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Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244

Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244
(GU n.304 del 30-12-2016 )

Proroga e definizione di termini. (16G00260)

 

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere  alla
proroga e definizione di termini di  prossima  scadenza  al  fine  di
garantire la  continuita',  l'efficienza  e  l'efficacia  dell'azione
amministrativa; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 dicembre 2016; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
     Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni 
 
  1.  L'efficacia  delle  graduatorie  dei  concorsi   pubblici   per
assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data
di entrata in vigore  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni  delle
assunzioni, e' prorogata al  31  dicembre  2017,  ferma  restando  la
vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei  vincitori  e,
per  gli  idonei,  l'eventuale  termine  di  maggior   durata   della
graduatoria ai  sensi  dell'articolo  35,  comma  5-ter  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  2.  Le  graduatorie  dei  concorsi   banditi   dall'Amministrazione
penitenziaria ai sensi dell'articolo 2199 del codice dell'ordinamento
militare, di cui  al  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,
pubblicate in data non anteriore al 1° gennaio 2012,  sono  prorogate
sino al 31 dicembre 2017. 
  3. All'articolo 4, comma 9, terzo  periodo,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017». 
  4. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole: «31 dicembre 2016» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2017». 
  5. All'articolo 1 del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, le parole: «31 dicembre  2016»,  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»; 
  b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017». 
  6. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2017». 
  7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del  decreto-legge  31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, le parole: «nell'anno 2013 e  nell'anno  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «negli  anni  2013,  2014  e  2015»  e  le
parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2017»; 
  b) al comma 4 , le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2017». 
  8.  All'articolo  2,  comma  4,  secondo   periodo,   del   decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «1° gennaio 2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018». 
  9. All'articolo 15, comma 6-bis, del decreto-legge 19 giugno  2015,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2015,  n.
125, le parole: «31 dicembre 2016» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2017», e le parole: «del patto di stabilita' interno per
l'anno 2014» sono sostituite  dalle  seguenti:  «degli  obiettivi  di
finanza pubblica per l'anno 2016». 
  10. All'articolo 1, comma 543, della legge  28  dicembre  2015,  n.
208, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole:  «entro  il  31  dicembre  2016,  e
concludere,  entro  il  31  dicembre  2017»,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 31 dicembre  2017,  e  concludere,  entro  il  31
dicembre 2018»; 
  b) all'ultimo periodo, le parole: «31 ottobre 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «31 ottobre 2017». 
  11. Il termine di cui all'articolo 1,  comma  6,  del  decreto  del
Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  di
concerto con  il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione  del  15  aprile  2016,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2016, e' prorogato al 28 febbraio 2017. 
  12. All'articolo 1 della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 816, le parole: «nell'anno 2016» sono sostituite  dalle
seguenti: «nell'anno 2016 e nell'anno 2017»; 
  b) al comma 817, le parole: «nell'anno 2016» sono sostituite  dalle
seguenti: «nell'anno 2016 e nell'anno 2017». 
  13. All'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto  2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,
n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il quarto periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «In  caso  di
mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per  l'anno
2016, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro  a
tempo determinato fino  al  31  dicembre  2017,  non  si  applica  la
sanzione di cui alla lettera e) comma 723 dell'articolo 1 della legge
28 dicembre 2015, n. 208.»; 
  b) al quinto e al settimo periodo, le  parole:  «Per  l'anno  2016»
sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2017». 
  14. All'articolo 30, comma 1 del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
114, le parole: «31 dicembre 2016» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2017». 
  15. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10, le parole: «31  dicembre  2016»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2017». 
  16. All'onere recato dal comma 12, pari a 75.000  euro  per  l'anno
2017 e a  150.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede
mediante riduzione delle  proiezioni  dello  stanziamento  del  Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciale»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare. 
                               Art. 2 
 
Disposizioni in materia  di  editoria  e  di  durata  in  carica  del
  Consiglio  nazionale  e  dei  Consigli  regionali  dell'Ordine  dei
  giornalisti 
 
  1. All'articolo 12-quater del decreto-legge 30  dicembre  2015,  n.
210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016,  n.
21, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2017». 
  2. Per favorire l'attuazione del  piano  di  modernizzazione  della
rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e  periodica,
previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio  2012,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012,  n.
103, ed al fine di rendere effettivamente fruibile  alle  imprese  il
credito d'imposta ivi previsto, il termine a decorrere dal  quale  e'
obbligatorio assicurare la tracciabilita' delle vendite e delle rese,
e' prorogato al 31 dicembre 2017. Il credito  d'imposta  previsto  al
medesimo  comma  1  per  sostenere  l'adeguamento  tecnologico  degli
operatori della rete, distributori ed edicolanti, e' conseguentemente
riconosciuto per gli interventi di adeguamento tecnologico  sostenuti
sino al 31 dicembre 2017, a valere sulle risorse stanziate  per  tale
finalita'  dal  medesimo  comma  1,  come  integrate  dal  comma  335
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  3. Il Fondo per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e  successive  modificazioni,  e'
ridotto di 13,3 milioni di euro per il 2017. 
  4. Fino all'adozione di nuove tariffe agevolate  postali  ai  sensi
del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24  dicembre  2003,  n.
353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004,  n.
46, per  le  spedizioni  dei  prodotti  editoriali  effettuate  dalle
imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli
operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri  e
dai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge  29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2012, n. 14, sono prorogate le tariffe di cui agli  allegati
B, D ed E del decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 ottobre
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010
al   fine   della   determinazione   dell'entita'   dell'agevolazione
tariffaria di cui all'articolo 1 del predetto  decreto-legge  n.  353
del 2003; per il medesimo periodo alle spedizioni postali  di  stampe
promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla  raccolta  di
fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle  associazioni
ed organizzazioni senza fini di lucro  individuate  dall'articolo  1,
comma 3, del decreto-legge n. 353  del  2003,  e  dalle  associazioni
d'arma  e   combattentistiche,   si   conferma   l'applicazione   del
trattamento tariffario agevolato analogo a quello previsto, a  favore
dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge
n. 353 del 2003, dal decreto  del  Ministro  delle  comunicazioni  13
novembre 2002, recante:  «Prezzi  per  la  spedizione  di  stampe  in
abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e
non rientranti nella categoria «no profit», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002. 
  5.  Per  quanto  stabilito  dal  comma  4,  il   Dipartimento   per
l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri provvede al  rimborso  a  Poste  italiane  S.p.A.  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353  del  2003,
nei limiti delle  risorse,  appositamente  stanziate,  disponibili  a
legislazione vigente. 
  6. I commi 5 e 6 dell'articolo  10  del  decreto-legge  1°  ottobre
2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge  29  novembre
2007, n. 222 sono abrogati. 
                               Art. 3 
 
 
     Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali 
 
  1. All'articolo  44,  comma  11-bis,  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo,  dopo  le  parole:  «per  l'anno  2016»,  sono
inserite le seguenti: «e di 117 milioni di euro per l'anno 2017»; 
  b) il terzo periodo e' sostituito dal seguente periodo:  «All'onere
derivante dal primo periodo si provvede, quanto  a  216  milioni  per
l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 16, comma  7,  del  decreto  legislativo  4
marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo  43,  comma  5,  e
dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, e quanto a 117 milioni per l'anno 2017  a  carico  del  Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo  18,  comma
1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
mediante utilizzo delle disponibilita' in conto residui.»; 
  c) al quinto periodo, dopo le parole: «per l'anno 2016», aggiungere
le seguenti: «e 117 milioni di euro per l'anno 2017». 
  2. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, le parole: «Fino ai sei mesi» sono sostituite dalle  seguenti:
«Fino ai 12 mesi». 
  3. All'articolo 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole:  «gennaio  2016»;  sono  sostituite
dalla seguente: «gennaio»; 
  b) al secondo periodo le parole : «anno 2017» sono sostituite dalle
seguenti: «anno 2018». 
                               Art. 4 
 
 
 Proroga di termini in materia di istruzione, universita' e ricerca 
 
  1. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, le parole: «31  dicembre  2016»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «31  dicembre  2017».   Restano   fermi   i   termini   di
conservazione dei residui previsti a legislazione vigente. 
  2. Il termine di adeguamento alla  normativa  antincendio  per  gli
edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per  i  quali,  alla
data di entrata in vigore del presente decreto,  non  si  sia  ancora
provveduto al predetto adeguamento e' stabilito al 31 dicembre 2017. 
  3. All'articolo 1, comma 10-octies, del decreto-legge  30  dicembre
2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2016, n. 21, le parole: «31  dicembre  2016»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole «delle tornate 2012 o  2013»
sono soppresse. 
  4. All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015,  n.  107,
le parole: «2016/2017» sono sostituite dalle seguenti: «2019/2020». 
  5. Il termine del 31 dicembre 2016 di  cui  all'articolo  1,  comma
215, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativo  alle  previsioni
di cui all'articolo 6, comma 6-bis,  del  decreto-legge  31  dicembre
2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2015, n. 11 e' differito al 31 dicembre 2017.  All'onere  finanziario
derivante dal differimento di cui al primo periodo, pari a 15 milioni
di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto ad  euro  9  milioni,  a
valere  sulle  economie  di  cui  all'articolo  58,  comma   5,   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  e,  quanto  ad  euro  6  milioni,
attraverso la corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa
di cui all'articolo 1, comma 199 della legge  23  dicembre  2014,  n.
190. Conseguentemente, il termine per l'individuazione  di  soluzioni
normative di cui all'articolo 6, comma 6-ter,  del  decreto-legge  31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2015, n. 11 e' differito al 31 dicembre 2017. 
                               Art. 5 
 
 
Proroga  di  termini  in  materie   di   competenza   del   Ministero
                            dell'interno 
 
  1. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006,
n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2007,
n. 17, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». 
  2. All'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10, le parole: «31  dicembre  2016»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2017». 
  3. All'articolo 17, comma 4-quater, del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle  seguenti:
«31 dicembre 2017». 
  4. E' prorogata, per l'anno 2017, l'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 1-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre
2004, n. 314, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  marzo
2005, n. 26. 
  5.  Il  termine  di  cui  all'articolo   41-bis,   comma   1,   del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' prorogato al 31 dicembre 2017. 
  6.  I  termini  di  cui  all'articolo   14,   comma   31-ter,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono  differiti  al  31  dicembre
2017. 
  7. All'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge 20 giugno 2012, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131,
la parola: «2016» e' sostituita dalla seguente: «2017». 
  8. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27  luglio  2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, e successive modificazioni, le parole: «31  gennaio  2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2018». 
  9. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del  decreto-legge  12
luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2011, n. 130, le parole: «31 dicembre  2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017». 
  10. All'articolo 4, comma  6-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre
2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2016, n. 21, al primo e al terzo  periodo,  le  parole:  «Per  l'anno
2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016 e 2017». 
  11. Il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  annuale  di
previsione degli enti locali, di cui  all'articolo  151  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 e' differito
al  31  marzo  2017.  Conseguentemente  e'  abrogato  il  comma   454
dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
                               Art. 6 
 
 
 Proroga di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione 
 
  1. All'articolo 43, comma 12, del  decreto  legislativo  31  luglio
2005, n. 177, le parole: «31 dicembre  2016»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2017.». 
  2.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e'   autorizzato   a
prorogare, per l'anno 2017, il regime convenzionale con il centro  di
produzione Spa ai sensi dell'articolo 1,  comma  1,  della  legge  11
luglio 1998, n. 224. A tal  fine,  e'  autorizzata  la  spesa  di  10
milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere, per  il  medesimo
anno, si provvede: quanto a 2.180.000  euro  mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello  stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2016, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dello sviluppo economico; quanto  a  5.000.000  di  euro
mediante utilizzo dei  risparmi  di  spesa  derivanti  dalla  proroga
dell'applicazione delle nuove modalita' di riscossione delle  entrate
degli enti locali prevista dall'articolo 13,  comma  4  del  presente
provvedimento; quanto a 2.820.000 euro mediante riduzione  del  Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  3. Al comma 1-sexies dell'articolo 49 del  decreto  legislativo  31
luglio 2005, n. 177, le  parole:  «novanta  giorni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «centottanta giorni». 
  4. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento del ruolo
istituzionale e societario attribuito, sono differiti al  1°  gennaio
2018 gli effetti nei  confronti  della  Rai  Radiotelevisione  S.p.a.
delle norme finalizzate  al  contenimento  di  spesa  in  materia  di
gestione,  organizzazione,  contabilita',  finanza,  investimenti   e
disinvestimenti, previste dalla legislazione  vigente  a  carico  dei
soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT di cui all'articolo 1,  comma
2, della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  fermo  restando  quanto
disposto dall'articolo 49, commi 1-ter e 1-quater del Testo unico dei
servizi di  media  audiovisivi  e  radiofonici,  di  cui  al  decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni. 
  5. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i
rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre  2011,
n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di  cui
all'allegato  1  annesso  allo  stesso  regolamento,  come  prorogati
dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015,  n.
210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016,  n.
21, sono ulteriormente prorogati di ventiquattro mesi per gli  ambiti
nei  quali  sono  presenti  i  comuni  di  cui  all'articolo  1   del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per  consentire  alle  stazioni
appaltanti di determinare i piani  di  ricostruzione  delle  reti  di
distribuzione da includere nel bando di gara. 
  6. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 46, comma 2, le  parole:  «1°  gennaio  2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2017»; 
  b) all'articolo 52, comma 6, le parole: «di entrata in  vigore  del
regolamento di cui al primo periodo» sono sostituite dalle  seguenti:
«del 1° luglio 2017»; 
  c) all'articolo 52, comma 7, le parole:  «Decorsi  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui  al  comma  6»
sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2017» e le
parole: «, a decorrere dal 1° gennaio 2017,» sono soppresse. 
  7. All'articolo 14, comma 1, lettera a),  n.  2),  della  legge  29
luglio 2015, n. 115, le parole: «1°  gennaio  2017»  sono  sostituite
dalla seguenti: «1° luglio 2017». 
  8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni per commercio
su aree pubbliche garantendo omogeneita' di gestione delle  procedure
di  assegnazione,  nel  rispetto  dei  principi   di   tutela   della
concorrenza, il termine delle concessioni  in  essere  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e' prorogato  al  31  dicembre
2018. 
  9. All'articolo 3, comma 2, lett. b), del decreto-legge 30 dicembre
2015, n. 210, convertito con modificazioni in legge 25 febbraio 2016,
n.  21,  le  parole:  «con  decorrenza  dal  1°  gennaio  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «con  decorrenza  dal  1°  gennaio  2018».
Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le parti variabili
degli oneri generali di sistema sono applicate all'energia  elettrica
prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi. 
  10. All'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014,
n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2017»; 
  b) alla lettera b) le parole: «31 dicembre  2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2017». 
                               Art. 7 
 
 
               Proroga di termini in materia di salute 
 
  1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 24 giugno  2016,  n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  2016,  n.
160, le parole: «31 dicembre 2016» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2017». 
  2. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, le parole: «1°  gennaio  2017»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2018». 
  3. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo  2014,
n. 26, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite  dalle  seguenti:
«1° gennaio 2018». 
                               Art. 8 
 
 
Proroga di termini in  materia  di  competenza  del  Ministero  della
                               difesa 
 
  1. Al  comma  1  dell'articolo  2248  del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  le
parole: «Sino all'anno 2016» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Sino
all'anno 2017». 
  2. Al comma 8-sexies dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre
2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2016,  n.  21,  le  parole:  «sono  prorogati  all'anno  2016»   sono
sostituite dalle seguenti: «sono prorogati all'anno 2017». 
  3. All'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: «e'  prorogato  al  bilancio  2016»
sono sostituite dalle seguenti: «e' prorogato al bilancio 2017»; 
  b) al secondo periodo, le parole:  «e'  prorogato  al  31  dicembre
2016» sono sostitute dalle seguenti: «e'  prorogato  al  31  dicembre
2017». 
  4. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  177,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 15, e' inserito il seguente: «15-bis. Fino  al  30
giugno  2017,  gli  uffici  del  Comando   generale   dell'Arma   dei
Carabinieri, assicurano la  gestione  stralcio  delle  operazioni  di
chiusura delle contabilita' in capo al Corpo forestale  dello  Stato,
con il coordinamento, ai sensi del comma 16  del  presente  articolo,
del soggetto in servizio alla data del 31 dicembre 2016  in  qualita'
di Capo del Corpo forestale dello Stato,  avvalendosi  delle  risorse
umane, finanziarie e strumentali  gia'  disponibili,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»; 
  b) al comma 16, le parole: «primo  gennaio  2017»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 aprile 2017». 
  5. All'articolo 20, comma 1,  del  decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 177, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Fino  al  31
dicembre 2017 al  personale  del  Corpo  forestale  dello  Stato  che
transita nell'Arma dei Carabinieri per effetto del presente decreto e
che matura il diritto al collocamento  in  quiescenza,  ai  sensi  di
quanto previsto dall'articolo 18, comma 11, in un termine inferiore a
quello  previsto  dal  comma  1  dell'articolo   1914   del   decreto
legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  non  si  applica  l'iscrizione
obbligatoria alla Cassa di  previdenza  delle  Forze  armate  di  cui
all'articolo 1913 del medesimo decreto legislativo.». 
                               Art. 9 
 
 
     Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti 
 
  1. All'articolo  49  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) ai commi 1 e 2, le parole: «31 dicembre  2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017»; 
  b) al comma 3, le parole: «dal 2012 al 2016» sono sostituite  dalle
seguenti: «dal 2012 al 2017». 
  2.  L'entrata  in   vigore   del   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 e' prorogata al
31 dicembre 2017. Conseguentemente, le  autorizzazioni  all'esercizio
di attivita' di formazione e concessione  per  lo  svolgimento  delle
attivita' di salvamento acquatico, rilasciate entro  il  31  dicembre
2011, sono prorogate al 31 dicembre 2017. 
  3. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,  le
parole: «31  dicembre  2016»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2017». 
  4.  All'articolo  216,  comma  11,  terzo  periodo,   del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «Fino  al  31  dicembre
2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di  entrata  in
vigore del decreto di cui all'articolo 73, comma 4». 
  5. Il termine di cui all'articolo 63, comma 4, della legge 6 giugno
1974, n. 298,  e'  prorogato,  limitatamente  all'anno  2017,  al  28
febbraio 2017. 
  6. Fermo restando il divieto di cui  all'articolo  19  del  decreto
legislativo 5 giugno 2015,  n.  81,  in  attesa  dell'emanazione  dei
provvedimenti di autorizzazione  per  l'assunzione  di  ispettori  di
volo, la facolta' dell'Ente nazionale per l'aviazione  civile  (ENAC)
di  assumere,  in   via   transitoria,   non   oltre   venti   piloti
professionisti prevista dall'articolo 34, comma 7, del  decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17 dicembre 2012, n. 221, e' prorogata al 31 dicembre 2018. 
  7. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 6,
pari a 2,015 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2017  e  2018,
l'ENAC  provvede  con  risorse  proprie.   Alla   compensazione   dei
conseguenti effetti finanziari in  termini  di  indebitamento  netto,
pari a 1,0075 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189 e successive modificazioni. 
  8. E' prorogato al 31 dicembre 2017 il termine di cui  all'articolo
1, comma 807, della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  qualora  il
procedimento di progettazione e realizzazione delle opere  sia  stato
avviato in vigenza del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163  e
che al 31 dicembre  2016  abbia  conseguito  l'adozione  di  variante
urbanistica e la conclusione favorevole delle procedure di VAS o VIA.
Conseguentemente, in relazione a quanto previsto dal presente  comma,
i termini di cui al primo e al secondo periodo dall'articolo 1, comma
808, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  sono  rispettivamente
prorogati al 30 giugno 2017 e al semestre 1° luglio-31 dicembre 2017. 
  9. All'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2014,
n. 15, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle  seguenti:
«31 dicembre 2017». 
                               Art. 10 
 
 
             Proroga di termini in materia di giustizia 
 
  1. All'articolo 1, comma 99-bis, della legge 23 dicembre  2014,  n.
190, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2016» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017»; 
  b)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «28  febbraio  2016»   sono
sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2017». 
  2. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n.
10, le parole: «per un periodo di tre anni dalla data di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto»   sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018». 
                               Art. 11 
 
 
     Proroga di termini in materie di beni e attivita' culturali 
 
  1.  All'articolo  2  del  decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 5 le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite  dalle
seguenti: «trentasei mesi»; 
  b) al comma 5-ter: 
  1) al primo periodo, le parole:  «l'attivita'  della  struttura  di
supporto ivi prevista» sono sostituite dalle seguenti: «le  attivita'
dell'Unita' "Grande Pompei", del vice direttore  generale  vicario  e
della struttura di supporto ivi  previste,»  e  le  parole:  «pari  a
500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 900.000 euro»; 
  2) al secondo periodo, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2018». 
  2. Il termine di cui all'articolo  5,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n.  187,  e'
prorogato al 30 giugno 2017. 
  3. All'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
le parole: «entro trenta  giorni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«entro novanta giorni». Conseguentemente, per le  medesime  finalita'
di cui al citato articolo 1, comma 583, della legge n. 232 del  2016,
e' autorizzata la ulteriore spesa di 10 milioni di  euro  per  l'anno
2017.  Alla  copertura  dell'onere  derivante   dall'attuazione   del
presente comma si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. 
                               Art. 12 
 
 
              Proroga di termini in materia di ambiente 
 
  1. All'articolo  11  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101
convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «Fino al  31  dicembre
2016» sono sostituite con le seguenti: «Fino alla data  del  subentro
nella gestione del servizio da parte del  concessionario  individuato
con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non  oltre  il  31
dicembre 2017,» e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:  «Fino
alla data del subentro nella  gestione  del  servizio  da  parte  del
concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis,  e
comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2017,  le  sanzioni  di   cui
all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento.»; 
  b) al comma 9-bis, sostituire, ovunque ricorrenti, le  parole:  «al
31 dicembre 2016» con le seguenti:  «alla  data  del  subentro  nella
gestione del servizio da parte del concessionario individuato con  le
procedure di cui al presente  comma,  e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 2017»; alla fine del quarto periodo,  dopo  le  parole:  «10
milioni di euro per l'anno 2016» aggiungere le seguenti: «nonche' nel
limite massimo di 10  milioni  di  euro,  in  ragione  dell'effettivo
espletamento del servizio  svolto  nel  corso  dell'anno  2017.»;  al
quinto periodo, sopprimere le parole: «, entro il 31 marzo 2016,». 
  2. All'Allegato 3, comma 1, del decreto legislativo 3  marzo  2011,
n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera b) le parole: «31 dicembre  2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017»; 
  b) alla lettera c), le parole: «1° gennaio  2017»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2018». 
                               Art. 13 
 
 
        Proroga di termini in materia economica e finanziaria 
 
  1. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, le parole: «Sino al 31  dicembre  2016»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Sino al 31 dicembre 2017». 
  2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012,  n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
le parole: «31 dicembre 2016» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2017». 
  3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le
parole: «e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, 2016 e 2017». 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del  decreto-legge  22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con mortificazioni, dalla legge  1°
dicembre 2016, n. 225, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2017. 
  5. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17  settembre
2007, n. 164, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Fino all'entrata in vigore del  decreto  legislativo
di recepimento della direttiva 2014/65/UE del  Parlamento  europeo  e
del  Consiglio,  del  15  maggio  2014,  relativa  ai  mercati  degli
strumenti finanziari e che modifica  la  direttiva  2002/92/CE  e  la
direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della  normativa
nazionale alle disposizioni del  regolamento  (UE)  n.  600/2014  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,  sui  mercati
degli strumenti finanziari e che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.
648/2012, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017». 
  6. L'articolo 34, comma 6, lettera  b),  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, e successive modificazioni si applica  alle  variazioni
di bilancio adottate a partire dal 1° dicembre 2016. 
                               Art. 14 
 
 
        Proroga di termini relativi a interventi emergenziali 
 
  1. Al comma 492 dell'articolo 1 della legge 11  dicembre  2016,  n.
232, e' premessa la seguente lettera: 
    «0a) investimenti dei comuni, individuati  dal  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016,  n.  229,  nonche'  di  quelli  individuati  ai  sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto   2012,   n.   122,   e
dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
finalizzati a  fronteggiare  gli  eccezionali  eventi  sismici  e  la
ricostruzione,  finanziati  con  avanzo  di  amministrazione   o   da
operazioni di indebitamento, per  i  quali  gli  enti  dispongono  di
progetti esecutivi redatti e validati  in  conformita'  alla  vigente
normativa, completi del cronoprogramma della spesa;». 
  2. Il termine di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre  2016,  n.  229,  e'  prorogato   di   ulteriori   6   mesi,
limitatamente ai soggetti danneggiati che  dichiarino  l'inagibilita'
del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale  o  azienda,
ai sensi del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  con  trasmissione  agli  enti
competenti; la proroga  e'  concessa  con  le  modalita'  di  cui  al
medesimo articolo 48, comma 2. 
  3. Il termine di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, e' prorogato al 31 dicembre 2017. 
  4. Il termine di cui all'articolo 48, comma 7, del  decreto-  legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
15  dicembre  2016,  n.  229,  e'  prorogato  al  31  dicembre   2017
limitatamente  alle  istanze  presentate  in  relazione  agli  eventi
sismici di cui all'articolo 1 del citato  decreto-legge  n.  189  del
2016. 
  5. Il termine di cui all'articolo 48, comma 17,  del  decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato al 31 dicembre 2017. 
  6. Per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine di  sospensione  del
31 dicembre 2016 e' prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente  alle
attivita' economiche e produttive nonche' per i soggetti privati  per
i  mutui  relativi  alla  prima  casa  di  abitazione,  inagibile   o
distrutta. 
  7. All'articolo  3  del  decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,  n.  160,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 dopo le parole: «16 milioni di euro,»  sono  aggiunte
le  seguenti:  «e  per  l'anno  2017  e'  assegnato   un   contributo
straordinario dell'importo complessivo di 12 milioni di euro,»; 
  b) al comma 2 dopo le parole: «fuori del cratere,» sono aggiunte le
seguenti: «e per l'anno 2017 e' destinato un contributo  pari  a  2,0
milioni di euro,». 
  8. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito
degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,  per
l'anno 2017 e' assegnato in favore dei Comuni di cui agli allegati  1
e 2 del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,  convertito  con
modificazioni in legge  15  dicembre  2016,  n.  229,  un  contributo
straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate
per complessivi 32 milioni di euro. Le risorse sono ripartite  tra  i
Comuni interessati con provvedimenti di cui all'articolo 2,  comma  2
del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016. Al relativo onere, pari a
32  milioni  di  euro  per  l'anno   2017,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  9. Al comma 4-quater dell'articolo 10 del decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, le parole:  «al  31  dicembre  2016»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al 31 dicembre 2018». Ai relativi oneri,  pari  a  600.000
euro per ciascun anno, si provvede nell'ambito  e  nei  limiti  delle
risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo  2,  comma
1,  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. 
  10. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.
136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio  2014,  n.
6, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti:  «31
dicembre 2017». 
  11. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile  2013,  n.
43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
le parole: «31 dicembre 2016» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2017». Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente
comma si provvede con le  risorse  gia'  previste  per  la  copertura
finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  ministri
n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.  65
del 19 marzo 2010. 
  12. Il termine del 31 dicembre 2016 relativo alle  disposizioni  di
cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  3554
del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  288  del
12  dicembre  2006,  stabilito  dall'articolo   5,   comma   5,   del
decreto-legge   10   dicembre   2013,   n.   136,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  6  febbraio  2014,  n.  6,  e  successive
modificazioni e' prorogato al 31 dicembre 2017. 
                               Art. 15 
 
 
                       Variazioni di bilancio 
 
  1. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio,
anche  in  conto  residui,  connesse  all'attuazione   del   presente
provvedimento. 
                               Art. 16 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Decreto-Legge 29 dicembre 2016, n. 243

Decreto-Legge 29 dicembre 2016, n. 243
(GU n.304 del 30-12-2016 )

Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. (16G00259)

 

Capo I

Disposizioni in materia ambientale

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  necessita'  e  urgenza  di   prevedere   misure   che
contemperino le esigenze  di  tutela  occupazionale,  con  quelle  di
salvaguardia  ambientale  e  di  prevenzione  e  monitoraggio   della
vivibilita',  in  particolare  di  soggetti  deboli,  in   aree   del
Mezzogiorno del Paese; 
  Valutato in particolare rispondente a tale finalita' l'adozione  di
un Piano  conforme  alle  raccomandazioni  adottate  dagli  organismi
internazionali in tema di responsabilita' sociale dell'impresa e alle
migliori pratiche attuative per le zone di Taranto e limitrofe; 
  Considerata  la  necessita'  di  introdurre   ulteriori   modifiche
all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191,  convertito
con modificazioni dalla  legge  1°  febbraio  2016,  n.  13,  recante
disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione
dei complessi aziendali del gruppo ILVA al fine di garantire  in  via
di  urgenza  interventi  di  sostegno  alle  famiglie  disagiate  del
territorio  tarantino,  nonche'  l'ammodernamento   tecnologico   dei
presidi sanitari ubicati nell'area di Taranto e Statte; 
  Ritenuta la necessita'  e  urgenza  di  prevedere  misure  volte  a
pervenire  procedure  di   infrazione   comunitaria,   nel   contempo
velocizzando i procedimenti funzionali all'adeguamento dei sistemi di
collettamento, fognatura e depurazione acque reflue; 
  Ritenuto altresi' che si rendano necessarie misure  di  transizione
per   sostenere   l'occupazione,   accompagnando   i   processi    di
riconversione industriale delle infrastrutture portuali  ed  evitando
soluzioni di  continuita'  che  possano  arrecare  grave  pregiudizio
all'operativita' e all'efficienza portuali; 
  Ritenuta la necessita' di agevolare le  procedure  funzionali  alla
buona riuscita degli eventi correlati alla presidenza italiana del  G
7, previsti in particolare in comuni del Mezzogiorno; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno,  di  concerto
con i Ministri dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del
mare, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali,
delle    infrastrutture    e    dei    trasporti,    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015,  n.  191,
  convertito con modificazioni dalla legge 1° febbraio 2016,  n.  13,
  recante disposizioni urgenti per il completamento  della  procedura
  di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA 
 
  1. All'articolo 1  del  decreto-legge  4  dicembre  2015,  n.  191,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016,  n.  13,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, quarto periodo, le parole: «entro  60  giorni  dal
decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo
73 del decreto legislativo 8 luglio 1999,  n.  270»  sono  sostituite
dalle seguenti: «entro 60 giorni dalla data in cui  ha  efficacia  la
cessione a titolo definitivo dei complessi  aziendali  oggetto  della
procedura di trasferimento di cui al comma 2»; 
    b) dopo il comma 8.3 sono aggiunti i seguenti: «8.4. Il contratto
che  regola  il  trasferimento  dei  complessi  aziendali   in   capo
all'aggiudicatario  individuato  a  norma  del  comma  8.1  definisce
altresi' le modalita' attraverso  cui,  successivamente  al  suddetto
trasferimento,  i  commissari  della  procedura  di   amministrazione
straordinaria svolgono o proseguono  le  attivita',  esecutive  e  di
vigilanza, funzionali all'attuazione del Piano approvato con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo  2014,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2014, n.  105,  come  eventualmente
modificato ai sensi del comma 8.1. Il termine di durata del programma
dell'amministrazione  straordinaria  si  intende  esteso  sino   alla
scadenza del termine ultimo per l'attuazione del predetto Piano, come
eventualmente modificato o prorogato ai sensi  del  comma  8.1  o  di
altra norma di legge. Entro tale termine, i  commissari  straordinari
sono autorizzati ad individuare e realizzare ulteriori interventi  di
decontaminazione e risanamento ambientale  non  previsti  nell'ambito
del predetto Piano,  ma  allo  stesso  strettamente  connessi,  anche
mediante  formazione  e  impiego  del  personale  delle  societa'  in
amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato. Il decreto di
cessazione dell'esercizio dell'impresa di  cui  all'articolo  73  del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270,  e'  adottato  a  seguito
dell'intervenuta integrale cessazione, da parte  dell'amministrazione
straordinaria, di tutte le attivita' e funzioni, anche di  vigilanza,
comunque connesse all'attuazione del Piano approvato con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  8  maggio  2014,  n.  105,  come   eventualmente
modificato ai sensi del comma 8.1, ovvero degli ulteriori  interventi
posti in essere ai sensi del presente comma. 
  8.5. Il programma della procedura di amministrazione  straordinaria
e' altresi' integrato con un piano relativo  ad  iniziative  volte  a
garantire attivita'  di  sostegno  assistenziale  e  sociale  per  le
famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra
e Montemesola. Il piano, a carattere sperimentale,  della  durata  di
tre  anni,  approvato  dal  Ministro  dello  sviluppo   economico   e
monitorato nei  relativi  stati  di  avanzamento,  si  conforma  alle
raccomandazioni adottate dagli organismi internazionali  in  tema  di
responsabilita'  sociale  dell'impresa  e  alle   migliori   pratiche
attuative  ed  e'  predisposto   ed   attuato,   con   l'ausilio   di
organizzazioni riconosciute anche a livello internazionale, enti  del
terzo settore  ed  esperti  della  materia,  a  cura  dei  commissari
straordinari, d'intesa con i Comuni  di  cui  al  primo  periodo  per
quanto attiene la selezione dei soggetti beneficiari. Per  consentire
l'immediato avvio delle attivita'  propedeutiche  alla  realizzazione
del piano, l'importo di 300.000 euro e' posto a carico delle  risorse
del  programma  nazionale  complementare  "Imprese  e  competitivita'
2014-2020", approvato dal CIPE con delibera 10 del 1° maggio 2016.». 
  2. Le  risorse  rivenienti  dalla  restituzione  dei  finanziamenti
statali di cui all'articolo  1,  comma  6-bis,  del  decreto-legge  4
dicembre 2015, n.191, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
febbraio 2016,  n.  13  anche  con  le  modalita'  di  cui  al  comma
6-undecies del medesimo articolo 1: 
    a) nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli  anni  del
triennio 2017 - 2019, sono mantenute sulla contabilita'  speciale  di
cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n.  20,  per
essere destinate  al  finanziamento  delle  attivita'  relative  alla
predisposizione e attuazione del Piano di cui all'articolo  1,  comma
8.5,  del  decreto-legge   n.   191   del   2015,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  1°  febbraio  2016,  n.  13,  secondo  le
modalita' attuative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge
5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
marzo 2015, n. 20. I  commissari  straordinari,  anche  ai  fini  dei
trasferimenti delle risorse occorrenti, provvedono a rendicontare  al
Ministero vigilante con cadenza semestrale; 
    b) nel limite di 50 milioni di euro per il 2017 e di  20  milioni
di euro per il 2018, sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnate in  spesa  nello  stato  previsione  del
Ministero della salute  e  successivamente  trasferite  alla  Regione
Puglia per la realizzazione di un progetto volto all'acquisizione dei
beni e dei servizi necessari  alla  realizzazione  di  interventi  di
ammodernamento tecnologico delle apparecchiature  e  dei  dispositivi
medico-diagnostici delle strutture sanitarie  pubbliche  ubicate  nei
Comuni  di  Taranto,  Statte,  Crispiano,  Massafra  e   Montemesola,
avvalendosi, in via esclusiva,  della  CONSIP  S.p.A.,  nonche'  alla
conseguente e necessaria formazione e aggiornamento professionale del
personale sanitario. 
  3. Il progetto di cui al comma 2,  lettera  b),  inserito  tra  gli
interventi del Contratto istituzionale di sviluppo,  sottoscritto  il
30 dicembre 2015, e' trasmesso dalla Regione Puglia ed  e'  approvato
dal Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di  sanita',
previo parere del Tavolo istituzionale  permanente  integrato  a  tal
fine con un rappresentante del Ministero della salute. 
  4. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui  saldi
di finanza pubblica recati dal comma 2 si provvede mediante  utilizzo
del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2008, n. 189, nel limite massimo di 60 milioni  di  euro  per  l'anno
2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 10  milioni  di  euro  per
l'anno 2019. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
connesse all'attuazione del presente decreto. 
                               Art. 2 
 
Procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n.  2009/2034  per  la
  realizzazione  e  l'adeguamento  dei  sistemi   di   collettamento,
  fognatura e depurazione 
 
  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
sentiti i Presidenti delle regioni interessate, e' nominato un  unico
Commissario straordinario del Governo, di seguito Commissario  unico,
scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione,  di
comprovata esperienza gestionale  e  amministrativa.  Il  Commissario
resta in carica per un triennio e, nel  caso  in  cui  si  tratti  di
dipendente pubblico, collocato in posizione di comando, aspettativa o
fuori  ruolo  secondo   l'ordinamento   applicabile.   All'atto   del
collocamento in fuori ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata
del collocamento in fuori ruolo un numero di  posti  nella  dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di
vista finanziario. 
  2. Al Commissario unico sono attribuiti compiti di coordinamento  e
realizzazione degli interventi funzionali a  garantire  l'adeguamento
nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna  della  Corte  di
Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19  luglio  2012  (causa
C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) evitando l'aggravamento
delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi  sui
sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque  reflue
necessari  in  relazione  agli  agglomerati  oggetto  delle  predette
condanne non ancora dichiarati  conformi  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, ivi inclusa la gestione  degli  impianti
per un periodo non inferiore a due anni dal collaudo definitivo delle
opere, nonche' il trasferimento degli stessi  agli  enti  di  governo
dell'ambito ai sensi dell'articolo  143  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152. 
  3.  Al  predetto  Commissario  e'  corrisposto  esclusivamente   un
compenso determinato nella misura e con le modalita' di cui al  comma
3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito
in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15
luglio 2011,  n.  111,  a  valere  sulle  risorse  assegnate  per  la
realizzazione degli interventi, composto da una parte fissa e da  una
parte variabile in ragione dei risultati conseguiti. 
  4. A far data dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al comma  1,  i  Commissari  straordinari  nominati  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge  12  settembre  2014,  n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164,  cessano  dal  proprio  incarico.  Contestualmente,  le  risorse
presenti nelle contabilita' speciali ad essi  intestate,  nonche'  le
risorse  della  delibera  del  Comitato  interministeriale   per   la
programmazione economica (CIPE) n. 60/2012 destinate agli  interventi
di cui al comma 1 con le modalita' di cui  ai  commi  7-bis  e  7-ter
dell'articolo 7, del predetto decreto-legge n.  133  del  2014,  sono
trasferite ad apposita contabilita' speciale intestata al Commissario
unico, presso la Sezione di  Tesoreria  Provinciale  dello  Stato  di
Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Su tale contabilita' speciale sono
altresi' trasferite tutte le risorse finanziarie pubbliche, nazionali
e regionali, nonche' quelle da destinare agli interventi  di  cui  al
comma 2 per effetto di quanto deliberato dal CIPE nella seduta del 10
agosto 2016. 
  5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e comunque entro  la  data  di  cessazione  dall'incarico,  i
Commissari trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e  al  Commissario
unico una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi  di
competenza  e  degli  impegni  finanziari  assunti  nell'espletamento
dell'incarico, a valere sulle contabilita' speciali loro intestate, e
trasferiscono  al   Commissario   unico   tutta   la   documentazione
progettuale e tecnica in loro possesso. 
  6. Entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al
comma 1, le regioni destinatarie delle risorse di cui  alla  delibera
del CIPE n. 60/2012 gia' trasferite  ai  bilanci  regionali,  per  le
quali  non  risulti  intervenuta  l'aggiudicazione  provvisoria   dei
lavori,  provvedono  a  trasferirle   sulla   contabilita'   speciale
intestata al  Commissario  unico.  Decorso  inutilmente  il  predetto
termine, fermo restando l'accertamento dell'eventuale responsabilita'
derivante dall'inadempimento, il Commissario unico di cui al comma 1,
in qualita' di Commissario  ad  acta,  adotta  i  relativi  necessari
provvedimenti. 
  7. Per gli interventi di cui al comma 2 per  la  cui  realizzazione
sia prevista la concorrenza della tariffa o di risorse  regionali,  i
gestori  del  servizio  idrico  integrato,  sentita   la   competente
Autorita', ovvero la Regione, trasferiscono gli importi  dovuti  alla
contabilita'  speciale  del  Commissario,  assumendo  i   conseguenti
provvedimenti necessari. 
  8. Entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al
comma 1, il Commissario unico predispone, ai sensi dell'articolo  134
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  mediante  l'utilizzo
delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste ai sensi  del
presente articolo, un sistema di  qualificazione  dei  prestatori  di
servizi di ingegneria per la predisposizione di un albo  di  soggetti
ai quali affidare incarichi di progettazione, di importo inferiore  a
un milione di euro, degli interventi di adeguamento  dei  sistemi  di
collettamento,  fognatura  e  depurazione  degli  agglomerati  urbani
oggetto delle procedure di infrazione n. 2004/2034  e  n.  2009/2034.
Tale albo e' sottoposto  all'Autorita'  Nazionale  Anticorruzione  ai
fini della verifica della correttezza e trasparenza  delle  procedure
di gara. 
  9.  Il  Commissario  unico  si  avvale,  sulla  base  di   apposite
convenzioni, di societa'  in  house  delle  amministrazioni  centrali
dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica i cui oneri  sono
posti a carico dei quadri economici degli interventi  da  realizzare,
degli  enti  del  sistema  nazionale  a  rete   per   la   protezione
dell'ambiente di cui  alla  legge  28  giugno  2016,  n.  132,  delle
Amministrazioni centrali e  periferiche  dello  Stato  e  degli  Enti
pubblici  che  operano  nell'ambito   delle   aree   di   intervento,
utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  10. Il Commissario  unico  si  avvale  altresi',  per  il  triennio
2017-2019, di una Segreteria  tecnica  composta  da  non  piu'  di  6
membri, nominati con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del  mare,  scelti  tra  soggetti  dotati  di
comprovata pluriennale  esperienza  tecnico-scientifica  nel  settore
dell'ingegneria idraulica e del ciclo delle acque.  Con  il  medesimo
decreto  e'  determinata  l'indennita'  onnicomprensiva  spettante  a
ciascun  componente  della  Segreteria,  nei  limiti  di  una   spesa
complessiva annuale per il  complesso  dei  membri  della  Segreteria
tecnica non superiore a 300.000,00 euro.  Agli  oneri  derivanti  dal
presente comma, pari a euro 300.000 per ciascuno degli anni 2017-2019
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
cui all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n.  228.
A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 
  11. Al Commissario unico si applicano le previsioni di cui ai commi
2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
116, e di  cui  ai  commi  5,  7-bis  e  7-ter  dell'articolo  7  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. 
                               Art. 3 
 
Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle  aree  di  rilevante
  interesse nazionale - comprensorio Bagnoli - Coroglio 
 
  1. All'articolo 33, comma 13, del decreto-legge 12 settembre  2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,
n. 164, le parole: «dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza  del
Consiglio dei  ministri  all'uopo  delegato»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro
da lui designato». 

Capo II

Disposizioni in materia di lavoro, politiche sociali e istruzione

                               Art. 4 
 
 
Agenzia per  la  somministrazione  del  lavoro  in  porto  e  per  la
            riqualificazione professionale (transhipment) 
 
  1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare  i  processi
di riconversione  industriale  delle  infrastrutture  portuali  e  di
evitare grave pregiudizio all'operativita' e all'efficienza portuali,
nei porti nei quali almeno l'80 per  cento  della  movimentazione  di
merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni
in modalita' transhipment e persistano da almeno cinque anni stati di
crisi aziendale o cessazioni delle attivita' terminalistiche, in  via
eccezionale e temporanea, per un  periodo  massimo  non  superiore  a
trentasei mesi,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  e'  istituita  dalla
Autorita'  di  Sistema   portuale,   sentito   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione
o del  Comitato  portuale  laddove  eserciti  in  prorogatio  le  sue
funzioni, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in  porto  e
per la riqualificazione professionale,  nella  quale  confluiscono  i
lavoratori  in  esubero  delle   imprese   che   operano   ai   sensi
dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla
movimentazione dei container che,  alla  data  del  27  luglio  2016,
usufruivano di regimi  di  sostegno  al  reddito  nelle  forme  degli
ammortizzatori sociali. 
  2. L'Agenzia e' promossa e partecipata, nel periodo di cui al comma
1,  dall'Autorita'  di  Sistema  portuale   competente,   in   deroga
all'articolo 6, comma 11, della legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  e
secondo le norme recate nel testo unico  in  materia  di  societa'  a
partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016,
n. 175. Le attivita' delle  Agenzie  sono  svolte  avvalendosi  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente nei bilanci delle rispettive Autorita' di Sistema portuale. 
  3.  L'Agenzia  svolge  attivita'  di  supporto  alla   collocazione
professionale  dei  lavoratori  iscritti  nei  propri  elenchi  anche
attraverso  la  loro  formazione  professionale  in  relazione   alle
iniziative economiche  ed  agli  sviluppi  industriali  dell'area  di
competenza della Autorita' di Sistema portuale.  Le  Regioni  possono
cofinanziare  i  piani  di  formazione  o  di  riqualificazione   del
personale che dovessero rendersi necessari, avvalendosi delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  4. La somministrazione di lavoro puo' essere richiesta da qualsiasi
impresa  abilitata  a  svolgere  attivita'  nell'ambito  portuale  di
competenza della Autorita' di Sistema portuale, al fine di  integrare
il proprio organico. Nei porti in cui sia gia' presente  un  soggetto
autorizzato ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, quest'ultimo, qualora non abbia  personale  sufficiente  per  far
fronte  alla  fornitura  di  lavoro   portuale   temporaneo,   dovra'
rivolgersi alla predetta Agenzia. 
  5. In caso di nuove iniziative  imprenditoriali  e  produttive  che
dovessero  localizzarsi  in   porto,   le   imprese   autorizzate   o
concessionarie  devono  fare  ricorso  per  le  assunzioni  a   tempo
determinato ed indeterminato, laddove vi  sia  coerenza  tra  profili
professionali richiesti e offerti, ai lavoratori dell'Agenzia secondo
percentuali predeterminate nel relativo  titolo  abilitativo;  stesso
obbligo grava, in caso  di  previsioni  di  nuove  assunzioni,  sulle
aziende gia' concessionarie ai sensi dell'articolo 18 della legge  28
gennaio 1994,  n.  84.  I  lavoratori  individuati  devono  accettare
l'impiego proposto, pena  la  cancellazione  dagli  elenchi  detenuti
dalla Agenzia. 
  6. All'Agenzia di somministrazione, ad  eccezione  delle  modalita'
istitutive e di finanziamento, si applicano le norme che disciplinano
le agenzie di somministrazione di cui ai decreti legislativi  del  10
settembre 2003 n. 276 e del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81,
ove compatibili. 
  7. Al personale di cui al comma  1,  per  le  giornate  di  mancato
avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma  2
dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92  nel  limite  delle
risorse aggiuntive pari a 18.144.000 di euro per il 2017,  14.112.000
di euro per il 2018 e 8.064.000 di euro per il 2019. 
  8. Alla scadenza  dei  trentasei  mesi,  ove  restassero  in  forza
all'Agenzia di  cui  al  comma  1,  lavoratori  non  reimpiegati,  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  puo'  autorizzare  la
trasformazione di tale Agenzia, su istanza dell'Autorita' di  Sistema
portuale competente e laddove sussistano i presupporsi, in un'Agenzia
ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. 
  9. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari  a  18.144.000  euro  per
l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018  e  8.064.000  euro  per
l'anno 2019, si provvede: 
    a) quanto a 18.144.000 euro per l'anno 2017, mediante  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato da effettuare nell'anno 2017, di
quota di corrispondente importo delle disponibilita' in conto residui
del  Fondo  sociale  per  l'occupazione  e  la  formazione,  di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2; 
    b) quanto a 14.112.000 euro per l'anno 2018 e 8.064.000 euro  per
l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
spesa relativa al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di
cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2. 
  10. Alla compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti  dall'attuazione  delle
disposizioni di cui al comma 9 pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali  di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. 
                               Art. 5 
 
 
           Incremento del fondo per le non autosufficienze 
 
  1. Lo stanziamento del Fondo per le  non  autosufficienze,  di  cui
all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e'
incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2017. 
  2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n.190. 
                               Art. 6 
 
 
                     Scuola europea di brindisi 
 
  1. Al fine di garantire l'adozione del curricolo  previsto  per  le
scuole  europee  dalla  scuola  dell'infanzia  al  conseguimento  del
baccalaureato europeo, in  prosecuzione  delle  sperimentazioni  gia'
autorizzate per  la  presenza  della  Base  delle  Nazioni  Unite  di
Brindisi, il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca  e'  autorizzato  a  stipulare  e  a  dare  esecuzione   alle
occorrenti convenzioni con  il  Segretariato  generale  delle  scuole
europee. A tale scopo, e' autorizzata la spesa di euro  577.522,36  a
decorrere dall'anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma,  a
decorrere  dall'anno  2017,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2017, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale. 

Capo III

Interventi per presidenza del G7

                               Art. 7 
 
 
        Interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 
                              nel 2017 
 
  1. Gli interventi funzionali alla presidenza italiana  del  G7  nel
2017, in quanto imprevedibili in relazione a consistenza e durata dei
procedimenti, costituiscono presupposto per  l'applicazione  motivata
della  procedura  di  cui  all'articolo  63,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; conseguentemente, per gli  appalti
pubblici di lavori, forniture e servizi da aggiudicare da  parte  del
Capo della struttura  di  missione  «Delegazione  per  la  Presidenza
Italiana del Gruppo dei Paesi piu'  industrializzati»  per  il  2017,
istituita con decreto del Presidente  del  Consiglio  del  24  giugno
2016,  confermata  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 20  dicembre  2016,  e  del  Commissario  straordinario  del
Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali  e  di
sicurezza connessi alla medesima  Presidenza  italiana,  nominato  ai
sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei limiti
temporali e nell'ambito degli stanziamenti assegnati,  si  applicano,
in caso di necessita' ed urgenza, le disposizioni di cui ai commi 1 e
6 dell'art. 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Capo IV

Disposizioni finali

                               Art. 8 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
                                  De  Vincenti,   Ministro   per   la
                                  coesione    territoriale    e    il
                                  Mezzogiorno 
 
                                  Galletti, Ministro dell'ambiente  e
                                  della tutela del territorio  e  del
                                  mare 
 
                                  Calenda,  Ministro  dello  sviluppo
                                  economico 
 
                                  Poletti,  Ministro  del  lavoro   e
                                  delle politiche sociali 
 
                                  Delrio,       Ministro        delle
                                  infrastrutture e dei trasporti 
 
                                  Fedeli,  Ministro  dell'istruzione,
                                  dell'universita' e della ricerca 
 
                                  Alfano,   Ministro   degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Legge 11 dicembre 2016, n. 232

Legge 11 dicembre 2016, n. 232
(in S.O. n° 57 alla GU n° 297 del 21-12-2016)

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019

Legge 22 giugno 2016, n. 112

Legge 22 giugno 2016, n. 112

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. (16G00125)

(GU Serie Generale n.146 del 24-6-2016)

 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. La presente legge, in attuazione dei  principi  stabiliti  dagli
articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26
della Carta dei diritti  fondamentali  dell'Unione  europea  e  dagli
articoli 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera  a),
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle  persone  con
disabilita', fatta a New  York  il  13  dicembre  2006  e  ratificata
dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009,  n.  18,  e'  volta  a
favorire il benessere, la  piena  inclusione  sociale  e  l'autonomia
delle persone con disabilita'. 
  2. La presente  legge  disciplina  misure  di  assistenza,  cura  e
protezione nel superiore  interesse  delle  persone  con  disabilita'
grave, non determinata dal naturale  invecchiamento  o  da  patologie
connesse alla  senilita',  prive  di  sostegno  familiare  in  quanto
mancanti di entrambi i genitori o perche'  gli  stessi  non  sono  in
grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale,  nonche'  in  vista
del venir meno del  sostegno  familiare,  attraverso  la  progressiva
presa in carico della persona interessata gia' durante l'esistenza in
vita  dei   genitori.   Tali   misure,   volte   anche   ad   evitare
l'istituzionalizzazione, sono integrate, con  il  coinvolgimento  dei
soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all'articolo 14
della legge 8 novembre 2000, n.  328,  nel  rispetto  della  volonta'
delle persone con disabilita' grave, ove possibile, dei loro genitori
o di chi ne tutela gli interessi. Lo stato di disabilita'  grave,  di
cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  e'
accertato con le modalita' indicate  all'articolo  4  della  medesima
legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali  di  assistenza  e
gli  altri  interventi  di  cura  e  di   sostegno   previsti   dalla
legislazione vigente in favore delle persone con disabilita'. 
  3. La presente legge e' volta, altresi', ad agevolare le erogazioni
da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di  assicurazione
e la costituzione  di  trust,  di  vincoli  di  destinazione  di  cui
all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti
di beni sottoposti a  vincolo  di  destinazione  e  disciplinati  con
contratto di affidamento fiduciario anche a favore di  organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo  10,  comma  1,
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.  460,  riconosciute  come
persone giuridiche, che operano  prevalentemente  nel  settore  della
beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero  3),  dell'articolo
10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,  anche  ai  sensi
del comma 2-bis dello stesso  articolo,  in  favore  di  persone  con
disabilita' grave, secondo le modalita' e  alle  condizioni  previste
dagli articoli 5 e 6 della presente legge. 
                               Art. 2 
 
 
      Definizione delle prestazioni assistenziali da garantire 
                  in tutto il territorio nazionale 
 
  1. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
assicurano, nell'ambito  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente,  l'assistenza  sanitaria  e  sociale  ai  soggetti  di   cui
all'articolo  1,  comma  2,  anche  mediante  l'integrazione  tra  le
relative prestazioni e la collaborazione con i comuni.  Nel  rispetto
delle disposizioni vigenti  in  materia  e  dei  vincoli  di  finanza
pubblica, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
garantiscono, nell'ambito territoriale di competenza, i  macrolivelli
di  assistenza  ospedaliera,  di   assistenza   territoriale   e   di
prevenzione.  Nell'ambito  del  procedimento  di  determinazione  dei
livelli essenziali delle  prestazioni  (LEP)  e  degli  obiettivi  di
servizio di cui all'articolo 13  del  decreto  legislativo  6  maggio
2011, n. 68, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni nel
campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo  1,  comma
2, della presente legge in tutto il territorio  nazionale,  ai  sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. 
  2. Nelle more del completamento del procedimento di definizione dei
livelli essenziali delle  prestazioni  di  cui  all'articolo  13  del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
definisce con proprio decreto, da emanare entro sei mesi  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, gli obiettivi di  servizio
per le prestazioni da erogare ai  soggetti  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul  Fondo  di
cui all'articolo 3. 
                               Art. 3 
 
 
Istituzione del Fondo per l'assistenza alle persone  con  disabilita'
                 grave prive del sostegno familiare 
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 1,  commi  1  e  2,  e  per
l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, e' istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  il
Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave  prive  del
sostegno familiare, di seguito denominato «Fondo». La  dotazione  del
Fondo e' determinata in 90 milioni di euro per l'anno 2016,  in  38,3
milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni  di  euro  annui  a
decorrere dal 2018. 
  2. L'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a  carico
del Fondo e' subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare
con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
con il Ministro della salute, previa intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281. Con le medesime modalita'  il  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione  delle
risorse del Fondo. 
  3. Le regioni adottano indirizzi di programmazione e definiscono  i
criteri  e  le  modalita'  per  l'erogazione  dei  finanziamenti,  le
modalita' per la pubblicita'  dei  finanziamenti  erogati  e  per  la
verifica dell'attuazione delle  attivita'  svolte  e  le  ipotesi  di
revoca dei finanziamenti concessi. 
                               Art. 4 
 
 
                         Finalita' del Fondo 
 
  1. Il Fondo e' destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio
di cui all'articolo 2, comma 2,  e,  in  particolare,  alle  seguenti
finalita': 
    a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire
percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarita'
in abitazioni o gruppi-appartamento  che  riproducano  le  condizioni
abitative e relazionali della casa  familiare  e  che  tengano  conto
anche delle migliori opportunita' offerte dalle nuove tecnologie,  al
fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilita' grave  di
cui all'articolo 1, comma 2; 
    b) realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale,  nel
superiore interesse  delle  persone  con  disabilita'  grave  di  cui
all'articolo 1, comma 2, interventi per la permanenza  temporanea  in
una soluzione abitativa extrafamiliare per far  fronte  ad  eventuali
situazioni di emergenza, nel rispetto della  volonta'  delle  persone
con disabilita' grave, ove possibile, dei loro genitori o di  chi  ne
tutela gli interessi; 
    c) realizzare interventi innovativi  di  residenzialita'  per  le
persone con disabilita' grave di cui all'articolo 1, comma  2,  volti
alla creazione di soluzioni  alloggiative  di  tipo  familiare  e  di
co-housing, che possono  comprendere  il  pagamento  degli  oneri  di
acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli
impianti e delle attrezzature necessari per  il  funzionamento  degli
alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto  tra  persone
con disabilita'; 
    d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e c), programmi  di
accrescimento della consapevolezza, di  abilitazione  e  di  sviluppo
delle competenze per la gestione  della  vita  quotidiana  e  per  il
raggiungimento del  maggior  livello  di  autonomia  possibile  delle
persone con disabilita' grave di cui all'articolo 1, comma 2. 
  2. Al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi
di cui al comma 1, nel rispetto del  principio  di  sussidiarieta'  e
delle rispettive competenze, possono compartecipare le  regioni,  gli
enti locali, gli enti del terzo settore, nonche'  altri  soggetti  di
diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza
alle persone con disabilita' e le famiglie che si  associano  per  le
finalita' di cui all'articolo 1. Le attivita' di programmazione degli
interventi di cui  al  comma  1  prevedono  il  coinvolgimento  delle
organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilita'. 
                               Art. 5 
 
Detraibilita' delle  spese  sostenute  per  le  polizze  assicurative
  finalizzate alla tutela delle persone con disabilita' grave 
 
  1. All'articolo 15, comma 1, lettera  f),  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  dopo  le  parole:  «o   di
invalidita'  permanente.»  e'  inserito  il  seguente   periodo:   «A
decorrere dal  periodo  d'imposta  in  corso  al  31  dicembre  2016,
l'importo di euro 530 e' elevato a euro 750  relativamente  ai  premi
per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte  finalizzate
alla  tutela  delle  persone  con  disabilita'  grave  come  definita
dall'articolo 3, comma 3,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,
accertata con le modalita'  di  cui  all'articolo  4  della  medesima
legge». 
  2. Alla copertura delle  minori  entrate  derivanti  dal  comma  1,
valutate in 35,7 milioni di euro per l'anno 2017 e in 20,4 milioni di
euro annui a decorrere dal 2018, si provvede ai  sensi  dell'articolo
9. 
                               Art. 6 
 
Istituzione di  trust,  vincoli  di  destinazione  e  fondi  speciali
  composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione 
 
  1. I beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da  vincoli
di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile ovvero
destinati a fondi  speciali  di  cui  al  comma  3  dell'articolo  1,
istituiti in favore delle persone con disabilita' grave come definita
dall'articolo 3, comma 3,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,
accertata con le modalita'  di  cui  all'articolo  4  della  medesima
legge,  sono  esenti  dall'imposta  sulle  successioni  e   donazioni
prevista dall'articolo 2, commi da  47  a  49,  del  decreto-legge  3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni. 
  2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo  sono
ammesse a condizione che il trust ovvero i fondi speciali di  cui  al
comma 3 dell'articolo 1 ovvero il  vincolo  di  destinazione  di  cui
all'articolo 2645-ter del codice  civile  perseguano  come  finalita'
esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle  persone
con disabilita' grave, in  favore  delle  quali  sono  istituiti.  La
suddetta  finalita'  deve  essere  espressamente  indicata  nell'atto
istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o  nell'atto
istitutivo del vincolo di destinazione. 
  3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo  sono
ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni: 
    a) l'istituzione del trust ovvero  il  contratto  di  affidamento
fiduciario che  disciplina  i  fondi  speciali  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 1 ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di
cui all'articolo 2645-ter del codice  civile  siano  fatti  per  atto
pubblico; 
    b) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento
fiduciario che  disciplina  i  fondi  speciali  di  cui  al  comma  3
dell'articolo  1  ovvero  l'atto  di  costituzione  del  vincolo   di
destinazione  di  cui  all'articolo  2645-ter   del   codice   civile
identifichino in maniera chiara e univoca i soggetti  coinvolti  e  i
rispettivi ruoli; descrivano la funzionalita' e i  bisogni  specifici
delle persone con disabilita'  grave,  in  favore  delle  quali  sono
istituiti;  indichino  le  attivita'   assistenziali   necessarie   a
garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni  delle  persone  con
disabilita' grave, comprese le attivita'  finalizzate  a  ridurre  il
rischio  della  istituzionalizzazione  delle  medesime  persone   con
disabilita' grave; 
    c) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento
fiduciario che  disciplina  i  fondi  speciali  di  cui  al  comma  3
dell'articolo  1  ovvero  l'atto  di  costituzione  del  vincolo   di
destinazione  di  cui  all'articolo  2645-ter   del   codice   civile
individuino,  rispettivamente,  gli   obblighi   del   trustee,   del
fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto  di  vita  e  agli
obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore  delle
persone  con  disabilita'  grave,  adottando  ogni  misura  idonea  a
salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo ovvero  il  contratto  di
affidamento fiduciario ovvero l'atto di costituzione del  vincolo  di
destinazione  indichino  inoltre  gli  obblighi  e  le  modalita'  di
rendicontazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore; 
    d) gli esclusivi beneficiari del trust ovvero  del  contratto  di
affidamento fiduciario che disciplina i  fondi  speciali  di  cui  al
comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo  di  destinazione  di  cui
all'articolo  2645-ter  del  codice  civile  siano  le  persone   con
disabilita' grave; 
    e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust o  nei  fondi
speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero i beni immobili o i
beni mobili iscritti in pubblici  registri  gravati  dal  vincolo  di
destinazione di cui all'articolo 2645-ter  del  codice  civile  siano
destinati   esclusivamente   alla   realizzazione   delle   finalita'
assistenziali del trust ovvero dei fondi speciali o  del  vincolo  di
destinazione; 
    f) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento
fiduciario che  disciplina  i  fondi  speciali  di  cui  al  comma  3
dell'articolo  1  ovvero  l'atto  di  costituzione  del  vincolo   di
destinazione  di  cui  all'articolo  2645-ter   del   codice   civile
individuino il soggetto  preposto  al  controllo  delle  obbligazioni
imposte all'atto dell'istituzione del trust o della stipula dei fondi
speciali ovvero della costituzione  del  vincolo  di  destinazione  a
carico del trustee o del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve
essere individuabile per tutta  la  durata  del  trust  o  dei  fondi
speciali o del vincolo di destinazione; 
    g) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento
fiduciario che  disciplina  i  fondi  speciali  di  cui  al  comma  3
dell'articolo  1  ovvero  l'atto  di  costituzione  del  vincolo   di
destinazione  di  cui  all'articolo  2645-ter   del   codice   civile
stabiliscano il termine finale della  durata  del  trust  ovvero  dei
fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero  del  vincolo
di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile  nella
data della morte della persona con disabilita' grave; 
    h) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento
fiduciario che  disciplina  i  fondi  speciali  di  cui  al  comma  3
dell'articolo  1  ovvero  l'atto  di  costituzione  del  vincolo   di
destinazione  di  cui  all'articolo  2645-ter   del   codice   civile
stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo. 
  4. In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che
hanno istituito il trust ovvero stipulato i fondi speciali di cui  al
comma 3 dell'articolo 1 ovvero costituito il vincolo di  destinazione
di cui all'articolo 2645-ter del codice civile,  i  trasferimenti  di
beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti  godono  delle
medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni di  cui
al presente articolo e le imposte di registro, ipotecaria e catastale
si applicano in misura fissa. 
  5. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 4, in caso di morte del
beneficiario del trust ovvero del contratto che  disciplina  i  fondi
speciali di cui al comma 3 dell'articolo  1  ovvero  del  vincolo  di
destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile istituito
a  favore  di  soggetti  con   disabilita'   grave,   come   definita
dall'articolo 3, comma 3,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,
accertata con le modalita'  di  cui  all'articolo  4  della  medesima
legge, il  trasferimento  del  patrimonio  residuo,  ai  sensi  della
lettera h) del comma 3 del presente articolo, e' soggetto all'imposta
sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a
49, del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.  286,  e  successive
modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio
intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio
residuo. 
  6. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust ovvero
dei fondi speciali di cui al  comma  3  dell'articolo  1  ovvero  dei
vincoli di destinazione  di  cui  all'articolo  2645-ter  del  codice
civile, istituiti in favore delle persone con disabilita' grave  come
definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5  febbraio  1992,  n.
104, accertata con le modalita' di cui all'articolo 4 della  medesima
legge, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in
misura fissa. 
  7. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonche' le copie
dichiarate   conformi,   gli   estratti,   le   certificazioni,    le
dichiarazioni e le attestazioni  posti  in  essere  o  richiesti  dal
trustee ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero  dal  gestore
del  vincolo  di  destinazione  sono  esenti  dall'imposta  di  bollo
prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642. 
  8. In caso di conferimento di immobili e  di  diritti  reali  sugli
stessi nei trust ovvero di loro destinazione ai fondi speciali di cui
al comma 3 dell'articolo 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte,  franchigie
o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria  per  i  soggetti
passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del  decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23. 
  9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e  agli  altri  atti  a
titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust  ovvero
dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 si applicano  le
agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1,  del  decreto-legge  14
marzo 2005, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
maggio  2005,  n.  80,  e  i  limiti  ivi  indicati   sono   elevati,
rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e
a 100.000 euro. 
  10. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4, 6  e  7  si  applicano  a
decorrere dal 1° gennaio 2017; le agevolazioni di cui al comma  9  si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2016. 
  11. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare, di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, sono definite le modalita' di attuazione del presente
articolo. 
  12. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4, 6 e  7,  valutate
in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e  dal  comma
9, valutate in 6,258 milioni di euro  per  l'anno  2017  e  in  3,650
milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 9. 
                               Art. 7 
 
 
                        Campagne informative 
 
  1. La Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  avvia,  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della  finanza  pubblica,  campagne  informative  al  fine  di
diffondere la conoscenza delle disposizioni della  presente  legge  e
delle altre forme di sostegno pubblico previste per  le  persone  con
disabilita' grave, in modo da consentire un piu' diretto  ed  agevole
ricorso agli strumenti di  tutela  previsti  per  l'assistenza  delle
persone con disabilita' prive  del  sostegno  familiare,  nonche'  di
sensibilizzare  l'opinione  pubblica  sulla  finalita'  di   favorire
l'inclusione sociale delle persone con disabilita'. 
                               Art. 8 
 
 
                        Relazione alle Camere 
 
  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette  alle
Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di
attuazione delle disposizioni della presente  legge  e  sull'utilizzo
delle risorse di cui all'articolo 9. La relazione  illustra  altresi'
l'effettivo andamento delle minori entrate derivanti  dalle  medesime
disposizioni, anche al fine di evidenziare gli eventuali  scostamenti
rispetto alle previsioni. 
                               Art. 9 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, pari a 90 milioni
di euro per l'anno 2016, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2017  e  a
56,1 milioni di euro annui  a  decorrere  dal  2018,  e  alle  minori
entrate derivanti dagli articoli 5 e 6, valutate complessivamente  in
51,958 milioni di euro per l'anno 2017 e in 34,050  milioni  di  euro
annui a decorrere dal 2018, si provvede: 
    a) quanto a 90  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2016,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    b) quanto a 258.000 euro per l'anno 2017 e a 150.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2018,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2016, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  delle
finanze effettua il monitoraggio delle minori  entrate  recate  dagli
articoli 5 e 6. Le  eventuali  risorse  corrispondenti  all'eventuale
minore esigenza di copertura delle minori entrate  di  cui  al  primo
periodo, valutata in via strutturale sulla base delle risultanze  del
monitoraggio delle predette minori entrate e quantificata con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono, a decorrere
dall'anno di quantificazione, nel Fondo di cui all'articolo 3. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 10 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 22 giugno 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Legge 6 giugno 2016, n. 106

Legge 6 giugno 2016, n. 106

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. (16G00118)

(GU Serie Generale n.141 del 18-6-2016)

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1. Al fine di sostenere l'autonoma  iniziativa  dei  cittadini  che
concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad
elevare i livelli di cittadinanza attiva, di  coesione  e  protezione
sociale,  favorendo  la  partecipazione,  l'inclusione  e  il   pieno
sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e  di
occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e  118,
quarto comma, della Costituzione, il Governo e' delegato ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di riforma del Terzo
settore. Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati
costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro,  di  finalita'
civiche, solidaristiche e di utilita' sociale e  che,  in  attuazione
del principio di  sussidiarieta'  e  in  coerenza  con  i  rispettivi
statuti o atti costitutivi,  promuovono  e  realizzano  attivita'  di
interesse generale mediante forme di azione volontaria e  gratuita  o
di mutualita' o di produzione e scambio di beni e servizi. Non  fanno
parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche,  i
sindacati, le  associazioni  professionali  e  di  rappresentanza  di
categorie economiche. Alle fondazioni bancarie, in  quanto  enti  che
concorrono al perseguimento delle finalita' della presente legge, non
si applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti
attuativi. 
  2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto  e  in
coerenza con la normativa dell'Unione europea  e  in  conformita'  ai
principi e ai criteri direttivi previsti  dalla  presente  legge,  si
provvede in particolare: 
  a) alla revisione della disciplina del titolo II  del  libro  primo
del codice civile in materia  di  associazioni,  fondazioni  e  altre
istituzioni di carattere privato senza scopo di  lucro,  riconosciute
come persone giuridiche o non riconosciute; 
  b) al riordino e alla revisione organica della disciplina  speciale
e delle altre disposizioni  vigenti  relative  agli  enti  del  Terzo
settore  di  cui  al  comma  1,  compresa  la  disciplina  tributaria
applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito  codice
del Terzo settore, secondo i principi e i criteri  direttivi  di  cui
all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo  1997,  n.  59,  e
successive modificazioni; 
  c) alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale; 
  d) alla revisione della disciplina in materia  di  servizio  civile
nazionale. 
  3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a),  b)  e  c),
sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sentiti, per quanto di competenza,  i  Ministri  interessati  e,  ove
necessario in relazione alle singole materie oggetto  della  presente
legge, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata,  a  norma
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  4. I decreti legislativi di  cui  al  comma  2,  lettera  d),  sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con
il Ministro dell'interno, con il  Ministro  della  difesa  e  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
unificata. 
  5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1,  corredati
della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, sono  trasmessi
al Senato della Repubblica  e  alla  Camera  dei  deputati  entro  il
quarantacinquesimo giorno  antecedente  il  termine  per  l'esercizio
della delega, perche' su di essi siano espressi, entro trenta  giorni
dalla data di trasmissione, i  pareri  delle  rispettive  commissioni
competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso il termine
previsto per l'espressione  dei  pareri,  i  decreti  possono  essere
comunque adottati. 
  6. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla  presente  legge  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.  A  tale  fine,  agli  adempimenti  previsti  dai   decreti
legislativi  adottati  in  attuazione   della   presente   legge   le
amministrazioni  competenti   provvedono   attraverso   una   diversa
allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali,
allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformita'
all'articolo 17, comma 2, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi  o  maggiori
oneri che non trovino compensazione al proprio  interno,  i  medesimi
decreti   legislativi   sono   emanati   solo    successivamente    o
contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti  legislativi,
ivi compresa la legge  di  stabilita',  che  stanzino  le  occorrenti
risorse finanziarie. 
  7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  di  ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei  principi
e criteri direttivi fissati dalla presente  legge,  il  Governo  puo'
adottare,  attraverso  la  medesima  procedura  di  cui  al  presente
articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi,
tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse. 
                               Art. 2 
 
                Principi e criteri direttivi generali 
 
  1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1  sono  adottati  nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali: 
  a) riconoscere, favorire e garantire il piu'  ampio  esercizio  del
diritto  di  associazione  e  il  valore  delle  formazioni   sociali
liberamente costituite, ove si svolge la  personalita'  dei  singoli,
quale strumento  di  promozione  e  di  attuazione  dei  principi  di
partecipazione   democratica,    solidarieta',    sussidiarieta'    e
pluralismo,  ai  sensi  degli  articoli  2,  3,  18   e   118   della
Costituzione; 
  b) riconoscere e favorire l'iniziativa  economica  privata  il  cui
svolgimento, secondo le finalita' e nei limiti di cui  alla  presente
legge, puo' concorrere ad elevare i livelli  di  tutela  dei  diritti
civili e sociali; 
  c)  assicurare,  nel  rispetto  delle  norme  vigenti,  l'autonomia
statutaria degli enti, al fine di consentire il  pieno  conseguimento
delle loro finalita' e la tutela degli interessi coinvolti; 
  d) semplificare la  normativa  vigente,  garantendone  la  coerenza
giuridica, logica e sistematica. 
                               Art. 3 
 
      Revisione del titolo II del libro primo del codice civile 
 
  1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma  2,  lettera
a),  e'  adottato  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
  a) rivedere e semplificare il procedimento  per  il  riconoscimento
della personalita' giuridica; definire le  informazioni  obbligatorie
da  inserire  negli  statuti  e  negli  atti  costitutivi;  prevedere
obblighi di trasparenza e  di  informazione,  anche  verso  i  terzi,
attraverso forme di  pubblicita'  dei  bilanci  e  degli  altri  atti
fondamentali dell'ente anche mediante la pubblicazione nel  suo  sito
internet istituzionale; prevedere una disciplina per la conservazione
del patrimonio degli enti; 
  b)  disciplinare,  nel  rispetto  del  principio  di  certezza  nei
rapporti con i  terzi  e  di  tutela  dei  creditori,  il  regime  di
responsabilita'  limitata  degli  enti  riconosciuti   come   persone
giuridiche e la responsabilita' degli amministratori,  tenendo  anche
conto  del  rapporto  tra  il  patrimonio  netto  e  il   complessivo
indebitamento degli enti medesimi; 
  c)  assicurare  il  rispetto  dei  diritti  degli  associati,   con
particolare riguardo ai diritti  di  informazione,  partecipazione  e
impugnazione degli atti deliberativi, e il rispetto delle prerogative
dell'assemblea, prevedendo limiti alla raccolta delle deleghe; 
  d) prevedere che alle associazioni e alle fondazioni che esercitano
stabilmente e prevalentemente attivita' d'impresa  si  applichino  le
norme previste dai titoli V e VI del libro quinto del codice  civile,
in quanto compatibili, e in coerenza con quanto disposto all'articolo
9, comma 1, lettera e); 
  e) disciplinare il  procedimento  per  ottenere  la  trasformazione
diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni, nel rispetto  del
principio generale della trasformabilita' tra enti collettivi diversi
introdotto dalla riforma del diritto societario  di  cui  al  decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. 
                               Art. 4 
 
                Riordino e revisione della disciplina 
            del Terzo settore e codice del Terzo settore 
 
  1. Con i decreti  legislativi  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
lettera b), si provvede al riordino e alla revisione  organica  della
disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore  mediante  la
redazione di un codice per  la  raccolta  e  il  coordinamento  delle
relative  disposizioni,  con  l'indicazione  espressa   delle   norme
abrogate a seguito della loro entrata in  vigore,  nel  rispetto  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) stabilire le disposizioni generali  e  comuni  applicabili,  nel
rispetto del principio di specialita', agli enti del Terzo settore; 
  b)   individuare   le   attivita'   di   interesse   generale   che
caratterizzano gli enti del Terzo settore,  il  cui  svolgimento,  in
coerenza con le previsioni  statutarie  e  attraverso  modalita'  che
prevedano le piu' ampie condizioni di accesso da parte  dei  soggetti
beneficiari, costituisce requisito per  l'accesso  alle  agevolazioni
previste dalla normativa e che sono soggette alle  verifiche  di  cui
alla lettera i). Le attivita'  di  interesse  generale  di  cui  alla
presente lettera sono individuate secondo criteri che  tengano  conto
delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale nonche'
sulla base  dei  settori  di  attivita'  gia'  previsti  dal  decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e  dal  decreto  legislativo  24
marzo 2006, n. 155. Al periodico  aggiornamento  delle  attivita'  di
interesse  generale  si  provvede  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri da  adottare  su  proposta  del  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  acquisito  il   parere   delle
commissioni parlamentari competenti; 
  c) individuare criteri e condizioni in base ai quali  differenziare
lo svolgimento delle attivita' di  interesse  generale  di  cui  alla
lettera b) tra i diversi enti del Terzo settore di  cui  all'articolo
1, comma 1; 
  d) definire forme e modalita' di organizzazione, amministrazione  e
controllo degli enti ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza,
pari opportunita', partecipazione degli associati  e  dei  lavoratori
nonche' ai principi di efficacia, di efficienza, di  trasparenza,  di
correttezza e di economicita' della gestione degli  enti,  prevedendo
strumenti idonei a garantire il rispetto dei diritti degli  associati
e  dei  lavoratori,  con  facolta'   di   adottare   una   disciplina
differenziata che tenga conto delle peculiarita'  della  compagine  e
della struttura associativa nonche' della  disciplina  relativa  agli
enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti  o  intese
con lo Stato; 
  e) prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta,
degli utili o degli avanzi di gestione e  del  patrimonio  dell'ente,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera d); 
  f) individuare criteri che consentano di distinguere, nella  tenuta
della contabilita' e dei rendiconti, la diversa  natura  delle  poste
contabili  in  relazione  al  perseguimento  dell'oggetto  sociale  e
definire criteri e vincoli in base  ai  quali  l'attivita'  d'impresa
svolta dall'ente in  forma  non  prevalente  e  non  stabile  risulta
finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali; 
  g)   disciplinare   gli   obblighi   di   controllo   interno,   di
rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti  degli
associati, dei lavoratori e dei terzi, differenziati anche in ragione
della dimensione economica dell'attivita' svolta  e  dell'impiego  di
risorse pubbliche, tenendo  conto  di  quanto  previsto  dal  decreto
legislativo 8 giugno 2001, n.  231,  nonche'  prevedere  il  relativo
regime sanzionatorio; 
  h) garantire, negli appalti  pubblici,  condizioni  economiche  non
inferiori a quelle previste dai  contratti  collettivi  nazionali  di
lavoro   adottati   dalle   organizzazioni   sindacali   maggiormente
rappresentative; 
  i) individuare specifiche modalita' e criteri di verifica periodica
dell'attivita' svolta e  delle  finalita'  perseguite,  nel  rispetto
delle  previsioni  statutarie  e  in  relazione  alle  categorie  dei
soggetti destinatari; 
  l) al fine di garantire l'assenza degli scopi lucrativi, promuovere
un principio di proporzionalita' tra i diversi trattamenti  economici
e disciplinare, nel pieno rispetto del principio  di  trasparenza,  i
limiti e gli obblighi di pubblicita'  relativi  agli  emolumenti,  ai
compensi  o  ai  corrispettivi  a  qualsiasi  titolo  attribuiti   ai
componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai  dirigenti
nonche' agli associati; 
  m) riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di  tutti
gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione  e
tenuto conto delle finalita' e  delle  caratteristiche  di  specifici
elenchi nazionali di settore, attraverso la previsione di un Registro
unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in  specifiche  sezioni,
da istituire  presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, favorendone,  anche  con  modalita'  telematiche,  la  piena
conoscibilita' in tutto il  territorio  nazionale.  L'iscrizione  nel
Registro, subordinata al possesso dei  requisiti  previsti  ai  sensi
delle lettere b), c), d) ed e), e'  obbligatoria  per  gli  enti  del
Terzo settore che  si  avvalgono  prevalentemente  o  stabilmente  di
finanziamenti  pubblici,  di  fondi   privati   raccolti   attraverso
pubbliche sottoscrizioni o di fondi  europei  destinati  al  sostegno
dell'economia  sociale  o  che  esercitano  attivita'  in  regime  di
convenzione o di accreditamento con enti  pubblici  o  che  intendono
avvalersi delle agevolazioni previste ai sensi dell'articolo 9; 
  n)  prevedere  in  quali  casi  l'amministrazione,  all'atto  della
registrazione degli enti nel Registro unico di cui alla  lettera  m),
acquisisce l'informazione o la certificazione antimafia; 
  o) valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione,  a
livello  territoriale,  relativa  anche  al  sistema   integrato   di
interventi  e  servizi  socio-assistenziali  nonche'  di   tutela   e
valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e
individuare criteri e  modalita'  per  l'affidamento  agli  enti  dei
servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di  standard  di
qualita' e impatto sociale del servizio, obiettivita', trasparenza  e
semplificazione e nel rispetto della disciplina europea  e  nazionale
in materia di affidamento dei servizi di interesse generale,  nonche'
criteri e modalita' per la  verifica  dei  risultati  in  termini  di
qualita' e di efficacia delle prestazioni; 
  p)  riconoscere  e  valorizzare  le  reti  associative  di  secondo
livello, intese quali organizzazioni che  associano  enti  del  Terzo
settore, anche allo scopo di accrescere  la  loro  rappresentativita'
presso i soggetti istituzionali; 
  q) prevedere che il coordinamento  delle  politiche  di  governo  e
delle azioni di promozione e di indirizzo delle attivita' degli  enti
di cui  alla  presente  legge  sia  assicurato,  in  raccordo  con  i
Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
                               Art. 5 
 
          Attivita' di volontariato, di promozione sociale 
                         e di mutuo soccorso 
 
  1. Con i decreti  legislativi  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
lettera b),  si  provvede  altresi'  al  riordino  e  alla  revisione
organica  della  disciplina  vigente  in  materia  di  attivita'   di
volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso, tenuto conto
di quanto previsto dagli articoli  2,  4  e  9  e  nel  rispetto  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) armonizzazione e coordinamento delle diverse discipline  vigenti
in materia di volontariato e di promozione  sociale,  valorizzando  i
principi di gratuita', democraticita' e partecipazione e riconoscendo
e favorendo, all'interno del Terzo settore, le tutele dello status di
volontario e la specificita' delle organizzazioni di volontariato  di
cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e  di  quelle  operanti  nella
protezione civile; 
  b) introduzione di criteri e limiti relativi al rimborso spese  per
le attivita' dei volontari, preservandone il carattere di gratuita' e
di estraneita' alla prestazione lavorativa; 
  c) promozione della cultura del volontariato, in particolare tra  i
giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito
delle strutture e delle attivita' scolastiche; 
  d) valorizzazione delle diverse esperienze di  volontariato,  anche
attraverso il coinvolgimento  delle  organizzazioni  di  volontariato
nelle   attivita'   di   promozione   e   di   sensibilizzazione,   e
riconoscimento in ambito scolastico  e  lavorativo  delle  competenze
acquisite dai volontari; 
  e)  revisione  del  sistema  dei  centri   di   servizio   per   il
volontariato, di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto  1991,  n.
266, prevedendo: 
  1) che alla loro costituzione e  gestione  possano  concorrere  gli
enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, con esclusione
di quelli costituiti nelle forme di cui al libro  quinto  del  codice
civile,  assumendo  la  personalita'  giuridica  e  una  delle  forme
giuridiche previste per gli enti del Terzo settore; 
  2) che la loro costituzione  sia  finalizzata  a  fornire  supporto
tecnico, formativo e  informativo  per  promuovere  e  rafforzare  la
presenza e il ruolo dei volontari nei diversi enti del Terzo settore; 
  3)  il  loro  accreditamento  e  il  loro  finanziamento   stabile,
attraverso  un  programma  triennale,   con   le   risorse   previste
dall'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e  che,  qualora
gli stessi utilizzino risorse diverse, le medesime siano comprese  in
una contabilita' separata; 
  4) il libero ingresso nella base sociale e criteri democratici  per
il funzionamento dell'organo assembleare,  con  l'attribuzione  della
maggioranza assoluta dei voti nell'assemblea alle  organizzazioni  di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266; 
  5) forme di incompatibilita' per i soggetti titolari  di  ruoli  di
direzione o di rappresentanza esterna; 
  6) che gli stessi non possano procedere  a  erogazioni  dirette  in
denaro ovvero a cessioni a titolo gratuito di beni mobili o  immobili
a beneficio degli enti del Terzo settore; 
    f) revisione dell'attivita' di programmazione e  controllo  delle
attivita'  e  della  gestione  dei  centri   di   servizio   per   il
volontariato, svolta mediante organismi regionali  o  sovraregionali,
tra loro coordinati sul piano nazionale, prevedendo: 
  1) che tali organismi, in  applicazione  di  criteri  definiti  sul
piano nazionale, provvedano alla programmazione del  numero  e  della
collocazione dei centri di servizio, al loro  accreditamento  e  alla
verifica periodica del mantenimento dei  requisiti,  anche  sotto  il
profilo della qualita' dei  servizi  dagli  stessi  erogati,  nonche'
all'attribuzione delle risorse finanziarie anche in  applicazione  di
elementi di perequazione territoriale; 
  2) che alla costituzione di tali organismi si provveda con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, secondo criteri di
efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento  da  porre  a
carico delle risorse di cui all'articolo 15  della  legge  11  agosto
1991, n. 266, con l'eccezione di eventuali  emolumenti  previsti  per
gli amministratori e i dirigenti i cui oneri saranno posti a  carico,
in maniera aggiuntiva, delle fondazioni bancarie finanziatrici; 
  g) superamento del  sistema  degli  Osservatori  nazionali  per  il
volontariato  e  per   l'associazionismo   di   promozione   sociale,
attraverso l'istituzione del Consiglio nazionale del  Terzo  settore,
quale organismo di consultazione  degli  enti  del  Terzo  settore  a
livello nazionale, la cui composizione valorizzi il ruolo delle  reti
associative di secondo  livello  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettera p). All'attuazione  della  disposizione  di  cui  al  periodo
precedente si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente; 
  h) previsione  di  requisiti  uniformi  per  i  registri  regionali
all'interno del Registro unico nazionale di cui all'articolo 4, comma
1, lettera m); 
  i) previsione di un regime  transitorio  volto  a  disciplinare  lo
status giuridico delle societa' di mutuo soccorso di cui  alla  legge
15 aprile 1886, n. 3818, gia'  esistenti  alla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,   nell'eventualita'   che   intendano
rinunciare alla natura di societa' di mutuo soccorso  per  continuare
ad operare quali associazioni senza fini di  lucro,  con  particolare
riguardo alle  condizioni  per  mantenere  il  possesso  del  proprio
patrimonio, che deve  essere  comunque  volto  al  raggiungimento  di
finalita' solidaristiche. 
                               Art. 6 
 
                           Impresa sociale 
 
  1. Con i decreti  legislativi  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
lettera c), si provvede al riordino e alla revisione della disciplina
in materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto  dagli
articoli 2, 4 e 9 e nel rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
  a) qualificazione dell'impresa sociale quale organizzazione privata
che svolge attivita' d'impresa per le finalita' di  cui  all'articolo
1, comma 1, destina i propri utili prioritariamente al  conseguimento
dell'oggetto sociale nei  limiti  di  cui  alla  lettera  d),  adotta
modalita' di gestione responsabili e trasparenti, favorisce  il  piu'
ampio coinvolgimento dei  dipendenti,  degli  utenti  e  di  tutti  i
soggetti  interessati  alle  sue  attivita'  e  quindi  rientra   nel
complesso degli enti del Terzo settore; 
  b) individuazione dei settori in cui puo' essere svolta l'attivita'
d'impresa di cui alla lettera  a),  nell'ambito  delle  attivita'  di
interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b); 
  c) acquisizione di diritto della qualifica di  impresa  sociale  da
parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi; 
  d) previsione di forme di remunerazione del  capitale  sociale  che
assicurino la prevalente destinazione degli  utili  al  conseguimento
dell'oggetto sociale, da assoggettare a  condizioni  e  comunque  nei
limiti massimi previsti per le cooperative a mutualita' prevalente, e
previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione  per
gli enti per i quali tale possibilita' e' esclusa  per  legge,  anche
qualora assumano la qualifica di impresa sociale; 
  e) previsione per l'organizzazione che esercita  l'impresa  sociale
dell'obbligo di redigere il bilancio ai sensi degli articoli  2423  e
seguenti del codice civile, in quanto compatibili; 
  f) previsione di specifici obblighi di trasparenza e di  limiti  in
materia di remunerazione delle cariche sociali e di retribuzione  dei
titolari degli organismi dirigenti; 
  g) ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo
conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche con  riferimento
ai principi di pari opportunita' e non discriminazione  di  cui  alla
vigente normativa nazionale e  dell'Unione  europea,  prevedendo  una
graduazione  dei  benefici  finalizzata  a  favorire   le   categorie
maggiormente svantaggiate; 
  h)  possibilita',  nel  rispetto  delle  disposizioni  del  decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per le imprese  private  e  per  le
amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali negli organi di
amministrazione delle imprese sociali, salvo il divieto di  assumerne
la direzione, la presidenza e il controllo; 
  i) coordinamento  della  disciplina  dell'impresa  sociale  con  il
regime delle attivita'  d'impresa  svolte  dalle  organizzazioni  non
lucrative di utilita' sociale; 
  l) previsione della nomina, in base a principi  di  terzieta',  fin
dall'atto costitutivo, di uno o piu' sindaci allo scopo di monitorare
e vigilare sull'osservanza della  legge  e  dello  statuto  da  parte
dell'impresa  sociale,  sul  rispetto  dei   principi   di   corretta
amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del  decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231,  e  sull'adeguatezza  dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile. 
                               Art. 7 
 
                 Vigilanza, monitoraggio e controllo 
 
  1. Le funzioni di  vigilanza,  monitoraggio  e  controllo  pubblico
sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di  cui
all'articolo 6, e  sulle  loro  attivita',  finalizzate  a  garantire
l'uniforme  e  corretta  osservanza  della  disciplina   legislativa,
statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sono  esercitate  dal
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  in  collaborazione,
per quanto di competenza, con i Ministeri  interessati  nonche',  per
quanto  concerne  gli  aspetti   inerenti   alla   disciplina   delle
organizzazioni  di  volontariato  di  protezione   civile,   con   il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, e  con  l'Agenzia  delle  entrate,  ferme  restando  le
funzioni di coordinamento e di indirizzo di cui all'articolo 4, comma
1, lettera q). Nello svolgimento di tali funzioni, il  Ministero  del
lavoro   e   delle   politiche   sociali   individua   modalita'   di
coinvolgimento e raccordo anche con l'organismo di  cui  all'articolo
5, comma 1, lettera g). 
  2. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  nell'ambito
delle attivita' di cui al comma 1, promuove l'adozione di adeguate ed
efficaci forme di autocontrollo degli enti del  Terzo  settore  anche
attraverso l'utilizzo di strumenti atti a  garantire  la  piu'  ampia
trasparenza  e  conoscibilita'  delle  attivita'  svolte  dagli  enti
medesimi,  sulla  base  di   apposito   accreditamento   delle   reti
associative di secondo  livello  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettera p), o, con  particolare  riferimento  agli  enti  di  piccole
dimensioni, con i centri di  servizio  per  il  volontariato  di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettera e). 
  3. Il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  sentito
l'organismo di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera  g),  predispone
linee  guida  in  materia  di  bilancio  sociale  e  di  sistemi   di
valutazione dell'impatto sociale delle attivita'  svolte  dagli  enti
del  Terzo  settore,  anche  in   attuazione   di   quanto   previsto
dall'articolo 4, comma 1, lettera o).  Per  valutazione  dell'impatto
sociale si intende la valutazione  qualitativa  e  quantitativa,  sul
breve, medio e lungo periodo, degli effetti  delle  attivita'  svolte
sulla comunita' di riferimento rispetto all'obiettivo individuato. 
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
dell'ultimo dei  decreti  legislativi  emanati  in  attuazione  della
presente legge, sono  definiti  i  termini  e  le  modalita'  per  il
concreto esercizio della vigilanza, del monitoraggio e del  controllo
di cui al presente articolo. 
  5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le
amministrazioni  competenti  provvedono  nell'ambito  delle   risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
                               Art. 8 
 
                     Servizio civile universale 
 
  1. Con il decreto legislativo  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
lettera d), si provvede alla revisione della disciplina in materia di
servizio  civile  nazionale,  tenuto   conto   di   quanto   previsto
dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e nel  rispetto  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) istituzione del servizio civile universale finalizzato, ai sensi
degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla  difesa
non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi  della
Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma,
della Costituzione; 
  b)  previsione  di  un  meccanismo  di  programmazione,  di   norma
triennale,  dei  contingenti  di   giovani   italiani   e   stranieri
regolarmente soggiornanti, di eta' compresa tra 18  e  28  anni,  che
possono essere ammessi al servizio civile  universale  tramite  bando
pubblico e di procedure di selezione e avvio dei giovani improntate a
principi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione; 
  c) definizione  dello  status  giuridico  dei  giovani  ammessi  al
servizio  civile  universale,  prevedendo  l'instaurazione,   fra   i
medesimi giovani e lo Stato, di uno specifico  rapporto  di  servizio
civile  non  assimilabile  al  rapporto  di  lavoro,  con  previsione
dell'esclusione di tale prestazione da ogni imposizione tributaria; 
  d)  attribuzione  allo  Stato  delle  funzioni  di  programmazione,
organizzazione,  accreditamento  e  controllo  del  servizio   civile
universale; realizzazione, con il coinvolgimento delle  regioni,  dei
programmi da parte di enti locali, altri enti  pubblici  territoriali
ed enti del Terzo settore; possibilita'  per  le  regioni,  gli  enti
locali, gli altri enti pubblici territoriali e  gli  enti  del  Terzo
settore di attivare autonomamente progetti  di  servizio  civile  con
risorse proprie, da realizzare presso soggetti accreditati; 
  e) previsione di criteri e modalita' di accreditamento  degli  enti
di servizio civile  universale,  tenendo  conto  di  quanto  previsto
dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n.  64,  nell'ottica  della
semplificazione e della trasparenza; 
  f) previsione di  criteri  e  modalita'  di  semplificazione  e  di
trasparenza  delle   procedure   di   gestione   e   di   valutazione
dell'attivita' svolta dagli enti di servizio civile universale, anche
con riferimento ai contributi  finanziari  erogati  dalle  competenti
strutture della Presidenza del Consiglio dei  ministri  in  relazione
all'attuazione dei progetti di servizio civile universale,  a  carico
del Fondo nazionale per il servizio civile; 
  g)  previsione  di  un  limite  di  durata  del   servizio   civile
universale, non inferiore a otto mesi complessivi  e,  comunque,  non
superiore a un anno, che contemperi le finalita' del servizio con  le
esigenze  di  vita  e  di  lavoro  dei  giovani  coinvolti,  e  della
possibilita' che il servizio sia prestato, in  parte,  in  uno  degli
Stati   membri   dell'Unione   europea   nonche',   per    iniziative
riconducibili alla promozione della pace e della nonviolenza  e  alla
cooperazione allo sviluppo, anche nei Paesi al di  fuori  dell'Unione
europea; 
  h)  riconoscimento  e  valorizzazione  delle  competenze  acquisite
durante l'espletamento del servizio civile universale in funzione del
loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo; 
  i) riordino e revisione della Consulta nazionale  per  il  servizio
civile, quale organismo di consultazione, riferimento e confronto per
l'amministrazione, sulla base del principio di rappresentativita'  di
tutti   gli   enti   accreditati,   anche   con   riferimento    alla
territorialita' e alla rilevanza per ciascun settore di intervento. 
                               Art. 9 
 
               Misure fiscali e di sostegno economico 
 
  1. I decreti legislativi di  cui  all'articolo  1  disciplinano  le
misure agevolative e di sostegno economico in favore degli  enti  del
Terzo settore e procedono  anche  al  riordino  e  all'armonizzazione
della  relativa  disciplina  tributaria  e  delle  diverse  forme  di
fiscalita' di vantaggio, nel  rispetto  della  normativa  dell'Unione
europea e tenuto conto di quanto disposto ai  sensi  della  legge  11
marzo 2014, n.  23,  sulla  base  dei  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
  a) revisione complessiva della definizione di ente non  commerciale
ai  fini  fiscali  connessa  alle  finalita'  di  interesse  generale
perseguite dall'ente  e  introduzione  di  un  regime  tributario  di
vantaggio che tenga conto delle finalita' civiche,  solidaristiche  e
di utilita' sociale dell'ente, del divieto di ripartizione, anche  in
forma  indiretta,  degli  utili  o  degli  avanzi   di   gestione   e
dell'impatto sociale delle attivita' svolte dall'ente; 
  b) razionalizzazione e semplificazione del regime di  deducibilita'
dal reddito complessivo e di  detraibilita'  dall'imposta  lorda  sul
reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali,
in denaro  e  in  natura,  disposte  in  favore  degli  enti  di  cui
all'articolo 1, al fine di promuovere, anche attraverso iniziative di
raccolta di fondi, i comportamenti donativi  delle  persone  e  degli
enti; 
  c) completamento  della  riforma  strutturale  dell'istituto  della
destinazione del cinque per  mille  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche in base alle  scelte  espresse  dai  contribuenti  in
favore  degli  enti  di  cui  all'articolo  1,  razionalizzazione   e
revisione dei criteri di accreditamento dei  soggetti  beneficiari  e
dei requisiti per l'accesso al beneficio  nonche'  semplificazione  e
accelerazione delle procedure  per  il  calcolo  e  l'erogazione  dei
contributi spettanti agli enti; 
  d) introduzione, per i soggetti beneficiari di cui alla lettera c),
di  obblighi  di  pubblicita'  delle  risorse  ad   essi   destinate,
individuando un sistema improntato alla massima trasparenza,  con  la
previsione delle conseguenze sanzionatorie per  il  mancato  rispetto
dei predetti obblighi di pubblicita', fermo restando quanto  previsto
dall'articolo 4, comma 1, lettera g); 
  e) razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in
favore degli enti  del  Terzo  settore  di  cui  all'articolo  1,  in
relazione  a  parametri  oggettivi  da  individuare  con  i   decreti
legislativi di cui al medesimo articolo 1; 
  f) previsione, per le imprese sociali: 
  1) della possibilita' di accedere a forme di raccolta  di  capitali
di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto  previsto
per le start-up innovative; 
  2) di misure agevolative  volte  a  favorire  gli  investimenti  di
capitale; 
  g) istituzione, presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali,  di  un  fondo  destinato  a  sostenere  lo  svolgimento  di
attivita' di interesse generale  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettera b), attraverso il  finanziamento  di  iniziative  e  progetti
promossi  da  organizzazioni   di   volontariato,   associazioni   di
promozione sociale e fondazioni  comprese  tra  gli  enti  del  Terzo
settore di cui all'articolo 1, comma 1, disciplinandone  altresi'  le
modalita'  di  funzionamento  e  di  utilizzo  delle  risorse,  anche
attraverso forme di consultazione del Consiglio nazionale  del  Terzo
settore. Il fondo di cui alla presente lettera  e'  articolato,  solo
per l'anno 2016, in due sezioni: la prima di carattere rotativo,  con
una dotazione di 10 milioni di euro;  la  seconda  di  carattere  non
rotativo, con una dotazione di 7,3 milioni di euro; 
  h) introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei  titoli  di
solidarieta' e di  altre  forme  di  finanza  sociale  finalizzate  a
obiettivi di solidarieta' sociale; 
  i)  promozione  dell'assegnazione  in  favore  degli  enti  di  cui
all'articolo 1,  anche  in  associazione  tra  loro,  degli  immobili
pubblici inutilizzati, nonche',  tenuto  conto  della  disciplina  in
materia, dei beni immobili  e  mobili  confiscati  alla  criminalita'
organizzata, secondo criteri di semplificazione  e  di  economicita',
anche al fine di valorizzare in modo  adeguato  i  beni  culturali  e
ambientali; 
  l) previsione di agevolazioni volte a favorire il trasferimento  di
beni patrimoniali agli enti di cui alla presente legge; 
  m) revisione della disciplina  riguardante  le  organizzazioni  non
lucrative di utilita' sociale, in particolare prevedendo una migliore
definizione delle attivita' istituzionali e di quelle connesse, fermo
restando il vincolo di non prevalenza delle attivita' connesse  e  il
divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili o degli avanzi
di gestione e fatte salve le condizioni di  maggior  favore  relative
alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali e  alle
organizzazioni non governative. 
  2. Le misure agevolative previste  dal  presente  articolo  tengono
conto delle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo  1,  comma
354, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311,  gia'  destinate  alle
imprese sociali di cui all'articolo 6 della  presente  legge  secondo
quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo  economico  3
luglio 2015, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  224  del  26
settembre 2015. 
                               Art. 10 
 
                      Fondazione Italia sociale 
 
  1. E' istituita la Fondazione Italia sociale, di seguito denominata
«Fondazione», con  lo  scopo  di  sostenere,  mediante  l'apporto  di
risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo
sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore,
caratterizzati dalla produzione di beni  e  servizi  con  un  elevato
impatto  sociale  e  occupazionale  e  rivolti,  in  particolare,  ai
territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati. La Fondazione, nel
rispetto  del  principio  di  prevalenza  dell'impiego   di   risorse
provenienti da soggetti privati, svolge una  funzione  sussidiaria  e
non  sostitutiva  dell'intervento  pubblico  ed  e'   soggetta   alle
disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto,
senza obbligo di conservazione  del  patrimonio  o  di  remunerazione
degli investitori. 
  2. Per il raggiungimento dei propri scopi  la  Fondazione  instaura
rapporti con omologhi enti o organismi in Italia e all'estero. 
  3. Lo statuto della Fondazione, con il quale si provvede anche alla
individuazione degli organi,  della  loro  composizione  e  dei  loro
compiti, prevede: 
  a)  strumenti  e  modalita'  che  consentano  alla  Fondazione   di
finanziare  le  proprie  attivita'  attraverso  la  mobilitazione  di
risorse finanziarie pubbliche e private, anche mediante il ricorso  a
iniziative donative per fini sociali e campagne di crowdfunding; 
  b) strumenti e modalita' di investimento, diretto o in partenariato
con terzi, anche  con  riferimento  alla  diffusione  di  modelli  di
welfare integrativi rispetto a quelli gia' assicurati dall'intervento
pubblico e allo sviluppo del microcredito e  di  altri  strumenti  di
finanza sociale; 
  c) la nomina,  nell'organo  di  governo  della  Fondazione,  di  un
componente designato dal Consiglio nazionale del Terzo settore di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera g). 
  4. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  su  proposta  del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri del  lavoro
e delle  politiche  sociali  e  dell'economia  e  delle  finanze,  e'
approvato lo statuto  della  Fondazione.  Lo  schema  di  decreto  e'
trasmesso alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
perche' su di esso siano espressi, entro trenta giorni dalla data  di
trasmissione, i pareri  delle  commissioni  competenti  per  materia.
Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, il  decreto
puo' essere comunque adottato. 
  5.  L'organizzazione,  il  funzionamento  e   la   gestione   della
Fondazione  sono  ispirati  ai  principi  di  efficacia,  efficienza,
trasparenza ed economicita'. La  Fondazione  si  dota,  altresi',  di
strumenti e modalita' di verifica dell'effettivo impatto  sociale  ed
occupazionale conseguito. 
  6. Tutti gli atti connessi alle operazioni  di  costituzione  della
Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa  sono  esclusi
da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di  neutralita'
fiscale. 
  7. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali,  e'  assegnata
alla Fondazione una  dotazione  iniziale,  per  l'anno  2016,  di  un
milione  di  euro.   Al   relativo   onere   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  8. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata  in  vigore
della presente legge, la Fondazione trasmette alle Camere,  entro  il
31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attivita' svolte per il
perseguimento degli scopi  istituzionali  di  cui  al  comma  1,  sui
risultati conseguiti, sull'entita' e  articolazione  del  patrimonio,
nonche' sull'utilizzo della dotazione di cui al comma 7. 
                               Art. 11 
 
                  Disposizioni finanziarie e finali 
 
  1. All'attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 1, comma 1,
fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo,
si provvede nei limiti delle risorse di  cui  all'articolo  1,  comma
187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo  9,  comma  1,
lettera g), e' autorizzata la spesa  di  17,3  milioni  di  euro  per
l'anno 2016 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
Al relativo onere per l'anno 2016 si provvede, quanto a 10 milioni di
euro,  mediante  utilizzo  delle  disponibilita'  in  conto   residui
relative all'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  23,  comma
10,  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  e,  quanto  a  7,3
milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse  gia'
trasferite al bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri ai sensi dell'articolo 47, secondo  comma,  della  legge  20
maggio 1985,  n.  222,  relative  alla  quota  destinata  allo  Stato
dell'otto per mille dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche
per l'anno 2015. A tal fine la somma di 10 milioni di euro di cui  al
secondo periodo e'  versata  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato
nell'anno 2016. A decorrere  dall'anno  2017  al  relativo  onere  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di  cui  al  primo
periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
anche in conto residui. 
  3. Alla stabilizzazione e al rafforzamento  delle  misure  previste
all'articolo 9, comma 1, lettera c), si  provvede  nei  limiti  delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 154,  della  legge  23  dicembre
2014, n. 190. 
  4. Le disposizioni  della  presente  legge  e  quelle  dei  decreti
legislativi emanati in  attuazione  della  stessa  si  applicano  nei
confronti delle regioni a statuto speciale e delle province  autonome
di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative
norme di attuazione. 
                               Art. 12 
 
                        Relazione alle Camere 
 
  1.  Il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  anche
avvalendosi  dei  dati  forniti  dalle  amministrazioni  interessate,
trasmette alle Camere, entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno,  una
relazione sulle attivita'  di  vigilanza,  monitoraggio  e  controllo
svolte, ai sensi dell'articolo 7, sugli enti del Terzo  settore,  ivi
comprese le imprese sociali di  cui  all'articolo  6,  nonche'  sullo
stato  di  attuazione   della   riorganizzazione   del   sistema   di
registrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera m). 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 6 giugno 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 
 
                            Poletti,  Ministro  del  lavoro  e  delle
                            politiche sociali 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Legge 26 maggio 2016, n. 89

Legge 26 maggio 2016, n. 89

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalita’ del sistema scolastico e della ricerca. (16G00102)

(GU Serie Generale n.124 del 28-5-2016)


 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 29 marzo  2016,  n.  42,  recante  disposizioni
urgenti in materia di funzionalita' del sistema  scolastico  e  della
ricerca, e' convertito in legge con  le  modificazioni  riportate  in
allegato alla presente legge. 
  2. All'articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015,  n.  107,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera b), numero 3.2), la  parola:  «apprendistato»  e'
sostituita dalla seguente: «tirocinio»; 
    b) alla lettera e),  le  parole:  «livelli  essenziali»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «fabbisogni standard». 
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Dato a Roma, addi' 26 maggio 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Giannini,  Ministro  dell'istruzione,
                                dell'universita' e della ricerca 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo del  decreto-legge  29  marzo  2016,  n.  42
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  funzionalita'  del
          sistema scolastico e della ricerca),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2016, n. 73. 
              - Si riporta il testo del  comma  181  della  legge  13
          luglio 2015, n.  107  (Riforma  del  sistema  nazionale  di
          istruzione e formazione e  delega  per  il  riordino  delle
          disposizioni   legislative   vigenti),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162, come  modificato
          dalla presente legge: 
              «181. I decreti legislativi di cui al  comma  180  sono
          adottati nel rispetto dei principi e criteri  direttivi  di
          cui all'articolo 20 della legge 15 marzo  1997,  n.  59,  e
          successive modificazioni, nonche' dei seguenti: 
                a) riordino delle disposizioni normative  in  materia
          di sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso: 
                  1)  la  redazione   di   un   testo   unico   delle
          disposizioni in materia di istruzione  gia'  contenute  nel
          testo unico di cui al decreto legislativo 16  aprile  1994,
          n. 297, nonche' nelle altre fonti normative; 
                  2)  l'articolazione   e   la   rubricazione   delle
          disposizioni  di  legge  incluse  nella  codificazione  per
          materie  omogenee,  secondo  il  contenuto  precettivo   di
          ciascuna di esse; 
                  3)  il  riordino  e  il  coordinamento  formale   e
          sostanziale  delle  disposizioni  di  legge  incluse  nella
          codificazione, anche apportando  integrazioni  e  modifiche
          innovative e per garantirne la coerenza giuridica, logica e
          sistematica, nonche' per adeguare le stesse all'intervenuta
          evoluzione del quadro  giuridico  nazionale  e  dell'Unione
          europea; 
                  4)  l'adeguamento  della  normativa  inclusa  nella
          codificazione   alla   giurisprudenza   costituzionale    e
          dell'Unione europea; 
                  5) l'indicazione  espressa  delle  disposizioni  di
          legge abrogate; 
                b)  riordino,  adeguamento  e   semplificazione   del
          sistema di formazione iniziale e di accesso  nei  ruoli  di
          docente  nella  scuola  secondaria,  in  modo  da  renderlo
          funzionale alla valorizzazione sociale  e  culturale  della
          professione, mediante: 
                  1)  l'introduzione  di  un   sistema   unitario   e
          coordinato che comprenda sia  la  formazione  iniziale  dei
          docenti sia le procedure per  l'accesso  alla  professione,
          affidando i  diversi  momenti  e  percorsi  formativi  alle
          universita'  o  alle   istituzioni   dell'alta   formazione
          artistica,  musicale  e  coreutica   e   alle   istituzioni
          scolastiche  statali,  con  una  chiara   distinzione   dei
          rispettivi   ruoli   e   competenze   in   un   quadro   di
          collaborazione strutturata; 
                  2) l'avvio  di  un  sistema  regolare  di  concorsi
          nazionali per  l'assunzione,  con  contratto  retribuito  a
          tempo determinato di  durata  triennale  di  tirocinio,  di
          docenti  nella  scuola  secondaria  statale.  L'accesso  al
          concorso e' riservato a coloro che sono in possesso  di  un
          diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico  di
          secondo livello per le discipline  artistiche  e  musicali,
          coerente  con  la  classe  disciplinare  di   concorso.   I
          vincitori sono assegnati a un'istituzione  scolastica  o  a
          una rete tra istituzioni scolastiche. A  questo  fine  sono
          previsti: 
                    2.1) la determinazione di requisiti per l'accesso
          al concorso nazionale, anche in base al numero  di  crediti
          formativi   universitari   acquisiti    nelle    discipline
          antropo-psico-pedagogiche  e  in  quelle   concernenti   le
          metodologie e le tecnologie  didattiche,  comunque  con  il
          limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come
          crediti curricolari che come crediti aggiuntivi; 
                    2.2)  la  disciplina  relativa   al   trattamento
          economico durante il periodo  di  tirocinio,  tenuto  anche
          conto della graduale assunzione della funzione di docente; 
                  3) il completamento della formazione  iniziale  dei
          docenti assunti secondo le procedure di cui  al  numero  2)
          tramite: 
                    3.1) il conseguimento, nel corso del  primo  anno
          di  contratto,  di  un  diploma  di  specializzazione   per
          l'insegnamento secondario al termine di  un  corso  annuale
          istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche
          o  loro  reti,  dalle  universita'  o   dalle   istituzioni
          dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e   coreutica,
          destinato a completare la preparazione degli  iscritti  nel
          campo  della  didattica  delle  discipline  afferenti  alla
          classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia,  della
          psicologia e della normativa scolastica; 
                    3.2) la determinazione degli  standard  nazionali
          per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma
          di specializzazione, nonche' del periodo di tirocinio; 
                    3.3) per  i  vincitori  dei  concorsi  nazionali,
          l'effettuazione, nei due anni successivi  al  conseguimento
          del diploma, di tirocini formativi e la graduale assunzione
          della funzione docente, anche in  sostituzione  di  docenti
          assenti, presso l'istituzione scolastica o presso  la  rete
          tra istituzioni scolastiche di assegnazione; 
                    3.4) la possibilita', per coloro  che  non  hanno
          partecipato o non sono  risultati  vincitori  nei  concorsi
          nazionali di cui al numero  2),  di  iscriversi  a  proprie
          spese ai percorsi di  specializzazione  per  l'insegnamento
          secondario di cui al numero 3.1); 
                  4) la sottoscrizione  del  contratto  di  lavoro  a
          tempo indeterminato, all'esito di  positiva  conclusione  e
          valutazione del periodo di tirocinio, secondo la disciplina
          di cui ai commi da 63 a 85 del presente articolo; 
                  5) la previsione che il percorso di cui  al  numero
          2)    divenga    gradualmente    l'unico    per    accedere
          all'insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per
          l'effettuazione  delle  supplenze;  l'introduzione  di  una
          disciplina transitoria in  relazione  ai  vigenti  percorsi
          formativi  e  abilitanti  e  al  reclutamento  dei  docenti
          nonche' in merito alla valutazione della competenza e della
          professionalita'   per   coloro   che   hanno    conseguito
          l'abilitazione prima della data di entrata  in  vigore  del
          decreto legislativo di cui alla presente lettera; 
                  6)  il  riordino  delle  classi   disciplinari   di
          afferenza dei docenti e delle classi di laurea  magistrale,
          in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi  di
          cui al numero 2), nonche' delle norme di attribuzione degli
          insegnamenti  nell'ambito  della  classe  disciplinare   di
          afferenza  secondo  principi  di   semplificazione   e   di
          flessibilita',   fermo   restando   l'accertamento    della
          competenza nelle discipline insegnate; 
                  7) la previsione dell'istituzione  di  percorsi  di
          formazione  in  servizio,  che  integrino   le   competenze
          disciplinari  e  pedagogiche  dei   docenti,   consentendo,
          secondo principi  di  flessibilita'  e  di  valorizzazione,
          l'attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari
          affini; 
                  8) la previsione che il conseguimento  del  diploma
          di specializzazione di cui al numero  3.1)  costituisca  il
          titolo   necessario   per   l'insegnamento   nelle   scuole
          paritarie; 
                c)  promozione   dell'inclusione   scolastica   degli
          studenti con disabilita' e riconoscimento delle  differenti
          modalita' di comunicazione attraverso: 
                  1) la ridefinizione del ruolo del personale docente
          di sostegno al fine  di  favorire  l'inclusione  scolastica
          degli   studenti   con   disabilita',   anche    attraverso
          l'istituzione   di   appositi   percorsi   di    formazione
          universitaria; 
                  2) la revisione  dei  criteri  di  inserimento  nei
          ruoli per il sostegno didattico, al fine  di  garantire  la
          continuita'  del  diritto  allo  studio  degli  alunni  con
          disabilita', in modo da rendere possibile allo studente  di
          fruire dello stesso insegnante  di  sostegno  per  l'intero
          ordine o grado di istruzione; 
                  3) l'individuazione dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto  conto
          dei diversi livelli di competenza istituzionale; 
                  4)    la    previsione    di     indicatori     per
          l'autovalutazione   e   la   valutazione    dell'inclusione
          scolastica; 
                  5) la  revisione  delle  modalita'  e  dei  criteri
          relativi alla  certificazione,  che  deve  essere  volta  a
          individuare  le  abilita'  residue  al  fine   di   poterle
          sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto  con
          tutti gli specialisti di  strutture  pubbliche,  private  o
          convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti  disabili
          ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio  1992,
          n.  104,  e  della  legge  8  ottobre  2010,  n.  170,  che
          partecipano  ai  gruppi  di  lavoro  per  l'integrazione  e
          l'inclusione o agli incontri informali; 
                  6)  la  revisione  e  la  razionalizzazione   degli
          organismi operanti a livello territoriale per  il  supporto
          all'inclusione; 
                  7)  la  previsione   dell'obbligo   di   formazione
          iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e  per  i
          docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e  organizzativi
          dell'integrazione scolastica; 
                  8) la  previsione  dell'obbligo  di  formazione  in
          servizio  per  il  personale  amministrativo,   tecnico   e
          ausiliario,   rispetto    alle    specifiche    competenze,
          sull'assistenza di base e sugli  aspetti  organizzativi  ed
          educativo-relazionali relativi al processo di  integrazione
          scolastica; 
                  9) la  previsione  della  garanzia  dell'istruzione
          domiciliare per gli alunni che si trovano nelle  condizioni
          di cui all'articolo 12, comma 9,  della  legge  5  febbraio
          1992, n. 104; 
                d)    revisione    dei    percorsi    dell'istruzione
          professionale,  nel  rispetto   dell'articolo   117   della
          Costituzione,   nonche'    raccordo    con    i    percorsi
          dell'istruzione e formazione professionale, attraverso: 
                  1)  la   ridefinizione   degli   indirizzi,   delle
          articolazioni    e    delle     opzioni     dell'istruzione
          professionale; 
                  2)  il  potenziamento  delle  attivita'  didattiche
          laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parita'
          di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi,  con
          particolare riferimento al primo biennio; 
                e) istituzione del sistema integrato di educazione  e
          di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai
          servizi   educativi   per   l'infanzia   e   dalle   scuole
          dell'infanzia, al fine  di  garantire  ai  bambini  e  alle
          bambine pari opportunita' di educazione, istruzione,  cura,
          relazione e  gioco,  superando  disuguaglianze  e  barriere
          territoriali, economiche, etniche e culturali,  nonche'  ai
          fini della conciliazione tra tempi di vita, di  cura  e  di
          lavoro  dei  genitori,  della  promozione  della   qualita'
          dell'offerta educativa  e  della  continuita'  tra  i  vari
          servizi educativi e scolastici e  la  partecipazione  delle
          famiglie, attraverso: 
                  1) la definizione  dei  fabbisogni  standard  delle
          prestazioni  della  scuola  dell'infanzia  e  dei   servizi
          educativi  per   l'infanzia   previsti   dal   Nomenclatore
          interregionale degli  interventi  e  dei  servizi  sociali,
          sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni, prevedendo: 
                    1.1)    la    generalizzazione    della    scuola
          dell'infanzia; 
                    1.2)  la  qualificazione   universitaria   e   la
          formazione continua del personale dei servizi educativi per
          l'infanzia e della scuola dell'infanzia; 
                    1.3) gli standard  strutturali,  organizzativi  e
          qualitativi dei servizi educativi per  l'infanzia  e  della
          scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia,
          all'eta' dei bambini e agli orari di  servizio,  prevedendo
          tempi di compresenza del personale  dei  servizi  educativi
          per l'infanzia  e  dei  docenti  di  scuola  dell'infanzia,
          nonche'  il  coordinamento  pedagogico  territoriale  e  il
          riferimento alle Indicazioni  nazionali  per  il  curricolo
          della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione,
          adottate con il regolamento di cui al decreto del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   16
          novembre 2012, n. 254; 
                  2) la definizione  delle  funzioni  e  dei  compiti
          delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare  la
          ricettivita' dei servizi  educativi  per  l'infanzia  e  la
          qualificazione del sistema integrato di cui  alla  presente
          lettera; 
                  3)   l'esclusione   dei   servizi   educativi   per
          l'infanzia e  delle  scuole  dell'infanzia  dai  servizi  a
          domanda individuale; 
                  4) l'istituzione di  una  quota  capitaria  per  il
          raggiungimento dei  fabbisogni  standard  ,  prevedendo  il
          cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato
          con trasferimenti diretti o con la gestione  diretta  delle
          scuole dell'infanzia e da parte delle regioni e degli  enti
          locali al netto delle entrate  da  compartecipazione  delle
          famiglie utenti del servizio; 
                  5) l'approvazione e il finanziamento di un piano di
          azione nazionale per la promozione del sistema integrato di
          cui alla presente lettera,  finalizzato  al  raggiungimento
          dei fabbisogni standard delle prestazioni; 
                  6)   la   copertura   dei   posti   della    scuola
          dell'infanzia  per  l'attuazione  del   piano   di   azione
          nazionale per la promozione  del  sistema  integrato  anche
          avvalendosi della graduatoria a esaurimento per il medesimo
          grado di istruzione come risultante alla data di entrata in
          vigore della presente legge; 
                  7) la promozione della  costituzione  di  poli  per
          l'infanzia per bambini di  eta'  fino  a  sei  anni,  anche
          aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi; 
                  8) l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri  per
          il bilancio dello Stato,  di  un'apposita  commissione  con
          compiti  consultivi  e  propositivi,  composta  da  esperti
          nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali; 
                f) garanzia dell'effettivita' del diritto allo studio
          su  tutto  il  territorio  nazionale,  nel  rispetto  delle
          competenze delle regioni in  tale  materia,  attraverso  la
          definizione dei fabbisogni standard delle prestazioni,  sia
          in relazione  ai  servizi  alla  persona,  con  particolare
          riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai
          servizi  strumentali;  potenziamento  della   Carta   dello
          studente, tenuto conto del sistema pubblico per la gestione
          dell'identita' digitale, al fine di attestare attraverso la
          stessa lo status di studente e rendere possibile  l'accesso
          a programmi relativi a beni e servizi di natura  culturale,
          a servizi per la mobilita' nazionale e  internazionale,  ad
          ausili di natura tecnologica per lo studio e per l'acquisto
          di materiale scolastico, nonche' possibilita' di  associare
          funzionalita'  aggiuntive  per   strumenti   di   pagamento
          attraverso borsellino elettronico; 
                g) promozione e diffusione della cultura  umanistica,
          valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali,
          musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e  sostegno
          della creativita' connessa alla sfera estetica, attraverso: 
                  1)   l'accesso,   nelle   sue   varie   espressioni
          amatoriali  e  professionali,  alla  formazione  artistica,
          consistente   nell'acquisizione   di   conoscenze   e   nel
          contestuale  esercizio  di  pratiche  connesse  alle  forme
          artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante: 
                    1.1)  il  potenziamento  della   formazione   nel
          settore delle arti  nel  curricolo  delle  scuole  di  ogni
          ordine e grado, compresa  la  prima  infanzia,  nonche'  la
          realizzazione    di    un    sistema    formativo     della
          professionalita' degli educatori e dei docenti in  possesso
          di  specifiche  abilitazioni  e  di  specifiche  competenze
          artistico-musicali e didattico-metodologiche; 
                    1.2) l'attivazione, da parte di scuole o reti  di
          scuole di ogni ordine e grado, di accordi e  collaborazioni
          anche  con  soggetti  terzi,  accreditati   dal   Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  e  dal
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo ovvero dalle regioni o dalle province  autonome  di
          Trento e di Bolzano anche mediante accordi  quadro  tra  le
          istituzioni interessate; 
                    1.3)  il   potenziamento   e   il   coordinamento
          dell'offerta formativa extrascolastica  e  integrata  negli
          ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale  anche  in
          funzione dell'educazione permanente; 
                  2) il riequilibrio territoriale e il  potenziamento
          delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale
          nonche' l'aggiornamento  dell'offerta  formativa  anche  ad
          altri settori artistici nella scuola  secondaria  di  primo
          grado e l'avvio di poli, nel primo ciclo di  istruzione,  a
          orientamento artistico e performativo; 
                  3)  la  presenza  e  il  rafforzamento  delle  arti
          nell'offerta formativa delle scuole secondarie  di  secondo
          grado; 
                  4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici e
          artistici promuovendo progettualita' e scambi con gli altri
          Paesi europei; 
                  5) l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta
          la filiera del settore artistico-musicale, con  particolare
          attenzione al percorso pre-accademico dei  giovani  talenti
          musicali, anche ai fini  dell'accesso  all'alta  formazione
          artistica, musicale e coreutica e all'universita'; 
                  6) l'incentivazione delle sinergie tra i  linguaggi
          artistici e le nuove tecnologie valorizzando le  esperienze
          di ricerca e innovazione; 
                  7) il supporto degli scambi e delle  collaborazioni
          artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia
          italiane   che   straniere,    finalizzati    anche    alla
          valorizzazione di giovani talenti; 
                  8) la  sinergia  e  l'unitarieta'  degli  obiettivi
          nell'attivita' dei soggetti preposti alla promozione  della
          cultura italiana all'estero; 
                h) revisione, riordino e adeguamento della  normativa
          in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane
          all'estero al fine di realizzare un effettivo  e  sinergico
          coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e  della
          cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca nella gestione della  rete
          scolastica  e  della  promozione  della   lingua   italiana
          all'estero attraverso: 
                  1) la definizione dei criteri e delle modalita'  di
          selezione, destinazione e permanenza in sede del  personale
          docente e amministrativo; 
                  2)  la  revisione  del  trattamento  economico  del
          personale docente e amministrativo; 
                  3) la previsione  della  disciplina  delle  sezioni
          italiane all'interno di scuole straniere o internazionali; 
                  4) la revisione della disciplina  dell'insegnamento
          di materie obbligatorie secondo la  legislazione  locale  o
          l'ordinamento scolastico italiano da affidare a  insegnanti
          a contratto locale; 
                i)  adeguamento  della  normativa   in   materia   di
          valutazione  e  certificazione   delle   competenze   degli
          studenti, nonche' degli esami di Stato, anche  in  raccordo
          con la normativa vigente in materia di certificazione delle
          competenze, attraverso: 
                  1) la revisione delle modalita'  di  valutazione  e
          certificazione delle competenze degli  studenti  del  primo
          ciclo  di  istruzione,  mettendo  in  rilievo  la  funzione
          formativa e di  orientamento  della  valutazione,  e  delle
          modalita' di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del
          primo ciclo; 
                  2) la  revisione  delle  modalita'  di  svolgimento
          degli esami di Stato relativi ai percorsi di  studio  della
          scuola secondaria di secondo grado in coerenza  con  quanto
          previsto dai regolamenti di cui ai decreti  del  Presidente
          della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89.». 
          Avvertenza: 
              Il  decreto-legge 29 marzo  2016,  n.  42,   e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.
          73 del 29 marzo 2016. 
              A norma dell'art. 15, comma 5, della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione
          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua
          pubblicazione. 
              Il testo del decreto-legge coordinato con la  legge  di
          conversione  e'  pubblicato  in  questa   stessa   Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 27. 

