. Sia legislativi che interpretativi, e spesso trasversali ai governi in carica. Come dimostrano le ultime scelte su esame di maturità e istituti professionali che, c’è da giurarci, avranno un impatto sui risultati degli scrutini finali al via, a seconda dei casi, l’8 o il 10 giugno.

Criteri più blandi di valutazione

Guardiamo all’ultimo decennio. Del Dpr Gelmini del 2009 – quello che ha stabilito l’ammissione con il sei in tutte le discipline, condotta inclusa – è rimasto oggi ben poco. Alle medie, ad esempio, il decreto attuativo della legge 107, varato nel 2017 da Valeria Fedeli, ha previsto la promozione, deliberata dal consiglio di classe, «anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento», dunque pure in caso di attribuzione di uno o più voti inferiori a sei decimi. Ma l’allentamento inizia prima. Anche alla primaria infatti la bocciatura è limitata a «casi eccezionali» e serve la delibera all’unanimità dei docenti contitolari (se diventerà, poi, legge il Ddl che ripristina l’educazione civica in classe, sempre alle ex elementari, spariranno anche le note sul registro).

Alle superiori la “non ammissione alla classe successiva” scatta se si collezionano tante insufficienze più o meno gravi, secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti. Nei confronti degli alunni che presentano un’insufficienza non grave in una o più discipline, il consiglio di classe può sospendere lo scrutinio, in attesa che il debito formativo venga colmato con l’aiuto di iniziative di sostegno e di recupero organizzate dalla scuola.

Si arriva così alla maturità. Da quest’anno, da un lato, si potrà partecipare all’esame anche con un’insufficienza, previa delibera motivata del consiglio di classe. E, dall’altro, i test Invalsi continueranno a non avere peso.

Queste le regole generali. Con un’appendice particolare per i professionali: le linee guida in arrivo sanciranno il carattere «intermedio» della valutazione al termine del primo anno e un suo maggior collegamento con il progetto formativo individuale di ciascuno studente. In pratica, un appello ai prof a limitare le bocciature.

Il miglioramento anno dopo anno

I primi effetti di questi “nuovi indirizzi” di politica scolastica si vedono sui numeri: nel 2013/2014, alle superiori, i promossi erano il 65,1% degli scrutinati. Cinque anni dopo si è saliti di 6 punti al 71,1%, mentre, nello stesso periodo, i bocciati sono scesi dal 9,8% al 7,4. Contemporaneamente, gli ammessi all’esame di terza media hanno raggiunto il 98,3%, alla maturità il 96 per cento. Quasi l’unanimità, dunque. Che, quando si parla di scuola, raramente fa rima con qualità. Questa logica spesso viene associata alla necessità, legittima, di non lasciare nessuno studente indietro. Specialmente nei momenti di passaggio tra un grado di istruzione e l’altro, ad esempio dalle medie alle superiori. Per evitare fughe repentine dai banchi. Ma se l’intento dei ripetuti alleggerimenti nei criteri di giudizio appena descritto fosse quello un interrogativo sulla bontà delle ricette adottate nascerebbe ugualmente. Ancora di più se si pensa che l’anno scorso la dispersione scolastica è tornata a salire dopo un decennio di calo continuo.

Maturità 2019, tutte le novità in sintesi: dall’ammissione alle prove. Tutta la normativa

da Orizzontescuola

di Nino Sabella

L’esame di Maturità 2019, come detto in diversi nostri articoli, presenta diverse novità introdotte dal D.lgs. 62/2017. Vediamo sinteticamente quali sono.

Novità

  • Requisiti d’ammissione all’esame
  • Incremento del peso del credito scolastico
  • Modifiche nella struttura e nell’organizzazione delle prove di esame (prima e seconda prova scritta; colloquio)
  • Abolizione della terza prova
  • Introduzione delle prove standardizzate nazionali – livello 13 (ultimo anno scuola secondaria di II grado)

Normativa di riferimento

Qui tutta la normativa di riferimento.

Requisiti

Due dei requisiti di ammissione, introdotti dalla Riforma, sono stati prorogati al prossimo anno scolastico:

  • partecipazione prove Invalsi (si sono svolte ma non costituiscono requisito di ammissione all’esame a.s. 2018/19);
  • svolgimento Percorsi per le competenze traversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro che è stata svolta ma non costituisce requisito di ammissione all’esame a.s. 2018/19).

Per il 2018/19, pertanto, i requisiti di ammissione all’esame dei candidati interni sono i seguenti:

  • frequenza di almeno tre quarti del monte ore personalizzato, fatte salve le deroghe previste dal collegio docenti;
  • votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. Nel caso di una votazione inferiore a sei decimi in una disciplina, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame;
  • voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

Diversamente che in passato, dunque, si può essere ammessi all’esame anche con una insufficienza.

La partecipazione alla prova Invalsi e lo svolgimento dei Percorsi per le competenze traversali e per l’orientamento, invece, costituiranno due novità assolute dal 2019/20.

Credito scolastico

Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti, attribuendo così un maggior peso, nell’ambito dell’esame, al percorso scolastico.

I 40 punti sono così distribuiti:

  • max 12 punti per il terzo anno;
  • max 13 punti per il quarto anno;
  • max 15 punti per il quinto anno.