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 29 marzo 2016, n. 42

Testo del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 73 del 29 marzo 2016), coordinato con la legge di conversione 26 maggio 2016 , n. 89 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale – alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di funzionalita’ del sistema scolastico e della ricerca.». (16A04073)

(GU Serie Generale n.124 del 28-5-2016)

 
Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo  unico,  al  solo  fine  di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle richiamate nel  decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano
invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi   qui
riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... )) 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
Disposizioni  per  il  decoro  degli  edifici  scolastici  e  per  lo
     svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole 
 
  1. Al fine di assicurare la prosecuzione dal 1° aprile 2016  al  30
novembre 2016 degli interventi di mantenimento  del  decoro  e  della
funzionalita'  degli  immobili  adibiti   a   sede   di   istituzioni
scolastiche ed educative statali di cui all'articolo 2, commi 2-bis e
2-bis. 1, del decreto-legge 7 aprile 2014,  n.  58,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87,  e'  autorizzata  la
spesa di 64 milioni di euro per l'anno 2016. 
  2.  All'articolo  2  del  decreto-legge  7  aprile  2014,  n.   58,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «nell'anno scolastico  2015/2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «nell'anno scolastico 2016/2017»; dopo  le
parole: «ovvero sia stata sospesa» sono inserite le seguenti: «o  sia
scaduta» e le parole: «e comunque fino a non oltre il 31 luglio 2016»
sono sostituite dalle seguenti: «e comunque fino a non  oltre  il  31
dicembre 2016»; 
    a-bis) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  ((
«Nei  territori  ove  la  convenzione  Consip  sia  scaduta   trovano
applicazione in via provvisoria le condizioni tecniche ed  economiche
gia' previste nella medesima convenzione scaduta»; )) 
    b) al comma 2-bis.  1  dopo  le  parole:  «la  convenzione-quadro
Consip» sono inserite le seguenti: «ovvero la stessa sia scaduta». 
                            (( Art. 1 bis 
 
 
         Disposizioni in materia di assegnazione provvisoria 
 
  1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015,  n.  107,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  quarto  periodo,  le  parole:   «Limitatamente   all'anno
scolastico 2015/2016» sono sostituite dalle seguenti:  «Limitatamente
agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017» e le parole:  «2014/2015»
sono sostituite dalle seguenti: «2015/2016»; 
    b) dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti:  «Per  l'anno
scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria  di  cui  ai  periodi
precedenti   puo'   essere   richiesta   sui   posti    dell'organico
dell'autonomia nonche' sul contingente di posti di cui  al  comma  69
del  presente  articolo.  Nel  caso  dovesse   emergere   una   spesa
complessiva superiore a quella  prevista  dalla  presente  legge,  si
applicano i commi 206 e 207 del presente articolo». )) 
                            (( Art. 1 ter 
 
 
               Misure urgenti in materia di assunzioni 
        del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017 
 
  1.  Per  l'anno  scolastico  2016/2017,  le  assunzioni   a   tempo
indeterminato  del  personale  docente  della  scuola  statale   sono
effettuate entro il 15 settembre 2016. La  decorrenza  economica  del
contratto di lavoro consegue alla  presa  di  servizio.  Le  funzioni
connesse all'avvio dell'anno scolastico e alla nomina  del  personale
docente  attribuite  ai  dirigenti  territorialmente  competenti  del
Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  sono
conseguentemente prorogate al 15 settembre 2016. 
  2. Per il concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13
luglio 2015, n. 107, il triennio di validita' delle  graduatorie,  se
approvate entro il 15 settembre 2016,  decorre  dall'anno  scolastico
2016/2017, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 400, comma
01, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.
297, e successive modificazioni. )) 
                          (( Art. 1 quater 
 
 
                 Disposizioni riguardanti i docenti 
                     della scuola dell'infanzia 
 
  1.   Fino   all'approvazione   delle   graduatorie   della   scuola
dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1,  comma  114,  della
legge 13 luglio 2015, n. 107, i  soggetti  inseriti  a  pieno  titolo
nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia  del  concorso
bandito  con  decreto  direttoriale  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca  n.  82  del  24  settembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del  25
settembre 2012, che non sono stati assunti nei  ruoli  regionali  per
incapienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399,  comma  1,  del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  e
successive modificazioni, sono assunti, in deroga  all'articolo  399,
comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994, in regioni
diverse da  quella  per  cui  hanno  concorso  e  nei  ruoli  di  cui
all'articolo 1, comma 66, della citata legge n. 107 del 2015, con  le
seguenti condizioni e modalita': 
    a) le assunzioni avvengono  in  subordine  rispetto  ai  soggetti
ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate ai
sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale  massima  per
ciascuna  regione  del  50  per  cento  dei  posti,  riservata   allo
scorrimento delle graduatorie dei concorsi per  titoli  ed  esami,  e
comunque nel limite massimo della percentuale non superiore al 15 per
cento,  rispetto  ai  posti   disponibili   per   ciascuna   regione,
individuata con il decreto di cui al comma 2; 
    b) i soggetti di cui al presente comma,  nei  termini  e  con  le
modalita' stabiliti con  il  decreto  di  cui  al  comma  2,  possono
presentare   apposita   istanza   al    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nella quale  indicano  l'ordine  di
preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale. 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
definiti i termini e le modalita' attuative del comma 1. 
  3. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al
comma 1 sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie  di
merito e ad esaurimento. 
  4. All'esito delle procedure di cui ai commi precedenti,  anche  in
caso di incompleto assorbimento dei soggetti di cui al  comma  1,  le
graduatorie di merito del concorso bandito con  decreto  direttoriale
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 82
del 24 settembre 2012 sono soppresse. 
  5. Le graduatorie di merito delle scuole dell'infanzia del concorso
di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
per  il  triennio  2016/2017,  2017/2018  e  2018/2019,   in   deroga
all'articolo 400, comma  19,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,  sono
valide in ogni caso nell'ambito dei posti vacanti e  disponibili,  in
luogo di quelli  messi  a  concorso.  All'assunzione  dalle  medesime
graduatorie si provvede previa procedura autorizzatoria. )) 
                          Art. 1 quinquies 
 
 
                 Contribuzione alle scuole paritarie 
                che accolgono alunni con disabilita' 
 
  1. A decorrere dall'anno 2017, e' corrisposto  un  contributo  alle
scuole paritarie  di  cui  alla  legge  10  marzo  2000,  n.  62,  in
proporzione agli alunni con disabilita' frequentanti, nel  limite  di
spesa di 12,2 milioni di euro annui. 
  2. Ai fini  della  verifica  del  mantenimento  della  parita',  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  accerta
annualmente,  con  le  risorse  umane,  finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente, il rispetto del requisito di  cui
all'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 10  marzo  2000,  n.
62. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12,2  milioni  di  euro
annui a decorrere  dal  2017,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge  13
luglio 2015, n. 107. 
                          (( Art. 1 sexies 
 
 
              Incarichi di supplenza breve e saltuaria 
 
  1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 129, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 1,  commi  79  e  85,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni, scolastiche e  le
competenti    articolazioni    del     Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca  e  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze agiscono attivando ogni opportuna forma di cooperazione
al fine di  garantire,  ciascuna  per  la  parte  di  competenza,  la
tempestiva assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche ed
il pagamento mensile delle  somme  spettanti  al  personale  a  tempo
determinato per  le  prestazioni  di  lavoro  rese,  con  particolare
riferimento agli  incarichi  di  supplenza  breve  e  saltuaria,  nel
rispetto dei termini previsti da apposito decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il
pagamento  deve  comunque  avvenire  entro   il   trentesimo   giorno
successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento, ferma  restando
la disponibilita' delle risorse iscritte in bilancio per il pagamento
delle spese per i predetti incarichi di supplenza breve e  saltuaria.
Gli adempimenti e il  rispetto  dei  termini  previsti  dal  predetto
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  concorrono  alla
valutazione   dei   dirigenti   scolastici   e   di   quelli    delle
amministrazioni   coinvolte   e   sono   fonte   di   responsabilita'
dirigenziale ove le  violazioni  riscontrate  siano  riconducibili  a
cause imputabili al loro operato. 
  2. Al fine di assicurare  un'efficiente  e  corretta  gestione  del
personale supplente, e' assegnato un codice identificativo univoco al
personale docente  e  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  (ATA),
individuato quale destinatario di  incarichi  di  supplenza  breve  e
saltuaria, che resta invariato per tutta la durata del  contratto  ed
accompagna la vita lavorativa del supplente breve  e  saltuario  fino
all'eventuale immissione in ruolo del medesimo nel comparto scuola  e
conseguente ottenimento della partita di spesa fissa. E' garantita la
corrispondenza tra i codici univoci  e  le  partite  stipendiali  del
supplente breve e saltuario in modo da semplificare ed ottimizzare le
procedure di gestione di stato giuridico del personale scolastico. )) 
                          (( Art. 1 septies 
 
 
        Disposizioni in materia di ordinamento professionale 
                       dei periti industriali 
 
  1. Alla legge 2 febbraio 1990, n. 17, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma  1,  le  parole:  «ai  licenziati  degli
istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma  secondo
gli ordinamenti scolastici» sono sostituite dalle seguenti: «a coloro
che siano in possesso della laurea di cui all'articolo 55,  comma  1,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  5
giugno 2001, n. 328»; 
    b) all'articolo 2, comma 1, lettera e), le parole:  «del  diploma
di perito industriale» sono sostituite dalle seguenti: «della  laurea
di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328»; 
    c) all'articolo 2, i commi 3 e 4 sono abrogati; 
    d) all'articolo 3, il comma 3 e' abrogato. 
  2. Oltre quanto previsto dall'articolo 3, comma 2,  della  legge  2
febbraio 1990, n. 17, conservano efficacia ad ogni effetto di legge i
periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini
dell'ammissione all'esame di Stato per  l'abilitazione  all'esercizio
della libera professione,  nonche'  i  provvedimenti  adottati  dagli
organi professionali dei periti industriali e dei periti  industriali
laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di  entrata
in vigore della legge di conversione del  presente  decreto,  per  un
periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo  periodo,
conservano  il  diritto  di   accedere   all'esame   di   Stato   per
l'abilitazione  all'esercizio  della  libera  professione   anche   i
soggetti che conseguono un titolo di studio  valido  a  tal  fine  ai
sensi della normativa previgente. )) 
                               Art. 2 
 
Disposizioni per la stabilizzazione e il riconoscimento della  Scuola
  sperimentale  di  dottorato  internazionale  Gran   Sasso   Science
  Institute. 
  1. Per la stabilizzazione della Scuola  sperimentale  di  dottorato
internazionale  Gran  Sasso  Science   Institute   (GSSI),   di   cui
all'articolo  31-bis,  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,  e
per il riconoscimento delle sue attivita', e' assegnato un contributo
di 3 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2016,  ad  integrazione
delle risorse assegnate con delibera CIPE n. 76 del 6 agosto 2015. 
  2.  La  Scuola,   con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, adottato  ai  sensi  del  comma  6,
dell'articolo 31-bis,  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,  a
seguito del quale e' reso disponibile  il  finanziamento  di  cui  al
comma 1, assume carattere di stabilita' come istituto universitario a
ordinamento speciale. 
  3. Fino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo di spesa, pari
all'80  per  cento  dei  contributi   ordinari   statali   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo  2012,  n.
49, la Scuola puo' procedere al reclutamento di  personale  anche  in
deroga alle  limitazioni  di  cui  all'articolo  1  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 31  dicembre  2014,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2015, n. 66. 
  4. All'articolo 31-bis del decreto-legge 9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,  i
commi 2-bis e 5-bis sono abrogati e al comma 6 le parole: «di cui  al
comma 2-bis» sono soppresse. 
                            (( Art. 2 bis 
 
 
               Scuole di specializzazione non mediche 
 
  1. Nelle more di una definizione organica della materia, le  scuole
di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n.  162,  riservate  alle  categorie  dei  veterinari,
odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici  e  psicologi  sono
attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1  dell'articolo
8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401. Dall'attuazione del  presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica. )) 
                            (( Art. 2 ter 
 
 
          Riconoscimento di crediti formativi universitari 
                  negli istituti tecnici superiori 
 
  1. All'articolo 1, comma 51, della legge 13 luglio  2015,  n.  107,
all'ultimo periodo, la parola: «cento» e' sostituita dalla  seguente:
«quaranta»  e  la  parola:  «centocinquanta»  e'   sostituita   dalla
seguente: «sessantadue». )) 
                          (( Art. 2 quater 
 
 
                Incremento dei compensi ai commissari 
                      del concorso per docenti 
 
  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di  conversione  del  presente  decreto,  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi  per
i  componenti  delle  commissioni  di  esame  del  concorso  di   cui
all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107,  entro
il limite di spesa determinato dagli stanziamenti a tal fine iscritti
nello   stato   di   previsione   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  incluse  le  risorse   di   cui
all'articolo 1, comma 112, della medesima  legge  n.  107  del  2015,
incrementati di ulteriori 8 milioni di euro per l'anno 2016. 
  2. Ai fini di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di  8  milioni
di euro per l'anno 2016.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione,  per  l'anno  2016,  del  fondo   per   il
funzionamento di cui  all'articolo  1,  comma  601,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296. 
  3. Il fondo di cui al secondo periodo del comma 2  e'  incrementato
di 8 milioni di euro nell'anno 2017. Al relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, del fondo di  cui
all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. )) 
                         (( Art. 2 quinquies 
 
 
Modifica all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015,  n.
                                 208 
 
  1. All'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
al primo periodo, le parole: «cittadini italiani  o  di  altri  Paesi
membri  dell'Unione  europea»  sono  soppresse  e  dopo  le   parole:
«territorio nazionale,» sono inserite le seguenti: «in possesso,  ove
previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita',». )) 
                          (( Art. 2 sexies 
 
 
      ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilita' 
 
  1. Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento  di  cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,
n. 159, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato,  sezione
IV, nn. 00841, 00842 e 00838 del 2016,  nel  calcolo  dell'indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE)  del  nucleo  familiare
che  ha  tra  i  suoi  componenti  persone  con  disabilita'  o   non
autosufficienti, come definite dall'allegato 3 al citato decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, anche ai  fini
del  riconoscimento  di  prestazioni  scolastiche   agevolate,   sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  i  trattamenti  assistenziali,
previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque
titolo  percepiti  da  amministrazioni  pubbliche  in  ragione  della
condizione  di  disabilita',  laddove  non  rientranti  nel   reddito
complessivo ai fini dell'IRPEF; 
    b) in luogo di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4,  lettere
b), c) e d), del citato decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 159 del 2013, e' applicata la maggiorazione dello 0,5  al
parametro della scala  di  equivalenza  di  cui  all'allegato  1  del
predetto decreto n. 159 del 2013 per ogni componente con  disabilita'
media, grave o non autosufficiente. 
  2. I trattamenti di cui al  comma  1,  lettera  a),  percepiti  per
ragioni diverse dalla condizione di disabilita', restano inclusi  nel
reddito disponibile di cui all'articolo 5 del  decreto-legge  n.  201
del  2011.  Gli  enti  erogatori  di  tali  trattamenti,  anche   con
riferimento a prestazioni per il diritto allo  studio  universitario,
ai fini dell'accertamento  dei  requisiti  per  il  mantenimento  del
trattamento stesso, sottraggono dal valore dell'ISEE l'ammontare  del
trattamento  percepito  dal  beneficiario  eventualmente  valorizzato
nell'ISEE medesimo,  rapportato  al  corrispondente  parametro  della
scala di equivalenza. 
  3. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali
agevolate adottano entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto gli atti anche
normativi  necessari  all'erogazione  delle  nuove   prestazioni   in
conformita' con le disposizioni del presente articolo,  nel  rispetto
degli equilibri di bilancio programmati. Restano salve, fino  a  tale
data, le prestazioni sociali agevolate in corso di  erogazione  sulla
base delle disposizioni previgenti. 
  4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessa a far
data dal  quarantacinquesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione
delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione
sostitutiva unica  concernente  le  informazioni  necessarie  per  la
determinazione dell'ISEE, attuative delle modifiche al regolamento di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  5  dicembre
2013, n. 159, di cui al medesimo comma 1. 
  5.  Al  maggior  onere  derivante  dall'attuazione   del   presente
articolo, per gli effetti stimati sul numero  dei  beneficiari  delle
prestazioni che costituiscono diritti soggettivi, pari a 300.000 euro
annui con riferimento all'assegno ai nuclei familiari con almeno  tre
figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e pari a 700.000  euro  annui  con  riferimento  all'assegno  di
maternita' di base, di cui all'articolo 74 del testo unico di cui  al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per complessivi 1  milione
di  euro  annui  a  decorrere  dal   2016,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale  per  le
politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma  8,  della  legge  8
novembre 2000, n. 328. 
  6. Fermo restando quanto previsto al comma  5,  le  amministrazioni
interessate  provvedono  agli  adempimenti  derivanti  dal   presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico  della
finanza pubblica. )) 
                               Art. 3 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, pari a 64 milioni
di euro per l'anno 2016, si provvede: 
    a) per 15  milioni  di  euro  mediante  parziale  utilizzo  delle
economie di cui all'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98; 
    b) per 49 milioni di euro mediante riduzione  dell'autorizzazione
di spesa, per il funzionamento, di cui  all'articolo  1,  comma  601,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2016. 
  2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1,  si  provvede,  a
decorrere  dal  2016,  quanto  a   2   milioni   di   euro   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n.  537  e  quanto  a  1
milione di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204. 
                               Art. 4 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 

Legge Costituzionale (GU 15.4.16, n. 88)

Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione». (16A03075)

(GU Serie Generale n.88 del 15-4-2016)

Avvertenza:
Il testo della legge costituzionale e’ stato approvato dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 20 gennaio 2016, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 12 aprile 2016.
Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare.  Il presente comunicato e’ stato redatto ai sensi dell’art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Legge costituzionale

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione

 


LEGGE COSTITUZIONALE

APPROVATA, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
l’8 agosto 2014
MODIFICATA, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 10 marzo 2015
MODIFICATA, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 13 ottobre 2015
APPROVATA, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
l’11 gennaio 2016
APPROVATA, IN SECONDA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 20 gennaio 2016
APPROVATA, IN SECONDA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 12 aprile 2016
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(RENZI)
e dal ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il parlamento
(BOSCHI)
Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione
 


TESTO
approvato, in prima deliberazione,
dalla Camera dei deputati
    
TESTO DEFINITIVO
Capo I
MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Capo I
MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 1.
(Funzioni delle Camere).
Art. 1.
(Funzioni delle Camere).
      1. L’articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:       1. Identico:
      «Art. 55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.       «Art. 55. – Identico.
      Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.       Identico.
      Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.       Identico.
      La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo.       Identico.
      Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre all’esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l’Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea. Concorre alla valutazione delle politiche pubbliche e dell’attività delle pubbliche amministrazioni, alla verifica dell’attuazione delle leggi dello Stato nonché all’espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.       Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all’esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l’attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l’attuazione delle leggi dello Stato.
      Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».       Identico».
Art. 2.
(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica).
Art. 2.
(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica).
      1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:       1. Identico:
      «Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.       «Art. 57. – Identico.
      I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.       Identico.
      Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.       Identico.
      La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.       Identico.
      La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti.       La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.
      Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio».       Identico».
Art. 3.
(Modifica all’articolo 59 della Costituzione).
Art. 3.
(Modifica all’articolo 59 della Costituzione).
      1. All’articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:       Identico.
      «Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati».
Art. 4.
(Durata della Camera dei deputati).
Art. 4.
(Durata della Camera dei deputati).
      1. L’articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:       Identico.
      «Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
      La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».
Art. 5.
(Modifica all’articolo 63 della Costituzione).
Art. 5.
(Modifica all’articolo 63 della Costituzione).
      1. All’articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:       Identico.
      «Il regolamento stabilisce in quali casi l’elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell’esercizio di funzioni di governo regionali o locali».
Art. 6.
(Modifiche all’articolo 64 della Costituzione).
Art. 6.
(Modifiche all’articolo 64 della Costituzione).
      1. All’articolo 64 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:       Identico.
          a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
      «I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni»;
          b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
      «I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono»;
          c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell’Assemblea e ai lavori delle Commissioni».
Art. 7.
(Titoli di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica).
Art. 7.
(Titoli di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica).
      1. All’articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:       Identico.
      «Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore».
Art. 8.
(Vincolo di mandato).
Art. 8.
(Vincolo di mandato).
      1. L’articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:       Identico.
      «Art. 67. – I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato».
Art. 9.
(Indennità parlamentare).
Art. 9.
(Indennità parlamentare).
      1. All’articolo 69 della Costituzione, le parole: «del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati». Identico.
Art. 10.
(Procedimento legislativo).
Art. 10.
(Procedimento legislativo).
      1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:       Identico.
      «Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.
      Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
      Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
      L’esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
      I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
      I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
      Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati».
Art. 11.
(Iniziativa legislativa).
Art. 11.
(Iniziativa legislativa).
      1. All’articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:       Identico.
          a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
      «Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all’esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all’esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica»;
          b) al secondo comma, la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla seguente: «centocinquantamila» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d’iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari»;
          c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d’indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione».
Art. 12.
(Modifica dell’articolo 72 della Costituzione).
Art. 12.
(Modifica dell’articolo 72 della Costituzione).
      1. L’articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:       Identico.
      «Art. 72. – Ogni disegno di legge di cui all’articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
      Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
      I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.
      Possono altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
      La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.
      Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell’articolo 70.
      Esclusi i casi di cui all’articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l’attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all’articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all’omogeneità del disegno di legge».
Art. 13.
(Modifiche agli articoli 73 e 134 della Costituzione).
Art. 13.
(Modifiche agli articoli 73 e 134 della Costituzione).
      1. All’articolo 73 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti:       Identico.
      «Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.
      Le leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall’approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata».
      2. All’articolo 134 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
      «La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell’articolo 73, secondo comma».
Art. 14.
(Modifica dell’articolo 74 della Costituzione).
Art. 14.
(Modifica dell’articolo 74 della Costituzione).
      1. L’articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:       Identico.
      «Art. 74. – Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
      Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell’articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.
      Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata».
Art. 15.
(Modifica dell’articolo 75 della Costituzione).
Art. 15.
(Modifica dell’articolo 75 della Costituzione).
      1. L’articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:       Identico.
      «Art. 75. – È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
      Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
      Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.
      La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
      La legge determina le modalità di attuazione del referendum».
Art. 16.
(Disposizioni in materia di decretazione d’urgenza).
Art. 16.
(Disposizioni in materia di decretazione d’urgenza).
      1. All’articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:       Identico.
          a) al primo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «disposta con legge»;
          b) al secondo comma, le parole: «alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce»;
          c) al terzo comma:
              1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell’articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione»;
              2) al secondo periodo, le parole: «Le Camere possono» sono sostituite dalle seguenti: «La legge può» e le parole: «con legge» sono soppresse;
          d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      «Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell’articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell’organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l’efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.
      I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
      L’esame, a norma dell’articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.
      Nel corso dell’esame dei disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all’oggetto o alle finalità del decreto».
Art. 17.
(Deliberazione dello stato di guerra).
Art. 17.
(Deliberazione dello stato di guerra).
      1. L’articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:       Identico.
      «Art. 78. – La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari».
Art. 18.
(Leggi di amnistia e indulto).
Art. 18.
(Leggi di amnistia e indulto).
      1. All’articolo 79, primo comma, della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati,».       Identico.
Art. 19.
(Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali).
Art. 19.
(Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali).
      1. All’articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati autorizza» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea sono approvate da entrambe le Camere».       Identico.
Art. 20.
(Inchieste parlamentari).
Art. 20.
(Inchieste parlamentari).
      1. L’articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:       Identico.
      «Art. 82. – La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.
      A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria».
Capo II
Capo II
MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 21.
(Modifiche all’articolo 83 della Costituzione in materia di delegati regionali e di quorum per l’elezione del Presidente della Repubblica).
Art. 21.
(Modifiche all’articolo 83 della Costituzione in materia di delegati regionali e di quorum per l’elezione del Presidente della Repubblica).
      1. All’articolo 83 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:       Identico.
          a) il secondo comma è abrogato;
          b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell’assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti».
Art. 22.
(Disposizioni in tema di elezione del Presidente della Repubblica).
Art. 22.
(Disposizioni in tema di elezione del Presidente della Repubblica).
      1. All’articolo 85 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:       Identico.
          a) al secondo comma, le parole: «e i delegati regionali,» sono soppresse e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune»;
          b) al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l’elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova».
Art. 23.
(Esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica).
Art. 23.
(Esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica).
      1. All’articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:       Identico.
          a) al primo comma, le parole: «del Senato» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;
          b) al secondo comma, le parole: «il Presidente della Camera dei deputati indice» sono sostituite dalle seguenti: «il Presidente del Senato indice», le parole: «le Camere sono sciolte» sono sostituite dalle seguenti: «la Camera dei deputati è sciolta» e la parola: «loro» è sostituita dalla seguente: «sua».
Art. 24.
(Scioglimento della Camera dei deputati).
Art. 24.
(Scioglimento della Camera dei deputati).
      1. All’articolo 88 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:       Identico.
      «Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».
Capo III
Capo III
MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 25.
(Fiducia al Governo).
Art. 25.
(Fiducia al Governo).
      1. All’articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:       Identico.
          a) al primo comma, le parole: «delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;
          b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia» sono sostituite dalle seguenti: «La fiducia è accordata o revocata»;
          c) al terzo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «innanzi alla Camera dei deputati»;
          d) al quarto comma, le parole: «di una o d’entrambe le Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;
          e) al quinto comma, dopo la parola: «Camera» sono inserite le seguenti: «dei deputati».
Art. 26.
(Modifica all’articolo 96 della Costituzione).
Art. 26.
(Modifica all’articolo 96 della Costituzione).
      1. All’articolo 96 della Costituzione, le parole: «del Senato della Repubblica o» sono soppresse.       Identico.
Art. 27.
(Modifica all’articolo 97 della Costituzione).
Art. 27.
(Modifica all’articolo 97 della Costituzione).
      1. Il secondo comma dell’articolo 97 della Costituzione è sostituito dal seguente:       Identico.
      «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza dell’amministrazione».
Art. 28.
(Soppressione del CNEL).
Art. 28.
(Soppressione del CNEL).
      1. L’articolo 99 della Costituzione è abrogato.       Identico.
Capo IV
Capo IV
MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 29.
(Abolizione delle Province).
Art. 29.
(Abolizione delle Province).
      1. All’articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:       Identico.
          a) al primo comma, le parole: «dalle Province,» sono soppresse;
          b) al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.
Art. 30.
(Modifica all’articolo 116 della Costituzione).
Art. 30.
(Modifica all’articolo 116 della Costituzione).
      1. All’articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:       1. Identico:
      «Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all’istruzione e formazione professionale, s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata».       «Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, m), limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all’istruzione e formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l’estero, s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata».
Art. 31.
(Modifica dell’articolo 117 della Costituzione).
Art. 31.
(Modifica dell’articolo 117 della Costituzione).
      1. L’articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:       Identico.
      «Art. 117. – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali.
      Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
          a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
          b) immigrazione;
          c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
          d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
          e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
          f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
          g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l’uniformità sul territorio nazionale;
          h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
          i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
          l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
          m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;
          n) disposizioni generali e comuni sull’istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
          o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull’istruzione e formazione professionale;
          p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;
          q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l’estero;
          r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
          s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;
          t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;
          u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;
          v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia;
          z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.
      Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.
      Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale.
      Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell’Unione europea e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
      La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l’esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.
      Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
      La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
      Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».
Art. 32.
(Modifiche all’articolo 118 della Costituzione).
Art. 32.
(Modifiche all’articolo 118 della Costituzione).
      1. All’articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:       Identico.
          a) al primo comma, la parola: «Province,» è soppressa;
          b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
      «Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori»;
          c) al secondo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse;
          d) al terzo comma, le parole: «nella materia della tutela dei beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici»;
          e) al quarto comma, la parola: «, Province» è soppressa.
Art. 33.
(Modifica dell’articolo 119 della Costituzione).
Art. 33.
(Modifica dell’articolo 119 della Costituzione).
      1. L’articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:       Identico.
      «Art. 119. – I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.
      I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
      La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
      Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni. Con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell’esercizio delle medesime funzioni.
      Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.
      I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti».
Art. 34.
(Modifica all’articolo 120 della Costituzione).
Art. 34.
(Modifica all’articolo 120 della Costituzione).
      1. All’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Il Governo» sono inserite le seguenti: «, acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall’esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell’ente».       Identico.
Art. 35.
(Limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali ed equilibrio tra i sessi nella rappresentanza).
Art. 35.
(Limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali ed equilibrio tra i sessi nella rappresentanza).
      1. All’articolo 122, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i relativi emolumenti nel limite dell’importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i princìpi fondamentali per promuovere l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza».       Identico.
Art. 36.
(Soppressione della Commissione parlamentare per le questioni regionali).
Art. 36.
(Soppressione della Commissione parlamentare per le questioni regionali).
      1. All’articolo 126, primo comma, della Costituzione, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è adottato previo parere del Senato della Repubblica».       Identico.
Capo V
Capo V
MODIFICA AL TITOLO VI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 37.
(Giudici aggregati della Corte costituzionale).
Art. 37.
(Elezione dei giudici della Corte costituzionale).
      1. All’articolo 135, settimo comma, della Costituzione, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».       1. All’articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica»;

          b) al settimo comma, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».

Capo VI
Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 38.
(Disposizioni consequenziali e di coordinamento).
Art. 38.
(Disposizioni consequenziali e di coordinamento).
      1. All’articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».       1. Identico.
      2. L’articolo 58 della Costituzione è abrogato.       2. Identico.
      3. L’articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:       3. Identico.
      «Art. 61. – L’elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall’elezione.
      Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».
      4. All’articolo 62 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.       4. Identico.
      5. All’articolo 73, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano» sono sostituite dalle seguenti: «Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara».       5. Identico.
      6. All’articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:       6. Identico.
          a) al secondo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati» e la parola: «rispettivi» è sostituita dalla seguente: «suoi»;
          b) al quarto comma, le parole: «Le Camere ogni anno approvano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati ogni anno approva»;
          c) al sesto comma, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati,».
      7. All’articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:       7. Identico.
          a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;
          b) all’ottavo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, previa l’autorizzazione di entrambe le Camere»;
          c) al nono comma, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati».
      8. La rubrica del titolo V della parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni».       8. Identico.
      9. All’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «, delle Province» sono inserite le seguenti: «autonome di Trento e di Bolzano».       9. Identico.
      10. All’articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».       10. Identico.
      11. All’articolo 122, secondo comma, della Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».       11. Identico.
      12. All’articolo 132, secondo comma, della Costituzione, le parole: «della Provincia o delle Province interessate e» sono soppresse e le parole: «Province e Comuni,» sono sostituite dalle seguenti: «i Comuni,».       12. Identico.
      13. All’articolo 133 della Costituzione, il primo comma è abrogato.       13. Identico.
      14. Il comma 2 dell’articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:       14. Identico.
          «2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati».
      15. Alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:       15. Identico.
          a) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
      «Art. 5. – 1. L’autorizzazione prevista dall’articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera dei deputati, anche se il procedimento riguardi altresì soggetti che non sono membri della medesima Camera dei deputati»;
          b) le parole: «Camera competente ai sensi dell’articolo 5» e «Camera competente», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Camera dei deputati».
      16. All’articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, al primo periodo, le parole: «da questo in seduta comune delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «da ciascuna Camera» e le parole: «componenti l’Assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «propri componenti»; al secondo periodo, le parole: «l’Assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascuna Camera».
Art. 39.
(Disposizioni transitorie).
Art. 39.
(Disposizioni transitorie).
      1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all’articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall’articolo 2 della presente legge costituzionale, per l’elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e della Provincia autonoma di Trento, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine dell’assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l’ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l’opzione per l’elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell’ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista.       1. Identico.
      2. Quando, in base all’ultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell’articolo 57 della Costituzione, come modificato dall’articolo 2 della presente legge costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento precedente, il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all’ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al comma 1.       2. Identico.
      3. Nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sciolte entrambe le Camere, non si procede alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica.       3. Identico.
      4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all’articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall’articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato della Repubblica ha luogo, in base alle disposizioni del presente articolo, entro dieci giorni dalla data della prima riunione della Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Qualora alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al periodo precedente si svolgano anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento.       4. Identico.
      5. I senatori eletti sono proclamati dal Presidente della Giunta regionale o provinciale.       5. Identico.
      6. La legge di cui all’articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall’articolo 2 della presente legge costituzionale, è approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 4.       6. Identico.
      7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato della Repubblica.       7. Identico.
      8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, conseguenti alla medesima legge costituzionale.       8. Identico.
      9. Fino all’adeguamento del regolamento della Camera dei deputati a quanto previsto dall’articolo 72, settimo comma, della Costituzione, come modificato dall’articolo 12 della presente legge costituzionale, in ogni caso il differimento del termine previsto dal medesimo articolo non può essere inferiore a dieci giorni.       9. Identico.
      10. In sede di prima applicazione dell’articolo 135 della Costituzione, come modificato dall’articolo 37 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell’ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
      10. In sede di prima applicazione, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, su ricorso motivato presentato entro dieci giorni da tale data da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, le leggi promulgate nella medesima legislatura che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte al giudizio di legittimità della Corte costituzionale. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni.       11. In sede di prima applicazione, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, su ricorso motivato presentato entro dieci giorni da tale data, o entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all’articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, le leggi promulgate nella medesima legislatura che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte al giudizio di legittimità della Corte costituzionale. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni. Anche ai fini di cui al presente comma, il termine di cui al comma 6 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all’articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano conformano le rispettive disposizioni legislative e regolamentari a quanto ivi stabilito.
      11. Le leggi delle regioni adottate ai sensi dell’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell’articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificato dall’articolo 31 della presente legge costituzionale.       12. Identico.
      12. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino all’adeguamento dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome. Fino alla revisione dei predetti statuti speciali, resta altresì ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall’articolo 120 della Costituzione.       13. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e sino alla revisione dei predetti statuti speciali, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome si applicano le disposizioni di cui all’articolo 116, terzo comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e resta ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall’articolo 120 della Costituzione; a seguito della suddetta revisione, alle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome si applicano le disposizioni di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.
      13. La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste esercita le funzioni provinciali già attribuite alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.       14. Identico.
Art. 40.
(Disposizioni finali).
Art. 40.
(Disposizioni finali).
      1. Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) è soppresso. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del CNEL, per le attività relative al patrimonio, compreso quello immobiliare, nonché per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti e per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All’atto dell’insediamento del commissario straordinario decadono dall’incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.       Identico.
      2. Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei Consigli regionali.
      3. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, all’integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal fine è istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, formato dal personale di ruolo delle due Camere, che adottano uno statuto unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite le procedure per le modificazioni successive da approvare in conformità ai princìpi di autonomia, imparzialità e accesso esclusivo e diretto con apposito concorso. Le Camere definiscono altresì di comune accordo le norme che regolano i contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti. Restano validi a ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi.
      4. Per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale. Il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione.
      5. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 59, primo comma, della Costituzione, i senatori di cui al medesimo articolo 59, secondo comma, come sostituito dall’articolo 3 della presente legge costituzionale, non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
      6. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in base all’ultimo censimento. In sede di prima applicazione ogni consigliere può votare per due liste di candidati, formate ciascuna da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori.
Art. 41.
(Entrata in vigore).
Art. 41.
(Entrata in vigore).
      1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli articoli 28, 35, 39, commi 3, 7 e 10, e 40, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata applicazione.       1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli articoli 28, 35, 39, commi 3, 7 e 11, e 40, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata applicazione.

 

 

Decreto-Legge 29 marzo 2016, n. 42

Decreto-Legge 29 marzo 2016, n. 42

Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca. (16G00053)

(GU Serie Generale n.73 del 29-3-2016)

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge  7  aprile  2014,  n.  58,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5  giugno  2014,  n.  87,  recante  misure
urgenti  per  garantire  il   regolare   svolgimento   del   servizio
scolastico; 
  Visto il decreto-legge 9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  garantire  il
mantenimento del decoro e della funzionalita' degli immobili sede  di
istituti scolastici, nonche' per  assicurare  la  prosecuzione  degli
interventi di ripristino degli edifici scolastici che si  trovano  in
condizioni  non  decorose   migliorandone   la   vivibilita'   e   la
gradevolezza degli  ambienti  come  previsto  dal  programma  «Scuole
belle»; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per rendere stabile la Scuola sperimentale di  dottorato
internazionale  «Gran  Sasso  Science  Institute»  (GSSI),  istituita
dall'articolo  31-bis  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,  e
garantire  la  prosecuzione  delle  attivita'   di   alto   contenuto
scientifico  e  tecnologico  in   considerazione   degli   importanti
risultati  ottenuti  per  il  rilancio  dello  sviluppo  del  sistema
didattico e produttivo dei territori terremotati dell'Abruzzo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 25 marzo 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni  per  il  decoro  degli  edifici  scolastici  e  per  lo
  svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole 
 
  1. Al fine di assicurare la prosecuzione dal 1° aprile 2016  al  30
novembre 2016 degli interventi di mantenimento  del  decoro  e  della
funzionalita'  degli  immobili  adibiti   a   sede   di   istituzioni
scolastiche ed educative statali di cui all'articolo 2, commi 2-bis e
2-bis.1, del decreto-legge 7 aprile  2014,  n.  58,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87,  e'  autorizzata  la
spesa di 64 milioni di euro per l'anno 2016. 
  2.  All'articolo  2  del  decreto-legge  7  aprile  2014,  n.   58,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «nell'anno scolastico  2015/2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «nell'anno scolastico 2016/2017»; dopo  le
parole: «ovvero sia stata sospesa» sono inserite le seguenti: «o  sia
scaduta» e le parole: «e comunque fino a non oltre il 31 luglio 2016»
sono sostituite dalle seguenti: «e comunque fino a non  oltre  il  31
dicembre 2016»; 
    b) al  comma  2-bis.1  dopo  le  parole:  «la  convenzione-quadro
Consip» sono inserite le seguenti: «ovvero la stessa sia scaduta». 
                               Art. 2 
 
Disposizioni per la stabilizzazione e il riconoscimento della  Scuola
  sperimentale  di  dottorato  internazionale  Gran   Sasso   Science
  Institute 
 
  1. Per la stabilizzazione della Scuola  sperimentale  di  dottorato
internazionale  Gran  Sasso  Science   Institute   (GSSI),   di   cui
all'articolo  31-bis,  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,  e
per il riconoscimento delle sue attivita', e' assegnato un contributo
di 3 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2016,  ad  integrazione
delle risorse assegnate con delibera CIPE n. 76 del 6 agosto 2015. 
  2.  La  Scuola,   con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, adottato  ai  sensi  del  comma  6,
dell'articolo 31-bis,  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,  a
seguito del quale e' reso disponibile  il  finanziamento  di  cui  al
comma 1, assume carattere di stabilita' come istituto universitario a
ordinamento speciale. 
  3. Fino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo di spesa, pari
all'80  per  cento  dei  contributi   ordinari   statali   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo  2012,  n.
49, la Scuola puo' procedere al reclutamento di  personale  anche  in
deroga alle  limitazioni  di  cui  all'articolo  1  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 31  dicembre  2014,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2015, n. 66. 
  4. All'articolo 31-bis del decreto-legge 9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,  i
commi 2-bis e 5-bis sono abrogati e al comma 6 le parole: «di cui  al
comma 2-bis» sono soppresse. 
                               Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, pari a 64 milioni
di euro per l'anno 2016, si provvede: 
    a) per 15  milioni  di  euro  mediante  parziale  utilizzo  delle
economie di cui all'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98; 
    b) per 49 milioni di euro mediante riduzione  dell'autorizzazione
di spesa, per il funzionamento, di cui  all'articolo  1,  comma  601,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2016. 
  2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1,  si  provvede,  a
decorrere  dal  2016,  quanto  a   2   milioni   di   euro   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n.  537  e  quanto  a  1
milione di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204. 
                               Art. 4 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 29 marzo 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 
 
                            Giannini,    Ministro    dell'istruzione,
                            dell'universita' e della ricerca 
 
                            Padoan, Ministro  dell'economia  e  delle
                            finanze 
 
                            Poletti,  Ministro  del  lavoro  e  delle
                            politiche sociali 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Legge 21 marzo 2016, n. 45

Legge 21 marzo 2016, n. 45

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione. (16G00054)

(GU Serie Generale n.76 del 1-4-2016)

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La Repubblica riconosce  il  giorno  3  ottobre  quale  Giornata
nazionale in memoria  delle  vittime  dell'immigrazione,  di  seguito
denominata «Giornata nazionale», al fine di conservare e di rinnovare
la memoria di quanti hanno perso la vita nel  tentativo  di  emigrare
verso il nostro Paese per sfuggire alle guerre, alle  persecuzioni  e
alla miseria. 
  2. La Giornata nazionale non determina gli effetti  civili  di  cui
alla legge 27 maggio 1949, n. 260. 
                               Art. 2 
 
  1. In occasione della Giornata nazionale sono organizzati in  tutto
il territorio nazionale cerimonie, iniziative e incontri al  fine  di
sensibilizzare  l'opinione  pubblica  alla  solidarieta'  civile  nei
confronti dei migranti, al rispetto della dignita' umana e del valore
della vita di ciascun individuo, all'integrazione e all'accoglienza. 
  2. In occasione  della  Giornata  nazionale  le  istituzioni  della
Repubblica,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,   promuovono
apposite iniziative, nelle scuole di ogni ordine e  grado,  anche  in
coordinamento con le associazioni e con gli  organismi  operanti  nel
settore, al fine di sensibilizzare e di formare i  giovani  sui  temi
dell'immigrazione e dell'accoglienza. 
                               Art. 3 
 
  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 21 marzo 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                         Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Legge 25 febbraio 2016, n. 21

Legge 25 febbraio 2016, n. 21

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (16G00029)

(GU Serie Generale n.47 del 26-2-2016)

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210,  recante  proroga  di
termini previsti da disposizioni legislative, e' convertito in  legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 25 febbraio 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015, n. 210

Testo del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 302 del 30 dicembre 2015), coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale – alla pag. 1), recante: “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.”. (16A01640) (GU Serie Generale n.47 del 26-2-2016)

 
Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
    
                               Art. 1 
 
 
                    Proroga di termini in materia 
                    di pubbliche amministrazioni 
 
  1.  All'art.  1  del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.   216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  «31  dicembre  2015»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2016»; 
    b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»; 
    c)  al  comma  6-quater,  le  parole:  «31  dicembre  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016». 
  2. All'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.  15,
le parole: «31 dicembre 2015» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2016». 
  3.  All'art.  1  del  decreto-legge  31  dicembre  2014,  n.   192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,  n.  11,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo le  parole:  «verificatesi  nell'anno  2013»,
sono inserite le seguenti:  «e  nell'anno  2014»  e  le  parole:  «31
dicembre 2015», ovunque ricorrono, sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2016»; 
    b) al comma 4, le parole:  «31  dicembre  2015»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2016». 
  3-bis. All'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20  giugno  2012,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
131, la parola: «2014» e' sostituita dalla seguente: «2016». 
  4. Nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  legislativi  attuativi
dell'art. 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, all'art. 2, comma 15,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  le  parole:  «31
dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016». 
  4-bis.  Il  termine  di  cui  all'art.  4,  comma  5,  del  decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 49, relativo al triennio 2016-2018,  e'
prorogato al 30 aprile 2016. 
  5. All'art. 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006,
n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2007,
n. 17, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle  seguenti:
«31 dicembre 2016». 
  6. All'art. 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006,  n.
300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007,  n.
17, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2016». 
  7. All'art. 2, comma 6-quinquies,  del  decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10, le parole: «31  dicembre  2015»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2016». 
  7-bis. Il termine stabilito dall'art. 12  del  decreto  legislativo
luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e'  prorogato  al  25  aprile
2016 per la presentazione di proposte di ricompense al valor militare
per i caduti, i comuni e le province. 
  7-ter.  Le  proposte  di  cui  al  comma  7-bis  con  la   relativa
documentazione sono inviate  al  Ministero  della  difesa,  cui  sono
demandate le attribuzioni della commissione unica nazionale di  primo
grado per la concessione delle  qualifiche  dei  partigiani  e  delle
decorazioni al valor militare, istituita dall'art. 4 della  legge  28
marzo 1968, n. 341. 
  7-quater. Il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, di cui
agli articoli da 7 a 10 del decreto  legislativo  luogotenenziale  21
agosto 1945, n. 518, ha effetti solo  ai  fini  delle  ricompense  al
valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  7-quinquies. All'attuazione  dei  commi  da  7-bis  a  7-quater  il
Ministero della difesa  provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  8. All'art. 2223, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  le  parole:  «Fino
all'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'anno 2016». 
  9. All'art. 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125, le parole: «31 dicembre  2015»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2016». 
  9-bis. All'art. 1, comma 7, del decreto-legge 19  giugno  2015,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
le parole: «31 dicembre 2015» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2016» e le parole: «per l'anno 2014» sono  sostituite  dalle
seguenti: «per l'anno 2015». 
  9-ter. All'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 79, lettera b), le parole: «entro trenta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni»; 
    b) al comma 82, le parole: «lettera  a)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «lettere a) e b)». 
  9-quater. All'art. 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, come modificato, da ultimo,  dal  comma  9  del
presente articolo, dopo le parole: «i contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato» sono inserite  le  seguenti:  «nonche'  i  contratti  di
collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto,». 
  10. All'art. 16-quater, comma 1, quarto periodo, del  decreto-legge
19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
agosto 2015, n. 125, le parole: «per  l'anno  2014»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per gli anni 2014 e 2015». 
  10-bis.  Il  termine  per  l'aggiornamento  delle  graduatorie   ad
esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della legge  27
dicembre 2006, n. 296, gia' aggiornate per il triennio 2014/2017,  e'
prorogato all'anno scolastico 2018/2019 per il  triennio  successivo.
Conseguentemente, le prime fasce delle graduatorie di istituto di cui
all'art. 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto  del  Ministro
della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento
delle supplenze ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge  3  maggio
1999, n.  124,  sono  aggiornate  a  decorrere  dall'anno  scolastico
2019/2020.  Restano  fermi  i  termini  per   l'aggiornamento   delle
graduatorie di istituto di seconda e di terza fascia. 
  10-ter. All'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  dopo  il
comma 107 e' inserito il seguente: 
    «107-bis.   Il   termine   ultimo   di    validita'    ai    fini
dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati
dalle istituzioni di cui al comma 102 e'  prorogato  al  31  dicembre
2017». 
  10-quater. Al comma 14 dell'art. 14 del  decreto-legge  30  gennaio
1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998,
n. 61, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Al  fine  di
prorogare    per    il    triennio     2016-2018     le     attivita'
tecnico-amministrative volte a ultimare il processo di  ricostruzione
nelle zone terremotate dell'Umbria, la regione Umbria  e  i  relativi
comuni coinvolti sono autorizzati a stipulare, con risorse proprie  e
fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza  pubblica,
per un periodo massimo di tre  anni,  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato,  nei  limiti  di  quanto  strettamente   necessario   al
completamento delle predette attivita' di ricostruzione, nel rispetto
della normativa vigente in  materia  di  limitazioni  assunzionali  e
finanziarie, nonche' dei limiti  di  durata  dei  contratti  a  tempo
determinato di cui all'art. 19  del  decreto  legislativo  15  giugno
2015, n. 81». 
  10-quinquies. Le risorse di cui all'art. 74, comma 1,  della  legge
23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente  allo  stanziamento  relativo
all'anno 2016, per un importo massimo di 214.000 euro, possono essere
utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di  avvio  dei
fondi   di   previdenza   complementare    dei    dipendenti    delle
amministrazioni pubbliche. 
  10-sexies. Ai fini della procedura di chiamata di cui all'art.  24,
comma 5, della legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  il  termine  per
l'emanazione dei decreti previsti dall'art. 16, comma 2  e  comma  3,
lettera a), della medesima legge, come modificato  dall'art.  14  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' prorogato al 31 dicembre 2016. 
  10-septies. All'art. 24,  comma  3,  lettera  b),  della  legge  30
dicembre 2010, n. 240, le parole: «non rinnovabili»  sono  sostituite
dalle seguenti: «rinnovabili non oltre il 31 dicembre 2016». 
  10-octies. Le universita' sono autorizzate a prorogare fino  al  31
dicembre 2016, con risorse a carico del  proprio  bilancio  e  previo
parere favorevole del  dipartimento  di  afferenza,  i  contratti  di
ricercatori a tempo determinato, della tipologia di cui all'art.  24,
comma 3, lettera b),  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  in
scadenza  prima  della  medesima  data,  i  cui  titolari  non  hanno
partecipato all'abilitazione scientifica nazionale delle tornate 2012
o 2013. Ai fini  dell'ammissione  alle  procedure  di  selezione  dei
titolari dei contratti  della  medesima  tipologia,  gli  assegni  di
ricerca, di cui all'art. 22 della citata legge n. 240 del 2010,  sono
equipollenti a quelli erogati ai sensi della previgente disciplina di
cui all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
                               Art. 2 
 
 
                    Proroga di termini in materia 
                     di giustizia amministrativa 
 
  1. All'art. 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
114, le parole: «dal 1º gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti:
«dal 1º luglio 2016». 
  2. All'art. 13 delle norme di attuazione di cui all'allegato  2  al
decreto legislativo 2 luglio  2010,  n.  104,  dopo  il  comma  1  e'
aggiunto il seguente: «1-bis. In attuazione del criterio di  graduale
introduzione del processo  telematico,  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e fino alla data  del
30  giugno  2016  si  procede  alla   sperimentazione   delle   nuove
disposizioni  presso  i  Tribunali  amministrativi  regionali  ed  il
Consiglio  di  Stato.  L'individuazione  delle   concrete   modalita'
attuative  della  sperimentazione  e'  demandata  agli  Organi  della
Giustizia Amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto
decreto.». 
  2-bis. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 10  del  decreto
legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, il termine per la cessazione del
temporaneo ripristino delle sezioni distaccate  insulari  di  Ischia,
Lipari e Portoferraio, ricadenti, rispettivamente, nei circondari dei
tribunali  di  Napoli,  Barcellona  Pozzo  di  Gotto  e  Livorno,  e'
prorogato al 31 dicembre 2018. Per l'effetto, il termine indicato dal
citato art. 10, comma 13, del decreto  legislativo  n.  14  del  2014
risulta prorogato al 1° gennaio dell'anno successivo a  quello  della
proroga indicata al periodo precedente. Dall'attuazione del  presente
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  2-ter. All'art. 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n.  247,
la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «quattro». 
                             Art. 2 bis 
 
 
        Proroga di termini in materia di giustizia ordinaria 
 
  1. E' prorogato sino al 31 dicembre 2016 il  termine  assegnato  al
responsabile per i sistemi informativi  automatizzati  del  Ministero
della giustizia per  l'adozione  delle  specifiche  tecniche  di  cui
all'art. 161-quater, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni
per l'attuazione  del  codice  di  procedura  civile  e  disposizioni
transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. 
  2. E' prorogato fino al 31 dicembre 2016 il  termine  assegnato  al
responsabile per i sistemi informativi  automatizzati  del  Ministero
della giustizia per  l'adozione  delle  specifiche  tecniche  di  cui
all'art. 16-novies, comma 5, del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221. 
                             Art. 2 ter 
 
 
               Ridefinizione dell'assetto territoriale 
                  degli uffici dei giudici di pace 
 
  1. All'art. 2, comma 1-bis, quarto periodo,  del  decreto-legge  31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2015, n. 11, le parole: «Entro il  28  febbraio  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 maggio 2016». 
                            Art. 2 quater 
 
 
             Proroga di termini in materie di competenza 
         del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
 
  1. All'art. 2, comma 34, della legge 28  giugno  2012,  n.  92,  le
parole: «Per il periodo 2013-2015» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Per  il  periodo  2013-2016».  Alle  minori  entrate  derivanti  dal
presente comma, pari a 38 milioni di euro, si provvede a  valere  sul
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma
1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  2.  Per  i  contratti  di  solidarieta',  di  cui  all'art.  1  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n.  863,  e  successive  modificazioni,
stipulati  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del   decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le cui istanze di integrazione
salariale siano state presentate entro la  stessa  data,  l'ammontare
del trattamento di integrazione salariale e' aumentato, per  il  solo
anno 2016, per una durata massima di dodici mesi, nella misura del 10
per cento della retribuzione  persa  a  seguito  della  riduzione  di
orario, fino a concorrenza dell'importo  massimo  complessivo  di  50
milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse
del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui  all'art.  18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  3. Al comma 284 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,
al primo periodo, dopo le parole: «forme sostitutive»  sono  inserite
le  seguenti:  «ed  esclusive»  e,  all'ottavo  periodo,  le  parole:
«sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni». 
                               Art. 3 
 
 
             Proroga di termini in materie di competenza 
               del Ministero dello sviluppo economico 
 
  1. All'art. 43, comma 12, del testo  unico  dei  servizi  di  media
audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto  legislativo  31  luglio
2005, n. 177, le parole: «31 dicembre  2015»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2016». 
  2. All'art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.  3,  convertito
con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010, n.  41,  dopo  il  comma
3-bis e' aggiunto il seguente: 
  «3-ter. Per esigenze di sicurezza nelle isole maggiori, il servizio
di cui al comma 1 e' prorogato, relativamente alle utenze elettriche,
fino al 31 dicembre 2017. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas
e il sistema idrico provvede: 
    a) ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo biennio,
per quantita' massime pari a 400 MW in Sardegna e 200 MW in Sicilia e
con l'assegnazione diretta di una valorizzazione annua  del  servizio
stesso pari a 170.000 euro/MW.; 
    b) ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, in  tutto  il
territorio  nazionale,  la  struttura  delle  componenti   tariffarie
relative agli  oneri  generali  di  sistema  elettrico  applicate  ai
clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici  ai
criteri  che  governano  la  tariffa  di  rete  per  i   servizi   di
trasmissione, distribuzione e misura in vigore  alla  medesima  data,
tenendo  comunque  conto  dei  diversi  livelli  di  tensione  e  dei
parametri di connessione, oltre che  della  diversa  natura  e  delle
peculiarita' degli oneri rispetto alla tariffa, nonche' ad applicare,
con la medesima decorrenza, agli oneri generali relativi al  sostegno
delle energie rinnovabili, la rideterminazione degli oneri di sistema
elettrico di cui all'art. 39, comma 3, del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134. 
  2-bis. I termini di cui all'art. 3, comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i
rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre  2011,
n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di  cui
all'allegato  1  annesso  allo  stesso  regolamento,  sono  prorogati
rispettivamente  di  dodici   mesi   per   gli   ambiti   del   primo
raggruppamento, di  quattordici  mesi  per  gli  ambiti  del  secondo
raggruppamento, di tredici mesi per gli ambiti del  terzo,  quarto  e
quinto raggruppamento, di nove  mesi  per  gli  ambiti  del  sesto  e
settimo raggruppamento e di cinque mesi per  gli  ambiti  dell'ottavo
raggruppamento, in  aggiunta  alle  proroghe  vigenti  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  2-ter.  All'art.  4  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, il secondo periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:
«Scaduti tali termini,  la  Regione  competente  sull'ambito  assegna
ulteriori sei mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la  procedura
di gara attraverso la nomina di un  commissario  ad  acta,  ai  sensi
dell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo  23  maggio  2000,  n.
164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale  termine  senza  che  la
Regione competente abbia proceduto alla  nomina  del  commissario  ad
acta, il Ministero dello  sviluppo  economico,  sentita  la  Regione,
interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta.
L'importo  eventualmente  anticipato  dai  gestori  uscenti  per   la
copertura degli oneri di gara, di cui all'art.  1,  comma  16-quater,
del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,  n.  9,  e'  trasferito
dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese  dalla
sua   nomina,   al   netto   dell'importo   relativo   agli   esborsi
precedentemente effettuati  per  la  preparazione  dei  documenti  di
gara.»; 
    b) i commi 4 e 5 sono abrogati. 
  2-quater. All'art. 15, comma 2, del  decreto  legislativo  3  marzo
2011, n. 28, le parole: «31  dicembre  2013»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2016». 
  2-quinquies. All'art. 1, comma 194, della legge 23  dicembre  2014,
n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole: «nell'anno 2014» sono inserite le seguenti: «e
le riduzioni effettuate nell'anno 2015»; 
    b) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,  da  erogare
secondo i criteri e le  procedure  del  Fondo  per  il  pluralismo  e
l'innovazione  dell'informazione,  di  cui  all'art.  1,  comma  160,
lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208». 
                             Art. 3 bis 
 
 
           Scuola sperimentale di dottorato internazionale 
                 Gran Sasso Science Institute - GSSI 
 
  1. All'art.  31-bis  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Al fine di proseguire le attivita' di sperimentazione, alla
scadenza del triennio individuato dal comma  2  l'operativita'  della
scuola e' prorogata per un ulteriore triennio»; 
    b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Per il finanziamento delle attivita' della  scuola  per  il
triennio  di  cui  al  comma  2-bis,  a  integrazione  delle  risorse
assegnate con deliberazione  del  CIPE  n.  76  del  6  agosto  2015,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre  2015,  e'
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2016, 2017 e 2018. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 2  milioni
di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2016,  2017  e  2018,  mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.
5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, quanto a 1 milione di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e  2018,  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7 del  decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204»; 
    c) al comma 6, dopo le parole: «Allo scadere del  triennio»  sono
inserite le seguenti: «di cui al comma 2-bis». 
                               Art. 4 
 
 
             Proroga di termini in materie di competenza 
              dei Ministeri dell'interno e della difesa 
 
  1. E' prorogata, per l'anno 2016, l'applicazione delle disposizioni
di cui all'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2004,
n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005,  n.
26. 
  1-bis. All'art. 7, comma 2, del decreto-legge 19  giugno  2015,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
le parole: «Per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli
anni 2015 e 2016». 
  1-ter. Il termine di cui all'art.  9,  comma  4,  secondo  periodo,
della legge 6 luglio 2012, n. 96, e' prorogato al 15 giugno 2016 solo
relativamente agli esercizi degli anni 2013 e 2014. 
  1-quater. Al comma 4 dell'art. 9 della legge 6 luglio 2012, n.  96,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai partiti e ai movimenti
politici che non ottemperano all'obbligo di trasmissione  degli  atti
di cui al secondo e al terzo periodo, nei termini ivi previsti  o  in
quelli eventualmente prorogati da  norme  di  legge,  la  Commissione
applica una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200.000». 
  2. L'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici  alle
disposizioni legislative e regolamentari in  materia  di  prevenzione
degli incendi previste dall'art. 10-bis, comma 1,  del  decreto-legge
12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 novembre 2013, n. 128, e' completato entro sei mesi dalla  data  di
adozione del decreto ministeriale ivi previsto e comunque  non  oltre
il 31 dicembre 2016. 
  2-bis. All'art. 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15, le parole: «31 ottobre 2015» sono sostituite dalle seguenti:  «31
dicembre 2016». 
  3. All'art. 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio  2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2014,  n.
35, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2016». 
  4. I termini di cui all'art. 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, sono differiti al 31 dicembre 2016. Per i comuni
istituiti  a  seguito  dei  processi  di   fusione   previsti   dalla
legislazione vigente che hanno concluso tali  processi  entro  il  1°
gennaio 2016,  l'obbligo  del  rispetto  delle  disposizioni  di  cui
all'art. 1, commi da 709 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
decorre  dal  1°  gennaio  2017.  Alla  compensazione  degli  effetti
finanziari  in  termini  di  fabbisogno  e  di  indebitamento   netto
derivanti  dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  periodo
precedente, pari a 10,6 milioni di euro per l'anno 2016, si  provvede
mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a  legislazione  vigente  conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali,  di  cui  all'art.  6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  successive
modificazioni. 
  5. All'art. 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
le parole: «31 dicembre 2014» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2016». 
  6. All'art. 1, comma 3, della legge 1º ottobre  2012,  n.  177,  le
parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi». 
  6-bis. Per l'anno 2016 sono confermate le modalita' di riparto  del
fondo sperimentale di  riequilibrio  provinciale  gia'  adottate  con
decreto del Ministro dell'interno 4  maggio  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle
risorse da ripartire e da  attribuire  si  provvede  annualmente  con
decreto del Ministero dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e  delle  finanze.  Per  l'anno  2016  i  trasferimenti
erariali non oggetto di fiscalizzazione,  corrisposti  dal  Ministero
dell'interno in  favore  delle  province  appartenenti  alla  Regione
siciliana e alla regione Sardegna,  sono  determinati  in  base  alle
disposizioni dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 6  marzo  2014,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio  2014,  n.
68. 
  6-ter. All'art. 2257 del codice dell'ordinamento militare,  di  cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  sono  apportate,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «30 maggio 2012» sono sostituite  dalle
seguenti: «30 maggio 2017»; 
    b) al comma 1-bis, le parole: «15 luglio  2012»  sono  sostituite
dalle seguenti: «15 luglio 2017». 
  6-quater. All'art. 1, comma 379, della legge 23 dicembre  2014,  n.
190, le parole: «al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti:
«al 31 dicembre 2016». 
                             Art. 4 bis 
 
 
              Ampliamento dei termini per la richiesta 
            di contributo da parte degli enti in dissesto 
 
  1. All'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.
174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  2012,  n.
213, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «Per gli anni 2012, 2013 e  2014»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Dall'anno 2012 all'anno 2017»; 
    b) le parole: «dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata
in vigore del presente decreto» sono sostituite  dalle  seguenti:  «,
rispettivamente, dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data  di  entrata
in vigore  del  presente  decreto  per  i  contributi  relativi  agli
esercizi 2012, 2013 e 2014 e  dal  giorno  successivo  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 per
i contributi relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017». 
                             Art. 4 ter 
 
 
Proroga di termini in materia di prevenzione di delitti con finalita'
               terroristica di matrice internazionale 
 
  1. All'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27  luglio  2005,  n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31  luglio  2005,  n.
155, le parole: «Fino al  31  gennaio  2016»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Fino al 31 gennaio 2017». 
                            Art. 4 quater 
 
 
           Proroga di termini in materia di conservazione 
            dei dati di traffico telefonico e telematico 
 
  1. All'art.  4-bis  del  decreto-legge  18  febbraio  2015,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  aprile  2015,  n.  43,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. I dati relativi al traffico telefonico  o  telematico,  esclusi
comunque i contenuti di comunicazione, detenuti dagli  operatori  dei
servizi di telecomunicazione alla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, nonche' quelli relativi al
traffico telefonico o telematico effettuato  successivamente  a  tale
data, sono conservati, in deroga a quanto  stabilito  dall'art.  132,
comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196, e successive modificazioni, fino  al  30  giugno  2017,  per  le
finalita' di accertamento e di repressione  dei  reati  di  cui  agli
articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a),  del  codice
di procedura penale»; 
    b) al comma 2, le parole:  «31  dicembre  2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2017»; 
    c) al comma 3, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle
seguenti: «1° luglio 2017». 
                               Art. 5 
 
 
          Proroghe in materia di beni e attivita' culturali 
                            e di turismo 
 
  1. All'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le
parole: «entro il 31 dicembre 2015» sono sostituite  dalle  seguenti:
«entro il 30 giugno 2016». 
  1-bis. All'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31  maggio  2014,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,  n.
106, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al   primo   periodo,   dopo   le   parole:   «e   successive
modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonche' l'attivita' della
struttura di supporto ivi prevista,», le parole: «e' assicurato» sono
sostituite dalle seguenti: «sono assicurati» e la cifra: «100.000» e'
sostituita dalla seguente: «500.000»; 
    b) al secondo periodo, le parole:  «Dal  1°  gennaio  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «Dal 1° gennaio 2017». 
                             Art. 5 bis 
 
 
                      Proroga del finanziamento 
                  del Museo tattile statale «Omero» 
 
  1. E' prorogata per  il  triennio  2016-2018  l'applicazione  delle
disposizioni di cui all'art. 5-ter,  comma  1,  del  decreto-legge  8
agosto 2013, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
ottobre  2013,  n.  112.  All'onere  derivante  dall'attuazione   del
presente comma, pari a 500.000 euro per  ciascuno  degli  anni  2016,
2017  e  2018,  si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  2,  comma  396,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
                               Art. 6 
 
 
             Proroga di termini in materie di competenza 
                     del Ministero della salute 
 
  1. All'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n.
71, le parole: «sono rinnovati entro 8 mesi», sono  sostituite  dalle
seguenti: «sono rinnovati entro 18 mesi». 
  2. All'art. 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, le parole: «Entro il 1º gennaio 2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Entro il 1º gennaio 2017». 
  3. All'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 16, e'
sostituito dal seguente: 
    «16. Le tariffe massime delle strutture  che  erogano  assistenza
ambulatoriale di cui al comma 15, valide dalla  data  di  entrata  in
vigore del decreto del  Ministro  previsto  dal  medesimo  comma  15,
nonche'  le  tariffe  delle   prestazioni   relative   all'assistenza
protesica di cui all'art. 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, costituiscono riferimento, fino alla data  del  30  settembre
2016, per la valutazione della congruita' delle risorse a carico  del
Servizio sanitario nazionale, quali principi di  coordinamento  della
finanza pubblica. Le tariffe  massime  delle  strutture  che  erogano
assistenza ospedaliera di cui al  comma  15,  valide  dalla  data  di
entrata in vigore del decreto  del  Ministro  previsto  dal  medesimo
comma 15, costituiscono riferimento, fino alla data del  31  dicembre
2016, per la valutazione della congruita' delle risorse a carico  del
Servizio sanitario nazionale, quali principi di  coordinamento  della
finanza pubblica». 
  4. All'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.  191,
quinto periodo, dopo le parole: «Per l'anno 2014», sono  inserite  le
seguenti: «, per l'anno 2015 e per l'anno 2016». 
  4-bis. All'art. 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68,  e
successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
    «7-bis. Anche per l'anno 2016 e' prorogata l'individuazione, come
regioni  di  riferimento,  di  quelle  stabilite   dalla   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015,  e
per la determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia di
sanita' sono altresi' confermati  i  costi  pro  capite  per  livelli
assistenziali delle regioni di riferimento rilevati  dai  modelli  LA
2013, nonche' i medesimi pesi per classi di eta' adottati in sede  di
determinazione dei fabbisogni standard regionali per l'anno 2015». 
                               Art. 7 
 
 
           Proroga di termini in materia di infrastrutture 
                             e trasporti 
 
  1. All'art. 8, comma 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014,  n.
192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,  n.
11, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31
luglio 2016». 
  1-bis. All'art. 10, comma  12-sexiesdecies,  del  decreto-legge  31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2015, n. 11, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Entro il 31 dicembre 2016 le risorse corrispondenti  alla  quota  di
cui  al  periodo  precedente  sono  utilizzate  dalle   regioni   per
interventi e servizi nel settore  delle  infrastrutture  scolastiche,
della protezione civile,  del  dissesto  idrogeologico,  nonche'  del
patrimonio culturale». 
  2. All'art. 253  del  codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 9-bis,  primo  e  secondo  periodo,  le  parole:  «31
dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016»; 
    b) al comma 15-bis le parole: «31 dicembre 2015» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 luglio 2016»; 
    b-bis) al comma  20-bis,  le  parole:  «31  dicembre  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016». 
  3. All'art. 189, comma 5, del codice di cui al decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite
dalle seguenti: «31 luglio 2016». 
  4. Il termine di cui all'art. 357, comma 27, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre  2010,  n.  207,
come modificato dall'art. 8, comma 9, del decreto-legge  31  dicembre
2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2014, n. 11, e' prorogato al 31 luglio 2016. 
  4-bis. All'art. 357,  comma  19-bis,  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.  207,  le
parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio
2016». 
  5. All'art. 2, comma 3, del decreto-legge 25  marzo  2010,  n.  40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,  le
parole: «31  dicembre  2015»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2016». 
  6. All'art. 15, comma 3-quinquies  del  decreto-legge  29  dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio
2012, n. 14, le  parole:  «30  giugno  2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 luglio 2016». 
  7. All'art. 26, comma 1-bis, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
le parole: «dal 1º gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal
1º gennaio 2017». 
  8. All'art. 18, comma  8-quinquies,  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, le parole: «31  dicembre  2015»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «31  dicembre  2016».   Restano   fermi   i   termini   di
conservazione dei residui previsti a legislazione vigente. 
  9. All'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n.
112, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Nelle  more  della
stipula dei nuovi contratti di programma per il periodo  2016-2020  e
sino all'efficacia degli stessi,  il  contratto  di  programma  parte
servizi 2012-2014, stipulato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con Rete Ferroviaria  Italiana  S.p.A.,  e'  prorogato,  ai
medesimi patti e condizioni gia' previsti, per il periodo  necessario
alla stipula del nuovo contratto e comunque non oltre il 31  dicembre
2016 con l'aggiornamento delle relative Tabelle.». 
  9-bis. Il termine di cui all'art. 1, comma 1,  primo  periodo,  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' prorogato  al
30 settembre 2017 e conseguentemente le parole: «Ferrovie dello Stato
S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti:  «Rete  Ferroviaria  Italiana
S.p.A.». 
  9-ter. Il termine di  novanta  giorni  entro  cui  il  commissario,
nominato ai sensi dell'art. 1, comma 867,  della  legge  28  dicembre
2015, n.  208,  predispone  un  piano  industriale  e'  prorogato  di
ulteriori trenta giorni. Entro lo stesso termine non  possono  essere
intraprese azioni esecutive, anche concorsuali, compresi gli atti  di
intervento nelle procedure esecutive pendenti,  nei  confronti  della
societa' di cui al citato art. 1, comma 867, della legge n.  208  del
2015. I pignoramenti eventualmente eseguiti non  vincolano  gli  enti
debitori e i terzi pignorati, i quali possono  disporre  delle  somme
per le  finalita'  istituzionali  della  societa'  di  cui  al  primo
periodo. 
  10. All'art. 1, comma 165, sesto periodo,  della  legge  13  luglio
2015, n. 107, le parole: «centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti:  «il  30
aprile 2016». 
  11. Per gli interventi di edilizia scolastica di  cui  all'art.  10
del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2013,  n.  128,  il  termine
previsto dall'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 51 del 3 marzo 2015, per l'aggiudicazione provvisoria  dei  lavori
e' prorogato al 29 febbraio 2016. Il suddetto termine e' prorogato al
30 aprile 2016 nel caso in cui le procedure di gara per l'affidamento
dei lavori bandite entro il 29 febbraio  2016  siano  andate  deserte
ovvero  prevedano  l'affidamento  congiunto  dei   lavori   e   della
progettazione. Il termine e' inoltre prorogato al 15 ottobre 2016 per
gli appalti di lavori pubblici di importo superiore  alla  soglia  di
rilevanza comunitaria, di cui all'art. 28, comma 1, lettera  c),  del
codice di cui al decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  a
condizione che i relativi bandi di gara siano pubblicati entro il  29
febbraio 2016. 
  11-bis.  Il  termine  di  cui  all'art.   5,   comma   2-bis,   del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 27  luglio  2004,  n.  186,  riferito  alle  nuove  norme
tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento,  anche
sismico e idraulico, delle dighe  di  ritenuta  e'  prorogato  al  28
febbraio 2017. 
  11-ter. All'art. 111, comma 1, secondo periodo,  del  codice  della
strada, di cui al decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e
successive  modificazioni,  le  parole:  «31  dicembre   2015»   sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016». 
  11-quater. L'applicazione delle disposizioni  di  cui  all'art.  1,
comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' differita  al  1°
gennaio 2017. Conseguentemente nel Fondo di cui  al  citato  art.  1,
comma 866, della legge n. 208 del 2015, confluiscono  le  risorse  di
cui all'art. 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  per
le annualita' 2017, 2018 e 2019. Per le risorse  relative  agli  anni
2015 e 2016 si applicano le modalita' e le procedure di cui al citato
art. 1, comma 83, della legge n. 147 del 2013, e di cui  all'art.  1,
comma 223, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
                               Art. 8 
 
Proroga  di  termini  in  materia   di   competenza   del   Ministero
  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 
 
  1.  All'art.  11  del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3-bis, le parole: «Fino al  31  dicembre  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2016» ed e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre  2016  e  comunque
non oltre il collaudo con esito positivo della piena operativita' del
nuovo sistema di tracciabilita' individuato a mezzo di  procedura  ad
evidenza pubblica, indetta dalla Consip Spa con bando  pubblicato  il
26 giugno 2015, le sanzioni di cui all'art. 260-bis, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte  del  50  per
cento.»; 
    b) al comma 9-bis, le parole: «stabilito al 31 dicembre  2015»  e
le  parole:   «sino   al   31   dicembre   2015»   sono   sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «stabilito al 31  dicembre  2016»  e
«sino al 31 dicembre 2016»; 
    b-bis) al comma 9-bis e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
«In ogni caso, all'attuale concessionaria del SISTRI e'  corrisposta,
a titolo di anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei
costi di produzione e salvo conguaglio, da effettuare a seguito della
procedura prevista dal periodo precedente, la somma di 10 milioni  di
euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di  euro  per  l'anno  2016.  Al
pagamento delle somme a titolo di anticipazione provvede, entro il 31
marzo 2016, il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio». 
  2. All'art. 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo
il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. Il termine del 1º gennaio 2016,  di  cui  al  comma  3,  e'
prorogato al 1º gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per
i quali sono state regolarmente presentate istanze di deroga ai sensi
dei commi 4  o  5.  Sino  alla  definitiva  pronuncia  dell'Autorita'
Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1º  gennaio
2017, le  relative  autorizzazioni  continuano  a  costituire  titolo
all'esercizio  a  condizione  che  il  gestore  rispetti   anche   le
condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga. 
  3-ter. Il termine del 1°  gennaio  2016,  di  cui  al  comma  3  e'
prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per
i quali sono state regolarmente presentate, alla data del 31 dicembre
2015, istanze di deroga ai sensi dei paragrafi 3.3 o 3.4 della  parte
I dell'allegato II alla parte quinta del presente decreto  ovvero  ai
sensi della parte II dell'allegato II alla parte quinta del  presente
decreto. Sino alla definitiva pronuncia dell'Autorita' Competente  in
merito all'istanza, e comunque non  oltre  il  1°  gennaio  2017,  le
relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio,
a condizione che il gestore rispetti anche le  condizioni  aggiuntive
indicate nelle istanze di deroga e rispetti dal 1° gennaio 2016,  per
gli inquinanti non oggetto  di  richiesta  di  deroga,  i  pertinenti
valori  limite  di  emissione  massimi  indicati   nella   parte   II
dell'allegato II alla parte quinta del presente decreto». 
  3. All'art. 6, comma 1, lettera  p),  del  decreto  legislativo  13
gennaio 2003, n. 36,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  «31
dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2016». 
                               Art. 9 
 
 
           Proroga di termini in materia di competenza del 
      Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
 
  1. All'art. 1, comma 298, primo periodo, della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, e successive modificazioni,  le  parole:  «fino  al  31
dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti:  «fino  al  30  giugno
2016,  limitatamente  alle  operazioni  di  pagamento  e  riscossione
riferite all'annualita' 2015 e alle precedenti,». 
                               Art. 10 
 
 
        Proroga di termini in materia economica e finanziaria 
 
  1. All'art. 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8  aprile  2013,  n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,
le parole: «31 dicembre 2015» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
giugno 2016». 
  1-bis. All'art. 21, comma 1, del decreto  legislativo  17  dicembre
2014, n. 198, le  parole:  «entro  un  anno»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro diciotto mesi». 
  2. All'art. 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,  le
parole: «31 dicembre  2015»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2016». 
  2-bis. All'art. 14, comma 11,  del  decreto  legislativo  4  luglio
2014, n. 102,  le  parole:  «per  i  soli  anni  2015  e  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2016»  e  le  parole:
«31 dicembre 2015»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31  dicembre
2016». 
  2-ter.  L'art.  19,  comma  2,  primo  periodo,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  in  relazione
alle  attivita'  formative  svolte  dagli  organismi  di   formazione
professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati  ai
sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  si  interpreta
nel senso che l'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto  di
beni e servizi e' detraibile se i beni e servizi acquistati con  tali
contributi  sono  utilizzati  per   l'effettuazione   di   operazioni
imponibili o che danno diritto alla detrazione. 
  2-quater.  Resta  ferma  la  detrazione  dell'imposta  sul   valore
aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi dagli organismi  di
formazione professionale utilizzati nella realizzazione di  attivita'
formative per l'acquisizione di una qualifica professionale,  per  le
quali  abbiano  percepito  contributi  a  fondo  perduto,  ai   sensi
dell'art. 12 della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  sempre  che  la
detrazione sia stata operata anteriormente alla data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  e  che
l'imposta  non  sia  stata  considerata   dall'ente   erogatore   del
contributo quale spesa ammessa al finanziamento. 
  2-quinquies. In  coerenza  con  quanto  previsto  dall'art.  7  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi dell'art. 12 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, erogano contributi pubblici in relazione
alle  attivita'  formative  svolte  dagli  organismi  di   formazione
professionale tengono conto,  nella  determinazione  dei  contributi,
dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli  acquisti  di  beni  e
servizi che, ai sensi dello stesso art. 7 del regolamento di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 2008, si consideri
realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario. 
  2-sexies. Ai maggiori oneri di  cui  ai  commi  2-ter,  2-quater  e
2-quinquies, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2016, a 5 milioni di
euro per l'anno 2017 e a 3  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  si
provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni,  del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma
1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  3. All'art. 1, comma 141, della legge 24  dicembre  2012,  n.  228,
come modificato dall'art. 10, comma 6, del decreto-legge 31  dicembre
2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2015, n.  11,  le  parole:  «negli  anni  2013,  2014  e  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016».  Per
l'anno 2016 gli enti locali sono esclusi dal divieto di cui al citato
art. 1, comma 141, della legge n. 228 del 2012. 
  4. All'art. 19, comma 14,  del  decreto  legislativo  17  settembre
2007, n. 164, le parole: «Fino al 31 dicembre 2015»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2016». 
  5. All'art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le
parole: «Sino al 31 dicembre 2015» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Sino al 31 dicembre 2016». 
  6. All'art. 3, comma 1, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le
parole: «e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, 2015 e 2016». 
  6-bis.  Le  richieste  di  cui  all'art.  56-bis,  comma   2,   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere effettuate,  secondo
le modalita' ivi indicate, a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto  ed  entro  il
termine perentorio del 31 dicembre 2016. 
  7. All'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre  2012,
n. 178, dopo le parole: «di  previsione  2013,  2014  e  2015,»  sono
inserite le seguenti: «e per l'anno  2016  con  riferimento  all'Ente
strumentale alla Croce Rossa Italiana,». 
  7-bis. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in  giudizio
dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, di  cui  all'art.  2
del decreto legislativo 28  settembre  2012,  n.  178,  continuano  a
essere assicurati dall'Avvocatura dello Stato ai sensi  dell'art.  43
del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.  La
disposizione del  precedente  periodo  e'  richiamata  nello  statuto
dell'Ente,  adottato  con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
concerto  con  il  Ministro  della  difesa,   sentito   il   Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  7-ter. In considerazione della soppressione  dell'Ente  strumentale
alla Croce Rossa italiana, prevista per il 1° gennaio 2018,  all'art.
8, comma 2, decimo periodo,  del  decreto  legislativo  28  settembre
2012,  n.  178,  le  parole:  «2016»   e   «2017»   sono   sostituite
rispettivamente dalle seguenti: «2017» e «2018». 
  7-quater. All'art. 49-quater del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) le parole: «l'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI)»
sono sostituite dalle seguenti: «l'Ente strumentale alla Croce  Rossa
italiana»; 
      2)  le  parole:  «30  settembre  2013»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2016»; 
      3) le parole: «del direttore generale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dell'amministratore»; 
      4) le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti:
«per l'anno 2016»; 
      5) dopo le parole: «pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi  ed
esigibili» sono inserite le seguenti: «, anche a  carico  di  singoli
comitati territoriali,  ivi  comprese  le  obbligazioni  estinte  nel
periodo 1° gennaio 2013-31 dicembre 2015 a  valere  su  anticipazioni
bancarie,»; 
      6) le parole da: «31 dicembre 2012» fino alla  fine  del  comma
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015, nei  limiti  delle
disponibilita' in conto residui iscritte in bilancio per l'anno  2016
e  non  piu'  necessarie  per  le  finalita'   originarie,   relative
all'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'art.  1,  comma  10,  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e comunque limitatamente alla quota
non ancora erogata»; 
    b) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a)   dell'approvazione,   da   parte   delle   amministrazioni
vigilanti, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 28  settembre
2012, n. 178, del rendiconto per l'anno  2015  e  della  delibera  di
accertamento dei debiti di cui al comma 1 del presente articolo,  con
l'indicazione di misure idonee e congrue  di  copertura  annuale  del
rimborso dell'anticipazione di liquidita' maggiorata degli interessi,
adottata dal comitato di cui all'art. 2, comma  3,  lettera  a),  del
citato decreto legislativo n. 178 del  2012,  con  asseverazione  del
collegio dei revisori dei conti»; 
    c) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
  «2-bis. Le risorse  derivanti  dalle  riduzioni  del  finanziamento
previsto per l'Ente strumentale  alla  Croce  Rossa  italiana  e  per
l'Associazione della Croce Rossa  italiana,  ai  sensi  dell'art.  8,
comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, a  valere
sul finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale,  a  decorrere
dall'anno di applicazione delle medesime riduzioni, sono vincolate al
rimborso dell'anticipazione di liquidita'  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo, nella misura  di  6  milioni  di  euro  annui  per
l'intero  periodo  di  rimborso  della  medesima  anticipazione.   Il
predetto importo, ove non utilizzato per la finalita' di cui al primo
periodo,  costituisce  un'economia  per  il  bilancio  statale.  Fino
all'applicazione delle citate  riduzioni  e,  comunque,  in  caso  di
insufficienza del predetto  importo,  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato a trattenere le risorse necessarie, fino
a concorrenza della rata  da  rimborsare,  a  valere  sulle  somme  a
qualunque titolo dovute dallo Stato all'Ente strumentale  alla  Croce
Rossa italiana o all'Associazione della Croce Rossa italiana.  Tenuto
conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera c), del citato
decreto legislativo n. 178  del  2012,  i  proventi  derivanti  dalla
dismissione del patrimonio  immobiliare  dell'Ente  strumentale  alla
Croce Rossa italiana o dell'Associazione della Croce  Rossa  italiana
sono prioritariamente destinati  al  rimborso  dell'anticipazione  di
liquidita' di cui al comma 1 del presente articolo». 
  8. All'art. 8,  comma  30,  quarto  periodo,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, le parole: «31 dicembre 2014» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2016». 
  8-bis. Anche per l'anno 2016 e' prorogato  l'utilizzo  delle  somme
iscritte in conto residui nell'anno 2015 nel  bilancio  dello  Stato,
relative all'applicazione delle disposizioni  normative  in  tema  di
split payment introdotte dall'art. 1, comma 629,  lettera  b),  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  8-ter. All'art. 6, comma 16, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole: «2014, 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «2014,
2015, 2016 e 2017». 
  8-quater. All'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, le parole: «limitatamente al periodo 2011-2016» sono  sostituite
dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2017». 
  8-quinquies. L'applicazione delle disposizioni di cui  all'art.  1,
comma 9, lettera b),  della  legge  15  dicembre  2014,  n.  186,  e'
prorogata al 31 dicembre  2016  al  fine  di  consentire  l'integrale
passaggio di tutto il personale  nella  sezione  «Dogane»  del  ruolo
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con conseguente soppressione
delle distinte sezioni all'interno del ruolo unico del personale  non
dirigenziale, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 1,
comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  8-sexies. Al fine di  consentire  il  pagamento  dei  compensi  per
lavoro  straordinario  ai  corpi   di   polizia,   nelle   more   del
perfezionamento  del  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di   cui
all'art. 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981,  n.  121,
sono prorogati all'anno 2016 i limiti massimi stabiliti  dal  decreto
adottato ai sensi del medesimo art. 43, tredicesimo comma, per l'anno
2015. 
                               Art. 11 
 
 
        Proroga di termini relativi a interventi emergenziali 
 
  1. All'art. 11, comma 2, del decreto-legge  31  dicembre  2014,  n.
192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,  n.
11, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2016». 
  2. All'art. 8, comma 7, del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122,  e
successive modificazioni, le  parole:  «31  dicembre  2015»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2016». 
  2-bis. Il termine di scadenza dello stato di emergenza  conseguente
agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'art. 1, comma
3,  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' prorogato al 31
dicembre 2018. 
  2-ter. Al comma 14-bis dell'art. 10  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, al primo periodo, le parole: «negli anni 2015  e  2016»
sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017 e  2018»
e, al secondo periodo, le parole: «per ciascuno  degli  anni  2015  e
2016» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni  2015,
2016, 2017 e 2018». 
  3. All'art. 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6,  le
parole: «31  dicembre  2015»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2016». 
  3-bis. Il termine del 31 dicembre 2015 relativo  alle  disposizioni
di cui all'ordinanza del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  n.
3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  288
del  12  dicembre  2006,  stabilito  dall'art.  5,   comma   5,   del
decreto-legge   10   dicembre   2013,   n.   136,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,  n.  6,  come  modificato
dall'art. 9, comma 4-quinquies, del decreto-legge 31  dicembre  2014,
n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2015,
n. 11, e' prorogato al 31 dicembre 2016. 
  3-ter. Per lo  svolgimento  di  attivita'  di  supporto  tecnico  e
amministrativo alla regione Campania in attuazione  degli  interventi
di bonifica di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge
25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla  legge
22 gennaio 2016, n. 9, l'Agenzia regionale campana per la difesa  del
suolo continua ad avvalersi del personale con rapporto  di  lavoro  a
tempo determinato attualmente in  servizio,  ai  sensi  dell'art.  1,
comma  426,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  nelle  more
dell'attuazione delle procedure di reclutamento previste dall'art. 9,
comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  3-quater. Il termine di cui all'art. 3, comma 2-bis, primo periodo,
del  decreto-legge  28  gennaio   2014,   n.   4,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, come sostituito  dal
comma 7-bis dell'art. 1 del decreto-legge  12  maggio  2014,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93,  e'
prorogato al 31 dicembre 2016. Ai relativi  oneri  si  provvede,  nel
limite massimo di 500.000 euro, a valere  sulle  risorse  disponibili
delle  contabilita'  speciali  di  cui  all'art.  2,  comma  6,   del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n.  122,  ricorrendo  eventualmente  alla
ridefinizione degli interventi programmati. 
  3-quinquies. Per consentire la  prosecuzione  degli  interventi  di
bonifica dei siti inquinati nella terra dei fuochi, il termine del 31
dicembre 2015, previsto dall'art. 5, comma 5,  del  decreto-legge  10
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
febbraio 2014, n. 6,  per  garantire  la  continuita'  dell'efficacia
delle disposizioni di cui all'art. 11 dell'ordinanza  del  Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, e' prorogato al
31 luglio 2016. 
                             Art. 11 bis 
 
 
              Proroga di termini in materia ambientale 
 
  1. Il termine di cui all'art. 33, comma 10,  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, e' prorogato di sessanta giorni. 
  2.  Entro  trenta  giorni  dall'approvazione   del   programma   di
risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui all'art. 33  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, o di stralci  di
detto programma relativi a  interventi  urgenti  o  propedeutici,  le
risorse residue dei fondi stanziati  dal  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del  mare  per  il  sito  di  interesse
nazionale «Bagnoli-Coroglio» ed erogati  al  comune  di  Napoli,  non
ancora impegnate alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione,  sono   destinate   al   finanziamento   dei   medesimi
interventi, secondo gli indirizzi della cabina di  regia  di  cui  al
comma 13 del medesimo art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014. 
  3. All'art.  33  del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 12, le parole da: «Il Soggetto Attuatore  costituisce
allo scopo una societa' per azioni» fino alla  fine  del  comma  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «La   trascrizione   del   decreto   di
trasferimento al  Soggetto  Attuatore  produce  gli  effetti  di  cui
all'art. 2644, secondo  comma,  del  codice  civile.  Alla  procedura
fallimentare della societa' Bagnoli Futura  Spa  e'  riconosciuto  un
importo corrispondente al  valore  di  mercato  delle  aree  e  degli
immobili trasferiti, rilevato dall'Agenzia del demanio alla data  del
trasferimento della proprieta'. Tale importo e' versato alla curatela
fallimentare mediante strumenti finanziari, di durata non superiore a
quindici anni decorrenti  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, emessi su mercati regolamentati  dal  Soggetto
Attuatore, anche al  fine  di  soddisfare  ulteriori  fabbisogni  per
interventi necessari all'attuazione del programma di cui al comma  8.
L'emissione degli strumenti finanziari di cui al presente  comma  non
comporta l'esclusione dai limiti relativi  al  trattamento  economico
stabiliti dall'art. 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
Dalla trascrizione del decreto di trasferimento e alla  consegna  dei
suddetti titoli, tutti i diritti relativi alle aree e  agli  immobili
trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura  fallimentare
della societa'  Bagnoli  Futura  Spa,  sono  estinti  e  le  relative
trascrizioni cancellate. La trascrizione  del  predetto  decreto,  da
effettuare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, e gli altri atti previsti  dal  presente
comma e conseguenti sono esenti da imposte di registro, di bollo e da
ogni  altro  onere  e  imposta.  Il  Soggetto  Attuatore  ha  diritto
all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di  disposizione  delle
aree e degli  immobili  ad  esso  trasferiti,  secondo  le  modalita'
indicate con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  da
emanare entro novanta giorni dalla comunicazione della determinazione
del valore suddetto da parte dell'Agenzia del demanio. Restano  fermi
gli eventuali obblighi a carico dei creditori fallimentari o dei loro
aventi causa a titolo di responsabilita' per i costi della bonifica»; 
    b) il comma 13.1 e' abrogato; 
    c) al comma 13-quater,  le  parole:  «ovvero  della  societa'  da
quest'ultimo costituita» sono soppresse. 
                               Art. 12 
 
Credito d'imposta per promuovere la tracciabilita' delle vendite  dei
  giornali e la modernizzazione della rete di distribuzione e vendita
  della stampa quotidiana e periodica 
 
  1. Per favorire l'attuazione del  piano  di  modernizzazione  della
rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e  periodica,
previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio  2012,  n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge  16  luglio  2012,  n.
103, ed al fine di rendere effettivamente fruibile  alle  imprese  il
credito d'imposta ivi previsto, il termine a decorrere dal  quale  e'
obbligatorio assicurare la tracciabilita' delle vendite e delle rese,
e' prorogato al 31 dicembre 2016. Il credito  d'imposta  previsto  al
medesimo  comma  1  per  sostenere  l'adeguamento  tecnologico  degli
operatori della rete, distributori ed edicolanti, e' conseguentemente
riconosciuto per l'anno 2016, a valere sulle  risorse  stanziate  per
tale finalita' dal medesimo comma  1,  come  integrate  dall'art.  1,
comma 335, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  2. Il Fondo per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, e' ridotto di 13,3
milioni di euro per il 2016. 
                             Art. 12 bis 
 
Proroga del termine dei  lavori  della  Commissione  parlamentare  di
  inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro 
 
  1. Il termine per  la  conclusione  dei  lavori  della  Commissione
parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di  Aldo  Moro,
previsto dal comma 1 dell'art. 2 della legge 30 maggio 2014,  n.  82,
e' prorogato sino alla fine della XVII legislatura. 
                             Art. 12 ter 
 
 
             Proroga di termini in materia di competenza 
             della Presidenza del Consiglio dei ministri 
 
  1. All'art. 4, comma 2, della  legge  30  marzo  2004,  n.  92,  la
parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «venti». 
  2. Le domande di cui al comma 1 dell'art. 4 della  legge  30  marzo
2004, n. 92, corredate della relativa  documentazione,  sono  inviate
alla Commissione di cui all'art. 5 della medesima  legge  n.  92  del
2004. 
  3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                           Art. 12 quater 
 
 
       Proroga della durata in carica del Consiglio nazionale 
        e dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti 
 
  1.  I  componenti   del   Consiglio   nazionale   dell'Ordine   dei
giornalisti, di cui all'art. 17 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e
dei Consigli regionali di cui all'art. 3 della medesima legge  n.  69
del 1963 rimangono in carica sino al 31 dicembre 2016. 
                               Art. 13 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 

Decreto-Legge 30 dicembre 2015, n. 210

Decreto-Legge 30 dicembre 2015, n. 210

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (15G00225) 

(GU n.302 del 30-12-2015)

 

 Vigente al: 30-12-2015

 

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere  alla
proroga di termini di prossima  scadenza  al  fine  di  garantire  la
continuita', l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 2015; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
     Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni 
 
  1. All'articolo 1 del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  "31  dicembre  2015"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2016"; 
    b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2015", ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"; 
    c)  al  comma  6-quater,  le  parole:  "31  dicembre  2015"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016". 
  2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15, le parole: " 31 dicembre 2015" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"31 dicembre 2016". 
  3. All'articolo 1 del  decreto-legge  31  dicembre  2014,  n.  192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,  n.  11,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo le  parole:  "verificatesi  nell'anno  2013",
sono inserite le seguenti:  "e  nell'anno  2014"  e  le  parole:  "31
dicembre 2015", ovunque ricorrono, sono  sostituite  dalle  seguenti:
"31 dicembre 2016"; 
    b) al comma 4, le parole:  "31  dicembre  2015"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2016". 
  4. Nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  legislativi  attuativi
dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124,  all'articolo  2,
comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  le  parole:  "31
dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016". 
  5. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge  28  dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2007, n. 17, le parole: "31  dicembre  2015"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2016". 
  6. All' articolo 1, comma  4-bis,  del  decreto-legge  28  dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2007, n. 17, le parole: "31  dicembre  2015"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2016". 
  7. All'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10, le parole: "31  dicembre  2015"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2016". 
  8. All'articolo 2223, comma 2, del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, le parole: "Fino all'anno 2015"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Fino all'anno 2016". 
  9. All'articolo 4, comma 9, terzo  periodo,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre  2015»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2016». 
  10.  All'articolo  16-quater,  comma   1,   quarto   periodo,   del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "per l'anno 2014"  sono
sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2014 e 2015". 
                               Art. 2 
 
 
      Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa 
 
  1. All'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno  2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
114, le parole: "dal 1° gennaio 2016" sono sostituite dalle seguenti:
"dal 1° luglio 2016". 
  2. All'articolo 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2  luglio
2010, n. 104, dopo il comma 1 e' aggiunto  il  seguente:  "1-bis.  In
attuazione  del  criterio  di  graduale  introduzione  del   processo
telematico, a decorrere dalla data di entrata in vigore  del  decreto
di cui al comma 1 e fino alla data del 30 giugno 2016 si procede alla
sperimentazione  delle  nuove   disposizioni   presso   i   Tribunali
amministrativi regionali ed il Consiglio di  Stato.  L'individuazione
delle concrete modalita' attuative della sperimentazione e' demandata
agli Organi della Giustizia Amministrativa  nel  rispetto  di  quanto
previsto nel predetto decreto.". 
                               Art. 3 
 
 
Proroga di termini in  materie  di  competenza  del  Ministero  dello
                         sviluppo economico 
 
  1. All'articolo 43, comma 12, del  decreto  legislativo  31  luglio
2005, n. 177, le parole: "31 dicembre  2015"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2016". 
  2.  All'articolo  1  del  decreto-legge  25  gennaio  2010,  n.  3,
convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010, n.  41,  dopo
il comma 3-bis e' inserito  il  seguente:  "3-ter.  Per  esigenze  di
sicurezza nelle isole maggiori, il servizio  di  cui  al  comma  1 e'
prorogato, relativamente alle utenze elettriche, fino al 31  dicembre
2017. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
provvede: 
    a) ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo biennio,
per quantita' massime pari a 400 MW in Sardegna e 200 MW in Sicilia e
con l'assegnazione diretta di una valorizzazione annua  del  servizio
stesso pari a 170.000 €/MW."; 
    b) ad adeguare, in tutto il territorio nazionale, per le medesime
utenze connesse in alta e altissima  tensione,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2016, la struttura delle componenti tariffarie relative  agli
oneri generali di  sistema  elettrico  in  modo  da  rispecchiare  la
struttura  degressiva  della  tariffa  di  rete  per  i  servizi   di
trasmissione, distribuzione e misura, in  vigore  dal  2014,  nonche'
applicando esclusivamente agli oneri generali  relativi  al  sostegno
delle energie rinnovabili la rideterminazione degli oneri di  sistema
elettrico di cui all'articolo  39,  comma  3,  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012.". 
                               Art. 4 
 
 
Proroga  di  termini  in  materie   di   competenza   dei   Ministeri
                     dell'interno e della difesa 
 
  1. E' prorogata, per l'anno 2016, l'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 1, comma l-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre
2004, n. 314, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  marzo
2005, n. 26. 
  2. L'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici  alle
disposizioni legislative e regolamentari in  materia  di  prevenzione
incendi previste dall'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge  12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2013, n. 128, e' completato entro sei  mesi  dalla  data  di
adozione del decreto ministeriale ivi previsto e comunque  non  oltre
il 31 dicembre 2016. 
  3. All'articolo 17, comma 4-quater, del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2014,
n. 35, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle  seguenti:
"31 dicembre 2016". 
  4.  I  termini  di  cui  all'articolo   14,   comma   31-ter,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono  differiti  al  31  dicembre
2016. 
  5. All'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile  2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.
89, le parole: " 31 dicembre 2014" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"31 dicembre 2016". 
  6. All'articolo 1, comma 3, della legge 1º ottobre 2012, n. 177, le
parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi". 
                               Art. 5 
 
 
        Proroga di termini in materia di distretti turistici 
 
  1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13  maggio  2011,  n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.
106, le parole: "entro il 31 dicembre  2015"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il 30 giugno 2016". 
                               Art. 6 
 
 
Proroga di termini in  materie  di  competenza  del  Ministero  della
                               salute 
 
  1. All'articolo 11, comma 3,  del  decreto  legislativo  12  maggio
2015,  n.  71,  le  parole:  "sono  rinnovati  entro  8  mesi",  sono
sostituite dalle seguenti: "sono rinnovati entro 18 mesi". 
  2. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, le  parole:  "Entro  il  1°gennaio  2016",  sono
sostituite dalle seguenti: "Entro il 1°gennaio 2017". 
  3.  All'articolo  15  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  il
comma 16, e' sostituito dal seguente: 
    "16. Le tariffe massime delle strutture  che  erogano  assistenza
ambulatoriale di cui al comma 15, valide dalla  data  di  entrata  in
vigore del decreto del  Ministro  previsto  dal  medesimo  comma  15,
nonche'  le  tariffe  delle   prestazioni   relative   all'assistenza
protesica di cui all'articolo 2, comma 380, della legge  24  dicembre
2007, n.  244,  costituiscono  riferimento  fino  alla  data  del  30
settembre 2016, per la valutazione della congruita' delle  risorse  a
carico  del  Servizio  sanitario   nazionale,   quali   principi   di
coordinamento  della  finanza  pubblica.  Le  tariffe  massime  delle
strutture che erogano assistenza ospedaliera  di  cui  al  comma  15,
valide dalla data di entrata  in  vigore  del  decreto  del  Ministro
previsto dal medesimo comma 15, costituiscono riferimento, fino  alla
data del 31 dicembre 2016, per la valutazione della congruita'  delle
risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi  di
coordinamento della finanza pubblica". 
  4. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191, quinto periodo, dopo le parole: "Per l'anno 2014", sono inserite
le seguenti: "e per l'anno 2015". 
                               Art. 7 
 
 
     Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti 
 
  1. All'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014,
n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2015,
n. 11, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle  seguenti:
"31 luglio 2016". 
  2. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 9-bis,  primo  e  secondo  periodo,  le  parole:  "31
dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2016"; 
    b) al comma 15-bis le parole: "31 dicembre 2015" sono  sostituite
dalle seguenti: "31 luglio 2016". 
  3. All'articolo 189, comma 5, del  decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163, le parole: "31 dicembre  2015"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 luglio 2016". 
  4. Il termine di cui all'articolo 357, comma 27,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,  come  modificato
dall'articolo 8, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.  11,
e' prorogato al 31 luglio 2016. 
  5. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.  73,  le
parole: "31  dicembre  2015"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2016". 
  6. All'articolo 15, comma 3-quinquies del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio
2012, n. 14, le  parole:  "30  giugno  2014"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 luglio 2016". 
  7. All'articolo 26, comma 1-bis, del decreto-legge 24 aprile  2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.
89, le parole: "dal 1° gennaio 2016" sono sostituite dalle  seguenti:
" dal 1° gennaio 2017". 
  8. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, le parole: "31  dicembre  2015"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "31  dicembre  2016".   Restano   fermi   i   termini   di
conservazione dei residui previsti a legislazione vigente. 
  9. All'articolo 15, comma 1,  del  decreto  legislativo  15  luglio
2015, n. 112, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle  more
della stipula  dei  nuovi  contratti  di  programma  per  il  periodo
2016-2020  e  sino  all'efficacia  degli  stessi,  il  contratto   di
programma parte servizi  2012-2014,  stipulato  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana  S.p.A.,
e' prorogato, ai medesimi patti e condizioni gia'  previste,  per  il
periodo necessario alla stipula del nuovo contratto  e  comunque  non
oltre  il  31  dicembre  2016  con  l'aggiornamento  delle   relative
Tabelle.". 
  10. All'articolo 1, comma 165, sesto periodo, della legge 13 luglio
2015, n. 107, le parole: "centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:  "il  30
aprile 2016". 
  11. Per gli interventi di edilizia scolastica di  cui  all'articolo
10 del decreto-legge 12  settembre  2013,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2013,  n.  128,  il  termine
previsto  ai  sensi  del  predetto  articolo   per   l'aggiudicazione
provvisoria dei lavori e' prorogato al 29 febbraio 2016. 
                               Art. 8 
 
Proroga  di  termini  in  materia   di   competenza   del   Ministero
  dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare 
  1. All'articolo 11  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3-bis, le parole: "Fino al  31  dicembre  2015"  sono
sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2016"; 
    b) al comma 9-bis, le parole: " stabilito al 31 dicembre 2015"  e
le  parole:   "sino   al   31   dicembre   2015"   sono   sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "stabilito al 31 dicembre 2016" e  "
sino al 31 dicembre 2016". 
  2. All'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi: 
    "3-bis. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui  al  comma  3,  e'
prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per
i quali sono state regolarmente presentate istanze di deroga ai sensi
dei commi 4  o  5.  Sino  alla  definitiva  pronuncia  dell'Autorita'
Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1°  gennaio
2017, le  relative  autorizzazioni  continuano  a  costituire  titolo
all'esercizio  a  condizione  che  il  gestore  rispetti   anche   le
condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga. 
    3-ter. Il termine del 1° gennaio 2016,  di  cui  al  comma  3  e'
prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per
i quali sono state regolarmente presentate, alla data del 31 dicembre
2015,  istanze  di  deroga  ai  sensi  dei  paragrafi  3.3   o   3.4,
dell'Allegato II, parte I, alla Parte  Quinta  del  presente  decreto
ovvero ai sensi dell'Allegato II, parte II,  alla  Parte  Quinta  del
presente  decreto.  Sino  alla  definitiva  pronuncia  dell'Autorita'
Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1°  gennaio
2017, le  relative  autorizzazioni  continuano  a  costituire  titolo
all'esercizio,  a  condizione  che  il  gestore  rispetti  anche   le
condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga e rispetti dal
1° gennaio 2016, per gli  inquinanti  non  oggetto  di  richiesta  di
deroga, i pertinenti valori  limite  di  emissione  massimi  indicati
nell'Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto". 
  3. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo  13
gennaio 2003, n. 36,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "31
dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "29 febbraio 2016". 
                               Art. 9 
 
 
Proroga di termini in  materia  di  competenza  del  Ministero  delle
              politiche agricole alimentari e forestali 
 
  1. All'articolo  1,  comma  298,  primo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le  parole:  «fino
al 31 dicembre 2015» sono sostituite  dalle  seguenti:  «fino  al  30
giugno 2016, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione
riferite all'annualita' 2015 e alle precedenti,». 
                               Art. 10 
 
 
        Proroga di termini in materia economica e finanziaria 
 
  1. All'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8  aprile  2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2013,  n.
64, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "30
giugno 2016". 
  2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012,  n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
le parole: "31 dicembre 2015", sono sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2016". 
  3. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
come modificato dall'articolo  10,  comma  6,  del  decreto-legge  31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2015, n. 11, le parole: "negli anni 2013, 2014 e 2015"  sono
sostituite dalle seguenti: "negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016". 
  4. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17  settembre
2007, n. 164, le parole: "Fino al 31 dicembre 2015"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2016". 
  5. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, le parole: "Sino al 31  dicembre  2015"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Sino al 31 dicembre 2016". 
  6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le
parole: "e 2015" sono sostituite dalle seguenti: ", 2015 e 2016". 
  7. All'articolo 3, comma 3, del decreto  legislativo  28  settembre
2012, n. 178, dopo le parole: "di previsione 2013, 2014 e 2015," sono
aggiunte le seguenti: "e per l'anno  2016  con  riferimento  all'Ente
strumentale alla Croce Rossa Italiana,". 
  8. All'articolo 8, comma 30, terzo  periodo,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, le parole: "31 dicembre 2014" sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2016". 
                               Art. 11 
 
 
        Proroga di termini relativi a interventi emergenziali 
 
  1. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.
192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,  n.
11, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle  seguenti:  "
31 dicembre 2016". 
  2. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122,  e
successive modificazioni, le  parole:  "31  dicembre  2015",  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2016". 
  3. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013,  n.
136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio  2014,  n.
6, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti:  "31
dicembre 2016". 
                               Art. 12 
 
Credito d'imposta per promuovere la tracciabilita' delle vendite  dei
  giornali e la modernizzazione della rete di distribuzione e vendita
  della stampa quotidiana e periodica 
  1. Per favorire l'attuazione del  piano  di  modernizzazione  della
rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e  periodica,
previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio  2012,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012,  n.
103, ed al fine di rendere effettivamente fruibile  alle  imprese  il
credito d'imposta ivi previsto, il termine a decorrere dal  quale  e'
obbligatorio assicurare la tracciabilita' delle vendite e delle rese,
e' prorogato al 31 dicembre 2016. Il credito  d'imposta  previsto  al
medesimo  comma  1  per  sostenere  l'adeguamento  tecnologico  degli
operatori della rete, distributori ed edicolanti, e' conseguentemente
riconosciuto per l'anno 2016, a valere sulle  risorse  stanziate  per
tale finalita' dal medesimo comma 1, come integrate dall'articolo  1,
comma 335, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  2. Il Fondo per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive  modificazioni,  e'
ridotto di 13,3 milioni di euro per il 2016. 
                               Art. 13 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Legge 28 dicembre 2015, n. 221

Legge 28 dicembre 2015, n. 221

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali. (16G00006)

(GU n.13 del 18-1-2016 )

Capo I
Disposizioni relative alla protezione della natura e per la strategia dello sviluppo sostenibile

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Misure  per  la  sensibilizzazione  dei   proprietari   dei   carichi
                   inquinanti trasportati via mare 
 
  1. All'articolo 12, quarto comma, della legge 31 dicembre 1982,  n.
979, sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,  anche  con
riferimento all'utilizzazione di una nave inadeguata alla qualita'  e
alla  quantita'  del  carico  trasportato.  Ai   predetti   fini   il
proprietario del carico si munisce di idonea polizza  assicurativa  a
copertura integrale dei rischi anche potenziali, rilasciandone  copia
al comandante della nave che e' tenuto ad esibirla tra i documenti di
bordo necessari in occasione dei  controlli  disposti  dall'autorita'
marittima». 
                               Art. 2 
 
Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
  152, e disposizioni in materia di operazioni in  mare  nel  settore
  degli idrocarburi 
 
  1. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, all'ultimo periodo, le parole da:
«del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del
mare» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle  seguenti:  «,
rispettivamente, del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  per  lo
svolgimento delle attivita' di vigilanza e controllo della  sicurezza
anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare,  e
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi
compresi gli adempimenti  connessi  alle  valutazioni  ambientali  in
ambito costiero e  marino,  anche  mediante  l'impiego  dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca  ambientale  (ISPRA),  delle
Agenzie regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei corpi
dello Stato  preposti  alla  vigilanza  ambientale,  e  di  contrasto
dell'inquinamento marino». 
                               Art. 3 
 
Modifica all'articolo 34 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
  152, concernente la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile 
 
  1. All'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, le parole: «Entro sei mesi  dalla
data di entrata in vigore del  presente  decreto  il  Governo,»  sono
sostituite dalle seguenti: «Il Governo,» e dopo la parola: «provvede»
sono inserite le seguenti: «, con cadenza almeno triennale,». 
  2. In sede di prima attuazione delle disposizioni di cui  al  comma
1,  l'aggiornamento  della  Strategia  nazionale  per   lo   sviluppo
sostenibile, integrata con un apposito  capitolo  che  considera  gli
aspetti  inerenti  alla  «crescita  blu»  del  contesto  marino,   e'
effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. 
                               Art. 4 
 
                Modifica dell'articolo 37 della legge 
                        23 luglio 2009, n. 99 
 
  1. L'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99,  e'  sostituito
dal seguente: 
  «Art.  37  (Istituzione  dell'Agenzia  nazionale   per   le   nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA).  -
1. E' istituita, sotto la  vigilanza  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,  l'energia  e
lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). 
  2. L'ENEA e' un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e
all'innovazione tecnologica,  nonche'  alla  prestazione  di  servizi
avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e  ai  cittadini
nei settori dell'energia, dell'ambiente e  dello  sviluppo  economico
sostenibile.  Assolve  alle  specifiche  funzioni  di   agenzia   per
l'efficienza energetica previste dal decreto  legislativo  30  maggio
2008, n. 115, e ad ogni  altra  funzione  ad  essa  attribuita  dalla
legislazione vigente o delegata dal  Ministero  vigilante,  al  quale
fornisce supporto per gli  ambiti  di  competenza  e  altresi'  nella
partecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali,
europei ed internazionali. 
  3. L'ENEA  opera  in  piena  autonomia  per  lo  svolgimento  delle
funzioni istituzionali assegnate dal presente articolo e  dagli  atti
indicati  al  comma  7,  nel  limite   delle   risorse   finanziarie,
strumentali  e  di  personale  del  soppresso  Ente  per   le   nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente di cui al  decreto  legislativo  3
settembre 2003, n. 257. 
  4. Sono organi dell'ENEA: 
  a) il presidente; 
  b) il consiglio di amministrazione; 
  c) il collegio dei revisori dei conti. 
  5. Il presidente e' il legale rappresentante dell'ENEA, la dirige e
ne e' responsabile. 
  6. Il consiglio di  amministrazione,  formato  da  tre  componenti,
incluso il presidente, e' nominato con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, per quattro anni,  rinnovabili  una
sola volta, ed i componenti sono scelti tra  persone  con  elevata  e
documentata qualificazione  tecnica,  scientifica  o  gestionale  nei
settori di competenza dell'ENEA. 
  7. Entro sei mesi dalla  nomina  il  consiglio  di  amministrazione
propone  al  Ministro  dello  sviluppo  economico,  in  coerenza  con
obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', lo schema  di
statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilita'  e
del  personale,  che  sono  adottati  dal  Ministro  dello   sviluppo
economico sentito  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare. Con lo statuto sono altresi'  disciplinate  le
modalita' di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del
collegio dei revisori dei conti, formato da tre  componenti,  di  cui
uno nominato dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e  uno  dal
Ministro dell'economia e delle finanze. 
  8. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma
7 il Ministro dello  sviluppo  economico  esercita  il  controllo  di
legittimita' e di merito sui predetti atti in conformita' ai principi
e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma  4,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  in  quanto  compatibili  con  la
presente legge, sentiti, per le  parti  di  competenza,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione. 
  9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare e con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare
entro quarantacinque giorni dalla nomina del presidente dell'ENEA, e'
determinata  la  dotazione  delle  risorse   umane,   finanziarie   e
strumentali necessarie al  funzionamento  dell'ENEA,  attenendosi  al
principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa. 
  10. Alle risorse umane dell'ENEA si applica il contratto di  lavoro
dei dipendenti degli enti di ricerca. 
  11. Nel quadro del complessivo riordino del sistema nazionale della
ricerca, sono individuate, con decreto del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, su proposta dell'ENEA, le risorse umane  e
strumentali funzionali allo svolgimento delle previste attivita'. 
  12. A decorrere dalla scadenza del termine  di  approvazione  degli
atti previsti al comma  7,  e'  abrogato  il  decreto  legislativo  3
settembre 2003, n. 257. 
  13. All'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
si provvede  nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica». 
                               Art. 5 
 
        Disposizioni per incentivare la mobilita' sostenibile 
 
  1. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi  dell'articolo  19,
comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,  la  quota  di
risorse di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare e' destinata prioritariamente, nel limite di 35
milioni di euro, al programma  sperimentale  nazionale  di  mobilita'
sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, di cui al comma 2 del presente
articolo, per il finanziamento di progetti, predisposti da uno o piu'
enti locali e riferiti  a  un  ambito  territoriale  con  popolazione
superiore a 100.000 abitanti, diretti  a  incentivare  iniziative  di
mobilita'   sostenibile,   incluse   iniziative   di   piedibus,   di
car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e  di  bike-sharing,  la
realizzazione  di  percorsi  protetti  per  gli  spostamenti,   anche
collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta,  di
laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di programmi di
educazione  e  sicurezza  stradale,  di   riduzione   del   traffico,
dell'inquinamento e della  sosta  degli  autoveicoli  in  prossimita'
degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro, anche  al  fine  di
contrastare problemi derivanti dalla vita sedentaria. Tali  programmi
possono  comprendere  la  cessione  a  titolo  gratuito   di   «buoni
mobilita'» ai lavoratori che usano mezzi  di  trasporto  sostenibili.
Nel  sito  web  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio  e  del  mare  e'  predisposta  una   sezione   denominata
«Mobilita' sostenibile», nella quale  sono  inseriti  e  tracciati  i
finanziamenti erogati per il programma di mobilita'  sostenibile,  ai
fini della trasparenza e della maggiore fruibilita' dei progetti. 
  2. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentito, per i profili di  competenza,  il
Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  sono  definiti  il
programma sperimentale nazionale di mobilita' sostenibile casa-scuola
e casa-lavoro nonche' le modalita' e i criteri per  la  presentazione
dei progetti di  cui  al  comma  1  mediante  procedure  di  evidenza
pubblica. Entro sessanta giorni dalla presentazione dei progetti, con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, sentito, per i profili di  competenza,  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla  ripartizione  delle
risorse e all'individuazione degli enti beneficiari. Gli  schemi  dei
decreti di cui al primo e al secondo periodo, da predisporre  sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28  agosto  1997,  n.  281,  sono  trasmessi  alle  Camere,  ai  fini
dell'acquisizione   del   parere   delle   Commissioni   parlamentari
competenti per materia. I  pareri  di  cui  al  presente  comma  sono
espressi entro trenta giorni dall'assegnazione,  decorsi  i  quali  i
decreti sono comunque adottati. 
  3. Al fine di incentivare la mobilita'  sostenibile  tra  i  centri
abitati dislocati lungo l'asse ferroviario Bologna-Verona, promuovere
i trasferimenti casa-lavoro nonche' favorire il  ciclo-turismo  verso
le citta' d'arte della Pianura padana attraverso il completamento del
corridoio   europeo   EUROVELO   7,   e'   assegnato   alla   regione
Emilia-Romagna, promotrice a tal  fine  di  un  apposito  accordo  di
programma con gli enti interessati,  un  contributo  pari  a  euro  5
milioni per l'anno 2016 per il recupero e la riqualificazione ad  uso
ciclo-pedonale del vecchio tracciato  ferroviario  dismesso,  la  cui
area di sedime  e'  gia'  nella  disponibilita'  dei  suddetti  enti.
All'onere derivante dal  presente  comma  si  provvede,  quanto  a  4
milioni    di     euro,     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  10,  comma  5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto  ad  1
milione di euro,  mediante  corrispondente  riduzione  delle  risorse
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  29,  comma  1,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  iscritte  nel
capitolo 3070 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze. 
  4. All'articolo 2, terzo comma, del testo unico di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno  1965,  n.  1124,  dopo  il
terzo periodo e' inserito il seguente: «L'uso  del  velocipede,  come
definito ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285,  e  successive  modificazioni,  deve,  per  i  positivi
riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato». 
  5. All'articolo 210, quinto  comma,  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo
il terzo periodo e' inserito il seguente: «L'uso del velocipede, come
definito ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285,  e  successive  modificazioni,  deve,  per  i  positivi
riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato». 
  6. Al fine di assicurare l'abbattimento dei livelli di inquinamento
atmosferico  ed  acustico,  la  riduzione  dei  consumi   energetici,
l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione
stradale, la riduzione al minimo dell'uso individuale dell'automobile
privata e il contenimento del traffico, nel rispetto della  normativa
vigente e fatte salve l'autonomia didattica e la liberta'  di  scelta
dei docenti, il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentiti per i profili di competenza i  Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e  del  mare,  specifiche  linee  guida  per  favorire
l'istituzione in tutti gli  istituti  scolastici  di  ogni  ordine  e
grado,   nell'ambito   della   loro   autonomia   amministrativa   ed
organizzativa, della figura del mobility manager  scolastico,  scelto
su base  volontaria  e  senza  riduzione  del  carico  didattico,  in
coerenza con  il  piano  dell'offerta  formativa,  con  l'ordinamento
scolastico e tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente. Il
mobility manager scolastico ha il compito di organizzare e coordinare
gli spostamenti casa-scuola-casa del  personale  scolastico  e  degli
alunni; mantenere i collegamenti  con  le  strutture  comunali  e  le
aziende di trasporto; coordinarsi con gli altri  istituti  scolastici
presenti nel medesimo comune; verificare soluzioni, con  il  supporto
delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su  gomma
e su ferro, per il miglioramento dei servizi e  l'integrazione  degli
stessi;  garantire  l'intermodalita'   e   l'interscambio;   favorire
l'utilizzo della bicicletta e  di  servizi  di  noleggio  di  veicoli
elettrici  o  a  basso  impatto  ambientale;  segnalare   all'ufficio
scolastico regionale  eventuali  problemi  legati  al  trasporto  dei
disabili. Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                               Art. 6 
 
           Disposizioni in materia di aree marine protette 
 
  1. Per la piu'  rapida  istituzione  delle  aree  marine  protette,
l'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  32  della  legge  31
dicembre 1982, n. 979, e' incrementata di  800.000  euro  per  l'anno
2015. Per il potenziamento della gestione e del  funzionamento  delle
aree marine protette istituite,  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 8, comma 10, della  legge  23  marzo  2001,  n.  93,  e'
incrementata di 1 milione di euro a decorrere dal 2016. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a  800.000  euro  per  l'anno
2015 e a 1 milione di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2016,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennnale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  3. Al fine di valorizzare la peculiare  specificita'  naturalistica
di straordinari ecosistemi marini sommersi, all'articolo 36, comma 1,
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la  lettera  ee-sexies)  e'
aggiunta la seguente: 
  «ee-septies) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura  nel
Canale  di  Sicilia,  limitatamente  alle  parti   rientranti   nella
giurisdizione nazionale, da istituire anche separatamente». 
                               Art. 7 
 
Disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle
  aree protette e vulnerabili e modifiche alla legge n. 157 del 1992 
 
  1. E' vietata l'immissione di  cinghiali  su  tutto  il  territorio
nazionale, ad eccezione delle aziende  faunistico-venatorie  e  delle
aziende  agri-turistico-venatorie   adeguatamente   recintate.   Alla
violazione  di  tale  divieto  si  applica   la   sanzione   prevista
dall'articolo 30, comma 1, lettera l), della legge 11 febbraio  1992,
n. 157. 
  2. E' vietato il  foraggiamento  di  cinghiali,  ad  esclusione  di
quello finalizzato alle attivita' di controllo.  Alla  violazione  di
tale divieto si applica la sanzione prevista dall'articolo 30,  comma
1, lettera l), della citata legge n. 157 del 1992. 
  3. Fermi restando i divieti di cui ai commi 1 e 2, entro  sei  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano   adeguano   i   piani
faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della  legge  11  febbraio
1992, n. 157, provvedendo  alla  individuazione,  nel  territorio  di
propria  competenza,  delle  aree  nelle  quali,  in  relazione  alla
presenza o alla contiguita' con aree naturali  protette  o  con  zone
caratterizzate   dalla   localizzazione   di   produzioni    agricole
particolarmente vulnerabili, e' fatto divieto di allevare e immettere
la specie cinghiale (Sus scrofa). 
  4. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio  1992,  n.  157,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «6-bis. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'articolo
9 della direttiva 2009/147/CE, le regioni, in sede di rilascio  delle
autorizzazioni per il prelievo dello  storno  (Sturnus  vulgaris)  ai
sensi del presente  articolo,  con  riferimento  alla  individuazione
delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo,  consentono
l'esercizio dell'attivita' di prelievo qualora esso sia praticato  in
prossimita'  di  nuclei  vegetazionali  produttivi   sparsi   e   sia
finalizzato  alla  tutela  della  specificita'   delle   coltivazioni
regionali». 
  5. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Le norme della presente legge non si applicano alle  talpe,  ai
ratti, ai topi propriamente detti, alle  nutrie,  alle  arvicole.  In
ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo
precedente, con esclusione delle specie individuate dal  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  19
gennaio 2015,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  31  del  7
febbraio 2015, la gestione e' finalizzata all'eradicazione o comunque
al  controllo  delle  popolazioni;  gli  interventi  di  controllo  o
eradicazione sono realizzati come disposto dall'articolo 19»; 
  b) all'articolo 2, il comma 2-bis e' abrogato; 
  c) all'articolo 5, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis.  L'autorizzazione  rilasciata  ai   sensi   del   comma   3
costituisce titolo abilitativo e condizione per la  sistemazione  del
sito e  l'istallazione  degli  appostamenti  strettamente  funzionali
all'attivita',   che    possono    permanere    fino    a    scadenza
dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma
delle leggi vigenti,  non  comportino  alterazione  permanente  dello
stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in  legno
o con altri materiali  leggeri  o  tradizionali  della  zona,  o  con
strutture  in  ferro  anche  tubolari,  o  in  prefabbricato   quando
interrati o immersi, siano privi  di  opere  di  fondazione  e  siano
facilmente    ed    immediatamente    rimuovibili    alla    scadenza
dell'autorizzazione. 
  3-ter. Le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
definiscono con proprie norme le caratteristiche  degli  appostamenti
nel rispetto del comma 3-bis». 

Capo II
Disposizioni relative alle procedure di Valutazione di impatto ambientale e sanitario

                               Art. 8 
 
Norme  di  semplificazione  in  materia  di  valutazioni  di  impatto
  ambientale incidenti su attivita' di scarico a mare di acque  e  di
  materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione 
 
  1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 26,  comma  4,  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni, al medesimo decreto legislativo n. 152 del  2006  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 104, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
  «8-bis. Per gli interventi assoggettati a  valutazione  di  impatto
ambientale, nazionale o regionale, le  autorizzazioni  ambientali  di
cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di  progetto  esecutivo  e
rilasciate dalla stessa autorita' competente per il provvedimento che
conclude motivatamente il  procedimento  di  valutazione  di  impatto
ambientale»; 
    b) all'articolo 109: 
  1) il secondo periodo del comma 5 e' soppresso; 
  2) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. Per gli interventi assoggettati a  valutazione  di  impatto
ambientale, nazionale o regionale, le  autorizzazioni  ambientali  di
cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa  autorita'
competente  per  il  provvedimento  che  conclude  motivatamente   il
procedimento di  valutazione  di  impatto  ambientale.  Nel  caso  di
condotte o cavi facenti parte della rete  nazionale  di  trasmissione
dell'energia elettrica o di connessione con reti energetiche di altri
Stati,  non   soggetti   a   valutazione   di   impatto   ambientale,
l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare,  sentite  le  regioni  interessate,
nell'ambito del procedimento unico  di  autorizzazione  delle  stesse
reti». 
  2. Al punto 4-bis) dell'allegato II alla parte seconda del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le  parole:  «ed  elettrodotti  in
cavo interrato in corrente  alternata,  con  tracciato  di  lunghezza
superiore a 40 chilometri, facenti  parte  della  rete  elettrica  di
trasmissione nazionale»  sono  soppresse.  La  disciplina  risultante
dall'applicazione della disposizione di  cui  al  presente  comma  si
applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge. 
                               Art. 9 
 
Valutazione di  impatto  sanitario  per  i  progetti  riguardanti  le
  centrali termiche e  altri  impianti  di  combustione  con  potenza
  termica superiore a  300  MW,  nonche'  impianti  di  raffinazione,
  gassificazione e liquefazione 
 
  1. All'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Nei provvedimenti concernenti i progetti di cui al punto 1)
dell'allegato II alla presente parte  e  i  progetti  riguardanti  le
centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica
superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato  II,  e'
prevista  la  predisposizione  da  parte  del   proponente   di   una
valutazione di impatto sanitario (VIS),  in  conformita'  alle  linee
guida predisposte dall'Istituto superiore  di  sanita',  da  svolgere
nell'ambito del procedimento di VIA. Per le attivita' di controllo  e
di monitoraggio relative alla valutazione di cui  al  presente  comma
l'autorita' competente si avvale dell'Istituto superiore di  sanita',
che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica». 
  2. Le disposizioni del comma 5-bis  dell'articolo  26  del  decreto
legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  introdotto  dal  comma  1  del
presente articolo, si applicano ai procedimenti iniziati dopo la data
di entrata in vigore della presente legge. 

Capo III
Disposizioni in materia di emissioni di gas a effetto serra e di impianti per la produzione di energia

                               Art. 10 
 
        Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 
 
  1. Al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 19, comma 6, dopo la lettera i)  e'  aggiunta  la
seguente: 
  «i-bis) compensare i costi come definiti  dal  paragrafo  26  delle
linee guida di  cui  alla  comunicazione  della  Commissione  europea
(C(2012) 3230 final), con  priorita'  di  assegnazione  alle  imprese
accreditate della certificazione ISO 50001»; 
    b) all'articolo 41, comma 2, dopo le  parole:  «all'articolo  23,
comma 1,» sono inserite le seguenti: «all'articolo 28, comma 1,». 
                               Art. 11 
 
Disposizioni in materia  di  dati  ambientali  raccolti  da  soggetti
                    pubblici e da imprese private 
 
  1. In coerenza con i contenuti dell'Agenda  digitale  italiana,  di
cui  all'articolo  47  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,  e
successive modificazioni, i dati  ambientali  raccolti  ed  elaborati
dagli enti e dalle agenzie pubblici  e  dalle  imprese  private  sono
rilasciati agli enti locali, su loro richiesta, in formato aperto per
il loro riuso finalizzato a iniziative per l'impiego efficiente delle
risorse ambientali o ad applicazioni digitali a supporto della  green
economy. 
                               Art. 12 
 
       Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 
 
  1. Al decreto legislativo 30 maggio  2008,  n.  115,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 2, comma 1, lettera t), le parole: «,  con  potenza
nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente  installata  sullo
stesso sito,» sono soppresse; 
  b)  all'articolo  10,  comma  2,  lettera  b),  le  parole:  «nella
titolarita' del medesimo soggetto giuridico»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nella titolarita' di societa'  riconducibili  al  medesimo
gruppo societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile»; 
  c) all'articolo 10, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo
ORC  (Organic  Rankine  Cycle)  alimentati  dal  recupero  di  calore
prodotto dai cicli industriali e da processi di combustione  spettano
i titoli  di  efficienza  energetica  di  cui  ai  decreti  attuativi
dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo  1999,  n.
79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto  legislativo  23  maggio
2000, n. 164, alle  condizioni,  con  le  modalita'  e  nella  misura
definite in una specifica scheda adottata dal Ministro dello sviluppo
economico entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente disposizione». 
                               Art. 13 
 
              Sottoprodotti utilizzabili negli impianti 
                         a biomasse e biogas 
 
  1. Fermo  restando  il  rispetto  delle  disposizioni  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  al  fine  di  ridurre  l'impatto
ambientale  dell'economia  italiana  in  termini  di  produzione   di
anidride  carbonica  e  di  realizzare  processi  di  produzione   in
un'ottica   di   implementazione   di   un'economia   circolare,    i
sottoprodotti   della   trasformazione   degli    zuccheri    tramite
fermentazione, nonche'  i  sottoprodotti  della  produzione  e  della
trasformazione  degli  zuccheri  da  biomasse  non  alimentari,  e  i
sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli  vegetali  sono
inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti  a
biomasse  e  biogas   ai   fini   dell'accesso   ai   meccanismi   di
incentivazione della produzione di energia elettrica  da  impianti  a
fonti rinnovabili, di cui alla Tabella 1-A dell'allegato 1 annesso al
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  6  luglio   2012,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 159 del 10 luglio 2012. 
  2. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione  da  parte  dei
gestori degli impianti esistenti della volonta' di impiego anche  dei
sottoprodotti di  cui  al  comma  1,  la  regione  competente  adegua
l'autorizzazione  unica  ai  sensi  dell'articolo  12   del   decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni,  ed
il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa adegua  la  qualifica  di
impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) in essere. 
                               Art. 14 
 
Attraversamento di beni  demaniali  da  parte  di  opere  della  rete
                 elettrica di trasmissione nazionale 
 
  1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n.  239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003,  n.  290,
dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: 
  «4-bis.1. I soggetti titolari ovvero  gestori  di  beni  demaniali,
aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali,  miniere
e  foreste  demaniali,   strade   pubbliche,   aeroporti,   ferrovie,
funicolari,   teleferiche   e    impianti    similari,    linee    di
telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche e  gasdotti,
che siano interessati dal passaggio di opere della rete elettrica  di
trasmissione nazionale, sono  tenuti  ad  indicare  le  modalita'  di
attraversamento degli impianti autorizzati. A tal  fine  il  soggetto
richiedente l'autorizzazione alla costruzione delle opere della  rete
di   trasmissione   nazionale,   successivamente   al   decreto    di
autorizzazione, propone le modalita' di attraversamento  ai  soggetti
sopra indicati,  che  assumono  le  proprie  determinazioni  entro  i
successivi sessanta giorni.  Decorso  tale  termine,  in  assenza  di
diversa  determinazione,   le   modalita'   proposte   dal   soggetto
richiedente  si  intendono  assentite  definitivamente.  Alle   linee
elettriche  e  agli  impianti  facenti  parte  della  rete  elettrica
nazionale, anche in materia di distanze, si applicano  esclusivamente
le disposizioni previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici
21 marzo 1988, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, recante approvazione  delle  norme
tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee
aeree esterne, e successive modificazioni». 
  2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica  anche  ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore  della  presente
legge. 
                               Art. 15 
 
              Disposizione di interpretazione autentica 
 
  1. La disposizione di cui all'articolo 25,  comma  1,  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per gli impianti di cui all'articolo
3, comma 4-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  si  interpreta
nel senso che, ai fini della verifica circa il possesso del requisito
temporale ivi indicato, ovvero l'entrata in  esercizio  entro  il  31
dicembre  2012,  non  soltanto  deve  essere  avvenuta  l'entrata  in
esercizio commerciale dell'energia elettrica ma  anche  l'entrata  in
esercizio commerciale  dell'energia  termica.  A  tal  fine,  per  la
transizione  dal  vecchio  al  nuovo  meccanismo  di   incentivazione
ricadente nella tipologia di cui all'articolo 24,  comma  5,  lettera
c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in modo da garantire
la redditivita' degli investimenti effettuati, il conseguente residuo
periodo di diritto si calcola sottraendo ai quindici anni  di  durata
degli incentivi il tempo gia' trascorso  dalla  data  di  entrata  in
esercizio commerciale dell'energia sia elettrica che termica. 

Capo IV
Disposizioni relative al Green public procurement

                               Art. 16 
 
      Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi 
 
  1. All'articolo 75, comma 7,  del  codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Nei contratti
relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo  della  garanzia  e
del suo  eventuale  rinnovo  e'  ridotto  del  30  per  cento,  anche
cumulabile con  la  riduzione  di  cui  al  primo  periodo,  per  gli
operatori  economici  in  possesso  di   registrazione   al   sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi  del  regolamento
(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  25
novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori  in  possesso  di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.  Nei
contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia  e
del suo  eventuale  rinnovo  e'  ridotto  del  20  per  cento,  anche
cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo  e  secondo,  per
gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni  o  servizi
che costituiscano almeno il 50  per  cento  del  valore  dei  beni  e
servizi  oggetto  del  contratto  stesso,  del  marchio  di  qualita'
ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del  regolamento
(CE) n. 66/2010 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  25
novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o  forniture,
l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e'  ridotto  del
15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario
di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI  EN  ISO  14064-1  o
un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai  sensi  della
norma UNI ISO/TS 14067»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «Per fruire di tale  beneficio»
sono sostituite dalle seguenti: «Per fruire dei benefici  di  cui  al
presente comma» e le parole: «del requisito»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei relativi requisiti». 
  2. All'articolo 83 del codice di  cui  al  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: 
  «e-bis) il possesso di un marchio di qualita' ecologica dell'Unione
europea (Ecolabel UE) in relazione ai  beni  o  servizi  oggetto  del
contratto, in misura pari o superiore al  30  per  cento  del  valore
delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso»; 
      2) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«, avuto anche  riguardo  ai  consumi  di  energia  e  delle  risorse
naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi  complessivi,  inclusi
quelli  esterni  e  di  mitigazione  degli  impatti  dei  cambiamenti
climatici, riferiti all'intero  ciclo  di  vita  dell'opera,  bene  o
servizio, con l'obiettivo strategico di un uso piu' efficiente  delle
risorse  e  di  un'economia  circolare  che   promuova   ambiente   e
occupazione»; 
      3) dopo la lettera f) e' inserita la seguente: 
  «f-bis) la compensazione delle emissioni di gas  ad  effetto  serra
associate alle attivita'  dell'azienda  calcolate  secondo  i  metodi
stabiliti  in  base  alla  raccomandazione   n.   2013/179/UE   della
Commissione, del 9  aprile  2013,  relativa  all'uso  di  metodologie
comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel  corso
del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni»; 
    b) al comma 2 sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «Il
bando, nel caso di previsione del criterio di valutazione di  cui  al
comma 1, lettera f), indica i dati che devono  essere  forniti  dagli
offerenti e il metodo che l'amministrazione  aggiudicatrice  utilizza
per  valutare  i  costi  del  ciclo  di  vita,  inclusa  la  fase  di
smaltimento e di recupero, sulla base di  tali  dati.  Il  metodo  di
valutazione di tali costi rispetta le seguenti condizioni: 
  a)  si  basa  su  criteri   oggettivamente   verificabili   e   non
discriminatori; 
  b) e' accessibile a tutti i concorrenti; 
  c) si basa su dati  che  possono  essere  forniti  dagli  operatori
economici con un ragionevole sforzo». 
                               Art. 17 
 
Disposizioni per promuovere l'adozione dei sistemi EMAS  ed  Ecolabel
                                 UE 
 
  1. Per l'assegnazione di contributi, agevolazioni  e  finanziamenti
in  materia  ambientale,   nella   formulazione   delle   graduatorie
costituiscono elemento di preferenza il possesso di registrazione  al
sistema comunitario di ecogestione  e  audit  (EMAS),  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009,  da  parte  delle  organizzazioni  pubbliche  e
private interessate; il possesso di certificazione UNI EN  ISO  14001
emessa da un organismo di certificazione  accreditato  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 9 luglio 2008; il possesso per un proprio prodotto o servizio del
marchio di qualita' ecologica dell'Unione europea  (Ecolabel  UE)  ai
sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 25 novembre 2009; il possesso della certificazione ISO
50001, relativa ad un sistema  di  gestione  razionale  dell'energia,
emessa da un organismo di certificazione  accreditato  ai  sensi  del
citato regolamento (CE) n. 765/2008. 
                               Art. 18 
 
Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici  per
  le forniture e negli affidamenti di servizi 
 
  1. Dopo l'articolo 68 del codice dei contratti pubblici relativi  a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163, e' inserito il seguente: 
  «Art. 68-bis  (Applicazione  di  criteri  ambientali  minimi  negli
appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi).  -
1. Nell'ambito delle categorie per le quali il Piano d'azione per  la
sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel  settore  della  pubblica
amministrazione, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 11  aprile  2008,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  107  dell'8  maggio  2008,  predisposto   in
attuazione dei commi 1126 e  1127  dell'articolo  1  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296,  prevede  l'adozione  dei  criteri  ambientali
minimi di cui all'articolo 2 del citato decreto 11  aprile  2008,  e'
fatto obbligo, per  le  pubbliche  amministrazioni,  ivi  incluse  le
centrali di committenza, di contribuire al conseguimento dei relativi
obiettivi ambientali, coerenti con gli obiettivi di riduzione dei gas
che alterano il clima e relativi  all'uso  efficiente  delle  risorse
indicati nella comunicazione della Commissione  europea  "Tabella  di
marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego  delle  risorse"  [COM
(2011)   571    definitivo],    attraverso    l'inserimento,    nella
documentazione di gara pertinente, almeno delle specifiche tecniche e
delle clausole  contrattuali  contenute  nei  sottoindicati  decreti,
relativi alle seguenti categorie di forniture e affidamenti: 
  a)  acquisto  di  lampade  a  scarica  ad   alta   intensita',   di
alimentatori  elettronici  e  di  moduli  a  LED  per   illuminazione
pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione  per  illuminazione
pubblica e affidamento del servizio di progettazione di  impianti  di
illuminazione pubblica: decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare 23  dicembre  2013,  pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 8 alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  18  del  23
gennaio 2014, e successivi aggiornamenti; 
  b)  attrezzature  elettriche  ed  elettroniche   d'ufficio,   quali
personal   computer,   stampanti,    apparecchi    multifunzione    e
fotocopiatrici: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 13 dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti; 
  c) servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e
forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento  di  edifici:
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare 7 marzo 2012, pubblicato nel  supplemento  ordinario  n.  57
alla Gazzetta Ufficiale  n.  74  del  28  marzo  2012,  e  successivi
aggiornamenti. 
  2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica  per  almeno  il  50  per
cento del valore delle gare d'appalto sia sopra che sotto  la  soglia
di  rilievo  comunitario  previste  per  le  seguenti  categorie   di
forniture  e  affidamenti  oggetto  dei   decreti   recanti   criteri
ambientali minimi sottoindicati: 
  a)  affidamento  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani:
allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare 13 febbraio  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2014, e successivi aggiornamenti; 
  b) forniture di cartucce toner e cartucce a  getto  di  inchiostro,
affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di  cartucce
toner e a getto di inchiostro: allegato 2  al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  13  febbraio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2014, e
successivi aggiornamenti; 
  c) affidamento del servizio di gestione  del  verde  pubblico,  per
acquisto  di  ammendanti,  di  piante  ornamentali,  di  impianti  di
irrigazione: decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare 13 dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti; 
  d)  carta  per  copia  e  carta  grafica:  decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 aprile 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  102  del  3  maggio  2013,  e
successivi aggiornamenti; 
  e) ristorazione collettiva e  derrate  alimentari:  allegato  1  al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  220
del 21 settembre 2011, e successivi aggiornamenti; 
  f) affidamento del servizio  di  pulizia  e  per  la  fornitura  di
prodotti per l'igiene: decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare 24  maggio  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  142  del  20  giugno  2012,   e   successivi
aggiornamenti; 
  g)  prodotti  tessili:  allegato  1   al   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  22  febbraio
2011, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  74  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti; 
  h)  arredi  per  ufficio:  allegato  2  al  decreto  del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  22  febbraio
2011, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  74  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti. 
  3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare, con proprio decreto, prevede un  incremento  progressivo  della
percentuale di cui al comma 2, relativamente ai prodotti e servizi di
cui all'allegato 1 al decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare 25  luglio  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, nell'arco di  cinque
anni,  e  aggiorna  l'allegato  medesimo,  con  la  possibilita'   di
prevedere   ulteriori    forme    di    certificazione    ambientale,
opportunamente regolamentate. 
  4. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle  forniture
di beni e servizi e agli affidamenti di lavori oggetto  di  ulteriori
decreti ministeriali di  adozione  dei  relativi  criteri  ambientali
minimi. 
  5. Ciascun soggetto obbligato all'attuazione delle disposizioni  di
cui al presente articolo e' tenuto  a  pubblicare  nel  proprio  sito
internet istituzionale i bandi e i documenti di gara con le  relative
clausole contrattuali recanti i relativi criteri  ambientali  minimi,
nonche' l'indicazione dei soggetti  aggiudicatari  dell'appalto  e  i
relativi capitolati contenenti il recepimento  dei  suddetti  criteri
ambientali minimi». 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attivita'  ivi  previste
sono  svolte  nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e
strumentali gia' previste a legislazione vigente. 
                               Art. 19 
 
              Applicazione di criteri ambientali minimi 
                       negli appalti pubblici 
 
  1. All'articolo 7, comma  4,  del  codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e'  aggiunta,  in
fine, la seguente lettera: 
  «l-bis) provvede a monitorare l'applicazione dei criteri ambientali
minimi  di  cui  ai  decreti  attuativi  del  decreto  del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  11  aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio  2008,
e successive  modificazioni,  e  il  raggiungimento  degli  obiettivi
prefissati dal Piano d'azione per la  sostenibilita'  ambientale  dei
consumi  nel  settore  della  pubblica  amministrazione,  di  cui  al
medesimo decreto, e successive modificazioni». 
  2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. All'articolo 64, comma 4-bis, del codice dei contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive  modificazioni,  dopo  il  primo
periodo e' inserito il seguente: «I bandi-tipo contengono indicazioni
per l'integrazione nel bando dei criteri ambientali minimi di cui  ai
decreti attuativi del Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale
dei consumi nel settore della pubblica amministrazione,  adottati  ai
sensi del decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare  11  aprile  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, e successive modificazioni». 
  4. All'articolo 83, comma 1, lettera e), del codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo la parola:  «opera»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  del
servizio»; 
  b) sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,  anche  con
riferimento alle specifiche tecniche premianti previste  dai  criteri
ambientali minimi di cui ai decreti attuativi del Piano d'azione  per
la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore  della  pubblica
amministrazione,  adottati  ai  sensi  del   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  11  aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio  2008,
e successive modificazioni». 
                               Art. 20 
 
            Consumo energetico delle lanterne semaforiche 
 
  1. All'articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,
dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
  «8-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione,   nelle   lanterne   semaforiche,   le    lampade    ad
incandescenza, quando  necessitino  di  sostituzione,  devono  essere
sostituite con lampade a basso consumo energetico,  ivi  comprese  le
lampade realizzate con tecnologia a LED.  Le  lampade  da  utilizzare
nelle lanterne  semaforiche  devono  avere  marcatura  CE  e  attacco
normalizzato  E27  e  assicurare  l'accensione  istantanea.  La  loro
sostituzione deve essere eseguita  utilizzando  la  struttura  ottica
della lanterna semaforica gia' esistente, ove cio'  sia  tecnicamente
possibile senza  apportarvi  modifiche.  Le  lampade  realizzate  con
tecnologia a LED, in caso di rottura anche  di  un  solo  componente,
devono spegnersi automaticamente in modo da  garantire  l'uniformita'
del segnale luminoso durante il loro funzionamento». 
                               Art. 21 
 
Schema nazionale volontario per la  valutazione  e  la  comunicazione
                      dell'impronta ambientale 
 
  1. Al fine di promuovere la competitivita' del  sistema  produttivo
italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti ad  elevata
qualificazione ambientale sui mercati nazionali ed internazionali, e'
istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  lo
schema nazionale volontario per la  valutazione  e  la  comunicazione
dell'impronta ambientale dei  prodotti,  denominato  «Made  Green  in
Italy». Tale schema  adotta  la  metodologia  per  la  determinazione
dell'impronta ambientale dei  prodotti  (PEF),  come  definita  nella
raccomandazione 2013/179/UE della Commissione,  del  9  aprile  2013.
Entro centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con regolamento del Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del  mare  sono  stabilite  le  modalita'  di
funzionamento dello schema. 
  2. Nella definizione delle azioni di cui al comma 1 si tiene  conto
delle indicazioni contenute  nella  comunicazione  della  Commissione
europea «Tabella di marcia verso  un'Europa  efficiente  nell'impiego
delle risorse» (COM(2011) 571 definitivo), e in particolare di quelle
concernenti  la  strategia  in  materia  di  consumo   e   produzione
sostenibili. 
  3. Lo schema nazionale volontario ed il relativo regolamento di cui
al comma 1 sono finalizzati a: 
  a) promuovere, con  la  collaborazione  dei  soggetti  interessati,
l'adozione di tecnologie e disciplinari di produzione innovativi,  in
grado di garantire il miglioramento delle prestazioni dei prodotti e,
in particolare, la riduzione degli impatti ambientali che i  prodotti
hanno durante  il  loro  ciclo  di  vita,  anche  in  relazione  alle
prestazioni ambientali previste dai criteri ambientali minimi di  cui
all'articolo 68-bis del codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163, introdotto dall'articolo 18 della presente legge; 
  b) rafforzare l'immagine, il richiamo e l'impatto comunicativo  che
distingue le produzioni italiane, associandovi  aspetti  di  qualita'
ambientale,  anche  nel  rispetto  di  requisiti  di   sostenibilita'
sociale; 
  c) rafforzare la qualificazione ambientale dei  prodotti  agricoli,
attraverso l'attenzione prioritaria alla definizione di parametri  di
produzione sostenibili dal punto di vista ambientale e della qualita'
del paesaggio; 
  d) garantire l'informazione,  in  tutto  il  territorio  nazionale,
riguardo alle esperienze positive sviluppate in progetti  precedenti,
e in particolare nel progetto relativo allo schema di  qualificazione
ambientale  dei  prodotti  che  caratterizzano  i  cluster   (sistemi
produttivi locali, distretti industriali e filiere) sviluppato con il
protocollo d'intesa firmato  il  14  luglio  2011  tra  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il  Ministero
dello  sviluppo  economico   e   le   regioni   Lombardia,   Liguria,
Emilia-Romagna, Friuli  Venezia  Giulia,  Toscana,  Lazio,  Sardegna,
Marche e Molise. 
  4. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, con il Ministro dell'economia e delle  finanze  e  con  il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare
entro un anno dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
e' emanato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  il
Piano  d'azione  nazionale  in  materia  di  consumo   e   produzione
sostenibili, che integra  le  azioni  previste  al  comma  1,  avendo
riguardo agli interventi e alle azioni nei settori del consumo, della
grande distribuzione e del turismo. 
  5. La disposizione di cui al comma 3 trova applicazione prioritaria
nella programmazione dei fondi europei 2014-2020. 
                               Art. 22 
 
Modifica all'articolo 9 del nuovo  testo  della  legge  generale  sui
  libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499,  in
  materia di diritti edificatori 
 
  1. All'articolo 9 del nuovo testo della legge  generale  sui  libri
fondiari, allegato  al  regio  decreto  28  marzo  1929,  n.  499,  e
successive  modificazioni,  dopo  le  parole:  «le  servitu',»   sono
inserite le seguenti: «i  diritti  edificatori  di  cui  all'articolo
2643, numero 2-bis), del codice civile,». 