Approfondisci

Prove d’esame

La terza prova, il cosiddetto “quizzone”, è stata abolita. Pertanto, i maturandi dovranno svolgere la prima prova scritta di italiano, la seconda prova scritta di indirizzo e il colloquio. Tutte e tre le prove sono state modifica nella struttura e nelle modalità di svolgimento:

Invalsi

Anche gli studenti delle classi V svolgono (lo hanno già fatto) la prova Invalsi che, dal prossimo anno scolastico, costituirà uno dei requisiti d’ammissione.

La prova, computer based, ha riguardato le discipline di Italiano, Matematica e Inglese.

Tutto sulla maturità 

Maturità 2019, seconda prova mista: quando si usano due griglie di valutazione e come si attribuisce voto

da Orizzontescuola

di redazione

La seconda prova dell’esame di Maturità 2019, in alcuni indirizzi di studio, sarà mista, ossia comprenderà due discipline.

Abbiamo approfondito le caratteristiche della succitata prova in Maturità 2019, caratteristiche seconda prova. Griglia valutazione unica per prove miste, le eccezioni

Griglie nazionali

Il Miur ha previsto e fornito delle griglie di valutazione delle prove nazionali, al fine di fornire alle commissioni elementi di omogeneità e di equità.

Nelle griglie sono definiti gli indicatori (in media 4-5 per ogni QdR), che costituiscono le dimensioni valutative collegate agli obiettivi che gli studenti devono conseguire e la commissione valutare.

Le Commissioni devono declinare gli indicatori in descrittori di livello, tenendo conto anche delle caratteristiche della traccia. Il Miur consiglia di definire prima la struttura fondamentale delle griglie e completare il lavoro dopo aver verificato il contenuto specifico della traccia.

Per ciascun indicatore viene definito un punteggio massimo, in modo da non superare il totale di 20 punti, il massimo attribubile alla prova.

Le griglie sono state pubblicate insieme ai sopra riportati quadri di riferimento.

Prove miste: griglia unica

Per le prove  miste è previsto che le Commissioni utilizzino un’unica griglia integrata.

Prove miste: due griglie

Si devono utilizzare due griglie di valutazione nel caso in cui le prove miste prevedano tra le materie la lingua straniera; in tal caso, essendo diversi gli indicatori, la Commissione provvederà a valutare la prova per parti.

Si utilizzeranno, ad esempio, due griglie per la seconda prova scritta negli istituti tecnici settore economico – indirizzo “Turismo”, dove la prova comprende le seguenti discipline:

  1. Discipline Turistiche e Aziendali
  2. Lingua Inglese

Attribuzione voto in caso di utilizzo di due griglie

Nel caso succitato, ossia di utilizzo di due griglie di valutazione, la commissione valuterà, come detto sopra, la prova per parti e attribuirà il punteggio adottando la media aritmetica tra le due parti.

Ecco i QdR dei vari istituti e indirizzi con relative griglie di valutazione:

Qui le materie della seconda prova

Maturità 2019, indicazioni per le scuole per la comunicazione dei dati

da La Tecnica della Scuola

Di Lara La Gatta

Come ogni anno, gli esami di Stato del II ciclo sono accompagnati da una serie di attività di competenza delle scuole.

Con la nota prot. n. 1445 del 3 giugno 2019 il Miur riepiloga gli adempimenti per le scuole, a partire dal 5 giugno e fino all’insediamento della Commissione, quando dovranno caricare su SIDI le informazioni riguardanti i candidati all’esame:

  • abbinamenti candidati/commissioni
  • esito dello scrutinio finale “ammesso” o “non ammesso”, credito scolastico, eventuale inserimento della delibera di ammissione
  • inserimento degli “altri candidati” (candidati esterni, provenienti da scuole non paritarie, abbreviazione per merito).

La seconda fase delle attività interessa le commissioni d’esame, sia che scelgano di lavorare su “Commissione Web”, sia che scelgano un altro applicativo.

Segue un’altra fase di competenza delle scuole, con la comunicazione, dal 2 luglio, degli esiti degli esami di Stato.

La fase finale prevede le seguenti operazioni:

  1. produzione dell’Attestato (per svolgimento prove differenziate);
  2. produzione del Diploma (in formato A3);
  3. produzione del Supplemento Europass al Certificato.

Concorso 24 mesi ATA, da oggi al 24 giugno la scelta delle sedi

da La Tecnica della Scuola

Di Lara La Gatta

Da oggi, 3 giugno, e fino al 24 giugno è disponibile l’istanza Polis di scelta delle sedi (allegato G) per la prima fascia d’istituto delle graduatorie del personale ATA (cd. 24 mesi ATA) per l’a.s. 2019/2020.

L’istanza effettuerà il controllo che sul SIDI la domanda sia presente e con almeno una graduatoria valida o con riserva sulla stessa provincia in cui l’aspirante intende presentare le sedi.

Il modello deve essere trasmesso esclusivamente tramite istanze online, utilizzando le credenziali già in proprio possesso. E’ opportuno verificare che l’indirizzo di posta elettronica indicato sia tuttora valido e funzionante e che la casella non risulti piena.

Chi invece non possiede le credenziali, può richiederle seguendo questa procedura.

Mobilità, concorso DSGA e Maturità: alcune scadenze di giugno 2019

da La Tecnica della Scuola

Di Lara La Gatta

Giugno, ultimo mese di scuola, è un mese denso di impegni per le scuole ed il personale. 

Ci sono da tener presenti le scadenze della mobilità: per il personale docente, per tutti i gradi di scuola, il 20 giugno è prevista la pubblicazione dei movimenti. Per il personale ATA il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 6 giugno 2019, mentre la pubblicazione dei movimenti avverrà entro il 1° luglio 2019.

Invece, per il personale educativo, il termine ultimo 22 giugno è il termine per la comunicazione all’ufficio delle domande di mobilità e dei posti disponibili e la pubblicazione dei movimenti è prevista per il 10 luglio 2019. TUTTO SULLA MOBILITÀ

Per il personale ATA, dall’8 al 24 giugno sarà disponibile la funzione per la trasmissione dell’allegato G per la scelta delle istituzioni scolastiche per le cd. graduatorie 24 mesi.

Le scuole dovranno invece ricordare la scadenza del 10 giugno, entro la quale trasmettere i dati delle adozioni dei libri di testo per il prossimo anno scolastico  2019/2020.

Molto atteso l’avvio delle prove preselettive del concorso per diventare DSGA: l’11, 12 e 13 giugno, nelle sedi individuate dai singoli USR, si svolgerà il test per gli oltre 100.000 candidati ai 2.004 posti disponibili. TUTTO SUL CONCORSO DSGA

Ma giugno è soprattutto il mese degli Esami. Per le scuole secondarie di secondo grado, si inizierà il 17 giugno con la riunione plenaria delle commissioni, mentre la prima prova si svolgerà il 19 giugno, la seconda il 20, la terza il 25. Seguiranno poi gli orali, con tutte le novità previste per gli esami 2019. TUTTO SULLA MATURITÀ 2019

Maturità 2019, i compensi dei commissari fermi dal 1999!

da La Tecnica della Scuola

Di Andrea Carlino

Due prove scritte invece di tre, più l’orale. Più attenzione al percorso svolto dai ragazzi nell’ultimo triennio. Griglie di valutazione nazionali per la correzione delle prove scritte.

Sono alcune delle novità della maturità 2019, che entrano in vigore da quest’anno scolastico.

Le commissioni

Sono disponibili da oggi sul sito le commissioni dell’Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione. Un’altra tappa di avvicinamento alla prove di giugno. La prima prova scritta, italiano, è in calendario mercoledì 19 giugno 2019, a partire dalle ore 08.30. La seconda prova, diversa per ciascun indirizzo di studi, si terrà, invece, giovedì 20 giugno 2019.

Quest’anno saranno 13.161 le commissioni d’Esame per 26.188 classi coinvolte. Ad oggi (gli scrutini si concluderanno nei prossimi giorni) sono 520.263 i candidati iscritti alla Maturità, di cui 502.607 interni e 17.656 esterni.

Il motore di ricerca delle commissioni della #Maturità2019:

https://matesami.pubblica.istruzione.it/VisualizzaCommissioniEsami

I compensi fermi dal 1999!

I compensi per i commissari esterni e interni per la maturità sono stabiliti dal Decreto Interministeriale 24 maggio 2007 integrato dalla nota prot. n. 7054 del 2 luglio 2007 della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e dalla nota Prot. n. 7321 del 13 novembre 2012.

Gli importi sono praticamente uguali a quelli fissati dalla precedente circolare Ministeriale 104 del 16 aprile 1999 (ancora in vecchie lire!).

Un commissario esterno ha un compenso di 911 lorde a cui si aggiungono delle quote (da 171 a 2.270) relative alla distanza del luogo di residenza o servizio rispetto alla sede di esame. Trattamento diverso tocca al commissario interno: 399 + 171 di missione, che fanno un totale di 570 euro lorde.

Sempre al commissario interno spetta un solo compenso aggiuntivo nel caso in cui operi su più commissioni. Calcolando una media di 20 giorni di lavoro da parte della commissione per 6 ore al giorno, fanno 120 ore; e dividendo 570 per le ore di lavoro un commissario interno gode perciò di una cifra oraria di 4,70 lorde.

SLIDE COLLOQUIO ESAME

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Tutto sulla maturità (clicca qui)

ORDINANZA MIUR

IL DECRETO

GLI ALLEGATI

Controllo biometrico dirigenti scolastici, Cisl Scuola: ‘Misure insensate’. Il sindacato scrive ai senatori

da Tuttoscuola

“Le misure di controllo della presenza dei dirigenti scolastici contenute nel decreto cosiddetto “concretezza” sono, oltre che prive di senso, inutilmente vessatorie e irriguardose nei confronti di personale che già è costretto a lavorare in condizioni di grave disagio professionale per garantire il regolare funzionamento del servizio scolastico”. Lo afferma la CISL Scuola, in una lettera inviata oggi, lunedì 3 giugno, ai capi gruppo del Senato e a tutti i senatori impegnati nell’esame in Aula del provvedimento, dal quale la segretaria generale Maddalena Gissi e la segretaria nazionale responsabile dell’area DS, Paola Serafin, chiedono siano cancellate le parti che prevedono l’introduzione di sistemi di verifica biometrica degli accessi dei dirigenti agli istituti. Riportiamo di seguito il comunicato.