Capo V
Disposizioni incentivanti per i prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi

                               Art. 23 
 
Accordi  di  programma  e  incentivi  per  l'acquisto  dei   prodotti
  derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli  scarti  e
  dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi 
 
  1. Dopo l'articolo 206-bis del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 206-ter (Accordi e contratti  di  programma  per  incentivare
l'acquisto di prodotti derivanti da  materiali  post  consumo  o  dal
recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal  disassemblaggio
dei prodotti complessi). - 1. Al fine di incentivare il  risparmio  e
il riciclo  di  materiali  attraverso  il  sostegno  all'acquisto  di
prodotti derivanti da materiali riciclati post consumo o dal recupero
degli scarti e  dei  materiali  rivenienti  dal  disassemblaggio  dei
prodotti complessi, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, puo' stipulare appositi accordi e contratti di programma: 
  a) con le imprese che producono beni derivanti  da  materiali  post
consumo riciclati  o  dal  recupero  degli  scarti  e  dei  materiali
rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, con  priorita'
per i beni provenienti dai rifiuti; 
  b) con enti pubblici; 
  c) con soggetti pubblici o privati; 
  d) con le associazioni di categoria, ivi comprese  le  associazioni
di aziende che si occupano di riuso,  preparazione  al  riutilizzo  e
riciclaggio; 
  e) con associazioni senza fini  di  lucro,  di  promozione  sociale
nonche' con imprese artigiane e imprese individuali; 
  f) con i soggetti incaricati  di  svolgere  le  attivita'  connesse
all'applicazione  del  principio  di   responsabilita'   estesa   del
produttore. 
  2. Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma  1  hanno
ad oggetto: 
  a) l'erogazione di incentivi in favore di attivita' imprenditoriali
di produzione di beni derivanti da materiali post consumo riciclati o
dal  recupero  degli  scarti   e   dei   materiali   rivenienti   dal
disassemblaggio dei prodotti complessi,  con  priorita'  per  i  beni
provenienti  dai  rifiuti  per  i  quali  devono  essere   perseguiti
obiettivi di raccolta e riciclo nel rispetto del presente  decreto  e
della normativa dell'Unione europea, e l'erogazione di  incentivi  in
favore di attivita' imprenditoriali di produzione e  di  preparazione
dei materiali post consumo o derivanti dal recupero  degli  scarti  e
dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei  prodotti  complessi
per il loro riutilizzo e di attivita' imprenditoriali di produzione e
di  commercializzazione  di  prodotti  e   componenti   di   prodotti
reimpiegati  per  la  stessa  finalita'  per  la  quale  erano  stati
concepiti; 
  b) l'erogazione di incentivi in favore di attivita' imprenditoriali
di commercializzazione di aggregati riciclati marcati CE  e  definiti
secondo le norme UNI EN 13242:2013 e UNI EN  12620:2013,  nonche'  di
prodotti  derivanti  da  rifiuti  di  apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche e da  pneumatici  fuori  uso  ovvero  realizzati  con  i
materiali plastici provenienti dal trattamento dei prodotti giunti  a
fine vita, cosi' come definiti dalla  norma  UNI  10667-13:2013,  dal
post consumo o dal recupero degli scarti di produzione; 
  c) l'erogazione di incentivi in favore dei soggetti economici e dei
soggetti pubblici che acquistano prodotti derivanti dai materiali  di
cui alle lettere a) e b). 
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con  decreto
le  risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione   vigente   da
destinare,  sulla  base  di  apposite  disposizioni  legislative   di
finanziamento, agli accordi e ai contratti di  programma  di  cui  ai
commi 1 e 2 e fissa le modalita' di stipulazione dei medesimi accordi
e contratti  secondo  criteri  che  privilegino  prioritariamente  le
attivita' per il riutilizzo,  la  produzione  o  l'acquisto  di  beni
riciclati utilizzati per la stessa  finalita'  originaria  e  sistemi
produttivi  con  il  minor  impatto  ambientale  rispetto  ai  metodi
tradizionali. 
  Art. 206-quater (Incentivi per i prodotti  derivanti  da  materiali
post consumo o dal recupero degli scarti e dei  materiali  rivenienti
dal disassemblaggio dei prodotti complessi).  -  1.  Entro  sei  mesi
dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  il
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  stabilisce  con  decreto  il
livello degli incentivi, anche di natura fiscale,  e  le  percentuali
minime di materiale post  consumo  o  derivante  dal  recupero  degli
scarti e dei materiali rivenienti dal  disassemblaggio  dei  prodotti
complessi che devono  essere  presenti  nei  manufatti  per  i  quali
possono essere erogati gli incentivi di cui all'articolo 206-ter,  in
considerazione  sia  della  materia  risparmiata  sia  del  risparmio
energetico ottenuto riciclando i materiali, tenendo conto dell'intero
ciclo  di  vita  dei  prodotti.  La  presenza  delle  percentuali  di
materiale riciclato e riciclato post consumo o derivante dal recupero
degli scarti e  dei  materiali  rivenienti  dal  disassemblaggio  dei
prodotti complessi puo' essere dimostrata tramite  certificazioni  di
enti riconosciuti. Il medesimo decreto stabilisce gli strumenti e  le
misure di  incentivazione  per  il  commercio  e  per  l'acquisto  di
prodotti e componenti di prodotti usati per  favorire  l'allungamento
del ciclo di vita dei prodotti. 
  2. Per l'acquisto e la commercializzazione di manufatti  realizzati
in materiali polimerici misti riciclati, l'incentivo erogato varia  a
seconda della categoria di  prodotto,  in  base  ai  criteri  e  alle
percentuali stabiliti dall'allegato L-bis alla presente parte. 
  3. Gli incentivi di cui al comma 2 si applicano ai  soli  manufatti
che impiegano materiali polimerici eterogenei da riciclo post consumo
o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti  dal
disassemblaggio dei prodotti complessi in  misura  almeno  pari  alle
percentuali indicate dall'allegato  L-bis  alla  presente  parte.  Il
contenuto di materiali polimerici eterogenei da riciclo nei manufatti
di  cui  al  presente  comma  deve   essere   garantito   da   idonea
certificazione, sulla base della normativa vigente. 
  4. Gli incentivi di cui al presente articolo possono essere  fruiti
nel rispetto delle regole in materia di aiuti  di  importanza  minore
concessi dagli Stati membri dell'Unione europea in favore  di  talune
imprese o produzioni, di cui al regolamento (UE) n.  1407/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013. 
  Art.    206-quinquies    (Incentivi    per    l'acquisto    e    la
commercializzazione di prodotti che impiegano materiali post  consumo
o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti  dal
disassemblaggio dei prodotti  complessi).  -  1.  Il  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, adotta, entro centoventi giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente disposizione,  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  un  regolamento  che
stabilisce i criteri e il  livello  di  incentivo,  anche  di  natura
fiscale, per l'acquisto di manufatti  che  impiegano  materiali  post
consumo riciclati  o  derivanti  dal  recupero  degli  scarti  e  dei
materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi,  ivi
inclusi quelli provenienti dalla raccolta differenziata  dei  rifiuti
diversi dal materiale polimerico. 
  Art.  206-sexies  (Azioni  premianti  l'utilizzo  di  prodotti  che
impiegano materiali post  consumo  o  derivanti  dal  recupero  degli
scarti e dei materiali rivenienti dal  disassemblaggio  dei  prodotti
complessi negli interventi concernenti  gli  edifici  scolastici,  le
pavimentazioni  stradali  e  le  barriere   acustiche).   -   1.   Le
amministrazioni pubbliche, nelle more dell'adozione  da  parte  delle
regioni di specifiche norme tecniche per la  progettazione  esecutiva
degli interventi negli edifici scolastici, al fine di consentirne  la
piena fruibilita' dal punto di vista acustico, prevedono, nelle  gare
d'appalto per l'incremento dell'efficienza energetica delle scuole  e
comunque per la loro ristrutturazione  o  costruzione,  l'impiego  di
materiali e soluzioni progettuali idonei al raggiungimento dei valori
indicati per i descrittori acustici  dalla  norma  UNI  11367:2010  e
dalla norma UNI 11532:2014. Nei bandi di gara sono  previsti  criteri
di valutazione delle offerte ai  sensi  dell'articolo  83,  comma  1,
lettera e), del codice dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163,  e  successive  modificazioni,  con  punteggi  premianti  per  i
prodotti contenenti materiali post consumo o derivanti  dal  recupero
degli scarti e  dei  materiali  rivenienti  dal  disassemblaggio  dei
prodotti complessi nelle percentuali fissate con il decreto di cui al
comma 3 del presente articolo. 
  2. Nelle gare d'appalto  per  la  realizzazione  di  pavimentazioni
stradali e barriere acustiche, anche ai  fini  dell'esecuzione  degli
interventi di risanamento acustico realizzati ai  sensi  del  decreto
del  Ministro  dell'ambiente  29  novembre  2000,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6  dicembre  2000,  le  amministrazioni
pubbliche e gli enti gestori delle infrastrutture  prevedono  criteri
di valutazione delle offerte ai  sensi  dell'articolo  83,  comma  1,
lettera e), del codice dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163,  e  successive  modificazioni,  con  punteggi  premianti  per  i
prodotti contenenti materiali post consumo o derivanti  dal  recupero
degli scarti e  dei  materiali  rivenienti  dal  disassemblaggio  dei
prodotti complessi nelle percentuali fissate con i decreti di cui  al
comma 3 del presente articolo. 
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con uno o piu' decreti, anche  attraverso  i  decreti  di
attuazione del Piano d'azione per la  sostenibilita'  ambientale  dei
consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  107  dell'8
maggio 2008, definisce: 
  a) l'entita'  dei  punteggi  premianti  e  le  caratteristiche  dei
materiali che ne beneficeranno, quali  quelli  indicati  all'articolo
206-ter, comma 2, lettera a), e  quelli  derivanti  dall'utilizzo  di
polverino da pneumatici fuori uso; 
  b) i descrittori acustici da tenere in considerazione nei bandi  di
gara e i relativi valori di riferimento; 
  c) le percentuali minime di residui di produzione  e  di  materiali
post consumo o derivanti dal recupero degli scarti  e  dei  materiali
rivenienti dal disassemblaggio  dei  prodotti  complessi  che  devono
essere presenti nei manufatti per i quali possono essere assegnati  i
punteggi premianti, in considerazione sia della  materia  risparmiata
sia del risparmio  energetico  ottenuto  riutilizzando  i  materiali,
tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti; 
  d) i materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e
dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei  prodotti  complessi
che non possono essere utilizzati senza operazioni di pre-trattamento
finalizzate a escludere effetti nocivi tali da provocare inquinamento
ambientale o danno alla salute umana». 
  2. Negli allegati alla  parte  quarta  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, dopo l'allegato L e' aggiunto  l'allegato  L-bis
di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge. 
  3. In sede di prima applicazione di quanto previsto dagli  articoli
206-quater e 206-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152, introdotti  dal  comma  1  del  presente  articolo,  le  regioni
utilizzano le risorse rivenienti dall'attuazione  delle  disposizioni
di cui all'articolo 32 della presente legge. Il  decreto  di  cui  al
comma 1 del predetto articolo 206-quater del decreto  legislativo  n.
152 del 2006 individua le modalita' di finanziamento degli  incentivi
da esso disciplinati. 

Capo VI
Disposizioni relative alla gestione dei rifiuti

                               Art. 24 
 
Modifiche alle norme in materia di incentivazione della produzione di
  energia elettrica da  impianti  a  fonti  rinnovabili  diversi  dai
  fotovoltaici 
 
  1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio  2012,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 159 del 10 luglio 2012, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  all'allegato  1,  tabella  1.A,  punto  4,  dopo   le   parole:
«produzione  di  mobili  e  relativi  componenti»  sono  aggiunte  le
seguenti: «limitatamente al legno non trattato»; 
  b) all'allegato 2: 
      1) al punto 6.2 e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso: 
  «I rifiuti provenienti da raccolta differenziata  identificati  con
il codice CER 200138 e i rifiuti pericolosi, ad eccezione  di  quelli
identificati con i codici CER 180103* e  180202*,  sono  esclusi  dal
sistema  incentivante  per  la  produzione  di   energia   da   fonti
rinnovabili previsto dal presente decreto»; 
      2) alla tabella 6.A sono soppresse le voci: «17 02 01 -  Legno»
e «19 12 07 - Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06». 
                               Art. 25 
 
Modifica all'allegato 2 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75,
                     in materia di fertilizzanti 
 
  1. All'allegato 2, punto 2, numero 5,  terza  colonna,  al  decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive  modificazioni,  dopo
le parole: «proveniente da raccolta differenziata» sono  inserite  le
seguenti:  «,  ivi  inclusi  i  rifiuti  in   plastica   compostabile
certificata secondo la norma UNI EN 13432:2002, compresi  i  prodotti
sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati,  previo
idoneo processo di sanificazione, qualora necessario». 
                               Art. 26 
 
                      Fertilizzanti correttivi 
 
  1. L'utilizzazione agronomica dei  correttivi  di  cui  al  decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75, ed in  particolare  del  gesso  di
defecazione e del carbonato di calcio di defecazione,  come  definiti
all'allegato 3 del medesimo  decreto  legislativo  n.  75  del  2010,
qualora ottenuti da processi che prevedono  l'utilizzo  di  materiali
biologici classificati come rifiuti, deve garantire il  rispetto  dei
limiti di apporto di azoto nel terreno di  cui  al  codice  di  buona
pratica agricola, adottato con decreto del Ministro per le  politiche
agricole 19 aprile 1999, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  102  del  4  maggio  1999,   in   attuazione
dell'articolo 4 della direttiva  91/676/CEE  del  Consiglio,  del  12
dicembre 1991, e dell'articolo 37, comma 2, lettera c),  della  legge
22 febbraio 1994, n. 146. I correttivi di cui al primo periodo devono
riportare in etichetta il titolo di azoto. 
                               Art. 27 
 
                     Pulizia dei fondali marini 
 
  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
mare, sentito il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
avvalendosi del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie
di porto, di cui all'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n.  179,
puo' individuare i porti marittimi dotati di siti  idonei  nei  quali
avviare operazioni di raggruppamento e gestione di  rifiuti  raccolti
durante le attivita' di  gestione  delle  aree  marine  protette,  le
attivita' di pesca o altre attivita' di turismo subacqueo  svolte  da
associazioni sportive, ambientaliste e  culturali,  tramite  appositi
accordi di programma stipulati, nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, con le associazioni  citate,  con
gli enti gestori delle aree marine protette, con le imprese ittiche e
con la capitaneria di porto, l'autorita' portuale, se  costituita,  e
il comune territorialmente competenti. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  di  concerto   con   il   Ministro   delle
infrastrutture  e   dei   trasporti,   sulla   base   dei   risultati
dell'attivita' di cui al comma 1, sono disciplinate le procedure,  le
modalita' e le condizioni per l'estensione delle  medesime  attivita'
ad altri porti. 
  3.  All'articolo  5,  comma  4,  secondo   periodo,   del   decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e  successive  modificazioni,  le
parole: «A tale fine, la regione cura altresi'» sono sostituite dalle
seguenti: «Il comune cura». 
                               Art. 28 
 
          Modifiche alle norme in materia di utilizzazione 
                    delle terre e rocce da scavo 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del regolamento di  cui  al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare 10 agosto 2012, n. 161, le parole: «; residui di lavorazione
di  materiali  lapidei  (marmi,  graniti,  pietre,  ecc.)  anche  non
connessi alla realizzazione di un'opera  e  non  contenenti  sostanze
pericolose  (quali  ad   esempio   flocculanti   con   acrilamide   o
poliacrilamide)» sono soppresse. 
                               Art. 29 
 
          Attivita' di vigilanza sulla gestione dei rifiuti 
 
  1. All'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Vigilanza e  controllo
in materia di gestione dei rifiuti»; 
  b) al comma 1: 
  1) all'alinea,  le  parole:  «e'  istituito,  presso  il  Ministero
dell'ambiente  e  della   tutela   del   territorio   e   del   mare,
l'Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti,   in   appresso   denominato
Osservatorio. L'Osservatorio» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»; 
  2) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: 
  «g-bis)  elabora  i  parametri  per  l'individuazione   dei   costi
standard, comunque nel rispetto del procedimento di determinazione di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n.  216,
e la definizione di un sistema tariffario equo e  trasparente  basato
sul principio dell'ordinamento dell'Unione europea "chi inquina paga"
e sulla copertura integrale dei costi efficienti di  esercizio  e  di
investimento; 
  g-ter) elabora uno o piu' schemi tipo di contratto di  servizio  di
cui all'articolo 203; 
  g-quater) verifica il rispetto dei termini di cui all'articolo 204,
segnalando le inadempienze al Presidente del Consiglio dei ministri; 
  g-quinquies) verifica il raggiungimento degli  obiettivi  stabiliti
dall'Unione europea in materia di rifiuti e accerta il rispetto della
responsabilita' estesa del produttore da parte dei produttori e degli
importatori di beni»; 
  c) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati; 
  d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e  controllo  in
materia di rifiuti, il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare si avvale dell'ISPRA, a tal fine utilizzando le
risorse di cui al comma 6»; 
    e) al comma 6, al primo periodo, le parole: «dalla costituzione e
dal funzionamento dell'Osservatorio nazionale  sui  rifiuti  e  della
Segreteria tecnica» sono sostituite dalle  seguenti:  «dall'esercizio
delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al presente articolo». 
  2. Tutti  i  richiami  all'Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti  e
all'Autorita' di cui  all'articolo  207  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, effettuati dall'articolo 221, commi 5, 7, 8 e 9,
dall'articolo 222, comma 2,  dall'articolo  223,  commi  4,  5  e  6,
dall'articolo 224, commi 3, lettera m), e 6, dall'articolo 225, commi
3, 4 e 5, dall'articolo 233, comma 9, e dall'articolo 234,  comma  7,
del  medesimo  decreto  legislativo  n.  152  del  2006  o  da  altre
disposizioni  di   legge   si   intendono   riferiti   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  3. Al fine di  accelerare  lo  svolgimento  delle  procedure  e  la
realizzazione degli  interventi  di  cui  al  presente  articolo,  il
personale assunto a tempo  indeterminato,  sulla  base  di  procedure
concorsuali, presso le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli
1, comma 2, e 3 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni, in  posizione  di  distacco  o  di  comando
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare alla data di entrata in vigore della presente legge,  in  deroga
all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001,  e
successive modificazioni, puo' richiedere, entro il 31 dicembre 2016,
di essere inquadrato nei ruoli del medesimo Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei posti  vacanti
nella dotazione organica, fino a un massimo di quindici  unita'  e  a
condizione che il transito non comporti un  aumento  del  trattamento
economico, previo parere favorevole dei  dirigenti  responsabili  dei
servizi  e  degli  uffici  in  cui  il  predetto   personale   opera.
L'inquadramento  e'  disposto  nell'area  funzionale  del   personale
individuata  dall'amministrazione  di  destinazione  sulla  base   di
apposita  tabella  di  equiparazione  approvata   con   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  per
la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze. Limitatamente  all'attuazione
del regolamento di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 10 luglio 2014, n. 142, e comunque non oltre la data del  31
dicembre  2017,  i  limiti  percentuali  per  il  conferimento  degli
incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo  19  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, fissati  nel
15  e  nel  10  per  cento  della  dotazione  organica  di  dirigenti
appartenenti alla prima e alla seconda fascia  dal  comma  5-bis  del
medesimo articolo 19, sono elevati rispettivamente al 30 e al 20  per
cento. 
  4. Il comma 12 dell'articolo 199 del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti: 
  «12. Le regioni  e  le  province  autonome  assicurano,  attraverso
propria deliberazione, la pubblicazione annuale nel proprio sito  web
di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione  dei
piani regionali e dei programmi di cui al presente articolo. 
  12-bis. L'attivita' di vigilanza  sulla  gestione  dei  rifiuti  e'
garantita almeno dalla fruibilita' delle seguenti informazioni: 
  a) produzione  totale  e  pro  capite  dei  rifiuti  solidi  urbani
suddivisa per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero per
ogni comune; 
  b) percentuale di raccolta differenziata totale  e  percentuale  di
rifiuti effettivamente riciclati; 
  c)  ubicazione,  proprieta',  capacita'  nominale   autorizzata   e
capacita' tecnica delle piattaforme per il conferimento dei materiali
raccolti in maniera differenziata, degli impianti  di  selezione  del
multimateriale, degli impianti  di  trattamento  meccanico-biologico,
degli impianti di compostaggio, di ogni ulteriore  tipo  di  impianto
destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani  indifferenziati  e
degli inceneritori e coinceneritori; 
  d) per ogni impianto di trattamento meccanico-biologico e per  ogni
ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi
urbani indifferenziati, oltre a  quanto  previsto  alla  lettera  c),
quantita' di rifiuti in ingresso e quantita' di prodotti  in  uscita,
suddivisi per codice CER; 
  e) per gli inceneritori e i coinceneritori, oltre a quanto previsto
alla lettera c), quantita' di  rifiuti  in  ingresso,  suddivisi  per
codice CER; 
  f)  per  le  discariche,  ubicazione,  proprieta',  autorizzazioni,
capacita'  volumetrica  autorizzata,  capacita'  volumetrica  residua
disponibile e quantita' di materiale ricevuto  suddiviso  per  codice
CER, nonche' quantita' di percolato prodotto». 
  5. Al comma 3  dell'articolo  188-ter  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e successive  modificazioni,  sono  premesse  le
seguenti parole: «Oltre a quanto previsto dal  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  24  aprile
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014,». 
  6. All'articolo 193, comma 2,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, dopo il primo periodo e'  inserito  il  seguente:  «Gli
imprenditori agricoli di cui  all'articolo  2135  del  codice  civile
possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del  formulario  di
identificazione la cooperativa agricola di cui sono  soci  che  abbia
messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi
dell'articolo 183, comma 1, lettera bb);  con  apposito  decreto  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
sentite le organizzazioni di categoria piu' rappresentative,  possono
essere previste ulteriori modalita'  semplificate  per  la  tenuta  e
compilazione del formulario  di  identificazione,  nel  caso  in  cui
l'imprenditore agricolo disponga di un deposito temporaneo presso  la
cooperativa agricola di cui e' socio». 
                               Art. 30 
 
             Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame 
                 e di metalli ferrosi e non ferrosi 
 
  1. All'articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il produttore iniziale o altro  detentore  dei  rifiuti  di
rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente
al  loro  trattamento  deve   consegnarli   unicamente   ad   imprese
autorizzate alle attivita' di trasporto e raccolta di  rifiuti  o  di
bonifica dei siti o alle attivita' di commercio o di  intermediazione
senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua
le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico  o
privato  addetto  alla   raccolta   dei   rifiuti,   in   conformita'
all'articolo 212, comma 5,  ovvero  al  recupero  o  smaltimento  dei
rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della  parte  quarta
del presente decreto. Alla raccolta e al  trasporto  dei  rifiuti  di
rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la  disciplina
di cui all'articolo 266, comma 5». 
                               Art. 31 
 
Introduzione dell'articolo 306-bis del decreto legislativo  3  aprile
  2006, n. 152, in materia di risarcimento  del  danno  e  ripristino
  ambientale dei siti di interesse nazionale 
 
  1. Dopo l'articolo 306 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, e' inserito il seguente: 
  «Art. 306-bis (Determinazione delle misure per il risarcimento  del
danno ambientale e il ripristino ambientale  dei  siti  di  interesse
nazionale). - 1. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e  tenuto
conto del quadro comune da rispettare  di  cui  all'allegato  3  alla
presente parte sesta, il soggetto  nei  cui  confronti  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avviato  le
procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale  di  siti
inquinati di interesse nazionale  ai  sensi  dell'articolo  18  della
legge 8 luglio 1986, n. 349, dell'articolo 17 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, nonche' ai sensi del  titolo  V  della  parte
quarta e della parte sesta del presente decreto, ovvero ha intrapreso
la  relativa  azione  giudiziaria,  puo'   formulare   una   proposta
transattiva. 
  2. La proposta di transazione di cui al comma 1: 
  a) individua gli interventi di riparazione primaria,  complementare
e compensativa; 
  b) ove sia formulata per la riparazione compensativa,  tiene  conto
del tempo necessario per  conseguire  l'obiettivo  della  riparazione
primaria o della riparazione primaria e complementare; 
  c) ove i criteri  risorsa-risorsa  e  servizio-servizio  non  siano
applicabili  per  la  determinazione  delle  misure  complementari  e
compensative,  contiene  una  liquidazione  del  danno  mediante  una
valutazione economica; 
  d) prevede comunque un piano di monitoraggio  e  controllo  qualora
all'impossibilita'  della   riparazione   primaria   corrisponda   un
inquinamento residuo che comporta un rischio  per  la  salute  e  per
l'ambiente; 
  e) tiene conto  degli  interventi  di  bonifica  gia'  approvati  e
realizzati ai sensi del titolo V  della  parte  quarta  del  presente
decreto; 
  f) in caso di concorso di piu' soggetti nell'aver causato il  danno
e negli obblighi di bonifica, puo' essere formulata anche  da  alcuni
soltanto di essi con riferimento all'intera  obbligazione,  salvo  il
regresso nei confronti degli altri concorrenti; 
  g) contiene l'indicazione di idonee garanzie finanziarie. 
  3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare,  con  proprio  decreto,  dichiara  ricevibile  la  proposta  di
transazione, verificato che ricorrono i requisiti di cui al comma  2,
ovvero respinge la proposta per assenza dei medesimi requisiti. 
  4. Nel caso in cui dichiari ricevibile la proposta di  transazione,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
convoca, entro trenta giorni, una conferenza di  servizi  alla  quale
partecipano la regione e gli enti locali territorialmente  coinvolti,
che acquisisce il parere dell'Istituto superiore per la protezione  e
la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Istituto superiore  di  sanita'.
In  ogni  caso  il  parere  tiene  conto  della  necessita'  che  gli
interventi proposti, qualora non conseguano  il  completo  ripristino
dello stato dei luoghi,  assicurino  comunque  la  funzionalita'  dei
servizi e delle risorse tutelate e colpite dall'evento lesivo.  Della
conferenza di  servizi  e'  data  adeguata  pubblicita'  al  fine  di
consentire a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni. 
  5.  La  conferenza  di  servizi,  entro  centottanta  giorni  dalla
convocazione,  approva,  respinge   o   modifica   la   proposta   di
transazione. La deliberazione finale e' comunicata al proponente  per
l'accettazione, che deve intervenire nei successivi sessanta  giorni.
Le determinazioni assunte all'esito della conferenza sostituiscono  a
tutti  gli  effetti  ogni  atto  decisorio  comunque  denominato   di
competenza   delle   amministrazioni   partecipanti   alla   predetta
conferenza o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti. 
  6.  Sulla  base  della  deliberazione  della  conferenza  accettata
dall'interessato, il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare predispone uno schema di transazione sul  quale
e' acquisito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato,  che  lo
valuta anche tenendo conto dei presumibili tempi processuali  e,  ove
possibile,  dei  prevedibili  esiti  del  giudizio  pendente   o   da
instaurare. 
  7. Acquisito il parere di cui al comma 6, lo schema di transazione,
sottoscritto per accettazione dal proponente, e' adottato con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
sottoposto al controllo preventivo di legittimita'  della  Corte  dei
conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994,
n. 20. 
  8. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti
privati,  delle  obbligazioni  dagli  stessi  assunte  in   sede   di
transazione nei confronti del Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare, quest'ultimo, previa diffida ad  adempiere
nel termine di trenta  giorni  e  previa  escussione  delle  garanzie
finanziarie  prestate,  puo'  dichiarare  risolto  il  contratto   di
transazione. In tal caso, le somme eventualmente gia' corrisposte dai
contraenti sono trattenute dal  Ministero  in  acconto  dei  maggiori
importi definitivamente dovuti per i titoli di cui al comma 1». 
  2. L'articolo  2  del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  208,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  13,
e' abrogato. Tale disciplina continua ad applicarsi  ai  procedimenti
per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia
gia' avvenuta la comunicazione dello schema di contratto  a  regioni,
province e comuni ai sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 208 del 2008. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                               Art. 32 
 
          Misure per incrementare la raccolta differenziata 
                          e il riciclaggio 
 
  1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al  comma  1,  alinea,  dopo  le  parole:  «ambito  territoriale
ottimale» sono inserite le seguenti: «, se costituito, ovvero in ogni
comune»; 
  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Nel caso in cui, a livello di ambito territoriale  ottimale  se
costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi
minimi previsti dal presente articolo,  e'  applicata  un'addizionale
del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in  discarica
a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste
dal  comma  1  sulla  base  delle  quote  di  raccolta  differenziata
raggiunte nei singoli comuni»; 
    c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. Al fine di favorire la raccolta  differenziata  di  rifiuti
urbani e assimilati, la misura del tributo  di  cui  all'articolo  3,
comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' modulata  in  base
alla  quota  percentuale  di  superamento  del  livello  di  raccolta
differenziata (RD), fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal  comma
29 dell'articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995,  secondo  la
tabella seguente: 
 
          =================================================
          | Superamento del livello |                     |
          |   di RD rispetto alla   |    Riduzione del    |
          |    normativa statale    |       tributo       |
          +=========================+=====================+
          |  da 0,01 per cento fino |                     |
          |    alla percentuale     |                     |
          |inferiore al 10 per cento|    30 per cento     |
          +-------------------------+---------------------+
          |                         | 40 per cento 50 per |
          |10 per cento 15 per cento|cento 60 per cento 70|
          |20 per cento 25 per cento|      per cento      |
          +-------------------------+---------------------+
 
  3-ter. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento
il  valore  di  RD  raggiunto  nell'anno  precedente.  Il  grado   di
efficienza della RD e' calcolato  annualmente  sulla  base  dei  dati
relativi a ciascun comune. 
  3-quater. La regione, avvalendosi del supporto  tecnico-scientifico
del gestore del catasto regionale dei rifiuti o  di  altro  organismo
pubblico che gia' svolge  tale  attivita',  definisce,  con  apposita
deliberazione, il metodo  standard  per  calcolare  e  verificare  le
percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in
ogni comune, sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni
dalla data di entrata in  vigore  della  presente  disposizione,  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare. La regione individua i formati, i termini e le modalita' di
rilevamento e trasmissione dei  dati  che  i  comuni  sono  tenuti  a
comunicare ai fini  della  certificazione  della  percentuale  di  RD
raggiunta, nonche' le  modalita'  di  eventuale  compensazione  o  di
conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali  da
applicare. 
  3-quinquies. La trasmissione dei dati di cui al comma  3-quater  e'
effettuata annualmente dai comuni attraverso  l'adesione  al  sistema
informatizzato adottato per  la  tenuta  del  catasto  regionale  dei
rifiuti.  L'omessa,  incompleta  o  inesatta  trasmissione  dei  dati
determina l'esclusione del comune dall'applicazione della modulazione
del tributo di cui al comma 3-bis. 
  3-sexies. L'ARPA o l'organismo di cui al  comma  3-quater  provvede
alla validazione dei dati raccolti  e  alla  loro  trasmissione  alla
regione, che stabilisce annualmente  il  livello  di  RD  relativo  a
ciascun comune e a ciascun  ambito  territoriale  ottimale,  ai  fini
dell'applicazione del tributo. 
  3-septies. L'addizionale di cui al comma 3 non si applica ai comuni
che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1-bis oppure  che  hanno
conseguito nell'anno di riferimento  una  produzione  pro  capite  di
rifiuti, come risultante dai dati forniti dal catasto  regionale  dei
rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella  media
dell'ambito territoriale ottimale di appartenenza,  anche  a  seguito
dell'attivazione di interventi di  prevenzione  della  produzione  di
rifiuti. 
  3-octies. L'addizionale di cui al comma 3 e' dovuta alle regioni  e
affluisce in un apposito fondo regionale destinato a  finanziare  gli
interventi di prevenzione della produzione di  rifiuti  previsti  dai
piani regionali di cui all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto
di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli  206-quater  e
206-quinquies, il  cofinanziamento  degli  impianti  e  attivita'  di
informazione ai cittadini in materia di  prevenzione  e  di  raccolta
differenziata»; 
    d) al comma 6, le parole:  «Le  regioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Fatti salvi gli obiettivi indicati all'articolo 181, comma
1,  lettera  a),  la  cui  realizzazione  e'  valutata   secondo   la
metodologia scelta dal Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare ai  sensi  della  decisione  2011/753/UE  della
Commissione, del 18 novembre 2011, le regioni». 
  2. L'adeguamento delle situazioni pregresse, per il  raggiungimento
delle percentuali  di  raccolta  differenziata  come  previste  dalla
vigente normativa, avviene nel termine massimo di  ventiquattro  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
                               Art. 33 
 
Contributo di sbarco nelle isole minori a sostegno  degli  interventi
              di raccolta e di smaltimento dei rifiuti 
 
  1. Al fine di sostenere e finanziare gli interventi di  raccolta  e
di smaltimento dei rifiuti  nonche'  gli  interventi  di  recupero  e
salvaguardia  ambientale  nelle  isole   minori,   il   comma   3-bis
dell'articolo 4 del decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.23,  e'
sostituito dal seguente: 
  «3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole  minori  e  i
comuni nel cui territorio insistono isole minori  possono  istituire,
con regolamento da adottare ai sensi  dell'articolo  52  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive  modificazioni,  in
alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1  del  presente
articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di
euro 2,50, ai  passeggeri  che  sbarcano  sul  territorio  dell'isola
minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti  di  linea  o
vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto  di  persone  a
fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare  collegamenti
verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore,  e
nel cui territorio insistono altre isole minori con  centri  abitati,
destina il gettito del contributo per interventi nelle singole  isole
minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi  effettuati  nelle
medesime. Il contributo di sbarco e' riscosso, unitamente  al  prezzo
del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o  dei
soggetti che  svolgono  servizio  di  trasporto  di  persone  a  fini
commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo,  con
diritto di rivalsa sui soggetti passivi,  della  presentazione  della
dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti  dalla  legge  e
dal regolamento comunale, ovvero con le diverse  modalita'  stabilite
dal medesimo regolamento  comunale,  in  relazione  alle  particolari
modalita'  di  accesso  alle   isole.   Per   l'omessa   o   infedele
presentazione  della  dichiarazione  da  parte  del  responsabile  si
applica  la  sanzione  amministrativa  dal  100  al  200  per   cento
dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato  o  parziale  versamento
del  contributo  si  applica  la  sanzione  amministrativa   di   cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.471,  e
successive  modificazioni.  Per  tutto  quanto  non  previsto   dalle
disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi  da
158 a 170, della legge 27 dicembre  2006,  n.296.  Il  contributo  di
sbarco  non  e'  dovuto  dai  soggetti  residenti  nel  comune,   dai
lavoratori, dagli studenti  pendolari,  nonche'  dai  componenti  dei
nuclei familiari dei soggetti che  risultino  aver  pagato  l'imposta
municipale propria nel medesimo  comune  e  che  sono  parificati  ai
residenti. I  comuni  possono  prevedere  nel  regolamento  modalita'
applicative del contributo nonche' eventuali  esenzioni  e  riduzioni
per particolari fattispecie  o  per  determinati  periodi  di  tempo;
possono altresi' prevedere un  aumento  del  contributo  fino  ad  un
massimo di euro 5 in relazione a  determinati  periodi  di  tempo.  I
comuni possono altresi' prevedere un contributo fino ad un massimo di
euro 5 in  relazione  all'accesso  a  zone  disciplinate  nella  loro
fruizione per motivi ambientali, in prossimita' di fenomeni attivi di
origine vulcanica; in tal caso il  contributo  puo'  essere  riscosso
dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri
soggetti  individuati  dall'amministrazione  comunale  con   apposito
avviso pubblico. Il gettito del contributo e' destinato a  finanziare
interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti,  gli  interventi
di recupero e salvaguardia ambientale nonche' interventi  in  materia
di turismo, cultura, polizia locale e mobilita' nelle isole minori». 
                               Art. 34 
 
Modifiche all'articolo 3, commi 24, 25 e 27, della legge 28  dicembre
  1995, n. 549, in materia di destinazione del tributo  speciale  per
  il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti 
 
  1. All'articolo 3, commi 24 e 25, della legge 28 dicembre 1995,  n.
549, dopo le parole: «il deposito  in  discarica»  sono  inserite  le
seguenti: «e in impianti di incenerimento senza recupero energetico». 
  2. All'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n.  549,
le parole: «; una  quota  del  10  per  cento  di  esso  spetta  alle
province» sono soppresse e le parole: «Il 20 per  cento  del  gettito
derivante  dall'applicazione  del  tributo,  al  netto  della   quota
spettante alle province,» sono sostituite dalle seguenti: «Il gettito
derivante dall'applicazione del tributo». 
                               Art. 35 
 
Modifica dell'articolo 3, comma 40, della legge 28 dicembre 1995,  n.
  549, in materia di incenerimento dei rifiuti 
 
  1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 40
e' sostituito dal seguente: 
  «40. Per i rifiuti smaltiti  in  impianti  di  incenerimento  senza
recupero di  energia  o  comunque  classificati  esclusivamente  come
impianti di smaltimento mediante l'operazione  "D10  Incenerimento  a
terra", ai sensi  dell'allegato  B  alla  parte  quarta  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  successive  modificazioni,  per
gli scarti  ed  i  sovvalli  di  impianti  di  selezione  automatica,
riciclaggio e compostaggio, nonche' per i fanghi  anche  palabili  si
applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39. Il tributo e'  dovuto
nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del
comma 29». 
                               Art. 36 
 
               Disposizioni per favorire le politiche 
             di prevenzione nella produzione di rifiuti 
 
  1. All'articolo 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: 
  «e-bis) attivita'  di  prevenzione  nella  produzione  di  rifiuti,
commisurando le riduzioni tariffarie alla quantita'  di  rifiuti  non
prodotti». 
                               Art. 37 
 
        Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico 
 
  1. Dopo il comma 19 dell'articolo 208  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152,  e  successive  modificazioni,  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il  compostaggio
aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali  non
pericolose  prodotti   nell'ambito   delle   attivita'   agricole   e
vivaistiche e alle  utenze  domestiche  che  effettuano  compostaggio
aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina,  sfalci
e potature da giardino  e'  applicata  una  riduzione  della  tariffa
dovuta per la gestione dei rifiuti urbani». 
  2. Dopo il comma 7 dell'articolo  214  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152,  e  successive  modificazioni,  e'  inserito  il
seguente: 
  «7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le
disposizioni delle direttive e dei regolamenti  dell'Unione  europea,
gli impianti  di  compostaggio  aerobico  di  rifiuti  biodegradabili
derivanti da attivita' agricole e vivaistiche  o  da  cucine,  mense,
mercati, giardini o parchi, che hanno una  capacita'  di  trattamento
non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente  al
trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove  i  suddetti  rifiuti
sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano  una  convenzione
di associazione per la gestione congiunta del servizio, acquisito  il
parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente  (ARPA)
previa predisposizione di un regolamento  di  gestione  dell'impianto
che preveda anche la nomina di un gestore da  individuare  in  ambito
comunale, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia
di inizio di attivita' ai sensi del testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in  aree
agricole, nel rispetto delle  prescrizioni  in  materia  urbanistica,
delle norme antisismiche, ambientali,  di  sicurezza,  antincendio  e
igienico-sanitarie, delle norme  relative  all'efficienza  energetica
nonche' delle disposizioni  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42». 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                               Art. 38 
 
               Disposizioni per favorire la diffusione 
                del compostaggio dei rifiuti organici 
 
  1. All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e successive modificazioni, dopo il comma 1-sexies  sono  aggiunti  i
seguenti: 
  «1-septies. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici  e
gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli  stessi,  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  le
regioni  ed  i  comuni,  nell'ambito  delle  rispettive   competenze,
incentivano  le  pratiche  di  compostaggio   di   rifiuti   organici
effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio  e
il compostaggio di  comunita',  anche  attraverso  gli  strumenti  di
pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni
possono applicare una riduzione sulla tassa di  cui  all'articolo  1,
comma 641, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  alle  utenze  che
effettuano pratiche di riduzione  dei  rifiuti  di  cui  al  presente
comma. 
  1-octies. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
della salute, sono stabiliti  i  criteri  operativi  e  le  procedure
autorizzative  semplificate  per  il  compostaggio  di  comunita'  di
rifiuti organici. Le attivita' di compostaggio di comunita' che, alla
data di entrata in vigore del  decreto  di  cui  al  presente  comma,
risultano gia' autorizzate ai sensi degli  articoli  208  o  214  del
presente  decreto,  possono  continuare   ad   operare   sulla   base
dell'autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa». 
  2. All'articolo 183, comma 1,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n.152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera e), dopo la parola: «domestiche» sono  inserite  le
seguenti: «e non domestiche»; 
  b) dopo la lettera qq) e' aggiunta la seguente: 
  «qq-bis)  "compostaggio  di  comunita'":  compostaggio   effettuato
collettivamente da piu' utenze  domestiche  e  non  domestiche  della
frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine
dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti». 
                               Art. 39 
 
           Sistema di restituzione di specifiche tipologie 
             di imballaggi destinati all'uso alimentare 
 
  1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, e' inserito il seguente: 
  «Art. 219-bis (Sistema di restituzione di specifiche  tipologie  di
imballaggi destinati all'uso alimentare). - 1. Al fine  di  prevenire
la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire  il  riutilizzo
degli imballaggi usati, entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione e' introdotto, in via sperimentale
e su base volontaria del singolo esercente, il sistema  del  vuoto  a
rendere su cauzione per  gli  imballaggi  contenenti  birra  o  acqua
minerale  serviti  al   pubblico   da   alberghi   e   residenze   di
villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo. 
  2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha  una  durata  di  dodici
mesi. 
  3. Ai fini del comma 1, al momento  dell'acquisto  dell'imballaggio
pieno l'utente versa una cauzione con diritto  di  ripetizione  della
stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato. 
  4. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,   sono
disciplinate le modalita' della sperimentazione di  cui  al  presente
articolo. Con il medesimo regolamento sono determinate  le  forme  di
incentivazione e le loro modalita' di applicazione nonche'  i  valori
cauzionali per  ogni  singola  tipologia  di  imballaggi  di  cui  al
presente articolo. Al termine della fase sperimentale  si  valutera',
sulla base degli esiti della  sperimentazione  stessa  e  sentite  le
categorie interessate, se confermare e se estendere  il  sistema  del
vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonche' ad altre  tipologie
di consumo». 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                               Art. 40 
 
                Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti 
                     di piccolissime dimensioni 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 232 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 232-bis  (Rifiuti  di  prodotti  da  fumo).  -  1.  I  comuni
provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta
aggregazione  sociale  appositi  raccoglitori  per  la  raccolta  dei
mozziconi dei prodotti da fumo. 
  2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive
per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da
fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero  dell'ambiente
e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  attuano  campagne  di
informazione. 
  3. E' vietato l'abbandono di mozziconi dei  prodotti  da  fumo  sul
suolo, nelle acque e negli scarichi. 
  Art. 232-ter (Divieto  di  abbandono  di  rifiuti  di  piccolissime
dimensioni). - 1. Al fine di preservare il decoro urbano  dei  centri
abitati  e  per  limitare  gli  impatti  negativi   derivanti   dalla
dispersione incontrollata nell'ambiente di  rifiuti  di  piccolissime
dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di  carta  e  gomme  da
masticare, e' vietato l'abbandono di tali rifiuti  sul  suolo,  nelle
acque, nelle caditoie e negli scarichi»; 
    b) all'articolo 255, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Chiunque viola il divieto di cui  all'articolo  232-ter  e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  trenta  a
euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da
fumo di cui  all'articolo  232-bis,  la  sanzione  amministrativa  e'
aumentata fino al doppio»; 
    c) all'articolo 263, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti  dai  proventi  delle
sanzioni amministrative pecuniarie irrogate  ai  sensi  dell'articolo
255, comma 1-bis, e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e  destinato  alle  attivita'  di  cui  ai  commi  1  e  2
dell'articolo 232-bis. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi
e' destinato ai comuni nel cui territorio  sono  state  accertate  le
relative violazioni ed e' destinato alle attivita' di cui al comma  1
dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da  parte
degli stessi comuni,  volte  a  sensibilizzare  i  consumatori  sulle
conseguenze  nocive  per  l'ambiente  derivanti  dall'abbandono   dei
mozziconi  dei  prodotti  da  fumo  e  dei  rifiuti  di  piccolissime
dimensioni di cui all'articolo  232-ter,  nonche'  alla  pulizia  del
sistema   fognario   urbano.   Con   provvedimento   del    Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministero dell'interno e  con  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente disposizione, sono  stabilite  le  modalita'
attuative del presente comma». 
                               Art. 41 
 
           Gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici 
 
  1. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014,
n. 49, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «Limitatamente
ai pannelli fotovoltaici immessi  sul  mercato  successivamente  alla
data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  per  uso
domestico o professionale, al fine di una corretta gestione del  loro
fine vita, i sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli  9
e 10, per ciascun nuovo  modulo  immesso  sul  mercato,  adottano  un
sistema di garanzia finanziaria e  un  sistema  di  geolocalizzazione
delle medesime tipologie di quelle richieste dal Gestore dei  servizi
energetici nel disciplinare tecnico adottato  nel  mese  di  dicembre
2012, recante "Definizione e verifica dei requisiti  dei  'Sistemi  o
Consorzi per il recupero e riciclo dei  moduli  fotovoltaici  a  fine
vita' in attuazione delle 'Regole applicative per  il  riconoscimento
delle tariffe incentivanti' (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012)"». 
                               Art. 42 
 
Modifica al comma 667 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,
  n. 147, in materia di tariffa del servizio di gestione dei  rifiuti
  urbani e assimilati 
 
  1. Al comma 667 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, le parole da: «Con  regolamento»  fino  a:  «su  proposta»  sono
sostituite dalle seguenti: «Al fine di dare attuazione  al  principio
"chi  inquina  paga",  sancito  dall'articolo  14   della   direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19  novembre
2008, entro un anno dalla data di entrata in  vigore  della  presente
disposizione, con decreto». 
                               Art. 43 
 
Disposizioni per la  piena  attuazione  delle  direttive  dell'Unione
  europea in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti
  di pile e accumulatori 
 
  1. All'articolo 227 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  alla  rubrica,  dopo   le   parole:   «rifiuti   elettrici   ed
elettronici,»  sono  inserite  le  seguenti:  «rifiuti  di   pile   e
accumulatori,»; 
  b) al comma 1, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
  «d-bis) rifiuti di pile  e  accumulatori:  direttiva  2006/66/CE  e
relativo decreto legislativo di attuazione 20 novembre 2008, n. 188». 
  2. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 41, comma
5, del decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  sono  versati
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere   integralmente
riassegnati ad  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Il
Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare
provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti  la
quota dei proventi relativa  alla  copertura  degli  oneri  derivanti
dalle rispettive attivita' di cui al comma 4  del  medesimo  articolo
41. 
  3. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 27, comma
5, del decreto legislativo 20 novembre 2008,  n.  188,  sono  versati
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere   integralmente
riassegnati ad  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Il
Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare
provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti  la
quota  parte  dei  proventi  relativi  alla  copertura  degli   oneri
derivanti dalle rispettive attivita' di cui al comma 4  del  medesimo
articolo 27. 
  4. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 9, comma 3,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «I sistemi devono dimostrare, ai fini  del  riconoscimento,
di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e  14001,  oppure
EMAS,  o  altro  sistema  equivalente  di  gestione  della   qualita'
sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi  di  trattamento
ed il monitoraggio interno all'azienda»; 
  b) all'articolo 10, comma 10, l'ultimo periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «I sistemi devono dimostrare di essere  in  possesso  delle
certificazioni ISO  9001  e  14001,  oppure  EMAS,  o  altro  sistema
equivalente di gestione della qualita'  sottoposto  ad  audit  e  che
comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio  interno
all'azienda»; 
  c) all'articolo 18, comma 4, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Nelle  more  dell'emanazione  del  decreto,  continuano  ad
applicarsi gli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 33,  comma  5,
lettera g),nei confronti dei soggetti che hanno aderito agli stessi»; 
  d) all'articolo 20, comma 1, dopo le parole: «essere autorizzate ai
sensi dell'articolo 208» sono inserite le seguenti: «o  dell'articolo
213»; 
  e) all'articolo 33, comma 5, lettera f), le parole:  «di  cui  alla
lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera e)»; 
  f) all'articolo 38, comma 1, le parole:  «un'AEE»  sono  sostituite
dalle seguenti: «un RAEE» e le parole: «per ciascuna  apparecchiatura
non ritirata o ritirata  a  titolo  oneroso»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «per  ciascun  RAEE  non  ritirato  o  ritirato  a  titolo
oneroso»; 
  g) all'articolo 38, comma 3, dopo le parole: «In  caso  di  mancata
registrazione» sono inserite le seguenti: «ovvero qualora  il  Centro
di  coordinamento  accerti  il   venir   meno   dei   requisiti   per
l'iscrizione»; 
  h) all'allegato VIII, al punto 1.5.1,  primo  periodo,  le  parole:
«nel rispetto  dei  requisiti  indicati  al»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fatti salvi i requisiti di cui al». 
                               Art. 44 
 
Semplificazione in materia di emanazione di ordinanze contingibili  e
  urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti 
 
  1.  All'articolo  191,  comma  1,  primo   periodo,   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,dopo le parole:  «anche  in  deroga
alle  disposizioni  vigenti»  sono  inserite  le  seguenti:  «,   nel
rispetto, comunque,  delle  disposizioni  contenute  nelle  direttive
dell'Unione europea». 
  2. All'articolo 191, comma 2,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, le parole: «un congruo termine» sono  sostituite  dalle
seguenti: «sessanta giorni». 
                               Art. 45 
 
          Misure per incrementare la raccolta differenziata 
          e ridurre la quantita' dei rifiuti non riciclati 
 
  1. Le regioni possono promuovere misure economiche di incentivo, da
corrispondere con modalita' automatiche e progressive, per  i  comuni
che attuano misure di prevenzione della  produzione  dei  rifiuti  in
applicazione dei principi  e  delle  misure  previsti  dal  programma
nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo
180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e
successive modificazioni, e dai rispettivi programmi regionali ovvero
riducono  i  rifiuti  residuali  e  gli  scarti  del  trattamento  di
selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento.  Gli
incentivi di cui al presente comma si applicano  tramite  modulazione
della tariffa del servizio di igiene urbana. 
  2. Le regioni, sulla  base  delle  misure  previste  dal  programma
nazionale di cui al comma 1, adottano, entro sei mesi dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, propri programmi regionali di
prevenzione della produzione dei rifiuti o verificano la coerenza dei
programmi gia' approvati. 
  3. Le regioni, anche in collaborazione  con  gli  enti  locali,  le
associazioni ambientaliste, individuate  ai  sensi  dell'articolo  13
della legge 8 luglio 1986, n.349, e successive modificazioni,  quelle
di volontariato, i comitati e le scuole locali attivi nell'educazione
ambientale nonche' nella riduzione e  riciclo  dei  rifiuti,  possono
promuovere campagne di sensibilizzazione finalizzate alla  riduzione,
al riutilizzo e al massimo  riciclo  dei  rifiuti.  Per  favorire  la
riduzione della produzione, il riutilizzo ed il recupero dei  rifiuti
urbani, la  regione  puo'  affidare  ad  universita'  e  ad  istituti
scientifici, mediante  apposite  convenzioni,  studi  e  ricerche  di
supporto all'attivita' degli enti locali. 
                               Art. 46 
 
                 Disposizione in materia di rifiuti 
                      non ammessi in discarica 
 
  1. All'articolo 6, comma 1,  del  decreto  legislativo  13  gennaio
2003, n. 36, la lettera p) e' abrogata. 
                               Art. 47 
 
             Aggiornamento degli obiettivi di riduzione 
                      dei rifiuti in discarica 
 
  1. L'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 5 (Obiettivi di riduzione  del  conferimento  di  rifiuti  in
discarica). - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore  della
presente  disposizione,  ciascuna  regione  elabora  ed  approva   un
apposito programma per la riduzione  dei  rifiuti  biodegradabili  da
collocare  in  discarica  ad  integrazione  del  piano  regionale  di
gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152, allo scopo di raggiungere a livello di  ambito
territoriale ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito,  a
livello provinciale, i seguenti obiettivi: 
  a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione i rifiuti urbani biodegradabili devono essere  inferiori
a 173 kg/anno per abitante; 
  b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore  della  presente
disposizione i rifiuti urbani biodegradabili devono essere  inferiori
a 115 kg/anno per abitante; 
  c) entro quindici anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione i rifiuti urbani biodegradabili  devono  essere
inferiori a 81 kg/anno per abitante. 
  2. Il programma di cui al comma 1 prevede  in  via  prioritaria  la
prevenzione dei rifiuti e, in subordine, il trattamento dei  medesimi
conformemente alla gerarchia fissata dalla normativa europea. 
  3. Le regioni soggette a fluttuazioni stagionali del  numero  degli
abitanti superiori al 10 per cento devono  calcolare  la  popolazione
cui riferire gli obiettivi del programma di cui al comma 1 sulla base
delle effettive presenze all'interno del territorio  al  momento  del
maggiore afflusso. 
  4. I programmi e  i  relativi  stati  annuali  di  attuazione  sono
trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del  mare,  che  provvede  a  darne  comunicazione  alla  Commissione
europea». 
                               Art. 48 
 
                    Rifiuti ammessi in discarica 
 
  1. All'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo  13
gennaio 2003, n. 36, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«L'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale
individua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, i criteri tecnici da applicare  per  stabilire
quando il trattamento non e' necessario ai predetti fini». 
                               Art. 49 
 
                      Miscelazione dei rifiuti 
 
  1. All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «3-bis. Le miscelazioni non vietate in base  al  presente  articolo
non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da  enti
o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208,  209  e  211,  non
possono essere sottoposte a prescrizioni  o  limitazioni  diverse  od
ulteriori rispetto a quelle previste per legge». 
                               Art. 50 
 
            Utilizzo dei solfati di calcio nell'attivita' 
                       di recupero ambientale 
 
  1. All'articolo 298-bis di cui alla parte  quinta-bis  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 6  sono  aggiunti  i
seguenti: 
  «6-bis. Fatto  salvo  quanto  disposto  dal  decreto  del  Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel  supplemento  ordinario
n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998,  l'autorita'
competente, in sede di valutazione di compatibilita' ambientale, puo'
non applicare i valori di concentrazione  soglia  di  contaminazione,
indicati nella tabella 1 dell'allegato 5  al  titolo  V  della  parte
quarta del presente decreto, agli analiti  presenti  nei  solfati  di
calcio, ottenuti da neutralizzazione  di  correnti  acide  liquide  o
gassose   generati    da    lavorazioni    industriali,    utilizzati
nell'attivita'  di  recupero  ambientale,  qualora  sia   dimostrata,
secondo  le  metodiche  previste  dal  citato  decreto  ministeriale,
l'assenza di cedibilita' dei suddetti analiti. 
  6-ter. Fatto salvo l'obbligo di  sottoporre  i  solfati  di  calcio
destinati all'attivita' di recupero ambientale  a  test  di  cessione
secondo le metodiche e i limiti di cui all'allegato 3 del decreto del
Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88  del  16  aprile  1998,
l'autorita' competente, nell'autorizzare l'utilizzo  dei  solfati  di
calcio, ottenuti da neutralizzazione  di  correnti  acide  liquide  o
gassose  generati  da  lavorazioni  industriali,  nell'attivita'   di
recupero ambientale, puo' derogare, sulla base delle  caratteristiche
del sito, alle concentrazioni limite di  cloruri  di  cui  al  citato
allegato 3, qualora tale deroga non costituisca un  pericolo  per  la
salute dell'uomo e non rechi pregiudizio all'ambiente». 
  2. Alla rubrica dell'articolo 298-bis di cui alla parte  quinta-bis
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  come  modificato  dal
comma 1 del presente articolo, nonche'  alla  rubrica  del  titolo  I
della citata parte quinta-bis sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «e solfati di calcio». 

Capo VII
Disposizioni in materia di difesa del suolo

                               Art. 51 
 
               Norme in materia di Autorita' di bacino 
 
  1. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, dopo la lettera z) sono aggiunte le seguenti: 
    «z-bis) Autorita' di bacino distrettuale o Autorita'  di  bacino:
l'autorita' competente  ai  sensi  dell'articolo  3  della  direttiva
2000/60/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  23  ottobre
2000, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010,  n.
49; 
    z-ter) Piano di bacino distrettuale o Piano di bacino:  il  Piano
di distretto». 
  2. L'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 63 (Autorita'  di  bacino  distrettuale).  -  1.  In  ciascun
distretto idrografico di cui all'articolo 64 e' istituita l'Autorita'
di bacino distrettuale, di seguito denominata "Autorita' di  bacino",
ente pubblico non economico che opera in conformita'  agli  obiettivi
della presente sezione e uniforma la propria attivita' a  criteri  di
efficienza, efficacia, economicita' e pubblicita'. 
  2. Nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione  e
adeguatezza nonche'  di  efficienza  e  riduzione  della  spesa,  nei
distretti idrografici il cui territorio coincide  con  il  territorio
regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento  ai
principi del presente decreto,  istituiscono  l'Autorita'  di  bacino
distrettuale, che esercita i  compiti  e  le  funzioni  previsti  nel
presente articolo; alla medesima  Autorita'  di  bacino  distrettuale
sono altresi' attribuite le competenze  delle  regioni  di  cui  alla
presente  parte.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e  del  mare,  anche  avvalendosi  dell'ISPRA,  assume  le
funzioni di indirizzo dell'Autorita'  di  bacino  distrettuale  e  di
coordinamento con le altre Autorita' di bacino distrettuali. 
  3.  Sono   organi   dell'Autorita'   di   bacino:   la   conferenza
istituzionale  permanente,  il  segretario  generale,  la  conferenza
operativa, la segreteria tecnica operativa e il collegio dei revisori
dei  conti,  quest'ultimo  in  conformita'  alle   previsioni   della
normativa vigente. Agli oneri connessi al funzionamento degli  organi
dell'Autorita' di bacino  si  provvede  con  le  risorse  finanziarie
disponibili a legislazione vigente,  nel  rispetto  dei  principi  di
differenziazione delle funzioni, di  adeguatezza  delle  risorse  per
l'espletamento delle stesse e  di  sussidiarieta'.  Con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
disciplinati l'attribuzione e  il  trasferimento  alle  Autorita'  di
bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e  delle
risorse strumentali,  ivi  comprese  le  sedi,  e  finanziarie  delle
Autorita' di bacino di  cui  alla  legge  18  maggio  1989,  n.  183,
salvaguardando l'attuale organizzazione e  i  livelli  occupazionali,
previa consultazione  delle  organizzazioni  sindacali,  senza  oneri
aggiuntivi  a  carico  della  finanza  pubblica  e  nell'ambito   dei
contingenti  numerici  da  ultimo   determinati   dai   provvedimenti
attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del  decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di garantire
un piu' efficiente esercizio delle funzioni delle Autorita' di bacino
di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo
precedente puo' prevederne un'articolazione  territoriale  a  livello
regionale, utilizzando le  strutture  delle  soppresse  Autorita'  di
bacino regionali e interregionali. 
  4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
di cui al comma  3,  con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e  le
province autonome il cui  territorio  e'  interessato  dal  distretto
idrografico, sono individuate le unita' di personale trasferite  alle
Autorita' di bacino e sono determinate le dotazioni  organiche  delle
medesime    Autorita'.    I    dipendenti    trasferiti    mantengono
l'inquadramento  previdenziale  di  provenienza  e   il   trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso  in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto
per il  personale  dell'ente  incorporante,  e'  attribuito,  per  la
differenza, un assegno ad personam  riassorbibile  con  i  successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto
di cui al primo periodo sono, altresi', individuate e  trasferite  le
inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  5. Gli atti di  indirizzo,  coordinamento  e  pianificazione  delle
Autorita' di bacino di cui al  comma  1  sono  adottati  in  sede  di
conferenza istituzionale permanente,  convocata,  anche  su  proposta
delle amministrazioni partecipanti o  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, dal segretario generale,  che
vi partecipa senza diritto di  voto.  Alla  conferenza  istituzionale
permanente partecipano i Presidenti delle regioni  e  delle  province
autonome il cui territorio e' interessato dal distretto idrografico o
gli  assessori   dai   medesimi   delegati,   nonche'   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, o  i  Sottosegretari  di  Stato
dagli stessi delegati, il  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e, nei casi in cui
siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza, il Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo, o i Sottosegretari di  Stato
dagli  stessi  delegati.  Possono  essere   invitati,   in   funzione
consultiva,  due   rappresentanti   delle   organizzazioni   agricole
maggiormente rappresentative a livello nazionale e un  rappresentante
dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione  e  tutela  del
territorio e acque irrigue, per i problemi  legati  alla  difesa  del
suolo e alla gestione delle acque irrigue. Per la partecipazione alla
conferenza sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di  presenza  o
rimborsi comunque denominati. La conferenza istituzionale  permanente
e' validamente costituita con la presenza di almeno tre membri, tra i
quali necessariamente il Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, e delibera  a  maggioranza  dei  presenti.  Le
delibere della conferenza istituzionale permanente sono approvate dal
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
fatta salva la procedura di adozione  e  approvazione  dei  Piani  di
bacino. Gli  atti  di  pianificazione  tengono  conto  delle  risorse
finanziarie previste a legislazione vigente. 
  6. La conferenza istituzionale permanente: 
  a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del Piano  di  bacino
in conformita' agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57; 
  b) individua tempi e modalita' per l'adozione del Piano di  bacino,
che  puo'  articolarsi   in   piani   riferiti   a   sotto-bacini   o
sub-distretti; 
  c) determina quali componenti del  Piano  di  bacino  costituiscono
interesse esclusivo  delle  singole  regioni  e  quali  costituiscono
interessi comuni a piu' regioni; 
  d)  adotta  i  provvedimenti  necessari  per   garantire   comunque
l'elaborazione del Piano di bacino; 
  e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci; 
  f) controlla l'attuazione dei programmi di  intervento  sulla  base
delle relazioni regionali sui  progressi  realizzati  nell'attuazione
degli interventi stessi e, in caso di grave  ritardo  nell'esecuzione
di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel
programma,  diffida  l'amministrazione  inadempiente,   fissando   il
termine massimo per l'inizio  dei  lavori.  Decorso  infruttuosamente
tale termine, all'adozione  delle  misure  necessarie  ad  assicurare
l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente  della
regione interessata che, a tal  fine,  puo'  avvalersi  degli  organi
decentrati e periferici del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti; 
  g) delibera, nel rispetto dei principi  di  differenziazione  delle
funzioni, di  adeguatezza  delle  risorse  per  l'espletamento  delle
funzioni stesse e di sussidiarieta',  lo  statuto  dell'Autorita'  di
bacino  in  relazione  alle   specifiche   condizioni   ed   esigenze
rappresentate dalle amministrazioni interessate,  nonche'  i  bilanci
preventivi, i conti  consuntivi  e  le  variazioni  di  bilancio,  il
regolamento di amministrazione e contabilita', la pianta organica, il
piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali,
trasmettendoli per l'approvazione al Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e  delle
finanze.  Lo  statuto  e'  approvato   con   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  7. Il segretario generale e' nominato con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare. 
  8. Il segretario generale, la cui carica ha durata quinquennale: 
  a)   provvede   agli   adempimenti   necessari   al   funzionamento
dell'Autorita' di bacino; 
  b) cura l'istruttoria degli atti  di  competenza  della  conferenza
istituzionale permanente, cui formula proposte; 
  c) promuove  la  collaborazione  tra  le  amministrazioni  statali,
regionali e  locali,  ai  fini  del  coordinamento  delle  rispettive
attivita'; 
  d) cura l'attuazione delle direttive della conferenza operativa; 
  e)   riferisce   semestralmente   alla   conferenza   istituzionale
permanente sullo stato di attuazione del Piano di bacino; 
  f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati e
attuati nonche' alle risorse stanziate per le finalita' del Piano  di
bacino da parte dello Stato, delle regioni  e  degli  enti  locali  e
comunque  agli  interventi  da  attuare  nell'ambito  del  distretto,
qualora abbiano  attinenza  con  le  finalita'  del  Piano  medesimo,
rendendoli accessibili alla libera consultazione  nel  sito  internet
dell'Autorita'. 
  9. La conferenza operativa e'  composta  dai  rappresentanti  delle
amministrazioni presenti nella conferenza  istituzionale  permanente;
e' convocata dal segretario generale che la presiede. Possono  essere
invitati,  in   funzione   consultiva,   due   rappresentanti   delle
organizzazioni  agricole  maggiormente  rappresentative   a   livello
nazionale  e  un  rappresentante   dell'ANBI-Associazione   nazionale
consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue,  per  i
problemi legati alla difesa del suolo e  alla  gestione  delle  acque
irrigue.  Per  la  partecipazione  alla   conferenza   sono   esclusi
emolumenti,  compensi,  gettoni  di  presenza  o  rimborsi   comunque
denominati. La conferenza operativa delibera a  maggioranza  dei  tre
quinti dei  presenti  e  puo'  essere  integrata,  per  le  attivita'
istruttorie, da esperti appartenenti  a  enti,  istituti  e  societa'
pubbliche, designati  dalla  conferenza  istituzionale  permanente  e
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi
per la finanza pubblica e nel rispetto del  principio  di  invarianza
della spesa. La conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui
al comma 10, lettera a), ed emana direttive, anche  tecniche  qualora
pertinenti, per lo svolgimento delle attivita' di cui  al  comma  10,
lettera b). 
  10. Le Autorita' di bacino provvedono, tenuto conto  delle  risorse
finanziarie previste a legislazione vigente: 
  a) a elaborare  il  Piano  di  bacino  distrettuale  e  i  relativi
stralci, tra  cui  il  piano  di  gestione  del  bacino  idrografico,
previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  23  ottobre  2000,   e   successive
modificazioni, e il piano  di  gestione  del  rischio  di  alluvioni,
previsto dall'articolo 7 della direttiva  2007/60/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonche' i programmi  di
intervento; 
  b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di
bacino  dei  piani  e  programmi  dell'Unione   europea,   nazionali,
regionali e locali relativi alla difesa del suolo,  alla  lotta  alla
desertificazione, alla tutela  delle  acque  e  alla  gestione  delle
risorse idriche. 
  11. Fatte salve le  discipline  adottate  dalle  regioni  ai  sensi
dell'articolo  62  del  presente  decreto,  le  Autorita'  di  bacino
coordinano e sovrintendono le attivita' e le funzioni di  titolarita'
dei consorzi di  bonifica  integrale  di  cui  al  regio  decreto  13
febbraio 1933, n. 215,  nonche'  del  Consorzio  del  Ticino  -  Ente
autonomo per la costruzione,  manutenzione  ed  esercizio  dell'opera
regolatrice del  Lago  Maggiore,  del  Consorzio  dell'Oglio  -  Ente
autonomo per la costruzione,  manutenzione  ed  esercizio  dell'opera
regolatrice del Lago d'Iseo e del Consorzio dell'Adda - Ente autonomo
per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera  regolatrice
del  Lago  di  Como,   con   particolare   riguardo   all'esecuzione,
manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica,  alla
realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e  di  risanamento
delle acque, anche al fine della  loro  utilizzazione  irrigua,  alla
rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e alla fitodepurazione». 
  3.  Per  assicurare  continuita'  alla  sperimentazione,   di   cui
all'articolo 30 della legge 18  maggio  1989,  n.  183,  avviata  con
decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° luglio  1989,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio  1989,  considerate  le
particolari condizioni di dissesto idrogeologico  caratterizzanti  il
bacino idrografico del fiume Serchio, e' mantenuta la sede  operativa
esistente  al  fine  di  garantire  il  necessario  presidio   e   la
pianificazione del territorio. 
  4. Il decreto di cui  al  comma  3  dell'articolo  63  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal  comma  2  del
presente articolo, e' adottato entro sessanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge; da tale data  sono  soppresse
le Autorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n.  183.  In
fase di prima attuazione, dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge le funzioni di Autorita' di bacino  distrettuale  sono
esercitate dalle Autorita' di bacino  di  rilievo  nazionale  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219,  che
a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale,  dei  beni  e
delle risorse strumentali  delle  Autorita'  di  bacino  regionali  e
interregionali comprese nel proprio distretto. Dopo l'emanazione  del
decreto di cui  al  comma  3  dell'articolo  63  del  citato  decreto
legislativo n. 152 del 2006, i segretari generali delle Autorita'  di
bacino di  rilievo  nazionale  di  cui  all'articolo  4  del  decreto
legislativo  10  dicembre  2010,  n.  219,  sono   incaricati   anche
dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni  loro  attribuite
comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 7
dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. 
  5. L'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art.  64  (Distretti  idrografici).  -  1.   L'intero   territorio
nazionale, ivi comprese le isole minori, e'  ripartito  nei  seguenti
distretti idrografici: 
    a) distretto idrografico delle  Alpi  orientali,  comprendente  i
seguenti bacini idrografici: 
  1) Adige, gia' bacino nazionale ai  sensi  della  legge  18  maggio
1989, n. 183; 
  2) Alto Adriatico, gia' bacino nazionale ai sensi  della  legge  18
maggio 1989, n. 183; 
  3) bacini del Friuli Venezia  Giulia  e  del  Veneto,  gia'  bacini
regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 
  4) Lemene, gia' bacino  interregionale  ai  sensi  della  legge  18
maggio 1989, n. 183; 
    b) distretto idrografico del Fiume Po,  comprendente  i  seguenti
bacini idrografici: 
  1) Po, gia' bacino nazionale ai sensi della legge 18  maggio  1989,
n. 183; 
  2) Reno, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18  maggio
1989, n. 183; 
  3) Fissero Tartaro Canalbianco, gia' bacini interregionali ai sensi
della legge 18 maggio 1989, n. 183; 
  4) Conca Marecchia, gia' bacino interregionale ai sensi della legge
18 maggio 1989, n. 183; 
  5) Lamone, gia' bacino regionale ai sensi  della  legge  18  maggio
1989, n. 183; 
  6) Fiumi Uniti (Montone, Ronco), Savio, Rubicone e Uso, gia' bacini
regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 
  7) bacini  minori  afferenti  alla  costa  romagnola,  gia'  bacini
regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 
    c)   distretto   idrografico    dell'Appennino    settentrionale,
comprendente i seguenti bacini idrografici: 
  1) Arno, gia' bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989,
n. 183; 
  2) Serchio, gia' bacino pilota ai sensi della legge 18 maggio 1989,
n. 183; 
  3) Magra, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio
1989, n. 183; 
  4) bacini della Liguria, gia' bacini regionali ai sensi della legge
18 maggio 1989, n. 183; 
  5) bacini della Toscana, gia' bacini regionali ai sensi della legge
18 maggio 1989, n. 183; 
    d) distretto idrografico dell'Appennino centrale, comprendente  i
seguenti bacini idrografici: 
  1) Tevere, gia' bacino nazionale ai sensi  della  legge  18  maggio
1989, n. 183; 
  2) Tronto, gia' bacino  interregionale  ai  sensi  della  legge  18
maggio 1989, n. 183; 
  3) Sangro, gia' bacino  interregionale  ai  sensi  della  legge  18
maggio 1989, n. 183; 
  4) bacini dell'Abruzzo, gia' bacini regionali ai sensi della  legge
18 maggio 1989, n. 183; 
  5) bacini del Lazio, gia' bacini regionali ai sensi della legge  18
maggio 1989, n. 183; 
  6) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia,  Tesino  e  bacini
minori delle Marche, gia' bacini regionali ai sensi  della  legge  18
maggio 1989, n. 183; 
  7) Fiora, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio
1989, n. 183; 
  8) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino,  Musone  e  altri
bacini minori, gia' bacini regionali ai sensi della legge  18  maggio
1989, n. 183; 
    e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale, comprendente
i seguenti bacini idrografici: 
  1) Liri-Garigliano, gia' bacino nazionale ai sensi della  legge  18
maggio 1989, n. 183; 
  2) Volturno, gia' bacino nazionale ai sensi della legge  18  maggio
1989, n. 183; 
  3) Sele, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18  maggio
1989, n. 183; 
  4) Sinni e Noce, gia' bacini interregionali ai sensi della legge 18
maggio 1989, n. 183; 
  5) Bradano, gia' bacino interregionale  ai  sensi  della  legge  18
maggio 1989, n. 183; 
  6) Saccione, Fortore e Biferno, gia' bacini interregionali ai sensi
della legge 18 maggio 1989, n. 183; 
  7) Ofanto, gia' bacino  interregionale  ai  sensi  della  legge  18
maggio 1989, n. 183; 
  8) Lao, gia' bacino interregionale ai sensi della legge  18  maggio
1989, n. 183; 
  9) Trigno, gia' bacino  interregionale  ai  sensi  della  legge  18
maggio 1989, n. 183; 
  10) bacini della Campania, gia' bacini  regionali  ai  sensi  della
legge 18 maggio 1989, n. 183; 
  11) bacini della Puglia, gia' bacini regionali ai sensi della legge
18 maggio 1989, n. 183; 
  12) bacini della Basilicata, gia' bacini regionali ai  sensi  della
legge 18 maggio 1989, n. 183; 
  13) bacini della Calabria, gia' bacini  regionali  ai  sensi  della
legge 18 maggio 1989, n. 183; 
  14) bacini del Molise, gia' bacini regionali ai sensi  della  legge
18 maggio 1989, n. 183; 
  f) distretto idrografico  della  Sardegna,  comprendente  i  bacini
della Sardegna, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18  maggio
1989, n. 183; 
  g) distretto idrografico della Sicilia, comprendente i bacini della
Sicilia, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18  maggio  1989,
n. 183». 
  6. Il comma 1 dell'articolo 118 del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: 
  «1. Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione
del Piano di gestione di cui all'articolo  117,  le  regioni  attuano
appositi programmi di rilevamento dei  dati  utili  a  descrivere  le
caratteristiche  del  bacino  idrografico  e  a  valutare   l'impatto
antropico esercitato sul medesimo, nonche'  alla  raccolta  dei  dati
necessari all'analisi economica dell'utilizzo  delle  acque,  secondo
quanto previsto  dall'allegato  10  alla  presente  parte  terza.  Le
risultanze delle attivita' di cui al primo periodo sono trasmesse  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
alle competenti Autorita' di bacino e al  Dipartimento  tutela  delle
acque interne e marine dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale». 
  7. All'articolo 119 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Fino all'emanazione del decreto di  cui  all'articolo  154,
comma 3, il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare e  le  regioni,  mediante  la  stipulazione  di  accordi  di
programma ai sensi dell'articolo  34  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, possono determinare,  stabilendone  l'ammontare,
la quota parte delle entrate dei canoni derivanti  dalle  concessioni
del  demanio   idrico   nonche'   le   maggiori   entrate   derivanti
dall'applicazione del principio "chi inquina paga" di cui al comma  1
del presente articolo,  e  in  particolare  dal  recupero  dei  costi
ambientali e  di  quelli  relativi  alla  risorsa,  da  destinare  al
finanziamento delle misure e delle  funzioni  previste  dall'articolo
116 del presente decreto e delle funzioni di studio e progettazione e
tecnico-organizzative attribuite alle Autorita' di  bacino  ai  sensi
dell'articolo 71 del presente decreto». 
  8. All'articolo 121, comma 5,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, le parole: «31 dicembre  2008»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2016». 
  9. All'articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni,  le  parole:  «decreto  del
Presidente del Consiglio dei  Ministri  di  cui  al  comma  2,»  sono
sostituite dalle seguenti:  «decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del  territorio  e  del  mare  di  cui  al  comma  3»  e
all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre  2008,  n.
208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.
13, le parole: «decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri»
sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare». 
  10. All'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni,  dopo  il  comma  2-ter  e'  inserito  il
seguente: 
  «2-quater. Al fine di  coniugare  la  prevenzione  del  rischio  di
alluvioni con la tutela degli ecosistemi  fluviali,  nell'ambito  del
Piano di gestione, le Autorita' di bacino, in concorso con gli  altri
enti competenti, predispongono il programma di gestione dei sedimenti
a  livello  di  bacino  idrografico,  quale  strumento   conoscitivo,
gestionale e di programmazione  di  interventi  relativo  all'assetto
morfologico dei corridoi fluviali. I programmi  di  cui  al  presente
comma sono redatti in ottemperanza agli obiettivi  individuati  dalle
direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23
ottobre 2000, e 2007/60/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 23 ottobre 2007, e  concorrono  all'attuazione  dell'articolo  7,
comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,  che  individua
come prioritari, tra le misure da finanziare per la  mitigazione  del
dissesto  idrogeologico,  gli   interventi   integrati   che   mirino
contemporaneamente alla riduzione del rischio  e  alla  tutela  e  al
recupero degli ecosistemi e  della  biodiversita'.  Il  programma  di
gestione  dei  sedimenti  ha  l'obiettivo  di  migliorare  lo   stato
morfologico ed ecologico dei corsi d'acqua e di ridurre il rischio di
alluvioni  tramite  interventi  sul  trasporto  solido,  sull'assetto
plano-altimetrico degli alvei e dei corridoi fluviali e  sull'assetto
e sulle modalita' di gestione  delle  opere  idrauliche  e  di  altre
infrastrutture presenti nel corridoio fluviale  e  sui  versanti  che
interagiscano con le dinamiche morfologiche del reticolo idrografico.
Il programma di  gestione  dei  sedimenti  e'  costituito  dalle  tre
componenti seguenti: 
  a)  definizione  di  un  quadro  conoscitivo  a  scala  spaziale  e
temporale adeguata, in relazione allo stato morfologico  attuale  dei
corsi d'acqua, alla traiettoria evolutiva degli alvei, alle dinamiche
e quantita' di trasporto solido in atto, all'interferenza delle opere
presenti con i processi morfologici e  a  ogni  elemento  utile  alla
definizione degli obiettivi di cui alla lettera b); 
  b) definizione, sulla base  del  quadro  conoscitivo  di  cui  alla
lettera a), di obiettivi espliciti in termini di assetto dei corridoi
fluviali, al fine di un loro miglioramento morfologico ed ecologico e
di ridurre il rischio idraulico; in  questo  ambito  e'  prioritario,
ovunque    possibile,    ridurre    l'alterazione     dell'equilibrio
geomorfologico  e  la  disconnessione  degli  alvei  con  le  pianure
inondabili, evitando un'ulteriore  artificializzazione  dei  corridoi
fluviali; 
  c)  identificazione  degli  eventuali   interventi   necessari   al
raggiungimento degli obiettivi definiti  alla  lettera  b),  al  loro
monitoraggio e all'adeguamento nel tempo del quadro  conoscitivo;  la
scelta delle misure  piu'  appropriate  tra  le  diverse  alternative
possibili, incluso il non intervento, deve  avvenire  sulla  base  di
un'adeguata valutazione e di un confronto  degli  effetti  attesi  in
relazione  ai  diversi  obiettivi,  tenendo  conto  di  un  orizzonte
temporale e spaziale sufficientemente esteso; tra gli  interventi  da
valutare deve essere data priorita' alle  misure,  anche  gestionali,
per il ripristino della  continuita'  idromorfologica  longitudinale,
laterale e verticale, in  particolare  al  ripristino  del  trasporto
solido laddove vi siano significative interruzioni a monte di  tratti
incisi, alla riconnessione degli alvei con le pianure inondabili e al
ripristino di piu' ampi spazi di  mobilita'  laterale,  nonche'  alle
misure di rinaturazione e riqualificazione  morfologica;  l'eventuale
asportazione  locale  di  materiale  litoide  o  vegetale   o   altri
interventi di artificializzazione del  corso  d'acqua  devono  essere
giustificati  da  adeguate  valutazioni  rispetto  alla   traiettoria
evolutiva del corso d'acqua, agli effetti attesi,  sia  positivi  che
negativi  nel  lungo  periodo,  rispetto  ad  altre  alternative   di
intervento;  all'asportazione  dal  corso  d'acqua  e'  da  preferire
comunque, ovunque sia  possibile,  la  reintroduzione  del  materiale
litoide eventualmente rimosso in tratti  dello  stesso  adeguatamente
individuati sulla base del quadro conoscitivo, in  coerenza  con  gli
obiettivi in termini di assetto del corridoio fluviale». 
                               Art. 52 
 
Disposizioni in  materia  di  immobili  abusivi  realizzati  in  aree
  soggette a rischio idrogeologico elevato  o  molto  elevato  ovvero
  esposti a rischio idrogeologico 
 
  1. Nella parte terza, sezione I, titolo II, capo III,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive  modificazioni,  dopo
l'articolo 72 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 72-bis (Disposizioni per il finanziamento degli interventi di
rimozione o di demolizione di immobili  abusivi  realizzati  in  aree
soggette a rischio  idrogeologico  elevato  o  molto  elevato  ovvero
esposti a rischio idrogeologico). -  1.  Nello  stato  di  previsione
della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e  del  mare  e'  istituito  un  capitolo  per  il  finanziamento  di
interventi di rimozione o di demolizione, da  parte  dei  comuni,  di
opere e immobili realizzati, in aree soggette a rischio idrogeologico
elevato o molto elevato, ovvero di opere e immobili dei  quali  viene
comprovata l'esposizione a rischio idrogeologico,  in  assenza  o  in
totale difformita' del permesso di costruire. 
  2. Ai fini del comma 1 e' autorizzata la spesa  di  10  milioni  di
euro per l'anno finanziario  2016.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante    corrispondente    riduzione,     per     l'anno     2016,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 432,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. Ferme  restando  le  disposizioni  in  materia  di  acquisizione
dell'area di sedime ai sensi dell'articolo 31,  comma  3,  del  testo
unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n. 380, i comuni beneficiari dei finanziamenti di cui al  comma
1 del presente articolo  sono  tenuti  ad  agire  nei  confronti  dei
destinatari di provvedimenti esecutivi di rimozione o di  demolizione
non eseguiti nei termini stabiliti, per la ripetizione delle relative
spese, comprensive di rivalutazioni e  interessi.  Il  comune,  entro
trenta giorni dalla riscossione, provvede al versamento  delle  somme
di cui  al  primo  periodo  ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato, trasmettendone la quietanza  di  versamento  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
affinche' le stesse siano integralmente riassegnate, con decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  al  capitolo
di cui al comma 1 del presente articolo. 
  4. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, 13, 29 e 30  della
legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  e  successive  modificazioni,  sono
ammessi a finanziamento, sino a concorrenza delle  somme  disponibili
nel capitolo di cui al comma 1 del presente articolo, gli  interventi
su opere e immobili per i quali  sono  stati  adottati  provvedimenti
definitivi di rimozione o di demolizione  non  eseguiti  nei  termini
stabiliti, con priorita' per gli interventi in  aree  classificate  a
rischio molto elevato, sulla base di  apposito  elenco  elaborato  su
base trimestrale dal  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare e adottato ogni dodici  mesi  dalla  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. 
  5. Per accedere ai finanziamenti  di  cui  al  comma  1,  i  comuni
presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare apposita domanda di concessione, corredata di una  relazione
contenente il progetto delle attivita' di rimozione o di demolizione,
l'elenco dettagliato dei relativi costi, l'elenco delle opere e degli
immobili ubicati nel  proprio  territorio  per  i  quali  sono  stati
adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di  demolizione  non
eseguiti e  la  documentazione  attestante  l'inottemperanza  a  tali
provvedimenti da parte dei destinatari dei medesimi. Con decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
disposizione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
sono adottati i modelli e le linee guida relativi alla procedura  per
la presentazione della domanda di concessione. 
  6. I finanziamenti concessi ai  sensi  del  comma  5  del  presente
articolo sono aggiuntivi rispetto alle somme eventualmente  percepite
ai sensi dell'articolo 32, comma 12, del decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003,  n.  326.  Resta  ferma  la  disciplina  delle   modalita'   di
finanziamento e di realizzazione degli interventi di demolizione o di
rimozione  di  opere  e   immobili   abusivi   contenuta   in   altre
disposizioni. 
  7. Nei casi di mancata realizzazione degli interventi di  rimozione
o di demolizione di cui al comma 4, nel termine di centoventi  giorni
dall'erogazione dei finanziamenti concessi,  i  finanziamenti  stessi
devono essere restituiti, con le modalita' di cui al secondo  periodo
del comma 3, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare. 
  8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare presenta alle Camere una relazione sull'attuazione del  presente
articolo, in cui sono  indicati  i  finanziamenti  utilizzati  e  gli
interventi realizzati». 
  2. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5),  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  le
parole da: «e che non siano diretti a» fino alla fine  della  lettera
sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione  di  quelli  che  siano
diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi
in strutture ricettive all'aperto per la sosta  e  il  soggiorno  dei
turisti,  previamente  autorizzate  sotto  il  profilo   urbanistico,
edilizio  e,  ove  previsto,  paesaggistico,  in   conformita'   alle
normative regionali di settore». 
  3. Al comma 7 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre  2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,
n. 164, dopo le parole: «I commissari esercitano comunque i poteri di
cui ai commi» e' inserita la seguente: «2-ter,». 
                               Art. 53 
 
                          Materiali litoidi 
 
  1. I materiali litoidi prodotti  come  obiettivo  primario  e  come
sottoprodotto dell'attivita'  di  estrazione  effettuata  in  base  a
concessioni e pagamento di canoni sono  assoggettati  alla  normativa
sulle attivita' estrattive. 
                               Art. 54 
 
Modifiche alla normativa in materia edilizia e di silenzio assenso, a
              fini di tutela dell'assetto idrogeologico 
 
  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1, comma 2,  dopo  le  parole:  «Restano  ferme  le
disposizioni in materia di tutela dei  beni  culturali  e  ambientali
contenute nel decreto legislativo 29  ottobre  1999,  n.  490,»  sono
inserite  le  seguenti:  «la   normativa   di   tutela   dell'assetto
idrogeologico»; 
  b) all'articolo 5: 
      1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. (L) Lo sportello unico per l'edilizia  costituisce  l'unico
punto di accesso per il privato interessato in relazione a  tutte  le
vicende  amministrative   riguardanti   il   titolo   abilitativo   e
l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta
tempestiva in luogo di tutte le pubbliche  amministrazioni,  comunque
coinvolte. Acquisisce altresi' presso le amministrazioni  competenti,
anche mediante conferenza di servizi  ai  sensi  degli  articoli  14,
14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7  agosto  1990,
n. 241, e successive modificazioni, gli  atti  di  assenso,  comunque
denominati, delle amministrazioni preposte  alla  tutela  ambientale,
paesaggistico-territoriale,   del    patrimonio    storico-artistico,
dell'assetto  idrogeologico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
pubblica  incolumita'.  Resta  comunque  ferma  la  competenza  dello
sportello unico per le attivita' produttive definita dal  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7  settembre  2010,
n. 160»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. (L) Tale ufficio provvede in particolare: 
  a) alla ricezione delle denunce di inizio attivita' e delle domande
per il rilascio di permessi di costruire e  di  ogni  altro  atto  di
assenso comunque denominato in materia  di  attivita'  edilizia,  ivi
compreso il certificato di agibilita', nonche' dei progetti approvati
dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38
e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; 
  b) a fornire informazioni sulle materie di  cui  alla  lettera  a),
anche mediante predisposizione di un archivio informatico  contenente
i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse
l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni  sugli
adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal
presente testo unico, all'elenco delle domande presentate, allo stato
del loro iter procedurale, nonche' a tutte le possibili  informazioni
utili disponibili; 
  c) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in  tema
di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia
interesse ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7  agosto
1990, n. 241, nonche' delle norme comunali di attuazione; 
  d) al rilascio  dei  permessi  di  costruire,  dei  certificati  di
agibilita', nonche' delle certificazioni attestanti  le  prescrizioni
normative   e   le   determinazioni   provvedimentali   a   carattere
urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio, idrogeologico  e  di
qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli  interventi  di
trasformazione edilizia del territorio; 
  e) alla  cura  dei  rapporti  tra  l'amministrazione  comunale,  il
privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in  ordine
all'intervento  edilizio  oggetto  dell'istanza   o   denuncia,   con
particolare riferimento agli  adempimenti  connessi  all'applicazione
della parte II del presente testo unico»; 
    c) all'articolo 6, comma 1, alinea, dopo le  parole:  «di  quelle
relative all'efficienza energetica» sono inserite le seguenti: «,  di
tutela dal rischio idrogeologico,»; 
  d) all'articolo 17, comma  3,  lettera  e),  dopo  le  parole:  «di
tutela» sono inserite le seguenti: «dell'assetto idrogeologico,»; 
  e) all'articolo 20, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: 
  «8.  (L)  Decorso  inutilmente  il  termine  per   l'adozione   del
provvedimento  conclusivo,  ove  il  dirigente  o   il   responsabile
dell'ufficio non abbia opposto motivato  diniego,  sulla  domanda  di
permesso di costruire si intende formato il  silenzio-assenso,  fatti
salvi  i  casi  in  cui  sussistano  vincoli   relativi   all'assetto
idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali  si
applicano le disposizioni di cui al comma 9. 
  9. (L) Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto  a
vincoli  di  assetto  idrogeologico,  ambientali,   paesaggistici   o
culturali, il termine di cui al comma  6  decorre  dal  rilascio  del
relativo atto di assenso, il procedimento e' concluso con  l'adozione
di  un  provvedimento  espresso  e   si   applica   quanto   previsto
dall'articolo 2 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente
acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione
del provvedimento finale, la domanda  di  rilascio  del  permesso  di
costruire si  intende  respinta.  Il  responsabile  del  procedimento
trasmette al richiedente il provvedimento  di  diniego  dell'atto  di
assenso entro cinque giorni dalla data in cui e' acquisito agli atti,
con le indicazioni di cui all'articolo 3,  comma  4,  della  legge  7
agosto  1990,  n.  241.  Per  gli  immobili  sottoposti   a   vincolo
paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo  146,  comma
9, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni»; 
  f) all'articolo 22, comma 6, le parole: «tutela storico-artistica o
paesaggistica-ambientale» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «tutela
storico-artistica,    paesaggistico-ambientale     o     dell'assetto
idrogeologico»; 
  g) all'articolo 23, comma 1-bis,  dopo  le  parole:  «con  la  sola
esclusione dei casi in  cui  sussistano  vincoli»  sono  inserite  le
seguenti: «relativi all'assetto idrogeologico,»; 
  h) all'articolo 31, comma 5, le parole: «urbanistici o  ambientali»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «urbanistici,  ambientali  o   di
rispetto dell'assetto idrogeologico»; 
  i) all'articolo 32,  comma  3,  le  parole:  «ed  ambientale»  sono
sostituite dalle seguenti: «, ambientale e idrogeologico»; 
  l) all'articolo 123,  comma  1,  le  parole:  «e  ambientale»  sono
sostituite   dalle   seguenti:   «,   ambientale    e    dell'assetto
idrogeologico». 
  2. All'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e
successive modificazioni, dopo le parole: «non si applicano agli atti
e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale  e  paesaggistico,
l'ambiente,» sono  inserite  le  seguenti:  «la  tutela  dal  rischio
idrogeologico,». 
                               Art. 55 
 
             Fondo per la progettazione degli interventi 
              di mitigazione del rischio idrogeologico 
 
  1. Al fine  di  consentire  la  celere  predisposizione  del  Piano
nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo  le  necessarie
attivita'   progettuali,   e'   istituito,   presso   il    Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo  per
la progettazione degli interventi contro  il  dissesto  idrogeologico
cui affluiscono le risorse assegnate per le  medesime  finalita'  dal
CIPE con delibera n. 32/2015 del 20 febbraio 2015, nonche' le risorse
imputate  agli  oneri  di  progettazioni  nei  quadri  economici  dei
progetti  definitivi  approvati,  ove  la  progettazione  sia   stata
finanziata a valere sulle risorse affluite al Fondo. Il funzionamento
del Fondo e' disciplinato con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, da adottare  entro  novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge. 
                               Art. 56 
 
                Disposizioni in materia di interventi 
                       di bonifica da amianto 
 
  1. Al fine di attuare la risoluzione del Parlamento europeo del  14
marzo 2013 e di concorrere alla  tutela  e  alla  salvaguardia  della
salute  e  dell'ambiente  anche  attraverso  l'adozione   di   misure
straordinarie tese a promuovere e a sostenere la bonifica dei beni  e
delle aree  contenenti  amianto,  ai  soggetti  titolari  di  reddito
d'impresa  che  effettuano  nell'anno  2016  interventi  di  bonifica
dall'amianto su beni e strutture produttive  ubicate  nel  territorio
dello Stato e' attribuito, nel limite di spesa complessivo  di  5,667
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, un credito
d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute  per  i
predetti interventi nel periodo di imposta  successivo  a  quello  in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  2. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di  importo
unitario inferiore a 20.000 euro. 
  3. Il credito d'imposta e'  ripartito  nonche'  utilizzato  in  tre
quote annuali di pari importo  e  indicato  nella  dichiarazione  dei
redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del  credito
e nelle dichiarazioni dei redditi  relative  ai  periodi  di  imposta
successivi nei quali il credito e' utilizzato. Esso non concorre alla
formazione  del  reddito  ne'  della  base  imponibile   dell'imposta
regionale sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5,  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni.  Il
credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, e non e' soggetto al  limite  di  cui  al
comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2007,  n.  244.  La
prima quota annuale e' utilizzabile a decorrere dal  1°  gennaio  del
periodo di imposta successivo a quello in cui sono  stati  effettuati
gli interventi di bonifica.  Ai  fini  della  fruizione  del  credito
d'imposta, il modello F24 e' presentato esclusivamente  attraverso  i
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia  delle  entrate,
pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per
la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi  del
presente comma sono stanziati su apposito  capitolo  di  spesa  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  per
il successivo trasferimento sulla contabilita' speciale 1778 «Agenzia
delle entrate-Fondi di bilancio». 
  4. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente legge, sono  adottate  le  disposizioni  per
l'attuazione del  presente  articolo,  al  fine  di  individuare  tra
l'altro modalita' e termini per la concessione del credito  d'imposta
a seguito  di  istanza  delle  imprese  da  presentare  al  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del   mare,   le
disposizioni idonee ad assicurare il rispetto  del  limite  di  spesa
complessivo di cui al comma 1, nonche' i casi di revoca  e  decadenza
dal beneficio e le modalita' per il recupero di quanto  indebitamente
percepito. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, nel  rispetto  del  limite  di  spesa  rappresentato  dalle
risorse stanziate, determina l'ammontare dell'agevolazione  spettante
a ciascun beneficiario e trasmette all'Agenzia delle entrate, in  via
telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito
spettante a ciascuno di essi, nonche'  le  eventuali  revoche,  anche
parziali. 
  5. Per la verifica della corretta fruizione del  credito  d'imposta
di cui al presente  articolo,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e l'Agenzia delle entrate effettuano
controlli nei rispettivi ambiti di competenza  secondo  le  modalita'
individuate dal decreto di cui al comma 4. 
  6. Le agevolazioni di cui ai commi  precedenti  sono  concesse  nei
limiti e alle condizioni del  regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis». 
  7. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica
di edifici pubblici contaminati da amianto, a tutela della  salute  e
dell'ambiente, e' istituito,  presso  il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione
preliminare  e  definitiva  degli  interventi  di  bonifica  di  beni
contaminati da  amianto,  con  una  dotazione  finanziaria  di  5,536
milioni di euro per l'anno 2016  e  di  6,018  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2017  e  2018.  Il  funzionamento  del  Fondo  e'
disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare, da emanare  entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, che individua anche i
criteri  di  priorita'  per  la  selezione  dei  progetti  ammessi  a
finanziamento. 
  8. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, pari a 5,667 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare.
Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 5,536 milioni  di  euro  per
l'anno 2016 e a 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017  e
2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle  proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2015-2017,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 57 
 
             Semplificazione delle procedure in materia 
                  di siti di importanza comunitaria 
 
  1. Al fine  di  semplificare  le  procedure  relative  ai  siti  di
importanza comunitaria,  come  definiti  dall'articolo  2,  comma  1,
lettera m), del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 settembre 1997,  n.  357,  e  successive  modificazioni,
fatta salva la facolta' delle regioni e delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano di riservarsi, con apposita norma, la  competenza
esclusiva, sono effettuate dai comuni  con  popolazione  superiore  a
20.000 abitanti, nel cui territorio ricade interamente  il  sito,  le
valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento conservativo,  ristrutturazione
edilizia, anche con incrementi volumetrici  o  di  superfici  coperte
inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici  coperte
esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze
e   volumi    tecnici.    L'autorita'    competente    al    rilascio
dell'approvazione definitiva degli  interventi  di  cui  al  presente
comma provvede entro il termine di sessanta giorni. 
  2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 8, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.  357,
e successive modificazioni, si applicano esclusivamente ai piani. 

Capo VIII
Disposizioni per garantire l’accesso universale all’acqua

                               Art. 58 
 
                Fondo di garanzia delle opere idriche 
 
  1.  A  decorrere  dall'anno  2016  e'  istituito  presso  la  Cassa
conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per
la  finanza  pubblica,  un  Fondo  di  garanzia  per  gli  interventi
finalizzati  al  potenziamento  delle  infrastrutture  idriche,   ivi
comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto  il  territorio
nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della  risorsa  idrica  e
dell'ambiente  secondo  le   prescrizioni   dell'Unione   europea   e
contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo  e'  alimentato
tramite una specifica componente della tariffa  del  servizio  idrico
integrato, da indicare separatamente in bolletta,  volta  anche  alla
copertura dei costi  di  gestione  del  Fondo  medesimo,  determinata
dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e  il  sistema  idrico
nel rispetto della normativa vigente. 
  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il
Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  previa  intesa
in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  e  successive  modificazioni,
sentita l'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il  sistema
idrico, sono definiti gli  interventi  prioritari,  i  criteri  e  le
modalita' di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1  del  presente
articolo, con  priorita'  di  utilizzo  delle  relative  risorse  per
interventi gia' pianificati e  immediatamente  cantierabili,  nonche'
gli idonei strumenti di monitoraggio  e  verifica  del  rispetto  dei
principi e dei criteri contenuti nel decreto. I  criteri  di  cui  al
primo periodo sono definiti tenendo conto dei fabbisogni del  settore
individuati sulla base dei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  delle  necessita'  di
tutela  dell'ambiente  e  dei  corpi  idrici  e  sono  finalizzati  a
promuovere la coesione sociale e  territoriale  e  a  incentivare  le
regioni, gli enti locali e gli enti  d'ambito  a  una  programmazione
efficiente e razionale delle opere idriche necessarie. 
  3. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico
disciplina, con proprio provvedimento, le modalita' di  gestione  del
Fondo di cui al comma 1, nel rispetto  dei  principi  e  dei  criteri
definiti dal decreto di cui al comma 2. 
  4. Al fine di assicurare la  trasparenza  e  l'accessibilita'  alle
informazioni  concernenti  le  modalita'  di  gestione   del   Fondo,
l'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il  sistema  idrico
pubblica nel proprio sito istituzionale il provvedimento  di  cui  al
comma 3, nonche' lo stato di avanzamento degli interventi realizzati. 
                               Art. 59 
 
                         Contratti di fiume 
 
  1. Al  capo  II  del  titolo  II  della  parte  terza  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 68 e' aggiunto  il
seguente: 
  «Art. 68-bis (Contratti di  fiume).  -  1.  I  contratti  di  fiume
concorrono alla  definizione  e  all'attuazione  degli  strumenti  di
pianificazione  di  distretto  a  livello  di  bacino  e  sottobacino
idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e
negoziata che  perseguono  la  tutela,  la  corretta  gestione  delle
risorse  idriche  e  la  valorizzazione   dei   territori   fluviali,
unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo
sviluppo locale di tali aree». 
                               Art. 60 
 
            Tariffa sociale del servizio idrico integrato 
 
  1. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
al fine di garantire l'accesso universale  all'acqua,  assicura  agli
utenti  domestici  del  servizio  idrico  integrato   in   condizioni
economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni  agevolate,  alla
fornitura della quantita' di acqua necessaria per il  soddisfacimento
dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme
rappresentative, sulla base dei principi e  dei  criteri  individuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  2. Al fine di assicurare la copertura  degli  oneri  derivanti  dal
comma 1, l'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  e  il  sistema
idrico definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria
per fasce di consumo o per uso, determinando i criteri e le modalita'
per il riconoscimento delle agevolazioni di cui al medesimo comma 1. 
  3. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti
dalle attivita' di  manutenzione  delle  reti  relative  al  servizio
idrico integrato e degli impianti a queste  connessi  possono  essere
tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del  gestore,  o
altro  centro  equivalente,  previa  comunicazione  all'autorita'  di
controllo e vigilanza». 
                               Art. 61 
 
                Disposizioni in materia di morosita' 
                    nel servizio idrico integrato 
 
  1. Nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995,
n. 481, l'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il  sistema
idrico, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da  emanare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, di concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta direttive  per
il contenimento della morosita'  degli  utenti  del  servizio  idrico
integrato, da emanare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della  presente  legge,  assicurando  che  sia  salvaguardata,
tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori,  la
copertura  dei  costi  efficienti  di  esercizio  e  investimento   e
garantendo il quantitativo  minimo  vitale  di  acqua  necessario  al
soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli  utenti
morosi. 
  2. Ai fini del comma 1, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas
e il sistema idrico definisce le  procedure  per  la  gestione  della
morosita' e  per  la  sospensione  della  fornitura,  assicurando  la
copertura tariffaria dei relativi costi. 
                               Art. 62 
 
               Disposizioni in materia di sovracanone 
                     di bacino imbrifero montano 
 
  1. Il sovracanone di cui alla legge 27 dicembre  1953,  n.  959,  e
alla legge 22 dicembre 1980,  n.  925,  si  intende  dovuto  per  gli
impianti con potenza nominale media superiore a 220 kW, nella  misura
prevista per le concessioni di grande derivazione idroelettrica. 
  2. Per le concessioni  di  derivazione  idroelettrica  assegnate  a
decorrere dal 1° gennaio 2015, l'obbligo di pagamento dei sovracanoni
decorre dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e non  oltre
il termine di ventiquattro mesi dalla data della concessione stessa. 
  3. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  dopo  il
comma 137 e' inserito il seguente: 
  «137-bis. Per gli impianti realizzati successivamente alla data  di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,   i   sovracanoni
idroelettrici, previsti ai  sensi  dell'articolo  1  della  legge  27
dicembre 1953, n. 959, di cui al comma  137  del  presente  articolo,
sono comunque dovuti, anche se non funzionali alla prosecuzione degli
interventi infrastrutturali». 
  4. All'articolo 147, comma 2-bis, del decreto legislativo 3  aprile
2006,  n.  152,  e  successive  modificazioni,  l'ultimo  periodo  e'
sostituito dai seguenti:  «Sono  fatte  salve:  a)  le  gestioni  del
servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con  popolazione
inferiore a 1.000 abitanti  gia'  istituite  ai  sensi  del  comma  5
dell'articolo 148; b)  le  gestioni  del  servizio  idrico  in  forma
autonoma esistenti, nei  comuni  che  presentano  contestualmente  le
seguenti  caratteristiche:   approvvigionamento   idrico   da   fonti
qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in  parchi  naturali  o
aree  naturali  protette  ovvero  in  siti  individuati   come   beni
paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42;  utilizzo
efficiente della risorsa e tutela del corpo  idrico.  Ai  fini  della
salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b),
l'ente  di  governo  d'ambito  territorialmente  competente  provvede
all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti». 
                               Art. 63 
 
          Clausola di salvaguardia per la regione autonoma 
                            Valle d'Aosta 
 
  1. Sono fatte salve le competenze in  materia  di  servizio  idrico
della  regione  autonoma  Valle  d'Aosta,  la  quale  provvede   alle
finalita' del presente capo, per  il  proprio  territorio,  ai  sensi
dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione. 

Capo IX
Disposizioni in materia di procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e in materia di scambio di beni usati

                               Art. 64 
 
Modifiche all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1°
                         agosto 2003, n. 259 
 
  1. All'articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche,  di
cui al decreto legislativo 1°  agosto  2003,  n.  259,  e  successive
modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Il soggetto che presenta l'istanza  di  autorizzazione  per
l'installazione di nuove infrastrutture per  impianti  radioelettrici
ai  sensi  dell'articolo  87  del  presente  decreto  e'  tenuto   al
versamento di un contributo  alle  spese  relative  al  rilascio  del
parere ambientale da parte dell'organismo competente a  effettuare  i
controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,
purche' questo sia reso nei termini previsti dal citato articolo  87,
comma 4. 
  1-ter. Il soggetto che  presenta  la  segnalazione  certificata  di
inizio attivita' di cui all'articolo 87-bis del presente  decreto  e'
tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo
da parte dell'organismo competente a effettuare i  controlli  di  cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,  purche'  questo
sia  reso  nei  termini  previsti  dal  citato  articolo  87-bis,  al
versamento di un contributo per le spese. 
  1-quater. Il contributo previsto dal comma 1-bis, per le  attivita'
che comprendono la stima  del  fondo  ambientale  come  previsto  dal
modello A di cui all'allegato n. 13,  e  il  contributo  previsto  al
comma 1-ter sono calcolati in  base  a  un  tariffario  nazionale  di
riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente disposizione, anche sulla  base  del  principio
del  miglioramento  dell'efficienza  della  pubblica  amministrazione
tramite  l'analisi  degli  altri  oneri   applicati   dalle   agenzie
ambientali delle regioni e delle province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore  del
decreto di cui al primo periodo, i contributi previsti ai commi 1-bis
e 1-ter sono pari a 250 euro. 
  1-quinquies. Le disposizioni dei commi da 1-bis a 1-quater  non  si
applicano ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 22
febbraio 2001, n. 36». 

Capo X
Disposizioni in materia di disciplina degli scarichi e del riutilizzo di residui vegetali

                               Art. 65 
 
                   Acque reflue dei frantoi oleari 
 
  1. All'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
  «7-bis. Sono altresi' assimilate alle acque reflue  domestiche,  ai
fini  dello  scarico  in  pubblica  fognatura,  le  acque  reflue  di
vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la  tutela  del
corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli  scarichi
delle acque reflue urbane, lo scarico  di  acque  di  vegetazione  in
pubblica fognatura e' ammesso, ove l'ente di governo dell'ambito e il
gestore d'ambito non ravvisino criticita' nel sistema di depurazione,
per i frantoi  che  trattano  olive  provenienti  esclusivamente  dal
territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in
aree scoscese o  terrazzate  ove  i  metodi  di  smaltimento  tramite
fertilizzazione e  irrigazione  non  siano  agevolmente  praticabili,
previo idoneo trattamento che  garantisca  il  rispetto  delle  norme
tecniche,  delle  prescrizioni  regolamentari  e  dei  valori  limite
adottati dal gestore del  servizio  idrico  integrato  in  base  alle
caratteristiche   e   all'effettiva    capacita'    di    trattamento
dell'impianto di depurazione». 
                               Art. 66 
 
Modifica all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile  2006,
  n. 152, in materia di scambio di beni usati 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 180-bis del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Ai fini di cui al comma 1,  i  comuni  possono  individuare
anche appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all'articolo
183, comma 1, lettera mm), per l'esposizione temporanea,  finalizzata
allo scambio tra privati, di beni usati  e  funzionanti  direttamente
idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresi'  essere
individuate  apposite  aree  adibite  al  deposito  preliminare  alla
raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo  e
alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta  possono
anche  essere  individuati  spazi  dedicati  alla  prevenzione  della
produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la  raccolta  di
beni  da  destinare  al  riutilizzo,  nel  quadro  di  operazioni  di
intercettazione e schemi di  filiera  degli  operatori  professionali
dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle  aziende  di  igiene
urbana». 

Capo XI
Disposizioni varie in materia ambientale

                               Art. 67 
 
                  Comitato per il capitale naturale 
 
  1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, e' istituito presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del  territorio  e  del  mare  il  Comitato  per  il  capitale
naturale. Il Comitato e'  presieduto  dal  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e ne fanno  parte  i  Ministri
dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e
delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti,  delle
politiche agricole alimentari e forestali, per gli affari regionali e
le autonomie, per la coesione territoriale, per la semplificazione  e
la pubblica amministrazione, dei beni e delle attivita'  culturali  e
del turismo, o loro rappresentanti delegati, un rappresentante  della
Conferenza delle regioni e delle province autonome, un rappresentante
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, il Governatore della
Banca d'Italia, il Presidente dell'Istituto nazionale di  statistica,
il Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca
ambientale, il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e il
Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,  l'energia
e lo sviluppo economico sostenibile, o loro rappresentanti  delegati.
Il Comitato e' integrato con esperti  della  materia  provenienti  da
universita' ed enti di ricerca, ovvero con altri dipendenti  pubblici
in  possesso  di  specifica  qualificazione,  nominati  dal  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  2. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali,
economici  e  ambientali  coerenti   con   l'annuale   programmazione
finanziaria e di bilancio di cui agli articoli 7, 10 e  10-bis  della
legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  e  successive  modificazioni,  il
Comitato di cui al comma 1 del presente articolo trasmette, entro  il
28 febbraio di ogni anno, al Presidente del Consiglio dei ministri  e
al Ministro dell'economia e delle finanze un rapporto sullo stato del
capitale  naturale  del  Paese,  corredato  di  informazioni  e  dati
ambientali espressi  in  unita'  fisiche  e  monetarie,  seguendo  le
metodologie  definite  dall'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite   e
dall'Unione europea, nonche' di valutazioni ex ante ed ex post  degli
effetti delle politiche pubbliche sul capitale naturale e sui servizi
ecosistemici. 
  3. La partecipazione al Comitato di cui al  comma  1  e'  svolta  a
titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi compenso o  rimborso  di
spese a qualsiasi titolo richiesti. 
  4. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  40  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il Comitato di cui al comma  1  del
presente articolo promuove anche  l'adozione,  da  parte  degli  enti
locali, di sistemi di contabilita' ambientale e  la  predisposizione,
da  parte  dei  medesimi  enti,  di  appositi   bilanci   ambientali,
finalizzati al monitoraggio e alla  rendicontazione  dell'attuazione,
dell'efficacia e  dell'efficienza  delle  politiche  e  delle  azioni
svolte dall'ente per la tutela  dell'ambiente,  nonche'  dello  stato
dell'ambiente e del capitale naturale.  In  particolare  il  Comitato
definisce uno schema di riferimento sulla base delle  sperimentazioni
gia' effettuate dagli enti locali in tale ambito,  anche  avvalendosi
di cofinanziamenti europei. 
  5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare provvede al funzionamento del Comitato di cui al comma 1,  anche
ai fini del supporto  logistico  e  amministrativo,  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 68 
 
             Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi 
               e dei sussidi ambientalmente favorevoli 
 
  1.  A  sostegno  dell'attuazione  degli  impegni  derivanti   dalla
comunicazione della Commissione europea «Europa 2020 - Una  strategia
per una crescita intelligente sostenibile e  inclusiva»  [COM  (2010)
2020   definitivo],   dalle   raccomandazioni   del   Consiglio    n.
2012/C219/14, del 10 luglio 2012, e n.  2013/C217/11,  del  9  luglio
2013, e dal regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio  2011,  in  accordo  con  le  raccomandazioni
contenute  nel  Rapporto  OCSE  2013  sulle  performance   ambientali
dell'Italia e con la dichiarazione conclusiva della Conferenza  delle
Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile svoltasi a  Rio  de  Janeiro
dal  20  al  22  giugno  2012,  e'  istituito  presso  il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  il  Catalogo
dei sussidi  ambientalmente  dannosi  e  dei  sussidi  ambientalmente
favorevoli, gestito sulla base delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la redazione del Catalogo
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
si avvale, oltre che delle informazioni nella disponibilita'  propria
e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca  ambientale,
delle  informazioni  rese  disponibili  dall'Istituto  nazionale   di
statistica, dalla Banca d'Italia,  dai  Ministeri,  dalle  regioni  e
dagli enti locali, dalle universita' e dagli altri centri di ricerca,
che  forniscono  i  dati  a  loro  disposizione  secondo  uno  schema
predisposto dal medesimo Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare. I sussidi sono intesi nella  loro  definizione
piu'  ampia  e  comprendono,  tra  gli  altri,  gli   incentivi,   le
agevolazioni, i finanziamenti agevolati e  le  esenzioni  da  tributi
direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente. 
  2. Il Catalogo di cui al comma 1 e' aggiornato entro il  30  giugno
di ogni anno. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare invia alle Camere e  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione  concernente
gli esiti dell'aggiornamento del Catalogo. 
  3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. 
                               Art. 69 
 
       Disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali 
                   per talune attivita' economiche 
 
  1. Il comma 8 dell'articolo 40 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, e' sostituito dal seguente: 
  «8. In materia  di  semplificazione  del  trattamento  dei  rifiuti
speciali  per  talune  attivita'   economiche   a   ridotto   impatto
ambientale, le imprese agricole di cui all'articolo 2135  del  codice
civile, nonche' i soggetti esercenti attivita' ricadenti  nell'ambito
dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono  rifiuti
pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi  ad
aghi, siringhe e oggetti taglienti usati,  possono  trasportarli,  in
conto proprio, per una quantita' massima fino  a  30  chilogrammi  al
giorno,  a  un  impianto  che  effettua  operazioni  autorizzate   di
smaltimento. L'obbligo di registrazione  nel  registro  di  carico  e
scarico dei rifiuti e  l'obbligo  di  comunicazione  al  Catasto  dei
rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, di  cui
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si  intendono  assolti,
anche  ai  fini  del  trasporto  in  conto  proprio,  attraverso   la
compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di
trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo n.
152 del 2006, e successive modificazioni. I formulari sono gestiti  e
conservati con le modalita' previste dal medesimo  articolo  193.  La
conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti  le
attivita'  di  cui  al  presente  comma  o  tramite  le  associazioni
imprenditoriali  interessate  o  societa'  di  servizi   di   diretta
emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia
dei dati trasmessi.  L'adesione,  da  parte  dei  soggetti  esercenti
attivita'  ricadenti  nei  suddetti  codici  ATECO,  alle   modalita'
semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve  agli  obblighi
in materia di controllo della tracciabilita' dei rifiuti». 
                               Art. 70 
 
Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione  dei
  servizi ecosistemici e ambientali 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori  oneri
per  la  finanza  pubblica,  uno  o  piu'  decreti  legislativi   per
l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici  e
ambientali (PSEA). 
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1  sono  adottati,  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive
modificazioni,  nel  rispetto  dei  seguenti   principi   e   criteri
direttivi: 
  a)  prevedere  che  il  sistema  di   PSEA   sia   definito   quale
remunerazione di una quota  di  valore  aggiunto  derivante,  secondo
meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione  dei  servizi
ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica  della
transazione diretta tra consumatore e produttore, ferma  restando  la
salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene; 
  b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato,  in  particolare,
in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in  concessione
di un bene naturalistico di  interesse  comune,  che  deve  mantenere
intatte o incrementare le sue funzioni; 
  c) prevedere che  nella  definizione  del  sistema  di  PSEA  siano
specificamente individuati i servizi  oggetto  di  remunerazione,  il
loro valore, nonche' i relativi obblighi contrattuali e le  modalita'
di pagamento; 
  d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti  servizi:
fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura  da  legno
di proprieta' demaniale,  collettiva  e  privata;  regimazione  delle
acque nei bacini  montani;  salvaguardia  della  biodiversita'  delle
prestazioni   ecosistemiche   e   delle   qualita'    paesaggistiche;
utilizzazione di proprieta' demaniali  e  collettive  per  produzioni
energetiche; 
  e) prevedere che nel sistema di PSEA siano  considerati  interventi
di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti; 
  f) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto  dall'agricoltura
e  dal   territorio   agroforestale   nei   confronti   dei   servizi
ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso  cui
il pubblico operatore  possa  creare  programmi  con  l'obiettivo  di
remunerare gli  imprenditori  agricoli  che  proteggono,  tutelano  o
forniscono i servizi medesimi; 
  g) coordinare e  razionalizzare  ogni  altro  analogo  strumento  e
istituto gia' esistente in materia; 
  h) prevedere che beneficiari finali del sistema  di  PSEA  siano  i
comuni, le loro unioni, le aree protette,  le  fondazioni  di  bacino
montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni
comuni, comunque denominate; 
  i) introdurre forme di  premialita'  a  beneficio  dei  comuni  che
utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilita' ambientale e
urbanistica  e  forme  innovative  di   rendicontazione   dell'azione
amministrativa; 
  l) ritenere precluse le attivita' di stoccaggio di gas naturale  in
acquiferi profondi. 
  3. Gli schemi  dei  decreti  legislativi,  corredati  di  relazione
tecnica che dia conto della  neutralita'  finanziaria  dei  medesimi,
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica
affinche' su di essi siano espressi, entro trenta giorni  dalla  data
di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia  e
per i profili finanziari. Decorso tale  termine,  i  decreti  possono
essere comunque emanati. Qualora il  termine  per  l'espressione  dei
pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta  giorni
che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma  1,
quest'ultimo e' prorogato di tre mesi. 
                               Art. 71 
 
                            Oil free zone 
 
  1. Al fine di promuovere su  base  sperimentale  e  sussidiaria  la
progressiva fuoriuscita dall'economia basata sul ciclo del carbonio e
di raggiungere gli standard  europei  in  materia  di  sostenibilita'
ambientale, sono istituite e promosse le «Oil free zone». 
  2. Si intende per «Oil free zone» un'area territoriale nella quale,
entro un determinato arco temporale e sulla base di specifico atto di
indirizzo adottato dai  comuni  del  territorio  di  riferimento,  si
prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi  derivati
con energie prodotte da fonti rinnovabili. 
  3. La  costituzione  di  Oil  free  zone  e'  promossa  dai  comuni
interessati, anche tramite le unioni o le convenzioni fra  comuni  di
riferimento, ove costituite ai sensi degli articoli 30 e 32 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267.  Per  le
aree naturali protette di cui all'articolo 2 della legge  6  dicembre
1991, n. 394, e successive modificazioni, la costituzione di Oil free
zone e' promossa dagli enti locali d'intesa con gli enti parco. 
  4. Nelle Oil free zone sono avviate sperimentazioni, concernenti la
realizzazione di prototipi e l'applicazione sul piano industriale  di
nuove ipotesi di utilizzo dei beni comuni, con particolare riguardo a
quelli  provenienti  dalle  zone  montane,  attraverso  prospetti  di
valutazione del valore delle risorse presenti sul territorio. 
  5. Nell'ambito delle proprie legislazioni di settore, le regioni  e
le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalita'
di organizzazione delle Oil free zone, con particolare riguardo  agli
aspetti  connessi  con  l'innovazione  tecnologica   applicata   alla
produzione di energie rinnovabili a basso  impatto  ambientale,  alla
ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla  costruzione  di  sistemi
sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, quali  la
produzione di biometano per usi termici e per autotrazione. 
  6. Ai fini di cui al comma 5, le regioni e le province autonome  di
Trento e di Bolzano possono assicurare specifiche linee  di  sostegno
finanziario alle attivita' di ricerca, sperimentazione e applicazione
delle attivita' produttive  connesse  con  l'indipendenza  dai  cicli
produttivi  del  petrolio  e  dei  suoi  derivati,  con   particolare
attenzione all'impiego equilibrato dei beni comuni e  collettivi  del
territorio di riferimento. 
                               Art. 72 
 
              Strategia nazionale delle Green community 
 
  1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per  gli
affari regionali, le  autonomie  e  lo  sport,  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze e sentiti il Ministero  delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  il  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e  del  turismo,  il  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare, nonche' la Conferenza unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  e
successive modificazioni, promuove la predisposizione della strategia
nazionale delle Green community. 
  2. La strategia nazionale di cui al comma 1 individua il valore dei
territori rurali e  di  montagna  che  intendono  sfruttare  in  modo
equilibrato le risorse principali di cui dispongono, tra cui in primo
luogo  acqua,  boschi  e  paesaggio,  e  aprire  un  nuovo   rapporto
sussidiario e di scambio con le comunita' urbane e metropolitane,  in
modo da poter impostare, nella fase della green economy, un piano  di
sviluppo  sostenibile  non  solo  dal  punto  di  vista   energetico,
ambientale ed economico nei seguenti campi: 
  a) gestione integrata e certificata del patrimonio  agro-forestale,
anche  tramite  lo  scambio  dei  crediti  derivanti  dalla   cattura
dell'anidride  carbonica,  la  gestione  della  biodiversita'  e   la
certificazione della filiera del legno; 
  b) gestione integrata e certificata delle risorse idriche; 
  c) produzione di energia  da  fonti  rinnovabili  locali,  quali  i
microimpianti idroelettrici, le biomasse,  il  biogas,  l'eolico,  la
cogenerazione e il biometano; 
  d) sviluppo di un turismo sostenibile,  capace  di  valorizzare  le
produzioni locali; 
  e) costruzione e gestione sostenibile  del  patrimonio  edilizio  e
delle infrastrutture di una montagna moderna; 
  f) efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti
e delle reti; 
  g) sviluppo sostenibile  delle  attivita'  produttive  (zero  waste
production); 
  h) integrazione dei servizi di mobilita'; 
  i) sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile  che  sia
anche energeticamente indipendente attraverso la produzione  e  l'uso
di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e  dei
trasporti. 
  3. Con proprie leggi, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano possono individuare le modalita', i  tempi  e  le  risorse
finanziarie sulla base dei quali le unioni di comuni e le  unioni  di
comuni montani promuovono l'attuazione della strategia  nazionale  di
cui al presente articolo. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                               Art. 73 
 
Disposizioni in materia di impianti termici civili alimentati da  gas
                            combustibili 
 
  1. Le disposizioni in materia di requisiti  tecnici  e  costruttivi
degli impianti termici civili, di cui alla parte II dell'allegato  IX
alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e
successive modificazioni, non si applicano agli  impianti  alimentati
da gas combustibili rientranti nel campo di applicazione della  norma
UNI 11528, fatta eccezione per quelle di cui al numero 5, «Apparecchi
indicatori». 
                               Art. 74 
 
Gestione e sviluppo sostenibile  del  territorio  e  delle  opere  di
             pubblica utilita' e tutela degli usi civici 
 
  1.  Ai  fini  della  gestione  e  dello  sviluppo  sostenibile  del
territorio e delle opere pubbliche o  di  pubblica  utilita'  nonche'
della corretta gestione e tutela degli usi civici, all'articolo 4 (L)
del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  8
giugno 2001, n.327, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati
o asserviti coattivamente se non viene pronunciato  il  mutamento  di
destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica  o
di  pubblica  utilita'  sia  compatibile  con  l'esercizio   dell'uso
civico». 
                               Art. 75 
 
Disposizioni relative all'attuazione della Convenzione sul  commercio
  internazionale di specie minacciate di estinzione - CITES 
 
  1.  La  misura  dei  diritti  speciali  di  prelievo  istituiti  in
attuazione  della  Convenzione  sul  commercio  internazionale  delle
specie animali e vegetali  in  via  di  estinzione  (CITES),  di  cui
all'articolo 8-quinquies della legge 7  febbraio  1992,  n.  150,  e'
rivalutata con cadenza  triennale,  entro  il  31  dicembre,  per  il
miglioramento dell'efficienza ed efficacia delle attivita' di cui  al
medesimo  articolo  8-quinquies,  commi  3-bis,  3-ter,  3-quater   e
3-quinquies, svolte in attuazione del regolamento (CE) n. 338/97  del
Consiglio, del 9 dicembre 1996, in materia di protezione delle specie
di flora e fauna mediante il controllo del loro commercio. 
                               Art. 76 
 
Proroga del termine  per  l'esercizio  della  delega  in  materia  di
                        inquinamento acustico 
 
  1. All'articolo 19, comma 1, della legge 30 ottobre 2014,  n.  161,
le parole: «entro diciotto  mesi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«entro ventiquattro mesi». 
                               Art. 77 
 
      Modifica all'articolo 514 del codice di procedura civile 
 
  1. All'articolo 514 del codice di procedura civile, in  materia  di
cose mobili assolutamente  impignorabili,  dopo  il  numero  6)  sono
aggiunti i seguenti: 
  «6-bis) gli animali di affezione o da compagnia  tenuti  presso  la
casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini
produttivi, alimentari o commerciali; 
  6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici  o  di  assistenza
del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli». 
                               Art. 78 
 
Modifica all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994,  n.  84,  in
                        materia di dragaggio 
 
  1. All'articolo 5-bis, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
e successive modificazioni, le lettere c) e d) sono sostituite  dalle
seguenti: 
  «c) qualora risultino non pericolosi all'origine  o  a  seguito  di
trattamenti   finalizzati   esclusivamente   alla   rimozione   degli
inquinanti,  ad  esclusione  quindi  dei  processi  finalizzati  alla
immobilizzazione degli  inquinanti  stessi  quali  solidificazione  e
stabilizzazione, possono essere destinati a  refluimento  all'interno
di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque  in  strutture
di contenimento o di conterminazione  realizzate  con  l'applicazione
delle migliori  tecniche  disponibili  in  linea  con  i  criteri  di
progettazione   formulati    da    accreditati    standard    tecnici
internazionali adottati negli Stati membri dell'Unione europea e  con
caratteristiche tali da garantire, tenuto conto degli obiettivi e dei
limiti fissati dalle direttive europee, l'assenza di  rischi  per  la
salute e per l'ambiente con particolare riferimento al vincolo di non
peggiorare lo stato di  qualita'  delle  matrici  ambientali,  suolo,
sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, acque marine e  di
transizione, ne' pregiudicare il  conseguimento  degli  obiettivi  di
qualita' delle stesse; 
  d)  qualora  risultino  caratterizzati  da   concentrazioni   degli
inquinanti al di sotto dei valori di riferimento  specifici  definiti
in conformita' ai criteri approvati  dal  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, l'area o le aree  interessate
vengono escluse dal perimetro del sito di interesse nazionale  previo
parere favorevole della conferenza di  servizi  di  cui  all'articolo
242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». 
                               Art. 79 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. Le disposizioni della  presente  legge  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con le norme  dei  rispettivi  statuti  e  le
relative norme  di  attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 28 dicembre 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 
 
                            Galletti, Ministro dell'ambiente e  della
                            tutela del territorio e del mare 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
                                                           Allegato 1 
                                               (articolo 23, comma 2) 
 
                                                      «Allegato L-bis 
                                       (articolo 206-quater, comma 2) 
 
Categorie  di  prodotti  che  sono  oggetto  di  incentivi  economici
      all'acquisto, ai sensi dell'articolo 206-quater, comma 2 
 
=====================================================================
|                           | Percentuale minima|                   |
|                           |    in peso di     |                   |
|                           |     materiale     |                   |
|                           |    polimerico     |   Incentivo in    |
|                           |riciclato sul peso |  percentuale sul  |
|                           |  complessivo del  | prezzo di vendita |
|                           |    componente     |  del prodotto al  |
|   Categoria di prodotto   |    sostituito     |   consumatore     |
+===========================+===================+===================+
|Cicli e veicoli a motore   |        >10%       |        10%        |
+---------------------------+-------------------+-------------------+
|Elettrodomestici           |       >20%        |        10%        |
+---------------------------+-------------------+-------------------+
|Contenitori per uso di     |                   |                   |
|igiene ambientale          |       >50%        |        5%         |
+---------------------------+-------------------+-------------------+
|Arredo per interni         |       >50%        |        5%         |
+---------------------------+-------------------+-------------------+
|Arredo urbano              |       >70%        |        15%        |
+---------------------------+-------------------+-------------------+
|Computer                   |       >10%        |        10%        |
+---------------------------+-------------------+-------------------+
|Prodotti per la casa e per |                   |                   |
|l'ufficio                  |       >10%        |        10%        |
+---------------------------+-------------------+-------------------+
|Pannelli fonoassorbenti,   |                   |                   |
|barriere e segnaletica     |                   |                   |
|stradale                   |       >30%        |        10%        |
+---------------------------+-------------------+-------------------+
 
 
                                                                   ». 