Il Governo sembra accanirsi verso i dirigenti scolastici – scrivono Gissi e Serafin – assimilandoli ai ‘furbetti del cartellino’ ed esprimendo una sostanziale sfiducia nei loro confronti. La misura ha sapore punitivo ed effetti demotivanti”.

Appare inoltre davvero singolare – proseguono – che mentre non si riescono ad effettuare interventi neppure per mettere in sicurezza i solai degli edifici scolastici, questo Governo senta la necessità di impegnare risorse per verificare l’accesso dei dirigenti scolastici e l’organizzazione dei loro impegni orari”. Impegni orari, va sottolineato, di cui è lo stesso contratto di lavoro a riconoscere la necessaria flessibilità, affidandone la gestione al dirigente stesso, che ‘organizza autonomamente i tempi ed i modi della propria attività, correlandola in modo flessibile alle esigenze della Istituzione cui è preposto e all’espletamento dell’incarico affidatogli’. Da qui l’evidente assurdità di un controllo che appare davvero privo di senso date le modalità con cui il dirigente scolastico è chiamato a far fronte ai propri impegni di lavoro.

La lettera di Maddalena Gissi e Paola Serafin ripropone in sostanza quanto sostenuto dalla CISL Scuola, ma anche dalla stessa segreteria confederale della CISL, nel corso delle audizioni che hanno avuto luogo nei mesi scorsi sul provvedimento ora in votazione al Senato. Posizioni nelle quali si rivendicava l’esclusione di tutto il personale scolastico dalle nuove modalità di controllo – come poi avvenuto ma solo per il personale docente – e che sembravano aver trovato ascolto e condivisione da parte di molti parlamentari di schieramenti diversi anche in sede d’esame del testo in commissione. Testo che invece è stato inviato all’esame dell’Aula mantenendo tutte le disposizioni di cui la CISL Scuola chiede ora la cancellazione, rivolgendosi singolarmente e personalmente a ogni Senatore, oltre che ai capigruppo di tutti gli schieramenti.

Nomi commissari esterni maturità 2019 sono online. Come trovare gli elenchi

da Tuttoscuola

Ormai ci siamo, uno dei momenti tanto attesi dai maturandi è arrivato: i nomi dei commissari esterni maturità 2019 sono online. L’anno scorso i nomi commissari esterni maturità sono stati pubblicati il 5 giugno 2018, mentre nel 2017 il giorno della pubblicazione è stato 6 giugno. Per il 2019 il giorno designato dal Miur è stato oggi, 3 giugno, anche se i nomi dei commissari esterni maturità 2019 sono in realtà già disponibili nelle scuole dallo scorso 31 maggio. È quindi finalmente possibile trovare i nomi commissari esterni maturità 2019 sul sito www.miur.gov.it . In questo articolo spieghiamo come trovare gli elenchi commissari esterni maturità 2019.

Nomi dei commissari esterni maturità 2019: dove trovarli?

Dallo scorso 31 maggio le liste con i nomi commissari esterni maturità 2019 sono nelle segreterie di tutte le scuole che a loro volta, sono tenute a renderle note ai maturandi che ne facciano richiesta e ad esporle sulle bacheche degli istituti stessi. Dalla tarda mattinata di oggi, lunedì 3 giugno, i maturandi possono cercare gli elenchi dei commissari esterni maturità 2019 sul sito del Miur sul portale dedicato all’Esame di Stato e cliccando su ‘Cerca la Commissione’ dove si dovrà compilare il form inserendo tutti i dati richiesti per completare la ricerca (come il nome dell’istituto e la provincia dove ha sede) da oggi, lunedì 3 giugno 2019, quando il Miur ha pubblicato online i nomi commissari esterni maturità 2019.

Nomi commissari esterni maturità 2019: la ricerca si fa sui social

Una volta saputi i nomi commissari esterni maturità 2019 e le scuole in cui insegnano è possibile, attraverso i social, vedere le foto e, se i profili sono pubblici, conoscere anche i loro gusti, le abitudini e i post condivisi. Insomma, i maturandi possono “indagare” un po’ su chi si troveranno davanti nei giorni del loro esame di Stato. Potrebbero addirittura pensare di contattare direttamente i loro studenti per avere notizie sulle domande che fanno solitamente e sul grado di severità che li contraddistingue.

Nomi commissari esterni maturità 2019: quali materie gli sono state affidate?

Lo scorso 18 gennaio 2019, il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha intanto annunciato i commissari e materie oggetto della seconda prova della maturità 2019 con una grande novità: la doppia materia. Ma quali materie saranno affrontate ai commissari esterni maturità 2019? Vediamole insieme.

Commissari esterni Liceo classico
Lingua e Letteratura Italiana
Lingua e cultura straniera
Matematica

Commissari esterni Liceo scientifico
Matematica
Lingua e cultura straniera
Scienze naturali

Commissari esterni Liceo linguistico
Lingua e Letteratura Italiana
Lingua e cultura straniera
Scienze naturali

Commissari esterni Liceo scienze umane
Scienze Umane
Lingua e cultura straniera
Scienze Naturali

Commissari esterni Liceo artistico – Architettura e ambiente
Lingua e Letteratura Italiana
Lingua e cultura straniera
Matematica

Commissari esterni Liceo artistico – Arti figurative plastico scultureo
Lingua e Letteratura Italiana
Lingua e cultura straniera
Storia dell’Arte

Commissari esterni Liceo musicale e coreutico – Sezione Musicale
Lingua e Letteratura Italiana
Lingua e cultura straniera
Fisica

Commissari esterni Liceo musicale e coreutico – Sezione Coreutica
Lingua e Letteratura Italiana
Lingua e cultura straniera
Fisica

Commissari esterni Istituto tecnico – settore economico Amministrazione, finanza e marketing
Lingua e Letteratura Italiana
Lingua inglese
Diritto

Commissari esterni Istituto tecnico – settore economico Turismo
Lingua e Letteratura Italiana
Seconda lingua comunitaria
Geografia turistica

Commissari esterni Istituto tecnico – settore tecnologico Meccanica, meccatronica ed energia
Lingua e letteratura italiana
Lingua Inglese
Sistemi e automazione

Commissari esterni Istituto tecnico – settore tecnologico Grafica e Comunicazione
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Tecnologie dei processi di comunicazione

Commissari esterni Istituto tecnico – settore tecnologico Chimica e materiali
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Chimica organica e biochimica

Commissari esterni Istituto tecnico – settore tecnologico Costruzioni, ambiente e territorio
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Topografia

Commissari esterni Istituto professionale – settore servizi Agricoltura e sviluppo rurale
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali

Commissari esterni Istituto professionale – settore servizi Servizi socio – sanitari
Psicologia generale e applicata
Lingua inglese
Diritto e legislazione socio sanitaria

Commissari esterni Istituto professionale – settore servizi Servizi commerciali
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Diritto ed economia

Commissari esterni Istituto professionale – settore industria e artigianato Manutenzione e assistenza tecnica
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni

Nota 4 giugno 2019, AOODGOSV 11981

A tutti gli Istituti professionali per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali

OGGETTO: Nuovi percorsi di Istruzione professionale ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 – Valutazione intermedia degli apprendimenti nel biennio – Indicazioni per gli scrutini dall’anno scolastico 2018/2019