Legge 28 dicembre 2015, n. 209

Legge 28 dicembre 2015, n. 209

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018. (15G00223)

(GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 71)

Ripubblicazione del testo della legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 71 alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 302 del 30 dicembre 2015). (16A00264) (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 15 del 20-1-2016 – Suppl. Ordinario n. 2)

Legge 28 dicembre 2015, n. 208

Legge 28 dicembre 2015, n. 208

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016). (15G00222)

(GU n.302 del 30-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 70 )

Ripubblicazione del testo della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016)», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 302 del 30 dicembre 2015). (16A00238)  (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 15 del 20-1-2016 – Suppl. Ordinario n. 1)

 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al
mercato finanziario, in termini di competenza,  di  cui  all'articolo
11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  per
gli anni 2016, 2017 e 2018, sono indicati nell'allegato n. 1  annesso
alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al
netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare  prima  della
scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con  ammortamento
a carico dello Stato. 
  2. Nell'allegato n. 2  annesso  alla  presente  legge  e'  indicato
l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato,  ai
sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3,  lettera  c),  della
legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni,  dell'articolo
59, comma 34, della legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della  legge  12  novembre
2011, n. 183, per l'anno 2016. I predetti importi sono ripartiti  tra
le gestioni interessate con il procedimento di  cui  all'articolo  14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
  3. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente  legge  sono,  inoltre,
indicati gli importi complessivi dovuti  per  l'anno  2016  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 4, della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
nonche'  gli  importi  che,  prima  del  riparto  tra   le   gestioni
interessate, sono attribuiti: 
    a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e  coloni  a
completamento  dell'integrale  assunzione  a   carico   dello   Stato
dell'onere   relativo   ai   trattamenti   pensionistici    liquidati
anteriormente al 1° gennaio 1989; 
    b) alla gestione speciale minatori; 
    c) alla gestione  speciale  di  previdenza  e  assistenza  per  i
lavoratori dello spettacolo gia' iscritti al soppresso ENPALS. 
  4. Gli esperti contabili iscritti nella Sezione B Esperti contabili
dell'Albo dei  dottori  commercialisti  e  degli  esperti  contabili,
istituito ai sensi della legge 24 febbraio 2005, n. 34, e del decreto
legislativo  28  giugno  2005,  n.  139,  che  esercitano  la  libera
professione con carattere di continuita', sono  iscritti  alla  Cassa
nazionale di previdenza ed  assistenza  a  favore  dei  ragionieri  e
periti commerciali. 
  5. Il comma 430 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, e' abrogato. 
  6. Al comma 718 dell'articolo 1 della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla lettera a),  le  parole:  «di  due  punti  percentuali  a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal
1° gennaio 2017»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  tre  punti
percentuali dal 1° gennaio 2017»; 
    b) alla lettera b),  le  parole:  «di  due  punti  percentuali  a
decorrere dal 1° gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale  dal
1° gennaio 2017 e di ulteriori 0,5 punti percentuali dal  1°  gennaio
2018» sono sostituite dalle seguenti: «di due punti  percentuali  dal
1° gennaio 2017 e di un ulteriore punto percentuale  dal  1°  gennaio
2018»; 
    c) alla lettera c), le parole: «700 milioni di  euro  per  l'anno
2018» sono sostituite dalle seguenti: «350 milioni di euro per l'anno
2018». 
  7. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, al terzo  periodo,  le  parole  da:  «,  con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli»  fino  alla  fine
del periodo sono soppresse. 
  8. Il comma 4-bis dell'articolo 51 del testo  unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e' abrogato. 
  9. Al fine di evitare un pregiudizio alla  continuita'  dell'azione
amministrativa,       ai       dipendenti        dell'Amministrazione
economico-finanziaria, ivi incluse le Agenzie fiscali, cui sono state
affidate le mansioni  della  terza  area  sulla  base  dei  contratti
individuali di lavoro a tempo indeterminato  stipulati  in  esito  al
superamento  di  concorsi  banditi  in  applicazione  del   contratto
collettivo nazionale di comparto del  quadriennio  1998-2001,  o  del
quadriennio 2002-2005,  continua  ad  essere  corrisposto,  a  titolo
individuale e in via provvisoria, sino all'adozione di una  specifica
disciplina contrattuale, il  relativo  trattamento  economico  e  gli
stessi continuano ad esplicare le relative funzioni, nei limiti delle
facolta' assunzionali  a  tempo  indeterminato  e  delle  vacanze  di
organico previste per le strutture interessate. 
  10. All'articolo 13 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole da:  «,  nonche'  l'unita'  immobiliare»
fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse; 
    b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: 
  «0a)  per  le  unita'  immobiliari,  fatta  eccezione  per   quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e  A/9,  concesse  in
comodato dal soggetto passivo ai parenti  in  linea  retta  entro  il
primo  grado  che  le  utilizzano  come  abitazione   principale,   a
condizione che  il  contratto  sia  registrato  e  che  il  comodante
possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche'
dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato  l'immobile
concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso  in  cui
il comodante oltre all'immobile concesso in comodato  possieda  nello
stesso  comune  un  altro  immobile  adibito  a  propria   abitazione
principale, ad eccezione delle unita'  abitative  classificate  nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini  dell'applicazione  delle
disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo  attesta  il
possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione  di  cui
all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.
23»; 
    c) al comma 5, il secondo periodo e' soppresso; 
    d) il comma 8-bis e' abrogato; 
    e) al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle
seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre». 
  11. Al comma 8 dell'articolo 9 del  decreto  legislativo  14  marzo
2011, n. 23, l'ultimo periodo e' soppresso. 
  12. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, e' aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni  di  cui  al
presente comma  si  applicano,  dal  periodo  d'imposta  2014,  anche
all'imposta  municipale  immobiliare  della  provincia  autonoma   di
Bolzano, istituita dalla legge provinciale 19 aprile 2014, n.  3,  ed
all'imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di  Trento,
istituita dalla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14». 
  13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale
propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1  dell'articolo  7
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  si  applica  sulla
base dei criteri individuati  dalla  circolare  del  Ministero  delle
finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario
n. 53 alla Gazzetta Ufficiale  n.  141  del  18  giugno  1993.  Sono,
altresi', esenti dall'IMU i terreni agricoli: 
    a)  posseduti  e  condotti  dai  coltivatori  diretti   e   dagli
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola,
indipendentemente dalla loro ubicazione; 
    b) ubicati nei comuni delle isole minori di  cui  all'allegato  A
annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
    c) a immutabile  destinazione  agrosilvo-pastorale  a  proprieta'
collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno  2016,
sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del  decreto-legge
24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo 2015, n. 34. 
  14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
    a) al comma 639, le parole: «a  carico  sia  del  possessore  che
dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle  seguenti:  «a
carico  sia  del  possessore  che  dell'utilizzatore   dell'immobile,
escluse le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale  dal
possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo  familiare,  ad
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9»; 
    b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: 
  «669. Il presupposto impositivo della TASI  e'  il  possesso  o  la
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree  edificabili,
ad eccezione, in ogni caso, dei terreni  agricoli  e  dell'abitazione
principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di
cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9»; 
    c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Per
i fabbricati costruiti e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in  ogni
caso locati, l'aliquota e' ridotta  allo  0,1  per  cento.  I  comuni
possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino  allo  0,25
per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»; 
    d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Nel
caso in cui l'unita' immobiliare e' detenuta da un  soggetto  che  la
destina ad abitazione principale, escluse quelle  classificate  nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella
percentuale stabilita dal comune nel  regolamento  relativo  all'anno
2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il  termine  del
10 settembre 2014 di cui al comma 688  ovvero  nel  caso  di  mancata
determinazione della predetta percentuale stabilita  dal  comune  nel
regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento  a  carico
del possessore e' pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del
tributo»; 
    e) al comma 688, le parole: «21 ottobre»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre». 
  15. All'articolo 13, comma  2,  lettera  a),  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
ivi incluse  le  unita'  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative
edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti universitari soci
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito  della  residenza
anagrafica». 
  16. Il comma 15-bis dell'articolo 19 del  citato  decreto-legge  n.
201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  214  del
2011, e' sostituito dal seguente: 
  «15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si  applica  al  possesso
dell'abitazione principale e delle pertinenze  della  stessa  e  alla
casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito  di  provvedimento  di
separazione legale, annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli
effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unita'  immobiliari
che in Italia risultano classificate nelle categorie  catastali  A/1,
A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota  nella  misura  ridotta
dello 0,4 per cento e la  detrazione,  fino  a  concorrenza  del  suo
ammontare, di euro 200 rapportati al  periodo  dell'anno  durante  il
quale si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi   la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica». 
  17. Al fine di tenere conto dell'esenzione di cui ai commi da 10  a
16, 53 e 54 del presente articolo  prevista  per  l'IMU  e  la  TASI,
all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  sono  apportate
le seguenti modifiche: 
    a) al comma  380-ter,  lettera  a),  dopo  il  primo  periodo  e'
inserito il seguente: «A decorrere dall'anno 2016  la  dotazione  del
Fondo  di  solidarieta'  comunale  di  cui  al   primo   periodo   e'
incrementata di 3.767,45 milioni di euro» e il  secondo  e  il  terzo
periodo sono sostituiti dai seguenti: «La dotazione del Fondo di  cui
al primo periodo e'  assicurata  attraverso  una  quota  dell'imposta
municipale propria,  di  spettanza  dei  comuni,  di  cui  al  citato
articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, pari a 4.717,9 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a  2.768,8  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2016  e  seguenti.  Corrispondentemente,
nei predetti esercizi e' versata all'entrata del bilancio statale una
quota di pari importo dell'imposta municipale propria,  di  spettanza
dei  comuni.  A  seguito  della  riduzione  della  quota  di  imposta
municipale propria di spettanza comunale da versare al bilancio dello
Stato per alimentare il Fondo di solidarieta' comunale,  a  decorrere
dall'anno   2016,   la    dotazione    del    predetto    Fondo    e'
corrispondentemente ridotta in misura pari a 1. 949,1 milioni di euro
annui»; 
    b) al comma 380-ter, lettera a), l'ultimo periodo  e'  sostituito
dal seguente: «Al fine di  incentivare  il  processo  di  riordino  e
semplificazione degli enti  territoriali,  una  quota  del  Fondo  di
solidarieta' comunale, non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2014, e' destinata ad incrementare il contributo  spettante
alle unioni di comuni ai sensi  dell'articolo  53,  comma  10,  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  successive  modificazioni,  e  una
quota non inferiore a 30 milioni  di  euro  e'  destinata,  ai  sensi
dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e  successive
modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione»; 
    c) al comma 380-ter, lettera b), le parole: «per gli anni 2015  e
successivi» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno  2015,  entro
il 30 aprile per l'anno  2016  ed  entro  il  30  novembre  dell'anno
precedente a quello di riferimento per gli anni 2017 e successivi»; 
    d) al comma 380-ter, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  «d) con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
alla lettera b) puo' essere variata la quota di gettito  dell'imposta
municipale propria di spettanza comunale di cui alla  lettera  a)  da
versare al bilancio dello Stato e, corrispondentemente, rideterminata
la dotazione del Fondo di cui alla medesima lettera a). Le  modalita'
di versamento  al  bilancio  dello  Stato  sono  determinate  con  il
medesimo decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»; 
    e) al comma 380-quater: 
      1) dopo le parole: «20 per cento» sono  inserite  le  seguenti:
«per l'anno 2015, il 30 per cento per l'anno 2016, il 40 percento per
l'anno 2017 e il 55 per cento per l'anno 2018»; 
      2) le parole: «approvati dalla Commissione  tecnica  paritetica
per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4  della
legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente
a quello di riferimento» sono sostituite dalle  seguenti:  «approvati
dalla Commissione tecnica per  i  fabbisogni  standard  entro  il  31
dicembre dell'anno precedente a quello  di  riferimento.  Per  l'anno
2016, sono assunti a  riferimento  i  fabbisogni  standard  approvati
dalla predetta Commissione entro il 31 marzo 2016»; 
      3) le parole: «l'anno 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «gli anni 2015 e 2016»; 
    f) dopo il comma 380-quinquies sono inseriti i seguenti: 
  «380-sexies. Con il medesimo decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri di cui alla lettera b) del comma  380-ter,  l'incremento
di 3.767,45 milioni di euro per gli  anni  2016  e  successivi  della
dotazione del Fondo di solidarieta'  comunale,  in  deroga  a  quanto
disposto dai commi 380-ter e 380-quater, e' ripartito  tra  i  comuni
interessati sulla base del gettito effettivo  IMU  e  TASI  derivante
dagli  immobili  adibiti  ad  abitazione  principale  e  dai  terreni
agricoli, relativo all'anno 2015.  A  decorrere  dall'anno  2016,  in
deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e  380-quater,  una  quota
del Fondo di solidarieta' comunale, pari a 80  milioni  di  euro,  e'
accantonata per essere ripartita tra i comuni per i quali il  riparto
dell'importo  di  3.767,45  milioni  di  euro,  di  cui  al   periodo
precedente, non assicura il ristoro  di  un  importo  equivalente  al
gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota  di
base. La quota di 80  milioni  di  euro  del  Fondo  di  solidarieta'
comunale e' ripartita in modo da garantire a ciascuno dei  comuni  di
cui al  precedente  periodo  l'equivalente  del  gettito  della  TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. 
  380-septies. A decorrere dall'anno 2016 l'ammontare  del  Fondo  di
solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter, al netto degli importi
erogati ai sensi del comma 380-sexies, per ciascun comune: 
    a)  della  Regione  siciliana  e  della   regione   Sardegna   e'
determinato in modo tale da garantire la medesima dotazione netta del
Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2015; 
    b) delle regioni a statuto  ordinario  non  ripartito  secondo  i
criteri di cui al comma 380-quater e' determinato  in  modo  tale  da
garantire  proporzionalmente  la  dotazione  netta   del   Fondo   di
solidarieta' comunale per l'anno 2015. 
  380-octies. Ai fini del comma 380-septies, per dotazione  netta  si
intende la differenza tra le assegnazioni di risorse, al netto  degli
importi erogati ai sensi del comma 380-sexies per ciascun  comune,  e
la quota di alimentazione del fondo a carico di ciascun comune». 
  18. All'articolo  20  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. A decorrere dall'anno 2016, il contributo  straordinario  a
favore degli enti di cui al comma 1 e' commisurato al  40  per  cento
dei trasferimenti erariali attribuiti per  l'anno  2010,  nel  limite
degli stanziamenti finanziari  previsti  e  comunque  in  misura  non
superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario.  Con  decreto
di natura non regolamentare del  Ministro  dell'interno,  sentita  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  sono  disciplinate  le
modalita' di riparto  del  contributo,  prevedendo  che  in  caso  di
fabbisogno  eccedente  le  disponibilita'  sia  data  priorita'  alle
fusioni  o  incorporazioni  aventi  maggiori  anzianita'  e  che   le
eventuali disponibilita' eccedenti rispetto al fabbisogno determinato
ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti
in base alla popolazione e al numero dei comuni originari»; 
    b) al comma 3, le parole: «di cui al  comma  1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis». 
  19. Per le medesime finalita' di cui al  comma  17,  per  i  comuni
delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta a  cui  la  legge
attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione
del  minor  gettito  IMU  e  TASI   avviene   attraverso   un   minor
accantonamento di 85,978 milioni di euro, a  valere  sulle  quote  di
compartecipazione ai tributi erariali, ai  sensi  del  comma  17  del
citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla  base  del  gettito
effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti  ad  abitazione
principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015. 
  20. Per l'anno 2016  e'  attribuito  ai  comuni  un  contributo  di
complessivi 390  milioni  di  euro  da  ripartire,  con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2016, in  proporzione
alle  somme  attribuite,  ai   sensi   del   decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  6  novembre  2014,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21  novembre
2014, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 731,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147. Le somme di cui al periodo precedente non sono
considerate tra le entrate finali valide  ai  fini  del  vincolo  del
pareggio di bilancio di cui ai  commi  da  707  a  734  del  presente
articolo. Le disponibilita' in conto residui iscritte in bilancio per
l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  e  successive
modificazioni, sono destinate, nel limite di 390 milioni di euro,  al
finanziamento del contributo di cui al presente comma, che  entra  in
vigore il giorno stesso  della  pubblicazione  della  presente  legge
nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine le predette somme  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016. 
  21. A decorrere  dal  1°  gennaio  2016,  la  determinazione  della
rendita  catastale  degli  immobili   a   destinazione   speciale   e
particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D  ed  E,
e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle
costruzioni, nonche' degli elementi ad essi strutturalmente  connessi
che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti dell'ordinario
apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa  stima  diretta  macchinari,
congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali  allo  specifico
processo produttivo. 
  22. A decorrere dal 1°  gennaio  2016,  gli  intestatari  catastali
degli immobili  di  cui  al  comma  21  possono  presentare  atti  di
aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la  rideterminazione  della
rendita catastale  degli  immobili  gia'  censiti  nel  rispetto  dei
criteri di cui al medesimo comma 21. 
  23.  Limitatamente  all'anno  di  imposizione   2016,   in   deroga
all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro  il
15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno  effetto  dal
1° gennaio 2016. 
  24. Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate comunica al
Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di
aggiornamento di cui al comma  23,  i  dati  relativi,  per  ciascuna
unita' immobiliare, alle rendite proposte e a quelle gia' iscritte in
catasto dal 1°  gennaio  2016;  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una
metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed  autonomie
locali, entro il  31  ottobre  2016,  il  decreto  per  ripartire  il
contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo
di compensazione del minor  gettito  per  l'anno  2016.  A  decorrere
dall'anno 2017, il  contributo  annuo  di  155  milioni  di  euro  e'
ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il  Ministro  dell'interno  e  secondo  una  metodologia
adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  da
emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla  base  dei  dati  comunicati,
entro il 31 marzo  2017,  dall'Agenzia  delle  entrate  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  relativi,  per  ciascuna  unita'
immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016  ai  sensi  del
comma 22 e a quelle gia' iscritte in catasto al 1° gennaio 2016. 
  25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,  e'
abrogato. 
  26. Al fine di contenere il  livello  complessivo  della  pressione
tributaria,  in  coerenza  con  gli  equilibri  generali  di  finanza
pubblica,  per  l'anno  2016  e'  sospesa  l'efficacia  delle   leggi
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in  cui
prevedono aumenti dei tributi e  delle  addizionali  attribuiti  alle
regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai  livelli
di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte  salve,
per il settore sanitario, le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  e  all'articolo  2,
commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  nonche'
la possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai  fini
dell'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli  2
e  3  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  e  successivi
rifinanziamenti. La sospensione  di  cui  al  primo  periodo  non  si
applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui  all'articolo  1,  comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per  gli  enti  locali
che deliberano il predissesto, ai  sensi  dell'articolo  243-bis  del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  o
il dissesto, ai sensi degli articoli  246  e  seguenti  del  medesimo
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 
  27. All'articolo 1 della legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni  2014  e
2015» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014, 2015,  2016
e 2017»; 
    b) al comma 653, la parola: «2016» e' sostituita dalla  seguente:
«2018». 
  28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili  non  esentati  ai
sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo,  i  comuni  possono
mantenere  con  espressa  deliberazione  del  consiglio  comunale  la
maggiorazione della TASI di cui al comma 677  dell'articolo  1  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella  stessa  misura  applicata  per
l'anno 2015. 
  29. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, e' istituita, presso  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, la Commissione tecnica per i  fabbisogni  standard  di
cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.  La  Commissione
e' formata  da  undici  componenti,  di  cui  uno,  con  funzioni  di
presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri,  tre
designati dal Ministro dell'economia e delle finanze,  uno  designato
dal Ministro dell'interno, uno designato dal  Ministro  delegato  per
gli affari regionali e  le  autonomie,  uno  designato  dall'Istituto
nazionale di statistica, tre  designati  dall'Associazione  nazionale
dei comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree vaste, e
uno designato dalle regioni. 
  30. La Commissione di cui al comma 29 e' istituita  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica e si avvale delle strutture  e
dell'organizzazione del Ministero dell'economia e delle  finanze.  Ai
componenti della Commissione non e' corrisposto alcun  compenso,  ne'
indennita', ne' rimborso di spese. La  Commissione  definisce,  nella
sua  prima  seduta,  da  convocare  entro  dieci  giorni  dalla   sua
istituzione, le modalita' di  organizzazione  e  di  funzionamento  e
stabilisce i tempi e la disciplina procedurale dei propri lavori. 
  31. All'articolo 5, comma 1, del decreto  legislativo  26  novembre
2010, n. 216, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
  «e) le metodologie predisposte ai  sensi  della  lettera  a)  e  le
elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard  di
cui alla lettera b) sono sottoposte alla Commissione  tecnica  per  i
fabbisogni standard,  anche  separatamente,  per  l'approvazione;  in
assenza di osservazioni, le stesse  si  intendono  approvate  decorsi
quindici giorni dal loro ricevimento. Le metodologie e  i  fabbisogni
approvati dalla Commissione tecnica  sono  trasmessi  dalla  societa'
Soluzioni per il sistema economico - Sose Spa al  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento delle  finanze  del
Ministero dell'economia e delle finanze». 
  32. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 26  novembre
2010, n. 216, e' sostituito dal seguente: 
  «1. Con uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sono
adottati, anche separatamente, la  nota  metodologica  relativa  alla
procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti e il  fabbisogno
standard per ciascun comune e provincia, previa verifica da parte del
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell'articolo  1,
comma 3. Lo schema di decreto e' corredato di una  relazione  tecnica
redatta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  31  dicembre
2009, n. 196,  e  successive  modificazioni,  che  ne  evidenzia  gli
effetti finanziari. Sullo schema di decreto e' sentita la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali.  Nel  caso  di  adozione  dei  soli
fabbisogni standard, decorsi quindici giorni dalla  sua  trasmissione
alla Conferenza, il decreto puo'  essere  comunque  adottato,  previa
deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri; esso e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Nel caso di adozione della  nota
metodologica relativa alla procedura  di  calcolo,  decorsi  quindici
giorni dalla trasmissione alla  Conferenza,  lo  schema  e'  comunque
trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del  parere  da  parte
della  Commissione  parlamentare  per  l'attuazione  del  federalismo
fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti  per  le
conseguenze di carattere finanziario. Decorsi quindici  giorni  dalla
trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto puo' essere
comunque adottato,  previa  deliberazione  definitiva  da  parte  del
Consiglio dei ministri; esso e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale.
Il Governo,  se  non  intende  conformarsi  ai  pareri  parlamentari,
trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per  le
quali non si e' conformato ai citati pareri. Ciascuno dei decreti del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  recante  determinazione  dei
fabbisogni standard per i comuni e le province indica in allegato gli
elementi considerati ai fini di tale determinazione». 
  33. All'articolo 7, comma 2, del decreto  legislativo  26  novembre
2010, n. 216, le parole da: «, che si avvale»  fino  a:  «federalismo
fiscale» sono soppresse. 
  34.  La  Commissione  tecnica  paritetica  per   l'attuazione   del
federalismo fiscale, di cui  all'articolo  4  della  legge  5  maggio
2009,n. 42, e' soppressa a decorrere dalla data di entrata in  vigore
della  presente  legge.  Le  funzioni  di  segreteria  tecnica  della
Conferenza permanente per il  coordinamento  della  finanza  pubblica
svolte dalla predetta Commissione ai sensi degli articoli 4, comma 4,
e 5, comma 1, lettera g), della legge n. 42 del 2009 sono  trasferite
ai competenti uffici della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  nell'ambito  della
quale opera. 
  35. All'articolo 22 della tariffa  delle  tasse  sulle  concessioni
governative, annessa al decreto del Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 8 e' aggiunto il seguente: 
  «8-bis. Iscrizione all'albo di cui all'articolo 31,  comma  4,  del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La
tassa e' dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata  in
vigore della presente legge». 
  36. Le funzioni di vigilanza sui  promotori  finanziari  attribuite
alla  CONSOB  dal  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato «decreto  legislativo  n.
58 del 1998», sono trasferite all'organismo di cui  all'articolo  31,
comma 4, del  predetto  decreto  legislativo,  che  assume  anche  le
funzioni dell'organismo di cui  agli  articoli  18-bis,  comma  6,  e
18-ter,  comma  3,  del  medesimo  decreto  legislativo  nonche'   la
denominazione di «organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei
consulenti  finanziari».  Tale  organismo  opera  nel  rispetto   dei
principi e dei criteri stabiliti dalla CONSOB con proprio regolamento
e sotto la vigilanza della medesima. I riferimenti  all'organismo  di
tenuta dell'albo  dei  consulenti  finanziari  nonche'  alla  CONSOB,
contenuti negli articoli 18-bis, comma 6, 31,  comma  7,  55  e  196,
comma 2, del  decreto  legislativo  n.  58  del  1998,  si  intendono
sostituiti da riferimenti all'organismo di cui al primo  periodo  del
presente comma. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 18-bis del  decreto
legislativo n. 58 del 1998 sono  abrogati.  Resta  ferma  la  vigente
regolamentazione degli obblighi previdenziali degli iscritti all'albo
di cui al citato articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n.  58
del 1998. 
  37. L'albo unico dei promotori finanziari di cui  all'articolo  31,
comma  4,  del  decreto  legislativo  n.  58  del  1998   assume   la
denominazione di «albo unico dei  consulenti  finanziari».  Nell'albo
sono iscritti, in  tre  distinte  sezioni,  i  consulenti  finanziari
abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi  e
le societa' di consulenza finanziaria.  I  riferimenti  all'albo  dei
consulenti finanziari, contenuti negli articoli 18-bis,  comma  1,  e
18-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 58 del 1998 si  intendono
sostituiti da riferimenti all'albo unico di cui al primo periodo  del
presente comma. 
  38. Gli  agenti  di  assicurazione  persone  fisiche  iscritti  nel
Registro  unico  degli  intermediari  assicurativi  e  riassicurativi
(RUI), Sezione A, su richiesta sono  iscritti  nell'albo  di  cui  al
comma  37  del  presente  articolo,  nella  sezione  dei   consulenti
finanziari abilitati all'offerta fuori sede, purche' in possesso  dei
medesimi requisiti di onorabilita' e  professionalita'  previsti  per
questi ultimi. A tal fine l'organismo di cui all'articolo  31,  comma
4, del decreto legislativo n. 58  del  1998,  con  propria  delibera,
definisce, in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale di
riferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata che  i
soggetti di cui al primo periodo del presente comma devono  sostenere
in considerazione dei requisiti di professionalita'  gia'  posseduti.
In tal caso si applica il regime di vigilanza di cui al  comma  36  e
gli agenti di assicurazione di cui al presente  comma  sono  soggetti
alle regole di condotta vigenti per i consulenti finanziari abilitati
all'offerta fuori sede. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati  termini  e
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al  presente  comma
limitatamente  agli  aspetti  di   natura   fiscale   connessi   alla
remunerazione dell'attivita' degli agenti  di  assicurazione  persone
fisiche iscritti all'albo di  cui  al  comma  37  quando  gli  stessi
operano in forma societaria. 
  39. I promotori finanziari  di  cui  all'articolo  31  del  decreto
legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione  di  «consulenti
finanziari abilitati all'offerta fuori sede». I consulenti finanziari
di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo  n.  58  del  1998
assumono la denominazione di «consulenti finanziari  autonomi».  Agli
articoli  30,  31,  55,  166,  187-quater,  191  e  196  del  decreto
legislativo n. 58 del 1998,  le  parole:  «promotore  finanziario»  e
«promotori   finanziari»,   ovunque   ricorrono,   sono   sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti:  «consulente  finanziario  abilitato
all'offerta  fuori   sede»   e   «consulenti   finanziari   abilitati
all'offerta fuori sede» e all'articolo 18-bis del decreto legislativo
n. 58 del 1998, le  parole:  «consulenti  finanziari»  e  «consulente
finanziario»  sono  sostituite,  rispettivamente,   dalle   seguenti:
«consulenti finanziari autonomi» e «consulente finanziario autonomo». 
  40. L'organismo di cui al comma 36 si avvale del proprio  personale
e di un contingente di personale  anche  con  qualifica  dirigenziale
posto in posizione di distacco, comando o altro analogo  istituto  da
amministrazioni  pubbliche,  incluse  le   autorita'   amministrative
indipendenti.   L'organismo   rimborsa   alle   amministrazioni    di
appartenenza gli oneri relativi al citato personale; resta  a  carico
dell'organismo  anche  l'eventuale  attribuzione   di   un   compenso
aggiuntivo. Al termine del  periodo  di  distacco,  comando  o  altro
analogo istituto e degli eventuali  rinnovi,  il  predetto  personale
rientra nell'amministrazione di appartenenza, salvo che, a  richiesta
del personale interessato, l'organismo non  lo  immetta  nel  proprio
organico a tempo indeterminato. A tal fine le disposizioni occorrenti
per l'attuazione della disposizione di cui al primo periodo del comma
1 dell'articolo 29-bis della legge 28 dicembre  2005,  n.  262,  sono
stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al quarto  periodo
del comma 1 del citato articolo 29-bis della legge n. 262  del  2005,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge. Si applica l'articolo 17, comma  14,  della  legge  15  maggio
1997, n. 127. 
  41. Entro sei mesi dall'adozione del regolamento di  cui  al  comma
36, la CONSOB  e  l'organismo  per  la  tenuta  dell'albo  unico  dei
promotori  finanziari  stabiliscono  con  protocollo  di  intesa   le
modalita' operative e i tempi del trasferimento delle  funzioni,  gli
adempimenti  occorrenti  per  dare  attuazione   al   nuovo   assetto
statutario  e  organizzativo,  nonche'  le  attivita'   propedeutiche
connesse all'iscrizione con  esonero  dalla  prova  valutativa  delle
persone fisiche consulenti finanziari autonomi e  delle  societa'  di
consulenza finanziaria. I soggetti che risultano iscritti, alla  data
di cui alla lettera  a)  del  presente  comma,  nell'albo  unico  dei
promotori finanziari tenuto dall'organismo di  cui  all'articolo  31,
comma 4, del decreto legislativo n. 58  del  1998  sono  iscritti  di
diritto nell'albo unico dei  consulenti  finanziari.  Con  successive
delibere  da  adottare,  anche  disgiuntamente,  in  conformita'   al
predetto regolamento di cui al comma 36 e al protocollo di intesa  di
cui al primo periodo del presente comma, la CONSOB stabilisce: 
    a)  la  data  di  avvio  dell'operativita'  dell'albo  unico  dei
consulenti finanziari; 
    b) la data di avvio dell'operativita' dell'organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari. 
  42. Le entrate derivanti dalle disposizioni  di  cui  al  comma  35
affluiscono, a decorrere dall'anno  2016,  all'entrata  del  bilancio
dello Stato. 
  43. All'articolo 190-ter del decreto legislativo  n.  58  del  1998
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le lettere b) e c) del comma 1 sono abrogate; 
    b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Su proposta della CONSOB, il Ministro dell'economia e delle
finanze puo'  sciogliere  gli  organi  di  gestione  e  di  controllo
dell'organismo  di  cui  all'articolo  31  qualora  risultino   gravi
irregolarita' nell'amministrazione,  ovvero  gravi  violazioni  delle
disposizioni legislative, amministrative o  statutarie  che  regolano
l'attivita' dello stesso. Il Ministero dell'economia e delle  finanze
provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli  organi
di gestione e controllo dell'organismo, assicurandone la  continuita'
operativa,  se  necessario  anche  attraverso   la   nomina   di   un
commissario. La CONSOB puo' disporre  la  rimozione  di  uno  o  piu'
componenti degli organi di gestione e  controllo  in  caso  di  grave
inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo  statuto
o  dalle  disposizioni  di  vigilanza,  nonche'   dei   provvedimenti
specifici e di altre istruzioni impartite  dalla  CONSOB,  ovvero  in
caso   di   comprovata   inadeguatezza,   accertata   dalla   CONSOB,
all'esercizio delle funzioni cui sono preposti». 
  44. L'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 8. - (Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori  e
degli  investitori).  -1.  Al  fine  di   agevolare   l'accesso   dei
risparmiatori e degli investitori alla piu' ampia tutela  nell'ambito
delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle  controversie  di
cui all'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, la CONSOB istituisce  presso
il proprio  bilancio  il  Fondo  per  la  tutela  stragiudiziale  dei
risparmiatori e degli investitori, di seguito denominato "Fondo".  Il
Fondo e' destinato a garantire ai risparmiatori e  agli  investitori,
diversi dai  clienti  professionali  di  cui  all'articolo  6,  commi
2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, nei limiti delle disponibilita' del Fondo medesimo, la  gratuita'
dell'accesso  alla  procedura  di  risoluzione  stragiudiziale  delle
controversie di cui al citato articolo 2, commi 5-bis  e  5-ter,  del
presente decreto, mediante  esonero  dal  versamento  della  relativa
quota  concernente  le  spese  amministrative   per   l'avvio   della
procedura, nonche',  per  l'eventuale  parte  residua,  a  consentire
l'adozione di ulteriori misure a favore  dei  risparmiatori  e  degli
investitori, da parte della CONSOB, anche con riguardo alla  tematica
dell'educazione finanziaria. 
  2. Il Fondo e' finanziato  con  il  versamento  della  meta'  degli
importi delle sanzioni  amministrative  pecuniarie  riscosse  per  la
violazione delle norme che disciplinano  le  attivita'  di  cui  alla
parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  nonche',
nel limite di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016,  con  le
risorse iscritte in un apposito capitolo dello  stato  di  previsione
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  in   relazione   ai
versamenti effettuati all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  il
pagamento della tassa sulle concessioni governative di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  641,  per
l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del  medesimo
decreto legislativo n. 58 del 1998. L'impiego delle somme affluite al
Fondo, con riguardo a quelle relative alla violazione delle norme che
disciplinano le attivita' di cui alla parte  II  del  citato  decreto
legislativo n. 58 del 1998,  e'  condizionato  all'accertamento,  con
sentenza  passata  in  giudicato  o  con  lodo  arbitrale  non   piu'
impugnabile, della violazione sanzionata. Nel caso di incapienza  del
Fondo resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 5-ter
dell'articolo 2 del presente decreto. La CONSOB adotta le  occorrenti
misure affinche' gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie
di  cui  al  primo  periodo  affluiscano,  nella  misura   spettante,
contestualmente  al  versamento  da  parte  del  soggetto  obbligato,
direttamente al  bilancio  della  CONSOB,  per  essere  destinate  al
Fondo». 
  45. Al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) nel titolo, le parole: «fondo di garanzia per i  risparmiatori
e gli investitori» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Fondo  per  la
tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori»; 
    b) la rubrica del capo II e' sostituita  dalla  seguente:  «Fondo
per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori». 
  46.  Nelle  more  del  coordinamento   da   effettuare   ai   sensi
dell'articolo 9, comma 1, lettera u), della legge 9 luglio  2015,  n.
114, e allo scopo di assicurare tempestivamente  ai  risparmiatori  e
agli investitori una procedura  di  effettiva  tutela  stragiudiziale
delle  controversie,  la  CONSOB,  rispetto  agli  oneri  attualmente
sostenuti per  il  funzionamento  della  Camera  di  conciliazione  e
arbitrato di cui  all'articolo  2,  commi  da  1  a  5,  del  decreto
legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, provvede alle maggiori  spese  di
funzionamento  occorrenti  per  rendere  operativo  l'organo  di  cui
all'articolo 2, comma 5-ter, del citato decreto  legislativo  n.  179
del 2007 mediante il ricorso, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni  di
cui  al  comma  44  del  presente  articolo,  alle  risorse  di   cui
all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre  1994,  n.  724,  e
successive modificazioni, nonche' agli importi posti a  carico  degli
utenti delle procedure medesime. 
  47. Gli articoli 2, commi da 1 a  5,  3,  4,  5  e  6  del  decreto
legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, sono abrogati dalla data  in  cui
diviene  operativo  l'organo  decidente  di  cui   al   comma   5-ter
dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 179  del  2007.  Il
regolamento della CONSOB indicato al citato comma 5-ter dell'articolo
2 del decreto legislativo n.  179  del  2007  prevede,  altresi',  le
disposizioni  transitorie  per  la  definizione  delle  procedure  di
conciliazione che risultano avviate e non ancora concluse  alla  data
in cui diviene operativo l'organo decidente di cui al primo periodo. 
  48. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 35  a  47
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  49. Il termine di cui all'articolo unico del decreto  del  Ministro
dell'interno 13 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
115 del 20 maggio 2015, deve intendersi riferito al 31  luglio  2015,
in quanto ultimo giorno del mese di luglio. 
  50. Per l'intera durata del programma «Erasmus +»,  alle  borse  di
studio  per  la  mobilita'  internazionale  erogate  a  favore  degli
studenti delle universita' e delle  istituzioni  di  alta  formazione
artistica, musicale e coreutica (AFAM),  ai  sensi  dell'articolo  6,
paragrafo  1,  e  dell'articolo  7,  paragrafo  1,  lettera  a),  del
regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11  dicembre  2013,   si   applicano   le   esenzioni   previste
all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9  maggio  2003,  n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170. 
  51. All'articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n.  398,  dopo  il
comma 6 e' inserito il seguente: 
  «6-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa  di  studio  per  la
frequenza  dei  corsi  di   perfezionamento   e   delle   scuole   di
specializzazione, per  i  corsi  di  dottorato  di  ricerca,  per  lo
svolgimento di attivita' di ricerca dopo il dottorato e per  i  corsi
di perfezionamento all'estero, erogate dalla  provincia  autonoma  di
Bolzano, sono esenti dall'imposta sul reddito delle  persone  fisiche
nei confronti dei percipienti». 
  52. Le disposizioni di cui al comma 51 si applicano per  i  periodi
d'imposta  per  i  quali  non  siano  ancora  scaduti  i  termini  di
accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente. 
  53. All'articolo 13 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  «6-bis. Per gli immobili locati a canone  concordato  di  cui  alla
legge 9 dicembre 1998,  n.  431,  l'imposta,  determinata  applicando
l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e'  ridotta  al
75 per cento». 
  54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2013,  n.
147, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Per  gli  immobili
locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431,
l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune  ai
sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento». 
  55. All'articolo 1,  nota  II-bis),  della  tariffa,  parte  prima,
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti  l'imposta  di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «4-bis. L'aliquota del 2 per cento si applica anche  agli  atti  di
acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il  requisito  di  cui
alla lettera c) del comma 1 e per i quali i  requisiti  di  cui  alle
lettere a) e b) del medesimo comma si verificano  senza  tener  conto
dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate  nella  lettera
c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno
dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione,  all'atto  di
cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4». 
  56. Ai fini dell'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche,  si
detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del  suo  ammontare,
il  50  per  cento  dell'importo   corrisposto   per   il   pagamento
dell'imposta  sul  valore   aggiunto   in   relazione   all'acquisto,
effettuato entro  il  31  dicembre  2016,  di  unita'  immobiliari  a
destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi  della
normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La
detrazione di cui al precedente periodo  e'  pari  al  50  per  cento
dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed e'  ripartita  in
dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e
nei nove periodi d'imposta successivi. 
  57. Tutti gli atti e i  provvedimenti  emanati  in  esecuzione  dei
piani di ricomposizione fondiaria e di  riordino  fondiario  promossi
dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle  comunita'  montane
sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo. 
  58. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio  2000,
n. 212, l'articolo 32, secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpreta  nel  senso
che l'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte
ipotecarie e catastali si applicano agli atti di trasferimento  della
proprieta' delle aree previste al titolo III della legge  22  ottobre
1971, n. 865, indipendentemente  dal  titolo  di  acquisizione  della
proprieta' da parte degli enti locali. 
  59.  L'articolo  13  della  legge  9  dicembre  1998,  n.  431,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 13  -  (Patti  contrari  alla  legge)  -  1.  E'  nulla  ogni
pattuizione volta a determinare un importo del  canone  di  locazione
superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato.  E'
fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine
perentorio di trenta giorni, dandone documentata  comunicazione,  nei
successivi sessanta giorni, al conduttore ed  all'amministratore  del
condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi  di  tenuta
dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, numero  6),  del
codice civile. 
  2. Nei casi di nullita' di cui al comma 1 il conduttore, con azione
proponibile nel termine di sei mesi  dalla  riconsegna  dell'immobile
locato, puo' chiedere la  restituzione  delle  somme  corrisposte  in
misura  superiore  al  canone  risultante  dal  contratto  scritto  e
registrato. 
  3. E' nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti  di  durata
del contratto stabiliti dalla presente legge. 
  4. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 e' nulla  ogni
pattuizione volta ad attribuire al locatore  un  canone  superiore  a
quello massimo definito dagli accordi conclusi  in  sede  locale  per
immobili aventi  le  medesime  caratteristiche  e  appartenenti  alle
medesime tipologie. Per i contratti stipulati  in  base  al  comma  1
dell'articolo 2, e' nulla, ove in contrasto con le disposizioni della
presente  legge,  qualsiasi  pattuizione  diretta  ad  attribuire  al
locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito. 
  5. Per i conduttori che, per gli effetti della  disciplina  di  cui
all'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14  marzo  2011,
n. 23, prorogati dall'articolo 5, comma 1-ter, del  decreto-legge  28
marzo 2014, n. 47, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel periodo intercorso dalla  data
di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2011 al giorno
16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella  misura  stabilita
dalla disposizione di cui al citato articolo 3, comma 8, del  decreto
legislativo n. 23 del 2011, l'importo del canone di locazione  dovuto
ovvero dell'indennita' di occupazione maturata,  su  base  annua,  e'
pari al triplo della rendita  catastale  dell'immobile,  nel  periodo
considerato. 
  6. Nei casi di nullita' di cui al comma 4 il conduttore, con azione
proponibile nel termine di sei mesi  dalla  riconsegna  dell'immobile
locato, puo' richiedere la  restituzione  delle  somme  indebitamente
versate. Nei medesimi casi il conduttore  puo'  altresi'  richiedere,
con azione proponibile  dinanzi  all'autorita'  giudiziaria,  che  la
locazione venga ricondotta a condizioni conformi  a  quanto  previsto
dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2.  Tale
azione e', altresi', consentita nei casi in cui il locatore non abbia
provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine di
cui al comma 1  del  presente  articolo.  Nel  giudizio  che  accerta
l'esistenza del contratto di locazione il giudice determina il canone
dovuto, che non puo' eccedere quello del valore  minimo  definito  ai
sensi dell'articolo 2 ovvero quello definito ai  sensi  dell'articolo
5, commi 2  e  3,  nel  caso  di  conduttore  che  abiti  stabilmente
l'alloggio  per  i  motivi  ivi  regolati.  L'autorita'   giudiziaria
stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti. 
  7. Le disposizioni di cui al comma 6 devono ritenersi applicabili a
tutte le ipotesi ivi previste  insorte  sin  dall'entrata  in  vigore
della presente legge. 
  8. I riferimenti alla  registrazione  del  contratto  di  cui  alla
presente legge  non  producono  effetti  se  non  vi  e'  obbligo  di
registrazione del contratto stesso». 
  60. All'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica  13  settembre  2005,  n.  296,  dopo  la
lettera g) e' aggiunta la seguente: 
  «g-bis) le associazioni sportive dilettantistiche, le quali: 
      1) non hanno fini di lucro; 
      2) sono affiliate alle federazioni sportive  nazionali  o  agli
enti nazionali di promozione sportiva  riconosciuti  ai  sensi  delle
leggi vigenti; 
      3) svolgono attivita' sportiva dilettantistica,  come  definita
dalla normativa regolamentare degli organismi affilianti». 
  61. All'articolo 77, comma 1, del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1° gennaio 2017,  con  effetto
per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al  31  dicembre
2016, le parole: «27,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «24
per cento». 
  62. All'articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  a  decorrere  dal  1°  gennaio
2017, con effetto per i periodi  d'imposta  successivi  a  quello  in
corso al 31 dicembre 2016, le parole:  «dell'1,375  per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'1,20 per cento». 
  63. Il Fondo di cui all'articolo  1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' rifinanziato nella misura di 632,5  milioni
di euro per l'anno 2016 e di 854,53 milioni di euro per  l'anno  2017
ed e' ridotto nella misura  di  1,37  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2018. Le dotazioni  finanziarie  di  parte  corrente  delle
missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma
5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  sono  ridotte
nella misura di 171,7 milioni di euro per l'anno 2018. 
  64. In relazione ai  commi  61  e  62,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze sono proporzionalmente rideterminate le
percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59  e  68,
comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche'  la
percentuale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q),  del  decreto
legislativo 12 dicembre  2003,  n.  344.  La  rideterminazione  delle
percentuali di cui agli articoli 58, comma 2,  e  68,  comma  3,  del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
n. 917 del 1986 non si applica ai soggetti di cui all'articolo 5  del
medesimo  testo  unico.  Con  il  medesimo  decreto   sono   altresi'
determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze. 
  65.  Per  gli  enti  creditizi  e  finanziari  di  cui  al  decreto
legislativo 27  gennaio  1992,  n.  87,  e  per  la  Banca  d'Italia,
l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e' applicata con una addizionale di 3,5  punti
percentuali. 
  66. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione  di
gruppo di cui all'articolo 117 del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualita'
di  partecipati,  l'opzione  per  la  trasparenza  fiscale   di   cui
all'articolo 115 del citato testo unico assoggettano autonomamente il
proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 65  del
presente articolo e provvedono al relativo versamento; i soggetti che
hanno esercitato, in  qualita'  di  partecipanti,  l'opzione  per  la
trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del medesimo  testo
unico assoggettano  il  proprio  reddito  imponibile  all'addizionale
prevista dal comma 65 del presente articolo  senza  tener  conto  del
reddito imputato dalla societa' partecipata. 
  67. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«Gli interessi passivi sostenuti dalle  imprese  di  assicurazione  e
dalle societa' capogruppo di gruppi assicurativi sono deducibili  nei
limiti del 96 per cento del loro ammontare». 
  68. All'articolo 6, comma 8, del decreto  legislativo  15  dicembre
1997, n. 446, il secondo periodo e' soppresso. 
  69. Le disposizioni di cui ai commi da  65  a  68  si  applicano  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31
dicembre 2016. 
  70. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3: 
      1) al comma 1, la lettera d) e' abrogata; 
      2) al comma 2, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
  «c-bis) i soggetti che esercitano una attivita' agricola  ai  sensi
dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  i
soggetti di cui all'articolo 8  del  decreto  legislativo  18  maggio
2001,  n.  227,  nonche'  le  cooperative  e  loro  consorzi  di  cui
all'articolo 10  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601»; 
    b) all'articolo 4, comma 2,  primo  periodo,  le  parole:  «e  le
imprese agricole» e le parole: «e all'estensione  dei  terreni»  sono
soppresse; 
    c) all'articolo 9: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Determinazione del
valore  della  produzione  netta  per  alcuni  soggetti  del  settore
agricolo»; 
      2) al comma 1, le parole: «i soggetti di  cui  all'articolo  3,
comma 1, lettera d), e per» sono soppresse; 
    d) all'articolo 12, comma 2, primo periodo, le parole: «,  ovvero
derivante da imprese agricole esercitate nel territorio stesso»  sono
soppresse; 
    e) all'articolo 45, il comma 1 e' abrogato. 
  71. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  il  comma
238 e' abrogato. 
  72. Le disposizioni del comma  70  si  applicano  a  decorrere  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. 
  73. All'articolo 11, comma 4-octies,  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
deduzione di cui al  periodo  precedente  e'  ammessa  altresi',  nei
limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata  per
ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per
due periodi d'imposta, a decorrere dal  secondo  contratto  stipulato
con lo stesso datore di lavoro nell'arco  temporale  di  due  anni  a
partire dalla data di cessazione del precedente contratto». 
  74.  Al  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  14,  le  parole:  «31  dicembre  2015»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016» e  dopo
il comma 2-bis e' inserito il seguente: 
  «2-ter. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al  31  dicembre
2016 per interventi di riqualificazione energetica  di  parti  comuni
degli edifici condominiali, i soggetti di cui all'articolo 11,  comma
2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, in luogo della  detrazione  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo possono optare per la cessione  del  corrispondente
credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi,  con
modalita' da definire con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione»; 
    b) all'articolo 15, comma 1, le parole: «31 dicembre  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»; 
    c) all'articolo  16,  le  parole:  «31  dicembre  2015»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016». 
  75. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare  composto  da
coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo  da
almeno tre anni, in cui almeno  uno  dei  due  componenti  non  abbia
superato i trentacinque anni, acquirenti  di  unita'  immobiliare  da
adibire ad  abitazione  principale,  beneficiano  di  una  detrazione
dall'imposta lorda, fino a concorrenza  del  suo  ammontare,  per  le
spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo  della
medesima unita' abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da
ripartire tra gli aventi diritto  in  dieci  quote  annuali  di  pari
importo, spetta nella misura del 50 per cento delle  spese  sostenute
dal 1° gennaio 2016 al  31  dicembre  2016  ed  e'  calcolata  su  un
ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.  Il  beneficio  di
cui al presente comma non  e'  cumulabile  con  quello  di  cui  alla
lettera c) del comma 74. 
  76. Con il  contratto  di  locazione  finanziaria  di  immobile  da
adibire  ad  abitazione  principale,  la  banca   o   l'intermediario
finanziario iscritto nell'albo di  cui  all'articolo  106  del  testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare  o  a
far  costruire  l'immobile  su  scelta  e  secondo   le   indicazioni
dell'utilizzatore,  che  se  ne  assume  tutti  i  rischi,  anche  di
perimento, e lo mette a disposizione  per  un  dato  tempo  verso  un
determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di
costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto
l'utilizzatore ha la facolta' di acquistare la proprieta' del bene  a
un prezzo prestabilito. 
  77. All'acquisto dell'immobile oggetto del contratto  di  locazione
finanziaria si applica l'articolo 67, terzo comma,  lettera  a),  del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
  78. In caso di risoluzione del contratto di  locazione  finanziaria
per inadempimento dell'utilizzatore, il concedente  ha  diritto  alla
restituzione del bene ed e' tenuto a  corrispondere  all'utilizzatore
quanto ricavato dalla  vendita  o  da  altra  collocazione  del  bene
avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni  scaduti  e
non pagati fino alla data della risoluzione,  dei  canoni  a  scadere
attualizzati e  del  prezzo  pattuito  per  l'esercizio  dell'opzione
finale di acquisto. L'eventuale differenza  negativa  e'  corrisposta
dall'utilizzatore  al  concedente.  Nelle  attivita'  di  vendita   e
ricollocazione del bene, di cui al periodo  precedente,  la  banca  o
l'intermediario finanziario deve attenersi a criteri di trasparenza e
pubblicita' nei confronti dell'utilizzatore. 
  79. Per il  contratto  di  cui  al  comma  76  l'utilizzatore  puo'
chiedere, previa presentazione di apposita richiesta  al  concedente,
la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici per non piu'
di una volta e per un periodo massimo  complessivo  non  superiore  a
dodici mesi nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo. In  tal
caso, la durata del contratto e' prorogata di un periodo eguale  alla
durata della sospensione. L'ammissione al beneficio della sospensione
e' subordinata  esclusivamente  all'accadimento  di  almeno  uno  dei
seguenti  eventi,  intervenuti  successivamente  alla   stipula   del
contratto di cui al comma 76: 
    a) cessazione del rapporto di lavoro  subordinato,  ad  eccezione
delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione  per  limiti
di eta' con diritto a pensione  di  vecchiaia  o  di  anzianita',  di
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo  soggettivo,  di
dimissioni del lavoratore non per giusta causa; 
    b) cessazione dei rapporti di lavoro  di  cui  all'articolo  409,
numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi
di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di
recesso del lavoratore non per giusta causa. 
  80. Al termine della sospensione, il  pagamento  dei  corrispettivi
periodici  riprende  secondo  gli  importi  e  con  la   periodicita'
originariamente  previsti  dal   contratto,   salvo   diverso   patto
eventualmente intervenuto fra le parti per  la  rinegoziazione  delle
condizioni del contratto medesimo. Decorso il periodo di sospensione,
in caso di mancata ripresa dei pagamenti si applicano le disposizioni
del comma 78. La sospensione non comporta  l'applicazione  di  alcuna
commissione o spesa di  istruttoria  e  avviene  senza  richiesta  di
garanzie aggiuntive. 
  81. Per il rilascio dell'immobile il concedente puo' agire  con  il
procedimento per convalida di sfratto di cui al libro IV,  titolo  I,
capo II, del codice di procedura civile. 
  82. All'articolo 15, comma 1, del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera  i-sexies)  sono  inserite  le
seguenti: 
  «i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo
non superiore  a  8.000  euro,  e  il  costo  di  acquisto  a  fronte
dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo  non  superiore  a
20.000 euro, derivanti  da  contratti  di  locazione  finanziaria  su
unita' immobiliari, anche da  costruire,  da  adibire  ad  abitazione
principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di eta'
inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000
euro all'atto della stipula del contratto  di  locazione  finanziaria
che non  sono  titolari  di  diritti  di  proprieta'  su  immobili  a
destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni  di  cui
alla lettera b); 
  i-sexies.2)  le  spese  di  cui  alla  lettera  i-sexies.1),   alle
condizioni ivi indicate e per importi non  superiori  alla  meta'  di
quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di eta' non inferiore a 35
anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro  all'atto
della stipula del contratto di locazione  finanziaria  che  non  sono
titolari  di  diritti  di  proprieta'  su  immobili  a   destinazione
abitativa». 
  83. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  40,   comma   1-bis,   le   parole:   «immobili
strumentali, anche da costruire ed ancorche' assoggettati all'imposta
sul valore aggiunto, di cui  all'articolo  10,  primo  comma,  numero
8-ter)»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «immobili  abitativi   e
strumentali, anche da costruire ed ancorche' assoggettati all'imposta
sul valore aggiunto, di cui  all'articolo  10,  primo  comma,  numeri
8-bis) e 8-ter)»; 
    b) all'articolo 1 della tariffa, parte prima: 
      1) dopo il terzo capoverso e' aggiunto il seguente: 
  «Se il trasferimento  e'  effettuato  nei  confronti  di  banche  e
intermediari finanziari autorizzati all'esercizio  dell'attivita'  di
leasing  finanziario,  e  ha  per  oggetto  case  di  abitazione,  di
categoria catastale diversa da Al, A8 e A9,  acquisite  in  locazione
finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono  le  condizioni  di
cui alle note II-bis) e II-sexies): 1,5 per cento»; 
      2) e' aggiunta, in fine, la seguente nota: 
  «II-sexies) Nell'applicazione della nota II-bis)  ai  trasferimenti
effettuati  nei  confronti  di  banche  e   intermediari   finanziari
autorizzati all'esercizio dell'attivita' di leasing  finanziario,  si
considera, in  luogo  dell'acquirente,  l'utilizzatore  e,  in  luogo
dell'atto di acquisto, il contratto di locazione finanziaria»; 
    c) all'articolo 8-bis della tariffa, parte prima: 
      1) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis. Atti relativi alle cessioni, da parte  degli  utilizzatori,
di contratti di locazione finanziaria aventi ad  oggetto  immobili  a
destinazione abitativa, di categoria catastale diversa da  Al,  A8  e
A9, effettuate nei confronti di soggetti per  i  quali  ricorrono  le
condizioni di cui alle note II-bis)  e  II-sexies)  dell'articolo  1,
ancorche'  assoggettati  all'imposta  sul  valore  aggiunto,  di  cui
all'articolo  10,  primo  comma,  numero  8-bis),  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1,5 per cento. 
  1-ter. Atti, diversi da quelli di cui al comma 1-bis, relativi alle
cessioni, da parte degli  utilizzatori,  di  contratti  di  locazione
finanziaria aventi ad  oggetto  immobili  a  destinazione  abitativa,
anche da costruire ed ancorche' assoggettati all'imposta  sul  valore
aggiunto, di cui all'articolo 10, primo  comma,  numero  8-bis),  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633:  9
per cento»; 
      2) alla nota I), le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter». 
  84. Le disposizioni di cui ai commi 82 e 83  si  applicano  dal  1°
gennaio 2016 al 31 dicembre 2020. 
  85. In attuazione del principio di  salvaguardia  ambientale  e  al
fine  di  incentivare  la  sostituzione,  mediante  demolizione,  dei
veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  di
categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2»  con  veicoli  nuovi,  aventi
classi  di  emissione  non  inferiore  ad  «euro  5»  della  medesima
tipologia, e' riconosciuto un contributo fino a un massimo  di  8.000
euro per ciascun veicolo acquistato. A tale fine  e'  autorizzata  la
spesa massima di 5 milioni di euro per l'anno 2016. Il contributo  e'
anticipato all'acquirente dal rivenditore sotto forma di  sconto  sul
prezzo di vendita ed e' a questo rimborsato sotto  forma  di  credito
d'imposta di pari importo, da utilizzare in  compensazione  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241.  Con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite
le modalita' di attuazione, comprese quelle per usufruire del credito
d'imposta, le modalita' di comunicazione delle  spese  effettuate  ai
fini della verifica della capienza dei fondi disponibili,  il  regime
dei controlli nonche'  ogni  altra  disposizione  necessaria  per  il
monitoraggio dell'agevolazione. 
  86. Le disposizioni di cui al comma 85 si applicano per  i  veicoli
nuovi  acquistati  con  contratto  stipulato  tra  il   venditore   e
l'acquirente a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino  al  31  dicembre
2016 e immatricolati entro il 31 marzo 2017. 
  87. Le detrazioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2013, n. 90, sono usufruibili anche dagli Istituti  autonomi  per  le
case popolari, comunque denominati, per le spese  sostenute,  dal  1°
gennaio 2016 al  31  dicembre  2016,  per  interventi  realizzati  su
immobili  di  loro  proprieta'  adibiti  ad   edilizia   residenziale
pubblica. 
  88. Le detrazioni fiscali di cui all'articolo 14 del  decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2013, n. 90, si  applicano  anche  alle  spese  sostenute  per
l'acquisto, l'installazione  e  la  messa  in  opera  di  dispositivi
multimediali  per  il  controllo  da   remoto   degli   impianti   di
riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione  delle
unita' abitative, volti ad aumentare la  consapevolezza  dei  consumi
energetici da parte degli  utenti  e  a  garantire  un  funzionamento
efficiente degli impianti. Tali dispositivi devono: 
    a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi  energetici,
mediante la fornitura periodica dei dati; 
    b)  mostrare  le  condizioni  di  funzionamento  correnti  e   la
temperatura di regolazione degli impianti; 
    c) consentire l'accensione, lo spegnimento  e  la  programmazione
settimanale degli impianti da remoto. 
  89. All'articolo 6 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601, al comma 1, lettera c-bis), dopo  le  parole:
«e loro consorzi» sono aggiunte le seguenti: «nonche' enti aventi  le
stesse finalita' sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma
di  societa'  che  rispondono   ai   requisiti   della   legislazione
dell'Unione europea in materia di "in house providing"  e  che  siano
costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013». 
  90. All'articolo 88 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, al comma 3, lettera b), dopo le parole:  «comunque  denominati,»
sono inserite le seguenti: «e agli enti aventi  le  stesse  finalita'
sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di societa'  che
rispondono ai requisiti della  legislazione  dell'Unione  europea  in
materia di "in house providing" e che  siano  costituiti  e  operanti
alla data del 31 dicembre 2013,». 
  91. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti  titolari  di
reddito  d'impresa  e  per  gli  esercenti  arti  e  professioni  che
effettuano investimenti in beni materiali strumentali  nuovi  dal  15
ottobre 2015 al 31 dicembre  2016,  con  esclusivo  riferimento  alla
determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di  locazione
finanziaria, il costo di acquisizione e' maggiorato del 40 per cento. 
  92. Fermo restando quanto disposto al  comma  91  e  solo  per  gli
investimenti effettuati  nello  stesso  periodo  ivi  previsto,  sono
altresi' maggiorati del 40  per  cento  i  limiti  rilevanti  per  la
deduzione delle quote di  ammortamento  e  dei  canoni  di  locazione
finanziaria dei beni di cui all'articolo 164, comma  1,  lettera  b),
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  93. La disposizione  di  cui  al  comma  91  non  si  applica  agli
investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del
Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato  nel  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  27  del  2  febbraio  1989,
stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5  per  cento,
agli  investimenti  in  fabbricati  e   costruzioni,   nonche'   agli
investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso  alla  presente
legge. 
  94. Le disposizioni dei commi 91 e 92 non producono  effetti  sulla
determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso
al 31 dicembre 2015. La determinazione  dell'acconto  dovuto  per  il
periodo di imposta  in  corso  al  31  dicembre  2016  e'  effettuata
considerando, quale imposta del periodo  precedente,  quella  che  si
sarebbe determinata in assenza delle disposizioni dei citati commi 91
e 92. 
  95. Al comma 10 dell'articolo  15  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, le parole: «non superiore ad un decimo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «non superiore ad un quinto». 
  96. La disposizione di cui al comma 95 si applica  alle  operazioni
di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere  dall'esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. 
  97. Le disposizioni di cui ai commi 91 e 92 non  producono  effetti
sui valori attualmente stabiliti  per  l'elaborazione  e  il  calcolo
degli  studi   di   settore   previsti   dall'articolo   62-bis   del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni. 
  98. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali
nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate
nelle zone assistite  delle  regioni  Campania,  Puglia,  Basilicata,
Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe  previste  dall'articolo
107,  paragrafo  3,  lettera  a),  del  Trattato  sul   funzionamento
dell'Unione europea, e nelle zone  assistite  delle  regioni  Molise,
Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe  previste  dall'articolo
107,  paragrafo  3,  lettera  c),  del  Trattato  sul   funzionamento
dell'Unione europea, come  individuate  dalla  Carta  degli  aiuti  a
finalita' regionale 2014-2020 C(2014) 6424  final  del  16  settembre
2014, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre  2019  e'
attribuito un credito d'imposta nella misura massima del 20 per cento
per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese  e  del
10 per cento per le grandi imprese,  nei  limiti  e  alle  condizioni
previsti dalla citata Carta. Alle imprese attive  nel  settore  della
produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della  pesca  e
dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE)  n.  1379/  2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e  nel
settore della trasformazione e della commercializzazione di  prodotti
agricoli  e  della  pesca   e   dell'acquacoltura,   che   effettuano
l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei
limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in  materia
di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali
e ittico. 
  99. Per le finalita' di cui  al  comma  98,  sono  agevolabili  gli
investimenti, facenti parte di un progetto di  investimento  iniziale
come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE)
n.  651/2014  della  Commissione,  del  17  giugno   2014,   relativi
all'acquisto, anche mediante contratti di locazione  finanziaria,  di
macchinari, impianti  e  attrezzature  varie  destinati  a  strutture
produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nel territorio. 
  100. L'agevolazione non si applica  ai  soggetti  che  operano  nei
settori dell'industria siderurgica,  carbonifera,  della  costruzione
navale, delle  fibre  sintetiche,  dei  trasporti  e  delle  relative
infrastrutture, della produzione e della distribuzione di  energia  e
delle infrastrutture  energetiche,  nonche'  ai  settori  creditizio,
finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresi', non si  applica
alle imprese in difficolta' come definite dalla  comunicazione  della
Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014. 
  101. Il credito d'imposta  e'  commisurato  alla  quota  del  costo
complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite  massimo,  per
ciascun progetto di investimento, pari a 1,5 milioni di euro  per  le
piccole imprese, a 5 milioni di euro per le  medie  imprese  e  a  15
milioni di euro per le grandi  imprese,  eccedente  gli  ammortamenti
dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime  categorie  dei
beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad  esclusione
degli ammortamenti dei beni  che  formano  oggetto  dell'investimento
agevolato. Per gli  investimenti  effettuati  mediante  contratti  di
locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore  per
l'acquisto  dei  beni;  tale  costo  non  comprende   le   spese   di
manutenzione. 
  102. Il credito d'imposta non e' cumulabile con aiuti de minimis  e
con altri aiuti di Stato che abbiano  ad  oggetto  i  medesimi  costi
ammessi al beneficio. 
  103. I soggetti  che  intendono  avvalersi  del  credito  d'imposta
devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia  delle  entrate.
Le modalita',  i  termini  di  presentazione  e  il  contenuto  della
comunicazione  sono  stabiliti  con   provvedimento   del   direttore
dell'Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione  della  presente  legge   nella   Gazzetta   Ufficiale.
L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese  l'autorizzazione  alla
fruizione del credito d'imposta. 
  104.  Il  credito  d'imposta  e'  utilizzabile  esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e  successive  modificazioni,  a  decorrere  dal
periodo d'imposta in cui e' stato effettuato  l'investimento  e  deve
essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa  al  periodo
d'imposta di  maturazione  del  credito  e  nelle  dichiarazioni  dei
redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino  a  quello  nel
quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si  applica
il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244. 
  105. Se i beni oggetto dell'agevolazione non  entrano  in  funzione
entro il secondo periodo d'imposta successivo  a  quello  della  loro
acquisizione o ultimazione, il  credito  d'imposta  e'  rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati
in funzione. Se, entro  il  quinto  periodo  d'imposta  successivo  a
quello nel quale sono entrati in  funzione,  i  beni  sono  dismessi,
ceduti  a  terzi,  destinati  a  finalita'   estranee   all'esercizio
dell'impresa ovvero  destinati  a  strutture  produttive  diverse  da
quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito  d'imposta
e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei
beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle
predette ipotesi vengono acquisiti beni  della  stessa  categoria  di
quelli agevolati, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo il
costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte  che
eccede i costi delle nuove acquisizioni.  Per  i  beni  acquisiti  in
locazione finanziaria le disposizioni di cui  al  presente  comma  si
applicano anche se non  viene  esercitato  il  riscatto.  Il  credito
d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato
secondo le disposizioni  del  presente  comma  e'  versato  entro  il
termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui  redditi
dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le  ipotesi  ivi
indicate. 
  106. Qualora, a seguito dei  controlli,  sia  accertata  l'indebita
fruizione, anche parziale,  del  credito  d'imposta  per  il  mancato
rispetto delle  condizioni  richieste  dalla  norma  ovvero  a  causa
dell'inammissibilita'  dei  costi  sulla  base  dei  quali  e'  stato
determinato l'importo fruito, l'Agenzia  delle  entrate  provvede  al
recupero del relativo importo, maggiorato  di  interessi  e  sanzioni
previsti dalla legge. 
  107. L'agevolazione di cui ai commi da 98 a  106  e'  concessa  nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento  (UE)
n. 651/2014 della Commissione,  del  17  giugno  2014,  che  dichiara
alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato  interno  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14  del  medesimo
regolamento, che disciplina gli  aiuti  a  finalita'  regionale  agli
investimenti. 
  108. Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono valutati in 617
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e  2019;  il
predetto importo e' corrispondentemente iscritto in apposito capitolo
di spesa dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte per 250 milioni di euro
annui, relativamente alle agevolazioni concesse alle piccole e  medie
imprese,  a  valere  sulle  risorse  europee  e  di   cofinanziamento
nazionale previste  nel  programma  operativo  nazionale  «Imprese  e
Competitivita' 2014/ 2020» e  nei  programmi  operativi  relativi  al
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle regioni in
cui si applica l'incentivo. A  tal  fine  le  predette  risorse  sono
annualmente  versate  all'entrata  del  bilancio  dello   Stato.   Le
amministrazioni  titolari  dei  predetti  programmi   comunicano   al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato gli  importi,  europei  e  nazionali,
riconosciuti a titolo di credito d'imposta  dall'Unione  europea,  da
versare all'entrata  del  bilancio  dello  Stato.  Nelle  more  della
conclusione  della  procedura  finalizzata  all'individuazione  delle
risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai
sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a  carico
delle disponibilita' del Fondo di rotazione  di  cui  all'articolo  5
della legge 16 aprile 1987,  n.  183.  Le  risorse  cosi'  anticipate
vengono reintegrate  al  Fondo,  per  la  parte  relativa  all'Unione
europea, a  valere  sui  successivi  accrediti  delle  corrispondenti
risorse dell'Unione europea in favore dei citati programmi  operativi
e,  per  la  parte  di  cofinanziamento  nazionale,  a  valere  sulle
corrispondenti quote  di  cofinanziamento  nazionale  riconosciute  a
seguito delle predette rendicontazioni di spesa. 
  109. Entro il 31 marzo 2016 si provvede, con le  procedure  di  cui
all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28  giugno  2013,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, alla
ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo
5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gia' destinate agli  interventi
del Piano di Azione Coesione (PAC), non  ancora  oggetto  di  impegni
giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati. A tal
fine, le amministrazioni titolari di interventi  del  PAC,  approvati
alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  inviano  al
sistema di monitoraggio nazionale, entro il 31 gennaio 2016,  i  dati
relativi alle risorse  impegnate  e  pagate  per  ciascuna  linea  di
intervento. 
  110.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
adottato entro  il  30  aprile  2016  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  e'   determinato   l'ammontare   delle   risorse
disponibili in esito alla ricognizione di cui  al  comma  109  ed  e'
disposto  l'utilizzo  delle  stesse  per  l'estensione   dell'esonero
contributivo di cui ai commi  178  e  179  alle  assunzioni  a  tempo
indeterminato effettuate nell'anno  2017  in  favore  dei  datori  di
lavoro privati, operanti nelle  regioni  Abruzzo,  Molise,  Campania,
Basilicata, Sicilia,  Puglia,  Calabria  e  Sardegna,  alle  medesime
condizioni previste dai predetti commi, eventualmente rimodulando  la
durata temporale e l'entita' dell'esonero e comunque assicurando  una
maggiorazione della percentuale di  decontribuzione  e  del  relativo
importo massimo per l'assunzione di donne di qualsiasi eta', prive di
un impiego regolarmente retribuito da almeno  sei  mesi,  in  ragione
delle risorse che si renderanno disponibili ai sensi del  comma  109,
la cui efficacia e' subordinata all'autorizzazione della  Commissione
europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea. 
  111. All'articolo 1 della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera d) del comma 54 e' abrogata; 
    b) al comma 57, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
  «d-bis) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi
di  lavoro  dipendente  e  redditi  assimilati  a  quelli  di  lavoro
dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e  50  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  eccedenti  l'importo  di
30.000 euro; la verifica di tale soglia e' irrilevante se il rapporto
di lavoro e' cessato»; 
    c) al comma 65, alinea, le parole: «e per i  due  successivi,  il
reddito determinato ai sensi del comma 64 e'  ridotto  di  un  terzo»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  per  i  quattro   successivi,
l'aliquota di cui al comma 64 e' stabilita nella  misura  del  5  per
cento»; 
    d) il comma 77 e' sostituito dal seguente: 
  «77. Il reddito forfettario determinato  ai  sensi  dei  precedenti
commi costituisce base imponibile  ai  sensi  dell'articolo  1  della
legge  2  agosto  1990,  n.  233.  Su  tale  reddito  si  applica  la
contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento.
Si applica, per l'accredito della contribuzione, la  disposizione  di
cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335». 
  112. L'allegato n. 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014,  n.  190,
e' sostituito dal seguente: 
 
                                                          «ALLEGATO 4 
                                     Articolo 1, comma 54, lettera a) 
                             (Regime fiscale per lavoratori autonomi) 
 
    

=====================================================================
|Pro- |                 |   Codici   |                 |            |
|gres-|                 | attivita'  |Valore soglia dei|            |
|sivo |Gruppo di settore| ATECO 2007 | ricavi/compensi |Redditivita'|
+=====+=================+============+=================+============+
|     |Industrie        |            |                 |            |
|     |alimentari e     |            |                 |            |
|  1  |delle bevande    |(10-11)     |           45.000|         40%|
+-----+-----------------+------------+-----------------+------------+
|     |                 |45- (da 46.2|                 |            |
|     |Commercio        |a 46.9) -   |                 |            |
|     |all'ingrosso e al|(da 47.1 a  |                 |            |
|  2  |dettaglio        |47.7)-47.9  |           50.000|         40%|
+-----+-----------------+------------+-----------------+------------+
|     |Commercio        |            |                 |            |
|     |ambulante di     |            |                 |            |
|     |prodotti         |            |                 |            |
|     |alimentari e     |            |                 |            |
|  3  |bevande          |47.81       |           40.000|         40%|
+-----+-----------------+------------+-----------------+------------+
|     |Commercio        |            |                 |            |
|     |ambulante di     |47.82 -     |                 |            |
|  4  |altri prodotti   |47.89       |           30.000|         54%|
+-----+-----------------+------------+-----------------+------------+
|     |Costruzioni e    |            |                 |            |
|     |attivita'        |(41 - 42 -  |                 |            |
|  5  |immobiliari      |43) - (68)  |           25.000|         86%|
+-----+-----------------+------------+-----------------+------------+
|     |Intermediari del |            |                 |            |
|  6  |commercio        |46.1        |           25.000|         62%|
+-----+-----------------+------------+-----------------+------------+
|     |Attivita' dei    |            |                 |            |
|     |servizi di       |            |                 |            |
|     |alloggio e di    |            |                 |            |
|  7  |ristorazione     |(55-56)     |           50.000|         40%|
+-----+-----------------+------------+-----------------+------------+
|     |Attivita'        |            |                 |            |
|     |professionali,   |            |                 |            |
|     |scientifiche,    |(64 - 65 -  |                 |            |
|     |tecniche,        |66) - (69 - |                 |            |
|     |sanitarie, di    |70 - 71 - 72|                 |            |
|     |istruzione,      |- 73 - 74 - |                 |            |
|     |servizi          |75) - (85) -|                 |            |
|     |finanziari ed    |(86 - 87 -  |                 |            |
|  8  |assicurativi     |88)         |           30.000|         78%|
+-----+-----------------+------------+-----------------+------------+
|     |                 |(01 - 02 -  |                 |            |
|     |                 |03)- (05 -  |                 |            |
|     |                 |06 - 07 - 08|                 |            |
|     |                 |- 09) - (12 |                 |            |
|     |                 |- 13 - 14 - |                 |            |
|     |                 |15 - 16 - 17|                 |            |
|     |                 |- 18 - 19 - |                 |            |
|     |                 |20 - 21 - 22|                 |            |
|     |                 |- 23 - 24 - |                 |            |
|     |                 |25 - 26 - 27|                 |            |
|     |                 |- 28 - 29 - |                 |            |
|     |                 |30 - 31 - 32|                 |            |
|     |                 |- 33) - (35)|                 |            |
|     |                 |- (36 - 37 -|                 |            |
|     |                 |38 - 39) -  |                 |            |
|     |                 |(49 - 50 -  |                 |            |
|     |                 |51 - 52 -   |                 |            |
|     |                 |53) - (58 - |                 |            |
|     |                 |59 - 60 - 61|                 |            |
|     |                 |- 62 - 63) -|                 |            |
|     |                 |(77 - 78 -  |                 |            |
|     |                 |79 - 80 - 81|                 |            |
|     |                 |- 82) - (84)|                 |            |
|     |                 |- (90 -91 - |                 |            |
|     |                 |92 - 93) -  |                 |            |
|     |                 |(94 - 95 -  |                 |            |
|     |Altre attivita'  |96) -(97 -  |                 |            |
|  9  |economiche       |98) - (99)  |           30.000|         67%|
+-----+-----------------+------------+-----------------+------------+
    
 
                                                                   ». 
 