Sentenza Tribunale Lavoro Taranto 4 giugno 2019, n. 2143

Sentenza Tribunale Lavoro Taranto 4 giugno 2019, n. 2143

RG n. 8008/2018

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott. ssa Elvira PALMA, nella controversia di lavoro iscritta al n. 8008/18 R.G., all’esito della discussione orale tenutasi all’udienza del 4/06/2019, tra
XXX, (avv. to Antonello Sdanganelli)
-Ricorrente-
contro
M.I.U.R. -MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA in persona del Ministro in carica, U.R.S. PUGLIA – UFFICIO VII AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO, (rappr. e dif. da proprio funzionario ex art. 417 bis c.p.c.)
-Resistente-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
Con ricorso depositato in data 28.9.2018, XXX ha convenuto in giudizio il MIUR deducendo di essere docente di ruolo a tempo indeterminato attualmente presso la scuola primaria XXX di Taranto dal 1.9.2017, assunta con decorrenza giuridica ed economica 1.9.2015 in attuazione della L. n. 107/2015, durante lo svolgimento della fase C, ed assegnata per l’a.s. 2016/2017 nell’Ambito territoriale Lombardia/Monza, con assegnazione in via provvisoria (a seguito di sentenza del tribunale di Monza n. 306/2017) in sede di mobilità territoriale interprovinciale nell’anno scolastico 2016/17 in Puglia, ambito di Taranto più vicino all’ambito Calabria scelto per carenza di posti in tale ultimo ambito; di avere proposto domanda di mobilità interprovinciale per l’a.s. 2018/19 indicando 10 preferenze contigue al luogo di residenza (Provincia di Catanzaro) e di avere il Miur illegittimamente assegnato ad altri docenti tali sedi, pur potendo far valere la medesima, sebbene il sistema telematico non ne avesse consentito l’inserimento, in modo del tutto incomprensibile, la precedenza prevista dall’art. 33 L. n. 104/92, per essere referente unico di genitore disabile titolare dei benefici di cui all’art. 3, co. 3, legge cit.; di avere, pertanto, diritto ad ottenere, nella movimentazione interprovinciale del personale docente relativamente all’anno 2018/2019, il trasferimento nella prima delle sedi disponibili tra quelle indicate nella domanda di mobilità interprovinciale, o comunque in uno degli ambiti della Regione Calabria, provincia di Catanzaro o altri in successione ivi indicati, con disapplicazione del CCNI e dell’O.M. 12/4/2017 nella parte in cui limitano il riconoscimento di tale beneficio (diritto precedenza per disabilità personale e ai figli che assistono un genitore disabile in situazione di gravità ex artt. 21 e 33 l. 104/92) in sede di mobilità provinciale e non anche interprovinciale, in palese violazione della normativa legislativa vigente; tanto premesso, ha dichiararsi il diritto al trasferimento presso la sede di servizio disponibile nell’Ambito territoriale della provincia di Catanzaro, ovvero nella prima delle sedi disponibili tra quelle indicate nella domanda di mobilità interprovinciale, previa declaratoria incidentale della nullità della clausola contrattuale e dell’O.M. cit. nella parte in cui escluderebbero i docenti che assistono i genitori o portatori essi stessi di disabilità dalla invocata precedenza in caso di trasferimenti interprovinciali riconoscendola solo per le operazioni di mobilità annuali.
Il MIUR, costituitosi tardivamente in giudizio (soltanto il giorno prima dell’udienza), ha resistito alla domanda.
Istruita documentalmente, la causa è stata discussa e decisa.
Va preliminarmente dato atto essersi il Miur costituito tardivamente in giudizio, avendo depositato la memoria di costituzione in data 18.02.2019, violando il termine decadenziale prescritto dal disposto di cui all’art. 416 c.p.c. di dieci giorni prima dell’udienza di discussione, fissata da questo giudice in data 19.2.2019. Tanto determina la decadenza dalle eccezioni di rito e di merito non rilevabili d’ufficio e soprattutto dai “mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare” (co. 3, art. cit.). Tale condotta processuale incide notevolmente nello sviluppo della presente controversia, non consentendo l’utilizzabilità della documentazione versata in atti dal Ministero resistente diretta a dimostrare, in ossequio alla ripartizione degli oneri probatori, la mancanza e/o esubero di posti disponibili proprio nelle sede e/o ambiti territoriali invocati da parte ricorrente nella domanda di mobilità, con conseguente accoglimento delle doglianze mosse da quest’ultima, sebbene nei limiti di seguito esposti. Va precisato che il sistema della mobilità degli insegnanti è assai complesso (come si evince dal fatto che occorre una contrattazione nazionale integrativa che regolamenta il tutto), articolato in tre diverse fasi, via via consecutive. La risoluzione della controversia dipende dall’interpretazione della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, come modificato dalla L. n. 53 del 2000, e, successivamente, dall’articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, secondo cui il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (…) “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
A sua volta, l’art. 601 d.l.vo 16.4.1994 n. 297 – testo unico in materia di istruzione – stabilisce che “gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico” (co. 1) e che “le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità” (co. 2).
L’interpretazione si giova dei ripetuti interventi della Corte costituzionale, con i quali è stato chiarito che la L. n. 104 del 1992 ha sicuramente un particolare valore, essendo finalizzata a garantire diritti umani fondamentali, e tuttavia l’istituto di cui al cit. articolo 33, comma 5, non è l’unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno della “persona handicappata”, nè la stessa posizione giuridica di vantaggio prevista dalla disposizione in parola è illimitata, dal momento che, anzi, la pretesa del parente della persona handicappata a scegliere la sede di lavoro più vicina è accompagnata dall’inciso “ove possibile” (C. Cost. n. 406 del 1992, n. 325 del 1996, n. 246 del 1997, n. 396 del 1997). Nel più recente intervento sulla norma, è stato specificamente precisato che la possibilità di applicazione può essere legittimamente preclusa da principi e disposizioni che, per la tutela di rilevanti interessi collettivi, non consentano l’espletamento dell’attività lavorativa con determinate dislocazioni territoriali (C. Cost. n. 372 del 2002).
Le posizioni espresse dal Giudice delle leggi hanno ispirato l’orientamento della Suprema Corte, che ha ribadito il principio secondo cui il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio non è assoluto e privo di condizioni, in quanto l’inciso “ove possibile” richiede un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, con il recesso del diritto stesso ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, in quanto in tali casi – segnatamente per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico -potrebbe determinarsi un danno per la collettività (Cass. 829/2001, 12692/2002 e da ultimo, Cass. civ. Sez. Unite Sent., 27.03.2008, n. 7945).
Ora, venendo alla fattispecie in esame, deve preliminarmente disattendersi l’orientamento giurisprudenziale, ormai minoritario, secondo cui il beneficio di cui all’art. 33, comma 5, l. 104/92, anche dopo le modifiche introdotte dagli artt. 19 e 20 della l. n. 53 del 2000, in favore del familiare che assista con continuità un parente handicappato, è concedibile unicamente in fase di prima scelta della sede lavorativa (all’atto cioè dell’assunzione e non anche, come nella specie, in sede di trasferimento), aderendo questo giudice al più recente indirizzo che estende il beneficio in parola anche alle ipotesi di richiesta di trasferimento per sopravvenuta situazione di handicap (valga per tutte, Cass., 18.12.2013, n. 28320).
Ciò posto, la richiesta avanzata dal ricorrente, con istanza di mobilità interprovinciale e diritto di precedenza ex art. 33 l. 104/92 -risultando documentato essere il genitore XXX, residente in Calabria) portatore di stato di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, co. 3, l. 104/92 nonché titolare di indennità di accompagnamento- appare fondata.
Invero, l’unico rilievo plausibile alla negazione del diritto vantato è rappresentato dalla esistenza di una norma pattizia ostativa, art. 7, punto V, CCNI sulla mobilità per l’anno 2015/16 (omologa nei successivi contratti collettivi), secondo cui, in assenza anche di una sola delle condizioni previste dal precedente co. 3, “per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla l. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale”, ripresa poi nell’Ordinanza Ministeriale del 12/4/2017 n. 221.
L’interpretazione che il Ministero fornisce (e che ha condotto a negare all’istante in via amministrativa il diritto di precedenza), è la seguente: i genitori e i coniugi di persone disabili con handicap grave hanno diritto di precedenza anche nei trasferimenti interprovinciali, vale a dire per gli spostamenti di carattere definitivo; ai figli che prestano medesima assistenza non è negato il diritto suddetto ma è stato “limitato” ai soli spostamenti temporanei della mobilità annuale (e quindi non definitivi).
La questione del contendere riguarda quindi la nullità o meno di detta norma contrattuale ai sensi dell’art. 1418 C.C.C stante la natura imperativa della normativa di cui alla L. n. 104/92.
Pur non essendo prevista, infatti, un’espressa sanzione di nullità per violazione dell’art. 33, comma quinto, della legge n. 104/1992, la natura di norma imperativa di tale disposizione è comunque evincibile dalla ratio legis di essa e dalla sua collocazione all’interno di una legge contenente “i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza alla persona handicappata” (art. 21 l. 104/1992) ed avente come finalità la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà ed autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, l’assicurazione di servizi e di prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; la predisposizione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata (cfr. art. 1 L. 104/92).
Come evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. N. 7945 del 27.3.2008): “La posizione di vantaggio ex art. 33 si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare-lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità. La ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti. A tale riguardo va evidenziato che la Corte Costituzionale ha rimarcato la rilevanza anche a livello della Carta fondante delle indicate finalità perseguite dalla disposizione in esame. Ed invero il giudice delle leggi – nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma quinto del citato art. 33, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione nella parte in cui tale norma riconosce il diritto del lavoratore dipendente a scegliere la sede più vicina al proprio domicilio – ha affermato che la suddetta disposizione richiede come condizione che il lavoratore sia convivente con l’handicappato; ed invero la maggior tutela accordata all’ipotesi in cui il portatore di handicap riceve già assistenza rispetto a quella – altrettanto meritevole di tutela – ma diversa in cui il lavoratore non è convivente, e si rende quindi necessario il suo trasferimento per attendere alle cure del congiunto – lungi dal rappresentare una discriminazione ingiustificata, costituisce una scelta discrezionale del legislatore non irragionevole finalizzata alla valorizzazione dell’assistenza familiare del disabile, allorquando corrisponda ad una modalità di assistenza in atto, la cui speciale salvaguardia valga ad evitare rotture traumatiche e dannose alla convivenza (cfr. ordinanza Corte Cost. n. 325 del 1996). In questa occasione la Corte Costituzionale ha avuto anche modo di ricordare come esaminando alcuni profili della legge n. 104 del 1992 ne abbia già sottolineato l’ampia sfera di applicazione, diretta ad assicurare, in termini quanto più possibile soddisfacenti, la tutela dei portatori di handicap, ha anche aggiunto che essa incide sul settore sanitario ed assistenziale, sulla formazione professionale, sulle condizioni di lavoro, sulla integrazione scolastica, e che in generale dette misure hanno il fine di superare – o di contribuire a far superare – i molteplici ostacoli che il disabile incontra quotidianamente nelle attività sociali e lavorative e nell’esercizio dei diritti costituzionalmente protetti (cfr. sentenza n. 406 del 1992)”.
Il rilievo, anche costituzionale, dei diritti che l’art. 33, comma quinto, della legge n. 104 del 1992 è diretto a tutelare, rende evidente che la norma in questione costituisce norma imperativa, la cui violazione da parte di disposizioni contrattuali comporta la nullità di queste ultime, ai sensi dell’art. 1418, comma primo, c.p.c..
Al riguardo occorre richiamare l’evoluzione giurisprudenziale in materia.
Statuisce questo tribunale (giudice dott. L. De Napoli, ord. 13.08.2013) “la clausola pattizia appena citata, nel limitare il diritto di scelta prioritaria del dipendente, che assista con continuità il genitore in stato di handicap grave, alla sola mobilità annuale, escludendolo invece nella mobilità definitiva, deve ritenersi nulla, a norma dell’art. 1418 c.c., per contrasto con la norma imperativa di cui all’art. 33 co. 5 l. 5.2.1992 n. 104, e conseguentemente deve essere disapplicata, dovendo accordarsi la precedenza ai dipendenti tutelati da detta norma rispetto agli altri dipendenti in ciascuna fase delle procedure di trasferimento, con il solo limite, derivante dall’inciso “ove possibile” contenuto nella citata norma, della vacanza in organico e della materiale disponibilità del posto rivendicato”.