  113. Le disposizioni di cui  alla  lettera  c)  del  comma  111  si
applicano, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019,  anche  ai  soggetti
che nel 2015 hanno iniziato una nuova  attivita',  avvalendosi  delle
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 65, della citata  legge  n.
190 del 2014,  vigente  anteriormente  alle  modifiche  di  cui  alla
lettera c) del comma 111. 
  114. Fermo restando il trattamento previdenziale per i  soci  delle
cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma
autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma  3,  della  legge  3  aprile
2001, n. 142, ai fini dell'imposta sul reddito si applica  l'articolo
50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni. 
  115. Le societa' in nome collettivo,  in  accomandita  semplice,  a
responsabilita' limitata, per azioni e in accomandita per azioni che,
entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili,
diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo  periodo,
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o  beni  mobili
iscritti in pubblici registri non utilizzati  come  beni  strumentali
nell'attivita'   propria   dell'impresa,   possono    applicare    le
disposizioni dei commi dal presente al comma  120  a  condizione  che
tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci,  ove  prescritto,
alla data del 30 settembre 2015, ovvero che  vengano  iscritti  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1°
ottobre 2015. Le medesime disposizioni si applicano alle societa' che
hanno per oggetto esclusivo o principale  la  gestione  dei  predetti
beni e che entro il 30 settembre  2016  si  trasformano  in  societa'
semplici. 
  116. Sulla differenza tra il valore normale dei beni  assegnati  o,
in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti  all'atto  della
trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si  applica
un'imposta sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi  e  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive nella misura  dell'8  per  cento
ovvero del 10,5 per cento per le societa' considerate  non  operative
in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso
al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le  riserve
in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione  dei
beni ai  soci  e  quelle  delle  societa'  che  si  trasformano  sono
assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento. 
  117. Per gli immobili, su richiesta della societa' e  nel  rispetto
delle  condizioni  prescritte,  il   valore   normale   puo'   essere
determinato in misura  pari  a  quello  risultante  dall'applicazione
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei  moltiplicatori
determinati con i criteri e le modalita' previsti dal  primo  periodo
del comma 4 dell'articolo  52  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini
della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della
cessione, se inferiore al valore normale  del  bene,  determinato  ai
sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo
periodo, e' computato in misura non inferiore ad uno dei due valori. 
  118.  Il  costo  fiscalmente  riconosciuto  delle  azioni  o  quote
possedute dai soci delle  societa'  trasformate  va  aumentato  della
differenza assoggettata ad imposta  sostitutiva.  Nei  confronti  dei
soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi  1,
secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia,  il  valore  normale  dei  beni
ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo  fiscalmente
riconosciuto delle azioni o quote possedute. 
  119. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai  commi  da
115  a  118,  le  aliquote  dell'imposta  proporzionale  di  registro
eventualmente applicabili  sono  ridotte  alla  meta'  e  le  imposte
ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. 
  120. Le societa' che si avvalgono  delle  disposizioni  di  cui  ai
commi da 115 a 118  devono  versare  il  60  per  cento  dell'imposta
sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16
giugno 2017, con i criteri di cui al  decreto  legislativo  9  luglio
1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi  ed  il  contenzioso  si
applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. 
  121. L'imprenditore individuale che alla data del 31  ottobre  2015
possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43,  comma  2,
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, puo', entro  il
31  maggio  2016,  optare  per  l'esclusione  dei  beni  stessi   dal
patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in  corso
alla data del 1° gennaio 2016, mediante il pagamento di  una  imposta
sostitutiva  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone   fisiche   e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive nella misura dell'8
per cento della differenza tra il valore normale di tali beni  ed  il
relativo valore fiscalmente riconosciuto.  Si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni dei commi da 115 a 120. 
  122. Gli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14, della  legge  12
novembre   2011,   n.   183,    e    relativi    agli    accertamenti
clinico-strumentali e di  laboratorio  indicati  dall'amministrazione
per il reclutamento del personale  volontario  per  le  esigenze  dei
distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  di
cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), del  decreto  legislativo  8
marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima. 
  123. All'articolo 11, comma  4-bis,  lettera  d-bis),  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,  le
parole: «di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di  euro  625»
sono sostituite dalle seguenti: «di euro 5.000,  di  euro  3.750,  di
euro 2.500 e di euro 1.250». 
  124. Le disposizioni di cui al comma 123 si applicano  a  decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31  dicembre
2015. 
  125. All'articolo 2 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.
446,  concernente  il  presupposto   dell'imposta   regionale   sulle
attivita' produttive, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Non sussiste autonoma organizzazione ai  fini  dell'imposta
nel caso di medici che abbiano  sottoscritto  specifiche  convenzioni
con le strutture ospedaliere per  lo  svolgimento  della  professione
all'interno di tali strutture, laddove gli  stessi  percepiscano  per
l'attivita' svolta presso le medesime strutture piu' del 75 per cento
del proprio reddito complessivo. Sono in ogni  caso  irrilevanti,  ai
fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare  del
reddito realizzato e le  spese  direttamente  connesse  all'attivita'
svolta.  L'esistenza   dell'autonoma   organizzazione   e'   comunque
configurabile in presenza di elementi che superano lo  standard  e  i
parametri  previsti  dalla  convenzione  con  il  Servizio  sanitario
nazionale». 
  126. L'articolo 26 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 26. - (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta).  -  1.  Le
disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in
relazione al maggiore ammontare, tutte le volte  che  successivamente
all' emissione  della  fattura  o  alla  registrazione  di  cui  agli
articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile  di  un'operazione  o  quello
della relativa imposta  viene  ad  aumentare  per  qualsiasi  motivo,
compresa la rettifica  di  inesattezze  della  fatturazione  o  della
registrazione. 
  2.  Se  un'operazione  per  la  quale  sia  stata  emessa  fattura,
successivamente alla registrazione di cui  agli  articoli  23  e  24,
viene  meno  in  tutto  o  in  parte,  o  se  ne  riduce  l'ammontare
imponibile,   in   conseguenza   di   dichiarazione   di    nullita',
annullamento,  revoca,  risoluzione,  rescissione  e  simili   o   in
conseguenza  dell'applicazione   di   abbuoni   o   sconti   previsti
contrattualmente, il cedente del bene o prestatore  del  servizio  ha
diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19  l'imposta
corrispondente alla variazione, registrandola a  norma  dell'articolo
25. 
  3. La disposizione di cui al comma 2 non puo' essere applicata dopo
il decorso di un anno dall'effettuazione  dell'operazione  imponibile
qualora gli eventi ivi  indicati  si  verifichino  in  dipendenza  di
sopravvenuto accordo fra le parti e puo' essere applicata,  entro  lo
stesso termine, anche in  caso  di  rettifica  di  inesattezze  della
fatturazione che abbiano dato  luogo  all'applicazione  dell'articolo
21, comma 7. 
  4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche  in  caso  di
mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte  del  cessionario  o
committente: 
    a) a partire dalla data in cui quest'ultimo e' assoggettato a una
procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo
di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, o  dalla  data  di  pubblicazione  nel
registro delle imprese di un piano attestato ai  sensi  dell'articolo
67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
    b)  a  causa   di   procedure   esecutive   individuali   rimaste
infruttuose. 
  5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della facolta' di cui  al
comma 2, il cessionario o  committente,  che  abbia  gia'  registrato
l'operazione ai sensi dell'articolo 25, deve in tal  caso  registrare
la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti
della detrazione operata, salvo  il  suo  diritto  alla  restituzione
dell'importo pagato al cedente o  prestatore  a  titolo  di  rivalsa.
L'obbligo di cui  al  primo  periodo  non  si  applica  nel  caso  di
procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a). 
  6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma  4,
il corrispettivo sia pagato, in tutto  o  in  parte,  si  applica  la
disposizione di cui al  comma  1.  In  tal  caso,  il  cessionario  o
committente che abbia assolto  all'obbligo  di  cui  al  comma  5  ha
diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19  l'imposta
corrispondente alla variazione in aumento. 
  7.  La  correzione  di  errori  materiali  o   di   calcolo   nelle
registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e  nelle  liquidazioni
periodiche di cui all'articolo 27, all'articolo 1 del regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100,
e successive modificazioni, e all'articolo 7 del regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e
successive modificazioni, deve  essere  fatta,  mediante  annotazione
delle  variazioni  dell'imposta  in  aumento  nel  registro  di   cui
all'articolo 23 e delle variazioni dell'imposta  in  diminuzione  nel
registro di cui all'articolo  25.  Con  le  stesse  modalita'  devono
essere corretti, nel registro di  cui  all'articolo  24,  gli  errori
materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o
nei registri tenuti a norma di legge. 
  8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 e quelle per errori di
registrazione di cui al comma 7 possono essere effettuate dal cedente
o prestatore del servizio  e  dal  cessionario  o  committente  anche
mediante  apposite  annotazioni  in  rettifica  rispettivamente   sui
registri di cui  agli  articoli  23  e  24  e  sul  registro  di  cui
all'articolo 25. 
  9. Nel caso di risoluzione contrattuale,  relativa  a  contratti  a
esecuzione continuata o periodica, conseguente  a  inadempimento,  la
facolta' di cui al comma 2 non si  estende  a  quelle  cessioni  e  a
quelle prestazioni per  cui  sia  il  cedente  o  prestatore  che  il
cessionario  o  committente  abbiano  correttamente  adempiuto   alle
proprie obbligazioni. 
  10.  La  facolta'  di  cui  al  comma  2  puo'  essere  esercitata,
ricorrendo i presupposti  di  cui  a  tale  disposizione,  anche  dai
cessionari e    committenti debitori dell'imposta ai sensi dell'articolo
17 o dell'articolo 74 del presente decreto  ovvero  dell'articolo  44
del  decreto-legge  30  agosto  1993,   n.   331,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n.  427,  e  successive
modificazioni. In tal caso, si applica ai cessionari o committenti la
disposizione di cui al comma 5. 
  11. Ai fini del comma 4,  lettera  a),  il  debitore  si  considera
assoggettato  a  procedura  concorsuale  dalla  data  della  sentenza
dichiarativa  del  fallimento  o  del  provvedimento  che  ordina  la
liquidazione coatta amministrativa o del decreto di  ammissione  alla
procedura di concordato preventivo  o  del  decreto  che  dispone  la
procedura di amministrazione straordinaria delle  grandi  imprese  in
crisi. 
  12. Ai fini del  comma  4,  lettera  b),  una  procedura  esecutiva
individuale si considera in ogni caso infruttuosa: 
    a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal  verbale
di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso
il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare; 
    b) nell'ipotesi  di  pignoramento  di  beni  mobili,  quando  dal
verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la
mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilita' di  accesso  al
domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilita'; 
    c) nell'ipotesi in cui, dopo che per  tre  volte  l'asta  per  la
vendita  del  bene  pignorato  sia  andata  deserta,  si  decida   di
interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosita'». 
  127. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a), e
comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre  1972,  n.  633,  nel  testo  risultante  dalle  modifiche
apportate dal comma 126, si applicano nei casi in cui il  cessionario
o  committente  sia  assoggettato   a   una   procedura   concorsuale
successivamente al 31 dicembre 2016. Le altre modifiche apportate dal
comma 126 al  predetto  articolo  26,  in  quanto  volte  a  chiarire
l'applicazione delle disposizioni contenute in tale ultimo articolo e
quindi  di  carattere  interpretativo,  si   applicano   anche   alle
operazioni effettuate anteriormente  alla  data  di  cui  al  periodo
precedente. 
  128. Al sesto comma dell'articolo 17  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
dopo la lettera a-ter) e' inserita la seguente: 
  «a-quater)  alle  prestazioni  di  servizi   rese   dalle   imprese
consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi
delle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 34 del codice di
cui al decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni,  si  e'  reso  aggiudicatario  di  una  commessa   nei
confronti di un ente pubblico  al  quale  il  predetto  consorzio  e'
tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo  17-ter
del presente  decreto.  L'efficacia  della  disposizione  di  cui  al
periodo precedente e' subordinata al rilascio, da parte del Consiglio
dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di  deroga  ai
sensi dell'articolo 395 della direttiva  2006/112/CE  del  Consiglio,
del 28 novembre 2006, e successive modificazioni». 
  129. Le disposizioni di  cui  all'articolo  12,  comma  7-bis,  del
decreto-legge   23   dicembre   2013,   n.   145,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche
nell'anno 2016 con le modalita'  previste  nel  medesimo  comma.  Per
l'anno 2016 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  previsto  nel
citato comma 7-bis, e' adottato entro novanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  130. L'articolo 57 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 57. -  (Termine  per  gli  accertamenti).  -  1.  Gli  avvisi
relativi alle rettifiche e agli accertamenti  previsti  nell'articolo
54 e nel secondo comma dell'articolo 55 devono essere  notificati,  a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo  a
quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. 
  2. Nei casi  di  omessa  presentazione  della  dichiarazione  o  di
presentazione  di  dichiarazione  nulla  l'avviso   di   accertamento
dell'imposta a norma del primo comma  dell'articolo  55  puo'  essere
notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a  quello
in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. 
  3. Nel caso  di  richiesta  di  rimborso  dell'eccedenza  d'imposta
detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data  di
notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data
della loro  consegna  intercorre  un  periodo  superiore  a  quindici
giorni, il termine di decadenza, relativo agli  anni  in  cui  si  e'
formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, e' differito di un
periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la
data di consegna. 
  4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le
rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o  modificati,
mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla  sopravvenuta
conoscenza di nuovi elementi da  parte  dell'Agenzia  delle  entrate.
Nell'avviso  devono  essere  specificamente  indicati,  a   pena   di
nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono
venuti a conoscenza dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto». 
  131. L'articolo 43 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 43. - (Termine  per  l'accertamento).  -  1.  Gli  avvisi  di
accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro  il
31 dicembre del quinto anno successivo  a  quello  in  cui  e'  stata
presentata la dichiarazione. 
  2. Nei casi  di  omessa  presentazione  della  dichiarazione  o  di
presentazione di dichiarazione nulla l'avviso  di  accertamento  puo'
essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo  a
quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. 
  3. Fino alla scadenza del termine stabilito  nei  commi  precedenti
l'accertamento puo' essere integrato o modificato in aumento mediante
la  notificazione  di  nuovi  avvisi,  in  base   alla   sopravvenuta
conoscenza di nuovi elementi da  parte  dell'Agenzia  delle  entrate.
Nell'avviso  devono  essere  specificamente  indicati,  a   pena   di
nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono
venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte». 
  132. Le disposizioni di cui all'articolo  57,  commi  1  e  2,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
all'articolo 43, commi 1  e  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dai commi 130 e
131 del presente articolo,  si  applicano  agli  avvisi  relativi  al
periodo d'imposta in corso alla  data  del  31  dicembre  2016  e  ai
periodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di
accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro  il
31 dicembre del quarto anno successivo  a  quello  in  cui  e'  stata
presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa  presentazione
della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro  il  31  dicembre
del quinto anno successivo a quello in cui la  dichiarazione  avrebbe
dovuto  essere  presentata.  Tuttavia,  in  caso  di  violazione  che
comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di
procedura  penale  per  alcuno  dei  reati   previsti   dal   decreto
legislativo 10 marzo 2000,  n.  74,  i  termini  di  cui  al  periodo
precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui
e' stata commessa la violazione; il raddoppio non  opera  qualora  la
denuncia  da  parte  dell'Amministrazione  finanziaria,  in  cui   e'
ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la
scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo.  Resta  fermo
quanto  disposto  dall'ultimo  periodo  del  comma  5   dell'articolo
5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n.  167,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  4  agosto  1990,  n.  227,  e  successive
modificazioni. 
  133. All'articolo 32, commi 1  e  2,  del  decreto  legislativo  24
settembre 2015, n. 158, le parole: «1° gennaio 2017» sono  sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2016». Restano comunque ferme le sanzioni
nella misura dovuta in base alle norme  relative  alla  procedura  di
collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186,
vigenti alla data di presentazione della relativa  istanza.  Ai  soli
fini della procedura di collaborazione volontaria di cui  al  periodo
precedente, tutti gli atti che per legge devono essere notificati  al
contribuente,  di  cui  agli  articoli  5-quater  e  5-quinquies  del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4  agosto  1990,  n.  227,  e  successive  modificazioni,
possono  essere  allo  stesso  notificati  dal   competente   ufficio
dell'Agenzia delle entrate, in deroga ad ogni altra  disposizione  di
legge, mediante  posta  elettronica  certificata,  con  le  modalita'
previste dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  11  febbraio  2005,  n.  68,   all'indirizzo   di   posta
elettronica certificata del professionista che lo assiste nell'ambito
della procedura di collaborazione volontaria. Per i fini  di  cui  al
periodo  precedente  il  contribuente  deve  manifestare  la  propria
volonta' di ricevere gli atti della procedura all'indirizzo di  posta
elettronica  certificata  del  professionista  che  lo  assiste.   La
notifica si intende comunque  perfezionata  nel  momento  in  cui  il
gestore del  servizio  di  posta  elettronica  certificata  trasmette
all'ufficio la ricevuta di accettazione con la relativa  attestazione
temporale  che  certifica  l'avvenuta  spedizione  del  messaggio;  i
termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data  di
avvenuta  consegna  contenuta  nella  ricevuta  che  il  gestore  del
servizio  di  posta  elettronica   certificata   del   professionista
trasmette  all'ufficio.  Se  la  casella  di  posta  elettronica  del
professionista risulta satura, ovvero nei casi in cui l'indirizzo  di
posta elettronica del professionista non risulta valido o attivo,  si
applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi  e
degli  altri  atti  che  per  legge  devono  essere   notificati   al
contribuente. 
  134. Nelle ipotesi di definizione degli accertamenti  o  di  omessa
impugnazione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,  i
contribuenti che, nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre  2015,
sono decaduti dal beneficio della rateazione, sono riammessi al piano
di rateazione inizialmente concesso ai  sensi  dello  stesso  decreto
legislativo n.  218  del  1997,  limitatamente  al  versamento  delle
imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016  riprendano
il versamento della prima delle rate scadute. 
  135. Ai fini di cui al comma 134, il contribuente interessato,  nei
dieci giorni successivi al versamento, trasmette copia della relativa
quietanza all'ufficio competente affinche'  lo  stesso  proceda  alla
sospensione dei carichi  eventualmente  iscritti  a  ruolo  ancorche'
rateizzati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Lo stesso ufficio: 
    a) ricalcola le rate dovute tenendo conto di  tutti  i  pagamenti
effettuati anche a seguito di iscrizione a  ruolo,  imputandole  alle
analoghe voci dell'originario piano di rateazione; 
    b) verificato il versamento delle  rate  residue,  provvede  allo
sgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo. 
  136.  Non  sono  ripetibili  le  somme   versate,   ove   superiori
all'ammontare di quanto dovuto, ricalcolato ai sensi del comma 135. 
  137. Il debitore decade dal piano di  rateazione  a  cui  e'  stato
riammesso ai sensi del comma 134 in caso di mancato pagamento di  due
rate anche non consecutive, esclusa ogni ulteriore proroga. 
  138. A seguito della  trasmissione  della  quietanza,  non  possono
essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione e'  richiesta
dopo una segnalazione effettuata ai sensi  dell'articolo  48-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la
stessa non puo' essere concessa limitatamente  agli  importi  che  ne
costituiscono oggetto. 
  139. Al fine di garantire  la  stabilita'  del  gettito  tributario
derivante dagli atti registrati dai notai,  alla  legge  16  febbraio
1913, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo il comma 3 dell'articolo 22 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. In caso di mancato  versamento  da  parte  del  notaio  dei
tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o  autenticati,
se il danno non e' coperto da polizza  assicurativa,  l'agente  della
riscossione puo' richiederne  il  pagamento  direttamente  al  Fondo.
L'erogazione e' subordinata: 
    a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del  notaio  ed
alla pronuncia del suo rinvio a giudizio; 
    b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di  cui  al  primo
periodo, di un atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate, non sospeso
dall'autorita' giudiziaria o  dall'Amministrazione  finanziaria,  nei
confronti del notaio. 
  3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al
comma 3-bis, e' legalmente surrogato  nei  confronti  del  notaio  in
tutte le ragioni, azioni e  privilegi  spettanti  all'Amministrazione
finanziaria. Il Fondo puo', esibendo il documento attestante la somma
pagata,  richiedere  all'autorita'   giudiziaria   l'ingiunzione   di
pagamento.  L'ingiunzione  e'  provvisoriamente  esecutiva  a   norma
dell'articolo 642 del codice di procedura civile. Non e'  ammissibile
l'opposizione fondata sul motivo che  le  imposte  pagate  non  erano
dovute  o  erano  dovute  in  misura  minore.  Il  Fondo  puo'  agire
esecutivamente  sull'indennita'  dovuta  dalla  Cassa  nazionale  del
notariato al notaio alla sua cessazione, nel limite di cui al  quarto
comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, e,  a  tutela
del  proprio  credito,  puo'  notificare  alla  Cassa  un   atto   di
opposizione al pagamento  diretto  al  notaio  dell'indennita'  nello
stesso limite. 
  3-quater. Con decreto non regolamentare del Ministro  dell'economia
e delle finanze, sentito il Consiglio nazionale del  notariato,  sono
disciplinate le modalita' procedurali e l'erogazione delle  somme  da
parte del Fondo all'Amministrazione finanziaria, e per la  successiva
surroga ad essa del Fondo medesimo. 
  3-quinquies. Se e' accertato con decisione passata in giudicato che
il  notaio  non  ha  commesso  il  fatto  ovvero  che  il  fatto  non
costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa senza indugio  le
somme pagate al Fondo o, se il  Fondo  ha  recuperato  le  somme  dal
notaio, al notaio medesimo»; 
    b) al comma  4  dell'articolo  22  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, fatto salvo il caso di cui al  comma  3-bis,  nel
quale il danno e' dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo  ed
e' quantificato sulla base delle risultanze dello stesso atto»; 
    c) all'articolo 93-bis, comma 2, lettera a),  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «nonche' richiedere, anche  periodicamente,
informazioni e  l'esibizione  di  documenti,  estratti  repertoriali,
atti, registri e libri anche di natura fiscale»; 
    d) dopo il comma 2 dell'articolo 93-bis e' inserito il seguente: 
  «2-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette  al  Consiglio  nazionale
del notariato, esclusivamente  con  modalita'  telematiche  entro  il
secondo mese successivo a quello di scadenza, le  informazioni  sugli
omessi e ritardati  versamenti  richiesti  ai  notai  con  avviso  di
liquidazione»; 
    e) all'articolo 19: 
      1) al comma 1, le parole:  «con  oneri  a  carico  del  proprio
bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «con separata contribuzione
obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, da  versare  al
Consiglio nazionale del notariato.  Il  contributo  e'  riscosso  dal
Consiglio  nazionale  del  notariato  con   le   modalita'   di   cui
all'articolo 21 della legge 27 giugno  1991,  n.  220,  entro  il  28
febbraio di ciascun anno»; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. La misura  dei  contributi  e'  determinata  dal  Consiglio
nazionale del notariato entro il  31  ottobre  di  ciascun  anno  per
l'anno successivo in misura corrispondente ai premi ed agli oneri  da
esso pagati ed e' ragguagliata ai parametri soggetti ad  annota-mento
nei repertori di ciascun notaio secondo quanto stabilito dalla  legge
e tenuto conto del numero e dell'ammontare dei sinistri liquidati per
ciascun notaio a partire dal 1° febbraio 1999»; 
    f) al comma 1 dell'articolo 142-bis  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente  periodo:  «Il  notaio  e'  punito  in  ogni  caso  con   la
destituzione quando commette  un  reato  omettendo  o  ritardando  il
versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui  rogati  o
autenticati»; 
    g) dopo il comma 1 dell'articolo 144 e' inserito il seguente: 
  «1-bis.  Nell'ipotesi  di  cui  all'ultimo  periodo  del  comma   1
dell'articolo 142-bis, la sospensione per un anno e' sostituita  alla
destituzione solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non
e' recidivo nella stessa infrazione». 
  140. Le disposizioni di cui al comma 139 si applicano  a  decorrere
dal 1° gennaio 2016. 
  141. All'articolo 14, comma 4, della legge  24  dicembre  1993,  n.
537,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «In  caso  di
violazione che comporta obbligo di denuncia  ai  sensi  dell'articolo
331 del codice di procedura penale per qualsiasi reato da  cui  possa
derivare un  provento  o  vantaggio  illecito,  anche  indiretto,  le
competenti  autorita'  inquirenti  ne  danno  immediatamente  notizia
all'Agenzia  delle  entrate,   affinche'   proceda   al   conseguente
accertamento». 
  142. Al testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi da 10 a 12-bis dell'articolo 110 sono abrogati; 
    b) all'articolo 167: 
      1) al comma 1, le parole: «di cui al decreto o al provvedimento
emanati ai sensi del comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
al comma 4, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea  ovvero
da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia
abbia stipulato un accordo  che  assicuri  un  effettivo  scambio  di
informazioni»; 
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. I regimi fiscali, anche  speciali,  di  Stati  o  territori  si
considerano privilegiati laddove il livello  nominale  di  tassazione
risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia»; 
      3) al comma 6, le parole: «e, comunque, non inferiore al 27 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «e,  comunque,  non  inferiore
all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle societa'»; 
      4) al comma 8-bis, alinea,  dopo  le  parole:  «localizzati  in
Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati» sono inserite  le
seguenti: «o in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero a quelli
aderenti allo Spazio economico europeo con  i  quali  l'Italia  abbia
stipulato  un  accordo  che  assicuri   un   effettivo   scambio   di
informazioni». 
  143.  Quando  leggi,  regolamenti,  decreti   o   altre   norme   o
provvedimenti fanno riferimento agli Stati  o  territori  di  cui  al
decreto e al provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167,  comma
4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il  riferimento
si intende agli Stati o territori individuati in base ai  criteri  di
cui all'articolo 167, comma 4, del citato testo unico, come da ultimo
modificato dal comma 142 del presente articolo. 
  144. Le disposizioni di cui ai commi  142  e  143  si  applicano  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31
dicembre 2015. 
  145.   A   fini   di    adeguamento    alle    direttive    emanate
dall'Organizzazione per la cooperazione e lo  sviluppo  economico  in
materia di obbligo delle  imprese  multinazionali  di  predisporre  e
presentare  annualmente  una  rendicontazione  Paese  per  Paese  che
riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e
maturate, insieme  con  altri  elementi  indicatori  di  un'attivita'
economica effettiva, con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, da emanare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della  presente  legge,  sono  stabiliti  modalita',  termini,
elementi e condizioni, coerentemente con le citate direttive, per  la
trasmissione della predetta rendicontazione all'Agenzia delle entrate
da parte delle societa' controllanti, residenti nel territorio  dello
Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,  che   hanno
l'obbligo di redazione del bilancio  consolidato,  con  un  fatturato
consolidato, conseguito dal  gruppo  di  imprese  multinazionali  nel
periodo d'imposta precedente a quello di rendicontazione,  di  almeno
750 milioni di euro e che  non  sono  a  loro  volta  controllate  da
soggetti diversi  dalle  persone  fisiche.  L'Agenzia  delle  entrate
assicura  la  riservatezza   delle   informazioni   contenute   nella
rendicontazione di cui al primo periodo almeno  nella  stessa  misura
richiesta per le informazioni fornite  ai  sensi  delle  disposizioni
della Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa
in  materia  fiscale.  In  caso   di   omessa   presentazione   della
rendicontazione  di  cui  al  primo  periodo  o  di  invio  dei  dati
incompleti o non veritieri  si  applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. 
  146. Agli obblighi  di  cui  al  comma  145,  alle  condizioni  ivi
indicate, sono tenute anche le societa'  controllate,  residenti  nel
territorio dello Stato, nel caso in cui la societa' controllante  che
ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato sia  residente  in
uno Stato che non ha  introdotto  l'obbligo  di  presentazione  della
rendicontazione Paese per Paese ovvero non ha in vigore con  l'Italia
un accordo che consenta lo scambio delle informazioni  relative  alla
rendicontazione Paese per Paese ovvero e' inadempiente all'obbligo di
scambio delle informazioni relative alla  rendicontazione  Paese  per
Paese. 
  147. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  sono
stabiliti i criteri  generali  per  la  raccolta  delle  informazioni
relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute
da soggetti residenti fuori del territorio dello Stato, necessarie ad
assicurare  un   adeguato   presidio   al   contrasto   dell'evasione
internazionale. Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate sono definite  le  modalita'  tecniche  di  applicazione  del
presente  comma  ed  e'  disposta  la  contestuale  soppressione   di
eventuali duplicazioni di adempimenti gia' esistenti. 
  148. All'articolo 1 della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 39, primo periodo, le  parole:  «opere  dell'ingegno»
sono sostituite dalle seguenti: «software protetto da copyright»; 
    b) dopo il comma 42-bis e' inserito il seguente: 
  «42-ter.  Qualora  piu'  beni  tra  quelli  di  cui  al  comma  39,
appartenenti a un medesimo soggetto, siano collegati  da  vincoli  di
complementarieta' e vengano utilizzati congiuntamente ai  fini  della
realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti  o  di  un
processo o di un gruppo di processi, tali beni possono costituire  un
solo bene immateriale ai fini delle disposizioni dei commi  da  37  a
42-bis». 
  149. Per assicurare il contributo al conseguimento degli  obiettivi
2020 in materia di fonti rinnovabili, agli esercenti di impianti  per
la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse,  biogas  e
bioliquidi sostenibili che  hanno  cessato  al  1°  gennaio  2016,  o
cessano entro il  31  dicembre  2016,  di  beneficiare  di  incentivi
sull'energia prodotta, in  alternativa  all'integrazione  dei  ricavi
prevista dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo  3  marzo
2011, n. 28, e' concesso il diritto di fruire, fino  al  31  dicembre
2020, di un incentivo sull'energia prodotta, con le modalita' e  alle
condizioni di cui ai commi 150 e 151. 
  150. L'incentivo e' pari all'80 per cento  di  quello  riconosciuto
dal decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  6  luglio  2012,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 159 del 10 luglio 2012, agli impianti di nuova costruzione di pari
potenza, ed e' erogato dal Gestore dei  servizi  energetici,  con  le
modalita'  previste  dal  suddetto  decreto,  a  partire  dal  giorno
seguente alla data di cessazione del  precedente  incentivo,  qualora
questa sia successiva al 31 dicembre 2015, ovvero a  partire  dal  1°
gennaio 2016 se la data di cessazione  del  precedente  incentivo  e'
antecedente  al  1°  gennaio  2016.  L'erogazione  dell'incentivo  e'
subordinata alla decisione favorevole della  Commissione  europea  in
esito alla notifica del regime di aiuto ai sensi del comma 151. 
  151. Entro il 31 dicembre  2016,  i  produttori  interessati  dalle
disposizioni di cui ai commi 149 e 150 comunicano al Ministero  dello
sviluppo  economico  le  autorizzazioni  di   legge   possedute   per
l'esercizio  dell'impianto,  la  perizia  asseverata  di  un  tecnico
attestante il buono stato di uso e di produttivita'  dell'impianto  e
il piano di approvvigionamento delle materie prime, nonche' gli altri
elementi necessari per  la  notifica  alla  Commissione  europea  del
regime di aiuto di cui agli stessi commi, ai fini della  verifica  di
compatibilita' con la disciplina in  materia  di  aiuti  di  Stato  a
favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni  2014-2020,  di  cui
alla comunicazione 2014/C 200/01 della  Commissione,  del  28  giugno
2014. 
  152. Per l'anno 2016, la misura  del  canone  di  abbonamento  alla
televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio
1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e'  pari,
nel suo complesso, all'importo di euro 100. 
  153. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938,  n.  246,  convertito
dalla legge 4  giugno  1938,  n.  880,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, secondo  comma,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti  periodi:  «La  detenzione  di  un  apparecchio  si  presume
altresi' nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia
elettrica  nel  luogo  in  cui  un  soggetto  ha  la  sua   residenza
anagrafica.  Allo  scopo  di  superare  le  presunzioni  di  cui   ai
precedenti  periodi,  a   decorrere   dall'anno   2016   e'   ammessa
esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche  penali,  di  cui
all'articolo 76 del  medesimo  testo  unico.  Tale  dichiarazione  e'
presentata all'Agenzia delle entrate -  Direzione  provinciale  I  di
Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con  le
modalita' definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, e ha validita' per l'anno in cui e' stata presentata»; 
    b) all'articolo 1, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: 
  «Il canone di abbonamento e', in ogni caso, dovuto una  sola  volta
in relazione agli apparecchi di cui  al  primo  comma  detenuti,  nei
luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto  e
dai soggetti  appartenenti  alla  stessa  famiglia  anagrafica,  come
individuata dall'articolo 4 del regolamento di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223»; 
    c) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di  cui
all'articolo 1, secondo comma,  secondo  periodo,  il  pagamento  del
canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse
dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva  alla
scadenza delle rate. Le rate, ai fini  dell'inserimento  in  fattura,
s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi  da  gennaio
ad ottobre. L'importo delle rate e' oggetto di  distinta  indicazione
nel contesto della fattura emessa dall'impresa  elettrica  e  non  e'
imponibile  ai  fini  fiscali.  Le  somme  riscosse  sono   riversate
direttamente  all'Erario  mediante   versamento   unitario   di   cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  e
successive modificazioni. Le imprese elettriche devono effettuare  il
predetto riversa-mento entro il  giorno  20  del  mese  successivo  a
quello di incasso e, comunque, l'intero canone deve essere riscosso e
riversato entro il 20 dicembre. Sono in ogni caso esclusi obblighi di
anticipazione da parte delle imprese elettriche». 
  154. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  l'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e  il  sistema  idrico,  da  adottare
entro quarantacinque giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono definiti termini e modalita' per il riversamento
all'Erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma
di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di  vendita
dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti
di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico  individuato  dal
medesimo decreto, per l'individuazione e comunicazione dei dati utili
ai fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti  di  cui  al
comma 156, nonche' le misure tecniche che  si  rendano  eventualmente
necessarie per l'attuazione della presente norma. 
  155. In caso di violazione degli obblighi  di  comunicazione  e  di
versamento  dei  canoni  di  cui  al   comma   154,   si   applicano,
rispettivamente, le sanzioni di cui agli articoli 5, comma 1,  e  13,
comma 1,  del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  e
successive modificazioni. 
  156. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 153, 154 e 155 e
limitatamente alle finalita' di cui ai commi da 152 a 160, l'Anagrafe
tributaria, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il  sistema
idrico, l'Acquirente Unico Spa, il Ministero dell'interno, i  comuni,
nonche' gli altri  soggetti  pubblici  o  privati  che  ne  hanno  la
disponibilita' sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo di  tutte
le informazioni utili,  e  in  particolare  dei  dati  relativi  alle
famiglie  anagrafiche,  alle  utenze  per  la  fornitura  di  energia
elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di  abbonamento
alla televisione, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni  di  cui
all'articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
nonche' ai soggetti esenti dal pagamento del canone. 
  157. Al fine di semplificare le modalita' di pagamento del  canone,
le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario  o
postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari
finanziari dai  titolari  di  utenza  per  la  fornitura  di  energia
elettrica per il pagamento delle relative fatture,  si  intendono  in
ogni caso estese al pagamento del canone di  abbonamento  televisivo.
La disposizione di cui  al  presente  comma  si  applica  anche  alle
suddette autorizzazioni all'addebito gia'  rilasciate  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, fatta salva  la  facolta'  di
revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell' utente. 
  158. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge non e' piu' esercitabile la facolta' di presentare la  denunzia
di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento,  di
cui all'articolo 10, primo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio
1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.  880.  Restano
ferme la disciplina vigente in materia di accertamento e  riscossione
coattiva e le  disposizioni  in  materia  di  canone  di  abbonamento
speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare, salvo  quanto
disposto dal precedente periodo. 
  159. In sede di prima applicazione di quanto disposto dai commi  da
152 a 158: 
    a) avuto riguardo ai tempi tecnici necessari all'adeguamento  dei
sistemi di fatturazione, nella prima fattura successiva al 1°  luglio
2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute; 
    b) l'Agenzia delle entrate mette  a  disposizione  delle  imprese
elettriche,  per  il  tramite  del  sistema   informativo   integrato
istituito presso  l'Acquirente  Unico  Spa  dall'articolo  1-bis  del
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, l'elenco dei soggetti  esenti  ai
sensi  delle  disposizioni  vigenti  o  che  abbiano  presentato   la
dichiarazione di cui al comma 153, lettera a), e fornisce  ogni  dato
utile a individuare i soggetti obbligati; 
    c) le imprese elettriche all'atto  della  conclusione  dei  nuovi
contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del  cliente  in
ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura.  Il  cliente
e' tenuto a comunicare ogni successiva variazione. 
  160. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali  maggiori  entrate
versate a titolo di canone di abbonamento alla  televisione  rispetto
alle somme gia' iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per
l'anno 2016 sono riversate all'Erario per una quota pari  al  33  per
cento del loro ammontare per l'anno 2016  e  del  50  per  cento  per
ciascuno  degli  anni  2017  e  2018,  per   essere   destinate:   a)
all'ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia  reddituale  prevista
dall'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  ai
fini  della  esenzione  dal  pagamento  del  canone  di   abbonamento
televisivo  in  favore  di  soggetti  di  eta'  pari  o  superiore  a
settantacinque anni; b) al finanziamento, fino ad un importo  massimo
di 50 milioni  di  euro  in  ragione  d'anno,  di  un  Fondo  per  il
pluralismo e  l'innovazione  dell'informazione,  da  istituire  nello
stato di previsione del Ministero dello  sviluppo  economico;  c)  al
Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di  cui  all'articolo
1, comma 431, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  e  successive
modificazioni. Le somme di cui al presente comma sono  ripartite  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro dello sviluppo  economico,  che  stabilisce  altresi'  le
modalita' di fruizione dell'esenzione di cui alla lettera  a),  ferma
restando l'assegnazione alla societa'  RAI-Radiotelevisione  italiana
Spa della restante quota delle eventuali maggiori entrate  versate  a
titolo di canone di abbonamento. Le quote delle entrate del canone di
abbonamento gia' destinate dalla legislazione  vigente  a  specifiche
finalita' sono attribuite sulla base  dell'ammontare  delle  predette
somme iscritte nel bilancio di previsione  per  l'anno  2016,  ovvero
dell'ammontare  versato  al   predetto   titolo   nell'esercizio   di
riferimento, se inferiore alla previsione per il 2016.  Le  somme  di
cui al presente comma non  impegnate  in  ciascun  esercizio  possono
esserlo in quello successivo. 
  161. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio,
anche in conto dei residui. Alle suddette  somme  si  applica  quanto
previsto dall'articolo 34, comma 7, ultimo periodo,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. 
  162. Nel Fondo di  cui  al  comma  160,  lettera  b),  confluiscono
altresi' le risorse iscritte nello stato di previsione del  Ministero
dello sviluppo economico  relative  ai  contributi  in  favore  delle
emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale. 
  163. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e succesive modificazioni,  su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i  criteri  di
riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle
risorse del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160, da  assegnare
in favore delle emittenti radiofoniche e  televisive  locali  per  la
realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione
del pluralismo dell'informazione, il  sostegno  dell'occupazione  nel
settore, il  miglioramento  dei  livelli  qualitativi  dei  contenuti
forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative. 
  164. Con effetto a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
regolamento di cui  al  comma  163,  sono  abrogate  le  disposizioni
vigenti  relative  alle  provvidenze  in   favore   delle   emittenti
radiofoniche e televisive operanti in ambito locale, e in particolare
le seguenti: 
    a) articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; 
    b) articolo 145, commi 18 e 19, della legge 23 dicembre 2000,  n.
388; 
    c) articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
    d) articolo 4, comma 190, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 
    e) articolo  1,  comma  1247,  ultimo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296. 
  165. Le maggiori entrate derivanti dalle procedure di  assegnazione
dei diritti d'uso delle  frequenze  in  banda  3.6-3.8  GHz,  secondo
quanto previsto dall'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni,
sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
riassegnate allo stato di previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico per il perseguimento delle seguenti finalita': 
    a) promuovere la  digitalizzazione  dei  contenuti  editoriali  e
incentivare, per gli anni 2016 e 2017, nelle  zone  di  consegna  dei
prodotti postali a giorni alterni, abbonamenti ai quotidiani in forma
digitale; 
    b) individuare idonee modalita' di  ristoro  di  eventuali  spese
connesse al cambio di tecnologia (refarming) sostenute dagli  attuali
assegnatari della suddetta banda; 
    c) realizzare  una  consultazione  pubblica  sugli  obblighi  del
servizio pubblico, radiofonico, televisivo e multimediale,  in  vista
dell'affidamento della concessione del medesimo servizio; 
    d) compiere interventi di infrastrutturazione di  reti  di  banda
ultra larga per la connessione degli edifici scolastici e incentivare
gli istituti scolastici che attivano il servizio di connettivita'  su
reti a banda ultraveloci. 
  166. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  i
trenta giorni successivi all'incasso delle entrate di  cui  al  comma
165, sono determinate le effettive maggiori entrate rispetto a quelle
previste nei saldi di finanza pubblica  nonche'  la  ripartizione  di
tali risorse tra le finalita' indicate al medesimo comma. Con  uno  o
piu' successivi decreti del Ministro dello  sviluppo  economico  sono
individuate le modalita' operative e le  procedure  per  l'attuazione
delle suddette finalita'. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio nello stato di previsione del Ministero  dello
sviluppo economico. 
  167. Al fine di dare attuazione all'Accordo tra l'Italia e la Santa
Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora del  14  e  15
giugno 2010, il Ministero dello sviluppo economico  predispone  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge
una procedura di gara con offerte economiche  al  ribasso  a  partire
dalla tariffa annuale massima per ogni M/bits stabilita per  abitante
dall'articolo 27, comma 3, del regolamento di cui all'allegato A alla
delibera  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  n.
353/11/Cons del 23 giugno 2011 per selezionare un operatore  di  rete
gia' titolare di diritto d'uso che metta a disposizione  senza  oneri
per  la  Citta'  del  Vaticano  per  un  periodo  pari  alla   durata
dell'Accordo  una  capacita'  trasmissiva  pari  a  4  M/bits  su  un
multiplex televisivo  preferibilmente  isocanale  con  copertura  del
territorio nazionale che raggiunga  almeno  il  70  per  cento  della
popolazione. Al fine di  rimborsare  gli  importi  di  aggiudicazione
corrisposti dall'operatore di rete che  mette  a  disposizione  senza
oneri per la Citta' del Vaticano per  un  periodo  pari  alla  durata
dell'Accordo la capacita' trasmissiva pari a 4 M/bits  ai  sensi  del
primo periodo, e' autorizzata la spesa di 2,724 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2016. 
  168. A seguito dell'aggiudicazione resta salva  la  facolta'  delle
parti di stipulare patti in deroga a quanto disposto dal comma 167. 
  169. Al fine di realizzare attivita' di studio, verifiche  tecniche
ed interventi in tema  di  attribuzione  di  frequenze  aggiuntive  a
specifici servizi, propedeutiche alla razionalizzazione  della  banda
700  MHz,  e  per  l'armonizzazione  internazionale  dell'uso   dello
spettro, e' costituito un  apposito  Fondo  per  il  riassetto  dello
spettro radio presso il Ministero dello sviluppo  economico  con  una
dotazione di euro 276.000 annui a decorrere dal 2016. Con  successivo
decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico,  da  emanare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuate le specifiche modalita' di utilizzazione del Fondo e
di realizzazione delle attivita'. 
  170. I maggiori o minori valori  che  derivano  dalla  riduzione  o
conversione di strumenti di capitale nei casi di cui  al  titolo  IV,
capo II,  del  decreto  legislativo  16  novembre  2015,  n.  180,  e
all'articolo 52, comma 1, lettera a), numeri ii) e iii), del medesimo
decreto legislativo n. 180 del 2015, non concorrono  alla  formazione
del reddito complessivo ai fini delle  imposte  sul  reddito  e  alla
determinazione del valore della produzione netta del soggetto che  ha
emesso gli strumenti. 
  171. Fermo restando quanto stabilito dal comma 170,  i  maggiori  o
minori  valori  che  derivano  dall'attuazione  di  una   misura   di
risoluzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), del  decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, i  conferimenti  del  fondo  di
risoluzione, di cui all'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo
n. 180 del 2015, e le somme corrisposte dal sistema di  garanzia  dei
depositanti, di cui all'articolo 86 del decreto  legislativo  n.  180
del 2015, non concorrono alla formazione del reddito  complessivo  ai
fini delle imposte sul reddito, per la parte che  eccede  le  perdite
fiscali pregresse e di periodo, di  cui  all'articolo  84  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alla determinazione  del
valore della produzione netta dell'ente sottoposto a risoluzione.  Ai
fini del presente comma non si considera il limite dell'80 per  cento
di cui al citato articolo 84 del testo unico di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 917  del  1986  e  rilevano  anche  le
perdite trasferite al consolidato nazionale di cui  all'articolo  117
del medesimo testo unico e non ancora utilizzate. 
  172. L'importo dei contributi per i diritti d'uso  delle  frequenze
televisive in tecnica digitale, dovuto dagli  operatori  di  rete  in
ambito nazionale o locale, e' determinato, con decreto del  Ministero
dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione della presente legge nella  Gazzetta  Ufficiale,  in
modo trasparente, proporzionato allo  scopo,  non  discriminatorio  e
obiettivo  sulla   base   dell'estensione   geografica   del   titolo
autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto  di
meccanismi  premianti  finalizzati   alla   cessione   di   capacita'
trasmissiva a  fini  concorrenziali  nonche'  all'uso  di  tecnologie
innovative. L'articolo 3-quinquies,  comma  4,  del  decreto-legge  2
marzo 2012, n. 16, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 2012, n. 44, e' abrogato. 
  173. Il regime contributivo di cui al comma 172  si  applica  anche
alle annualita' per le quali  i  contributi  dovuti  non  sono  stati
determinati. 
  174. Dall'importo dei contributi di cui al comma 172 e dei  diritti
amministrativi per gli operatori  nazionali  e  locali,  titolari  di
autorizzazione  generale  per  l'attivita'  di  operatore   di   rete
televisiva in tecnologia  digitale  terrestre  e  per  l'utilizzo  di
frequenze  radioelettriche  per  i  collegamenti  in   ponte   radio,
calcolati in base all'allegato n. 10 del codice  delle  comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e
successive modificazioni, devono derivare entrate complessive annuali
per il bilancio dello Stato in  misura  non  inferiore  a  euro  32,8
milioni. 
  175. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 172, 173 e 174,
pari a 11 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2015,  si
provvede,  per  l'anno  2015,  mediante  utilizzo  delle  somme  gia'
versate, entro il 9 dicembre 2015,  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, che restano acquisite all'erario per il  corrispondente
importo, e,  a  decorrere  dall'anno  2016,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190. 
  176. Le disposizioni dei commi da 172 a 175 entrano  in  vigore  il
giorno successivo alla data di  pubblicazione  della  presente  legge
nella Gazzetta Ufficiale. 
  177.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  2,  comma  3,  del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e' autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Agli oneri derivanti dal
primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190. 
  178. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai  datori
di lavoro  privati,  con  esclusione  del  settore  agricolo,  e  con
riferimento alle nuove assunzioni con contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato, con esclusione dei contratti di  apprendistato  e  dei
contratti di lavoro domestico, decorrenti dal  1°  gennaio  2016  con
riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre  2016,  e'
riconosciuto, per un periodo  massimo  di  ventiquattro  mesi,  ferma
restando l'aliquota  di  computo  delle  prestazioni  pensionistiche,
l'esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi  contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi
e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di  un  importo  di
esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente
comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle  nuove  assunzioni
di cui  al  primo  periodo,  con  esclusione  di  quelle  relative  a
lavoratori che nei sei mesi precedenti  siano  risultati  occupati  a
tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e  non  spetta
con riferimento a lavoratori per i  quali  il  beneficio  di  cui  al
presente comma ovvero di cui all'articolo 1, comma 118,  della  legge
23 dicembre 2014, n. 190, sia gia' stato  usufruito  in  relazione  a
precedente assunzione a tempo  indeterminato.  L'esonero  di  cui  al
presente comma non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni  delle
aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero
di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro  in  presenza
di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i  datori
di lavoro, ivi considerando societa' controllate o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del  codice  civile  o  facenti  capo,  anche  per
interposta persona, allo stesso  soggetto,  hanno  comunque  gia'  in
essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la
data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede,  con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente, al  monitoraggio  del  numero  di  rapporti  di
lavoro attivati ai sensi  del  presente  comma  e  delle  conseguenti
minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero  dell'economia  e
delle finanze. 
  179. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di
cui al comma 178 si applicano: 
    a) nel limite di 1,1 milioni di euro per l'anno 2016, 2,8 milioni
di euro per l'anno 2017, 1,8 milioni di euro  per  l'anno  2018,  0,1
milioni di euro per l'anno 2019 per i  lavoratori  con  qualifica  di
impiegati e dirigenti; 
    b) nel limite di 1,6 milioni di euro per l'anno 2016, 8,8 milioni
di euro per l'anno 2017, 7,2 milioni di euro  per  l'anno  2018,  0,8
milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  con  riferimento  alle   nuove
assunzioni  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  con
esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1°  gennaio
2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il  31  dicembre
2016,  con  esclusione  dei  lavoratori  che  nell'anno  2015   siano
risultati  occupati  a  tempo  indeterminato   e   relativamente   ai
lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti  negli
elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non  inferiore
a 250 giornate con riferimento all'anno 2015. 
  180. L'esonero contributivo di cui al  comma  179  e'  riconosciuto
dall'ente   previdenziale   in   base   all'ordine   cronologico   di
presentazione delle  domande  e,  nel  caso  di  insufficienza  delle
risorse indicate al comma 179, valutata anche su base pluriennale con
riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende
in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione
anche attraverso  il  proprio  sito  internet.  L'ente  previdenziale
provvede  al  monitoraggio  delle   minori   entrate   valutate   con
riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  al  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari   e   forestali   ed   al   Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  181. Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in
appalto  e  che  assume,  ancorche'  in  attuazione  di  un   obbligo
preesistente, stabilito da norme  di  legge  o  della  contrattazione
collettiva, un lavoratore per il quale il datore di  lavoro  cessante
fruisce dell'esonero contributivo di cui ai commi 178 o 179, preserva
il diritto alla  fruizione  dell'esonero  contributivo  medesimo  nei
limiti della durata e della misura  che  residua  computando,  a  tal
fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante. 
  182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono
soggetti a una imposta sostitutiva  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari  al  10
per cento, entro il limite  di  importo  complessivo  di  2.000  euro
lordi,  i  premi  di  risultato  di  ammontare   variabile   la   cui
corresponsione   sia   legata   ad   incrementi   di   produttivita',
redditivita',  qualita',  efficienza  ed  innovazione,  misurabili  e
verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui  al
comma 188, nonche' le somme erogate  sotto  forma  di  partecipazione
agli utili dell'impresa. 
  183. Ai fini della determinazione dei premi  di  produttivita',  e'
computato il periodo obbligatorio di congedo di maternita'. 
  184. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del
comma 3 dell'articolo 51 del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono,
nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di  lavoro
dipendente, ne' sono soggetti  all'imposta  sostitutiva  disciplinata
dai commi da 182 a 191, anche nell'eventualita'  in  cui  gli  stessi
siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto  o
in parte, delle somme di cui al comma 182. 
  185.  Per  l'accertamento,  la  riscossione,  le  sanzioni   e   il
contenzioso,  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  ordinarie
disposizioni in materia di imposte dirette. 
  186. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  182  a  185  trovano
applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari  di
reddito di lavoro dipendente  di  importo  non  superiore,  nell'anno
precedente quello di percezione delle somme di cui al  comma  182,  a
euro 50.000. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare  l'imposta
sostitutiva non e' lo stesso  che  ha  rilasciato  la  certificazione
unica dei redditi per l'anno precedente, il beneficiario attesta  per
iscritto l'importo del reddito di lavoro  dipendente  conseguito  nel
medesimo anno. 
  187. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui  ai  commi
da 182 a 191, le somme e i valori di cui ai commi 182  e  184  devono
essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali  o  territoriali
di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 
  188. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono stabiliti i criteri di misurazione  degli  incrementi  di
produttivita', redditivita', qualita', efficienza ed  innovazione  di
cui al comma 182 nonche'  le  modalita'  attuative  delle  previsioni
contenute nei commi da  182  a  191,  compresi  gli  strumenti  e  le
modalita' di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui  al
comma 189. Il decreto prevede altresi' le modalita' del  monitoraggio
dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 187. 
  189. Il limite di cui al comma 182 e' aumentato fino ad un  importo
non  superiore  a  2.500  euro  per  le   aziende   che   coinvolgono
pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro,  con  le
modalita' specificate nel decreto di cui al comma 188. 
  190. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 2: 
      1) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
  «f) l'utilizzazione delle opere  e  dei  servizi  riconosciuti  dal
datore di lavoro volontariamente o in conformita' a  disposizioni  di
contratto o di accordo  o  di  regolamento  aziendale,  offerti  alla
generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari
indicati nell'articolo  12  per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 100»; 
      2) la lettera f-bis) e' sostituita dalla seguente: 
  «f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore  di
lavoro alla generalita' dei dipendenti o a  categorie  di  dipendenti
per la fruizione, da parte dei familiari indicati  nell'articolo  12,
dei servizi di educazione e  istruzione  anche  in  eta'  prescolare,
compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi  connessi,  nonche'
per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e  invernali  e  per
borse di studio a favore dei medesimi familiari»; 
      3) dopo la lettera f-bis) e' inserita la seguente: 
  «f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla
generalita' dei  dipendenti  o  a  categorie  di  dipendenti  per  la
fruizione dei servizi  di  assistenza  ai  familiari  anziani  o  non
autosufficienti indicati nell'articolo 12»; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione  di
beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro puo'
avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo  o
elettronico, riportanti un valore nominale». 
  191. All'articolo 25, comma 1, del decreto  legislativo  15  giugno
2015, n. 80, le parole: «al  10  per  cento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «a 38,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 36,2 milioni  di
euro per l'anno 2017 e a 35,6 milioni di euro per  l'anno  2018».  Le
risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma  68,  ultimo  periodo,
della legge 24 dicembre 2007, n.  247,  e  successive  modificazioni,
sono ridotte di 344,7 milioni di euro per l'anno 2016, 325,8  milioni
di euro per l'anno 2017, 320,4 milioni di euro per l'anno  2018,  344
milioni di euro per l'anno 2019, 329 milioni di euro per l'anno 2020,
310 milioni di euro per l'anno 2021 e 293 milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2022. 
  192. Al fine di assicurare l'efficacia e  la  sostenibilita'  della
strategia nazionale per la valorizzazione dei beni  e  delle  aziende
confiscate alla criminalita' organizzata ed il corretto funzionamento
del sistema di monito-raggio analitico sull'utilizzo di tali beni, in
coerenza con quanto  previsto  dal  Programma  nazionale  di  riforma
contenuto  nel  Documento  di  economia  e  finanza  2015,  l'Agenzia
nazionale  per  l'amministrazione  e   la   destinazione   dei   beni
sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'  organizzata  promuove
specifiche azioni di rafforzamento e sviluppo delle competenze, anche
interne,  necessarie  per  l'efficace  svolgimento   delle   funzioni
istituzionali. 
  193.  Alla  realizzazione  delle  misure  di  cui  al   comma   192
concorrono, nel limite massimo di 5  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018, le  risorse  previste  nell'ambito  dei
programmi operativi nazionali  della  Commissione  europea  2014/2020
«Governance e capacita' istituzionale»  e  «Legalita'»,  nonche'  dei
programmi di azione e coesione di cui alla delibera CIPE n. 10/  2015
del 28 gennaio 2015, previa  verifica  di  coerenza  da  parte  delle
rispettive Autorita' di  gestione  con  gli  obiettivi  dei  predetti
programmi. 
  194. Nell'ambito dei programmi cofinanziati dall'Unione europea per
il  periodo  2014/2020  e   degli   interventi   complementari   alla
programmazione dell'Unione europea di cui alla citata  delibera  CIPE
n. 10/2015, a titolarita' delle amministrazioni regionali,  gli  enti
interessati possono pianificare, di concerto con l'Agenzia  nazionale
per l'amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni  sequestrati  e
confiscati alla criminalita' organizzata, specifiche  azioni  rivolte
all'efficace valorizzazione dei predetti beni. 
  195. Per ciascun anno del triennio 20162018 e' autorizzata la spesa
di 10 milioni di euro al fine di assicurare alle aziende  sequestrate
e confiscate alla criminalita' organizzata  nei  procedimenti  penali
per i delitti di cui all'articolo 51,  comma  3-bis,  del  codice  di
procedura penale e nei procedimenti  di  applicazione  di  misure  di
prevenzione patrimoniali, limitatamente ai  soggetti  destinatari  di
cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del codice  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,  la  continuita'  del
credito  bancario  e  l'accesso  al  medesimo,   il   sostegno   agli
investimenti  e  agli  oneri  necessari   per   gli   interventi   di
ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli  occupazionali,  la
promozione di misure di emersione del lavoro  irregolare,  la  tutela
della  salute  e  della  sicurezza  del  lavoro,  il  sostegno   alle
cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c),  e  comma
8, lettera a), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159
del 2011. 
  196. Le risorse di cui al comma 195 confluiscono: 
    a) nella misura di  3  milioni  di  euro  annui,  in  un'apposita
sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di  cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n.  662,  destinata  alla  concessione  di  garanzie  per  operazioni
finanziarie erogate in favore di imprese,  di  qualunque  dimensione,
sequestrate  o  confiscate  alla   criminalita'   organizzata,   come
individuate al comma 195 del presente articolo, ovvero di imprese che
rilevano i complessi aziendali di  quelle  sequestrate  o  confiscate
alla criminalita' organizzata, come  individuate  al  medesimo  comma
195; 
    b) nella misura di  7  milioni  di  euro  annui,  in  un'apposita
sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23
del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di
finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui  alla  lettera
a). 
  197. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentito  il  Ministro
della  giustizia,  sono  determinati,  nel  rispetto  delle   vigenti
disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri  e  le
modalita' per la concessione delle garanzie e  dei  finanziamenti  di
cui al comma 196, lettere a) e b). I predetti criteri sono  formulati
avuto particolare  riguardo  per  le  imprese  che  presentano  gravi
difficolta' di accesso al credito. 
  198. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque
stato e grado del procedimento, l'avente  diritto,  quale  condizione
per la restituzione dell'azienda, e' tenuto a rimborsare gli  importi
liquidati dalla sezione di cui al comma 196, lettera  a),  a  seguito
dell'eventuale escussione della garanzia. Con il decreto  di  cui  al
comma 197 sono disciplinate le modalita'  per  la  restituzione,  con
applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del
finanziamento erogato, per il caso di  revoca  del  provvedimento  di
sequestro. 
  199. Presso il Ministero dello sviluppo economico e'  istituito  il
Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati  pagamenti,  con
una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio  2016-2018,
avente come finalita' il sostegno alle piccole e  medie  imprese  che
entrano in crisi a causa della mancata corresponsione  di  denaro  da
parte di altre aziende debitrici. 
  200. Possono accedere  al  Fondo  di  cui  al  comma  199,  con  le
modalita' stabilite dal comma 201, le piccole  e  medie  imprese  che
risultano parti offese in un procedimento penale, in corso alla  data
di entrata in vigore della presente legge,  a  carico  delle  aziende
debitrici imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione),
640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui
all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali). 
  201. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati,  nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di  Stato,  i
limiti, i criteri e le modalita' per la concessione dei finanziamenti
agevolati da parte dello Stato nei confronti delle imprese di cui  al
comma 200. 
  202. In caso di assoluzione delle aziende imputate per i delitti di
cui al comma 200, i soggetti beneficiari dei finanziamenti  agevolati
sono tenuti al rimborso delle  somme  erogate  secondo  le  modalita'
stabilite dal decreto di cui al comma 201. 
  203. Per i lavoratori autonomi, titolari di  posizione  fiscale  ai
fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  iscritti  alla   gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n. 335, che non risultino iscritti ad altre  gestioni  di  previdenza
obbligatoria  ne'  pensionati,   l'aliquota   contributiva   di   cui
all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre  2007,  n.  247,  e
successive modificazioni, e' confermata al 27  per  cento  anche  per
l'anno 2016. 
  204. Al  fine  di  favorire  la  tutela  del  lavoro  autonomo  non
imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e  nei  luoghi
del lavoro subordinato a  tempo  indeterminato,  e'  istituito  nello
stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali un fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di  euro
per l'anno 2016 e di 50 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
2017. 
  205. Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da
fruire entro i cinque mesi  dalla  nascita  del  figlio,  nonche'  il
congedo  facoltativo  da  utilizzare   nello   stesso   periodo,   in
alternativa alla madre  che  si  trovi  in  astensione  obbligatoria,
previsti  in  via  sperimentale  per  gli  anni  2013,  2014  e  2015
dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n.
92, sono prorogati sperimentalmente per l'anno  2016  ed  il  congedo
obbligatorio e' aumentato a due giorni,  che  possono  essere  goduti
anche in via non continuativa. Ai medesimi  congedi,  obbligatorio  e
facoltativo, si applica la disciplina recata dal decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali  22  dicembre  2012,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013.  Alla  copertura
dell'onere derivante dal presente comma, valutato in  24  milioni  di
euro per l'anno 2016,  si  provvede  quanto  a  14  milioni  di  euro
mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  206. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle  universita'  e'
incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2017. A valere sulle risorse di  cui
al  primo  periodo,  con  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31  gennaio  2016,
e' approvato un piano straordinario per la chiamata di professori  di
prima fascia, inclusi coloro che hanno ottenuto l'idoneita' ai  sensi
della legge 3 luglio  1998,  n.  210,  tenuto  conto  che,  ai  sensi
dell'articolo 18, comma 4, della legge  30  dicembre  2010,  n.  240,
almeno il 20 per cento delle risorse deve essere destinato a soggetti
esterni all'ateneo  chiamante.  Le  chiamate  di  cui  al  precedente
periodo sono effettuate secondo le procedure di cui all'articolo  18,
comma 1, ovvero di cui all'articolo 29, comma 4, della legge  n.  240
del 2010. 
  207. Al fine di accrescere l'attrattivita' e la competitivita'  del
sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto
dell'autonomia degli atenei, nello stato di previsione del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  e'  istituito,  in
via sperimentale, per finanziare  chiamate  dirette  di  studiosi  di
elevato e riconosciuto merito scientifico previamente selezionati nel
rispetto di criteri volti  ad  accertare  l'eccellenza  dei  percorsi
individuali  di  ricerca  scientifica   esclusivamente   secondo   le
procedure di cui al presente comma e ai commi da 208 a 211, un  fondo
speciale denominato «Fondo per le cattedre universitarie  del  merito
Giulio Natta», al quale sono assegnati 38 milioni di  euro  nell'anno
2016 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. 
  208.  In  deroga  alle  norme  sul  reclutamento   dei   professori
universitari previste dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, il  Fondo
di cui al comma 207 e' destinato al  reclutamento  straordinario  per
chiamata diretta di professori universitari di  prima  e  di  seconda
fascia  selezionati  secondo   procedure   nazionali   e   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 9, secondo periodo,  della  legge  4  novembre
2005, n. 230, come da ultimo modificato dal comma  209  del  presente
articolo, e nel rispetto dei criteri di cui  al  comma  210  volti  a
valorizzare  l'eccellenza  e  la   qualificazione   scientifica   dei
candidati, ivi  inclusi  professori  universitari  gia'  in  servizio
presso atenei italiani. Per i professori di prima e di seconda fascia
gia' in servizio  in  atenei  italiani,  l'eventuale  chiamata  nella
stessa  fascia   ai   sensi   della   presente   procedura   comporta
obbligatoriamente il cambiamento della  sede  di  appartenenza.  Alle
procedure  di  chiamata  nella  stessa  fascia   e   ai   conseguenti
trasferimenti e' annualmente destinata una somma di  5,1  milioni  di
euro nell'anno 2016 e di 10 milioni di euro a decorrere dal  2017,  a
valere sulle risorse di cui al comma 207. 
  209. Ai fini delle  chiamate  dirette  di  cui  al  comma  208  del
presente articolo, all'articolo 1, comma 9, della  legge  4  novembre
2005, n. 230, al primo periodo sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole:  «ovvero  di  studiosi  di  elevato  e  riconosciuto   merito
scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali,  e
nel rispetto di criteri volti ad accertare l'eccellenza dei  percorsi
individuali  di  ricerca  scientifica»  e  al  quarto  periodo   sono
aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «o  che  siano  studiosi  di
elevato e riconosciuto  merito  scientifico  previamente  selezionati
come indicato nel primo periodo». 
  210. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente  legge,  di  concerto  con  il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  previo   parere   delle   Commissioni   parlamentari
competenti per materia e  per  i  profili  finanziari,  le  quali  si
esprimono entro  trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,  sono
disciplinati: 
    a) i criteri per valutare l'eccellenza dei  percorsi  individuali
di  ricerca  scientifica  secondo  i  migliori  standard   valutativi
nazionali  e   internazionali   propri   dell'area   scientifica   di
riferimento, con particolare riguardo alla qualita' della  produzione
scientifica individuale nei cinque anni precedenti alla procedura; 
    b)  le  modalita'  per  l'attivazione  e  lo  svolgimento   della
procedura di selezione dei soggetti di cui al comma 208; 
    c) l'inquadramento in una  classe  stipendiale  che  comporti  un
avanzamento non inferiore a due classi rispetto a quella in godimento
in  caso  di  permanenza  nella  stessa  fascia  della  qualifica  di
professore, e un inquadramento  non  inferiore  alla  seconda  classe
stipendiale della qualifica di riferimento in caso di promozione o di
attribuzione della qualifica di professore  di  prima  o  di  seconda
fascia; 
    d) la nomina e il funzionamento di  commissioni  di  valutazione,
formate per ogni area disciplinare da studiosi italiani  e  stranieri
di alta qualificazione operanti nel campo della ricerca scientifica e
tecnologica, con oneri a carico del Fondo di cui al comma 207; 
    e) il numero dei posti di professore universitario  destinati  al
reclutamento  straordinario  di  cui   al   comma   208,   egualmente
distribuiti tra la prima e la seconda fascia, individuando  altresi',
all'interno di ciascuna fascia,  il  numero  dei  posti  destinati  a
professori di prima e seconda  fascia  gia'  in  servizio  in  atenei
italiani,  che  concorrono  per  l'eventuale  chiamata  nella  stessa
fascia; i criteri per l'individuazione  delle  aree  scientifiche  di
riferimento: tali criteri possono essere anche informati a  obiettivi
di  crescita  e  miglioramento  di  particolari  aree  della  ricerca
scientifica e tecnologica italiana; il 50  per  cento  dei  posti  di
professore universitario di  prima  e  seconda  fascia  destinati  al
reclutamento straordinario di cui al comma 208 e' attribuito entro un
anno dalla data di indizione della relativa procedura selettiva; 
    f) le modalita' di assegnazione all'ateneo, a valere sul Fondo di
cui al comma 207 a decorrere dalla data di  assunzione  in  servizio,
delle risorse necessarie a coprire  gli  oneri  stipendiali,  nonche'
l'eventuale  concorso  dell'ateneo  alla  copertura  di  tali   oneri
mediante risorse proprie;  il  numero  massimo  di  chiamate  dirette
consentite ad ogni ateneo a valere sul Fondo di cui al comma 207. 
  211. Nel caso in cui i professori chiamati ai sensi del  comma  208
cambino sede universitaria in Italia, le risorse  occorrenti  per  il
relativo trattamento stipendiale, a valere sul Fondo di cui al  comma
207, sono conseguentemente assegnate all'ateneo di destinazione. 
  212. La quota parte delle risorse di cui al comma 207 eventualmente
non utilizzata per le  finalita'  di  cui  ai  commi  da  207  a  211
confluisce, nel medesimo esercizio  finanziario,  nel  Fondo  per  il
finanziamento ordinario delle universita'. 
  213. Per tutelare la funzione e le infrastrutture di ricerca  delle
scienze religiose, per dare continuita' alla formazione di studiosi e
strumenti di studio dell'ebraismo, per rivitalizzare la tradizione  e
il patrimonio di conoscenze sulla storia,  le  lingue  e  le  culture
dell'Africa  e  dell'Oriente  attraverso  il  sostegno   diretto   ad
istituzioni di riconosciuta  competenza  e  adatte  a  promuovere  la
sicurezza del Paese attraverso la formazione e l'impegno di  studiose
e studiosi in un sistema di relazioni scientifiche internazionali, e'
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016,
da iscrivere in apposito fondo istituito nello  stato  di  previsione
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  214. Per il sostegno e l'attuazione  degli  interventi  di  cui  al
comma 213 il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca stipula appositi accordi  di  programma  con  amministrazioni
pubbliche, enti pubblici, istituzioni scientifiche, infrastrutture  e
organismi di ricerca come definiti dall'articolo  2,  punto  83,  del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. 
  215. Il termine del 31 dicembre 2015 di cui all'articolo  6,  comma
6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.  192,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e'  differito  al
31 dicembre 2016. All'articolo 4, comma 9-bis, del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, al quarto periodo, le parole: «per l'anno 2014»
sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2015» e le parole:  «fino
al 31 dicembre 2015» sono sostituite  dalle  seguenti:  «fino  al  31
dicembre 2016»; al quinto periodo, le parole: «Per l'anno 2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2016»; dopo il quinto  periodo
sono  aggiunti  i  seguenti:  «Fermo  restando  il   rispetto   delle
disposizioni di cui all'articolo 1,  commi  557,  557-quater  e  562,
primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la proroga  puo'
essere disposta in  deroga  ai  limiti  o  divieti  prescritti  dalle
vigenti  disposizioni  di  legge.  Per   l'anno   2016,   agli   enti
territoriali di cui al primo  periodo  del  presente  comma,  che  si
trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del testo  unico  di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non  si  applicano
le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo  articolo.  Per
gli  stessi  enti,  la  proroga  dei  rapporti  di  lavoro  a   tempo
determinato e' subordinata all'assunzione  integrale  degli  oneri  a
carico della regione ai sensi dall'articolo 259, comma 10, del  testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267». 
  216.  Nell'ottica  di  favorire   il   ricambio   generazionale   e
l'immissione nella pubblica amministrazione  di  personale  altamente
qualificato,  oltre  al  reclutamento  di  professori  e  ricercatori
previsto dai commi da 207 a 212 e dai  commi  da  247  a  252  e  dei
dirigenti vincitori di procedure selettive gia' gestite dalla  Scuola
nazionale dell'amministrazione (SNA), le  facolta'  assunzionali  nel
triennio   2016-2018   delle   amministrazioni   dello   Stato   sono
prioritariamente finalizzate all'assunzione  di  cinquanta  dirigenti
mediante  apposita  procedura  selettiva  gestita  dalla  SNA  e   di
cinquanta unita' nei profili  iniziali  della  carriera  prefettizia,
nonche' di dieci avvocati  dello  Stato  e  dieci  procuratori  dello
Stato. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta  del  Ministro  per  la  semplificazione   e   la   pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono individuati i criteri della procedura selettiva e della
ripartizione  tra  le  amministrazioni  interessate   del   personale
dirigenziale. 
  217. Il comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si  realizza  mediante
corso-concorso  selettivo  di  formazione   bandito   dal   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   sentito   il
Ministero dell'economia e delle finanze, per tutti  i  posti  vacanti
nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in  materia  di
assunzioni di cui  all'articolo  39,  comma  3-bis,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Al  corso-concorso
possono essere ammessi candidati in numero  superiore  a  quello  dei
posti, secondo una percentuale massima del 20 per cento,  determinata
dal decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma. Al concorso
per l'accesso al corso-concorso puo' partecipare il personale docente
ed educativo delle istituzioni scolastiche ed  educative  statali  in
possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero  di  laurea
conseguita in base al  previgente  ordinamento,  che  abbia  maturato
un'anzianita' complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno  cinque
anni. E' previsto  il  pagamento  di  un  contributo,  da  parte  dei
candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso puo'
comprendere una prova preselettiva  e  comprende  una  o  piu'  prove
scritte, cui sono  ammessi  tutti  coloro  che  superano  l'eventuale
preselezione, e una prova orale,  a  cui  segue  la  valutazione  dei
titoli. Il corsoconcorso si svolge in giorni e  orari  e  con  metodi
didattici  compatibili   con   l'attivita'   didattica   svolta   dai
partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico  didattico.  Le
spese di viaggio e alloggio  sono  a  carico  dei  partecipanti.  Con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca sono definite le modalita'  di  svolgimento  delle  procedure
concorsuali, la durata del  corso  e  le  forme  di  valutazione  dei
candidati ammessi al corso». 
  218. All'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,  n.  128,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' abrogato; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Le risorse poste nella disponibilita'  della  Scuola  nazionale
dell'amministrazione per il reclutamento e la formazione iniziale dei
dirigenti scolastici sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti  capitoli  dello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e costituiscono limite di  spesa  per  l'organizzazione
dei corsi-concorsi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo  30
marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
  219. Nelle more dell'adozione  dei  decreti  legislativi  attuativi
degli articoli 8, 11 e 17 della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  e
dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'articolo  1  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, sono resi
indisponibili i posti dirigenziali di prima e  seconda  fascia  delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive  modificazioni,  come
rideterminati in applicazione dell'articolo  2  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni,  vacanti  alla  data
del 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del numero dei  dirigenti
in servizio senza incarico o con incarico di studio e  del  personale
dirigenziale  in  posizione  di  comando,  distacco,  fuori  ruolo  o
aspettativa.  Gli  incarichi  conferiti   a   copertura   dei   posti
dirigenziali di cui al primo periodo dopo la data ivi indicata e fino
alla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge  cessano  di
diritto alla medesima data di entrata in vigore, con risoluzione  dei
relativi contratti. Sono fatti salvi i casi per i  quali,  alla  data
del 15 ottobre  2015,  sia  stato  avviato  il  procedimento  per  il
conferimento dell'incarico e, anche dopo la data di entrata in vigore
della presente legge, quelli concernenti i posti dirigenziali in enti
pubblici nazionali o strutture organizzative  istituiti  dopo  il  31
dicembre 2011, i posti  dirigenziali  specificamente  previsti  dalla
legge o appartenenti a strutture organizzative  oggetto  di  riordino
negli anni 2014  e  2015  con  riduzione  del  numero  dei  posti  e,
comunque, gli incarichi conferiti a dirigenti  assunti  per  concorso
pubblico bandito prima della data di entrata in vigore della presente
legge o da espletare a norma del comma 216,  oppure  in  applicazione
delle procedure di mobilita' previste  dalla  legge.  In  ogni  altro
caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti  incarichi
dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti  resi
indisponibili ai sensi del presente comma. 
  220. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare entro il 31 gennaio 2016, su proposta del  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' effettuata la ricognizione
delle dotazioni organiche dirigenziali  delle  amministrazioni  dello
Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  delle  agenzie,  degli  enti
pubblici non economici, degli enti di  ricerca,  nonche'  degli  enti
pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 
  221. Le regioni e gli  enti  locali  provvedono  alla  ricognizione
delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo  i  rispettivi
ordinamenti,  nonche'  al  riordino  delle  competenze  degli  uffici
dirigenziali,  eliminando  eventuali  duplicazioni.  Allo  scopo   di
garantire la maggior flessibilita' della figura dirigenziale  nonche'
il  corretto  funzionamento  degli  uffici,  il  conferimento   degli
incarichi dirigenziali puo' essere attribuito senza alcun vincolo  di
esclusivita'  anche  ai  dirigenti  dell'avvocatura  civica  e  della
polizia  municipale.  Per  la   medesima   finalita',   non   trovano
applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma
5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la  dimensione  dell'ente
risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale. 
  222. Per il comparto scuola e AFAM,  nonche'  per  le  universita',
continuano  a  trovare  applicazione  le  specifiche  discipline   di
settore. 
  223. All'articolo 1, comma 330, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190,  le  parole:  «2016/2017»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«2017/2018». 
  224. Resta escluso dall'applicazione delle disposizioni di  cui  al
comma 219 il personale di cui all'articolo 3 del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, delle citta' metropolitane  e  delle  province
adibito  all'esercizio  di  funzioni   fondamentali,   degli   uffici
giudiziari e dell'amministrazione della giustizia, dell'area medica e
veterinaria e del ruolo sanitario del Servizio  sanitario  nazionale,
il personale  appartenente  alla  dirigenza  di  seconda  fascia  con
funzione    tecnico-ispettiva    del    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca nonche', per le funzioni  specifiche
attribuite dalla legge, il personale preposto ai  posti  dirigenziali
del  Dipartimento  della  protezione  civile  della  Presidenza   del
Consiglio dei  ministri.  E'  escluso  altresi'  il  personale  delle
agenzie di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157. 
  225. Entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo attuativo dell'articolo 8, comma  1,  lettera  e),  della
legge 7 agosto 2015,  n.  124,  ferme  restando  le  riduzioni  delle
dotazioni organiche previste dall'articolo 2, comma 1, lettere  a)  e
b),  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e  la  conseguente
rideterminazione degli organici adottata con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 217 del 18 settembre  2015,  il  Ministero  dell'interno
provvede a  predisporre  il  regolamento  di  organizzazione  di  cui
all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
intervenendo coerentemente con le disposizioni  di  cui  al  predetto
decreto legislativo. Entro il predetto termine, il medesimo Ministero
provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui  all'articolo  2,
comma 11, lettera b), del citato decreto-legge n. 95  del  2012,  con
conseguente riassorbimento, entro il successivo anno,  degli  effetti
derivanti dalle riduzioni di cui  al  citato  articolo  2,  comma  1,
lettere a) e b). In caso  di  adozione  del  regolamento  di  cui  al
presente comma in data antecedente alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo attuativo dell'articolo 8, comma 1,  lettera  e),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, il Ministero dell'interno provvede
esclusivamente agendo sugli uffici centrali. 
  226. Le  regioni  e  gli  enti  locali  che  hanno  conseguito  gli
obiettivi  di  finanza  pubblica  possono  compensare  le  somme   da
recuperare di cui al primo periodo del comma 1  dell'articolo  4  del
decreto-legge 6 marzo 2014, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 maggio 2014, n. 68,  anche  attraverso  l'utilizzo  dei
risparmi effettivamente derivanti dalle misure  di  razionalizzazione
organizzativa  adottate  ai  sensi   del   comma   221,   certificati
dall'organo   di   revisione,   comprensivi   di   quelli   derivanti
dall'applicazione del comma 228. 
  227. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi  1  e  2,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per  gli  anni
2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a  tempo  indeterminato
di qualifica  non  dirigenziale  nel  limite  di  un  contingente  di
personale corrispondente, per ciascuno  dei  predetti  anni,  ad  una
spesa pari al 25 per cento di quella relativa al  medesimo  personale
cessato nell'anno precedente. Per i ricercatori e  tecnologi  restano
ferme le percentuali di turn over previste dall'articolo 3, comma  2,
del  decreto-legge  24  giugno   2014,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.  114.  Al  fine  di
garantire la continuita' nell'attuazione delle attivita' di  ricerca,
tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nelle more della emanazione  dei
decreti di riordino di cui all'articolo 17, comma 1,  della  legge  7
agosto 2015, n. 124, gli istituti  e  gli  enti  di  ricerca  possono
continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa in essere alla data del 31  dicembre  2015,
mediante l'attivazione, previa verifica di idoneita', di contratti  a
tempo determinato  a  valere  sulle  risorse  disponibili,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  e
successive modificazioni, nonche', nel limite del 30 per cento, sulle
risorse  derivanti  dalle   facolta'   assunzionali   disponibili   a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. Per il personale delle qualifiche dirigenziali,  al
netto delle posizioni rese indisponibili ai sensi del comma  219,  e'
assicurato nell'anno 2016 il turn over  nei  limiti  delle  capacita'
assunzionali. Resta escluso dalle disposizioni  di  cui  al  presente
comma il personale di cui all'articolo 3 del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165. Sono conseguentemente ridotti gli stanziamenti di
bilancio delle amministrazioni centrali. 
  228. Le  amministrazioni  di  cui  all'articolo  3,  comma  5,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,  e  successive  modificazioni,
possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad  assunzioni  di
personale a tempo indeterminato di  qualifica  non  dirigenziale  nel
limite di un contingente di personale  corrispondente,  per  ciascuno
dei predetti anni, ad una spesa  pari  al  25  per  cento  di  quella
relativa al  medesimo  personale  cessato  nell'anno  precedente.  In
relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma,  al
solo fine di definire il processo di mobilita'  del  personale  degli
enti di area  vasta  destinato  a  funzioni  non  fondamentali,  come
individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del
2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo  3,  comma
5,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma  5-quater
dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,   n.   114,   e'
disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018. 
  229. A decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli  generali
sulla spesa di personale, i comuni istituiti  a  decorrere  dall'anno
2011 a seguito  di  fusione  nonche'  le  unioni  di  comuni  possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite
del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo  cessato
dal servizio nell'anno precedente. 
  230. Il Fondo per il funzionamento delle  istituzioni  scolastiche,
di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, e successive modificazioni, e' incrementato di euro 23,5 milioni
per l'anno 2016. 
  231. All'articolo 1 della  legge  13  luglio  2015,  n.  107,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 145, la parola: «2014» e' sostituita dalla  seguente:
«2015» e la parola: «2016» dalla seguente: «2017»; 
    b) al comma 150, le parole:  «2016»,  «2017»,  «2018»,  «2019»  e
«2020»  sono  sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti:   «2017»,
«2018», «2019», «2020» e «2021». 
  232. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 230, pari ad  euro  23,5
milioni per l'anno 2016, si provvede,  quanto  a  euro  7,5  milioni,
mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal  comma  231  e,
quanto  a  euro  16  milioni,  mediante  versamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato delle  somme  giacenti  nel  conto  corrente  n.
53823530  presso  la  societa'  Poste  italiane  Spa.  Gli  ulteriori
risparmi di spesa derivanti dal comma 231, pari a 7,5 milioni di euro
per l'anno 2017 e a 5,8 milioni di euro per l'anno 2018, confluiscono
nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 202,  della  legge  13  luglio
2015, n. 107. Nelle more del versamento delle somme di cui  al  primo
periodo  all'entrata  del   bilancio   dello   Stato,   il   Ministro
dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad  accantonare  e  a
rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione  del
Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e  a
valere sulle disponibilita' di cui all'articolo 1, comma  601,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 16  milioni  di  euro  al
netto di quanto effettivamente versato. 
  233. Agli oneri derivanti dal comma 231, pari a 7,5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nonche' a 5,8  milioni  di  euro
per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13  luglio  2015,
n. 107. 
  234. Per le amministrazioni pubbliche interessate  ai  processi  di
mobilita' in attuazione dei commi 424 e  425  dell'articolo  1  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facolta'  di  assunzione
previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui
nel corrispondente ambito regionale e' stato ricollocato il personale
interessato alla relativa mobilita'. Per le amministrazioni di cui al
citato comma 424 dell'articolo 1 della legge  n.  190  del  2014,  il
completamento  della  predetta  ricollocazione  nel  relativo  ambito
regionale e' reso noto mediante comunicazione pubblicata nel  portale
«Mobilita.gov»,  a  conclusione  di  ciascuna   fase   del   processo
disciplinato dal decreto del Ministro per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui
al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014  si  procede
mediante autorizzazione  delle  assunzioni  secondo  quanto  previsto
dalla normativa vigente. 
  235. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e successive modificazioni, le parole: «e, ove riassegnabili, in base
alle  vigenti  disposizioni,  al  fondo  per  il  finanziamento   del
trattamento economico accessorio» sono soppresse. 
  236. Nelle more dell'adozione  dei  decreti  legislativi  attuativi
degli articoli 11 e 17  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  con
particolare   riferimento   all'omogeneizzazione   del    trattamento
economico fondamentale e accessorio  della  dirigenza,  tenuto  conto
delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1º  gennaio  2016
l'ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate  annualmente   al
trattamento accessorio del personale, anche di livello  dirigenziale,
di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni,  non   puo'   superare   il   corrispondente   importo
determinato per l'anno 2015 ed e', comunque, automaticamente  ridotto
in misura proporzionale alla riduzione  del  personale  in  servizio,
tenendo conto del  personale  assumibile  ai  sensi  della  normativa
vigente. 
  237. A decorrere dall'anno 2016, e' autorizzata  l'ulteriore  spesa
di 2 milioni di euro annui in favore  dei  parchi  nazionali  di  cui
all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 
  238. All'allegato A della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  e'
aggiunta, in fine, la seguente voce: 
  «Isola del lago d'Iseo 
  16-bis. Monte Isola». 
  239. All'articolo 6, comma 17, del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, il secondo e  il  terzo  periodo  sono  sostituiti  dai
seguenti: «Il divieto e' altresi' stabilito nelle zone di mare  poste
entro dodici miglia dalle linee di  costa  lungo  l'intero  perimetro
costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine
e costiere protette. I titoli abilitativi gia' rilasciati sono  fatti
salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto  degli
standard di sicurezza  e  di  salvaguardia  ambientale.  Sono  sempre
assicurate le attivita' di manutenzione  finalizzate  all'adeguamento
tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti  e  alla  tutela
dell'ambiente,   nonche'   le   operazioni   finali   di   ripristino
ambientale». 
  240. All'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Le  attivita'  di  prospezione,  ricerca  e  coltivazione   di
idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas  naturale  sono
di pubblica  utilita'.  I  relativi  titoli  abilitativi  comprendono
pertanto la dichiarazione di pubblica utilita'»; 
    b) il comma 1-bis e' abrogato; 
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Le attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e
gassosi sono svolte con le modalita' di  cui  alla  legge  9  gennaio
1991, n. 9, o a seguito del rilascio di un titolo concessorio  unico,
sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima
fase di ricerca, per la durata di sei anni, a cui seguono, in caso di
rinvenimento  di  un  giacimento   tecnicamente   ed   economicamente
coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico,  la
fase di coltivazione della durata di trent'anni,  salvo  l'anticipato
esaurimento del giacimento, nonche' la fase di ripristino finale». 
  241. All'articolo 57, comma 3-bis,  del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le parole: «con le modalita'  di  cui  all'articolo  1,  comma
8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonche'» sono soppresse. 
  242. All'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23  agosto  2004,  n.
239, le parole: «ai commi 7 e» sono sostituite  dalle  seguenti:  «al
comma». 
  243. Nelle more dei processi di riordino previsti  dall'articolo  8
della legge 7 agosto 2015, n. 124, a decorrere dal 1º gennaio 2016 lo
stanziamento per il personale degli uffici di  cui  all'articolo  14,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, compresi gli incarichi di collaborazione coordinata  e
continuativa, e' ridotto in misura pari al 10 per cento rispetto allo
stanziamento dell'anno 2015. Per le amministrazioni che  dopo  il  31
dicembre  2010  hanno  disposto  riduzioni  corrispondenti  a  quella
prescritta dal presente comma, questa si intende gia' adempiuta. 
  244. All'articolo 4  del  decreto-legge  1º  gennaio  2010,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole:  «nei  cinque  anni
2010-2014» sono inserite le seguenti: «e nel triennio 2016-2018» e le
parole da: «, comma 102» fino alla fine del periodo  sono  sostituite
dalle seguenti: «del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114»; 
    b) al comma 6 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «E'
altresi' autorizzata la spesa di euro 670.984  per  l'anno  2016,  di
euro 4.638.414 per l'anno  2017  e  di  euro  6.205.577  a  decorrere
dall'anno 2018». 
  245. Il Ministero della giustizia e' autorizzato nell'anno 2016, in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste dalla normativa vigente,
ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso. A tal fine, e'
autorizzata la spesa nel limite di euro 20.943.084 per  l'anno  2016,
di euro 25.043.700 per l'anno 2017, di  euro  27.387.210  per  l'anno
2018, di euro 27.926.016 per l'anno  2019,  di  euro  35.423.877  per
l'anno 2020, di euro 35.632.851 per l'anno 2021, di  euro  36.273.804
per l'anno  2022,  di  euro  37.021.584  per  l'anno  2023,  di  euro
37.662.540 per l'anno 2024 e di euro  38.410.320  annui  a  decorrere
dall'anno 2025. 
  246. Per il finanziamento  di  interventi  in  favore  dei  collegi
universitari di merito legalmente riconosciuti di cui  agli  articoli
15, 16 e 17  del  decreto  legislativo  29  marzo  2012,  n.  68,  e'
autorizzata una spesa integrativa di 3 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018. 
  247. Al fine di  sostenere  l'accesso  dei  giovani  alla  ricerca,
l'autonomia responsabile delle universita' e  la  competitivita'  del
sistema  universitario   e   della   ricerca   italiano   a   livello
internazionale,  il  Fondo  per  il  finanziamento  ordinario   delle
universita' e' incrementato di 47 milioni di euro per l'anno  2016  e
di 50,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per  l'assunzione
di ricercatori di cui all'articolo 24, comma  3,  lettera  b),  della
legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  e  per  il  conseguente  eventuale
consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia  e  il
Fondo ordinario per il finanziamento  degli  enti  e  istituzioni  di
ricerca e' incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 9,5
milioni di euro  a  decorrere  dall'anno  2017  per  l'assunzione  di
ricercatori negli enti pubblici di ricerca. 
  248. L'assegnazione alle singole universita' dei fondi  di  cui  al
comma 247 e' effettuata con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca tenendo conto  dei  risultati  della
valutazione della qualita' della ricerca (VQR). 
  249. L'assegnazione agli enti pubblici di ricerca dei fondi di  cui
al comma 247 e' effettuata con decreto del Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca tenendo conto dei  medesimi  criteri
di riparto del Fondo ordinario per  il  finanziamento  degli  enti  e
istituzioni di ricerca. 
  250. La quota parte delle risorse di cui al comma 247 eventualmente
non utilizzata per le finalita' di cui ai commi da 247 a 249 rimane a
disposizione,  nel  medesimo  esercizio  finanziario,  per  le  altre
finalita' del Fondo per il finanziamento ordinario delle  universita'
e del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti  e  istituzioni
di ricerca. 
  251. Per il medesimo fine di cui al comma 247 e tenendo conto della
situazione di bilancio delle singole  universita',  all'articolo  66,
comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le  parole:  «A
decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno
2015» e dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «A  decorrere
dall'anno 2016, alle sole universita' che si trovano nella condizione
di cui al periodo precedente, e' consentito procedere alle assunzioni
di ricercatori di cui all'articolo 24, comma  3,  lettera  a),  della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le
limitazioni da turn over. Resta fermo  quanto  disposto  dal  decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dal decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 20 marzo  2015,  con  riferimento  alle  facolta'
assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di
cui all'articolo 24, comma 3, lettera b),  della  legge  30  dicembre
2010, n. 240». 
  252. Al fine di aumentare il numero  dei  contratti  di  formazione
specialistica  dei  medici  di  cui  all'articolo  37   del   decreto
legislativo 17 agosto  1999,  n.  368,  e  successive  modificazioni,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  424,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' incrementata di 57 milioni di euro
per l'anno 2016, di 86 milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  di  126
milioni di euro per l'anno 2018, di 70 milioni  di  euro  per  l'anno
2019 e di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. 
  253. All'articolo 10 del  decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo
il comma 2  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  Ferma  restando  la
disposizione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo del  Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233,  gli  iscritti  ai
corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria, a  partire
dal quinto anno di corso e  sino  all'iscrizione  nel  relativo  albo
professionale,  al  fine   di   rafforzare   la   propria   posizione
previdenziale, possono facoltativamente provvedere  all'iscrizione  e
al pagamento della relativa contribuzione presso  la  "Quota  A"  del
Fondo di previdenza generale gestito dall'ente di previdenza  di  cui
all'elenco A, nono  capoverso,  annesso  al  decreto  legislativo  30
giugno 1994, n. 509. L'ammontare del contributo e  le  modalita'  del
versamento  vengono  determinati  dal  consiglio  di  amministrazione
dell'ente di cui al primo  periodo,  tenendo  conto  della  capacita'
reddituale degli interessati. Per le finalita'  di  cui  al  presente
comma,  l'ente  puo'  favorire  l'iscrizione  e  il  pagamento  della
contribuzione da parte degli studenti di cui al primo  periodo  anche
attraverso prestiti d'onore. Dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica». 
  254. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'universita',  e
in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti,  il
Fondo integrativo statale per la concessione delle  borse  di  studio
iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e' incrementato di  54.750.000  euro
per l'anno 2016 e di 4.750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017. 
  255. A decorrere dall'anno 2016 l'autorizzazione di spesa  per  gli
interventi di cui all'articolo 4 della legge  23  novembre  1998,  n.
407, e' incrementata di 250.000 euro annui. 
  256. All'articolo 1, comma 169, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, le parole: «annui a decorrere dall'anno  2015»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per l'anno 2015 e di 228.000.000  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2016». 
  257. Al fine di  assicurare  continuita'  alle  attivita'  previste
negli  accordi  sottoscritti  con  scuole  o  universita'  dei  Paesi
stranieri, il  personale  della  scuola  impegnato  in  innovativi  e
riconosciuti  progetti  didattici  internazionali  svolti  in  lingua
straniera, al raggiungimento dei requisiti per  la  quiescenza,  puo'
chiedere  di  essere  autorizzato  al   trattenimento   in   servizio
retribuito per non piu' di due anni. Il trattenimento in servizio  e'
autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente  scolastico  e
dal   direttore   generale   dell'ufficio    scolastico    regionale.
Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  258.  Per  concorrere  alle  spese  sostenute  e  non  coperte   da
contributi o sostegni pubblici di  altra  natura  per  l'acquisto  di
libri di testo  e  di  altri  contenuti  didattici,  anche  digitali,
relativi  ai  corsi  d'istruzione  scolastica  fino  all'assolvimento
dell'obbligo  di  istruzione  scolastica,  e'  istituito,  presso  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, un fondo
con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,
2017   e   2018.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono  stabiliti
i criteri e  le  modalita'  di  individuazione  dei  destinatari  del
suddetto  contributo  sulla  base  dell'indicatore  della  situazione
economica equivalente (ISEE), nonche' di assegnazione e di erogazione
dello stesso. 
  259. Al  comma  4  dell'articolo  16  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
soggetti di cui all'articolo 2, comma  1,  della  legge  30  dicembre
2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia entro il  31  dicembre
2015 applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016
e per quello successivo, le disposizioni di cui alla  medesima  legge
nei limiti e alle condizioni ivi  indicati;  in  alternativa  possono
optare, con le modalita' definite  con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate da emanare entro tre mesi  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  per  il   regime
agevolativo di cui al presente articolo». 
  260. All'articolo 60 del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Sono soggetti ammissibili agli interventi di  cui  al  presente
capo le imprese, le universita', gli enti e gli organismi di ricerca,
le  costituende  societa'   composte   da   professori,   ricercatori
universitari, personale di ricerca dipendente dagli enti  di  ricerca
di  cui  all'articolo  8  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  30  dicembre  1993,  n.  593,
l'ENEA, l'ASI e i dottorandi di ricerca e i titolari  di  assegni  di
ricerca di cui all'articolo 51, comma  6,  della  legge  27  dicembre
1997, n. 449, anche congiuntamente ad uno o piu' degli altri soggetti
indicati dal presente comma, o qualsiasi altro soggetto giuridico  in
possesso  dei  requisiti  minimi  previsti  dai  bandi  o  da   altri
interventi di sostegno su progetto  o  programma,  purche'  residenti
ovvero con stabile organizzazione nel territorio nazionale»; 
    b) al comma 4, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: 
  «f-bis)   le   attivita'   di   ricerca    industriale,    sviluppo
precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio  e  comunque
finalizzate  a  nuove  iniziative  economiche   ad   alto   contenuto
tecnologico, per  l'utilizzazione  industriale  dei  risultati  della
ricerca da parte di soggetti assimilati in fase d'avvio, su  progetto
o  programma,  anche  autonomamente  presentato,  da  coloro  che  si
impegnano a costituire o a concorrere alla nuova societa'». 
  261. Al fine di incrementare la quota premiale di cui  all'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n.  180,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009,  n.  1,  e  successive
modificazioni,  il  Fondo  per  il  finanziamento   ordinario   delle
universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della  legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 25 milioni di  euro  per
l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. 
  262. Al fine di garantire lo sviluppo coordinato della  formazione,
ricerca e innovazione in settori strategici orientato al  design  del
prodotto, della comunicazione e dei servizi nella regione  Abruzzo  e
nei territori adriatici ad essa viciniori, e'  costituito  l'Istituto
superiore per le industrie artistiche  (ISIA)  di  Pescara,  mediante
trasformazione  dell'attuale  sede  decentrata  dell'ISIA   di   Roma
istituita   con   autorizzazione   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in  vigore  della  presente  legge  e'  adottato  lo  statuto
dell'Istituto, secondo le procedure definite dal regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.  132.
In sede di prima applicazione lo statuto e' deliberato da un comitato
costituito dal presidente e dal  direttore  in  carica  dell'ISIA  di
Roma, integrato da un esperto nominato dal Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca.  In  sede  di  definizione   del
regolamento didattico dell'Istituto, agli studenti iscritti ai  corsi
decentrati a  Pescara  dell'ISIA  di  Roma  e'  sempre  garantita  la
possibilita'  del  completamento  del  percorso  di  studi   previsto
dall'ordinamento in corso. Dall'attuazione  del  presente  comma  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico  del  bilancio  dello
Stato. 
  263. A seguito dell'attivita' di monitoraggio e  verifica  relativa
alle misure di salvaguardia indicate nell'alinea del comma  265  resa
possibile in relazione alle misure per le quali la certificazione del
diritto al beneficio e' da ritenersi conclusa, i complessivi  importi
indicati al quarto periodo dell'articolo 1, comma 235, della legge 24
dicembre  2012,  n.  228,  e  successive  modificazioni,  sono  cosi'
rideterminati: 243,4 milioni di euro per l'anno 2013,  933,8  milioni
di euro per l'anno 2014, 1.871,4 milioni di  euro  per  l'anno  2015,
2.380,0 milioni di euro per l'anno 2016, 2.051,1 milioni di euro  per
l'anno 2017, 1.340,3 milioni di euro per l'anno 2018,  583,3  milioni
di euro per l'anno 2019, 294,1 milioni di euro per l'anno 2020, 138,0
milioni di euro per l'anno 2021, 73,0 milioni di euro per l'anno 2022
e  8,9  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  cui   corrisponde   la
rideterminazione del limite numerico massimo in 146.166 soggetti. Per
effetto delle rideterminazioni di cui al primo periodo  del  presente
comma, ai maggiori oneri pari a 122,1  milioni  di  euro  per  l'anno
2020, 89,0 milioni di euro per l'anno 2021, 69,0 milioni di euro  per
l'anno 2022 e 8,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede, quanto
a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 86,7 milioni  di  euro  per
l'anno 2021, a 69 milioni di euro per l'anno 2022 e a 8,9 milioni  di
euro   per   l'anno   2023,   mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235,  primo
periodo,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e   successive
modificazioni. La ripartizione dei  complessivi  limiti  di  spesa  e
numerici di cui al primo periodo del presente comma e' effettuata  ai
sensi dell'articolo 1, comma 193, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma  235,  della
legge n. 228 del 2012, l'autorizzazione di  spesa  di  cui  al  primo
periodo del predetto comma 235 e' incrementata di 497 milioni di euro
per l'anno 2016, 369,9 milioni di euro per l'anno 2017, 79,7  milioni
di euro per l'anno 2018 e 72,7 milioni di euro per l'anno 2019. 
  264. I lavoratori del comparto scuola e delle istituzioni  di  alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) i quali, a  seguito
dell'attivita' di monitoraggio e verifica  relativa  alle  misure  di
salvaguardia che ha dato luogo alla rideterminazione degli  oneri  di
cui al comma 263 del presente articolo e  che,  in  applicazione  del
procedimento di  cui  all'articolo  1,  comma  193,  della  legge  27
dicembre  2013,  n.  147,   che   ha   disposto   il   riconoscimento
dell'applicazione della salvaguardia anche ai titolari di congedo, ai
sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di  cui  al  decreto
legislativo  26  marzo  2001,  n.  151,  o  di  permessi,  ai   sensi
dell'articolo 33, comma 3, della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,
eccedenti il limite numerico previsto  dal  decreto-legge  31  agosto
2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  ottobre
2013, n. 124, e dalla legge 10 ottobre 2014, n. 147,  hanno  ricevuto
la lettera di certificazione del diritto a  pensione  con  decorrenza
dal 1º settembre 2015, possono accedere al trattamento  pensionistico
a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto
di lavoro, anche in deroga alle disposizioni del testo unico  di  cui
al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  e  dell'articolo  59,
comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  265. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime
delle decorrenze vigenti  prima  della  data  di  entrata  in  vigore
dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
ferme restando, nei limiti  definiti  ai  sensi  del  comma  263,  le
salvaguardie  previste  dall'articolo  24,  comma  14,  del  medesimo
decreto-legge  n.  201  del   2011,   e   successive   modificazioni,
dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e  successive
modificazioni, dall'articolo 1, commi da 231 a 234,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli  11
e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  102,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre  2013,  n.  124,  e  successive
modificazioni,  dall'articolo   2,   commi   5-bis   e   5-ter,   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dall'articolo 1, commi da 194  a
198, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  dall'articolo  2  della
legge 10 ottobre 2014, n. 147, e dai relativi decreti  attuativi  del
Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  1º  giugno  2012,  8
ottobre  2012,  22  aprile  2013  e  14  febbraio  2014,  pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio  2012,
n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89  del  16
aprile 2014,  continuano  ad  applicarsi  ai  seguenti  soggetti  che
maturano i requisiti  per  il  pensionamento  successivamente  al  31
dicembre 2011: 
    a) nel limite di  6.300  soggetti,  ai  lavoratori  collocati  in
mobilita' o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli  4,
11  e  24  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,   e   successive
modificazioni, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1994, n. 451, a seguito di accordi  governativi  o  non  governativi,
stipulati entro il  31  dicembre  2011,  o  nel  caso  di  lavoratori
provenienti da aziende cessate o interessate  dall'attivazione  delle
vigenti procedure concorsuali  quali  il  fallimento,  il  concordato
preventivo, la liquidazione coatta amministrativa,  l'amministrazione
straordinaria o l'amministrazione straordinaria  speciale,  anche  in
mancanza dei  predetti  accordi,  cessati  dall'attivita'  lavorativa
entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano,  entro  il  periodo  di
fruizione dell'indennita' di mobilita'  o  del  trattamento  speciale
edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012,  anche  mediante
il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi  dalla  fine
dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata
in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.  Il  versamento
volontario di  cui  alla  presente  lettera,  anche  in  deroga  alle
disposizioni dell'articolo 6, comma 1,  del  decreto  legislativo  30
aprile 1997, n. 184, puo' riguardare anche periodi  eccedenti  i  sei
mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento,
relativo ai lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2012 di cui  alla
presente  lettera,  puo'  comunque   essere   effettuato   solo   con
riferimento  ai  dodici  mesi  successivi  al  termine  di  fruizione
dell'indennita'  di  mobilita'  o  del  trattamento  speciale   edile
indicato dalla presente lettera.  Eventuali  periodi  di  sospensione
dell'indennita' di mobilita', ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e  7,
della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e  dell'articolo   3   del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per svolgere attivita' di  lavoro
subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di  lavoro
parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista,  si  considerano
rilevanti  ai  fini  del  prolungamento  del  periodo  di   fruizione
dell'indennita' stessa e  non  comportano  l'esclusione  dall'accesso
alle salvaguardie di cui al presente comma; 
    b)  nel  limite  di  9.000  soggetti,  ai   lavoratori   di   cui
all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge  27  dicembre
2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare  la
decorrenza  del  trattamento  pensionistico,  secondo  la  disciplina
vigente  prima  della  data  di  entrata   in   vigore   del   citato
decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese  successivo
alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201  del
2011; 
    c)  nel  limite  di  6.000  soggetti,  ai   lavoratori   di   cui
all'articolo 1, comma 194, lettere  b),  c)  e  d),  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, i  quali  perfezionano  i  requisiti  utili  a
comportare la decorrenza del trattamento  pensionistico,  secondo  la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore  del  citato
decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese  successivo
alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201  del
2011; 
    d)  nel  limite  di  2.000  soggetti,  ai   lavoratori   di   cui
all'articolo 24,  comma  14,  lettera  e-ter),  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai  lavoratori  in  congedo  per
assistere figli con disabilita'  grave  ai  sensi  dell'articolo  42,
comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, i quali  perfezionano  i  requisiti  utili  a  comportare  la
decorrenza  del  trattamento  pensionistico,  secondo  la  disciplina
vigente  prima  della  data  di  entrata   in   vigore   del   citato
decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese  successivo
alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201  del
2011; 
    e) nel limite di  3.000  soggetti,  con  esclusione  del  settore
agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai  lavoratori
con contratto di lavoro  a  tempo  determinato  e  ai  lavoratori  in
somministrazione con  contratto  a  tempo  determinato,  cessati  dal
lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a
tempo  indeterminato,  i  quali  perfezionano  i  requisiti  utili  a
comportare la decorrenza del trattamento  pensionistico,  secondo  la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore  del  citato
decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese  successivo
alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201  del
2011. 
  266. Per i lavoratori di cui al comma 265, lettera  a),  che  siano
gia' stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente  a
quella di entrata in vigore della presente legge e per i quali  siano
decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei
versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine  del  periodo
di  fruizione  dell'indennita'  di  mobilita'  come  specificato  nel
medesimo comma 265. 
  267. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai  soggetti  di
cui al comma 265, non puo' avere decorrenza anteriore  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  268. Ai  fini  della  presentazione  delle  istanze  da  parte  dei
lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza  di  sessanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  si
applicano per  ciascuna  categoria  di  lavoratori  salvaguardati  le
specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia
di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze
vigenti prima della data di entrata in vigore  dell'articolo  24  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14  febbraio  2014,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  89  del  16  aprile  2014.
L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  (INPS)  provvede  al
monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai  lavoratori
di cui ai commi da 263 a 270 che intendono avvalersi dei requisiti di
accesso e del regime delle decorrenze vigenti  prima  della  data  di
entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del  2011,  sulla
base della data di cessazione del rapporto di lavoro,  e  provvede  a
pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al  fine  di
rispettare le vigenti disposizioni in  materia  di  tutela  dei  dati
personali, i dati raccolti a seguito dell'attivita' di  monitoraggio,
avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte  e  le
relative   motivazioni.   Qualora   dal   monitoraggio   risulti   il
raggiungimento del limite numerico delle domande di  pensione  e  dei
limiti di spesa anche in via prospettica  determinati  ai  sensi  dei
commi 265 e 270, primo periodo, l'INPS non prende in esame  ulteriori
domande  di  pensionamento  finalizzate  ad  usufruire  dei  benefici
previsti dai commi da 265 a 267. 
  269. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto  dall'INPS
ai sensi del comma 268 sono utilizzati ai fini della  predisposizione
della relazione di cui  all'articolo  2,  comma  5,  della  legge  10
ottobre 2014, n. 147. All'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre
2014, n. 147, le parole da: «Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali»  fino  a:  «30  giugno»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre». 
  270. I benefici di cui ai commi da 265 a 267 sono riconosciuti  nel
limite di 26.300 soggetti e nel limite massimo di 213 milioni di euro
per l'anno 2016, 387 milioni di euro per l'anno 2017, 336 milioni  di
euro per l'anno 2018, 258  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  171
milioni di euro per l'anno 2020, 107 milioni di euro per l'anno 2021,
41 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni  di  euro  per  l'anno
2023. Conseguentemente, all'articolo 1, comma  235,  della  legge  24
dicembre 2012,  n.  228,  e  successive  modificazioni,  gli  importi
indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del  comma  263,
sono  corrispondentemente  incrementati  degli  importi  di  cui   al
precedente periodo, per una rideterminazione pari a: 243,4 milioni di
euro per l'anno 2013, 933,8 milioni di euro per l'anno 2014,  1.871,4
milioni di euro per l'anno 2015, 2.593 milioni  di  euro  per  l'anno
2016, 2.438,1 milioni di euro per l'anno  2017,  1.676,3  milioni  di
euro per l'anno 2018, 841,3 milioni di euro per  l'anno  2019,  465,1
milioni di euro per l'anno 2020, 245 milioni di euro per l'anno 2021,
114 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,9 milioni di euro per l'anno
2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo
in 172.466 soggetti. 
  271. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  235,
primo periodo, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  e  successive
modificazioni, e' altresi'  incrementata,  sulla  base  dei  risparmi
accertati ai sensi del comma 263 per gli anni 2013 e 2014  ammontanti
a complessivi 485,8 milioni di euro, nella misura di 100  milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 e di  85,8  milioni  di
euro per l'anno 2022. Conseguentemente il Fondo per la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive modificazioni, e' ridotto  di  100  milioni  di  euro  per
ognuno degli anni dal 2018 al 2021 e di  85,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e i predetti residui provenienti dagli anni 2013  e  2014
iscritti in bilancio costituiscono economie da registrare in sede  di
rendiconto 2015. 
  272. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti  dai
commi da 263 a 270 l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,
comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre  2012,  n.  228,  e
successive modificazioni, come rifinanziata anche ai sensi dei  commi
263 e 271, e' ridotta di 213 milioni di euro  per  l'anno  2016,  387
milioni di euro per l'anno 2017, 336 milioni di euro per l'anno 2018,
215,7 milioni di euro per l'anno 2019, 100 milioni di euro per l'anno
2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021, 41  milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023. 
  273. Ai  fini  del  concorso  alla  copertura  dei  maggiori  oneri
conseguenti al potenziamento delle misure di sostegno al reddito  per
le   situazioni   di   disagio   previste   dalla   presente   legge,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  235,  primo
periodo,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e   successive
modificazioni, come rifinanziata dalla presente legge, e' ridotta  di
124 milioni di euro per l'anno 2016. 
  274. All'articolo 1, comma 117, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, le parole: «nel corso  dell'anno  2015»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018». 
  275. Per i lavoratori indicati all'articolo  1,  comma  117,  della
legge 23 dicembre 2014, n.  190,  le  disposizioni  ivi  previste  si
applicano anche ai lavoratori che, in  seguito  alla  cessazione  del
rapporto di lavoro, siano transitati in una  gestione  di  previdenza
diversa da quella dell'INPS derogando al  disposto  dell'articolo  1,
comma 115, della citata legge n. 190  del  2014  e  che  non  abbiano
maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel
corso degli anni 2015 e 2016. 
  276. Nello stato di previsione del Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e' istituito un fondo con una dotazione  pari  a  2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 finalizzato
all'accompagnamento  alla  quiescenza,   entro   l'anno   2018,   dei
lavoratori di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 23  dicembre
2014,  n.  190,  che  non  maturino  i  requisiti  previsti  da  tale
disposizione. Le risorse del fondo sono ripartite tra i lavoratori di
cui al presente comma sulla base di criteri e modalita' stabiliti con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge. 
  277. Ai  lavoratori  del  settore  della  produzione  di  materiale
rotabile ferroviario che hanno prestato la loro  attivita'  nel  sito
produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti  di  protezione
adeguati  all'esposizione  alle  polveri  di  amianto,  per  l'intero
periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste  in
essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti
stabiliti  dal  presente  comma,  i  benefici  previdenziali  di  cui
all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257,  per  il
periodo  corrispondente  alla  medesima  bonifica.  I  benefici  sono
riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di  decadenza,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, nei  limiti  delle  risorse  assegnate  a  un  apposito  fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno
2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017,  7,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2019.
Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente  comma,
con  particolare  riferimento  all'assegnazione   dei   benefici   ai
lavoratori interessati e alle modalita' di  certificazione  da  parte
degli enti competenti. 
  278. E' istituito nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  il   Fondo   per   le   vittime
dell'amianto, in favore degli eredi di coloro  che  sono  deceduti  a
seguito di patologie asbesto-correlate  per  esposizione  all'amianto
nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei  quali  hanno
trovato applicazione le disposizioni della legge 27  marzo  1992,  n.
257, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2016, 2017  e  2018.  Le  prestazioni  del  Fondo  non  escludono  la
fruizione dei diritti  derivanti  dalle  norme  generali  e  speciali
dell'ordinamento e  si  cumulano  con  essi.  Il  Fondo  concorre  al
pagamento, in favore dei superstiti di coloro che sono  deceduti  per
le patologie asbesto-correlate, di quanto agli stessi  superstiti  e'
dovuto a  titolo  di  risarcimento  del  danno,  patrimoniale  e  non
patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva. Le  procedure  e
le modalita' di  erogazione  delle  prestazioni  sono  stabilite  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge. 
  279. All'articolo 1, comma 115, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti:  «31
dicembre 2016». 
  280. Il comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
si interpreta nel senso che i lavoratori assunti  successivamente  al
31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito  di  una  loro
domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1º gennaio 1996
non sono soggetti all'applicazione del  massimale  annuo  della  base
contributiva e pensionabile, di cui  alla  medesima  disposizione,  a
decorrere  dal  mese  successivo  a  quello  di  presentazione  della
domanda. 
  281. Al fine di portare a conclusione  la  sperimentazione  di  cui
all'articolo 1, comma 9, della legge  23  agosto  2004,  n.  243,  la
facolta' prevista al predetto articolo 1, comma 9,  e'  estesa  anche
alle lavoratrici  che  hanno  maturato  i  requisiti  previsti  dalla
predetta disposizione, adeguati agli  incrementi  della  speranza  di
vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2015  ancorche'
la decorrenza del trattamento pensionistico  sia  successiva  a  tale
data, fermi restando il regime  delle  decorrenze  e  il  sistema  di
calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianita' di
cui  alla  predetta  sperimentazione.  Al  fine  del  concorso   alla
copertura degli oneri derivanti dal primo periodo del presente  comma
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  235,  primo
periodo,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e   successive
modificazioni, come rifinanziata anche ai sensi della presente legge,
e' ridotta di 160 milioni di euro per l'anno 2016 e di 49 milioni  di
euro per l'anno 2017.  Sulla  base  dei  dati  di  consuntivo  e  del
monitoraggio, effettuato dall'INPS, il Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, entro il 30 settembre di ogni anno,  trasmette  alle  Camere
una  relazione   sull'attuazione   della   sperimentazione   di   cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 23  agosto  2004,  n.  243,  con
particolare riferimento al numero  delle  lavoratrici  interessate  e
agli oneri previdenziali conseguenti e, in relazione alla conclusione
della medesima sperimentazione, come disciplinata ai sensi del  primo
periodo del presente comma, anche al raffronto degli specifici  oneri
previdenziali  conseguenti  all'attuazione  del  primo  periodo   del
presente  comma  con  le  relative  previsioni  di   spesa.   Qualora
dall'attivita' di monitoraggio di cui al precedente  periodo  risulti
un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa di
cui al primo periodo del presente comma, anche  avuto  riguardo  alla
proiezione  negli  anni  successivi,  con  successivo   provvedimento
legislativo verra' disposto l'impiego delle  risorse  non  utilizzate
per interventi con finalita' analoghe a quelle  di  cui  al  presente
comma, ivi compresa la prosecuzione della medesima sperimentazione. 
  282. Al fine di sostenere la genitorialita', il  beneficio  di  cui
all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012,  n.
92, e' riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2016,
ferme  restando  le  relative   disposizioni   attuative.   All'onere
derivante dal primo periodo del presente comma si provvede, quanto  a
10 milioni di  euro,  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  283. Ai medesimi fini di cui al comma  282,  il  beneficio  di  cui
all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012,  n.
92, e' riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di  spesa  di  2
milioni di  euro  per  l'anno  2016,  anche  alle  madri  lavoratrici
autonome o imprenditrici. I criteri di  accesso  e  le  modalita'  di
utilizzo del beneficio sono  stabiliti  con  decreto  di  natura  non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge. 
  284.  I  lavoratori  dipendenti  del   settore   privato   iscritti
all'assicurazione generale  obbligatoria  e  alle  forme  sostitutive
della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e  indeterminato
che maturano entro il 31 dicembre  2018  il  diritto  al  trattamento
pensionistico di vecchiaia, di cui  all'articolo  24,  comma  6,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  e  successive  modificazioni,
possono, a  condizione  di  avere  maturato  i  requisiti  minimi  di
contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di
vecchiaia, d'intesa con il datore  di  lavoro,  per  un  periodo  non
superiore  al  periodo  intercorrente  tra  la  data  di  accesso  al
beneficio di cui al presente comma  e  la  data  di  maturazione  del
requisito anagrafico previsto dal citato articolo 24,  comma  6,  del
predetto decreto-legge n. 201 del 2011, ridurre l'orario del rapporto
di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento e il 60  per  cento,
ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una  somma  corrispondente
alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici  a  carico  del
datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata.
Tale importo non concorre  alla  formazione  del  reddito  da  lavoro
dipendente e non e' assoggettato a contribuzione previdenziale. Per i
periodi di riduzione della prestazione lavorativa e' riconosciuta  la
contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente
alla prestazione lavorativa non effettuata. Si applica l'articolo 41,
comma 6, del decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  148.  Il
beneficio di cui al presente comma e' riconosciuto nel limite massimo
di 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno
2017 e 60 milioni di euro per l'anno 2018.  La  facolta'  di  cui  al
presente comma e' concessa, a domanda e nei limiti delle  risorse  di
cui al precedente  periodo,  previa  autorizzazione  della  Direzione
territoriale del lavoro. Il  datore  di  lavoro  con  riferimento  al
lavoratore che intende, di intesa con lo  stesso  datore  di  lavoro,
accedere alla facolta' di ricorso al lavoro a tempo parziale  di  cui
al presente comma deve dare comunicazione all'INPS e  alla  Direzione
territoriale del lavoro della  stipulazione  del  contratto  e  della
relativa cessazione secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui
al successivo periodo. Il beneficio  di  cui  al  presente  comma  e'
riconosciuto dall'INPS, qualora ne ricorrano i necessari  presupposti
e requisiti, nei limiti delle risorse di cui al  quinto  periodo  del
presente comma e secondo  le  modalita'  stabilite  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge.  L'INPS
provvede al monitoraggio delle domande di accesso al beneficio di cui
al presente comma comunicate  dalle  imprese.  Qualora  dal  predetto
monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse anche
in via prospettica, l'INPS non prendera' in esame  ulteriori  domande
finalizzate all'accesso al beneficio  in  esame.  Ai  maggiori  oneri
derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di  euro  per  l'anno
2016, a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60  milioni  di  euro
per l'anno 2018, si provvede mediante il  versamento  in  entrata  al
bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto  previsto
dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di
una quota pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, a 120 milioni di
euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro  per  l'anno  2018  delle
entrate derivanti dall'aumento contributivo di  cui  all'articolo  25
della legge 21 dicembre 1978, n.  845,  con  esclusione  delle  somme
destinate al finanziamento dei  fondi  paritetici  interprofessionali
nazionali per la formazione continua di cui  all'articolo  118  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Le  somme
versate in entrata al bilancio  dello  Stato  ai  sensi  del  periodo
precedente sono trasferite all'INPS a copertura  dei  maggiori  oneri
derivanti ai sensi del presente comma. In deroga  a  quanto  disposto
dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre  2015,
n.  150,  la  quota  residua  delle  entrate  derivanti  dall'aumento
contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978,  n.
845, relative ai datori di lavoro non aderenti  ai  fondi  paritetici
interprofessionali nazionali  per  la  formazione  continua,  dedotte
quelle  utilizzate  per  la  copertura  degli  oneri  della  presente
disposizione, e' versata prioritariamente al Fondo  di  rotazione  di
cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236, fino alla concorrenza di un importo pari al 50 per  cento  della
somma complessiva. 
  285. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
148, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Nei  confronti  dei  lavoratori  interessati  da  riduzione
stabile dell'orario di lavoro con  riduzione  della  retribuzione  ai
sensi dei commi 1 e 2, con esclusione dei soggetti di cui al comma 5,
i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarieta'  di
cui  al  titolo  II  del  presente   decreto   possono   versare   la
contribuzione  ai  fini  pensionistici  correlata   alla   quota   di
retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga gia'
riconosciuta dall'INPS. In relazione ai predetti versamenti non  sono
riconosciute le agevolazioni contributive di cui ai commi 1 e 2». 
  286. Al fine  di  concorrere  alla  copertura  dei  maggiori  oneri
derivanti dal comma 281 nonche' delle minori entrate derivanti  dalle
misure di riduzione della pressione fiscale in favore dei  pensionati
di cui al comma 290, nel rispetto del  principio  dell'equilibrio  di
bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali, anche in funzione della  salvaguardia  della  solidarieta'
intergenerazionale,  all'articolo  1,  comma  483,  della  legge   27
dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea,  le  parole:  «Per  il  triennio  2014-2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2014-2018»; 
    b) alla lettera e), le parole: «per ciascuno degli  anni  2015  e
2016» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni  2015,
2016, 2017 e 2018». 
  287. Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali
e ai parametri  ad  esse  connessi,  la  percentuale  di  adeguamento
corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore
medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di  operai
ed impiegati, relativo all'anno  precedente  il  mese  di  decorrenza
dell'adeguamento,  all'analogo   valore   medio   relativo   all'anno
precedente non puo' risultare inferiore a zero. 
  288. Con riferimento alla percentuale di variazione per il  calcolo
della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2014 determinata in via
definitiva con decorrenza dal  1º  gennaio  2015,  le  operazioni  di
conguaglio di cui all'articolo 24, comma 5, della legge  28  febbraio
1986, n. 41, limitatamente ai ratei corrisposti  nell'anno  2015  non
sono operate in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2015;
esse sono effettuate in sede  di  rivalutazione  delle  pensioni  per
l'anno  2016,  ferme  restando  le  operazioni  di   conguaglio   con
riferimento  alla  rata  corrente  in  sede  di  rivalutazione  delle
pensioni per l'anno 2015. 
  289. Al fine di concorrere  alla  copertura  delle  minori  entrate
derivanti dalle misure di riduzione della pressione fiscale in favore
dei pensionati di cui al comma 290: 
    a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  235,
primo periodo, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  e  successive
modificazioni, come rifinanziata dalla presente legge, e' ridotta  di
58 milioni di euro per l'anno 2018; 
    b) il fondo di cui all'articolo 1, comma  3,  lettera  f),  della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' ridotto di 140 milioni di euro per
l'anno 2017, 110 milioni di euro per l'anno 2018, 76 milioni di  euro
per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per l'anno 2020 con  conseguente
corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo  7,  comma
1, del decreto legislativo  21  aprile  2011,  n.  67,  e  successive
modificazioni. 
  290. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3: 
      1) alla lettera a), le parole: «1.725 euro» e «7.500 euro» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «1.783  euro»  e  «7.750
euro»; 
      2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b) 1.255 euro, aumentata del prodotto fra  528  euro  e  l'importo
corrispondente al rapporto fra 15.000  euro,  diminuito  del  reddito
complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo  e'
superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro»; 
    b) al comma 4: 
      1) alla lettera a), le parole: «1.783 euro» e «7.750 euro» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «1.880  euro»  e  «8.000
euro»; 
      2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra  583  euro  e  l'importo
corrispondente al rapporto fra 15.000  euro,  diminuito  del  reddito
complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo  e'
superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro». 
  291.  Il  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 304 del presente articolo, e'
ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e incrementato  di  89
milioni di euro per l'anno 2017. 
  292. Le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 1, comma 116,
della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  a  favore  dei  malati  di
mesotelioma che abbiano contratto  la  patologia  o  per  esposizione
familiare  a  lavoratori  impiegati  nella  lavorazione  dell'amianto
ovvero per esposizione ambientale comprovata e che siano deceduti nel
corso dell'anno 2015 possono essere erogate agli eredi, nella  misura
fissata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
4 settembre 2015 ripartita tra gli stessi, su domanda,  corredata  di
idonea documentazione, presentata dai medesimi entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le  prestazioni
di cui al presente comma sono erogate a valere  sulle  disponibilita'
presenti nel Fondo per le vittime dell'amianto, di  cui  all'articolo
1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito  presso
l'INAIL, nei limiti delle somme individuate dal  citato  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  4  settembre  2015  e
destinate alla copertura delle spese per  le  prestazioni  in  favore
degli aventi diritto per l'anno 2015. 
  293. Il Fondo per la compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive  modificazioni,  e'
ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e incrementato  di  36
milioni di euro per l'anno 2017. 
  294. Per l'anno 2016 l'INPS versa all'entrata  del  bilancio  dello
Stato, in deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  5  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, una quota, pari a  52  milioni
di euro, delle entrate derivanti  dall'aumento  contributivo  di  cui
all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con  esclusione
delle  somme  destinate  al  finanziamento   dei   fondi   paritetici
interprofessionali  per   la   formazione   professionale,   di   cui
all'articolo 118 della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388.  Per  le
finalita' di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14  settembre
2015, n. 150, il Fondo sociale per occupazione e formazione,  di  cui
all'articolo  18  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  e'
incrementato di 52 milioni di euro per l'anno 2017. 
  295. In deroga a quanto previsto  dalla  lettera  g)  del  comma  1
dell'articolo 11 del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 ottobre 2013, n.  157,  le  disposizioni  vigenti
alla data del 31 dicembre 2013 in materia di requisiti di  accesso  e
di regime delle decorrenze dei trattamenti  pensionistici  continuano
ad  applicarsi  ai  lavoratori   poligrafici   collocati   in   cassa
integrazione guadagni straordinaria finalizzata  al  prepensionamento
ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5  agosto
1981, n. 416, in forza di accordi di procedura sottoscritti entro  il
31 dicembre 2013, ancorche' maturino i  requisiti  per  l'accesso  al
pensionamento successivamente alla predetta data, nei limiti  e  alle
condizioni di cui al comma 297 del presente articolo. 
  296. Per le finalita' di cui al comma 295 e' autorizzata  la  spesa
annua di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. 
  297. I trattamenti di vecchiaia anticipati di cui al comma 295 sono
erogati, nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 296, secondo
l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di  procedura  presso
l'ente  competente.  L'INPS  provvede  al  monitoraggio,  sulla  base
dell'ordine cronologico di cui al primo periodo del  presente  comma,
delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori  di  cui  al
comma 295 che intendono avvalersi dei  requisiti  di  accesso  e  del
regime delle decorrenze vigenti alla data indicata al medesimo  comma
295. Qualora dal predetto  monitoraggio  risulti  il  raggiungimento,
anche in termini prospettici, del limite di spesa  di  cui  al  comma
296, l'ente previdenziale non prende in esame  ulteriori  domande  di
pensionamento finalizzate ad usufruire dei  benefici  previsti  dalla
disposizione di cui al comma 295. 
  298. Il  comma  2  dell'articolo  14  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 503,  e'  abrogato.  La  conseguente  cumulabilita'
opera anche con  riferimento  a  periodi  antecedenti  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  299. Dopo il comma 113 dell'articolo  1  della  legge  23  dicembre
2014, n. 190, e' inserito il seguente: 
  «113-bis. Le disposizioni di  cui  al  secondo  periodo  del  comma
2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
come sostituito dal comma 113 del  presente  articolo,  si  applicano
anche ai trattamenti pensionistici decorrenti negli anni 2012, 2013 e
2014. La disposizione del presente comma  si  applica  esclusivamente
con riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere  dal  1º
gennaio 2016». 
  300. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri derivanti  dai
commi 298 e 299, il fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f),
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' ridotto di 15,1  milioni  di
euro per l'anno 2016, 15,4 milioni di  euro  per  l'anno  2017,  15,8
milioni di euro per l'anno 2018, 16,2  milioni  di  euro  per  l'anno
2019, 16,5 milioni di euro per l'anno 2020, 16,9 milioni di euro  per
l'anno 2021, 17,2 milioni di euro per l'anno 2022,  17,7  milioni  di
euro per l'anno 2023, 18 milioni di  euro  per  l'anno  2024  e  18,4
milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2025,   con   conseguente
corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo  7,  comma
1, del decreto legislativo  21  aprile  2011,  n.  67,  e  successive
modificazioni. 
  301. L'INPS e l'INAIL, al fine di prevenire patologie  che  possano
dar luogo a invalidita' o per evitare l'aggravamento  di  invalidita'
dovute alle stesse patologie,  da  individuare  nell'accordo  di  cui
all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e sulla
base di specifici protocolli da loro stessi definiti, riconoscono  ai
propri assistiti che fruiscono  di  cicli  di  cure  termali  per  le
predette  finalita'  le  prestazioni  economiche  accessorie  di  cui
all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della legge 24 ottobre 2000,
n. 323. 
  302. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al  comma
301 del presente articolo, all'articolo 1, comma 301, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, le parole: «1º gennaio 2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1º gennaio 2019». 
  303. Con effetto dall'anno 2016,  a  decorrere  dal  1º  luglio  di
ciascun anno,  gli  importi  degli  indennizzi  del  danno  biologico
erogati dall'INAIL ai sensi dell'articolo 13 del decreto  legislativo
23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati,
con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  su
proposta del  Presidente  dell'INAIL,  sulla  base  della  variazione
dell'indice dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  e
impiegati accertata dall'Istituto nazionale  di  statistica  rispetto
all'anno precedente. Gli incrementi annuali di cui al  primo  periodo
del presente comma si aggiungono a quello complessivo del  16,25  per
cento di cui all'articolo 1, commi 23 e 24, della legge  24  dicembre
2007, n. 247, nonche' all'articolo  1,  comma  129,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, e relativi decreti attuativi, e  si  applicano
agli indennizzi dovuti dall'INAIL ai sensi della «Tabella  indennizzo
danno biologico» di cui al decreto del Ministro del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  12  luglio  2000,  pubblicato  nel   supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000.  Per  il
triennio  2016-2018,  ai  fini  della  compensazione  degli   effetti
finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al primo e al  secondo
periodo del presente comma,  il  Fondo  per  la  compensazione  degli
effetti finanziari non previsti a  legislazione  vigente  conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  successive
modificazioni, e' ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2016, di  5
milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di  euro  per  l'anno
2018. A decorrere dall'anno 2019, alla  copertura  finanziaria  degli
oneri derivanti dalle disposizioni di  cui  al  primo  e  al  secondo
periodo del presente comma si provvede  nell'ambito  della  revisione
delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le
malattie professionali, di cui all'articolo 1, comma 128, della legge
27 dicembre 2013, n. 147.  A  decorrere  dall'anno  2019  l'efficacia
delle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del  presente
comma, anche con riferimento alle rivalutazioni  relative  agli  anni
2016-2018, e' subordinata  all'attuazione  della  predetta  revisione
delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le
malattie professionali. 
  304. Al fine di favorire la transizione verso il riformato  sistema
degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto  di  lavoro,  ai
sensi  del  decreto  legislativo   14   settembre   2015,   n.   148,
l'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e'  incrementata,
per l'anno 2016, di 250 milioni  di  euro  per  essere  destinata  al
rifinanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  in  deroga  di   cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a  250
milioni di euro per l'anno 2016, si provvede: quanto a 100 milioni di
euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui  all'articolo
1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e  quanto  a  150
milioni di euro mediante corrispondente riduzione del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n.
247, con conseguente corrispondente riduzione degli  importi  di  cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile  2011,  n.
67, e successive modificazioni. Fermo restando  quanto  disposto  dal
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  1º  agosto
2014, n. 83473, il trattamento di integrazione  salariale  in  deroga
alla normativa vigente puo' essere concesso o prorogato, a  decorrere
dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per  un  periodo  non
superiore a tre mesi nell'arco di un anno. A decorrere dal 1º gennaio
2016 e sino al 31 dicembre  2016,  a  parziale  rettifica  di  quanto
stabilito dall'articolo 3, comma 5,  del  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, il trattamento di
mobilita' in deroga alla vigente normativa non puo'  essere  concesso
ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno  gia'
beneficiato di prestazioni di mobilita'  in  deroga  per  almeno  tre
anni,  anche  non  continuativi.  Per  i   restanti   lavoratori   il
trattamento puo' essere concesso per non piu' di  quattro  mesi,  non
ulteriormente prorogabili,  piu'  ulteriori  due  mesi  nel  caso  di
lavoratori residenti nelle aree individuate dal testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo  1978,  n.  218.  Per
tali lavoratori il periodo complessivo non puo' comunque eccedere  il
limite massimo di tre anni e quattro mesi. Le regioni e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano possono disporre la  concessione  dei
trattamenti di integrazione salariale e di mobilita', anche in deroga
ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, in misura non
superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero  in
eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura  degli  oneri
connessi a  carico  delle  finanze  regionali  ovvero  delle  risorse
assegnate alla regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con
la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della
legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  e  successive  modificazioni.  Gli
effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre  la  data
del 31 dicembre 2016. 
  305.  In  attuazione  dell'articolo  46,  comma  3,   del   decreto
legislativo 14  settembre  2015,  n.  148,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236, e successive modificazioni, trovano  applicazione  per  l'intera
durata stabilita nei contratti  collettivi  aziendali  qualora  detti
contratti siano stati stipulati in data  antecedente  al  15  ottobre
2015, e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31  dicembre  2016,
nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno  2016.  All'onere
derivante dal primo periodo  del  presente  comma,  pari  a  euro  60
milioni per l'anno 2016, si provvede a carico del Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  306. Il  comma  1  dell'articolo  26  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 150, e' sostituito dal seguente: «1. Allo scopo di
permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze  acquisite,
i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno  del  reddito  in
costanza di rapporto di lavoro  nonche'  i  lavoratori  sottoposti  a
procedure di mobilita' possono essere chiamati a svolgere attivita' a
fini di pubblica utilita' a beneficio della comunita' territoriale di
appartenenza,   sotto   la   direzione   e   il   coordinamento    di
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo  n.  165  del  2001,  e  successive  modificazioni,   nel
territorio del comune ove siano residenti». 
  307. Per l'anno 2016, nell'ambito delle risorse del  Fondo  sociale
per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  destinate  al
finanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  in   deroga   di   cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
e successive modificazioni, e' destinata una somma fino a 18  milioni
di  euro  finalizzata  al  riconoscimento  della  cassa  integrazione
guadagni in deroga per il settore della pesca. 
  308.  All'articolo  1,  comma  2,  secondo  periodo,  del   decreto
legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,  le  parole:  «nel  settore
industriale» sono soppresse. 
  309. All'articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto  legislativo
14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: «12 agosto 1947,  n.  869»
sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dell'articolo 3». 
  310. L'indennita' di disoccupazione per i lavoratori  con  rapporto
di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  (DIS-COLL),  di  cui
all'articolo 15 del decreto legislativo  4  marzo  2015,  n.  22,  e'
riconosciuta, nei limiti di cui al quinto periodo del presente comma,
anche per l'anno 2016, in relazione  agli  eventi  di  disoccupazione
verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino  al  31  dicembre
2016. Ai fini del calcolo della durata non sono computati  i  periodi
contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione della  DIS-COLL.
Per gli episodi di disoccupazione verificatisi  a  decorrere  dal  1º
gennaio  2016  e  sino  al  31  dicembre  2016,  non  si  applica  la
disposizione di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c), del  citato
decreto  legislativo  n.  22  del  2015.  Ai  fini  dell'applicazione
dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 22  del  2015,  le
disposizioni  che  hanno  a  riferimento  l'anno   solare   sono   da
interpretarsi  come  riferite  all'anno  civile.   La   DIS-COLL   e'
riconosciuta, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi
a decorrere dal 1º gennaio 2016 e  sino  al  31  dicembre  2016,  nel
limite di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di  euro
per l'anno 2017,  salvo  quanto  stabilito  dall'ultimo  periodo  del
presente comma. L'INPS riconosce  il  beneficio  in  base  all'ordine
cronologico di presentazione delle domande; nel caso di insufficienza
delle risorse, valutata anche su  base  pluriennale  con  riferimento
alla durata della prestazione, l'INPS non  prende  in  considerazione
ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche  attraverso
il proprio sito internet.  Le  risorse  stanziate  dall'articolo  19,
comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono  destinate  al
finanziamento degli interventi  previsti  dal  presente  comma  nella
misura di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di  euro
per l'anno 2017. Il limite di cui  al  quinto  periodo  del  presente
comma puo' essere incrementato in misura pari  alle  risorse  residue
destinate nell'anno 2016 al finanziamento della DIS-COLL riconosciuta
per eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º  gennaio
2015 e sino al 31 dicembre 2015 e non utilizzate, come accertate  con
il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,  n.
241, e successive modificazioni, da concludersi entro  il  31  maggio
2016, computando le prestazioni in corso al 30 aprile 2016,  ai  fini
del predetto procedimento accertativo,  per  la  loro  intera  durata
teorica, calcolata ai sensi dell'articolo 15,  comma  6,  del  citato
decreto legislativo n. 22 del 2015. 
  311.  E'  prorogata,  per   l'anno   2016,   l'applicazione   della
disposizione di  cui  all'articolo  1,  comma  315,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, nel limite di 12 milioni di euro. 
  312. In via sperimentale, per gli anni 2016 e  2017,  e'  istituito
presso il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  un  Fondo
finalizzato  a  reintegrare  l'INAIL  dell'onere   conseguente   alla
copertura degli  obblighi  assicurativi  contro  le  malattie  e  gli
infortuni, tenuto conto di  quanto  disposto  dall'articolo  4  della
legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti  beneficiari  di
ammortizzatori e di  altre  forme  di  integrazione  e  sostegno  del
reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in  attivita'  di
volontariato a fini di utilita' sociale in favore di  comuni  o  enti
locali, nonche' in favore dei detenuti e degli internati impegnati in
attivita' volontarie e gratuite  ai  sensi  dell'articolo  21,  comma
4-ter, della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e  degli  stranieri
richiedenti asilo in possesso del  relativo  permesso  di  soggiorno,
trascorso il termine di cui all'articolo 22,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142. 
  313. Una quota del Fondo di  cui  al  comma  312  non  superiore  a
100.000 euro annui e' destinata a reintegrare gli oneri  assicurativi
di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991,  n.  266,  relativi
alle organizzazioni di volontariato, gia'  costituite  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, che esercitano  attivita'  di
utilita' sociale nei territori montani. 
  314. Alla dotazione del Fondo di cui al comma 312, cui e' assegnato
l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016  e  2017,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2.  Con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  sono  apportate  le  necessarie
variazioni di bilancio. 
  315.  Al  fine  di  promuovere  la  prestazione  di  attivita'   di
volontariato da parte dei soggetti di cui al comma 312,  i  comuni  e
gli altri enti locali interessati promuovono le opportune  iniziative
informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti  di
utilita' sociale,  da  realizzare  anche  in  collaborazione  con  le
organizzazioni  del  terzo  settore.  La   condizione   di   soggetto
beneficiario di ammortizzatori e di altre  forme  di  integrazione  e
sostegno del reddito, di cui al comma 312, e'  verificata  dall'INPS,
su  richiesta  dei  comuni  o  degli  altri   enti   locali,   ovvero
direttamente dagli enti locali erogatori. 
  316. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
sono stabiliti modalita' e criteri per  la  valorizzazione,  ai  fini
della certificazione dei crediti formativi,  dell'attivita'  prestata
ai sensi del comma 312. Agli  oneri  derivanti  dalla  certificazione
delle competenze si provvede mediante le risorse del Fondo di cui  al
comma 312, secondo limiti e modalita' stabilite con il decreto di cui
al presente comma. 
  317. All'articolo 7 del decreto-legge 23  dicembre  2013,  n.  146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.  10,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Ai
componenti  del  Garante  nazionale   e'   attribuita   un'indennita'
forfetaria  annua,  determinata  in  misura  pari  al  40  per  cento
dell'indennita' parlamentare annua per il Presidente e pari al 30 per
cento per i  membri  del  collegio,  fermo  restando  il  diritto  al
rimborso delle spese effettivamente sostenute di  vitto,  alloggio  e
trasporto per gli  spostamenti  effettuati  nello  svolgimento  delle
attivita' istituzionali»; 
    b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. Per il funzionamento del Garante nazionale  e'  autorizzata
la spesa di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2016». 
  318. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31  maggio  2014,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,  n.
106,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al primo periodo, la parola: «tre» e' soppressa; 
    b) le parole: «nella misura del:» sono sostituite dalle seguenti:
«nella misura del 65 per cento  delle  erogazioni  effettuate»  e  le
lettere a) e b) sono abrogate. 
  319. Per l'attuazione del comma 318, e' autorizzata la spesa di 1,8
milioni di euro per l'anno 2017, 3,9 milioni di euro per l'anno 2018,
11,7 milioni di euro per  l'anno  2019  e  17,8  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2020. 
  320. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge  31  maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2014, n. 106, sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. Il credito d'imposta di cui  al  comma  1  e'  riconosciuto
anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia di cui al comma  2
comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e  secondo
le modalita' previste dall'articolo 11 del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni. Entro tre mesi  dalla  data
di entrata in vigore della presente disposizione  sono  stabilite  le
disposizioni applicative del  presente  comma,  con  riferimento,  in
particolare, a: 
    a) le tipologie  di  strutture  alberghiere  ammesse  al  credito
d'imposta; 
    b) le tipologie di interventi ammessi al  beneficio,  nell'ambito
di quelli di cui al comma 2; 
    c) le  procedure  per  l'ammissione  al  beneficio,  che  avviene
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande,
nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7; 
    d) le soglie massime di spesa ammissibile  per  singola  voce  di
spesa sostenuta; 
    e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo  dei
crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6,
del  decreto-legge  25   marzo   2010,   n.   40,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. 
  2-ter. Per le medesime finalita' di cui al  comma  1,  nonche'  per
promuovere  l'adozione   e   la   diffusione   della   "progettazione
universale" e l'incremento dell'efficienza  energetica,  il  Ministro
dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  con  proprio
decreto da emanare entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata,  aggiorna  gli  standard  minimi,  uniformi  in  tutto  il
territorio  nazionale,  dei  servizi  e  delle   dotazioni   per   la
classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche,
ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto  delle
specifiche esigenze connesse alle capacita' ricettiva e di  fruizione
dei  contesti  territoriali  e   dei   sistemi   di   classificazione
alberghiera adottati a livello europeo e internazionale». 
  321. Per  consentire  al  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo di  far  fronte  con  interventi  urgenti  al
verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei
beni culturali e paesaggistici e di procedere alla  realizzazione  di
progetti di gestione di  modelli  museali,  archivistici  e  librari,
nonche'     di     progetti     di     tutela     paesaggistica     e
archeologico-monumentale  e  di  progetti  per  la  manutenzione,  il
restauro e la  valorizzazione  di  beni  culturali  e  paesaggistici,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,  comma  1142,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di 5 milioni di  euro
a decorrere dall'anno 2017. 
  322. Al fine di assicurare  risparmi  della  spesa  pubblica  e  di
razionalizzare le societa' strumentali del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali  e  del  turismo,  e'  disposta  la  fusione  per
incorporazione della  «Societa'  per  lo  sviluppo  dell'arte,  della
cultura e dello  spettacolo  -  ARCUS  Spa»,  di  seguito  denominata
«ARCUS», nella societa' «ALES - Arte Lavoro  e  Servizi  S.p.A.»,  di
seguito denominata «ALES». La struttura organizzativa della  societa'
ALES e' conseguentemente articolata in  due  o  piu'  divisioni,  una
delle  quali  prosegue  le  funzioni  della  societa'  ARCUS  di  cui
all'articolo 10 della legge 8 ottobre  1997,  n.  352,  e  successive
modificazioni. 
  323. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, e' adottato il  nuovo  statuto  della
societa' ALES. Lo statuto prevede tra  l'altro  l'istituzione  di  un
consiglio di amministrazione, con conseguente nomina dei nuovi organi
della societa'. Entro novanta giorni dall'insediamento, sulla base di
requisiti oggettivi e  in  considerazione  dei  nuovi  compiti  della
societa' ALES, il consiglio di amministrazione  adotta  un  piano  di
riorganizzazione    aziendale    e    del    personale,    definendo,
compatibilmente con  le  disponibilita'  di  bilancio,  la  struttura
organizzativa come risultante dalla fusione ai sensi del  comma  322.
Al fine di assicurare lo svolgimento  dei  servizi  per  il  pubblico
negli istituti e nei luoghi della cultura del Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo, alla societa'  ALES  non  si
applica l'articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e successive modificazioni. 
  324. La fusione disposta dal comma 322,  in  deroga  agli  articoli
2501 e seguenti  del  codice  civile,  ha  effetto  a  far  data  dal
quindicesimo giorno successivo all'iscrizione del nuovo statuto della
societa' ALES nel registro delle imprese. In tale data,  la  societa'
ARCUS  si  estingue,  con  contestuale  cessazione  dei  suoi  organi
amministrativi e di controllo dalla carica. La societa' ALES  procede
alla cancellazione di tale societa' dal registro delle imprese. Tutti
gli atti connessi alle operazioni di fusione tra le societa'  ALES  e
ARCUS sono esenti da ogni tributo e diritto, comunque  denominato,  e
vengono effettuati in regime di neutralita' fiscale. 
  325. Il comma 1-ter dell'articolo 39 del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, e il decreto del Ministro per  i  beni  e  le  attivita'
culturali 24 settembre 2008, n. 182, sono abrogati. 
  326. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi  da  322  a
325 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. 
  327. Nelle more dell'adozione  dei  decreti  legislativi  attuativi
dell'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, al  fine  di  dare
efficace attuazione alle disposizioni  di  cui  all'articolo  17-bis,
comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' di  garantire  il
buon  andamento  dell'amministrazione  di   tutela   del   patrimonio
culturale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, con decreto del Ministro dei beni e  delle  attivita'
culturali e del turismo emanato  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma
4-bis,  lettera  e),  della  legge  23  agosto  1988,   n.   400,   e
dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo  30  luglio
1999, n. 300, si provvede, nel rispetto delle dotazioni organiche del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo  di  cui
alle tabelle A e B del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014,  n.  171,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, alla riorganizzazione,  anche
mediante  soppressione,  fusione   o   accorpamento,   degli   uffici
dirigenziali, anche di livello generale, del medesimo Ministero. 
  328. E' autorizzata l'assunzione a tempo  indeterminato  presso  il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo  di  500
funzionari da inquadrare, nel rispetto della  dotazione  organica  di
cui alla tabella B allegata al regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n.  171,  nella
III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1,  nei
profili  professionali  di   antropologo,   archeologo,   architetto,
archivista,   bibliotecario,   demoetnoantropologo,   promozione    e
comunicazione, restauratore e storico dell'arte. 
  329. Il personale di  cui  al  comma  328  e'  assunto,  in  deroga
all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  e
successive modificazioni, all'articolo 4, comma 3, del  decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, nonche'  ai  limiti
di cui all'articolo 66 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive  modificazioni,  a  seguito  di  procedure  di   selezione
pubblica disciplinate con decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la
semplificazione e  la  pubblica  amministrazione,  da  emanare  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge.
L'emanazione dei  relativi  bandi  resta  comunque  subordinata,  ove
necessario per  escludere  situazioni  di  eccedenza  nell'ambito  di
ciascuno dei profili professionali di cui al comma 328  in  relazione
alle assunzioni da effettuare, alla rimodulazione della  ripartizione
per profili della dotazione organica dell'area III di cui al  decreto
del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e  del  turismo  6
agosto 2015. 
  330. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 328 e  329
e' autorizzata la spesa nel limite di 20  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dal 2017. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le
assunzioni effettuate ai sensi dei commi  328  e  329  e  i  relativi
oneri. 
  331. All'articolo 1 della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 325: 
      1) al primo periodo, dopo le parole: «nella misura» e' inserita
la seguente: «massima» e dopo la parola: «produzione»  sono  inserite
le seguenti: «e distribuzione in Italia e all'estero»; 
      2) e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il  decreto
previsto al comma 333 provvede alla determinazione delle aliquote del
beneficio in relazione anche alla cumulabilita' con le diverse misure
dei benefici eventualmente spettanti, per la medesima opera, ai sensi
del comma 327, lettere a) e b)»; 
    b) al comma 326, dopo  la  parola:  «apporti»  sono  inserite  le
seguenti: «alla produzione»; 
    c) al comma 327, lettera a), le parole: «pari al  15  per  cento»
sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 15 per cento e  non
superiore al 30 per cento, in relazione anche  alla  cumulabilita'  e
alla misura del beneficio spettante per la medesima  opera  ai  sensi
del comma 325,» e la cifra: «3.500.000» e' sostituita dalla seguente:
«6.000.000»; 
    d) al comma 327, lettera b): 
      1) all'alinea, la parola: «pari» e' sostituita dalle  seguenti:
«non superiore»; 
      2) al numero 1), dopo la parola: «nazionale» sono  inserite  le
seguenti: «e internazionale», le parole da:  «riconosciute»  fino  a:
«articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «ammesse ai benefici  ai
sensi dell'articolo 9», la cifra:  «1.500.000»  e'  sostituita  dalla
seguente: «2.000.000» e sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«; il decreto previsto al comma 333 prevede  l'aliquota  massima  con
riferimento alla distribuzione internazionale e, per quanto  riguarda
quella  nazionale,  in  relazione  ai  piani  distributivi  che,  per
tipologia  di  opera  ovvero  per  modalita'  e   tempi   del   piano
distributivo,  presentino  maggiore  difficolta'  a  raggiungere   un
pubblico vasto»; 
      3) il numero 2) e' abrogato; 
    e) al comma 327, lettera c), numero 1), le  parole:  «al  30  per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «a non oltre il 40 per cento»,
le parole: «l'introduzione  e  acquisizione»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «l'acquisizione e la  sostituzione»  e  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti  parole:  «,  nonche'  per  la  ristrutturazione  e
l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche e
dei relativi impianti e servizi accessori, per  la  realizzazione  di
nuove sale o il ripristino di sale inattive secondo le  specifiche  e
nei limiti di quanto indicato nel  decreto  previsto  al  comma  333,
avuto  particolare  riguardo  all'esistenza   o   meno   della   sala
cinematografica in data anteriore al 1º gennaio 1980»; 
    f) il comma 328 e' abrogato; 
    g) al comma 332, secondo periodo, le parole da: «l'80 per  cento»
fino alla fine  del  periodo  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la
percentuale stabilita, in conformita'  alla  normativa  europea,  nel
decreto previsto al comma 333»; 
    h)  al  comma  335,  la  parola:  «girati»  e'  sostituita  dalla
seguente: «realizzati». 
  332. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera a) del comma 6 dell'articolo 2 e' abrogata; 
    b) l'articolo 15 e' abrogato. 
  333. A decorrere dal 1º gennaio 2016, sono abrogati i commi  2-bis,
2-ter,  2-quater,  2-quinquies  e  2-sexies   dell'articolo   6   del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.  Sono  fatte  comunque  salve  le
procedure in corso di attuazione alla data di entrata in vigore della
presente legge, avviate ai sensi del decreto del Ministro dei beni  e
delle attivita' culturali e del turismo 12 febbraio 2015,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2015. 
  334. All'articolo  8  del  decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole: «e di  115  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «,  di  115
milioni di euro per l'anno 2015 e di 140  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2016»; 
    b) al comma 4, le parole da: «, rispettivamente» fino  a:  «comma
2» sono sostituite dalle seguenti: «a  ciascuna  delle  tipologie  di
beneficio fiscale previste dai commi 1 e 2». 
  335. All'articolo 71-octies della legge 22  aprile  1941,  n.  633,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Al fine di favorire la creativita' dei giovani  autori,  il
10 per cento di tutti i compensi  incassati  ai  sensi  dell'articolo
71-septies,  calcolato  prima  delle  ripartizioni  effettuate  dalla
Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) ai sensi dei commi 1
e 3 del presente articolo, e' destinato dalla Societa', sulla base di
apposito atto di indirizzo annuale del  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita'  culturali  e  del  turismo,  ad  attivita'  di  promozione
culturale nazionale e internazionale». 
  336. Per l'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  334  e'
autorizzata la spesa di 25 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno
2016. 
  337. Per la realizzazione del  Piano  strategico  «Grandi  Progetti
Beni culturali» di cui all'articolo 7  del  decreto-legge  31  maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2014, n. 106, e' autorizzata la spesa  di  70  milioni  di  euro  per
l'anno 2017 e di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. 
  338. Al fine di potenziare gli  investimenti  infrastrutturali  nel
settore  della  cultura,  una  quota  delle  risorse  destinate  agli
interventi infrastrutturali, pari a 30 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni  dal  2016  al  2019,  e'  destinata  agli  interventi  di
conservazione,  manutenzione,  restauro  e  valorizzazione  dei  beni
culturali. Con decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali  e  del  turismo,  di  concerto  con  il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti,  sono  approvati  gli  interventi  da
finanziare ai sensi  del  primo  periodo  del  presente  comma  e  le
relative  modalita'  attuative,  anche  prevedendo  il   ricorso   ai
provveditorati interregionali delle opere pubbliche.  Le  risorse  da
destinare  agli  interventi  previsti   dal   presente   comma   sono
individuate con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente  legge.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  339. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i  commi
4 e 4-bis sono abrogati. 
  340. Al comma 11-bis dell'articolo 11 del decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «che siano beni  culturali  ai  sensi  della  parte
seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.
42,» sono soppresse; 
    b) dopo le parole: «edifici di cui al  periodo  precedente»  sono
inserite le seguenti: «, che siano  beni  culturali  ai  sensi  della
parte seconda del codice di cui al  decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42,»; 
    c) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Per i lavori
di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici  di
cui al primo periodo  del  presente  comma,  la  cui  esecuzione  non
risalga ad oltre cinquanta anni, la funzione di  stazione  appaltante
di  cui  al  periodo  precedente  e'  svolta  dai  competenti  uffici
territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche». 
  341. In considerazione dello specifico rilievo che  lo  svolgimento
del Gran Premio d'Italia di Formula 1  presso  l'autodromo  di  Monza
riveste per il settore sportivo, turistico ed economico, nonche'  per
l'immagine  del  Paese  in  ambito  internazionale,  la   Federazione
sportiva nazionale-ACI e' autorizzata a sostenere la spesa per  costi
di organizzazione e gestione della manifestazione per il  periodo  di
vigenza del rapporto di concessione  con  il  soggetto  titolare  dei
diritti di organizzazione e promozione  del  campionato  mondiale  di
Formula 1  a  valere  sulle  risorse  complessivamente  iscritte  nel
proprio bilancio, anche attivando adeguate misure di contenimento dei
costi generali di gestione e senza pregiudizio per gli  equilibri  di
bilancio. Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  342. Al fine di assicurare il rispetto dell'Accordo di sede tra  la
Repubblica  italiana  e  l'Autorita'   europea   per   la   sicurezza
alimentare, il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca  eroga  al  comune  di  Parma,  successivamente  all'avvenuta
riassegnazione di cui al comma 343, la somma di euro 3,9  milioni,  a
titolo di contributo per la costruzione della nuova sede della Scuola
per l'Europa di Parma di cui all'articolo 2, comma 1, della  legge  3
agosto 2009, n. 115. Le risorse sono erogate  al  comune  sulla  base
dello stato di avanzamento dei lavori. Alla Scuola  per  l'Europa  di
Parma e' attribuito il diritto di superficie sull'area utilizzata per
la costruzione dell'immobile realizzato ai sensi della legge 3 agosto
2009, n. 115, fermo restando quanto previsto dall'articolo  2,  comma
2, della medesima legge 3 agosto 2009, n. 115. 
  343. All'onere  derivante  dal  comma  342,  si  provvede  mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma  di  euro
3,9 milioni, da effettuare entro il 31 marzo 2016 a cura della Scuola
per l'Europa di Parma. La somma  cosi'  versata  alle  entrate  dello
Stato e' successivamente riassegnata allo  stato  di  previsione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  per  le
finalita' di cui al comma 342. 
  344. La rappresentanza, il patrocinio e  l'assistenza  in  giudizio
della Scuola per l'Europa  di  Parma  spettano  all'Avvocatura  dello
Stato, ai sensi del testo unico di cui al regio  decreto  30  ottobre
1933, n. 1611. 
  345. Per la realizzazione del programma di interventi della  citta'
designata  «Capitale  europea  della  cultura»  per  l'anno  2019  e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016, 6  milioni
di euro per l'anno 2017, 11 milioni di  euro  per  l'anno  2018  e  9
milioni di euro per l'anno 2019. L'individuazione degli interventi di
cui al precedente periodo e' effettuata con decreto del Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, previa intesa con  il
sindaco di Matera. 
  346. Al fine di governare  e  di  gestire  il  ruolo  di  «Capitale
europea della cultura» riconosciuto per il 2019, al comune di  Matera
non si applicano, fino al 31 dicembre 2019, le norme di  contenimento
delle spese per l'acquisto  di  beni  e  di  servizi  nonche'  quelle
limitative delle assunzioni  di  personale,  con  forme  contrattuali
flessibili, di cui all'articolo 9, comma  28,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, nei limiti di quanto
strettamente necessario allo svolgimento dell'evento. Le spese di cui
al presente comma  non  concorrono  alla  definizione  dell'ammontare
della riduzione della spesa di personale ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 557, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive
modificazioni. Per garantire l'obiettivo di cui al presente comma, in
favore del comune di Matera e' autorizzata la spesa di  500.000  euro
annui per gli anni dal 2016 al 2019. 
  347. Per  consentire  il  completamento  del  restauro  urbanistico
ambientale dei rioni Sassi e del prospiciente  altopiano  murgico  di
Matera, in esecuzione degli articoli 5 e 13 della legge  11  novembre
1986, n. 771, e' autorizzata la  spesa  di  5  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019. 
  348. All'articolo 9, comma 1, della legge 29 luglio 2015,  n.  115,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a), numero 2), le parole: «1º gennaio 2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016»; 
    b) alla lettera b), le parole: «1º gennaio 2016» sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2016». 
  349. Per il funzionamento degli istituti afferenti al settore degli
archivi e delle biblioteche, nonche' degli altri istituti centrali  e
dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 30,  commi  1  e  2,
lettera b), del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, a decorrere  dall'anno
2016 e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui da iscrivere
nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e  delle
attivita' culturali e del turismo. 
  350. Per ciascuno degli istituti di cui all'articolo  2,  comma  1,
della legge 30 marzo 2004, n. 92, e' autorizzato un finanziamento  di
70.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. 
  351. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 83, della  legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e'  autorizzata
la  spesa  di  10  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dal  2016,
incrementando il fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della  legge
24 dicembre 2007, n. 244. 
  352. Per  il  funzionamento  delle  istituzioni  culturali  di  cui
all'elenco n. 1 allegato alla presente legge e' autorizzata la  spesa
complessiva di euro 1,34 milioni annui  a  decorrere  dall'anno  2016
secondo la ripartizione ivi indicata. 
  353. All'articolo 2, comma 16-ter, del  decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10, e successive  modificazioni,  le  parole:  «Fino  al  31
dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al  31  dicembre
2018». Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di
3 milioni di euro annui per gli anni 2016, 2017 e 2018. 
  354. Per il  funzionamento  degli  Istituti  afferenti  al  settore
museale, a decorrere dall'anno 2016, e' autorizzata la  spesa  di  10
milioni di euro annui da iscrivere  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 
  355. Le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  hanno   presentato   il   piano   di
risanamento, ai sensi dell'articolo 11  del  decreto-legge  8  agosto
2013, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  ottobre
2013,  n.  112,  sono  tenute   al   raggiungimento   dell'equilibrio
strutturale di  bilancio,  sotto  il  profilo  sia  patrimoniale  sia
economico-finanziario, entro  l'esercizio  finanziario  2018,  previa
integrazione, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge,  del  piano  di  risanamento  per  il  triennio
2016-2018. Il predetto piano di risanamento e' approvato con  decreto
del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.  La  mancata
presentazione dell'integrazione del piano nel termine di cui al primo
periodo del presente comma determina la  sospensione  dell'erogazione
alle  fondazioni  lirico-sinfoniche  inadempienti  dei  contributi  a
valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163. 
  356. La procedura di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto
2013, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  ottobre
2013, n. 112, si applica anche alle fondazioni lirico-sinfoniche che,
alla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  non  versino
nelle condizioni indicate nel comma 1 del medesimo  articolo  11.  Le
fondazioni interessate possono presentare, entro il 30  giugno  2016,
il piano triennale per il periodo 2016-2018, dopo l'approvazione  del
bilancio di  esercizio  per  l'anno  2015,  secondo  le  disposizioni
definite nel citato articolo 11 del decreto-legge n. 91  del  2013  e
nelle linee guida adottate per la redazione dei piani di risanamento.
Per i piani di cui al presente comma, ai fini della definizione delle
misure di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del citato articolo 11
del decreto-legge n. 91 del 2013, si fa  riferimento  rispettivamente
al debito esistente al 31 dicembre 2015 e alla dotazione organica  in
essere al 31 dicembre 2015.  Ai  fini  dell'attuazione  del  presente
comma, il fondo di rotazione di cui al medesimo articolo 11, comma 6,
del decreto-legge n. 91 del 2013 e' incrementato, per l'anno 2016, di
10 milioni di euro. Al fine dell'erogazione delle risorse di  cui  al
presente comma si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  comma  7
dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013. 
  357.  Al  fine  di  consentire  la  prosecuzione  del  percorso  di
risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al comma 355  e
di procedere all'approvazione e al monitoraggio dei  nuovi  piani  di
risanamento in attuazione del comma 356 del presente  articolo,  sono
prorogate fino al  31  dicembre  2018  le  funzioni  del  commissario
straordinario  di  cui  al  comma  3  dell'articolo  11  del   citato
decreto-legge n. 91 del 2013 e il relativo incarico e' conferito  con
le modalita' di cui al medesimo articolo 11, commi  3  e  5,  con  le
quali e' determinata anche la misura del compenso,  non  superiore  a
100.000  euro.  A  supporto  delle  attivita'  del  commissario,   la
Direzione  generale  Spettacolo  del  Ministero  dei  beni  e   delle
attivita' culturali e del turismo puo' conferire fino ad  un  massimo
di tre incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo  7,  comma
6, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  a  persone  di
comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa
e contabile di enti che operano nel settore artistico-culturale,  per
la durata massima di ventiquattro mesi,  entro  il  limite  di  spesa
complessivo   di   75.000   euro   annui.   Agli   oneri    derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a  175.000  euro  annui  per
ciascuno  degli  anni  2016,  2017  e  2018,  si  provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 2,  comma  1,  della  legge  30  aprile  1985,  n.  163,
concernente il Fondo unico per lo spettacolo. 
  358. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 5-bis,
del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,  e'  incrementata
di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. 
  359. Al fine  di  tutelare  un  settore  di  significativo  rilievo
culturale  e  di  salvaguardare  le  relative  attivita',  anche   in
considerazione del loro apporto al patrimonio tradizionale del Paese,
e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli  anni
2016, 2017 e 2018 per il finanziamento di festival, cori e bande.  Ai
fini dell'accesso  alle  relative  risorse,  i  soggetti  interessati
trasmettono al Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo i propri progetti, nei termini e secondo le  modalita'  e  la
procedura stabiliti con apposito bando del Ministro dei beni e  delle
attivita' culturali e del turismo, da adottare  entro  trenta  giorni
dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.  Entro  i
successivi due mesi, con  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  si  provvede  all'individuazione  dei
progetti  ammessi  al  finanziamento  e  al  riparto  delle  relative
risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. 
  360. Per gli anni 2016,  2017  e  2018  e'  concesso  un  ulteriore
contributo straordinario di 1 milione di euro annui  a  favore  della
Fondazione EBRI (European Brain Research Institute). 
  361. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il  comma
524 e' sostituito dal  seguente:  «524.  La  regione  Friuli  Venezia
Giulia e' autorizzata a rimodulare gli interventi e le iniziative  di
cui agli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n.  38,
ferma restando la finalizzazione degli interventi e delle  iniziative
stesse a favore della  minoranza  linguistica  slovena.  A  decorrere
dall'anno 2016 le risorse per le attivita' di cui al  presente  comma
sono stabilite in 10 milioni di euro annui». 
  362. Per la prosecuzione degli interventi  di  cui  alla  legge  16
marzo 2001, n. 72, e' autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e  2018.  Per  la  prosecuzione  degli
interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, e' autorizzata  la
spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2016,  2017  e
2018. 
  363. Al fine di rilanciare le spese  per  investimenti  degli  enti
locali, i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui
territorio ricadono interamente i  siti  di  importanza  comunitaria,
come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera m),  del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre  1997,
n. 357, e successive  modificazioni,  effettuano  le  valutazioni  di
incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria,
restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche
con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per
cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere  di
sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e  volumi  tecnici.
L'autorita' competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli
interventi di cui al presente comma  provvede  entro  il  termine  di
sessanta giorni. Restano ferme le disposizioni di cui  agli  articoli
1, comma 4, 4 e 5, comma 8, del regolamento di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.  357,  e  successive
modificazioni. 
  364. Al fine della riqualificazione  e  rigenerazione  territoriale
dell'ambito  costiero  della   provincia   di   Barletta-Andria-Trani
programmata dal Protocollo di intesa sottoscritto in data 13 novembre
2014 tra la regione Puglia, la provincia di Barletta-Andria-Trani,  i
comuni di Barletta,  Bisceglie,  Margherita  di  Savoia  e  Trani  e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2016, 2017 e 2018. Le risorse di cui al presente comma possono essere
utilizzate tramite accordo di programma  sottoscritto  dalla  regione
Puglia, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  365. Al comma 1 dell'articolo 32  del  decreto-legge  12  settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2014, n. 164, le parole: «dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1º gennaio 2016». 
  366. Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, e' abrogato. 
  367. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis.  Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  2,  in   via
sperimentale per gli anni 2016,  2017  e  2018,  nei  porti  sede  di
autorita' portuale presso i  quali  sia  stato  registrato  nell'anno
precedente un  volume  di  traffico  di  contenitori  movimentati  in
operazioni  di  trasbordo  superiore  all'80  per  cento  del  volume
complessivo dei contenitori movimentati in ciascuno di  detti  porti,
alle navi porta-contenitori  adibite  a  servizi  regolari  di  linea
impiegate in  traffici  internazionali  che  fanno  scalo  nei  porti
medesimi puo' essere ridotto o data l'esenzione del  pagamento  della
tassa di ancoraggio. Le  autorita'  portuali  deliberano  annualmente
l'applicazione e il limite della misura. Alle autorita' portuali  che
adottano i suddetti provvedimenti di  esenzione  e'  riconosciuto  un
contributo non superiore  alla  meta'  dell'onere  residuale  a  loro
carico. A tal fine, con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti da adottare entro sessanta giorni dall'approvazione del
rendiconto  generale  delle  autorita'   portuali   interessate,   e'
assegnata alle predette autorita' portuali la quota  a  carico  dello
Stato di copertura degli oneri di esenzioni  richiamati,  nel  limite
massimo complessivo di 3 milioni di euro annui. 
  2-ter. Per i porti di cui al comma 2-bis, le  accise  sui  prodotti
energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione dentro
il porto e manovre strumentali al  trasbordo  merci  all'interno  del
porto sono ridotte nel limite di spesa di 1,8 milioni  di  euro.  Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita   la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, da  adottare  entro  il  15
marzo 2016,  sono  disciplinate  le  modalita'  di  attuazione  delle
disposizioni recate dal presente comma». 
  368. Le operazioni di rimborso di  cui  al  comma  2  dell'articolo
38-quater del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633, possono  essere  effettuate  da  intermediari,  purche'
regolarmente iscritti all'albo degli istituti  di  pagamento  di  cui
all'articolo  114-septies  del  testo  unico  di   cui   al   decreto
legislativo 1º settembre 1993,  n.  385.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, da emanare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
determinate in apposita tabella le percentuali  minime  di  rimborso,
suddivise per scaglioni con valori percentuali incrementali  rispetto
all'aumento dell'importo delle cessioni di cui al comma 1 del  citato
articolo 38-quater del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, che gli intermediari del servizio,  di  cui  al
presente comma, devono applicare. 
  369. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,  comma  54,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementata di 5  milioni  di
euro per l'anno 2016. 
  370. Per il potenziamento  delle  azioni  dell'ICE-Agenzia  per  la
promozione  all'estero  e  l'internazionalizzazione   delle   imprese
italiane relative al piano straordinario per la promozione  del  Made
in Italy di cui  all'articolo  30,  comma  1,  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, sono stanziati ulteriori 51  milioni  di  euro
per  l'anno  2016,  di  cui  1   milione   di   euro   da   assegnare
all'Associazione delle camere di commercio  italiane  all'estero,  di
cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 31 marzo 2005, n. 56,  per
le finalita' indicate all'articolo  1,  comma  202,  quinto  periodo,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  371. Per assicurare il sostegno all'esportazione, la somma  di  300
milioni di euro delle disponibilita' giacenti nel conto  corrente  di
tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo
31 marzo  1998,  n.  143,  e  successive  modificazioni,  e'  versata
all'entrata del bilancio dello Stato nel 2016 a cura del titolare del
medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di  cui  all'articolo
37, secondo  comma,  del  decreto-legge  26  ottobre  1970,  n.  745,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034,
come sostituito dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1973,  n.  295,
per le finalita' connesse all'attivita' di credito all'esportazione e
di internazionalizzazione del sistema produttivo. Alla  compensazione
degli effetti finanziari in termini  di  fabbisogno  e  indebitamento
netto derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni
di euro annui dall'anno 2016  all'anno  2025,  si  provvede  mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  372.  Allo  scopo  di  sostenere  il  settore  aerospaziale  e   la
realizzazione di un piano nazionale per  lo  sviluppo  dell'industria
italiana nel settore dei piccoli  satelliti  ad  alta  tecnologia  e'
autorizzata la spesa di 19 milioni di euro per  l'anno  2016,  di  50
milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di  euro  per  l'anno
2018. A quota parte degli oneri relativi all'anno 2016 derivanti  dal
presente comma, pari a 10  milioni  di  euro,  si  provvede  mediante
utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 969.  Le  misure  di
aiuto di cui al presente comma  sono  erogate  secondo  le  procedure
previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,  del  17
giugno 2014, e alle condizioni fissate dagli articoli 25  e  seguenti
del medesimo regolamento. 
  373. La dotazione del fondo ordinario per  il  finanziamento  degli
enti e degli istituti di ricerca, di cui all'articolo 7  del  decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' incrementata di 15  milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018. Le predette somme sono
destinate all'Istituto nazionale di fisica  nucleare  allo  scopo  di
sostenere le attivita' di ricerca nei campi della fisica subnucleare,
nucleare e astroparticellare. 
  374. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  7  del  decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' ridotta di 4  milioni  di  euro
annui  a  decorrere  dall'anno   2016,   relativamente   alla   quota
concernente le spese di natura corrente. 
  375. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia  nell'ambito  della
cooperazione internazionale  per  lo  sviluppo,  l'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera  c),  della  legge  11
agosto 2014, n. 125, e' incrementata di euro 120 milioni  per  l'anno
2016, di euro 240 milioni per l'anno 2017 e di  euro  360  milioni  a
decorrere dall'anno 2018. 
  376. Le disposizioni previste dai commi dal presente al  comma  382
hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione
di  societa',  di  seguito   denominate   «societa'   benefit»,   che
nell'esercizio di  una  attivita'  economica,  oltre  allo  scopo  di
dividerne gli utili, perseguono una o  piu'  finalita'  di  beneficio
comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente  nei
confronti di  persone,  comunita',  territori  e  ambiente,  beni  ed
attivita' culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori
di interesse. 
  377.  Le  finalita'   di   cui   al   comma   376   sono   indicate
specificatamente nell'oggetto sociale della societa' benefit  e  sono
perseguite  mediante  una  gestione  volta   al   bilanciamento   con
l'interesse  dei  soci  e  con  l'interesse  di  coloro   sui   quali
l'attivita' sociale possa avere  un  impatto.  Le  finalita'  possono
essere perseguite da ciascuna delle  societa'  di  cui  al  libro  V,
titoli V e  VI,  del  codice  civile,  nel  rispetto  della  relativa
disciplina. 
  378. Ai fini di cui ai commi da 376 a 382, si intende per: 
    a)   «beneficio   comune»:   il   perseguimento,   nell'esercizio
dell'attivita' economica  delle  societa'  benefit,  di  uno  o  piu'
effetti positivi, o la riduzione degli effetti  negativi,  su  una  o
piu' categorie di cui al comma 376; 
    b) «altri portatori di interesse»: il  soggetto  o  i  gruppi  di
soggetti coinvolti,  direttamente  o  indirettamente,  dall'attivita'
delle societa' di  cui  al  comma  376,  quali  lavoratori,  clienti,
fornitori,  finanziatori,  creditori,  pubblica   amministrazione   e
societa' civile; 
    c) «standard di valutazione esterno»: modalita' e criteri di  cui
all'allegato  4  annesso  alla  presente  legge,  che  devono  essere
necessariamente utilizzati per la valutazione  dell'impatto  generato
dalla societa' benefit in termini di beneficio comune; 
    d)  «aree  di  valutazione»:  ambiti   settoriali,   identificati
nell'allegato 5  annesso  alla  presente  legge,  che  devono  essere
necessariamente inclusi nella valutazione dell'attivita' di beneficio
comune. 
  379. La societa' benefit, fermo restando quanto previsto nel codice
civile, deve indicare, nell'ambito del proprio  oggetto  sociale,  le
finalita' specifiche di beneficio comune che intende  perseguire.  Le
societa' diverse dalle societa' benefit, qualora intendano perseguire
anche finalita' di beneficio comune, sono tenute a modificare  l'atto
costitutivo  o  lo  statuto,  nel  rispetto  delle  disposizioni  che
regolano le modificazioni del  contratto  sociale  o  dello  statuto,
proprie di ciascun tipo  di  societa';  le  suddette  modifiche  sono
depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per
ciascun tipo di societa' dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del  codice
civile.  La  societa'   benefit   puo'   introdurre,   accanto   alla
denominazione   sociale,   le   parole:    «Societa'    benefit»    o
l'abbreviazione: «SB» e  utilizzare  tale  denominazione  nei  titoli
emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi. 
  380. La societa' benefit e'  amministrata  in  modo  da  bilanciare
l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalita'  di  beneficio
comune e gli  interessi  delle  categorie  indicate  nel  comma  376,
conformemente a quanto previsto dallo statuto. La  societa'  benefit,
fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun  tipo  di  societa'
prevista dal codice  civile,  individua  il  soggetto  o  i  soggetti
responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento
delle suddette finalita'. 
  381. L'inosservanza  degli  obblighi  di  cui  al  comma  380  puo'
costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla
legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui
al comma 380,  si  applica  quanto  disposto  dal  codice  civile  in
relazione a ciascun tipo di societa' in tema di responsabilita' degli
amministratori. 
  382. Ai fini di cui ai commi da 376  a  384,  la  societa'  benefit
redige annualmente una relazione  concernente  il  perseguimento  del
beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include: 
    a) la descrizione degli obiettivi specifici,  delle  modalita'  e
delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento  delle
finalita' di beneficio comune e delle eventuali  circostanze  che  lo
hanno impedito o rallentato; 
    b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando  lo  standard
di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato  4
annesso alla presente legge e che comprende le  aree  di  valutazione
identificate nell'allegato 5 annesso alla presente legge; 
    c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi  che
la societa' intende perseguire nell'esercizio successivo. 
  383. La relazione annuale e' pubblicata  nel  sito  internet  della
societa', qualora  esistente.  A  tutela  dei  soggetti  beneficiari,
taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi. 
  384. La societa' benefit che non persegua le finalita' di beneficio
comune e' soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo  2
agosto 2007, n. 145, in materia di  pubblicita'  ingannevole  e  alle
disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo  6
settembre 2005, n. 206. L'Autorita' garante della concorrenza  e  del
mercato svolge i relativi  compiti  e  attivita',  nei  limiti  delle
risorse disponibili e senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  dei
soggetti vigilati. 
  385. A favore degli italiani nel mondo  sono  disposti  i  seguenti
interventi: 
    a) per un ammontare pari a 150.000 euro per l'anno 2016,  per  il
funzionamento del Consiglio generale degli italiani all'estero; 
    b) per un ammontare pari a 100.000 euro per l'anno 2016,  per  il
funzionamento dei Comitati degli italiani all'estero - Comites e  dei
comitati dei loro presidenti; 
    c) per un ammontare pari a 3.400.000 euro per l'anno 2016 per  la
promozione della lingua  e  cultura  italiana  all'estero  e  per  il
sostegno degli enti gestori di corsi di  lingua  e  cultura  italiana
all'estero; 
    d) per un ammontare pari a 500.000  euro  per  l'anno  2016,  per
l'incremento della dotazione finanziaria degli istituti  italiani  di
cultura di cui alla legge 22 dicembre 1990, n. 401; 
    e) per un ammontare pari a  650.000  euro  per  l'anno  2016,  ad
integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti  in
favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del
decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 16 luglio 2012, n. 103; 
    f) per un ammontare pari a  100.000  euro  per  l'anno  2016,  in
favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli
italiani residenti all'estero; 
    g) per un ammontare pari a 150.000  euro  per  l'anno  2016,  per
promuovere l'attrattivita' delle universita' attraverso la diffusione
dei corsi di lingua italiana online e avviare campagne informative di
carattere  didattico,  amministrativo  e   logistico   per   favorire
l'iscrizione di studenti stranieri in Italia; 
    h) per un ammontare pari a 100.000 euro per ciascuno  degli  anni
2016, 2017 e 2018  in  favore  della  societa'  Dante  Alighieri  per
garantire la continuita'  delle  sue  iniziative  di  promozione  del
patrimonio culturale italiano all'estero e per un  ammontare  pari  a
250.000 euro per ciascuno degli anni 2016,  2017  e  2018  in  favore
della  Fondazione  «I  Lincei  per  la  scuola»  presso   l'Accademia
nazionale dei Lincei; 
    i) per un ammontare pari a 1 milione di euro per  ciascuno  degli
anni 2016, 2017 e 2018,  per  contributi  alle  scuole  italiane  non
statali paritarie all'estero. 
  386. Al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la
lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, e' istituito presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali  un  fondo  denominato
«Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale», al quale
sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di
1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, che costituiscono i
limiti di spesa ai fini dell'attuazione dei  commi  dal  presente  al
comma 390. Il Piano, adottato con cadenza triennale mediante  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la  Conferenza  unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
individua  una  progressione  graduale,  nei  limiti  delle   risorse
disponibili,  nel  raggiungimento   di   livelli   essenziali   delle
prestazioni  assistenziali  da  garantire  su  tutto  il   territorio
nazionale per il contrasto alla poverta'. 
  387. Per l'anno 2016 le risorse di cui al comma 386 sono  destinate
ai seguenti interventi che costituiscono le priorita'  del  Piano  di
cui al medesimo comma: 
    a) avvio su tutto  il  territorio  nazionale  di  una  misura  di
contrasto alla poverta',  intesa  come  estensione,  rafforzamento  e
consolidamento della  sperimentazione  di  cui  all'articolo  60  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Nelle more dell'adozione del  Piano
di cui al comma 386, all'avvio del Programma si procede con rinnovati
criteri e procedure definiti ai sensi  del  citato  articolo  60  del
decreto-legge n. 5 del 2012, garantendo in via prioritaria interventi
per nuclei familiari in modo proporzionale al numero di figli  minori
o disabili, tenendo conto  della  presenza,  all'interno  del  nucleo
familiare, di donne in stato di gravidanza accertata da definire  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge. Nel 2016 al Programma  sono  destinati  380  milioni  di  euro
incrementando a tal fine in misura pari al predetto importo il  Fondo
di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133,  oltre  alle  risorse  gia'   destinate   alla   sperimentazione
dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 giugno  2013,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  99,
nonche' dall'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013,  n.
147. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui al  comma  386
e' corrispondentemente ridotta di 380  milioni  di  euro  per  l'anno
2016; 
    b) fermo restando quanto stabilito dall'articolo 43, comma 5, del
decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.   148,   all'ulteriore
incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma
7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, relativa  all'assegno
di disoccupazione (ASDI), per 220 milioni  di  euro  con  conseguente
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma
386. 
  388. Per gli anni successivi al 2016 le risorse di cui al comma 386
sono  destinate  al  finanziamento  di  uno  o   piu'   provvedimenti
legislativi di riordino della normativa in  materia  di  trattamenti,
indennita', integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale
o  comunque  sottoposti  alla  prova  dei  mezzi,  anche  rivolti   a
beneficiari residenti all'estero, nonche' in materia di accesso  alle
prestazioni sociali, finalizzati all'introduzione di un'unica  misura
nazionale di contrasto alla poverta', correlata alla  differenza  tra
il reddito  familiare  del  beneficiario  e  la  soglia  di  poverta'
assoluta, e alla razionalizzazione degli strumenti e dei  trattamenti
esistenti. 
  389. Al Fondo di cui  al  comma  386  sono  altresi'  destinate,  a
decorrere dall'anno 2017,  le  risorse  stanziate  dall'articolo  19,
comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di  30
milioni di euro per l'anno 2017 e di  54  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2018. 
  390. Sono abrogati i commi da 51 a 53 dell'articolo 2  della  legge
28 giugno 2012, n. 92. 
  391. A  decorrere  dall'anno  2016  e'  istituita  la  carta  della
famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani  o
da  cittadini  stranieri  regolarmente   residenti   nel   territorio
italiano,  con  almeno  tre  figli  minori  a  carico.  La  carta  e'
rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta, previo  pagamento
degli interi costi  di  emissione,  con  i  criteri  e  le  modalita'
stabiliti, sulla base dell'ISEE, con decreto del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze e  con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. La carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di  beni  o
servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti  pubblici
o privati che intendano contribuire all'iniziativa.  I  soggetti  che
partecipano all'iniziativa, i  quali  concedono  sconti  o  riduzioni
maggiori  di  quelli  normalmente  praticati  sul  mercato,   possono
valorizzare   la   loro   partecipazione   all'iniziativa   a   scopi
promozionali e pubblicitari. La Carta famiglia  nazionale  e'  emessa
dai singoli comuni, che attestano lo stato della famiglia al  momento
del rilascio, e ha una durata biennale dalla data  di  emissione.  La
Carta famiglia nazionale e' funzionale anche alla creazione di uno  o
piu' gruppi di acquisto  familiare  o  gruppi  di  acquisto  solidale
nazionali,  nonche'  alla  fruizione   dei   biglietti   famiglia   e
abbonamenti famiglia per servizi di trasporto,  culturali,  sportivi,
ludici, turistici e di altro tipo. 
  392. In via sperimentale, per  gli  anni  2016,  2017  e  2018,  e'
istituito  il  «Fondo  per  il  contrasto  della  poverta'  educativa
minorile », alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto
corrente postale dalle fondazioni di cui al  decreto  legislativo  17
maggio  1999,   n.   153,   nell'ambito   della   propria   attivita'
istituzionale. Le modalita' di gestione del conto di cui al  presente
comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 393. 
  393. Con protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni di cui  al
decreto legislativo  17  maggio  1999,  n.  153,  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze  e
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  sono  definite  le
modalita' di intervento di contrasto alla poverta' educativa minorile
e sono individuate le caratteristiche dei progetti da finanziare,  le
modalita'  di  valutazione  e  selezione,  anche  con  il  ricorso  a
valutatori indipendenti, e di monitoraggio, al fine di assicurare  la
trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e  l'efficacia  degli
interventi. Con il protocollo di cui al primo periodo, sono  altresi'
regolate le modalita' di organizzazione e governo del Fondo di cui al
comma 392. 
  394. Agli enti di cui al comma 392 e' riconosciuto  un  contributo,
sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento dei versamenti
effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 392,  negli  anni  2016,
2017 e 2018. Il contributo e' assegnato, fino  ad  esaurimento  delle
risorse disponibili, pari ad  euro  100  milioni  per  ciascun  anno,
secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano  l'impegno
a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d'intesa di
cui al comma 393.  Il  credito  e'  riconosciuto  dall'Agenzia  delle
entrate con apposita comunicazione che da'  atto  della  trasmissione
della delibera di impegno irrevocabile al versamento al  Fondo  delle
somme da ciascuna stanziate,  nei  termini  e  secondo  le  modalita'
previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale  mancato  versamento
al Fondo delle somme indicate nella delibera  di  impegno  rispondono
solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito  e'
indicato  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al   periodo
d'imposta di riconoscimento e puo' essere  utilizzato  esclusivamente
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e  successive  modificazioni,  a  decorrere  dal
periodo d'imposta nel quale  lo  stesso  e'  stato  riconosciuto.  Il
credito d'imposta di cui al presente comma e' cedibile  dai  soggetti
di cui al comma 392, nel rispetto  delle  disposizioni  di  cui  agli
articoli  1260  e  seguenti  del  codice  civile  e  previa  adeguata
dimostrazione dell'effettivita' del diritto al  credito  medesimo,  a
intermediari bancari, finanziari  e  assicurativi.  La  cessione  del
credito d'imposta e' esente  dall'imposta  di  registro.  Al  credito
d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma  53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34  della  legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. 
  395. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
definite le disposizioni  applicative  necessarie,  ivi  comprese  le
procedure per la concessione del contributo di cui al comma  394  nel
rispetto del limite di spesa stabilito. 
  396. All'articolo 2, comma  2,  lettera  a),  ultimo  periodo,  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
novembre 1997, n. 441, le parole: «superiore a  lire  dieci  milioni»
sono sostituite dalle seguenti: «superiore a euro quindicimila  o  si
tratti di beni facilmente deperibili ». 
  397. Al  decreto  legislativo  28  settembre  2012,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, comma 2, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Fino alla conclusione delle procedure di  cui  al  presente
comma non possono essere intraprese o  proseguite  azioni  esecutive,
atti di sequestro o di pignoramento  presso  il  conto  di  tesoreria
della CRI  o  dell'Ente  ovvero  presso  terzi,  per  la  riscossione
coattiva di somme liquidate  ai  sensi  della  normativa  vigente  in
materia. Tutti gli atti esecutivi sono nulli»; 
    b) all'articolo 5, comma 5, primo periodo, dopo le  parole:  «nel
ruolo di cui al comma 3» e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  «Resta
ferma la non liquidazione del trattamento di fine servizio in  quanto
il transito sopradetto interviene senza soluzione di continuita'  nel
rapporto di lavoro con la CRI ovvero con l'Ente»; 
    c) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, le parole:  «,  fino
all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2  e
3,»  sono  soppresse  e  dopo  le  parole:  «e  il  trattamento   del
corrispondente personale civile della CRI come  assegno  ad  personam
riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi»  sono  aggiunte  le
seguenti:  «e  di  riconoscimento  degli  istituti  del   trattamento
economico determinati dalla contrattazione  collettiva  correlati  ad
obiettivi»; 
    d) all'articolo 6, i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: 
  «6. Al personale civile e militare della CRI  e  quindi  dell'Ente,
compreso quello di cui all'articolo 8,  comma  2,  assunto  da  altre
amministrazioni si applica l'articolo 5, comma 5, secondo periodo.  I
processi di mobilita' previsti  dall'articolo  7,  comma  2-bis,  del
decreto-legge   31   dicembre   2014,   n.   192,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, si  applicano  al
personale risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito  ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo,  per  ciascun  profilo
professionale nell'ambito territoriale regionale. 
  7. Gli enti e le aziende del Servizio  sanitario  nazionale,  anche
delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit  sanitari  e
ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, sono  tenuti  ad
assumere  con  procedure  di  mobilita',  anche   in   posizione   di
sovrannumero e ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro  a
tempo indeterminato della CRI e  quindi  dell'Ente  con  funzioni  di
autista soccorritore e autisti soccorritori senior,  limitatamente  a
coloro che abbiano prestato servizio in attivita'  convenzionate  con
gli enti medesimi per un periodo non inferiore a  cinque  anni.  Tali
assunzioni sono disposte senza apportare nuovi o maggiori oneri  alla
finanza pubblica in quanto  finanziate  con  il  trasferimento  delle
relative risorse occorrenti al trattamento  economico  del  personale
assunto,  derivanti  dalla  quota  di  finanziamento   del   Servizio
sanitario nazionale erogata annualmente alla CRI e  quindi  all'Ente.
Le spese per il trattamento economico  del  personale  trasferito  al
Servizio  sanitario  nazionale  non  sono  considerate  ai  fini  del
rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 2, comma  71,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli enti e alle  aziende  sopradette
e' fatto divieto di assunzione del personale corrispondente  fino  al
totale  assorbimento  del  personale  della  CRI   ovvero   dell'Ente
sopradetto. 
  7-bis. I  rapporti  con  gli  enti  previdenziali  derivanti  dalle
procedure di mobilita' del personale della CRI ovvero dell'Ente  sono
definiti  in  sede  di  applicazione  delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 8, comma  2,  con  relativo  trasferimento  della  quota
corrispondente dell'attivo patrimoniale»; 
    e) all'articolo 6, comma 9, terzo periodo, dopo  le  parole:  «31
dicembre  2015»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «ovvero   fino   alla
conclusione delle procedure di cui all'articolo 5, comma 6»; 
    f) all'articolo 8, comma 2, secondo periodo: 
      1) dopo le parole: «gestione  liquidatoria  »  e'  aggiunto  il
seguente periodo: «Il personale gia' individuato nella previsione  di
fabbisogno ai sensi dell'articolo 3, comma 4,  come  funzionale  alle
attivita' propedeutiche alla gestione liquidatoria verra' individuato
con specifico provvedimento del presidente nazionale della CRI ovvero
dell'Ente entro il 30 marzo 2016 e successivamente aggiornato.  Detto
personale non partecipa  alle  procedure  previste  dall'articolo  7,
comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. Il 1º gennaio
2018 il  suddetto  personale  viene  trasferito,  con  corrispondente
trasferimento   delle   risorse   finanziarie,    presso    pubbliche
amministrazioni che presentano carenze in organico nei corrispondenti
profili professionali ovvero anche in sovrannumero»; 
      2) le parole: «; il predetto personale,» sono sostituite  dalle
seguenti: «. Il personale, ad eccezione  di  quello  funzionale  alle
attivita'  propedeutiche  alla  gestione  liquidatoria  di   cui   al
precedente capoverso,»; 
      3) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «Il  personale
della CRI  ovvero  dell'Ente,  nelle  more  della  conclusione  delle
procedure di cui all'articolo 7, comma 2-bis,  del  decreto-legge  31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2015, n. 11, previa convenzione tra le parti, puo'  prestare
temporaneamente  la  propria   attivita'   presso   altre   pubbliche
amministrazioni per garantire  fini  di  interesse  pubblico  di  cui
all'articolo 1, comma 4, anche con oneri a carico  del  finanziamento
pubblico  della  CRI  ovvero  dell'Ente,  che  rimane  esclusivamente
responsabile nei confronti del lavoratore del trattamento economico e
normativo». 
  398. All'articolo 7, comma 2-bis,  del  decreto-legge  31  dicembre
2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2015, n. 11, le parole: «Le disposizioni dei commi 425, 426, 427, 428
e 429» sono sostituite dalle seguenti:  «Le  disposizioni  dei  commi
424, 425, 426, 427 e 428». 
  399. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, e' rifinanziato di 2 milioni di euro per  l'anno
2016 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. 
  400. E' istituito un Fondo presso il Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali, con una dotazione di 90 milioni di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2016, destinato  alla  copertura  finanziaria  di
interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone  con
disabilita' grave, prive di sostegno familiare. 
  401. Al fine di garantire la compiuta  attuazione  della  legge  18
agosto 2015, n. 134, e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero della salute il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo
dello spettro autistico, con una dotazione di 5 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2016. 
  402. Con decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'utilizzazione del Fondo
di cui al comma 401. 
  403. E' autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno  2016
in favore dell'ente «Ente Nazionale per la protezione e  l'assistenza
dei Sordi (Onlus)», di cui alla legge 12 maggio 1942,  n.  889,  alla
legge 21 agosto 1950, n. 698,  e  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  125
del 9 maggio 1979, con  vincolo  di  destinazione  alla  creazione  e
funzionamento annuale del costituendo Centro  per  l'autonomia  della
persona sorda (C.A.P.S.) con sede in Roma. 
  404. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2016,
in favore dell'Istituto di studi  politici,  economici  e  sociali  -
Eurispes, con vincolo di destinazione alla creazione  di  progetti  e
iniziative informative finalizzate a sostenere l'attivita' sociale ed
economica nazionale. 
  405. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze,  di  cui
all'articolo 1, comma 1264, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,
anche ai fini del finanziamento degli  interventi  a  sostegno  delle
persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, e' incrementato  di
150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. 
  406. Al fine di potenziare i progetti  riguardanti  misure  atte  a
rendere  effettivamente  indipendente  la  vita  delle  persone   con
disabilita' grave come previsto dalle disposizioni di cui alla  legge
21 maggio 1998, n. 162, e' stanziata la somma di 5  milioni  di  euro
per l'anno 2016. 
  407.  A  decorrere  dall'anno  2016,  al  fine   di   favorire   la
realizzazione  di  progetti  di  integrazione  dei  disabili  mentali
attraverso lo sport, una quota pari a 500.000 euro del contributo  di
cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n.  266,
e   successivi   rifinanziamenti,   e'   attribuita   al    programma
internazionale di allenamento sportivo e competizioni  atletiche  per
le persone, ragazzi ed adulti, con disabilita' intellettiva, «Special
Olympics Italia». 
  408. Ai  fini  dell'attuazione  del  comma  407  il  contributo  al
Comitato italiano paralimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato  di  0,5  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2016. 
  409.  L'articolo  2  del  decreto-legge  25  marzo  2013,  n.   24,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 2. - (Sperimentazioni cliniche con  l'impiego  di  medicinali
per terapie avanzate a base di  cellule  staminali  per  la  cura  di
malattie rare). - 1. Per lo svolgimento di una o piu' sperimentazioni
cliniche, concernenti l'impiego di medicinali per terapie avanzate  a
base di cellule staminali per la cura di malattie rare, da  condurre,
nel rispetto delle modalita'  e  dei  termini  previsti  dal  decreto
legislativo 24 giugno 2003, n.  211,  nonche'  secondo  la  normativa
internazionale vigente e  in  accordo  con  le  vigenti  linee  guida
europee,  con  cellule  prodotte  secondo   il   regime   GMP   (Good
Manufacturing  Practice)  certificato   dall'Agenzia   italiana   del
farmaco,  il  Comitato  interministeriale   per   la   programmazione
economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34,  della  legge  23
dicembre  1996,  n.  662,  vincola  una  quota  del  Fondo  sanitario
nazionale, per un importo fino a 2 milioni di euro per l'anno 2017  e
fino a 4 milioni di euro per l'anno 2018, su  proposta  del  Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
  2. Al fine di garantire il piu' elevato potenziale terapeutico e il
migliore livello scientifico, la selezione delle  sperimentazioni  da
finanziare ai sensi del comma 1 avviene mediante procedura a evidenza
pubblica,   coordinata   dall'Agenzia   italiana   del   farmaco    e
dall'Istituto superiore di  sanita',  che  possono  avvalersi  di  un
comitato di esperti esterni ai fini della valutazione delle  predette
sperimentazioni». 
  410.  Il  Fondo   sanitario   nazionale,   determinato   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  e'
incrementato nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2017 e di 2
milioni di euro per l'anno 2018. 
  411. Al fine di sostenere  le  politiche  in  materia  di  adozioni
internazionali e di assicurare il funzionamento della Commissione per
le adozioni internazionali e' istituito, nello  stato  di  previsione
del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  per  il  successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, un fondo denominato «Fondo per le adozioni  internazionali»
con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere  dal  2016.
In attesa della riorganizzazione delle strutture della Presidenza del
Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 8 della  legge  7  agosto
2015, n. 124, la gestione delle risorse del Fondo e della Commissione
di cui al presente comma e' assegnata al  Centro  di  responsabilita'
del  Segretariato  generale  della  Presidenza  del   Consiglio   dei
ministri. 
  412. La dotazione del Fondo per le politiche della famiglia di  cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
come rifinanziato dall'articolo 1, comma 132, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, e' ridotta nella misura di 15 milioni di euro  annui  a
decorrere dal 2016. 
  413. All'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296, e successive modificazioni,  le  parole:  «;  per  sostenere  le
adozioni internazionali e  garantire  il  pieno  funzionamento  della
Commissione per le adozioni internazionali» sono soppresse. 
  414. E' istituito, in via sperimentale, nello stato  di  previsione
del Ministero della giustizia, con una dotazione di 250.000 euro  per
l'anno  2016  e  di  500.000  euro  per  l'anno  2017,  il  Fondo  di
solidarieta' a tutela del coniuge in stato di bisogno. 
  415. A valere sulle risorse del Fondo  di  cui  al  comma  414,  il
coniuge in stato di bisogno che non e'  in  grado  di  provvedere  al
mantenimento  proprio  e  dei  figli  minori,  oltre  che  dei  figli
maggiorenni portatori di  handicap  grave,  conviventi,  qualora  non
abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'articolo  156  del
codice civile per inadempienza del coniuge che vi  era  tenuto,  puo'
rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del  tribunale  del
luogo  ove  ha  residenza,  per  l'anticipazione  di  una  somma  non
superiore  all'importo  dell'assegno  medesimo.  Il  presidente   del
tribunale o un  giudice  da  lui  delegato,  ritenuti  sussistenti  i
presupposti di cui al periodo  precedente,  assumendo,  ove  occorra,
informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito  dell'istanza,
valuta l'ammissibilita'  dell'istanza  medesima  e  la  trasmette  al
Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di
cui al periodo precedente. Il Ministero della giustizia si rivale sul
coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate. Quando il
presidente del tribunale o il giudice da  lui  delegato  non  ritiene
sussistenti  i  presupposti  per  la  trasmissione  dell'istanza   al
Ministero della giustizia,  provvede  al  rigetto  della  stessa  con
decreto  non  impugnabile.  Il   procedimento   introdotto   con   la
presentazione dell'istanza di cui al primo periodo non e' soggetto al
pagamento del contributo unificato. 
  416. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate,  entro  trenta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  le
disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi  414  e  415,  con
particolare riguardo all'individuazione dei tribunali presso i  quali
avviare la sperimentazione,  alle  modalita'  per  la  corresponsione
delle somme e per la riassegnazione al Fondo  di  cui  al  comma  414
delle somme recuperate ai sensi del terzo periodo del comma 415. 
  417. Per lo svolgimento delle azioni e  degli  interventi  connessi
alla realizzazione del programma unico  di  emersione,  assistenza  e
integrazione sociale previsto  dall'articolo  18,  comma  3-bis,  del
testo unico di cui al decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,
attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta  e  il  grave
sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis,
della legge 11 agosto 2003, n.  228,  nonche'  per  la  realizzazione
delle correlate azioni di  supporto  e  di  sistema  da  parte  della
Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  le  pari
opportunita', e' destinata al bilancio della Presidenza del Consiglio
dei ministri una somma pari a 3 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni 2016, 2017 e 2018. 
  418. Il comma 466 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,  n.
244, e' sostituito dal seguente: 
  «466. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, e'
erogato, per l'85 per cento, agli enti di formazione  destinatari  e,
per la restante parte, all'Associazione nazionale privi della vista e
ipovedenti Onlus, per le esigenze del Centro autonomie e mobilita'  e
dell'annessa  Scuola  cani  guida  per  ciechi  e  al  Polo   tattile
multimediale della Stamperia regionale Braille Onlus di  Catania.  La
ripartizione  e'  operata  dal  Ministero  dell'interno  con  proprio
provvedimento adottato su proposta dell'Unione italiana ciechi tenuto
conto dei progetti di attivita'  presentati  dagli  enti  di  cui  al
periodo precedente. I medesimi enti sono tenuti agli  adempimenti  di
rendicontazione gia' previsti dall'articolo 2 della medesima legge n.
379 del 1993 per l'Unione italiana ciechi». 
  419.  Al  fine  di  contribuire  al   funzionamento   dell'Istituto
nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'articolo 1,  comma
1, lettera b), del decreto-legge 29 marzo 2004,  n.  81,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e' autorizzata
a decorrere dall'anno 2016 una spesa ulteriore di 1 milione  di  euro
annui. 
  420. Il contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi
«Regina Margherita» di Monza di cui all'articolo  1  della  legge  13
novembre 2002, n. 260, e' incrementato dell'importo di 2  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. 
  421. Alla biblioteca italiana  per  ipovedenti  «B.I.I.  Onlus»  e'
assegnato un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018. 
  422. Al fine di dare avvio alle misure per  fare  fronte  ai  danni
occorsi  al  patrimonio  privato  ed  alle  attivita'  economiche   e
produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2  dell'articolo
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e  successive  modificazioni,
relativamente  alle  ricognizioni  dei  fabbisogni   completate   dai
Commissari delegati e  trasmesse  al  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la  successiva
istruttoria si provvede, per le finalita'  e  secondo  i  criteri  da
stabilire con apposite  deliberazioni  del  Consiglio  dei  ministri,
assunte ai sensi della lettera e) del citato  articolo  5,  comma  2,
della legge n. 225 del 1992  mediante  concessione,  da  parte  delle
Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime  deliberazioni,  di
contributi a favore di soggetti  privati  e  attivita'  economiche  e
produttive, con le modalita' del finanziamento agevolato. 
  423. Per le finalita' di cui al comma 422, i  soggetti  autorizzati
all'esercizio del credito operanti nei  territori  individuati  nelle
deliberazioni del  Consiglio  dei  ministri  adottate  ai  sensi  del
medesimo comma, possono contrarre  finanziamenti,  secondo  contratti
tipo definiti con apposita convenzione  con  l'Associazione  bancaria
italiana,  assistiti   dalla   garanzia   dello   Stato,   ai   sensi
dell'articolo  5,  comma  7,  lettera  a),   secondo   periodo,   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  al  fine  di
concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia  dello  Stato
ai  soggetti  danneggiati  dagli  eventi  calamitosi  rispettivamente
indicati, nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, e comunque nei
limiti delle disponibilita' di cui al  comma  427.  Con  decreti  del
Ministro dell'economia e delle finanze e' concessa la garanzia  dello
Stato di cui ai commi da 422 a 428 e sono definiti  i  criteri  e  le
modalita' di operativita'  della  stessa,  nonche'  le  modalita'  di
monitoraggio ai fini del rispetto  dell'importo  massimo  di  cui  al
periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente  comma
e' elencata nell'allegato allo  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della  legge  31
dicembre 2009, n. 196. 
  424. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati  dalle
banche ai sensi dei commi da 422 a 428, in capo al  beneficiario  del
finanziamento matura un credito di imposta,  fruibile  esclusivamente
in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di  rimborso,
all'importo ottenuto  sommando  alla  sorte  capitale  gli  interessi
dovuti, nonche' le spese strettamente necessarie  alla  gestione  dei
medesimi finanziamenti. Le modalita'  di  fruizione  del  credito  di
imposta sono stabilite con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere  dal
2016. Il credito di  imposta  e'  revocato,  in  tutto  o  in  parte,
nell'ipotesi di  risoluzione  totale  o  parziale  del  contratto  di
finanziamento agevolato. 
  425. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica  con
modalita' telematiche  all'Agenzia  delle  entrate  gli  elenchi  dei
soggetti  beneficiari,  l'ammontare  del  finanziamento  concesso   a
ciascun beneficiario, il  numero  e  l'importo  delle  singole  rate.
L'ammontare del  finanziamento  e'  erogato  al  netto  di  eventuali
indennizzi  per  polizze  assicurative  stipulate  per  le   medesime
finalita' da dichiarare al momento della richiesta del  finanziamento
agevolato. 
  426. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale,
sono erogati e posti  in  ammortamento  sulla  base  degli  stati  di
avanzamento  lavori  relativi   all'esecuzione   dei   lavori,   alle
prestazioni  di  servizi  e  alle  acquisizioni  di  beni   necessari
all'esecuzione  degli   interventi   ammessi   a   contributo   dalle
amministrazioni pubbliche  di  cui  al  comma  422.  I  contratti  di
finanziamento  prevedono  specifiche  clausole  risolutive  espresse,
anche  parziali,  per  i  casi  di  mancato  o  ridotto  impiego  del
finanziamento, ovvero di utilizzo anche  parziale  del  finanziamento
per finalita' diverse da quelle indicate nei commi da 422 a  428.  In
tutti i casi  di  risoluzione  del  contratto  di  finanziamento,  il
soggetto finanziatore chiede  al  beneficiario  la  restituzione  del
capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto.  In  mancanza
di tempestivo pagamento spontaneo, lo  stesso  soggetto  finanziatore
comunica alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 422,  per  la
successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del  debitore  e
l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del  soggetto
finanziatore delle somme erogate e  dei  relativi  interessi  nonche'
delle spese strettamente necessarie alla gestione dei  finanziamenti,
non   rimborsati   spontaneamente    dal    beneficiario,    mediante
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono versate  in
apposito capitolo di entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere
riassegnate al Fondo per le emergenze nazionali istituito  presso  la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione
civile. 
  427. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria  degli  effetti
delle disposizioni di cui ai commi da 422 a 428, entro il 31 marzo di
ciascun anno, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  verifica
l'andamento  della  concessione  di  finanziamenti  agevolati  e  del
relativo  tiraggio,  con  riferimento   alle   disposizioni   vigenti
riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico  dello
Stato per interventi  connessi  a  calamita'  naturali,  al  fine  di
valutare l'importo dei finanziamenti di cui ai commi da 422 a 428 che
possono essere annualmente concessi nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica, fermo restando il limite massimo di cui al  comma  423.  Il
Ministero dell'economia e  delle  finanze  comunica  al  Dipartimento
della protezione civile l'esito della verifica  effettuata  entro  il
medesimo termine del 31 marzo. 
  428. Le modalita' attuative dei commi da 422 a 428, anche  al  fine
di assicurare uniformita' di trattamento,  un  efficace  monitoraggio
sull'utilizzo delle risorse, nonche' il rispetto del limite di  1.500
milioni di euro di cui al comma  423,  sono  definite  con  ordinanze
adottate dal Capo del Dipartimento della protezione  civile  d'intesa
con le regioni rispettivamente  interessate  e  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze,  ai  sensi  dell'articolo  5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni. 
  429. All'articolo 9 della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  dopo  il
comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi  o  differiti
ai sensi  del  comma  2  avviene,  senza  applicazione  di  sanzioni,
interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione, anche
mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili  di
pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data  di  scadenza
della sospensione. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze sono definiti le modalita' e  i  termini  della  ripresa  dei
versamenti,  tenendo  anche  conto  della  durata  del   periodo   di
sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo. 
  2-ter. Per i tributi non sospesi ne' differiti ai sensi  del  comma
2, nei limiti delle risorse preordinate allo  scopo,  i  contribuenti
residenti o aventi sede legale o sede operativa nei territori colpiti
da eventi calamitosi con danni riconducibili all'evento e individuati
con la medesima ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri
con la quale e' dichiarato lo stato di emergenza possono chiedere  la
rateizzazione, fino a un massimo di diciotto  rate  mensili  di  pari
importo, dei  tributi  che  scadono  nei  sei  mesi  successivi  alla
dichiarazione dello stato di emergenza, con istanza da presentare  al
competente ufficio, secondo modalita' e termini stabiliti con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione». 
  430. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito un fondo rotativo per far fronte  alle  esigenze
che derivano dal differimento di  riscossione  a  seguito  di  eventi
calamitosi, disposto ai sensi dell'articolo 9 della legge  27  luglio
2000, n. 212, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2016.
Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabilite le modalita' attuative  e  di  alimentazione  del  medesimo
fondo. Al  relativo  onere  per  l'anno  2016  si  provvede  mediante
riduzione  di  pari  importo  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  431.  All'articolo  12,  comma  1,  ultimo  periodo,  del   decreto
legislativo 24 settembre 2015,  n.  159,  le  parole:  «entro  trenta
giorni dal» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese successivo
al». 
  432. Per gli anni 2016 e 2017, al fine di completare  le  attivita'
finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale  e
occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6  aprile  2009,  i
comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o  rinnovare,
alle  medesime  condizioni  giuridiche  ed  economiche,  i  contratti
stipulati sulla base della normativa  emergenziale,  in  deroga  alle
vigenti normative in materia  di  vincoli  alle  assunzioni  a  tempo
determinato presso le  amministrazioni  pubbliche.  Alle  proroghe  o
rinnovi dei suddetti contratti, eseguiti in deroga  alla  legge,  non
sono applicabili le sanzioni previste dalla  normativa  vigente,  ivi
compresa la sanzione  della  trasformazione  del  contratto  a  tempo
indeterminato. 
  433.  Agli  oneri  derivanti  dall'applicazione  del   comma   432,
quantificati sulla base delle esigenze  effettive  documentate  dalle
amministrazioni  centrali   e   locali   istituzionalmente   preposte
all'attivita' della ricostruzione, si  provvede  mediante  l'utilizzo
delle somme stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n. 190,  Tabella
E, nell'ambito della quota destinata dal  CIPE  al  finanziamento  di
servizi di natura tecnica e assistenza qualificata. 
  434. Il termine di un triennio, di cui all'articolo  67-ter,  comma
3,  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,  relativo  alla
dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di
25 unita', assegnata agli Uffici speciali per la ricostruzione di cui
all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e' prorogato di un ulteriore triennio. 
  435. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale  in
servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato
all'esito della procedura comparativa pubblica, di  cui  alle  Intese
sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la  citta'  dell'Aquila,
del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale  per  i
comuni  del  cratere,  del  9-10  agosto  2012,  stipulate  ai  sensi
dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
possono essere prorogati per un  ulteriore  triennio,  alle  medesime
condizioni giuridiche ed economiche, anche  in  deroga  alle  vigenti
normative in materia di vincoli alle assunzioni a  tempo  determinato
presso le  amministrazioni  pubbliche.  Alle  proroghe  dei  suddetti
contratti, eseguite in deroga alla legge,  non  sono  applicabili  le
sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa  la  sanzione
della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. 
  436. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui
ai commi 434  e  435,  quantificati  nel  limite  di  spesa  di  euro
2.320.000 per ciascuno degli anni 2016,  2017  e  2018,  si  provvede
mediante l'utilizzo delle somme stanziate con la  legge  23  dicembre
2014,   n.   190,   Tabella    E,    recante    il    rifinanziamento
dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26
aprile 2013, n. 43, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota  destinata  dal  CIPE  al
finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza  qualificata,
ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre
2014, n. 190. 
  437. Gli oneri di cui al comma  436  comprendono  quelli  derivanti
dalla prosecuzione dell'attivita' dei titolari degli Uffici  speciali
per la ricostruzione,  di  cui  all'articolo  67-ter,  comma  2,  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, quantificati nel limite  di  spesa
di euro 400.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. 
  438. Al  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 5,  dopo  la  parola:  «stessi»  sono  inserite  le
seguenti:  «,  nonche'  delle  strutture  regionali  competenti   per
materia»; 
      2) al comma 5-bis, dopo la parola: «normativa» sono inserite le
seguenti: «nonche' alle strutture regionali competenti per materia»; 
    b) all'articolo 4, dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: 
  «5-bis.1. Nell'ambito del piano di cui al comma 1,  lettera  a),  i
presidenti delle regioni di cui  all'articolo  1,  comma  2,  possono
destinare quota parte delle  risorse  messe  a  disposizione  per  la
ricostruzione delle aree terremotate  di  cui  al  presente  articolo
anche per gli interventi  di  riparazione  e  ripristino  strutturale
degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali  ed  individuati
come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo  delle
strutture cimiteriali»; 
    c) all'articolo 5, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
  «1-ter. Nell'ambito del piano  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettera a), e nei limiti delle risorse messe a disposizione dai commi
1 e 1-bis del presente articolo, i Presidenti delle  regioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, possono altresi' destinare quota parte delle
risorse  messe  a   disposizione   dal   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per la realizzazione  di  interventi
di miglioramento sismico  su  edifici  scolastici  o  utilizzati  per
attivita' educativa della prima  infanzia  e  per  l'universita'  che
abbiano subito danni lievi, nel limite delle  risorse  assegnate  per
gli interventi specifici». 
  439. All'articolo 10 del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis.  I  Commissari  delegati  consentono  l'utilizzo  a  titolo
gratuito a  favore  delle  amministrazioni  pubbliche  degli  edifici
temporanei destinati ad attivita' scolastica ovvero a uffici pubblici
e  delle  relative  aree  di  sedime  e  pertinenziali  nonche'   dei
prefabbricati modulari abitativi. 
  4-ter. I Commissari delegati provvedono al trasferimento  a  titolo
gratuito dei beni immobili di cui  al  comma  4-bis  a  favore  delle
amministrazioni  pubbliche  di  riferimento.  I  trasferimenti   sono
operati mediante adozione di atto ricognitivo con esenzione  da  ogni
effetto fiscale. 
  4-quater. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo  6-sexies  del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' prorogato al 31 dicembre  2016.
Al relativo onere si provvede nel limite  delle  risorse  disponibili
allo scopo finalizzate  sulle  contabilita'  dei  Commissari  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122». 
  440. Al fine di soddisfare le ulteriori esigenze delle  popolazioni
colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, connesse  alla  necessita'
di completare e sostenere  ulteriormente  la  ripresa  economica,  in
favore dei Presidenti delle regioni Lombardia ed  Emilia-Romagna,  in
qualita' di commissari delegati, per il  2016  sono  autorizzati  160
milioni di euro in favore dell'Emilia-Romagna e 30 milioni di euro in
favore della Lombardia a completamento delle  attivita'  connesse  al
processo di ricostruzione pubblica. Ai  relativi  oneri  si  provvede
mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione  di  spesa  di
cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  441. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma  710
non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali individuati
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6  giugno  2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,  n.
122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da
parte di cittadini privati e imprese, nonche' da indennizzi derivanti
da polizze assicurative, puntualmente finalizzate a fronteggiare  gli
eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo
complessivo di  15  milioni  di  euro.  L'ammontare  delle  spese  da
escludere dal saldo  di  cui  al  comma  710  ai  sensi  del  periodo
precedente e' determinato dalla regione Emilia-Romagna nel limite  di
12 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nel  limite  di
1,5 milioni di euro per ciascuna regione. Le  regioni  comunicano  al
Ministero dell'economia e delle  finanze  e  ai  comuni  interessati,
entro il 30 giugno 2016, gli importi di cui al periodo precedente. Ai
relativi  oneri  si  provvede  mediante  riduzione  di  pari  importo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  442. Al comma 13 dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134, dopo le parole: «dei capannoni  e  degli  impianti  industriali»
sono aggiunte le seguenti: «, nonche' delle strutture destinate  alla
produzione agricola e alle attivita' connesse,». 
  443. Al fine di soddisfare le ulteriori  esigenze  derivanti  dalla
messa in sicurezza, anche attraverso  la  loro  ricostruzione,  delle
strutture destinate alla produzione agricola  situate  nei  territori
dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, sono  destinati
ai presidenti delle  regioni  Lombardia  e  Veneto,  in  qualita'  di
commissari delegati alla ricostruzione,  3,5  milioni  di  euro  alla
regione Lombardia e 1,5 milioni  di  euro  alla  regione  Veneto  per
l'anno 2016. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari
importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma
6,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  444. Al fine di soddisfare le ulteriori esigenze delle  popolazioni
colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, connesse  alla  necessita'
di completare il processo di ricostruzione, in favore del  presidente
della regione Lombardia, in qualita'  di  commissario  delegato  alla
ricostruzione, e' autorizzata la spesa di 70 milioni di euro  per  il
2016  ai  fini  del  completamento  delle  attivita'  connesse   alla
ricostruzione  privata.  Ai  relativi  oneri  si  provvede   mediante
riduzione  di  pari  importo  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  445. Nei comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20  e
29 maggio 2012, con zone rosse nei centri storici, e'  istituita  una
zona franca ai sensi dei commi 340 e seguenti dell'articolo  1  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della  zona  franca
comprende i centri storici o centri abitati dei comuni di San Giacomo
delle Segnate, Quingentole, San Giovanni del  Dosso,  Quistello,  San
Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzara. 
  446. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi da  445
a 453 le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui  al
comma 445 con le seguenti caratteristiche: 
    a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto
stabilito dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del  6
maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attivita' produttive 18
aprile 2005, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  238  del  12
ottobre 2005, e avere avuto nel 2014 un  reddito  lordo  inferiore  a
80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque; 
    b) appartenere ai settori di  attivita'  individuati  dai  codici
ATECO 45, 46, 47, 55, 56, 79, 93, 95 e 96; 
    c) essere gia' costituite alla data di presentazione dell'istanza
presentata in base a quanto stabilito dal decreto  di  cui  al  comma
453, purche' la data di costituzione dell'impresa non sia  successiva
al 31 dicembre 2014; 
    d) svolgere la propria attivita' all'interno della  zona  franca,
ai sensi di quanto previsto al comma 448; 
    e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili,
non essere  in  liquidazione  volontaria  o  sottoposte  a  procedure
concorsuali. 
  447.  Gli  aiuti  di  Stato  corrispondenti   all'ammontare   delle
agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 sono concessi  ai  sensi  e
nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione,  del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de
minimis» e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della  Commissione,  del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de
minimis» nel settore agricolo. 
  448. Per accedere alle agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453, i
soggetti individuati ai sensi dei commi 445 e  446  devono  avere  la
sede principale o l'unita' locale all'interno  della  zona  franca  e
rispettare  i  limiti  e  le  procedure  previsti   dai   regolamenti
dell'Unione europea di cui al comma 447. 
  449. Il rispetto di quanto  previsto  al  comma  448  e'  attestato
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai  sensi
dell'articolo 47 del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  450. I soggetti di cui ai commi 445 e 446 possono beneficiare,  nel
rispetto del comma 447 nonche' del limite previsto  al  comma  451  e
delle risorse  finanziarie  di  cui  al  comma  452,  delle  seguenti
agevolazioni: 
    a) esenzione dalle imposte  sui  redditi  del  reddito  derivante
dallo  svolgimento  dell'attivita'  svolta  dall'impresa  nella  zona
franca fino a concorrenza dell'importo di euro  100.000  per  ciascun
periodo d'imposta; 
    b) esenzione dall'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive
del  valore  della  produzione  netta  derivante  dallo   svolgimento
dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca  nel  limite  di
euro 300.000 per ciascun periodo d'imposta; 
    c) esenzione dalle imposte municipali proprie  per  gli  immobili
siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al
comma 446 per l'esercizio dell'attivita' economica. 
  451. Le esenzioni di cui al comma 450 sono concesse  esclusivamente
per il periodo d'imposta in corso alla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge. 
  452.  Per  le  finalita'  di  cui  ai   commi   da   445   a   453,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis,  comma  1,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' incrementata di  5  milioni  di
euro nell'anno 2016. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro  per
l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente  riduzione  di  pari
importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma
6,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  453. Per l'attuazione degli interventi di cui ai  commi  da  445  a
452, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto
del Ministro dello sviluppo  economico  10  aprile  2013,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013. 
  454. All'articolo  5  del  decreto-legge  5  maggio  2015,  n.  51,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  2,  le  parole:  «entro  il  termine  perentorio  di
sessanta giorni dall'entrata in vigore  del  presente  decreto»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «entro  il  termine  perentorio  del  29
febbraio 2016»; 
    b) al comma 3-bis: 
      1) al secondo periodo, le parole da: «e la data di  entrata  in
vigore del presente  decreto»  fino  a:  «legge  di  conversione  del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:  «e  il  31  luglio
2015, individuati ai sensi del comma 4 del  citato  articolo  14  del
decreto legislativo n. 154  del  2004,  e  successive  modificazioni,
possono presentare domanda, entro il 29 febbraio 2016»; 
      2) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:  «E'  data
priorita' alle domande delle imprese  che  hanno  subito  un  maggior
danno. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali sono individuati i criteri di priorita' per  l'assegnazione
del contributo alle aziende danneggiate ». 
  455. Al fine di coordinare le politiche di finanziamento  nazionali
del settore ittico,  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  17  del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e  all'articolo  1,  comma
512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  si  applicano  in  favore
delle imprese della pesca e dell'acquacoltura anche  a  valere  sulle
risorse europee del Fondo europeo per gli affari marittimi e  per  la
pesca (FEAMP) di cui al regolamento (UE) n. 508/2014  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014. 
  456. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012,
individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1,  del  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1º
agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, gli oneri relativi al pagamento delle  rate  dei
mutui concessi dalla Cassa depositi e  prestiti  Spa,  trasferiti  al
Ministero dell'economia e delle finanze in  attuazione  dell'articolo
5, commi 1  e  3,  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
da corrispondere nell'anno 2016,  ad  esclusione  di  quelle  il  cui
pagamento e' stato differito ai sensi  dell'articolo  1,  comma  426,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1,  comma  356,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono pagati, senza applicazione
di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2017, in rate di  pari
importo per dieci anni sulla base  della  periodicita'  di  pagamento
prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui  stessi.
Ai relativi oneri, pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4,5
milioni di euro per l'anno 2017, si provvede  con  le  risorse  delle
contabilita'  speciali,  di  cui  all'articolo  2,   comma   6,   del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, che sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato. 
  457. Al comma 436 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.
190, le parole: «Per l'anno 2015»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Per gli anni 2015 e 2016». 
  458. Al capo del Dipartimento della  protezione  civile  presso  la
Presidenza del Consiglio dei ministri e' assegnata la  somma  di  7,5
milioni di euro per ciascuno degli anni  2016  e  2017  per  speciali
elargizioni in favore  dei  familiari  delle  vittime  dell'alluvione
verificatasi il 5 maggio 1998 a  Sarno,  a  totale  indennizzo  della
responsabilita' civile a carico dello Stato e del comune di Sarno. 
  459. Il sindaco del comune di  Sarno,  d'intesa  con  il  capo  del
Dipartimento della protezione civile, nei limiti  dell'autorizzazione
di spesa di cui al comma 458, individua i familiari delle  vittime  e
determina la somma spettante, nel limite di euro 100.000 per ciascuna
delle vittime, nonche' la quota di  rimborso  delle  eventuali  spese
legali sostenute e documentate. 
  460. Le elargizioni di cui al  comma  458  spettanti  ai  familiari
delle vittime  sono  assegnate  e  corrisposte  secondo  il  seguente
ordine: 
    a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto  al
quale  sia  stata  pronunciata  sentenza  anche  non  definitiva   di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili  del  matrimonio  e
del coniuge cui sia stata  addebitata  la  separazione  con  sentenza
passata in giudicato, e ai figli se a carico; 
    b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite  o  nel  caso  di
coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata  sentenza  anche  non
definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti  civili  del
matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la  separazione  con
sentenza passata in giudicato; 
    c) ai genitori; d) ai fratelli e alle  sorelle  se  conviventi  a
carico; e) ai conviventi a carico negli ultimi  tre  anni  precedenti
l'evento; 
    f) al convivente more uxorio. 
  461. Qualora sia intervenuto il decesso dei soggetti beneficiari ai
sensi del comma 460, gli  eredi  hanno  diritto  al  pagamento  della
medesima somma, previa presentazione di documentazione attestante  la
qualita' di erede e la quota di partecipazione  all'asse  ereditario,
secondo le disposizioni vigenti in materia di successione legittima. 
  462.  Il  capo  del  Dipartimento  della  protezione   civile,   in
conformita' con l'atto del sindaco del comune  di  Sarno  di  cui  al
comma 459, adotta i provvedimenti di elargizione. 
  463. L'indennizzo corrisposto comprende tutte  le  somme  dovute  a
qualsiasi titolo ai destinatari e tiene conto di quanto eventualmente
gia' percepito a seguito di sentenze riguardanti  la  responsabilita'
civile dello Stato e del comune di Sarno. I contenziosi  aperti  sono
dichiarati estinti a decorrere dalla data di entrata in vigore  della
presente legge. 
  464. Le elargizioni di cui al comma 458 sono esenti da ogni imposta
o tassa e sono assegnate in  aggiunta  ad  ogni  altra  somma  cui  i
soggetti beneficiari abbiano diritto  a  qualsiasi  titolo  ai  sensi
della normativa vigente. 
  465.  Al  comune  di  Sarno  e'   riconosciuto   un   trasferimento
straordinario di 1 milione di euro per ciascuno  degli  anni  2016  e
2017, a compensazione di  quanto  gia'  erogato  ai  familiari  delle
vittime a seguito di sentenze riguardanti la  responsabilita'  civile
dello Stato e del comune stesso. 
  466. Per il triennio 2016-2018, in applicazione  dell'articolo  48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  gli  oneri
posti   a   carico   del   bilancio   statale   sono    quantificati,
complessivamente, in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno  2016,
di cui 74 milioni di euro per il personale delle Forze armate  e  dei
Corpi di polizia di cui al decreto legislativo  12  maggio  1995,  n.
195, e 7 milioni di euro per il restante personale statale in  regime
di diritto pubblico. 
  467. Le  somme  di  cui  al  comma  466,  comprensive  degli  oneri
contributivi ai fini previdenziali  e  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo  complessivo  massimo
di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g), della legge 31  dicembre
2009, n. 196. 
  468. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 41, comma 2, primo periodo, le parole: «, per uno
dei comparti di cui all'articolo 40, comma 2,» sono soppresse; 
    b) all'articolo 41, comma 2, secondo periodo, le parole:  «,  per
uno dei comparti di cui all'articolo 40, comma 2,» sono soppresse; 
    c) all'articolo 41, comma 5, dopo le parole: «istituti  comuni  a
piu' comparti» sono inserite le seguenti: «o che si  applicano  a  un
comparto per il quale operano piu' comitati di settore». 
  469. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed
enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri  per  i
rinnovi  contrattuali  per  il  triennio  2016-2018,  nonche'  quelli
derivanti  dalla  corresponsione  dei  miglioramenti   economici   al
personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, sono posti a carico  dei  rispettivi  bilanci  ai
sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo  n.
165 del 2001. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
su proposta  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da emanare entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, sono fissati i criteri di determinazione
dei predetti oneri in coerenza con quanto previsto dal comma 466. 
  470. Le disposizioni recate dal comma 469  si  applicano  anche  al
personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. 
  471. Al fine di assicurare l'omogenea applicazione  sul  territorio
di  riferimento  di  quanto  previsto,  in  materia   di   personale,
dall'articolo 5 dell'intesa concernente  l'attribuzione  di  funzioni
statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al  Parco  nazionale
dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
agosto 2014, n. 116, la  regione  Lombardia  o  l'ente  dalla  stessa
individuato provvede, nel rispetto delle limitazioni  assunzionali  e
finanziarie vigenti in materia di personale,  ad  attivare  procedure
concorsuali  pubbliche,  prevedendo  nei  bandi   il   riconoscimento
dell'esperienza maturata da parte del personale gia' dipendente al 31
dicembre 2013 dal Consorzio del  Parco  nazionale  dello  Stelvio  da
almeno  dieci  anni,  con  mansioni   impiegatizie,   amministrative,
tecniche, scientifiche e  didattiche  di  educazione  ambientale,  in
esito a  procedure  diverse  da  quelle  previste  per  l'accesso  al
pubblico impiego. 
  472. Al fine di assicurare, anche in relazione  alle  straordinarie
esigenze  di  prevenzione  e  contrasto  alla  criminalita'   ed   al
terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo  24,
commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n.  78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.  102,  nonche'  di
quelli previsti  dall'articolo  3,  comma  2,  del  decreto-legge  10
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
febbraio 2014, n.  6,  e'  prorogato,  limitatamente  ai  servizi  di
vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, fino al  31  dicembre  2016,
l'impiego di un contingente pari a 4.800 unita'  di  personale  delle
Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis,
commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. 
  473. Ai fini dell'attuazione del comma 472, e' autorizzata, per gli
interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75,  del  decreto-legge
1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, nonche' di quelli di cui all'articolo  3,  comma
2, del decreto-legge  10  dicembre  2013,  n.  136,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, la  spesa  di  euro
83.000.000 per  l'anno  2016,  con  specifica  destinazione  di  euro
81.100.000 per il personale di cui al comma 74 e  di  euro  1.900.000
per  il  personale  di  cui  al  comma  75   dell'articolo   24   del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al  cui  onere  si  provvede,  nel
limite di 10  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, gia' destinata alla prosecuzione  del
concorso delle  Forze  armate  alle  operazioni  di  sicurezza  e  di
controllo del territorio, per l'anno 2016. 
  474. Entro il 31 marzo 2016 il Ministro dell'interno provvede  alla
ricognizione  del  personale  di  polizia  assegnato  a  funzioni  di
carattere amministrativo ovvero di scorta personale, onde  valutarne,
nel rispetto dell'ordinamento vigente e presso  le  sedi  competenti,
l'assegnazione ad operazioni di sicurezza e controllo del territorio,
al  fine  di  una  gestione  efficiente  ed  efficace  delle  risorse
organiche, anche in relazione alle contingenti esigenze di  sicurezza
nazionale. 
  475. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze, e' istituito un fondo con una dotazione di  150  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, finalizzato  ad  interventi
di carattere economico, sociale  e  ambientale  nei  territori  della
terra dei fuochi e, nel limite massimo  di  3  milioni  di  euro  per
ciascun anno considerato, di bonifica del sito inquinato dell'ex area
industriale «Isochimica». Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi e  le
amministrazioni  competenti  cui  destinare  le  predette  somme.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad  apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
  476. Al fine di contribuire all'attuazione dei necessari interventi
di bonifica e messa in sicurezza dei  siti  di  interesse  nazionale,
nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare e' istituito un fondo con una dotazione  di
10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, di  cui
5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 destinati  agli
interventi di bonifica del sito  di  interesse  nazionale  Valle  del
Sacco e i restanti 5 milioni di euro per ciascuno degli anni  2016  e
2017 e 10 milioni di euro per l'anno 2018 da destinare con  priorita'
ai siti di interesse nazionale per i quali e'  necessario  provvedere
con urgenza al corretto adempimento di obblighi europei. 
  477. Al fine di studiare e valutare  gli  effetti  dei  cambiamenti
climatici, mediante la realizzazione di modelli del sistema climatico
italiano e delle  sue  interazioni  con  la  societa'  e  l'ambiente,
attraverso le attivita' di ricerca svolte dalla grande infrastruttura
di  ricerca,  gia'  denominata  «Centro   euro-mediterraneo   per   i
cambiamenti  climatici»,  nonche'   per   la   valorizzazione   degli
investimenti effettuati con la delibera CIPE  n.  42  del  13  maggio
2010, e' autorizzato, a decorrere dall'anno 2016, un contributo annuo
di 5 milioni di euro. 
  478. All'articolo 39-bis, comma 1,  del  decreto-legge  1º  ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  novembre
2007, n. 222, dopo le parole: «della legge 24 dicembre 2003, n. 350,»
sono inserite  le  seguenti:  «e  di  corrispettivi  a  carico  delle
societa' di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi
negli aeroporti, di cui all'articolo 1, comma 1328,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296,». 
  479. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli
obiettivi istituzionali perseguiti, non si applicano alle federazioni
sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale  italiano
(CONI)  e  all'ENIT-Agenzia  nazionale  del  turismo  le   norme   di
contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico
dei  soggetti  inclusi   nell'elenco   dell'Istituto   nazionale   di
statistica   (ISTAT)   delle   amministrazioni   pubbliche   di   cui
all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  e  successive
modificazioni. All'attuazione della disposizione di cui al precedente
periodo si provvede  nell'ambito  degli  stanziamenti  autorizzati  a
legislazione vigente. 
  480. Lo stanziamento di cui all'articolo 5 della legge  26  gennaio
1963, n. 91, e' fissato in  1  milione  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2016. 
  481. Al fine di fare fronte alle spese per  la  costituzione  e  il
funzionamento dei collegi  arbitrali  internazionali  inseriti  nelle
clausole di arbitrato internazionale dei trattati sottoscritti  dallo
Stato  italiano  o,  per  esso,  dall'Unione  europea,  a   decorrere
dall'esercizio  finanziario  2016,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  un  apposito
fondo denominato «Fondo per le spese di costituzione e  funzionamento
dei collegi arbitrali internazionali». A tal fine e'  autorizzata  la
spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno  2016.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  482. Al fine di consentire la promozione  e  lo  svolgimento  delle
iniziative funzionali alle celebrazioni del settantesimo anniversario
della   nascita   della   Repubblica   italiana,   del   settantesimo
anniversario della  Costituzione  della  Repubblica  italiana  e  del
riconoscimento  dei  diritti  elettorali  delle  donne  nonche'   del
centenario della nascita di Aldo Moro e' autorizzata la  spesa  di  3
milioni di euro per l'anno 2016 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2017 e 2018. 
  483. A decorrere dall'anno 2016 e' autorizzata l'ulteriore spesa di
1 milione di euro annui in favore delle istituzioni culturali di  cui
all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534. 
  484. Fino alla data del  30  settembre  2016,  entro  la  quale  si
provvede  al  complessivo  riordino  della  disciplina   dei   canoni
demaniali marittimi, i procedimenti amministrativi pendenti alla data
del 15 novembre 2015, avviati dalle amministrazioni competenti per il
rilascio, la sospensione, la revoca e  la  decadenza  di  concessioni
demaniali marittime con finalita' turistico-ricreative, con esclusivo
riferimento  a  quelle  inerenti  alla  conduzione  delle  pertinenze
demaniali,   derivanti   da   procedure   di   contenzioso   connesse
all'applicazione dei  criteri  per  il  calcolo  dei  canoni  di  cui
all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993,  n.  400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,  n.  494,
come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge  27  dicembre
2006, n. 296, sono sospesi. La disposizione di cui al presente  comma
non si applica  per  i  beni  pertinenziali  che  risultano  comunque
oggetto di procedimenti giudiziari  di  natura  penale,  nonche'  nei
comuni e nei municipi sciolti o commissariati ai sensi degli articoli
143 e 146 del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267. 
  485. All'articolo 8, comma 13-septies, del decreto-legge 19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle  more
dell'attuazione del primo periodo e, comunque, non oltre il 30 giugno
2016, le risorse di cui al presente comma possono  essere  utilizzate
nel limite di 6,5  milioni  di  euro  per  assicurare  i  servizi  di
collegamento marittimo attualmente convenzionato con la regione anche
tramite la  prosecuzione  del  contratto  con  la  marittima  SAREMAR
S.p.A.». 
  486. Al fine di  garantire  un  completo  ed  efficace  sistema  di
collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta la riduzione dei
disagi derivanti  dalla  condizione  di  insularita'  e  assicuri  la
continuita' del  diritto  alla  mobilita'  anche  ai  passeggeri  non
residenti, e' attribuita alla  Regione  siciliana  una  somma  di  20
milioni di euro per l'anno 2016. Le risorse di cui al presente  comma
sono impiegate in conformita' alle  vigenti  disposizioni  europee  e
nazionali in materia di oneri di servizio pubblico  nei  collegamenti
aerei infracomunitari. 
  487. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre  2014,
n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2015,
n. 11, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle  seguenti:
«31 dicembre 2016». 
  488.  La  durata  della  contabilita'  speciale  n.  5458  di   cui
all'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2  febbraio  2013,  come  prorogata  dal
comma 364 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  e'
ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2016, anche  al  fine  di
attuare interventi urgenti per la messa in sicurezza  del  territorio
contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico,  cui  provvede,
d'intesa con il titolare  della  contabilita'  speciale  n.  5458,  a
valere sulle risorse  disponibili  della  medesima  contabilita',  il
commissario straordinario delegato per il rischio  idrogeologico  nel
Veneto, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
116. 
  489. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,  comma  1063,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' rifinanziata  per  l'importo
di 1 milione di euro per l'anno 2016 e  di  4  milioni  di  euro  per
l'anno 2017, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e  la
riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il
quinto anno del quinquennio previsto dalla  normativa  europea.  Agli
oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di  cui  al  primo
periodo si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2016 e a 4
milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo del fondo di conto
capitale iscritto nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo  49,
comma 2, lettera  d),  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
  490.   Il   Programma   nazionale   triennale   della    pesca    e
dell'acquacoltura vigente, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2011,  n.  10,  adottato  con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali
31 gennaio 2013, pubblicato nel supplemento ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2013,  e'  prorogato  al  31  dicembre
2016. 
  491. Al fine di provvedere al  miglioramento  delle  condizioni  di
sicurezza, in particolare sanitarie, per le specifiche  esigenze  dei
reparti operativi del Raggruppamento  subacquei  e  incursori  «Teseo
Tesei» (COM-SUBIN) della Marina militare, posto alle  dipendenze  del
Comando interforze operazioni forze speciali -  CO.F.S.  dello  Stato
maggiore della Difesa, e' autorizzata una spesa di 1.000.000 di  euro
per l'anno 2016. 
  492. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.  30,
il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle  singole  aste  e'
riassegnato con i decreti di cui al comma 3 ad apposito  capitolo  di
spesa  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dello   sviluppo
economico,  ai  fini  di  cui  al  comma  5   dell'articolo   2   del
decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, sino a  concorrenza  dei  crediti
previsti dal comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto-legge  n.  72
del 2010. A seguito del completamento dei rimborsi di tali crediti la
quota di detti proventi e' riassegnata, ai  sensi  dell'articolo  25,
comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  al  Fondo  per
l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  30  dicembre
2003, n. 398, e successive modificazioni». 
  493. Al fine di mantenere l'efficienza delle strutture della Marina
militare di Taranto e' autorizzata la spesa di 1,5  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, da destinare ai servizi di
pulizia e manovalanza. 
  494. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «E'  fatta
salva la possibilita' di procedere  ad  affidamenti,  nelle  indicate
categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette  modalita',
a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre
centrali di  committenza  o  a  procedure  di  evidenza  pubblica,  e
prevedano corrispettivi inferiori almeno del  10  per  cento  per  le
categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile  e  del  3
per cento  per  le  categorie  merceologiche  carburanti  extra-rete,
carburanti  rete,  energia  elettrica,  gas  e  combustibili  per  il
riscaldamento  rispetto  ai  migliori  corrispettivi  indicati  nelle
convenzioni e accordi quadro messi a disposizione  da  Consip  SpA  e
dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti  stipulati
ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorita'
nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno  comunque
essere sottoposti a condizione risolutiva  con  possibilita'  per  il
contraente di adeguamento  ai  migliori  corrispettivi  nel  caso  di
intervenuta disponibilita' di convenzioni Consip e delle centrali  di
committenza regionali che prevedano condizioni di  maggior  vantaggio
economico in percentuale  superiore  al  10  per  cento  rispetto  ai
contratti gia' stipulati. Al fine  di  concorrere  al  raggiungimento
degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una  razionalizzazione
delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le  categorie
merceologiche di cui al primo periodo  del  presente  comma,  in  via
sperimentale, dal  1º  gennaio  2017  al  31  dicembre  2019  non  si
applicano le disposizioni  di  cui  al  terzo  periodo  del  presente
comma». 
  495. All'articolo 1 della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 449, dopo le parole: «le istituzioni  universitarie,»
sono inserite le seguenti: «nonche' gli enti nazionali di  previdenza
e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300,»; 
    b)  al  comma   450,   dopo   le   parole:   «delle   istituzioni
universitarie,»  sono  inserite  le  seguenti:  «nonche'   gli   enti
nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici  e  le  agenzie
fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,». 
  496. All'articolo 2, comma 573, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, le parole: «, i soggetti aggiudicatori di  cui  all'articolo  3,
comma 25,» sono sostituite dalle seguenti: «, le stazioni  appaltanti
di cui all'articolo 3, comma 33,». 
  497. All'articolo 2 della legge 23  dicembre  2009,  n.  191,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 225, primo periodo, le  parole:  «le  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le  amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25» sono sostituite dalle
seguenti: «le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33» e,
al  secondo  periodo,  le  parole:  «medesime  amministrazioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «medesime stazioni appaltanti»; 
    b) al comma 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «e
comunque quanto previsto dalla  normativa  in  tema  di  obblighi  di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti  messi  a  disposizione  da
Consip SpA». 
  498. Le societa' controllate dallo Stato e dagli  enti  locali  che
siano organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo  3,  comma
26, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
ad eccezione di quelle che emettono strumenti finanziari quotati  nei
mercati regolamentati, utilizzano i parametri di  prezzo-qualita'  di
cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 
  499. All'articolo 9  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «I
soggetti aggregatori di cui al presente comma possono stipulare,  per
gli  ambiti  territoriali  di  competenza,  le  convenzioni  di   cui
all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre  1999,  n.  488,  e
successive modificazioni. L'ambito  territoriale  di  competenza  dei
soggetti di  cui  al  presente  comma  coincide  con  la  regione  di
riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie
individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
di cui al comma 3»; 
    b) al comma 3, le parole: «Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata»; 
    c) al comma 3, le  parole:  «l'Autorita'  per  la  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e  forniture»  sono  sostituite
dalle seguenti: «l'Autorita' nazionale anticorruzione»; 
    d) al comma  3,  dopo  le  parole:  «gli  enti  regionali,»  sono
inserite le seguenti: «gli enti locali  di  cui  all'articolo  2  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,»; 
    e) al  comma  3,  le  parole:  «di  cui  al  periodo  precedente,
l'Autorita' per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui  al
periodo precedente, l'Autorita' nazionale anticorruzione». 
  500. All'articolo  3  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis.  Per  le  caserme  delle  Forze  dell'ordine  e  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco ospitate presso proprieta' private,  i
comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse  possono
contribuire al pagamento del canone  di  locazione  come  determinato
dall'Agenzia delle entrate». 
  501. All'articolo 23-ter, comma  3,  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) sono premesse le seguenti parole: «Fermi  restando  l'articolo
26, comma 3, della legge 23 dicembre  1999,  n.  488,  l'articolo  1,
comma 450, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e  l'articolo  9,
comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,»; 
    b) le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti»  sono
soppresse. 
  502. All'articolo 1, comma 450, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «Dal 1º luglio 2007,» sono soppresse; 
    b) al primo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni  e
servizi» sono inserite le seguenti: «di importo pari  o  superiore  a
1.000 euro e»; 
    c) al secondo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di  beni
e servizi di importo » sono inserite le seguenti: «pari o superiore a
1.000 euro e». 
  503. All'articolo 15, comma 13, lettera  d),  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, dopo  le  parole:  «per  l'acquisto  di  beni  e
servizi» sono aggiunte le seguenti: «di importo pari  o  superiore  a
1.000 euro». 
  504. All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «Ferme  restando
le disposizioni di  cui  all'articolo  12,  commi  da  2  a  10,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di  acquisto  e  di
negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono  avere  ad
oggetto anche attivita' di manutenzione». 
  505.  Al  fine  di  favorire  la  trasparenza,  l'efficienza  e  la
funzionalita'   dell'azione   amministrativa,   le    amministrazioni
pubbliche approvano, entro il mese di ottobre  di  ciascun  anno,  il
programma biennale e suoi aggiornamenti  annuali  degli  acquisti  di
beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a  1  milione
di euro. Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni
di beni e servizi, indica le prestazioni  oggetto  dell'acquisizione,
la  quantita',  ove  disponibile,  il  numero  di  riferimento  della
nomenclatura, le relative tempistiche. L'aggiornamento annuale indica
le risorse finanziarie relative  a  ciascun  fabbisogno  quantitativo
degli acquisti per l'anno di riferimento. Il programma biennale e gli
aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli  uffici  preposti
al  controllo  di  gestione,  nonche'  pubblicati  sul  profilo   del
committente  dell'amministrazione  e  sul  sito  informatico   presso
l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a  lavori,  servizi  e
forniture presso l'Autorita' nazionale anticorruzione. La  violazione
delle previsioni di cui ai precedenti periodi e' valutabile  ai  fini
della responsabilita' amministrativa e  disciplinare  dei  dirigenti,
nonche'  ai  fini  dell'attribuzione   del   trattamento   accessorio
collegato  alla  performance.  Le  acquisizioni  non   comprese   nel
programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna  forma
di finanziamento da parte di pubbliche  amministrazioni.  Sono  fatte
salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili  o  calamitosi,
nonche' le acquisizioni dipendenti da  sopravvenute  disposizioni  di
legge o regolamentari. Le  amministrazioni  pubbliche  trasmettono  i
dati di programmazione di cui ai periodi precedenti al Tavolo tecnico
dei soggetti di cui all'articolo 9, comma  2,  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai  fini  dello  svolgimento  dei
compiti  e  delle  attivita'  ad  esso  attribuiti.   Sono   altresi'
comunicati e pubblicati con le  medesime  modalita'  nel  loro  testo
integrale tutti i contratti stipulati  in  esecuzione  del  programma
biennale  e  suoi  aggiornamenti,  fatta  salva   la   tutela   delle
informazioni riservate di proprieta' del committente o del  fornitore
di beni e servizi. La disposizione del precedente periodo si  applica
anche ai contratti in corso alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge aventi ad oggetto la  fornitura  alle  amministrazioni
pubbliche di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione
di  euro.  Resta  fermo  quanto  previsto   dall'articolo   271   del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207, limitatamente agli acquisti di beni  e  servizi
di importo unitario stimato inferiore a 1 milione di euro. 
  506. Il versamento al  capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello
Stato previsto per i risparmi conseguiti a seguito  dell'applicazione
delle norme che prevedono riduzioni di spesa per  le  amministrazioni
inserite   nel   conto   economico   consolidato    della    pubblica
amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1  della  legge
31 dicembre 2009,  n.  196,  con  riferimento  alle  societa'  e'  da
intendersi come versamento da effettuare in sede di distribuzione del
dividendo, ove nel corso dell'esercizio di  riferimento  la  societa'
abbia conseguito un utile e nei limiti  dell'utile  distribuibile  ai
sensi di legge. Ai fini di cui al  precedente  periodo,  in  sede  di
approvazione del bilancio di esercizio, i soggetti che  esercitano  i
poteri dell'azionista deliberano, in presenza di utili di  esercizio,
la distribuzione di un dividendo almeno corrispondente  al  risparmio
di spesa evidenziato nella relazione sulla  gestione  ovvero  per  un
importo inferiore qualora l'utile distribuibile non risulti capiente. 
  507. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  definisce,  con
proprio  decreto,  sentita  l'Autorita'   nazionale   anticorruzione,
tenendo conto degli aspetti maggiormente incidenti sul  prezzo  della
prestazione  nonche'  degli  aspetti   qualificanti   ai   fini   del
soddisfacimento della domanda pubblica, le caratteristiche essenziali
delle prestazioni principali che saranno  oggetto  delle  convenzioni
stipulate da Consip SpA ai sensi  dell'articolo  26  della  legge  23
dicembre  1999,  n.  488.  Conseguentemente   all'attivazione   delle
convenzioni di cui al periodo precedente, sono  pubblicati  nel  sito
istituzionale del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  nel
portale  degli  acquisti  in  rete  i  valori  delle  caratteristiche
essenziali e i relativi prezzi,  che  costituiscono  i  parametri  di
prezzo-qualita' di cui all'articolo  26,  comma  3,  della  legge  23
dicembre 1999, n. 488. 
  508. Nei casi di indisponibilita' della  convenzione  stipulata  da
Consip SpA ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, ed in mancanza dei prezzi di riferimento forniti  dall'Autorita'
nazionale anticorruzione ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  7,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la predetta Autorita', sentito  il
Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  individua,  con  proprio
provvedimento, le modalita' per l'elaborazione adeguativa dei  prezzi
della precedente edizione della convenzione stipulata da Consip  SpA.
I prezzi forniti  dall'Autorita'  ai  sensi  del  periodo  precedente
costituiscono  prezzo  massimo  di  aggiudicazione  per  il   periodo
temporale indicato dall'Autorita' medesima. 
  509. All'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
le parole da: «nelle more del perfezionamento» fino a:  «la  predetta
Autorita',» sono sostituite dalle  seguenti:  «l'Autorita'  nazionale
anticorruzione,». 
  510. Le amministrazioni  pubbliche  obbligate  ad  approvvigionarsi
attraverso le convenzioni di  cui  all'articolo  26  della  legge  23
dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali
di committenza regionali,  possono  procedere  ad  acquisti  autonomi
esclusivamente a seguito di  apposita  autorizzazione  specificamente
motivata resa dall'organo di vertice amministrativo  e  trasmessa  al
competente ufficio della Corte  dei  conti,  qualora  il  bene  o  il
servizio oggetto di convenzione non  sia  idoneo  al  soddisfacimento
dello  specifico  fabbisogno  dell'amministrazione  per  mancanza  di
caratteristiche essenziali. 
  511. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, anche con riferimento ai contratti in corso a tale  data,  nei
contratti pubblici relativi  a  servizi  e  forniture  ad  esecuzione
continuata o periodica stipulati da un soggetto  aggregatore  di  cui
all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per  l'adesione
dei singoli soggetti contraenti, in cui la clausola  di  revisione  e
adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di  beni
indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel  valore
dei predetti beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione
del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale
da alterare significativamente l'originario equilibrio  contrattuale,
come accertato dall'autorita' indipendente preposta alla  regolazione
del settore relativo allo specifico contratto  ovvero,  in  mancanza,
dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, l'appaltatore
o  il  soggetto  aggregatore  hanno  facolta'  di   richiedere,   con
decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi  del  presente
comma, una  riconduzione  ad  equita'  o  una  revisione  del  prezzo
medesimo.  In  caso  di  raggiungimento  dell'accordo,   i   soggetti
contraenti possono, nei trenta  giorni  successivi  a  tale  accordo,
esercitare il diritto di recesso  ai  sensi  dell'articolo  1373  del
codice civile. Nel caso di  mancato  raggiungimento  dell'accordo  le
parti possono consensualmente risolvere il contratto  senza  che  sia
dovuto  alcun  indennizzo  come  conseguenza  della  risoluzione  del
contratto, fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  1467  del
codice civile. Le parti possono chiedere all'autorita'  che  provvede
all'accertamento di cui al presente comma di  fornire,  entro  trenta
giorni dalla  richiesta,  le  indicazioni  utili  per  il  ripristino
dell'equilibrio contrattuale ovvero, in caso di mancato accordo,  per
la definizione di modalita' attuative della risoluzione  contrattuale
finalizzate a evitare disservizi. 
  512. Al fine di garantire l'ottimizzazione e  la  razionalizzazione
degli acquisti di beni e  servizi  informatici  e  di  connettivita',
fermi restando gli obblighi di  acquisizione  centralizzata  previsti
per i beni e servizi  dalla  normativa  vigente,  le  amministrazioni
pubbliche e le societa'  inserite  nel  conto  economico  consolidato
della  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della  legge
31 dicembre 2009, n. 196,  provvedono  ai  propri  approvvigionamenti
esclusivamente tramite Consip  SpA  o  i  soggetti  aggregatori,  ivi
comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi
disponibili presso gli stessi soggetti. Le regioni  sono  autorizzate
ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la  piena
funzionalita' dei soggetti aggregatori  di  cui  all'articolo  9  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga ai vincoli  assunzionali
previsti  dalla  normativa  vigente,  nei  limiti  del  finanziamento
derivante dal Fondo di cui al comma 9 del  medesimo  articolo  9  del
decreto-legge n. 66 del 2014. 
  513. L'Agenzia per l'Italia digitale  (Agid)  predispone  il  Piano
triennale per l'informatica nella  pubblica  amministrazione  che  e'
approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri  o  dal  Ministro
delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria
di amministrazioni, l'elenco dei beni  e  servizi  informatici  e  di
connettivita' e dei relativi costi, suddivisi in spese  da  sostenere
per innovazione  e  spese  per  la  gestione  corrente,  individuando
altresi' i beni e servizi la  cui  acquisizione  riveste  particolare
rilevanza strategica. 
  514. Ai fini di  cui  al  comma  512,  Consip  SpA  o  il  soggetto
aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni  e
servizi strategici indicati nel  Piano  triennale  per  l'informatica
nella pubblica amministrazione di cui al  comma  513,  programma  gli
acquisti di  beni  e  servizi  informatici  e  di  connettivita',  in
coerenza con la domanda aggregata di cui  al  predetto  Piano.  Agid,
Con-sip SpA e i soggetti aggregatori, sulla  base  di  analisi  delle
informazioni in loro possesso relative ai contratti  di  acquisto  di
beni   e   servizi   in   materia   informatica,   propongono    alle
amministrazioni e alle societa' di cui  al  comma  512  iniziative  e
misure, anche organizzative e  di  processo,  volte  al  contenimento
della spesa. Consip SpA e gli altri soggetti  aggregatori  promuovono
l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli  strumenti
messi  a  disposizione  delle  pubbliche  amministrazioni   su   base
nazionale, regionale o comune a piu' amministrazioni. 
  515. La procedura di cui ai commi 512 e  514  ha  un  obiettivo  di
risparmio di spesa annuale, da raggiungere  alla  fine  del  triennio
2016-2018, pari al 50 per cento della  spesa  annuale  media  per  la
gestione corrente del solo settore informatico, relativa al  triennio
2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettivita'  e  della
spesa  effettuata  tramite  Consip  SpA  o  i  soggetti   aggregatori
documentata nel Piano triennale di cui al comma 513, nonche'  tramite
la societa' di cui all'articolo 83, comma 15,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133. Sono esclusi dal predetto obiettivo di risparmio
gli enti disciplinati dalla legge 8 marzo 1989, n. 88,  nonche',  per
le prestazioni e i servizi erogati alle amministrazioni  committenti,
la societa' di cui all'articolo 83, comma 15,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, la societa' di cui all'articolo  10,  comma  12,
della legge  8  maggio  1998,  n.  146,  e  la  Consip  SpA,  nonche'
l'amministrazione  della  giustizia  in  relazione  alle   spese   di
investimento necessarie al completamento  dell'informatizzazione  del
processo  civile  e  penale  negli  uffici  giudiziari.  I   risparmi
derivanti dall'attuazione del presente comma  sono  utilizzati  dalle
medesime amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia
di innovazione tecnologica. 
  516. Le amministrazioni e le societa' di cui al comma  512  possono
procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalita' di cui ai
commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di  apposita  autorizzazione
motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o  il
servizio non  sia  disponibile  o  idoneo  al  soddisfacimento  dello
specifico  fabbisogno  dell'amministrazione   ovvero   in   casi   di
necessita'  ed  urgenza  comunque   funzionali   ad   assicurare   la
continuita' della  gestione  amministrativa.  Gli  approvvigionamenti
effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati  all'Autorita'
nazionale anti-corruzione e all'Agid. 
  517. La mancata osservanza delle disposizioni dei commi  da  512  a
516 rileva ai fini della responsabilita'  disciplinare  e  per  danno
erariale. 
  518. Il comma  3-quinquies  dell'articolo  4  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
  agosto 2012, n. 135, e' abrogato. 
  519. Nelle acquisizioni di beni e servizi di cui ai commi da 512 al
presente comma, gli organi costituzionali adottano le misure idonee a
realizzare le economie previste nella rispettiva  autonomia,  secondo
le modalita' stabilite nel proprio ordinamento. 
  520. Per le finalita' di cui al comma 512, al  fine  di  consentire
l'interoperabilita' dei sistemi informativi degli enti  del  Servizio
sanitario  nazionale  e  garantire  omogeneita'   dei   processi   di
approvvigionamento sul territorio nazionale, con accordo  sancito  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  previo  parere
dell'Agid e della Consip SpA, sono definiti criteri uniformi per  gli
acquisti di beni e servizi informatici e di  connettivita'  da  parte
degli enti del Servizio sanitario nazionale. 
  521. Al fine di favorire la  corretta  ed  appropriata  allocazione
delle risorse programmate per il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale e per l'erogazione dei  livelli  essenziali  di  assistenza
(LEA), le disposizioni di cui ai commi dal presente  comma  al  comma
547 disciplinano le  procedure  per  conseguire  miglioramenti  nella
produttivita' e nell'efficienza degli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario  e  nel
rispetto della garanzia dei LEA. 
  522. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  29  del  decreto
legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  e  successive  modificazioni,
dall'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, nonche' dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 265  del  14  novembre  2014,  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2,  lettere  b)  e  c),  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  assicurano  la  massima
trasparenza  dei  dati  di  bilancio  pubblicando  integralmente  nel
proprio sito internet il bilancio d'esercizio entro  sessanta  giorni
dalla data di relativa approvazione. Gli enti del Servizio  sanitario
nazionale, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica,  attivano,  altresi',  un  sistema  di  monitoraggio  delle
attivita' assistenziali e della loro qualita',  in  raccordo  con  il
sistema di monitoraggio regionale di cui all'articolo 4, comma 4, del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in coerenza con
il programma nazionale valutazione esiti,  pubblicando  entro  il  30
giugno di ogni anno i relativi esiti. 
  523. Il mancato rispetto delle disposizioni di  cui  al  comma  522
costituisce illecito disciplinare  ed  e'  causa  di  responsabilita'
amministrativa del direttore  generale  e  del  responsabile  per  la
trasparenza e la prevenzione della corruzione. 
  524.  Ciascuna  regione,  entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno,
individua, con apposito provvedimento della Giunta regionale,  ovvero
del Commissario ad acta, ove nominato ai sensi dell'articolo 2, commi
79 e 83, della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  e  dell'articolo  4,
commi 1 e 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n.  159,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,  le  aziende
ospedaliere (AO), le aziende  ospedaliere  universitarie  (AOU),  gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici  (IRCCS)
o gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura,
ad esclusione degli enti di cui al comma 536, che  presentano  una  o
entrambe le seguenti condizioni: 
    a) uno scostamento tra costi rilevati dal modello di  rilevazione
del  conto  economico  (CE)  consuntivo  e  ricavi  determinati  come
remunerazione dell'attivita', ai  sensi  dell'articolo  8-sexies  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni, pari o superiore al 10 per cento dei suddetti  ricavi,
o, in valore  assoluto,  pari  ad  almeno  10  milioni  di  euro.  Le
modalita' di individuazione dei costi e di determinazione dei  ricavi
sono individuate dal decreto di cui al comma 526; 
    b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi,  qualita'
ed esiti delle cure, valutato secondo  la  metodologia  prevista  dal
decreto di cui al comma 526. 
  525. In sede di prima applicazione, per l'anno 2016,  entro  il  31
marzo le regioni individuano, con apposito provvedimento della Giunta
regionale, ovvero del Commissario ad  acta,  ove  nominato  ai  sensi
dell'articolo 2, commi 79 e 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
e dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,  n.
222, gli enti del proprio Servizio sanitario regionale che presentano
una o entrambe le condizioni di cui al comma 524, lettere  a)  e  b).
Per la verifica delle condizioni di cui al  comma  524,  lettera  a),
sono utilizzati i dati dei costi relativi al quarto trimestre 2015  e
dei ricavi come determinati ai sensi del decreto di cui al comma 526;
per la verifica delle condizioni di cui al  comma  524,  lettera  b),
sono utilizzati i dati relativi all'anno 2014 indicati  dal  medesimo
decreto di cui al comma 526. 
  526. Con decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano,  da  adottare  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' definita  la
metodologia di valutazione dello scostamento di  cui  al  comma  524,
lettera a), in coerenza con quanto  disposto  dall'articolo  8-sexies
del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni,  in  materia  di  modalita'  di  remunerazione   delle
prestazioni   sanitarie,   tenendo   conto   dei   diversi    assetti
organizzativi ed erogativi regionali. Con il  medesimo  decreto  sono
definiti anche gli ambiti assistenziali e i parametri di  riferimento
relativi a volumi, qualita' ed esiti delle cure, anche tenendo  conto
di quanto previsto dal regolamento di cui  al  decreto  del  Ministro
della salute 2 aprile 2015,  n.  70,  recante  la  definizione  degli
standard  qualitativi,  strutturali,   tecnologici   e   quantitativi
relativi all'assistenza ospedaliera. Il decreto definisce,  altresi',
le linee guida per la predisposizione dei piani di cui ai commi 529 e
530. 
  527. Ai sensi dell'articolo 34 del decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118, entro il 31 dicembre 2016,  con  apposito  decreto  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  sono  apportati  i  necessari  aggiornamenti  agli   schemi
allegati al medesimo decreto legislativo, al fine di dare evidenza  e
trasparenza del risultato di  esercizio  nei  documenti  di  bilancio
degli enti del Servizio sanitario nazionale delle voci di costo e  di
ricavo coerentemente con quanto previsto dall'articolo  8-sexies  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni. 
  528. Gli enti individuati ai sensi dei commi 524 e  525  presentano
alla regione, entro i novanta giorni  successivi  all'emanazione  del
provvedimento di individuazione, il piano di rientro  di  durata  non
superiore al triennio, contenente le misure  atte  al  raggiungimento
dell'equilibrio   economico-finanziario   e   patrimoniale    e    al
miglioramento   della   qualita'   delle   cure   o   all'adeguamento
dell'offerta,  al  fine  di  superare  ciascuno  dei  disallineamenti
rilevati. 
  529. Le regioni non in piano di  rientro  regionale,  entro  trenta
giorni dalla presentazione del piano  da  parte  dell'ente,  valutano
l'adeguatezza delle misure previste dai piani, la loro  coerenza  con
la programmazione sanitaria regionale e con le linee guida di cui  al
comma  526,  e  approvano  i  piani  di  rientro   degli   enti   con
provvedimento della Giunta regionale. I piani di rientro  degli  enti
approvati dalla Giunta  regionale  sono  immediatamente  efficaci  ed
esecutivi per l'ente interessato. 
  530. Le regioni in piano di rientro regionale, anche  commissariate
per  l'attuazione   dello   stesso,   entro   trenta   giorni   dalla
presentazione del piano da parte  dell'ente,  valutano  l'adeguatezza
delle misure previste dai piani di rientro, la loro coerenza  con  il
piano di rientro regionale e con le linee guida di cui al comma  526,
e approvano i piani di rientro degli  enti  con  provvedimento  della
Giunta o del Commissario ad acta, ove nominato. Le  regioni  medesime
evidenziano,  in  apposita  sezione  del   programma   operativo   di
prosecuzione del piano di rientro  regionale,  predisposto  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  e
successive modificazioni, e ai sensi dell'articolo 15, comma 20,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,  e  successive  modificazioni,
l'eventuale sussistenza di piani  di  rientro  di  enti  del  proprio
Servizio sanitario  regionale,  nonche'  dei  relativi  obiettivi  di
riequilibrio economico-finanziario e di miglioramento dell'erogazione
dei LEA. I  piani  di  rientro  degli  enti  approvati  dalla  Giunta
regionale,  o  dal   Commissario   ad   acta   ove   nominato,   sono
immediatamente efficaci ed esecutivi per l'ente interessato.  Restano
ferme le valutazioni dei tavoli tecnici di cui agli articoli 9  e  12
dell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano in data 23 marzo 2005, pubblicata nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio  2005,  e  dei  Ministeri
della  salute   e   dell'economia   e   delle   finanze   nell'ambito
dell'attivita' di monitoraggio ed affiancamento  nell'attuazione  del
piano di rientro regionale. 
  531. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  174,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive  modificazioni,  e
quanto previsto dall'articolo 2,  commi  77  e  86,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, al fine di garantire l'equilibrio del Servizio
sanitario  regionale  nel  suo  complesso,  la   Gestione   sanitaria
accentrata, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera  b),  punto  i),
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, iscrive  nel  proprio
bilancio una quota di fondo sanitario regionale  corrispondente  alla
somma degli eventuali scostamenti negativi di cui ai piani di rientro
degli enti del Servizio sanitario  regionale.  Nel  caso  in  cui  si
verifichino le condizioni di cui ai commi 524 e 525, le  regioni  che
si sono avvalse della facolta' di cui  all'articolo  23  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  sono  tenute  ad  istituire  la
Gestione sanitaria accentrata,  di  cui  all'articolo  19,  comma  2,
lettera b), punto i), del medesimo decreto  legislativo  n.  118  del
2011. I tavoli tecnici di  cui  agli  articoli  9  e  12  dell'Intesa
sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in  data  23
marzo 2005 verificano il rispetto del presente comma. A tal  fine  le
regioni comunicano ai suddetti tavoli tecnici l'avvenuta approvazione
dei piani di  rientro  degli  enti  del  proprio  Servizio  sanitario
regionale entro cinque  giorni  dall'adozione  del  provvedimento  di
approvazione  e  l'importo  degli  scostamenti  negativi  di  cui  ai
medesimi piani di rientro. 
  532. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma  80,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, gli interventi individuati  dai
piani di cui ai  commi  529  e  530  sono  vincolanti  per  gli  enti
interessati e le determinazioni in essi previste  possono  comportare
effetti di variazione dei provvedimenti amministrativi gia'  adottati
dagli stessi in materia di programmazione e pianificazione aziendale,
per renderli coerenti con i contenuti dei piani. 
  533. La regione,  ovvero  il  Commissario  ad  acta  ove  nominato,
verifica trimestralmente l'adozione e la realizzazione  delle  misure
previste dai piani di rientro di cui ai commi 529 e 530 nel  rispetto
della tempistica  ivi  indicata.  In  caso  di  verifica  trimestrale
positiva, la Gestione sanitaria accentrata puo' erogare a  titolo  di
anticipazione una quota parte delle risorse iscritte,  ai  sensi  del
comma  531,  nel  proprio  bilancio,   al   fine   di   salvaguardare
l'equilibrio finanziario degli enti territoriali interessati. In caso
di verifica trimestrale negativa, la regione, ovvero  il  Commissario
ad acta ove  nominato,  adotta  le  misure  per  la  riconduzione  in
equilibrio della gestione, nel rispetto dei  livelli  di  assistenza,
come individuati nel piano di rientro dell'ente. Al termine  di  ogni
esercizio la regione pubblica nel proprio sito internet  i  risultati
economici raggiunti dai singoli enti  interessati,  raffrontati  agli
obiettivi programmati nel piano di rientro. 
  534. Per garantire il pieno rispetto delle disposizioni di  cui  ai
commi da 521 a 547, tutti i contratti  dei  direttori  generali,  ivi
inclusi quelli in  essere,  prevedono  la  decadenza  automatica  del
direttore generale degli  enti  di  cui  all'articolo  19,  comma  2,
lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  in  caso
di mancata trasmissione del piano di  rientro  all'ente  interessato,
ovvero in caso di esito negativo della verifica annuale  dello  stato
di attuazione del medesimo piano di rientro. 
  535. A decorrere dal 2017, le disposizioni di cui ai commi da 521 a
547, coerentemente con le previsioni normative di cui  agli  articoli
2, comma 2-sexies, lettera  d),  e  4,  commi  8  e  9,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive  modificazioni,  e
nel rispetto delle modalita' e dei criteri stabiliti dal  decreto  di
cui al comma 536, primo periodo, si applicano alle aziende  sanitarie
locali e ai relativi presidi a gestione diretta, ovvero ad altri enti
pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura,  individuati  da
leggi regionali, che  presentano  un  significativo  scostamento  tra
costi e ricavi ovvero il mancato rispetto dei  parametri  relativi  a
volumi, qualita' ed esiti delle cure. 
  536. Con decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 30 giugno 2016,
sono definiti i  criteri  di  valutazione,  i  dati  da  prendere  in
considerazione, le modalita' di calcolo e  i  relativi  parametri  di
riferimento per  l'individuazione,  da  parte  delle  regioni,  delle
aziende, dei presidi e degli enti di cui al comma 535, da  sottoporre
ad  un  piano  di  rientro,  in   caso   di   mancato   conseguimento
dell'equilibrio  di  bilancio  o  di  disallineamento   rispetto   ai
parametri di qualita' ed esiti delle cure. Con successivo decreto del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, da adottare entro il 31  dicembre  2016,  sono  apportati  i
necessari aggiornamenti ai  modelli  di  rilevazione  dei  costi  dei
presidi ospedalieri a gestione diretta delle aziende sanitarie, anche
al  fine  di  valutare  l'equilibrio  della  gestione   dei   presidi
ospedalieri  in  rapporto  alla  loro  remunerazione,  tariffaria  ed
extra-tariffaria, in coerenza con quanto  previsto  dall'articolo  4,
commi 8 e 9, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive modificazioni. 
  537. Al fine di garantire una piu' efficace ed efficiente attivita'
di programmazione sanitaria, con particolare riguardo alle specifiche
funzioni  di   monitoraggio,   di   verifica   e   di   affiancamento
nell'attuazione dei piani di  rientro  regionali  e'  autorizzata,  a
favore del Ministero della salute, la spesa di 1,2  milioni  di  euro
per l'anno 2016, di 1 milione di  euro  per  l'anno  2017  e  di  0,8
milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. 
  538. La realizzazione delle attivita' di prevenzione e gestione del
rischio sanitario  rappresenta  un  interesse  primario  del  Sistema
sanitario  nazionale   perche'   consente   maggiore   appropriatezza
nell'utilizzo delle risorse disponibili e garantisce  la  tutela  del
paziente. 
  539. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al  comma  538,  ai
fini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13  settembre  2012,
n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,
n. 189, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
dispongono che tutte le strutture pubbliche  e  private  che  erogano
prestazioni sanitarie attivino un'adeguata funzione di  monitoraggio,
prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk  management),  per
l'esercizio dei seguenti compiti: 
    a)  attivazione  dei  percorsi  di  audit  o  altre   metodologie
finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticita'  piu'
frequenti, con segnalazione anonima del quasi-errore e analisi  delle
possibili attivita' finalizzate alla messa in sicurezza dei  percorsi
sanitari.  Ai  verbali  e  agli  atti  conseguenti  all'attivita'  di
gestione aziendale del  rischio  clinico,  svolta  in  occasione  del
verificarsi di un evento avverso, si  applica  l'articolo  220  delle
norme di attuazione, di coordinamento e  transitorie  del  codice  di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.
271; 
    b) rilevazione  del  rischio  di  inappropriatezza  nei  percorsi
diagnostici e terapeutici e facilitazione dell'emersione di eventuali
attivita' di medicina difensiva attiva e passiva; 
    c) predisposizione e attuazione di attivita' di sensibilizzazione
e formazione continua del personale finalizzata alla prevenzione  del
rischio sanitario; 
    d) assistenza tecnica verso gli  uffici  legali  della  struttura
sanitaria nel caso di contenzioso e nelle attivita'  di  stipulazione
di   coperture   assicurative   o   di    gestione    di    coperture
auto-assicurative. 
  540. L'attivita' di gestione del rischio sanitario e' coordinata da
personale   medico   dotato   delle   specializzazioni   in   igiene,
epidemiologia e sanita' pubblica o equipollenti ovvero con comprovata
esperienza almeno triennale nel settore. 
  541. Nell'ambito  della  cornice  finanziaria  programmata  per  il
Servizio  sanitario  nazionale  e  in  relazione   alle   misure   di
accrescimento dell'efficienza  del  settore  sanitario  previste  dai
commi da 521 a 552 e  alle  misure  di  prevenzione  e  gestione  del
rischio sanitario di cui ai commi da 538 a 540, al fine di assicurare
la continuita' nell'erogazione dei  servizi  sanitari,  nel  rispetto
delle disposizioni dell'Unione europea in  materia  di  articolazione
dell'orario di lavoro, le regioni e le province autonome: 
    a)  ove  non  abbiano  ancora   adempiuto   a   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 2, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, adottano il provvedimento
generale di programmazione di riduzione  della  dotazione  dei  posti
letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio
sanitario regionale nonche' i relativi  provvedimenti  attuativi.  Le
regioni sottoposte ai  piani  di  rientro,  in  coerenza  con  quanto
definito dall'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto,  adottano  i
relativi provvedimenti nei tempi e  con  le  modalita'  definiti  nei
programmi operativi di prosecuzione dei piani di rientro; 
    b) predispongono un piano concernente il fabbisogno di personale,
contenente l'esposizione delle modalita' organizzative del personale,
tale da garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione  europea
in materia di articolazione dell'orario di lavoro attraverso una piu'
efficiente allocazione delle risorse umane disponibili,  in  coerenza
con quanto disposto dall'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014,  n.
161; 
    c) trasmettono entro il 29 febbraio 2016 i provvedimenti  di  cui
alle lettere a) e b) al Tavolo di verifica  degli  adempimenti  e  al
Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA,  di  cui
rispettivamente agli articoli 12  e  9  dell'Intesa  23  marzo  2005,
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  105  del  7
maggio 2005, nonche' al Tavolo per  il  monitoraggio  dell'attuazione
del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2  aprile
2015, n. 70, istituito ai sensi della lettera C.5 dell'Intesa sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2 luglio
2015;  il  Tavolo  di  verifica  degli  adempimenti  e  il   Comitato
permanente  per  la  verifica  dell'erogazione   dei   LEA   valutano
congiuntamente, entro il 31 marzo 2016, i provvedimenti di  cui  alle
lettere a) e b),  anche  sulla  base  dell'istruttoria  condotta  dal
Tavolo di cui alla lettera C.5 dell'Intesa sancita  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2 luglio 2015; 
    d) ferme restando le disposizioni vigenti in  materia  sanitaria,
ivi  comprese  quelle  in  materia  di  contenimento  del  costo  del
personale e quelle in materia di piani di rientro, se sulla base  del
piano del fabbisogno del personale emergono criticita', si  applicano
i commi 543 e 544. 
  542. Nelle more della predisposizione e della verifica dei piani di
cui al comma 541, lettera b), nel periodo dal 1º gennaio 2016  al  31
luglio 2016, le regioni e le  province  autonome,  previa  attuazione
delle modalita' organizzative del personale al fine di  garantire  il
rispetto  delle  disposizioni  dell'Unione  europea  in  materia   di
articolazione dell'orario di lavoro, qualora si evidenzino criticita'
nell'erogazione  dei  livelli  essenziali  di   assistenza,   possono
ricorrere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e  successive  modificazioni,  a
forme di lavoro flessibile, nel rispetto delle  disposizioni  vigenti
in materia sanitaria, ivi comprese quelle  relative  al  contenimento
del costo del personale e in materia  di  piani  di  rientro.  Se  al
termine  del  medesimo  periodo  temporale  permangono  le   predette
condizioni di criticita', i contratti di lavoro  stipulati  ai  sensi
del precedente periodo  possono  essere  prorogati  fino  al  termine
massimo del 31 ottobre 2016. Del  ricorso  a  tali  forme  di  lavoro
flessibile  nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti  in   materia
sanitaria, ivi comprese quelle relative al contenimento del costo del
personale e in materia  di  piani  di  rientro,  e'  data  tempestiva
comunicazione ai Ministeri  della  salute  e  dell'economia  e  delle
finanze. 
  543. In deroga a quanto previsto dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  6  marzo  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015, in  attuazione  dell'articolo  4,
comma 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,  gli  enti  del
Servizio sanitario nazionale possono indire,  entro  il  31  dicembre
2016, e concludere, entro il 31 dicembre 2017, procedure  concorsuali
straordinarie    per    l'assunzione     di     personale     medico,
tecnico-professionale e infermieristico, necessario a far fronte alle
eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle  valutazioni
operate nel piano di fabbisogno del personale secondo quanto previsto
dal comma 541. Nell'ambito delle medesime procedure concorsuali,  gli
enti del Servizio  sanitario  nazionale  possono  riservare  i  posti
disponibili, nella misura massima del  50  per  cento,  al  personale
medico, tecnico-professionale e infermieristico in servizio alla data
di entrata in vigore della presente legge, che  abbia  maturato  alla
data di pubblicazione del bando almeno tre anni  di  servizio,  anche
non continuativi, negli ultimi cinque  anni  con  contratti  a  tempo
determinato,   con   contratti   di   collaborazione   coordinata   e
continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i
medesimi enti. Nelle more della conclusione delle medesime procedure,
gli enti del Servizio sanitario nazionale continuano ad avvalersi del
personale di cui al precedente periodo, anche in deroga ai limiti  di
cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122. In relazione a tale deroga,  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, oltre alla prosecuzione dei rapporti di cui al  precedente
periodo, sono autorizzati  a  stipulare  nuovi  contratti  di  lavoro
flessibile esclusivamente ai sensi del  comma  542  fino  al  termine
massimo del 31 ottobre 2016. 
  544. Le previsioni di cui al comma 543, per il  biennio  2016-2017,
sono  comunque  attuate  nel  rispetto  della   cornice   finanziaria
programmata e delle disposizioni di cui  all'articolo  2,  comma  71,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo  17,  commi  3,
3-bis e 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e  successive
modificazioni, e, per le regioni sottoposte a piani di rientro, degli
obiettivi previsti in detti piani. E' autorizzata a decorrere dal  1º
gennaio 2016, nel limite massimo di spesa di 400.000 euro  annui,  la
stipulazione    di    una    convenzione    tra    il    Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia,  il
Dipartimento per la giustizia minorile e di  comunita'  del  medesimo
Ministero, le aziende sanitarie e i comuni  (ANCI-Federsanita'),  per
l'integrazione socio-sanitaria e per la realizzazione all'interno del
Servizio  sanitario  nazionale  di  una  piattaforma  informatica  di
trasmissione dei dati  sanitari  delle  persone  detenute  sviluppata
dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati  del
Ministero  della  giustizia  cui  sono  assegnate  le   risorse;   la
piattaforma  e'  finalizzata  alla  gestione  di   un   servizio   di
telemedicina in ambito  carcerario,  sia  adulto  che  minorile.  Per
l'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  periodo  precedente  e'
autorizzata la spesa di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2016. 
  545. Il comma 10 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto  2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,
n. 125, si applica anche all'Istituto  nazionale  per  la  promozione
della salute delle popolazioni migranti  e  per  il  contrasto  delle
malattie della poverta', che opera nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale ed e' assoggettato alla  disciplina  per  questo  prevista.
Conseguentemente  il  Fondo  per  la  compensazione   degli   effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  successive
modificazioni, e' ridotto di 780.983 euro a decorrere dall'anno 2016. 
  546.  Al  fine  di  perseguire  una  piu'  efficace   e   sinergica
integrazione tra le attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione e
le attivita' di  didattica  e  di  ricerca,  nonche'  allo  scopo  di
conseguire risparmi di spesa, nelle regioni a  statuto  speciale  che
nel biennio antecedente alla data di entrata in vigore della presente
legge hanno riorganizzato il proprio Servizio sanitario regionale,  o
ne  hanno  avviato  la  riorganizzazione,  attraverso   processi   di
accorpamento delle aziende sanitarie preesistenti, la  collaborazione
tra Servizio sanitario nazionale e universita' puo' realizzarsi anche
mediante la costituzione  di  aziende  sanitarie  uniche,  risultanti
dall'incorporazione delle  aziende  ospedaliere  universitarie  nelle
aziende sanitarie locali, secondo modalita' definite  preventivamente
con protocolli di intesa tra le regioni e le universita' interessate,
da stipulare ai sensi del decreto legislativo 21  dicembre  1999,  n.
517. 
  547. Le disposizioni di cui al comma  546  non  si  applicano  alle
regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario. 
  548.  Al  fine  di  garantire  la  effettiva  realizzazione   degli
interventi di razionalizzazione  della  spesa  mediante  aggregazione
degli acquisti di beni e servizi, gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale  sono  tenuti  ad  approvvigionarsi,   relativamente   alle
categorie merceologiche del settore sanitario, come  individuate  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via
esclusiva, delle centrali regionali di  committenza  di  riferimento,
ovvero della Consip SpA. 
  549. Qualora le centrali di committenza individuate sulla base  del
comma 548 non  siano  disponibili  ovvero  operative,  gli  enti  del
Servizio  sanitario  nazionale  sono  tenuti   ad   approvvigionarsi,
relativamente alle categorie merceologiche del settore  sanitario  di
cui al comma 548, avvalendosi, in via esclusiva,  delle  centrali  di
committenza iscritte nell'elenco dei  soggetti  aggregatori,  di  cui
all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.  In
tale ipotesi,  spetta  alla  centrale  regionale  di  committenza  di
riferimento l'individuazione,  ai  fini  dell'approvvigionamento,  di
altra  centrale  di  committenza.  La  violazione  degli  adempimenti
previsti dal presente comma costituisce illecito disciplinare  ed  e'
causa di responsabilita' per danno erariale. 
  550. I singoli  contratti  relativi  alle  categorie  merceologiche
individuate dal decreto di cui al comma 548, in essere alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, non possono essere  prorogati
oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale
di committenza individuata ai sensi  dei  commi  da  548  a  552.  Le
proroghe disposte in  violazione  della  presente  disposizione  sono
nulle  e  costituiscono  illecito  disciplinare  e  sono   causa   di
responsabilita' amministrativa. 
  551. Entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, le regioni adottano provvedimenti volti  a  garantire
che gli enti del Servizio sanitario nazionale non istituiscano unita'
organizzative  di  valutazione  delle  tecnologie  ovvero  sopprimano
quelle esistenti, ricorrendo a strutture di valutazione  istituite  a
livello regionale o nazionale. 
  552. A livello nazionale la Cabina di regia istituita  con  decreto
del Ministro della salute 12 marzo 2015, in attuazione  dell'articolo
26 del Patto per la salute 2014-2016, provvede a: 
    a)   definire   le   priorita'   per   la   valutazione   tecnica
multidimensionale dei dispositivi medici sulla base  dei  criteri  di
rilevanza del problema di salute  nonche'  di  rilevanza,  sicurezza,
efficacia, impatto economico ed impatto organizzativo dei dispositivi
medici, in coerenza con le linee guida europee in materia (EUnetHTA); 
    b)  promuovere  e  coordinare   le   attivita'   di   valutazione
multidimensionale realizzate dall'Agenzia  nazionale  per  i  servizi
sanitari regionali (AGENAS) e dai presidi regionali  e  dai  soggetti
pubblici e privati di comprovata esperienza di HTA (Health Technology
assessment) operanti nel Programma nazionale di HTA  dei  dispositivi
medici; 
    c) validare gli indirizzi metodologici che verranno applicati per
la produzione dei rapporti di valutazione  tecnica  multidimensionale
nel Programma nazionale di HTA; 
    d) curare la pubblicazione, la diffusione  e  la  verifica  degli
impatti a livello nazionale degli esiti delle valutazioni di cui alla
lettera b)  secondo  i  metodi  validati  di  cui  alla  lettera  c),
promuovendone l'utilizzo da  parte  delle  regioni  e  delle  aziende
sanitarie  per  informare  le  decisioni  in  merito  all'adozione  e
all'introduzione dei dispositivi medici e al disinvestimento. 
  553. In attuazione dell'articolo 1,  comma  3,  del  Patto  per  la
salute 2014-2016, approvato con l'Intesa tra lo Stato, le  regioni  e
le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio  2014,  nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 556,  della  legge
23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 9-septies del decreto-legge
19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2015, n. 125, e in misura non superiore a 800 milioni di  euro
annui, entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente  legge  si  provvede  all'aggiornamento  del   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 29  novembre  2001,  pubblicato
nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  33  dell'8
febbraio  2002,  recante  «Definizione  dei  livelli  essenziali   di
assistenza», nel rispetto degli equilibri programmati  della  finanza
pubblica. 
  554. La definizione e l'aggiornamento dei LEA di  cui  all'articolo
1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  sono
effettuati con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  su
proposta del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano e  previo  parere  delle  competenti  Commissioni
parlamentari nonche' con  la  procedura  di  cui  al  comma  559.  Il
Ministro della salute, entro il 31 dicembre di  ogni  anno,  presenta
alle Camere una relazione sullo stato di attuazione dei commi da  553
a 565. L'articolo 5 del decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
e' abrogato. 
  555. Per l'attuazione del comma 553, per l'anno 2016 e' finalizzato
l'importo di 800 milioni di euro, a valere sulla quota indistinta del
fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui all'articolo  26  del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. L'erogazione della quota e'
condizionata all'adozione del provvedimento di cui al comma 553. 
  556. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza  pubblica,
al  fine  di  garantire  l'efficacia  e  l'appropriatezza  clinica  e
organizzativa  delle  prestazioni  erogate  dal  Servizio   sanitario
nazionale nell'ambito dei  LEA,  anche  in  relazione  all'evoluzione
scientifica e tecnologica, e' istituita, presso  il  Ministero  della
salute, la Commissione nazionale per l'aggiornamento  dei  LEA  e  la
promozione  dell'appropriatezza  nel  Servizio  sanitario  nazionale,
nominata e presieduta  dal  Ministro  della  salute  e  composta  dal
direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria del
Ministero della  salute  e  da  quindici  esperti  qualificati  e  da
altrettanti supplenti, di cui quattro designati  dal  Ministro  della
salute,  uno  dall'Istituto   superiore   di   sanita'   (ISS),   uno
dall'AGENAS, uno dall'Agenzia italiana del farmaco  (AIFA),  uno  dal
Ministero dell'economia e delle  finanze  e  sette  dalla  Conferenza
delle regioni e delle  province  autonome.  La  Commissione  dura  in
carica tre anni. Su richiesta del  presidente,  alle  riunioni  della
Commissione possono partecipare, per fornire  il  proprio  contributo
tecnico-scientifico,  rappresentanti  del  Consiglio   superiore   di
sanita', delle societa' scientifiche, delle Federazioni dei medici ed
esperti esterni competenti nelle specifiche materie trattate. 
  557. La Commissione  di  cui  al  comma  556,  nel  rispetto  degli
equilibri programmati di finanza pubblica, nonche' degli obblighi  di
pubblicita', trasparenza e  diffusione  di  informazioni  di  cui  al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche su proposta dei  suoi
componenti, svolge in particolare le seguenti attivita': 
    a) procede ad una valutazione sistematica  delle  attivita',  dei
servizi e delle prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria
a rilevanza sanitaria inclusi nei LEA, per valutarne il  mantenimento
ovvero per definire  condizioni  di  erogabilita'  o  indicazioni  di
appropriatezza; 
    b) acquisisce e valuta le proposte  di  inserimento  nei  LEA  di
nuovi servizi, attivita' e prestazioni; 
    c) per l'aggiornamento dei LEA e l'individuazione  di  condizioni
di erogabilita' o indicazioni  di  appropriatezza,  si  avvale  delle
valutazioni di HTA su tecnologie sanitarie e biomediche e su  modelli
e procedure organizzativi; 
    d) valuta l'impatto economico delle modifiche ai LEA; 
    e) valuta le richieste, provenienti  da  strutture  del  Servizio
sanitario nazionale, di autorizzazione all'esecuzione di  prestazioni
innovative nell'ambito di  programmi  di  sperimentazione,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
n. 502, e successive modificazioni; 
    f) valuta che l'applicazione dei LEA avvenga in tutte le  regioni
con lo stesso standard di qualita' e  includa  tutte  le  prestazioni
previste dagli specifici LEA. 
  558. Sulla base dell'attivita' svolta ai sensi del  comma  557,  la
Commissione di cui al comma 556 formula annualmente una  proposta  di
aggiornamento dei LEA. 
  559. Se la proposta  attiene  esclusivamente  alla  modifica  degli
elenchi di prestazioni erogabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale
ovvero  alla  individuazione  di   misure   volte   ad   incrementare
l'appropriatezza della loro erogazione  e  la  sua  approvazione  non
comporta  ulteriori  oneri   a   carico   della   finanza   pubblica,
l'aggiornamento dei LEA e' effettuato con decreto del Ministro  della
salute, adottato di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
previo  parere  delle   competenti   Commissioni   parlamentari,   da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale previa registrazione della  Corte
dei conti. 
  560. La partecipazione alla Commissione di  cui  al  comma  556  e'
onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute, ove spettante, nel rispetto della disciplina  prevista  in
materia dalla legislazione vigente. 
  561. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi  da  553  a
560,   la   Commissione   e'    supportata    da    una    segreteria
tecnico-scientifica  operante  presso  la  Direzione  generale  della
programmazione  sanitaria  del  Ministero  della  salute,  che   puo'
avvalersi di personale messo a disposizione, in posizione di  comando
o  distacco,  da  ISS,  AIFA,  AGENAS,  regioni,  enti  del  Servizio
sanitario nazionale ed altri  enti  rappresentati  nell'ambito  della
Commissione, nel numero massimo di cinque unita'. 
  562. Per  le  attivita'  di  supporto  di  cui  al  comma  561  che
richiedono specifiche attivita' di ricerca, il Ministero della salute
puo'  avvalersi,  anche   tramite   specifiche   convenzioni,   della
collaborazione  di  istituti  di  ricerca,  societa'  scientifiche  e
strutture pubbliche  o  private,  anche  non  nazionali,  nonche'  di
esperti, nel numero massimo di cinque. 
  563. Gli oneri derivanti dai commi 556, 561 e 562 ammontano ad euro
1 milione. 
  564. Al comma 3 dell'articolo 54 della legge 27 dicembre  2002,  n.
289, dopo le parole:  «Consiglio  dei  Ministri»,  sono  inserite  le
seguenti: «su proposta del Ministro della salute, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,». 
  565. A decorrere dalla costituzione della  Commissione  di  cui  al
comma  556,  e'  abrogato  il  comma  10  dell'articolo   4-bis   del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n.  112,  e  al  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.  44,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) e' abrogata; 
    b) all'articolo 3, comma 1: 
      1) alla lettera a),  la  parola:  «sessantadue»  e'  sostituita
dalla seguente: «cinquantanove»; 
      2) alla lettera b), la parola: «quattro»  e'  sostituita  dalla
seguente: «due»; 
      3) alla lettera n), la parola: «trentanove» e' sostituita dalla
seguente: «trentaquattro»; 
    c) all'allegato 1, il punto 22 e' soppresso. 
  566. Nell'ambito  delle  risorse  destinate  al  finanziamento  del
Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe  massime
delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto  previsto
all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  e
successive modificazioni, e' autorizzata la spesa  di  5  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. 
  567. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i cittadini che  usufruiscono
delle  cure  termali,  con  esclusione   dei   soggetti   individuati
dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993,  n.  537,  e
successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento di
cui al decreto del Ministro della sanita' 28  maggio  1999,  n.  329,
degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia,  dei
grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per  cento
e dei grandi invalidi del lavoro,  sono  tenuti  a  partecipare  alla
spesa ai sensi dell'articolo 52, comma 2,  della  legge  27  dicembre
2002, n. 289, in misura pari a 55 euro o nella misura  superiore  che
potra' essere individuata in sede di accordo di cui  all'articolo  4,
comma 4, della  legge  24  ottobre  2000,  n.  323.  Il  livello  del
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario   standard   cui   concorre
ordinariamente lo Stato e' incrementato di  2  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. 
  568.  Il  livello  del  finanziamento  del   fabbisogno   sanitario
nazionale  standard   cui   concorre   lo   Stato,   come   stabilito
dall'articolo 1, commi 167 e 556, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, e dall'articolo 9-septies, comma 1, del decreto-legge 19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125, e' rideterminato, per l'anno 2016, in  111.000  milioni
di  euro.  Sono  sterilizzati  gli  effetti  derivanti  dal   periodo
precedente  sugli  obiettivi  di  finanza  pubblica  delle  autonomie
speciali. 
  569. Ai fini di consentire la regolare somministrazione dei farmaci
innovativi nel rispetto della cornice finanziaria programmata per  il
Servizio  sanitario  nazionale  e  in  relazione   alle   misure   di
efficientamento del settore sanitario previste dai commi da 521 a 552
e dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, commi 10  e  11,  del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015 e 2016, la spesa
per l'acquisto di farmaci innovativi concorre al  raggiungimento  del
tetto di spesa per  l'assistenza  farmaceutica  territoriale  di  cui
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per
l'ammontare eccedente annualmente, per ciascuno  degli  anni  2015  e
2016, l'importo del fondo di cui all'articolo  1,  comma  593,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il presente comma entra in vigore  il
giorno successivo a quello della pubblicazione della  presente  legge
nella Gazzetta Ufficiale. 
  570. Allo scopo di consentire l'accesso ai  trattamenti  innovativi
in una prospettiva di sostenibilita' del sistema e di  programmazione
delle cure, il Ministero della salute, sentita  l'AIFA,  in  coerenza
con la cornice finanziaria  programmata  per  il  Servizio  sanitario
nazionale, predispone annualmente un  programma  strategico  volto  a
definire le priorita' di intervento,  le  condizioni  di  accesso  ai
trattamenti, i parametri di rimborsabilita' sulla base  di  risultati
clinici  significativi,  il  numero   dei   pazienti   potenzialmente
trattabili e le  relative  previsioni  di  spesa,  le  condizioni  di
acquisto, gli schemi  di  prezzo  condizionato  al  risultato  e  gli
indicatori di performance degli stessi, gli strumenti  a  garanzia  e
trasparenza di tutte le procedure, le  modalita'  di  monitoraggio  e
valutazione degli interventi in tutto  il  territorio  nazionale.  Il
programma  e'  approvato  annualmente  d'intesa  con  la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
  571. E' istituito, nello stato di previsione  del  Ministero  della
salute, il fondo per finanziare la prima applicazione da parte  delle
farmacie del servizio di revisione dell'uso dei medicinali  (Medicine
Use  Review),  finalizzato,  in  via  sperimentale,   ad   assicurare
l'aderenza farmacologica alle terapie con conseguente  riduzione  dei
costi per le spese sanitarie relative ai pazienti affetti da asma. 
  572. Il fondo di cui al comma 571 e' assegnato alle regioni e  alle
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  in  proporzione  alla
popolazione residente ed e' destinato in via esclusiva  e  diretta  a
finanziare la remunerazione del servizio reso dal farmacista. 
  573. Per il  finanziamento  del  fondo  di  cui  al  comma  571  e'
stanziata, per l'anno 2016, la somma di euro 1.000.000. 
  574. All'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «A tutti i singoli contratti e  a
tutti  i  singoli  accordi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «Ai
contratti e agli accordi» e  le  parole:  «percentuale  fissa,»  sono
soppresse; 
    b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:  «A  decorrere
dall'anno 2016, in considerazione del  processo  di  riorganizzazione
del settore ospedaliero privato accreditato in attuazione  di  quanto
previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della  salute
2 aprile 2015, n. 70, al  fine  di  valorizzare  il  ruolo  dell'alta
specialita' all'interno del territorio nazionale,  le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  possono   programmare
l'acquisto  di  prestazioni  di  assistenza   ospedaliera   di   alta
specialita', nonche' di prestazioni erogate da parte  degli  istituti
di ricovero e cura  a  carattere  scientifico  (IRCCS)  a  favore  di
cittadini residenti in regioni  diverse  da  quelle  di  appartenenza
ricomprese  negli  accordi  per  la  compensazione  della   mobilita'
interregionale di cui all'articolo 9 del Patto per la salute  sancito
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con intesa  del
10 luglio 2014 (atto rep. 82/CSR), e negli accordi bilaterali fra  le
regioni per il governo della mobilita' sanitaria  interregionale,  di
cui all'articolo 19 del Patto per la salute sancito con intesa del  3
dicembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio
2010, in deroga ai limiti previsti dal  primo  periodo.  Al  fine  di
garantire,  in  ogni  caso,  l'invarianza  dell'effetto   finanziario
connesso alla deroga di cui al periodo precedente, le  regioni  e  le
province autonome di Trento  e  di  Bolzano  provvedono  ad  adottare
misure alternative, volte, in particolare, a ridurre  le  prestazioni
inappropriate di bassa complessita' erogate in regime  ambulatoriale,
di pronto soccorso, in  ricovero  ordinario  e  in  riabilitazione  e
lungodegenza, acquistate  dagli  erogatori  privati  accreditati,  in
misura tale da assicurare il rispetto degli obiettivi di riduzione di
cui al primo periodo, nonche' gli  obiettivi  previsti  dall'articolo
9-quater,  comma  7,  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125;
possono  contribuire  al  raggiungimento   del   predetto   obiettivo
finanziario anche misure alternative a valere  su  altre  aree  della
spesa sanitaria. Le prestazioni di  assistenza  ospedaliera  di  alta
specialita' e i relativi criteri di appropriatezza sono definiti  con
successivo accordo sancito in sede di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. In sede di prima applicazione sono  definite  prestazioni
di assistenza ospedaliera di alta specialita' i ricoveri  individuati
come  "ad  alta  complessita'"  nell'ambito   del   vigente   Accordo
interregionale  per  la  compensazione  della  mobilita'   sanitaria,
sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le  regioni
trasmettono trimestralmente ai Ministeri della salute e dell'economia
e  delle  finanze  i   provvedimenti   di   propria   competenza   di
compensazione della maggiore spesa sanitaria regionale per i pazienti
extraregionali  presi  in  carico  dagli  IRCCS.  Ne  danno  altresi'
comunicazione alle regioni di residenza dei medesimi  pazienti  e  al
coordinamento regionale per la salute e per gli affari finanziari  al
fine di permettere,  alla  fine  dell'esercizio,  le  regolazioni  in
materia di compensazione della mobilita'  sanitaria  nell'ambito  del
riparto  delle  disponibilita'  finanziarie  del  Servizio  sanitario
nazionale.  Le  regioni  pubblicano  per  ciascun   IRCCS   su   base
trimestrale  il   valore   delle   prestazioni   rese   ai   pazienti
extraregionali di ciascuna regione». 
  575.   Gli   accordi   per   la   compensazione   della   mobilita'
interregionale di cui all'articolo 9 del Patto per la salute  sancito
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con intesa  del
10 luglio 2014  (atto  rep.  82/CSR),  sono  sanciti  dalla  medesima
Conferenza, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. 
  576. Dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  gli
accordi bilaterali fra le regioni  per  il  governo  della  mobilita'
sanitaria interregionale, di cui all'articolo 19  del  Patto  per  la
salute sancito con intesa  del  3  dicembre  2009,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  3  del  5  gennaio   2010,   devono   essere
obbligatoriamente conclusi entro il 31 dicembre 2016. 
  577. Le strutture sanitarie che erogano prestazioni  a  carico  del
Servizio sanitario nazionale  applicano  ai  pazienti,  residenti  in
regioni diverse da quella in cui insistono le strutture, le  medesime
regole di accesso e di erogazione delle prestazioni  previste  per  i
pazienti residenti nella regione in cui sono ubicate le strutture. Le
regioni individuano,  nell'ambito  del  contratto  stipulato  con  le
strutture  sanitarie,  le  misure  sanzionatorie  da  applicare  alle
strutture che non rispettano la presente disposizione. 
  578. All'articolo 1, comma 171, della legge 30  dicembre  2004,  n.
311, le parole: «importi tariffari  diversi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «livelli di remunerazione complessivi diversi». 
  579. Il Ministero  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per
i servizi sanitari regionali (AGENAS), assicura, su  richiesta  della
regione interessata, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica, il necessario supporto agli  enti  interessati  dai
piani di rientro di cui ai commi da 528 a 536 e mette a disposizione,
ove necessario, strumenti operativi per la presentazione del piano ed
il perseguimento dei suoi obiettivi, nonche' per l'affiancamento,  da
parte dell'AGENAS con oneri a  carico  del  bilancio  della  medesima
Agenzia, degli enti del Servizio sanitario  nazionale  per  tutta  la
durata  dei  piani  di  rientro.  Alla  compensazione  degli  effetti
finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento  netto  derivanti
dal presente comma, pari a 3,4 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non  previsti
a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 
  580. Al fine di dotare il Paese di una infrastruttura  dedicata  ad
un progetto nazionale di genomica applicata  alla  sanita'  pubblica,
denominato «Progetto genomi Italia», volto alla realizzazione  di  un
piano nazionale di implementazione medico-sanitaria delle  conoscenze
e tecnologie genomiche con particolare  riguardo  al  sequenziamento,
all'analisi  e  alla  valorizzazione   scientifica   delle   sequenze
genomiche  della  popolazione  italiana,  e'  istituito   presso   il
Ministero della salute un fondo denominato «Progetto genomi  Italia»,
al quale e' assegnata la somma di 5  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018. 
  581. Gli atti e i  provvedimenti  concernenti  l'utilizzazione  del
fondo, la progettazione e gestione del «Progetto genomi  Italia»,  di
cui al comma  580,  sono  adottati  da  una  Commissione,  denominata
«Commissione nazionale genomi italiani»,  istituita  con  decreto  di
natura non regolamentare del Ministero della salute. La  Commissione,
di durata triennale, individua entro novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge  il  soggetto  o  i  soggetti,
pubblici o privati, che si impegnano a cofinanziare il progetto,  con
lettera di intenti da acquisire entro sei mesi dalla data di  entrata
in vigore della presente  legge,  nella  misura  non  inferiore  alle
risorse destinate annualmente dallo Stato come individuate dal  comma
580. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
legge senza  l'individuazione  di  cofinanziatori  del  progetto,  la
Commissione di cui  al  presente  comma  cessa  le  proprie  funzioni
relazionando al Ministro della salute  sulle  circostanze  che  hanno
impedito la realizzazione del progetto. 
  582.  Le  risorse  di  cui  all'articolo  2-ter,   comma   3,   del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e le risorse di cui  all'articolo
2, comma 307, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  annualmente
stanziate sui pertinenti  capitoli  dello  stato  di  previsione  del
Ministero della salute, sono assegnate  dal  Ministero  della  salute
direttamente al Centro nazionale trapianti per lo  svolgimento  delle
attivita' di coordinamento della rete trapiantologica. 
  583. Le risorse di cui all'articolo 12 del  decreto  legislativo  9
novembre 2007, n. 207, e all'articolo 5  del  decreto  legislativo  9
novembre 2007, n. 208, annualmente stanziate sui pertinenti  capitoli
dello stato di previsione del Ministero della salute, sono  equamente
ripartite destinando il 50 per cento alle regioni e il 50  per  cento
al Centro nazionale sangue per le attivita'  di  coordinamento  della
rete trasfusionale. 
  584. A seguito dell'effettivo trasferimento al  Servizio  sanitario
regionale delle  funzioni  in  materia  di  assistenza  sanitaria  ai
soggetti ospitati presso le residenze per l'esecuzione  delle  misure
di sicurezza (REMS), alle regioni a statuto speciale sono  trasferite
le somme loro assegnate in sede di riparto della quota vincolata  del
Fondo sanitario nazionale per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, di cui
all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre  2011,  n.
211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012,  n.
9. 
  585. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno  2016,
di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni  2017  e  2018  e  di  1
milione  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2019   in   favore
dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova. 
  586. Gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni,
somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25
febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1º maggio 2001, demandati
alle regioni, in attesa del trasferimento  dallo  Stato  delle  somme
dovute, vengono anticipati da ogni regione agli aventi diritto. 
  587. A decorrere  dall'anno  2016,  le  dotazioni  di  bilancio  in
termini di  competenza  e  di  cassa  relative  alle  missioni  e  ai
programmi di spesa degli  stati  di  previsione  dei  Ministeri  sono
ridotte per gli importi indicati  nell'elenco  n.  2,  allegato  alla
presente legge. 
  588.  Ai  fini  del  concorso  al  raggiungimento  degli  obiettivi
programmati  di  finanza  pubblica,  gli  stanziamenti  di   bilancio
iscritti a favore della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  sono
ridotti  per  l'importo  di  23.002.000  euro  per  l'anno  2016,  di
21.756.000 euro per l'anno 2017 e  di  18.006.000  euro  a  decorrere
dall'anno  2018,  come  indicato  nell'elenco  n.  3,  allegato  alla
presente legge. 
  589. Al fine di razionalizzare e ridurre i  costi  delle  strutture
tecniche del Dipartimento per la programmazione  e  il  coordinamento
della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri,
l'Unita' tecnica - Finanza di progetto, di cui all'articolo  7  della
legge 17 maggio 1999, n. 144, e' soppressa e le relative  funzioni  e
competenze sono trasferite al medesimo Dipartimento. Il Dipartimento,
per lo svolgimento delle funzioni trasferite e di quelle esercitate a
supporto del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee  guida
per la regolazione dei servizi di  pubblica  utilita',  previste  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25  novembre  2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2009,  puo'
avvalersi complessivamente di  un  massimo  di  diciotto  esperti  in
materia di investimenti pubblici e finanza di progetto.  Con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
definiti i requisiti  professionali,  i  criteri  per  l'attribuzione
degli incarichi,  la  durata,  le  cause  di  incompatibilita'  e  il
trattamento economico degli esperti. I richiami all'Unita' tecnica  -
Finanza di progetto contenuti in  atti  normativi  devono  intendersi
riferiti al Dipartimento per la  programmazione  e  il  coordinamento
della politica economica. Dall'attuazione della presente disposizione
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  590. Al fine di  garantire,  senza  soluzione  di  continuita',  la
prosecuzione   delle   attivita'   concernenti   l'allertamento,   il
monitoraggio e il coordinamento operativo del  sistema  nazionale  di
protezione  civile  nonche'  l'adempimento  degli  impegni  derivanti
dall'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, nelle  more  del
rinnovo della contrattazione  integrativa  riguardante  il  personale
della Presidenza del Consiglio dei ministri,  continuano  a  produrre
effetti  le  disposizioni  in   materia   di   riconoscimento   delle
integrazioni al trattamento economico accessorio di cui  al  comma  7
del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 4 del 2014,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 50 del 2014, nel limite di spesa di
1,5 milioni  di  euro,  a  valere  sui  pertinenti  stanziamenti  del
bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  591.  Nell'ambito  del  programma  «Regolazione   giurisdizione   e
coordinamento del sistema della fiscalita'» della missione  di  spesa
«Politiche  economico-finanziarie  e  di  bilancio»,   le   dotazioni
finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotte di 40 milioni di
euro per l'anno 2016, di 70 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
2017 e 2018 e di 100 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2019. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, sono rideterminati i  compensi  spettanti  ai  centri
autorizzati di assistenza fiscale in  misura  tale  da  realizzare  i
risparmi di spesa di cui al periodo precedente. 
  592. L'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  47,  secondo
comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente  alla  quota
destinata allo Stato dell'otto per  mille  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche (IRPEF), e' ridotta di 10  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2016. 
  593. L'articolo 41, comma  16-sexiesdecies,  del  decreto-legge  30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2009, n. 14, e' abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2017. 
  594. A decorrere dal 1º gennaio 2017 e' istituito un fondo con  una
dotazione di 5 milioni di  euro  annui  in  favore  delle  regioni  a
statuto ordinario confinanti con l'Austria o con la Svizzera  per  la
riduzione del prezzo alla pompa  della  benzina  e  del  gasolio  per
autotrazione nelle aree di confine. Entro novanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  definite  le  modalita'   di
ripartizione del fondo tra le regioni interessate. 
  595. Il Fondo di cui all'articolo 1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' ridotto nella misura di 2 milioni  di  euro
per l'anno 2016. 
  596. A decorrere dall'anno 2016 cessano i trasferimenti erariali in
favore delle regioni a statuto speciale  previsti  dall'articolo  34,
comma  4,  del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,   e
dall'articolo 72, comma 3, del regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernenti gli
indennizzi di usura derivanti dall'uso dei mezzi d'opera. 
  597. All'articolo 201, comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, la lettera g-bis) e' sostituita dalla seguente: 
  «g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141,
143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo  di
appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento». 
  598. A titolo di ristoro per le maggiori spese sostenute dagli enti
locali  della  Regione  siciliana  in  relazione  all'accoglienza  di
profughi e rifugiati extracomunitari, e' autorizzata la  spesa  di  3
milioni  di  euro  per  l'anno  2016.  Con   decreto   del   Ministro
dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, sono definite le  modalita'  di  riparto  delle
risorse di cui al presente comma. 
  599. Al comma 1 dell'articolo 1-bis del  decreto-legge  24  gennaio
2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,
n. 34, le parole: «15 dicembre 2015» sono sostituite dalle  seguenti:
«15 dicembre 2016». 
  600. Al fine  di  assicurare  la  razionalizzazione  delle  risorse
finanziarie disponibili e l'ottimizzazione dell'impiego del personale
nei procedimenti in materia di cittadinanza,  immigrazione  e  asilo,
quota parte delle risorse di cui all'articolo  9-bis  della  legge  5
febbraio  1992,  n.  91,  connesse  alle  attivita'  istruttorie   di
competenza del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione e
resesi disponibili a seguito di riassegnazioni nel  corso  dell'anno,
individuata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, puo'  essere  destinata  alla
corresponsione dei compensi per prestazioni di  lavoro  straordinario
del  personale  del   Dipartimento   per   le   liberta'   civili   e
l'immigrazione del  Ministero  dell'interno,  anche  in  deroga  alla
normativa   vigente.   Con   il   medesimo   decreto   si    provvede
all'autorizzazione delle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  del
personale interessato. 
  601. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  431,
della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  relativa  al  Fondo  per  la
riduzione della pressione fiscale, e' ridotta di 809.608.622 euro per
l'anno 2016, di 413.413.755 euro per l'anno 2017, di 410.985.329 euro
per l'anno 2018 e di 387.985.329 euro a decorrere dall'anno 2019. 
  602. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre  2013,
n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,
n. 13, le parole: «27,7 milioni di euro per l'anno  2016  e  di  45,1
milioni di euro» sono sostituite dalle  seguenti:  «17,7  milioni  di
euro per l'anno 2016 e di 25,1 milioni di euro». 
  603. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 12 e 13-bis  del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2015,  n.  125,   le   risorse   disponibili
sull'autorizzazione  di  spesa  di  cui   all'articolo   22-bis   del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono  destinate  al  finanziamento
delle agevolazioni nelle sole zone franche urbane  individuate  dalla
delibera CIPE n. 14/2009 dell'8 maggio 2009 ricadenti  nelle  regioni
non comprese nell'obiettivo «Convergenza». 
  604.  Nelle  zone  franche  urbane   gia'   finanziate   ai   sensi
dell'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
ivi inclusa  la  zona  franca  del  comune  di  Lampedusa,  istituita
dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il
Ministero dello sviluppo economico adotta nuovi bandi finanziati  con
le  risorse  rivenienti  da  rinunce  e  da  revoche  relative   alle
agevolazioni gia' concesse  nelle  predette  zone  franche  ai  sensi
dell'articolo 37 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, nonche' da
eventuali ulteriori risorse apportate dalle regioni. 
  605. Con riferimento all'esercizio finanziario 2016  gli  specifici
stanziamenti iscritti nello stato di  previsione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli  istituti
di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152,
sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di  15  milioni  di
euro. I risparmi derivanti dal primo periodo  conseguono  a  maggiori
somme effettivamente affluite al bilancio dello  Stato  in  deroga  a
quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo
2001,  n.  152.  Con  effetto  dall'esercizio  finanziario  2017,  la
percentuale, ai fini della determinazione degli stanziamenti in  sede
previsionale, di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 della  legge  30
marzo 2001, n. 152, e' stabilita  nella  misura  del  68  per  cento,
restando ferma la procedura di  rideterminazione  degli  stanziamenti
medesimi sulla base delle entrate affluite al bilancio dello Stato in
relazione ai  versamenti  degli  enti  previdenziali.  A  valere  sul
gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati  dall'anno
2015, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1  dell'articolo  13
della legge 30 marzo 2001, n.  152,  e'  rideterminata  nella  misura
dello 0,199 per cento. 
  606. Al comma 5 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152,
sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «e  una  ulteriore
erogazione pari all'80 per cento dell'eventuale assegnazione disposta
con la legge di assestamento del bilancio dello Stato di cui al comma
4». 
  607. A seguito dell'entrata in  vigore  della  riforma  complessiva
degli istituti di patronato, anche al fine di garantire  la  corretta
organizzazione dell'attivita' degli stessi, alla lettera  c-bis)  del
comma  2  dell'articolo  16  della  legge  30  marzo  2001,  n.  152,
introdotta dall'articolo 1, comma 310, lettera  e),  della  legge  23
dicembre  2014,  n.  190,  la  parola:  «2014»  e'  sostituita  dalla
seguente: «2016». 
  608. Ferme restando le misure  di  contenimento  della  spesa  gia'
previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza
e assistenza sociale pubblici, nell'ambito  della  propria  autonomia
organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per
la riduzione delle proprie spese correnti diverse da  quelle  per  le
prestazioni previdenziali e assistenziali, in modo da conseguire, per
il  triennio  2016-2018,  risparmi  aggiuntivi  complessivamente  non
inferiori a 53 milioni di euro annui, anche  attraverso  l'attuazione
delle misure previste dai commi da 494 a 510, da versare entro il  30
giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato. Con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, e' stabilito il riparto dell'importo di cui  al
primo periodo tra gli enti ivi citati. 
  609.  Il  Ministero  della  giustizia  adotta  misure  volte   alla
razionalizzazione delle indennita' da  corrispondere  ai  giudici  di
pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e
ai vice procuratori onorari,  in  modo  da  assicurare  risparmi  non
inferiori a euro 6.650.275 per l'anno  2016  e  a  euro  7.550.275  a
decorrere dall'anno 2017. 
  610. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il
cui mandato scade il 31 dicembre 2015 e per i quali non e' consentita
un'ulteriore  conferma  a  norma  dell'articolo  42-quinquies,  primo
comma, dell'ordinamento giudiziario,  di  cui  al  regio  decreto  30
gennaio 1941, n. 12, nonche' i giudici di pace il cui  mandato  scade
entro il 31 maggio 2016 e per i quali non e' consentita  un'ulteriore
conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della  legge  21  novembre
1991,  n.  374,  e  successive  modificazioni,   sono   ulteriormente
prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data dal  1º
gennaio 2016 fino alla riforma organica della  magistratura  onoraria
e, comunque, non oltre il 31 maggio 2016. 
  611. All'articolo 3, comma 79, della legge  24  dicembre  2003,  n.
350, dopo le parole: «presso la Corte di  cassazione  e  la  relativa
Procura generale,» sono inserite le seguenti: «nonche'  a  quelli  in
servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ». 
  612. Per le finalita' di cui al comma 611 e' autorizzata  la  spesa
di 193.515,35 euro annui a decorrere dall'anno 2016. 
  613. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51,  le  parole:  «non  oltre  il  31  dicembre  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 maggio 2016». 
  614. Il Fondo di cui all'articolo  1,  comma  96,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' ridotto di 4 milioni  di  euro  per  l'anno
2016. 
  615. All'articolo 19 della legge 30 marzo 1981,  n.  119,  dopo  il
secondo comma e' aggiunto il seguente: 
  «I mutui suddetti possono essere altresi' impiegati,  nel  caso  in
cui il finanziamento e'  stato  concesso  ma  non  ancora  erogato  o
utilizzato,  per  la  realizzazione  di   opere   di   ricostruzione,
ristrutturazione,   sopraelevazione,    ampliamento,    restauro    o
rifunzionalizzazione di edifici pubblici  da  destinare  a  finalita'
anche differente dall'edilizia giudiziaria e il cui riuso, a  seguito
di intese tra le amministrazioni interessate  e  il  Ministero  della
giustizia, e' funzionale alla realizzazione di progetti  di  edilizia
giudiziaria. In questo caso,  gli  enti  locali  ai  quali  e'  stato
concesso il finanziamento devono presentare  alla  Cassa  depositi  e
prestiti, previo parere favorevole  del  Ministero  della  giustizia,
istanza di autorizzazione all'impiego  degli  importi  anche  per  le
destinazioni diverse da quelle per le quali  era  stato  concesso  il
finanziamento. Nel caso in cui i mutui concessi siano  stati  estinti
per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente
assolti nei confronti della Cassa  depositi  e  prestiti,  l'immobile
puo' essere destinato dall'amministrazione  interessata  a  finalita'
diverse  dall'edilizia  giudiziaria  previo  parere  favorevole   del
Ministero della giustizia». 
  616. All'articolo 1, comma 99-bis, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  primo  periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2015»   sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»; 
    b) al secondo  periodo,  le  parole:  «30  settembre  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2016». 
  617. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  «31  dicembre  2015»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2016»; 
    b) al comma 3, dopo le parole: «15 per cento»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, per l'anno 2015 e del 20 per cento per l'anno 2016». 
  618. All'articolo 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  132,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Alle  parti  che  corrispondono  o  che  hanno  corrisposto  il
compenso agli avvocati abilitati ad assisterli  nel  procedimento  di
negoziazione assistita ai sensi del  capo  II  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
novembre 2014, n. 162, nonche' alle parti  che  corrispondono  o  che
hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al
capo I del medesimo decreto, e' riconosciuto,  in  caso  di  successo
della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un
credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di  250
euro, nel limite di spesa di 5 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2016»; 
    b) al comma 2, le parole: «sessanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «il 30 marzo 2016»; 
    c) al comma 3, le parole: «dell'anno 2016» sono sostituite  dalle
seguenti: «di ciascun anno successivo a quello di corresponsione  dei
compensi di cui al comma 1»; 
    d) al comma 4, le parole: «per l'anno 2015» sono soppresse; 
    e) al comma 5, le parole: «agli oneri  derivanti  dall'attuazione
del presente articolo, pari a 5 milioni di  euro  per  l'anno  2016,»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  l'attuazione  del  presente
articolo e' autorizzata la  spesa  di  5  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2016. Agli oneri per l'anno 2016». 
  619.  Il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della   cooperazione
internazionale provvede  agli  adempimenti  eventualmente  necessari,
anche sul piano  internazionale,  per  rinegoziare  i  termini  degli
accordi internazionali concernenti la determinazione  dei  contributi
volontari e obbligatori alle  organizzazioni  internazionali  di  cui
l'Italia e' parte, per un importo complessivo pari  a  198  euro  per
l'anno 2016 e a 200.198 euro a decorrere dall'anno 2017. Le  relative
autorizzazioni di spesa si intendono ridotte per gli importi indicati
nell'allegato n. 6 annesso alla presente legge, per cui, a  decorrere
dall'anno 2016, non e' ammesso il ricorso all'articolo 26 della legge
31 dicembre 2009, n. 196. 
  620.  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'allegato   8   di   cui
all'articolo 1, comma 318, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,
dall'anno  2016  e'   autorizzato   il   pagamento   del   contributo
obbligatorio per la conferma  dell'adesione  dell'Italia  all'Accordo
parziale del Consiglio d'Europa istitutivo del  Gruppo  Pompidou.  Al
relativo onere, pari a 225.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016,
si  provvede   mediante   corrispondente   utilizzo   delle   risorse
disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio  dei
ministri. 
  621. Alla tabella dei diritti consolari da riscuotere dagli  uffici
diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo  3  febbraio
2011, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) gli importi dei diritti fissi di cui alle sezioni I, IV e VII,
eccetto quello previsto dall'articolo 7-bis, sono  aumentati  del  20
per cento con arrotondamento all'importo intero superiore; 
    b) gli importi dei diritti fissi di cui alle sezioni II, VI, VIII
e IX sono aumentati del 40 per cento con  arrotondamento  all'importo
intero superiore; 
    c) alla sezione III, all'articolo 29 e'  aggiunta,  in  fine,  la
seguente voce: «visto nazionale (tipo D) per motivi di  studio:  euro
50»; 
    d) alla sezione VI gli articoli 39, 41, 43 e 52 sono abrogati. 
  622. Per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici  consolari  e'
autorizzata la spesa  di  2  milioni  di  euro  per  l'anno  2016  da
destinare alle seguenti tipologie di spesa: 
    a) manutenzione degli immobili; 
    b) attivita' di  istituto,  su  iniziativa  della  rappresentanza
diplomatica o dell'ufficio consolare interessati; 
    c)  assistenza  alle  comunita'  di  italiani   residenti   nella
circoscrizione consolare di riferimento. 
  623. Le maggiori entrate rispetto  all'esercizio  finanziario  2015
derivanti dal comma 621, pari ad euro 6 milioni  per  ciascuno  degli
anni dal 2016 al 2018,  rimangono  acquisite  all'entrata  e  non  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  568,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo  2,  comma  58,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  624. Le maggiori entrate derivanti dalle operazioni di  dismissione
immobiliare realizzate nel triennio  2016-2018  dal  Ministero  degli
affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale  in  attuazione
dell'articolo 1, commi 1311 e 1312, della legge 27 dicembre 2006,  n.
296, per euro 20 milioni per l'anno  2016  ed  euro  10  milioni  per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, rimangono  acquisite  all'entrata  e
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,  comma  1314,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  625. La spesa  relativa  al  trattamento  economico  del  personale
supplente  delle   istituzioni   scolastiche   all'estero,   di   cui
all'articolo 651 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297, e' ridotta di euro 2.000.000 per ciascuno  degli
anni 2016, 2017 e 2018. 
  626.  Le  somme  assegnate  alle  istituzioni  scolastiche  per  le
supplenze brevi  e  saltuarie  prima  del  passaggio  al  sistema  di
pagamento di cui all'articolo 4, comma 4-septies,  del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio  2010,  n.  122,  e  giacenti  sui  bilanci   delle   medesime
istituzioni, pari a 60 milioni di euro, sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato nell'anno  2016  e  sono  acquisite  all'Erario.
Nelle more  del  versamento  delle  predette  somme  all'entrata  del
bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'
autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016,
nello   stato   di   previsione   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e a valere sulle  disponibilita'  di
cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,
la somma di 60 milioni di euro  al  netto  di  quanto  effettivamente
versato. 
  627. Le risorse finanziarie dei  soppressi  Istituti  regionali  di
ricerca  educativa  (IRRE)  confluite  nel   bilancio   dell'Istituto
nazionale  di  documentazione,  innovazione   e   ricerca   educativa
(INDIRE), relative  a  progetti  in  affidamento  agli  ex  IRRE  non
attuati, pari a 1 milione di  euro  per  l'anno  2016,  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 e sono  acquisite
all'Erario.  Nelle  more  del  versamento  delle   predette   risorse
all'entrata del bilancio dello Stato,  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile
per  l'anno  2016,  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e  a  valere  sulle
disponibilita' di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, la somma di 1  milione  di  euro  al  netto  di  quanto
effettivamente versato. 
  628.  Le  risorse   finanziarie   assegnate   e   trasferite   alle
universita', nell'ambito dei  finanziamenti  per  l'attuazione  degli
interventi di edilizia universitaria negli anni dal 1998  al  2008  a
valere sugli stanziamenti disponibili nel bilancio dello Stato e  per
i quali gli atenei hanno provveduto alla definizione degli interventi
da realizzare, per ciascun tipo di edilizia generale,  dipartimentale
o sportiva, che al 31 dicembre 2014 risultano ancora  non  totalmente
spese,  sono   versate   all'entrata   del   bilancio   dello   Stato
nell'esercizio finanziario 2016. 
  629.   Con   apposito   decreto,   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca procede  alla  individuazione  degli
atenei interessati, alla  definizione  delle  modalita'  di  recupero
delle  somme,  anche  eventualmente  a  valere  sul  Fondo   per   il
finanziamento ordinario delle universita' per l'esercizio finanziario
2016, alla quantificazione delle somme  non  spese  fino  all'importo
massimo di 30 milioni di euro. Al fine di  assicurare  il  versamento
degli importi individuati, il Ministero  provvede  al  versamento  in
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato a valere  sul
«Fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle  universita'  e  dei
consorzi interuniversitari» per l'esercizio finanziario 2016. 
  630. Nelle more del versamento delle somme  di  cui  al  comma  629
all'entrata del bilancio dello Stato,  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile
per  l'anno  2016,  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e  a  valere  sulle
disponibilita' di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537, la somma di 30 milioni di  euro  al  netto  di
quanto effettivamente versato. 
  631. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  19-ter,  comma
16,  lettera  e),  del  decreto-legge  25  settembre  2009,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.  166,
e' ridotta di 7.900.000 euro a decorrere dal 2016. 
  632. Le risorse di cui all'articolo 39, comma  2,  della  legge  1º
agosto 2002, n. 166, sono ridotte  di  2.700.000  euro  per  ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018. 
  633. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1230, della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, sono ridotte di 3.765.800 euro per il  2016  e
di 3.700.000 euro a decorrere dal 2017. 
  634. All'articolo 1, comma 38, della legge  27  dicembre  2013,  n.
147, il secondo periodo e' soppresso. 
  635. All'articolo 1, comma 374, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «e a 100 milioni  di  euro  annui
negli anni 2016 e 2017» sono sostituite  dalle  seguenti:  «,  a  300
milioni di euro nell'anno 2016 e a  100  milioni  di  euro  nell'anno
2017»; 
    b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «A tal fine,  i
proventi delle dismissioni  sono  versati  all'entrata  del  bilancio
dello Stato e non si da' luogo a riassegnazione»; 
    c) al terzo periodo, le parole: «e di 100 milioni di  euro  annui
per ciascuno degli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle  seguenti:
«, di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100  milioni  di  euro
per l'anno 2017». 
  636. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,  e'  prorogato  al  31  dicembre
2016. 
  637. All'articolo 1, comma 667, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la parola: «libri» e' sostituita  dalle  seguenti:  «giornali,
notiziari quotidiani, dispacci  delle  agenzie  di  stampa,  libri  e
periodici»; 
    b) dopo le parole: «codice ISBN» sono inserite  le  seguenti:  «o
ISSN». 
  638. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre, 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' ridotto di 5,201 milioni  di  euro  per  l'anno  2016  ed  e'
incrementato di 39,604 milioni di euro per  l'anno  2017,  di  90,504
milioni di euro per l'anno 2018,  di  177,294  milioni  di  euro  per
l'anno 2019, di 180,494 milioni di euro per l'anno 2020,  di  177,594
milioni di euro per l'anno 2021,  di  186,794  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, di 197,294 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023,
2024, 2025 e 2026, di 245,894 milioni di euro per l'anno  2027  e  di
226,084 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. 
  639. Il Fondo di cui all'articolo 1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' rifinanziato nella misura di 20 milioni  di
euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
2017. 
  640.  Per  la  progettazione  e  la  realizzazione  di  un  sistema
nazionale di  ciclovie  turistiche,  con  priorita'  per  i  percorsi
Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia  VENTO),
da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la  Campania,
la Basilicata e  la  Puglia  (Ciclovia  dell'acquedotto  pugliese)  e
Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma), nonche'  per
la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di  interventi
concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina,  e'
autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2016  e  di  37
milioni di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2017  e  2018.  Per  la
progettazione e la realizzazione  di  itinerari  turistici  a  piedi,
denominati «cammini», e' autorizzata la spesa di un milione  di  euro
per ciascuno  degli  anni  2016,  2017  e  2018.  I  progetti  e  gli
interventi  sono  individuati  con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti e, per quanto concerne quelli relativi
alle  ciclovie   turistiche,   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei  beni
e delle attivita' culturali e del turismo. 
  641. Al comma 56 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2013,  n.
147, le  parole:  «composte  da  almeno  quindici  individui  che  si
uniscono» sono sostituite dalle seguenti: «che si uniscono in  numero
almeno pari a cinque». 
  642. Al comma 57 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2013,  n.
147, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Le risorse del fondo  sono
destinate  ai  soggetti  di  cui  al  comma  56,  ammessi  attraverso
procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico in
grado anche di valorizzare il coinvolgimento di istituti  di  ricerca
pubblici,  universita',  istituzioni  scolastiche  autonome  ed  enti
autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo  nella
realizzazione dei programmi  proposti,  ovvero  nella  fruizione  dei
relativi risultati. Ai fini della loro  ammissibilita',  i  programmi
devono avere durata almeno biennale e essere finalizzati a sviluppare
i seguenti principi e contenuti:». 
  643.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  sono
apportate  le  modificazioni  necessarie   per   l'attuazione   delle
disposizioni di cui ai commi 641 e 642  alle  previsioni  di  cui  al
decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  17  febbraio  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015. 
  644. Agli oneri derivanti dal comma 640 si provvede: 
    a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  18,  comma  1,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    b) quanto a 10,4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10,4 milioni
di euro per l'anno  2018,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
risorse destinate all'erogazione  del  contributo  per  le  spese  di
trasporto delle piccole e medie imprese siciliane di cui all'articolo
133 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
    c) quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a  4,6  milioni
di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo  del  fondo
di parte corrente iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 49, comma
2, lettere a)  e  b),  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
    d) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2016, a 25  milioni  di
euro per l'anno 2017 e a 23 milioni di euro per l'anno 2018, a valere
sui risparmi derivanti dall'attuazione del comma 645. 
  645. A decorrere dal 1º gennaio 2016 il credito d'imposta  relativo
all'agevolazione    sul    gasolio     per     autotrazione     degli
autotrasportatori,  di  cui  all'elenco  2  allegato  alla  legge  27
dicembre 2013, n. 147, non spetta per i veicoli di categoria euro 2 o
inferiore. I risparmi conseguenti all'attuazione  del  primo  periodo
sono valutati in 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016
al 2020, in 80 milioni di euro per l'anno 2021 e  in  40  milioni  di
euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze, di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente legge, le modalita'  di  monitoraggio  delle
risorse derivanti  dall'attuazione  della  misura  di  cui  al  primo
periodo. Qualora si verifichino o siano in  procinto  di  verificarsi
scostamenti rispetto agli importi stimati, l'Agenzia delle  dogane  e
dei monopoli, entro il 31 ottobre di ciascun anno, comunica il valore
dello scostamento al Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  al
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti.  Tali  somme  sono
quantificate con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Qualora si verifichino maggiori risparmi rispetto a quanto stimato, i
corrispondenti importi sono assegnati, anche mediante riassegnazione,
allo stato di previsione del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. Qualora si verifichino minori risparmi rispetto  a  quanto
stimato, il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentito  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede, con  proprio
decreto, alla  rideterminazione  delle  dotazioni  finanziarie  delle
risorse assegnate agli interventi di cui ai commi 640, 647, 648, 650,
651, 654, 655 e 866, oppure  di  altre  spese  rimodulabili  iscritte
nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, in modo da assicurare la neutralita' rispetto ai saldi  di
finanza pubblica.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  646. Gli eventuali maggiori risparmi accertati di cui al comma  645
sono assegnati: 
    a) fino al 15 per cento a interventi per favorire  l'acquisto  di
mezzi di ultima generazione destinati al servizio  dell'autotrasporto
di merci su strada. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono stabilite le modalita' attuative della disposizione  di
cui alla  presente  lettera.  L'efficacia  di  tale  disposizione  e'
subordinata alla preventiva notifica  alla  Commissione  europea,  ai
sensi dell'articolo 108 del Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea; 
    b) fino all'85 per cento al Fondo cui al comma 866. 
  647.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   e'
autorizzato a concedere contributi per l'attuazione di  progetti  per
migliorare la catena intermodale e decongestionare  la  rete  viaria,
riguardanti  l'istituzione,  l'avvio  e  la  realizzazione  di  nuovi
servizi marittimi  per  il  trasporto  combinato  delle  merci  o  il
miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza
da porti situati in Italia, che collegano porti situati in  Italia  o
negli Stati membri  dell'Unione  europea  o  dello  Spazio  economico
europeo. A tal fine e' autorizzata la spesa annua di 45,4 milioni  di
euro per l'anno 2016, di 44,1 milioni di euro per l'anno  2017  e  di
48,9 milioni di euro per l'anno 2018. 
  648. Per il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale,
il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'  altresi'
autorizzato  a  concedere  contributi  per   servizi   di   trasporto
ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi  logistici  e
portuali in Italia. A tal fine e' autorizzata la spesa  annua  di  20
milioni di euro per ciascuno degli  anni  2016,  2017  e  2018.  Agli
stessi fini puo' essere utilizzata quota parte delle risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  649. L'individuazione  dei  beneficiari,  la  commisurazione  degli
aiuti, le modalita' e le procedure per l'attuazione degli  interventi
di cui ai commi 647 e 648 sono disciplinate con regolamento adottato,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
sottoporre, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a notifica preventiva alla  Commissione  europea,  ai
sensi dell'articolo 108 del Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea. 
  650. Per  consentire  l'operativita'  della  sezione  speciale  per
l'autotrasporto istituita nell'ambito del Fondo di  garanzia  per  le
piccole  e  medie  imprese  con  il  decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei  trasporti  27  luglio  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre  2009,  per  l'anno  2016  e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro. 
  651. A decorrere dal 1º gennaio 2016, a titolo sperimentale per  un
periodo di tre anni, per  i  conducenti  che  esercitano  la  propria
attivita' con veicoli  a  cui  si  applica  il  regolamento  (CE)  n.
561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15  marzo  2006,
equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attivita'
in servizi di trasporto internazionale per almeno 100  giorni  annui,
e' riconosciuto, a  domanda,  l'esonero  dai  complessivi  contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi
e contributi dovuti all'INAIL, nella misura  dell'80  per  cento  nei
limiti di  quanto  stabilito  dal  presente  comma.  A  tal  fine  e'
autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2016, 2017 e 2018. L'esonero contributivo di cui al primo periodo  e'
riconosciuto dall'ente previdenziale in base  all'ordine  cronologico
di presentazione delle  domande;  nel  caso  di  insufficienza  delle
risorse  indicate  al  secondo  periodo,  valutata  anche   su   base
pluriennale  con  riferimento  alla   durata   dell'esonero,   l'ente
previdenziale  non  prende  in  considerazione   ulteriori   domande,
fornendo immediata comunicazione anche  attraverso  il  proprio  sito
internet. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio delle  minori
entrate,  valutate  con  riferimento  alla   durata   dell'incentivo,
inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali, al Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  al
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  652. A decorrere dal 1º gennaio 2016 le deduzioni forfetarie  delle
spese non documentate disposte dall'articolo 66, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall'articolo  1,  comma
106, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  spettano  in  un'unica
misura per i  trasporti  effettuati  personalmente  dall'imprenditore
oltre il territorio del comune in cui  ha  sede  l'impresa  e,  nella
misura del 35 per cento dell'importo cosi' definito, per i  trasporti
personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune  in
cui ha  sede  l'impresa,  nei  limiti  delle  dotazioni  di  bilancio
previste per lo scopo. 
  653. Dopo l'articolo 46-bis della legge 6 giugno 1974, n.  298,  e'
inserito il seguente: 
  «Art.  46-ter.  -  (Documentazione  relativa  allo  svolgimento  di
trasporti  internazionali).  1.  Fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo  46-bis,  chiunque,  durante  l'effettuazione   di   un
trasporto internazionale di merci, non e' in grado  di  esibire  agli
organi di  controllo  la  prova  documentale  relativa  al  trasporto
stesso, e' punito  con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  del
pagamento  di  una  somma  da  euro  400  a  euro   1.200.   All'atto
dell'accertamento  della  violazione  e'  sempre  disposto  il  fermo
amministrativo del veicolo,  che  e'  restituito  al  conducente,  al
proprietario o al legittimo  detentore,  ovvero  a  persona  da  essi
delegata, solo dopo che sia stata esibita la predetta  documentazione
e, comunque, trascorsi sessanta giorni dalla data  dell'accertamento.
Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo e' affidato in custodia,
a spese  del  responsabile  della  violazione,  a  uno  dei  soggetti
individuati ai sensi del comma 1  dell'articolo  214-bis  del  codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285.
Si applicano le disposizioni degli articoli 207 e  214  del  medesimo
codice. 
  2. La prova documentale di cui  al  comma  1  puo'  essere  fornita
mediante l'esibizione di qualsiasi documento di accompagnamento delle
merci previsto, per i trasporti internazionali, dalle  vigenti  norme
nazionali o internazionali. 
  3. Fatta salva l'applicazione degli articoli 44 e  46,  qualora  il
veicolo sia stato posto in circolazione privo della prova documentale
di cui ai commi  1  e  2,  ovvero  questa  sia  stata  compilata  non
conformemente alle norme di cui al comma 2, si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000  a
euro  6.000.  Se  l'omessa  o   incompleta   compilazione   determina
l'impossibilita'  di  verificare   la   regolarita'   del   trasporto
internazionale di  merci  oggetto  del  controllo,  si  applicano  le
sanzioni di cui all'articolo 46, commi primo e secondo. Si  osservano
le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui  al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285». 
  654.  Per  la  copertura  degli  oneri  connessi  al  funzionamento
dell'Autostrada ferroviaria alpina attraverso il tunnel  del  Frejus,
e' autorizzata la spesa complessiva di euro 29.026.383 per il periodo
dal 1º gennaio 2013 al 30  giugno  2018,  di  cui  euro  2.226.383  a
copertura dell'ultimo periodo della fase sperimentale dal 1º  gennaio
2013 al 30 giugno 2013, gia' autorizzato dalla Commissione europea, e
26,8 milioni di euro per il periodo transitorio a  decorrere  dal  1º
luglio 2013 al 30 giugno 2018, di cui 2,6  milioni  di  euro  dal  1º
luglio 2013 al 31 dicembre 2013, 5,4 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2014 al 2017 e 2,6 milioni di euro per il periodo  dal
1º gennaio 2018 al 30 giugno 2018. L'onere di cui al primo periodo e'
conseguentemente pari a  21.026.383  euro  per  l'anno  2016,  a  5,4
milioni di euro per l'anno 2017 e a 2,6 milioni di  euro  per  l'anno
2018. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  provvede  a
stipulare l'accordo di programma con l'impresa ferroviaria Trenitalia
Spa, beneficiaria del contributo per l'Autostrada ferroviaria alpina,
per tutto l'arco  temporale  di  cui  al  primo  periodo,  nonche'  a
modificare la convenzione stipulata con la societa' Cassa depositi  e
prestiti Spa al fine di provvedere, a  condizioni  piu'  vantaggiose,
all'erogazione da parte di quest'ultima  dei  relativi  finanziamenti
all'impresa ferroviaria Trenitalia Spa, secondo le modalita' indicate
dal citato Ministero in un apposito addendum  alla  convenzione  gia'
stipulata. Per ciascuno degli anni dal 2018  al  2022  e',  altresi',
autorizzato un contributo di 10  milioni  di  euro  finalizzato  alla
compensazione  totale  o  parziale  degli   oneri   derivanti   dallo
svolgimento dei servizi ferroviari di Autostrada ferroviaria  alpina,
effettuati attraverso il valico fra Italia e Francia, in  particolare
attraverso il  Frejus.  I  predetti  contributi  sono  concessi  alle
imprese aggiudicatarie dei servizi di Autostrada  ferroviaria  alpina
mediante gara ad evidenza pubblica. Le compensazioni sono  erogate  a
consuntivo, una volta  all'anno,  sulla  base  delle  rendicontazioni
fornite  dall'aggiudicatario  del  servizio  ferroviario,  sia   esso
un'impresa ferroviaria, un operatore intermodale o un altro  soggetto
giuridico,   ivi   compresi   i    raggruppamenti    d'impresa.    La
rendicontazione delle somme erogate e' effettuata annualmente,  entro
il mese di aprile dell'anno successivo, dal  soggetto  aggiudicatario
della gara per la prestazione del servizio di Autostrada  ferroviaria
alpina, secondo  i  meccanismi  previsti  dall'accordo  di  programma
firmato fra le parti. 
  655. Al fine di avviare un  programma  straordinario  di  prove  su
veicoli nuovi di fabbrica e su veicoli circolanti, tese a  verificare
l'effettivita'  dei  livelli  di  emissioni  inquinanti   su   strada
comparati con i valori rilevati durante le prove di omologazione  sui
rulli, nonche' di incrementare le verifiche di conformita' su veicoli
e dispositivi a  tutela  della  sicurezza  stradale  e  della  salute
pubblica, e' autorizzata la spesa di 5 milioni  di  euro  per  l'anno
2016. Le modalita' tecniche e le  procedure  per  l'attuazione  delle
disposizioni  del  primo   periodo   sono   stabilite   con   decreto
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  656.  In  attuazione  dell'articolo  99,  comma  2,   del   decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  la  societa'  ANAS  Spa   e'
autorizzata a stipulare accordi, previa intesa con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, fino ad un massimo di 100 milioni  di
euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma  68,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147,  come  rifinanziata  ai  sensi  della
Tabella E allegata alla presente  legge.  Gli  accordi  stipulati  in
applicazione del predetto decreto legislativo n. 112  del  1998  sono
pubblicati  integralmente  nei  siti  internet  istituzionali   della
societa' ANAS Spa e degli  enti  locali  interessati,  ai  sensi  del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
  657.   Nelle   more   del   completamento   dell'attuazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
114,  e  dell'emanazione  del  decreto  legislativo   di   attuazione
dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e in  particolare
di quanto disposto dal comma 1, lettera d), del citato  articolo  11,
si   provvede   alla   riorganizzazione   della   Scuola    nazionale
dell'amministrazione in modo da assicurare una riduzione dei  servizi
strumentali, una riduzione del numero complessivo dei  docenti  e  un
risparmio di spesa non inferiore al 10 per  cento  dei  trasferimenti
dal bilancio dello Stato. A tal fine, entro trenta giorni dalla  data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri   nomina   un   commissario   straordinario.
Conseguentemente, a far data dalla nomina del  commissario,  decadono
il Comitato di gestione e il Presidente in carica. Entro i successivi
trenta  giorni  il  commissario  straordinario  propone  al  Ministro
delegato per la semplificazione e la pubblica  amministrazione  e  al
Ministro dell'economia e delle finanze un piano  di  riorganizzazione
diretto a realizzare gli obiettivi di cui al primo periodo. Il  piano
acquista efficacia mediante l'approvazione con apposito  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione  e  del
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  e  rimane  efficace  fino
all'adozione del decreto legislativo di cui al  primo  periodo.  Fino
alla data di entrata in  vigore  del  medesimo  decreto  legislativo,
rimane fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma  4,  del  citato
decreto-legge n. 90 del 2014, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 114 del 2014, e l'adeguamento dei trattamenti economici  ivi
previsto ha comunque effetto a decorrere dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  658. All'articolo 4-bis del decreto-legge 20 giugno  2012,  n.  79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  131,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera b), le  parole:  «della  Scuola  superiore
dell'Amministrazione dell'interno» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«della sede didattico-residenziale del Dipartimento per le  politiche
del  personale  dell'amministrazione  civile   e   per   le   risorse
strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le convenzioni previste al comma  1,  lettera  b),  possono
avere ad oggetto, in  luogo  del  versamento  del  corrispettivo,  la
fornitura di un servizio in misura corrispondente al costo  sostenuto
per l'utilizzazione delle strutture della sede didattico-residenziale
di cui al comma 1, lettera b)». 
  659. Al  fine  di  razionalizzare  e  aumentare  l'efficacia  degli
interventi  pubblici  per  il  finanziamento  degli  investimenti   e
l'accesso al credito e al mercato dei capitali delle imprese agricole
e agroalimentari, nonche' al fine di razionalizzare  e  contenere  la
spesa pubblica, la societa' Istituto  sviluppo  agroalimentare  (ISA)
Spa e la Societa' gestione fondi per l'agroalimentare  (SGFA)  s.r.l.
sono incorporate di diritto, alla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, nell'Istituto di  servizi  per  il  mercato  agricolo
alimentare  (ISMEA),  che  conserva  la  natura  di   ente   pubblico
economico, e l'Ufficio  del  registro  delle  imprese  provvede  alla
iscrizione delle incorporazioni di ISA e SGFA su  semplice  richiesta
di ISMEA. Le incorporazioni di cui  al  presente  comma  e  le  altre
operazioni ad esse connesse sono esenti da tasse, nonche' da  imposte
dirette o indirette. Per la gestione delle garanzie, l'Istituto  puo'
costituire patrimoni separati ai sensi delle disposizioni di  cui  al
libro quinto, titolo V, capo V, sezione XI, del codice civile. 
  660. L'ISMEA subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle
societa' di cui al comma 659, ivi inclusi i compiti e le funzioni  ad
esse attribuiti dalle disposizioni  vigenti.  Il  personale  a  tempo
indeterminato in servizio presso  le  medesime  societa'  e  da  esse
dipendente alla data del 15 ottobre 2015 e'  trasferito,  a  domanda,
alle  dipendenze  di  ISMEA  ed  inquadrato  in  base  al   contratto
collettivo   nazionale   di   lavoro    applicato    dallo    stesso.
L'inquadramento del personale dipendente a tempo indeterminato di ISA
Spa e' disposto con provvedimento del commissario  di  cui  al  comma
661, assicurando che la  spesa  massima  sostenuta  per  il  medesimo
personale non ecceda quella prevista alla data del 15 ottobre 2015  e
garantendo  l'allineamento  ai  livelli  retributivi  del   contratto
collettivo   nazionale   di   lavoro   applicato   dall'ISMEA.   Fino
all'emanazione del provvedimento di cui al terzo periodo, al predetto
personale e' corrisposto il  trattamento  economico  fondamentale  in
godimento alla data del 15 ottobre 2015. Entro sessanta giorni  dalla
data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  il  bilancio  di
chiusura delle societa' di cui  al  comma  659  e'  deliberato  dagli
organi  in  carica  alla  data  di  incorporazione  e  trasmesso  per
l'approvazione al Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti
degli organi delle societa' di cui  al  comma  659  sono  corrisposti
compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati  soltanto
fino alla data di incorporazione.  Per  gli  adempimenti  di  cui  al
quinto  periodo,   ai   componenti   dei   predetti   organi   spetta
esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute,  entro
il termine di cui al medesimo  periodo,  nella  misura  prevista  dal
rispettivo ordinamento. 
  661. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 659
e 660 e' nominato un commissario straordinario con  le  modalita'  di
cui al comma 662. Il commissario, entro centoventi giorni dalla  data
della sua nomina, predispone un piano triennale per il  rilancio,  la
razionalizzazione  e  lo  sviluppo  delle  attivita'  finalizzate  al
finanziamento degli investimenti e all'accesso al credito, al mercato
dei capitali delle imprese agricole e agroalimentari e alla  gestione
del  rischio,  delle  politiche  per   l'internazionalizzazione,   la
promozione, la  competitivita'  e  l'innovazione  tecnologica,  anche
finalizzata alla tracciabilita' dei prodotti, delle filiere  agricole
e agroalimentari e delle start-up e delle reti  di  imprese,  nonche'
delle attivita' di monitoraggio dei prezzi dei prodotti agricoli, dei
costi  dei  fattori  di  produzione  e  dell'andamento  congiunturale
dell'economia agricola e agroalimentare e delle  filiere;  predispone
altresi'  lo  statuto  dell'ISMEA  e  gli  interventi  di  incremento
dell'efficienza organizzativa ed economica finalizzati alla riduzione
delle spese di gestione pari ad almeno il 10 per cento.  In  caso  di
inottemperanza, entro il termine di cui al quinto periodo  del  comma
660,  degli  organi  in  carica  alla  data  dell'incorporazione,  il
commissario provvede altresi' all'adozione del bilancio  di  chiusura
delle societa' di cui al comma 659 entro il termine di cui al secondo
periodo del  presente  comma  e  ferme  restando  le  responsabilita'
gestorie dei predetti organi. Il Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, con uno o piu' decreti  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto  delle  proposte
del commissario, approva  il  piano  degli  interventi  necessari  ad
assicurare il contenimento della spesa dell'ISMEA e adotta lo statuto
dell'ISMEA. 
  662. Il commissario di cui al comma 661 e' nominato con decreto del
Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e
dura in carica un anno, prorogabile, per motivate esigenze, una  sola
volta.  Con  il  medesimo  decreto  sono  stabiliti  il  mandato  del
commissario, che si sostituisce  al  presidente  e  al  consiglio  di
amministrazione  di  ISMEA,  assumendone  le  funzioni  e  i   poteri
statutariamente previsti, e l'ammontare  del  suo  compenso.  Con  il
decreto di cui al primo periodo, il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali puo' nominare  anche  due  subcommissari,  che
affiancano il commissario nell'esercizio delle sue funzioni, fissando
il relativo compenso, che non puo' comunque eccedere l'80  per  cento
di quello del  commissario.  Il  compenso  per  il  commissario  e  i
subcommissari non puo' comunque eccedere il 50 per cento della  spesa
cumulativamente  prevista  per  gli  organi  statutari  sostituiti  o
soppressi ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 659  a  664.
Al trattamento economico  del  commissario  e  dei  subcommissari  si
provvede a valere sui capitoli di bilancio dell'ISMEA. 
  663. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 659 a 664,
il contributo ordinario annuo a carico dello Stato in favore di ISMEA
e' soppresso e l'Istituto versa annualmente all'entrata del  bilancio
dello Stato la somma di 1 milione di euro. 
  664. Relativamente alle disposizioni di cui ai commi da 659 a  663,
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  665. Al fine di garantire il rilancio delle attivita' di ricerca  e
sperimentazione in agricoltura ai sensi dell'articolo 1,  comma  381,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e favorire lo sviluppo di nuove
tecnologie  a  supporto  delle  produzioni  agricole,   nonche'   per
accrescere il sistema delle conoscenze a sostegno dello sviluppo  del
settore agricolo nazionale e della  tutela  del  made  in  Italy,  il
Consiglio per la ricerca in  agricoltura  e  l'analisi  dell'economia
agraria (CREA) promuove un piano triennale di  ricerca  straordinario
per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di  trasferimento
tecnologico,  analisi  e  monitoraggio  delle   produzioni   agricole
attraverso  strumenti  di  sensoristica,  diagnostica,  meccanica  di
precisione, biotecnologie e bioinformatica. 
  666. Entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, il CREA presenta al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali il piano di cui al comma 665,  individuando  i
settori e le filiere di maggiore  interesse  su  cui  concentrare  le
risorse, gli enti di ricerca e  le  universita'  da  coinvolgere,  le
tecnologie da sviluppare e i risultati attesi. Entro sessanta  giorni
dalla ricezione del piano di cui al  comma  665,  il  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali  lo  approva,  con  proprio
decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano e previo parere  delle  Commissioni  parlamentari
competenti per materia, che si esprimono entro il termine  di  trenta
giorni dalla richiesta, decorso il quale  il  decreto  puo'  comunque
essere adottato. 
  667. Per le finalita' di cui ai commi 665 e 666 e'  autorizzata  la
spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 8 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018. 
  668. All'articolo 1, comma 381, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al decimo periodo, le parole: «,  lo  statuto  del  Consiglio»
sono soppresse; 
    b) dopo il decimo periodo e' inserito il  seguente:  «Lo  statuto
del  Consiglio  e'  adottato  con  regolamento  del  Ministro   delle
politiche  agricole  alimentari  e   forestali   emanato   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  anche
in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 29  ottobre
1999, n. 454, che sono abrogate a decorrere dalla data di entrata  in
vigore del medesimo  regolamento,  previo  parere  delle  Commissioni
parlamentari competenti, che  si  pronunciano  entro  il  termine  di
trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il  regolamento  puo'
comunque essere adottato.». 
  669. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo di attuazione
dell'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e  in  particolare
del criterio direttivo di cui al comma  1,  lettera  a),  del  citato
articolo 8, l'associazione Formez PA, di cui al  decreto  legislativo
25 gennaio  2010,  n.  6,  persegue  per  l'anno  2016  obiettivi  di
riduzione delle spese di funzionamento. A  tal  fine  il  Commissario
straordinario di cui all'articolo  20  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114, realizza una riduzione  delle  spese  di  struttura  in
misura  non  inferiore  al  20  per   cento   di   quelle   sostenute
nell'esercizio 2015, da ottenere anche attraverso il contenimento del
costo del personale e la fissazione di limiti alla  retribuzione  dei
dirigenti, ferma restando  l'applicazione  dei  limiti  di  cui  agli
articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni, e all'articolo 13  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89. Al fine della rapida realizzazione delle suddette
riduzioni di spesa, nelle more dell'adozione del decreto  legislativo
di cui al primo periodo, si procede alle conseguenti modifiche  dello
statuto  della  suddetta  associazione,  anche  in  deroga  a  quanto
previsto dal decreto legislativo n. 6 del 2010. 
  670. Al fine di  migliorare  i  saldi  di  finanza  pubblica  e  di
razionalizzare e potenziare le attivita' di servizio svolte a  favore
delle imprese nei settori  dell'energia  elettrica,  del  gas  e  del
sistema idrico e, in particolare, allo scopo di valorizzare i  ricavi
delle prevalenti attivita' economiche di  accertamento,  riscossione,
versamento, supporto finanziario, informatico  e  amministrativo,  la
Cassa conguaglio per il settore elettrico, a decorrere dalla data  di
entrata in vigore  della  presente  legge,  e'  trasformata  in  ente
pubblico economico, denominato «Cassa  per  i  servizi  energetici  e
ambientali» (CSEA), operante con autonomia organizzativa,  tecnica  e
gestionale e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia  e
delle finanze e dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il
sistema idrico. Il patrimonio iniziale dell'ente, pari a 100  milioni
di euro, e' costituito, con provvedimento del Ministero dell'economia
e delle finanze, da una somma prelevata dai conti gestiti dalla Cassa
conguaglio  per  il  settore  elettrico  e  versata  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito  capitolo  di
spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle
finanze per le finalita' di cui al presente comma.  A  decorrere  dal
2016,  gli  eventuali  utili  derivanti  dalla   gestione   economica
dell'ente sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.  Restano
organi dell'ente il presidente, il comitato di gestione e il collegio
dei revisori; i relativi procedimenti di nomina continuano ad  essere
disciplinati dalle norme vigenti per gli omologhi organi della  Cassa
conguaglio per il  settore  elettrico.  Entro  quarantacinque  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  l'Autorita'  per
l'energia elettrica, il gas e il  sistema  idrico,  e'  approvato  lo
statuto, e' stabilita la dotazione organica dell'ente in  misura  non
superiore a sessanta  unita'  e  sono  apportate  al  regolamento  di
organizzazione  e  funzionamento  le  modifiche  necessarie  a   dare
attuazione al presente comma. Allo scopo di assicurare la continuita'
nell'esercizio  delle  funzioni   dell'ente,   in   sede   di   prima
applicazione, la CSEA, entro  quarantacinque  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, avvia procedure di  selezione
pubblica, per titoli ed esami, finalizzate alla copertura del proprio
fabbisogno di organico;  allo  scopo  di  consolidare  le  specifiche
esperienze  professionali  maturate  all'interno  dell'ente   e   non
agevolmente   acquisibili   all'esterno,   e'   considerato    titolo
preferenziale, ma non essenziale,  il  servizio  prestato  presso  la
Cassa conguaglio per il settore elettrico per un  periodo  di  almeno
dodici mesi antecedente alla data di scadenza del termine  utile  per
la  presentazione  della  candidatura.  Il  rapporto  di  lavoro  del
personale dipendente  della  CSEA  e'  disciplinato  dalle  norme  di
diritto privato e dalla contrattazione collettiva di  settore.  Tutti
gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente  pubblico
economico sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in
regime di neutralita' fiscale. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  671. A seguito delle sentenze della Corte costituzionale n.  1  del
14-18  gennaio  2008  e  n.  205  del  4-13  luglio  2011,  al  comma
6-quinquies dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le
parole: «e dallo Stato», ovunque ricorrono, sono soppresse.  Al  fine
di completare la restituzione delle somme trattenute dallo  Stato  ai
concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche e'  autorizzata
la spesa di 12 milioni di  euro.  Le  disponibilita'  iscritte  nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno
2015, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo  13
marzo 2013, n. 30, sono destinate, nel limite di 12 milioni di  euro,
alla restituzione ai concessionari delle somme trattenute dallo Stato
di cui al periodo  precedente.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti  variazioni  di  bilancio  in  termini  di   residui,   di
competenza e di cassa. La disposizione di cui al presente comma entra
in vigore il giorno stesso della pubblicazione della  presente  legge
nella Gazzetta Ufficiale. 
  672. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  19,  comma  6,  del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il  30  aprile  2016,
sentita la Conferenza unificata per i profili di  competenza,  previo
parere delle Commissioni parlamentari  competenti,  per  le  societa'
direttamente o indirettamente controllate  da  amministrazioni  dello
Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni,  ad  esclusione  delle  societa'  emittenti  strumenti
finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, sono
definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi  al  fine
di individuare fino a  cinque  fasce  per  la  classificazione  delle
suddette  societa'.  Per   ciascuna   fascia   e'   determinato,   in
proporzione, il limite dei compensi massimi al quale  i  consigli  di
amministrazione di dette societa' devono  fare  riferimento,  secondo
criteri  oggettivi  e  trasparenti,   per   la   determinazione   del
trattamento economico annuo  onnicomprensivo  da  corrispondere  agli
amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potra' comunque
eccedere il limite  massimo  di  euro  240.000  annui  al  lordo  dei
contributi previdenziali e assistenziali  e  degli  oneri  fiscali  a
carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi  corrisposti
da altre pubbliche amministrazioni.  Le  societa'  di  cui  al  primo
periodo verificano il rispetto del  limite  massimo  del  trattamento
economico  annuo  onnicomprensivo   dei   propri   amministratori   e
dipendenti fissato con il decreto di cui al presente comma.  Sono  in
ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che
prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal  decreto
di cui al presente comma». 
  673. Il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166, continua a produrre i  propri
effetti fino all'adozione del decreto previsto dall'articolo  23-bis,
comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come  sostituito
dal comma 672 del presente articolo. 
  674. I commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 23-bis del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, sono  abrogati  dalla  data  di  adozione  del
decreto di cui all'articolo 23-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, come sostituito dal  comma  672  del  presente
articolo. 
  675. Le societa' controllate direttamente  o  indirettamente  dallo
Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, nonche'  le  societa'  in  regime  di  amministrazione
straordinaria,  ad  esclusione  delle  societa'  emittenti  strumenti
finanziari quotati nei  mercati  regolamentati  e  loro  controllate,
pubblicano, entro trenta giorni  dal  conferimento  di  incarichi  di
collaborazione, di consulenza o di incarichi  professionali,  inclusi
quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla  loro  cessazione,
le seguenti informazioni: 
    a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto
della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata; 
    b) il curriculum vitae; 
    c) i compensi,  comunque  denominati,  relativi  al  rapporto  di
consulenza o di collaborazione, nonche' agli incarichi professionali,
inclusi quelli arbitrali; 
    d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e
il numero di partecipanti alla procedura. 
  676. La pubblicazione delle  informazioni  di  cui  al  comma  675,
relativamente ad incarichi per i quali e' previsto  un  compenso,  e'
condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa  o
parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della  pubblicazione
ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono  soggetti  ad  una
sanzione pari alla somma corrisposta. 
  677. Qualora entro il 31 dicembre 2016 si  proceda  all'alienazione
di quote o a un aumento di capitale riservato al mercato  del  gruppo
Ferrovie dello Stato italiane Spa, il Ministero dell'economia e delle
finanze presenta alle Camere una  relazione  che  evidenzia  in  modo
puntuale l'impatto economico, industriale e  occupazionale  derivante
dalla privatizzazione nella quale sono indicati in particolare: 
    a) i dati finanziari e industriali degli effetti dell'alienazione
o dell'eventuale aumento di capitale sulle societa' interessate e sul
bilancio dello Stato; 
    b) la minore spesa per interessi  derivante  dall'utilizzo  delle
risorse  incassate  dall'alienazione  per  la  riduzione  del  debito
pubblico; 
    c)  i  minori  dividendi  versati  al  bilancio  dello  Stato  in
conseguenza dell'alienazione; 
    d)  gli  effetti  dell'alienazione  o  dell'aumento  di  capitale
riservato al mercato sul piano industriale del gruppo. 
  678. Nelle more della stipulazione del contratto di  programma  tra
il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e  la  societa'
Ferrovie dello Stato italiane Spa, le  risorse  gia'  destinate  alla
realizzazione  della  nuova  linea  ferroviaria   Torino-Lione   sono
direttamente trasferite alla societa' Ferrovie dello  Stato  italiane
Spa. Il presente  comma  entra  in  vigore  il  giorno  stesso  della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
  679. Al fine di valorizzare ENAV Spa, assicurando maggiore certezza
e stabilita' nei rapporti giuridici, nonche' la coerenza dell'assetto
regolatorio nazionale della fornitura dei servizi  della  navigazione
aerea  al  quadro  normativo  europeo  di  riferimento,  anche  nella
prospettiva dell'apertura del capitale della societa' ai privati: 
    a) all'articolo 9 della legge 23  dicembre  1996,  n.  665,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il contratto di programma tra lo Stato ed ENAV  Spa  ha  durata
coincidente con il periodo di riferimento di cui all'articolo  8  del
regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione,  del  3
maggio 2013, ed e'  stipulato  tra  ENAV  Spa  e  il  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e, per quanto  di  competenza,  con  il
Ministro della  difesa.  Entro  il  30  giugno  dell'anno  precedente
l'inizio   del   periodo   di   riferimento,   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con ENAV Spa, trasmette  uno
schema di contratto di  programma  ai  soggetti  di  cui  al  periodo
precedente, che si esprimono entro il 30 settembre del medesimo  anno
e sottoscrivono il contratto entro il 31 dicembre. Qualora entro tale
termine non si  pervenga  al  perfezionamento  del  nuovo  contratto,
continua  ad  applicarsi  il  contratto  relativo   al   periodo   di
riferimento precedente»; 
      2) al comma 2, lettera  a),  le  parole:  «anche  di  rilevanza
sociale o comunque resi in condizione di non remunerazione dei costi»
sono sostituite dalle seguenti: «nonche' gli standard di sicurezza  e
di qualita' dei servizi erogati anche in base alla normativa europea»
ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo Stato garantisce  a
ENAV Spa il rimborso delle risorse necessarie per  la  fornitura  dei
servizi  della  navigazione  aerea  prestati  in  favore   dei   voli
esonerati,  in  conformita'  all'articolo  10,   paragrafo   5,   del
regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione,  del  3
maggio 2013»; 
      3) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati; 
    b) in sede di prima applicazione  del  comma  1  dell'articolo  9
della legge 23 dicembre 1996, n. 665, come sostituito  dalla  lettera
a) del presente comma, il contratto di programma tra lo Stato ed ENAV
Spa ha durata quadriennale e regola il periodo dal 1º gennaio 2016 al
31 dicembre 2019. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
d'intesa con ENAV Spa, trasmette lo schema di contratto di  programma
relativo al predetto periodo ai soggetti di cui  al  citato  comma  1
dell'articolo 9 della legge n. 665 del 1996 entro il termine  del  29
febbraio 2016, ai fini della sua definitiva sottoscrizione  entro  il
30 aprile 2016; 
    c) qualora sopraggiunte variazioni  dello  scenario  economico  e
strategico nazionale e,  in  ogni  caso,  il  verificarsi  di  eventi
indipendenti  da  ENAV  Spa  implichino  la  riduzione  o  cessazione
dell'operativita' aeroportuale, ENAV Spa,  previo  parere  favorevole
dell'Ente nazionale per l'aviazione  civile  e  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, rivede  il  livello  dei  servizi  di
navigazione  aerea  prestati,  da  comunicare  al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia  e  delle
finanze. 
  680. Le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  in
conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti  ai  principi  di
coordinamento della finanza pubblica di cui alla presente legge  e  a
valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente
applicabili  ai  sensi  dell'articolo  117,  secondo   comma,   della
Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica  pari  a
3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni 2018 e 2019, in ambiti di  spesa  e  per  importi
proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in  sede
di autocoordinamento dalle regioni e province autonome  medesime,  da
recepire  con  intesa  sancita  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, entro il 31 gennaio di ciascun anno. In assenza  di  tale
intesa entro i predetti  termini,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  da  adottare,  previa  deliberazione   del
Consiglio  dei  ministri,  entro  venti  giorni  dalla  scadenza  dei
predetti termini, i richiamati importi sono assegnati  ad  ambiti  di
spesa ed attribuiti alle singole regioni e province autonome, tenendo
anche  conto  della  popolazione  residente  e  del   PIL,   e   sono
rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti  individuati  e
le modalita' di acquisizione delle  risorse  da  parte  dello  Stato,
considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del
Servizio sanitario nazionale. Fermo restando il concorso  complessivo
di cui al primo periodo, il contributo di ciascuna autonomia speciale
e' determinato previa intesa con ciascuna delle stesse. Le regioni  e
le  province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano   assicurano   il
finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente
rideterminato ai sensi del presente comma e dei commi da  681  a  684
del presente articolo e dell'articolo 1, commi da 400  a  417,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per la regione Trentino-Alto Adige  e
per le province autonome di Trento e di  Bolzano  l'applicazione  del
presente comma avviene nel rispetto dell'Accordo sottoscritto tra  il
Governo e i predetti enti in data 15 ottobre  2014,  e  recepito  con
legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il  concorso  agli  obiettivi  di
finanza pubblica previsto dai commi da  406  a  413  dell'articolo  1
della medesima legge. 
  681. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile  2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.
89, e successive modificazioni, al  primo  e  al  terzo  periodo,  la
parola: «2018» e' sostituita dalla seguente: «2019». 
  682. Il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni a
statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del  decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
giugno 2014, n. 89,  come  modificato  dal  comma  681  del  presente
articolo, al netto del contenimento della  spesa  sanitaria  e  della
corrispondente riduzione del livello del finanziamento  del  Servizio
sanitario nazionale per le regioni a statuto ordinario  di  cui  agli
articoli da 9-bis a 9-septies del decreto-legge 19  giugno  2015,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
e' realizzato per l'anno 2016 secondo modalita' da stabilire mediante
intesa sancita dalla Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
entro il 31 gennaio 2016. In  caso  di  mancata  intesa,  si  applica
quanto previsto dal secondo periodo del predetto articolo  46,  comma
6. Per gli anni dal 2017 al 2019 si provvede secondo le modalita'  di
cui al comma 680. 
  683.  Ai  fini  della  riduzione  del  debito,  nell'anno  2016  e'
attribuito  alle  regioni  a  statuto  ordinario  un  contributo   di
complessivi 1.900 milioni di euro,  ripartito  fra  ciascuna  regione
come indicato nell'allegato n. 7 annesso  alla  presente  legge.  Gli
importi di ciascun contributo possono essere modificati a  invarianza
del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il  31
gennaio 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano.  Il
contributo non rileva ai fini del pareggio  di  bilancio  di  cui  ai
commi da 707 a 734. 
  684. Le disponibilita' in conto residui iscritte  in  bilancio  per
l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  e  successive
modificazioni, sono destinate, nel limite di 1.300 milioni  di  euro,
al finanziamento del contributo di cui al comma 683. La  disposizione
di cui al presente comma entra  in  vigore  il  giorno  stesso  della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta  Ufficiale.  A  tal
fine le predette somme sono versate all'entrata  del  bilancio  dello
Stato nell'anno 2016. 
  685. Nelle more dell'adeguamento delle norme  di  attuazione  dello
statuto della Regione  siciliana  alle  modifiche  intervenute  nella
legislazione tributaria, al fine di omogeneizzare il  comparto  delle
autonomie  speciali,  in  modo  da  addivenire,  tra  l'altro,  a  un
chiarimento sulla compartecipazione regionale e sulla revisione della
percentuale  di  compartecipazione  al   gettito   tributario,   alla
ridefinizione delle  competenze  secondo  il  principio  della  leale
collaborazione istituzionale, nonche' alla luce dell'adempimento, nel
2015,  da  parte  della  Regione,  degli  impegni   in   materia   di
contenimento  delle  spese  e  a  condizione  di   un   aggiornamento
dell'intesa tra lo  Stato  e  la  Regione  siciliana  in  materia  di
obiettivi di contenimento della spesa per l'anno 2016, sono assegnati
alla Regione siciliana 900 milioni di euro per il medesimo anno 2016. 
  686. Nelle more dell'attuazione del punto  7  dell'Accordo  del  25
luglio 2015 tra il  Presidente  della  regione  Valle  d'Aosta  e  il
Ministro dell'economia e delle finanze, a compensazione della perdita
di gettito subita,  per  gli  anni  2011/2014,  dalla  regione  Valle
d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma
1, lettere a) e  b),  della  legge  26  novembre  1981,  n.  690,  e'
corrisposto alla medesima regione l'importo di 50 milioni di euro per
l'anno 2016. 
  687.  Le  somme  giacenti  sulla  contabilita'  speciale   di   cui
all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non
utilizzate per le finalita' di cui al medesimo articolo, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2016, per un  importo
pari a 1.550 milioni di euro. 
  688. L'importo di 6,6 milioni di  euro  per  l'anno  2016,  di  9,8
milioni di euro per l'anno 2017, di 12,1 milioni di euro  per  l'anno
2018 e di 14,2 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2019  e'
recuperato all'erario tramite  versamento  all'entrata  del  bilancio
dello Stato da parte di  ciascuna  regione  e,  in  caso  di  mancato
versamento, attraverso corrispondente riduzione dei  trasferimenti  a
qualunque titolo dovuti alle regioni interessate. Il predetto importo
e' ripartito tra le regioni interessate in proporzione  agli  importi
di cui all'allegato n. 7 annesso alla presente legge, ovvero mediante
l'accordo di cui al secondo periodo del comma 683. 
  689. L'importo di 9,9 milioni di euro  per  l'anno  2016,  di  14,8
milioni di euro per l'anno 2017, di 18,2 milioni di euro  per  l'anno
2018 e di 21,2 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2019  e'
recuperato  all'erario  attraverso  un  maggiore  accantonamento  nei
confronti  della  Regione  siciliana  a   valere   sulle   quote   di
compartecipazione  ai  tributi  erariali  ed  e'  corrispondentemente
migliorato per ciascun anno l'obiettivo  di  finanza  pubblica  della
Regione siciliana. 
  690. All'articolo 1, comma 462, lettera d), della legge 24 dicembre
2012, n. 228, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Alle
regioni  di  cui   al   comma   12-sexiesdecies,   secondo   periodo,
dell'articolo  10  del  decreto-legge  31  dicembre  2014,  n.   192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,  n.  11,
si  applicano  esclusivamente  le  disposizioni  previste  dal  comma
12-septiesdecies del medesimo articolo». 
  691. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
la parola: «sette» e' sostituita dalla seguente: «dieci». 
  692. Le regioni contabilizzano le anticipazioni  di  liquidita'  di
cui  al  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  e  successivi
rifinanziamenti, incassate a decorrere dall'esercizio  2015,  secondo
le seguenti modalita' anche alternative: 
    a) iscrivendo, nel titolo di spesa riguardante  il  rimborso  dei
prestiti, un fondo anticipazione di liquidita', di importo pari  alle
anticipazioni di liquidita' incassate nell'esercizio, non impegnabile
e pagabile, destinato a confluire nel risultato  di  amministrazione,
come  quota  accantonata  definita  dall'articolo  42   del   decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
    b) nel rispetto di quanto previsto dal comma 697. 
  693. Il fondo anticipazione di liquidita' costituito ai  sensi  del
comma 692 e' annualmente utilizzato secondo le seguenti modalita': 
    a) in caso di disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio di  incasso
dell'anticipazione, applicando in entrata del bilancio di  previsione
dell'esercizio successivo,  come  «Utilizzo  fondo  anticipazione  di
liquidita'», la quota del fondo di cui al comma  692,  corrispondente
all'importo del disavanzo 2014, anche  nelle  more  dell'approvazione
del rendiconto dell'esercizio precedente. La medesima quota del fondo
e'  iscritta  in  spesa  al  netto  del  rimborso  dell'anticipazione
effettuato  nell'esercizio.  Negli  esercizi  successivi,   fino   al
completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione e'
applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in
spesa  e'  stanziato  il  medesimo  fondo  al  netto   del   rimborso
dell'anticipazione effettuato nell'esercizio; 
    b) la quota del fondo eccedente il disavanzo al 31 dicembre  2014
di cui alla lettera a) e' utilizzata secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno  2015,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. 
  694. L'eventuale disavanzo risultante nell'esercizio di  erogazione
dell'anticipazione, per un importo pari al fondo di cui al comma 693,
lettera  a),  e'  annualmente   ripianato   per   un   importo   pari
all'ammontare del rimborso dell'anticipazione stessa, effettuato  nel
corso dell'esercizio. 
  695.  Con  riferimento  alle  anticipazioni  erogate  a   decorrere
dall'esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma  1,  lettera  a),
del  decreto-legge  8   aprile   2013,   n.   35,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  e  successivi
rifinanziamenti, il fondo anticipazione di liquidita'  costituito  ai
sensi del comma 692 e' annualmente  utilizzato  secondo  le  seguenti
modalita': 
    a)   in   caso   di   disavanzo   nell'esercizio    di    incasso
dell'anticipazione, il fondo di cui al  comma  692  e'  applicato  in
entrata del bilancio di previsione  dell'esercizio  successivo,  come
«Utilizzo  fondo  anticipazione  di  liquidita'»,  anche  nelle  more
dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio  precedente,  per  un
importo non superiore al predetto disavanzo. La  medesima  quota  del
fondo e' iscritta in spesa al netto del  rimborso  dell'anticipazione
effettuato  nell'esercizio.  Negli  esercizi  successivi,   fino   al
completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione e'
applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in
spesa  e'  stanziato  il  medesimo  fondo  al  netto   del   rimborso
dell'anticipazione effettuato nell'esercizio; 
    b) la quota del fondo eccedente l'importo del disavanzo formatosi
nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione e' utilizzata secondo
le modalita' previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge  19
giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2015, n. 125. 
  696.  Con  riferimento  alle  anticipazioni  erogate  a   decorrere
dall'esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma  1,  lettera  a),
del  decreto-legge  8   aprile   2013,   n.   35,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  e  successivi
rifinanziamenti, il disavanzo formatosi nel corso  dell'esercizio  di
erogazione dell'anticipazione, per un importo non superiore a  quello
dell'anticipazione, e' annualmente  ripianato  per  un  importo  pari
all'ammontare del rimborso dell'anticipazione che lo ha  determinato,
effettuato nel corso dell'esercizio. 
  697. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, si  interpretano  nel
senso che le anticipazioni di liquidita'  possono  essere  registrate
contabilmente riducendo gli stanziamenti di entrata,  riguardanti  il
finanziamento del disavanzo di amministrazione derivante  dal  debito
autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento,  di
un importo pari a quello dell'anticipazione di liquidita'. 
  698. Le regioni che, nei casi diversi  dal  comma  697,  a  seguito
dell'incasso  delle   anticipazioni   di   liquidita'   di   cui   al
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi  rifinanziamenti,  non
hanno stanziato in bilancio,  tra  le  spese,  un  fondo  diretto  ad
evitare il finanziamento di  nuove  e  maggiori  spese  e  non  hanno
accantonato tale  fondo  nel  risultato  di  amministrazione,  previo
parere dell'organo di revisione economico-finanziaria,  provvedono  a
rideterminare, alla data del 1º gennaio 2015, con deliberazione della
Giunta regionale da trasmettere al Consiglio regionale: 
    a) il proprio risultato  di  amministrazione  disponibile  al  31
dicembre  2014  definito  ai  fini  del  rendiconto  2014,  anche  se
approvato  dal   Consiglio,   riferendolo   al   1º   gennaio   2015,
accantonandone una quota al fondo anticipazione di liquidita', per un
importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013  e  nel  2014,  al
netto  delle  quote  gia'  rimborsate,  se  hanno  partecipato   alla
sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo  23
giugno 2011,  n.  118,  e  non  hanno  effettuato  il  riaccertamento
straordinario dei residui di cui all'articolo 3,  comma  17-bis,  del
predetto decreto legislativo n. 118 del 2011; 
    b) il proprio risultato  di  amministrazione  disponibile  al  1º
gennaio 2015, definito nell'ambito del  riaccertamento  straordinario
dei residui, accantonandone  una  quota  al  fondo  anticipazione  di
liquidita', per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013
e nel 2014, al netto  delle  quote  gia'  rimborsate,  se  non  hanno
partecipato  alla  sperimentazione  prevista  dall'articolo  78   del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  o  hanno  effettuato  il
riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma
17-bis, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011. 
  699.   L'eventuale   disavanzo   di    amministrazione    derivante
dall'accantonamento al fondo anticipazione di liquidita'  di  cui  al
comma 698 e' ripianato annualmente, a  decorrere  dal  2016,  per  un
importo pari all'ammontare dell'anticipazione  rimborsata  nel  corso
dell'esercizio precedente. Il risultato di  amministrazione  presunto
in  sede  di  bilancio   di   previsione   2016-2018   e'   calcolato
considerando, tra le quote accantonate, anche il fondo  anticipazione
di liquidita'  previsto  dal  comma  698  e  quello  derivante  dalle
anticipazioni   di   liquidita'   incassate    nell'esercizio    2015
contabilizzate ai sensi del comma 692, lettera a). 
  700. Il fondo anticipazione di liquidita' costituito ai  sensi  del
comma 698 e' annualmente utilizzato secondo le seguenti modalita': 
    a)  la   quota   del   fondo   accantonata   nel   risultato   di
amministrazione,  per  un  importo  pari  al  maggiore  disavanzo  di
amministrazione formatosi in attuazione del comma 698,  e'  applicata
in entrata  del  bilancio  di  previsione  dell'esercizio  2016  come
«Utilizzo  fondo  anticipazioni  di  liquidita'»  anche  nelle   more
dell'approvazione  del  rendiconto  dell'esercizio   precedente.   Il
medesimo  fondo  e'  iscritto  in  spesa  al   netto   del   rimborso
dell'anticipazione     effettuato     nell'esercizio      precedente.
Dall'esercizio 2017, fino al completo utilizzo del fondo, in  entrata
del bilancio di previsione e' applicato il fondo stanziato  in  spesa
dell'esercizio precedente, e in spesa e' stanziato il medesimo  fondo
al netto del rimborso  dell'anticipazione  effettuato  nell'esercizio
precedente; 
    b) la quota  del  fondo  eccedente  l'importo  del  disavanzo  di
amministrazione formatosi in attuazione del comma 698  e'  utilizzata
secondo  le  modalita'  previste  dall'articolo  2,  comma   6,   del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. 
  701.  La  regione  Piemonte  ridetermina  i  propri  risultati   di
amministrazione   nel   rispetto   della   sentenza    della    Corte
costituzionale n. 181 del 2015 secondo le modalita' individuate dalla
Corte dei conti - sezione regionale di controllo per il Piemonte e, a
decorrere dal  2016,  ripiana  annualmente  il  conseguente  maggiore
disavanzo per un importo pari al  contributo  erogato  nell'esercizio
precedente ai sensi  dell'articolo  1,  comma  456,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190. Nel bilancio di previsione  2016,  la  regione