Tale orientamento ha trovato conferma, in vicenda analoga, nell’ordinanza emessa dal Tribunale di Lecce in data 13.07.2008, confermata con sentenza del 10.07.2009, nonché nell’ordinanza resa da questo giudicante in data 15/9/2015 (XXX c. Miur n. 6161/2015 r.g.) e da copiose pronunce successive di questo stesso giudice e della giurisprudenza di merito.
Non si giustifica dunque l’ulteriore disparità di trattamento tra docenti che partecipano alla mobilità provinciale e quelli che, come l’odierna istante, partecipano alla mobilità interprovinciale, essendo tale distinguo estraneo alla disciplina normativa nazionale e comunitaria.
Come esattamente osservato da parte ricorrente, il titolare di tale precedenza può spenderla all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune oppure abbia espresso l’ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti o province: dunque può usufruire di tale precedenza anche in ambiti e/o province differenti purché abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune di residenza.
Tale precedenza è valevole in ciascuno dei comuni, degli ambiti e/o delle province differenti dal Comune di residenza indicati nel proprio ordine di priorità dal docente e il titolare di tale precedenza ha diritto a vedersi riconoscere, in sostanza, tale preferenza, con priorità, nelle sedi disponibili indicate a titolo di preferenze espresse.
Il diritto del familiare lavoratore alla scelta della sede o al non trasferimento per assistere l’handicappato, come affermato nella già richiamata sentenza resa a Sezioni Unite dalla Suprema Corte (n. 7945 del 27 marzo 2008), non è illimitato, e pertanto non può essere fatto valere quando il relativo esercizio venga a ledere in maniera consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro.
Tale diritto presuppone la compatibilità con l’interesse comune posto che secondo il legislatore il diritto alla tutela dell’handicappato non può essere fatto valere quando il relativo esercizio venga a ledere in maniera consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, in quanto ciò può tradursi -soprattutto per quel che riguarda i rapporti di lavoro pubblico- in un danno per la collettività.
Difatti il diritto del familiare-lavoratore deve bilanciarsi con altri interessi, che trovano anche essi una copertura costituzionale, sicchè il riconoscimento del diritto del lavoratore-familiare può, a seconda delle situazioni fattuali a fronte delle quali si intenda farlo valere, cedere a rilevanti esigenze economiche, organizzative o produttive dell’impresa, e per quanto riguarda i rapporti di lavoro pubblico, ad interessi della collettività.
Statuisce ancora la Suprema Corte che <la prova della sussistenza delle ragioni impeditive del diritto alla scelta delle sede fa carico sul datore di lavoro>.
Ciò posto, la tardiva costituzione del Miur in questo giudizio gioca un ruolo fondamentale in ordine all’esito conclusivo, non potendo con tutta evidenza questo giudice prendere in esame, per intervenuta decadenza (non aggirabile nell’ipotesi di carenza assoluta di prova, ma soltanto ad integrazione di prove acquisite, con i poteri officiosi di cui all’art. 421 c.p.c. per rimuove incertezze: sul punto, cfr. Cass. n. 18924/12, n. 16182/2011, n. 12717/2010 e molte altre), la documentazione, prodotta dal resistente, diretta non ad integrare una prova ma a fornirla ab origine, comprovante la mancanza di posti nelle sedi prescelte dall’attore, e quindi la sussistenza delle richiamate <ragioni impeditive del diritto alla scelta delle sede fa carico sul datore di lavoro>.
Conclusivamente, in applicazione dei principi di riparto dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c., la domanda va accolta, avendo espresso XXX nella propria domanda di partecipazione alle operazioni di mobilità preferenza per l’Ambito Calabria 0002, nonché in sequenza altri ambiti sempre relativi alla Calabria (Ambito 0001, 0004, 0003 e così via).
Da quanto esposto, emerge che in forza della precedenza riconosciuta alla docente ricorrente, la stessa ha diritto ad essere assegnata presso una delle sedi, ove disponibili, nell’ambito territoriale appena riportato, secondo l’ordine di preferenza indicato nella istanza presentata in via amministrativa e tenuto conto della graduatoria relativa alle fasi della mobilità ed al punteggio vantato.
Il diritto alla precedenza deve essere inteso, conclusivamente, come strumentale a garantire la tutela della situazione di disabilità di cui il possessore è portatore ovvero a garantirgli l’assegnazione nella provincia di residenza o in quella più vicina alla stessa; a parità di precedenze prevale il punteggio più alto e in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale la maggiore anzianità anagrafica.
In accoglimento del ricorso, deve riconoscersi il diritto di XXX a fruire della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92 nelle operazioni di mobilità interprovinciale per l’a.s. 2018/19, con conseguente condanna dell’amministrazione convenuta ad assegnarla presso una delle sedi, ove disponibili, indicate nella istanza presentata in via amministrativa secondo l’ordine di preferenza espresso e tenuto conto della graduatoria relativa alle fasi della mobilità ed al punteggio spendibile dalla medesima.
Le spese di lite, avuto riguardo alla novità e complessità della questione giuridica sottesa all’esame della controversia, nonché alla esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrari anche all’interno di questa stessa sezione, vanno integralmente compensate (art. 92 c.p.c.).
p.q.m.
accoglie la domanda attorea e per l’effetto dichiara il diritto di XXX a fruire della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92 nelle operazioni di mobilità interprovinciale per l’a.s. 2018/19;
condanna l’amministrazione convenuta ad assegnarla presso una delle sedi, ove disponibili, indicate nell’istanza presentata in via amministrativa secondo l’ordine di preferenza ivi espresso (Ambito Calabria 0001, 0004, 0003 e così via), tenuto conto della graduatoria relativa alle fasi della mobilità ed al punteggio spendibile dalla medesima;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Taranto, 4 giugno 2019
Il Tribunale –Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Elvira Palma)