applica in entrata il fondo vincolato  costituito  nel  risultato  di
amministrazione in applicazione della sentenza, come «Utilizzo  fondo
vincolato  da  anticipazioni  di   liquidita'»   anche   nelle   more
dell'approvazione  del  rendiconto  dell'esercizio   precedente.   Il
medesimo fondo e' iscritto in spesa al netto del  contributo  erogato
nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 456,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. Dall'esercizio 2017, fino al completo
utilizzo  del  fondo,  in  entrata  del  bilancio  di  previsione  e'
applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in
spesa e' stanziato il medesimo fondo al netto del contributo  erogato
nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 456,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. La  regione  Piemonte  accantona  nel
proprio risultato di amministrazione anche un fondo di  importo  pari
alle passivita' trasferite  alla  gestione  commissariale,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 454, lettera a), della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. Tale fondo e' utilizzato con le stesse modalita' previste per
l'utilizzo del fondo vincolato da  anticipazione  di  liquidita'.  Il
conseguente disavanzo aggiuntivo e' ripianato, dopo avere coperto  il
disavanzo  determinato  dall'applicazione  della  sentenza,  con   le
medesime modalita'. 
  702. Nelle more della conclusione, da parte  dell'Agenzia  italiana
del  farmaco  (AIFA),  delle  procedure  di  ripiano   dell'eventuale
sfondamento  del  tetto  della  spesa  farmaceutica  territoriale  ed
ospedaliera per gli anni 2013 e  2014  e  al  fine  di  garantire  il
rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le regioni, in coerenza
con quanto disposto  dall'articolo  20  del  decreto  legislativo  23
giugno  2011,  n.  118,  e  successive  modificazioni,  accertano  ed
impegnano nel bilancio regionale dell'anno 2015, nella misura del  90
per cento e al netto degli importi eventualmente gia' contabilizzati,
le somme indicate nella tabella di cui all'allegato A  alla  presente
legge a titolo di ripiano per ciascuno degli  anni  2013  e  2014.  I
predetti  accertamenti  e  impegni  sono  effettuati   nel   bilancio
finanziario dell'anno 2015, entro dieci giorni dalla data di  entrata
in   vigore   del   decreto-legge   13   novembre   2015,   n.   179.
Conseguentemente, gli enti del Servizio sanitario nazionale,  di  cui
all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, iscrivono le predette somme  nel  proprio  conto
economico dandone evidenza nel modello CE IV trimestre 2015,  di  cui
al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159  del  10  luglio
2012, nelle voci relative ai codici AA0900 e AA0910. 
  703. A conclusione delle procedure di ripiano, da parte  dell'AIFA,
dell'eventuale  sfondamento  del  tetto  della   spesa   farmaceutica
territoriale ed  ospedaliera  per  gli  anni  2013  e  2014,  ove  si
verifichi una differenza tra l'importo  che  ha  formato  oggetto  di
accertamento e di impegno ai sensi del comma 702 e quello  risultante
dalle  determinazioni  AIFA,  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale,
conclusive delle predette procedure con riferimento a ciascuno  degli
anni 2013 e 2014, le  regioni  procedono  alle  relative  regolazioni
contabili, ai sensi di quanto disposto  dal  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118. 
  704. All'articolo 32 del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, alinea, dopo le  parole:  «servizi  o  forniture,»
sono inserite le seguenti:  «nonche'  ad  una  impresa  che  esercita
attivita' sanitaria per conto del  Servizio  sanitario  nazionale  in
base agli accordi contrattuali di cui  all'articolo  8-quinquies  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,»; 
    b) al comma 1, lettera a), la parola: «appaltatrice» e' soppressa
e dopo le parole: «d'appalto»  sono  inserite  le  seguenti:  «ovvero
dell'accordo contrattuale»; 
    c) al comma 1, lettera b), la parola: «appaltatrice» e' soppressa
e dopo le parole: «d'appalto»  sono  inserite  le  seguenti:  «ovvero
dell'accordo contrattuale»; 
    d) al comma 2, dopo le parole: «del contratto» sono  inserite  le
seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale»; 
    e) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Nell'ipotesi di impresa che  esercita  attivita'  sanitaria
per conto del Servizio  sanitario  nazionale  in  base  agli  accordi
contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, il decreto del Prefetto di cui al  comma  2
e' adottato d'intesa con il Ministro della  salute  e  la  nomina  e'
conferita  a  soggetti  in  possesso  di  curricula  che   evidenzino
qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza  di  gestione
sanitaria»; 
    f) al comma 10, al primo periodo,  dopo  la  parola:  «contratto»
sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale» e  dopo
il secondo periodo e' inserito il seguente: «Nei casi di cui al comma
2-bis, le misure sono disposte con decreto del Prefetto, d'intesa con
il Ministro della salute»; 
    g) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: 
  «10-bis. Le misure di cui al presente articolo, nel caso di accordi
contrattuali con il Servizio sanitario nazionale di cui  all'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  si
applicano ad ogni soggetto privato titolare dell'accordo,  anche  nei
casi di soggetto diverso dall'impresa, e con riferimento  a  condotte
illecite o eventi criminosi posti in essere  ai  danni  del  Servizio
sanitario nazionale». 
  705. Il decreto-legge  13  novembre  2015,  n.  179,  e'  abrogato.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla  base  del
medesimo decreto-legge n. 179 del 2015. 
  706. All'articolo 41, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,
n. 164, la parola: «2015» e' sostituita dalla seguente: «2016». 
  707. A decorrere  dall'anno  2016  cessano  di  avere  applicazione
l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e tutte le  norme
concernenti la disciplina del patto di stabilita' interno degli  enti
locali nonche' i commi 461, 463, 464, 468, 469 e i commi da 474 a 483
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.  Restano  fermi
gli adempimenti degli enti locali relativi  al  monitoraggio  e  alla
certificazione del patto di stabilita' interno 2015, di cui ai  commi
19, 20 e 20-bis dell'articolo 31 della legge  12  novembre  2011,  n.
183,  nonche'  l'applicazione  delle  sanzioni  in  caso  di  mancato
rispetto del patto di stabilita' interno  relativo  all'anno  2015  o
relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28,  29  e
31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre  2011,  n.  183.  Restano
altresi' fermi gli adempimenti delle regioni relativi al monitoraggio
e alla certificazione del pareggio di bilancio per  l'anno  2015,  di
cui ai commi da 470 a 473 dell'articolo 1  della  legge  23  dicembre
2014, n. 190,  nonche'  l'applicazione  delle  sanzioni  in  caso  di
mancato rispetto dell'obiettivo del pareggio relativo all'anno  2015.
Sono fatti salvi gli effetti  connessi  all'applicazione  negli  anni
2014 e 2015 dei patti orizzontali recati al comma 141 dell'articolo 1
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, al comma  483  dell'articolo  1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  e  al  comma  7  dell'articolo
4-ter  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. 
  708. Il termine per l'invio delle deliberazioni, esclusivamente  in
via telematica, fissato al 10 settembre 2014 dall'articolo  1,  comma
688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applica ai soli  comuni
che non hanno inviato in via telematica, entro il 23 maggio 2014,  le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e  delle  detrazioni  ai
fini del versamento della prima rata TASI entro il 16 giugno 2014. 
  709. Ai fini della tutela dell'unita' economica  della  Repubblica,
gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della  legge  24  dicembre
2012, n.  243,  concorrono  alla  realizzazione  degli  obiettivi  di
finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai  commi  da
707  a  734  del  presente  articolo,  che   costituiscono   principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi  degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 
  710. Ai fini del concorso al  contenimento  dei  saldi  di  finanza
pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non
negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le  spese
finali, come eventualmente modificato ai sensi dei  commi  728,  730,
731 e 732. 
  711. Ai fini dell'applicazione del comma  710,  le  entrate  finali
sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4  e  5  dello  schema  di
bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  e
le spese finali sono quelle ascrivibili  ai  titoli  1,  2  e  3  del
medesimo schema  di  bilancio.  Limitatamente  all'anno  2016,  nelle
entrate e nelle spese finali in termini di competenza e'  considerato
il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della
quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. 
  712. A decorrere dall'anno  2016,  al  bilancio  di  previsione  e'
allegato  un  prospetto  obbligatorio  contenente  le  previsioni  di
competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto  ai  fini  della
verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710,  come  declinato
al comma 711. A tal  fine,  il  prospetto  allegato  al  bilancio  di
previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia
esigibilita'  e  dei  fondi  spese  e   rischi   futuri   concernenti
accantonamenti   destinati   a    confluire    nel    risultato    di
amministrazione. Il prospetto concernente il  rispetto  del  predetto
saldo e' definito secondo le  modalita'  previste  dall'articolo  11,
comma 11, del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118.  Con
riferimento all'esercizio 2016, il prospetto e' allegato al  bilancio
di previsione gia' approvato  mediante  delibera  di  variazione  del
bilancio approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma  11,  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
  713. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma  710
non sono  considerate  le  spese  sostenute  dagli  enti  locali  per
interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo  di
amministrazione e  su  risorse  rivenienti  dal  ricorso  al  debito.
L'esclusione opera nel limite massimo di 480 milioni di euro.  A  tal
fine gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio  del  1º
marzo, alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Struttura  di
missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi
di  riqualificazione  dell'edilizia  scolastica,  secondo   modalita'
individuate  e  pubblicate  nel  sito  istituzionale  della  medesima
Struttura, gli spazi finanziari  di  cui  necessitano  per  sostenere
interventi di edilizia scolastica nel rispetto del vincolo di cui  ai
commi 710 e 711. Gli spazi  finanziari  sono  attribuiti  secondo  il
seguente ordine prioritario: a) spese sostenute per gli interventi di
edilizia scolastica avviati dai comuni a  seguito  dell'articolo  48,
comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89,  spese  sostenute
dalle  province  e  dalle  citta'  metropolitane  per  interventi  di
edilizia scolastica, nell'ambito delle  risorse  assegnate  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 467, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,
nonche'  spese   sostenute   dai   comuni   a   compartecipazioni   e
finanziamenti  della  Banca  europea  degli  investimenti  (B.  E.I.)
destinati ad interventi di edilizia scolastica esclusi dal  beneficio
di cui al citato articolo 48, comma 1, del  decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66; b)  spese  sostenute  dagli  enti  locali  a  valere  su
stanziamenti  di  bilancio  ovvero  su  risorse  acquisite   mediante
contrazione  di  mutuo,  per  interventi   di   edilizia   scolastica
finanziati con le risorse di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12
novembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla  legge  8
novembre 2013, n. 128,  e  successive  modificazioni;  c)  spese  per
interventi di edilizia  scolastica  sostenute  da  parte  degli  enti
locali. Gli  enti  locali  beneficiari  dell'esclusione  e  l'importo
dell'esclusione  stessa  sono  individuati,  sentita  la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile  2016.  Qualora
la richiesta complessiva  risulti  superiore  agli  spazi  finanziari
disponibili, gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale  alle
singole richieste.  Il  monitoraggio  degli  interventi  di  edilizia
scolastica avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 229. 
  714. Gli enti locali che nel  corso  del  2013  o  del  2014  hanno
presentato il piano di  riequilibrio  finanziario  pluriennale  o  ne
hanno conseguito l'approvazione ai sensi  dell'articolo  243-bis  del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  possono  ripianare  la
quota di disavanzo applicato al piano  di  riequilibrio,  secondo  le
modalita' previste dal decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89  del
17 aprile 2015. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, i medesimi enti, ferma restando la durata massima del
piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-bis,  comma  5,
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
possono provvedere a rimodulare o riformulare il precedente piano  in
coerenza  con  l'arco  temporale  di  trenta  anni  previsto  per  il
riaccertamento straordinario dei residui  attivi  e  passivi  di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.  118.  La
restituzione delle anticipazioni di liquidita' erogate agli  enti  di
cui  ai  periodi  precedenti,  ai  sensi  degli  articoli  243-ter  e
243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000, e' effettuata in un  periodo  massimo  di  trenta  anni
decorrente  dall'anno  successivo  a  quello  in  cui  viene  erogata
l'anticipazione. 
  715. Gli enti locali che hanno conseguito l'approvazione del  piano
di  riequilibrio  finanziario  pluriennale  ai  sensi   dell'articolo
243-bis del testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per  il
periodo  della  durata  del  piano  possono  utilizzare  le   risorse
derivanti da  operazioni  di  rinegoziazione  di  mutui  nonche'  dal
riacquisto  dei  titoli  obbligazionari  emessi  senza   vincoli   di
destinazione. 
  716. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma  710
non sono  considerate  le  spese  sostenute  dagli  enti  locali  per
interventi  di  bonifica   ambientale,   conseguenti   ad   attivita'
minerarie, effettuati a valere sull'avanzo di  amministrazione  e  su
risorse rivenienti dal ricorso  al  debito.  L'esclusione  opera  nel
limite massimo di 20 milioni di euro. A tale  fine  gli  enti  locali
comunicano, entro il termine perentorio del 1º marzo, alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto
idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, secondo
modalita' individuate  e  pubblicate  nel  sito  istituzionale  della
medesima Struttura, gli  spazi  finanziari  di  cui  necessitano  per
sostenere gli interventi di cui al presente comma  nel  rispetto  del
vincolo di cui ai commi  710  e  711.  Gli  enti  locali  beneficiari
dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono  individuati,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da  emanare  entro  il  15
aprile 2016. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore  agli
spazi finanziari disponibili, gli stessi sono  attribuiti  in  misura
proporzionale alle singole richieste. 
  717. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli  infortuni
sul  lavoro  (INAIL),  nell'ambito  degli  investimenti   immobiliari
previsti  dal  piano  di  impiego  dei  fondi  disponibili   di   cui
all'articolo 65 della legge 30 aprile  1969,  n.  153,  e  successive
modificazioni, destina ulteriori 50 milioni  di  euro  rispetto  alle
somme indicate all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98,  per  la  realizzazione  delle  scuole  innovative,  ivi
compresa l'acquisizione delle relative  aree  di  intervento  di  cui
all'articolo 1, comma 153,  della  legge  13  luglio  2015,  n.  107.
Rispetto alle citate risorse i canoni di locazione  da  corrispondere
all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura  di  euro  1,5
milioni annui a decorrere  dall'anno  2018,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo «La Buona  Scuola»  per  il  miglioramento  e  la
valorizzazione dell'istruzione  scolastica  di  cui  all'articolo  1,
comma 202, della legge 13 luglio 2015, n.  107.  Le  somme  incassate
dagli  enti  locali  attraverso  la  cessione  delle  aree  di   loro
proprieta' in favore dell'INAIL  sono  vincolate  alla  realizzazione
delle ulteriori fasi progettuali  finalizzate  alla  cantierizzazione
dell'intervento  oggetto  del  concorso   di   cui   al   comma   155
dell'articolo 1 della citata legge n.  107  del  2015,  in  deroga  a
quanto previsto dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.  125.  Le  eventuali
somme residue sono trasferite dagli enti  locali  al  bilancio  dello
Stato per la riduzione dei canoni di cui al comma 158 dell'articolo 1
della citata legge n. 107 del 2015. 
  718. Al fine di assicurare lo svolgimento delle  attivita'  di  cui
all'articolo 1, comma 153, della legge 13  luglio  2015,  n.  107,  e
quelle di cui all'articolo 1, comma  317,  della  legge  23  dicembre
2014, n.  190,  aventi  ad  oggetto  principalmente  investimenti  in
strutture  scolastiche,  l'Istituto  nazionale  per   l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e' autorizzato a reclutare un
apposito contingente di 20 unita' di personale delle  amministrazioni
pubbliche     in     possesso     delle     necessarie     competenze
tecnico-amministrative in materia di investimenti  immobiliari  e  di
appalti pubblici, selezionato con apposito bando  di  mobilita'  e  a
valere  sulle  facolta'  assunzionali  dell'Istituto  previste  dalla
legislazione vigente. 
  719. Per  il  monitoraggio  degli  adempimenti  relativi  a  quanto
disposto dai commi da 707 a 734  e  per  l'acquisizione  di  elementi
informativi utili per la finanza pubblica, gli enti di cui  al  comma
709  trasmettono  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  le  informazioni
riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 710, con tempi  e
modalita'  definiti  con  decreti  del  predetto  Ministero  sentite,
rispettivamente, la Conferenza Stato-citta' ed auto-nomie locali e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  720. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo  di  saldo,
ciascun  ente  e'  tenuto  a  inviare,  utilizzando  il  sistema  web
appositamente             previsto              nel              sito
«http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it», entro il termine
perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato
una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai
sensi dell'articolo 24 del codice di cui  al  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,  dal  responsabile  del
servizio     finanziario     e     dall'organo      di      revisione
economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto  e  con  le
modalita' definiti dai decreti di cui al comma 719.  La  trasmissione
per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai  sensi
dell'articolo 45, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82. La mancata trasmissione della certificazione entro
il  termine  perentorio  del  31  marzo   costituisce   inadempimento
all'obbligo  del  pareggio  di  bilancio.  Nel   caso   in   cui   la
certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni
dal  termine  stabilito  per  l'approvazione  del  rendiconto   della
gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al
comma 710, si applicano le sole disposizioni di  cui  al  comma  723,
lettera e). 
  721. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione
del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da  parte
dell'ente locale della certificazione, il presidente  dell'organo  di
revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero
l'unico revisore nel caso  di  organo  monocratico,  in  qualita'  di
commissario ad  acta,  provvede,  pena  la  decadenza  dal  ruolo  di
revisore,  ad  assicurare   l'assolvimento   dell'adempimento   e   a
trasmettere la predetta  certificazione  entro  i  successivi  trenta
giorni.  Nel  caso  in  cui  la  certificazione  sia  trasmessa   dal
commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine  stabilito  per
l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il  conseguimento
dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710,  si  applicano  le  sole
disposizioni di cui al comma 723, lettere e) e f). Sino alla data  di
trasmissione da parte del  commissario  ad  acta,  le  erogazioni  di
risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno  relative
all'anno successivo a quello di riferimento sono  sospese  e,  a  tal
fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  provvede
a trasmettere apposita comunicazione  al  predetto  Ministero.  Ferma
restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma  723,  decorsi
sessanta  giorni  dal  termine  stabilito  per   l'approvazione   del
rendiconto della  gestione,  l'invio  della  certificazione  non  da'
diritto all'erogazione da  parte  del  Ministero  dell'interno  delle
risorse o trasferimenti oggetto di sospensione. 
  722.  Decorsi   sessanta   giorni   dal   termine   stabilito   per
l'approvazione del rendiconto della gestione,  gli  enti  di  cui  al
comma 709 non possono trasmettere nuove certificazioni a rettifica di
quelle  precedenti.  Sono  comunque  tenuti  ad  inviare  una   nuova
certificazione, a rettifica  della  precedente,  solo  gli  enti  che
rilevano, rispetto a quanto gia' certificato,  un  peggioramento  del
proprio posizionamento rispetto all'obiettivo  di  saldo  di  cui  al
comma 710. 
  723. In caso di mancato conseguimento del saldo  di  cui  al  comma
710, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: 
    a) l'ente locale e'  assoggettato  ad  una  riduzione  del  fondo
sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarieta' comunale  in
misura pari all'importo corrispondente allo  scostamento  registrato.
Le province della Regione siciliana e  della  regione  Sardegna  sono
assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali  nella  misura
indicata al primo periodo.  Gli  enti  locali  delle  regioni  Friuli
Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento  e
di Bolzano sono  assoggettati  ad  una  riduzione  dei  trasferimenti
correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura
pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. In  caso
di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare  all'entrata  del
bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di
tesoreria  provinciale  dello  Stato,  al  Capo  X  dell'entrata  del
bilancio dello Stato, al  capitolo  3509,  articolo  2.  In  caso  di
mancato versamento delle predette somme residue nell'anno  successivo
a quello dell'inadempienza, il recupero e' operato con  le  procedure
di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1  della  legge  24  dicembre
2012, n. 228; 
    b) la regione e' tenuta a versare all'entrata del bilancio  dello
Stato,  entro  sessanta  giorni  dal   termine   stabilito   per   la
trasmissione della certificazione relativa al rispetto  del  pareggio
di bilancio, l'importo corrispondente allo scostamento registrato. In
caso  di  mancato  versamento  si  procede  al  recupero   di   detto
scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei
conti aperti presso la tesoreria statale.  Trascorso  inutilmente  il
termine dei trenta giorni dal termine di approvazione del  rendiconto
della gestione per la  trasmissione  della  certificazione  da  parte
della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo  dai  conti
della tesoreria statale  sino  a  quando  la  certificazione  non  e'
acquisita; 
    c) l'ente non puo' impegnare spese correnti, per  le  regioni  al
netto delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo dei
corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente  a  quello  di
riferimento; 
    d)  l'ente  non  puo'   ricorrere   all'indebitamento   per   gli
investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con
istituzioni creditizie  o  finanziarie  per  il  finanziamento  degli
investimenti  o  le  aperture  di  linee  di  credito  devono  essere
corredati da apposita attestazione da cui  risulti  il  conseguimento
dell'obiettivo di cui al primo periodo relativo all'anno  precedente.
L'istituto  finanziatore  o  l'intermediario  finanziario  non   puo'
procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in  assenza
della predetta attestazione; 
    e) l'ente  non  puo'  procedere  ad  assunzioni  di  personale  a
qualsiasi  titolo,  con  qualsivoglia  tipologia  contrattuale,   ivi
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e  di
somministrazione,   anche   con   riferimento    ai    processi    di
stabilizzazione in atto. E'  fatto  altresi'  divieto  agli  enti  di
stipulare  contratti  di  servizio  con  soggetti  privati   che   si
configurino come elusivi della presente disposizione; 
    f) l'ente e' tenuto a rideterminare le indennita' di funzione  ed
i gettoni di presenza del presidente, del sindaco  e  dei  componenti
della  giunta  in  carica  nell'esercizio  in  cui  e'  avvenuta   la
violazione, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare
risultante alla data del 30  giugno  2014.  Gli  importi  di  cui  al
periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. 
  724. Agli enti per i quali il mancato conseguimento  del  saldo  di
cui al comma 710 sia accertato successivamente  all'anno  seguente  a
quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di  cui  al  comma
723 si applicano nell'anno successivo a  quello  della  comunicazione
del mancato conseguimento del  predetto  saldo.  La  rideterminazione
delle indennita' di funzione e dei gettoni  di  presenza  di  cui  al
comma 723, lettera f), e' applicata al presidente, al  sindaco  e  ai
componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui  e'  avvenuto
il mancato conseguimento. Gli importi di cui  al  periodo  precedente
sono acquisiti al bilancio dell'ente. 
  725. Gli enti  di  cui  al  comma  724  sono  tenuti  a  comunicare
l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione
mediante  l'invio  di   una   nuova   certificazione   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato. 
  726. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli
enti, che si configurano elusivi delle regole di cui ai commi da  707
a 734, sono nulli. 
  727. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della  Corte  dei
conti accertino che il rispetto delle regole di cui ai commi da 707 a
734 e' stato artificiosamente conseguito mediante  una  non  corretta
applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo  23
giugno 2011, n. 118, o altre forme elusive, le stesse irrogano,  agli
amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle  predette
regole, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino a un  massimo  di
dieci  volte  l'indennita'  di  carica  percepita   al   momento   di
commissione   dell'elusione   e,   al   responsabile   amministrativo
individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della  Corte  dei
conti, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilita' del  trattamento
retributivo, al  netto  degli  oneri  fiscali  e  previdenziali.  Gli
importi di cui al  periodo  precedente  sono  acquisiti  al  bilancio
dell'ente. 
  728. Le regioni possono autorizzare gli  enti  locali  del  proprio
territorio a peggiorare il saldo di cui al comma 710  per  consentire
esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in  conto  capitale,
purche' sia garantito l'obiettivo  complessivo  a  livello  regionale
mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del  medesimo
saldo dei restanti enti locali della regione e della regione  stessa.
Per gli anni 2016 e 2017, la Regione siciliana e  le  regioni  Friuli
Venezia Giulia e Valle d'Aosta operano la compensazione  mediante  la
riduzione dell'obiettivo  del  patto  di  stabilita'  in  termini  di
competenza eurocompatibile di cui all'articolo 1,  comma  454,  della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e la regione Trentino-Alto Adige e le
province autonome di Trento e  di  Bolzano  mediante  il  contestuale
miglioramento, di  pari  importo,  del  proprio  saldo  programmatico
riguardante il patto di stabilita' interno. 
  729. Gli spazi  finanziari  ceduti  dalla  regione  sono  assegnati
tenendo conto prioritariamente delle richieste  avanzate  dai  comuni
con popolazione fino a 1.000 abitanti  e  dai  comuni  istituiti  per
fusione a partire dall'anno 2011. 
  730. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma
728, le  regioni  e  le  province  autonome  definiscono  criteri  di
virtuosita' e  modalita'  operative,  previo  confronto  in  sede  di
Consiglio  delle  autonomie  locali  e,  ove  non  istituito,  con  i
rappresentanti regionali delle autonomie locali. Per i medesimi fini,
gli enti locali  comunicano  all'Associazione  nazionale  dei  comuni
italiani (ANCI), all'Unione delle  province  d'Italia  (UPI)  e  alle
regioni e alle province autonome, entro il 15 aprile ed entro  il  15
settembre, gli spazi finanziari di  cui  necessitano  per  effettuare
esclusivamente impegni in conto capitale ovvero gli spazi  finanziari
che sono disposti a cedere. Entro i termini perentori del 30 aprile e
del 30 settembre, le regioni e le province autonome  comunicano  agli
enti  locali  interessati  i  saldi  obiettivo  rideterminati  e   al
Ministero dell'economia e delle finanze, con  riferimento  a  ciascun
ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli  elementi
informativi   occorrenti   per   la   verifica    del    mantenimento
dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica anche con riferimento a
quanto disposto dal comma 731. Gli spazi finanziari attribuiti e  non
utilizzati per impegni in conto capitale non  rilevano  ai  fini  del
conseguimento del saldo di cui al comma 710. 
  731. Agli enti locali che cedono spazi finanziari e'  riconosciuta,
nel biennio successivo, una modifica migliorativa del saldo di cui al
comma 710, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo
restando l'obiettivo  complessivo  a  livello  regionale.  Agli  enti
locali che acquisiscono spazi  finanziari,  nel  biennio  successivo,
sono  attribuiti  saldi   obiettivo   peggiorati   per   un   importo
complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La  somma  dei
maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve  risultare,  per
ogni anno di riferimento, pari a zero. 
  732. Gli enti locali che  prevedono  di  conseguire,  nell'anno  di
riferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo  di  cui  al
comma 710 possono richiedere, per la quota di  spazi  finanziari  non
soddisfatta tramite il meccanismo di cui al comma 728,  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale     dello     Stato,     mediante      il      sito      web
«http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it»     appositamente
predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi  di
cui necessitano nell'esercizio in  corso  per  sostenere  impegni  di
spesa in conto capitale. Gli enti locali che prevedono di conseguire,
nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo
di cui al comma 710, possono comunicare al Ministero dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
mediante                 il                 sito                  web
«http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it»     appositamente
predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi che
intendono cedere nell'esercizio in  corso.  Qualora  l'entita'  delle
richieste  pervenute  dagli  enti  superi  l'ammontare  degli   spazi
finanziari resi disponibili, l'attribuzione e' effettuata  in  misura
proporzionale agli spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato, entro il  10  luglio,  aggiorna  gli
obiettivi degli enti interessati dalla  acquisizione  e  cessione  di
spazi finanziari di cui al presente comma, con  riferimento  all'anno
in corso e al biennio successivo. Agli enti  che  acquisiscono  spazi
finanziari e' peggiorato, nel biennio successivo, l'obiettivo per  un
importo annuale pari alla meta' della quota  acquisita,  mentre  agli
enti che cedono spazi finanziari  l'obiettivo  di  ciascun  anno  del
biennio successivo e' migliorato in misura pari alla meta' del valore
degli spazi finanziari ceduti. La somma dei maggiori spazi finanziari
ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, e'  pari
a zero. 
  733. Qualora risultino, anche sulla base dei dati del  monitoraggio
di cui al comma 719, andamenti di spesa degli enti non  coerenti  con
gli impegni finanziari assunti  con  l'Unione  europea,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-citta'  ed
autonomie locali e la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa. 
  734. Per gli anni 2016 e 2017, alle regioni Friuli Venezia  Giulia,
Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, alla  Regione  siciliana  e  alle
province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  non  si  applicano  le
disposizioni di cui al comma 723 del presente articolo e resta  ferma
la disciplina del patto di stabilita' interno recata dall'articolo 1,
commi 454 e seguenti, della legge 24  dicembre  2012,  n.  228,  come
attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato. 
  735. All'articolo 1, comma 466, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente: «3-bis) nei saldi  di
competenza,  gli  impegni  del  perimetro  sanitario  del   bilancio,
finanziati dagli utilizzi del risultato di  amministrazione  relativo
alla gestione sanitaria formatosi negli esercizi  antecedenti  l'anno
2015». 
  736. La disposizione di cui al comma 735 entra in vigore dalla data
di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
  737. Per gli  anni  2016  e  2017,  i  proventi  delle  concessioni
edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  fatta
eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31,  comma  4-bis,  del
medesimo testo unico, possono essere utilizzati per una quota pari al
100 per cento per spese di manutenzione ordinaria  del  verde,  delle
strade e del patrimonio comunale, nonche' per spese di  progettazione
delle opere pubbliche. 
  738. All'articolo 2, comma  3-bis,  del  decreto-legge  28  gennaio
2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014,
n. 50, le  parole:  «sino  alla  data  del  31  dicembre  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «sino alla data del 31 dicembre 2016». 
  739. L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma  10,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, relativo alla facolta' dei comuni di aumentare
le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicita', ai  sensi  e  per
gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  si
interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto  per  i  comuni
che si erano gia' avvalsi  di  tale  facolta'  prima  della  data  di
entrata  in  vigore  del  predetto  articolo   23,   comma   7,   del
decreto-legge n. 83 del 2012. 
  740. Al comma 19 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, le parole: «a favore delle societa' partecipate non quotate  che
abbiano registrato» sono sostituite dalle seguenti: «a  favore  delle
societa' partecipate, con esclusione delle societa' quotate  e  degli
istituti bancari, che abbiano registrato». 
  741. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui
all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984,  n.  798,  e  successive
modificazioni, e' autorizzata la spesa  di  5  milioni  di  euro  per
l'anno 2016 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2017
al   2022   destinati   ai   comuni   di    Venezia,    Chioggia    e
Cavallino-Treporti, previa  ripartizione  eseguita  dal  Comitato  di
indirizzo, coordinamento e controllo  di  cui  all'articolo  4  della
medesima legge n. 798 del 1984. 
  742. L'Autorita' di  regolazione  dei  trasporti,  l'Autorita'  per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,  l'Istituto  per  la
vigilanza sulle assicurazioni e il Garante per la protezione dei dati
personali sono assoggettati alla normativa di tesoreria unica di  cui
alla legge 29 ottobre 1984,  n.  720,  e  inseriti  nella  tabella  A
allegata alla stessa legge. 
  743. Alla data del 1º marzo 2016 i cassieri delle Autorita' di  cui
al  comma  742  provvedono  a  versare  le   disponibilita'   liquide
depositate presso gli stessi sulle rispettive contabilita'  speciali,
sottoconto fruttifero, aperte presso la  tesoreria  statale.  Restano
escluse   dall'applicazione   della    presente    disposizione    le
disponibilita' liquide rivenienti da operazioni di mutuo, prestito  e
ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in
conto capitale o in conto  interessi  da  parte  dello  Stato,  delle
regioni o di altre pubbliche amministrazioni. 
  744. I cassieri delle  Autorita'  di  cui  al  comma  742  adeguano
l'operativita' dei  servizi  di  cassa  intrattenuti  con  le  stesse
Autorita' alle disposizioni di cui  all'articolo  1  della  legge  29
ottobre 1984, n. 720, e relative norme amministrative di attuazione. 
  745. Le Autorita' di cui al comma 742 provvedono a smobilizzare gli
eventuali investimenti finanziari entro il 30 giugno 2016, riversando
le relative risorse sulle  contabilita'  speciali  aperte  presso  la
tesoreria statale. Sono esclusi dallo smobilizzo i  titoli  di  Stato
italiani e le altre tipologie di investimento individuate dal decreto
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  27   aprile   2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del  30  aprile  2012.  Le
Autorita' possono non  smobilizzare  gli  investimenti  in  strumenti
finanziari,  come  definiti  dal  testo  unico  di  cui  al   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, solo nel caso  in  cui  il  loro
valore di mercato in uno dei giorni compresi tra il 16 e il 31 maggio
2016 sia inferiore al prezzo di acquisto. 
  746. Sono considerate assoggettabili al regime di tesoreria  unica,
con la procedura di cui all'articolo 2, quarto  comma,  della  citata
legge n. 720 del  1984,  le  Autorita'  amministrative  indipendenti,
quali enti e organismi di diritto pubblico, che riscuotono diritti  o
contributi obbligatori aventi  valore  di  tributi  statali,  pur  in
assenza di trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato. 
  747.  Per  il  triennio  2016-2018  continuano  ad  applicarsi   le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638 e 642, della legge
27 dicembre 2006, n. 296. 
  748. In considerazione dell'adozione del bilancio  unico  d'ateneo,
previsto  dal  decreto  legislativo  27  gennaio  2012,  n.  18,   il
fabbisogno  finanziario  programmato  per  l'anno  2016  del  sistema
universitario, di cui all'articolo  1,  comma  637,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e' determinato incrementando del 3  per  cento
il fabbisogno programmato per l'anno 2015. 
  749. Il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.
296, e' sostituito dal seguente: 
  «639. Il fabbisogno programmato di ciascuno degli enti  di  ricerca
indicati al  comma  638  e'  determinato  annualmente  dal  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  nella  misura  inferiore   tra   il
fabbisogno programmato  e  quello  realizzato  nell'anno  precedente,
incrementato del 4 per cento. Non concorrono alla determinazione  del
fabbisogno  finanziario  annuale:  a)  i  pagamenti  derivanti  dagli
accordi di programma e convenzioni per effetto  dei  quali  gli  enti
medesimi agiscono  in  veste  di  attuatori  dei  programmi  e  delle
attivita' per conto e nell'interesse dei Ministeri che li finanziano,
nei limiti dei finanziamenti concessi; b)  i  pagamenti  dell'Agenzia
spaziale italiana (ASI) relativi alla  contribuzione  annuale  dovuta
all'Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto  correlati  ad  accordi
internazionali, nonche' i pagamenti per programmi  in  collaborazione
con la medesima ESA e i programmi realizzati con leggi speciali,  ivi
compresa la  partecipazione  al  programma  "Sistema  satellitare  di
navigazione globale GNSS-Galileo" ai sensi  della  legge  29  gennaio
2001, n. 10, e dell'articolo 15, comma 2, del decreto  legislativo  4
giugno 2003, n. 128; c) i  pagamenti  del  Consorzio  per  l'area  di
ricerca  scientifica  e  tecnologica   di   Trieste   relativi   alla
contribuzione  annuale  dovuta  alla  Societa'   consortile   Elettra
Sincrotrone di Trieste, di interesse nazionale, di  cui  all'articolo
10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, di cui il Consorzio
detiene la maggioranza del capitale sociale. Al fine di consentire il
monitoraggio dell'utilizzo del  fabbisogno  finanziario  programmato,
gli enti di ricerca indicati al comma  638  comunicano  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  entro  il  quindicesimo  giorno   del   mese
successivo a quello di riferimento, i pagamenti di cui  alle  lettere
a), b) e c). I Ministeri vigilanti, ciascuno per  i  propri  enti  di
ricerca, comunicano al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,  entro  il  20
gennaio dell'anno successivo a  quello  di  riferimento,  l'ammontare
complessivo dei finanziamenti concessi a  ciascun  ente  di  ricerca,
erogati a fronte dei pagamenti di cui alla lettera a)». 
  750. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma  710
non sono considerate le spese  sostenute  da  Roma  Capitale  per  la
realizzazione del Museo nazionale della Shoah,  effettuate  a  valere
sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al
debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 3 milioni di euro. 
  751. Il Commissario straordinario del Governo per la  gestione  del
piano di rientro, entro il 31 maggio e  il  30  novembre  di  ciascun
anno,  propone   alla   Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri
l'aggiornamento del piano di rientro di cui  all'articolo  14,  comma
13-bis, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive
modificazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentiti il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  il  Ministro
dell'interno,  entro  i  successivi  trenta   giorni   e'   approvato
l'aggiornamento   del   piano   di   rientro.   Per   l'anno    2016,
l'aggiornamento del piano, secondo le modalita'  di  cui  al  periodo
precedente, e' proposto entro il 31 gennaio, il 31  maggio  e  il  30
novembre. 
  752. Restano validi gli atti e  i  provvedimenti  adottati  e  sono
fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla
base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27  agosto
2015, relativo alla nomina del Commissario straordinario del  Governo
per la gestione del piano di  rientro  di  cui  all'articolo  78  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre  2015,
avente  ad  oggetto,  tra  l'altro,  la  ricognizione  della  attuale
consistenza e della composizione della massa  attiva  e  della  massa
passiva comprese nel predetto piano. 
  753. L'articolo 16, comma 4-ter, del decreto-legge 6 marzo 2014, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n.  68,
e l'articolo 78, comma 2, lettera b),  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008,  n.  133,  sono  abrogati.  Il  quinto  e  il   sesto   periodo
dell'articolo 14, comma 13-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, sono soppressi. 
  754. Alle province e alle  citta'  metropolitane  delle  regioni  a
statuto ordinario e' attribuito  un  contributo  complessivo  di  495
milioni di euro nell'anno 2016, 470  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2017 al 2020 e 400 milioni di euro annui  a  decorrere
dall'anno 2021, di cui 245 milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  220
milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2017  al  2020  e  150
milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2021  a  favore  delle
province e 250 milioni di euro a favore delle  citta'  metropolitane,
finalizzato al  finanziamento  delle  spese  connesse  alle  funzioni
relative alla viabilita' e all'edilizia scolastica. Con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e il Ministro delegato per gli affari  regionali  e  le
autonomie,  da  adottare  entro  il  28  febbraio  2016,  sentita  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' stabilito il  riparto
del contributo di cui al  periodo  precedente,  tenendo  anche  conto
degli  impegni  desunti  dagli  ultimi  tre  rendiconti   disponibili
relativi alle voci di spesa di cui al primo periodo. 
  755. Al comma 540 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.
190, le parole: «con una dotazione di 125 milioni di euro per  l'anno
2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2017  al
2020» sono sostituite  dalle  seguenti:  «con  una  dotazione  di  30
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020». 
  756. Per l'esercizio 2016, le province e le citta' metropolitane: 
    a) possono predisporre il bilancio  di  previsione  per  la  sola
annualita' 2016; 
    b)  al  fine  di  garantire  il  mantenimento   degli   equilibri
finanziari, possono applicare  al  bilancio  di  previsione  l'avanzo
libero e destinato. 
  757. Al comma 3 dell'articolo 1-ter  del  decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015,  n.  125,  sono  aggiunte,  in  fine,   le   seguenti   parole:
«riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 9  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni». 
  758. Al fine di garantire l'equilibrio  della  situazione  corrente
per l'anno 2016  dei  bilanci  delle  citta'  metropolitane  e  delle
province, le regioni, previa intesa in sede di  Conferenza  unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e  successive  modificazioni,  possono  operare   lo   svincolo   dei
trasferimenti  correnti  e  in  conto  capitale  gia'  attribuiti  ai
predetti enti e affluiti  nell'avanzo  di  amministrazione  vincolato
dell'anno 2015. Le quote  dell'avanzo  di  amministrazione  dell'anno
2015 cosi' svincolate sono applicate al bilancio  di  previsione  per
l'anno  2016  delle  citta'  metropolitane  e  delle  province   dopo
l'approvazione del rendiconto dell'esercizio  2015.  I  trasferimenti
oggetto di  svincolo  possono  essere  rifinanziati  a  valere  sulle
annualita' successive all'anno 2015 del bilancio delle regioni. 
  759. All'articolo 1, comma 430, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «nell'anno 2015» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«negli anni 2015 e 2016»; 
    b) dopo la parola: «richiedente» sono aggiunte  le  seguenti:  «,
che puo' utilizzare gli eventuali risparmi di  rata,  nonche'  quelli
provenienti dal riacquisto dei  titoli  obbligazionari  emessi  senza
vincoli di destinazione. Le operazioni di rinegoziazione  di  cui  al
primo   periodo   possono   essere   effettuate   anche   nel   corso
dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163  del  testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per gli
enti,  di  effettuare  le  relative  iscrizioni   nel   bilancio   di
previsione». 
  760. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli
anni 2014 e 2015». 
  761. Il Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della
legge 31 gennaio 1994, n. 97, e'  finanziato  per  un  importo  di  5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. 
  762. Le norme finalizzate al contenimento della spesa di  personale
che fanno riferimento al patto di  stabilita'  interno  si  intendono
riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a
734. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma  562,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e  le  altre  disposizioni  in
materia di spesa di personale riferite agli enti che  nell'anno  2015
non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilita' interno. 
  763. In considerazione delle  particolari  condizioni  geopolitiche
del comune di  Campione  d'Italia,  anche  a  seguito  degli  effetti
finanziari negativi connessi al tasso di cambio del franco  svizzero,
e' attribuito al medesimo comune un contributo di 9 milioni  di  euro
per  l'anno  2016.  Per  l'anno  2016  la  dotazione  del  Fondo   di
solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo  1  della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, da ripartire sulla base  dei  criteri
di cui ai numeri da 1) a 3)  della  lettera  b)  del  medesimo  comma
380-ter, e' ridotta di 9 milioni di euro. 
  764. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  e'
istituito, per l'anno 2016, un fondo con la dotazione di  60  milioni
di euro. Il fondo e' costituito  mediante  l'utilizzo  delle  risorse
delle amministrazioni centrali disponibili per le assunzioni  di  cui
all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  che
sono conseguentemente ridotte. Una quota pari al  66  per  cento  del
predetto fondo e' destinata alle province  delle  regioni  a  statuto
ordinario  che  non  riescono  a  garantire  il  mantenimento   della
situazione finanziaria corrente per  l'anno  2016,  ed  e'  ripartita
entro il 28 febbraio 2016, con decreto del Ministro dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, secondo le
modalita' e i criteri definiti in sede di Conferenza Stato-citta'  ed
autonomie locali.  Nelle  more  del  completamento  del  processo  di
riordino delle funzioni da parte delle regioni  e  del  trasferimento
definitivo  del  personale  soprannumerario   nelle   amministrazioni
pubbliche,  la  restante  quota  del  34  per  cento  del  fondo   e'
finalizzata  esclusivamente  a  concorrere  alla  corresponsione  del
trattamento economico al medesimo personale. Con decreto del Ministro
dell'interno, su proposta del Ministro per la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro delegato per gli affari  regionali  e  le
autonomie, la predetta quota del 34 per cento del  fondo  di  cui  al
presente comma e' ripartita tra  le  amministrazioni  interessate  in
proporzione alle unita' di personale dichiarato  in  soprannumero,  e
non  ancora  ricollocato,  secondo  le  risultanze  del  monitoraggio
attivato ai sensi dell'articolo 1, commi 424 e 425,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e del relativo decreto  del  Ministro  per  la
semplificazione e la  pubblica  amministrazione  14  settembre  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. 
  765. Entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, ai sensi dell'articolo 1, comma  95,  della  legge  7
aprile 2014, n. 56, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto  1997,  n.  281,  e'  nominato  un  commissario  al  fine   di
assicurare, nelle regioni che a tale data non hanno provveduto a dare
attuazione all'accordo  tra  Stato  e  regioni  sancito  in  sede  di
Conferenza unificata l'11  settembre  2014,  il  completamento  degli
adempimenti necessari a rendere effettivo, entro il 30  giugno  2016,
il trasferimento  delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
relative alle funzioni non fondamentali delle province e delle citta'
metropolitane, in attuazione della riforma di cui alla  citata  legge
n. 56 del 2014. Al commissario  di  cui  al  presente  comma  non  e'
corrisposto alcun compenso, indennita', rimborso spese  o  emolumento
comunque denominato; il commissario puo' avvalersi, ai predetti fini,
degli  uffici  e  delle  strutture  di   amministrazioni   pubbliche,
centrali, regionali e locali. All'attuazione del  presente  comma  si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a  legislazione  vigente  nell'ambito  del  bilancio  autonomo  della
Presidenza del Consiglio  dei  ministri  e  comunque  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  766. Il commissario, sentite le  regioni  interessate,  adotta  gli
atti necessari per il trasferimento delle risorse  di  cui  al  comma
765, come quantificate ai sensi dell'articolo  1,  comma  421,  della
legge 23 dicembre 2014, n.  190,  intendendosi  che,  in  assenza  di
disposizioni legislative regionali e fatta salva la  loro  successiva
adozione, sono attribuite alla regione le funzioni  non  fondamentali
delle province e  citta'  metropolitane.  Per  il  trasferimento  del
personale, il commissario opera  secondo  i  criteri  individuati  ai
sensi della legge n. 56 del  2014,  nei  limiti  della  capacita'  di
assunzione e delle relative risorse finanziarie della regione  ovvero
della capacita' di assunzione e delle  relative  risorse  finanziarie
dei comuni che insistono nel  territorio  della  provincia  o  citta'
metropolitana interessata, avvalendosi delle procedure  previste  dal
decreto  del  Ministro  per  la   semplificazione   e   la   pubblica
amministrazione  14  settembre  2015,   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. 
  767. Per le regioni che hanno adottato in via definitiva  la  legge
attuativa dell'accordo  tra  Stato  e  regioni  sancito  in  sede  di
Conferenza unificata l'11 settembre 2014 ma non hanno  completato  il
trasferimento delle risorse, il commissario  opera  d'intesa  con  il
Presidente della regione, secondo le modalita' previste  dalla  legge
regionale. 
  768. Il personale delle citta' metropolitane e delle  province  che
si e' collocato in posizione  utile  nelle  graduatorie  redatte  dal
Ministero della giustizia a seguito del bando di  mobilita'  adottato
con ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' inquadrato, entro il 31 gennaio
2016, nei ruoli del Ministero della giustizia con assegnazione  negli
uffici giudiziari secondo le risultanze delle medesime graduatorie, a
prescindere dal nulla osta dell'ente di provenienza. 
  769. L'acquisizione di personale delle citta' metropolitane e delle
province ai sensi  dell'articolo  1,  comma  425,  settimo  e  ottavo
periodo,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  e'  effettuata
prescindendo dall'assenso dell'ente di provenienza. 
  770. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Qualora  le  leggi
regionali riallochino le funzioni di polizia amministrativa locale  e
il relativo personale presso le citta' metropolitane  e  le  province
per l'esercizio delle funzioni di vigilanza  connesse  alle  funzioni
non fondamentali oggetto di  riordino,  con  copertura  dei  relativi
oneri, la dotazione organica degli enti di  area  vasta,  ridotta  ai
sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190,  e'  rideterminata  in  aumento  in  misura  corrispondente   al
personale riallocato». 
  771. Al fine di supportare il processo di digitalizzazione in corso
presso gli uffici  giudiziari  e  per  dare  compiuta  attuazione  al
trasferimento al Ministero della giustizia delle  spese  obbligatorie
per il funzionamento degli  uffici  giudiziari  effettuato  ai  sensi
dell'articolo 1, commi da 526 a 530, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, il Ministero della giustizia acquisisce un  contingente  massimo
di 1.000 unita' di personale amministrativo proveniente dagli enti di
area vasta,  nel  biennio  2016  e  2017,  da  inquadrare  nel  ruolo
dell'amministrazione giudiziaria,  attingendo  prioritariamente  alla
graduatoria, in corso di validita', ove sia  utilmente  collocato  il
personale di cui al comma 769 del presente articolo, ovvero  mediante
il portale di  cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 29 settembre 2014. Qualora entro novanta  giorni  dall'avvio
del procedimento di acquisizione del personale per mobilita' non  sia
possibile procedere con le modalita' di cui  al  periodo  precedente,
l'acquisizione del personale proveniente dagli enti di area vasta  e'
effettuata mediante procedure di  mobilita'  volontaria  semplificate
prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza. 
  772. Le unita' di personale  che  transitano  presso  il  Ministero
della giustizia ai sensi dei commi 768, 769  e  771  sono  portate  a
scomputo del personale  soprannumerario  adibito  alle  funzioni  non
fondamentali degli enti di area vasta. 
  773.  All'articolo  21-quater,  comma   1,   primo   periodo,   del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, le parole: «a indire le  procedure
di contrattazione collettiva ai fini della definizione  di  procedure
interne» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a  indire  una  o  piu'
procedure interne, nel rispetto del citato  CCNL  comparto  Ministeri
1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso». 
  774.  E'  fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  7,   comma
9-quinquies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. 
  775. All'articolo 1, comma 49, ultimo periodo, della legge 7 aprile
2014, n. 56, le parole: «31  dicembre  2016»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2018». 
  776. All'articolo 1, comma 529, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «gia'  in  servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge  e  che  comunque
abbia maturato il requisito entro il 31 dicembre 2015, ferma restando
la necessita' di assicurare la compatibilita' dell'intervento con  il
raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica». 
  777. Al fine di razionalizzare i costi conseguenti alla  violazione
del termine di ragionevole durata dei  processi,  al  capo  II  della
legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2 sono premessi i seguenti: 
  «Art. 1-bis. - (Rimedi all'irragionevole durata del processo). - 1.
La parte di un processo ha diritto a esperire rimedi preventivi  alla
violazione  della  Convenzione  per  la  salvaguardia   dei   diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata  ai  sensi  della
legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo  del  mancato  rispetto
del termine ragionevole di cui all'articolo  6,  paragrafo  1,  della
Convenzione stessa. 
  2. Chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all'articolo
1-ter, ha subito un danno patrimoniale o  non  patrimoniale  a  causa
dell'irragionevole  durata  del  processo  ha  diritto  ad  una  equa
riparazione. 
  Art. 1-ter. - (Rimedi preventivi). -  1.  Ai  fini  della  presente
legge, nei processi civili costituisce  rimedio  preventivo  a  norma
dell'articolo 1-bis, comma 1, l'introduzione del giudizio nelle forme
del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli  702-bis
e seguenti del  codice  di  procedura  civile.  Costituisce  altresi'
rimedio  preventivo  formulare  richiesta  di  passaggio   dal   rito
ordinario al rito sommario a norma dell'articolo 183-bis  del  codice
di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e comunque almeno
sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui  all'articolo  2,
comma 2-bis. Nelle cause in cui non si applica il  rito  sommario  di
cognizione, ivi comprese quelle  in  grado  di  appello,  costituisce
rimedio  preventivo  proporre  istanza  di  decisione  a  seguito  di
trattazione orale a norma  dell'articolo  281-sexies  del  codice  di
procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini
di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui  il  tribunale
giudica in composizione  collegiale,  il  giudice  istruttore  quando
ritiene che la causa puo' essere  decisa  a  seguito  di  trattazione
orale, a norma  dell'articolo  281-sexies  del  codice  di  procedura
civile, rimette la causa al collegio  fissando  l'udienza  collegiale
per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale. 
  2. L'imputato e le altre parti del processo penale hanno diritto di
depositare,  personalmente  o  a  mezzo  di   procuratore   speciale,
un'istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi
i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. 
  3.  Nei  giudizi  dinanzi  al  giudice  amministrativo  costituisce
rimedio preventivo la presentazione dell'istanza di prelievo  di  cui
all'articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo,  di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  almeno  sei  mesi
prima che siano trascorsi i termini  di  cui  all'articolo  2,  comma
2-bis. 
  4. Nel procedimento contabile  davanti  alla  Corte  dei  conti  il
presunto responsabile ha diritto di  depositare,  personalmente  o  a
mezzo di procuratore speciale, un'istanza  di  accelerazione,  almeno
sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui  all'articolo  2,
comma 2-bis. 
  5. La parte dei giudizi di natura pensionistica dinanzi alla  Corte
dei conti ha diritto  di  depositare,  personalmente  o  a  mezzo  di
procuratore speciale, un'istanza di accelerazione,  almeno  sei  mesi
prima che siano trascorsi i termini  di  cui  all'articolo  2,  comma
2-bis. 
  6. Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione la parte ha diritto
a depositare un'istanza di accelerazione almeno due  mesi  prima  che
siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. 
  7. Restano  ferme  le  disposizioni  che  determinano  l'ordine  di
priorita' nella trattazione dei procedimenti»; 
    b) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. E' inammissibile la domanda di equa  riparazione  proposta  dal
soggetto che non ha esperito i  rimedi  preventivi  all'irragionevole
durata del processo di cui all'articolo 1-ter»; 
    c)  all'articolo  2,  il  comma  2-quinquies  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «2-quinquies. Non e' riconosciuto alcun indennizzo: 
    a) in favore della parte che ha agito  o  resistito  in  giudizio
consapevole  della  infondatezza  originaria  o  sopravvenuta   delle
proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96
del codice di procedura civile; 
    b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo,
del codice di procedura civile; 
    c) nel caso di cui all'articolo 13, comma 1, primo  periodo,  del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; 
    d) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali  che  abbia
determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento»; 
    d) all'articolo 2, dopo il  comma  2-quinquies  sono  aggiunti  i
seguenti: 
  «2-sexies. Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole
durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: 
    a)  dichiarazione  di   intervenuta   prescrizione   del   reato,
limitatamente all'imputato; 
    b) contumacia della parte; 
    c) estinzione del processo per rinuncia o inattivita' delle parti
ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di  procedura  civile  e
dell'articolo 84 del codice del processo amministrativo,  di  cui  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; 
    d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli  81  e  82  del
codice del processo amministrativo, di cui al decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104; 
    e) mancata presentazione della domanda di riunione  nel  giudizio
amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte
introdotti e ricorrendo le condizioni  di  cui  all'articolo  70  del
codice del processo amministrativo, di cui al decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104; 
    f)  introduzione  di  domande  nuove,  connesse  con  altre  gia'
proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i  presupposti  per  i
motivi aggiunti di  cui  all'articolo  43  del  codice  del  processo
amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,
salvo che il  giudice  amministrativo  disponga  la  separazione  dei
processi; 
    g) irrisorieta' della pretesa o del valore della causa,  valutata
anche in relazione alle condizioni personali della parte. 
  2-septies. Si presume parimenti insussistente il  danno  quando  la
parte ha conseguito,  per  effetto  della  irragionevole  durata  del
processo, vantaggi  patrimoniali  eguali  o  maggiori  rispetto  alla
misura dell'indennizzo altrimenti dovuto»; 
    e) all'articolo 2-bis, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una
somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a  euro  800
per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede
il termine ragionevole di durata del  processo.  La  somma  liquidata
puo' essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi
al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo»; 
    f) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. La somma puo' essere diminuita fino al 20 per cento  quando
le parti del processo presupposto sono piu' di dieci e fino al 40 per
cento quando le parti del processo sono piu' di cinquanta. 
  1-ter. La somma puo' essere diminuita fino a un terzo  in  caso  di
integrale  rigetto  delle  richieste  della  parte   ricorrente   nel
procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce. 
  1-quater. L'indennizzo e' riconosciuto una sola volta  in  caso  di
riunione di piu' giudizi presupposti che coinvolgono la stessa parte.
La somma liquidata puo' essere incrementata fino al 20 per cento  per
ciascun ricorso riunito, quando la riunione e' disposta su istanza di
parte»; 
    g) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. La domanda di  equa  riparazione  si  propone  con  ricorso  al
presidente della corte d'appello del distretto  in  cui  ha  sede  il
giudice innanzi al quale si e' svolto il  primo  grado  del  processo
presupposto. Si  applica  l'articolo  125  del  codice  di  procedura
civile»; 
    h) all'articolo 3, comma 4, dopo il primo periodo e' inserito  il
seguente:  «Non  puo'  essere  designato  il  giudice  del   processo
presupposto»; 
    i) al comma 7 dell'articolo 3, dopo  le  parole:  «delle  risorse
disponibili» sono aggiunte le seguenti: «nel relativo capitolo, fatto
salvo il ricorso al conto sospeso»; 
    l) dopo l'articolo 5-quinquies e' inserito il seguente: 
  «Art. 5-sexies. -  (Modalita'  di  pagamento).  -  1.  Al  fine  di
ricevere il pagamento delle somme liquidate a  norma  della  presente
legge,  il  creditore  rilascia  all'amministrazione  debitrice   una
dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,
attestante la mancata riscossione di somme per  il  medesimo  titolo,
l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito,  l'ammontare
degli importi che l'amministrazione e' ancora tenuta a corrispondere,
la modalita' di riscossione  prescelta  ai  sensi  del  comma  9  del
presente articolo, nonche' a trasmettere la documentazione necessaria
a norma dei decreti di cui al comma 3. 
  2. La dichiarazione di cui al comma 1  ha  validita'  semestrale  e
deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione. 
  3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle  finanze  e  del
Ministero della giustizia, da emanare entro il 30 ottobre 2016,  sono
approvati i modelli  di  dichiarazione  di  cui  al  comma  1  ed  e'
individuata  la  documentazione  da  trasmettere  all'amministrazione
debitrice  ai  sensi  del  predetto  comma  1.   Le   amministrazioni
pubblicano nei propri siti istituzionali la  modulistica  di  cui  al
periodo precedente. 
  4. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione  della
dichiarazione o della documentazione  di  cui  ai  commi  precedenti,
l'ordine di pagamento non puo' essere emesso. 
  5. L'amministrazione effettua il pagamento  entro  sei  mesi  dalla
data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi
precedenti. Il termine di cui al  periodo  precedente  non  inizia  a
decorrere in caso di mancata, incompleta  o  irregolare  trasmissione
della dichiarazione ovvero  della  documentazione  di  cui  ai  commi
precedenti. 
  6. L'amministrazione esegue, ove  possibile,  i  provvedimenti  per
intero. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei
limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio,
fatto  salvo  il  ricorso  ad  anticipazioni  di  tesoreria  mediante
pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a  carico
del fondo di riserva per le spese obbligatorie, di  cui  all'articolo
26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  7. Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i  creditori
non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto
di  precetto,   ne'   proporre   ricorso   per   l'ottemperanza   del
provvedimento. 
  8. Qualora i creditori di somme liquidate a  norma  della  presente
legge propongano l'azione di ottemperanza di  cui  al  titolo  I  del
libro quarto del  codice  del  processo  amministrativo,  di  cui  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice  amministrativo
nomina,   ove   occorra,   commissario   ad   acta    un    dirigente
dell'amministrazione soccombente,  con  esclusione  dei  titolari  di
incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono
incarichi  dirigenziali  generali.   I   compensi   riconosciuti   al
commissario   ad   acta   rientrano   nell'onnicomprensivita'   della
retribuzione dei dirigenti. 
  9. Le operazioni di pagamento delle  somme  dovute  a  norma  della
presente  legge  si  effettuano  mediante  accreditamento  sui  conti
correnti o di pagamento dei creditori. I pagamenti per  cassa  o  per
vaglia cambiario non trasferibile sono possibili solo se  di  importo
non superiore a 1.000 euro. 
  10. Nei casi di riscossione per cassa o tramite vaglia cambiario il
creditore puo' delegare all'incasso un legale rappresentante  con  il
rilascio di procura speciale. 
  11. Nel processo di esecuzione forzata, anche in  corso,  non  puo'
essere disposto il pagamento di somme o l'assegnazione di crediti  in
favore dei creditori di somme liquidate a norma della presente  legge
in  caso  di  mancato,  incompleto  o  irregolare  adempimento  degli
obblighi di comunicazione. La disposizione di cui al  presente  comma
si applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad acta. 
  12.  I  creditori   di   provvedimenti   notificati   anteriormente
all'emanazione  dei  decreti  di  cui  al  comma  3  trasmettono   la
dichiarazione  e  la  documentazione  di  cui  ai  commi   precedenti
avvalendosi della modulistica presente nei siti  istituzionali  delle
amministrazioni. Le dichiarazioni complete e regolari, gia' trasmesse
alla data di entrata in  vigore  del  presente  articolo,  conservano
validita' anche in deroga al disposto dei commi 9 e 10»; 
    m) all'articolo 6, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Nei processi la cui durata al  31  ottobre  2016  ecceda  i
termini ragionevoli di cui all'articolo 2, comma 2-bis, e  in  quelli
assunti in decisione alla stessa data  non  si  applica  il  comma  1
dell'articolo 2. 
  2-ter. Il comma 2 dell'articolo  54  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008,  n.  133,  come   modificato   dall'articolo   3,   comma   23,
dell'allegato 4 al decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,  si
applica solo nei processi amministrativi la cui durata al 31  ottobre
2016 ecceda i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis». 
  778. A decorrere dall'anno 2016, entro il limite di  spesa  massimo
di 10 milioni di euro annui,  i  soggetti  che  vantano  crediti  per
spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi  degli  articoli
82 e seguenti  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio  2002,  n.  115,  e  successive
modificazioni, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati,  sono
ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta
e tassa, compresa l'imposta sul valore  aggiunto  (IVA),  nonche'  al
pagamento dei contributi  previdenziali  per  i  dipendenti  mediante
cessione, anche  parziale,  dei  predetti  crediti  entro  il  limite
massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato  dell'IVA  e
del contributo previdenziale per gli avvocati  (CPA).  Tali  cessioni
sono esenti da ogni imposta di bollo e di  registro.  Ai  fini  della
presente legge possono essere compensati o ceduti tutti i crediti per
i quali non e' stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo  170
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. La  compensazione  o
la cessione dei crediti puo' essere effettuata anche parzialmente  ed
entro un  limite  massimo  pari  all'ammontare  dei  crediti  stessi,
aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale  per  gli  avvocati
(CPA). 
  779. Per le finalita' di cui al comma 778 e' autorizzata  la  spesa
di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. 
  780. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro della giustizia, da emanare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
stabiliti criteri,  priorita'  e  modalita'  per  l'attuazione  delle
misure di cui al comma 778 e per garantire il rispetto del limite  di
spesa di cui al comma 779. 
  781. Al codice del  processo  amministrativo,  di  cui  al  decreto
legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 114, comma 4, lettera e), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad  oggetto
il pagamento di somme di denaro, la penalita' di mora di cui al primo
periodo  decorre  dal  giorno  della  comunicazione  o  notificazione
dell'ordine di pagamento disposto  nella  sentenza  di  ottemperanza;
detta penalita' non puo' considerarsi manifestamente iniqua quando e'
stabilita in misura pari agli interessi legali»; 
    b) dopo l'articolo 71 e' inserito il seguente: 
  «Art. 71-bis. - (Effetti dell'istanza di prelievo). - 1. A  seguito
dell'istanza  di  cui  al  comma  2  dell'articolo  71,  il  giudice,
accertata la  completezza  del  contraddittorio  e  dell'istruttoria,
sentite sul punto le parti costituite, puo' definire,  in  camera  di
consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata». 
  782. Al decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 62, comma 2, dopo le  parole:  «in  unico  grado»
sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per quelli di cui  alla
legge 24 marzo 2001, n. 89»; 
    b) all'articolo 68, comma 2, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Il decreto di cui all'articolo 3, comma 5, della  legge  24
marzo 2001, n.  89,  e'  computato  nella  misura  di  un  ottavo  di
provvedimento ai fini del  raggiungimento  della  soglia  di  cui  al
periodo precedente»; 
    c) all'articolo 72, comma 2, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Quando il provvedimento e' costituito dal  decreto  di  cui
all'articolo  3,  comma  5,  della  legge  24  marzo  2001,  n.   89,
l'indennita' e' dovuta nella misura di euro 25 per ciascun decreto». 
  783. All'articolo 83 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e'  aggiunto,
in fine, il seguente comma: 
  «3-bis.  Il  decreto   di   pagamento   e'   emesso   dal   giudice
contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude  la  fase
cui si riferisce la relativa richiesta». 
  784. Al fine di consentire la realizzazione e la piena operativita'
di   sistemi   informatici   idonei   ad   assicurare   la   completa
automatizzazione di tutte le  attivita'  amministrative  relative  ai
settori  del  pagamento  delle  spese  di  giustizia  e  dei  crediti
liquidati a norma della legge 24 marzo 2001,  n.  89,  i  capi  degli
uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, autorizzate
dal Ministero della giustizia e senza oneri a  carico  della  finanza
pubblica,  con  i  consigli  dell'ordine  circondariale  forense  per
consentire che alcune  unita'  di  personale  dei  predetti  consigli
dell'ordine  vengano  distaccate  presso  gli  uffici  giudiziari   a
supporto   delle   attivita'   di   cancelleria   o   di   segreteria
esclusivamente nei settori di cui al presente comma.  Le  convenzioni
sono stipulate in conformita' e nei limiti di una convenzione quadro,
previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e il Consiglio
nazionale forense. La convenzione quadro individua  le  procedure  di
controllo necessarie a impedire che i soggetti  di  cui  al  presente
comma siano  adibiti  a  supporto  di  attivita'  diverse  da  quelle
previste  dal  presente  comma  e  che  agli  stessi  sia  consentito
l'accesso a dati sensibili e giudiziari diversi e ulteriori  rispetto
a quelli strettamente connessi  con  lo  svolgimento  delle  predette
attivita' di supporto. La convenzione quadro  prevede  l'obbligo  dei
consigli dell'ordine  circondariale  forense  di  stipulare  adeguate
polizze di assicurazione per la responsabilita'  per  danno  erariale
con  massimale  non  inferiore  a  quello  stabilito  dalla  medesima
convenzione, al fine di tutelare il personale  di  cancelleria  o  di
segreteria dalle eventuali conseguenze derivanti dalle  condotte  del
personale distaccato presso l'ufficio giudiziario. 
  785. Per tutta la durata del periodo durante il quale i soggetti di
cui al comma 784 sono distaccati  presso  gli  uffici  giudiziari,  i
consigli dell'ordine dai quali dipendono sono tenuti a  corrispondere
loro  i  trattamenti   retributivi,   i   contributi   previdenziali,
assicurativi e  assistenziali  previsti  dalle  vigenti  disposizioni
legislative. Per l'intera durata del medesimo  periodo,  agli  stessi
soggetti non compete alcuna forma  di  compenso,  di  indennita',  di
rimborso  spese  o  di  trattamento  previdenziale,  assistenziale  o
assicurativo da parte della pubblica amministrazione,  con  la  quale
non si instaura alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo. 
  786. Le disposizioni di cui ai commi 784 e 785 hanno efficacia  per
i tre anni successivi alla data della  loro  entrata  in  vigore.  Le
convenzioni stipulate a norma dei predetti  commi  cessano  di  avere
efficacia decorso il termine di cui al periodo precedente. 
  787. Le convenzioni, anche diverse da quelle di cui ai commi 784  e
785,  stipulate   dai   capi   degli   uffici   giudiziari   con   le
amministrazioni pubbliche devono essere preventivamente  autorizzate,
a pena di inefficacia, dal Ministero della giustizia e devono  essere
realizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  788. All'articolo 1, comma 250, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «All'esecuzione
delle pronunce di condanna al pagamento di somme di denaro emesse nei
confronti delle amministrazioni dello Stato per mancato  o  ritardato
recepimento nell'ordinamento di direttive o  di  altri  provvedimenti
dell'Unione europea provvede ciascuna delle predette amministrazioni,
in relazione alla soccombenza nel giudizio, nell'ambito delle risorse
iscritte in bilancio a legislazione vigente». 
  789.  All'articolo  10,  comma  12-vicies,  del  decreto-legge   31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2015, n. 11, le parole: «dalla conclusione del  procedimento
penale instaurato per  i  medesimi  fatti  e  definito  con  sentenza
anteriore alla data di entrata in vigore del decreto  legislativo  29
marzo 2010,  n.  48,  non  risulti  il  coinvolgimento  del  medesimo
soggetto obbligato a titolo di dolo o colpa»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dal procedimento penale instaurato per  i  medesimi  fatti
accaduti anteriormente alla data di entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non sia derivata  una  sentenza  di
condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto  dolo  o  colpa
grave per il medesimo soggetto obbligato». 
  790. In attuazione dei principi di cui  alla  direttiva  29/2012/UE
del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  25  ottobre  2012,  in
materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime  di  reato,
in  attuazione  della  Convenzione  del  Consiglio   d'Europa   sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e
la violenza domestica, ratificata ai  sensi  della  legge  27  giugno
2013, n. 77, nonche' in attuazione del decreto-legge 14 agosto  2013,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.
119, e' istituito, nelle aziende sanitarie e ospedaliere, un percorso
di  protezione  denominato  «Percorso  di  tutela  delle  vittime  di
violenza», con  la  finalita'  di  tutelare  le  persone  vulnerabili
vittime della  altrui  violenza,  con  particolare  riferimento  alle
vittime di  violenza  sessuale,  maltrattamenti  o  atti  persecutori
(stalking). All'istituzione del Percorso di tutela delle  vittime  di
violenza si provvede con le risorse finanziarie, umane e  strumentali
previste a legislazione vigente. 
  791. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con i Ministri della giustizia, della salute e dell'interno,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  tenuto  conto
delle esperienze gia' operative  a  livello  locale,  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
definite a livello nazionale le linee guida volte a rendere operativo
il Percorso di tutela delle vittime di violenza, di cui al comma 790,
anche in raccordo con le previsioni del Piano d'azione  straordinario
contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5, comma
1,  del  decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15  ottobre  2013,  n.  119.  L'attuazione
delle  linee  guida  avviene  attraverso  l'istituzione   di   gruppi
multidisciplinari  finalizzati  a  fornire  assistenza   giudiziaria,
sanitaria e  sociale,  riguardo  ad  ogni  possibile  aspetto  legato
all'emersione e al tempestivo riconoscimento della violenza e a  ogni
tipo di abuso commesso ai danni dei soggetti di  cui  al  comma  790,
garantendo contestualmente la rapida attivazione del citato  Percorso
di tutela delle vittime di violenza,  nel  caso  in  cui  la  vittima
intenda procedere a denuncia, e la presa  in  carico,  da  parte  dei
servizi di assistenza, in collaborazione con i centri  anti-violenza.
La partecipazione ai  gruppi  multidisciplinari  di  cui  al  secondo
periodo non comporta l'erogazione di indennita', gettoni, rimborsi di
spese o altri emolumenti. 
  792.  Per  favorire  la  gestione  finanziaria   degli   interventi
finanziati dalle risorse europee, dal 1º gennaio 2016 le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un proprio
organismo strumentale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,  dotato  di  autonomia
gestionale e contabile, denominato  «organismo  strumentale  per  gli
interventi europei», avente ad oggetto esclusivo  la  gestione  degli
interventi europei. 
  793. La legge regionale e provinciale che provvede  all'istituzione
dell'organismo strumentale per gli interventi  europei  disciplina  i
rapporti tra la regione e le province autonome di Trento e di Bolzano
e l'organismo strumentale nel rispetto delle disposizioni del decreto
legislativo n. 118 del 2011 e dispone il trasferimento  all'organismo
di tutti i crediti regionali riguardanti  le  risorse  europee  e  di
cofinanziamento nazionale e di tutti i debiti regionali  agli  aventi
diritto   riguardanti   gli   interventi   europei,   risultanti   da
obbligazioni  giuridicamente  perfezionate.  L'eventuale   differenza
positiva tra i debiti e i crediti trasferiti costituisce debito della
regione o  della  provincia  autonoma  nei  confronti  dell'organismo
regionale. 
  794. Il patrimonio degli organismi strumentali di cui al comma  792
e' costituito solo dall'eventuale fondo di cassa,  da  crediti  e  da
debiti concernenti gli interventi europei. Per lo  svolgimento  della
propria attivita' gli organismi strumentali si avvalgono dei  beni  e
del  personale  delle  regioni  o   delle   province   autonome   che
garantiscono l'equilibrio finanziario, economico e  patrimoniale  del
proprio organismo strumentale per gli interventi europei. 
  795. La gestione degli organismi  strumentali  per  gli  interventi
europei  si  avvale  di  conti  di  tesoreria   unica   appositamente
istituiti,  intestati  agli  organismi  e  funzionanti   secondo   le
modalita' di cui all'articolo 7  del  decreto  legislativo  7  agosto
1997, n. 279, e successive modificazioni, e di  corrispondenti  conti
correnti istituiti presso i tesorieri delle regioni e delle  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
  796.  Il  Fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle  politiche
comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
versa le  risorse  europee  e  quelle  di  cofinanziamento  nazionale
destinate alle regioni o  alle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, nonche' le altre risorse a  proprio  carico,  nei  conti  di
tesoreria unica  di  cui  al  comma  795.  Fino  al  perdurare  della
sospensione della tesoreria unica mista, disposta  dall'articolo  35,
comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,  e  prorogata
dall'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei
medesimi conti di tesoreria unica affluiscono le risorse relative  al
cofinanziamento regionale degli stessi interventi. 
  797.  Gli  organismi  strumentali  per   gli   interventi   europei
trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE di cui all'articolo
14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, tramite  i  propri
tesorieri, i dati  codificati  concernenti  tutti  gli  incassi  e  i
pagamenti effettuati, secondo le modalita' previste per le regioni  e
le province autonome di Trento e di Bolzano. I tesorieri non  possono
accettare  disposizioni  di  pagamento  prive   della   codificazione
uniforme. 
  798. In attuazione della legge regionale e provinciale  di  cui  al
comma 793, la  regione  e  la  provincia  autonoma  registrano  nelle
proprie scritture patrimoniali e  finanziarie  il  trasferimento  dei
debiti e dei crediti trasferiti  all'organismo  strumentale  per  gli
interventi  europei.  Il  trasferimento  dei  crediti  e  dei  debiti
esigibili  al  31  dicembre  2015  e'  registrato  nel  bilancio   di
previsione  2016-2018,  iscrivendo  tra  gli  stanziamenti   relativi
all'esercizio 2016 le entrate e le spese per trasferimenti da e verso
l'organismo strumentale, per  lo  stesso  importo,  pari  al  maggior
valore tra i residui attivi e passivi trasferiti, ed  effettuando  le
necessarie regolarizzazioni contabili con i residui attivi e passivi.
L'eventuale differenza tra i residui passivi e attivi  concorre  alla
determinazione del  debito  o  del  credito  della  regione  o  della
provincia  autonoma   nei   confronti   dell'organismo   strumentale,
esigibile nell'esercizio 2016. Al fine di garantire il  rispetto  del
principio della competenza  finanziaria  di  cui  all'allegato  1  al
decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,  il  trasferimento  dei
crediti e dei debiti regionali esigibili nell'esercizio  2016  e  nei
successivi  e'  registrato  cancellando  dalle  scritture   contabili
riguardanti ciascun esercizio i relativi  accertamenti  e  impegni  e
registrando l'impegno per trasferimenti all'organismo strumentale per
gli interventi europei, di  importo  pari  alla  differenza  tra  gli
impegni e gli accertamenti cancellati nell'esercizio. I crediti  e  i
debiti cancellati dalla  regione  o  dalla  provincia  autonoma  sono
registrati dall'organismo strumentale  per  gli  interventi  europei.
L'organismo strumentale per gli interventi europei accerta le entrate
derivanti dai trasferimenti dalla regione e dalla provincia  autonoma
a seguito dei correlati  impegni  della  regione  e  della  provincia
autonoma. 
  799. I controlli delle sezioni  regionali  della  Corte  dei  conti
previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012,  n.  174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213,
si estendono anche agli organismi strumentali delle  regioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2,  lettera  b),  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118. 
  800. I fondi esistenti sulle contabilita' aperte ai sensi del comma
795, nonche' sulle contabilita' presso la tesoreria statale intestate
al Ministero dell'economia e delle finanze, destinati in favore degli
interventi  cofinanziati  dall'Unione   europea,   degli   interventi
complementari alla programmazione europea, ivi compresi quelli di cui
al Piano di azione coesione, degli interventi finanziati con il Fondo
per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 703, della
legge n. 190 del 2014, nonche' i fondi depositati sulle  contabilita'
speciali di cui all'articolo 1, comma 671, della  predetta  legge  23
dicembre 2014, n. 190, a disposizione delle Amministrazioni  centrali
dello Stato e delle agenzie dalle stesse vigilate, non sono  soggetti
ad esecuzione forzata. Sui fondi depositati sui conti di tesoreria  e
sulle contabilita' speciali, come individuati dal comma 795, non sono
ammessi atti di sequestro o di  pignoramento  presso  le  sezioni  di
tesoreria dello Stato, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio.
Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati  non
determinano  obbligo  di  accantonamento  da  parte   delle   sezioni
medesime. 
  801. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il  comma
671 e' sostituito  dal  seguente:  «671.  Al  fine  di  accelerare  e
semplificare  l'iter  dei  pagamenti   riguardanti   gli   interventi
cofinanziati  dall'Unione  europea  e  gli  interventi  di  azione  e
coesione complementari alla  programmazione  dell'Unione  europea,  a
titolarita' delle Amministrazioni  centrali  dello  Stato  ovvero  di
agenzie  dalle  stesse  vigilate,  il  Fondo  di  rotazione  di   cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile  1987,  n.  183,  provvede  alle
erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche
mediante versamenti nelle apposite  contabilita'  speciali  istituite
presso ciascuna amministrazione o agenzia titolare  degli  interventi
stessi». 
  802. All'articolo 1, comma 243, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, dopo le parole: «a titolarita'  delle  Amministrazioni  centrali
dello Stato» sono inserite le  seguenti:  «nonche'  delle  regioni  e
delle province autonome di Trento e di Bolzano».  Alle  anticipazioni
concesse dalle amministrazioni titolari  di  interventi  cofinanziati
dall'Unione europea in favore di soggetti  privati,  a  valere  sulle
quote  di  cofinanziamento  nazionale,   si   applica   il   disposto
dell'articolo 131, paragrafo 4, lettera a), del regolamento  (UE)  n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre
2013, senza nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica.
L'articolo 56, comma 2, della  legge  6  febbraio  1996,  n.  52,  e'
abrogato. 
  803. Al recupero delle somme  dovute  da  beneficiari  situati  sul
territorio  italiano  riguardanti   i   programmi   di   cooperazione
territoriale europea aventi Autorita' di gestione estera si  provvede
ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge  16  aprile  1987,  n.
183. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono stabilite le modalita' di recupero di cui  al  precedente
periodo. 
  804. Al fine di assicurare il completamento dei  progetti  inseriti
nella programmazione dei fondi strutturali europei  2007/  2013,  non
conclusi alla data del 31 dicembre 2015,  sentita  l'Agenzia  per  la
coesione territoriale, la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione,  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze,  previa  ricognizione  delle
esigenze di finanziamento  presso  le  amministrazioni  titolari  dei
progetti stessi, presenta al CIPE, entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, una proposta  di  utilizzo
delle risorse previste dalla delibera CIPE n. 10/2015 del 28  gennaio
2015,  per  l'attuazione  dei  programmi  di   azione   e   coesione,
complementari alla programmazione europea. L'assegnazione disposta in
favore  di  amministrazioni  che  non  dispongono  di   risorse   per
l'attuazione dei programmi di azione e coesione e'  reintegrata  alla
dotazione dei medesimi programmi, da parte del CIPE, a  valere  sulle
risorse del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  per  gli  anni
successivi al 2016. 
  805. All'articolo 4 del decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.
229, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti, adottato previo parere del CIPE,  sono  stabiliti  i
criteri per la definizione di un sistema  di  verifica  dell'utilizzo
dei finanziamenti per la  realizzazione  di  interventi  e  programmi
pubblici.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  32   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  con  il  medesimo  decreto  si
provvede altresi' alla definizione delle procedure e delle  modalita'
di  definanziamento  degli  interventi  e  dei  programmi   pubblici,
considerando anche parametri temporali di  riferimento  distinti  per
livello progettuale, tipologia di aggiudicazione, classificazione  di
opere,  costo  complessivo,  procedura  di  spesa  sin   dall'impegno
contabile, volti  a  incentivare  una  maggiore  tempestivita'  delle
procedure di spesa relative ai finanziamenti. Il  definanziamento  si
applica esclusivamente alle  quote  di  finanziamento  a  carico  del
bilancio dello Stato»; 
    b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Le quote annuali dei limiti di impegno,  dei  contributi  e
delle somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del  comma  1
sono versate, previo versamento all'entrata del bilancio dello  Stato
qualora iscritte in conto residui,  a  uno  specifico  fondo  per  la
riprogrammazione degli investimenti per  la  crescita,  da  istituire
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. Le disposizioni di cui  al  comma  1  non  si  applicano  ai
residui perenti. Nell'ambito del fondo di cui  al  primo  periodo  e'
istituita una apposita  sezione  in  cui  sono  iscritte  le  risorse
finanziarie provenienti dal Fondo per lo sviluppo e  la  coesione,  a
cui continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo  10,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  1-ter.  Le  risorse  del  fondo  per  la   riprogrammazione   degli
investimenti per la crescita, di cui al comma 1-bis,  sono  assegnate
dal CIPE per spese in conto capitale, su proposta del Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
senza vincoli programmatici, settoriali o territoriali  ad  eccezione
delle risorse provenienti dal Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione
territoriale,  che  rimangono  vincolate  alla  chiave   di   riparto
territoriale  vigente  al  momento  della  nuova  assegnazione  delle
risorse. L'assegnazione delle somme revocate puo' svilupparsi  su  un
arco  temporale  pluriennale,  in  modo  tale   da   assicurarne   la
neutralita' rispetto  ai  saldi  di  finanza  pubblica.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le  occorrenti  variazioni  di  bilancio  anche  in   conto
residui»; 
    c) al comma 2, le parole: «opere pubbliche  nei  tempi  previsti»
sono sostituite dalle seguenti: «interventi e programmi pubblici»; 
    d) al comma 3, le parole: «singole opere» sono  sostituite  dalle
seguenti: «singoli interventi e programmi pubblici». 
  806. Al fine di migliorare il funzionamento del CIPE: 
    a)  all'articolo  18,  comma  1,  alinea,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, le parole: «presieduto in maniera non  delegabile
dal Presidente del Consiglio dei ministri,» sono soppresse; 
    b) all'articolo 4, comma 142, della legge 24  dicembre  2003,  n.
350, le parole: «presieduto in maniera non delegabile dal  Presidente
del Consiglio dei ministri» sono soppresse; 
    c) all'articolo 60, comma 1, della legge  27  dicembre  2002,  n.
289, e all'articolo 1, comma 355, alinea,  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311, le parole: «presieduto dal Presidente del Consiglio dei
ministri in maniera non delegabile» sono soppresse; 
    d) l'articolo 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' abrogato. 
  807. Qualora nell'ambito della  programmazione  del  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione 2007-2013 si renda  necessaria  l'approvazione
di una variante urbanistica, ovvero l'espletamento di procedure VAS o
VIA, il termine del 31 dicembre 2015 per l'assunzione di obbligazioni
giuridicamente vincolanti e' prorogato al 31 dicembre 2016. 
  808. Il regime di proroga di cui al comma 807 non comporta sanzioni
qualora l'obbligazione giuridicamente vincolante sia assunta entro il
termine  del   30   giugno   2016.   L'assunzione   di   obbligazioni
giuridicamente vincolanti nel semestre  1º  luglio-31  dicembre  2016
comporta, invece, la sanzione  complessiva  dell'1,5  per  cento  del
finanziamento totale concesso. 
  809.  La  mancata   assunzione   di   obbligazioni   giuridicamente
vincolanti nel termine prorogato di cui al  comma  807  determina  la
definitiva revoca del finanziamento. 
  810. La dotazione del fondo di cui all'articolo  41-bis,  comma  1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e' incrementata di  50  milioni
di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo
2017-2020. 
  811. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,  comma  13,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come  modificata  dall'articolo
1, comma 674, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  a  valere  sulle
dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.
183, relativa agli interventi a  favore  dello  sviluppo  delle  aree
interne, e' incrementata di  10  milioni  di  euro  per  il  triennio
2016-2018. 
  812. Per effetto di quanto disposto dal comma 811, l'autorizzazione
di spesa a favore delle aree interne, a valere  sulle  dotazioni  del
Fondo di rotazione della citata legge  n.  183  del  1987,  e'  pari,
complessivamente, a 190 milioni di euro,  ripartiti  come  segue:  16
milioni di euro per l'anno 2015, 60 milioni di euro per l'anno  2016,
94 milioni di euro per l'anno 2017 e 20 milioni di  euro  per  l'anno
2018. 
  813. All'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il comma
9-bis e' sostituito dal seguente: 
  «9-bis. Ai fini  della  tempestiva  esecuzione  delle  sentenze  di
condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea  ai  sensi
dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, al pagamento degli  oneri  finanziari  derivanti
dalle predette sentenze  si  provvede  a  carico  del  fondo  di  cui
all'articolo 41-bis,  comma  1,  della  presente  legge,  nel  limite
massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e  di  100  milioni  di
euro  annui  per  il  periodo  2017-2020.  A  fronte  dei   pagamenti
effettuati, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  attiva  il
procedimento di rivalsa a carico delle  amministrazioni  responsabili
delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche
con compensazione con i trasferimenti da effettuare  da  parte  dello
Stato in favore delle amministrazioni stesse». 
  814. All'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dopo  il
comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Nel caso di violazione della  normativa  europea  accertata
con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea di condanna
al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica italiana, ove  per
provvedere  ai  dovuti  adempimenti  si  renda  necessario  procedere
all'adozione di una molteplicita' di atti anche collegati  tra  loro,
il Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro
competente per materia, sentiti  gli  enti  inadempienti,  assegna  a
questi  ultimi  termini  congrui  per  l'adozione  di  ciascuno   dei
provvedimenti e atti necessari. Decorso inutilmente anche uno solo di
tali  termini,  il  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il   soggetto
interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri  e
del  Ministro  competente  per  materia,   adotta   i   provvedimenti
necessari, anche normativi, ovvero nomina  un  apposito  commissario.
Alla riunione del Consiglio dei ministri e'  invitato  il  Presidente
della Giunta regionale della regione interessata al provvedimento. Le
disposizioni di  cui  al  presente  comma  si  applicano  anche  agli
inadempimenti conseguenti alle diffide effettuate in  data  anteriore
alla data di entrata in vigore della  presente  disposizione  che  si
fondino sui presupposti e abbiano le caratteristiche di cui al  primo
periodo. 
  2-ter. Il commissario di cui al comma 2-bis esercita le facolta'  e
i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del  decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
agosto 2014, n. 116. 
  2-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti  si  applicano
anche nei casi in cui sono in corso procedure europee di infrazione». 
  815. Il Commissario delegato di cui  all'ordinanza  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2007, n. 3614, provvede entro il
30 giugno 2016 ad avviare, sulla base di appositi bandi di gara,  gli
interventi  finalizzati  alle  attivita'  di  bonifica  e  messa   in
sicurezza del sito di interesse nazionale «Bussi sul Tirino», secondo
le priorita' e gli scopi di reindustrializzazione di cui all'articolo
2, comma 3-octies,  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,
utilizzando a tale fine le risorse  destinate  al  medesimo  sito  di
interesse nazionale «Bussi sul Tirino»  giacenti  sulla  contabilita'
speciale di cui alla citata ordinanza n. 3614 del  2007.  Decorso  il
predetto termine, il capo del Dipartimento della  protezione  civile,
con propria ordinanza, adottata ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter
e 4-quater, della legge 24  febbraio  1992,  n.  225,  disciplina  le
modalita' della cessazione delle funzioni del  Commissario  delegato,
fissando altresi' un  termine  per  la  chiusura  della  contabilita'
speciale intestata al medesimo Commissario. Eventuali risorse residue
sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
riassegnate ad apposito capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  al  fine  di  essere
utilizzate,  sulla  base  di  apposito  accordo  di  programma,   per
interventi di bonifica del sito di  interesse  nazionale  «Bussi  sul
Tirino», individuati anche ai sensi e  con  il  procedimento  di  cui
all'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  816. In deroga all'articolo 1, commi 424  e  425,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, il Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare e' autorizzato ad assumere  nell'anno  2016,  a
tempo determinato, per un periodo massimo di tre mesi, un contingente
di  personale  di  complessive  30  unita',  mediante  l'utilizzo  di
graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato, con validita'
in corso, banditi dall'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la
ricerca ambientale (ISPRA). Terminato il  periodo  di  tre  mesi,  il
medesimo Ministero ha la facolta' di assumere il  suddetto  personale
mediante contratti a tempo  indeterminato,  da  inquadrare  nell'Area
III, posizione economica F,  nel  rispetto  della  propria  dotazione
organica. 
  817. Al fine di garantire il  necessario  supporto  alle  attivita'
istituzionali, anche in deroga all'articolo 1, commi 424 e 425, della
citata legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e' autorizzato nell'anno  2016
ad assumere a tempo indeterminato  un  contingente  di  personale  di
complessive 11 unita' nel rispetto della propria dotazione  organica,
mediante l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici  nazionali  a
tempo indeterminato banditi ed  espletati  dall'ISPRA,  in  corso  di
validita'. Il  suddetto  personale,  corrispondente  a  6  unita'  di
collaboratore amministrativo e 5 unita' di collaboratore tecnico,  e'
inquadrato nell'Area II, posizione economica F1. 
  818. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare puo' procedere al reclutamento di cui ai commi 816 e  817  senza
il previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  819. Piena e diretta esecuzione e' data alla decisione 2014/335/UE,
Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema  delle
risorse proprie dell'Unione europea, a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11,
terzo comma, della decisione stessa. 
  820. All'articolo 36, comma 1, della legge  24  dicembre  2012,  n.
234, le parole: 
  «decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge
23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro  competente  per  materia»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «decreto  del  Ministro  competente  per
materia». 
  821. I Piani operativi POR e PON del Fondo sociale europeo (FSE)  e
del Fondo europeo di  sviluppo  regionale  (FESR),  rientranti  nella
programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, si  intendono
estesi anche ai liberi  professionisti,  in  quanto  equiparati  alle
piccole  e  medie  imprese  come  esercenti  attivita'  economica,  a
prescindere  dalla  forma   giuridica   rivestita,   dal   titolo   I
dell'allegato alla raccomandazione 2013/  361/CE  della  Commissione,
del 6 maggio 2013, e dall'articolo 2, punto 28), del regolamento (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17  dicembre
2013, ed espressamente  individuati,  dalle  Linee  d'azione  per  le
libere professioni del Piano d'azione imprenditorialita'  2020,  come
destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati  fino  al
2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni. 
  822. Al fine di contribuire alla costituzione delle piattaforme  di
investimento previste dal regolamento (UE) 2015/1017  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  25  giugno  2015,   le   operazioni
finanziarie delle piattaforme di investimento  ammissibili  al  Fondo
europeo per gli investimenti strategici (FEIS) promosse dall'istituto
nazionale di promozione di cui al comma 826, possono essere assistite
dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello  Stato  e'  onerosa,  a
prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. 
  823. Le piattaforme di investimento ammissibili alla garanzia dello
Stato sono approvate con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa con i Ministri interessati. 
  824. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  sono
stabiliti criteri, modalita' e condizioni per  la  concessione  della
garanzia di cui ai commi da 822 a 829. 
  825.  E'  istituito  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo  a  copertura  delle  garanzie
dello Stato concesse ai sensi  dei  commi  da  822  a  829,  con  una
dotazione iniziale di  200  milioni  di  euro  per  l'anno  2016.  E'
autorizzata allo scopo l'istituzione di un apposito conto corrente di
tesoreria. La dotazione del fondo puo' essere  incrementata  mediante
versamento di contributi da parte  delle  amministrazioni  statali  e
degli enti territoriali secondo modalita' stabilite con il decreto di
cui al comma 824, ovvero attraverso la procedura prevista  dal  comma
876. 
  826. La Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.  ha  la  qualifica  di
istituto nazionale di  promozione,  come  definito  dall'articolo  2,
numero 3), del citato regolamento (UE) 2015/1017, relativo  al  FEIS,
secondo quanto previsto nella comunicazione (COM  (2015)  361  final)
della Commissione, del 22 luglio 2015. 
  827. In ragione della qualifica di  cui  al  comma  826,  la  Cassa
depositi e prestiti S. p.A. e'  abilitata  a  svolgere  le  attivita'
degli istituti nazionali di promozione previste dal regolamento  (UE)
2015/1017, nonche' i compiti previsti dal regolamento (UE)  n.  1303/
2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  17  dicembre  2013,
recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e  di  investimento
europei (Fondi SIE), e dal regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012,  recante  le
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione. 
  828. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo' impiegare le  risorse
della  gestione  separata  di  cui  all'articolo  5,  comma  8,   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per  contribuire
a realizzare  gli  obiettivi  del  FEIS,  tra  l'altro,  mediante  il
finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti  ai
sensi del regolamento (UE) 2015/1017, nel rispetto  della  disciplina
dell'Unione europea sugli aiuti di Stato. 
  829. La Cassa depositi e prestiti S.p.A.  o  le  societa'  da  essa
controllate  possono  esercitare  i  compiti  di   esecuzione   degli
strumenti finanziari destinatari dei Fondi SIE, di cui al regolamento
(UE, EURATOM) n. 966/ 2012 e al regolamento  (UE)  n.  1303/2013,  in
forza di un mandato della Commissione  europea  ovvero  su  richiesta
delle autorita' di gestione. 
  830. Le attivita' di cui al comma 829 possono essere condotte anche
con apporto finanziario da parte di amministrazioni ed enti  pubblici
o privati, anche a  valere  su  risorse  europee.  Le  risorse  delle
amministrazioni statali possono essere individuate  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   sentito   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse  disponibili
a legislazione vigente. 
  831. E' istituito presso Terna Spa un fondo di garanzia  nel  quale
confluiscono le somme, determinate in misura pari a  1  euro/MWh  per
anno, che i soggetti aggiudicatari ovvero  cessionari  della  potenza
assegnata  che  abbiano  assunto   l'impegno   con   Terna   Spa   di
finanziamento delle opere di  cui  all'articolo  32  della  legge  23
luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, sono tenuti a versare
fino all'entrata in servizio di ciascun interconnector,  in  aggiunta
ai corrispettivi, determinati dall'Autorita' per l'energia elettrica,
il gas e il sistema idrico ai sensi dell'articolo 32, comma 6,  della
legge 23 luglio 2009, n. 99, che gli stessi riconoscono a  Terna  Spa
per l'esecuzione dei contratti  di  approvvigionamento.  Detto  fondo
interviene esclusivamente a garanzia degli  impegni  assunti  per  il
finanziamento di ciascun interconnector. Le somme versate  nel  fondo
di garanzia non possono essere distratte dalla destinazione prevista,
ne' essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative  da
parte dei creditori dei soggetti di cui al presente comma  ovvero  di
Terna Spa. Rispetto a dette somme non opera la compensazione legale e
giudiziale e non puo' essere pattuita la compensazione volontaria. In
caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, del fondo, al  termine
del periodo di esenzione, lo stesso e' redistribuito,  per  la  parte
residua, ai soggetti di cui al presente comma,  in  proporzione  alle
quote di rispettiva competenza. I criteri e le modalita' di  gestione
del fondo sono disciplinati con decreto del Ministro  dello  sviluppo
economico. 
  832.  Al  fine  di  completare   la   realizzazione   delle   nuove
infrastrutture  di  interconnessione  con  l'estero  nella  forma  di
interconnector di cui all'articolo 32 della legge 23 luglio 2009,  n.
99, e successive modificazioni, il periodo fissato al comma  6  dello
stesso articolo e' esteso al 31 dicembre 2021, secondo  le  modalita'
di cui ai commi da 833 a 836, a  favore  dei  soggetti  aggiudicatari
ovvero  cessionari,  di  cui  al  comma  831,  a  prescindere   dalla
originaria  frontiera  di   assegnazione,   per   la   capacita'   di
interconnessione di cui all'articolo 32,  comma  1,  della  legge  23
luglio 2009, n. 99, come incrementata ai sensi  dell'articolo  2  del
decretolegge 25 gennaio 2010, n. 3,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 marzo 2010, n.  41,  e  limitatamente  alla  quota  di
capacita' non ancora in esercizio. 
  833. I soggetti di cui al comma 831 sono tenuti a sottoscrivere  il
contratto   di   mandato   per   la   costruzione    e    l'esercizio
dell'interconnector di cui al medesimo comma entro novanta giorni dal
rilascio dell'esenzione, ai sensi  del  decreto  del  Ministro  delle
attivita' produttive  21  ottobre  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005, a pena di decadenza dal diritto
di cui al comma 832, con obbligo di restituire quanto goduto e  ferme
restando le eventuali obbligazioni assunte  nei  confronti  di  Terna
Spa. 
  834. Al comma 3 dell'articolo 32 della legge 21 luglio 2009, n. 99,
le parole: «durata pari a venti anni» sono sostituite dalle seguenti:
«durata fino a venti anni». Al comma 6 dello stesso articolo  32,  la
parola: «ventennale» e' soppressa. 
  835. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99,
le  parole:  «trentasei  mesi»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«quarantotto mesi». 
  836. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 831 a
835, trova applicazione l'articolo 32 della legge n. 99 del  2009,  e
successive modificazioni. 
  837. L'organo commissariale di ILVA  S.  p.A.,  al  fine  esclusivo
dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure e  delle
attivita'  di  tutela  ambientale   e   sanitaria   dell'impresa   in
amministrazione straordinaria  e,  nei  limiti  delle  disponibilita'
residue, di interventi volti alla  tutela  della  sicurezza  e  della
salute, nonche' di ripristino e di bonifica ambientale, nel  rispetto
della normativa dell'Unione europea  in  materia,  e'  autorizzato  a
contrarre finanziamenti per  un  ammontare  complessivo  fino  a  800
milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello  Stato.  Il  predetto
finanziamento  costituisce  anticipazione   finanziaria   sui   fondi
raccolti a seguito della emissione del  prestito  obbligazionario  di
cui  all'articolo  3  del  decreto-legge  5  gennaio  2015,   n.   1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015,  n.  20,  in
prededuzione rispetto agli altri debiti, ai sensi dell'articolo  111,
primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  e
successive modificazioni. La garanzia dello Stato e' onerosa, a prima
richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Allo  scopo,  la
dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma  1-ter,  del  citato
decreto-legge n. 1 del 2015 e' incrementata di 400  milioni  di  euro
mediante utilizzo delle disponibilita' in conto residui del fondo  di
cui all'articolo 37, comma 6, del decretolegge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.  La
disposizione di cui al presente  comma  entra  in  vigore  il  giorno
stesso della pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  presente
legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare  le  occorrenti  variazioni  di  bilancio  anche  in  conto
residui. 
  838. Le risorse assegnate al Ministero dello sviluppo  economico  e
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
con il decreto interministeriale n. 231 del  26  settembre  2014,  ai
sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo
2013, n. 30, sono destinate, nei limiti  delle  somme  non  impegnate
alla data di entrata in vigore del presente comma, ai fini di cui  al
comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge  20  maggio  2010,  n.  72,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  2010,  n.  111.
Con i decreti  di  cui  al  comma  3  dell'articolo  19  del  decreto
legislativo  13  marzo  2013,  n.  30,  si  provvede  negli  esercizi
successivi ad operare gli opportuni conguagli al fine  di  assicurare
complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel  predetto
articolo 19 del citato decreto legislativo  n.  30  del  2013  e  del
vincolo di  destinazione  a  investimenti  con  finalita'  ambientali
derivante dalla direttiva 2009/29/CE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 aprile 2009.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. Il presente comma entra in  vigore
il giorno stesso  della  pubblicazione  della  presente  legge  nella
Gazzetta Ufficiale. 
  839. La dotazione del fondo, di  cui  all'articolo  1,  comma  113,
della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica
delle  discariche  abusive  individuate  dalle  competenti  autorita'
statali in relazione alla  procedura  di  infrazione  comunitaria  n.
2003/2007, e' aumentata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018. Il Ministero provvede  ad  individuare  e  rendere
pubblico nel sito  internet  istituzionale  un  cronoprogramma  degli
interventi  attuativi  previsti  nel  piano  e  provvede  a  indicare
progressivamente quelli effettivamente realizzati. 
  840. All'articolo-2-bis, comma 2-bis, del decreto-legge  5  gennaio
2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo  2015,
n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo sono premessi i seguenti:  «Con  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  possono  essere  definiti,  ai  fini
dell'accesso alla garanzia del Fondo, appositi criteri di valutazione
economico-finanziaria delle piccole e medie imprese di cui  al  comma
1,  che  tengano  conto  delle  caratteristiche  e  dei   particolari
fabbisogni  delle  predette  imprese.  Gli   specifici   criteri   di
valutazione, che escludono il rilascio della garanzia per le  imprese
che non presentino adeguate capacita' di rimborso  del  finanziamento
bancario da garantire nonche' per le imprese in difficolta' ai  sensi
di quanto previsto dalla vigente disciplina dell'Unione europea, sono
applicati per un periodo non superiore a dodici mesi  dalla  data  di
pubblicazione del citato decreto, fermo restando il  limite  di  euro
35.000.000 di cui al comma 1»; 
    b) l'ultimo periodo e' soppresso. 
  841. All'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
  «2-bis. Per  le  imprese  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  del
decreto-legge   23   dicembre   2003,   n.   347,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n.  39,  la  durata  dei
programmi di cui  al  comma  2  del  presente  articolo  puo'  essere
autorizzata dal Ministro dello sviluppo economico fino ad un  massimo
di quattro anni». 
  842. Sono costituite, con effetto dalle ore 00,00 del  23  novembre
2015,  quattro  societa'  per  azioni,  denominate  Nuova  Cassa   di
risparmio di Ferrara Spa, Nuova Banca delle Marche Spa,  Nuova  Banca
dell'Etruria e del Lazio Spa, Nuova Cassa di risparmio di Chieti Spa,
di seguito denominate «le societa'», tutte  con  sede  in  Roma,  via
Nazionale, 91, aventi per oggetto lo  svolgimento  dell'attivita'  di
ente-ponte ai sensi  dell'articolo  42  del  decreto  legislativo  16
novembre 2015, n. 180, con riguardo  rispettivamente  alla  Cassa  di
risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle  Marche  Spa,  alla  Banca
popolare dell'Etruria e del Lazio - Societa' cooperativa e alla Cassa
di risparmio della provincia  di  Chieti  Spa,  in  risoluzione,  con
l'obiettivo di mantenere la  continuita'  delle  funzioni  essenziali
precedentemente svolte dalle medesime banche e, quando le  condizioni
di mercato  sono  adeguate,  cedere  a  terzi  le  partecipazioni  al
capitale o i diritti, le attivita' o  le  passivita'  acquistate,  in
conformita' con le disposizioni del medesimo decreto legislativo. 
  843. Alle societa' di cui al comma 842  possono  essere  trasferiti
azioni, partecipazioni, diritti, nonche' attivita' e passivita' delle
banche sottoposte a  risoluzione  di  cui  al  comma  842,  ai  sensi
dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. 
  844. Il capitale sociale della Nuova Cassa di risparmio di  Ferrara
Spa e' stabilito in euro 191.000.000 ed e' ripartito in dieci milioni
di azioni; il capitale sociale della Nuova Banca delle Marche Spa  e'
stabilito in euro 1.041.000.000 ed e' ripartito in dieci  milioni  di
azioni; il capitale sociale della  Nuova  Banca  dell'Etruria  e  del
Lazio Spa e' stabilito in euro 442.000.000 ed e' ripartito  in  dieci
milioni di azioni; il capitale sociale della Nuova Cassa di risparmio
di Chieti Spa e' stabilito in euro 141.000.000  ed  e'  ripartito  in
dieci milioni di azioni. Le azioni sono interamente sottoscritte  dal
Fondo di risoluzione nazionale; nel rispetto dell'articolo 42,  comma
2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, il  capitale  di
nuova emissione della societa' potra' essere  sottoscritto  anche  da
soggetti diversi dal Fondo di risoluzione nazionale. 
  845. La Banca d'Italia con proprio provvedimento adotta lo  statuto
delle  societa',  nomina  i  primi   componenti   degli   organi   di
amministrazione e controllo e ne determina i compensi.  Resta  fermo,
per  la  fase  successiva   alla   costituzione,   quanto   stabilito
dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre  2015,
n. 180.  Se  gia'  adottati  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
decretolegge 22  novembre  2015,  n.  183,  tali  atti  si  intendono
convalidati. 
  846. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 22
novembre 2015, n. 183, tiene luogo di tutti gli adempimenti di  legge
richiesti per la costituzione delle societa'. Dalla medesima data per
le obbligazioni  sociali  rispondono  soltanto  le  societa'  con  il
proprio patrimonio. 
  847. Fermo restando quanto disposto dal comma 846, gli  adempimenti
societari sono perfezionati dagli amministratori delle  societa'  nel
piu' breve tempo possibile dall'atto del loro insediamento. 
  848. Dopo l'avvio del Meccanismo  di  risoluzione  unico  ai  sensi
dell'articolo 99 del regolamento  (UE)  n.  806/2014  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del  15  luglio  2014,  fermi  restando  gli
obblighi di contribuzione al  Fondo  di  risoluzione  unico  previsti
dagli articoli 70 e 71 del medesimo regolamento (UE) n. 806/2014,  le
banche aventi sede legale in  Italia  e  le  succursali  italiane  di
banche extracomunitarie, qualora i contributi ordinari e straordinari
gia' versati al Fondo di risoluzione nazionale, al netto dei recuperi
derivanti da operazioni di dismissione poste in essere dal Fondo, non
siano sufficienti alla copertura delle obbligazioni, perdite, costi e
altre spese a carico del Fondo di risoluzione nazionale in  relazione
alle misure previste dai Provvedimenti di  avvio  della  risoluzione,
versano contribuzioni addizionali al Fondo di  risoluzione  nazionale
nella misura determinata dalla  Banca  d'Italia,  comunque  entro  il
limite complessivo, inclusivo delle contribuzioni versate al Fondo di
risoluzione unico, previsto dagli articoli 70 e  71  del  regolamento
(UE) n. 806/2014. Solo per l'anno 2016, tale  limite  complessivo  e'
incrementato  di  due  volte   l'importo   annuale   dei   contributi
determinati in conformita' all'articolo 70 del  regolamento  (UE)  n.
806/2014 e al relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/81  del
Consiglio, del 19 dicembre 2014. 
  849. In caso di inadempimento dell'obbligo di versare al  Fondo  di
risoluzione nazionale le risorse ai sensi del comma 848, si applicano
le sanzioni previste dall'articolo  96  del  decreto  legislativo  16
novembre 2015, n. 180, per la violazione degli articoli 82 e  83  del
medesimo decreto legislativo. 
  850. Nel caso in cui siano adottate  azioni  di  risoluzione,  come
definite  dall'articolo  1,  comma  1,  lettera   f),   del   decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, la  trasformazione  in  credito
d'imposta  delle  attivita'  per  imposte  anticipate   relative   ai
componenti  negativi  di  cui  al  comma  55  dell'articolo   2   del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.  10,  iscritte  nella
situazione  contabile   di   riferimento   dell'ente   sottoposto   a
risoluzione decorre dalla data di avvio  della  risoluzione  e  opera
sulla  base  dei  dati  della  medesima  situazione  contabile.   Con
decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data  di  avvio  della
risoluzione non sono deducibili i componenti negativi  corrispondenti
alle  attivita'  per  imposte  anticipate  trasformate   in   credito
d'imposta ai sensi del presente comma. 
  851. Il comma 850 si applica a decorrere dalla data di  entrata  in
vigore del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. 
  852. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno  2015,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2015,  n.
132, le parole: «in corso al 31 dicembre 2015» sono sostituite  dalle
seguenti: «successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014». 
  853. Ai fini delle imposte sui redditi, i versamenti effettuati dal
Fondo di risoluzione  nazionale  all'ente-ponte  non  si  considerano
sopravvenienze attive. 
  854. Il decreto-legge  22  novembre  2015,  n.  183,  e'  abrogato.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti  sulla  base  del
medesimo decreto-legge n. 183 del 2015. 
  855. E' istituito il Fondo  di  solidarieta'  per  l'erogazione  di
prestazioni in favore degli investitori che alla data di  entrata  in
vigore  del  decreto-legge  22  novembre  2015,  n.  183,  detenevano
strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa,
dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Societa' cooperativa,
dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla  Cassa  di  risparmio
della  provincia  di  Chieti  Spa.  L'accesso  alle  prestazioni   e'
riservato agli investitori che siano  persone  fisiche,  imprenditori
individuali, nonche' imprenditori agricoli o coltivatori diretti. 
  856. Il Fondo di  solidarieta'  e'  alimentato,  sulla  base  delle
esigenze finanziarie connesse alla corresponsione delle prestazioni e
sino ad un massimo di 100 milioni di euro, dal Fondo interbancario di
tutela dei depositi istituito ai sensi  dell'articolo  96  del  testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n.  385,  secondo  le  modalita'  e  i
termini definiti con i decreti di cui  al  comma  857.  Il  Fondo  di
solidarieta'  opera  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  e   in
conformita' al quadro normativo europeo sugli aiuti di Stato. 
  857. Con uno o piu' decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il  Ministro  della  giustizia,  da  emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, sono definiti: 
    a) le modalita' di gestione del Fondo di solidarieta'; 
    b)  le  modalita'  e  le  condizioni  di  accesso  al  Fondo   di
solidarieta',  ivi  inclusi  le  modalita'  e  i   termini   per   la
presentazione delle istanze di erogazione delle prestazioni; 
    c) i criteri di quantificazione delle prestazioni, determinate in
importi corrispondenti alla  perdita  subita,  fino  a  un  ammontare
massimo; 
    d) le procedure da esperire, che possono essere  in  tutto  o  in
parte anche di natura arbitrale; 
    e) le ulteriori disposizioni per l'attuazione dei commi da 855  a
858. 
  858. In caso di ricorso a procedura  arbitrale,  la  corresponsione
delle   prestazioni    e'    subordinata    all'accertamento    della
responsabilita'  per  violazione  degli  obblighi  di   informazione,
diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo  unico  delle
disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  nella  prestazione  dei
servizi   e   delle   attivita'   di   investimento   relativi   alla
sottoscrizione  o  al   collocamento   degli   strumenti   finanziari
subordinati di cui al comma 855. 
  859. Nei casi di cui al comma 858, con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
sentite le competenti Commissioni  parlamentari,  sono  nominati  gli
arbitri,   scelti   tra   persone   di   comprovata    imparzialita',
indipendenza, professionalita' e onorabilita', ovvero possono  essere
disciplinati i criteri e le modalita' di nomina dei medesimi  e  sono
disciplinate le modalita' di funzionamento  del  collegio  arbitrale,
nonche'  quelle  per  il  supporto   organizzativo   alle   procedure
arbitrali, che puo' essere prestato anche avvalendosi di organismi  o
camere arbitrali gia' esistenti, e per la copertura dei  costi  delle
medesime procedure a carico del Fondo di solidarieta'. 
  860. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno. Il Fondo  di
solidarieta'   e'   surrogato   nel   diritto   dell'investitore   al
risarcimento del danno, nel limite dell'ammontare  della  prestazione
corrisposta. 
  861. La gestione del Fondo di solidarieta' e' attribuita  al  Fondo
interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo
96 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º  settembre  1993,
n.  385.  Ai  relativi  oneri  e  spese  di  gestione   si   provvede
esclusivamente con le risorse finanziarie del Fondo di solidarieta'. 
  862. Al fine di  favorire  il  miglioramento  delle  condizioni  di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con effetto dal  1º  gennaio
2016, presso l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro (INAIL) e' istituito un fondo con  la  dotazione
di 45 milioni di euro per l'anno 2016 e di 35 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2017. Il fondo  e'  destinato  a  finanziare  gli
investimenti per l'acquisto o il noleggio con patto  di  acquisto  di
trattori agricoli o forestali o di  macchine  agricole  e  forestali,
caratterizzati  da  soluzioni  innovative  per  l'abbattimento  delle
emissioni  inquinanti,  la   riduzione   del   rischio   rumore,   il
miglioramento del rendimento e  della  sostenibilita'  globali  delle
aziende agricole, nel rispetto del regolamento (UE) n. 702/2014 della
Commissione, del 25 giugno 2014, e vi possono accedere le micro e  le
piccole  imprese  operanti  nel  settore  della  produzione  agricola
primaria dei prodotti agricoli. 
  863. Nel primo  semestre  di  ciascun  anno  l'INAIL  pubblica  nel
proprio sito istituzionale l'avviso pubblico con l'indicazione  delle
modalita', dei  termini  e  delle  condizioni  di  ammissibilita'  di
presentazione delle domande e rende noti i  parametri  associati  sia
all'oggetto  della   domanda   sia   alle   caratteristiche   proprie
dell'impresa, nel rispetto della normativa  europea  sugli  aiuti  di
Stato. Nello stesso avviso sono definiti gli obblighi dei beneficiari
e le cause di decadenza e di revoca del contributo. 
  864. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 862 si provvede: 
    a) quanto a 20 milioni di euro annui  a  decorrere  dal  2016,  a
valere sulle risorse gia' previste dall'articolo 1, comma  60,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 247; 
    b) quanto a 25 milioni di euro per il 2016 e a 15 milioni di euro
annui a decorrere  dal  2017,  mediante  quota  parte  delle  risorse
programmate dall'INAIL per  il  finanziamento  dei  progetti  di  cui
all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.
81, e  successive  modificazioni,  fermo  restando  l'equilibrio  del
bilancio dell'ente. 
  865. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il  comma
60 e' abrogato. 
  866. Per il concorso dello Stato al raggiungimento  degli  standard
europei del parco mezzi destinato  al  trasporto  pubblico  locale  e
regionale, e  in  particolare  per  l'accessibilita'  per  persone  a
mobilita' ridotta, presso il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e' istituito un  Fondo  finalizzato  all'acquisto  diretto,
ovvero  per  il  tramite  di  societa'  specializzate,  nonche'  alla
riqualificazione  elettrica  o  al  noleggio  dei  mezzi  adibiti  al
trasporto pubblico locale e regionale. Al Fondo confluiscono,  previa
intesa con le regioni, le risorse disponibili di cui all'articolo  1,
comma 83,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  e  successivi
rifinanziamenti. Al Fondo sono altresi' assegnati,  per  le  medesime
finalita', 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019  e  2020,
130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro  per  l'anno
2022. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
sono individuate  modalita'  innovative  e  sperimentali,  anche  per
garantire l'accessibilita' alle  persone  a  mobilita'  ridotta,  per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  effettuare  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  867.  In  considerazione   della   grave   situazione   finanziaria
concernente  la   societa'   Ferrovie   del   Sud   Est   e   servizi
automobilistici, con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, e' disposto  il  commissariamento  della
suddetta  societa'  e  sono  nominati  il  commissario  ed  eventuali
sub-commissari. Il commissario provvede, entro novanta giorni dal suo
insediamento, a predisporre un piano industriale per  il  risanamento
che preveda, tra l'altro, la riduzione dei costi di funzionamento. Il
commissario e' incaricato altresi' di  predisporre  e  presentare  al
socio unico, nel predetto termine di novanta giorni, una  dettagliata
e documentata relazione, pubblicata nel sito web del Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, nel sito web della medesima  societa'
nonche' in quello dell'Agenzia per il trasporto e la mobilita'  della
regione Puglia, in merito allo stato finanziario e patrimoniale della
societa',  nonche'  alle  cause  che  hanno  determinato   la   grave
situazione finanziaria della medesima  societa',  anche  al  fine  di
consentire al socio unico di valutare le condizioni  per  l'esercizio
dell'azione di responsabilita' ai sensi dell'articolo 2393 del codice
civile. Il  commissario,  a  seguito  della  ricognizione  contabile,
provvede, se necessario, dandone preventiva comunicazione al socio  e
al Ministero dell'economia e delle finanze, ad attivare le  procedure
di ristrutturazione dei debiti di cui al regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267. Su proposta del  commissario,  la  societa'  puo',  altresi',
essere trasferita o alienata secondo criteri e modalita'  individuati
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.  Nelle
more dell'attuazione del predetto piano di risanamento,  al  fine  di
assicurare la  continuita'  operativa  della  predetta  societa',  e'
autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2016. 
  868. Al fine di migliorare la  capacita'  di  programmazione  e  di
spesa per investimenti dell'ANAS Spa e per  garantire  un  flusso  di
risorse in linea con le esigenze  finanziarie,  a  decorrere  dal  1º
gennaio  2016  le  risorse  iscritte  nel  bilancio  dello  Stato,  a
qualunque titolo destinate all'ANAS Spa, confluiscono in un  apposito
fondo da iscrivere nello stato  di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. Per l'attuazione di  quanto  previsto
al primo periodo,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  su  proposta  del
Ministro competente, le opportune variazioni di bilancio  in  termini
di residui, competenza e cassa. 
  869. Le risorse del fondo di cui  al  comma  868  confluiscono  sul
conto di tesoreria intestato  all'ANAS  Spa,  in  quanto  societa'  a
totale partecipazione pubblica, entro il  decimo  giorno  di  ciascun
trimestre sulla base delle previsioni di spesa. Le risorse del  conto
di  tesoreria  sono  utilizzate  per  il  pagamento   diretto   delle
obbligazioni relative ai quadri  economici  delle  opere  previste  e
finanziate nel contratto di programma - parte investimenti di cui  al
comma 870, sulla base dell'effettivo avanzamento  del  cronoprogramma
delle  stesse.  Gli  utilizzi   delle   risorse   sono   rendicontati
trimestralmente dall'ANAS Spa al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, anche con specifica indicazione degli stati di avanzamento
delle opere realizzate, riscontrabili dal monitoraggio sullo stato di
attuazione delle opere pubbliche ai sensi del decreto legislativo  29
dicembre 2011, n. 229, e dalla relazione di  cui  al  comma  871  del
presente articolo. Il bilancio annuale  dell'ANAS  Spa  da'  evidenza
della gestione del conto  di  tesoreria.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  sono  definite  le  modalita'  di
attuazione del presente comma, anche al fine  di  prevedere  adeguati
meccanismi  di  supervisione  e   controllo,   anche   di   carattere
preventivo, da parte dell'amministrazione. 
  870. Il contratto di programma tra l'ANAS Spa e il Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ha durata quinquennale e  riguarda  le
attivita' di costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale
e autostradale non a pedaggio nella diretta  gestione  dell'ANAS  Spa
nonche' di servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia e
sicurezza  del  traffico  che  l'ANAS  Spa  garantisce  in  tutto  il
territorio  nazionale.  Il  contratto  di  programma   definisce   il
corrispettivo annuale a  fronte  delle  opere  da  realizzare  e  dei
servizi da rendere sulla base di un piano pluriennale di opere  e  di
un  programma  di  servizi  sulla  rete  stradale.  Il  contratto  di
programma  stabilisce,  altresi',  gli  standard  qualitativi  e   le
priorita',  il  cronoprogramma  di  realizzazione  delle  opere,   le
sanzioni e le modalita' di verifica  da  parte  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. Lo schema di contratto  di  programma
e' approvato dal CIPE, su proposta del Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari. 
  871. Entro il 30 settembre di ciascun anno l'ANAS Spa trasmette  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  una  relazione  sullo
stato di attuazione del contratto di programma di cui al  comma  870,
ivi compreso lo stato di  avanzamento  delle  opere,  sulla  relativa
situazione  finanziaria  complessiva,  nonche'  sulla  qualita'   dei
servizi resi. Il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
validata la suddetta relazione, la trasmette tempestivamente al CIPE,
al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  alle   competenti
Commissioni parlamentari. 
  872. Entro il 31 gennaio di ciascun anno del periodo  contrattuale,
il CIPE,  su  proposta  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, approva eventuali aggiornamenti del contratto di programma
di cui al comma 870 e,  in  particolare,  del  piano  pluriennale  di
opere, in coerenza con l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo
29 dicembre 2011, n. 228, sulla  base  delle  risorse  disponibili  a
legislazione vigente, dell'andamento delle  opere  e  dell'evoluzione
della programmazione di settore, nonche' del  piano  dei  servizi  in
relazione all'andamento della qualita' degli stessi. 
  873. Qualora dovessero sorgere impedimenti nelle diverse  fasi  del
processo realizzativo delle opere o eventi ed emergenze che  incidano
sulla programmazione prevista dal contratto di programma, sulla  base
di motivate esigenze, l'ANAS Spa puo' utilizzare le risorse del fondo
di cui al comma 868  in  relazione  agli  effettivi  fabbisogni,  per
realizzare le opere incluse nel piano pluriennale di opere ovvero  le
ulteriori opere aventi carattere di emergenza. A tal fine l'ANAS  Spa
da' preventiva comunicazione al Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti, che rilascia la  relativa  autorizzazione  nei  successivi
trenta  giorni,  decorrenti  dalla  ricezione  della   comunicazione.
Decorso infruttuosamente  tale  termine,  l'ANAS  Spa  puo'  comunque
procedere, dandone tempestiva comunicazione al predetto Ministero. Le
variazioni  confluiscono   nell'aggiornamento   annuale   del   piano
pluriennale di opere. 
  874. Nelle more della stipula del contratto di programma  2016-2020
in attuazione dei commi da 868 a 873, le disposizioni dei commi 868 e
869 si applicano alle opere gia' approvate  o  finanziate  nonche'  a
quelle  contenute  nel  contratto  di  programma  per   l'anno   2015
sottoposto al CIPE nella riunione del 6 agosto 2015. 
  875. Nei territori per i quali e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza ed e' stata completata  la  procedura  di  ricognizione  ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge  24  febbraio
1992, n. 225, l'ANAS Spa e' autorizzata, mediante  apposita  delibera
del  Consiglio  dei  ministri  adottata  su  proposta  del  Ministero
dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti, sentita la Protezione civile, ad effettuare interventi
di  manutenzione  straordinaria  sulle   strade   provinciali,   come
classificate dall'articolo 2, commi 5 e 6, del codice  della  strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
  876. Al fine di assicurare il piu' efficiente e tempestivo utilizzo
delle risorse pubbliche, il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sentito  il  Ministro  o  i  Ministri  competenti  in   materia,   e'
autorizzato, con propri decreti, a disporre  variazioni  compensative
tra capitoli del bilancio dello Stato, anche in conto residui,  o  ad
autorizzare il trasferimento di risorse mediante giro fondo tra conti
aperti presso la tesoreria dello Stato, relativi a fondi di garanzia.
I predetti decreti sono emanati previa verifica dell'assenza di nuovi
o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica  nonche'  delle  esigenze
attuali e prospettiche dei fondi di origine e di destinazione. 
  877. L'articolo 11-bis del decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e'
abrogato. 
  878. Il fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, e' rifinanziato per l'importo di 350  milioni  di
euro per l'anno 2016, di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2017, di 1,7
miliardi di euro per l'anno 2018 e di 2 miliardi di euro  per  l'anno
2019. 
  879. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e'  incrementata
di 150 milioni di euro per l'anno 2016. 
  880. Il Ministero dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  a
stipulare con il Comitato di risoluzione unico di cui al  regolamento
(UE) n. 806/2014 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  15
luglio  2014,  gli  accordi  necessari   a   dare   attuazione   alla
dichiarazione dell'Ecofin del  18  dicembre  2013  che  prevede,  tra
l'altro,  che  durante  il   periodo   transitorio,   come   definito
dall'articolo 3, paragrafo 1, numero 37),  del  regolamento  (UE)  n.
806/2014,  gli  Stati   membri   partecipanti   all'Unione   bancaria
assicurino finanziamenti ponte al Fondo di risoluzione unico previsto
dal predetto regolamento, nel caso  di  insufficienza  delle  risorse
dello stesso. 
  881.  Al  fine  di  assicurare  la  disponibilita'  delle   risorse
eventualmente richieste, in conformita' agli accordi di cui al  comma
880, dal Comitato di risoluzione  unico,  con  decreti  del  Ministro
dell'economia  e  delle   finanze   e'   disposta   l'erogazione   di
finanziamenti ponte  al  Fondo  di  risoluzione  unico  previsto  dal
regolamento (UE) n. 806/2014 fino all'importo complessivo massimo  di
5.753 milioni di euro. 
  882. Qualora non si renda possibile procedere mediante le ordinarie
procedure  di  gestione  dei  pagamenti,  i  decreti   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  che  dispongono  l'erogazione   dei
predetti finanziamenti autorizzano il  ricorso  ad  anticipazioni  di
tesoreria la cui regolarizzazione e' effettuata mediante emissione di
ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa. 
  883. Per le finalita' di cui al comma 881, e' istituito nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito
fondo con una dotazione iniziale di 2.500 milioni di euro per  l'anno
2016.  A  tal  fine  e'   autorizzata   l'istituzione   di   apposita
contabilita' speciale. 
  884.  Le  somme  giacenti  sulla  contabilita'  speciale   di   cui
all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non
utilizzate per le finalita' di cui al medesimo articolo, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2016, per un  importo
pari a 1.500 milioni di euro. 
  885.  I  rimborsi  del  capitale  derivanti  dalle  operazioni   di
finanziamento di cui  al  comma  881  sono  versati  all'entrata  del
bilancio  dello  Stato,   per   essere   destinati   al   Fondo   per
l'ammortamento dei titoli di Stato. I relativi interessi sono versati
all'entrata del bilancio  dello  Stato,  per  essere  riassegnati  ai
pertinenti capitoli di bilancio ai fini del pagamento degli interessi
passivi sui titoli di Stato. 
  886. Una  quota  non  inferiore  al  20  per  cento  delle  risorse
disponibili del fondo di garanzia di cui all'articolo 2,  comma  100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'  riservata  alle
imprese localizzate  nelle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. 
  887. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2003,
n.  27,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «1º gennaio 2015» sono sostituite
dalle seguenti: «1º gennaio 2016»; 
    b)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «30  giugno  2015»   sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016»; 
    c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2016». 
  888. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non  negoziate  in
mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o  con  destinazione
agricola, rideterminati con le modalita' e nei termini  indicati  nel
comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,  n.  282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,  n.  27,
come modificato dal comma 887  del  presente  articolo,  le  aliquote
delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, sono  pari  entrambe  all'8  per  cento,  e
l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della  medesima  legge  e'
raddoppiata. 
  889. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1,  lettere  a)  e
b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  che  non
adottano i principi  contabili  internazionali  nella  redazione  del
bilancio, possono, anche  in  deroga  all'articolo  2426  del  codice
civile e ad ogni altra disposizione  di  legge  vigente  in  materia,
rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui  alla  sezione
II del capo I della legge 21 novembre 2000,  n.  342,  ad  esclusione
degli immobili alla cui  produzione  o  al  cui  scambio  e'  diretta
l'attivita' di impresa, risultanti  dal  bilancio  dell'esercizio  in
corso al 31 dicembre 2014. 
  890.  La  rivalutazione  deve  essere  eseguita  nel   bilancio   o
rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui  al  comma  889,
per il quale il termine di approvazione  scade  successivamente  alla
data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti
i beni appartenenti alla stessa  categoria  omogenea  e  deve  essere
annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. 
  891. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato, in
tutto o in  parte,  con  l'applicazione  in  capo  alla  societa'  di
un'imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi,   dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella
misura del 10 per cento, da versare  con  le  modalita'  indicate  al
comma 894. 
  892. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di  rivalutazione
si considera  riconosciuto  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive  a  decorrere  dal
terzo esercizio successivo a  quello  con  riferimento  al  quale  la
rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale  sulle
attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura  del  16
per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non
ammortizzabili. 
  893. Nel caso di cessione a  titolo  oneroso,  di  assegnazione  ai
soci, di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
ovvero al consumo personale o familiare  dell'imprenditore  dei  beni
rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto  esercizio
successivo a quello  nel  cui  bilancio  la  rivalutazione  e'  stata
eseguita,  ai  fini  della   determinazione   delle   plusvalenze   o
minusvalenze  si  ha  riguardo  al  costo  del   bene   prima   della
rivalutazione. 
  894. Le imposte sostitutive di cui ai commi 891 e 892 sono  versate
in un'unica rata entro il  termine  di  versamento  del  saldo  delle
imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con  riferimento
al quale la rivalutazione e' eseguita. Gli importi da versare possono
essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
241. 
  895. Si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  degli
articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle
del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  delle  finanze  13
aprile 2001, n. 162, nonche' le disposizioni del regolamento  di  cui
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002,
n. 86, e dei commi 475, 477 e 478  dell'articolo  1  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311. 
  896. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti  in
bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre  2000,  n.
342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in
corso alla data del 1º dicembre 2017. 
  897. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge  21
novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il
bilancio in base ai  principi  contabili  internazionali  di  cui  al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, anche con  riferimento  alle  partecipazioni,  in
societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie  ai  sensi
dell'articolo 85, comma 3-bis, del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.   917.   Per   tali   soggetti,   per   l'importo
corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto
dell'imposta sostitutiva di  cui  al  comma  892,  e'  vincolata  una
riserva in sospensione di imposta ai fini  fiscali  che  puo'  essere
affrancata ai sensi del comma 891. 
  898. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21  novembre
2007, n. 231, le parole: «euro mille» sono sostituite dalle seguenti:
«euro tremila» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per  il
servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio  2010,  n.  11,  la
soglia e' di euro mille». 
  899. All'articolo 49,  comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  21
novembre 2007, n. 231, le parole: «e' di 2.500 euro» sono  sostituite
dalle seguenti: «e' di euro tremila». 
  900. All'articolo 15 del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, dopo le parole: «carte di debito» sono inserite le
seguenti: «e carte di credito; tale obbligo  non  trova  applicazione
nei casi di oggettiva impossibilita' tecnica»; 
    b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis. Al fine di  promuovere  l'effettuazione  di  operazioni  di
pagamento basate su carta di debito o di credito e in particolare per
i pagamenti di importo contenuto, ovvero quelli di importo  inferiore
a 5 euro, entro il 1º febbraio 2016,  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze provvede con proprio decreto, di concerto col Ministero
dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, ad assicurare la
corretta e integrale applicazione del regolamento  (UE)  n.  751/2015
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  23  aprile   2015,
esercitando in particolare le  opzioni  di  cui  all'articolo  3  del
regolamento stesso. Tale decreto prevede altresi': 
    a) in  conformita'  alle  definizioni,  alla  disciplina  e  alle
finalita'  del  regolamento   (UE)   n.   751/2015,   le   modifiche,
abrogazioni, integrazioni e semplificazioni  alla  normativa  vigente
necessarie a realizzare un pieno coordinamento del regolamento stesso
con ogni altra disposizione vigente in materia; 
    b)  la  designazione  della  Banca   d'Italia   quale   autorita'
competente per lo svolgimento delle funzioni previste dal regolamento
(UE) n. 751/2015 e dell'Autorita' garante  della  concorrenza  e  del
mercato quale autorita' competente a  verificare  il  rispetto  degli
obblighi posti  dal  medesimo  regolamento  in  materia  di  pratiche
commerciali. 
  4-ter. I prestatori di servizi di pagamento, i gestori di schemi di
carte  di  pagamento   e   ogni   altro   soggetto   che   interviene
nell'effettuazione di un pagamento mediante carta applicano le regole
e le misure, anche contrattuali, necessarie ad assicurare  l'efficace
traslazione degli effetti delle disposizioni del decreto  di  cui  al
comma 4-bis, tenuto conto della necessita' di assicurare trasparenza,
chiarezza ed efficienza della struttura delle commissioni e  la  loro
stretta  correlazione  e  proporzionalita'  ai  costi  effettivamente
sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento  e  dai  gestori  di
circuiti e di schemi di pagamento, nonche' di promuovere l'efficienza
dei circuiti e degli schemi di riferimento delle carte  nel  rispetto
delle regole  di  concorrenza  e  dell'autonomia  contrattuale  delle
parti»; 
    c) al comma 5, le  parole:  «gli  eventuali  importi  minimi,  le
modalita' e i termini» sono sostituite dalle seguenti: «le modalita',
i termini e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie» e  le
parole: «di cui al comma precedente» sono sostituite dalle  seguenti:
«di cui al comma 4 anche con riferimento alle fattispecie costituenti
illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative». 
  901. Dal  1º  luglio  2016  le  disposizioni  di  cui  al  comma  4
dell'articolo  15  del  decretolegge  18  ottobre   2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
si applicano anche ai dispositivi di cui alla lettera f) del comma  1
dell'articolo  7  del  codice  della  strada,  di  cui   al   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
  902. All'articolo 12 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
il comma 1.1 e' abrogato. 
  903. All'articolo 32-bis del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164, il comma 4 e' abrogato. 
  904. Resta fermo per  le  pubbliche  amministrazioni  l'obbligo  di
procedere alle operazioni di pagamento degli emolumenti  a  qualsiasi
titolo erogati di importo  superiore  a  mille  euro,  esclusivamente
mediante l'utilizzo di strumenti telematici, ai  sensi  dell'articolo
2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 
  905. All'articolo 1, comma 1, terzo periodo, della  tariffa,  parte
prima,  allegata  al  testo  unico  delle  disposizioni   concernenti
l'imposta di  registro,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole:  «12  per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «15 per cento». 
  906. Al comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge  30  dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2010, n. 25, dopo il primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Le
agevolazioni previste dal periodo precedente  si  applicano  altresi'
agli atti di trasferimento a titolo oneroso  di  terreni  agricoli  e
relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di  masi
chiusi di cui alla legge  della  provincia  autonoma  di  Bolzano  28
novembre 2001, n. 17, da loro abitualmente coltivati». 
  907. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  4-bis,  del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono  applicabili
anche a favore del coniuge o dei parenti in linea retta, purche' gia'
proprietari di terreni agricoli e conviventi, di  soggetti  aventi  i
requisiti di cui al medesimo articolo 2, comma 4-bis. 
  908. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  da  adottare  entro  il  31   gennaio   2016   ai   sensi
dell'articolo  34,  comma  1,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono innalzate le percentuali  di
compensazione   applicabili   a   taluni   prodotti    del    settore
lattiero-caseario in misura non superiore al 10  per  cento.  Con  lo
stesso decreto e con le medesime modalita' sono innalzate, per l'anno
2016, le percentuali di compensazione applicabili agli  animali  vivi
della specie bovina e suina rispettivamente in misura  non  superiore
al 7,7 per cento e all'8 per cento. L'attuazione  delle  disposizioni
di cui al precedente  periodo  non  puo'  comportare  minori  entrate
superiori a 20 milioni di euro. 
  909. All'articolo 1, comma 512, della legge 24  dicembre  2012,  n.
228, e successive  modificazioni,  le  parole:  «7  per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 per cento». 
  910. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il  comma
423 e' sostituito dal seguente: 
  «423. Ferme restando  le  disposizioni  tributarie  in  materia  di
accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica  e  calorica
da fonti rinnovabili agroforestali, sino  a  2.400.000  kWh  anno,  e
fotovoltaiche, sino a 260.000  kWh  anno,  nonche'  di  carburanti  e
prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente
dal fondo,  effettuate  dagli  imprenditori  agricoli,  costituiscono
attivita' connesse ai sensi  dell'articolo  2135,  terzo  comma,  del
codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per  la
produzione di energia, oltre i  limiti  suddetti,  il  reddito  delle
persone fisiche, delle societa' semplici e degli  altri  soggetti  di
cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e' determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando  all'ammontare  dei
corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli  effetti
dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  relativamente  alla  componente
riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione
della quota incentivo, il coefficiente di  redditivita'  del  25  per
cento, fatta salva l'opzione per la determinazione  del  reddito  nei
modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le  modalita'
previste dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442». 
  911. L'articolo 52, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, si applica anche all'energia elettrica prodotta
con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi  della  normativa
vigente in materia,  con  potenza  disponibile  superiore  a  20  kw,
consumata  dai  soci  delle  societa'  cooperative  di  produzione  e
distribuzione dell'energia elettrica di cui  all'articolo  4,  numero
8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, in locali e luoghi  diversi
dalle abitazioni. 
  912. Le disposizioni del comma 910 si  applicano  a  decorrere  dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. 
  913. All'articolo 22 del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  il
comma 1 e' abrogato. 
  914. A valere sulle risorse di cui al  Fondo  di  investimento  nel
capitale di rischio previsto dal regolamento di cui  al  decreto  del
Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182,
per gli interventi previsti all'articolo 66, comma 3, della legge  27
dicembre 2002, n. 289, l'ISMEA versa all'entrata del  bilancio  dello
Stato la somma di 45 milioni di euro per l'anno 2016. 
  915. La dotazione del fondo per gli  incentivi  all'assunzione  dei
giovani lavoratori agricoli di  cui  all'articolo  5,  comma  2,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e' ridotta di 8,3 milioni di euro
per l'anno 2016, di 7,9 milioni di  euro  per  l'anno  2017  e  di  8
milioni di euro per l'anno 2018. 
  916. A quota parte  degli  oneri  derivanti  dall'attuazione  delle
disposizioni di cui ai commi da 61 a 72  si  provvede,  quanto  a  75
milioni di euro per l'anno 2016, a 18 milioni di euro per l'anno 2017
e a 22,5 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo del fondo
di conto capitale iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero
delle  politiche   agricole   alimentari   e   forestali   ai   sensi
dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del  decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89. 
  917. Il comma 3 dell'articolo 35 della legge 24 novembre  2000,  n.
340, e' sostituito dai seguenti: 
  «3. Tutti gli atti, i  documenti  e  i  provvedimenti  relativi  ai
procedimenti, anche esecutivi, cautelari  e  tavolari  relativi  alle
controversie in materia  di  masi  chiusi,  nonche'  quelli  relativi
all'assunzione  del  maso  chiuso,  in  seguito  all'apertura   della
successione, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, da  ogni
altra imposta e tassa e dal contributo unificato. 
  3-bis. Le disposizioni del comma 3 si applicano per  i  periodi  di
imposta  per  i  quali  non  siano  ancora  scaduti  i   termini   di
accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente». 
  918. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di  cui
all'articolo 110, comma 6, lettera a), del  testo  unico  di  cui  al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,  e'
fissata in misura pari al 17,5 per cento dell'ammontare  delle  somme
giocate, a decorrere dal 1º gennaio 2016. A  decorrere  dalla  stessa
data, la percentuale destinata alle vincite (pay-out) e'  fissata  in
misura non inferiore al 70 per cento. 
  919. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di  cui
all'articolo 110, comma 6, lettera b), del  testo  unico  di  cui  al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,  e'
fissata in misura pari al 5,5 per cento  dell'ammontare  delle  somme
giocate, a decorrere dal 1º gennaio 2016. 
  920. Il comma 649 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.
190, e' abrogato. 
  921. Il comma 649 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.
190, si interpreta nel senso che la riduzione  su  base  annua  delle
risorse  statali  a  disposizione,  a   titolo   di   compenso,   dei
concessionari e dei soggetti che, secondo le  rispettive  competenze,
operano nella  gestione  e  raccolta  del  gioco  praticato  mediante
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico  di  cui
al regio decreto 18  giugno  1931,  n.  773,  si  applica  a  ciascun
operatore  della   filiera   in   misura   proporzionale   alla   sua
partecipazione  alla  distribuzione  del  compenso,  sulla  base  dei
relativi  accordi  contrattuali,  tenuto  conto  della  loro   durata
nell'anno 2015. 
  922. A decorrere dal 1º gennaio 2016 e'  precluso  il  rilascio  di
nulla osta per gli apparecchi  di  cui  all'articolo  110,  comma  6,
lettera a), del citato testo unico di cui al regio decreto 18  giugno
1931, n. 773, che non siano sostitutivi di nulla osta  di  apparecchi
in esercizio. 
  923. Ferma restando  l'applicazione  dell'articolo  1,  comma  646,
lettera b), della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  in  caso  di
violazione dell'articolo 7,  comma  3-quater,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, il titolare dell'esercizio e'  punito  con  la
sanzione amministrativa di euro 20.000; la stessa sanzione si applica
al proprietario dell'apparecchio. Il divieto  di  cui  al  precedente
periodo  e  la  sanzione  ivi  prevista   si   applicano,   altresi',
nell'ipotesi di offerta di giochi  promozionali  di  cui  al  decreto
legislativo 9 aprile  2003,  n.  70,  per  il  tramite  di  qualunque
tipologia  di  apparecchi  situati  in  esercizi  pubblici  idonei  a
consentire la  connessione  telematica  al  web.  Il  titolare  della
piattaforma  dei  giochi  promozionali  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa da euro  50.000  a  euro  100.000.  Le  sanzioni  sono
irrogate dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - area
monopoli,  territorialmente  competente;  per  i  soggetti  con  sede
all'estero e' competente l'ufficio dei monopoli del Lazio. 
  924. All'articolo 12 del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2009,  n.  77,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Le sanzioni  previste  dal  comma  1,  lettera  o),  e  dal
relativo decreto di attuazione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  -  Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,   si
applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i  quali  e'  stata
accertata la coincidenza con attivita' di gioco riservate allo  Stato
o  l'elusione  del  monopolio  statale  dei  giochi.  Per  le   altre
violazioni resta  ferma  la  disciplina  sanzionatoria  anteriormente
vigente in materia». 
  925. Le norme di cui al comma 924 si applicano anche in riferimento
alle sanzioni gia' irrogate, ma non definitive alla data  di  entrata
in  vigore  della  presente  legge,  in  quanto  impugnate  o  ancora
suscettibili di impugnativa. Le relative sanzioni sono  rideterminate
d'ufficio da parte dell'autorita' competente. 
  926. Ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 643,  della  legge
23 dicembre 2014, n. 190, che non hanno aderito entro il  31  gennaio
2015 alla procedura di regolarizzazione di  cui  al  medesimo  comma,
nonche' a quelli attivi successivamente  alla  data  del  30  ottobre
2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia,
per conto proprio ovvero  di  soggetti  terzi,  anche  esteri,  senza
essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane
e dei monopoli, fermo in ogni caso il fatto che,  in  tale  caso,  il
giocatore e' l'offerente e che il  contratto  di  gioco  e'  pertanto
perfezionato  in  Italia  e  conseguentemente  regolato  secondo   la
legislazione  nazionale,  e'  consentito  regolarizzare  la   propria
posizione alle condizioni di cui ai commi 643, 644 e 645 del medesimo
articolo 1 della legge n. 190 del 2014, ai quali, a tale  fine,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alle lettere a) e b) del comma 643,  le  parole:  «31  gennaio
2015» e «5 gennaio  2015»  sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
seguenti: «31 gennaio 2016» e «5 gennaio 2016»; 
    b) alla lettera c) del comma 643, le parole: «28  febbraio  2015»
sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2016»; 
    c) alle lettere e) e i) del comma 643, la parola: «2015», ovunque
ricorre, e' sostituita  dalla  seguente:  «2016»  e  le  parole:  «30
giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo»; 
    d) alla lettera g) del comma 644, le parole:  «1º  gennaio  2015»
sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2016». 
  927. Qualora uno o piu' soggetti residenti, operanti nell'ambito di
un'unica rete di vendita, svolgano, per conto di soggetti esteri  non
residenti o  comunque  sulla  base  di  contratti  di  ricevitoria  o
intermediazione con  i  soggetti  terzi,  le  attivita'  tipiche  del
gestore, anche sotto forma di centro  trasmissione  dati,  quali,  ad
esempio, raccolta scommesse, raccolta delle somme puntate,  pagamento
dei premi, e mettano a disposizione dei fruitori finali del  servizio
strumenti  per  effettuare  la  giocata,  quali  le   apparecchiature
telematiche e i locali presso cui scommettere, e allorche'  i  flussi
finanziari, relativi alle suddette  attivita'  ed  intercorsi  tra  i
gestori e il soggetto non residente, superino, nell'arco di sei mesi,
500.000  euro,  l'Agenzia  delle   entrate,   rilevati   i   suddetti
presupposti dall'informativa dell'intermediario finanziario  e  degli
altri soggetti esercenti attivita' finanziaria indicati nell'articolo
11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  e
successive modificazioni, da effettuare secondo i  criteri  stabiliti
dal Ministero dell'economia e delle finanze,  entro  sessanta  giorni
dalla medesima informativa convoca in contraddittorio i gestori e  il
soggetto estero, i quali possono fornire  prova  contraria  circa  la
presenza  in  Italia  di  una  stabile   organizzazione,   ai   sensi
dell'articolo 162 del testo unico di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  928. Le attivita' svolte dai gestori  possono  essere  desunte  dai
dati, dalle notizie e dalle informazioni comunicate dal  Corpo  della
guardia di finanza ai fini dell'instaurazione del contraddittorio  di
cui al comma 927. 
  929. Laddove, all'esito del procedimento in contraddittorio di  cui
al comma 927, da concludere entro novanta giorni,  sia  accertata  in
Italia la stabile organizzazione del soggetto estero, l'Agenzia delle
entrate emette motivato accertamento, liquidando la maggiore  imposta
e le sanzioni dovute. 
  930. A seguito  di  segnalazione  dell'Agenzia  delle  entrate  dei
contribuenti nei confronti dei quali sia stata accertata  la  stabile
organizzazione, gli intermediari  finanziari  e  gli  altri  soggetti
esercenti attivita' finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1  e
2, del decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,  e  successive
modificazioni,   ai   fini   della   disciplina   in    materia    di
antiriciclaggio, sono tenuti  ad  applicare  una  ritenuta  a  titolo
d'acconto  nella  misura  del  25  per  cento  sugli  importi   delle
transazioni verso il beneficiario non residente, con  versamento  del
prelievo entro il sedicesimo giorno del mese successivo a  quello  di
effettuazione del pagamento. 
  931. Il  contribuente  puo'  comunque  presentare,  entro  sessanta
giorni dall'inizio di ciascun periodo di imposta,  specifica  istanza
di interpello disapplicativo, ai sensi  dell'articolo  11,  comma  2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, con la quale  dimostri  il  venir
meno dei presupposti di cui ai  commi  da  918  a  930  del  presente
articolo. 
  932.  In  vista  della  scadenza  delle  concessioni  vigenti,  per
garantire la tutela  degli  interessi  pubblici  nelle  attivita'  di
raccolta delle scommesse su eventi  sportivi,  anche  ippici,  e  non
sportivi, l'Agenzia delle dogane e dei  monopoli,  nel  rispetto  dei
principi e delle regole europee e nazionali, attribuisce con gara  da
indire dal 1º maggio 2016, mediante procedura aperta,  competitiva  e
non discriminatoria, tutte  le  concessioni  per  la  raccolta  delle
predette scommesse nel rispetto dei seguenti criteri: 
    a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la
raccolta, esclusivamente in  rete  fisica,  di  scommesse  su  eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi inclusi le  scommesse  su
eventi simulati ed i concorsi pronostici su base sportiva ed  ippica,
presso  punti  di  vendita  aventi  come  attivita'   prevalente   la
commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, fino a  un  numero
massimo di 10.000 diritti, e presso  punti  di  vendita  aventi  come
attivita' accessoria la commercializzazione  dei  prodotti  di  gioco
pubblici, fino ad un massimo di 5.000  diritti,  di  cui  fino  a  un
massimo di 1.000 diritti negli esercizi  in  cui  si  effettua  quale
attivita' principale la somministrazione di alimenti e bevande; 
    b) base d'asta non inferiore ad euro 32.000  per  ogni  punto  di
vendita avente come attivita' principale la  commercializzazione  dei
prodotti di gioco pubblici e ad euro 18.000 per ogni punto di vendita
avente come attivita' accessoria la commercializzazione dei  prodotti
di gioco pubblici; 
    c) in caso di  aggiudicazione,  versamento  della  somma  offerta
entro la data di sottoscrizione della concessione; 
    d)  possibilita'  di  partecipazione  per  i  soggetti  che  gia'
esercitano attivita' di raccolta di gioco in uno  degli  Stati  dello
Spazio economico europeo, avendovi la sede legale  ovvero  operativa,
sulla base  di  valido  ed  efficace  titolo  abilitativo  rilasciato
secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato. 
  933. I concessionari per la raccolta  delle  scommesse  di  cui  al
comma 932 e per la raccolta del gioco a distanza di cui al comma 935,
in scadenza  alla  data  del  30  giugno  2016,  proseguono  le  loro
attivita'  di  raccolta  fino  alla  data  di  sottoscrizione   delle
convenzioni accessive  alle  concessioni  aggiudicate  ai  sensi  dei
predetti   commi,   a   condizione   che   presentino   domanda    di
partecipazione. 
  934. All'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,  n.  147,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 636: 
      1) all'alinea, le parole: «anni 2013  e  2014»  e  «2014»  sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «anni dal 2013 al  2016»
e «2016 a una gara per  l'attribuzione  di  210  concessioni  per  il
predetto gioco» e le  parole:  «alla  riattribuzione  delle  medesime
concessioni» sono soppresse; 
      2) alla lettera a), le parole: «euro 200.000»  sono  sostituite
dalle seguenti: «euro 350.000»; 
      3) alla lettera b), le parole: «sei anni» sono sostituite dalle
seguenti: «nove anni, non rinnovabile»; 
      4) alla lettera c), le parole: «euro 2.800» e «euro 1.400» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:  «euro  5.000»  e  «euro
2.500» e dopo le parole: «concessione riattribuita» sono aggiunte  le
seguenti:  «,  fermi  in  ogni  caso  la   sottoscrizione   dell'atto
integrativo previsto  dall'articolo  1,  comma  79,  della  legge  13
dicembre 2010, n. 220, e il divieto di trasferimento dei  locali  per
tutto il periodo della proroga»; 
      5) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  «d) all'atto dell'aggiudicazione, versamento della somma offerta ai
sensi  della  lettera  a)  entro  la  data  di  sottoscrizione  della
concessione»; 
      6) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
  «d-bis) possibilita' di partecipazione  per  i  soggetti  che  gia'
esercitano attivita' di raccolta di gioco in uno  degli  Stati  dello
Spazio economico europeo, avendovi la sede legale  ovvero  operativa,
sulla base  di  valido  ed  efficace  titolo  abilitativo  rilasciato
secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato»; 
    b) al comma 637, le parole: «, da adottare entro la fine del mese
di maggio 2014,» sono soppresse. 
  935. In considerazione  dell'approssimarsi  della  scadenza  di  un
gruppo di concessioni relative alla raccolta a distanza dei giochi di
cui all'articolo 24, comma 11, lettere da a) ad  f),  della  legge  7
luglio 2009, n. 88, al fine di garantire la continuita' delle entrate
erariali, nonche' la tutela  dei  giocatori  e  della  fede  pubblica
attraverso azioni che consentano il contrasto al gioco  illegale,  ed
un  allineamento  temporale,  al  31  dicembre  2022,  di  tutte   le
concessioni aventi ad oggetto la  commercializzazione  dei  giochi  a
distanza di cui al citato articolo  24,  comma  11,  l'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli bandisce entro il 31 luglio 2016 una  gara  per
la  selezione,  mediante  procedura   aperta,   competitiva   e   non
discriminatoria, di 120 concessioni per  la  commercializzazione  dei
suddetti  giochi  a  distanza  nel  rispetto  dei  criteri   previsti
dall'articolo 24, comma 15, lettere da a) a e)  e  g),  della  citata
legge n. 88 del 2009 e previo  versamento  di  un  corrispettivo  una
tantum, per la durata della concessione, pari ad euro 200.000. 
  936. Entro il 30 aprile 2016, in sede di  Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
sono  definite  le  caratteristiche  dei  punti  di  vendita  ove  si
raccoglie gioco pubblico, nonche' i criteri per la loro distribuzione
e concentrazione  territoriale,  al  fine  di  garantire  i  migliori
livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico
e della pubblica fede dei giocatori e  di  prevenire  il  rischio  di
accesso dei minori di eta'. Le intese raggiunte in sede di Conferenza
unificata sono recepite con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti. 
  937. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da  4  a
5, del decretolegge  13  settembre  2012,  n.  158,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,  n.  189,  e  fermo  il
divieto di pubblicita' di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 13
dicembre  1989,  n.  401,   per   contrastare   l'esercizio   abusivo
dell'attivita' di gioco o scommessa e per garantire  ai  consumatori,
ai giocatori e ai minori un  elevato  livello  di  tutela,  inteso  a
salvaguardare la salute e a ridurre al  minimo  gli  eventuali  danni
economici che possono derivare da un gioco compulsivo o eccessivo, la
propaganda pubblicitaria audiovisiva di marchi o prodotti  di  giochi
con vincite in  denaro  e'  effettuata  tenendo  conto  dei  principi
previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione, del  14
luglio 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
da adottare, di  concerto  con  il  Ministro  della  salute,  sentita
l'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni,  entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
individuati i criteri per l'attuazione della citata raccomandazione. 
  938. In ogni caso, e' vietata la pubblicita': 
    a) che incoraggi il gioco eccessivo o incontrollato; 
    b) che neghi che il gioco possa comportare dei rischi; 
    c) che ometta di rendere esplicite le modalita' e  le  condizioni
per la fruizione di incentivi o bonus; 
    d) che presenti o  suggerisca  che  il  gioco  sia  un  modo  per
risolvere problemi finanziari o personali, ovvero che costituisca una
fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro, piuttosto
che una semplice forma di intrattenimento e di divertimento; 
    e) che induca  a  ritenere  che  l'esperienza,  la  competenza  o
l'abilita' del giocatore permetta di ridurre o eliminare l'incertezza
della vincita o consenta di vincere sistematicamente; 
    f) che si rivolga  o  faccia  riferimento,  anche  indiretto,  ai
minori e rappresenti questi  ultimi,  ovvero  soggetti  che  appaiano
evidentemente tali, intenti al gioco; 
    g)  che  utilizzi   segni,   disegni,   personaggi   e   persone,
direttamente e primariamente legati ai minori, che  possano  generare
un diretto interesse su di loro; 
    h) che induca a ritenere che il gioco contribuisca ad  accrescere
la   propria   autostima,   considerazione   sociale    e    successo
interpersonale; 
    i)  che  rappresenti  l'astensione  dal  gioco  come  un   valore
negativo; 
    l) che  induca  a  confondere  la  facilita'  del  gioco  con  la
facilita' della vincita; 
    m) che contenga dichiarazioni  infondate  sulla  possibilita'  di
vincita o sul  rendimento  che  i  giocatori  possono  aspettarsi  di
ottenere dal gioco; 
    n) che  faccia  riferimento  a  servizi  di  credito  al  consumo
immediatamente utilizzabili ai fini del gioco. 
  939. E' altresi' vietata la pubblicita' di giochi  con  vincita  in
denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste,  nel
rispetto dei principi sanciti in sede europea, dalle ore 7  alle  ore
22 di ogni giorno. Sono esclusi dal divieto di cui al presente  comma
i  media  specializzati  individuati   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo  economico,  nonche'  le  lotterie  nazionali  a  estrazione
differita di cui all'articolo  21,  comma  6,  del  decreto-legge  1º
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102. Sono altresi' escluse le forme di  comunicazione
indiretta derivanti dalle sponsorizzazioni nei settori della cultura,
della ricerca, dello sport,  nonche'  nei  settori  della  sanita'  e
dell'assistenza. 
  940. La violazione dei divieti di cui ai commi 938 e  939  e  delle
prescrizioni del decreto di  cui  al  comma  937  e'  punita  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo  7,  comma  6,
del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Le sanzioni  sono
irrogate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,  secondo
i principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n.  689,  al  soggetto
che commissiona la pubblicita', al soggetto che la effettua,  nonche'
al proprietario del mezzo con il quale essa e' diffusa. 
  941. Il Ministero  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  anche  attraverso
l'utilizzo dei propri siti web, predispone campagne di informazione e
sensibilizzazione, con particolare riferimento alle  scuole  di  ogni
ordine e grado, sui fattori di rischio connessi al  gioco  d'azzardo,
al fine di aumentare la consapevolezza  sui  fenomeni  di  dipendenza
correlati, nonche' sui rischi che ne derivano per la salute, fornendo
informazioni sui servizi predisposti dalle strutture pubbliche e  del
terzo settore per affrontare il problema della  dipendenza  da  gioco
d'azzardo. 
  942. Al fine di semplificare  il  processo  di  certificazione  dei
sistemi del gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera  b),  del
testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e  dei  relativi  giochi,  anche  per
incrementare il corrispondente  gettito  erariale,  all'articolo  12,
comma 1, lettera  l),  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,  le
parole: «nonche' le modalita' di  verifica  della  loro  conformita'»
sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente numero: 
  «5-bis) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli  stipula  convenzioni
per l'effettuazione delle verifiche di  conformita'  dei  sistemi  di
gioco e dei  giochi  offerti  e  affida  al  partner  tecnologico  la
verifica di parte dei sistemi e giochi gia' sottoposti a verifica  di
conformita' in  attuazione  delle  convenzioni  stesse.  La  presente
disposizione  si  applica  a  partire  dal  primo  giorno  del   mese
successivo a quello in cui, con decreto  del  direttore  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, sono emanate  le  relative  disposizioni
attuative   di   carattere   tecnico   e   quelle   necessarie    per
l'effettuazione dei controlli». 
  943. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
disciplinato il processo di evoluzione tecnologica  degli  apparecchi
di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931,
n. 773. I nulla osta per gli apparecchi di  cui  al  citato  articolo
110, comma 6, lettera a), non possono piu' essere rilasciati dopo  il
31 dicembre 2017; tali apparecchi devono essere dismessi entro il  31
dicembre  2019.  A  partire  dal  1º  gennaio  2017  possono   essere
rilasciati solo nulla osta per apparecchi  che  consentono  il  gioco
pubblico da ambiente remoto, prevedendo la  riduzione  proporzionale,
in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di
esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015,
riferibili a ciascun concessionario. Le modalita' di tale  riduzione,
anche tenuto conto della diffusione territoriale degli apparecchi, il
costo dei nuovi  nulla  osta  e  le  modalita',  anche  rateali,  del
relativo pagamento sono definiti con il citato decreto ministeriale. 
  944. A decorrere dal 1º gennaio 2016 per i  giochi  di  abilita'  a
distanza con vincita in denaro l'imposta  unica  di  cui  al  decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e' stabilita nella  misura  del
20 per cento delle somme che, in base al regolamento  di  gioco,  non
risultano restituite al giocatore. 
  945. A decorrere dal 1º gennaio 2016, alle scommesse a quota fissa,
escluse le scommesse ippiche,  l'imposta  unica  di  cui  al  decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra
le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure  del  18  per
cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22 per cento,  se
la raccolta avviene a distanza. Al gioco  del  Bingo  a  distanza  si
applica l'imposta unica di cui al citato decreto legislativo  n.  504
del 1998;  a  decorrere  dal  1º  gennaio  2017  l'imposta  unica  e'
stabilita nella misura del 20 per cento delle somme che, in  base  al
regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore. 
  946. Al fine di garantire le prestazioni  di  prevenzione,  cura  e
riabilitazione rivolte  alle  persone  affette  dal  gioco  d'azzardo
patologico (GAP), come definito  dall'Organizzazione  mondiale  della
sanita', presso il Ministero della salute e' istituito il  Fondo  per
il gioco d'azzardo patologico (GAP). Il Fondo  e'  ripartito  tra  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla  base  di
criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano.  Per  la
dotazione del Fondo di cui al periodo precedente  e'  autorizzata  la
spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. 
  947. Ai fini del  completamento  del  processo  di  riordino  delle
funzioni delle province, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge
7 aprile  2014,  n.  56,  le  funzioni  relative  all'assistenza  per
l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilita'
fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge  5
febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di  cui  all'articolo
139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal  1º  gennaio  2016,
fatte salve le disposizioni legislative regionali che  alla  predetta
data gia'  prevedono  l'attribuzione  delle  predette  funzioni  alle
province, alle citta' metropolitane  o  ai  comuni,  anche  in  forma
associata. Per l'esercizio delle predette funzioni e'  attribuito  un
contributo di 70 milioni di euro per l'anno  2016.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro
dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da
emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, si provvede al  riparto  del  contributo  di  cui  al
periodo precedente  tra  gli  enti  territoriali  interessati,  anche
frazionandolo, per l'anno 2016, sulla base  dell'anno  scolastico  di
riferimento,  in  due  erogazioni,   tenendo   conto   dell'effettivo
esercizio delle funzioni di cui al primo periodo. 
  948. Il numero 26) della lettera b) del comma  78  dell'articolo  1
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' abrogato. 
  949.  Al  decreto  legislativo  21  novembre  2014,  n.  175,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  3,  comma  3,  al  primo  periodo,  le  parole:
«prestazioni  erogate  nel  2015»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«prestazioni erogate dal 2015» e dopo il secondo periodo e'  aggiunto
il seguente: «I dati relativi alle prestazioni  sanitarie  erogate  a
partire  dal  1º  gennaio  2016  sono  inviati  al  Sistema   tessera
sanitaria, con le medesime modalita' di cui al presente comma,  anche
da parte delle strutture autorizzate  per  l'erogazione  dei  servizi
sanitari e non accreditate»; 
    b) all'articolo 3, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Tutti i cittadini, indipendentemente dalla  predisposizione
della dichiarazione dei redditi precompilata,  possono  consultare  i
dati relativi alle proprie  spese  sanitarie  acquisiti  dal  Sistema
tessera sanitaria ai sensi  dei  commi  2  e  3  mediante  i  servizi
telematici messi a disposizione dal Sistema tessera sanitaria»; 
    c) all'articolo 3, comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto  il
seguente: «Nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati
di cui  al  periodo  precedente,  si  applica  la  sanzione  prevista
dall'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n.  413,  e
successive modificazioni»; 
    d) all'articolo 3, comma  5,  le  parole:  «commi  2  e  3»  sono
sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3 e 3-bis»; 
    e) all'articolo 3, dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: 
  «5-ter. Per le trasmissioni da effettuare nell'anno 2015,  relative
all'anno 2014, e  comunque  per  quelle  effettuate  nel  primo  anno
previsto per la trasmissione all'Agenzia delle  entrate  dei  dati  e
delle  certificazioni  uniche  utili  per  la  predisposizione  della
dichiarazione precompilata, non si fa  luogo  all'applicazione  delle
sanzioni di cui al comma 5-bis del  presente  articolo,  all'articolo
78, comma 26, della legge 30 dicembre  1991,  n.  413,  e  successive
modificazioni, all'articolo 4, comma 6-quinquies, del regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  luglio  1998,  n.
322, e successive modificazioni, nei casi di lieve  tardivita'  o  di
errata trasmissione  dei  dati  stessi,  se  l'errore  non  determina
un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni  nella  dichiarazione
precompilata di cui all'articolo 1»; 
    f) all'articolo 5, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Nel caso di presentazione della dichiarazione  direttamente
ovvero  tramite  il  sostituto  d'imposta  che  presta   l'assistenza
fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione  precompilata  che
incidono sulla  determinazione  del  reddito  o  dell'imposta  e  che
presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati  con
provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle   entrate   ovvero
determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro,  l'Agenzia
delle  entrate  puo'  effettuare   controlli   preventivi,   in   via
automatizzata    o    mediante    verifica    della    documentazione
giustificativa, entro  quattro  mesi  dal  termine  previsto  per  la
trasmissione   della   dichiarazione,   ovvero   dalla   data   della
trasmissione, se questa e' successiva a detto  termine.  Il  rimborso
che risulta  spettante  al  termine  delle  operazioni  di  controllo
preventivo e' erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre  il  sesto
mese  successivo  al  termine  previsto  per  la  trasmissione  della
dichiarazione, ovvero dalla data della  trasmissione,  se  questa  e'
successiva a detto termine. Restano fermi  i  controlli  previsti  in
materia di imposte sui redditi»; 
    g) all'articolo  1,  comma  4,  le  parole:  «5,  comma  3»  sono
sostituite dalle seguenti: «5, commi 3 e 3-bis»; 
    h) all'articolo 5, comma 1, la lettera b) e' abrogata con effetto
per le dichiarazioni dei redditi  presentate  a  decorrere  dall'anno
2016, relative al periodo di imposta 2015; 
    i) all'articolo 35, comma 3, le parole: «e' trasmesso annualmente
un  numero  di  dichiarazioni  pari  all'uno  per  cento,   con   uno
scostamento massimo del 10 per cento, del rapporto risultante tra  le
dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno  dei  tre  anni  e  la
media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che
svolgono attivita' di assistenza  fiscale  nel  triennio  precedente,
compreso quello considerato»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la
media delle dichiarazioni validamente trasmesse dal centro nel  primo
triennio  sia  almeno  pari  all'uno  per  cento  della  media  delle
dichiarazioni complessivamente trasmesse dai  soggetti  che  svolgono
attivita' di  assistenza  fiscale  nel  medesimo  triennio,  con  uno
scostamento massimo del 10 per cento»; 
    l) all'articolo 35, comma 3, le parole: «2016, 2017 e 2018»  sono
sostituite dalle seguenti: «2015, 2016 e 2017». 
  950. All'articolo 78 della legge 30 dicembre  1991,  n.  413,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 25-bis e' sostituito dal seguente: 
  «25-bis. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi
da parte dell'Agenzia delle entrate, a  partire  dall'anno  d'imposta
2015, nonche' dei controlli sugli  oneri  deducibili  e  sugli  oneri
detraibili, entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti, le  casse
e  le  societa'  di  mutuo  soccorso   aventi   esclusivamente   fine
assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario  nazionale
che nell'anno precedente hanno ottenuto l'attestazione di  iscrizione
nell'Anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario  nazionale
di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo  30  dicembre
1992,  n.  502,  nonche'  gli  altri   fondi   comunque   denominati,
trasmettono all'Agenzia delle  entrate,  per  tutti  i  soggetti  del
rapporto, una comunicazione contenente i  dati  relativi  alle  spese
sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati di  cui  alla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 51  e  di  quelli  di  cui  alla
lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 10  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche'  i  dati  relativi  alle
spese sanitarie rimborsate che comunque non sono rimaste a carico del
contribuente ai sensi  dell'articolo  10,  comma  1,  lettera  b),  e
dell'articolo 15, comma 1, lettera c), dello stesso testo unico»; 
    b) il comma 25-ter e' abrogato; 
    c) al comma 26: 
      1) il primo periodo e' soppresso; 
      2) le parole: «al comma 25», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «ai commi 25 e 25-bis». 
  951. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
maggio 1999,n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) agli articoli 6 e 22 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «2-bis. In luogo della polizza di cui al comma 1, la garanzia  puo'
essere prestata  sotto  forma  di  cauzione  in  titoli  di  Stato  o
garantiti dallo Stato, al valore di  borsa,  ovvero  di  fideiussione
rilasciata da una banca o da una  impresa  di  assicurazione  per  un
periodo  di  quattro  anni  successivi  a   quello   di   svolgimento
dell'attivita' di assistenza. Con decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze possono essere individuate modalita' alternative  che
offrano adeguate garanzie»; 
    b) all'articolo 17, comma 1, dopo la lettera c)  e'  inserita  la
seguente: 
  «c-bis) comunicare all'Agenzia delle  entrate  in  via  telematica,
entro il termine previsto alla lettera c), il risultato finale  delle
dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di  cui
all'articolo 16, comma 4-bis»; 
    c) all'articolo 7, comma 2-ter, le parole: «che il  numero  delle
dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro sia almeno pari
all'uno  per  cento  del  rapporto  risultante  tra  la  media  delle
dichiarazioni trasmesse dal centro nel triennio precedente e la» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «annualmente   che   la   media   delle
dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun  centro  nel  triennio
precedente sia almeno pari all'uno per cento della». 
  952.  All'articolo  4  del  regolamento  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: 
  «3-bis. Salvo quanto previsto al  comma  6-quinquies,  i  sostituti
d'imposta,  comprese  le  Amministrazioni  dello  Stato,  anche   con
ordinamento autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 29 del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
successive modificazioni, che effettuano le ritenute  sui  redditi  a
norma degli articoli 23, 24, 25,  25-bis,  25-ter  e  29  del  citato
decreto n. 600 del 1973 nonche' dell'articolo  21,  comma  15,  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'articolo  11  della  legge  30
dicembre 1991, n. 413, tenuti al rilascio della certificazione di cui
al comma 6-ter del presente articolo, trasmettono in  via  telematica
all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli  incaricati  di
cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, la dichiarazione di cui al comma
1 del presente articolo, relativa all'anno solare  precedente,  entro
il 31 luglio di ciascun anno»; 
    b) al comma 6-quinquies,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dai
seguenti: «Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse  in
via telematica all'Agenzia delle entrate direttamente o  tramite  gli
incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, entro il  7  marzo
dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori  sono  stati
corrisposti. Entro la stessa data  sono  altresi'  trasmessi  in  via
telematica  gli  ulteriori  dati  fiscali  e  contributivi  e  quelli
necessari   per   l'attivita'   di   controllo   dell'Amministrazione
finanziaria  e  degli  enti  previdenziali  e  assicurativi,  i  dati
contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e
assicurativi nonche' quelli relativi alle  operazioni  di  conguaglio
effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata  ai  sensi  del
decreto legislativo 9 luglio 997, n. 241, stabiliti con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle  entrate.  Le  trasmissioni  in  via
telematica effettuate i sensi del presente comma  sono  equiparate  a
tutti  gli  effetti  alla  esposizione  dei   medesimi   dati   nella
dichiarazione di cui al comma 1». 
  953. All'articolo 21 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,
dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente: 
  «1-quater.  Al   fine   di   semplificare   gli   adempimenti   dei
contribuenti, in via sperimentale,  per  l'anno  2016,  l'obbligo  di
comunicare le operazioni di cui al comma 1 e' escluso  per  coloro  i
quali trasmettono i  dati  al  Sistema  tessera  sanitaria  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21  novembre  2014,
n. 175». 
  954. Al testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 15, comma 1, la lettera d)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  «d) le  spese  funebri  sostenute  in  dipendenza  della  morte  di
persone, per importo non superiore  a  euro  1.550  per  ciascuna  di
esse»; 
    b) all'articolo 15, comma 1, la lettera e)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  «e) le spese per frequenza di  corsi  di  istruzione  universitaria
presso universita' statali e non statali, in  misura  non  superiore,
per le universita' non statali, a quella  stabilita  annualmente  per
ciascuna   facolta'   universitaria   con   decreto   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca da emanare entro il
31  dicembre,  tenendo  conto  degli  importi  medi  delle  tasse   e
contributi dovuti alle universita' statali»; 
    c) all'articolo 24, comma 3-bis, le parole:  «nei  confronti  dei
soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in
uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico  europeo»  sono
sostituite dalle seguenti: «nei confronti dei soggetti non  residenti
nel territorio italiano». 
  955. Le disposizioni di cui al comma  954,  lettere  a)  e  b),  si
applicano a partire dall'anno d'imposta 2015. Per il  primo  anno  di
applicazione, il decreto di cui al comma 954, lettera b), e' adottato
entro il 31 gennaio 2016. 
  956. Con effetto per le  dichiarazioni  dei  redditi  presentate  a
decorrere dall'anno  2016,  relative  al  periodo  di  imposta  2015,
all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i  commi  586  e
587 sono abrogati. 
  957. All'articolo 39, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, le parole: «di una somma pari alla sanzione irrogata  »
sono sostituite dalle seguenti: «di un  importo  pari  alla  sanzione
irrogata e alle altre somme indicate al comma 1». 
  958. Le maggiori entrate per l'anno 2016 derivanti dalla proroga di
termini prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 2015,
n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre  2015,
n. 187, sono quantificate nell'importo di 2.000 milioni di euro. 
  959. Qualora dal monitoraggio delle entrate di  cui  al  comma  958
emerga un andamento  che  non  consenta  la  realizzazione  integrale
dell'importo di cui al medesimo comma 958, il Ministro  dell'economia
e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro  il  31  marzo
2016, stabilisce l'aumento, a decorrere dal  1º  maggio  2016,  delle
accise di cui alla direttiva  2008/118/  CE  del  Consiglio,  del  16
dicembre 2008, in misura tale  da  assicurare  il  conseguimento  del
predetto ammontare di maggiori entrate. 
  960. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 16, il primo ed il secondo comma sono  sostituiti
dai seguenti: 
  «L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella misura del ventidue per
cento della base imponibile dell'operazione. 
  L'aliquota e' ridotta al quattro, al cinque e al  dieci  per  cento
per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi  elencati,
rispettivamente, nella parte II, nella parte IIbis e nella parte  III
dell'allegata tabella A, salvo il disposto dell'articolo 34»; 
    b) alla tabella A, parte II, il numero 41-bis) e' abrogato; 
    c) alla tabella A, dopo la parte II e' inserita la seguente: 
  «Parte II-bis 
  BENI E SERVIZI SOGGETTI 
  ALL'ALIQUOTA DEL 5 PER CENTO 
      1) Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter)
dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei  soggetti  indicati
nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi». 
  961. Le maggiori entrate derivanti dal comma 960  sono  pari  a  12
milioni di euro. 
  962. All'articolo 1, comma 331, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, il primo e il secondo periodo sono soppressi. 
  963. Le  disposizioni  dei  commi  960  e  962  si  applicano  alle
operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati  o
prorogati successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  964. Al fine di contrastare l'elusione della tassa  automobilistica
alla quale sono tenuti  i  proprietari  dei  veicoli  circolanti  sul
territorio nazionale, ai sensi del testo unico di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953,  n.  39,  nonche'  degli
oneri e delle spese  connessi  al  trasferimento  di  proprieta'  del
veicolo, all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, dopo le parole: «del veicolo stesso» sono  inserite  le
seguenti: «per reimmatricolazione, comprovata  dall'esibizione  della
copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso
di cessione intracomunitaria,  dalla  documentazione  comprovante  la
radiazione dal PRA». 
  965. Per  il  potenziamento  degli  interventi  e  delle  dotazioni
strumentali in materia  di  protezione  cibernetica  e  di  sicurezza
informatica nazionali nonche'  per  le  spese  correnti  connesse  ai
suddetti interventi, e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze un fondo  con  una  dotazione
finanziaria di 150 milioni di euro per l'anno 2016. Un  decimo  della
dotazione finanziaria del fondo di cui al presente comma e' destinato
al rafforzamento della formazione del personale del servizio  polizia
postale  e  delle  comunicazioni,  nonche'  all'aggiornamento   della
tecnologia dei macchinari e delle postazioni informatiche. 
  966. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  previa
deliberazione del Comitato interministeriale per la  sicurezza  della
Repubblica (CISR), sentiti  il  Ministro  dell'interno,  il  Comitato
parlamentare  per  la   sicurezza   della   Repubblica,   nonche'   i
responsabili del Dipartimento delle  informazioni  per  la  sicurezza
(DIS),  dell'Agenzia  informazioni  e  sicurezza  esterna  (AISE)   e
dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), lo stanziamento
del fondo di cui al comma 965 e' ripartito  in  via  prioritaria  tra
tali organismi anche ai fini  dell'attuazione,  in  coerenza  con  le
direttive impartite ai sensi  dell'articolo  1,  comma  3-bis,  della
legge 3 agosto 2007, n. 124, di specifiche  misure  di  rafforzamento
delle attivita' di prevenzione e di contrasto con  mezzi  informatici
del crimine di matrice terroristica nazionale  e  internazionale.  Di
tale ripartizione e' data comunicazione al Comitato parlamentare  per
la sicurezza della Repubblica.  Resta  fermo,  con  riferimento  alle
risorse finanziarie assegnate ai predetti organismi, quanto  disposto
dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 29 della citata legge
n.  124  del  2007,   e   successive   modificazioni.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  967. Per  l'ammodernamento  delle  dotazioni  strumentali  e  delle
attrezzature anche di protezione  personale  in  uso  alle  Forze  di
polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  un
fondo con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per  l'anno
2016. Per il rinnovo e l'adeguamento della  dotazione  dei  giubbotti
antiproiettile della Polizia di Stato e' autorizzata la spesa  di  10
milioni di euro per l'anno  2016.  Con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno,  il  Ministro  della
difesa e il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente   legge,   sono
individuati  gli  interventi  e  le  amministrazioni  competenti  cui
destinare le  predette  somme.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  968. Alla copertura degli oneri derivanti dal  comma  967,  secondo
periodo, pari a 10 milioni di  euro  per  l'anno  2016,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  969. Al fine di sostenere interventi straordinari per la  difesa  e
la sicurezza nazionale in relazione alla  minaccia  terroristica,  e'
istituito nello stato di previsione del  Ministero  della  difesa  un
fondo con una dotazione finanziaria di 245 milioni di euro per l'anno
2016. 
  970. Fermo restando quanto disposto dal comma 372, con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e con  il  Ministro  della  difesa,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, sono individuati gli interventi e gli  organismi  cui
destinare le risorse del fondo di cui al comma 969,  con  particolare
riguardo  a  quelli  diretti  a  potenziare  i  sistemi   di   difesa
territoriale e  dello  spazio  aereo  e  di  intervento  delle  forze
speciali e delle forze per operazioni speciali nell'intero dominio di
azione terrestre,  marittimo,  aereo  e  spaziale,  a  sviluppare  il
sistema  di  sorveglianza  satellitare   e   di   comunicazione,   ad
ammodernare mezzi, sistemi ed equipaggiamenti di  difesa,  nonche'  a
rafforzare i supporti logistici e i sistemi per la  protezione  delle
infrastrutture sensibili  e  di  rilevanza  strategica.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  971.  Il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della   cooperazione
internazionale e' autorizzato, per l'anno  2016,  alla  spesa  di  15
milioni di euro per investimenti destinati ad accrescere  il  livello
di sicurezza delle sedi istituzionali in Italia e all'estero. 
  972. Nelle more dell'attuazione della delega  sulla  revisione  dei
ruoli delle Forze di polizia, del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco e delle Forze  armate  e  per  il  riconoscimento  dell'impegno
profuso al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di  sicurezza
nazionale, per l'anno 2016 al  personale  appartenente  ai  corpi  di
polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle Forze  armate
non  destinatario  di  un  trattamento  retributivo  dirigenziale  e'
riconosciuto un contributo straordinario pari  a  960  euro  su  base
annua, da corrispondere in quote di  pari  importo  a  partire  dalla
prima retribuzione utile  e  in  relazione  al  periodo  di  servizio
prestato nel corso  dell'anno  2016.  Il  contributo  non  ha  natura
retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo  ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e  dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  e  non  e'  assoggettato   a
contribuzione previdenziale e assistenziale. Ai soggetti  destinatari
del contributo straordinario si applicano altresi',  ricorrendone  le
condizioni, le disposizioni contenute nell'articolo 13, comma  1-bis,
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  comma   e'
autorizzata la spesa di 510,5 milioni di euro  per  l'anno  2016.  Al
fine di  garantire  il  rispetto  degli  obiettivi  programmatici  di
finanza pubblica,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei
servizi effettua il monitoraggio mensile dei maggiori oneri derivanti
dal presente comma. Nelle more del  monitoraggio,  e'  accantonato  e
reso indisponibile l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2016  a
valere sulle risorse del fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi  del
comma  63  del  presente  articolo.  In  relazione  agli  esiti   del
monitoraggio, con decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze
si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle  risorse
necessarie per assicurare la copertura degli eventuali maggiori oneri
accertati. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti   variazioni
compensative tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai  sensi  del
presente   comma   anche   tra   stati   di    previsione    diversi.
L'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  2,  comma  3,  del
decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio  1999,  n.  40,  e  successivi
rifinanziamenti, e' ridotta di 5,5 milioni di euro per l'anno 2016. 
  973. All'articolo 3, comma 155, della legge 24  dicembre  2003,  n.
350, sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «E'  altresi'
autorizzata la spesa di 944.958 euro per l'anno 2016, di 973.892 euro
per l'anno 2017 e di 1.576.400 euro annui a decorrere dall'anno 2018,
da destinare a  provvedimenti  normativi  diretti  all'equiparazione,
nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e
nel trattamento giuridico ed economico, del personale  direttivo  del
Corpo di polizia  penitenziaria  ai  corrispondenti  ruoli  direttivi
della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre  2000,
n.  334.  In  ogni  caso,  restano  ferme  le  disposizioni  di   cui
all'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124». 
  974. Per l'anno 2016 e' istituito  il  Programma  straordinario  di
intervento per  la  riqualificazione  urbana  e  la  sicurezza  delle
periferie delle  citta'  metropolitane  e  dei  comuni  capoluogo  di
provincia,  di  seguito  denominato  «Programma»,  finalizzato   alla
realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione  delle  aree
urbane  degradate   attraverso   la   promozione   di   progetti   di
miglioramento della qualita'  del  decoro  urbano,  di  manutenzione,
riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e  delle  strutture
edilizie  esistenti,  rivolti   all'accrescimento   della   sicurezza
territoriale e della capacita' di resilienza urbana, al potenziamento
delle  prestazioni  urbane  anche  con  riferimento  alla   mobilita'
sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore
e  del  servizio  civile,  per  l'inclusione   sociale   e   per   la
realizzazione di nuovi modelli di welfare  metropolitano,  anche  con
riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi
sociali e culturali, educativi e didattici,  nonche'  alle  attivita'
culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati. 
  975. Ai fini della predisposizione del Programma, entro il 1º marzo
2016 gli enti interessati trasmettono i progetti di cui al comma  974
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalita' e la
procedura stabilite  con  apposito  bando,  approvato,  entro  il  31
gennaio 2016, con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il  Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281. 
  976. Con il decreto di cui al comma 975 sono altresi' definiti: 
    a)  la  costituzione,  la  composizione   e   le   modalita'   di
funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un
Nucleo per la valutazione dei progetti di riqualificazione, il  quale
ha facolta' di operare anche avvalendosi del supporto tecnico di enti
pubblici  o  privati  ovvero  di  esperti  dotati  delle   necessarie
competenze; 
    b) la documentazione che gli enti interessati devono allegare  ai
progetti e il relativo cronoprogramma di attuazione; 
    c) i criteri per la valutazione dei progetti da parte del Nucleo,
in coerenza con le finalita' del Programma, tra i quali la tempestiva
esecutivita' degli interventi e la capacita' di attivare sinergie tra
finanziamenti pubblici e privati. 
  977. Sulla base dell'istruttoria  svolta,  il  Nucleo  seleziona  i
progetti in coerenza con i criteri definiti dal  decreto  di  cui  al
comma 975, con le relative indicazioni di priorita'. Con uno  o  piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati  i
progetti da inserire nel Programma  ai  fini  della  stipulazione  di
convenzioni o  accordi  di  programma  con  gli  enti  promotori  dei
progetti  medesimi.  Tali  convenzioni   o   accordi   di   programma
definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei  progetti,
le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di  cui
al comma 978, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi,  nonche'
i criteri  per  la  revoca  dei  finanziamenti  in  caso  di  inerzia
realizzativa. Le amministrazioni che sottoscrivono le  convenzioni  o
gli accordi di programma forniscono alla Presidenza del Consiglio dei
ministri  i  dati  e  le  informazioni  necessari  allo   svolgimento
dell'attivita' di  monitoraggio  degli  interventi.  Il  monitoraggio
degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, ove compatibile. L'insieme delle  convenzioni  e  degli
accordi stipulati costituisce il Programma. 
  978. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da  974  a
977, per l'anno 2016 e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze un  fondo  denominato  «Fondo
per l'attuazione del Programma straordinario  di  intervento  per  la
riqualificazione  urbana  e  la  sicurezza   delle   periferie»,   da
trasferire al bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri. A tale fine e' autorizzata la spesa di 500 milioni di  euro
per l'anno 2016. 
  979.  Al  fine  di  promuovere  lo  sviluppo  della  cultura  e  la
conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i cittadini  italiani  o
di altri Paesi membri dell'Unione europea  residenti  nel  territorio
nazionale, i quali compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2016,  e'
assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 980,  una
Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale  massimo  di  euro
500  per  l'anno  2016,  puo'  essere  utilizzata  per  assistere   a
rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri
nonche'  per  l'ingresso  a  musei,  mostre  ed   eventi   culturali,
monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli
dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non  costituiscono  reddito
imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini  del  computo  del
valore dell'indicatore della situazione  economica  equivalente.  Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
definiti i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della
Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili. 
  980. Per le finalita' di cui al comma 979 e' autorizzata  la  spesa
di 290 milioni di euro per l'anno 2016, da iscrivere nello  stato  di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo. 
  981. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli
obiettivi istituzionali perseguiti, non si applicano alla  Fondazione
MAXXI - Museo nazionale  delle  arti  del  XXI  secolo  le  norme  di
contenimento delle spese previste a legislazione vigente a carico dei
soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto  nazionale  di  statistica
(ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive  modificazioni.
Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente  comma,  pari  a
500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si  provvede  mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25,  comma
2, della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
  982. Per le spese sostenute da persone fisiche  non  nell'esercizio
di  attivita'   di   lavoro   autonomo   o   di   impresa   ai   fini
dell'installazione  di  sistemi  di  videosorveglianza   digitale   o
allarme, nonche' per  quelle  connesse  ai  contratti  stipulati  con
istituti  di  vigilanza,  dirette  alla  prevenzione   di   attivita'
criminali, e' riconosciuto un credito d'imposta ai fini  dell'imposta
sul reddito, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per
l'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
da adottare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, sono definiti i  criteri  e  le  procedure  per
l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero
in caso di illegittimo utilizzo, nonche' le ulteriori disposizioni ai
fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti  di  cui
al presente comma. 
  983. Il  contributo  all'Organizzazione  europea  per  le  ricerche
astronomiche nell'emisfero australe di cui alla legge 10 marzo  1982,
n. 127, e' rideterminato in 17 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2016. La quota eccedente il  contributo  obbligatorio  puo'
essere destinata a programmi di ricerca realizzati in  collaborazione
con la predetta organizzazione internazionale. 
  984. Per l'anno 2016, agli studenti dei conservatori  di  musica  e
degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai  corsi  di  strumento
secondo il precedente ordinamento e  ai  corsi  di  laurea  di  primo
livello secondo il nuovo ordinamento, e' concesso un  contributo  una
tantum di 1.000 euro, non eccedente il  costo  dello  strumento,  per
l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso  di
studi, nel limite complessivo di 15 milioni  di  euro.  Lo  strumento
musicale oggetto di agevolazione deve  essere  acquistato  presso  un
produttore o un rivenditore, dietro presentazione di  un  certificato
di iscrizione rilasciato dal conservatorio o dagli istituti  musicali
pareggiati da cui risultino cognome, nome, codice fiscale e corso  di
strumento cui lo studente e' iscritto. Il  contributo  e'  anticipato
all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di  sconto
sul prezzo di vendita ed  e'  a  questo  rimborsato  sotto  forma  di
credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e  successive  modificazioni.   Con   provvedimento   del   direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalita'
attuative, comprese le modalita' per usufruire del credito d'imposta,
il regime dei controlli nonche' ogni  altra  disposizione  necessaria
per il monitoraggio dell'agevolazione. 
  985. Per l'anno finanziario 2016,  con  riferimento  al  precedente
periodo d'imposta, ciascun contribuente puo'  destinare  il  due  per
mille della propria imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  a
favore di un'associazione culturale iscritta in  un  apposito  elenco
istituito presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.  Con
decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio  dei
ministri, su  proposta  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente  legge,  sono  stabiliti  i  requisiti  e  i
criteri per l'iscrizione delle associazioni  nell'elenco  nonche'  le
cause e le  modalita'  di  revoca  o  di  decadenza.  I  contribuenti
effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in  sede
di  dichiarazione  annuale   dei   redditi   ovvero,   se   esonerati
dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione
di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata
ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo
sono stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per  il  riparto  e  la
corresponsione delle  somme  spettanti  alle  associazioni  culturali
sulla  base  delle  scelte  operate  dai  contribuenti,  in  modo  da
garantire la tempestivita' e l'economicita' di gestione,  nonche'  le
ulteriori disposizioni applicative del presente comma. Le  somme  non
impegnate nell'esercizio 2016 possono esserlo in  quello  successivo.
Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa  di
100 milioni di euro per l'anno 2016. 
  986. In relazione alle contingenti esigenze  di  prevenzione  e  di
controllo del territorio e di tutela dell'ordine  e  della  sicurezza
pubblica, all'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125, le parole: «con decorrenza non anteriore al 1º  ottobre
2015 e al 1º ottobre  2016»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con
decorrenza non anteriore al 1º ottobre 2015 e al 1º marzo 2016» ed e'
aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «La  Polizia  di  Stato  e'
altresi' autorizzata, nei  limiti  degli  eventuali  ulteriori  posti
residui, a bandire, per l'anno  2016,  un  concorso  ai  sensi  dello
stesso articolo 2199, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n.
66 del 2010». 
  987. All'articolo 100, comma 2, del testo unico delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986,  n.  917,  dopo  la  lettera  o-bis)  e'  aggiunta  la
seguente: 
  «o-ter) le somme corrisposte, anche su  base  volontaria  al  fondo
istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei  consorzi
cui le imprese aderiscono in ottemperanza a  obblighi  di  legge,  in
conformita'   alle   disposizioni   di    legge    o    contrattuali,
indipendentemente dal trattamento  contabile  ad  esse  applicato,  a
condizione che siano utilizzate in conformita'  agli  scopi  di  tali
consorzi». 
  988. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, dopo il numero 1) e' inserito il  seguente:
«1-bis) le somme corrisposte,  anche  su  base  volontaria  al  fondo
istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei  consorzi
cui le imprese aderiscono in ottemperanza a  obblighi  di  legge,  in
conformita'   alle   disposizioni   di    legge    o    contrattuali,
indipendentemente dal trattamento  contabile  ad  esse  applicato,  a
condizione che siano utilizzate in conformita'  agli  scopi  di  tali
consorzi». 
  989. Le disposizioni di cui ai commi  987  e  988  si  applicano  a
decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2015. 
  990. All'articolo 1, comma 269, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, le parole: «per l'anno 2015»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«per gli anni 2015 e 2016». 
  991. E' assegnato al CONI, con vincolo di  destinazione  in  favore
delle attivita' del Comitato promotore per le olimpiadi «Roma  2024»,
un contributo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 8  milioni
di euro per l'anno 2017. 
  992. Le disposizioni della presente legge  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti  e
le relative norme di attuazione, anche  con  riferimento  alla  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
  993.  Gli  importi  da  iscrivere  nei  fondi   speciali   di   cui
all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31  dicembre  2009,
n. 196, per il finanziamento dei  provvedimenti  legislativi  che  si
prevede possano  essere  approvati  nel  triennio  2016-2018  restano
determinati, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, nelle  misure
indicate  nelle  Tabelle  A  e  B  allegate  alla   presente   legge,
rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e
per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. 
  994. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione  del
bilancio 2016 e del triennio 2016-2018 in relazione a leggi di  spesa
permanente  la  cui  quantificazione  e'  rinviata  alla   legge   di
stabilita', ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera  d),  della
legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  sono  indicate  nella  Tabella  C
allegata alla presente legge. 
  995. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno  degli
anni 2016, 2017 e 2018 per le leggi che dispongono spese a  carattere
pluriennale in conto  capitale,  con  le  relative  aggregazioni  per
programma e per missione e con distinta  e  analitica  evidenziazione
dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai  sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre  2009,
n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge. 
  996. Gli importi delle  riduzioni,  per  ciascuno  degli  anni  del
triennio 2016-2018  per  le  leggi  che  dispongono  spese  di  parte
corrente, con le relative aggregazioni per programma e per  missione,
ai sensi dell'articolo 11,  comma  3,  lettera  f),  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella  D  allegata  alla
presente legge. 
  997. A  valere  sulle  autorizzazioni  di  spesa,  riportate  nella
Tabella di cui al comma 995, le amministrazioni pubbliche,  ai  sensi
dell'articolo 30, comma 2, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
possono assumere impegni nell'anno 2016, a carico di esercizi futuri,
nei  limiti  massimi  di   impegnabilita'   indicati   per   ciascuna
disposizione legislativa in apposita colonna  della  stessa  Tabella,
ivi compresi gli impegni  gia'  assunti  nei  precedenti  esercizi  a
valere sulle autorizzazioni medesime. 
  998. Per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e  2018,  la  copertura
della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti,  per  le
riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere
nel  fondo  speciale  di  parte  corrente  e'  assicurata,  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 6, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
secondo il prospetto allegato alla presente legge. 
  999. La presente legge, salvo quanto diversamente  previsto,  entra
in vigore il 1º gennaio 2016. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 28 dicembre 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                       Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
 
                       Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

                                                             Allegato
Allegato 1

(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

Allegato 1

(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

Descrizione risultato differenziale 2016 2017 2018
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari 4.150 milioni di euro per il 2016, a 5.150 milioni di euro per il 2017 e a 3.150 milioni di euro per il 2018), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) – 32.000 – 20.000 – 11.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (**) 275.000 295.000 260.000
(*) Il Saldo netto da finanziare programmatico, ove fossero riconosciuti in sede europea i margini di flessibilità relativi alle spese correlate all’emergenza immigrazione, è rideterminato in – 35,4 miliardi di euro nel 2016.
(**) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
RISULTATI DIFFERENZIALI

Descrizione risultato differenziale 2016 2017 2018
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 4.150 milioni di euro per il 2016, a 5.150 milioni di euro per il 2017 e a 3.150 milioni di euro per il 2018), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge – 35.400 – 20.000 – 11.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) 278.400 295.000 260.000
(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
Allegato 2

(articolo 1, commi 2 e 3)

Allegato 2

(articolo 1, commi 2 e 3)

Missione e
Programma
Trasferimenti alle gestioni previdenziali
(in milioni di euro)
2016 2017 2018
25 – Politiche
previdenziali

3. Previdenza
obbligatoria
e complementare,
assicurazioni sociali
2.a1) Adeguamento dei trasferimenti a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore della gestione ex ENPALS, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88 207,28 207,28 207,28
2.a2) Adeguamento dei trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui al punto 2.a1), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani, ai sensi dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni 51,22 51,22 51,22
2.a3) Adeguamento dei trasferimenti alla gestione ex INPDAP 23,44 23,44 23,44
2.b1) Importi complessivamente dovuti dallo Stato alle gestioni:
ƒ2.b1.a) gestione previdenziale speciale mi„natori 3,14 3,14 3,14
ƒ2.b1.b) gestione ex ENPALS 72,82 72,82 72,82
ƒ2.b1.c) integrazione annuale oneri pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni prima del 1º gennaio 1989 551,40 551,40 551,40
2.b2) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per la gestione ex INPDAP di cui al punto 2.a3) 2.366,35 2.366,35 2.366,35
Identico
Allegato 3

(articolo 1, comma 48)

Allegato 3

(articolo 1, comma 93)

Gruppo V – Industrie manifatturiere alimentari Specie 19 – Imbottigliamento di acque minerali naturali Condutture 8,0%
Gruppo XVII – Industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua Specie 2/b – Produzione e distribuzione di gas naturale Condotte per usi civili (reti urbane) 8,0%
Gruppo XVII – Industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua Specie 4/b – Stabilimenti termali, idrotermali Condutture 8,0%
Gruppo XVII – Industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua Specie 2/b – Produzione e distribuzione di gas naturale Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione 10,0%
Gruppo XVII – Industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua Specie 2/b – Produzione e distribuzione di gas naturale Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento 12,0%
Gruppo XVIII – Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni Specie 4 e 5 – Ferrovie, compreso l’esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l’esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie
ed ascensori
Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse), ad eccezione dei macchinari e delle attrezzature, anche circolanti su rotaia, necessari all’esecuzione di lavori di manutenzione e costruzione di linee ferroviarie e tramviarie 7,5%
Gruppo XVIII – Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni Specie 1, 2 e 3 – Trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza) 12,0%
Identico
Elenco 1

(articolo 1, comma 190)

Elenco 1

(articolo 1, comma 352)

Istituzioni Culturali Importi in euro
Accademia del cinema italiano — Premi David di Donatello in Roma 740.000
Museo storico della Liberazione in Roma 100.000
Accademia della Crusca 500.000
Totale 1.340.000
Identico
Allegato 4

(articolo 1, comma 200)

Allegato 4

(articolo 1, comma 378)

STANDARD DI VALUTAZIONE ESTERNO
Lo standard di valutazione esterno utilizzato dalla società benefit deve essere:

l. Esauriente e articolato nel valutare l’impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse;

2. Sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o collegato con la stessa;

3. Credibile perché sviluppato da un ente che:

a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l’impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;

b) utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica.

4. Trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare:

a) i criteri utilizzati per la misurazione dell’impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;

b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione;

c) l’identità degli amministratori e l’organo di governo dell’ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione;

d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard;

e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell’ente per escludere eventuali conflitti di interesse.

Identico
Allegato 5

(articolo 1, comma 200)

Allegato 5

(articolo 1, comma 378)

AREE DI VALUTAZIONE
La valutazione dell’impatto deve comprendere le seguenti aree di analisi:

l. Governo d’impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d’interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;

2. Lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell’ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;

3. Altri portatori d’interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;

4. Ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.

Identico
Elenco 2

(articolo 1, comma 333)

RIDUZIONI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE DELLE SPESE DEI MINISTERI
Triennio 2016-2018

(migliaia di euro)

Ministero
Missione
Programma
2016 2017 2018 e successivi
RIDUZIONI di cui
predeterminate
per legge
RIDUZIONI di cui
predeterminate
per legge
RIDUZIONI di cui
predeterminate
per legge
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
116.975 0 134.175 0 147.572 0
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29) 50.686 0 71.900 0 78.300 0
1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità (1) 36.186 0 57.400 0 63.800 0
1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (3) 4.500 0 4.500 0 4.500 0
1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (6) 10.000 0 10.000 0 10.000 0
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 28.823 0 28.823 0 28.823 0
2.2 Federalismo (4) 3.000 0 3.000 0 3.000 0
2.3 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (5) 25.823 0 25.823 0 25.823 0
3 L’Italia in Europa e nel mondo (4) 1.500 0 1.500 0 1.500 0
3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (11) 1.500 0 1.500 0 1.500 0
5 Ordine pubblico e sicurezza (7) 1.000 0 1.000 0 1.000 0
5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (5) 1.000 0 1.000 0 1.000 0
17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 3.045 0 3.045 0 3.045 0
17.1 Protezione sociale per particolari categorie (5) 45 0 45 0 45 0
17.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (6) 3.000 0 3.000 0 3.000 0
24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 241 0 240 0 237 0
24.2 Indirizzo politico (2) 241 0 240 0 237 0
25 Fondi da ripartire (33) 31.681 0 27.667 0 34.667 0
25.1 Fondi da assegnare (1) 31.681 0 27.667 0 34.667 0
Elenco 2

(articolo 1, comma 587)

Identico

Segue: Elenco 2

(articolo 1, comma 333)

Ministero
Missione
Programma
2016 2017 2018 e successivi
RIDUZIONI di cui
predeterminate
per legge
RIDUZIONI di cui
predeterminate
per legge
RIDUZIONI di cui
predeterminate
per legge
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 8.367 0 31.473 0 31.898 0
1 Competitività e sviluppo delle imprese (11) 143 0 142 0 142 0
1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d’impresa e movimento cooperativo (5) 55 0 53 0 53 0
1.7 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (10) 89 0 89 0 89 0
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) 217 0 217 0 217 0
5.8 Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche (8) 217 0 217 0 217 0
6 Comunicazioni (15) 3 0 3 0 3 0
6.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (5) 3 0 3 0 3 0
7 Ricerca e innovazione (17) 4 0 4 0 4 0
7.3 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell’informazione (18) 4 0 4 0 4 0
10 Fondi da ripartire (33) 8.000 0 31.107 0 31.532 0
10.1 Fondi da assegnare (1) 8.000 0 31.107 0 31.532 0
Segue: Elenco 2

(articolo 1, comma 333)

Ministero
Missione
Programma
2016 2017 2018 e successivi
RIDUZIONI di cui
predeterminate
per legge
RIDUZIONI di cui
predeterminate
per legge
RIDUZIONI di cui
predeterminate
per legge
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
4.240 0 1.040 0 1.040 0
1 Politiche per il lavoro (26) 900 0 900 0 900 0
1.10 Servizi territoriali per il lavoro (11) 900 0 900 0 900 0
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 140 0 140 0 140 0
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 140 0 140 0 140 0
8 Fondi da ripartire (33) 3.200 0 0 0 0 0
8.1 Fondi da assegnare (1) 3.200 0 0 0 0 0
Segue: Elenco 2

(articolo 1, comma 333)

Ministero
Missione
Programma
2016 2017 2018 e successivi
RIDUZIONI di cui
predeterminate
per legge
RIDUZIONI di cui
predeterminate
per legge
RIDUZIONI di cui
predeterminate
per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 23.350 0 26.450 0 26.450 0
1 Giustizia (6) 4.000 0 9.739 0 9.739 0
1.1 Amministrazione penitenziaria (1) 4.000 0 4.000 0 4.000 0
1.2 Giustizia civile e penale (2) 0 0 5.739 0 5.739 0
3 Fondi da ripartire (33) 19.350 0 16.710 0 16.710 0
3.1 Fondi da assegnare (1) 19.350 0 16.710 0 16.710 0
Segue: Elenco 2

(articolo 1, comma 333)

Ministero
Missione
Programma
2016 2017 2018 e successivi
RIDUZIONI di cui
predeterminate
per legge
RIDUZIONI di cui
predeterminate
per legge
RIDUZIONI di cui
predeterminate
per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 8.226 0 6.303 152 6.302 150
1 L’Italia in Europa e nel mondo (4) 3.726 0 6.078 152 6.049 150
1.1 Protocollo internazionale (1) 0 0 31 0 31 0
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2) 0 0 186 43 183 42
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4) 0 0 44 30 42 30
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6) 0 0 77 4 76 4
1.5 Integrazione europea (7) 0 0 29 25 29 25
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8) 2.626 0 2.815 26 2.813 26
1.7 Promozione del sistema Paese (9) 100 0 665 24 660 24
1.8 Presenza dello Stato all’estero tramite le strutture diplomatico-consolari (12) 1.000 0 2.100 0 2.086 0
1.9 Rappresentanza all’estero e servizi ai cittadini e alle imprese (13) 0 0 77 0 77 0
1.10 Coordinamento dell’Amministrazione in ambito internazionale (14) 0 0 47 0 46 0
1.11 Comunicazione in ambito internazionale (15) 0 0 6 0 6 0
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 0 0 208 0 235 0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 0 0 207 0 235 0
3 Fondi da ripartire (33) 4.500 0 18 0 18 0
3.1 Fondi da assegnare (1) 4.500 0 18 0 18 0
Segue: Elenco 2

(articolo 1, comma 333)

Ministero
Missione
Programma
2016 2017 2018 e successivi
RIDUZIONI di cui
predeterminate
per legge
RIDUZIONI di cui
predeterminate
per legge
RIDUZIONI di cui
predeterminate
per legge
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 220.400 4.000 240.400 4.000 200.400 4.000
1 Istruzione scolastica (22) 11.500 1.000 11.500 1.000 11.500 1.000
1.2 Istruzione prescolastica (2) 3.204 70 3.204 70 3.204 70
1.3 Istruzione primaria (11) 1.957 380 1.957 380 1.957 380
1.4 Istruzione secondaria di primo grado (12) 2.205 320 2.205 320 2.205 320
1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (13) 2.634 230 2.634 230 2.634 230
1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (8) 1.500 0 1.500 0 1.500 0
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23) 6.000 0 6.000 0 6.000 0
2.1 Diritto allo studio nell’istruzione universitaria (1) 6.000 0 6.000 0 6.000 0
3 Ricerca e innovazione (17) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
3.4 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
6 Fondi da ripartire (33) 199.900 0 219.900 0 179.900 0
6.1 Fondi da assegnare (1) 199.900 0 219.900 0 179.900 0
Segue: Elenco 2

(articolo 1, comma 333)

Ministero
Missione
Programma
2016 2017 2018 e successivi
RIDUZIONI di cui
predeterminate
per legge
RIDUZIONI di cui
predeterminate
per legge
RIDUZIONI di cui
predeterminate
per legge
MINISTERO DELL’INTERNO 27.189 0 43.174 20.000 60.675 40.000
1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2) 1 0 1 0 1 0
1.3 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio (3) 1 0 1 0 1 0
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 3.768 0 23.753 20.000 43.754 40.000
2.2 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (2) 19 0 20.017 20.000 40.017 40.000
2.3 Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa (3) 3.041 0 3.031 0 3.031 0
2.4 Gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (8) 707 0 706 0 706 0
3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 15.420 0 15.420 0 15.420 0
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica (8) 15.373 0 15.373 0 15.373 0
3.2 Servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri per la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica (9) 47 0 47 0 47 0
4 Soccorso civile (8) 8.000 0 4.000 0 1.500 0
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3) 8.000 0 4.000 0 1.500 0
Segue: Elenco 2

(articolo 1, comma 333)

Ministero
Missione
Programma
2016 2017 2018 e successivi
RIDUZIONI di cui
predeterminate
per legge
RIDUZIONI di cui
predeterminate
per legge
RIDUZIONI di cui
predeterminate
per legge
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 1.640 950 1.000 500 900 400
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente (18) 1.640 950 1.000 500 900 400
1.8 Coordinamento generale, informazione e comunicazione (11) 690 0 500 0 500 0
1.12 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili (16) 950 950 500 500 400 400
Segue: Elenco 2

(articolo 1, comma 333)

Ministero
Missione
Programma
2016 2017 2018 e successivi
RIDUZIONI di cui
predeterminate
per legge
RIDUZIONI di cui
predeterminate
per legge
RIDUZIONI di cui
predeterminate
per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 28.939 4.661 34.954 4.631 22.944 1.631
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 457 0 456 0 456 0
1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (5) 457 0 456 0 456 0
2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) 28.180 4.661 34.195 4.631 21.185 1.631
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1) 279 9 334 18 334 18
2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4) 10.110 0 16.110 0 6.100 0
2.4 Autotrasporto ed intermodalità (2) 4.786 4.652 4.746 4.612 1.746 1.612
2.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5) 3.001 0 3.001 0 3.001 0
2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d’acqua interne (9) 10.002 0 10.002 0 10.002 0
2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (6) 1 0 1 0 1 0
4 Ordine pubblico e sicurezza (7) 300 0 300 0 300 0
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7) 300 0 300 0 300 0
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 3 0 3 0 3 0
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 3 0 3 0 3 0
7 Fondi da ripartire (33) 0 0 0 0 1.000 0
7.1 Fondi da assegnare (1) 0 0 0 0 1.000 0
Segue: Elenco 2

(articolo 1, comma 333)

Ministero
Missione
Programma
2016 2017 2018 e successivi
RIDUZIONI di cui
predeterminate
per legge
RIDUZIONI di cui
predeterminate
per legge
RIDUZIONI di cui
predeterminate
per legge
MINISTERO DELLA DIFESA 19.000 0 17.000 0 17.000 0
2 Ricerca e innovazione (17) 10.000 0 10.000 0 10.000 0
2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa (11) 10.000 0 10.000 0 10.000 0
4 Fondi da ripartire (33) 9.000 0 7.000 0 7.000 0
4.1 Fondi da assegnare (1) 9.000 0 7.000 0 7.000 0
Segue: Elenco 2

(articolo 1, comma 333)

Ministero
Missione
Programma
2016 2017 2018 e successivi
RIDUZIONI di cui
predeterminate
per legge
RIDUZIONI di cui
predeterminate
per legge
RIDUZIONI di cui
predeterminate
per legge
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 21.867 1.308 13.805 1.308 12.852 1.308
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) 2.167 1.000 6.805 1.000 5.852 1.000
1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2) 1.167 0 1.165 0 1.165 0
1.5 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione (6) 1.000 1.000 5.640 1.000 4.687 1.000
2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente (18) 1.510 0 1.510 0 1.510 0
2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità (7) 1.510 0 1.510 0 1.510 0
3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 400 0 400 0 400 0
3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (6) 400 0 400 0 400 0
4 Soccorso civile (8) 3.090 308 3.090 308 3.090 308
4.1 Interventi per soccorsi (1) 3.090 308 3.090 308 3.090 308
6 Fondi da ripartire (33) 14.700 0 2.000 0 2.000 0
6.1 Fondi da assegnare (1) 14.700 0 2.000 0 2.000 0
Segue: Elenco 2

(articolo 1, comma 333)

Ministero
Missione
Programma
2016 2017 2018 e successivi
RIDUZIONI di cui
predeterminate
per legge
RIDUZIONI di cui
predeterminate
per legge
RIDUZIONI di cui
predeterminate
per legge
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 7.827 104 0 0 0 0
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21) 6.100 104 0 0 0 0
1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (2) 321 0 0 0 0 0
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (5) 94 0 0 0 0 0
1.6 Tutela dei beni archeologici (6) 450 0 0 0 0 0
1.9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (9) 1.311 0 0 0 0 0
1.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell’editoria (10) 601 0 0 0 0 0
1.12 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (12) 1.010 0 0 0 0 0
1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (13) 61 0 0 0 0 0
1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (14) 56 0 0 0 0 0
1.15 Tutela del patrimonio culturale (15) 2.109 104 0 0 0 0
1.16 Tutela e promozione dell’arte e dell’architettura contemporanee e delle periferie urbane (16) 87 0 0 0 0 0
2 Ricerca e innovazione (17) 19 0 0 0 0 0
2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (4) 19 0 0 0 0 0
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 168 0 0 0 0 0
3.1 Indirizzo politico (2) 65 0 0 0 0 0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 103 0 0 0 0 0
4 Fondi da ripartire (33) 1.498 0 0 0 0 0
4.1 Fondi da assegnare (1) 1.498 0 0 0 0 0
6 Turismo (31) 42 0 0 0 0 0
6.1 Sviluppo e competitività del turismo (1) 42 0 0 0 0 0
Segue: Elenco 2

(articolo 1, comma 333)

Ministero
Missione
Programma
2016 2017 2018 e successivi
RIDUZIONI di cui
predeterminate
per legge
RIDUZIONI di cui
predeterminate
per legge
RIDUZIONI di cui
predeterminate
per legge
MINISTERO DELLA SALUTE 24.500 0 13.182 0 9.592 0
1 Tutela della salute (20) 200 0 232 0 192 0
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (1) 188 0 220 0 180 0
1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale (6) 12 0 12 0 12 0
4 Fondi da ripartire (33) 24.300 0 12.950 0 9.400 0
4.1 Fondi da assegnare (1) 24.300 0 12.950 0 9.400 0
Segue: Elenco 2

(articolo 1, comma 333)

Riepilogo

RIDUZIONI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE DELLE SPESE DEI MINISTERI
Triennio 2016-2018

(migliaia di euro)

Ministero 2016 2017 2018 e successivi
RIDUZIONI di cui
predeterminate
per legge
RIDUZIONI di cui
predeterminate
per legge
RIDUZIONI di cui
predeterminate
per legge
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 116.975 0 134.175 0 147.572 0
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 8.367 0 31.473 0 31.898 0
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 4.240 0 1.040 0 1.040 0
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 23.350 0 26.450 0 26.450 0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 8.226 0 6.303 152 6.302 150
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 220.400 4.000 240.400 4.000 200.400 4.000
MINISTERO DELL’INTERNO 27.189 0 43.174 20.000 60.675 40.000
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 1.640 950 1.000 500 900 400
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 28.939 4.661 34.954 4.631 22.944 1.631
MINISTERO DELLA DIFESA 19.000 0 17.000 0 17.000 0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 21.867 1.308 13.805 1.308 12.852 1.308
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 7.827 104 0 0 0 0
MINISTERO DELLA SALUTE 24.500 0 13.182 0 9.592 0
TOTALE 512.520 11.023 562.955 30.590 537.624 47.489
Elenco 3

(articolo 1, comma 334)

(in migliaia di euro)

Elenco 3

(articolo 1, comma 588)

CAPITOLO DENOMINAZIONE 2016 2017 2018 e successivi
2115 Spese di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri 1.731 1.731 1.731
2124 Somma da destinare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la gestione ed implementazione del portale Normattiva e del progetto X-Leges 37 37 37
2191 Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di promuovere la conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale in favore delle future generazioni 42 0 0
2780 Somma da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri relativa a quota parte dell’importo dell’8 per mille del gettito IRPEF da utilizzare dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali 3.120 3.120 3.120
7474 Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini di consentire la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei “Luoghi della memoria” per la celebrazione del centenario della prima guerra mondiale 150 150 150
2183 Fondo occorrente per gli interventi dell’editoria 3.081 3.081 3.081
2190 Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria 641 0 0
7442 Fondo occorrente per gli investimenti del Dipartimento dell’editoria 261 261 261
2113 Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazione delle politiche antidroga 578 578 578
5210 Spese connesse agli interventi di tutela delle minoranze linguistiche storiche 24 24 24
5211 Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche 29 29 29
2185 Fondo occorrente per gli interventi del Servizio civile nazionale 3.487 3.487 3.487
2102 Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di sostegno alla famiglia 2.262 2.262 2.262
2118 Spese di funzionamento dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza 46 46 46
2099 Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la costituzione del Fondo per l’attuazione del piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate 3.750 3.750 0
2108 Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità 2.823 2.823 2.823
2132 Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento delle attività istituzionali del Comitato paralimpico nazionale 210 210 210
7455 Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, ampliamento, attrezzatura e acquisto di impianti sportivi compresa l’acquisizione di aree da parte di società o associazioni sportive o soggetto pubblico o privato che persegua finalità sportive 563 0 0
2106 Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di incentivazione e sostegno alla gioventù 167 167 167
TOTALE 23.002 21.756 18.006
Identico
Allegato 6

(articolo 1, comma 353)

Allegato 6

(articolo 1, comma 619)

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(in euro)
Istituzione Autorizzazione 2016 2017 2018
Accademia delle scienze del terzo mondo (TWAS)
Legge 10 gennaio 2004, n. 17


200.000

200.000
BRESCE Legge 4 giugno 1997, n. 163 100.000 100.000
ESO Legge 10 marzo 1982, n. 127 1.000.000 1.000.000 1.000.000
ICRANET Legge 10 febbraio 2005, n. 31 1.400.330 1.400.330
UNIDO Legge 15 febbraio 1995, n. 51 198 198 198
Totale 1.000.198 2.700.528 2.700.528
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(in euro)
Istituzione Autorizzazione 2016 2017 2018
Accademia delle scienze del terzo mondo (TWAS)
Legge 10 gennaio 2004, n. 17


200.000

200.000
UNIDO Legge 15 febbraio 1995, n. 51 198 198 198
Totale 198 200.198 200.198
Allegato 7

(articolo 1, comma 391)

Allegato 7

(articolo 1, comma 683)

Regioni Importi anno 2016 (in migliaia di euro)
Abruzzo 41.113
Basilicata 32.481
Calabria 57.988
Campania 137.018
E. Romagna 110.585
Lazio 152.143
Liguria 40.310
Lombardia 227.273
Marche 45.271
Molise 12.444
Piemonte 106.954
Puglia 105.985
Toscana 101.625
Umbria 25.507
Veneto 103.303
Totale 1.300.000
Regioni Importi anno 2016 (in migliaia di euro)
Abruzzo 60.089
Basilicata 47.473
Calabria 84.751
Campania 200.257
E. Romagna 161.625
Lazio 222.363
Liguria 58.915
Lombardia 332.168
Marche 66.165
Molise 18.187
Piemonte 156.317
Puglia 154.901
Toscana 148.529
Umbria 37.279
Veneto 150.981
Totale 1.900.000
Allegato A

(articolo 1, comma 403)

Allegato A

(articolo 1, comma 702)

REGIONI Ripartizione regionale
del ripiano dello
sfondamento del tetto
del 3,5% della spesa
farmaceutica
ospedaliera 2013
Ripartizione regionale
del ripiano dello
sfondamento del tetto
del 11,35% della spesa
farmaceutica
territoriale 2013
Ripartizione regionale
del ripiano dello
sfondamento del tetto
del 3,5% della spesa
farmaceutica
ospedaliera 2014
PIEMONTE 45.185.841 1.487.866 44.900.988
VALLE D’AOSTA 0 39.773 0
LOMBARDIA 28.405.390 3.207.148 43.965.717
BOLZANO 3.768.594 212.891 5.351.947
TRENTO 0 197.982 589.550
VENETO 17.684.154 1.942.764 30.090.480
FRIULI 16.701.715 413.632 15.571.542
LIGURIA 12.948.263 399.560 16.668.163
EMILIA ROMAGNA 42.565.828 1.302.361 50.051.846
TOSCANA 50.423.272 1.876.632 65.350.395
UMBRIA 9.444.367 359.889 11.355.420
MARCHE 7.088.666 1.783.499 19.066.774
LAZIO 29.378.774 6.658.474 39.577.929
ABRUZZO 12.394.030 1.301.359 16.706.948
MOLISE 1.098.048 310.131 1.758.084
CAMPANIA 8.299.530 7.047.665 35.326.300
PUGLIA 53.047.827 4.674.141 68.172.367
BASILICATA 2.394.007 143.713 4.923.323
CALABRIA 4.038.978 2.244.482 11.595.598
SICILIA 0 5.680.285 20.222.967
SARDEGNA 19.145.152 2.886.617 23.653.128
ITALIA 364.012.435 44.170.864 524.899.436
Identico

PROSPETTO DI COPERTURA

COPERTURA LEGGE DI STABILITÀ COPERTURA LEGGE DI STABILITÀ
2016 2017 2018
(importi in milioni di euro)
1) ONERI DI NATURA CORRENTE
Nuove o maggiori spese correnti
Articolato: 11.419 12.401 10.984
Minori entrate
Articolato: 20.280 21.596 20.628
Tabella A 50 104 124
Tabella C 7 1 1
Totale oneri da coprire . . . 31.756 34.102 31.738
2) MEZZI DI COPERTURA
Nuove o maggiori entrate
Articolato: 5.833 7.321 7.531
Riduzione spese correnti
Articolato: 7.906 5.445 6.220
Tabella D 241 228 276
Totale mezzi di copertura . . . 13.981 12.994 14.027
DIFFERENZA -17.776 -21.107 -17.711
2016 2017 2018
(importi in milioni di euro)
1) ONERI DI NATURA CORRENTE
Nuove o maggiori spese correnti
Articolato: 15.942 12.978 11.648
Minori entrate
Articolato: 20.971 22.191 21.948
Tabella A 11 77 96
Tabella C 7 -2 -2
Totale oneri da coprire . . . 36.932 35.244 33.691
2) MEZZI DI COPERTURA
Nuove o maggiori entrate
Articolato: 10.005 8.323 9.556
Riduzione spese correnti
Articolato: 8.417 5.913 6.457
Tabella D 237 223 272
Totale mezzi di copertura . . . 18.660 14.459 16.285
DIFFERENZA -18.272 -20.785 -17.406

BILANCIO DELLO STATO:
REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

(dati in milioni di euro)

BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

(dati in milioni di euro)

Iniziali 2016 2017 2018
Competenza Cassa Competenza Competenza
ENTRATE 28.176 28.176 28.645 28.481
Rimborsi IVA

28.176 28.176 28.645 28.481
SPESA CORRENTE 31.326 31.326 31.795 31.631
Rimborsi IVA 28.176 28.176 28.645 28.481
Rimborsi II DD pregressi

3.150 3.150 3.150 3.150
SPESA IN CONTO CAPITALE 0 0 0 0
TOTALE SPESA LEGGE DI BILANCIO 31.326 31.326 31.795 31.631
REGOLAZIONE CONTABILE LEGGE DI STABILITÀ
Tabella C FSN-saldo IRAP

1.000 1.000 2.000
TOTALE REGOLAZIONI CONTABILI SPESA 32.326 32.326 33.795 31.631
DIFFERENZA ENTRATA E SPESA 4.150 4.150 5.150 3.150
Identico

TABELLE

Tabella A. – INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Tabella B. – INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Tabella C. – STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITÀ

Tabella D. – VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

Tabella E. – IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI, CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

Legge 16 novembre 2015, n. 199

Legge 16 novembre 2015, n. 199

Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011. (15G00215)

(GU Serie Generale n.293 del 17-12-2015)

 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                    Autorizzazione alla ratifica 
 
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato  a  ratificare  il
Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del  fanciullo  che
stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni,  adottato
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011. 
                               Art. 2 
 
 
                        Ordine di esecuzione 
 
  1. Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  al  Protocollo  di  cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata  in  vigore,
in conformita' a quanto  disposto  dall'articolo  19  del  Protocollo
stesso. 
                               Art. 3 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 16 novembre 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Ministro   degli
                                affari esteri  e  della  cooperazione
                                internazionale 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

Parte I
Disposizioni generali

 
             ONU - Convenzione sui diritti del fanciullo 
                       Protocollo opzionale 3 
 
 
               CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO: 
     PROTOCOLLO OPZIONALE N. 3 PROCEDURA DELLE COMUNICAZIONI (1) 
 
 
                                           Nazioni Unite A/RES/66/138 
                                                   originale: inglese 
                                                   ASSEMBLEA GENERALE 
                                            Sessantaseiesima sessione 
                                      Punto 64 dell'ordine del giorno 
 
66/138  Protocollo  opzionale  alla  Convenzione  sui   diritti   del
  fanciullo  che  stabilisce  una  procedura  di   presentazione   di
  comunicazioni. 
 
                        RISOLUZIONE ADOTTATA 
                       DALL'ASSEMBLEA GENERALE 
            [sul rapporto del terzo Comitato «A/66/457»] 
 
L'Assemblea Generale, 
  Accogliendo con  favore  l'adozione  da  parte  del  Consiglio  dei
diritti umani, con la sua risoluzione 17/18 del 17 giugno  2011,  del
Protocollo  opzionale  della  Convenzione  sui  diritti  dei   minori
relativo alla procedura delle comunicazioni: 
    1. Adotta il Protocollo opzionale della Convenzione  sui  diritti
dei minori relativo alla procedura  delle  comunicazioni  cosi'  come
figura nell'allegato alla presente risoluzione; 
    2. Raccomanda che il Protocollo opzionale sia aperto  alla  firma
in occasione di una  cerimonia  da  tenersi  nel  2012  e  chiede  al
Segretario generale e all'Alto commissario per  i  diritti  umani  di
prestare l'aiuto necessario. 
 
               89ª Riunione plenaria 19 dicembre 2011 
 
  Allegato Protocollo opzionale  alla  Convenzione  sui  diritti  del
fanciullo  che  stabilisce  una   procedura   di   presentazione   di
comunicazioni. 
Gli Stati parti del presente Protocollo, 
  Considerando che, in conformita' ai principi proclamati nella Carta
delle Nazioni Unite, il  riconoscimento  della  dignita'  inerente  a
tutti i membri della famiglia umana  e  dei  loro  diritti  uguali  e
inalienabili  costituisce  il  fondamento   della   liberta',   della
giustizia e della pace nel mondo; 
  Notando che gli Stati  parti  della  Convenzione  sui  diritti  dei
minori (di seguito denominata "la Convenzione") riconoscono i diritti
in essa enunciati a ciascun minore soggetto alla loro  giurisdizione,
senza alcuna discriminazione, indipendentemente dalla razza,  colore,
sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro tipo,  origine
nazionale,  etnica  o  sociale,  ricchezza,  disabilita',  status  di
nascita o di altro, del minore, dei suoi  genitori  o  rappresentanti
legali; 
  Riaffermando l'universalita', indivisibilita',  interdipendenza  di
tutti i diritti umani e liberta' fondamentali; 
  Riaffermando altresi' lo status del minore in  quanto  soggetto  di
diritti e in quanto essere umano dotato di dignita' e di capacita' in
evoluzione; 
  Riconoscendo che lo status particolare e di dipendenza  del  minore
puo' creargli notevoli difficolta' nell'avvalersi di rimedi  in  caso
di violazione dei suoi diritti; 
  Considerando che il presente Protocollo rafforzera' e completera' i
meccanismi  nazionali  e  regionali  che  consentono  ai  minori   di
presentare denunce per violazioni dei loro diritti; 
  Riconoscendo che l'interesse superiore del minore  dovrebbe  essere
una considerazione preminente da rispettare nell'avvalersi di  rimedi
in caso di violazione dei suoi diritti e che tali  rimedi  dovrebbero
tenere  conto  della  necessita'  di   procedure   rispettose   della
sensibilita' del minore a tutti i livelli; 
  Incoraggiando gli Stati parti a sviluppare  appropriati  meccanismi
nazionali per consentire ad  un  minore  i  cui  diritti  sono  stati
violati di accedere a rimedi effettivi a livello nazionale; 
  Richiamando l'importante ruolo che le istituzioni nazionali  per  i
diritti umani e altre istituzioni specializzate competenti incaricate
di promuovere e proteggere i diritti dei minori possono  svolgere  al
riguardo; 
  Considerando  che,  al  fine  di  rafforzare  e   completare   tali
meccanismi nazionali e di accrescere ulteriormente l'attuazione della
Convenzione e, ove pertinente, dei suoi Protocolli opzionali relativi
alla  vendita   di   minori,   la   prostituzione   minorile   e   la
pedopornografia e al coinvolgimento dei minori nei conflitti  armati,
sarebbe opportuno consentire al Comitato  sui  diritti  dell'infanzia
(di  seguito  denominato  "il  Comitato")  di  svolgere  le  funzioni
previste nel presente Protocollo; 
 
                    Hanno convenuto quanto segue: 
 
 
                             Articolo 1 
 
 
          Competenza del Comitato sui diritti dell'infanzia 
 
  1. Ogni Stato parte del presente Protocollo riconosce la competenza
del Comitato come stabilito dal presente Protocollo. 
  2. Il Comitato non esercita la sua competenza nei confronti di  uno
Stato  parte  del  presente  Protocollo  per  questioni  relative   a
violazioni di diritti enunciati in uno strumento di  cui  tale  Stato
non e' parte. 
  3. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione se  questa  riguarda
uno Stato che non e' una parte del presente Protocollo. 

(1) Traduzione © dall'inglese a cura del Ministero della Giustizia  -
    Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani - febbraio
    2012, effettuata dalle dott.sse Claudia Poti e  Nicoletta  Marini
    (funzionari     linguistici).     Originale      inglese      in:
    JittBi//d^c^^s-dds-ny.un.org/doc/UNDQaGEN/Nll/4S7/10/PDF/Nl
    146710. 
 
                             Articolo 2 
 
 
       Principi generali che guidano le funzioni del Comitato 
 
  Nell'esercizio delle funzioni conferitegli dal presente Protocollo,
il Comitato e' guidato dal  principio  dell'interesse  superiore  del
minore. Esso ha anche riguardo  per  i  diritti  e  le  opinioni  del
minore, dando alle opinioni del minore il  peso  dovuto  in  funzione
della sua eta' e maturita'. 
 
                             Articolo 3 
 
 
                             Regolamento 
 
  1. Il Comitato adotta  il  regolamento  da  seguire  nell'esercizio
delle funzioni conferitegli dal presente Protocollo.  Nel  far  cio',
esso deve avere riguardo in particolare per l'articolo 2 del presente
Protocollo al fine di garantire che  le  procedure  siano  rispettose
della sensibilita' del minore. 
  2. Il Comitato include nel suo regolamento delle tutele per evitare
che il minore sia manipolato da chi  agisce  per  suo  conto  e  puo'
rifiutare di esaminare una comunicazione  che  considera  non  essere
nell'interesse superiore del minore. 
 
                             Articolo 4 
 
 
                        Misure di protezione 
 
  1. Uno Stato parte adotta tutte le misure necessarie per assicurare
che i soggetti sottoposti alla sua giurisdizione non siano sottoposti
ad  alcuna   violazione   dei   diritti   umani,   maltrattamento   o
intimidazione  come  conseguenza  di  aver  inviato  comunicazioni  o
collaborato con il Comitato ai sensi del presente Protocollo. 
  2. L'identita' della persona interessata o del  gruppo  di  persone
interessate non e' rivelata al  pubblico  senza  l'espresso  consenso
degli stessi. 
 

Parte II
Procedura delle comunicazioni

 
                             Articolo 5 
 
 
                      Comunicazioni individuali 
 
  1. Le comunicazioni possono essere presentate da o per conto di una
persona o di un gruppo di persone nella giurisdizione  di  uno  Stato
parte, che sostengono di essere vittime di una violazione ad opera di
tale Stato parte di uno dei diritti enunciati  in  uno  dei  seguenti
strumenti di cui tale Stato e' parte: 
    a) la Convenzione; 
    b) il Protocollo opzionale alla Convenzione relativo alla vendita
di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia; 
    c)  il  Protocollo  opzionale  alla   Convenzione   relativo   al
coinvolgimento dei minori nei conflitti armati. 
  2. Quando una comunicazione e' presentata per conto di una  persona
o di un gruppo di persone, cio' deve essere  fatto  con  il  consenso
degli stessi a meno che l'autore possa giustificare di agire per loro
conto senza tale consenso. 
 
                             Articolo 6 
 
 
                         Misure provvisorie 
 
  1. In qualsiasi momento dopo la ricezione di  una  comunicazione  e
prima  di  adottare  una  decisione  sul  merito,  il  Comitato  puo'
trasmettere allo Stato parte interessato, per un suo  urgente  esame,
una richiesta affinche' questo adotti le misure  provvisorie  che  si
rivelano necessarie in una situazione eccezionale al fine di  evitare
un eventuale danno irreparabile alla vittima  o  alle  vittime  delle
asserite violazioni. 
  2. Quando il Comitato esercita la facolta' di cui  al  paragrafo  1
del  presente  articolo,  cio'  non  comporta  una  decisione   sulla
ricevibilita' o sul merito della comunicazione. 
 
                             Articolo 7 
 
 
                            Ricevibilita' 
 
  1. Il Comitato dichiara irricevibile una comunicazione quando: 
    a) la comunicazione e' anonima; 
    b) la comunicazione non e' presentata per iscritto; 
    c)  la  comunicazione  costituisce  un  abuso  del   diritto   di
presentare tali comunicazioni o e' incompatibile con le  disposizioni
della Convenzione e/o dei suoi Protocolli opzionali; 
    d) la stessa questione e' stata gia' esaminata dal Comitato o  e'
stata o e' esaminata in virtu' di un'altra  procedura  internazionale
di inchiesta o di composizione; 
    e) non sono stati esauriti  tutti  i  mezzi  di  ricorso  interni
disponibili. Tale requisito non  si  applica  quando  l'utilizzo  dei
mezzi di ricorso e' irragionevolmente  lungo  o  e'  improbabile  che
apporti un'effettiva riparazione; 
    f)  la   comunicazione   e'   manifestamente   infondata   o   e'
insufficientemente motivata; 
    g) i fatti che formano oggetto della comunicazione sono anteriori
all'entrata in vigore del presente  Protocollo  nei  confronti  dello
Stato parte interessato, salvo che detti fatti non  siano  proseguiti
successivamente a tale data; 
    h) la comunicazione non e' presentata entro il termine di un anno
dall'esaurimento dei mezzi di ricorso interni, salvo i  casi  in  cui
l'autore puo' dimostrare che non e'  stato  possibile  presentare  la
comunicazione entro tale termine. 
 
                             Articolo 8 
 
 
                  Trasmissione della comunicazione 
 
  1.  Salvo  che  il  Comitato   non   dichiari   una   comunicazione
irricevibile  senza  rinviarla  allo  Stato  parte  interessato,   il
Comitato il prima possibile porta riservatamente all'attenzione dello
Stato parte interessato  le  comunicazioni  ricevute  in  virtu'  del
presente Protocollo. 
  2. Lo Stato parte presenta, per iscritto, al Comitato spiegazioni o
dichiarazioni  a   chiarimento   della   questione   e   dei   rimedi
eventualmente adottati. Lo Stato parte presenta la  sua  risposta  il
prima possibile e comunque entro sei mesi. 
 
                             Articolo 9 
 
 
                       Composizione amichevole 
 
  1. Il Comitato mette a disposizione delle parti interessate i  suoi
buoni uffici al fine di giungere ad una composizione amichevole della
questione,  basata  sul  rispetto  degli  obblighi  enunciati   nella
Convenzione e/o nei suoi Protocolli opzionali. 
  2. Un accordo per una composizione amichevole  concluso  sotto  gli
auspici  del  Comitato  pone  fine  all'esame   della   comunicazione
presentata ai sensi del presente Protocollo. 
 
                             Articolo 10 
 
 
                      Esame delle comunicazioni 
 
  1. Il Comitato esamina il prima possibile le comunicazioni ricevute
ai sensi del presente  Protocollo,  alla  luce  della  documentazione
presentatagli, a condizione che  tale  documentazione  sia  trasmessa
alle parti interessate. 
  2. Il Comitato esamina  le  comunicazioni  ricevute  ai  sensi  del
presente Protocollo riunendosi a porte chiuse. 
  3. Quando  il  Comitato  richiede  delle  misure  provvisorie  esso
esamina celermente la comunicazione. 
  4. Quando esamina comunicazioni che lamentano violazioni di diritti
economici, sociali o culturali, il Comitato valuta la  ragionevolezza
delle misure adottate dallo Stato parte in conformita' all'articolo 4
della Convenzione. Nel far cio' esso  tiene  presente  che  lo  Stato
parte puo' adottare  varie  misure  di  politica  generale  per  dare
attuazione  ai  diritti  economici,   sociali   e   culturali   della
Convenzione. 
  5. Dopo  aver  esaminato  una  comunicazione,  il  Comitato,  senza
indugio, trasmette alle parti interessate le sue valutazioni su  tale
comunicazione, assieme alle sue eventuali raccomandazioni. 
 
                             Articolo 11 
 
 
                               Seguito 
 
  1. Lo Stato parte da la dovuta considerazione alle valutazioni  del
Comitato e alle sue eventuali raccomandazioni e presenta al  Comitato
una risposta scritta contenente informazioni sulle misure adottate  o
previste alla luce delle valutazioni e raccomandazioni del  Comitato.
Lo Stato parte presenta la sua risposta il prima possibile e comunque
entro sei mesi. 
  2. Il Comitato puo' invitare lo Stato  parte  a  fornire  ulteriori
informazioni sulle misure che esso ha adottato in risposta  alle  sue
valutazioni  o  raccomandazioni  o  in  attuazione  di   un'eventuale
composizione  amichevole,  anche,   se   il   Comitato   lo   ritiene
appropriato, nei rapporti successivi dello Stato parte presentati  ai
sensi  dell'articolo  44  della  Convenzione,  dell'articolo  12  del
Protocollo  opzionale   relativo   alla   vendita   di   minori,   la
prostituzione minorile e la pedopornografia  o  dell'articolo  8  del
Protocollo  opzionale  relativo  al  coinvolgimento  dei  minori  nei
conflitti armati, a seconda del caso. 
 
                             Articolo 12 
 
 
                     Comunicazioni interstatali 
 
  1. Uno Stato parte del presente Protocollo puo', in  ogni  momento,
dichiarare che riconosce la competenza del  Comitato  a  ricevere  ed
esaminare comunicazioni in cui uno Stato parte sostiene che un  altro
Stato parte non sta adempiendo i propri obblighi ai sensi di uno  dei
seguenti strumenti di cui lo Stato e' parte: 
    a) la Convenzione; 
    b) il Protocollo opzionale alla Convenzione relativo alla vendita
di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia; 
    c) il Protocollo opzionale relativo al coinvolgimento dei  minori
nei conflitti armati. 
  2. Il Comitato non riceve le comunicazioni relative  ad  uno  Stato
parte che non ha effettuato una tale dichiarazione o  che  provengono
da uno Stato parte che non ha effettuato una tale dichiarazione. 
  3. Il Comitato mette a disposizione degli Stati parti interessati i
suoi buoni uffici al fine di giungere ad una composizione  amichevole
della questione, basata sul rispetto degli obblighi  enunciati  nella
Convenzione e nei suoi Protocolli opzionali. 
  4. Una  dichiarazione  formulata  ai  sensi  del  paragrafo  1  del
presente  articolo  e'  depositata  dagli  Stati  parti   presso   il
Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite,  che  ne
trasmette copia agli altri Stati parti. La dichiarazione puo'  essere
ritirata  in  qualsiasi  momento  mediante  notifica  al   Segretario
generale. 
  Tale ritiro non pregiudica  l'esame  di  una  questione  che  forma
oggetto di una comunicazione gia' trasmessa  ai  sensi  del  presente
articolo: nessun'altra comunicazione di uno Stato parte  e'  ricevuta
ai sensi del presente articolo  dopo  il  ricevimento  da  parte  del
Segretario generale della notifica del  ritiro  della  dichiarazione,
salvo che lo Stato  parte  interessato  abbia  effettuato  una  nuova
dichiarazione. 
 

Parte III
Procedura di inchiesta

 
                             Articolo 13 
 
 
     Procedura di inchiesta per violazioni gravi o sistematiche 
 
  1. Se  il  Comitato  riceve  informazioni  attendibili  da  cui  si
evincono violazioni gravi o sistematiche, da  uno  Stato  parte,  dei
diritti enunciati nella Convenzione o nei suoi  Protocolli  opzionali
relativi alla vendita di  minori,  la  prostituzione  minorile  e  la
pedopornografia e al coinvolgimento dei minori nei conflitti  armati,
il  Comitato  invita  quest'ultimo  a  collaborare  all'esame   delle
informazioni e, a tale fine, a presentare senza indugio  osservazioni
relativamente a dette informazioni. 
  2. Tenuto conto delle osservazioni eventualmente  presentate  dallo
Stato parte interessato,  nonche'  di  qualunque  altra  informazione
attendibile in suo possesso, il Comitato puo' incaricare uno  o  piu'
membri  al  proprio  interno  di  svolgere  un'inchiesta  e  riferire
urgentemente ad esso. Laddove giustificata e con  il  consenso  dello
Stato parte, l'inchiesta puo' comprendere una visita  nel  territorio
di tale Stato. 
  3. L'inchiesta e' svolta con riservatezza e la  cooperazione  dello
Stato parte e' richiesta in tutte le fasi della procedura. 
  4. Dopo avere esaminato i risultati dell'inchiesta, il Comitato  li
trasmette senza indugio allo  Stato  parte  interessato,  insieme  ad
eventuali commenti e raccomandazioni. 
  5. Lo Stato parte interessato, il prima possibile e comunque  entro
sei  mesi  dal  ricevimento  dei  risultati,  dei  commenti  e  delle
raccomandazioni  trasmessi  dal   Comitato,   presenta   le   proprie
osservazioni al Comitato. 
  6. Dopo la conclusione della suddetta  procedura  relativamente  ad
un'indagine  svolta  in  conformita'  al  paragrafo  2  del  presente
articolo, il Comitato puo', dopo  essersi  consultato  con  lo  Stato
parte interessato, decidere di inserire  un  resoconto  sommario  dei
risultati della procedura nel proprio rapporto di cui all'articolo 16
del presente Protocollo. 
  7. Ciascuno Stato parte  puo',  al  momento  della  firma  o  della
ratifica  del  presente  Protocollo  o  dell'adesione  allo   stesso,
dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato  di  cui  al
presente articolo con riferimento ai diritti enunciati in alcuni o in
tutti gli strumenti indicati al paragrafo 1. 
  8. Ciascuno Stato parte che ha effettuato la dichiarazione  di  cui
al paragrafo 7 del presente  articolo  puo',  in  qualsiasi  momento,
ritirare tale dichiarazione  mediante  una  notifica  indirizzata  al
Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 
 
                             Articolo 14 
 
 
                Seguito della procedura di inchiesta 
 
  1. Il Comitato puo', se necessario, scaduto il periodo di sei  mesi
di  cui  all'articolo  13,  paragrafo  5,  invitare  lo  Stato  parte
interessato  a  fornire  informazioni  circa  le  misure  adottate  e
programmate in risposta ad un'inchiesta svolta ai sensi dell'articolo
13 del presente Protocollo. 
  2. Il Comitato puo' invitare lo Stato  parte  a  fornire  ulteriori
informazioni sulle  misure  che  esso  ha  adottato  in  risposta  ad
un'inchiesta svolta a norma dell'articolo 13, anche, se  il  Comitato
lo ritiene appropriato, nei rapporti  successivi  dello  Stato  parte
presentati ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione, dell'articolo
12 del Protocollo opzionale alla Convenzione relativo alla vendita di
minori,  la   prostituzione   minorile   e   la   pedopornografia   o
dell'articolo 8 del Protocollo opzionale alla Convenzione relativo al
coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, a seconda del caso. 

Parte IV
Disposizioni finali

 
                             Articolo 15 
 
 
              Assistenza e cooperazione internazionali 
 
  1. Il Comitato puo' trasmettere, con il consenso dello Stato  parte
interessato, alle agenzie specializzate,  ai  fondi  e  ai  programmi
delle Nazioni  Unite,  nonche'  ad  altri  organismi  competenti,  le
proprie valutazioni o raccomandazioni relativamente a comunicazioni e
inchieste da cui si evince la necessita' di consulenza  o  assistenza
tecnica, insieme alle eventuali  osservazioni  e  suggerimenti  dello
Stato parte su tali vantazioni o raccomandazioni. 
  2. Il  Comitato,  inoltre,  puo'  portare  all'attenzione  di  tali
organismi,  con  il  consenso  dello  Stato  parte  interessato,   le
questioni  sollevate  dalle  comunicazioni  esaminate  a  norma   del
presente Protocollo che possano  aiutarli  a  pronunciarsi,  ciascuno
nell'ambito della propria sfera di competenza, sulla opportunita'  di
misure internazionali atte ad aiutare gli Stati membri  a  progredire
nell'attuazione dei diritti riconosciuti dalla  Convenzione  e/o  dai
suoi Protocolli facoltativi. 
 
                             Articolo 16 
 
 
                   Rapporto all'Assemblea Generale 
 
  II Comitato inserisce nel proprio rapporto presentato ogni due anni
all'Assemblea Generale in conformita' all'articolo 44,  paragrafo  5,
della Convenzione un compendio delle proprie attivita' ai  sensi  del
presente Protocollo. 
 
                             Articolo 17 
 
 
       Diffusione e informazione circa il Protocollo opzionale 
 
  Ciascuno Stato parte si impegna a  far  conoscere  ampiamente  e  a
diffondere il presente  Protocollo  nonche'  ad  agevolare  l'accesso
degli adulti e dei minori, compresi i  portatori  di  handicap,  alle
informazioni circa le valutazioni e le raccomandazioni del  Comitato,
con particolare riferimento alle questioni che  riguardano  lo  Stato
parte,  mediante  strumenti  attivi  e   idonei   e   con   modalita'
accessibili. 
 
                             Articolo 18 
 
 
                     Firma, ratifica e adesione 
 
  1. Il presente Protocollo e' aperto  alla  firma  degli  Stati  che
hanno  firmato,  ratificato  la  Convenzione  o  uno  dei  primi  due
Protocolli opzionali della stessa, o che vi hanno aderito. 
  2. Il presente Protocollo e' soggetto alla ratifica degli Stati che
hanno ratificato la  Convenzione  o  uno  dei  primi  due  Protocolli
opzionali della stessa, o che vi  hanno  aderito.  Gli  strumenti  di
ratifica   saranno   depositati   presso   il   Segretario   generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 
  3. Il presente Protocollo rimane aperto  all'adesione  degli  Stati
che hanno ratificato la Convenzione o uno dei  primi  due  Protocolli
opzionali della stessa, o che vi hanno aderito. 
  4. L'adesione ha luogo mediante il deposito  di  uno  strumento  di
adesione presso il Segretario generale. 
 
                             Articolo 19 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente Protocollo entrera' in vigore alla  scadenza  di  un
periodo di tre mesi a decorrere dalla data del  deposito  del  decimo
strumento di ratifica o di adesione. 
  2. Per ogni Stato che ratifica il presente Protocollo o vi aderisce
successivamente al deposito del decimo strumento  di  ratifica  o  di
adesione, il presente Protocollo entrera' in vigore alla scadenza  di
un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito del proprio
strumento di ratifica o di adesione. 
 
                             Articolo 20 
 
 
      Violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore 
 
  1. Il Comitato  e'  competente  esclusivamente  con  riferimento  a
violazioni di qualsiasi diritto enunciato nella Convenzione  e/o  nei
suoi primi due  Protocolli  opzionali,  commesse  dallo  Stato  parte
successivamente all'entrata in vigore del presente Protocollo. 
  2.  Se  uno  Stato  diviene  parte  del  presente  Protocollo  dopo
l'entrata in vigore dello stesso, gli  obblighi  di  tale  Stato  nei
confronti del Comitato riguarderanno esclusivamente le violazioni dei
diritti enunciati nella Convenzione e/o nei suoi primi due Protocolli
opzionali,  commesse  successivamente  all'entrata  in   vigore   del
presente Protocollo per lo Stato interessato. 
 
                             Articolo 21 
 
 
                             Emendamenti 
 
  1. Ogni Stato  parte  puo'  proporre  un  emendamento  al  presente
Protocollo e presentarlo al Segretario  generale  dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunica le  proposte  di
emendamento agli Stati parti, con la  richiesta  di  comunicargli  se
sono favorevoli a una riunione degli Stati parti al fine di esaminare
le proposte e decidere in merito. Se, entro quattro mesi a  decorrere
dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti
si pronuncia a  favore  di  tale  riunione,  il  Segretario  generale
convoca la  riunione  sotto  gli  auspici  dell'Organizzazione  delle
Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una  maggioranza  di  due
terzi  degli  Stati  parti  presenti  e  votanti  e'  sottoposto  dal
Segretario generale all'Assemblea generale dell'Organizzazione  delle
Nazioni Unite per l'approvazione  e,  successivamente,  a  tutti  gli
Stati parti per l'accettazione. 
  2.  Ogni  emendamento  adottato  e  approvato  in  conformita'   al
paragrafo 1 del presente  articolo  entra  in  vigore  il  trentesimo
giorno successivo a quando il numero degli strumenti di  accettazione
depositati raggiunge i due terzi del numero di' Stati parti alla data
di adozione dell'emendamento. Successivamente, l'emendamento entra in
vigore per ogni  Stato  parte  il  trentesimo  giorno  successivo  al
deposito del proprio strumento di  accettazione.  Un  emendamento  e'
vincolante solo per gli Stati parti che lo hanno accettato. 
 
                             Articolo 22 
 
 
                              Denuncia 
 
  1. Ogni Stato parte  puo'  denunciare  il  presente  Protocollo  in
qualsiasi momento mediante notifica scritta indirizzata al Segretario
generale dell'Organizzazione delle  Nazioni  Unite.  La  denuncia  ha
effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del
Segretario generale. 
  2.  Le  disposizioni  del  presente  Protocollo  continueranno   ad
applicarsi ad ogni comunicazione presentata ai sensi degli articoli 5
o  12  o  ad  ogni  indagine  avviata  ai  sensi   dell'articolo   13
precedentemente alla data di decorrenza di efficacia della denuncia. 
 
                             Articolo 23 
 
 
       Depositario e notifica da parte del Segretario generale 
 
  1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle  Nazioni  Unite
e' il depositario del presente Protocollo. 
  2. Il Segretario generale informa tutti gli Stati membri in  merito
a: 
    a) firme, ratifiche e adesioni in forza del presente Protocollo; 
    b) data di entrata in vigore  del  presente  Protocollo  e  degli
emendamenti adottati ai sensi dell'articolo 21; 
    c) denunce ai sensi dell'articolo 22. 
 
                             Articolo 24 
 
 
                               Lingue 
 
  1. L'originale del presente Protocollo, di cui i  testi  in  lingua
araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola  fanno  ugualmente
fede, e' depositato  presso  gli  archivi  dell'Organizzazione  delle
Nazioni Unite. 
  2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle  Nazioni  Unite
trasmettera' una copia autentica del presente Protocollo a tutti  gli
Stati.